FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Prot.13/2011<br />
<strong>FEDERAZIONE</strong> <strong>ITALIANA</strong> <strong>HOCKEY</strong> E <strong>PATTINAGGIO</strong><br />
UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA<br />
00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06-36858315-Fax- 36858211-8149-0623326645<br />
www.fihp.org / e-mail – gs@fihp.org<br />
IL PROCURATORE FEDERALE<br />
VISTO lo Statuto ed il Regolamento di Giustizia e Disciplina della FIHP;<br />
Roma, 28 marzo 2012<br />
PREMESSO che in data 15 Novembre 2011, perveniva alla Procura Federale un esposto da<br />
parte dei Signori Carla De Simone, Vincenzo Damiano e Nadia Letizi genitori rispettivamente<br />
delle atlete Jessica Di Salvo e Beatrice Damiano, tesserate entrambe presso la società ASD<br />
Blue Sky SC;<br />
che attraverso tale esposto veniva evidenziato il comportamento antisportivo e diseducativo<br />
assunto dalla Signora Yaere Verducci (Tecnico della Società indicata) nei confronti delle due<br />
atlete, e contestualmente veniva altresì lamentato l’atteggiamento omissivo posto in essere da<br />
parte del Presidente della ASD Blue Sky SC, Signora Gigliola Treggiari, la quale sarebbe stata<br />
indifferente alle richieste più volte sollecitate di corresponsione del premio di addestramento<br />
riconosciuto dai genitori alla società e soprattutto di essersi la stessa opposta allo svincolo delle<br />
atlete;<br />
VISTO ed esaminata la nutrita documentazione allegata all’esposto dai Signori De Simone e<br />
Damiano;<br />
ACQUISITO ED ESAMINATO altresì il provvedimento di svincolo concesso alle atlete dal<br />
Giudice Unico in data 10 Novembre 2011;<br />
VISTA la contestazione formulata in data 23 Gennaio 2012 (Prot. N. 13/2011), nei confronti<br />
del Tecnico Yaere Verducci e della Società ASD Blue Sky Sc in persona del suo presidente,<br />
per aver attraverso il proprio comportamento violato i principi di lealtà e correttezza sportiva<br />
(Art. 1 Regolamento di Giustizia);<br />
ESAMINATA altresì la memoria difensiva pervenuta presso la Federazione Italiana FHIP e la<br />
Procura Federale in data 16 Febbraio 2012 (prot. 13/2011 e prot. 574/18) a firma del Tecnico<br />
Yaere Verducci e del Presidente Signora Gigliola Treggiari e le dichiarazioni ivi contenute;
-2-<br />
…/…<br />
RILEVATO che dall’esame complessivo del materiale istruttorio non si evincono precisi<br />
estremi di violazioni rilevanti sul piano disciplinare, dovendo la vicenda esaurirsi sotto il<br />
profilo del fisiologico dissidio e contrasto in conseguenza della decisione dell’atleta di<br />
cambiare società di appartenenza;<br />
DISPONE<br />
L’archiviazione della posizione n. 13/2011, per le ragioni indicate nella premessa e manda alla<br />
Segreteria per le comunicazioni di rito.<br />
Il Procuratore Federale<br />
(Avv. Giancarlo Guarino)