27.07.2014 Views

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (1). Attuazione dell'articolo 1 ... - ClicLavoro

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (1). Attuazione dell'articolo 1 ... - ClicLavoro

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (1). Attuazione dell'articolo 1 ... - ClicLavoro

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

disponibilità del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicu<br />

territoriali, anche con riferimento alla formazione;<br />

b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie impres<br />

piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del s<br />

agricolo e dei lavoratori autonomi;<br />

c) sostegno delle attività degli organismi paritetici.<br />

2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato:<br />

a) da un contributo delle aziende di cui all'articolo 48, comma 3, in misura pari a du<br />

lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unità prod<br />

calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenz<br />

per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e mass<br />

delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in<br />

all’ articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore; (161)<br />

[b) dalle entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decre<br />

la parte eccedente quanto riscosso a seguito dell'irrogazione delle sanzioni previste<br />

previgente normativa abrogata dal presente decreto nel corso dell'anno 2007, increme<br />

del 10 per cento; (162) ]<br />

[c) con una quota parte delle risorse di cui all'articolo 9, comma 3; (162) ]<br />

[d) relativamente alle attività formative per le piccole e medie imprese di cui al com<br />

lettera b), anche dalle risorse di cui all'articolo 11, comma 2. (162) ]<br />

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto<br />

Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei da<br />

lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sen<br />

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di T<br />

e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2009, sono definiti le modalità di funzionamento<br />

articolazione settoriale e territoriale del Fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto<br />

risorse tra le finalità di cui al medesimo comma nonché il relativo procedim<br />

amministrativo e contabile di alimentazione e la composizione e le funzioni del com<br />

(159) (163)<br />

amministratore del fondo.<br />

3-bis. In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui iscritti nel bi<br />

dell’INAIL delle risorse previste per le finalità di cui all’ articolo 23, comma 1, lettera b<br />

decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. (164)<br />

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione an<br />

sulla attività svolta, da inviare al Fondo.<br />

(159) Nel presente provvedimento le parole «Ministero del lavoro e della previdenza soci<br />

«Ministero della salute» sono state sostituite dalle parole «Ministero del lavoro, della sa<br />

delle politiche sociali», e le parole «Ministro del lavoro e della previdenza sociale» e «Mi<br />

della salute» sono state sostituite dalle parole «Ministro del lavoro, della salute e<br />

politiche sociali», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.<strong>Lgs</strong>. 3 a<br />

2009, n. 106.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!