FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
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<strong>FEDERAZIONE</strong> <strong>ITALIANA</strong> <strong>HOCKEY</strong> E <strong>PATTINAGGIO</strong><br />
UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA<br />
00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06-36858264-Fax- 36858211-8149-0623326645<br />
www.fihp.org / e-mail – gs@fihp.org<br />
Prot. n. 2/10rPF Roma, 3 maggio 2010<br />
IL PROCURATORE FEDERALE<br />
VISTO lo Statuto ed il Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.I.H.P;<br />
VISTA la nota in data 26/01/2010 pervenuta dal Comitato Tecnico Arbitrale<br />
della FIHP con allegata documentazione;<br />
VISTA la nota in data 11/02/2010 prot. 148/3/EG/mv della Segreteria<br />
Generale della FIHP con allegata documentazione;<br />
VISTA la nota in data 23/02/2010 prot. 182/3/EG/sc della Segreteria Generale<br />
della FIHP con allegata documentazione;<br />
VISTO il Regolamento del Comitato Tecnico Arbitrale FIHP;<br />
ESAMINATI in particolare:<br />
1) il provvedimento a firma del Presidente del CTA in data<br />
14/01/2010 a carico di Andrea Davoli;<br />
2) il provvedimento a firma del Presidente del CTA in data<br />
14/01/2010 a carico di Alessandro Eccelsi;<br />
3) il provvedimento a firma del Presidente del CTA in data<br />
14/01/2010 a carico di Mauro Guadagnin;<br />
4) la lettera dell’Avv. Angelo Di Pasquale nell’interesse del Sig.<br />
Alessandro Eccelsi, inviata al Presidente del CONI e al Presidente<br />
della FIHP il 28/01/2010;<br />
5) la lettera del Presidente CTA Piemonte del 16/01/2010 indirizzata<br />
al Presidente CTA Nazionale;<br />
6) la lettera del Presidente CTA Piemonte del 21/02/2010 indirizzata<br />
al Garante del Codice di Comportamento Sportivo del CONI;<br />
ESAMINATA altresì la documentazione relativa alla stampa degli scambi di<br />
comunicazioni e-mail tra il Sig. Franco Salsone e altri componenti la<br />
giunta CTA e/o arbitri federali;<br />
AVUTO PRESENTE che la questione sollevata nei confronti del Presidente del CTA<br />
Salsone attiene alla presunta irregolarità dei provvedimenti<br />
“disciplinari” dal medesimo assunti nei confronti dei Sigg. Eccelsi,<br />
Guadagnin e Davoli il 14/01/2010; ciò per la incompetenza del CTA<br />
ad assumere provvedimenti di natura disciplinare che sono e devono<br />
rimanere di esclusiva competenza degli organi di giustizia sportiva;
CONSIDERATO che ad un attento esame dei tre provvedimenti del 14/01/2010 aa firma<br />
del Presidente del CTA, al di là del dichiarato “ nomen iuris” con cui<br />
viene intitolato il provvedimento ( “provvedimento disciplinare”) si è<br />
in presenza, in realtà, di un provvedimento di natura tecnica, posto che<br />
il dispositivo dello stesso recita testualmente: “ La sospende da ogni<br />
attività arbitrale fino a ...” ovvero “lo ammonisce”;<br />
CONSIDERATO che l’organo di governo del CTA, cioè la Giunta esecutiva, dispone<br />
del potere di irrogare sospensioni tecniche agli Ufficiali di gara (cfr.<br />
art. 6 del Regolamento del CTA) sempreché gli stessi siano contenuti<br />
nel limite di 30 giorni;<br />
AVUTO PRESENTE inoltre, che il presidente del CTA, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento,<br />
può assumere in via d’urgenza i provvedimenti di competenza della<br />
Giunta esecutiva, sottoponendoli alla ratifica della stessa nella<br />
riunione immediatamente successiva;<br />
PRESO ATTO che nel caso in esame è stato appunto esercitato dal Presidente del<br />
CTA tale potere d’urgenza, e i relativi provvedimenti sono stati<br />
ratificati nelle successive riunioni della Giunta del CTA, come risulta<br />
dai relativi verbali e che peraltro il Provvedimento nei confronti del<br />
Guadagnin consiste in un mero richiamo scritto, non ascrivibile alla<br />
categoria dei provvedimenti tecnici, ma certamente consentito al<br />
Presidente del massimo organo arbitrale federale come misura di<br />
indirizzo e autotutela del corpo arbitrale;<br />
RITENUTO pertanto che nessuna sostanziale violazione delle regole sulla<br />
competenza, né alcun abuso di potere è stato compiuto dal presidente<br />
del CTA, il quale ha il solo torto di aver denominato in modo atecnico<br />
le proprie comunicazioni;<br />
RITENUTO altresì che, proprio in virtù del principio di autonomia dell’Organismo<br />
Arbitrale rispetto alla Giustizia Sportiva, ben potrebbe quest’ultima<br />
aprire nuovi procedimenti a carico degli Ufficiali di gara già<br />
sanzionati sotto il profilo tecnico, inoltre tali iniziative appaiono non<br />
opportune in considerazione del fatto che l’Organismo arbitrale ha<br />
già provveduto a porre in essere interventi correttivi rispetto ai fatti<br />
accaduti , di modo che è da ritenere che gli stessi fatti non debbano<br />
ripetersi per l’avvenire;<br />
CONSIDERATO infine, che proprio per il rispetto che è dovuto al CTA ed alla sua<br />
autonomia, non vengono ammesse le e-mail scambiate tra i vari<br />
soggetti interessati alla vicenda anche per le seguenti ragioni:<br />
- perché le e-mail provengono anche e soprattutto da indirizzi<br />
personali e non federali, cosicchè questo Organo inquirente di<br />
Giustizia Sportiva non ritiene di poter utilizzare né in tutto né in
parte il materiale che se ne ricava, senza incorrere in violazione<br />
delle norme sulla privacy di cui al D.lvo n. 196/2003.<br />
- perché è sconveniente che i rapporti tra i componenti del CTA<br />
siano veicolati attraverso e-mail o altri mezzi non fidefacenti. Per<br />
le funzioni esercitate dagli Ufficiali di gara è estremamente<br />
importante che i comportamenti e i fatti attinenti all’esercizio –<br />
corretto o meno – delle funzioni arbitrali risultino esclusivamente<br />
dai documenti ufficiali (referti) ovvero da denunce debitamente<br />
sottoscritte dagli interessati;<br />
RITENUTO infine di dover procedere separatamente stralciando la relativa<br />
posizione, ad indagine sulle presunte irregolarità della posizione<br />
dell’Ufficiale di gara Brambillasca Paola, secondo quanto<br />
denunciato dal Sig. Di Nicola Camillo.<br />
DISPONE<br />
- l’archiviazione del Procedimento e di tutti gli atti indicati in premessa, nonché di quelli<br />
annessi e connessi;<br />
- lo stralcio della denuncia del Sig. Di Nicola Camillo del 21/02/2010 in relazione alla<br />
posizione dell’Ufficiale di gara Brambillasca Paola;<br />
- Si comunichi agli interessati nonché al CONI – Segreteria del Garante di Codice di<br />
Comportamento Sportivo e Settore Vigilanza FSN.<br />
IL PROCURATORE FEDERALE<br />
(Avv. Giancarlo Guarino)