GUIDA ALLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA ... - internet scuola
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PERSONALE A.T.A.<br />
Periodo di prova<br />
L’art. 44 del C.C.N.L. del comparto <strong>scuola</strong> per il periodo 2002/05 introduce significative<br />
variazioni alla preesistente normativa in materia di periodo di prova del personale<br />
A.T.A..<br />
- 2 mesi per i profili di cui alle aree A e A super<br />
- 4 mesi per i restanti profili<br />
- in caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo<br />
massimo di 6 mesi;<br />
- in caso di assenza per infortunio il dipendente ha diritto alla conservazione del posto<br />
sino alla completa guarigione<br />
- in caso di assenza per malattia riconosciuta come derivante da causa di servizio il<br />
dipendente ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo previsto dall’art.<br />
17, commi 1 – 2 e 3 (18 mesi + 18 mesi in casi particolarmente gravi).<br />
E’ prevista la conservazione del posto senza retribuzione durante il periodo di prova<br />
conseguente a nuova assunzione nello stesso comparto.<br />
E’ prevista la restituzione a domanda nella qualifica o profilo di provenienza in caso di<br />
mancato superamento del periodo di prova conseguente alla nuova assunzione o per<br />
recesso del dipendente stesso.<br />
E’ prevista la concessione di un periodo di aspettativa senza retribuzione e maturazione<br />
dell’anzianità per la durata del periodo di prova conseguente a nuova assunzione in altra<br />
amministrazione e/o ente di altro comparto.<br />
Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto di<br />
lavoro in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostituiva del<br />
preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione della controparte.<br />
Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato.<br />
Le modalità per il calcolo dei periodi<br />
I mesi sono calcolati pari a 30 giorni di servizio indipendentemente dall’effettiva durata<br />
(28, 29, o 31 giorni), partendo dal giorno in cui inizia il periodo di servizio.<br />
Gli elementi necessari per poter emettere il provvedimento di riconoscimento dei servizi<br />
e benefici in carriera sono:<br />
A) che sia stato registrato il contratto individuale di lavoro, se stipulato dopo l’entrata<br />
in vigore del C.C.N.L. 4/8/1995;<br />
B) che, a seguito di positiva relazione sul periodo di prova, sia avvenuta la conferma in<br />
ruolo;<br />
C) che sia stata prodotta la relativa istanza documentata nei termini della prescrizione<br />
decennale (il diritto a chiedere il riconoscimento sorge dopo aver superato il periodo di<br />
prova).<br />
Il provvedimento di conferma in ruolo deve essere emesso entro 90 giorni dall’avvenuto<br />
superamento della prova. L’istanza presenta oltre 10 ANNI D<strong>ALLA</strong> MATURAZIONE DEL<br />
<strong>DI</strong>RITTO (data del superamento del periodo di prova) NON PUO’ ESSERE PRESA IN<br />
CONSIDERAZIONE e, quindi, il riconoscimento del servizio pre-ruolo non può essere<br />
effettuato, in quanto il diritto ad ottenere il riconoscimento dei servizi si è prescritto,<br />
nel termine ordinario di prescrizione dei diritti (art. 2946 C.C.),<br />
Pertanto, la domanda di ricostruzione di carriera: