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RELAZIONE ILLUSTRATIVA Con la legge 18 giugno 2009, n. 69, all ...

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<strong>Con</strong> l’articolo 5, al fine di consentire ai cittadini un’immediata<br />

identificazione delle farmacie operanti nell’ambito del Servizio sanitario<br />

nazionale, tenuto conto delle nuove funzioni ad esse attribuite, reca disposizioni<br />

in materia di utilizzo di denominazioni e simboli re<strong>la</strong>tivi <strong>all</strong>e farmacie stesse,<br />

stabilendo che l’uso del<strong>la</strong> denominazione “farmacia” e del<strong>la</strong> croce di colore<br />

verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato <strong>all</strong>e<br />

farmacie aperte al pubblico e <strong>all</strong>e farmacie ospedaliere.<br />

L’articolo 6, infine, dispone che d<strong>all</strong>’attuazione del presente decreto<br />

legis<strong>la</strong>tivo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del<strong>la</strong> finanza<br />

pubblica.<br />

<strong>RELAZIONE</strong> TECNICA<br />

Sul presupposto dell’invarianza del<strong>la</strong> spesa, <strong>all</strong>’articolo 1, si precisa che<br />

l’adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi che dovranno essere<br />

assicurati nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, è subordinata<br />

<strong>all</strong>’osservanza di criteri fissati con decreto del Ministro del <strong>la</strong>voro, del<strong>la</strong> salute e<br />

delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,<br />

sentito il Ministro dell’interno, nel rispetto delle norme vigenti in materia di patto<br />

di stabilità dirette agli enti locali, e, in ogni caso senza maggiori oneri per <strong>la</strong><br />

finanza pubblica e senza incrementi di personale con partico<strong>la</strong>re riguardo al<strong>la</strong><br />

previsione di cui al comma 2, lettera a), punto 4), concernente <strong>la</strong> messa a<br />

disposizione di operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti per<br />

l’effettuazione a domicilio di specifiche prestazioni richieste dal medico di<br />

famiglia o dal pediatra di libera scelta. La fissazione dei predetti criteri consentirà<br />

di stabilire condizioni e limiti per l’utilizzo delle suddette tipologie di operatori<br />

sanitari, nel rispetto dei principi fissati dal presente decreto legis<strong>la</strong>tivo.<br />

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