27.07.2014 Views

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (1). Attuazione dell'articolo 1 ... - ClicLavoro

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (1). Attuazione dell'articolo 1 ... - ClicLavoro

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (1). Attuazione dell'articolo 1 ... - ClicLavoro

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e prote<br />

del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del m<br />

competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;<br />

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a<br />

specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, ade<br />

formazione e addestramento.<br />

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni pr<br />

dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del pre<br />

decreto.<br />

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effe<br />

immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro no<br />

giorni dalla data di inizio della propria attività. (104)<br />

(100) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lett. a), D.<strong>Lgs</strong>. 3 agosto 2009, n. 10<br />

(101) Comma inserito dall'art. 18, comma 1, lett. b), D.<strong>Lgs</strong>. 3 agosto 2009, n. 106.<br />

(102) Alinea così modificato dall'art. 18, comma 1, lett. c), D.<strong>Lgs</strong>. 3 agosto 2009, n. 106.<br />

(103) Lettera così modificata dall'art. 18, comma 1, lett. d), D.<strong>Lgs</strong>. 3 agosto 2009, n. 106<br />

(104) Comma aggiunto dall'art. 18, comma 1, lett. e), D.<strong>Lgs</strong>. 3 agosto 2009, n. 106.<br />

(105) Per il differimento del termine di applicazione delle disposizioni di cui al pre<br />

articolo, vedi l'art. 8, comma 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifica<br />

dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; vedi, anche, il comma 15-bis del medesimo art. 8<br />

78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.<br />

(106) Per le modifiche del presente comma e la relativa decorrenza, vedi l’ art. 1, com<br />

lett. a), e 3, L. 1° ottobre 2012, n. 177.<br />

(107) Vedi, anche, il Comunicato 30 dicembre 2010.<br />

Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (111)<br />

In vigore dal 21 agosto 2013<br />

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'artico<br />

comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzio<br />

protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!