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Novità Giuridiche ... curiose.... ed altro<br />

La riforma del condominio approvata dalla Commissione<br />

Giustizia della Camera<br />

16 settembre 2012<br />

La Commissione Giustizia della Camera<br />

dei deputati, nella seduta del 13 settembre,<br />

ha licenziato in sede referente, con<br />

modifiche, il testo sulla riforma del<br />

condominio già approvato dall’Aula del<br />

Senato. La proposta di legge dovrà ora<br />

essere approvata dall’Aula di Montecitorio,<br />

per essere successivamente trasmessa a<br />

quella di Palazzo Madama in seconda<br />

lettura. Segnaliamo alcune fra le novità più<br />

significative introdotte.<br />

Il Senato, adeguandosi alle decisioni<br />

adottate da una costante giurisprudenza,<br />

aveva introdotto il diritto, in capo al<br />

condomino, di staccare la propria unità<br />

immobiliare dall’impianto centralizzato di<br />

riscaldamento, a condizione che dal<br />

distacco non derivino notevoli squilibri di<br />

funzionamento o aggravi di spesa per gli<br />

altri condomini, e con obbligo di<br />

continuare a contribuire alle spese di<br />

manutenzione straordinaria, di conservazione<br />

e di messa a norma dell’impianto.<br />

Il testo modificato dalla Commissione<br />

prevede invece che il distacco possa<br />

intervenire solo se viene oggettivamente<br />

constatato che l’unità immobiliare del<br />

condomino che vuole smarcarsi<br />

dall’impianto <strong>com</strong>une non fruisce della<br />

normale erogazione di calore a causa di<br />

problemi tecnici dello stesso impianto<br />

<strong>com</strong>une, e questi non siano stati risolti dal<br />

condominio nell'arco di un’intera stagione<br />

di riscaldamento. Inalterate, invece, le<br />

altre condizioni: ossia distacco non<br />

consentito se da esso derivano squilibri<br />

tali da <strong>com</strong>promettere la normale<br />

erogazione di calore agli altri condomini o<br />

aggravi di spesa, obbligo di continuare a<br />

contribuire agli oneri di cui sopra. Novità<br />

anche per quanto riguarda la<br />

responsabilità dell’amministratore. La<br />

novella, infatti, prevede che, qualora siano<br />

emerse gravi irregolarità fiscali o<br />

l’amministratore non abbia aperto o<br />

utilizzato il conto corrente condominiale, i<br />

condomini possano, anche singolarmente,<br />

chiedere la convocazione dell'assemblea<br />

per far cessare la violazione e revocare il<br />

mandato all'amministratore. Se poi, pur in<br />

presenza delle suddette irregolarità,<br />

l’assemblea non delibera la revoca<br />

dell’incarico, ciascun condomino può<br />

rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e in caso<br />

di accoglimento della domanda il<br />

ricorrente può rivalersi nei confronti del<br />

condominio relativamente alle spese legali<br />

sostenute; il condominio potrà a sua volta<br />

rivalersi nei confronti dell'amministratore<br />

revocato. In caso di revoca da parte<br />

dell'Autorità Giudiziaria, poi, l'assemblea<br />

non potrà nominare nuovamente<br />

l'amministratore revocato. Un altro<br />

aspetto riguarda il <strong>com</strong>penso dell’amministratore;<br />

questi, all’atto dell'accettazione<br />

della nomina e del suo rinnovo<br />

deve, pena nullità della nomina stessa,<br />

specificarne analiticamente l’importo e non<br />

ha diritto a <strong>com</strong>pensi ulteriori, salvo che<br />

vengano deliberati dell'assemblea.<br />

Introdotta l’obbligatorietà, con oneri a<br />

carico del condominio, di una polizza di<br />

responsabilità civile per gli atti <strong>com</strong>piuti<br />

dall’amministratore nell’espletamento<br />

dell’incarico (nel testo approvato dal<br />

Senato la polizza era facoltativa).<br />

A proposito di organi condominiali, la<br />

novella prevede che l’assemblea possa<br />

essere convocata, oltre che inviando la<br />

classica rac<strong>com</strong>andata, anche a mezzo<br />

posta elettronica certificata, fax o tramite<br />

consegna a mani del relativo avviso.<br />

Tornerà all’attuale semestre (a fronte di<br />

un quadrimestre previsto dal testo<br />

approvato dal Senato) il periodo al termine<br />

del quale l’amministratore potrà<br />

SEGUE<br />

<strong>Issue</strong> 1<br />

<strong>Page</strong><br />

EffettoTre 15 ottobre 2012 Anno VI - n.ro 61 Pagina 43 di 67

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