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Il Tribunale di Varese

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<strong>Il</strong> <strong>Tribunale</strong> <strong>di</strong> <strong>Varese</strong><br />

II ^ Sez. Civile, riunito in Camera <strong>di</strong> Consiglio nelle persone dei Magistrati:<br />

Dott. Emilio Curtò<br />

Presidente<br />

Dott. Miro Santangelo<br />

Giu<strong>di</strong>ce<br />

Dott. Marco Lual<strong>di</strong><br />

Giu<strong>di</strong>ce<br />

ha pronunciato la seguente<br />

SENTENZA<br />

nel proce<strong>di</strong>mento iscritto ai numeri xxxx del R.G. degli affari da trattarsi in camera <strong>di</strong><br />

consiglio, avente per oggetto la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento <strong>di</strong> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br />

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<br />

Con ricorso depositato in data 9.6.06 xxxxxxx ha formulato domanda per la<br />

<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento <strong>di</strong> xxxxxxx.<br />

omissis<br />

MOTIVI DELLA DECISIONE<br />

Ricorrono i presupposti e le con<strong>di</strong>zioni per la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento.<br />

Quanto alla in<strong>di</strong>viduazione della normativa applicabile, trattandosi <strong>di</strong> istanza <strong>di</strong> fallimento<br />

presentata prima del 16.7.2006 e giunta a decisione in epoca successiva, si osserva<br />

quanto segue.<br />

La relazione alla legge <strong>di</strong> riforma del <strong>di</strong>ritto fallimentare (DL 5.2006) evidenzia come la<br />

norma transitoria <strong>di</strong> cui all'articolo 150 sia volta ad evitare alcuna commistione tra<br />

procedure ante riforma e procedure post riforma potendo “il concorso <strong>di</strong> <strong>di</strong>scipline<br />

<strong>di</strong>verse susseguentesi nel tempo nell’ambito della stessa procedura determinare<br />

<strong>di</strong>fficoltà e nuocere al corretto svolgimento della procedura stessa”.<br />

Peraltro, l'inten<strong>di</strong>mento espresso nella relazione (che, come è noto, non e' espressiva<br />

della mens legis, che va invece ricercata all'interno del corpo normativo) non appare<br />

aver trovato piena attuazione nella norma transitoria che, all'articolo 150, <strong>di</strong>versamente<br />

afferma che i ricorsi per <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento pendenti alla data <strong>di</strong> entrata in vigore<br />

saranno definiti secondo la legge anteriore e che analoga sorte avranno le procedure<br />

fallimentari pendenti a tale data, introducendo così un frazionamento per fasi della,<br />

originariamente unica, procedura, ora scissa nella fase della istruttoria prefallimentare e<br />

in quella fallimentare vera e propria, suscettibili <strong>di</strong> una autonoma e <strong>di</strong>versa <strong>di</strong>sciplina<br />

che, proprio perché incide su fasi in<strong>di</strong>pendenti, regolamentate in modo completo e<br />

autosufficiente, lungi dal determinare una non voluta commistione normativa interna ad<br />

una non più sussistente identica procedura, accelera il superamento della fase


transitoria con l’innegabile vantaggio, connesso a tale semplificazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplina, per<br />

lo stesso corretto svolgimento e per la velocizzazione della complessiva procedura<br />

fallimentare in sintonia con i principi informatori della legge delega.<br />

Tale norma appare aver <strong>di</strong>sciplinato esclusivamente l'iter procedurale da seguire nella<br />

trattazione dell'istanza <strong>di</strong> fallimento, incidendo perciò su regole propriamente<br />

processuali, senza nulla prevedere in or<strong>di</strong>ne ai presupposti sostanziali da applicare in<br />

sede <strong>di</strong> decisione sull'istanza stessa, e senza parimenti in<strong>di</strong>care il rito applicabile alle<br />

<strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> fallimento, pronunciate successivamente al 16 luglio, ma sulla scorta <strong>di</strong><br />

istanze presentate precedentemente.<br />

Se ciò è vero, l'interprete deve ricercare, nel sistema, alla luce dei principi applicabili in<br />

tema <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni dell'azione e <strong>di</strong> ius superveniens, una interpretazione che sia anche<br />

costituzionalmente orientata.<br />

Qualora voglia ritenersi che l'esistenza dei requisiti <strong>di</strong> fallibilità concernenti la<br />

<strong>di</strong>mensione dell'impresa, integri una con<strong>di</strong>zione dell'azione intrapresa dal cre<strong>di</strong>tore<br />

istante, non vi è dubbio che detta con<strong>di</strong>zione debba essere valutata con riferimento al<br />

momento della decisione dell'istanza (Cass. 17064/2002), momento nel quale la soglia<br />

<strong>di</strong> fallibilità risulta essere stata elevata dalla riforma.<br />

Qualora non si ritenesse essersi in presenza <strong>di</strong> una con<strong>di</strong>zione dell'azione,<br />

occorrerebbe peraltro accertare se i nuovi presupposti sostanziali, in quanto norma<br />

sopravvenuta, siano applicabili nell'ipotesi <strong>di</strong> istanza <strong>di</strong> fallimento instaurata<br />

precedentemente alla sua emanazione e <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento pronunciata<br />

successivamente.<br />

Al riguardo, soccorre l'orientamento della Suprema Corte che ha posto quale limite<br />

all'applicabilità dello ius superveniens esclusivamente quello dei rapporti esauriti (Cass.<br />

13739/03 e nello stesso senso, quanto alla nuova <strong>di</strong>sciplina dei privilegi introdotta dalla<br />

legge 153.69, Cass. 2054/74).<br />

Quanto, infine, alla sopra richiamata necessità <strong>di</strong> una interpretazione costituzionalmente<br />

orientata, non vi è dubbio che la rilevanza penale della <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento induce<br />

a ritenere applicabile alla fattispecie, in conformità a quanto prevede l'articolo 25 della<br />

Costituzione, la norma più favorevole che, nel caso in oggetto, è quella che sposta in<br />

avanti la soglia <strong>di</strong> fallibilità e, <strong>di</strong> conseguenza, e <strong>di</strong> riflesso, quella <strong>di</strong> punibilità.<br />

Infatti, la costante giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che la <strong>di</strong>chiarazione<br />

<strong>di</strong> fallimento è elemento costitutivo dei delitti <strong>di</strong> bancarotta. (Cass. 7814/99) e, sempre<br />

la Suprema Corte, questa volta a Sezioni Unite, ha osservato - riprendendo quanto<br />

evidenziato da Cass. Sez. Unite 7.11.2000 n. 27- che, in tema <strong>di</strong> successione <strong>di</strong> norme<br />

con le quali si attui la mo<strong>di</strong>ficazione legislativa <strong>di</strong> uno o più degli elementi costitutivi <strong>di</strong><br />

una fattispecie incriminatrice, in carenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni transitorie per i processi in


corso, il problema dell'in<strong>di</strong>viduazione della norma applicabile ai fatti anteriormente<br />

commessi deve essere risolto alla stregua delle regole fondamentali del <strong>di</strong>ritto<br />

intertemporale in materia penale dettate dall'art. 2 cod. pen., che, ispirandosi al canone<br />

del "favor rei", <strong>di</strong>spone, al comma 3, che "se la legge del tempo in cui fu commesso il<br />

reato e le posteriori sono <strong>di</strong>verse, si applica quella le cui <strong>di</strong>sposizioni sono più favorevoli<br />

al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”.<br />

L'interpretazione qui sostenuta appare, del resto, anche in con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> evitare<br />

<strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> trattamento che potrebbero derivare dall'applicare soglie <strong>di</strong> fallibilità <strong>di</strong>verse<br />

a proce<strong>di</strong>menti che vengono decisi in un unico contesto.<br />

Le considerazioni sin qui espresse conducono anche a ritenere, nel silenzio della norma<br />

transitoria, che qualunque procedura fallimentare, ove aperta a seguito <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione<br />

<strong>di</strong> fallimento successivamente al 16 luglio 2006, debba essere regolata dalle nuove<br />

<strong>di</strong>sposizioni.<br />

omissis<br />

PER QUESTI MOTIVI<br />

IL TRIBUNALE<br />

visti ed applicati gli artt. 1, 5, 6, 8, 16 e 147 del R.D. 16 Marzo 1942 n. 267 così come<br />

mo<strong>di</strong>ficato dal D. Lgs. N. 5/2006,<br />

DICHIARA<br />

il fallimento <strong>di</strong> xxxxxxx.<br />

omissis<br />

Così deciso in <strong>Varese</strong> il 20.10.06.<br />

<strong>Il</strong> Giu<strong>di</strong>ce Estensore<br />

dott. Miro Santangelo<br />

<strong>Il</strong> Presidente<br />

dott. Emilio Curtò

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