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POLIZIA PENITENZIARIA<br />

Art.7 - Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali<br />

1.Le risorse del Fondo di cui all'articolo 14 del<br />

D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 sono utilizzate<br />

dall'Amministrazione Penitenziaria per it<br />

raggiungimento di qualificati obiettivi e per<br />

promuovere reali e significativi miglioramenti<br />

nell'efficienza dei servizi istituzionali demandati al<br />

personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, ivi<br />

compreso il personale di Polizia Penitenziaria in<br />

forza all'Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro e al<br />

Dipartimento per la Giustizia Minorile.<br />

2.Le risorse del Fondo, fermo restando it divieto di<br />

una distribuzione indistinta e generalizzata, sono<br />

utilizzate - con le modalità di cui all'art. 24 comma 5 a)incentivare la presenza in servizio;<br />

lettera a) del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 - per b)fronteggiare particolari situazioni di servizio;<br />

attribuire compensi finalizzati ad:<br />

a)incentivare l'impiego del personale nelle attività<br />

operative;<br />

d) compensare la presenza qualificata;<br />

e) compensare l'incentivazione della produttività<br />

collettiva per il miglioramento dei servizi.<br />

3. L'accordo sul Fondo ha validità annuale, pertanto<br />

i criteri di utilizzazione sono individuati annualmente<br />

nel rispetto del comma 2, tenendo conto<br />

dell'obbiettivo prioritario di premiare il personale che<br />

svolge compiti operativi ovvero le attività istituzionali<br />

espressamente indicate nel Regolamento di Servizio<br />

del Corpo di Polizia Penitenziaria di cui al D.P.R.<br />

82/99.<br />

Art. 8 - Articolazione dei turni di servizio.<br />

18 giugno 2002 n. 164 sono utilizzate<br />

dall'Amministrazione Penitenziaria per il<br />

raggiungimento di qualificati obiettivi e per<br />

promuovere reali e significativi miglioramenti<br />

nell'efficienza dei servizi istituzionali demandati al<br />

personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, ivi<br />

compreso il personale di Polizia Penitenziaria in<br />

forza all'Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro e al<br />

Dipartimento per la Giustizia Minorile.<br />

2.Le risorse del Fondo, fermo restando il divieto di<br />

una distribuzione indistinta e generalizzata, sono<br />

utilizzate - con le modalità di cui all'art. 24 comma 5<br />

lettera a) del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 - per<br />

attribuire compensi finalizzati ad:<br />

c)compensare l'impiego in compiti operativi od<br />

incarichi che comportino disagi o particolari<br />

responsabilità;<br />

b)fronteggiare particolari situazioni di servizio; d) compensare la presenza qualificata;<br />

c)compensare l'impiego in compiti od incarichi che e) compensare l'incentivazione della produttività<br />

comportino disagi o particolari responsabilità; collettiva per il miglioramento dei servizi.<br />

3. L'accordo sul Fondo ha validità annuale, pertanto i<br />

criteri di utilizzazione sono individuati annualmente<br />

nel rispetto del comma 2, tenendo conto<br />

dell'obbiettivo prioritario di premiare il personale che<br />

svolge servizio ed in particolare quello destinato alle<br />

attività istituzionali espressamente indicate nel<br />

Regolamento di Servizio del Corpo di Polizia<br />

Penitenziaria di cui al D.P.R. 82/99. Entro il mese di<br />

Febbraio di ogni anno le Parti si impegnano a<br />

concludere il confronto sulla materia del FESI.<br />

Art. 8 - Articolazione dei turni di servizio.<br />

1. La programmazione e l'articolazione dell'orario di<br />

lavoro giornaliero di cui all'articolo 15 del D.P.R. n.<br />

51/2009 garantisce:<br />

UIL PA Penitenziari

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