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Bollettino Aut. Garante della Concorrenza e del Mercato 47-08.pdf

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<strong>Bollettino</strong><br />

Settimanale<br />

Anno XVIII - n. <strong>47</strong><br />

Pubblicato sul sito www.agcm.it<br />

il 14 gennaio 2009


SOMMARIO<br />

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5<br />

A375B - SFRUTTAMENTO DI INFORMAZIONI COMMERCIALI PRIVILEGIATE<br />

Provvedimento n. 19249 5<br />

I686 - INAIL/AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA<br />

Provvedimento n. 19251 21<br />

I692 - MERCATO DELL'EDITORIA SCOLASTICA<br />

Provvedimento n. 19252 103<br />

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 105<br />

C9739 - EDIZIONI MASTER/DE ANDREIS EDITORE<br />

Provvedimento n. 19273 105<br />

C9770 - EDIZIONI MASTER/RAMI DI AZIENDA DI PER CASO<br />

Provvedimento n. 19274 108<br />

C9800 - ENEL ENERGIA/RAMO DI AZIENDA DI ENEL LOMBARDA<br />

Provvedimento n. 19275 112<br />

C9802 - BARCLAYS INDUSTRIAL INVESTMENTS LIMITED/GRUPPO CARTORAMA<br />

Provvedimento n. 19276 115<br />

C9807 - SOGEGROSS/ RAMO D’AZIENDA DI FESSIA<br />

Provvedimento n. 19277 119<br />

C9808 - SONY CORPORATION/SONY NEC OPTIARC<br />

Provvedimento n. 19278 122<br />

C9809 - AGAM/ACSM<br />

Provvedimento n. 19279 125<br />

C9810 - GDF SUEZ/ITALGAS<br />

Provvedimento n. 19280 132<br />

C9813 - ENEL DISTRIBUZIONE/RAMO D’AZIENDA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI INGRIA<br />

Provvedimento n. 19281 135<br />

C9814 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA/FRATELLI STRACCAMORE ENRICO & ENEA & C.<br />

Provvedimento n. 19282 139<br />

C9815 - CAMBIELLI/ RAMO DI AZIENDA DI C.I.A.T. GROUP<br />

Provvedimento n. 19283 142<br />

C9818 - METINVEST/UNITED COAL COMPANY<br />

Provvedimento n. 19284 145<br />

C9819 - DEUTSCHE BAHN/NORDCARGO<br />

Provvedimento n. 19285 148<br />

C9820 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI -<br />

CONDOTTE IMMOBILIARE - CONDOTTE D’ACQUA - UNIECO SOCIETÀ COOPERATIVA<br />

/MARINELLA<br />

Provvedimento n. 19286 152<br />

C9821 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT/GRUPPO SICURA<br />

Provvedimento n. 19287 156<br />

C9822 - HONEYWELL INTERNATIONAL/CALLIDUS HOLDINGS<br />

Provvedimento n. 19288 159<br />

C9823 - SAINT-GOBAIN ABRASIVI/SIMATCOM<br />

Provvedimento n. 19289 162


C9828 - FIORFIORE/4 AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE<br />

Provvedimento n. 19290 166<br />

C9836 - PRESS DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA/RAMO D’AZIENDA DELLA SEE<br />

SOCIETÀ EUROPEA DI EDIZIONI<br />

Provvedimento n. 19291 169<br />

C98<strong>47</strong> - CENTRO ALIMENTARE SPORTELLA MARINI/ RAMO D’AZIENDA EMMEDUE<br />

Provvedimento n. 19292 172<br />

C9848 - SOGEGROSS/DORO PONENTE<br />

Provvedimento n. 19293 175<br />

SEPARAZIONI SOCIETARIE 177<br />

SP109 - TRAMBUS/ATTIVITÀ AUTOBUS DI LINEA GT<br />

Provvedimento n. 19272 177<br />

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 179<br />

PS77 - TELECOM CONNESSIONE ALICE NON RICHIESTA<br />

Provvedimento n. 19254 179<br />

PS744 - ODALISCA CARD-ACQUISTI OBBLIGATI<br />

Provvedimento n. 19256 192<br />

PS807 - EDUCATION-CORSO PER ASSISTENTI DI POLTRONA<br />

Provvedimento n. 19257 204<br />

PS1009 - TUTTO CASA<br />

Provvedimento n. 19259 215<br />

PS1365 - "ITALIA DENTRO CASA" BY EUROKONTAT<br />

Provvedimento n. 19261 224<br />

PS1841 - HORO-TESSERA SCONTO<br />

Provvedimento n. 19265 234<br />

PS1842 - CASA MODERNA-FIDELITY CARD<br />

Provvedimento n. 19266 242<br />

PS2360 - VODAFONE STATION CASA INTERNET E TELEFONO<br />

Provvedimento n. 19269 250


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 5<br />

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE<br />

A375B - SFRUTTAMENTO DI INFORMAZIONI COMMERCIALI PRIVILEGIATE<br />

Provvedimento n. 19249<br />

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO<br />

NELLA SUA ADUNANZA <strong>del</strong>l’11 dicembre 2008;<br />

SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;<br />

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l’articolo 14-ter introdotto dalla legge 4<br />

agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223;<br />

VISTA la propria <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong> 24 ottobre 2007, con la quale è stata avviata, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 14<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, un’istruttoria nei confronti di Telecom Italia S.p.A. per accertare l’esistenza<br />

di un abuso di posizione dominante, in violazione <strong>del</strong>l’articolo 82 <strong>del</strong> Trattato CE;<br />

VISTA la “Comunicazione sulle procedure di applicazione <strong>del</strong>l’articolo 14-ter <strong><strong>del</strong>la</strong> legge<br />

n. 287/90”, assunta nell’adunanza <strong>del</strong> 12 ottobre 2006;<br />

VISTE le comunicazioni <strong>del</strong> 25 gennaio e 4 febbraio 2008, con le quali Telecom Italia S.p.A. ha<br />

presentato impegni, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 14-ter <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, volti a rimuovere i profili<br />

anticoncorrenziali oggetto <strong>del</strong>l’istruttoria;<br />

VISTA la propria <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong> 7 febbraio 2008, con la quale è stata disposta la pubblicazione degli<br />

impegni proposti da Telecom Italia S.p.A. sul sito <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità, al fine di consentire ai terzi<br />

interessati di esprimere le loro osservazioni ed è stato inizialmente fissato al 15 giugno 2008 il<br />

termine entro cui avrebbe dovuto essere adottata una definitiva decisione sugli impegni, ai sensi<br />

<strong>del</strong>l’articolo 14-ter <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90;<br />

VISTE le osservazioni presentate dai terzi interessati nell’ambito <strong>del</strong> market test;<br />

VISTE le repliche <strong><strong>del</strong>la</strong> società Telecom Italia S.p.A., pervenute in data 31 marzo 2008;<br />

VISTE le modifiche accessorie agli impegni, comunicate da Telecom Italia S.p.A. in data 31<br />

marzo e 12 settembre 2008;<br />

VISTA la propria <strong>del</strong>ibera adottata in data 15 maggio 2008, con la quale è stata disposta la proroga<br />

al 15 dicembre 2008 <strong>del</strong> termine di conclusione <strong>del</strong> procedimento di valutazione degli impegni;<br />

VISTA la propria richiesta di parere all'<strong>Aut</strong>orità per le Garanzie nelle Comunicazioni, inoltrata in<br />

data 27 ottobre 2008;<br />

VISTO il parere <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 21<br />

novembre 2008;<br />

VISTA la propria comunicazione alla Commissione europea, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 11, paragrafo 4, <strong>del</strong><br />

Regolamento (CE) n. 1/2003;<br />

VISTI gli atti <strong>del</strong> procedimento;<br />

CONSIDERATO quanto segue:


6<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

I. LE PARTI<br />

1. Telecom Italia S.p.A. (nel prosieguo, TELECOM) è una società attiva nell’installazione e nella<br />

fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni, nonché nell’offerta dei relativi servizi. In<br />

particolare, TELECOM è titolare <strong><strong>del</strong>la</strong> rete pubblica commutata, sulla quale fornisce servizi di<br />

interconnessione ad altri operatori per la loro operatività sui mercati dei servizi finali. La società<br />

opera con diversi marchi, rivolgendo la propria offerta tanto a soggetti rivenditori di servizi quanto<br />

all’utenza finale affari e residenziale, fornendo servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare,<br />

servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet, servizi di connettività, servizi di rete e accesso a<br />

infrastrutture, servizi connessi al commercio elettronico, creazione di siti web, offerta di soluzioni<br />

Internet/Intranet/Extranet alle aziende, vendita di spazi pubblicitari on-line e servizi multimediali.<br />

Attualmente TELECOM è controllata da Telco S.p.A., che ne detiene il 24,5% <strong>del</strong> capitale sociale.<br />

A sua volta, Telco S.p.A. è partecipata da Telefonica per il 42,3%, Generali (28,1%), Mediobanca<br />

(10,6%), Intesa Sanpaolo (10,6%) e gruppo Benetton (8,4%).<br />

Nel 2007, il fatturato complessivo realizzato a livello mondiale da TELECOM è stato di circa 31<br />

miliardi di euro, di cui circa 22 miliardi derivanti da vendite in Italia.<br />

2. La società Fastweb S.p.A. (di seguito, FASTWEB) opera principalmente nella gestione di<br />

servizi telefonici, internet, di trasmissione dati e servizi televisivi in banda larga. In particolare,<br />

svolge attività di sviluppo e gestione di infrastrutture di telecomunicazioni broadband,<br />

aggregazione di contenuti, attività di e-commerce, fornitura di servizi per il settore residenziale e il<br />

settore business. Inoltre, FASTWEB detiene partecipazioni di controllo in società attive nel settore<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> trasmissione di programmi televisivi (E.bismedia S.p.A.), nel settore <strong>del</strong>le vendite<br />

multimarca di prodotti e servizi per la telefonia fissa e mobile (E.Voci S.p.A.) e nell’erogazione di<br />

servizi di telecomunicazioni (Fastweb Mediterranea S.p.A.). L’82% <strong>del</strong> capitale sociale di<br />

FASTWEB è detenuto da Swisscom Italia S.r.l., società a sua volta interamente controllata da<br />

Swisscom Belgium N.V. Il fatturato di FASTWEB nel 2007 è stato di circa 1,4 miliardi di euro.<br />

3. La società Wind Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito, WIND) è attiva nella progettazione,<br />

sviluppo, realizzazione, installazione, manutenzione e gestione di reti di telecomunicazioni e <strong>del</strong><br />

relativo software, nonché nella gestione di una rete commerciale, distributiva e di assistenza,<br />

finalizzata alla prestazione di servizi di telecomunicazioni, tra cui servizi di fonia fissa all’utenza<br />

residenziale e affari, servizi integrati di telefonia vocale per utenza aziendale e di telefonia mobile,<br />

servizi di trasmissione messaggi in voce, dati e video, servizi di accesso ad Internet. Inoltre,<br />

WIND ha ottenuto la licenza individuale per l’installazione e l’esercizio di sistemi di<br />

comunicazione mobile di terza generazione (UMTS) e la licenza individuale per reti radio a larga<br />

banda.<br />

WIND è controllata dalla società Weather Investments II S.a.r.l. Quest’ultima è una società a<br />

responsabilità limitata di diritto lussemburghese, costituita in data 24 maggio 2005, controllata da<br />

una persona fisica, il sig. Nagwib Sawiris, il quale detiene altresì il controllo di Orascom<br />

Telecommunication Holding SAE, holding di diverse società di telecomunicazioni quotata presso<br />

le Borse di Londra e <strong>del</strong> Cairo. Il fatturato realizzato da WIND, nell’esercizio 2007, è stato di circa<br />

5,2 miliardi di euro.<br />

4. Successivamente all’avvio <strong>del</strong>l’istruttoria, è stata accolta la richiesta di partecipazione al<br />

procedimento formulata dai seguenti soggetti attivi nel settore <strong>del</strong>le telecomunicazioni: BT Italia<br />

S.p.A., Intratec S.p.A., Multilink S.p.A., Tiscali S.p.A., Associazione Italiana Internet Providers-


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 7<br />

AIIP, Eutelia S.p.A., Colt TELECOM S.p.A., Elitel TELECOM S.p.A., Opitel S.p.A., Vodafone<br />

Omnitel N.V. e H3G S.p.A..<br />

II. L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO: I COMPORTAMENTI OGGETTO<br />

DI ISTRUTTORIA<br />

5. In data 24 ottobre 2007 è stata avviata un’istruttoria, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 14 <strong><strong>del</strong>la</strong> legge<br />

n. 287/90, nei confronti di TELECOM per accertare l’esistenza di violazioni <strong>del</strong>l’articolo 82 <strong>del</strong><br />

Trattato CE nei mercati dei servizi di telefonia vocale all’utenza residenziale e non residenziale e<br />

dei servizi al dettaglio di accesso ad Internet in banda larga, al fine di ostacolare i propri<br />

concorrenti.<br />

In particolare, assumeva rilievo il fatto che TELECOM, in qualità di operatore storico ed ex<br />

monopolista legale nel settore <strong><strong>del</strong>la</strong> telefonia vocale, disponesse di dati passati e presenti su<br />

traffico, modalità e intensità di utilizzo dei servizi telefonici, nonché dei dati relativi ai clienti<br />

migrati ad altri operatori in modalità ULL (unbundling <strong>del</strong> local loop) e dei dati acquisiti in virtù<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> sua posizione di dominanza nell’offerta di servizi Internet, riguardanti i propri clienti che<br />

utilizzano servizi in banda larga e quelli che hanno deciso di passare da TELECOM ad altro<br />

operatore.<br />

Tale patrimonio informativo privilegiato avrebbe consentito all’operatore incumbent di ‘profilare’ i<br />

clienti e di proporre in maniera selettiva a questi ultimi offerte personalizzate, ponendo in essere<br />

una strategia di recupero e di mantenimento <strong><strong>del</strong>la</strong> clientela. L’intento escludente appariva<br />

rafforzato sia da specifiche politiche incentivanti agli agenti sia da azioni denigratorie, atte a<br />

determinare un incremento dei costi per il concorrente per contrastare la perdita dei clienti.<br />

6. Tali comportamenti avrebbero consentito a TELECOM sia di rafforzare la propria posizione<br />

dominante nel mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> banda larga, sia di mantenere o rafforzare tale posizione nel mercato<br />

dei servizi di telefonia fissa.<br />

III. I MERCATI RILEVANTI<br />

I mercati dei servizi di telefonia vocale su rete fissa<br />

7. I servizi di fonia vocale su rete fissa offerti alla clientela residenziale e affari includono<br />

differenti categorie di chiamate telefoniche corrispondenti a diverse direttrici di traffico: locale,<br />

nazionale, internazionale e verso terminali mobili. In relazione alla tipologia di clientela<br />

(residenziale e affari) e a ciascuna direttrice di traffico (locale, nazionale, internazionale e fissomobile)<br />

potrebbe essere possibile identificare mercati <strong>del</strong> prodotto distinti, in quanto i servizi<br />

offerti rispondono a specifiche esigenze <strong><strong>del</strong>la</strong> domanda.<br />

Per quanto concerne la tipologia di clientela, sebbene da un punto di vista strettamente funzionale i<br />

servizi alla clientela residenziale siano analoghi a quelli offerti alla clientela business, le esigenze<br />

complessive in termini di qualità <strong>del</strong> servizio e assistenza differiscono sostanzialmente passando<br />

dall’una all’altra tipologia. Inoltre, la clientela residenziale concentra la maggior parte <strong>del</strong> proprio<br />

traffico nelle ore serali (fascia off-peak), mentre quella business prevalentemente nelle ore di<br />

ufficio (fascia peak). In ragione <strong>del</strong>le suddette caratteristiche, gli operatori tendono a differenziare<br />

le proprie offerte alle due tipologie di clientela attraverso specifiche politiche commerciali e di<br />

marketing e pertanto, ai fini e nei limiti <strong>del</strong> presente procedimento, si ritiene opportuno<br />

considerare due distinti mercati retail per i servizi di fonia vocale: uno per i servizi rivolti alla<br />

clientela residenziale ed uno per i servizi rivolti alla clientela affari.


8<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

Ai fini e nei limiti <strong>del</strong> presente procedimento, invece, non appare allo stato necessario considerare<br />

mercati <strong>del</strong> prodotto più ristretti in relazione alle diverse direttrici <strong>del</strong> traffico di fonia vocale,<br />

anche in considerazione <strong>del</strong> fatto che la maggioranza degli operatori di telecomunicazioni è in<br />

grado di offrire l’intera gamma di servizi.<br />

8. I mercati dei servizi di telefonia vocale su rete fissa hanno dimensione geografica nazionale. Ciò<br />

in considerazione sia <strong><strong>del</strong>la</strong> normativa vigente che prevede che l'ingresso sul mercato sia<br />

subordinato all'ottenimento di licenze aventi validità limitata al territorio nazionale, sia in ragione<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> necessità di avvalersi, per l’offerta dei servizi, di infrastrutture di rete localizzate sullo stesso<br />

territorio nazionale. In Italia i servizi di telefonia vocale all’utenza residenziale ed i servizi di<br />

telefonia vocale all’utenza non residenziale sono offerti dagli operatori in maniera uniforme su<br />

tutto il territorio nazionale, sia in termini di copertura geografica che di condizioni economiche<br />

applicate alla clientela.<br />

9. Nel provvedimento di avvio è stato affermato che la sussistenza di una posizione dominante in<br />

capo a TELECOM nel mercato retail dei servizi di fonia all’utenza residenziale e nel mercato<br />

retail dei servizi di fonia all’utenza non residenziale discende in primo luogo da considerazioni<br />

legate al possesso di consistenti quote di mercato.<br />

10. Se si considerano tutti i servizi di fonia vocale (sia alla clientela residenziale sia alla clientela<br />

business), nel 2007 la quota di mercato di TELECOM è risultata pari al 61,6% 1 .<br />

Tabella 1 – Quote di mercato degli operatori per servizi di fonia vocale<br />

(%) 2006 2007<br />

TELECOM Italia 63,1 61,6<br />

WIND 10,5 10,8<br />

FASTWEB 2,5 3,3<br />

BT Italia 8,3 8,4<br />

Tele 2 7,9 8,5<br />

Tiscali 1,6 1,6<br />

Altri 6,1 5,8<br />

Fonte: Relazione annuale AGCom 2008<br />

Le quote di mercato illustrate nella tabella 1 si riferiscono ai servizi forniti sia a utenti residenziali<br />

sia a utenti non residenziali. La posizione di TELECOM nei due mercati, tuttavia, può ritenersi<br />

relativamente omogenea 2 .<br />

11. Nell’avvio <strong>del</strong> procedimento si è rilevato che l’esclusiva proprietà da parte di TELECOM <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

rete pubblica commutata comporta che la stessa sia titolare di una posizione dominante anche nella<br />

fornitura di servizi di accesso wholesale e dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale (cd.<br />

Unbundling <strong>del</strong> Local Loop o ULL) agli operatori alternativi (OLO) per l’offerta di servizi voce e<br />

dati 3 .<br />

1 Cfr. AGCom, Relazione annuale sull’attività svolta e sui programmi di lavoro, 15 luglio 2008. Le quote di mercato sono<br />

calcolate considerando i ricavi da servizi su rete commutata per traffico vocale locale, nazionale, internazionale, Internet<br />

dial-up, fisso-mobile e ricavi netti verso numerazioni non geografiche.<br />

2 Cfr. i dati disaggregati per il 2005 pubblicati nella Delibera AGCom n. 642/06/CONS.<br />

3 L’accesso alla rete utilizzata dagli operatori alternativi può avvenire con due modalità: accesso indiretto (carrier selection<br />

o carrier pre-selection) e accesso diretto (unbundling <strong>del</strong> local loop – ULL – e fibra ottica). Con riferimento alla prima<br />

tipologia, l’esistenza di un’offerta all’ingrosso per i diversi livelli di interconnessione ha permesso, anche ad operatori<br />

dotati di infrastrutture proprie limitate, di offrire traffico locale, nazionale e fisso-mobile su tutto il territorio nazionale con<br />

costi variabili in relazione al grado di capillarità <strong>del</strong>l’interconnessione. Per quanto concerne l’accesso diretto, l’operatore


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 9<br />

Il mercato al dettaglio dei servizi di accesso ad Internet a banda larga<br />

12. Il mercato al dettaglio dei servizi di accesso ad Internet comprende servizi di accesso ad<br />

Internet da rete fissa che consentono agli utenti finali di ricevere dati con una capacità<br />

relativamente elevata, indipendentemente dal mezzo trasmissivo utilizzato (rame, fibra ottica o<br />

satellite). Tale mercato comprende sia i servizi forniti ad utenti residenziali sia i servizi forniti ad<br />

utenti non residenziali.<br />

13. Sotto il profilo tecnico, un accesso a banda larga supporta i medesimi servizi e contenuti<br />

fruibili con un accesso a banda stretta (c.d. accesso commutato o dial-up) ma con una velocità<br />

maggiore 4 , nonché consente di usufruire di alcuni servizi e contenuti di tipo video e audio che non<br />

sono accessibili mediante tecnologie di accesso commutato. Inoltre, le tecnologie di accesso a<br />

banda larga consentono notevoli risparmi di tempo sia nella fase di attivazione e <strong><strong>del</strong>la</strong> connessione<br />

(pressoché immediata), sia nella fase di trasmissione dati.<br />

Pertanto, sotto il profilo <strong><strong>del</strong>la</strong> domanda, un accesso a banda larga differisce sostanzialmente da un<br />

accesso a banda stretta, sia in termini di caratteristiche tecnico/qualitative che di applicazioni<br />

offerte all’utenza finale.<br />

14. L’offerta di servizi di accesso a banda larga su rete fissa può avvenire tramite infrastrutture in<br />

rame con il supporto <strong>del</strong>le tecnologie x-DSL 5 , oppure mediante cavi in fibra ottica 6 , o con<br />

tecnologie alternative quali quella satellitare e le tecnologie wireless fisse 7 . Dal momento che tali<br />

tecnologie di accesso sono tutte in grado di offrire l’intera gamma di prestazioni comunemente<br />

richieste dall’utenza finale, quest’ultima è indifferente rispetto ad esse, nonostante richiedano input<br />

differenti, per la cui produzione sono necessarie infrastrutture specializzate e non convertibili da<br />

un uso all’altro.<br />

15. Da un punto di vista geografico, a fronte di una disomogenea caratterizzazione territoriale <strong>del</strong>le<br />

infrastrutture trasmissive, non si rileva un’analoga frammentazione nelle condizioni competitive<br />

<strong>del</strong>l’offerta. Ciò è testimoniato dalla sostanziale uniformità <strong>del</strong>le politiche commerciali adottate sul<br />

territorio nazionale dagli operatori: sia TELECOM che gli operatori alternativi adottano infatti<br />

politiche di prezzo omogenee su tutto il territorio nazionale a prescindere dal numero e dalla<br />

tipologia di infrastrutture trasmissive presenti sul territorio. Pertanto, le diverse tecnologie sono<br />

utilizzate dai principali operatori in modo da risultare complementari alla definizione di un’offerta<br />

unica nazionale di servizi a larga banda.<br />

Di conseguenza il mercato <strong>del</strong>l’accesso a banda larga al dettaglio, comprensivo di tutte le<br />

tecnologie trasmissive attualmente presenti (x-DSL, fibra ottica, satellite), si caratterizza come<br />

mercato nazionale.<br />

16. In Italia, al mese di aprile 2008, si contano circa 10,5 milioni di connessioni a banda larga, con<br />

una netta prevalenza (oltre il 97%) di connessioni xDSL 8 .<br />

alternativo deve essere in grado di sviluppare una propria rete, sostenendo investimenti ingenti e difficilmente recuperabili<br />

in caso di uscita dal mercato e tempi di realizzazione lunghi.<br />

4 Secondo gli orientamenti <strong><strong>del</strong>la</strong> Commissione si considerano “servizi di accesso ad internet a banda larga” i servizi di<br />

accesso ad Internet che consentono una capacità digitale in entrata per gli utenti finali superiore a 128Kbit/s.<br />

5 Negli ultimi anni lo sviluppo tecnologico ha consentito l’impiego di tecnologie trasmissive innovative che permettono<br />

l’offerta di servizi di telecomunicazioni a banda larga sull’attuale linea telefonica in rame, se raccordata a dispositivi<br />

tecnologici che le permettono di accrescere le sue funzionalità, quale il sistema basato sulla tecnologia x-DSL (Digital<br />

Subscriber Line).<br />

6 Le connessioni in fibra ottica costituiscono un sistema alternativo atto a garantire connettività locale attraverso<br />

collegamenti realizzati con una tecnologia di cablaggio per trasmissioni a banda larga e alta velocità, caratterizzati da flussi<br />

trasmissivi a partire da 2 Mbit/s.<br />

7 Le tecnologie wireless fisse (WLL, Wi-Fi e WiMAX) utilizzano le frequenze radio per trasmettere agli utenti dati e fonia<br />

con connessioni a larga banda.<br />

8 Cfr. AGCom, Relazione annuale sull’attività svolta e sui programmi di lavoro, 15 luglio 2008.


10<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

La diffusione <strong>del</strong>le connessioni in fibra ottica, invece, dati i rilevanti costi di investimento, è<br />

ancora limitata, concentrandosi in aree geografiche a più spiccata redditività (numero limitato di<br />

aree urbane).<br />

La seguente tabella illustra le quote di mercato degli operatori di telefonia fissa per i servizi a<br />

banda larga (sia ad utenti residenziali sia ad utenti non residenziali) 9 .<br />

Tabella 2 – Quote di mercato degli operatori per servizi a banda larga<br />

(%) 2006 2007<br />

TELECOM Italia 52,2 49,5<br />

WIND 7,3 8,0<br />

FASTWEB 24,6 25,6<br />

BT Italia 3,0 3,2<br />

Tele 2 1,8 2,3<br />

Tiscali 2,8 3,9<br />

Altri 8,3 7,5<br />

Fonte: Relazione annuale AGCom 2008<br />

17. Nel provvedimento di avvio è stato affermato che, in considerazione <strong><strong>del</strong>la</strong> quota di mercato<br />

detenuta e <strong><strong>del</strong>la</strong> differenza tra tale quota e quella dei principali concorrenti, appare possibile<br />

definire, per il mercato al dettaglio <strong>del</strong>l’offerta di servizi a banda larga, una posizione dominante in<br />

capo a TELECOM. Inoltre, è stato rilevato che, nel mercato all’ingrosso <strong>del</strong>l’accesso a banda<br />

larga 10 , TELECOM rappresenta al momento pressoché l’unico operatore che offre servizi di<br />

accesso wholesale a banda larga in tecnologia x-DSL a livello nazionale.<br />

La principale alternativa, per gli operatori che intendano acquisire dei canali di trasmissione al fine<br />

di fornire servizi agli utenti finali, è quella <strong>del</strong>l’accesso disaggregato alla rete locale (ULL) 11 ,<br />

inclusivo <strong><strong>del</strong>la</strong> modalità di accesso condiviso (c.d. shared access). Nel mercato wholesale si<br />

registra una posizione di assoluta preminenza degli accessi su piattaforma ADSL di TELECOM,<br />

pari a circa l’85% a livello nazionale e che, comunque, risulta <strong>del</strong>l’ordine <strong>del</strong> 70% anche nelle aree<br />

geografiche caratterizzate da una molteplicità di infrastrutture alternative. La residua quota <strong>del</strong><br />

30% attribuita, su tali limitate aree, agli operatori alternativi comprende non solo i servizi di<br />

accesso forniti su altre infrastrutture proprietarie, ma anche le offerte costituite da rivendita di<br />

accessi precedentemente acquisiti in ULL o shared access da TELECOM.<br />

9 Le quote di mercato sono calcolate considerando i ricavi da servizi a larga banda per canoni e servizi a consumo voce e<br />

dati.<br />

10 Al fine di erogare i suddetti servizi di accesso ad Internet a banda larga all’utenza finale, un operatore di<br />

telecomunicazioni necessita, tra l’altro, di connettività a livello locale a banda larga che gli consenta di connettere gli utenti<br />

fra loro e/o alla propria rete dati. Tale connettività, come sopra evidenziato, può essere ottenuta a livello fisico attraverso<br />

infrastrutture locali dedicate o condivise, proprie o affittate da un gestore locale di infrastrutture.<br />

11 L’unbundling <strong>del</strong> local loop consente all’operatore acquirente l’uso esclusivo di tutto lo spettro di frequenze disponibile<br />

sulla coppia elicoidale metallica e, pertanto, rappresenta uno dei modi a disposizione <strong>del</strong>le imprese per offrire alla clientela<br />

finale un canale per la trasmissione dati. Vale evidenziare che le due modalità di approvvigionamento di capacità<br />

trasmissiva (ULL e c.d. bitstream) differiscono sia per aspetti tecnici - i servizi di accesso disaggregato consentono la<br />

fornitura di servizi voce e dati, il bitstream è destinato alla sola trasmissione dati - che per elementi geografici. Inoltre, le<br />

motivazioni che presiedono alla domanda dei due beni sono differenti: in un caso, infatti, gli operatori acquirenti<br />

domandano un prodotto immediatamente disponibile per la commercializzazione di servizi a banda larga (bitstream),<br />

nell’altro richiedono un input infrastrutturale che consenta loro di offrire servizi integrati voce-dati (ULL). Pertanto le<br />

diverse modalità di accesso allo stato non appaiono sostituibili pur presentando elementi di influenza reciproca sempre più<br />

rilevanti sotto il profilo concorrenziale in ragione <strong>del</strong>l’evoluzione tecnologica, che consente l’utilizzo di diverse forme di<br />

accesso per la fornitura all’utenza finale di servizi convergenti.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 11<br />

IV. GLI IMPEGNI PROPOSTI DA TELECOM<br />

18. In risposta alle criticità di natura concorrenziale sollevate dall’<strong>Aut</strong>orità nel provvedimento di<br />

avvio, TELECOM ha presentato, con comunicazione <strong>del</strong> 25 gennaio 2008, successivamente<br />

integrata in data 4 febbraio 2008, impegni ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 14-ter <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90.<br />

In particolare, gli impegni di TELECOM prevedono, in sintesi, per un periodo di 3 anni, quanto<br />

segue:<br />

i) Impegni relativi all’uso di informazioni su clienti propri o altrui<br />

19. TELECOM si impegna ad affidare ad una società di revisione che vanti requisiti di comprovata<br />

indipendenza la verifica <strong><strong>del</strong>la</strong> corretta esecuzione <strong>del</strong>le procedure esistenti per la formazione e la<br />

distribuzione <strong>del</strong>le liste relative agli utenti da contattare per proporre servizi di telefonia.<br />

In particolare, gli impegni prevedono che il soggetto incaricato verifichi periodicamente:<br />

– che i contenuti <strong>del</strong> database di customer profiling siano riferiti esclusivamente a clienti attivi di<br />

TELECOM e non includano dati personali provenienti dai database <strong>del</strong>le divisioni Rete e<br />

Wholesale relativi alla fornitura di servizi ai concorrenti;<br />

– che l’estrazione dei dati per la formazione <strong>del</strong>le liste, nonché gli eventuali raffinamenti<br />

successivi, rispondano alle ordinarie logiche commerciali, ossia stimolare le vendite di prodotti o<br />

servizi alla generalità degli utenti e non siano specificamente mirati ai clienti di alcun concorrente<br />

in particolare;<br />

– che le liste inviate alla rete di vendita – opportunamente divise per ciascun partner commerciale<br />

– siano solo quelle formate ed eventualmente integrate e raffinate secondo i criteri di cui ai<br />

precedenti paragrafi, nel rispetto <strong><strong>del</strong>la</strong> normativa sulla privacy.<br />

20. Inoltre, TELECOM, attraverso la previsione di specifiche sanzioni 12 , si impegna a rafforzare,<br />

in occasione <strong>del</strong> rinnovo dei contratti, l’obbligo, a carico <strong>del</strong>le società che hanno sottoscritto un<br />

mandato di collaborazione commerciale (c.d. agenti e senior account), di utilizzare esclusivamente<br />

liste fornite da TELECOM ovvero liste proprie legittimamente acquisite.<br />

Analogamente, per quanto riguarda i partner commerciali che svolgono attività di vendita<br />

outbound (c.d. rete Telesale) e che utilizzano liste fornite da TELECOM, la società si impegna a<br />

rafforzare il divieto di utilizzo di liste proprie mediante la previsione di specifiche sanzioni 13 .<br />

ii) Impegni relativi alle attività di winback e retention<br />

21. TELECOM si impegna a:<br />

– garantire che le promozioni commerciali offerte siano disponibili per tutti coloro che ne facciano<br />

richiesta, senza discriminazioni tra clienti di TELECOM, clienti di altri operatori o nuovi utenti;<br />

– garantire che, per qualsiasi offerta, eventuali condizioni migliorative si applichino<br />

automaticamente a tutti i clienti di TELECOM che abbiano sottoscritto l’offerta in questione,<br />

senza necessità di una richiesta specifica da parte loro;<br />

– non attivare servizi di telefonia fissa e/o servizi dati di rete fissa ai clienti finali che abbiano<br />

attivato tali servizi con operatori concorrenti nei 3 mesi precedenti, a meno che non sia il cliente<br />

stesso a richiedere l’attivazione dei servizi attraverso i canali inbound <strong><strong>del</strong>la</strong> società, confermandola<br />

attraverso l’invio di una specifica richiesta scritta.<br />

12 In particolare, TELECOM applicherà le seguenti sanzioni consistenti: A) nella mancata corresponsione, recupero o<br />

storno <strong>del</strong>le provvigioni in relazione ai clienti acquisiti mediante l’uso di liste illegittime; e comunque B) nella previsione a<br />

favore di TELECOM <strong><strong>del</strong>la</strong> facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui le acquisizioni di cui sopra siano reiterate nel<br />

tempo.<br />

13 Anche in questo caso sono previste sanzioni analoghe a quelle descritte nella nota precedente.


12<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

iii) Impegni relativi all’incentivazione degli agenti e alla denigrazione<br />

22. TELECOM si impegna a:<br />

– mantenere, per i propri agenti, identici meccanismi premianti per l’acquisizione di clienti<br />

precedentemente in modalità ULL con altro operatore e di clienti che attivino un ‘nuovo impianto’;<br />

– rafforzare, in sede di rinnovo di tutti i contratti di agenzia, il divieto di denigrazione degli altri<br />

operatori, inserendo specifiche sanzioni contrattuali per le ipotesi di violazione <strong>del</strong> divieto e<br />

integrando in tal senso il codice etico di TELECOM Italia. Le attività di verifica <strong>del</strong> rispetto di tale<br />

divieto saranno affidate ad una società di consulenza che dovrà essere indipendente da<br />

TELECOM.<br />

iv) Impegni a tutela dei consumatori<br />

23. Infine, la società TELECOM si impegna ad attivare un canale di comunicazione diretta con la<br />

clientela (casella di posta elettronica e un numero di fax), adeguatamente pubblicizzato, al quale i<br />

clienti possano segnalare la ricezione di chiamate indesiderate, moleste o aggressive da parte degli<br />

agenti.<br />

V. LE OSSERVAZIONI SUGLI IMPEGNI<br />

24. I seguenti soggetti hanno fatto pervenire le proprie osservazioni sugli impegni entro i termini<br />

stabiliti: WIND Telecomunicazioni S.p.A., FASTWEB S.p.A., Eutelia S.p.A., Elitel Telecom<br />

S.p.A., BT Italia S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Opitel S.p.A., Vodafone Omnitel NV, Associazione<br />

Italiana Internet Providers, Multilink S.p.A., Tiscali S.p.A..<br />

25. In linea generale, Eutelia, Elitel e FASTWEB 14 hanno sottolineato come, in conformità<br />

all’ordinamento comunitario, decisioni di accettazione di impegni non siano opportune nei casi di<br />

infrazioni gravi alle disposizioni normative a tutela <strong><strong>del</strong>la</strong> concorrenza. Nel caso specifico, il fatto<br />

che i comportamenti oggetto <strong>del</strong> procedimento siano connessi ad analoghi comportamenti oggetto<br />

di casi precedenti e/o di sanzione da parte <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità giudiziaria ordinaria costituirebbe un<br />

motivo di recidiva, e quindi sarebbe una causa di gravità per la comminazione di ammende 15 .<br />

Inoltre, i medesimi operatori hanno rilevato che gli impegni proposti non eliminerebbero i profili<br />

anticoncorrenziali oggetto <strong>del</strong>l’istruttoria, perché riguardano solo comportamenti futuri e non<br />

prevedono alcuna riparazione degli effetti pregiudizievoli già prodottisi.<br />

26. Con riguardo agli impegni di cui al punto i), relativi all’uso di informazioni sui clienti propri o<br />

altrui, i soggetti che hanno partecipato al market test hanno evidenziato, in primo luogo, che detti<br />

impegni rappresenterebbero una riformulazione degli obblighi di carattere regolamentare già<br />

imposti a TELECOM dal quadro normativo e regolamentare in materia di comunicazioni<br />

elettroniche 16 . In secondo luogo, tali operatori hanno sollevato perplessità in merito alla natura <strong>del</strong><br />

soggetto deputato al controllo <strong>del</strong>le liste, nonché in merito all’efficacia <strong>del</strong> controllo svolto 17 . A tal<br />

riguardo, è stato rilevato che l’assenza di previsioni specifiche circa la tempistica nonché la<br />

mancata previsione dei criteri da adottare nell’attività di controllo <strong>del</strong>le liste renderebbe il rispetto<br />

degli impegni scarsamente verificabile 18 .<br />

14 Memorie di Eutelia S.p.A. (pag. 6 e segg.), di Elitel Telcom S.p.A. (pag. 6 e segg.) e di FASTWEB S.p.A. (pag. 9 e pag.<br />

18 e segg.) pervenute in data 12 marzo 2008.<br />

15 Cfr. tra gli altri, memoria di FASTWEB citata, pag. 25 e segg., memoria WIND pervenuta in data 13 marzo 2008, pag.<br />

19, memoria di BT Italia e Colt Telecom, pervenuta in data 12 marzo 2008, pag. 13, memoria di AIIP e Multilink,<br />

pervenuta in data 12 marzo 2008, pagg. 2 e 5, e memoria di Tiscali, pervenuta in data 12 marzo 2008, pagg. 2.<br />

16 Cfr. memoria di Eutelia citata, pag. 12, di FASTWEB citata, pag. 11, di WIND citata, pag. 8 e memoria di Vodafone<br />

pervenuta in data 12 marzo 2008, pag. 6.<br />

17 Cfr. memoria di FASTWEB citata, pag. 9 e segg. e di Vodafone citata, pag. 11.<br />

18 Cfr. memoria di Eutelia citata, pag. 11 e memoria di WIND citata, pag. 9 e segg..


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 13<br />

Inoltre, Vodafone ed Opitel hanno evidenziato che gli impegni non sono idonei a limitare l’attività<br />

di recupero di clienti da parte di TELECOM in quanto riguarderebbero solo informazioni<br />

provenienti dalla divisione Rete e Wholesale e non anche quelle in possesso <strong>del</strong>le divisioni<br />

commerciali 19 .<br />

E’ stato osservato, inoltre, che il sistema di verifica da parte di TELECOM sull’uso di liste<br />

legittime da parte sia degli agenti che dei partner commerciali sarebbe inefficace e difficilmente<br />

verificabile da parte di terzi 20 . Infine, il previsto adeguamento contrattuale oggetto <strong>del</strong>l’impegno<br />

non riguarderebbe tutti i contratti in vigore, bensì solo il rinnovo dei medesimi, e pertanto<br />

l’impegno si configurerebbe come valido esclusivamente per il futuro 21 .<br />

27. Con riguardo agli impegni di cui al punto ii), relativi alle attività di winback o retention,<br />

Vodafone, Opitel e WIND hanno evidenziato, in merito alle promozioni commerciali e alle loro<br />

eventuali modifiche, che l’impegno preso da TELECOM sarebbe relativo unicamente alle vendite<br />

‘passive’, ossia a quelle che scaturiscono da un’espressa richiesta <strong>del</strong> consumatore e che, in tal<br />

senso, l’impegno dovrebbe essere riformulato come obbligo di TELECOM di dare adeguata<br />

pubblicità a qualsiasi condizione promozionale da essa proposta nell’ambito di pratiche di winback<br />

e a trasformare tali condizioni in offerte al pubblico 22 .<br />

In merito all’impegno relativo alla non attivazione di propri servizi a clienti passati ad operatori<br />

concorrenti nei 3 mesi precedenti, alcuni operatori hanno evidenziato che il tempo di 3 mesi<br />

sarebbe inadeguato 23 , anche in considerazione <strong><strong>del</strong>la</strong> circostanza che tale periodo potrebbe ridursi a<br />

causa <strong>del</strong> tempo intercorrente tra l’attivazione <strong>del</strong> servizio e l’effettiva fruizione <strong>del</strong>lo stesso da<br />

parte <strong>del</strong> cliente 24 .<br />

WIND ha, inoltre, osservato che questo impegno potrebbe essere eluso laddove i canali outbound<br />

di TELECOM contattassero dei clienti suggerendo loro di richiamare il servizio clienti,<br />

mascherando così una richiesta ‘in uscita’ con una ‘in entrata’, e ricadendo nella causa di<br />

eccezione <strong>del</strong>l’impegno che prevede che “in tale periodo saranno realizzate esclusivamente<br />

vendite non sollecitate, originate da richieste dei clienti attraverso i canali inbound (attualmente<br />

187 e 191)” 25 .<br />

FASTWEB ha rilevato, infine, che tale impegno presupporrebbe che TELECOM sia in grado di<br />

individuare gli ex-clienti anche dopo la cessazione <strong>del</strong> rapporto contrattuale 26 .<br />

28. Con riferimento agli impegni di cui al punto iii), relativi ai sistemi di incentivazione degli<br />

agenti, Vodafone ed Opitel hanno osservato che l’impegno sarebbe di difficile verificabilità 27 . In<br />

merito al divieto di denigrazione, WIND ha osservato che detto divieto sarebbe previsto nei soli<br />

contratti con gli agenti e non anche nell’ambito dei contratti con i partner commerciali; inoltre,<br />

l’impegno sarebbe limitato ai soli rinnovi dei contratti e non riguarderebbe i contratti in vigore 28 .<br />

29. In merito agli impegni di cui al punto iv), relativi alla tutela dei consumatori, WIND ha<br />

osservato che l’impegno riguarda le sole chiamate indesiderate effettuate dagli agenti e non anche<br />

19 Cfr. memoria di Vodafone citata, pag. 5 e di Opitel pervenuta in data 12 marzo 2008, pag. 8.<br />

20 Cfr. memoria di FASTWEB citata, pag. 13 e memoria di WIND citata, pag. 12.<br />

21 Cfr. memoria di Eutelia citata, pag. 11, di WIND citata, pagg. 12-13, di Vodafone citata, pag. 12, di Opitel citata, pag.<br />

15.<br />

22 Cfr. memoria di WIND citata, pag. 14, di Vodafone citata, pag. 13, di Opitel citata, pag. 16.<br />

23 Cfr. memoria di FASTWEB citata, pag. 15, di Vodafone citata, pag. 16.<br />

24 Cfr. memoria di WIND citata, pag. 15.<br />

25 Cfr. memoria di WIND citata, pag. 15.<br />

26 Cfr. memoria di FASTWEB citata, pag. 15.<br />

27 Cfr. memoria di Vodafone citata, pag. 18 e di Opitel citata, pag. 20.<br />

28 Cfr. memoria di WIND citata, pag. 16 e di Vodafone citata, pag. 18.


14<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

dai partner commerciali, e che l’impegno sarebbe inefficace nei confronti dei clienti non dotati di<br />

strumenti quali posta elettronica o fax 29 .<br />

VI. LE REPLICHE DI TELECOM<br />

30. Con nota pervenuta in data 31 marzo 2008, TELECOM ha replicato alle osservazioni<br />

pervenute ad esito <strong>del</strong> market test in relazione al contenuto degli impegni come presentati in data<br />

25 gennaio e 4 febbraio 2008.<br />

31. In merito alle posizioni sostenute dai partecipanti al market test relative alle valutazioni di<br />

opportunità ed ammissibilità degli impegni nel caso in oggetto, TELECOM ha ritenuto che la<br />

valutazione <strong>del</strong>l’opportunità di accogliere gli impegni spetti comunque all’<strong>Aut</strong>orità e che, una<br />

volta pubblicati gli impegni, la valutazione si sposti piuttosto dall’opportunità di adottare una<br />

decisione ex art. 14-ter <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90 all’idoneità <strong>del</strong>le misure proposte concretamente a far<br />

venir meno i profili anticoncorrenziali di cui al provvedimento di avvio <strong>del</strong>l’istruttoria.<br />

TELECOM ha, inoltre, sottolineato che il Regolamento CE n. 1/2003 non precluderebbe la<br />

possibilità di adottare una decisione di accettazione degli impegni anche laddove il presunto abuso<br />

fosse ‘molto grave’, visto che la Commissione avrebbe chiarito che l’unico caso in cui non sarebbe<br />

opportuno adottare una decisione con impegni è quello dei cosiddetti “hardcore cartels”.<br />

32. Per quanto concerne le osservazioni dei terzi sul fatto che gli impegni attengano solo ai<br />

comportamenti futuri e non riparino in alcun modo gli effetti pregiudizievoli già prodottisi,<br />

TELECOM ha osservato che l’istituto degli impegni risponde ad esigenze di celerità <strong>del</strong><br />

procedimento e di risparmio di risorse amministrative e quindi, per sua natura, non richiede<br />

l’accertamento di alcuna infrazione e tanto meno di alcun effetto anticoncorrenziale prodotto da<br />

quest’ultima sul mercato.<br />

33. In merito all’affermazione avanzata da alcuni operatori secondo la quale gli impegni<br />

riproporrebbero obblighi già previsti dalla normativa vigente, TELECOM ha osservato che, in<br />

generale, in base al quadro normativo in vigore, non sarebbe obbligata a prevedere appositi divieti,<br />

sanzioni contrattuali o particolari sistemi di commissioning nei rapporti con i propri agenti, né a<br />

garantire che le promozioni commerciali siano indistintamente rivolte a chiunque faccia richiesta<br />

di servizi o prodotti oggetto <strong><strong>del</strong>la</strong> promozione, aspetti che invece TELECOM avrebbe<br />

espressamente incluso negli impegni.<br />

34. Per quanto riguarda le osservazioni secondo cui gli impegni non riguarderebbero l’utilizzo<br />

<strong>del</strong>le informazioni raccolte dalle divisioni commerciali, TELECOM ha evidenziato che gli<br />

impegni proposti attengono alle preoccupazioni manifestate dall’<strong>Aut</strong>orità nel provvedimento di<br />

avvio, che “riguardano il possibile utilizzo illecito di informazioni privilegiate, ottenute da TI<br />

mediante la fornitura all’ingrosso di servizi di accesso e interconnessione alla rete telefonica fissa<br />

o l’indebita conservazione di dati relativi agli ex clienti migrati presso altri operatori”.<br />

VII. LE MODIFICHE ACCESSORIE APPORTATE AGLI IMPEGNI<br />

35. Con comunicazioni <strong>del</strong> 31 marzo e <strong>del</strong> 12 settembre 2008, TELECOM, in risposta alle<br />

osservazioni formulate nell’ambito <strong>del</strong> market test, ha proposto le modifiche accessorie di seguito<br />

sommariamente descritte:<br />

i) Impegni relativi all’uso di informazioni su clienti propri o altrui<br />

L’incarico relativo alla procedura di elaborazione e distribuzione <strong>del</strong>le liste di marketing sarà<br />

affidato al soggetto incaricato, comunicando all’<strong>Aut</strong>orità un mandato negoziato e sottoscritto dalle<br />

29 Cfr. memoria di WIND citata, pagg. 17-18 e memorie citate di Eutelia, pag. 14, e di FASTWEB, pag. 34.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 15<br />

parti entro e non oltre 3 mesi dalla notifica a TELECOM <strong><strong>del</strong>la</strong> decisione <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità di<br />

accettazione <strong>del</strong>l’impegni.<br />

Il soggetto incaricato sarà selezionato da TELECOM sulla base di una rosa di candidati<br />

nell’ambito di primarie società di revisione; dovrà essere indipendente da TELECOM, possedere<br />

le qualificazioni necessarie per l’adempimento dei propri compiti e non dovrà trovarsi in una<br />

posizione di conflitto di interessi. La scelta sarà sottoposta all’approvazione <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità.<br />

Quanto all’oggetto <strong>del</strong>le verifiche condotte, le attività di verifica si concentreranno sulle attività<br />

concretamente poste in essere dalle divisioni commerciali per la formazione <strong>del</strong>le liste di<br />

marketing e la loro distribuzione alla rete di vendita.<br />

Con riferimento alle modalità concrete di controllo, TELECOM metterà a disposizione <strong>del</strong><br />

soggetto incaricato, per l’effettuazione dei controlli a campione, tutte le liste di marketing formate<br />

dalle proprie divisioni commerciali ed inviate alla rete di vendita; il soggetto incaricato dovrà<br />

svolgere l’attività di verifica quantomeno con cadenza quadrimestrale salva la facoltà di svolgere<br />

gli ulteriori controlli che dovesse ritenere necessari.<br />

TELECOM invierà all’<strong>Aut</strong>orità, con cadenza annuale, la relazione predisposta dal soggetto<br />

incaricato in merito ai risultati <strong>del</strong>le verifiche condotte.<br />

TELECOM pubblicherà sul proprio sito web riservato agli OLO un estratto in versione non<br />

confidenziale <strong>del</strong>le conclusioni <strong><strong>del</strong>la</strong> relazione entro 45 giorni dalla comunicazione all’<strong>Aut</strong>orità,<br />

che conterrà anche una sintesi <strong>del</strong>le metodologie di controllo impiegate dal soggetto incaricato,<br />

indicando altresì le date dei controlli effettuati nel periodo di riferimento.<br />

Con riguardo alla previsione di specifiche sanzioni per agenti e partner commerciali in caso di<br />

utilizzo di liste ‘illegittime’, TELECOM procederà alla modifica di tutti i contratti in vigore entro<br />

4 mesi dalla notifica <strong><strong>del</strong>la</strong> decisione <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità di approvazione degli impegni.<br />

ii) Impegni relativi alle attività di winback e retention<br />

TELECOM renderà disponibili le proprie promozioni commerciali a chiunque aderisca all’offerta<br />

oggetto <strong><strong>del</strong>la</strong> promozione, senza discriminazioni tra clienti di TELECOM o di altri operatori e darà<br />

adeguata visibilità alle proprie campagne promozionali mediante pubblicazione sul sito web <strong>del</strong>le<br />

condizioni contrattuali ed economiche di ciascuna promozione.<br />

TELECOM non attiverà servizi di telefonia fissa e/o servizi dati di rete fissa ai clienti finali che<br />

comportino la disattivazione di servizi all’ingrosso (ULL, Shared Access 30 , Carrier Preselection,<br />

Wholesale Line Rental 31 , Number Portability, Bitstream Access) attivati da operatori concorrenti<br />

di TELECOM nei 4 mesi precedenti. Qualora accertino che il predetto periodo di 4 mesi non è<br />

ancora trascorso, le divisioni Rete e Wholesale di TELECOM si asterranno dal dare seguito alle<br />

richieste inoltrate dalle divisioni commerciali <strong><strong>del</strong>la</strong> stessa TELECOM, dandone comunicazione ai<br />

sistemi informativi <strong>del</strong>le divisioni commerciali mediante un messaggio convenzionale di c.d. “ko”.<br />

Fermo restando che TELECOM potrà realizzare vendite non sollecitate originate da richieste di<br />

clienti attraverso i canali inbound e confermati attraverso una richiesta scritta, per i rientri così<br />

effettuati gli agenti di TELECOM non percepiranno alcuna provvigione. TELECOM ha previsto<br />

che tale impegno diventerà operativo entro 4 mesi dalla notifica <strong><strong>del</strong>la</strong> decisione <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità di<br />

accettazione degli impegni.<br />

30 Lo Shared Access, o accesso condiviso, è una modalità di accesso disaggregato alla rete locale che consente<br />

all’operatore alternativo di condividere il doppino di TELECOM, limitandosi ad utilizzare la parte sulla quale transitano i<br />

dati, e di mantenere i servizi voce con un altro operatore.<br />

31 Il servizio Wholesale Line Rental (WLR) permette all’utenza di reti telefoniche di utilizzare alcuni servizi telefonici,<br />

offerti da un soggetto autorizzato (denominato operatore WLR), mantenendo l’attestazione fisica all’operatore di accesso<br />

(differente dall’operatore WLR). In particolare, il servizio di WLR consiste nella possibilità, per l’operatore interconnesso,


16<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

iii) Impegni relativi all’incentivazione degli agenti e alla denigrazione<br />

TELECOM si impegna a non differenziare il sistema di commissioning - sia per l’acquisizione dei<br />

clienti che per i servizi - tra clienti precedentemente in modalità ULL con altro operatore e clienti<br />

che attivino un ‘nuovo impianto’, e sottopone la verifica <strong><strong>del</strong>la</strong> corretta attuazione <strong>del</strong>l’impegno al<br />

soggetto incaricato individuato secondo quanto descritto al punto i) degli impegni, che opererà<br />

secondo le medesime modalità e con i medesimi obblighi di comunicazione e pubblicità di cui al<br />

medesimo punto.<br />

Con riguardo alla previsione di specifiche sanzioni in caso di violazione <strong>del</strong> divieto di<br />

denigrazione degli altri operatori, TELECOM procederà alla modifica di tutti i contratti in vigore<br />

(sia per agenti che per partner) entro 4 mesi dalla notifica <strong><strong>del</strong>la</strong> decisione <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità di<br />

accettazione degli impegni. Anche in tal caso, la verifica dei comportamenti <strong><strong>del</strong>la</strong> propria rete di<br />

vendita esterna sarà affidata ad una società di consulenza, indipendente da TELECOM ed in<br />

possesso <strong>del</strong>le necessarie qualificazioni.<br />

iv) Impegni a tutela dei consumatori<br />

TELECOM si impegna ad integrare i canali di comunicazione diretta con la clientela<br />

predisponendo un numero verde, adeguatamente pubblicizzato, al quale i clienti possano segnalare<br />

la ricezione di chiamate indesiderate, moleste o aggressive da parte degli agenti di TELECOM –<br />

indipendentemente dalla loro appartenenza a una rete di vendita diretta o indiretta – nonché a dare<br />

sollecitamente seguito alle segnalazioni pervenute, fornendo un riscontro al segnalante entro 30<br />

giorni.<br />

VIII. LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI<br />

36. Secondo quanto prospettato nel provvedimento di avvio <strong>del</strong> presente procedimento,<br />

TELECOM avrebbe posto in essere comportamenti abusivi nei mercati dei servizi di telefonia<br />

vocale all’utenza residenziale e non residenziale e dei servizi al dettaglio di accesso ad Internet in<br />

banda larga, finalizzati ad ostacolare i propri concorrenti.<br />

In particolare, TELECOM, attraverso l’utilizzo <strong>del</strong> proprio patrimonio informativo (costituito dai<br />

dati passati e presenti di traffico voce e dati, e da dati relativi all’attività di proprietario <strong><strong>del</strong>la</strong> rete e<br />

fornitore di servizi all’ingrosso) – che costituisce un vantaggio competitivo non eguagliabile dai<br />

concorrenti – avrebbe proceduto all’individuazione <strong>del</strong>le abitudini di consumo dei clienti ed alla<br />

proposizione, in maniera selettiva, di offerte mirate ai clienti migrati ad altri operatori (c.d.<br />

winback) o ai propri clienti in transizione (c.d. retention).<br />

L’effetto escludente prodotto da tali comportamenti sarebbe stato rafforzato sia dall’adozione di<br />

specifiche politiche incentivanti alle strutture <strong><strong>del</strong>la</strong> rete di vendita sia da azioni denigratorie, atte a<br />

determinare un incremento dei costi per il concorrente per contrastare la perdita dei clienti.<br />

37. Prima di procedere alla valutazione degli impegni presentati da TELECOM, si rileva che<br />

l’<strong>Aut</strong>orità gode di un’ampia discrezionalità nel valutare l’opportunità di chiudere un procedimento<br />

con l’accoglimento degli impegni proposti dalle parti. L’unico limite all’adozione di una decisione<br />

con accettazione degli impegni, è rappresentato – in linea con l’orientamento comunitario – dai<br />

procedimenti riguardanti i cartelli c.d. “hardcore” 32 .<br />

38. Il complesso degli impegni presentati da TELECOM, in forza anche <strong>del</strong>le modifiche ad essi<br />

apportate – volte a rispondere alle osservazioni formulate nell’ambito <strong>del</strong> market test – appare<br />

di provvedere alla fatturazione unica verso il cliente finale sia <strong>del</strong> traffico raccolto in Carrier pre-selection sia dei restanti<br />

servizi (traffico non geografico e canone di accesso) la cui fatturazione è a carico <strong>del</strong>l’operatore di accesso.<br />

32 Cfr. Sentenza <strong>del</strong> TAR <strong>del</strong> Lazio <strong>del</strong> data 7 aprile 2008, n. 2902, pp. 22 e ss.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 17<br />

idoneo a rimuovere i profili anticoncorrenziali descritti nell’ambito <strong>del</strong> provvedimento di avvio,<br />

per le motivazioni nel seguito riportate.<br />

39. Con riguardo agli impegni di cui al punto i), relativi all’uso <strong>del</strong>le informazioni sui clienti<br />

propri o altrui, TELECOM propone l’affidamento ad un soggetto terzo ed indipendente <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

verifica <strong>del</strong>le procedure per la formazione e la distribuzione <strong>del</strong>le liste di marketing relative agli<br />

utenti da contattare per proporre servizi di telefonia fissa o servizi dati di rete fissa.<br />

Nel dettaglio, come visto in precedenza, il soggetto incaricato svolgerà un’attività volta a<br />

verificare: 1) che le liste di marketing formate non contengano dati provenienti dai database <strong>del</strong>le<br />

divisioni Rete e Wholesale, contengano solamente dati afferenti a database relativi a clienti attivi<br />

di TELECOM, e non siano specificamente mirate ai clienti di alcun concorrente in particolare; 2)<br />

che dette liste siano le uniche liste trasmesse alla rete di vendita, con l’eventuale integrazione <strong>del</strong>le<br />

informazioni provenienti da database formati nel rispetto <strong><strong>del</strong>la</strong> normativa a tutela dei dati<br />

personali.<br />

Inoltre, è previsto che detto controllo sia effettuato periodicamente e che i risultati <strong>del</strong>le verifiche<br />

effettuate siano portati a conoscenza non solo <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità medesima, bensì anche degli operatori<br />

alternativi. A ciò si accompagna il rafforzamento, sin da subito, <strong>del</strong>l’obbligo posto agli agenti di<br />

vendita di utilizzare liste (fornite da TELECOM o proprie) solo se legittimamente acquisite ed il<br />

divieto ai partner commerciali di utilizzo di liste proprie.<br />

Il complesso dei comportamenti descritti appare volto a porre rimedio alla preoccupazione<br />

concorrenziale evidenziata in avvio, relativa allo sfruttamento illecito <strong>del</strong> patrimonio informativo<br />

detenuto da TELECOM in qualità di proprietario <strong><strong>del</strong>la</strong> rete. TELECOM, in tal modo, si impegna a<br />

garantire che le liste di clienti da contattare per promuovere servizi di telefonia e dati siano<br />

formate in modo legittimo e non contengano informazioni provenienti dai database <strong>del</strong>le divisioni<br />

Rete e Wholesale, e che la rete vendita utilizzi esclusivamente tali liste.<br />

Con riferimento alle perplessità sollevate nel corso <strong>del</strong> market test circa l’efficacia e la<br />

verificabilità <strong>del</strong>l’attività svolta in attuazione degli impegni, si osserva che la versione da ultimo<br />

presentata degli stessi descrive in maniera dettagliata i criteri di scelta <strong>del</strong> soggetto incaricato <strong>del</strong><br />

controllo, l’ambito <strong>del</strong>le sue attività, nonché le modalità attraverso le quali detta attività sarà resa<br />

conoscibile e verificabile da parte dei concorrenti.<br />

Infine si osserva, per quanto concerne il rafforzamento <strong>del</strong>l’obbligo di esclusivo utilizzo di liste<br />

legittimamente formate, che tale obbligo, in risposta a quanto emerso dal market test, comporterà<br />

la modifica di tutti i contratti in vigore entro 4 mesi dalla notifica <strong>del</strong>le presente decisione.<br />

40. In relazione agli impegni di cui al punto ii), relativi alle attività di recupero e mantenimento<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> clientela, TELECOM renderà disponibili le proprie promozioni commerciali a chiunque<br />

aderisca all’offerta oggetto <strong><strong>del</strong>la</strong> promozione, senza discriminazioni tra clienti di TELECOM o di<br />

altri operatori e darà adeguata visibilità alle proprie campagne promozionali mediante<br />

pubblicazione sul sito web <strong>del</strong>le condizioni contrattuali ed economiche di ciascuna promozione.<br />

Inoltre è previsto che TELECOM non attivi servizi retail a clienti che nei precedenti 4 mesi<br />

abbiano attivato servizi all’ingrosso con operatori concorrenti e che, nel caso in cui le divisioni<br />

commerciali richiedano tali attivazioni e detto periodo non sia trascorso, la divisione Rete e<br />

Wholesale sarà obbligata a non dare attuazione alla richiesta.<br />

In tal modo, si provvede a rimuovere il profilo anticoncorrenziale sollevato nel provvedimento di<br />

avvio, consistente nella possibilità che TELECOM, operatore in posizione dominante sui mercati<br />

individuati, promuova offerte selettive rivolte ai propri clienti in transizione o già migrati ad altri<br />

operatori. TELECOM, infatti, nella nuova formulazione degli impegni, in primo luogo si obbliga a<br />

promuovere esclusivamente offerte dal carattere ‘universale’, in tal modo recependo le


18<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

osservazioni dei terzi. Inoltre, mediante l’impegno di non attivazione sopra descritto, TELECOM<br />

appare limitare in maniera significativa le attività di recupero <strong><strong>del</strong>la</strong> clientela, così riducendo il<br />

fenomeno <strong><strong>del</strong>la</strong> perdita dei clienti da parte dei concorrenti nel periodo immediatamente successivo<br />

all’attivazione dei servizi di telefonia e dati, periodo nel quale questi ultimi possono avere<br />

l’opportunità di dimostrare la qualità e l’affidabilità dei propri servizi 33 . L’estensione di tale<br />

periodo a 4 mesi amplia il numero dei clienti sottratti all’attività di winback, ed appare rispondere<br />

all’obiezione sollevata circa l’inadeguatezza <strong>del</strong> periodo precedentemente previsto (3 mesi).<br />

41. In merito agli impegni di cui al punto iii), relativi ai sistemi di incentivazione (commissioning)<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> forza vendita ed alla denigrazione, essi consistono nel mantenimento di eguali meccanismi<br />

premianti, sia per l’acquisizione di clienti precedentemente di altri operatori sia per l’attivazione di<br />

nuovi impianti, e nel rafforzamento <strong>del</strong> divieto di denigrazione di altri operatori. Anche<br />

l’attuazione di tali impegni, come visto, è sottoposta al controllo da parte <strong>del</strong> soggetto terzo<br />

incaricato <strong><strong>del</strong>la</strong> verifica <strong><strong>del</strong>la</strong> corretta formazione e distribuzione <strong>del</strong>le liste di marketing.<br />

Onde rimuovere le preoccupazioni concorrenziali in merito all’ipotizzato intento escludente <strong>del</strong>le<br />

politiche di incentivazione alla propria forza vendita, TELECOM provvederà, mediante<br />

l’attuazione di tali impegni, ad evitare che la propria rete di vendita sia maggiormente incentivata,<br />

attraverso la corresponsione di provvigioni più elevate, ad acquisire clienti precedentemente di<br />

operatori concorrenti.<br />

42. Infine, con riguardo agli impegni a tutela dei consumatori di cui al punto iv), si rileva che essi<br />

contribuiscono a recare un beneficio ai consumatori in quanto diretti non solo a limitare la<br />

ricezione da parte degli stessi di chiamate indesiderate o moleste, ma anche a fornire loro, in tempi<br />

brevi, adeguato rimedio a quanto lamentato.<br />

43. In definitiva, si ritiene che gli impegni proposti da TELECOM, nel loro complesso, siano<br />

idonei a far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto <strong>del</strong> provvedimento di avvio. In<br />

particolare, l’attività <strong>del</strong> soggetto preposto al controllo <strong>del</strong>l’attuazione degli impegni, garantendo<br />

che le liste di marketing non contengano alcun dato o nominativo proveniente dalle divisioni Rete<br />

e Wholesale, fa sì che l’attività di vendita dei servizi di TELECOM da parte dei propri partner e<br />

agenti commerciali, avvenga solo sulla base di dati legittimamente acquisiti. Sulla base di tali liste,<br />

ed in considerazione <strong>del</strong>le limitazioni alle attività di winback e retention, la commercializzazione<br />

dei servizi di TELECOM non potrà basarsi sull’utilizzo in modo selettivo di offerte e promozioni,<br />

e vedrà l’eliminazione di provvigioni differenziate per l’acquisizione di clienti di altri operatori,<br />

limitando in maniera sostanziale sia gli strumenti sia gli incentivi volti a porre in essere una<br />

strategia basata su offerte mirate e/o rivolte alla clientela di un determinato operatore.<br />

A questo deve aggiungersi che la previsione di un periodo di non attivazione, da parte di<br />

TELECOM, di servizi di fonia e dati per i 4 mesi successivi all’attivazione degli stessi servizi da<br />

parte di operatori concorrenti limita in maniera rilevante l’attività commerciale <strong>del</strong>l’operatore<br />

dominante, consentendo ai concorrenti di fruire di un periodo di tempo utile all’apprezzamento, da<br />

parte dei clienti finali, dei servizi prestati. Decorso il periodo previsto, infine, TELECOM svolgerà<br />

le attività di promozione dei propri servizi nel rispetto degli obblighi e dei termini sopra descritti.<br />

33 Si osserva che analoghe misure sono state adottate in Canada dall’<strong>Aut</strong>orità nazionale di regolazione <strong>del</strong> settore <strong>del</strong>le<br />

telecomunicazioni (Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission, CRTC) già dalla fine degli anni ’90.<br />

In particolare, tale <strong>Aut</strong>orità ha previsto l’applicazione di c.d. “winback rules” nei confronti degli incumbent su mercati dei<br />

servizi di accesso ad Internet a banda larga caratterizzati da un basso livello di competizione, al fine di consentire l’ingresso<br />

di concorrenti sul mercato, di permettere ai nuovi entranti di costituire una base clienti stabile e di poter dimostrare la<br />

qualità ed affidabilità dei servizi resi. Cfr., su tutte, Telecom Decision CRTC 2001-92 <strong>del</strong> 1 febbraio 2001, 2002-37 <strong>del</strong> 27<br />

giugno 2002.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 19<br />

IX. IL PARERE DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI<br />

44. Con atto pervenuto in data 21 novembre 2008, l’<strong>Aut</strong>orità per le Garanzie nelle Comunicazioni<br />

ha espresso parere favorevole allo schema di provvedimento concernente la valutazione degli<br />

impegni presentati da TELECOM, sulla base <strong>del</strong>le seguenti considerazioni.<br />

45. Con riferimento ai mercati rilevanti individuati nello schema di provvedimento, l’AGCom<br />

ritiene condivisibile l’individuazione e definizione, da parte <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità, dei mercati dei servizi<br />

di telefonia vocale su rete fissa (per utenza residenziale e business) e <strong>del</strong> mercato al dettaglio dei<br />

servizi di accesso ad Internet a banda larga. L’AGCom osserva inoltre che tale valutazione non<br />

pregiudica in alcun modo le definizioni dei mercati utilizzate dall’AGCom stessa nell’ambito <strong>del</strong>le<br />

analisi dei mercati previste dal quadro regolamentare comunitario in materia di comunicazioni<br />

elettroniche. A tal riguardo l’AGCom osserva che in ambito regolamentare il mercato dei servizi di<br />

fonia vocale su rete fissa è distinto sia sulla base <strong><strong>del</strong>la</strong> tipologia di utenza che in base alle direttrici<br />

di traffico (nazionale e internazionale).<br />

46. Per quanto riguarda l’idoneità degli impegni presentati da TELECOM a far venir meno i profili<br />

anticoncorrenziali <strong><strong>del</strong>la</strong> sua condotta, l’AGCom condivide in linea generale le valutazioni<br />

favorevoli espresse dall’<strong>Aut</strong>orità.<br />

L’AGCom osserva inoltre che gli impegni proposti da TELECOM consistono in prescrizioni di<br />

carattere sia comportamentale che strutturale: le prime sono volte ad attenuare le preoccupazioni di<br />

ordine concorrenziale paventate nel provvedimento di avvio <strong>del</strong>l’istruttoria, e relative<br />

prevalentemente alle condotte assunte da TELECOM nei confronti <strong>del</strong>l’utenza finale, volte al<br />

recupero e mantenimento <strong><strong>del</strong>la</strong> clientela migrata o in procinto di migrare ad altri operatori; le<br />

prescrizioni di natura strutturale sono dirette alla verifica, da parte di un soggetto indipendente,<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> corretta esecuzione <strong>del</strong>le procedure esistenti. A parere <strong>del</strong>l’AGCom, le misure previste dagli<br />

impegni rivestono una portata diversa da quelle assunte dalla stessa AGCom nell’ambito <strong>del</strong><br />

procedimento avviato con la <strong>del</strong>ibera 351/08/CONS.<br />

<strong>47</strong>. L’AGCom ritiene che alcuni degli impegni di cui allo schema di provvedimento, come più<br />

volte auspicato in sede regolamentare, siano atti a soddisfare esigenze di maggiore trasparenza e<br />

non discriminazione tra utenti finali. In particolare, l’AGCom richiama, tra l’altro, gli obblighi di<br />

trasparenza e di non discriminazione presenti per TELECOM ai sensi <strong>del</strong>le <strong>del</strong>ibere 642/06/CONS<br />

e 380/06/CONS, nonché gli obblighi di separazione amministrativa e contabile cui è soggetto detto<br />

operatore, previsti dalla <strong>del</strong>ibera 152/02/CONS e richiamati dalle <strong>del</strong>ibere 4/06/CONS e<br />

2<strong>47</strong>/07/CONS.<br />

48. In definitiva, anche alla luce <strong>del</strong>le considerazioni espresse nel parere, si ritiene che gli impegni<br />

assunti da TELECOM, ispirandosi ai consolidati principi affermati dall’AGCom, risultino idonei<br />

alla creazione di un contesto maggiormente concorrenziale e rafforzino, per taluni aspetti, gli<br />

obblighi regolamentari vigenti.<br />

RITENUTO, quindi, che gli impegni presentati da Telecom Italia S.p.A., così come integrati in<br />

data 31 marzo e 12 settembre 2008, risultano idonei a far venire meno, nei termini sopra indicati, i<br />

profili anticoncorrenziali oggetto <strong>del</strong>l’istruttoria;<br />

RITENUTO di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni per Telecom Italia S.p.A., ai sensi<br />

<strong>del</strong>l’articolo 14-ter, comma 1, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90;<br />

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità per le Garanzie nelle Comunicazioni,<br />

di poter chiudere il procedimento avviato nei confronti di Telecom Italia S.p.A. senza accertare<br />

l’infrazione, ai sensi <strong>del</strong> medesimo articolo 14-ter, comma 1, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90;


20<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

Tutto ciò premesso e considerato:<br />

DELIBERA<br />

a) di rendere obbligatori per Telecom Italia S.p.A. gli impegni presentati, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 14-<br />

ter, comma 1, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento<br />

di cui fanno parte integrante;<br />

b) di chiudere il procedimento nei confronti di Telecom Italia S.p.A., senza accertare l’infrazione,<br />

ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 14-ter, comma 1, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90;<br />

c) che Telecom Italia S.p.A., entro centoventi giorni dalla data di notifica <strong>del</strong> presente<br />

provvedimento, informi l’<strong>Aut</strong>orità <strong>del</strong>le azioni intraprese per dare esecuzione agli impegni assunti.<br />

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel <strong>Bollettino</strong><br />

<strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong> e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong>.<br />

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR <strong>del</strong> Lazio, ai sensi<br />

<strong>del</strong>l’articolo 33, comma 1, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, entro sessanta giorni dalla data di notificazione<br />

<strong>del</strong> provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

Repubblica, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 8, comma 2, <strong>del</strong> Decreto <strong>del</strong> Presidente <strong><strong>del</strong>la</strong> Repubblica 24<br />

novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione <strong>del</strong><br />

provvedimento stesso.<br />

IL SEGRETARIO GENERALE<br />

Luigi Fiorentino<br />

IL PRESIDENTE<br />

Antonio Catricalà


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 21<br />

I686 - INAIL/AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA<br />

Provvedimento n. 19251<br />

NELLA SUA ADUNANZA <strong>del</strong>l’11 dicembre 2008;<br />

SENTITO il relatore Dottor Antonio Pilati;<br />

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;<br />

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262;<br />

VISTO l’articolo 81 <strong>del</strong> Trattato CE;<br />

VISTO il Regolamento n. 1/2003 <strong>del</strong> Consiglio <strong>del</strong> 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione<br />

<strong>del</strong>le regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 <strong>del</strong> Trattato CE;<br />

VISTA la propria <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong> 28 maggio 2007, con la quale è stata avviata l’istruttoria ai sensi<br />

<strong>del</strong>l’articolo 14 <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90 per presunta violazione <strong>del</strong>l’articolo 81, paragrafo 1, <strong>del</strong><br />

Trattato CE nei confronti <strong>del</strong>le società Unicredit Banca S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca<br />

Nazionale <strong>del</strong> Lavoro S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;<br />

VISTA la propria <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong> 30 ottobre 2007, con la quale è stato <strong>del</strong>iberato l’ampliamento<br />

<strong>del</strong>l’istruttoria alla gara bandita nel 1996 e prorogato al 31 luglio 2008 il termine di conclusione<br />

<strong>del</strong> procedimento;<br />

VISTA la propria <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong> 27 marzo 2008 con la quale è stato prorogato il termine <strong>del</strong><br />

procedimento sino al 30 novembre 2008;<br />

VISTA la comunicazione <strong>del</strong>le risultanze istruttorie, trasmessa alle parti in data 27 giugno 2008;<br />

VISTA la propria <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong> 31 luglio 2008 con la quale è stato prorogato il termine <strong>del</strong><br />

procedimento sino al 20 dicembre 2008;<br />

VISTE le memorie conclusive <strong>del</strong>le parti, pervenute in data 23, 24 e 27 ottobre 2008;<br />

SENTITI in audizione finale, in data 29 ottobre 2008, i rappresentanti di Unicredit Banca S.p.A.,<br />

Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca Nazionale <strong>del</strong> Lavoro S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena<br />

S.p.A.;<br />

VISTA la documentazione acquisita nel corso <strong>del</strong>l’istruttoria;<br />

CONSIDERATO quanto segue:<br />

PREMESSA<br />

1. In data 28 maggio 2007 l’<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong> e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong> ha avviato<br />

un’istruttoria, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 14 <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, per presunta violazione <strong>del</strong>l’art. 81,<br />

paragrafo 1, <strong>del</strong> Trattato CE nei confronti <strong>del</strong>le società Unicredit Banca S.p.A. (di seguito anche<br />

Unicredit), Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche Intesa), Banca Nazionale <strong>del</strong> Lavoro S.p.A.<br />

(di seguito anche BNL) e Banca Monte dei Paschi di Siena (di seguito anche BMPS).<br />

2. Oggetto <strong>del</strong> procedimento sono, inizialmente, le quattro gare bandite dall’Istituto Nazionale<br />

per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito anche INAIL/Istituto/Ente) per<br />

l’affidamento <strong>del</strong> proprio servizio di cassa, successivamente alla intervenuta scadenza, nel 2002,<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> convenzione 1 stipulata con un raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito anche<br />

RTI), composto dalle banche parti <strong>del</strong> procedimento (Unicredit, Intesa, BNL e BMPS), in esito ad<br />

1 Cfr. doc. 451, all. 13.


22<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

un appalto concorso pubblicato nell’aprile 1996 2 ed aggiudicato nel 1997.<br />

3. Come nel seguito dettagliato, la condotta lesiva <strong><strong>del</strong>la</strong> concorrenza si inquadra in un contesto<br />

dove la citata convenzione, avente originariamente una durata di cinque anni a decorrere dal 1°<br />

marzo 1997, al suo scadere vide susseguirsi quattro procedure ad evidenza pubblica, tutte non<br />

aggiudicate (si tratta <strong>del</strong>le gare <strong>del</strong> gennaio 2003 3 , novembre 2004 4 , agosto 2005 5 e aprile 2006 6 ),<br />

ad eccezione <strong>del</strong>l’ultima, aggiudicata dopo una procedura di riesame ed oggetto di segnalazione,<br />

da parte di INAIL, all’<strong>Aut</strong>orità. INAIL ha conseguentemente proceduto più volte alla proroga <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

fornitura al RTI aggiudicatario <strong><strong>del</strong>la</strong> convenzione <strong>del</strong> 1997, convenzione che di fatto è rimasta in<br />

vigore per oltre dieci anni, ossia sino alla stipula <strong><strong>del</strong>la</strong> nuova convenzione il primo ottobre 2007 7 .<br />

4. In data 30 ottobre 2007, l’<strong>Aut</strong>orità ha <strong>del</strong>iberato l’ampliamento <strong>del</strong>l’istruttoria con<br />

l’estensione oggettiva alla gara bandita nel 1996 8 . Più in particolare, alla luce <strong>del</strong>le evidenze<br />

ispettive, l’<strong>Aut</strong>orità ha ritenuto di ricondurre la condotta restrittiva anche alle modalità di<br />

costituzione <strong>del</strong> RTI - partecipato da Unicredit (allora Credito Italiano S.p.A., capogruppo), Intesa<br />

(allora Banca Commerciale Italiana S.p.A.), BNL e BMPS - che partecipò alla gara ad appalto<br />

concorso per l’affidamento <strong>del</strong> servizio di cassa generale indetta da INAIL il 12 aprile 1996,<br />

ottenendone l’aggiudicazione.<br />

1. LE PARTI<br />

1.1. Il segnalante<br />

5. INAIL è, così come qualificato dall’art. 55 <strong><strong>del</strong>la</strong> legge 9 marzo 1989, n. 88 9 , un “ente<br />

pubblico erogatore di servizi”, dotato di personalità giuridica, con gestione autonoma e sottoposto<br />

alla vigilanza dei Ministeri <strong>del</strong> Lavoro e <strong>del</strong>l’Economia e <strong>del</strong>le Finanze. Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 126 <strong>del</strong><br />

Decreto <strong>del</strong> Presidente <strong><strong>del</strong>la</strong> Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 10 , INAIL gestisce in via<br />

esclusiva, salve alcune eccezioni previste dalla legge, l’assicurazione obbligatoria contro gli<br />

infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dallo stesso decreto.<br />

6. INAIL svolge la propria attività istituzionale con strutture organizzative articolate come<br />

segue:<br />

– Direzione Generale, in Roma, articolata a sua volta in Direzioni Centrali e altri Uffici centrali;<br />

– Direzioni Regionali, sedi locali, agenzie 11 .<br />

7. In merito all’attività svolta, si evidenzia che il capo V <strong>del</strong> D.P.R. n. 1124/65 è dedicato alle<br />

prestazioni cui gli assicurati hanno diritto da parte di INAIL. In specie, l’art. 66 prevede le<br />

seguenti prestazioni a favore <strong>del</strong>l’assicurato:<br />

– indennità giornaliera per l’inabilità temporanea (nel seguito anche inabilità temporanea);<br />

– rendita per l’inabilità permanente (nel seguito anche rendita permanente);<br />

– assegno per l’assistenza personale continuativa;<br />

2 Appalto concorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (di seguito anche G.U.) n. 86 <strong>del</strong> 12/04/1996 (cfr. doc. 429), di seguito<br />

anche gara 0.<br />

3 Licitazione privata n. 9/2002, pubblicata in G.U. n. 1 <strong>del</strong> 2/1/2003, di seguito anche gara 1.<br />

4 Licitazione privata n. 12/2004, pubblicata in G.U. n. 271 <strong>del</strong> 18/11/2004, di seguito anche gara 2.<br />

5 Licitazione privata n. 6/2005, pubblicata in G.U. n. 191 <strong>del</strong> 18/08/2005, di seguito anche gara 3.<br />

6 Licitazione privata n. 14/2006, pubblicata in G.U. n. 92 <strong>del</strong> 20/04/2006, di seguito anche gara 4. I bandi dalla gara 1 alla<br />

gara 4 sono disponibili sul sito Internet di INAIL www.inail.it.<br />

7 Cfr. doc. 451, all. 15.<br />

8 Cfr. provvedimento I686 in <strong>Bollettino</strong> n. 41/2007 (cfr. doc. 453 – 457).<br />

9 Recante “Ristrutturazione <strong>del</strong>l’Istituto nazionale <strong><strong>del</strong>la</strong> previdenza sociale e <strong>del</strong>l’Istituto nazionale per l’assicurazione<br />

contro gli infortuni sul lavoro.”<br />

10 Recante “Testo unico <strong>del</strong>le disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie<br />

professionali.”<br />

11 Cfr. doc. <strong>47</strong>3, pag. 4 e 5.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 23<br />

– rendita ai superstiti e assegno una tantum in caso di morte;<br />

– cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;<br />

– fornitura degli apparecchi di protesi.<br />

8. Il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 12 , ha attribuito ad INAIL un ruolo più ampio<br />

ed incisivo nel sistema di protezione sociale, chiamando l’Istituto a svolgere funzioni attive sul<br />

piano sanitario, riabilitativo, sociale e di riqualificazione professionale <strong>del</strong> lavoratore infortunato.<br />

9. In sintesi, le prestazioni economiche a carico di INAIL per il caso di infortunio sul lavoro<br />

e/o di malattia professionale, possono riassumersi in:<br />

– inabilità temporanea;<br />

– rendita permanente (a questo proposito occorre precisare che a partire dal primo ottobre 2000,<br />

il pagamento <strong>del</strong>le rendite permanenti è stato trasferito ad INPS);<br />

– assegni erogati a diversi titoli per assistenza.<br />

1.2. Le imprese interessate<br />

10. Unicredit Banca S.p.A. è un’impresa attiva nel settore bancario, nata nel corso degli anni<br />

novanta dall’unione di Banca CRT, Cariverona, Cassamarca, Caritro, Credito Italiano, CRTrieste e<br />

Rolo Banca 1<strong>47</strong>3. In data 1° ottobre 2007 si è perfezionata l’operazione di fusione per<br />

incorporazione di Capitalia in UniCredito Italiano S.p.A. 13 , la quale ha trasformato il gruppo<br />

UniCredito Italiano in uno dei principali operatori bancari europei. Tale gruppo eroga diversi<br />

servizi, tra i quali quelli attinenti l’attività di raccolta e impieghi, nonché il collocamento di<br />

prodotti finanziari alle famiglie e alle imprese.<br />

11. Intesa Sanpaolo S.p.A. è la società posta a capo <strong>del</strong> gruppo bancario risultante dalla fusione<br />

di Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo IMI S.p.A. 14 . Banca Intesa S.p.A. derivava dall’integrazione,<br />

nel 1998, di Cariplo e Ambroveneto. Nel 1999 Banca Commerciale Italiana entrava a far parte <strong>del</strong><br />

gruppo Intesa. Con la successiva fusione di Banca Commerciale Italiana in Intesa, avvenuta nel<br />

maggio 2001, il gruppo assunse la denominazione di IntesaBci. Oggi Intesa Sanpaolo è uno dei<br />

principali gruppi bancari nazionali.<br />

12. Banca Nazionale <strong>del</strong> Lavoro S.p.A. è un’impresa, a capo <strong>del</strong>l’omonimo gruppo, attiva<br />

nell’erogazione di servizi bancari e finanziari; fondata nel 1913 come Istituto di Credito per la<br />

Cooperazione, ha assunto l’attuale denominazione nel 1929. Nel 1992 tale banca è stata<br />

trasformata da istituto di diritto pubblico, controllato dal Ministero <strong>del</strong> Tesoro per circa l’80% <strong>del</strong><br />

capitale, in società per azioni. Nel novembre 1998 è stata privatizzata e, a seguito <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

conclusione <strong>del</strong>l’Offerta Pubblica di Acquisto da parte di BNP Paribas S.A., BNL è attualmente<br />

parte <strong>del</strong> gruppo internazionale BNP Paribas.<br />

13. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. è un’impresa, a capo <strong>del</strong>l’omonimo gruppo, che<br />

opera nel settore bancario nella forma di società per azioni a partire dal 1995. BMPS è attiva,<br />

anche tramite proprie controllate, nei diversi segmenti <strong>del</strong>l’attività bancaria e finanziaria, da quella<br />

tradizionale al credito speciale, con una particolare vocazione retail. BMPS è oggi a capo, anche a<br />

seguito <strong><strong>del</strong>la</strong> concentrazione con Banca Antonveneta S.p.A., di uno dei primi cinque gruppi<br />

bancari italiani con quote di rilievo in tutte le aree di business in cui opera 15 .<br />

12 Recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma<br />

<strong>del</strong>l’articolo 55, comma 1, <strong><strong>del</strong>la</strong> L. 17 maggio 1999, n. 144.”<br />

13 Cfr. provvedimento C8660 – Unicredito Italiano/Capitalia, in <strong>Bollettino</strong> n. 33/2007.<br />

14 Cfr. provvedimento C8027 – Banca Intesa/Sanpaolo IMI, in <strong>Bollettino</strong> n. 49/2006.<br />

15 Cfr. provvedimento C9182 – Banca Monte dei Paschi di Siena/Banca Antonveneta, in <strong>Bollettino</strong> n.3/2008.


24<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

2. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO<br />

14. Nel corso <strong>del</strong> procedimento sono stati svolti accertamenti ispettivi presso Unicredit (sedi di<br />

Bologna e Roma), Intesa (sedi di Milano e Roma), BNL (sedi di Roma) e BMPS (sedi di Siena e<br />

Roma), nonché presso soggetti terzi quali Banca di Roma S.p.A. (sedi di Roma), ora Unicredit<br />

Banca di Roma S.p.A., e Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (sede di Vicenza). Nel corso di tali<br />

accertamenti è stata acquisita ampia documentazione relativa alla partecipazione da parte <strong>del</strong>le<br />

citate banche alle gare per l’affidamento <strong>del</strong> servizio di cassa generale di INAIL.<br />

15. Sono stati sentiti in audizione: Unicredit (in data 15 ottobre 2007 e 14 febbraio 2008), BNL<br />

(in data 11 ottobre 2007 e 12 febbraio 2008), Intesa (in data 10 ottobre 2007 e 20 febbraio 2008),<br />

BMPS (in data 26 settembre 2007 e 11 febbraio 2008), Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (in data<br />

16 ottobre 2007) e INAIL (in data 18 ottobre 2007 e 19 febbraio 2008).<br />

16. Inoltre, sono state inviate più richieste di informazioni a Unicredit. BNL, Intesa, BMPS e<br />

INAIL.<br />

17. Durante l’istruttoria le parti hanno più volte effettuato accesso agli atti: Unicredit in data 19<br />

luglio 2007, 31 ottobre 2007, 25 gennaio 2008, 7 marzo 2008, 6 maggio 2008, 3 luglio 2008, 16<br />

ottobre 2008, 28 ottobre 2008; BNL in data 19 luglio 2007, 11 ottobre 2007, 30 ottobre 2007, 25<br />

gennaio 2008, 8 febbraio 2008, 7 marzo 2008, 3 luglio 2008, 28 ottobre 2008; Intesa in data 20<br />

luglio 2007, 9 agosto 2007, 30 ottobre 2007, 12 dicembre 2007, 24 gennaio 2008, 7 marzo 2008, 4<br />

luglio 2008, 28 ottobre 2008; BMPS in data 20 luglio 2007, 31 ottobre 2007, 22 gennaio 2008, 10<br />

marzo 2008, 3 luglio 2008, 15 ottobre 2008, 29 ottobre 2008.<br />

18. A fronte <strong><strong>del</strong>la</strong> documentazione acquisita, l’<strong>Aut</strong>orità, in data 30 ottobre 2007, ha <strong>del</strong>iberato<br />

l’ampliamento oggettivo <strong>del</strong>l’istruttoria alla gara <strong>del</strong> 1996, prorogando l’istruttoria al 31 luglio<br />

2008. Successivamente, con <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong> 27 marzo 2008 16 , il termine di chiusura <strong>del</strong> procedimento<br />

è stato prorogato al 30 novembre 2008. Da ultimo, su richiesta <strong>del</strong>le parti, con <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong> 31<br />

luglio 2008, tale termine è stato ulteriormente prorogato al 20 dicembre 2008.<br />

19. In data 27 giugno 2008 è stata trasmessa alle parti la Comunicazione <strong>del</strong>le Risultanze<br />

Istruttorie.<br />

20. Le memorie conclusive <strong>del</strong>le parti sono pervenute in data 23, 24 e 27 ottobre 2008. Infine,<br />

in data 29 ottobre 2008, i rappresentanti <strong>del</strong>le parti sono stati sentiti in audizione di fronte<br />

all’<strong>Aut</strong>orità.<br />

3. IL MERCATO INTERESSATO<br />

3.1. Il servizio di cassa INAIL<br />

21. In generale, l’oggetto <strong>del</strong> servizio di cassa è costituito dalla esecuzione di servizi finanziari<br />

a favore di enti, sulla base e nel rispetto di condizioni previamente concordate. Normalmente il<br />

servizio di cassa riguarda tutto il complesso di operazioni relative alla gestione finanziaria di un<br />

dato ente e finalizzate alla riscossione <strong>del</strong>le entrate, al pagamento <strong>del</strong>le spese e alla custodia di<br />

titoli e valori, nonché, più in generale, all’espletamento degli adempimenti finanziari gravanti sul<br />

cassiere in forza <strong><strong>del</strong>la</strong> regolamentazione <strong>del</strong> rapporto convenuta con l’ente 17 .<br />

16 Cfr. provvedimento I686 in <strong>Bollettino</strong> 13/2008 (cfr. doc. 555 - 559).<br />

17 Il titolo I, capo IV, rubricato “Servizio di cassa o di tesoreria”, <strong>del</strong> D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, “Regolamento<br />

concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 7”, si apre con l’art. 50 il<br />

quale stabilisce, in particolare, che: i) il servizio di cassa o di tesoreria è affidato in base ad apposita convenzione a imprese<br />

autorizzate all’esercizio <strong>del</strong>l’attività bancaria ai sensi <strong>del</strong> d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385; ii) il servizio è aggiudicato previo<br />

esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica; iii) le modalità per l’espletamento <strong>del</strong> servizio di cassa o di tesoreria<br />

devono essere coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla L. 29 ottobre 1984, n. 720 recante “Istituzione <strong>del</strong><br />

sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.” L’art. 2 <strong><strong>del</strong>la</strong> L. 720/84, nello stabilire che le disposizioni


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 25<br />

22. Il cassiere generale di INAIL è chiamato ad eseguire una pluralità di attività che sono<br />

specificate sia nei bandi di gara sia, in particolare, negli allegati alla lettera di invito che viene<br />

inviata a tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e siano risultati in possesso dei requisiti di<br />

qualificazione previsti dal bando. In particolare, trattandosi di licitazione privata nelle gare dalla 1<br />

alla 4, possono presentare domanda di partecipazione le imprese in possesso dei requisiti presenti<br />

nel bando stesso.<br />

23. Il servizio di cassa generale di INAIL, oggetto <strong>del</strong>le gare analizzate nella presente<br />

istruttoria, si compone <strong>del</strong>le seguenti attività: (i) gestione <strong>del</strong> plafond; (ii) deposito e<br />

amministrazione titoli e valori mobiliari; (iii) pagamenti centralizzati, (iv) attività <strong>del</strong>le sedi<br />

periferiche.<br />

3.1.1. Gestione <strong>del</strong> plafond<br />

24. Il servizio di cassa generale si svolge tramite rapporti di conto corrente intrattenuti dal<br />

cassiere unico (di seguito anche banca/banche aggiudicataria/e) rispettivamente con la Direzione<br />

Generale e con le unità territoriali di INAIL. In particolare, il cassiere unico gestisce (a) un conto<br />

intestato alla Direzione Generale INAIL (conto di cassa generale) che registra tutte le operazioni di<br />

entrata e di uscita di sua competenza, nonché i flussi <strong>del</strong>le entrate e <strong>del</strong>le uscite <strong>del</strong>le unità<br />

territoriali; (b) più conti correnti dedicati volti anche a soddisfare le necessità operative di spesa<br />

<strong>del</strong>le unità <strong><strong>del</strong>la</strong> Direzione Generale e (c) i conti correnti periferici intestati a ciascuna unità<br />

territoriale <strong>del</strong>l’Ente per la riscossione <strong>del</strong>le entrate e l’erogazione <strong>del</strong>le spese (conti periferici).<br />

25. Proprio al fine di assicurare a ciascuna unità territoriale la possibilità di accendere il conto<br />

periferico necessario al proprio funzionamento, il cassiere unico deve garantire la presenza di<br />

filiali proprie ovvero di banche corrispondenti in tutte le piazze ove esiste un’unità territoriale.<br />

26. Il cassiere unico effettua tutti i pagamenti di INAIL, ovvero:<br />

– a valere sul conto di cassa generale vengono eseguiti i pagamenti di competenza <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

Direzione Generale, vale a dire i pagamenti relativi alle inabilità temporanee 18 , i pagamenti di<br />

stipendi e pensioni dei dipendenti <strong><strong>del</strong>la</strong> Direzione Generale, nonché i versamenti <strong>del</strong>le somme<br />

eccedenti il plafond sul conto corrente di INAIL presso Banca d’Italia (conto tesoreria centrale);<br />

– a valere sui conti periferici vengono effettuati i pagamenti di spettanza <strong>del</strong>le unità territoriali.<br />

Trattasi dei pagamenti relativi agli stipendi e alle pensioni dei dipendenti <strong>del</strong>le unità territoriali,<br />

nonché quelli volti a far fronte alle spese di funzionamento da queste ultime sostenute 19 .<br />

27. Oltre alla gestione <strong>del</strong> plafond, il cassiere unico deve concedere anticipazioni di cassa<br />

all’INAIL in caso di mancanza di liquidità sui conti correnti accesi presso il cassiere unico stesso e<br />

qualora i fondi <strong>del</strong>l’Ente depositati presso la Banca d’Italia non siano prontamente disponibili. Si<br />

tratta, tuttavia, di una tematica che non sembrerebbe avere particolare rilevanza nel concreto in<br />

previste dall’art. 40, L. 30 marzo 1981, n. 119 “si applicano agli enti ed agli organismi pubblici indicati nella tabella B<br />

annessa alla presente legge”, fa sì che INAIL (in quanto ente incluso in tale tabella) sia assoggettato al vincolo costituito<br />

dalla impossibilità di mantenere “disponibilità depositate a qualunque titolo” presso le “aziende di credito” già disciplinate<br />

dall’art. 5 R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, “per un importo superiore al 3 per cento <strong>del</strong>l’ammontare <strong>del</strong>le entrate previste<br />

dal bilancio di competenza degli enti medesimi” (c.d. “plafond”), salve talune esclusioni espressamente previste. Con<br />

decreto <strong>del</strong> Ministro <strong>del</strong>l’Economia e <strong>del</strong>le Finanze <strong>del</strong> 4 agosto 2005, il plafond detenibile da INAIL fuori dalla tesoreria è<br />

stato fissato in 260 milioni di euro.<br />

18 I pagamenti <strong>del</strong>le inabilità temporanee sono oggetto di tale conto dal momento <strong><strong>del</strong>la</strong> loro centralizzazione nel 2001. Fino<br />

a tale data, detti pagamenti erano a valere sul conto uscite <strong><strong>del</strong>la</strong> competente unità territoriale INAIL. Sul conto di cassa<br />

generale transitavano, sino al trasferimento ad INPS nel 2000, le rendite permanenti.<br />

19 Gli importi che affluiscono sui conti entrate periferici vengono trasferiti con periodicità prefissata sul conto corrente<br />

intestato alla Direzione Generale. Di tali fondi la Direzione Generale dispone per i propri pagamenti diretti e per quelli<br />

<strong>del</strong>le unità territoriali. Per questi ultimi si provvede mediante trasferimenti di fondi a favore <strong>del</strong>le unità territoriali INAIL<br />

che, a fine giornata, con procedura automatizzata, devono essere ricondotti sul conto di cassa generale con dettaglio<br />

operativo dei singoli conti correnti periferici per giorno di valuta. L’Istituto, tramite il cassiere unico, gestisce così a livello<br />

centrale sia i flussi in entrata che quelli in uscita.


26<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

quanto storicamente INAIL non avrebbe mai chiesto anticipazioni di cassa 20 .<br />

3.1.2. Deposito e amministrazione titoli e valori mobiliari<br />

28. Sempre nell’ambito <strong>del</strong> servizio di cassa, INAIL affida in deposito e amministrazione al<br />

cassiere unico tutti i titoli e i valori mobiliari di sua proprietà, nonché quelli di proprietà di terzi ma<br />

vincolati a favore <strong>del</strong>l’Ente, e ciò anche ai fini <strong><strong>del</strong>la</strong> verifica <strong>del</strong> rispetto <strong>del</strong> plafond di cui sopra.<br />

3.1.3. Pagamenti centralizzati<br />

29. Nei pagamenti centralizzati figurano quelli per inabilità temporanee e, fino al 2000, anche le<br />

rendite permanenti. Nel 2006, i pagamenti per rendite permanenti ammontavano a circa 4,5<br />

miliardi di euro mentre le inabilità temporanee a circa 807 milioni di euro 21 .<br />

(i) Le rendite permanenti<br />

30. Le rendite permanenti sono state oggetto <strong>del</strong> servizio di cassa INAIL in esame sino al loro<br />

trasferimento ad INPS nel 2000 22 .<br />

31. Tali rendite “sono sempre state gestite con procedura automatizzata direttamente dalla sola<br />

D.G. <strong>del</strong>l’Ente” e “il regolamento di detti pagamenti, disposti mensilmente, avveniva direttamente<br />

sul conto di cassa generale, in essere presso Unicredit” 23 .<br />

32. In particolare, “il riparto <strong><strong>del</strong>la</strong> quota di pagamento assegnata alle banche <strong>del</strong> pool (5%<br />

cad) veniva effettuato da Unicredit sulla base di criteri tecnici concordati con le banche e<br />

INAIL” 24 . Veniva, innanzitutto, definita una quota da attribuire ad ogni banca mandante e poi<br />

assegnata un’area territoriale di maggiore vocazione pari all’incirca a tale quota. Successivamente,<br />

si procedeva con la “attribuzione dei pagamenti contrassegnati dai codici <strong>del</strong>le sedi INAIL<br />

corrispondenti alla zona di cui al punto 2 (ndr zona territoriale di maggiore vocazione), fino al<br />

raggiungimento <strong><strong>del</strong>la</strong> quota di lavoro” 25 . A titolo esemplificativo, “in occasione <strong><strong>del</strong>la</strong> gara <strong>del</strong><br />

1996, COMIT (ndr: oggi Intesa) ottenne la zona <strong><strong>del</strong>la</strong> Liguria che già in precedenza le era<br />

attribuita da Credito Italiano (anche prima <strong>del</strong> 1996 cassiere unico di INAIL) in qualità di banca<br />

corrispondente. Approssimativamente, poteva ritenersi ex ante che l’area <strong><strong>del</strong>la</strong> Liguria,<br />

trattandosi di una regione su venti, corrispondesse a circa il 5% <strong>del</strong> totale dei pagamenti di<br />

indennità da inabilità temporanea” 26 .<br />

33. Le rendite permanenti hanno continuato, considerata la possibilità paventata da INAIL di un<br />

rientro <strong><strong>del</strong>la</strong> loro erogazione in capo al proprio cassiere unico, ad essere oggetto di accordo<br />

commerciale anche nelle gare successive.<br />

(ii) Le inabilità temporanee<br />

34. Le inabilità temporanee sono state trattate a livello decentrato, a valere sul conto uscite<br />

gestito dalla banca assegnataria <strong><strong>del</strong>la</strong> singola sede locale INAIL, fino all’accentramento di tali<br />

20 Cfr., ad esempio, doc. 283 dove, in una e-mail interna ad Unicredit, relativa alla gara 2, si rileva “nell’occasione in linea<br />

con quanto effettuato nel passato (cfr. anche la gara l’INPDAP) e tenuto conto che l’INAIL per quanto a nostra<br />

conoscenza non ha mai utilizzato le linee di credito e appurato che anche le altre due Banche si comportano nello stesso<br />

modo, vi chiediamo di soprassedere dall’inoltro <strong><strong>del</strong>la</strong> richiesta di affidamento per i 3/12 <strong>del</strong>le entrate, di cui 1/12 sarebbe<br />

a nostro carico.”<br />

21 Cfr. doc. 516.<br />

22 Con tale accordo si è “inteso razionalizzare, alla luce <strong>del</strong>l’art. 73 <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 448 <strong>del</strong> 23 dicembre 1998, attraverso<br />

una sinergia operativa, la funzione erogatoria di INPS e INAIL, nell’ottica <strong><strong>del</strong>la</strong> semplificazione amministrativa e<br />

<strong>del</strong>l’attenzione al cliente, perseguendo altresì l’obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi” (cfr. doc.<br />

516).<br />

23 Cfr. doc. 511.<br />

24 Cfr. doc. 511. Come si vedrà più in dettaglio nel prosieguo, nella convenzione stipulata nel 1997, alle banche <strong>del</strong> RTI<br />

diverse da Unicredit era attribuita una quota di rendite permanenti pari a circa il 5% cadauna.<br />

25 Cfr. doc. 513.<br />

26 Cfr. doc. 535.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 27<br />

pagamenti nel 2001 27 . Successivamente a tale centralizzazione, tutte le disposizioni di pagamento<br />

per inabilità temporanea sono state emesse da Unicredit, fino allo scadere <strong><strong>del</strong>la</strong> convenzione <strong>del</strong><br />

1997 nel 2007. La scelta di tale centralizzazione, secondo quanto affermato da INAIL, “fu operata<br />

in base a specifiche esigenze organizzative – al fine di accentrare attività a basso valore aggiunto<br />

– e tecniche” 28 .<br />

35. In fase di costituzione di ogni RTI le banche aderenti trovano un accordo commerciale su<br />

una specifica quota da emettere, senza alcun riferimento a specifiche aree territoriali, le quali<br />

vengono scelte solo in un secondo momento in caso di aggiudicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> gara. Ad esempio,<br />

Intesa ha affermato, con riferimento all’ultima gara aggiudicata, che “quando si costituisce il<br />

raggruppamento, il criterio più efficace di organizzazione è la ripartizione <strong>del</strong> lavoro per quote.<br />

E’ soltanto dopo l’eventuale aggiudicazione <strong>del</strong> servizio, che le diverse banche partecipanti al RTI<br />

chiedono che vengano loro assegnate determinate aree territoriali. Per quanto concerne Intesa<br />

Sanpaolo, la zona che la banca chiederà le venga assegnata è quella corrispondente a Lombardia<br />

e Veneto, in quanto storicamente molto presidiata dalla banca” 29 .<br />

36. Tale ripartizione in quote <strong>del</strong>le inabilità temporanee è tipica di tutti gli RTI che si sono<br />

succeduti nel tempo in occasione <strong>del</strong>le gare andate deserte e nell’ultima aggiudicata 30 . Infatti,<br />

successivamente al passaggio <strong>del</strong>l’erogazione <strong>del</strong>le rendite permanenti ad INPS, le banche, per<br />

rendere economicamente interessante la propria partecipazione ai singoli RTI, hanno proceduto<br />

alla redistribuzione <strong>del</strong> servizio rimasto in capo al cassiere.<br />

37. BMPS, ha così affermato che “con l’attribuzione <strong>del</strong>le rendite permanenti ad INPS è<br />

diventata centrale nel raggiungere un accordo di RTI la redistribuzione tra i partecipanti <strong>del</strong>le<br />

inabilità temporanee, esclusivo appannaggio di Unicredit nella gara <strong>del</strong> 1996, fino al 2007” 31 .<br />

38. Unicredit, dopo aver osservato che “l’attribuzione <strong><strong>del</strong>la</strong> quota percentuale (ndr di<br />

pagamento di inabilità temporanee) è il frutto <strong><strong>del</strong>la</strong> trattativa che viene condotta gara per gara tra<br />

le banche aderenti al medesimo RTI, tenendo conto <strong>del</strong>le capacità negoziali dei partecipanti; è<br />

una trattativa che non ha scientificità dovuta ad analisi statistiche e/o territoriali. In particolare,<br />

tali quote sono attribuite senza alcun riferimento a specifiche aree territoriali da servire”, ipotizza<br />

anch’esso che “una volta trasferito ad INPS il pagamento <strong>del</strong>le rendite da inabilità permanente, il<br />

principio precedentemente seguito per queste ultime sia stato trasferito al pagamento <strong>del</strong>le<br />

indennità da inabilità temporanea, per far fronte all’esigenza di rispettare le quote di lavoro tra le<br />

diverse banche aderenti al RTI. Una volta divenuto centralizzato il pagamento, è subentrata<br />

l’irrilevanza <strong>del</strong> profilo territoriale e la ripartizione può avvenire sulla base <strong>del</strong> solo parametro<br />

costituito dalla quota. Ciò con riferimento alle gare andate deserte dal 2004 in poi, ed all’ultima<br />

27 Tuttavia, secondo quanto affermato da INAIL, Unicredit già dal 1999 aveva attuato una centralizzazione <strong>del</strong>l’emissione<br />

dei propri assegni. In particolare, dal 1999 “le diverse filiali <strong>del</strong> Credito Italiano (ma non <strong>del</strong>le altre banche aderenti al<br />

RTI) hanno cessato di curare direttamente l’emissione degli assegni e hanno iniziato ad inviare le istruzioni per<br />

l’emissione ad un’unica centrale a Milano che poi procedeva all’emissione centralizzata dei titoli di pagamento e alla<br />

relativa spedizione ai beneficiari” (cfr. doc. 532). Anche BNL ha affermato “che le inabilità temporanee sono state<br />

inizialmente di competenza <strong>del</strong>le sedi locali di BNL anche se, in concreto, le stesse non facevano altro che raccogliere i<br />

mandati di pagamento per poi inoltrarli al centro servizi BNL a Roma che, in un secondo momento, avrebbe provveduto a<br />

livello centralizzato con l’emissione dei titoli di pagamento” (cfr. doc. 529).<br />

28 Cfr. doc. 516. Si noti che anche con la nuova convenzione stipulata in data primo ottobre 2007, la quale prevede una<br />

suddivisione <strong>del</strong>l’emissione degli assegni circolari da parte <strong>del</strong>le banche associate in RTI, secondo quanto affermato da<br />

INAIL nella propria audizione <strong>del</strong> 19 febbraio 2008, Unicredit, a tale data, continuava a curare la totalità <strong>del</strong>le emissioni<br />

<strong>del</strong>le inabilità temporanee (cfr. doc. 532).<br />

29 Cfr. doc. 535.<br />

30 Ad eccezione <strong>del</strong> RTI con capofila Unicredit nella gara 1, nella quale tutte le inabilità temporanee sarebbero state<br />

erogate da Unicredit stesso (“l’attività di pagamento <strong>del</strong>le indennità di inabilità temporanea sarebbe stata svolta<br />

esclusivamente dalla capo-fila”, cfr. doc. 526, pag. 6).<br />

31 Cfr. doc. 528.


28<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

assegnata” 32 .<br />

39. Che la ripartizione <strong>del</strong>le quote non derivi da esigenze espresse da INAIL, ma da<br />

motivazioni commerciali <strong>del</strong>le banche, emerge dal fatto che lo stesso Ente, in merito all’ultima<br />

gara, ha specificato che “i componenti il RTI aggiudicatario hanno avanzato ad INAIL la richiesta<br />

di provvedere esso stesso alla ripartizione dei pagamenti da assegnare a ciascun operatore. Tale<br />

richiesta, peraltro, non è stata accolta in ragione <strong>del</strong> fatto che INAIL non solo non ha alcuno<br />

specifico interesse in tal senso, ma al contrario, ha l’esigenza di avere un unico interlocutore<br />

individuato nella banca capofila <strong>del</strong> raggruppamento. Tale smistamento, rispondendo ad una<br />

esigenza commerciale <strong>del</strong>le banche e non ad una esigenza tecnica di INAIL, dovrà essere curato<br />

dal capofila stesso” [sottolineatura aggiunta] 33 .<br />

(iii) Le modalità di incasso da parte dei beneficiari<br />

40. Quanto all’incasso dei pagamenti centralizzati da parte <strong>del</strong> beneficiario INAIL si osserva,<br />

innanzitutto, che è l’infortunato stesso a scegliere la modalità da esso preferita. Per le rendite<br />

permanenti, oggetto <strong>del</strong> servizio di cassa INAIL fino al 2000, era possibile l’accredito in conto<br />

corrente, l’assegno circolare ed il pagamento per cassa allo sportello bancario.<br />

41. Con riferimento alle modalità concretamente attuate per l’incasso <strong>del</strong>le inabilità temporanee<br />

nel periodo 1997 – 2007, secondo quanto affermato da Unicredit, “l’erogazione <strong>del</strong>le somme è<br />

avvenuta tramite assegno circolare o bonifico bancario, con una netta prevalenza dei pagamenti<br />

tramite assegni circolari” 34 . La stessa INAIL rileva che “i pagamenti relativi alle indennità di<br />

temporanea […] vengono effettuati tramite assegni circolari e in casi eccezionali a mezzo<br />

accredito in c/c” 35 . Solo in occasione <strong>del</strong>l’ultima gara è stata introdotta la possibilità di usufruire<br />

dei pagamenti localizzati anche per le inabilità temporanee 36 .<br />

42. La prevalenza degli assegni circolari avrebbe carattere strutturale, legata al tipo di<br />

prestazione fornita da INAIL. Al riguardo, secondo quanto affermato da Unicredit, “si tratta di<br />

una libera scelta degli assicurati legata, tra l’altro, al fatto che le indennità per inabilità<br />

temporanea sono prestazioni per definizione non continuative, per le quali probabilmente manca<br />

sia il tempo che l’interesse ad ottenere il pagamento per mezzo di bonifico. Si tratta, pertanto, di<br />

un dato strutturale sul quale è difficile operare modificandolo” 37 .<br />

43. Sempre in merito alle concrete modalità di incasso, le banche hanno specificato, nelle<br />

risposte alle richieste di informazioni ed in audizione, che tali assegni circolari sono incassabili<br />

presso qualsiasi banca sul territorio nazionale con, tuttavia, dei profili critici legati all’incasso<br />

fraudolento.<br />

44. Al riguardo, ad esempio, Intesa afferma, con riguardo al pagamento tramite assegno<br />

circolare, che “la banca assegnataria <strong>del</strong> servizio emette l’assegno e lo invia per posta al<br />

beneficiario <strong><strong>del</strong>la</strong> prestazione che può incassarlo presso qualsiasi banca” 38 [sottolineatura<br />

aggiunta]. La stessa banca rileva che la liquidazione in contanti è immediata sia per clienti che non<br />

32 Cfr. doc. 531.<br />

33 Cfr. doc. 532.<br />

34 Cfr. doc. 511.<br />

35 Cfr. doc. 1, chiarimenti relativi alla gara n. 14/2006 inviati da INAIL al RTI con capogruppo BNL. Viene, inoltre,<br />

riportato che il numero di assegni circolari relativo a pagamenti per inabilità temporanee è di circa 1.400.000 unità.<br />

36 Come affermato in audizione da INAIL “i pagamenti localizzati per le indennità di inabilità temporanea sono stati<br />

previsti nei capitolati di gara di INAIL solo nell’ultima gara effettivamente assegnata nel 2007” (cfr. doc. 532). Intesa ha,<br />

altresì precisato che “il capitolato d’oneri relativo alla gara <strong>del</strong> 2006 prevede una nuova modalità di pagamento, che va ad<br />

aggiungersi alle due sopra indicate (assegno e bonifico bancario). Si tratta <strong><strong>del</strong>la</strong> c.d domiciliazione presso sportello<br />

bancario” (cfr. doc. 526).<br />

37 Cfr doc. 531.<br />

38 Cfr. doc. 526.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 29<br />

clienti, questi ultimi purché conosciuti 39 .<br />

45. Inoltre, secondo quanto affermato da Unicredit, “gli assegni circolari possono essere<br />

cambiati, e lo sono sempre concretamente stati, anche presso la rete degli sportelli di Poste. In<br />

merito a Poste, quindi, si rileva che a differenza <strong>del</strong>l’ultima gara dove il suo ruolo è definito come<br />

partecipante formale al RTI, nel passato era solo un soggetto presso i cui sportelli il beneficiario<br />

di prestazione INAIL poteva incassare gli assegni a suo favore” 40 .<br />

46. Con riguardo alla sottrazione/smarrimento degli assegni circolari, INAIL ritiene che esso<br />

“pur presente, non assuma tuttavia caratteri di grande diffusione, attestandosi su livelli<br />

marginali” 41 .<br />

<strong>47</strong>. Nel 2006, infatti, tale fenomeno ha inciso in valore per meno <strong>del</strong>lo 0,06% <strong>del</strong> totale degli<br />

assegni emessi per inabilità temporanee 42 .<br />

3.1.4.Attività sedi periferiche INAIL<br />

48. Da quanto sopra si desume come le banche assegnatarie <strong>del</strong>le sedi territoriali INAIL, dal<br />

2001, non svolgono più alcuna attività nei confronti degli infortunati, che ricevono i rispettivi titoli<br />

di pagamento centralmente, ma si limitano a svolgere attività legate al funzionamento <strong>del</strong>le sedi<br />

stesse. Infatti, le rendite permanenti non sono mai state appannaggio <strong>del</strong>le sedi locali, mentre le<br />

inabilità temporanee lo sono state fino all’accentramento <strong>del</strong> 2001.<br />

49. Per la copertura di tali sedi periferiche, il RTI può, nei casi previsti, avvalersi anche di altre<br />

aziende di credito denominate corrispondenti 43 .<br />

50. Il complesso di tutte le quattro tipologie di attività sopra descritte e comprese nel servizio di<br />

cassa ha un indubbio valore economico per le parti che partecipano alla gara 44 .<br />

3.2. Il mercato rilevante <strong>del</strong> prodotto e geografico<br />

51. Le gare rispetto alle quali è stato avviato il presente procedimento istruttorio hanno per<br />

oggetto la domanda di specifici servizi, espressa da un determinato organismo di diritto pubblico,<br />

che svolge una funzione centrale ai fini <strong>del</strong>l’obiettivo <strong><strong>del</strong>la</strong> protezione sociale, e come tale<br />

caratterizzata da rilevanti peculiarità. Infatti, la domanda per la fornitura <strong>del</strong> servizio di cassa<br />

generale <strong>del</strong>l’INAIL, trattandosi di un organismo pubblico, viene espressa mediante il ricorso a<br />

procedure ad evidenza pubblica.<br />

52. In secondo luogo, le condizioni di fornitura devono soddisfare requisiti dettagliatamente<br />

definiti nel capitolato, relativi tanto a elementi qualitativi quanto a varie condizioni economiche<br />

concernenti il fornitore. Infatti, i bandi specificano, in merito alla “capacità tecnica”, la necessità<br />

di dare informazioni necessarie per valutare, tra l’altro, la conformità ai requisiti relativi alla<br />

39 Cfr. doc. 545.<br />

40 Cfr. doc. 531.<br />

41 Cfr. doc. 532.<br />

42 In particolare, secondo quanto riportato in un documento interno ad Unicredit <strong>del</strong> marzo 2007, il valore medio <strong>del</strong>le<br />

perdite per incassi fraudolenti assegni INAIL nel 2006 è pari a <strong>47</strong>0.000 euro (cfr. doc. 285), a fronte di un valore totale dei<br />

pagamenti per inabilità temporanee pari nello stesso anno, secondo quanto affermato da INAIL, a 807 milioni di euro (cfr.<br />

doc. 516).<br />

43 Secondo quanto affermato da INAIL, “tali corrispondenti vengono scelti dal cassiere unico d’intesa con l’Istituto, tra<br />

banche aventi sportelli collegati tra di loro in tempo reale e che dispongano sulla piazza di Roma di un proprio sportello, o<br />

altra struttura equivalente, anch’essa in grado di operare in tempo reale o tramite altro valido mezzo con qualunque<br />

struttura periferica <strong><strong>del</strong>la</strong> banca stessa […].Con gli Istituti corrispondenti presenti nelle piazze ove non ci sono filiali <strong>del</strong><br />

cassiere unico, e incaricati di detenere, nei casi previsti, - conti entrate – e/o – conti uscite - vengono stipulate dal cassiere<br />

unico, quale mandatario <strong>del</strong> RTI, apposite subconvenzioni (cfr. doc. <strong>47</strong>3).<br />

44 Ad esempio, BNL, con riferimento alla prima gara andata deserta, ha rilevato che “l’acquisizione <strong>del</strong> servizio si<br />

prospetta di notevole interesse commerciale […] per le seguenti considerazioni:gestione <strong>del</strong>l’ingente liquidità e dei titoli<br />

depositati presso il cassiere; elevato numero dei pagamenti da effettuare con assegni circolari e bonifici la durata <strong>del</strong><br />

contratto (sei anni, rinnovabile per ulteriori tre anni) consentirà di cogliere le opportunità produttive nei confronti dei: 1)


30<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

presenza sul territorio. Quanto alla “capacità economica e finanziaria” viene richiesto di attestare:<br />

(i) un determinato ammontare di patrimonio netto 45 ; (ii) di aver svolto servizi di cassa o di<br />

tesoreria con gestione di movimenti finanziari in entrata e in uscita 46 .<br />

53. In terzo luogo, le stesse modalità di fornitura sono dettagliatamente specificate nei bandi e<br />

nelle lettere di invito una volta superata la fase di pre-qualifica, come dimostrano gli allegati<br />

relativi al “capitolato d’oneri” <strong>47</strong> . Ogni servizio è descritto in modo particolareggiato, tra l’altro, in<br />

relazione ai criteri di esecuzione, alle operazioni che coinvolge, alla documentazione da far<br />

pervenire, alle comunicazioni da effettuare, alle tecniche informatiche da seguire e alla tempistica.<br />

54. A ciò si aggiunga la rilevante entità <strong><strong>del</strong>la</strong> domanda espressa tanto in volumi movimentati<br />

che in termini di servizi da erogare da parte <strong>del</strong> fornitore 48 .<br />

55. Altra importante peculiarità <strong><strong>del</strong>la</strong> domanda è la durata <strong><strong>del</strong>la</strong> fornitura richiesta, pari a cinque<br />

anni per la prima gara <strong>del</strong> 1996 e a sei anni in tutti i quattro bandi successivi.<br />

56. Alla luce <strong>del</strong>le specificità <strong><strong>del</strong>la</strong> domanda formulata dall’INAIL, si ritiene corretto far<br />

coincidere il mercato rilevante <strong>del</strong> prodotto con le gare medesime, aventi per oggetto il servizio di<br />

cassa generale <strong>del</strong>lo stesso Istituto. In diversi procedimenti per fattispecie analoghe, infatti,<br />

l’<strong>Aut</strong>orità ha individuato il mercato rilevante con riferimento alle sole forniture, aventi ad oggetto<br />

specifici beni o servizi, per le gare relative al singolo ente appaltante dando rilievo, tra l’altro, a<br />

elementi quali la modalità di esecuzione via procedura a evidenza pubblica, la predisposizione di<br />

un capitolato, le modalità e i tempi di pagamento 49 .<br />

57. Sul punto la stessa giurisprudenza ha confermato la correttezza di tale approccio,<br />

sostenendo che, nel caso di intese restrittive, la definizione <strong>del</strong> mercato rilevante è sempre relativa<br />

al contesto di riferimento e che nel caso di gare si debba fare una valutazione in funzione <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

rilevanza <strong><strong>del</strong>la</strong> medesima in termini di domanda espressa rispetto all’offerta 50 .<br />

58. Dal punto di vista geografico, si ritiene che il mercato rilevante oggetto <strong>del</strong> presente<br />

procedimento investa l’intero territorio nazionale. Infatti, rileva osservare che gli stessi bandi<br />

specificano che il luogo di esecuzione dei lavori è il “territorio nazionale.” Inoltre, i requisiti e/o i<br />

punteggi previsti nei bandi fanno espressamente riferimento al possesso dei partecipanti,<br />

dipendenti, in particolare per quelli operanti presso la sede <strong><strong>del</strong>la</strong> Direzione Generale in P.le Pastore n. 6, Roma, per i<br />

quali è previsto l’apposito sportello interno; 2) beneficiari <strong>del</strong>le prestazioni assicurative; 3) fornitori” (Cfr. doc. 63).<br />

45 In tutti i bandi indicato come non inferiore a 1 miliardo di euro, mentre per la gara 0 non inferiore 2.000 miliardi di lire.<br />

46 Nel bando <strong><strong>del</strong>la</strong> gara 4 è indicato “si attesti di aver svolto complessivamente nell’ultimo triennio (2002/2003/2004)<br />

servizi di cassa o di tesoreria con gestione di movimenti finanziari in entrata e in uscita pari ad almeno €<br />

57.000.000.000,00. In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese tale requisito deve essere soddisfatto dal<br />

Raggruppamento nel suo complesso.”<br />

<strong>47</strong> Cfr. ad esempio doc. <strong>47</strong>3, all. 6a per la gara 2 e all. 6b per la gara 3.<br />

48 Infatti, le operazioni finanziarie da gestire sono quantificate nell’ultimo bando come “pari complessivamente a Euro<br />

19.000.000.000,00”. Inoltre, dai già citati chiarimenti relativi alla gara n. 14/2006 inviati da INAIL al RTI con capogruppo<br />

BNL, si evince che le uscite impegnate sono pari a circa 9.969.000.000 euro, così suddivise: a) impegni per pagamenti<br />

istituzionali 6.090.000.000 euro circa (divisi tra indennità temporanea 748.000.000, rendite 5.000.000.000, altri pagamenti<br />

342.000.000); b) impegni per pagamenti diversi da quelli istituzionali 3.879.000.000 euro (divisi tra stipendi/pensioni<br />

643.500.000, pagamenti diversi, quali lavori pubblici - acquisti beni servizi - mutui ai dipendenti, circa 3.235.500.000).<br />

49 Cfr., ad esempio, Pellegrini/Consip, in <strong>Bollettino</strong> 24/2002; Aziende Trasporto Pubblico Locale-Petrolieri, in <strong>Bollettino</strong><br />

22/2001. La legittimità <strong>del</strong>l’orientamento <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità è stata confermata dalla giurisprudenza, ad esempio si veda<br />

Consiglio di Stato sentenza n. 926 <strong>del</strong> 2004, relativa al caso precedentemente richiamato Pellegrini/Consip.<br />

50 Cfr. sentenze n. 1189 e n. 1192 <strong>del</strong> 2001, relative al caso Assicurazione Rischi Comune di Milano. Più precisamente, il<br />

Consiglio di Stato ha sostenuto che “[…] l’ammissibilità di una coincidenza tra mercato rilevante e gara non può essere<br />

né affermata né negata in termini assoluti, dovendosi indagare in concreto le caratteristiche <strong>del</strong> mercato oggetto <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

gara. Cfr. anche sentenza <strong>del</strong> Consiglio di Stato n. 1271 <strong>del</strong> 2006 laddove si afferma che “nell’ipotesi di intese restrittive,<br />

la definizione di mercato rilevante è successiva all’individuazione <strong>del</strong>l’intesa, in quanto sono l’ampiezza e l’oggetto<br />

<strong>del</strong>l’intesa a circoscrivere il mercato su cui l’abuso è commesso: vale a dire che la definizione <strong>del</strong>l’ambito merceologico e<br />

territoriale nel quale si manifesta un coordinamento tra imprese concorrenti e si realizzano gli effetti derivanti dall’illecito<br />

concorrenziale è funzionale alla decifrazione <strong>del</strong> grado di offensività <strong>del</strong>l’illecito. Invece nella diversa ipotesi di abuso di<br />

posizione dominante, la definizione di mercato rilevante precede quella <strong><strong>del</strong>la</strong> posizione dominante, e costituisce un<br />

presupposto <strong>del</strong>l’illecito.”


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 31<br />

singolarmente o in RTI, di una rete di sportelli a livello nazionale, e ciò sia per la dimostrazione<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> capacità tecnica che per il raggiungimento <strong>del</strong> valore massimo come offerta<br />

“economicamente più vantaggiosa”.<br />

4. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE RELATIVE ALL’INTESA<br />

4.1. Le gare precedenti al 1996 51<br />

4.1.1. La prima convenzione <strong>del</strong> 1982<br />

59. Nel marzo <strong>del</strong> 1980 il Consiglio di Amministrazione (di seguito anche CdA) di INAIL ha<br />

indetto il primo appalto concorso per l’affidamento <strong>del</strong> proprio servizio di cassa generale. Nel<br />

luglio 1982 sono state approvate la convenzione con l’allora Credito Italiano, ora Unicredit,<br />

nonché le subconvenzioni tra quest’ultimo e gli istituti di credito corrispondenti. Il servizio,<br />

pertanto, è stato fornito dal solo Unicredit, con il mero ricorso a banche corrispondenti. Tra queste<br />

figurano l’allora Banca Commerciale Italiana, ora Intesa, MPS e BNL.<br />

60. Sul totale <strong>del</strong>le 212 sedi periferiche INAIL:<br />

– Unicredit risulta assegnataria, per il conto entrate, di 142 sedi (67% dei conti entrate) e, per il<br />

conto uscite, di 50 sedi (24% dei conti uscite);<br />

– MPS, per il conto entrate, di 8 sedi (4% dei conti entrate) e, per il conto uscite, di 17 sedi (8%<br />

dei conti uscite);<br />

– Intesa, per il conto entrate, di 6 sedi (3% dei conti entrate) e, per il conto uscite, di 15 sedi<br />

(6% dei conti uscite);<br />

– BNL, per il conto entrate, di 4 sedi (2% dei conti entrate) e, per il conto uscite, di 18 sedi (8%<br />

dei conti uscite) 52 .<br />

61. La direzione generale di INAIL, in una nota indirizzata al CdA, ha ritenuto “opportuno<br />

sottoporre all’Amministrazione alcuni elementi di valutazione in ordine allo svolgimento <strong>del</strong><br />

servizio di cassa generale da parte <strong>del</strong>l’attuale Cassiere Unico – Credito Italiano a decorrere al<br />

1° dicembre 1982.” Viene rilevato che “sul piano operativo la gestione <strong>del</strong> servizio è risultata<br />

pienamente rispondente alle esigenze <strong>del</strong>l’Istituto e non ha dato luogo – salvo fenomeni <strong>del</strong> tutto<br />

marginali – ad alcun inconveniente, ponendo in rilievo, in ogni circostanza, la concreta<br />

disponibilità <strong>del</strong> Credito Italiano a fornire il supporto tecnico e professionale <strong>del</strong>le sue strutture a<br />

fronte <strong>del</strong>le esigenze di volta in volta rappresentategli dall’Istituto” 53 . Inoltre, “anche dal punto di<br />

vista economico, la gestione stessa può considerarsi positiva” 54 .<br />

4.1.2. La seconda convenzione <strong>del</strong> 1989<br />

62. Nel maggio 1987 è stata <strong>del</strong>iberato dal CdA di INAIL l’invito a partecipare alla nuova gara<br />

per l’affidamento <strong>del</strong> proprio servizio di cassa, ammettendo anche la partecipazione di banche con<br />

la modalità <strong>del</strong>l’associazione temporanea di impresa 55 .<br />

51 Cfr. doc. 451.<br />

52 Cfr. doc. 451, all. 2.<br />

53 Cfr. doc. 451, all. 3.<br />

54 Cfr. doc. 451, all. 3.<br />

55 Sulla scorta <strong><strong>del</strong>la</strong> proposta formulata dalla Direzione Generale sono state invitate a partecipare alla gara in appaltoconcorso,“le<br />

aziende di credito che, per la loro stessa organizzazione territoriale e la collaudata esperienza di rapporti con<br />

INAIL, diano le migliori garanzie di una buona gestione <strong>del</strong> servizio di cassa generale”. In particolare, “tali garanzie, ad<br />

avviso <strong><strong>del</strong>la</strong> Direzione generale, possono essere sicuramente offerte dalle “banche di interesse nazionale (Banca<br />

Commerciale Italiana, Banco di Roma, Credito Italiano) nonché degli istituti di credito di diritto pubblico (Banca<br />

Nazionale <strong>del</strong> Lavoro, Banco di Napoli, Banco di Sardegna, Banco di Sicilia, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Monte<br />

dei Paschi di Siena) considerato che, a fronte <strong><strong>del</strong>la</strong> minore presenza territoriale di taluni dei predetti istituti sta la<br />

possibilità – che dal punto di vista legale si ritiene praticabile – di ammettere eventuali associazioni temporanee di


32<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

63. Nel febbraio 1989 è stata approvata la nuova convenzione con Unicredit, che ha presentato<br />

una offerta migliore dei suoi concorrenti Intesa, MPS e Istituto Bancario San Paolo di Torino (di<br />

seguito anche San Paolo).<br />

64. Si osservi che le citate banche hanno partecipato alla gara separatamente, senza ricorrere<br />

all’ammessa figura <strong>del</strong>l’associazione temporanea di imprese. Dalla documentazione di gara<br />

trasmessa da INAIL, risulta che Unicredit è risultata aggiudicataria <strong>del</strong> servizio alla luce di una<br />

valutazione <strong><strong>del</strong>la</strong> capillarità basata sul rapporto banca/sedi periferiche INAIL e non su valutazioni<br />

in merito ad una capillarità a beneficio degli infortunati INAIL 56 .<br />

65. Sul totale <strong>del</strong>le 264 unità periferiche INAIL:<br />

– Unicredit risulta assegnataria di 205 sedi, pari al 78% <strong>del</strong> totale;<br />

– tra i corrispondenti figurano, tra gli altri, Intesa (7 sedi pari al 3% <strong>del</strong> totale), BNL (4 sedi pari<br />

al 2% <strong>del</strong> totale) e MPS (8 sedi pari al 3% <strong>del</strong> totale).<br />

4.1.3. La terza convenzione <strong>del</strong> 1993<br />

66. Nel luglio 1993 è stata stipulata la convenzione con Unicredit, rinnovando la precedente.<br />

67. Delle 274 sedi periferiche INAIL, Unicredit ne risulta assegnataria in 243 casi, con una<br />

copertura <strong>del</strong>l’89%. Il restante è coperto dalla seguenti banche corrispondenti: Banca di Roma,<br />

Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Credito Romagnolo, Banca S. Paolo di Brescia, Banca Popolare<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> Marsica.<br />

68. In questa nuova ripartizione <strong>del</strong>le sedi periferiche non figurano, in qualità di banche<br />

corrispondenti, BNL, MPS e Intesa.<br />

4.2. La gara bandita nel 1996 e aggiudicata nel 1997 (gara 0)<br />

4.2.1. Bando di gara e partecipanti<br />

69. In data 25 marzo 1996, il CdA di INAIL ha indetto una gara ad appalto concorso per un<br />

periodo quinquennale a decorrere dal primo marzo 1997. Nel bando pubblicato nell’aprile 1996 57<br />

viene richiesta alle banche, anche attraverso “la presentazione di offerte da parte di<br />

raggruppamenti di banche con una capofila”:<br />

– “un’articolazione territoriale in Italia a livello provinciale, con presenza diretta nella città ove<br />

esiste una sede INAIL e in tutti i capoluoghi di provincia, anche attraverso banche corrispondenti”;<br />

– “la gestione <strong>del</strong>le operazioni finanziarie con riferimento ai movimenti previsti in bilancio, in<br />

entrata e in uscita, pari complessivamente a circa lire 28.000 miliardi”;<br />

– “la corresponsione <strong>del</strong>le competenze al personale dipendente, anche mediante accreditamento<br />

su conto corrente aperto dagli interessati presso altre banche”;<br />

– “il pagamento <strong>del</strong>le rendite di inabilità permanente agli aventi diritto, residenti in Italia e<br />

all’estero”.<br />

70. Tra la documentazione da produrre nella fase di qualificazione vi è la “la dichiarazione<br />

contenente l’indicazione <strong>del</strong>le province italiane in cui la banca è presente con proprie filiali,<br />

imprese costituite tra le aziende di credito invitate, semprechè il raggruppamento si costituisca secondo la formula <strong>del</strong><br />

mandato collettivo alla capogruppo” (cfr. doc. 451, all. 3).<br />

56 Cfr. doc. 451, all. 7. In particolare, nei verbali <strong><strong>del</strong>la</strong> commissione di gara, viene affermato che “onde assicurare il<br />

miglior espletamento <strong>del</strong> servizio di cassa generale <strong>del</strong>l’Istituto assume particolare rilievo l’elemento <strong>del</strong> numero e <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

distribuzione degli sportelli <strong><strong>del</strong>la</strong> banca incaricata nel territorio nazionale e ciò con riferimento alla maggiore<br />

immediatezza nei rapporti tra l’ente e il proprio cassiere.” Relativamente a tale aspetto, “esiste un sensibile divario tra le<br />

due citate aziende di credito (ndr Credito Italiano e San Paolo) in situazione di sostanziale parità economica nel senso che,<br />

mentre l’Istituto bancario S. Paolo di Torino è assente in n. 50 capoluoghi di provincia, il Credito Italiano presenta una<br />

distribuzione di sportelli più capillare e diffusa in quanto non è attualmente rappresentato soltanto in n. 16 capoluoghi di<br />

provincia” (Cfr. doc. 451, all. 6).


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 33<br />

agenzie, dipendenze, o sportelli, ovvero a mezzo di banche associate e/o corrispondenti”.<br />

71. Quanto ai criteri di valutazione sono previste le seguenti percentuali di incidenza nella<br />

valutazione:<br />

– 55% caratteristiche tecnico-organizzative <strong>del</strong> servizio (numero e localizzazione di filiali o<br />

sportelli nel territorio nazionale, livello di informatizzazione, tempi di esecuzione dei mandati, altri<br />

enti, pubblici o privati, per i quali è stato svolto servizio di cassa o tesoreria – importo e durata);<br />

– 30% all’offerta economica (condizioni di c/c – tasso creditore, tasso debitore, valute,<br />

commissioni per spese e operazioni);<br />

– 15% eventuali altri servizi aggiuntivi, migliorativi ed integrativi nonché offerte di facilitazioni<br />

varie.<br />

72. La gara sarebbe stata dichiarata deserta in assenza di almeno due offerte, prevedendosi,<br />

tuttavia, l’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida 58 . Una simile modalità di<br />

aggiudicazione, come si vedrà nel prosieguo, non è stata mantenuta nei tre successivi bandi <strong>del</strong>le<br />

gare andate deserte, nei quali è stata, invece, ritenuta necessaria per l’aggiudicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> gara, la<br />

presenza di almeno due offerte valide. Nella quarta gara, ovvero l’ultima aggiudicata, è stato<br />

previsto un criterio diverso: quello di una sola offerta valida.<br />

73. Hanno prsentato domanda di partecipazione i seguenti istituti bancari:<br />

– RTI Credito Italiano (capogruppo), Banca Commerciale Italiana, BNL, MPS;<br />

– RTI Banca di Roma (capogruppo), Banca Nazionale <strong>del</strong>l’Agricoltura, Banca Mediterranea;<br />

– RTI Banca Popolare di Milano (capogruppo), Banca Popolare di Novara, Banca Popolare di<br />

Verona, Banco San Geminiano e San Prospero, Banca Popolare di Bergamo e Credito Varesino;<br />

– Banco di Napoli.<br />

74. Sono stati ammessi solo i primi due RTI, mentre gli altri concorrenti “non furono ammessi a<br />

causa di irregolarità nella documentazione prodotta” 59 .<br />

4.2.2. Formazione degli schieramenti<br />

75. Dalla corrispondenza interna a Unicredit - in particolare, da una nota indirizzata alla<br />

“Direzione Centrale IMP” dalla “Filiale Roma EUR” tramite la “Direzione Territoriale Lazio-<br />

Umbria-Abruzzi”, datata 7 maggio 1996 - si desume come l’approccio iniziale alla gara appena<br />

bandita da INAIL era quello di gareggiare da soli per evitare di ridurre la convenienza economica<br />

<strong>del</strong> servizio (“siamo convinti che costituire una cordata con una o più banche frazionerebbe la<br />

sostanza <strong><strong>del</strong>la</strong> convenienza economica sin quasi ad annullarla. Siamo <strong>del</strong> parere quindi che<br />

dobbiamo tendere a gareggiare per la posizione di cassiere unico” 60 ).<br />

76. Tuttavia, rileva sempre Unicredit nel prosieguo <strong>del</strong> documento sopra citato: “sul piano<br />

tattico <strong><strong>del</strong>la</strong> gara, pur confermando la fiducia nei nostri mezzi, non possiamo escludere che<br />

potrebbero crearsi problemi qualora ci trovassimo di fronte a cordate avverse rappresentanti la<br />

gran parte <strong>del</strong> sistema […]. Per questo ribadiamo la opportunità di pervenire a – patti di<br />

desistenza – da concordare con alcune banche (Banco di Napoli, Banco di Sicilia e non<br />

escluderemmo il Monte Paschi Siena ed eventualmente COMIT se modifica l’attuale posizione,<br />

salvo altre). A dette banche dovremo riservare alcune specifiche regioni (peso 10% circa <strong>del</strong><br />

lavoro), ove le stesse potessero garantire il servizio sulle piazze non direttamente da noi<br />

presidiate. Fermo che se le stesse non volessero aderire, non ci resterebbe che prenderne atto e,<br />

57 Cfr. doc. 429.<br />

58 In particolare, nel bando viene precisato che “la gara sarà dichiarata deserta se non perverranno, nei termini stabiliti<br />

nella lettera d’invito, almeno due offerte. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.”<br />

59 Cfr. doc. 10.<br />

60 Cfr. doc. 313.


34<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

come – gruppo creditizio - concentrare le nostre migliori attenzioni sui contenuti <strong>del</strong>l’offerta da<br />

rendere ancora più competitiva” [sottolineatura aggiunta] 61 .<br />

77. In risposta alla nota sopra scritta, ne segue un’altra sempre interna a Unicredit, scritta a<br />

mano in data 7 maggio 1996 su carta intestata <strong><strong>del</strong>la</strong> banca stessa e inviata per fax dalla Direzione<br />

Centrale “IMP” di Milano alla “Direzione Territoriale Lazio, Umbria e Abruzzi”, nella quale viene<br />

riportato che “vi comunichiamo che Comit intende partecipare al bando con una cordata e<br />

pertanto non è disponibile a patti di desistenza. In relazione a tale vincolo le precedenti ipotesi da<br />

voi formulate per le vie brevi, per quanto riguarda Comit non risultano percorribili. Fermo<br />

restando gli approfondimenti da voi in corso con B.Co Napoli e Sicilia, occorre ora decidere se<br />

partecipare singolarmente o come gruppo creditizio, ovvero presentarsi congiuntamente con<br />

COMIT ed altre banche. Restiamo in attesa di vostre considerazioni e proposte” 62 [sottolineatura<br />

aggiunta].<br />

78. Risponde nuovamente la “Filiale Roma Eur” di Unicredit, inviando una nota alla<br />

“Direzione Centrale IMP”, sempre tramite la “Direzione Territoriale Lazio-Umbria-Abruzzi”,<br />

questa volta in data 10 maggio 1996, affermando, innanzitutto, che i contatti in corso con Banco di<br />

Napoli e Banco di Sicilia, erano “orientati a – congelare – la situazione presso detti Istituti, sulla<br />

base di una prospettiva di collaborazione come corrispondenti privilegiati nelle rispettive regioni<br />

naturali, onde bloccarne la possibile partecipazione a raggruppamenti ostili” 63 .<br />

79. Viene, poi, fatto presente, nella nota stessa, che “peraltro, l’importante fatto nuovo da<br />

registrare nel frattempo è la posizione di BNL e Monte Paschi che, nel corso di uno specifico<br />

incontro in punto richiestoci, si sono dichiarate disponibili a scendere in campo al nostro fianco,<br />

in raggruppamento capofilato dal ns. istituto che, in termini di suddivisioni <strong>del</strong>le incombenze<br />

operative preveda per ciascuna di dette istituzioni una quota di flussi di pagamenti istituzionali<br />

INAIL non superiore al 5% <strong>del</strong> globale, su zone territoriali da definire. Ovviamente, anche la<br />

tenuta dei conti correnti entrate e uscite, sulle piazze da noi non presidiate direttamente, in tale<br />

prospettiva potrebbe essere meglio ridistribuita. […]. Nell’occasione, i ns. interlocutori ci hanno<br />

chiarito che la loro decisione di coagularsi per l’importante servizio INAIL intorno al ns. istituto,<br />

il cui ruolo centrale ovviamente non verrebbe minimante messo in discussione, è da porre in<br />

relazione alla necessità di dover contrastare con ogni mezzo la pressante attività di Bancaroma<br />

nel settore che, con politica di rilevante aggressività, cerca continuamente di guadagnare spazio a<br />

scapito <strong>del</strong>l’intero sistema. In sostanza, i ns. interlocutori, temendo un ulteriore decisivo<br />

rafforzamento nel campo dei servizi di cassa/tesoreria per enti <strong><strong>del</strong>la</strong> Banca di Roma, qualora la<br />

stessa risultasse malauguratamente aggiudicataria <strong><strong>del</strong>la</strong> gara in oggetto, a difesa anche<br />

<strong>del</strong>l’immagine, ritengono strategicamente importante aiutarci a difendere il ns ruolo di cassiere, a<br />

fronte <strong>del</strong> modesto ritorno di cui sopra. Fermo quanto sopra, non rimane che chiarire la posizione<br />

Comit, alla quale, come contropartita per un accordo di desistenza, non potranno essere garantite<br />

ovviamente quote di pagamenti superiori al 5% <strong>del</strong> globale” 64 [sottolineatura aggiunta].<br />

80. In calce a quanto sopra, nella medesima nota, viene aggiunto dalla “Direzione Territoriale<br />

Lazio-Umbria-Abruzzi” che “riteniamo la forma di collaborazione offertaci importante per la<br />

difesa a costo marginale <strong>del</strong> ns. ruolo. Vediamo inoltre la possibilità di una futura reciprocazione<br />

che ci potrà aprire spiragli per cogliere opportunità di entrare nel settore <strong>del</strong>le tesorerie,<br />

affiancandoci a BNL e MPS; come da tempo presenti nel ruolo” 65 .<br />

61 Cfr. doc. 313.<br />

62 Cfr. doc. 315.<br />

63 Cfr. doc. 312.<br />

64 Cfr. doc. 312.<br />

65 Cfr. doc. 312.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 35<br />

81. Si rilevi che subito dopo la scadenza prevista dal bando di gara per la presentazione <strong>del</strong>le<br />

domande di partecipazione, ovvero il 20 maggio 1996, da una nota interna a Unicredit datata 27<br />

maggio 1996, precedente all’invio <strong><strong>del</strong>la</strong> lettera di invito da parte di INAIL alle banche ammesse,<br />

risulta che erano noti a Credito Italiano gli altri partecipanti alla gara 66 .<br />

4.2.3. La ripartizione <strong>del</strong> servizio all’interno <strong>del</strong> RTI Unicredit<br />

82. Nella seduta <strong>del</strong> CdA di INAIL <strong>del</strong> 25 febbraio 1997 è stata <strong>del</strong>iberata l’approvazione <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

convenzione con il RTI vincitore capofilato da Unicredit e costituito con Intesa, BNL e MPS. Tale<br />

convenzione, decorrente dal 1° marzo 1997 con scadenza originaria al 28 febbraio 2002,<br />

successivamente prorogata più volte sino alla stipula <strong><strong>del</strong>la</strong> nuova convenzione in data 1° ottobre<br />

2007, prevedeva la gestione da parte di Unicredit <strong>del</strong> plafond, <strong>del</strong> deposito amministrato, <strong>del</strong>l’85%<br />

dei pagamenti <strong>del</strong>le rendite permanenti fino a che tale servizio è rimasto in capo ad INAIL e <strong>del</strong><br />

90% circa <strong>del</strong>le sedi locali 67 . Si osservi, inoltre, che fino alla centralizzazione <strong>del</strong> 2001, il<br />

pagamento <strong>del</strong>le inabilità temporanee spettava alla competente sede locale INAIL, ed alla relativa<br />

banca assegnataria, mentre da tale data in poi il servizio è stato svolto integralmente da Unicredit<br />

68 .<br />

83. Tale ripartizione, secondo quanto affermato dalle parti, avrebbe determinato i margini attesi<br />

così come riportato nella tabella che segue.<br />

Tabella 1: Margini attesi RTI Unicredit<br />

Unicredit 69<br />

BNL 71<br />

Intesa 72<br />

BMPS 73<br />

[1,8–2] 70 milioni di euro<br />

[100.000–300.000] euro<br />

[1–200.000] euro<br />

Non fornito<br />

84. Agli altri partecipanti al RTI furono affidati:<br />

– a BNL: 7 sedi territoriali 74 e la gestione <strong>del</strong> 5% <strong>del</strong>le rendite permanenti;<br />

66 “INAIL invierà entro il 10/6 le lettere di invito agli Istituti prequalificati (raggruppamenti Credit e BROMA;BNapoli e<br />

Pop Milano, chiariti alcuni elementi). Le offerte dovranno essere presentate entro il 24/7” (cfr. doc. 311).<br />

67 Cfr. doc. 451, all. 13 e doc. 482, all. 4 (l’accordo <strong>del</strong> 14 maggio 1996 tra i partecipanti al RTI prevede che “in caso di<br />

aggiudicazione il Credito Italiano assumerà il ruolo di Cassiere Unico; gli altri Istituti aderenti al raggruppamento<br />

temporaneo di imprese avranno assegnato ciascuno il 5% <strong>del</strong> lavoro globale rinveniente dai pagamenti <strong>del</strong>le rendite<br />

definitive ripartito su piazze e con modalità da definirsi”).<br />

68 Cfr. doc. 511.<br />

69 Unicredit non ha fornito, per la gara 0, il margine atteso ex ante derivante dall’eventuale aggiudicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> gara, ma<br />

ricavi in termini di margine operativo lordo derivanti dal controllo di gestione ex post, per gli anni dal 2003 al 2006 (cfr.<br />

doc. <strong>47</strong>9, all. A), con i ricavi di quest’ultimo anno che presentano un “incremento margine su anno 2005 dovuto<br />

all’aumento dei margini da valuta generato dall’andamento crescente dei tassi” e una “operazione straordinaria di<br />

smobilizzo titoli.” Si tenga presente che il perimetro derivante dall’aggiudicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> gara 0 si è significativamente<br />

ridotto ex post, ovvero rispetto al momento di partecipazione alla gara, per effetto <strong>del</strong> trasferimento ad INPS <strong>del</strong>le rendite<br />

permanenti nel 2000. Relativamente ai margini di redditività attesi <strong>del</strong>le gare svoltesi senza esito “può rilevarsi che gli<br />

stessi potevano essere stimati come analoghi – in linea generale – rispetto a quelli derivanti dalla commessa già in essere,<br />

derivante dalla gara <strong>del</strong> 1996” (cfr. doc. <strong>47</strong>9).<br />

70 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di<br />

segretezza <strong>del</strong>le informazioni.<br />

71 Cfr. doc. 482 (stessa fonte anche per le gare successive).<br />

72 Cfr. doc. 481 (stessa fonte anche per le gare successive).<br />

73 Cfr. doc. 480 (stessa fonte anche per le gare successive).<br />

74 Dalla convenzione stipulata (cfr. doc. 451, all. 13) risultano (tra parentesi sono indicati i codici identificativi di ogni<br />

unità periferica inviati da INAIL, cfr. doc. 554): Merano (14120), Senigallia (23131), Fabriano (23132), Fermo (23230),<br />

Sulmona (31231), Caltanisetta (41200), Termini Imerese (41630). Secondo quanto affermato da BNL (cfr. doc. 525), i<br />

rapporti di Fabriano e Senigallia si sono chiusi rispettivamente nel giugno e maggio 2005, quello di Caltanisetta non fu mai<br />

attuato, e nel 2000 fu assegnata a BNL la sede INAIL di Casarano, rapporto che si è chiuso a febbraio 2006. Inoltre, nella<br />

convenzione stipulata, sulla base <strong>del</strong>l’elenco contenuto a pag. 3 <strong><strong>del</strong>la</strong> Circolare INAIL n. 53 <strong>del</strong> 13 maggio 1997 (cfr. doc.


36<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

– a Intesa, il servizio di pagamento per alcune unità periferiche e la gestione <strong>del</strong> pagamento<br />

centralizzato dei ratei di rendite limitatamente al territorio <strong><strong>del</strong>la</strong> regione Liguria (corrispondente a<br />

circa il 5% <strong>del</strong> servizio dei pagamenti centralizzati) 75 ;<br />

– a BMPS: alcune sedi territoriali e, per rispettare la quota <strong>del</strong> 5%, alla stessa fu assegnato “il<br />

segmento operativo <strong>del</strong>le rendite localizzate in Toscana, perché zona storicamente da questa<br />

banca meglio servita” 76 ;<br />

85. Relativamente alla presenza territoriale con propri sportelli nelle aree identificate dalle sedi<br />

locali INAIL:<br />

– Unicredit risulta presente in 249 sedi, con una copertura <strong>del</strong> 91% 77 ;<br />

– BNL in 2<strong>47</strong> sedi, con una copertura <strong>del</strong> 90% 78 ;<br />

– Intesa in 243 sedi, con una copertura <strong>del</strong>l’88% 79 ;<br />

– BMPS in 211 sedi, con una copertura <strong>del</strong> 77% 80 .<br />

86. In sintesi, quanto alla copertura territoriale <strong>del</strong>le sedi periferiche contenuta nella<br />

convenzione stipulata con l’ente, su un totale di 275 sedi 81 , Unicredit ne copre 248 (90% <strong>del</strong>le<br />

sedi), Intesa e BMPS 8 cadauna (ognuna, pertanto, il 3% <strong>del</strong>le sedi), BNL 7 (3% <strong>del</strong>le sedi). Ai<br />

corrispondenti sono attribuite 4 sedi, pari all’1% <strong>del</strong> totale 82 ;<br />

87. La tabella che segue sintetizza la ripartizione <strong>del</strong> servizio:<br />

451, all. 13), a BNL è stata assegnata l’erogazione <strong>del</strong>le rendite permanenti nelle seguenti aree identificate dal codice sede<br />

INAIL: Frosinone (24100), Cassino (24110), Latina (24200), Formia (24230), Rieti (24300), Roma 1 (24400), Roma 6<br />

(24410), Roma 3 (24440), Roma 4 (24441), Civitavecchia (24442), Velletri (24443), Roma 8 Tivoli (24460), Roma 2<br />

(24<strong>47</strong>0), Roma 5 (24480), Viterbo (24500), Civita Castellana (24530), Avellino (33100), Benevento (33200), Caserta<br />

(Caserta 1 – 33300, Caserta 2 – 33310), Aversa (33330), Campi Flegrei (33401), Castellamare di Stabia (33420),<br />

Pomigliano d’Arco (33430), Salerno (Salerno 1 -33500, Salerno 2 – 33510, Salerno 3 - 33540), Battipaglia (33530), Nocera<br />

Inferiore (33531).<br />

75 Dalla convenzione stipulata (cfr. doc. 451, all. 13) risultano: Legnago (15640), Massa (21210), Orvieto (22230),<br />

Cassino (24110), Sora (24131), Termoli (32130), Vibo Valentia (36131), Enna (41400). Nell’elenco fornito da Intesa (cfr.<br />

doc. 481) non rientra Legnago (15640), mentre sono comprese Caltanisetta (41200) e Aulla (21230). Quanto alle rendite<br />

permanenti ad Intesa (cfr. doc. 451, all. 13) sono state attribuite le aree identificate dai seguenti codici sedi INAIL: Genova<br />

1 (17100), Genova 2 (17110), Sestri Levante (17130), La Spezia 1 (17300), La Spezia 2 (17310).<br />

76 Cfr. doc. 480. Dalla convenzione stipulata (cfr. doc. 451, all. 13) risultano : CRF Breccia Como (13390), Venezia 2<br />

Marghera (15510), Siena (21900), Città di Castello (22131), Formia (24230), Civita Castellana (24530), Agrigento<br />

(41100), Milazzo (41520). Nell’elenco fornito da BMPS (cfr. doc. 480) rientrano Portoferraio (21521), Volterra (21790),<br />

Locri (36302) e Caltagirone (41302), mentre non sono comprese CRF Breccia Como (13390) e Città di Castello (22131).<br />

Viene, inoltre, affermato che “nel tempo è stato chiuso il rapporto presso la filiale di Legnago.” Infine, nella convenzione<br />

stipulata (cfr. doc. 451, all. 13), a BMPS è stata assegnata l’erogazione <strong>del</strong>le rendite permanenti nelle seguenti aree<br />

identificate dal codice sede INAIL: Prato (21320), Grosseto (21400), Piombino (21520), Lucca (Lucca 1 – 21600, Lucca 2<br />

– 21610), Viareggio (21630), Pontedera (21730), Siena (21900).<br />

77 Cfr. doc. 567. Nella sede di Palermo via Torino è stata ravvisata la presenza di Unicredit in quanto banca assegnataria<br />

(cfr. doc. 451, all. 13) <strong><strong>del</strong>la</strong> sede stessa. Sono riscontrabili 3 casi in cui Unicredit risulta banca assegnataria, anche se in due<br />

casi solo <strong>del</strong> conto entrate, seppur non presente (a Carcare – 17431 risulta assegnataria attraverso “Credit SV”, a Breno –<br />

13232 e Tolmezzo – 16321 risulta assegnataria <strong>del</strong> solo conto entrate attraverso rispettivamente “Credit BS” e “Credit<br />

UD”). Nelle unità istituende, che ammontano a 53 unità nella gara 0, Unicredit risulta presente in 25 casi (cfr. doc. 523).<br />

Considerando anche tali unità, Unicredit avrebbe garantito da sola una copertura <strong>del</strong>l’84% <strong>del</strong> totale. Nelle 3 sedi istituende<br />

(Guastalla, Giulianova, Napoli P.le Pilastri) per le quali non ha fornito il dato, la stessa Unicredit non è stata considerata<br />

presente.<br />

78 Cfr. doc. 482. Nelle unità istituende, BNL risulta presente in 26 casi. Considerando anche tali unità, BNL avrebbe<br />

garantito da sola una copertura <strong>del</strong>l’83% <strong>del</strong> totale.<br />

79 Cfr. doc. 561. Nelle unità istituende, Intesa risulta presente in 28 casi. Considerando anche tali unità, Intesa avrebbe<br />

garantito da sola una copertura <strong>del</strong>l’83% <strong>del</strong> totale.<br />

80 Cfr. doc. 522. Nelle unità istituende, BMPS risulta presente in 15 casi. Nella sede di Giulianova per la quale non ha<br />

fornito il dato, la stessa BMPS non è stata considerata presente. Considerando anche tali unità, BMPS avrebbe garantito da<br />

sola una copertura <strong>del</strong> 69% <strong>del</strong> totale.<br />

81 Dalla convenzione stipulata (cfr. doc. 451, all. 13), risultano 53 unità periferiche istituende, con riferimento alle quali<br />

“la banca assegnataria verrà determinata di concerto tra Credit e l’Istituto al momento <strong>del</strong>l’attivazione amministrativa dei<br />

conti.”<br />

82 A S. Paolo BS, Gardone Val Trompia (13230) e conto uscite Breno (13232); a Rolo, conto uscite Tolmezzo (16321) e<br />

Vigorso di Budrio (18190); a Banco Napoli, Lagonegro (35230).


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 37<br />

Tabella 2: Ripartizione <strong>del</strong> servizio RTI Unicredit<br />

Servizio<br />

Plafond<br />

Titoli<br />

Rendite Permanenti<br />

(trasferite nel 2000 ad INPS)<br />

Inabilità Temporanee<br />

Sedi locali<br />

4.2.4. La commissione di gara<br />

Ripartizione<br />

100% Unicredit<br />

100% Unicredit<br />

85% Unicredit<br />

5% Intesa (alcune aree Liguria)<br />

5% BMPS (alcune aree Toscana)<br />

5% BNL (alcune aree Lazio e Campania)<br />

Fino al 2001, a valere sul conto uscite <strong><strong>del</strong>la</strong> banca assegnataria<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> competente sede locale INAIL<br />

Dal 2001, 100% Unicredit<br />

Su 275 sedi: Unicredit 90%, Intesa, BNL, BMPS 3% cadauna,<br />

corrispondenti 1%<br />

88. Nei verbali <strong><strong>del</strong>la</strong> commissione di gara, quanto al comparto oggetto di valutazione recante<br />

“numero e localizzazione filiali e sportelli”, viene riportato che lo stesso “riguarda il numero e la<br />

localizzazione degli sportelli bancari sul territorio nazionale, sia riferito alle piazze dove operano<br />

Sedi <strong>del</strong>l’Istituto per le inderogabili necessità operative di dette Sedi, sia per il più ampio contesto<br />

<strong>del</strong> Servizio che occorre assicurare capillarmente agli assistiti” 83 .<br />

89. L’esame <strong>del</strong>le offerte dei due pool contrapposti evidenzia, relativamente agli aspetti<br />

qualitativi, “una presenza inferiore di oltre il 55% di sportelli <strong>del</strong> Pool BROMA rispetto a quelli<br />

<strong>del</strong> pool CREDIT su piazze ove operano sedi <strong>del</strong>l’Istituto; una presenza inferiore di circa il 65%<br />

di sportelli <strong>del</strong> Pool BROMA rispetto a quelli <strong>del</strong> Pool CREDIT sul territorio nazionale. Si<br />

registra pertanto una intonata presenza di sportelli <strong>del</strong> Pool CREDIT rispetto alle aspettative e<br />

necessità <strong>del</strong>l’Istituto, a fronte di una minore e inadeguata presenza di sportelli <strong>del</strong> Pool BROMA,<br />

valutabile nel paragone a circa il 60%”; inoltre, “la globalità <strong>del</strong> livello di informatizzazione <strong>del</strong><br />

pool Credit appare nettamente superiore a quella <strong>del</strong> pool BROMA” 84 .<br />

Tabella 3: Offerte RTI Unicredit e RTI Banca di Roma 85<br />

RTI Unicredit<br />

RTI Banca di Roma<br />

Tasso sulle giacenze 90% TUS 97% TUS<br />

Commissione a/c e bonifici<br />

773 £ (+ 400 £)<br />

(+ trasporto rete<br />

0 (+ valore attribuito di 500£)<br />

interbancaria)<br />

Valute C/C correntisti RTI e<br />

2 e 3 0 e 1<br />

altre banche<br />

Tempi di esecuzione dei<br />

mandati elettronici e<br />

cartacei<br />

“evasi immediatamente”<br />

ovvero mandata elettronico<br />

entro un giorno e cartaceo<br />

entro 2 giorni<br />

“lavorazione stesso giorno<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> consegna”<br />

Enti serviti 2.914 1.600<br />

83 Cfr. doc. 530 (“Dati Istruttori Integrativi consegnati nella seduta <strong>del</strong> 28.11.1996”).<br />

84 Cfr. doc. 530 (“Dati Istruttori Integrativi consegnati nella seduta <strong>del</strong> 28.11.1996”).<br />

85 Cfr. doc. 530 (verbale <strong><strong>del</strong>la</strong> seduta <strong><strong>del</strong>la</strong> commissione aggiudicatrice <strong>del</strong> 6 dicembre 1996, allegato “valutazione<br />

<strong>del</strong>l’offerta economica”, pag. 1-3 <strong><strong>del</strong>la</strong> “valutazione <strong>del</strong>le caratteristiche tecnico-organizzative”).


38<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

4.3. La prima gara <strong>del</strong> 2003 andata deserta (gara 1)<br />

4.3.1. Bando di gara e partecipanti<br />

90. Il bando <strong><strong>del</strong>la</strong> prima gara (n. 9/2002), successivo alla scadenza <strong><strong>del</strong>la</strong> convenzione <strong><strong>del</strong>la</strong> gara<br />

0, tiene conto <strong>del</strong>le modifiche intervenute nel periodo precedente, ovvero il trasferimento ad INPS<br />

<strong>del</strong>le rendite permanenti e l’accentramento <strong>del</strong>le inabilità temporanee.<br />

91. Quanto alla copertura territoriale, viene specificato che deve essere manifestato “l’impegno<br />

a garantire il servizio oggetto di gara anche in nuove sedi che l’istituto riterrà opportuno istituire<br />

in qualsiasi località italiana per soddisfare le proprie esigenze organizzative”, oltre alla presenza,<br />

richiesta anche nel precedente bando <strong><strong>del</strong>la</strong> gara 0, “nelle province italiane e nelle città ove esiste<br />

una sede INAIL con proprie filiali, agenzie, dipendenze o sportelli, ovvero a mezzo di banche<br />

associate e/o corrispondenti” 86 .<br />

92. Rispetto al precedente bando vengono, inoltre, dettagliati i punteggi per ogni singola voce<br />

oggetto di valutazione:<br />

– 70 punti qualità <strong>del</strong> servizio:<br />

– 20 punti tempi di esecuzione dei mandati;<br />

– 20 punti eventuali servizi aggiuntivi, migliorativi ed integrativi nonché offerte di facilitazioni<br />

varie con particolare riferimento a quelle per i dipendenti ed ex dipendenti <strong>del</strong>l’INAIL;<br />

– 15 punti numero e localizzazione di filiali o sportelli nel territorio nazionale;<br />

– 15 punti livello di informatizzazione;<br />

– 30 punti condizioni economiche: condizioni di c/c (tasso creditore, tasso debitore, valute,<br />

commissioni per spese e operazioni).<br />

93. Diversamente dalla gara 0, è previsto che la gara venga dichiarata deserta in assenza di<br />

almeno due offerte valide.<br />

Alla stessa hanno partecipato due RTI:<br />

– Unicredit (capogruppo), Unicredit Banca di Impresa, Banca Intesa;<br />

– BNL (capogruppo), BMPS, Banca di Roma.<br />

4.3.2. Formazione degli schieramenti<br />

94. Con comunicazione <strong>del</strong> 7 gennaio 2003, Unicredit ha indetto una riunione per il successivo<br />

15 gennaio, convocando Intesa, BNL e BMPS “al fine di organizzare la partecipazione alla nuova<br />

gara con lo stesso RTI operante” 87 . In data 13 gennaio ha inviato alle stesse banche alcuni<br />

documenti preparatori all’incontro, quale quello di “definizione dei servizi e <strong>del</strong>le componenti<br />

assegnate ad ogni partecipante al RTI” 88 .<br />

95. In particolare, sempre nello stesso documento sopra citato, “anche in considerazione <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

positiva esperienza maturata nella partecipazione alla precedente gara per l’assegnazione <strong>del</strong><br />

servizio”, si ipotizzava la seguente ripartizione <strong>del</strong> servizio:<br />

– Unicredit avrebbe svolto il ruolo di cassiere unico, così come tutte quelle parti di servizio non<br />

specificatamente attribuite agli altri partecipanti al RTI;<br />

86 Nella successiva lettera di invito a presentare una offerta inviata ai due RTI che hanno superato la fase di pre-qualifica,<br />

ed in particolare nell’Allegato A recante “Condizioni e modalità di svolgimento <strong>del</strong> servizio” <strong>del</strong> “Capitolato d’oneri” (pag.<br />

10), è previsto l’impegno per il cassiere unico “a svolgere con le proprie strutture il servizio su tutte le piazze su cui è<br />

presente l’INAIL (percentuale di presenza pari ad almeno il 90%); solo in assenza di tali strutture farà ricorso, previo<br />

benestare <strong>del</strong>l’INAIL, ad altre banche collegate con la Rete Nazionale Interbancaria, che dovranno assumere gli stessi<br />

impegni indicati di seguito” (cfr. doc. 8).<br />

87 Cfr. doc. 138.<br />

88 Cfr. doc. 137.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 39<br />

– Intesa avrebbe mantenuto i rapporti in capo a 12 sedi periferiche INAIL 89 e svolto, qualora il<br />

servizio al momento appoggiato su INPS fosse rientrato in ambito INAIL, “in quota per circa il<br />

10% <strong>del</strong> totale il servizio di pagamento rendite permanenti (per zone geografiche da definire,<br />

ferma la Liguria)”;<br />

– BNL avrebbe mantenuto i rapporti in capo a 8 sedi periferiche INAIL 90 e svolto anch’essa<br />

“in quota per circa il 10% <strong>del</strong> totale il servizio pagamento rendite permanenti (per zone<br />

geografiche da definire, fermo il Lazio)”;<br />

– BMPS avrebbe mantenuto i rapporti in capo a 12 sedi periferiche INAIL 91 e svolto anch’essa<br />

“in quota per circa il 10% <strong>del</strong> totale il servizio pagamento rendite permanenti (per zone<br />

geografiche da definire, ferma la Toscana)”.<br />

96. Di tale riunione sono agli atti <strong>del</strong> procedimento due distinti verbali raccolti in sede ispettiva<br />

presso BNL 92 e BMPS 93 , che hanno un contenuto <strong>del</strong> tutto analogo.<br />

97. Nel primo, si riporta che BNL ha manifestato la propria intenzione di uscire dal pool<br />

(“nostra doverosa premessa: l’uscita di BNL dal pool per motivazioni di ordine reddituale”) per<br />

motivazioni condivise anche da Intesa (“anche Intesa afferma che la partecipazione al RTI attuale<br />

non è remunerativa ed è dunque comprensibile l’atteggiamento di BNL”) 94 . BMPS afferma che<br />

“rimarrà nel RTI solo se le condizioni di resa <strong>del</strong> servizio saranno economiche.” A fronte di<br />

queste dichiarazioni di BNL e BMPS, Intesa afferma che “anche senza BNL ed, eventualmente,<br />

MPS, il pool con Unicredito ed Intesa ha più sportelli <strong>del</strong> RTI così come calcolato nell’ultima<br />

gara.” Nel contesto <strong>del</strong>lo stesso incontro, Unicredit fa emergere “la preoccupazione […] che non<br />

ci fosse un secondo offerente, per evitare che la gara fosse dichiarata deserta: Unicredito presume<br />

che BNL sia l’altro concorrente” e, conseguentemente, rileva che “eventualmente ci sarebbe<br />

spazio per una rinegoziazione <strong>del</strong>le quote.” Il rappresentante di BNL riporta, infine, che “potrebbe<br />

essere riattribuito all’INAIL tutto il volume <strong>del</strong>le rendite definitive che ora è stato dato all’INPS:<br />

secondo il rappresentante di Unicredito – dipende dal cassiere – (Unicredito)”.<br />

98. Nel secondo verbale, viene confermato quanto sopra e precisamente che il rappresentante di<br />

BNL “considerato che i risultati ottenuti non sono quelli previsti, comunica la decisione di uscire<br />

dal Pool e non sa (o finge di non sapere) se presenteranno una offerta in proprio” (il<br />

rappresentante di Unicredit “è convinto che BNL parteciperà in pool con Banca di Roma”). Il<br />

rappresentante di BMPS afferma che la stessa “si riserva di uscire” e “(sembrava che non<br />

interessasse a nessuno) chiede che la quota abbandonata da BNL sia divisa tra MPS e INTESA-<br />

BCI.” La richiesta di una quota maggiore è stata confermata in audizione dai rappresentanti di<br />

BMPS 95 .<br />

99. Il rappresentante di Unicredit riporta come “nell’attualità il servizio ha perso di importanza<br />

e consistenza” e che “per non perdere visibilità l’INAIL sta cercando di riappropriarsi <strong>del</strong><br />

pagamento diretto <strong>del</strong>le rendite mensili che vengono eseguite all’80% a mezzo bonifici ed il<br />

89 Si tratta <strong>del</strong>le stesse sedi risultanti dalla convenzione <strong><strong>del</strong>la</strong> gara 0, al netto di Legnago (15640), con l’aggiunta di<br />

Caltanisetta (41200), e <strong>del</strong>le seguenti quattro sedi istituite nella gara 1: Aulla (21230), Alba (11332), B.S. Lorenzo (21334)<br />

e Maglie (34401).<br />

90 Si tratta <strong>del</strong>le stesse sedi risultanti dalla convenzione <strong><strong>del</strong>la</strong> gara 0, al netto di Caltanisetta (41200), con l’aggiunta di<br />

Macerata (23300) e <strong><strong>del</strong>la</strong> sede istituita nella gara 1 di Casarano (34402).<br />

91 Si tratta <strong>del</strong>le stesse sedi risultanti dalla convenzione <strong><strong>del</strong>la</strong> gara 0, al netto di CRF Breccia Como (13390) e Venezia 2<br />

Marghera (15510), con l’aggiunta di Venezia DG (15000) e Legnago (15640) e <strong>del</strong>le quattro sedi istituite nella gara 1:<br />

Portoferraio (21521), Volterra (21790), Locri (36302) e Caltagirone (41302).<br />

92 Cfr. doc. 68.<br />

93 Cfr. doc. 136.<br />

94 Tale circostanza è stata confermata in audizione dai rappresentanti di Intesa che hanno affermato che “in sostanza, la<br />

banca si attendeva ritorni maggiori rispetto a quelli effettivamente conseguiti” (cfr. doc. 423).<br />

95 In particolare, “quando ci si è trovati nel 2003 a fronte <strong><strong>del</strong>la</strong> prima gara INAIL, BMPS ha cercato di ritagliarsi uno<br />

spazio maggiore, trovandosi però di fronte ad una chiusura di Unicredito” (cfr. doc. 418).


40<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

restante 20% a mezzo assegni circolari.” Unicredit, inoltre, “vorrebbe mantenere le condizioni<br />

attuali pari al 90% <strong>del</strong> TUR.” Vengono così a formarsi i due RTI di seguito descritti.<br />

4.3.3. La ripartizione <strong>del</strong> servizio all’interno <strong>del</strong> RTI Unicredit<br />

100. Dalla domanda di partecipazione si evince come ad Intesa sarebbe stata riservata la gestione<br />

dei conti di 24 sedi periferiche INAIL 96 ed, in caso di ri-attribuzione <strong>del</strong> servizio in capo ad<br />

INAIL, una quota “per circa il 50% <strong>del</strong> totale il servizio pagamento rendite permanenti (per zone<br />

geografiche da definire, ferma la Lombardia)”, mentre Unicredit Banca d’Impresa, d’intesa con<br />

Unicredit, avrebbe predisposto soluzioni migliorative ed innovative fornendo servizi aggiuntivi ed<br />

integrativi. Unicredit sarebbe stato cassiere unico svolgendo tutte le parti di servizio non<br />

specificatamente attribuite alle altre banche partecipanti al RTI 97 .<br />

101. Quanto alla presenza territoriale nelle aree identificate dalle sedi locali INAIL:<br />

– Unicredit risulta presente in 219 sedi, con una copertura <strong>del</strong>l’89%; 98<br />

– Intesa in 214 sedi, con una copertura <strong>del</strong>l’87% 99 .<br />

102. Nella ripartizione consegnata ad INAIL 100 , <strong>del</strong>le 2<strong>47</strong> sedi periferiche 101 , Unicredit se ne<br />

sarebbe vista assegnare 202 (pari all’82% <strong>del</strong> totale) 102 , Intesa 24 (pari al 10% <strong>del</strong> totale) 103 , e<br />

sarebbero intervenute banche corrispondenti in 21 casi (pari all’8% <strong>del</strong> totale) 104 . Si osservi che in<br />

17 casi in cui era presente il capofila Unicredit, pari al 7% <strong>del</strong> totale, la banca assegnataria sarebbe<br />

stata diversa 105 .<br />

4.3.4. La ripartizione <strong>del</strong> servizio all’interno <strong>del</strong> RTI BNL<br />

103. Secondo quanto contenuto in un documento rinvenuto presso BNL “l’Unicredito ha sempre<br />

riservato ai contitolari <strong>del</strong> servizio una quota di lavoro assolutamente residuale, di gran lunga<br />

inferiore alla seppur modesta percentuale spettante; questa considerazione unita a quella<br />

principale, riguardante la notevole valenza commerciale <strong>del</strong>l’ente, ci ha portato ad organizzare il<br />

sopracitato RTI con MPS e B.Roma” 106 . Tale RTI prevede una ripartizione di tutte le attività nella<br />

misura <strong>del</strong> 34% a BNL, 33% a BMPS, 33% a Banca di Roma 107 .<br />

104. Quanto alla presenza territoriale nelle aree identificate dalle sedi locali INAIL:<br />

96 Si tratta <strong>del</strong>le 8 sedi che aveva già nella gara 0, due le avrebbe prese da Unicredit (Macerata - 23300, Venezia DG -<br />

15000), <strong>del</strong>le 15 sedi che avevano BNL e BMPS nella gara 0 ne avrebbe avute 6 (in particolare, di BMPS, Siena – 21900,<br />

Agrigento 41100, Milazzo – 41520, di BNL, Caltanisetta – 41200, Merano - 41302, Fabriano - 23132), di 2 sedi<br />

precedentemente affidate a corrispondenti (Gardone Val Trompia - 13230, Breno – 13232) ed, infine, di 6 sedi istituite<br />

nella gara 1 (Alba – 11332, Aulla – 21230, Maglie – 34401, Caltagirone – 41302, Sessa Aurunca – 33301, Borgo San<br />

Lorenzo – 21334).<br />

97 Cfr. doc. <strong>47</strong>9, all. 14.<br />

98 Cfr. doc. 512. Nelle unità istituende, Unicredit risulta presente in 24 casi. Considerando anche tali unità, Unicredit<br />

avrebbe garantito da sola una copertura <strong>del</strong>l’87% <strong>del</strong> totale.<br />

99 Cfr. doc. 481, all. A. Nelle unità istituende, Intesa risulta presente in 23 casi. Considerando anche tali unità, Intesa<br />

avrebbe garantito da sola una copertura <strong>del</strong>l’85% <strong>del</strong> totale.<br />

100 Le analisi sulla ripartizione territoriale presentata all’ente sono tratte dal doc. 8, allegato gara 9/2002.<br />

101 In gara risultano 32 sedi istituende, 29 <strong>del</strong>le quali lo erano anche in gara 0.<br />

102 Nel conteggio ad Unicredit è stata attribuita la sede di Verbano Cusio Ossola (11700) in quanto, benché manchi<br />

l’indicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> banca assegnataria, Unicredit risulta presente e la sede non risulta tra quelle attribuite ad Intesa. La sede<br />

di Tivoli (24460), non presente nella lista di sedi con la relativa ripartizione consegnata all’ente, è stata attribuita a banca<br />

corrispondente in quanto né Unicredit, né Intesa risultavano presenti. Delle 32 sedi istituende, Unicredit se ne sarebbe viste<br />

assegnare 6 e “UCB/B.Intesa” 19, passando, pertanto, ad una copertura <strong>del</strong> 78% <strong>del</strong> totale <strong>del</strong>le sedi (la voce<br />

“UCB/B.Intesa” è stata divisa tra Unicredit e Intesa nella misura <strong>del</strong> 3% cadauna).<br />

103 Delle 32 sedi istituende, Intesa se ne sarebbe viste assegnare 4, passando, pertanto, ad una copertura <strong>del</strong> 13% <strong>del</strong> totale<br />

<strong>del</strong>le sedi.<br />

104 Delle 32 sedi istituende, le banche corrispondenti se ne sarebbe viste assegnare 3, passando, pertanto, ad una copertura<br />

<strong>del</strong> 9% <strong>del</strong> totale <strong>del</strong>le sedi.<br />

105 Tale percentuale si ottiene da un confronto tra la presenza di Unicredit nelle sedi periferiche INAIL (cfr. doc. 512) e la<br />

ripartizione all’interno <strong>del</strong> pool consegnata all’ente (cfr. doc. 8, allegato gara 9/2002).<br />

106 Cfr. doc. 63.<br />

107 Cfr. doc. 482.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 41<br />

– BNL risulta presente in 202 sedi, con una copertura <strong>del</strong>l’82% 108 ;<br />

– BMPS in 197 sedi, con una copertura <strong>del</strong> 80% 109 .<br />

105. Nella ripartizione consegnata ad INAIL 110 , <strong>del</strong>le 2<strong>47</strong> sedi periferiche, BNL se ne sarebbe<br />

vista assegnare 81 111 (pari al 33% <strong>del</strong> totale), BMPS 77 112 (pari al 31% <strong>del</strong> totale), Banca di<br />

Roma 78 (pari al 32% <strong>del</strong> totale) 113 e sarebbero intervenute banche corrispondenti in 11 casi (pari<br />

al 4% <strong>del</strong> totale) 114 . Si osservi che in 122 casi in cui era presente il capofila BNL, pari al 49% <strong>del</strong><br />

totale, la banca assegnataria sarebbe stata diversa 115 .<br />

106. Interrogandosi sui criteri dei quali la commissione aggiudicatrice si sarebbe potuta dotare<br />

per la valutazione <strong><strong>del</strong>la</strong> copertura territoriale, BNL ritiene che applicando il solo criterio numerico<br />

sul numero degli sportelli avrebbe ottenuto 8,25 punti contro i 15 di Unicredit. “Tuttavia,<br />

considerato che il disciplinare di gara stabilisce che il punteggio viene assegnato sia in base al<br />

numero che in base alla localizzazione degli sportelli, la Commissione di Gara ha la possibilità di<br />

attribuire il medesimo punteggio ad entrambi i raggruppamenti” 116 .<br />

107. Dalla eventuale aggiudicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> gara in oggetto, le parti <strong>del</strong> procedimento avrebbero<br />

ricavato, secondo quanto dalle stesse affermato, i margini indicati nella tabella che segue:<br />

Tabella 4: Margini attesi<br />

Unicredit<br />

BNL<br />

Intesa<br />

BMPS<br />

[1,8-2] milioni di euro<br />

[300.000–500.000] euro<br />

Non fornito<br />

[200.000–400.000] euro<br />

108 Cfr. doc. 482, all. 6. Nelle unità istituende, BNL risulta presente in 21 casi. Considerando anche tali unità, BNL<br />

avrebbe garantito da sola una copertura <strong>del</strong>l’80% <strong>del</strong> totale.<br />

109 Cfr. doc. 480. Nelle unità istituende, BMPS risulta presente in 13 casi. Considerando anche tali unità, BMPS avrebbe<br />

garantito da sola una copertura <strong>del</strong> 75% <strong>del</strong> totale.<br />

110 Le analisi sulla ripartizione territoriale presentata all’ente sono tratte dal doc. 8, allegato gara 9/2002.<br />

111 A BNL è stata attribuita la sede di Locri (36302), in quanto banca assegnataria <strong><strong>del</strong>la</strong> stessa, benché non presente con<br />

propri sportelli in tale sede. Delle 32 sedi istituende, BNL se ne sarebbe vista assegnare 10, mantenendo, pertanto, una<br />

copertura <strong>del</strong> 33% <strong>del</strong> totale.<br />

112 A BMPS sono state attribuite le sedi di Villa Lemmi (21335), Sampierdarena (17101), Cantieri (41603), Palermo<br />

Titone (41640), in quanto banca assegnataria <strong>del</strong>le stesse, benché non presente con propri sportelli in tali sedi. Delle 32 sedi<br />

istituende, BMPS se ne sarebbe vista assegnare 6, passando, pertanto, ad una copertura <strong>del</strong>l’30% <strong>del</strong> totale.<br />

113 Delle 32 sedi istituende, Banca di Roma se ne sarebbe vista assegnare 10, mantenendo, pertanto, una copertura <strong>del</strong><br />

32%.<br />

114 Delle 32 sedi istituende, alle banche corrispondenti ne sarebbero state assegnate 6, passando, pertanto, ad una copertura<br />

<strong>del</strong> 5%.<br />

115 Tale percentuale si ottiene da un confronto tra la presenza di BNL nelle sedi periferiche INAIL (cfr. doc. 482, all. 6) e<br />

la ripartizione all’interno <strong>del</strong> pool consegnata all’ente (cfr. doc. 8, allegato gara 9/2002).<br />

116 Cfr. doc. 64. Cfr. anche doc. 65 dove viene ribadito che “potrebbe prevalere all’interno <strong><strong>del</strong>la</strong> commissione giudicatrice<br />

l’orientamento propenso ad attribuire ai due concorrenti lo stesso punteggio […] ciò in considerazione <strong>del</strong> fatto che oltre<br />

al – numero -, viene indicata anche la – localizzazione – come criterio di attribuzione punteggio”, nonché cfr. doc. 67 dove<br />

sono descritte “le ipotesi razionali di attribuzione <strong>del</strong> punteggio.”


42<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

Tabella 5: Ripartizione <strong>del</strong> servizio RTI Unicredit e RTI BNL<br />

Servizio RTI Unicredit RTI BNL<br />

Plafond<br />

Titoli<br />

Inabilità Temporanee<br />

Eventuali<br />

Permanenti<br />

Sedi locali<br />

Rendite<br />

100% Unicredit<br />

100% Unicredit<br />

100% Unicredit<br />

50% Intesa (per zone geografiche<br />

da definire ferma la Lombardia)<br />

Delle 2<strong>47</strong> sedi, Unicredit 82%,<br />

Intesa 10%, corrispondenti 8%<br />

34% BNL, 33% BMPS, 33% Banca<br />

di Roma<br />

34% BNL, 33% BMPS, 33% Banca<br />

di Roma<br />

34% BNL, 33% BMPS, 33% Banca<br />

di Roma<br />

34% BNL, 33% BMPS, 33% Banca<br />

di Roma<br />

Delle 2<strong>47</strong> sedi, BNL 33%, BMPS<br />

31%, Banca di Roma 32%,<br />

Corrispondenti 4%<br />

4.3.5. La commissione di gara 117<br />

108. Nella seduta <strong>del</strong> 16 aprile 2004, la commissione procede alla valutazione conclusiva relativa<br />

alla qualità redigendo una scheda riepilogativa <strong>del</strong> punteggio complessivo finale.<br />

109. Relativamente alla copertura territoriale viene, innanzitutto, positivamente verificato il<br />

superamento <strong><strong>del</strong>la</strong> soglia <strong>del</strong> 90% di copertura <strong>del</strong>le sedi INAIL, comprensive di quelle istituende,<br />

attraverso banche partecipanti al RTI. Secondo i conteggi <strong><strong>del</strong>la</strong> commissione, i membri <strong>del</strong> RTI<br />

Unicredit garantivano una copertura <strong>del</strong> 91,5% <strong>del</strong> totale <strong>del</strong>le sedi INAIL, ricorrendo a banche<br />

corrispondenti nella misura <strong>del</strong>l’8,5%. Quelli <strong>del</strong> RTI BNL garantivano una copertura <strong>del</strong> 93,9%<br />

ricorrendo a corrispondenti nel 6,1% dei casi.<br />

110. Dopo tale verifica, la commissione ha ritenuto che a tali cordate “devono essere attribuiti i<br />

seguenti punteggi in proporzione al numero di dipendenze rispetto al totale nel presupposto che la<br />

cordata che ha un maggior numero di dipendenze svolgerà il servizio di cassa in maniera più<br />

tempestiva e capillare a favore sia <strong>del</strong>le diverse Unità <strong>del</strong>l’Istituto, sia a favore degli utenti<br />

<strong>del</strong>l’INAIL (dipendenti, infortunati e fornitori di beni e servizi)” con la modalità “sportelli<br />

raggruppamenti/sedi Inail – considerando anche i corrispondenti.” Nel conteggio sono stati<br />

considerati, pertanto, anche gli sportelli messi a disposizione dalle banche corrispondenti. Sulla<br />

base di tale metodologia di calcolo sono stati attribuiti 15 punti ad Unicredit, detentore <strong>del</strong><br />

maggior numero di sportelli, e, in proporzione, 7,19 a BNL.<br />

111. Considerando tutti gli elementi di valutazione <strong><strong>del</strong>la</strong> qualità, su un totale di 70 punti, ad<br />

Unicredit sono attribuiti 65,02 punti ed a BNL 49,14.<br />

112. Nella seduta pubblica <strong>del</strong> 7 giugno 2004, il Presidente <strong><strong>del</strong>la</strong> commissione dà lettura dei<br />

punteggi attribuiti all’elemento qualità. Passando poi all’apertura dei plichi contenenti le offerte<br />

economiche ed alla lettura <strong>del</strong> relativo contenuto, il rappresentante di BNL fa notare come<br />

Unicredit “non ha indicato, né in lettere né in cifre, il valore <strong><strong>del</strong>la</strong> – commissione – relativa al –<br />

costo produzione bollettino – di cui al primo alinea <strong>del</strong> punto 4 (-Riscossioni di effetti e documenti<br />

consegnati per il dopo incasso-)”.<br />

113. Nella seduta <strong>del</strong> 25 giugno 2004, in commissione si osserva come “la omissione <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

offerta da parte <strong>del</strong>l’UNICREDIT è stata fatta rilevare proprio dal rappresentante <strong><strong>del</strong>la</strong> BNL e<br />

che, quindi, qualsiasi comportamento <strong><strong>del</strong>la</strong> Commissione di gara – teso a interpretare l’offerta<br />

economica <strong>del</strong>l’UNICREDIT – potrebbe essere comunque oggetto di ricorso.” Altri osservano che


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 43<br />

“anche l’annullamento <strong><strong>del</strong>la</strong> gara a causa <strong>del</strong>l’indeterminatezza <strong>del</strong>l’offerta <strong>del</strong>l’Unicredit,<br />

comporterebbe un probabile contenzioso con la Banca stessa la quale potrebbe invocare – a<br />

sostegno <strong><strong>del</strong>la</strong> validità <strong><strong>del</strong>la</strong> propria offerta – una diversa interpretazione <strong><strong>del</strong>la</strong> clausola in<br />

discorso”.<br />

114. Nella seduta <strong>del</strong> 23 luglio 2004, concordemente con due pareri <strong>del</strong>l’Avvocatura generale<br />

<strong>del</strong>l’Istituto <strong>del</strong> 15 giugno e 19 luglio 2004, la commissione di gara dichiara l’offerta<br />

<strong>del</strong>l’Unicredit indeterminata e pertanto inammissibile.<br />

115. Successivamente alla ricezione <strong><strong>del</strong>la</strong> lettera con la quale INAIL ha comunicato<br />

l’inammissibilità <strong><strong>del</strong>la</strong> propria offerta economica, Intesa si è interrogata al proprio interno,<br />

chiedendo un parere alla Direzione Affari Legali – Servizio Contenzioso, in data 12 agosto 2004,<br />

circa la “possibilità di presentare ricorso contro tale provvedimento” 118 . Oltre al vantaggio nella<br />

qualità <strong>del</strong> servizio, in tale nota viene rilevato che “sempre a giugno si è proceduto all’apertura<br />

<strong>del</strong>le offerte economiche dei due RTI, le quali approssimativamente si equivalsero, di conseguenza<br />

il nostro RTI aveva la certezza di essere aggiudicatario <strong><strong>del</strong>la</strong> gara.” A seguito <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

comunicazione <strong>del</strong>l’INAIL, “Unicredit Banca, la Capofila, ci ha comunicato che non intende<br />

presentare ricorso.” La Direzione Stato e Infrastrutture <strong><strong>del</strong>la</strong> Divisione Corporate di Intesa<br />

osserva, pertanto, che “prendendo atto che l’errore è stato commesso chiediamo se avendo l’ente<br />

appaltante formulato in modo impreciso e fuorviante il punto 4) <strong>del</strong>l’Appendice 7 <strong>del</strong> Capitolato<br />

d’oneri, in corrispondenza <strong><strong>del</strong>la</strong> voce – costo produzione bollettino – (poiché è l’unico punto in<br />

cui la voce – commissione – non è seguito dai puntini […]), possa tentarsi un ricorso al<br />

provvedimento di esclusione <strong>del</strong> nostro RTI.” Il ricorso non viene alla fine presentato.<br />

116. Nella tabella seguente sono riportate, per completezza, alcune voci <strong>del</strong>le offerte presentante<br />

dai due RTI, sebbene, come detto, la gara 1 non sia stata aggiudicata.<br />

Tabella 6: Offerte RTI Unicredit e RTI BNL 119<br />

RTI Unicredit<br />

RTI BNL<br />

Tasso sulle giacenze 91,5% TUIR 96% TUIR<br />

Commissione a/c e bonifici<br />

(+ trasporto rete<br />

0,40 euro (+0,20) 120 0,25 euro (+0,15)<br />

interbancaria)<br />

Valute su C/C beneficiario<br />

presso Cassiere Unico e<br />

0 e 2 1 e 3<br />

presso altre banche<br />

Tempi di esecuzione dei<br />

mandati elettronici e<br />

cartacei<br />

“zero giorni dalla data di<br />

eseguibilità <strong>del</strong> mandato<br />

stesso”<br />

Giorno ricevimento e giorno<br />

successivo<br />

Enti serviti 5.377 4.832<br />

117 Tutti i verbali <strong><strong>del</strong>la</strong> commissione di gara sono tratti dal doc. <strong>47</strong>3 5d.<br />

118 Cfr. doc. 26.<br />

119 Cfr. doc. 8, allegato gara 9/2002 e doc. <strong>47</strong>3 5d.<br />

120 In particolare, nella categoria “pagamenti istituzionali”, “commissione unitaria di servizio pari a € 0,40 […]; rimborso<br />

spese postali se trattasi di pagamento disposto a mezzo assegno circolare n.t. a cura <strong><strong>del</strong>la</strong> Banca o disposto a mezzo<br />

pagamento per cassa con avviso al beneficiario a cura <strong><strong>del</strong>la</strong> Banca; IVA su spese postali; rimborso spese di trasmissione<br />

sulla rete Interbancaria se trattasi di pagamento disposto a mezzo accredito in conto corrente (€ 0,20) […]; IVA su spese<br />

di trasmissione.”


44<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

4.4. La seconda gara <strong>del</strong> 2004 andata deserta (gara 2)<br />

4.4.1. Bando di gara e partecipanti<br />

117. Il testo <strong><strong>del</strong>la</strong> successiva gara bandita n. 12/2004, considerato che la precedente gara 1 è<br />

andata deserta per mancanza di due offerte valide, è <strong>del</strong> tutto speculare al precedente con, tuttavia,<br />

un minor dettaglio dei criteri di aggiudicazione. Viene unicamente indicato che la qualità peserà<br />

per il 70% ed il prezzo per il 30%, rinviando al successivo capitolato d’oneri.<br />

118. Relativamente alla copertura <strong>del</strong> territorio, rimane la necessità che le banche invitate a<br />

partecipare “assicurino la presenza, direttamente o a mezzo di Banche associate o corrispondenti<br />

in tutte le regioni italiane con sportelli almeno in ogni capoluogo di provincia e nelle città ove<br />

esista una sede INAIL”, fermo l’impegno “a garantire il servizio oggetto di gara anche in nuove<br />

sedi che l’Istituto riterrà opportuno istituire in qualsiasi località italiana per soddisfare le proprie<br />

esigenze organizzative”.<br />

119. Alla gara presentarono domanda di partecipazione due RTI così composti:<br />

– Unicredit (capogruppo), BNL, BMPS;<br />

– Banca Popolare di Vicenza (capogruppo), Banca Popolare <strong>del</strong>l’Etruria e <strong>del</strong> Lazio, Banca<br />

Popolare di Milano, Banca Popolare di Sondrio, Banche Popolari Unite, Banco Popolare di Verona<br />

e Novara.<br />

120. La Commissione dichiarò la gara deserta in quanto, in risposta alle lettere di invito,<br />

pervenne soltanto una offerta da parte <strong>del</strong> RTI con capogruppo Unicredit 121 .<br />

4.4.2. Formazione degli schieramenti<br />

121. Il meccanismo di formazione <strong>del</strong> pool capofilato da Unicredit risulta, oltre che dalle<br />

comunicazioni tra i partecipanti al RTI stesso, anche dalla documentazione raccolta in sede<br />

ispettiva presso l’allora Banca di Roma, banca che, come si vedrà, non partecipò alla gara.<br />

122. Come noto, nella precedente gara andata deserta, Banca di Roma aveva partecipato in pool<br />

con BNL e BMPS. In data 6 dicembre 2004, in una nota interna alla stessa Banca di Roma, si<br />

propone “di partecipare alla gara con la stessa compagine” 122 , ovvero di partecipare alla gara 2<br />

con il medesimo raggruppamento <strong><strong>del</strong>la</strong> gara 1.<br />

123. Tuttavia, ciò non si realizza, in quanto BNL comunicò a Banca di Roma la ricostruzione <strong>del</strong><br />

pool <strong><strong>del</strong>la</strong> gara 0, che peraltro formalmente non aveva mai smesso di operare, proseguendo la<br />

gestione <strong>del</strong> servizio di cassa in regime di prorogatio a fronte <strong><strong>del</strong>la</strong> mancata aggiudicazione <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

gara 1 123 .<br />

4.4.3.La ripartizione <strong>del</strong> lavoro all’interno <strong>del</strong> RTI Unicredit<br />

124. In una e-mail interna a BMPS 124 , inviata dallo “staff commerciale enti” <strong><strong>del</strong>la</strong> capogruppo<br />

121 Cfr. doc. 6.<br />

122 Cfr. doc. 241.<br />

123 Cfr. doc. 238. In particolare, in una email interna a Banca di Roma datata 13 dicembre 2004 e inviata al “Responsabile<br />

Institutional”, relativa ad una telefonata di un rappresentante di BNL, viene rilevato che “che per la gara indetta<br />

dall’INAIL (domande di partecipazione da presentare entro il 22.12.p.v.), sarebbe stato ricostituito il vecchio pool di<br />

banche che formalmente non ha mai cessato di esistere, in quanto ha proseguito la gestione – in regime di prorogatio – <strong>del</strong><br />

servizio di cassa INAIL: Unicredit (capofila), Intesa, BNL, MPS. Verrebbe quindi a mancare la necessità di costituire un<br />

pool alternativo (BNL, MPS e BDR) come è avvenuto per la precedente gara andata deserta (sarebbe stato escluso un<br />

nostro possibile inserimento nel vecchio pool). Cosa facciamo? Non possiamo partecipare da soli: è espressamente<br />

prevista dal bando di gara la presenza […] in tutte le regioni italiane con sportelli almeno in ogni capoluogo di provincia<br />

e nelle città ove esista una sede INAIL. Sono ipotizzabili altre alleanze?.” Nel conseguente memorandum inviato<br />

all’attenzione <strong>del</strong> Direttore Generale, da parte <strong>del</strong> “Responsabile Institutional”, in data 14 dicembre 2004, dopo aver<br />

riassunto quanto sopra, si afferma “tanto si comunica per eventuali interventi che saranno ritenuti opportuni presso i<br />

Vertici <strong>del</strong>le predette banche, per il nostro inserimento in detto pool.”<br />

124 Cfr. doc. 126.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 45<br />

di Roma in data 16 dicembre 2004, si dà atto di un incontro avvenuto presso Unicredit il giorno<br />

precedente con BNL, Intesa e BMPS volto a “concordare la presentazione <strong><strong>del</strong>la</strong> documentazione<br />

relativa alla prequalifica <strong><strong>del</strong>la</strong> gara di appalto.” Il rappresentante di Unicredit “ha brevemente<br />

ripercorso la storia <strong><strong>del</strong>la</strong> gara e, - piangendo - la cessione di una consistente quota di lavoro ha<br />

illustrato la composizione <strong>del</strong> pool e i servizi da rendere”.<br />

125. In sintesi, nelle tre attività per le quali Unicredit svolgeva il 100% <strong>del</strong> servizio nel pool<br />

aggiudicatario <strong><strong>del</strong>la</strong> gara 0 (conto di cassa generale, deposito titoli, pagamento <strong>del</strong>le inabilità<br />

temporanee) entra BNL con il 32%. Nella distribuzione <strong>del</strong>le sedi periferiche, invece, si passa<br />

dalla nota distribuzione che vedeva Unicredit assolutamente prevalente, ad una distribuzione <strong>del</strong><br />

25% cadauna. In calce alla mail era prevista la “firma <strong><strong>del</strong>la</strong> documentazione ore 10 di venerdì 17”.<br />

126. Tuttavia, il giorno precedente la prospettata firma, Intesa annuncia il proprio ritiro. Infatti,<br />

sempre in una e-mail interna a BMPS, datata appunto 16 dicembre 2004, viene riportata una<br />

telefonata da parte di un rappresentante di BNL volta ad informare che “che B.Intesa si ritira per<br />

cui le quote passano dal 25% al 33%.” Anche in una e-mail <strong>del</strong> 17 dicembre, sempre interna a<br />

BMPS, viene riportato che “a seguito <strong>del</strong>l’uscita dal pool di Banca Intesa, come da intese<br />

telefoniche, andremo a sottoscrivere la richiesta di partecipazione alla gara di appalto contenente<br />

la suddivisione dei servizi confermando i punti 1 2 e 3 <strong><strong>del</strong>la</strong> ripartizione, mentre il punto 4 (ndr<br />

distribuzione <strong>del</strong>le sedi periferiche) viene modificato ad un terzo Unicredit un terzo BNL un terzo<br />

MPS ” 125 .<br />

127. Quanto alle motivazioni <strong><strong>del</strong>la</strong> ricostituzione <strong>del</strong> pool originario, in una e-mail interna a<br />

Unicredit datata 10 dicembre 2004 inviata dalla Direzione Regionale Lazio Umbria Sardegna, si<br />

osserva che “dopo la pubblicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> gara, anche a seguito di una certa volontà espressa<br />

dall’Ente c’è stato il riavvicinamento di BNL che ha chiesto di poter entrare nel nostro RTI<br />

mantenendo però la sua quota <strong>del</strong> precedente raggruppamento (33%) e portando con sé il Monte<br />

dei Paschi di Siena con una quota <strong>del</strong> 5% su tutte le attività che l’ente ha ora con noi (plafond,<br />

titoli, quote sportelli e quote emissione assegni circolari) Banca di Roma verrebbe lasciata fuori.<br />

Per parte nostra, al fine di evitare una guerra feroce sui prezzi che vedrebbe comunque erodere la<br />

nostra redditività, e per non contraddire la non tanto velata volontà <strong>del</strong>l’ente, saremmo <strong>del</strong> parere<br />

di aderire a questa richiesta orientandoci a limitare la partecipazione di Banca Intesa e Monte<br />

Paschi di Siena alla sola quota sportelli che potremmo anche allargare ed assegnando a BNL una<br />

quota <strong>del</strong> 30% di tutte le attività: non escludiamo comunque che potremmo essere chiamati a<br />

concedere una quota di dette attività (orientativamente il 5% a testa) anche a B. Intesa e Monte<br />

Paschi. Restiamo in attesa di conoscere il vostro pensiero in merito” 126 [sottolineature aggiunte].<br />

128. In una nota interna ad Unicredit 127 , datata 13 novembre 2004, si dà conto di un incontro<br />

avvenuto il giorno precedente con i rappresentanti di BNL “volto a sondare la possibilità di<br />

partecipare alla gara per l’aggiudicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> gestione <strong>del</strong> servizio di tesoreria e cassa<br />

<strong>del</strong>l’INAIL in RTI insieme a loro.” In tale documento viene ribadito il tentativo di ri-avvicinamento<br />

di BNL ed i relativi presupposti. In particolare, “[…] ora c’è stato questo loro riavvicinamento nei<br />

nostri confronti che parte però da questi presupposti: 1. mantenimento <strong><strong>del</strong>la</strong> quota <strong>del</strong> 33% anche<br />

nel nostro raggruppamento, 2. suddivisione sulla base <strong><strong>del</strong>la</strong> predetta quota di tutte le attività<br />

<strong>del</strong>l’Ente (territorio, conto plafond e titoli). L’ipotesi che mi hanno avanzato è la seguente: BNL<br />

33%, Monte Paschi Siena 5%, Banca Intesa 5%, Noi 57%. Banca di Roma verrebbe lasciata fuori<br />

dal raggruppamento.”<br />

125 Cfr. doc. 126.<br />

126 Cfr. doc. 306.<br />

127 Cfr. doc. 307.


46<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

129. Quanto ad una prima valutazione <strong><strong>del</strong>la</strong> posizione di BNL, il rappresentante di Unicredit<br />

afferma che “a parte la riduzione <strong><strong>del</strong>la</strong> loro quota dal 33 al 30% e su un’apertura su una diversa<br />

ripartizione dei titoli, per il momento ho registrato un atteggiamento piuttosto rigido su queste<br />

posizioni.”<br />

130. L’impatto per Unicredit, descritto nella stessa nota sopra citata, sarebbe il seguente:<br />

– “l’aspetto negativo di questo accordo è rappresentato dal fatto che in partenza (fatte salve le<br />

eventuali osservazioni di Banca Intesa, che non sappiamo come reagirà) perderemmo:<br />

– Il 35% nominale sul RTI con Banca Intesa;<br />

– Il 25% nominale sul RTI <strong>del</strong> 29 dicembre 1996;<br />

– Il 40% sulla reale quota di lavoro che ora noi deteniamo che in termini economici equivale a<br />

750.000 €”;<br />

– “gli aspetti positivi sarebbero:<br />

– La difficoltà per altri Istituti di credito di costituire una valida alternativa al nostro RTI;<br />

– Il fatto che non dovremmo scontrarci ferocemente in punto prezzi con il gruppo BNL”<br />

[sottolineature aggiunte].<br />

131. In una e-mail successiva, datata 18 novembre 2004, giorno di pubblicazione <strong>del</strong> bando,<br />

inviata da un rappresentante di Unicredit ad uno di BNL, si riporta “in merito a quanto ci siamo<br />

detti sull’INAIL, chiedo la tua disponibilità ad un incontro per il giorno 24 novembre al quale<br />

sarà presente il mio capo”, pregando l’interlocutore di estendere l’invito al proprio 128 .<br />

132. Secondo quanto affermato dai rappresentanti di BMPS, in merito alla ricostituzione <strong>del</strong> RTI<br />

aggiudicatario <strong><strong>del</strong>la</strong> gara 0 anche nella gara 2, “si diffuse la voce che le banche popolari volessero<br />

partecipare alla gara, con un notevole quantitativo di sportelli a proprio favore, molto superiore a<br />

qualsiasi altro raggruppamento. Si valutò che un RTI originario spezzettato come nella prima<br />

gara non avrebbe potuto competere in termini di sportelli e si ritenne pertanto di ricostituire il<br />

pool iniziale, pretendendo però, da parte di BMPS, di non rimanere al 5%. BPMS non riuscì ad<br />

entrare nel nocciolo duro <strong><strong>del</strong>la</strong> raccolta (gestione liquidità e titoli che rimasero in capo ad<br />

Unicredit) ottenendo però il 33% <strong><strong>del</strong>la</strong> copertura sportelli” 129 .<br />

133. Relativamente alla decisione di non partecipare alla gara 2, i rappresentanti di Intesa hanno<br />

ritenuto “presumibile che anche a fronte di una apparente maggior quota si sia ritenuto non<br />

sufficientemente remunerativo partecipare. Infatti, dopo la convenzione tra INAIL e INPS, anche<br />

una partecipazione al 25% sarebbe stata scarsamente significativa sotto il profilo dei ritorni.<br />

Inoltre, tale convenzione ha di fatto ridotto il numero di persone che si sarebbero recate presso<br />

sportelli <strong><strong>del</strong>la</strong> banca, implicando un ridimensionamento <strong>del</strong>l’indotto” 130 .<br />

134. In una e-mail interna a BMPS, datata 10 maggio 2005, viene descritta la negoziazione tra le<br />

banche partecipanti al pool circa “la ripartizione territoriale <strong>del</strong> servizio”. In particolare, “sono<br />

state avanzate in riunione due proposte, una da Unicredito, che inviamo via fax, ed una da BNL,<br />

che sostanzialmente prevedeva di riservare il Nord appunto a BNL – con alcune eccezioni a favore<br />

di Unicredito, le regioni Toscana, Umbria, Marche e Sicilia a Montepaschi ed il resto a<br />

Unicredito. Noi, come noto, abbiamo chiesto maggiore spazio nel centro – Lazio, per essere<br />

precisi – ma attendiamo da voi istruzioni per avanzare una nostra proposta” 131 .<br />

135. Non pervenne l’offerta <strong>del</strong> pool composto dalle banche popolari, necessaria per rendere<br />

l’aggiudicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> gara possibile, mentre l’offerta presentata dal pool con capogruppo<br />

Unicredit è desumibile dalla documentazione raccolta in ispezione, in particolare da una nota<br />

128 Cfr. doc. 308.<br />

129 Cfr. doc. 418.<br />

130 Cfr. doc. 423.<br />

131 Cfr. doc. 128.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 <strong>47</strong><br />

interna a BNL 132 :<br />

Tabella 7: Offerta RTI Unicredit<br />

RTI Unicredit<br />

Tasso sulle giacenze<br />

91% Euribor<br />

Commissione a/c e bonifici (+ trasporto rete<br />

interbancaria)<br />

0,49 (+0,15)<br />

Valute C/C correntisti RTI e altre banche 1 e 3<br />

Tempi di esecuzione dei mandati elettronici e<br />

cartacei<br />

Giorno ricevimento e giorno successivo<br />

Enti serviti 133 5.672<br />

136. Quanto alla presenza territoriale nelle aree identificate dalle sedi locali INAIL:<br />

– Unicredit risulta presente in 224 sedi, con una copertura <strong>del</strong> 90% 134 ;<br />

– BNL in 204 sedi, con una copertura <strong>del</strong>l’82% 135 ;<br />

– BMPS in 203 sedi, con una copertura <strong>del</strong>l’81% 136 .<br />

137. Nella ripartizione consegnata ad INAIL 137 , <strong>del</strong>le 250 sedi periferiche 138 , Unicredit se ne<br />

sarebbe vista assegnare 76 139 (pari al 30% <strong>del</strong> totale), BNL 140 81 (pari al 32% <strong>del</strong> totale), BMPS<br />

84 141 (pari al 34% <strong>del</strong> totale) e sarebbero intervenute banche corrispondenti in 9 casi (pari al 4%<br />

<strong>del</strong> totale) 142 . Si osservi che in 149 casi in cui era presente il capofila Unicredit, pari al 60% <strong>del</strong><br />

totale, la banca assegnataria sarebbe stata diversa 143 .<br />

138. Dalla eventuale aggiudicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> gara in oggetto, le parti <strong>del</strong> procedimento avrebbero<br />

ricavato, secondo quanto dalle stesse affermato, i margini indicati nella tabella che segue:<br />

132 Cfr. doc. 69.<br />

133 Cfr. doc. 8, allegato gara n. 12/2004 (All. 1 Elenchi servizi svolti nell’ultimo triennio). Il RTI formato dalle banche<br />

popolari serviva complessivamente 2.607 enti (cfr. domande di partecipazione allegate al doc. sopra citato).<br />

134 Cfr. doc. 512 (nella lista fornita da Unicredit sono stati conteggiati gli sportelli presenti al 20 maggio 2005, termine per<br />

la presentazione <strong>del</strong>l’offerta all’ente). Nelle unità istituende, Unicredit risulta presente in 20 casi. Considerando anche tali<br />

unità, Unicredit avrebbe garantito da sola una copertura <strong>del</strong>l’88% <strong>del</strong> totale.<br />

135 Cfr. doc. 482, all. 6. Nelle unità istituende, BNL risulta presente in 19 casi. Considerando anche tali unità, BNL<br />

avrebbe garantito da sola una copertura <strong>del</strong>l’80% <strong>del</strong> totale.<br />

136 Cfr. doc. 480 (nella lista fornita da BMPS sono stati conteggiati gli sportelli presenti al 20 maggio 2005, termine per la<br />

presentazione <strong>del</strong>l’offerta all’ente). Nelle unità istituende, BMPS risulta presente in 12 casi. Considerando anche tali unità,<br />

BMPS avrebbe garantito da sola una copertura <strong>del</strong> 77% <strong>del</strong> totale. Intesa, che non partecipò alla gara, era presente in 214<br />

sedi periferiche, con una copertura territoriale <strong>del</strong>l’86%. La sua presenza considerando anche le unità istituende, pari a 19<br />

casi, passa all’84% (cfr. doc. 514).<br />

137 Le analisi sulla ripartizione territoriale presentata all’ente sono tratte dalla documentazione fornita da Unicredit (cfr.<br />

doc. <strong>47</strong>9, all. 15).<br />

138 Delle 32 sedi istituende <strong><strong>del</strong>la</strong> gara 1, ne sono rimaste ancora da istituire 28. In gara 2 sono, infatti, state istituite le sedi<br />

di Fano – 23401, Lanciano - 31110, Rossano – 36202 e Palmi – 36303.<br />

139 Ad Unicredit è stata attribuita la sede di Tivoli(24460), in quanto banca assegnataria <strong><strong>del</strong>la</strong> stessa, benché non presente<br />

con propri sportelli in tale sede al momento <strong><strong>del</strong>la</strong> gara. Delle 28 sedi istituende, Unicredit se ne sarebbe vista assegnare 11<br />

passando, pertanto, ad una copertura <strong>del</strong> 31% <strong>del</strong> totale.<br />

140 Delle 28 sedi istituende, BNL se ne sarebbe vista assegnare 11 passando, pertanto, ad una copertura <strong>del</strong> 33% <strong>del</strong> totale.<br />

141 A BMPS sono state attribuite le sedi di Villa Lemmi (21335), Sampierdarena (17101), Cantieri (41603), Palermo<br />

Titone (41640), Japigia (34510), in quanto banca assegnataria <strong>del</strong>le stesse, benché non presente con propri sportelli in tali<br />

sedi. Delle 28 sedi istituende, BMPS se ne sarebbe vista assegnare 3 passando, pertanto ad una copertura <strong>del</strong> 31% <strong>del</strong><br />

totale.<br />

142 Delle 28 sedi istituende, le banche corrispondenti se ne sarebbero viste assegnare 3 mantenendo, pertanto, una<br />

copertura <strong>del</strong> 4%.<br />

143 Tale percentuale si ottiene da un confronto tra la presenza di Unicredit nelle sedi periferiche INAIL (cfr. doc. 512) e la<br />

ripartizione all’interno <strong>del</strong> RTI consegnata all’ente (cfr. doc. <strong>47</strong>9, all. 15).


48<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

Tabella 8: Margini attesi<br />

Unicredit<br />

BNL<br />

Intesa<br />

BMPS<br />

[1,8-2] milioni di euro<br />

[700.000–900.000] euro<br />

Non partecipò<br />

[1–200.000] euro<br />

Tabella 9: Ripartizione <strong>del</strong> servizio RTI Unicredit<br />

Servizio<br />

Plafond<br />

Titoli<br />

Inabilità Temporanee<br />

Eventuali Rendite Permanenti<br />

Sedi Locali<br />

Ripartizione<br />

68% Unicredit<br />

32% BNL<br />

68% Unicredit<br />

32% BNL<br />

68% Unicredit<br />

32% BNL<br />

68% Unicredit<br />

32% BNL<br />

Delle 250 sedi INAIL, Unicredit 30%, BNL 32%, BMPS<br />

34%, corrispondenti 4%<br />

4.4.4.La commissione di gara<br />

139. La commissione di gara, dopo l’invio <strong>del</strong>le lettere di invito a presentare offerta <strong>del</strong> 6 aprile<br />

2005, si è dotata, nella seduta <strong>del</strong> 28 aprile 2005, di criteri di maggiori dettaglio al fine di poter<br />

attribuire i punteggi alla qualità e al prezzo. Quanto ai 10 punti attribuiti al numero e alla<br />

localizzazione di filiali o sportelli sul territorio nazionale, 7 sarebbero stati attribuiti alla<br />

localizzazione e 3 al numero di sportelli 144 .<br />

140. La gara viene dichiarata deserta, nella seduta <strong>del</strong> 31 maggio 2005, a seguito <strong>del</strong> ricevimento<br />

di una sola offerta.<br />

4.5. La terza gara <strong>del</strong> 2005 andata deserta (gara 3)<br />

4.5.1. Bando di gara e partecipanti<br />

141. Data la mancata aggiudicazione anche <strong><strong>del</strong>la</strong> gara 2, venne bandita la gara n. 6/2005<br />

nell’agosto 2005. Il relativo testo è <strong>del</strong> tutto speculare ai precedenti con, tuttavia, ancora un minor<br />

dettaglio dei criteri di aggiudicazione. Non viene, infatti, indicata la ripartizione tra criteri<br />

qualitativi e di prezzo, demandandone la specificazione al capitolato d’oneri, ma solo il criterio di<br />

aggiudicazione rappresentato dall’offerta economica più vantaggiosa.<br />

142. Alla gara presentarono domanda di partecipazione due RTI così composti:<br />

– Unicredit (capogruppo), Banca di Roma;<br />

– BNL (capogruppo), BMPS, Banca Intesa, Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare di<br />

Milano.<br />

143. La Commissione dichiarò la gara deserta in quanto, in risposta alle lettere di invito,<br />

144 Cfr. doc. <strong>47</strong>3 5c. In particolare, viene evidenziato che “[…] il punteggio massimo di cui alla lettera a) sarà attribuito<br />

laddove la localizzazione degli sportelli coprirà totalmente le sedi INAIL indicate nell’Appendice 1 al Capitolato d’oneri.<br />

Lo stesso sarà eventualmente diminuito proporzionalmente in ragione <strong>del</strong> numero <strong>del</strong>le sedi coperte. Il punteggio massimo<br />

di cui alla lettera b) sarà attribuito al raggruppamento bancario con il maggior numero di sportelli e, in proporzione,<br />

all’altro raggruppamento.”


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 49<br />

pervenne soltanto una offerta da parte <strong>del</strong> RTI con capogruppo BNL 145 .<br />

4.5.2. Bando di gara e partecipanti<br />

144. Da una e-mail interna ad Unicredit, datata 22 settembre 2005, si desume come la stessa<br />

abbia proposto a BNL ed Intesa di partecipare insieme alla gara. In tale documento viene, infatti,<br />

riportato che “bnl e intesa non hanno ancora sciolto definitivamente le riserve circa una loro<br />

partecipazione con le quote da noi proposte: riteniamo che entro domani potremo darvi notizie<br />

più precise circa l’assetto <strong><strong>del</strong>la</strong> nostra partecipazione” 146 . In una nota a mano su carta intestata<br />

Rolo Banca, datato 26 settembre 2005, viene, poi, riportato “BNL non aderisce al nostro pool e va<br />

in gara da sola! La questione non è molto credibile” – “Banca Intesa […] ci va sola o con un<br />

altro RTI” 1<strong>47</strong> .<br />

145. Anche da quanto affermato dai rappresentanti di BNL in audizione risulta che “per<br />

comprendere il comportamento di BNL nella terza gara, è necessario precisare che, una volta<br />

pubblicato il bando, Unicredit manifestò la propria volontà di ridurre sensibilmente le<br />

partecipazioni accordate ai partner nella gara precedente. La partecipazione in un RTI diverso fu<br />

quindi obbligata da questa posizione unilaterale e non motivata di Unicredit” 148 .<br />

4.5.3. La ripartizione <strong>del</strong> servizio all’interno <strong>del</strong> RTI Unicredit<br />

146. In data 5 settembre 2005, con scadenza per la presentazione <strong><strong>del</strong>la</strong> domanda di<br />

partecipazione alla gara fissata al 30 settembre, viene richiesto internamente ad Unicredit, al<br />

Responsabile Enti <strong><strong>del</strong>la</strong> Direzione Regionale Lazio Abruzzo Sardegna, di “verificare in autonomia<br />

se Unicredit Banca possiede i requisiti previsti dal Bando per un’eventuale partecipazione da<br />

sola. Analoghe verifiche – congiunte a quelle che sto già portano avanti – saranno effettuate<br />

ANCHE dalla scrivente” 149 .<br />

1<strong>47</strong>. In risposta viene specificato che “la gara come sai è competitiva” e che, non avendo né il<br />

bando specificato i criteri di aggiudicazione né conoscendo le caratteristiche <strong>del</strong> pool antagonista,<br />

“la tua domanda non può avere risposta”. Se la domanda fosse, invece, riferita “solo alla<br />

condizioni di partecipazione”, “la mia risposta è affermativa” 150 .<br />

148. Parallelamente Unicredit aveva in piedi una trattativa circa una possibile partecipazione in<br />

RTI con Banca di Roma 151 .<br />

149. Dopo una descrizione <strong>del</strong>le possibilità offerte a Banca di Roma dai due schieramenti, lo<br />

scrivente propende per Unicredit in quanto “avremmo maggiori possibilità commerciali, potendo<br />

meglio sfruttare la nostra esperienza nel settore <strong>del</strong>le tesorerie, nonché le specifiche procedure di<br />

gestione dei servizi richiesti dall’INAIL, senza aggravio di costi”.<br />

150. Nei confronti di BNL, Banca di Roma ha tenuto un atteggiamento di apertura fino al 23<br />

settembre, data nella quale veniva scritto per e-mail ad un rappresentante di BNL che “al momento<br />

non ho, purtroppo, risposte da darti. Dobbiamo necessariamente aggiornarci a lunedì” 152 .<br />

151. Solo dopo aver presentato la domanda di partecipazione alla gara, Unicredit avvia l’analisi<br />

145 Cfr. doc. 6.<br />

146 Cfr. doc. 319.<br />

1<strong>47</strong> Cfr. doc. 331.<br />

148 Cfr. doc. 425.<br />

149 Cfr. doc. 281.<br />

150 Cfr. doc. 281.<br />

151 Cfr. doc. 171. Da quanto emerge dalla nota interna a Banca di Roma, datata 27 settembre 2005, diretta al Vice-<br />

Direttore Generale per il tramite <strong>del</strong> “Responsabile Funzione Institutional”, “a seguito di contatti riservati, avuti<br />

separatamente con Unicredit e con BNL, si è appreso che si è creata una – spaccatura – nel raggruppamento in carica,<br />

conseguentemente al quale BNL sta costituendo un nuovo pool con capofila la stessa BNL; Unicredito verrebbe a trovarsi<br />

su un fronte opposto.”<br />

152 Cfr. doc. 233.


50<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> presenza territoriale di Banca di Roma, <strong><strong>del</strong>la</strong> quale non sembrava avere conoscenza fino a<br />

tale momento. Ciò si desume da una e-mail datata 5 ottobre 2005, inviata da Unicredit a Banca di<br />

Roma, nella quale si riporta “come da intese, vi rimetto in allegato un file con le sedi operative<br />

<strong>del</strong>l’Inail e l’indicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> nostra presenza, che vi prego cortesemente di completare con<br />

quella <strong><strong>del</strong>la</strong> Banca di Roma. Cercherò poi di completare il prospetti con gli sportelli <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

concorrenza per stimare il punteggio che riusciremo ad ottenere su questo segmento di gara” 153 .<br />

152. Quanto alla presenza territoriale nelle aree identificate dalle sedi locali INAIL, Unicredit<br />

risulta presente in 227 casi, su 250 sedi 154 , con una copertura <strong>del</strong> 91%. 155 Non avendo presentato<br />

una offerta successivamente all’invito di INAIL, non è presente una ripartizione territoriale <strong>del</strong>le<br />

sedi INAIL tra Unicredit e Banca di Roma. Si può unicamente fare riferimento alla ripartizione<br />

percentuale, 70% Unicredit – 30% Banca di Roma, contenuta nella domanda di partecipazione alla<br />

gara 156 .<br />

4.5.4. La ripartizione <strong>del</strong> servizio all’interno <strong>del</strong> RTI BNL<br />

153. Il RTI con capogruppo BNL prevede che plafond, titoli e altre attività previste dal bando<br />

siano ripartiti al 52% a BNL, 33% a Intesa e 15% a BMPS. Quanto alle inabilità temporanee era<br />

prevista la seguente ripartizione: 70% BNL, 20% Intesa, 10% MPS (quota di BNL sarebbe scesa al<br />

45% in caso di ingresso di Poste con il prodotto “bonifico domiciliato”) 157 .<br />

154. Quanto alla presenza territoriale nelle aree identificate dalle sedi locali INAIL:<br />

– BNL risulta presente in 204 sedi, con una copertura <strong>del</strong>l’82% 158 ;<br />

– Intesa in 214 sedi, con una copertura <strong>del</strong>l’86% 159 ;<br />

– BMPS in 210 sedi, con una copertura <strong>del</strong>l’84 % 160 .<br />

155. Nella ripartizione consegnata ad INAIL 161 , <strong>del</strong>le 250 sedi periferiche, BNL se ne sarebbe<br />

vista assegnare 126 (pari al 50% <strong>del</strong> totale) 162 , BMPS 37 163 (pari al 15% <strong>del</strong> totale), Intesa 54<br />

(pari al 22% <strong>del</strong> totale) 164 , Banca Popolare di Sondrio 12 (5% <strong>del</strong> totale), Banca Popolare di<br />

Milano 11 (4% <strong>del</strong> totale) e sarebbero intervenute banche corrispondenti in 10 casi (pari al 4% <strong>del</strong><br />

totale) 165 . Si osservi che in 78 casi in cui era presente il capofila BNL, pari al 31% <strong>del</strong> totale, la<br />

banca assegnataria sarebbe stata diversa 166 .<br />

156. Non essendo pervenuta la seconda offerta <strong>del</strong> pool con capogruppo Unicredit, necessaria<br />

153 Cfr. doc. 229.<br />

154 Le sedi istituende sono rimaste le stesse 28 <strong><strong>del</strong>la</strong> gara precedente.<br />

155 Cfr. doc. 512 (nella lista fornita da Unicredit sono stati conteggiati gli sportelli presenti al 7 dicembre 2005, termine<br />

per la presentazione <strong>del</strong>l’offerta all’ente). Delle 28 unità istituende Unicredit risulta presente in 20 sedi. Considerando<br />

anche le unità istituende la propria percentuale di copertura passa all’88%.<br />

156 Cfr. doc. <strong>47</strong>9, all. 16.<br />

157 Cfr. doc. 482, pag. 11.<br />

158 Cfr. doc. 482. Nelle unità istituende, BNL risulta presente in 19 casi. Considerando anche tali unità, BNL avrebbe<br />

garantito da sola una copertura <strong>del</strong>l’80% <strong>del</strong> totale.<br />

159 Cfr. doc. 514. Nelle unità istituende, Intesa risulta presente in 19 casi. Considerando anche tali unità, Intesa avrebbe<br />

garantito da sola una copertura <strong>del</strong>l’84% <strong>del</strong> totale.<br />

160 Cfr. doc. 480 (nella lista fornita da BMPS sono stati conteggiati gli sportelli presenti al 7 dicembre 2005, termine per la<br />

presentazione <strong>del</strong>l’offerta all’ente). Nelle unità istituende, BMPS risulta presente in 13 casi. Considerando anche tali unità,<br />

BMPS avrebbe garantito da sola una copertura <strong>del</strong>l’80% <strong>del</strong> totale.<br />

161 Le analisi sulla ripartizione territoriale presentata all’ente sono tratte dalla documentazione fornita da BNL (cfr. doc.<br />

482, all. 7).<br />

162 Delle 28 sedi istituende, BNL se ne sarebbe vista assegnare 8 passando, pertanto, ad una copertura <strong>del</strong> 48%.<br />

163 A BMPS è stata assegnata Villa Lemmi (21335), benché non presente con propri sportelli in tale sede. Delle 28 sedi<br />

istituende, BMPS se ne sarebbe vista assegnare 3 passando, pertanto, ad una copertura <strong>del</strong> 14%.<br />

164 Delle 28 sedi istituende, Intesa se ne sarebbe vista assegnare 11 passando, pertanto, ad una copertura <strong>del</strong> 23%.<br />

165 Delle 28 sedi istituende, le banche popolari di Milano e Sondrio se ne sarebbero viste assegnare, rispettivamente, 2 ed<br />

1, mentre le banche corrispondenti 3. Pertanto, la copertura <strong>del</strong>le due banche passa complessivamente al 10%, e quella <strong>del</strong>le<br />

banche corrispondenti al 5%.<br />

166 Tale percentuale si ottiene da un confronto tra la presenza di BNL nelle sedi periferiche INAIL (cfr. doc. 482, all. 6) e<br />

la ripartizione all’interno <strong>del</strong> RTI consegnata all’ente (cfr. doc. 482, all. 7).


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 51<br />

per rendere l’aggiudicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> gara possibile, l’unica offerta presentata dal pool con<br />

capogruppo BNL è desumibile dalla documentazione raccolta in ispezione, in particolare da una<br />

nota interna a BNL 167 :<br />

Tabella 10: Offerta RTI BNL<br />

RTI BNL<br />

Tasso sulle giacenze 93,1%<br />

Commissione a/c e bonifici 0,51 e 0,14<br />

Valute C/C correntisti RTI e altre banche 1 e 3<br />

Tempi di esecuzione dei mandati elettronici<br />

e cartacei<br />

0 e 1<br />

Enti serviti 168 Circa 5.811<br />

157. La gara va deserta in quanto Unicredit, in pool con Banca di Roma, non presenta offerta. In<br />

particolare, in una e-mail interna ad Unicredit inviata dal Responsabile Enti – Direzione Regionale<br />

Lazio Abruzzo Sardegna, datata 8 novembre 2005, si afferma che “ detta lettera (ndr sul rimborso<br />

degli assegni) verrebbe inviata all’Ente nell’approssimarsi <strong><strong>del</strong>la</strong> scadenza <strong><strong>del</strong>la</strong> gara anche quale<br />

supporto formale che giustifichi una nostra eventuale decisione di non partecipazione, presenti<br />

anche le note considerazioni sui punteggi derivanti dal raggruppamento concorrente che ci<br />

vedono penalizzati. Ciò ci consentirebbe di ottenere l’annullamento <strong><strong>del</strong>la</strong> stessa e di concordare<br />

una proroga <strong>del</strong>l’attuale servizio” 169 . A questa e-mail risponde, nello stesso documento sopra<br />

citato, il Responsabile Gestione Enti <strong><strong>del</strong>la</strong> Area Pianificazione e Gestione Commerciale Enti,<br />

“concordiamo sia sul testo che sul fine che lo stesso si propone” [sottolineatura aggiunta].<br />

158. Tale strategia si desume anche dalla documentazione acquisita presso Banca di Roma,<br />

laddove sul documento INAIL recante il termine per presentare l’offerta <strong>del</strong> 7 dicembre 2005<br />

viene riportato a mano “di concerto con Unicredit, non abbiamo partecipato, considerati i termini<br />

di valutazione <strong>del</strong> bando di gara ci avrebbero visto soccombere al pool concorrente. Considerato<br />

che la gara non sarebbe stata così considerata valida […]” 170 .<br />

159. Al riguardo Intesa rileva, in una e-mail interna datata 15 dicembre 2005, “è nostro sospetto<br />

che Unicredit abbia consapevolmente disertato la gara in modo da indurne la nullità e quindi<br />

ottenere nuova ed ulteriore proroga a proprio favore” 171 [sottolineatura aggiunta].<br />

160. Dalla eventuale aggiudicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> gara in oggetto, le parti <strong>del</strong> procedimento avrebbero<br />

ricavato, secondo quanto dalle stesse affermato, i margini indicati nella tabella che segue:<br />

Tabella 11: Margini attesi<br />

Unicredit<br />

BNL<br />

Intesa<br />

BMPS<br />

[1,8-2] milioni di euro<br />

[500.000–700.00] euro<br />

[200.000–400.00] euro<br />

[1–200.00] euro<br />

167 Cfr. doc. 70.<br />

168 Cfr. doc.8, allegato gara n. 6/2005. In particolare, BNL ha servito 1.881 enti, BMPS circa 1802, Intesa circa 1932,<br />

Popolare Sondrio circa 146, Popolare Milano circa 50. Il RTI Unicredit ha, invece, servito circa 4.269 enti, come somma<br />

dei 2.469 di Unicredit e dei 1.800 di Banca di Roma.<br />

169 Cfr. doc. 275.<br />

170 Cfr. doc. 226.<br />

171 Cfr. doc. 29.


52<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

Tabella 12: Ripartizione <strong>del</strong> servizio RTI Unicredit e RTI BNL<br />

Servizio<br />

Plafond<br />

Titoli<br />

Inabilità<br />

temporanee<br />

Eventuali<br />

rendite<br />

permanenti<br />

Sedi INAIL<br />

Ripartizione<br />

Unicredit<br />

100% Unicredit<br />

100% Unicredit<br />

75% Unicredit<br />

25% Banca di Roma<br />

75% Unicredit<br />

25% Banca di Roma<br />

70% Unicredit<br />

30% Banca di Roma<br />

Ripartizione BNL<br />

52% BNL<br />

33% Intesa<br />

15% BMPS<br />

52% BNL<br />

33% Intesa<br />

15% BMPS<br />

70 % BNL (nel caso in cui INAIL avesse aderito al<br />

“bonifico domiciliato di Poste” la quota di BNL si<br />

sarebbe ridotta al 45%)<br />

20% Intesa<br />

10% BMPS<br />

52% BNL<br />

33% Intesa<br />

15% BMPS<br />

Delle 250 sedi INAIL, BNL 50%, BMPS 15%, Intesa 22%,<br />

Pop Sondrio 5%, Pop Milano 4%, corrispondenti 4%<br />

4.5.5. La commissione di gara<br />

161. Nella seduta <strong>del</strong> 25 ottobre 2005 vengono definiti criteri di maggior dettaglio per la<br />

valutazione <strong>del</strong>le offerte. Quanto al numero e alla localizzazione di filiali o sportelli nel territorio<br />

nazionale viene confermata sia la ripartizione tra localizzazione e numero, sia i criteri di<br />

valutazione <strong><strong>del</strong>la</strong> gara precedente 172 .<br />

162. La gara viene dichiarata deserta nella seduta <strong>del</strong> 14 dicembre 2005.<br />

4.6. La gara bandita nel 2006 ed aggiudicata nel 2007 (gara 4)<br />

4.6.1. Bando di gara e partecipanti<br />

163. A seguito di questa ulteriore mancata aggiudicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> gara 3, è stata bandita la gara n.<br />

14/2006. Rispetto ai precedenti, tale bando contiene, innanzitutto, una più dettagliata descrizione<br />

<strong>del</strong>l’appalto. Viene fatto riferimento alla “gestione <strong>del</strong> plafond e dei relativi rapporti con la ex<br />

Tesoreria Centrale <strong>del</strong>lo Stato”, alla “eventuale concessione di anticipazioni di cassa in caso di<br />

mancanza di liquidità sui conti correnti” e “la custodia e l’amministrazione dei titoli e valori di<br />

proprietà”, oltre ad un maggior dettaglio <strong><strong>del</strong>la</strong> gestione <strong>del</strong>le operazioni finanziarie “da<br />

contabilizzare nei conti correnti entrate e uscite <strong><strong>del</strong>la</strong> Direzione Generale e <strong>del</strong>le unità<br />

territoriali”.<br />

164. Rispetto alla gara precedente vengono, inoltre, descritti in dettaglio i criteri di<br />

aggiudicazione, prevedendo la ponderazione dei punteggi <strong>del</strong>le singole voci oggetto di<br />

valutazione. Si noti che il punteggio massimo previsto per numero e localizzazione di filiali o<br />

sportelli nel territorio nazionale è stato elevato a 15 punti. Viene, inoltre, previsto, a differenza<br />

<strong>del</strong>le tre gare andate deserte in precedenza, che “la gara sarà aggiudicata anche in presenza di<br />

una sola offerta valida” [sottolineatura aggiunta]. Quanto alla prestazione <strong>del</strong> servizio è specificato<br />

che essa “è riservata a imprese svolgenti attività di cui al D.lgs. n. 385/93 e in possesso dei<br />

172 Cfr. doc. <strong>47</strong>3 5b.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 53<br />

requisiti di cui agli artt. 13 e 14 e 16 <strong>del</strong>lo stesso decreto ovvero di apposita autorizzazione<br />

legislativa”.<br />

165. Alla gara hanno presentato domanda di partecipazione due RTI così composti:<br />

– Unicredit (capogruppo), Banca di Roma, Intesa, Poste Italiane;<br />

– BNL (capogruppo), BMPS, Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare di Vicenza, Banco<br />

Popolare di Verona e Novara.<br />

166. Detta gara, in esito a quanto deciso dalla commissione aggiudicatrice, è stata inizialmente<br />

provvisoriamente aggiudicata al RTI facente capo ad Unicredit. INAIL ha aperto, in via di<br />

autotutela, un procedimento amministrativo di riesame dei criteri di aggiudicazione adottati che si<br />

è concluso in data 30 aprile 2007 con la determinazione di non revocare la gara 173 .<br />

L’aggiudicazione definitiva in favore <strong>del</strong> RTI con capofila Unicredit è stata <strong>del</strong>iberata a fine<br />

settembre 2007, con la conseguente stipula <strong><strong>del</strong>la</strong> nuova convenzione in data 1° ottobre 2007.<br />

4.6.2. Formazione degli schieramenti<br />

167. In una e-mail interna ad Unicredit, datata 19 settembre 2006, viene affermato che “siamo in<br />

una fase molto <strong>del</strong>icata <strong><strong>del</strong>la</strong> partecipazione alla gara dove un minimo granellino di polvere può<br />

determinare lo scioglimento <strong>del</strong> RTI e la mancata partecipazione alla gara con conseguente<br />

consegna <strong>del</strong> servizio nelle mani <strong><strong>del</strong>la</strong> concorrenza” 174 .<br />

168. BMPS afferma, invece, in una e-mail interna datata 11 maggio 2006, che “comunque per la<br />

gara INAIL sembrano essere sorti dei problemi. Mi sembra che nel bando è stato dato un peso<br />

maggiore al numero degli sportelli. Banca Intesa sembra intenzionata a aggregarsi con il pool<br />

Unicredit. Poste Italiane sembra intenzionata a costituire un proprio pool (frase seguita da “con<br />

Unicredit” aggiunto a mano) a questo punto con chi ci aggreghiamo? Soli con BNL mi<br />

sembrerebbe un pò pochino” 175 .<br />

4.6.3. La ripartizione <strong>del</strong> servizio all’interno <strong>del</strong> RTI Unicredit<br />

169. A fronte <strong><strong>del</strong>la</strong> partecipazione di tutti i componenti il RTI ai pagamenti centralizzati <strong>del</strong>le<br />

inabilità temporanee (Unicredit 25%, Banca di Roma 20%, Intesa 25%, Poste Italiane 30%)<br />

l’operatività di sportello <strong>del</strong>le sedi territoriali INAIL era prevista al 70% in capo ad Unicredit ed al<br />

30% in capo a Banca di Roma 176 . Ad Unicredit ed Intesa sarebbero stati attribuiti,<br />

rispettivamente, il 60% e 40% sia <strong>del</strong>le gestione <strong>del</strong> plafond sia dei titoli 177 .<br />

170. In una e-mail <strong>del</strong> 4 maggio 2006, interna a Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo (anche<br />

BIIS), si afferma che “per quanto il lavoro <strong>del</strong>le sedi territoriali non ci interessa, il RTI ritiene<br />

indispensabile la partecipazione di B.Intesa per il punteggio connesso al numero degli sportelli ed<br />

ai servizi di cassa e tesoreria prestati” 178 .<br />

173 Cfr. doc 395. In particolare, BNL “ha contestato il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, rilevando in<br />

particolare: a) la illegittimità <strong><strong>del</strong>la</strong> partecipazione al r.t.i. provvisoriamente aggiudicatario di Poste Italiane Spa in quanto<br />

impresa non svolgente attività bancaria di cui al D.Lgs. n. 385/93, anche alla luce di un non meglio noto parere <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

Banca d’Italia rilasciato alla BNL stessa; b) la indeterminatezza <strong>del</strong>l’offerta <strong><strong>del</strong>la</strong> Unicredit Banca in relazione ai tempi di<br />

esecuzione dei mandati; c) la onerosità <strong>del</strong> servizio per l’Istituto – desunta dall’applicazione dei corrispettivi <strong>del</strong>l’offerta<br />

Unicredit alle quantità presunte di documenti denunciando, altresì, un presunto danno erariale derivante dalla<br />

aggiudicazione al RTI con capogruppo Unicredit Banca. Per quanto sub a) e sub b) le questioni sono state ritenute<br />

infondate, alla luce di pareri emanati dalla Avvocatura generale <strong>del</strong>l’Istituto. Per quanto sub c), la BNL sostanzialmente<br />

sosteneva che, i criteri di aggiudicazione <strong>del</strong> bando e <strong>del</strong> disciplinare di gara nonché le modalità di distribuzione dei<br />

punteggi avevano prodotto una sostanziale indifferenza <strong>del</strong>l’elemento prezzo rispetto al più generale elemento qualità <strong>del</strong><br />

servizio.”<br />

174 Cfr. doc. 265.<br />

175 Cfr. doc. 120.<br />

176 Cfr. doc. <strong>47</strong>9, all. 17.<br />

177 Cfr. doc. 481, pag. 6.<br />

178 Cfr. doc. 33.


54<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

4.6.4. La ripartizione <strong>del</strong> servizio all’interno <strong>del</strong> RTI BNL<br />

171. Il RTI capofilato da BNL prevede la seguente ripartizione di attività: BNL 52,5%, BMPS<br />

25%, e Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare di Vicenza, Banca Popolare di Verona e<br />

Novara il 7,5% cadauna 179 .<br />

172. Relativamente alle valutazioni di BMPS, in una nota interna alla stessa, si afferma che ci “ci<br />

corre l’obbligo di richiamare la Vostra attenzione che una eventuale nostra non partecipazione<br />

alla gara comporterebbe, quanto meno, un sicuro forte indebolimento <strong>del</strong> pool, capofilato da<br />

BNL, se non addirittura l’impossibilità di partecipazione alla gara <strong>del</strong> pool stesso. E’ evidente che<br />

un simile eventuale accadimento danneggerebbe sensibilmente gli ottimi e proficui rapporti<br />

intrattenuti, fino ad oggi, con BNL. Si evidenzia inoltre che l’esito <strong><strong>del</strong>la</strong> gara si preannuncia, data<br />

la consistenza <strong>del</strong>l’altro RTI, capofilato da Intesa e Poste Italiane, unitamente ad altri importanti<br />

Istituti, non certo favorevole al pool di cui nell’attualità facciamo parte” 180 .<br />

173. Dalla eventuale aggiudicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> gara in oggetto, le parti <strong>del</strong> procedimento avrebbero<br />

ricavato, secondo quanto dalle stesse affermato, i margini indicati nella tabella che segue:<br />

Tabella 13 : Margini attesi<br />

Unicredit 181<br />

BNL<br />

Intesa<br />

BMPS<br />

[1,90–2,1] milioni di euro<br />

[900.000–1.100.000] euro<br />

[500.000–700.000] euro (ognuno dei primi tre anni),<br />

poi [700.000–900.000] euro<br />

[400.000–600.000] euro<br />

179 Cfr. doc. 482, pag. 11.<br />

180 Cfr. doc. 111.<br />

181 Cfr. doc. 553.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 55<br />

Tabella 14: Ripartizione <strong>del</strong> servizio RTI Unicredit e RTI BNL<br />

Servizio Ripartizione Unicredit Ripartizione BNL<br />

Plafond<br />

Titoli<br />

Inabilità temporanee<br />

Eventuali<br />

permanenti<br />

Sedi locali<br />

rendite<br />

60% Unicredit<br />

40% Intesa<br />

60% Unicredit<br />

40% Intesa<br />

25% Unicredit<br />

25% Intesa<br />

20% Banca di Roma<br />

30% Poste<br />

25% Unicredit<br />

25% Intesa<br />

20% Banca di Roma<br />

30% Poste<br />

70% Unicredit<br />

30% Banca di Roma<br />

52,5% BNL<br />

25% BMPS<br />

7,5% Banca Popolare di Sondrio<br />

7,5% Banca Popolare di Vicenza<br />

7,5% Banca Popolare di Verona e<br />

Novara<br />

52,5% BNL<br />

25% BMPS<br />

7,5% Banca Popolare di Sondrio<br />

7,5% Banca Popolare di Vicenza<br />

7,5% Banca Popolare di Verona e<br />

Novara<br />

52,5% BNL<br />

25% BMPS<br />

7,5% Banca Popolare di Sondrio<br />

7,5% Banca Popolare di Vicenza<br />

7,5% Banca Popolare di Verona e<br />

Novara<br />

52,5% BNL<br />

25% BMPS<br />

7,5% Banca Popolare di Sondrio<br />

7,5% Banca Popolare di Vicenza<br />

7,5% Banca Popolare di Verona e<br />

Novara<br />

52,5% BNL<br />

25% BMPS<br />

7,5% Banca Popolare di Sondrio<br />

7,5% Banca Popolare di Vicenza<br />

7,5% Banca Popolare di Verona e<br />

Novara<br />

4.6.5. La commissione di gara<br />

174. La commissione di gara 182 , nella seduta <strong>del</strong> 10 novembre 2006, prende atto che nel<br />

disciplinare di gara è previsto che il punteggio massimo di cui alla lettera a) (fino a 10 punti per<br />

sportelli nelle piazze dove esistono sedi INAIL) “deve essere attribuito al concorrente in possesso<br />

<strong>del</strong> maggior numero di filiali o sportelli presenti sulle piazze dove esistono le sedi INAIL indicate<br />

nell’Appendice 1 al Capitolato d’oneri e, in proporzione all’altro concorrente” e quello di cui alla<br />

lettera b) (fino a 5 punti al numero di sportelli su tutto il territorio nazionale) “deve essere<br />

attribuito al concorrente con il maggior numero di sportelli su tutto il territorio nazionale e, in<br />

proporzione, all’altro concorrente”. Pertanto, ad Unicredit vengono complessivamente assegnati<br />

15 punti ed a BNL 3,45.<br />

175. Nella seduta <strong>del</strong> 30 gennaio 2007 vengono attribuiti i punteggi relativi alla qualità <strong>del</strong><br />

servizio. Ad Unicredit vengono attribuiti 52,24 punti ed a BNL 44,67.<br />

176. Nella seduta <strong>del</strong> 1° febbraio 2007, in presenza <strong>del</strong>le imprese, “il presidente dà lettura dei<br />

punteggi attribuiti alla qualità <strong>del</strong> servizio” procedendo successivamente all’apertura <strong>del</strong>le buste<br />

contenenti le offerte economiche. Quanto al punteggio “prezzi” ad Unicredit vengono attribuiti<br />

27,79 punti e a BNL 25,99. Nella stessa seduta il servizio di cassa viene, pertanto,<br />

182 Cfr. doc. <strong>47</strong>3 5a.


56<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

provvisoriamente aggiudicato a Unicredit.<br />

177. Su tale gara è stato presentato al TAR Lazio un ricorso da parte <strong>del</strong> RTI con capofila BNL.<br />

Tabella 15: Offerte RTI BNL e RTI Unicredit 183<br />

RTI BNL<br />

RTI Unicredit<br />

Tasso sulle giacenze 96% 92%<br />

Commissione a/c 0,55 2,80<br />

Valute C/C correntisti RTI e<br />

altre banche<br />

Tempi di esecuzione dei<br />

mandati elettronici e<br />

cartacei<br />

Sportelli presenti su sedi<br />

INAIL<br />

Sportelli sul territorio<br />

nazionale<br />

1 e 3 0 e 0<br />

0 e 1<br />

“zero giorni dalla data di<br />

eseguibilità <strong>del</strong> mandato sia per i<br />

mandati elettronici sia per i<br />

mandati cartacei”<br />

1.530 5.730<br />

3.046 19.<strong>47</strong>2<br />

5. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI<br />

178. Le parti hanno sviluppato diverse argomentazioni nel corso <strong>del</strong>l’istruttoria, anche in risposta<br />

a specifiche richieste di chiarimenti, in particolare con riferimento alle peculiarità <strong>del</strong> servizio<br />

generale di cassa per INAIL, in termini di capillarità sul territorio nazionale, alle modalità di<br />

pagamento e incasso, alle condotte che hanno determinato la formazione dei raggruppamenti e, in<br />

generale, all’evoluzione <strong>del</strong>le gare. Nel seguito sono sintetizzate le argomentazioni <strong>del</strong>le parti su<br />

tali tematiche, nonché alcune informazioni fornite da INAIL.<br />

5.1 Unicredit<br />

179. Unicredit ha, innanzitutto, rilevato come l’<strong>Aut</strong>orità non abbia tenuto conto, nella propria<br />

ricostruzione degli eventi, <strong>del</strong>l’evoluzione <strong>del</strong> contesto di riferimento. In particolare, accanto ad<br />

elementi comuni presenti in tutte le gare, quali la committenza ed alcune caratteristiche <strong>del</strong><br />

servizio di cassa, altri importanti aspetti avrebbero subito notevoli evoluzioni.<br />

180. In particolare, il mercato bancario risulta attualmente meno frammentato rispetto al 1996,<br />

ciò per effetto di grandi aggregazioni che hanno riguardato proprio alcune <strong>del</strong>le parti <strong>del</strong><br />

procedimento. Lo stesso servizio ha subito dei rilevanti cambiamenti, tra i quali il trasferimento<br />

<strong>del</strong>le rendite permanenti ad INPS nel 2000.<br />

181. Ulteriore profilo rilevato da Unicredit attiene al mercato rilevante così come individuato<br />

dall’<strong>Aut</strong>orità. Sul punto tale società osserva che il mercato andrebbe esteso sia in termini di<br />

prodotto che in termini geografici; in particolare, viene osservato che “la <strong>del</strong>imitazione <strong>del</strong><br />

mercato <strong>del</strong> prodotto deve essere effettuata avuto riguardo a tutte le gare per l’aggiudicazione dei<br />

servizi di tesoreria e di cassa, che abbiano caratteristiche analoghe (per dimensione, tipo di<br />

servizio etc.) a quelle <strong>del</strong> servizio prestato in favore <strong>del</strong>l’INAIL. Si tratta di un mercato che può<br />

essere stimato come composto da centinaia di enti pubblici (dei quali, alcune decine, di<br />

dimensioni medio-grandi), che aggiudicano la gestione <strong>del</strong> proprio servizio di cassa o di<br />

183 Cfr. doc. <strong>47</strong>3 5a.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 57<br />

tesoreria, con modalità in larghissima parte analoghe a quelle utilizzate dall’INAIL” 184 .<br />

Unicredit afferma anche che “la <strong>del</strong>imitazione <strong>del</strong> mercato geografico è opinabile ove solo si<br />

consideri che le gare devono svolgersi secondo procedure in ambito UE, aperte quindi a tutte le<br />

banche europee (o, almeno, alle banche che possiedono una rete di sportelli adeguata sul<br />

territorio italiano). Se è vero ciò, diviene contraddittorio affermare che il mercato geografico<br />

coincide con la gara medesima” 185 . Viene, inoltre, rilevato che nel 1996 la dimensione <strong>del</strong>le<br />

quattro banche parti <strong>del</strong> procedimento era ben diversa da quella attuale, comportando l’irrilevanza<br />

dalla presunta intesa stessa rispetto al requisito <strong>del</strong> pregiudizio fra gli Stati Membri. Unicredit<br />

sostiene, pertanto, che “l’intesa ipotizzata, quand’anche esistente non sarebbe illecita ex art. 81<br />

<strong>del</strong> Trattato, difettando i limiti dimensionali di consistenza ed il presupposto <strong>del</strong> pregiudizio al<br />

commercio tra Stati Membri” 186 .<br />

182. Sempre con riferimento all’inquadramento <strong><strong>del</strong>la</strong> presunta fattispecie restrittiva, Unicredit<br />

aggiunge elementi relativi alle proprie condotte nelle singole gare, con particolare riferimento alle<br />

motivazioni sottostanti la formazione di raggruppamenti temporanei di imprese. Infatti, secondo<br />

Unicredit, “i comportamenti <strong>del</strong>le imprese, nel tempo, durante le singole gare, sono stati<br />

caratterizzati da una notevole diversità: la composizione dei raggruppamenti partecipanti è<br />

sempre stata diversa e le parti, in tre <strong>del</strong>le cinque gare, hanno partecipato a RTI contrapposti” 187 .<br />

183. Unicredit rileva, inoltre, che le gare si sono svolte a distanza di tempo l’una dall’altra in<br />

contesti di mercato molto diversi e che ciascuna gara costituisce un caso a sé stante, non potendosi<br />

individuare una linea strategica unitaria. Relativamente alle modalità di partecipazione in gara,<br />

Unicredit osserva che “tendenzialmente, le banche che hanno vocazione nazionale e non<br />

meramente locale, e che intendono espandere la propria attività nei servizi di tesoreria e cassa,<br />

non si accontentano di svolgere il servizio quali corrispondenti, ma – laddove si ipotizzi la<br />

formazione di un pool – richiedono la partecipazione in RTI, quali mandanti o mandatarie” 188 .<br />

184. Quanto al presunto accordo in gara 0, Unicredit osserva che i documenti istruttori<br />

provengono da una sola <strong>del</strong>le parti, peraltro con un contenuto più ampio di quello riportato<br />

dall’<strong>Aut</strong>orità. Tali documenti, secondo Unicredit, “testimoniano l’esistenza di una trattativa<br />

serrata, per costituire il raggruppamento, ed hanno quindi, un significato ed una portata<br />

completamente differenti rispetto a quello di un accordo anticoncorrenziale” 189 .<br />

185. Con riferimento tanto al presunto accordo in gara 0 quanto alle condotte successive, nelle<br />

gare 1-2-3, secondo quanto affermato da Unicredit, mancherebbero anche i presupposti di fatto<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> ipotizzata condotta restrittiva, non essendovi stato alcun coordinamento per eliminare<br />

l’incertezza circa i comportamenti futuri dei concorrenti. In particolare, “il coordinamento c’è<br />

stato al solo scopo di formare il Pool, ovvero dar luogo alla costituzione di un RTI che avesse la<br />

più alta probabilità di aggiudicarsi la commessa” 190 . In tal senso la scelta tecnico-operativa di<br />

aggregarsi con BNL, Comit e MPS era volta ad avere le maggiori probabilità di vittoria attraverso<br />

il più alto punteggio tecnico possibile, a fronte <strong><strong>del</strong>la</strong> complessità e ramificazione territoriale <strong>del</strong><br />

servizio richiesto.<br />

186. Inoltre, secondo Unicredit, non è stata accertata la ipotizzata mancanza di motivazioni<br />

economiche valide a giustificare i comportamenti tenuti.<br />

187. Altro profilo generale, oggetto di rilievo da parte di Unicredit, è la problematica connessa ai<br />

184 Cfr. doc. 643, pag. 27.<br />

185 Cfr. doc. 643, pag. 25.<br />

186 Cfr. doc. 663, allegato 2, pag. 5.<br />

187 Cfr. doc. 643, pag. 12.<br />

188 Cfr. doc. 643, pag. 19.<br />

189 Cfr. doc. 643, pag. 32.<br />

190 Cfr. doc. 663, allegato 2, pag. 5.


58<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

bandi di gara, circostanza che costituisce motivo di censura per l’ente appaltante, ma non per le<br />

banche partecipanti. Sul punto Unicredit sottolinea la necessità, alla luce <strong>del</strong>le condizioni<br />

contenute nei bandi, di formare RTI di elevate dimensioni. Secondo Unicredit, viene “sottaciuta<br />

l’importanza attribuita dall’INAIL, agli sportelli bancari, non solo per le proprie sedi ma per tutta<br />

l’utenza […]. La presenza nei comuni con sede INAIL, quindi, non può essere considerata un<br />

parametro assoluto di capacità organizzativa sufficiente per prestare il servizio con il livello di<br />

qualità richiesto dal bando.” 191 Unicredit, inoltre, sostiene la rilevanza <strong>del</strong> fenomeno <strong>del</strong>l’incasso<br />

fraudolento degli assegni: “lo smarrimento ed incasso fraudolento degli assegni circolari, al di là<br />

<strong>del</strong>le percentuali, incidono direttamente come perdite sul conto economico <strong><strong>del</strong>la</strong> banca anche se<br />

questa non ha alcuna oggettiva responsabilità” 192 . Inoltre, “visto l’impatto molto considerevole<br />

su tale valore, la necessità di limitare le frodi costituisce senza dubbio, un’importante e valida<br />

ragione tecnica alternativa (rispetto al concerto collusivo) che ha condotto Unicredit Banca a<br />

ricercare alleanze con imprese che disponessero di ampie reti di sportelli sul territorio” 193 .<br />

188. Passando all’analisi <strong>del</strong>le singole gare, Unicredit afferma, con riguardo alla gara 0, che i<br />

documenti agli atti istruttori indicano come le condotte fra le banche partecipanti al RTI siano state<br />

ispirate al confronto competitivo. In particolare, “Comit intendeva partecipare al pool,<br />

minacciando, in caso contrario, di promuovere un pool alternativo […]. Comit voleva entrare nel<br />

pool e non si accontentava di essere mero corrispondente” 194 .<br />

189. In merito alla gara 1, Unicredit rileva che, in assenza <strong>del</strong> proprio errore, considerato il<br />

distacco in termini di punteggio sulla parte organizzativa e che la lettura <strong>del</strong>le condizioni<br />

economiche non evidenziava sostanziali differenze, il RTI guidato dalla stessa si sarebbe<br />

sicuramente aggiudicato la gara. Secondo Unicredit, con riferimento a tale gara, manca quindi la<br />

prova che fosse “prevedibile la mancata aggiudicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> gara stessa.” Unicredit rileva anche<br />

che, dato che il punteggio tecnico già penalizzava il RTI capofilato da BNL, sarebbe stato<br />

irrazionale per quest’ultimo proseguire. Con riferimento all’eventuale ricorso contro<br />

l’annullamento di tale gara, Unicredit rileva che “la mancata impugnazione <strong>del</strong>l’esclusione risulta<br />

pienamente legittima e <strong>del</strong> tutto ragionevole, non essendo razionalmente immaginabile che il<br />

concessionario di un servizio, che sta svolgendo il servizio stesso, promuova un contenzioso con<br />

l’ente concedente (contenzioso che avrebbe potuto impedire di partecipare alle gare<br />

successive)” 195 .<br />

190. Quanto alla gara 2, Unicredit sostiene che “i contrasti commerciali avuti con BNL per la<br />

divisione <strong>del</strong>le quote, la cura formale e sostanziale posta nell’allestimento <strong><strong>del</strong>la</strong> gara ed il non<br />

interesse <strong>del</strong> pool ad avere proroghe, evidenziano la chiara volontà di partecipare per<br />

aggiudicarsi il servizio” 196 . Inoltre, secondo Unicredit, l’<strong>Aut</strong>orità non ha dato alcuna spiegazione<br />

<strong>del</strong>l’autonoma volontà <strong>del</strong>le banche popolari di non presentare offerta, quindi <strong>del</strong> fatto che la<br />

mancata aggiudicazione sia dipesa da un soggetto terzo.<br />

191. In gara 3, Unicredit osserva che la propria decisione di non presentare l’offerta “deriva da<br />

una valutazione prettamente tecnico/commerciale <strong>del</strong> bando. In presenza di una specifica norma<br />

contenuta nello stesso, non è stata presentata l’offerta economica anche perché rimaneva irrisolta<br />

la problematica degli assegni incassati fraudolentemente che in quel periodo avevano determinato<br />

notevoli perdite per l’Istituto, determinando l’annullamento <strong><strong>del</strong>la</strong> gara” 197 .<br />

191 Cfr. doc. 643, pag. 39.<br />

192 Cfr. doc. 643, pag. 40.<br />

193 Cfr. doc. 643, pag. 40.<br />

194 Cfr. doc. 643, pag. 20.<br />

195 Cfr. doc. 643, pag. 21.<br />

196 Cfr. doc. 643, pag. 21.<br />

197 Cfr. doc. 643, pag. 22.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 59<br />

192. Unicredit ha, infine, osservato che, alla luce di quanto sopra rilevato, la gravità <strong>del</strong>l’intesa<br />

deve essere esclusa, anche a causa <strong>del</strong>l’effetto restrittivo determinato dalle clausole <strong>del</strong> bando.<br />

Relativamente alla durata, Unicredit ha sostenuto che “i comportamenti censurati, non hanno la<br />

caratteristica <strong><strong>del</strong>la</strong> permanenza, ma semmai <strong>del</strong>l’istantaneità” e, pertanto, “i comportamenti<br />

ritenuti collusivi […] .sarebbero stati tenuti limitatamente ai singoli periodi di predisposizione<br />

<strong>del</strong>le domande di gara e non certo durante tutta la durata <strong><strong>del</strong>la</strong> commessa” 198 .<br />

5.2 BNL<br />

193. BNL ha svolto considerazioni sia di carattere generale sui bandi di gara, e quindi sul ruolo<br />

svolto <strong>del</strong>l’ente banditore, sia sulle proprie modalità di partecipazione in gara. Innanzitutto, BNL<br />

ha motivato la dimensione <strong>del</strong> raggruppamento in gara 0 e nelle successive gare con l’obiettivo di<br />

partecipare avendo una elevata probabilità di vincita; infatti, essa osserva che “non era in grado di<br />

concorrere da sola per l’affidamento <strong>del</strong> servizio di cassa <strong>del</strong>l’Ente e, pertanto, la sua scelta di<br />

costituire un raggruppamento di imprese che le consentisse di partecipare alle gare era una scelta<br />

obbligata e assolutamente legittima da un punto di vista antitrust” 199 . Ciò sarebbe confermato,<br />

secondo BNL, dalla stessa <strong>Aut</strong>orità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e<br />

Forniture (di seguito anche AVCP) la quale, nel parere <strong>del</strong> maggio 2008 sui bandi di gara INAIL,<br />

ha sostenuto che la necessità di partecipare alle gare con RTI ampi fosse imputabile ad INAIL in<br />

quanto, da un lato, i servizi messi a gara riguardavano l’intero territorio nazionale e, dall’altro,<br />

l’elevato punteggio massimo attribuito al numero di sportelli rendeva necessaria la costituzione di<br />

RTI con banche dotate di molti sportelli.<br />

194. Inoltre, sempre a motivazione <strong><strong>del</strong>la</strong> dimensione dei raggruppamenti, BNL osserva che, nella<br />

gara 1, INAIL richiedeva la copertura di almeno il 90% <strong>del</strong>le proprie sedi, mentre nelle altre gare,<br />

anche se il bando teoricamente consentiva anche di coprire la totalità <strong>del</strong>le sedi INAIL attraverso<br />

banche corrispondenti, tale eventualità non era in realtà realizzabile. Infatti, secondo BNL, sarebbe<br />

difficile trovare banche disposte ad assumere tale ruolo poiché, tra l’altro, da un lato, la funzione di<br />

corrispondente non risulterebbe utilizzabile come qualifica di cassiere in future gare per altri<br />

servizi di cassa, e dall’altro, sarebbero richiesti investimenti informatici rilevanti.<br />

195. Secondo BNL, “la necessità di partecipare con un RTI derivava inoltre dal fatto che BNL<br />

aveva l’esigenza di ripartire con altre banche l’anticipazione di cassa che l’ente, alla luce <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

normativa bancaria, avrebbe potuto chiedere al cassiere unico” 200 . Inoltre, sempre sulla<br />

dimensione <strong>del</strong> raggruppamento, l’ampiezza <strong>del</strong> RTI risulterebbe rilevante, a giudizio di BNL, ai<br />

fini <strong>del</strong>l’incasso degli assegni da parte <strong>del</strong> beneficiario. Gli assegni circolari sono, infatti,<br />

incassabili presso qualunque sportello bancario anche dai soggetti che non sono clienti, ma solo se<br />

conosciuti.<br />

196. Quanto alla razionalità economica <strong>del</strong> comportamento tenuto nelle varie gare, BNL afferma<br />

che, contrariamente a quanto affermato dall’<strong>Aut</strong>orità, essa non aveva alcun payoff da difendere. In<br />

particolare, “[…] la redditività diretta <strong>del</strong> servizio per BNL era diventata pressoché inesistente.<br />

Anche l’indotto derivante dalla convenzione era praticamente pari a zero: basti pensare che in<br />

BNL non esiste alcuna convenzione né per i beneficiari <strong>del</strong>le prestazioni INAIL, né per i suoi<br />

dipendenti. BNL infine non poteva neppure fregiarsi <strong>del</strong> titolo di cassiere unico, utile ai fini<br />

<strong>del</strong>l’aggiudicazione di successive gare per l’affidamento dei servizi di cassa e tesoreria di altri<br />

enti, in quanto detta qualifica era di esclusiva pertinenza <strong>del</strong> capofila Unicredit” 201 . Inoltre, “il<br />

198 Cfr. doc. 663, allegato 2, pag. 7.<br />

199 Cfr. doc. 644, pag. 18.<br />

200 Cfr. doc. 644, pag. 19.<br />

201 Cfr. doc. 644, pag. 25.


60<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

payoff atteso di BNL nelle tre gare andate deserte era sensibilmente superiore a quello <strong><strong>del</strong>la</strong> gara<br />

0” e “BNL aveva tutto l’interesse a vincere le gare a cui ha partecipato” 202 .<br />

197. BNL osserva anche che “gli elementi indiziari, a supporto <strong><strong>del</strong>la</strong> contestata pratica<br />

concordata tesa a mandare deserte le gare sono <strong>del</strong> tutto inconsistenti” 203 . Relativamente agli<br />

elementi endogeni, BNL afferma di non aver mantenuto alcun comportamento parallelo a quello<br />

<strong>del</strong>le altre parti, e, con riguardo a quelli esogeni, di non aver avuto alcun incontro o scambio di<br />

informazioni con le altre parti, al di fuori di quelli legittimi tra partecipanti ad un medesimo RTI.<br />

198. BNL precisa che nelle tre gare andate deserte, “ha sempre fatto quanto nella sua<br />

disponibilità per aggiudicarsi il servizio messo a bando, predisponendo offerte economicamente<br />

sempre più vantaggiose e tecnicamente più adeguate alle necessità <strong>del</strong>l’ente, introducendo<br />

svariati servizi aggiuntivi e contestando sempre, con autentico spirito competitivo, tutte le<br />

irregolarità commesse dai suoi concorrenti, sia dinanzi alle competenti commissioni di gara, sia<br />

mediante esposti inoltrati all’ente, sia nelle opportune sedi giurisdizionali” 204 .<br />

199. BNL ha, inoltre, rilevato di non aver “mai minacciato nessuno scartellamento […]. La<br />

scelta di BNL di costituire, per ben tre gare, un RTI diverso da quello originario, presentando<br />

sempre un’offerta valida e competitiva non può in nessuna misura essere letta come una minaccia<br />

di deviare dall’intesa originaria tesa alla rinegoziazione <strong>del</strong>le quote, ma semplicemente come la<br />

decisione <strong><strong>del</strong>la</strong> banca, economicamente razionale, di non accontentarsi più di una quota di lavoro<br />

così esigua, ma di tentare, una volta acquisito il necessario know how, di partecipare con un RTI<br />

che le garantisse una quota di lavoro più redditizia” 205 .<br />

200. Alla luce <strong>del</strong>le considerazioni generali sopra esposte, BNL formula poi osservazioni<br />

puntuali relativamente alle condotte nelle singole gare. In merito alla gara 0, BNL rileva come non<br />

vi sia agli atti alcun documento che dimostri la propria esplicita adesione ad un patto di desistenza<br />

o che la stessa abbia mai avuto conoscenza <strong>del</strong>l’esistenza di un simile accordo. Viene, inoltre,<br />

osservato che la nozione di intesa richiede sempre l’incontro tra una proposta ed una accettazione,<br />

anche se resa in forma implicita. L’assenza di patti di desistenza è anche confermato, secondo<br />

BNL, dal fatto che alla gara hanno partecipato ben quattro soggetti distinti, ovvero tre RTI ed il<br />

Banco di Napoli singolarmente. In particolare, “dato il numero di banche complessivamente<br />

coinvolte nella gara (13) è infatti evidente che o Unicredit non diede seguito ai suoi propositi o<br />

che, in ogni caso, tale proposta non fu in grado di eliminare il confronto competitivo in gara” 206 .<br />

Al contrario, vi erano <strong>del</strong>le valide ragioni tecniche ed economiche di partecipare in un unico<br />

raggruppamento. In particolare, “la ragione per la quale BNL, non avendo la possibilità di<br />

partecipare da sola, costituì un RTI con Unicredit era riconducibile alla volontà di BNL di<br />

iniziare a svolgere il servizio di cassa INAIL, in merito al quale la banca non aveva alcuna<br />

esperienza, senza dover sopportare costi troppo onerosi, occupandosi di parte dei pagamenti <strong>del</strong>le<br />

rendite permanenti in zone in cui la banca aveva una diffusa presenza (Lazio e Campania)” 207 .<br />

201. Passando all’esame <strong>del</strong>le gare andate deserte BNL puntualizza, con riguardo alla gara 1, la<br />

correttezza <strong><strong>del</strong>la</strong> propria condotta; infatti: “solo quando ebbe la consapevolezza che il differenziale<br />

di punteggio relativo alla parte qualità comunicato in quella sede (che assegnava ad Unicredit un<br />

vantaggio di 15,88 punti) non poteva in nessun caso essere recuperato attraverso l’assegnazione<br />

dei punteggi riferiti all’offerta economica che BNL eccepì l’irregolarità <strong>del</strong>l’offerta di<br />

202 Cfr. doc. 663, allegato 3, pag. 4.<br />

203 Cfr. doc. 663, allegato 3, pag. 4.<br />

204 Cfr. doc. 644, pag. 4.<br />

205 Cfr. doc. 644, pag. 26.<br />

206 Cfr. doc. 644, pag. 9.<br />

207 Cfr. doc. 644, pag. 10.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 61<br />

Unicredit” 208 . Tra l’altro, con riferimento all’offerta economica, BNL osserva che la propria<br />

offerta “era di gran lunga migliore di quella di Unicredit” 209 .<br />

202. Anche in gara 2, BNL afferma di aver tenuto comportamenti non lesivi <strong><strong>del</strong>la</strong> concorrenza e<br />

da leggere in un’ottica di razionalità economica laddove essa “pur partecipando con il RTI guidato<br />

da Unicredit, ebbe la stessa quota di partecipazione (33%) e quindi gli stessi ricavi di gara 1,<br />

senza tuttavia dover sostenere i notevoli oneri che il ruolo di capofila comporta” 210 .<br />

203. In gara 3, BNL, una volta avuta notizia <strong>del</strong>l’esistenza di una sola offerta, chiese addirittura<br />

all’ente di procedere a trattativa privata: ciò a prova <strong><strong>del</strong>la</strong> volontà di proseguire e ottenere<br />

l’aggiudicazione <strong>del</strong> servizio. Tuttavia, tale richiesta non ebbe successo.<br />

204. Quanto alla circostanza che le parti non si sarebbero spinte fino costituire RTI più<br />

aggressivi, BNL rileva di avere coinvolto, dalla gara 1 alla gara 4, “ben cinque diverse banche<br />

terze rispetto agli istituti di credito che gestivano il servizio relativo a gara 0” 211 .<br />

205. Con riguardo, infine, alla gara 4, l’<strong>Aut</strong>orità non avrebbe dimostrato cosa sia cambiato nel<br />

comportamento di BNL, visto che quest’ultima, come in tutte le gare precedenti, ha costituito un<br />

RTI formulando l’offerta migliore possibile. In particolare, secondo quanto affermato da BNL,<br />

“quello che è cambiato è stato solo il comportamento <strong>del</strong> RTI guidato da Unicredit che,<br />

consapevole <strong>del</strong> fatto che la gara sarebbe stata aggiudicata anche in presenza di una sola offerta<br />

valida, e che BNL avrebbe presentato offerta come aveva sempre fatto nelle gare precedenti, è<br />

stata costretta, per evitare di perdere definitivamente il ruolo di cassiere, a partecipare” 212 .<br />

206. Ciò dimostrerebbe, secondo BNL, il ruolo assunto dal banditore nel determinare l’esito<br />

<strong>del</strong>le gare; più in dettaglio, BNL ritiene che “la responsabilità <strong>del</strong> fatto che le gare siano andate<br />

deserte è infatti semplicemente imputabile all’INAIL (per aver inserito nei bandi il requisito <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

doppia offerta) e ai raggruppamenti che, volta per volta, hanno deciso di non presentare<br />

l’offerta” 213 .<br />

207. Alla luce <strong>del</strong>le considerazioni generali e puntuali sulle singole gare, BNL ritiene che non sia<br />

stata provata l’intesa unica e complessa, mancando l’esame di scenari alternativi e <strong>del</strong>l’asserita<br />

assenza di razionalità economica nelle condotte in gara, nonché <strong>del</strong> ruolo assunto dall’ente<br />

banditore, come risulterebbe, invece, dalle conclusioni alle quali è giunta l’AVCP 214 .<br />

208. Con riferimento alla gravità <strong><strong>del</strong>la</strong> presunta infrazione, BNL rileva come “pur trattandosi di<br />

istituti di credito di primo piano, Unicredit, MPS, Intesa e BNL non rappresentano che alcuni<br />

degli operatori <strong>del</strong> settore. L’intesa asseritamente conclusa, pur potendo teoricamente limitare la<br />

concorrenza tra di loro, non avrebbe certo potuto impedire ad altri istituti di credito di<br />

partecipare alle gare in questione” 215 .<br />

209. Infine, relativamente alla durata, BNL afferma “che quand’anche vi fosse stata un’intesa tra<br />

le parti, tale intesa sarebbe terminata con la scadenza per la presentazione <strong>del</strong>le domande di<br />

partecipazione in gara 1. In ogni caso, l’eventuale protarsi <strong>del</strong>l’intesa sarebbe stato incoraggiato<br />

dalla lex specialis di gara stabilita dall’INAIL che richiedeva, per poter aggiudicare l’incanto, che<br />

vi fossero almeno due offerte valide” 216 .<br />

208 Cfr. doc. 663, allegato 3, pag. 5.<br />

209 Cfr. doc. 644, pag. 11.<br />

210 Cfr. doc. 644, pag. 13.<br />

211 Cfr. doc. 644, pag. 24.<br />

212 Cfr. doc. 644, pag. 17.<br />

213 Cfr. doc. 644, pag. 17.<br />

214 Cfr. doc. 663, allegato 3, pag. 5.<br />

215 Cfr. doc. 644, pag. 39.<br />

216 Cfr. doc. 644, pag. 40.


62<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

5.3 INTESA<br />

210. Intesa ha formulato osservazioni sia di carattere generale sulla fattispecie contestata sia<br />

puntuali considerazioni sulle condotte nelle singole gare. Innanzitutto, tale banca rileva una<br />

problematica <strong>del</strong>le gare da imputare al banditore, ovvero che “l’esame dei bandi e dei verbali di<br />

svolgimento <strong>del</strong>le gare evidenzia che è stata sempre strategia esplicita di INAIL premiare, con<br />

punteggi più alti in sede di aggiudicazione, i soggetti partecipanti dotati <strong><strong>del</strong>la</strong> rete più numerosa<br />

di sportelli sul territorio: pertanto, la partecipazione singola di Intesa alle gare, in un contesto di<br />

regole che incentiva invece l’aggregazione tra soggetti (anche di grandi dimensioni), non le<br />

avrebbe certamente consentito di aggiudicarsi il servizio” 217 . Vi era, pertanto, l’incentivo a<br />

partecipare in gara in RTI, in quanto era strategia esplicita di INAIL premiare i raggruppamenti di<br />

grandi dimensioni. Infatti, “le caratteristiche legate alla dimensione dei soggetti partecipanti,<br />

ossia il numero degli sportelli e il numero di enti serviti, hanno avuto un peso rilevante<br />

nell’attribuzione dei punteggi, costantemente pari al 25% (25 punti su 100)” 218 . Inoltre, “[…] ciò<br />

che rilevava in sede di attribuzione dei punteggi era il numero complessivo di sportelli dislocati<br />

sul territorio nazionale: il RTI che ne possedeva il numero più elevato, otteneva il punteggio più<br />

alto” 219 .<br />

211. Con riferimento alle singole gare, Intesa rileva che dai documenti istruttori relativi alla gara<br />

0, si evince come l’allora Comit non fosse disponibile a patti di desistenza. L’esistenza di un<br />

presunto accordo si baserebbe su un unico elemento dal quale emergerebbe che “la percentuale di<br />

attività svolta nel RTI era pari a quella che il funzionario di Unicredit pensava di offrirle [a Comit<br />

ndr] come limite massimo in cambio di un patto di desistenza” 220 . Viceversa, secondo Intesa,<br />

Comit aveva già deciso in piena autonomia di partecipare alla gara prima di essere contattata<br />

dall’allora Credito Italiano e la stessa si era espressa “nel senso di non essere disponibile a patti di<br />

desistenza e di essere invece disponibile a partecipare in RTI con Unicredit” 221 .<br />

212. Intesa rileva, poi, come a fronte di presunte intese anticoncorrenziali di dimensioni<br />

nazionali e di lunga durata, si sarebbe dovuta dare “prova <strong>del</strong> pieno coinvolgimento di ciascuna<br />

struttura aziendale coinvolta, in assenza <strong>del</strong> quale è <strong>del</strong> tutto inverosimile che un’intesa possa<br />

protarsi per un lungo periodo” 222 .<br />

213. Inoltre, Intesa afferma che sarebbe stata irrazionale una partecipazione in gara da sola, visto<br />

che “avrebbe […] dovuto avvalersi di banche corrispondenti su quasi un quinto <strong>del</strong>le piazze in cui<br />

l’ente era presente” e che “anche procedendo in tal modo, tuttavia, la banca non sarebbe stata in<br />

condizione di far leva sugli sportelli di tali corrispondenti per ottenere un maggior punteggio.<br />

Infatti, se è vero che, per garantire la copertura di una piazza ove non era presente con un proprio<br />

sportello, la banca partecipante poteva avvalersi di un corrispondente (guadagnando così accesso<br />

alla gara), è altrettanto vero che, ai fini <strong>del</strong>l’assegnazione <strong>del</strong> punteggio attribuito all’elemento<br />

<strong>del</strong> numero e <strong><strong>del</strong>la</strong> localizzazione degli sportelli, valido per l’aggiudicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> gara, venivano<br />

computate soltanto le filiali proprie di tale partecipante” 223 . Intesa afferma che la decisione di<br />

partecipare in RTI con l’allora Credito Italiano era dovuta alla esperienza <strong>del</strong>l’incumbent la quale<br />

aumentava la probabilità di aggiudicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> gara. Infatti, “Credito Italiano, grazie<br />

all’esperienza maturata negli anni precedenti, conosceva le esigenze operative <strong>del</strong> servizio e<br />

217 Cfr. doc. 6<strong>47</strong>, parere economico, pag. 4.<br />

218 Cfr. doc. 6<strong>47</strong>, parere economico, pag. 11.<br />

219 Cfr. doc. 6<strong>47</strong>, parere economico, pag. 14.<br />

220 Cfr. doc. 663, allegato 4, pag. 1.<br />

221 Cfr. doc. 663, allegato 4, pag. 1.<br />

222 Cfr. doc. 6<strong>47</strong>, pag. 7.<br />

223 Cfr. doc. 6<strong>47</strong>, pag. 10.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 63<br />

disponeva <strong>del</strong>le risorse necessarie per farvi fronte” 224 .<br />

214. Il RTI formatosi in gara 0 sarebbe quindi, a giudizio di Intesa, pienamente funzionale<br />

rispetto alle esigenze <strong>del</strong>l’ente, e ciò sarebbe confermato da quanto affermato dagli stessi<br />

rappresentanti di INAIL in audizione. Inoltre, l’analisi <strong><strong>del</strong>la</strong> gara 0, in termini di irrazionale e<br />

immotivato sovradimensionamento volto a restringere la concorrenza sarebbe contraddittoria<br />

rispetto a quanto verificatosi in gara 4 laddove non sono stati considerati “sovradimensionati gli<br />

RTI che hanno partecipato alla gara 4 (i.e. il RTI capofilato da Unicredit e quello capofilato da<br />

BNL), ancorché aggregassero un numero di sportelli assai maggiore di quello attribuibile al<br />

raggruppamento nella gara 0 (il pool guidato da Unicredit, grazie all’ingresso di Poste Italiane,<br />

ha potuto disporre di ben 19.000 sportelli, contro i 2781 sportelli di cui disponeva il<br />

raggruppamento in occasione <strong><strong>del</strong>la</strong> gara 0)” 225 .<br />

215. Quanto alle gare successive, Intesa rileva di non aver mai contribuito a mandarle deserte, ed<br />

infatti “in gara 1, Intesa non prese parte al presunto tentativo di minaccia, né modificò in alcun<br />

modo la propria condotta concorrenziale. Intesa partecipò in gara con Unicredit; in gara 2,<br />

Intesa non prese parte al presunto accomodamento in quanto non partecipò affatto alla gara; in<br />

gara 3, Intesa non prese parte alla presunta reazione punitiva, ma partecipò in RTI anche con<br />

soggetti terzi estranei all’originario raggruppamento (banche popolari) con la finalità di<br />

aggiudicarsi il servizio” 226 .<br />

216. In particolare, viene rilevato dalla parte che, in gara 1, Intesa non è il soggetto che ha<br />

determinato la mancata assegnazione <strong><strong>del</strong>la</strong> gara. Quanto alla gara 2, Intesa prese parte solo<br />

all’ultima riunione, senza invece essere coinvolta nelle consultazioni che ebbero luogo tra le altre<br />

banche subito dopo la pubblicazione <strong>del</strong> bando, comunicando il giorno successivo la propria<br />

autonoma decisione di non partecipare alla gara; tra l’altro, Intesa rileva che essa non poteva<br />

sapere che sei mesi dopo le banche popolari avrebbero mandato deserta la gara. Relativamente alla<br />

gara 3, Intesa evidenzia che le comunicazioni interne mostrerebbero che la stessa banca, nota la<br />

mancata aggiudicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> gara, si era chiesta quali fossero gli interventi per tutelare il proprio<br />

diritto ad ottenere l’assegnazione anche andando in trattativa privata, ciò a fronte di una manovra<br />

qualificata come “scorretta <strong>del</strong>l’attuale cassiere (Unicredit)” 227 .<br />

217. Quanto all’analisi economica dei comportamenti tenuti in gara, Intesa afferma che in gara 0<br />

era razionale partecipare in RTI con Unicredit, in quanto quest’ultimo era l’incumbent, cassiere<br />

storico di INAIL. Partecipare in altri RTI non lo sarebbe stato dal momento che Unicredit era<br />

l’incumbent e altre aggregazioni avrebbero avuto una probabilità di vittoria minore. Secondo<br />

Intesa, data la condizione di nuovo entrante <strong>del</strong>l’allora Comit, era perfettamente razionale<br />

partecipare con una limitata parte di attività: “solo acquisendo il know how necessario per la<br />

fornitura <strong>del</strong> servizio e la qualifica di soggetto aggiudicatario <strong>del</strong> servizio di cassa, Comit avrebbe<br />

potuto costruire la sua futura posizione di fornitore <strong>del</strong> servizio di cassa” 228 . Intesa rileva, poi,<br />

che per ottenere tali obiettivi, era disposta ad accettare nel breve periodo anche ritorni economici<br />

particolarmente contenuti. Inoltre, “l’eventuale scelta di Comit di presentarsi singolarmente alla<br />

gara <strong>del</strong> 1996, con una rete propria che copriva l’88% <strong>del</strong>le sedi INAIL e con il necessario<br />

ricorso per il 22% a banche corrispondenti, si sarebbe rilevata fallimentare, perché in occasione<br />

di quella gara INAIL esprimeva esplicitamente la propria preferenza per il ricorso a banche<br />

224 Cfr. doc. 6<strong>47</strong>, pag. 12.<br />

225 Cfr. doc. 6<strong>47</strong>, pag. 19.<br />

226 Cfr. doc. 663, allegato 4, pag. 2.<br />

227 Cfr. doc. 29.<br />

228 Cfr. doc. 6<strong>47</strong>, pag. 20.


64<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

corrispondenti” 229 .<br />

218. Passando all’analisi <strong>del</strong>le gare successive, la parte afferma che “secondo AGCM, […], la<br />

partecipazione alla presunta condotta collusiva da parte di Intesa è spiegabile ipotizzando che –<br />

nel decidere la propria strategia – la banca abbia sempre preferito tale payoff certo (irrisorio, ma<br />

positivo), vincente nel confronto con il payoff in caso di sconfitta nelle diverse gare, ossia zero.<br />

L’<strong>Aut</strong>orità non prende minimamente in considerazione che, ragionando ex ante, Intesa avrebbe<br />

invece associato alle gare un payoff che teneva conto anche <strong><strong>del</strong>la</strong> sua probabilità di vincere” 230 .<br />

Intesa ritiene, pertanto, che non fosse possibile che “il payoff <strong><strong>del</strong>la</strong> Gara 0 [abbia] – guidato le<br />

successive fasi in un’ottica di non spingere la competizione sino al punto di rinunciarvi: per Intesa<br />

si tratta di valori talmente irrisori che rinunciarvi sarebbe stato probabilmente conveniente, in<br />

quanto avrebbe consentito di allocare le risorse dedicate ad attività più redditizie” 231 .<br />

219. In particolare, secondo quanto rilevato da Intesa, in gara 1 partecipare in RTI con Unicredit<br />

garantiva un payoff atteso positivo, superiore alla gara 0, con una elevata probabilità di vittoria,<br />

essendo Unicredit l’incumbent. Anche in questo caso, sempre secondo Intesa, partecipare in un<br />

diverso RTI non sarebbe stato razionale, in quanto le probabilità di vittoria sarebbero state meno<br />

elevate. Ottenere una proroga <strong><strong>del</strong>la</strong> convenzione <strong>del</strong> 1997 non era una strategia razionale in quanto<br />

avrebbe garantito dei ricavi nettamente inferiori. Intesa aveva, quindi, secondo la stessa, tutto<br />

l’interesse affinché la gara non venisse dichiarata deserta. Inoltre, secondo Intesa, non presentare<br />

ricorso era la strategia razionale, in quanto “il beneficio di una presentazione <strong>del</strong> ricorso era molto<br />

contenuto, in quanto essa aveva remote probabilità di successo, data l’effettiva esistenza di un<br />

errore nei documenti di gara, e di due pareri <strong>del</strong>l’avvocatura INAIL ad avallo <strong><strong>del</strong>la</strong> decisione<br />

<strong>del</strong>l’ente. Il costo di una tale scelta era invece certo ed elevato, stante la decisione di UCI (ndr<br />

Unicredit) di non procedere in tal senso” 232 .<br />

220. In gara 2, Intesa rileva che fosse razionale non partecipare, peraltro per tale banca non vi era<br />

alcuna certezza che la gara sarebbe andata deserta. A ciò si aggiunga che, secondo Intesa,<br />

Unicredit non la inseriva nelle attività più redditizie, limitandone invece il ruolo alla poco<br />

profittevole gestione <strong>del</strong>le sedi periferiche.<br />

221. Infine, in gara 3, il payoff attribuito ad Intesa nel RTI guidato da BNL era di assoluto<br />

interesse, mentre ottenere la proroga <strong><strong>del</strong>la</strong> convenzione originaria avrebbe garantito dei ricavi<br />

nettamente inferiori. L’incentivo di Intesa era, quindi, una corretta evoluzione <strong><strong>del</strong>la</strong> gara e che la<br />

stessa non andasse deserta.<br />

222. Altra argomentazione svolta da Intesa è la mancata analisi nell’evoluzione <strong>del</strong>le gare <strong>del</strong>le<br />

banche diverse dalle parti, le quali avrebbero avuto un ruolo nell’andamento <strong>del</strong>le stesse; si tratta,<br />

in particolare, <strong>del</strong>le banche popolari e di Banca di Roma.<br />

223. Infine, relativamente alla presunta durata <strong>del</strong>l’infrazione, Intesa rileva che “[…] si sia<br />

compiuto il termine quinquennale di prescrizione previsto dall’articolo 28 <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 689/81<br />

[…]” e che “la circostanza che i fatti di cui si discute siano molto risalenti nel tempo non può che<br />

assumere rilevanza anche sotto l’ulteriore profilo <strong>del</strong>l’interesse pubblico minimo all’esercizio<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> funzione sanzionatoria” 233 .<br />

5.4 BMPS<br />

224. BMPS ha rilevato che il proprio comportamento nelle gare bandite da INAIL oggetto di<br />

istruttoria non potrebbe essere qualificato come intesa restrittiva <strong><strong>del</strong>la</strong> concorrenza. BMPS avrebbe<br />

229 Cfr. doc. 6<strong>47</strong>, parere economico, pag. 4.<br />

230 Cfr. doc. 6<strong>47</strong>, parere economico, pag. 9.<br />

231 Cfr. doc. 6<strong>47</strong>, parere economico, pag. 10.<br />

232 Cfr. doc. 663, allegato 5, pag. 6.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 65<br />

tra l’altro svolto un ruolo “marginale sin dall’inizio, decrescente nel corso degli anni e<br />

modestissimo quanto a ricavi e redditività” 234 .<br />

225. BMPS ha sostenuto, come argomentazione generale, che è da valutare il ruolo di INAIL nel<br />

condizionare la concorrenza, avendo l’ente appaltante fissato “requisiti di qualificazione che già in<br />

via preliminare e tendenzialmente pre-selettiva attribuivano particolare risalto alla capillarità<br />

territoriale ed alla struttura organizzativa <strong>del</strong> prestatore <strong>del</strong> servizio, tanto che costituirsi in RTI<br />

in alcune circostanze era l’unica via realisticamente praticabile per partecipare alla gara.”<br />

Inoltre, “INAIL ha sempre adottato parametri che hanno fortemente privilegiato l’incidenza dei<br />

profili organizzativi e strutturali anziché l’efficienza economica dei costi” 235 .<br />

226. A quanto sopra detto circa il ruolo <strong>del</strong>l’ente, BMPS aggiunge che non era possibile nella<br />

fase iniziale definire la suddivisione territoriale <strong>del</strong> lavoro “per mancanza di dati rilevanti<br />

sull’effettivo servizio da prestare” ed è la natura integrata <strong>del</strong> servizio “a postulare la<br />

qualificazione <strong>del</strong> contributo di ciascun partner per percentuali” 236 . BMPS ha osservato anche<br />

che “in ogni caso, anche a voler ammettere (ma ragionando con il senno di poi) che una tendenza<br />

al sovradimensionamento vi sia stata, essa si spiega alla luce <strong>del</strong>l’incertezza sulle modalità di<br />

valutazione <strong>del</strong>l’offerta determinata dallo scarso dettaglio dei bandi di gara” 237 .<br />

227. Secondo BMPS era di fatto impossibile partecipare alle gare individualmente, così come<br />

non era possibile la libera formazione di un numero indeterminato di RTI. In particolare, BMPS, in<br />

ragione <strong><strong>del</strong>la</strong> sua struttura e <strong><strong>del</strong>la</strong> copertura non uniforme <strong>del</strong> territorio nazionale, non poteva<br />

partecipare da sola o con il ruolo di capofila di un RTI, ma poteva ragionevolmente solo<br />

partecipare, con un ruolo limitato, ad iniziative dirette da altri. L’attuale rilievo nazionale di BMPS<br />

è solo frutto di operazioni recenti, comunque successive alla fine <strong>del</strong>l’asserito cartello. Pertanto,<br />

“BMPS veniva contattata (o cercava di proporsi) quando e nei limiti in cui la sua partecipazione<br />

risultasse complementare alle attività di cui proponesse di farsi carico l’aspirante cassiere unico o<br />

comunque il capofila di un raggruppamento” 238 .<br />

228. BMPS prosegue sviluppando argomentazioni sulle condotte nelle singole gare. Con<br />

riguardo alla gara 0, secondo BMPS, non esiste evidenza di un accordo e sarebbe necessaria la<br />

prova di una “acquiescenza consapevole”, ovvero “occorre che vi sia stata consapevolezza <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

finalità o <strong>del</strong>l’effetto anticoncorrenziale avuto di mira dai promotori <strong>del</strong> RTI” 239 . Inoltre, “il<br />

comportamento di BMPS che emerge dai riscontri probatori smentisce ogni ipotetico legame tra<br />

la quota <strong>del</strong> 5% - come visto, autonomamente offerta a Unicredit da BNL e BMPS – e qualsiasi<br />

presunto patto di desistenza” 240 .<br />

229. Con riguardo alle gare successive, secondo quanto rilevato da BMPS, “nessuna […] <strong>del</strong>le<br />

gare andate deserte (cioè, non aggiudicate) successivamente alla convenzione <strong>del</strong> 1997 ha avuto<br />

questo esito – cioè, si è conclusa senza aggiudicazione – per effetto o con il contributo di<br />

comportamenti di BMPS.” Al contrario tutti gli RTI ai quali BMPS ha aderito sono rimasti in gara<br />

sino alla decisione <strong>del</strong>l’ente di non aggiudicarli; ciò significherebbe che BMPS “[…] non ha<br />

rinunziato né ha altrimenti tenuto comportamenti interpretabili come atti di desistenza o di<br />

volontario sabotaggio <strong>del</strong> procedimento di gara” 241 Ancora, non emerge alcun “nesso di<br />

233 Cfr. doc. 6<strong>47</strong>, pag. 36.<br />

234 Cfr. doc. 663, allegato 6, pag. 8.<br />

235 Cfr. doc. 641, pag. 7.<br />

236 Cfr. doc. 641, pag. 8.<br />

237 Cfr. doc. 641, pag. 9.<br />

238 Cfr. doc. 641, pag. 11.<br />

239 Cfr. doc. 641, pag. 3.<br />

240 Cfr. doc. 641, pag. 13.<br />

241 Cfr. doc. 641, pag. 4.


66<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

causalità tra i comportamenti di BMPS e l’insuccesso (mancate aggiudicazioni) <strong>del</strong>le gare indette<br />

successivamente alla scadenza <strong><strong>del</strong>la</strong> convenzione <strong>del</strong> 1997” 242 . Secondo BMPS le manifestazioni<br />

di autonomia di BMPS sono state lette come “atti di opportunismo all’interno <strong>del</strong>l’intesa,<br />

asseritamene finalizzati ad aumentare il proprio potere negoziale rispetto alla capogruppo” 243 , il<br />

che comporterebbe che “per non tenere un comportamento – collusivo – BMPS avrebbe<br />

addirittura dovuto non solo garantire una offerta valida, ma garantire che ci fossero almeno due<br />

altri RTI in opposizione ad Unicredit” 244 .<br />

230. In gara 1 non è stato provato, secondo BMPS, che la stessa conoscesse in anticipo l’errore<br />

contenuto nella documentazione <strong>del</strong> raggruppamento rivale con capofila Unicredit e che BMPS<br />

fosse d’accordo con BNL nel denunciare tale errore. Inoltre, se l’obiettivo <strong>del</strong>le parti fosse stato<br />

quello di ottenere la semplice proroga <strong>del</strong> RTI originario, BMPS afferma che le parti avrebbero<br />

potuto realizzarlo più facilmente presentando una sola offerta in gara.<br />

231. In gara 2, BMPS, sulla base di quanto osservato dalla stessa, avrebbe preso nuovamente<br />

parte ad un RTI con capofila Unicredit sulla base di un comportamento razionale e legittimo,<br />

avendo ottenuto una maggiore quota di erogazione <strong>del</strong> servizio. E ciò non “per la possibilità<br />

opportunistica di reclamare un prezzo più alto per mantenersi fe<strong>del</strong>e all’intesa originaria”, ma per<br />

un “proprio autonomo interesse” 245 . In tale gara la proroga fu “conseguenza automatica e non<br />

cercata di una autonoma decisione <strong>del</strong>le banche popolari di non rimanere in gara e che comunque<br />

non può essere in alcun modo imputata come riferibile – né sul piano <strong>del</strong>l’intento, né sul piano <strong>del</strong><br />

nesso di causalità – alla decisione di BMPS di partecipare al RTI 2004” 246 .<br />

232. Con riferimento alle ultime due gare, BMPS rileva che “non si comprende come l’<strong>Aut</strong>orità<br />

possa ritenere fittizio e anticoncorrenziale il comportamento di BMPS in gara 3 e genuino e proconcorrenziale<br />

il comportamento di BMPS in gara 4. I comportamenti sono di identico segno e<br />

spetterebbe all’<strong>Aut</strong>orità dare la prova (che non ha dato e che non può essere data) di una<br />

sottostante diversa valenza giuridica nonostante l’apparente identità. Senza questa prova, la<br />

conclusione <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità è arbitraria e illogica, perché il solo elemento che razionalmente spiega<br />

il diverso trattamento di due comportamenti partecipativi di pari contenuto è la circostanza che<br />

nel secondo caso è l’effettività <strong><strong>del</strong>la</strong> sconfitta a indurre l’<strong>Aut</strong>orità a concludere che la gara era<br />

genuina. Non è possibile che per non essere accusati di collusione si debba aver scelto il<br />

raggruppamento che soccombe e si debba, di conseguenza, aver subito la perdita <strong>del</strong>l’interesse<br />

che si voleva tutelare” 2<strong>47</strong> .<br />

233. Infine, quanto al ruolo svolto dalle parti, “BMPS sottolinea che, pur avendo avuto nella<br />

convenzione originaria poi prorogata un peso sostanzialmente simile a quello di BNL ed Intesa, la<br />

sua posizione non può essere equiparata a quella di BNL ed Intesa. Queste due banche, infatti,<br />

avrebbero potuto porsi come alternativa a Unicredit nel capeggiare un RTI e, invero, lo hanno<br />

fatto (BNL) o lo hanno preso in considerazione (Intesa). BMPS, invece, mai ha potuto e voluto<br />

prendere in considerazione questo ruolo: la sua posizione è sempre stata marginale, a rimorchio e<br />

interessata soltanto ad un aumento <strong><strong>del</strong>la</strong> propria quota di servizio, senza ambizioni di prima<br />

fila” 248 . Infine, “[...] che vi sia o non vi sia stata intesa tra altri, in ogni caso BMPS è estranea<br />

all’infrazione contestata, che secondo l’<strong>Aut</strong>orità avrebbe avuto un inizio risalente addirittura al<br />

242 Cfr. doc. 641, pag. 5.<br />

243 Cfr. doc. 641, pag. 5.<br />

244 Cfr. doc. 641, pag. 32.<br />

245 Cfr. doc. 641, pag. 17.<br />

246 Cfr. doc. 641, pag. 18.<br />

2<strong>47</strong> Cfr. doc. 663, allegato 6, pag. 7.<br />

248 Cfr. doc. 663, allegato 6, pag. 2.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 67<br />

1997” 249 .<br />

5.5 INAIL<br />

234. Descrivendo la storia <strong>del</strong> proprio servizio di cassa, INAIL ha precisato che sino a circa venti<br />

anni fa l’istituto disponeva di un servizio di cassa internamente. Successivamente, il CdA decise di<br />

affidarlo a banche esterne che da allora effettuano incassi e pagamenti. Fino agli anni ottanta,<br />

infatti, era raro che un lavoratore dipendente avesse un conto ed era normale l’erogazione <strong>del</strong>le<br />

indennità per contanti presso la rete di sportelli di cassa <strong>del</strong>l’istituto sul territorio. Secondo INAIL,<br />

con gli anni tale esigenza è venuta meno.<br />

235. Quanto ai potenziali erogatori <strong>del</strong> servizio, l’ente ha rilevato che possono presentare<br />

domanda di partecipazione alla gara le imprese in possesso dei requisiti indicati nel bando 250 . In<br />

particolare, riferendosi alla gara n. 14/2006, per quanto riguarda l’articolazione territoriale, “i<br />

concorrenti devono dichiarare di essere presenti – direttamente o a mezzo di aziende associate o<br />

corrispondenti in tutte le regioni italiane con sportelli almeno in ogni capoluogo di provincia e<br />

nelle città ove esista una sede INAIL – e, allo scopo, è stato allegato al bando l’elenco <strong>del</strong>le unità<br />

territoriali di INAIL”. Sono ammessi, “i concorrenti che dichiarano di essere in possesso dei<br />

requisiti previsti nel bando e suoi allegati.” Ai concorrenti ammessi viene inviato l’invito a<br />

presentare l’offerta tecnico-economica ed è “in questa fase che i concorrenti indicano nella<br />

propria offerta come si ripartiranno il territorio INAIL per garantire lo svolgimento <strong>del</strong> servizio.”<br />

236. Passando all’evoluzione nel tempo <strong>del</strong> servizio richiesto alle banche, INAIL afferma che<br />

“l’accordo con INPS ha comportato una considerevole riduzione di flussi per il cassiere” 251 .<br />

Quanto alla gestione accentrata <strong>del</strong>le inabilità temporanee, “a partire dal 2001 furono operate<br />

alcune modifiche sostanziali alla gestione contabile <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica di infortunio e malattia<br />

professionale, optando per il pagamento – centralizzato – <strong>del</strong>l’indennità di temporanea […] tale<br />

scelta fu operata in base a specifiche esigenze organizzative – al fine di accentrare attività a basso<br />

valore aggiunto – e tecniche” 252 . INAIL ha, inoltre, rilevato come, nel tempo, i servizi richiesti al<br />

cassiere unico sono rimasti uguali, così come i criteri di aggiudicazione che hanno sempre previsto<br />

una ripartizione tra offerta economica ed aspetti qualitativi nella misura <strong>del</strong> 30% e 70%.<br />

237. INAIL ha anche osservato che quasi tutti i pagamenti avvengono a mezzo assegno circolare<br />

e la “incidenza <strong>del</strong> fenomeno <strong><strong>del</strong>la</strong> sottrazione/smarrimento degli assegni circolari […]) pur<br />

presente, non assuma[e] tuttavia caratteri di grande diffusione, attestandosi su livelli<br />

marginali” 253 .<br />

238. Quanto alle regole dei bandi, l’ente osserva che la riduzione <strong>del</strong> numero <strong>del</strong>le offerte valide<br />

da due ad una, come requisito per l’aggiudicazione <strong>del</strong> servizio, “è stata imposta dal fatto che<br />

nelle tre gare precedenti non si era riusciti ad aggiudicare il servizio, proprio in ragione <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

presenza nel bando di tale regola” 254 e “ciò anche al fine di scongiurare il rischio che le gare<br />

potessero essere artatamente mandate deserte dai partecipanti, e le conseguenti proroghe <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

convenzione <strong>del</strong> 1996” 255 [sottolineatura aggiunta]. Inoltre, “sempre al fine di assicurare<br />

l’effettività <strong><strong>del</strong>la</strong> competizione, si è anche introdotto il principio in forza <strong>del</strong> quale la<br />

partecipazione è aperta anche a Poste Italiane” 256 . INAIL ha osservato che il procedimento in via<br />

di autotutela avviato a seguito <strong>del</strong>le censure mosse da BNL si è chiuso con il riconoscimento <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

249 Cfr. doc. 663, allegato 6, pag. 3.<br />

250 Cfr. doc. <strong>47</strong>3.<br />

251 Cfr. doc. 433.<br />

252 Cfr. doc. 516.<br />

253 Cfr. doc. 532.<br />

254 Cfr. doc. 433.<br />

255 Cfr. doc. 433.


68<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

validità dei criteri adottati 257 .<br />

239. Quanto alla copertura territoriale, INAIL ha precisato che essa “richiede che tutte le sedi<br />

INAIL abbiano nelle loro vicinanze uno sportello abilitato a svolgere il servizio. Per INAIL è<br />

sostanzialmente indifferente che lo sportello sia <strong><strong>del</strong>la</strong> banca assegnataria o di una banca<br />

corrispondente, poiché le regole che sovrintendono alla prestazione <strong>del</strong> servizio debbono essere le<br />

stesse in ogni caso. Pertanto, là dove la banca assegnataria non ha propri sportelli, operano le<br />

banche corrispondenti, il cui elenco, peraltro, è soggetto ad approvazione preventiva da parte<br />

<strong>del</strong>l’Istituto” 258 .<br />

240. Sempre sulla copertura territoriale, INAIL ha osservato che “nel passato l’esigenza<br />

prevalente di INAIL era quella di avere uno sportello in prossimità di ciascuna sede periferica, al<br />

fine di ottimizzare e facilitare i pagamenti di funzionamento <strong>del</strong>le sedi stesse. Successivamente si è<br />

maggiormente rimarcata l’esigenza di garantire una copertura territoriale avvicinandosi il più<br />

possibile ai beneficiari <strong>del</strong>le prestazioni, sfruttando maggiormente lo strumento più moderno dei<br />

pagamenti localizzati e/o dei bonifici, superando lo strumento degli assegni circolari. Infatti lo<br />

strumento <strong>del</strong>l’assegno circolare era ormai considerato uno strumento più problematico in quanto<br />

erano stati evidenziati problemi di mancata ricezione, smarrimento e incasso fraudolento. I<br />

pagamenti localizzati per le indennità di inabilità temporanea sono stati previsti nei capitolati di<br />

gara di INAIL solo nell’ultima gara effettivamente assegnata nel 2007” 259 .<br />

241. INAIL ha, ancora, specificato “che la logica <strong>del</strong>l’ultima gara è stata quella di incentivare e<br />

diffondere il pagamento localizzato, proprio al fine di ovviare agli inconvenienti connessi con la<br />

spedizione degli assegni circolari” 260 .<br />

242. Infine, secondo quanto affermato da INAIL, la ripartizione in quote di lavoro tra i membri<br />

<strong>del</strong> RTI <strong>del</strong>le rendite permanenti fino al passaggio ad INPS nel 2000, così come quello <strong>del</strong>le<br />

inabilità temporanee nell’ultima gara aggiudicata, non rispondono ad alcuna esigenza tecnica<br />

manifestata dall’ente ma unicamente a necessità commerciali <strong>del</strong>le banche.<br />

6. VALUTAZIONE DELL’INTESA<br />

6.1. Qualificazione <strong><strong>del</strong>la</strong> fattispecie<br />

243. Sulla base degli elementi raccolti, risulta che le quattro imprese parti <strong>del</strong> procedimento<br />

abbiano posto in essere una intesa contraria al divieto previsto dall’articolo 81 <strong>del</strong> Trattato CE,<br />

nell’ambito <strong>del</strong>le gare di appalto bandite da INAIL negli anni dal 1996 al 2005. Si tratta di una<br />

fattispecie unica e complessa avente, inizialmente, elementi tipici di un accordo, sostanziatosi nel<br />

RTI nato nel 1996 con la gara 0, e successivamente condotte collusive qualificabili come pratica<br />

concordata con finalità anticoncorrenziali. Tale fattispecie unitaria si è concretizzata in un’intesa<br />

restrittiva volta ed evitare condotte competitive nella partecipazione alla gara <strong>del</strong> 1996 (gara 0) e<br />

nel mantenimento <strong>del</strong>l’assetto collusivo sino alla data di scadenza per la presentazione <strong>del</strong>le<br />

domande di partecipazione in gara 4. Infatti, le gare bandite nel corso degli anni (gara 1, gara 2 e<br />

gara 3) sono risultate tutte non aggiudicate con l’esito di condurre alla proroga <strong>del</strong>l’erogazione <strong>del</strong><br />

servizio da parte <strong>del</strong>l’originario raggruppamento.<br />

244. L’accordo posto in essere dalle parti, con la costituzione <strong>del</strong> primo raggruppamento nel<br />

1996 (gara 0), e le condotte successive che hanno determinato, a seguito di tre gare andate deserte<br />

256 Cfr. doc. 433.<br />

257 Cfr. doc. 433.<br />

258 Cfr. doc. 433.<br />

259 Cfr. doc. 532.<br />

260 Cfr. doc. 532.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 69<br />

(gara 1 - gara 2 - gara 3), il mantenimento <strong>del</strong>lo svolgimento <strong>del</strong> servizio in capo al medesimo RTI<br />

aggiudicatario <strong>del</strong> servizio nella gara 0 in regime di prorogatio, appare riconducibile ad un<br />

contesto di gioco cooperativo caratterizzato, nel corso <strong>del</strong> tempo - in occasione <strong>del</strong>le gare non<br />

aggiudicate - da fasi nelle quali le parti interessate hanno agito segnalando la propria<br />

insoddisfazione sulle quote di servizio, quindi la volontà di modificarle minacciando uno<br />

scartellamento, conseguentemente cercando un accomodamento per una diversa ripartizione <strong>del</strong><br />

payoff rispetto all’accordo originario. Tale ripartizione <strong>del</strong>le attività tra le parti, come nel seguito<br />

dettagliato, non è giustificata da esigenze di erogazione <strong>del</strong> servizio: nessuna ragione di<br />

complementarietà e copertura territoriale ha motivato la formazione <strong>del</strong> RTI <strong>del</strong> 1996 e le modalità<br />

di partecipazione nelle successive gare non aggiudicate.<br />

245. Elemento “legante” l’accordo iniziale e le condotte nelle diverse fasi di partecipazione alle<br />

gare successive (gare 1-2-3) è il payoff atteso 261 da ciascun partecipante dall’equilibrio raggiunto<br />

in gara 0, quindi dal mantenere in essere l’originario RTI in termini di soggetti partecipanti,<br />

rinegoziando però di volta in volta al suo interno una diversa ripartizione <strong>del</strong>le posizioni relative.<br />

Si tratta di un vincolo economico, in termini di rendimento atteso minimo, di cui ciascuna banca<br />

aderente all’originario RTI teneva necessariamente conto nel definire le proprie strategie di<br />

partecipazione nelle gare successive. In altri termini, il payoff atteso dal mantenere in vita il RTI<br />

aggiudicatario <strong>del</strong> servizio nella gara 0 è l’ammontare al quale nessuna banca parte <strong>del</strong><br />

raggruppamento aveva interesse a rinunciare, rischiando di perdere la gara. Tale payoff atteso<br />

comprende sia i margini diretti dalla erogazione <strong>del</strong> servizio, così come ripartito tra le parti, sia<br />

quelli indiretti derivanti da ulteriori elementi quali, tra l’altro, l’acquisizione di know how,<br />

l’erogazione di altri servizi (c.d. indotto), nonché la possibilità di utilizzare la qualifica di cassiere<br />

unico in altre gare. Ciò spiega il perché, nelle fasi di partecipazione alle gare 1 e 3 andate poi<br />

deserte le parti non siano mai giunte a costituire raggruppamenti più aggressivi (ad esempio,<br />

partecipando separatamente anche con il ricorso a banche terze o corrispondenti) e si sia invece<br />

pervenuti a mancate aggiudicazioni seguite da una fase di accomodamento (gara 2) e dalla proroga<br />

<strong>del</strong> servizio.<br />

246. La logica sottostante l’accordo e le successive condotte in gara, come nel seguito<br />

dettagliato, sta nella circostanza che la distribuzione <strong>del</strong> servizio definita tra le parti in gara 0<br />

diventa nel tempo più asimmetrica, facendo emergere tensioni tra le parti per modificarla.<br />

Tuttavia, nota la regola dei bandi nelle gare andate deserte - ovvero il vincolo di almeno due<br />

offerte valide – e la conoscenza <strong><strong>del</strong>la</strong> partecipazione o meno di altri soggetti, le condotte poste in<br />

essere dalle parti aderenti all’accordo iniziale sono configurabili come meri tentativi di<br />

scartellamento ed azioni di accomodamento.<br />

2<strong>47</strong>. Nel descritto gioco cooperativo assume quindi rilievo anche il contesto definito dal bando di<br />

gara in termini di regole esogene, di cui i partecipanti hanno tenuto conto e strategicamente<br />

sfruttato nel definire le proprie condotte per condizionare l’esito <strong>del</strong>le gare. In particolare, rileva il<br />

vincolo introdotto dal banditore, in tutte le tre gare andate deserte (gare 1 -2- 3), sul numero di<br />

offerte minimo per rendere valida l’aggiudicazione. Date certe regole di gara, rappresentate<br />

dall’esigenza di avere almeno due offerte valide, le parti hanno agito concordemente di<br />

conseguenza per condizionare tanto la minaccia quanto ogni tentativo deviante.<br />

248. Sul punto l’AVCP ha rilevato, con riferimento alle gare non aggiudicate, che l’esistenza<br />

<strong>del</strong>lo stesso intervento <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong> e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong> mette in luce che “le<br />

modalità di partecipazione alle varie gare e l’alternarsi dei raggruppamenti, nonché la stessa<br />

circostanza che a tutte le gare sia pervenuta una sola offerta valida, sembrano deporre nel senso<br />

261 I payoff attesi, o margini attesi, dalla partecipazione a ciascuna gara sono riportati in fatto, nelle sezioni da 4.2 a 4.6.


70<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

di una possibile intesa tra di esse finalizzata a restringere la concorrenza” 262 .<br />

249. In tale gioco cooperativo ha, inoltre, svolto un ruolo anche la possibilità per le imprese di<br />

prevedere il numero di banche e RTI partecipanti alle gare succedutesi nel tempo; informazione,<br />

questa, che ha svolto una funzione strategica alla luce <strong><strong>del</strong>la</strong> sopra citata necessità, prevista dai<br />

bandi di gara, di avere almeno due offerte valide. Infatti, se formalmente ogni RTI veniva a<br />

conoscenza <strong><strong>del</strong>la</strong> partecipazione di altri raggruppamenti solo nella fase finale di apertura <strong>del</strong>le<br />

offerte da parte <strong><strong>del</strong>la</strong> commissione di gara, in realtà, come affermato da Unicredit stesso, “tenuto<br />

conto <strong>del</strong> livello di servizio richiesto dall’ente e <strong>del</strong>le caratteristiche (esperienza in servizi<br />

analoghi, requisiti patrimoniali, organizzativi e di diffusione sul territorio) risulta[va] verosimile<br />

ipotizzare il numero dei soggetti in grado di partecipare” 263 .<br />

250. Nel contesto sopra descritto, l’istruttoria ha evidenziato che nell’ambito <strong><strong>del</strong>la</strong> gara bandita<br />

nel 1996 (c.d. gara zero) alcune <strong>del</strong>le banche partecipanti hanno illecitamente coordinato la propria<br />

condotta concorrenziale. In particolare, gli elementi probatori esposti in fatto dimostrano che<br />

Unicredit, BNL, BMPS e Intesa, attraverso lo strumento <strong>del</strong> raggruppamento temporaneo<br />

d’impresa, hanno raggiunto un accordo al fine di aggiudicarsi la gara <strong>del</strong> 1996, per l’affidamento<br />

<strong>del</strong> servizio per cinque anni, ed hanno poi tenuto condotte tali che il RTI vincitore venisse<br />

prorogato più volte sino al 2007. Tale accordo risulta avere un oggetto restrittivo essendo esplicita<br />

la volontà <strong>del</strong>le parti di giungere a “patti di desistenza” 264 finalizzati non al lecito obiettivo di<br />

vincere la gara, bensì di evitare pressioni competitive e quindi il rischio, essenziale in qualunque<br />

contesto concorrenziale, di doversi confrontare con altri soggetti in grado di porre in essere<br />

politiche competitive in termini qualitativi (dimensione, copertura territoriale ed enti serviti) e di<br />

offerte economiche.<br />

251. Si tratta quindi di un accordo motivato dalla volontà esplicita di eliminare il confronto<br />

concorrenziale, il quale ha dato conseguentemente luogo ad una aggregazione di soggetti in misura<br />

<strong>del</strong> tutto sovradimensionata e senza alcuna motivazione economico/tecnica.<br />

252. Come rilevato dai giudici amministrativi, il RTI rappresenta un tipo negoziale di per sé<br />

neutro e la costituzione di esso richiede necessariamente che tra le parti intercorrano contatti,<br />

scambi di informazioni e atti preliminari che non possono essere automaticamente considerati<br />

elementi di riscontro <strong><strong>del</strong>la</strong> finalità collusiva <strong>del</strong>l’accordo tra le imprese 265 . Gli indici rivelatori<br />

<strong>del</strong>l’illiceità <strong>del</strong> RTI – e cioè <strong>del</strong>l’illiceità in concreto <strong><strong>del</strong>la</strong> sua causa negoziale – vanno dunque<br />

ricercati in “elementi esterni” al RTI stesso, ossia in evidenze relative al ruolo <strong>del</strong> RTI rispetto ai<br />

concorrenti ed attinenti al contesto collusivo all’interno <strong>del</strong> quale il RTI viene strumentalmente<br />

utilizzato per fini anticoncorrenziali.<br />

253. Si ricorda a tale proposito che il ricorso da parte <strong>del</strong>le imprese ad una figura negoziale<br />

tipizzata dall’ordinamento non esclude in nessun modo la responsabilità <strong>del</strong>le stesse rispetto alle<br />

violazioni <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, quando sia stato verificato in concreto l’utilizzo <strong>del</strong> tipo<br />

contrattuale per finalità anticoncorrenziali. Ciò che rileva è, dunque, la verifica <strong><strong>del</strong>la</strong> “[…] causa<br />

<strong>del</strong>l’accordo concluso tra le parti, intesa non come astratta funzione economico - sociale di quel<br />

contratto, ma come ragione <strong>del</strong>l’affare, ovvero giustificazione <strong>del</strong>l’operazione economica posta in<br />

essere dalle parti quale essa è desumibile dal concreto atteggiarsi degli interessi nel caso in<br />

262 Delibera n. 20 <strong>del</strong> 22 maggio 2008 (cfr. doc. 570, par. 40).<br />

263 Cfr. doc. <strong>47</strong>9.<br />

264 Cfr. doc. 313.<br />

265 Consiglio di Stato, sent. n. 1189/2001 <strong>del</strong> 12 gennaio 2001, <strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong> e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong>/Assitalia<br />

e sent. N. 1191/2001 sempre <strong>del</strong> 12 gennaio 2001, <strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong> e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong>/Zurigo Compagnia di<br />

assicurazioni; TAR, sent. N. 6215/08 <strong>del</strong> 26 giugno 2008, <strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong> e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong>/SITA<br />

S.p.A.ed altri.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 71<br />

questione” 266 . Inoltre, come più volte affermato dall’<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong> e <strong>del</strong><br />

<strong>Mercato</strong>, l’illiceità non sta quindi nel ricorso alla figura <strong>del</strong> RTI in sé ma alla sua idoneità a<br />

determinare, attraverso il sovradimensionamento, “una diminuzione <strong>del</strong> grado di concorrenza ove<br />

consenta a soggetti in grado di partecipare autonomamente di presentarsi insieme a soggetti<br />

propri rivali, diminuendo così artificiosamente l’effettività e l’estensione <strong><strong>del</strong>la</strong> competizione” 267 .<br />

254. Tenuto conto dei principi sopra enunciati e degli elementi istruttori raccolti, si deve ritenere<br />

che il ricorso al RTI è stato finalizzato ad evitare il confronto concorrenziale in gara in violazione<br />

<strong>del</strong>l’art. 81 <strong>del</strong> Trattato CE.<br />

255. Rileva notare che tale RTI si è mantenuto in essere ben oltre i cinque anni previsti dalla<br />

prima convenzione - precisamente sino al 1° ottobre 2007, data di stipula <strong><strong>del</strong>la</strong> nuova convenzione<br />

- e ciò per effetto di proroghe ripetute nel tempo causate dalla mancata aggiudicazione <strong>del</strong>le tre<br />

gare successivamente bandite da INAIL. Proprio perché la ripartizione <strong><strong>del</strong>la</strong> fornitura nel 1996<br />

risultava frutto di una artificiosa divisione di quote, finalizzata ad evitare pressioni competitive per<br />

l’aggiudicazione <strong>del</strong> servizio, nonché per due eventi che hanno ridotto il volume dei servizi in gara<br />

(il passaggio ad INPS <strong>del</strong> pagamento <strong>del</strong>le rendite permanenti e la centralizzazione <strong>del</strong>le inabilità<br />

temporanee in capo ad Unicredit) si è assistito, in fase di partecipazione alla gara uno, al<br />

manifestarsi di una insoddisfazione tra le parti <strong>del</strong> RTI sulla ripartizione <strong>del</strong>le quote. In gara uno si<br />

è quindi verificata una fase di minaccia che vede BNL e BMPS segnalare a Unicredit e Intesa la<br />

volontà di modificare le quote originarie di ripartizione <strong>del</strong> servizio. Ciò avviene con la<br />

partecipazione <strong>del</strong>le quattro banche parti <strong>del</strong> procedimento con due distinti RTI. Il contesto in cui<br />

tale modalità di partecipazione si inserisce, come nel seguito precisato, era però tale, date le regole<br />

<strong>del</strong> bando, da rendere noto alle parti: (i) l’impossibilità di cambiare le posizioni relative all’interno<br />

<strong>del</strong> RTI in assenza di un raggruppamento terzo, rimanendo solo le parti in gara; (ii) la possibilità<br />

che la stessa andasse deserta in mancanza di due offerte valide, essendo sempre nella disponibilità<br />

di uno dei due raggruppamenti il non farla aggiudicare; (iii) la necessità di partecipare in gara<br />

separatamente (ciascuna ricorrendo anche a raggruppamenti diversi ad esempio con banche terze o<br />

corrispondenti) qualora le parti avessero voluto avere la certezza circa l’impossibilità di mandare<br />

deserta la gara. La partecipazione in tale gara, avvenuta invece con due soli RTI formati dalle<br />

parti, è quindi riconducibile ad una reazione, a fronte <strong><strong>del</strong>la</strong> insoddisfazione circa l’originaria<br />

ripartizione <strong>del</strong> servizio, volta a rendere credibile la volontà di cambiare le posizioni relative in un<br />

contesto dove era facilmente stimabile il rischio contenuto che la gara venisse aggiudicata.<br />

256. Ed infatti la gara uno non risulta aggiudicata, con la conseguente proroga <strong>del</strong>l’originario<br />

RTI. Proprio per la credibilità <strong><strong>del</strong>la</strong> volontà di rinegoziare le quote, emersa con il segnale<br />

rappresentato dal formarsi di due RTI in gara 1, nella successiva gara 2 le parti, nota la possibilità<br />

di realizzare la suddetta volontà per l’esistenza di un terzo partecipante (le banche popolari),<br />

definiscono la partecipazione con nuove quote di ripartizione <strong>del</strong> servizio a vantaggio di BNL,<br />

BMPS e Intesa (quest’ultima aderente nel corso <strong><strong>del</strong>la</strong> fase preparatoria) e con una riduzione nella<br />

quota di Unicredit.<br />

257. A fronte <strong><strong>del</strong>la</strong> mancata aggiudicazione anche di quest’ultima gara (gara 2) segue una nuova<br />

fase di insoddisfazione e di proroga che, nell’intento di rinegoziare nuovamente le quote con un<br />

rapporto di forza diverso all’interno <strong>del</strong>l’originario RTI, vede contrapporsi, da un lato, Unicredit e,<br />

dall’altro, BNL-BMPS e Intesa. Anche questa fase comporta la mancata aggiudicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> gara<br />

266 Consiglio di Stato, sent. n. 150/2002 <strong>del</strong> 14 gennaio 2002 , RAI - RTI/<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong> e <strong>del</strong><br />

<strong>Mercato</strong>.<br />

267 Cfr. Segnalazione n. AS 387 <strong>del</strong> 18/04/2007 recante “Modalità di svolgimento <strong><strong>del</strong>la</strong> gara per l’affidamento <strong>del</strong> servizio<br />

idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale 1 – Palermo” e n. AS 251 <strong>del</strong> 7/2/2003 recante “Bandi predisposti dalla<br />

concessionaria servizi informatici pubblici – Consip S.p.A.”.


72<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

(gara 3) poiché gli incentivi a trovare diverse ripartizioni <strong>del</strong> servizio - da un lato la volontà di<br />

BNL-Intesa e BMPS di aumentare le rispettive quote di servizio erogate e, dall’altro, quella di<br />

Unicredit di non ridurre la propria posizione rispetto all’accordo <strong>del</strong> 1996, non conducono alla<br />

aggiudicazione. Infatti, la presenza di due soli raggruppamenti (con capofila Unicredit e BNL) ha<br />

consentito il “condizionamento” <strong>del</strong>l’esito <strong><strong>del</strong>la</strong> gara: la mancata presentazione <strong>del</strong>l’offerta da<br />

parte <strong>del</strong> RTI guidato da Unicredit determina una nuova proroga e quindi conduce ad un potenziale<br />

nuovo processo negoziale tra le stesse parti su come ripartirsi le quote. Ciò non è avvenuto nella<br />

successiva gara 4 per il mutato scenario di riferimento che ha condotto alla cessazione <strong>del</strong>l’intesa<br />

sopra descritta.<br />

258. Tutte le fasi citate vanno quindi inquadrate in un contesto collusivo unitario che si è<br />

esplicato inizialmente nell’accordo in gara 0, il quale ha condotto alla costituzione <strong>del</strong> RTI <strong>del</strong><br />

1996, e successivamente nella concertazione <strong>del</strong>le parti nell’ambito <strong>del</strong>le gare 1, 2 e 3. Le condotte<br />

poste in essere in queste tre gare, avendo l’obiettivo di ripartire artificiosamente la fornitura in<br />

modo via via diverso tra le parti stesse aderenti all’accordo <strong><strong>del</strong>la</strong> gara 0, sono qualificabili come<br />

pratiche concordate illecite.<br />

259. Per consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale, una pratica concordata non<br />

presenta tutte le caratteristiche di un accordo, ma consiste in una forma di coordinamento che<br />

costituisce una consapevole collaborazione tra le imprese stesse a danno <strong><strong>del</strong>la</strong> concorrenza, con la<br />

conseguente realizzazione di condizioni di mercato non corrispondenti a quelle genuinamente<br />

concorrenziali 268 .<br />

260. Considerato che è principio fondamentale di concorrenza l’autonoma e indipendente<br />

determinazione <strong><strong>del</strong>la</strong> propria condotta imprenditoriale da parte dei soggetti operanti nel mercato, le<br />

imprese non possono coordinarsi, anche senza spingersi fino all’attuazione di un vero e proprio<br />

accordo, per sostituire consapevolmente una pratica collaborazione ai rischi <strong><strong>del</strong>la</strong> concorrenza. 269<br />

Integrano una pratica concordata i comportamenti di più imprese ripetuti e non episodici che<br />

appaiano frutto di concertazione e non di iniziative unilaterali, non suscettibili di una spiegazione<br />

alternativa rispetto allo scopo anticoncorrenziale 270 .<br />

261. Sotto il profilo probatorio, la dimostrazione <strong>del</strong>l’esistenza di una pratica concordata può<br />

naturalmente fondarsi su documenti formali che provino direttamente la concertazione, ma anche<br />

ricavarsi da comportamenti che costituiscano un complesso di indizi seri, precisi e concordanti di<br />

una previa concertazione 271 e, dunque, desumersi direttamente dal coordinamento che si concreta<br />

nella condotta dei partecipanti 272 .<br />

262. Mentre di norma la prova <strong>del</strong>l’irrazionalità dei comportamenti va fornita dall’<strong>Aut</strong>orità, in<br />

presenza di ragionevoli indizi di pratica concordata grava sulle imprese indagate l’onere probatorio<br />

di una diversa spiegazione lecita <strong>del</strong>le rispettive condotte 273 .<br />

263. Nel caso in oggetto l’esistenza di una intesa, non riconducibile ad una diversa spiegazione<br />

economica individualmente razionale, volta all’ottenimento <strong>del</strong>l’aggiudicazione <strong>del</strong> servizio,<br />

appare fondata sulle modalità di partecipazione alle gare bandite da INAIL; modalità sempre<br />

condizionate (sia in fase di minaccia/tensione che di accomodamento) dall’essere parti<br />

<strong>del</strong>l’originario RTI e quindi dall’obiettivo di mantenere in essere tale raggruppamento in termini di<br />

268 Corte di Giustizia, sent. 16 dicembre 1975, Suiker Unie.<br />

269 Corte di Giustizia, sent. 14 luglio 1981, causa 172/80, Züchner/Bayerische Vereinsbank.<br />

270 Consiglio di Stato, sent. n. 5733/2001 <strong>del</strong>l’8 novembre 2001, Cooperativa Vigilanza Sardegna/<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

<strong>Concorrenza</strong> e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong>.<br />

271 Corte di Giustizia, sent. 31 marzo 1993, cause riunite C89/85 e altre, Ahlstroem Osakeyhtioe e altri/Commissione.<br />

272 Corte di Giustizia, sent. 14 luglio 1972, causa 48/69, Imperial Chemical Industries/Commissione.<br />

273 Consiglio di Stato, 17 gennaio 2008, n. 102, Latti artificiali; Tar Lazio, I, 13 marzo 2008, n. 2312, Pannelli Truciolari,<br />

confermato dal Consiglio di Stato, dispositivo n. 667/08; Tar Lazio, I, 29 dicembre 2007, n. 14157, Vernici marine.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 73<br />

partecipanti, rinegoziando però al suo interno una diversa ripartizione <strong>del</strong>le posizioni relative. Per<br />

tale ragione la struttura <strong>del</strong> RTI formatosi in gara 0, in termini di parti, è rimasta in essere sino alla<br />

quarta gara ciò a seguito di varie proroghe dovute alla mancata aggiudicazione <strong>del</strong>le tre gare<br />

precedentemente bandite.<br />

264. Peculiarità di tale processo è quindi la sua evoluzione temporale che ha visto le quattro<br />

banche aderenti al RTI <strong>del</strong> 1996 (Unicredit, BNL, BMPS e Intesa), negoziare diverse ripartizioni<br />

<strong>del</strong>le quote <strong>del</strong> servizio con un sistema che è iniziato (i) con una fase di coordinamento collusivo<br />

(l’accordo esplicito alla base <strong>del</strong> RTI <strong>del</strong> 1996); (ii) per passare ad una fase (prima gara) di<br />

minaccia volta a segnalare in modo credibile la volontà di cambiare le quote di ripartizione <strong>del</strong><br />

servizio, legata all’insoddisfazione sulle quote di lavoro ex post erogate; (iii) ad una ulteriore fase<br />

di accomodamento collusivo sulla nuova ripartizione <strong>del</strong>le quote (gara due); (iv) cui è seguita una<br />

reazione punitiva a nuovi tentativi di cambiamento degli equilibri (gara tre). L’ultima gara (gara 4)<br />

risulta invece aggiudicata e comporta la cessazione <strong><strong>del</strong>la</strong> descritta fattispecie, unica e complessa,<br />

per il cambiamento <strong>del</strong>le condotte <strong>del</strong>le parti nel mutato contesto <strong><strong>del</strong>la</strong> gara stessa; contesto che<br />

vede il formarsi di raggruppamenti differenti con la possibilità di partecipazione di nuovi soggetti<br />

(Poste) e il venir meno <strong><strong>del</strong>la</strong> condizione di due offerte valide.<br />

6.2. ll servizio di cassa di INAIL<br />

265. Con riferimento al mercato rilevante si osserva, come dettagliato in fatto, che sotto il profilo<br />

<strong>del</strong> prodotto esso coincide con le gare indette da INAIL per l’affidamento <strong>del</strong> proprio servizio di<br />

cassa, oggetto <strong><strong>del</strong>la</strong> presente intesa. Infatti, nel caso in esame rilevano alcune peculiarità <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

domanda espressa dall’ente, quali:<br />

– la specificità dei servizi richiesti dall’organismo pubblico appaltante;<br />

– le condizioni e modalità di fornitura in termini di capacità tecnica ed economica/finanziaria;<br />

– la durata <strong><strong>del</strong>la</strong> fornitura (5 anni nella gara 0 e 6 anni nelle successive);<br />

– la rilevante entità <strong><strong>del</strong>la</strong> domanda espressa.<br />

266. Quanto alla dimensione geografica essa investe l’intero territorio nazionale, in<br />

considerazione <strong>del</strong> fatto che nei bandi di gara è espressamente specificato che il luogo dei<br />

esecuzione dei lavori è “il territorio nazionale.”<br />

267. L’analisi <strong><strong>del</strong>la</strong> fattispecie restrittiva sarà, pertanto, condotta nel descritto contesto di<br />

mercato. Infatti, diversamente da quanto argomentato dalle parti, è la stessa giurisprudenza ad aver<br />

confermato l’ammissibilità <strong><strong>del</strong>la</strong> coincidenza tra mercato rilevante e gare in presenza di alcune<br />

specificità <strong><strong>del</strong>la</strong> domanda e <strong>del</strong> servizio che risultano emergere, come sopra descritto, nel caso in<br />

esame 274 .<br />

268. Nel mercato rilevante così individuato non emergono, come nel seguito approfondito,<br />

specifiche esigenze tecniche, né <strong>del</strong>l’ente né dei beneficiari, che possano spiegare la ripartizione<br />

<strong>del</strong>le quote di lavoro all’interno <strong>del</strong> RTI. Ed infatti è sempre e solo la modalità di attribuzione <strong>del</strong>le<br />

quote tra le parti oggetto <strong>del</strong> confronto nel raggruppamento e anche di tensione tra le stesse, mai<br />

esigenze di garanzia nell’erogare il servizio o di raggiungimento di una maggior competitività<br />

nell’offerta economica rispetto ai terzi.<br />

269. Quanto al primo aspetto, ovvero le esigenze tecniche di INAIL alla copertura territoriale, il<br />

RTI formatosi nel 1996, prorogato fino al 2007, risulta, come si vedrà, artificiosamente sovradimensionato.<br />

Anche le modalità di partecipazione <strong>del</strong>le parti nelle successive gare non<br />

aggiudicate non trovano motivazioni di erogazione <strong>del</strong> servizio, in termini di complementarietà e<br />

copertura territoriale, a favore <strong>del</strong>l’ente. Sul punto di noti che dal 2001 in poi, ovvero


74<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

dall’accentramento di tutte le inabilità temporanee in capo ad Unicredit, le banche assegnatarie<br />

<strong>del</strong>le sedi locali non hanno addirittura più svolto alcuna attività nei confronti degli infortunati. Le<br />

stesse parti hanno confermato che:<br />

– “l’attribuzione <strong><strong>del</strong>la</strong> quota percentuale è il frutto <strong><strong>del</strong>la</strong> trattativa che viene condotta gara per<br />

gara tra le banche aderenti al medesimo RTI, tenuto conto <strong>del</strong>le capacità negoziali dei partecipanti;<br />

è una trattativa che non ha scientificità dovuta ad analisi statistiche e/o territoriali. In particolare,<br />

tali quote sono attribuite senza alcun riferimento a specifiche aree territoriali da servire” 275 ;<br />

– “le inabilità temporanee non consentono una stima preventiva manifestandosi in modo<br />

casuale anche a livello territoriale” e venivano quindi definite “in termini generali ex ante senza<br />

alcuna declinazione operativa” 276 .<br />

270. Sempre sotto il profilo <strong>del</strong>le esigenze tecniche di INAIL, si osservi che l’importanza <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

capillarità sul territorio, utilizzata dalle parti come motivazione per la formazione <strong>del</strong> RTI<br />

originario e <strong>del</strong>le successive condotte, è andata, invece, addirittura riducendosi nel tempo. Infatti,<br />

si noti che:<br />

– il punteggio attribuito alla localizzazione territoriale è stato costantemente ridotto, passando<br />

da 20 punti in gara 0 a 10 punti nelle gare 2 e 3;<br />

– inoltre, nelle gare 2 e 3, solo 3 punti su 10 sono stati attribuiti alla capillarità sul territorio,<br />

mentre i restanti 7 alla copertura <strong>del</strong>le sedi INAIL.<br />

271. Pertanto, non è la capillarità sul territorio in sé ad essere rilevante nell’attribuzione dei<br />

punteggi, bensì la localizzazione rispetto alle sedi locali. La stessa INAIL rileva che “nel passato<br />

l’esigenza prevalente di INAIL era quella di avere uno sportello in prossimità di ciascuna sede<br />

periferica” 277 .<br />

272. Inoltre, i bandi consentivano sia la partecipazione in RTI sia l’utilizzo di banche<br />

corrispondenti, queste ultime peraltro valorizzate nell’attribuzione <strong>del</strong> punteggio 278 .<br />

273. Con riferimento al secondo profilo, ovvero alle esigenze degli infortunati in termini di<br />

modalità di incasso <strong>del</strong>le rendite permanenti e/o <strong>del</strong>le inabilità temporanee, si rileva che sono gli<br />

stessi beneficiari a scegliere lo strumento preferito tra l’assegno circolare e l’accredito in conto<br />

corrente. Il pagamento localizzato è stato, invece, introdotto solo nella gara 4.<br />

274. Le evidenze istruttorie mostrano, da un lato, che gli assegni circolari sono lo strumento<br />

prevalente scelto dagli infortunati (corrispondenti a circa il 90% <strong>del</strong>le disposizioni di pagamento<br />

INAIL) e, dall’altro, che gli stessi sono incassabili presso qualsiasi banca sul territorio nazionale.<br />

In particolare, dalla documentazione agli atti 279 , emerge che l’incasso degli assegni in contanti è<br />

sempre possibile con liquidazione immediata presso qualunque sportello bancario, sia per i<br />

beneficiari clienti <strong><strong>del</strong>la</strong> filiale presso la quale si recano sia per soggetti non clienti purché<br />

conosciuti. Pertanto, anche sotto questo profilo l’ampiezza <strong>del</strong> RTI, in termini di banche<br />

partecipanti, risulta assolutamente non rilevante ai fini <strong>del</strong>l’incasso da parte <strong>del</strong> beneficiario.<br />

275. Sul punto, le parti hanno affermato che, sussistendo nel caso specifico un consistente<br />

fenomeno di incasso fraudolento degli assegni circolari, l’incasso degli stessi è sicuramente<br />

consentito presso l’emittente ma non necessariamente presso banche diverse. Per una specifica<br />

area geografica verrebbe scelto l’emittente più presente, in grado di garantire una maggiore<br />

capillarità e conoscenza <strong>del</strong> territorio, garantendo in tal modo la corretta identificazione di un<br />

274 Cfr. sentenze <strong>del</strong> Consiglio di Stato n. 1189 e n. 1192 <strong>del</strong> 2001, relative al caso Assicurazione Rischi Comune di<br />

Milano e sentenza <strong>del</strong> Consiglio di Stato n. 926 <strong>del</strong> 2004, relativa al caso Pellegrini/Consip.<br />

275 Cfr. doc. 531.<br />

276 Cfr. doc. 528.<br />

277 Cfr. doc. 532.<br />

278 Cfr. doc. <strong>47</strong>3 5d (verbale <strong><strong>del</strong>la</strong> commissione <strong><strong>del</strong>la</strong> gara 1).<br />

279 Cfr. doc. 545.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 75<br />

presunto beneficiario anche nel caso in cui lo stesso fosse sprovvisto di un conto corrente.<br />

276. Al riguardo si osserva, innanzitutto, che il fenomeno appare irrilevante incidendo per meno<br />

<strong>del</strong>lo 0,06%, sul totale di assegni emessi per inabilità temporanee nel 2006 280 . L’argomento <strong>del</strong>le<br />

parti appare inconsistente anche per un altro motivo già precedentemente richiamato: nella<br />

ripartizione <strong>del</strong>le quote di emissione di assegni per inabilità temporanea non è mai stata fatta<br />

alcuna analisi di complementarietà e copertura territoriale ex ante. Pertanto, la ripartizione <strong>del</strong><br />

territorio per l’erogazione <strong>del</strong> servizio non ha mai tenuto conto <strong>del</strong>le capacità di ogni banca di<br />

avere una maggiore conoscenza di un determinato territorio.<br />

277. Inoltre, posto che è stata sostenuta dalle stesse parti la possibilità di incasso in tutte le<br />

banche salvo riconoscimento <strong>del</strong> beneficiario, si osservi che nel RTI formatosi nel 1996, a seguito<br />

<strong>del</strong> trasferimento ad INPS <strong>del</strong>le rendite permanenti e <strong><strong>del</strong>la</strong> centralizzazione <strong>del</strong>le inabilità<br />

temporanee, l’unico soggetto che ha emesso assegni è stato Unicredit, senza quindi alcun beneficio<br />

per l’infortunato di avere nel RTI anche BNL, Intesa e BMPS. Inoltre, al momento <strong><strong>del</strong>la</strong> propria<br />

audizione nel mese di febbraio 2008, Unicredit continuava ad erogare tutte le inabilità temporanee<br />

anche a seguito <strong><strong>del</strong>la</strong> stipula <strong><strong>del</strong>la</strong> nuova convenzione in data 1° ottobre 2007. Ciò è riscontrabile<br />

anche per taluni RTI <strong>del</strong>le gare andate deserte. Ad esempio, nella prima gara <strong>del</strong> 2003 Intesa non<br />

avrebbe emesso assegni per inabilità temporanee, così come non lo avrebbe fatto BMPS nella<br />

seconda gara <strong>del</strong> 2004.<br />

278. Le evidenze acquisite consentono, quindi, di escludere che l’erogazione <strong>del</strong> servizio di cassa<br />

INAIL nel mercato sopra descritto motivasse, dal lato <strong>del</strong>l’ente e/o dal lato dei beneficiari, il<br />

formarsi <strong>del</strong>l’accordo originario e le successive condotte <strong>del</strong>le parti in termini di raggruppamenti<br />

formati.<br />

6.3. Inquadramento <strong>del</strong>le condotte<br />

279. La fattispecie illecita, alla luce di quanto sopra esposto, è stata posta in essere sulla base di<br />

un sistema “artificioso” di ripartizione <strong>del</strong>le quote di servizio da erogare con l’accordo alla base<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> costituzione <strong>del</strong> RTI in gara 0 e si è sviluppata successivamente in fasi diverse (in occasione<br />

<strong>del</strong>le tre gare non aggiudicate) volte a rinegoziare l’originario sistema di divisione <strong>del</strong> payoff<br />

complessivo al suo interno.<br />

280. Nel mercato sopra definito, l’intesa - articolata in una fattispecie unica e complessa - risulta<br />

aver avuto l’andamento di seguito descritto nelle gare oggetto di esame.<br />

6.3.1. Gara zero<br />

281. Nella gara zero <strong>del</strong> 1996 si viene a costituire un RTI non motivato da esigenze di fornitura<br />

<strong>del</strong> servizio, ma dalla eliminazione consapevole di qualunque credibile pressione concorrenziale,<br />

quindi di quel “rischio competitivo” essenziale per un esito non viziato nelle procedure di gara.<br />

282. Dalle evidenze documentali nel seguito riportate, infatti, emerge che la finalità<br />

<strong>del</strong>l’aggregazione tra le parti nel RTI non era la legittima volontà di ottenere l’aggiudicazione <strong>del</strong><br />

servizio, bensì quella di evitare qualunque rischio di un confronto competitivo tra le stesse, con<br />

conseguente effetto sulle condizioni economiche da offrire, e per impedire a terzi di partecipare<br />

alla gara con una qualche probabilità di vincere.<br />

283. Anche le analisi economiche che seguono evidenziano, tra l’altro, che:<br />

– il capofila già erogava da solo la fornitura <strong>del</strong> servizio ad INAIL a partire dall’inizio degli<br />

anni ottanta, avvalendosi esclusivamente di banche corrispondenti quand’anche fosse possibile<br />

280 In particolare, secondo quanto riportato in un documento interno ad Unicredit <strong>del</strong> marzo 2007, il valore medio <strong>del</strong>le<br />

perdite per incassi fraudolenti assegni INAIL nel 2006 è pari a <strong>47</strong>0.000 euro (cfr. doc. 285), a fronte di un valore totale dei


76<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

l’aggregazione in associazione temporanea di imprese (vedasi, ad esempio, la gara <strong>del</strong> 1989<br />

descritta in fatto);<br />

– le ripartizioni <strong>del</strong>l’attività nell’ambito <strong>del</strong> RTI non trovano alcuna spiegazione economica sui<br />

volumi di servizi da fornire, ma appaiono dovute, come dichiarato dalle stesse parti, solo ad una<br />

suddivisione definita ex-ante a prescindere da qualunque accertamento di capacità di copertura<br />

<strong>del</strong>le sedi e/o <strong>del</strong>le esigenze dei beneficiari;<br />

– l’originario RTI appare sovradimensionato alla luce <strong><strong>del</strong>la</strong> capacità di partecipare con un<br />

numero minore di banche nelle gare successive, le quali, tra l’altro, vedono la ripartizione <strong>del</strong>le<br />

sedi INAIL secondo una logica ancora diversa, il che dimostra l’assenza di motivazioni<br />

economiche volte alla legittima volontà di aggiudicarsi il servizio e l’esistenza, invece, di una<br />

mera spartizione <strong><strong>del</strong>la</strong> fornitura ex-ante.<br />

6.3.2. Gara uno<br />

284. Nella gara uno si assiste ad una fase di minaccia, da parte <strong>del</strong>le banche insoddisfatte in<br />

merito alla ripartizione <strong>del</strong>le attività con il RTI <strong>del</strong> 1996 (BNL e BMPS), concretizzatasi nella<br />

formazione di due raggruppamenti, uno che vede presenti BMPS e BNL, un altro formato da<br />

Intesa e Unicredit. Questa fase deve inquadrarsi in un’ottica unitaria dove i partecipanti al<br />

raggruppamento, data l’originaria ripartizione <strong>del</strong>le quote, cercano di agire e reagire esercitando il<br />

loro potere negoziale rispetto al capogruppo Unicredit per ottenere una maggior partecipazione ai<br />

servizi da erogare.<br />

285. Infatti, come detto in precedenza, in occasione di tale gara INAIL introduce un<br />

cambiamento nel bando, prevedendo la presenza di almeno due offerte valide per poter procedere<br />

all’aggiudicazione <strong>del</strong> servizio. In secondo luogo, come già rilevato, fra la gara 0 e la gara 1 si<br />

verificano due ulteriori cambiamenti: da un lato, nel 2000, il passaggio <strong>del</strong>le rendite permanenti<br />

all’INPS, circostanza che investe le quattro banche partecipanti al RTI, ciascuna in proporzione<br />

alle rispettive quote di servizio; dall’altro, nel 2001, la completa centralizzazione <strong>del</strong> pagamento<br />

<strong>del</strong>le inabilità temporanee, circostanza che comporta il trasferimento a favore di Unicredit <strong>del</strong><br />

lavoro fino a quel momento svolto, a livello <strong>del</strong>le sedi periferiche loro assegnate, da BNL, BMPS<br />

ed Intesa.<br />

286. Proprio la significativa riduzione dei servizi complessivi e i suoi effetti differenziati fra le<br />

quattro banche presenti nel RTI <strong>del</strong> 1996, alterano i payoff associati a tale equilibrio accentuando<br />

lo squilibrio a favore di Unicredit. Di conseguenza, BNL e BMPS manifestano la loro<br />

insoddisfazione in modo esplicito in occasione <strong><strong>del</strong>la</strong> riunione tra i quattro partecipanti nella fase<br />

anteriore la definizione <strong>del</strong>le modalità di partecipazione in gara 281 .<br />

287. BMPS e BNL partecipano quindi con un proprio RTI, così da rendere credibile la volontà di<br />

rinegoziare le quote <strong>del</strong> servizio minacciando lo scartellamento in un contesto, però, dove era<br />

prevedibile la mancata aggiudicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> gara stessa. Infatti, essendo presumibile, come da<br />

documenti agli atti 282 , che non esistesse un terzo partecipante alla gara diverso dalle parti, era<br />

noto alle stesse: (i) che un cambiamento nella ripartizione <strong>del</strong>le quote all’interno <strong>del</strong> RTI<br />

originario, qualora quest’ultimo si fosse presentato con un’unica offerta, era impossibile; (ii) che,<br />

nel caso di non aggiudicazione per mancanza di due offerte valide, il risultato minimo sarebbe<br />

stato il mantenimento <strong>del</strong>lo status quo ante, la proroga e quindi la possibilità di rinegoziare tra le<br />

parti <strong>del</strong> RTI originario nella gara successiva (sempre se esistente un terzo offerente); (iii) che solo<br />

pagamenti per inabilità temporanee pari nello stesso anno, secondo quanto affermato da INAIL, a 807 milioni di euro (cfr.<br />

doc. 516).<br />

281 Cfr. doc. 68 e doc. 136.<br />

282 Cfr. doc. 68 e doc. 136.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 77<br />

andando in raggruppamenti diversi, così da avere più di due raggruppamenti (anche con altre<br />

banche e/o con corrispondenti), si sarebbe esclusa la possibilità di non far aggiudicare la gara per<br />

mancanza di due offerte valide.<br />

288. BNL e BMPS, dato il suddetto contesto, hanno agito con l’obiettivo, in fase di formazione<br />

dei raggruppamenti, di essere credibili nel minacciare lo scartellamento al fine di pervenire alla<br />

rinegoziazione <strong>del</strong>le quote assumendo un rischio calcolato di perdita. Infatti, tale rischio atteso<br />

risulta, già in fase ex-ante, condizionato: dall’esistenza di due soli raggruppamenti (visto che le<br />

parti non si spingono sino alla formazione di raggruppamenti separati, evento che avrebbe reso<br />

certa l’aggiudicazione); dalla condotta <strong>del</strong>l’altro RTI, il quale aveva ogni incentivo, in particolare<br />

la capogruppo Unicredit, a non far aggiudicare la gara visto che la proroga avrebbe mantenuto in<br />

essere l’originario RTI con la certezza di conseguire il payoff.<br />

289. Infatti, per Unicredit la vincita da parte <strong>del</strong> RTI con capogruppo BNL (se avesse colmato il<br />

gap in termini di copertura territoriale) avrebbe condotto alla perdita <strong><strong>del</strong>la</strong> erogazione <strong>del</strong> servizio,<br />

viceversa la proroga avrebbe consentito il permanere con certezza, e senza il rischio connesso alla<br />

gara, <strong>del</strong>le posizioni originarie. In tale contesto la formazione <strong>del</strong> RTI da parte di BMPS e BNL è<br />

quindi qualificabile come minaccia per rendere credibile la volontà di rinegoziare nella gara<br />

successiva, in presenza di un terzo RTI, in un contesto caratterizzato da un rischio calcolato di<br />

andare in proroga.<br />

290. Ed effettivamente questa risulta l’evoluzione: il RTI con capofila BNL, noto il punteggio<br />

sulla qualità, quindi il rischio di perdere (assunto per rendere credibile la minaccia), fa rilevare<br />

l’errore <strong>del</strong>l’altro raggruppamento non facendo aggiudicare la gara. Diversamente da un vero<br />

concorrente, che avrebbe corso il rischio sino all’attribuzione dei punteggi sull’offerta economica,<br />

BNL e BMPS confrontano il rischio di perdita connesso alla prosecuzione <strong><strong>del</strong>la</strong> gara ed alla<br />

conseguente vittoria <strong>del</strong> RTI con capofila Unicredit (payoff nullo) con il vantaggio <strong>del</strong><br />

mantenimento <strong>del</strong>l’originario cartello e la conseguente possibilità di rinegoziazione. Evento<br />

quest’ultimo che avviene effettivamente nella gara successiva.<br />

291. In tale contesto va, altresì, inquadrata la condotta <strong>del</strong>l’altro RTI (Unicredit e Intesa) che, pur<br />

avendo la possibilità di fare ricorso, volutamente non interviene data la prospettiva di proroga <strong>del</strong><br />

servizio, nota a tutti, e quindi di rinegoziazione <strong>del</strong>le quote nella futura gara, in presenza di un<br />

terzo partecipante.<br />

292. Sul punto si noti che la stessa giurisprudenza rileva che il mero fatto che l’impresa non si<br />

sia attenuta in alcune circostanze alle regole di cartello potrebbe derivare da momentanei conflitti<br />

interni o rivalità, o addirittura tentativi di cheating, che tuttavia si inquadrano nella logica di una<br />

intesa 283 . In particolare, risulta che l’obiettivo di migliorare la posizione relativa all’interno di un<br />

cartello da parte di un partecipante, anche se ciò determina momenti di strategie competitive (ad<br />

esempio con politiche aggressive di prezzo), può ben ricondursi ad una fase all’interno <strong>del</strong>l’intesa<br />

stessa senza che quest’ultima venga meno.<br />

293. Nel caso in esame, la descritta condotta tenuta dalle parti risponde all’obiettivo comune di<br />

far fronte ad una fase di tensione per l’insoddisfazione circa la ripartizione <strong>del</strong>le quote di servizio<br />

283 T 15-6-2005, Tokai Carbon et al. c. Comm.,R. 05; in particolare, ai paragrafi 74 e 75, viene affermato che “[…] it<br />

suffices to note that the fact that a cartel agreement is not honoured does not mean that it does not exist […]. In the<br />

presente case, the infringement committed is not therefore cancelled out merely because Intech succeeded in deceiving the<br />

other mermbers of the cartel and in using the cartel to its own advantage by not complying in full with the prices fixed […].<br />

The members of a cartel remain competitors, any one of whom may be tempted at any time to take advantage of the others’<br />

discipline in complying with cartel process by lowering its own prices with a view to increasing its market share, whilst<br />

maintaining relatively high prices overall. In any event, the fact that Intech did not comply in full with the prices fixed does<br />

not mean that it therefore charged the prices that it would have been able to charge in the absence of the cartel”; cfr. anche<br />

Comm. 25-11-2005, Union Pigments, Comm. 9-12-2004, Cloruro di colina.


78<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

andando in proroga.<br />

294. Rileva altresì notare che tale gara mostra come il raggruppamento originario fosse<br />

sovradimensionato e che la sua costituzione non trovasse fondamento su ragioni<br />

tecnico/economiche di copertura <strong>del</strong> servizio, bensì sulla mera ripartizione commerciale finalizzata<br />

a trovare un “accomodamento” tra potenziali concorrenti in gara. Ciò a maggior ragione, come nel<br />

seguito evidenziato, osservando l’evoluzione <strong><strong>del</strong>la</strong> successiva procedura di aggiudicazione.<br />

6.3.3. Gara due<br />

295. Nella gara due, infatti, si ricompone l’originario RTI <strong>del</strong> 1996 (salvo l’uscita di Intesa nella<br />

fase immediatamente precedente la presentazione <strong><strong>del</strong>la</strong> domanda di ammissione in gara), ma sulla<br />

base di una nuova ripartizione <strong>del</strong>le quote di attività da erogare. Ciò non a fronte di analisi sulla<br />

copertura territoriale e sulle esigenze <strong>del</strong>l’ente e/o dei beneficiari, bensì di una dichiarata<br />

insoddisfazione di alcune banche aderenti - BNL, BMPS e Intesa (quest’ultima pienamente<br />

partecipe nella fase di preparazione <strong>del</strong> RTI) - rispetto alla quota che la banca capofila Unicredit,<br />

fornitrice storica <strong>del</strong> servizio, si era riservata nell’originario RTI.<br />

296. In un’ottica economica queste prime tre gare (dalla zero alla due) mostrano una tipica<br />

condotta di cartello dove la minaccia per segnalare la volontà di rinegoziare data l’insoddisfazione<br />

(gara uno) e la successiva fase di effettivo accomodamento con la definizione di nuove quote (gara<br />

2), prova che la costituzione <strong>del</strong> RTI si è sempre fondata non su scelte individualmente razionali.<br />

L’intesa è infatti unitaria, configurandosi come un cartello fondato su una mera ripartizione dei<br />

servizi a scopo di suddivisione di una attività da erogare in un contesto privo di pressioni<br />

competitive tra gli aderenti. L’accomodamento in base a nuove quote di servizio per partecipare in<br />

gara due, concordate in base ad un diverso potere negoziale tra le banche (a seguito <strong>del</strong> tentativo di<br />

scartellamento in gara uno), prova la natura illecita <strong>del</strong>l’intesa unica e complessa oggetto di<br />

analisi. Si tratta, infatti, di una strategia di coordinamento dove la capofila, vista l’insoddisfazione<br />

alla base <strong><strong>del</strong>la</strong> minaccia di scartellamento nella gara uno, ridefinisce la nuova ripartizione <strong>del</strong>le<br />

quote rinunciando, come provano le evidenze documentali, a parte <strong>del</strong> proprio servizio, e quindi di<br />

una parte dei propri margini, al fine di evitare il confronto competitivo sui prezzi ed assicurare<br />

l’assenza di terzi in grado di concorrere credibilmente in gara.<br />

297. Tra l’altro, l’esigenza di rinegoziare e accomodare le condotte si spiega, in un contesto<br />

collusivo, laddove gli aderenti all’originario RTI <strong>del</strong> 1996 avevano informazioni sul fatto che alla<br />

gara avrebbe partecipato un RTI concorrente terzo formato da banche popolari. La gara sarebbe<br />

quindi potuta non andare deserta per scelte strategiche <strong>del</strong>le parti ed esposta al rischio, in base alla<br />

regola <strong>del</strong> bando, di esiti non controllabili dalle parti <strong>del</strong> raggruppamento <strong><strong>del</strong>la</strong> prima convenzione.<br />

6.3.4. Gara tre<br />

298. Nella terza gara, invece, si assiste ad una nuova condotta di “reazione” da parte <strong>del</strong>le<br />

banche non capofila (BMPS, BNL e Intesa) a fronte di un atteggiamento di Unicredit volto ad<br />

offrire <strong>del</strong>le condizioni peggiorative rispetto all’equilibrio collusivo raggiunto nella precedente<br />

gara 2. Anche questa gara, quindi, è da ricondursi ad un contesto di mercato alterato dall’originario<br />

RTI che, a fronte <strong>del</strong> diverso potere negoziale tra gli aderenti, vede nel tempo il tentativo di<br />

ridefinizione degli equilibri. Unicredit, data l’impossibilità di aggiudicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> gara con una<br />

sola offerta valida, volutamente reagisce al tentativo dei membri <strong>del</strong> RTI originario, e ancora<br />

fornitore <strong>del</strong> servizio a seguito di proroga, mandando deserta la gara con una mossa punitiva. Ciò a<br />

fronte di evidenze documentali che dimostrano la conoscenza tanto <strong><strong>del</strong>la</strong> minaccia di deviazione<br />

che <strong>del</strong>l’assenza di un terzo partecipante che la rendesse credibile. Infatti, mentre nella precedente<br />

gara due era nota, dalla documentazione agli atti, la partecipazione di un RTI indipendente formato


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 79<br />

da banche popolari, la riscontrata incapacità di queste ultime di formulare una offerta, rende non<br />

credibile la partecipazione di un soggetto terzo rispetto ai membri <strong>del</strong> RTI in gara. Pertanto, questo<br />

implica una comune conoscenza, in capo sia ad Unicredit sia a BNL, banche capofila dei due RTI,<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> reciproca possibilità di non rendere credibile la minaccia di reazione <strong>del</strong>l’altro, mandando<br />

deserta la gara. Anche in tale contesto, come nella gara uno, la sola vera minaccia credibile per<br />

competere in gara, visto il vincolo di due offerte valide per l’aggiudicazione, era la partecipazione<br />

di BNL, BMPS ed Intesa non in un medesimo RTI ma con formazioni diverse e distinte, evento<br />

questo che mai le banche hanno posto in essere proprio perché l’originario RTI alterava gli<br />

incentivi a competere. Il risultato minimo, dato che le parti erano erogatrici <strong>del</strong> servizio, veniva<br />

infatti realizzato mantenendo il RTI <strong>del</strong> 1996 in termini di soggetti partecipanti; l’incentivo ad<br />

andare separatamente comportava, invece, il rischio effettivo di far aggiudicare la gara ad una<br />

<strong>del</strong>le partecipanti <strong>del</strong> primo RTI a scapito <strong>del</strong>le altre e richiedeva offerte economiche<br />

particolarmente aggressive per recuperare punteggi nel bando. Evento quest’ultimo che l’esistenza<br />

<strong>del</strong>l’accordo originario non induce a realizzare.<br />

6.3.5. Gara quattro<br />

299. Nella quarta gara, infine, le strategie <strong>del</strong>le banche <strong>del</strong> RTI originario cambiano, a fronte<br />

<strong>del</strong>le modifiche apportate al bando, così interrompendo le dinamiche sopra descritte e facendo<br />

cessare la fattispecie restrittiva.<br />

300. Le risultanze istruttorie evidenziano, quindi, che Unicredit, BNL, BMPS e Intesa hanno<br />

adottato un insieme di comportamenti integranti una fattispecie unica e complessa suscettibile di<br />

configurare un’intesa vietata ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 81 <strong>del</strong> Trattato CE.<br />

301. In particolare, le parti risultano aver dato vita ad un complesso sistema di alterazione <strong>del</strong>le<br />

dinamiche competitive nel mercato nazionale <strong>del</strong> servizio di cassa INAIL, attraverso il<br />

coordinamento <strong><strong>del</strong>la</strong> partecipazione in gara con l’accordo per la formazione <strong>del</strong> RTI 1996 e le<br />

condotte che hanno condizionato l’esito <strong>del</strong>le gare successive sino alla gara 4. La dinamica nel<br />

tempo <strong>del</strong>le condotte e dei RTI venutisi a formare, mostra come nelle gare uno, due e tre, si siano<br />

susseguite fasi di reazione, di accomodamento e di punizione non nell’ottica competitiva ma in<br />

quella di esercizio <strong>del</strong> reciproco potere negoziale a fronte <strong><strong>del</strong>la</strong> partecipazione all’accordo <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

gara zero.<br />

302. Nel seguito vengono riportati gli elementi documentali acquisiti in fase ispettiva, nonché<br />

quelli economici a fondamento di tale ricostruzione. La tabella che segue sintetizza le gare che si<br />

sono succedute dal 1996 al 2006 e che saranno oggetto di approfondimento.<br />

Tabella 16: Andamento <strong>del</strong>le gare oggetto di istruttoria<br />

GARA<br />

Gara 0<br />

Bando di gara<br />

aprile 1996<br />

Gara<br />

aggiudicata in<br />

presenza di<br />

almeno due<br />

offerte, di cui<br />

una valida<br />

Aggiudicazione<br />

<strong>del</strong> febbraio<br />

BANCHE<br />

PARTECIPANTI ALLA<br />

PRESELEZIONE<br />

Quattro<br />

raggruppamenti:<br />

1° RTI<br />

Credito Italiano (oggi<br />

gruppo Unicredit)<br />

Banca Commerciale<br />

Italiana (oggi gruppo<br />

Intesa)<br />

MPS SpA<br />

BNL SpA<br />

BANCHE CHE HANNO<br />

PRESENTATO OFFERTA<br />

Ammessi a presentare<br />

offerte solo:<br />

1° RTI<br />

Credito Italiano<br />

Banca Commerciale<br />

Italiana<br />

MPS SpA<br />

BNL SpA<br />

2° RTI<br />

ENTI SERVITI<br />

1° RTI Unicedit:<br />

Enti serviti 2.914<br />

2° RTI Banca di<br />

Roma<br />

Enti serviti 1.600


80<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

GARA<br />

BANCHE<br />

PARTECIPANTI ALLA<br />

PRESELEZIONE<br />

BANCHE CHE HANNO<br />

PRESENTATO OFFERTA<br />

ENTI SERVITI<br />

1997 per 5 anni<br />

a favore RTI<br />

Credito Italiano<br />

2° RTI<br />

Banca di Roma<br />

Banca Nazionale<br />

<strong>del</strong>l’Agricoltura<br />

Banca Mediterranea<br />

SpA<br />

Banca di Roma<br />

Banca Nazionale<br />

<strong>del</strong>l’Agricoltura<br />

Banca Mediterranea SpA<br />

3° RTI<br />

Banca Pop Milano<br />

Banca Pop. Novara<br />

Banca Pop. Verona<br />

Banca San. Geminiano<br />

e SanProspero<br />

Banca Pop di Bergano e<br />

Credito Varesino<br />

4° Banco di Napoli<br />

Gara 1 (n.<br />

9/2002)<br />

Bando di gara<br />

<strong>del</strong> gennaio<br />

2003<br />

Gara<br />

aggiudicata in<br />

presenza di<br />

almeno due<br />

offerte valide<br />

Gara dichiarata<br />

deserta per<br />

errore formale<br />

RTI Unicredit<br />

Due raggruppamenti:<br />

1° RTI<br />

Unicredit Banca SpA<br />

(capogr.)<br />

Unicredit Banca<br />

d’impr. SpA<br />

(entrambe gruppo<br />

Unicredit)<br />

Banca Intesa SpA<br />

2° RTI<br />

BNL SpA (capogruppo)<br />

MPS SpA<br />

Banca di Roma SpA<br />

Medesimi due<br />

raggruppamenti:<br />

1° RTI<br />

Unicredit Banca SpA<br />

(capogr.)<br />

Unicredit Banca d’impr.<br />

SpA (entrambe gruppo<br />

Unicredit)<br />

Banca Intesa SpA<br />

2° RTI<br />

BNL SpA (capogruppo)<br />

MPS SpA<br />

Banca di Roma SpA<br />

1° RTI Unicedit:<br />

Enti serviti 5.377<br />

2° RTI BNL<br />

Enti serviti 4.832<br />

Due raggruppamenti:<br />

Gara 2 ( n.<br />

12/2004)<br />

Bando di gara<br />

<strong>del</strong> novembre<br />

2004<br />

Gara dichiarata<br />

deserta per<br />

mancanza di<br />

due offerte<br />

valide<br />

(pervenne solo<br />

offerta<br />

Unicredit)<br />

1° RTI<br />

Unicredit Banca SpA<br />

(capogr.)<br />

BNL SpA<br />

MPS SpA<br />

2° RTI<br />

Banca Pop di Vicenza<br />

(capogr)<br />

Banca Pop. <strong>del</strong>l’Etruria<br />

Banca Pop di Milano<br />

Banca Pop di Sondrio<br />

Banca Pop. Unite<br />

Banca Pop. Verona e<br />

Novara<br />

Banca Pop <strong>del</strong>l’Emilia<br />

Romagna<br />

Un solo RTI:<br />

1° RTI<br />

Unicredit Banca SpA<br />

(capogr.)<br />

BNL SpA<br />

MPS SpA<br />

1° RTI Unicedit:<br />

Enti serviti 5.672<br />

2° RTI Popolari<br />

Enti serviti 2.607


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 81<br />

GARA<br />

BANCHE<br />

PARTECIPANTI ALLA<br />

PRESELEZIONE<br />

BANCHE CHE HANNO<br />

PRESENTATO OFFERTA<br />

ENTI SERVITI<br />

Gara 3 (n.<br />

6/2005)<br />

Bando di gara<br />

agosto 2005<br />

Gara dichiarata<br />

deserta per<br />

mancanza di<br />

due offerte<br />

valide<br />

(pervenne solo<br />

offerta BNL)<br />

Due raggruppamenti:<br />

1° RTI<br />

Unicredit Banca SpA<br />

(capogr.)<br />

Banca di Roma SpA<br />

2° RTI<br />

BNL SpA (capogruppo)<br />

MPS SpA<br />

Banca Intesa SpA<br />

Banca Pop. di Sondrio<br />

Banca Pop di Milano<br />

Un solo RTI:<br />

2° RTI<br />

BNL SpA (capogruppo)<br />

MPS SpA<br />

Banca Intesa SpA<br />

Banca Pop. di Sondrio<br />

Banca Pop di Milano<br />

1° RTI Unicedit:<br />

Enti serviti 4.269<br />

2° RTI BNL<br />

Enti serviti 5.811<br />

Gara 4<br />

(n.14/2006)<br />

Bando di gara<br />

<strong>del</strong>l’aprile 2006<br />

gara aggiudicata<br />

anche in<br />

presenza di una<br />

sola offerta<br />

valida<br />

Nuova<br />

convenzione<br />

siglata da pool<br />

Unicredit in<br />

data 1° ottobre<br />

2007 (dopo una<br />

aggiudicazione<br />

provvisoria ed<br />

una procedura<br />

di riesame)<br />

Due raggruppamenti:<br />

1° RTI<br />

Unicredit Banca SpA<br />

(capogr.)<br />

Banca Intesa SpA<br />

Banca di Roma SpA<br />

Poste Italiane SpA<br />

2° RTI<br />

BNL SpA (capogruppo)<br />

MPS SpA<br />

Banca Pop. di Sondrio<br />

Banca Pop di Vicenza<br />

Banca Pop. Verona e<br />

Novara<br />

Entrambi i raggruppamenti:<br />

1° RTI<br />

Unicredit Banca SpA<br />

(capogr.)<br />

Banca Intesa SpA<br />

Banca di Roma SpA<br />

Poste Italiane SpA<br />

2° RTI<br />

BNL SpA (capogruppo)<br />

MPS SpA<br />

Banca Pop. di Sondrio<br />

Banca Pop di Vicenza<br />

Banca Pop. Verona e Novara<br />

6.4. La restrittività <strong>del</strong>le condotte: evidenze documentali ed economiche sulle singole gare<br />

6.4.1. Gara zero<br />

303. In merito al formarsi <strong>del</strong> raggruppamento tra le quattro banche parti <strong>del</strong> presente<br />

procedimento, rilevano una serie di documenti acquisiti in fase ispettiva dai quali emerge<br />

chiaramente la finalità perseguita: “pervenire a patti di desistenza” 284 .<br />

304. In particolare, come descritto in fatto, emerge dalla corrispondenza interna di Unicredit la<br />

logica nel formare il RTI e cioè che: “[…] sul piano tattico <strong><strong>del</strong>la</strong> gara, pur confermando la<br />

fiducia nei nostri mezzi, non possiamo escludere che potrebbero crearsi problemi qualora ci<br />

trovassimo di fronte a cordate avverse rappresentanti la gran parte <strong>del</strong> sistema. […]. Per questo<br />

ribadiamo la opportunità di pervenire a – patti di desistenza – da concordare con alcune banche<br />

(Banco di Napoli, Banco di Sicilia e non escluderemmo il Monte Paschi Siena ed eventualmente<br />

COMIT se modifica l’attuale posizione, salvo altre)” 285 [sottolineatura aggiunta].<br />

305. Vi è quindi un esplicito intento di aggregare più banche non alla luce <strong><strong>del</strong>la</strong> necessità di<br />

aumentare la probabilità di vincita, bensì per escludere rischi di pressioni competitive da parte di<br />

284 Cfr. doc. 313.<br />

285 Cfr. doc. 313.


82<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

banche in grado di essere concorrenti nel fornire il servizio, ciò a fronte di una ripartizione <strong>del</strong><br />

servizio per quote non definite su esigenze <strong>del</strong>l’ente e/o dei beneficiari, ma su un meccanismo di<br />

negoziazione tra soggetti che per colludere definiscono ex-ante, e non sulla base di analisi di<br />

complementarietà/copertura territoriale, la parte <strong>del</strong> payoff da percepire.<br />

306. Come noto, le quattro banche giungono effettivamente a tale “patto” volto ad evitare<br />

pressioni competitive in gara. Sempre da documenti ispettivi emerge che si è trattato di un<br />

processo di formazione <strong>del</strong> RTI non immediato, proprio perché non basato su una scelta<br />

economica razionale in un contesto competitivo effettivo, ma su una “spartizione” <strong>del</strong> servizio per<br />

evitare confronti aggressivi in gara. COMIT (ora Intesa), infatti, secondo quanto affermato in una<br />

nota interna ad Unicredit, inviata in data 7 maggio 1996 dalla Direzione Centrale “IMP” di Milano<br />

alla “Direzione Territoriale Lazio, Umbria, Abruzzi”, “intende[va] partecipare al bando con una<br />

cordata e pertanto non [era] disponibile a patti di desistenza”, 286 tuttavia il negoziato prosegue<br />

sino a quando BNL e BMPS si rendono disponibili ad aderire al RTI capofilato da Unicredit, a<br />

fronte di “[…] una quota di flussi di pagamenti istituzionali INAIL non superiore al 5% <strong>del</strong><br />

globale, su zone territoriali da definire [...]” 287 . Ciò avviene, non sulla base di un accertamento<br />

sui servizi da erogare e sulla necessità di aggregazione a fronte di una fornitura da garantire, bensì,<br />

come rilevato da Unicredit, in una nota interna alla stessa, inviata in data 10 maggio 1996 dalla<br />

“Filale Roma Eur” alla “Direzione Centrale IMP”, in relazione a motivazioni che coinvolgono<br />

BNL e BMPS, ovvero per la “necessità di [dover] contrastare con ogni mezzo la pressante attività<br />

di Bancaroma nel settore che, con politica di rilevante aggressività, cerca continuamente di<br />

guadagnare spazio a scapito <strong>del</strong>l’intero sistema […] [e perché] ritengono strategicamente<br />

importante aiutarci a difendere il ns ruolo di cassiere, a fronte <strong>del</strong> modesto ritorno di cui<br />

sopra.” 288 La negoziazione con Intesa rimane invece incerta per un ulteriore periodo prima <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

formazione definitiva <strong>del</strong> RTI, ma la finalità <strong>del</strong> suo coinvolgimento appare nuovamente di mero<br />

coordinamento collusivo per evitare il formarsi di raggruppamenti concorrenti aggressivi, come<br />

dimostra il fatto che, dopo l’adesione di BNL e BMPS, secondo quanto affermato da Unicredit<br />

nella stessa nota interna <strong>del</strong> 10 maggio sopra citata: “[…] non rimane che chiarire la posizione<br />

Comit, alla quale, come contropartita per un accordo di desistenza, non potranno essere garantite<br />

ovviamente quote di pagamenti superiori al 5% <strong>del</strong> globale” 289 [sottolineatura aggiunta]. La<br />

stessa Unicredit ha affermato che “Comit intendeva partecipare al pool, minacciando, in caso<br />

contrario, di promuovere un pool alternativo […] Comit voleva entrare nel pool e non si<br />

accontentava di essere mero corrispondente” 290 .<br />

307. Come noto dall’esito <strong><strong>del</strong>la</strong> gara, Intesa partecipa al RTI proprio sulla base <strong><strong>del</strong>la</strong> quota di<br />

servizio prevista per pervenire al c.d. accordo di desistenza. Che si trattasse di quote definite exante<br />

senza alcun accertamento <strong>del</strong>l’effettiva necessità di aggregazione, bensì per la tenuta <strong>del</strong><br />

cartello, risulta anche dal fatto che, come emerge dalla attività istruttoria, “il riparto territoriale<br />

avveniva con l’assegnazione di una o più zone geografiche (corrispondenti al territorio di<br />

competenza di una o più sedi territoriali INAIL) fino alla concorrenza <strong><strong>del</strong>la</strong> predetta quota di<br />

lavoro stabilita.” 291 Del resto, le stesse parti erano consapevoli che si trattava di quote di<br />

ripartizione <strong>del</strong> servizio che potevano anche essere variamente attribuite visto che, come sosteneva<br />

in un documento interno Intesa, “vi [era] sempre la possibilità per gli altri componenti <strong>del</strong> RTI di<br />

286 Cfr. doc. 315.<br />

287 Cfr. doc. 312.<br />

288 Cfr. doc. 312.<br />

289 Cfr. doc. 312.<br />

290 Cfr. doc. 643, pag. 20.<br />

291 Cfr. doc. 511.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 83<br />

surrogare con un implemento di attività o con la sostituzione di altra banca idonea la posizione di<br />

Banca Intesa [...]” 292 .<br />

308. Oltre alle citate evidenze documentali rilevano anche le analisi economiche che seguono. In<br />

dettaglio, il RTI costituito in occasione <strong><strong>del</strong>la</strong> gara 0 appare configurabile come esito di un gioco<br />

cooperativo finalizzato non al lecito fine di vincere la gara, bensì all’eliminazione di qualunque<br />

rischio concorrenziale attraverso l’aggregazione di soggetti che, per<br />

struttura/dimensione/esperienza, avrebbero potuto condurre ad altro esito <strong>del</strong> gioco. Veniva<br />

eliminato, con il RTI venutosi a creare, sia il rischio di partecipazione di terzi in grado di<br />

competere effettivamente per vincere, sia il rischio di guerre di prezzo tra gli aderenti che<br />

avrebbero potuto presentarsi in gara con altre formazioni.<br />

309. Infatti, a supporto <strong><strong>del</strong>la</strong> finalità restrittiva <strong>del</strong>l’accordo che emerge dalle evidenze<br />

documentali rileva l’analisi dai dati che caratterizzano la struttura <strong>del</strong>le banche aderenti al RTI<br />

(Unicredit-Intesa-BMPS-BNL) <strong>del</strong> 1996. Tale analisi mostra sotto vari profili - che vanno dal<br />

sovradimensionamento alla aggregazione di soggetti altrimenti in condizione di esercitare<br />

pressioni concorrenziali in gara - come il RTI determinasse l’eliminazione <strong>del</strong> rischio di confronti<br />

competitivi in gara:<br />

a) il RTI aveva una dimensione, in termini di copertura a livello nazionale, sulla base <strong>del</strong>le<br />

informazioni fornite dalle parti, pari a un totale di circa 3.232 sportelli chiaramente<br />

sovradimensionato se paragonato agli sportelli con i quali Unicredit singolarmente erogava, con il<br />

ricorso a banche corrispondenti, lo stesso servizio come cassiere unico negli anni precedenti.<br />

Infatti, al momento <strong><strong>del</strong>la</strong> stipula <strong>del</strong>le convenzioni <strong>del</strong> 1982, 1989 e 1993, gli sportelli Unicredit,<br />

rispettivamente pari a 451, 516 e 805 293 in tale arco temporale, sono stati ritenuti dal banditore<br />

sufficienti per qualificare Unicredit come cassiere unico e quindi aggiudicatario <strong>del</strong> servizio.<br />

Inoltre, il RTI appare largamente distanziato rispetto alle banche terze rimanenti sul territorio<br />

effettivamente in grado di competere e non aderenti al citato RTI. Infatti, se si osserva la<br />

dimensione <strong>del</strong>l’offerta concorrente (ossia il RTI con capofila Banca di Roma) essa era inferiore<br />

per oltre il 65% in termini di sportelli sul territorio nazionale. Anche considerando gli enti serviti,<br />

il distacco è considerevole, 2.914 per il pool Unicredit contro 1.600 <strong>del</strong> pool Banca di Roma. 294<br />

La tabella che segue mostra quanto sopra evidenziato in termini di presenza di propri sportelli sul<br />

territorio nazionale per banca aderente all’originario RTI nelle singole gare;<br />

Tabella 17: presenza di sportelli sul territorio nazionale<br />

Gara 0 295 Gara 1 Gara 2 Gara 3<br />

Unicredit 950 2.844 2.591 2.602<br />

BNL 643 698 701 703<br />

Intesa 858 2.228 2.017 1.937<br />

BMPS 781 1.080 1.099 1.138<br />

b) il RTI era sovradimensionato anche rispetto alla copertura <strong>del</strong>le sedi INAIL, condizione<br />

quest’ultima richiesta nel bando di gara, come evidenziano i dati nella tabella che segue. In sintesi,<br />

292 Cfr. doc. 29.<br />

293 Cfr. doc. <strong>47</strong>9.<br />

294 Cfr. doc. 530, dati istruttori integrativi consegnati nella seduta <strong>del</strong> 28 novembre 1996.<br />

295 Per la gara 0 sono stati considerati gli sportelli nel 1996 (bando di gara aprile 1996), per la gara 1 il 2002 (bando di<br />

gara <strong>del</strong> gennaio 2003), per la gara 2 il 2004 (bando di gara <strong>del</strong> novembre 2004), per la gara 3 il 2005 (bando di gara<br />

<strong>del</strong>l’agosto 2005). Per Unicredit cfr. doc. <strong>47</strong>9, BNL cfr. doc. 482, Intesa cfr. doc. 481 e 561, BMPS cfr. doc. 480.


84<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

risulta che Unicredit copriva da sola il 91% <strong>del</strong>le sedi INAIL, così come BNL il 90%, Intesa l’88%<br />

e BMPS il 77% 296 ;<br />

Tabella 18: Livello di copertura <strong>del</strong>le sedi periferiche INAIL<br />

Presenza<br />

Totale sedi INAIL<br />

(istituende)<br />

Copertura in %<br />

Copertura %<br />

comprensiva<br />

istituende<br />

Gara 0 297<br />

Unicredit 249 275 (53) 91% 84%<br />

BNL 2<strong>47</strong> 275 90% 83%<br />

Intesa 243 275 88% 83%<br />

BMPS 211 275 77% 69%<br />

Gara 1<br />

Unicredit 219 2<strong>47</strong> (32) 89% 87%<br />

BNL 202 2<strong>47</strong> 82% 80%<br />

Intesa 214 2<strong>47</strong> 87% 85%<br />

BMPS 197 2<strong>47</strong> 80% 75%<br />

Gara 2<br />

Unicredit 224 250 (28) 90% 88%<br />

BNL 204 250 82% 80%<br />

Intesa 214 250 86% 84%<br />

BMPS 203 250 81% 77%<br />

Gara 3<br />

Unicredit 227 250 (28) 91% 88%<br />

BNL 204 250 82% 80%<br />

Intesa 214 250 86% 84%<br />

BMPS 210 250 84% 80%<br />

Fonte: elaborazione AGCM su dati forniti dalle parti (cfr. capitolo 4 recante “Le risultanze istruttorie relative<br />

all’intesa”)<br />

Tra parentesi ed in corsivo è indicato il numero di sedi istituende per ogni gara.<br />

296 Pur considerando le sedi istituende tali percentuali rimangono considerevoli con Unicredit che copre da sola l’84% <strong>del</strong><br />

totale <strong>del</strong>le sedi INAIL, BNL ed Intesa l’83% cadauna e BMPS il 69%.<br />

297 Per i codici identificativi <strong>del</strong>le sedi INAIL nella gara 0 cfr. doc. 554, per la presenza <strong>del</strong>le parti nelle sedi periferiche<br />

INAIL cfr. doc. citati in fatto.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 85<br />

Tabella 19: Composizione copertura territoriale offerta ad INAIL nelle diverse gare<br />

Banche Gara 0 298<br />

Gara 1<br />

(comprensiva<br />

istituende)<br />

Gara 2<br />

(comprensiva<br />

istituende)<br />

Gara 3<br />

(comprensiva<br />

istituende)<br />

Unicredit 90% 82% (78%) 299 30% (31%)<br />

BNL 3% 33%(33%) 32% (33%) 50% (48%)<br />

Intesa 3% 10% (13%) 22% (23%)<br />

BMPS 3% 31%(30%) 34% (31%) 15% (14%)<br />

Altre banche RTI 1 9% (10%)<br />

Altre banche RTI 2 32%(32%)<br />

Totale banche RTI 1 99% 92% 96% 96%<br />

Totale banche RTI 2 96%<br />

Corrispondenti 1 1% 8% (9%) 4% (4%) 4% (5%)<br />

Corrispondenti 2 4% (5%)<br />

Sede con capofila ad<br />

altri 1<br />

1% 7% 60% 31%<br />

Sede con capofila ad<br />

altri 2<br />

49%<br />

Fonte: elaborazione AGCM su dati forniti dalle parti (cfr. capitolo 4 recante “Le risultanze istruttorie relative<br />

all’intesa).<br />

In neretto sono riportati i dati <strong>del</strong> RTI con capogruppo Unicredit (indicato come RTI 1). Nelle altre gare i dati<br />

si riferiscono al solo RTI che ha presentato offerta. Tra parentesi, ed in corsivo, sono indicati i valori<br />

comprensivi <strong>del</strong>le unità istituende.<br />

c) il sovradimensionamento <strong>del</strong> RTI emerge anche dalla comparazione <strong><strong>del</strong>la</strong> capacità di copertura<br />

<strong>del</strong>le sedi INAIL garantita nel passato dalla sola Unicredit rispetto alla scelta di creare nel 1996 un<br />

raggruppamento con tre altre banche. Ciò è dimostrato dal fatto che nel 1993, ultima convenzione<br />

che vede Unicredit cassiere unico di INAIL, essa garantiva il servizio coprendo da sola l’89%<br />

<strong>del</strong>le sedi INAIL;<br />

d) il ruolo assunto dalle singole banche nel RTI originario risulta non finalizzato alla garanzia di<br />

assicurare l’erogazione <strong>del</strong> servizio visto che appaiono numerose sovrapposizioni tra le banche <strong>del</strong><br />

raggruppamento nella medesima sede. Basti notare che in gara 0 (cfr. tab. 18), la composizione<br />

territoriale non tiene in alcun modo conto <strong><strong>del</strong>la</strong> effettiva capacità di copertura di ciascun<br />

partecipante: nonostante una percentuale di presenza nelle sedi INAIL da parte <strong>del</strong>le banche<br />

diverse da Unicredit compresa tra il 77% e il 90%, BNL, Intesa e BMPS hanno ottenuto una quota<br />

di erogazione <strong>del</strong> servizio <strong>del</strong> 3% ciascuna (cfr. tabella 19).<br />

In termini di copertura <strong>del</strong>le sedi INAIL, emerge un’ulteriore evidenza di sovradimensionamento:<br />

in tutte le sedi INAIL attribuite a BMPS era presente almeno un’altra banca partecipante al<br />

RTI 300 .<br />

Inoltre, la capogruppo Unicredit era presente in talune <strong>del</strong>le sedi assegnate alle altre partecipanti al<br />

RTI. In particolare, Unicredit aveva sportelli in 3 <strong>del</strong>le 23 sedi INAIL assegnate ad altre banche<br />

298 Nella convenzione stipulata con l’ente (cfr. doc. 451, all. 13) non è indicata la ripartizione <strong>del</strong>le sedi istituende, non è<br />

pertanto possibile elaborare la percentuale complessiva di copertura <strong>del</strong>le sedi comprensiva <strong>del</strong>le istituende.<br />

299 Nella copertura territoriale offerta la voce “UCB/Intesa” comprensiva di 19 sedi è stata equamente divisa nella misura<br />

<strong>del</strong> 3% cadauna.<br />

300 In particolare in due casi (Venezia 2 Marghera 15510 e Agrigento 41100) sono presenti anche tutti gli altri componenti<br />

il RTI, in quattro casi (CRF Breccia Como13390, Siena 21900, Città di Castello 22131: Intesa e BNL; Milazzo 41520:<br />

Unicredit ed Intesa) sono presenti due altri partecipanti al RTI, in un caso (Formia 24230 BNL) un altro componente il RTI.


86<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

<strong>del</strong> RTI 301 ;<br />

e) il RTI non appare funzionale ad assicurare l’erogazione dei vari servizi in considerazione <strong>del</strong><br />

fatto che emergono chiare “incongruenze” laddove stesse aree geografiche (identificate dalla sede<br />

locale INAIL) vengono attribuite a banche diverse <strong>del</strong> RTI per erogare le rendite permanenti e le<br />

inabilità temporanee/sede locale. In particolare, sulle 275 sedi locali INAIL, nel 22% dei casi<br />

(ovvero 60 sedi INAIL) le assegnazioni <strong>del</strong>le inabilità temporanee non coincidono, in termini di<br />

attribuzione all’interno <strong>del</strong> RTI, con quelle <strong>del</strong>le rendite permanenti:<br />

– in 38 sedi INAIL 302 Unicredit è banca assegnataria <strong><strong>del</strong>la</strong> sede locale, quindi anche <strong>del</strong>le<br />

inabilità temporanee, mentre è una <strong>del</strong>le altre banche <strong>del</strong> RTI ad effettuare il pagamento <strong>del</strong>le<br />

rendite permanenti;<br />

– in 19 sedi INAIL 303 Unicredit effettua il pagamento <strong>del</strong>le rendite permanenti mentre<br />

assegnataria <strong><strong>del</strong>la</strong> sede locale, e quindi anche <strong>del</strong>le inabilità temporanee, è una <strong>del</strong>le altre banche<br />

<strong>del</strong> RTI;<br />

– in 3 casi 304 entrambi i servizi di pagamento sono svolti da due diverse banche <strong>del</strong> RTI non<br />

corrispondenti al capofila.<br />

Questa differente ripartizione rimane in essere fino al passaggio <strong>del</strong>le rendite permanenti ad INPS<br />

nel 2000. Dal 2001 tale servizio è stato centralizzato in capo ad Unicredit, con la conseguenza che<br />

le banche assegnatarie <strong>del</strong>le sedi locali non hanno più svolto alcun servizio nei confronti degli<br />

infortunati INAIL rendendo ancora meno motivata la dimensione <strong>del</strong> raggruppamento.<br />

Ulteriore incongruenza è l’affidamento <strong>del</strong>le rendite permanenti a banche <strong>del</strong> raggruppamento<br />

anche se non presenti con propri sportelli nell’area geografica corrispondente alla sede locale<br />

INAIL; si tratta complessivamente di 21 aree geografiche 305 nelle quali, peraltro, era sempre<br />

presente almeno un’altra banca <strong>del</strong> RTI.<br />

310. Posto, quindi, che il RTI in gara 0 appare sotto l’aspetto economico sovradimensionato, e<br />

costituito con la finalità di eliminare il rischio di qualunque effettiva pressione competitiva, rileva<br />

evidenziare che le banche aderenti avevano la possibilità, qualora avessero voluto realmente<br />

competere, di porre in essere condotte diverse in un contesto aggressivo per vincere la gara.<br />

311. Infatti, sempre analizzando i dati, si osserva quanto segue:<br />

a) ciascuna <strong>del</strong>le quattro banche era, dai dati in tabella 18, in condizione di garantire la copertura<br />

301 Si tratta di Venezia 2 Marghera (15510), Agrigento (41100), Milazzo (41520). Con riferimento a queste ultime, e a<br />

Massa dove ha però affermato che non era proprio presente, Unicredit ha precisato che a “Venezia Marghera (MPS):<br />

Unicredit, pur presente in Venezia Centro, non era presente nella zona di Marghera; Massa (Intesa). Unicredit era<br />

presente nella zona di Carrara, e non in quella di Massa; Agrigento (MPS): Unicredit era presente in zona Villaggio<br />

Mosè, distante dalla locale sede INAIL; Milazzo (MPS): Unicredit era presente in zona Contrada Mangiavacca, distante<br />

dalla locale sede INAIL” (cfr. doc. 523).<br />

302 Genova 1 (17100), Genova 2 (17110), Sestri Levante (17130), La Spezia 1 (17300), La Spezia 2 (17310), Prato<br />

(21320), Grosseto (21400), Piombino (21520), Lucca 1 (21600), Lucca 2 (21610), Viareggio (21630), Pontedera (21730),<br />

Frosinone (24100), Latina (24200), Rieti (24300), Roma 1 (24400), Roma 6 (24410), Roma 3 (24440), Roma 4 (24441),<br />

Civitavecchia (24442), Velletri (24443), Roma 8 Tivoli (24460), Roma 2 (24<strong>47</strong>0), Roma 5 (24480), Viterbo (24500),<br />

Avellino (33100), Benevento (33200), Caserta 1 (33300), Caserta 2 (33310), Aversa (33330), Campi Flegrei (33401),<br />

Castellamare di Stabia (33420), Pomigliano d’Arco (33430), Salerno 1 (33500), Salerno 2 (33510), Battipaglia (33530),<br />

Nocera Inferiore (33531), Salerno 3 (33540).<br />

303 CRF Breccia Como (13390), Merano (14120), Venezia 2 Marghera (15510), Legnago (15640), Senigallia (23131),<br />

Fabriano (23132), Fermo (23230), Massa (21210), Città di Castello (22131), Orvieto (22230), Sora (24131), Sulmona<br />

(31231), Termoli (32130), Vibo Valentia (36131), Agrigento (41100), Caltanissetta (41200), Enna (41400), Milazzo<br />

(41520), Termini Imerese (41630).<br />

304 Cassino (24110), Formia (24230), Civita Castellana (24530).<br />

305 Per Unicredit si tratta di 16 aree geografiche nelle quali non risulta avere sportelli ma è la banca incaricata<br />

<strong>del</strong>l’erogazione <strong>del</strong>le rendite permanenti (CRF Breccia Como 13390, Merano 14120, Legnago 15640, Massa 21210,<br />

Senigallia 23131, Fabriano 23132, Fermo 23230, Città di Castello 22131, Orvieto 22230, Sora 24131, Sulmona 31231,<br />

Termoli 32130, Vibo Valentia 36131, Caltanissetta 41200, Enna 41400, Termini Imerese 41630), per BNL di 5 aree<br />

geografiche (Cassino 24110, Roma 8 Tivoli 24460, Castellamare di Stabia 33420, Pomigliano d’Arco 33430, Nocera<br />

Inferiore 33531).


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 87<br />

di sedi INAIL separatamente in formazioni diverse: BNL ed Intesa avevano la stessa capacità di<br />

copertura <strong>del</strong> totale <strong>del</strong>le sedi INAIL <strong>del</strong> capofila e cassiere storico Unicredit; BMPS, seppure con<br />

una presenza inferiore, era, comunque, in grado di coprire il 77% <strong>del</strong>le sedi INAIL; <strong>del</strong> resto,<br />

proprio in tale gara, il Banco di Napoli partecipa senza costituire un RTI con altri soggetti;<br />

b) il bando consentiva anche il ricorso alle banche corrispondenti per garantire il servizio,<br />

soluzione questa alla quale Unicredit aveva tra l’altro fatto ricorso negli anni precedenti, ma che<br />

nessuna banca aderente al RTI ha adottato per formare raggruppamenti diversi in grado di<br />

competere per vincere la gara;<br />

c) le banche <strong>del</strong> RTI hanno accettato quote modeste di servizio rispetto alla capogruppo e rispetto<br />

a quanto erogabile con formazioni meno sovradimensionate. La certezza di vincere con il RTI<br />

originario, data l’assenza di qualunque reale confronto competitivo che tale raggruppamento<br />

determinava, garantiva oltre al margine dai servizi diretti: (i) un payoff atteso in termini di<br />

acquisizione di know how e relazioni tecniche per l’erogazione servizio, (ii) la possibilità nel<br />

futuro di vantare il requisito di soggetto vincitore <strong>del</strong> servizio di cassa INAIL, (iii) la fornitura di<br />

servizi diversi aggiuntivi (c.d. indotto, come i servizi bancari al personale INAIL). Sono stati tali<br />

payoff attesi ad aver guidato il primo RTI e non l’obiettivo di vincere in modo competitivo la gara.<br />

Infatti, le banche aderenti al RTI hanno accettato, come dettagliato in fatto, di ottenere una quota<br />

dei servizi da erogare (basti richiamare le sedi INAIL attribuite sopra specificate), quindi <strong>del</strong><br />

payoff totale, largamente inferiore rispetto alla capogruppo, e precisamente tra le dieci e le venti<br />

volte più bassa rispetto a quella di Unicredit. Ciò avviene proprio in ragione dei vantaggi attesi<br />

sopra descritti connessi alla certezza <strong><strong>del</strong>la</strong> vincita. Una condotta aggressiva, con la creazione di<br />

raggruppamenti concorrenti, avrebbe invece aumentato la quota di servizio, ma con l’incertezza<br />

sulla aggiudicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> gara e con l’esigenza di formulare offerte economiche più competitive.<br />

Gli stessi payoff attesi hanno anche guidato, come nel seguito richiamato, le successive fasi in<br />

un’ottica di non spingere la competizione sino al punto da rinunciarvi con condotte così aggressive<br />

da rischiare di uscire dal primo RTI. Infatti, nelle gare successive alla gara 0, non appena diventa<br />

realistico il rischio di perdere a seguito <strong><strong>del</strong>la</strong> minaccia di scartellamento, l’esito è il ritorno<br />

all’originario RTI, con fasi però di rinegoziazione all’interno <strong>del</strong> raggruppamento per ottenere più<br />

elevati payoff attesi. Si veda, ad esempio, come già evidenziato in fatto, il caso più evidente di<br />

BNL che dalla gara 1 alla gara 2, ossia dallo scartellamento all’accomodamento, incrementa<br />

considerevolmente il payoff atteso, addirittura raddoppiandolo.<br />

312. Diversamente da quanto sostenuto dalle parti, il payoff atteso dal mantenimento in essere<br />

<strong>del</strong> RTI originario rileva sotto due profili: da un lato, perché non rende indifferenti le parti rispetto<br />

al rischio di perdere la gara e, dall’altro, in quanto consente alle parti di rimanere insieme, evitando<br />

il confronto competitivo, con la possibilità di rinegoziare le rispettive quote di erogazione <strong>del</strong><br />

servizio.<br />

313. Non è, pertanto, il valore monetario in sé a guidare le condotte <strong>del</strong>le parti, bensì la<br />

possibilità per le stesse, una volta minacciato lo scartellamento in gare caratterizzate dall’assenza<br />

di un terzo partecipante (come le gare 1 e 3) - quindi con la possibilità che le stesse non venissero<br />

aggiudicate - di continuare ad erogare la fornitura <strong>del</strong> servizio con quote rinegoziabili in occasione<br />

di gare caratterizzate dalla partecipazione di soggetti terzi (come in gara 2).<br />

314. L’analisi dei payoff attesi, condotta nelle tabelle in fatto 306 , conferma che le parti nella gara<br />

1 e nella gara 3 minacciano in modo credibile uno scartellamento, aspettandosi un payoff superiore<br />

a quanto ottenibile con la proroga <strong><strong>del</strong>la</strong> convenzione <strong>del</strong> 1997, ma in un contesto privo di un terzo<br />

partecipante e, pertanto, caratterizzato da un rischio calcolato circa la non aggiudicazione.<br />

306 Cfr. sezioni da 4.2 a 4.6.


88<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

Viceversa, la gara 2 mostra l’incentivo per le parti di trovare un accomodamento sui payoff attesi,<br />

superiori a quanto ottenibile con la proroga <strong><strong>del</strong>la</strong> convenzione <strong>del</strong> 1997, proprio perché la presenza<br />

di un terzo, e quindi la possibilità <strong>del</strong>l’aggiudicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> gara, rendeva possibile la<br />

redistribuzione <strong>del</strong>le quote di servizio tra le parti all’interno <strong>del</strong> RTI originario.<br />

6.4.2. Gara uno<br />

315. Con riferimento alla prima gara <strong>del</strong> 2003, le evidenze documentali dimostrano due<br />

importanti aspetti: da un lato, l’esistenza di tensioni all’interno <strong>del</strong> RTI per l’insoddisfazione<br />

connessa alla ripartizione <strong>del</strong>le quote proprio perché non fondate sull’effettiva attività erogabile da<br />

ogni banca ma su un negoziato volto a ripartire, in modo artificioso, un payoff acquisito in assenza<br />

di confronti aggressivi tra i partecipanti; dall’altro, la consapevolezza tra le parti di possibili<br />

reazioni in caso di mancato nuovo accordo sulle quote, ma anche <strong><strong>del</strong>la</strong> difficoltà a rendere attuabili<br />

gli eventuali tentativi di cambiare gli equilibri a fronte <strong>del</strong> rischio che rimanessero in gara due soli<br />

RTI formati dalle stesse parti.<br />

316. Infatti, quanto all’esistenza di tensioni per insoddisfazione <strong>del</strong> sistema di ripartizione <strong>del</strong>le<br />

quote nell’originario RTI <strong>del</strong> 1996, ciò appare dimostrato dal fatto che immediatamente dopo la<br />

pubblicazione <strong>del</strong> bando vi è un tentativo di Unicredit di mantenere sostanzialmente inalterato il<br />

sistema di ripartizione 307 , a fronte <strong>del</strong> quale segue una riunione tra le parti, datata 15 gennaio<br />

2003, dalla quale emerge che BNL, Intesa e BMPS esprimono, per ragioni di “resa <strong>del</strong> servizio”, il<br />

proprio dissenso circa il mantenimento <strong>del</strong>le precedenti quote e quindi rendono nota la loro<br />

“minaccia” di uscita dal RTI. Si noti sul punto che l’insoddisfazione degli aderenti al<br />

raggruppamento <strong>del</strong> 1996 è anche dovuta al venir meno <strong><strong>del</strong>la</strong> erogazione dei pagamenti per le<br />

rendite permanenti, passate ad INPS nel corso <strong>del</strong> 2000, il che richiedeva, in un contesto di<br />

coordinamento non basato su esigenze tecniche ma su una mera spartizione in un contesto non<br />

aggressivo tra le parti, una rinegoziazione <strong>del</strong>le quote.<br />

317. Sempre in tale riunione, quindi in un ambito che vede presenti tutte le parti <strong>del</strong>l’originario<br />

raggruppamento e in fase di decisione sulla modalità di partecipazione (il termine per la<br />

presentazione <strong><strong>del</strong>la</strong> domanda di partecipazione era fissato per fine gennaio 2003), vengono però<br />

anche evidenziate in modo esplicito le criticità nel tentare di cambiare gli equilibri. Infatti, Intesa<br />

mette in evidenza che “anche senza BNL ed, eventualmente, MPS, il pool con Unicredito ed Intesa<br />

ha più sportelli <strong>del</strong> RTI così come calcolato nell’ultima gara” e Unicredit esprime “la<br />

preoccupazione […] che non ci fosse un secondo offerente, per evitare che la gara fosse<br />

dichiarata deserta”; inoltre, a fronte <strong><strong>del</strong>la</strong> dichiarazione di BNL e quindi <strong><strong>del</strong>la</strong> possibilità che il<br />

secondo offerente fosse un membro <strong>del</strong>l’originario RTI, rileva che “eventualmente ci sarebbe<br />

spazio per una rinegoziazione <strong>del</strong>le quote.” 308 In questa stessa direzione volta a rendere credibile<br />

la minaccia di scartellamento al fine di rinegoziare le quote, rileva anche la posizione di BMPS<br />

che, a fronte <strong><strong>del</strong>la</strong> dichiarazione <strong><strong>del</strong>la</strong> possibile uscita di BNL, ipotizza una ripartizione <strong><strong>del</strong>la</strong> quota<br />

con Intesa all’interno <strong>del</strong>l’originario RTI. 309<br />

318. Vi è quindi una fase di confronto tra le quattro banche dove (i) si esprimono le minacce di<br />

formare raggruppamenti diversi per l’insoddisfazione circa le posizioni relative; (ii) si evidenziano<br />

le reciproche debolezze nel porre in essere tentativi di ricerca di nuovi equilibri (in termini di<br />

dimensione e di possibile mancata aggiudicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> gara in assenza di altri raggruppamenti); e<br />

(iii) si ipotizzano immediate modalità di accomodamento.<br />

319. A tale fase di rinegoziazione non andata a buon fine, che <strong>del</strong> resto non era realizzabile in<br />

307 Cfr. doc. 137.<br />

308 Cfr. doc. 68.<br />

309 Cfr. doc. 136.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 89<br />

assenza di un raggruppamento diverso dalle parti che assicurasse due offerte valide, segue la<br />

decisione <strong>del</strong>le quattro banche di presentarsi in due diversi RTI capofilati rispettivamente da<br />

Unicredit e BNL.<br />

320. La condotta <strong>del</strong> raggruppamento guidato da BNL - posto che è da inquadrarsi in un contesto<br />

annunciato e dove le quattro parti si erano reciprocamente comunicate le insoddisfazioni<br />

sull’originaria ripartizione <strong>del</strong>le quote - appare essere, come spiegato in precedenza, una minaccia<br />

che segnala la volontà di cambiare il sistema di ripartizione <strong>del</strong>le quote tra le parti <strong>del</strong>l’originario<br />

RTI. Infatti, è rilevante notare che le parti erano, da un lato, consapevoli <strong><strong>del</strong>la</strong> debolezza di tale<br />

tentativo, quantomeno in termini di capacità di colmare il gap soprattutto di copertura territoriale,<br />

dall’altro, in grado di valutare ex-ante la probabilità circa l’esito <strong><strong>del</strong>la</strong> gara in presenza <strong>del</strong>le due<br />

sole offerte composte dalle stesse quattro banche, ovvero <strong>del</strong> rischio calcolato di andare in<br />

proroga.<br />

321. La stessa Intesa aveva rivelato tale debolezza nella riunione <strong>del</strong> 15 gennaio 2003 tra le<br />

quattro banche e BNL rileva al suo interno, dalla documentazione in atti che segue, il rischio di<br />

avere un differenziale negativo a fronte di un raggruppamento formato da Unicredit e Intesa. Dalle<br />

stesse stime fatte in fase di preparazione <strong>del</strong>l’offerta da parte <strong>del</strong> RTI guidato da BNL 310 , risulta<br />

infatti che quest’ultimo aveva previsto, tra le diverse ipotesi, di ricevere solo 8,25 punti contro i 15<br />

<strong>del</strong> RTI di Unicredit qualora INAIL non avesse valutato la mera localizzazione, ovvero la presenza<br />

o meno di sportelli presso le sedi INAIL, ma il valore assoluto degli sportelli. Come descritto in<br />

fatto, la commissione di gara ha tenuto conto <strong>del</strong> numero totale degli sportelli a servizio <strong>del</strong>le sedi<br />

INAIL.<br />

322. In merito alla valutazione ex-ante <strong>del</strong>l’esito <strong><strong>del</strong>la</strong> gara, si noti che, data la presenza di due<br />

soli RTI formati dalle stesse parti, era possibile formulare previsioni sugli esiti attesi. Infatti, per il<br />

RTI con capofila Unicredit la proroga non poteva che essere la soluzione preferita rispetto al<br />

rischio di perdere completamente il servizio, visto che mantenere l’originario RTI garantiva con<br />

certezza un payoff a vantaggio di Unicredit (si osservi l’indifferenza in termini di payoff attesi tra<br />

gara zero e uno per Unicredit, sempre uguale e pari a [1,8 – 2] milioni di euro, come riportato in<br />

fatto, con la peculiarità che tenendo l’originario RTI era certo essendo evitato il confronto<br />

competitivo). Le stesse BNL e BMPS, avevano l’incentivo a rendere credibile il segnale<br />

assumendosi un moderato e calcolato rischio di perdere a fronte di una probabilità, invece, elevata<br />

di andare in proroga e quindi rinegoziare. Infatti, da un lato era evidente l’interesse di Unicredit a<br />

proseguire con l’originario RTI, garantendo questo un payoff uguale ma certo, rispetto a quello<br />

conseguibile vincendo la gara 1. Dall’altro, BNL e BMPS non spingono la loro minaccia sino al<br />

punto da rendere certo l’esito <strong><strong>del</strong>la</strong> minaccia di scartellamento, visto che ciò avrebbe richiesto la<br />

partecipazione separata in gara (eventualmente con altri RTI e/o con banche corrispondenti), scelta<br />

che esse non compiono.<br />

323. BNL e BMPS presentano quindi una loro offerta in gara, minacciando uno scartellamento in<br />

un contesto, però, dove era prevedibile la mancata aggiudicazione. Infatti, data la regola <strong>del</strong>le due<br />

offerte valide e l’assenza di un terzo, era nota: (i) l’impossibilità di un cambiamento nella<br />

ripartizione <strong>del</strong>le quote nel RTI originario, (ii) il mantenimento <strong>del</strong>lo status quo ante in caso di<br />

mancata aggiudicazione, (iii) la certezza <strong>del</strong>l’aggiudicazione solo costituendo RTI diversi.<br />

324. Si tratta, pertanto, di una offerta il cui esito è prevedibile. Dalla tabella seguente si evince il<br />

differenziale di punti attribuiti dalla commissione di gara:<br />

310 Cfr. doc. 64.


90<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

Tabella 20: Valutazioni <strong><strong>del</strong>la</strong> commissione sulla parte qualitativa<br />

RTI UNICREDIT-<br />

BANCA INTESA<br />

RTI BNL – MONTE<br />

PASCHI – BANCA<br />

DI ROMA<br />

Elementi di valutazione <strong><strong>del</strong>la</strong> qualità<br />

Punteggio<br />

max<br />

PUNTI<br />

PUNTI<br />

Numero e localizzazione di filiali o<br />

sportelli nel territorio nazionale<br />

15 15 7,19<br />

Livello di informatizzazione 15 13 10<br />

Tempi di esecuzione dei mandati 20 20 16<br />

Altri enti pubblici o privati per i quali è<br />

stato svolto il servizio di cassa o di<br />

10 10 9,36<br />

tesoreria<br />

Eventuali servizi aggiuntivi, migliorativi,<br />

integrativi, nonché offerte di facilitazioni<br />

varie con particolare riferimento a quelle<br />

per i dipendenti ed ex dipendenti<br />

10 7,02 6,59<br />

Totale punti qualità 70 65,02 49,14<br />

Totale punti offerta economica 30 non attribuiti non attribuiti<br />

Fonte: doc. <strong>47</strong>3 5d.<br />

325. Nel momento in cui tali punteggi vengono resi noti e risulta quindi evidente il gap sulla<br />

qualità <strong>del</strong> servizio (65,02 punti contro 49,14) - a fronte <strong>del</strong> raggruppamento di Unicredit e Intesa -<br />

BNL fa emergere l’anomalia <strong><strong>del</strong>la</strong> documentazione presentata dal raggruppamento di Unicredit e<br />

la gara viene conseguentemente mandata deserta in mancanza di due offerte valide.<br />

326. In tale contesto, BNL e BMPS agiscono con l’obiettivo di essere credibili nella volontà di<br />

rinegoziare nelle successive gare, assumendosi un rischio calcolato di perdita a fronte di una<br />

probabilità elevata di andare in proroga, in quanto: (i) essi partecipano in gara presentandosi con<br />

un solo RTI, in assenza di un terzo partecipante, (ii) è a loro evidente che Unicredit aveva<br />

l’incentivo a non fare aggiudicare la gara al fine di mantenere le posizioni originarie.<br />

327. Ex-post le aspettative si realizzano: noto il punteggio sulla qualità, quindi il rischio per BNL<br />

e BMPS di perdere proseguendo la gara, queste ultime evitano, come avrebbe fatto un effettivo<br />

concorrente, di proseguire la gara correndo il rischio di non aggiudicarsela in quanto, essendo parti<br />

<strong>del</strong>l’accordo originario, avevano da comparare il payoff atteso in caso di vincita non con quello<br />

nullo in caso di perdita, bensì con quello derivante dal mantenimento <strong>del</strong>l’originario RTI. Tale<br />

contesto spiega l’incentivo a far rilevare l’errore, andare in proroga e rinegoziare le quote in<br />

futuro.<br />

328. A sua volta, si noti che Intesa, pur avendo valutato la possibilità di ricorrere contro la<br />

mancata aggiudicazione 311 , non ha poi perseguito tale strategia partecipando, invece, alla fase di<br />

rinegoziazione con le altre parti per la formazione <strong>del</strong> RTI nella successiva gara 2.<br />

329. L’esistenza <strong>del</strong> raggruppamento originario e la possibilità, come effettivamente si è<br />

verificato nella gara due che segue, di ridefinire in una fase accomodante le quote <strong>del</strong> servizio, ha<br />

quindi trasformato la minaccia in un segnale credibile volto a tenere l’originario equilibrio<br />

rinegoziando però le posizioni relative.<br />

311 Cfr. doc. 26. Sul punto la stessa Intesa ha affermato che “..l’errore nell’offerta di Unicredit e di Intesa aveva ampi<br />

margini di interpretazione […]. Ciò dimostra come l’errore formale, non fosse così evidente e suscettibile di una


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 91<br />

330. Anche il RTI guidato da Unicredit dimostra una condotta razionale solo in una logica<br />

“viziata” dall’originario raggruppamento collusivo <strong>del</strong> 1996. Infatti, sebbene a detta <strong><strong>del</strong>la</strong> stessa<br />

Intesa (aderente a tale RTI), le offerte economiche dei due RTI “approssimativamente si<br />

equivalsero, di conseguenza il nostro RTI aveva la certezza di essere aggiudicatario <strong><strong>del</strong>la</strong> gara”<br />

(essendo già noto il punteggio sulla qualità sopra riportato), né Unicredit né la stessa Intesa<br />

presentano ricorso a fronte <strong><strong>del</strong>la</strong> decisione <strong><strong>del</strong>la</strong> Commissione aggiudicatrice di ritenere non valida<br />

l’offerta. Un simile evento non era solo possibile ma altamente probabile visto che nell’ambito<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> stessa Commissione giudicatrice si rileva che “[…] anche l’annullamento <strong><strong>del</strong>la</strong> gara a causa<br />

<strong>del</strong>l’indeterminatezza <strong>del</strong>l’offerta <strong>del</strong>l’Unicredit, comporterebbe un probabile contenzioso con la<br />

Banca stessa la quale potrebbe invocare – a sostegno <strong><strong>del</strong>la</strong> validità <strong><strong>del</strong>la</strong> propria offerta – una<br />

diversa interpretazione <strong><strong>del</strong>la</strong> clausola in discorso” 312 .<br />

331. Appare quindi dalla documentazione agli atti che l’esito di questa gara sia stato dovuto ad<br />

una fase di tensione tra gli aderenti al cartello <strong>del</strong> 1996 circa la modalità di divisione al loro<br />

interno <strong>del</strong>le quote di servizio da erogare, ciò soprattutto dopo la perdita <strong><strong>del</strong>la</strong> parte più rilevante<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> fornitura con il trasferimento ad INPS <strong>del</strong>le rendite permanenti. A fronte <strong><strong>del</strong>la</strong> minaccia,<br />

volta a rendere esplicita l’insoddisfazione e quindi alla ricerca di nuovi equilibri, si è infatti<br />

assistito al formarsi di un nuovo RTI guidato da BNL che però non ha condotto all’aggiudicazione<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> gara quindi all’esito di far cessare l’originario accordo. Del resto, come in precedenza<br />

dettagliato, gli stessi incentivi dei partecipanti rendevano il rischio circa l’esito calcolato: l’assenza<br />

di un raggruppamento che assicurasse due offerte valide ed i vantaggi attesi dalla proroga per il<br />

raggruppamento con capofila Unicredit (che avrebbe mantenuto la posizione di leader<br />

<strong>del</strong>l’originario RTI) erano infatti a tutti noti.<br />

332. Ne è conseguito un esito “viziato” dall’originario cartello visto che, proprio tale<br />

raggruppamento (capofilato da BNL), noto il rischio di perdere la gara e quindi di uscire<br />

completamente dalla fornitura alla quale partecipava dal 1996, fa rilevare l’invalidità <strong>del</strong>l’altra<br />

offerta così da rendere inevitabile: (i) una proroga <strong>del</strong> servizio, (ii) una nuova fase negoziale tra gli<br />

aderenti al primo cartello per formare un’offerta coordinata nella gara successiva. Evento questo<br />

poi realmente verificatosi in gara due. L’esito finale è, infatti, una ulteriore proroga che, come si<br />

vedrà dalla gara due, vede ricomporsi e quindi accomodarsi le parti con una rinegoziazione <strong>del</strong>le<br />

quote.<br />

333. Anche le analisi economiche di questa prima gara supportano la ricostruzione sopra fornita.<br />

A fronte di un cambiamento esogeno nel valore complessivo <strong>del</strong> servizio oggetto <strong>del</strong> bando<br />

(ridottosi notevolmente per effetto <strong>del</strong> passaggio <strong>del</strong>le rendite permanenti ad INPS 313 ) e di una<br />

rilevante riduzione <strong>del</strong> numero complessivo di sedi INAIL (le sedi da garantire passano da 275 a<br />

2<strong>47</strong> 314 ), la gara 1 si caratterizza per le seguenti peculiarità.<br />

Il payoff atteso, per le banche che non condividono l’originaria ripartizione e provano a cambiare<br />

raggruppamento (BNL e BMPS), è infatti superiore a quello <strong><strong>del</strong>la</strong> gara 0 315 , ciò è provato dai dati<br />

forniti dalla capogruppo BNL, per BMPS è implicito data la quota che in gara 0 aveva assegnata<br />

rispetto a quella ben maggiore e alla base <strong>del</strong> calcolo <strong>del</strong> payoff dichiarato in gara 1). Tuttavia,<br />

valutazione univoca. La stessa Commissione giudicatrice non seppe bene come comportarsi” (cfr. doc. 6<strong>47</strong>, Parere<br />

economico, pag. 19).<br />

312 Cfr. doc. <strong>47</strong>3 5d.<br />

313 Come già affermato, con riferimento al 2006, secondo i dati forniti da INAIL, le rendite permanenti ammontavano<br />

complessivamente a circa 4,5 miliardi di euro contro i circa 807 milioni di euro <strong>del</strong>le inabilità temporanee (cfr. doc. 516).<br />

314 In particolare tra la gara 0 e la gara 1 sono state eliminate ben 59 sedi periferiche INAIL, principalmente per effetto di<br />

accorpamenti tra uffici presenti nella stessa località. Parallelamente sono state istituite 31 nuove sedi locali. Si osservi,<br />

inoltre, la considerevole riduzione <strong>del</strong>le sedi istituende dalle 53 <strong><strong>del</strong>la</strong> gara 0 alle 32 <strong><strong>del</strong>la</strong> gara 1.<br />

315 I payoff attesi dalla partecipazione a ciascuna gara sono riportati in fatto, nelle sezioni da 4.2 a 4.6.


92<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

proprio perché aderenti al primo RTI, quindi caratterizzate da un vincolo minimo, esse non<br />

conducono il gioco sino alla aggiudicazione a fronte <strong><strong>del</strong>la</strong> probabilità di perdere. Una volta noto il<br />

rischio di perdere la gara, l’incentivo a godere <strong>del</strong> payoff minimo, per poi rinegoziarlo nelle future<br />

gare, conduce, infatti, a rilevare l’anomalia <strong>del</strong>l’altra offerta con l’effetto di assicurare a tutte le<br />

banche di partecipare comunque all’erogazione <strong>del</strong> servizio con il solito RTI in proroga. Quanto ad<br />

Unicredit, il suo payoff era uguale a quello in gara 0 solo che il mantenimento con la proroga<br />

<strong>del</strong>l’originario raggruppamento dava la certezza di conseguirlo.<br />

334. Questa gara è rilevante in termini economici come punto di collegamento tra l’accordo in<br />

gara 0 e la successiva fase di accomodamento in gara 2. Infatti, dalla tabella 18, relativa alla<br />

copertura <strong>del</strong>le sedi INAIL, emerge chiaramente che la gara 1 è la prova <strong>del</strong>l’esistenza di possibili<br />

raggruppamenti in grado di garantire comunque la copertura <strong>del</strong> territorio nazionale con la<br />

probabilità, dati i punteggi sia di qualità che di quantità, di vincere la gara. Osservando, ad<br />

esempio, il raggruppamento di Unicredit e Intesa i dati relativi alla gara 1 mostrano che tali banche<br />

erano in grado di competere per vincere potendo con certezza garantire la copertura <strong>del</strong>le sedi e<br />

disponendo di una tale presenza sul territorio da renderle avvantaggiate come punteggio<br />

qualitativo. La necessità di aggregare nell’originario RTI anche BMPS e BNL, presenti in gara 0, è<br />

quindi economicamente infondata. Si noti, in particolare, che in gara 1 a Intesa sono state<br />

assegnate 24 sedi INAIL, una in più <strong>del</strong>le 23 sedi che in gara 0 sono state attribuite ad un numero<br />

ben maggiore di banche, ossia alle tre aderenti Intesa, BNL e BMPS.<br />

335. Dall’altro, dalla tabella 17, si rileva che le stesse BMPS e BNL erano in grado di disporre di<br />

1.778 di propri sportelli sul territorio nazionale e di garantire la copertura, rispettivamente,<br />

<strong>del</strong>l’80% e <strong>del</strong>l’82% <strong>del</strong>le sedi territoriali INAIL. Inoltre, si tenga conto che la gara 1 è l’unico<br />

caso in cui INAIL ha richiesto, peraltro solo al momento <strong><strong>del</strong>la</strong> lettera di invito, una percentuale di<br />

copertura minima di tutte le proprie sedi attraverso sportelli <strong>del</strong> cassiere unico (pari al 90%). Sul<br />

punto rileva notare, in primo luogo, che sia BMPS che BNL risultavano, anche considerate<br />

singolarmente, poco distanti da tale percentuale di copertura e che era ben possibile il ricorso a<br />

banche terze completando la copertura territoriale con banche corrispondenti senza alcuna<br />

penalizzazione di punteggio. Evidentemente, la capacità di competere in termini qualitativi<br />

(copertura geografica, sedi INAIL) non garantiva il massimo <strong>del</strong> punteggio (essendo Unicredit e<br />

Intesa potenzialmente avvantaggiate aggregandosi in un medesimo RTI), ma tale eventuale gap<br />

rispetto ai concorrenti era colmabile con offerte economiche aggressive, evento questo che non è<br />

stato realizzato sino a rendere realistica la vincita e quindi l’esito <strong><strong>del</strong>la</strong> minaccia di scartellamento.<br />

Sono le stesse evidenze documentali, sopra citate 316 , che mostrano l’equivalenza <strong>del</strong>le offerte<br />

economiche, nonché il fatto che BNL e BMPS fanno rilevare l’anomalia per evitare di perdere la<br />

gara, così da far seguire alla minaccia, basata sul rischio calcolato circa l’esito <strong><strong>del</strong>la</strong> gara, la<br />

proroga con lo stesso RTI <strong>del</strong> 1996 e rinegoziare al suo interno nel futuro le rispettive quote di<br />

servizio.<br />

336. La gara 1 è quindi, nella fattispecie unica e complessa nella quale si inserisce, una fase<br />

rilevante che serve da collegamento con la gara 2 di seguito analizzata.<br />

6.4.3. Gara due<br />

337. Tale gara appare qualificabile come “condotta accomodante” con la quale le parti <strong>del</strong><br />

presente procedimento si ricompongono, a fronte <strong>del</strong>le precedenti minacce in gara uno, nella fase<br />

anteriore alla presentazione <strong>del</strong>l’offerta. Ciò anche a fronte <strong>del</strong> rischio noto alle parti, come risulta<br />

da documentazione agli atti, <strong><strong>del</strong>la</strong> partecipazione di un raggruppamento realmente terzo formato da<br />

316 Cfr. doc. 26.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 93<br />

banche popolari.<br />

338. Si noti che Intesa è da ritenersi soggetto pienamente consapevole di tale condotta, avendo<br />

partecipato alla fase di preparazione <strong>del</strong>l’offerta ed essendo uscito solo nell’immediata vicinanza<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> scadenza <strong>del</strong> termine per la presentazione <strong><strong>del</strong>la</strong> domanda di ammissione alla gara, tra l’altro<br />

non assumendo alcun ruolo concorrente in un diverso RTI. Del resto, la quota di erogazione <strong>del</strong><br />

servizio che Intesa, nella fase preparatoria, aveva negoziato nel RTI in gara 2 (il 25% <strong>del</strong>le sedi<br />

locali) era ben superiore a quanto previsto in gara 1 (il 10% <strong>del</strong>le sedi locali) ed a quanto<br />

effettivamente erogato in base alla convenzione <strong>del</strong> 1997 (3% <strong>del</strong>le sedi locali). Ciò prova anche<br />

per Intesa l’obiettivo accomodante di rinegoziazione.<br />

339. In modo esplicito risulta, da documentazione ispettiva, l’esistenza di una serie di contatti tra<br />

le parti ed in particolare emerge la duplice finalità <strong><strong>del</strong>la</strong> ricomposizione <strong>del</strong> RTI <strong>del</strong> 1996 ovvero,<br />

secondo quanto affermato, in una nota interna datata 13 novembre 2004, da Unicredit:<br />

– “La difficoltà per altri Istituti di credito di costituire una valida alternativa al nostro RTI;<br />

– il fatto che non dovremmo scontrarci ferocemente in punto prezzi con il gruppo BNL” 317<br />

[sottolineature aggiunte].<br />

340. Che questi fossero gli obiettivi appare evidente anche da una email interna ad Unicredit,<br />

datata 10 dicembre 2004, nella quale, relativamente al già descritto riavvicinamento di BNL, a<br />

fronte però di una maggior quota di servizio, viene rilevato che: “per parte nostra, al fine di<br />

evitare una guerra feroce sui prezzi che vedrebbe comunque erodere la nostra redditività […],<br />

saremmo <strong>del</strong> parere di aderire a questa richiesta” 318 [sottolineatura aggiunta].<br />

341. Che tale valutazione fosse condivisa dagli aderenti è provato dal fatto che Unicredit<br />

ripercorre, in un incontro <strong>del</strong> 12 novembre 2004 con BNL, l’evoluzione <strong>del</strong> RTI nel tempo e le<br />

argomentazioni suddette 319 , nonché dalle concrete modalità di adesione al RTI da parte di BMPS.<br />

Per Intesa l’adesione riguarda il ruolo comunque assunto pienamente nella fase preparatoria <strong>del</strong><br />

raggruppamento.<br />

342. L’accomodamento risulta evidente dal fatto che non si assiste ad una formazione<br />

<strong>del</strong>l’originario RTI alla luce <strong>del</strong>le attività svolte e/o potenzialmente erogabili, bensì da una mera<br />

redistribuzione <strong>del</strong> payoff ottenibile dalla fornitura; ciò si desume nel già citato resoconto<br />

<strong>del</strong>l’incontro presso Unicredit <strong>del</strong> 15 dicembre 2004 320 . E ciò a fronte di una condotta <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

capogruppo che si fa carico <strong><strong>del</strong>la</strong> ricomposizione con una strategia accomodante basata sulla<br />

cessione sofferta, a detta <strong><strong>del</strong>la</strong> e-mail interna a BMPS che descrive l’incontro sopra citato, di una<br />

quota consistente dei servizi sino ad allora erogata da Unicredit.<br />

343. Infatti, Unicredit svolgeva il 100% <strong>del</strong> servizio nel RTI originario (ossia i servizi <strong>del</strong> conto<br />

di cassa generale, deposito titoli e, dal 2001, il pagamento di tutte le inabilità temporanee) e l’85%<br />

<strong>del</strong>le rendite permanenti fino al trasferimento ad INPS nel 2000. L’accomodamento avrebbe,<br />

quindi, determinato una riduzione <strong>del</strong> servizio erogato da Unicredit con l’ingresso di BNL per il<br />

32% nelle citate attività e l’attribuzione <strong>del</strong>le sedi periferiche nella misura <strong>del</strong> 25% ad ogni<br />

aderente. Si tratta, quindi, di una mera redistribuzione dei servizi tra i partecipanti dovuta non a<br />

esigenze di fornitura o di razionalità individuale, nell’ottica di competere, ma all’obiettivo di<br />

sottrarre al mercato potenziali concorrenti e quindi evitare confronti competitivi aggressivi in gara.<br />

Si noti, tra l’altro, ad ulteriore dimostrazione <strong>del</strong>l’assenza di motivazioni tecniche alla formazione<br />

<strong>del</strong> RTI in esame, che, dopo l’uscita di Intesa, le quote di copertura <strong>del</strong>le sedi locali <strong>del</strong>le rimanenti<br />

tre banche sono salite dal 25% al 33%, quindi con una mera redistribuzione tra le stesse.<br />

317 Cfr. doc. 307.<br />

318 Cfr. doc. 306.<br />

319 Cfr. doc. 307.<br />

320 Cfr. doc. 126.


94<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

344. Anche dal punto di vista <strong>del</strong>le evidenze economiche, la gara 2 rappresenta una fase di<br />

accomodamento dopo le tensioni emerse in gara 1 e a fronte <strong>del</strong> rischio di partecipazione di un<br />

altro RTI concorrente formato da alcune banche popolari. Che si tratti di un nuovo disegno di<br />

ripartizione <strong>del</strong> payoff <strong>del</strong> gioco cooperativo sopra descritto appare dal fatto che:<br />

a) si aggregano banche con sportelli in numero totale pari a 4.391 (cfr. tab. 17) quindi in numero<br />

tale da limitare il grado di competizione da parte di terzi non aderenti al RTI, ciò a fronte <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

certezza che Intesa non avrebbe rappresentato un concorrente esterno al gioco, avendo partecipato<br />

all’offerta sino a poco prima <strong><strong>del</strong>la</strong> sua presentazione; si osservi, inoltre, che in tale gara Intesa<br />

garantiva da sola una copertura <strong>del</strong>le sedi INAIL <strong>del</strong>l’86%;<br />

b) la percentuale di sedi INAIL coperte vedeva presenti (cfr. tab. 18) banche che singolarmente<br />

erano in grado di garantire la presenza in un percentuale pari al 90% Unicredit, 81% BMPS, 82%<br />

BNL;<br />

c) in varie sedi più banche erano simultaneamente presenti, in particolare guardando la<br />

capogruppo essa era presente nel 60% <strong>del</strong>le sedi attribuite ad altre banche;<br />

d) il payoff atteso fornisce indicazioni rilevanti nel provare la natura accomodante <strong><strong>del</strong>la</strong> gara 2 in<br />

quanto: (i) per Unicredit, quale capogruppo, le aspettative rimangono stabili e pari a [1,8–2]<br />

milioni di euro, come riportato in fatto 321 ; (ii) per BNL le aspettative sono invece di un payoff<br />

superiore, addirittura doppio 322 , a quello che era atteso assumendo il ruolo di capogruppo in gara<br />

1, ; (iii) per le banche insoddisfatte <strong><strong>del</strong>la</strong> ripartizione <strong>del</strong> RTI originario la gara 2 assicura una<br />

diversa e maggiore quota di erogazione <strong>del</strong> servizio.<br />

345. Il gioco cooperativo risulta, quindi, non solo dalle condotte tenute ma anche da quelle<br />

individualmente razionali che le banche <strong>del</strong> RTI avrebbero potuto adottare in un’ottica competitiva<br />

finalizzata a vincere in modo lecito e non a eliminare consapevolmente qualunque rischio di<br />

confronto competitivo. Infatti si noti quanto segue:<br />

a) le singole banche aderenti al RTI <strong><strong>del</strong>la</strong> gara 2 erano in grado di garantire la copertura <strong>del</strong>le<br />

sedi INAIL per percentuali molto elevate, come sopra riportato in tabella 18, anche singolarmente<br />

e quindi avrebbero potuto partecipare in modo aggressivo in formazioni diverse anche con banche<br />

terze e/o con corrispondenti;<br />

b) il vincolo connesso al rischio di andare in formazioni aggressive era la perdita <strong>del</strong> payoff<br />

atteso dal primo RTI, e quindi la possibilità di migliorarlo mantenendo la stessa formazione in<br />

termini di soggetti partecipanti, il quale rappresenta il legame temporale, dovuto all’artificioso<br />

sistema di partecipazione in gara 0, nelle diverse gare;<br />

c) la stessa Intesa, che non aderisce all’offerta presentata dal RTI con capofila Unicredit sebbene<br />

vi partecipi nella fase preparatoria, avrebbe ben potuto creare o partecipare in un RTI concorrente<br />

e la sua condotta evidenzia che il rischio di perdere il payoff atteso dal primo RTI era maggiore dei<br />

vantaggi dal partecipare con una formazione diversa realmente aggressiva rispetto al primo RTI.<br />

Preferisce quindi l’aspettativa di una proroga, come verificatosi con la mancata presentazione<br />

<strong>del</strong>l’offerta da parte <strong>del</strong> RTI formato dalle banche popolari, piuttosto che creare un contesto<br />

realmente aggressivo partecipando separatamente alla gara.<br />

6.4.4. Gara tre<br />

346. Si tratta di una nuova evoluzione <strong><strong>del</strong>la</strong> fase <strong>del</strong> coordinamento in seno all’originario RTI<br />

dove, a fronte <strong><strong>del</strong>la</strong> proposta di Unicredit di ridurre le quote degli aderenti al pool precedente 323 ,<br />

vede nuovamente reagire gli altri aderenti – Intesa, BNL e BMPS – con un tentativo di condotta<br />

321 I payoff attesi dalla partecipazione a ciascuna gara sono riportati in fatto, nelle sezioni da 4.2 a 4.6.<br />

322 Cfr. tabella 4 nella sezione 4.3 e tabella 8 nella sezione 4.4.<br />

323 Cfr. doc. 425.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 95<br />

aggressiva presentando un diverso RTI in gara.<br />

3<strong>47</strong>. Tuttavia, come in gara uno, anche tale condotta va inquadrata nel contesto collusivo nato<br />

nel 1996. Occorre infatti partire dal valutare l’esistenza di un sistema di ripartizione che garantiva<br />

un certo payoff (anche solo potenziale per i servizi aggiunti erogabili e non facilmente stimabili) e,<br />

data la possibilità di mandare deserta la gara nel caso di mancata partecipazione di due offerte<br />

valide, la credibilità di condotte aggressive.<br />

348. Nessuna di tali condizioni risulta verificarsi in tale gara. Infatti, dalla documentazione in atti<br />

emerge che Unicredit, dopo aver sottoposto una proposta di ripartizione per quote <strong>del</strong> servizio,<br />

viene informata che BNL e Intesa hanno riserve. In data 26 settembre 2005 è noto a Unicredit (da<br />

memo interno) che BNL e Intesa non aderiranno 324 . Sul punto Unicredit rileva di non ritenere<br />

realistica la possibilità che ciascuna di tali banche desse luogo a RTI autonomi e ciò incide in<br />

un’ottica di utilizzo strategico <strong>del</strong>le condizioni <strong>del</strong> bando (il vincolo a due offerte valide per<br />

l’aggiudicazione) per condizionare la gara.<br />

349. A fronte di ciò Unicredit agisce immediatamente, sul presupposto che vi sarà<br />

realisticamente un solo altro raggruppamento, nell’ottica di non presentare offerta mandando così<br />

deserta la gara. Che ciò sia avvenuto è provato da vari documenti descritti in fatto dove risulta che<br />

Unicredit aveva valutato la possibilità di non partecipare alla gara, mandandola deserta, ottenendo<br />

la proroga <strong>del</strong> servizio 325 . In particolare, in una e-mail interna ad Unicredit inviata dal<br />

Responsabile Enti – Direzione Regionale Lazio Abruzzo Sardegna, datata 8 novembre 2005, si<br />

afferma che “ detta lettera (ndr sul rimborso degli assegni) verrebbe inviata all’Ente<br />

nell’approssimarsi <strong><strong>del</strong>la</strong> scadenza <strong><strong>del</strong>la</strong> gara anche quale supporto formale che giustifichi una<br />

nostra eventuale decisione di non partecipazione, presenti anche le note considerazioni sui<br />

punteggi derivanti dal raggruppamento concorrente che ci vedono penalizzati. Ciò ci<br />

consentirebbe di ottenere l’annullamento <strong><strong>del</strong>la</strong> stessa e di concordare una proroga <strong>del</strong>l’attuale<br />

servizio” 326 . A questa e-mail risponde, nello stesso documento sopra citato, il Responsabile<br />

Gestione Enti <strong><strong>del</strong>la</strong> Area Pianificazione e Gestione Commerciale Enti il quale rileva:<br />

“concordiamo sia sul testo che sul fine che lo stesso si propone.”<br />

350. La condotta degli altri aderenti al RTI <strong>del</strong> 1996 (BNL, Intesa, BMPS), volta ad aggregarsi<br />

insieme, appare non credibile in un’ottica di partecipazione per vincere la gara, laddove era<br />

evidente che sarebbe stato improbabile trovarsi in un contesto con un terzo RTI indipendente<br />

partecipante alla gara. Giova ricordare che nella gara precedente, infatti, le banche popolari,<br />

benché avessero presentato domanda di ammissione, non hanno poi presentato offerta. Inoltre, la<br />

possibile condotta tra le parti, volta ad evitare l’effettivo esito <strong>del</strong> tentativo di scartellamento,<br />

appare evidente e nota laddove la stessa Intesa rileva che “è nostro sospetto che Unicredit abbia<br />

consapevolmente disertato la gara in modo da indurne la nullità e quindi ottenere nuova ed<br />

ulteriore proroga a proprio favore” 327 . Si tratta di una dichiarazione che evidenzia come anche le<br />

dinamiche di tale gara siano da analizzare all’interno di un medesimo processo coordinato: a fronte<br />

di nuove tensioni tra le quattro banche nel ripartirsi artificiosamente il servizio, vi è un tentativo di<br />

scartellamento che non va a buon fine, come era realisticamente prevedibile in presenza di due soli<br />

RTI formati dalle stesse parti, per la possibilità di una immediata reazione punitiva che mandasse<br />

deserta la gara. E’ tipico di un gioco cooperativo, che nasce con un accordo illecito, che lo stesso<br />

tenga nel suo equilibrio proprio per la capacità di azione e reazione reciproca a tentativi di<br />

cambiamento al suo interno.<br />

324 Cfr. doc. 331.<br />

325 Cfr. doc. 275.<br />

326 Cfr. doc. 275.<br />

327 Cfr. doc. 29.


96<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

351. Tra l’altro che Unicredit fosse il solo RTI concorrente era noto a BNL, laddove, in un<br />

documento interno precedente alla presentazione <strong>del</strong>l’offerta, si legge che “al nostro RTI si<br />

contrapporrà un RTI formato da Unicredit (capofila) e Banca di Roma” 328 e altrettanto<br />

prevedibile il rischio che Unicredit potesse mandare deserta la gara.<br />

352. Anche i dati economici consentono di evidenziare che la gara 3 è qualificabile come<br />

tentativo di modificare gli equilibri all’interno <strong>del</strong>l’originario gioco cooperativo, a fronte <strong>del</strong>le<br />

insoddisfazioni nella modalità di ripartizione <strong>del</strong>l’ammontare di servizi da erogare. BNL, Intesa e<br />

BMPS reagiscono al mantenimento <strong>del</strong>le quote <strong>del</strong> primo raggruppamento da parte di Unicredit.<br />

353. Infatti, anche in tale caso, l’esistenza <strong>del</strong> payoff connesso all’esistenza <strong>del</strong>l’originario RTI<br />

condiziona l’esito <strong><strong>del</strong>la</strong> gara 3. Unicredit agisce in modo esplicito mandando deserta la gara per<br />

mantenere in essere il raggruppamento e ottenere il solito payoff atteso; le altre banche - Intesa,<br />

BMPS e BNL - dato il vincolo <strong>del</strong> bando di due offerte valide, non si spingono sino a creare più<br />

RTI, diventando reciprocamente concorrenti, proprio perché andando in formazioni aggressive<br />

avrebbero elevato la probabilità di perdere il payoff iniziale, senza certezza di aumentarlo vincendo<br />

la gara. Del resto, anche la vincita <strong><strong>del</strong>la</strong> gara 3 da parte <strong>del</strong> RTI che tenta di scartellare, se si<br />

osserva il payoff atteso <strong><strong>del</strong>la</strong> capogruppo BNL, risulta meno conveniente rispetto alla ripartizione<br />

coordinata raggiunta nella fase di accomodamento in gara 2 329 .<br />

354. La condotta <strong>del</strong> RTI con capofila BNL è quindi spinta solo sino al punto di manifestare la<br />

volontà di cambiare la ripartizione <strong>del</strong> payoff iniziale, creando un RTI, senza dar vita ad un<br />

credibile contesto competitivo con più partecipanti, pur sapendo che la condizione <strong>del</strong> bando<br />

consentiva ad Unicredit di non rendere credibile la minaccia. Anche per le banche che minacciano<br />

il cambiamento – BNL, Intesa e BMPS - il fatto di essere partecipanti all’accordo esplicito a base<br />

<strong>del</strong> RTI <strong><strong>del</strong>la</strong> gara 0 condiziona le strategie rendendo economicamente più conveniente evitare di<br />

perdere la gara, mantenere in essere il raggruppamento originario attraverso la proroga e<br />

rinegoziare, analogamente a quanto fatto in gara 2, una diversa ripartizione <strong>del</strong> servizio nel futuro.<br />

6.4.5. Gara quattro<br />

355. In merito alla suddetta gara le evidenze documentali mostrano come le parti abbiano<br />

effettivamente modificato le modalità di formazione dei RTI. Le condotte <strong>del</strong>le parti possono<br />

ritenersi tali da aver fatto cessare l’intesa complessa sopra descritta, ciò anche alla luce <strong>del</strong> mutato<br />

contesto di gara che vede la partecipazione di Poste e l’assenza di condizioni (il vincolo a due<br />

offerte valide è, infatti, eliminato dal bando) che, consentendo azioni e reazioni punitive,<br />

lasciassero spazio a strategie di rinegoziazione <strong>del</strong>le posizioni relative in un’ottica collusiva.<br />

356. Le evidenze documentali non fanno infatti emergere nuovi rapporti di rinegoziazione per la<br />

ripartizione <strong>del</strong> payoff all’interno <strong>del</strong>l’originario RTI. L’impossibilità di utilizzare strategicamente<br />

la regola <strong>del</strong> bando per condizionarsi reciprocamente nel rendere o meno credibile e nel perseguire<br />

sino in fondo i tentativi di scartellamento – così da pervenire a fasi di accomodamento - conduce a<br />

condotte realmente aggressive che portano alla aggiudicazione <strong>del</strong> servizio ad un RTI con diversa<br />

composizione – formato tra l’altro da Unicredit, Intesa e Poste Italiane - rispetto all’intesa in essere<br />

dal 1996 sino alla gara 4.<br />

357. La gara 4 è quindi dimostrazione di come le parti, in un contesto mutato a fronte <strong>del</strong> nuovo<br />

bando di gara, non hanno più potuto agire, sfruttando a fini anticoncorrenziali le regole <strong>del</strong><br />

banditore, per pervenire ad una artificiosa ripartizione <strong>del</strong>l’esito <strong>del</strong> gioco cooperativo. I nuovi<br />

potenziali concorrenti (quali Poste Italiane) e il venir meno <strong><strong>del</strong>la</strong> regola di due offerte valide per<br />

328 Cfr. doc. 70.<br />

329 I payoff attesi dalla partecipazione a ciascuna gara sono riportati in fatto, nelle sezioni da 4.2 a 4.6.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 97<br />

l’aggiudicazione sono elementi che cambiano il contesto e fanno venir meno le strategie poste in<br />

essere dalle parti con l’accordo in gara 0 e le successive condotte volte al suo mantenimento dal<br />

1996 alla gara quattro. L’intesa è quindi venuta a cessare.<br />

6.5. Pregiudizio al commercio<br />

358. La sussistenza <strong>del</strong> pregiudizio al commercio fra Stati membri dipende da un complesso di<br />

fattori che possono non essere decisivi se considerati singolarmente e che, tra l’altro, includono: la<br />

natura degli accordi, la natura dei prodotti o servizi e la posizione <strong>del</strong>le imprese interessate (cfr. la<br />

Comunicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> Commissione europea sulla nozione <strong>del</strong> pregiudizio al commercio fra Stati<br />

membri di cui agli articoli 81 e 82 TCE 330 ).<br />

359. Inoltre, secondo il costante orientamento <strong><strong>del</strong>la</strong> giurisprudenza comunitaria, è suscettibile di<br />

pregiudicare gli scambi intracomunitari l'intesa che, sulla base di una serie di elementi oggettivi di<br />

diritto e di fatto, possa esercitare un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti<br />

di scambio tra Stati membri, in una misura che potrebbe nuocere alla realizzazione degli obiettivi<br />

di un mercato unico, in particolare isolando i mercati nazionali o modificando la struttura <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

concorrenza nel mercato comune.<br />

360. In particolare, la fattispecie complessa in esame investe l’intero territorio italiano e<br />

interessa le quattro principali banche – Unicredit, Intesa, BMPS e BNL – attive nel settore<br />

bancario e soprattutto nel mercato dei servizio di cassa INAIL. Sul punto, la Commissione osserva<br />

che “gli organi giurisdizionali comunitari hanno stabilito in diverse sentenze che gli accordi che si<br />

estendono a tutto il territorio di uno Stato membro hanno, per loro natura, l’effetto di consolidare<br />

la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l’integrazione economica<br />

voluta dal trattato” 331 .<br />

361. Quanto alla natura dei servizi in questione si deve osservare che le gare oggetto <strong>del</strong><br />

procedimento richiedono espressamente l’erogazione dei servizi a livello di tutto il territorio<br />

nazionale, mediante bandi ad evidenza pubblica anche con pubblicazione in G.U.U.E.. Inoltre, vi<br />

sono banche appartenenti ad altri Stati membri che prestano in Italia servizi bancari e finanziari o<br />

che potrebbero farlo con proprie reti sul territorio nazionale, come tali potenzialmente precluse<br />

dall’esercizio di tale attività per effetto <strong>del</strong>l’intesa in esame.<br />

6.6. Conclusioni<br />

362. Alla luce di tutto quanto esposto ai punti che precedono, si ritiene che le quattro imprese<br />

parti <strong>del</strong> procedimento – Unicredit, Intesa, BNL e BMPS - abbiano posto in essere una intesa –<br />

unica e complessa - contraria al divieto previsto dall’articolo 81 <strong>del</strong> Trattato CE, nell’ambito <strong>del</strong>le<br />

gare di appalto bandite da INAIL negli anni dal 1996 al 2005. Si tratta di una fattispecie complessa<br />

avente, inizialmente, elementi tipici di un accordo, sostanziatosi nel RTI nato nel 1996 con la gara<br />

0, e successivamente condotte collusive qualificabili come pratica concordata con finalità<br />

anticoncorrenziali.<br />

363. Il ricorso al RTI non è stato considerato di per sé illecito, trattandosi di un tipo negoziale<br />

neutro, ma sulla base <strong>del</strong>le evidenze istruttorie, le quali hanno consentito di verificare la finalità<br />

collusiva <strong>del</strong>l’intesa. Infatti, tale figura contrattuale è stata utilizzata strumentalmente dalle parti<br />

non per la lecita finalità di vincere le gare, bensì per evitare pressioni competitive e, quindi, il<br />

rischio, essenziale in qualsiasi contesto concorrenziale, di doversi confrontare con altri soggetti.<br />

364. Tale intesa è restrittiva <strong><strong>del</strong>la</strong> concorrenza, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 81, par. 1 Trattato CE, con un<br />

330 Commissione 2004/C 101/07, in GUCE C 101/81 <strong>del</strong> 27 aprile 2004.<br />

331 Punto 78 <strong><strong>del</strong>la</strong> Comunicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> Commissione sulla nozione di pregiudizio, già citata. Cfr. anche sentenza <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

Corte CE <strong>del</strong> 19 febbraio 2002, C-309/99 Wouters.


98<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

impatto molto significativo sull’assetto concorrenziale dei mercati dei servizi di cassa, sopra<br />

indicati, avendo impedito lo svolgersi di gare realmente competitive tra operatori in grado di<br />

offrire tecnicamente il servizio con offerte economiche più aggressive a vantaggio <strong>del</strong>l’ente<br />

banditore INAIL.<br />

365. Si ritiene che la restrittività <strong>del</strong>l’intesa si manifesti nel suo oggetto, vale a dire l’idoneità<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> stessa a guidare le scelte <strong>del</strong>le banche aderenti all’accordo <strong>del</strong> 1996 (ossia al RTI <strong><strong>del</strong>la</strong> gara<br />

0) in modo da renderle strategicamente partecipi ad un gioco cooperativo la cui evoluzione, con<br />

fasi di minaccia/tensione e di accomodamento, ha eliminato qualunque rischio competitivo<br />

essenziale per l’effettivo svolgimento di processi di gara. Oggetto di tale intesa, unica e complessa,<br />

è infatti l’eliminazione <strong>del</strong> rischio di qualunque confronto competitivo al fine di pervenire in modo<br />

coordinato alla ripartizione (anche con varie rinegoziazioni) dei servizi da erogare. In tali<br />

circostanze, ai fini <strong>del</strong>l’applicazione <strong>del</strong>l’art. 81, par. 1 è pertanto superfluo prendere in<br />

considerazione gli effetti <strong>del</strong>l’intesa. Tuttavia, dalla documentazione in atti si rileva che gli effetti<br />

<strong>del</strong>l’intesa sono consistiti nel mantenimento <strong>del</strong>le stesse condizioni di prestazione <strong>del</strong> servizio, in<br />

termini, tra l’altro, di tasso sulle giacenze, commissioni, valute, tempi di esecuzione dei mandati,<br />

senza alcun cambiamento, in termini migliorativi, <strong>del</strong>le stesse. Tali effetti si sono protratti in un<br />

arco temporale compreso tra il 1996 e la stipula <strong><strong>del</strong>la</strong> nuova convenzione avvenuta in data 1°<br />

ottobre 2007.<br />

366. L’intesa in esame è consistente, in quanto riguarda i servizi di cassa per INAIL offerti da un<br />

unico RTI formato da quattro <strong>del</strong>le principali banche nazionali – tra cui la banca storicamente<br />

cassiere unico Unicredit e tre altre banche nazionali - che rappresentavano le sole in grado di<br />

assicurare una copertura sportelli su una rete nazionale, con oltre il 77-90% di copertura <strong>del</strong>le sedi<br />

INAIL richieste dal bando e con esperienza per l’erogazione di analoghi servizi ad altri enti.<br />

367. Rileva osservare che le analisi sopra riportate vanno tutte inserite in un contesto di settore,<br />

quello bancario, caratterizzato da un profondo cambiamento nel corso degli anni e in particolare<br />

nell’arco temporale che ha visto la formazione <strong>del</strong> RTI <strong>del</strong> 1996 sino alla gara 4. Infatti, a fronte di<br />

un servizio di cassa che ha visto ridurre il suo valore, le banche parti <strong>del</strong> RTI mostrano una crescita<br />

dimensionale di notevoli proporzioni.<br />

368. Come risulta da analisi di settore, si è assistito, nel corso degli anni nei quali si è ravvisata<br />

l’intesa, ad un processo di profonda trasformazione con un incremento notevole <strong>del</strong> grado di<br />

concentrazione e con un numero considerevole di fusioni e acquisizioni. Basti notare che: nel 1995<br />

la quota detenuta dai cinque maggiori gruppi bancari sul totale <strong>del</strong>le attività si attestava intorno<br />

al 35% ed era inferiore a quasi tutti i paesi <strong>del</strong>l’Unione Europea. Alla fine <strong>del</strong> 2004 per l’Italia il<br />

grado di concentrazione dei primi 5 gruppi risultava aumentato, invece, al 51%, un valore<br />

prossimo a quello <strong><strong>del</strong>la</strong> Gran Bretagna (55%) e superiore a quello <strong><strong>del</strong>la</strong> Germania (32%)” 332 .<br />

Sono quindi proprio le banche di maggiori dimensioni e presenti a livello nazionale, che hanno<br />

mostrato la maggior crescita.<br />

369. Le parti <strong>del</strong> presente procedimento rientrano nel citato gruppo di operatori<br />

dimensionalmente maggiori, evidenziando così (i) l’assenza di giustificazioni legate alle esigenze<br />

di erogazione <strong>del</strong> servizio nella formazione <strong>del</strong>l’originario RTI e <strong>del</strong>le successive condotte, nonché<br />

(ii) la consistenza <strong>del</strong>l’intesa.<br />

332 Cfr. “Banche italiane. Quindici anni di cambiamenti”, a cura <strong>del</strong> Centro Studi e Ricerche <strong>del</strong>l’ABI, Ottobre 2005, pag.<br />

11.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 99<br />

7. GRAVITÀ E DURATA DELL’INFRAZIONE<br />

370. Ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 15, comma 1, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, nei casi di infrazioni gravi,<br />

l’<strong>Aut</strong>orità applica una sanzione amministrativa pecuniaria alle imprese interessate. Secondo la<br />

giurisprudenza comunitaria e nazionale, “per valutare la gravità di una infrazione si deve tenere<br />

conto di un gran numero di fattori il cui carattere e la cui importanza variano a seconda <strong>del</strong> tipo<br />

di infrazione e <strong>del</strong>le circostanze particolari <strong><strong>del</strong>la</strong> stessa” 333 . La medesima giurisprudenza ha<br />

altresì chiarito che la gravità <strong>del</strong>l’infrazione può essere valutata considerando in particolare la<br />

natura <strong><strong>del</strong>la</strong> restrizione <strong><strong>del</strong>la</strong> concorrenza, il ruolo <strong>del</strong>le imprese coinvolte, nonché la durata <strong>del</strong>le<br />

intese.<br />

371. L’intesa – unica e complessa – integra, per sua natura, una infrazione molto grave. L’intesa<br />

in parola ha infatti riguardato le strategie di partecipazione a bandi di gara attraverso il<br />

coordinamento nella modalità di partecipazione mediante un accordo originario – manifestatosi<br />

tramite il RTI <strong><strong>del</strong>la</strong> gara 0 costituito nel mese di maggio 1996 334 – poi mantenuto in essere, con<br />

fasi di tensione e di accomodamento volte alla ripartizione <strong>del</strong> servizio al suo interno, sino al mese<br />

di maggio 2006, data di scadenza per la presentazione <strong>del</strong>le domande di partecipazione relative<br />

alla gara 4.<br />

372. Tale intesa risulta altresì aver prodotto effetti, condizionando ed impedendo lo sviluppo di<br />

reali confronti competitivi, mandando via via deserte le gare succedutesi nel tempo, e consentendo<br />

così al RTI costituito nel 1996 la prosecuzione <strong><strong>del</strong>la</strong> gestione <strong>del</strong> servizio di cassa INAIL.<br />

373. Quanto al ruolo dei soggetti responsabili, deve tenersi conto <strong>del</strong> ruolo svolto da Unicredit,<br />

rispetto a quello <strong>del</strong>le altre banche.<br />

374. In particolare, Unicredit emerge quale banca con un ruolo di assoluto rilievo strategico nel<br />

determinare la formazione e l’evoluzione <strong>del</strong> RTI oggetto <strong>del</strong>l’intesa. Infatti, Unicredit era già<br />

cassiere unico di INAIL nel corso degli anni ’90, come tale certamente dotato di un vantaggio di<br />

conoscenze e know how rispetto alle altre parti, il che le consente di assumere, come riportato in<br />

fatto e nelle valutazioni giuridiche che precedono, la funzione non solo di capogruppo <strong>del</strong><br />

raggruppamento, ma anche di banca erogatrice la maggior quota in assoluto <strong>del</strong> servizio di cassa<br />

per l’ente (sia in termini di erogazione di rendite permanenti - ciò sino al passaggio ad INPS - sia<br />

in termini di erogazione <strong>del</strong>le inabilità temporanee e servizi alle sedi territoriali INAIL). Inoltre,<br />

anche nelle fasi successive è sempre determinante il ruolo di Unicredit, nella tenuta <strong>del</strong>l’intesa; è<br />

tale banca, infatti, che assume la funzione di soggetto che agevola l’accomodamento - rinunciando<br />

ad una parte <strong>del</strong> proprio payoff (gara 2 dopo la minaccia di scartellamento in gara 1) - o, viceversa,<br />

che rende inefficace il tentativo di cambiare gli equilibri ponendo in essere una reazione punitiva<br />

mandando deserta la gara (gara 3, dove Unicredit non presenta volutamente offerta). Alla luce di<br />

tali considerazioni Unicredit appare avere una funzione da leader <strong>del</strong> gioco cooperativo e collusivo<br />

accertato.<br />

375. Le altre banche, parti <strong>del</strong> procedimento, risultano consapevolmente aderenti alla descritta<br />

intesa restrittiva, assumendo il ruolo di soggetti che nel tempo cercano di aumentare il proprio<br />

potere negoziale rispetto alla capogruppo, così da ottenere quote maggiori di servizio all’interno<br />

<strong>del</strong> RTI.<br />

376. Con riferimento alla durata <strong>del</strong>l’infrazione, si rileva che si tratta di un illecito perdurante<br />

nel tempo e come tale, secondo l’orientamento <strong><strong>del</strong>la</strong> giurisprudenza comunitaria e nazionale 335 ,<br />

333 Cfr. sentenza <strong>del</strong> 7 giugno 1983, Musique Diffusion Française, C-1000-03/80, para. 120; si vedano anche Corte di<br />

Giustizia, sentenza <strong>del</strong> 15 luglio 1970 C-45/69 Boehringer, sentenza <strong>del</strong> 9 novembre 1983 C-322/81 Michelin.<br />

334 Cfr. doc. 482 – all. 4.<br />

335 Cfr. Sentenza <strong>del</strong> Tribunale di primo grado, 12 dicembre 2007, T-101/05 e t-101/05-BASF e Cassazione Sezioni Unite<br />

n. 2207/05.


100<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

decorre dalla formazione <strong>del</strong>l’originario RTI sino alla scadenza <strong>del</strong> termine per le domande di<br />

partecipazione alla gara 4.<br />

377. Infatti, la documentazione in atti attesta la sussistenza di una intesa – unica e complessa –<br />

iniziata con la costituzione, nel mese di maggio 1996, <strong>del</strong> raggruppamento temporaneo di imprese.<br />

Nel corso degli anni successivi l’intesa contestata è proseguita, con fasi di tensione e di<br />

accomodamento, a seguito <strong><strong>del</strong>la</strong> mancata aggiudicazione di ben tre gare (gara 1 bando n. 9/2002;<br />

gara 2 bando n. 12/2004; gara 3 bando n. 6/2005) che ha consentito il mantenimento <strong><strong>del</strong>la</strong> gestione<br />

<strong>del</strong> servizio in capo all’originario RTI formatosi in gara 0.<br />

378. L’intesa è pertanto proseguita sino alla scadenza per la presentazione <strong>del</strong>le domande di<br />

partecipazione in gara 4, ossia sino al mese di maggio 2006.<br />

8. QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI<br />

379. L’articolo 15, comma 1, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90 prevede che l’<strong>Aut</strong>orità, nei casi di infrazioni<br />

gravi, disponga l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento <strong>del</strong><br />

fatturato realizzato da ciascuna impresa nell’ultimo esercizio, considerate la gravità e la durata<br />

<strong>del</strong>le stesse infrazioni. Ai fini <strong>del</strong>l’individuazione dei criteri di quantificazione, occorre tenere<br />

presente la Comunicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> Commissione 2006/C 210/02 “Orientamenti per il calcolo <strong>del</strong>le<br />

ammende inflitte in applicazione <strong>del</strong>l’articolo 23, par. 2, lettera a), <strong>del</strong> regolamento CE n.<br />

1/2003” 336 .<br />

Al fine di quantificare la sanzione, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 11 <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 689/1981, come<br />

richiamato dall’articolo 31 <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, devono essere considerati la gravità <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

violazione, le condizioni economiche, il comportamento <strong>del</strong>le imprese coinvolte e le eventuali<br />

iniziative volte a eliminare o attenuare le conseguenze <strong>del</strong>le violazioni.<br />

380. Relativamente alla gravità <strong>del</strong>l’infrazione, nel richiamare le considerazioni già svolte, si<br />

rileva che l’infrazione in esame è consistita in una intesa unica e complessa attraverso la quale le<br />

parti hanno coordinato le modalità di partecipazione alle quattro gare bandite da INAIL per<br />

l’erogazione <strong>del</strong> proprio servizio di cassa tra il 1996 e il 2005. La concertazione <strong>del</strong>le politiche di<br />

partecipazione ha eliminato qualunque rischio di confronto competitivo: il raggruppamento<br />

formatosi in gara 0 tra le quattro banche ha la natura di un accordo restrittivo finalizzato ad<br />

aggregare soggetti altrimenti in grado di formulare offerte concorrenziali ed ha comportato<br />

l’impossibilità per l’ente pubblico di aggiudicare le tre successive gare, tutte andate deserte, con<br />

conseguente proroga <strong>del</strong> servizio al medesimo raggruppamento. Tale infrazione, per sua stessa<br />

natura, è tra le più gravi restrizioni <strong><strong>del</strong>la</strong> concorrenza.<br />

L’intesa risulta, inoltre, molto grave in quanto ha prodotto effetti nel mercato interessato,<br />

comportando per INAIL condizioni di erogazione <strong>del</strong> servizio invariate per oltre dieci anni.<br />

L’impatto <strong>del</strong>l’intesa sul mercato è risultato significativo, inoltre, in quanto ha coinvolto le<br />

principali imprese <strong>del</strong> settore bancario.<br />

381. Nella quantificazione <strong><strong>del</strong>la</strong> sanzione si è tenuto conto <strong><strong>del</strong>la</strong> diversa dimensione assoluta<br />

<strong>del</strong>le imprese coinvolte, nonché <strong><strong>del</strong>la</strong> peculiare situazione ed evoluzione – decrescente nel valore -<br />

<strong>del</strong> mercato in cui è stata posta in essere l’intesa.<br />

382. Tenuto conto degli Orientamenti contenuti nella citata Comunicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> Commissione<br />

per il calcolo <strong>del</strong>le ammende, per calcolare l’importo base <strong><strong>del</strong>la</strong> sanzione si è preso a riferimento il<br />

valore <strong>del</strong>le vendite dei servizi a cui l’infrazione si riferisce, ossia il fatturato realizzato dalle parti<br />

336 Cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, Sent. 30.5.2003, n. 2978 secondo cui gli orientamenti comunitari costituiscono un<br />

importante parametro di riferimento sebbene non vincolino l’<strong>Aut</strong>orità che conserva la propria autonomia e discrezionalità.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 101<br />

in Italia nel mercato dei servizi di cassa INAIL, oggetto di specifiche istanze di riservatezza,<br />

nell’ultimo anno in cui è stata realizzata l’infrazione, e cioè il 2005.<br />

383. Nella quantificazione <strong><strong>del</strong>la</strong> sanzione si è, inoltre, tenuto conto <strong><strong>del</strong>la</strong> durata significativa<br />

<strong>del</strong>l’intesa stessa, dal mese di maggio 1996 al mese di maggio 2006.<br />

384. Nella quantificazione <strong><strong>del</strong>la</strong> sanzione si è altresì tenuto conto <strong>del</strong> contesto nel quale le gare si<br />

sono svolte, determinato, tra l’altro, dalle regole che hanno disciplinato le gare stesse.<br />

385. Sulla base di quanto esposto e applicando i criteri illustrati, l’importo-base <strong><strong>del</strong>la</strong> sanzione è<br />

fissato nella misura seguente:<br />

Unicredit Banca S.p.A. 1.300.000 €;<br />

B.N.L. S.p.A. 50.000 €;<br />

Intesa Sanpaolo S.p.A. 50.000 €;<br />

B.M.P.S. S.p.A. 50.000 €.<br />

386. Per quanto riguarda il ruolo svolto nell’infrazione, come dinnanzi indicato (§§373 ss.), si<br />

deve anche tenere conto, come circostanza aggravante, che Unicredit Banca S.p.A.- in base alle<br />

evidenze in atti - è da ritenersi soggetto leader nell’intesa sopra descritta, in quanto capofila e<br />

principale erogatore <strong>del</strong> servizio all’intero <strong>del</strong> RTI originario <strong>del</strong> 1996.<br />

387. Sulla base di quanto esposto e applicando i criteri illustrati, l’importo <strong><strong>del</strong>la</strong> sanzione è<br />

fissato nella misura seguente:<br />

Unicredit Banca S.p.A. 1.500.000 €;<br />

B.N.L. S.p.A. 50.000 €;<br />

Intesa Sanpaolo S.p.A. 50.000 €;<br />

B.M.P.S. S.p.A. 50.000 €.<br />

Tutto ciò premesso e considerato;<br />

DELIBERA<br />

a) che le società Unicredit Banca S.p.A., B.N.L. S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e B.M.P.S. S.p.A.<br />

hanno posto in essere un’intesa restrittiva <strong><strong>del</strong>la</strong> concorrenza ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 81 <strong>del</strong> Trattato<br />

CE, avente per oggetto e per effetto il coordinamento dei propri comportamenti, nel periodo<br />

compreso tra il maggio 1996 ed il maggio 2006, in relazione alle gare bandite da INAIL per<br />

l’affidamento <strong>del</strong> proprio servizio di cassa;<br />

b) che le società di cui al punto a) si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti<br />

analoghi a quelli oggetto <strong>del</strong>l’infrazione accertata;<br />

d) che, in ragione di quanto indicato in motivazione, vengano applicate le sanzioni<br />

amministrative pecuniarie alle seguenti società:


102<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

Unicredit Banca S.p.A. 1.500.000 €;<br />

B.N.L. S.p.A. 50.000 €;<br />

Intesa Sanpaolo S.p.A. 50.000 €;<br />

B.M.P.S. S.p.A. 50.000 €.<br />

Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al punto c) devono essere pagate entro il termine di<br />

novanta giorni dalla notificazione <strong>del</strong> presente provvedimento con versamento diretto al<br />

Concessionario <strong>del</strong> Servizio <strong><strong>del</strong>la</strong> Riscossione oppure mediante <strong>del</strong>ega alla banca o alle Poste<br />

Italiane S.p.A., presentando il mo<strong>del</strong>lo allegato al presente provvedimento, così come previsto dal<br />

Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.<br />

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere<br />

corrisposti gli interessi di mora nella misura <strong>del</strong> tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla<br />

scadenza <strong>del</strong> termine <strong>del</strong> pagamento e sino alla data <strong>del</strong> pagamento. In caso di ulteriore ritardo<br />

nell’adempimento, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 27, comma 6, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 689/81, la somma dovuta per<br />

la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo<br />

alla scadenza <strong>del</strong> termine <strong>del</strong> pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al<br />

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora<br />

maturati nel medesimo periodo.<br />

Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'<strong>Aut</strong>orità, attraverso<br />

l'invio di copia <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo attestante il versamento effettuato.<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 26 <strong><strong>del</strong>la</strong> medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche<br />

disagiate possono richiedere il pagamento rateale <strong><strong>del</strong>la</strong> sanzione.<br />

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul <strong>Bollettino</strong><br />

<strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong> e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong>.<br />

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR <strong>del</strong> Lazio, ai sensi<br />

<strong>del</strong>l'articolo 33, comma 1, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, entro sessanta giorni dalla data di notificazione<br />

<strong>del</strong> provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

Repubblica, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 8, comma 2, <strong>del</strong> Decreto <strong>del</strong> Presidente <strong><strong>del</strong>la</strong> Repubblica 24<br />

novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione <strong>del</strong><br />

provvedimento stesso.<br />

IL SEGRETARIO GENERALE<br />

Luigi Fiorentino<br />

IL PRESIDENTE<br />

Antonio Catricalà


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 103<br />

I692 - MERCATO DELL'EDITORIA SCOLASTICA<br />

Provvedimento n. 19252<br />

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO<br />

NELLA SUA ADUNANZA <strong>del</strong>l’11 dicembre 2008;<br />

SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà;<br />

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l’articolo 14-ter, introdotto dalla legge 4<br />

agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;<br />

VISTA la propria “Comunicazione sulle procedure di applicazione <strong>del</strong>l’articolo 14 ter <strong><strong>del</strong>la</strong> legge<br />

n. 287/90”, assunta nell’adunanza <strong>del</strong> 12 ottobre 2006 e pubblicata sul <strong>Bollettino</strong> n. 39 <strong>del</strong> 16<br />

ottobre 2006;<br />

VISTA la propria <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong> 24 aprile 2008, con la quale sono stati resi obbligatori per<br />

l’Associazione Italiana Editori e le società Casa Editrice Giuseppe Principato S.p.A., De Agostini<br />

Edizioni Scolastiche S.p.A., Edizioni Il Capitello S.p.A., Mondadori Education S.p.A., Giunti<br />

Scuola S.r.l., Pearson Paravia Bruno Mondadori S.p.A., RCS Libri S.p.A., S.E.I. – Società Editrice<br />

Internazionale per Azioni e Zanichelli Editore S.p.A. gli impegni presentati, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo<br />

14-ter, comma 1, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, descritti e allegati al medesimo provvedimento <strong>del</strong> 24<br />

aprile 2008, di cui costituiscono parte integrante;<br />

VISTA la medesima <strong>del</strong>ibera, con la quale è stato chiuso il procedimento istruttorio, avviato in<br />

data 13 settembre 2007, nei confronti dei soggetti sopra citati, senza accertare l’infrazione, ai sensi<br />

<strong>del</strong>l’articolo 14-ter, comma 1, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90;<br />

VISTA la comunicazione <strong>del</strong> 13 novembre 2008, con cui RCS Libri S.p.A. ha richiesto il<br />

differimento di un anno <strong>del</strong> termine di adempimento di uno degli impegni assunti. In particolare,<br />

l’impegno in parola concerne la promozione e commercializzazione di una collana di libri di testo<br />

a prezzo ridotto, attraverso il lancio di alcuni prodotti-pilota a partire da gennaio 2009 e la<br />

successiva commercializzazione su base strutturata <strong><strong>del</strong>la</strong> collana a partire da gennaio 2010. RCS<br />

Libri S.p.A. richiede di differire di un anno l’impegno descritto, per la parte relativa al lancio dei<br />

prodotti-pilota, lasciando impregiudicata la prevista commercializzazione strutturata <strong><strong>del</strong>la</strong> nuova<br />

collana a prezzo ridotto da gennaio 2010;<br />

VISTA la comunicazione <strong>del</strong> 1° dicembre 2008, con cui Mondadori Education S.p.A. ha richiesto<br />

il differimento all’anno scolastico 2010/2011 <strong>del</strong>l’impegno relativo alla commercializzazione di<br />

libri innovativi (denominati light plus), nei quali una parte <strong>del</strong> testo cartaceo sarà sostituita da una<br />

versione interattiva;<br />

CONSIDERATO che risultano condivisibili le motivazioni addotte dalle parti a sostegno<br />

<strong>del</strong>l’istanza, riferite al fatto che i recenti interventi <strong>del</strong> legislatore sulla disciplina <strong>del</strong>l’editoria<br />

scolastica sono tali da modificare sensibilmente il contesto di riferimento. In particolare, l’art. 15<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> legge 6 agosto 2008, n. 133, prescrive agli editori, nel termine di un triennio a decorrere<br />

dall'anno scolastico 2008-2009, la produzione di libri di testo, congiuntamente nelle versioni a<br />

stampa, on line scaricabile da internet e mista, demandando a un successivo decreto <strong>del</strong> Ministro<br />

<strong>del</strong>l'istruzione, <strong>del</strong>l'università e <strong><strong>del</strong>la</strong> ricerca, non ancora emanato, la determinazione <strong>del</strong>le<br />

caratteristiche tecniche e tecnologiche di tali libri di testo. Inoltre, l’art. 64 <strong><strong>del</strong>la</strong> medesima legge<br />

prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore vengano adottati regolamenti volti ad<br />

una revisione <strong>del</strong>l’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico <strong>del</strong> sistema scolastico;


104<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

CONSIDERATO che il differimento richiesto da RCS Libri S.p.A. e Mondadori Education S.p.A.<br />

non è tale da modificare l’impianto complessivo degli impegni dalle stesse presentati e resi<br />

obbligatori con <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>del</strong> 24 aprile 2008;<br />

RITENUTO di accogliere le richieste di RCS Libri S.p.A. e Mondadori Education S.p.A. sopra<br />

descritte, in ragione <strong><strong>del</strong>la</strong> peculiarità degli impegni in esame, la cui attuazione prima di una chiara<br />

determinazione <strong>del</strong>le condizioni di riferimento potrebbe esporre le imprese al rischio di assumere<br />

iniziative non conformi ai requisiti imposti dalla normativa di prossima definizione e, quindi,<br />

vanificare l’effettività e l’efficacia degli stessi impegni nella rimozione dei profili<br />

anticoncorrenziali oggetto <strong>del</strong> procedimento;<br />

RITENUTO di disporre l’obbligatorietà <strong><strong>del</strong>la</strong> modifica apportata agli impegni di RCS Libri S.p.A.<br />

e Mondadori Education S.p.A., presentati ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 14-ter, comma 1, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge<br />

n. 287/90, con riguardo al termine fissato per l’attuazione degli stessi;<br />

Tutto ciò premesso e considerato:<br />

DELIBERA<br />

a) di rendere obbligatoria per RCS Libri S.p.A., in parziale modifica degli impegni presentati e resi<br />

obbligatori con <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>del</strong> 24 aprile 2008, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 14-ter, comma 1,<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, l’attuazione <strong>del</strong>l’impegno concernente il lancio di alcuni prodotti-pilota di<br />

una collana di libri di testo a prezzo ridotto a partire da gennaio 2010, lasciando impregiudicata la<br />

prevista commercializzazione strutturata <strong><strong>del</strong>la</strong> collana alla stessa data di gennaio 2010;<br />

b) di rendere obbligatoria per Mondadori Education S.p.A., in parziale modifica degli impegni<br />

presentati e resi obbligatori con <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>del</strong> 24 aprile 2008, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 14-<br />

ter, comma 1, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, l’attuazione <strong>del</strong>l’impegno concernente la<br />

commercializzazione di libri innovativi (denominati light plus), nei quali una parte <strong>del</strong> testo<br />

cartaceo sarà sostituita da una versione interattiva, a partire dall’anno scolastico 2010/2011.<br />

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel <strong>Bollettino</strong><br />

<strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong> e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong>.<br />

IL SEGRETARIO GENERALE<br />

Luigi Fiorentino<br />

IL PRESIDENTE<br />

Antonio Catricalà


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 105<br />

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE<br />

C9739 - EDIZIONI MASTER/DE ANDREIS EDITORE<br />

Provvedimento n. 19273<br />

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO<br />

NELLA SUA ADUNANZA <strong>del</strong>l’11 dicembre 2008;<br />

SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;<br />

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;<br />

VISTO l’atto <strong><strong>del</strong>la</strong> società Edizioni Master S.p.A., pervenuto in data 21 ottobre 2008;<br />

VISTA la richiesta di parere all’<strong>Aut</strong>orità per le Garanzie nelle Comunicazioni, inviata in data 10<br />

novembre 2008, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge 31 luglio 1997, n.<br />

249;<br />

VISTO il parere <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 5 dicembre<br />

2008, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge 31 luglio 1997, n. 249;<br />

CONSIDERATO quanto segue:<br />

I. LE PARTI<br />

EDIZIONI MASTER S.p.A. (di seguito, EM) è una società per azioni di diritto italiano attiva,<br />

direttamente e per il tramite <strong>del</strong>le società dalla stessa controllate, prevalentemente nell’attività di<br />

produzione editoriale di periodici - soprattutto a carattere tecnologico e con frequenza sia<br />

settimanale che mensile - distribuiti sull’intero territorio nazionale nonché nella raccolta, gestione<br />

e vendita di spazi pubblicitari sui propri periodici . EM è presente, sebbene marginalmente, nella<br />

vendita di spazi pubblicitari su web, attraverso i portali www.ttimeshop.it, www.videogame.it e<br />

www. Telefonino.net.<br />

EM è controllata congiuntamente da BCC PRIVATE EQUITY S.G.R.p.a. (di seguito, BCCPE),<br />

MPS VENTURE S.G.R.p.a. e da una persona fisica, che ne detengono rispettivamente l’11%, il<br />

22% ed il 67% <strong>del</strong> capitale sociale. Il Gruppo Bancario Iccrea, di cui fa parte BCCPE, ha<br />

realizzato nell’esercizio 2007 un fatturato complessivo, da considerare ai sensi <strong>del</strong>l’art. 16, commi<br />

1 e 2, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90 (un decimo <strong>del</strong> totale <strong>del</strong>l’attivo <strong>del</strong>lo stato patrimoniale, esclusi i conti<br />

d’ordine), di circa 1,8 milioni di euro.<br />

Il fatturato complessivo realizzato dal Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena nell’esercizio<br />

2007, da considerare ai sensi <strong>del</strong>l’art. 16, commi 1 e 2, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90 (un decimo <strong>del</strong> totale<br />

<strong>del</strong>l’attivo <strong>del</strong>lo stato patrimoniale, esclusi i conti d’ordine), è stato di circa 16,2 miliardi di euro.<br />

A sua volta, nel medesimo esercizio, EM ha realizzato un fatturato consolidato di circa 48 milioni<br />

di euro per vendite in Italia.<br />

DE ANDREIS EDITORE S.r.l. (di seguito, DAE) è una società interamente controllata da persone<br />

fisiche, titolare <strong>del</strong> sito internet www.punto-informatico.it, attraverso il quale opera nel mercato<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> vendita di spazi pubblicitari sul web. Le principali attività <strong><strong>del</strong>la</strong> società sono lo sviluppo e la<br />

gestione di siti e portali web, nonché lo sviluppo di software. Nel corso <strong>del</strong> 2007, DAE ha<br />

realizzato un fatturato complessivo pari a circa 294.000 euro.


106<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione in esame prevede l’acquisizione, da parte di EM, <strong>del</strong>l’intero capitale sociale di De<br />

Andreis Editore S.r.l.<br />

Attraverso l’operazione in esame EM intende ampliare la propria attività nel mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> raccolta<br />

pubblicitaria on line, attraverso i portali www.ttimeshop.it, www.videogame.it e www.telefonino.net.<br />

Il contratto stipulato tra le parti prevede, inoltre, una clausola di non concorrenza di durata<br />

quinquennale per effetto <strong><strong>del</strong>la</strong> quale De Andreis si impegna a non svolgere attività in concorrenza<br />

con quelle svolta da EM attraverso il sito www.punto-informatico.it.<br />

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione <strong>del</strong> controllo esclusivo d’impresa,<br />

costituisce una concentrazione ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 5, comma 1, lettera b), <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90.<br />

Essa rientra nell’ambito di applicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui<br />

all’articolo 1 <strong>del</strong> Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione<br />

preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, <strong><strong>del</strong>la</strong> stessa legge, in quanto il fatturato totale<br />

realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme <strong>del</strong>le imprese interessate è stato<br />

superiore a 448 milioni di euro.<br />

La clausola riguardante il patto di non concorrenza costituisce una restrizione accessoria<br />

all’operazione di concentrazione, in quanto direttamente connessa e necessaria alla realizzazione<br />

<strong>del</strong>l’operazione, limitatamente ad un periodo non superiore ai due anni. Al riguardo occorre<br />

rilevare, infatti, che una durata temporale superiore risulterebbe eccedere l’esigenza di garantire<br />

all’acquirente il trasferimento <strong>del</strong>l’effettivo valore <strong>del</strong>l’acquisizione 1 .<br />

IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

La concentrazione in esame interessa il mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> raccolta pubblicitaria on line. La raccolta<br />

pubblicitaria on line connessa alla gestione di portali, consiste nella vendita di spazi grafici<br />

pubblicitari sui siti Internet. Tali spazi, sotto forma di banner, bottoni o icone di vario genere, sono<br />

posti graficamente in rilievo su una pagina web e recano messaggi promozionali. L’offerta di spazi<br />

pubblicitari on line costituisce un mercato distinto rispetto alle forme tradizionali di pubblicità in<br />

ragione <strong>del</strong>le caratteristiche peculiari di Internet, ovvero l’interattività, la capacità di coniugare<br />

advertising tradizionale e marketing diretto e la possibilità di quantificare direttamente i contatti.<br />

Infine, l’attività in esame è rivolta, in particolare, ai consumatori finali e alle aziende che offrono<br />

sul mercato beni di largo consumo.<br />

Tale mercato ha una dimensione geografica nazionale, in considerazione <strong><strong>del</strong>la</strong> specificità <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

domanda relativa ai servizi richiesti e <strong><strong>del</strong>la</strong> lingua utilizzata nell’allestimento dei siti web.<br />

Dai dati forniti dalle parti emerge che il valore complessivo <strong>del</strong>le vendite nel mercato geografico<br />

rilevante <strong><strong>del</strong>la</strong> vendita di spazi pubblicitari su internet è stato, nel 2007, pari a circa 249 milioni di<br />

euro 2 . Tale mercato risulta estremamente frammentato e caratterizzato dalla presenza di un numero<br />

crescente di operatori italiani ed esteri tra i quali, ad esempio, Msn.it Italia, Publitalia 80, Telecom<br />

Italia, Bread & Butter, RCS MediaGroup e Tiscali Advertising S.p.A. Non risultano inoltre<br />

sussistere barriere all’ingresso nel mercato stesso, ove operano sia concessionarie di pubblicità che<br />

gestori di siti che vendono direttamente i propri spazi pubblicitari.<br />

1 Cfr. al riguardo la Comunicazione CE sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di<br />

concentrazione in GUCE <strong>del</strong> 5 marzo 2005 C56.<br />

2 Fonte: Osservatorio FCP - Assointernet


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 107<br />

EM è presente sul mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> raccolta pubblicitaria on-line attraverso alcuni portali internet con<br />

una quota <strong>del</strong> tutto marginale.<br />

Anche per quanto riguarda DAE, la quota detenuta nel mercato in esame risulta inferiore all’1%.<br />

Alla luce <strong>del</strong>le ridotte quote di mercato <strong>del</strong>le parti e <strong><strong>del</strong>la</strong> presenza di importanti e numerosi<br />

concorrenti nazionali sul mercato rilevante, la presente operazione non appare idonea a<br />

determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

raccolta pubblicitaria on-line.<br />

V. IL PARERE DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI<br />

Con atto pervenuto in data 5 dicembre 2008, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11,<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> legge 31 luglio 1997, n. 249, l’<strong>Aut</strong>orità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha espresso<br />

parere favorevole allo schema di provvedimento <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità, in cui si rileva che la<br />

concentrazione in esame non è suscettibile di determinare, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 6, comma 1, <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

legge n. 287/90, la costituzione di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da<br />

eliminare o ridurre in modo sostanziale o durevole la concorrenza.<br />

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità per le Garanzie nelle Comunicazioni,<br />

che l’operazione in esame non determina, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 6, comma 1, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90,<br />

la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da<br />

eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;<br />

RITENUTO, altresì, che i patti intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei<br />

soli limiti sopra descritti e che l’<strong>Aut</strong>orità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti,<br />

i suddetti patti che si realizzino oltre il tempo e l’oggetto ivi indicati;<br />

DELIBERA<br />

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90.<br />

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge<br />

n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro <strong>del</strong>lo Sviluppo Economico.<br />

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel <strong>Bollettino</strong> <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong><br />

e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong>.<br />

IL SEGRETARIO GENERALE<br />

Luigi Fiorentino<br />

IL PRESIDENTE<br />

Antonio Catricalà


108<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

C9770 - EDIZIONI MASTER/RAMI DI AZIENDA DI PER CASO<br />

Provvedimento n. 19274<br />

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO<br />

NELLA SUA ADUNANZA <strong>del</strong>l’11 dicembre 2008;<br />

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;<br />

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;<br />

VISTO l’atto <strong><strong>del</strong>la</strong> società Edizioni Master S.p.A., pervenuto in data 31 ottobre 2008;<br />

VISTA la richiesta di parere all’<strong>Aut</strong>orità per le Garanzie nelle Comunicazioni, inviata in data 19<br />

novembre 2008, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge 31 luglio 1997, n.<br />

249;<br />

VISTO il parere <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 5 dicembre<br />

2008, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge 31 luglio 1997, n. 249;<br />

CONSIDERATO quanto segue:<br />

I. LE PARTI<br />

EDIZIONI MASTER S.p.A. (di seguito EM) è una società per azioni di diritto italiano attiva,<br />

direttamente e per il tramite <strong>del</strong>le società dalla stessa controllate, prevalentemente nell’attività di<br />

produzione editoriale di periodici - soprattutto a carattere tecnologico e con frequenza sia<br />

settimanale che mensile - distribuiti sull’intero territorio nazionale attraverso le edicole nonché<br />

nella raccolta, gestione e vendita di spazi pubblicitari su periodici dalla stessa prodotti.<br />

EM è controllata congiuntamente da BCC PRIVATE EQUITY S.G.R.p.a., MPS VENTURE<br />

S.G.R.p.a. e da una persona fisica, che ne detengono rispettivamente l’11,43%, il 21,98% ed il<br />

66,59% <strong>del</strong> capitale sociale. Il Gruppo Bancario Iccrea, di cui fa parte BCC PRIVATE EQUITY<br />

S.G.R.p.A., ha realizzato nell’esercizio 2007 un fatturato complessivo, da considerare ai sensi<br />

<strong>del</strong>l’art. 16, commi 1 e 2, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90 (un decimo <strong>del</strong> totale <strong>del</strong>l’attivo <strong>del</strong>lo stato<br />

patrimoniale, esclusi i conti d’ordine), di circa 1,8 milioni di euro.<br />

Il fatturato complessivo realizzato dal Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena nell’esercizio<br />

2007, da considerare ai sensi <strong>del</strong>l’art. 16, commi 1 e 2, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90 (un decimo <strong>del</strong> totale<br />

<strong>del</strong>l’attivo <strong>del</strong>lo stato patrimoniale, esclusi i conti d’ordine), è stato di circa 16,2 miliardi di euro.<br />

A sua volta, nel medesimo esercizio, EM ha realizzato un fatturato consolidato di circa 48 milioni<br />

di euro per vendite in Italia.<br />

PER CASO S.r.l. (di seguito PC) è una società attiva nello sviluppo e nella gestione di siti web e<br />

portali, nella redazione di contenuti editoriali web, quali articoli, interviste, video e file audio,<br />

nonché nell’attività di consulenza ed attività editoriale in genere. Il capitale <strong><strong>del</strong>la</strong> società è ripartito<br />

tra tre persone fisiche e la società Gini S.r.l..<br />

Oggetto di acquisizione è il ramo d’azienda di PC costituito da tutti i beni materiali ed immateriali<br />

(quali software, database, diritti di proprietà intellettuale), nonché dai rapporti giuridici (contratti<br />

con fornitori e clienti, contratti di servizio, concessioni, licenze, autorizzazioni) che sottostanno al<br />

funzionamento e alla pubblicazione <strong>del</strong> sito internet http://www.turistipercaso.it contenente<br />

elementi editoriali, informazioni e spazi pubblicitari dedicati ai viaggi ed al turismo.<br />

Nel 2007, il fatturato consolidato realizzato da PC è stato di circa 560.000 euro.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 109<br />

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione consiste nell’acquisto, da parte di EM, <strong>del</strong> ramo d’azienda relativo al sito<br />

www.turistipercaso.it. Tale operazione rientra nell’ambito <strong><strong>del</strong>la</strong> strategia complessiva di EM volta<br />

ad ampliare e sviluppare le proprie attività nel settore <strong>del</strong>l’editoria web e nel mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> vendita<br />

di spazi pubblicitari in rete.<br />

Le parti si sono impegnate a sottoscrivere, alla data di sottoscrizione <strong>del</strong> contratto definitivo, un<br />

accordo commerciale attraverso il quale PC si impegnerà a prestare in favore di EM alcuni servizi<br />

relativi a gestione, aggiornamento e manutenzione <strong>del</strong> portale http://www.turistipercaso.it, di<br />

durata triennale, con rinnovo automatico per ulteriori periodi di tre anni.<br />

Le parti si sono altresì impegnate a sottoscrivere un contratto di licenza <strong>del</strong> marchio “Turisti per<br />

caso”, di cui sono titolari due <strong>del</strong>le persone fisiche socie di PC, avente ad oggetto la cessione ad<br />

EM <strong>del</strong> diritto esclusivo a utilizzare il marchio relativo al portale senza alcuna limitazione.<br />

L’accordo sottoscritto fra le parti prevede inoltre l’impegno da parte di PC per un periodo di<br />

cinque anni a non compiere, direttamente o indirettamente, all’interno <strong>del</strong> territorio nazionale,<br />

attività commerciali che possano competere con l’attività <strong>del</strong> ramo d’azienda ceduto.<br />

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione <strong>del</strong> controllo di parte di un’impresa,<br />

costituisce una concentrazione ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 5, comma 1, lettera b), <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90.<br />

Essa rientra nell'ambito di applicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui<br />

all'articolo 1 <strong>del</strong> Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva<br />

disposto dall'articolo 16, comma 1, <strong><strong>del</strong>la</strong> medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato in<br />

Italia dall’insieme <strong>del</strong>le imprese controllanti è stato superiore a 448 milioni di euro.<br />

L’accordo di fornitura di servizi di gestione e manutenzione <strong>del</strong> portale http://www.turistipercaso.it<br />

sottoscritto dalle parti può essere ritenuto direttamente connesso alla realizzazione <strong>del</strong>l’operazione<br />

di concentrazione in esame, e ad essa necessario, limitatamente ad un periodo di cinque anni, in<br />

quanto funzionale a garantire la continuità di approvvigionamento per i servizi utili allo<br />

svolgimento <strong>del</strong>l’attività rilevata dall’acquirente, a condizione che non sia prevista l’esclusiva o lo<br />

status di fornitore o acquirente privilegiato 1 .<br />

L’accordo di cessione <strong>del</strong> marchio “Turisti per caso” può essere ritenuto direttamente connesso<br />

alla realizzazione <strong>del</strong>l’operazione di concentrazione in esame, e ad essa necessario, in quanto<br />

funzionale al pieno uso, da parte <strong>del</strong>l’acquirente, <strong>del</strong>le attività cedute 2 .<br />

La clausola riguardante il patto di non concorrenza costituisce una restrizione accessoria<br />

all’operazione di concentrazione, in quanto direttamente connessa e necessaria alla realizzazione<br />

<strong>del</strong>l’operazione, limitatamente ad un periodo non superiore a tre anni. Al riguardo occorre rilevare,<br />

infatti, che una durata temporale superiore risulterebbe eccedere l’esigenza di garantire<br />

all’acquirente il trasferimento <strong>del</strong>l’effettivo valore <strong>del</strong>l’acquisizione 3 .<br />

IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

La concentrazione in esame interessa il mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> raccolta pubblicitaria on-line. Il mercato<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> raccolta pubblicitaria on-line connessa alla gestione di portali consiste nella vendita di spazi<br />

grafici pubblicitari sui siti Internet. Tali spazi, sotto forma di banner, bottoni o icone di vario<br />

1 Cfr., in proposito, i punti da 32 a 35 <strong><strong>del</strong>la</strong> Comunicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e<br />

necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03).<br />

2 Cfr. il punto 27 <strong><strong>del</strong>la</strong> citata Comunicazione.<br />

3 Cfr. il punto 20 <strong><strong>del</strong>la</strong> citata Comunicazione.


110<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

genere, sono posti graficamente in rilievo su una pagina web e recano messaggi promozionali.<br />

L’offerta di spazi pubblicitari on-line costituisce un mercato distinto rispetto alle forme tradizionali<br />

di pubblicità in ragione <strong>del</strong>le caratteristiche peculiari di Internet, ovvero l’interattività, la capacità<br />

di coniugare advertising tradizionale e marketing diretto e la possibilità di quantificare<br />

direttamente i contatti. Infine, l’attività succitata è rivolta, in particolare, ai consumatori finali e<br />

alle aziende che offrono sul mercato beni di largo consumo.<br />

Tale mercato ha una dimensione geografica nazionale, in considerazione <strong><strong>del</strong>la</strong> specificità <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

domanda relativa ai servizi richiesti e <strong><strong>del</strong>la</strong> lingua utilizzata nell’allestimento dei siti web.<br />

Dai dati forniti dalle parti emerge che il valore complessivo <strong>del</strong>le vendite nel mercato geografico<br />

rilevante <strong><strong>del</strong>la</strong> vendita di spazi pubblicitari su internet è stato, nel 2007, pari a circa 249 milioni di<br />

euro 4 . Tale mercato risulta estremamente frammentato e caratterizzato dalla presenza di un numero<br />

crescente di operatori italiani ed esteri, tra i quali, ad esempio, Msn.it Italia, Publitalia 80, Telecom<br />

Italia, Bread & Butter, RCS MediaGroup e Tiscali Advertising S.p.A.. Non risultano inoltre<br />

sussistere barriere all’ingresso nel mercato stesso, ove operano sia concessionarie di pubblicità che<br />

gestori di siti che vendono direttamente i propri spazi pubblicitari.<br />

EM è già attiva nel mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> raccolta pubblicitaria on-line attraverso alcuni portali internet<br />

con una quota <strong>del</strong> tutto marginale.<br />

Anche per quanto riguarda il ramo di azienda acquisito, la quota detenuta nel mercato in esame<br />

risulta inferiore all’unità percentuale.<br />

Alla luce <strong>del</strong>le ridotte quote di mercato <strong>del</strong>le parti e <strong><strong>del</strong>la</strong> presenza di importanti e numerosi<br />

concorrenti nazionali sul mercato rilevante, la presente operazione non appare idonea a<br />

determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

raccolta pubblicitaria on-line.<br />

V. IL PARERE DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI<br />

Con atto pervenuto in data 5 dicembre 2008, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11,<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> legge 31 luglio 1997, n. 249, l’<strong>Aut</strong>orità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha espresso<br />

parere favorevole allo schema di provvedimento <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità, in cui si rileva che la<br />

concentrazione in esame non è suscettibile di determinare, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 6, comma 1, <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

legge n. 287/90, la costituzione di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da<br />

eliminare o ridurre in modo sostanziale o durevole la concorrenza.<br />

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità per le Garanzie nelle Comunicazioni,<br />

che l’operazione in esame non determina, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 6, comma 1, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90,<br />

la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da<br />

eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;<br />

RITENUTO, altresì, che i patti intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei<br />

soli limiti sopra descritti e che l'<strong>Aut</strong>orità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti,<br />

i suddetti patti che si realizzino oltre il tempo e l'oggetto ivi indicati;<br />

DELIBERA<br />

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90.<br />

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge<br />

n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro <strong>del</strong>lo Sviluppo Economico.<br />

4 Fonte: Osservatorio FCP - Assointernet


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 111<br />

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel <strong>Bollettino</strong> <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong><br />

e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong>.<br />

IL SEGRETARIO GENERALE<br />

Luigi Fiorentino<br />

IL PRESIDENTE<br />

Antonio Catricalà


112<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

C9800 - ENEL ENERGIA/RAMO DI AZIENDA DI ENEL LOMBARDA<br />

Provvedimento n. 19275<br />

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO<br />

NELLA SUA ADUNANZA <strong>del</strong>l’11 dicembre 2008;<br />

SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;<br />

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;<br />

VISTE la comunicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> società Enel Energia S.p.A., pervenuta il 17 novembre 2008;<br />

CONSIDERATO quanto segue:<br />

I. LE PARTI<br />

Enel Energia S.p.A. (di seguito, Enel Energia) è una società attiva nella vendita di energia elettrica<br />

e gas ai clienti finali, interamente controllata da Enel S.p.A. (di seguito, ENEL), società holding a<br />

capo di un gruppo attivo nei settori <strong>del</strong>l’energia elettrica e <strong>del</strong> gas naturale. Il capitale sociale di<br />

Enel è attualmente detenuto per il 21,4% dal Ministero <strong>del</strong>l’Economia e Finanze, per il 10,2%<br />

dalla Cassa Depositi e Prestiti ed è diffuso sul mercato per la restante parte.<br />

Nel 2007 il fatturato consolidato realizzato da Enel a livello mondiale è stato di 42.695 milioni di<br />

euro, di cui 32.564 milioni per vendite in Italia.<br />

Oggetto di acquisizione è il ramo d’azienda di Energia Lombarda S.r.l. (di seguito, Ramo<br />

d’Azienda), attivo nella vendita di gas naturale a clienti finali nel Comune di Montedoro<br />

(Caltanissetta).<br />

Nel 2007, il fatturato realizzato, interamente in Italia, dal Ramo d’Azienda oggetto di acquisizione<br />

è stato pari a 107.804 euro.<br />

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione da parte di Enel, tramite Enel Energia, <strong>del</strong><br />

Ramo d’Azienda attivo nella vendita di gas naturale.<br />

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione in esame, in quanto comporta l’acquisizione <strong>del</strong> controllo di parte di un’impresa,<br />

costituisce una concentrazione ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 5, lettera b), <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90.<br />

Essa rientra nell’ambito di applicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui<br />

all’articolo 1 <strong>del</strong> Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione<br />

preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, in quanto il fatturato totale<br />

realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme <strong>del</strong>le imprese interessate è stato<br />

superiore a 448 milioni di euro.<br />

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE<br />

L’attività di vendita di gas naturale consiste nella fornitura e la consegna di gas ai clienti finali<br />

allacciati alle reti di distribuzione o alla rete di trasporto <strong>del</strong> gas. La vendita di gas naturale è<br />

disciplinata dagli artt. 17, 18 e 22 <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 164/00, che ne definiscono i criteri di<br />

esercizio dal lato <strong>del</strong>l’offerta e <strong><strong>del</strong>la</strong> domanda. Le imprese che svolgono l’attività di vendita di gas<br />

devono essere autorizzate dal Ministero per le Attività Produttive (articolo 17, comma 1). A partire


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 113<br />

dal 1° gennaio 2003, tutti i clienti finali sono idonei, cioè possono scegliere liberamente il proprio<br />

fornitore.<br />

In ragione <strong>del</strong>le differenziazioni e specifiche caratteristiche espresse dalla domanda e dall’offerta è<br />

possibile individuare distinti mercati <strong>del</strong> prodotto in relazione:<br />

– alle imprese di generazione di energia elettrica (clienti termoelettrici) con consumi, di norma,<br />

ampiamente superiori ai 200.000 mc/anno;<br />

– ai clienti finali di medio grandi dimensioni (principalmente imprese <strong>del</strong>l’industria e <strong>del</strong><br />

commercio di dimensioni medio grandi), con consumi superiori a 200.000 mc di gas/anno;<br />

– ai clienti finali di piccola dimensione (principalmente clienti residenziali e piccole imprese<br />

<strong>del</strong>l’industria e <strong>del</strong> commercio, con consumi inferiori a 200.000 mc di gas/anno).<br />

In particolare, la domanda espressa da tali categorie di clienti finali presenta <strong>del</strong>le differenze di<br />

rilievo in relazione a caratteristiche quali: i volumi di consumo pro-capite; il livello <strong><strong>del</strong>la</strong> rete cui<br />

sono allacciati (rete di trasporto/rete di distribuzione); i profili di consumo annuo di gas e la<br />

destinazione finale <strong>del</strong> gas (riscaldamento e uso domestico; fattore produttivo per l’industria;<br />

materia prima per la generazione); le caratteristiche <strong>del</strong> prodotto in termini di pacchetto di servizi<br />

domandati (tipologia di trasporto, modulazione, misura etc.) e il tipo di offerta commerciale<br />

richiesta (caratteristiche <strong>del</strong> contratto e prezzo di vendita etc.).<br />

A tali caratteristiche distintive, dal lato <strong><strong>del</strong>la</strong> domanda, corrisponde anche una diversa struttura<br />

<strong>del</strong>l’offerta sui diversi mercati sopra individuati e differenti dinamiche competitive.<br />

Quanto alla dimensione geografica di tali mercati, in ragione <strong><strong>del</strong>la</strong> scala di attività <strong>del</strong>le imprese<br />

attive nella vendita di gas ai clienti termoelettrici ed ai clienti finali di dimensione medie e grandi,<br />

nonché <strong>del</strong>le dinamiche competitive osservate dal lato <strong>del</strong>l’offerta, si ritiene che i mercati <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

vendita di gas ai clienti termoelettrici ed ai clienti finali di medio-grandi dimensioni siano<br />

nazionali.<br />

Per quanto riguarda il mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> vendita di gas ai clienti finali di piccola dimensione, dal lato<br />

<strong>del</strong>l’offerta, la scala di attività e le dinamiche competitive sono più variegate ed ancora molto<br />

limitate; ciò anche in ragione <strong>del</strong> livello di concentrazione che ancora caratterizza il mercato a<br />

monte <strong>del</strong>l’approvvigionamento di gas, <strong><strong>del</strong>la</strong> scarsa liquidità <strong>del</strong>lo stesso dovuta anche alla<br />

inadeguata disponibilità di infrastrutture per l’importazione e lo stoccaggio di gas per il sistema<br />

nazionale e di un contesto normativo che, in un’ottica di tutela dei consumatori di minore<br />

dimensione, incide anche sulla possibilità di differenziazione dei prezzi di vendita <strong>del</strong> gas. Nei<br />

confronti di tale tipologia di clientela risultano essere, infatti, ancora principalmente attive le<br />

imprese di vendita di gas incumbent storicamente presenti su territori locali ed integrate<br />

verticalmente con le imprese di distribuzione <strong>del</strong> gas operanti in regime di concessione esclusiva<br />

in una o più aree locali comunali.<br />

La dimensione geografica di tale mercato potrebbe, pertanto, essere inferiore a quella nazionale.<br />

L’area geografica che, allo stato, potrebbe forse approssimare meglio la dimensione <strong>del</strong>lo stesso è<br />

l’area di attribuzione di ciascuna concessione esclusiva di distribuzione. Si deve tenere conto<br />

tuttavia che, in fatto, le singole concessioni di distribuzione non corrispondono necessariamente<br />

all’impianto di distribuzione interconnesso sottostante e che le modifiche in corso circa<br />

l’individuazione <strong>del</strong>le aree locali di riferimento per la riallocazione <strong>del</strong>le concessioni di<br />

distribuzione potrebbero portare a superare la dimensione comunale. In ogni caso, ai fini <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

presente operazione, l’esatta definizione <strong><strong>del</strong>la</strong> dimensione geografica di tale mercato può essere<br />

lasciata aperta, in quanto essa non incide sulla valutazione concorrenziale <strong>del</strong>l’operazione stessa.<br />

L’operazione in esame interessa solo il mercato <strong>del</strong> prodotto <strong><strong>del</strong>la</strong> vendita di gas ai clienti finali di<br />

piccola dimensione, tenuto conto che il ramo d’azienda oggetto di acquisizione non realizza


114<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

vendite di gas nei confronti di clienti termoelettrici ovvero di clienti finali di medio grandi<br />

dimensioni.<br />

Effetti <strong>del</strong>l’operazione<br />

Nella vendita di gas ai clienti finali di piccola dimensione, nel 2007 Enel Energia deteneva una<br />

quota stimata di circa l’11%, a livello nazionale, mentre la quota stimata riferibile al Ramo<br />

d’Azienda era ampiamente inferiore all’1%.<br />

Anche considerando un ambito geografico più ristretto l’operazione non appare sollevare problemi<br />

sotto il profilo concorrenziale in quanto Enel Energia non è attualmente attiva nella vendita di gas<br />

nel Comune di Montedoro in cui opera il Ramo d’Azienda oggetto di acquisizione.<br />

Non si ritiene, quindi, che l’operazione in esame sia tale da modificare in misura sostanziale le<br />

preesistenti condizioni concorrenziali nel mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> vendita di gas ai clienti di piccole<br />

dimensioni.<br />

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 6, comma 1,<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominate sul mercato<br />

interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;<br />

DELIBERA<br />

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90.<br />

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge<br />

n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro <strong>del</strong>lo Sviluppo Economico.<br />

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel <strong>Bollettino</strong> <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong><br />

e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong>.<br />

IL SEGRETARIO GENERALE<br />

Luigi Fiorentino<br />

IL PRESIDENTE<br />

Antonio Catricalà


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 115<br />

C9802 - BARCLAYS INDUSTRIAL INVESTMENTS LIMITED/GRUPPO CARTORAMA<br />

Provvedimento n. 19276<br />

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO<br />

NELLA SUA ADUNANZA <strong>del</strong>l’11 dicembre2 008;<br />

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;<br />

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;<br />

VISTA la comunicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> società Barclays Industrial Investments Limited, pervenuta in data<br />

18 novembre 2008;<br />

CONSIDERATO quanto segue:<br />

I. LE PARTI<br />

Barclays Industrial Investments Limited (di seguito Bii) è una società di diritto inglese<br />

appartenente al gruppo Barclays attivo, inter alia, nei servizi di private equity anche attraverso la<br />

promozione, l’istituzione e la gestione di fondi d’investimento mobiliari.<br />

Al vertice <strong><strong>del</strong>la</strong> catena di controllo di Bii si colloca -mediante Barclays Private Equity Limited e<br />

Barclays Bank Plc- Barclays Plc, società inglese a capo <strong>del</strong>l’omonimo gruppo e quotata alla borsa<br />

valori di Londra.<br />

Nel corso <strong>del</strong>l’esercizio 2007, il gruppo Barclays ha conseguito un fatturato complessivo di 76,5<br />

miliardi di euro, di cui [50-60] 1 e [2-3] miliardi per vendite realizzate rispettivamente nell’Unione<br />

Europea e in Italia.<br />

Gruppo Cartorama S.r.l. (di seguito Ca) è una società italiana operante nel settore <strong><strong>del</strong>la</strong> cartoleria e<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> cartotecnica, con particolare riferimento alla produzione e commercializzazione di articoli di<br />

cancelleria per la scuola e l’ufficio, zaini, cartelle e astucci per la scuola nonché articoli da regalo,<br />

decorazioni natalizie e gadget in generale.<br />

Il controllo su Ca è esercitato da Arner Private Equity Limited Partnership tramite la società Arpus<br />

Consultadoria e Marketing Lda che ne detiene una frazione di circa il 66%; la quota rimanente è<br />

appannaggio di un’altra società (Andaman Investments S.a., 28% circa) e di due persone fisiche<br />

(6% complessivamente). Da parte sua, Ca detiene l’intero capitale di tre società attive nel<br />

medesimo ambito merceologico (Cartdiscount S.r.l., Cartorama East Europe S.r.l. e Cartorama Hk<br />

Limited, rispettivamente di diritto italiano, romeno e di Hong Kong).<br />

Il fatturato conseguito dal gruppo Cartorama nel 2007 è stato pari a 132,9 milioni di euro a livello<br />

mondiale, di cui [100-448] e [100-448] milioni per vendite realizzate rispettivamente nell’Unione<br />

europea e in Italia.<br />

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

La comunicazione in esame riguarda l’acquisizione, da parte di Bii, <strong>del</strong> controllo di Ca mediante<br />

una newco di proprietà che ne acquisterà l’intero capitale sociale. Successivamente, per effetto<br />

<strong>del</strong>l’esecuzione di un aumento di capitale, l’assetto proprietario <strong><strong>del</strong>la</strong> newco vedrà una quota <strong>del</strong><br />

78% appannaggio <strong>del</strong> gruppo Barclays (mediante Bii e una società veicolo comunque<br />

riconducibile al gruppo), mentre la frazione rimanente sarà riconducibile, per il 18%, ad Andaman<br />

1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di<br />

segretezza <strong>del</strong>le informazioni.


116<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

Investments S.a. e, per un complessivo 4%, a quattro persone fisiche (diverse dai due soci persone<br />

fisiche attuali). Ad ogni modo, tre dei cinque membri <strong>del</strong> Consiglio di amministrazione <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

newco saranno designati dal gruppo Barclays.<br />

L’operazione risponde all’obiettivo <strong>del</strong> gruppo acquirente di investire in imprese ad alto potenziale<br />

di sviluppo al fine <strong><strong>del</strong>la</strong> massimizzazione <strong>del</strong> loro valore.<br />

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione <strong>del</strong> controllo di un’impresa,<br />

costituisce una concentrazione ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 5, comma 1 lettera b), <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90.<br />

Essa rientra nell’ambito di applicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui<br />

all’articolo 1 <strong>del</strong> Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva<br />

disposto dall’articolo 16, comma 1, <strong><strong>del</strong>la</strong> medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato,<br />

nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme <strong>del</strong>le imprese interessate è stato superiore a<br />

448 milioni di euro.<br />

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE<br />

Il mercato <strong>del</strong> prodotto<br />

Da un punto vista merceologico, il settore interessato dall’operazione in esame è quello in cui<br />

opera la società Ca oggetto di acquisizione, ossia la produzione e commercializzazione di articoli<br />

di cartoleria. In particolare, le attività di Ca individuano tre ambiti merceologici distinti in<br />

relazione alla tipologia di articoli prodotti.<br />

(i) Nel caso <strong><strong>del</strong>la</strong> cartotecnica e <strong><strong>del</strong>la</strong> cancelleria, le attività in questione riguardano il cosiddetto<br />

converting ossia la trasformazione <strong><strong>del</strong>la</strong> carta in strumenti di lavoro -in particolare quaderni, fogli<br />

protocollo e da disegno, blocchi note, diari, risme per stampanti e fotocopie, classificatori e<br />

raccoglitori, buste e modulistica, agende e rubriche, ecc- per la scuola, l’ufficio, la casa, il disegno<br />

e l’hobby.<br />

Nell’ambito <strong><strong>del</strong>la</strong> cartotecnica si registra una significativa presenza di operatori verticalmente<br />

integrati nelle diverse fasi <strong>del</strong> ciclo produttivo, dalla foresta alla fabbricazione <strong><strong>del</strong>la</strong> carta e alla sua<br />

successiva trasformazione e lavorazione. La loro capacità di passare da una produzione all’altra<br />

giustifica l’inclusione in un medesimo mercato di prodotti che, dal punto di vista <strong><strong>del</strong>la</strong> domanda,<br />

sono solo parzialmente sostituibili. Nel mercato operano inoltre imprese che, come la stessa Ca,<br />

ideano e sviluppano i prodotti ovvero sono licenziatarie di marchi ma ricorrono anche a soggetti<br />

terzi per la fase di lavorazione vera e propria; tali imprese sono spesso specializzate in termini sia<br />

di prodotti venduti che di canali distributivi utilizzati.<br />

Con riferimento a questi ultimi, i consumatori finali, da cui origina la gran parte <strong><strong>del</strong>la</strong> domanda,<br />

possono rivolgersi sia alla piccola distribuzione al dettaglio (cartolerie e altri esercizi commerciali<br />

di vicinato), rifornita in prevalenza dalle imprese specializzate non integrate, sia alla grande<br />

distribuzione, rifornita invece quasi esclusivamente dagli operatori integrati.<br />

Per quel che riguarda la società oggetto di acquisizione, i prodotti vengono commercializzati su<br />

tutto il territorio nazionale attraverso circa diecimila esercizi di piccola dimensione e circa<br />

cinquecento soggetti <strong><strong>del</strong>la</strong> grande distribuzione.<br />

(ii) Gli zaini, le cartelle nonché i diversi articoli per la scrittura (quali gli astucci porta-penne)<br />

rivolti a soddisfare esigenze di tipo scolastico rientrano nella categoria <strong>del</strong> cosiddetto supporto<br />

scolastico.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 117<br />

Il mercato <strong>del</strong> supporto scolastico è caratterizzato dalla presenza prevalente di società che, come la<br />

stessa Ca, importano prodotti finiti realizzati su proprio design, ovvero di proprietari o licenziatari<br />

di marchi che decentrano la lavorazione presso terzi specializzati.<br />

Essendo la clientela finale rappresentata prevalentemente da giovani e ragazzi, le imprese <strong>del</strong><br />

settore pongono particolare attenzione non solo all’innovazione di prodotto in termini di soluzioni<br />

tecniche e di materiali, ma anche a investimenti pubblicitari e di marketing per l’affermazione e la<br />

diffusione dei marchi unitamente all’accessorio gadget quale elemento di attrazione e<br />

fi<strong>del</strong>izzazione <strong><strong>del</strong>la</strong> clientela.<br />

I prodotti vengono venduti sempre più attraverso il canale <strong><strong>del</strong>la</strong> grande distribuzione. Quanto alla<br />

società oggetto di acquisizione, come nel caso sub (i) i prodotti vengono commercializzati su tutto<br />

il territorio nazionale attraverso circa diecimila esercizi di piccola dimensione e circa cinquecento<br />

soggetti <strong><strong>del</strong>la</strong> grande distribuzione.<br />

(iii) Infine, sebbene in misura ridotta rispetto ai due ambiti merceologici precedentemente<br />

individuati, la società oggetto di acquisizione opera anche nella produzione e commercializzazione<br />

di oggettistica di vario tipo per regali, decorazioni natalizie e gadget in generale (ad esempio<br />

luminarie, festoni, can<strong>del</strong>e, portachiavi, porta-cd, ecc).<br />

Il mercato geografico<br />

Per quanto riguarda la rilevanza geografica, secondo le parti la dimensione di tutti i mercati<br />

precedentemente descritti risulterebbe circoscritta al territorio nazionale. Tale ipotesi trae<br />

fondamento, da un lato, dal fatto che i prodotti in questione utilizzano, in larga parte, marchi e<br />

loghi di proprietà di terzi concessi in licenza d’uso con limitazione territoriale, e, dall’altro, dalla<br />

localizzazione nazionale <strong><strong>del</strong>la</strong> clientela rifornita, di cui è evidenza la disaggregazione <strong>del</strong> fatturato<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> stessa società oggetto di acquisizione.<br />

Ad ogni modo, non essendo il gruppo acquirente presente in alcuno dei mercati rilevanti né in<br />

segmenti a monte o valle degli stessi, e risolvendosi quindi l’operazione in esame essenzialmente<br />

nella mera sostituzione di un operatore con un altro, una diversa <strong>del</strong>imitazione <strong>del</strong>l’ambito<br />

geografico rilevante (ad esempio di livello europeo per via di un flusso rilevante di importazioni<br />

nel caso <strong><strong>del</strong>la</strong> cartotecnica 2 ) non muterebbe la valutazione.<br />

Effetti <strong>del</strong>l’operazione<br />

Secondo stime <strong>del</strong>le parti, l’incidenza <strong>del</strong> gruppo Cartorama a livello nazionale sarebbe di circa il<br />

[5-10%] in entrambi i mercati sub (i) e (iii); nel mercato (ii) <strong>del</strong> supporto scolastico, invece, il peso<br />

sarebbe di poco superiore al [10-15%] relativamente al segmento degli zaini e inferiore all’1%<br />

relativamente al segmento degli articoli per la scrittura.<br />

In tutti gli ambiti merceologici operano peraltro diversi e qualificati concorrenti (quali Cartiere<br />

Milani Fabriano, Cartiere Paolo Pigna e Leideberg come imprese integrate e Nava Milano, Giochi<br />

Preziosi e Franco Panini Scuola come imprese specializzate), spesso con quote di mercato<br />

superiori a quelle di Ca.<br />

Alla luce <strong>del</strong>le considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a<br />

modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nei mercati rilevanti.<br />

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non comporta, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 6, comma 1,<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati<br />

interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;<br />

2 Cfr, C9346 in <strong>Bollettino</strong> n. 20/08.


118<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

DELIBERA<br />

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90.<br />

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge<br />

n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro <strong>del</strong>lo Sviluppo Economico.<br />

Il provvedimento verrà pubblicato nel <strong>Bollettino</strong> <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong> e <strong>del</strong><br />

<strong>Mercato</strong>.<br />

IL SEGRETARIO GENERALE<br />

Luigi Fiorentino<br />

IL PRESIDENTE<br />

Antonio Catricalà


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 119<br />

C9807 - SOGEGROSS/ RAMO D’AZIENDA DI FESSIA<br />

Provvedimento n. 19277<br />

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO<br />

NELLA SUA ADUNANZA <strong>del</strong>l’11 dicembre 2008;<br />

SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti Bedogni;<br />

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;<br />

VISTO l’atto <strong><strong>del</strong>la</strong> società SOGEGROSS S.p.A., pervenuto in data 18 novembre 2008;<br />

CONSIDERATO quanto segue:<br />

I. LE PARTI<br />

SOGEGROSS S.p.A. (di seguito SOGEGROSS), con sede legale a Genova, è una società a capo<br />

di un gruppo di imprese attive nella distribuzione commerciale di generi alimentari e di altri beni<br />

di largo e generale consumo, presente in più regioni nel Nord Ovest d’Italia.<br />

Nell’ambito <strong>del</strong> Gruppo, la società Basko S.p.A. gestisce il canale distributivo dei supermercati<br />

SuperBasko e dei superstore IperFrescoBasko, mentre la società Nume S.r.l. gestisce il canale<br />

distributivo dei discount sotto l’insegna Ekom. Sogegross inoltre gestisce il canale di vendita<br />

all’ingrosso e il canale di affiliazione di supermercati e superettes sotto l’insegna Doro Centry.<br />

Il gruppo Sogegross partecipa con un quota <strong>del</strong> 28% in Agorà Network S.c. a r.l. che svolge, a<br />

livello nazionale, alcune funzioni di marketing per i propri soci, tra cui, in particolare, la funzione<br />

di centrale d’acquisto.<br />

Il fatturato consolidato, realizzato a livello nazionale dal Gruppo SOGEGROSS, nel 2007, è stato<br />

di circa 576 milioni di euro.<br />

Oggetto di acquisizione è un ramo d’azienda costituito da:<br />

a) un punto vendita di prodotti alimentari e non alimentari, ad oggi gestito in regime di affitto di<br />

ramo d’azienda dalla società Ortobrà Superfreschi S.r.l., di proprietà <strong><strong>del</strong>la</strong> società Fessia S.n.c., (di<br />

seguito, FESSIA), attiva quest’ultima nel commercio al dettaglio di prodotti <strong>del</strong> settore alimentare<br />

e non alimentare di largo e generale consumo);<br />

b) le relative attrezzature esistenti;<br />

c) l’avviamento commerciale.<br />

Il suddetto punto vendita è sito nel Comune di Santena (TO) ed include l’autorizzazione<br />

commerciale per una superficie di 1.106 m 2 .<br />

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione in esame consiste nell’acquisizione da parte di SOGEGROSS <strong>del</strong> ramo d’azienda di<br />

FESSIA sopra descritto.<br />

Dopo la realizzazione <strong>del</strong>l’operazione, il punto vendita opererà sotto l’insegna “Ekom”.<br />

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione <strong>del</strong> controllo di parte di impresa,<br />

costituisce una concentrazione ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 5, comma 1, lettera b), <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90.<br />

Essa rientra nell’ambito di applicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui<br />

all’articolo 1 <strong>del</strong> Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione


120<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, <strong><strong>del</strong>la</strong> medesima legge, in quanto il fatturato totale<br />

realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme <strong>del</strong>le imprese interessate è stato<br />

superiore a 448 milioni di euro.<br />

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE<br />

Il mercato <strong>del</strong> prodotto<br />

Il settore interessato dalla concentrazione in esame è quello <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione moderna di prodotti<br />

alimentari e non alimentari di largo e generale consumo.<br />

All’interno <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione moderna possono distinguersi diverse categorie di punti vendita<br />

(ipermercati, supermercati, superette e discount), che si differenziano in base a caratteristiche quali<br />

la dimensione <strong><strong>del</strong>la</strong> superficie di vendita, il posizionamento di prezzo, l’ampiezza e la profondità<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> gamma di prodotti offerti, le caratteristiche espositive, la presenza di banchi per i prodotti<br />

freschi, la disponibilità di parcheggi. Secondo quanto stabilito dall’<strong>Aut</strong>orità 1 , la diversità nella<br />

qualità e nel livello di servizi offerti dalle varie tipologie di punto vendita ne rende piuttosto deboli<br />

i rapporti di sostituibilità reciproci, che risultano sostanzialmente limitati alle categorie<br />

immediatamente contigue. Ai fini <strong>del</strong>l’individuazione <strong>del</strong> mercato rilevante dal punto di vista <strong>del</strong><br />

prodotto, occorre pertanto partire da ciascuna tipologia di punto vendita e affiancare ad essa le<br />

categorie di punti vendita con le quali sussistano forti relazioni di sostituibilità.<br />

Sogegross opera nel settore <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione moderna mediante punti vendita gestiti secondo la<br />

formula discount. Sulla base di quanto stabilito dall’<strong>Aut</strong>orità 2 , con riferimento ai punti vendita<br />

gestiti secondo la formula <strong>del</strong> discount, risulta definita un’ampia catena di rapporti di sostituibilità,<br />

che va dagli hard discount ai soft discount, fino a tutti gli altri punti vendita <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione<br />

moderna.<br />

Nel caso in esame, considerato che l’operazione di acquisizione risulta finalizzata all’apertura di<br />

un nuovo punto vendita con una superficie di vendita di 1.106 m 2 , il mercato rilevante risulta<br />

essere quello dei supermercati, composto di superette, supermercati e ipermercati, ossia<br />

comprensivo di tutti i punti vendita <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione moderna.<br />

Il mercato geografico<br />

Da un punto di vista geografico, il mercato ha dimensione locale, in considerazione dei<br />

comportamenti di acquisto dei consumatori e <strong>del</strong>l’importanza da questi attribuita alla prossimità<br />

dei punti vendita. L’esatta <strong>del</strong>imitazione <strong><strong>del</strong>la</strong> dimensione geografica dei mercati deve essere<br />

effettuata caso per caso, sulla base <strong><strong>del</strong>la</strong> dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita<br />

<strong>del</strong>le imprese interessate e <strong>del</strong> loro livello di sovrapposizione. In prima approssimazione, essa può<br />

essere circoscritta ai confini amministrativi provinciali.<br />

Nel caso in esame, il mercato geografico interessato è rappresentato, quindi, dalla provincia di<br />

Torino, nella quale è localizzato il nuovo punto vendita.<br />

V. EFFETTI DELL’OPERAZIONE<br />

Nel mercato rilevante la quota detenuta dall’acquirente 3 è pari a circa il 3%, e la stessa si<br />

incrementerà in misura marginale per effetto <strong>del</strong>l’operazione. In tale mercato, inoltre, sono<br />

1 Cfr. decisione <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità, C3037-Schemaventuno-Promodes/Gruppo GS, provv. n. 6113 <strong>del</strong> 18 giugno 1998, in Boll.<br />

n. 25/98.<br />

2 Cfr. decisione <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità, I397-Sviluppo Discount/Gestione Discount, Provv. n. 8423 <strong>del</strong> 28 giugno 2000, in Boll. n.<br />

26/00.<br />

3 Il dato, di fonte Nielsen, si riferisce ad Agorà Network S.r.l., società operante di fatto come centrale di gestione degli<br />

acquisti per i propri soci tra cui – oltre a Sogegross – Iperal, Poli e Tigros.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 121<br />

presenti qualificati concorrenti, fra cui Carrefour e COOP, con quote rispettivamente pari a circa il<br />

35% e il 13%.<br />

Per quanto precede, l’operazione comunicata non altera le condizioni concorrenziali nel mercato<br />

interessato.<br />

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 6, comma 1,<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato<br />

interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.<br />

DELIBERA<br />

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90.<br />

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge<br />

n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro <strong>del</strong>lo Sviluppo Economico.<br />

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel <strong>Bollettino</strong> <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong><br />

e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong>.<br />

IL SEGRETARIO GENERALE<br />

Luigi Fiorentino<br />

IL PRESIDENTE<br />

Antonio Catricalà


122<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

C9808 - SONY CORPORATION/SONY NEC OPTIARC<br />

Provvedimento n. 19278<br />

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO<br />

NELLA SUA ADUNANZA <strong>del</strong>l’11 dicembre 2008;<br />

SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti Bedogni;<br />

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;<br />

VISTO l’atto <strong><strong>del</strong>la</strong> società Sony Corporation, pervenuto in data 19 novembre 2008;<br />

CONSIDERATO quanto segue:<br />

I. LE PARTI<br />

Sony Corporation (di seguito, Sony) è una società di diritto giapponese, posta al vertice<br />

<strong>del</strong>l’omonimo gruppo (di seguito Gruppo Sony) e attiva a livello globale nel mercato<br />

<strong>del</strong>l’intrattenimento e <strong>del</strong>l’elettronica ed, in particolare, nella produzione e commercializzazione di<br />

prodotti elettronici di largo consumo (e.g., televisori, riproduttori audio e video, computer e<br />

sistemi di navigazione per autovetture) e dei componenti elettronici di tali prodotti (e.g., circuiti<br />

integrati c.d. “LSI”, testine di lettura ottica, mezzi di registrazione audio/video/dati, sistemi di<br />

registrazione dati e batterie).<br />

Sony è quotata sulle borse di Tokio, Osaka, New York e Londra e non è soggetta al controllo,<br />

diretto o indiretto, di alcuna persona fisica o giuridica.<br />

Il fatturato realizzato a livello mondiale dal Gruppo Sony, per l’esercizio finanziario chiuso al 31<br />

marzo 2008, è stato pari a circa 55 miliardi di euro, di cui circa 14,4 miliardi di euro a livello<br />

europeo e circa [1-2] 1 miliardi di euro per vendite in Italia.<br />

Sony NEC Optiarc Inc. (di seguito Optiarc) è una società di diritto giapponese attiva nello<br />

sviluppo, progettazione, produzione (attraverso terzi), commercializzazione e vendita di lettori per<br />

supporti ottici di archiviazione dati (di seguito Lettori ODD), tra cui i lettori ODD che utilizzano la<br />

tecnologia blue laser (di seguito BluRay).<br />

Optiarc è attualmente sottoposta al controllo congiunto di Sony e Nec, che ne detengono<br />

rispettivamente il 55% e il 45% <strong>del</strong> capitale sociale. Nec è una società di diritto giapponese, posta<br />

al vertice <strong>del</strong>l’omonimo gruppo (di seguito Gruppo Nec) e attiva principalmente in due settori: (i)<br />

prodotti e servizi di information technology, forniti principalmente ad amministrazioni pubbliche e<br />

società (e.g., software, server per personal computer, personal computer) e (ii) comunicazioni in<br />

rete (e.g., tecnologia a banda larga, apparecchiature e telefoni cellulari).<br />

Il fatturato realizzato a livello mondiale da Optiarc, per l’esercizio finanziario chiuso al 31 marzo<br />

2008, è stato pari a circa 851,8 milioni di euro, di cui circa [100-448] milioni di euro a livello<br />

europeo e circa [1-10] milioni di euro per vendite in Italia.<br />

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione in esame consiste nell’acquisizione, da parte di Sony, <strong>del</strong> 45% <strong>del</strong> capitale sociale di<br />

Optiarc da Nec.<br />

1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di<br />

segretezza <strong>del</strong>le informazioni.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 123<br />

Lo Share Transfer Agreement prevede inoltre una clausola di confidenzialità a carico di Nec di<br />

durata pari a cinque anni.<br />

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione comunicata, in quanto comporta il passaggio dal controllo congiunto al controllo<br />

esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 5, comma 1, lettera b),<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90.<br />

Essa rientra nell’ambito di applicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui<br />

all’articolo 1 <strong>del</strong> Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione<br />

preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, <strong><strong>del</strong>la</strong> medesima legge, in quanto il fatturato totale<br />

realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme <strong>del</strong>le imprese interessate è stato<br />

superiore a 448 milioni di euro.<br />

La clausola di confidenzialità costituisce una restrizione accessoria all’operazione, in quanto<br />

appare strettamente funzionale alla salvaguardia <strong>del</strong> valore <strong>del</strong>l’azienda acquisita, a condizione che<br />

abbia una durata limitata nel tempo, non eccedente il periodo di due anni 2 .<br />

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE<br />

L’operazione in esame interessa il mercato dei lettori ODD per computer, che vanno tenuti distinti<br />

dai lettori ODD per apparecchiature domestiche 3 . La dimensione geografica <strong>del</strong> mercato sembra<br />

essere sovranazionale, almeno pari all’Unione Europea, se non addirittura mondiale 4 .<br />

Nel mercato dei lettori ODD per computer, Optiarc detiene una quota pari al 13% 5 a livello<br />

mondiale e al [15-20%] a livello europeo. Sony è attiva nel mercato rilevante solo attraverso<br />

Optiarc.<br />

Si rileva che l’operazione in esame si sostanzia nel passaggio dal controllo congiunto ad esclusivo<br />

da parte di Sony su un operatore di mercato e, quindi, pur determinando la modifica <strong><strong>del</strong>la</strong> struttura<br />

<strong>del</strong> controllo di Optiarc, non produce un impatto sulla struttura concorrenziale <strong>del</strong> mercato.<br />

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 6, comma 1,<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato<br />

interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;<br />

RITENUTO, altresì, che il patto intercorso tra le parti è accessorio alla presente operazione nei soli<br />

limiti sopra descritti e che l’<strong>Aut</strong>orità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il<br />

suddetto patto che si realizzi oltre il tempo ivi indicato;<br />

DELIBERA<br />

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90.<br />

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge<br />

n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro <strong>del</strong>lo Sviluppo Economico.<br />

2 Comunicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione<br />

(2005/C 56/03), pubblicata in GUCE <strong>del</strong> 5 marzo 2005, punto 26.<br />

3 Cfr. decisione COMP/M. 4139 – Sony/NEC/JV.<br />

4 Cfr. decisione COMP/M.2260 – Hitachi/LG Electronics/JV, decisione COMP/M.3349 - Toshiba/Samsung/JV, decisione<br />

COMP/M. 4139 – Sony/NEC/JV.<br />

5 Quota in volume.


124<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel <strong>Bollettino</strong> <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong><br />

e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong>.<br />

IL SEGRETARIO GENERALE<br />

Luigi Fiorentino<br />

IL PRESIDENTE<br />

Antonio Catricalà


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 125<br />

C9809 - AGAM/ACSM<br />

Provvedimento n. 19279<br />

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO<br />

NELLA SUA ADUNANZA <strong>del</strong>l’11 dicembre 2008;<br />

SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti Bedogni;<br />

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;<br />

VISTA la comunicazione <strong>del</strong>le società A2A S.p.A., AGAM S.p.A. e ACSM S.p.A., pervenuta il 19<br />

novembre 2008;<br />

CONSIDERATO quanto segue:<br />

I. LE PARTI<br />

AGAM S.p.A. (di seguito AGAM) è una società attiva nella vendita e distribuzione di gas, nella<br />

vendita di energia elettrica, nella gestione calore, nel ciclo idrico integrato, nel teleriscaldamento e<br />

nella produzione di energia elettrica attraverso impianti di cogenerazione. AGAM è soggetta al<br />

controllo congiunto <strong>del</strong> Comune di Monza e A2A S.p.A (di seguito A2A), che ne detengono<br />

rispettivamente una quota di capitale sociale <strong>del</strong> 75,1% e <strong>del</strong> 24,99% 1 . A2A è nata nel 2007 dalla<br />

fusione per incorporazione di ASM Brescia S.p.A. in AEM S.p.A. 2 ed è controllata<br />

congiuntamente dai Comuni di Milano e Brescia, che ne detengono ciascuno una partecipazione<br />

pari al 27,456% <strong>del</strong> capitale sociale. A2A è una multiutility a capo di un gruppo di società operanti<br />

nella produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica, nella distribuzione e vendita di gas<br />

naturale, nel teleriscaldamento, nel ciclo idrico integrato e nell’offerta di servizi ambientali,<br />

nonché nella produzione ed esplorazione di idrocarburi .<br />

A2A controlla congiuntamente a Electricité de France S.A. (EdF) il gruppo Edison, uno dei<br />

maggiori operatori <strong>del</strong> settore <strong>del</strong> gas e <strong>del</strong>l’elettricità in Italia ed in Europa.<br />

Nel 2007 il fatturato consolidato realizzato in Italia da AGAM è stato di circa 50,9 milioni di euro<br />

e quello di A2A di circa [9-10] 3 miliardi di euro.<br />

ACSM S.p.A. (di seguito ACSM) è una società attiva, anche tramite proprie controllate, nella<br />

vendita e distribuzione di gas, nel ciclo idrico integrato, nel teleriscaldamento, nella<br />

termovalorizzazione.<br />

Il capitale sociale di ACSM è detenuto per una quota <strong>del</strong> 40,<strong>47</strong>7% dal Comune di Como, per una<br />

quota <strong>del</strong> 20% da A2A, per una quota <strong>del</strong> 3,968% da Transalpina Energia S.r.l. mentre il restante<br />

35,555% è diffuso sul mercato.<br />

Nel 2007 il fatturato consolidato realizzato in Italia da ACSM è stato pari a circa 134 milioni di<br />

euro.<br />

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione consiste nella fusione per incorporazione di AGAM in ACSM, con contestuale<br />

aumento <strong>del</strong> capitale sociale di ACSM con emissione e di azioni ordinarie da cedersi agli azionisti<br />

di AGAM.<br />

1 Cfr. Provv. n. 17723 AEM/AGAM (C8835), deciso il 18 aprile 2007, in Boll. n. 16/07.<br />

2 Cfr. Provv. n. 17723, AEM/ASM BRESCIA (C8835), deciso il 13 dicembre 2007, in Boll. n. <strong>47</strong>/07.<br />

3 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di<br />

segretezza <strong>del</strong>le informazioni.


126<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

A seguito di tale operazione il capitale sociale di ACSM sarà detenuto dal Comune di Monza per<br />

una quota <strong>del</strong> 29,1%, dal Comune di Como per una quota <strong>del</strong> 24,8% e da A2A per una quota <strong>del</strong><br />

21,9%; la restante quota di capitale <strong>del</strong> 24,2% sarà detenuta da altri soggetti, ciascuno con diritti di<br />

voto in misura inferiore al 2%.<br />

In base a quanto previsto dalla bozza di patto parasociale da stipularsi tra il Comune di Como e il<br />

Comune di Monza ed A2A - già approvata dal Comune di Como il 13 novembre 2008 e dal<br />

Comune di Monza il 17 novembre 2008 - il Comune di Monza ed il Comune di Como avranno<br />

diritto a nominare almeno tre consiglieri di amministrazione ciascuno, A2A avrà diritto a nominare<br />

due consiglieri, mentre la lista di minoranza avrà in ogni caso il diritto di nominare due consiglieri<br />

di amministrazioni, su un totale di dieci membri <strong>del</strong> consiglio di amministrazione di ACSM, come<br />

risultante dalla fusione.<br />

Il patto parasociale prevede inoltre che le <strong>del</strong>ibere <strong>del</strong> consiglio di amministrazione in materia, tra<br />

l’altro, di i) esame e approvazione dei budget economico finanziari annuali, ivi inclusi i progetti di<br />

investimento e i piani strategici, industriali e finanziari <strong><strong>del</strong>la</strong> società e <strong><strong>del</strong>la</strong> struttura societaria <strong>del</strong><br />

gruppo ad essa facente capo; ii) l’approvazione di operazioni aventi un significativo rilievo<br />

economico, patrimoniale e finanziario; iii) la definizione di linee generali di indirizzo strategico<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> società e <strong>del</strong> gruppo nonché <strong><strong>del</strong>la</strong> struttura societaria <strong>del</strong> gruppo; iv) la nomina o<br />

designazione di rappresentati <strong><strong>del</strong>la</strong> società in seno agli organi amministrativi e di controllo in<br />

società o enti al cui capitale la società partecipa; v) la nomina di amministratori <strong>del</strong>egati e di<br />

comitati esecutivi e l’attribuzione e la revoca <strong>del</strong>le <strong>del</strong>eghe agli amministratori; vi) il conferimento<br />

dei poteri e attribuzioni <strong>del</strong> Direttore Generale; debbano essere assunte con il voto favorevole di<br />

almeno uno degli amministratori espressione <strong>del</strong> Comune di Monza, <strong>del</strong> Comune di Como e di<br />

A2A.<br />

In considerazione di quanto sopra, la società risultante dalla fusione per incorporazione di AGAM<br />

in ACSM sarà soggetta al controllo congiunto <strong>del</strong> Comune di Como, <strong>del</strong> Comune di Monza e di<br />

A2A.<br />

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione in esame, in quanto comporta la fusione di due imprese, costituisce una<br />

concentrazione ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 5, comma 1, lettera a), <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90.<br />

Essa rientra nell’ambito di applicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui<br />

all’articolo 1 <strong>del</strong> Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione<br />

preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, <strong><strong>del</strong>la</strong> medesima legge, in quanto il fatturato totale<br />

realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme <strong>del</strong>le imprese interessate è stato<br />

superiore a 448 milioni di euro.<br />

IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

Mercati rilevanti<br />

L’operazione in esame riguarda diversi settori, all’interno dei quali si possono individuare ulteriori<br />

mercati rilevanti. In particolare, l’operazione riguarda i settori <strong>del</strong> gas, <strong><strong>del</strong>la</strong> gestione dei rifiuti, <strong>del</strong><br />

ciclo idrico integrato, <strong>del</strong> teleriscaldamento e <strong><strong>del</strong>la</strong> gestione calore.<br />

Il settore <strong>del</strong> gas naturale<br />

Nel settore <strong>del</strong> gas, l’operazione in esame interessa le attività di distribuzione e vendita di gas.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 127<br />

La distribuzione di gas<br />

L’attività di distribuzione di gas naturale, definita dall’articolo 2, comma 1, lettera n), <strong>del</strong> Decreto<br />

Legislativo n. 164/00, come «il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la<br />

consegna ai clienti», è riconosciuta quale «servizio pubblico», affidato dagli enti locali in<br />

concessione esclusiva tramite gara, per un periodo non superiore ai dodici anni. Il mercato <strong>del</strong><br />

servizio di distribuzione di gas naturale ha dimensione locale coincidente con il territorio dei<br />

comuni per il quale è rilasciata la concessione per l’esercizio <strong>del</strong>l’attività. Gli operatori concorrono<br />

invece a livello nazionale per l’assegnazione <strong>del</strong>le concessioni venute a scadenza (c.d. concorrenza<br />

per il mercato).<br />

Nel caso di specie gli ambiti geografici rilevanti sono individuati da 14 Comuni <strong><strong>del</strong>la</strong> Provincia di<br />

Como, dal Comune di Barlassina (MI), da quattro comuni <strong><strong>del</strong>la</strong> Provincia di Venezia e da nove<br />

comuni <strong><strong>del</strong>la</strong> provincia di Udine in cui opera ACSM e dal Comune di Monza in cui opera AGAM.<br />

La vendita di gas naturale ai clienti finali<br />

L’attività di vendita di gas naturale consiste nella fornitura e nella consegna di gas ai clienti finali<br />

allacciati alle reti di distribuzione o alla rete di trasporto <strong>del</strong> gas. La vendita di gas naturale è<br />

disciplinata dagli artt. 17, 18 e 22 <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 164/00, che ne definiscono i criteri di<br />

esercizio dal lato <strong>del</strong>l’offerta e <strong><strong>del</strong>la</strong> domanda. Le imprese che svolgono l’attività di vendita di gas<br />

devono essere autorizzate dal Ministero per le Attività Produttive (articolo 17, comma 1).<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 22, comma 2, <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 164/00, a partire dal 1° gennaio<br />

2003 tutti i clienti finali sono idonei, cioè possono scegliere liberamente il proprio fornitore.<br />

In ragione <strong>del</strong>le differenziazioni e specifiche caratteristiche espresse dalla domanda e dall’offerta è<br />

possibile individuare distinti mercati <strong>del</strong> prodotto in relazione all’attività di vendita ai clienti<br />

idonei nei confronti:<br />

a) <strong>del</strong>le imprese di generazione di energia elettrica (clienti termoelettrici) con consumi, di norma,<br />

ampiamente superiori ai 200.000 mc/anno;<br />

b) dei clienti finali di medio grandi dimensioni (principalmente imprese <strong>del</strong>l’industria e <strong>del</strong><br />

commercio di dimensioni medio grandi), con consumi superiori a 200.000 mc di gas/anno;<br />

c) dei clienti finali di piccola dimensione (principalmente clienti residenziali e piccole imprese<br />

<strong>del</strong>l’industria e <strong>del</strong> commercio, con consumi inferiori a 200.000 mc di gas/anno).<br />

In particolare, la domanda espressa da tali categorie di clienti finali presenta <strong>del</strong>le differenze di<br />

rilievo in relazione a caratteristiche quali: i volumi di consumo pro-capite; il livello <strong><strong>del</strong>la</strong> rete cui<br />

sono allacciati (rete di trasporto/rete di distribuzione); i profili di consumo annuo di gas e la<br />

destinazione finale <strong>del</strong> gas (riscaldamento e uso domestico; fattore produttivo per l’industria;<br />

materia prima per la generazione); le caratteristiche <strong>del</strong> prodotto domandato (tipologia di trasporto,<br />

modulazione, misura etc.) e il tipo di offerta commerciale richiesta (caratteristiche <strong>del</strong> contratto e<br />

prezzo di vendita, etc.).<br />

A tali caratteristiche distintive, dal lato <strong><strong>del</strong>la</strong> domanda, corrisponde anche una diversa struttura<br />

<strong>del</strong>l’offerta sui diversi mercati sopra individuati e differenti dinamiche competitive.<br />

Quanto alla dimensione geografica di tali mercati, in ragione <strong><strong>del</strong>la</strong> scala di attività <strong>del</strong>le imprese<br />

attive nella vendita di gas ai clienti termoelettrici ed ai clienti finali di dimensione medio grande,<br />

nonché <strong>del</strong>le dinamiche competitive osservate dal lato <strong>del</strong>l’offerta, si ritiene che i mercati <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

vendita di gas ai clienti termoelettrici ed ai clienti finali di dimensioni medio grandi siano di<br />

dimensione nazionale.<br />

Per quanto riguarda il mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> vendita di gas ai clienti finali di piccola dimensione, dal lato<br />

<strong>del</strong>l’offerta, la scala di attività e le dinamiche competitive sono più variegate ed ancora molto


128<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

limitate; ciò anche in ragione <strong>del</strong> livello di concentrazione che ancora caratterizza il mercato a<br />

monte <strong>del</strong>l’approvvigionamento di gas, <strong><strong>del</strong>la</strong> scarsa liquidità <strong>del</strong>lo stesso dovuta anche alla<br />

inadeguata disponibilità di infrastrutture per l’importazione e lo stoccaggio di gas per il sistema<br />

nazionale e di un contesto normativo che, in un’ottica di tutela dei consumatori di minore<br />

dimensione, incide anche sulla possibilità di differenziazione dei prezzi di vendita <strong>del</strong> gas. Nei<br />

confronti di tale tipologia di clientela risultano essere, infatti, ancora principalmente attive le<br />

imprese di vendita di gas incumbent storicamente presenti su territori locali ed integrate<br />

verticalmente con le imprese di distribuzione <strong>del</strong> gas operanti in regime di concessione esclusiva<br />

in una o più aree locali comunali.<br />

La dimensione geografica di tale mercato potrebbe, pertanto, avere dimensione inferiore a quella<br />

nazionale. L’area geografica che, allo stato, potrebbe forse approssimare meglio la dimensione<br />

<strong>del</strong>lo stesso è l’area di attribuzione di ciascuna concessione esclusiva di distribuzione. Si deve<br />

tenere conto tuttavia che, in fatto, le singole concessioni di distribuzione non corrispondono<br />

necessariamente all’impianto di distribuzione interconnesso sottostante e che le modifiche in corso<br />

circa l’individuazione <strong>del</strong>le aree locali di riferimento per la riallocazione <strong>del</strong>le concessioni di<br />

distribuzione potrebbero portare a superare la dimensione comunale. In ogni caso, ai fini <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

presente operazione, l’esatta definizione <strong><strong>del</strong>la</strong> dimensione geografica di tale mercato può essere<br />

lasciata aperta, in quanto essa non incide sulla valutazione concorrenziale <strong>del</strong>l’operazione stessa.<br />

L’operazione in esame interessa i mercati <strong><strong>del</strong>la</strong> vendita di gas ai clienti di finali di medio grandi<br />

dimensioni e ai clienti finali di piccole dimensioni, in cui sono attive sia ACSM che AGAM.<br />

Il settore <strong><strong>del</strong>la</strong> gestione dei rifiuti<br />

L’operazione in esame interessa la gestione dei rifiuti sia urbani che speciali.<br />

La gestione dei rifiuti urbani<br />

Il settore <strong><strong>del</strong>la</strong> gestione dei rifiuti comprende le attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei<br />

rifiuti. L’operazione in esame interessa il mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> gestione dei rifiuti urbani, al quale è<br />

attribuita dimensione locale, corrispondente all’ATO individuato dal piano regionale di gestione<br />

dei rifiuti, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 200 <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 152/06, mentre sotto il profilo<br />

<strong>del</strong>l’aggiudicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> titolarità alla gestione <strong>del</strong> servizio si riscontra una significativa tendenza<br />

a un confronto concorrenziale a livello quantomeno nazionale.<br />

Nel caso di specie gli ambiti geografici rilevanti sono individuati dal comune di Como e da altri 80<br />

comuni <strong><strong>del</strong>la</strong> provincia di Como in cui opera ACSM (in concessione o sulla base di contratti di<br />

diritto privato).<br />

La gestione dei rifiuti speciali<br />

Con riferimento al mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> gestione dei rifiuti speciali, la dimensione geografica può variare<br />

da locale a nazionale, a seconda di una pluralità di condizioni. Nel caso di specie, ad ogni modo,<br />

non risulta necessario stabilire con precisione la dimensione geografica in quanto la valutazione<br />

degli effetti <strong><strong>del</strong>la</strong> concentrazione in esame non cambia.<br />

ACSM opera nella termovalorizzazione di rifiuti speciali prevalentemente provenienti da imprese<br />

industriali presenti nel territorio <strong><strong>del</strong>la</strong> provincia di Como.<br />

Il settore <strong>del</strong> ciclo idrico integrato<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 141, comma 2, <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 152/06, il servizio idrico integrato<br />

è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad<br />

usi civili di fognatura e di depurazione <strong>del</strong>le acque reflue. Il mercato <strong>del</strong> servizio idrico integrato<br />

presenta, per l’aspetto gestionale dei servizi e la loro offerta all’utenza finale, dimensioni locali,


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 129<br />

corrispondenti ai singoli ambiti territoriali ottimali (c.d. ATO), ed è, inoltre, caratterizzato da una<br />

significativa tendenza a un confronto concorrenziale a livello quantomeno nazionale per<br />

l’aggiudicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> titolarità alla gestione <strong>del</strong> servizio in ciascuno di tali ambiti.<br />

Nel caso di specie gli ambiti geografici rilevanti sono individuati dai comuni di Como, Cernobbio<br />

e Brunate, in Provincia di Como, in cui opera ACSM e dal Comune di Monza, in cui opera<br />

AGAM.<br />

Il teleriscaldamento<br />

L’attività di servizi di teleriscaldamento nasce come sottoprodotto di quella di cogenerazione di<br />

elettricità e calore ovvero dallo sfruttamento di fonti geotermiche 4 . In considerazione <strong>del</strong> bacino di<br />

utenza servito dalla rete di teleriscaldamento, la dimensione geografica <strong>del</strong>l’attività di<br />

teleriscaldamento è locale e corrisponde al territorio ove il servizio è svolto.<br />

Nel caso di specie l’ambito geografico rilevante è individuato dal Comune di Como, in cui opera<br />

ACSM, e dal Comune di Monza, in cui opere AGAM.<br />

La gestione calore<br />

L’attività di gestione calore consiste nella fornitura di un’ampia gamma di prestazioni, dalla<br />

gestione degli impianti termici - compresa la fornitura di prodotti combustibili per riscaldamento -<br />

all’esercizio <strong>del</strong>le tradizionali attività di conduzione, manutenzione e riqualificazione degli<br />

impianti (c.d. attività complementari), fino alla loro costruzione, ristrutturazione e riqualificazione<br />

(servizi di ingegneria). L’attività di gestione calore comprende, quindi, una serie di servizi che, se<br />

considerati singolarmente, potrebbero essere ricondotti a distinti e più ampi mercati <strong>del</strong> prodotto.<br />

Tuttavia, le caratteristiche <strong>del</strong>l’attività di gestione calore in termini di soggetti destinatari <strong>del</strong>le<br />

prestazioni, di unicità contrattuale dei servizi prestati e di struttura <strong>del</strong>l’offerta, conferiscono<br />

all’insieme di tali servizi una propria specificità. La domanda dei servizi di gestione calore<br />

proviene in prevalenza dal settore industriale e dalle Amministrazioni Pubbliche (ad es. enti<br />

pubblici, ospedali, scuole), le quali ricorrono a gare di appalto per la scelta dei propri fornitori,<br />

privilegiando soluzioni contrattuali uniche. L’offerta è caratterizzata da operatori la cui presenza si<br />

estende su tutto il territorio nazionale, ai quali si affiancano piccole imprese a livello locale.<br />

Effetti <strong>del</strong>l’operazione<br />

Il settore <strong>del</strong> gas naturale<br />

Distribuzione di gas naturale<br />

L’operazione in esame non realizza alcun impatto concorrenziale significativo nei mercati rilevanti<br />

locali <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione di gas naturale, poiché determina la mera sostituzione, in ciascun<br />

comune, di un operatore in monopolio legale con un altro. A livello nazionale, i volumi di gas<br />

distribuiti su reti da, A2A, ivi inclusi i volumi di AGAM, rappresentano, a dati 2007, circa il [5-<br />

10%] dei volumi complessivamente distribuiti, mentre quelli di ACSM ne rappresentano circa il<br />

[inferiore all’1%].<br />

Vendita di gas naturale<br />

Nel mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> vendita di gas ai clienti finali di medio grandi dimensioni, a dati 2007, il gruppo<br />

A2A deteneva a livello nazionale una quota pari a circa il [1-5%], ivi inclusa la quota di AGAM,<br />

mentre la quota di ACSM era pari a circa il [inferiore all’1%].<br />

4 Per una definizione più approfondita dei mercati cfr. provvedimento <strong>del</strong> 16 gennaio 2003, C5660 - AEM/ENERGHEIA,<br />

in Boll. n. 3/03.


130<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

Nella vendita di gas ai clienti finali di piccola dimensione, a dati 2007, il gruppo A2A deteneva a<br />

livello nazionale una quota pari a circa il [5-10%], ivi inclusa la quota di AGAM, mentre la quota<br />

di ACSM era di circa il [inferiore all’1%]. Secondo quanto comunicato dalle parti non si<br />

realizzano sovrapposizioni a livello locale tra le attività di vendita ai clienti finali di piccola<br />

dimensione di AGAM ed ACSM, né tra quelle di A2A e ACSM.<br />

Non si ritiene pertanto che l’operazione in esame sia tale da modificare in misura sostanziale e<br />

durevole le preesistenti condizioni concorrenziali nei mercati <strong><strong>del</strong>la</strong> vendita di gas.<br />

Il settore <strong>del</strong> ciclo idrico integrato<br />

Nei mercati <strong>del</strong> ciclo idrico integrato l’operazione determina la sostituzione di un operatore con un<br />

altro negli ambiti locali serviti in concessione da ACSM e AGAM.<br />

In termini di volumi di acqua distribuiti, ed a dati 2007, A2A detiene a livello nazionale una quota<br />

<strong>del</strong> [1-5%], che include anche la quota <strong><strong>del</strong>la</strong> controllata AGAM, mentre ACSM – su cui A2A verrà<br />

a detenere il controllo congiunto a seguito <strong>del</strong>l’operazione in esame - detiene una quota <strong>del</strong><br />

[inferiore all’1%].<br />

Il settore <strong><strong>del</strong>la</strong> gestione dei rifiuti<br />

La gestione dei rifiuti urbani<br />

Nel mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> gestione dei rifiuti urbani, l’operazione determina la sostituzione di un operatore<br />

con un altro negli ambiti locali serviti in concessione da ACSM. Ad ogni modo si rileva che a<br />

livello nazionale, nel 2007, A2A ha registrato una quota <strong>del</strong> [5-10%], mentre ACSM ha realizzato<br />

una quota <strong>del</strong> [inferiore all’1%].<br />

La gestione dei rifiuti speciali<br />

Nel mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> gestione dei rifiuti speciali, nell’ambito <strong>del</strong>le Regioni di Lombardia e Piemonte<br />

A2A ha registrato una quota di circa il [5-10%], mentre ACSM ha realizzato una quota <strong>del</strong><br />

[inferiore all’1%].<br />

L’operazione in esame non appare pertanto incidere in misura sostanziale sulle condizioni<br />

concorrenziali in tale mercato.<br />

Il teleriscaldamento<br />

Nel mercato dei servizi di teleriscaldamento l’operazione determina la sostituzione di un operatore<br />

con un altro negli ambiti locali serviti da ACSM ed AGAM.<br />

La gestione calore<br />

Nel mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> gestione calore non si ritiene che l’operazione in esame sia in grado di<br />

modificare in modo significativo la struttura <strong><strong>del</strong>la</strong> concorrenza in ragione <strong>del</strong> fatto che sia ACSM<br />

che AGAM ed A2A svolgono tale attività a livello locale, a fronte <strong><strong>del</strong>la</strong> presenza di numerosi e<br />

qualificati concorrenti, quali il Gruppo Cofatech, Elyo, Pirelli & C. Real Estate.<br />

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 6, comma 1,<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati<br />

interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;<br />

DELIBERA<br />

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90.<br />

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge<br />

n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro <strong>del</strong>lo Sviluppo Economico.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 131<br />

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel <strong>Bollettino</strong> <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong><br />

e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong>.<br />

IL SEGRETARIO GENERALE<br />

Luigi Fiorentino<br />

IL PRESIDENTE<br />

Antonio Catricalà


132<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

C9810 - GDF SUEZ/ITALGAS<br />

Provvedimento n. 19280<br />

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO<br />

NELLA SUA ADUNANZA <strong>del</strong>l’11 dicembre 2008;<br />

SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti Bedogni;<br />

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;<br />

VISTA la comunicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> società Gaz de France Suez S.A., pervenuta il 19 novembre 2008;<br />

CONSIDERATO quanto segue:<br />

I. LE PARTI<br />

Gaz de France Suez S.A. (di seguito, GDFS) 1 è la società al vertice <strong>del</strong>l’omonimo gruppo avente<br />

la sua sede principale in Francia, ma attivo a livello globale nei settori <strong>del</strong> gas e <strong>del</strong>l’elettricità. In<br />

Italia, il gruppo GDFS è attivo nella distribuzione e vendita di gas ed elettricità, nel trading di<br />

certificati verdi e nella fornitura di servizi energetici, idrici e ambientali. In particolare, GDFS<br />

opera nella distribuzione di gas attraverso la società Italcogim S.p.A., controllata congiuntamente<br />

da GDFS ed UBS Fiduciaria S.p.A. 2 , e nella vendita di gas attraverso la divisione Gaz de France<br />

Sede Secondaria e, indirettamente, attraverso Italcogim Energie S.p.A., controllata da GDFS<br />

tramite Energie Investimenti S.p.A. 3 . GDFS opera in Italia nel settore <strong>del</strong>l’energia, anche<br />

attraverso ACEA Electrabel S.p.A., controllata congiuntamente da GDFS e da ACEA S.p.A. 4 , ed<br />

attiva prevalentemente nella produzione e vendita di energia elettrica.<br />

GDFS è controllata dallo Stato francese il quale detiene una partecipazione pari a circa il 35,7%<br />

<strong>del</strong> capitale sociale. Le rimanenti azioni sono diffuse sul mercato e detenute da altri investitori<br />

istituzionali e/o azionisti individuali.<br />

Il fatturato realizzato dal gruppo GDFS nel 2007, in Italia, è stato di [4-5] 5 miliardi di euro.<br />

Oggetto di acquisizione è una società di nuova costituzione (di seguito Newco DGR) in cui sarà<br />

conferito un ramo d’azienda costituito da cespiti relativi all’attività di distribuzione di gas naturale<br />

nel Comune di Roma ed in altri sei comuni limitrofi 6 . Il ramo di azienda è nella titolarità <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

società Italgas S.p.A.,(di seguito Italgas) il cui capitale sociale è interamente detenuto da Eni<br />

S.p.A. (di seguito Eni), società al vertice <strong>del</strong>l’omonimo gruppo attivo in Italia ed a livello<br />

mondiale nei settori <strong>del</strong> petrolio, <strong>del</strong> gas naturale, <strong><strong>del</strong>la</strong> petrolchimica, <strong><strong>del</strong>la</strong> finanza,<br />

<strong>del</strong>l’ingegneria e dei servizi. Il capitale sociale di Eni è detenuto per il 20,31% dal Ministero<br />

<strong>del</strong>l’Economia e Finanze e per il 9,9% dalla società Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., mentre il<br />

restante capitale è flottante presso alcune borse valori.<br />

Nel 2007 il suddetto ramo d’azienda ha realizzato un fatturato di circa [100-448] milioni di euro.<br />

1 Cfr. il caso COMP/M. 4180 Gaz de France – Suez.<br />

2 Cfr. il Provv. n. 15689 (C7803) Gaz de France - Covati/Italcogim-Italcogim Reti, in Boll. n. 28/06.<br />

3 Cfr. il caso COMP/M. <strong>47</strong>86 GDF/Energie Investimenti.<br />

4 Cfr. il caso COMP/M. 2855 Electrabel – ACEA.<br />

5 Nella presente versione alcuni dati sono stati omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di<br />

segretezza <strong>del</strong>le informazioni.<br />

6 Ciampino, Fiumicino, Frascati, Grottaferrata, Marino e Rocca di Papa.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 133<br />

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione in esame consiste nell’acquisizione da parte di GDFS <strong>del</strong>l’intero capitale sociale di<br />

Newco DRG, appositamente costituita ai fini <strong><strong>del</strong>la</strong> presente operazione e nella quale confluirà il<br />

ramo di azienda di Italgas, costituito dalle attività di distribuzione di gas naturale dalla stessa<br />

attualmente svolte in regime di concessione nel Comune di Roma ed in alcuni comuni limitrofi.<br />

Il contratto di compravendita prevede l’impegno da parte di Italgas a non competere con Newco<br />

DGR, direttamente e/o tramite società controllate o soggette al medesimo controllo di Eni, per un<br />

periodo di 5 anni a partire dalla data di conclusione <strong>del</strong>l’accordo, limitatamente all’attività di<br />

distribuzione di gas ed all’area geografica in cui il ramo d’azienda opera alla data di conclusione<br />

<strong>del</strong> contratto.<br />

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione <strong>del</strong> controllo esclusivo di parti di<br />

un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 5, comma 1, lettera b), <strong><strong>del</strong>la</strong> legge<br />

n. 287/90. L’operazione rientra nell’ambito di applicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, non ricorrendo le<br />

condizioni di cui all’articolo 1 <strong>del</strong> Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di<br />

comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, <strong><strong>del</strong>la</strong> medesima legge, in quanto il<br />

fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme <strong>del</strong>le imprese<br />

interessate è stato superiore a 448 milioni di euro.<br />

Il patto di non concorrenza sopra descritto costituisce una restrizione accessoria alla<br />

concentrazione in esame, in quanto direttamente legato e necessario alla realizzazione <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

medesima, limitatamente ad un periodo di due anni dal perfezionamento <strong>del</strong>l’operazione 7 .<br />

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE<br />

I mercati rilevanti<br />

L’operazione in esame interessa il mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione di gas naturale. L’attività di<br />

distribuzione di gas naturale, definita dall’articolo 2, comma 1, lettera n), <strong>del</strong> Decreto Legislativo<br />

n. 164/00, come «il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai<br />

clienti», è riconosciuta quale «servizio pubblico», affidato dagli enti locali in concessione<br />

esclusiva tramite gara, per un periodo non superiore ai dodici anni. In forza <strong>del</strong>l’articolo 21,<br />

comma 2, <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 164/00, l’attività di distribuzione di gas deve essere svolta in<br />

regime di separazione societaria da ogni altra attività connessa al settore e, dunque, anche dalla<br />

vendita.<br />

Nel contesto di mercato, <strong>del</strong>ineato dalla regolamentazione vigente, l’attività di distribuzione è<br />

configurabile come un monopolio legale relativo alla gestione <strong><strong>del</strong>la</strong> rete di gasdotti locali, e l’unica<br />

forma di concorrenza possibile è dunque quella relativa alla partecipazione alle gare per<br />

l’affidamento <strong>del</strong>le concessioni venute a scadenza (c.d. concorrenza per il mercato).<br />

Il mercato geografico<br />

Il mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione di gas naturale ha dimensione locale coincidente con il territorio dei<br />

comuni per il quale è rilasciata la concessione per l’esercizio <strong>del</strong>l’attività. Nel caso di specie gli<br />

ambiti geografici rilevanti sono quelli nei quali opera il ramo d’azienda oggetto di acquisizione,<br />

7 Cfr. Comunicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, 2005/C<br />

56/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale <strong>del</strong>l’Unione Europea <strong>del</strong> 5 marzo 2005.


134<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

individuati dai comuni di Roma , Ciampino, Fiumicino, Frascati, Grottaferrata, Marino e Rocca di<br />

Papa.<br />

Effetti <strong>del</strong>l’operazione<br />

Nei mercati locali <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione <strong>del</strong> gas naturale individuati dai territori <strong>del</strong> comune di Roma<br />

e dei limitrofi comuni di Ciampino, Fiumicino, Frascati, Grottaferrata, Marino e Rocca di Papa,<br />

nel quale opera il ramo d’azienda oggetto d’acquisizione, l’operazione notificata comporta la mera<br />

sostituzione di un operatore, monopolista, con un altro.<br />

Considerando il posizionamento a livello nazionale nella distribuzione di gas naturale di GDFS e<br />

<strong>del</strong> ramo d’azienda oggetto di acquisizione, si rileva, inoltre, che gli stessi rappresentano<br />

rispettivamente circa il 3,9% 8 ed il [1-5%], in termini di quota sui volumi di gas<br />

complessivamente distribuiti, a dati 2007, e come l’operazione in esame, determinando la cessione<br />

a GDFS di una parte <strong>del</strong>l’attività di distribuzione <strong>del</strong> gas attualmente svolta dal principale<br />

operatore, Eni, riduce la quota in termini di volumi di gas allo stesso attribuibile a livello<br />

nazionale, la quale passa dal 26,1 9 al [20-25%] circa.<br />

In considerazione di quanto sopra si ritiene che l’operazione in esame non sia idonea a modificare<br />

le condizioni concorrenziali nei suddetti mercati rilevanti <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione di gas naturale.<br />

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 6, comma 1,<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati<br />

interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;<br />

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza concluso tra le parti è accessorio alla presente<br />

operazione nei soli limiti sopra descritti e che l’<strong>Aut</strong>orità si riserva di valutare, laddove ne<br />

sussistano i presupposti, il suddetto patto ove si realizzi oltre ai limiti indicati;<br />

DELIBERA<br />

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90.<br />

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge<br />

n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro <strong>del</strong>lo Sviluppo Economico.<br />

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel <strong>Bollettino</strong> <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong><br />

e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong>.<br />

IL SEGRETARIO GENERALE<br />

Luigi Fiorentino<br />

IL PRESIDENTE<br />

Antonio Catricalà<br />

8 Cfr. <strong>Aut</strong>orità per l’energia elettrica e il gas, “Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta”, <strong>del</strong> 10 luglio<br />

2008, pag. 138.<br />

9 Cfr. supra 8.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 135<br />

C9813 - ENEL DISTRIBUZIONE/RAMO D’AZIENDA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE<br />

DI INGRIA<br />

Provvedimento n. 19281<br />

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO<br />

NELLA SUA ADUNANZA <strong>del</strong>l’11 dicembre 2008;<br />

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;<br />

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;<br />

VISTA la comunicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> società ENEL Distribuzione S.p.A., pervenuta in data 20 novembre<br />

2008;<br />

CONSIDERATO quanto segue:<br />

I. LE PARTI<br />

ENEL Distribuzione S.p.A. (“ED”), società operante nel settore <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione <strong>del</strong>l’energia<br />

elettrica sul territorio nazionale, realizza e gestisce reti di distribuzione e i relativi dispositivi di<br />

interconnessione.<br />

ED è stata costituita nel 1999 dalla holding ENEL S.p.A., mediante conferimento <strong>del</strong> ramo<br />

d’azienda relativo all’attività di distribuzione ai clienti idonei e vincolati e all’attività di vendita<br />

<strong>del</strong>l’energia elettrica ai clienti vincolati sul territorio nazionale .<br />

ED è interamente controllata da ENEL S.p.A..<br />

Il fatturato realizzato da ED nel 2007 in Italia è stato pari a circa 16,5 miliardi di euro.<br />

Oggetto di acquisizione è un ramo d’azienda di proprietà <strong>del</strong> Comune di Ingria (TO), esercente<br />

l’attività di distribuzione di energia elettrica nel territorio di Ingria e la vendita di energia elettrica<br />

ai clienti finali connessi alla rete di distribuzione posseduta dal Comune di Ingria che abbiano<br />

deciso di avvalersi <strong>del</strong> servizio di maggior tutela 1 .<br />

Nel 2007 il fatturato realizzato dal ramo d’azienda acquisito è stato pari a circa 21.000 euro.<br />

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione da parte di ED <strong>del</strong> ramo d’azienda costituito<br />

dal complesso di beni e di rapporti dedicato all’attività di distribuzione di energia elettrica nel<br />

comune di Ingria (TO).<br />

In particolare, verranno acquisiti anche i contratti in essere con i clienti che si avvalgono <strong>del</strong><br />

servizio di maggior tutela esercitato dal ramo d’azienda acquisito. Si tratta di 223 clienti domestici<br />

e 14 clienti non domestici, allacciati in bassa tensione.<br />

In tale comune ED già esercita una limitata attività di distribuzione e quindi l’operazione<br />

permetterà di razionalizzare l’attività di distribuzione di energia elettrica nel territorio di Ingria.<br />

In ottemperanza alle previsioni <strong>del</strong> decreto-legge 73/07 (convertito con legge 125/07), i contratti in<br />

essere con i clienti in maggior tutela verranno trasferiti da ED a ENEL Servizio Elettrico S.p.A.,<br />

1 A seguito <strong><strong>del</strong>la</strong> completa liberalizzazione <strong>del</strong> mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> vendita di energia elettrica a partire dal 1° luglio 2007, il<br />

decreto legge n. 73/07 – convertito con la legge n. 125/07 – ha istituito il “servizio di maggior tutela”, destinato ai clienti<br />

domestici e alle imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10<br />

milioni di euro, che non abbiano scelto un fornitore sul mercato libero <strong>del</strong>l’energia elettrica. Tale servizio è fornito dal<br />

distributore – attraverso una apposita società separata se il distributore copre più di 100.000 clienti – alla cui rete il cliente<br />

finale è connesso.


136<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

società <strong>del</strong> gruppo ENEL operante dal 1/1/08 nella vendita di energia elettrica ai clienti che<br />

usufruiscono <strong>del</strong> regime di maggior tutela.<br />

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione <strong>del</strong> controllo esclusivo di parte di<br />

un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 5, comma 1, lettera b), <strong><strong>del</strong>la</strong> legge<br />

n. 287/90.<br />

L’operazione rientra pertanto nell’ambito di applicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, non ricorrendo le<br />

condizioni di cui all’articolo 1 <strong>del</strong> Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di<br />

comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, <strong><strong>del</strong>la</strong> medesima legge, in quanto il<br />

fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme <strong>del</strong>le imprese<br />

interessate è stato superiore a 448 milioni di euro.<br />

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE<br />

I mercati rilevanti<br />

I mercati interessati dalla presente operazione sono quelli <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione di energia elettrica e<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> vendita di energia elettrica ai clienti finali.<br />

La distribuzione di elettricità<br />

L’attività di distribuzione <strong>del</strong>l’elettricità attraverso reti locali costituisce una attività separata da (e<br />

non sostituibile con) quella di trasmissione attraverso le rete di trasmissione nazionale e<br />

rappresenta, quindi, un mercato distinto. Le reti di distribuzione locali sono gestite in concessione<br />

dal distributore (le concessioni attuali scadranno nel 2030) ed i compensi, pagati dal cliente finale,<br />

sono fissati dall’AEEG.<br />

In quanto monopolista <strong>del</strong> servizio di distribuzione e <strong><strong>del</strong>la</strong> gestione <strong><strong>del</strong>la</strong> rete di distribuzione<br />

<strong>del</strong>l’elettricità, il distributore fornisce in monopolio anche i servizi di allacciamento alla rete e di<br />

aumento <strong><strong>del</strong>la</strong> potenza impegnata dal cliente finale. Le attività di misura non fanno parte <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

concessione, ma risultano egualmente attribuite al distributore, seppure non in via esclusiva.<br />

Da un punto di vista geografico, ciascuna rete di distribuzione locale costituisce un mercato<br />

rilevante distinto, in quanto i singoli punti di prelievo <strong>del</strong>l’energia sono connessi solo ad una rete<br />

di distribuzione, la cui estensione è determinata dall’ambito comunale di applicazione <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

concessione che ne attribuisce il monopolio legale.<br />

ED è di gran lunga il principale operatore nazionale nella distribuzione di energia elettrica. Detiene<br />

il monopolio legale in base ad una concessione unica rilasciata dal MSE in un numero assai<br />

elevato di comuni italiani e, nel 2007, ha distribuito in volume circa l’86% <strong>del</strong>l’energia elettrica<br />

consumata in Italia (fonte AEEG , Relazione annuale 2007).<br />

Nel caso presente, il mercato rilevante può essere individuato nell’attività di distribuzione di<br />

energia elettrica e di fornitura dei servizi connessi nel territorio <strong>del</strong> comune di Ingria.<br />

La vendita di energia elettrica al dettaglio<br />

Secondo costante giurisprudenza comunitaria e nazionale, nella vendita di energia elettrica al<br />

dettaglio nel mercato libero occorre distinguere la vendita ai grandi clienti industriali e<br />

commerciali connessi alle reti in alta e media 2 tensione da quella alle piccole imprese connesse<br />

alla rete in bassa tensione.<br />

2 cfr. M3440 – Eni – GDP – EDP, §64.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 137<br />

Occorre inoltre distinguere la vendita alle imprese – in particolare le piccole imprese in bassa<br />

tensione - da quella alle famiglie (o “clienti domestici”), per i seguenti motivi 3 :<br />

– differenti profili di consumo;<br />

– alto livello di standardizzazione dei contratti per l’utenza domestica;<br />

– esistenza, nel caso dei clienti domestici, di regolamentazioni connesse agli obblighi di servizio<br />

universale, che possono creare costi specifici di fornitura ai clienti domestici e costi di entrata<br />

specifici alla fornitura di questi clienti;<br />

– profilo di rischio più elevato, dovuto alla mancanza di informazioni pubbliche sulla debt history<br />

dei clienti domestici.<br />

Nella vendita di energia elettrica ai clienti industriali e commerciali non occorre distinguere<br />

mercati rilevanti separati per il servizio di salvaguardia o per il servizio in maggior tutela, in<br />

quanto i gestori di tali servizi sono in diretta concorrenza con gli operatori <strong>del</strong> mercato libero e non<br />

vi sono ostacoli di sorta al passaggio dalla salvaguardia (o dalla maggior tutela) al mercato libero e<br />

le offerte sono pienamente sostituibili.<br />

Per quanto riguarda i clienti domestici, non sembra possibile sostenere che il servizio di maggior<br />

tutela configuri un mercato distinto da quello <strong><strong>del</strong>la</strong> vendita al dettaglio ai clienti domestici che<br />

sono passati al mercato libero. Infatti, l’offerta <strong>del</strong>l’esercente il servizio di maggior tutela è<br />

pienamente confrontabile con quella dei venditori sul mercato libero e neppure in questo caso vi<br />

sono ostacoli di sorta né al passaggio dalla maggior tutela al mercato libero né, in caso di<br />

cessazione <strong>del</strong> rapporto contrattuale con il venditore <strong>del</strong> mercato libero, dal mercato libero alla<br />

maggior tutela.<br />

Considerato che l’operazione coinvolge solo clienti allacciati in bassa tensione, i mercati <strong>del</strong><br />

prodotto rilevanti per la presente operazione sono: la vendita al dettaglio ai clienti non domestici<br />

connessi in bassa tensione e la vendita al dettaglio ai clienti domestici.<br />

Per quanto concerne la dimensione geografica dei mercati individuati, occorre rilevare che, dal lato<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> domanda, a fronte di una significativa mobilità dei clienti industriali di maggiori dimensioni,<br />

l’esperienza italiana e quella degli altri paesi indicano l’esistenza di significativi costi percepiti di<br />

ricerca e di cambiamento dei fornitori per i clienti di minori dimensioni e in particolare per i clienti<br />

domestici, che hanno reso più difficoltoso il passaggio al mercato libero di questi clienti.<br />

Per questa categoria di clienti si osserva uno switching molto limitato verso i venditori non<br />

integrati nella attività distribuzione e, in generale, verso venditori radicati in aree territoriali<br />

diverse.<br />

Ciò appare dovuto anche alle strategie seguite dai venditori controllati dai distributori operanti in<br />

una definita area territoriale, che si sono concentrati nella difesa e nello sfruttamento <strong><strong>del</strong>la</strong> base<br />

clienti ereditata dal mercato vincolato, piuttosto che nell’ampliamento di tale base in territori<br />

contigui o più lontani. Va anche osservato che, nell’attuale quadro regolatorio, lo sforzo necessario<br />

per acquisire clienti su base nazionale o comunque in territori non contigui appare tale da non<br />

rendere economicamente appetibile una simile strategia.<br />

Per tali motivi, l’estensione geografica <strong>del</strong> mercato rilevante per i clienti in bassa tensione – sia<br />

domestici che non domestici - potrebbe essere sub-nazionale.<br />

Al momento, l’esatta definizione <strong>del</strong>l’estensione geografica dei mercati rilevanti <strong><strong>del</strong>la</strong> vendita di<br />

energia elettrica al dettaglio ai clienti in bassa tensione residenziali e non può essere lasciata<br />

aperta. Infatti, qualsiasi fosse tale definizione, la valutazione concorrenziale <strong>del</strong>l’operazione non<br />

cambierebbe.<br />

3 Cfr. GdF/Suez (M1480), deciso il 14 novembre 2006, §§688-692.


138<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

Effetti <strong>del</strong>l’operazione<br />

Per quanto riguarda l’attività di distribuzione, considerato che la rete di ED nel comune di Ingria<br />

serve 3 soli clienti - a fronte degli oltre 230 serviti dal ramo d’azienda acquisito - e che per i clienti<br />

finali non vi era generalmente possibilità di scelta tra le due reti data la localizzazione dei punti di<br />

prelievo in titolarità dei clienti stessi, l’operazione si risolverà sostanzialmente nella sostituzione di<br />

un operatore (monopolista) con un altro.<br />

Per quanto riguarda i mercati <strong><strong>del</strong>la</strong> vendita di energia al dettaglio ai clienti domestici e quelli non<br />

domestici connessi in bassa tensione, l’acquisizione di questi clienti non aumenterà il potere di<br />

mercato detenuto dal gruppo ENEL nei mercati rilevanti – qualsiasi sia la loro estensione<br />

geografica – in quanto tali clienti continueranno ad essere serviti ai prezzi regolati <strong>del</strong> servizio di<br />

maggior tutela.<br />

L’eventuale vantaggio di cui potrà godere il gruppo ENEL nella proposizione di offerte per il<br />

passaggio al mercato libero a clienti già serviti in regime di maggior tutela appare bilanciato, nel<br />

caso presente, dalla presenza, nella provincia di Torino, di un primario operatore <strong>del</strong> settore<br />

elettrico quale Iride S.p.A., ben radicato sul territorio ed attivo nella vendita di energia elettrica sia<br />

a clienti residenziali che a quelli non domestici in bassa tensione.<br />

Si ritiene, pertanto, che la presente operazione non sia idonea a modificare in maniera sostanziale<br />

le condizioni competitive nei mercati di riferimento.<br />

RITENUTO, pertanto, che le operazioni in esame non determinano, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 6, comma<br />

1, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati<br />

interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;<br />

DELIBERA<br />

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90.<br />

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge<br />

n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro <strong>del</strong>lo Sviluppo Economico.<br />

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel <strong>Bollettino</strong> <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong><br />

e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong>.<br />

IL SEGRETARIO GENERALE<br />

Luigi Fiorentino<br />

IL PRESIDENTE<br />

Antonio Catricalà


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 139<br />

C9814 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA/FRATELLI STRACCAMORE ENRICO &<br />

ENEA & C.<br />

Provvedimento n. 19282<br />

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO<br />

NELLA SUA ADUNANZA <strong>del</strong>l’11 dicembre 2008;<br />

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;<br />

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;<br />

VISTA la comunicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> società Kuwait Petroleum S.p.A., pervenuta in data 20 novembre<br />

2008;<br />

CONSIDERATO quanto segue:<br />

I. LE PARTI<br />

Kuwait Petroleum Italia S.p.A. (di seguito, KUPIT) svolge attività di raffinazione,<br />

commercializzazione e distribuzione di prodotti petroliferi nel settore rete ed extra-rete. Nella<br />

distribuzione di carburanti opera nella rete nazionale, stradale ed autostradale, con il marchio<br />

“Q8”. Il capitale sociale di KUPIT è detenuto per il 99,99% da Kuwait Petroleum Europe B.V. e<br />

per la rimanente parte da Kuwait Petroleum Europoort B.V., entrambe con sede in Rotterdam<br />

(Olanda) ed entrambe appartenenti al Gruppo che fa capo a Kuwait Petroleum Corporation,<br />

compagnia di stato <strong>del</strong> Kuwait.<br />

Il fatturato di KUPIT realizzato in Italia e risultante dall’ultimo bilancio approvato (esercizio<br />

chiuso al 31 marzo 2008) è stato pari a 5,2 miliardi di euro, al netto di accise ed IVA.<br />

F.lli Straccamore Enrico & C. S.a.s. (di seguito, Straccamore) è una società attiva nella gestione di<br />

impianti di distribuzione carburanti ad uso autotrazione e ha nella sua disponibilità un ramo<br />

d’azienda, oggetto <strong><strong>del</strong>la</strong> comunicazione in esame, costituito da un impianto di distribuzione di<br />

carburanti e lubrificanti ad uso autotrazione sito nel comune di Frosinone, lungo la S.S. n. 155,<br />

recante colori e marchi “Q8”.<br />

Il fatturato <strong>del</strong> ramo d’azienda oggetto <strong><strong>del</strong>la</strong> presente operazione ha un fatturato, al netto <strong>del</strong>l’IVA,<br />

pari a 1,3 milioni di euro.<br />

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione in esame consiste nell’acquisizione da parte di KUPIT, mediante contratto di affitto,<br />

<strong>del</strong> controllo esclusivo <strong>del</strong> ramo di azienda <strong><strong>del</strong>la</strong> Straccamore, rappresentato da un impianto di<br />

distribuzione carburanti e lubrificanti ad uso autotrazione e servizi accessori, sito nel comune di<br />

Frosinone, lungo la S.S. n. 155 Km 0,767 – Loc. Madonna <strong><strong>del</strong>la</strong> Neve, recante colori e marchi<br />

“Q8”. La durata <strong>del</strong> suddetto contratto di affitto è di 12 anni.<br />

Il contratto inoltre prevede una clausola di non concorrenza, secondo cui il concedente si impegna<br />

a non svolgere, per tutta la durata <strong>del</strong> contratto e nel raggio di 3 km dall’impianto, nuove attività<br />

imprenditoriali rispetto a quelle già condotte che risultino concorrenziali con il ramo d’azienda<br />

oggetto <strong>del</strong>l’operazione comunicata.


140<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione <strong>del</strong> controllo esclusivo di parte di<br />

un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 5, comma 1, lettera b), <strong><strong>del</strong>la</strong> legge<br />

n. 287/90.<br />

Essa rientra nell’ambito di applicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui<br />

all’articolo 1 <strong>del</strong> Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione<br />

preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, <strong><strong>del</strong>la</strong> medesima legge, in quanto il fatturato totale<br />

realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme <strong>del</strong>le imprese interessate è stato<br />

superiore a 448 milioni di euro.<br />

Il patto di non concorrenza sopra descritto costituisce una restrizione accessoria alla<br />

concentrazione in esame, in quanto direttamente legato e necessario alla realizzazione <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

medesima, limitatamente ad un periodo di due anni dal perfezionamento <strong>del</strong>l’operazione 1 .<br />

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE<br />

Mercati rilevanti<br />

I mercati <strong>del</strong> prodotto interessati dall’operazione comunicata sono quello <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione su<br />

rete stradale ordinaria di carburanti per uso autotrazione, nonché quello di distribuzione su rete<br />

stradale ordinaria di lubrificanti.<br />

Sulla base <strong>del</strong>le caratteristiche <strong><strong>del</strong>la</strong> domanda e <strong>del</strong>l’offerta, l’estensione geografica dei mercati in<br />

esame è di tipo locale e coincide tendenzialmente con il territorio <strong><strong>del</strong>la</strong> provincia in cui è situato<br />

l’impianto oggetto di acquisizione. Pertanto, i mercati rilevanti ai fini <strong><strong>del</strong>la</strong> presente operazione<br />

sono quello <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione di carburanti su rete stradale ordinaria e quello <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione<br />

di lubrificanti su rete stradale ordinaria, entrambi localizzati nella provincia di Frosinone.<br />

Effetti <strong>del</strong>l’operazione<br />

Nel 2007 la quota di KUPIT nel mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione su rete stradale di carburanti ad uso<br />

autotrazione nella provincia di Frosinone è stata circa il 7,3%, mentre nel mercato <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

distribuzione su rete stradale ordinaria di lubrificanti la quota di mercato è stata <strong>del</strong> 2,7%.<br />

L’operazione comunicata riguarda l’acquisizione di un impianto già colorato “Q8”, che<br />

rappresenta una quota pari allo 0,4% <strong>del</strong> mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione di carburanti su rete stradale<br />

ordinaria ed una quota pari allo 0,04% <strong>del</strong> mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione di lubrificanti su rete<br />

stradale ordinaria.<br />

Considerato che l’impianto affittato è già colorato Q8 e che nei mercati rilevanti sono presenti<br />

qualificati concorrenti quali Esso, Total, Erg, Eni, l’operazione in esame non sembra idonea a<br />

modificare in maniera sostanziale e durevole le condizioni nei mercati di riferimento.<br />

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 6, comma 1,<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati<br />

interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;<br />

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza intercorso tra le parti è accessorio alla<br />

presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l’<strong>Aut</strong>orità si riserva di valutare, laddove ne<br />

sussistano i presupposti, il suddetto patto ove si realizzi oltre il tempo ivi indicato;<br />

1 Cfr. Comunicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, 2005/C<br />

56/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale <strong>del</strong>l’Unione Europea <strong>del</strong> 5 marzo 2005.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 141<br />

DELIBERA<br />

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90.<br />

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge<br />

n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro <strong>del</strong>lo Sviluppo Economico.<br />

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel <strong>Bollettino</strong> <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong><br />

e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong>.<br />

IL SEGRETARIO GENERALE<br />

Luigi Fiorentino<br />

IL PRESIDENTE<br />

Antonio Catricalà


142<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

C9815 - CAMBIELLI/ RAMO DI AZIENDA DI C.I.A.T. GROUP<br />

Provvedimento n. 19283<br />

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO<br />

NELLA SUA ADUNANZA <strong>del</strong>l’11 dicembre 2008;<br />

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;<br />

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;<br />

VISTO l’atto <strong><strong>del</strong>la</strong> società Rohan S.r.l., pervenuto in data 20 novembre 2008;<br />

CONSIDERATO quanto segue:<br />

I. LE PARTI<br />

Rohan S.r.l. (di seguito, Rohan) è una società finanziaria che si occupa <strong>del</strong>l’acquisizione e gestione<br />

di partecipazioni di società attive nel settore idrotermosanitario.<br />

Rohan è controllata congiuntamente dalle società finanziarie Gondor S.p.A. ed E.f.fim S.p.A. e a<br />

sua volta controlla le società Fin<strong>del</strong>ta S.r.l., Cambielli S.p.A. (holding <strong>del</strong> Gruppo Cambielli) ed<br />

Edilfriuli S.p.A. (holding <strong>del</strong> gruppo Edilfriuli) e tramite queste ultime il Gruppo Vir Fantuzzi<br />

S.p.A., tutte società attive nel settore <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione di prodotti idrotermosanitari, con<br />

particolare riguardo ad apparecchiature per l’ambiente <strong>del</strong> bagno, prodotti per il riscaldamento ed<br />

il condizionamento e materiali per l’industria edile in genere.<br />

Nel 2007 il fatturato complessivo realizzato dalle imprese facenti capo a Rohan è stato pari a circa<br />

594 milioni di euro a livello mondiale, interamente realizzati a livello europeo, di cui circa 573,2<br />

milioni di euro in Italia.<br />

Oggetto di acquisizione è il ramo di azienda <strong><strong>del</strong>la</strong> società C.I.A.T. Group S.r.l. (di seguito CIAT)<br />

attivo nella provincia di Lucca nella distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di prodotti<br />

idrotermosanitari, apparecchiature per l’ambiente <strong>del</strong> bagno, prodotti per il riscaldamento ed il<br />

condizionamento, materiali per l’industria edile in genere.<br />

Nel 2007 il fatturato realizzato dal ramo di azienda di CIAT, interamente in Italia, è stato pari a<br />

circa 4,6 milioni di euro.<br />

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione in esame prevede l’acquisizione da parte di Rohan, attraverso la sua controllata<br />

Cambielli S.p.A., <strong>del</strong> ramo d’azienda di CIAT di cui sopra.<br />

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione <strong>del</strong> controllo di parte di un’impresa,<br />

costituisce una concentrazione ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 5, comma 1, lettera b), <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90.<br />

Essa rientra nell’ambito di applicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui<br />

all’articolo 1 <strong>del</strong> Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione<br />

preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, <strong><strong>del</strong>la</strong> medesima legge, in quanto il fatturato totale<br />

realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme <strong>del</strong>le imprese interessate è stato<br />

superiore a 448 milioni di euro.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 143<br />

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE<br />

Il settore interessato dalla presente operazione è quello <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione di prodotti<br />

idrotermosanitari e di materiali per l’industria edile in genere. All’interno di tale settore è possibile<br />

individuare il mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione all’ingrosso di detti prodotti ed il mercato <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

distribuzione al dettaglio 1 .<br />

Le imprese attive nella produzione di tali articoli non dispongono, di norma, di una rete<br />

distributiva propria, rivolgendosi prevalentemente al canale dei distributori all'ingrosso e dei<br />

grandi rivenditori dotati di show-room. I prodotti in questione sono venduti, all’ingrosso,<br />

essenzialmente a imprese edili, imprese di installazione e imprese di riparazione, per attività di<br />

costruzione e di ristrutturazione, di appartamenti, uffici e locali commerciali.<br />

I prodotti distribuiti sono caratterizzati da funzioni d'uso e da caratteristiche merceologiche e<br />

tecnologiche diverse. Essi attraversano una generale fase di maturità, anche se lo sviluppo di nuovi<br />

materiali, le normative di sicurezza e l'attuazione di politiche di risparmio energetico possono<br />

modificare il ciclo di vita di alcuni prodotti. Tuttavia, in ragione <strong><strong>del</strong>la</strong> specificità <strong>del</strong> mercato <strong>del</strong><br />

commercio all’ingrosso, non è necessaria una ulteriore distinzione nell'ambito di ciascuna fascia di<br />

prodotto, in quanto sono la varietà <strong><strong>del</strong>la</strong> gamma e la possibilità di scelta che definiscono la<br />

posizione concorrenziale di un grossista rispetto agli altri. Le stesse considerazioni possono essere<br />

ritenute valide in una certa misura anche per il mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione al dettaglio, che si<br />

rivolge in parte anche agli installatori, per lo meno per quanto riguarda gli articoli non appartenenti<br />

esclusivamente alla cosiddetta “area estetica” <strong><strong>del</strong>la</strong> categoria di prodotti in argomento.<br />

La presente operazione interessa sia il mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione all’ingrosso che quello <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

distribuzione al dettaglio, in entrambi i quali opera l’impresa acquisita.<br />

Per quanto concerne la dimensione geografica dei mercati <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione all’ingrosso, per gli<br />

utenti di grandi dimensioni i mercati hanno dimensione nazionale, anche in considerazione <strong>del</strong><br />

fatto che la diffusione dei gruppi di acquisto e <strong><strong>del</strong>la</strong> grande distribuzione no-food appare ancora<br />

limitata soprattutto se confrontata con altri paesi europei, mentre per gli utenti di limitate<br />

dimensioni l’estensione geografica dei mercati potrebbe essere regionale o pluriregionale e,<br />

comunque, correlata ai tempi di percorrenza che gli utenti, specialmente installatori, sono disposti<br />

ad affrontare per l’approvvigionamento dei prodotti.<br />

Per quanto concerne la dimensione geografica dei mercati <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione al dettaglio, essa ha<br />

carattere sicuramente locale, comunque non più ampia di quella provinciale.<br />

Nel caso di specie, nel mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione all’ingrosso l’acquisita opera nella Regione<br />

Toscana, in particolare nella provincia di Lucca, e l’acquirente è presente nella stessa regione, in<br />

particolare nelle province di Firenze, Lucca, Pistoia, Livorno, Pisa e Arezzo, oltre che in altre<br />

regioni <strong>del</strong> centro (Marche, Abruzzo e Lazio) e <strong>del</strong> nord.<br />

Nel mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione al dettaglio l’acquirente è presente nella provincia di Lucca,<br />

mentre l’acquisita non è presente in tale provincia.<br />

L’operazione in esame non risulta idonea a modificare in maniera significativa gli equilibri<br />

concorrenziali esistenti sul mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione all’ingrosso, sul quale la quota <strong>del</strong>le vendite<br />

nazionali <strong>del</strong>l’acquirente Rohan è pari a circa [0-5%] 2 , mentre quella <strong>del</strong>l’acquisita è pari a circa<br />

[0-5%]. Anche con riferimento all’area geografica di più limitate dimensioni in cui sono presenti<br />

sia l’acquisita che l’acquirente, corrispondente alla regione Toscana, la quota di mercato<br />

<strong>del</strong>l’acquirente Rohan è di circa [0-5%], mentre quella <strong>del</strong>l’acquisita è pari a circa [0-5%].<br />

1 Cfr. provvedimento <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>del</strong> 30 aprile 2008 n. 18335, C9291 - ROHAN/RAMO D’AZIENDA DI BACCO GINO.<br />

2 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di<br />

segretezza <strong>del</strong>le informazioni.


144<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

Parimenti, sul mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione al dettaglio l’operazione in esame non risulta idonea a<br />

modificare gli equilibri concorrenziali esistenti, in quanto la quota di mercato detenuta<br />

dall’acquirente nella provincia di Lucca è esigua e pari a circa [0-5%], mentre l’acquisita non è<br />

presente.<br />

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non comporta, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 6, comma 1,<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati<br />

interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;<br />

DELIBERA<br />

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90.<br />

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge<br />

n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro <strong>del</strong>lo Sviluppo Economico.<br />

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel <strong>Bollettino</strong> <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong><br />

e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong>.<br />

IL SEGRETARIO GENERALE<br />

Luigi Fiorentino<br />

IL PRESIDENTE<br />

Antonio Catricalà


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 145<br />

C9818 - METINVEST/UNITED COAL COMPANY<br />

Provvedimento n. 19284<br />

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO<br />

NELLA SUA ADUNANZA <strong>del</strong>l’11 dicembre 2008;<br />

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;<br />

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;<br />

VISTA la comunicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> società Metinvest B.V., pervenuta in data 21 novembre 2008;<br />

CONSIDERATO quanto segue:<br />

I. LE PARTI<br />

Metinvest B.V. (di seguito MIBV) è una società di diritto olandese a capo di un gruppo di società<br />

(di seguito gruppo Metinvest) attive nel settore estrattivo e dei metalli.<br />

MIBV è controllata da System Capital Management CJSC (di seguito SCM), società di diritto<br />

ucraino e holding <strong>del</strong>l’omonimo gruppo (di seguito gruppo SCM) attivo prevalentemente nei<br />

seguenti cinque settori: attività estrattive e produzione carbone, produzione di energia elettrica,<br />

banche ed assicurazioni, real estate, telecomunicazioni. SCM a sua volta è controllata da una<br />

persona fisica.<br />

Nel 2007, il fatturato consolidato realizzato a livello mondiale dal gruppo SCM è stato di circa 7<br />

miliardi di euro, di cui circa [1-2] 1 miliardi di euro realizzati nell’Unione Europea e circa [448-<br />

700] milioni di euro realizzati in Italia.<br />

United Coal Company L.L.C. (di seguito UCC) è una società di diritto americano attiva nella<br />

produzione e commercializzazione di carbone da vapore e carbone metallurgico.<br />

UCC è controllata da The United Company, la quale a sua volta è controllata da due persone<br />

fisiche.<br />

Nel 2007, il fatturato realizzato a livello mondiale da UCC è stato di circa 223,6 milioni di euro, di<br />

cui circa [10-45] milioni di euro realizzati nell’Unione Europea e circa [1-10] milioni di euro<br />

realizzati in Italia.<br />

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione in esame consiste nell’acquisizione, da parte di MIBV, tramite la società veicolo<br />

appositamente costituita Metinvest US Inc., <strong>del</strong> 100% <strong>del</strong> capitale sociale di UCC.<br />

E’ prevista una clausola di non concorrenza a carico dei venditori relativa all’ambito merceologico<br />

e geografico <strong>del</strong>l’impresa ceduta e avente durata pari a cinque anni. Sono inoltre previste una<br />

clausola di non sollecitazione, avente durata pari a cinque anni, e una clausola di confidenzialità.<br />

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione <strong>del</strong> controllo esclusivo di un’impresa,<br />

costituisce una concentrazione ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 5, comma 1, lettera b), <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90.<br />

Essa rientra nell’ambito di applicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui<br />

all’articolo 1 <strong>del</strong> Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione<br />

1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di<br />

segretezza <strong>del</strong>le informazioni.


146<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, <strong><strong>del</strong>la</strong> medesima legge, in quanto il fatturato totale<br />

realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme <strong>del</strong>le imprese interessate è stato<br />

superiore a 448 milioni di euro.<br />

La clausola di non concorrenza, la clausola di non sollecitazione e la clausola di confidenzialità di<br />

cui al precedente paragrafo appaiono rivestire natura accessoria rispetto all'operazione in esame, in<br />

quanto strettamente funzionali alla salvaguardia <strong>del</strong> valore <strong>del</strong>l’azienda acquisita, a condizione che<br />

abbiano una durata limitata nel tempo, non eccedente comunque il periodo di due anni decorrenti<br />

dalla data di perfezionamento <strong><strong>del</strong>la</strong> presente operazione. Al riguardo occorre infatti rilevare che<br />

una durata superiore di tali restrizioni risulterebbe eccedere l’esigenza di garantire all’acquirente il<br />

trasferimento <strong>del</strong>l’effettivo valore <strong>del</strong>l’acquisizione 2 .<br />

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE<br />

L’operazione in esame interessa la produzione e vendita di carbone da vapore 3 e di carbone<br />

metallurgico 4 .<br />

Ai fini <strong><strong>del</strong>la</strong> valutazione <strong><strong>del</strong>la</strong> presente operazione si ritiene, in ogni caso, che un’esatta definizione<br />

<strong>del</strong> mercato <strong>del</strong> prodotto rilevante, anche sotto il profilo geografico, possa essere lasciata aperta, in<br />

quanto, anche nell’ipotesi più restrittiva, di mercati distinti circoscritti ai soli confini nazionali, la<br />

valutazione degli effetti <strong><strong>del</strong>la</strong> presente operazione non muterebbe.<br />

Sia nel mercato <strong>del</strong> produzione e vendita di carbone da vapore, sia nel mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> produzione e<br />

vendita di carbone metallurgico, sia a livello mondiale che europeo che nazionale, sia la quota di<br />

UCC che la quota <strong>del</strong> gruppo Metinvest che la quota <strong>del</strong> Gruppo SCM risultano inferiori a [1-5%].<br />

In virtù di quanto considerato, si ritiene che nei mercati di riferimento l’operazione non avrà effetti<br />

pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura<br />

concorrenziale degli stessi.<br />

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 6, comma 1,<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati<br />

interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;<br />

RITENUTO, altresì, che i patti intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei<br />

soli limiti sopra descritti e che l’<strong>Aut</strong>orità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti,<br />

i suddetti patti che si realizzino oltre il tempo ivi indicato;<br />

DELIBERA<br />

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90.<br />

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge<br />

n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro <strong>del</strong>lo Sviluppo Economico.<br />

2 Cfr., in proposito, i punti 18-26 <strong><strong>del</strong>la</strong> Comunicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e<br />

necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03).<br />

3 Cfr. il provvedimento n. 16312 <strong>del</strong> 21 dicembre 2006, C8171, Main Street 432/Koornfontein Mine, in Boll. n. 51-52/06.<br />

4 Cfr. il provvedimento n. 17239 <strong>del</strong> 21 agosto 2007, C8701, Bormida Coke/Italiana Coke, in Boll. n. 32/07.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 1<strong>47</strong><br />

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel <strong>Bollettino</strong> <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong><br />

e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong>.<br />

IL SEGRETARIO GENERALE<br />

Luigi Fiorentino<br />

IL PRESIDENTE<br />

Antonio Catricalà


148<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

C9819 - DEUTSCHE BAHN/NORDCARGO<br />

Provvedimento n. 19285<br />

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO<br />

NELLA SUA ADUNANZA <strong>del</strong>l’11 dicembre 2008;<br />

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;<br />

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;<br />

VISTA la comunicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> società Deutsche Bahn A.G., pervenuta in data 21 novembre 2008;<br />

CONSIDERATO quanto segue:<br />

I. LE PARTI<br />

Deutsche Bahn A.G. (di seguito, Deutsche Bahn) è una società, con sede legale in Germania,<br />

controllata dallo Stato tedesco. Essa svolge funzioni di holding <strong>del</strong>l’omonimo gruppo ferroviario<br />

multinazionale, attivo in 150 paesi nei settori <strong>del</strong> trasporto passeggeri, trasporti merci e nella<br />

fornitura di servizi logistici ed ausiliari <strong>del</strong> trasporto ferroviario.<br />

Il fatturato realizzato dal gruppo facente capo a Deutsche Bahn nel 2007 è risultato pari ad oltre<br />

31,3 miliardi di euro, di cui circa [100-448] 1 milioni di euro realizzati in Italia.<br />

NordCargo S.r.l. (di seguito, NordCargo) è una società facente capo al gruppo FNM-Ferrovie Nord<br />

Milano, che ne detiene l’intero capitale sociale, attiva nella fornitura di servizi di trasporto merci<br />

su rotaia, prevalentemente su tratte internazionali.<br />

Il fatturato complessivo realizzato da NordCargo è stato pari, per l’esercizio 2007, a 33,7 milioni<br />

di euro, di cui [10-45] milioni di euro realizzati in Italia.<br />

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione in esame è strutturata in due fasi. Entro la fine <strong>del</strong>l’anno 2008, Deutsche Bahn<br />

acquisterà una partecipazione pari al 49% <strong>del</strong> capitale sociale di NordCargo, assumendo<br />

temporaneamente il controllo congiunto <strong><strong>del</strong>la</strong> società con FNM-Ferrovie Nord Milano in virtù di<br />

un patto parasociale stipulato tra le parti. Successivamente, entro il 31 gennaio 2010, Deutsche<br />

Bahn acquisirà un’ulteriore quota pari all’11% <strong>del</strong> capitale di NordCargo, ottenendo il controllo<br />

esclusivo <strong><strong>del</strong>la</strong> società.<br />

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione <strong>del</strong> controllo esclusivo di un’impresa,<br />

costituisce una concentrazione ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 5, comma 1, lettera b), <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90.<br />

Essa rientra nell’ambito di applicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui<br />

all’articolo 1 <strong>del</strong> Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo <strong><strong>del</strong>la</strong> comunicazione<br />

preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, <strong><strong>del</strong>la</strong> medesima legge, in quanto il fatturato totale<br />

realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme <strong>del</strong>le imprese interessate è stato<br />

superiore a 448 milioni di euro.<br />

1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di<br />

segretezza <strong>del</strong>le informazioni.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 149<br />

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE<br />

Il mercato rilevante<br />

La concentrazione interessa il settore <strong>del</strong> trasporto ferroviario di merci. In particolare, la società<br />

oggetto di acquisizione opera, prevalentemente sulle tratte internazionali, con due modalità:<br />

fornisce direttamente il servizio di trasporto merci, servendosi di un vettore estero per le tratte<br />

ferroviarie fuori dal territorio nazionale, oppure fornisce il servizio di vettore ferroviario<br />

sostitutivo sulla rete nazionale per conto di un operatore terzo.<br />

Tenuto conto <strong>del</strong>le attività svolte da NordCargo, i mercati interessati dalla presente operazione<br />

sono: (i) il mercato <strong>del</strong> trasporto di merci per via terrestre, al cui interno si può avere una<br />

organizzazione intermodale <strong>del</strong> servizio tra la modalità ferroviaria, quella su gomma e quella<br />

marittima – e che può essere distinto ulteriormente dal lato <strong>del</strong> prodotto sulla base <strong><strong>del</strong>la</strong> tipologia<br />

di merce trasportata; (ii) il mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> fornitura di servizi di trazione ferroviaria – inteso come la<br />

fornitura di locomotive e di macchinisti necessari per la resa di servizi di trasporto ferroviario nei<br />

mercati a valle 2 .<br />

i) Il mercato <strong>del</strong> trasporto di merci per via terrestre<br />

I soggetti che esprimono la domanda di tale servizio rappresentano la clientela finale <strong>del</strong> servizio<br />

di trasporto, ovvero i caricatori (siano questi imprese produttrici di beni, spedizionieri,<br />

autotrasportatori). Tali soggetti hanno a disposizione varie modalità di trasporto per soddisfare il<br />

bisogno di mobilità <strong>del</strong>le merci, ovvero il trasporto su strada, ferroviario tradizionale, combinato.<br />

Tali modalità di trasporto sono sostituibili dal punto di vista <strong><strong>del</strong>la</strong> domanda laddove presentano<br />

simili tempi di percorrenza e livelli di costo 3 . In tale settore sono attivi numerosi operatori, tra cui<br />

società specializzate nel trasporto ferroviario, società di autotrasporto e imprese specializzate nel<br />

trasporto combinato.<br />

Per quanto attiene alla definizione <strong><strong>del</strong>la</strong> dimensione geografica <strong>del</strong> mercato rilevante nel settore<br />

dei trasporti, in generale la Commissione segue un approccio basato sulle coppie di punti di<br />

origine/destinazione (O&D). Con riferimento al mercato <strong>del</strong> trasporto di merci per via terrestre si<br />

distingue normalmente l’ambito nazionale da quello internazionale.<br />

Per quanto riguarda il mercato nazionale <strong>del</strong> trasporto di merci per via terrestre non si ritiene<br />

necessario distinguere ulteriormente fra le diverse tratte, essendo gli operatori presenti sul mercato<br />

generalmente attivi su base nazionale o sulle principali direttrici.<br />

Per quanto attiene ai collegamenti internazionali, le principali destinazioni europee, in termini di<br />

Stati membri, sono servite dall’Italia utilizzando, anche alternativamente, vari assi di<br />

comunicazione transitanti per diversi valichi alpini, che costituiscono punti obbligati e identificano<br />

eventuali limiti di capacità. In tale contesto, la segmentazione dei mercati per singole coppie di<br />

punti di origine/destinazione può essere semplificata attraverso la valutazione dei fasci di rotte<br />

(“assi”) passanti per alcuni valichi e diretti verso le macro-direttrici europee.<br />

Nel caso di specie, sono interessati dall’operazione gli assi di collegamento fra il Nord d’Italia ed<br />

il Nord Europa.<br />

2 Cfr. Provvedimento n. 17327, <strong>del</strong> 18 settembre 2007, caso A389 – Rail Traction Company/Rete Ferroviaria Italiana-<br />

Ferrovie <strong>del</strong>lo Stato, provvedimento n. 8065 <strong>del</strong> 24 febbraio 2000, caso A227 - Cesare Fremura-Assologistica/Ferrovie<br />

<strong>del</strong>lo Stato, e provvedimento n. 1511 <strong>del</strong> gennaio 2005, caso C7<strong>47</strong>6 – FS Cargo/Cemat.<br />

3 Cfr. Provv. n. 14602 <strong>del</strong> 4 agosto 2005 C7181 - TRENITALIA/TX LOGISTIC, in Boll. n. 31/05, e, per quanto riguarda la<br />

giurisprudenza comunitaria, Decisione <strong><strong>del</strong>la</strong> Commissione UE sul caso COMP/M.3150-SNCF/Trenitalia/AFA, <strong>del</strong> 4 agosto<br />

2003.


150<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

ii) Il mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> trazione ferroviaria<br />

Il servizio di trazione ferroviaria identifica la fornitura di locomotive e di macchinisti necessari per<br />

la resa di servizi di trasporto ferroviario nei mercati a valle.<br />

I servizi di trazione possono essere forniti soltanto dalle imprese ferroviarie, dotate <strong>del</strong>le<br />

necessarie autorizzazioni, anche con riferimento a più Paesi nel caso di trasporto internazionale.<br />

In linea di principio, la trazione può essere fornita dalla stessa impresa ferroviaria o di trasporto<br />

combinato, utilizzando personale e locomotori propri, oppure può essere affittata da altre imprese<br />

ferroviarie 4 .<br />

La domanda di servizi di trazione ferroviaria, e di conseguenza di accesso alla infrastruttura, per il<br />

trasporto di merci esprime una esigenza di collegamento tra un punto di origine <strong>del</strong> carico ed uno<br />

di destinazione (c.d. approccio O&D).<br />

In considerazione <strong>del</strong>le barriere tecniche, legali ed economiche per la fornitura di trazione per i<br />

servizi di trasporto ferroviario, in termini di standard tecnici ed amministrativi in relazione alle reti<br />

nazionali, la fornitura di servizi di trazione è circoscritta di fatto ai confini dei singoli Stati e<br />

l’offerta di tale servizio si identifica in via prevalente negli ex monopolisti nazionali <strong>del</strong> servizio di<br />

trasporto ferroviario.<br />

Gli effetti <strong>del</strong>l’operazione<br />

Nel mercato nazionale <strong>del</strong> trasporto merci per via terrestre sono attivi numerosi operatori, tra cui<br />

società specializzate nel trasporto ferroviario, società di autotrasporto e imprese specializzate nel<br />

trasporto combinato. Sia Deutsche Bahn che NordCargo detengono quote di mercato inferiori<br />

all’1%. Date le ridotte quote di mercato <strong>del</strong>le parti, l’operazione non determina significative<br />

modifiche <strong><strong>del</strong>la</strong> situazione concorrenziale esistente.<br />

Con riferimento alle tratte internazionali, le quote sono appena più rilevanti, dato che l’acquirente<br />

detiene il [1-5%] <strong>del</strong> mercato, mentre l’acquisita è in possesso di una quota di mercato inferiore<br />

all’1%. Anche in questo caso, l’operazione non determina effetti strutturali di rilevo.<br />

Nel mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> trazione ferroviaria Trenitalia, appartenente al gruppo Ferrovie <strong>del</strong>lo Stato, è<br />

l’impresa in posizione dominante. A livello nazionale la quota coperta da Trenitalia sulla trazione<br />

dovrebbe attestarsi intorno al 90%, con i nuovi entranti che si dividono il restante 5 . Anche in tale<br />

mercato le parti detengono congiuntamente quote di mercato inferiori al [1-5] e quindi,<br />

l’operazione non appare idonea ad alterare la struttura concorrenziale <strong>del</strong> mercato.<br />

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 6, comma 1,<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati<br />

interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;<br />

DELIBERA<br />

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90.<br />

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge<br />

n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro <strong>del</strong>lo Sviluppo Economico.<br />

4 Il mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> trazione si differenzia da quello <strong>del</strong>l'affitto o <strong>del</strong>l'acquisto dei locomotori. L'affitto o l'acquisto di un<br />

locomotore dalle imprese ferroviarie o dai produttori non rappresentano un sostituto <strong><strong>del</strong>la</strong> trazione poiché riguardano<br />

soltanto la fornitura di materiale rotabile. La trazione comprende infatti inoltre la messa a disposizione di un macchinista, di<br />

servizi di manutenzione, di riparazione e di “backup”, ossia l’eventuale sostituzione <strong>del</strong> locomotore e <strong>del</strong> macchinista.<br />

5 Cfr. Provvedimento n. 17327, <strong>del</strong> 18 settembre 2007, caso A389 – Rail Traction Company/Rete Ferroviaria Italiana-<br />

Ferrovie <strong>del</strong>lo Stato.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 151<br />

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel <strong>Bollettino</strong> <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong><br />

e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong>.<br />

IL SEGRETARIO GENERALE<br />

Luigi Fiorentino<br />

IL PRESIDENTE<br />

Antonio Catricalà


152<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

C9820 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-CONSORZIO COOPERATIVE<br />

COSTRUZIONI - CONDOTTE IMMOBILIARE - CONDOTTE D’ACQUA - UNIECO<br />

SOCIETÀ COOPERATIVA /MARINELLA<br />

Provvedimento n. 19286<br />

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO<br />

NELLA SUA ADUNANZA <strong>del</strong>l’11 dicembre 2008;<br />

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;<br />

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;<br />

VISTA la comunicazione di BMPS - CCC – Gruppo Ferfina – Unieco – Marinella, pervenuta in<br />

data 21 novembre 2008;<br />

CONSIDERATO quanto segue:<br />

I. LE PARTI<br />

Banca Monte Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche BMPS) è la capogruppo <strong>del</strong>l’omonimo<br />

gruppo bancario, che opera nell’attività bancaria e nell’offerta dei prodotti di risparmio gestito e<br />

assicurativi. BMPS è una società quotata nel <strong>Mercato</strong> Telematico di Borsa Italiana e la sua<br />

maggiore azionista è la Fondazione MPS, con una quota pari al 46,31%. Nell’esercizio 2007 il<br />

fatturato <strong>del</strong> gruppo, da considerare ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 16, commi 1 e 2, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90 (un<br />

decimo <strong>del</strong>l’attivo <strong>del</strong>lo stato patrimoniale esclusi i conti d’ordine), è stato di circa 16 miliardi di<br />

euro a livello mondiale, di cui 14 miliardi circa realizzati in Italia.<br />

Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa (di seguito anche CCC) è un<br />

consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro ai sensi <strong>del</strong> Decreto Legislativo 14<br />

dicembre 19<strong>47</strong>, n. 1577, e successive modificazioni, in forma di società cooperativa per azioni a<br />

mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2511 e ss. c.c.. Essa è costituita da 240 soci, nessuno dei<br />

quali detiene direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 10%. Tra i soci con<br />

partecipazioni maggiori rilevano: Coop Costruzioni Bologna Società Cooperativa, Coop Di<br />

Costruzioni Modena Cooperativa e C.M.B. Società Cooperativa. CCC è attiva in diversi settori:<br />

nell’assunzione ed esecuzione a mezzo cooperative consorziate di opere edili, stradali e lavori di<br />

costruzioni in generale, nella produzione e trasporto di materiali da costruzione, in ogni altro<br />

servizio ed attività complementare accessoria a quelle appena indicate, nella installazione e<br />

manutenzione di impianti elettrici, elettronici, idro-termo-sanitari ed antincendio. La stessa si<br />

occupa altresì <strong>del</strong>l’esecuzione, a mezzo cooperative associate ed in proprio, di contratti relativi alla<br />

gestione di servizi privati, pubblici o di pubblico interesse come quelli relativi a parcheggi,<br />

acquedotti, gasdotti e discariche. Il fatturato globale consolidato <strong>del</strong> 2007 di CCC è di circa [700-<br />

1.000] 1 milioni di euro, realizzato totalmente nel territorio italiano.<br />

Condotte Immobiliare S.p.A. (di seguito anche Condotte Immobiliare) è una società attiva nel<br />

mercato immobiliare e nella valorizzazione <strong>del</strong> patrimonio immobiliare proprio e di terzi.<br />

Condotte D’Acqua S.p.A. (di seguito anche Condotte d’Acqua) è una società attiva nel settore dei<br />

lavori d’ingegneria, progettazione, direzione, esecuzione, riparazione ed esercizio di costruzioni<br />

1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di<br />

segretezza <strong>del</strong>le informazioni.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 153<br />

civili, industriali, agricole, stradali, edilizie, ferroviarie, aeroportuali, idrauliche, marittime,<br />

fluviali, minerarie, militari, pubbliche e private, sia per conto proprio che di terzi. In particolare,<br />

Condotte d’Acqua opera nel settore <strong>del</strong>le costruzioni con la realizzazione in proprio o per conto<br />

terzi, principalmente nel settore pubblico anche in qualità di general contractor. Entrambe le<br />

società sopra descritte fanno parte <strong>del</strong> Gruppo Ferfina in quanto controllate in via esclusiva dalla<br />

holding <strong>del</strong> gruppo, Ferfina S.p.A. Il fatturato <strong>del</strong> Gruppo Ferfina relativo al 2007 è pari, a livello<br />

mondiale, a circa [448-700] milioni di euro, di cui [448-700] milioni di euro realizzati in Italia,<br />

territorio in cui il gruppo è principalmente attivo.<br />

Unieco Società Cooperativa (di seguito anche Unieco) è attiva nel mercato immobiliare e, in<br />

particolare, nel settore <strong>del</strong>le costruzioni edili ed infrastrutturali, nel settore ambientale, nella<br />

produzione di laterizi e nei lavori ferroviari. Il fatturato complessivo realizzato nel 2007 è pari a<br />

[448-700] milioni di euro, prodotti interamente in Italia.<br />

La società le cui azioni sono oggetto di acquisizione è Marinella S.p.A. (di seguito anche<br />

Marinella). La predetta società è attualmente interamente controllata da BMPS e si occupa di<br />

sviluppare e valorizzare l’insieme <strong>del</strong>le proprietà di (o in concessione a) Marinella, ovvero oggetto<br />

di accordi tra Marinella e terzi, site nei comuni di Ameglia e Sarzana (La Spezia). Essa svolge<br />

qualsiasi attività ed operazione destinata o connessa alla realizzazione e/o gestione dei complessi<br />

immobiliari sopra indicati. Marinella è attiva esclusivamente nel territorio italiano sopra descritto<br />

dove, nel 2007, ha prodotto un fatturato [inferiore a 1 milione di] euro.<br />

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione in esame ha ad oggetto l’acquisizione <strong>del</strong> controllo congiunto di Marinella, da parte<br />

di BMPS, CCC, il gruppo Ferfina (attraverso le società controllate Condotte Immobiliare e<br />

Condotte d’Acqua) e Unieco. In particolare BMPS, detentrice <strong>del</strong> 100% <strong>del</strong> capitale di Marinella,<br />

cederà in forza <strong><strong>del</strong>la</strong> presente operazione il 75% ad una società veicolo preventivamente costituita,<br />

a cui fanno capo le società CCC, Condotte Immobiliare, Condotte d’Acqua e Unieco 2 . In virtù di<br />

ciò il controllo esclusivo di BMPS su Marinella diventerà congiunto, mantenendo la stessa una<br />

quota pari al 25% e cedendo il restante 75% alla società veicolo appositamente costituita.<br />

Le parti sottoscriveranno altresì un patto parasociale che definirà la composizione <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

governance di Marinella. In particolare, il CdA <strong><strong>del</strong>la</strong> società acquisita sarà costituito da 6 membri,<br />

di cui 4 designati dalla Società Veicolo e 2 designati da BMPS. Su alcune materie, tra cui rileva<br />

l’approvazione <strong>del</strong> progetto di spesa (budget), gli investimenti o gli impegni di valore superiore ad<br />

euro 4.000.000 o di durata superiore a 18 mesi, la nomina, l’assunzione o la remunerazione di<br />

dirigenti e di determinati collaboratori, il CdA <strong>del</strong>ibererà con il voto favorevole di cinque<br />

consiglieri su sei. Il patto precisa che nel caso di stallo decisionale, qualora le parti non<br />

raggiungono una soluzione entro 15 giorni lavorativi dal suo avviso, sia conferito un mandato ad<br />

un soggetto terzo per la vendita di Marinella. Alla luce <strong>del</strong>l’assetto sociale risultante al termine<br />

<strong>del</strong>l’operazione deve pertanto rilevarsi che Marinella sarà soggetta al controllo congiunto di BMPS<br />

2 La Società Veicolo strumentale all’operazione, sarà una società per azioni il cui captale sociale verrà ripartito come<br />

segue: 34% appartiene a CCC, il 16,50% è di Condotte d’Acqua, il 16,50% di Condotte Immobiliari e il 33% di Unieco. In<br />

merito alla gestione <strong><strong>del</strong>la</strong> Società Veicolo emerge che, in virtù di un diverso patto parasociale sottoscritto da CCC, Unieco,<br />

Condotte Immobiliari e Condotte d’Acqua, essa sarà amministrata da un CdA costituito da sei membri. Due di questi<br />

saranno designati da Unieco, due da CCC, uno da Condotte Immobiliare ed uno da Condotte d’Acqua. Il CdA <strong>del</strong>ibererà<br />

con un voto favorevole di cinque componenti, e tenuto conto che Condotte Immobiliare e Condotte d’Acqua sono<br />

riconducibili entrambe al Gruppo Ferfina deve concludersi che la Società Veicolo sarà controllata congiuntamente da CCC,<br />

Unieco e dal Gruppo Ferfina.


154<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

e, attraverso la società veicolo, di CCC, Gruppo Ferfina (per il tramite <strong>del</strong>le società controllate<br />

Condotte Immobiliare e condotte d’Acqua) e Unieco.<br />

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione <strong>del</strong> controllo congiunto di<br />

un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi <strong>del</strong>l’art. 5, comma 1, lettera b), <strong><strong>del</strong>la</strong> legge<br />

n. 287/90.<br />

Essa rientra nell'ambito di applicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui<br />

all'articolo 1 <strong>del</strong> Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva<br />

disposto dall'art. 16, commi 1 e 2, <strong><strong>del</strong>la</strong> medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato<br />

nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme <strong>del</strong>le imprese interessate è stato superiore a<br />

448 milioni di euro.<br />

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE<br />

L’operazione interessa il settore immobiliare, ed in particolare quello <strong><strong>del</strong>la</strong> gestione e<br />

valorizzazione di immobili presenti in una determinata area. ai fini <strong>del</strong>l’analisi <strong>del</strong>l’operazione in<br />

esame, i mercati <strong>del</strong> prodotto interessati sono: (i) il mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> gestione immobiliare, detto<br />

anche property management; (ii) il mercato <strong>del</strong>l’edilizia residenziale; (iii) il mercato <strong>del</strong>l’edilizia<br />

non residenziale; (iv) il mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> progettazione e realizzazione dei lavori d’ingegneria civile<br />

ed industriale con prevalenza <strong>del</strong>le opere pubbliche, quali strade, ponti, viadotti, gallerie, dighe.<br />

i) Property management<br />

Rientrano nel mercato <strong>del</strong> property management il complesso dei servizi di amministrazione e<br />

gestione per conto terzi di patrimoni immobiliari, destinati ad uso commerciale e ad uso abitativo,<br />

quali le attività di recupero <strong>del</strong>le morosità, di amministrazione condominiale, di gestione dei<br />

servizi comuni e dei contratti di locazione. La dimensione geografica di questo mercato può<br />

comprendere l’intero territorio nazionale o essere circoscritto ad ambiti più ristretti per particolari<br />

esigenze <strong><strong>del</strong>la</strong> domanda, ossia considerando la struttura <strong><strong>del</strong>la</strong> domanda e <strong>del</strong>l’offerta, nonché<br />

l’assenza di vincoli amministrativi che limitino l’esercizio <strong>del</strong>l’attività ad un ambito locale. Per<br />

quanto attiene all’operazione in esame, deve osservarsi che un’esatta definizione <strong>del</strong> mercato<br />

geografico rilevante può essere lasciata aperta, dal momento che, come si è visto, il territorio<br />

interessato è solo quello <strong><strong>del</strong>la</strong> Provincia di La Spezia e, in particolare, i comuni di Ameglia e<br />

Sarzana, luoghi in cui sono situati i beni gestiti da Marinella. Si rileva, inoltre, che l’unica società,<br />

tra quelle coinvolte nella concentrazione de qua, attiva nel mercato geografico di riferimento è<br />

BMPS la quale, però, opera solo attraverso Marinella. CCC, il Gruppo Ferfina ed Unieco, invece,<br />

non sono attivi nella provincia di La Spezia e, a livello nazionale, detengono ciascuno una quota di<br />

mercato largamente inferiore all’1%.<br />

In relazione all’assenza di sovrapposizione tra le quote di mercato <strong>del</strong>le imprese coinvolte e<br />

all’esigua posizione <strong>del</strong>le stesse anche a livello nazionale, non si ravvisano elementi tali da ritenere<br />

che vi siano rischi di costituzione o rafforzamento di posizioni dominanti nel mercato <strong>del</strong> property<br />

management.<br />

ii) <strong>Mercato</strong> <strong>del</strong>l’edilizia residenziale e non residenziale<br />

Il mercato <strong>del</strong>l’edilizia residenziale comprende la costruzione di immobili a fini abitativi, la<br />

realizzazione di complessi residenziali, l’attività di ristrutturazione e consolidamento di edifici<br />

adibiti ad uso abitativo. Nel mercato <strong>del</strong>l’edilizia non residenziale è inclusa la costruzione di<br />

immobili ed edifici destinati ad attività industriali e commerciali nonché la costruzione di immobili


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 155<br />

destinati a scopi pubblici quali ospedali, scuole, uffici. Entrambi i mercati presentano dimensioni<br />

geografiche di carattere nazionale 3 .<br />

Per quanto concerne gli effetti <strong>del</strong>l’operazione in questi mercati si rileva che Marinella non è ivi<br />

attiva e i partecipanti presentano quote nazionali marginali largamente inferiori all’1%; pertanto<br />

non sussistono rischi di modifica <strong><strong>del</strong>la</strong> condizione concorrenziale preesistente.<br />

iii) Il mercato <strong><strong>del</strong>la</strong> progettazione e realizzazione di lavori per le opere pubbliche<br />

Tale mercato attiene al settore <strong>del</strong>l’ingegneria civile e industriale per la costruzione, in particolare,<br />

di strade e autostrade, ponti, archi, viadotti, ferrovie, metropolitane e opere idrauliche. Esso è<br />

caratterizzato dalla presenza di un contratto tra l’amministrazione che intende realizzare l’opera e<br />

le imprese che effettuano i lavori. Tale settore attualmente è regolato dalla normativa di cui al<br />

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cd. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,<br />

servizi e forniture, in attuazione <strong>del</strong>le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Almeno per le opere di<br />

maggiore rilievo, l’omogeneità nelle condizioni generali di accesso e di svolgimento <strong>del</strong>le gare<br />

determinano un ambito geografico di riferimento nazionale o addirittura all’intera Unione<br />

Europea 4 .<br />

Anche in questo caso la definizione <strong>del</strong> mercato geografico rilevante può essere lasciata aperta, dal<br />

momento che la valutazione concorrenziale <strong>del</strong>l’operazione non muterebbe. Marinella, infatti, non<br />

risulta attiva in questo mercato e le parti presentano in Italia quote di mercato inferiori all’1%, con<br />

la sola eccezione <strong>del</strong> Gruppo Ferfina che, comunque, non supera il 5%. L’operazione in esame non<br />

comporterà quindi, anche in merito a tale specifico mercato, variazioni degli assetti competitivi.<br />

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 6, comma 1,<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati<br />

interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;<br />

DELIBERA<br />

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90.<br />

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge<br />

n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro <strong>del</strong>lo Sviluppo Economico.<br />

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel <strong>Bollettino</strong> <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong><br />

e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong>.<br />

IL SEGRETARIO GENERALE<br />

Luigi Fiorentino<br />

IL PRESIDENTE<br />

Antonio Catricalà<br />

3 Cfr. provv. <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità n. 18838 <strong>del</strong> 30 Aprile 2008, C9299-Co<strong>del</strong>fa-Maltauro Immobiliare/Sviluppo Cotorossi e provv.<br />

n. 16622 <strong>del</strong> 21 marzo 2007, C8361-Immobiliare Costruzioni Im.Co/Martora Costruzioni.<br />

4 Cfr. provv. <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità n. 16622 <strong>del</strong> 21 marzo 2007, C8361-Immobiliare Costruzioni IM.CO./Martora Costruzioni.


156<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

C9821 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT/GRUPPO SICURA<br />

Provvedimento n. 19287<br />

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO<br />

NELLA SUA ADUNANZA <strong>del</strong>l’11 dicembre 2008;<br />

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;<br />

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;<br />

VISTA la comunicazione di Manutencoop Facility Management S.p.A., pervenuta il 21 novembre<br />

2008<br />

CONSIDERATO quanto segue:<br />

I. LE PARTI<br />

Manutencoop Facility Management S.p.A. (di seguito “MFM”) è una società attiva nel settore<br />

<strong>del</strong>l’Integrated Facility Management e in particolare nella gestione e nell’erogazione di servizi<br />

integrati rivolti agli immobili, al territorio ed a supporto <strong>del</strong>l’attività sanitaria. MFM fa parte <strong>del</strong><br />

gruppo Manutencoop guidato dalla società Manutencoop Società Cooperativa (di seguito “MSC”).<br />

Il gruppo è attivo nei settori <strong>del</strong>l’Integrated Facility Management, nella prestazione di servizi<br />

ambientali e nelle attività di vendita immobiliare.<br />

Nel 2007 il gruppo MSC ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa [700-1.000] 1<br />

milioni di euro.<br />

Gruppo Sicura S.r.l. (di seguito “Sicura”) è una società che opera quale holding di partecipazioni<br />

di un gruppo di società attive prevalentemente nel settore <strong>del</strong> facility management e, più in<br />

particolare, nei settori <strong>del</strong>l’offerta di servizi antincendio, <strong><strong>del</strong>la</strong> sorveglianza e <strong><strong>del</strong>la</strong> sicurezza. Due<br />

persone fisiche (di seguito “azionisti”) detengono ciascuno il 50% <strong>del</strong> capitale sociale di Sicura.<br />

Il fatturato di Sicura, interamente realizzato in Italia, è stato nel 2007 pari a circa [10-45] milioni<br />

di euro.<br />

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione in esame consiste nell’acquisizione da parte di MFM <strong>del</strong> controllo congiunto di<br />

Sicura. Ciascuno dei due azionisti cederà a MFM una partecipazione equivalente al 40% <strong>del</strong><br />

capitale di Sicura e, conseguentemente, MFM acquisterà una partecipazione complessiva pari<br />

all’80% <strong>del</strong> capitale sociale <strong><strong>del</strong>la</strong> società target. Le previsioni parasociali che regoleranno le<br />

relazioni tra MFM e gli azionisti prevedono che il Consiglio di Amministrazione di Sicura sarà<br />

composto da cinque membri, tre dei quali nominati da MFM e i restanti dagli azionisti. Inoltre per<br />

l’adozione di alcune materie tra le quali: i) modifiche al piano industriale e approvazione o<br />

modifica di ulteriori business plan, ii) adozione <strong>del</strong> o modifiche al budget annuale, il Consiglio di<br />

Amministrazione di Sicura dovrà <strong>del</strong>iberare con il voto favorevole di quattro dei cinque membri in<br />

carica. MFM e gli azionisti quindi condivideranno il potere di adottare le decisioni strategiche di<br />

Sicura che sarà, pertanto, soggetta al controllo congiunto di MFM e degli azionisti.<br />

1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di<br />

segretezza <strong>del</strong>le informazioni.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 157<br />

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione <strong>del</strong> controllo congiunto di<br />

un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi <strong>del</strong>l’art. 5, comma 1, lettera b), <strong><strong>del</strong>la</strong> legge<br />

n. 287/90.<br />

Essa rientra nell'ambito di applicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui<br />

all'articolo 1 <strong>del</strong> Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva<br />

disposto dall'art. 16, commi 1 e 2, <strong><strong>del</strong>la</strong> medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato<br />

nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme <strong>del</strong>le imprese interessate è stato superiore a<br />

448 milioni di euro.<br />

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE<br />

Da un punto vista merceologico, Sicura è attiva nell’offerta di servizi antincendio, <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

sorveglianza e <strong><strong>del</strong>la</strong> sicurezza; tali servizi rientrano nel più ampio settore <strong>del</strong> facility management,<br />

come già definito in vari precedenti <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità, e potrebbero rappresentare un mercato distinto<br />

per la peculiarità <strong>del</strong>le prestazioni erogate 2 . Tuttavia, ai fini <strong><strong>del</strong>la</strong> valutazione <strong><strong>del</strong>la</strong> presente<br />

operazione qualunque definizione venga adottata, sotto il profilo merceologico, non altererebbe le<br />

analisi dal momento che anche la <strong>del</strong>imitazione più ristretta <strong>del</strong> mercato <strong>del</strong> prodotto esclude rischi<br />

di effetti sugli assetti concorrenziali.<br />

In considerazione <strong><strong>del</strong>la</strong> struttura <strong><strong>del</strong>la</strong> domanda e <strong>del</strong>l’offerta, nonché <strong>del</strong>l’assenza di vincoli<br />

amministrativi che limitino l’esercizio <strong>del</strong>l’attività ad un ambito locale, la dimensione geografica<br />

<strong>del</strong> mercato in oggetto può comprendere l’intero territorio nazionale.<br />

Nel caso di specie non appare necessaria una più precisa definizione <strong>del</strong> mercato rilevante sotto il<br />

profilo geografico in quanto non muterebbe, comunque, la valutazione circa gli effetti <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

presente operazione. Dalle informazioni rese dalla parte notificante, infatti, risulta che l’operazione<br />

non determina sovrapposizioni orizzontali a livello nazionale, considerando il più ristretto<br />

segmento <strong>del</strong>l’attività antincendio e sicurezza, non essendo MFM attiva nell’offerta di tali servizi.<br />

Anche considerando l’intera attività connessa al facility management, MFM e Sicura detengono<br />

una quota rispettivamente inferiore a [1-5%] e all’1%: ne consegue che la quota di mercato<br />

attribuibile all’esito <strong><strong>del</strong>la</strong> presente operazione sarà inferiore a [1-5%].<br />

Considerata la posizione <strong>del</strong>le parti, i marginali incrementi apportati dall’operazione nonché la<br />

presenza di ulteriori concorrenti, la concentrazione in esame non appare suscettibile di produrre<br />

effetti di rilievo dal punto di vista concorrenziale. L’operazione in esame non comporterà, infatti,<br />

variazioni degli assetti competitivi nel mercato analizzato.<br />

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 6, comma 1,<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati<br />

interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;<br />

DELIBERA<br />

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90.<br />

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge<br />

n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro <strong>del</strong>lo Sviluppo Economico.<br />

2 C9345 - PIRELLI & C. REAL ESTATE INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT/DELIVERY.


158<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel <strong>Bollettino</strong> <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong><br />

e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong>.<br />

IL SEGRETARIO GENERALE<br />

Luigi Fiorentino<br />

IL PRESIDENTE<br />

Antonio Catricalà


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 159<br />

C9822 - HONEYWELL INTERNATIONAL/CALLIDUS HOLDINGS<br />

Provvedimento n. 19288<br />

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO<br />

NELLA SUA ADUNANZA <strong>del</strong>l’11 dicembre 2008;<br />

SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti Bedogni;<br />

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;<br />

VISTA la comunicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> società Honeywell International Inc., pervenuta in data 24<br />

novembre 2008;<br />

CONSIDERATO quanto segue:<br />

I. LE PARTI<br />

Honeywell International Inc. (di seguito, Honeywell) è una società di diritto americano, ad<br />

azionariato diffuso e quotata sulle borse di New York, di Chicago, <strong>del</strong> Pacifico e di Londra, a capo<br />

<strong>del</strong> Gruppo Honeywell.<br />

Il Gruppo Honeywell è attivo nella fabbricazione di tecnologia avanzata ed in particolare<br />

commercializza a livello mondiale prodotti e servizi nei settori aerospaziale, automobilistico, dei<br />

materiali elettronici, dei materiali speciali, dei polimeri ad alto rendimento, dei sistemi di trasporto<br />

e propulsione, dei sistemi di sicurezza e controllo di edifici, abitazioni ed impianti industriali. Il<br />

Gruppo Honeywell opera a livello mondiale attraverso quattro divisioni: Aerospace Solutions;<br />

<strong>Aut</strong>omation and Control Solutions; Transportation & Power Systems e Specialty Materials.<br />

Nel 2007 il Gruppo Honeywell ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato pari a circa<br />

25,2 miliardi di euro, di cui circa 6,7 miliardi di euro nell’Unione Europea e circa 579,3 milioni di<br />

euro in Italia.<br />

Callidus Holdings LLC (di seguito Callidus) è una società di diritto americano attiva nel disegno e<br />

nella produzione su misura di bruciatori, di inceneritori di gas/liquidi e di unità di combustione a<br />

vapore. Callidus è anche attiva nella fornitura di servizi di consulenza ed engineering per<br />

applicazioni per la combustione e l’ambiente.<br />

Il capitale sociale di Callidus è detenuto da persone fisiche.<br />

Nel 2007 Callidus ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa 63,4 milioni di euro, di<br />

cui circa 2,2 milioni di euro nell’Unione Europea e circa 82.000 euro in Italia.<br />

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione in esame consiste nell’acquisizione, da parte di Honeywell, <strong>del</strong> 100% <strong>del</strong> capitale<br />

sociale di Callidus.<br />

L’Equity Purchase Agreement inoltre prevede che per un periodo di tre anni a partire dalla data <strong>del</strong><br />

closing, ciascuno dei venditori non potrà impegnarsi direttamente o indirettamente in nessuna<br />

attività simile a quelle <strong><strong>del</strong>la</strong> società oggetto di acquisizione.<br />

In aggiunta, ciascuno dei venditori si impegna, senza limiti di tempo, a non: (i) iniziare o<br />

impegnarsi in alcuna attività in concorrenza con quella <strong><strong>del</strong>la</strong> società oggetto di acquisizione; (ii)<br />

sollecitare clienti, attività, protezione o ordini per, o vendita di, prodotti o servizi in concorrenza<br />

con, o per ogni attività che compete con quella <strong><strong>del</strong>la</strong> società oggetto di acquisizione; (iii) stornare<br />

allettare o in qualunque altro modo sottrarre clienti, impiegati, attività, protezione o ordini <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

società oggetto di acquisizione o cercare di fare ciò; (iv) promuovere o assistere finanziariamente o


160<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

in qualsivoglia altro modo, persone, società, associazioni, partnership od ogni altra entità attiva nel<br />

settore in cui è attiva la società oggetto di acquisizione; o (v) sollecitare ai fini <strong>del</strong>l’impiego o<br />

impiegare persone che nei sei mesi precedenti alla data di tale richiesta erano impiegate dal gruppo<br />

acquirente.<br />

I venditori mantengono il diritto di possedere fino al 5% <strong>del</strong> capitale o <strong>del</strong>le quote sociali di società<br />

quotate che competono con l’attività <strong><strong>del</strong>la</strong> società oggetto di acquisizione e il diritto di<br />

pubblicizzare in maniera generica opportunità d’impiego che non siano specificamente dirette agli<br />

impiegati <strong><strong>del</strong>la</strong> società oggetto di acquisizione.<br />

Infine, tutti i venditori s’impegnano a mantenere segreto e a non utilizzare per il proprio beneficio<br />

o per quello di altri, informazioni confidenziali relative alla società oggetto di acquisizione a meno<br />

che non siano obbligati nel corso di processi, attività investigative civili o simili. In tal caso, la<br />

parte in questione dovrà preliminarmente richiedere all’altra parte un’autorizzazione a divulgare<br />

tali informazioni.<br />

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione <strong>del</strong> controllo esclusivo di un’impresa,<br />

costituisce una concentrazione ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 5, comma 1, lettera b), <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90.<br />

Essa rientra nell’ambito di applicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui<br />

all’articolo 1 <strong>del</strong> Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione<br />

preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, <strong><strong>del</strong>la</strong> medesima legge, in quanto il fatturato totale<br />

realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme <strong>del</strong>le imprese interessate è stato<br />

superiore a 448 milioni di euro.<br />

La clausola di non concorrenza, la clausola di non sollecitazione e la clausola di confidenzialità di<br />

cui al precedente paragrafo appaiono rivestire natura accessoria rispetto all'operazione in esame, in<br />

quanto strettamente funzionali alla salvaguardia <strong>del</strong> valore <strong>del</strong>l’azienda acquisita, a condizione che<br />

siano limitate al territorio nazionale ed abbiano una durata limitata nel tempo, non eccedente<br />

comunque il periodo di due anni decorrenti dalla data di perfezionamento <strong><strong>del</strong>la</strong> presente<br />

operazione. Al riguardo occorre infatti rilevare che una durata superiore di tali restrizioni<br />

risulterebbe eccedere l’esigenza di garantire all’acquirente il trasferimento <strong>del</strong>l’effettivo valore<br />

<strong>del</strong>l’acquisizione 1 .<br />

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE<br />

Il mercato interessato dalla presente operazione è quello dei bruciatori industriali per l’industria<br />

pesante: si tratta di prodotti che forniscono direttamente o indirettamente calore a processi<br />

industriali bruciando combustibile. I bruciatori possono essere classificati come prodotti ad alta o<br />

bassa temperatura, a seconda che siano in grado di produrre un calore superiore od inferiore a 1500<br />

gradi Fahrenheit.<br />

Dal punto di vista geografico, il mercato rilevante appare avere una dimensione geografica<br />

comunitaria, in quanto standard differenti si applicano ai bruciatori industriali in diversi continenti<br />

– per esempio gli standard di costruzione in Europa sono diversi da quelli <strong>del</strong> Nord America. Il<br />

mercato appare avere estensione geografica sovranazionale, in quanto i prodotti in Europa sono<br />

soggetti ad uno standard pan-europeo e in generale i prodotti sono distribuiti a partire da pochi<br />

centri produttivi, mentre una presenza locale non è richiesta. In ogni caso, la definizione<br />

geografica <strong>del</strong> mercato può essere lasciata aperta, in quanto, anche nell’ipotesi più restrittiva, di un


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 161<br />

mercato circoscritto ai soli confini nazionali, non muterebbe la valutazione degli effetti <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

presente operazione.<br />

Nel mercato dei bruciatori industriali per l’industria pesante, a livello europeo Callidus e<br />

Honeywell detengono rispettivamente quote pari al [inferiore all’1%] 2 e al [1-5%], mentre a<br />

livello nazionale Callidus e Honeywell detengono rispettivamente quote pari al [inferiore all’1%]<br />

e al [1-5%]. In tale mercato sono presenti numerosi e qualificati concorrenti.<br />

In virtù di quanto considerato, si ritiene che nel mercato di riferimento l’operazione non avrà<br />

effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura<br />

concorrenziale <strong>del</strong>lo stesso.<br />

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 6, comma 1,<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato<br />

interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;<br />

RITENUTO, altresì, che i patti intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei<br />

soli limiti sopra descritti e che l’<strong>Aut</strong>orità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti,<br />

i suddetti patti che si realizzino oltre l’ambito geografico e il tempo ivi indicati;<br />

DELIBERA<br />

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90.<br />

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge<br />

n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro <strong>del</strong>lo Sviluppo Economico.<br />

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel <strong>Bollettino</strong> <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong><br />

e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong>.<br />

IL SEGRETARIO GENERALE<br />

Luigi Fiorentino<br />

IL PRESIDENTE<br />

Antonio Catricalà<br />

1 Cfr., in proposito, i punti 18-26 <strong><strong>del</strong>la</strong> Comunicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e<br />

necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03).<br />

2 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di<br />

segretezza <strong>del</strong>le informazioni.


162<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

C9823 - SAINT-GOBAIN ABRASIVI/SIMATCOM<br />

Provvedimento n. 19289<br />

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO<br />

NELLA SUA ADUNANZA <strong>del</strong>l’11 dicembre 2008;<br />

SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;<br />

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;<br />

VISTA la comunicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> società Saint-Gobain Abrasivi S.p.A., pervenuta in data 24<br />

novembre 2008;<br />

CONSIDERATO quanto segue:<br />

I. LE PARTI<br />

Saint-Gobain Abrasivi S.p.A. (di seguito, Sga) è una società di diritto italiano appartenente al<br />

gruppo Saint-Gobain attivo, a livello internazionale, in diversi settori. In particolare, le attività <strong>del</strong><br />

gruppo sono sinteticamente rappresentabili dalle cinque seguenti macro-aree: vetro piano di base e<br />

sue trasformazioni (per l’edilizia e l’arredamento, per i mezzi di trasporto, per gli elettrodomestici,<br />

ecc); vetro cavo per bevande e alimenti; materiali da costruzione (tra cui anche gesso e pannelli in<br />

cartongesso, nonché isolanti, tubazioni, apparecchiature idrauliche, ecc); rivendita di materiali per<br />

l’edilizia in genere (piastrelle, rivestimenti, termosanitari, arredi, mobili, ecc); infine, i materiali ad<br />

alte prestazioni nelle tre categorie <strong>del</strong>le ceramiche e plastiche industriali, dei tessuti di velo di<br />

vetro e dei prodotti abrasivi. Al riguardo, e con specifico riferimento al settore merceologico<br />

interessato dalla presente operazione, il gruppo Saint-Gobain -attraverso la propria holding di<br />

settore Saint-Gobain Abrasifs S.a.- produce e commercializza una gamma completa di abrasivi<br />

rigidi e flessibili, super abrasivi, mole sottili e prodotti per tagliare e forare materiali da<br />

costruzione.<br />

L’intero capitale sociale di Sga è detenuto da Saint-Gobain Abrasifs S.a. la quale, a sua volta, è<br />

controllata dalla società posta al vertice <strong>del</strong> gruppo Saint-Gobain, Compagnie de Saint-Gobain S.a.<br />

(società ad azionariato diffuso con il maggior azionista, Wen<strong>del</strong>, detentore <strong>del</strong> 18% circa <strong>del</strong><br />

capitale).<br />

Nel corso <strong>del</strong>l’esercizio 2007, il gruppo Saint-Gobain ha conseguito un fatturato complessivo di<br />

43,4 miliardi di euro, di cui 30,5 e 1,6 miliardi per vendite realizzate rispettivamente nell’Unione<br />

Europea e in Italia.<br />

Simatcom S.r.l. (di seguito, Sc) è una società italiana di recente costituzione a cui l’unico socio<br />

(Simat Abrasivi S.p.A.) ha conferito il proprio ramo d’azienda attivo nella commercializzazione di<br />

mole, rulli e prodotti abrasivi in genere.<br />

Il capitale di Sc è interamente detenuto dalla predetta società Simat Abrasivi S.p.A., a sua volta<br />

riconducibile a tre persone fisiche; da parte sua, Sc non controlla alcuna società.<br />

Sc non ha ancora generato fatturato essendo di recente costituzione; ad ogni modo, nel 2007 il<br />

totale <strong>del</strong>le vendite <strong>del</strong> soggetto conferente il ramo d’azienda è stato pari a 5,8, 4,2 e 1,6 milioni di<br />

euro rispettivamente a livello mondiale, italiano ed europeo (Italia esclusa).<br />

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

La comunicazione in esame riguarda l’acquisizione, da parte di Sga, <strong>del</strong> controllo di Sc mediante<br />

l’acquisto <strong>del</strong>l’intero capitale sociale.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 163<br />

L’operazione risponde all’obiettivo <strong>del</strong> gruppo acquirente di ricercare sinergie e integrazioni con le<br />

attività <strong><strong>del</strong>la</strong> società oggetto di acquisizione.<br />

L’operazione prevede inoltre alcune clausole di non concorrenza e di non sollecitazione in capo al<br />

venditore Simat Abrasivi S.p.A. e ai suoi tre soci persone fisiche. In particolare, questi si<br />

impegnano, per un periodo di un anno e relativamente ad un ambito geografico europeo, a non<br />

svolgere -direttamente o indirettamente- alcuna attività in concorrenza con Sc, neanche per il<br />

tramite di partecipazioni in altre società, nonché a non sollecitare -direttamente o indirettamentepersonale,<br />

clienti e fornitori <strong><strong>del</strong>la</strong> stessa Sc.<br />

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione <strong>del</strong> controllo di un’impresa,<br />

costituisce una concentrazione ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 5, comma 1 lettera b), <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90.<br />

Essa rientra nell’ambito di applicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui<br />

all’articolo 1 <strong>del</strong> Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva<br />

disposto dall’articolo 16, comma 1, <strong><strong>del</strong>la</strong> medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato,<br />

nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme <strong>del</strong>le imprese interessate è stato superiore a<br />

448 milioni di euro.<br />

I patti di non concorrenza e di non sollecitazione descritti in precedenza possono essere qualificati<br />

come accessori alla concentrazione comunicata nella misura in cui contengono restrizioni<br />

direttamente connesse alla realizzazione <strong>del</strong>l’operazione e ad essa necessarie 1 . In particolare, nel<br />

caso di specie gli impegni assunti dai venditori vanno a beneficio <strong>del</strong>l’acquirente e rispondono<br />

all’esigenza di garantire a quest’ultimo il trasferimento <strong>del</strong>l’effettivo valore <strong>del</strong>l’acquisizione.<br />

Tuttavia, per non travalicare i limiti di quanto ragionevolmente richiesto allo scopo, è necessario<br />

che la portata materiale non ecceda l’attuale ambito merceologico di operatività <strong>del</strong>l’impresa<br />

oggetto di acquisizione e che non risulti inoltre impedita la detenzione di partecipazioni societarie<br />

a soli fini di investimento finanziario.<br />

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE<br />

Il mercato <strong>del</strong> prodotto<br />

Da un punto vista merceologico, il settore interessato dall’operazione in esame è quello <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

produzione e commercializzazione di prodotti abrasivi in cui opera la società Sc oggetto di<br />

acquisizione.<br />

I prodotti abrasivi vengono utilizzati per compiere diverse operazioni (affilatura, finitura,<br />

troncatura, ecc) su varie tipologie di materiale (metallo, pietra, vetro, ceramica, ecc) per le<br />

esigenze di lavorazione di svariati settori (acciaierie, fonderie, mezzi di trasporto, calzature,<br />

edilizia, ecc).<br />

All’interno <strong><strong>del</strong>la</strong> categoria dei prodotti abrasivi è possibile distinguere tra: abrasivi rigidi (mole e<br />

segmenti ceramici o resinoidi, mole e dischi rinforzati, mole da sbavatura ovvero, in generale, un<br />

agglomerato di grane abrasive e materiale plastico o ceramico che ne costituisce il legante e<br />

consente di ottenere la forma e la dimensione desiderate); abrasivi flessibili (nastri, anelli, dischi,<br />

fogli e rotoli in tela, carta o fibra ricoperte di granuli abrasivi ancorati con resine); super-abrasivi<br />

(mole, dischi, foretti, lame, utensili ovvero un supporto in metallo, ceramica o plastica sul quale<br />

vengono saldati i granuli abrasivi).<br />

1 Si veda, al riguardo, la Comunicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle<br />

concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 <strong>del</strong> 5 marzo 2005).


164<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

Le differenze di utilizzo di queste tre categorie di prodotto si fondano essenzialmente sul tipo di<br />

materiale su cui dovrà essere impiegato l’abrasivo (legno, metallo, ceramica, pellame, ecc) nonché<br />

sul tipo di intervento da effettuare (troncatura, finitura, affilatura, levigatura, ecc). In generale, gli<br />

abrasivi rigidi e i super-abrasivi sono utilizzati per la troncatura, finitura e pulitura a fondo di<br />

vetro, metalli, pietre e ceramiche, mentre gli abrasivi flessibili sono impiegati per operazioni di<br />

levigatura di materiali meno resistenti quali legno, plastica e pellami.<br />

In considerazione di un certo grado di sostituibilità che può rilevarsi sia dal lato <strong><strong>del</strong>la</strong> domanda che<br />

da quello <strong>del</strong>l’offerta, secondo l’orientamento <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità tutti i prodotti abrasivi possono<br />

ritenersi parte di uno stesso mercato <strong>del</strong> prodotto 2 .<br />

Relativamente all’offerta, in particolare, i processi di produzione non si differenziano in modo<br />

sostanziale né dal punto di vista <strong>del</strong>le materie prime utilizzate (essenzialmente grane abrasive,<br />

leganti e additivi), né dal punto di vista <strong>del</strong>le soluzioni tecnologiche adottate (miscelazione <strong>del</strong>le<br />

materie prime e stampaggio). Ciascun produttore può dunque passare dalla fabbricazione di un<br />

prodotto a quella di un altro senza eccessive difficoltà.<br />

Quanto alla domanda, secondo stime <strong>del</strong>le parti il 30 e il 20% circa degli abrasivi rigidi può essere<br />

sostituito, nelle diverse operazioni, rispettivamente da abrasivi flessibili e super-abrasivi, e<br />

viceversa.<br />

Ad ogni modo, nel caso di specie una più restrittiva <strong>del</strong>imitazione <strong>del</strong>l’ambito merceologico<br />

rilevante non muterebbe la valutazione <strong><strong>del</strong>la</strong> presente operazione.<br />

Il mercato geografico<br />

Per quanto riguarda la rilevanza geografica, la dimensione <strong>del</strong> mercato <strong>del</strong> prodotto può ritenersi<br />

coincidente con l’ambito europeo. Tale ipotesi trae fondamento dalla sostanziale omogeneità <strong>del</strong><br />

prodotto e dalla limitata incidenza dei costi di trasporto; a ulteriore conforto, vale sottolineare<br />

l’assenza di particolari ostacoli agli interscambi commerciali nonché i dati sui flussi di import che,<br />

secondo le parti, vedono l’Italia importare più <strong>del</strong> 50% degli abrasivi flessibili (principalmente da<br />

Francia e Germania), più <strong>del</strong> 30% degli abrasivi rigidi (principalmente da Francia e Germania) e<br />

circa il 50% dei super-abrasivi (principalmente da Benelux e Germania).<br />

Ad ogni modo, nel caso di specie una più restrittiva <strong>del</strong>imitazione <strong>del</strong>l’ambito geografico rilevante<br />

non muterebbe la valutazione <strong><strong>del</strong>la</strong> presente operazione.<br />

Effetti <strong>del</strong>l’operazione<br />

La società oggetto di acquisizione opera quasi esclusivamente nel segmento degli abrasivi rigidi,<br />

dove le è riconducibile una quota di mercato di [0-5%] 3 e di [5-10%] rispettivamente in ambito<br />

europeo e nazionale. Nel più ampio contesto merceologico dei prodotti abrasivi in generale,<br />

l’incidenza si riduce a [0-5%] e a [0-5%], rispettivamente.<br />

Dall’altra parte, il peso <strong>del</strong> gruppo acquirente, pur non essendo trascurabile, rimane comunque<br />

compreso all’interno <strong>del</strong> range di valori [5-20%] in ogni combinazione di ambiti<br />

merceologici/geografici (prodotti abrasivi in genere/abrasivi rigidi, Europa/Italia).<br />

Il mercato in esame si caratterizza inoltre per l’assenza di particolari barriere all’entrata di natura<br />

sia finanziaria (gli impianti produttivi hanno costi non particolarmente elevati), che tecnologica<br />

(materie prime reperibili e mancanza di particolari know how richiesti) e distributiva (accordi di<br />

norma non in esclusiva), nonché per un rilevante potere contrattuale degli utilizzatori finali, in<br />

larga parte grandi società internazionali operanti nell'industria meccanica e metallurgica.<br />

2 Cfr. C3112 in <strong>Bollettino</strong> 24/1998, C3860 in <strong>Bollettino</strong> 8/2000 e C7603 in <strong>Bollettino</strong> 13/2006.<br />

3 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di<br />

segretezza <strong>del</strong>le informazioni.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 165<br />

Nel mercato sono infine presenti diversi operatori concorrenti quali 3M, Tyrolit e Winterthur a<br />

livello europeo e Tyrolit, Sait e MoleMab a livello nazionale.<br />

Alla luce <strong>del</strong>le considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a<br />

modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nel mercato rilevante.<br />

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non comporta, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 6, comma 1,<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato<br />

interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;<br />

RITENUTO, altresì, che le clausole di non concorrenza e di non sollecitazione pattuite sono<br />

accessorie alla presente operazione nei soli limiti sopra precisati, e che l’<strong>Aut</strong>orità si riserva di<br />

valutare, laddove ne sussistano i presupposti, tali clausole nella misura in cui si realizzino oltre la<br />

portata materiale ivi indicata;<br />

DELIBERA<br />

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90.<br />

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge<br />

n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro <strong>del</strong>lo Sviluppo Economico.<br />

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel <strong>Bollettino</strong> <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong><br />

e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong>.<br />

IL SEGRETARIO GENERALE<br />

Luigi Fiorentino<br />

IL PRESIDENTE<br />

Antonio Catricalà


166<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

C9828 - FIORFIORE/4 AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE<br />

Provvedimento n. 19290<br />

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO<br />

NELLA SUA ADUNANZA <strong>del</strong>l’11 dicembre 2008;<br />

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;<br />

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;<br />

VISTA la comunicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> società FIORFIORE S.p.A., pervenuta in data 25 novembre 2008;<br />

CONSIDERATO quanto segue:<br />

I. LE PARTI<br />

FIORFIORE S.p.A. (di seguito, FIORFIORE) è una società, con sede legale a Bologna, che si<br />

occupa <strong><strong>del</strong>la</strong> realizzazione e gestione, diretta o tramite affitto d’azienda, di strutture commerciali<br />

per la distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari. FIORFIORE<br />

è controllata da NORDICONAD Soc. Coop. (di seguito, NORDICONAD), una cooperativa di<br />

dettaglianti che opera nel settore <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione organizzata all’ingrosso e al dettaglio di<br />

prodotti alimentari e non alimentari, che ne detiene l’intero capitale. NORDICONAD aderisce al<br />

Consorzio Nazionale Dettaglianti CONAD, il quale svolge, a livello nazionale, alcune funzioni<br />

commerciali e di marketing per i propri soci.<br />

Nel 2007 il fatturato consolidato realizzato in Italia da NORDICONAD è stato di circa 721 milioni<br />

di euro.<br />

Oggetto d’acquisizione sono quattro rami d’azienda siti a Savona ed, in particolare:<br />

– un punto vendita autorizzato al commercio al dettaglio di generi alimentari, appartenente alla<br />

ditta individuale Murro Margherita, con una superficie di 57 m 2 . Il fatturato realizzato nel 2007 dal<br />

ramo d’azienda è stato di circa 65.158 euro;<br />

– un punto vendita autorizzato al commercio al dettaglio di prodotti alimentari asiatici e cibi<br />

preparati, appartenenti alla ditta individuale Lin Songding, con una superficie di 45 m 2 . Il fatturato<br />

realizzato nel 2007 dal ramo d’azienda è stato di circa 40.411 euro;<br />

– un punto vendita autorizzato al commercio al dettaglio di generi alimentari e non, appartenente<br />

alla ditta individuale Ciompi Enrico, con una superficie di <strong>47</strong> m 2 . Il fatturato realizzato nel 2007<br />

dal ramo d’azienda è stato di circa 143.962 euro;<br />

– un punto vendita attivo nella somministrazione di alimenti e bevande, con attività prevalente di<br />

bar latteria, appartenente alla ditta individuale Ciappellano Valentina, con una superficie di 14 m 2 .<br />

Il fatturato realizzato nel 2007 dal ramo d’azienda è stato di circa 26.452 euro.<br />

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione in esame consiste nell’acquisto da parte di NORDICONAD, tramite la propria<br />

controllata FIORFIORE, dei predetti rami d’azienda siti in Savona oggetto di cessione da parte di<br />

quattro distinti soggetti. Il fine <strong>del</strong>l’operazione è quello di accorpare le relative autorizzazioni e<br />

farle confluire in un unico punto vendita, di nuova apertura, che la società notificante intende<br />

concedere in affitto d’azienda a una società socia di NORDICONAD ad oggi non ancora<br />

individuata.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 167<br />

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione <strong>del</strong> controllo di parti di imprese ed è<br />

soddisfatto il requisito <strong>del</strong>l’interdipendenza, costituisce una concentrazione ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 5,<br />

comma 1, lettera b), <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90.<br />

Essa rientra nell’ambito di applicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui<br />

all’articolo 1 <strong>del</strong> Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione<br />

preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, <strong><strong>del</strong>la</strong> medesima legge, in quanto il fatturato totale<br />

realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme <strong>del</strong>le imprese interessate è stato<br />

superiore a 448 milioni di euro.<br />

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE<br />

Il mercato <strong>del</strong> prodotto<br />

Il settore interessato dalla concentrazione in esame è quello <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione moderna di prodotti<br />

alimentari e non alimentari di largo e generale consumo.<br />

All’interno <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione moderna possono distinguersi diverse categorie di punti vendita<br />

(ipermercati, supermercati, superette e discount) che si differenziano in base a caratteristiche quali<br />

la dimensione <strong><strong>del</strong>la</strong> superficie di vendita, il posizionamento di prezzo, l’ampiezza e la profondità<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> gamma di prodotti offerti, le caratteristiche espositive, la presenza di banchi per i prodotti<br />

freschi, la disponibilità di parcheggi. Secondo quanto stabilito dall’<strong>Aut</strong>orità 1 , la diversità nella<br />

qualità e nel livello di servizi offerti dalle varie tipologie di punto vendita ne rende piuttosto deboli<br />

i rapporti di sostituibilità reciproci, che risultano sostanzialmente limitati alle categorie<br />

immediatamente contigue. Ai fini <strong>del</strong>l’individuazione <strong>del</strong> mercato rilevante dal punto di vista <strong>del</strong><br />

prodotto, occorre pertanto partire da ciascuna tipologia di punto vendita e affiancare ad essa le<br />

categorie di punti vendita con le quali sussistano forti relazioni di sostituibilità.<br />

Nel caso in esame, considerato che l’operazione risulta finalizzata all’apertura di un nuovo punto<br />

vendita avente una superficie di 2.000 m 2 , il mercato rilevante risulta essere quello degli<br />

ipermercati, costituito dagli ipermercati e dai supermercati con superficie superiore a 1.500 m 2 .<br />

Il mercato geografico<br />

Da un punto di vista geografico, il mercato ha dimensione locale, in considerazione dei<br />

comportamenti di acquisto dei consumatori e <strong>del</strong>l’importanza da questi attribuita alla prossimità<br />

dei punti vendita. L’esatta <strong>del</strong>imitazione <strong><strong>del</strong>la</strong> dimensione geografica dei mercati deve essere<br />

effettuata caso per caso, sulla base <strong><strong>del</strong>la</strong> dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita<br />

<strong>del</strong>le imprese interessate e <strong>del</strong> loro livello di sovrapposizione. In prima approssimazione essa può<br />

essere circoscritta ai confini amministrativi provinciali.<br />

Nel caso in esame, l’ambito geografico di riferimento ai fini <strong><strong>del</strong>la</strong> valutazione <strong>del</strong>l’operazione<br />

comunicata, è quello <strong><strong>del</strong>la</strong> provincia di Savona.<br />

Gli effetti <strong>del</strong>l’operazione<br />

Nel mercato degli ipermercati <strong><strong>del</strong>la</strong> provincia di Savona, NORDICONAD detiene una quota<br />

rispettivamente pari a circa l’8,5%. Tale quota si incrementerà marginalmente a seguito<br />

<strong>del</strong>l’apertura <strong>del</strong> nuovo punto vendita, la cui quota stimata è inferiore all’1%.<br />

Nel mercato operano inoltre concorrenti qualificati, tra i quali COOP ITALIA, SELEX<br />

COMMERCIALE, e CONAD, con quote pari rispettivamente al 71,12%, al 22,63%, e al 6,4%.


168<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

Per quanto precede, l’operazione comunicata non altera significativamente le condizioni<br />

concorrenziali nel mercato interessato.<br />

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 6, comma 1,<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato<br />

interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;<br />

DELIBERA<br />

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90.<br />

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge<br />

n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro <strong>del</strong>lo Sviluppo Economico.<br />

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel <strong>Bollettino</strong> <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong><br />

e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong>.<br />

IL SEGRETARIO GENERALE<br />

Luigi Fiorentino<br />

IL PRESIDENTE<br />

Antonio Catricalà<br />

1 Cfr. decisione <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità, C3037-Schemaventuno-Promodes/Gruppo GS, provv. n. 6113 <strong>del</strong> 18 giugno 1998, in Boll.<br />

n. 25/98.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 169<br />

C9836 - PRESS DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA/RAMO D’AZIENDA<br />

DELLA SEE SOCIETÀ EUROPEA DI EDIZIONI<br />

Provvedimento n. 19291<br />

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO<br />

NELLA SUA ADUNANZA <strong>del</strong>l’11 dicembre 2008;<br />

SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti Bedogni;<br />

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;<br />

VISTA la comunicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> società Press-DI Distribuzione Stampa e Multimedia S.r.l.,<br />

pervenuta in data 27 novembre 2008;<br />

CONSIDERATO quanto segue:<br />

I. LE PARTI<br />

Press-DI Distribuzione Stampa e Multimedia S.r.l. (di seguito Press-DI) è una società attiva nel<br />

trasporto e nella distribuzione di prodotti editoriali a livello nazionale e locale, attraverso il canale<br />

edicola, la grande distribuzione e il canale abbonamenti. Press-DI distribuisce, sia per conto<br />

proprio che per conto terzi, quotidiani, periodici, testate e relativi allegati, quali supplementi inserti<br />

o altri prodotti editoriali venduti in abbinamento ai prodotti distribuiti. La società è operativa dal<br />

gennaio 2007.<br />

Press-DI è interamente controllata da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., a sua volta soggetta al<br />

controllo esclusivo <strong><strong>del</strong>la</strong> società Finanziaria d’Investimento Fininvest S.p.A.<br />

Il fatturato complessivo di Press-DI nell’anno 2007, realizzato interamente in Italia, è stato pari a<br />

66 milioni di euro.<br />

Nel 2007 il gruppo Fininvest ha fatto registrare un fatturato a livello mondiale di circa 6,4 miliardi<br />

di euro, di cui [6-7] 1 miliardi a livello europeo e [4-5] miliardi in Italia.<br />

Oggetto di acquisizione è il ramo d’azienda <strong><strong>del</strong>la</strong> SEE Società Europea di Edizioni S.p.A. (di<br />

seguito SEE) attivo nella distribuzione e nel trasporto di prodotti editoriali editi proprio e per conto<br />

di editori terzi. SEE è un’impresa editrice, controllata in via esclusiva dalla società P.B.F. S.r.l.,<br />

operante nel campo <strong><strong>del</strong>la</strong> pubblicazione editoriale e presente sul mercato con la testata quotidiana<br />

“Il Giornale”.<br />

Nel 2007, il ramo d’azienda oggetto di acquisizione ha realizzato, interamente in Italia, un<br />

fatturato pari a [10-45] milioni di euro.<br />

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione comunicata consiste nell’acquisto, da parte di Press-DI, <strong>del</strong> ramo d’azienda di SEE<br />

che svolge attività di distribuzione e trasporto di testate quotidiane.<br />

Il contratto stipulato tra le due società prevede la cessione da parte di SEE a Press-DI degli<br />

elementi che compongono il ramo d’azienda oggetto <strong><strong>del</strong>la</strong> trattativa, consistenti: nell’attività di<br />

distribuzione, trasporto, ispezione relative a “Il Giornale”, a testate edite da terzi ed altri prodotti<br />

abbinati a queste ultime; nel software utilizzato da SEE e relative licenze; nell’avviamento; nei<br />

contratti di lavoro con i dipendenti <strong>del</strong> ramo d’azienda.<br />

1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di<br />

segretezza <strong>del</strong>le informazioni.


170<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

Contestualmente all’atto di cessione <strong>del</strong> ramo d’azienda, le parti hanno stipulato un contratto<br />

avente ad oggetto l’attività di distribuzione e trasporto da parte di Press-DI <strong><strong>del</strong>la</strong> testata “Il<br />

Giornale”, <strong>del</strong>le testate abbinate e dei prodotti collaterali. Tale accordo ha una durata di cinque<br />

anni e prevede che l’attività di distribuzione e trasporto non sia svolta in esclusiva da parte di<br />

Press-DI, permettendo a SEE di avvalersi anche di altri distributori per tutta la durata <strong>del</strong> contratto.<br />

SEE ha inoltre facoltà di recesso ad nutum, da comunicare con un preavviso di 6 mesi.<br />

Press-Di intende acquistare il ramo d’azienda di SEE per consolidare la propria attività di<br />

distribuzione e trasporto di prodotti editoriali.<br />

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione <strong>del</strong> controllo di parte di un’impresa,<br />

costituisce una concentrazione ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 5, comma 1, lettera b), <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90.<br />

Essa rientra nell'ambito di applicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui<br />

all'articolo 1 <strong>del</strong> Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva<br />

disposto dall'articolo 16, comma 1, <strong><strong>del</strong>la</strong> medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato in<br />

Italia dall’insieme <strong>del</strong>le imprese interessate è stato superiore a 448 milioni di euro.<br />

Il menzionato contratto di distribuzione e trasporto costituisce una restrizione accessoria<br />

all’operazione di concentrazione, in quanto appare funzionale alla salvaguardia <strong>del</strong> valore<br />

<strong>del</strong>l’azienda acquisita e ha una durata limitata a cinque anni 2 .<br />

IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

La concentrazione in esame interessa la distribuzione di prodotti editoriali e non editoriali presso il<br />

canale edicola e altri punti vendita autorizzati. In proposito, va rilevato che la filiera distributiva<br />

dei prodotti editoriali e non editoriali (tra cui schede telefoniche, ricariche di telefoni cellulari,<br />

biglietti <strong><strong>del</strong>la</strong> lotteria) è articolata su tre livelli: la distribuzione nazionale, la distribuzione locale,<br />

le edicole. Per quanto riguarda i distributori nazionali, esistono in Italia circa 15 operatori, alcuni<br />

dei quali organizzati come divisioni interne di editori e altri come società autonome; peraltro, non<br />

tutta la stampa periodica e quotidiana viene distribuita attraverso i distributori nazionali, in quanto<br />

alcuni editori si rivolgono direttamente ai distributori locali. Per quanto riguarda la distribuzione<br />

locale in Italia operano circa 180 soggetti, di cui alcuni in esclusiva in una determinata zona ed<br />

altri in concorrenza con altri distributori locali. Infine le edicole e gli altri punti vendita autorizzati<br />

in Italia sono circa 40 mila, la maggior parte dei quali commercializza, oltre ai prodotti editoriali,<br />

anche altri prodotti.<br />

In considerazione <strong>del</strong>l’attività svolta dal ramo d’azienda oggetto di acquisizione, il mercato<br />

interessato dalla presente operazione è quello <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione nazionale di prodotti editoriali e<br />

non editoriali tramite il canale edicola e gli altri punti vendita autorizzati, la cui dimensione<br />

geografica è evidentemente nazionale.<br />

Press-DI detiene una quota di mercato di circa il 16%, mentre al ramo d’azienda di SEE oggetto di<br />

acquisizione è attribuibile una quota di poco superiore all’1%.<br />

I principali concorrenti all’interno di questo mercato sono M-DIS, con una quota <strong>del</strong> 30% circa,<br />

Gruppo Repubblica L’Espresso (quota prossima all’8%), SODIP (11% circa), Marco (6%) e<br />

Parrini (5%).<br />

Alla luce <strong><strong>del</strong>la</strong> quota di mercato marginale detenuta dall’impresa oggetto di acquisizione, e in<br />

relazione alla presenza di molteplici e qualificati concorrenti all’interno <strong>del</strong> mercato interessato, è


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 171<br />

da ritenersi che l’operazione in questione non abbia effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non<br />

determinando modifiche rilevanti alla struttura concorrenziale <strong>del</strong> mercato stesso.<br />

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 6, comma 1,<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato<br />

interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;<br />

DELIBERA<br />

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90.<br />

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge<br />

n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro <strong>del</strong>lo Sviluppo Economico.<br />

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul bollettino <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong><br />

e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong>.<br />

IL SEGRETARIO GENERALE<br />

Luigi Fiorentino<br />

IL PRESIDENTE<br />

Antonio Catricalà<br />

2 Cfr. al riguardo la Comunicazione CE sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di<br />

concentrazione in GUCE <strong>del</strong> 5 marzo 2005 C56/03, punto 33.


172<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

C98<strong>47</strong> - CENTRO ALIMENTARE SPORTELLA MARINI/ RAMO D’AZIENDA<br />

EMMEDUE<br />

Provvedimento n. 19292<br />

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO<br />

NELLA SUA ADUNANZA <strong>del</strong>l’11 dicembre 2008;<br />

SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;<br />

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;<br />

VISTO la comunicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> società Centro Alimentare Sportella Marini S.r.l., pervenuta in data<br />

28 novembre 2008;<br />

CONSIDERATO quanto segue:<br />

I. LE PARTI<br />

Centro Alimentare Sportella Marini S.r.l. (di seguito CASM) è una società attiva nel commercio al<br />

dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, controllata da PAC 2000 A, società cooperativa<br />

aderente al Consorzio Nazionale Dettaglianti CONAD S.c. a r.l.<br />

Nel 2007, il gruppo PAC 2000 A ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa 1,4<br />

miliardi di euro.<br />

Oggetto di acquisizione è un ramo di azienda attualmente di proprietà <strong><strong>del</strong>la</strong> società Emmedue<br />

S.r.l., attiva nella vendita al dettaglio di generi alimentari e non alimentari. Il ramo d’azienda<br />

acquisito consiste in un punto vendita al dettaglio sito nel comune di Roma, munito di relativa<br />

autorizzazione amministrativa, per una superficie pari a circa 770 m 2 .<br />

Il fatturato realizzato nel 2007 dal ramo di azienda acquisito è stato pari a circa 5,6 milioni di euro.<br />

II. LA DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione in esame consiste nell’acquisizione, da parte di CASM, <strong>del</strong> ramo d’azienda sopra<br />

indicato.<br />

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione <strong>del</strong> controllo di parte di un’impresa,<br />

costituisce una concentrazione ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 5, comma 1, lettera b), <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90.<br />

Essa rientra nell’ambito di applicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui<br />

all’articolo 1 <strong>del</strong> Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione<br />

preventiva di cui all’articolo 16, comma 1, <strong><strong>del</strong>la</strong> medesima legge, in quanto il fatturato totale,<br />

realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme <strong>del</strong>le imprese interessate è stato<br />

superiore a 448 milioni di euro.<br />

IV. LA VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE<br />

Il mercato <strong>del</strong> prodotto<br />

Il settore interessato dall’operazione comunicata è quello <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione moderna di prodotti<br />

alimentari e non alimentari di largo e generale consumo.<br />

All’interno <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione moderna possono distinguersi diverse categorie di punti vendita<br />

(ipermercati, supermercati, superette e discount), che si differenziano in base a caratteristiche


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 173<br />

quali: la dimensione <strong><strong>del</strong>la</strong> superficie di vendita, il posizionamento di prezzo, l’ampiezza e la<br />

profondità <strong><strong>del</strong>la</strong> gamma di prodotti offerti, le caratteristiche espositive, la presenza di banchi per i<br />

prodotti freschi, la disponibilità di parcheggi. Secondo quanto stabilito dall’<strong>Aut</strong>orità nel caso<br />

Schemaventuno-Promodes/Gruppo GS 1 , la diversità nella qualità e nel livello di servizi offerti<br />

dalle varie tipologie di punto vendita ne rende piuttosto deboli i rapporti di sostituibilità reciproci,<br />

che risultano sostanzialmente limitati alle categorie immediatamente contigue. Ai fini<br />

<strong>del</strong>l’individuazione <strong>del</strong> mercato rilevante dal punto di vista <strong>del</strong> prodotto, occorre pertanto partire<br />

da ciascuna tipologia di punto vendita e affiancare ad essa le categorie di punti vendita con le quali<br />

sussistano forti relazioni di sostituibilità.<br />

Nel caso in esame, avuto riguardo alla superficie <strong>del</strong> punto vendita acquisito, il mercato rilevante è<br />

quello dei supermercati, composto da tutti i punti vendita <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione moderna.<br />

Il mercato geografico<br />

Da un punto di vista geografico, il mercato ha dimensione locale, in considerazione dei<br />

comportamenti di acquisto dei consumatori e <strong>del</strong>l’importanza da questi attribuita alla prossimità<br />

dei punti vendita. L’esatta <strong>del</strong>imitazione <strong><strong>del</strong>la</strong> dimensione geografica dei mercati deve essere<br />

effettuata caso per caso, sulla base <strong><strong>del</strong>la</strong> dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita<br />

<strong>del</strong>le imprese interessate e <strong>del</strong> loro livello di sovrapposizione. In prima approssimazione essa può<br />

essere circoscritta ai confini amministrativi provinciali. Nel caso in esame, pertanto, l’ambito<br />

geografico di riferimento ai fini <strong><strong>del</strong>la</strong> valutazione è quello <strong><strong>del</strong>la</strong> provincia di Roma.<br />

Effetti <strong>del</strong>l’operazione<br />

Nel mercato dei supermercati <strong><strong>del</strong>la</strong> provincia di Roma, le società aderenti al consorzio CONAD<br />

detengono una quota di circa il 18% 2 , mentre la quota attribuibile al punto vendita acquisito risulta<br />

largamente inferiore all’1%.<br />

Nello stesso mercato operano inoltre numerosi e qualificati concorrenti, tra cui il gruppo Carrefour<br />

(19% circa) e il gruppo Auchan (12% circa).<br />

Per quanto precede, l’operazione comunicata non altera significativamente le condizioni<br />

concorrenziali nel mercato interessato.<br />

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 6, comma 1,<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato<br />

interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;<br />

DELIBERA<br />

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90.<br />

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge<br />

n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro <strong>del</strong>lo Sviluppo Economico.<br />

1 Provvedimento n. 6113 <strong>del</strong> 18 giugno 1998, C3037, Schemaventuno-Promodes/Gruppo GS, in Boll. n. 25/98.<br />

2 Elaborazione <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità sulla base di dati Nielsen.


174<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel <strong>Bollettino</strong> <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong><br />

e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong>.<br />

IL SEGRETARIO GENERALE<br />

Luigi Fiorentino<br />

IL PRESIDENTE<br />

Antonio Catricalà


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 175<br />

C9848 - SOGEGROSS/DORO PONENTE<br />

Provvedimento n. 19293<br />

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO<br />

NELLA SUA ADUNANZA <strong>del</strong>l’11 dicembre 2008;<br />

SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;<br />

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;<br />

VISTA la comunicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> società SOGEGROSS S.p.A., pervenuta in data 28 novembre 2008;<br />

CONSIDERATO quanto segue:<br />

I. LE PARTI<br />

SOGEGROSS S.p.A. (di seguito, SOGEGROSS), con sede legale a Genova, è una società a capo<br />

di un gruppo di imprese attive nella distribuzione commerciale di generi alimentari e di altri beni<br />

di largo e generale consumo, presente in più regioni nel Nord Ovest d’Italia.<br />

SOGEGROSS gestisce, tra l’altro, una rete di punti vendita affiliati <strong><strong>del</strong>la</strong> tipologia soft discount ad<br />

insegna . Inoltre, nell’ambito <strong>del</strong> gruppo, la società BASKO S.p.A. gestisce il canale distributivo<br />

dei supermercati e ipermercati a marchio SuperBasko e IperFrescoBasko, mentre la società NUME<br />

S.r.l. gestisce il canale distributivo dei discount sotto l’insegna Ekom.<br />

SOGEGROSS partecipa con una quota <strong>del</strong> 28% al Consorzio Agorà Network che svolge alcune<br />

funzioni commerciali e di marketing per i propri soci, tra cui, in particolare, la funzione di centrale<br />

d’acquisto.<br />

Il capitale sociale di Sogegross è interamente detenuto da alcune persone fisiche.<br />

Il fatturato <strong>del</strong> gruppo SOGEGROSS nel 2007 è stato di circa 577 milioni di euro, quasi<br />

esclusivamente realizzato in Italia.<br />

DORO PONENTE S.r.l. (di seguito, DORO PONENTE), con sede legale a Genova, è una società<br />

costituita in data 20 novembre 2008. Essa è attualmente partecipata, rispettivamente nella misura<br />

<strong>del</strong> 64% e 36%, dalla società DAM S.r.l.(di seguito, DAM) e dalla società SUPERMERCATO<br />

VALVERDE S.n.c. (di seguito, VALVERDE). Tali società conferiranno nella DORA PONENTE,<br />

prima <strong>del</strong> perfezionamento <strong><strong>del</strong>la</strong> presente operazione, tre rami d’azienda, di cui due di proprietà di<br />

DAM e uno di proprietà di VALVERDE, ciascuno costituito da un punto vendita al dettaglio di<br />

generi alimentari e non alimentari. Tali rami d’azienda, tutti localizzati in provincia di Genova,<br />

hanno dimensione pari, rispettivamente, a 380 m 2 , 372 m 2 e 600 m 2 ; essi sono attualmente gestiti<br />

in franchising, con formula discount, sotto l’insegna “Doro Centry”, di proprietà <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

SOGEGROSS.<br />

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione in esame consiste nell’acquisizione, da parte di SOGEGROSS, <strong>del</strong>l’intero capitale<br />

sociale di DORO PONENTE, società nella quale saranno conferiti i tre rami d’azienda descritti,<br />

già appartenenti alla catena di punti vendita affiliati alla SOGEGROSS e operanti con il marchio<br />

“Doro Centry” <strong><strong>del</strong>la</strong> SOGEGROSS.<br />

Contestualmente alla cessione <strong>del</strong>le quote, la società SOGEGROSS sottoscriverà tre contratti di<br />

affitto, afferenti ai medesimi rami d’azienda, e altrettanti nuovi contratti di affiliazione con le<br />

società VALVERDE e DAM, le quali continueranno a gestire tali rami d’azienda sotto l’insegna<br />

“Doro Centry”.


176<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

L’operazione si sostanzia, pertanto, nell’acquisizione di una società che detiene la mera proprietà<br />

di tre punti vendita, i quali continueranno ad essere gestiti dalle società terze che lo gestiscono<br />

attualmente.<br />

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE<br />

L’operazione comunicata non costituisce una concentrazione ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 5 <strong><strong>del</strong>la</strong> legge<br />

n. 287/90, in quanto essa si sostanzia nel mero cambiamento <strong>del</strong> titolo in base a cui il soggetto, che<br />

già controllava i rami di azienda oggetto di acquisizione, continuerà ad esercitare tale controllo.<br />

RITENUTO, pertanto, che l’operazione comunicata non costituisce una concentrazione ai sensi<br />

<strong>del</strong>l’articolo 5 <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90;<br />

DELIBERA<br />

che non vi è luogo a provvedere.<br />

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 16, comma 4, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge<br />

n. 287/90, alle imprese interessate a al Ministro <strong>del</strong>lo Sviluppo Economico.<br />

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel <strong>Bollettino</strong> <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong><br />

e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong>.<br />

IL SEGRETARIO GENERALE<br />

Luigi Fiorentino<br />

IL PRESIDENTE<br />

Antonio Catricalà


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 177<br />

SEPARAZIONI SOCIETARIE<br />

SP109 - TRAMBUS/ATTIVITÀ AUTOBUS DI LINEA GT<br />

Provvedimento n. 19272<br />

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO<br />

NELLA SUA ADUNANZA <strong>del</strong>l’11 dicembre 2008;<br />

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;<br />

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;<br />

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;<br />

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2 bis, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, ai sensi <strong>del</strong> quale le imprese<br />

che, per disposizione di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale,<br />

ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati<br />

diversi da quelli in cui agiscono per l’adempimento degli specifici compiti loro affidati, operano<br />

mediante società separate;<br />

VISTO in particolare l’articolo 8, comma 2 ter, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, ai sensi <strong>del</strong> quale la<br />

costituzione di società e l’acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati<br />

diversi di cui al comma 2 bis sono soggette a preventiva comunicazione all’<strong>Aut</strong>orità;<br />

VISTO in particolare l’articolo 8, comma 2 sexies, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, ai sensi <strong>del</strong> quale in caso<br />

di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2 ter, l’<strong>Aut</strong>orità applica la sanzione<br />

amministrativa pecuniaria fino a 51.645,00 euro;<br />

VISTA la risposta di Trambus S.p.A. (di seguito, Trambus), pervenuta in data 17 settembre 2008,<br />

alla richiesta di informazioni inviata in data 7 luglio 2008;<br />

CONSIDERATO che Trambus gestisce il trasporto pubblico locale di superficie nel Comune di<br />

Roma;<br />

RITENUTO, pertanto, che Trambus è impresa che esercita un servizio di interesse economico<br />

generale ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 8, comma 2, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90 e, di conseguenza, ove intenda<br />

svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agisce per l’adempimento degli specifici compiti<br />

ad essa affidati, è tenuta, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 8, commi 2 bis e 2 ter, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, ad<br />

operare mediante società separata e a comunicare preventivamente all’<strong>Aut</strong>orità tale evenienza;<br />

CONSIDERATO che Trambus esercitava alcune linee turistiche di trasporto nel Comune di Roma<br />

alla data <strong>del</strong> 4 aprile 2001 - data di entrata in vigore la legge 5 marzo 2001, n. 57, con cui sono<br />

stati introdotti i commi 2-bis, 2-ter e 2-sexies <strong>del</strong>l’articolo 8 <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90 - e che tale<br />

attività svolta direttamente da Trambus si è protratta sino al mese di ottobre 2003;<br />

CONSIDERATO che nell’esercizio di tali linee turistiche è subentrata a Trambus, in data 1°<br />

novembre 2003, la società Trambus Open S.p.A. (di seguito, Trambus Open), costituita in data 16<br />

settembre 2003 da Trambus - che detiene il 60% <strong>del</strong> capitale sociale e risulta in grado di esercitare<br />

su di essa il controllo esclusivo - e dalla società Les Cars Rouges S.A., che detiene il restante 40%<br />

<strong>del</strong> capitale;<br />

CONSIDERATO che Trambus Open è stata costituita in mancanza di comunicazione preventiva<br />

da parte di Trambus;


178<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

RITENUTO che l’attività di trasporto turistico di linea non può essere considerata, sulla base <strong>del</strong>le<br />

informazioni fornite da Trambus, servizio di interesse economico generale e si colloca, pertanto, in<br />

un mercato diverso da quello in cui Trambus agisce per l’adempimento degli specifici compiti ad<br />

essa affidati, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 8, comma 2-bis, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90;<br />

RITENUTO che Trambus, per lo svolgimento <strong>del</strong>l’attività di trasporto turistico di linea, avrebbe<br />

dovuto effettuare la separazione societaria all’entrata in vigore <strong>del</strong>l’articolo 8, comma 2-bis, <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

legge n. 287/90, avvenuta in data 4 aprile 2001;<br />

RITENUTO che Trambus, non avendo comunicato preventivamente la separazione societaria<br />

relativamente all’attività svolta dapprima direttamente e poi attraverso Trambus Open nel trasporto<br />

turistico di linea, ha violato l’articolo 8, comma 2-ter, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90;<br />

DELIBERA<br />

a) di contestare alla società Trambus S.p.A., che ha proceduto nel corso <strong>del</strong>l’anno 2003 alla<br />

separazione societaria per lo svolgimento <strong>del</strong>l’attività di trasporto turistico di linea, la violazione<br />

<strong>del</strong>l'articolo 8, comma 2-bis <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, per non aver operato tale separazione all’entrata<br />

in vigore di tale comma, avvenuta in data 4 aprile 2001;<br />

b) di contestare alla società Trambus S.p.A. la violazione <strong>del</strong>l'articolo 8, comma 2-ter, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge<br />

n. 287/90, per non aver adempiuto all’obbligo di comunicazione preventiva <strong><strong>del</strong>la</strong> separazione<br />

societaria relativamente all’attività svolta dapprima direttamente e poi attraverso Trambus Open<br />

S.p.A. nel trasporto turistico di linea;<br />

c) l'avvio <strong>del</strong> procedimento per l'eventuale irrogazione <strong>del</strong>le sanzioni pecuniarie ai sensi<br />

all'articolo 8, comma 2-sexies, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 287/90, nei confronti <strong><strong>del</strong>la</strong> società Trambus S.p.A.;<br />

d) che il responsabile <strong>del</strong> procedimento è il Dott. Ferdinando Morgoglione;<br />

e) che può essere presa visione degli atti <strong>del</strong> procedimento presso la Direzione “Agroalimentare e<br />

Trasporti” <strong><strong>del</strong>la</strong> Direzione Generale per Tutela <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong> dai legali rappresentanti <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

società Trambus S.p.A., ovvero da persone da essi <strong>del</strong>egate;<br />

f) che, ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 18, comma 1, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni<br />

dalla notificazione <strong><strong>del</strong>la</strong> presente contestazione, gli interessati possono far pervenire all'<strong>Aut</strong>orità<br />

scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti;<br />

g) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notificazione <strong>del</strong><br />

presente provvedimento.<br />

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel <strong>Bollettino</strong><br />

<strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong> e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong>.<br />

IL SEGRETARIO GENERALE<br />

Luigi Fiorentino<br />

IL PRESIDENTE<br />

Antonio Catricalà


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 179<br />

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE<br />

PS77 - TELECOM CONNESSIONE ALICE NON RICHIESTA<br />

Provvedimento n. 19254<br />

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO<br />

NELLA SUA ADUNANZA <strong>del</strong>l’11 dicembre 2008;<br />

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;<br />

VISTO il Titolo III <strong>del</strong> Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal Decreto<br />

Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice <strong>del</strong> Consumo);<br />

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”,<br />

adottato con <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>del</strong> 15 novembre 2007 pubblicata nella G.U. n. 283 <strong>del</strong> 5<br />

dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);<br />

VISTO il provvedimento di proroga <strong>del</strong> termine di conclusione <strong>del</strong> procedimento per particolari<br />

esigenze istruttorie, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 7 comma 3 <strong>del</strong> Regolamento, adottato dall’<strong>Aut</strong>orità in<br />

data 24 settembre 2008;<br />

VISTI gli atti <strong>del</strong> procedimento;<br />

I. LE PARTI<br />

Società Telecom Italia S.p.A. in qualità di professionista (di seguito, anche: Telecom)<br />

II. LA PRATICA COMMERCIALE<br />

1. Il presente provvedimento concerne la condotta realizzata dalla società Telecom consistente<br />

nell’attivazione non consapevolmente richiesta, con conseguenti addebiti in bolletta, di varie<br />

offerte di connessione e navigazione internet riconducibili alla famiglia “Alice” e nell’invio non<br />

richiesto di apparecchiature correlate alle summenzionate offerte.<br />

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE<br />

2. A partire dal mese di ottobre 2007 1 sono pervenute diverse segnalazioni da parte di<br />

consumatori 2 che hanno contestato alla società Telecom Italia S.p.A.:<br />

– l’attivazione non richiesta e relativo addebito di varie offerte di connessione e navigazione<br />

internet riconducibili alla famiglia “Alice” (si citano a titolo meramente esemplificativo “Alice<br />

Tutto Incluso”, “Alice free/Alice night & weekend”, “Alice 7 mega”);<br />

– l’invio non richiesto di apparecchiature correlate alle summenzionate offerte, quali i modem.<br />

3. Pertanto, sulla base <strong>del</strong>le informazioni acquisite in atti nonché <strong>del</strong>le predette segnalazioni, in<br />

data 18 giugno 2008, è stato avviato un procedimento istruttorio ai sensi <strong>del</strong>l’art. 27, comma 3, <strong>del</strong><br />

Codice <strong>del</strong> Consumo, nonché ai sensi <strong>del</strong>l’art. 6 <strong>del</strong> Regolamento, al fine di verificare l’esistenza<br />

di eventuali pratiche commerciali scorrette poste in essere dalla società Telecom in violazione<br />

degli articoli 20, 24, 25 e 26 lettera f) <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, così come richiamati<br />

altresì dall’art. 57, comma 2, <strong>del</strong> medesimo Decreto.<br />

1 E fino alla chiusura <strong>del</strong> procedimento istruttorio, ossia fino al mese di ottobre 2008.<br />

2 A tali segnalazioni se ne aggiungono 23 pervenute all’Unità Call Center istituita presso l’<strong>Aut</strong>orità.


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4. In data 11 luglio 2008 è pervenuta risposta alla richiesta di informazioni, contenuta nella<br />

comunicazione di avvio <strong>del</strong> procedimento in questione, nella quale la società Telecom ha svolto, in<br />

sintesi, le seguenti considerazioni:<br />

– le attivazioni <strong>del</strong>le offerte riconducibili alla famiglia “Alice” avvengono attraverso: (a)<br />

contatti telefonici inbound, (b) negozi sociali o punti vendita esterni, (c) sito di e-commerce<br />

aziendale, (d) canali outbound;<br />

– i contatti telefonici di cui al punto a) avvengono su iniziativa dei clienti Telecom che si<br />

rivolgono al customer care <strong><strong>del</strong>la</strong> società attraverso le numerazioni 187, 800187187 e 191 per<br />

richieste di informazioni o di attivazione di servizi. Una volta accertato che l’utente chiamante sia<br />

anche titolare <strong><strong>del</strong>la</strong> linea, gli operatori addetti forniscono informazioni complete circa le offerte cui<br />

l’utente è interessato. Nell’ipotesi in cui nel corso <strong>del</strong> colloquio telefonico l’utente intenda aderire<br />

all’offerta prospettatagli, l’operatore Telecom verifica la sussistenza dei requisiti tecnici per<br />

l’attivazione - quale ad esempio l’esistenza di copertura - ed inserisce l’ordinativo di attivazione<br />

sui sistemi informatici commerciali aziendali. A seguito <strong>del</strong>l’emissione <strong>del</strong>l’ordine di attivazione,<br />

viene inviata al cliente una welcome letter unitamente alla copia cartacea <strong>del</strong> contratto concluso<br />

telefonicamente, fatta salva, ad ogni modo, la possibilità per l’utente di recedere entro dieci giorni<br />

dalla ricezione di detta documentazione;<br />

– nell’ipotesi di utenti che si rivolgono a negozi sociali o punti di vendita esterni - canale di<br />

attivazione di cui al punto b) - la procedura di attivazione prevede le medesime fasi innanzi<br />

descritte, quali l’illustrazione di costi e condizioni <strong>del</strong>le offerte richieste e la verifica dei<br />

presupposti tecnici da parte degli addetti presenti nel punto vendita, cui segue la sottoscrizione<br />

degli appositi moduli da parte <strong>del</strong> cliente. L’addetto emette, quindi, l’ordinativo di attivazione e, se<br />

richiesto, di invio <strong>del</strong> relativo modem;<br />

– nel caso di attivazione tramite sito istituzionale <strong><strong>del</strong>la</strong> società, il sistema effettua<br />

automaticamente le verifiche circa la corrispondenza dei dati forniti dall’utente e quelli in possesso<br />

<strong>del</strong>l’azienda nonché l’esistenza dei requisiti tecnici di attivazione. A seguito di tali controlli,<br />

l’ordinativo viene confermato via e-mail all’utente e registrato nei sistemi aziendali per la<br />

successiva attivazione;<br />

– nel canale di attivazione outbound la società si avvale di partners esterni che procedono alla<br />

commercializzazione <strong>del</strong>le offerte in questione basandosi sui dati <strong>del</strong> censimento <strong><strong>del</strong>la</strong> popolazione<br />

Istat <strong>del</strong> 2001 ovvero su liste interne <strong><strong>del</strong>la</strong> società, costituite da clienti <strong><strong>del</strong>la</strong> stessa che abbiano<br />

prestato il consenso al trattamento dei loro dati. Nel primo caso l’approccio avviene porta a porta,<br />

con illustrazione da parte <strong>del</strong> partner <strong>del</strong>le offerte alle quali il consumatore potrebbe essere<br />

interessato, cui segue l’eventuale sottoscrizione degli appositi moduli. Il partner procede, quindi,<br />

all’annotazione sui sistemi commerciali <strong><strong>del</strong>la</strong> società <strong><strong>del</strong>la</strong> richiesta di attivazione con conseguente<br />

emissione <strong>del</strong> relativo ordinativo. Nel secondo tipo di commercializzazione, che avviene nei<br />

confronti di soggetti già clienti Telecom, il contatto è per lo più di tipo telefonico. In questo caso<br />

l’addetto <strong>del</strong> call center, in conformità a precisi script (allegati dalla società alla presente risposta<br />

di informazioni), dopo essersi presentato, chiarisce lo scopo <strong><strong>del</strong>la</strong> telefonata, ossia l’illustrazione<br />

<strong>del</strong>le offerte Telecom. Qualora il cliente chiamato risulti essere il titolare <strong><strong>del</strong>la</strong> linea, l’addetto lo<br />

informa dei suoi diritti e facoltà ai sensi <strong><strong>del</strong>la</strong> normativa <strong><strong>del</strong>la</strong> privacy e passa ad illustrare nel<br />

dettaglio le caratteristiche ed i costi di una specifica offerta e <strong>del</strong>le eventuali promozioni rispetto a<br />

costi e condizioni standard. Se l’utente manifesta la volontà di aderire all’offerta prospettatagli,<br />

l’addetto procede all’acquisizione <strong>del</strong> consenso attraverso la fase di registrazione <strong><strong>del</strong>la</strong> chiamata.<br />

In particolare, risulta dagli script allegati che la registrazione <strong>del</strong> verbal ordering si apre con la<br />

richiesta di conferma <strong>del</strong> consenso alla registrazione <strong><strong>del</strong>la</strong> chiamata. L’addetto <strong>del</strong> call center,


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quindi, dopo aver fornito l’informativa sulla privacy ed aver richiesto i dati <strong>del</strong> titolare <strong><strong>del</strong>la</strong> linea<br />

con l’indicazione degli estremi di un documento d’identità, formula la domanda “lei conferma la<br />

proposta di attivazione <strong>del</strong>l’offerta di abbonamento <strong>del</strong> profilo Alice […]” cui seguono una serie di<br />

informazioni sull’offerta in parola e sui costi previsti in caso di recesso anticipato nonché sulle<br />

modalità di recesso di cui all’art. 64 <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo. La conversazione viene, infine,<br />

chiusa con l’indicazione “oggi […] abbiamo provveduto ad acquisire il suo ordine per<br />

l’abbonamento Alice […] con le opzioni […] da lei prescelte. La richiesta verrà evasa secondo le<br />

sue indicazioni”. Nel caso in cui il soggetto contattato non risulti essere titolare <strong><strong>del</strong>la</strong> linea<br />

telefonica gli viene chiesto se è “persona coabitante e autorizzata dal titolare <strong><strong>del</strong>la</strong> linea<br />

telefonica n. xxx/yyyy ad effettuare la presente richiesta” e, se <strong>del</strong> caso, la conversazione prosegue<br />

secondo lo schema innanzi indicato.<br />

– Il partner effettua, quindi, il riascolto <strong>del</strong>le registrazioni di verbal ordering, realizzate secondo<br />

quanto supra illustrato, e provvede a contattare i clienti per una nuova registrazione qualora le<br />

stesse non fossero chiare e complete. Adempiute le fasi innanzi descritte, la richiesta di adesione<br />

<strong>del</strong> cliente viene registrata sul sistema <strong>del</strong> partner e trasmessa entro 24 ore a Telecom per<br />

l’attivazione;<br />

– indipendentemente dal tipo di canale di commercializzazione, l’attivazione in concreto dei<br />

servizi Alice si articola in due fasi successive all’emissione degli ordinativi. Trattasi <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

“configurazione logica” <strong>del</strong> circuito dedicato al cliente, effettuata in automatico dal sistema, e<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> “configurazione fisica” da parte di un tecnico che collega il circuito <strong>del</strong> cliente agli apparati<br />

di centrale;<br />

– i destinatari <strong>del</strong>le proposte commerciali vengono scelti da Telecom attraverso apposite liste<br />

costituite da clienti attivi <strong><strong>del</strong>la</strong> società che abbiano espresso il loro consenso ad essere contattati e<br />

che possono, o meno, essere già titolari di un’offerta <strong>del</strong> tipo “Alice”;<br />

– nelle ipotesi di adesione tramite i canali gestiti in outsourcing vengono effettuati una serie di<br />

controlli (anche a campione) sia da parte dei partners, che in un secondo momento da parte di<br />

Telecom. In particolare, il partner, oltre al riascolto di tutte le registrazioni telefoniche già<br />

precedentemente illustrato, effettua una serie di cortesy call, pari al 20% <strong>del</strong> totale dei verbal<br />

ordering, per conferma <strong>del</strong>l’effettiva volontà <strong>del</strong> cliente di aderire all’offerta. Solo a seguito di tali<br />

controlli il partner trasmette gli ordinativi di attivazione a Telecom, la quale procede a sua volta a<br />

<strong>del</strong>le verifiche a campione (50% dei verbal ordering se trattasi di nuova offerta, 20% se trattasi di<br />

offerta già commercializzata) e a trasmettere le richieste di attivazione a istituti, quali ad esempio<br />

Doxa o Ipsos, per un ultimo controllo a campione (10% <strong>del</strong>le richieste che residuano rispetto alle<br />

precedenti verifiche). Per le offerte risultate a seguito dei predetti controlli come mai richieste non<br />

viene versato alcun corrispettivo al partner;<br />

– con riferimento ad attivazioni non richieste di offerte <strong>del</strong> tipo “Alice”, relative al periodo<br />

ottobre 2007 - aprile 2008, la società specifica di aver ricevuto un numero di reclami estremamente<br />

marginale rispetto al numero di attivazioni effettuate;<br />

– i reclami possono essere presentati dagli utenti telefonicamente ovvero per iscritto; agli stessi<br />

viene dato riscontro entro 30 giorni. In caso di fondatezza <strong><strong>del</strong>la</strong> segnalazione è previsto lo storno<br />

degli addebiti, se il reclamo viene effettuato entro la data di scadenza <strong><strong>del</strong>la</strong> fattura successiva al<br />

primo addebito e sempreché l’utente non abbia già usufruito <strong>del</strong> servizio asseritamene non<br />

richiesto.<br />

5. In data 29 luglio 2008 è pervenuta una memoria difensiva nella quale la società Telecom ha<br />

svolto le seguenti considerazioni:


182<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

– la società sottolinea la correttezza <strong>del</strong> proprio operato nelle attivazioni <strong>del</strong>le offerte “Alice”<br />

effettuate attraverso i vari canali di commercializzazione e specifica tutte le procedure di controllo<br />

che vengono effettuate sia anteriormente, che successivamente alle operazioni di adesione,<br />

procedure che erano già state ampiamente illustrate nella riposta alla richiesta di informazioni<br />

presentata l’11 luglio 2008;<br />

– in particolare, con riferimento al canale inbound, le procedure di attivazione si attengono a<br />

quanto stabilito in un accordo con le Associazioni dei Consumatori notificato all’AGCOM, in base<br />

al quale, tra l’altro, le richieste di attivazione vengono annotate sui sistemi informatici commerciali<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> società (CRM) e il termine per l’esercizio <strong><strong>del</strong>la</strong> facoltà di recesso è stato esteso alla data di<br />

scadenza <strong><strong>del</strong>la</strong> seconda fattura (ossia 4 mesi dall’attivazione), inoltre, è prevista la possibilità di<br />

storno degli importi contestati e, nel caso, di apparecchiature risultate come non richieste vengono<br />

rimborsate all’utente le spese di spedizione ed attribuito un bonus di 5 euro;<br />

– relativamente al canale outbound la società ha definito con i partners le linee guida per il<br />

contatto dei clienti e la commercializzazione <strong>del</strong>le offerte. L’operato degli stessi, secondo le<br />

procedure già ampiamente illustrate nella risposta alla richiesta di informazioni, si attiene a quanto<br />

disposto dal Codice <strong>del</strong> Consumo e dall’<strong>Aut</strong>orità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia<br />

(si cita, in particolare, la <strong>del</strong>ibera Agcom 664/06). Ad ogni modo, in caso di comportamento non<br />

corretto <strong>del</strong> partner, la società, oltre a non versare alcun compenso, applica <strong>del</strong>le sanzioni, così<br />

come attestato dagli allegati alla memoria;<br />

– con riferimento alle specifiche segnalazioni acquisite agli atti <strong>del</strong> presente procedimento, la<br />

società specifica che trattasi di un numero esiguo di reclami, peraltro, risolti perlopiù<br />

antecedentemente all’avvio <strong>del</strong> procedimento, con annullamento <strong>del</strong>le poste in contestazione e<br />

ristoro, se <strong>del</strong> caso, di spese sostenute dagli utenti;<br />

– Telecom precisa che la maggior parte dei reclami in parola concerne attivazioni effettuate<br />

attraverso il canale inbound, ascrivibili, pertanto, ai frequenti fraintendimenti che occorrono nelle<br />

conversazioni telefoniche, ma, che in ogni caso, gli stessi sono stati sempre risolti a favore<br />

<strong>del</strong>l’utente;<br />

– la società ritiene, quindi, che il numero esiguo <strong>del</strong>le contestazioni prese in considerazione, le<br />

quali si collocano, peraltro, in un ampio arco temporale, debba considerarsi fisiologico. Ritiene,<br />

inoltre, incensurabile sotto il profilo <strong><strong>del</strong>la</strong> diligenza il proprio operato, a fronte <strong>del</strong> rispetto <strong>del</strong>le<br />

rigorose linee guida aziendali nelle modalità di attivazione dei servizi in questione e <strong><strong>del</strong>la</strong> sempre<br />

positiva risoluzione dei limitati casi di reclamo.<br />

6. In assenza di specifici elementi relativi alle modalità e garanzie di acquisizione <strong>del</strong> consenso<br />

da parte dei soggetti le cui segnalazioni sono state acquisite agli atti <strong>del</strong> presente procedimento,<br />

con riferimento alle quali il professionista si è limitato ad illustrare le modalità di gestione <strong>del</strong><br />

reclamo, in data 9 ottobre 2008 è stato richiesto al professionista, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 27, comma 5,<br />

<strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo, di fornire prove sull’esattezza materiale dei dati di fatto connessi alla<br />

pratica commerciale oggetto di istruttoria. In particolare, è stato richiesto a Telecom di fornire,<br />

entro il termine di 10 giorni, prove <strong>del</strong>l’effettiva prestazione <strong>del</strong> consenso all’attivazione dei<br />

servizi in questione da parte degli utenti Telecom, con particolare riferimento a coloro la cui<br />

segnalazione è stata acquisita agli atti <strong>del</strong> presente procedimento, e più in generale di fornire prova<br />

<strong>del</strong>l’adozione, da parte <strong><strong>del</strong>la</strong> società, di misure idonee ad evitare l’attivazione non richiesta dei<br />

servizi in questione e l’invio non richiesto <strong>del</strong>le apparecchiature correlate alle offerte relative a<br />

detti servizi.<br />

7. In data 21 ottobre 2008 è stato comunicato alle parti il termine di conclusione <strong><strong>del</strong>la</strong> fase<br />

istruttoria ai sensi <strong>del</strong>l’art. 16, comma 1, <strong>del</strong> Regolamento.


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8. Con memoria pervenuta tardivamente, recante data di protocollo 22 ottobre 2008, il<br />

professionista ha ribadito la correttezza <strong>del</strong>le procedure di attivazione relative ai diversi canali di<br />

commercializzazione - quali il sito e-commerce, i canali c.d. outbound e quelli inbound, i negozi<br />

sociali e punti di vendita esterni – dalle quali si evince la necessaria acquisizione <strong>del</strong> consenso<br />

degli utenti interessati. Oltre a richiamare le procedure illustrate nelle precedenti memorie, il<br />

professionista ha allegato, in sostanza:<br />

– esempi di contatti tra le parti nell’ambito <strong>del</strong> canale e-commerce;<br />

– illustrazione <strong><strong>del</strong>la</strong> procedura di verbal ordering gestita dai partners in modalità outbound, da<br />

cui risulta, in particolare, la necessaria completezza <strong>del</strong>le registrazioni per l’inserimento nei<br />

sistemi commerciali aziendali dei relativi ordinativi;<br />

– illustrazione <strong>del</strong>le verifiche effettuate rispetto a tali procedure di verbal ordering (già<br />

illustrate e per le quali si rinvia alla sintesi degli argomenti <strong><strong>del</strong>la</strong> parte di cui alla memoria <strong>del</strong>l’11<br />

luglio 2008);<br />

– prospetti recanti le decurtazioni applicate ai partners per le attivazioni risultate non richieste;<br />

– estratto di un contratto con un partner, dal quale risulta, in particolare, che lo stesso si<br />

impegna a garantire requisiti di affidabilità, organizzazione e capacità necessari ad eseguite a<br />

regola d’arte i servizi affidatigli da Telecom e si obbliga a svolgere le attività in oggetto secondo i<br />

requisiti forniti da Telecom. Il partner si impegna a vigilare affinché non vengano inserite<br />

erroneamente richieste di servizi o prodotti non espressamente desiderati dalla clientela e, a tal<br />

riguardo, i corrispettivi corrisposti al partner dipendono, anche, dal raggiungimento di standard<br />

qualitativi valutati in base ai riscontri di istituti esterni.<br />

Con particolare riferimento al canale di attivazione inbound la società ha predisposto due ulteriori<br />

strumenti volti ad evitare attivazioni di servizi non richiesti, ossia una forma di controllo<br />

successivo <strong>del</strong>l’effettiva prestazione <strong>del</strong> consenso da parte <strong>del</strong>l’utente, da cui risulta un numero di<br />

reclami pari al 4% <strong>del</strong>le attivazioni e pari all’1% a seguito di recall dei clienti, cui si aggiunge un<br />

sistema di compensi per i propri addetti che disincentiva l’attivazione di offerte non richieste.<br />

Infine, in relazione alla specifica acquisizione <strong>del</strong> consenso degli utenti le cui segnalazioni sono<br />

acquisite agli atti <strong>del</strong> presente procedimento, l’operatore ha prodotto per la maggioranza dei casi<br />

stampa <strong><strong>del</strong>la</strong> schermata di CRM, ossia <strong>del</strong>l’ordinativo inserito nei sistemi commerciali aziendali<br />

dagli addetti alla funzione interna di assistenza clienti, unitamente alle welcome letter inviate agli<br />

utenti ovvero prove <strong>del</strong>lo storno degli addebiti contestati. Per tre utenti sono state prodotte copie<br />

dei verbal ordering, in un caso copia <strong>del</strong> contratto scritto ed, infine, un’e-mail di un partner che<br />

ammette l’errore di attivazione.<br />

9. Con memoria pervenuta in data 3 novembre 2008 e integrata in data 14 novembre 2008, il<br />

professionista ha nuovamente ribadito la correttezza <strong>del</strong> proprio operato nelle attivazioni dei<br />

servizi di cui si discute, che vengono effettuate solo previa effettiva acquisizione <strong>del</strong> consenso<br />

degli utenti riguardati.<br />

A riprova <strong><strong>del</strong>la</strong> regolarità <strong><strong>del</strong>la</strong> propria condotta, conforme a linee guida aziendali orientate alla<br />

tutela dei propri clienti, l’operatore ha allegato 38 registrazioni di interviste effettuate a campione<br />

ai propri clienti, nelle quali questi ultimi hanno espresso il pieno gradimento sia rispetto alle<br />

modalità di prospettazione <strong>del</strong>le offerte in questione da parte degli addetti Telecom, che <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

successiva gestione <strong>del</strong>le attivazioni dei servizi.<br />

Inoltre, l’operatore ha allegato documentazione illustrativa <strong>del</strong>le attività di recall svolte a<br />

campione tra i propri clienti che hanno aderito ad una <strong>del</strong>le offerte in oggetto attraverso il canale<br />

inbound.<br />

Si sottolinea come tutte le iniziative <strong><strong>del</strong>la</strong> società siano dirette ad evitare e a risolvere il seppur


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BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

esiguo numero di attivazioni non richieste, che rientrano, come già sottolineato nei precedenti<br />

scritti difensivi, in casi fisiologici propri di ogni attività, ma che non inficiano in alcun modo il<br />

diligente operato di Telecom.<br />

L’operatore ha, infine, allegato documenti comprovanti la risoluzione di tre ulteriori reclami<br />

acquisiti successivamente alla presentazione <strong>del</strong>le precedenti e suesposte memorie.<br />

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI<br />

10. Poiché la pratica commerciale oggetto <strong>del</strong> presente provvedimento è stata diffusa a mezzo<br />

telefono, in data 3 novembre 2008, con successiva integrazione <strong>del</strong> 17 novembre 2008, è stato<br />

richiesto il parere all’<strong>Aut</strong>orità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 27, comma 6,<br />

<strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo.<br />

11. Con nota pervenuta in data 1º dicembre 2008, la suddetta <strong>Aut</strong>orità ha ritenuto di non poter<br />

esprimere il proprio parere sulla pratica commerciale in esame sulla base <strong>del</strong>le seguenti<br />

considerazioni. In primo luogo, viene rilevato che la pratica commerciale oggetto <strong>del</strong> presente<br />

procedimento attiene a controversie tra l'operatore e l'utente privato concernenti contestazioni di<br />

fatturazioni e che, quindi, nel caso di specie difetta nella pratica la diffusione intesa come modalità<br />

di pubblicizzazione di dati, informazioni e messaggi a una platea di soggetti indeterminati, laddove<br />

la fatturazione, ancorché veicolata attraverso mezzi di comunicazione elettronica, non è oggetto di<br />

diffusione a una generalità di consumatori indistinti, ma rappresenta una comunicazione point to<br />

point dal gestore <strong>del</strong> servizio all'utente. Inoltre, viene fatto presente che è in corso dinanzi<br />

all’Agcom un procedimento sanzionatorio avente a oggetto i servizi “Alice” di cui al presente<br />

procedimento.<br />

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE<br />

12. Alla luce <strong>del</strong>le risultanze <strong>del</strong>l’istruttoria si ritiene che la pratica commerciale posta in essere<br />

dal professionista Telecom Italia S.p.A., consistente nell’attivazione di varie offerte riconducibili<br />

alla famiglia “Alice” e nell’invio di apparecchiature correlate alle summenzionate offerte, così<br />

come in concreto organizzata e realizzata, sia scorretta ai sensi degli articoli 20, 24, 25 e 26, lettera<br />

f), <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, in quanto avvenuta secondo modalità contrarie alla diligenza<br />

professionale ed idonee a limitare considerevolmente, o addirittura escludere, la libertà di scelta o<br />

di comportamento <strong>del</strong> consumatore medio.<br />

13. Va, infatti, osservato che numerosi consumatori hanno lamentato l’attivazione non richiesta<br />

di servizi di connessione e navigazione internet di tipo Alice, di cui hanno avuto contezza solo a<br />

seguito di ricezione presso la propria abitazione di una “welcome letter”, con la quale veniva loro<br />

comunicata la data in cui erano stati attivati i servizi in questione e venivano allegate le condizioni<br />

economiche e generali <strong>del</strong> contratto, cui asseritamene avrebbero aderito nonché informativa sulla<br />

privacy. In taluni altri casi, i consumatori si sono avveduti <strong>del</strong>l’avvenuta attivazione dei servizi in<br />

questione a seguito <strong>del</strong>l’addebito degli stessi in bolletta, senza aver ricevuto alcuna precedente<br />

comunicazione scritta in ordine all’avvenuta attivazione.<br />

In altri casi, infine, i consumatori hanno lamentato la ricezione di apparecchiature, quali modem,<br />

correlate alle predette offerte, pur non avendone fatto richiesta.<br />

14. Nelle memorie prodotte a seguito <strong><strong>del</strong>la</strong> comunicazione di avvio, il professionista ha sostenuto<br />

la correttezza <strong>del</strong> proprio operato, illustrando le procedure standard normalmente seguite ai fini<br />

<strong>del</strong>l’attivazione <strong>del</strong>le offerte in parola ed evidenziando, con specifico riferimento alle segnalazioni<br />

acquisite agli atti <strong>del</strong> presente procedimento, che le stesse costituivano un esiguo numero e che<br />

trattavasi, ad ogni modo, di reclami risolti positivamente e, nella quasi totalità dei casi, ben prima


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<strong>del</strong>l’avvio <strong>del</strong> presente procedimento. A tal riguardo, allegava copie <strong>del</strong>le comunicazioni inviate<br />

agli utenti, nelle quali, a fronte <strong>del</strong>l’accertata fondatezza dei relativi reclami, veniva comunicato<br />

l’avvenuto storno <strong>del</strong>le somme in contestazione ovvero copie <strong>del</strong>le note di accredito 3 .<br />

15. Non ritenendo sufficienti ai fini <strong><strong>del</strong>la</strong> valutazione <strong><strong>del</strong>la</strong> condotta in esame gli elementi<br />

allegati, è stato, quindi, richiesto al professionista, attraverso l’attribuzione <strong>del</strong>l’onere <strong><strong>del</strong>la</strong> prova<br />

di cui all’art. 27, comma 5, <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo, di dimostrare l’avvenuta acquisizione <strong>del</strong><br />

consenso degli utenti riguardati in ordine all’attivazione dei servizi di cui si discute e/o alla<br />

ricezione <strong>del</strong>le correlate apparecchiature.<br />

16. Alla luce degli elementi prodotti dal professionista non vi sono evidenze sufficienti a<br />

suffragare quanto da questi sostenuto in ordine all’effettiva acquisizione <strong>del</strong> consenso degli utenti<br />

interessati ai fini <strong>del</strong>l’attivazione dei servizi internet di cui discute e/o alla ricezione di<br />

apparecchiature correlate.<br />

In particolare, la condotta tenuta dalla società Telecom risulta scorretta sotto il profilo <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

fornitura di servizi o prodotti di tipo Alice non consapevolmente richiesti dagli utenti, così come<br />

realizzata attraverso due distinti canali di commercializzazione, ovverosia nell’ambito <strong>del</strong> canale<br />

interno di assistenza alla clientela in inbound e nell’ambito <strong>del</strong> canale outbound gestito in<br />

outsourcing da partners <strong><strong>del</strong>la</strong> società.<br />

1. attivazioni di servizi Alice e/o invio di correlate apparecchiature tramite la funzione inbound<br />

17. Con riferimento alla maggior parte <strong>del</strong>le contestazioni acquisite agli atti <strong>del</strong> presente<br />

procedimento, il professionista ha chiarito che le stesse attengono a forniture dei servizi o prodotti<br />

di tipo Alice richieste dagli utenti attraverso il servizio interno di customer care aziendale, il quale,<br />

oltre a prestare assistenza di vario genere, è deputato all’illustrazione <strong>del</strong>le offerte di cui si discute<br />

ed, eventualmente, ad acquisire nell’ambito <strong>del</strong> colloquio telefonico illustrativo il consenso <strong>del</strong><br />

consumatore in ordine all’attivazione di tali servizi.<br />

Oltre a chiarire la correttezza di tale procedura di acquisizione <strong>del</strong> consenso in merito alla fornitura<br />

dei servizi e prodotti Alice, il professionista ha prodotto copia <strong>del</strong>le schermate dei pc aziendali<br />

(CMR) in cui sono inseriti gli ordinativi da parte degli addetti <strong><strong>del</strong>la</strong> funzione interna di assistenza<br />

clienti e che attesterebbero l’avvenuta richiesta da parte dei titolari <strong><strong>del</strong>la</strong> linea telefonica dei servizi<br />

o prodotti in questione.<br />

18. Deve ritenersi che gli elementi prodotti dal professionista non valgono a suffragare quanto da<br />

questi sostenuto in ordine alla correttezza <strong>del</strong> proprio operato e, più precisamente, non vi sono<br />

evidenze sufficienti a dimostrare su basi inequivoche l’avvenuta acquisizione nell’ambito <strong>del</strong>le<br />

procedure in inbound di un consenso consapevole da parte <strong><strong>del</strong>la</strong> clientela riguardata in relazione<br />

alla fornitura dei servizi o prodotti di tipo Alice.<br />

Difatti, va, in limine, osservato che a fronte di dichiarazioni di senso opposto degli utenti<br />

interessati, i quali non hanno inteso aver prestato il loro consenso né in forma scritta né tantomeno<br />

orale, la sola schermata CMR prodotta dal professionista, in quanto rappresentativa di un<br />

ordinativo inserito unilateralmente dallo stesso, non vale di per sé a fondare l’acquisizione di un<br />

inequivoco consenso.<br />

19. Né d’altra parte, tenendo conto <strong>del</strong>le procedure illustrate dal professionista in relazione alle<br />

attivazioni effettuate attraverso il servizio aziendale di assistenza clienti, può ritenersi acquisito in<br />

maniera inequivoca un consenso prestato dagli utenti interessati nell’ambito di un breve colloquio<br />

telefonico che, per stessa ammissione <strong>del</strong> professionista si presta a fraintendimenti, e rispetto al<br />

3 Dalla documentazione prodotta risulta che in due casi è stato riconosciuto agli utenti un accredito sebbene i loro reclami<br />

fossero stati ritenuto infondati; in un ulteriore caso, a fronte <strong>del</strong> riscontro negativo circa la fondatezza <strong><strong>del</strong>la</strong> contestazione,<br />

non è stato disposto alcun accredito o storno.


186<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

quale quest’ultimo non ha indicato l’adozione di qualsivoglia misura idonea a garantire una<br />

prospettazione chiara, corretta e trasparente dei servizi offerti e, soprattutto, a rendere edotto<br />

l’utente che nell’ambito di tale contatto telefonico sta concludendo un contratto a distanza in forma<br />

orale per la fornitura di servizi o prodotti, con la conseguente immediata attivazione degli stessi.<br />

20. A sostegno <strong><strong>del</strong>la</strong> suesposta tesi, vale, altresì, rilevare che il professionista non ha dimostrato<br />

il rispetto in tali procedure di attivazione a mezzo telefono degli stringenti obblighi informativi<br />

dettati per la conclusione dei contratti a distanza dagli artt. 52 e 53 <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo, la cui<br />

finalità è di rendere pienamente edotto il consumatore in ordine alla conclusione <strong>del</strong> contratto e le<br />

condizioni <strong>del</strong>lo stesso, stante la sua accentuata posizione di debolezza in considerazione <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

peculiarità <strong>del</strong>lo strumento negoziale utilizzato che prescinde dalla simultanea presenza fisica <strong>del</strong>le<br />

parti contraenti.<br />

21. Inoltre, non può non osservarsi che le procedure di acquisizione <strong>del</strong> consenso a distanza poste<br />

in essere dalla funzione di assistenza clienti di Telecom disattendono completamente la <strong>del</strong>ibera<br />

AGCOM 664/96, con la quale l’<strong>Aut</strong>orità di Garanzia ha inteso dettare procedure corrette e<br />

trasparenti per la conclusione di contratti a distanza di fornitura di beni e servizi di comunicazione<br />

elettronica al fine di arginare il crescente numero dei casi di forniture non richieste in tale ambito.<br />

In particolare, la predetta <strong>del</strong>ibera, oltre a riprendere e precisare gli obblighi di informazione e<br />

documentazione che gravano in capo al professionista ai sensi <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo, dispone,<br />

tra l’altro che “La volontà inequivoca <strong>del</strong> titolare <strong>del</strong>l’utenza telefonica di concludere il contratto<br />

deve risultare da modulo ovvero altro documento contrattuale recante la data e l’ora<br />

<strong>del</strong>l’avvenuto accordo e la relativa sottoscrizione <strong>del</strong> titolare <strong>del</strong>l’utenza telefonica. Se è utilizzata<br />

la comunicazione telefonica, l’adempimento degli obblighi informativi [previsti] ed il consenso<br />

informato <strong>del</strong> titolare <strong>del</strong>l’utenza telefonica possono risultare dalla registrazione integrale <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

conversazione telefonica, previo consenso <strong>del</strong>l’interessato alla registrazione, sempre che<br />

l’operatore abbia adempiuto anche agli oneri di cui al comma seguente.” (art. 2, comma 5).<br />

Con riferimento al caso di specie, come già visto, il professionista oltre a non aver dimostrato di<br />

aver adempiuto agli obblighi informativi di cui al Codice <strong>del</strong> Consumo ed alla summenzionata<br />

<strong>del</strong>ibera AGCOM nell’acquisizione di consensi a mezzo telefono nell’ambito <strong><strong>del</strong>la</strong> propria<br />

funzione interna di assistenza clienti, ha prodotto come prove <strong>del</strong>l’inequivoca volontà degli utenti<br />

di concludere i contratti a distanza di cui si discute, le sole schermate CMR, attestanti<br />

l’inserimento di ordinativi nei PC aziendali da parte degli addetti Telecom <strong>del</strong> customer care.<br />

22. Peraltro, prevedendo l’immediata attivazione dei servizi in questione a seguito <strong>del</strong> solo<br />

consenso telefonico, il professionista ha contravvenuto, altresì, a quanto disposto dall’art. 53,<br />

comma 1, <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo, in base al quale il consumatore “deve ricevere conferma per<br />

iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte<br />

le informazioni previste dall’articolo 52, comma 1, prima od al momento <strong><strong>del</strong>la</strong> esecuzione <strong>del</strong><br />

contratto”, nonché dall’art. 2, comma 6, <strong><strong>del</strong>la</strong> predetta <strong>del</strong>ibera AGCOM che richiama tale<br />

articolo.<br />

23. Per quanto sin qui osservato, deve concludersi che non solo il professionista non ha fornito<br />

prove sufficienti a fondare l’avvenuta acquisizione <strong>del</strong> consenso degli utenti le cui segnalazioni<br />

sono state acquisite agli atti <strong>del</strong> presente procedimento, ma più in generale che le procedure<br />

adottate dal servizio interno di assistenza clienti di Telecom per la conclusione dei contratti a<br />

distanza a mezzo telefono, per la fornitura dei servizi e prodotti in oggetto, non sono idonee a<br />

garantire l’acquisizione di un consenso pienamente consapevole dei titolari <strong><strong>del</strong>la</strong> linea telefonica.<br />

2. attivazioni di servizi Alice e/o invio di correlate apparecchiature tramite la funzione outbound<br />

24. Talune altre contestazioni acquisite agli atti <strong>del</strong> presente procedimento attengono al canale di


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 187<br />

commercializzazione outbound gestito in outsourcing da partners <strong>del</strong> professionista, i quali<br />

contattano telefonicamente utenti, già clienti Telecom, per illustrare ed offrire servizi e correlati<br />

prodotti <strong>del</strong> tipo Alice. La descrizione <strong>del</strong>le offerte e la registrazione dei consensi degli utenti<br />

interessati alle stesse avviene in base a precisi script il cui contenuto è stabilito d’intesa con la<br />

società Telecom.<br />

25. Anche rispetto a tale canale di commercializzazione dei propri servizi o prodotti, il<br />

professionista non ha allegato elementi sufficienti a suffragare l’inequivoca acquisizione <strong>del</strong><br />

consenso degli utenti riguardati in ordine all’attivazione dei servizi di cui si discute e/o alla<br />

ricezione di correlate apparecchiature.<br />

26. In particolare, dagli script allegati 4 dal professionista nonché dalle registrazioni versate in<br />

atti 5 , emerge che in nessun momento <strong>del</strong>l’offerta a mezzo telefono dei servizi e prodotti in parola<br />

viene chiarito all’utente che si sta procedendo alla conclusione di un contratto in forma orale, cui<br />

seguirà l’immediata esecuzione di quanto in esso previsto.<br />

27. Inoltre, i controlli previsti dal professionista in relazione a tali procedure di<br />

commercializzazione non si sono dimostrati sufficienti ad evitare la fornitura di servizi o prodotti<br />

in assenza di un consenso pienamente consapevole da parte dei titolari <strong>del</strong>le linee telefoniche.<br />

Difatti, il riascolto <strong>del</strong>le registrazioni, effettuato dai partners sulla totalità <strong>del</strong>le stesse, è volto a<br />

verificare unicamente la completezza e chiarezza di tali verbal ordering, ma non sana un difetto<br />

che è insito nella procedura stessa ed è riconducibile alla formulazione degli script utilizzati<br />

nell’ambito <strong>del</strong>le registrazioni telefoniche di cui si discute. Né possono avere rilievo gli ulteriori<br />

controlli illustrati dal professionista, che, sebbene in un caso siano affidati ad un soggetto terzo,<br />

sono effettuati solo ex post rispetto all’attivazione dei servizi e, comunque, limitatamente a<br />

percentuali marginali di attivazioni effettuate.<br />

28. Vale, altresì, osservare che anche nell’ambito di tale canale di attivazione, le procedure<br />

attuate <strong>del</strong> professionista risultano contrarie a quanto stabilito dall’art. 53, comma 1, <strong>del</strong> Codice<br />

<strong>del</strong> Consumo e dall’art. 2, comma 6, <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>del</strong>ibera AGCOM 664/96 menzionati supra, in quanto<br />

prevedono l’attivazione dei servizi di cui si discute a seguito <strong>del</strong> solo colloquio telefonico e prima<br />

che il consumatore abbia ricevuto un apposito modulo di conferma <strong>del</strong> contratto concluso<br />

telefonicamente.<br />

29. Infine, contrariamente a quanto sostenuto dal professionista nei propri scritti difensivi, risulta<br />

tanto dagli script allegati, che da una <strong>del</strong>le registrazioni prodotte 6 , che i partners procedono<br />

all’acquisizione <strong>del</strong> consenso per la fornitura dei servizi e prodotti Alice anche nel caso in cui<br />

l’utente da loro contattato non risulti essere titolare <strong><strong>del</strong>la</strong> linea telefonica, purché coabiti col<br />

titolare e si dichiari da questi autorizzato a richiedere i servizi o prodotti in questione. In tali<br />

ipotesi ben può avverarsi che l’attivazione dei servizi di cui si discute avvenga ad insaputa <strong>del</strong><br />

titolare <strong><strong>del</strong>la</strong> linea telefonica, atteso che l’ordinativo di attivazione dei servizi viene inserito nelle<br />

24 ore successive al contatto telefonico registrato, senza che sia necessaria alcuna ratifica da parte<br />

<strong>del</strong>l’effettivo intestatario <strong><strong>del</strong>la</strong> linea telefonica.<br />

30. L’inidoneità degli script utilizzati nell’ambito <strong>del</strong>le registrazioni telefoniche, l’insufficienza<br />

dei controlli approntati, così come supra descritti, fanno sì che l’utente non sia messo in<br />

condizione di comprendere in maniera pienamente consapevole la natura <strong><strong>del</strong>la</strong> registrazione <strong>del</strong><br />

colloquio telefonico e segnatamente il suo rilievo e le sue conseguenze giuridiche.<br />

31. Ne consegue che, anche con riferimento alla fornitura dei servizi e prodotti di tipo<br />

4 V. allegato n. 2 alla memoria pervenuta in data 11/07/2008.<br />

5 V. cd allegato alla memoria pervenuta in data 22/10/2008.<br />

6 Registrazione n. 3 di cui al cd allegato alla memoria pervenuta in data 22/10/2008.


188<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

Alice a seguito di offerta a mezzo telefono tramite canale outbound gestito da partners di<br />

Telecom, il professionista non ha dimostrato su basi inequivoche l’adozione di procedure idonee a<br />

garantire l’acquisizione <strong>del</strong> consenso dei titolari <strong>del</strong>le linee telefoniche.<br />

32. Della condotta innanzi descritta deve ritenersi responsabile la società Telecom, in quanto<br />

l’offerta a mezzo telefono dei servizi e prodotti Alice in outbound viene effettuata da partners di<br />

Telecom nel suo interesse immediato e diretto, atteso che il contatto con utenti, già clienti<br />

Telecom, per la commercializzazione di servizi e prodotti di tale società, costituisce l’oggetto<br />

<strong>del</strong>l’accordo stipulato con detti partners 7 e che gli stessi operano in base a linee guida e procedure<br />

definite in accordo con Telecom. Inoltre, il verificarsi <strong><strong>del</strong>la</strong> fattispecie è riconducibile anche alla<br />

mancata previsione da parte di Telecom di sistemi diffusi di controllo e vigilanza che consentano<br />

in concreto di prevenire la fornitura di servizi o prodotti non richiesti.<br />

33. Alla luce <strong>del</strong>le considerazioni sin qui svolte, la condotta <strong><strong>del</strong>la</strong> società Telecom, così come<br />

descritta sub 1. e 2., comportando la fornitura di servizi o prodotti di tipo Alice non richiesti in<br />

modo consapevole da parte degli utenti riguardati, risulta aggressiva ai sensi degli articoli 24, 25 e<br />

26 lettera f) <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo.<br />

34. In particolare, la pratica commerciale risulta aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25 <strong>del</strong> Codice<br />

<strong>del</strong> Consumo nella misura in cui, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze <strong>del</strong> caso,<br />

nelle fattispecie concrete, mediante indebito condizionamento, è risultata tale da limitare<br />

considerevolmente, se non escludere, la liberà di scelta degli utenti in ordine alla conclusione <strong>del</strong><br />

contratto ed all’attivazione <strong>del</strong> servizio proposto a mezzo telefono, inducendoli ad assumere una<br />

decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso. Per quanto riguarda<br />

l’“indebito condizionamento”, si rileva che esso consiste nello sfruttamento di una posizione di<br />

potere da parte <strong>del</strong> professionista per esercitare una pressione in modo da limitare notevolmente la<br />

capacità <strong>del</strong> consumatore di assumere scelte consapevoli. Nel caso di specie, occorre tenere<br />

presente che la conclusione di contratti di utenza a mezzo telefono rappresenta una tecnica di<br />

commercializzazione dei propri servizi caratterizzata da forme di pressione ed intrusione nella<br />

sfera <strong>del</strong> consumatore particolarmente incisive, tenuto conto <strong>del</strong>l’esistenza di un’elevata<br />

asimmetria informativa tra il professionista ed il consumatore, dovuta sia alla particolare<br />

complessità <strong>del</strong> settore sia alle modalità con cui avviene il contatto telefonico, che rende<br />

quest’ultimo totalmente dipendente dal primo per quanto concerne la conoscenza degli elementi<br />

rilevanti in merito alla conclusione <strong>del</strong> contratto ed alle caratteristiche <strong>del</strong> servizio proposto 8 .<br />

35. Inoltre, l’attivazione di servizi di utenza telefonica senza aver acquisito l’inequivoca volontà<br />

<strong>del</strong> consumatore di concludere il contratto di fornitura <strong>del</strong> servizio, e/o l’invio di correlate<br />

apparecchiature, con la conseguente richiesta di pagamento in fattura, comporta la violazione<br />

<strong>del</strong>l’art. 26 lettera f) che annovera tra le condotte considerate in ogni caso aggressive il<br />

comportamento <strong>del</strong> professionista che esiga “il pagamento immediato o differito di prodotti<br />

(servizi) che il professionista ha fornito ma che il consumatore non ha richiesto”, così come<br />

richiamato altresì dall’art. 57 <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo.<br />

Non può, a tal riguardo, assumere rilievo quanto evidenziato dall’operatore, secondo cui a fronte<br />

dei reclami degli utenti riguardati sono state rimborsate le somme addebitate. Difatti, ai fini <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

constatazione <strong><strong>del</strong>la</strong> violazione degli articoli 24, 25 e 26, lettera f), ciò che rileva è la valutazione<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> condotta posta in essere dal professionista in contrasto con il parametro <strong><strong>del</strong>la</strong> diligenza<br />

professionale, valutata nel suo impatto nei confronti <strong>del</strong>le scelte economiche dei consumatori e,<br />

per quanto riguarda la lettera f) <strong>del</strong>l’art. 26 il fatto in sé che sia richiesto il pagamento di un<br />

7 Cfr. contratto allegato (n. 6) alla memoria pervenuta in data 22/10/2008.<br />

8 V., in tal senso, il provvedimento n. <strong>del</strong> 6/10/2008 PS19 - TELE2, contratti a distanza.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 189<br />

servizio o di un prodotto che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto,<br />

indipendentemente ed a prescindere dagli strumenti previsti ex post per porre rimedio al verificarsi<br />

in concreto <strong><strong>del</strong>la</strong> fattispecie 9 .<br />

36. Né vale a superare le suesposte censure la circostanza addotta dall’operatore, secondo cui<br />

l’esiguità dei casi in cui in concreto si è verificata una fornitura di servizi o prodotti di tipo Alice<br />

non consapevolmente richiesti dagli intestatari <strong>del</strong>le linee telefoniche attesterebbe che trattasi di<br />

errori fisiologici propri di ogni attività economica che non inficerebbero in alcun modo il diligente<br />

operato <strong>del</strong> professionista.<br />

37. Deve, infatti, considerarsi che l’ampia nozione di pratica commerciale tra professionisti e<br />

consumatori di cui all’art. 18, lettera d) <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo prescinde da qualsiasi<br />

connotazione di carattere statistico o quantitativo, ricomprendendo qualsivoglia condotta posta in<br />

essere dal professionista prima, durante o dopo un’operazione commerciale relativa ad un prodotto<br />

o servizio e tale da poter essere astrattamente replicata nei confronti di una categoria generalizzata<br />

di consumatori indipendentemente dal numero concreto di soggetti destinatari di tale condotta 10 .<br />

Conclusioni<br />

38. In conclusione, alla luce <strong>del</strong>le considerazioni svolte, la pratica commerciale contestata, come<br />

sin qui descritta, risulta scorretta ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 20, comma 2 <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo, in<br />

quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il<br />

comportamento <strong>del</strong> consumatore medio nei confronti <strong>del</strong> quale è posta in essere.<br />

39. Ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 20, comma 2, <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo, difatti, “una pratica<br />

commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare<br />

in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, <strong>del</strong> consumatore<br />

medio che essa raggiunge o al quale è diretta”. Lo stesso legislatore definisce alla lettera h),<br />

<strong>del</strong>l’articolo 18, <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo, come “diligenza professionale” “il normale grado <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

specifica competenza e attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un<br />

professionista” e, alla lettera e) <strong>del</strong> medesimo articolo, come idoneità a “falsare in misura<br />

rilevante il comportamento economico <strong>del</strong> consumatore”, l’idoneità “ad alterare sensibilmente la<br />

capacità <strong>del</strong> consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo ad assumere una<br />

decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.<br />

40. Per quanto concerne la contrarietà alla diligenza professionale, non si riscontra nel caso di<br />

specie da parte <strong>del</strong> professionista “il normale grado <strong><strong>del</strong>la</strong> specifica competenza e attenzione” che<br />

ragionevolmente ci si può attendere da un operatore <strong>del</strong>lo specifico settore di attività, avuto<br />

riguardo alla qualità <strong>del</strong> professionista ed alle caratteristiche <strong>del</strong>l’attività svolta, con particolare<br />

riferimento all’osservanza <strong>del</strong>le disposizioni normative e regolamentari che disciplinano lo<br />

specifico settore di attività. In particolare, nel valutare la condotta tenuta da Telecom, deve tenersi<br />

conto <strong><strong>del</strong>la</strong> peculiarità <strong>del</strong> mezzo telefonico utilizzato per l’attività negoziale di propri servizi o<br />

prodotti, che prescinde dalla presenza fisica simultanea <strong>del</strong>le parti contraenti, con conseguente<br />

accentuazione <strong><strong>del</strong>la</strong> posizione di debolezza <strong>del</strong> consumatore rispetto alla controparte. In base al<br />

principio di diligenza sopra richiamato, pertanto, l’operatore che utilizzi tale strumento negoziale<br />

come canale di vendita dei propri servizi al pubblico non potrà non tener conto <strong>del</strong>le sue<br />

peculiarità e <strong>del</strong>l’esigenza di protezione <strong>del</strong> contraente debole.<br />

41. Per quanto attiene, inoltre, all’idoneità <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica a falsare in misura apprezzabile le scelte<br />

dei consumatori, si osserva che le informazioni fornite in sede di contatto telefonico, riguardano il<br />

rilievo stesso e le conseguenze giuridiche di tale tipo di colloquio telefonico volto ad<br />

9 Ibidem.


190<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

un’acquisizione <strong>del</strong> consenso in forma orale, imprescindibili ai fini <strong>del</strong>l’adozione di una decisione<br />

commerciale consapevole in relazione alla scelta se aderire o meno al servizio.<br />

42. In particolare, la pratica commerciale descritta al punto II risulta aggressiva ai sensi degli<br />

articoli 24, 25 e 26, lettera f), <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo, in quanto idonea a limitare<br />

considerevolmente al libertà di scelta e il comportamento dei consumatori, comportando un<br />

indebito condizionamento e consistendo nel fornire servizi e prodotti non consapevolmente<br />

richiesti esigendone, in sostanza, il pagamento.<br />

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE<br />

43. Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 27, comma 9, <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo, con il provvedimento che vieta la<br />

pratica commerciale scorretta, l’<strong>Aut</strong>orità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa<br />

pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto <strong><strong>del</strong>la</strong> gravità e <strong><strong>del</strong>la</strong> durata <strong><strong>del</strong>la</strong> violazione.<br />

In ordine alla quantificazione <strong><strong>del</strong>la</strong> sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri<br />

individuati dall’art. 11 <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 689/81, in virtù <strong>del</strong> richiamo previsto all’art. 27, comma 13,<br />

<strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo: in particolare, <strong><strong>del</strong>la</strong> gravità <strong><strong>del</strong>la</strong> violazione, <strong>del</strong>l’opera svolta<br />

dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, <strong><strong>del</strong>la</strong> personalità <strong>del</strong>l’agente, nonché <strong>del</strong>le<br />

condizioni economiche <strong>del</strong>l’impresa stessa.<br />

Ai fini di garantire un’efficacia deterrente <strong><strong>del</strong>la</strong> sanzione pecuniaria, si deve prendere in<br />

considerazione la dimensione economica <strong>del</strong> professionista. Sotto tale profilo, pertanto, nel caso di<br />

specie si considera che la società Telecom Italia S.p.A. rappresenta il principale gestore di<br />

telefonia fissa a livello nazionale.<br />

Con riguardo alla gravità <strong><strong>del</strong>la</strong> violazione, si deve tener conto che la fattispecie in esame ha avuto<br />

un significativo impatto, in quanto realizzata nell’ambito di negoziazione a distanza a mezzo<br />

telefono ed è suscettibile di aver raggiunto un numero significativo di utenti.<br />

Inoltre, occorre rilevare che, nel caso di specie, la gravità è da ricondurre alla stessa tipologia <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

condotta posta in essere dalla società Telecom, palesemente contraria alla diligenza professionale,<br />

atteso che Telecom, operatore principale a livello nazionale per la telefonia fissa, è certamente<br />

edotto in ordine alle peculiarità <strong>del</strong>lo strumento negoziale utilizzato per l’offerta dei propri servizi<br />

o prodotti.<br />

Per quanto riguarda poi la durata <strong><strong>del</strong>la</strong> violazione, dagli elementi disponibili in atti, la pratica<br />

commerciale risulta diffusa per un periodo prolungato di tempo, pari ad almeno un anno.<br />

RITENUTO, pertanto, sulla base <strong>del</strong>le considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in<br />

esame risulta scorretta in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a limitare<br />

considerevolmente, o addirittura escludere, la libertà di scelta o di comportamento <strong>del</strong><br />

consumatore medio;<br />

DELIBERA<br />

a) che la pratica commerciale descritta al punto II <strong>del</strong> presente provvedimento, posta in essere<br />

dalla società Telecom S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una<br />

pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25 e 26, lettera f), <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong><br />

Consumo, e ne vieta l’ulteriore diffusione;<br />

b) che alla società Telecom Italia S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di<br />

10 V., in tal senso, provvedimento n. <strong>del</strong> 6/10/2008 PS19 TELE2 contratti a distanza.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 191<br />

285.000 € (duecentottantacinquemila euro).<br />

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di<br />

trenta giorni dalla notificazione <strong>del</strong> presente provvedimento, con versamento diretto al<br />

concessionario <strong>del</strong> servizio <strong><strong>del</strong>la</strong> riscossione oppure mediante <strong>del</strong>ega alla banca o alle Poste<br />

Italiane, presentando il mo<strong>del</strong>lo allegato al presente provvedimento, così come previsto dal<br />

Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.<br />

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere<br />

corrisposti gli interessi di mora nella misura <strong>del</strong> tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla<br />

scadenza <strong>del</strong> termine <strong>del</strong> pagamento e sino alla data <strong>del</strong> pagamento. In caso di ulteriore ritardo<br />

nell’adempimento, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 27, comma 6, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 689/81, la somma dovuta per la<br />

sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo<br />

alla scadenza <strong>del</strong> termine <strong>del</strong> pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al<br />

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora<br />

maturati nel medesimo periodo.<br />

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’<strong>Aut</strong>orità attraverso<br />

l’invio di copia <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo attestante il versamento effettuato.<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 27, comma 12, <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo, in caso di inottemperanza alla presente<br />

<strong>del</strong>ibera l'<strong>Aut</strong>orità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei<br />

casi di reiterata inottemperanza l'<strong>Aut</strong>orità può disporre la sospensione <strong>del</strong>l'attività di impresa per<br />

un periodo non superiore a trenta giorni.<br />

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel <strong>Bollettino</strong><br />

<strong>del</strong>l'<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong> e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong>.<br />

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR <strong>del</strong> Lazio, ai sensi<br />

<strong>del</strong>l’articolo 27, comma 13, <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo, entro sessanta giorni dalla data di<br />

notificazione <strong>del</strong> provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al<br />

Presidente <strong><strong>del</strong>la</strong> Repubblica ai sensi <strong>del</strong>l’art. 8, comma 2, <strong>del</strong> Decreto <strong>del</strong> Presidente <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di<br />

notificazione <strong>del</strong> provvedimento stesso.<br />

IL SEGRETARIO GENERALE<br />

Luigi Fiorentino<br />

IL PRESIDENTE<br />

Antonio Catricalà


192<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

PS744 - ODALISCA CARD-ACQUISTI OBBLIGATI<br />

Provvedimento n. 19256<br />

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO<br />

NELLA SUA ADUNANZA <strong>del</strong>l’11 dicembre 2008;<br />

SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;<br />

VISTO il Titolo III <strong>del</strong> Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal Decreto<br />

Legislativo 2 agosto 2007 , n. 146 (di seguito Codice <strong>del</strong> Consumo);<br />

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”,<br />

adottato con <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>del</strong> 15 novembre 2007 pubblicata nella G.U. n. 283 <strong>del</strong> 5<br />

dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);<br />

VISTI gli atti <strong>del</strong> procedimento;<br />

I. LE PARTI<br />

Segnalante:<br />

La Federconsumatori di Belluno e la Adiconsum di Udine, in qualità di associazioni di<br />

consumatori.<br />

Professionisti:<br />

società Blu Dream S.r.l. (già Odalisca S.r.l.), con sede in Selvazzano Dentro (Pd), via Santa<br />

Chiara, 10.<br />

II. LA PRATICA COMMERCIALE<br />

In data 28 febbraio, 7 e 14 marzo, nonché 1° aprile 2008, sono pervenute da parte <strong>del</strong>le suddette<br />

associazioni diverse segnalazioni concernenti la presunta scorrettezza <strong>del</strong> comportamento posto in<br />

essere dalla società Blu Dream S.r.l. (già Odalisca S.r.l.) in qualità di professionista, sostanziatosi<br />

nella promozione a domicilio <strong><strong>del</strong>la</strong> partecipazione ad un “Programma Fi<strong>del</strong>ity” che consente di<br />

diventare intestatari di una carta fe<strong>del</strong>tà denominata card Odalisca. Più in particolare, tale card<br />

darebbe il diritto di acquistare articoli per la casa presso alcuni punti vendita asseritamente di<br />

prossima apertura con uno sconto pari al 30% dal prezzo di listino.<br />

Nelle richieste d’intervento, si lamenta che l’adesione al citato programma prevede la<br />

sottoscrizione di un modulo il quale apparentemente sollecita l’acquisizione <strong><strong>del</strong>la</strong> citata card,<br />

laddove, in realtà, l’adesione all’offerta comporta la sottoscrizione di un vero e proprio contratto<br />

per l’acquisto immediato ovvero un acquisto pro futuro di articoli, per un importo complessivo<br />

pari a 5.198 euro.<br />

In relazione alla predetta pratica commerciale è stata ipotizzata la violazione degli articoli 20, 21,<br />

ed in particolare <strong>del</strong> comma 1, lettere b) e d), 22, 24, 25 e 26, lettere b) e f), <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong><br />

Consumo, in quanto essa appare contraria alla diligenza professionale ed idonea a limitare<br />

considerevolmente, o addirittura escludere, la libertà di scelta o di comportamento <strong>del</strong><br />

consumatore. In particolare, tale pratica potrebbe, per un verso, considerarsi ingannevole in quanto<br />

al consumatore sarebbero state fornite informazioni inesatte, incomplete o non veritiere con<br />

particolare riferimento alle caratteristiche generali <strong>del</strong>l’offerta nonché con riferimento al prezzo e<br />

agli oneri da sostenere per aderire alla stessa in modo da indurlo a sottoscrivere un modulo di<br />

adesione la quale finalità ed oggetto non sono chiaramente percepibili dal consumatore e<br />

conseguentemente ad indurlo ad assumere una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 193<br />

preso; per l’altro verso, essa potrebbe considerarsi aggressiva in quanto idonea a limitare<br />

considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento <strong>del</strong> consumatore in quanto consistente<br />

nell’aderire ad un’offerta non consapevolmente richiesta ed esigerne il pagamento immediato<br />

nonché, in alcuni casi, consistente nella visita a domicilio ai fini <strong><strong>del</strong>la</strong> vendita e <strong><strong>del</strong>la</strong> promozione<br />

ignorando gli inviti dei consumatori ad allontanarsi.<br />

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE<br />

In data 17 luglio 2008 è stato comunicato l’avvio <strong>del</strong> procedimento istruttorio alla società Blu<br />

Dream S.r.l. (già Odalisca S.r.l.) ed ai segnalanti, Associazioni Adiconsum di Udine e<br />

Federconsumatori di Belluno, in qualità di associazione di consumatori.<br />

Contestualmente alla comunicazione <strong>del</strong>l’avvio ed al fine di acquisire elementi conoscitivi utili<br />

alla valutazione circa la sussistenza <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica commerciale scorretta oggetto <strong>del</strong> procedimento,<br />

è stato richiesto alla segnalata società, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 27, commi 3 e 4, <strong>del</strong> Decreto, e <strong>del</strong>l’art. 12<br />

<strong>del</strong> Regolamento, di fornire informazioni e relativa documentazione circa: a) le istruzioni impartite<br />

agli agenti ai fini <strong><strong>del</strong>la</strong> promozione e <strong><strong>del</strong>la</strong> conseguente sottoscrizione <strong>del</strong> modulo relativo alla<br />

card Odalisca o ad altre ulteriori fi<strong>del</strong>ity card promosse dalla società; b) le modalità attraverso le<br />

quali vengono contattati i clienti nonché le modalità attraverso le quali è promossa l’adesione al<br />

programma fe<strong>del</strong>tà; c) nel caso in cui la società facesse ricorso ad un call center per la promozione<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> propria attività, le informazioni e gli scripts impartiti agli operatori <strong>del</strong>lo stesso, d) copie,<br />

numero ed importo dei contratti sottoscritti per la tessera card Odalisca o per altre ulteriori fi<strong>del</strong>ity<br />

card promosse dalla società; e) copia dei contratti di assunzione degli agenti <strong><strong>del</strong>la</strong> società Blu<br />

Dream S.r.l.; f) elenco dei negozi presso i quali è possibile comprare gli articoli per la casa con il<br />

pubblicizzato sconto.<br />

L’<strong>Aut</strong>orità, con propria <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong> 17 luglio 2008, ha autorizzato un’ispezione, ai sensi <strong>del</strong>l’art.<br />

27, commi 2 e 3, <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, presso la sede e i locali <strong><strong>del</strong>la</strong> società Blu<br />

Dream S.r.l., al fine di reperire tutta la documentazione necessaria alla valutazione dei<br />

comportamenti oggetto di istruttoria.<br />

In data 23 luglio 2008, ha avuto pertanto luogo l’ispezione presso la sede <strong><strong>del</strong>la</strong> società Blu Dream<br />

S.r.l. (già Odalisca S.r.l.) in Selvazzano Dentro (Padova), Via Santa Chiara 10. In tale sede,<br />

l’amministratore <strong><strong>del</strong>la</strong> suddetta società, ha collaborato con i funzionari incaricati al fine di<br />

prendere visione ed estrarre copia dei seguenti documenti:<br />

a) 2 copie di contratto <strong>del</strong> “Programma Fi<strong>del</strong>ity” con relativi allegati;<br />

b) copie di richiesta di recesso con relativi allegati.<br />

In data 18 agosto 2008, la società Blu Dream S.r.l. ha rappresentato quanto segue:<br />

– il progetto commerciale <strong><strong>del</strong>la</strong> Odalisca S.r.l. consisteva nella fi<strong>del</strong>izzazione di potenziali clienti e<br />

nella promozione e vendita a domicilio di prodotti per la casa, quest’ultima da avvenire in un<br />

momento successivo all’adesione <strong>del</strong> programma di fi<strong>del</strong>izzazione a scelta <strong>del</strong> consumatore –<br />

aderente, entro un periodo non superiore a 24 mesi;<br />

– il progetto consentiva al consumatore aderente di ottenere dall’intestata società, mediante<br />

l’adozione <strong><strong>del</strong>la</strong> card Odalisca, uno sconto pari al 30% sui prodotti offerti dalla medesima società<br />

e distribuiti in via esclusiva direttamente dal distributore al domicilio <strong>del</strong>l’acquirente –<br />

consumatore;<br />

– la campagna di sviluppo <strong>del</strong> programma di fi<strong>del</strong>izzazione avente ad oggetto la diffusione <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

card Odalisca è stata organizzata da questa società nelle province di Treviso, Udine, Mantova e<br />

Belluno e occasionalmente, come test prova, in poche altre province per un periodo di cinque mesi


194<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

dal settembre 2007, dopo di che è stato abbandonato (salvi modesti e saltuari tentativi ulteriori fino<br />

all’aprile 2008);<br />

– la società scrivente svolge attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari effettuata<br />

mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita;<br />

– per quanto concerne la vendita al dettaglio, essa viene svolta – rientrando nella tipologia <strong>del</strong>le<br />

vendita fuori dai locali commerciali – attraverso il porta a porta;<br />

– oltre alla sua attività ordinaria, la società scrivente ha tentato di procedere al progetto contestato<br />

nel presente procedimento;<br />

– si precisa altresì che già nel corso <strong><strong>del</strong>la</strong> telefonata effettuata, da parte degli operatori, il cliente<br />

potenziale è sempre informato che trattasi di una chance commerciale di articoli per la casa e la<br />

famiglia, accessibili ad un prezzo scontato tramite una carta fe<strong>del</strong>tà;<br />

– la società scrivente contesta i fatti addebitati secondo cui Blu Dream, in via “premeditata”,<br />

avrebbe fatto firmare un modulo apparentemente diretto a partecipare ad un programma Fi<strong>del</strong>ity,<br />

che in realtà avrebbe celato la sottoscrizione all’adesione di un’offerta per un contratto d’acquisto<br />

immediato di articoli, per un importo pari a 5.198 euro; la società asserisce, infatti, che tale<br />

modulo non era affatto vincolante per i firmatari ai fini <strong>del</strong>le vendite, ma era solo una adesione<br />

programmatica per possibili future vendite da formalizzarsi successivamente, nei termini e nei<br />

modi previsti dalle condizioni <strong>del</strong> modulo di adesione al programma di fi<strong>del</strong>izzazione;<br />

– la limitata dimensione in termini di organizzazione aziendale <strong><strong>del</strong>la</strong> società in esame non<br />

permetteva, all’inizio <strong>del</strong> progetto, di attuare una capillare promozione in tutto il territorio<br />

nazionale (né parimenti una offerta capillare di prodotti ovvero esercizi convenzionati) ma solo su<br />

alcune zone per lo più vicine alla sede di Selvazzano Dentro (PD) per testare il progetto; inoltre,<br />

all’inizio <strong>del</strong> progetto, questa società non era in grado di promuovere la molteplicità di prodotti<br />

potenzialmente distribuibili dalla stessa;<br />

– tale progetto è stato portato all’attenzione ed alle firme dei consumatori solo per circa cinque<br />

mesi, per poi essere abbandonato, visti gli scarsi risultati ottenuti e le problematiche sorte;<br />

– nel primo periodo, oggetto <strong>del</strong> procedimento in esame, l’azione si limitava a poter offrire solo<br />

otto offerte di pacchetti promozionali accessibili mediante l’adozione <strong><strong>del</strong>la</strong> “card Odalisca”,<br />

ponendo anche un limite di spesa, ben evidenziato nel modulo, fino ad un massimo di 5.198 euro<br />

per ogni possessore <strong><strong>del</strong>la</strong> Carta Fe<strong>del</strong>tà;<br />

– come iter procedimentale, si osserva che uno dei funzionari <strong><strong>del</strong>la</strong> ditta chiamava al telefono dei<br />

nomi, selezionati (random dall’elenco telefonico o da pagine bianche) nell’area geografica di<br />

interesse in quel momento;<br />

– al telefono, si chiedeva al soggetto se era interessato all’adesione di un programma fi<strong>del</strong>ity card,<br />

che dava il diritto ad acquistare degli articoli, volendo fin da subito, con uno sconto <strong>del</strong> 30%; la<br />

telefonata proseguiva menzionando e pubblicizzando la card Odalisca, proposta in omaggio;<br />

– veniva quindi chiarita la natura di omaggio <strong><strong>del</strong>la</strong> card e la sua consegna prescindere<br />

dall’acquisto dei prodotti offerti; con il cliente che avesse anticipato l’interesse alla stessa al<br />

telefono, aderendo alla possibilità di un incontro al suo domicilio, si fissava un appuntamento;<br />

– alla data prestabilita avveniva il contatto diretto con il consumatore, ed un collaboratore <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

società consegnava il modulo di adesione alla card con la sommaria descrizione dei prodotti (gli<br />

otto disponibili al momento), che riprendeva firmato; in seguito, la società ricontattava i<br />

sottoscrittori <strong><strong>del</strong>la</strong> card proponendo l’acquisto di uno tra i beni o i pacchetti disponibili e, qualora<br />

vi fosse la disponibilità, veniva effettivamente conclusa una vendita, applicando lo sconto pattuito;<br />

– il progetto di questa società era stato concepito con l’interesse di fi<strong>del</strong>izzare il cliente per almeno<br />

24 mesi grazie ad un metodo semplice (simile a quello utilizzato da alcune imprese finanziarie con


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 195<br />

i propri convenzionati); più che di vendita diretta di prodotti da parte <strong><strong>del</strong>la</strong> società, come invero è<br />

stato nel periodo iniziale, il progetto prevedeva il convenzionamento di esercizi vari, che potessero<br />

fornire ai clienti fi<strong>del</strong>izzati beni o servizi con lo sconto;<br />

– il progetto <strong><strong>del</strong>la</strong> società scrivente era di destinare alla fi<strong>del</strong>izzazione dei clienti una minima<br />

percentuale <strong>del</strong> fatturato, in termini di sconto; tramite i successivi acquisti, (nell’arco dei 24 mesi<br />

di validità <strong><strong>del</strong>la</strong> card) da parte <strong>del</strong> cliente fi<strong>del</strong>izzato, la società poteva ammortizzare lo sconto<br />

applicato fin dal primo acquisto;<br />

– nel progetto, quindi, il cliente avrebbe dovuto essere ricontattato nel tempo, per offrirgli una<br />

selezione esclusiva di prodotti <strong>del</strong>le migliori marche (casalinghi, tessuti per la casa, hi-fi,<br />

informatica); tale previsione commerciale è purtroppo fallita;<br />

– nel merito, si osserva che la società non ha posto in essere nessuna “pratica commerciale<br />

presuntamene aggressiva” in quanto, per ciò che concerne le caratteristiche principali <strong>del</strong> prodotto,<br />

questa non viene definita con ogni dettaglio, ma solo sommariamente, al momento <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

sottoscrizione <strong>del</strong> modulo di adozione <strong><strong>del</strong>la</strong> card Odalisca, per il semplice motivo che il<br />

consumatore in quella circostanza non ha acquistato ancora nulla; successivamente, quando lo<br />

stesso ha deciso di acquistare, viene reso edotto su tutte le caratteristiche dei prodotti<br />

(compravenduti solo in quel momento), ovvero nella fase successiva alla sottoscrizione <strong>del</strong> modulo<br />

di adesione al programma di fi<strong>del</strong>izzazione e, solo quando ha manifestato il desiderio di<br />

acquistare,<br />

– la società scrivente non può negare l’enfatizzazione <strong><strong>del</strong>la</strong> promozione <strong>del</strong> prodotto venduto nei<br />

limiti imposti dal principio di buona fede; il bene venduto però, fin dal momento <strong><strong>del</strong>la</strong> consegna,<br />

rimane nella disponibilità <strong>del</strong> consumatore – acquirente, e da quel momento corrono i 10 giorni per<br />

il ripensamento; è ovvio quindi che se non interviene l’esercizio <strong>del</strong> diritto di recesso il contratto di<br />

vendita diventa valido ed efficace per volontà dei contraenti;<br />

– mai alcuno dei segnalanti ha negato al collaboratore <strong><strong>del</strong>la</strong> società di entrare nel proprio domicilio<br />

ovvero ha insistito perché si allontanasse, tanto che essi hanno ritirato le merci; né gli stessi<br />

segnalanti hanno dimostrato di aver subito ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per<br />

telefono, via fax, per posta elettronica;<br />

– inoltre, la società scrivente, oltre non aver mai limitato il diritto ai consumatori di recedere, non<br />

ha ricevuto alcuna somma al momento <strong><strong>del</strong>la</strong> sottoscrizione <strong>del</strong> modulo di adesione al programma<br />

di fi<strong>del</strong>izzazione, né ha mai detto al consumatore di aver vinto qualcosa, né, infine ha violato l’art.<br />

58 <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> consumo né il codice <strong><strong>del</strong>la</strong> privacy;<br />

– la società Blu Dream S.r.l. dava seguito all’operazione commerciale dal settembre 2007 per soli<br />

cinque mesi ed in maniera residuale fino al mese di aprile 2008;<br />

– in data 6 giugno 2008 la società Blu Dream S.r.l. ha confermato per iscritto la cessazione<br />

<strong>del</strong>l’utilizzo <strong>del</strong> modulo contrattuale connesso al procedimento in oggetto;<br />

– la società scrivente non svolge più attività di vendita di prodotti casalinghi mediante la card<br />

Odalisca, orientandosi esclusivamente per la vendita di tali prodotti solo con metodi tradizionali<br />

(dimostrazioni e porta a porta);<br />

In data 5 agosto 2008, la segnalata società ha effettuato un accesso agli atti, prendendo visione ed<br />

estraendo copia <strong>del</strong>le segnalazioni e relativi allegati <strong>del</strong> 7, 10 e 14 marzo 2008, nonché <strong>del</strong>l’1<br />

aprile 2008.<br />

Successivamente, in data 18 settembre 2008, è stata comunicata l’estensione oggettiva <strong>del</strong><br />

procedimento anche al comportamento posto in essere dalla società Blu Dream S.r.l. (già Odalisca<br />

S.r.l.), consistente nella promozione <strong><strong>del</strong>la</strong> propria attività commerciale ed in particolare <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

possibilità di ottenere la card Odalisca attraverso attività di telemarketing, con particolare


196<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

riferimento ai contatti telefonici degli addetti al call center <strong><strong>del</strong>la</strong> segnalata società, nel corso dei<br />

quali sarebbero state fornite ai consumatori informazioni inesatte, incomplete o non veritiere<br />

relative alle caratteristiche generali <strong>del</strong>l’offerta nonché con riferimento al prezzo e agli oneri da<br />

sostenere per aderire alla stessa.<br />

In data 20 ottobre 2008 è stato quindi comunicato il termine di conclusione <strong>del</strong> procedimento ai<br />

sensi <strong>del</strong>l’art. 16, comma 1, <strong>del</strong> Regolamento, fissato al 31 ottobre 2008, con invito a presentare<br />

memorie conclusive e documenti entro 10 giorni dal ricevimento.<br />

In data 31 ottobre 2008, la società Blu Dream S.r.l. S.r.l., ha presentato memoria conclusiva, nella<br />

quale, oltre a ribadire quanto già espresso con la comunicazione <strong>del</strong> 18 agosto 2008, ha affermato,<br />

in sintesi, quanto segue:<br />

– l’<strong>Aut</strong>orità avrebbe arbitrariamente esteso l’oggetto <strong>del</strong> procedimento fino a comprendere fatti<br />

che nessuno dei segnalanti ha denunciato, aventi ad oggetto la promozione <strong><strong>del</strong>la</strong> card Odalisca,<br />

mediante contatto telefonico da parte degli addetti <strong>del</strong> call center <strong><strong>del</strong>la</strong> società.<br />

– il modulo di adesione predisposto dalla società Blu Dream S.r.l. non può essere qualificato come<br />

un vero e proprio contratto per i consumatori in quanto lo stesso rappresenta una adesione<br />

programmatica in vista di ipotetiche future vendite, queste ultima da formalizzarsi autonomamente<br />

con spontanea contrattazione tra i consumatori e la società scrivente. Detto modulo, lungi quindi<br />

dal dissimulare un contratto di compravendita produttivo di obbligazioni, si inserisce<br />

perfettamente nello spirito <strong>del</strong>l’iniziativa commerciale <strong><strong>del</strong>la</strong> Blu Dream: il conseguimento di una<br />

mera fi<strong>del</strong>izzatone <strong>del</strong> cliente tramite la promozione di beni;<br />

– si evidenzia che nel comportamento tenuto dalla società scrivente difettano gli elementi<br />

costitutivi <strong>del</strong>l’illecito denunciato all’<strong>Aut</strong>orità garante, non essendovi prova di induzione in errore<br />

sul contenuto <strong>del</strong> messaggio;<br />

– i contatti telefonici venivano effettuati dagli addetti <strong><strong>del</strong>la</strong> società selezionando i potenziali clienti<br />

nell’area geografica d’interesse su base casuale (dall’elenco telefonico o da pagine bianche);<br />

l’addetto quindi si presentava e chiedeva se in base alla legge sulla privacy aveva il consenso di<br />

fare una comunicazione commerciale rivolta preferibilmente alle famiglie; nel caso in cui<br />

l’interlocutore avesse voluto esercitare i suoi diritti di cancellazione e di opposizione al trattamento<br />

dei dati personali dall’elenco pagine bianche, il funzionario ne prendeva atto, informava<br />

l’interlocutore di scrivere e inoltrare la richiesta di cancellazione alla società “Pagine Gialle”,<br />

all’opposto nel caso in cui l’interlocutore avesse manifestato il proprio consenso, gli veniva<br />

richiesto dall’addetto se fosse interessato all’adesione al programma “fi<strong>del</strong>ity card”, che dava<br />

diritto ad acquistare degli articoli con uno sconto <strong>del</strong> 30%, la telefonata si soffermava a chiarire la<br />

funzione <strong><strong>del</strong>la</strong> “card Odalisca”, che beninteso era proposta in omaggio e recapitata al domicilio<br />

<strong>del</strong> consumatore; se il cliente manifestava poi l’interesse ad accettare un incontro presso la sua<br />

abitazione, alla data stabilita per tale incontro l’incaricato <strong><strong>del</strong>la</strong> società consegnava il modulo di<br />

adesione alla card con la sommaria descrizione dei prodotti (gli 8 disponibili al momento), che<br />

riprendeva compilato e sottoscritto dal consumatore; in seguito la società ricontattava i<br />

sottoscrittori <strong><strong>del</strong>la</strong> card, proponendo l’acquisto di uno tra i beni o pacchetti disponibili e, solo<br />

subordinatamente alla disponibilità ed al consenso <strong>del</strong> consumatore, veniva effettivamente<br />

conclusa la vendita con lo sconto promesso; i caso di risposta negativa da parte <strong>del</strong> sottoscrittore,<br />

la società desisteva e rinviava ad altro momento l’eventuale proposta commerciale;<br />

– l’adesione al programma di fi<strong>del</strong>izzazione da parte dei consumatori era in ogni momento<br />

revocabile e suscettibile di ripensamento, con facoltà di esercitare il diritto di recesso in caso di<br />

acquisto <strong><strong>del</strong>la</strong> merce.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 197<br />

Con le suddette memoria, inoltre, la società Blu Dream S.r.l. ha prodotto la seguente<br />

documentazione:<br />

1) contratti programma fi<strong>del</strong>ity card;<br />

2) documentazione relativa ai contratti stipulati con i segnalanti;<br />

3) copie relative ai contratti di assunzione e cessazione <strong>del</strong> rapporto di lavoro 3 impiegati;<br />

4) copia <strong>del</strong> bilancio dal 1 gennaio 2008 al 30 giugno 2008.<br />

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ GARANTE PER LE GARANZIE NELLE<br />

COMUNICAZIONI<br />

Poiché la pratica commerciale oggetto <strong>del</strong> presente provvedimento è stato diffusa anche per via<br />

telefonica, in data 3 novembre 2008 è stato richiesto il parere all’<strong>Aut</strong>orità per le Garanzie nelle<br />

Comunicazioni, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 27, comma 6, <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo.<br />

Con parere pervenuto in data 28 novembre 2008, la suddetta <strong>Aut</strong>orità ha ritenuto che la pratica<br />

commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 24, 25 e 26, lettera f), <strong>del</strong><br />

Codice <strong>del</strong> Consumo, sulla base <strong>del</strong>le seguenti considerazioni:<br />

– con riferimento al profilo <strong><strong>del</strong>la</strong> completezza e <strong><strong>del</strong>la</strong> veridicità <strong>del</strong>le informazioni da fornire in<br />

ordine alle caratteristiche principali <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica commerciale, ai fini <strong><strong>del</strong>la</strong> valutazione<br />

<strong>del</strong>l’effettiva convenienza <strong>del</strong>l’offerta dei prodotti stessi e <strong><strong>del</strong>la</strong> determinazione alla fruizione dei<br />

medesimi, il consumatore deve essere posto nella condizione di averne chiara e immediata<br />

contezza, con la conseguenza che la completezza <strong><strong>del</strong>la</strong> comunicazione pubblicitaria deve<br />

coniugarsi alla chiarezza e all’immediata percettibilità <strong>del</strong>le caratteristiche <strong>del</strong> prodotto;<br />

– allo stato degli atti, non è possibile basarsi su alcun tipo di telefonata;<br />

– comunque, come si ricava dalla memoria difensiva <strong>del</strong> professionista, la personalizzazione<br />

<strong>del</strong>l’approccio al cliente mediante il servizio clienti o tramite la visita a domicilio degli agenti<br />

incaricati costituisce pur sempre un mezzo di diffusione <strong>del</strong>l’offerta più incisivo e dunque<br />

potenzialmente più efficace a generare nel destinatario il convincimento <strong><strong>del</strong>la</strong> completezza e<br />

veridicità <strong>del</strong>le informazioni ricevute, che discendono, tipicamente, anche dalle domande dei<br />

destinatari relative alle loro specifiche esigenze; il caso esaminato rientra in quel tipo di<br />

operazione che prevede un’attività promozionale consistente nel contattare in modo diretto e<br />

selettivo, solitamente per telefono, ogni singolo consumatore facente parte di un target<br />

potenzialmente interessato alle offerte commerciali che si vogliono ad esso proporre;<br />

– in particolare, dal complesso <strong><strong>del</strong>la</strong> documentazione versata in atti, non emerge che siano state<br />

specificate le caratteristiche generali <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica, quale, a titolo esemplificativo, la necessità di<br />

sottoscrivere un apposito modulo ovvero un contratto per poter disporre <strong><strong>del</strong>la</strong> carta e, quindi, per<br />

poter acquistare i prodotti in vendita nonché i conseguenti oneri da sostenere;<br />

– in occasione di presentazioni quale quella in esame, attraverso le quali l’impresa in questione si<br />

rivolge al pubblico impartendo ai propri agenti precise istruzioni, in quanto il consumatore può<br />

risultare particolarmente esposto alle pressioni psicologiche che il venditore ha esercitato, il<br />

professionista non pare aver assolto al particolare obbligo di diligenza per non aver evidenziato<br />

chiaramente le caratteristiche generali <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica, nonché i relativi oneri che il consumatore deve<br />

sostenere;<br />

– l’operatore commerciale non ha assolto lo specifico onere di chiarezza e completezza nella<br />

redazione <strong><strong>del</strong>la</strong> propria comunicazione d’impresa, non salvaguardando, così, la libertà di<br />

autodeterminazione <strong>del</strong> consumatore da ogni interferenza ingiusta fin dal primo contatto<br />

pubblicitario per via telefonica;


198<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

– la pratica commerciale contestata, in quanto al consumatore non sono state fornite informazioni<br />

esatte e complete relativamente alle caratteristiche generali e agli oneri da sostenere <strong>del</strong>l’offerta<br />

reclamizzata, è in grado di orientare indebitamente i consumatori.<br />

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE<br />

La pratica commerciale<br />

La pratica oggetto <strong>del</strong> presente procedimento si sostanzia in un contatto preliminare con i<br />

consumatori, attraverso attività di telemarketing, nella quale il destinatario viene informato <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

prossima apertura di in negozio nella zona di interesse e la partecipazione ad un “Programma<br />

Fi<strong>del</strong>ity” attraverso il rilascio di una card che consente di diventare intestatari di una carta fe<strong>del</strong>tà<br />

denominata card Odalisca, la quale darebbe il diritto di acquistare articoli per la casa con uno<br />

sconto pari al 30% sul prezzo di listino; segue una visita a domicilio, da parte degli agenti e/o<br />

venditori di Blu Dream, finalizzata alla consegna <strong><strong>del</strong>la</strong> Fi<strong>del</strong>ity card, nel corso <strong><strong>del</strong>la</strong> quale i<br />

consumatori sono indotti ad aderire al suddetto programma, mediante la sottoscrizione di un<br />

modulo, che consiste in un vero e proprio contratto per l’acquisto immediato ovvero pro futuro di<br />

articoli, per un importo complessivo di circa 5.198 euro.<br />

Preliminarmente si osserva, relativamente al contatto telefonico, che l’operatore pubblicitario<br />

sostiene che con la comunicazione <strong>del</strong> 18 settembre 2008: “l’<strong>Aut</strong>orità avrebbe arbitrariamente<br />

esteso l’oggetto <strong>del</strong> procedimento fino a comprendere fatti che nessuno dei segnalanti ha<br />

denunciato, aventi ad oggetto la promozione <strong><strong>del</strong>la</strong> Odalisca Card mediante contatto telefonico da<br />

parte degli addetti <strong>del</strong> call center <strong><strong>del</strong>la</strong> società”.<br />

La tesi avanzata dal professionista non può essere accolta. L’oggetto <strong>del</strong>l’indagine è stato<br />

legittimamente esteso, secondo la disciplina prevista dall’art. 27, comma 2, <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong><br />

Consumo e dall’art. 6 <strong>del</strong> Regolamento, che consente l’attivazione dei poteri <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità non solo<br />

su istanza di parte, ma anche d’ufficio, sulla base <strong>del</strong>le informazioni comunque acquisite.<br />

Nel caso di specie, l’indagine è stata estesa sulla base <strong>del</strong>le informazioni emerse nel corso<br />

<strong>del</strong>l’istruttoria ed, in particolare, <strong><strong>del</strong>la</strong> circostanza riferita dallo stesso operatore pubblicitario, il<br />

quale nella propria memoria difensiva <strong>del</strong> 18 agosto 2008 – e ancora in quella <strong>del</strong> 18 settembre<br />

2008, descrive dettagliatamente “l’iter procedimentale <strong><strong>del</strong>la</strong> promozione in esame,” riferendo a tal<br />

proposito che: “uno dei funzionari <strong><strong>del</strong>la</strong> ditta chiamava al telefono dei nomi, selezionati (random<br />

dall’elenco telefonico o da pagine bianche) nell’area geografica di interesse in quel momento; al<br />

telefono, si chiedeva al soggetto se era interessato all’adesione di un programma fi<strong>del</strong>ity card, che<br />

dava il diritto ad acquistare degli articoli, volendo fin da subito, con uno sconto <strong>del</strong> 30%; la<br />

telefonata proseguiva menzionando e pubblicizzando la Card Odalisca, proposta in omaggio;<br />

veniva quindi chiarita la natura di omaggio <strong><strong>del</strong>la</strong> card e la sua consegna a prescindere<br />

dall’acquisto dei prodotti offerti; con il cliente che avesse anticipato l’interesse alla stessa al<br />

telefono, aderendo alla possibilità di un incontro al suo domicilio, si fissava un appuntamento”.<br />

Nel merito si osserva che, dalla documentazione in atti risulta che la pratica in esame si sostanzia<br />

nel sollecitare un incontro con i consumatori mediante un messaggio omissivo in merito sia alla<br />

modalità di utilizzo per il prodotto offerto e precisamente l’adesione al “programma Fi<strong>del</strong>ity” che<br />

consente di diventare intestatari di una carta fe<strong>del</strong>tà denominata card Odalisca che permette sconti<br />

<strong>del</strong> 30% sul prezzo di listino, sia all’oggetto <strong><strong>del</strong>la</strong> visita al domicilio <strong>del</strong> consumatore (conclusione<br />

di un contratto con i quali gli stessi si impegnano ad acquistare beni per somme rilevanti di vari<br />

articoli quali, ad esempio, salute e benessere; complementi cucina; pulizia professionale;


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 199<br />

complementi d’arredo; fitness,) con accensione, all’occorrenza, di un finanziamento per il<br />

pagamento.<br />

Tale pratica può essere valutata come fortemente ingannevole in quanto il consumatore non viene<br />

informato <strong><strong>del</strong>la</strong> circostanza che la visita a casa <strong>del</strong>l’agente non è finalizzata alla ricezione <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

sola card ma alla firma di un modulo, compilato dall’agente, che comporta la sottoscrizione di un<br />

contratto. Infatti, dalla disamina dei contratti depositati dall’operatore pubblicitario, è emerso che<br />

tutti i consumatori aderenti alla suddetta iniziativa hanno firmato un contratto, diviso per 8 lotti<br />

contenenti i prodotti sopra evidenziati, e denominati “Composizioni”, ove sono riportate le<br />

seguenti annotazioni: “Tessera sconto 30% da utilizzare per una spesa di 5.198.00 + premio<br />

fe<strong>del</strong>tà. validità 24 mesi. Finanziamento da 24 mesi.”<br />

Tale modulo, sotto il riquadro contenente i dati personali <strong>del</strong> consumatore (quali, generalità,<br />

professione, codice fiscale, ecc.), riporta la seguente specifica: “Spett.le G. Casa by blu dream<br />

S.r.l., decido di aderire al vostro “programma Fi<strong>del</strong>ity” diventando intestatario <strong><strong>del</strong>la</strong> “G. Casa<br />

Card”, che mi dà diritto ad acquistare un massimo di 8 articoli da voi trattati e venduti con uno<br />

sconto <strong>del</strong> 30% da listino corrente, corrispondendo il prezzo promozionale di €. 5.198,00, avrò<br />

diritto ad un prodotto inserito nel catalogo “premio fe<strong>del</strong>tà”. A tergo di tale modulo, con carattere<br />

minuscoli e illeggibili rispetto al testo globale sottoposto, è scritto che: “Ai sensi e per gli effetti di<br />

cui agli art.li 1341 e 1342 <strong>del</strong> Cod. Civ., il sottoscritto dichiara di aver preso piena visione e<br />

cognizione <strong>del</strong>le condizioni generali di vendita a tergo riportate, nonché di riportare<br />

specificatamente le seguenti: 1 (riserva di approvazione), 3 (garanzia), 5 (penale per<br />

inadempimento), 7 (pagamento rateizzato – clausole), 8 (riservato dominio), 9 (decadenza<br />

beneficio termine)”.<br />

Pertanto, come correttamente evidenziato dalle segnalazioni pervenute da parte <strong>del</strong>le associazioni<br />

di consumatori, è evidente che il consumatore si trova a stipulare a tutti gli effetti un modulo che<br />

altro non è, in realtà, che un contratto. Infatti la pratica in esame si articola in due fasi: nella prima,<br />

il consumatore viene agganciato adducendo come motivazione l’apertura di un nuovo negozio e,<br />

per tale motivo, viene rilasciata da parte <strong>del</strong>l’operatore <strong><strong>del</strong>la</strong> suddetta società una Fi<strong>del</strong>ity Card che<br />

da “diritto ad acquistare un certo numero di articoli, indicati da listino, con uno sconto <strong>del</strong> 30%,<br />

sul prezzo segnalato”; nella seconda, l’agente, al termine dei dieci giorni necessari per effettuare<br />

l’eventuale recesso, si ripresenta nell’abitazione <strong>del</strong> consumatore che ha firmato tale modulo, per<br />

concordare i prodotti acquistati e le modalità di pagamento.<br />

Solo in questa fase, pertanto, il consumatore si rende conto di aver effettivamente firmato - a tutti<br />

gli effetti - un contratto d’acquisto. Pertanto, nel momento in cui l’agente fissa un appuntamento<br />

domiciliare con il destinatario per la consegna <strong><strong>del</strong>la</strong> suddetta card, lo stesso tace artatamente sul<br />

riferimento reale oggetto <strong><strong>del</strong>la</strong> promozione, ossia la conclusione di un contratto fra vari beni offerti<br />

dall’operatore.<br />

A tal riguardo il Tar si è più volte espresso stabilendo che l’ingannevolezza <strong>del</strong> messaggio deve<br />

essere valutata non solo con riguardo al suo contenuto espresso, ma anche con riferimento ad<br />

eventuali lacune informative se, come nel caso di specie, le informazioni omesse sono di<br />

fondamentale importanza ai fini di una corretta percezione <strong><strong>del</strong>la</strong> valenza <strong>del</strong> messaggio fin dalla<br />

formulazione <strong>del</strong>lo stesso 1 , ossia “quando da essa derivi un pericolo di induzione in errore che sia<br />

idoneo a pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 21 <strong>del</strong> Decreto<br />

Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima <strong>del</strong>l’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2<br />

agosto 2007, n. 145 e n. 146, o ledere un concorrente” 2 .<br />

1 Cfr. Tar Lazio, Sez. I, sentenze n. 2077 <strong>del</strong> 1999, n. 12143 <strong>del</strong> 2000 e n. 18855 <strong>del</strong> 2002.<br />

2 Cfr. Tar Lazio, Sez. I n. 8238 <strong>del</strong> 2004.


200<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

In particolare, dal complesso <strong><strong>del</strong>la</strong> documentazione versata in atti, e dalla descrizione resa dallo<br />

stesso operatore nelle proprie memorie <strong>del</strong> 18 agosto e 18 settembre 2008, sull’iter seguito dai<br />

funzionari nel corso <strong><strong>del</strong>la</strong> telefonata verso i consumatori, (“uno dei funzionari <strong><strong>del</strong>la</strong> ditta<br />

chiamava al telefono dei nomi, selezionati (random dall’elenco telefonico o da pagine bianche)<br />

nell’area geografica di interesse in quel momento; al telefono, si chiedeva al soggetto se era<br />

interessato all’adesione di un programma fi<strong>del</strong>ity card, che dava il diritto ad acquistare degli<br />

articoli, volendo fin da subito, con uno sconto <strong>del</strong> 30%; la telefonata proseguiva menzionando e<br />

pubblicizzando la Card Odalisca, proposta in omaggio; veniva quindi chiarita la natura di<br />

omaggio <strong><strong>del</strong>la</strong> card e la sua consegna a prescindere dall’acquisto dei prodotti offerti; con il cliente<br />

che avesse anticipato l’interesse alla stessa al telefono, aderendo alla possibilità di un incontro al<br />

suo domicilio, si fissava un appuntamento”) non emerge che siano state specificate le<br />

caratteristiche generali <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica, quale, la necessità di sottoscrivere un apposito modulo ovvero<br />

un contratto per poter disporre <strong><strong>del</strong>la</strong> carta e, quindi, per poter acquistare i prodotti in vendita<br />

nonché i conseguenti oneri da sostenere.<br />

Perché il messaggio possa dirsi completo (e dunque privo di qualsiasi profilo omissivo) e<br />

trasparente è infatti necessaria l’esatta descrizione <strong>del</strong> prodotto proposto, e cioè l’acquisto per una<br />

spesa di vari prodotti per un importo quantificato in 5.198 euro, al contrario interamente sottaciuta<br />

nelle telefonate.<br />

Chiaro è, pertanto, lo scopo <strong>del</strong>l’omissione da parte <strong>del</strong>l’operatore pubblicitario. Altro è, infatti,<br />

prospettare ai destinatari l’assegnazione di una card che dà diritto a sconto al 30%, altro è metterli<br />

inconsapevolmente dinanzi ad operatori che avviano un’opera diretta e personale volta all’acquisto<br />

di prodotti vari.<br />

In realtà, dunque, l’intento <strong>del</strong>l’attività posta in essere dall’operatore pubblicitario al momento<br />

<strong>del</strong>l’aggancio è chiara all’utente solo al momento <strong><strong>del</strong>la</strong> visita a casa effettuata dall’agente, nel<br />

corso <strong><strong>del</strong>la</strong> quale il consumatore viene edotto <strong><strong>del</strong>la</strong> necessità di sottoscrivere un apposito modulo<br />

ovvero un contratto per poter disporre <strong><strong>del</strong>la</strong> Fi<strong>del</strong>ity card nonché l’onere da sostenere, -<br />

consistente, come emerso da tutti i contratti acquisiti agli atti nel corso <strong>del</strong>l’istruttoria e stipulati<br />

con i consumatori - nel consegnare la card con immediata sottoscrizione <strong>del</strong> contratto e <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

contestuale caparra all’agente in visita a domicilio.<br />

Il messaggio in esame quindi è ingannevole anche sotto il contenuto di tale card, in quanto lascia<br />

intendere, contrariamente al vero, che l’assegnazione <strong><strong>del</strong>la</strong> stessa sia totalmente gratuita, senza<br />

dover quindi affrontare alcun tipo di onere. Come emerso dalle risultanze istruttorie, infatti, solo al<br />

momento <strong><strong>del</strong>la</strong> visita a domicilio all’assegnatario viene sottoposto un modulo ove viene<br />

specificato che la card è una: “Tessera sconto 30% da utilizzare per una spesa di euro 5198,90”.<br />

Il consumatore non è quindi posto nella condizione di conoscere, sin dalla formulazione <strong>del</strong><br />

messaggio, le condizioni effettive <strong>del</strong>l’offerta, essendo indotto a credere nella totale gratuità <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

card, smentita da quanto appreso solo in via successiva.<br />

Del tutto irrilevante, e come tale inidoneo a sanare la portata recettiva <strong>del</strong> messaggio, è quanto<br />

affermato dall’operatore nella propria memoria difensiva <strong>del</strong> 18 agosto 2008, sulla circostanza che:<br />

“la Blu dream S.r.l. dava seguito all’operazione commerciale dal settembre 2007 per soli cinque<br />

mesi ed in maniera residuale fino al mese di aprile 2008, nei modi e nei termini prescritti e che, in<br />

data 6 giugno 2008 la Blu Dream ha confermato per iscritto la cessazione <strong>del</strong> modulo contrattuale<br />

connesso al procedimento in oggetto”. A tal proposito, l’operatore ha prodotto fotocopia di una<br />

comunicazione avente il seguente oggetto: “commissione contratto clausole inique –<br />

comunicazione sospensione utilizzo moduli contrattuali.” Nella stessa, la società Blu Dream S.r.l.<br />

precisa che: “Con la presente, codesta società comunica di aver ottemperato alla cessazione


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 201<br />

temporanea <strong>del</strong>l’utilizzo <strong>del</strong> modulo di cui al procedimento in oggetto. Codesta società segnala<br />

che è in fase di studio di un nuovo modulo contrattuale in osservanza di cui alla Vostra <strong>del</strong><br />

16/05/2008 e chiede una proroga di venti giorni”. Tale comunicazione è stata inviata a mezzo fax<br />

alla Camera di Commercio di Padova, e alle seguenti associazione di consumatori: Adiconsum<br />

Padova e Udine, nonché Federconsumatori di Treviso e Belluno. A tal riguardo, si osserva che<br />

nessuna altra documentazione, a seguito di tale missiva, è stata depositata nel corso <strong>del</strong> presente<br />

procedimento.<br />

Infine anche con riferimento al profilo <strong><strong>del</strong>la</strong> prospettazione <strong>del</strong>l’apertura di un nuovo negozio, la<br />

pratica appare fortemente scorretta. Infatti, lo stesso operatore, nella memoria <strong>del</strong> 18 agosto 2008,<br />

fra l’altro, precisa che: “più che di vendita diretta di prodotti da parte <strong><strong>del</strong>la</strong> società, come invero è<br />

stato nel periodo iniziale, il progetto prevedeva il convenzionamento di esercizi vari, che potessero<br />

fornire ai clienti fi<strong>del</strong>izzati beni o servizi con lo sconto”. La circostanza che verrà aperto un nuovo<br />

negozio, quindi, non risponde in alcun modo alla realtà. La società Blu Dream S.r.l. dunque,<br />

afferma, contrariamente al vero che sarà aperto un suo nuovo punto vendita, laddove lo stesso<br />

professionista è ben consapevole che la circostanza che nelle vicinanze <strong>del</strong> consumatore contattato<br />

verrà aperto un punto vendita non si potrà, di fatto, mai verificare. In base ad una consolidata<br />

giurisprudenza <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità nella previgente disciplina <strong><strong>del</strong>la</strong> pubblicità ingannevole, l’idoneità<br />

ingannatoria <strong>del</strong> messaggio non può essere esclusa dalla circostanza secondo la quale il pubblico è<br />

posto nella condizione di apprendere le relative informazioni in un momento immediatamente<br />

successivo. Infatti, il Codice <strong>del</strong> Consumo ha inteso salvaguardare la libertà di autodeterminazione<br />

<strong>del</strong> consumatore da ogni erronea interferenza fin dal primo contatto pubblicitario, imponendo<br />

dunque all’operatore commerciale un preciso onere di completezza e chiarezza nella redazione<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> propria comunicazione d’impresa 3 .<br />

Pertanto, il messaggio diffuso dalla società Blu Dream S.r.l. (già Odalisca S.r.l.) risulta<br />

caratterizzato da un elevato grado di decettività e costituisce un’infrazione agli articoli 20, 21 e 22<br />

<strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 146/07.<br />

Il divieto di pratiche ingannevoli<br />

La pratica commerciale descritta al punto II sub a), e consistente nel messaggio pubblicitario privo<br />

di informazioni chiare e complete sui contenuti e caratteristiche <strong>del</strong> rilascio di una Fi<strong>del</strong>ity card –<br />

oltre che sulle modalità di fruizione – e che veicola un’informazione omissiva sullo scopo <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

visita presso il domicilio <strong>del</strong> consumatore risulta, pertanto, scorretta ai sensi <strong>del</strong>l’art. 20, comma 2,<br />

<strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo, e ingannevole, ai sensi degli artt. 21, comma 1, lettera c), e 22, comma 4,<br />

lettera c), <strong>del</strong>lo stesso Codice <strong>del</strong> Consumo.<br />

Si ricorda che ai sensi <strong>del</strong> citato articolo 20, comma 2, <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo, «Una pratica<br />

commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in<br />

misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, <strong>del</strong> consumatore medio<br />

che essa raggiunge o al quale è diretta».<br />

Nel caso di specie, la contrarietà alla diligenza professionale e l’idoneità a falsare il<br />

comportamento economico dei consumatori <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica oggetto di valutazione derivano<br />

dall’acclarata natura ingannevole <strong><strong>del</strong>la</strong> stessa ai sensi degli articoli 21 e 22 <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong><br />

Consumo. Non si riscontra nel caso di specie da parte <strong>del</strong> professionista “il normale grado di<br />

competenza ed attenzione” che ragionevolmente ci si può attendere da un operatore <strong>del</strong>lo specifico<br />

settore di attività, atteso che risultava perfettamente possibile per il professionista, date le<br />

3 Cfr. tra gli altri, la decisione <strong>del</strong> 10 gennaio 2008, PI6256 – Spot Opel, in Boll. n. 1/08.


202<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

caratteristiche <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica commerciale in oggetto, fornire un’informazione completa e corretta ai<br />

consumatori.<br />

Per quanto attiene, inoltre, all’idoneità <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica a falsare in misura apprezzabile le scelte dei<br />

consumatori, si osserva che l’omissione informativa riguarda acquisto di prodotti per un arco<br />

temporale breve (2 anni) che hanno un’incidenza notevole sul prezzo complessivo <strong>del</strong> prodotto<br />

(5.198 euro). Inoltre, la falsa informazione in merito allo scopo <strong><strong>del</strong>la</strong> visita a domicilio può<br />

spingere i consumatori ad accettare tale visita, laddove invece la prospettiva di una vendita<br />

domiciliare di ulteriori prodotti non richiesti potrebbe invece indurre vari consumatori a negare<br />

l’autorizzazione a tale visita e quindi a rinunciare all’acquisto degli stessi prodotti.<br />

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 27, comma 9, <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, con il provvedimento che<br />

vieta la pratica commerciale scorretta, l’<strong>Aut</strong>orità dispone l’applicazione di una sanzione<br />

amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto <strong><strong>del</strong>la</strong> gravità e <strong><strong>del</strong>la</strong> durata <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

violazione.<br />

In ordine alla quantificazione <strong><strong>del</strong>la</strong> sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri<br />

individuati dall’articolo 11 <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 689/81, in virtù <strong>del</strong> richiamo previsto all’articolo 27,<br />

comma 13, <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima <strong>del</strong>l’entrata in vigore<br />

dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146: in particolare, <strong><strong>del</strong>la</strong> gravità <strong><strong>del</strong>la</strong> violazione,<br />

<strong>del</strong>l’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, <strong><strong>del</strong>la</strong> personalità <strong>del</strong>l’agente,<br />

nonché <strong>del</strong>le condizioni economiche <strong>del</strong>l’impresa stessa.<br />

Con riguardo alla gravità <strong><strong>del</strong>la</strong> violazione, si è considerato che la fattispecie descritta ha avuto un<br />

significativo impatto tra i consumatori, essendo stati indotti a firmare dei contratti di acquisto di<br />

merce <strong>del</strong> professionista per importi rilevanti, sulla base <strong><strong>del</strong>la</strong> falsa prospettazione <strong>del</strong>l’offerta<br />

senza oneri aggiuntivi di una card per poter godere di sconti nell’acquisto di merci.<br />

Quanto all’ampiezza, dagli elementi in atti risulta che la pratica è stata attuata attraverso attività di<br />

telemarketing e, pertanto, è suscettibile di aver raggiunto un numero significativo di destinatari.<br />

Per quanto riguarda la durata <strong><strong>del</strong>la</strong> violazione, si considera che, come emerge dalla<br />

documentazione in atti, la pratica ha avuto inizio dalla fine di settembre 2007 al mese di aprile<br />

2008.<br />

Alla luce dei predetti criteri, la sanzione da applicare alla società Blu Dream è determinata in<br />

misura pari a 170.000 € (centosettantamila euro).<br />

RITENUTO che, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 20, comma 2, <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, nei limiti di cui<br />

in motivazione, la pratica commerciale in esame è scorretta in quanto contraria alla diligenza<br />

professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico <strong>del</strong><br />

consumatore medio che essa raggiunge;<br />

RITENUTO, in particolare, sulla base <strong>del</strong>le considerazioni suesposte, in conformità al parere<br />

<strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che la pratica commerciale in esame risulta<br />

scorretta, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo, in quanto idonea ad indurre in<br />

errore le persone alle quali è rivolta o da essa raggiunta sulle reali caratteristiche e sulle condizioni<br />

economiche <strong>del</strong> servizio pubblicizzato e, a causa <strong><strong>del</strong>la</strong> sua ingannevolezza, pare suscettibile di<br />

pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 21 <strong>del</strong> Decreto<br />

Legislativo n. 206/05, inducendoli a prendere una decisione commerciale che altrimenti non<br />

avrebbero preso;


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 203<br />

DELIBERA<br />

a) che la pratica commerciale descritta al punto II <strong>del</strong> presente provvedimento, posta in essere<br />

dalla società Blu Dream S.r.l. costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una<br />

pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, e<br />

ne vieta l’ulteriore diffusione;<br />

b) che alla società Blu Dream S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 170.000<br />

€ (centosettantamila euro).<br />

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di<br />

trenta giorni dalla notificazione <strong>del</strong> presente provvedimento, con versamento diretto al<br />

concessionario <strong>del</strong> servizio <strong><strong>del</strong>la</strong> riscossione oppure mediante <strong>del</strong>ega alla banca o alle Poste<br />

Italiane, presentando il mo<strong>del</strong>lo allegato al presente provvedimento, così come previsto dal<br />

Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.<br />

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere<br />

corrisposti gli interessi di mora nella misura <strong>del</strong> tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla<br />

scadenza <strong>del</strong> termine <strong>del</strong> pagamento e sino alla data <strong>del</strong> pagamento. In caso di ulteriore ritardo<br />

nell’adempimento, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 27, comma 6, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 689/81, la somma dovuta per<br />

la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo<br />

alla scadenza <strong>del</strong> termine <strong>del</strong> pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al<br />

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora<br />

maturati nel medesimo periodo.<br />

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’<strong>Aut</strong>orità attraverso<br />

l’invio di copia <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo attestante il versamento effettuato.<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 27, comma 12, <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza<br />

alla presente <strong>del</strong>ibera l'<strong>Aut</strong>orità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000<br />

euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'<strong>Aut</strong>orità può disporre la sospensione <strong>del</strong>l'attività di<br />

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.<br />

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel <strong>Bollettino</strong><br />

<strong>del</strong>l'<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong> e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong>.<br />

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR <strong>del</strong> Lazio, ai sensi<br />

<strong>del</strong>l'articolo 27, comma 13, <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di<br />

notificazione <strong>del</strong> provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al<br />

Presidente <strong><strong>del</strong>la</strong> Repubblica, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 8, comma 2, <strong>del</strong> Decreto <strong>del</strong> Presidente <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di<br />

notificazione <strong>del</strong> provvedimento stesso.<br />

IL SEGRETARIO GENERALE<br />

Luigi Fiorentino<br />

IL PRESIDENTE<br />

Antonio Catricalà


204<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

PS807 - EDUCATION-CORSO PER ASSISTENTI DI POLTRONA<br />

Provvedimento n. 19257<br />

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO<br />

NELLA SUA ADUNANZA <strong>del</strong>l’11 dicembre 2008;<br />

SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;<br />

VISTO il Titolo III <strong>del</strong> Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal Decreto<br />

Legislativo 2 agosto 2007 , n. 146 (di seguito Codice <strong>del</strong> Consumo);<br />

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”,<br />

adottato con <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>del</strong> 15 novembre 2007 pubblicata nella G.U. n. 283 <strong>del</strong> 5<br />

dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);<br />

VISTI gli atti <strong>del</strong> procedimento;<br />

I. LE PARTI<br />

Segnalanti:<br />

Tre segnalanti in qualità di consumatori ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 18, comma 1, lettera a), <strong>del</strong> citato<br />

Decreto.<br />

Professionisti:<br />

Società Education Scuole e Lavoro S.r.l., con sede in Torino, Corso Umberto Re n. 8. La società ha<br />

realizzato, nel 2007, ricavi per circa 723.000 euro e un utile di circa 19.000 euro.<br />

II. LA PRATICA COMMERCIALE<br />

Il presente provvedimento concerne il comportamento posto in essere dalla società Education<br />

Scuole e Lavoro S.r.l. (di seguito anche Education), con sede in Torino, consistente nella<br />

promozione al pubblico di vari corsi di formazione professionale, con successivo inserimento<br />

lavorativo o in stage presso aziende accreditate. I messaggi in esame, afferenti i citati corsi, sono<br />

stati diffusi nella sezione “Lavoro e Servizi” <strong>del</strong> settimanale www.secondamano.it il 1° ottobre<br />

2007, alle pag. <strong>47</strong>, 50 e 52.<br />

La pratica in esame è stata segnalata da tre consumatrici, con richiesta di intervento pervenuta in<br />

data 23 novembre 2007. In particolare, i messaggi afferenti ai citati corsi sono articolati come<br />

segue:<br />

a) messaggio pubblicato a pag. <strong>47</strong> <strong>del</strong> suddetto settimanale, riportante, fra l’altro, la seguente<br />

affermazione: “Garanzia dei risultati – Si occupa personalmente <strong>del</strong>l’inserimento lavorativo degli<br />

allievi anche dopo aver terminato il lavoro – Chi sceglie Scuola & Lavoro ha la certezza di<br />

ricevere una formazione superiore e concrete opportunità di lavoro”. Seguono riproduzioni<br />

fotografiche riguardanti i corsi di: parrucchiera, estetista, assistente infanzia, stilista di moda,<br />

assistente poltrona dentistica, segretarie di studio medico, massaggiatore, arredatore/trice,<br />

assistente anziani, operatore turistico, operatore ripresa video, barista/barman, cuoco, pizzaiolo,<br />

pasticcere, tecnico <strong>del</strong> suono, informatica. L’annuncio si chiude con l'affermazione: “99%<br />

promossi, 96,7% inseriti”;<br />

b) messaggio pubblicato a pagina 50, relativo ai seguenti annunci:<br />

– “Segreteria di studio medico, centri di medicina, lab. analisi. Selezioniamo urgentemente<br />

18/36 anni da inserire nel corso di formazione per opportunità lavoro”;<br />

– “Vuoi fare l’arredatore? Il 15 ottobre iniziano i corsi diurni e serali. Il 20 quello <strong>del</strong> sabato.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 205<br />

Le opportunità di lavoro vengono fornite dalla scuola al termine <strong><strong>del</strong>la</strong> formazione grazie alle<br />

continue offerte che provengono da negozi di arredamento studi di architettura e mobilifici”;<br />

– “Professione ASSISTENTE ALLA POLTRONA DENTISTICA. Sono aperte le iscrizioni al<br />

corso di qualifica che inizierà il 15 ottobre. Tirocinio pratico presso –studi dentistici con<br />

opportunità inserimento lavoro”;<br />

c) messaggio pubblicato alla pagina 52 riguardante i seguenti corsi:<br />

– “Stilista – Figurinista di moda. Il 15 ottobre inizia il corso teorico pratico. Le offerte di<br />

lavoro sono ottime e verranno segnalate come ogni anno a termine formazione dopo aver<br />

effettuato lo stage presso aziende produttrici di abbigliamento”:<br />

– “Indossatrice Fotomo<strong><strong>del</strong>la</strong> […] Stiamo selezionando giovani da inserire negli ambienti <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

pubblicità, sfilate di moda, cinema, tv, turismo, eventi convegni fiere previa formazione. […] Le<br />

opportunità di lavoro sono assicurate già durante il corso”;<br />

– “Sono aperte le iscrizioni ai corsi di Tecnico di ripresa video, Tecnico <strong>del</strong> suono, Tecnico<br />

montaggio video, in collaborazione con 4 reti TV dove svolgerai parte <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica e <strong>del</strong> tirocinio<br />

con notevoli opportunità di inserimento lavorativo”.<br />

Le segnalanti nella richiesta di intervento, lamentano la presunta scorrettezza <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica<br />

segnalata poiché, contrariamente a quanto pubblicizzato, i suddetti corsi hanno solo<br />

un’impostazione teorica, senza alcun tirocinio ed esercitazioni pratiche presso imprese, e non vi è<br />

alcun intervento da parte <strong>del</strong> professionista finalizzato all’inserimento lavorativo degli studenti che<br />

frequentano i corsi a seguito <strong>del</strong> conseguimento <strong>del</strong> diploma di fine corso. Alla suddetta richiesta<br />

le segnalanti hanno, altresì, allegato la seguente documentazione: 1) copia <strong>del</strong> contratto sottoscritto<br />

con il professionista; 2) programma <strong>del</strong> corso di assistente alla poltrona; 3) pubblicità apparsa sul<br />

giornale “Secondamano” nelle date sopra evidenziate; 4) comunicazione inviata alla società<br />

Education in data 29 ottobre 2007.<br />

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE<br />

A seguito <strong><strong>del</strong>la</strong> predetta richiesta di intervento, in data 16 luglio 2008, è stato comunicato alle parti<br />

l’avvio <strong>del</strong> procedimento ai sensi <strong>del</strong>l’art. 27 comma 3, <strong>del</strong> Codice, nonché ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 6<br />

<strong>del</strong> Regolamento poiché i messaggi segnalati avrebbero potuto integrare un'ipotesi di violazione<br />

degli articoli 20, 21 e 22 <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo, essendo idonei ad indurre in errore i<br />

consumatori medi circa le condizioni e le caratteristiche <strong>del</strong>l’offerta prospettata, nonché<br />

<strong>del</strong>l’attività svolta dal professionista.<br />

Contestualmente alla comunicazione <strong>del</strong>l’avvio ed al fine di acquisire elementi conoscitivi utili<br />

alla valutazione circa la sussistenza <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica commerciale scorretta oggetto <strong>del</strong> procedimento,<br />

è stato richiesto alla parte, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 27, commi 3 e 4 <strong>del</strong> Decreto e <strong>del</strong>l’art. 12 <strong>del</strong><br />

Regolamento, di fornire le seguenti informazioni e relativa documentazione: a) chiarimenti circa<br />

l’attività svolta dalla medesima società, con riferimento all’offerta dei corsi professionali segnalati;<br />

b) modalità, caratteristiche e condizioni di svolgimento dei corsi cui fanno riferimento i messaggi<br />

segnalati; c) modalità, caratteristiche e condizioni di svolgimento <strong>del</strong>l’attività lavorativa offerta ai<br />

destinatari nei messaggi segnalati, così come prospettato nei messaggi; d) elenco nominativi <strong>del</strong>le<br />

altre imprese eventualmente coinvolte nell’organizzazione <strong>del</strong>le iniziative sopra descritte; e) copia<br />

di contratti o di altra documentazione o accordi eventualmente intercorsi con altri soggetti che<br />

abbiano frequentato i corsi in questione, da cui possa risultare il numero <strong>del</strong>le persone che abbiano<br />

trovato, al termine dei medesimi, un’occupazione presso la società Education Scuole e Lavoro<br />

S.r.l. o presso altri soggetti con la stessa collegati ovvero, in mancanza, la modulistica utilizzata<br />

dall’impresa per la formalizzazione <strong>del</strong>le suddette proposte di lavoro; f) documentazione atta a


206<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

comprovare la seguente affermazione: 99% promossi, 96,7% inseriti, riportata alla pagina <strong>47</strong> <strong>del</strong><br />

giornale www.secondamano.it; g) documentazione attestante gli studi dentistici dove è possibile<br />

effettuare il tirocinio, così come prospettato nel messaggio pubblicitario; h) elenco <strong>del</strong>le imprese o<br />

studi professionali od altro presso i quali gli iscritti ai corsi possono effettuare il tirocinio e la<br />

pratica e documentazione attestante tale possibilità; i) la sussistenza di eventuali obblighi ulteriori,<br />

oneri o spese accessorie connesse all’accettazione <strong>del</strong>le proposte stesse; l) numero di iscritti ai vari<br />

corsi di formazione sopra elencati, nel periodo compreso fra l’anno 2007 – 2008 (con particolare<br />

riguardo gli iscritti ai corsi di assistente alla poltrona, che al termine dei corsi, hanno<br />

effettivamente conseguito gli sbocchi professionali prospettati, e tipologia dei contratti di lavoro<br />

ottenuti dagli allievi che sono stati inseriti nei vari settori lavorativi, così come prospettato nei<br />

messaggi in esame; m) programmazione pubblicitaria dei messaggi oggetto <strong><strong>del</strong>la</strong> richiesta di<br />

intervento, specificando mezzi e periodi di diffusione; n) elenco dei destinatari dei messaggi,<br />

specificando le modalità e i criteri seguiti per l’individuazione degli stessi.<br />

Nelle date 1° e 3 settembre 2008 sono pervenute memorie e relativi allegati, dove, in sintesi, la<br />

società Education precisa quanto segue:<br />

– il messaggio <strong>del</strong> 1° ottobre 2007, diffuso a tutta pagina, è di carattere generale, presenta tutti i<br />

corsi <strong><strong>del</strong>la</strong> Scuola e, in particolare, prospetta l’interessamento <strong>del</strong> professionista nella ricerca di<br />

occupazione per gli allievi, promette discrete opportunità di lavoro e, infine, rivendica una<br />

percentuale di promossi <strong>del</strong> 99% ed una percentuale di “inseriti” <strong>del</strong> 96,7%;<br />

– il dato relativo ai “promossi” dipende in parte dalla validità <strong>del</strong>l’insegnamento impartito, ma<br />

soprattutto dall’impegno e dalle capacità degli allievi, e dunque, come tale, è relativo e variabile;<br />

– il riferimento agli “inseriti” si ricollega invece al dato di fatto <strong>del</strong>l’avviamento lavorativo<br />

degli allievi, curato dalla Scuola alla fine <strong>del</strong> corso; il dato matura sul computo globale dei corsi,<br />

grazie all’apporto dei corsi di maggiore importanza e frequenza, cioè i corsi alberghieri, quelli per<br />

parrucchiere e quelli per assistenti all’infanzia;<br />

– più specificatamente, per quanto concerne “l’inserimento”, già durante lo svolgimento dei<br />

corsi, la Scuola riceve da imprese, esercizi commerciali, agenzie di lavoro e privati un gran<br />

numero di richieste di personale; talvolta l’inserimento avviene già durante lo svolgimento <strong>del</strong><br />

corso ma, normalmente, a fine corso gli allievi vengono indirizzati - compatibilmente con le loro<br />

caratteristiche e le loro abilità - alle imprese e/o privati che ne fanno richiesta;<br />

– nel caso in cui il “gradimento” sia reciproco, il compito <strong><strong>del</strong>la</strong> Scuola può considerarsi<br />

adempiuto; nel caso in cui ciò non avvenga, la Scuola ne verifica le ragioni e si adopera per<br />

risolvere i problemi; in caso di esito negativo, propone all’allievo un nuovo nominativo e dà corso<br />

ad un nuovo tentativo, finché l’allievo non trova una sistemazione che possa considerarsi stabile;<br />

– questo iter viene annotato in una scheda sintetica redatta per ciascun allievo, che viene<br />

aggiornata ad ogni nuova richiesta <strong>del</strong>l’allievo, fino ad una sistemazione stabile;<br />

– le segnalazioni <strong><strong>del</strong>la</strong> Scuola agli allievi ed ex allievi non hanno un tempo limite poiché la<br />

Scuola continua a fornire indicazioni di richieste lavorative anche a coloro che possono aver da<br />

tempo concluso il corso, solo che gliene facciano richiesta; tutta questa attività post-corso non<br />

comporta alcun onere economico aggiuntivo per l’allievo, né la Scuola trae utili ulteriori rispetto a<br />

quanto percepito per il corso;<br />

– riguardo a quanto affermato nel messaggio oggetto <strong>del</strong> presente procedimento relativo alla<br />

percentuale, la stessa può ritenersi corretta; essa è stata elaborata sul numero degli effettivi<br />

frequentatori dei corsi e non tiene conto di coloro che (e non sono pochi) si iscrivono ma non si<br />

fanno poi vedere;<br />

– la quota mancante, pari al 3,3%, è riferibile, in parte, a maggiori difficoltà di inserimento più


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 207<br />

proprie ai casi minori, ma soprattutto agli allievi che si iscrivono e frequentano il corso però non lo<br />

pagano (l’eventuale rateizzazione <strong>del</strong> costo dei corsi può portare a pagamenti largamente<br />

successivi alla fine <strong>del</strong> corso), a quelli che frequentano i corsi per puro diletto e hanno già un<br />

lavoro, a quelli infine che si rilevano caratterialmente o professionalmente improponibili (di<br />

norma, i pochi bocciati);<br />

– la prova <strong><strong>del</strong>la</strong> veridicità <strong><strong>del</strong>la</strong> percentuale affermata nel messaggio oggetto <strong>del</strong> presente<br />

provvedimento si trae per deduzione; infatti le richieste di personale, soprattutto relativamente ai<br />

corsi più importanti e di maggiore affluenza sono di gran lunga superiori ai numeri degli allievi e<br />

quindi tali da soddisfare tutte le esigenze di inserimento, anche in caso di reiterazioni, anche<br />

molteplici;<br />

– in particolare si osserva che, per le materie alberghiere, nel periodo interessato dal messaggio<br />

pubblicitario in esame, sono partiti 3 corsi per addetti ai servizi sala bar, con 33 allievi, 3 corsi per<br />

addetti ai servizi di cucina con 41 allievi e i corsi per pizzaioli con 8 allievi;<br />

– dall’inizio <strong>del</strong> 2008 sono pervenute alla società scrivente oltre un centinaio di richieste; se si<br />

considera che con molte aziende sussiste ormai da tempo un rapporto consolidato abituale che<br />

pertanto non ha più un riscontro di richiesta scritta, che molte aziende richiedono più di un<br />

elemento ciascuna e che le richieste sono normalmente “aperte”, cioè utilizzabili anche a lungo<br />

termine, talché per gli allievi dei corsi d’autunno 2007 non valgono solo le richieste più recenti <strong>del</strong><br />

2008 ma anche quelle almeno <strong>del</strong>l’anno precedente, si può comprendere come il dato riferito sia<br />

assolutamente reale.<br />

Alle suddette memorie il professionista ha allegato la seguente documentazione così suddivisa:<br />

1) richieste in ambito alberghiero pervenute da gennaio 2008;<br />

2) elenco nominativi dei richiedenti tratto in base alle richieste scritte pervenute alla Scuola<br />

dall’inizio <strong>del</strong> 2007 ad oggi, sempre nell’ambito <strong>del</strong>le materie alberghiere;<br />

3) selezione di schede allievo (a campione) sempre relativa ai corsi alberghieri <strong>del</strong> periodo<br />

interessato, corredate o non, <strong><strong>del</strong>la</strong> richiesta <strong>del</strong>lo specifico esercizio cui l’allievo è stato interessato;<br />

ove la richiesta non risulta allegata, ciò può dipendere dal fatto che l’inserimento è stato promosso<br />

presso un esercizio di riferimento consolidato abituale come sopra spiegato ovvero, più<br />

semplicemente, sia sfuggita, nell’esame <strong>del</strong> quantitativo cartaceo <strong>del</strong>le richieste, la corrispondenza<br />

relativa; la Scuola non ha infatti una procedura informatizzata degli inserimenti, capace di<br />

presentare in tempo reale i collegamenti fra richiedenti ed allievi; degli inserimenti si occupano<br />

direttamente i responsabili dei corsi ed i docenti stessi, annotandoli appunto nelle schede allievi;<br />

4) Per quanto concerne gli altri corsi, essendo corsi minori, effettuati con numero limitato di<br />

allievi, nelle memorie si precisa quanto segue.<br />

5) Corso per segreteria studio medico. Il corso è iniziato il 26/1/2008 ed è finito il 14/6/2008.<br />

Si sono iscritti 9 allievi, 2 hanno abbandonato il corso e gli altri hanno superato l’esame previsto. Il<br />

corso non prevede tirocinio e non sono stati ancora realizzati inserimenti.<br />

6) Corso per Arredatore. Il corso è iniziato il 27/10/2007 ed è tuttora attivo. Si sono iscritti 11<br />

allievi, 1 ha abbandonato il corso e gli altri procedono. L’operatore ha esibito a tal proposito le<br />

copie di convenzioni con due società di arredamenti, nonché 8 negozi che hanno fatto richiesta di<br />

nominativi per inserimento.<br />

7) Corso per Assistente alla poltrona odontoiatrica. Il corso è iniziato il 29/10/2007 ed è<br />

terminato l’8/04/2008. Si sono iscritti 9 allievi. La società ha esibito 6 copie convenzioni con studi<br />

medici e 12 richieste di nominativi per inserimento, fra studi e laboratori dentistici.<br />

8) Corso per Stilista – Figurinista di moda. Il corso è iniziato il 26/10/2007 ed è terminato il<br />

4/06/2008. Si sono iscritti 9 allievi, 2 hanno abbandonato il corso. Sono state allegate <strong>del</strong>le


208<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

richieste di stage da parte di due società, nonché 3 richieste di nominativi per inserimento<br />

lavorativo. La parte precisa che la qualifica <strong>del</strong> corso in esame dà luogo di norma a prestazioni<br />

lavorative autonome, libero-professionali.<br />

9) Corso per Indossatrice – Fotomo<strong><strong>del</strong>la</strong>. Il corso è iniziato il 15/10/2007 ed è terminato il<br />

13/2/2008. Si sono iscritti 8 allievi. La società precisa che il corso non è gestito da Education, ma<br />

dall’agenzia Moda e Immagine di Torino che, per contratto <strong>del</strong> 17/9/2007, si impegna a condurre il<br />

corso teorico, a svolgere la parte pratica e a presentare gli allievi a castings, sfilate e quant’altro,<br />

per favorire il loro inserimento lavorativo di tipo naturalmente autonomo libero – professionale –<br />

nell’ambiente.<br />

10) Corso per Tecnico video – suono. Il corso è iniziato il 11/12/2007 ed è tuttora attivo. Si sono<br />

iscritti 9 allievi, dei quali 4 si sono ritirati. La parte ha allegato 3 copie di convenzioni per un<br />

tirocinio presso altrettante società, nonché 2 richieste di nominativi per inserimento lavorativo,<br />

anche questo normalmente di tipo autonomo libero professionale.<br />

Riguardo alla programmazione pubblicitaria dei suddetti messaggi, la parte ha precisato che gli<br />

stessi sono stati pubblicati, con modalità differenti a seconda dei corsi, da settembre 2007 a agosto<br />

2008.<br />

In data 13 ottobre 2008 è stata comunicata alle parti la data di conclusione <strong><strong>del</strong>la</strong> fase istruttoria ai<br />

sensi <strong>del</strong>l’articolo 16, comma 1, <strong>del</strong> Regolamento.<br />

In data 27 ottobre 2008 l’operatore ha depositato copia <strong>del</strong> bilancio societario al 31 dicembre<br />

2007.<br />

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ GARANTE PER LE GARANZIE NELLE<br />

COMUNICAZIONI<br />

Poiché la pratica commerciale oggetto <strong>del</strong> presente provvedimento è stata diffusa a mezzo stampa,<br />

in data 3 novembre 2008 è stato richiesto il parere all’<strong>Aut</strong>orità per le Garanzie nelle<br />

Comunicazioni, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 27, comma 6, <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo.<br />

Con parere pervenuto in data 1 dicembre 2008, la suddetta <strong>Aut</strong>orità ha ritenuto che la pratica<br />

commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo,<br />

sulla base <strong>del</strong>le seguenti considerazioni:<br />

– visto il messaggio pubblicato a pag. <strong>47</strong> <strong>del</strong> settimanale www.secondamano.it;<br />

– vista la memoria presentata dal professionista in data 1 settembre 2008, nella quale si sostiene<br />

che: “il primo messaggio presenta tutti i corsi <strong><strong>del</strong>la</strong> scuola, prospetta l’inserimento <strong><strong>del</strong>la</strong> scuola<br />

all’occupazione degli allievi, promette concrete opportunità di lavoro e rivendica una percentuale<br />

di promossi <strong>del</strong> 99% e <strong>del</strong> 96,7% di inseriti; il dato dei promossi non riveste una grande valenza<br />

pubblicitaria, perché può dipendere anche in parte dalla validità <strong>del</strong>l’insegnamento impartito, ma si<br />

riconduce soprattutto all’impegno ed alle capacità degli allievi e come tale è variabile; il<br />

riferimento agli inseriti si collega al dato <strong>del</strong>l’avviamento lavorativo degli allievi tenendo presente<br />

il computo globale dei corsi; durante i corsi, la scuola riceve dalle imprese e così via richieste di<br />

personale; l’inserimento può avvenire anche durante la partecipazione al corso degli allievi; in<br />

caso contrario, la scuola si adopera, comunque, a trovare una sistemazione all’allievo; tale iter è<br />

annotato in una scheda tecnica per ciascun allievo aggiornata fino alla sistemazione stabile; la<br />

scuola fornisce indicazioni di richieste lavorative agli allievi anche quando questi hanno da molto<br />

terminato di partecipare ai corsi; tale attività post-corso non comporta alcun onere economico a<br />

carico <strong>del</strong>l’allievo rispetto al costo percepito dalla scuola per il corso; la percentuale suddetta è<br />

corretta, si trae per deduzione ed è elaborata sul numero degli effettivi frequentatori dei corsi e non<br />

tiene conto di chi si iscrive ma non partecipa ai corsi; il numero di richieste di personale che


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 209<br />

provengono alla scuola sono superiori al numero di allievi e per di più utilizzabili anche a lungo<br />

termine”;<br />

– riguardo agli altri corsi pubblicizzati, la società elenca i nominativi dei partecipanti, la<br />

frequentazione o meno ai corsi stessi dei singoli allievi;<br />

– agli atti <strong>del</strong>l’istruttoria non risulta alcun documento o informazione utile a sostenere la<br />

circostanza che i corsi pubblicizzati si caratterizzino, oltre che per la loro impostazione teorica,<br />

anche per lo svolgimento di un tirocinio e di esercitazioni pratiche presso imprese ovvero che<br />

consentano gli inserimenti lavorativi degli allievi;<br />

– le percentuali indicate nei messaggi contestati “99% Promossi 96,7% Inseriti” non trova alcun<br />

oggettivo riscontro nella documentazione versata in atti, a tal punto che il professionista stesso<br />

afferma che il dato dei promossi, oltre a non rivestire una grande valenza pubblicitaria, risulta<br />

variabile in forza di fattori diversi, quali la validità <strong>del</strong>l’insegnamento impartito, l’impegno<br />

profuso e la capacità degli allievi;<br />

– pertanto i messaggi pubblicitari contestati, in quanto l’inserimento lavorativo o in stage<br />

presso aziende accreditate a seguito o nel corso <strong><strong>del</strong>la</strong> partecipazione ai corsi di formazione<br />

professionale a pagamento pubblicizzati non risulta, allo stato degli atti, verosimile, sono in grado<br />

di orientare indebitamente le scelte dei consumatori stessi.<br />

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 21 <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo, una pratica commerciale è considerata ingannevole<br />

se “contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo,<br />

anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore<br />

medio riguardo ad uno o più elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere<br />

una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso …”.<br />

La pratica commerciale oggetto di valutazione si sostanzia nella condotta posta in essere dal<br />

professionista consistente nella diffusione di messaggi che pubblicizzano dei corsi di formazione<br />

professionale con la prospettazione di un facile e sicuro inserimento nel mondo <strong>del</strong> lavoro a fine<br />

corso. Tali messaggi menzionano sempre tale circostanza e la società Education ha come oggetto<br />

sociale “l’esercizio di attività scolastica, con svolgimento di corsi e con insegnamento per<br />

corrispondenza, in tutte le manifestazioni consentite dalla legge, con particolare riguardo per i<br />

corsi di preparazione e di perfezionamento tecnico professionale”.<br />

In particolare, per quanto concerne il messaggio pubblicato a mezzo stampa nella sezione “Lavoro<br />

e Servizi” <strong>del</strong> settimanale www.secondamano.it il 1° ottobre 2007, lo stesso riporta, fra l’altro, le<br />

seguenti affermazioni: “Garanzia dei risultati – Si occupa personalmente <strong>del</strong>l’inserimento<br />

lavorativo degli allievi anche dopo aver terminato il lavoro – Chi sceglie Scuola & Lavoro ha la<br />

certezza di ricevere una formazione superiore e concrete opportunità di lavoro” […]. L’annuncio<br />

si chiude con la seguente espressione: “99% promossi, 96,7% inseriti”.<br />

A questo riguardo, il tono e le affermazioni riportate nel messaggio fanno ritenere al target cui è<br />

destinato – che potrebbe essere costituito da consumatori in cerca di occupazione - che la<br />

probabilità di inserimento nel mondo lavorativo, a conclusione dei corsi a pagamento organizzati<br />

da Education, sia molto elevata – quasi una certezza – dato l'elevato livello <strong>del</strong>le percentuali in<br />

esso riportate. E ciò per tutti i corsi pubblicizzati nel settimanale Secondamano. In realtà, secondo<br />

quanto riferito dallo stesso professionista, vi sono “discrete” possibilità di inserimento solo a<br />

conclusione di alcuni corsi (essenzialmente quello alberghiero, di parrucchiera e di assistente per<br />

l’infanzia) ma non per tutti, pur essendo il messaggio in oggetto, e le relative percentuali, riferito<br />

all'insieme dei corsi professionali organizzati da Education.


210<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

Dalla documentazione acquisita nel corso <strong>del</strong> procedimento è emerso, infatti, che il pubblicizzato<br />

inserimento nel mondo <strong>del</strong> lavoro non consegue automaticamente alla frequenza dei corsi<br />

formativi organizzati dalla società oggetto <strong>del</strong> presente provvedimento, ma è limitato ad un<br />

numero inferiore di allievi rispetto ai promossi. In particolare, le risultanze istruttorie evidenziano,<br />

dalla documentazione scelta a campione dall’operatore pubblicitario tra i soggetti che hanno<br />

inserito allievi <strong><strong>del</strong>la</strong> scuola nelle attività lavorative, che, benché alcuni allievi abbiano<br />

effettivamente trovato una occupazione, vi è solo una probabilità di inserimento nel mondo <strong>del</strong><br />

lavoro, a seguito <strong><strong>del</strong>la</strong> frequenza dei corsi organizzati dalla Education, piuttosto elevata per alcuni<br />

corsi ma non per tutti. Lo stesso operatore pubblicitario, d’altronde, afferma che il riferimento agli<br />

“inseriti” si ricollega al dato <strong>del</strong> solo avviamento lavorativo degli allievi, curato dalla Scuola alla<br />

fine <strong>del</strong> corso; che il dato percentuale riportato in pubblicità è riferito al computo globale dei corsi<br />

e la dimensione dipende dall’apporto dei corsi di maggiore importanza e frequenza, cioè i corsi<br />

alberghieri, quelli per parrucchiere e quelli per assistenti all’infanzia. Nella memoria si afferma<br />

altresì che: “la prova <strong><strong>del</strong>la</strong> veridicità <strong><strong>del</strong>la</strong> percentuale affermata nel messaggio oggetto <strong>del</strong><br />

presente provvedimento, si trae per deduzione; infatti le richieste di personale, soprattutto<br />

relativamente ai corsi più importanti e di maggiore affluenza sono di gran lunga superiori ai<br />

numeri degli allievi e quindi tali da soddisfare tutte le esigenze”. In altri termini, le richieste di<br />

personale per stage e per probabile inserimento nel mondo lavorativo sono prevalentemente riferite<br />

a tali tre settori. D’altra parte, agli atti <strong>del</strong> procedimento è molto scarsa la documentazione relativa<br />

alle richieste di personale provenienti da imprese private per allievi che hanno frequentato gli altri<br />

corsi.<br />

In definitiva, a fronte di un messaggio che in termini assolutamente categorici quali ““Garanzia<br />

dei risultati – Si occupa personalmente <strong>del</strong>l’inserimento lavorativo degli allievi […]concrete<br />

opportunità di lavoro” […], nonché “99% promossi, 96,7% inseriti”, prospetta un risultato<br />

fortemente ambito, quale l’ottenimento di una occupazione stabile e retribuita, l’operatore<br />

pubblicitario si limita, in esito ai corsi organizzati, a favorire il contatto tra le aziende ed i propri<br />

allievi, agevolandone l’inserimento nel mondo <strong>del</strong> lavoro, senza peraltro poterlo garantire con<br />

certezza assoluta.<br />

Per quanto concerne i messaggi diffusi alle pagine 50 e 52 <strong>del</strong> settimanale Secondamano, gli stessi<br />

contengono le seguenti affermazioni:<br />

1) “Segreteria di studio medico, centri di medicina, lab. analisi. Selezioniamo urgentemente 18/36<br />

anni da inserire nel corso di formazione per opportunità lavoro”;<br />

2) “Vuoi fare l’arredatore?.[…] Le opportunità di lavoro vengono fornite dalla scuola al termine<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> formazione grazie alle continue offerte che provengono da negozi di arredamento studi di<br />

architettura e mobilifici”;<br />

3) “Professione ASSISTENTE ALLA POLTRONA DENTISTICA. […] Tirocinio pratico presso –<br />

studi dentistici con opportunità inserimento lavoro”;<br />

4) “Stilista – Figurinista di moda. Le offerte di lavoro sono ottime e verranno segnalate come ogni<br />

anno a termine formazione dopo aver effettuato lo stage presso aziende produttrici di<br />

abbigliamento”:<br />

5)“Indossatrice Fotomo<strong><strong>del</strong>la</strong> […] Stiamo selezionando giovani da inserire negli ambienti <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

pubblicità, sfilate di moda, cinema, tv, turismo, eventi convegni fiere previa formazione. […] Le<br />

opportunità di lavoro sono assicurate già durante il corso”;<br />

6)“Sono aperte le iscrizioni ai corsi di Tecnico di ripresa video, Tecnico <strong>del</strong> suono, Tecnico<br />

montaggio video, in collaborazione con 4 reti TV dove svolgerai parte <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica e <strong>del</strong> tirocinio<br />

con notevoli opportunità di inserimento lavorativo”.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 211<br />

Tali messaggi sono accomunati dalla prospettazione con toni ed espressioni particolarmente<br />

enfatiche ed assertive <strong>del</strong>l’assegnazione di un posto di lavoro a quanti decidano di aderire ai corsi<br />

di formazione a pagamento pubblicizzati dalla Education e per il fatto stesso di aver frequentato<br />

uno dei suddetti corsi. In altri termini, così come configurati, tali messaggi appaiono quasi<br />

prospettare un'offerta di lavoro previa frequentazione di un corso di aggiornamento finalizzato alla<br />

relativa attività, piuttosto che un corso professionale a pagamento, a conclusione <strong>del</strong> quale vi sono<br />

<strong>del</strong>le possibilità di contatto con il mondo <strong>del</strong> lavoro, che potrebbero eventualmente trasformarsi in<br />

un “lavoro”, possibilità che sono comunque diverse per ciascun tipo di corso pubblicizzato.<br />

L’idoneità ingannatoria degli annunci in esame si ingenera, quindi, a partire dalle stesse modalità<br />

di presentazione <strong>del</strong>l’offerta, che paventano in maniera generalizzata e pervasiva, anche alla luce<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> larga diffusione che i messaggi hanno trovato, la prospettiva sicura di uno sbocco<br />

professionale, opportunità al contrario smentita dalla parzialità con cui la domanda di lavoro degli<br />

allievi dei corsi pubblicizzati è stata effettivamente soddisfatta. Infatti, come detto, dalla disamina<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> documentazione esibita a campione dall’operatore pubblicitario, è emerso che per quanto<br />

concerne i corsi di barista, cameriere, addetto sala, cuochi, pasticceria e similari, privati e società<br />

hanno effettivamente inoltrato richiesta di personale presso la Scuola, anche se, in realtà, molte di<br />

tali richieste sono generiche, parlano di collaborazione e/o apprendistato, di stage, di eventuale<br />

assunzione, e solo qualcuna parla di eventuale assunzione con contratto a tempo determinato.<br />

Per quanto concerne, invece, le convenzioni per il corso di arredamento esibito dall’operatore, si<br />

evidenzia che in tre di esse è chiaramente specificato che: “La ditta convenzionata, previo accordo<br />

con la Education S.r.l., ospiterà uno o più allievi <strong><strong>del</strong>la</strong> Education al fine di garantire un periodo di<br />

formazione pratica”, mentre le altre contengono richieste generiche. Analoghe considerazioni<br />

valgono per il corso di assistente alla poltrona odontoiatrica nonché di segreteria studio medico.<br />

Infine, per quanto concerne il corso per tecnico video – suono, le convenzioni stipulate con 3<br />

società stabiliscono che: “La ditta convenzionata, previo accordo con la Education S.r.l. ospiterà<br />

uno o più allievi <strong><strong>del</strong>la</strong> Education al fine di garantire un periodo di applicazione pratica. All’allievo<br />

non verrà elargito alcun tipo di retribuzione, non essendo inquadrato tale rapporto come lavoro<br />

subordinato”.<br />

Nessun titolo di contratto di lavoro, atto a comprovare una reale assunzione a qualsiasi tipo fra gli<br />

allievi <strong><strong>del</strong>la</strong> scuola e le società, imprese o privati che alla stessa si siano rivolte, è stato esibito<br />

dall’operatore a supporto <strong><strong>del</strong>la</strong> veridicità <strong>del</strong>le affermazioni contenute nei suddetti messaggi<br />

pubblicitari.<br />

A questo riguardo, giova richiamare una sentenza <strong>del</strong> Tar <strong>del</strong> Lazio che ha ritenuto ingannevole,<br />

per la sua perentorietà, l’affermazione con cui un operatore pubblicitario garantiva come certo il<br />

perseguimento di un diploma scolastico. In particolare, il Collegio ha affermato che l’uso di<br />

espressioni eccessivamente perentorie ed assertive “travalica lo scopo <strong>del</strong> messaggio<br />

pubblicitario, che è quello di rendere edotti i destinatari <strong>del</strong>l’esistenza di corsi personalizzati di<br />

preparazione agli esami di diploma, dandone “a priori” per certo il conseguimento, con<br />

induzione quindi in errore circa l’esito <strong>del</strong> servizio offerto ed indebito condizionamento <strong>del</strong>le<br />

scelte di chi intenda fruirne” (Tar Lazio n. 2012 anno 2004; così anche Tar Lazio, n. 6552, anno<br />

2003).<br />

La potenzialità decettiva dei messaggi in esame risulta particolarmente accentuata, là dove si<br />

consideri che i destinatari degli stessi sono presumibilmente soggetti alla ricerca di<br />

un’occupazione professionale e quindi maggiormente vulnerabili ed esposti al rischio di cadere in<br />

errore a fronte di una prospettiva di lavoro che viene presentata in termini di certezza.<br />

I messaggi pubblicitari in esame risultano quindi idonei ad indurre in errore i destinatari circa le


212<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

caratteristiche dei corsi pubblicizzati, con particolare riguardo alla certezza di conseguire all’esito<br />

degli stessi sbocchi professionali.<br />

Tale fuorviante prospettazione esplica i suoi effetti ingannatori incidendo anche sul<br />

comportamento economico dei destinatari dei messaggi, in ragione <strong>del</strong> fatto che la preferenza<br />

accordata dai consumatori ad un corso di formazione (a pagamento) piuttosto che ad un altro<br />

discende proprio dalle aspettative nutrite circa le prospettive professionali offerte. Il potenziale<br />

pregiudizio economico discende quindi dalla falsa o comunque fuorviante prospettazione di tali<br />

opportunità.<br />

A tale proposito si osserva che il contratto esibito dalle segnalanti, riguardante specificatamente il<br />

corso per “Professione ASSISTENTE ALLA POLTRONA DENTISTICA. […] Tirocinio pratico<br />

presso – studi dentistici con opportunità inserimento lavoro”;, al punto E), denominato<br />

“Avviamento al lavoro” prevede che “l’Istituto non essendo né un’impresa fornitrice di lavoro<br />

temporaneo né una società di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, nel rispetto <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

normativa vigente provvede a trasmettere agli allievi le offerte di lavoro che pervengono<br />

costantemente da aziende e privati nei settori <strong><strong>del</strong>la</strong> ristorazione, <strong>del</strong>l’estetica, <strong>del</strong>l’acconciatura e<br />

<strong>del</strong>l’assistente all’infanzia. Mentre per gli altri settori tali offerte saranno trasmesse agli allievi<br />

secondo le disponibilità che ci verranno fornite dalle aziende e dai privati, nei tempi in cui ci<br />

perverranno […].” I messaggi pubblicitari in questione, infatti, non riportano alcuna avvertenza<br />

che possa far capire ai consumatori tale incertezza sulle possibilità di sbocchi professionali a<br />

conclusione dei corsi professionali, che è resa nota all’aspirante solo al momento <strong><strong>del</strong>la</strong> firma <strong>del</strong><br />

contratto, quando il suo comportamento economico risulta già essere stato condizionato dagli<br />

stessi.<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 20 <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, ove accertata come nel caso di specie, la<br />

pratica commerciale è vietata (art. 20 comma 1) nonché scorretta “se è contraria alla diligenza<br />

professionale ed è falsa od idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico,<br />

in relazione al prodotto, <strong>del</strong> consumatore medio che essa raggiunge od al quale è diretta o <strong>del</strong><br />

membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo<br />

di consumatori”. (art. 20 comma 2).<br />

Nel caso di specie, la contrarietà alla diligenza professionale e l’idoneità a falsare il<br />

comportamento economico dei consumatori <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica oggetto di valutazione deriva dalla<br />

riscontrata natura ingannevole <strong><strong>del</strong>la</strong> stessa ai sensi degli articoli 21 e 22 <strong>del</strong> Decreto Legislativo 6<br />

settembre 2005, n. 206.<br />

In particolare, il comportamento tenuto dalla società Education Scuole e Lavoro S.r.l. è idoneo ad<br />

indurre in errore il consumatore medio con particolare riferimento alle condizioni ed alle<br />

caratteristiche <strong>del</strong>l’offerta prospettata ed all’attività svolta dal professionista, non risultando<br />

peraltro indicate le limitazioni concernenti il reale svolgimento dei corsi. Quanto alla contrarietà<br />

alla diligenza professionale, non si riscontra nel caso di specie da parte <strong><strong>del</strong>la</strong> società Education il<br />

normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, con particolare<br />

riguardo alla certezza di conseguire all’esito dei corsi professionali i vantati sbocchi professionali.<br />

Per quanto attiene, inoltre, all’idoneità <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica a falsare in misura apprezzabile le scelte<br />

economiche dei consumatori, si osserva che gli annunci in esame incidono anche sul<br />

comportamento economico dei destinatari dei messaggi, in ragione <strong>del</strong> fatto che la preferenza<br />

accordata dai consumatori ad un corso di formazione (a pagamento) piuttosto che ad un altro<br />

discende proprio dalle aspettative nutrite circa le prospettive professionali offerte. Il potenziale<br />

pregiudizio economico discende quindi dalla falsa o comunque fuorviante prospettazione di tali<br />

opportunità.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 213<br />

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 27, comma 9, <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, con il provvedimento che<br />

vieta la pratica commerciale scorretta, l’<strong>Aut</strong>orità dispone l’applicazione di una sanzione<br />

amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto <strong><strong>del</strong>la</strong> gravità e <strong><strong>del</strong>la</strong> durata <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

violazione.<br />

In ordine alla quantificazione <strong><strong>del</strong>la</strong> sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri<br />

individuati dall’articolo 11 <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 689/81, in virtù <strong>del</strong> richiamo previsto all’articolo 27,<br />

comma 13, <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima <strong>del</strong>l’entrata in vigore<br />

dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146: in particolare, <strong><strong>del</strong>la</strong> gravità <strong><strong>del</strong>la</strong> violazione,<br />

<strong>del</strong>l’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, <strong><strong>del</strong>la</strong> personalità <strong>del</strong>l’agente,<br />

nonché <strong>del</strong>le condizioni economiche <strong>del</strong>l’impresa stessa.<br />

Con riguardo alla gravità <strong><strong>del</strong>la</strong> violazione, si è considerata l’ampiezza e la capacità di penetrazione<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> pratica che, in ragione <strong>del</strong>le modalità di diffusione, avvenuta a mezzo stampa sul settimanale<br />

Secondamano, è suscettibile di aver raggiunto un numero significativo di destinatari. Per quanto<br />

riguarda la durata <strong><strong>del</strong>la</strong> violazione, si considera che, come emerge dalla documentazione in atti, gli<br />

annunci in questione sono stati diffusi in un periodo complessivo distribuito nell’arco temporale<br />

compreso fra il mese di settembre 2007 e il mese di agosto 2008.<br />

Alla luce dei predetti criteri, la sanzione da applicare alla società Education Scuole e Lavoro è<br />

determinata in misura pari a 60.000 € (sessantamila euro).<br />

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità per le Garanzie nelle Comunicazioni e<br />

sulla base <strong>del</strong>le considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame, risulta scorretta ai<br />

sensi degli articoli 20, 21, e 22 <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo, in quanto il comportamento tenuto dalla<br />

società Education Scuole e Lavoro S.r.l. è idoneo ad indurre in errore il consumatore medio con<br />

particolare riferimento alle condizioni ed alle caratteristiche <strong>del</strong>l’offerta prospettata ed all’attività<br />

svolta dal professionista;<br />

DELIBERA<br />

a) che la pratica commerciale descritta al punto II <strong>del</strong> presente provvedimento, posta in essere<br />

dalla società Education Scuole e Lavoro S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in<br />

motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, e 22 <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong><br />

Consumo, e ne vieta l’ulteriore diffusione;<br />

b) che ala società Education Scuole e Lavoro S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa<br />

pecuniaria di 60.000 € (sessantamila euro).<br />

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di<br />

trenta giorni dalla notificazione <strong>del</strong> presente provvedimento, con versamento diretto al<br />

concessionario <strong>del</strong> servizio <strong><strong>del</strong>la</strong> riscossione oppure mediante <strong>del</strong>ega alla banca o alle Poste<br />

Italiane, presentando il mo<strong>del</strong>lo allegato al presente provvedimento, così come previsto dal<br />

Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.<br />

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere<br />

corrisposti gli interessi di mora nella misura <strong>del</strong> tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla<br />

scadenza <strong>del</strong> termine <strong>del</strong> pagamento e sino alla data <strong>del</strong> pagamento. In caso di ulteriore ritardo<br />

nell’adempimento, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 27, comma 6, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 689/81, la somma dovuta per la<br />

sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo


214<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

alla scadenza <strong>del</strong> termine <strong>del</strong> pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al<br />

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora<br />

maturati nel medesimo periodo.<br />

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’<strong>Aut</strong>orità attraverso<br />

l’invio di copia <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo attestante il versamento effettuato.<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 27, comma 12, <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo, in caso di inottemperanza alla presente<br />

<strong>del</strong>ibera, l'<strong>Aut</strong>orità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei<br />

casi di reiterata inottemperanza, l'<strong>Aut</strong>orità può disporre la sospensione <strong>del</strong>l'attività di impresa per<br />

un periodo non superiore a trenta giorni.<br />

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel <strong>Bollettino</strong><br />

<strong>del</strong>l'<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong> e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong>.<br />

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR <strong>del</strong> Lazio, ai sensi<br />

<strong>del</strong>l’articolo 27, comma 13, <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo, entro sessanta giorni dalla data di<br />

notificazione <strong>del</strong> provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al<br />

Presidente <strong><strong>del</strong>la</strong> Repubblica ai sensi <strong>del</strong>l’art. 8, comma 2, <strong>del</strong> Decreto <strong>del</strong> Presidente <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di<br />

notificazione <strong>del</strong> provvedimento stesso.<br />

IL SEGRETARIO GENERALE<br />

Luigi Fiorentino<br />

IL PRESIDENTE<br />

Antonio Catricalà


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 215<br />

PS1009 - TUTTO CASA<br />

Provvedimento n. 19259<br />

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO<br />

NELLA SUA ADUNANZA <strong>del</strong>l'11 dicembre 2008;<br />

SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti Bedogni;<br />

VISTO il Titolo III <strong>del</strong> Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal Decreto<br />

Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito Codice <strong>del</strong> Consumo);<br />

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”,<br />

adottato con <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>del</strong> 15 novembre 2007 pubblicata nella G.U. n. 283 <strong>del</strong> 5<br />

dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);<br />

VISTI gli atti <strong>del</strong> procedimento;<br />

I. LE PARTI<br />

Segnalanti:<br />

Alcuni consumatori, anche tramite il call center <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità.<br />

Professionisti:<br />

Sig. Zonta Omar, titolare <strong>del</strong>l’impresa individuale Domus Reginae (marchio Tutto Casa) di Zonta<br />

Omar, con sede in Capriccio di Vigonza (PD), via Venezia, 1<strong>47</strong>.<br />

II. LA PRATICA COMMERCIALE<br />

Nelle date 22 marzo 2008, 3 e 11 aprile 2008, sono pervenute, da parte di alcuni consumatori, tre<br />

segnalazioni concernenti la presunta scorrettezza <strong>del</strong> comportamento posto in essere dal Sig. Zonta<br />

Omar, titolare <strong>del</strong>l’impresa individuale Domus Reginae di Zonta Omar, in qualità di professionista,<br />

sostanziatosi nella promozione a mezzo telemarketing ovvero a domicilio per l’ottenimento di una<br />

tessera servizi che consente di diventare intestatari di una carta fe<strong>del</strong>tà denominata Carta Servizi<br />

Tutto Casa. Più in particolare, tale card darebbe il diritto di acquistare articoli per la casa presso<br />

alcuni punti vendita asseritamene di prossima apertura con vantaggiosi sconti sul prezzo di listino.<br />

Nelle richieste di intervento, si lamenta che l’adesione al citato programma prevede la<br />

sottoscrizione di un modulo il quale apparentemente sollecita l’acquisizione <strong><strong>del</strong>la</strong> citata Card,<br />

laddove, in realtà l’adesione all’offerta comporta la sottoscrizione di un vero e proprio contratto<br />

per l’acquisto immediato ovvero un acquisto pro futuro di articoli, per un importo complessivo<br />

variabile.<br />

In relazione alla predetta pratica commerciale è stata ipotizzata la violazione degli articoli 20, 21,<br />

ed in particolare il comma 1, lettere b) e d), 22, 24, 25 e 26, lettere b) e f), <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong><br />

Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a limitare considerevolmente,<br />

o addirittura escludere, la libertà di scelta o di comportamento <strong>del</strong> consumatore. In particolare la<br />

condotta avrebbe potuto, per un verso, considerarsi ingannevole in quanto al consumatore<br />

sarebbero state fornite informazioni inesatte, incomplete o non veritiere con particolare riferimento<br />

alle caratteristiche generali <strong>del</strong>l’offerta nonché con riferimento al prezzo e agli oneri da sostenere<br />

per aderire alla stessa in modo da indurlo a sottoscrivere un modulo di adesione la quale finalità ed<br />

oggetto non sono chiaramente percepibili dal consumatore e conseguentemente ad indurlo ad<br />

assumere una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso; per l’altro verso, tale<br />

pratica avrebbe potuto considerarsi aggressiva in quanto idonea a limitare considerevolmente la


216<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

libertà di scelta o di comportamento <strong>del</strong> consumatore in quanto consistente nell’aderire ad<br />

un’offerta non consapevolmente richiesta ed esigerne il pagamento immediato nonché, in alcuni<br />

casi, consistente nella visita a domicilio ai fini <strong><strong>del</strong>la</strong> vendita e <strong><strong>del</strong>la</strong> promozione ignorando gli<br />

inviti dei consumatori ad allontanarsi.<br />

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE<br />

In data 23 luglio 2008 è stato comunicato l’avvio <strong>del</strong> procedimento istruttorio all’impresa<br />

individuale Domus Reginae di Zonta Omar. Contestualmente alla comunicazione <strong>del</strong>l’avvio ed al<br />

fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione circa la sussistenza <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica<br />

commerciale scorretta oggetto <strong>del</strong> procedimento, è stato richiesto alla segnalata impresa<br />

individuale, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 27, commi 3 e 4, <strong>del</strong> Decreto, e <strong>del</strong>l’art. 12 <strong>del</strong> Regolamento, di<br />

fornire informazioni e relativa documentazione circa: a) le istruzioni impartite agli agenti ai fini<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> promozione e <strong><strong>del</strong>la</strong> conseguente sottoscrizione <strong>del</strong> modulo relativo alla Carta Servizi Tutto<br />

Casa e ad altre ulteriori fi<strong>del</strong>ity card promosse dall’impresa individuale; b) le modalità attraverso<br />

le quali vengono contattati i clienti nonché le modalità attraverso le quali è promossa l’adesione al<br />

programma di fe<strong>del</strong>tà; c) nel caso in cui la società facesse ricorso ad un call center per la<br />

promozione <strong><strong>del</strong>la</strong> propria attività, le informazioni e gli scripts impartiti agli operatori <strong>del</strong>lo stesso,<br />

d) copie, numero ed importo dei contratti sottoscritti per la tessera Carta Servizi Tutto Casa o per<br />

altre ulteriori fi<strong>del</strong>ity card promosse dalla società; e) copia dei contratti di assunzione degli agenti<br />

<strong>del</strong>l’impresa individuale Domus Reginae di Zonta Omar; f) elenco dei negozi presso i quali è<br />

possibile comprare gli articoli per la casa con il pubblicizzato sconto.<br />

L’<strong>Aut</strong>orità, con propria <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong> 17 luglio 2008, ha autorizzato altresì un’ispezione, ai sensi<br />

<strong>del</strong>l’art. 27, commi 2 e 3, <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, presso la sede e i locali <strong>del</strong>l’impresa<br />

individuale Domus Reginae di Zonta Omar, al fine di reperire tutta la documentazione necessaria<br />

alla valutazione dei comportamenti oggetto di istruttoria.<br />

Contestualmente alla comunicazione di avvio, in data 23 luglio 2008, ha avuto luogo l’ispezione<br />

presso la sede operativa <strong>del</strong>l’impresa individuale Domus Reginae di Zonta Omar sita in Noventa<br />

Padovana (PD), Via Valmarana 51, con sede legale in Capriccio di Vigenza (PD), Via Venezia,<br />

1<strong>47</strong>. In tale sede il responsabile commerciale <strong><strong>del</strong>la</strong> suddetta impresa individuale, ha collaborato<br />

con i funzionari incaricati al fine di prendere visione ed estrarre copia dei seguenti documenti:<br />

a) catalogo prodotti;<br />

b) esempi di moduli contrattuali e di fi<strong>del</strong>ity card;<br />

c) esempi di moduli contrattuali compilati e sottoscritti;<br />

d) copie di comunicazioni dei consumatori che hanno esercitato il diritto di recesso e relativa<br />

risposta <strong>del</strong>l’impresa all’esercizio <strong>del</strong> diritto di recesso;<br />

e) copia listino prodotti e copia costo merce;<br />

f) copia <strong>del</strong>l’elenco degli agenti di zona e relative indicazioni impartite dall’impresa per la propria<br />

attività commerciale;<br />

g) copia <strong>del</strong>le indicazioni impartite (scripts) agli addetti al call center;<br />

h) copia comunicazioni d’invio <strong><strong>del</strong>la</strong> carta servizi denominata Tutto Casa.<br />

Nel corso <strong>del</strong>l’attività istruttoria è emerso che la citata impresa individuale opera attraverso attività<br />

di telemarketing. In particolare, i funzionari incaricati <strong>del</strong>l’ispezione hanno preso copia degli script<br />

degli addetti al call center. Tali script recitano testualmente:<br />

“[…] stiamo svolgendo nella vostra zona una semplice indagine di mercato (sul caro vita). […] le<br />

comunico che la Domus Reginae le ha assegnato una carta servizi completamente gratuita che le<br />

dà diritto ad uno sconto che va dal 30% al 50% da utilizzare presso il magazzino all’ingrosso


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 217<br />

oppure da catalogo. L’azienda lo fa a scopo pubblicitario per farsi conoscere invece di mandare<br />

volantinaggi. Tratta articoli per la casa, il benessere, oggettistica e tempo libero, tutto quello che<br />

riguarda la famiglia (escluso alimentari e abbigliamento). Il magazzino sarà aperto<br />

prossimamente nella vostra aerea commerciale, nella vostra zona, preciso che la consegna <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

carta servizi è gratuita e personale […]”.<br />

Poiché nel corso <strong>del</strong> procedimento è emerso che tale pratica commerciale si è svolta attraverso<br />

attività di telemarketing, in data 12 agosto 2008 si è provveduto ad integrare la comunicazione di<br />

avvio, ai fini di richiedere il parere all’<strong>Aut</strong>orità per le Garanzie nelle Comunicazioni per esprimere<br />

il proprio parere, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 16, commi 3 e 4 <strong>del</strong> Regolamento.<br />

In data 6 ottobre 2008, l’impresa individuale Domus Reginae di Zonta Omar ha precisato quanto<br />

segue:<br />

- il settore <strong><strong>del</strong>la</strong> vendita tradizionale di articoli per la casa, posaterie, porcellane, biancherie, è in<br />

crisi;<br />

- nella Regione Veneto esistono numerose attività di produzione di tali articoli che non hanno una<br />

propria rete vendita e non sono pubblicizzate;<br />

- l’impresa in esame si proponeva, quindi, con nuove soluzioni e diverse modalità, di promuovere<br />

la vendita di tali articoli per la casa e nel contempo di far conoscere marchi e prodotti di aziende<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> realtà industriale veneta per lo sviluppo <strong>del</strong> settore;<br />

- punto di arrivo <strong>del</strong>l’attività <strong>del</strong>l’esponente sarebbe stato l’apertura di piccoli punti vendita onde<br />

ramificare la propria presenza nel territorio regionale e nazionale;<br />

- tale ambizioso progetto poteva essere realizzabile solo attraverso un progetto di fi<strong>del</strong>izzazione<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> potenziale clientela al fine di garantire un numero minimo di clienti potenziali nel luogo ove<br />

sarebbe avvenuta la prossima apertura di un punto vendita;<br />

- tale fi<strong>del</strong>izzazione poteva realizzarsi attraverso la concessione di una particolare scontistica dai<br />

prezzi di listino e ciò per favorire i clienti già acquisiti;<br />

- per formalizzare tali benefici veniva rilasciata una Carta Servizi che attestava il diritto alla<br />

predetta scontistica;<br />

- contrariamente a quanto contestato nel procedimento oggetto di esame, l’adesione al progetto di<br />

vendita con beni promozionali comportava l’acquisizione <strong><strong>del</strong>la</strong> Carta Servizi e non il contrario;<br />

infatti, l’operatore non vende la Carta Servizi ma beni per la casa e solo l’acquisto dei beni in<br />

promozione dà il diritto ad acquisire la Carta;<br />

- solo al fine di favorire il potenziale cliente, è anche concessa la possibilità di variare l’ordine, e<br />

l’importo complessivo è variabile solo per volontà <strong>del</strong> cliente che può scegliere taluni beni anziché<br />

altri;<br />

- i benefici <strong><strong>del</strong>la</strong> Carta Servizi vengono illustrati al potenziale cliente facendo presente che essa è<br />

gratuita. Tale affermazione è veritiera e non pregiudica – a parere <strong>del</strong>lo scrivente – il<br />

comportamento economico <strong>del</strong> consumatore il quale è libero se aderire all’offerta;<br />

- con il contatto telefonico l’attività di telemarketing è tesa solamente a ricercare un possibile<br />

interesse per l’iniziativa commerciale essendo poi demandato al funzionario di meglio fornire tutte<br />

le informazioni chieste dal potenziale cliente. Mai viene inibito al cliente la possibilità di scegliere<br />

e valutare la convenienza <strong><strong>del</strong>la</strong> proposta essendo comunque vero che la Carta servizi è gratuita;<br />

- l’operatore pubblicitario aveva peraltro già avviato trattative per un punto vendita – capannone<br />

nella zona di Vigenza;<br />

- i collaboratori <strong>del</strong>l’impresa sono stati assunti con un contratto a progetto laddove il progetto era<br />

lo sviluppo <strong>del</strong>l’azienda nel senso <strong><strong>del</strong>la</strong> ramificazione commerciale con piccoli e vari punti<br />

vendita;


218<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

- nonostante l’impegno profuso e la scelta di modalità di vendite alternative, dopo un avvio che<br />

lasciava ben sperare, con molta clientela soddisfatta, l’impresa ha avuto un periodo di crisi ed è<br />

stata messa in liquidazione dato che il giro d’affari non consentiva di offrire una scontistica e<br />

agevolazioni ai potenziali clienti.<br />

Con la medesima memoria, inoltre, l’impresa individuale Domus Reginae di Zonta Omar ha<br />

prodotto la seguente documentazione:<br />

1) copia planimetria immobile capannone;<br />

2) copia esempio contratto lavoro a progetto;<br />

3) copia di una dichiarazione di un cliente non sottoscritto, senza data e senza nessun tipo di<br />

ricevuta.<br />

In data 23 settembre 2008 è stata comunicata alle parti la data di conclusione <strong><strong>del</strong>la</strong> fase istruttoria<br />

ai sensi <strong>del</strong>l’art. 16, comma 1, <strong>del</strong> Regolamento.<br />

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ GARANTE PER LE GARANZIE NELLE<br />

COMUNICAZIONI<br />

Poiché la pratica commerciale oggetto <strong>del</strong> presente provvedimento è stato diffusa a mezzo<br />

telefonico, in data 20 ottobre 2008 è stato richiesto il parere all’<strong>Aut</strong>orità per le Garanzie nelle<br />

Comunicazioni, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 27, comma 6, <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo.<br />

Con parere pervenuto in data 11 novembre 2008, la suddetta <strong>Aut</strong>orità ha ritenuto che la pratica<br />

commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 comma 1, lettere b) e d), 22, 24,<br />

25 e 26, lettere b) e f), <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo, sulla base <strong>del</strong>le seguenti considerazioni:<br />

– vista la memoria difensiva presentata dall’operatore pubblicitario in data 6 ottobre 2008 ;<br />

– con riferimento al profilo <strong><strong>del</strong>la</strong> completezza e <strong><strong>del</strong>la</strong> veridicità <strong>del</strong>le informazioni da fornire in<br />

ordine alle caratteristiche principali <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica commerciale, ai fini <strong><strong>del</strong>la</strong> valutazione<br />

<strong>del</strong>l’effettiva convenienza <strong>del</strong>l’offerta dei prodotti stessi e <strong><strong>del</strong>la</strong> determinazione alla fruizione dei<br />

medesimi, il consumatore deve essere posto nella condizione di averne chiara e immediata<br />

contezza, con la conseguenza che la completezza <strong><strong>del</strong>la</strong> comunicazione pubblicitaria deve<br />

coniugarsi alla chiarezza e all’immediata percettibilità <strong>del</strong>le caratteristiche <strong>del</strong> prodotto;<br />

– per tale pubblicità è utilizzata una forma di comunicazione orale priva <strong><strong>del</strong>la</strong> individuazione<br />

<strong>del</strong>l’esatto contenuto <strong>del</strong> messaggio diffuso presso ogni singolo consumatore e quindi, allo stato<br />

degli atti, è possibile basarsi solo sul testo tipo <strong><strong>del</strong>la</strong> telefonata, il cui contenuto appare però tale da<br />

potersi considerare sufficientemente chiaro ed esaustivo in ordine al complesso <strong>del</strong>le informazioni<br />

fornite al consumatore al servizio reclamizzato;<br />

– la personalizzazione <strong>del</strong>l’approccio al cliente, attraverso la telefonata diretta, costituisce un<br />

mezzo di diffusione <strong>del</strong> messaggio più incisivo e dunque potenzialmente più efficace a generare<br />

nel destinatario il convincimento <strong><strong>del</strong>la</strong> completezza e veridicità <strong>del</strong>le informazioni ricevute, che<br />

discendono, tipicamente, anche dalle domande dei destinatari relative alle loro specifiche esigenze;<br />

il caso esaminato rientra in quel tipo di operazione che prevede un’attività promozionale<br />

consistente nel contattare in modo diretto e selettivo, solitamente per telefono, ogni singolo<br />

consumatore facente parte di un target potenzialmente interessato alle offerte commerciali che si<br />

vogliono ad esso proporre;<br />

– in particolare, quantunque il testo tipo <strong><strong>del</strong>la</strong> telefonata sopra riportato indichi, in termini<br />

generali, che, a seguito <strong>del</strong> contatto telefonico avuto con il singolo potenziale cliente, questi possa<br />

disporre di una “carta servizi completamente gratuita che le dà diritto ad uno sconto che va dal<br />

30% al 50% da utilizzare presso il magazzino all’ingrosso oppure da catalogo”, tuttavia, dal<br />

complesso <strong><strong>del</strong>la</strong> documentazione versata in atti, non emerge che siano state specificate le


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 219<br />

caratteristiche generali <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica, quale, a titolo esemplificativo, la necessità di sottoscrivere un<br />

apposito modulo ovvero un contratto per poter disporre <strong><strong>del</strong>la</strong> carta e, quindi, per poter acquistare i<br />

prodotti in vendita nonché gli oneri da sostenere, quali, a titolo esemplificativo, il limite 2.600 euro<br />

di spesa in cinque anni, quello di caricare la carta immediatamente con conseguente dazione <strong>del</strong><br />

corrispettivo all’agente in visita a domicilio, l’avere sconti vantaggiosi fino ad un massimo di 2500<br />

euro sui prodotti in vendita nell’arco di cinque anni e la necessità di versare a rate la somma di<br />

2600 euro per gli acquisti effettuati nell’arco di cinque anni;<br />

– in occasione di presentazioni quale quella in esame, attraverso le quali l’impresa in questione si<br />

rivolge al pubblico impartendo agli addetti al call center precise istruzioni scritte interne come<br />

riportato nel testo tipo <strong><strong>del</strong>la</strong> telefonata, proprio perché il consumatore può risultare particolarmente<br />

esposto alle pressioni psicologiche che il venditore ha esercitato, il professionista non pare aver<br />

assolto al particolare obbligo di diligenza per non aver evidenziato chiaramente le caratteristiche<br />

generali <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica, nonché i relativi oneri che il consumatore deve sostenere;<br />

– l’operatore commerciale non ha assolto lo specifico onere di chiarezza e completezza nella<br />

redazione <strong><strong>del</strong>la</strong> propria comunicazione d’impresa, non salvaguardando, così, la libertà di<br />

autodeterminazione <strong>del</strong> consumatore da ogni interferenza ingiusta fin dal primo contatto<br />

pubblicitario per via telefonica;<br />

– la pratica commerciale contestata, da intendersi nell’unica versione a disposizione, ossia nel<br />

testo tipo di indicazioni impartite agli addetti a call center allegati al processo verbale di<br />

accertamento ispettivo steso dall’<strong>Aut</strong>orità garante <strong><strong>del</strong>la</strong> concorrenza e <strong>del</strong> mercato, in quanto al<br />

consumatore non sono state fornite informazioni esatte e complete relativamente alle<br />

caratteristiche generali e agli oneri da sostenere <strong>del</strong>l’offerta reclamizzata, è in grado di orientare<br />

indebitamente i consumatori.<br />

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE<br />

La pratica commerciale<br />

La pratica oggetto <strong>del</strong> presente procedimento si sostanzia in un primo contatto attraverso la<br />

descritta attività di telemarketing effettuata dagli addetti al call center <strong>del</strong>l’impresa individuale<br />

Domus Reginae di Zonta Omar, seguito da una visita a domicilio degli agenti e/o venditori<br />

finalizzata alla consegna <strong><strong>del</strong>la</strong> c.d. fi<strong>del</strong>ity card e la consegna di un campione di prodotti quale ad<br />

esempio un kit di asciugamani “ANNA VERSACE”.<br />

Dagli atti <strong>del</strong> procedimento risulta che il messaggio telefonico con il quale si sollecita un incontro<br />

con i consumatori, risulta omissivo con riguardo sia all’oggetto <strong><strong>del</strong>la</strong> visita al domicilio <strong>del</strong><br />

consumatore (vendita di articoli per la casa, il benessere, oggettistica e tempo libero, tutto quello<br />

che riguarda la famiglia (escluso alimentari e abbigliamento), con accensione, all’occorrenza, di un<br />

finanziamento per il pagamento), sia alla caratteristiche <strong>del</strong> buono sconto (“carta servizi<br />

completamente gratuita”), che con riguardo alle sue modalità di utilizzo (“carta servizi [...] che le<br />

dà diritto ad uno sconto che va dal 30% al 50% da utilizzare presso il magazzino all’ingrosso<br />

oppure da catalogo”).<br />

Per quanto concerne l’intento commerciale <strong><strong>del</strong>la</strong> visita a domicilio, il testo tipo <strong><strong>del</strong>la</strong> telefonata<br />

effettuata dalle centraliniste <strong>del</strong> call center <strong>del</strong>l’impresa individuale Domus Reginae è <strong>del</strong> seguente<br />

tenore. “[…] stiamo svolgendo nella vostra zona una semplice indagine di mercato (sul caro vita).<br />

[…] le comunico che la Domus Reginae le ha assegnato una carta servizi completamente gratuita<br />

che le dà diritto ad uno sconto che va dal 30% al 50% da utilizzare presso il magazzino<br />

all’ingrosso oppure da catalogo. L’azienda lo fa a scopo pubblicitario per farsi conoscere invece


220<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

di mandare volantinaggi. Tratta articoli per la casa, il benessere, oggettistica e tempo libero, tutto<br />

quello che riguarda la famiglia (escluso alimentari e abbigliamento). Il magazzino sarà aperto<br />

prossimamente nella vostra aerea commerciale, nella vostra zona, preciso che la consegna <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

carta servizi è gratuita e personale […]”. Nel merito il testo <strong>del</strong>lo script può essere considerato<br />

come fortemente ingannevole in quanto il consumatore non viene informato <strong><strong>del</strong>la</strong> circostanza che<br />

la visita a casa <strong>del</strong>l’agente non è finalizzata alla ricezione <strong><strong>del</strong>la</strong> sola fi<strong>del</strong>ity card ma alla firma di<br />

un modulo, compilato dall’agente, che comporta la formulazione di una proposta commerciale a<br />

favore <strong>del</strong> professionista.<br />

Tale pratica appare ancor più scorretta nel momento in cui si analizza il testo <strong><strong>del</strong>la</strong> telefonata in<br />

combinato con le istruzioni impartite alle centraliniste. Tali istruzioni, infatti, sono finalizzate a<br />

trarre in inganno il consumatore e, in particolar modo, a non renderlo edotto <strong>del</strong>le condizioni alle<br />

quali viene rilasciata la tessera. Infatti, dai documenti in atti, si evince che le centraliniste “Alla<br />

domanda ma c’è qualcosa da acquistare?” erano tenute a rispondere: “Signora […] noi diamo<br />

questa carta servizi con la speranza che possiate diventare clienti”, mentre alla domanda “ma<br />

devo pagare qualcosa per la carta servizi?” la risposta era la seguente: “NO!!!! La carta servizi le<br />

viene data gratuitamente con la speranza che possiate diventare clienti”. Con riferimento, infine,<br />

alla domanda “ma dove aprite?”, le risposte impartite alle centraliniste erano le seguenti: “Il<br />

magazzino verrà aperto prossimamente nella vostra aerea commerciale comunque per migliori<br />

dettagli potrete chiedere direttamente al funzionario”.<br />

Dalla disamina <strong>del</strong> contenuto degli script nonché <strong>del</strong>le istruzioni ripartite si desume chiaramente<br />

che il professionista non solo ha posto in essere una pratica fortemente ingannevole rispetto alle<br />

condizioni <strong>del</strong>l’offerta ma, altresì, una pratica omissiva rispetto all’intento reale <strong>del</strong> contatto<br />

telefonico, in palese contrasto con gli articoli 21 e 22 <strong>del</strong> codice <strong>del</strong> consumo. Quanto all’intento<br />

commerciale <strong>del</strong> contatto, infatti, nel corso <strong>del</strong> procedimento è emerso che le istruzioni impartite<br />

alle centraliniste <strong>del</strong> call center specificano chiaramente che, alla domanda effettuata dal<br />

consumatore: “ma devo pagare qualcosa per la carta servizi?” gli addetti al contatto devono<br />

rispondere: “NO!!!! La carta servizi le viene data gratuitamente con la speranza che possiate<br />

diventare clienti”. In realtà, dunque, l’intento <strong>del</strong>l’attività di telemarketing è chiara all’utente solo<br />

al momento <strong><strong>del</strong>la</strong> visita a casa effettuata dall’agente, nel corso <strong><strong>del</strong>la</strong> quale il consumatore viene<br />

edotto <strong><strong>del</strong>la</strong> necessità di sottoscrivere un apposito modulo ovvero un contratto per poter disporre<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> carta nonché l’onere da sostenere, consistente nel caricare la carta con conseguente anticipo<br />

immediato <strong>del</strong> corrispettivo all’agente in visita a domicilio. Tale circostanza è suffragata dalle<br />

istruzioni impartite dall’operatore pubblicitario ai propri agenti, tramite comunicazione impartite<br />

nell’aprile <strong>del</strong> 2008, ove al punto 2 si specifica chiaramente che: “I perfezionamenti dei contratti<br />

autorizzano i funzionari ad incassare un massimo di 100.00 come acconto o caparra per<br />

contratto”. La carta fi<strong>del</strong>ity, dunque, viene rilasciata al potenziale cliente solo a seguito <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

stipula <strong>del</strong> predetto contratto, circostanza questa completamente omessa nel corso <strong><strong>del</strong>la</strong> telefonata.<br />

Inoltre, la non fruibilità <strong><strong>del</strong>la</strong> tessera sconto così come prospettata nel corso <strong><strong>del</strong>la</strong> telefonata dalle<br />

centraliniste <strong>del</strong> call center è ammessa dallo stesso operatore pubblicitario, il quale, in una missiva<br />

acquisita nel corso <strong>del</strong>l’ispezione tenutasi il 23 luglio 2003, datata 20 giugno 2006, peraltro non<br />

sottoscritta e senza nessuna prova di avvenuta spedizione, indirizzata ad una finanziaria e ad una<br />

associazione di consumatori, al punto 1 specifica che: “la tessera è solo un mezzo per identificare<br />

il cliente e per dare la possibilità a questi di utilizzare il diritto di intercambiabilità sulla<br />

merce.[…] Perciò la tessera è da considerarsi un ottimo servizio commerciale che diamo al cliente<br />

ai fini di avere agevolazione sugli acquisti”.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 221<br />

Infine, anche con riferimento al profilo <strong><strong>del</strong>la</strong> prospettazione <strong>del</strong>l’apertura di nuovi negozi, la<br />

pratica appare fortemente scorretta. Infatti, dalle risultanze istruttorie agli atti e per ammissione<br />

<strong>del</strong>lo stesso professionista, nella memoria difensiva <strong>del</strong> 6 ottobre 2008 è emerso che la circostanza<br />

che verranno aperti nuovi negozi non risponde in alcun modo alla realtà. L’impresa individuale<br />

Domus Reginae, dunque, attraverso il contatto telefonico, afferma contrariamente al vero che<br />

“l’assegnazione di una carta servizi completamente gratuita che le dà diritto ad uno sconto che va<br />

dal 30% al 50% da utilizzare presso il magazzino all’ingrosso oppure da catalogo”, laddove lo<br />

stesso professionista è ben consapevole che la circostanza che nelle vicinanze <strong>del</strong> consumatore<br />

contattato verrà aperto un punto vendita non si potrà, di fatto, mai verificare.<br />

Sul punto, non è condivisibile la tesi difensiva <strong>del</strong> professionista, il quale ha evidenziato nella<br />

propria memoria difensiva che “l’attività di telemarketing è tesa solamente a ricercare un<br />

possibile interesse per l’iniziativa commerciale essendo poi demandato al funzionario di meglio<br />

fornire tutte le informazioni chieste dal potenziale cliente”. In base, infatti, ad una consolidata<br />

giurisprudenza <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità nella previgente disciplina <strong><strong>del</strong>la</strong> pubblicità ingannevole, l’idoneità<br />

ingannatoria <strong>del</strong> messaggio non può essere esclusa dalla circostanza secondo la quale il pubblico è<br />

posto nella condizione di apprendere le relative informazioni in un momento immediatamente<br />

successivo. Infatti, il Codice <strong>del</strong> Consumo ha inteso salvaguardare la libertà di autodeterminazione<br />

<strong>del</strong> consumatore da ogni erronea interferenza fin dal primo contatto pubblicitario, imponendo<br />

dunque all’operatore commerciale un preciso onere di completezza e chiarezza nella redazione<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> propria comunicazione d’impresa 1 .<br />

La pratica commerciale descritta, consistente nel messaggio pubblicitario privo di informazioni<br />

chiare e complete sui contenuti e caratteristiche <strong>del</strong> rilascio di una carta servizi – oltre che sulle<br />

modalità di fruizione – e che veicola un’informazione omissiva sullo scopo <strong><strong>del</strong>la</strong> visita presso il<br />

domicilio <strong>del</strong> consumatore, risulta, pertanto, scorretta ai sensi <strong>del</strong>l’art. 20, comma 2, <strong>del</strong> Codice<br />

<strong>del</strong> Consumo e ingannevole ai sensi <strong>del</strong>l’art. 21, comma 1, lettera c), e <strong>del</strong>l’art. 22, comma 4,<br />

lettera c), <strong>del</strong>lo stesso Codice <strong>del</strong> Consumo.<br />

Si ricorda che ai sensi <strong>del</strong> citato articolo 20, comma 2, <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo, «Una pratica<br />

commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in<br />

misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, <strong>del</strong> consumatore medio<br />

che essa raggiunge o al quale è diretta».<br />

Nel caso di specie, la contrarietà alla diligenza professionale e l’idoneità a falsare il<br />

comportamento economico dei consumatori <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica oggetto di valutazione derivano<br />

dall’acclarata natura ingannevole <strong><strong>del</strong>la</strong> stessa ai sensi degli articoli 21 e 22 <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong><br />

Consumo. Non si riscontra nel caso di specie da parte <strong>del</strong> professionista “il normale grado di<br />

competenza ed attenzione” che ragionevolmente ci si può attendere da un operatore <strong>del</strong>lo specifico<br />

settore di attività, atteso che risultava perfettamente possibile per il professionista, date le<br />

caratteristiche <strong>del</strong> telemarketing, fornire un’informazione completa e corretta ai consumatori.<br />

Per quanto attiene, inoltre, all’idoneità <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica a falsare in misura apprezzabile le scelte dei<br />

consumatori, si osserva che l’omissione informativa riguarda acquisto di prodotti per un arco<br />

temporale lungo (5 anni) che hanno un’incidenza notevole sul prezzo complessivo <strong>del</strong> prodotto.<br />

Inoltre, la falsa informazione in merito allo scopo <strong><strong>del</strong>la</strong> visita a domicilio e la prospettazione di un<br />

omaggio pubblicitario (bauletto) può spingere i consumatori ad accettare tale visita, laddove<br />

invece la prospettiva di una vendita domiciliare di ulteriori prodotti non richiesti potrebbe invece<br />

indurre vari consumatori a negare l’autorizzazione a tale visita e quindi a rinunciare all’acquisto<br />

degli stessi prodotti.<br />

1 Cfr. tra gli altri, la decisione <strong>del</strong> 10 gennaio 2008, PI6256 – Spot Opel, in Boll. n. 1/08.


222<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 27, comma 9, <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, con il provvedimento che<br />

vieta la pratica commerciale scorretta, l’<strong>Aut</strong>orità dispone l’applicazione di una sanzione<br />

amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto <strong><strong>del</strong>la</strong> gravità e <strong><strong>del</strong>la</strong> durata <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

violazione.<br />

In ordine alla quantificazione <strong><strong>del</strong>la</strong> sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri<br />

individuati dall’articolo 11 <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 689/81, in virtù <strong>del</strong> richiamo previsto all’articolo 27,<br />

comma 13, <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima <strong>del</strong>l’entrata in vigore<br />

dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146: in particolare, <strong><strong>del</strong>la</strong> gravità <strong><strong>del</strong>la</strong> violazione,<br />

<strong>del</strong>l’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, <strong><strong>del</strong>la</strong> personalità <strong>del</strong>l’agente,<br />

nonché <strong>del</strong>le condizioni economiche <strong>del</strong>l’impresa stessa.<br />

Con riguardo alla gravità <strong><strong>del</strong>la</strong> violazione, si è considerato che la fattispecie descritta ha avuto un<br />

significativo impatto tra i consumatori, in quanto sono stati indotti a firmare dei contratti di<br />

acquisto di merce <strong>del</strong> professionista sulla base <strong><strong>del</strong>la</strong> falsa prospettazione di un buono-sconto.<br />

Quanto all’ampiezza, dagli elementi in atti la pratica risulta essere stata attuata attraverso call<br />

center e dunque tramite attività di telemarketing, avendo pertanto raggiunto un numero<br />

significativo di destinatari.<br />

Per quanto riguarda la durata <strong><strong>del</strong>la</strong> violazione, si considera che, come emerge dalla<br />

documentazione in atti, la pratica ha avuto luogo dal mese di febbraio 2008 al mese di giugno<br />

2008.<br />

Alla luce dei predetti criteri, la sanzione da applicare al Sig. Zonta Omar, titolare <strong>del</strong>l’impresa<br />

individuale Domus Reginae di Zonta Omar, è determinata in misura pari a 170.000 €<br />

(centosettantamila euro).<br />

RITENUTO che, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 20, comma 2, <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, nei limiti di cui<br />

in motivazione, la pratica commerciale in esame è scorretta in quanto contraria alla diligenza<br />

professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico <strong>del</strong><br />

consumatore medio che essa raggiunge;<br />

RITENUTO, in particolare, sulla base <strong>del</strong>le considerazioni suesposte, in conformità al parere<br />

<strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che la pratica commerciale in esame risulta<br />

scorretta, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo, in quanto idonea ad indurre in<br />

errore le persone alle quali è rivolta o da essa raggiunta sulle reali caratteristiche e sulle condizioni<br />

economiche <strong>del</strong> servizio pubblicizzato e suscettibile di pregiudicare il comportamento economico<br />

dei destinatari, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 21 <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, inducendoli a prendere una<br />

decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso;<br />

DELIBERA<br />

a) che la pratica commerciale descritta al punto II <strong>del</strong> presente provvedimento, posta in essere dal<br />

Sig. Zonta Omar, titolare <strong>del</strong>l’impresa individuale Domus Reginae di Zonta Omar, costituisce, per<br />

le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli<br />

articoli 20, 21 e 22 <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore diffusione;<br />

b) che al Sig. Zonta Omar, titolare <strong>del</strong>l’impresa individuale Domus Reginae di Zonta Omar, sia<br />

irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 170.000 € (centosettantamila euro);


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 223<br />

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di<br />

trenta giorni dalla notificazione <strong>del</strong> presente provvedimento, con versamento diretto al<br />

concessionario <strong>del</strong> servizio <strong><strong>del</strong>la</strong> riscossione oppure mediante <strong>del</strong>ega alla banca o alle Poste<br />

Italiane, presentando il mo<strong>del</strong>lo allegato al presente provvedimento, così come previsto dal<br />

Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.<br />

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere<br />

corrisposti gli interessi di mora nella misura <strong>del</strong> tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla<br />

scadenza <strong>del</strong> termine <strong>del</strong> pagamento e sino alla data <strong>del</strong> pagamento. In caso di ulteriore ritardo<br />

nell’adempimento, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 27, comma 6, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 689/81, la somma dovuta per<br />

la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo<br />

alla scadenza <strong>del</strong> termine <strong>del</strong> pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al<br />

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora<br />

maturati nel medesimo periodo.<br />

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’<strong>Aut</strong>orità attraverso<br />

l’invio di copia <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo attestante il versamento effettuato.<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 27, comma 12, <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza<br />

alla presente <strong>del</strong>ibera l'<strong>Aut</strong>orità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000<br />

euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'<strong>Aut</strong>orità può disporre la sospensione <strong>del</strong>l'attività di<br />

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.<br />

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel <strong>Bollettino</strong><br />

<strong>del</strong>l'<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong> e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong>.<br />

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR <strong>del</strong> Lazio, ai sensi<br />

<strong>del</strong>l'articolo 27, comma 13, <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di<br />

notificazione <strong>del</strong> provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al<br />

Presidente <strong><strong>del</strong>la</strong> Repubblica, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 8, comma 2, <strong>del</strong> Decreto <strong>del</strong> Presidente <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di<br />

notificazione <strong>del</strong> provvedimento stesso.<br />

IL SEGRETARIO GENERALE<br />

Luigi Fiorentino<br />

IL PRESIDENTE<br />

Antonio Catricalà


224<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

PS1365 - "ITALIA DENTRO CASA" BY EUROKONTAT<br />

Provvedimento n. 19261<br />

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO<br />

NELLA SUA ADUNANZA <strong>del</strong>l'11 dicembre 2008;<br />

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;<br />

VISTO il Titolo III <strong>del</strong> Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal Decreto<br />

Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito Codice <strong>del</strong> Consumo);<br />

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”,<br />

adottato con <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>del</strong> 15 novembre 2007 pubblicata nella G.U. n. 283 <strong>del</strong> 5<br />

dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);<br />

VISTI gli atti <strong>del</strong> procedimento;<br />

I. LE PARTI<br />

Segnalante:<br />

Associazioni ConfConsumatori Emilia–Romagna e FederConsumatori di Belluno, in qualità di<br />

associazioni di consumatori.<br />

Professionisti:<br />

società Eurokontat S.r.l. (marchio Italia Dentro Casa), con sede in Padova, via <strong>del</strong> Cristo, 326.<br />

II. LA PRATICA COMMERCIALE<br />

Nelle date 8 maggio e 16 giugno 2008 sono pervenute, da parte <strong>del</strong>le suddette associazioni, diverse<br />

segnalazioni concernenti la presunta scorrettezza <strong>del</strong> comportamento posto in essere dalla società<br />

Eurokontat S.r.l., in qualità di professionista, sostanziatosi nella promozione a domicilio presso i<br />

consumatori, ovvero tramite telemarketing <strong><strong>del</strong>la</strong> possibilità di ottenere alcuni buoni sconto. Più in<br />

particolare, tali buoni darebbero il diritto di acquistare articoli per la casa presso alcuni punti<br />

vendita asseritamente di prossima apertura con uno sconto pari al 30% o al 50% dal prezzo di<br />

listino.<br />

Nelle richieste d’intervento si lamenta che l’ottenimento dei buoni prevede la sottoscrizione di un<br />

modulo il quale apparentemente sollecita l’acquisizione degli stessi laddove, in realtà, l’adesione<br />

all’offerta comporta la sottoscrizione di un vero e proprio contratto per l’acquisto immediato<br />

ovvero un acquisto pro futuro di articoli, per un importo complessivo pari a 2.500 €, ovvero<br />

d’importo variabile.<br />

In relazione alla predetta pratica commerciale è stata ipotizzata la violazione degli articoli 20, 21,<br />

ed in particolare il comma 1, lettere b) e d), 22, 24, 25 e 26, lettere b) e f), <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong><br />

Consumo, in quanto la descritta pratica appare contraria alla diligenza professionale ed idonea a<br />

limitare considerevolmente, o addirittura escludere, la libertà di scelta o di comportamento <strong>del</strong><br />

consumatore. Più precisamente, la stessa avrebbe potuto, per un verso, considerarsi ingannevole in<br />

quanto al consumatore sarebbero fornite informazioni inesatte, incomplete o non veritiere con<br />

particolare riferimento alle caratteristiche generali <strong>del</strong>l’offerta, nonché con riferimento al prezzo e<br />

agli oneri da sostenere per ottenere il buono sconto medesimo, inducendolo a sottoscrivere un<br />

modulo di adesione le cui finalità ed oggetto non sono chiaramente percepibili; per l’altro verso,<br />

tale pratica avrebbe potuto considerarsi aggressiva in quanto idonea a limitare considerevolmente<br />

la libertà di scelta o di comportamento <strong>del</strong> consumatore in quanto consistente nell’aderire ad


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 225<br />

un’offerta non consapevolmente richiesta ed esigerne il pagamento immediato nonché, in alcuni<br />

casi, consistente nella visita a domicilio ai fini <strong><strong>del</strong>la</strong> vendita e <strong><strong>del</strong>la</strong> promozione ignorando gli<br />

inviti dei consumatori ad allontanarsi.<br />

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE<br />

In data 17 luglio 2008 è stato comunicato l’avvio <strong>del</strong> procedimento istruttorio alla società<br />

Eurokontat S.r.l. ed ai segnalanti, Associazioni ConfConsumatori Emilia–Romagna e<br />

FederConsumatori di Belluno, in qualità di associazione di consumatori.<br />

Contestualmente alla comunicazione <strong>del</strong>l’avvio ed al fine di acquisire elementi conoscitivi utili<br />

alla valutazione circa la sussistenza <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica commerciale scorretta oggetto <strong>del</strong> procedimento,<br />

è stato richiesto alla segnalata società, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 27, commi 3 e 4, <strong>del</strong> Decreto, e <strong>del</strong>l’art. 12<br />

<strong>del</strong> Regolamento, di fornire informazioni e relativa documentazione circa: a) le istruzioni impartite<br />

agli agenti ai fini <strong><strong>del</strong>la</strong> promozione e <strong><strong>del</strong>la</strong> conseguente sottoscrizione dei moduli relativi ai buoni<br />

sconto o ad altre ulteriori operazioni promozionali di medesimo tenore promosse dalla società; b)<br />

le modalità attraverso le quali vengono contattati i clienti nonché le modalità attraverso le quali è<br />

promossa la citata offerta; c) nel caso in cui la società facesse ricorso ad un call center per la<br />

promozione <strong><strong>del</strong>la</strong> propria attività, le informazioni e gli scripts impartiti agli operatori <strong>del</strong>lo stesso,<br />

d) copie, numero ed importo dei contratti per i buoni sconto o per altre ulteriori operazioni<br />

promozionali di medesimo tenore promosse dalla società; e) copia dei contratti di assunzione degli<br />

agenti <strong><strong>del</strong>la</strong> società Eurokontat S.r.l.; f) elenco dei negozi presso i quali è possibile comprare gli<br />

articoli per la casa con il pubblicizzato sconto.<br />

L’<strong>Aut</strong>orità, con propria <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong> 17 luglio 2008, ha autorizzato un’ispezione, ai sensi <strong>del</strong>l’art.<br />

27, commi 2 e 3, <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, presso la sede e i locali <strong><strong>del</strong>la</strong> società<br />

Eurokontat S.r.l., al fine di reperire tutta la documentazione necessaria alla valutazione dei<br />

comportamenti oggetto di istruttoria.<br />

In data 23 luglio 2008, ha avuto pertanto luogo l’ispezione presso la sede <strong><strong>del</strong>la</strong> società Eurokontat<br />

S.r.l. in Padova, Via <strong>del</strong> Cristo 326. In tale sede si è estratto copia dei seguenti documenti:<br />

a) catalogo dei prodotti commercializzati;<br />

b) libro matricola dei dipendenti <strong><strong>del</strong>la</strong> società Eurokontat S.r.l. nel periodo temporale compreso dal<br />

1° ottobre 2005 al 1° febbraio 2008;<br />

c) lettere di richiesta di recesso dei consumatori e relative risposta <strong><strong>del</strong>la</strong> società, nel periodo<br />

compreso tra novembre 2007 fino a luglio 2008;<br />

d) Scripts e indicazioni forniti agli addetti <strong>del</strong> call center, rinvenuti nella sala degli stessi operatori;<br />

e) materiale pubblicitario fornito ai clienti;<br />

f) CD contenente la lista dei clienti che hanno sottoscritto i contratti, nonché copie dei moduli e dei<br />

coupon offerti;<br />

g) esempi di elenco dei clienti da contattare in varie regioni d’Italia;<br />

h) esempi di listini prezzi;<br />

i) scheda informativa sui clienti;<br />

j) elenco trasferte agenti.<br />

Con memoria pervenuta in data 8 agosto 2008, Eurokontat S.r.l. ha rappresentato di essere una<br />

società che commercializza “al minuto e all’ingrosso con forme normali e speciali di vendita, in<br />

particolare a domicilio, per corrispondenza, in sede fissa e/o ambulante di prodotti tessili di<br />

qualunque tipo e pregio, compresi quelli per l’arredamento <strong><strong>del</strong>la</strong> casa, mobili, articoli casalinghi e<br />

corredi […]”, come indicato dall’oggetto sociale. L’attività <strong><strong>del</strong>la</strong> stessa svolta prevede tre fasi:


226<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

– nella prima fase, previa individuazione dei nominativi di alcuni soggetti compresi in diverse<br />

categorie di potenziali clienti che indagini di mercato hanno indicato come più recettizie nei<br />

confronti <strong><strong>del</strong>la</strong> vendita a domicilio o, comunque, a distanza (per esempio, è stato rilevato come le<br />

donne incinte siano da considerarsi invece una categoria non propensa ad acquistare per<br />

corrispondenza), l’odierna esponente procede ad un primo contatto telefonico teso a verificare la<br />

disponibilità <strong>del</strong> potenziale cliente a fissare un appuntamento per la promozione di prodotti presso<br />

la propria abitazione in orario e data concordati;<br />

– nella seconda fase, una volta che il soggetto contattato si è dichiarato interessato e ha<br />

acconsentito a fissare un appuntamento presso la propria abitazione, riceve la visita di un<br />

dipendente <strong><strong>del</strong>la</strong> società, munito <strong>del</strong>l’apposito tesserino di riconoscimento, il quale provvede ad<br />

illustrare la proposta commerciale di Eurokontat S.r.l. e le modalità di adesione alla stessa;<br />

nell’ipotesi in cui il cliente manifesti la propria volontà di aderire a detta proposta commerciale, il<br />

dipendente incaricato provvede a far sottoscrivere una “copia commissione” dove viene, tra l’altro,<br />

indicato espressamente che il soggetto firmatario “[…] decide di aderire all’iniziativa di fare<br />

acquisti presso Italia Dentro Casa nei termini <strong>del</strong>l’importo e nei modi sotto indicati. Si impegna<br />

inoltre a spendere il proprio coupon/buono spesa o subito o stabilendone la modalità con il<br />

responsabile di zona”. Successivamente, compilata la “copia commissione” con i dati completi <strong>del</strong><br />

cliente firmatario ed esaminato l’elenco prodotti per l’utilizzo <strong>del</strong> primo coupon/buono spesa – con<br />

sottostante la dicitura “nb: importante è fare 01 acquisto immediato” viene chiaramente indicato<br />

che “la spesa è di euro xxx, max in cinque anni”, ove per spesa naturalmente si deve intendere<br />

quella relativa ai prodotti sopra elencati e la stessa deve intendersi riferita all’adesione<br />

“all’iniziativa di fare acquisti c/o Italia Dentro Casa”;<br />

nella terza fase, nell’ipotesi in cui il soggetto contattato abbia aderito all’iniziativa proposta da<br />

Eurokontat S.r.l. sottoscrivendo la “copia commissione”, un altro dipendente <strong><strong>del</strong>la</strong> società si reca<br />

nuovamente – previo nuovo appuntamento telefonico – presso l’abitazione <strong>del</strong>lo stesso per<br />

stabilire le modalità di spesa <strong>del</strong> primo coupon/buono spesa con il “responsabile di zona”; in<br />

questa sede, il cliente decide se corrispondere gli importi già concordati in un’unica soluzione<br />

ovvero dilazionati nel tempo, eventualmente anche con accesso al finanziamento. A seguito di ciò,<br />

interviene quella che può essere definita la fase esecutiva <strong>del</strong>l’accordo che si sostanzia nella<br />

consegna <strong><strong>del</strong>la</strong> merce scelta. I soggetti contattati vengono edotti in ognuna <strong>del</strong>le due prime fasi dei<br />

termini e <strong>del</strong>le particolari modalità <strong>del</strong> recesso previsti dalla legge, riportati espressamente nelle<br />

condizioni generali di contratto sottoscritte. Proprio per questo motivo, non si dà luogo alla terza<br />

fase di cui sopra se non dopo che sia trascorso il termine che la legge stabilisce come idoneo a<br />

manifestare la volontà di recedere; in quest’ultima fase, il cliente viene contattato all’unico scopo<br />

di stabilire le modalità di spesa <strong>del</strong> coupon di cui alla copia commissione e la successiva consegna<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> merce. A titolo esemplificativo, a fronte di una spesa pari a 2.400 euro da effettuarsi nel<br />

periodo massimo di cinque anni, il consumatore che ne ha fatto richiesta deve sostenere una spesa<br />

di 40 euro al mese, senza necessità di alcun finanziamento.<br />

Nella propria memoria, Eurokontat S.r.l. afferma altresì:<br />

- di vendere i prodotti che ha in magazzino e che sono quindi immediatamente disponibili a<br />

richiesta <strong>del</strong> cliente;<br />

- di avere predisposto, le informazioni sulle modalità di esecuzione <strong>del</strong> contratto, sulla merce e<br />

sulla modalità di pagamento, come pure sull’esercizio <strong>del</strong> diritto di recesso, un servizio clienti<br />

attivo dal lunedì al venerdì;<br />

- di informare i potenziali clienti circa gli importi eventualmente da corrispondere, le modalità<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> spesa e di fornire ogni riferimento sulle possibilità e modalità di recedere dal contratto;


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 227<br />

- inoltre, al fine di far verificare al cliente la qualità - seppur a titolo di campione- dei prodotti<br />

distribuiti, di dare in visione e rilasciare, al momento <strong><strong>del</strong>la</strong> sottoscrizione <strong>del</strong> contratto, un<br />

“bauletto” pubblicitario; tale “bauletto”, per il quale viene espressamente aggiunto a penna in<br />

presenza <strong>del</strong> cliente al momento <strong><strong>del</strong>la</strong> sottoscrizione <strong><strong>del</strong>la</strong> commissione che non “vi è obbligo di<br />

acquisto”, rimane nella disponibilità <strong>del</strong>lo stesso solitamente sino a quando il responsabile <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

zona (terza fase <strong><strong>del</strong>la</strong> vendita) non provvede, previa fissazione di appuntamento, alla specifica dei<br />

beni come pure alla convenzione <strong>del</strong>le modalità di pagamento; anche nell’ipotesi in cui tra gli<br />

oggetti scelti per l’acquisto vi sia il “bauletto”, si tratta sempre di un nuovo bauletto che viene<br />

consegnato successivamente;<br />

- può succedere che il bauletto venga lasciato definitivamente in omaggio, ma ciò corrisponde ad<br />

una precisa esigenza di economia aziendale; infatti, nel caso di comunicazione di recesso, la<br />

maggior parte dei recedenti provvede a riconsegnarlo, ma, nel caso in cui ciò non avvenga, la<br />

società scrivente, per un motivo puramente economico, ritiene di non agire per il recupero <strong>del</strong>lo<br />

stesso.<br />

Con ulteriore memoria pervenuta in data 13 agosto 2008, la società Eurokontat S.r.l. oltre a<br />

ribadire quanto già espresso con la comunicazione <strong>del</strong>l’8 agosto 2008, ha precisato, in sintesi,<br />

quanto segue:<br />

– di esercitare altre attività, oltre alla promozione pubblicitaria di articoli per la casa e<br />

l’arredamento, quali, ad esempio, la vendita diretta tramite il proprio negozio, la vendita<br />

all’ingrosso di materiali per arredamenti e pavimentazioni in legno;<br />

– le vendite promozionali oggetto <strong>del</strong> presente provvedimento rappresentano circa il 50% <strong>del</strong><br />

fatturato aziendale;<br />

– di avere in programma, tra le proprie strategie commerciali, l’apertura di vari show room nel<br />

centro/nord Italia e che sta ancora perseguendo quella campagna pubblicitaria che le<br />

permetterebbe di contare su un sufficiente numero di clienti fidabili che renderebbe conveniente<br />

tale operazione commerciale;<br />

– di consentire ai propri clienti di fruire di una serie di servizi gratuiti integrativi, quali<br />

l’estensione <strong><strong>del</strong>la</strong> garanzia <strong><strong>del</strong>la</strong> casa produttrice e l’assistenza a domicilio, a prescindere dalla<br />

distanza <strong><strong>del</strong>la</strong> sede di Padova.<br />

Con la medesima memoria, infine, Eurokontat ha prodotto la seguente documentazione:<br />

– documentazione cartacea relativa all’attività promozionale degli anni 2006, 2007 e 2008;<br />

– copie <strong>del</strong>le fatture fornitori;<br />

– copie relative ai contratti di assunzione degli impiegati;<br />

– copia dei bilanci.<br />

In data 23 settembre 2008 è stata comunicata alle parti la data di conclusione <strong><strong>del</strong>la</strong> fase istruttoria<br />

ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 16, comma 1, <strong>del</strong> Regolamento.<br />

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ GARANTE PER LE GARANZIE NELLE<br />

COMUNICAZIONI<br />

Poiché la pratica commerciale oggetto <strong>del</strong> presente provvedimento è stato diffusa a mezzo<br />

telefonico, in data 20 ottobre 2008 è stato richiesto il parere all’<strong>Aut</strong>orità per le Garanzie nelle<br />

Comunicazioni, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 27, comma 6, <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo.<br />

Con parere pervenuto in data 20 novembre 2008, la suddetta <strong>Aut</strong>orità ha ritenuto la pratica<br />

commerciale in esame scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 comma 1, lettere b) e d), 22 e 24 <strong>del</strong><br />

Codice <strong>del</strong> Consumo. In particolare, l’<strong>Aut</strong>orità in questione ha considerato che:


228<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

– dalle memorie difensive presentate dall’operatore pubblicitario in data 7 e 13 agosto 2008 si<br />

evidenzia che, nel corso <strong><strong>del</strong>la</strong> prima telefonata la società Eurokontat S.r.l., previa individuazione<br />

dei nominativi di alcuni soggetti facenti parte di categorie ritenute particolarmente ricettive<br />

rispetto alle vendite a domicilio procede ad un primo contatto telefonico teso a verificare la<br />

disponibilità <strong>del</strong> consumatore a fissare un appuntamento;<br />

– il messaggio telefonico prospetta, contrariamente al vero, l’apertura di vari punti vendita nella<br />

zona di interesse dei consumatori contattati telefonicamente;<br />

– il messaggio telefonico prospetta altresì la consegna di un coupon per accedere a sconti, laddove<br />

invece, in esito alle visite a domicilio, viene richiesto ai consumatori di concludere dei contratti<br />

con cui si impegnano ad acquistare beni per somme rilevanti;<br />

– dalla documentazione agli atti <strong>del</strong> procedimento non emerge che nel corso <strong>del</strong>le telefonate<br />

vengano specificate le caratteristiche generali <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica commerciale posta in essere da<br />

Eurokontat S.r.l., quali la necessità di sottoscrivere un modulo per poter disporre degli sconti<br />

prospettati e le condizioni di fruibilità <strong>del</strong>l’offerta;<br />

– la scelta <strong>del</strong> target di utenti da contattare e, in particolare l’esclusione di alcune come polizia o<br />

carabinieri, ecc., induce a ritenere che l’operatore miri ad escludere le categorie che manifestano<br />

una soglia più alta di attenzione e consapevolezza nei confronti <strong>del</strong>le pratiche non trasparenti o<br />

ingannevoli;<br />

– la personalizzazione <strong>del</strong>l’approccio al cliente, attraverso telefonata diretta, costituisce un mezzo<br />

di diffusione <strong>del</strong> messaggio più incisivo e dunque potenzialmente più efficace a generare nel<br />

destinatario il convincimento <strong><strong>del</strong>la</strong> completezza e veridicità <strong>del</strong>le informazioni ricevute, che<br />

discendono, tipicamente, anche dalle domande dei destinatari relative alle loro specifiche esigenze,<br />

già preselezionati come target potenzialmente interessato alle loro offerte commerciali oggetto di<br />

promozione;<br />

– il messaggio in esame, in quanto omissivo sul contenuto e caratteristiche <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica anche in<br />

ragione <strong>del</strong> contesto e <strong>del</strong> mezzo utilizzato, nonché ingannevole riguardo alla prospettazione<br />

<strong>del</strong>l’apertura di punti vendita, è in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori;<br />

– la pratica commerciale consistente nella promozione tramite telemarketing <strong><strong>del</strong>la</strong> possibilità di<br />

ottenere buoni sconto che darebbero il diritto di acquistare articoli per la casa presso alcuni punti<br />

vendita asseritamente di prossima apertura con uno sconto pari al 30% e al 50% <strong>del</strong> prezzo di<br />

listino risulta idonea ad indurre in errore le persone alle quali è rivolta, in quanto lascia intendere,<br />

contrariamente al vero, che l’offerta consista nella gratuita consegna <strong>del</strong> buono sconto laddove<br />

essa implica la stipula di un contratto di acquisto di vari beni per un valore anche rilevante, e, a<br />

causa <strong><strong>del</strong>la</strong> sua ingannevolezza, pare suscettibile di pregiudicare il comportamento economico ai<br />

sensi <strong>del</strong>l’art. 21 <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima <strong>del</strong>l’entrata in<br />

vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146 dei destinatari, inducendoli ad<br />

accettare la visita a domicilio degli operatori in base a erronei convincimenti.<br />

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE<br />

La pratica commerciale<br />

La pratica oggetto <strong>del</strong> presente procedimento si sostanzia in un primo contatto attraverso la<br />

descritta attività di telemarketing effettuata dagli addetti al call center <strong><strong>del</strong>la</strong> società EuroKontat<br />

S.r.l., seguito da una visita a domicilio degli agenti e/o venditori finalizzata alla consegna <strong>del</strong><br />

buono sconto/coupon e la consegna di un “bauletto” in omaggio contenente alcuni prodotti per la<br />

casa o di biancheria.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 229<br />

Dagli atti <strong>del</strong> procedimento risulta che il messaggio con il quale si sollecita un primo incontro con<br />

i consumatori sia omissivo con riguardo sia all’oggetto <strong><strong>del</strong>la</strong> prospettata visita a domicilio<br />

(conclusione di un contratto con i quali [i consumatori] si impegnano ad acquistare beni per<br />

somme rilevanti di articoli per la casa, il benessere, oggettistica e tempo libero, tutto quello che<br />

riguarda la famiglia (escluso alimentari e abbigliamento) (con accensione, all’occorrenza, di un<br />

finanziamento per il pagamento), sia alle condizioni di rilascio <strong>del</strong> buono (coupon gratuito),<br />

nonché relativamente alle modalità di utilizzo di tale prodotto (coupon [...] che le dà diritto a<br />

sconti che vanno dal 20% al 40% da utilizzare presso il magazzino all’ingrosso oppure da<br />

catalogo).<br />

Per quanto concerne l’intento commerciale <strong><strong>del</strong>la</strong> visita a domicilio, il testo tipo <strong><strong>del</strong>la</strong> telefonata<br />

effettuata dalle centraliniste <strong>del</strong> call center è, in sintesi, <strong>del</strong> seguente tenore: “[…] stiamo<br />

svolgendo un veloce sondaggio sulla pubblicità. Posso farle 3 domande veloci? Per la<br />

suddivisione <strong><strong>del</strong>la</strong> categoria <strong>del</strong> sondaggio: lei lavora, studia o è casalinga? (se studia o è<br />

disoccupata NO salutare gentilmente). – Che tipo di lavoro svolge? […] bene le spiego, la Ditta<br />

Italia Dentro Casa sta svolgendo una campagna pubblicitaria nella sua zona e per farsi conoscere<br />

le ha assegnato un coupon gratuito che le dà diritto a sconti che vanno dal 20% al 40%, può<br />

essere utilizzato nel magazzino che aprirà nella sua zona o da catalogo. Noi trattiamo tutti i<br />

prodotti per la casa, benessere, oggettistica, sport e fitness, tutto quello che riguarda la donna e la<br />

famiglia tranne alimentari e abbigliamento. Il coupon è completamente gratuito e personale e<br />

verrà consegnato domani da un nostro incaricato che in 5/10 minuti le spiegherà le modalità di<br />

utilizzo. L’agente le consegna il coupon e l’abbinata pubblicitaria valida come buono d’acquisto.<br />

[…]”.<br />

Nel merito, si può rilevare che il testo <strong>del</strong>lo script sia fortemente ingannevole in quanto il<br />

consumatore non viene informato <strong><strong>del</strong>la</strong> circostanza che la visita a casa <strong>del</strong>l’agente non è finalizzata<br />

alla ricezione <strong>del</strong> solo coupon ma alla firma di un modulo, compilato dall’agente, che comporta la<br />

formulazione di una proposta commerciale a favore <strong>del</strong> professionista.<br />

Tale pratica appare ancor più scorretta se si analizza il testo <strong><strong>del</strong>la</strong> telefonata in combinato con le<br />

istruzioni impartite alle centraliniste e con la scelta <strong>del</strong> target di consumatori da contattare. Le<br />

istruzioni, infatti, sono finalizzate a trarre in inganno i consumatori, non rendendoli edotti sulle<br />

effettive condizioni alle quali viene rilasciato il suddetto coupon. Come risulta dalla<br />

documentazione acquista nell’ispezione <strong>del</strong> 23 luglio 2008, agli atti <strong>del</strong> procedimento, le istruzioni<br />

impartite alle centraliniste sono le seguenti: “Alla domanda devo pagare qualcosa?” la risposta è:<br />

“No domani il coupon è completamente gratuito”; ancora: “Dove apre il magazzino? Il magazzino<br />

aprirà nella sua zona. In questo momento stiamo facendo la campagna pubblicitaria per farci<br />

conoscere…sono <strong>del</strong> call center e non lo so”; alla domanda: “Perché mi viene dato questo<br />

coupon? la risposta è la seguente: “Viene dato con la speranza che possiate diventare nostri<br />

clienti”. Con riferimento, infine, alla domanda “c’è obbligo d’acquisto? la risposta è la seguente:<br />

“NO domani le viene consegnato il coupon gratuito, con la speranza che possiate diventare nostri<br />

clienti”.<br />

Quanto al target di consumatori da contattare, nel corso <strong><strong>del</strong>la</strong> suddetta ispezione sono state<br />

rinvenute <strong>del</strong>le ulteriori “istruzioni” per gli addetti al call center - scritte su un supporto cartaceo<br />

affisso ai muri - che riportavano le seguenti indicazioni:<br />

– categorie non idonee: NO Assessori Reg. e/o comunali; avvocato; bancari; banchieri; carabinieri;<br />

commercialista; consiglieri comunali; finanzieri; polizia di stato; giornalisti; servizi sociali,<br />

incinte.


230<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

– B) categorie Idonee: SI casalinghe, infermiere – o.s.s., libere professioniste, agente di<br />

commercio, medici, operaie, telefoniste, studentesse sopra i 27 anni, ragioniere.<br />

Le modalità di scelta <strong>del</strong> target di utenti da contattare (e conseguentemente quelli da escludere) è,<br />

peraltro, descritta nella memoria <strong>del</strong>lo stesso operatore pubblicitario. In altri termini, viene escluso<br />

un target di consumatori che potrebbe essere naturalmente più diffidente nei confronti di un<br />

messaggio volutamente lacunoso, dimostrando il fine ultimo e preciso <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica commerciale di<br />

Eurokontat S.r.l., ossia di richiedere una visita a domicilio nel corso <strong><strong>del</strong>la</strong> quale proporre la stipula<br />

di un contratto per l’acquisto di beni <strong>del</strong>l’operatore pubblicitario. Inoltre, le stesse modalità con cui<br />

avviene il primo approccio telefonico, lasciando intendere al consumatore di essere stato contattato<br />

al fine di un sondaggio sulla pubblicità, superano la sua possibile diffidenza, abbassando la sua<br />

soglia di attenzione, rispetto alla successiva richiesta di visita a domicilio.<br />

Dalla disamina <strong>del</strong> contenuto degli script e <strong>del</strong>le “istruzioni” si desume, pertanto, che il<br />

professionista non solo ha posto in essere una pratica fortemente ingannevole rispetto alle<br />

condizioni <strong>del</strong>l’offerta ma altresì una pratica omissiva rispetto all’intento reale <strong>del</strong> contatto<br />

telefonico, in palese contrasto con gli articoli 21 e 22 <strong>del</strong> codice <strong>del</strong> consumo. Quanto all’intento<br />

commerciale <strong>del</strong> contatto, infatti, si rileva che nel corso <strong>del</strong> procedimento è emerso che le<br />

istruzioni impartite alle centraliniste <strong>del</strong> call center, specificano chiaramente che, alla domanda<br />

effettuata dal consumatore: “c’è obbligo d’acquisto?” la risposta è la seguente: “NO domani le<br />

viene consegnato il coupon gratuito, con la speranza che possiate diventare nostri clienti”. In<br />

realtà, l’intento <strong>del</strong> telemarketing risulta chiaro all’utente solo al momento <strong><strong>del</strong>la</strong> visita a casa<br />

effettuata dall’agente nel corso <strong>del</strong> quale, a fronte <strong><strong>del</strong>la</strong> consegna <strong>del</strong> coupon, viene sottoposto al<br />

consumatore un modulo in cui, con caratteri molto piccoli, viene specificato che: “Il/la<br />

sottoscritto/a, avendo preso visione <strong>del</strong>l’offerta, decide di aderire all’iniziativa di fare acquisti c/o<br />

Italia dentro Casa nei termini, <strong>del</strong>l’importo e nei modi sotto indicati. Si impegna inoltre a<br />

spendere il primo coupon/buono spesa o subito o stabilendone le modalità con il responsabile di<br />

zona”. Il consumatore, dunque, non è posto nella condizione di conoscere, sin dalla prima<br />

formulazione <strong>del</strong> messaggio, le condizioni effettive <strong>del</strong>l’offerta, essendo indotto a credere nella<br />

totale gratuità <strong>del</strong> coupon, smentita da quanto appreso solo in via successiva.<br />

Del tutto irrilevante, e come tale inidoneo a sanare la portata decettiva <strong>del</strong> messaggio, è quanto<br />

affermato dall’operatore nella propria memoria difensiva, circa l’illustrazione <strong><strong>del</strong>la</strong> suddetta<br />

proposta e le modalità di adesione alla stessa, da parte di un agente <strong><strong>del</strong>la</strong> società Eurokontat,<br />

presso l’abitazione <strong>del</strong> soggetto contattato, previo appuntamento telefonico. Sul punto si osserva<br />

che, affinché il messaggio possa dirsi completo (e dunque privo di qualsiasi profilo omissivo) e<br />

trasparente, secondo il consolidato orientamento di questa <strong>Aut</strong>orità, è necessaria l’esatta<br />

descrizione <strong>del</strong> prodotto proposto, e cioè l’acquisto per cinque anni di vari prodotti, al contrario<br />

interamente sottaciuta nelle telefonate.<br />

Infine, con riferimento al profilo <strong><strong>del</strong>la</strong> prospettazione <strong>del</strong>l’apertura di nuovi negozi, la pratica<br />

appare fortemente scorretta. Infatti, dalle risultanze istruttorie agli atti e per ammissione <strong>del</strong>lo<br />

stesso professionista, nella memoria difensiva <strong>del</strong> 13 agosto 2008 è emerso che, per quanto attiene<br />

alla merce, la società Eurokontat vende prodotti che ha in magazzino ed immediatamente<br />

disponibili a richiesta <strong>del</strong> cliente; la circostanza che verranno aperti nuovi negozi quindi, non<br />

risponde in alcun modo alla realtà. La società Eurokontat S.r.l., dunque, attraverso il contatto<br />

telefonico afferma, contrariamente al vero: “le verrà assegnato un coupon gratuito che le dà<br />

diritto a sconti che vanno dal 20% al 40%, può essere utilizzato nel magazzino che aprirà nella<br />

sua zona o da catalogo”, laddove lo stesso professionista è ben consapevole che la circostanza che<br />

nelle vicinanze <strong>del</strong> consumatore contattato verrà aperto un punto vendita non si potrà, di fatto, mai


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 231<br />

verificare. Sul punto, non è condivisibile la tesi difensiva <strong>del</strong> professionista, il quale ha evidenziato<br />

nella propria memoria difensiva che “nelle proprie strategie commerciali, ha in programma<br />

l’apertura di vari show room nel centro/nord Italia e che sta ancora perseguendo quella<br />

campagna pubblicitaria che le permetterebbe di contare su un sufficiente numero di clienti fidabili<br />

che renderebbe conveniente tale operazione commerciale”.<br />

In base, infatti, ad una consolidata giurisprudenza <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità nella previgente disciplina <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

pubblicità ingannevole, l’idoneità ingannatoria <strong>del</strong> messaggio non può essere esclusa dalla<br />

circostanza secondo la quale il pubblico è posto nella condizione di apprendere le relative<br />

informazioni in un momento immediatamente successivo. Infatti, il Codice <strong>del</strong> Consumo ha inteso<br />

salvaguardare la libertà di autodeterminazione <strong>del</strong> consumatore da ogni erronea interferenza fin dal<br />

primo contatto pubblicitario, imponendo dunque all’operatore commerciale un preciso onere di<br />

completezza e chiarezza nella redazione <strong><strong>del</strong>la</strong> propria comunicazione d’impresa 1 .<br />

La pratica commerciale descritta e consistente nel messaggio telefonico privo di informazioni<br />

chiare e complete sui contenuti e caratteristiche <strong>del</strong> rilascio <strong>del</strong> coupon/buono sconto – oltre che<br />

sulle modalità di fruizione – e che veicola un’informazione omissive sullo scopo <strong><strong>del</strong>la</strong> visita al<br />

domicilio presso il consumatore, risulta, pertanto, scorretta ai sensi <strong>del</strong>l’art. 20, comma 2, <strong>del</strong><br />

Codice <strong>del</strong> Consumo e ingannevole ai sensi <strong>del</strong>l’art. 21, comma 1, lettera c), e <strong>del</strong>l’art. 22, comma<br />

4, lettera c), <strong>del</strong>lo stesso Codice <strong>del</strong> Consumo.<br />

Si ricorda che ai sensi <strong>del</strong> citato articolo 20, comma 2, <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo, «Una pratica<br />

commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in<br />

misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, <strong>del</strong> consumatore medio<br />

che essa raggiunge o al quale è diretta».<br />

Nel caso di specie, la contrarietà alla diligenza professionale e l’idoneità a falsare il<br />

comportamento economico dei consumatori <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica oggetto di valutazione derivano<br />

dall’acclarata natura ingannevole <strong><strong>del</strong>la</strong> stessa ai sensi degli articoli 21 e 22 <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong><br />

Consumo. Non si riscontra nel caso di specie da parte <strong>del</strong> professionista “il normale grado di<br />

competenza ed attenzione” che ragionevolmente ci si può attendere da un operatore <strong>del</strong>lo specifico<br />

settore di attività, atteso che risultava perfettamente possibile per il professionista, date le<br />

caratteristiche <strong>del</strong> telemarketing, fornire un’informazione completa e corretta ai consumatori.<br />

Per quanto attiene, inoltre, all’idoneità <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica a falsare in misura apprezzabile le scelte dei<br />

consumatori, si osserva che l’omissione informativa riguarda acquisto di prodotti per un arco<br />

temporale lungo (5 anni) che hanno un’incidenza notevole sul prezzo complessivo <strong>del</strong> prodotto.<br />

Inoltre, la falsa informazione in merito allo scopo <strong><strong>del</strong>la</strong> visita a domicilio e la prospettazione di un<br />

omaggio pubblicitario (bauletto) può spingere i consumatori ad accettare tale visita, laddove<br />

invece la prospettiva di una vendita domiciliare di ulteriori prodotti non richiesti potrebbe invece<br />

indurre vari consumatori a negare l’autorizzazione a tale visita e quindi a rinunciare all’acquisto<br />

degli stessi prodotti.<br />

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 27, comma 9, <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, con il provvedimento che<br />

vieta la pratica commerciale scorretta, l’<strong>Aut</strong>orità dispone l’applicazione di una sanzione<br />

amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto <strong><strong>del</strong>la</strong> gravità e <strong><strong>del</strong>la</strong> durata <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

violazione.<br />

In ordine alla quantificazione <strong><strong>del</strong>la</strong> sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri<br />

individuati dall’articolo 11 <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 689/81, in virtù <strong>del</strong> richiamo previsto all’articolo 27,


232<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

comma 13, <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima <strong>del</strong>l’entrata in vigore<br />

dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146: in particolare, <strong><strong>del</strong>la</strong> gravità <strong><strong>del</strong>la</strong> violazione,<br />

<strong>del</strong>l’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, <strong><strong>del</strong>la</strong> personalità <strong>del</strong>l’agente,<br />

nonché <strong>del</strong>le condizioni economiche <strong>del</strong>l’impresa stessa.<br />

Con riguardo alla gravità <strong><strong>del</strong>la</strong> violazione, si è considerato che la fattispecie descritta ha avuto un<br />

significativo impatto tra i consumatori, essendo stati indotti a firmare dei contratti di acquisto di<br />

merce <strong>del</strong> professionista per importi rilevanti, sulla base <strong><strong>del</strong>la</strong> falsa prospettazione di un buonosconto.<br />

Quanto all’ampiezza, dagli elementi in atti la pratica risulta essere stata attuata tramite attività di<br />

telemarketing ed avere quindi raggiunto un numero significativo di destinatari. Per quanto riguarda<br />

la durata <strong><strong>del</strong>la</strong> violazione, si considera che, come emerge dalla documentazione in atti, la pratica<br />

ha avuto inizio dal mese di aprile 2008 al mese di luglio 2008.<br />

Alla luce dei predetti criteri, la sanzione da applicare alla società Eurokontat S.r.l. è determinata in<br />

misura pari a € 170.000,00 (euro centosettantamila).<br />

RITENUTO che, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 20, comma 2, <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, nei limiti di cui<br />

in motivazione, la pratica commerciale in esame è scorretta in quanto contraria alla diligenza<br />

professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico <strong>del</strong><br />

consumatore medio che essa raggiunge;<br />

RITENUTO, in particolare, sulla base <strong>del</strong>le considerazioni suesposte, in conformità al parere<br />

<strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che la pratica commerciale in esame risulta<br />

scorretta, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo, in quanto idonea ad indurre in<br />

errore le persone riguardo alle caratteristiche e contenuti <strong>del</strong> servizio offerto - in particolare <strong>del</strong>le<br />

modalità di attuazione <strong><strong>del</strong>la</strong> stessa lasciando intendere, contrariamente al vero, che l’offerta<br />

consista nella gratuita consegna <strong>del</strong> buono sconto laddove essa implica la stipula di un contratto<br />

d’acquisto di vari beni per un valore anche rilevante - è suscettibile di pregiudicare il<br />

comportamento economico dei destinatari, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 21 <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05,<br />

inducendoli ad accettare la visita a domicilio degli operatori in base a erronei convincimenti;<br />

DELIBERA<br />

a) che la pratica commerciale descritta al punto II <strong>del</strong> presente provvedimento, posta in essere<br />

dalla società Eurokontat S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una<br />

pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, e<br />

ne vieta l’ulteriore diffusione;<br />

b) che alla società Eurokontat S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 170.000<br />

€ (centosettantamila euro);<br />

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di<br />

trenta giorni dalla notificazione <strong>del</strong> presente provvedimento, con versamento diretto al<br />

concessionario <strong>del</strong> servizio <strong><strong>del</strong>la</strong> riscossione oppure mediante <strong>del</strong>ega alla banca o alle Poste<br />

Italiane, presentando il mo<strong>del</strong>lo allegato al presente provvedimento, così come previsto dal<br />

Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.<br />

1 Cfr. tra gli altri, la decisione <strong>del</strong> 10 gennaio 2008, PI6256 – Spot Opel, in Boll. n. 1/08.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 233<br />

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere<br />

corrisposti gli interessi di mora nella misura <strong>del</strong> tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla<br />

scadenza <strong>del</strong> termine <strong>del</strong> pagamento e sino alla data <strong>del</strong> pagamento. In caso di ulteriore ritardo<br />

nell’adempimento, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 27, comma 6, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 689/81, la somma dovuta per<br />

la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo<br />

alla scadenza <strong>del</strong> termine <strong>del</strong> pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al<br />

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora<br />

maturati nel medesimo periodo.<br />

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’<strong>Aut</strong>orità attraverso<br />

l’invio di copia <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo attestante il versamento effettuato.<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 27, comma 12, <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza<br />

alla presente <strong>del</strong>ibera l'<strong>Aut</strong>orità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000<br />

euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'<strong>Aut</strong>orità può disporre la sospensione <strong>del</strong>l'attività di<br />

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.<br />

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel <strong>Bollettino</strong><br />

<strong>del</strong>l'<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong> e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong>.<br />

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR <strong>del</strong> Lazio, ai sensi<br />

<strong>del</strong>l'articolo 27, comma 13, <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di<br />

notificazione <strong>del</strong> provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al<br />

Presidente <strong><strong>del</strong>la</strong> Repubblica, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 8, comma 2, <strong>del</strong> Decreto <strong>del</strong> Presidente <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di<br />

notificazione <strong>del</strong> provvedimento stesso.<br />

IL SEGRETARIO GENERALE<br />

Luigi Fiorentino<br />

IL PRESIDENTE<br />

Antonio Catricalà


234<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

PS1841 - HORO-TESSERA SCONTO<br />

Provvedimento n. 19265<br />

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO<br />

NELLA SUA ADUNANZA <strong>del</strong>l’11 dicembre 2008;<br />

SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti Bedogni;<br />

VISTO il Titolo III <strong>del</strong> Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal Decreto<br />

Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito Codice <strong>del</strong> Consumo);<br />

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”,<br />

adottato con <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>del</strong> 15 novembre 2007 pubblicata nella G.U. n. 283 <strong>del</strong> 5<br />

dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);<br />

VISTI gli atti <strong>del</strong> procedimento;<br />

I. LE PARTI<br />

Professionisti:<br />

società Horo S.r.l., con sede in Viale XV Luglio 1886, Treviso.<br />

II. LA PRATICA COMMERCIALE<br />

Sulla base <strong>del</strong>le informazioni acquisite ai fini <strong>del</strong>l’applicazione <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo, è emerso<br />

che la società Horo S.r.l., in qualità di professionista, avrebbe posto in essere un comportamento<br />

scorretto sostanziatosi nella promozione a mezzo telemarketing di una tessera sconto. Più in<br />

particolare, tale card darebbe il diritto di acquistare articoli per la casa presso alcuni punti vendita<br />

asseritamente di prossima apertura con vantaggiosi sconti sul prezzo di listino. L’ottenimento <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

tessera prevedrebbe la sottoscrizione di un modulo il quale apparentemente sollecita l’acquisizione<br />

<strong>del</strong>le stessa, laddove, in realtà, l’adesione all’offerta comporta la sottoscrizione di un vero e<br />

proprio contratto per l’acquisto immediato, ovvero pro futuro, di articoli per un importo<br />

complessivo variabile.<br />

In relazione alla predetta pratica commerciale è stata ipotizzata la violazione degli articoli 20, 21,<br />

ed in particolare il comma 1, lettere b) e d), 22, 24, 25 e 26, lettere b) e f), <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong><br />

Consumo, in quanto la descritta pratica appare contraria alla diligenza professionale ed idonea a<br />

limitare considerevolmente, o addirittura escludere, la libertà di scelta o di comportamento <strong>del</strong><br />

consumatore. Più precisamente si è ipotizzato che la stessa potrebbe, per un verso, considerarsi<br />

ingannevole in quanto al consumatore sarebbero state fornite informazioni inesatte, incomplete o<br />

non veritiere con particolare riferimento alle caratteristiche generali <strong>del</strong>l’offerta nonché con<br />

riferimento al prezzo e agli oneri da sostenere per aderire alla stessa in modo da indurlo a<br />

sottoscrivere un modulo di adesione la quale finalità ed oggetto non sono chiaramente percepibili<br />

dal consumatore e conseguentemente ad indurlo ad assumere una decisione commerciale che non<br />

avrebbe altrimenti preso; per l’altro verso, tale pratica potrebbe considerarsi aggressiva in quanto<br />

idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento <strong>del</strong> consumatore in<br />

quanto consistente nell’aderire ad un’offerta non consapevolmente richiesta ed esigerne il<br />

pagamento immediato nonché, in alcuni casi, consistente nella visita a domicilio ai fini <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

vendita e <strong><strong>del</strong>la</strong> promozione ignorando gli inviti dei consumatori ad allontanarsi.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 235<br />

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE<br />

In data 17 luglio 2008 è stato comunicato l’avvio <strong>del</strong> procedimento istruttorio alla società Horo<br />

S.r.l.. Contestualmente alla comunicazione <strong>del</strong>l’avvio ed al fine di acquisire elementi conoscitivi<br />

utili alla valutazione circa la sussistenza <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica commerciale scorretta oggetto <strong>del</strong><br />

procedimento, è stato richiesto alla segnalata società, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 27, commi 3 e 4, <strong>del</strong><br />

Decreto, e <strong>del</strong>l’art. 12 <strong>del</strong> Regolamento, di fornire informazioni e relativa documentazione circa:<br />

a) le istruzioni impartite agli agenti ai fini <strong><strong>del</strong>la</strong> promozione e <strong><strong>del</strong>la</strong> conseguente sottoscrizione <strong>del</strong><br />

modulo relativo alla tessera sconto e ad altre ulteriori fi<strong>del</strong>ity card promosse dalla società; b) le<br />

modalità attraverso le quali vengono contattati i clienti nonché le modalità attraverso le quali è<br />

promossa l’adesione al programma di fe<strong>del</strong>tà; c) nel caso in cui la società facesse ricorso ad un call<br />

center per la promozione <strong><strong>del</strong>la</strong> propria attività, le informazioni e gli scripts impartiti agli operatori<br />

<strong>del</strong>lo stesso; d) copie, numero ed importo dei contratti sottoscritti per la tessera sconto o per altre<br />

ulteriori fi<strong>del</strong>ity card promosse dalla società; e) copia dei contratti di assunzione degli agenti <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

società Horo S.r.l.; f) elenco dei negozi presso i quali è possibile comprare gli articoli per la casa<br />

con il pubblicizzato sconto.<br />

L’<strong>Aut</strong>orità, con propria <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong> 17 luglio 2008, ha autorizzato un’ispezione, ai sensi <strong>del</strong>l’art.<br />

27, commi 2 e 3, <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, presso la sede legale e i locali <strong><strong>del</strong>la</strong> società<br />

Horo S.r.l., sita in Treviso via XV Luglio 1866, n. 81, nonché presso la sede operativa (call center)<br />

sita in Vigonza, Via Venezia n. 85/D, al fine di reperire tutta la documentazione necessaria alla<br />

valutazione dei comportamenti oggetto di istruttoria.<br />

Contestualmente alla comunicazione di avvio, in data 23 luglio 2008, ha avuto luogo pertanto<br />

l’ispezione presso la sede legale <strong><strong>del</strong>la</strong> società Horo S.r.l. sita in Treviso, Via XV Luglio 1866, n.<br />

81. In tale sede, domiciliata presso uno studio commercialista il titolare <strong>del</strong>lo stesso, ha<br />

rappresentato che i locali <strong>del</strong>lo studio sono utilizzati dalla società Horo S.r.l. come sede legale e<br />

domicilio e che, al suddetto indirizzo, è presente unicamente la targa esterna <strong><strong>del</strong>la</strong> società stessa, al<br />

fine di ricevere la corrispondenza, altre che un apparecchio telefonico per deviare le telefonate<br />

indirizzate alla società Horo S.r.l. Nel corso di tale ispezione è intervenuto il rappresentante legale<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> società Horo S.r.l., il quale, a seguito di informazioni orali richieste da funzionari<br />

<strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità, ha precisato quanto segue:<br />

– la sede operativa <strong><strong>del</strong>la</strong> società è sita in Capriccio di Vigonza (PD) via Venezia n. 54/A, mentre<br />

nella città di Treviso vi è la sede legale;<br />

– l’attività <strong><strong>del</strong>la</strong> società consiste nella vendita di prodotti che avviene unicamente mediante il<br />

sistema “porta a porta”. Gli agenti incaricati dalla società, prima di recarsi presso le abitazioni dei<br />

consumatori, contattano gli stessi telefonicamente mediante il call center <strong><strong>del</strong>la</strong> società, sito in Via<br />

Venezia 85, Capriccio di Vigenza (PD);<br />

– i nominativi e i recapiti dei consumatori sono forniti dalla società Edipro di Treviso, nel rispetto<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> legge <strong><strong>del</strong>la</strong> privacy. Una volta fissato l’appuntamento con il consumatore, l’agente si reca<br />

presso la sua abitazione, al fine di spiegare le modalità di adesione all’offerta, ed in particolare<br />

sottolineare (così come si evince chiaramente dalla scritta in grassetto apposta sul modulo di<br />

adesione – “obbligatorio un acquisto”) al cliente che sussiste un obbligo di acquisto;<br />

– l’agente lascia in visione al consumatore, senza obbligo di acquisto, un pacco contenente vari<br />

prodotti (es. asciugamani, lenzuola, ecc.) al fine di mostrare la qualità dei prodotti proposti;<br />

– l’agente ha circa una settimana per consegnare il modulo firmato dal consumatore alla società<br />

Horo che, sempre mediante il proprio call center, ricontatterà il cliente per prendere un secondo<br />

appuntamento e far procedere il cliente all’acquisto dei prodotti. Il secondo appuntamento viene


236<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

fissato solitamente dopo una settimana, ma a volte trascorre anche un mese dal primo contatto<br />

avuto con il cliente;<br />

– tutti i prodotti venduti dalla società sono visibili sul catalogo mostrato dall’agente. La società<br />

Horo S.r.l. ha acquistato inoltre un dominio al fine di rendere visualizzabile il catalogo anche su<br />

internet (ma ancora non è attivo);<br />

– non ci sono istruzioni (circolari operative o manuali interni) fornite agli agenti;<br />

– non sussistono rapporti di alcun tipo tra la società Horo e altre società concorrenti che svolgono<br />

la medesima attività commerciale;<br />

– l’attività societaria, oggetto <strong>del</strong> presente provvedimento, è iniziata nel mese di febbraio 2008;<br />

– il rappresentate <strong><strong>del</strong>la</strong> società evidenzia di aver ricevuto alcune richieste di recesso, nonché<br />

lamentele da parte dei consumatori, ma che il numero totale <strong>del</strong>le richieste e lamentele<br />

ammonterebbe a meno di un centinaio; a tal proposito, ha altresì precisato di non aver nessun<br />

contenzioso in essere, in quanto la società cerca di risolvere subito eventuali problematiche sorte<br />

con il consumatore.<br />

Il rappresentante legale di Horo S.r.l. ha altresì fornito la seguente documentazione:<br />

– varie comunicazioni di avvocati e consumatori;<br />

– modulo contrattuale sottoposto ai consumatori,<br />

– elenco incaricati alla vendita a domicilio;<br />

– tabelle di finanziamento sottoposte ai clienti.<br />

Contestualmente all’ispezione presso la sede legale di Horo S.r.l., in data 23 luglio 2008 ha avuto<br />

luogo anche l’ispezione presso il call center <strong><strong>del</strong>la</strong> società sito in Capriccio di Vigonza (PD), Via<br />

Venezia, n. 85/d. Nel corso <strong><strong>del</strong>la</strong> suddetta ispezione la Coordinatrice <strong>del</strong> call center, a fornito la<br />

seguente documentazione:<br />

– script fornito dalla società Horo S.r.l. agli addetti <strong>del</strong> call center, denominato “Fi<strong>del</strong>ity card –<br />

caratteristiche appuntamento Horo”;<br />

– 2 script <strong><strong>del</strong>la</strong> società Horo utilizzati da due operatrice <strong>del</strong> call center;<br />

– elenco degli agenti di vendita <strong><strong>del</strong>la</strong> società Horo S.r.l.;<br />

– elenco dei consumatori che hanno dato la loro disponibilità a ricevere due agenti di vendita in<br />

data 23 luglio 2008.<br />

In particolare, il testo tipo <strong><strong>del</strong>la</strong> telefonata effettuata dalla società Horo S.r.l. è <strong>del</strong> seguente tenore:<br />

“[…] la ditta Horo sta svolgendo una campagna pubblicitaria nella sua zona e per farsi conoscere<br />

le ha assegnato una fi<strong>del</strong>ity card gratuita che le dà diritto a sconti dal 30% al 50% più varie<br />

agevolazioni. La Card può essere utilizzata attraverso il ns. catalogo. […] La fi<strong>del</strong>ity card è<br />

completamente gratuita e personale e sarà consegnata nella giornata di domani dal nostro<br />

incaricato…[…] le consegna la fi<strong>del</strong>ity card e l’abbinata pubblicitaria valida per l’attivazione<br />

[…]”.<br />

In data 23 settembre 2008 è stata comunicata alle parti la data di conclusione <strong><strong>del</strong>la</strong> fase istruttoria,<br />

ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 16, comma 1, <strong>del</strong> Regolamento. Tale comunicazione è stata inviata sia presso<br />

la sede legale sita in Treviso, sia presso la sede operativa <strong>del</strong> call center sita in Capriccio di<br />

Vigonza (PD) ma è tornata al mittente in quanto rifiutata dal destinatario.<br />

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ GARANTE PER LE GARANZIE NELLE<br />

COMUNICAZIONI<br />

Poiché la pratica commerciale oggetto <strong>del</strong> presente provvedimento è stato diffusa per via<br />

telefonica, in data 20 ottobre 2008 è stato richiesto il parere all’<strong>Aut</strong>orità per le Garanzie nelle<br />

Comunicazioni, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 27, comma 6, <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 237<br />

Con parere pervenuto in data 11 novembre 2008, la suddetta <strong>Aut</strong>orità ha ritenuto che la pratica<br />

commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 24, 25 e 26, lettera f), <strong>del</strong><br />

Codice <strong>del</strong> Consumo. In particolare, la suddetta <strong>Aut</strong>orità ha considerato che:<br />

– il testo tipo <strong><strong>del</strong>la</strong> telefonata effettuata dalla società Horo S.r.l., come risulta chiaramente dagli<br />

script acquisti nell’accertamento ispettivo, lascia intendere ai consumatori che la società medesima<br />

sta svolgendo una campagna pubblicitaria per farsi conoscere e che a tal fine assegna una fi<strong>del</strong>ity<br />

card a titolo gratuito che diritto a sconti dal 30% al 50%;<br />

– il professionista non ha prodotto alcuna memoria difensiva;<br />

– con riferimento al profilo <strong><strong>del</strong>la</strong> completezza e <strong><strong>del</strong>la</strong> veridicità <strong>del</strong>le informazioni da fornire in<br />

ordine alle caratteristiche principali <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica commerciale, ai fini <strong><strong>del</strong>la</strong> valutazione<br />

<strong>del</strong>l’effettiva convenienza <strong>del</strong>l’offerta dei prodotti stessi e <strong><strong>del</strong>la</strong> determinazione alla fruizione dei<br />

medesimi, il consumatore deve essere posto nella condizione di averne chiara e immediata<br />

contezza, con la conseguenza che la completezza <strong><strong>del</strong>la</strong> comunicazione pubblicitaria deve<br />

coniugarsi alla chiarezza e all’immediata percettibilità <strong>del</strong>le caratteristiche <strong>del</strong> prodotto;<br />

– in particolare, quantunque il testo tipo <strong><strong>del</strong>la</strong> telefonata sopra riportato indichi, in termini<br />

generali, che, a seguito <strong>del</strong> contatto telefonico avuto con il singolo potenziale cliente, questi possa<br />

disporre di una “fi<strong>del</strong>ity card gratuita che le dà diritto a sconti dal 30% al 50% più varie<br />

agevolazioni”, tuttavia, dal complesso <strong><strong>del</strong>la</strong> documentazione versata in atti, non emerge che siano<br />

state specificate le caratteristiche generali <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica, quale, a titolo esemplificativo, la necessità<br />

di sottoscrivere un apposito modulo ovvero un contratto per poter disporre <strong><strong>del</strong>la</strong> carta e, quindi, per<br />

poter acquistare i prodotti in vendita nonché gli oneri da sostenere, quali, a titolo esemplificativo,<br />

quello di acquistare un certo quantitativo di prodotto in un determinato arco di tempo;<br />

– l’operatore commerciale non ha assolto lo specifico onere di chiarezza e completezza nella<br />

redazione <strong><strong>del</strong>la</strong> propria comunicazione d’impresa, non salvaguardando, così, la libertà di<br />

autodeterminazione <strong>del</strong> consumatore da ogni interferenza ingiusta fin dal primo contatto<br />

pubblicitario per via telefonica.<br />

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE<br />

La pratica commerciale<br />

La pratica oggetto <strong>del</strong> presente procedimento si sostanzia in un primo contatto con i consumatori,<br />

attraverso un’attività di telemarketing effettuata dagli addetti al call center <strong><strong>del</strong>la</strong> società Horo S.r.l.,<br />

cui segue una visita a domicilio degli agenti e/o venditori finalizzata alla consegna di una tessera<br />

conto, denominata “Fi<strong>del</strong>ity Card” e la consegna di un “coordinato promozionale” in omaggio<br />

contenente alcuni prodotti per la casa o di biancheria.<br />

Dalla documentazione agli atti <strong>del</strong> procedimento risulta che il contatto telefonico con cui si<br />

sollecita un primo incontro con i consumatori sia omissivo con riguardo sia all’oggetto <strong><strong>del</strong>la</strong> visita<br />

al domicilio <strong>del</strong> consumatore (conclusione di un contratto con i quali gli stessi si impegnano ad<br />

acquistare beni per somme rilevanti di articoli per la casa, benessere, sport e fitness e tutto quello<br />

che riguarda la donna e la famiglia (tranne alimentari e abbigliamento), con accensione,<br />

all’occorrenza, di un finanziamento per il pagamento), sia alle condizioni di rilascio <strong>del</strong> buono<br />

(Fi<strong>del</strong>ity card gratuita), nonché alle modalità di sia alla modalità di utilizzo <strong>del</strong> buono stesso<br />

(Fi<strong>del</strong>ity card [...] che le dà diritto a sconti dal 30% al 50% più varie agevolazioni da attraverso<br />

il nostro catalogo e il nostro prossimo portale).<br />

Per quanto concerne il messaggio, il testo tipo <strong><strong>del</strong>la</strong> telefonata effettuata dalle centraliniste <strong>del</strong> call<br />

center <strong><strong>del</strong>la</strong> società Horo S.r.l. è, in sintesi, <strong>del</strong> seguente tenore: “Lei lavora, studia o è casalinga?


238<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

(se studia o disoccupata NO salutare gentilmente) Che tipo di lavoro svolge? Quanti anni ha?<br />

Sposato o nubile? […] Bene, le spiego la ditta Horo sta svolgendo una campagna pubblicitaria<br />

nella sua zona e per farsi conoscere le ha assegnato una fi<strong>del</strong>ity card gratuita che le dà diritto a<br />

sconti dal 30% al 50% più varie agevolazioni. La Card può essere utilizzata attraverso il ns.<br />

catalogo e il nostro prossimo portale. Noi trattiamo tutti articoli per la casa, benessere, sport e<br />

fitness e tutto quello che riguarda la donna e la famiglia tranne alimentari e abbigliamento. La<br />

fi<strong>del</strong>ity card è completamente gratuita e personale e sarà consegnata nella giornata di domani dal<br />

nostro incaricato che in 10/15 minuti le spiegherà le modalità di utilizzo. […] Domani passerà il<br />

sig… e le consegna la fi<strong>del</strong>ity card e l’abbinata pubblicitaria valida per l’attivazione […]”.<br />

Dalle risultanze istruttorie è emerso che, in realtà, il consumatore ha contezza <strong>del</strong>le condizioni di<br />

assegnazione <strong><strong>del</strong>la</strong> menzionata Fi<strong>del</strong>ity card e <strong>del</strong>le sue modalità di utilizzo solo nel momento<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> visita <strong>del</strong> venditore incaricato dal professionista, ma in nessun caso è in grado di dedurre tali<br />

circostanze dal messaggio pubblicitario telefonico <strong><strong>del</strong>la</strong> società. Il testo <strong>del</strong>lo script, pertanto, può<br />

essere valutato come fortemente ingannevole in quanto il consumatore non viene informato <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

circostanza che la visita a casa <strong>del</strong>l’agente non è finalizzata alla ricezione <strong><strong>del</strong>la</strong> sola card ma alla<br />

firma di un modulo, compilato dall’agente, che comporta la formulazione di una proposta<br />

commerciale a favore <strong>del</strong> professionista. Nel corso <strong><strong>del</strong>la</strong> telefonata, infatti, al consumatore<br />

vengono fornite informazioni inesatte, incomplete o non veritiere con particolare riferimento alle<br />

caratteristiche e condizioni generali <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica commerciale posta in essere, con riferimento in<br />

particolare al prezzo e agli oneri da sostenere nonché all’intento commerciale in modo da indurlo a<br />

sottoscrivere necessariamente un modulo di adesione ovvero un contratto per poter disporre <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

carta.<br />

Tale circostanza, peraltro, è stata confermata dallo stesso rappresentante legale <strong><strong>del</strong>la</strong> società, il<br />

quale, come risulta dal verbale <strong>del</strong>l’ispezione <strong>del</strong> 23 luglio 2008, ha dichiarato, fra l’altro, quanto<br />

segue “[…] Una volta fissato l’appuntamento con il consumatore, l’agente si reca presso la sua<br />

abitazione, al fine di spiegare le modalità di adesione all’offerta, ed in particolare sottolineare<br />

(così come si evince chiaramente dalla scritta in grassetto apposta sul modulo di adesione<br />

“Obbligatorio un acquisto”) al cliente che sussiste un obbligo di acquisto). L’agente inoltre lascia<br />

in visione (senza obbligo di acquisto) al consumatore un pacco contenente vari prodotti (quali<br />

asciugamani, lenzuola, etc.)”.<br />

Dall’insieme <strong>del</strong>le evidenze documentali agli atti che procedimento risulta chiaramente che il<br />

professionista ha posto in essere una pratica ingannevole e omissiva, rispetto alle reali condizioni<br />

<strong>del</strong>l’offerta proposta effettuata telefonicamente, in palese contrasto con gli articoli 21 e 22 <strong>del</strong><br />

codice <strong>del</strong> consumo. Quanto all’intento commerciale <strong>del</strong> primo contatto telefonico, nel corso <strong>del</strong><br />

procedimento è emerso che il testo tipo <strong>del</strong>le telefonate impartite alle centraliniste <strong>del</strong> call center è<br />

finalizzato esclusivamente all’aggancio con il consumatore, limitandosi a prospettare allo stesso<br />

“l’assegnazione di una fi<strong>del</strong>ity card gratuita che le da diritto a sconti dal 30% al 50% più varie<br />

agevolazioni”. Più precisamente, il messaggio telefonico con cui il call center fissa un<br />

appuntamento domiciliare con il destinatario per la consegna <strong><strong>del</strong>la</strong> suddetta card tace artatamente<br />

sul riferimento reale <strong><strong>del</strong>la</strong> promozione, ossia la conclusione di un contratto – con un primo<br />

acquisto immediato – fra vari beni offerti dall’operatore. Solo a seguito <strong><strong>del</strong>la</strong> visita a domicilio<br />

<strong>del</strong>l’agente <strong><strong>del</strong>la</strong> Horo S.r.l., il consumatore viene a conoscenza, al momento <strong><strong>del</strong>la</strong> consegna di tale<br />

card, <strong><strong>del</strong>la</strong> necessità di sottoscrivere un modulo, ove è riportato la voce “Descrizione articolo”,<br />

che è così suddivisa: “Fi<strong>del</strong>ity card per acquisti o agevolazioni Prezzo: gratuita: Coordinato<br />

promozionale”. Subito sotto viene specificato che: “La spesa è di € 2.800 max in 5 anni”. Il<br />

consumatore, dunque, a fronte <strong><strong>del</strong>la</strong> firma <strong>del</strong> suddetto modulo si trova a finalizzare un vero e


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 239<br />

proprio contratto che lo vincola all’acquisto di prodotti nel catalogo <strong>del</strong> professionista, senza che<br />

tale circostanza sia comunicata al cliente.<br />

Del tutto irrilevante, e come tale inidoneo a sanare la portata recettiva <strong>del</strong> messaggio, è quanto<br />

affermato dall’operatore nella propria memoria difensiva, circa l’illustrazione <strong><strong>del</strong>la</strong> suddetta<br />

proposta e le modalità di adesione alla stessa, da parte di un agente <strong><strong>del</strong>la</strong> società Horo S.r.l., presso<br />

l’abitazione <strong>del</strong> soggetto contattato, previo appuntamento telefonico. Perché il messaggio possa<br />

dirsi completo (e dunque privo di qualsiasi profilo omissivo) e trasparente è infatti necessaria<br />

l’esatta descrizione <strong>del</strong> prodotto proposto, e cioè l’acquisto per cinque anni di vari prodotti, al<br />

contrario interamente sottaciuta nelle telefonate.<br />

Chiaro è, evidentemente, lo scopo <strong>del</strong>l’omissione da parte <strong>del</strong>l’operatore pubblicitario. Altro è,<br />

infatti, prospettare ai destinatari l’assegnazione di un coupon “gratuito che le dà diritto a sconti<br />

dal 30% al 50%,”, altro è metterli inconsapevolmente dinanzi ad operatori che avviano un’opera<br />

diretta e personale volta all’acquisto di prodotti vari.<br />

In base ad una consolidata giurisprudenza <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità nella previdente disciplina <strong><strong>del</strong>la</strong> pubblicità<br />

ingannevole, l’idoneità ingannatoria <strong>del</strong> messaggio non può essere esclusa dalla circostanza<br />

secondo la quale il pubblico è posto nella condizione di apprendere le relative informazioni in un<br />

momento immediatamente successivo. Infatti, il Codice <strong>del</strong> Consumo ha inteso salvaguardare la<br />

libertà di autodeterminazione <strong>del</strong> consumatore da ogni erronea interferenza fin dal primo contatto<br />

pubblicitario, imponendo dunque all’operatore commerciale un preciso onere di completezza e<br />

chiarezza nella redazione <strong><strong>del</strong>la</strong> propria comunicazione d’impresa 1 .<br />

La pratica commerciale descritta, consistente nel messaggio telefonico privo di informazioni<br />

chiare e complete sui contenuti e caratteristiche <strong>del</strong> rilascio <strong><strong>del</strong>la</strong> Fi<strong>del</strong>ity Card – oltre che sulle<br />

modalità di fruizione – e che veicola un’informazione omissive sullo scopo <strong><strong>del</strong>la</strong> visita al<br />

domicilio presso il consumatore risulta, pertanto, scorretta ai sensi <strong>del</strong>l’art. 20, comma 2, <strong>del</strong><br />

Codice <strong>del</strong> Consumo e ingannevole ai sensi <strong>del</strong>l’art. 21, comma 1, lettera c), e <strong>del</strong>l’art. 22, comma<br />

4, lettera c), <strong>del</strong>lo stesso Codice <strong>del</strong> Consumo.<br />

Si ricorda che ai sensi <strong>del</strong> citato articolo 20, comma 2, <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo «Una pratica<br />

commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in<br />

misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, <strong>del</strong> consumatore medio<br />

che essa raggiunge o al quale è diretta».<br />

Nel caso di specie, la contrarietà alla diligenza professionale e l’idoneità a falsare il<br />

comportamento economico dei consumatori <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica oggetto di valutazione derivano<br />

dall’acclarata natura ingannevole <strong><strong>del</strong>la</strong> stessa ai sensi degli articoli 21 e 22 <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong><br />

Consumo. Non si riscontra nel caso di specie da parte <strong>del</strong> professionista “il normale grado di<br />

competenza ed attenzione” che ragionevolmente ci si può attendere da un operatore <strong>del</strong>lo specifico<br />

settore di attività, atteso che risultava perfettamente possibile per il professionista, date le<br />

caratteristiche <strong>del</strong> telemarketing, fornire un’informazione completa e corretta ai consumatori.<br />

Per quanto attiene, inoltre, all’idoneità <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica a falsare in misura apprezzabile le scelte dei<br />

consumatori, si osserva che l’omissione informativa riguarda acquisto di prodotti per un arco<br />

temporale lungo (5 anni) che hanno un’incidenza notevole sul prezzo complessivo <strong>del</strong> prodotto.<br />

Inoltre, la falsa informazione in merito allo scopo <strong><strong>del</strong>la</strong> visita a domicilio e la prospettazione di un<br />

omaggio pubblicitario (coordinato) può spingere i consumatori ad accettare tale visita, laddove<br />

invece la prospettiva di una vendita domiciliare di ulteriori prodotti non richiesti potrebbe invece<br />

indurre vari consumatori a negare l’autorizzazione a tale visita e quindi a rinunciare all’acquisto<br />

degli stessi prodotti.<br />

1 Cfr. tra gli altri, la decisione <strong>del</strong> 10 gennaio 2008, PI6256 – Spot Opel, in Boll. N. 1/2008


240<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 27, comma 9, <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, con il provvedimento che<br />

vieta la pratica commerciale scorretta, l’<strong>Aut</strong>orità dispone l’applicazione di una sanzione<br />

amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto <strong><strong>del</strong>la</strong> gravità e <strong><strong>del</strong>la</strong> durata <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

violazione.<br />

In ordine alla quantificazione <strong><strong>del</strong>la</strong> sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri<br />

individuati dall’articolo 11 <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 689/81, in virtù <strong>del</strong> richiamo previsto all’articolo 27,<br />

comma 13, <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima <strong>del</strong>l’entrata in vigore<br />

dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146: in particolare, <strong><strong>del</strong>la</strong> gravità <strong><strong>del</strong>la</strong> violazione,<br />

<strong>del</strong>l’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, <strong><strong>del</strong>la</strong> personalità <strong>del</strong>l’agente,<br />

nonché <strong>del</strong>le condizioni economiche <strong>del</strong>l’impresa stessa.<br />

Con riguardo alla gravità <strong><strong>del</strong>la</strong> violazione, si è considerato che la fattispecie descritta ha avuto un<br />

significativo impatto tra i consumatori, essendo stati indotti a firmare dei contratti di acquisto di<br />

merce <strong>del</strong> professionista per importi rilevanti, sulla base <strong><strong>del</strong>la</strong> falsa prospettazione <strong>del</strong>l’offerta<br />

senza oneri aggiuntivi di una card per poter godere di sconti nell’acquisto di merci.<br />

Quanto all’ampiezza, dagli elementi in atti risulta che la pratica è stata attuata attraverso attività di<br />

telemarketing e che pertanto potrebbe aver raggiunto un numero significativo di destinatari. Per<br />

quanto riguarda la durata <strong><strong>del</strong>la</strong> violazione, si considera che, come emerge dalla documentazione in<br />

atti, la pratica ha avuto inizio dal mese di febbraio 2008 fino al 23 luglio 2008, come da elenco dei<br />

consumatori che hanno dato la loro disponibilità a ricevere due agenti di vendita fino alla suddetta<br />

data, come emerso in corso <strong>del</strong>l’ispezione effettuata in data 23 luglio 2008.<br />

Alla luce dei predetti criteri, la sanzione da applicare alla società Horo S.r.l. è determinata in<br />

misura pari a 170.000 € (euro centosettantamila euro).<br />

RITENUTO che, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 20, comma 2, <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, nei limiti di cui<br />

in motivazione, la pratica commerciale in esame è scorretta in quanto contraria alla diligenza<br />

professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico <strong>del</strong><br />

consumatore medio che essa raggiunge;<br />

RITENUTO, in particolare, sulla base <strong>del</strong>le considerazioni suesposte, in conformità al parere<br />

<strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che la pratica commerciale in esame risulta<br />

scorretta, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo, in quanto idonea ad indurre in<br />

errore le persone alle quali è rivolta o da essa raggiunta sulle reali caratteristiche e sulle condizioni<br />

economiche <strong>del</strong> servizio pubblicizzato e, a causa <strong><strong>del</strong>la</strong> sua ingannevolezza, suscettibile di<br />

pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 21 <strong>del</strong> Decreto<br />

Legislativo n. 206/05, inducendoli a prendere una decisione commerciale che altrimenti non<br />

avrebbero preso;<br />

DELIBERA<br />

a) che la pratica commerciale descritta al punto II <strong>del</strong> presente provvedimento, posta in essere<br />

dalla società Horo S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica<br />

commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, e ne<br />

vieta l’ulteriore diffusione;<br />

b) che alla società Horo S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 170.000 €<br />

(centosettantamila euro);


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 241<br />

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di<br />

trenta giorni dalla notificazione <strong>del</strong> presente provvedimento, con versamento diretto al<br />

concessionario <strong>del</strong> servizio <strong><strong>del</strong>la</strong> riscossione oppure mediante <strong>del</strong>ega alla banca o alle Poste<br />

Italiane, presentando il mo<strong>del</strong>lo allegato al presente provvedimento, così come previsto dal<br />

Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.<br />

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere<br />

corrisposti gli interessi di mora nella misura <strong>del</strong> tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla<br />

scadenza <strong>del</strong> termine <strong>del</strong> pagamento e sino alla data <strong>del</strong> pagamento. In caso di ulteriore ritardo<br />

nell’adempimento, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 27, comma 6, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 689/81, la somma dovuta per<br />

la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo<br />

alla scadenza <strong>del</strong> termine <strong>del</strong> pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al<br />

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora<br />

maturati nel medesimo periodo.<br />

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’<strong>Aut</strong>orità attraverso<br />

l’invio di copia <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo attestante il versamento effettuato.<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 27, comma 12, <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza<br />

alla presente <strong>del</strong>ibera l'<strong>Aut</strong>orità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000<br />

euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'<strong>Aut</strong>orità può disporre la sospensione <strong>del</strong>l'attività di<br />

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.<br />

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel <strong>Bollettino</strong><br />

<strong>del</strong>l'<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong> e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong>.<br />

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR <strong>del</strong> Lazio, ai sensi<br />

<strong>del</strong>l'articolo 27, comma 13, <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di<br />

notificazione <strong>del</strong> provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al<br />

Presidente <strong><strong>del</strong>la</strong> Repubblica, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 8, comma 2, <strong>del</strong> Decreto <strong>del</strong> Presidente <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di<br />

notificazione <strong>del</strong> provvedimento stesso.<br />

IL SEGRETARIO GENERALE<br />

Luigi Fiorentino<br />

IL PRESIDENTE<br />

Antonio Catricalà


242<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

PS1842 - CASA MODERNA-FIDELITY CARD<br />

Provvedimento n. 19266<br />

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO<br />

NELLA SUA ADUNANZA <strong>del</strong>l’11 dicembre 2008;<br />

SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;<br />

VISTO il Titolo III <strong>del</strong> Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal Decreto<br />

Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito Codice <strong>del</strong> Consumo);<br />

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”,<br />

adottato con <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>del</strong> 15 novembre 2007 pubblicata nella G.U. n. 283 <strong>del</strong> 5<br />

dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);<br />

VISTI gli atti <strong>del</strong> procedimento;<br />

I. LE PARTI<br />

Professionisti:<br />

società AB S.r.l. (già Mb2c S.r.l.) con sede in Albignasego (PD), via Caravaggio, 11.<br />

II. LA PRATICA COMMERCIALE<br />

Sulla base <strong>del</strong>le in formazioni acquisite ai fini <strong>del</strong>l’applicazione <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo risulta<br />

che la società AB S.r.l., in qualità di professionista, avrebbe posto in essere un comportamento<br />

scorretto sostanziatosi nella promozione a mezzo telemarketing, ovvero a domicilio, di una tessera<br />

sconto che consente di diventare intestatari di una carta fe<strong>del</strong>tà denominata Fi<strong>del</strong>ity. Più in<br />

particolare, tale card darebbe il diritto di acquistare articoli per la casa presso alcuni punti vendita<br />

asseritamente di prossima apertura con vantaggiosi sconti sul prezzo di listino. L’adesione al citato<br />

programma prevede la sottoscrizione di un modulo il quale apparentemente sollecita la<br />

sottoscrizione di un vero e proprio contratto per l’acquisto immediato, ovvero pro futuro, di<br />

articoli, per un importo complessivo variabile.<br />

In relazione alla predetta pratica commerciale è stata ipotizzata la violazione degli articoli 20, 21,<br />

ed in particolare il comma 1, lettere b) e d), 22, 24, 25 e 26, lettere b) e f), <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong><br />

Consumo, in quanto appare contraria alla diligenza professionale ed idonea a limitare<br />

considerevolmente, o addirittura escludere, la libertà di scelta o di comportamento <strong>del</strong><br />

consumatore. Più precisamente si è ipotizzato che tale pratica potrebbe, per un verso, considerarsi<br />

ingannevole in quanto al consumatore sarebbero state fornite informazioni inesatte, incomplete o<br />

non veritiere con particolare riferimento alle caratteristiche generali <strong>del</strong>l’offerta nonché con<br />

riferimento al prezzo e agli oneri da sostenere per aderire alla stessa in modo da indurlo a<br />

sottoscrivere un modulo di adesione la quale finalità ed oggetto non sono chiaramente percepibili<br />

dal consumatore e conseguentemente ad indurlo ad assumere una decisione commerciale che non<br />

avrebbe altrimenti preso; per l’altro verso, tale pratica potrebbe considerarsi aggressiva in quanto<br />

idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento <strong>del</strong> consumatore in<br />

quanto consistente nell’aderire ad un’offerta non consapevolmente richiesta ed esigerne il<br />

pagamento immediato nonché, in alcuni casi, consistente nella visita a domicilio ai fini <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

vendita e <strong><strong>del</strong>la</strong> promozione ignorando gli inviti dei consumatori ad allontanarsi.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 243<br />

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE<br />

In data 17 luglio 2008 è stato comunicato l’avvio <strong>del</strong> procedimento istruttorio alla società AB<br />

S.r.l..<br />

Contestualmente alla comunicazione <strong>del</strong>l’avvio ed al fine di acquisire elementi conoscitivi utili<br />

alla valutazione <strong><strong>del</strong>la</strong> presunta pratica commerciale scorretta contestata, è stato richiesto alla<br />

segnalata società, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 27, commi 3 e 4, <strong>del</strong> Decreto, e <strong>del</strong>l’art. 12 <strong>del</strong> Regolamento, di<br />

fornire informazioni e relativa documentazione circa: a) le istruzioni impartite agli agenti ai fini<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> promozione e <strong><strong>del</strong>la</strong> conseguente sottoscrizione <strong>del</strong> modulo relativo alla tessera sconto e ad<br />

altre ulteriori fi<strong>del</strong>ity card promosse dalla società; b) le modalità attraverso le quali vengono<br />

contattati i clienti nonché le modalità attraverso le quali è promossa l’adesione al programma di<br />

fe<strong>del</strong>tà; c) nel caso in cui la società facesse ricorso ad un call center per la promozione <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

propria attività, le informazioni e gli scripts impartiti agli operatori <strong>del</strong>lo stesso, d) copie, numero<br />

ed importo dei contratti per la tessera sconto o per altre ulteriori fi<strong>del</strong>ity card promosse dalla<br />

società; e) copia dei contratti di assunzione degli agenti <strong><strong>del</strong>la</strong> società AB S.r.l.; f) elenco dei negozi<br />

presso i quali è possibile comprare gli articoli per la casa con il pubblicizzato sconto.<br />

L’<strong>Aut</strong>orità, con propria <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong> 17 luglio 2008, ha autorizzato un’ispezione, ai sensi <strong>del</strong>l’art.<br />

27, commi 2 e 3, <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, presso la sede e i locali <strong><strong>del</strong>la</strong> società AB S.r.l.,<br />

al fine di reperire tutta la documentazione necessaria alla valutazione dei comportamenti oggetto di<br />

istruttoria.<br />

Pertanto, contestualmente alla comunicazione di avvio <strong>del</strong> procedimento, in data 23 luglio 2008,<br />

ha avuto luogo l’ispezione presso la sede <strong><strong>del</strong>la</strong> società AB S.r.l. in Albignasego (PD), Via <strong>del</strong><br />

Caravaggio 11. In tale sede, il socio <strong><strong>del</strong>la</strong> suddetta società, ha collaborato con i funzionari<br />

incaricati al fine di prendere visione ed estrarre copia dei seguenti documenti: statuto societario;<br />

estratto lista contatti;contratto fase preliminare; contratto fase definitiva; carta “Casa”; modulo<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> finanziaria Citifinancial; comunicazione di recesso; bozza <strong>del</strong> nuovo contratto; cartellina<br />

contenete contratto alla fase preliminare; catalogo dei prodotti.<br />

Nel corso <strong>del</strong>l’ispezione il rappresentante <strong><strong>del</strong>la</strong> società, a seguito di informazioni orali richieste da<br />

funzionari <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità, ha precisato quanto segue:<br />

1) a seguito di segnalazioni da parte di alcuni clienti, la società AB S.r.l. ha predisposto un nuovo<br />

modulo contrattuale;<br />

2) l’erogazione <strong>del</strong> finanziamento ai clienti <strong><strong>del</strong>la</strong> suddetta società avviene, da aprile 2008, solo<br />

dopo che è avvenuta la consegna <strong><strong>del</strong>la</strong> merce ordinata e dopo che la società finanziaria, tramite<br />

contatto telefonico con il cliente stesso, riceve conferma <strong><strong>del</strong>la</strong> consegna , <strong>del</strong>l’importo<br />

complessivo, nonché <strong>del</strong> numero e <strong>del</strong>l’importo <strong>del</strong>le rate mensili;<br />

3) la società ha sempre soddisfatto le richieste di recesso senza richiedere mai penali, anche oltre i<br />

60 giorni. Ciò senza che il cliente sia stato costretto da un rifiuto <strong><strong>del</strong>la</strong> società ad avvalersi di un<br />

legale.<br />

Con memoria pervenuta in data 13 agosto 2008, la parte ha precisato quanto segue:<br />

– di essersi sempre avvalsa di un call – center ma da circa un mese di lasciare libertà ai propri<br />

agenti di contattare i potenziali clienti con l’input di promuovere il nome, i prodotti, e lavorando<br />

con il passaparola;<br />

– gli script con le indicazioni impartite agli agenti <strong><strong>del</strong>la</strong> società scrivente contengono il seguente<br />

testo: “Acquistando un prodotto da noi, le verrà rilasciata una tessera che le consentirà altri<br />

acquisti a prezzi scontati fino ad un massimo <strong>del</strong> 50%, nonché la possibilità di avere la consulenza<br />

gratuita di un nostro agente di zona molto utile per acquisti di divani e camerette. La tessera


244<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

inoltre estende la garanzia alla durata <strong><strong>del</strong>la</strong> tessera stessa. Potrà acquistare presso il nostro<br />

magazzino o direttamente tramite il servizio clienti oppure con un consulente a casa sua”.<br />

Con la medesima memoria, inoltre, la società AB ha prodotto la seguente documentazione:<br />

1) mo<strong>del</strong>lo tipo di contratto relativo agli agenti;<br />

2) n. 170 contratti stipulati con consumatori.<br />

In data 23 settembre 2008 è stata comunicata alle parti la data di conclusione <strong><strong>del</strong>la</strong> fase istruttoria<br />

ai sensi <strong>del</strong>l’art. 16, comma 1, <strong>del</strong> Regolamento.<br />

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ GARANTE PER LE GARANZIE NELLE<br />

COMUNICAZIONI<br />

Poiché la pratica commerciale oggetto <strong>del</strong> presente provvedimento è stato diffusa anche per via<br />

telefonica, in data 20 ottobre 2008 è stato richiesto il parere all’<strong>Aut</strong>orità per le Garanzie nelle<br />

Comunicazioni, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 27, comma 6, <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo.<br />

Con parere pervenuto in data 11 novembre 2008, la suddetta <strong>Aut</strong>orità ha ritenuto che la pratica<br />

commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 24, 25 e 26, lettera f), <strong>del</strong><br />

Codice <strong>del</strong> Consumo, sulla base <strong>del</strong>le seguenti considerazioni:<br />

– con riferimento al profilo <strong><strong>del</strong>la</strong> completezza e <strong><strong>del</strong>la</strong> veridicità <strong>del</strong>le informazioni da fornire in<br />

ordine alle caratteristiche principali <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica commerciale, ai fini <strong><strong>del</strong>la</strong> valutazione<br />

<strong>del</strong>l’effettiva convenienza <strong>del</strong>l’offerta dei prodotti stessi e <strong><strong>del</strong>la</strong> determinazione alla fruizione dei<br />

medesimi, il consumatore deve essere posto nella condizione di averne chiara e immediata<br />

contezza, con la conseguenza che la completezza <strong><strong>del</strong>la</strong> comunicazione pubblicitaria deve<br />

coniugarsi alla chiarezza e all’immediata percettibilità <strong>del</strong>le caratteristiche <strong>del</strong> prodotto;<br />

– allo stato degli atti, non è possibile basarsi su alcun tipo di telefonata;<br />

– comunque, come si ricava dalla memoria difensiva <strong><strong>del</strong>la</strong> società AB S.r.l., la personalizzazione<br />

<strong>del</strong>l’approccio al cliente mediante il servizio clienti o tramite la visita a domicilio degli agenti<br />

incaricati costituisce pur sempre un mezzo di diffusione <strong>del</strong>l’offerta più incisivo e dunque<br />

potenzialmente più efficace a generare nel destinatario il convincimento <strong><strong>del</strong>la</strong> completezza e<br />

veridicità <strong>del</strong>le informazioni ricevute, che discendono, tipicamente, anche dalle domande dei<br />

destinatari relative alle loro specifiche esigenze; il caso esaminato rientra in quel tipo di<br />

operazione che prevede un’attività promozionale consistente nel contattare in modo diretto e<br />

selettivo, solitamente per telefono, ogni singolo consumatore facente parte di un target<br />

potenzialmente interessato alle offerte commerciali che si vogliono ad esso proporre;<br />

– in particolare, dal complesso <strong><strong>del</strong>la</strong> documentazione versata in atti, non emerge che siano state<br />

specificate le caratteristiche generali <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica, quale, a titolo esemplificativo, la necessità di<br />

sottoscrivere un apposito modulo ovvero un contratto per poter disporre <strong><strong>del</strong>la</strong> carta e, quindi, per<br />

poter acquistare i prodotti in vendita nonché i conseguenti oneri da sostenere;<br />

– in occasione di presentazioni come quella in esame, attraverso le quali l’impresa in questione si<br />

rivolge al pubblico impartendo ai propri agenti precise istruzioni, in quanto il consumatore può<br />

risultare particolarmente esposto alle pressioni psicologiche che il venditore ha esercitato, il<br />

professionista non pare aver assolto al particolare obbligo di diligenza per non aver evidenziato<br />

chiaramente le caratteristiche generali <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica, nonché i relativi oneri che il consumatore deve<br />

sostenere;<br />

– l’operatore commerciale non ha assolto lo specifico onere di chiarezza e completezza nella<br />

redazione <strong><strong>del</strong>la</strong> propria comunicazione d’impresa, non salvaguardando, così, la libertà di<br />

autodeterminazione <strong>del</strong> consumatore da ogni interferenza ingiusta fin dal primo contatto<br />

pubblicitario per via telefonica;


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 245<br />

– la pratica commerciale contestata, in quanto al consumatore non sono state fornite informazioni<br />

esatte e complete relativamente alle caratteristiche generali e agli oneri da sostenere <strong>del</strong>l’offerta<br />

reclamizzata, è in grado di orientare indebitamente i consumatori.<br />

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE<br />

La pratica commerciale<br />

Sulla base <strong>del</strong>le informazioni acquisite nonché sulla base <strong>del</strong>le dichiarazioni rese dal professionista<br />

sia nel corso <strong>del</strong>l’ispezione tenutasi presso la sede <strong><strong>del</strong>la</strong> società in data 23 luglio 2008, sia nella<br />

memoria pervenuta in data 13 agosto 2008, è emerso che la pratica oggetto <strong>del</strong> presente<br />

procedimento si sostanzia in un primo contatto con i consumatori, attraverso attività di<br />

telemarketing con la quale si informa <strong>del</strong> rilascio di una tessera sconto denominata Fi<strong>del</strong>ity card<br />

con vantaggiosi sconti sul prezzo di listino, seguito da una visita a domicilio degli agenti e/o<br />

venditori finalizzata alla consegna <strong><strong>del</strong>la</strong> tessera sconto, oltre che di un campione di prodotti <strong>del</strong><br />

professionista (ad esempio, una trapunta a firma “ANNA VERSACE”, come si evince dalla<br />

copiosa documentazione depositata dallo stesso operatore pubblicitario). Più in particolare,<br />

l’adesione all’offerta <strong>del</strong> professionista prevede la sottoscrizione di un modulo il quale sollecita la<br />

sottoscrizione di un vero e proprio contratto per l’acquisto immediato, ovvero pro futuro, di<br />

articoli, per un importo complessivo di circa € 1.980, nell’arco temporale di 5 anni.<br />

Quanto al contatto telefonico, dalla documentazione acquisita nel corso <strong>del</strong>l’ispezione <strong>del</strong> 23<br />

luglio 2008 presso la sede <strong><strong>del</strong>la</strong> società, come da ammissione <strong>del</strong>lo stesso operatore pubblicitario<br />

nella memoria difensiva <strong>del</strong> 13 agosto 2008, la società da “[...] giugno 2008 non si avvale più <strong>del</strong><br />

call center, ma lascia libertà agli agenti di contattare i potenziali clienti con il passaparola”. Tale<br />

circostanza è suffragata anche dalla lista dei potenziali destinatari <strong>del</strong> messaggio telefonico,<br />

reperita nel corso <strong><strong>del</strong>la</strong> suddetta ispezione.<br />

Dalla documentazione agli atti risulta che il contatto telefonico con il consumatore è volto a<br />

sollecitare un incontro con i futuri acquirenti mediante modalità informative e comunicazionali<br />

ambigue in merito sia alla modalità di utilizzo <strong>del</strong> prodotto offerto, e precisamente il rilascio <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

Fi<strong>del</strong>ity card che consente vantaggiosi sconti sul prezzo di listino <strong><strong>del</strong>la</strong> merce, sia all’oggetto <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

visita al domicilio <strong>del</strong> consumatore (conclusione di un contratto con i quali gli stessi si impegnano<br />

ad acquistare beni per somme rilevanti dei seguenti articoli: salute e benessere; complementi<br />

cucina; pulizia professionale; complementi d’arredo; fitness), con accensione, all’occorrenza, di un<br />

finanziamento per il pagamento).<br />

Tale pratica può essere valutata come fortemente ingannevole in quanto il consumatore non viene<br />

informato <strong><strong>del</strong>la</strong> circostanza che la visita a casa <strong>del</strong>l’agente non è finalizzata alla sola consegna<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> Fi<strong>del</strong>ity card, ma alla firma di un modulo, compilato dall’agente, che comporta la<br />

formulazione di una proposta commerciale a favore <strong>del</strong> professionista.<br />

Infatti, dalla disamina dei contratti depositati dall’operatore pubblicitario, è emerso che tutti i<br />

consumatori aderenti alla suddetta iniziativa hanno firmato tale contratto ove sono riportate le<br />

seguenti annotazioni: “Importante da fare minimo 1 acquisto” mentre alla voce “Descrizione<br />

articolo” è specificato “1) Shopping card valida 5 anni; 2) set pubblicitario coordinato Versace”.<br />

Subito sotto è specificato: “ la spesa è di € 1.980 max in 5 anni previa telefonata per consegna e<br />

caricamento card”<br />

Nel retro <strong>del</strong> suddetto modulo, contenente le condizioni generali <strong>del</strong> contratto e sottoposto<br />

all’attenzione <strong>del</strong> destinatario solo a seguito di visita <strong>del</strong>l’agente incaricato <strong><strong>del</strong>la</strong> società AB S.r.l.


246<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

presso l’abitazione <strong>del</strong>lo stesso, al punto 1, è specificato che: “La card è personale, non<br />

trasferibile, con validità di anni 5 a decorrere dalla sottoscrizione <strong>del</strong> contratto…”.<br />

Dalle evidenze raccolte nel corso <strong>del</strong> procedimento non si ha evidenza che nel corso <strong>del</strong> primo<br />

contatto telefonico con cui il call center fissa un appuntamento domiciliare per la consegna <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

suddetta card, gli operatori forniscano un’informativa chiara e puntuale sul reale intento <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

visita a domicilio, ossia la conclusione di un contratto per l’acquisto dei vari beni offerti<br />

dall’operatore, e conseguentemente sulle effettive modalità di utilizzo <strong><strong>del</strong>la</strong> tessera sconto, ossia<br />

che la stessa è valida solo a seguito <strong><strong>del</strong>la</strong> stipula di tale contratto.<br />

Del tutto inidoneo a sanare la portata decettiva <strong>del</strong> messaggio è quanto affermato dall’operatore<br />

durante l’ispezione <strong>del</strong> 23 luglio 2008, sulla circostanza che: “a seguito di segnalazioni da parte di<br />

alcuni clienti, la società AB ha predisposto un nuovo modulo contrattuale”. Tale modulo, infatti,<br />

sotto la descrizione dei prodotti offerti dall’operatore pubblicitario, ha aggiunto la seguente frase:<br />

“Esaminato il prospetto <strong>del</strong>l’offerta commerciale ed il relativo materiale illustrativo sottopostomi<br />

in visione dal Vs proponente Mi impegno ad effettuare almeno un acquisto […]”, mentre alla voce<br />

“Regolamento card” , al punto 1, è specificato quanto segue: “La card è personale, non<br />

trasferibile, con validità di anni 5 a decorrere dalla sottoscrizione <strong>del</strong> contratto”. Pertanto, poiché<br />

al punto 1 dei suddetti moduli viene ribadito che tale card è valida solo dal momento <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

sottoscrizione <strong>del</strong> contatto, il consumatore apprende tale informazione solo alla consegna <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

stessa card.<br />

Perché il messaggio possa dirsi completo (e dunque privo di qualsiasi profilo omissivo) e<br />

trasparente è infatti necessario che venga fornita, già al momento <strong>del</strong> primo contatto telefonico con<br />

i consumatori, l’esatta descrizione <strong>del</strong> prodotto proposto, e cioè l’acquisto per cinque anni di vari<br />

prodotti, al contrario interamente sottaciuta nelle telefonate.<br />

Chiaro è, evidentemente, lo scopo <strong>del</strong>l’omissione da parte <strong>del</strong>l’operatore pubblicitario. Altro è,<br />

infatti, prospettare ai destinatari l’assegnazione di una card che dà diritto a vantaggiosi sconti, altro<br />

è metterli inconsapevolmente dinanzi ad operatori che avviano un’opera diretta e personale volta<br />

all’acquisto di prodotti vari.<br />

In realtà, dunque, l’intento <strong>del</strong>l’attività posta in essere dall’operatore pubblicitario al momento<br />

<strong>del</strong>l’aggancio è chiara all’utente solo al momento <strong><strong>del</strong>la</strong> visita a casa effettuata dall’agente, nel<br />

corso <strong><strong>del</strong>la</strong> quale il consumatore viene edotto <strong><strong>del</strong>la</strong> necessità di sottoscrivere un apposito modulo<br />

ovvero un contratto per poter disporre <strong><strong>del</strong>la</strong> card, nonché <strong>del</strong>l’onere da sostenere, consistente,<br />

come emerso da tutti i 170 contratti stipulati con i consumatori nel corso <strong>del</strong>l’istruttoria, nel<br />

caricare la card con immediata sottoscrizione <strong>del</strong> contratto e nella contestuale consegna <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

caparra all’agente in visita a domicilio.<br />

Il messaggio in esame è ingannevole anche in quanto lascia intendere, contrariamente al vero, che<br />

l’assegnazione <strong><strong>del</strong>la</strong> card sia totalmente gratuita, senza dover quindi affrontare alcun tipo di onere<br />

economico.<br />

Come emerso dalle risultanze istruttorie, infatti, solo al momento <strong><strong>del</strong>la</strong> consegna <strong><strong>del</strong>la</strong> card<br />

all’assegnatario viene sottoposto un modulo ove, sul retro <strong>del</strong>lo stesso, viene specificato che: “La<br />

card è personale, non trasferibile, con validità di anni 5 a decorrere dalla sottoscrizione <strong>del</strong><br />

contratto”.<br />

In definitiva, da quanto emerso nel corso <strong>del</strong>l’istruttoria non risulta che il consumatore sia posto<br />

nella condizione di conoscere, sin dalla formulazione <strong>del</strong> messaggio, le condizioni effettive<br />

<strong>del</strong>l’offerta, essendo indotto a credere nella totale gratuità <strong><strong>del</strong>la</strong> card, smentita da quanto appreso<br />

solo in via successiva.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 2<strong>47</strong><br />

In base ad una consolidata giurisprudenza <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità nella previgente disciplina <strong><strong>del</strong>la</strong> pubblicità<br />

ingannevole, l’idoneità ingannatoria <strong>del</strong> messaggio non può essere esclusa dalla circostanza<br />

secondo la quale il pubblico è posto nella condizione di apprendere le relative informazioni in un<br />

momento immediatamente successivo. Infatti, il Codice <strong>del</strong> Consumo ha inteso salvaguardare la<br />

libertà di autodeterminazione <strong>del</strong> consumatore da ogni erronea interferenza fin dal primo contatto<br />

pubblicitario, imponendo dunque all’operatore commerciale un preciso onere di completezza e<br />

chiarezza nella redazione <strong><strong>del</strong>la</strong> propria comunicazione d’impresa 1 .<br />

La pratica commerciale descritta, consistente nel messaggio pubblicitario privo di informazioni<br />

chiare e complete sui contenuti e caratteristiche <strong>del</strong> rilascio di una Fi<strong>del</strong>ity card – oltre che sulle<br />

modalità di fruizione – e che veicola un’informazione omissiva sullo scopo <strong><strong>del</strong>la</strong> visita presso il<br />

domicilio <strong>del</strong> consumatore risulta, pertanto, scorretta ai sensi <strong>del</strong>l’art. 20, comma 2, <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong><br />

Consumo e ingannevole ai sensi <strong>del</strong>l’art. 21, comma 1, lettera c), e <strong>del</strong>l’art. 22, comma 4, lettera<br />

c), <strong>del</strong>lo stesso Codice <strong>del</strong> Consumo.<br />

Si ricorda che ai sensi <strong>del</strong> citato articolo 20, comma 2, <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo, «Una pratica<br />

commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in<br />

misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, <strong>del</strong> consumatore<br />

medio che essa raggiunge o al quale è diretta».<br />

Nel caso di specie, la contrarietà alla diligenza professionale e l’idoneità a falsare il<br />

comportamento economico dei consumatori <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica oggetto di valutazione derivano<br />

dall’acclarata natura ingannevole <strong><strong>del</strong>la</strong> stessa ai sensi degli articoli 21 e 22 <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong><br />

Consumo. Non si riscontra nel caso di specie da parte <strong>del</strong> professionista “il normale grado di<br />

competenza ed attenzione” che ragionevolmente ci si può attendere da un operatore <strong>del</strong>lo specifico<br />

settore di attività, atteso che risultava perfettamente possibile per il professionista, date le<br />

caratteristiche <strong>del</strong> telemarketing, fornire un’informazione completa e corretta ai consumatori.<br />

Per quanto attiene, inoltre, all’idoneità <strong><strong>del</strong>la</strong> pratica a falsare in misura apprezzabile le scelte dei<br />

consumatori, si osserva che l’omissione informativa riguarda l’acquisto di prodotti per un arco<br />

temporale lungo (5 anni) che hanno un’incidenza notevole sul prezzo complessivo <strong>del</strong> prodotto.<br />

Inoltre, la falsa informazione in merito allo scopo <strong><strong>del</strong>la</strong> visita a domicilio e la prospettazione di un<br />

omaggio pubblicitario (coordinato) può spingere i consumatori ad accettare tale visita, laddove<br />

invece la prospettiva di una vendita domiciliare di ulteriori prodotti non richiesti potrebbe indurre<br />

vari consumatori a negare l’autorizzazione a tale visita e quindi a rinunciare all’acquisto degli<br />

stessi prodotti.<br />

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 27, comma 9, <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, con il provvedimento che<br />

vieta la pratica commerciale scorretta, l’<strong>Aut</strong>orità dispone l’applicazione di una sanzione<br />

amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto <strong><strong>del</strong>la</strong> gravità e <strong><strong>del</strong>la</strong> durata <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

violazione.<br />

In ordine alla quantificazione <strong><strong>del</strong>la</strong> sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri<br />

individuati dall’articolo 11 <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 689/81, in virtù <strong>del</strong> richiamo previsto all’articolo 27,<br />

comma 13, <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima <strong>del</strong>l’entrata in vigore<br />

dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146: in particolare, <strong><strong>del</strong>la</strong> gravità <strong><strong>del</strong>la</strong> violazione,<br />

<strong>del</strong>l’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, <strong><strong>del</strong>la</strong> personalità <strong>del</strong>l’agente,<br />

nonché <strong>del</strong>le condizioni economiche <strong>del</strong>l’impresa stessa.<br />

1 Cfr. tra gli altri, la decisione <strong>del</strong> 10 gennaio 2008, PI6256 – Spot Opel, in Boll. n. 1/08.


248<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

Con riguardo alla gravità <strong><strong>del</strong>la</strong> violazione, si è considerato che la fattispecie descritta ha avuto un<br />

significativo impatto tra i consumatori, essendo stati indotti a firmare dei contratti di acquisto di<br />

merce <strong>del</strong> professionista per importi rilevanti, sulla base <strong><strong>del</strong>la</strong> falsa prospettazione <strong>del</strong>l’offerta<br />

senza oneri aggiuntivi di una card per poter godere di sconti nell’acquisto di merci.<br />

Quanto all’ampiezza, dagli elementi in atti risulta che la pratica è stata attuata attraverso attività di<br />

telemarketing e che pertanto potrebbe aver raggiunto un numero significativo di destinatari. Per<br />

quanto riguarda la durata <strong><strong>del</strong>la</strong> violazione, si considera che, come emerge dalla documentazione in<br />

atti, la pratica è stata posta in essere dalla fine di novembre 2007 al mese di giugno 2008.<br />

Alla luce dei predetti criteri, la sanzione da applicare alla società AB S.r.l. è determinata in misura<br />

pari a 170.000 € (centosettantamila euro).<br />

RITENUTO che, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 20, comma 2, <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, nei limiti di cui<br />

in motivazione, la pratica commerciale in esame è scorretta in quanto contraria alla diligenza<br />

professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico <strong>del</strong><br />

consumatore medio che essa raggiunge;<br />

RITENUTO, in particolare, sulla base <strong>del</strong>le considerazioni suesposte, in conformità al parere<br />

<strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che la pratica commerciale in esame risulta<br />

scorretta, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo, in quanto idonea ad indurre in<br />

errore le persone alle quali è rivolta o da essa raggiunte sulle reali caratteristiche e sulle condizioni<br />

economiche <strong>del</strong> servizio pubblicizzato e suscettibile di pregiudicare il comportamento economico<br />

dei destinatari, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 21 <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, inducendoli a prendere una<br />

decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso;<br />

DELIBERA<br />

a) che la pratica commerciale descritta al punto II <strong>del</strong> presente provvedimento, posta in essere<br />

dalla società AB S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica<br />

commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, e ne<br />

vieta l’ulteriore diffusione;<br />

b) che la società AB S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 170.000 €<br />

(centosettantamila euro);<br />

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di<br />

trenta giorni dalla notificazione <strong>del</strong> presente provvedimento, con versamento diretto al<br />

concessionario <strong>del</strong> servizio <strong><strong>del</strong>la</strong> riscossione oppure mediante <strong>del</strong>ega alla banca o alle Poste<br />

Italiane, presentando il mo<strong>del</strong>lo allegato al presente provvedimento, così come previsto dal<br />

Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.<br />

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere<br />

corrisposti gli interessi di mora nella misura <strong>del</strong> tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla<br />

scadenza <strong>del</strong> termine <strong>del</strong> pagamento e sino alla data <strong>del</strong> pagamento. In caso di ulteriore ritardo<br />

nell’adempimento, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 27, comma 6, <strong><strong>del</strong>la</strong> legge n. 689/81, la somma dovuta per<br />

la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo<br />

alla scadenza <strong>del</strong> termine <strong>del</strong> pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al<br />

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora<br />

maturati nel medesimo periodo.


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 249<br />

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’<strong>Aut</strong>orità attraverso<br />

l’invio di copia <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo attestante il versamento effettuato.<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 27, comma 12, <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza<br />

alla presente <strong>del</strong>ibera l'<strong>Aut</strong>orità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000<br />

euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'<strong>Aut</strong>orità può disporre la sospensione <strong>del</strong>l'attività di<br />

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.<br />

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel <strong>Bollettino</strong><br />

<strong>del</strong>l'<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong> e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong>.<br />

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR <strong>del</strong> Lazio, ai sensi<br />

<strong>del</strong>l'articolo 27, comma 13, <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di<br />

notificazione <strong>del</strong> provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al<br />

Presidente <strong><strong>del</strong>la</strong> Repubblica, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 8, comma 2, <strong>del</strong> Decreto <strong>del</strong> Presidente <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di<br />

notificazione <strong>del</strong> provvedimento stesso.<br />

IL SEGRETARIO GENERALE<br />

Luigi Fiorentino<br />

IL PRESIDENTE<br />

Antonio Catricalà


250<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

PS2360 - VODAFONE STATION CASA INTERNET E TELEFONO<br />

Provvedimento n. 19269<br />

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO<br />

NELLA SUA ADUNANZA <strong>del</strong>l’11 dicembre 2008;<br />

SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti;<br />

VISTO il Titolo III <strong>del</strong> Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal Decreto<br />

Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice <strong>del</strong> consumo);<br />

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”,<br />

adottato con <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong>l’<strong>Aut</strong>orità <strong>del</strong> 15 novembre 2007 pubblicata nella G.U. n. 283 <strong>del</strong> 5<br />

dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);<br />

VISTI gli atti <strong>del</strong> procedimento;<br />

VISTA la comunicazione di avvio <strong>del</strong> procedimento <strong>del</strong>l’11 novembre 2008, volto a verificare<br />

l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, con particolare<br />

riferimento alla lettera b), 22 e 23, con particolare riferimento alla lettera v), <strong>del</strong> Decreto<br />

Legislativo n. 206/05, poste in essere dalla società Vodafone Omnitel N.V.;<br />

VISTE le memorie presentate dalla medesima società in data 25 novembre 2008;<br />

CONSIDERATO quanto segue:<br />

I. FATTO<br />

1. Con richiesta di intervento pervenuta in data 1º ottobre 2008 Fastweb S.p.A., in qualità di<br />

concorrente, ha segnalato una presunta pratica commerciale scorretta relativa alla promozione di<br />

servizi di telefonia fissa e di adsl Vodafone Casa. La condotta oggetto di contestazione si è<br />

sostanziata in comunicazioni pubblicitarie, asseritamente ingannevoli, diffuse attraverso uno spot<br />

televisivo e, in alcune pagine <strong>del</strong> sito internet <strong><strong>del</strong>la</strong> società Vodafone, www.vodafone.it, rilevate in<br />

data 22 settembre 2008.<br />

2. In particolare, lo spot televisivo appare ingannevole, secondo il segnalante, in quanto<br />

interamente incentrato sulla facilità ed immediatezza con cui sarebbe possibile attivare ed<br />

usufruire <strong>del</strong> servizio adsl e di telefonia fissa a seguito <strong>del</strong> solo acquisto di un apparato “Vodafone<br />

Station”, mentre viene <strong>del</strong> tutto sottaciuto il fatto che per un periodo iniziale dalla durata<br />

indeterminata, il traffico voce e la connessione internet sono disponibili tramite connessione radio<br />

HSDPA, sicuramente non paragonabile per qualità di prestazioni e affidabilità ai servizi di<br />

telefonia fissa e adsl.<br />

Tale limitazione appare, secondo il segnalante, unicamente in un super <strong>del</strong>lo spot, la cui velocità di<br />

scorrimento non lo rende di agevole lettura.<br />

3. Con riferimento al sito internet, il segnalante osserva che tanto il messaggio di aggancio<br />

presente sulla homepage, che le pagine illustrative <strong>del</strong>le offerte “Flat” e “Tutto Flat”<br />

ometterebbero di chiarire alcune importanti condizioni e limitazioni, quali (i) l’esistenza <strong>del</strong><br />

periodo transitorio in cui i servizi internet e fonia di cui si discute sarebbero disponibili unicamente<br />

tramite tecnologia radio HSDPA, (ii) l’esistenza di oneri ulteriori rispetto al canone mensile<br />

pubblicizzato come all inclusive - segnatamente il contributo di attivazione - nonché (iii)<br />

l’esistenza di limiti temporali e di un monte minuti verso le direttrici di traffico mobile e fisso<br />

prospettate come gratuite. Tali limiti e condizioni sono indicati nella sezione “Tutti i dettagli”,<br />

accessibile da un link presente sulle pagine <strong>del</strong>le predette offerte, ma di sola consultazione


BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 14 GENNAIO 2009 251<br />

eventuale, in quanto non costituirebbe un passaggio obbligato ai fini <strong><strong>del</strong>la</strong> sottoscrizione e<br />

attivazione <strong>del</strong>le relative offerte, cui potrebbe aderirsi direttamente attraverso le summenzionate<br />

pagine di illustrazione e senza, quindi, avere reale contezza dei termini <strong>del</strong>le stesse.<br />

4. Pertanto, in data 11 novembre 2008, è stato avviato il procedimento istruttorio ai sensi <strong>del</strong>l’art.<br />

27, comma 3, <strong>del</strong> Decreto Legislativo 206/2005, come modificato dal Decreto Legislativo n.<br />

146/07, nonché ai sensi <strong>del</strong>l’art. 6 <strong>del</strong> Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di eventuali<br />

pratiche commerciali scorrette poste in essere dalla società Vodafone Omnitel N.V. in violazione<br />

degli articoli 20, 21, con particolare riferimento alla lettera b), 22 e 23, con particolare riferimento<br />

alla lettera v), <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05.<br />

5. In particolare, le comunicazioni commerciali innanzi descritte potrebbero considerarsi<br />

ingannevoli in quanto non fornendo con evidenza grafica adeguata, ovvero omettendo ai<br />

consumatori informazioni rilevanti, potrebbero indurli in errore e ad assumere una decisione di<br />

natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso. Inoltre, i messaggi in esame potrebbero<br />

risultare contrari all’art. 23, lettera v) <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 206/05 nella misura in cui<br />

omettano limiti e condizioni <strong>del</strong> traffico voce prospettato come gratuito.<br />

II. MEMORIE PRESENTATE DALLA PARTE ED ELEMENTI IN ATTI<br />

6. A seguito <strong><strong>del</strong>la</strong> comunicazione di avvio <strong>del</strong> procedimento <strong>del</strong>l’11 novembre 2008, con<br />

riferimento al procedimento cautelare, la società Vodafone Omnitel N.V. ha presentato, in data 25<br />

novembre 2008, memorie difensive nelle quali viene rilevata l’assenza nel caso di specie dei<br />

presupposti per l’adozione <strong>del</strong> provvedimento interinale in base alle considerazioni che seguono.<br />

– Sotto il profilo <strong>del</strong> fumus boni iuris viene ribadita la veridicità e correttezza <strong>del</strong>le informazioni<br />

prospettate nello spot televisivo, che si limitano ad evidenziare la possibilità, acquistando il nuovo<br />

apparato Vodafone Station, di avere un collegamento telefonico ed internet veloce, senza necessità<br />

di interventi tecnici. Quanto al sito internet, viene evidenziata la completezza ed immediata<br />

percepibilità di tutte le informazioni rilevanti <strong>del</strong>le offerte in questione;<br />

– sotto il profilo <strong>del</strong> periculum in mora, la parte precisa che la diffusione <strong>del</strong>lo spot televisivo è<br />

definitivamente cessata da tempo e non è destinata ad essere ripresa, come risulta dall’allegata<br />

dichiarazione <strong>del</strong> Direttore <strong><strong>del</strong>la</strong> Pubblicità di Vodafone. Con riferimento al sito web, la parte fa<br />

presente che, pur essendo lo stesso già completo di tutte le informazioni necessarie, sono state<br />

apportate alcune modifiche alle pagine oggetto di contestazione volte a rendere le informazioni<br />

rilevanti ancor più evidenti e di più immediata percepibilità, con particolare riferimento al tipo di<br />

tecnologia con cui vene garantito il servizio di connettività prima <strong>del</strong>l’attivazione <strong>del</strong>l’ADSL e ai<br />

limiti <strong>del</strong> traffico voce gratuito.<br />

7. Con memoria integrativa, pervenuta in data 10 dicembre 2008, Vodafone, ribadendo la già<br />

iniziale completezza e immediata percepibilità <strong>del</strong>le informazioni presenti sul sito internet, ha<br />

indicato le ulteriori modifiche apportate alle pagine web illustrative <strong>del</strong>l’offerta in questione, che le<br />

rendono di ancor più semplice e agevole leggibilità, anche per un consumatore non<br />

particolarmente attento.<br />

III. VALUTAZIONI<br />

8. Alla luce di quanto fin qui evidenziato si rileva dunque che non sussistono i presupposti per<br />

l’adozione <strong><strong>del</strong>la</strong> misura cautelare. Con riferimento al requisito <strong>del</strong> periculum in mora, va<br />

considerato che lo spot in questione non è più in diffusione, mentre le pagine <strong>del</strong> sito internet sono<br />

state modificate successivamente alla comunicazione di avvio. Con riferimento al fumus boni iuris,


252<br />

BOLLETTINO N. <strong>47</strong> DEL 1 4 G E NNAIO 2009<br />

la valutazione <strong>del</strong> comportamento oggetto di contestazione necessita di ulteriori approfondimenti<br />

che dovranno essere svolti nel corso <strong>del</strong> procedimento;<br />

RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti <strong>del</strong> procedimento emergono elementi tali da<br />

escludere la sussistenza <strong>del</strong> requisito <strong><strong>del</strong>la</strong> particolare urgenza;<br />

DELIBERA<br />

di non adottare la misura cautelare ai sensi <strong>del</strong>l’art. 27, comma 3, <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo e<br />

<strong>del</strong>l’art. 9, comma 1, <strong>del</strong> Regolamento.<br />

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel <strong>Bollettino</strong><br />

<strong>del</strong>l'<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong> e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong>.<br />

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR <strong>del</strong> Lazio, ai sensi<br />

<strong>del</strong>l’articolo 27, comma 13, <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong> Consumo, entro sessanta giorni dalla data di<br />

comunicazione <strong>del</strong> provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al<br />

Presidente <strong><strong>del</strong>la</strong> Repubblica, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 8, comma 2, <strong>del</strong> Decreto <strong>del</strong> Presidente <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di<br />

comunicazione <strong>del</strong> provvedimento stesso.<br />

IL SEGRETARIO GENERALE<br />

Luigi Fiorentino<br />

IL PRESIDENTE<br />

Antonio Catricalà


<strong>Aut</strong>orità garante<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> concorrenza e <strong>del</strong> mercato<br />

Coordinamento redazionale<br />

Redazione<br />

<strong>Bollettino</strong> Settimanale<br />

Anno XVIII- N. <strong>47</strong> . 2008<br />

Giulia Antenucci<br />

Elisabetta Allegra, Valerio Ruocco, Simonetta Schettini<br />

<strong>Aut</strong>orità <strong>Garante</strong> <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>Concorrenza</strong> e <strong>del</strong> <strong>Mercato</strong><br />

Direzione Statistica e Ispezioni Informatiche<br />

Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma<br />

Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256<br />

Web: http://www.agcm.it<br />

Realizzazione grafica<br />

Area Strategic Design

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