CCL FFS Cargo.
CCL FFS Cargo.
CCL FFS Cargo.
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>CCL</strong> <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong>.<br />
Contratto collettivo di lavoro 2011.<br />
Kaderverband des öffentlichen Verkehrs KVöV<br />
Associazione dei quadri dei trasporti pubblici AQTP<br />
Association des cadres des transports publics ACTP
Parti contraenti:<br />
Sindacato<br />
del personale<br />
dei trasporti<br />
Steinerstrasse 35<br />
casella postale<br />
3000 Berna 6<br />
Sindacato per<br />
il servizio pubblico<br />
in Svizzera<br />
Segretario centrale<br />
Hopfenweg 21<br />
casella postale<br />
3000 Berna 14<br />
Sindacato svizzero<br />
dei macchinisti<br />
e aspiranti<br />
Hardhof 38<br />
8064 Zurigo<br />
Kaderverband des öffentlichen Verkehrs KVöV<br />
Associazione dei quadri dei trasporti pubblici AQTP<br />
Association des cadres des transports publics ACTP<br />
Associazione dei<br />
quadri dei trasporti<br />
pubblici<br />
casella postale 6903<br />
3001 Berna<br />
Indice.<br />
Elenco delle abbreviazioni. 11<br />
Elenco delle definizioni. 12<br />
Prefazione. 14<br />
Parte 1 a :<br />
Disposizioni generali e di diritto delle obbligazioni. 16<br />
A. Disposizioni generali. 16<br />
1 Base giuridica 16<br />
2 Contenuto e testo determinante 16<br />
3 Campo d’applicazione 16<br />
4 Libertà sindacale 17<br />
B. Rapporti tra le parti contraenti. 17<br />
5 Collaborazione delle parti contraenti 17<br />
6 Pace del lavoro 17<br />
7 Trattative salariali 18<br />
8 Contributo alle spese di applicazione 18<br />
9 Trattative durante il periodo di validità del <strong>CCL</strong> 19<br />
C. Procedimento di conciliazione<br />
e procedimento arbitrale. 20<br />
10 Tribunale arbitrale 20<br />
11 Sanzioni 20<br />
12 Commissione di conciliazione 20<br />
13 Composizione 21<br />
14 Segretariato 21<br />
15 Istruzione del procedimento 21<br />
16 Altre norme procedurali 22<br />
17 Spese 22<br />
1
Parte 2 a : Disposizioni normative. 24<br />
A. Norme contrattuali di lavoro. 24<br />
18 Natura giuridica del rapporto di lavoro 24<br />
19 Inizio e durata del rapporto di lavoro 24<br />
20 Contratto di lavoro 24<br />
21 Posti vacanti 25<br />
22 Periodo di prova 25<br />
23 Luogo di lavoro 25<br />
24 Trasferimento 25<br />
25 Residenza 26<br />
26 Protezione della personalità e dei dati 26<br />
27 Parità tra donna e uomo 26<br />
28 Lingue nazionali 27<br />
29 Cariche pubbliche 27<br />
30 Occupazioni accessorie 28<br />
31 Attività a favore di terzi 28<br />
32 Beni immateriali 28<br />
33 Invenzioni e design occasionali 29<br />
34 Facilitazioni di viaggio 29<br />
B. Contegno e responsabilità. 30<br />
35 Obbligo di diligenza e di lealtà 30<br />
36 Segreto professionale e d’affari 30<br />
37 Obbligo di discrezione 30<br />
38 Persistenza 30<br />
39 Deposizioni in tribunale 31<br />
40 Divieto di accettare regali 31<br />
41 Donazioni di poca importanza 31<br />
42 Responsabilità per danni 32<br />
43 Partecipazione alle spese 32<br />
44 Responsabilità penale 32<br />
45 Provvedimenti in caso di prestazioni insufficienti o<br />
comportamento insoddisfacente 33<br />
46 Allontanamento dal posto di lavoro 33<br />
47 Sospensione ed esonero cautelativo dal lavoro 34<br />
C. Tempo di lavoro, vacanze e congedo. 35<br />
48 Campo d’applicazione 35<br />
I. Basi per la durata del lavoro. 35<br />
49 Durata giornaliera del lavoro prestabilita 35<br />
50 Giorni di lavoro prestabiliti nell’arco di un anno 35<br />
51 Durata annua del lavoro prestabilita 35<br />
52 Settimana di cinque giorni 36<br />
53 Assegnazione del lavoro 36<br />
54 Durata minima del lavoro per ogni turno 36<br />
II. Computo quale tempo di lavoro. 36<br />
55 Tempo di lavoro 36<br />
56 Computo del tempo di lavoro in caso<br />
di cambiamenti apportati all’ultimo momento 37<br />
57 Assenze 38<br />
58 Assenze di natura privata 38<br />
59 Occasioni di formazione proposte all’interno 38<br />
60 Schede di congedo e incontri promossi<br />
dal sindacato, mirati alla formazione 38<br />
III. Regolamentazioni specifiche settoriali sulla<br />
durata del lavoro (BAR). 39<br />
61 Competenze 39<br />
62 Decorrenza e possibilità di disdire le BAR 39<br />
63 Modelli di tempo di lavoro 39<br />
64 Luogo di lavoro 40<br />
IV. Conto personale del tempo e fasce per<br />
la durata annua del lavoro. 40<br />
65 Conto del tempo 40<br />
66 Averi in tempo 40<br />
67 Averi in tempo di cui si dispone alla fine<br />
del rapporto di lavoro 41<br />
68 Periodo di conteggio 41<br />
69 Valori limite 41<br />
2 3
V. Lavoro supplementare. 42<br />
70 Definizione 42<br />
71 Compensazione del lavoro supplementare 42<br />
72 Compensazione di un saldo negativo con<br />
ore supplementari 42<br />
73 Compensazione del tempo supplementare<br />
alla fine del rapporto di lavoro 43<br />
74 Indennità per il lavoro supplementare 43<br />
VI. Giorni liberi. 43<br />
75 Diritto 43<br />
76 Riporto 44<br />
77 Diritto al momento d’iniziare il lavoro o di lasciarlo 44<br />
78 Riduzione 45<br />
79 Collaboratrici e collaboratori che svolgono turni 46<br />
VII. Altre regolamentazioni particolari della<br />
durata del lavoro. 46<br />
80 Collaboratrici e collaboratori che gestiscono<br />
autonomamente il loro tempo di lavoro 46<br />
VIII. Vacanze. 46<br />
81 Diritto 46<br />
82 Persone occupate a tempo parziale 47<br />
83 Attribuzione 47<br />
84 Diritto al momento d’iniziare il lavoro o di lasciarlo 47<br />
85 Riduzione 48<br />
IX. Congedo. 49<br />
86 Concessione di congedi 49<br />
X. Disposizioni transitorie relative al capitolo<br />
tempo di lavoro, vacanze e congedo. 49<br />
87 Supplemento di tempo per il servizio notturno 49<br />
D. Salario, indennità, assegni e<br />
rimborso delle spese. 50<br />
I. Salario. 50<br />
88 Principio 50<br />
89 Valutazione della funzione 50<br />
90 Spettri salariali 50<br />
91 Convenzione sul salario 50<br />
92 Evoluzione del salario 51<br />
93 Quota di prestazioni unica 51<br />
94 Salario iniziale al di sotto del valore di base 51<br />
95 Passaggio a un livello di esigenze inferiore 52<br />
96 Salario mensile od orario 52<br />
97 Salario soggetto ai contributi della Cassa pensioni<br />
<strong>FFS</strong> (CP <strong>FFS</strong>) 53<br />
II. Indennità, assegni e rimborso delle spese. 53<br />
98 Diritto 53<br />
99 Indennità regionale 53<br />
100 Indennità per il personale distaccato all’estero 54<br />
101 Assegni familiari 54<br />
102 Premio di fedeltà 55<br />
103 Indennità per lavoro domenicale e notturno 55<br />
104 Altre indennità 56<br />
105 Indennità versate sotto forma di premi<br />
e ricompense per prestazioni particolari 57<br />
106 Trasformazione di indennità in tempo 57<br />
107 Rimborso delle spese 57<br />
III. Altre disposizioni relative al capitolo salario,<br />
indennità, assegni e rimborso delle spese. 57<br />
108 Diritti in caso di attività a tempo parziale 57<br />
109 Conteggio del salario 57<br />
110 Pagamento 58<br />
4 5
IV. Disposizioni transitorie relative al capitolo<br />
salario, indennità, assegni e rimborso spese. 58<br />
111 Trasferimento dei rapporti d’impiego 58<br />
112 Aumenti generali di salario dal 2012 per le<br />
collaboratrici e i collaboratori con «garanzia 2011» 59<br />
113 Trattamento delle garanzie in caso di cambiamenti<br />
di funzione e modifiche del grado d’occupazione 59<br />
E. Sviluppo del personale. 59<br />
114 Definizione 59<br />
115 Principi 59<br />
116 Responsabilità della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA 60<br />
117 Corresponsabilità delle collaboratrici<br />
e dei collaboratori 60<br />
118 Valutazione del personale (VP) 60<br />
119 Valutazione del personale (VP) in caso<br />
di nuovo orientamento professionale 61<br />
120 Valutazione del personale (VP) in caso<br />
di reintegra zione professionale 62<br />
121 Partecipazione 62<br />
F. Protezione della salute e prestazioni sociali. 62<br />
I. Sicurezza sul lavoro e protezione della salute. 62<br />
122 Doveri della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA 62<br />
123 Doveri delle collaboratrici e dei collaboratori 62<br />
124 Partecipazione 63<br />
II. Diritti e doveri nei casi di malattia e infortunio. 63<br />
125 Principio 63<br />
126 Capacità di lavoro compromessa 63<br />
127 Gestione delle presenze e<br />
Case Management aziendale 64<br />
128 Doveri delle collaboratrici e dei collaboratori 64<br />
129 Cessione di richieste di risarcimento dei danni<br />
nei confronti di terzi 65<br />
130 Provvedimenti in caso di violazione dei doveri 65<br />
III. Prestazioni in caso di malattia o infortunio. 65<br />
131 Continuazione della retribuzione e durata<br />
del relativo diritto 65<br />
132 Protezione dal licenziamento 66<br />
133 Prolungamento della durata del diritto<br />
alla retribuzione 66<br />
134 Nuovo diritto 67<br />
135 Computo delle prestazioni delle assicurazioni sociali 67<br />
136 Riduzione o rifiuto del diritto di continuare<br />
a ricevere la retribuzione 68<br />
137 Adeguamento del rapporto di lavoro 68<br />
138 Scioglimento del rapporto di lavoro 69<br />
IV. Assicurazione contro gli infortuni, previdenza<br />
professionale e prestazioni in caso di morte. 70<br />
139 Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 70<br />
140 Previdenza professionale 70<br />
141 Morte a seguito di infortunio professionale o<br />
di malattia professionale 70<br />
142 Godimento ulteriore (prestazioni in caso di morte) 71<br />
V. Protezione della salute in caso di gravidanza<br />
e maternità. 71<br />
143 Protezione della salute 71<br />
144 Occupazione 72<br />
145 Assenze 72<br />
146 Lavoro sostitutivo per le collaboratrici impiegate<br />
nel servizio notturno 73<br />
147 Congedo di maternità 73<br />
VI. Prestazioni in caso d’impedimento al lavoro<br />
per servizio obbligatorio svizzero. 73<br />
148 Principio 73<br />
149 Casi particolari 74<br />
150 Restituzione 74<br />
151 Prestazioni di servizio volontario 75<br />
6 7
VII. Collaboratrici e collaboratori in reintegrazione<br />
professionale. 75<br />
152 Reintegrazione professionale 75<br />
153 Piano di reintegrazione 76<br />
154 Cessazione del rapporto di lavoro 76<br />
155 Licenziamento per propria colpa 77<br />
156 Diritto a un’indennità di partenza 77<br />
157 Entità 78<br />
158 Decisione ancora in sospeso di<br />
un’assicurazione sociale 78<br />
159 Restituzione 79<br />
VIII. Altre istituzioni. 79<br />
160 Servizio sociale e fondo per il personale <strong>FFS</strong> 79<br />
161 Vestiario professionale 79<br />
162 Ristorazione del personale 79<br />
163 Posteggi per il personale 80<br />
164 Canone di locazione per l’appartamento assegnato 80<br />
165 Costruzione di alloggi per il personale 80<br />
174 Motivi di licenziamento dopo il periodo di prova 83<br />
175 Termini di disdetta 83<br />
176 Disdetta nulla 84<br />
177 Conseguenze della nullità 84<br />
178 Proroga del termine di disdetta 85<br />
179 Disdetta abusiva o discriminante 85<br />
180 Disdetta impugnabile secondo l’articolo 10 LPar 86<br />
181 Disdetta senza preavviso 86<br />
182 Disdetta senza preavviso ingiustificata 86<br />
183 Mancato inizio o abbandono del lavoro ingiustificati 86<br />
184 Certificato di lavoro 87<br />
I. Protezione giuridica. 87<br />
185 Modifiche del contratto 87<br />
186 Procedura 87<br />
187 Prescrizione 87<br />
Parte 3 a : Partecipazione aziendale. 88<br />
IX. Disposizioni transitorie relative al capitolo<br />
188 Obiettivi 88<br />
protezione della salute e prestazioni sociali. 80<br />
189 Forme di partecipazione 88<br />
166 Disposizioni transitorie 80<br />
190 Contenuti della partecipazione 89<br />
191 Commissioni del personale (CoPe) 89<br />
G. Nuovo orientamento professionale per le<br />
192 Collaborazione e finanziamento 89<br />
collaboratrici e i collaboratori che perdono il posto<br />
193 Posizione di fiducia delle CoPe 89<br />
di lavoro a causa di progetti di riorganizzazione<br />
194 Protezione dei membri delle CoPe 89<br />
e di razionalizzazione. 80<br />
195 Ulteriore evoluzione professionale<br />
167 Nuovo orientamento professionale 80<br />
dei membri delleCoPe 90<br />
168 Passaggio alle <strong>FFS</strong> 81<br />
196 Impiego dopo la fine del mandato 90<br />
197 Appendici 90<br />
H. Cessazione del rapporto di lavoro. 81<br />
169 Scioglimento di comune accordo 81<br />
170 Cessazione senza disdetta 81<br />
171 Disdetta regolare 82<br />
172 Richiamo con minaccia di licenziamento<br />
173 Ricorso contro il richiamo con minaccia<br />
82<br />
8<br />
di licenziamento 83<br />
9
Parte 4 a :<br />
Disposizioni generali finali e transitorie. 92<br />
198 Natura giuridica delle appendici 92<br />
199 Disposizioni esecutive 92<br />
200 Durata del <strong>CCL</strong> 92<br />
201 Disdetta del <strong>CCL</strong> 92<br />
202 Situazione di vuoto contrattuale 93<br />
203 Disposizioni transitorie 93<br />
Parte 5 a : Appendici. 97<br />
Appendice 1: Categorie speciali di personale. 98<br />
Appendice 2: Parità tra donna e uomo. 104<br />
Appendice 3: Prestazioni in caso di trasferimento<br />
in un altro luogo di lavoro. 108<br />
Appendice 4: Norme particolari in materia di durata<br />
del lavoro per le collaboratrici e<br />
i collaboratori impiegati a turni. 110<br />
Appendice 5: Norme particolari in materia di durata<br />
del lavoro per le collaboratrici e i<br />
collaboratori fino al livello di esigenze J<br />
che gestiscono autonomamente il<br />
loro tempo di lavoro. 116<br />
Appendice 6: Congedo. 120<br />
Appendice 7: Salario. 126<br />
Appendice 8: Indennità e rimborso delle spese. 128<br />
Appendice 9: Partecipazione aziendale. 134<br />
Appendice 10: Contenuti della partecipazione aziendale. 144<br />
Indice alfabetico. 148<br />
Elenco delle abbreviazioni.<br />
AD Assicurazione contro la disoccupazione<br />
AI Assicurazione invalidità<br />
Art. Articolo<br />
AVS Assicurazione vecchiaia e superstiti<br />
BAR Regolamentazioni specifiche settoriali sulla durata del lavoro<br />
<strong>CCL</strong> Contratto collettivo di lavoro della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />
<strong>CCL</strong> <strong>FFS</strong> Contratto collettivo di lavoro delle <strong>FFS</strong><br />
CO Codice svizzero delle obbligazioni del 30 marzo 1911<br />
CoPe Commissione del personale<br />
CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937<br />
CP <strong>FFS</strong> Cassa pensioni <strong>FFS</strong><br />
Cpv. Capoverso<br />
<strong>FFS</strong> Ferrovie federali svizzere<br />
IPG Indennità per perdita di guadagno (IPG-Imat)<br />
LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari<br />
(Legge sugli assegni familiari, LAFam)<br />
LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni<br />
LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare<br />
LAV Legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati<br />
LDL Legge federale dell’8 ottobre 1971 sul lavoro nelle imprese<br />
di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro)<br />
LFPr Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale<br />
(Legge sulla formazione professionale)<br />
LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità<br />
di perdito di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità<br />
(Legge sulle indennità di perdita di guadagno,LIPG)<br />
LL Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria,<br />
nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro)<br />
Lpar Legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi<br />
(pari opportunità)<br />
SA Società anonima<br />
Suva Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni<br />
UO Unità organizzativa<br />
VP Valutazione del personale<br />
10 11
12<br />
Elenco delle definizioni.<br />
Appendice Disciplina i particolari del relativo capitolo ed è parte<br />
integrante, a pieno diritto, del <strong>CCL</strong><br />
Commissione del<br />
personale (CoPe)<br />
Azienda <strong>FFS</strong> e <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />
Contratto<br />
di lavoro<br />
Disposizioni<br />
normative<br />
Disposizioni<br />
obbligatorie<br />
Durata annua<br />
del lavoro<br />
Rappresentanza del personale eletta dalle collaboratrici e<br />
dai collaboratori<br />
Contratto che definisce gli accordi conclusi individualmente in<br />
conformità della cifra 20<br />
Disciplinano i rapporti di diritto del lavoro intercorrenti tra la<br />
<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA e le sue collaboratrici e i suoi collaboratori<br />
Regolano i rapporti fra le parti contraenti<br />
Durata del lavoro da compiere nel corso di un anno civile<br />
Giorni liberi Concetto generico per definire i giorni di riposo e di compensazione<br />
Libertà sindacale Diritto delle collaboratrici, dei collaboratori, dei datori di<br />
lavoro e delle loro organizzazioni di riunirsi per proteggere i<br />
propri intereressi, di costituire associazioni, di aderirvi o<br />
di non parteciparvi<br />
Medico<br />
di fiducia<br />
Un medico designato dalla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA per appurare le<br />
condizioni di salute di una candidata o di un candidato, o lo<br />
stato di salute di una collaboratrice o di un collaboratore<br />
Parti contraenti Da una parte la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA e, dall’altra, il SEV, transfair,<br />
AQTP e VSLF<br />
Prefazione Introduzione, dichiarazione d’intenti<br />
Retribuzione Concetto generico per definire il salario, gli assegni,<br />
le indennità e il rimborso delle spese<br />
Servizio obbligatorio<br />
svizzero<br />
Servizio obbligatorio svizzero da prestare nell’esercito,<br />
nel servizio civile o nella protezione civile<br />
Spettro salariale Per ogni livello di esigenze definisce la fascia entro la quale il<br />
salario normalmente evolve<br />
Sussidiaria È detta sussidiaria una norma legale applicabile solo qualora il<br />
diritto superiore non contempli nessuna prescrizione<br />
Valutazione del<br />
personale (VP)<br />
Strumento di gestione e di promozione per fare, da un anno<br />
all’altro, il punto della situazione. La valutazione del personale<br />
sta alla base dello sviluppo del personale e di una retribuzione<br />
che considera le prestazioni<br />
13
14<br />
Prefazione.<br />
Con il presente <strong>CCL</strong>, le parti contraenti intendono dare un contributo<br />
affinché la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA possa operare con successo,<br />
assumendosi le proprie responsabilità dal punto di vista sociale<br />
ed ecologico.<br />
Le parti contraenti riconoscono che questo obiettivo può essere<br />
raggiunto solo con un personale che sappia assumersi le<br />
proprie responsabilità, motivato e capace, e con una politica<br />
del personale moderna che sostenga le attitudini e le capacità<br />
dei singoli, prenda sul serio i desideri del personale e sia basata<br />
su un giusto apprezzamento del suo lavoro.<br />
Le parti contraenti si dichiarano a favore di un’estesa partecipazione<br />
aziendale, come espressione di un autentico partenariato<br />
sociale. Questa partecipazione apporta un contributo fattivo<br />
alla creazione di condizioni di lavoro attrattive come pure<br />
al miglioramento dell’impegno e del senso di responsabilità di<br />
collaboratrici e collaboratori.<br />
Il presente <strong>CCL</strong> sottostà al principio della buona fede che impegna<br />
le parti contraenti a valutare con comprensione i reciproci<br />
interessi. Le parti contraenti riconoscono la loro responsabilità<br />
collettiva nel dar forma alle condizioni contrattuali di<br />
lavoro del personale della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA e nel far valere di comune<br />
accordo il presente <strong>CCL</strong> a tutti i livelli. Esse fanno tutto il<br />
possibile per rafforzare la collaborazione sociale. Le parti contraenti<br />
compongono le divergenze d’opinione, se possibile discutendone<br />
per raggiungere un’intesa. Esse rispettano il divieto<br />
di agire arbitrariamente.<br />
Le parti contraenti operano di comune accordo e promuovono<br />
un clima di rispetto e fiducia personale tra collaboratrici e collaboratori<br />
a tutti i livelli. Esse prendono provvedimenti per promuovere<br />
pari opportunità per donne e uomini a tutti i livelli e in<br />
tutti gli organi paritetici, per impedire situazioni di mobbing e di<br />
molestie sessuali, per inserire persone disabili, per promuove-<br />
re la salute e la prevenzione nell’ambito del management della<br />
salute in azienda e per sostenere l’integrazione di straniere e<br />
stranieri.<br />
Le nuove condizioni economiche generali provocano nel mercato<br />
dei trasporti, svizzero ed europeo, una condizione di concorrenza<br />
accresciuta. La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA si propone, come suo<br />
obiettivo più ambizioso, di potenziare costantemente la propria<br />
posizione sul mercato, aumentando la produttività e trasformandosi<br />
in un’azienda che opera nel campo dei trasporti<br />
in modo competitivo. Le associazioni del personale che hanno<br />
sottoscritto il contratto assicurano alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA di assecondare<br />
il processo di ristrutturazione in modo costruttivo.<br />
La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA attua le misure di riorganizzazione e razionalizzazione<br />
nel rispetto del contratto sociale. Essa rinuncia, per<br />
tutta la durata del presente contratto, a licenziamenti per motivi<br />
aziendali o economici. Quando vengono attuati progetti di<br />
riorganizzazione e di razionalizzazione è possibile il passaggio<br />
alle <strong>FFS</strong>.<br />
La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA offre alle collaboratrici e ai collaboratori che<br />
perdono il loro posto a causa di progetti di riorganizzazione o<br />
di razionalizzazione, l’opportunità di prendere, con un’assistenza<br />
professionale fornita dalle <strong>FFS</strong>, l’iniziativa del loro riorientamento<br />
professionale. Dimostrandosi leali, flessibili e disponibili<br />
alla mobilità, coloro che vengono a trovarsi in questa<br />
situazione si assumono la corresponsabilità del loro riorientamento<br />
all’interno o all’esterno dell’azienda. Le <strong>FFS</strong> li aiutano<br />
nella ricerca di posti ragionevolmente adeguati all’interno o all’esterno<br />
dell’azienda.<br />
Qualora settori accessori della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA fossero resi giuridicamente<br />
autonomi mediante scorporo, vi si applicheranno<br />
condizioni d’impiego complessivamente equivalenti a quelle<br />
della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />
15
Parte 1 a :<br />
Disposizioni generali e di diritto delle obbligazioni.<br />
Base giuridica<br />
Contenuto e testo<br />
determinante<br />
Campo<br />
d’applicazione<br />
A. Disposizioni generali.<br />
1<br />
1 Il presente <strong>CCL</strong> è di diritto privato.<br />
2 Nei casi non regolati dal presente <strong>CCL</strong> è applicabile in via sussidiaria<br />
il Codice delle obbligazioni (CO).<br />
2<br />
1 Le disposizioni di diritto delle obbligazioni regolano i rapporti<br />
fra le parti contraenti.<br />
2 Le disposizioni di natura normativa regolano le relazioni di lavoro<br />
tra la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA e il suo personale. Essendo vincolanti,<br />
non è lecito modificarle a scapito del personale.<br />
3 Il presente <strong>CCL</strong> è redatto in italiano, francese e tedesco. Per<br />
la sua interpretazione è determinante il testo originale tedesco.<br />
3<br />
1 Il presente <strong>CCL</strong> vale per tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori<br />
della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA occupati sia a tempo pieno sia a<br />
tempo parziale, indipendentemente dal fatto che essi facciano<br />
parte o no di un’associazione del personale che lo ha sottoscritto.<br />
2 Le deroghe a singole disposizioni del <strong>CCL</strong> per particolari<br />
gruppi di personale sono regolate dall’appendice 1.<br />
3 Non sono soggetti al presente <strong>CCL</strong>:<br />
a. le collaboratrici e i collaboratori assunti all’estero,<br />
e che vi lavorano;<br />
b. il personale in formazione secondo la LFPr.<br />
c. i quadri di livello medio, per quanto giustificato dall’incidenza<br />
sul risultato finanziario, dalla responsabilità gestionale e<br />
dalla responsabilità specialistica;<br />
d. le persone che devono soddisfare requisiti speciali, segnatamente<br />
nel campo dell’informatica e in settori chiave;<br />
e. il personale di vendita responsabile dei grandi clienti<br />
(in modo particolare i Key Account Manager), che lavora<br />
sulla base di un obiettivo d’acquisizione finanziariamente<br />
misurabile;<br />
f. altre persone, in singoli casi motivati.<br />
La libertà sindacale è garantita.<br />
B. Rapporti tra le parti contraenti.<br />
5<br />
1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA e le associazioni del personale che hanno<br />
sottoscritto il contratto si scambiano regolarmente informazioni<br />
aventi per oggetto i loro obiettivi e le loro intenzioni. Con questo<br />
si vuole promuovere la comprensione reciproca.<br />
2 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA informa tempestivamente il suo personale<br />
circa le innovazioni nell’azienda.<br />
3 Durante un procedimento di conciliazione o arbitrale secondo<br />
le cifre da 10 a 17, le parti contraenti si astengono da tutto ciò<br />
che potrebbe causare un inasprimento del conflitto.<br />
4 L’informazione oggettiva del personale resta garantita.<br />
6<br />
1 Le parti contraenti s’impegnano, per tutta la durata del contratto,<br />
a rispettare assolutamente la pace del lavoro e a rinunciare<br />
a qualsiasi azione che disturbi lo svolgimento del lavoro<br />
come lo sciopero, lo sciopero d’avvertimento, misure simili allo<br />
4<br />
Libertà sindacale<br />
Collaborazione<br />
delle parti<br />
contraenti<br />
Pace del lavoro<br />
4 Inoltre possono essere esclusi dal presente <strong>CCL</strong>:<br />
a. i quadri superiori;<br />
b. i quadri di livello alto;<br />
sciopero, il boicotto e la serrata.<br />
16<br />
17<br />
Parte 1 a : Disposizioni generali e di diritto delle obbligazioni.
Trattative salariali<br />
2 Per misure simili allo sciopero s’intendono in particolare la<br />
minaccia di sciopero, l’incitamento allo sciopero e la resistenza<br />
passiva (per es. lo sciopero dello zelo).<br />
3 Rispetto assoluto della pace del lavoro significa che l’obbligo<br />
di mantenere la pace sussiste anche nel caso di controversie<br />
su questioni che non sono regolamentate nel <strong>CCL</strong>.<br />
4 Le parti contraenti s’impegnano, in caso di violazione minacciata<br />
o avvenuta della pace del lavoro, a tenere colloqui per la<br />
ricomposizione della vertenza. Se non interviene alcuna intesa<br />
dev’essere avviato un procedimento di conciliazione o arbitrale.<br />
7<br />
1 Le parti contraenti conducono ogni anno trattative per la rimunerazione.<br />
Il risultato che ne emerge vigerà dal 1° maggio dell’anno<br />
successivo.<br />
2 In tale contesto, esse considerano soprattutto la situazione<br />
economica e finanziaria della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA, le condizioni presenti<br />
sul mercato del lavoro e l’evoluzione del costo della vita.<br />
3 In occasione delle trattative salariali annuali, i partner contrattuali<br />
mettono a disposizione i mezzi sufficienti per garantire,<br />
prioritariamente, la crescita dell’esperienza e delle prestazioni,<br />
a condizione che i mezzi finanziari siano disponibili.<br />
4 Se le parti contraenti non riescono ad accordarsi entro il 5<br />
dicembre dell’anno in corso, ciascuna di esse può adire entro<br />
10 giorni il tribunale arbitrale.<br />
2 Il contributo alle spese di applicazione è dovuto anche in caso<br />
di congedo non pagato.<br />
3 Il contributo alle spese di applicazione non è dovuto qualora,<br />
durante il termine di disdetta, non sussista il diritto di percepire<br />
ancora il salario (cifra 138, capoverso 2).<br />
4 Il contributo alle spese di applicazione viene detratto direttamente<br />
dal salario.<br />
5 Il contributo alle spese di applicazione serve a coprire le spese<br />
derivanti dall’applicazione del <strong>CCL</strong> e dai provvedimenti per farlo<br />
valere, tra l’altro per la formazione e il perfezionamento dei<br />
membri delle commissioni del personale.<br />
6 Il contributo alle spese di applicazione viene messo a disposizione<br />
delle associazioni del personale che hanno sottoscritto<br />
il contratto. Esse concordano la chiave di ripartizione.<br />
7 Le associazioni del personale fanno verificare annualmente<br />
da un ente di controllo riconosciuto la contabilità dei contributi<br />
alle spese di applicazione e che il loro impiego sia conforme a<br />
quanto stabilito per contratto; il risultato dev’essere sottoposto<br />
alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />
9<br />
1 Le parti contraenti si dichiarano disposte ad accogliere, durante<br />
la validità del <strong>CCL</strong>, proposte per modificarlo o completarlo,<br />
ad esaminarle in buona fede, e a cercare insieme soluzioni.<br />
Trattative durante<br />
il periodo di validità<br />
del <strong>CCL</strong><br />
8<br />
2 Se non si giunge a un accordo, continua a valere il presente<br />
Contributo alle 1 Le collaboratrici e i collaboratori che non appartengono a nes-<br />
<strong>CCL</strong>.<br />
spese di suna delle associazioni che hanno sottoscritto il contratto o la<br />
applicazione<br />
cui quota di membro non viene detratta direttamente dal sala-<br />
3 È escluso il ricorso al tribunale arbitrale o alla commissione di<br />
rio, versano un contributo mensile alle spese di applicazione di<br />
CHF 10.–. Chi è occupato a tempo parziale, lavorando meno<br />
conciliazione.<br />
18<br />
del 50 %, paga mensilmente CHF 5.–.<br />
19<br />
Parte 1 a : Disposizioni generali e di diritto delle obbligazioni.
Tribunale arbitrale<br />
Sanzioni<br />
Commissione di<br />
conciliazione<br />
C. Procedimento di conciliazione e procedimento arbitrale.<br />
10<br />
1 All’occorrenza viene istituito un tribunale arbitrale nei casi seguenti:<br />
a. disaccordo delle parti contraenti sull’applicazione o<br />
l’interpretazione del <strong>CCL</strong>;<br />
b. mancato accordo fra le parti contraenti relativo ai negoziati<br />
annui concernenti il salario (cifra 7).<br />
2 Il tribunale arbitrale esegue tentativi di ricomposizione tra le<br />
parti, alle quali sottopone proposte di soluzione.<br />
3 Se i tentativi di ricomposizione falliscono, il tribunale arbitrale<br />
delibera in modo inappellabile.<br />
11<br />
1 Se il tribunale arbitrale stabilisce che sono state violate norme<br />
del contratto collettivo, esso deve ingiungere alla parte che ha<br />
commesso la violazione di adempiere immediatamente ai propri<br />
impegni.<br />
2 Il tribunale arbitrale è autorizzato allo stesso tempo, in particolare:<br />
a. a pronunciare una diffida;<br />
b. a infliggere una pena convenzionale fino a CHF 50 000.–.<br />
3 Una pena convenzionale passata in giudicato dev’essere rimessa<br />
entro 30 giorni alla parte o alle parti che hanno vinto la<br />
causa.<br />
12<br />
1 In caso di mancato accordo su un nuovo <strong>CCL</strong> è istituita una<br />
commissione di conciliazione paritetica.<br />
13<br />
1 La commissione di conciliazione e il tribunale arbitrale si com-<br />
pongono come segue:<br />
– quattro rappresentanti della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA;<br />
– complessivamente quattro rappresentanti delle associazioni<br />
del personale che hanno sottoscritto il contratto;<br />
– una o un presidente.<br />
2 La/il presidente è nominata/o collegialmente dai rappresentanti<br />
della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA e delle associazioni del personale che<br />
hanno sottoscritto il contratto, e deve possedere una formazione<br />
giuridica completa.<br />
3 Se non è possibile giungere a un accordo sulla presidenza, la<br />
decisione spetta alla/al presidente del Tribunale d’appello del<br />
Cantone di Basilea Città, su proposta delle parti contraenti.<br />
14<br />
La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA provvede ai compiti di segreteria della commissione<br />
di conciliazione e del tribunale arbitrale.<br />
15<br />
1 Il procedimento viene promosso al segretariato della commissione<br />
di conciliazione o del tribunale arbitrale da un’istanza<br />
scritta formulata da una o più parti contraenti.<br />
2 La domanda di conciliazione e la presa di posizione della controparte<br />
devono contenere in particolare:<br />
– l’esatta indicazione delle parti;<br />
– le richieste della/e parte/i;<br />
– la motivazione delle richieste;<br />
– i mezzi di prova;<br />
– la rappresentanza delle parti.<br />
Composizione<br />
Segretariato<br />
Istruzione del<br />
procedimento<br />
2 La commissione di conciliazione sottopone alle parti contra-<br />
3 Se il procedimento non viene intentato da tutte le associazioni<br />
firmatarie del <strong>CCL</strong>, le altre possono associarsi entro 14 giorni<br />
enti proposte di soluzione.<br />
al procedimento facendosi citare come terzi interessati. Quelle<br />
20<br />
citate come terzi interessati diventano parte.<br />
21<br />
Parte 1 a : Disposizioni generali e di diritto delle obbligazioni.
Altre norme<br />
procedurali<br />
Spese<br />
16<br />
1 Il procedimento successivo si tiene verbalmente e dev’essere<br />
concluso entro tre mesi dalla notifica della composizione della<br />
commissione di conciliazione o del tribunale arbitrale.<br />
2 Se il tribunale arbitrale viene chiamato in causa in seguito al<br />
fallimento delle trattative salariali, il procedimento deve concludersi<br />
al più tardi il 15 aprile.<br />
3 Una sentenza arbitrale è inappellabile e ha valore per tutte le<br />
parti contraenti, con riserva di ricorso e revisione al Tribunale<br />
d’appello del Cantone di Basilea Città.<br />
4 Sede della commissione di conciliazione e del tribunale arbitrale<br />
è Basilea.<br />
5 Per il resto trovano applicazione le norme del codice di procedura<br />
civile svizzero.<br />
17<br />
Il tribunale arbitrale decide in merito alle spese procedurali.<br />
22 23<br />
Parte 1 a : Disposizioni generali e di diritto delle obbligazioni.
Parte 2 a :<br />
Disposizioni normative.<br />
Natura giuridica del<br />
rapporto di lavoro<br />
Inizio e durata del<br />
rapporto di lavoro<br />
A. Norme contrattuali di lavoro.<br />
18<br />
Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato.<br />
19<br />
1 Il rapporto di lavoro con la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA viene stabilito stipulando<br />
un contratto di lavoro scritto.<br />
2 Un’eventuale limitazione della durata del rapporto di lavoro è<br />
possibile fino a un massimo di tre anni. Nell’ambito di progetti<br />
questo termine può essere esteso fino a cinque anni. Nel caso<br />
in cui una collaboratrice o un collaboratore fosse selezionata/o<br />
per un posto il cui scopo è la promozione e il supporto mirati<br />
di una formazione continua parallela all’attività professionale<br />
con diploma riconosciuto (ad es. lo studio, parallelo all’attività<br />
lavorativa, presso una scuola universitaria professionale), l’assunzione<br />
può essere limitata alla durata della formazione alla<br />
quale si aggiungono sei mesi al massimo per il riorientamento<br />
professionale, tuttavia fino a un massimo di cinque anni. Allo<br />
scadere dei tre o dei cinque anni, a seconda del caso, il rapporto<br />
di lavoro è considerato a tempo indeterminato.<br />
2 Al momento della loro assunzione, le collaboratrici e i collaboratori<br />
soggetti al presente <strong>CCL</strong> ricevono il <strong>CCL</strong>, il contratto di<br />
lavoro e il regolamento di previdenza della Cassa pensioni <strong>FFS</strong><br />
(CP <strong>FFS</strong>).<br />
3 Le modifiche e i complementi apportati al <strong>CCL</strong> e alle sue appendici<br />
sono consegnati in forma scritta a tutte le collaboratrici<br />
e a tutti i collaboratori.<br />
21<br />
1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA mette a concorso, all’interno dell’azienda, i<br />
posti vacanti.<br />
2 L’unità organizzativa (UO) competente per il bando di concorso<br />
decide in merito al genere e all’ampiezza della messa a concorso,<br />
come pure della sua rinuncia, nei casi motivati.<br />
22<br />
1 I primi tre mesi del rapporto di lavoro in seno all’azienda sono<br />
considerati periodo di prova.<br />
2 In via eccezionale si può rinunciare al periodo di prova.<br />
Posti vacanti<br />
Periodo di prova<br />
20<br />
23<br />
Come luogo di lavoro vale quello stabilito nel contratto di lavoro. Luogo di lavoro<br />
Contratto di lavoro<br />
1 Il contratto di lavoro regola:<br />
– la funzione;<br />
24<br />
– il periodo di prova;<br />
1 Per motivi d’organizzazione aziendale, la collaboratrice o il col- Trasferimento<br />
– un’eventuale limitazione nel tempo (scadenza);<br />
– il luogo di lavoro;<br />
laboratore può essere trasferita/o in un altro posto.<br />
– l’inizio del rapporto di lavoro;<br />
2 L’avviso va dato tempestivamente, con almeno tre mesi di<br />
– il grado d’occupazione;<br />
– il salario;<br />
anticipo.<br />
– l’obbligo di pagare il contributo alle spese di applicazione<br />
3 Le prestazioni accordate in caso di trasferimento sono disci-<br />
secondo la cifra 8;<br />
– per le collaboratrici e i collaboratori non organizzate/i,<br />
l’adesione al <strong>CCL</strong> (dichiarazione di adesione) e<br />
plinate nell’appendice 3.<br />
24<br />
– accordi particolari.<br />
25<br />
Parte 2 a : Disposizioni normative.
Residenza<br />
Protezione<br />
della personalità<br />
e dei dati<br />
Parità tra donna<br />
e uomo<br />
25<br />
1 Le collaboratrici e i collaboratori possono scegliere liberamen-<br />
te dove risiedere; è riservato il capoverso 2.<br />
2 Se l’assolvimento del loro compito lo richiede, essi possono<br />
essere obbligati ad abitare in un determinato luogo o a occupare<br />
un determinato alloggio. In questo caso, il fatto di stabilirsi<br />
in un determinato luogo può essere legato a condizioni.<br />
26<br />
1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA prende misure di protezione della personalità<br />
del suo personale, in particolare quelle di prevenzione del<br />
mobbing.<br />
2 Essa provvede affinché il personale non subisca discriminazioni,<br />
in particolare a causa della cultura, della lingua, della fede<br />
religiosa o del modo di vivere.<br />
3 La protezione dei dati personali è garantita.<br />
4 Le parti contraenti disciplinano i dettagli in un accordo particolare.<br />
27<br />
1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA s’impegna energicamente a raggiungere una<br />
reale parità tra donna e uomo, in particolare al momento dell’assunzione,<br />
della classificazione dei posti, della definizione<br />
delle condizioni di lavoro, della retribuzione, dello sviluppo del<br />
personale e della promozione.<br />
4 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA attua particolari misure di prevenzione con-<br />
tro le molestie sessuali sul posto di lavoro.<br />
5 I particolari sono regolati nell’appendice 2.<br />
28<br />
La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA promuove una presenza adeguata delle lingue<br />
nazionali, la comprensione reciproca delle comunità linguistiche<br />
e il plurilinguismo sul posto di lavoro. Essa mette a<br />
frutto le caratteristiche multiculturali delle sue collaboratrici e<br />
dei suoi collaboratori.<br />
29<br />
1 Alla collaboratrice o al collaboratore incombe l’obbligo d’informare<br />
la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA riguardo all’assunzione di una carica<br />
pubblica.<br />
2 È considerata carica pubblica quella di membro di un organo<br />
legislativo, esecutivo o giudiziario. La funzione di membro di<br />
un’autorità tutoria, l’esercizio di una carica come tutore, curatore<br />
o assistente, e la partecipazione a un organo ecclesiastico<br />
riconosciuto dallo Stato sono equiparate a una carica pubblica.<br />
3 L’esercizio di un carica pubblica è inammissibile, qualora<br />
a. obblighi inerenti al contratto di lavoro vengano trasgrediti;<br />
b. lo svolgimento regolare del servizio non sia più garantito;<br />
c. sussista un conflitto d’interessi con gli obiettivi aziendali<br />
della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />
Lingue nazionali<br />
Cariche pubbliche<br />
2 Essa provvede affinché donne e uomini siano rappresentati in<br />
4 Le cariche pubbliche simili a un’attività lucrativa e il lavoro<br />
svolto in commissioni extraparlamentari sono considerati oc-<br />
modo adeguato dove viene attuata la partecipazione, la collaborazione<br />
in organi decisionali e in gruppi di lavoro nei diversi<br />
cupazioni accessorie ai sensi della cifra 30.<br />
settori professionali e ai vari livelli gerarchici.<br />
5 Le persone costrette ad assentarsi dal lavoro per esercitare<br />
una carica pubblica devono chiedere in anticipo un congedo<br />
3 Devono essere tenute in particolare considerazione le neces-<br />
pagato o non pagato. A quelle occupate a tempo pieno vensità<br />
delle collaboratrici e dei collaboratori con obblighi familiari<br />
gono pagati al massimo 15 giorni lavorativi, mentre per chi la-<br />
26<br />
e di assistenza.<br />
27<br />
Parte 2 a : Disposizioni normative.
Occupazioni<br />
accessorie<br />
Attività a favore<br />
di terzi<br />
vora a tempo parziale questo diritto si riduce in funzione del<br />
grado d’occupazione.<br />
30<br />
1 Le occupazioni accessorie a carattere lucrativo sono soggette<br />
ad autorizzazione.<br />
2 L’autorizzazione viene concessa se<br />
a. l’esercizio di un’occupazione accessoria non lede gli<br />
interessi della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA;<br />
b. il servizio ordinato è garantito;<br />
c. il lavoro svolto per la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA non ne soffre;<br />
d. non si oltrepassa complessivamente la durata massima del<br />
lavoro conforme alla LL/LDL.<br />
3 La concessione dell’autorizzazione può essere legata a certe<br />
condizioni.<br />
4 Le occupazioni senza carattere lucrativo non sono soggette<br />
ad autorizzazione. Tuttavia vige, per analogia, il capoverso 2.<br />
31<br />
1 La persona interessata deve consegnare alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA,<br />
interamente o in parte, i redditi provenienti da attività svolte a<br />
favore di terzi.<br />
2 Sono considerate attività a favore di terzi quelle che il personale<br />
esercita in consigli di amministrazione o in altri organi direttivi<br />
di persone giuridiche, rappresentando la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />
2 Per beni immateriali s’intendono, indipendentemente dalla<br />
possibilità di tutelarle, soprattutto le invenzioni, comprese quelle<br />
occasionali, design, design occasionali, opere soggette ai diritti<br />
d’autore, software e know-how.<br />
3 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA ha in particolare il diritto esclusivo nonché<br />
illimitato (sotto l’aspetto dello spazio, del tempo e materiale) di<br />
pubblicare, copiare, sfruttare, modificare, affittare e alienare, nel<br />
periodo di durata del rapporto di lavoro o dopo, i beni immateriali<br />
o loro parti.<br />
33<br />
1 La persona che ha fatto un’invenzione occasionale o ha concepito<br />
un design occasionale ne avverte immediatamente in<br />
forma scritta la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />
2 Sono considerati design e invenzioni occasionali quelli che la<br />
persona concepisce esercitando l’attività che le è propria alla<br />
<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA, senza però averne l’obbligo contrattuale.<br />
3 Entro sei mesi, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA comunicherà alla collaboratrice<br />
o al collaboratore se intende acquisire l’invenzione occasionale<br />
o appropriarsi del design occasionale, oppure lasciare<br />
che la collaboratrice o il collaboratore ne disponga a piacimento.<br />
4 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA corrisponderà una particolare indennità alla<br />
collaboratrice o al collaboratore che ha fatto l’invenzione occasionale<br />
o ha creato il design occasionale, qualora non le/gli<br />
venga concesso di disporne liberamente.<br />
Invenzioni e design<br />
occasionali<br />
3 L’importo da versare viene stabilito tenendo conto del tempo<br />
impiegato e della responsabilità connessa con il mandato.<br />
5 L’indennità versata è conforme al complesso di circostanze.<br />
34<br />
32<br />
Le facilitazioni di viaggio per il personale sono disciplinate se- Facilitazioni<br />
Beni immateriali<br />
1 La persona interessata cede alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA tutti i diritti,<br />
totali o parziali, risultanti da beni immateriali acquisiti, da sola<br />
o con altri, adempiendo gli obblighi contrattuali o svolgendo<br />
paratamente.<br />
di viaggio<br />
28<br />
l’attività conferitale dalla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />
29<br />
Parte 2 a : Disposizioni normative.
Obbligo di diligenza<br />
e di lealtà<br />
Segreto<br />
professionale<br />
e d’affari<br />
Obbligo di<br />
discrezione<br />
Persistenza<br />
B. Contegno e responsabilità.<br />
35<br />
1 Il personale deve tutelare gli interessi e la reputazione della<br />
<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA, effettuare a regola d’arte e in modo qualitativamente<br />
inappuntabile il lavoro che gli viene affidato, e trattare<br />
con cura gli strumenti di lavoro che gli sono messi a disposizione.<br />
2 La collaboratrice o il collaboratore deve prestare la dovuta<br />
attenzione alla sicurezza del lavoro e dell’esercizio.<br />
36<br />
Il personale è tenuto a mantenere il segreto professionale e<br />
d’affari.<br />
37<br />
1 Il personale s’impegna a non divulgare quanto viene a sapere<br />
in virtù della sua posizione professionale o nello svolgimento del<br />
suo lavoro.<br />
2 L’obbligo di discrezione sussiste anche nei confronti dei media<br />
nonché delle collaboratrici e dei collaboratori della <strong>FFS</strong><br />
<strong>Cargo</strong> SA, a parte quelle/i che devono essere informate/i per<br />
motivi professionali.<br />
3 Non è toccato dall’obbligo di discrezione il diritto dei membri<br />
dei sindacati di essere informati su temi che riguardano specificamente<br />
le loro organizzazioni nel quadro di una rappresentanza<br />
coscienziosa degli interessi.<br />
38<br />
L’obbligo di mantenere il segreto e quello di discrezione sussistono<br />
anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.<br />
39<br />
1 Su cose di cui è venuto a conoscenza svolgendo la sua attività<br />
professionale, il personale può deporre in giudizio solo se<br />
ne ha ricevuto l’autorizzazione dalla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />
2 L’autorizzazione è necessaria anche dopo la cessazione del<br />
rapporto di lavoro.<br />
40<br />
1 Non è permesso al personale di chiedere, accettare o farsi<br />
promettere, né per sé, né per altri, regali o altri profitti se questo<br />
avviene in relazione con la sua attività professionale.<br />
2 Per principio sono considerati regali tutte le donazioni che<br />
procurano direttamente o indirettamente un utile patrimoniale,<br />
in particolare anche i regali in natura, il condono di debiti, i ribassi,<br />
l’invito a un viaggio o a pranzo.<br />
3 Per altri profitti s’intendono ulteriori prestazioni destinate o atte<br />
a procurare a chi ne beneficia un vantaggio particolare di cui<br />
altrimenti non godrebbe.<br />
4 Il personale deve rimettere alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA i regali o gli altri<br />
profitti che ha accettato illecitamente.<br />
5 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA restituisce i regali e gli altri profitti a chi li ha<br />
dati.<br />
41<br />
1 Le donazioni di poca importanza non sono considerate né<br />
regali, né altri profitti.<br />
2 Sono donazioni di poca importanza le mance usuali e le attenzioni<br />
di un importo o valore sino a CHF 100.– per collaboratrice<br />
o collaboratore.<br />
Deposizioni<br />
in tribunale<br />
Divieto di<br />
accettare regali<br />
Donazioni di<br />
poca importanza<br />
30 31<br />
Parte 2 a : Disposizioni normative.
Responsabilità<br />
per danni<br />
Partecipazione<br />
alle spese<br />
Responsabilità<br />
penale<br />
3 Nel corso di un anno civile, ogni collaboratrice o collaboratore<br />
può accettare al massimo due volte modeste attenzioni esternate<br />
dalla stessa persona o ditta.<br />
4 Per motivi particolari, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA può vietare l’accettazione<br />
di piccoli regali destinati a determinati gruppi di persone.<br />
42<br />
1 La responsabilità del personale per i danni che ha causato<br />
alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA o a un terzo è determinata dal CO.<br />
2 La collaboratrice o il collaboratore risponde dei danni che ha<br />
causato<br />
a. direttamente alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA per mancanza intenzionale<br />
o dovuta a grave negligenza agli obblighi derivanti dal contratto<br />
di lavoro o<br />
b. a un terzo, intenzionalmente o per grave negligenza,<br />
svolgendo la sua attività alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA e che essa<br />
deve risarcire.<br />
43<br />
1 La collaboratrice o il collaboratore che ha causato intenzionalmente<br />
un danno alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA deve per principio risarcirlo<br />
completamente.<br />
2 Rivalendosi sulla collaboratrice o sul collaboratore, la <strong>FFS</strong><br />
<strong>Cargo</strong> SA deve tenere conto anche delle condizioni finanziarie<br />
dell’interessata/o. Riguardo all’entità della partecipazione, vale<br />
l’articolo 321e CO.<br />
3 In caso di colpa grave, la partecipazione ai costi non potrà<br />
mai superare 1 ⁄24 del salario annuo.<br />
44<br />
Riguardo alla responsabilità penale del personale è applicabile<br />
il CP.<br />
45<br />
1 In caso di mancanza agli obblighi derivanti dal contratto di<br />
lavoro, prestazioni insufficienti o comportamento insoddisfacente,<br />
i motivi vanno chiariti in un colloquio con la collaboratrice<br />
o il collaboratore interessata/o.<br />
2 Il colloquio con la collaboratrice o il collaboratore può essere<br />
concluso con un accordo scritto in cui sono definiti i provvedimenti<br />
e gli obiettivi e previste le conseguenze nel caso in cui<br />
questi non vengano raggiunti. Qualora non si dovesse arrivare<br />
a un accordo, occorre emanare un’istruzione scritta. La collaboratrice<br />
o il collaboratore può essere richiamata/o inoltre per<br />
iscritto ai suoi doveri.<br />
3 Se un miglioramento delle prestazioni o un cambiamento del<br />
comportamento non è possibile nell’attuale posto di lavoro, va<br />
esaminata la possibilità di un trasferimento.<br />
4 Se la collaboratrice o il collaboratore viene trasferita/o vanno<br />
concordati con lei/lui gli obiettivi per la sua nuova attività. Il salario<br />
viene adattato di conseguenza.<br />
5 Se il trasferimento non è una misura sensata, può essere<br />
emesso un richiamo con minaccia di licenziamento secondo la<br />
cifra 172.<br />
6 Se all’origine di carenze nelle prestazioni o nel comportamento<br />
ci sono motivi di ordine medico, si deve esaminare la possibilità<br />
della reintegrazione secondo la cifra 152.<br />
46<br />
1 Ogni superiore può ordinare subito verbalmente, a chi mette<br />
in serio pericolo il regolare svolgimento dell’esercizio, sé stesso<br />
o altre persone, di lasciare il posto di lavoro.<br />
Provvedimenti in<br />
caso di prestazioni<br />
insufficienti o<br />
comportamento<br />
insoddisfacente<br />
Allontanamento dal<br />
posto di lavoro<br />
32 33<br />
Parte 2 a : Disposizioni normative.
Sospensione ed<br />
esonero cautelativo<br />
dal lavoro<br />
2 Il servizio cui compete secondo la cifra 47 la sospensione<br />
cautelativa dal lavoro decide immediatamente se annullare l’allontanamento<br />
dal posto di lavoro o se trasformarlo in una sospensione<br />
cautelativa dal lavoro.<br />
47<br />
1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA può disporre la sospensione cautelativa dal<br />
lavoro, qualora la collaboratrice o il collaboratore coinvolta/o<br />
a. metta in pericolo il normale svolgimento dell’esercizio;<br />
b. metta in pericolo la propria persona o l’incolumità di altre;<br />
c. venga arrestata/o.<br />
2 Se la collaboratrice o il collaboratore si presenta al lavoro<br />
troppo tardi, o non vi si reca affatto, senza peraltro addurre nessuna<br />
giustificazione a tale riguardo, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA ridurrà in<br />
modo opportuno il tempo di lavoro, non ordinando però la sospensione<br />
cautelativa.<br />
3 La sospensione cautelativa dal lavoro può comportare la riduzione<br />
o la privazione del salario e di altre prestazioni.<br />
4 La sospensione cautelativa dal lavoro dura al massimo dieci<br />
giorni o al massimo per i dieci giorni successivi alla scarcerazione.<br />
5 Se, per motivi contingenti, la durata della sospensione dal<br />
lavoro è troppo breve, a partire dall’undicesimo giorno essa<br />
dev’essere tramutata in esonero. La collaboratrice o il collaboratore<br />
riceve il salario intero. L’esonero dev’essere limitato nel<br />
tempo.<br />
6 Se i provvedimenti si rivelano ingiustificati, la persona in questione<br />
riacquista i diritti che le sono stati tolti; inoltre le dovranno<br />
essere corrisposte le prestazioni che le sono state negate.<br />
7 Il rapporto d’assicurazione con la CP <strong>FFS</strong> continua in ogni<br />
caso.<br />
C. Tempo di lavoro, vacanze e congedo.<br />
48<br />
Tutte le collaboratrici e i collaboratori della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA sono<br />
sottoposti alla LDL.<br />
I. Basi per la durata del lavoro.<br />
49<br />
1 Per il personale occupato a tempo pieno la durata giornaliera<br />
del lavoro prestabilita è di 492 minuti.<br />
2 Per il personale occupato a tempo parziale, la durata giornaliera<br />
del lavoro si riduce in funzione del grado d’occupazione.<br />
3 La durata giornaliera del lavoro prestabilita va rispettata nella<br />
media annua.<br />
50<br />
I giorni di lavoro annui prestabiliti sono calcolati come segue:<br />
– numero di giorni presenti nel calendario;<br />
– meno 52/53 giorni di compensazione (numero effettivo di<br />
sabati nel calendario);<br />
– meno 63 giorni di riposo.<br />
51<br />
1 La durata annua del lavoro prestabilita risulta dalla moltiplicazione<br />
dei giorni di lavoro annui previsti per la durata giornaliera<br />
del lavoro prestabilita.<br />
2 Per il personale occupato a tempo pieno essa è di:<br />
a. 2050 ore negli anni di 365 giorni con 52 sabati e in quelli<br />
di 366 giorni con 53 sabati;<br />
b. 2041,8 ore negli anni di 365 giorni con 53 sabati;<br />
c. 2058,2 ore negli anni di 366 giorni con 52 sabati.<br />
Campo<br />
d’applicazione<br />
Durata giornaliera<br />
del lavoro<br />
prestabilita<br />
Giorni di lavoro<br />
prestabiliti nell’arco<br />
di un anno<br />
Durata annua del<br />
lavoro prestabilita<br />
34 35<br />
Parte 2 a : Disposizioni normative.
Settimana di<br />
cinque giorni<br />
Assegnazione<br />
del lavoro<br />
Durata minima<br />
del lavoro per ogni<br />
turno<br />
Tempo di lavoro<br />
52<br />
1 Vige la settimana d’esercizio o di cinque giorni ininterrotti.<br />
2 Come settimana di cinque giorni ininterrotti si considera l’attribuzione<br />
del tempo di lavoro dal lunedì al venerdì; il sabato è<br />
un giorno di compensazione e la domenica un giorno di riposo.<br />
3 La settimana d’esercizio di cinque giorni viene realizzata mediante<br />
l’attribuzione di 63 giorni di riposo e di 52/53 giorni di<br />
compensazione, in modo tale da avere una soluzione equivalente<br />
alla settimana di cinque giorni ininterrotti.<br />
53<br />
1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA garantisce che la collaboratrice o il collaboratore<br />
possa raggiungere la durata annua del lavoro prestabilita.<br />
2 Affinché la durata annua del lavoro prestabilita possa essere<br />
rispettata la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA, d’accordo con il personale, o nell’ambito<br />
della partecipazione aziendale, può attribuire anche<br />
altri lavori ragionevolmente accettabili.<br />
54<br />
1 I turni con un tempo di lavoro inferiore a sei ore possono essere<br />
previsti e assegnati a persone occupate a tempo pieno<br />
solo nel quadro delle BAR o in singoli casi, qualora le persone<br />
interessate siano d’accordo.<br />
2 Possono essere concordate deroghe anche nell’ambito della<br />
partecipazione aziendale, se le BAR non contemplano nessuna<br />
norma a questo proposito, o se non esistono BAR.<br />
II. Computo quale tempo di lavoro.<br />
55<br />
1 È considerato tempo di lavoro quello durante il quale la collaboratrice<br />
o il collaboratore è occupata/o nell’azienda.<br />
2 Sono inoltre considerati tempo di lavoro:<br />
a. le ore di viaggio senza fornire nessuna prestazione, cioè il<br />
tempo necessario per spostarsi da un luogo di lavoro<br />
all’altro, all’interno di un turno di lavoro;<br />
b. le pause fatte dal personale sottoposto alla LDL;<br />
c. i seguenti supplementi per lavoro notturno:<br />
– 10 % per il lavoro svolto fra le ore 20 e le ore 24<br />
(supplemento per lavoro notturno 2);<br />
– 30 % per il lavoro eseguito fra le ore 24 e le ore 4 e per<br />
quello fatto tra le ore 4 e le ore 5, purché la collaboratrice<br />
o il collaboratore inizi a lavorare prima delle ore 4<br />
(supplemento per lavoro notturno 1);<br />
– 40 % anziché 30 % a partire dall’anno civile nel quale la<br />
collaboratrice o il collaboratore compie 55 anni<br />
(supplemento per lavoro notturno 3).<br />
I supplementi per lavoro notturno sono definiti sulla base<br />
della durata effettiva del lavoro. Essi non vanno considerati<br />
nel calcolo del turno di lavoro;<br />
d. altri supplementi di tempo e importi forfetari; essi sono<br />
regolamentati nel quadro delle BAR;<br />
e. colloqui con la rappresentanza aziendale. Per il conteggio<br />
delle ore di viaggio si considera il luogo di lavoro o quello<br />
in cui si abita, e si tiene conto di quello più vicino al posto<br />
dove il colloquio ha luogo.<br />
3 Il supplemento di tempo per il servizio notturno 3 è concesso<br />
sotto forma di giorni di compensazione supplementari.<br />
56<br />
Se, per motivi d’esercizio, il lavoro non può essere assunto nel<br />
momento previsto, il tempo di lavoro è comunque calcolato a<br />
partire dalla ripresa prevista, a meno che le collaboratrici e i collaboratori<br />
non siano state/i informate/i al più tardi quattro ore<br />
prima della ripresa prevista. Eventuali casi di rigore vengono<br />
regolamentati tra le parti contraenti.<br />
Computo del<br />
tempo di lavoro in<br />
caso di cambiamenti<br />
apportati<br />
all’ultimo momento<br />
36 37<br />
Parte 2 a : Disposizioni normative.
Assenze<br />
Assenze di<br />
natura privata<br />
Occasioni di<br />
formazione<br />
proposte all’interno<br />
Schede di congedo e<br />
incontri promossi<br />
dal sindacato, mirati<br />
alla formazione<br />
57<br />
In caso di vacanze, malattia, infortunio, servizio obbligatorio<br />
svizzero, sospensione dal lavoro pagata, esonero e per le assenze<br />
pagate che durano un giorno intero, in conformità dell’appendice<br />
6 viene conteggiata la durata giornaliera del lavoro<br />
prestabilita.<br />
58<br />
1 Le assenze di natura privata (ad esempio per recarsi dal medico)<br />
devono avvenire durante il tempo libero.<br />
2 Per i trattamenti medici di lunga durata può essere concesso<br />
un abbuono in tempo; la decisione a questo proposito spetta<br />
all’UO che ne ha la competenza, dopo averne discusso con il<br />
servizio del personale interessato.<br />
59<br />
1 Per la partecipazione a occasioni di formazione che durano<br />
un giorno intero si computano, indipendentemente dal grado<br />
d’occupazione, 492 minuti e l’eventuale tempo di viaggio. Non<br />
è accordato nessun supplemento di tempo.<br />
2 Per calcolare il tempo di viaggio ci si basa sul luogo di lavoro<br />
o su quello di domicilio, scegliendo la località più vicina a quella<br />
in cui si svolge la formazione.<br />
60<br />
Nel caso di assenze che durano un giorno intero, conformi all’appendice<br />
6, per attività che comportano la consegna di schede<br />
di congedo o per partecipare a formazioni promosse dal<br />
sindacato, sono computati 492 minuti, senza tener conto del<br />
grado d’occupazione.<br />
III. Regolamentazioni specifiche settoriali sulla durata<br />
del lavoro (BAR).<br />
61<br />
1 Con le associazioni del personale che hanno sottoscritto il<br />
contratto, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA può concordare BAR per le sue UO.<br />
2 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA può pattuire che altre particolarità vengano<br />
disciplinate nell’ambito della partecipazione aziendale.<br />
3 Le disposizioni di una BAR si applicano in linea di principio<br />
solo per impieghi nelle attività previste nella BAR.<br />
62<br />
1 La durata e la risolubilità delle BAR sono conformi al presente<br />
38 39<br />
<strong>CCL</strong>.<br />
2 Le parti contraenti si dichiarano disposte ad accogliere, durante<br />
il periodo di validità delle BAR, proposte volte a modificarle<br />
o completarle, ad esaminarle in buona fede e a cercare<br />
soluzioni in perfetta buona fede. Se non si raggiunge nessun<br />
accordo, le BAR convenute restano immutate.<br />
63<br />
1 Nell’ambito delle BAR possono essere concordati altri modelli<br />
di durata del lavoro. Resta riservata la cifra 11 dell’appendice 5.<br />
2 Essi vanno strutturati in modo da risultare nel complesso<br />
equivalenti alle norme del <strong>CCL</strong>.<br />
3 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA sostiene modelli di tempo di lavoro incentrati<br />
su una determinata località e finalizzati a una ben precisa<br />
categoria di personale. Essi devono soddisfare gli interessi dei<br />
team e del personale, le esigenze della clientela e rispettare, per<br />
quanto concerne l’impiego del personale, i criteri dettati dagli<br />
Competenze<br />
Decorrenza e<br />
possibilità di<br />
disdire le BAR<br />
Modelli di tempo<br />
di lavoro<br />
Parte 2 a : Disposizioni normative.
Luogo di lavoro<br />
Conto del tempo<br />
Averi in tempo<br />
imperativi economici. In questo ambito va accordata al personale<br />
la massima libertà d’azione nel gestire il proprio tempo di<br />
lavoro.<br />
4 Il lavoro a tempo parziale è promosso a tutti i livelli e in tutte<br />
le forme.<br />
64<br />
Nel quadro delle BAR è lecito concordare norme concernenti il<br />
luogo di lavoro che deroghino al disposto della cifra 23.<br />
IV. Conto personale del tempo e fasce per la durata<br />
annua del lavoro.<br />
65<br />
1 Per il rilievo del tempo viene tenuto, per ciascuna collaboratrice<br />
e per ogni collaboratore, un conto personale. Resta riservata<br />
la cifra 80, capoverso 2.<br />
2 Il conto del tempo è controllato mensilmente da chi è addetto<br />
alla distribuzione del lavoro, comunicato e, se necessario, sistemato.<br />
3 I saldi dei tempi vengono riportati all’anno successivo.<br />
66<br />
1 Gli averi in tempo nascono dal fatto che la durata del lavoro<br />
giornaliero prestabilita viene oltrepassata.<br />
2 Questi averi in tempo possono essere compensati, previa intesa<br />
fra il superiore e la collaboratrice o il collaboratore, sotto<br />
forma di minuti o di ore, oppure di giorni interi.<br />
67<br />
Se non è possibile compensare gli averi in tempo in virtù della<br />
cifra 66 entro la data di partenza, se ne corrisponderà il valore<br />
in denaro al 100 %.<br />
68<br />
1 Il periodo di conteggio corrisponde, per norma, all’anno civile.<br />
2 Nel quadro della partecipazione aziendale possono essere<br />
concordate deroghe.<br />
69<br />
1 Quale valore limite alla fine del periodo di conteggio vige un<br />
saldo positivo, cioè un’eccedenza di 75 ore o, rispettivamente,<br />
un saldo negativo di 30 ore.<br />
2 I valori limite entro i quali i saldi del tempo devono oscillare in<br />
permanenza durante il periodo di conteggio sono stabiliti, per<br />
il personale che non può gestire autonomamente il tempo di<br />
lavoro, nel quadro delle BAR. Per le collaboratrici e i collaboratori<br />
sino al livello di esigenze J che gestiscono autonomamente<br />
il loro tempo di lavoro, questo valore limite è regolato nell’appendice<br />
5.<br />
3 È lecito oltrepassare i valori limite secondo i capoversi 1 e 2<br />
solo con il consenso del superiore. Se il superamento è autorizzato<br />
saranno contemporaneamente stabilite misure atte a<br />
riportare la collaboratrice o il collaboratore al valore limite entro<br />
un determinato lasso di tempo.<br />
Averi in tempo di cui<br />
si dispone alla<br />
fine del rapporto di<br />
lavoro<br />
Periodo di<br />
conteggio<br />
Valori limite<br />
40 41<br />
Parte 2 a : Disposizioni normative.
Definizione<br />
Compensazione<br />
del lavoro<br />
supplementare<br />
Compensazione<br />
di un saldo<br />
negativo con ore<br />
supplementari<br />
V. Lavoro supplementare.<br />
70<br />
1 Se il tempo di lavoro giornaliero prescritto, scelto o concordato<br />
viene superato per più di 30 minuti a causa di esigenze<br />
aziendali, i primi 30 minuti saranno considerati tempo di lavoro<br />
mentre quelli in eccedenza verranno considerati tempo supplementare.<br />
2 Gli averi in ore supplementari sono certificati alla fine di ogni<br />
mese.<br />
71<br />
1 Gli averi in ore supplementari vanno compensati con tempo<br />
libero della stessa durata entro il periodo di conteggio, per norma<br />
nell’arco di un anno civile.<br />
2 Se la compensazione non avviene entro questi termini, l’avere<br />
in ore supplementari può essere compensato in denaro, di<br />
comune accordo e in conformità della cifra 74.<br />
72<br />
1 Se il conto del tempo alla fine del periodo di conteggio o al<br />
termine del rapporto di lavoro evidenzia un saldo negativo, e<br />
se la collaboratrice o il collaboratore ha ancora ore supplementari,<br />
il conto del tempo sarà azzerato grazie alle ore supplementari.<br />
2 Se alla fine del periodo di conteggio il conto del tempo presenta<br />
eccezionalmente un saldo negativo maggiore di 30 ore,<br />
per arrivare ai 115 o, a seconda dei casi, ai 116 giorni liberi sarà<br />
possibile computare anche quelli di cui si è già usufruito grazie<br />
al lavoro supplementare svolto.<br />
73<br />
Se l’avere in tempo supplementare non può essere compensato<br />
entro la data alla quale si lascia l’azienda né con tempo<br />
libero, né secondo la cifra 72, ciò di cui ancora si ha diritto<br />
verrà indennizzato in denaro, in virtù della cifra 74.<br />
74<br />
1 L’indennità corrisposta per il lavoro supplementare consta del<br />
salario orario al quale viene aggiunto un supplemento del 25 %,<br />
calcolata sulla base di 250 giorni di lavoro della durata di 492<br />
minuti.<br />
2 Sono determinanti il salario e le garanzie salariali al momento<br />
del pagamento.<br />
3 L’indennità da versare per ogni ora è calcolata secondo la<br />
formula seguente: guadagno annuo determinante moltiplicato<br />
per 1,25 e diviso per 2050.<br />
VI. Giorni liberi.<br />
75<br />
1 In aggiunta alle vacanze, la collaboratrice o il collaboratore ha<br />
diritto ad almeno 63 giorni di riposo e ad almeno 52 giorni di<br />
compensazione l’anno.<br />
2 Il numero di giorni di compensazione per anno civile dipende<br />
dal numero effettivo di sabati nel calendario.<br />
3 Per ogni mese civile vanno accordati almeno quattro giorni di<br />
riposo e due di compensazione.<br />
4 I giorni di riposo e di compensazione devono essere attribuiti<br />
in maniera adeguata. Solo i giorni di riposo possono essere<br />
assegnati singolarmente. I giorni di compensazione vengono<br />
Compensazione<br />
del tempo supplementare<br />
alla fine<br />
del rapporto di<br />
lavoro<br />
Indennità per<br />
il lavoro<br />
supplementare<br />
42 43<br />
Diritto<br />
Parte 2 a : Disposizioni normative.
Riporto<br />
Diritto al momento<br />
d’iniziare il lavoro o<br />
di lasciarlo<br />
attribuiti insieme a giorni di riposo. Previa intesa (su richiesta<br />
della persona interessata o della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA), è possibile<br />
prendere un unico giorno di compensazione.<br />
76<br />
1 I giorni di compensazione non concessi nell’anno in questione<br />
vengono riportati all’anno seguente.<br />
2 I giorni di compensazione accordati in soprannumero non<br />
sono calcolati nel diritto per l’anno successivo, a meno che il<br />
desiderio espressamente palesato dalla collaboratrice o dal collaboratore<br />
di poterne beneficiare in anticipo non sia stato eccezionalmente<br />
soddisfatto.<br />
3 Il diritto minimo di giorni di compensazione deve orientarsi<br />
alla tabella di servizio e a una rotazione completa di turni. Di<br />
principio, nella distribuzione dev’essere assegnato un numero<br />
di giorni di compensazione pari a quello che ci si deve attendere<br />
dalla media dei turni calcolata. Sono ammesse deroghe<br />
fino a un massimo di tre giorni. Deroghe maggiori sono possibili<br />
nell’ambito della codecisione.<br />
77<br />
1 Il diritto in giorni di riposo e di compensazione, qualora si assuma<br />
il lavoro o lo si lasci nell’arco dell’anno, o spettante al<br />
personale il cui impiego è soggetto a interruzioni, è determinato<br />
come segue, considerando la durata del lavoro:<br />
– 63 giorni di riposo moltiplicati per la durata in giorni del rapporto<br />
di lavoro, divisi per 365 o 366, danno il diritto ai<br />
giorni di riposo. Si arrotonda alla prossima unità superiore.<br />
– 52/53 giorni di compensazione moltiplicati per la durata in<br />
giorni del rapporto di lavoro, divisi per 365 o 366, danno<br />
il diritto ai giorni di compensazione. Il calcolo è arrotondato<br />
all’unità; le frazioni inferiori a 0,5 sono tralasciate, quelle<br />
di 0,5 o più sono arrotondate all’unità superiore (arrotondamento<br />
commerciale).<br />
2 Se, al momento di lasciare il lavoro, la collaboratrice o il collaboratore<br />
ha beneficiato di troppi giorni di riposo e di compensazione,<br />
non vi sarà nessun compenso a suo carico, fatta<br />
riserva del capoverso 3.<br />
3 Se il rapporto di lavoro è stato sciolto volontariamente o per<br />
propria colpa, i giorni di riposo e di compensazione accordati<br />
in eccesso saranno compensati con giorni di vacanza ancora<br />
da godere.<br />
78<br />
1 In caso di assenze per giorni interi dovute a malattia, infortunio,<br />
congedo di maternità, congedo non pagato, congedo di<br />
perfezionamento professionale pagato in parte o totalmente, o<br />
qualora si venga sospesi o esonerati dal lavoro, il diritto ai giorni<br />
di riposo e di compensazione per la settimana d’esercizio di<br />
cinque giorni viene ridotto. Per la riduzione si tiene inoltre conto<br />
delle assenze in giorni interi per svolgere il servizio obbligatorio<br />
svizzero, purché siano più di sei giorni consecutivi.<br />
2 I giorni durante i quali si è dovuto abbandonare il lavoro per<br />
malattia o infortunio non vengono considerati.<br />
3 Le assenze durante giorni interi a causa di malattia o infortunio,<br />
sino a cinque giorni complessivi per anno civile, non comportano<br />
nessuna riduzione. Qualora queste assenze si protraggano<br />
complessivamente per più di cinque giorni nell’arco<br />
di un anno civile, il diritto ad avere giorni di riposo e di compensazione<br />
viene decurtato a partire dal primo giorno d’assenza.<br />
4 In caso di capacità al lavoro provvisoriamente ridotta per ragioni<br />
mediche, i giorni di riposo e di compensazione non saranno<br />
ridotti. Quelli concessi sono considerati giorni interi.<br />
44 45<br />
Riduzione<br />
Parte 2 a : Disposizioni normative.
Collaboratrici e<br />
collaboratori che<br />
svolgono turni<br />
Collaboratrici e<br />
collaboratori<br />
che gestiscono<br />
autonomamente<br />
il loro tempo di<br />
lavoro<br />
Diritto<br />
5 La riduzione è calcolata come segue:<br />
– 63 giorni di riposo moltiplicati per la durata dell’assenza e<br />
divisi per 365 o 366, abbandonando le frazioni di giorno;<br />
– 52/53 giorni di compensazione moltiplicati per la durata<br />
dell’assenza e divisi per 365 o 366. Si arrotonda all’unità;<br />
le frazioni inferiori a 0,5 vengono tralasciate, quelle di 0,5 o<br />
più sono arrotondate all’unità superiore (arrotondamento<br />
commerciale).<br />
VII. Altre regolamentazioni particolari della durata<br />
del lavoro.<br />
79<br />
L’appendice 4 disciplina inoltre la durata del lavoro delle collaboratrici<br />
e dei collaboratori che effettuano turni.<br />
80<br />
1 L’appendice 5 regola inoltre la durata del lavoro delle collaboratrici<br />
e dei collaboratori sino al livello di esigenze J che gestiscono<br />
autonomamente il loro tempo di lavoro.<br />
2 Le parti contraenti regolamentano poi, con uno speciale accordo,<br />
il tempo di lavoro effettuato dalle collaboratrici e dai collaboratori<br />
a partire dal livello di esigenze K.<br />
VIII. Vacanze.<br />
81<br />
1 Una settimana di vacanza comprende cinque giorni lavorativi<br />
e due giorni liberi.<br />
b. cinque settimane e un giorno a partire dall’anno civile<br />
durante il quale si compiono 21 anni;<br />
c. sei settimane e un giorno a partire dall’anno civile durante<br />
il quale si compiono 50 anni;<br />
d. sette settimane e un giorno a partire dall’anno civile durante<br />
il quale si compiono 60 anni.<br />
3 Per norma si deve usufruire delle vacanze durante l’anno civile<br />
per il quale se ne ha diritto.<br />
4 In caso di assenze che durano un anno intero non c’è nessun<br />
nuovo diritto alle vacanze.<br />
82<br />
1 Chi è occupato a tempo parziale ha il diritto di beneficiare<br />
delle stesse vacanze accordate alle persone che lavorano a<br />
tempo pieno.<br />
2 La durata media del lavoro giornaliero prestabilita secondo il<br />
grado d’occupazione sussiste anche durante le vacanze.<br />
3 Alle persone impiegate a tempo parziale che lavorano in modo<br />
molto irregolare (grado d’occupazione oscillante, occupazione<br />
intercalata da interruzioni) può essere corrisposta, invece delle<br />
vacanze, un’indennità di vacanze.<br />
83<br />
Alla collaboratrice o al collaboratore che per ragioni mediche<br />
non possa essere provvisoriamente impiegata/o durante tutto<br />
il giorno non bisognerà se possibile assegnare le vacanze durante<br />
questo lasso di tempo.<br />
84<br />
1 Il diritto di usufruire delle vacanze, qualora si inizi il lavoro o lo<br />
si abbandoni nel corso dell’anno civile, va computato come<br />
segue, in rapporto con la durata del lavoro: numero di giorni di<br />
vacanza (diritto annuo) moltiplicato per la durata in giorni del<br />
Persone occupate<br />
a tempo parziale<br />
Attribuzione<br />
Diritto al momento<br />
d’iniziare il lavoro o<br />
di lasciarlo<br />
2 Per ogni anno civile sussiste il diritto alle seguenti vacanze:<br />
a. sei settimane e un giorno sino all’anno civile, compreso,<br />
nel quale si compiono 20 anni;<br />
rapporto di lavoro e diviso per 365 o 366, se l’anno è bisestile.<br />
46 47<br />
Parte 2 a : Disposizioni normative.
2 Il calcolo è arrotondato all’unità, vale a dire che le frazioni inferiori<br />
a 0,5 vengono tralasciate, mentre quelle di 0,5 o più sono<br />
arrotondate all’unità superiore (arrotondamento commerciale).<br />
3 Qualora non si possa godere completamente delle vacanze<br />
entro la data della partenza, quelle di cui non si è potuto usufruire<br />
saranno compensate in denaro, in ragione del 100 %.<br />
4 Il diritto alle vacanze maturato durante un’assenza (come per<br />
malattia, infortunio, congedo di maternità o servizio obbligatorio<br />
svizzero) non viene compensato in denaro qualora il rapporto<br />
di lavoro si concluda immediatamente dopo l’assenza.<br />
5 I giorni di vacanza che al termine del rapporto di lavoro risultano<br />
essere stati fatti in più vanno conteggiati con giorni liberi<br />
di cui non si è ancora beneficiato, o mediante il salario, solo<br />
qualora la collaboratrice o il collaboratore abbandoni l’azienda<br />
per propria colpa. Lo scioglimento volontario del rapporto di<br />
lavoro non è considerato colpa personale.<br />
85<br />
Riduzione<br />
1 In caso di assenze dovute a malattia, infortunio, servizio obbligatorio<br />
svizzero, congedo non pagato, sospensione o esonero<br />
dal lavoro, il diritto alle vacanze viene ridotto.<br />
2 In caso di assenza per malattia, infortunio o servizio obbligatorio<br />
svizzero, i primi 90 giorni non sono considerati.<br />
3 Per le assenze dovute a un congedo non pagato superiore a<br />
30 giorni, si procederà alla riduzione in conformità del capoverso<br />
5.<br />
4 Le assenze per causa di malattia, infortunio, servizio obbligatorio<br />
svizzero o congedo non pagato vanno cumulate per determinare<br />
la riduzione del diritto alle vacanze, solo qualora i<br />
valori fissati ai capoversi 2 e 3 siano stati raggiunti.<br />
5 Le vacanze sono ridotte nel modo seguente: quantità dei<br />
giorni di vacanza moltiplicata per la durata dell’assenza calcolata<br />
in giorni civili e divisa per 365 o 366, se l’anno è bisestile.<br />
Le frazioni di giorni sono trascurate.<br />
IX. Congedo.<br />
86<br />
1 Alla collaboratrice o al collaboratore che deve sospendere il<br />
lavoro per altri motivi che non siano imputabili a malattia, infortunio<br />
o servizio obbligatorio svizzero sarà concesso un congedo<br />
purché ne faccia tempestiva richiesta.<br />
2 Il congedo può essere pagato, parzialmente pagato, o non<br />
48 49<br />
pagato.<br />
3 L’appendice 6 disciplina i particolari.<br />
X. Disposizioni transitorie relative al capitolo tempo<br />
di lavoro, vacanze e congedo.<br />
87<br />
La compensazione del saldo del tempo che figura nel conto<br />
del supplemento per servizio notturno 2, aggiornato al 31 dicembre<br />
2006, avviene d’intesa con la collaboratrice o il collaboratore.<br />
Il saldo del tempo viene concesso in giorni interi.<br />
L’eventuale tempo mancante può essere compensato attingendo<br />
al conto della durata annua del lavoro o delle ore supplementari.<br />
Concessione<br />
di congedi<br />
Supplemento di<br />
tempo per il<br />
servizio notturno<br />
Parte 2 a : Disposizioni normative.
Principio<br />
Valutazione<br />
della funzione<br />
Spettri salariali<br />
Convenzione<br />
sul salario<br />
D. Salario, indennità, assegni e rimborso delle spese.<br />
I. Salario.<br />
88<br />
Il salario è conforme alle esigenze della funzione, all’esperienza<br />
di cui si può trarre profitto e alle prestazioni fornite.<br />
89<br />
1 Ogni funzione è attribuita a un livello di esigenze in base a un<br />
sistema sommario.<br />
2 Il livello di esigenze è stabilito sulla base di una procedura di<br />
valutazione analitica congiuntamente riconosciuta tra i partner<br />
contrattuali.<br />
90<br />
1 Per ciascun livello di esigenze, uno spettro salariale definisce<br />
il corrispondente valore di base e quello massimo per i salari.<br />
2 Il salario deve situarsi all’interno dello spettro salariale corrispondente.<br />
Restano riservati i salari iniziali secondo la cifra 94.<br />
3 L’appendice 7 disciplina i particolari.<br />
91<br />
1 All’entrata alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA, oppure al cambio di funzione o<br />
del livello di esigenze, il salario verrà pattuito nell’ambito del<br />
corrispondente spettro salariale. La formazione e l’esperienza<br />
utile della candidata o del candidato, come pure il confronto<br />
interno ed esterno, ne costituiscono la base.<br />
2 Le particolarità e il computo dell’esperienza utile sono regolamentati<br />
separatamente.<br />
92<br />
1 Ogni anno, il 1° maggio, si procede agli adeguamenti indivi-<br />
duali del salario.<br />
2 L’aumento del salario dal valore di base a quello massimo (da<br />
100 a 145 %) non dovrebbe superare 20 anni, a condizione<br />
che le esigenze per il posto siano soddisfatte.<br />
3 Il salario individuale evolve a dipendenza<br />
– del livello di esigenze,<br />
– della sua posizione nel corrispondente spettro,<br />
– del giudizio complessivo della valutazione del personale e<br />
– della somma pattuita annualmente fra le parti contraenti<br />
per gli aumenti individuali del salario.<br />
4 L’appendice 7 disciplina i particolari.<br />
93<br />
1 Se il giudizio complessivo della valutazione del personale è B<br />
o A, può essere versata una quota di prestazioni unica.<br />
2 Hanno diritto a una quota di prestazioni unica le collaboratrici<br />
e i collaboratori la cui valutazione del personale ha effetto sul<br />
salario.<br />
3 La quota di prestazioni unica viene versata in funzione del<br />
grado d’occupazione medio registrato durante l’intero anno di<br />
valutazione.<br />
94<br />
1 I salari iniziali al di sotto del valore di base sono ammissibili<br />
a. in caso di assunzione poco dopo la fine di un tirocinio<br />
professionale o di una formazione equivalente;<br />
b. per assunzioni nei livelli di esigenze F o superiori dopo una<br />
seconda formazione secondo l’appendice 1 del <strong>CCL</strong>;<br />
in questi casi il salario iniziale non può essere inferiore al<br />
valore di base del livello di esigenze E.<br />
Evoluzione<br />
del salario<br />
Quota di<br />
prestazioni unica<br />
Salario iniziale<br />
al di sotto del<br />
valore di base<br />
50 51<br />
Parte 2 a : Disposizioni normative.
Passaggio a un<br />
livello di esigenze<br />
inferiore<br />
Salario mensile<br />
od orario<br />
2 Le fasi di avvicinamento del salario al valore di base avvengono<br />
ogni volta il 1° maggio e sono concordate con la collaboratrice<br />
o il collaboratore al momento dell’assunzione. L’evoluzione<br />
del salario dev’essere pianificata in modo che il valore di<br />
base venga raggiunto al più tardi alla seconda tornata di valutazione<br />
del personale che abbia effetto sul salario. In questo<br />
contesto è necessario regolare anche il diritto ad eventuali aumenti<br />
generali del salario durante la fase di ricupero.<br />
3 La valutazione del personale ha luogo in base alla consueta<br />
procedura, ma sul piano salariale ha effetti unicamente sulla<br />
quota di prestazioni unica (giudizio B o A).<br />
95<br />
1 Al passaggio a un livello di esigenze inferiore, il salario verrà<br />
pattuito nel quadro del nuovo livello di esigenze.<br />
2 Se il cambiamento è consecutivo a modifiche apportate all’organizzazione<br />
aziendale, o viene effettuato in vista di tali mutamenti<br />
e il salario del momento è più elevato del valore massimo<br />
del nuovo spettro salariale, la differenza sarà concessa a<br />
titolo di importo garantito.<br />
3 In caso di aumenti salariali, l’importo garantito viene ridotto o<br />
soppresso.<br />
4 Se, trascorsi due anni di garanzia, la persona non ha ancora<br />
compiuto 58 anni, è soppresso l’importo di garanzia che, con<br />
il salario, oltrepassa CHF 100 000.–.<br />
96<br />
1 Qualora il grado d’occupazione rimanga invariato, alle collaboratrici<br />
e ai collaboratori sarà corrisposto un salario mensile.<br />
3 Il salario orario include l’indennità pagata per i giorni di riposo<br />
ai quali si ha diritto.<br />
4 Il salario orario viene corrisposto per le ore di lavoro fatte e<br />
per le assenze pagate in base alle relative disposizioni (congedo,<br />
malattia, infortunio, servizio obbligatorio svizzero).<br />
5 Le disposizioni esecutive disciplinano i particolari.<br />
97<br />
Il salario, l’indennità regionale, la quota di prestazioni unica, gli<br />
importi garantiti assicurati, le indennità e gli assegni dichiarati<br />
assicurabili costituiscono la base per stabilire il salario soggetto<br />
ai contributi della Cassa pensioni <strong>FFS</strong>.<br />
II. Indennità, assegni e rimborso delle spese.<br />
98<br />
1 Alle collaboratrici e ai collaboratori spettano le indennità e gli<br />
assegni secondo questo capitolo.<br />
2 Restano riservate le disposizioni per i particolari gruppi di per-<br />
sonale citati all’appendice 1.<br />
3 Nei tassi per le rispettive indennità variabili sono compresi<br />
l’indennità di vacanza e gli indennizzi per altre assenze (come<br />
malattia, infortunio, servizio obbligatorio svizzero).<br />
99<br />
1 Per tener conto del mercato regionale del lavoro, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong><br />
SA versa un’indennità regionale nei casi definiti sotto il capoverso<br />
3.<br />
Salario soggetto ai<br />
contributi della<br />
Cassa pensioni <strong>FFS</strong><br />
(CP <strong>FFS</strong>)<br />
2 Se il grado d’occupazione oscilla, e per le occupazioni di breve<br />
2 L’entità dell’indennità regionale è in funzione del luogo di la-<br />
durata o soggette a interruzioni, si può concordare un salario<br />
voro. Determinante è il Comune politico del luogo di lavoro, a<br />
orario.<br />
meno che determinati luoghi di lavoro non siano classificati in<br />
52<br />
modo particolare.<br />
53<br />
Diritto<br />
Indennità regionale<br />
Parte 2 a : Disposizioni normative.
Indennità per il<br />
personale<br />
distaccato all’estero<br />
Assegni familiari<br />
3 I partner contrattuali definiscono i Comuni e i luoghi di lavoro<br />
che danno diritto all’indennità regionale, nonché la loro classificazione.<br />
4 Qualora sussista il diritto all’indennità regionale, le persone<br />
attive a tempo pieno beneficiano dei seguenti importi:<br />
a. Zona 1: CHF 3000.– l’anno;<br />
b. Zona 2: CHF 4800.– l’anno.<br />
5 Se il diritto dovesse cambiare nel corso di un mese, l’indennità<br />
sarà adeguata il primo giorno del mese successivo.<br />
100<br />
Il personale distaccato all’estero ha diritto a una congrua compensazione<br />
delle spese supplementari cui deve far fronte soggiornando<br />
all’estero.<br />
101<br />
1 Gli assegni familiari sono conformi a quanto stabilito nella<br />
Legge federale sugli assegni familiari (LAFam).<br />
2 Alle <strong>FFS</strong>, per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione<br />
si applicano i seguenti importi minimi:<br />
a. per un figlio per il quale si abbia diritto all’assegno CHF<br />
3840.– l’anno;<br />
b. per ogni altro figlio che non ha ancora compiuto i 16 anni<br />
e per il quale si ha diritto agli assegni, e per i figli inabili ad<br />
esercitare un’attività lucrativa CHF 2460.– l’anno;<br />
c. dal secondo figlio per il quale si ha diritto agli assegni, per i<br />
figli in formazione fino al compimento del 25° anno di età<br />
CHF 3000.– l’anno.<br />
3 Sono versati soltanto assegni familiari interi.<br />
102<br />
1 Alla collaboratrice o al collaboratore viene assegnato un pre-<br />
mio di fedeltà nella misura seguente:<br />
a. dopo che siano trascorsi sette o 15 anni dall’assunzione,<br />
un premio in ragione di 1 ⁄48 del salario annuo;<br />
b. dopo 20 anni, un premio nella misura di 1 ⁄24 del salario<br />
annuo;<br />
c. poi, sempre dopo altri cinque anni, 1 ⁄12 del salario annuo.<br />
2 È considerato salario annuo quello che fa stato, compresa la<br />
«garanzia 2011», il giorno della maturazione del premio (senza<br />
indennità regionale e altri importi garantiti).<br />
3 Sono computabili gli anni d’impiego nell’azienda; se c’è stata<br />
un’interruzione, si computano solo se la stessa non si è protratta<br />
per più di dieci anni. Sono computabili anche gli anni d’impiego<br />
trascorsi in una società affiliata alla quale le <strong>FFS</strong> o la <strong>FFS</strong><br />
<strong>Cargo</strong> SA partecipano almeno nella misura del 50 %.<br />
4 Il periodo di tirocinio non è calcolato. Lo si può computare<br />
per le collaboratrici e i collaboratori che il 1° gennaio 2001 avevano<br />
almeno sette anni d’impiego in seno all’azienda (tirocinio<br />
compreso).<br />
5 Si può beneficiare del premio di fedeltà, interamente o in parte,<br />
quale tempo libero.<br />
6 Qualora il rapporto di lavoro venga sciolto, non esiste alcun<br />
diritto di usufruire di una quota proporzionale del premio di fedeltà;<br />
fa eccezione lo scioglimento per inidoneità medica.<br />
7 Le disposizioni esecutive disciplinano i particolari.<br />
103<br />
1 Per i lavori compiuti di notte, la domenica, o durante nove<br />
Premio di fedeltà<br />
4 Gli importi aggiornati sono indicati nella direttiva «Retribuzioni<br />
Indennità per<br />
del personale».<br />
giorni festivi definiti, viene corrisposto un’indennità.<br />
lavoro domenicale<br />
e notturno<br />
54<br />
5 Le disposizioni esecutive disciplinano i particolari.<br />
55<br />
Parte 2 a : Disposizioni normative.
2 L’indennità per il servizio prestato la notte ammonta a CHF<br />
6.– l’ora.<br />
3 L’indennità per lavoro domenicale ammonta:<br />
Livello di esigenze CHF l’ora<br />
da A a C e impiegati secondo<br />
l’appendice 1, lettera F<br />
10.–<br />
D e E 12.–<br />
F e superiori 15.–<br />
4 I nove giorni festivi in conformità del capoverso 1 sono stabiliti<br />
nel quadro della partecipazione aziendale e indicati nella<br />
direttiva «Retribuzioni del personale».<br />
5 L’appendice 8 disciplina i particolari.<br />
104<br />
1 Altre indennità<br />
Per il servizio di picchetto o per aggravamenti particolari che<br />
pregiudicano il tempo libero possono essere concessi supplementi<br />
di tempo o corrisposte indennità. L’appendice 8 e le disposizioni<br />
esecutive disciplinano i particolari.<br />
2 Per i lavori eseguiti in condizioni difficili possono essere versate<br />
indennità, in modo particolare per:<br />
a. aggravamenti particolari delle condizioni di lavoro. Essi<br />
sono regolamentati nel quadro della partecipazione aziendale,<br />
in funzione del settore. Eventuali indennizzi sono disciplinati<br />
con le parti che hanno sottoscritto il contratto in<br />
un accordo particolare;<br />
b. lavori da compiere in galleria.<br />
Le disposizioni esecutive disciplinano i particolari.<br />
105<br />
1 Possono essere pagati premi o versate ricompense, a meno<br />
che non si scelga un’altra forma di compensazione, per:<br />
a. l’assunzione temporanea di una funzione i cui requisiti<br />
sono chiaramente superiori;<br />
b. proposte intese ad apportare miglioramenti;<br />
c. il conseguimento o il superamento delle norme di vendita;<br />
d. prestazioni eccezionali.<br />
2 A questo riguardo possono essere emanate disposizioni esecutive.<br />
106<br />
Se la situazione del personale lo consente, possono essere<br />
esauditi i desideri espressi dagli interessati, intesi a tramutare<br />
indennità, completamente o in parte, in tempo libero.<br />
107<br />
1 Alla collaboratrice o al collaboratore vengono rimborsate le<br />
spese risultanti dall’attività professionale svolta.<br />
2 L’appendice 8 disciplina i particolari.<br />
III. Altre disposizioni relative al capitolo salario,<br />
indennità, assegni e rimborso delle spese.<br />
108<br />
Per le persone occupate a tempo parziale, il salario, la quota<br />
di prestazioni unica, gli aumenti salariali, l’indennità regionale,<br />
gli altri elementi del salario e l’indennità di distaccamento sono<br />
fissati in rapporto al grado d’occupazione. Le disposizioni esecutive<br />
disciplinano le eccezioni.<br />
Indennità versate<br />
sotto forma di<br />
premi e ricompense<br />
per prestazioni<br />
particolari<br />
Trasformazione di<br />
indennità in tempo<br />
Rimborso delle<br />
spese<br />
Diritti in caso<br />
di attività a tempo<br />
parziale<br />
109<br />
Le collaboratrici e i collaboratori ricevono mensilmente un con- Conteggio<br />
teggio particolareggiato di quanto viene loro retribuito e tratte- del salario<br />
56<br />
nuto.<br />
57<br />
Parte 2 a : Disposizioni normative.
Pagamento<br />
Trasferimento dei<br />
rapporti d’impiego<br />
110<br />
1 Il salario, l’indennità regionale e gli importi garantiti sono versati<br />
in 13 mensilità. La 13 a parte è corrisposta a novembre, in<br />
ragione di 11 ⁄12, e a dicembre per il rimanente 1 ⁄12.<br />
2 Gli assegni per i figli e gli assegni di formazione sono pagati in<br />
1 ⁄12 mensilità.<br />
3 A chi parte nel corso dell’anno, la 13 a parte delle retribuzioni<br />
sarà versata pro rata temporis con l’ultimo salario.<br />
4 Le retribuzioni sono pagate, non in contanti, entro il 25 di ogni<br />
mese.<br />
5 La quota di prestazioni unica è versata con il salario di mag-<br />
gio.<br />
IV. Disposizioni transitorie relative al capitolo salario,<br />
indennità, assegni e rimborso spese.<br />
111<br />
1 Tutti i rapporti d’impiego saranno trasferiti nel nuovo sistema<br />
il 1° luglio 2011.<br />
2 Il salario del 30 giugno 2011 e le eventuali garanzie dell’indennità<br />
di residenza saranno integrati in un unico importo e trasferiti<br />
come salario. Qualora il salario trasferito dovesse superare<br />
il valore massimo dello spettro salariale corrispondente, per la<br />
parte eccedente sussiste una «garanzia 2011».<br />
3 Qualora il salario trasferito fosse inferiore al valore di base<br />
dello spettro salariale corrispondente, esso sarà avvicinato al<br />
valore di base secondo i seguenti principi:<br />
a. se al 30 giugno 2011 si contano uno o più anni di funzione:<br />
il salario sarà aumentato al valore di base con effetto al<br />
1° luglio 2011;<br />
b. se gli anni di funzione sono pari a zero: il salario sarà verificato<br />
ai sensi della cifra 94 e, se necessario, avvicinato immediatamente,<br />
o al massimo in due fasi, al valore di base.<br />
112<br />
Se in occasione di una trattativa salariale viene pattuito un aumento<br />
generale di salario (con aumento degli spettri salariali),<br />
le collaboratrici e i collaboratori interessati ricevono la metà<br />
dell’aumento, in per cento, sul salario e sulla «garanzia 2011».<br />
Ne è escluso il personale che si trova nel Nuovo orientamento<br />
professionale e quello che presenta il valore E come giudizio<br />
complessivo della valutazione del personale.<br />
113<br />
Le garanzie di tutti i tipi<br />
a. saranno versate nell’odierna misura se il grado d’occupazione<br />
sarà aumentato;<br />
b. saranno decurtate, se il grado d’occupazione sarà ridotto;<br />
c. saranno decurtate o abolite, se il salario sarà aumentato<br />
in seguito a un aumento generale di salario o alla classificazione<br />
del posto a un livello superiore;<br />
d. possono essere abolite, decurtate o integrate nel salario<br />
se in relazione a un cambiamento volontario del posto di<br />
lavoro il salario dev’essere nuovamente pattuito.<br />
E. Sviluppo del personale.<br />
114<br />
Lo sviluppo del personale della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA comprende la<br />
formazione di base e continua del personale e altri provvedimenti,<br />
in particolare la pianificazione individuale della carriera e<br />
l’istruzione per acquisire competenze sociali.<br />
115<br />
1 Le collaboratrici e i collaboratori ben qualificati sono un fatto-<br />
re chiave per la competitività della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />
Aumenti generali<br />
di salario dal 2012<br />
per le collaboratrici<br />
e i collaboratori<br />
con «garanzia 2011»<br />
Trattamento delle<br />
garanzie in caso<br />
di cambiamenti di<br />
funzione e<br />
modifiche del grado<br />
d’occupazione<br />
Definizione<br />
58 59<br />
Principi<br />
Parte 2 a : Disposizioni normative.
Responsabilità<br />
della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />
Corresponsabilità<br />
delle collaboratrici<br />
e dei collaboratori<br />
Valutazione del<br />
personale (VP)<br />
2 Lo sviluppo del personale è un desiderio primario della <strong>FFS</strong><br />
<strong>Cargo</strong> SA ed è nell’interesse e di responsabilità sia della <strong>FFS</strong><br />
<strong>Cargo</strong> SA, sia delle collaboratrici e dei collaboratori.<br />
116<br />
1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA s’impegna a introdurre in modo completo<br />
tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori nei rispettivi settori<br />
d’attività.<br />
2 Essa promuove l’ulteriore sviluppo del personale sulla base di<br />
colloqui regolari con le collaboratrici e i collaboratori.<br />
3 Essa può sostenere, finanziariamente e/o accordando il tempo<br />
necessario, l’ulteriore evoluzione professionale del suo personale.<br />
4 I provvedimenti mirati allo sviluppo possono essere avviati su<br />
iniziativa dei superiori come pure delle collaboratrici e dei collaboratori.<br />
Gli interessi dell’azienda, così come quelli delle collaboratrici<br />
e dei collaboratori, vanno considerati in misura adeguata.<br />
117<br />
1 Le collaboratrici e i collaboratori si assumono le proprie responsabilità<br />
e s’impegnano a migliorarsi ulteriormente investendo<br />
tempo e/o mezzi finanziari.<br />
2 Esse/i possono essere obbligati, nel quadro dei cambiamenti<br />
che subentrano nell’azienda e all’interno dei settori di lavoro,<br />
ad adottare provvedimenti atti al loro sviluppo.<br />
118<br />
1 La prestazione, il comportamento e le misure di sviluppo vengono<br />
discussi e fissati per iscritto durante colloqui di valutazione<br />
annui che intercorrono, secondo un procedimento standardizzato,<br />
fra la collaboratrice o il collaboratore e il suo superiore.<br />
2 Le singole caratteristiche relative alle prestazioni e al comportamento<br />
sono valutate, sulla base di una scala, mediante la<br />
valutazione delle competenze e degli obiettivi. Il periodo di valutazione<br />
è costituito dall’anno civile.<br />
3 Per le funzioni dei livelli di esigenze da A a G, pattuire obiettivi<br />
è facoltativo.<br />
4 La valutazione delle competenze e del grado di raggiungimento<br />
degli obiettivi costituisce la base del giudizio complessivo.<br />
5 Le caratteristiche proprie della VP vengono adeguate, nel<br />
quadro della partecipazione aziendale, alle esigenze specificamente<br />
settoriali o alle mutate condizioni.<br />
6 I risultati emersi dalla VP sono analizzati annualmente, nell’ambito<br />
della partecipazione aziendale, desumendone le eventuali<br />
misure da adottare.<br />
119<br />
1 Si rinuncia a valutare professionalmente quelle collaboratrici e<br />
quei collaboratori che, conformemente alla cifra 167, si trovano<br />
nel nuovo orientamento professionale. Lo sviluppo del personale<br />
è parte integrante del piano d’azione, giusta la cifra 172<br />
del <strong>CCL</strong> <strong>FFS</strong>.<br />
2 Se le collaboratrici e i collaboratori hanno lavorato almeno sei<br />
mesi al posto che era stato loro attribuito durante un periodo<br />
di valutazione, prima di accedere al nuovo orientamento professionale<br />
dev’essere eseguita una nuova VP. Essa non ha effetto<br />
sul salario.<br />
Valutazione del<br />
personale (VP)<br />
in caso di nuovo<br />
orientamento<br />
professionale<br />
60 61<br />
Parte 2 a : Disposizioni normative.
Valutazione<br />
del personale (VP)<br />
in caso di<br />
reintegra zione professionale<br />
Partecipazione<br />
Doveri della<br />
<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />
120<br />
1 Per le collaboratrici e i collaboratori in reintegrazione professionale<br />
in virtù della cifra 152 si pattuisce, nel piano di reintegrazione<br />
conforme alla cifra 153, se la VP debba essere fatta<br />
e, in caso affermativo, quale ne sia la forma. Lo sviluppo del<br />
personale è una componente essenziale del piano di reintegrazione.<br />
2 Se le collaboratrici e i collaboratori hanno lavorato almeno sei<br />
mesi al posto loro attribuito durante un periodo di valutazione,<br />
dev’essere eseguita una nuova VP. Essa non ha effetto sul salario.<br />
121<br />
L’impostazione dello sviluppo del personale è una componente<br />
della partecipazione aziendale.<br />
F. Protezione della salute e prestazioni sociali.<br />
I. Sicurezza sul lavoro e protezione della salute.<br />
122<br />
In tutti i settori la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA adotta i provvedimenti necessari<br />
per salvaguardare la salute delle collaboratrici e dei collaboratori<br />
come pure per prevenire gli infortuni sul lavoro e le<br />
malattie professionali. Inoltre, nell’ambito del suo operato a favore<br />
della sicurezza, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA promuove la prevenzione<br />
degli infortuni durante il tempo libero e, nell’ambito del management<br />
della salute in azienda, attua misure volte a promuovere<br />
la salute e la prevenzione.<br />
2 Il personale dimostra di essere responsabile delle proprie azioni<br />
tenendo un comportamento prudente anche durante il tempo<br />
libero.<br />
3 Le collaboratrici e i collaboratori si presentano al lavoro in uno<br />
stato tale da poter sbrigare i propri compiti in modo inappuntabile<br />
e sicuro.<br />
4 La collaboratrice o il collaboratore è tenuta/o, a garanzia della<br />
sicurezza dell’esercizio ferroviario, a dimostrare di non essere<br />
sotto l’influsso dell’alcol e della droga e a sottoporsi a tale scopo<br />
ad eventuali visite di controllo.<br />
124<br />
In materia di sicurezza sul lavoro, protezione della salute e management<br />
della salute in azienda, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA e il suo personale<br />
collaborano nel quadro della partecipazione aziendale.<br />
II. Diritti e doveri nei casi di malattia e infortunio.<br />
125<br />
Se lo stato di salute di una collaboratrice o di un collaboratore<br />
si ripercuote sull’idoneità, sulla possibilità di essere impiegata/o<br />
o sulla sicurezza, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA può esigere che la situazione<br />
sia chiarita a tale riguardo dal suo medico di fiducia.<br />
126<br />
1 Gli accertamenti del medico di fiducia costituiscono la base<br />
per l’applicazione delle disposizioni di diritto del lavoro.<br />
Partecipazione<br />
Principio<br />
Capacità di lavoro<br />
compromessa<br />
123<br />
2 Se il medico di fiducia giudica la capacità lavorativa diversamente<br />
dai medici curanti, per la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA è determinante<br />
Doveri delle 1 Le collaboratrici e i collaboratori applicano i provvedimenti<br />
il giudizio del medico di fiducia.<br />
collaboratrici e dei menzionati alla cifra 122. Nell’ambito del suo campo d’attività,<br />
collaboratori<br />
il personale coopera attivamente nelle questioni di sicurezza sul<br />
lavoro, protezione della salute e management della salute in<br />
62<br />
azienda.<br />
63<br />
Parte 2 a : Disposizioni normative.
Gestione delle<br />
presenze e Case<br />
Management<br />
aziendale<br />
Doveri delle<br />
collaboratrici e dei<br />
collaboratori<br />
127<br />
1 Con la gestione delle presenze e il Case Management aziendale,<br />
la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA tutela gli interessi del personale e dell’azienda<br />
riducendo al minimo gli effetti negativi nei casi di capacità<br />
lavorativa compromessa.<br />
2 Il personale coopera alla gestione delle presenze nel quadro<br />
della partecipazione aziendale.<br />
128<br />
1 La persona interessata è tenuta, nei confronti del medico di<br />
fiducia, a fornire tutte le indicazioni necessarie in modo completo<br />
e veritiero.<br />
2 Nei casi in cui lo svolgimento di attività essenziali per la sicurezza<br />
lo renda opportuno, possono essere ordinate visite periodiche<br />
al medico di fiducia. L’interessata/o viene informata/o<br />
del risultato.<br />
3 La collaboratrice o il collaboratore è tenuta/o a cooperare attivamente<br />
nel quadro del processo di gestione delle presenze<br />
e del Case Management aziendale e deve fare tutto ciò che<br />
favorisce la guarigione e la ripresa del lavoro, evitando tutto<br />
quanto mette in forse o ritarda questo processo.<br />
129<br />
1 Se per le conseguenze di una malattia o di un infortunio anche<br />
terzi o responsabili devono fornire prestazioni, la collaboratrice<br />
o il collaboratore è obbligata/o a cedere alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong><br />
SA le proprie richieste nei confronti di terzi e di responsabili nel<br />
quadro della continuazione della retribuzione.<br />
2 Per evitare di ridurre o addirittura ostacolare i diritti della <strong>FFS</strong><br />
<strong>Cargo</strong> SA, si possono stipulare accordi con terzi, responsabili<br />
o assicurazioni nel quadro della continuazione della retribuzione<br />
solo previa intesa con la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA. Qualora dovessero<br />
pervenire accordi senza alcuna intesa preventiva, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong><br />
SA si riserva il diritto di esercitare l’azione di regresso nei confronti<br />
della collaboratrice o del collaboratore.<br />
130<br />
In caso di violazione colpevole dei doveri secondo la cifra 128,<br />
la retribuzione può essere ridotta o rifiutata, oppure il rapporto<br />
di lavoro può essere cambiato secondo la cifra 45 o risolto<br />
secondo le cifre 155 o 174.<br />
III. Prestazioni in caso di malattia o infortunio.<br />
131<br />
1 In caso d’impedimento al lavoro causato da malattia o infortunio<br />
sussiste per due anni il diritto di ricevere la retribuzione,<br />
al massimo però fino alla scadenza del rapporto di lavoro.<br />
Cessione di<br />
richieste di risarcimento<br />
dei danni<br />
nei confronti di terzi<br />
Provvedimenti in<br />
caso di violazione<br />
dei doveri<br />
4 In caso di capacità lavorativa compromessa, la persona inte-<br />
Continuazione della<br />
ressata è tenuta a<br />
retribuzione e<br />
a. fornire tempestivamente al servizio competente le neces-<br />
durata del relativo<br />
sarie informazioni;<br />
diritto<br />
b. presentare i certificati medici richiesti o autorizzare il medi-<br />
2 Un impedimento al lavoro sussiste in tutti i casi di limitazione<br />
co di fiducia a chiedere le necessarie informazioni ai medici<br />
curanti o che hanno eseguito un trattamento preliminare<br />
della prestazione lavorativa causata da malattia o infortunio.<br />
e/o agli enti delle assicurazioni sociali (liberazione dal se-<br />
3 Durante il primo anno d’impedimento al lavoro viene versato<br />
greto professionale);<br />
c. seguire le istruzioni del medico di fiducia e/o degli enti delle<br />
il salario intero; nel secondo anno, invece, il 90 %.<br />
assicurazioni sociali e sottoporsi ai controlli da loro ordinati;<br />
4 L’indennità regionale e gli assegni familiari sono versati senza<br />
d. far valere, con l’assistenza del servizio del personale,<br />
cambiamenti.<br />
64<br />
il diritto a possibili prestazioni sociali.<br />
65<br />
Parte 2 a : Disposizioni normative.
Protezione dal<br />
licenziamento<br />
Prolungamento<br />
della durata<br />
del diritto alla<br />
retribuzione<br />
5 In caso di infortunio professionale o di malattia professionale<br />
è concesso il salario intero anche nel secondo anno d’impedimento<br />
al lavoro.<br />
6 Per il tempo in cui si è lavorato si ha diritto al salario intero<br />
anche durante il secondo anno di impedimento al lavoro.<br />
7 L’inizio della durata del diritto dev’essere comunicato con il<br />
piano di reintegrazione secondo la cifra 153.<br />
8 Al più tardi dopo un anno occorre comunicare per iscritto alla<br />
collaboratrice o al collaboratore l’eventuale riduzione del salario.<br />
132<br />
Allo scadere del trimestre di prova, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA può sciogliere<br />
il rapporto di lavoro per inidoneità medica, al più presto<br />
per la fine del diritto alla retribuzione.<br />
133<br />
1 Se la collaboratrice o il collaboratore, per un certo periodo, era<br />
completamente idonea/o al lavoro nella funzione svolta fino a<br />
quel momento, e subisce, per lo stesso motivo, un nuovo impedimento<br />
al lavoro, la durata del diritto viene debitamente<br />
prolungata.<br />
2 Se alla scadenza del diritto si constata che la completa capacità<br />
lavorativa nella funzione svolta fino a quel momento sarà<br />
riacquistata in un prossimo futuro, la durata di tale diritto viene<br />
debitamente prolungata.<br />
3 Se alla scadenza del diritto si constata un’inidoneità medica,<br />
ma la reintegrazione professionale nella <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA è possibile<br />
o prevedibile, la durata del diritto sarà prolungata fino<br />
all’inizio della nuova attività.<br />
134<br />
1 Se la collaboratrice o il collaboratore era completamente<br />
idonea/o al lavoro per meno di sei mesi nella funzione svolta<br />
fino a quel momento, e subisce, per un altro motivo, un nuovo<br />
impedimento al lavoro, comincia un nuovo diritto.<br />
2 Se la collaboratrice o il collaboratore era completamente<br />
idonea/o al lavoro per più di sei mesi nella funzione svolta fino<br />
a quel momento, e subisce, per lo stesso o per un altro motivo,<br />
un nuovo impedimento al lavoro, comincia un nuovo diritto.<br />
3 Se la collaboratrice o il collaboratore era completamente<br />
idonea/o al lavoro per più di sei mesi dopo l’adeguamento del<br />
rapporto di lavoro secondo la cifra 137 nella funzione che è<br />
stata adeguata, e subisce, per lo stesso motivo, un nuovo impedimento<br />
al lavoro, comincia un nuovo diritto.<br />
4 Se la collaboratrice o il collaboratore, dopo l’adeguamento del<br />
rapporto di lavoro secondo la cifra 137 subisce, per un altro<br />
motivo, un nuovo impedimento al lavoro, comincia un nuovo<br />
diritto.<br />
135<br />
1 Le indennità giornaliere e le prestazioni in forma di rendita di<br />
assicurazioni sociali nazionali ed estere (senza le prestazioni<br />
della Cassa pensioni) vengono computate sulle prestazioni alle<br />
quali si ha diritto nella misura in cui non le oltrepassino.<br />
2 Se a causa di malattia o infortunio viene versata una rendita<br />
dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione<br />
invalidità o dell’assicurazione militare, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />
ha il diritto di chiedere all’assicuratore la restituzione del salario<br />
che essa ha fornito nonostante l’incapacità lavorativa totale o<br />
parziale, fino a concorrenza dell’importo corrispondente della<br />
rendita da versare per quel periodo.<br />
Nuovo diritto<br />
Computo delle<br />
prestazioni<br />
delle assicurazioni<br />
sociali<br />
66<br />
4 Il prolungamento della durata del diritto secondo i capoversi<br />
2 e 3 si estende, per principio, ad un massimo di sei mesi.<br />
67<br />
Parte 2 a : Disposizioni normative.
Riduzione o rifiuto<br />
del diritto<br />
di continuare a<br />
ricevere la<br />
retribuzione<br />
Adeguamento del<br />
rapporto di lavoro<br />
136<br />
1 Se la collaboratrice o il collaboratore ha provocato la malattia<br />
di proposito, il diritto può essere ridotto o rifiutato.<br />
2 Se la Suva, in base all’articolo 37 o 39 LAINF riduce l’indennità<br />
giornaliera o le prestazioni in forma di rendita, il diritto alla retribuzione<br />
viene ridotto nella stessa proporzione. La stessa cosa<br />
vale nel caso di riduzioni delle prestazioni dell’assicurazione<br />
militare basate sull’articolo 65 LAM.<br />
3 Il diritto viene decurtato delle deduzioni alle quali le assicurazioni<br />
sociali procedono in caso di soggiorno in un istituto di<br />
cura.<br />
4 Durante il primo anno d’impedimento al lavoro il diritto viene<br />
ridotto dell’importo dei contributi che, in seguito alle prestazioni<br />
di un’assicurazione sociale, non devono essere versati a<br />
AVS/AI/IPG/AD, Suva e a una cassa cantonale di compensazione<br />
per assegni familiari con obbligo del dipendente di pagare<br />
i contributi.<br />
5 In caso d’infortunio professionale o malattia professionale ai<br />
sensi della LAINF, nonché in caso di diritto al salario intero<br />
secondo il capoverso 6 della cifra 131, anche nel secondo anno<br />
d’impedimento al lavoro il diritto viene ridotto dell’importo dei<br />
contributi che, in seguito alle prestazioni di un’assicurazione sociale,<br />
non devono essere versati a AVS/AI/IPG/AD, Suva e a una<br />
cassa cantonale di compensazione per assegni familiari con<br />
obbligo del dipendente di pagare i contributi.<br />
137<br />
1 Se nel corso del diritto alla retribuzione si constata un’inidoneità<br />
medica, ma la collaboratrice o il collaboratore può essere<br />
reintegrato al servizio della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA al più tardi alla scadenza<br />
dalla durata del diritto, il rapporto di lavoro verrà adeguato<br />
alla scadenza di tale diritto.<br />
2 Se la collaboratrice o il collaboratore può essere reintegrato<br />
al servizio della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA prima della scadenza della durata<br />
del diritto e il nuovo salario, compresi l’indennità regionale<br />
e gli importi garantiti, non risulta inferiore a quello versato fino<br />
a quel momento, il rapporto di lavoro viene adeguato immediatamente.<br />
3 Se la durata del diritto viene prolungata secondo la cifra 133,<br />
capoverso 3, il rapporto di lavoro sarà adeguato con l’inizio<br />
della nuova attività.<br />
138<br />
1 Se la reintegrazione professionale in seno alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />
non è possibile o non è prevedibile entro la scadenza del diritto,<br />
la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA scioglie il rapporto di lavoro a causa d’inidoneità<br />
medica.<br />
2 Se eventualmente il termine di disdetta supera la scadenza<br />
del diritto alla retribuzione, non vi è alcun diritto di continuare<br />
ad essere retribuiti nel periodo intercorrente.<br />
3 Se la collaboratrice o il collaboratore, a meno di sei mesi dall’adeguamento<br />
del rapporto di lavoro secondo la cifra 137 accusa<br />
un impedimento al lavoro per il medesimo motivo, e si<br />
constata che la completa capacità lavorativa per l’attività che è<br />
stata adeguata non potrà essere raggiunta nel tempo massimo<br />
di sei mesi dal momento dell’adeguamento del rapporto di lavoro,<br />
la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA scioglie il rapporto di lavoro a causa<br />
d’inidoneità medica. Durante il termine di disdetta il salario sarà<br />
interamente versato.<br />
Scioglimento del<br />
rapporto di lavoro<br />
68 69<br />
Parte 2 a : Disposizioni normative.
Assicurazione<br />
obbligatoria contro<br />
gli infortuni<br />
Previdenza<br />
professionale<br />
IV. Assicurazione contro gli infortuni, previdenza<br />
professionale e prestazioni in caso di morte.<br />
139<br />
1 Il personale è obbligatoriamente assicurato alla Suva contro<br />
gli infortuni professionali e, nel caso di un grado d’occupazione<br />
sufficiente, anche contro gli infortuni non professionali. Fa stato<br />
la LAINF.<br />
2 I premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non<br />
professionali sono interamente a carico della collaboratrice o<br />
del collaboratore.<br />
140<br />
1 Il personale è assicurato alla CP <strong>FFS</strong> contro le conseguenze<br />
economiche di invalidità, vecchiaia e morte. Fa stato il relativo<br />
regolamento di previdenza.<br />
2 Le collaboratrici e i collaboratori possono approfittare pienamente<br />
o parzialmente del pensionamento anticipato in forza<br />
delle norme contemplate nel regolamento di previdenza della<br />
CP <strong>FFS</strong>.<br />
c. CHF 10 000.– a ogni figlio proprio o in affidamento superstite<br />
per il quale al momento della morte sussisteva il diritto<br />
agli assegni familiari.<br />
3 Se la persona si è data intenzionalmente la morte non sussiste<br />
alcun diritto alle prestazioni elencate.<br />
142<br />
1 Alla morte di una collaboratrice o di un collaboratore, i super-<br />
stiti beneficiano di 1 ⁄6 dell’ultima retribuzione annuale.<br />
2 Alla morte di una collaboratrice o di un collaboratore, il godimento<br />
ulteriore del salario è versato ai superstiti. Sono considerati<br />
superstiti:<br />
a. la/il coniuge o la/il partner in caso di unione registrata;<br />
b. i figli minorenni e quelli bisognosi di assistenza;<br />
c. la/il convivente, se questa/o ha vissuto almeno gli ultimi<br />
cinque anni con la persona deceduta nello stesso nucleo<br />
domestico o aveva concluso con lui/lei un contratto di<br />
convivenza;<br />
d. altre persone nei cui confronti la defunta o il defunto<br />
adempiva un obbligo di assistenza.<br />
Godimento ulteriore<br />
(prestazioni in caso<br />
di morte)<br />
141<br />
3 Le persone citate al capoverso 2, lettere a e b hanno recipro-<br />
Morte a seguito di 1 In caso di morte a seguito di un infortunio professionale o di<br />
camente diritto nella stessa misura e precedono quelle men-<br />
infortunio profes una malattia professionale secondo la LAINF, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />
zionate al capoverso 2, lettere c e d.<br />
sionale o di malattia versa un contributo di CHF 2500.– alle spese funerarie.<br />
professionale<br />
4 Le persone secondo il capoverso 2, lettere c e d hanno diritto<br />
2 Essa versa inoltre le seguenti prestazioni, qualora l’infortunio<br />
professionale o la malattia professionale secondo la LAINF sia<br />
dovuto/a a un’attività svolta alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA:<br />
tra di loro in ragione della medesima parte.<br />
a. CHF 50 000.– alla/al coniuge superstite o, in caso di<br />
V. Protezione della salute in caso di gravidanza<br />
unione registrata, alla/al partner superstite;<br />
b. CHF 50 000.– alla/al convivente superstite se questa/o ha<br />
e maternità.<br />
vissuto almeno gli ultimi cinque anni con la persona<br />
143<br />
deceduta nello stesso nucleo domestico o aveva concluso<br />
1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA stabilisce le condizioni di lavoro in modo Protezione della<br />
con lui/lei un contratto di convivenza;<br />
che non vengano pregiudicate la salute della collaboratrice in- salute<br />
70<br />
cinta o allattante e quella del bambino.<br />
71<br />
Parte 2 a : Disposizioni normative.
Occupazione<br />
Assenze<br />
2 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA affida alle collaboratrici incinte o allattanti<br />
un lavoro sostitutivo ragionevole se determinati lavori sono ad<br />
esse proibiti dal medico per motivi di salute o sono fatti dipendere<br />
da particolari condizioni.<br />
3 Se non può essere assegnato alcun lavoro sostitutivo, la collaboratrice<br />
che ha presentato un certificato medico ha diritto al<br />
100 % del suo salario.<br />
144<br />
1 Le collaboratrici incinte o allattanti possono lavorare solo con<br />
il loro consenso e in nessun caso oltre la durata normale del<br />
lavoro giornaliero.<br />
2 Alle madri allattanti dev’essere concesso il tempo necessario<br />
all’allattamento.<br />
3 A partire dall’ottava settimana che precede la data prevista<br />
per il parto, le collaboratrici incinte non possono essere occupate<br />
fra le ore 20 e le ore 6.<br />
4 Non è lecito far lavorare le puerpere durante le otto settimane<br />
dopo il parto; in seguito, e fino alla 16 a settimana, ciò è possibile<br />
solo con il loro consenso.<br />
5 Per le collaboratrici incinte o allattanti si applica per analogia<br />
l’Ordinanza sulla protezione della maternità.<br />
145<br />
1 Le collaboratrici incinte possono, previa semplice comunicazione,<br />
non recarsi al lavoro o lasciarlo.<br />
2 Fino a tre giorni, queste assenze sono considerate brevi assenze,<br />
e vengono pagate.<br />
3 Per le assenze pagate di più di tre giorni, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />
può richiedere un certificato medico.<br />
146<br />
1 Alle collaboratrici incinte che normalmente lavorano tra le ore<br />
20 e le ore 6 la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA offre, nella misura del possibile,<br />
un lavoro adeguato da svolgere tra le ore 6 e le ore 20. Questo<br />
impegno vale anche per il periodo fra l’ottava e la 16 a settimana<br />
dopo il parto.<br />
2 La collaboratrice alla quale non possa essere offerto nessun<br />
lavoro adeguato fra le ore 6 e le ore 20 ha diritto al 100 % del<br />
salario.<br />
L’appendice 6 disciplina il congedo di maternità.<br />
VI. Prestazioni in caso d’impedimento al lavoro<br />
per servizio obbligatorio svizzero.<br />
72 73<br />
147<br />
148<br />
1 In caso d’impedimento al lavoro per il fatto di essere stati reclutati,<br />
e in caso di servizio obbligatorio svizzero, sussistono i<br />
diritti seguenti:<br />
a. durante i giorni di arruolamento (giorni di leva), la scuola<br />
reclute, il servizio civile e la protezione civile, nella misura in<br />
cui questi siano equiparati alla scuola reclute (articolo 9<br />
capoverso 3 LIPG o articolo 9 capoverso 4 LIPG), all’80 %<br />
del salario. Se in questo periodo l’interessata/o ha diritto<br />
all’assegno per i figli secondo l’articolo 6 LIPG, il suo diritto<br />
al salario ammonta al 100 %.<br />
b. i militari in ferma continuata ricevono durante il periodo<br />
della scuola reclute l’80 % del salario. In seguito il diritto al<br />
salario per il rimanente servizio obbligatorio svizzero ammonta<br />
al 100 %. Per i servizi di avanzamento si applica la<br />
lettera c. Se durante la scuola reclute sussiste un diritto<br />
all’assegno per i figli secondo l’articolo 6 LIPG, il diritto al<br />
salario ammonta al 100 % anche durante questo periodo.<br />
Lavoro sostitutivo<br />
per le collaboratrici<br />
impiegate nel<br />
servizio notturno<br />
Congedo di<br />
maternità<br />
Principio<br />
Parte 2 a : Disposizioni normative.
Casi particolari<br />
c. durante i servizi di avanzamento (articolo 10 LIPG), all’80 %<br />
del salario. Se in questo periodo l’interessata/o ha diritto<br />
all’assegno per i figli secondo l’articolo 6 LIPG, il suo diritto<br />
al salario ammonta al 100 %.<br />
d. durante i rimanenti servizi obbligatori svizzeri, al 100 % del<br />
salario.<br />
2 In più vengono versati l’indennità regionale e gli assegni familiari<br />
della stessa entità di quelli pagati prima dell’impedimento<br />
al lavoro.<br />
3 Il diritto alle retribuzioni secondo i capoversi 1 e 2 è subordinato<br />
alla presentazione del questionario IPG.<br />
4 Rimangono riservate le cifre 149 e 150.<br />
149<br />
1 Nella misura in cui l’IPG eccede il diritto secondo la cifra 148<br />
(compresa la quota della 13a mensilità), essa spetta alla collaboratrice<br />
o al collaboratore.<br />
2 In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di tre mesi<br />
al massimo, il diritto si limita all’IPG.<br />
3 In caso di malattia o di infortunio durante un servizio obbligatorio<br />
svizzero, il diritto a beneficiare ancora del salario è conforme<br />
a quanto contemplato nelle cifre da 131 a 138.<br />
– la collaboratrice o il collaboratore disdica il rapporto di<br />
lavoro, oppure se il rapporto di lavoro è disdetto dalla <strong>FFS</strong><br />
<strong>Cargo</strong> SA per colpa della collaboratrice o del collaboratore e<br />
– il servizio prestato non sia stato né un corso di ripetizione,<br />
né un servizio della protezione civile (ad eccezione del servizio<br />
d’istruzione di base).<br />
2 L’obbligo della restituzione si estende alle prestazioni compiute<br />
nei dodici mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro o<br />
concluse per questa scadenza.<br />
151<br />
L’appendice 6 disciplina le prestazioni di servizio volontario.<br />
VII. Collaboratrici e collaboratori in reintegrazione<br />
professionale.<br />
152<br />
1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA offre la possibilità di beneficiare di una reintegrazione<br />
professionale allo scopo di reinserire le collaboratrici<br />
e i collaboratori interessati nell’attività svolta fino a quel<br />
momento o in un’altra attività all’interno o all’esterno della <strong>FFS</strong><br />
<strong>Cargo</strong> SA.<br />
2 La reintegrazione professionale prende avvio ad ogni riduzione<br />
della capacità lavorativa dovuta a malattia o infortunio.<br />
Prestazioni di<br />
servizio volontario<br />
Reintegrazione<br />
professionale<br />
4 Se una pena detentiva dev’essere scontata fuori dal servizio<br />
obbligatorio svizzero, non vi è diritto al salario.<br />
3 La reintegrazione professionale si conclude:<br />
a. quando la funzione svolta fino a quel momento è stata<br />
150<br />
esercitata senza limitazione per oltre sei mesi;<br />
Restituzione<br />
1 La collaboratrice o il collaboratore deve restituire la differenza<br />
b. con l’adeguamento del rapporto di lavoro;<br />
tra il salario al quale ha diritto e l’IPG, qualora:<br />
– il salario che le/gli è dovuto in base alla cifra 148 sia mag-<br />
c. con la conclusione del rapporto di lavoro.<br />
giore dell’IPG e<br />
4 Le collaboratrici e i collaboratori che a causa della loro inidoneità<br />
medica perdono il posto di lavoro, sono immediatamente<br />
74<br />
informati per iscritto in merito alla perdita del posto.<br />
75<br />
Parte 2 a : Disposizioni normative.
Piano di<br />
reintegrazione<br />
Cessazione del<br />
rapporto di lavoro<br />
153<br />
1 Al più tardi tre mesi dopo l’inizio della reintegrazione professionale,<br />
con la collaboratrice o il collaboratore viene concordato<br />
un piano di reintegrazione che dev’essere continuamente<br />
adattato in funzione dell’evolversi della situazione.<br />
2 Nel piano menzionato sono fissati i provvedimenti di reintegrazione.<br />
Il piano di reintegrazione tiene conto delle capacità,<br />
dell’età, delle condizioni personali e dello stato di salute della<br />
collaboratrice o del collaboratore.<br />
154<br />
1 I seguenti fatti comportano, in modo particolare, la cessazione<br />
del rapporto di lavoro concluso con la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA:<br />
a. l’inizio di un tirocinio;<br />
b. l’inizio di un’attività dipendente o indipendente espletata<br />
fuori della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA;<br />
c. la disdetta del rapporto di lavoro, causata da inidoneità<br />
medica;<br />
d. il pensionamento;<br />
e. il licenziamento per colpa propria, in conformità della<br />
cifra 155;<br />
f. la presenza di altri motivi di rescissione, secondo la<br />
normativa contemplata nel <strong>CCL</strong>.<br />
2 Alla conclusione consensuale del rapporto di lavoro, la <strong>FFS</strong><br />
<strong>Cargo</strong> SA può accordare alla collaboratrice o al collaboratore<br />
le seguenti prestazioni, purché non si ricorra alle assicurazioni<br />
sociali:<br />
a. sostegno al perfezionamento professionale;<br />
b. misure di qualificazione;<br />
c. pagamento di conguagli del salario a sostegno di<br />
formazioni esterne;<br />
d. conguagli salariali limitati nel tempo, se la nuova attività<br />
comporta un reddito minore;<br />
e. aiuti iniziali qualora venga intrapresa un’attività<br />
indipendente;<br />
f. sostegno finanziario in caso di pensionamento anticipato;<br />
g. altre prestazioni volontarie.<br />
155<br />
1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA scioglie il rapporto di lavoro con l’interes-<br />
sata/o in base alla cifra 174 se questa/o<br />
a. non sostiene attivamente il processo di Case Management<br />
aziendale;<br />
b. disattende ripetutamente il piano di reintegrazione concordato;<br />
c. declina un’offerta d’impiego in seno o all’esterno della <strong>FFS</strong><br />
<strong>Cargo</strong> SA che sarebbe ragionevole in base al piano di reintegrazione<br />
secondo la cifra 153.<br />
2 Lo scioglimento del rapporto di lavoro secondo il capoverso 1,<br />
lettere a e b, dev’essere preceduto da un richiamo con minaccia<br />
di licenziamento.<br />
156<br />
1 Se la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA scioglie il rapporto di lavoro per inidoneità<br />
medica, la collaboratrice o il collaboratore ha il diritto di ricevere,<br />
nei seguenti casi, un’indennità unica di partenza:<br />
a. se in base alla formazione di cui dispone ha poche<br />
opportunità di trovare una nuova attività;<br />
b. se ha già compiuto 40 anni;<br />
c. se ha lavorato 15 anni o più alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />
2 Non sussiste nessun diritto di beneficiare dell’indennità:<br />
a. se lo scioglimento del rapporto di lavoro è connesso con<br />
un diritto a prestazioni periodiche versate dalla CP <strong>FFS</strong>;<br />
b. se lo scioglimento del rapporto di lavoro è connesso con la<br />
possibilità di occupare un posto ragionevolmente accettabile<br />
presso un altro datore di lavoro.<br />
Licenziamento per<br />
propria colpa<br />
Diritto a<br />
un’indennità di<br />
partenza<br />
76 77<br />
Parte 2 a : Disposizioni normative.
Entità<br />
Decisione ancora in<br />
sospeso di<br />
un’assicurazione<br />
sociale<br />
157<br />
1 L’indennità corrisponde:<br />
Numero di anni<br />
trascorsi alla<br />
<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />
1– 5 2<br />
6 –15 9<br />
16 e più 12<br />
Indennità lorda in numero<br />
di salari mensili (salario<br />
mensile = 1 ⁄12 del salario annuo<br />
lordo)<br />
2 Il tempo trascorso in un rapporto di tirocinio o lavorando a<br />
tempo parziale viene interamente computato. Lo stesso vale<br />
per gli anni durante i quali la collaboratrice o il collaboratore ha<br />
lavorato in una società affiliata alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA, purché la<br />
<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA vi partecipi almeno nella misura del 50 %.<br />
3 Le prestazioni di assicurazioni sociali nazionali ed estere (indennità<br />
giornaliere e prestazioni in forma di rendita), ad eccezione<br />
di quelle dell’assicurazione contro la disoccupazione,<br />
sono computate per determinare l’indennità.<br />
158<br />
1 Se al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro non<br />
si è ancora a conoscenza se esiste o meno un diritto a un’ulteriore<br />
prestazione periodica della CP <strong>FFS</strong> secondo il suo regolamento<br />
di previdenza, poiché manca ancora la decisione<br />
dell’assicurazione sociale, l’indennità di partenza verrà pagata<br />
a rate mensili.<br />
2 Il versamento dell’indennità di partenza in rate mensili prende<br />
avvio il mese che segue la fine del diritto alla continuazione<br />
della retribuzione.<br />
4 L’eventuale importo residuo verrà pagato in una sola volta se<br />
presso la CP <strong>FFS</strong> non sussiste alcun diritto a prestazioni periodiche.<br />
159<br />
La persona che riprende a lavorare alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA dovrà<br />
restituire senza interessi alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA l’indennità ricevuta,<br />
nel modo seguente:<br />
a. 100 %, se è trascorso meno di un anno dallo scioglimento<br />
del rapporto di lavoro;<br />
b. 50 %, se dallo scioglimento del rapporto di lavoro sono<br />
passati meno di due anni, però almeno un anno.<br />
VIII. Altre istituzioni.<br />
160<br />
1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA garantisce l’accesso a una consulenza so-<br />
ciale professionale.<br />
2 La fondazione «Fondo per il personale <strong>FFS</strong>» è uno strumento<br />
complementare nel settore sociale dell’azienda <strong>FFS</strong> e della<br />
<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />
161<br />
1 Il personale può essere obbligato a portare un vestiario pro-<br />
fessionale.<br />
2 Questo viene fornito gratuitamente e non fa parte della retribuzione.<br />
3 Maggiori particolari vengono definiti nel quadro della partecipazione<br />
aziendale.<br />
Restituzione<br />
Servizio sociale<br />
e fondo per<br />
il personale <strong>FFS</strong><br />
Vestiario<br />
professionale<br />
3 Il versamento delle rate mensili sarà sospeso non appena la<br />
162<br />
CP <strong>FFS</strong> avrà stabilito il diritto a prestazioni periodiche.<br />
1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA promuove e sostiene istituzioni che forni- Ristorazione<br />
scono ristorazione al personale. Essa tiene in considerazione del personale<br />
78<br />
le esigenze aziendali.<br />
79<br />
Parte 2 a : Disposizioni normative.
Posteggi per il<br />
personale<br />
Canone di locazione<br />
per l’appartamento<br />
assegnato<br />
Costruzione<br />
di alloggi per il<br />
personale<br />
Disposizioni<br />
transitorie<br />
2 Maggiori particolari vengono definiti nel quadro della partecipazione<br />
aziendale.<br />
163<br />
1 Nella misura del possibile, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA mette a disposizione<br />
parcheggi per il personale.<br />
2 Maggiori particolari vengono definiti nel quadro della partecipazione<br />
aziendale.<br />
164<br />
Calcolando il canone di locazione per l’appartamento assegnato<br />
(secondo la cifra 25, capoverso 2), la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA tiene<br />
conto dei vantaggi e degli svantaggi legati al suo uso.<br />
165<br />
La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA sostiene l’edilizia abitativa sociale.<br />
IX. Disposizioni transitorie relative al capitolo<br />
protezione della salute e prestazioni sociali.<br />
166<br />
Le prestazioni di assistenza nel caso di infortunio professionale,<br />
corrisposte prima dell’entrata in vigore del <strong>CCL</strong> 2001, continueranno<br />
ad essere versate.<br />
nevolmente accettabile, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA offre la possibilità di<br />
beneficiare di un nuovo orientamento professionale.<br />
168<br />
1 Ai fini di un nuovo orientamento professionale, le collaboratrici<br />
e i collaboratori entrano in un rapporto di lavoro alle <strong>FFS</strong>.<br />
2 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA informa per iscritto la collaboratrice o il collaboratore<br />
con almeno due mesi di anticipo in merito al suo<br />
passaggio all’unità organizzativa istituita all’interno delle <strong>FFS</strong><br />
per il riorientamento professionale.<br />
3 Se la collaboratrice o il collaboratore si rifiuta di passare al<br />
nuovo orientamento professionale, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA può disdire<br />
il rapporto di lavoro in base alla cifra 174, lettera d.<br />
4 Dopo il passaggio fanno stato il <strong>CCL</strong> delle <strong>FFS</strong> e le relative<br />
appendici.<br />
H. Cessazione del rapporto di lavoro.<br />
169<br />
Lo scioglimento di comune accordo del contratto necessita la<br />
forma scritta.<br />
1 Il rapporto di lavoro cessa senza disdetta:<br />
a. al raggiungimento del 65° anno d’età;<br />
b. alla scadenza prevista, se è stato stipulato a tempo<br />
determinato;<br />
c. in caso di morte.<br />
170<br />
Passaggio alle <strong>FFS</strong><br />
Scioglimento<br />
di comune accordo<br />
Cessazione senza<br />
disdetta<br />
G. Nuovo orientamento professionale per le collaboratrici<br />
e i collaboratori che perdono il posto di lavoro a causa<br />
di progetti di riorganizzazione e di razionalizzazione.<br />
167<br />
2 Nel quadro di progetti, la competente unità organizzativa può<br />
concordare con le singole collaboratrici o i singoli collaborato-<br />
Nuovo orientamento Alle collaboratrici e ai collaboratori che perdono il posto di lari<br />
un’occupazione per un tempo determinato oltre il 65° anno<br />
professionale<br />
voro a causa di un progetto di riorganizzazione o di razionaliz-<br />
di età.<br />
80<br />
zazione, e che non pervengono subito a una soluzione ragio-<br />
81<br />
Parte 2 a : Disposizioni normative.
Disdetta regolare<br />
Richiamo con<br />
minaccia di<br />
licenziamento<br />
171<br />
1 Ciascuna delle parti contraenti può regolarmente disdire il<br />
rapporto di lavoro che è stato stipulato per un tempo indeterminato.<br />
2 La collaboratrice o il collaboratore deve disdire il rapporto di<br />
lavoro per iscritto. L’interessata/o dovrà indicarne i motivi in<br />
forma scritta, qualora la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA lo richieda.<br />
3 La disdetta da parte della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA è data per iscritto<br />
sotto forma di una decisione con riferimento al tempo di prova<br />
o con l’indicazione del suo motivo.<br />
4 Se la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA dà la disdetta dopo la scadenza del periodo<br />
di prova, la disdetta regolare nel caso contemplato alla<br />
cifra 174 lettera b dev’essere preceduta da un richiamo con<br />
minaccia di licenziamento secondo la cifra 172.<br />
172<br />
1 Il richiamo con minaccia di licenziamento è una comunicazione<br />
scritta rilasciata dal servizio cui compete lo scioglimento del<br />
rapporto di lavoro.<br />
2 Il richiamo con minaccia di licenziamento si estingue dopo un<br />
anno. È riservato il capoverso 3.<br />
3 In caso di assenze superiori ai due mesi, il richiamo con minaccia<br />
di licenziamento può essere prolungato per la durata<br />
dell’assenza, al massimo però sei mesi. Il prolungamento necessita<br />
la forma scritta.<br />
4 Nel richiamo con minaccia di licenziamento viene esplicitamente<br />
ricordato la possibilità di inoltrare ricorso.<br />
173<br />
1 La collaboratrice o il collaboratore può presentare entro dieci<br />
giorni un ricorso scritto e motivato contro il richiamo con minaccia<br />
di licenziamento.<br />
2 La collaboratrice o il collaboratore ha il diritto di farsi rappre-<br />
sentare o assistere.<br />
3 L’unità organizzativa competente prende una decisione definitiva<br />
riguardo all’opposizione, con una semplice procedura<br />
verbale. Essa comunica la decisione per iscritto, motivandola<br />
per sommi capi.<br />
174<br />
Dopo il periodo di prova valgono come motivi per la regolare<br />
disdetta del rapporto di lavoro da parte della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA:<br />
a. la trasgressione di importanti obblighi legali o contrattuali;<br />
b. insufficienze riscontrate nelle prestazioni o nel<br />
comportamento;<br />
c. scarsa attitudine, idoneità carente o insufficiente<br />
disponibilità nello svolgere le mansioni concordate<br />
nel contratto di lavoro;<br />
d. la mancanza di disponibilità a effettuare un altro lavoro<br />
ragionevolmente adeguato;<br />
e. il venir meno di una condizione legale o contrattuale<br />
d’impiego.<br />
175<br />
1 Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere<br />
disdetto nell’osservanza dei seguenti termini minimi:<br />
a. nei primi due mesi, per la fine della settimana che segue la<br />
disdetta;<br />
b. a partire dal terzo mese, per la fine del mese che segue la<br />
disdetta.<br />
Ricorso contro<br />
il richiamo<br />
con minaccia di<br />
licenziamento<br />
Motivi di licenziamento<br />
dopo il<br />
periodo di prova<br />
Termini<br />
di disdetta<br />
82 83<br />
Parte 2 a : Disposizioni normative.
Disdetta nulla<br />
Conseguenze<br />
della nullità<br />
2 Dopo la scadenza del periodo di prova, o se questo è stato<br />
escluso, il rapporto di lavoro può essere disdetto solo per la<br />
fine di un mese, con i seguenti preavvisi minimi:<br />
a. tre mesi nei primi cinque anni d’impiego;<br />
b. quattro mesi dal sesto fino al decimo anno d’impiego,<br />
compreso;<br />
c. sei mesi a partire dall’undicesimo anno d’impiego.<br />
3 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA può concedere alla collaboratrice o al collaboratore<br />
un termine di disdetta ridotto, al momento in cui la<br />
disdetta viene espressa, se nessun interesse essenziale vi si<br />
oppone.<br />
4 Se la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA annuncia la disdetta alla collaboratrice o<br />
al collaboratore mentre l’interessata/o è in vacanza o in congedo,<br />
il termine di disdetta decorre solo a partire dal primo<br />
giorno lavorativo successivo alle vacanze rispettivamente al<br />
congedo.<br />
176<br />
La disdetta è nulla qualora<br />
a. non sia giustificata, ai sensi delle cifre 174 e 181;<br />
b. avvenga in un momento inopportuno, secondo l’articolo<br />
336c, capoverso 1 del CO;<br />
c. la cifra 132 venga disattesa.<br />
177<br />
1 Se la disdetta ordinaria o senza preavviso è nulla, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong><br />
SA offre alla persona interessata il lavoro che essa ha svolto<br />
sino a quel momento o, qualora ciò non fosse possibile, un’altra<br />
incombenza ragionevolmente accettabile.<br />
2 Se la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA continua a volere lo scioglimento del<br />
rapporto di lavoro nonostante la dichiarata nullità del proposito,<br />
essa sarà tenuta a intraprendere un nuovo procedimento<br />
di disdetta.<br />
3 Alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA è data la facoltà di rinunciare al richiamo<br />
con minaccia di disdetta già pronunciato.<br />
178<br />
1 Se la disdetta avviene prima che il periodo di attesa conforme<br />
all’articolo 336c, capoverso 1 del CO si inizi, ma al momento<br />
dell’inizio del periodo di attesa il termine di disdetta non è ancora<br />
trascorso, il decorso del termine di disdetta è interrotto e<br />
proseguito solo allo scadere del periodo d’attesa in virtù<br />
dell’articolo 336c, capoverso 1 del CO.<br />
2 Se il termine del rapporto di lavoro è legato a una scadenza<br />
ben precisa, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa,<br />
e se essa non concorda con la fine del termine di disdetta<br />
procrastinato, il termine in questione viene prolungato<br />
sino al successivo termine finale.<br />
179<br />
1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA offre alla persona interessata il lavoro che<br />
essa ha svolto sino a quel momento o, qualora ciò non fosse<br />
possibile, un’altra incombenza ragionevolmente accettabile,<br />
se la disdetta è risultata:<br />
a. abusiva, secondo l’articolo 336 CO oppure<br />
b. discriminante, secondo l’articolo 3 o 4 LPar.<br />
2 Chi vuole continuare a svolgere la propria occupazione, anche<br />
se la disdetta è abusiva o discriminante, deve inoltrare ricorso<br />
scritto alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA contro la disdetta, il più tardi<br />
per la fine del termine di disdetta.<br />
3 Se il ricorso interposto viene accettato, e se le parti non si<br />
accordano sul proseguimento del rapporto di lavoro, la parte<br />
che ha ricevuto la disdetta può far valere davanti al giudice il<br />
diritto che le spetta di essere rioccupata. Se entro 180 giorni<br />
dalla fine del rapporto di lavoro non viene intentata nessuna<br />
azione legale, il diritto si estingue.<br />
Proroga del<br />
termine<br />
di disdetta<br />
Disdetta abusiva<br />
o discriminante<br />
84 85<br />
Parte 2 a : Disposizioni normative.
Disdetta impugnabile<br />
secondo<br />
l’articolo 10 LPar<br />
Disdetta senza<br />
preavviso<br />
4 La collaboratrice o il collaboratore può rinunciare, durante la<br />
procedura, a proseguire la propria attività alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA,<br />
chiedendo invece che le/gli sia corrisposta un’indennità in forza<br />
dell’articolo 336a CO.<br />
180<br />
È garantita la protezione contro i licenziamenti, giusta l’articolo<br />
10 LPar.<br />
181<br />
1 In presenza di un motivo grave ciascuna delle parti contraenti<br />
può disdire senza preavviso il rapporto di lavoro, indipendentemente<br />
dal fatto che questo sia a tempo determinato o no.<br />
2 È considerato motivo grave ogni circostanza che non permetta<br />
per ragioni di buona fede di esigere dalla parte che dà la<br />
disdetta che abbia a continuare nel rapporto di lavoro.<br />
3 La parte che recede dal rapporto di lavoro deve dare la disdetta<br />
per iscritto, con l’indicazione del motivo grave.<br />
2 È riservato il risarcimento di altri danni.<br />
184<br />
1 La collaboratrice o il collaboratore può chiedere in qualsiasi<br />
momento alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA un certificato di lavoro che dia informazioni<br />
sul genere e sulla durata del rapporto di lavoro come<br />
pure sulle prestazioni e sul comportamento.<br />
2 Su particolare richiesta della collaboratrice o del collaboratore,<br />
il certificato di lavoro deve limitarsi a dare informazioni sul genere<br />
e sulla durata del rapporto di lavoro.<br />
I. Protezione giuridica.<br />
185<br />
1 Le modifiche del contratto di lavoro avvengono per principio<br />
di comune accordo tra la collaboratrice o il collaboratore e la<br />
<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />
2 Per le modifiche è richiesta la forma scritta.<br />
Certificato di lavoro<br />
Modifiche<br />
del contratto<br />
182<br />
3 Se c’è disaccordo su una modifica contrattuale, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong><br />
1 Se la collaboratrice o il collaboratore è stata/o licenziata/o a<br />
SA la dispone unilateralmente, nel rispetto del termine di di-<br />
torto senza preavviso, ma esiste il motivo di una regolare disdetta.sdetta,<br />
ella o egli ha diritto al risarcimento di quanto avrebbe<br />
guadagnato se il termine di una disdetta regolare fosse stato<br />
4 Nell’ambito della parità tra donna e uomo, la collaboratrice o<br />
osservato o, nel caso di un contratto a tempo determinato,<br />
il collaboratore va avvertita/o che le/gli è data la possibilità di<br />
fino alla sua scadenza.<br />
2 È riservata l’applicazione dei capoversi 2 e 3 dell’articolo<br />
chiedere all’ufficio cantonale di conciliazione che controlli la<br />
questione.<br />
337c CO.<br />
186<br />
Se vi sono disaccordi in merito al rapporto di lavoro, sono ap- Procedura<br />
183<br />
plicabili le norme di procedura civile.<br />
1 Se la collaboratrice o il collaboratore senza un grave motivo<br />
non si presenta al lavoro o lo abbandona senza osservare il<br />
187<br />
preavviso di disdetta, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA ha diritto a un’indennità<br />
La caduta in prescrizione di pretese derivanti dal rapporto di Prescrizione<br />
86<br />
corrispondente a lavoro è disciplinata dal CO.<br />
87<br />
1 Disdetta senza<br />
preavviso<br />
ingiustificata<br />
Mancato inizio o<br />
abbandono del<br />
lavoro ingiustificati<br />
⁄4 del salario mensile.<br />
Parte 2 a : Disposizioni normative.
Parte 3 a :<br />
Partecipazione aziendale.<br />
Obiettivi<br />
Forme di<br />
partecipazione<br />
188<br />
1 Le parti contraenti promuovono la partecipazione del personale<br />
nell’azienda.<br />
2 La partecipazione deve contribuire, in particolare, al raggiungimento<br />
dei seguenti obiettivi:<br />
– una politica del personale orientata verso il futuro e l’identificazione<br />
del personale con questa politica;<br />
– la promozione della responsabilità personale delle collaboratrici<br />
e dei collaboratori;<br />
– la soddisfazione di collaboratrici e collaboratori sul posto di<br />
lavoro;<br />
– l’interesse al lavoro;<br />
– un buon clima aziendale;<br />
– la volontà di fornire buone prestazioni.<br />
189<br />
1 Informazione:<br />
diritto della CoPe di essere informata in modo tempestivo e<br />
circostanziato.<br />
2 Codiscussione:<br />
s’intende il diritto della CoPe di essere ascoltata e consultata<br />
prima che la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA prenda una decisione. Qualora si<br />
discosti dalla proposta fatta dalla CoPe, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA deve<br />
motivare la sua decisione.<br />
3 Codecisione:<br />
s’intende il diritto della CoPe di partecipare pariteticamente al<br />
processo decisionale. La decisione viene presa consensualmente.<br />
Qualora ciò non fosse possibile, sarà la maggioranza a<br />
decidere. In una situazione di stallo, si può adire il tribunale<br />
arbitrale della partecipazione.<br />
4 Autogestione:<br />
per autogestione s’intende il diritto della CoPe di svolgere il<br />
suo compito in modo autonomo.<br />
190<br />
I contenuti della partecipazione, e le forme di partecipazione alle<br />
quali essi vengono assegnati, sono elencati nell’appendice 10.<br />
1 La partecipazione è esercitata dalle CoPe elette.<br />
88<br />
89<br />
191<br />
2 Esse rappresentano ai diversi livelli tutte le collaboratrici e tutti<br />
i collaboratori sottoposti al <strong>CCL</strong>.<br />
3 Le CoPe sorvegliano il rispetto e l’applicazione delle disposi-<br />
zioni normative del <strong>CCL</strong>.<br />
192<br />
1 La collaborazione tra la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA e le CoPe è basata sul<br />
principio della buona fede e sulla reciproca comprensione per<br />
gli interessi della controparte.<br />
2 Le direzioni a tutti i livelli riconoscono l’importanza delle CoPe<br />
e ne sostengono i membri nel compimento dei compiti loro<br />
affidati.<br />
3 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA finanzia le CoPe.<br />
193<br />
I membri delle CoPe svolgono all’interno della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />
una funzione importante e occupano una posizione di fiducia<br />
particolare.<br />
194<br />
1 I membri sono protetti contro svantaggi, soprattutto per quel<br />
che concerne la VP e la fissazione del salario.<br />
2 Non si può pronunciare alcun licenziamento contro un membro<br />
in relazione con il suo mandato in una CoPe, durante la<br />
sua attività nella stessa o nel periodo direttamente successivo.<br />
Rimane riservato il licenziamento per motivi gravi.<br />
Contenuti della<br />
partecipazione<br />
Commissioni del<br />
personale (CoPe)<br />
Collaborazione<br />
e finanziamento<br />
Posizione di fiducia<br />
delle CoPe<br />
Protezione dei<br />
membri delle CoPe<br />
Parte 3 a : Partecipazione aziendale.
Ulteriore evoluzione<br />
professionale dei<br />
membri delle CoPe<br />
Impiego dopo la<br />
fine del mandato<br />
Appendici<br />
195<br />
1 A tutti i livelli, le direzioni promuovono la formazione professionale<br />
continua delle persone che compongono le CoPe.<br />
2 Se necessario, esse accordano loro un sostegno particolare<br />
nell’adeguarsi a nuove mansioni, dopo che avranno terminato<br />
l’attività svolta in seno alla CoPe.<br />
196<br />
1 Alla collaboratrice o al collaboratore che fa parte di una CoPe<br />
viene garantito, alla fine di tale attività, un impiego adeguato e<br />
ragionevole alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />
2 Il reinserimento avviene dopo aver fatto il punto della situazione,<br />
dal quale scaturiranno di comune accordo le necessarie<br />
misure di sviluppo.<br />
197<br />
Le appendici 9 e 10 disciplinano i particolari della partecipazione.<br />
90 91<br />
Parte 3 a : Partecipazione aziendale.
Parte 4 a :<br />
Disposizioni generali finali e transitorie.<br />
Natura giuridica<br />
delle appendici<br />
Disposizioni<br />
esecutive<br />
Durata del <strong>CCL</strong><br />
Disdetta del <strong>CCL</strong><br />
198<br />
Le appendici sono concordate dalle parti contraenti e costituiscono<br />
parte integrante del presente <strong>CCL</strong>.<br />
199<br />
1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA è autorizzata a rilasciare disposizioni ese-<br />
cutive per l’applicazione del <strong>CCL</strong>.<br />
2 Il coinvolgimento delle CoPe o delle associazioni del personale<br />
che hanno sottoscritto il contratto è conforme alle disposizioni<br />
del <strong>CCL</strong>.<br />
200<br />
1 Il presente <strong>CCL</strong> sostituisce quello sottoscritto il 22 dicembre<br />
2006.<br />
2 Esso entra in vigore il 1° luglio 2011 ed è valido sino al 31 di-<br />
cembre 2014.<br />
3 Se il presente <strong>CCL</strong> non viene disdetto da alcuna parte contraente,<br />
la sua durata si prolunga tacitamente ed è considerato<br />
concluso a tempo indeterminato.<br />
201<br />
1 La prima disdetta può essere data per il 31 dicembre 2014.<br />
2 Il <strong>CCL</strong> <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> può essere disdetto da ciascuna parte contraente<br />
per la fine di un anno, rispettando un termine di preavviso<br />
di sei mesi.<br />
3 La disdetta va comunicata in forma scritta a tutte le parti con-<br />
traenti.<br />
4 La disdetta vige per tutte le parti contraenti.<br />
202<br />
1 In una situazione di vuoto contrattuale, le disposizioni normative<br />
del <strong>CCL</strong> disdetto mantengono la loro validità quali contenuto<br />
del contratto individuale di lavoro fino alla conclusione di<br />
un nuovo <strong>CCL</strong>, al massimo però per tre mesi.<br />
2 Durante questo periodo la collaboratrice o il collaboratore<br />
continua a pagare il contributo alle spese di applicazione di cui<br />
alla cifra 8.<br />
3 Nella situazione di vuoto contrattuale, gli organi istituiti in comune<br />
dalle parti contraenti continuano ad esistere fintanto che<br />
queste sono d’accordo che ciò avvenga. È riservato il capoverso<br />
4.<br />
4 Le disposizioni concernenti la commissione di conciliazione<br />
sono valide fino all’entrata in vigore di un nuovo <strong>CCL</strong>.<br />
203<br />
1 Gli accordi individuali conclusi tra la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA, le <strong>FFS</strong> e<br />
la collaboratrice o il collaboratore, come pure quanto ordinato<br />
unilateralmente dalla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA e le disposizioni prese dalle<br />
<strong>FFS</strong>, mantengono la loro validità se l’effetto che esse provocano<br />
è limitato nel tempo.<br />
2 Tutte le direttive del <strong>CCL</strong> 2007–2010 sono abrogate al momento<br />
dell’entrata in vigore del nuovo <strong>CCL</strong>, a condizione che<br />
non siano in contraddizione con esso.<br />
Situazione di vuoto<br />
contrattuale<br />
Disposizioni<br />
transitorie<br />
92<br />
93<br />
Parte 4 a : Disposizioni generali finali e transitorie.
Berna, 21 dicembre 2010<br />
Le parti contraenti:<br />
Ferrovie federali svizzere <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />
Nicolas Perrin Daniel Eigenmann<br />
Capo <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA Responsabile Human<br />
Resources <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />
Sindacato del personale dei trasporti (SEV)<br />
Giorgio Tuti Manuel Avallone<br />
Presidente Vicepresidente<br />
transfair – Il sindacato<br />
Chiara Simoneschi-Cortesi Hanspeter Hofer<br />
Presidente Responsabile del settore<br />
trasporti pubblici<br />
Sindacato svizzero dei macchinisti e degli<br />
aspiranti macchinisti (VSLF)<br />
Hubert Giger Daniel Ruf<br />
Presidente Membro del comitato<br />
Associazione dei quadri dei trasporti pubblici (AQTP)<br />
Markus Spühler Urs Meier<br />
Presidente Amministratore<br />
94 95<br />
Parte 4 a : Disposizioni generali finali e transitorie.
Parte 5 a :<br />
Appendici.<br />
Appendice 1: Categorie speciali di personale. 98<br />
Appendice 2: Parità tra donna e uomo. 104<br />
Appendice 3: Prestazioni in caso di trasferimento in un altro<br />
luogo di lavoro. 108<br />
Appendice 4: Norme particolari in materia di durata<br />
del lavoro per le collaboratrici e i collaboratori<br />
impiegati a turni. 110<br />
Appendice 5: Norme particolari in materia di durata del<br />
lavoro per le collaboratrici e i collaboratori<br />
fino al livello di esigenze J che gestiscono<br />
autonomamente il loro tempo di lavoro. 116<br />
Appendice 6: Congedo. 120<br />
Appendice 7: Salario. 126<br />
Appendice 8: Indennità e rimborso delle spese. 128<br />
Appendice 9: Partecipazione aziendale. 134<br />
Appendice 10: Contenuti della partecipazione aziendale. 144<br />
96 97<br />
Parte 5 a : Appendici.
Appendice 1:<br />
Categorie speciali di personale.<br />
Base<br />
Campo<br />
d’applicazione<br />
Definizione<br />
Durata<br />
del rapporto<br />
di lavoro<br />
1<br />
La presente appendice si fonda sulla cifra 3 capoverso 2 del<br />
<strong>CCL</strong>.<br />
2<br />
Sono ritenute speciali le seguenti categorie di personale:<br />
a. il personale in seconda formazione (A.);<br />
b. le/i praticanti (B.);<br />
c. le studentesse e gli studenti nonché le allieve e gli allievi<br />
di scuola media con funzioni d’aiuto temporaneo (C.);<br />
d. il personale con capacità limitate (D.);<br />
e. le beneficiarie e i beneficiari di rendite che svolgono<br />
un lavoro (E.);<br />
f. le impiegate e gli impiegati delle pulizie (F.).<br />
A. Personale in seconda formazione.<br />
3<br />
Per personale in seconda formazione s’intendono le persone<br />
con una formazione compiuta che ne stanno ricevendo una<br />
supplementare all’interno della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA ad es. per diventare<br />
macchinista, verificatrice tecnica o verificatore tecnico.<br />
Rientrano in questa categoria sia le persone che erano già collaboratrici<br />
o collaboratori della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA al momento di<br />
intraprendere la seconda formazione, sia quelle assunte all’esterno<br />
della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />
4<br />
1 Per le persone che già sono collaboratrici o collaboratori della<br />
<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA valgono le disposizioni ordinarie del <strong>CCL</strong>.<br />
2 Le persone provenienti dall’esterno vengono assunte dalla<br />
<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA a tempo determinato per la durata della seconda<br />
formazione, con l’opzione di impiegarle ulteriormente nel caso<br />
in cui la nuova formazione sia conclusa con successo.<br />
5<br />
1 Il personale in seconda formazione è retribuito con un salario<br />
98<br />
99<br />
mensile.<br />
2 Il salario viene pattuito con la collaboratrice o il collaboratore.<br />
3 Le indennità e l’indennità giornaliera forfetaria secondo il capoverso<br />
6, cifra 4 dell’appendice 8 sono comprese nel salario<br />
concesso durante la formazione del personale di locomotiva.<br />
Con l’accordo delle associazioni del personale che hanno sottoscritto<br />
il contratto, le indennità possono essere integrate nel<br />
salario concesso durante la formazione anche di altre categorie<br />
di personale.<br />
B. Praticanti.<br />
6<br />
Per praticanti s’intendono studentesse e studenti di un’università,<br />
un politecnico o un altro istituto professionale di grado universitario,<br />
una scuola tecnica superiore o un’istituzione comparabile<br />
che svolgono, nell’ambito della loro formazione, uno<br />
stage di dodici mesi al massimo. Ad esse/i sono equiparate<br />
quelle persone che vengono assunte per considerazioni di ordine<br />
sociale<br />
– subito dopo la conclusione di un apprendistato presso la<br />
<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA o presso l’associazione per la formazione<br />
login,<br />
– a tempo determinato di dodici mesi al massimo e<br />
– senza che da parte della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA ce ne sia bisogno,<br />
allo scopo di introdurle alla vita professionale.<br />
7<br />
Il rapporto di lavoro è a tempo determinato e si conclude senza<br />
disdetta.<br />
Salario<br />
Definizione<br />
Durata<br />
del rapporto<br />
di lavoro<br />
Appendice 1: Categorie speciali di personale.
Salario<br />
Vacanze<br />
Definizione<br />
Durata<br />
del rapporto<br />
di lavoro<br />
8<br />
1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA fissa il salario della o del praticante nel singolo<br />
caso; determinante a questo riguardo è l’utilità dello stage<br />
per l’azienda.<br />
2 Le/l praticanti vengono ricompensate/i con un salario mensile<br />
globale che comprende la 13 a mensilità, gli assegni, le altre<br />
indennità e l’eventuale compensazione del rincaro.<br />
3 Oltre alla retribuzione forfetaria secondo il capoverso 2 vengono<br />
accordati gli assegni familiari secondo la cifra 101 del<br />
<strong>CCL</strong> e rimborsate le spese.<br />
9<br />
Le vacanze vanno regolate d’intesa con la o il praticante. Nei<br />
casi di stage brevi, in cui si rinuncia a prendere le vacanze,<br />
sarà concessa l’indennità di vacanze conforme al <strong>CCL</strong>.<br />
C. Studentesse e studenti nonché allieve e allievi di<br />
scuola media con funzioni d’aiuto temporaneo.<br />
10<br />
Per studentesse, studenti e allieve/i di scuola media che prestano<br />
un aiuto temporaneo s’intendono persone che frequentano<br />
un’università, un politecnico o altro istituto professionale<br />
di grado universitario, una scuola tecnica superiore, una scuola<br />
media o un istituto comparabile e che vengono assunti per<br />
poche settimane.<br />
11<br />
Il rapporto di lavoro è a tempo determinato e si conclude senza<br />
disdetta.<br />
12<br />
1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA fissa il salario di studentesse e studenti<br />
nonché di allieve e allievi di scuola media nel singolo caso;<br />
determinante a questo riguardo è l’utilità del loro impiego per<br />
la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />
2 Le studentesse e gli studenti nonché le allieve e gli allievi di<br />
scuola media vengono ricompensate/i con un salario orario<br />
forfetario che comprende la 13 a mensilità, gli assegni, le altre<br />
indennità e l’eventuale compensazione del rincaro.<br />
3 Oltre alla retribuzione forfetaria secondo il capoverso 2 vengono<br />
accordati gli assegni familiari secondo la cifra 101 del<br />
<strong>CCL</strong> e rimborsate le spese.<br />
13<br />
Al posto delle vacanze viene sempre accordata l’indennità di<br />
vacanze conforme al <strong>CCL</strong>. La persona che lo desideri espressamente<br />
può comunque beneficiare di giorni di vacanza non<br />
pagati.<br />
D. Personale con capacità limitate.<br />
14<br />
Per personale con capacità limitate s’intendono persone portatrici<br />
di un andicap mentale o fisico che vengono impiegate in<br />
base a considerazioni di ordine sociale.<br />
15<br />
La durata del rapporto di lavoro è limitata a sei mesi. Se sono<br />
soddisfatte certe condizioni riguardo alle prestazioni e al comportamento<br />
e vi è la possibilità di un ulteriore impiego, può<br />
essere concluso in seguito un contratto di lavoro a scadenza<br />
indeterminata la cui disdetta sottostà alle relative disposizioni<br />
ordinarie del <strong>CCL</strong>.<br />
100 101<br />
Salario<br />
Vacanze<br />
Definizione<br />
Durata<br />
del rapporto<br />
di lavoro<br />
Appendice 1: Categorie speciali di personale.
Salario<br />
Definizione<br />
Durata del<br />
rapporto di lavoro<br />
16<br />
La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA fissa il salario nel singolo caso tenendo conto<br />
delle esigenze e degli impegni legati al compito previsto,<br />
dell’efficienza e della situazione riguardo alle assicurazioni sociali.<br />
E. Beneficiarie e beneficiari di rendite che svolgono<br />
un lavoro.<br />
17<br />
1 Per beneficiarie e beneficiari di rendite che svolgono un lavoro<br />
s’intendono pensionate/i secondo il regolamento di previdenza<br />
della CP <strong>FFS</strong> o di istituti di previdenza equivalenti e persone<br />
in età AVS che vengono impiegate in singoli casi giustificati.<br />
2 Resta riservata la cifra 170, capoverso 2, del <strong>CCL</strong>.<br />
18<br />
Il rapporto di lavoro è a tempo determinato e si conclude senza<br />
disdetta.<br />
20<br />
Le vacanze vengono regolate d’intesa con la persona interessata.<br />
Nei casi d’impieghi di breve durata per i quali si rinuncia<br />
a prendere le vacanze, va accordata l’indennità di vacanze<br />
conforme al <strong>CCL</strong>.<br />
F. Impiegate e impiegati delle pulizie.<br />
21<br />
Per impiegate e impiegati delle pulizie s’intendono coloro che<br />
svolgono lavori domestici come fare le pulizie in edifici, lavare,<br />
rattoppare, rammendare ecc.<br />
22<br />
Il rapporto di lavoro può essere concluso a tempo determinato<br />
o a scadenza indeterminata. Quello a tempo determinato si<br />
conclude senza disdetta.<br />
23<br />
1 Le impiegate e gli impiegati delle pulizie con un grado d’occupazione<br />
costante vengono pagate/i con un salario mensile. In<br />
caso di grado d’occupazione variabile o d’occupazione soggetta<br />
a interruzioni, esse/i ricevono un salario orario.<br />
Vacanze<br />
Definizione<br />
Durata<br />
del rapporto<br />
di lavoro<br />
19<br />
1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA fissa il salario delle beneficiarie e dei beneficiari<br />
di rendite.<br />
2 Le beneficiarie e i beneficiari di rendite vengono retribuite/i con<br />
un salario mensile od orario forfetario che include la 13<br />
2 Gli importi per il salario annuo determinante sono indicati nella<br />
direttiva «Retribuzioni del personale».<br />
3 Gli aumenti salariali diventano operativi al primo del mese,<br />
dopo che si sono raggiunti gli anni di lavoro richiesti.<br />
4 Oltre al salario vengono concessi gli assegni, le altre indennità<br />
e l’eventuale compensazione del rincaro; inoltre sono rimborsate<br />
le spese. Si ha diritto agli assegni familiari nel caso in cui si<br />
raggiunga il reddito minimo secondo l’articolo 13, capoverso 3,<br />
della LAFam (si veda la direttiva «Retribuzioni del personale»).<br />
102 103<br />
a Salario<br />
mensilità<br />
e l’eventuale compensazione del rincaro. Il salario dipende<br />
dalle mansioni affidate (e non dalla funzione svolta prima del<br />
pensionamento).<br />
3 Sussiste il diritto di beneficiare delle indennità per servizio<br />
notturno e domenicale; inoltre vengono rimborsate le spese. Si<br />
ha diritto agli assegni familiari nel caso in cui si raggiunga il<br />
reddito minimo secondo l’articolo 13, capoverso 3, della LA-<br />
Fam (si veda la direttiva «Retribuzioni del personale»). Altri diritti,<br />
secondo le cifre 99–104 del <strong>CCL</strong>, non sussistono.<br />
Salario<br />
Appendice 1: Categorie speciali di personale.
Appendice 2:<br />
Parità tra donna e uomo.<br />
Base<br />
Principio<br />
Politica delle pari<br />
opportunità<br />
1<br />
La presente appendice si fonda sulla Lpar e sulla cifra 27 del<br />
<strong>CCL</strong>.<br />
A. Parità in generale.<br />
2<br />
1 La promozione e la messa in atto della parità è un processo<br />
evolutivo continuo in tutti i settori dell’azienda.<br />
2 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA sostiene il fatto di poter conciliare attività<br />
lucrativa e famiglia, disciplinandolo con disposizioni esecutive.<br />
Per famiglie s’intendono in questo ambito le comunità di vita,<br />
indipendentemente dallo stato civile. La persona che provvede<br />
da sola ad allevare ed educare la prole è considerata alla stessa<br />
stregua di una famiglia monoparentale.<br />
3 Il reinserimento professionale di donne e uomini e l’adeguamento<br />
del grado d’occupazione vanno promossi, in particolare<br />
dopo il congedo di maternità o un’interruzione per motivi familiari.<br />
4 Le richieste di soluzioni individuali riguardo alla strutturazione<br />
degli orari di lavoro di collaboratrici e collaboratori con obblighi<br />
di educazione e di assistenza vanno esaminate benevolmente.<br />
3<br />
1 La Direzione del Gruppo <strong>FFS</strong> vara la politica delle pari opportunità<br />
nonché gli obiettivi annui vincolanti per i servizi gerarchici.<br />
2 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA s’impegna a mettere a disposizione le risorse<br />
necessarie.<br />
3 I superiori sono responsabili dell’attuazione secondo il capoverso<br />
1.<br />
4<br />
1 Le associazioni del personale che hanno sottoscritto il contratto<br />
vengono regolarmente orientate in merito alla situazione<br />
della parità tra donna e uomo.<br />
2 Nelle questioni riguardanti la parità tra donna e uomo, la <strong>FFS</strong><br />
<strong>Cargo</strong> SA coinvolge la CoPe.<br />
5<br />
Della messa in atto delle misure di parificazione sono responsabili<br />
i superiori.<br />
6<br />
1 I diritti delle persone che si sentono direttamente o indirettamente<br />
sfavorite a causa del loro sesso e la procedura sono<br />
disciplinati dalla LPar e dal codice di procedura civile svizzero.<br />
2 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA informa la persona interessata in merito ai<br />
competenti uffici cantonali di conciliazione.<br />
7<br />
Le informazioni ottenute dagli e sugli interessati, come pure<br />
quelle sull’introduzione di provvedimenti e procedure, vanno<br />
trattate da tutte le persone coinvolte in modo strettamente<br />
confidenziale.<br />
B. Molestie sessuali e sessiste.<br />
8<br />
1 Questo capitolo vale in caso di molestie sessuali o sessiste,<br />
sia tra collaboratrici e collaboratori, sia da parte di terzi nei confronti<br />
di collaboratrici o collaboratori.<br />
2 Nei casi per i quali questo capitolo non contempla nessuna<br />
regolamentazione speciale, vige il capitolo A.<br />
Informazione<br />
e partecipazione<br />
Responsabilità<br />
Diritti e modo<br />
di procedere<br />
Obbligo di<br />
discrezione<br />
Campo<br />
d’applicazione<br />
4 È assicurato il controlling.<br />
104<br />
105<br />
Appendice 2: Parità tra donna e uomo.
Molestie sessuali<br />
e sessiste<br />
Protezione dalle<br />
molestie sessuali e<br />
sessiste<br />
9<br />
1 Le molestie sessuali e sessiste ledono la dignità delle persone<br />
interessate, ne ostacolano l’integrazione e pregiudicano le<br />
prestazioni sul lavoro.<br />
2 Per molestie sessuali e sessiste s’intendono azioni ed esternazioni<br />
inopportune con riferimento al sesso, in particolare:<br />
a. osservazioni contenenti allusioni indecenti;<br />
b. osservazioni su pregi e difetti fisici;<br />
c. barzellette o motti sessisti;<br />
d. il mostrare, appendere, esporre o mandare a qualcuno<br />
materiale sessista;<br />
e. proposte o inviti equivoci;<br />
f. contatti fisici importuni, da apparentemente casuali<br />
ad audaci;<br />
g. approcci collegati a promesse di vantaggi o minacce<br />
di svantaggi;<br />
h. molestie o persecuzioni all’esterno dell’azienda;<br />
i. coercizioni sessuali e stupro.<br />
10<br />
1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA si adopera per creare un clima di rispetto<br />
dell’altro e di fiducia reciproca, che eviti ogni molestia sessuale<br />
o sessista di natura sia fisica sia psichica.<br />
2 Le azioni di molestia sessuale e sessista sono considerate<br />
una mancanza agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro e<br />
non vengono tollerate dalla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA. Sono applicabili le<br />
cifre da 45 a 47 del <strong>CCL</strong>.<br />
3 Chi si lamenta di molestie sessuali o sessiste non deve subire<br />
svantaggi dal punto di vista professionale; lo stesso vale per le<br />
persone che forniscono informazioni e per le/i testimoni.<br />
11<br />
Le persone interessate hanno diritto di beneficiare di una consulenza<br />
e di essere assistite.<br />
12<br />
1 Le persone interessate hanno diritto di esigere un’inchiesta e<br />
una comunicazione scritta dell’esito.<br />
2 Le/gli interessate/i hanno inoltre diritto a una consulenza specialistica<br />
esterna. La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA si assume i costi per una<br />
consulenza esterna se nessuna assicurazione e nessuna istituzione<br />
è tenuta a fornire prestazioni secondo la LAV. Rimane<br />
riservato il diritto di regresso nei confronti della persona autrice<br />
della molestia.<br />
3 In caso di molestia sessuale o sessista durante il lavoro eseguito<br />
da terzi, alle/agli interessate/i è offerta la stessa assistenza.<br />
Esse/i hanno il sostegno della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA anche nel caso<br />
di un eventuale procedimento penale contro terzi.<br />
13<br />
La/il responsabile Human Resources della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA può<br />
ordinare in casi urgenti l’allontanamento dal posto di lavoro<br />
della persona autrice della molestia.<br />
Diritto alla<br />
consulenza e<br />
all’assistenza<br />
106 107<br />
Altri diritti<br />
Direzione Human<br />
Resources<br />
della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />
Appendice 2: Parità tra donna e uomo.
Appendice 3:<br />
Prestazioni in caso di trasferimento in un altro luogo di lavoro.<br />
Base<br />
Principio<br />
Cambiamento del<br />
luogo di domicilio o<br />
di lavoro<br />
1<br />
La presente appendice si fonda sulla cifra 24 del <strong>CCL</strong>.<br />
2<br />
1 Le collaboratrici e i collaboratori che vengono trasferiti a un<br />
altro luogo di lavoro vi sono accolti personalmente dalla/dal<br />
superiore e vengono introdotti nel nuovo ambiente.<br />
2 Nei casi di trasferimenti in altre regioni linguistiche, la partecipazione<br />
a corsi di lingue sarà sostenuta attivamente. La <strong>FFS</strong><br />
<strong>Cargo</strong> SA ne assume i costi.<br />
3<br />
1 I criteri personali per l’assegnazione del nuovo luogo di lavoro<br />
vanno definiti nell’ambito della partecipazione aziendale.<br />
2 Qualora i collegamenti offerti dai trasporti pubblici siano sfavorevoli,<br />
la persona interessata può beneficiare di adeguamenti<br />
degli orari normali di lavoro fino al momento in cui trasferisce<br />
il domicilio, ma al massimo durante un anno.<br />
3 Fino al momento del cambiamento di domicilio, durante un<br />
anno al massimo, la metà del tempo supplementare di viaggio<br />
viene computata quale supplemento di tempo del turno di lavoro.<br />
4 Se, a causa di un trasferimento a breve termine in un altro<br />
luogo di lavoro, si devono pagare due affitti, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />
assume, durante un anno al massimo, il canone di locazione<br />
meno caro.<br />
5 Fino al momento del cambiamento di domicilio, però al massimo<br />
durante un anno, per ogni pasto principale consumato al<br />
nuovo luogo di lavoro si può conteggiare mezza indennità per<br />
un pasto principale, se i presupposti seguenti sono adempiuti:<br />
– i pasti non possono più essere consumati a casa propria<br />
o dove vengono presi normalmente;<br />
– nel luogo di lavoro non esiste un ristorante per il personale<br />
o un ristorante a prezzi comparabili.<br />
6 Se la nuova indennità regionale è inferiore a quella precedente,<br />
per la differenza viene concessa una garanzia dell’indennità<br />
regionale per un periodo di due anni.<br />
108<br />
109<br />
Appendice 3: Prestazioni in caso di trasferimento in un altro luogo di lavoro.
Appendice 4:<br />
Norme particolari in materia di durata del lavoro per<br />
le collaboratrici e i collaboratori impiegati a turni.<br />
Base<br />
Campo<br />
d’applicazione<br />
Norma di<br />
delegazione<br />
1<br />
La presente appendice si fonda sulla cifra 79 del <strong>CCL</strong>.<br />
2<br />
Questa appendice vige per le collaboratrici e i collaboratori il<br />
cui lavoro si svolge a turni.<br />
3<br />
1 Nell’ambito delle BAR possono essere fissate deroghe alle<br />
disposizioni contemplate in questa appendice.<br />
2 Se le BAR non prevedono nessuna regolamentazione a questo<br />
proposito, o se non c’è nessuna BAR, si può derogare alla<br />
presente appendice nel quadro della partecipazione aziendale,<br />
purché ciò sia stabilito alle cifre corrispettive.<br />
A. Durata del lavoro.<br />
4<br />
1 Tempi di attesa<br />
I seguenti tempi di attesa sono considerati di lavoro qualora,<br />
nel singolo caso, non si protraggano per più di 30 minuti;<br />
a. aspettare coincidenze;<br />
b. tempo d’attesa intercorrente fra l’arrivo del treno e l’inizio<br />
del lavoro;<br />
c. tempo d’attesa tra la fine del lavoro e la partenza del treno.<br />
2 I tempi d’attesa che nel caso singolo oltrepassano 30 minuti<br />
sono considerati pause.<br />
3 Se le condizioni necessarie per considerare le pause come<br />
tempo di lavoro sono adempiute, bisognerà procedere al computo<br />
del tempo corrispettivo.<br />
5<br />
1 Sono considerate tempo di lavoro:<br />
a. le pause di cui si usufruisce fuori del luogo di lavoro, nella<br />
misura del 30 %;<br />
b. in ragione del 20 % le pause fatte al posto di lavoro,<br />
se il turno di lavoro ne prevede tre in tutto (comprese<br />
quelle di cui si gode fuorivia).<br />
2 I supplementi di tempo normalmente concessi per il lavoro<br />
notturno non vengono accordati per la parte delle pause considerata<br />
tempo di lavoro.<br />
6<br />
1 Durante i primi 90 minuti di un turno di lavoro è lecito inserire<br />
una pausa solo nell’ambito della norma di delegazione in virtù<br />
della cifra 3 o, nel singolo caso, con l’assenso del personale<br />
interessato.<br />
2 Ciò non vale per le pause che devono essere attribuite, per<br />
motivi legati all’orario, subito prima o immediatamente dopo<br />
una corsa senza che nessun lavoro debba essere prestato,<br />
oppure durante una tale corsa.<br />
1 Durante un turno di lavoro sono ammesse due pause.<br />
2 Questa quantità può arrivare eccezionalmente a tre, nell’ambito<br />
della norma di delegazione secondo la cifra 3 o, nel singolo<br />
caso, con il consenso del personale interessato, qualora in<br />
piccoli posti di lavoro, con un’entità di traffico debole, le ore di<br />
presenza impongano alla medesima collaboratrice o allo stesso<br />
collaboratore un tempo di presenza prolungato, imposto dall’orario,<br />
affinché il traffico mattutino e serale venga garantito.<br />
110<br />
111<br />
7<br />
Conteggio delle<br />
pause<br />
Assegnazione<br />
delle pause<br />
Quantità di pause<br />
Appendice 4: Norme particolari in materia di durata del lavoro per<br />
le collaboratrici e i collaboratori impiegati a turni.
Interruzione<br />
del lavoro<br />
Consegna<br />
del lavoro<br />
Definizione<br />
Durata:<br />
11 ore<br />
8<br />
1 Invece di una pausa, se la collaboratrice, il collaboratore o chi<br />
la/lo sostituisce lo desidera, può essere concessa un’interruzione<br />
del lavoro di più di 20 minuti per consumare uno spuntino,<br />
qualora il turno di lavoro non superi le nove ore; in un tale contesto,<br />
almeno 20 dei minuti consacrati a tale interruzione sono<br />
considerati tempo di lavoro.<br />
2 Questa norma è pure applicabile qualora debbano essere disposte<br />
interruzioni del lavoro per più di 20 minuti, a causa<br />
dell’esercizio, purché la pausa non sia di almeno un’ora.<br />
3 I supplementi di tempo concessi per il lavoro notturno in virtù<br />
della cifra 55 del <strong>CCL</strong> sono concessi anche per quelle interruzioni<br />
che contano quale tempo di lavoro.<br />
9<br />
Se è certificata la necessità della consegna diretta e della presa<br />
in consegna del lavoro allo stesso posto, se ne disporrà il<br />
tempo di lavoro necessario.<br />
B. Turno di lavoro.<br />
10<br />
Il turno di lavoro consta delle ore di lavoro e delle pause.<br />
11<br />
Il turno di lavoro non deve oltrepassare le undici ore nella media<br />
di 28 giorni oppure in una rotazione completa di turni.<br />
b. qualora, nel singolo caso, il personale coinvolto dia il suo<br />
benestare oppure sia intercorso un accordo in questo<br />
senso, nel quadro della norma di delegazione secondo la<br />
cifra 3.<br />
13<br />
Il turno di lavoro può essere esteso in singoli giorni fino a 14 ore,<br />
per norma al massimo dodici volte all’anno, qualora<br />
– in questi giorni la durata del lavoro sia almeno di otto ore;<br />
– in questi giorni venga assegnata al massimo una pausa e<br />
che questa possa essere trascorsa al posto di lavoro;<br />
– in questi giorni non si debba lavorare tra le ore 0 e le ore 4;<br />
– il turno di lavoro, nella media di 28 giorni lavorativi o nel<br />
contesto di un ciclo di turni a sé stante, non superi le undici<br />
ore.<br />
14<br />
1 Per i seguenti motivi, con il consenso del personale interessato<br />
o nell’ambito della partecipazione aziendale, il turno di lavoro<br />
può eccezionalmente essere protratto sino a 15 ore:<br />
a. a causa di carenza del personale dovuta a servizi obbligatori<br />
svizzeri, alla difesa dell’impresa, a malattie o infortuni;<br />
b. per far fronte a compiti straordinari e passeggeri.<br />
2 In questi casi i turni di lavoro non devono tuttavia oltrepassare<br />
le dodici ore nella media di tre giorni lavorativi consecutivi.<br />
C. Ripartizione del lavoro.<br />
15<br />
1 Nei limiti del possibile bisogna evitare che intercorrano più di<br />
dieci giorni fra i giorni di riposo; lassi di tempo superiori a dodici<br />
giorni sono permessi solo in singoli casi, previo consenso<br />
del personale coinvolto o nel quadro della norma di delegazione<br />
secondo la cifra 3.<br />
Eccezione:<br />
14 ore<br />
Eccezione:<br />
15 ore<br />
12<br />
Tempo<br />
Eccezione: Il turno di lavoro può comportare sino a 13 ore, in una media di<br />
intercorrente fra<br />
13 ore<br />
28 giorni o durante un ciclo di turni ben definito, se<br />
a. l’esercizio normale dura più di dodici ore, essendo però di<br />
14 ore al massimo. I singoli servizi saranno designati dalle<br />
UO competenti, previa intesa con il Servizio del personale<br />
giorni di riposo<br />
112<br />
della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA;<br />
2 Un arco di tempo maggiore di 14 giorni non è ammesso.<br />
113<br />
Appendice 4: Norme particolari in materia di durata del lavoro per<br />
le collaboratrici e i collaboratori impiegati a turni.
Godimento di<br />
giorni di riposo e di<br />
compensazione<br />
Fine del lavoro<br />
prima delle vacanze<br />
Godimento<br />
delle vacanze<br />
3 Nel singolo caso, se il personale interessato è d’accordo, oppure<br />
nel quadro della norma delegatoria giusta la cifra 3, è eccezionalmente<br />
ammesso che intercorrano al massimo 28 giorni<br />
fra due giorni di riposo domenicali.<br />
16<br />
Un giorno di riposo o di compensazione conta 24 ore consecutive<br />
e deve poter essere trascorso al luogo di domicilio. Se<br />
sono attribuiti uno o più giorni di riposo insieme con uno o più<br />
giorni di compensazione, d’accordo con la collaboratrice o il<br />
collaboratore, o nell’ambito della partecipazione aziendale, uno<br />
di questi giorni di compensazione può essere ridotto di un’ora.<br />
17<br />
1 Nel giorno di lavoro che precede immediatamente l’inizio delle<br />
vacanze bisogna staccare il più presto possibile.<br />
2 Non è concesso terminare la giornata lavorativa dopo le ore<br />
22. Le deroghe sono ammesse solo in singoli casi, e purché il<br />
personale interessato sia consenziente.<br />
18<br />
Per principio le vacanze durano dal sabato al sabato. Una singola<br />
settimana di vacanza, o la prima, consta di cinque giorni<br />
lavorativi, due giorni di compensazione e un giorno di riposo.<br />
Le altre settimane di vacanza sono assegnate sotto forma di<br />
cinque giorni lavorativi, un giorno di riposo e un giorno di compensazione.<br />
Nel quadro delle possibilità d’esercizio, anche la<br />
domenica dopo le vacanze può essere concessa come giorno<br />
di riposo. Le deroghe sono ammesse solo in singoli casi, con<br />
il consenso della collaboratrice o del collaboratore.<br />
D. Turni di riposo.<br />
19<br />
1 Il turno di riposo include l’arco di tempo fra due turni di lavoro<br />
e comporta almeno dodici ore nella media di 28 giorni.<br />
2 In singoli giorni è lecito ridurlo a undici ore.<br />
20<br />
È lecito ridurre eccezionalmente e nel singolo caso il turno di<br />
riposo fino a nove ore se il personale interessato è consenziente,<br />
oppure nell’ambito della partecipazione aziendale:<br />
a. una volta la settimana, in caso di passaggio:<br />
1. dal servizio notte al servizio medio o tardi, a condizione<br />
che il servizio notte non oltrepassi le ore 2,<br />
2. dal servizio tardi al servizio presto, medio o tardi,<br />
3. dal servizio medio al servizio presto o medio, o<br />
4. dal servizio presto al servizio presto;<br />
b. in caso di turni di riposo goduti fuorivia;<br />
c. in caso di penuria di personale in seguito a servizio obbligatorio<br />
svizzero, malattia o infortunio;<br />
d. per far fronte a compiti straordinari e temporanei.<br />
Esso deve tuttavia comportare almeno dodici ore nella media<br />
di tre giorni lavorativi consecutivi.<br />
Definizione<br />
114 115<br />
Riduzione<br />
Appendice 4: Norme particolari in materia di durata del lavoro per<br />
le collaboratrici e i collaboratori impiegati a turni.
Appendice 5:<br />
Norme particolari in materia di durata del lavoro per le collaboratrici<br />
e i collaboratori fino al livello di esigenze J che gestiscono<br />
autonomamente il loro tempo di lavoro.<br />
Base<br />
Campo<br />
d’applicazione<br />
Prestazione<br />
lavorativa<br />
Pause<br />
Lavoro svolto<br />
a casa<br />
1<br />
La presente appendice si fonda sulla cifra 80, capoverso 1 del<br />
<strong>CCL</strong>.<br />
2<br />
1 Questa appendice è vincolante per le collaboratrici e i collaboratori<br />
sino al livello di esigenze J, attivi alla Centrale della<br />
<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA, che gestiscono autonomamente il loro tempo<br />
di lavoro.<br />
2 È lecito applicarla anche in altri settori (p.es. al personale amministrativo<br />
in forza alle Regioni).<br />
3<br />
1 Il lavoro può essere svolto dal lunedì al venerdì, fra le ore 6 e<br />
le ore 20.<br />
2 È possibile, se lo si desidera, lavorare il sabato anziché durante<br />
un altro giorno della settimana, purché il diretto superiore<br />
lo consenta. Non sarà corrisposta alcuna indennità.<br />
3 Al diretto superiore incombe la responsabilità di garantire un<br />
servizio adeguato alle esigenze dei clienti.<br />
4<br />
Qualora il lavoro si protragga per più di cinque ore, bisogna<br />
poter beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti da trascorrere<br />
fuori del posto di lavoro.<br />
5<br />
A giornate, è possibile lavorare a progetti rimanendo a casa<br />
propria. Il genere e l’ampiezza delle mansioni da compiere<br />
vanno prima discussi con il superiore diretto e definiti in modo<br />
inequivocabile.<br />
6<br />
Per i viaggi compiuti all’estero, il tempo che intercorre fra le ore<br />
22 e le ore 6 è considerato di riposo.<br />
7<br />
1 Quale valore limite durante il periodo di conteggio fa stato un<br />
saldo positivo di 150 ore oppure uno negativo di 40 ore.<br />
2 Il valore limite può essere oltrepassato solamente se il superiore<br />
è d’accordo. Se il superamento è autorizzato saranno contemporaneamente<br />
stabilite misure atte a riportare la collaboratrice<br />
o il collaboratore al valore limite entro un determinato lasso<br />
di tempo.<br />
8<br />
È considerato lavoro supplementare solo quello che viene prestato<br />
poiché ordinato per motivi aziendali.<br />
9<br />
In caso di assenze dovute a malattia, infortunio, congedo di<br />
maternità, servizio obbligatorio svizzero, congedo non pagato,<br />
congedo accordato per il perfezionamento professionale, pagato<br />
in parte o totalmente, o in caso di sospensione o esonero<br />
dal servizio, i sabati, le domeniche e i giorni festivi inclusi nel<br />
periodo d’assenza contano come giorni liberi di cui si sia potuto<br />
godere.<br />
10<br />
1 Nell’ambito della partecipazione aziendale, è possibile stabilire<br />
soluzioni concernenti i ponti e assegnare giorni liberi.<br />
2 I ponti dei quali si è usufruito vanno a carico della collaboratrice<br />
o del collaboratore che ne ha beneficiato, la quale/il quale<br />
li dovrà compensare con l’avere in tempo di cui lei/lui dispone,<br />
mediante averi risultanti dalle ore supplementari fatte o servendosi<br />
delle vacanze.<br />
Viaggi<br />
effettuati<br />
all’estero<br />
Valore limite<br />
Lavoro<br />
supplementare<br />
Giorni liberi<br />
Appendice 5: Norme particolari in materia di durata del lavoro<br />
per le collaboratrici e i collaboratori fino al livello di esigenze J<br />
che gestiscono autonomamente il loro tempo di lavoro.<br />
116<br />
117<br />
Ponti
118<br />
Altre regolamentazioni<br />
concernenti<br />
la durata del lavoro<br />
11<br />
1 Norme ulteriori riguardanti il tempo di lavoro o altri modelli di<br />
lavoro possono essere concordati nell’ambito della partecipazione<br />
aziendale.<br />
2 Essi vanno impostati in maniera tale da essere nel complesso<br />
equivalenti alle disposizioni contemplate in questa appendice.<br />
Appendice 5: Norme particolari in materia di durata del lavoro<br />
per le collaboratrici e i collaboratori fino al livello di esigenze J<br />
che gestiscono autonomamente il loro tempo di lavoro.<br />
119
Appendice 6:<br />
Congedo.<br />
Base<br />
Concessione<br />
Campo<br />
d’applicazione<br />
ampliato<br />
Ricupero del<br />
congedo<br />
1<br />
La presente appendice si fonda sulla cifra 86 del <strong>CCL</strong>.<br />
2<br />
1 La collaboratrice o il collaboratore deve trasmettere tempestivamente<br />
al superiore una richiesta di congedo motivata.<br />
2 Il congedo va accordato nella misura in cui l’andamento dell’esercizio<br />
lo consenta e dopo averne debitamente considerato<br />
i motivi.<br />
3<br />
1 I figliastri e i minori in custodia, i patrigni, le matrigne e i genitori<br />
affilianti, nonché i fratellastri e le sorellastre, vanno equiparati<br />
rispettivamente ai figli, ai genitori e ai fratelli e sorelle.<br />
2 La convivente o il convivente è equiparata/o alla/al consorte,<br />
nei casi di assenze secondo la cifra 5, lettere c–f.<br />
3 I motivi del congedo elencati alla cifra 5, lettere a, c–f valgono<br />
per analogia anche per le unioni registrate.<br />
4<br />
Il congedo che coincide con giorni liberi o giorni di vacanza<br />
sarà concesso solo qualora ciò sia stato esplicitamente menzionato.<br />
In tutti gli altri casi, conta come tempo di cui si sia potuto<br />
godere.<br />
5<br />
Per le seguenti assenze la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA accorda il congedo<br />
pagato nella misura di volta in volta citata:<br />
Motivo del congedo Entità Ricupero<br />
a. Nozze (incluso il matrimonio civile e<br />
religioso) e nuovo matrimonio<br />
3 giorni sì<br />
b. Nascita di un figlio<br />
(congedo di paternità)<br />
5 giorni entro un<br />
anno<br />
c. Morte del coniuge, dei genitori o di figli 3 giorni sì<br />
d. Morte dei suoceri, di fratelli o sorelle,<br />
della cognata o del cognato, della<br />
nuora o del genero, dei nipoti o dei<br />
pronipoti<br />
fino a 1 giorno no<br />
e. Morte dei nonni, dei bisnonni, della zia<br />
o dello zio, compresi quelli o quello del<br />
o della consorte<br />
fino a 1 giorno no<br />
f. Assenza dovuta a motivi familiari, fino a 2 giorni no<br />
come:<br />
per ogni<br />
– cure da prestare a causa di un<br />
infortunio o una malattia improvvisa;<br />
singolo caso<br />
– presenza al letto di morte.<br />
2 giorni al<br />
Il congedo può essere prolungato di massimo<br />
g. Cura che il componente di una famiglia fino a 5 giorni no<br />
monoparentale deve prestare ai figli, a<br />
patto che la necessità di accudirli non<br />
possa essere adempiuta altrimenti<br />
per anno civile<br />
h. Candidatura a posti messi a concorso il tempo<br />
necessario<br />
no<br />
i. Cambiamento di abitazione per motivi 1 giorno sì<br />
privati<br />
sì<br />
Cambiamento di abitazione per motivi<br />
professionali<br />
2 giorni<br />
j. Colloqui con autorità (il congedo viene il tempo no<br />
concesso solo nel caso in cui si sia<br />
stati convocati, ma non per contattare<br />
un’autorità di propria iniziativa.)<br />
necessario<br />
k. Esercizio di cariche pubbliche,<br />
fino a 15 giorni no<br />
complessivamente<br />
l. Ricorrenza di lavoro<br />
per anno civile<br />
per il 25 ° anno di lavoro<br />
1<br />
⁄2 giornata sì<br />
per il 40 ° anno di lavoro<br />
1 giorno sì<br />
m. Esonero dagli obblighi militari fino a 1 giorno no<br />
Congedo pagato<br />
120<br />
121<br />
Appendice 6: Congedo.
6<br />
Per le seguenti assenze la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA può concedere un<br />
congedo pagato, nella misura di volta in volta citata:<br />
8<br />
1 Alla collaboratrice spetta un congedo di maternità pagato di<br />
Congedo di<br />
maternità<br />
Congedo pagato<br />
quale prestazione<br />
quattro mesi.<br />
volontaria<br />
2 Se il grado d’occupazione è irregolare (salario orario) la retri-<br />
Motivo del congedo Entità Ricupero<br />
buzione da corrispondere durante il congedo si conformerà<br />
a. Vigili del fuoco; solo per interventi in il tempo no<br />
alla media delle ore pagate durante i dodici mesi che hanno<br />
caso di allarme, non per attività di formazione<br />
necessario<br />
preceduto l’inizio del congedo.<br />
b. Esercitazioni e corsi destinati ai vigili del<br />
fuoco, ma non per essere formati come<br />
fino a 3 giorni<br />
per anno civile<br />
no<br />
3 Se lo desidera, la collaboratrice può avere al massimo due<br />
ufficiali o comandanti<br />
mesi di congedo prima del parto; il congedo si inizia il più tardi<br />
c. Sport attivo di competizione e sport per ogni anno no<br />
con la nascita.<br />
attivo per disabili:<br />
civile<br />
– per i componenti della squadra<br />
nazionale<br />
fino a 10 giorni<br />
4 Se il bambino nasce morto dopo il sesto mese di gravidanza,<br />
– per i componenti dei futuri quadri<br />
dirigenti<br />
fino a 5 giorni<br />
la madre ha diritto a due mesi di congedo pagato.<br />
d. Direzione e assistenza prestate allo<br />
sport per disabili<br />
fino a 5 giorni<br />
per anno civile<br />
no<br />
5 Il diritto alle vacanze non è decurtato per il fatto di beneficiare<br />
e. Ricerca di un appartamento per motivi fino a 2 giorni no<br />
di un congedo di maternità. Il diritto alle vacanze maturato du-<br />
professionali<br />
rante il congedo non viene compensato in denaro se il rappor-<br />
f. Partecipazione alle manifestazioni del il tempo no<br />
to di lavoro è sciolto, senza che il lavoro venga poi ripreso.<br />
1° maggio nelle immediate vicinanze necessario<br />
g. Partecipazione a incontri promossi<br />
dal sindacato, mirati alla formazione<br />
(le associazioni del personale che<br />
fino a 5 giorni<br />
nel corso di<br />
2 anni civili, al<br />
sì, se<br />
in giorni<br />
feriali<br />
9<br />
1 Su richiesta della collaboratrice o del collaboratore può essere Congedo educativo<br />
hanno sottoscritto il contratto stabiliscono<br />
quali corsi danno diritto a un<br />
congedo.)<br />
massimo<br />
7 giorni durante<br />
3 anni civili<br />
concesso un congedo educativo non pagato della durata fino<br />
a tre mesi.<br />
h. Protezione civile volontaria, se convali- fino a 2 setti- no<br />
data dal questionario IPG<br />
mane per anno<br />
civile<br />
2 Per principio si deve usufruire del congedo durante i primi sei<br />
anni di vita del bambino.<br />
i. Gioventù e Sport (G+S), se convalidata fino a 5 giorni no<br />
dal questionario IPG<br />
per anno civile<br />
j. Corso per monitori di giovani tiratori, se<br />
convalidato dal questionario IPG<br />
fino a 3 giorni<br />
per anno civile<br />
no<br />
10<br />
1 Affinché possa perfezionarsi professionalmente, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> Congedo<br />
SA può accordare alla collaboratrice o al collaboratore congedi parzialmente o<br />
7<br />
parzialmente o totalmente pagati.<br />
interamente<br />
Attività che preve La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA concorda la consegna delle schede di con-<br />
pagato ai fini<br />
dono la consegna di gedo con le istituzioni che ne sono state poste al beneficio.<br />
2 Il perfezionamento professionale deve avere un nesso diretto della formazione<br />
schede di congedo<br />
con l’ambito dei compiti assegnati alla collaboratrice o al collaboratore<br />
e corrispondere alle esigenze della pianificazione<br />
continua<br />
122<br />
del personale.<br />
123<br />
Appendice 6: Congedo.
Congedo<br />
non pagato<br />
Congedo per attività<br />
extrascolastiche<br />
da svolgere con i<br />
giovani<br />
11<br />
1 In tutti i casi in cui ciò sia possibile va concesso congedo non<br />
pagato, purché le condizioni vigenti per il personale e la quantità<br />
di lavoro da sbrigare lo permettano e alla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />
non ne derivi nessuno svantaggio.<br />
2 Il congedo non deve per norma estendersi oltre un anno; in<br />
particolari circostanze vi si può derogare.<br />
3 Per i primi 30 giorni, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA versa i contributi che il<br />
datore di lavoro deve corrispondere alla CP <strong>FFS</strong>; dal 31° giorno<br />
sarà la persona alla quale il congedo è stato accordato che<br />
dovrà assumersene l’onere.<br />
12<br />
1 La collaboratrice o il collaboratore ha diritto, fino al compimento<br />
del 30° anno d’età, a un massimo di cinque giorni di<br />
congedo non pagato durante ogni anno civile per attività da<br />
svolgere con i giovani e che esulino dal campo prettamente<br />
scolastico.<br />
2 Le mansioni da compiere all’esterno della scuola includono<br />
incombenze direttive, d’assistenza o di consulenza, prestate<br />
gratuitamente nel quadro del lavoro effettuato dalla gioventù in<br />
un’organizzazione a carattere sociale o culturale.<br />
3 Il diritto esiste anche per la formazione e il perfezionamento<br />
necessari a tale scopo.<br />
124 125<br />
Appendice 6: Congedo.
Appendice 7:<br />
Salario.<br />
Base<br />
Definizione dello<br />
spettro salariale<br />
Principi<br />
dell’evoluzione del<br />
salario individuale<br />
Evoluzione del<br />
salario quando il<br />
risultato della<br />
valutazione del personale<br />
è A o B<br />
1<br />
La presente appendice si fonda sulle cifre da 88 a 97 del <strong>CCL</strong>.<br />
2<br />
3<br />
Spettro parziale unico (prestazioni)<br />
Valore massimo (145%)<br />
Spettro salariale (esperienza e prestazioni)<br />
Valore di base (100%)<br />
Parte relativa alla funzione (fissa)<br />
0%<br />
1 L’evoluzione del salario per prestazioni ed esperienza avviene<br />
all’interno dello spettro salariale.<br />
2 L’entità di un eventuale aumento salariale dipende dal livello<br />
di esigenze, dalla situazione effettiva del salario all’interno dello<br />
spettro, dal risultato della VP e dalla somma pattuita con le<br />
associazioni del personale per gli aumenti individuali del salario.<br />
Questa somma viene ripartita fra gli aventi diritto con un<br />
rapporto stabilito.<br />
4<br />
Se la VP presenta il risultato A o B, viene accordata una quota<br />
di prestazioni unica nel quadro dei mezzi pattuiti.<br />
Entità degli<br />
5<br />
I valori di base e massimi per gli spettri salariali sono pattuiti<br />
spettri salariali con le associazioni che hanno sottoscritto il contratto e pubbli-<br />
126<br />
cati annualmente nella direttiva «Retribuzioni del personale».<br />
127<br />
Appendice 7: Salario.
Appendice 8:<br />
Indennità e rimborso delle spese.<br />
Base<br />
Indennità per<br />
lavoro notturno<br />
Indennità per<br />
lavoro domenicale<br />
1<br />
La presente appendice si fonda sulle cifre da 98 a 107 del<br />
<strong>CCL</strong>.<br />
2<br />
1 L’indennità per lavoro notturno dovuta in conformità della cifra<br />
103 del <strong>CCL</strong> viene corrisposta per i turni di lavoro eseguiti<br />
fra le ore 20 e le ore 6 e, il sabato, a partire dalle ore 18.<br />
2 Determinante è il momento in cui si comincia effettivamente a<br />
lavorare e quello in cui il lavoro è veramente concluso. Se le<br />
pause comportano più di tre ore, il diritto all’indennità per lavoro<br />
notturno durante le pause è limitato a tre ore.<br />
3 Si computano le ore e i minuti effettivi.<br />
4 Non è versata nessuna indennità:<br />
a. per i supplementi di tempo di qualsiasi genere;<br />
b. per la partecipazione o la collaborazione a corsi e<br />
qualora si venga delegati a manifestazioni senza prestazione<br />
lavorativa (incluso il tempo di viaggio).<br />
3<br />
1 L’indennità per lavoro domenicale versata in virtù della cifra<br />
103 del <strong>CCL</strong> è pagata per il tempo di lavoro effettivamente<br />
svolto tra le ore 0 e le 24 la domenica e durante nove giorni<br />
stabiliti festivi sul luogo di lavoro concordato contrattualmente.<br />
2 Si computano le ore e i minuti effettivi.<br />
3 Non è corrisposta nessuna indennità:<br />
a. per i supplementi di tempo di qualsiasi genere;<br />
b. per la partecipazione o la collaborazione a corsi e qualora<br />
si venga delegati a manifestazioni senza prestazione lavorativa<br />
(incluso il tempo di viaggio).<br />
4<br />
1 Qualora si venga impiegati professionalmente fuori del luogo<br />
di lavoro concordato contrattualmente, le spese vengono rimborsate<br />
sulla base delle presenti disposizioni.<br />
2 Se l’impiego fuorivia avviene nel luogo di domicilio, non sus-<br />
siste alcun diritto al rimborso delle spese.<br />
3 Se il luogo d’impiego si trova in un raggio di 15 minuti, comprendente<br />
il tempo di viaggio dal luogo di lavoro attribuito fino<br />
a quello concordato contrattualmente, non sussiste alcun diritto<br />
al rimborso delle spese.<br />
4 La collaboratrice o il collaboratore che deve assumersi a proprie<br />
spese un pasto principale sarà indennizzata/o con CHF<br />
20.–. Come pausa per lo spuntino si computa il tempo effettivo,<br />
almeno però 45 minuti.<br />
5 Per la colazione vengono rimborsate le spese effettive; occorre<br />
presentare il giustificativo.<br />
6 Anziché il rimborso spese secondo i capoversi 4 e 5, il personale<br />
viaggiante riceve per ogni turno di lavoro un’indennità<br />
giornaliera forfetaria di CHF 19.–. L’importo viene dimezzato se<br />
il turno di lavoro è inferiore alle cinque ore.<br />
7 Per pernottamenti fuorivia, su presentazione del relativo giustificativo,<br />
vengono rimborsate le spese effettive di pernottamento<br />
e di colazione in un alloggio di classe media.<br />
8 In casi motivati, in particolare per i viaggi all’estero, possono<br />
essere rimborsate le spese effettive, su presentazione dei relativi<br />
giustificativi.<br />
9 In casi motivati, in particolare per impieghi fuorivia di lunga<br />
durata, possono essere concordate regolamentazioni speciali.<br />
Rimborso<br />
delle spese<br />
10 Le disposizioni esecutive disciplinano i particolari.<br />
128 129<br />
Appendice 8: Indennità e rimborso delle spese.
Cambiamento di<br />
abitazione per<br />
motivi professionali<br />
Utilizzazione di<br />
veicoli privati per<br />
compiere viaggi<br />
di natura professionale<br />
Spese per taxi<br />
sostenute dal<br />
personale femminile<br />
Rimborso di spese<br />
supplementari<br />
Servizio di<br />
picchetto<br />
5<br />
Le spese di trasloco sono rimborsate dalla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA se il<br />
trasferimento in un altro luogo di lavoro è dovuto a motivi d’organizzazione<br />
aziendale. In caso di cambiamento volontario del<br />
posto di lavoro, la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA può partecipare alle spese.<br />
6<br />
L’indennità per le corse accordate comporta, per<br />
a. le automobili: 70 centesimi per ogni chilometro percorso;<br />
b. le motociclette e le motociclette leggere: 30 centesimi<br />
per ogni chilometro percorso;<br />
c. i ciclomotori (motorini): 20 centesimi per ogni chilometro<br />
percorso.<br />
7<br />
Alle collaboratrici che terminano il lavoro dopo le ore 22 o che<br />
cominciano a lavorare prima delle ore 5, e che non possono<br />
usufruire di nessun mezzo di trasporto adatto per compiere il<br />
viaggio che le separa dal domicilio al luogo di lavoro o viceversa,<br />
sarà rimborsata la metà delle spese sopportate per prendere<br />
un taxi, però al massimo CHF 15.– per ogni corsa.<br />
8<br />
1 Le spese supplementari comprendono tutte le spese che<br />
sono in diretta relazione con un impiego lavorativo e che non<br />
rientrano nelle cifre precedenti. Si tratta di spese per l’uso di<br />
mezzi di trasporto regionali, di taxi, altre spese ecc.<br />
2 Queste spese sono rimborsate a dipendenza dell’onere e su<br />
presentazione del relativo giustificativo.<br />
9<br />
1 Come servizio di picchetto si intende il periodo durante il quale<br />
la collaboratrice o il collaboratore designata/o anticipatamente<br />
deve essere raggiungibile in ogni momento al di fuori della durata<br />
del lavoro, entro un termine dato come norma, per poter<br />
intervenire in caso di eventuali perturbazioni.<br />
2 In linea di principio, per il servizio di picchetto viene concesso<br />
un supplemento di tempo. Le condizioni per un indennizzo parziale<br />
in contanti della compensazione in tempo sono disciplinate<br />
nel quadro della partecipazione aziendale.<br />
3 Per l’indennizzo in contanti delle collaboratrici e dei collaboratori<br />
che rilevano il tempo di lavoro si applicano i seguenti tassi:<br />
– per ogni minuto CHF 0.64;<br />
– per ogni ora CHF 38.40.<br />
4 Alle collaboratrici e ai collaboratori che non rilevano il tempo<br />
di lavoro viene corrisposta per ogni settimana o per sette giorni<br />
una somma forfetaria di CHF 500.– per il servizio di picchetto<br />
con grado di disponibilità «elevato» e «normale» o CHF 250.–<br />
per quello con grado di disponibilità «medio».<br />
5 Le collaboratrici o i collaboratori che si dichiarano disposte/i<br />
a portare sempre con sé un pager o un cellulare, senza essere<br />
obbligate/i ad assumere il servizio ad ogni caso di allarme, dal<br />
momento dell’entrata in servizio straordinaria hanno diritto alle<br />
seguenti indennità:<br />
– per la prima ora di un intervento CHF 30.–;<br />
– per ogni ora successiva CH 10.–;<br />
– per gli interventi eseguiti sul luogo di lavoro meno di<br />
30 minuti prima dell’inizio del turno di servizio normal mente<br />
previsto CHF 10.–;<br />
– i membri dell’organizzazione di milizia della Difesa dell’impresa<br />
hanno diritto globalmente per un anno civile<br />
(in sostituzione dell’indennità oraria in caso di interventi<br />
effettivi) a CHF 500.–.<br />
130 131<br />
Appendice 8: Indennità e rimborso delle spese.
132<br />
6 Le collaboratrici e i collaboratori che entrano volontariamente<br />
in servizio per eliminare perturbazioni d’esercizio dal momento<br />
dell’entrata in servizio straordinaria hanno diritto alle seguenti<br />
indennità:<br />
– per la prima ora di un intervento CHF 15.–;<br />
– per ogni ora successiva CH 5.–;<br />
– per gli interventi eseguiti sul luogo di lavoro meno di<br />
30 minuti prima dell’inizio del turno di servizio normalmente<br />
previsto CHF 5.–.<br />
7 Le disposizioni esecutive disciplinano i particolari.<br />
Appendice 8: Indennità e rimborso delle spese.<br />
133
Appendice 9:<br />
Partecipazione aziendale.<br />
Base<br />
Attribuzione<br />
Partecipazione<br />
a livello di<br />
<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA e<br />
CoPe Gruppo<br />
1<br />
La presente appendice si fonda sulla cifra 197 del <strong>CCL</strong>.<br />
A. Commissioni del personale (CoPe).<br />
2<br />
Ogni Commissione del personale (CoPe) è assegnata a un livello<br />
gerarchico della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA, a seconda dell’ambito in<br />
cui essa opera.<br />
3<br />
1 La CoPe a livello di <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA è composta dalla presidente<br />
o dal presidente della Divisione e dalle o dai presidenti delle<br />
rispettive CoPe a livello di Superficie. Il numero minimo è di tre<br />
membri.<br />
2 Previa intesa tra la CoPe e la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA si possono eleggere<br />
membri supplementari.<br />
3 Due membri della CoPe a livello di <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA possono<br />
prendere posto nella CoPe Gruppo.<br />
4 Previa intesa tra la CoPe e le <strong>FFS</strong> (direzione K-HR) si possono<br />
delegare membri supplementari. Secondo la cifra 3 capoverso<br />
2 dell’appendice 10 del <strong>CCL</strong> <strong>FFS</strong>, la CoPe Gruppo non<br />
può contare più di dieci membri.<br />
– il numero dei membri,<br />
– le competenze e<br />
– le circoscrizioni elettorali<br />
viene presa in comune dalla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA e dalla competente<br />
CoPe a livello di <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />
3 Il numero minimo di membri per CoPe è tre.<br />
Il coordinamento fra le CoPe dev’essere garantito.<br />
La CoPe si costituisce in proprio. Ciò vale soprattutto per<br />
1 la CoPe a livello di <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA:<br />
a. per la nomina della sostituta o del sostituto della o del<br />
presidente;<br />
b. regolamentare il modo in cui lavorare.<br />
2 per la CoPe a livello di Superficie:<br />
a. per la nomina della o del presidente;<br />
b. per la nomina della o del vicepresidente;<br />
c. regolamentare il modo in cui lavorare.<br />
3 Se la CoPe consta di meno di sei membri, si rinuncia alla<br />
carica di vicepresidente.<br />
7<br />
1 Per garantire la partecipazione in determinati settori professionali,<br />
si può risolvere d’inserire una commissione speciale.<br />
5<br />
6<br />
Coordinamento<br />
Costituzione<br />
Commissioni<br />
speciali<br />
4<br />
1 La CoPe Superficie è istituita su richiesta:<br />
2 Ne possono fare parte:<br />
a. della CoPe a livello di <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA;<br />
a. membri di CoPe;<br />
b. di b. altre collaboratrici e altri collaboratori.<br />
3 La commissione speciale può coinvolgere consulenti esterni,<br />
d’intesa con la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />
4 Il tempo necessario per svolgere i compiti assegnati è consi-<br />
134<br />
derato tempo di lavoro.<br />
135<br />
1 Partecipazione a<br />
livello di Superficie<br />
⁄5 delle persone aventi diritto di voto nel settore<br />
da rappresentare previsto;<br />
c. della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />
2 La decisione concernente<br />
– la composizione e l’impiego,<br />
– la durata della carica,<br />
Appendice 9: Partecipazione aziendale.
Oggetto delle<br />
elezioni<br />
Diritto di voto<br />
Eleggibilità<br />
Proposte di<br />
candidati<br />
Circoscrizioni<br />
elettorali<br />
B. Elezioni.<br />
8<br />
Nel quadro delle elezioni degli organi di partecipazione sono<br />
nominati la presidente o il presidente a livello di <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />
e i membri a livello di Superficie.<br />
9<br />
Hanno diritto di voto tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori<br />
sottoposti al <strong>CCL</strong>.<br />
10<br />
Possono essere eletti le collaboratrici e i collaboratori che<br />
adempiono tutte le seguenti premesse:<br />
– grado d’occupazione del 50 % o maggiore;<br />
– eventuale periodo di prova concluso e<br />
– rapporto di lavoro a tempo indeterminato.<br />
11<br />
1 I candidati possono essere proposti dalle collaboratrici, dai<br />
collaboratori e dalle associazioni del personale che hanno sottoscritto<br />
il contratto.<br />
2 Le proposte fatte dalle collaboratrici e dai collaboratori devono<br />
essere confermate a penna, nelle circoscrizioni elettorali<br />
con un effettivo sino a 1000 persone fra collaboratrici e collaboratori,<br />
dal 10 % degli aventi diritto di voto, tuttavia al massimo<br />
da 50 persone che ne hanno diritto. In circoscrizioni elettorali<br />
più vaste, le proposte vanno confermate a penna da almeno<br />
100 persone con diritto di voto.<br />
12<br />
Le circoscrizioni elettorali della CoPe Superficie sono stabilite<br />
di comune accordo fra la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA e la CoPe a livello di<br />
<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />
13<br />
1 Se tutte le liste elettorali della corrispettiva circoscrizione, riunite,<br />
non contemplano un numero di candidate e di candidati<br />
maggiore di quello dei seggi da assegnare, tutte le persone<br />
proposte sono considerate elette tacitamente.<br />
2 Se non c’è elezione tacita, saranno eletti coloro che ricevono<br />
la maggioranza dei voti; in caso di parità di voti, decide il sorteggio.<br />
3 La procedura da applicare in caso di elezioni suppletive è<br />
concordata fra la CoPe e la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />
14<br />
La durata del mandato corrisponde a quattro anni. Se la durata<br />
di validità del <strong>CCL</strong> è inferiore alla durata del mandato, dopo<br />
la scadenza di validità del <strong>CCL</strong>, la durata del mandato si protrae<br />
ancora per un anno.<br />
I membri delle CoPe sono rieleggibili.<br />
1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA prepara le elezioni e le mette in atto.<br />
2 A questo scopo essa istituisce una commissione elettorale,<br />
costituita in modo paritetico.<br />
3 Ogni associazione del personale che ha sottoscritto il contratto<br />
è rappresentata con un seggio.<br />
4 Le votazioni avvengono per iscritto.<br />
17<br />
1 Chi ha il diritto di voto può interporre ricorso entro dieci giorni<br />
dalla comunicazione del risultato delle elezioni.<br />
136 137<br />
15<br />
16<br />
Metodo d’elezione<br />
Durata del mandato<br />
Rielezione<br />
Organizzazione<br />
Ricorso contro<br />
le elezioni<br />
Appendice 9: Partecipazione aziendale.
Durata de lavoro<br />
Dispensa dal lavoro<br />
per partecipare<br />
alla CoPe a livello<br />
di <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />
Dispensa dal lavoro<br />
per partecipare<br />
alla CoPe a livello<br />
di Superficie<br />
2 Il ricorso va inoltrato in forma scritta e dev’essere motivato. Vi<br />
si possono esporre critiche riguardanti la violazione d’importanti<br />
norme concernenti il diritto di voto, l’eleggibilità, o pertinenti<br />
alla procedura di voto.<br />
3 Il ricorso va inoltrato alla commissione elettorale. Essa prenderà<br />
una decisione entro il termine di un mese.<br />
4 Si può impugnare la decisione presa dalla commissione elettorale<br />
rivolgendosi entro dieci giorni al tribunale arbitrale Partecipazione.<br />
C. Diritti e doveri.<br />
18<br />
Le sedute delle CoPe sono considerate tempo di lavoro.<br />
19<br />
1 Per ogni 1000 persone, fra collaboratrici e collaboratori, la<br />
<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA mette a disposizione un posto al 50 % per la<br />
partecipazione (dispensa dal normale lavoro).<br />
2 Sarà la stessa CoPe a decidere come ripartire il tempo concesso.<br />
3 Il compenso finanziario per il tempo accordato è conforme ai<br />
disposti della cifra 22.<br />
20<br />
1 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA e la CoPe a livello di <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA decidono<br />
assieme sull’entità del tempo da accordare.<br />
2 Sarà la stessa CoPe a decidere come ripartire il tempo concesso.<br />
3 Il compenso finanziario per il tempo concesso viene stabilito<br />
dalla <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA, d’intesa con la CoPe a livello di <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong><br />
SA.<br />
21<br />
I membri del tribunale arbitrale Partecipazione sono autorizzati<br />
a tenere le loro sedute durante il tempo di lavoro. Il tempo<br />
necessario è considerato tempo di lavoro.<br />
22<br />
1 Per il tempo in cui sono dispensati dal lavoro normale, cioè<br />
per quella quota trascorsa a svolgere le attività in seno alla<br />
CoPe a livello di <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA, i membri delle CoPe a livello di<br />
<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA sono classificati come segue:<br />
a. la/il presidente: al livello di esigenze K;<br />
b. le/i vicepresidenti: al livello di esigenze I.<br />
Le prestazioni saranno rimunerate a livello del corrispondente<br />
spettro salariale.<br />
2 La persona che al momento di essere eletta in una CoPe sia<br />
classificata a un livello più elevato di quanto previsto al capoverso<br />
1, manterrà il livello di esigenze della funzione abituale.<br />
3 Per il tempo consacrato al lavoro in quanto membro di una<br />
CoPe non si possono rivendicare né ore supplementari, né indennità<br />
per lavoro domenicale e nemmeno per lavoro notturno.<br />
4 Allo scadere dell’attività esercitata all’interno della CoPe vige,<br />
per determinare il salario, il livello di esigenze attribuito alla nuova<br />
attività.<br />
23<br />
1 Ciascun membro di una CoPe, affinché possa perfezionarsi<br />
professionalmente nell’ottica dell’attività che è chiamato a<br />
esercitare al suo interno, dispone di due giorni per ogni anno<br />
civile, considerati di lavoro.<br />
Attività esplicata nel<br />
tribunale arbitrale<br />
Partecipazione<br />
Compenso<br />
finanziario accordato<br />
ai membri<br />
della CoPe a livello<br />
di <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />
Perfezionamento<br />
professionale<br />
138 139<br />
Appendice 9: Partecipazione aziendale.
Obbligo d’informare<br />
Obbligo di<br />
segretezza<br />
Frequenza<br />
delle sedute<br />
2 Per introdurre un membro ai compiti che dovrà svolgere nella<br />
CoPe questo diritto può essere elevato, nell’ambito della codecisione,<br />
a cinque giorni.<br />
3 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA può aumentare il numero di giorni accordati<br />
in virtù del capoverso 1 o 2.<br />
24<br />
1 La CoPe informa regolarmente il personale in merito all’attività<br />
svolta.<br />
2 Gli incontri informativi avvengono, d’intesa con la direzione di<br />
<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA, durante il tempo di lavoro.<br />
25<br />
1 Le/I rappresentanti della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA e i membri delle CoPe<br />
sono tenuti alla discrezione, soprattutto se:<br />
a. ciò viene esplicitamente richiesto da una delle due parti interessate<br />
per un interesse legittimo;<br />
b. si tratti di una faccenda personale che riguarda una collaboratrice<br />
o un collaboratore.<br />
2 L’obbligo di mantenere il segreto permane anche dopo l’uscita<br />
dalla CoPe.<br />
3 La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA e le CoPe si accordano su eventuali comunicati<br />
da diramare riguardo alle sedute.<br />
D. Sedute.<br />
26<br />
La CoPe ne fissa il ritmo, di propria iniziativa.<br />
1 Possono convocare riunioni di una CoPe:<br />
a. la/il presidente della CoPe stessa;<br />
b. la/il vicepresidente della CoPe;<br />
c. la direzione della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA;<br />
d. 1 ⁄4 dei membri della CoPe.<br />
2 Il capoverso 1 vige anche per le sedute che le CoPe hanno<br />
con la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />
28<br />
La CoPe redige il verbale delle sedute e lo mette a disposizione<br />
della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA e delle associazioni del personale che<br />
hanno sottoscritto il contratto.<br />
140 141<br />
E. Esperti.<br />
29<br />
La CoPe ha il diritto d’invitare alle proprie sedute, a titolo consultivo,<br />
le associazioni del personale che hanno sottoscritto il<br />
contratto.<br />
30<br />
La CoPe ha il diritto d’invitare a titolo consultivo la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong><br />
SA a partecipare alle sue riunioni.<br />
31<br />
1 La CoPe ha la facoltà di chiamare consulenti esterni affinché<br />
partecipino alle sue sedute, dopo essersi accordata con la<br />
<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA.<br />
2 La CoPe deve chiarire con la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA quali ne saranno<br />
i costi.<br />
27<br />
Sedute delle CoPe<br />
Verbale<br />
Associazioni<br />
del personale<br />
<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />
Terzi<br />
Appendice 9: Partecipazione aziendale.
Istituzione<br />
Proposte di<br />
soluzione<br />
F. Tribunale arbitrale Partecipazione.<br />
32<br />
All’occorrenza viene istituito un tribunale arbitrale nei casi seguenti:<br />
a. mancato accordo su come partecipare e codecidere;<br />
b. per verificare la fondatezza di decisioni prese dalla commissione<br />
elettorale in merito a ricorsi.<br />
33<br />
1 Il tribunale arbitrale sottopone alle parti le proposte di soluzione.<br />
2 Esso statuisce in modo inappellabile qualora le trattative di<br />
conciliazione falliscano.<br />
34<br />
1 Composizione<br />
Il tribunale arbitrale è formato nel modo seguente:<br />
– tre rappresentanti della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA, non coinvolti nella<br />
decisione;<br />
– tre rappresentanti delle associazioni del personale che<br />
hanno sottoscritto il contratto, non coinvolti nella decisione;<br />
– una o un presidente.<br />
2 Se viene promosso un procedimento (cifra 36), la <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong><br />
SA e la CoPe nominano entro 14 giorni le loro rappresentanze.<br />
3 I membri del tribunale arbitrale ne designano la/il presidente.<br />
4 Se non è possibile giungere a un accordo sulla presidenza, la<br />
decisione spetta alla/al presidente del Tribunale d’appello del<br />
Cantone di Basilea Città.<br />
5 Sui motivi di astensione o di ricusa decide in modo inappellabile<br />
la/il presidente.<br />
35<br />
La <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA provvede ai compiti di segreteria del tribunale<br />
arbitrale.<br />
36<br />
1 Il procedimento viene promosso con un esposto della <strong>FFS</strong><br />
<strong>Cargo</strong> SA steso in forma scritta, o con un’istanza intentata da<br />
almeno due membri della CoPe interessata, presentata al segretariato<br />
del tribunale arbitrale.<br />
2 La domanda deve contemplare:<br />
– le richieste;<br />
– la motivazione delle richieste;<br />
– i mezzi di prova;<br />
– la data e le firme.<br />
3 Il segretariato fissa un termine di 14 giorni:<br />
– alle parti, affinché designino i loro rappresentanti;<br />
– alla controparte, affinché possa presentare una presa di<br />
posizione scritta.<br />
37<br />
1 L’ulteriore procedimento è svolto verbalmente e dev’essere<br />
concluso entro un mese.<br />
2 Il procedimento è gratuito.<br />
3 Il tribunale arbitrale ha sede a Basilea.<br />
4 È inoltre applicabile, per analogia, il codice di procedura civile<br />
svizzero.<br />
Segretariato<br />
Inizio del<br />
procedimento<br />
Altre norme<br />
di procedura<br />
142 143<br />
Appendice 9: Partecipazione aziendale.
Appendice 10:<br />
Contenuti della partecipazione aziendale.<br />
Base<br />
In generale<br />
Prestazioni in caso<br />
di trasferimento<br />
in un altro luogo di<br />
lavoro (appendice 3)<br />
Parità tra donna e<br />
uomo (appendice 2)<br />
1<br />
La presente appendice si fonda sulla cifra 197 del <strong>CCL</strong>.<br />
Info Informazione<br />
MS Codiscussione<br />
ME Codecisione<br />
SV Autogestione<br />
App. Appendice<br />
Cpv. Capoverso<br />
2<br />
Contenuti Info MS ME SV Cifra <strong>CCL</strong><br />
Obiettivi e intenzioni della<br />
<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA; innovazioni<br />
nell’azienda<br />
X 5<br />
3<br />
Contenuti Info MS ME SV Cifra <strong>CCL</strong><br />
Cambiamento di domicilio e di<br />
luogo di lavoro in caso di trasferimento<br />
(criteri personali)<br />
X 3 (app. 3)<br />
4<br />
Contenuti Info MS ME SV Cifra <strong>CCL</strong><br />
Pari opportunità tra donna e uomo X 4 (app. 2)<br />
Contenuti Info MS ME SV Cifra <strong>CCL</strong><br />
Attribuzione di un altro lavoro ragionevolmente<br />
accettabile, al fine<br />
di raggiungere la durata annua del<br />
lavoro prestabilita<br />
Altri settori in base alla possibile delegazione<br />
nelle BAR, secondo<br />
la cifra 61, capoverso 2 <strong>CCL</strong><br />
X 53<br />
Deroghe al periodo di conteggio X 68<br />
Deroghe alla durata minima di ogni<br />
turno di lavoro nel quadro della<br />
delegazione, giusta la cifra 54, cpv.<br />
2 <strong>CCL</strong><br />
X 54<br />
Altri settori nell’ambito della<br />
delegazione, in virtù dell’appendice<br />
4, cifra 3, capoverso 2<br />
3 (app. 4)<br />
Prolungamento del turno di<br />
lavoro a 15 ore<br />
X 14 (app. 4)<br />
Riduzione di un giorno di compensazione<br />
a 23 ore<br />
X 16 (app. 4)<br />
Riduzione di un turno di riposo<br />
a 9 ore<br />
X 20 (app. 4)<br />
Fissazione e ripartizione dei giorni<br />
stabiliti per i ponti e dei giorni liberi<br />
X 10 (app. 5)<br />
Altre norme e ulteriori modelli concernenti<br />
il tempo di lavoro, validi<br />
per le collaboratrici e i collaboratori<br />
fino al livello di esigenze J che<br />
gestiscono autonomamente il loro<br />
tempo di lavoro<br />
X 11 (app. 5)<br />
Contenuti Info MS ME SV<br />
6<br />
Cifra <strong>CCL</strong><br />
Disponibilità e interventi fuori delle<br />
ore di lavoro (picchetto): necessità,<br />
attribuzione, compensazione,<br />
deroghe<br />
X –<br />
Aggravi particolari delle condizioni<br />
di lavoro: criteri per il diritto alle<br />
indennità<br />
X 104<br />
Fissazione dei 9 giorni festivi durante<br />
i quali si ha diritto all’indennità per<br />
lavoro domenicale<br />
X 103<br />
144 145<br />
61<br />
5<br />
Durata del lavoro<br />
Indennità<br />
Appendice 10: Contenuti della partecipazione aziendale.
Sviluppo del<br />
personale<br />
Sicurezza sul<br />
lavoro e protezione<br />
della salute<br />
Socialità<br />
7<br />
Contenuti Info MS ME SV Cifra <strong>CCL</strong><br />
Adeguamenti della procedura di<br />
valutazione del personale alle necessità<br />
prettamente settoriali<br />
X 118 cpv. 5<br />
Analisi dei risultati scaturiti dalla<br />
valutazione annua del personale<br />
X 118 cpv. 6<br />
Struttura data allo sviluppo del<br />
personale<br />
X 121<br />
Adeguamenti e definizione dei profili<br />
professionali<br />
X –<br />
8<br />
Contenuti Info MS ME SV Cifra <strong>CCL</strong><br />
Sicurezza sul lavoro e protezione<br />
della salute<br />
X 124<br />
Gestione delle presenze X 127<br />
9<br />
Contenuti Info MS ME SV Cifra <strong>CCL</strong><br />
Vestiario professionale X 161<br />
Ristorazione del personale X 162<br />
Posteggi per il personale X 163<br />
Contenuti Info MS ME SV Cifra <strong>CCL</strong><br />
Numero di membri della CoPe<br />
a livello di <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />
Numero di membri della CoPe<br />
a livello di Superficie<br />
X 3 (app. 9)<br />
X 4 (app. 9)<br />
Composizione e impiego, durata<br />
della carica, numero di membri,<br />
competenze e circoscrizioni elettorali<br />
della CoPe a livello di Superficie<br />
X 4 (app. 9)<br />
Costituzione delle CoPe X 6 (app. 9)<br />
Inserimento delle commissioni<br />
speciali<br />
X 7 (app. 9)<br />
Circoscrizioni elettorali della CoPe<br />
a livello di Superficie<br />
X 12 (app. 9)<br />
Procedura in caso di elezioni<br />
suppletive<br />
X 13 (app. 9)<br />
Ripartizione delle dispense dal<br />
lavoro accordate ai membri della<br />
CoPe a livello di <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />
X 19 (app. 9)<br />
Entità delle dispense dal lavoro<br />
accordate ai membri della CoPe<br />
a livello di Superficie<br />
X 20 (app. 9)<br />
Ripartizione delle dispense dal<br />
lavoro accordate ai membri della<br />
CoPe a livello di Superficie<br />
X 20 (app. 9)<br />
Frequenza delle sedute X 26 (app. 9)<br />
Intervento delle Associazioni del<br />
personale alle sedute<br />
X 29 (app. 9)<br />
Coinvolgimento della <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />
nelle sedute<br />
X 30 (app. 9)<br />
Coinvolgimento di consulenti esterni<br />
(dopo essersi accordati con la <strong>FFS</strong><br />
<strong>Cargo</strong> SA)<br />
X 31 (app. 9)<br />
Spese per le consulenze esterne X 31 (app. 9)<br />
Aumento del diritto agli stage di<br />
formazione continua per potersi<br />
familiarizzare con i compiti propri<br />
delle CoPe<br />
X 23 (app. 9)<br />
146 147<br />
10<br />
Partecipazione<br />
Appendice 10: Contenuti della partecipazione aziendale.
<strong>CCL</strong> <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong>.<br />
Indice alfabetico.<br />
Termine Cifra<br />
Termine Cifra<br />
A<br />
Campo d’applicazione del <strong>CCL</strong> 3<br />
Abbandono del lavoro 183<br />
Campo d’applicazione della LDL 48<br />
Accettazione di regali 40<br />
Canone di locazione 164<br />
Adeguamento del rapporto di lavoro<br />
Capacità di lavoro compromessa 126<br />
in caso di malattia e infortunio 137<br />
Capacità limitata di fornire prestazioni app. 1: 14–16<br />
Adeguamento del salario 92<br />
Cariche pubbliche 29<br />
Allievi di scuole medie app. 1: 10–13<br />
Case Management 127, 155<br />
Allontanamento dal posto di lavoro 46<br />
Cassa pensioni 97, 140<br />
Arruolamento 148<br />
Categorie speciali di personale app. 1<br />
Assegnazione del lavoro 53<br />
Certificato di lavoro 184<br />
Assegnazione di un’abitazione 25, 164<br />
Cessazione del rapporto di lavoro 38, 39, 73, 154, 169–184<br />
Assegni familiari 101<br />
Codecisione 189, app. 10<br />
Assenze 57, 60, 78, 81, 85, 145,<br />
Codiscussione 189, app. 10<br />
app. 5: 9, app. 6<br />
Collaborazione con le CoPe 192<br />
Assenze di natura privata 58<br />
Collaborazione delle parti contraenti 5<br />
Assicurazione obbligatoria contro<br />
Commissione di conciliazione 12–17, 202<br />
gli infortuni 139<br />
Commissioni del personale (CoPe) 188–197, app. 9, app. 10<br />
Assunzione 19, 94<br />
Commissioni speciali app. 9: 7<br />
Attività a favore di terzi 31<br />
Compensazione del lavoro supplementare 71–73<br />
Attività svolte con i giovani app. 6: 12<br />
Compensazione di un saldo negativo 72<br />
Attribuzione delle vacanze 83<br />
Comportamento 35–47<br />
Aumento del salario 112, app. 7: 3<br />
Comportamento insoddisfacente 45<br />
Autogestione 189, app. 10<br />
Computo delle prestazioni<br />
Autonomia nella gestione del tempo 80, app. 5<br />
delle assicurazioni sociali 135<br />
Averi in tempo 66, 67<br />
Computo quale tempo di lavoro 55–60, app. 9: 18<br />
B<br />
Concessione di supplementi di tempo 55, app. 8: 9<br />
BAR Regolamentazioni specifiche<br />
Concessione ulteriore di congedo app. 6: 4<br />
settoriali sulla durata del lavoro 61–64, app. 4: 3<br />
Congedo 86, app. 6<br />
Base giuridica del <strong>CCL</strong> 1<br />
Congedo ai fini della formazione continua app. 6: 10, app. 9: 23<br />
Beneficiari di rendite app. 1: 17-20<br />
Congedo di paternità app. 6: 5<br />
Beni immateriali 32<br />
Congedo educativo app. 6: 9<br />
C<br />
Congedo non pagato app. 6: 11<br />
Cambiamenti al tempo di lavoro<br />
Congedo pagato app. 6: 5, 6<br />
apportati all’ultimo momento 56<br />
Consegna del lavoro app. 4: 9<br />
Cambiamento del luogo di domicilio app. 3: 3, app. 8: 5<br />
Consulenza sociale 160<br />
Cambiamento del luogo di lavoro app. 3: 3<br />
Conteggio del salario 109<br />
148<br />
Cambiamento di funzione 91, 95<br />
Contenuti della partecipazione 190, app. 10<br />
149
Termine Cifra<br />
Termine Cifra<br />
Contenuto del <strong>CCL</strong> 2<br />
Distribuzione del lavoro app. 4: 15–18<br />
Continuazione della retribuzione 131, 136<br />
Donazioni 41<br />
Conto del tempo 65–69<br />
Dovere di diligenza 35<br />
Contratto di lavoro 20<br />
Doveri delle CoPe app. 9: 24, 25<br />
Contributo alle spese di applicazione 8<br />
Durata annua del lavoro prestabilita 51, 53<br />
Convenzione sul salario 91<br />
Durata del mandato delle CoPe app. 9: 14<br />
Costituzione delle CoPe app. 9: 6<br />
Durata del rapporto di lavoro 19, app. 1: 4, 7, 11, 15, 18, 22<br />
Costruzione di alloggi per il personale 165<br />
Durata di validità del <strong>CCL</strong> 200<br />
D<br />
Durata giornaliera del lavoro prestabilita 49<br />
Deposizioni in tribunale 39<br />
Durata minima del lavoro 54<br />
Design 32, 33<br />
E<br />
Diritti delle CoPe app. 9: 18–23<br />
Elezioni delle CoPe app. 9: 8–17<br />
Diritto al salario 131, 138<br />
Esonero 47, 57, 78, app. 5: 9<br />
Diritto alla retribuzione in caso<br />
Esperienza (salario) 88, 91, app. 7:3<br />
di malattia o infortunio 131, 133–136<br />
Esperti app. 9: 29–31<br />
Diritto alle vacanze 81–85<br />
Evoluzione del salario 92, app. 7: 3<br />
Disdetta abusiva 179<br />
F<br />
Disdetta del <strong>CCL</strong> 201<br />
Facilitazioni di viaggio 34<br />
Disdetta discriminante 179<br />
Finanziamento delle CoPe 192<br />
Disdetta impugnabile 180<br />
Fine del lavoro prima delle vacanze app. 4: 17<br />
Disdetta nulla 176, 177<br />
Fine del rapporto di lavoro 73, 154, 169–184<br />
Disdetta regolare 171, 182<br />
Fondo per il personale <strong>FFS</strong> 160<br />
Disdetta senza preavviso 181, 182<br />
Forme di partecipazione 189<br />
Disposizioni esecutive 199<br />
G<br />
Disposizioni finali del <strong>CCL</strong> 198–203<br />
Garanzia dell’indennità di residenza 111<br />
Disposizioni generali concernenti il <strong>CCL</strong> 1–4<br />
Garanzie 95, 111–113, app. 3: 3<br />
Disposizioni normative 18–187<br />
Gestione delle presenze 127<br />
Disposizioni transitorie del <strong>CCL</strong> 203<br />
Giorni di compensazione 75–78, app. 4: 16<br />
Disposizioni transitorie relative al<br />
Giorni di lavoro prestabiliti<br />
capitolo protezione della salute<br />
nell’arco di un anno 50<br />
e prestazioni sociali 166<br />
Giorni di riposo 75, 77, 78, app. 4: 16<br />
Disposizioni transitorie relative al<br />
Giorni liberi 75–78, app. 4: 16, app. 5: 9,<br />
capitolo salario, indennità, assegni<br />
app. 6: 4<br />
e rimborso delle spese 111–113<br />
Godimento ulteriore del salario<br />
Disposizioni transitorie relative al<br />
in caso di morte 142<br />
capitolo tempo di lavoro 87<br />
Gravidanza 143–146, app. 6: 8<br />
150<br />
Distacco di personale 100<br />
151
Termine Cifra<br />
Termine Cifra<br />
I<br />
Mancato inizio o abbandono del lavoro 183<br />
Impiegati delle pulizie app. 1: 21–23<br />
Maternità 78, 84, 143–147, app. 5: 9,<br />
Incontri promossi dal sindacato<br />
app. 6: 8<br />
mirati alla formazione 60<br />
Minaccia di licenziamento 172, 173<br />
Indennità 98–106, app. 8: 1–3,<br />
Mobbing 26<br />
app. 10: 6<br />
Modelli di tempo di lavoro 63, app. 5: 11<br />
Indennità di partenza 156, 158<br />
Molestie sessuali e sessiste app. 2: 8–13<br />
Indennità giornaliera 135<br />
Morte 141, 142<br />
Indennità per il lavoro supplementare 74<br />
Motivi di licenziamento 174<br />
Indennità per lavoro domenicale 103, app. 8: 3<br />
N<br />
Indennità per lavoro notturno 103, app. 8: 2<br />
Natura giuridica del rapporto di lavoro 18<br />
Indennità per perdita di guadagno 148–150<br />
Natura giuridica delle appendici 198<br />
Indennità per vacanze 98, app. 1: 9, 13, 20<br />
Norma di delegazione app. 4: 3<br />
Indennità regionale 99, app. 3: 3<br />
Norme contrattuali di lavoro 18–34<br />
Informazione 189, app. 2: 4, app. 9: 24,<br />
Norme di diritto delle obbligazioni 5–17<br />
app. 10<br />
Nuovo orientamento professionale 167, 168<br />
Infortunio 57, 78, 84–86, 96, 131–139,<br />
O<br />
141, 149, app. 4: 14,<br />
Obblighi del personale 25, 29, 31–33, 35–41, 45,<br />
app. 5: 9<br />
123, 128<br />
Inizio del rapporto di lavoro 19<br />
Obblighi di <strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA in materia<br />
Interruzione del lavoro app. 4: 8<br />
di sicurezza sul lavoro<br />
Invenzioni 32, 33<br />
e protezione della salute 122<br />
L<br />
Obbligo di discrezione 37, 38, app. 2: 7<br />
Lavoro notturno in caso di maternità 146<br />
Obbligo di lealtà 35<br />
Lavoro supplementare 70–74, app. 5: 8<br />
Occasioni di formazione all’interno<br />
Lavoro svolto a casa app. 5: 5<br />
dell’azienda 59<br />
Libertà sindacale 4<br />
Occupazione in caso di maternità 144<br />
Licenziamento per propria colpa 155<br />
Occupazioni accessorie 30<br />
Lingua determinante 2<br />
P<br />
Lingue nazionali 28<br />
Pace del lavoro 6<br />
Livello di esigenze 89, 90, 95, app. 7: 3<br />
Pagamento del salario, delle indennità<br />
Luogo di lavoro 23, 64<br />
e degli assegni 110<br />
M<br />
Parità tra donna e uomo<br />
Malattia 57, 78, 84–86, 96, 131–138,<br />
(pari opportunità) 27, app. 2, app. 11: 4<br />
141, 149, app. 4: 14,<br />
Partecipazione 188–197, app. 2: 4, app. 9,<br />
app. 5: 9<br />
app. 10<br />
152<br />
Management della salute in azienda 122–124<br />
Partecipazione alle spese in caso di danni 43<br />
153
Termine Cifra<br />
Termine Cifra<br />
Partecipazione aziendale 188–197, app. 9, app. 10<br />
Protezione giuridica del rapporto di lavoro 185–187<br />
Passaggio a un livello<br />
Q<br />
di esigenze inferiore 95<br />
Quota di prestazioni unica 93, 94, 97, 108, 109,<br />
Passaggio alle <strong>FFS</strong> 168<br />
app. 7: 4<br />
Pause 55, app. 4: 5–7, app. 5: 4<br />
R<br />
Perfezionamento professionale app. 6: 10, app. 9: 23<br />
Rapporti tra le parti contraenti 5–9<br />
Periodo di conteggio 68<br />
Rapporto di lavoro 18, 19, 137, 138, 154,<br />
Periodo di prova 22, 174, 175<br />
169–187, app. 1: 4, 7, 11,<br />
Personale con capacità limitate app. 1: 14–16<br />
15, 18, 22<br />
Personale distaccato all’estero 100<br />
Reclutamento 148<br />
Personale in seconda formazione app. 1: 3–5<br />
Regali 40<br />
Persone occupate a tempo parziale 82, 108<br />
Reintegrazione 120, 131, 152–159<br />
Piano di reintegrazione 153<br />
Residenza 25<br />
Politica delle pari opportunità app. 2: 3<br />
Responsabilità 35–47<br />
Ponti delle festività app. 5: 10<br />
Responsabilità penale 44<br />
Posizione di fiducia delle CoPe 193<br />
Responsabilità per danni 42<br />
Posteggi per il personale 163<br />
Restituzione in caso di servizio militare,<br />
Posti liberi 21<br />
civile e protezione civile 150<br />
Praticanti app. 1: 6–9<br />
Richiamo con minaccia di licenziamento 171–173<br />
Premi 102, 105<br />
Ricompense 105<br />
Premio di fedeltà 102<br />
Ricorso contro la minaccia<br />
Prescrizione 187<br />
di licenziamento 173<br />
Prestazioni di servizio volontarie 151, app. 6: 6<br />
Riduzione dei giorni liberi 78<br />
Prestazioni in caso di malattia e infortunio 131–138<br />
Riduzione del salario in caso<br />
Prestazioni insufficienti 45<br />
di malattia o infortunio 131, 136<br />
Prestazioni sociali 122–166<br />
Riduzione del turno di riposo app. 4: 20<br />
Previdenza professionale (PP) 140<br />
Riduzione delle vacanze 85<br />
Procedimento arbitrale 10–17<br />
Rielezione CoPe app. 9: 15<br />
Procedura di conciliazione 12–17, 179<br />
Rimborso delle spese 107, app. 8: 4<br />
Protezione dal licenziamento in caso<br />
Ripartizione del lavoro app. 4: 15–18<br />
di malattia o infortunio 132<br />
Riporto giorni di compensazione 76<br />
Protezione dei dati 26<br />
Rispetto della pace del lavoro 6<br />
Protezione dei membri delle CoPe 194<br />
Ristorazione del personale 162<br />
Protezione della personalità 26<br />
S<br />
Protezione della salute 122–124, app. 10: 8<br />
Salario 88–97, 108–113, app. 1: 5,<br />
Protezione della salute in caso<br />
8, 12, 16, 19, 23, app. 7<br />
154<br />
di gravidanza e maternità 143–147<br />
Salario iniziale 94<br />
155
Termine Cifra<br />
Termine Cifra<br />
Salario mensile 96<br />
Tempo di viaggio 55<br />
Salario orario 96<br />
Tempo intercorrente fra giorni di riposo app. 4: 15<br />
Salario soggetto ai contributi<br />
Termini di disdetta 175, 178<br />
della CP <strong>FFS</strong> 97<br />
Testo determinante del <strong>CCL</strong> 2<br />
Saldo negativo 72<br />
Trasferimento 24, 45, app. 3, app. 10: 3<br />
Sanzioni 11<br />
Trasformazione di indennità in tempo 106<br />
Schede di congedo 60, app. 6: 7<br />
Trattative durante il periodo<br />
Scioglimento del rapporto di lavoro<br />
di validità del <strong>CCL</strong> 9<br />
in caso di malattia e infortunio 138<br />
Trattative salariali 7<br />
Sciopero 6<br />
Tribunale arbitrale 10–17<br />
Seconda formazione app.1: 3–5<br />
Tribunale arbitrale della partecipazione app. 9: 21, 32–37<br />
Sedute delle CoPe app. 9: 26–28<br />
Turni 79, app. 4<br />
Segreto aziendale 36, 38<br />
Turni di riposo app. 4: 19, 20<br />
Segreto professionale 36, 38<br />
Turno di lavoro 54, app. 4: 10–14<br />
Servizio civile e della protezione civile 148–151<br />
U<br />
Servizio di picchetto app. 8: 9<br />
Ulteriore evoluzione professionale<br />
Servizio militare 148–151<br />
dei membri delle CoPe 195<br />
Servizio obbligatorio svizzero 57, 78, 84–86, 96, 98,<br />
V<br />
148–150, app. 4: 14,<br />
Vacanze 81–85, app. 1: 9, 13, 20,<br />
app. 5: 9<br />
app. 4: 18<br />
Settimana di cinque giorni 52<br />
Valore di base 90, 92, 94, app. 7: 1, 5<br />
Sicurezza sul lavoro 122–124, app. 10: 8<br />
Valore massimo 90, 92, app. 7: 5<br />
Situazione di vuoto contrattuale 202<br />
Valori limite 69, app. 5: 7<br />
Sospensione cautelativa dal lavoro 47<br />
Valutazione del personale 118–120, app. 7: 3, 4<br />
Sospensione dal lavoro 47, 57, 78, 85, app. 5: 9<br />
Valutazione delle funzioni 89<br />
Spese per taxi sostenute<br />
Vestiario professionale 161<br />
dal personale femminile app. 8: 7<br />
Viaggi all’estero app. 5: 6<br />
Spettro salariale 90, app. 7: 2, 3, 5<br />
Violazione agli obblighi derivanti<br />
Studenti app. 1: 10–13<br />
dal contratto di lavoro 45<br />
Supplementi di tempo 55, 87, app. 8: 9<br />
Violazione alle norme del <strong>CCL</strong> 11<br />
Supplemento per lavoro notturno 55, 87<br />
Sviluppo del personale<br />
T<br />
114–121, app. 10: 7<br />
Tempi di attesa app. 4: 4<br />
Tempo di lavoro 48–87, app. 4, app. 5,<br />
app. 9: 18, app. 10: 5<br />
156<br />
Tempo di riposo (all’estero) app. 5: 6<br />
157
<strong>FFS</strong> <strong>Cargo</strong> SA<br />
Human Resources<br />
Centralbahnstrasse 4<br />
CH4065 Basilea<br />
Luglio 2011/952-60-034