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Novità Giuridiche ... curiose.... ed altro<br />
La riforma del condominio approvata dalla Commissione<br />
Giustizia della Camera<br />
16 settembre 2012<br />
La Commissione Giustizia della Camera<br />
dei deputati, nella seduta del 13 settembre,<br />
ha licenziato in sede referente, con<br />
modifiche, il testo sulla riforma del<br />
condominio già approvato dall’Aula del<br />
Senato. La proposta di legge dovrà ora<br />
essere approvata dall’Aula di Montecitorio,<br />
per essere successivamente trasmessa a<br />
quella di Palazzo Madama in seconda<br />
lettura. Segnaliamo alcune fra le novità più<br />
significative introdotte.<br />
Il Senato, adeguandosi alle decisioni<br />
adottate da una costante giurisprudenza,<br />
aveva introdotto il diritto, in capo al<br />
condomino, di staccare la propria unità<br />
immobiliare dall’impianto centralizzato di<br />
riscaldamento, a condizione che dal<br />
distacco non derivino notevoli squilibri di<br />
funzionamento o aggravi di spesa per gli<br />
altri condomini, e con obbligo di<br />
continuare a contribuire alle spese di<br />
manutenzione straordinaria, di conservazione<br />
e di messa a norma dell’impianto.<br />
Il testo modificato dalla Commissione<br />
prevede invece che il distacco possa<br />
intervenire solo se viene oggettivamente<br />
constatato che l’unità immobiliare del<br />
condomino che vuole smarcarsi<br />
dall’impianto <strong>com</strong>une non fruisce della<br />
normale erogazione di calore a causa di<br />
problemi tecnici dello stesso impianto<br />
<strong>com</strong>une, e questi non siano stati risolti dal<br />
condominio nell'arco di un’intera stagione<br />
di riscaldamento. Inalterate, invece, le<br />
altre condizioni: ossia distacco non<br />
consentito se da esso derivano squilibri<br />
tali da <strong>com</strong>promettere la normale<br />
erogazione di calore agli altri condomini o<br />
aggravi di spesa, obbligo di continuare a<br />
contribuire agli oneri di cui sopra. Novità<br />
anche per quanto riguarda la<br />
responsabilità dell’amministratore. La<br />
novella, infatti, prevede che, qualora siano<br />
emerse gravi irregolarità fiscali o<br />
l’amministratore non abbia aperto o<br />
utilizzato il conto corrente condominiale, i<br />
condomini possano, anche singolarmente,<br />
chiedere la convocazione dell'assemblea<br />
per far cessare la violazione e revocare il<br />
mandato all'amministratore. Se poi, pur in<br />
presenza delle suddette irregolarità,<br />
l’assemblea non delibera la revoca<br />
dell’incarico, ciascun condomino può<br />
rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e in caso<br />
di accoglimento della domanda il<br />
ricorrente può rivalersi nei confronti del<br />
condominio relativamente alle spese legali<br />
sostenute; il condominio potrà a sua volta<br />
rivalersi nei confronti dell'amministratore<br />
revocato. In caso di revoca da parte<br />
dell'Autorità Giudiziaria, poi, l'assemblea<br />
non potrà nominare nuovamente<br />
l'amministratore revocato. Un altro<br />
aspetto riguarda il <strong>com</strong>penso dell’amministratore;<br />
questi, all’atto dell'accettazione<br />
della nomina e del suo rinnovo<br />
deve, pena nullità della nomina stessa,<br />
specificarne analiticamente l’importo e non<br />
ha diritto a <strong>com</strong>pensi ulteriori, salvo che<br />
vengano deliberati dell'assemblea.<br />
Introdotta l’obbligatorietà, con oneri a<br />
carico del condominio, di una polizza di<br />
responsabilità civile per gli atti <strong>com</strong>piuti<br />
dall’amministratore nell’espletamento<br />
dell’incarico (nel testo approvato dal<br />
Senato la polizza era facoltativa).<br />
A proposito di organi condominiali, la<br />
novella prevede che l’assemblea possa<br />
essere convocata, oltre che inviando la<br />
classica rac<strong>com</strong>andata, anche a mezzo<br />
posta elettronica certificata, fax o tramite<br />
consegna a mani del relativo avviso.<br />
Tornerà all’attuale semestre (a fronte di<br />
un quadrimestre previsto dal testo<br />
approvato dal Senato) il periodo al termine<br />
del quale l’amministratore potrà<br />
SEGUE<br />
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EffettoTre 15 ottobre 2012 Anno VI - n.ro 61 Pagina 43 di 67