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FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

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<strong>FEDERAZIONE</strong> <strong>ITALIANA</strong> <strong>HOCKEY</strong> E <strong>PATTINAGGIO</strong><br />

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA<br />

00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06-36858264-Fax- 36858211-8149-0623326645<br />

www.fihp.org / e-mail – gs@fihp.org<br />

Prot. n. 2/10rPF Roma, 3 maggio 2010<br />

IL PROCURATORE FEDERALE<br />

VISTO lo Statuto ed il Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.I.H.P;<br />

VISTA la nota in data 26/01/2010 pervenuta dal Comitato Tecnico Arbitrale<br />

della FIHP con allegata documentazione;<br />

VISTA la nota in data 11/02/2010 prot. 148/3/EG/mv della Segreteria<br />

Generale della FIHP con allegata documentazione;<br />

VISTA la nota in data 23/02/2010 prot. 182/3/EG/sc della Segreteria Generale<br />

della FIHP con allegata documentazione;<br />

VISTO il Regolamento del Comitato Tecnico Arbitrale FIHP;<br />

ESAMINATI in particolare:<br />

1) il provvedimento a firma del Presidente del CTA in data<br />

14/01/2010 a carico di Andrea Davoli;<br />

2) il provvedimento a firma del Presidente del CTA in data<br />

14/01/2010 a carico di Alessandro Eccelsi;<br />

3) il provvedimento a firma del Presidente del CTA in data<br />

14/01/2010 a carico di Mauro Guadagnin;<br />

4) la lettera dell’Avv. Angelo Di Pasquale nell’interesse del Sig.<br />

Alessandro Eccelsi, inviata al Presidente del CONI e al Presidente<br />

della FIHP il 28/01/2010;<br />

5) la lettera del Presidente CTA Piemonte del 16/01/2010 indirizzata<br />

al Presidente CTA Nazionale;<br />

6) la lettera del Presidente CTA Piemonte del 21/02/2010 indirizzata<br />

al Garante del Codice di Comportamento Sportivo del CONI;<br />

ESAMINATA altresì la documentazione relativa alla stampa degli scambi di<br />

comunicazioni e-mail tra il Sig. Franco Salsone e altri componenti la<br />

giunta CTA e/o arbitri federali;<br />

AVUTO PRESENTE che la questione sollevata nei confronti del Presidente del CTA<br />

Salsone attiene alla presunta irregolarità dei provvedimenti<br />

“disciplinari” dal medesimo assunti nei confronti dei Sigg. Eccelsi,<br />

Guadagnin e Davoli il 14/01/2010; ciò per la incompetenza del CTA<br />

ad assumere provvedimenti di natura disciplinare che sono e devono<br />

rimanere di esclusiva competenza degli organi di giustizia sportiva;


CONSIDERATO che ad un attento esame dei tre provvedimenti del 14/01/2010 aa firma<br />

del Presidente del CTA, al di là del dichiarato “ nomen iuris” con cui<br />

viene intitolato il provvedimento ( “provvedimento disciplinare”) si è<br />

in presenza, in realtà, di un provvedimento di natura tecnica, posto che<br />

il dispositivo dello stesso recita testualmente: “ La sospende da ogni<br />

attività arbitrale fino a ...” ovvero “lo ammonisce”;<br />

CONSIDERATO che l’organo di governo del CTA, cioè la Giunta esecutiva, dispone<br />

del potere di irrogare sospensioni tecniche agli Ufficiali di gara (cfr.<br />

art. 6 del Regolamento del CTA) sempreché gli stessi siano contenuti<br />

nel limite di 30 giorni;<br />

AVUTO PRESENTE inoltre, che il presidente del CTA, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento,<br />

può assumere in via d’urgenza i provvedimenti di competenza della<br />

Giunta esecutiva, sottoponendoli alla ratifica della stessa nella<br />

riunione immediatamente successiva;<br />

PRESO ATTO che nel caso in esame è stato appunto esercitato dal Presidente del<br />

CTA tale potere d’urgenza, e i relativi provvedimenti sono stati<br />

ratificati nelle successive riunioni della Giunta del CTA, come risulta<br />

dai relativi verbali e che peraltro il Provvedimento nei confronti del<br />

Guadagnin consiste in un mero richiamo scritto, non ascrivibile alla<br />

categoria dei provvedimenti tecnici, ma certamente consentito al<br />

Presidente del massimo organo arbitrale federale come misura di<br />

indirizzo e autotutela del corpo arbitrale;<br />

RITENUTO pertanto che nessuna sostanziale violazione delle regole sulla<br />

competenza, né alcun abuso di potere è stato compiuto dal presidente<br />

del CTA, il quale ha il solo torto di aver denominato in modo atecnico<br />

le proprie comunicazioni;<br />

RITENUTO altresì che, proprio in virtù del principio di autonomia dell’Organismo<br />

Arbitrale rispetto alla Giustizia Sportiva, ben potrebbe quest’ultima<br />

aprire nuovi procedimenti a carico degli Ufficiali di gara già<br />

sanzionati sotto il profilo tecnico, inoltre tali iniziative appaiono non<br />

opportune in considerazione del fatto che l’Organismo arbitrale ha<br />

già provveduto a porre in essere interventi correttivi rispetto ai fatti<br />

accaduti , di modo che è da ritenere che gli stessi fatti non debbano<br />

ripetersi per l’avvenire;<br />

CONSIDERATO infine, che proprio per il rispetto che è dovuto al CTA ed alla sua<br />

autonomia, non vengono ammesse le e-mail scambiate tra i vari<br />

soggetti interessati alla vicenda anche per le seguenti ragioni:<br />

- perché le e-mail provengono anche e soprattutto da indirizzi<br />

personali e non federali, cosicchè questo Organo inquirente di<br />

Giustizia Sportiva non ritiene di poter utilizzare né in tutto né in


parte il materiale che se ne ricava, senza incorrere in violazione<br />

delle norme sulla privacy di cui al D.lvo n. 196/2003.<br />

- perché è sconveniente che i rapporti tra i componenti del CTA<br />

siano veicolati attraverso e-mail o altri mezzi non fidefacenti. Per<br />

le funzioni esercitate dagli Ufficiali di gara è estremamente<br />

importante che i comportamenti e i fatti attinenti all’esercizio –<br />

corretto o meno – delle funzioni arbitrali risultino esclusivamente<br />

dai documenti ufficiali (referti) ovvero da denunce debitamente<br />

sottoscritte dagli interessati;<br />

RITENUTO infine di dover procedere separatamente stralciando la relativa<br />

posizione, ad indagine sulle presunte irregolarità della posizione<br />

dell’Ufficiale di gara Brambillasca Paola, secondo quanto<br />

denunciato dal Sig. Di Nicola Camillo.<br />

DISPONE<br />

- l’archiviazione del Procedimento e di tutti gli atti indicati in premessa, nonché di quelli<br />

annessi e connessi;<br />

- lo stralcio della denuncia del Sig. Di Nicola Camillo del 21/02/2010 in relazione alla<br />

posizione dell’Ufficiale di gara Brambillasca Paola;<br />

- Si comunichi agli interessati nonché al CONI – Segreteria del Garante di Codice di<br />

Comportamento Sportivo e Settore Vigilanza FSN.<br />

IL PROCURATORE FEDERALE<br />

(Avv. Giancarlo Guarino)

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