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CCL FFS Cargo.

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<strong>CCL</strong> <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong>.<br />

Contratto collettivo di lavoro 2011.<br />

Kaderverband des öffentlichen Verkehrs KVöV<br />

Associazione dei quadri dei trasporti pubblici AQTP<br />

Association des cadres des transports publics ACTP


Parti contraenti:<br />

Sindacato<br />

del personale<br />

dei trasporti<br />

Steinerstrasse 35<br />

casella postale<br />

3000 Berna 6<br />

Sindacato per<br />

il servizio pubblico<br />

in Svizzera<br />

Segretario centrale<br />

Hopfenweg 21<br />

casella postale<br />

3000 Berna 14<br />

Sindacato svizzero<br />

dei macchinisti<br />

e aspiranti<br />

Hardhof 38<br />

8064 Zurigo<br />

Kaderverband des öffentlichen Verkehrs KVöV<br />

Associazione dei quadri dei trasporti pubblici AQTP<br />

Association des cadres des transports publics ACTP<br />

Associazione dei<br />

quadri dei trasporti<br />

pubblici<br />

casella postale 6903<br />

3001 Berna<br />

Indice.<br />

Elenco delle abbreviazioni. 11<br />

Elenco delle definizioni. 12<br />

Prefazione. 14<br />

Parte 1 a :<br />

Disposizioni generali e di diritto delle obbligazioni. 16<br />

A. Disposizioni generali. 16<br />

1 Base giuridica 16<br />

2 Contenuto e testo determinante 16<br />

3 Campo d’applicazione 16<br />

4 Libertà sindacale 17<br />

B. Rapporti tra le parti contraenti. 17<br />

5 Collaborazione delle parti contraenti 17<br />

6 Pace del lavoro 17<br />

7 Trattative salariali 18<br />

8 Contributo alle spese di applicazione 18<br />

9 Trattative durante il periodo di validità del <strong>CCL</strong> 19<br />

C. Procedimento di conciliazione<br />

e procedimento arbitrale. 20<br />

10 Tribunale arbitrale 20<br />

11 Sanzioni 20<br />

12 Commissione di conciliazione 20<br />

13 Composizione 21<br />

14 Segretariato 21<br />

15 Istruzione del procedimento 21<br />

16 Altre norme procedurali 22<br />

17 Spese 22<br />

1


Parte 2 a : Disposizioni normative. 24<br />

A. Norme contrattuali di lavoro. 24<br />

18 Natura giuridica del rapporto di lavoro 24<br />

19 Inizio e durata del rapporto di lavoro 24<br />

20 Contratto di lavoro 24<br />

21 Posti vacanti 25<br />

22 Periodo di prova 25<br />

23 Luogo di lavoro 25<br />

24 Trasferimento 25<br />

25 Residenza 26<br />

26 Protezione della personalità e dei dati 26<br />

27 Parità tra donna e uomo 26<br />

28 Lingue nazionali 27<br />

29 Cariche pubbliche 27<br />

30 Occupazioni accessorie 28<br />

31 Attività a favore di terzi 28<br />

32 Beni immateriali 28<br />

33 Invenzioni e design occasionali 29<br />

34 Facilitazioni di viaggio 29<br />

B. Contegno e responsabilità. 30<br />

35 Obbligo di diligenza e di lealtà 30<br />

36 Segreto professionale e d’affari 30<br />

37 Obbligo di discrezione 30<br />

38 Persistenza 30<br />

39 Deposizioni in tribunale 31<br />

40 Divieto di accettare regali 31<br />

41 Donazioni di poca importanza 31<br />

42 Responsabilità per danni 32<br />

43 Partecipazione alle spese 32<br />

44 Responsabilità penale 32<br />

45 Provvedimenti in caso di prestazioni insufficienti o<br />

comportamento insoddisfacente 33<br />

46 Allontanamento dal posto di lavoro 33<br />

47 Sospensione ed esonero cautelativo dal lavoro 34<br />

C. Tempo di lavoro, vacanze e congedo. 35<br />

48 Campo d’applicazione 35<br />

I. Basi per la durata del lavoro. 35<br />

49 Durata giornaliera del lavoro prestabilita 35<br />

50 Giorni di lavoro prestabiliti nell’arco di un anno 35<br />

51 Durata annua del lavoro prestabilita 35<br />

52 Settimana di cinque giorni 36<br />

53 Assegnazione del lavoro 36<br />

54 Durata minima del lavoro per ogni turno 36<br />

II. Computo quale tempo di lavoro. 36<br />

55 Tempo di lavoro 36<br />

56 Computo del tempo di lavoro in caso<br />

di cambiamenti apportati all’ultimo momento 37<br />

57 Assenze 38<br />

58 Assenze di natura privata 38<br />

59 Occasioni di formazione proposte all’interno 38<br />

60 Schede di congedo e incontri promossi<br />

dal sindacato, mirati alla formazione 38<br />

III. Regolamentazioni specifiche settoriali sulla<br />

durata del lavoro (BAR). 39<br />

61 Competenze 39<br />

62 Decorrenza e possibilità di disdire le BAR 39<br />

63 Modelli di tempo di lavoro 39<br />

64 Luogo di lavoro 40<br />

IV. Conto personale del tempo e fasce per<br />

la durata annua del lavoro. 40<br />

65 Conto del tempo 40<br />

66 Averi in tempo 40<br />

67 Averi in tempo di cui si dispone alla fine<br />

del rapporto di lavoro 41<br />

68 Periodo di conteggio 41<br />

69 Valori limite 41<br />

2 3


V. Lavoro supplementare. 42<br />

70 Definizione 42<br />

71 Compensazione del lavoro supplementare 42<br />

72 Compensazione di un saldo negativo con<br />

ore supplementari 42<br />

73 Compensazione del tempo supplementare<br />

alla fine del rapporto di lavoro 43<br />

74 Indennità per il lavoro supplementare 43<br />

VI. Giorni liberi. 43<br />

75 Diritto 43<br />

76 Riporto 44<br />

77 Diritto al momento d’iniziare il lavoro o di lasciarlo 44<br />

78 Riduzione 45<br />

79 Collaboratrici e collaboratori che svolgono turni 46<br />

VII. Altre regolamentazioni particolari della<br />

durata del lavoro. 46<br />

80 Collaboratrici e collaboratori che gestiscono<br />

autonomamente il loro tempo di lavoro 46<br />

VIII. Vacanze. 46<br />

81 Diritto 46<br />

82 Persone occupate a tempo parziale 47<br />

83 Attribuzione 47<br />

84 Diritto al momento d’iniziare il lavoro o di lasciarlo 47<br />

85 Riduzione 48<br />

IX. Congedo. 49<br />

86 Concessione di congedi 49<br />

X. Disposizioni transitorie relative al capitolo<br />

tempo di lavoro, vacanze e congedo. 49<br />

87 Supplemento di tempo per il servizio notturno 49<br />

D. Salario, indennità, assegni e<br />

rimborso delle spese. 50<br />

I. Salario. 50<br />

88 Principio 50<br />

89 Valutazione della funzione 50<br />

90 Spettri salariali 50<br />

91 Convenzione sul salario 50<br />

92 Evoluzione del salario 51<br />

93 Quota di prestazioni unica 51<br />

94 Salario iniziale al di sotto del valore di base 51<br />

95 Passaggio a un livello di esigenze inferiore 52<br />

96 Salario mensile od orario 52<br />

97 Salario soggetto ai contributi della Cassa pensioni<br />

<strong>FFS</strong> (CP <strong>FFS</strong>) 53<br />

II. Indennità, assegni e rimborso delle spese. 53<br />

98 Diritto 53<br />

99 Indennità regionale 53<br />

100 Indennità per il personale distaccato all’estero 54<br />

101 Assegni familiari 54<br />

102 Premio di fedeltà 55<br />

103 Indennità per lavoro domenicale e notturno 55<br />

104 Altre indennità 56<br />

105 Indennità versate sotto forma di premi<br />

e ricompense per prestazioni particolari 57<br />

106 Trasformazione di indennità in tempo 57<br />

107 Rimborso delle spese 57<br />

III. Altre disposizioni relative al capitolo salario,<br />

indennità, assegni e rimborso delle spese. 57<br />

108 Diritti in caso di attività a tempo parziale 57<br />

109 Conteggio del salario 57<br />

110 Pagamento 58<br />

4 5


IV. Disposizioni transitorie relative al capitolo<br />

salario, indennità, assegni e rimborso spese. 58<br />

111 Trasferimento dei rapporti d’impiego 58<br />

112 Aumenti generali di salario dal 2012 per le<br />

collaboratrici e i collaboratori con «garanzia 2011» 59<br />

113 Trattamento delle garanzie in caso di cambiamenti<br />

di funzione e modifiche del grado d’occupazione 59<br />

E. Sviluppo del personale. 59<br />

114 Definizione 59<br />

115 Principi 59<br />

116 Responsabilità della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA 60<br />

117 Corresponsabilità delle collaboratrici<br />

e dei collaboratori 60<br />

118 Valutazione del personale (VP) 60<br />

119 Valutazione del personale (VP) in caso<br />

di nuovo orientamento professionale 61<br />

120 Valutazione del personale (VP) in caso<br />

di reintegra zione professionale 62<br />

121 Partecipazione 62<br />

F. Protezione della salute e prestazioni sociali. 62<br />

I. Sicurezza sul lavoro e protezione della salute. 62<br />

122 Doveri della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA 62<br />

123 Doveri delle collaboratrici e dei collaboratori 62<br />

124 Partecipazione 63<br />

II. Diritti e doveri nei casi di malattia e infortunio. 63<br />

125 Principio 63<br />

126 Capacità di lavoro compromessa 63<br />

127 Gestione delle presenze e<br />

Case Management aziendale 64<br />

128 Doveri delle collaboratrici e dei collaboratori 64<br />

129 Cessione di richieste di risarcimento dei danni<br />

nei confronti di terzi 65<br />

130 Provvedimenti in caso di violazione dei doveri 65<br />

III. Prestazioni in caso di malattia o infortunio. 65<br />

131 Continuazione della retribuzione e durata<br />

del relativo diritto 65<br />

132 Protezione dal licenziamento 66<br />

133 Prolungamento della durata del diritto<br />

alla retribuzione 66<br />

134 Nuovo diritto 67<br />

135 Computo delle prestazioni delle assicurazioni sociali 67<br />

136 Riduzione o rifiuto del diritto di continuare<br />

a ricevere la retribuzione 68<br />

137 Adeguamento del rapporto di lavoro 68<br />

138 Scioglimento del rapporto di lavoro 69<br />

IV. Assicurazione contro gli infortuni, previdenza<br />

professionale e prestazioni in caso di morte. 70<br />

139 Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 70<br />

140 Previdenza professionale 70<br />

141 Morte a seguito di infortunio professionale o<br />

di malattia professionale 70<br />

142 Godimento ulteriore (prestazioni in caso di morte) 71<br />

V. Protezione della salute in caso di gravidanza<br />

e maternità. 71<br />

143 Protezione della salute 71<br />

144 Occupazione 72<br />

145 Assenze 72<br />

146 Lavoro sostitutivo per le collaboratrici impiegate<br />

nel servizio notturno 73<br />

147 Congedo di maternità 73<br />

VI. Prestazioni in caso d’impedimento al lavoro<br />

per servizio obbligatorio svizzero. 73<br />

148 Principio 73<br />

149 Casi particolari 74<br />

150 Restituzione 74<br />

151 Prestazioni di servizio volontario 75<br />

6 7


VII. Collaboratrici e collaboratori in reintegrazione<br />

professionale. 75<br />

152 Reintegrazione professionale 75<br />

153 Piano di reintegrazione 76<br />

154 Cessazione del rapporto di lavoro 76<br />

155 Licenziamento per propria colpa 77<br />

156 Diritto a un’indennità di partenza 77<br />

157 Entità 78<br />

158 Decisione ancora in sospeso di<br />

un’assicurazione sociale 78<br />

159 Restituzione 79<br />

VIII. Altre istituzioni. 79<br />

160 Servizio sociale e fondo per il personale <strong>FFS</strong> 79<br />

161 Vestiario professionale 79<br />

162 Ristorazione del personale 79<br />

163 Posteggi per il personale 80<br />

164 Canone di locazione per l’appartamento assegnato 80<br />

165 Costruzione di alloggi per il personale 80<br />

174 Motivi di licenziamento dopo il periodo di prova 83<br />

175 Termini di disdetta 83<br />

176 Disdetta nulla 84<br />

177 Conseguenze della nullità 84<br />

178 Proroga del termine di disdetta 85<br />

179 Disdetta abusiva o discriminante 85<br />

180 Disdetta impugnabile secondo l’articolo 10 LPar 86<br />

181 Disdetta senza preavviso 86<br />

182 Disdetta senza preavviso ingiustificata 86<br />

183 Mancato inizio o abbandono del lavoro ingiustificati 86<br />

184 Certificato di lavoro 87<br />

I. Protezione giuridica. 87<br />

185 Modifiche del contratto 87<br />

186 Procedura 87<br />

187 Prescrizione 87<br />

Parte 3 a : Partecipazione aziendale. 88<br />

IX. Disposizioni transitorie relative al capitolo<br />

188 Obiettivi 88<br />

protezione della salute e prestazioni sociali. 80<br />

189 Forme di partecipazione 88<br />

166 Disposizioni transitorie 80<br />

190 Contenuti della partecipazione 89<br />

191 Commissioni del personale (CoPe) 89<br />

G. Nuovo orientamento professionale per le<br />

192 Collaborazione e finanziamento 89<br />

collaboratrici e i collaboratori che perdono il posto<br />

193 Posizione di fiducia delle CoPe 89<br />

di lavoro a causa di progetti di riorganizzazione<br />

194 Protezione dei membri delle CoPe 89<br />

e di razionalizzazione. 80<br />

195 Ulteriore evoluzione professionale<br />

167 Nuovo orientamento professionale 80<br />

dei membri delleCoPe 90<br />

168 Passaggio alle <strong>FFS</strong> 81<br />

196 Impiego dopo la fine del mandato 90<br />

197 Appendici 90<br />

H. Cessazione del rapporto di lavoro. 81<br />

169 Scioglimento di comune accordo 81<br />

170 Cessazione senza disdetta 81<br />

171 Disdetta regolare 82<br />

172 Richiamo con minaccia di licenziamento<br />

173 Ricorso contro il richiamo con minaccia<br />

82<br />

8<br />

di licenziamento 83<br />

9


Parte 4 a :<br />

Disposizioni generali finali e transitorie. 92<br />

198 Natura giuridica delle appendici 92<br />

199 Disposizioni esecutive 92<br />

200 Durata del <strong>CCL</strong> 92<br />

201 Disdetta del <strong>CCL</strong> 92<br />

202 Situazione di vuoto contrattuale 93<br />

203 Disposizioni transitorie 93<br />

Parte 5 a : Appendici. 97<br />

Appendice 1: Categorie speciali di personale. 98<br />

Appendice 2: Parità tra donna e uomo. 104<br />

Appendice 3: Prestazioni in caso di trasferimento<br />

in un altro luogo di lavoro. 108<br />

Appendice 4: Norme particolari in materia di durata<br />

del lavoro per le collaboratrici e<br />

i collaboratori impiegati a turni. 110<br />

Appendice 5: Norme particolari in materia di durata<br />

del lavoro per le collaboratrici e i<br />

collaboratori fino al livello di esigenze J<br />

che gestiscono autonomamente il<br />

loro tempo di lavoro. 116<br />

Appendice 6: Congedo. 120<br />

Appendice 7: Salario. 126<br />

Appendice 8: Indennità e rimborso delle spese. 128<br />

Appendice 9: Partecipazione aziendale. 134<br />

Appendice 10: Contenuti della partecipazione aziendale. 144<br />

Indice alfabetico. 148<br />

Elenco delle abbreviazioni.<br />

AD Assicurazione contro la disoccupazione<br />

AI Assicurazione invalidità<br />

Art. Articolo<br />

AVS Assicurazione vecchiaia e superstiti<br />

BAR Regolamentazioni specifiche settoriali sulla durata del lavoro<br />

<strong>CCL</strong> Contratto collettivo di lavoro della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />

<strong>CCL</strong> <strong>FFS</strong> Contratto collettivo di lavoro delle <strong>FFS</strong><br />

CO Codice svizzero delle obbligazioni del 30 marzo 1911<br />

CoPe Commissione del personale<br />

CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937<br />

CP <strong>FFS</strong> Cassa pensioni <strong>FFS</strong><br />

Cpv. Capoverso<br />

<strong>FFS</strong> Ferrovie federali svizzere<br />

IPG Indennità per perdita di guadagno (IPG-Imat)<br />

LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari<br />

(Legge sugli assegni familiari, LAFam)<br />

LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni<br />

LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare<br />

LAV Legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati<br />

LDL Legge federale dell’8 ottobre 1971 sul lavoro nelle imprese<br />

di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro)<br />

LFPr Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale<br />

(Legge sulla formazione professionale)<br />

LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità<br />

di perdito di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità<br />

(Legge sulle indennità di perdita di guadagno,LIPG)<br />

LL Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria,<br />

nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro)<br />

Lpar Legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi<br />

(pari opportunità)<br />

SA Società anonima<br />

Suva Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni<br />

UO Unità organizzativa<br />

VP Valutazione del personale<br />

10 11


12<br />

Elenco delle definizioni.<br />

Appendice Disciplina i particolari del relativo capitolo ed è parte<br />

integrante, a pieno diritto, del <strong>CCL</strong><br />

Commissione del<br />

personale (CoPe)<br />

Azienda <strong>FFS</strong> e <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />

Contratto<br />

di lavoro<br />

Disposizioni<br />

normative<br />

Disposizioni<br />

obbligatorie<br />

Durata annua<br />

del lavoro<br />

Rappresentanza del personale eletta dalle collaboratrici e<br />

dai collaboratori<br />

Contratto che definisce gli accordi conclusi individualmente in<br />

conformità della cifra 20<br />

Disciplinano i rapporti di diritto del lavoro intercorrenti tra la<br />

<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA e le sue collaboratrici e i suoi collaboratori<br />

Regolano i rapporti fra le parti contraenti<br />

Durata del lavoro da compiere nel corso di un anno civile<br />

Giorni liberi Concetto generico per definire i giorni di riposo e di compensazione<br />

Libertà sindacale Diritto delle collaboratrici, dei collaboratori, dei datori di<br />

lavoro e delle loro organizzazioni di riunirsi per proteggere i<br />

propri intereressi, di costituire associazioni, di aderirvi o<br />

di non parteciparvi<br />

Medico<br />

di fiducia<br />

Un medico designato dalla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA per appurare le<br />

condizioni di salute di una candidata o di un candidato, o lo<br />

stato di salute di una collaboratrice o di un collaboratore<br />

Parti contraenti Da una parte la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA e, dall’altra, il SEV, transfair,<br />

AQTP e VSLF<br />

Prefazione Introduzione, dichiarazione d’intenti<br />

Retribuzione Concetto generico per definire il salario, gli assegni,<br />

le indennità e il rimborso delle spese<br />

Servizio obbligatorio<br />

svizzero<br />

Servizio obbligatorio svizzero da prestare nell’esercito,<br />

nel servizio civile o nella protezione civile<br />

Spettro salariale Per ogni livello di esigenze definisce la fascia entro la quale il<br />

salario normalmente evolve<br />

Sussidiaria È detta sussidiaria una norma legale applicabile solo qualora il<br />

diritto superiore non contempli nessuna prescrizione<br />

Valutazione del<br />

personale (VP)<br />

Strumento di gestione e di promozione per fare, da un anno<br />

all’altro, il punto della situazione. La valutazione del personale<br />

sta alla base dello sviluppo del personale e di una retribuzione<br />

che considera le prestazioni<br />

13


14<br />

Prefazione.<br />

Con il presente <strong>CCL</strong>, le parti contraenti intendono dare un contributo<br />

affinché la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA possa operare con successo,<br />

assumendosi le proprie responsabilità dal punto di vista sociale<br />

ed ecologico.<br />

Le parti contraenti riconoscono che questo obiettivo può essere<br />

raggiunto solo con un personale che sappia assumersi le<br />

proprie responsabilità, motivato e capace, e con una politica<br />

del personale moderna che sostenga le attitudini e le capacità<br />

dei singoli, prenda sul serio i desideri del personale e sia basata<br />

su un giusto apprezzamento del suo lavoro.<br />

Le parti contraenti si dichiarano a favore di un’estesa partecipazione<br />

aziendale, come espressione di un autentico partenariato<br />

sociale. Questa partecipazione apporta un contributo fattivo<br />

alla creazione di condizioni di lavoro attrattive come pure<br />

al miglioramento dell’impegno e del senso di responsabilità di<br />

collaboratrici e collaboratori.<br />

Il presente <strong>CCL</strong> sottostà al principio della buona fede che impegna<br />

le parti contraenti a valutare con comprensione i reciproci<br />

interessi. Le parti contraenti riconoscono la loro responsabilità<br />

collettiva nel dar forma alle condizioni contrattuali di<br />

lavoro del personale della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA e nel far valere di comune<br />

accordo il presente <strong>CCL</strong> a tutti i livelli. Esse fanno tutto il<br />

possibile per rafforzare la collaborazione sociale. Le parti contraenti<br />

compongono le divergenze d’opinione, se possibile discutendone<br />

per raggiungere un’intesa. Esse rispettano il divieto<br />

di agire arbitrariamente.<br />

Le parti contraenti operano di comune accordo e promuovono<br />

un clima di rispetto e fiducia personale tra collaboratrici e collaboratori<br />

a tutti i livelli. Esse prendono provvedimenti per promuovere<br />

pari opportunità per donne e uomini a tutti i livelli e in<br />

tutti gli organi paritetici, per impedire situazioni di mobbing e di<br />

molestie sessuali, per inserire persone disabili, per promuove-<br />

re la salute e la prevenzione nell’ambito del management della<br />

salute in azienda e per sostenere l’integrazione di straniere e<br />

stranieri.<br />

Le nuove condizioni economiche generali provocano nel mercato<br />

dei trasporti, svizzero ed europeo, una condizione di concorrenza<br />

accresciuta. La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA si propone, come suo<br />

obiettivo più ambizioso, di potenziare costantemente la propria<br />

posizione sul mercato, aumentando la produttività e trasformandosi<br />

in un’azienda che opera nel campo dei trasporti<br />

in modo competitivo. Le associazioni del personale che hanno<br />

sottoscritto il contratto assicurano alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA di assecondare<br />

il processo di ristrutturazione in modo costruttivo.<br />

La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA attua le misure di riorganizzazione e razionalizzazione<br />

nel rispetto del contratto sociale. Essa rinuncia, per<br />

tutta la durata del presente contratto, a licenziamenti per motivi<br />

aziendali o economici. Quando vengono attuati progetti di<br />

riorganizzazione e di razionalizzazione è possibile il passaggio<br />

alle <strong>FFS</strong>.<br />

La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA offre alle collaboratrici e ai collaboratori che<br />

perdono il loro posto a causa di progetti di riorganizzazione o<br />

di razionalizzazione, l’opportunità di prendere, con un’assistenza<br />

professionale fornita dalle <strong>FFS</strong>, l’iniziativa del loro riorientamento<br />

professionale. Dimostrandosi leali, flessibili e disponibili<br />

alla mobilità, coloro che vengono a trovarsi in questa<br />

situazione si assumono la corresponsabilità del loro riorientamento<br />

all’interno o all’esterno dell’azienda. Le <strong>FFS</strong> li aiutano<br />

nella ricerca di posti ragionevolmente adeguati all’interno o all’esterno<br />

dell’azienda.<br />

Qualora settori accessori della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA fossero resi giuridicamente<br />

autonomi mediante scorporo, vi si applicheranno<br />

condizioni d’impiego complessivamente equivalenti a quelle<br />

della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />

15


Parte 1 a :<br />

Disposizioni generali e di diritto delle obbligazioni.<br />

Base giuridica<br />

Contenuto e testo<br />

determinante<br />

Campo<br />

d’applicazione<br />

A. Disposizioni generali.<br />

1<br />

1 Il presente <strong>CCL</strong> è di diritto privato.<br />

2 Nei casi non regolati dal presente <strong>CCL</strong> è applicabile in via sussidiaria<br />

il Codice delle obbligazioni (CO).<br />

2<br />

1 Le disposizioni di diritto delle obbligazioni regolano i rapporti<br />

fra le parti contraenti.<br />

2 Le disposizioni di natura normativa regolano le relazioni di lavoro<br />

tra la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA e il suo personale. Essendo vincolanti,<br />

non è lecito modificarle a scapito del personale.<br />

3 Il presente <strong>CCL</strong> è redatto in italiano, francese e tedesco. Per<br />

la sua interpretazione è determinante il testo originale tedesco.<br />

3<br />

1 Il presente <strong>CCL</strong> vale per tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori<br />

della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA occupati sia a tempo pieno sia a<br />

tempo parziale, indipendentemente dal fatto che essi facciano<br />

parte o no di un’associazione del personale che lo ha sottoscritto.<br />

2 Le deroghe a singole disposizioni del <strong>CCL</strong> per particolari<br />

gruppi di personale sono regolate dall’appendice 1.<br />

3 Non sono soggetti al presente <strong>CCL</strong>:<br />

a. le collaboratrici e i collaboratori assunti all’estero,<br />

e che vi lavorano;<br />

b. il personale in formazione secondo la LFPr.<br />

c. i quadri di livello medio, per quanto giustificato dall’incidenza<br />

sul risultato finanziario, dalla responsabilità gestionale e<br />

dalla responsabilità specialistica;<br />

d. le persone che devono soddisfare requisiti speciali, segnatamente<br />

nel campo dell’informatica e in settori chiave;<br />

e. il personale di vendita responsabile dei grandi clienti<br />

(in modo particolare i Key Account Manager), che lavora<br />

sulla base di un obiettivo d’acquisizione finanziariamente<br />

misurabile;<br />

f. altre persone, in singoli casi motivati.<br />

La libertà sindacale è garantita.<br />

B. Rapporti tra le parti contraenti.<br />

5<br />

1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA e le associazioni del personale che hanno<br />

sottoscritto il contratto si scambiano regolarmente informazioni<br />

aventi per oggetto i loro obiettivi e le loro intenzioni. Con questo<br />

si vuole promuovere la comprensione reciproca.<br />

2 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA informa tempestivamente il suo personale<br />

circa le innovazioni nell’azienda.<br />

3 Durante un procedimento di conciliazione o arbitrale secondo<br />

le cifre da 10 a 17, le parti contraenti si astengono da tutto ciò<br />

che potrebbe causare un inasprimento del conflitto.<br />

4 L’informazione oggettiva del personale resta garantita.<br />

6<br />

1 Le parti contraenti s’impegnano, per tutta la durata del contratto,<br />

a rispettare assolutamente la pace del lavoro e a rinunciare<br />

a qualsiasi azione che disturbi lo svolgimento del lavoro<br />

come lo sciopero, lo sciopero d’avvertimento, misure simili allo<br />

4<br />

Libertà sindacale<br />

Collaborazione<br />

delle parti<br />

contraenti<br />

Pace del lavoro<br />

4 Inoltre possono essere esclusi dal presente <strong>CCL</strong>:<br />

a. i quadri superiori;<br />

b. i quadri di livello alto;<br />

sciopero, il boicotto e la serrata.<br />

16<br />

17<br />

Parte 1 a : Disposizioni generali e di diritto delle obbligazioni.


Trattative salariali<br />

2 Per misure simili allo sciopero s’intendono in particolare la<br />

minaccia di sciopero, l’incitamento allo sciopero e la resistenza<br />

passiva (per es. lo sciopero dello zelo).<br />

3 Rispetto assoluto della pace del lavoro significa che l’obbligo<br />

di mantenere la pace sussiste anche nel caso di controversie<br />

su questioni che non sono regolamentate nel <strong>CCL</strong>.<br />

4 Le parti contraenti s’impegnano, in caso di violazione minacciata<br />

o avvenuta della pace del lavoro, a tenere colloqui per la<br />

ricomposizione della vertenza. Se non interviene alcuna intesa<br />

dev’essere avviato un procedimento di conciliazione o arbitrale.<br />

7<br />

1 Le parti contraenti conducono ogni anno trattative per la rimunerazione.<br />

Il risultato che ne emerge vigerà dal 1° maggio dell’anno<br />

successivo.<br />

2 In tale contesto, esse considerano soprattutto la situazione<br />

economica e finanziaria della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA, le condizioni presenti<br />

sul mercato del lavoro e l’evoluzione del costo della vita.<br />

3 In occasione delle trattative salariali annuali, i partner contrattuali<br />

mettono a disposizione i mezzi sufficienti per garantire,<br />

prioritariamente, la crescita dell’esperienza e delle prestazioni,<br />

a condizione che i mezzi finanziari siano disponibili.<br />

4 Se le parti contraenti non riescono ad accordarsi entro il 5<br />

dicembre dell’anno in corso, ciascuna di esse può adire entro<br />

10 giorni il tribunale arbitrale.<br />

2 Il contributo alle spese di applicazione è dovuto anche in caso<br />

di congedo non pagato.<br />

3 Il contributo alle spese di applicazione non è dovuto qualora,<br />

durante il termine di disdetta, non sussista il diritto di percepire<br />

ancora il salario (cifra 138, capoverso 2).<br />

4 Il contributo alle spese di applicazione viene detratto direttamente<br />

dal salario.<br />

5 Il contributo alle spese di applicazione serve a coprire le spese<br />

derivanti dall’applicazione del <strong>CCL</strong> e dai provvedimenti per farlo<br />

valere, tra l’altro per la formazione e il perfezionamento dei<br />

membri delle commissioni del personale.<br />

6 Il contributo alle spese di applicazione viene messo a disposizione<br />

delle associazioni del personale che hanno sottoscritto<br />

il contratto. Esse concordano la chiave di ripartizione.<br />

7 Le associazioni del personale fanno verificare annualmente<br />

da un ente di controllo riconosciuto la contabilità dei contributi<br />

alle spese di applicazione e che il loro impiego sia conforme a<br />

quanto stabilito per contratto; il risultato dev’essere sottoposto<br />

alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />

9<br />

1 Le parti contraenti si dichiarano disposte ad accogliere, durante<br />

la validità del <strong>CCL</strong>, proposte per modificarlo o completarlo,<br />

ad esaminarle in buona fede, e a cercare insieme soluzioni.<br />

Trattative durante<br />

il periodo di validità<br />

del <strong>CCL</strong><br />

8<br />

2 Se non si giunge a un accordo, continua a valere il presente<br />

Contributo alle 1 Le collaboratrici e i collaboratori che non appartengono a nes-<br />

<strong>CCL</strong>.<br />

spese di suna delle associazioni che hanno sottoscritto il contratto o la<br />

applicazione<br />

cui quota di membro non viene detratta direttamente dal sala-<br />

3 È escluso il ricorso al tribunale arbitrale o alla commissione di<br />

rio, versano un contributo mensile alle spese di applicazione di<br />

CHF 10.–. Chi è occupato a tempo parziale, lavorando meno<br />

conciliazione.<br />

18<br />

del 50 %, paga mensilmente CHF 5.–.<br />

19<br />

Parte 1 a : Disposizioni generali e di diritto delle obbligazioni.


Tribunale arbitrale<br />

Sanzioni<br />

Commissione di<br />

conciliazione<br />

C. Procedimento di conciliazione e procedimento arbitrale.<br />

10<br />

1 All’occorrenza viene istituito un tribunale arbitrale nei casi seguenti:<br />

a. disaccordo delle parti contraenti sull’applicazione o<br />

l’interpretazione del <strong>CCL</strong>;<br />

b. mancato accordo fra le parti contraenti relativo ai negoziati<br />

annui concernenti il salario (cifra 7).<br />

2 Il tribunale arbitrale esegue tentativi di ricomposizione tra le<br />

parti, alle quali sottopone proposte di soluzione.<br />

3 Se i tentativi di ricomposizione falliscono, il tribunale arbitrale<br />

delibera in modo inappellabile.<br />

11<br />

1 Se il tribunale arbitrale stabilisce che sono state violate norme<br />

del contratto collettivo, esso deve ingiungere alla parte che ha<br />

commesso la violazione di adempiere immediatamente ai propri<br />

impegni.<br />

2 Il tribunale arbitrale è autorizzato allo stesso tempo, in particolare:<br />

a. a pronunciare una diffida;<br />

b. a infliggere una pena convenzionale fino a CHF 50 000.–.<br />

3 Una pena convenzionale passata in giudicato dev’essere rimessa<br />

entro 30 giorni alla parte o alle parti che hanno vinto la<br />

causa.<br />

12<br />

1 In caso di mancato accordo su un nuovo <strong>CCL</strong> è istituita una<br />

commissione di conciliazione paritetica.<br />

13<br />

1 La commissione di conciliazione e il tribunale arbitrale si com-<br />

pongono come segue:<br />

– quattro rappresentanti della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA;<br />

– complessivamente quattro rappresentanti delle associazioni<br />

del personale che hanno sottoscritto il contratto;<br />

– una o un presidente.<br />

2 La/il presidente è nominata/o collegialmente dai rappresentanti<br />

della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA e delle associazioni del personale che<br />

hanno sottoscritto il contratto, e deve possedere una formazione<br />

giuridica completa.<br />

3 Se non è possibile giungere a un accordo sulla presidenza, la<br />

decisione spetta alla/al presidente del Tribunale d’appello del<br />

Cantone di Basilea Città, su proposta delle parti contraenti.<br />

14<br />

La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA provvede ai compiti di segreteria della commissione<br />

di conciliazione e del tribunale arbitrale.<br />

15<br />

1 Il procedimento viene promosso al segretariato della commissione<br />

di conciliazione o del tribunale arbitrale da un’istanza<br />

scritta formulata da una o più parti contraenti.<br />

2 La domanda di conciliazione e la presa di posizione della controparte<br />

devono contenere in particolare:<br />

– l’esatta indicazione delle parti;<br />

– le richieste della/e parte/i;<br />

– la motivazione delle richieste;<br />

– i mezzi di prova;<br />

– la rappresentanza delle parti.<br />

Composizione<br />

Segretariato<br />

Istruzione del<br />

procedimento<br />

2 La commissione di conciliazione sottopone alle parti contra-<br />

3 Se il procedimento non viene intentato da tutte le associazioni<br />

firmatarie del <strong>CCL</strong>, le altre possono associarsi entro 14 giorni<br />

enti proposte di soluzione.<br />

al procedimento facendosi citare come terzi interessati. Quelle<br />

20<br />

citate come terzi interessati diventano parte.<br />

21<br />

Parte 1 a : Disposizioni generali e di diritto delle obbligazioni.


Altre norme<br />

procedurali<br />

Spese<br />

16<br />

1 Il procedimento successivo si tiene verbalmente e dev’essere<br />

concluso entro tre mesi dalla notifica della composizione della<br />

commissione di conciliazione o del tribunale arbitrale.<br />

2 Se il tribunale arbitrale viene chiamato in causa in seguito al<br />

fallimento delle trattative salariali, il procedimento deve concludersi<br />

al più tardi il 15 aprile.<br />

3 Una sentenza arbitrale è inappellabile e ha valore per tutte le<br />

parti contraenti, con riserva di ricorso e revisione al Tribunale<br />

d’appello del Cantone di Basilea Città.<br />

4 Sede della commissione di conciliazione e del tribunale arbitrale<br />

è Basilea.<br />

5 Per il resto trovano applicazione le norme del codice di procedura<br />

civile svizzero.<br />

17<br />

Il tribunale arbitrale decide in merito alle spese procedurali.<br />

22 23<br />

Parte 1 a : Disposizioni generali e di diritto delle obbligazioni.


Parte 2 a :<br />

Disposizioni normative.<br />

Natura giuridica del<br />

rapporto di lavoro<br />

Inizio e durata del<br />

rapporto di lavoro<br />

A. Norme contrattuali di lavoro.<br />

18<br />

Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato.<br />

19<br />

1 Il rapporto di lavoro con la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA viene stabilito stipulando<br />

un contratto di lavoro scritto.<br />

2 Un’eventuale limitazione della durata del rapporto di lavoro è<br />

possibile fino a un massimo di tre anni. Nell’ambito di progetti<br />

questo termine può essere esteso fino a cinque anni. Nel caso<br />

in cui una collaboratrice o un collaboratore fosse selezionata/o<br />

per un posto il cui scopo è la promozione e il supporto mirati<br />

di una formazione continua parallela all’attività professionale<br />

con diploma riconosciuto (ad es. lo studio, parallelo all’attività<br />

lavorativa, presso una scuola universitaria professionale), l’assunzione<br />

può essere limitata alla durata della formazione alla<br />

quale si aggiungono sei mesi al massimo per il riorientamento<br />

professionale, tuttavia fino a un massimo di cinque anni. Allo<br />

scadere dei tre o dei cinque anni, a seconda del caso, il rapporto<br />

di lavoro è considerato a tempo indeterminato.<br />

2 Al momento della loro assunzione, le collaboratrici e i collaboratori<br />

soggetti al presente <strong>CCL</strong> ricevono il <strong>CCL</strong>, il contratto di<br />

lavoro e il regolamento di previdenza della Cassa pensioni <strong>FFS</strong><br />

(CP <strong>FFS</strong>).<br />

3 Le modifiche e i complementi apportati al <strong>CCL</strong> e alle sue appendici<br />

sono consegnati in forma scritta a tutte le collaboratrici<br />

e a tutti i collaboratori.<br />

21<br />

1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA mette a concorso, all’interno dell’azienda, i<br />

posti vacanti.<br />

2 L’unità organizzativa (UO) competente per il bando di concorso<br />

decide in merito al genere e all’ampiezza della messa a concorso,<br />

come pure della sua rinuncia, nei casi motivati.<br />

22<br />

1 I primi tre mesi del rapporto di lavoro in seno all’azienda sono<br />

considerati periodo di prova.<br />

2 In via eccezionale si può rinunciare al periodo di prova.<br />

Posti vacanti<br />

Periodo di prova<br />

20<br />

23<br />

Come luogo di lavoro vale quello stabilito nel contratto di lavoro. Luogo di lavoro<br />

Contratto di lavoro<br />

1 Il contratto di lavoro regola:<br />

– la funzione;<br />

24<br />

– il periodo di prova;<br />

1 Per motivi d’organizzazione aziendale, la collaboratrice o il col- Trasferimento<br />

– un’eventuale limitazione nel tempo (scadenza);<br />

– il luogo di lavoro;<br />

laboratore può essere trasferita/o in un altro posto.<br />

– l’inizio del rapporto di lavoro;<br />

2 L’avviso va dato tempestivamente, con almeno tre mesi di<br />

– il grado d’occupazione;<br />

– il salario;<br />

anticipo.<br />

– l’obbligo di pagare il contributo alle spese di applicazione<br />

3 Le prestazioni accordate in caso di trasferimento sono disci-<br />

secondo la cifra 8;<br />

– per le collaboratrici e i collaboratori non organizzate/i,<br />

l’adesione al <strong>CCL</strong> (dichiarazione di adesione) e<br />

plinate nell’appendice 3.<br />

24<br />

– accordi particolari.<br />

25<br />

Parte 2 a : Disposizioni normative.


Residenza<br />

Protezione<br />

della personalità<br />

e dei dati<br />

Parità tra donna<br />

e uomo<br />

25<br />

1 Le collaboratrici e i collaboratori possono scegliere liberamen-<br />

te dove risiedere; è riservato il capoverso 2.<br />

2 Se l’assolvimento del loro compito lo richiede, essi possono<br />

essere obbligati ad abitare in un determinato luogo o a occupare<br />

un determinato alloggio. In questo caso, il fatto di stabilirsi<br />

in un determinato luogo può essere legato a condizioni.<br />

26<br />

1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA prende misure di protezione della personalità<br />

del suo personale, in particolare quelle di prevenzione del<br />

mobbing.<br />

2 Essa provvede affinché il personale non subisca discriminazioni,<br />

in particolare a causa della cultura, della lingua, della fede<br />

religiosa o del modo di vivere.<br />

3 La protezione dei dati personali è garantita.<br />

4 Le parti contraenti disciplinano i dettagli in un accordo particolare.<br />

27<br />

1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA s’impegna energicamente a raggiungere una<br />

reale parità tra donna e uomo, in particolare al momento dell’assunzione,<br />

della classificazione dei posti, della definizione<br />

delle condizioni di lavoro, della retribuzione, dello sviluppo del<br />

personale e della promozione.<br />

4 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA attua particolari misure di prevenzione con-<br />

tro le molestie sessuali sul posto di lavoro.<br />

5 I particolari sono regolati nell’appendice 2.<br />

28<br />

La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA promuove una presenza adeguata delle lingue<br />

nazionali, la comprensione reciproca delle comunità linguistiche<br />

e il plurilinguismo sul posto di lavoro. Essa mette a<br />

frutto le caratteristiche multiculturali delle sue collaboratrici e<br />

dei suoi collaboratori.<br />

29<br />

1 Alla collaboratrice o al collaboratore incombe l’obbligo d’informare<br />

la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA riguardo all’assunzione di una carica<br />

pubblica.<br />

2 È considerata carica pubblica quella di membro di un organo<br />

legislativo, esecutivo o giudiziario. La funzione di membro di<br />

un’autorità tutoria, l’esercizio di una carica come tutore, curatore<br />

o assistente, e la partecipazione a un organo ecclesiastico<br />

riconosciuto dallo Stato sono equiparate a una carica pubblica.<br />

3 L’esercizio di un carica pubblica è inammissibile, qualora<br />

a. obblighi inerenti al contratto di lavoro vengano trasgrediti;<br />

b. lo svolgimento regolare del servizio non sia più garantito;<br />

c. sussista un conflitto d’interessi con gli obiettivi aziendali<br />

della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />

Lingue nazionali<br />

Cariche pubbliche<br />

2 Essa provvede affinché donne e uomini siano rappresentati in<br />

4 Le cariche pubbliche simili a un’attività lucrativa e il lavoro<br />

svolto in commissioni extraparlamentari sono considerati oc-<br />

modo adeguato dove viene attuata la partecipazione, la collaborazione<br />

in organi decisionali e in gruppi di lavoro nei diversi<br />

cupazioni accessorie ai sensi della cifra 30.<br />

settori professionali e ai vari livelli gerarchici.<br />

5 Le persone costrette ad assentarsi dal lavoro per esercitare<br />

una carica pubblica devono chiedere in anticipo un congedo<br />

3 Devono essere tenute in particolare considerazione le neces-<br />

pagato o non pagato. A quelle occupate a tempo pieno vensità<br />

delle collaboratrici e dei collaboratori con obblighi familiari<br />

gono pagati al massimo 15 giorni lavorativi, mentre per chi la-<br />

26<br />

e di assistenza.<br />

27<br />

Parte 2 a : Disposizioni normative.


Occupazioni<br />

accessorie<br />

Attività a favore<br />

di terzi<br />

vora a tempo parziale questo diritto si riduce in funzione del<br />

grado d’occupazione.<br />

30<br />

1 Le occupazioni accessorie a carattere lucrativo sono soggette<br />

ad autorizzazione.<br />

2 L’autorizzazione viene concessa se<br />

a. l’esercizio di un’occupazione accessoria non lede gli<br />

interessi della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA;<br />

b. il servizio ordinato è garantito;<br />

c. il lavoro svolto per la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA non ne soffre;<br />

d. non si oltrepassa complessivamente la durata massima del<br />

lavoro conforme alla LL/LDL.<br />

3 La concessione dell’autorizzazione può essere legata a certe<br />

condizioni.<br />

4 Le occupazioni senza carattere lucrativo non sono soggette<br />

ad autorizzazione. Tuttavia vige, per analogia, il capoverso 2.<br />

31<br />

1 La persona interessata deve consegnare alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA,<br />

interamente o in parte, i redditi provenienti da attività svolte a<br />

favore di terzi.<br />

2 Sono considerate attività a favore di terzi quelle che il personale<br />

esercita in consigli di amministrazione o in altri organi direttivi<br />

di persone giuridiche, rappresentando la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />

2 Per beni immateriali s’intendono, indipendentemente dalla<br />

possibilità di tutelarle, soprattutto le invenzioni, comprese quelle<br />

occasionali, design, design occasionali, opere soggette ai diritti<br />

d’autore, software e know-how.<br />

3 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA ha in particolare il diritto esclusivo nonché<br />

illimitato (sotto l’aspetto dello spazio, del tempo e materiale) di<br />

pubblicare, copiare, sfruttare, modificare, affittare e alienare, nel<br />

periodo di durata del rapporto di lavoro o dopo, i beni immateriali<br />

o loro parti.<br />

33<br />

1 La persona che ha fatto un’invenzione occasionale o ha concepito<br />

un design occasionale ne avverte immediatamente in<br />

forma scritta la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />

2 Sono considerati design e invenzioni occasionali quelli che la<br />

persona concepisce esercitando l’attività che le è propria alla<br />

<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA, senza però averne l’obbligo contrattuale.<br />

3 Entro sei mesi, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA comunicherà alla collaboratrice<br />

o al collaboratore se intende acquisire l’invenzione occasionale<br />

o appropriarsi del design occasionale, oppure lasciare<br />

che la collaboratrice o il collaboratore ne disponga a piacimento.<br />

4 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA corrisponderà una particolare indennità alla<br />

collaboratrice o al collaboratore che ha fatto l’invenzione occasionale<br />

o ha creato il design occasionale, qualora non le/gli<br />

venga concesso di disporne liberamente.<br />

Invenzioni e design<br />

occasionali<br />

3 L’importo da versare viene stabilito tenendo conto del tempo<br />

impiegato e della responsabilità connessa con il mandato.<br />

5 L’indennità versata è conforme al complesso di circostanze.<br />

34<br />

32<br />

Le facilitazioni di viaggio per il personale sono disciplinate se- Facilitazioni<br />

Beni immateriali<br />

1 La persona interessata cede alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA tutti i diritti,<br />

totali o parziali, risultanti da beni immateriali acquisiti, da sola<br />

o con altri, adempiendo gli obblighi contrattuali o svolgendo<br />

paratamente.<br />

di viaggio<br />

28<br />

l’attività conferitale dalla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />

29<br />

Parte 2 a : Disposizioni normative.


Obbligo di diligenza<br />

e di lealtà<br />

Segreto<br />

professionale<br />

e d’affari<br />

Obbligo di<br />

discrezione<br />

Persistenza<br />

B. Contegno e responsabilità.<br />

35<br />

1 Il personale deve tutelare gli interessi e la reputazione della<br />

<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA, effettuare a regola d’arte e in modo qualitativamente<br />

inappuntabile il lavoro che gli viene affidato, e trattare<br />

con cura gli strumenti di lavoro che gli sono messi a disposizione.<br />

2 La collaboratrice o il collaboratore deve prestare la dovuta<br />

attenzione alla sicurezza del lavoro e dell’esercizio.<br />

36<br />

Il personale è tenuto a mantenere il segreto professionale e<br />

d’affari.<br />

37<br />

1 Il personale s’impegna a non divulgare quanto viene a sapere<br />

in virtù della sua posizione professionale o nello svolgimento del<br />

suo lavoro.<br />

2 L’obbligo di discrezione sussiste anche nei confronti dei media<br />

nonché delle collaboratrici e dei collaboratori della <strong>FFS</strong><br />

<strong>Cargo</strong> SA, a parte quelle/i che devono essere informate/i per<br />

motivi professionali.<br />

3 Non è toccato dall’obbligo di discrezione il diritto dei membri<br />

dei sindacati di essere informati su temi che riguardano specificamente<br />

le loro organizzazioni nel quadro di una rappresentanza<br />

coscienziosa degli interessi.<br />

38<br />

L’obbligo di mantenere il segreto e quello di discrezione sussistono<br />

anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.<br />

39<br />

1 Su cose di cui è venuto a conoscenza svolgendo la sua attività<br />

professionale, il personale può deporre in giudizio solo se<br />

ne ha ricevuto l’autorizzazione dalla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />

2 L’autorizzazione è necessaria anche dopo la cessazione del<br />

rapporto di lavoro.<br />

40<br />

1 Non è permesso al personale di chiedere, accettare o farsi<br />

promettere, né per sé, né per altri, regali o altri profitti se questo<br />

avviene in relazione con la sua attività professionale.<br />

2 Per principio sono considerati regali tutte le donazioni che<br />

procurano direttamente o indirettamente un utile patrimoniale,<br />

in particolare anche i regali in natura, il condono di debiti, i ribassi,<br />

l’invito a un viaggio o a pranzo.<br />

3 Per altri profitti s’intendono ulteriori prestazioni destinate o atte<br />

a procurare a chi ne beneficia un vantaggio particolare di cui<br />

altrimenti non godrebbe.<br />

4 Il personale deve rimettere alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA i regali o gli altri<br />

profitti che ha accettato illecitamente.<br />

5 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA restituisce i regali e gli altri profitti a chi li ha<br />

dati.<br />

41<br />

1 Le donazioni di poca importanza non sono considerate né<br />

regali, né altri profitti.<br />

2 Sono donazioni di poca importanza le mance usuali e le attenzioni<br />

di un importo o valore sino a CHF 100.– per collaboratrice<br />

o collaboratore.<br />

Deposizioni<br />

in tribunale<br />

Divieto di<br />

accettare regali<br />

Donazioni di<br />

poca importanza<br />

30 31<br />

Parte 2 a : Disposizioni normative.


Responsabilità<br />

per danni<br />

Partecipazione<br />

alle spese<br />

Responsabilità<br />

penale<br />

3 Nel corso di un anno civile, ogni collaboratrice o collaboratore<br />

può accettare al massimo due volte modeste attenzioni esternate<br />

dalla stessa persona o ditta.<br />

4 Per motivi particolari, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA può vietare l’accettazione<br />

di piccoli regali destinati a determinati gruppi di persone.<br />

42<br />

1 La responsabilità del personale per i danni che ha causato<br />

alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA o a un terzo è determinata dal CO.<br />

2 La collaboratrice o il collaboratore risponde dei danni che ha<br />

causato<br />

a. direttamente alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA per mancanza intenzionale<br />

o dovuta a grave negligenza agli obblighi derivanti dal contratto<br />

di lavoro o<br />

b. a un terzo, intenzionalmente o per grave negligenza,<br />

svolgendo la sua attività alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA e che essa<br />

deve risarcire.<br />

43<br />

1 La collaboratrice o il collaboratore che ha causato intenzionalmente<br />

un danno alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA deve per principio risarcirlo<br />

completamente.<br />

2 Rivalendosi sulla collaboratrice o sul collaboratore, la <strong>FFS</strong><br />

<strong>Cargo</strong> SA deve tenere conto anche delle condizioni finanziarie<br />

dell’interessata/o. Riguardo all’entità della partecipazione, vale<br />

l’articolo 321e CO.<br />

3 In caso di colpa grave, la partecipazione ai costi non potrà<br />

mai superare 1 ⁄24 del salario annuo.<br />

44<br />

Riguardo alla responsabilità penale del personale è applicabile<br />

il CP.<br />

45<br />

1 In caso di mancanza agli obblighi derivanti dal contratto di<br />

lavoro, prestazioni insufficienti o comportamento insoddisfacente,<br />

i motivi vanno chiariti in un colloquio con la collaboratrice<br />

o il collaboratore interessata/o.<br />

2 Il colloquio con la collaboratrice o il collaboratore può essere<br />

concluso con un accordo scritto in cui sono definiti i provvedimenti<br />

e gli obiettivi e previste le conseguenze nel caso in cui<br />

questi non vengano raggiunti. Qualora non si dovesse arrivare<br />

a un accordo, occorre emanare un’istruzione scritta. La collaboratrice<br />

o il collaboratore può essere richiamata/o inoltre per<br />

iscritto ai suoi doveri.<br />

3 Se un miglioramento delle prestazioni o un cambiamento del<br />

comportamento non è possibile nell’attuale posto di lavoro, va<br />

esaminata la possibilità di un trasferimento.<br />

4 Se la collaboratrice o il collaboratore viene trasferita/o vanno<br />

concordati con lei/lui gli obiettivi per la sua nuova attività. Il salario<br />

viene adattato di conseguenza.<br />

5 Se il trasferimento non è una misura sensata, può essere<br />

emesso un richiamo con minaccia di licenziamento secondo la<br />

cifra 172.<br />

6 Se all’origine di carenze nelle prestazioni o nel comportamento<br />

ci sono motivi di ordine medico, si deve esaminare la possibilità<br />

della reintegrazione secondo la cifra 152.<br />

46<br />

1 Ogni superiore può ordinare subito verbalmente, a chi mette<br />

in serio pericolo il regolare svolgimento dell’esercizio, sé stesso<br />

o altre persone, di lasciare il posto di lavoro.<br />

Provvedimenti in<br />

caso di prestazioni<br />

insufficienti o<br />

comportamento<br />

insoddisfacente<br />

Allontanamento dal<br />

posto di lavoro<br />

32 33<br />

Parte 2 a : Disposizioni normative.


Sospensione ed<br />

esonero cautelativo<br />

dal lavoro<br />

2 Il servizio cui compete secondo la cifra 47 la sospensione<br />

cautelativa dal lavoro decide immediatamente se annullare l’allontanamento<br />

dal posto di lavoro o se trasformarlo in una sospensione<br />

cautelativa dal lavoro.<br />

47<br />

1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA può disporre la sospensione cautelativa dal<br />

lavoro, qualora la collaboratrice o il collaboratore coinvolta/o<br />

a. metta in pericolo il normale svolgimento dell’esercizio;<br />

b. metta in pericolo la propria persona o l’incolumità di altre;<br />

c. venga arrestata/o.<br />

2 Se la collaboratrice o il collaboratore si presenta al lavoro<br />

troppo tardi, o non vi si reca affatto, senza peraltro addurre nessuna<br />

giustificazione a tale riguardo, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA ridurrà in<br />

modo opportuno il tempo di lavoro, non ordinando però la sospensione<br />

cautelativa.<br />

3 La sospensione cautelativa dal lavoro può comportare la riduzione<br />

o la privazione del salario e di altre prestazioni.<br />

4 La sospensione cautelativa dal lavoro dura al massimo dieci<br />

giorni o al massimo per i dieci giorni successivi alla scarcerazione.<br />

5 Se, per motivi contingenti, la durata della sospensione dal<br />

lavoro è troppo breve, a partire dall’undicesimo giorno essa<br />

dev’essere tramutata in esonero. La collaboratrice o il collaboratore<br />

riceve il salario intero. L’esonero dev’essere limitato nel<br />

tempo.<br />

6 Se i provvedimenti si rivelano ingiustificati, la persona in questione<br />

riacquista i diritti che le sono stati tolti; inoltre le dovranno<br />

essere corrisposte le prestazioni che le sono state negate.<br />

7 Il rapporto d’assicurazione con la CP <strong>FFS</strong> continua in ogni<br />

caso.<br />

C. Tempo di lavoro, vacanze e congedo.<br />

48<br />

Tutte le collaboratrici e i collaboratori della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA sono<br />

sottoposti alla LDL.<br />

I. Basi per la durata del lavoro.<br />

49<br />

1 Per il personale occupato a tempo pieno la durata giornaliera<br />

del lavoro prestabilita è di 492 minuti.<br />

2 Per il personale occupato a tempo parziale, la durata giornaliera<br />

del lavoro si riduce in funzione del grado d’occupazione.<br />

3 La durata giornaliera del lavoro prestabilita va rispettata nella<br />

media annua.<br />

50<br />

I giorni di lavoro annui prestabiliti sono calcolati come segue:<br />

– numero di giorni presenti nel calendario;<br />

– meno 52/53 giorni di compensazione (numero effettivo di<br />

sabati nel calendario);<br />

– meno 63 giorni di riposo.<br />

51<br />

1 La durata annua del lavoro prestabilita risulta dalla moltiplicazione<br />

dei giorni di lavoro annui previsti per la durata giornaliera<br />

del lavoro prestabilita.<br />

2 Per il personale occupato a tempo pieno essa è di:<br />

a. 2050 ore negli anni di 365 giorni con 52 sabati e in quelli<br />

di 366 giorni con 53 sabati;<br />

b. 2041,8 ore negli anni di 365 giorni con 53 sabati;<br />

c. 2058,2 ore negli anni di 366 giorni con 52 sabati.<br />

Campo<br />

d’applicazione<br />

Durata giornaliera<br />

del lavoro<br />

prestabilita<br />

Giorni di lavoro<br />

prestabiliti nell’arco<br />

di un anno<br />

Durata annua del<br />

lavoro prestabilita<br />

34 35<br />

Parte 2 a : Disposizioni normative.


Settimana di<br />

cinque giorni<br />

Assegnazione<br />

del lavoro<br />

Durata minima<br />

del lavoro per ogni<br />

turno<br />

Tempo di lavoro<br />

52<br />

1 Vige la settimana d’esercizio o di cinque giorni ininterrotti.<br />

2 Come settimana di cinque giorni ininterrotti si considera l’attribuzione<br />

del tempo di lavoro dal lunedì al venerdì; il sabato è<br />

un giorno di compensazione e la domenica un giorno di riposo.<br />

3 La settimana d’esercizio di cinque giorni viene realizzata mediante<br />

l’attribuzione di 63 giorni di riposo e di 52/53 giorni di<br />

compensazione, in modo tale da avere una soluzione equivalente<br />

alla settimana di cinque giorni ininterrotti.<br />

53<br />

1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA garantisce che la collaboratrice o il collaboratore<br />

possa raggiungere la durata annua del lavoro prestabilita.<br />

2 Affinché la durata annua del lavoro prestabilita possa essere<br />

rispettata la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA, d’accordo con il personale, o nell’ambito<br />

della partecipazione aziendale, può attribuire anche<br />

altri lavori ragionevolmente accettabili.<br />

54<br />

1 I turni con un tempo di lavoro inferiore a sei ore possono essere<br />

previsti e assegnati a persone occupate a tempo pieno<br />

solo nel quadro delle BAR o in singoli casi, qualora le persone<br />

interessate siano d’accordo.<br />

2 Possono essere concordate deroghe anche nell’ambito della<br />

partecipazione aziendale, se le BAR non contemplano nessuna<br />

norma a questo proposito, o se non esistono BAR.<br />

II. Computo quale tempo di lavoro.<br />

55<br />

1 È considerato tempo di lavoro quello durante il quale la collaboratrice<br />

o il collaboratore è occupata/o nell’azienda.<br />

2 Sono inoltre considerati tempo di lavoro:<br />

a. le ore di viaggio senza fornire nessuna prestazione, cioè il<br />

tempo necessario per spostarsi da un luogo di lavoro<br />

all’altro, all’interno di un turno di lavoro;<br />

b. le pause fatte dal personale sottoposto alla LDL;<br />

c. i seguenti supplementi per lavoro notturno:<br />

– 10 % per il lavoro svolto fra le ore 20 e le ore 24<br />

(supplemento per lavoro notturno 2);<br />

– 30 % per il lavoro eseguito fra le ore 24 e le ore 4 e per<br />

quello fatto tra le ore 4 e le ore 5, purché la collaboratrice<br />

o il collaboratore inizi a lavorare prima delle ore 4<br />

(supplemento per lavoro notturno 1);<br />

– 40 % anziché 30 % a partire dall’anno civile nel quale la<br />

collaboratrice o il collaboratore compie 55 anni<br />

(supplemento per lavoro notturno 3).<br />

I supplementi per lavoro notturno sono definiti sulla base<br />

della durata effettiva del lavoro. Essi non vanno considerati<br />

nel calcolo del turno di lavoro;<br />

d. altri supplementi di tempo e importi forfetari; essi sono<br />

regolamentati nel quadro delle BAR;<br />

e. colloqui con la rappresentanza aziendale. Per il conteggio<br />

delle ore di viaggio si considera il luogo di lavoro o quello<br />

in cui si abita, e si tiene conto di quello più vicino al posto<br />

dove il colloquio ha luogo.<br />

3 Il supplemento di tempo per il servizio notturno 3 è concesso<br />

sotto forma di giorni di compensazione supplementari.<br />

56<br />

Se, per motivi d’esercizio, il lavoro non può essere assunto nel<br />

momento previsto, il tempo di lavoro è comunque calcolato a<br />

partire dalla ripresa prevista, a meno che le collaboratrici e i collaboratori<br />

non siano state/i informate/i al più tardi quattro ore<br />

prima della ripresa prevista. Eventuali casi di rigore vengono<br />

regolamentati tra le parti contraenti.<br />

Computo del<br />

tempo di lavoro in<br />

caso di cambiamenti<br />

apportati<br />

all’ultimo momento<br />

36 37<br />

Parte 2 a : Disposizioni normative.


Assenze<br />

Assenze di<br />

natura privata<br />

Occasioni di<br />

formazione<br />

proposte all’interno<br />

Schede di congedo e<br />

incontri promossi<br />

dal sindacato, mirati<br />

alla formazione<br />

57<br />

In caso di vacanze, malattia, infortunio, servizio obbligatorio<br />

svizzero, sospensione dal lavoro pagata, esonero e per le assenze<br />

pagate che durano un giorno intero, in conformità dell’appendice<br />

6 viene conteggiata la durata giornaliera del lavoro<br />

prestabilita.<br />

58<br />

1 Le assenze di natura privata (ad esempio per recarsi dal medico)<br />

devono avvenire durante il tempo libero.<br />

2 Per i trattamenti medici di lunga durata può essere concesso<br />

un abbuono in tempo; la decisione a questo proposito spetta<br />

all’UO che ne ha la competenza, dopo averne discusso con il<br />

servizio del personale interessato.<br />

59<br />

1 Per la partecipazione a occasioni di formazione che durano<br />

un giorno intero si computano, indipendentemente dal grado<br />

d’occupazione, 492 minuti e l’eventuale tempo di viaggio. Non<br />

è accordato nessun supplemento di tempo.<br />

2 Per calcolare il tempo di viaggio ci si basa sul luogo di lavoro<br />

o su quello di domicilio, scegliendo la località più vicina a quella<br />

in cui si svolge la formazione.<br />

60<br />

Nel caso di assenze che durano un giorno intero, conformi all’appendice<br />

6, per attività che comportano la consegna di schede<br />

di congedo o per partecipare a formazioni promosse dal<br />

sindacato, sono computati 492 minuti, senza tener conto del<br />

grado d’occupazione.<br />

III. Regolamentazioni specifiche settoriali sulla durata<br />

del lavoro (BAR).<br />

61<br />

1 Con le associazioni del personale che hanno sottoscritto il<br />

contratto, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA può concordare BAR per le sue UO.<br />

2 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA può pattuire che altre particolarità vengano<br />

disciplinate nell’ambito della partecipazione aziendale.<br />

3 Le disposizioni di una BAR si applicano in linea di principio<br />

solo per impieghi nelle attività previste nella BAR.<br />

62<br />

1 La durata e la risolubilità delle BAR sono conformi al presente<br />

38 39<br />

<strong>CCL</strong>.<br />

2 Le parti contraenti si dichiarano disposte ad accogliere, durante<br />

il periodo di validità delle BAR, proposte volte a modificarle<br />

o completarle, ad esaminarle in buona fede e a cercare<br />

soluzioni in perfetta buona fede. Se non si raggiunge nessun<br />

accordo, le BAR convenute restano immutate.<br />

63<br />

1 Nell’ambito delle BAR possono essere concordati altri modelli<br />

di durata del lavoro. Resta riservata la cifra 11 dell’appendice 5.<br />

2 Essi vanno strutturati in modo da risultare nel complesso<br />

equivalenti alle norme del <strong>CCL</strong>.<br />

3 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA sostiene modelli di tempo di lavoro incentrati<br />

su una determinata località e finalizzati a una ben precisa<br />

categoria di personale. Essi devono soddisfare gli interessi dei<br />

team e del personale, le esigenze della clientela e rispettare, per<br />

quanto concerne l’impiego del personale, i criteri dettati dagli<br />

Competenze<br />

Decorrenza e<br />

possibilità di<br />

disdire le BAR<br />

Modelli di tempo<br />

di lavoro<br />

Parte 2 a : Disposizioni normative.


Luogo di lavoro<br />

Conto del tempo<br />

Averi in tempo<br />

imperativi economici. In questo ambito va accordata al personale<br />

la massima libertà d’azione nel gestire il proprio tempo di<br />

lavoro.<br />

4 Il lavoro a tempo parziale è promosso a tutti i livelli e in tutte<br />

le forme.<br />

64<br />

Nel quadro delle BAR è lecito concordare norme concernenti il<br />

luogo di lavoro che deroghino al disposto della cifra 23.<br />

IV. Conto personale del tempo e fasce per la durata<br />

annua del lavoro.<br />

65<br />

1 Per il rilievo del tempo viene tenuto, per ciascuna collaboratrice<br />

e per ogni collaboratore, un conto personale. Resta riservata<br />

la cifra 80, capoverso 2.<br />

2 Il conto del tempo è controllato mensilmente da chi è addetto<br />

alla distribuzione del lavoro, comunicato e, se necessario, sistemato.<br />

3 I saldi dei tempi vengono riportati all’anno successivo.<br />

66<br />

1 Gli averi in tempo nascono dal fatto che la durata del lavoro<br />

giornaliero prestabilita viene oltrepassata.<br />

2 Questi averi in tempo possono essere compensati, previa intesa<br />

fra il superiore e la collaboratrice o il collaboratore, sotto<br />

forma di minuti o di ore, oppure di giorni interi.<br />

67<br />

Se non è possibile compensare gli averi in tempo in virtù della<br />

cifra 66 entro la data di partenza, se ne corrisponderà il valore<br />

in denaro al 100 %.<br />

68<br />

1 Il periodo di conteggio corrisponde, per norma, all’anno civile.<br />

2 Nel quadro della partecipazione aziendale possono essere<br />

concordate deroghe.<br />

69<br />

1 Quale valore limite alla fine del periodo di conteggio vige un<br />

saldo positivo, cioè un’eccedenza di 75 ore o, rispettivamente,<br />

un saldo negativo di 30 ore.<br />

2 I valori limite entro i quali i saldi del tempo devono oscillare in<br />

permanenza durante il periodo di conteggio sono stabiliti, per<br />

il personale che non può gestire autonomamente il tempo di<br />

lavoro, nel quadro delle BAR. Per le collaboratrici e i collaboratori<br />

sino al livello di esigenze J che gestiscono autonomamente<br />

il loro tempo di lavoro, questo valore limite è regolato nell’appendice<br />

5.<br />

3 È lecito oltrepassare i valori limite secondo i capoversi 1 e 2<br />

solo con il consenso del superiore. Se il superamento è autorizzato<br />

saranno contemporaneamente stabilite misure atte a<br />

riportare la collaboratrice o il collaboratore al valore limite entro<br />

un determinato lasso di tempo.<br />

Averi in tempo di cui<br />

si dispone alla<br />

fine del rapporto di<br />

lavoro<br />

Periodo di<br />

conteggio<br />

Valori limite<br />

40 41<br />

Parte 2 a : Disposizioni normative.


Definizione<br />

Compensazione<br />

del lavoro<br />

supplementare<br />

Compensazione<br />

di un saldo<br />

negativo con ore<br />

supplementari<br />

V. Lavoro supplementare.<br />

70<br />

1 Se il tempo di lavoro giornaliero prescritto, scelto o concordato<br />

viene superato per più di 30 minuti a causa di esigenze<br />

aziendali, i primi 30 minuti saranno considerati tempo di lavoro<br />

mentre quelli in eccedenza verranno considerati tempo supplementare.<br />

2 Gli averi in ore supplementari sono certificati alla fine di ogni<br />

mese.<br />

71<br />

1 Gli averi in ore supplementari vanno compensati con tempo<br />

libero della stessa durata entro il periodo di conteggio, per norma<br />

nell’arco di un anno civile.<br />

2 Se la compensazione non avviene entro questi termini, l’avere<br />

in ore supplementari può essere compensato in denaro, di<br />

comune accordo e in conformità della cifra 74.<br />

72<br />

1 Se il conto del tempo alla fine del periodo di conteggio o al<br />

termine del rapporto di lavoro evidenzia un saldo negativo, e<br />

se la collaboratrice o il collaboratore ha ancora ore supplementari,<br />

il conto del tempo sarà azzerato grazie alle ore supplementari.<br />

2 Se alla fine del periodo di conteggio il conto del tempo presenta<br />

eccezionalmente un saldo negativo maggiore di 30 ore,<br />

per arrivare ai 115 o, a seconda dei casi, ai 116 giorni liberi sarà<br />

possibile computare anche quelli di cui si è già usufruito grazie<br />

al lavoro supplementare svolto.<br />

73<br />

Se l’avere in tempo supplementare non può essere compensato<br />

entro la data alla quale si lascia l’azienda né con tempo<br />

libero, né secondo la cifra 72, ciò di cui ancora si ha diritto<br />

verrà indennizzato in denaro, in virtù della cifra 74.<br />

74<br />

1 L’indennità corrisposta per il lavoro supplementare consta del<br />

salario orario al quale viene aggiunto un supplemento del 25 %,<br />

calcolata sulla base di 250 giorni di lavoro della durata di 492<br />

minuti.<br />

2 Sono determinanti il salario e le garanzie salariali al momento<br />

del pagamento.<br />

3 L’indennità da versare per ogni ora è calcolata secondo la<br />

formula seguente: guadagno annuo determinante moltiplicato<br />

per 1,25 e diviso per 2050.<br />

VI. Giorni liberi.<br />

75<br />

1 In aggiunta alle vacanze, la collaboratrice o il collaboratore ha<br />

diritto ad almeno 63 giorni di riposo e ad almeno 52 giorni di<br />

compensazione l’anno.<br />

2 Il numero di giorni di compensazione per anno civile dipende<br />

dal numero effettivo di sabati nel calendario.<br />

3 Per ogni mese civile vanno accordati almeno quattro giorni di<br />

riposo e due di compensazione.<br />

4 I giorni di riposo e di compensazione devono essere attribuiti<br />

in maniera adeguata. Solo i giorni di riposo possono essere<br />

assegnati singolarmente. I giorni di compensazione vengono<br />

Compensazione<br />

del tempo supplementare<br />

alla fine<br />

del rapporto di<br />

lavoro<br />

Indennità per<br />

il lavoro<br />

supplementare<br />

42 43<br />

Diritto<br />

Parte 2 a : Disposizioni normative.


Riporto<br />

Diritto al momento<br />

d’iniziare il lavoro o<br />

di lasciarlo<br />

attribuiti insieme a giorni di riposo. Previa intesa (su richiesta<br />

della persona interessata o della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA), è possibile<br />

prendere un unico giorno di compensazione.<br />

76<br />

1 I giorni di compensazione non concessi nell’anno in questione<br />

vengono riportati all’anno seguente.<br />

2 I giorni di compensazione accordati in soprannumero non<br />

sono calcolati nel diritto per l’anno successivo, a meno che il<br />

desiderio espressamente palesato dalla collaboratrice o dal collaboratore<br />

di poterne beneficiare in anticipo non sia stato eccezionalmente<br />

soddisfatto.<br />

3 Il diritto minimo di giorni di compensazione deve orientarsi<br />

alla tabella di servizio e a una rotazione completa di turni. Di<br />

principio, nella distribuzione dev’essere assegnato un numero<br />

di giorni di compensazione pari a quello che ci si deve attendere<br />

dalla media dei turni calcolata. Sono ammesse deroghe<br />

fino a un massimo di tre giorni. Deroghe maggiori sono possibili<br />

nell’ambito della codecisione.<br />

77<br />

1 Il diritto in giorni di riposo e di compensazione, qualora si assuma<br />

il lavoro o lo si lasci nell’arco dell’anno, o spettante al<br />

personale il cui impiego è soggetto a interruzioni, è determinato<br />

come segue, considerando la durata del lavoro:<br />

– 63 giorni di riposo moltiplicati per la durata in giorni del rapporto<br />

di lavoro, divisi per 365 o 366, danno il diritto ai<br />

giorni di riposo. Si arrotonda alla prossima unità superiore.<br />

– 52/53 giorni di compensazione moltiplicati per la durata in<br />

giorni del rapporto di lavoro, divisi per 365 o 366, danno<br />

il diritto ai giorni di compensazione. Il calcolo è arrotondato<br />

all’unità; le frazioni inferiori a 0,5 sono tralasciate, quelle<br />

di 0,5 o più sono arrotondate all’unità superiore (arrotondamento<br />

commerciale).<br />

2 Se, al momento di lasciare il lavoro, la collaboratrice o il collaboratore<br />

ha beneficiato di troppi giorni di riposo e di compensazione,<br />

non vi sarà nessun compenso a suo carico, fatta<br />

riserva del capoverso 3.<br />

3 Se il rapporto di lavoro è stato sciolto volontariamente o per<br />

propria colpa, i giorni di riposo e di compensazione accordati<br />

in eccesso saranno compensati con giorni di vacanza ancora<br />

da godere.<br />

78<br />

1 In caso di assenze per giorni interi dovute a malattia, infortunio,<br />

congedo di maternità, congedo non pagato, congedo di<br />

perfezionamento professionale pagato in parte o totalmente, o<br />

qualora si venga sospesi o esonerati dal lavoro, il diritto ai giorni<br />

di riposo e di compensazione per la settimana d’esercizio di<br />

cinque giorni viene ridotto. Per la riduzione si tiene inoltre conto<br />

delle assenze in giorni interi per svolgere il servizio obbligatorio<br />

svizzero, purché siano più di sei giorni consecutivi.<br />

2 I giorni durante i quali si è dovuto abbandonare il lavoro per<br />

malattia o infortunio non vengono considerati.<br />

3 Le assenze durante giorni interi a causa di malattia o infortunio,<br />

sino a cinque giorni complessivi per anno civile, non comportano<br />

nessuna riduzione. Qualora queste assenze si protraggano<br />

complessivamente per più di cinque giorni nell’arco<br />

di un anno civile, il diritto ad avere giorni di riposo e di compensazione<br />

viene decurtato a partire dal primo giorno d’assenza.<br />

4 In caso di capacità al lavoro provvisoriamente ridotta per ragioni<br />

mediche, i giorni di riposo e di compensazione non saranno<br />

ridotti. Quelli concessi sono considerati giorni interi.<br />

44 45<br />

Riduzione<br />

Parte 2 a : Disposizioni normative.


Collaboratrici e<br />

collaboratori che<br />

svolgono turni<br />

Collaboratrici e<br />

collaboratori<br />

che gestiscono<br />

autonomamente<br />

il loro tempo di<br />

lavoro<br />

Diritto<br />

5 La riduzione è calcolata come segue:<br />

– 63 giorni di riposo moltiplicati per la durata dell’assenza e<br />

divisi per 365 o 366, abbandonando le frazioni di giorno;<br />

– 52/53 giorni di compensazione moltiplicati per la durata<br />

dell’assenza e divisi per 365 o 366. Si arrotonda all’unità;<br />

le frazioni inferiori a 0,5 vengono tralasciate, quelle di 0,5 o<br />

più sono arrotondate all’unità superiore (arrotondamento<br />

commerciale).<br />

VII. Altre regolamentazioni particolari della durata<br />

del lavoro.<br />

79<br />

L’appendice 4 disciplina inoltre la durata del lavoro delle collaboratrici<br />

e dei collaboratori che effettuano turni.<br />

80<br />

1 L’appendice 5 regola inoltre la durata del lavoro delle collaboratrici<br />

e dei collaboratori sino al livello di esigenze J che gestiscono<br />

autonomamente il loro tempo di lavoro.<br />

2 Le parti contraenti regolamentano poi, con uno speciale accordo,<br />

il tempo di lavoro effettuato dalle collaboratrici e dai collaboratori<br />

a partire dal livello di esigenze K.<br />

VIII. Vacanze.<br />

81<br />

1 Una settimana di vacanza comprende cinque giorni lavorativi<br />

e due giorni liberi.<br />

b. cinque settimane e un giorno a partire dall’anno civile<br />

durante il quale si compiono 21 anni;<br />

c. sei settimane e un giorno a partire dall’anno civile durante<br />

il quale si compiono 50 anni;<br />

d. sette settimane e un giorno a partire dall’anno civile durante<br />

il quale si compiono 60 anni.<br />

3 Per norma si deve usufruire delle vacanze durante l’anno civile<br />

per il quale se ne ha diritto.<br />

4 In caso di assenze che durano un anno intero non c’è nessun<br />

nuovo diritto alle vacanze.<br />

82<br />

1 Chi è occupato a tempo parziale ha il diritto di beneficiare<br />

delle stesse vacanze accordate alle persone che lavorano a<br />

tempo pieno.<br />

2 La durata media del lavoro giornaliero prestabilita secondo il<br />

grado d’occupazione sussiste anche durante le vacanze.<br />

3 Alle persone impiegate a tempo parziale che lavorano in modo<br />

molto irregolare (grado d’occupazione oscillante, occupazione<br />

intercalata da interruzioni) può essere corrisposta, invece delle<br />

vacanze, un’indennità di vacanze.<br />

83<br />

Alla collaboratrice o al collaboratore che per ragioni mediche<br />

non possa essere provvisoriamente impiegata/o durante tutto<br />

il giorno non bisognerà se possibile assegnare le vacanze durante<br />

questo lasso di tempo.<br />

84<br />

1 Il diritto di usufruire delle vacanze, qualora si inizi il lavoro o lo<br />

si abbandoni nel corso dell’anno civile, va computato come<br />

segue, in rapporto con la durata del lavoro: numero di giorni di<br />

vacanza (diritto annuo) moltiplicato per la durata in giorni del<br />

Persone occupate<br />

a tempo parziale<br />

Attribuzione<br />

Diritto al momento<br />

d’iniziare il lavoro o<br />

di lasciarlo<br />

2 Per ogni anno civile sussiste il diritto alle seguenti vacanze:<br />

a. sei settimane e un giorno sino all’anno civile, compreso,<br />

nel quale si compiono 20 anni;<br />

rapporto di lavoro e diviso per 365 o 366, se l’anno è bisestile.<br />

46 47<br />

Parte 2 a : Disposizioni normative.


2 Il calcolo è arrotondato all’unità, vale a dire che le frazioni inferiori<br />

a 0,5 vengono tralasciate, mentre quelle di 0,5 o più sono<br />

arrotondate all’unità superiore (arrotondamento commerciale).<br />

3 Qualora non si possa godere completamente delle vacanze<br />

entro la data della partenza, quelle di cui non si è potuto usufruire<br />

saranno compensate in denaro, in ragione del 100 %.<br />

4 Il diritto alle vacanze maturato durante un’assenza (come per<br />

malattia, infortunio, congedo di maternità o servizio obbligatorio<br />

svizzero) non viene compensato in denaro qualora il rapporto<br />

di lavoro si concluda immediatamente dopo l’assenza.<br />

5 I giorni di vacanza che al termine del rapporto di lavoro risultano<br />

essere stati fatti in più vanno conteggiati con giorni liberi<br />

di cui non si è ancora beneficiato, o mediante il salario, solo<br />

qualora la collaboratrice o il collaboratore abbandoni l’azienda<br />

per propria colpa. Lo scioglimento volontario del rapporto di<br />

lavoro non è considerato colpa personale.<br />

85<br />

Riduzione<br />

1 In caso di assenze dovute a malattia, infortunio, servizio obbligatorio<br />

svizzero, congedo non pagato, sospensione o esonero<br />

dal lavoro, il diritto alle vacanze viene ridotto.<br />

2 In caso di assenza per malattia, infortunio o servizio obbligatorio<br />

svizzero, i primi 90 giorni non sono considerati.<br />

3 Per le assenze dovute a un congedo non pagato superiore a<br />

30 giorni, si procederà alla riduzione in conformità del capoverso<br />

5.<br />

4 Le assenze per causa di malattia, infortunio, servizio obbligatorio<br />

svizzero o congedo non pagato vanno cumulate per determinare<br />

la riduzione del diritto alle vacanze, solo qualora i<br />

valori fissati ai capoversi 2 e 3 siano stati raggiunti.<br />

5 Le vacanze sono ridotte nel modo seguente: quantità dei<br />

giorni di vacanza moltiplicata per la durata dell’assenza calcolata<br />

in giorni civili e divisa per 365 o 366, se l’anno è bisestile.<br />

Le frazioni di giorni sono trascurate.<br />

IX. Congedo.<br />

86<br />

1 Alla collaboratrice o al collaboratore che deve sospendere il<br />

lavoro per altri motivi che non siano imputabili a malattia, infortunio<br />

o servizio obbligatorio svizzero sarà concesso un congedo<br />

purché ne faccia tempestiva richiesta.<br />

2 Il congedo può essere pagato, parzialmente pagato, o non<br />

48 49<br />

pagato.<br />

3 L’appendice 6 disciplina i particolari.<br />

X. Disposizioni transitorie relative al capitolo tempo<br />

di lavoro, vacanze e congedo.<br />

87<br />

La compensazione del saldo del tempo che figura nel conto<br />

del supplemento per servizio notturno 2, aggiornato al 31 dicembre<br />

2006, avviene d’intesa con la collaboratrice o il collaboratore.<br />

Il saldo del tempo viene concesso in giorni interi.<br />

L’eventuale tempo mancante può essere compensato attingendo<br />

al conto della durata annua del lavoro o delle ore supplementari.<br />

Concessione<br />

di congedi<br />

Supplemento di<br />

tempo per il<br />

servizio notturno<br />

Parte 2 a : Disposizioni normative.


Principio<br />

Valutazione<br />

della funzione<br />

Spettri salariali<br />

Convenzione<br />

sul salario<br />

D. Salario, indennità, assegni e rimborso delle spese.<br />

I. Salario.<br />

88<br />

Il salario è conforme alle esigenze della funzione, all’esperienza<br />

di cui si può trarre profitto e alle prestazioni fornite.<br />

89<br />

1 Ogni funzione è attribuita a un livello di esigenze in base a un<br />

sistema sommario.<br />

2 Il livello di esigenze è stabilito sulla base di una procedura di<br />

valutazione analitica congiuntamente riconosciuta tra i partner<br />

contrattuali.<br />

90<br />

1 Per ciascun livello di esigenze, uno spettro salariale definisce<br />

il corrispondente valore di base e quello massimo per i salari.<br />

2 Il salario deve situarsi all’interno dello spettro salariale corrispondente.<br />

Restano riservati i salari iniziali secondo la cifra 94.<br />

3 L’appendice 7 disciplina i particolari.<br />

91<br />

1 All’entrata alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA, oppure al cambio di funzione o<br />

del livello di esigenze, il salario verrà pattuito nell’ambito del<br />

corrispondente spettro salariale. La formazione e l’esperienza<br />

utile della candidata o del candidato, come pure il confronto<br />

interno ed esterno, ne costituiscono la base.<br />

2 Le particolarità e il computo dell’esperienza utile sono regolamentati<br />

separatamente.<br />

92<br />

1 Ogni anno, il 1° maggio, si procede agli adeguamenti indivi-<br />

duali del salario.<br />

2 L’aumento del salario dal valore di base a quello massimo (da<br />

100 a 145 %) non dovrebbe superare 20 anni, a condizione<br />

che le esigenze per il posto siano soddisfatte.<br />

3 Il salario individuale evolve a dipendenza<br />

– del livello di esigenze,<br />

– della sua posizione nel corrispondente spettro,<br />

– del giudizio complessivo della valutazione del personale e<br />

– della somma pattuita annualmente fra le parti contraenti<br />

per gli aumenti individuali del salario.<br />

4 L’appendice 7 disciplina i particolari.<br />

93<br />

1 Se il giudizio complessivo della valutazione del personale è B<br />

o A, può essere versata una quota di prestazioni unica.<br />

2 Hanno diritto a una quota di prestazioni unica le collaboratrici<br />

e i collaboratori la cui valutazione del personale ha effetto sul<br />

salario.<br />

3 La quota di prestazioni unica viene versata in funzione del<br />

grado d’occupazione medio registrato durante l’intero anno di<br />

valutazione.<br />

94<br />

1 I salari iniziali al di sotto del valore di base sono ammissibili<br />

a. in caso di assunzione poco dopo la fine di un tirocinio<br />

professionale o di una formazione equivalente;<br />

b. per assunzioni nei livelli di esigenze F o superiori dopo una<br />

seconda formazione secondo l’appendice 1 del <strong>CCL</strong>;<br />

in questi casi il salario iniziale non può essere inferiore al<br />

valore di base del livello di esigenze E.<br />

Evoluzione<br />

del salario<br />

Quota di<br />

prestazioni unica<br />

Salario iniziale<br />

al di sotto del<br />

valore di base<br />

50 51<br />

Parte 2 a : Disposizioni normative.


Passaggio a un<br />

livello di esigenze<br />

inferiore<br />

Salario mensile<br />

od orario<br />

2 Le fasi di avvicinamento del salario al valore di base avvengono<br />

ogni volta il 1° maggio e sono concordate con la collaboratrice<br />

o il collaboratore al momento dell’assunzione. L’evoluzione<br />

del salario dev’essere pianificata in modo che il valore di<br />

base venga raggiunto al più tardi alla seconda tornata di valutazione<br />

del personale che abbia effetto sul salario. In questo<br />

contesto è necessario regolare anche il diritto ad eventuali aumenti<br />

generali del salario durante la fase di ricupero.<br />

3 La valutazione del personale ha luogo in base alla consueta<br />

procedura, ma sul piano salariale ha effetti unicamente sulla<br />

quota di prestazioni unica (giudizio B o A).<br />

95<br />

1 Al passaggio a un livello di esigenze inferiore, il salario verrà<br />

pattuito nel quadro del nuovo livello di esigenze.<br />

2 Se il cambiamento è consecutivo a modifiche apportate all’organizzazione<br />

aziendale, o viene effettuato in vista di tali mutamenti<br />

e il salario del momento è più elevato del valore massimo<br />

del nuovo spettro salariale, la differenza sarà concessa a<br />

titolo di importo garantito.<br />

3 In caso di aumenti salariali, l’importo garantito viene ridotto o<br />

soppresso.<br />

4 Se, trascorsi due anni di garanzia, la persona non ha ancora<br />

compiuto 58 anni, è soppresso l’importo di garanzia che, con<br />

il salario, oltrepassa CHF 100 000.–.<br />

96<br />

1 Qualora il grado d’occupazione rimanga invariato, alle collaboratrici<br />

e ai collaboratori sarà corrisposto un salario mensile.<br />

3 Il salario orario include l’indennità pagata per i giorni di riposo<br />

ai quali si ha diritto.<br />

4 Il salario orario viene corrisposto per le ore di lavoro fatte e<br />

per le assenze pagate in base alle relative disposizioni (congedo,<br />

malattia, infortunio, servizio obbligatorio svizzero).<br />

5 Le disposizioni esecutive disciplinano i particolari.<br />

97<br />

Il salario, l’indennità regionale, la quota di prestazioni unica, gli<br />

importi garantiti assicurati, le indennità e gli assegni dichiarati<br />

assicurabili costituiscono la base per stabilire il salario soggetto<br />

ai contributi della Cassa pensioni <strong>FFS</strong>.<br />

II. Indennità, assegni e rimborso delle spese.<br />

98<br />

1 Alle collaboratrici e ai collaboratori spettano le indennità e gli<br />

assegni secondo questo capitolo.<br />

2 Restano riservate le disposizioni per i particolari gruppi di per-<br />

sonale citati all’appendice 1.<br />

3 Nei tassi per le rispettive indennità variabili sono compresi<br />

l’indennità di vacanza e gli indennizzi per altre assenze (come<br />

malattia, infortunio, servizio obbligatorio svizzero).<br />

99<br />

1 Per tener conto del mercato regionale del lavoro, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong><br />

SA versa un’indennità regionale nei casi definiti sotto il capoverso<br />

3.<br />

Salario soggetto ai<br />

contributi della<br />

Cassa pensioni <strong>FFS</strong><br />

(CP <strong>FFS</strong>)<br />

2 Se il grado d’occupazione oscilla, e per le occupazioni di breve<br />

2 L’entità dell’indennità regionale è in funzione del luogo di la-<br />

durata o soggette a interruzioni, si può concordare un salario<br />

voro. Determinante è il Comune politico del luogo di lavoro, a<br />

orario.<br />

meno che determinati luoghi di lavoro non siano classificati in<br />

52<br />

modo particolare.<br />

53<br />

Diritto<br />

Indennità regionale<br />

Parte 2 a : Disposizioni normative.


Indennità per il<br />

personale<br />

distaccato all’estero<br />

Assegni familiari<br />

3 I partner contrattuali definiscono i Comuni e i luoghi di lavoro<br />

che danno diritto all’indennità regionale, nonché la loro classificazione.<br />

4 Qualora sussista il diritto all’indennità regionale, le persone<br />

attive a tempo pieno beneficiano dei seguenti importi:<br />

a. Zona 1: CHF 3000.– l’anno;<br />

b. Zona 2: CHF 4800.– l’anno.<br />

5 Se il diritto dovesse cambiare nel corso di un mese, l’indennità<br />

sarà adeguata il primo giorno del mese successivo.<br />

100<br />

Il personale distaccato all’estero ha diritto a una congrua compensazione<br />

delle spese supplementari cui deve far fronte soggiornando<br />

all’estero.<br />

101<br />

1 Gli assegni familiari sono conformi a quanto stabilito nella<br />

Legge federale sugli assegni familiari (LAFam).<br />

2 Alle <strong>FFS</strong>, per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione<br />

si applicano i seguenti importi minimi:<br />

a. per un figlio per il quale si abbia diritto all’assegno CHF<br />

3840.– l’anno;<br />

b. per ogni altro figlio che non ha ancora compiuto i 16 anni<br />

e per il quale si ha diritto agli assegni, e per i figli inabili ad<br />

esercitare un’attività lucrativa CHF 2460.– l’anno;<br />

c. dal secondo figlio per il quale si ha diritto agli assegni, per i<br />

figli in formazione fino al compimento del 25° anno di età<br />

CHF 3000.– l’anno.<br />

3 Sono versati soltanto assegni familiari interi.<br />

102<br />

1 Alla collaboratrice o al collaboratore viene assegnato un pre-<br />

mio di fedeltà nella misura seguente:<br />

a. dopo che siano trascorsi sette o 15 anni dall’assunzione,<br />

un premio in ragione di 1 ⁄48 del salario annuo;<br />

b. dopo 20 anni, un premio nella misura di 1 ⁄24 del salario<br />

annuo;<br />

c. poi, sempre dopo altri cinque anni, 1 ⁄12 del salario annuo.<br />

2 È considerato salario annuo quello che fa stato, compresa la<br />

«garanzia 2011», il giorno della maturazione del premio (senza<br />

indennità regionale e altri importi garantiti).<br />

3 Sono computabili gli anni d’impiego nell’azienda; se c’è stata<br />

un’interruzione, si computano solo se la stessa non si è protratta<br />

per più di dieci anni. Sono computabili anche gli anni d’impiego<br />

trascorsi in una società affiliata alla quale le <strong>FFS</strong> o la <strong>FFS</strong><br />

<strong>Cargo</strong> SA partecipano almeno nella misura del 50 %.<br />

4 Il periodo di tirocinio non è calcolato. Lo si può computare<br />

per le collaboratrici e i collaboratori che il 1° gennaio 2001 avevano<br />

almeno sette anni d’impiego in seno all’azienda (tirocinio<br />

compreso).<br />

5 Si può beneficiare del premio di fedeltà, interamente o in parte,<br />

quale tempo libero.<br />

6 Qualora il rapporto di lavoro venga sciolto, non esiste alcun<br />

diritto di usufruire di una quota proporzionale del premio di fedeltà;<br />

fa eccezione lo scioglimento per inidoneità medica.<br />

7 Le disposizioni esecutive disciplinano i particolari.<br />

103<br />

1 Per i lavori compiuti di notte, la domenica, o durante nove<br />

Premio di fedeltà<br />

4 Gli importi aggiornati sono indicati nella direttiva «Retribuzioni<br />

Indennità per<br />

del personale».<br />

giorni festivi definiti, viene corrisposto un’indennità.<br />

lavoro domenicale<br />

e notturno<br />

54<br />

5 Le disposizioni esecutive disciplinano i particolari.<br />

55<br />

Parte 2 a : Disposizioni normative.


2 L’indennità per il servizio prestato la notte ammonta a CHF<br />

6.– l’ora.<br />

3 L’indennità per lavoro domenicale ammonta:<br />

Livello di esigenze CHF l’ora<br />

da A a C e impiegati secondo<br />

l’appendice 1, lettera F<br />

10.–<br />

D e E 12.–<br />

F e superiori 15.–<br />

4 I nove giorni festivi in conformità del capoverso 1 sono stabiliti<br />

nel quadro della partecipazione aziendale e indicati nella<br />

direttiva «Retribuzioni del personale».<br />

5 L’appendice 8 disciplina i particolari.<br />

104<br />

1 Altre indennità<br />

Per il servizio di picchetto o per aggravamenti particolari che<br />

pregiudicano il tempo libero possono essere concessi supplementi<br />

di tempo o corrisposte indennità. L’appendice 8 e le disposizioni<br />

esecutive disciplinano i particolari.<br />

2 Per i lavori eseguiti in condizioni difficili possono essere versate<br />

indennità, in modo particolare per:<br />

a. aggravamenti particolari delle condizioni di lavoro. Essi<br />

sono regolamentati nel quadro della partecipazione aziendale,<br />

in funzione del settore. Eventuali indennizzi sono disciplinati<br />

con le parti che hanno sottoscritto il contratto in<br />

un accordo particolare;<br />

b. lavori da compiere in galleria.<br />

Le disposizioni esecutive disciplinano i particolari.<br />

105<br />

1 Possono essere pagati premi o versate ricompense, a meno<br />

che non si scelga un’altra forma di compensazione, per:<br />

a. l’assunzione temporanea di una funzione i cui requisiti<br />

sono chiaramente superiori;<br />

b. proposte intese ad apportare miglioramenti;<br />

c. il conseguimento o il superamento delle norme di vendita;<br />

d. prestazioni eccezionali.<br />

2 A questo riguardo possono essere emanate disposizioni esecutive.<br />

106<br />

Se la situazione del personale lo consente, possono essere<br />

esauditi i desideri espressi dagli interessati, intesi a tramutare<br />

indennità, completamente o in parte, in tempo libero.<br />

107<br />

1 Alla collaboratrice o al collaboratore vengono rimborsate le<br />

spese risultanti dall’attività professionale svolta.<br />

2 L’appendice 8 disciplina i particolari.<br />

III. Altre disposizioni relative al capitolo salario,<br />

indennità, assegni e rimborso delle spese.<br />

108<br />

Per le persone occupate a tempo parziale, il salario, la quota<br />

di prestazioni unica, gli aumenti salariali, l’indennità regionale,<br />

gli altri elementi del salario e l’indennità di distaccamento sono<br />

fissati in rapporto al grado d’occupazione. Le disposizioni esecutive<br />

disciplinano le eccezioni.<br />

Indennità versate<br />

sotto forma di<br />

premi e ricompense<br />

per prestazioni<br />

particolari<br />

Trasformazione di<br />

indennità in tempo<br />

Rimborso delle<br />

spese<br />

Diritti in caso<br />

di attività a tempo<br />

parziale<br />

109<br />

Le collaboratrici e i collaboratori ricevono mensilmente un con- Conteggio<br />

teggio particolareggiato di quanto viene loro retribuito e tratte- del salario<br />

56<br />

nuto.<br />

57<br />

Parte 2 a : Disposizioni normative.


Pagamento<br />

Trasferimento dei<br />

rapporti d’impiego<br />

110<br />

1 Il salario, l’indennità regionale e gli importi garantiti sono versati<br />

in 13 mensilità. La 13 a parte è corrisposta a novembre, in<br />

ragione di 11 ⁄12, e a dicembre per il rimanente 1 ⁄12.<br />

2 Gli assegni per i figli e gli assegni di formazione sono pagati in<br />

1 ⁄12 mensilità.<br />

3 A chi parte nel corso dell’anno, la 13 a parte delle retribuzioni<br />

sarà versata pro rata temporis con l’ultimo salario.<br />

4 Le retribuzioni sono pagate, non in contanti, entro il 25 di ogni<br />

mese.<br />

5 La quota di prestazioni unica è versata con il salario di mag-<br />

gio.<br />

IV. Disposizioni transitorie relative al capitolo salario,<br />

indennità, assegni e rimborso spese.<br />

111<br />

1 Tutti i rapporti d’impiego saranno trasferiti nel nuovo sistema<br />

il 1° luglio 2011.<br />

2 Il salario del 30 giugno 2011 e le eventuali garanzie dell’indennità<br />

di residenza saranno integrati in un unico importo e trasferiti<br />

come salario. Qualora il salario trasferito dovesse superare<br />

il valore massimo dello spettro salariale corrispondente, per la<br />

parte eccedente sussiste una «garanzia 2011».<br />

3 Qualora il salario trasferito fosse inferiore al valore di base<br />

dello spettro salariale corrispondente, esso sarà avvicinato al<br />

valore di base secondo i seguenti principi:<br />

a. se al 30 giugno 2011 si contano uno o più anni di funzione:<br />

il salario sarà aumentato al valore di base con effetto al<br />

1° luglio 2011;<br />

b. se gli anni di funzione sono pari a zero: il salario sarà verificato<br />

ai sensi della cifra 94 e, se necessario, avvicinato immediatamente,<br />

o al massimo in due fasi, al valore di base.<br />

112<br />

Se in occasione di una trattativa salariale viene pattuito un aumento<br />

generale di salario (con aumento degli spettri salariali),<br />

le collaboratrici e i collaboratori interessati ricevono la metà<br />

dell’aumento, in per cento, sul salario e sulla «garanzia 2011».<br />

Ne è escluso il personale che si trova nel Nuovo orientamento<br />

professionale e quello che presenta il valore E come giudizio<br />

complessivo della valutazione del personale.<br />

113<br />

Le garanzie di tutti i tipi<br />

a. saranno versate nell’odierna misura se il grado d’occupazione<br />

sarà aumentato;<br />

b. saranno decurtate, se il grado d’occupazione sarà ridotto;<br />

c. saranno decurtate o abolite, se il salario sarà aumentato<br />

in seguito a un aumento generale di salario o alla classificazione<br />

del posto a un livello superiore;<br />

d. possono essere abolite, decurtate o integrate nel salario<br />

se in relazione a un cambiamento volontario del posto di<br />

lavoro il salario dev’essere nuovamente pattuito.<br />

E. Sviluppo del personale.<br />

114<br />

Lo sviluppo del personale della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA comprende la<br />

formazione di base e continua del personale e altri provvedimenti,<br />

in particolare la pianificazione individuale della carriera e<br />

l’istruzione per acquisire competenze sociali.<br />

115<br />

1 Le collaboratrici e i collaboratori ben qualificati sono un fatto-<br />

re chiave per la competitività della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />

Aumenti generali<br />

di salario dal 2012<br />

per le collaboratrici<br />

e i collaboratori<br />

con «garanzia 2011»<br />

Trattamento delle<br />

garanzie in caso<br />

di cambiamenti di<br />

funzione e<br />

modifiche del grado<br />

d’occupazione<br />

Definizione<br />

58 59<br />

Principi<br />

Parte 2 a : Disposizioni normative.


Responsabilità<br />

della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />

Corresponsabilità<br />

delle collaboratrici<br />

e dei collaboratori<br />

Valutazione del<br />

personale (VP)<br />

2 Lo sviluppo del personale è un desiderio primario della <strong>FFS</strong><br />

<strong>Cargo</strong> SA ed è nell’interesse e di responsabilità sia della <strong>FFS</strong><br />

<strong>Cargo</strong> SA, sia delle collaboratrici e dei collaboratori.<br />

116<br />

1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA s’impegna a introdurre in modo completo<br />

tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori nei rispettivi settori<br />

d’attività.<br />

2 Essa promuove l’ulteriore sviluppo del personale sulla base di<br />

colloqui regolari con le collaboratrici e i collaboratori.<br />

3 Essa può sostenere, finanziariamente e/o accordando il tempo<br />

necessario, l’ulteriore evoluzione professionale del suo personale.<br />

4 I provvedimenti mirati allo sviluppo possono essere avviati su<br />

iniziativa dei superiori come pure delle collaboratrici e dei collaboratori.<br />

Gli interessi dell’azienda, così come quelli delle collaboratrici<br />

e dei collaboratori, vanno considerati in misura adeguata.<br />

117<br />

1 Le collaboratrici e i collaboratori si assumono le proprie responsabilità<br />

e s’impegnano a migliorarsi ulteriormente investendo<br />

tempo e/o mezzi finanziari.<br />

2 Esse/i possono essere obbligati, nel quadro dei cambiamenti<br />

che subentrano nell’azienda e all’interno dei settori di lavoro,<br />

ad adottare provvedimenti atti al loro sviluppo.<br />

118<br />

1 La prestazione, il comportamento e le misure di sviluppo vengono<br />

discussi e fissati per iscritto durante colloqui di valutazione<br />

annui che intercorrono, secondo un procedimento standardizzato,<br />

fra la collaboratrice o il collaboratore e il suo superiore.<br />

2 Le singole caratteristiche relative alle prestazioni e al comportamento<br />

sono valutate, sulla base di una scala, mediante la<br />

valutazione delle competenze e degli obiettivi. Il periodo di valutazione<br />

è costituito dall’anno civile.<br />

3 Per le funzioni dei livelli di esigenze da A a G, pattuire obiettivi<br />

è facoltativo.<br />

4 La valutazione delle competenze e del grado di raggiungimento<br />

degli obiettivi costituisce la base del giudizio complessivo.<br />

5 Le caratteristiche proprie della VP vengono adeguate, nel<br />

quadro della partecipazione aziendale, alle esigenze specificamente<br />

settoriali o alle mutate condizioni.<br />

6 I risultati emersi dalla VP sono analizzati annualmente, nell’ambito<br />

della partecipazione aziendale, desumendone le eventuali<br />

misure da adottare.<br />

119<br />

1 Si rinuncia a valutare professionalmente quelle collaboratrici e<br />

quei collaboratori che, conformemente alla cifra 167, si trovano<br />

nel nuovo orientamento professionale. Lo sviluppo del personale<br />

è parte integrante del piano d’azione, giusta la cifra 172<br />

del <strong>CCL</strong> <strong>FFS</strong>.<br />

2 Se le collaboratrici e i collaboratori hanno lavorato almeno sei<br />

mesi al posto che era stato loro attribuito durante un periodo<br />

di valutazione, prima di accedere al nuovo orientamento professionale<br />

dev’essere eseguita una nuova VP. Essa non ha effetto<br />

sul salario.<br />

Valutazione del<br />

personale (VP)<br />

in caso di nuovo<br />

orientamento<br />

professionale<br />

60 61<br />

Parte 2 a : Disposizioni normative.


Valutazione<br />

del personale (VP)<br />

in caso di<br />

reintegra zione professionale<br />

Partecipazione<br />

Doveri della<br />

<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />

120<br />

1 Per le collaboratrici e i collaboratori in reintegrazione professionale<br />

in virtù della cifra 152 si pattuisce, nel piano di reintegrazione<br />

conforme alla cifra 153, se la VP debba essere fatta<br />

e, in caso affermativo, quale ne sia la forma. Lo sviluppo del<br />

personale è una componente essenziale del piano di reintegrazione.<br />

2 Se le collaboratrici e i collaboratori hanno lavorato almeno sei<br />

mesi al posto loro attribuito durante un periodo di valutazione,<br />

dev’essere eseguita una nuova VP. Essa non ha effetto sul salario.<br />

121<br />

L’impostazione dello sviluppo del personale è una componente<br />

della partecipazione aziendale.<br />

F. Protezione della salute e prestazioni sociali.<br />

I. Sicurezza sul lavoro e protezione della salute.<br />

122<br />

In tutti i settori la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA adotta i provvedimenti necessari<br />

per salvaguardare la salute delle collaboratrici e dei collaboratori<br />

come pure per prevenire gli infortuni sul lavoro e le<br />

malattie professionali. Inoltre, nell’ambito del suo operato a favore<br />

della sicurezza, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA promuove la prevenzione<br />

degli infortuni durante il tempo libero e, nell’ambito del management<br />

della salute in azienda, attua misure volte a promuovere<br />

la salute e la prevenzione.<br />

2 Il personale dimostra di essere responsabile delle proprie azioni<br />

tenendo un comportamento prudente anche durante il tempo<br />

libero.<br />

3 Le collaboratrici e i collaboratori si presentano al lavoro in uno<br />

stato tale da poter sbrigare i propri compiti in modo inappuntabile<br />

e sicuro.<br />

4 La collaboratrice o il collaboratore è tenuta/o, a garanzia della<br />

sicurezza dell’esercizio ferroviario, a dimostrare di non essere<br />

sotto l’influsso dell’alcol e della droga e a sottoporsi a tale scopo<br />

ad eventuali visite di controllo.<br />

124<br />

In materia di sicurezza sul lavoro, protezione della salute e management<br />

della salute in azienda, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA e il suo personale<br />

collaborano nel quadro della partecipazione aziendale.<br />

II. Diritti e doveri nei casi di malattia e infortunio.<br />

125<br />

Se lo stato di salute di una collaboratrice o di un collaboratore<br />

si ripercuote sull’idoneità, sulla possibilità di essere impiegata/o<br />

o sulla sicurezza, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA può esigere che la situazione<br />

sia chiarita a tale riguardo dal suo medico di fiducia.<br />

126<br />

1 Gli accertamenti del medico di fiducia costituiscono la base<br />

per l’applicazione delle disposizioni di diritto del lavoro.<br />

Partecipazione<br />

Principio<br />

Capacità di lavoro<br />

compromessa<br />

123<br />

2 Se il medico di fiducia giudica la capacità lavorativa diversamente<br />

dai medici curanti, per la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA è determinante<br />

Doveri delle 1 Le collaboratrici e i collaboratori applicano i provvedimenti<br />

il giudizio del medico di fiducia.<br />

collaboratrici e dei menzionati alla cifra 122. Nell’ambito del suo campo d’attività,<br />

collaboratori<br />

il personale coopera attivamente nelle questioni di sicurezza sul<br />

lavoro, protezione della salute e management della salute in<br />

62<br />

azienda.<br />

63<br />

Parte 2 a : Disposizioni normative.


Gestione delle<br />

presenze e Case<br />

Management<br />

aziendale<br />

Doveri delle<br />

collaboratrici e dei<br />

collaboratori<br />

127<br />

1 Con la gestione delle presenze e il Case Management aziendale,<br />

la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA tutela gli interessi del personale e dell’azienda<br />

riducendo al minimo gli effetti negativi nei casi di capacità<br />

lavorativa compromessa.<br />

2 Il personale coopera alla gestione delle presenze nel quadro<br />

della partecipazione aziendale.<br />

128<br />

1 La persona interessata è tenuta, nei confronti del medico di<br />

fiducia, a fornire tutte le indicazioni necessarie in modo completo<br />

e veritiero.<br />

2 Nei casi in cui lo svolgimento di attività essenziali per la sicurezza<br />

lo renda opportuno, possono essere ordinate visite periodiche<br />

al medico di fiducia. L’interessata/o viene informata/o<br />

del risultato.<br />

3 La collaboratrice o il collaboratore è tenuta/o a cooperare attivamente<br />

nel quadro del processo di gestione delle presenze<br />

e del Case Management aziendale e deve fare tutto ciò che<br />

favorisce la guarigione e la ripresa del lavoro, evitando tutto<br />

quanto mette in forse o ritarda questo processo.<br />

129<br />

1 Se per le conseguenze di una malattia o di un infortunio anche<br />

terzi o responsabili devono fornire prestazioni, la collaboratrice<br />

o il collaboratore è obbligata/o a cedere alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong><br />

SA le proprie richieste nei confronti di terzi e di responsabili nel<br />

quadro della continuazione della retribuzione.<br />

2 Per evitare di ridurre o addirittura ostacolare i diritti della <strong>FFS</strong><br />

<strong>Cargo</strong> SA, si possono stipulare accordi con terzi, responsabili<br />

o assicurazioni nel quadro della continuazione della retribuzione<br />

solo previa intesa con la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA. Qualora dovessero<br />

pervenire accordi senza alcuna intesa preventiva, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong><br />

SA si riserva il diritto di esercitare l’azione di regresso nei confronti<br />

della collaboratrice o del collaboratore.<br />

130<br />

In caso di violazione colpevole dei doveri secondo la cifra 128,<br />

la retribuzione può essere ridotta o rifiutata, oppure il rapporto<br />

di lavoro può essere cambiato secondo la cifra 45 o risolto<br />

secondo le cifre 155 o 174.<br />

III. Prestazioni in caso di malattia o infortunio.<br />

131<br />

1 In caso d’impedimento al lavoro causato da malattia o infortunio<br />

sussiste per due anni il diritto di ricevere la retribuzione,<br />

al massimo però fino alla scadenza del rapporto di lavoro.<br />

Cessione di<br />

richieste di risarcimento<br />

dei danni<br />

nei confronti di terzi<br />

Provvedimenti in<br />

caso di violazione<br />

dei doveri<br />

4 In caso di capacità lavorativa compromessa, la persona inte-<br />

Continuazione della<br />

ressata è tenuta a<br />

retribuzione e<br />

a. fornire tempestivamente al servizio competente le neces-<br />

durata del relativo<br />

sarie informazioni;<br />

diritto<br />

b. presentare i certificati medici richiesti o autorizzare il medi-<br />

2 Un impedimento al lavoro sussiste in tutti i casi di limitazione<br />

co di fiducia a chiedere le necessarie informazioni ai medici<br />

curanti o che hanno eseguito un trattamento preliminare<br />

della prestazione lavorativa causata da malattia o infortunio.<br />

e/o agli enti delle assicurazioni sociali (liberazione dal se-<br />

3 Durante il primo anno d’impedimento al lavoro viene versato<br />

greto professionale);<br />

c. seguire le istruzioni del medico di fiducia e/o degli enti delle<br />

il salario intero; nel secondo anno, invece, il 90 %.<br />

assicurazioni sociali e sottoporsi ai controlli da loro ordinati;<br />

4 L’indennità regionale e gli assegni familiari sono versati senza<br />

d. far valere, con l’assistenza del servizio del personale,<br />

cambiamenti.<br />

64<br />

il diritto a possibili prestazioni sociali.<br />

65<br />

Parte 2 a : Disposizioni normative.


Protezione dal<br />

licenziamento<br />

Prolungamento<br />

della durata<br />

del diritto alla<br />

retribuzione<br />

5 In caso di infortunio professionale o di malattia professionale<br />

è concesso il salario intero anche nel secondo anno d’impedimento<br />

al lavoro.<br />

6 Per il tempo in cui si è lavorato si ha diritto al salario intero<br />

anche durante il secondo anno di impedimento al lavoro.<br />

7 L’inizio della durata del diritto dev’essere comunicato con il<br />

piano di reintegrazione secondo la cifra 153.<br />

8 Al più tardi dopo un anno occorre comunicare per iscritto alla<br />

collaboratrice o al collaboratore l’eventuale riduzione del salario.<br />

132<br />

Allo scadere del trimestre di prova, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA può sciogliere<br />

il rapporto di lavoro per inidoneità medica, al più presto<br />

per la fine del diritto alla retribuzione.<br />

133<br />

1 Se la collaboratrice o il collaboratore, per un certo periodo, era<br />

completamente idonea/o al lavoro nella funzione svolta fino a<br />

quel momento, e subisce, per lo stesso motivo, un nuovo impedimento<br />

al lavoro, la durata del diritto viene debitamente<br />

prolungata.<br />

2 Se alla scadenza del diritto si constata che la completa capacità<br />

lavorativa nella funzione svolta fino a quel momento sarà<br />

riacquistata in un prossimo futuro, la durata di tale diritto viene<br />

debitamente prolungata.<br />

3 Se alla scadenza del diritto si constata un’inidoneità medica,<br />

ma la reintegrazione professionale nella <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA è possibile<br />

o prevedibile, la durata del diritto sarà prolungata fino<br />

all’inizio della nuova attività.<br />

134<br />

1 Se la collaboratrice o il collaboratore era completamente<br />

idonea/o al lavoro per meno di sei mesi nella funzione svolta<br />

fino a quel momento, e subisce, per un altro motivo, un nuovo<br />

impedimento al lavoro, comincia un nuovo diritto.<br />

2 Se la collaboratrice o il collaboratore era completamente<br />

idonea/o al lavoro per più di sei mesi nella funzione svolta fino<br />

a quel momento, e subisce, per lo stesso o per un altro motivo,<br />

un nuovo impedimento al lavoro, comincia un nuovo diritto.<br />

3 Se la collaboratrice o il collaboratore era completamente<br />

idonea/o al lavoro per più di sei mesi dopo l’adeguamento del<br />

rapporto di lavoro secondo la cifra 137 nella funzione che è<br />

stata adeguata, e subisce, per lo stesso motivo, un nuovo impedimento<br />

al lavoro, comincia un nuovo diritto.<br />

4 Se la collaboratrice o il collaboratore, dopo l’adeguamento del<br />

rapporto di lavoro secondo la cifra 137 subisce, per un altro<br />

motivo, un nuovo impedimento al lavoro, comincia un nuovo<br />

diritto.<br />

135<br />

1 Le indennità giornaliere e le prestazioni in forma di rendita di<br />

assicurazioni sociali nazionali ed estere (senza le prestazioni<br />

della Cassa pensioni) vengono computate sulle prestazioni alle<br />

quali si ha diritto nella misura in cui non le oltrepassino.<br />

2 Se a causa di malattia o infortunio viene versata una rendita<br />

dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione<br />

invalidità o dell’assicurazione militare, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />

ha il diritto di chiedere all’assicuratore la restituzione del salario<br />

che essa ha fornito nonostante l’incapacità lavorativa totale o<br />

parziale, fino a concorrenza dell’importo corrispondente della<br />

rendita da versare per quel periodo.<br />

Nuovo diritto<br />

Computo delle<br />

prestazioni<br />

delle assicurazioni<br />

sociali<br />

66<br />

4 Il prolungamento della durata del diritto secondo i capoversi<br />

2 e 3 si estende, per principio, ad un massimo di sei mesi.<br />

67<br />

Parte 2 a : Disposizioni normative.


Riduzione o rifiuto<br />

del diritto<br />

di continuare a<br />

ricevere la<br />

retribuzione<br />

Adeguamento del<br />

rapporto di lavoro<br />

136<br />

1 Se la collaboratrice o il collaboratore ha provocato la malattia<br />

di proposito, il diritto può essere ridotto o rifiutato.<br />

2 Se la Suva, in base all’articolo 37 o 39 LAINF riduce l’indennità<br />

giornaliera o le prestazioni in forma di rendita, il diritto alla retribuzione<br />

viene ridotto nella stessa proporzione. La stessa cosa<br />

vale nel caso di riduzioni delle prestazioni dell’assicurazione<br />

militare basate sull’articolo 65 LAM.<br />

3 Il diritto viene decurtato delle deduzioni alle quali le assicurazioni<br />

sociali procedono in caso di soggiorno in un istituto di<br />

cura.<br />

4 Durante il primo anno d’impedimento al lavoro il diritto viene<br />

ridotto dell’importo dei contributi che, in seguito alle prestazioni<br />

di un’assicurazione sociale, non devono essere versati a<br />

AVS/AI/IPG/AD, Suva e a una cassa cantonale di compensazione<br />

per assegni familiari con obbligo del dipendente di pagare<br />

i contributi.<br />

5 In caso d’infortunio professionale o malattia professionale ai<br />

sensi della LAINF, nonché in caso di diritto al salario intero<br />

secondo il capoverso 6 della cifra 131, anche nel secondo anno<br />

d’impedimento al lavoro il diritto viene ridotto dell’importo dei<br />

contributi che, in seguito alle prestazioni di un’assicurazione sociale,<br />

non devono essere versati a AVS/AI/IPG/AD, Suva e a una<br />

cassa cantonale di compensazione per assegni familiari con<br />

obbligo del dipendente di pagare i contributi.<br />

137<br />

1 Se nel corso del diritto alla retribuzione si constata un’inidoneità<br />

medica, ma la collaboratrice o il collaboratore può essere<br />

reintegrato al servizio della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA al più tardi alla scadenza<br />

dalla durata del diritto, il rapporto di lavoro verrà adeguato<br />

alla scadenza di tale diritto.<br />

2 Se la collaboratrice o il collaboratore può essere reintegrato<br />

al servizio della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA prima della scadenza della durata<br />

del diritto e il nuovo salario, compresi l’indennità regionale<br />

e gli importi garantiti, non risulta inferiore a quello versato fino<br />

a quel momento, il rapporto di lavoro viene adeguato immediatamente.<br />

3 Se la durata del diritto viene prolungata secondo la cifra 133,<br />

capoverso 3, il rapporto di lavoro sarà adeguato con l’inizio<br />

della nuova attività.<br />

138<br />

1 Se la reintegrazione professionale in seno alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />

non è possibile o non è prevedibile entro la scadenza del diritto,<br />

la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA scioglie il rapporto di lavoro a causa d’inidoneità<br />

medica.<br />

2 Se eventualmente il termine di disdetta supera la scadenza<br />

del diritto alla retribuzione, non vi è alcun diritto di continuare<br />

ad essere retribuiti nel periodo intercorrente.<br />

3 Se la collaboratrice o il collaboratore, a meno di sei mesi dall’adeguamento<br />

del rapporto di lavoro secondo la cifra 137 accusa<br />

un impedimento al lavoro per il medesimo motivo, e si<br />

constata che la completa capacità lavorativa per l’attività che è<br />

stata adeguata non potrà essere raggiunta nel tempo massimo<br />

di sei mesi dal momento dell’adeguamento del rapporto di lavoro,<br />

la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA scioglie il rapporto di lavoro a causa<br />

d’inidoneità medica. Durante il termine di disdetta il salario sarà<br />

interamente versato.<br />

Scioglimento del<br />

rapporto di lavoro<br />

68 69<br />

Parte 2 a : Disposizioni normative.


Assicurazione<br />

obbligatoria contro<br />

gli infortuni<br />

Previdenza<br />

professionale<br />

IV. Assicurazione contro gli infortuni, previdenza<br />

professionale e prestazioni in caso di morte.<br />

139<br />

1 Il personale è obbligatoriamente assicurato alla Suva contro<br />

gli infortuni professionali e, nel caso di un grado d’occupazione<br />

sufficiente, anche contro gli infortuni non professionali. Fa stato<br />

la LAINF.<br />

2 I premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non<br />

professionali sono interamente a carico della collaboratrice o<br />

del collaboratore.<br />

140<br />

1 Il personale è assicurato alla CP <strong>FFS</strong> contro le conseguenze<br />

economiche di invalidità, vecchiaia e morte. Fa stato il relativo<br />

regolamento di previdenza.<br />

2 Le collaboratrici e i collaboratori possono approfittare pienamente<br />

o parzialmente del pensionamento anticipato in forza<br />

delle norme contemplate nel regolamento di previdenza della<br />

CP <strong>FFS</strong>.<br />

c. CHF 10 000.– a ogni figlio proprio o in affidamento superstite<br />

per il quale al momento della morte sussisteva il diritto<br />

agli assegni familiari.<br />

3 Se la persona si è data intenzionalmente la morte non sussiste<br />

alcun diritto alle prestazioni elencate.<br />

142<br />

1 Alla morte di una collaboratrice o di un collaboratore, i super-<br />

stiti beneficiano di 1 ⁄6 dell’ultima retribuzione annuale.<br />

2 Alla morte di una collaboratrice o di un collaboratore, il godimento<br />

ulteriore del salario è versato ai superstiti. Sono considerati<br />

superstiti:<br />

a. la/il coniuge o la/il partner in caso di unione registrata;<br />

b. i figli minorenni e quelli bisognosi di assistenza;<br />

c. la/il convivente, se questa/o ha vissuto almeno gli ultimi<br />

cinque anni con la persona deceduta nello stesso nucleo<br />

domestico o aveva concluso con lui/lei un contratto di<br />

convivenza;<br />

d. altre persone nei cui confronti la defunta o il defunto<br />

adempiva un obbligo di assistenza.<br />

Godimento ulteriore<br />

(prestazioni in caso<br />

di morte)<br />

141<br />

3 Le persone citate al capoverso 2, lettere a e b hanno recipro-<br />

Morte a seguito di 1 In caso di morte a seguito di un infortunio professionale o di<br />

camente diritto nella stessa misura e precedono quelle men-<br />

infortunio profes­ una malattia professionale secondo la LAINF, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />

zionate al capoverso 2, lettere c e d.<br />

sionale o di malattia versa un contributo di CHF 2500.– alle spese funerarie.<br />

professionale<br />

4 Le persone secondo il capoverso 2, lettere c e d hanno diritto<br />

2 Essa versa inoltre le seguenti prestazioni, qualora l’infortunio<br />

professionale o la malattia professionale secondo la LAINF sia<br />

dovuto/a a un’attività svolta alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA:<br />

tra di loro in ragione della medesima parte.<br />

a. CHF 50 000.– alla/al coniuge superstite o, in caso di<br />

V. Protezione della salute in caso di gravidanza<br />

unione registrata, alla/al partner superstite;<br />

b. CHF 50 000.– alla/al convivente superstite se questa/o ha<br />

e maternità.<br />

vissuto almeno gli ultimi cinque anni con la persona<br />

143<br />

deceduta nello stesso nucleo domestico o aveva concluso<br />

1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA stabilisce le condizioni di lavoro in modo Protezione della<br />

con lui/lei un contratto di convivenza;<br />

che non vengano pregiudicate la salute della collaboratrice in- salute<br />

70<br />

cinta o allattante e quella del bambino.<br />

71<br />

Parte 2 a : Disposizioni normative.


Occupazione<br />

Assenze<br />

2 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA affida alle collaboratrici incinte o allattanti<br />

un lavoro sostitutivo ragionevole se determinati lavori sono ad<br />

esse proibiti dal medico per motivi di salute o sono fatti dipendere<br />

da particolari condizioni.<br />

3 Se non può essere assegnato alcun lavoro sostitutivo, la collaboratrice<br />

che ha presentato un certificato medico ha diritto al<br />

100 % del suo salario.<br />

144<br />

1 Le collaboratrici incinte o allattanti possono lavorare solo con<br />

il loro consenso e in nessun caso oltre la durata normale del<br />

lavoro giornaliero.<br />

2 Alle madri allattanti dev’essere concesso il tempo necessario<br />

all’allattamento.<br />

3 A partire dall’ottava settimana che precede la data prevista<br />

per il parto, le collaboratrici incinte non possono essere occupate<br />

fra le ore 20 e le ore 6.<br />

4 Non è lecito far lavorare le puerpere durante le otto settimane<br />

dopo il parto; in seguito, e fino alla 16 a settimana, ciò è possibile<br />

solo con il loro consenso.<br />

5 Per le collaboratrici incinte o allattanti si applica per analogia<br />

l’Ordinanza sulla protezione della maternità.<br />

145<br />

1 Le collaboratrici incinte possono, previa semplice comunicazione,<br />

non recarsi al lavoro o lasciarlo.<br />

2 Fino a tre giorni, queste assenze sono considerate brevi assenze,<br />

e vengono pagate.<br />

3 Per le assenze pagate di più di tre giorni, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />

può richiedere un certificato medico.<br />

146<br />

1 Alle collaboratrici incinte che normalmente lavorano tra le ore<br />

20 e le ore 6 la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA offre, nella misura del possibile,<br />

un lavoro adeguato da svolgere tra le ore 6 e le ore 20. Questo<br />

impegno vale anche per il periodo fra l’ottava e la 16 a settimana<br />

dopo il parto.<br />

2 La collaboratrice alla quale non possa essere offerto nessun<br />

lavoro adeguato fra le ore 6 e le ore 20 ha diritto al 100 % del<br />

salario.<br />

L’appendice 6 disciplina il congedo di maternità.<br />

VI. Prestazioni in caso d’impedimento al lavoro<br />

per servizio obbligatorio svizzero.<br />

72 73<br />

147<br />

148<br />

1 In caso d’impedimento al lavoro per il fatto di essere stati reclutati,<br />

e in caso di servizio obbligatorio svizzero, sussistono i<br />

diritti seguenti:<br />

a. durante i giorni di arruolamento (giorni di leva), la scuola<br />

reclute, il servizio civile e la protezione civile, nella misura in<br />

cui questi siano equiparati alla scuola reclute (articolo 9<br />

capoverso 3 LIPG o articolo 9 capoverso 4 LIPG), all’80 %<br />

del salario. Se in questo periodo l’interessata/o ha diritto<br />

all’assegno per i figli secondo l’articolo 6 LIPG, il suo diritto<br />

al salario ammonta al 100 %.<br />

b. i militari in ferma continuata ricevono durante il periodo<br />

della scuola reclute l’80 % del salario. In seguito il diritto al<br />

salario per il rimanente servizio obbligatorio svizzero ammonta<br />

al 100 %. Per i servizi di avanzamento si applica la<br />

lettera c. Se durante la scuola reclute sussiste un diritto<br />

all’assegno per i figli secondo l’articolo 6 LIPG, il diritto al<br />

salario ammonta al 100 % anche durante questo periodo.<br />

Lavoro sostitutivo<br />

per le collaboratrici<br />

impiegate nel<br />

servizio notturno<br />

Congedo di<br />

maternità<br />

Principio<br />

Parte 2 a : Disposizioni normative.


Casi particolari<br />

c. durante i servizi di avanzamento (articolo 10 LIPG), all’80 %<br />

del salario. Se in questo periodo l’interessata/o ha diritto<br />

all’assegno per i figli secondo l’articolo 6 LIPG, il suo diritto<br />

al salario ammonta al 100 %.<br />

d. durante i rimanenti servizi obbligatori svizzeri, al 100 % del<br />

salario.<br />

2 In più vengono versati l’indennità regionale e gli assegni familiari<br />

della stessa entità di quelli pagati prima dell’impedimento<br />

al lavoro.<br />

3 Il diritto alle retribuzioni secondo i capoversi 1 e 2 è subordinato<br />

alla presentazione del questionario IPG.<br />

4 Rimangono riservate le cifre 149 e 150.<br />

149<br />

1 Nella misura in cui l’IPG eccede il diritto secondo la cifra 148<br />

(compresa la quota della 13a mensilità), essa spetta alla collaboratrice<br />

o al collaboratore.<br />

2 In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di tre mesi<br />

al massimo, il diritto si limita all’IPG.<br />

3 In caso di malattia o di infortunio durante un servizio obbligatorio<br />

svizzero, il diritto a beneficiare ancora del salario è conforme<br />

a quanto contemplato nelle cifre da 131 a 138.<br />

– la collaboratrice o il collaboratore disdica il rapporto di<br />

lavoro, oppure se il rapporto di lavoro è disdetto dalla <strong>FFS</strong><br />

<strong>Cargo</strong> SA per colpa della collaboratrice o del collaboratore e<br />

– il servizio prestato non sia stato né un corso di ripetizione,<br />

né un servizio della protezione civile (ad eccezione del servizio<br />

d’istruzione di base).<br />

2 L’obbligo della restituzione si estende alle prestazioni compiute<br />

nei dodici mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro o<br />

concluse per questa scadenza.<br />

151<br />

L’appendice 6 disciplina le prestazioni di servizio volontario.<br />

VII. Collaboratrici e collaboratori in reintegrazione<br />

professionale.<br />

152<br />

1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA offre la possibilità di beneficiare di una reintegrazione<br />

professionale allo scopo di reinserire le collaboratrici<br />

e i collaboratori interessati nell’attività svolta fino a quel<br />

momento o in un’altra attività all’interno o all’esterno della <strong>FFS</strong><br />

<strong>Cargo</strong> SA.<br />

2 La reintegrazione professionale prende avvio ad ogni riduzione<br />

della capacità lavorativa dovuta a malattia o infortunio.<br />

Prestazioni di<br />

servizio volontario<br />

Reintegrazione<br />

professionale<br />

4 Se una pena detentiva dev’essere scontata fuori dal servizio<br />

obbligatorio svizzero, non vi è diritto al salario.<br />

3 La reintegrazione professionale si conclude:<br />

a. quando la funzione svolta fino a quel momento è stata<br />

150<br />

esercitata senza limitazione per oltre sei mesi;<br />

Restituzione<br />

1 La collaboratrice o il collaboratore deve restituire la differenza<br />

b. con l’adeguamento del rapporto di lavoro;<br />

tra il salario al quale ha diritto e l’IPG, qualora:<br />

– il salario che le/gli è dovuto in base alla cifra 148 sia mag-<br />

c. con la conclusione del rapporto di lavoro.<br />

giore dell’IPG e<br />

4 Le collaboratrici e i collaboratori che a causa della loro inidoneità<br />

medica perdono il posto di lavoro, sono immediatamente<br />

74<br />

informati per iscritto in merito alla perdita del posto.<br />

75<br />

Parte 2 a : Disposizioni normative.


Piano di<br />

reintegrazione<br />

Cessazione del<br />

rapporto di lavoro<br />

153<br />

1 Al più tardi tre mesi dopo l’inizio della reintegrazione professionale,<br />

con la collaboratrice o il collaboratore viene concordato<br />

un piano di reintegrazione che dev’essere continuamente<br />

adattato in funzione dell’evolversi della situazione.<br />

2 Nel piano menzionato sono fissati i provvedimenti di reintegrazione.<br />

Il piano di reintegrazione tiene conto delle capacità,<br />

dell’età, delle condizioni personali e dello stato di salute della<br />

collaboratrice o del collaboratore.<br />

154<br />

1 I seguenti fatti comportano, in modo particolare, la cessazione<br />

del rapporto di lavoro concluso con la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA:<br />

a. l’inizio di un tirocinio;<br />

b. l’inizio di un’attività dipendente o indipendente espletata<br />

fuori della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA;<br />

c. la disdetta del rapporto di lavoro, causata da inidoneità<br />

medica;<br />

d. il pensionamento;<br />

e. il licenziamento per colpa propria, in conformità della<br />

cifra 155;<br />

f. la presenza di altri motivi di rescissione, secondo la<br />

normativa contemplata nel <strong>CCL</strong>.<br />

2 Alla conclusione consensuale del rapporto di lavoro, la <strong>FFS</strong><br />

<strong>Cargo</strong> SA può accordare alla collaboratrice o al collaboratore<br />

le seguenti prestazioni, purché non si ricorra alle assicurazioni<br />

sociali:<br />

a. sostegno al perfezionamento professionale;<br />

b. misure di qualificazione;<br />

c. pagamento di conguagli del salario a sostegno di<br />

formazioni esterne;<br />

d. conguagli salariali limitati nel tempo, se la nuova attività<br />

comporta un reddito minore;<br />

e. aiuti iniziali qualora venga intrapresa un’attività<br />

indipendente;<br />

f. sostegno finanziario in caso di pensionamento anticipato;<br />

g. altre prestazioni volontarie.<br />

155<br />

1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA scioglie il rapporto di lavoro con l’interes-<br />

sata/o in base alla cifra 174 se questa/o<br />

a. non sostiene attivamente il processo di Case Management<br />

aziendale;<br />

b. disattende ripetutamente il piano di reintegrazione concordato;<br />

c. declina un’offerta d’impiego in seno o all’esterno della <strong>FFS</strong><br />

<strong>Cargo</strong> SA che sarebbe ragionevole in base al piano di reintegrazione<br />

secondo la cifra 153.<br />

2 Lo scioglimento del rapporto di lavoro secondo il capoverso 1,<br />

lettere a e b, dev’essere preceduto da un richiamo con minaccia<br />

di licenziamento.<br />

156<br />

1 Se la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA scioglie il rapporto di lavoro per inidoneità<br />

medica, la collaboratrice o il collaboratore ha il diritto di ricevere,<br />

nei seguenti casi, un’indennità unica di partenza:<br />

a. se in base alla formazione di cui dispone ha poche<br />

opportunità di trovare una nuova attività;<br />

b. se ha già compiuto 40 anni;<br />

c. se ha lavorato 15 anni o più alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />

2 Non sussiste nessun diritto di beneficiare dell’indennità:<br />

a. se lo scioglimento del rapporto di lavoro è connesso con<br />

un diritto a prestazioni periodiche versate dalla CP <strong>FFS</strong>;<br />

b. se lo scioglimento del rapporto di lavoro è connesso con la<br />

possibilità di occupare un posto ragionevolmente accettabile<br />

presso un altro datore di lavoro.<br />

Licenziamento per<br />

propria colpa<br />

Diritto a<br />

un’indennità di<br />

partenza<br />

76 77<br />

Parte 2 a : Disposizioni normative.


Entità<br />

Decisione ancora in<br />

sospeso di<br />

un’assicurazione<br />

sociale<br />

157<br />

1 L’indennità corrisponde:<br />

Numero di anni<br />

trascorsi alla<br />

<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />

1– 5 2<br />

6 –15 9<br />

16 e più 12<br />

Indennità lorda in numero<br />

di salari mensili (salario<br />

mensile = 1 ⁄12 del salario annuo<br />

lordo)<br />

2 Il tempo trascorso in un rapporto di tirocinio o lavorando a<br />

tempo parziale viene interamente computato. Lo stesso vale<br />

per gli anni durante i quali la collaboratrice o il collaboratore ha<br />

lavorato in una società affiliata alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA, purché la<br />

<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA vi partecipi almeno nella misura del 50 %.<br />

3 Le prestazioni di assicurazioni sociali nazionali ed estere (indennità<br />

giornaliere e prestazioni in forma di rendita), ad eccezione<br />

di quelle dell’assicurazione contro la disoccupazione,<br />

sono computate per determinare l’indennità.<br />

158<br />

1 Se al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro non<br />

si è ancora a conoscenza se esiste o meno un diritto a un’ulteriore<br />

prestazione periodica della CP <strong>FFS</strong> secondo il suo regolamento<br />

di previdenza, poiché manca ancora la decisione<br />

dell’assicurazione sociale, l’indennità di partenza verrà pagata<br />

a rate mensili.<br />

2 Il versamento dell’indennità di partenza in rate mensili prende<br />

avvio il mese che segue la fine del diritto alla continuazione<br />

della retribuzione.<br />

4 L’eventuale importo residuo verrà pagato in una sola volta se<br />

presso la CP <strong>FFS</strong> non sussiste alcun diritto a prestazioni periodiche.<br />

159<br />

La persona che riprende a lavorare alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA dovrà<br />

restituire senza interessi alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA l’indennità ricevuta,<br />

nel modo seguente:<br />

a. 100 %, se è trascorso meno di un anno dallo scioglimento<br />

del rapporto di lavoro;<br />

b. 50 %, se dallo scioglimento del rapporto di lavoro sono<br />

passati meno di due anni, però almeno un anno.<br />

VIII. Altre istituzioni.<br />

160<br />

1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA garantisce l’accesso a una consulenza so-<br />

ciale professionale.<br />

2 La fondazione «Fondo per il personale <strong>FFS</strong>» è uno strumento<br />

complementare nel settore sociale dell’azienda <strong>FFS</strong> e della<br />

<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />

161<br />

1 Il personale può essere obbligato a portare un vestiario pro-<br />

fessionale.<br />

2 Questo viene fornito gratuitamente e non fa parte della retribuzione.<br />

3 Maggiori particolari vengono definiti nel quadro della partecipazione<br />

aziendale.<br />

Restituzione<br />

Servizio sociale<br />

e fondo per<br />

il personale <strong>FFS</strong><br />

Vestiario<br />

professionale<br />

3 Il versamento delle rate mensili sarà sospeso non appena la<br />

162<br />

CP <strong>FFS</strong> avrà stabilito il diritto a prestazioni periodiche.<br />

1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA promuove e sostiene istituzioni che forni- Ristorazione<br />

scono ristorazione al personale. Essa tiene in considerazione del personale<br />

78<br />

le esigenze aziendali.<br />

79<br />

Parte 2 a : Disposizioni normative.


Posteggi per il<br />

personale<br />

Canone di locazione<br />

per l’appartamento<br />

assegnato<br />

Costruzione<br />

di alloggi per il<br />

personale<br />

Disposizioni<br />

transitorie<br />

2 Maggiori particolari vengono definiti nel quadro della partecipazione<br />

aziendale.<br />

163<br />

1 Nella misura del possibile, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA mette a disposizione<br />

parcheggi per il personale.<br />

2 Maggiori particolari vengono definiti nel quadro della partecipazione<br />

aziendale.<br />

164<br />

Calcolando il canone di locazione per l’appartamento assegnato<br />

(secondo la cifra 25, capoverso 2), la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA tiene<br />

conto dei vantaggi e degli svantaggi legati al suo uso.<br />

165<br />

La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA sostiene l’edilizia abitativa sociale.<br />

IX. Disposizioni transitorie relative al capitolo<br />

protezione della salute e prestazioni sociali.<br />

166<br />

Le prestazioni di assistenza nel caso di infortunio professionale,<br />

corrisposte prima dell’entrata in vigore del <strong>CCL</strong> 2001, continueranno<br />

ad essere versate.<br />

nevolmente accettabile, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA offre la possibilità di<br />

beneficiare di un nuovo orientamento professionale.<br />

168<br />

1 Ai fini di un nuovo orientamento professionale, le collaboratrici<br />

e i collaboratori entrano in un rapporto di lavoro alle <strong>FFS</strong>.<br />

2 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA informa per iscritto la collaboratrice o il collaboratore<br />

con almeno due mesi di anticipo in merito al suo<br />

passaggio all’unità organizzativa istituita all’interno delle <strong>FFS</strong><br />

per il riorientamento professionale.<br />

3 Se la collaboratrice o il collaboratore si rifiuta di passare al<br />

nuovo orientamento professionale, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA può disdire<br />

il rapporto di lavoro in base alla cifra 174, lettera d.<br />

4 Dopo il passaggio fanno stato il <strong>CCL</strong> delle <strong>FFS</strong> e le relative<br />

appendici.<br />

H. Cessazione del rapporto di lavoro.<br />

169<br />

Lo scioglimento di comune accordo del contratto necessita la<br />

forma scritta.<br />

1 Il rapporto di lavoro cessa senza disdetta:<br />

a. al raggiungimento del 65° anno d’età;<br />

b. alla scadenza prevista, se è stato stipulato a tempo<br />

determinato;<br />

c. in caso di morte.<br />

170<br />

Passaggio alle <strong>FFS</strong><br />

Scioglimento<br />

di comune accordo<br />

Cessazione senza<br />

disdetta<br />

G. Nuovo orientamento professionale per le collaboratrici<br />

e i collaboratori che perdono il posto di lavoro a causa<br />

di progetti di riorganizzazione e di razionalizzazione.<br />

167<br />

2 Nel quadro di progetti, la competente unità organizzativa può<br />

concordare con le singole collaboratrici o i singoli collaborato-<br />

Nuovo orientamento Alle collaboratrici e ai collaboratori che perdono il posto di lari<br />

un’occupazione per un tempo determinato oltre il 65° anno<br />

professionale<br />

voro a causa di un progetto di riorganizzazione o di razionaliz-<br />

di età.<br />

80<br />

zazione, e che non pervengono subito a una soluzione ragio-<br />

81<br />

Parte 2 a : Disposizioni normative.


Disdetta regolare<br />

Richiamo con<br />

minaccia di<br />

licenziamento<br />

171<br />

1 Ciascuna delle parti contraenti può regolarmente disdire il<br />

rapporto di lavoro che è stato stipulato per un tempo indeterminato.<br />

2 La collaboratrice o il collaboratore deve disdire il rapporto di<br />

lavoro per iscritto. L’interessata/o dovrà indicarne i motivi in<br />

forma scritta, qualora la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA lo richieda.<br />

3 La disdetta da parte della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA è data per iscritto<br />

sotto forma di una decisione con riferimento al tempo di prova<br />

o con l’indicazione del suo motivo.<br />

4 Se la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA dà la disdetta dopo la scadenza del periodo<br />

di prova, la disdetta regolare nel caso contemplato alla<br />

cifra 174 lettera b dev’essere preceduta da un richiamo con<br />

minaccia di licenziamento secondo la cifra 172.<br />

172<br />

1 Il richiamo con minaccia di licenziamento è una comunicazione<br />

scritta rilasciata dal servizio cui compete lo scioglimento del<br />

rapporto di lavoro.<br />

2 Il richiamo con minaccia di licenziamento si estingue dopo un<br />

anno. È riservato il capoverso 3.<br />

3 In caso di assenze superiori ai due mesi, il richiamo con minaccia<br />

di licenziamento può essere prolungato per la durata<br />

dell’assenza, al massimo però sei mesi. Il prolungamento necessita<br />

la forma scritta.<br />

4 Nel richiamo con minaccia di licenziamento viene esplicitamente<br />

ricordato la possibilità di inoltrare ricorso.<br />

173<br />

1 La collaboratrice o il collaboratore può presentare entro dieci<br />

giorni un ricorso scritto e motivato contro il richiamo con minaccia<br />

di licenziamento.<br />

2 La collaboratrice o il collaboratore ha il diritto di farsi rappre-<br />

sentare o assistere.<br />

3 L’unità organizzativa competente prende una decisione definitiva<br />

riguardo all’opposizione, con una semplice procedura<br />

verbale. Essa comunica la decisione per iscritto, motivandola<br />

per sommi capi.<br />

174<br />

Dopo il periodo di prova valgono come motivi per la regolare<br />

disdetta del rapporto di lavoro da parte della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA:<br />

a. la trasgressione di importanti obblighi legali o contrattuali;<br />

b. insufficienze riscontrate nelle prestazioni o nel<br />

comportamento;<br />

c. scarsa attitudine, idoneità carente o insufficiente<br />

disponibilità nello svolgere le mansioni concordate<br />

nel contratto di lavoro;<br />

d. la mancanza di disponibilità a effettuare un altro lavoro<br />

ragionevolmente adeguato;<br />

e. il venir meno di una condizione legale o contrattuale<br />

d’impiego.<br />

175<br />

1 Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere<br />

disdetto nell’osservanza dei seguenti termini minimi:<br />

a. nei primi due mesi, per la fine della settimana che segue la<br />

disdetta;<br />

b. a partire dal terzo mese, per la fine del mese che segue la<br />

disdetta.<br />

Ricorso contro<br />

il richiamo<br />

con minaccia di<br />

licenziamento<br />

Motivi di licenziamento<br />

dopo il<br />

periodo di prova<br />

Termini<br />

di disdetta<br />

82 83<br />

Parte 2 a : Disposizioni normative.


Disdetta nulla<br />

Conseguenze<br />

della nullità<br />

2 Dopo la scadenza del periodo di prova, o se questo è stato<br />

escluso, il rapporto di lavoro può essere disdetto solo per la<br />

fine di un mese, con i seguenti preavvisi minimi:<br />

a. tre mesi nei primi cinque anni d’impiego;<br />

b. quattro mesi dal sesto fino al decimo anno d’impiego,<br />

compreso;<br />

c. sei mesi a partire dall’undicesimo anno d’impiego.<br />

3 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA può concedere alla collaboratrice o al collaboratore<br />

un termine di disdetta ridotto, al momento in cui la<br />

disdetta viene espressa, se nessun interesse essenziale vi si<br />

oppone.<br />

4 Se la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA annuncia la disdetta alla collaboratrice o<br />

al collaboratore mentre l’interessata/o è in vacanza o in congedo,<br />

il termine di disdetta decorre solo a partire dal primo<br />

giorno lavorativo successivo alle vacanze rispettivamente al<br />

congedo.<br />

176<br />

La disdetta è nulla qualora<br />

a. non sia giustificata, ai sensi delle cifre 174 e 181;<br />

b. avvenga in un momento inopportuno, secondo l’articolo<br />

336c, capoverso 1 del CO;<br />

c. la cifra 132 venga disattesa.<br />

177<br />

1 Se la disdetta ordinaria o senza preavviso è nulla, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong><br />

SA offre alla persona interessata il lavoro che essa ha svolto<br />

sino a quel momento o, qualora ciò non fosse possibile, un’altra<br />

incombenza ragionevolmente accettabile.<br />

2 Se la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA continua a volere lo scioglimento del<br />

rapporto di lavoro nonostante la dichiarata nullità del proposito,<br />

essa sarà tenuta a intraprendere un nuovo procedimento<br />

di disdetta.<br />

3 Alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA è data la facoltà di rinunciare al richiamo<br />

con minaccia di disdetta già pronunciato.<br />

178<br />

1 Se la disdetta avviene prima che il periodo di attesa conforme<br />

all’articolo 336c, capoverso 1 del CO si inizi, ma al momento<br />

dell’inizio del periodo di attesa il termine di disdetta non è ancora<br />

trascorso, il decorso del termine di disdetta è interrotto e<br />

proseguito solo allo scadere del periodo d’attesa in virtù<br />

dell’articolo 336c, capoverso 1 del CO.<br />

2 Se il termine del rapporto di lavoro è legato a una scadenza<br />

ben precisa, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa,<br />

e se essa non concorda con la fine del termine di disdetta<br />

procrastinato, il termine in questione viene prolungato<br />

sino al successivo termine finale.<br />

179<br />

1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA offre alla persona interessata il lavoro che<br />

essa ha svolto sino a quel momento o, qualora ciò non fosse<br />

possibile, un’altra incombenza ragionevolmente accettabile,<br />

se la disdetta è risultata:<br />

a. abusiva, secondo l’articolo 336 CO oppure<br />

b. discriminante, secondo l’articolo 3 o 4 LPar.<br />

2 Chi vuole continuare a svolgere la propria occupazione, anche<br />

se la disdetta è abusiva o discriminante, deve inoltrare ricorso<br />

scritto alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA contro la disdetta, il più tardi<br />

per la fine del termine di disdetta.<br />

3 Se il ricorso interposto viene accettato, e se le parti non si<br />

accordano sul proseguimento del rapporto di lavoro, la parte<br />

che ha ricevuto la disdetta può far valere davanti al giudice il<br />

diritto che le spetta di essere rioccupata. Se entro 180 giorni<br />

dalla fine del rapporto di lavoro non viene intentata nessuna<br />

azione legale, il diritto si estingue.<br />

Proroga del<br />

termine<br />

di disdetta<br />

Disdetta abusiva<br />

o discriminante<br />

84 85<br />

Parte 2 a : Disposizioni normative.


Disdetta impugnabile<br />

secondo<br />

l’articolo 10 LPar<br />

Disdetta senza<br />

preavviso<br />

4 La collaboratrice o il collaboratore può rinunciare, durante la<br />

procedura, a proseguire la propria attività alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA,<br />

chiedendo invece che le/gli sia corrisposta un’indennità in forza<br />

dell’articolo 336a CO.<br />

180<br />

È garantita la protezione contro i licenziamenti, giusta l’articolo<br />

10 LPar.<br />

181<br />

1 In presenza di un motivo grave ciascuna delle parti contraenti<br />

può disdire senza preavviso il rapporto di lavoro, indipendentemente<br />

dal fatto che questo sia a tempo determinato o no.<br />

2 È considerato motivo grave ogni circostanza che non permetta<br />

per ragioni di buona fede di esigere dalla parte che dà la<br />

disdetta che abbia a continuare nel rapporto di lavoro.<br />

3 La parte che recede dal rapporto di lavoro deve dare la disdetta<br />

per iscritto, con l’indicazione del motivo grave.<br />

2 È riservato il risarcimento di altri danni.<br />

184<br />

1 La collaboratrice o il collaboratore può chiedere in qualsiasi<br />

momento alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA un certificato di lavoro che dia informazioni<br />

sul genere e sulla durata del rapporto di lavoro come<br />

pure sulle prestazioni e sul comportamento.<br />

2 Su particolare richiesta della collaboratrice o del collaboratore,<br />

il certificato di lavoro deve limitarsi a dare informazioni sul genere<br />

e sulla durata del rapporto di lavoro.<br />

I. Protezione giuridica.<br />

185<br />

1 Le modifiche del contratto di lavoro avvengono per principio<br />

di comune accordo tra la collaboratrice o il collaboratore e la<br />

<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />

2 Per le modifiche è richiesta la forma scritta.<br />

Certificato di lavoro<br />

Modifiche<br />

del contratto<br />

182<br />

3 Se c’è disaccordo su una modifica contrattuale, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong><br />

1 Se la collaboratrice o il collaboratore è stata/o licenziata/o a<br />

SA la dispone unilateralmente, nel rispetto del termine di di-<br />

torto senza preavviso, ma esiste il motivo di una regolare disdetta.sdetta,<br />

ella o egli ha diritto al risarcimento di quanto avrebbe<br />

guadagnato se il termine di una disdetta regolare fosse stato<br />

4 Nell’ambito della parità tra donna e uomo, la collaboratrice o<br />

osservato o, nel caso di un contratto a tempo determinato,<br />

il collaboratore va avvertita/o che le/gli è data la possibilità di<br />

fino alla sua scadenza.<br />

2 È riservata l’applicazione dei capoversi 2 e 3 dell’articolo<br />

chiedere all’ufficio cantonale di conciliazione che controlli la<br />

questione.<br />

337c CO.<br />

186<br />

Se vi sono disaccordi in merito al rapporto di lavoro, sono ap- Procedura<br />

183<br />

plicabili le norme di procedura civile.<br />

1 Se la collaboratrice o il collaboratore senza un grave motivo<br />

non si presenta al lavoro o lo abbandona senza osservare il<br />

187<br />

preavviso di disdetta, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA ha diritto a un’indennità<br />

La caduta in prescrizione di pretese derivanti dal rapporto di Prescrizione<br />

86<br />

corrispondente a lavoro è disciplinata dal CO.<br />

87<br />

1 Disdetta senza<br />

preavviso<br />

ingiustificata<br />

Mancato inizio o<br />

abbandono del<br />

lavoro ingiustificati<br />

⁄4 del salario mensile.<br />

Parte 2 a : Disposizioni normative.


Parte 3 a :<br />

Partecipazione aziendale.<br />

Obiettivi<br />

Forme di<br />

partecipazione<br />

188<br />

1 Le parti contraenti promuovono la partecipazione del personale<br />

nell’azienda.<br />

2 La partecipazione deve contribuire, in particolare, al raggiungimento<br />

dei seguenti obiettivi:<br />

– una politica del personale orientata verso il futuro e l’identificazione<br />

del personale con questa politica;<br />

– la promozione della responsabilità personale delle collaboratrici<br />

e dei collaboratori;<br />

– la soddisfazione di collaboratrici e collaboratori sul posto di<br />

lavoro;<br />

– l’interesse al lavoro;<br />

– un buon clima aziendale;<br />

– la volontà di fornire buone prestazioni.<br />

189<br />

1 Informazione:<br />

diritto della CoPe di essere informata in modo tempestivo e<br />

circostanziato.<br />

2 Codiscussione:<br />

s’intende il diritto della CoPe di essere ascoltata e consultata<br />

prima che la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA prenda una decisione. Qualora si<br />

discosti dalla proposta fatta dalla CoPe, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA deve<br />

motivare la sua decisione.<br />

3 Codecisione:<br />

s’intende il diritto della CoPe di partecipare pariteticamente al<br />

processo decisionale. La decisione viene presa consensualmente.<br />

Qualora ciò non fosse possibile, sarà la maggioranza a<br />

decidere. In una situazione di stallo, si può adire il tribunale<br />

arbitrale della partecipazione.<br />

4 Autogestione:<br />

per autogestione s’intende il diritto della CoPe di svolgere il<br />

suo compito in modo autonomo.<br />

190<br />

I contenuti della partecipazione, e le forme di partecipazione alle<br />

quali essi vengono assegnati, sono elencati nell’appendice 10.<br />

1 La partecipazione è esercitata dalle CoPe elette.<br />

88<br />

89<br />

191<br />

2 Esse rappresentano ai diversi livelli tutte le collaboratrici e tutti<br />

i collaboratori sottoposti al <strong>CCL</strong>.<br />

3 Le CoPe sorvegliano il rispetto e l’applicazione delle disposi-<br />

zioni normative del <strong>CCL</strong>.<br />

192<br />

1 La collaborazione tra la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA e le CoPe è basata sul<br />

principio della buona fede e sulla reciproca comprensione per<br />

gli interessi della controparte.<br />

2 Le direzioni a tutti i livelli riconoscono l’importanza delle CoPe<br />

e ne sostengono i membri nel compimento dei compiti loro<br />

affidati.<br />

3 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA finanzia le CoPe.<br />

193<br />

I membri delle CoPe svolgono all’interno della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />

una funzione importante e occupano una posizione di fiducia<br />

particolare.<br />

194<br />

1 I membri sono protetti contro svantaggi, soprattutto per quel<br />

che concerne la VP e la fissazione del salario.<br />

2 Non si può pronunciare alcun licenziamento contro un membro<br />

in relazione con il suo mandato in una CoPe, durante la<br />

sua attività nella stessa o nel periodo direttamente successivo.<br />

Rimane riservato il licenziamento per motivi gravi.<br />

Contenuti della<br />

partecipazione<br />

Commissioni del<br />

personale (CoPe)<br />

Collaborazione<br />

e finanziamento<br />

Posizione di fiducia<br />

delle CoPe<br />

Protezione dei<br />

membri delle CoPe<br />

Parte 3 a : Partecipazione aziendale.


Ulteriore evoluzione<br />

professionale dei<br />

membri delle CoPe<br />

Impiego dopo la<br />

fine del mandato<br />

Appendici<br />

195<br />

1 A tutti i livelli, le direzioni promuovono la formazione professionale<br />

continua delle persone che compongono le CoPe.<br />

2 Se necessario, esse accordano loro un sostegno particolare<br />

nell’adeguarsi a nuove mansioni, dopo che avranno terminato<br />

l’attività svolta in seno alla CoPe.<br />

196<br />

1 Alla collaboratrice o al collaboratore che fa parte di una CoPe<br />

viene garantito, alla fine di tale attività, un impiego adeguato e<br />

ragionevole alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />

2 Il reinserimento avviene dopo aver fatto il punto della situazione,<br />

dal quale scaturiranno di comune accordo le necessarie<br />

misure di sviluppo.<br />

197<br />

Le appendici 9 e 10 disciplinano i particolari della partecipazione.<br />

90 91<br />

Parte 3 a : Partecipazione aziendale.


Parte 4 a :<br />

Disposizioni generali finali e transitorie.<br />

Natura giuridica<br />

delle appendici<br />

Disposizioni<br />

esecutive<br />

Durata del <strong>CCL</strong><br />

Disdetta del <strong>CCL</strong><br />

198<br />

Le appendici sono concordate dalle parti contraenti e costituiscono<br />

parte integrante del presente <strong>CCL</strong>.<br />

199<br />

1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA è autorizzata a rilasciare disposizioni ese-<br />

cutive per l’applicazione del <strong>CCL</strong>.<br />

2 Il coinvolgimento delle CoPe o delle associazioni del personale<br />

che hanno sottoscritto il contratto è conforme alle disposizioni<br />

del <strong>CCL</strong>.<br />

200<br />

1 Il presente <strong>CCL</strong> sostituisce quello sottoscritto il 22 dicembre<br />

2006.<br />

2 Esso entra in vigore il 1° luglio 2011 ed è valido sino al 31 di-<br />

cembre 2014.<br />

3 Se il presente <strong>CCL</strong> non viene disdetto da alcuna parte contraente,<br />

la sua durata si prolunga tacitamente ed è considerato<br />

concluso a tempo indeterminato.<br />

201<br />

1 La prima disdetta può essere data per il 31 dicembre 2014.<br />

2 Il <strong>CCL</strong> <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> può essere disdetto da ciascuna parte contraente<br />

per la fine di un anno, rispettando un termine di preavviso<br />

di sei mesi.<br />

3 La disdetta va comunicata in forma scritta a tutte le parti con-<br />

traenti.<br />

4 La disdetta vige per tutte le parti contraenti.<br />

202<br />

1 In una situazione di vuoto contrattuale, le disposizioni normative<br />

del <strong>CCL</strong> disdetto mantengono la loro validità quali contenuto<br />

del contratto individuale di lavoro fino alla conclusione di<br />

un nuovo <strong>CCL</strong>, al massimo però per tre mesi.<br />

2 Durante questo periodo la collaboratrice o il collaboratore<br />

continua a pagare il contributo alle spese di applicazione di cui<br />

alla cifra 8.<br />

3 Nella situazione di vuoto contrattuale, gli organi istituiti in comune<br />

dalle parti contraenti continuano ad esistere fintanto che<br />

queste sono d’accordo che ciò avvenga. È riservato il capoverso<br />

4.<br />

4 Le disposizioni concernenti la commissione di conciliazione<br />

sono valide fino all’entrata in vigore di un nuovo <strong>CCL</strong>.<br />

203<br />

1 Gli accordi individuali conclusi tra la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA, le <strong>FFS</strong> e<br />

la collaboratrice o il collaboratore, come pure quanto ordinato<br />

unilateralmente dalla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA e le disposizioni prese dalle<br />

<strong>FFS</strong>, mantengono la loro validità se l’effetto che esse provocano<br />

è limitato nel tempo.<br />

2 Tutte le direttive del <strong>CCL</strong> 2007–2010 sono abrogate al momento<br />

dell’entrata in vigore del nuovo <strong>CCL</strong>, a condizione che<br />

non siano in contraddizione con esso.<br />

Situazione di vuoto<br />

contrattuale<br />

Disposizioni<br />

transitorie<br />

92<br />

93<br />

Parte 4 a : Disposizioni generali finali e transitorie.


Berna, 21 dicembre 2010<br />

Le parti contraenti:<br />

Ferrovie federali svizzere <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />

Nicolas Perrin Daniel Eigenmann<br />

Capo <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA Responsabile Human<br />

Resources <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />

Sindacato del personale dei trasporti (SEV)<br />

Giorgio Tuti Manuel Avallone<br />

Presidente Vicepresidente<br />

transfair – Il sindacato<br />

Chiara Simoneschi-Cortesi Hanspeter Hofer<br />

Presidente Responsabile del settore<br />

trasporti pubblici<br />

Sindacato svizzero dei macchinisti e degli<br />

aspiranti macchinisti (VSLF)<br />

Hubert Giger Daniel Ruf<br />

Presidente Membro del comitato<br />

Associazione dei quadri dei trasporti pubblici (AQTP)<br />

Markus Spühler Urs Meier<br />

Presidente Amministratore<br />

94 95<br />

Parte 4 a : Disposizioni generali finali e transitorie.


Parte 5 a :<br />

Appendici.<br />

Appendice 1: Categorie speciali di personale. 98<br />

Appendice 2: Parità tra donna e uomo. 104<br />

Appendice 3: Prestazioni in caso di trasferimento in un altro<br />

luogo di lavoro. 108<br />

Appendice 4: Norme particolari in materia di durata<br />

del lavoro per le collaboratrici e i collaboratori<br />

impiegati a turni. 110<br />

Appendice 5: Norme particolari in materia di durata del<br />

lavoro per le collaboratrici e i collaboratori<br />

fino al livello di esigenze J che gestiscono<br />

autonomamente il loro tempo di lavoro. 116<br />

Appendice 6: Congedo. 120<br />

Appendice 7: Salario. 126<br />

Appendice 8: Indennità e rimborso delle spese. 128<br />

Appendice 9: Partecipazione aziendale. 134<br />

Appendice 10: Contenuti della partecipazione aziendale. 144<br />

96 97<br />

Parte 5 a : Appendici.


Appendice 1:<br />

Categorie speciali di personale.<br />

Base<br />

Campo<br />

d’applicazione<br />

Definizione<br />

Durata<br />

del rapporto<br />

di lavoro<br />

1<br />

La presente appendice si fonda sulla cifra 3 capoverso 2 del<br />

<strong>CCL</strong>.<br />

2<br />

Sono ritenute speciali le seguenti categorie di personale:<br />

a. il personale in seconda formazione (A.);<br />

b. le/i praticanti (B.);<br />

c. le studentesse e gli studenti nonché le allieve e gli allievi<br />

di scuola media con funzioni d’aiuto temporaneo (C.);<br />

d. il personale con capacità limitate (D.);<br />

e. le beneficiarie e i beneficiari di rendite che svolgono<br />

un lavoro (E.);<br />

f. le impiegate e gli impiegati delle pulizie (F.).<br />

A. Personale in seconda formazione.<br />

3<br />

Per personale in seconda formazione s’intendono le persone<br />

con una formazione compiuta che ne stanno ricevendo una<br />

supplementare all’interno della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA ad es. per diventare<br />

macchinista, verificatrice tecnica o verificatore tecnico.<br />

Rientrano in questa categoria sia le persone che erano già collaboratrici<br />

o collaboratori della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA al momento di<br />

intraprendere la seconda formazione, sia quelle assunte all’esterno<br />

della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />

4<br />

1 Per le persone che già sono collaboratrici o collaboratori della<br />

<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA valgono le disposizioni ordinarie del <strong>CCL</strong>.<br />

2 Le persone provenienti dall’esterno vengono assunte dalla<br />

<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA a tempo determinato per la durata della seconda<br />

formazione, con l’opzione di impiegarle ulteriormente nel caso<br />

in cui la nuova formazione sia conclusa con successo.<br />

5<br />

1 Il personale in seconda formazione è retribuito con un salario<br />

98<br />

99<br />

mensile.<br />

2 Il salario viene pattuito con la collaboratrice o il collaboratore.<br />

3 Le indennità e l’indennità giornaliera forfetaria secondo il capoverso<br />

6, cifra 4 dell’appendice 8 sono comprese nel salario<br />

concesso durante la formazione del personale di locomotiva.<br />

Con l’accordo delle associazioni del personale che hanno sottoscritto<br />

il contratto, le indennità possono essere integrate nel<br />

salario concesso durante la formazione anche di altre categorie<br />

di personale.<br />

B. Praticanti.<br />

6<br />

Per praticanti s’intendono studentesse e studenti di un’università,<br />

un politecnico o un altro istituto professionale di grado universitario,<br />

una scuola tecnica superiore o un’istituzione comparabile<br />

che svolgono, nell’ambito della loro formazione, uno<br />

stage di dodici mesi al massimo. Ad esse/i sono equiparate<br />

quelle persone che vengono assunte per considerazioni di ordine<br />

sociale<br />

– subito dopo la conclusione di un apprendistato presso la<br />

<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA o presso l’associazione per la formazione<br />

login,<br />

– a tempo determinato di dodici mesi al massimo e<br />

– senza che da parte della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA ce ne sia bisogno,<br />

allo scopo di introdurle alla vita professionale.<br />

7<br />

Il rapporto di lavoro è a tempo determinato e si conclude senza<br />

disdetta.<br />

Salario<br />

Definizione<br />

Durata<br />

del rapporto<br />

di lavoro<br />

Appendice 1: Categorie speciali di personale.


Salario<br />

Vacanze<br />

Definizione<br />

Durata<br />

del rapporto<br />

di lavoro<br />

8<br />

1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA fissa il salario della o del praticante nel singolo<br />

caso; determinante a questo riguardo è l’utilità dello stage<br />

per l’azienda.<br />

2 Le/l praticanti vengono ricompensate/i con un salario mensile<br />

globale che comprende la 13 a mensilità, gli assegni, le altre<br />

indennità e l’eventuale compensazione del rincaro.<br />

3 Oltre alla retribuzione forfetaria secondo il capoverso 2 vengono<br />

accordati gli assegni familiari secondo la cifra 101 del<br />

<strong>CCL</strong> e rimborsate le spese.<br />

9<br />

Le vacanze vanno regolate d’intesa con la o il praticante. Nei<br />

casi di stage brevi, in cui si rinuncia a prendere le vacanze,<br />

sarà concessa l’indennità di vacanze conforme al <strong>CCL</strong>.<br />

C. Studentesse e studenti nonché allieve e allievi di<br />

scuola media con funzioni d’aiuto temporaneo.<br />

10<br />

Per studentesse, studenti e allieve/i di scuola media che prestano<br />

un aiuto temporaneo s’intendono persone che frequentano<br />

un’università, un politecnico o altro istituto professionale<br />

di grado universitario, una scuola tecnica superiore, una scuola<br />

media o un istituto comparabile e che vengono assunti per<br />

poche settimane.<br />

11<br />

Il rapporto di lavoro è a tempo determinato e si conclude senza<br />

disdetta.<br />

12<br />

1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA fissa il salario di studentesse e studenti<br />

nonché di allieve e allievi di scuola media nel singolo caso;<br />

determinante a questo riguardo è l’utilità del loro impiego per<br />

la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />

2 Le studentesse e gli studenti nonché le allieve e gli allievi di<br />

scuola media vengono ricompensate/i con un salario orario<br />

forfetario che comprende la 13 a mensilità, gli assegni, le altre<br />

indennità e l’eventuale compensazione del rincaro.<br />

3 Oltre alla retribuzione forfetaria secondo il capoverso 2 vengono<br />

accordati gli assegni familiari secondo la cifra 101 del<br />

<strong>CCL</strong> e rimborsate le spese.<br />

13<br />

Al posto delle vacanze viene sempre accordata l’indennità di<br />

vacanze conforme al <strong>CCL</strong>. La persona che lo desideri espressamente<br />

può comunque beneficiare di giorni di vacanza non<br />

pagati.<br />

D. Personale con capacità limitate.<br />

14<br />

Per personale con capacità limitate s’intendono persone portatrici<br />

di un andicap mentale o fisico che vengono impiegate in<br />

base a considerazioni di ordine sociale.<br />

15<br />

La durata del rapporto di lavoro è limitata a sei mesi. Se sono<br />

soddisfatte certe condizioni riguardo alle prestazioni e al comportamento<br />

e vi è la possibilità di un ulteriore impiego, può<br />

essere concluso in seguito un contratto di lavoro a scadenza<br />

indeterminata la cui disdetta sottostà alle relative disposizioni<br />

ordinarie del <strong>CCL</strong>.<br />

100 101<br />

Salario<br />

Vacanze<br />

Definizione<br />

Durata<br />

del rapporto<br />

di lavoro<br />

Appendice 1: Categorie speciali di personale.


Salario<br />

Definizione<br />

Durata del<br />

rapporto di lavoro<br />

16<br />

La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA fissa il salario nel singolo caso tenendo conto<br />

delle esigenze e degli impegni legati al compito previsto,<br />

dell’efficienza e della situazione riguardo alle assicurazioni sociali.<br />

E. Beneficiarie e beneficiari di rendite che svolgono<br />

un lavoro.<br />

17<br />

1 Per beneficiarie e beneficiari di rendite che svolgono un lavoro<br />

s’intendono pensionate/i secondo il regolamento di previdenza<br />

della CP <strong>FFS</strong> o di istituti di previdenza equivalenti e persone<br />

in età AVS che vengono impiegate in singoli casi giustificati.<br />

2 Resta riservata la cifra 170, capoverso 2, del <strong>CCL</strong>.<br />

18<br />

Il rapporto di lavoro è a tempo determinato e si conclude senza<br />

disdetta.<br />

20<br />

Le vacanze vengono regolate d’intesa con la persona interessata.<br />

Nei casi d’impieghi di breve durata per i quali si rinuncia<br />

a prendere le vacanze, va accordata l’indennità di vacanze<br />

conforme al <strong>CCL</strong>.<br />

F. Impiegate e impiegati delle pulizie.<br />

21<br />

Per impiegate e impiegati delle pulizie s’intendono coloro che<br />

svolgono lavori domestici come fare le pulizie in edifici, lavare,<br />

rattoppare, rammendare ecc.<br />

22<br />

Il rapporto di lavoro può essere concluso a tempo determinato<br />

o a scadenza indeterminata. Quello a tempo determinato si<br />

conclude senza disdetta.<br />

23<br />

1 Le impiegate e gli impiegati delle pulizie con un grado d’occupazione<br />

costante vengono pagate/i con un salario mensile. In<br />

caso di grado d’occupazione variabile o d’occupazione soggetta<br />

a interruzioni, esse/i ricevono un salario orario.<br />

Vacanze<br />

Definizione<br />

Durata<br />

del rapporto<br />

di lavoro<br />

19<br />

1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA fissa il salario delle beneficiarie e dei beneficiari<br />

di rendite.<br />

2 Le beneficiarie e i beneficiari di rendite vengono retribuite/i con<br />

un salario mensile od orario forfetario che include la 13<br />

2 Gli importi per il salario annuo determinante sono indicati nella<br />

direttiva «Retribuzioni del personale».<br />

3 Gli aumenti salariali diventano operativi al primo del mese,<br />

dopo che si sono raggiunti gli anni di lavoro richiesti.<br />

4 Oltre al salario vengono concessi gli assegni, le altre indennità<br />

e l’eventuale compensazione del rincaro; inoltre sono rimborsate<br />

le spese. Si ha diritto agli assegni familiari nel caso in cui si<br />

raggiunga il reddito minimo secondo l’articolo 13, capoverso 3,<br />

della LAFam (si veda la direttiva «Retribuzioni del personale»).<br />

102 103<br />

a Salario<br />

mensilità<br />

e l’eventuale compensazione del rincaro. Il salario dipende<br />

dalle mansioni affidate (e non dalla funzione svolta prima del<br />

pensionamento).<br />

3 Sussiste il diritto di beneficiare delle indennità per servizio<br />

notturno e domenicale; inoltre vengono rimborsate le spese. Si<br />

ha diritto agli assegni familiari nel caso in cui si raggiunga il<br />

reddito minimo secondo l’articolo 13, capoverso 3, della LA-<br />

Fam (si veda la direttiva «Retribuzioni del personale»). Altri diritti,<br />

secondo le cifre 99–104 del <strong>CCL</strong>, non sussistono.<br />

Salario<br />

Appendice 1: Categorie speciali di personale.


Appendice 2:<br />

Parità tra donna e uomo.<br />

Base<br />

Principio<br />

Politica delle pari<br />

opportunità<br />

1<br />

La presente appendice si fonda sulla Lpar e sulla cifra 27 del<br />

<strong>CCL</strong>.<br />

A. Parità in generale.<br />

2<br />

1 La promozione e la messa in atto della parità è un processo<br />

evolutivo continuo in tutti i settori dell’azienda.<br />

2 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA sostiene il fatto di poter conciliare attività<br />

lucrativa e famiglia, disciplinandolo con disposizioni esecutive.<br />

Per famiglie s’intendono in questo ambito le comunità di vita,<br />

indipendentemente dallo stato civile. La persona che provvede<br />

da sola ad allevare ed educare la prole è considerata alla stessa<br />

stregua di una famiglia monoparentale.<br />

3 Il reinserimento professionale di donne e uomini e l’adeguamento<br />

del grado d’occupazione vanno promossi, in particolare<br />

dopo il congedo di maternità o un’interruzione per motivi familiari.<br />

4 Le richieste di soluzioni individuali riguardo alla strutturazione<br />

degli orari di lavoro di collaboratrici e collaboratori con obblighi<br />

di educazione e di assistenza vanno esaminate benevolmente.<br />

3<br />

1 La Direzione del Gruppo <strong>FFS</strong> vara la politica delle pari opportunità<br />

nonché gli obiettivi annui vincolanti per i servizi gerarchici.<br />

2 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA s’impegna a mettere a disposizione le risorse<br />

necessarie.<br />

3 I superiori sono responsabili dell’attuazione secondo il capoverso<br />

1.<br />

4<br />

1 Le associazioni del personale che hanno sottoscritto il contratto<br />

vengono regolarmente orientate in merito alla situazione<br />

della parità tra donna e uomo.<br />

2 Nelle questioni riguardanti la parità tra donna e uomo, la <strong>FFS</strong><br />

<strong>Cargo</strong> SA coinvolge la CoPe.<br />

5<br />

Della messa in atto delle misure di parificazione sono responsabili<br />

i superiori.<br />

6<br />

1 I diritti delle persone che si sentono direttamente o indirettamente<br />

sfavorite a causa del loro sesso e la procedura sono<br />

disciplinati dalla LPar e dal codice di procedura civile svizzero.<br />

2 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA informa la persona interessata in merito ai<br />

competenti uffici cantonali di conciliazione.<br />

7<br />

Le informazioni ottenute dagli e sugli interessati, come pure<br />

quelle sull’introduzione di provvedimenti e procedure, vanno<br />

trattate da tutte le persone coinvolte in modo strettamente<br />

confidenziale.<br />

B. Molestie sessuali e sessiste.<br />

8<br />

1 Questo capitolo vale in caso di molestie sessuali o sessiste,<br />

sia tra collaboratrici e collaboratori, sia da parte di terzi nei confronti<br />

di collaboratrici o collaboratori.<br />

2 Nei casi per i quali questo capitolo non contempla nessuna<br />

regolamentazione speciale, vige il capitolo A.<br />

Informazione<br />

e partecipazione<br />

Responsabilità<br />

Diritti e modo<br />

di procedere<br />

Obbligo di<br />

discrezione<br />

Campo<br />

d’applicazione<br />

4 È assicurato il controlling.<br />

104<br />

105<br />

Appendice 2: Parità tra donna e uomo.


Molestie sessuali<br />

e sessiste<br />

Protezione dalle<br />

molestie sessuali e<br />

sessiste<br />

9<br />

1 Le molestie sessuali e sessiste ledono la dignità delle persone<br />

interessate, ne ostacolano l’integrazione e pregiudicano le<br />

prestazioni sul lavoro.<br />

2 Per molestie sessuali e sessiste s’intendono azioni ed esternazioni<br />

inopportune con riferimento al sesso, in particolare:<br />

a. osservazioni contenenti allusioni indecenti;<br />

b. osservazioni su pregi e difetti fisici;<br />

c. barzellette o motti sessisti;<br />

d. il mostrare, appendere, esporre o mandare a qualcuno<br />

materiale sessista;<br />

e. proposte o inviti equivoci;<br />

f. contatti fisici importuni, da apparentemente casuali<br />

ad audaci;<br />

g. approcci collegati a promesse di vantaggi o minacce<br />

di svantaggi;<br />

h. molestie o persecuzioni all’esterno dell’azienda;<br />

i. coercizioni sessuali e stupro.<br />

10<br />

1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA si adopera per creare un clima di rispetto<br />

dell’altro e di fiducia reciproca, che eviti ogni molestia sessuale<br />

o sessista di natura sia fisica sia psichica.<br />

2 Le azioni di molestia sessuale e sessista sono considerate<br />

una mancanza agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro e<br />

non vengono tollerate dalla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA. Sono applicabili le<br />

cifre da 45 a 47 del <strong>CCL</strong>.<br />

3 Chi si lamenta di molestie sessuali o sessiste non deve subire<br />

svantaggi dal punto di vista professionale; lo stesso vale per le<br />

persone che forniscono informazioni e per le/i testimoni.<br />

11<br />

Le persone interessate hanno diritto di beneficiare di una consulenza<br />

e di essere assistite.<br />

12<br />

1 Le persone interessate hanno diritto di esigere un’inchiesta e<br />

una comunicazione scritta dell’esito.<br />

2 Le/gli interessate/i hanno inoltre diritto a una consulenza specialistica<br />

esterna. La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA si assume i costi per una<br />

consulenza esterna se nessuna assicurazione e nessuna istituzione<br />

è tenuta a fornire prestazioni secondo la LAV. Rimane<br />

riservato il diritto di regresso nei confronti della persona autrice<br />

della molestia.<br />

3 In caso di molestia sessuale o sessista durante il lavoro eseguito<br />

da terzi, alle/agli interessate/i è offerta la stessa assistenza.<br />

Esse/i hanno il sostegno della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA anche nel caso<br />

di un eventuale procedimento penale contro terzi.<br />

13<br />

La/il responsabile Human Resources della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA può<br />

ordinare in casi urgenti l’allontanamento dal posto di lavoro<br />

della persona autrice della molestia.<br />

Diritto alla<br />

consulenza e<br />

all’assistenza<br />

106 107<br />

Altri diritti<br />

Direzione Human<br />

Resources<br />

della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />

Appendice 2: Parità tra donna e uomo.


Appendice 3:<br />

Prestazioni in caso di trasferimento in un altro luogo di lavoro.<br />

Base<br />

Principio<br />

Cambiamento del<br />

luogo di domicilio o<br />

di lavoro<br />

1<br />

La presente appendice si fonda sulla cifra 24 del <strong>CCL</strong>.<br />

2<br />

1 Le collaboratrici e i collaboratori che vengono trasferiti a un<br />

altro luogo di lavoro vi sono accolti personalmente dalla/dal<br />

superiore e vengono introdotti nel nuovo ambiente.<br />

2 Nei casi di trasferimenti in altre regioni linguistiche, la partecipazione<br />

a corsi di lingue sarà sostenuta attivamente. La <strong>FFS</strong><br />

<strong>Cargo</strong> SA ne assume i costi.<br />

3<br />

1 I criteri personali per l’assegnazione del nuovo luogo di lavoro<br />

vanno definiti nell’ambito della partecipazione aziendale.<br />

2 Qualora i collegamenti offerti dai trasporti pubblici siano sfavorevoli,<br />

la persona interessata può beneficiare di adeguamenti<br />

degli orari normali di lavoro fino al momento in cui trasferisce<br />

il domicilio, ma al massimo durante un anno.<br />

3 Fino al momento del cambiamento di domicilio, durante un<br />

anno al massimo, la metà del tempo supplementare di viaggio<br />

viene computata quale supplemento di tempo del turno di lavoro.<br />

4 Se, a causa di un trasferimento a breve termine in un altro<br />

luogo di lavoro, si devono pagare due affitti, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />

assume, durante un anno al massimo, il canone di locazione<br />

meno caro.<br />

5 Fino al momento del cambiamento di domicilio, però al massimo<br />

durante un anno, per ogni pasto principale consumato al<br />

nuovo luogo di lavoro si può conteggiare mezza indennità per<br />

un pasto principale, se i presupposti seguenti sono adempiuti:<br />

– i pasti non possono più essere consumati a casa propria<br />

o dove vengono presi normalmente;<br />

– nel luogo di lavoro non esiste un ristorante per il personale<br />

o un ristorante a prezzi comparabili.<br />

6 Se la nuova indennità regionale è inferiore a quella precedente,<br />

per la differenza viene concessa una garanzia dell’indennità<br />

regionale per un periodo di due anni.<br />

108<br />

109<br />

Appendice 3: Prestazioni in caso di trasferimento in un altro luogo di lavoro.


Appendice 4:<br />

Norme particolari in materia di durata del lavoro per<br />

le collaboratrici e i collaboratori impiegati a turni.<br />

Base<br />

Campo<br />

d’applicazione<br />

Norma di<br />

delegazione<br />

1<br />

La presente appendice si fonda sulla cifra 79 del <strong>CCL</strong>.<br />

2<br />

Questa appendice vige per le collaboratrici e i collaboratori il<br />

cui lavoro si svolge a turni.<br />

3<br />

1 Nell’ambito delle BAR possono essere fissate deroghe alle<br />

disposizioni contemplate in questa appendice.<br />

2 Se le BAR non prevedono nessuna regolamentazione a questo<br />

proposito, o se non c’è nessuna BAR, si può derogare alla<br />

presente appendice nel quadro della partecipazione aziendale,<br />

purché ciò sia stabilito alle cifre corrispettive.<br />

A. Durata del lavoro.<br />

4<br />

1 Tempi di attesa<br />

I seguenti tempi di attesa sono considerati di lavoro qualora,<br />

nel singolo caso, non si protraggano per più di 30 minuti;<br />

a. aspettare coincidenze;<br />

b. tempo d’attesa intercorrente fra l’arrivo del treno e l’inizio<br />

del lavoro;<br />

c. tempo d’attesa tra la fine del lavoro e la partenza del treno.<br />

2 I tempi d’attesa che nel caso singolo oltrepassano 30 minuti<br />

sono considerati pause.<br />

3 Se le condizioni necessarie per considerare le pause come<br />

tempo di lavoro sono adempiute, bisognerà procedere al computo<br />

del tempo corrispettivo.<br />

5<br />

1 Sono considerate tempo di lavoro:<br />

a. le pause di cui si usufruisce fuori del luogo di lavoro, nella<br />

misura del 30 %;<br />

b. in ragione del 20 % le pause fatte al posto di lavoro,<br />

se il turno di lavoro ne prevede tre in tutto (comprese<br />

quelle di cui si gode fuorivia).<br />

2 I supplementi di tempo normalmente concessi per il lavoro<br />

notturno non vengono accordati per la parte delle pause considerata<br />

tempo di lavoro.<br />

6<br />

1 Durante i primi 90 minuti di un turno di lavoro è lecito inserire<br />

una pausa solo nell’ambito della norma di delegazione in virtù<br />

della cifra 3 o, nel singolo caso, con l’assenso del personale<br />

interessato.<br />

2 Ciò non vale per le pause che devono essere attribuite, per<br />

motivi legati all’orario, subito prima o immediatamente dopo<br />

una corsa senza che nessun lavoro debba essere prestato,<br />

oppure durante una tale corsa.<br />

1 Durante un turno di lavoro sono ammesse due pause.<br />

2 Questa quantità può arrivare eccezionalmente a tre, nell’ambito<br />

della norma di delegazione secondo la cifra 3 o, nel singolo<br />

caso, con il consenso del personale interessato, qualora in<br />

piccoli posti di lavoro, con un’entità di traffico debole, le ore di<br />

presenza impongano alla medesima collaboratrice o allo stesso<br />

collaboratore un tempo di presenza prolungato, imposto dall’orario,<br />

affinché il traffico mattutino e serale venga garantito.<br />

110<br />

111<br />

7<br />

Conteggio delle<br />

pause<br />

Assegnazione<br />

delle pause<br />

Quantità di pause<br />

Appendice 4: Norme particolari in materia di durata del lavoro per<br />

le collaboratrici e i collaboratori impiegati a turni.


Interruzione<br />

del lavoro<br />

Consegna<br />

del lavoro<br />

Definizione<br />

Durata:<br />

11 ore<br />

8<br />

1 Invece di una pausa, se la collaboratrice, il collaboratore o chi<br />

la/lo sostituisce lo desidera, può essere concessa un’interruzione<br />

del lavoro di più di 20 minuti per consumare uno spuntino,<br />

qualora il turno di lavoro non superi le nove ore; in un tale contesto,<br />

almeno 20 dei minuti consacrati a tale interruzione sono<br />

considerati tempo di lavoro.<br />

2 Questa norma è pure applicabile qualora debbano essere disposte<br />

interruzioni del lavoro per più di 20 minuti, a causa<br />

dell’esercizio, purché la pausa non sia di almeno un’ora.<br />

3 I supplementi di tempo concessi per il lavoro notturno in virtù<br />

della cifra 55 del <strong>CCL</strong> sono concessi anche per quelle interruzioni<br />

che contano quale tempo di lavoro.<br />

9<br />

Se è certificata la necessità della consegna diretta e della presa<br />

in consegna del lavoro allo stesso posto, se ne disporrà il<br />

tempo di lavoro necessario.<br />

B. Turno di lavoro.<br />

10<br />

Il turno di lavoro consta delle ore di lavoro e delle pause.<br />

11<br />

Il turno di lavoro non deve oltrepassare le undici ore nella media<br />

di 28 giorni oppure in una rotazione completa di turni.<br />

b. qualora, nel singolo caso, il personale coinvolto dia il suo<br />

benestare oppure sia intercorso un accordo in questo<br />

senso, nel quadro della norma di delegazione secondo la<br />

cifra 3.<br />

13<br />

Il turno di lavoro può essere esteso in singoli giorni fino a 14 ore,<br />

per norma al massimo dodici volte all’anno, qualora<br />

– in questi giorni la durata del lavoro sia almeno di otto ore;<br />

– in questi giorni venga assegnata al massimo una pausa e<br />

che questa possa essere trascorsa al posto di lavoro;<br />

– in questi giorni non si debba lavorare tra le ore 0 e le ore 4;<br />

– il turno di lavoro, nella media di 28 giorni lavorativi o nel<br />

contesto di un ciclo di turni a sé stante, non superi le undici<br />

ore.<br />

14<br />

1 Per i seguenti motivi, con il consenso del personale interessato<br />

o nell’ambito della partecipazione aziendale, il turno di lavoro<br />

può eccezionalmente essere protratto sino a 15 ore:<br />

a. a causa di carenza del personale dovuta a servizi obbligatori<br />

svizzeri, alla difesa dell’impresa, a malattie o infortuni;<br />

b. per far fronte a compiti straordinari e passeggeri.<br />

2 In questi casi i turni di lavoro non devono tuttavia oltrepassare<br />

le dodici ore nella media di tre giorni lavorativi consecutivi.<br />

C. Ripartizione del lavoro.<br />

15<br />

1 Nei limiti del possibile bisogna evitare che intercorrano più di<br />

dieci giorni fra i giorni di riposo; lassi di tempo superiori a dodici<br />

giorni sono permessi solo in singoli casi, previo consenso<br />

del personale coinvolto o nel quadro della norma di delegazione<br />

secondo la cifra 3.<br />

Eccezione:<br />

14 ore<br />

Eccezione:<br />

15 ore<br />

12<br />

Tempo<br />

Eccezione: Il turno di lavoro può comportare sino a 13 ore, in una media di<br />

intercorrente fra<br />

13 ore<br />

28 giorni o durante un ciclo di turni ben definito, se<br />

a. l’esercizio normale dura più di dodici ore, essendo però di<br />

14 ore al massimo. I singoli servizi saranno designati dalle<br />

UO competenti, previa intesa con il Servizio del personale<br />

giorni di riposo<br />

112<br />

della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA;<br />

2 Un arco di tempo maggiore di 14 giorni non è ammesso.<br />

113<br />

Appendice 4: Norme particolari in materia di durata del lavoro per<br />

le collaboratrici e i collaboratori impiegati a turni.


Godimento di<br />

giorni di riposo e di<br />

compensazione<br />

Fine del lavoro<br />

prima delle vacanze<br />

Godimento<br />

delle vacanze<br />

3 Nel singolo caso, se il personale interessato è d’accordo, oppure<br />

nel quadro della norma delegatoria giusta la cifra 3, è eccezionalmente<br />

ammesso che intercorrano al massimo 28 giorni<br />

fra due giorni di riposo domenicali.<br />

16<br />

Un giorno di riposo o di compensazione conta 24 ore consecutive<br />

e deve poter essere trascorso al luogo di domicilio. Se<br />

sono attribuiti uno o più giorni di riposo insieme con uno o più<br />

giorni di compensazione, d’accordo con la collaboratrice o il<br />

collaboratore, o nell’ambito della partecipazione aziendale, uno<br />

di questi giorni di compensazione può essere ridotto di un’ora.<br />

17<br />

1 Nel giorno di lavoro che precede immediatamente l’inizio delle<br />

vacanze bisogna staccare il più presto possibile.<br />

2 Non è concesso terminare la giornata lavorativa dopo le ore<br />

22. Le deroghe sono ammesse solo in singoli casi, e purché il<br />

personale interessato sia consenziente.<br />

18<br />

Per principio le vacanze durano dal sabato al sabato. Una singola<br />

settimana di vacanza, o la prima, consta di cinque giorni<br />

lavorativi, due giorni di compensazione e un giorno di riposo.<br />

Le altre settimane di vacanza sono assegnate sotto forma di<br />

cinque giorni lavorativi, un giorno di riposo e un giorno di compensazione.<br />

Nel quadro delle possibilità d’esercizio, anche la<br />

domenica dopo le vacanze può essere concessa come giorno<br />

di riposo. Le deroghe sono ammesse solo in singoli casi, con<br />

il consenso della collaboratrice o del collaboratore.<br />

D. Turni di riposo.<br />

19<br />

1 Il turno di riposo include l’arco di tempo fra due turni di lavoro<br />

e comporta almeno dodici ore nella media di 28 giorni.<br />

2 In singoli giorni è lecito ridurlo a undici ore.<br />

20<br />

È lecito ridurre eccezionalmente e nel singolo caso il turno di<br />

riposo fino a nove ore se il personale interessato è consenziente,<br />

oppure nell’ambito della partecipazione aziendale:<br />

a. una volta la settimana, in caso di passaggio:<br />

1. dal servizio notte al servizio medio o tardi, a condizione<br />

che il servizio notte non oltrepassi le ore 2,<br />

2. dal servizio tardi al servizio presto, medio o tardi,<br />

3. dal servizio medio al servizio presto o medio, o<br />

4. dal servizio presto al servizio presto;<br />

b. in caso di turni di riposo goduti fuorivia;<br />

c. in caso di penuria di personale in seguito a servizio obbligatorio<br />

svizzero, malattia o infortunio;<br />

d. per far fronte a compiti straordinari e temporanei.<br />

Esso deve tuttavia comportare almeno dodici ore nella media<br />

di tre giorni lavorativi consecutivi.<br />

Definizione<br />

114 115<br />

Riduzione<br />

Appendice 4: Norme particolari in materia di durata del lavoro per<br />

le collaboratrici e i collaboratori impiegati a turni.


Appendice 5:<br />

Norme particolari in materia di durata del lavoro per le collaboratrici<br />

e i collaboratori fino al livello di esigenze J che gestiscono<br />

autonomamente il loro tempo di lavoro.<br />

Base<br />

Campo<br />

d’applicazione<br />

Prestazione<br />

lavorativa<br />

Pause<br />

Lavoro svolto<br />

a casa<br />

1<br />

La presente appendice si fonda sulla cifra 80, capoverso 1 del<br />

<strong>CCL</strong>.<br />

2<br />

1 Questa appendice è vincolante per le collaboratrici e i collaboratori<br />

sino al livello di esigenze J, attivi alla Centrale della<br />

<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA, che gestiscono autonomamente il loro tempo<br />

di lavoro.<br />

2 È lecito applicarla anche in altri settori (p.es. al personale amministrativo<br />

in forza alle Regioni).<br />

3<br />

1 Il lavoro può essere svolto dal lunedì al venerdì, fra le ore 6 e<br />

le ore 20.<br />

2 È possibile, se lo si desidera, lavorare il sabato anziché durante<br />

un altro giorno della settimana, purché il diretto superiore<br />

lo consenta. Non sarà corrisposta alcuna indennità.<br />

3 Al diretto superiore incombe la responsabilità di garantire un<br />

servizio adeguato alle esigenze dei clienti.<br />

4<br />

Qualora il lavoro si protragga per più di cinque ore, bisogna<br />

poter beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti da trascorrere<br />

fuori del posto di lavoro.<br />

5<br />

A giornate, è possibile lavorare a progetti rimanendo a casa<br />

propria. Il genere e l’ampiezza delle mansioni da compiere<br />

vanno prima discussi con il superiore diretto e definiti in modo<br />

inequivocabile.<br />

6<br />

Per i viaggi compiuti all’estero, il tempo che intercorre fra le ore<br />

22 e le ore 6 è considerato di riposo.<br />

7<br />

1 Quale valore limite durante il periodo di conteggio fa stato un<br />

saldo positivo di 150 ore oppure uno negativo di 40 ore.<br />

2 Il valore limite può essere oltrepassato solamente se il superiore<br />

è d’accordo. Se il superamento è autorizzato saranno contemporaneamente<br />

stabilite misure atte a riportare la collaboratrice<br />

o il collaboratore al valore limite entro un determinato lasso<br />

di tempo.<br />

8<br />

È considerato lavoro supplementare solo quello che viene prestato<br />

poiché ordinato per motivi aziendali.<br />

9<br />

In caso di assenze dovute a malattia, infortunio, congedo di<br />

maternità, servizio obbligatorio svizzero, congedo non pagato,<br />

congedo accordato per il perfezionamento professionale, pagato<br />

in parte o totalmente, o in caso di sospensione o esonero<br />

dal servizio, i sabati, le domeniche e i giorni festivi inclusi nel<br />

periodo d’assenza contano come giorni liberi di cui si sia potuto<br />

godere.<br />

10<br />

1 Nell’ambito della partecipazione aziendale, è possibile stabilire<br />

soluzioni concernenti i ponti e assegnare giorni liberi.<br />

2 I ponti dei quali si è usufruito vanno a carico della collaboratrice<br />

o del collaboratore che ne ha beneficiato, la quale/il quale<br />

li dovrà compensare con l’avere in tempo di cui lei/lui dispone,<br />

mediante averi risultanti dalle ore supplementari fatte o servendosi<br />

delle vacanze.<br />

Viaggi<br />

effettuati<br />

all’estero<br />

Valore limite<br />

Lavoro<br />

supplementare<br />

Giorni liberi<br />

Appendice 5: Norme particolari in materia di durata del lavoro<br />

per le collaboratrici e i collaboratori fino al livello di esigenze J<br />

che gestiscono autonomamente il loro tempo di lavoro.<br />

116<br />

117<br />

Ponti


118<br />

Altre regolamentazioni<br />

concernenti<br />

la durata del lavoro<br />

11<br />

1 Norme ulteriori riguardanti il tempo di lavoro o altri modelli di<br />

lavoro possono essere concordati nell’ambito della partecipazione<br />

aziendale.<br />

2 Essi vanno impostati in maniera tale da essere nel complesso<br />

equivalenti alle disposizioni contemplate in questa appendice.<br />

Appendice 5: Norme particolari in materia di durata del lavoro<br />

per le collaboratrici e i collaboratori fino al livello di esigenze J<br />

che gestiscono autonomamente il loro tempo di lavoro.<br />

119


Appendice 6:<br />

Congedo.<br />

Base<br />

Concessione<br />

Campo<br />

d’applicazione<br />

ampliato<br />

Ricupero del<br />

congedo<br />

1<br />

La presente appendice si fonda sulla cifra 86 del <strong>CCL</strong>.<br />

2<br />

1 La collaboratrice o il collaboratore deve trasmettere tempestivamente<br />

al superiore una richiesta di congedo motivata.<br />

2 Il congedo va accordato nella misura in cui l’andamento dell’esercizio<br />

lo consenta e dopo averne debitamente considerato<br />

i motivi.<br />

3<br />

1 I figliastri e i minori in custodia, i patrigni, le matrigne e i genitori<br />

affilianti, nonché i fratellastri e le sorellastre, vanno equiparati<br />

rispettivamente ai figli, ai genitori e ai fratelli e sorelle.<br />

2 La convivente o il convivente è equiparata/o alla/al consorte,<br />

nei casi di assenze secondo la cifra 5, lettere c–f.<br />

3 I motivi del congedo elencati alla cifra 5, lettere a, c–f valgono<br />

per analogia anche per le unioni registrate.<br />

4<br />

Il congedo che coincide con giorni liberi o giorni di vacanza<br />

sarà concesso solo qualora ciò sia stato esplicitamente menzionato.<br />

In tutti gli altri casi, conta come tempo di cui si sia potuto<br />

godere.<br />

5<br />

Per le seguenti assenze la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA accorda il congedo<br />

pagato nella misura di volta in volta citata:<br />

Motivo del congedo Entità Ricupero<br />

a. Nozze (incluso il matrimonio civile e<br />

religioso) e nuovo matrimonio<br />

3 giorni sì<br />

b. Nascita di un figlio<br />

(congedo di paternità)<br />

5 giorni entro un<br />

anno<br />

c. Morte del coniuge, dei genitori o di figli 3 giorni sì<br />

d. Morte dei suoceri, di fratelli o sorelle,<br />

della cognata o del cognato, della<br />

nuora o del genero, dei nipoti o dei<br />

pronipoti<br />

fino a 1 giorno no<br />

e. Morte dei nonni, dei bisnonni, della zia<br />

o dello zio, compresi quelli o quello del<br />

o della consorte<br />

fino a 1 giorno no<br />

f. Assenza dovuta a motivi familiari, fino a 2 giorni no<br />

come:<br />

per ogni<br />

– cure da prestare a causa di un<br />

infortunio o una malattia improvvisa;<br />

singolo caso<br />

– presenza al letto di morte.<br />

2 giorni al<br />

Il congedo può essere prolungato di massimo<br />

g. Cura che il componente di una famiglia fino a 5 giorni no<br />

monoparentale deve prestare ai figli, a<br />

patto che la necessità di accudirli non<br />

possa essere adempiuta altrimenti<br />

per anno civile<br />

h. Candidatura a posti messi a concorso il tempo<br />

necessario<br />

no<br />

i. Cambiamento di abitazione per motivi 1 giorno sì<br />

privati<br />

sì<br />

Cambiamento di abitazione per motivi<br />

professionali<br />

2 giorni<br />

j. Colloqui con autorità (il congedo viene il tempo no<br />

concesso solo nel caso in cui si sia<br />

stati convocati, ma non per contattare<br />

un’autorità di propria iniziativa.)<br />

necessario<br />

k. Esercizio di cariche pubbliche,<br />

fino a 15 giorni no<br />

complessivamente<br />

l. Ricorrenza di lavoro<br />

per anno civile<br />

per il 25 ° anno di lavoro<br />

1<br />

⁄2 giornata sì<br />

per il 40 ° anno di lavoro<br />

1 giorno sì<br />

m. Esonero dagli obblighi militari fino a 1 giorno no<br />

Congedo pagato<br />

120<br />

121<br />

Appendice 6: Congedo.


6<br />

Per le seguenti assenze la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA può concedere un<br />

congedo pagato, nella misura di volta in volta citata:<br />

8<br />

1 Alla collaboratrice spetta un congedo di maternità pagato di<br />

Congedo di<br />

maternità<br />

Congedo pagato<br />

quale prestazione<br />

quattro mesi.<br />

volontaria<br />

2 Se il grado d’occupazione è irregolare (salario orario) la retri-<br />

Motivo del congedo Entità Ricupero<br />

buzione da corrispondere durante il congedo si conformerà<br />

a. Vigili del fuoco; solo per interventi in il tempo no<br />

alla media delle ore pagate durante i dodici mesi che hanno<br />

caso di allarme, non per attività di formazione<br />

necessario<br />

preceduto l’inizio del congedo.<br />

b. Esercitazioni e corsi destinati ai vigili del<br />

fuoco, ma non per essere formati come<br />

fino a 3 giorni<br />

per anno civile<br />

no<br />

3 Se lo desidera, la collaboratrice può avere al massimo due<br />

ufficiali o comandanti<br />

mesi di congedo prima del parto; il congedo si inizia il più tardi<br />

c. Sport attivo di competizione e sport per ogni anno no<br />

con la nascita.<br />

attivo per disabili:<br />

civile<br />

– per i componenti della squadra<br />

nazionale<br />

fino a 10 giorni<br />

4 Se il bambino nasce morto dopo il sesto mese di gravidanza,<br />

– per i componenti dei futuri quadri<br />

dirigenti<br />

fino a 5 giorni<br />

la madre ha diritto a due mesi di congedo pagato.<br />

d. Direzione e assistenza prestate allo<br />

sport per disabili<br />

fino a 5 giorni<br />

per anno civile<br />

no<br />

5 Il diritto alle vacanze non è decurtato per il fatto di beneficiare<br />

e. Ricerca di un appartamento per motivi fino a 2 giorni no<br />

di un congedo di maternità. Il diritto alle vacanze maturato du-<br />

professionali<br />

rante il congedo non viene compensato in denaro se il rappor-<br />

f. Partecipazione alle manifestazioni del il tempo no<br />

to di lavoro è sciolto, senza che il lavoro venga poi ripreso.<br />

1° maggio nelle immediate vicinanze necessario<br />

g. Partecipazione a incontri promossi<br />

dal sindacato, mirati alla formazione<br />

(le associazioni del personale che<br />

fino a 5 giorni<br />

nel corso di<br />

2 anni civili, al<br />

sì, se<br />

in giorni<br />

feriali<br />

9<br />

1 Su richiesta della collaboratrice o del collaboratore può essere Congedo educativo<br />

hanno sottoscritto il contratto stabiliscono<br />

quali corsi danno diritto a un<br />

congedo.)<br />

massimo<br />

7 giorni durante<br />

3 anni civili<br />

concesso un congedo educativo non pagato della durata fino<br />

a tre mesi.<br />

h. Protezione civile volontaria, se convali- fino a 2 setti- no<br />

data dal questionario IPG<br />

mane per anno<br />

civile<br />

2 Per principio si deve usufruire del congedo durante i primi sei<br />

anni di vita del bambino.<br />

i. Gioventù e Sport (G+S), se convalidata fino a 5 giorni no<br />

dal questionario IPG<br />

per anno civile<br />

j. Corso per monitori di giovani tiratori, se<br />

convalidato dal questionario IPG<br />

fino a 3 giorni<br />

per anno civile<br />

no<br />

10<br />

1 Affinché possa perfezionarsi professionalmente, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> Congedo<br />

SA può accordare alla collaboratrice o al collaboratore congedi parzialmente o<br />

7<br />

parzialmente o totalmente pagati.<br />

interamente<br />

Attività che preve­ La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA concorda la consegna delle schede di con-<br />

pagato ai fini<br />

dono la consegna di gedo con le istituzioni che ne sono state poste al beneficio.<br />

2 Il perfezionamento professionale deve avere un nesso diretto della formazione<br />

schede di congedo<br />

con l’ambito dei compiti assegnati alla collaboratrice o al collaboratore<br />

e corrispondere alle esigenze della pianificazione<br />

continua<br />

122<br />

del personale.<br />

123<br />

Appendice 6: Congedo.


Congedo<br />

non pagato<br />

Congedo per attività<br />

extrascolastiche<br />

da svolgere con i<br />

giovani<br />

11<br />

1 In tutti i casi in cui ciò sia possibile va concesso congedo non<br />

pagato, purché le condizioni vigenti per il personale e la quantità<br />

di lavoro da sbrigare lo permettano e alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />

non ne derivi nessuno svantaggio.<br />

2 Il congedo non deve per norma estendersi oltre un anno; in<br />

particolari circostanze vi si può derogare.<br />

3 Per i primi 30 giorni, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA versa i contributi che il<br />

datore di lavoro deve corrispondere alla CP <strong>FFS</strong>; dal 31° giorno<br />

sarà la persona alla quale il congedo è stato accordato che<br />

dovrà assumersene l’onere.<br />

12<br />

1 La collaboratrice o il collaboratore ha diritto, fino al compimento<br />

del 30° anno d’età, a un massimo di cinque giorni di<br />

congedo non pagato durante ogni anno civile per attività da<br />

svolgere con i giovani e che esulino dal campo prettamente<br />

scolastico.<br />

2 Le mansioni da compiere all’esterno della scuola includono<br />

incombenze direttive, d’assistenza o di consulenza, prestate<br />

gratuitamente nel quadro del lavoro effettuato dalla gioventù in<br />

un’organizzazione a carattere sociale o culturale.<br />

3 Il diritto esiste anche per la formazione e il perfezionamento<br />

necessari a tale scopo.<br />

124 125<br />

Appendice 6: Congedo.


Appendice 7:<br />

Salario.<br />

Base<br />

Definizione dello<br />

spettro salariale<br />

Principi<br />

dell’evoluzione del<br />

salario individuale<br />

Evoluzione del<br />

salario quando il<br />

risultato della<br />

valutazione del personale<br />

è A o B<br />

1<br />

La presente appendice si fonda sulle cifre da 88 a 97 del <strong>CCL</strong>.<br />

2<br />

3<br />

Spettro parziale unico (prestazioni)<br />

Valore massimo (145%)<br />

Spettro salariale (esperienza e prestazioni)<br />

Valore di base (100%)<br />

Parte relativa alla funzione (fissa)<br />

0%<br />

1 L’evoluzione del salario per prestazioni ed esperienza avviene<br />

all’interno dello spettro salariale.<br />

2 L’entità di un eventuale aumento salariale dipende dal livello<br />

di esigenze, dalla situazione effettiva del salario all’interno dello<br />

spettro, dal risultato della VP e dalla somma pattuita con le<br />

associazioni del personale per gli aumenti individuali del salario.<br />

Questa somma viene ripartita fra gli aventi diritto con un<br />

rapporto stabilito.<br />

4<br />

Se la VP presenta il risultato A o B, viene accordata una quota<br />

di prestazioni unica nel quadro dei mezzi pattuiti.<br />

Entità degli<br />

5<br />

I valori di base e massimi per gli spettri salariali sono pattuiti<br />

spettri salariali con le associazioni che hanno sottoscritto il contratto e pubbli-<br />

126<br />

cati annualmente nella direttiva «Retribuzioni del personale».<br />

127<br />

Appendice 7: Salario.


Appendice 8:<br />

Indennità e rimborso delle spese.<br />

Base<br />

Indennità per<br />

lavoro notturno<br />

Indennità per<br />

lavoro domenicale<br />

1<br />

La presente appendice si fonda sulle cifre da 98 a 107 del<br />

<strong>CCL</strong>.<br />

2<br />

1 L’indennità per lavoro notturno dovuta in conformità della cifra<br />

103 del <strong>CCL</strong> viene corrisposta per i turni di lavoro eseguiti<br />

fra le ore 20 e le ore 6 e, il sabato, a partire dalle ore 18.<br />

2 Determinante è il momento in cui si comincia effettivamente a<br />

lavorare e quello in cui il lavoro è veramente concluso. Se le<br />

pause comportano più di tre ore, il diritto all’indennità per lavoro<br />

notturno durante le pause è limitato a tre ore.<br />

3 Si computano le ore e i minuti effettivi.<br />

4 Non è versata nessuna indennità:<br />

a. per i supplementi di tempo di qualsiasi genere;<br />

b. per la partecipazione o la collaborazione a corsi e<br />

qualora si venga delegati a manifestazioni senza prestazione<br />

lavorativa (incluso il tempo di viaggio).<br />

3<br />

1 L’indennità per lavoro domenicale versata in virtù della cifra<br />

103 del <strong>CCL</strong> è pagata per il tempo di lavoro effettivamente<br />

svolto tra le ore 0 e le 24 la domenica e durante nove giorni<br />

stabiliti festivi sul luogo di lavoro concordato contrattualmente.<br />

2 Si computano le ore e i minuti effettivi.<br />

3 Non è corrisposta nessuna indennità:<br />

a. per i supplementi di tempo di qualsiasi genere;<br />

b. per la partecipazione o la collaborazione a corsi e qualora<br />

si venga delegati a manifestazioni senza prestazione lavorativa<br />

(incluso il tempo di viaggio).<br />

4<br />

1 Qualora si venga impiegati professionalmente fuori del luogo<br />

di lavoro concordato contrattualmente, le spese vengono rimborsate<br />

sulla base delle presenti disposizioni.<br />

2 Se l’impiego fuorivia avviene nel luogo di domicilio, non sus-<br />

siste alcun diritto al rimborso delle spese.<br />

3 Se il luogo d’impiego si trova in un raggio di 15 minuti, comprendente<br />

il tempo di viaggio dal luogo di lavoro attribuito fino<br />

a quello concordato contrattualmente, non sussiste alcun diritto<br />

al rimborso delle spese.<br />

4 La collaboratrice o il collaboratore che deve assumersi a proprie<br />

spese un pasto principale sarà indennizzata/o con CHF<br />

20.–. Come pausa per lo spuntino si computa il tempo effettivo,<br />

almeno però 45 minuti.<br />

5 Per la colazione vengono rimborsate le spese effettive; occorre<br />

presentare il giustificativo.<br />

6 Anziché il rimborso spese secondo i capoversi 4 e 5, il personale<br />

viaggiante riceve per ogni turno di lavoro un’indennità<br />

giornaliera forfetaria di CHF 19.–. L’importo viene dimezzato se<br />

il turno di lavoro è inferiore alle cinque ore.<br />

7 Per pernottamenti fuorivia, su presentazione del relativo giustificativo,<br />

vengono rimborsate le spese effettive di pernottamento<br />

e di colazione in un alloggio di classe media.<br />

8 In casi motivati, in particolare per i viaggi all’estero, possono<br />

essere rimborsate le spese effettive, su presentazione dei relativi<br />

giustificativi.<br />

9 In casi motivati, in particolare per impieghi fuorivia di lunga<br />

durata, possono essere concordate regolamentazioni speciali.<br />

Rimborso<br />

delle spese<br />

10 Le disposizioni esecutive disciplinano i particolari.<br />

128 129<br />

Appendice 8: Indennità e rimborso delle spese.


Cambiamento di<br />

abitazione per<br />

motivi professionali<br />

Utilizzazione di<br />

veicoli privati per<br />

compiere viaggi<br />

di natura professionale<br />

Spese per taxi<br />

sostenute dal<br />

personale femminile<br />

Rimborso di spese<br />

supplementari<br />

Servizio di<br />

picchetto<br />

5<br />

Le spese di trasloco sono rimborsate dalla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA se il<br />

trasferimento in un altro luogo di lavoro è dovuto a motivi d’organizzazione<br />

aziendale. In caso di cambiamento volontario del<br />

posto di lavoro, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA può partecipare alle spese.<br />

6<br />

L’indennità per le corse accordate comporta, per<br />

a. le automobili: 70 centesimi per ogni chilometro percorso;<br />

b. le motociclette e le motociclette leggere: 30 centesimi<br />

per ogni chilometro percorso;<br />

c. i ciclomotori (motorini): 20 centesimi per ogni chilometro<br />

percorso.<br />

7<br />

Alle collaboratrici che terminano il lavoro dopo le ore 22 o che<br />

cominciano a lavorare prima delle ore 5, e che non possono<br />

usufruire di nessun mezzo di trasporto adatto per compiere il<br />

viaggio che le separa dal domicilio al luogo di lavoro o viceversa,<br />

sarà rimborsata la metà delle spese sopportate per prendere<br />

un taxi, però al massimo CHF 15.– per ogni corsa.<br />

8<br />

1 Le spese supplementari comprendono tutte le spese che<br />

sono in diretta relazione con un impiego lavorativo e che non<br />

rientrano nelle cifre precedenti. Si tratta di spese per l’uso di<br />

mezzi di trasporto regionali, di taxi, altre spese ecc.<br />

2 Queste spese sono rimborsate a dipendenza dell’onere e su<br />

presentazione del relativo giustificativo.<br />

9<br />

1 Come servizio di picchetto si intende il periodo durante il quale<br />

la collaboratrice o il collaboratore designata/o anticipatamente<br />

deve essere raggiungibile in ogni momento al di fuori della durata<br />

del lavoro, entro un termine dato come norma, per poter<br />

intervenire in caso di eventuali perturbazioni.<br />

2 In linea di principio, per il servizio di picchetto viene concesso<br />

un supplemento di tempo. Le condizioni per un indennizzo parziale<br />

in contanti della compensazione in tempo sono disciplinate<br />

nel quadro della partecipazione aziendale.<br />

3 Per l’indennizzo in contanti delle collaboratrici e dei collaboratori<br />

che rilevano il tempo di lavoro si applicano i seguenti tassi:<br />

– per ogni minuto CHF 0.64;<br />

– per ogni ora CHF 38.40.<br />

4 Alle collaboratrici e ai collaboratori che non rilevano il tempo<br />

di lavoro viene corrisposta per ogni settimana o per sette giorni<br />

una somma forfetaria di CHF 500.– per il servizio di picchetto<br />

con grado di disponibilità «elevato» e «normale» o CHF 250.–<br />

per quello con grado di disponibilità «medio».<br />

5 Le collaboratrici o i collaboratori che si dichiarano disposte/i<br />

a portare sempre con sé un pager o un cellulare, senza essere<br />

obbligate/i ad assumere il servizio ad ogni caso di allarme, dal<br />

momento dell’entrata in servizio straordinaria hanno diritto alle<br />

seguenti indennità:<br />

– per la prima ora di un intervento CHF 30.–;<br />

– per ogni ora successiva CH 10.–;<br />

– per gli interventi eseguiti sul luogo di lavoro meno di<br />

30 minuti prima dell’inizio del turno di servizio normal mente<br />

previsto CHF 10.–;<br />

– i membri dell’organizzazione di milizia della Difesa dell’impresa<br />

hanno diritto globalmente per un anno civile<br />

(in sostituzione dell’indennità oraria in caso di interventi<br />

effettivi) a CHF 500.–.<br />

130 131<br />

Appendice 8: Indennità e rimborso delle spese.


132<br />

6 Le collaboratrici e i collaboratori che entrano volontariamente<br />

in servizio per eliminare perturbazioni d’esercizio dal momento<br />

dell’entrata in servizio straordinaria hanno diritto alle seguenti<br />

indennità:<br />

– per la prima ora di un intervento CHF 15.–;<br />

– per ogni ora successiva CH 5.–;<br />

– per gli interventi eseguiti sul luogo di lavoro meno di<br />

30 minuti prima dell’inizio del turno di servizio normalmente<br />

previsto CHF 5.–.<br />

7 Le disposizioni esecutive disciplinano i particolari.<br />

Appendice 8: Indennità e rimborso delle spese.<br />

133


Appendice 9:<br />

Partecipazione aziendale.<br />

Base<br />

Attribuzione<br />

Partecipazione<br />

a livello di<br />

<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA e<br />

CoPe Gruppo<br />

1<br />

La presente appendice si fonda sulla cifra 197 del <strong>CCL</strong>.<br />

A. Commissioni del personale (CoPe).<br />

2<br />

Ogni Commissione del personale (CoPe) è assegnata a un livello<br />

gerarchico della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA, a seconda dell’ambito in<br />

cui essa opera.<br />

3<br />

1 La CoPe a livello di <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA è composta dalla presidente<br />

o dal presidente della Divisione e dalle o dai presidenti delle<br />

rispettive CoPe a livello di Superficie. Il numero minimo è di tre<br />

membri.<br />

2 Previa intesa tra la CoPe e la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA si possono eleggere<br />

membri supplementari.<br />

3 Due membri della CoPe a livello di <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA possono<br />

prendere posto nella CoPe Gruppo.<br />

4 Previa intesa tra la CoPe e le <strong>FFS</strong> (direzione K-HR) si possono<br />

delegare membri supplementari. Secondo la cifra 3 capoverso<br />

2 dell’appendice 10 del <strong>CCL</strong> <strong>FFS</strong>, la CoPe Gruppo non<br />

può contare più di dieci membri.<br />

– il numero dei membri,<br />

– le competenze e<br />

– le circoscrizioni elettorali<br />

viene presa in comune dalla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA e dalla competente<br />

CoPe a livello di <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />

3 Il numero minimo di membri per CoPe è tre.<br />

Il coordinamento fra le CoPe dev’essere garantito.<br />

La CoPe si costituisce in proprio. Ciò vale soprattutto per<br />

1 la CoPe a livello di <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA:<br />

a. per la nomina della sostituta o del sostituto della o del<br />

presidente;<br />

b. regolamentare il modo in cui lavorare.<br />

2 per la CoPe a livello di Superficie:<br />

a. per la nomina della o del presidente;<br />

b. per la nomina della o del vicepresidente;<br />

c. regolamentare il modo in cui lavorare.<br />

3 Se la CoPe consta di meno di sei membri, si rinuncia alla<br />

carica di vicepresidente.<br />

7<br />

1 Per garantire la partecipazione in determinati settori professionali,<br />

si può risolvere d’inserire una commissione speciale.<br />

5<br />

6<br />

Coordinamento<br />

Costituzione<br />

Commissioni<br />

speciali<br />

4<br />

1 La CoPe Superficie è istituita su richiesta:<br />

2 Ne possono fare parte:<br />

a. della CoPe a livello di <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA;<br />

a. membri di CoPe;<br />

b. di b. altre collaboratrici e altri collaboratori.<br />

3 La commissione speciale può coinvolgere consulenti esterni,<br />

d’intesa con la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />

4 Il tempo necessario per svolgere i compiti assegnati è consi-<br />

134<br />

derato tempo di lavoro.<br />

135<br />

1 Partecipazione a<br />

livello di Superficie<br />

⁄5 delle persone aventi diritto di voto nel settore<br />

da rappresentare previsto;<br />

c. della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />

2 La decisione concernente<br />

– la composizione e l’impiego,<br />

– la durata della carica,<br />

Appendice 9: Partecipazione aziendale.


Oggetto delle<br />

elezioni<br />

Diritto di voto<br />

Eleggibilità<br />

Proposte di<br />

candidati<br />

Circoscrizioni<br />

elettorali<br />

B. Elezioni.<br />

8<br />

Nel quadro delle elezioni degli organi di partecipazione sono<br />

nominati la presidente o il presidente a livello di <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />

e i membri a livello di Superficie.<br />

9<br />

Hanno diritto di voto tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori<br />

sottoposti al <strong>CCL</strong>.<br />

10<br />

Possono essere eletti le collaboratrici e i collaboratori che<br />

adempiono tutte le seguenti premesse:<br />

– grado d’occupazione del 50 % o maggiore;<br />

– eventuale periodo di prova concluso e<br />

– rapporto di lavoro a tempo indeterminato.<br />

11<br />

1 I candidati possono essere proposti dalle collaboratrici, dai<br />

collaboratori e dalle associazioni del personale che hanno sottoscritto<br />

il contratto.<br />

2 Le proposte fatte dalle collaboratrici e dai collaboratori devono<br />

essere confermate a penna, nelle circoscrizioni elettorali<br />

con un effettivo sino a 1000 persone fra collaboratrici e collaboratori,<br />

dal 10 % degli aventi diritto di voto, tuttavia al massimo<br />

da 50 persone che ne hanno diritto. In circoscrizioni elettorali<br />

più vaste, le proposte vanno confermate a penna da almeno<br />

100 persone con diritto di voto.<br />

12<br />

Le circoscrizioni elettorali della CoPe Superficie sono stabilite<br />

di comune accordo fra la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA e la CoPe a livello di<br />

<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />

13<br />

1 Se tutte le liste elettorali della corrispettiva circoscrizione, riunite,<br />

non contemplano un numero di candidate e di candidati<br />

maggiore di quello dei seggi da assegnare, tutte le persone<br />

proposte sono considerate elette tacitamente.<br />

2 Se non c’è elezione tacita, saranno eletti coloro che ricevono<br />

la maggioranza dei voti; in caso di parità di voti, decide il sorteggio.<br />

3 La procedura da applicare in caso di elezioni suppletive è<br />

concordata fra la CoPe e la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />

14<br />

La durata del mandato corrisponde a quattro anni. Se la durata<br />

di validità del <strong>CCL</strong> è inferiore alla durata del mandato, dopo<br />

la scadenza di validità del <strong>CCL</strong>, la durata del mandato si protrae<br />

ancora per un anno.<br />

I membri delle CoPe sono rieleggibili.<br />

1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA prepara le elezioni e le mette in atto.<br />

2 A questo scopo essa istituisce una commissione elettorale,<br />

costituita in modo paritetico.<br />

3 Ogni associazione del personale che ha sottoscritto il contratto<br />

è rappresentata con un seggio.<br />

4 Le votazioni avvengono per iscritto.<br />

17<br />

1 Chi ha il diritto di voto può interporre ricorso entro dieci giorni<br />

dalla comunicazione del risultato delle elezioni.<br />

136 137<br />

15<br />

16<br />

Metodo d’elezione<br />

Durata del mandato<br />

Rielezione<br />

Organizzazione<br />

Ricorso contro<br />

le elezioni<br />

Appendice 9: Partecipazione aziendale.


Durata de lavoro<br />

Dispensa dal lavoro<br />

per partecipare<br />

alla CoPe a livello<br />

di <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />

Dispensa dal lavoro<br />

per partecipare<br />

alla CoPe a livello<br />

di Superficie<br />

2 Il ricorso va inoltrato in forma scritta e dev’essere motivato. Vi<br />

si possono esporre critiche riguardanti la violazione d’importanti<br />

norme concernenti il diritto di voto, l’eleggibilità, o pertinenti<br />

alla procedura di voto.<br />

3 Il ricorso va inoltrato alla commissione elettorale. Essa prenderà<br />

una decisione entro il termine di un mese.<br />

4 Si può impugnare la decisione presa dalla commissione elettorale<br />

rivolgendosi entro dieci giorni al tribunale arbitrale Partecipazione.<br />

C. Diritti e doveri.<br />

18<br />

Le sedute delle CoPe sono considerate tempo di lavoro.<br />

19<br />

1 Per ogni 1000 persone, fra collaboratrici e collaboratori, la<br />

<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA mette a disposizione un posto al 50 % per la<br />

partecipazione (dispensa dal normale lavoro).<br />

2 Sarà la stessa CoPe a decidere come ripartire il tempo concesso.<br />

3 Il compenso finanziario per il tempo accordato è conforme ai<br />

disposti della cifra 22.<br />

20<br />

1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA e la CoPe a livello di <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA decidono<br />

assieme sull’entità del tempo da accordare.<br />

2 Sarà la stessa CoPe a decidere come ripartire il tempo concesso.<br />

3 Il compenso finanziario per il tempo concesso viene stabilito<br />

dalla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA, d’intesa con la CoPe a livello di <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong><br />

SA.<br />

21<br />

I membri del tribunale arbitrale Partecipazione sono autorizzati<br />

a tenere le loro sedute durante il tempo di lavoro. Il tempo<br />

necessario è considerato tempo di lavoro.<br />

22<br />

1 Per il tempo in cui sono dispensati dal lavoro normale, cioè<br />

per quella quota trascorsa a svolgere le attività in seno alla<br />

CoPe a livello di <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA, i membri delle CoPe a livello di<br />

<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA sono classificati come segue:<br />

a. la/il presidente: al livello di esigenze K;<br />

b. le/i vicepresidenti: al livello di esigenze I.<br />

Le prestazioni saranno rimunerate a livello del corrispondente<br />

spettro salariale.<br />

2 La persona che al momento di essere eletta in una CoPe sia<br />

classificata a un livello più elevato di quanto previsto al capoverso<br />

1, manterrà il livello di esigenze della funzione abituale.<br />

3 Per il tempo consacrato al lavoro in quanto membro di una<br />

CoPe non si possono rivendicare né ore supplementari, né indennità<br />

per lavoro domenicale e nemmeno per lavoro notturno.<br />

4 Allo scadere dell’attività esercitata all’interno della CoPe vige,<br />

per determinare il salario, il livello di esigenze attribuito alla nuova<br />

attività.<br />

23<br />

1 Ciascun membro di una CoPe, affinché possa perfezionarsi<br />

professionalmente nell’ottica dell’attività che è chiamato a<br />

esercitare al suo interno, dispone di due giorni per ogni anno<br />

civile, considerati di lavoro.<br />

Attività esplicata nel<br />

tribunale arbitrale<br />

Partecipazione<br />

Compenso<br />

finanziario accordato<br />

ai membri<br />

della CoPe a livello<br />

di <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />

Perfezionamento<br />

professionale<br />

138 139<br />

Appendice 9: Partecipazione aziendale.


Obbligo d’informare<br />

Obbligo di<br />

segretezza<br />

Frequenza<br />

delle sedute<br />

2 Per introdurre un membro ai compiti che dovrà svolgere nella<br />

CoPe questo diritto può essere elevato, nell’ambito della codecisione,<br />

a cinque giorni.<br />

3 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA può aumentare il numero di giorni accordati<br />

in virtù del capoverso 1 o 2.<br />

24<br />

1 La CoPe informa regolarmente il personale in merito all’attività<br />

svolta.<br />

2 Gli incontri informativi avvengono, d’intesa con la direzione di<br />

<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA, durante il tempo di lavoro.<br />

25<br />

1 Le/I rappresentanti della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA e i membri delle CoPe<br />

sono tenuti alla discrezione, soprattutto se:<br />

a. ciò viene esplicitamente richiesto da una delle due parti interessate<br />

per un interesse legittimo;<br />

b. si tratti di una faccenda personale che riguarda una collaboratrice<br />

o un collaboratore.<br />

2 L’obbligo di mantenere il segreto permane anche dopo l’uscita<br />

dalla CoPe.<br />

3 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA e le CoPe si accordano su eventuali comunicati<br />

da diramare riguardo alle sedute.<br />

D. Sedute.<br />

26<br />

La CoPe ne fissa il ritmo, di propria iniziativa.<br />

1 Possono convocare riunioni di una CoPe:<br />

a. la/il presidente della CoPe stessa;<br />

b. la/il vicepresidente della CoPe;<br />

c. la direzione della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA;<br />

d. 1 ⁄4 dei membri della CoPe.<br />

2 Il capoverso 1 vige anche per le sedute che le CoPe hanno<br />

con la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />

28<br />

La CoPe redige il verbale delle sedute e lo mette a disposizione<br />

della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA e delle associazioni del personale che<br />

hanno sottoscritto il contratto.<br />

140 141<br />

E. Esperti.<br />

29<br />

La CoPe ha il diritto d’invitare alle proprie sedute, a titolo consultivo,<br />

le associazioni del personale che hanno sottoscritto il<br />

contratto.<br />

30<br />

La CoPe ha il diritto d’invitare a titolo consultivo la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong><br />

SA a partecipare alle sue riunioni.<br />

31<br />

1 La CoPe ha la facoltà di chiamare consulenti esterni affinché<br />

partecipino alle sue sedute, dopo essersi accordata con la<br />

<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />

2 La CoPe deve chiarire con la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA quali ne saranno<br />

i costi.<br />

27<br />

Sedute delle CoPe<br />

Verbale<br />

Associazioni<br />

del personale<br />

<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />

Terzi<br />

Appendice 9: Partecipazione aziendale.


Istituzione<br />

Proposte di<br />

soluzione<br />

F. Tribunale arbitrale Partecipazione.<br />

32<br />

All’occorrenza viene istituito un tribunale arbitrale nei casi seguenti:<br />

a. mancato accordo su come partecipare e codecidere;<br />

b. per verificare la fondatezza di decisioni prese dalla commissione<br />

elettorale in merito a ricorsi.<br />

33<br />

1 Il tribunale arbitrale sottopone alle parti le proposte di soluzione.<br />

2 Esso statuisce in modo inappellabile qualora le trattative di<br />

conciliazione falliscano.<br />

34<br />

1 Composizione<br />

Il tribunale arbitrale è formato nel modo seguente:<br />

– tre rappresentanti della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA, non coinvolti nella<br />

decisione;<br />

– tre rappresentanti delle associazioni del personale che<br />

hanno sottoscritto il contratto, non coinvolti nella decisione;<br />

– una o un presidente.<br />

2 Se viene promosso un procedimento (cifra 36), la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong><br />

SA e la CoPe nominano entro 14 giorni le loro rappresentanze.<br />

3 I membri del tribunale arbitrale ne designano la/il presidente.<br />

4 Se non è possibile giungere a un accordo sulla presidenza, la<br />

decisione spetta alla/al presidente del Tribunale d’appello del<br />

Cantone di Basilea Città.<br />

5 Sui motivi di astensione o di ricusa decide in modo inappellabile<br />

la/il presidente.<br />

35<br />

La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA provvede ai compiti di segreteria del tribunale<br />

arbitrale.<br />

36<br />

1 Il procedimento viene promosso con un esposto della <strong>FFS</strong><br />

<strong>Cargo</strong> SA steso in forma scritta, o con un’istanza intentata da<br />

almeno due membri della CoPe interessata, presentata al segretariato<br />

del tribunale arbitrale.<br />

2 La domanda deve contemplare:<br />

– le richieste;<br />

– la motivazione delle richieste;<br />

– i mezzi di prova;<br />

– la data e le firme.<br />

3 Il segretariato fissa un termine di 14 giorni:<br />

– alle parti, affinché designino i loro rappresentanti;<br />

– alla controparte, affinché possa presentare una presa di<br />

posizione scritta.<br />

37<br />

1 L’ulteriore procedimento è svolto verbalmente e dev’essere<br />

concluso entro un mese.<br />

2 Il procedimento è gratuito.<br />

3 Il tribunale arbitrale ha sede a Basilea.<br />

4 È inoltre applicabile, per analogia, il codice di procedura civile<br />

svizzero.<br />

Segretariato<br />

Inizio del<br />

procedimento<br />

Altre norme<br />

di procedura<br />

142 143<br />

Appendice 9: Partecipazione aziendale.


Appendice 10:<br />

Contenuti della partecipazione aziendale.<br />

Base<br />

In generale<br />

Prestazioni in caso<br />

di trasferimento<br />

in un altro luogo di<br />

lavoro (appendice 3)<br />

Parità tra donna e<br />

uomo (appendice 2)<br />

1<br />

La presente appendice si fonda sulla cifra 197 del <strong>CCL</strong>.<br />

Info Informazione<br />

MS Codiscussione<br />

ME Codecisione<br />

SV Autogestione<br />

App. Appendice<br />

Cpv. Capoverso<br />

2<br />

Contenuti Info MS ME SV Cifra <strong>CCL</strong><br />

Obiettivi e intenzioni della<br />

<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA; innovazioni<br />

nell’azienda<br />

X 5<br />

3<br />

Contenuti Info MS ME SV Cifra <strong>CCL</strong><br />

Cambiamento di domicilio e di<br />

luogo di lavoro in caso di trasferimento<br />

(criteri personali)<br />

X 3 (app. 3)<br />

4<br />

Contenuti Info MS ME SV Cifra <strong>CCL</strong><br />

Pari opportunità tra donna e uomo X 4 (app. 2)<br />

Contenuti Info MS ME SV Cifra <strong>CCL</strong><br />

Attribuzione di un altro lavoro ragionevolmente<br />

accettabile, al fine<br />

di raggiungere la durata annua del<br />

lavoro prestabilita<br />

Altri settori in base alla possibile delegazione<br />

nelle BAR, secondo<br />

la cifra 61, capoverso 2 <strong>CCL</strong><br />

X 53<br />

Deroghe al periodo di conteggio X 68<br />

Deroghe alla durata minima di ogni<br />

turno di lavoro nel quadro della<br />

delegazione, giusta la cifra 54, cpv.<br />

2 <strong>CCL</strong><br />

X 54<br />

Altri settori nell’ambito della<br />

delegazione, in virtù dell’appendice<br />

4, cifra 3, capoverso 2<br />

3 (app. 4)<br />

Prolungamento del turno di<br />

lavoro a 15 ore<br />

X 14 (app. 4)<br />

Riduzione di un giorno di compensazione<br />

a 23 ore<br />

X 16 (app. 4)<br />

Riduzione di un turno di riposo<br />

a 9 ore<br />

X 20 (app. 4)<br />

Fissazione e ripartizione dei giorni<br />

stabiliti per i ponti e dei giorni liberi<br />

X 10 (app. 5)<br />

Altre norme e ulteriori modelli concernenti<br />

il tempo di lavoro, validi<br />

per le collaboratrici e i collaboratori<br />

fino al livello di esigenze J che<br />

gestiscono autonomamente il loro<br />

tempo di lavoro<br />

X 11 (app. 5)<br />

Contenuti Info MS ME SV<br />

6<br />

Cifra <strong>CCL</strong><br />

Disponibilità e interventi fuori delle<br />

ore di lavoro (picchetto): necessità,<br />

attribuzione, compensazione,<br />

deroghe<br />

X –<br />

Aggravi particolari delle condizioni<br />

di lavoro: criteri per il diritto alle<br />

indennità<br />

X 104<br />

Fissazione dei 9 giorni festivi durante<br />

i quali si ha diritto all’indennità per<br />

lavoro domenicale<br />

X 103<br />

144 145<br />

61<br />

5<br />

Durata del lavoro<br />

Indennità<br />

Appendice 10: Contenuti della partecipazione aziendale.


Sviluppo del<br />

personale<br />

Sicurezza sul<br />

lavoro e protezione<br />

della salute<br />

Socialità<br />

7<br />

Contenuti Info MS ME SV Cifra <strong>CCL</strong><br />

Adeguamenti della procedura di<br />

valutazione del personale alle necessità<br />

prettamente settoriali<br />

X 118 cpv. 5<br />

Analisi dei risultati scaturiti dalla<br />

valutazione annua del personale<br />

X 118 cpv. 6<br />

Struttura data allo sviluppo del<br />

personale<br />

X 121<br />

Adeguamenti e definizione dei profili<br />

professionali<br />

X –<br />

8<br />

Contenuti Info MS ME SV Cifra <strong>CCL</strong><br />

Sicurezza sul lavoro e protezione<br />

della salute<br />

X 124<br />

Gestione delle presenze X 127<br />

9<br />

Contenuti Info MS ME SV Cifra <strong>CCL</strong><br />

Vestiario professionale X 161<br />

Ristorazione del personale X 162<br />

Posteggi per il personale X 163<br />

Contenuti Info MS ME SV Cifra <strong>CCL</strong><br />

Numero di membri della CoPe<br />

a livello di <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />

Numero di membri della CoPe<br />

a livello di Superficie<br />

X 3 (app. 9)<br />

X 4 (app. 9)<br />

Composizione e impiego, durata<br />

della carica, numero di membri,<br />

competenze e circoscrizioni elettorali<br />

della CoPe a livello di Superficie<br />

X 4 (app. 9)<br />

Costituzione delle CoPe X 6 (app. 9)<br />

Inserimento delle commissioni<br />

speciali<br />

X 7 (app. 9)<br />

Circoscrizioni elettorali della CoPe<br />

a livello di Superficie<br />

X 12 (app. 9)<br />

Procedura in caso di elezioni<br />

suppletive<br />

X 13 (app. 9)<br />

Ripartizione delle dispense dal<br />

lavoro accordate ai membri della<br />

CoPe a livello di <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />

X 19 (app. 9)<br />

Entità delle dispense dal lavoro<br />

accordate ai membri della CoPe<br />

a livello di Superficie<br />

X 20 (app. 9)<br />

Ripartizione delle dispense dal<br />

lavoro accordate ai membri della<br />

CoPe a livello di Superficie<br />

X 20 (app. 9)<br />

Frequenza delle sedute X 26 (app. 9)<br />

Intervento delle Associazioni del<br />

personale alle sedute<br />

X 29 (app. 9)<br />

Coinvolgimento della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />

nelle sedute<br />

X 30 (app. 9)<br />

Coinvolgimento di consulenti esterni<br />

(dopo essersi accordati con la <strong>FFS</strong><br />

<strong>Cargo</strong> SA)<br />

X 31 (app. 9)<br />

Spese per le consulenze esterne X 31 (app. 9)<br />

Aumento del diritto agli stage di<br />

formazione continua per potersi<br />

familiarizzare con i compiti propri<br />

delle CoPe<br />

X 23 (app. 9)<br />

146 147<br />

10<br />

Partecipazione<br />

Appendice 10: Contenuti della partecipazione aziendale.


<strong>CCL</strong> <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong>.<br />

Indice alfabetico.<br />

Termine Cifra<br />

Termine Cifra<br />

A<br />

Campo d’applicazione del <strong>CCL</strong> 3<br />

Abbandono del lavoro 183<br />

Campo d’applicazione della LDL 48<br />

Accettazione di regali 40<br />

Canone di locazione 164<br />

Adeguamento del rapporto di lavoro<br />

Capacità di lavoro compromessa 126<br />

in caso di malattia e infortunio 137<br />

Capacità limitata di fornire prestazioni app. 1: 14–16<br />

Adeguamento del salario 92<br />

Cariche pubbliche 29<br />

Allievi di scuole medie app. 1: 10–13<br />

Case Management 127, 155<br />

Allontanamento dal posto di lavoro 46<br />

Cassa pensioni 97, 140<br />

Arruolamento 148<br />

Categorie speciali di personale app. 1<br />

Assegnazione del lavoro 53<br />

Certificato di lavoro 184<br />

Assegnazione di un’abitazione 25, 164<br />

Cessazione del rapporto di lavoro 38, 39, 73, 154, 169–184<br />

Assegni familiari 101<br />

Codecisione 189, app. 10<br />

Assenze 57, 60, 78, 81, 85, 145,<br />

Codiscussione 189, app. 10<br />

app. 5: 9, app. 6<br />

Collaborazione con le CoPe 192<br />

Assenze di natura privata 58<br />

Collaborazione delle parti contraenti 5<br />

Assicurazione obbligatoria contro<br />

Commissione di conciliazione 12–17, 202<br />

gli infortuni 139<br />

Commissioni del personale (CoPe) 188–197, app. 9, app. 10<br />

Assunzione 19, 94<br />

Commissioni speciali app. 9: 7<br />

Attività a favore di terzi 31<br />

Compensazione del lavoro supplementare 71–73<br />

Attività svolte con i giovani app. 6: 12<br />

Compensazione di un saldo negativo 72<br />

Attribuzione delle vacanze 83<br />

Comportamento 35–47<br />

Aumento del salario 112, app. 7: 3<br />

Comportamento insoddisfacente 45<br />

Autogestione 189, app. 10<br />

Computo delle prestazioni<br />

Autonomia nella gestione del tempo 80, app. 5<br />

delle assicurazioni sociali 135<br />

Averi in tempo 66, 67<br />

Computo quale tempo di lavoro 55–60, app. 9: 18<br />

B<br />

Concessione di supplementi di tempo 55, app. 8: 9<br />

BAR Regolamentazioni specifiche<br />

Concessione ulteriore di congedo app. 6: 4<br />

settoriali sulla durata del lavoro 61–64, app. 4: 3<br />

Congedo 86, app. 6<br />

Base giuridica del <strong>CCL</strong> 1<br />

Congedo ai fini della formazione continua app. 6: 10, app. 9: 23<br />

Beneficiari di rendite app. 1: 17-20<br />

Congedo di paternità app. 6: 5<br />

Beni immateriali 32<br />

Congedo educativo app. 6: 9<br />

C<br />

Congedo non pagato app. 6: 11<br />

Cambiamenti al tempo di lavoro<br />

Congedo pagato app. 6: 5, 6<br />

apportati all’ultimo momento 56<br />

Consegna del lavoro app. 4: 9<br />

Cambiamento del luogo di domicilio app. 3: 3, app. 8: 5<br />

Consulenza sociale 160<br />

Cambiamento del luogo di lavoro app. 3: 3<br />

Conteggio del salario 109<br />

148<br />

Cambiamento di funzione 91, 95<br />

Contenuti della partecipazione 190, app. 10<br />

149


Termine Cifra<br />

Termine Cifra<br />

Contenuto del <strong>CCL</strong> 2<br />

Distribuzione del lavoro app. 4: 15–18<br />

Continuazione della retribuzione 131, 136<br />

Donazioni 41<br />

Conto del tempo 65–69<br />

Dovere di diligenza 35<br />

Contratto di lavoro 20<br />

Doveri delle CoPe app. 9: 24, 25<br />

Contributo alle spese di applicazione 8<br />

Durata annua del lavoro prestabilita 51, 53<br />

Convenzione sul salario 91<br />

Durata del mandato delle CoPe app. 9: 14<br />

Costituzione delle CoPe app. 9: 6<br />

Durata del rapporto di lavoro 19, app. 1: 4, 7, 11, 15, 18, 22<br />

Costruzione di alloggi per il personale 165<br />

Durata di validità del <strong>CCL</strong> 200<br />

D<br />

Durata giornaliera del lavoro prestabilita 49<br />

Deposizioni in tribunale 39<br />

Durata minima del lavoro 54<br />

Design 32, 33<br />

E<br />

Diritti delle CoPe app. 9: 18–23<br />

Elezioni delle CoPe app. 9: 8–17<br />

Diritto al salario 131, 138<br />

Esonero 47, 57, 78, app. 5: 9<br />

Diritto alla retribuzione in caso<br />

Esperienza (salario) 88, 91, app. 7:3<br />

di malattia o infortunio 131, 133–136<br />

Esperti app. 9: 29–31<br />

Diritto alle vacanze 81–85<br />

Evoluzione del salario 92, app. 7: 3<br />

Disdetta abusiva 179<br />

F<br />

Disdetta del <strong>CCL</strong> 201<br />

Facilitazioni di viaggio 34<br />

Disdetta discriminante 179<br />

Finanziamento delle CoPe 192<br />

Disdetta impugnabile 180<br />

Fine del lavoro prima delle vacanze app. 4: 17<br />

Disdetta nulla 176, 177<br />

Fine del rapporto di lavoro 73, 154, 169–184<br />

Disdetta regolare 171, 182<br />

Fondo per il personale <strong>FFS</strong> 160<br />

Disdetta senza preavviso 181, 182<br />

Forme di partecipazione 189<br />

Disposizioni esecutive 199<br />

G<br />

Disposizioni finali del <strong>CCL</strong> 198–203<br />

Garanzia dell’indennità di residenza 111<br />

Disposizioni generali concernenti il <strong>CCL</strong> 1–4<br />

Garanzie 95, 111–113, app. 3: 3<br />

Disposizioni normative 18–187<br />

Gestione delle presenze 127<br />

Disposizioni transitorie del <strong>CCL</strong> 203<br />

Giorni di compensazione 75–78, app. 4: 16<br />

Disposizioni transitorie relative al<br />

Giorni di lavoro prestabiliti<br />

capitolo protezione della salute<br />

nell’arco di un anno 50<br />

e prestazioni sociali 166<br />

Giorni di riposo 75, 77, 78, app. 4: 16<br />

Disposizioni transitorie relative al<br />

Giorni liberi 75–78, app. 4: 16, app. 5: 9,<br />

capitolo salario, indennità, assegni<br />

app. 6: 4<br />

e rimborso delle spese 111–113<br />

Godimento ulteriore del salario<br />

Disposizioni transitorie relative al<br />

in caso di morte 142<br />

capitolo tempo di lavoro 87<br />

Gravidanza 143–146, app. 6: 8<br />

150<br />

Distacco di personale 100<br />

151


Termine Cifra<br />

Termine Cifra<br />

I<br />

Mancato inizio o abbandono del lavoro 183<br />

Impiegati delle pulizie app. 1: 21–23<br />

Maternità 78, 84, 143–147, app. 5: 9,<br />

Incontri promossi dal sindacato<br />

app. 6: 8<br />

mirati alla formazione 60<br />

Minaccia di licenziamento 172, 173<br />

Indennità 98–106, app. 8: 1–3,<br />

Mobbing 26<br />

app. 10: 6<br />

Modelli di tempo di lavoro 63, app. 5: 11<br />

Indennità di partenza 156, 158<br />

Molestie sessuali e sessiste app. 2: 8–13<br />

Indennità giornaliera 135<br />

Morte 141, 142<br />

Indennità per il lavoro supplementare 74<br />

Motivi di licenziamento 174<br />

Indennità per lavoro domenicale 103, app. 8: 3<br />

N<br />

Indennità per lavoro notturno 103, app. 8: 2<br />

Natura giuridica del rapporto di lavoro 18<br />

Indennità per perdita di guadagno 148–150<br />

Natura giuridica delle appendici 198<br />

Indennità per vacanze 98, app. 1: 9, 13, 20<br />

Norma di delegazione app. 4: 3<br />

Indennità regionale 99, app. 3: 3<br />

Norme contrattuali di lavoro 18–34<br />

Informazione 189, app. 2: 4, app. 9: 24,<br />

Norme di diritto delle obbligazioni 5–17<br />

app. 10<br />

Nuovo orientamento professionale 167, 168<br />

Infortunio 57, 78, 84–86, 96, 131–139,<br />

O<br />

141, 149, app. 4: 14,<br />

Obblighi del personale 25, 29, 31–33, 35–41, 45,<br />

app. 5: 9<br />

123, 128<br />

Inizio del rapporto di lavoro 19<br />

Obblighi di <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA in materia<br />

Interruzione del lavoro app. 4: 8<br />

di sicurezza sul lavoro<br />

Invenzioni 32, 33<br />

e protezione della salute 122<br />

L<br />

Obbligo di discrezione 37, 38, app. 2: 7<br />

Lavoro notturno in caso di maternità 146<br />

Obbligo di lealtà 35<br />

Lavoro supplementare 70–74, app. 5: 8<br />

Occasioni di formazione all’interno<br />

Lavoro svolto a casa app. 5: 5<br />

dell’azienda 59<br />

Libertà sindacale 4<br />

Occupazione in caso di maternità 144<br />

Licenziamento per propria colpa 155<br />

Occupazioni accessorie 30<br />

Lingua determinante 2<br />

P<br />

Lingue nazionali 28<br />

Pace del lavoro 6<br />

Livello di esigenze 89, 90, 95, app. 7: 3<br />

Pagamento del salario, delle indennità<br />

Luogo di lavoro 23, 64<br />

e degli assegni 110<br />

M<br />

Parità tra donna e uomo<br />

Malattia 57, 78, 84–86, 96, 131–138,<br />

(pari opportunità) 27, app. 2, app. 11: 4<br />

141, 149, app. 4: 14,<br />

Partecipazione 188–197, app. 2: 4, app. 9,<br />

app. 5: 9<br />

app. 10<br />

152<br />

Management della salute in azienda 122–124<br />

Partecipazione alle spese in caso di danni 43<br />

153


Termine Cifra<br />

Termine Cifra<br />

Partecipazione aziendale 188–197, app. 9, app. 10<br />

Protezione giuridica del rapporto di lavoro 185–187<br />

Passaggio a un livello<br />

Q<br />

di esigenze inferiore 95<br />

Quota di prestazioni unica 93, 94, 97, 108, 109,<br />

Passaggio alle <strong>FFS</strong> 168<br />

app. 7: 4<br />

Pause 55, app. 4: 5–7, app. 5: 4<br />

R<br />

Perfezionamento professionale app. 6: 10, app. 9: 23<br />

Rapporti tra le parti contraenti 5–9<br />

Periodo di conteggio 68<br />

Rapporto di lavoro 18, 19, 137, 138, 154,<br />

Periodo di prova 22, 174, 175<br />

169–187, app. 1: 4, 7, 11,<br />

Personale con capacità limitate app. 1: 14–16<br />

15, 18, 22<br />

Personale distaccato all’estero 100<br />

Reclutamento 148<br />

Personale in seconda formazione app. 1: 3–5<br />

Regali 40<br />

Persone occupate a tempo parziale 82, 108<br />

Reintegrazione 120, 131, 152–159<br />

Piano di reintegrazione 153<br />

Residenza 25<br />

Politica delle pari opportunità app. 2: 3<br />

Responsabilità 35–47<br />

Ponti delle festività app. 5: 10<br />

Responsabilità penale 44<br />

Posizione di fiducia delle CoPe 193<br />

Responsabilità per danni 42<br />

Posteggi per il personale 163<br />

Restituzione in caso di servizio militare,<br />

Posti liberi 21<br />

civile e protezione civile 150<br />

Praticanti app. 1: 6–9<br />

Richiamo con minaccia di licenziamento 171–173<br />

Premi 102, 105<br />

Ricompense 105<br />

Premio di fedeltà 102<br />

Ricorso contro la minaccia<br />

Prescrizione 187<br />

di licenziamento 173<br />

Prestazioni di servizio volontarie 151, app. 6: 6<br />

Riduzione dei giorni liberi 78<br />

Prestazioni in caso di malattia e infortunio 131–138<br />

Riduzione del salario in caso<br />

Prestazioni insufficienti 45<br />

di malattia o infortunio 131, 136<br />

Prestazioni sociali 122–166<br />

Riduzione del turno di riposo app. 4: 20<br />

Previdenza professionale (PP) 140<br />

Riduzione delle vacanze 85<br />

Procedimento arbitrale 10–17<br />

Rielezione CoPe app. 9: 15<br />

Procedura di conciliazione 12–17, 179<br />

Rimborso delle spese 107, app. 8: 4<br />

Protezione dal licenziamento in caso<br />

Ripartizione del lavoro app. 4: 15–18<br />

di malattia o infortunio 132<br />

Riporto giorni di compensazione 76<br />

Protezione dei dati 26<br />

Rispetto della pace del lavoro 6<br />

Protezione dei membri delle CoPe 194<br />

Ristorazione del personale 162<br />

Protezione della personalità 26<br />

S<br />

Protezione della salute 122–124, app. 10: 8<br />

Salario 88–97, 108–113, app. 1: 5,<br />

Protezione della salute in caso<br />

8, 12, 16, 19, 23, app. 7<br />

154<br />

di gravidanza e maternità 143–147<br />

Salario iniziale 94<br />

155


Termine Cifra<br />

Termine Cifra<br />

Salario mensile 96<br />

Tempo di viaggio 55<br />

Salario orario 96<br />

Tempo intercorrente fra giorni di riposo app. 4: 15<br />

Salario soggetto ai contributi<br />

Termini di disdetta 175, 178<br />

della CP <strong>FFS</strong> 97<br />

Testo determinante del <strong>CCL</strong> 2<br />

Saldo negativo 72<br />

Trasferimento 24, 45, app. 3, app. 10: 3<br />

Sanzioni 11<br />

Trasformazione di indennità in tempo 106<br />

Schede di congedo 60, app. 6: 7<br />

Trattative durante il periodo<br />

Scioglimento del rapporto di lavoro<br />

di validità del <strong>CCL</strong> 9<br />

in caso di malattia e infortunio 138<br />

Trattative salariali 7<br />

Sciopero 6<br />

Tribunale arbitrale 10–17<br />

Seconda formazione app.1: 3–5<br />

Tribunale arbitrale della partecipazione app. 9: 21, 32–37<br />

Sedute delle CoPe app. 9: 26–28<br />

Turni 79, app. 4<br />

Segreto aziendale 36, 38<br />

Turni di riposo app. 4: 19, 20<br />

Segreto professionale 36, 38<br />

Turno di lavoro 54, app. 4: 10–14<br />

Servizio civile e della protezione civile 148–151<br />

U<br />

Servizio di picchetto app. 8: 9<br />

Ulteriore evoluzione professionale<br />

Servizio militare 148–151<br />

dei membri delle CoPe 195<br />

Servizio obbligatorio svizzero 57, 78, 84–86, 96, 98,<br />

V<br />

148–150, app. 4: 14,<br />

Vacanze 81–85, app. 1: 9, 13, 20,<br />

app. 5: 9<br />

app. 4: 18<br />

Settimana di cinque giorni 52<br />

Valore di base 90, 92, 94, app. 7: 1, 5<br />

Sicurezza sul lavoro 122–124, app. 10: 8<br />

Valore massimo 90, 92, app. 7: 5<br />

Situazione di vuoto contrattuale 202<br />

Valori limite 69, app. 5: 7<br />

Sospensione cautelativa dal lavoro 47<br />

Valutazione del personale 118–120, app. 7: 3, 4<br />

Sospensione dal lavoro 47, 57, 78, 85, app. 5: 9<br />

Valutazione delle funzioni 89<br />

Spese per taxi sostenute<br />

Vestiario professionale 161<br />

dal personale femminile app. 8: 7<br />

Viaggi all’estero app. 5: 6<br />

Spettro salariale 90, app. 7: 2, 3, 5<br />

Violazione agli obblighi derivanti<br />

Studenti app. 1: 10–13<br />

dal contratto di lavoro 45<br />

Supplementi di tempo 55, 87, app. 8: 9<br />

Violazione alle norme del <strong>CCL</strong> 11<br />

Supplemento per lavoro notturno 55, 87<br />

Sviluppo del personale<br />

T<br />

114–121, app. 10: 7<br />

Tempi di attesa app. 4: 4<br />

Tempo di lavoro 48–87, app. 4, app. 5,<br />

app. 9: 18, app. 10: 5<br />

156<br />

Tempo di riposo (all’estero) app. 5: 6<br />

157


<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />

Human Resources<br />

Centralbahnstrasse 4<br />

CH­4065 Basilea<br />

Luglio 2011/952-60-034

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