20.02.2014 Views

slide presentate nel corso.pdf

slide presentate nel corso.pdf

slide presentate nel corso.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

docente<br />

dottor Mauro Parducci<br />

Legge 183/2011<br />

Il divieto di utilizzare i certificati:<br />

come gestire la rivoluzione per<br />

la Pubblica Amministrazione<br />

Novità<br />

L’art. 15, comma 1, della Legge<br />

12.11.2011, n. 183 modifica<br />

alcune norme del D.p.r. 445/2000<br />

DECERTIFICAZIONE<br />

1


Gli antenati della “Semplificazione Amministrativa”<br />

La legge 15/68<br />

“norme sulla documentazione amministrativa e<br />

sulla legalizzazione e autenticazione di firme”<br />

La legge,in verità, non si è estinta... per la caduta di<br />

un Meteorite… ma per i seguenti motivi:<br />

•le importanti novità che la legge conteneva non sono state applicate<br />

•le novità sono rimaste sconosciute alle PA, ai cittadini alle imprese<br />

Mancava, al tempo, una adeguata cultura amministrativa pronta a<br />

recepire il nuovo. Si era ancora ben lontani dal “modello<br />

anglosassone” che, da tempo, nei rapporti tra P.A e cittadini,in un<br />

clima di piena fiducia e collaborazione, accetta le autocertificazioni<br />

Come agiva la PA<br />

Se lei vuol ottenere questa benedetta<br />

autorizzazione deve procurarsi tutti i certificati<br />

che sono indicati in questa lista: ha capito???<br />

E così il cittadino iniziava il suo lungo per<strong>corso</strong> per gli uffici della città ...<br />

2


Scopo della “Semplificazione Amministrativa”<br />

introdurre la cultura della fiducia e della collaborazione:<br />

Attraverso criteri di efficacia ed efficienza<br />

Non più, dunque, estenuanti file agli sportelli e lunghi tempi di attesa<br />

..ma ...<br />

ri<strong>corso</strong> alle autocertificazioni<br />

impiego delle risorse telematiche<br />

• Raccoglie<br />

Il Il Testo Unico<br />

sulla documentazione amministrativa<br />

D.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445<br />

Raccoglie in un unico testo tutte le normative<br />

sulla semplificazione<br />

Armonizza gli strumenti di semplificazione<br />

• Armonizza<br />

• Innova alcuni strumenti di semplificazione<br />

3


DEFINISCE<br />

Alcuni importanti concetti come….<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Documento Amministrativo<br />

Documento Informatico<br />

Documento di riconoscimento<br />

Documento d’identità<br />

Certificato<br />

Autocertificazione<br />

Dichiarazione sostitutiva di atto<br />

notorio<br />

Autenticazione di sottoscrizione<br />

Legalizzazione di Firma<br />

Legalizzazione di foto<br />

Firma digitale<br />

INDIVIDUA<br />

I Soggetti cui si applicano le norme<br />

Cittadini e Imprese<br />

Pubbliche Amministrazioni<br />

Stranieri<br />

4


PARIFICA<br />

I cittadini Comunitari ai cittadini Italiani<br />

CHIARISCE<br />

L’ambito di applicazione nei confronti dei cittadini STRANIERI<br />

• Potranno utilizzare le autocertificazioni<br />

e dichiarazioni sostitutive di atto notorio<br />

limitatamente a fatti, stati e qualità<br />

certificabili o attestabili da parte di<br />

soggetti pubblici italiani<br />

• Dovranno essere solamente in regola<br />

con le norme sul soggiorno<br />

• Non è necessario che siano iscritti in<br />

Anagrafe<br />

5


RISOLVE<br />

un problema importante, infatti….<br />

• Coloro che siano<br />

temporaneamente<br />

incapaci per motivi di<br />

salute non dovranno più<br />

autenticare le loro firme…….<br />

• il coniuge, o i figli, o un altro<br />

parente sostituiranno il<br />

malato <strong>nel</strong>la dichiarazione<br />

richiesta<br />

INCENTIVA<br />

Le Autentiche di copia self-service<br />

infatti….<br />

Ogni cittadino potrà, con una semplice<br />

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,<br />

dichiarare autentica la fotocopia di un<br />

documento originale.<br />

6


ELIMINA<br />

• Le Autentiche di firma in<br />

tutti i rapporti con la pubblica<br />

amministrazione e i gestori di<br />

servizi pubblici<br />

• Sarà sufficiente firmare di<br />

fronte al dipendente addetto<br />

o trasmettere l’atto con la<br />

fotocopia di un documento<br />

Tranne nei seguenti casi…..<br />

QUANDO<br />

L’istanza o la dichiarazione sostitutiva è<br />

1. È presentata ai privati<br />

2. Serve per la riscossione di<br />

benefici economici di terze<br />

persone<br />

In questi casi la firma dovrà essere autenticata<br />

7


PROIBISCE<br />

Alle Pubbliche Amministrazioni ed ai<br />

gestori di servizi pubblici di richiedere<br />

CERTIFICATI ai cittadini e alle imprese<br />

E finalmente il cittadino non<br />

sarà più il fattorino degli<br />

uffici pubblici e potrà<br />

dedicarsi ad attività ben più<br />

importanti……<br />

Questa doveva essere una grande rivoluzione<br />

TRANNE……<br />

CERTIFICATI medici e veterinari<br />

Marchi e brevetti<br />

Certificati di origine e conformità CE<br />

Per questi non è possibile neppure fare l’autentica della copia<br />

8


Novità<br />

La Direttiva n. 14 del<br />

22.12.2011 emanata dal<br />

Ministro della Funzione<br />

Pubblica ribadisce i principi<br />

di:<br />

Completa decertificazione<br />

Acquisizione diretta dei dati<br />

Autocertificazioni come<br />

alternativa<br />

Analizziamo le novità<br />

VECCHIA FORMULAZIONE<br />

NUOVA FORMULAZIONE<br />

ART. 40<br />

Certificazioni contestuali<br />

ART. 40 (L)<br />

Certificati<br />

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica<br />

amministrazione in ordine a stati, qualità personali<br />

e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti<br />

tra privati. Nei rapporti con gli organi della<br />

pubblica amministrazione e i gestori di pubblici<br />

servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre<br />

sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e<br />

47.<br />

1 Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso<br />

ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti,<br />

concernenti la stessa persona,<strong>nel</strong>l'ambito del<br />

medesimo procedimento, sono contenute in un<br />

unico documento.<br />

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti<br />

privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il<br />

presente certificato non può essere prodotto<br />

agli organi della pubblica amministrazione o ai<br />

privati gestori di pubblici servizi".<br />

1 Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso<br />

ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti,<br />

concernenti la stessa persona, <strong>nel</strong>l'ambito del<br />

medesimo procedimento, sono contenute in un<br />

unico documento.<br />

9


L’autocertificazione<br />

Diventa un’alternativa a<br />

disposizione del cittadino<br />

VIETATI gli atti di notorietà<br />

ART. 41<br />

Validità dei certificati<br />

1. I certificati rilasciati dalle pubbliche<br />

amministrazioni attestanti stati, qualità personali<br />

e fatti non soggetti a modificazioni hanno<br />

validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno<br />

validità di sei mesi dalla data di rilascio se<br />

disposizioni di legge o regolamentari non<br />

prevedono una validità superiore.<br />

2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello<br />

stato civile, gli estratti e le copie integrali degli<br />

atti di stato civile sono ammessi<br />

dalle<br />

pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o<br />

esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini<br />

di validità <strong>nel</strong> caso in cui l'interessato dichiari, in<br />

fondo al documento, che le informazioni<br />

contenute <strong>nel</strong> certificato stesso non hanno<br />

subito variazioni dalla data di rilascio. Il<br />

procedimento per il quale gli atti certificativi<br />

sono richiesti deve avere comunque <strong>corso</strong>, una<br />

volta acquisita la dichiarazione dell'interessato.<br />

Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e<br />

la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso<br />

di falsa dichiarazione si applicano le<br />

disposizioni di cui all'articolo 76.<br />

Analizziamo le novità<br />

ART. 41<br />

Validità dei certificati<br />

1. I certificati rilasciati dalle pubbliche<br />

amministrazioni attestanti stati, qualità personali e<br />

fatti non soggetti a modificazioni hanno validità<br />

illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di<br />

sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di<br />

legge o regolamentari non prevedono una validità<br />

superiore.<br />

10


ART. 43<br />

Accertamenti d'Ufficio<br />

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di<br />

pubblici servizi non possono richiedere atti<br />

o certificati concernenti stati, qualità<br />

personali e fatti che risultino elencati all'art.<br />

46, che siano attestati in documenti già in<br />

loro possesso o che comunque esse stesse<br />

siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o<br />

certificati i soggetti indicati <strong>nel</strong> presente<br />

comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le<br />

relative informazioni, previa indicazione, da<br />

parte dell'interessato, dell'amministrazione<br />

competente e degli elementi indispensabili<br />

per il reperimento delle informazioni o dei dati<br />

richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione<br />

sostitutiva prodotta dall'interessato. (R)<br />

Analizziamo le novità<br />

ART. 43<br />

Accertamenti d’ufficio<br />

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di<br />

pubblici servizi sono tenuti ad acquisire<br />

d’ufficio le informazioni oggetto delle<br />

dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e<br />

47, nonché tutti i dati e i documenti che<br />

siano in possesso delle pubbliche<br />

amministrazioni, previa indicazione, da parte<br />

dell’interessato, degli elementi indispensabili<br />

per il reperimento delle informazioni o dei dati<br />

richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione<br />

sostitutiva prodotta dall’interessato (L);<br />

È possibile chiedere o<br />

scambiare certificati tra uffici<br />

pubblici e gestori di servizi?<br />

NO!!<br />

Quindi?<br />

11


La via maestra…<br />

A. Acquisizione diretta<br />

dei dati e delle<br />

informazioni<br />

B. Convenzioni per<br />

scambio dati tra<br />

uffici pubblici<br />

C. Utilizzo di tutte le<br />

tecnologie: fax,<br />

PEC, …….<br />

I collegamenti informatici<br />

devono permettere<br />

1. Consultabilità<br />

2. Modularità di<br />

accesso<br />

3. Sicurezza<br />

4. Tracciabilità<br />

5. Interscambio<br />

6. Decertificazione<br />

Anagrafe<br />

INPS<br />

Questura<br />

Tributi<br />

12


Codice sulla Privacy<br />

Principio di necessità<br />

a cui si affianca<br />

Principio di<br />

• pertinenza<br />

• e non eccedenza.<br />

Art. 11<br />

E se un ufficio pubblico chiede<br />

un certificato al cittadino?<br />

A. Stato di famiglia<br />

B. Permesso soggiorno<br />

C. Tribunali<br />

D. Residenza<br />

E. ………….<br />

13


Gli estratti di stato civile<br />

Art. 44<br />

Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile.<br />

1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il<br />

cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità<br />

consolari italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio.<br />

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio<br />

degli estratti solo quando ciò sia indispensabile.<br />

Solo per usi privati<br />

Quando applichiamo<br />

l’imposta di bollo?<br />

CERTIFICATI<br />

La Regola<br />

Eccezioni?<br />

SEMPRE<br />

Assegni familiari?<br />

Società sportive?<br />

Divorzio?<br />

ONLUS?<br />

Borse di studio?<br />

14


Cosa cambia<br />

Le Misure Organizzative<br />

Il Regolamento<br />

L’Ufficio e il Responsabile<br />

CONTROLLI<br />

GLI STRUMENTI DELLA SEMPLIFICAZIONE<br />

LE AUTOCERTIFICAZIONI<br />

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni<br />

Non sempre 2 + 2 fa 4, infatti se<br />

L’art. 46 del T.U. prevede<br />

26 casi di autocertificazioni<br />

+<br />

L’art. 47 del T.U. prevede la possibilità di dichiarare tutto il resto<br />

=<br />

TOTALE……..<br />

tutto ciò che è certificabile è<br />

anche “autocertificabile”<br />

15


GLI STRUMENTI DELLA SEMPLIFICAZIONE<br />

Attenzione alla modulistica<br />

L’autocertificazione non è legata ad una particolare modulistica<br />

(si può usare benissimo un foglio in bianco)<br />

Tuttavia una modulistica correttamente impostata può:<br />

AIUTARE il cittadino <strong>nel</strong>la corretta compilazione<br />

Così faccio molto prima e non corro rischi !!!<br />

FAVORIRE l’ufficio pubblico in sede di<br />

accertamenti<br />

Con la modulistica corretta riesco a fare 1000 controlli al giorno !!!<br />

GLI STRUMENTI DELLA SEMPLIFICAZIONE<br />

Un esempio di uso NON CORRETTO della modulistica<br />

Dichiarazione sostitutiva di certificazione<br />

Il sottoscritto: Mario Rossi<br />

- nato a Roma<br />

- il 09/10/10<br />

Dichiara<br />

di essere in possesso del<br />

diploma di geometra<br />

In questo caso la dichiarazione,<br />

risultando incompleta e carente di<br />

dati, rende assai difficile il controllo<br />

da parte dell’Ufficio proponente !!!<br />

16


GLI STRUMENTI DELLA SEMPLIFICAZIONE<br />

Un esempio di uso CORRETTO della modulistica<br />

Dichiarazione sostitutiva di certificazione<br />

Il sottoscritto: Mario Rossi<br />

- nato a Roma<br />

- il 09/10/10<br />

Dichiara<br />

di essere in possesso del<br />

diploma di geometra conseguito<br />

<strong>nel</strong>l’anno scolastico 1972/73<br />

presso l’istituto “A.Manetti”<br />

di Grosseto<br />

In questo caso la dichiarazione,<br />

risultando perfetta e completa di dati,<br />

rende assai facile il controllo<br />

da parte dell’Ufficio proponente !!!<br />

Diritto all’uso delle tecnologie……<br />

Art. 3 CAD (D.lgs. 82/2005)<br />

I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed<br />

ottenere l'uso delle tecnologie telematiche <strong>nel</strong>le<br />

comunicazioni con le pubbliche amministrazioni<br />

Significa che….<br />

17


GLI STRUMENTI DELLA SEMPLIFICAZIONE<br />

richiesta o acquisizione diretta di documenti<br />

La richiesta di certificati e il rifiuto da<br />

parte del dipendente addetto di accettare<br />

le autocertificazioni e le dichiarazioni<br />

sostitutive dell’atto di notorietà o<br />

l'esibizione di un documento di<br />

riconoscimento in luogo dei tradizionali<br />

certificati costituisce violazione dei doveri<br />

d'ufficio.<br />

I CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI<br />

A cosa servono ?<br />

Art. 71 - Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive<br />

Servono a garantire l’imparzialità della P.A.<br />

I controlli assumono un’importanza<br />

decisiva al fine di dare certezza e fiducia<br />

alle autocertificazioni per irrobustire il<br />

processo di semplificazione. La fiducia<br />

negli strumenti di semplificazione deve<br />

abbattere il muro della “cultura del<br />

sospetto”: far questo significa agire sul<br />

fronte dei controlli con il necessario<br />

rigore per evitare gli abusi “dei soliti<br />

furbi” che minerebbero l'attendibilità di<br />

questi strumenti di semplificazione.<br />

18


I CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI<br />

In caso di falsa dichiarazione controlli agiscono:<br />

Sull’interessato<br />

con la denuncia alla<br />

magistratura<br />

Sul provvedimento<br />

con la revoca<br />

dei benefici<br />

I CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI<br />

Quando si effettuano:<br />

Di fronte a un ragionevole motivato dubbio<br />

Qualora, <strong>nel</strong> <strong>corso</strong> della verifica, si scoprano dichiarazioni non<br />

veritiere occorrerà agire con determinazione e rigore applicando<br />

le sanzioni previste. Ciò risulterà determinante per consolidare la<br />

fiducia <strong>nel</strong>le stesse amministrazioni ed anche nei cittadini.<br />

Spesso assume più efficacia una norma che preveda una modesta<br />

sanzione sicuramente applicata, rispetto ad altra norma che<br />

preveda una pesante sanzione che difficilmente sia applicata.<br />

19


I CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI<br />

Con quali metodologie ?<br />

1<br />

A CAMPIONE in base a criteri statistici<br />

campione stimato dal 3% al 15%<br />

Se il campione controllato indica<br />

un alto grado di criticità è opportuno<br />

prendere in considerazione il 2^ criterio<br />

2<br />

PUNTUALE<br />

esteso su tutte le autocertificazioni rese<br />

2 12<br />

I CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI<br />

Metodo del Controllo a campione<br />

Poste 100 autocertificazioni da verificare<br />

Stabilito un campione del 10% si estrae a<br />

sorte la prima autocertificazione da verificare e,<br />

dato il passo 10, si procede così...<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

Quando le false autocertificazioni sono comprese<br />

entro il 1%<br />

22 32 42 52 62 72 82<br />

Il risultato è positivo<br />

92<br />

dal 1% al 30%<br />

sopra il 30%<br />

Il risultato è negativo<br />

Il risultato è critico<br />

20


MODALITÀ DEI CONTROLLI<br />

CONTROLLI INTERNI<br />

Amm. Comunale<br />

Uffici Demografici<br />

Uff. Urbanistica<br />

Uff. Affari Sociali<br />

Uff. Commercio<br />

CONTROLLI ESTERNI<br />

Amm. Comunale<br />

Vari Uffici<br />

Uff. del Registro<br />

ASL<br />

Provveditorato<br />

CONTROLLI INDIRETTI<br />

Gli strumenti<br />

Posta ordinaria<br />

telefono<br />

fax<br />

Posta elettronica certificata<br />

21


I CONTROLLI DIRETTI<br />

Gli strumenti<br />

I COLLEGAMENTI TELEMATICI<br />

I comuni favoriscono, per mezzo di intese o<br />

convenzioni, la trasmissione di dati o documenti<br />

tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le<br />

altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori<br />

o esercenti di pubblici servizi, garantendo il<br />

diritto alla riservatezza delle persone.<br />

La trasmissione di dati può avvenire anche<br />

attraverso sistemi informatici e telematici.<br />

ART. 72<br />

Responsabilita' dei controlli<br />

1. Ai fini dei controlli<br />

di cui all'articolo 71 le<br />

amministrazione certificanti individuano e rendono<br />

note le misure organizzative adottate per l'efficiente,<br />

efficace e tempestiva esecuzione dei controlli<br />

medesimi e le modalita' per la loro esecuzione. (R)<br />

2. La mancata risposta alle richieste di controllo<br />

entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri<br />

d'ufficio (R).<br />

Analizziamo le novità<br />

ART. 72<br />

Responsabilità in materia di accertamento d’ufficio e<br />

di esecuzione dei controlli.<br />

1. Ai fini dell’accertamento d’ufficio di cui<br />

all’articolo 43, dei controlli di cui all’articolo 71 e<br />

della predisposizione delle convenzioni quadro di<br />

cui all’articolo 58 del codice dell’amministrazione<br />

digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.<br />

82, le amministrazioni certificanti individuano un<br />

ufficio responsabile per tutte le attività volte a<br />

gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati<br />

o l’accesso diretto agli stessi da parte delle<br />

amministrazioni procedenti.<br />

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite<br />

dell’ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono<br />

note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale<br />

dell’amministrazione, le misure organizzative<br />

adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva<br />

acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei<br />

controlli medesimi, nonché le modalità per la loro<br />

esecuzione.<br />

3. La mancata risposta alle richieste di controllo<br />

entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri<br />

d’ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione<br />

ai fini della misurazione e della valutazione della<br />

performance individuale dei responsabili<br />

dell’omissione.<br />

22


ART. 74<br />

Violazione dei doveri d'Ufficio<br />

1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la<br />

mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive<br />

di certificazione o di atto di notorietà rese a norma<br />

delle disposizioni del presente testo unico.<br />

2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:<br />

a) la richiesta di certificati o di atti di notorieta'<br />

nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia<br />

l'obbligo del dipendente di accettare la<br />

dichiarazione sostitutiva;<br />

b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di<br />

accettare l'attestazione di stati, qualità personali e<br />

fatti mediante l'esibizione di un documento di<br />

riconoscimento;<br />

c) la richiesta e la produzione, da parte<br />

rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei<br />

direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto<br />

ai fini della formazione dell'atto di nascita.<br />

Analizziamo le novità<br />

ART. 74<br />

Violazione dei doveri d'Ufficio<br />

1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la<br />

mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive<br />

di certificazione o di atto di notorietà<br />

rese a norma delle disposizioni del presente testo<br />

unico.<br />

2. Costituiscono altresì violazione dei doveri<br />

d’ufficio:<br />

a) la richiesta e l’accettazione di certificati o di<br />

atti di notorietà<br />

b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di<br />

accettare l'attestazione di stati, qualità personali e<br />

fatti mediante l'esibizione di un documento di<br />

riconoscimento;<br />

c) la richiesta e la produzione, da parte<br />

rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei<br />

direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto<br />

ai fini della formazione dell'atto di nascita.<br />

c bis) il rilascio di certificati non conformi a<br />

quanto previsto all’art. 40, comma 02 (L)<br />

Mauro Parducci<br />

Presidente<br />

Tel 050719380 Fax 050 719381<br />

e-mail: mapardu@deaweb.org oppure mapardu@legalmail.it<br />

è vero che non sei<br />

responsabile di quello che<br />

sei, ma sei responsabile di<br />

quello che fai<br />

Jean Paule Sartre<br />

Quando mi chiamerete cercherò di rispondervi… se non fossi presente<br />

o impegnato, lasciate il Vostro recapito e vi richiamerò<br />

Vi ringrazio per la vostra gentile attenzione<br />

23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!