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GUIDA ALLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA ... - internet scuola

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PERSONALE A.T.A.<br />

Periodo di prova<br />

L’art. 44 del C.C.N.L. del comparto <strong>scuola</strong> per il periodo 2002/05 introduce significative<br />

variazioni alla preesistente normativa in materia di periodo di prova del personale<br />

A.T.A..<br />

- 2 mesi per i profili di cui alle aree A e A super<br />

- 4 mesi per i restanti profili<br />

- in caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo<br />

massimo di 6 mesi;<br />

- in caso di assenza per infortunio il dipendente ha diritto alla conservazione del posto<br />

sino alla completa guarigione<br />

- in caso di assenza per malattia riconosciuta come derivante da causa di servizio il<br />

dipendente ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo previsto dall’art.<br />

17, commi 1 – 2 e 3 (18 mesi + 18 mesi in casi particolarmente gravi).<br />

E’ prevista la conservazione del posto senza retribuzione durante il periodo di prova<br />

conseguente a nuova assunzione nello stesso comparto.<br />

E’ prevista la restituzione a domanda nella qualifica o profilo di provenienza in caso di<br />

mancato superamento del periodo di prova conseguente alla nuova assunzione o per<br />

recesso del dipendente stesso.<br />

E’ prevista la concessione di un periodo di aspettativa senza retribuzione e maturazione<br />

dell’anzianità per la durata del periodo di prova conseguente a nuova assunzione in altra<br />

amministrazione e/o ente di altro comparto.<br />

Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto di<br />

lavoro in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostituiva del<br />

preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione della controparte.<br />

Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato.<br />

Le modalità per il calcolo dei periodi<br />

I mesi sono calcolati pari a 30 giorni di servizio indipendentemente dall’effettiva durata<br />

(28, 29, o 31 giorni), partendo dal giorno in cui inizia il periodo di servizio.<br />

Gli elementi necessari per poter emettere il provvedimento di riconoscimento dei servizi<br />

e benefici in carriera sono:<br />

A) che sia stato registrato il contratto individuale di lavoro, se stipulato dopo l’entrata<br />

in vigore del C.C.N.L. 4/8/1995;<br />

B) che, a seguito di positiva relazione sul periodo di prova, sia avvenuta la conferma in<br />

ruolo;<br />

C) che sia stata prodotta la relativa istanza documentata nei termini della prescrizione<br />

decennale (il diritto a chiedere il riconoscimento sorge dopo aver superato il periodo di<br />

prova).<br />

Il provvedimento di conferma in ruolo deve essere emesso entro 90 giorni dall’avvenuto<br />

superamento della prova. L’istanza presenta oltre 10 ANNI D<strong>ALLA</strong> MATURAZIONE DEL<br />

<strong>DI</strong>RITTO (data del superamento del periodo di prova) NON PUO’ ESSERE PRESA IN<br />

CONSIDERAZIONE e, quindi, il riconoscimento del servizio pre-ruolo non può essere<br />

effettuato, in quanto il diritto ad ottenere il riconoscimento dei servizi si è prescritto,<br />

nel termine ordinario di prescrizione dei diritti (art. 2946 C.C.),<br />

Pertanto, la domanda di ricostruzione di carriera:

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