02.10.2013 Views

FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Prot.13/2011<br />

<strong>FEDERAZIONE</strong> <strong>ITALIANA</strong> <strong>HOCKEY</strong> E <strong>PATTINAGGIO</strong><br />

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA<br />

00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06-36858315-Fax- 36858211-8149-0623326645<br />

www.fihp.org / e-mail – gs@fihp.org<br />

IL PROCURATORE FEDERALE<br />

VISTO lo Statuto ed il Regolamento di Giustizia e Disciplina della FIHP;<br />

Roma, 28 marzo 2012<br />

PREMESSO che in data 15 Novembre 2011, perveniva alla Procura Federale un esposto da<br />

parte dei Signori Carla De Simone, Vincenzo Damiano e Nadia Letizi genitori rispettivamente<br />

delle atlete Jessica Di Salvo e Beatrice Damiano, tesserate entrambe presso la società ASD<br />

Blue Sky SC;<br />

che attraverso tale esposto veniva evidenziato il comportamento antisportivo e diseducativo<br />

assunto dalla Signora Yaere Verducci (Tecnico della Società indicata) nei confronti delle due<br />

atlete, e contestualmente veniva altresì lamentato l’atteggiamento omissivo posto in essere da<br />

parte del Presidente della ASD Blue Sky SC, Signora Gigliola Treggiari, la quale sarebbe stata<br />

indifferente alle richieste più volte sollecitate di corresponsione del premio di addestramento<br />

riconosciuto dai genitori alla società e soprattutto di essersi la stessa opposta allo svincolo delle<br />

atlete;<br />

VISTO ed esaminata la nutrita documentazione allegata all’esposto dai Signori De Simone e<br />

Damiano;<br />

ACQUISITO ED ESAMINATO altresì il provvedimento di svincolo concesso alle atlete dal<br />

Giudice Unico in data 10 Novembre 2011;<br />

VISTA la contestazione formulata in data 23 Gennaio 2012 (Prot. N. 13/2011), nei confronti<br />

del Tecnico Yaere Verducci e della Società ASD Blue Sky Sc in persona del suo presidente,<br />

per aver attraverso il proprio comportamento violato i principi di lealtà e correttezza sportiva<br />

(Art. 1 Regolamento di Giustizia);<br />

ESAMINATA altresì la memoria difensiva pervenuta presso la Federazione Italiana FHIP e la<br />

Procura Federale in data 16 Febbraio 2012 (prot. 13/2011 e prot. 574/18) a firma del Tecnico<br />

Yaere Verducci e del Presidente Signora Gigliola Treggiari e le dichiarazioni ivi contenute;


-2-<br />

…/…<br />

RILEVATO che dall’esame complessivo del materiale istruttorio non si evincono precisi<br />

estremi di violazioni rilevanti sul piano disciplinare, dovendo la vicenda esaurirsi sotto il<br />

profilo del fisiologico dissidio e contrasto in conseguenza della decisione dell’atleta di<br />

cambiare società di appartenenza;<br />

DISPONE<br />

L’archiviazione della posizione n. 13/2011, per le ragioni indicate nella premessa e manda alla<br />

Segreteria per le comunicazioni di rito.<br />

Il Procuratore Federale<br />

(Avv. Giancarlo Guarino)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!