26.06.2013 Views

5289/2010 - Provincia di Torino

5289/2010 - Provincia di Torino

5289/2010 - Provincia di Torino

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ADUNANZA DEL 23 FEBBRAIO <strong>2010</strong> VERBALE XXXIII<br />

decise dal Consiglio Politico, dalla Commissione <strong>di</strong> Controllo o dal Consiglio<br />

d’Amministrazione.<br />

TITOLO IX SEGRETARIATO<br />

Art. 50<br />

Un membro effettivo sarà incaricato del Segretariato. Il membro effettivo che si<br />

farà carico del Segretariato viene scelto dal Consiglio Politico il quale decide per<br />

consenso o, in subor<strong>di</strong>ne, tramite maggioranza dei 2/3.<br />

Art. 51 Funzioni del Segretariato:<br />

- Assicurare il funzionamento or<strong>di</strong>nario dell’Associazione<br />

- Supporto al raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione<br />

- Ricevere le nuove richieste <strong>di</strong> adesione e trasmetterle al Comitato <strong>di</strong> Controllo<br />

- In<strong>di</strong>rizzare richieste al Consiglio d’Amministrazione per aprire le inchieste <strong>di</strong> fronte<br />

a possibili infrazioni commesse dai membri effettivi<br />

- Controllare il pagamento delle quote da parte dei membri effettivi, in stretta<br />

collaborazione con la Tesoreria<br />

- Convocare, dando seguito alla proposta del Consiglio d’Amministrazione, le<br />

elezioni della Presidenza e delle Vice Presidenze<br />

- Re<strong>di</strong>gere i verbali delle riunioni del Consiglio Politico, della Commissione <strong>di</strong><br />

Controllo e del Consiglio d’Amministrazione<br />

- Convocare le riunioni or<strong>di</strong>narie della Commissione <strong>di</strong> Controllo e del Consiglio<br />

d’Amministrazione<br />

- Assistere le Amministrazioni che accolgono le riunioni per quanto riguarda la<br />

logistica, l’organizzazione e la definizione dei contenuti delle riunioni<br />

- Gestire il proprio bilancio <strong>di</strong> funzionamento con l’accordo del Consiglio<br />

d’Amministrazione<br />

Art.52 Dipendenti dell’Associazione<br />

L'Associazione, su proposta del Consiglio Politico, nomina tutti gli agenti, <strong>di</strong>pendenti<br />

e membri del personale dell'Associazione e li destituisce. Il ConsiglioPolitico<br />

determina, su proposta del Consiglio d’Amministrazione, i loro compiti e il<br />

trattamento.<br />

TITOLO X MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO<br />

Art. 53 Mo<strong>di</strong>fiche allo Statuto<br />

Il Consiglio Politico non può validamente deliberare mo<strong>di</strong>fiche allo Statuto, ivi<br />

comprese le mo<strong>di</strong>fiche relative all'oggetto sociale dell'Associazione, a meno che<br />

l'oggetto <strong>di</strong> tale mo<strong>di</strong>fica sia stato specificatamente in<strong>di</strong>cato nella convocazione e<br />

unicamente se sono presenti o rappresentati i due terzi dei membri effettivi.<br />

Se quest'ultima con<strong>di</strong>zione non è sod<strong>di</strong>sfatta, viene convocato un nuovo Consiglio<br />

Politico. Il secondo Consiglio Politico può validamente deliberare sullo stesso or<strong>di</strong>ne<br />

del giorno a prescindere dal numero <strong>di</strong> membri effettivi presenti o rappresentati.<br />

Nei due casi menzionati una mo<strong>di</strong>fica allo statuto non può essere adottata se non<br />

riceve i due terzi dei voti dei membri effettivi presenti o rappresentati.<br />

Art. 54 Scioglimento e liquidazione<br />

L’Associazione può essere sciolta in ogni momento.<br />

Il Consiglio Politico non può decidere lo scioglimento dell'Associazione a meno che<br />

non siano presenti o rappresentati i due terzi dei membri effettivi. Se quest'ultima<br />

con<strong>di</strong>zione non è sod<strong>di</strong>sfatta, viene convocato un nuovo Consiglio<br />

Politico entro un minimo <strong>di</strong> un mese e massimo <strong>di</strong> sei settimane. Il secondo<br />

Consiglio Politico può validamente deliberare sullo stesso punto a prescindere dal<br />

numero <strong>di</strong> membri effettivi presenti o rappresentati. La decisione non può essere<br />

adottata se non riceve la maggioranza assoluta dei voti dei membri effettivi<br />

presenti o rappresentati.<br />

Sono cause <strong>di</strong> scioglimento dell'Associazione:<br />

• quelle stabilite dalla legislazione applicabile;<br />

• quelle stabilite dallo Statuto.<br />

- 28 -

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!