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Chiarimenti - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Miur

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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e del<strong>la</strong> Ricerca<br />

<strong>Ufficio</strong> <strong>Sco<strong>la</strong>stico</strong> <strong>Regionale</strong> <strong>per</strong> <strong>la</strong> <strong>Puglia</strong><br />

Direzione Generale<br />

<strong>Ufficio</strong> IV<br />

Amministrazione e gestione delle risorse finanziarie Valutazione dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi educativi e formativi<br />

Prot. n.AOODRPU07972 Bari, 12 settembre 2008<br />

E MAIL<br />

AI DIRIGENTI SCOLASTICI<br />

DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI<br />

OGNI ORDINE E GRADO DELLA<br />

REGIONE<br />

LORO SEDI<br />

E MAIL<br />

AI DIRIGENTI<br />

DEGLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI<br />

DELLA REGIONE<br />

LORO SEDI<br />

OGGETTO:Articolo 48-bis del decreto del Presidente del<strong>la</strong> Repubblica 29 settembre 1973,<br />

n. 602 - Disposizioni sui pagamenti di importo su<strong>per</strong>iore a diecimi<strong>la</strong> euro da<br />

parte delle Pubbliche Amministrazioni. Ulteriori chiarimenti<br />

Con nota prot.n. AOODRPU3041 del 1° aprile 2008, trasmessa <strong>per</strong> e-mail, quest’<strong>Ufficio</strong><br />

ha fornito indicazioni in ordine alle nuove norme sui pagamenti delle pubbliche<br />

amministrazioni, in conseguenza dell’entrata in vigore del Decreto n. 40 del 18 gennaio<br />

2008 (pubblicato sul<strong>la</strong> G.U. n. 63 del 14 marzo 2008) con il quale il Ministero<br />

dell’Economia e delle Finanze ha adottato il Rego<strong>la</strong>mento di attuazione delle disposizioni<br />

di cui all’art. 48bis del DPR n. 602 del 29 settembre 1973.<br />

Ciò premesso, si comunica che <strong>la</strong> Direzione generale <strong>per</strong> <strong>la</strong> politica finanziaria ed il<br />

bi<strong>la</strong>ncio del MIUR, con nota prot. n. 1368 del 9 settembre 2008, ha invitato le Direzioni<br />

generali degli Uffici sco<strong>la</strong>stici regionali ad informare le istituzioni sco<strong>la</strong>stiche del<br />

rispettivo territorio in ordine alle precisazioni, sul<strong>la</strong> materia in argomento, contenute<br />

Responsabile del procedimento: Sergio Albanese


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e del<strong>la</strong> Ricerca<br />

<strong>Ufficio</strong> <strong>Sco<strong>la</strong>stico</strong> <strong>Regionale</strong> <strong>per</strong> <strong>la</strong> <strong>Puglia</strong><br />

Direzione Generale<br />

<strong>Ufficio</strong> IV<br />

Amministrazione e gestione delle risorse finanziarie Valutazione dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi educativi e formativi<br />

nel<strong>la</strong> circo<strong>la</strong>re MEF n. 22 del 29 luglio 2008 dove viene ribadita l’applicabilità delle<br />

norme de quibus anche alle scuole e vengono altresì illustrate le ipotesi di esclusione.<br />

Per completezza informativa si trascrive un link dove è possibile acquisire tutti i<br />

riferimenti normativi sul<strong>la</strong> materia:<br />

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2008/Circo<strong>la</strong>re-n.-22.htm_cvt.asp<br />

IL DIRIGENTE<br />

Mario Angelini<br />

Allegati:<br />

• Nota USR <strong>Puglia</strong> prot.n. AOODRPU3041 del 1° aprile 2008<br />

• Decreto MEF n. 40 del 18 gennaio 2008<br />

• Nota MIUR prot. n. 1368 del 9 settembre 2008<br />

• Circo<strong>la</strong>re MEF n. 22 del 29 luglio 2008<br />

Responsabile del procedimento: Sergio Albanese


Ministero del<strong>la</strong> Pubblica Istruzione<br />

<strong>Ufficio</strong> <strong>Sco<strong>la</strong>stico</strong> <strong>Regionale</strong> <strong>per</strong> <strong>la</strong> <strong>Puglia</strong><br />

Direzione Generale<br />

UFFICIO IV<br />

Amministrazione e gestione delle risorse finanziarie. Valutazione dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi educativi e formativi<br />

Prot. n.AOODRPU03041 Bari, 1° aprile 2008<br />

E MAIL<br />

AI DIRIGENTI SCOLASTICI<br />

DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI<br />

OGNI ORDINE E GRADO DELLA<br />

REGIONE<br />

LORO SEDI<br />

E MAIL<br />

AI DIRIGENTI<br />

DEGLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI<br />

DELLA REGIONE<br />

LORO SEDI<br />

OGGETTO:Articolo 48-bis del decreto del Presidente del<strong>la</strong> Repubblica 29 settembre 1973,<br />

n. 602 - Disposizioni sui pagamenti di importo su<strong>per</strong>iore a diecimi<strong>la</strong> euro da<br />

parte delle Pubbliche Amministrazioni.<br />

L’articolo 2, comma 9, del decreto legge 3 ottobre 2006, n,262, convertito in legge, con<br />

modificazioni, dal<strong>la</strong> legge 24 novembre 2006, n.286 ha introdotto l’art.48 bis al DPR 29<br />

settembre 1973, n.602.<br />

L’art.48 bis dispone che le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto<br />

legis<strong>la</strong>tivo 30 marzo 2001, n. 165 (<strong>per</strong>tanto anche le istituzioni sco<strong>la</strong>stiche), prima<br />

di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo su<strong>per</strong>iore a diecimi<strong>la</strong> euro,<br />

hanno l’obbligo di verificare se il beneficiario sia moroso rispetto all’obbligo di versamento<br />

derivante dal<strong>la</strong> notifica di una o più cartelle di pagamento <strong>per</strong> un ammontare complessivo<br />

pari almeno a detto importo.<br />

Responsabile del procedimento: Sergio Albanese


Ministero del<strong>la</strong> Pubblica Istruzione<br />

<strong>Ufficio</strong> <strong>Sco<strong>la</strong>stico</strong> <strong>Regionale</strong> <strong>per</strong> <strong>la</strong> <strong>Puglia</strong><br />

Direzione Generale<br />

UFFICIO IV<br />

Amministrazione e gestione delle risorse finanziarie. Valutazione dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi educativi e formativi<br />

In caso affermativo, il soggetto pubblico non procede al pagamento, e contestualmente,<br />

segna<strong>la</strong> tale circostanza al competente agente del<strong>la</strong> riscossione ai fini dell’avvio<br />

dell’attività di recu<strong>per</strong>o delle somme iscritte a ruolo.<br />

Le modalità attuative, in base al comma 2 del citato art. 48 bis del DPR 602/1973, sono<br />

state normativamente rinviate ad un emanando Rego<strong>la</strong>mento del Ministero dell’Economia<br />

e delle Finanze.<br />

Tutto ciò premesso si comunica che sul<strong>la</strong> Gazzetta Ufficiale n. 63 del 14 marzo 2008 è<br />

stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio<br />

2008 riguardante le Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del<br />

Presidente del<strong>la</strong> Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di<br />

pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.<br />

Considerando che le disposizioni in argomento sono in vigore dal 29 marzo corrente<br />

anno, le SS.LL sono invitate ad attivare le misure organizzative ritenute più idonee <strong>per</strong><br />

procedere agli adempimenti previsti dall’art 4 del citato rego<strong>la</strong>mento.<br />

Si trascrive, infine, il link dove re<strong>per</strong>ire il testo del rego<strong>la</strong>mento:<br />

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-03-<br />

14&task=sommario&numgu=63&tmstp=1206974295110<br />

IL DIRIGENTE<br />

Mario Angelini<br />

Responsabile del procedimento: Sergio Albanese


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO - 18 gennaio 2008, n. 40 Modalità di<br />

attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente del<strong>la</strong> Repubblica 29 settembre 1973,<br />

n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni<br />

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE<br />

Visto l'articolo 48-bis del decreto del Presidente del<strong>la</strong> Repubblica 29settembre 1973, n. 602 [1], recante<br />

disposizioni in materia di adempimenti che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente<br />

partecipazione pubblica effettuano prima di eseguire pagamenti di qualsiasi natura, introdotto dall'articolo<br />

2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 [2], convertito, con modificazioni, dal<strong>la</strong> legge 24<br />

novembre 2006, n. 286;<br />

Visto, in partico<strong>la</strong>re, il comma 2 del citato articolo 48-bis, il quale prevede che con decreto del Ministro<br />

dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del<strong>la</strong> legge 23 agosto 1988,<br />

n. 400[3], sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del predetto<br />

articolo 48-bis;<br />

Visto l'articolo 17, comma 3, del<strong>la</strong> legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di decreti<br />

ministeriali aventi natura rego<strong>la</strong>mentare;<br />

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legis<strong>la</strong>tivo 30 marzo 2001, n. 165[4], recante <strong>la</strong> ricognizione degli<br />

enti ricompresi nel<strong>la</strong> nozione di pubblica amministrazione;<br />

Visto l'articolo 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 [5], recante misure di contrasto<br />

all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni,<br />

dal<strong>la</strong> legge 2 dicembre 2005, n. 248, che dispone che le funzioni re<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> riscossione nazionale sono<br />

attribuite all'Agenzia delle entrate che le esercita mediante <strong>la</strong> Riscossione S.p.A., ora Equitalia S.p.A.;<br />

Rilevato che Equitalia Servizi S.p.A., società control<strong>la</strong>ta da Equitalia S.p.A., gestisce le attività<br />

informatiche condivise tra gli agenti del<strong>la</strong> riscossione;<br />

Visto il decreto legis<strong>la</strong>tivo 7 marzo 2005, n. 82 [6], recante il codice dell'amministrazione digitale;<br />

Visto il decreto legis<strong>la</strong>tivo 30 giugno 2003, n. 196 [7], recante il codice in materia di protezione dei dati<br />

<strong>per</strong>sonali;<br />

Acquisito il parere del Garante <strong>per</strong> <strong>la</strong> protezione dei dati <strong>per</strong>sonali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del<br />

decreto<br />

legis<strong>la</strong>tivo n. 196 del 2003, espresso nell'adunanza del 25 luglio 2007;<br />

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del<strong>la</strong> sezione consultiva <strong>per</strong> gli atti normativi<br />

del 22 ottobre 2007;<br />

Vista <strong>la</strong> comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 del<strong>la</strong><br />

citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-19462, in data 4 dicembre 2007;<br />

Adotta<br />

il seguente rego<strong>la</strong>mento:<br />

Articolo 1.<br />

Definizioni


1. Ai fini del presente rego<strong>la</strong>mento, si intendono <strong>per</strong>:<br />

a) «soggetti pubblici»: le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legis<strong>la</strong>tivo<br />

n. 165 del 2001, e le società a totale partecipazione pubblica;<br />

b) «beneficiario»: il destinatario di un pagamento, a qualunque titolo, di una somma su<strong>per</strong>iore a 10.000<br />

euro da effettuarsi da parte dei soggetti pubblici;<br />

c) «agenti del<strong>la</strong> riscossione»: Equitalia S.p.A. e le società dal<strong>la</strong> stessa partecipate, ai sensi dell'articolo 3,<br />

comma 7, del decreto-legge 30settembre 2005, n. 203 [8], convertito in legge, con modificazioni,<br />

dall'articolo 1 del<strong>la</strong> legge 2 dicembre 2005, n. 248;<br />

d) «sistema informativo»: l'insieme delle informazioni re<strong>la</strong>tive ai beneficiari che risultano inadempienti,<br />

contenute nelle banche dati condivise tra gli agenti del<strong>la</strong> riscossione, con gestione delle attività<br />

informatiche da parte di Equitalia Servizi S.p.A., e delle procedure di interrogazione di tali banche dati e<br />

di comunicazione delle re<strong>la</strong>tive informazioni;<br />

e) «inadempimento»: il mancato assolvimento da parte del beneficiario, nel termine di sessanta giorni<br />

previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente del<strong>la</strong> Repubblica n. 602 del 1973 [9],<br />

dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro, derivante dal<strong>la</strong><br />

notifica di una o più cartelle di pagamento, re<strong>la</strong>tive a ruoli consegnati agli agenti del<strong>la</strong> riscossione a<br />

decorrere dal 1° gennaio 2000, ai sensi degli articoli 12 e 24 del decreto del Presidente del<strong>la</strong> Repubblica<br />

29 settembre1973, n. 602 [10], attuato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il<br />

Ministro del tesoro, del bi<strong>la</strong>ncio e del<strong>la</strong> programmazione economica 3 settembre 1999, n. 321<br />

[11];<br />

f) «verifica»: il controllo che i soggetti pubblici devono effettuare, ai sensi dell'articolo 48-bis, comma 1,<br />

del decreto del Presidente del<strong>la</strong> Repubblica n. 602 del 1973, prima di effettuare il pagamento, <strong>per</strong><br />

accertare se sussiste un inadempimento da parte del beneficiario;<br />

g) «o<strong>per</strong>atore»: <strong>la</strong> <strong>per</strong>sona fisica incaricata dal soggetto pubblico di effettuare <strong>la</strong> verifica;<br />

h) «comunicazione»: <strong>la</strong> risposta con <strong>la</strong> quale Equitalia Servizi S.p.A. informa che non risulta ovvero<br />

risulta un inadempimento da parte del beneficiario, in quest'ultimo caso con <strong>la</strong> completa indicazione di<br />

quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.<br />

Articolo 2.<br />

Procedura di verifica<br />

1. I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo su<strong>per</strong>iore a diecimi<strong>la</strong> euro,<br />

procedono al<strong>la</strong> verifica inoltrando, secondo le modalità di cui all'articolo 4, apposita richiesta a Equitalia<br />

Servizi S.p.A.<br />

2. Equitalia Servizi S.p.A. control<strong>la</strong>, avvalendosi del sistema informativo, se risulta un inadempimento a<br />

carico del beneficiario e ne dà comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i cinque giorni feriali<br />

successivi al<strong>la</strong> ricezione del<strong>la</strong> richiesta di cui al comma 1.<br />

Articolo 3.<br />

Effetti del<strong>la</strong> verifica<br />

1. Se Equitalia Servizi S.p.A. risponde al<strong>la</strong> richiesta di cui all'articolo 2 comunicando che non risulta un<br />

inadempimento, ovvero se non fornisce alcuna risposta nel termine previsto dal medesimo articolo 2, il<br />

soggetto pubblico procede al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti.


2. Se Equitalia Servizi S.p.A. comunica che risulta un inadempimento, <strong>la</strong> richiesta del soggetto pubblico<br />

costituisce segna<strong>la</strong>zione ai sensi del citato articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente del<strong>la</strong><br />

Repubblica n. 602 del 1973.<br />

3. Nel caso previsto dal comma precedente <strong>la</strong> comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 contiene<br />

l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario <strong>per</strong> cui si è verificato l'inadempimento,<br />

comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti. Con <strong>la</strong> stessa comunicazione, Equitalia<br />

Servizi S.p.A. preannuncia l'intenzione dell'agente del<strong>la</strong> riscossione competente <strong>per</strong> territorio di procedere<br />

al<strong>la</strong> notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente del<strong>la</strong> Repubblica<br />

n. 602del 1973 [12].<br />

4. Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino al<strong>la</strong><br />

concorrenza dell'ammontare del debito comunicato ai sensi del comma 3 <strong>per</strong> i trenta giorni successivi a<br />

quello del<strong>la</strong> comunicazione. Qualora il pagamento sia re<strong>la</strong>tivo ai crediti di cui all'articolo 545, terzo<br />

comma,del codice di procedura civile [13], il soggetto pubblico sospende il pagamento nei limiti previsti<br />

dal quarto comma del medesimo articolo 545 e di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del<strong>la</strong><br />

Repubblica 5 gennaio1950, n. 180 [14].<br />

5. Se durante <strong>la</strong> sospensione di cui al comma 4 e prima del<strong>la</strong> notifica dell'ordine di versamento di cui<br />

all'articolo 72-bis del decreto del Presidente del<strong>la</strong> Repubblica n. 602 del 1973 intervengono pagamenti da<br />

parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne<br />

riducono l'ammontare, Equitalia Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando<br />

l'importo del pagamento che quest'ultimo può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario.<br />

6. Decorso il termine di cui al comma 4 senza che il competente agente del<strong>la</strong> riscossione abbia notificato,<br />

ai sensi dell'articolo 72-bis del citato decreto del Presidente del<strong>la</strong> Repubblica n. 602 del 1973, l'ordine di<br />

versamento di somme <strong>per</strong> l'importo di cui al comma 3, il soggetto pubblico procede al pagamento delle<br />

somme spettanti al beneficiario.<br />

Articolo 4.<br />

Registrazione, abilitazione e scambio delle informazioni<br />

1. Il soggetto pubblico comunica ad Equitalia Servizi S.p.A. <strong>la</strong> documentazione contenente i dati<br />

anagrafici ed il codice fiscale dell'o<strong>per</strong>atore incaricato di procedere al servizio di verifica, nonché l'indirizzo<br />

di posta elettronica cui ricevere le segna<strong>la</strong>zioni, al fine di consentire che quest'ultimo possa procedere al<strong>la</strong><br />

propria registrazione.<br />

2. Le modalità <strong>per</strong> eseguire <strong>la</strong> procedura di registrazione sono rese disponibili sul portale www.acquistinre<br />

tepa.it<br />

3. A seguito del<strong>la</strong> procedura di registrazione Equitalia Servizi S.p.A. assegna all'o<strong>per</strong>atore il codice<br />

utenza, che, unitamente al<strong>la</strong> paro<strong>la</strong> chiave scelta dall'o<strong>per</strong>atore stesso, abilita ad accedere al servizio di<br />

verifica attraverso il portale wwwv.acquistinretepa.it<br />

4. Per effettuare <strong>la</strong> verifica l'o<strong>per</strong>atore inserisce il codice fiscale del beneficiario, l'importo da<br />

corrispondere ed il numero identificativo del pagamento da effettuare.<br />

5. Equitalia Servizi S.p.A. effettua <strong>la</strong> comunicazione dei soli dati indicati all'articolo 3, comma 3,<br />

attraverso il sistema informativo.<br />

6. Le modalità di abilitazione e scambio di informazioni e comunicazioni di cui al presente articolo<br />

possono essere modificate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nel<strong>la</strong><br />

Gazzetta Ufficiale del<strong>la</strong> Repubblica italiana.<br />

Articolo 5.


Trattamento e sicurezza dei dati<br />

1. Il trattamento dei dati indicati all'articolo 4, comma 1, nonché di quelli indicati al comma 3 del<br />

presente articolo è riservato esclusivamente agli o<strong>per</strong>atori abilitati, quali soggetti incaricati ai sensi<br />

dell'articolo 30 del decreto legis<strong>la</strong>tivo 30 giugno 2003, n. 196 [15]. Tito<strong>la</strong>ri del trattamento, ai sensi<br />

dell'articolo 28 del citato decreto legis<strong>la</strong>tivo [16], sono i soggetti pubblici. Gli agenti del<strong>la</strong> riscossione<br />

restano altresì tito<strong>la</strong>ri del trattamento dei dati inerenti agli inadempimenti. Responsabile del trattamento,<br />

ai sensi dell'articolo 29 dello stesso decreto legis<strong>la</strong>tivo n. 196 del 2003[17], è Equitalia Servizi S.p.A. Il<br />

trattamento è ammesso esclusivamente <strong>per</strong> le finalità di cui all'articolo 48-bis comma 1, del decreto del<br />

Presidente del<strong>la</strong> Repubblica n. 602 del 1973, secondo i principi di necessità, <strong>per</strong>tinenza e non eccedenza<br />

stabiliti dal decreto legis<strong>la</strong>tivo n. 196 del 2003.<br />

2. La sicurezza nello scambio dei dati è garantita dall'utilizzo del protocollo crittografico SSL.<br />

3. Ogni verifica effettuata è identificata da una stringa alfanumerica composta da anno e progressivo<br />

univoco fornita automaticamente dal sistema informativo, nonché dal numero identificativo del<br />

pagamento da effettuare fornito dall'o<strong>per</strong>atore. Tale stringa, che non riporta i dati inerenti il contenuto<br />

del<strong>la</strong> verifica, viene conservata da Equitalia Servizi S.p.A. secondo le norme di sicurezza prescritte dal<br />

titolo V del decreto legis<strong>la</strong>tivo 30 giugno 2003, n. 196 <strong>per</strong> un <strong>per</strong>iodo di due anni.<br />

4. Equitalia Servizi S.p.A. si impegna a verificare <strong>per</strong>iodicamente che non vi siano stati accessi non<br />

autorizzati all'elenco delle verifiche di cui al comma 3.<br />

Articolo 6.<br />

Rinvio<br />

1. Con successivo rego<strong>la</strong>mento del Ministro dell'economia e delle finanze verrà dettata <strong>la</strong> disciplina<br />

integrativa delle disposizioni del presente rego<strong>la</strong>mento <strong>per</strong> consentire l'attuazione dell'articolo 48-bis,<br />

comma 1, del decreto del Presidente del<strong>la</strong> Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 anche nei confronti<br />

delle società a prevalente partecipazione pubblica.<br />

Il presente rego<strong>la</strong>mento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nel<strong>la</strong> Raccolta ufficiale degli atti<br />

normativi del<strong>la</strong> Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.<br />

Roma, 18 gennaio 2008<br />

Il Ministro: Padoa Schioppa<br />

Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi<br />

Registrato al<strong>la</strong> Corte dei conti il 26 febbraio 2008<br />

<strong>Ufficio</strong> di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 209


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e del<strong>la</strong> Ricerca<br />

Direzione generale <strong>per</strong> <strong>la</strong> politica finanziaria e <strong>per</strong> il bi<strong>la</strong>ncio – <strong>Ufficio</strong> I<br />

Prot.n. 1368 Roma, 9 settembre 2008<br />

Ai<br />

Ai<br />

E,p.c. Al<br />

Al<br />

Al<br />

Direttori generali<br />

degli uffici sco<strong>la</strong>stici regionali<br />

Loro Sedi<br />

Direttori generali<br />

degli uffici centrali<br />

Loro Sedi<br />

Capo di Gabinetto<br />

Capo del Dipartimento <strong>per</strong> <strong>la</strong><br />

programmazione<br />

Capo del Dipartimento <strong>per</strong> l’istruzione<br />

Sede<br />

Oggetto:<br />

Circo<strong>la</strong>re n.22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell’economia e delle<br />

finanze re<strong>la</strong>tiva al Decreto ministeriale 19 gennaio 2008, n.40, concernente<br />

“Modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente del<strong>la</strong><br />

Repubblica 29 settembre 1973, n.602, recante disposizioni in materia di<br />

pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni” – <strong>Chiarimenti</strong>.<br />

L’art.2, comma 9, del Decreto legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con<br />

modificazioni, dal<strong>la</strong> legge 24 novembre 2006, n.286, ha introdotto l’art.48-bis del<br />

D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte<br />

delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica.


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e del<strong>la</strong> Ricerca<br />

Direzione generale <strong>per</strong> <strong>la</strong> politica finanziaria e <strong>per</strong> il bi<strong>la</strong>ncio – <strong>Ufficio</strong> I<br />

Successivamente l’art.19 del Decreto legis<strong>la</strong>tivo 1 ottobre 2007, n.159, ha<br />

apportato alcune modifiche al testo dell’art.48-bis e ne ha espressamente subordinato<br />

l’o<strong>per</strong>atività all’entrata in vigore del rego<strong>la</strong>mento ministeriale di attuazione.<br />

L’attuale testo dell’art.48-bis del DPR soprarichiamato, così come<br />

convertito con legge 29 novembre 2007, n.222, stabilisce quanto segue:<br />

“1. A decorrere dal<strong>la</strong> data di entrata in vigore del rego<strong>la</strong>mento di cui al<br />

comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto<br />

legis<strong>la</strong>tivo 30 marzo 2001, n.165, e le società a prevalente partecipazione pubblica,<br />

prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo su<strong>per</strong>iore a<br />

diecimi<strong>la</strong> euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente<br />

all’obbligo di versamento derivante dal<strong>la</strong> notifica di una o più cartelle di pagamento<br />

<strong>per</strong> un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non<br />

procedono al pagamento e segna<strong>la</strong>no <strong>la</strong> circostanza all’agente del<strong>la</strong> riscossione<br />

competente <strong>per</strong> territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme<br />

iscritte a ruolo.<br />

2. Con rego<strong>la</strong>mento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare<br />

ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del<strong>la</strong> legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le<br />

modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.<br />

2-bis Con decreto di natura non rego<strong>la</strong>mentare del Ministro dell’economia<br />

e delle finanze, l’importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque<br />

non su<strong>per</strong>iore al doppio, ovvero diminuito.”<br />

Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008,<br />

n.40 (pubblicato sul<strong>la</strong> G.U. n.63 del 14 marzo 2008) è stato adottato il rego<strong>la</strong>mento<br />

contenente le modalità di attuazione dell’art.48-bis e con <strong>la</strong> Circo<strong>la</strong>re n.22 del 29 luglio<br />

2008, pubblicata nel<strong>la</strong> Gazzetta Ufficiale n.186, del 9.8.2008, infine, il Ministero<br />

dell’Economia e delle Finanze fornisce chiarimenti in merito alle questioni di maggiore<br />

rilievo derivanti dall’attuazione dell’art.48-bis più volte citato.<br />

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulle indicazioni di cui al<strong>la</strong><br />

Circo<strong>la</strong>re n.22 in quanto <strong>la</strong> normativa in questione si applica anche alle istituzioni<br />

sco<strong>la</strong>stiche giacchè esse, come è noto, sono ricomprese, ai sensi dell’art.1, comma 2, del<br />

Decreto leg.vo n.165/2001, tra le Amministrazioni pubbliche.<br />

2


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e del<strong>la</strong> Ricerca<br />

Direzione generale <strong>per</strong> <strong>la</strong> politica finanziaria e <strong>per</strong> il bi<strong>la</strong>ncio – <strong>Ufficio</strong> I<br />

Si ritiene opportuno richiamare, altresì, l’attenzione sul<strong>la</strong> precisazione<br />

contenuta nel<strong>la</strong> Circo<strong>la</strong>re n.22, secondo <strong>la</strong> quale <strong>la</strong> norma sopra riportata non trova<br />

applicazione <strong>per</strong> i pagamenti disposti a favore delle Amministrazioni pubbliche<br />

ricomprese nell’elenco predisposto annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’art.1, comma<br />

5, del<strong>la</strong> legge 30 dicembre 2004, n.311 (legge finanziaria 2005), né nelle ipotesi di<br />

trasferimenti a vario titolo di somme tra soggetti pubblici o a favore di società a totale<br />

partecipazione pubblica.<br />

I Direttori generali degli uffici sco<strong>la</strong>stici regionali sono pregati di trasmettere<br />

tempestivamente alle istituzioni sco<strong>la</strong>stiche funzionanti nell’ambito territoriale di<br />

competenza copia del<strong>la</strong> presente nota che viene diramata altresì via INTRANET e<br />

INTERNET.<br />

IL DIRETTORE GENERALE<br />

F.to Maria Domenica Testa<br />

3


CIRCOLARE N.<br />

Roma,<br />

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO<br />

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA<br />

UFFICIO XI<br />

Prot. n. 54923<br />

Agli Uffici Centrali del Bi<strong>la</strong>ncio<br />

presso le Amministrazioni centrali<br />

dello Stato<br />

LORO SEDI<br />

All’<strong>Ufficio</strong> Centrale di Ragioneria<br />

presso l’Amministrazione<br />

Autonoma dei Monopoli di Stato<br />

ROMA<br />

Alle Ragionerie Territoriali dello<br />

Stato<br />

LORO SEDI<br />

Ai Revisori dei Conti<br />

in rappresentanza del Ministero<br />

dell’Economia e delle Finanze<br />

presso Enti ed Organismi Pubblici<br />

LORO SEDI<br />

e p.c.: Al<strong>la</strong> Presidenza del Consiglio dei<br />

Ministri - Segretariato Generale<br />

ROMA<br />

Alle Amministrazioni Centrali<br />

dello Stato - Gabinetto<br />

LORO SEDI<br />

All’Amministrazione Autonoma dei<br />

Monopoli di Stato<br />

ROMA<br />

Al Consiglio di Stato<br />

ROMA<br />

Al<strong>la</strong> Corte dei Conti<br />

ROMA<br />

All’Avvocatura Generale dello<br />

Stato<br />

ROMA<br />

OGGETTO: Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente “Modalità di attuazione<br />

dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente del<strong>la</strong> Repubblica 29 settembre 1973, n.<br />

602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche<br />

Amministrazioni” – <strong>Chiarimenti</strong>.<br />

1/14


PREMESSA<br />

Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40<br />

(pubblicato il 14 marzo 2008 sul<strong>la</strong> Gazzetta Ufficiale – Serie generale, n. 63), è stato adottato il<br />

rego<strong>la</strong>mento volto a disciplinare le modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del decreto del<br />

Presidente del<strong>la</strong> Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti<br />

da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica.<br />

Trascorso l’ordinario <strong>per</strong>iodo di vacatio legis di quindici giorni dal<strong>la</strong> pubblicazione sul<strong>la</strong><br />

Gazzetta Ufficiale, il predetto rego<strong>la</strong>mento è entrato in vigore il 29 marzo 2008.<br />

Nel<strong>la</strong> consapevolezza del<strong>la</strong> importanza e delicatezza sottese all’applicazione del<strong>la</strong><br />

disciplina in argomento, allo scopo di fornire in merito un concreto contributo a codesti uffici<br />

appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento del<strong>la</strong> Ragioneria Generale dello Stato e<br />

revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze – MEF presso Enti<br />

ed Organismi pubblici, con <strong>la</strong> presente circo<strong>la</strong>re si forniscono, sulle questioni ritenute di maggior<br />

rilievo, talune precisazioni e chiarimenti, anche di natura esegetica, sostanzialmente concordati con<br />

gli uffici dell’area Finanze del MEF.<br />

QUADRO NORMATIVO<br />

Preliminarmente, si appalesa necessario ri<strong>per</strong>correre, seppure in modo sintetico, i<br />

riferimenti salienti del<strong>la</strong> normativa de qua.<br />

L’articolo 48-bis del decreto del Presidente del<strong>la</strong> Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è<br />

stato introdotto dall’articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con<br />

modificazioni, dal<strong>la</strong> legge 24 novembre 2006, n. 286.<br />

Ancorché <strong>la</strong> disposizione citata prevedesse (e prevede) al comma 2 l’adozione di un<br />

rego<strong>la</strong>mento ministeriale di attuazione, <strong>la</strong> normativa introdotta era stata ritenuta lo stesso<br />

immediatamente applicabile, stante il sufficiente delineamento del<strong>la</strong> fattispecie prevista dal<strong>la</strong> legge<br />

(in tal senso: Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo <strong>per</strong> <strong>la</strong> Basilicata, Deliberazione n.<br />

10/2007 del 14 maggio 2007, e, seppure in maniera più sfumata, Corte dei Conti, Sezione regionale<br />

di controllo <strong>per</strong> <strong>la</strong> Sardegna, Deliberazione n. 11/2007 dell’11 luglio 2007).<br />

Sull’orientamento emerso, poi, sono intervenute <strong>la</strong> circo<strong>la</strong>re 6 agosto 2007, n. 28, e <strong>la</strong><br />

circo<strong>la</strong>re 4 settembre 2007, n. 29, dirette ad illustrare, rispettivamente, le prime modalità e le<br />

ulteriori istruzioni applicative del<strong>la</strong> disposizione sopra citata.<br />

2/14


In seguito, l’articolo 19 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, nell’apportare talune<br />

modifiche al testo dell’articolo 48-bis, ne ha espressamente subordinato l’o<strong>per</strong>atività all’entrata in<br />

vigore del previsto rego<strong>la</strong>mento ministeriale di attuazione.<br />

Con <strong>la</strong> legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione, con modifiche, del citato decretolegge,<br />

si è giunti all’attuale testo dell’articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 che, <strong>per</strong> una pronta<br />

consultazione, si riporta:<br />

“1. A decorrere dal<strong>la</strong> data di entrata in vigore del rego<strong>la</strong>mento di cui al comma 2, le<br />

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legis<strong>la</strong>tivo 30 marzo 2001, n.<br />

165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il<br />

pagamento di un importo su<strong>per</strong>iore a diecimi<strong>la</strong> euro, verificano, anche in via telematica, se il<br />

beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dal<strong>la</strong> notifica di una o più cartelle<br />

di pagamento <strong>per</strong> un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non<br />

procedono al pagamento e segna<strong>la</strong>no <strong>la</strong> circostanza all'agente del<strong>la</strong> riscossione competente <strong>per</strong><br />

territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.<br />

2. Con rego<strong>la</strong>mento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi<br />

dell'articolo 17, comma 3, del<strong>la</strong> legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di<br />

attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.<br />

2-bis. Con decreto di natura non rego<strong>la</strong>mentare del Ministro dell'economia e delle finanze,<br />

l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non su<strong>per</strong>iore al doppio,<br />

ovvero diminuito.“<br />

Da ultimo, con il richiamato decreto ministeriale n. 40/2008 è stato emanato il<br />

Rego<strong>la</strong>mento di attuazione del<strong>la</strong> disposizione testé citata (di seguito Rego<strong>la</strong>mento), limitatamente,<br />

<strong>per</strong>ò, alle Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legis<strong>la</strong>tivo 30<br />

marzo 2001, n. 165, ed alle società a totale partecipazione pubblica. Infatti, l’articolo 6, comma 1,<br />

del medesimo decreto ministeriale n. 40/2008 rinvia ad un successivo rego<strong>la</strong>mento del Ministro<br />

dell’Economia e delle Finanze <strong>la</strong> disciplina <strong>per</strong> l’attuazione del citato articolo 48-bis nei confronti<br />

delle società a prevalente partecipazione pubblica.<br />

Ciò posto, con <strong>la</strong> pubblicazione del citato Rego<strong>la</strong>mento e, soprattutto, dopo <strong>la</strong> sua entrata in<br />

vigore, sono <strong>per</strong>venute innumerevoli richieste di chiarimenti, specialmente in ordine al<strong>la</strong> corretta<br />

individuazione delle fattispecie da sottoporre all’obbligo di preventiva verifica.<br />

Con <strong>la</strong> presente circo<strong>la</strong>re, si fornisce una prima lettura interpretativa in merito alle<br />

problematiche apparse di maggiore importanza e di più generale interesse, appresso partitamente<br />

trattate.<br />

Avendo tale lettura interpretativa anche una valenza sistematica, conseguentemente devono<br />

ritenersi su<strong>per</strong>ate le istruzioni diramate in materia con le precedenti circo<strong>la</strong>ri.<br />

3/14


RAPPORTI NELL’AMBITO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE<br />

In base al<strong>la</strong> lettera dell’articolo 48-bis, non sembrano potersi configurare, prima facie,<br />

ipotesi di esenzione esclusivamente fondate su criteri soggettivi, attesa l’ampia e generica<br />

definizione di ‘beneficiario’ contenuta nel<strong>la</strong> disposizione de qua e nel re<strong>la</strong>tivo rego<strong>la</strong>mento di<br />

attuazione.<br />

Tuttavia, appare opportuno considerare che taluni soggetti ricompresi nell’ambito del<strong>la</strong><br />

Pubblica Amministrazione, indipendentemente dal loro regime giuridico e seppure tito<strong>la</strong>ri di<br />

specifiche funzioni, di proprie risorse umane e finanziarie ed anche di una propria legittimazione,<br />

sostanziale e processuale, nei confronti dei terzi, concorrono, in base al Sistema Europeo dei Conti<br />

(SEC 95), al<strong>la</strong> formazione del conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche.<br />

Le disposizioni legis<strong>la</strong>tive in materia di finanza pubblica nonché tutte le norme – come, in<br />

definitiva, l’articolo 48-bis in esame – atte a produrre comunque effetti sul gettito erariale, sono<br />

destinate, in ultima analisi, ad un miglioramento del menzionato conto economico consolidato,<br />

anche al fine del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione<br />

europea e, in partico<strong>la</strong>re, al rispetto del “Patto di stabilità e crescita” previsto dal<strong>la</strong> risoluzione del<br />

Consiglio europeo di Amsterdam del 17 giugno 1997 (pubblicata sul<strong>la</strong> G.U.C.E. n. C 236 del 2<br />

agosto 1997).<br />

Ciò posto, si reputa che <strong>la</strong> norma di cui al citato articolo 48-bis non trovi applicazione <strong>per</strong> i<br />

pagamenti disposti a favore delle Amministrazioni Pubbliche ricomprese nell’elenco predisposto<br />

annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del<strong>la</strong> legge 30 dicembre 2004, n. 311<br />

(legge finanziaria 2005).<br />

Inoltre, si è dell’avviso che, più in generale, tra le diverse Amministrazioni Pubbliche – a<br />

prescindere dal livello legis<strong>la</strong>tivo, ordinario o costituzionale, di riconoscimento giuridico ed essendo<br />

a ben vedere tutte riconducibili, in modo più o meno diretto, all’unico soggetto pubblico originario e<br />

sovrano sul territorio, cioè lo Stato – non sussistono quegli obblighi di garanzia e caute<strong>la</strong> in materia<br />

di adempimento delle cartelle di pagamento sottesi al<strong>la</strong> ratio dell’articolo 48-bis.<br />

Quest’ultima considerazione milita a ritenere, in effetti, non necessario l’espletamento del<strong>la</strong><br />

verifica prevista all’articolo 2 del Rego<strong>la</strong>mento, nelle ipotesi di pagamenti e, a fortiori, di<br />

trasferimenti a vario titolo di somme tra soggetti pubblici o a favore di società a totale<br />

partecipazione pubblica.<br />

Per completezza, si ritiene opportuno specificare che, sul<strong>la</strong> base di quanto disposto dal<br />

Rego<strong>la</strong>mento, le società tenute a dare applicazione al<strong>la</strong> disciplina in discorso sono esclusivamente<br />

quelle a totale partecipazione pubblica diretta.<br />

4/14


Invero, l’esclusione dal novero dei soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera<br />

a), del Rego<strong>la</strong>mento, delle società indirettamente partecipate dallo Stato appare rispettosa di una<br />

corretta lettura dell’articolo 48-bis, che fa genericamente riferimento alle società a totale<br />

partecipazione pubblica, senza nul<strong>la</strong> specificare in ordine alle partecipazioni indirette. Infatti, il<br />

legis<strong>la</strong>tore, <strong>la</strong>ddove ha voluto espressamente includere le partecipazioni indirette nell’ambito di<br />

applicazione delle disposizioni introdotte nell’ordinamento, si è pronunciato in modo esplicito e<br />

chiaro (ad esempio: articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con<br />

modificazioni, dal<strong>la</strong> legge 23 novembre 2001, n. 410, e, con riferimento alle società partecipate da<br />

enti locali, articolo 1, comma 729, del<strong>la</strong> legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Finanziaria 2007).<br />

DEFINIZIONE DI PAGAMENTO<br />

Ulteriori fattispecie in cui l’articolo 48-bis non risulta applicabile, al di là delle ipotesi di<br />

esclusione già delineate, possono essere tratte dall’analisi del termine ‘pagamento’ utilizzato dal<br />

legis<strong>la</strong>tore nel<strong>la</strong> disposizione in esame.<br />

Infatti, considerando che il legis<strong>la</strong>tore ha riferito tale termine tanto alle Amministrazioni<br />

Pubbliche quanto alle società partecipate – <strong>per</strong> le quali ultime vale <strong>la</strong> disciplina civilistica e non già<br />

quel<strong>la</strong> giuscontabile – si ritiene che ‘pagamento’ si riferisca elettivamente all’adempimento di un<br />

obbligo contrattuale e, comunque, non possa che avere natura privatistica.<br />

Ciò posto, si reputa che <strong>la</strong> norma in argomento non debba applicarsi al semplice<br />

trasferimento di somme che, pur transitando <strong>per</strong> <strong>la</strong> Pubblica Amministrazione, non costituisce,<br />

tuttavia, un vero e proprio pagamento nel senso poc’anzi illustrato.<br />

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è possibile individuare tra le ipotesi di<br />

‘trasferimento di somme’ non soggette all’applicazione dell’articolo 48-bis i trasferimenti effettuati<br />

in base a specifiche disposizioni di legge o <strong>per</strong> dare esecuzione a progetti co-finanziati dall’Unione<br />

Europea o, ancora, a c<strong>la</strong>usole di accordi internazionali.<br />

Inoltre, si è dell’opinione che in presenza di un chiaro interesse pubblico al<strong>la</strong> erogazione di<br />

provvidenze economiche, onde non compromettere il conseguimento degli obiettivi affidati al<strong>la</strong><br />

Pubblica Amministrazione, non possa trovare applicazione l’articolo 48-bis, norma a carattere<br />

generale, dunque, cedevole di fronte a norme connotate da specialità.<br />

Come è possibile ricavare dall’articolo 3, comma 4, secondo <strong>per</strong>iodo, del Rego<strong>la</strong>mento<br />

stesso, <strong>la</strong>ddove richiama l’articolo 545 del codice di procedura civile avente ad oggetto i crediti<br />

impignorabili, nonché in linea anche con quanto prospettato dal Consiglio di Stato – Sezione<br />

consultiva <strong>per</strong> gli atti normativi nel parere n. 2834/2007 reso nell’adunanza del 22 ottobre 2007, <strong>la</strong><br />

5/14


sospensione del pagamento, potenzialmente derivante dal<strong>la</strong> verifica ex articolo 48-bis dell’esistenza<br />

di un inadempimento del beneficiario, non può esplicarsi sulle erogazioni <strong>per</strong> le quali <strong>la</strong> normativa<br />

di rango primario esclude <strong>la</strong> possibilità di procedere al loro pignoramento.<br />

In realtà, l’impossibilità di effettuare il pignoramento sui crediti vantati dal beneficiario<br />

rende inutile procedere al<strong>la</strong> verifica di cui all’articolo 48-bis.<br />

In aggiunta, va considerato che in presenza di diritti fondamentali del<strong>la</strong> <strong>per</strong>sona –<br />

costituzionalmente protetti, come il diritto al<strong>la</strong> salute (articolo 32 del<strong>la</strong> Costituzione) – mal si<br />

concilierebbe una loro subordinazione ‘di fatto’ al<strong>la</strong> disciplina prevista dall’articolo 48-bis.<br />

Ciò precisato, in virtù del<strong>la</strong> definizione di pagamenti testé delineata nonché <strong>per</strong> evidenti<br />

ragioni di preminente pubblico interesse o di tute<strong>la</strong> di diritti fondamentali del<strong>la</strong> <strong>per</strong>sona, tra gli<br />

‘esborsi’ esclusi dall’obbligo di verifica, si ritiene possano essere sicuramente annoverati, senza<br />

alcuna pretesa di tassatività, i seguenti:<br />

- versamento di tributi o contributi assistenziali e previdenziali;<br />

- rimborsi di spese sanitarie re<strong>la</strong>tive a cure rivolte al<strong>la</strong> <strong>per</strong>sona (trattamenti emodialitici,<br />

terapie radianti, trapianti, ecc.);<br />

- corresponsione di indennità connesse allo stato di salute del<strong>la</strong> <strong>per</strong>sona (<strong>per</strong> esempio,<br />

l’indennità post-sanatoriale disposta dall’articolo 5 del<strong>la</strong> legge 14 dicembre 1970, n.<br />

1088, <strong>per</strong> i cittadini colpiti da tubercolosi) o al ristoro di un danno biologico subito (ad<br />

esempio, l’indennità a soggetti danneggiati a seguito di trasfusioni o vaccinazioni<br />

prevista dal<strong>la</strong> legge 25 febbraio 1992, n. 210);<br />

- pagamento di spese concernenti esigenze di difesa nazionale o missioni di<br />

peacekeeping;<br />

- pagamento di spese concernenti interventi di ordine pubblico nonchè <strong>per</strong> fronteggiare<br />

situazioni di ca<strong>la</strong>mità;<br />

- pagamenti a titolo di assegno alimentare;<br />

- sussidi e provvidenze <strong>per</strong> maternità, <strong>per</strong> ma<strong>la</strong>ttie e <strong>per</strong> sostentamento;<br />

- indennità <strong>per</strong> inabilità temporanea al <strong>la</strong>voro (come previsto dall’articolo 110 del decreto<br />

del Presidente del<strong>la</strong> Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124);<br />

- finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari.<br />

6/14


PAGAMENTO DI STIPENDI<br />

Con <strong>la</strong> circo<strong>la</strong>re n. 28/2007, in sede di definizione delle prime modalità applicative del<strong>la</strong><br />

disciplina introdotta dall’articolo 48-bis, si era ritenuto di escludere dall’obbligo di verifica i<br />

pagamenti delle somme erogate a titolo di stipendi, sa<strong>la</strong>ri, pensioni e altri emolumenti connessi a<br />

prestazioni di <strong>la</strong>voro dipendente o assimi<strong>la</strong>te. Infatti, da un <strong>la</strong>to, tali erogazioni si configurano <strong>per</strong> le<br />

Pubbliche Amministrazioni quali spese fisse ed obbligatorie, <strong>per</strong> cui appaiono inderogabili e<br />

indi<strong>la</strong>zionabili, dall’altro, non emergono in modo così pressante quelle esigenze di tute<strong>la</strong> del<strong>la</strong><br />

riscossione, atteso che si tratta di rapporti giuridici continuativi, connotati da un certo grado di<br />

stabilità, in re<strong>la</strong>zione ai quali <strong>la</strong> soddisfazione del credito esposto in una cartel<strong>la</strong> di pagamento può<br />

avvenire abbastanza agevolmente, applicando <strong>la</strong> vigente normativa speciale (D.P.R. 5 gennaio 1950,<br />

n. 180), senza necessità di procedere all’espletamento del<strong>la</strong> previa verifica di cui al più volte<br />

indicato articolo 48-bis.<br />

Il Rego<strong>la</strong>mento, invece, ha di fatto incluso nell’obbligo del<strong>la</strong> cennata verifica anche le<br />

somme erogate <strong>per</strong> stipendi e pensioni. In effetti, l’articolo 3, comma 4, esplicita che il soggetto<br />

pubblico, in caso di riscontrato inadempimento, è tenuto a sospendere il pagamento delle somme<br />

dovute al beneficiario sino a concorrenza del debito comunicato da Equitalia Servizi S.p.A.,<br />

specificando che <strong>per</strong> i pagamenti re<strong>la</strong>tivi ai crediti di cui all’articolo 545, terzo comma, del codice di<br />

procedura civile, nel<strong>la</strong> sospensione si deve tener conto dei limiti fissati dal quarto comma del<br />

medesimo articolo e dall’articolo 2 del D.P.R. n. 180/1950. Gli anzidetti crediti, a norma<br />

dell’articolo 2 ora citato, sono, appunto, “gli stipendi, i sa<strong>la</strong>ri e le retribuzioni equivalenti, nonché le<br />

pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza”.<br />

Ciò precisato, sempre al fine di ottimizzare le o<strong>per</strong>azioni di verifica prescritte dal<br />

Rego<strong>la</strong>mento, si reputa che <strong>la</strong> soglia di diecimi<strong>la</strong> euro sia da riferirsi al netto delle ritenute<br />

previdenziali, assistenziali ed erariali. La delineata interpretazione, invero, poggia su ragioni<br />

sistematiche e di corretta esegesi del<strong>la</strong> disciplina richiamata, fondate sul<strong>la</strong> constatazione che i diversi<br />

limiti previsti <strong>per</strong> il pignoramento sulle suddette somme sono valutati sempre al netto delle ritenute.<br />

A margine, appare opportuno soggiungere che, in ogni caso, non devono essere soggetti a<br />

verifica ex articolo 48-bis i trasferimenti di somme da destinare successivamente al pagamento di<br />

stipendi, sa<strong>la</strong>ri e retribuzioni equivalenti. Infatti, il legis<strong>la</strong>tore, in più occasioni, ha posto partico<strong>la</strong>ri<br />

attenzioni e tutele nel garantire l’integrità di tali somme costituenti <strong>la</strong> provvista finanziaria <strong>per</strong><br />

l’erogazione delle retribuzioni al <strong>per</strong>sonale, sottraendole, ab origine, dal<strong>la</strong> sottoposizione a<br />

procedure esecutive. Ad esempio, l’articolo 159 del decreto legis<strong>la</strong>tivo 18 agosto 2000, n. 267, e<br />

l’articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dal<strong>la</strong> legge 18<br />

marzo 1993, n. 67, prevedono che non possono essere sottoposte a esecuzione forzata le somme di<br />

7/14


competenza, rispettivamente, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali, destinate al pagamento<br />

delle retribuzioni del <strong>per</strong>sonale dipendente.<br />

PAGAMENTO DI SOMME SOGGETTE A RITENUTA ALLA FONTE<br />

In taluni casi il pagamento può avere ad oggetto delle somme assoggettate <strong>per</strong> legge a<br />

ritenuta fiscale al<strong>la</strong> fonte (ad esempio corre<strong>la</strong>te a prestazioni di <strong>la</strong>voro autonomo).<br />

In queste ipotesi, <strong>la</strong> soglia di diecimi<strong>la</strong> euro di cui all’articolo 48-bis va intesa riferita<br />

all’importo da pagare al netto delle ritenute effettuate, trattandosi di somme in realtà trattenute in<br />

ossequio a puntuali disposizioni legis<strong>la</strong>tive (cfr. Titolo III del decreto del Presidente del<strong>la</strong><br />

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).<br />

DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO<br />

Al fine di riscontrare <strong>la</strong> corretta applicazione del<strong>la</strong> disciplina contenuta nell’articolo 48-bis<br />

e nel re<strong>la</strong>tivo Rego<strong>la</strong>mento, dovrà essere control<strong>la</strong>to che non siano stati posti in essere artificiosi<br />

frazionamenti di un unico pagamento, idonei ad eludere l’obbligo di verifica.<br />

Facendo leva sul<strong>la</strong> ripetuta definizione del termine pagamento, diventa agevole inquadrare i<br />

casi di artificioso frazionamento. Infatti, nell’ambito del diritto privato, il pagamento è l’esatto<br />

adempimento di un’obbligazione pecuniaria. Cosicché, <strong>per</strong> individuare il presupposto a cui legare<br />

l’obbligo di verifica, occorre avere riguardo alle pattuizioni contrattuali ed alle corre<strong>la</strong>tive scadenze<br />

stabilite, dovendosi, dunque, non necessariamente fare riferimento all’intero valore del contratto e,<br />

al contempo, non potendosi fare riferimento a scadenze diverse da quelle minime positivamente<br />

stabilite dal contratto stesso.<br />

Ad esempio, nell’ipotesi di appalto di <strong>la</strong>vori, il pagamento coinciderà con gli stati di<br />

avanzamento <strong>la</strong>vori (SAL) e con il saldo finale, mentre nei contratti di fornitura di beni o servizi con<br />

cadenza <strong>per</strong>iodica varrà il criterio del pagamento dei beni o servizi di volta in volta forniti.<br />

NATURA DEL CREDITO ESPOSTO NELLA CARTELLA DI PAGAMENTO<br />

Tra i quesiti posti, è stato anche chiesto di conoscere se, ai fini in discorso, ha una qualche<br />

rilevanza <strong>la</strong> natura del credito indicato nel<strong>la</strong> cartel<strong>la</strong> di pagamento. Più nello specifico, è stato<br />

domandato, se si debba aver riguardo alle sole cartelle contenenti esclusivamente crediti tributari<br />

erariali ovvero se <strong>la</strong> norma recata dall’articolo 48-bis abbia una portata più ampia, comprendendo<br />

qualunque somma iscritta a ruolo.<br />

8/14


In proposito giova rammentare che, malgrado il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sia<br />

tito<strong>la</strong>to “Disposizioni sul<strong>la</strong> riscossione delle imposte sul reddito”, nel tempo, <strong>la</strong> disciplina recata dal<br />

predetto decreto è divenuta progressivamente lo strumento generale <strong>per</strong> eseguire <strong>la</strong> riscossione<br />

coattiva dei crediti, anche non tributari, vantati dallo Stato e da molti Enti pubblici. In partico<strong>la</strong>re,<br />

l’articolo 17 del decreto legis<strong>la</strong>tivo 26 febbraio 1999, n. 46, ha posto il principio generale secondo<br />

cui, salvo specifiche eccezioni, si effettua mediante ruolo <strong>la</strong> riscossione coattiva delle entrate dello<br />

Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche<br />

previdenziali, esclusi quelli economici. Perciò, appare riduttivo immaginare che <strong>la</strong> disposizione<br />

introdotta dal D.L. n. 262/2006 abbia una portata circoscritta ai soli crediti erariali aventi natura<br />

tributaria.<br />

Si è dell’avviso, dunque, che qualsiasi credito, indipendentemente dal<strong>la</strong> sua natura e<br />

dall’Ente creditore, esposto in una cartel<strong>la</strong> di pagamento emessa ai sensi del cennato D.P.R. n.<br />

602/1973, rientri nell’ambito o<strong>per</strong>ativo dell’articolo 48-bis.<br />

La conclusione ora esposta vale anche in ordine al titolo, definitivo o provvisorio, su cui si<br />

fonda l’iscrizione a ruolo. Infatti, non sussistono solide ragioni giuridiche che conducono ad o<strong>per</strong>are<br />

una differenziazione, <strong>per</strong> quanto attiene all’applicazione dell’articolo 48-bis, tra una cartel<strong>la</strong> di<br />

pagamento basata su un’iscrizione a ruolo definitiva con una cartel<strong>la</strong> emessa a seguito di iscrizione<br />

o<strong>per</strong>ata sul<strong>la</strong> scorta di accertamenti non definitivi (rispettivamente articolo 14 e articolo 15 del<br />

D.P.R. n. 602/1973). Di talché, in entrambi i casi, dal punto di vista strettamente giuridico, l’agente<br />

del<strong>la</strong> riscossione, in assenza di un provvedimento di sospensione, può legittimamente procedere<br />

coattivamente nei confronti del debitore.<br />

SOSPENSIONE O RATEAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO<br />

E’ ben possibile che <strong>per</strong> una cartel<strong>la</strong> di pagamento sia stata richiesta e accordata una<br />

di<strong>la</strong>zione del pagamento, a norma dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 (recentemente modificato<br />

dall’articolo 36 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dal<strong>la</strong><br />

legge 28 febbraio 2008, n. 31), oppure una sospensione amministrativa del<strong>la</strong> riscossione, ai sensi<br />

dell’articolo 19-bis o dell’articolo 39 del citato decreto. Parimenti, il debitore potrebbe aver<br />

beneficiato di un provvedimento di sospensione del<strong>la</strong> riscossione ottenuto in via di autotute<strong>la</strong><br />

(articolo 2-quater, comma 1-bis, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con<br />

modificazioni, dal<strong>la</strong> legge 30 novembre 1994, n. 656) ovvero in via giudiziale (articolo 47 del<br />

decreto legis<strong>la</strong>tivo 31 dicembre 1992, n. 546).<br />

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In tutte le situazioni sopra delineate, appare chiaro che non si è in presenza di una cartel<strong>la</strong><br />

<strong>per</strong> <strong>la</strong> quale è ‘scaduto’ il termine di pagamento, essendo stato emesso un provvedimento che ha<br />

inciso proprio su detto termine: nel caso di rateazione, il termine risulta ‘frazionato’ in una serie di<br />

rate, ciascuna rappresentante un adempimento <strong>per</strong> il debitore; nell’ipotesi di sospensione, <strong>la</strong><br />

scadenza originaria del pagamento risulta differita sino al verificarsi di una data condizione<br />

(decisione in autotute<strong>la</strong>, pronuncia giurisdizionale, ecc.).<br />

Ne consegue che nelle suddette ipotesi non trova applicazione l’articolo 48-bis <strong>per</strong> carenza<br />

del presupposto re<strong>la</strong>tivo all’inadempimento dell’obbligo di versamento scaturente da una cartel<strong>la</strong> di<br />

pagamento, come del resto è possibile desumere dall’articolo 3, comma 5, del Rego<strong>la</strong>mento.<br />

CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA GIUDIZIALMENTE<br />

Non di rado accade che <strong>la</strong> cartel<strong>la</strong> di pagamento formi oggetto di impugnazione in sede<br />

giurisdizionale, <strong>per</strong> cui può sorgere il dubbio circa l’obbligo di procedere al<strong>la</strong> verifica imposta<br />

dall’articolo 48-bis. In tale ipotesi, è da rilevare che l’articolo 39 del D.P.R. n. 602/1973<br />

a<strong>per</strong>tamente esclude che il ricorso prodotto avanti il giudice tributario abbia un automatico effetto<br />

sospensivo. Infatti, <strong>la</strong> sospensione deve essere appositamente richiesta al giudice che, sussistendo i<br />

prescritti requisiti (<strong>per</strong>iculum in mora e fumus boni iuris), emetterà ordinanza (decreto in caso di<br />

eccezionale urgenza) di sospensione a norma dell’articolo 47 del D.Lgs. n. 546/1992.<br />

Per quanto afferisce al<strong>la</strong> diversa ipotesi di avvenuto deposito di una sentenza favorevole al<br />

contribuente, si ritiene che, anche nelle more dell’emanazione del dovuto provvedimento di sgravio,<br />

<strong>la</strong> circostanza sia idonea, sempreché adeguatamente dimostrata, a non comportare <strong>la</strong> sospensione del<br />

pagamento, attesa l’infondatezza del<strong>la</strong> pretesa creditoria esposta nel<strong>la</strong> impugnata cartel<strong>la</strong> di<br />

pagamento. Né a tale riguardo, si ritiene possa incidere l’eventuale so<strong>la</strong> proposizione da parte<br />

dell’Amministrazione finanziaria di gravame al<strong>la</strong> sentenza favorevole al contribuente.<br />

MUTUI<br />

Re<strong>la</strong>tivamente all’ammortamento dei mutui concessi da società bancarie e dal<strong>la</strong> Cassa<br />

Depositi e Prestiti S.p.A., appare utile segna<strong>la</strong>re che da diverse disposizioni di legge emerge una<br />

partico<strong>la</strong>re tute<strong>la</strong> nei confronti di tali crediti.<br />

In primo luogo, il riferimento è all’articolo 20 del<strong>la</strong> legge 30 luglio 1959, n. 623, in base al<br />

quale gli istituti di credito non sono soggetti all’azione revocatoria fallimentare <strong>per</strong> le o<strong>per</strong>azioni<br />

dagli stessi effettuate con fondi statali o con l’assistenza delle garanzie dello Stato.<br />

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La stessa azione revocatoria è esclusa, ex articolo 40 del<strong>la</strong> legge 25 luglio 1952, n. 949, <strong>per</strong><br />

i prestiti accordati alle imprese artigiane.<br />

Un’ulteriore tute<strong>la</strong> è inoltre prevista <strong>per</strong> i mutui fondiari dall’articolo 41, comma 2, del<br />

decreto legis<strong>la</strong>tivo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e<br />

creditizia), in quanto l’azione esecutiva può essere iniziata o proseguita dal<strong>la</strong> banca anche dopo <strong>la</strong><br />

dichiarazione di fallimento del debitore. Del<strong>la</strong> somma ricavata dall’esecuzione so<strong>la</strong>mente <strong>la</strong> parte<br />

eccedente <strong>la</strong> quota spettante al<strong>la</strong> banca va, eventualmente, attribuita al fallimento.<br />

Ciò posto, si è dell’avviso che anche le restituzioni di somme re<strong>la</strong>tive a contratti di mutuo o<br />

ad altre o<strong>per</strong>azioni di indebitamento possono ritenersi escluse dall’applicazione del<strong>la</strong> norma in<br />

esame.<br />

CESSIONE DEL CREDITO<br />

E’ stato chiesto quali effetti produce <strong>la</strong> cessione del credito, come prevista dagli articoli<br />

1260 e seguenti del codice civile (e dal<strong>la</strong> legge 21 febbraio 1991, n. 52, <strong>per</strong> <strong>la</strong> cessione dei crediti<br />

d’impresa), sul<strong>la</strong> normativa de qua.<br />

Sul punto, si ritiene che <strong>la</strong> verifica prevista dall’articolo 48-bis vada effettuata<br />

esclusivamente nei confronti del creditore originario (cedente), a prescindere dal<strong>la</strong> circostanza che <strong>la</strong><br />

cessione del credito sia avvenuta con o senza il consenso del soggetto pubblico debitore (ceduto). In<br />

altri termini, si è dell’avviso che nei confronti del soggetto cui è stato trasferito il diritto di credito<br />

(cessionario) – subentrato nel rapporto con <strong>la</strong> Pubblica amministrazione in virtù di un contratto<br />

stipu<strong>la</strong>to tra privati al quale <strong>la</strong> stessa è rimasta estranea – non sussistano i presupposti <strong>per</strong> procedere<br />

al<strong>la</strong> verifica disciplinata dal Rego<strong>la</strong>mento.<br />

Qualora l’esito del<strong>la</strong> verifica effettuata nei confronti del cedente evidenzi una situazione<br />

legittimante <strong>la</strong> sospensione del pagamento, l’Amministrazione può comunque opporre al cessionario<br />

tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del creditore originario, ivi inclusa quel<strong>la</strong><br />

disciplinata dall’articolo 48-bis.<br />

FACTORING<br />

Anche <strong>per</strong> quanto concerne alcune o<strong>per</strong>azioni di finanziamento, quali quelle scaturenti da<br />

contratti di factoring, ancorché configurati come meccanismi più complessi del<strong>la</strong> cessione del<br />

credito, si ritiene possano essere effettuate analoghe considerazioni.<br />

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Infatti, è stato osservato che in re<strong>la</strong>zione al contratto di factoring “il debitore ceduto può<br />

opporre al cessionario solo le eccezioni opponibili al cedente” (Corte di Cassazione, sentenza 30<br />

giugno 2005, n. 13957).<br />

Pertanto, in ordine a tale tipo di contratto valgono le indicazioni fornite in tema di cessione<br />

del credito.<br />

Le suesposte considerazioni nell’ambito del contratto in argomento fanno riferimento,<br />

evidentemente, al<strong>la</strong> posizione dell’Amministrazione nel<strong>la</strong> veste di debitore ceduto.<br />

In ordine al corrispettivo contrattuale dovuto al factor <strong>per</strong> il contratto, nel<strong>la</strong> diversa ipotesi<br />

in cui l’Amministrazione assume <strong>la</strong> veste di creditore cedente, non sussistono ragioni <strong>per</strong> ritenere<br />

che l’adempimento sia sottratto agli obblighi disciplinati dal Rego<strong>la</strong>mento.<br />

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE<br />

Nell’ipotesi di associazione temporanea di imprese e, ora, di raggruppamento temporaneo<br />

di imprese (articolo 37 del decreto legis<strong>la</strong>tivo 12 aprile 2006, n. 163), <strong>la</strong> verifica prevista<br />

dall’articolo 48-bis andrà effettuata sia in capo all’impresa mandataria che nei riguardi delle imprese<br />

mandanti.<br />

In partico<strong>la</strong>re, <strong>la</strong> verifica in discorso, nel caso in cui le mandanti non emettano fattura al<strong>la</strong><br />

stazione appaltante, andrà effettuata, <strong>per</strong> ogni singo<strong>la</strong> impresa, con riguardo al<strong>la</strong> parte dell’importo<br />

in pagamento parametrato al<strong>la</strong> quota di partecipazione al raggruppamento.<br />

Invece, nel caso di pagamento frazionato, l’impresa mandataria potrà, se del caso,<br />

individuare – anche <strong>per</strong> ogni stato di avanzamento <strong>la</strong>vori (SAL) – importi di <strong>per</strong>tinenza delle varie<br />

imprese sul<strong>la</strong> base dei <strong>la</strong>vori eseguiti da ciascuna, pure <strong>la</strong>ddove ciò sia avvenuto non in conformità<br />

al<strong>la</strong> quota di partecipazione.<br />

PROCEDURE CONCORSUALI<br />

Per quanto inerisce al<strong>la</strong> possibilità che il beneficiario del pagamento risulti sottoposto ad<br />

una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e<br />

amministrazione straordinaria), si esprime l’avviso che <strong>la</strong> disposizione di cui all’articolo 48-bis non<br />

o<strong>per</strong>i, trovando, invece, applicazione le specifiche norme contenute nel Titolo II, Capo IV, del<br />

D.P.R. n. 602/1973.<br />

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In partico<strong>la</strong>re, nel caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa “il<br />

concessionario chiede, sul<strong>la</strong> base del ruolo, <strong>per</strong> conto dell’Agenzia delle entrate l’ammissione al<br />

passivo del<strong>la</strong> procedura” (articolo 87 del D.P.R. n. 602/1973), mentre, similmente, nel caso di<br />

concordato preventivo “il concessionario compie, sul<strong>la</strong> base del ruolo, ogni attività necessaria ai<br />

fini dell’inserimento del credito da esso portato nell’elenco dei crediti del<strong>la</strong> procedura” (articolo 90<br />

del D.P.R. n. 602/1973).<br />

PAGAMENTI DI SOMME RELATIVE A TRATTENUTE OPERATE<br />

Le Amministrazioni pubbliche, re<strong>la</strong>tivamente a talune somme dovute in pagamento, sono<br />

tenute ad o<strong>per</strong>are trattenute a diverso titolo, <strong>per</strong> norme di legge o in virtù di convenzione (ritenute<br />

previdenziali, premi di polizze assicurative, ritenute sindacali, rate di mutuo, ecc.), ed al loro<br />

successivo versamento a terzi in nome e <strong>per</strong> conto dei soggetti ai quali le trattenute sono state<br />

compiute. In buona sostanza, dal punto di vista contabile delle medesime Amministrazioni, le<br />

suddette movimentazioni finanziarie rappresentano delle o<strong>per</strong>azioni inquadrabili nelle cosiddette<br />

“partite di giro”.<br />

Nel<strong>la</strong> fattispecie descritta, sostenere l’o<strong>per</strong>atività del<strong>la</strong> disposizione recata dall’articolo 48-<br />

bis potrebbe comportare <strong>la</strong> configurazione di un pregiudizio in danno del soggetto al quale è stata<br />

o<strong>per</strong>ata <strong>la</strong> trattenuta, soggetto del tutto estraneo agli eventuali rapporti del beneficiario, il quale,<br />

quindi, potrebbe risultare inadempiente all’obbligo di versamento derivante da una o più cartelle di<br />

pagamento.<br />

Al riguardo, si è dell’avviso che, <strong>per</strong> evitare una potenziale improvvida legittimazione di un<br />

danno nei confronti del soggetto che ha subito <strong>la</strong> trattenuta – con il rischio di essere esposto, a sua<br />

volta, ad azioni esecutive da parte del beneficiario – detta tipologia di pagamenti debba risultare<br />

esclusa dall’obbligo di verifica previsto dal<strong>la</strong> disciplina in esame.<br />

DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEL PAGAMENTO IN ORDINE ALL’IVA<br />

Per il pagamento di prestazioni e cessioni ricadenti nel campo dell’imposta sul valore<br />

aggiunto, <strong>la</strong> soglia di diecimi<strong>la</strong> euro, fissata dall’articolo 48-bis <strong>per</strong> far scattare l’obbligo di verifica,<br />

deve ritenersi al lordo dell’IVA.<br />

In effetti, il termine pagamento, nell’accezione delineata, include necessariamente l’intero<br />

importo delle somme da corrispondere al soggetto beneficiario <strong>per</strong> soddisfare l’obbligazione<br />

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assunta, giusta l’obbligo di addebitare in fattura l’intera IVA (articoli 18 e 21 del D.P.R. 26 ottobre<br />

1972, n. 633).<br />

Tra l’altro, <strong>per</strong> le Amministrazioni Pubbliche, l’IVA addebitata in fattura rappresenta, nel<strong>la</strong><br />

maggioranza dei casi, un costo, assumendo l’Amministrazione <strong>la</strong> veste di consumatore finale.<br />

PAGAMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ESTERI<br />

Per quanto attiene ai pagamenti che le Amministrazioni Pubbliche devono effettuare nei<br />

confronti di soggetti residenti all’estero è indubbio che il controllo vada comunque effettuato,<br />

<strong>la</strong>ddove il creditore sia comunque in possesso di un codice fiscale in Italia (<strong>per</strong>ché presente con una<br />

sede secondaria ovvero, anche in assenza del requisito del<strong>la</strong> stabile organizzazione in Italia, avente<br />

un ufficio di rappresentanza nel territorio nazionale).<br />

Diversamente, nel caso in cui il creditore estero non sia in possesso di codice fiscale<br />

italiano, <strong>la</strong> Pubblica Amministrazione debitrice potrà procedere al pagamento senza alcun obbligo di<br />

verifica, atteso che, <strong>la</strong> mancata attribuzione del predetto codice fiscale è sintomatica dell’inesistenza<br />

di cartelle di pagamento. Difatti, tra i dati essenziali all’emissione delle stesse figura il codice fiscale<br />

(articolo 1 del decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321).<br />

FATTISPECIE ESCLUSE E DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA<br />

Nelle sopra descritte fattispecie in cui si è espresso l’avviso dell’esclusione dall’obbligo di<br />

effettuare <strong>la</strong> verifica indicata all’articolo 48-bis, al fine di poter riscontrare <strong>la</strong> effettiva sussistenza di<br />

un’ipotesi di esclusione, si rende necessario che l’Amministrazione Pubblica ordinante il pagamento<br />

ne dia adeguata dimostrazione.<br />

Al riguardo, è necessario che dal mandato di pagamento emerga <strong>la</strong> natura del pagamento<br />

eseguito, dal<strong>la</strong> quale sia agevolmente desumibile l’ipotesi di esclusione, ovvero lo stesso mandato<br />

dovrà risultare corredato di idonea motivazione o documentazione giustificativa, anche con un<br />

semplice rinvio <strong>per</strong> re<strong>la</strong>tionem ad altri atti già in possesso dell’Amministrazione.<br />

Il Direttore Generale delle Finanze<br />

Il Ragioniere Generale dello Stato<br />

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