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bozza di regolamento dei corsi di laurea delle professioni ... - Medicina

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Università <strong>di</strong> Catania<br />

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA<br />

Regolamento <strong>di</strong>dattico<br />

DEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA (abilitante alla professione<br />

sanitaria <strong>di</strong> Infermiere)<br />

(approvato dal C.d.F. nell’adunanza del 23.07.2002/ Schema generale approvato dal S.A.<br />

nell’adunanza del 24.03.2003 / emanato con D.R. n. 1974 del 07.04.2003)<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Articolo 18. Ammissione a Corsi singoli<br />

SOMMARIO<br />

Articolo 19. Verifica dell’appren<strong>di</strong>mento e<br />

acquisizione <strong>dei</strong> CFU<br />

Articolo 1. Definizione del corso<br />

Articolo 20. Sbarramenti<br />

Articolo 2. Definizione degli obiettivi<br />

Articolo 21. Studenti Fuori Corso (FC)<br />

formativi qualificanti<br />

Articolo 22. Attività formative per la<br />

Articolo 3. Ammissione al Corso <strong>di</strong> Laurea<br />

preparazione della prova finale<br />

Articolo 4. Consiglio <strong>di</strong> Corso <strong>di</strong> Laurea<br />

Articolo 23. Esame <strong>di</strong> Laurea<br />

CCL<br />

Articolo 24. Riconoscimento degli stu<strong>di</strong><br />

Articolo 5. Commissioni<br />

compiuti presso altre se<strong>di</strong> o altri <strong>corsi</strong> <strong>di</strong><br />

Articolo 6. Cre<strong>di</strong>ti Formativi Universitari stu<strong>di</strong>o<br />

(CFU)<br />

Articolo 25. Riconoscimento della <strong>laurea</strong> in<br />

Articolo 7. Orientamento<br />

Laurea in Infermiere conseguita presso<br />

Articolo 8. Tutorato<br />

Università estere<br />

Articolo 9. Or<strong>di</strong>namento <strong>di</strong>dattico<br />

Articolo 26. Valutazione dell’efficienza e<br />

Articolo 10. Coor<strong>di</strong>natore <strong>di</strong> Corso Integrato dell’efficacia della <strong>di</strong>dattica<br />

Articolo 11. Attività formative<br />

Articolo 27. Formazione pedagogica del<br />

Articolo 12. Attività formativa professionalizzante<br />

(tirocinio)<br />

Articolo 28. Sito Web<br />

Personale docente<br />

Articolo 13. Attività <strong>di</strong>dattica opzionale<br />

Articolo 29. “Diploma Supplement”<br />

Articolo 14. Altre attività formative<br />

Articolo 30. Norme transitorie<br />

Articolo 15. Appren<strong>di</strong>mento autonomo<br />

Articolo 16. Obbligo <strong>di</strong> frequenza<br />

Articolo 17. Perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o all’estero<br />

1


Articolo 1. Definizione del corso<br />

Il Corso <strong>di</strong> Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria <strong>di</strong> Infermiere) (Classe<br />

SNT/1).attivato presso la Facoltà <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>cina e Chirurgia ha durata triennale e rilascia il titolo <strong>di</strong><br />

Laurea in Infermieristica.<br />

Articolo 2. Definizione degli obiettivi formativi qualificanti<br />

2.1. I <strong>laurea</strong>ti in “infermieristica” sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 1,<br />

comma 1, gli operatori <strong>delle</strong> <strong>professioni</strong> sanitarie dell'area <strong>delle</strong> scienze infermieristiche e della<br />

professione sanitaria ostetrica che svolgono con autonomia professionale attività <strong>di</strong>rette alla<br />

prevenzione, alla cura e salvaguar<strong>di</strong>a della salute in<strong>di</strong>viduale e collettiva, espletando le funzioni<br />

in<strong>di</strong>viduate dalle norme istitutive <strong>dei</strong> relativi profili professionali nonché dagli specifici co<strong>di</strong>ci<br />

deontologici ed utilizzando metodologie <strong>di</strong> pianificazione per obiettivi dell'assistenza nell’età<br />

evolutiva, adulta e geriatrica.<br />

I <strong>laurea</strong>ti nella classe sono dotati <strong>di</strong> un’adeguata preparazione nelle <strong>di</strong>scipline <strong>di</strong> base, tale da<br />

consentire loro sia la migliore comprensione <strong>dei</strong> più rilevanti elementi, anche in relazione al genere,<br />

che sono alla base <strong>dei</strong> processi fisiologici e patologici ai quali è rivolto il loro intervento preventivo<br />

e terapeutico, sia la massima integrazione con le altre <strong>professioni</strong>. Devono inoltre saper utilizzare<br />

almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico <strong>di</strong> competenza e per<br />

lo scambio <strong>di</strong> informazioni generali.<br />

Le strutture <strong>di</strong>dattiche devono in<strong>di</strong>viduare e costruire altrettanti per<strong>corsi</strong> formativi atti alla<br />

realizzazione <strong>delle</strong> <strong>di</strong>verse figure <strong>di</strong> <strong>laurea</strong>ti funzionali ai profili professionali in<strong>di</strong>viduati dai decreti<br />

del Ministero della sanità.<br />

Le strutture <strong>di</strong>dattiche in<strong>di</strong>viduano a tal fine, me<strong>di</strong>ante l’opportuna selezione degli ambiti<br />

<strong>di</strong>sciplinari <strong>delle</strong> attività formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico<strong>di</strong>sciplinari<br />

professionalizzanti, gli specifici per<strong>corsi</strong> formativi <strong>delle</strong> <strong>professioni</strong> sanitarie ricomprese<br />

nella classe.<br />

In particolare, i <strong>laurea</strong>ti nella classe, in funzione <strong>dei</strong> suddetti per<strong>corsi</strong> formativi, devono raggiungere<br />

le competenze professionali <strong>di</strong> seguito in<strong>di</strong>cate e specificate riguardo ai singoli profili identificati<br />

con provve<strong>di</strong>menti della competente autorità ministeriale. Il raggiungimento <strong>delle</strong> competenze<br />

professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione <strong>di</strong><br />

competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico <strong>di</strong> ogni<br />

profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza <strong>di</strong> tutte le<br />

necessarie competenze e la loro imme<strong>di</strong>ata spen<strong>di</strong>bilità nell'ambiente <strong>di</strong> lavoro. Particolare rilievo,<br />

come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa<br />

pratica e <strong>di</strong> tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida <strong>di</strong> tutori professionali<br />

appositamente assegnati, coor<strong>di</strong>nata da un docente appartenente al più elevato livello formativo<br />

previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove<br />

esistenti.<br />

I <strong>laurea</strong>ti della classe, in funzione <strong>dei</strong> suddetti per<strong>corsi</strong> formativi, devono raggiungere le competenze<br />

previste dagli specifici profili professionali.<br />

In particolare, nell’ambito della professione sanitaria <strong>di</strong> infermiere, i <strong>laurea</strong>ti sono operatori sanitari<br />

cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 739<br />

e successive mo<strong>di</strong>ficazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili dell’assistenza generale<br />

infermieristica. Detta assistenza infermieristica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, è <strong>di</strong><br />

natura tecnica, relazionale, educativa. Le loro principali funzioni sono la prevenzione <strong>delle</strong> malattie,<br />

2


l'assistenza <strong>dei</strong> malati e <strong>dei</strong> <strong>di</strong>sabili <strong>di</strong> tutte le età e l'educazione sanitaria. I <strong>laurea</strong>ti in<br />

infermieristica partecipano all’identificazione <strong>dei</strong> bisogni <strong>di</strong> salute della persona e della collettività;<br />

identificano i bisogni <strong>di</strong> assistenza infermieristica della persona e della collettività e formulano i<br />

relativi obiettivi; pianificano, gestiscono e valutano l'intervento assistenziale infermieristico;<br />

garantiscono la corretta applicazione <strong>delle</strong> prescrizioni <strong>di</strong>agnostico-terapeutiche; agiscono sia<br />

in<strong>di</strong>vidualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, avvalendosi, ove<br />

necessario, dell’opera del personale <strong>di</strong> supporto; svolgono la loro attività professionale in strutture<br />

sanitarie, pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenza o<br />

libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale <strong>di</strong> supporto e concorrono<br />

<strong>di</strong>rettamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.<br />

Articolo 3. Ammissione al Corso <strong>di</strong> Laurea<br />

a) Programmazione degli accessi<br />

Possono essere ammessi al Corso <strong>di</strong> Laurea in Infermieristica can<strong>di</strong>dati che, in possesso <strong>di</strong> un<br />

<strong>di</strong>ploma <strong>di</strong> scuola secondaria superiore o <strong>di</strong> altro titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o conseguito all’estero riconosciuto<br />

idoneo ai sensi <strong>delle</strong> Leggi vigenti e secondo quanto previsto dall’Art. 14 del Regolamento<br />

Didattico <strong>di</strong> Ateneo (da ora R.D.A.), si siano qualificati in posizione utile all’esame <strong>di</strong> ammissione.<br />

Il numero massimo degli studenti iscrivibili a ciascun Corso <strong>di</strong> Laurea è stabilito dalle competenti<br />

Autorità in relazione alle strutture ed al personale docente <strong>di</strong>sponibile.<br />

Il numero programmato <strong>di</strong> accessi al primo anno <strong>di</strong> corso è definito ai sensi dell’art. 3, comma 2<br />

della Legge n. 264 del 2 settembre 1999 (Norme in materia <strong>di</strong> accesso ai <strong>corsi</strong> universitari).<br />

Le attività <strong>di</strong>dattiche <strong>di</strong> tutti gli anni <strong>di</strong> corso successivi al primo hanno inizio durante la prima<br />

decade <strong>di</strong> ottobre; le attività <strong>di</strong>dattiche del primo anno <strong>di</strong> corso hanno inizio dopo il completamento<br />

<strong>delle</strong> prove <strong>di</strong> ammissione e le procedure correlate all’immatricolazione degli studenti secondo i<br />

tempi previsti dal bando <strong>di</strong> ammissione. L’iscrizione agli anni <strong>di</strong> corso successivi al primo deve<br />

avvenire entro il periodo previsto dal Manifesto degli stu<strong>di</strong>.<br />

b) Debito formativo<br />

L’organizzazione <strong>di</strong>dattica del CL in Infermieristica prevede che gli studenti ammessi al primo<br />

anno <strong>di</strong> corso possiedano una adeguata preparazione iniziale, conseguita negli stu<strong>di</strong> precedentemente<br />

svolti.<br />

Ciò premesso, il Consiglio <strong>di</strong> Corso <strong>di</strong> Laurea (da ora CCL), con apposita delibera, potrà in<strong>di</strong>viduare<br />

meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> valutazione <strong>di</strong> eventuali debiti formativi; a tale scopo il CCL potrà attivare quin<strong>di</strong><br />

attività <strong>di</strong>dattiche propedeutiche che saranno svolte nell'arco del primo semestre del primo anno <strong>di</strong><br />

corso e che dovranno essere obbligatoriamente seguite dagli studenti in debito.<br />

Articolo 4. Consiglio <strong>di</strong> Corso <strong>di</strong> Laurea<br />

4.1. Il Consiglio <strong>di</strong> Corso <strong>di</strong> Laurea in Infermieristica è costituito da tutti i docenti afferenti al<br />

Corso, compresi i professori a contratto, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo<br />

e da una rappresentanza degli studenti iscritti. Ne fanno parte <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto, con voto<br />

consultivo, il respon-sabile dell’Ufficio della segreteria studenti addetto al corso o suo delegato ed il<br />

Coor<strong>di</strong>natore <strong>delle</strong> Attività Formative Professionalizzanti ove non faccia parte del corpo docente.<br />

4.2. Il Consiglio, elegge nel suo seno, con le modalità previste dall’Art. 24.3 dello Statuto<br />

dell’Università <strong>di</strong> Catania (da ora Statuto), tra i professori <strong>di</strong> ruolo, un Presidente, che lo convoca e<br />

sovrintende alle attività del Corso.<br />

4.3. La consistenza numerica della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, in seno<br />

ai CCL, é pari a quella prevista per il Consiglio della Facoltà <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>cina e Chirurgia (da ora<br />

3


C.d.F.). La rappresentanza degli studenti é pari al doppio del numero <strong>di</strong> anni <strong>di</strong> corso attivati . Le<br />

modalità <strong>di</strong> elezione sono <strong>di</strong>sciplinate dal Regolamento Generale <strong>di</strong> Ateneo (da ora R.G.A.) e dai<br />

rispettivi regolamenti elettorali<br />

4.4. Le competenze del CCL sono quelle stabilite dalla Legge 341/90, dall’Art. 24.4 dello Statuto,<br />

dall’Art. 11 del R.D.A. In particolare, il CCL ha il compito <strong>di</strong>:<br />

a) proporre il Regolamento <strong>di</strong>dattico del corso <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o;<br />

b) effettuare la programmazione <strong>di</strong>dattica in<strong>di</strong>viduando i <strong>corsi</strong>, integrati o mono<strong>di</strong>sciplinari, nei<br />

quali si articola l’attività formativa <strong>di</strong> base, caratterizzante, affine ed integrativa, nonché<br />

quella opzionale ed “altra” con i corrispondenti settori scientifico-<strong>di</strong>sciplinari e ripartendo i<br />

Corsi e le attività <strong>di</strong>dattiche nei semestri.<br />

Per assicurare l’acquisizione <strong>delle</strong> competenze tecniche necessarie per l’esercizio <strong>delle</strong><br />

attività professionali i cui profili sono approvati con Decreto del Ministero della Salute, il<br />

Consiglio in<strong>di</strong>vidua le Attività Formative Professionalizzanti (sotto forma <strong>di</strong> tirocinio guidato<br />

e <strong>di</strong> addestramento <strong>di</strong>retto) per un monte ore complessivo almeno pari a quello previsto dagli<br />

standard comunitari per i singoli profili professionali;<br />

c) proporre i requisiti <strong>di</strong> ammissione ai Corsi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o e, ove necessario, stabilire le modalità <strong>di</strong><br />

verifica, progettando eventualmente attività formative propedeutiche ed integrative finalizzate<br />

al relativo recupero;<br />

d) curare lo svolgimento <strong>delle</strong> attività <strong>di</strong>dattiche e tutoriali fissate dal Regolamento;<br />

e) verificare e sovrintendere all’attività <strong>di</strong>dattica programmata segnalando al Preside eventuali<br />

inadempienze da parte del personale docente;<br />

f) pre<strong>di</strong>sporre, con la collaborazione <strong>dei</strong> Dipartimenti, la fruizione da parte degli studenti degli<br />

strumenti <strong>di</strong>dattici essenziali per lo svolgimento <strong>delle</strong> attività formative previste<br />

dall’Or<strong>di</strong>namento;<br />

g) stu<strong>di</strong>are, nelle forme adeguate, un’equilibrata gestione dell’offerta <strong>di</strong>dattica, in particolare con<br />

un attento controllo della regolamentazione degli orari e della fruizione <strong>delle</strong> strutture per<br />

evitare dannose sovrapposizioni <strong>delle</strong> lezioni e <strong>delle</strong> altre attività formative;<br />

h) esaminare ed approvare nei termini in<strong>di</strong>cati dall’Amministrazione le pratiche <strong>di</strong> trasferimento<br />

degli studenti, la regolamentazione della mobilità studentesca ed il riconoscimento degli stu<strong>di</strong><br />

compiuti all’estero;<br />

i) valutare nei termini in<strong>di</strong>cati dall’Amministrazione le domande <strong>di</strong> iscrizione ad anni successivi<br />

al primo secondo quanto previsto dal R.D.A.e dal presente Regolamento;<br />

j) determinare le modalità dell’eventuale riconoscimento <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti formativi universitari per<br />

attività formative non <strong>di</strong>rettamente <strong>di</strong>pendenti dall’Università.<br />

k) effettuare la valutazione <strong>dei</strong> risultati degli esami e <strong>delle</strong> altre prove <strong>di</strong> verifica e, nel<br />

complesso, della produttività della <strong>di</strong>dattica, allo scopo <strong>di</strong> progettare eventuali interventi <strong>di</strong><br />

recupero ed assistenza <strong>di</strong>dattica;<br />

4.5. il CCL, nell’ambito della programmazione <strong>di</strong>dattica, propone al C.d.F i docenti universitari per<br />

la copertura degli insegnamenti del Corso <strong>di</strong> Laurea sulla base della programmazione effettuata<br />

dai settori scientifico-<strong>di</strong>sciplinari (Ssd) <strong>di</strong> pertinenza o eventualmente da settori affini. Il CCL<br />

comunica, inoltre, al C.d.F., gli insegnamenti vacanti ai fini della pubblicazione <strong>dei</strong> ban<strong>di</strong> per la<br />

loro copertura da parte <strong>di</strong> personale non universitario, in regime <strong>di</strong> convenzione o attraverso<br />

l’attivazione <strong>di</strong> contratti. Il CCL propone al C.d.F. la nomina annuale <strong>dei</strong> docenti non universitari<br />

del Servizio Sanitario Nazionale fra il personale <strong>di</strong> ruolo <strong>di</strong>pendente dalle strutture presso cui si<br />

svolge la formazione. I criteri <strong>di</strong> assegnazione della titolarità annuale tengono conto del<br />

curriculum formativo, della produzione scientifica e dell’esperienza <strong>di</strong>dattica e professionale <strong>dei</strong><br />

can<strong>di</strong>dati. La nomina <strong>dei</strong> vincitori viene effettuata dal Magnifico Rettore senza oneri per<br />

l’Università e dopo il ricevimento del nulla osta del Direttore Generale dell’Azienda accre<strong>di</strong>tata;<br />

4


l’assunzione della titolarità <strong>di</strong> insegnamento obbliga il docente alla osservanza <strong>dei</strong> compiti<br />

<strong>di</strong>dattici, secondo le modalità proprie della formazione universitaria.<br />

Articolo 5.Commissioni<br />

5.1. Presso la <strong>di</strong> Facoltà <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>cina e Chirurgia è istituita, ai sensi dall’Art. 3.1 del R.D.A. la<br />

Commissione <strong>di</strong>dattica paritetica del C.L. in Infermieristica<br />

I compiti e la composizione della Commissione <strong>di</strong>dattica paritetica sono definiti dal Regolamento <strong>di</strong><br />

Facoltà (da ora R.d.F.)<br />

5.2. Il CCL può istituire Commissioni al suo interno, cui demandare lo svolgimento <strong>di</strong> specifiche<br />

funzioni.<br />

Articolo 6. Cre<strong>di</strong>ti Formativi Universitari (CFU)<br />

6.1. L’unità <strong>di</strong> misura del lavoro richiesto allo studente per l’espletamento <strong>di</strong> ogni attività formativa<br />

prescritta dall’Or<strong>di</strong>namento del CL in Infermieristica per conseguire il titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o<br />

universitario costituisce il CFU.<br />

6.2. Al CFU corrispondono, a norma <strong>dei</strong> Decreti ministeriali, ore <strong>di</strong> lavoro per studente (30 ore per<br />

Infermiere e Ostetrico/a, 25 ore per tutti gli altri), comprensive <strong>di</strong> ore <strong>di</strong> lezione, <strong>di</strong> esercitazione,<br />

<strong>di</strong> laboratorio, <strong>di</strong> seminario e <strong>di</strong> altre attività formative richieste dall’Or<strong>di</strong>namento <strong>di</strong>dattico, oltre<br />

le ore <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o e comunque <strong>di</strong> impegno personale necessarie per completare la formazione per il<br />

superamento dell’esame oppure per realizzare le attività formative non <strong>di</strong>rettamente subor<strong>di</strong>nate<br />

alla <strong>di</strong>dattica universitaria (progetti, tirocini, competenza linguistica ed informatica, ecc.).<br />

6.3. La quantità <strong>di</strong> lavoro me<strong>di</strong>o svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli<br />

stu<strong>di</strong> universitari è fissata in 60 CFU.<br />

6.4. Per ogni tipologia <strong>di</strong> attività <strong>di</strong>dattica, la frazione dell’impegno orario che deve rimanere<br />

riservata allo stu<strong>di</strong>o e alla rielaborazione personale e ad altre attività formative <strong>di</strong> tipo in<strong>di</strong>viduale è<br />

determinata dal C.d.F. su proposta <strong>dei</strong> Consigli <strong>di</strong> Corso <strong>di</strong> Laurea<br />

6.5. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il<br />

superamento dell’esame o <strong>di</strong> altra forma <strong>di</strong> verifica del profitto, ferma restando la quantificazione in<br />

trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.<br />

6.6. I cre<strong>di</strong>ti acquisiti possono perdere la loro vali<strong>di</strong>tà qualora lo studente interrompa l'iscrizione al<br />

Corso <strong>di</strong> Laurea. Il riconoscimento <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti, una volta che lo studente abbia interrotto gli stu<strong>di</strong>,<br />

avverrà in conformità con quanto previsto dal R.D. A.<br />

Il CCL provvederà al riconoscimento <strong>dei</strong> CFU conseguiti, valutandone l’attualità, e definirà le<br />

modalità <strong>di</strong> re-iscrizione, tenendo conto <strong>delle</strong> frequenze attestate, <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti acquisiti e della<br />

carriera complessiva dello studente.<br />

Articolo 7. Orientamento<br />

7.1. Le attività <strong>di</strong> orientamento e tutorato sono organizzate e regolamentate dal CCL nell’ambito<br />

della programmazione <strong>di</strong>dattica. Il coinvolgimento <strong>dei</strong> docenti nella realizzazione effettiva <strong>di</strong><br />

tali attività fa parte <strong>dei</strong> loro compiti istituzionali e può rientrare nell’ambito <strong>di</strong>sciplinare <strong>dei</strong><br />

Regolamenti per l’incentivazione.<br />

7.2. In materia <strong>di</strong> orientamento alla scelta universitaria, il Corso <strong>di</strong> Laurea, con il supporto<br />

organizzativo del Centro <strong>di</strong> Orientamento e Formazione dell’Ateneo (C.O.F.), o eventualmente<br />

con la consulenza <strong>di</strong> tecnici esterni e con convenzioni con i Provve<strong>di</strong>torati agli stu<strong>di</strong> interessati,<br />

può offrire:<br />

5


• Attività <strong>di</strong>dattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni <strong>di</strong> corso <strong>di</strong> Scuola<br />

Superiore, finalizzate soprattutto alla prescrizione;<br />

• Corsi <strong>di</strong> formazione <strong>dei</strong> docenti <strong>di</strong> scuola superiore su temi relativi all’orientamento;<br />

• Consulenze su temi relativi all’orientamento inteso come attività formativa, in base alle<br />

richieste provenienti dalle scuole.<br />

Articolo 8. Tutorato<br />

8.1. Le attività <strong>di</strong> tutorato sono organizzate e regolamentate dal CCL nell’ambito della<br />

programmazione <strong>di</strong>dattica.<br />

8.2. Il coinvolgimento <strong>dei</strong> docenti nella realizzazione effettiva <strong>di</strong> tale attività fa parte <strong>dei</strong> loro<br />

compiti istituzionali e può rientrare nell’ambito <strong>di</strong>sciplinare <strong>dei</strong> Regolamenti per l’incentivazione<br />

<strong>di</strong> cui all’art. 30 del R.D.A..<br />

8.3. Il tutore al quale lo studente viene affidato dal CCL è lo stesso per tutta la durata degli stu<strong>di</strong> o<br />

per parte <strong>di</strong> essa.<br />

8.4 . Si definiscono tre <strong>di</strong>stinte figure <strong>di</strong> tutore:<br />

• La prima è quella del consigliere, cioè del docente al quale il singolo studente può<br />

rivolgersi per avere suggerimenti e consigli inerenti la sua carriera scolastica (in base<br />

all’art. 13 della L. 341/90). Tutti i docenti del Corso sono tenuti a rendersi <strong>di</strong>sponibili a<br />

svolgere le mansioni <strong>di</strong> tutore in base ad un Regolamento specifico elaborato dal<br />

Consiglio <strong>di</strong> Facoltà che preveda l’abbinamento <strong>di</strong> un docente con un piccolo numero <strong>di</strong><br />

studenti;<br />

• La seconda figura è quella del docente/tutore al quale un piccolo numero <strong>di</strong> studenti è<br />

affidato per lo svolgimento <strong>delle</strong> attività <strong>di</strong>dattiche professionalizzanti. Ogni docente è<br />

tenuto a coor<strong>di</strong>nare le proprie funzioni con le attività <strong>di</strong>dattiche del corso <strong>di</strong><br />

insegnamento che ne con<strong>di</strong>vidono gli obiettivi formativi;<br />

• Terza figura è quella del tutore dell’attività formativa professionalizzante, al quale un<br />

piccolo numero <strong>di</strong> studenti è affidato per lo svolgimento <strong>delle</strong> attività <strong>di</strong> tirocinio.<br />

Articolo 9. Or<strong>di</strong>namento <strong>di</strong>dattico<br />

9.1. Il CCL ed il C.d.F., per le rispettive competenze, definiscono l’Or<strong>di</strong>namento <strong>di</strong>dattico, nel<br />

rispetto della legge vigente. Ciascuna attività formativa si articola in ambiti <strong>di</strong>sciplinari, ai quali<br />

afferiscono i Settori scientifico-<strong>di</strong>sciplinari pertinenti. L’or<strong>di</strong>namento <strong>di</strong>dattico definisce:<br />

a) gli obiettivi affidati a ciascuno degli ambiti <strong>di</strong>sciplinari ed in<strong>di</strong>vidua le forme <strong>di</strong>dattiche più<br />

adeguate per il loro conseguimento, articolando le attività formative in Corsi <strong>di</strong> insegnamento<br />

mono<strong>di</strong>sciplinari o integrati ;<br />

b) il numero <strong>di</strong> esami che occorre sostenere per accedere all’esame <strong>di</strong> <strong>laurea</strong>. Qualora nello<br />

stesso Corso integrato siano affidati compiti <strong>di</strong>dattici a più <strong>di</strong> un docente, è prevista la nomina <strong>di</strong><br />

un Coor<strong>di</strong>natore <strong>di</strong> Corso Integrato, designato dal CCL, su proposta <strong>dei</strong> docenti afferenti al<br />

Corso (ve<strong>di</strong> successivo Art. 10).<br />

9.2. Qualora si renda necessario apportare cambiamenti all’Or<strong>di</strong>namento (contenuto,<br />

denominazione, numero <strong>dei</strong> Corsi e numero degli esami), il CCL propone al C.d.F le necessarie<br />

mo<strong>di</strong>fiche del Regolamento.<br />

9.3. L’organigramma complessivo dell’or<strong>di</strong>namento <strong>di</strong>dattico del CL in Infermieristica è allegato al<br />

presente Regolamento.<br />

Articolo 10. Coor<strong>di</strong>natore <strong>di</strong> Corso Integrato<br />

Il Coor<strong>di</strong>natore <strong>di</strong> un Corso integrato esercita le seguenti funzioni:<br />

• Coor<strong>di</strong>na i programmi <strong>di</strong>dattici in relazione agli obiettivi del Corso integrato stesso;<br />

• Rappresenta per gli studenti la figura <strong>di</strong> riferimento del Corso;<br />

6


• Coor<strong>di</strong>na la preparazione <strong>delle</strong> prove d’esame;<br />

• Presiede, <strong>di</strong> norma, la Commissione <strong>di</strong> esame del Corso da lui coor<strong>di</strong>nato e ne propone la<br />

composizione;<br />

• E’ responsabile nei confronti del CCL della corretta conduzione <strong>di</strong> tutte le attività <strong>di</strong>dattiche<br />

previste per il conseguimento degli obiettivi definiti per il Corso stesso nonché del corretto<br />

svolgimento <strong>delle</strong> prove <strong>di</strong> esame;<br />

Articolo 11. Attività formative<br />

La formazione comprende 180 cre<strong>di</strong>ti comprensivi <strong>di</strong> attività <strong>di</strong>dattica obbligatoria <strong>di</strong> base e<br />

caratteriz-zante (core Curriculum), <strong>di</strong> attività formativa professionalizzante (AFP), <strong>di</strong> attività<br />

<strong>di</strong>dattica opzionale (ADO) e <strong>di</strong> “altre” attività formative (AAF); una quota <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti è riservata<br />

allo stu<strong>di</strong>o personale e ad altre attività formative <strong>di</strong> tipo in<strong>di</strong>viduale, secondo quanto in<strong>di</strong>cato nel<br />

precedente Art. 6.<br />

Articolo 12. Attività formativa professionalizzante [AFP] (Tirocinio pratico)<br />

12.1 Per assicurare l’acquisizione <strong>delle</strong> competenze tecniche necessarie per l’esercizio <strong>delle</strong><br />

attività professionali il cui profilo è approvato con D.M. Sanità, il CCL in<strong>di</strong>vidua le attività<br />

formative professionalizzanti (sotto forma <strong>di</strong> tirocinio guidato e <strong>di</strong> addestramento <strong>di</strong>retto).<br />

Per conseguire tali finalità formative, si possono attivare convenzioni con strutture, sia in Italia che<br />

all’estero, che rispondano ai requisiti <strong>di</strong> idoneità per attività, dotazione <strong>di</strong> servizi e strutture come<br />

previsto dal Decreto L.vo n° 229 del 24.09.’97<br />

12.2 I cre<strong>di</strong>ti riservati al tirocinio, in conformità alla normativa comunitaria se esistente, sono da<br />

intendersi come impegno complessivo necessario allo studente per raggiungere le capacità in<strong>di</strong>cate<br />

al punto 1 e comprende esperienze nei servizi, sessioni tutoriali in piccoli gruppi, esercitazioni e<br />

simulazioni in laboratorio propedeutiche al tirocinio, stu<strong>di</strong>o guidato, ed elaborazione <strong>di</strong> piani,<br />

progetti e relazioni.<br />

12.3 L’AFP può svolgersi presso strutture <strong>di</strong> degenza, <strong>di</strong> day hospital o ambulatori o presso<br />

strutture territoriali identificate dal CCL. Al fine <strong>di</strong> fornire allo studente una esperienza <strong>di</strong>retta <strong>dei</strong><br />

ruoli e della formazione <strong>delle</strong> altre figure professionali dell’area sanitaria, moduli <strong>di</strong> attività<br />

professionalizzanti possono essere svolti insieme a studenti degli altri Corsi <strong>di</strong> Laurea <strong>di</strong> area<br />

sanitaria, della <strong>laurea</strong> specialistica in Me<strong>di</strong>cina e Chirurgia e <strong>di</strong> quella in Odontoiatria e Protesi<br />

Dentaria.<br />

12.4 La responsabilità della progettazione e dell’organizzazione del tirocinio è affidata ad un<br />

Coor<strong>di</strong>natore <strong>delle</strong> attività formative, professionalizzanti, che si avvale <strong>di</strong> Tutori appartenenti allo<br />

stesso profilo professionale, assegnati, con incarichi alla struttura <strong>di</strong>dattica e scelti in accordo con le<br />

strutture sanitarie presso cui si svolge l’attività formativa. Nelle se<strong>di</strong> <strong>di</strong> tirocinio inoltre sono<br />

in<strong>di</strong>viduati tra gli operatori <strong>dei</strong> servizi i referenti/supervisori che collaborano nella conduzione del<br />

tirocinio. I tutori <strong>di</strong> tirocinio sono tenuti ad attestare giornalmente la frequenza dello studente su <strong>di</strong><br />

un apposito libretto pre<strong>di</strong>sposto dal CCL.<br />

12.5 Il Coor<strong>di</strong>natore <strong>delle</strong> attività formative professionalizzanti è nominato con incarico triennale<br />

dal CCL tra il personale tecnico in possesso del più alto livello formativo della specifica professione<br />

dell’Azienda in cui ha sede il Corso <strong>di</strong> Laurea, o in mancanza, tra i docenti del settore scientifico<br />

<strong>di</strong>sciplinare specifico del Corso <strong>di</strong> Laurea. Il coor<strong>di</strong>natore è responsabile della progettazione,<br />

organizzazione del tirocinio e della sua integrazione con le altre attività formative in coerenza con<br />

la programmazione <strong>di</strong>dattica definita dal CCL.<br />

7


12.6 Le esperienze <strong>di</strong> tirocinio devono essere progettate, valutate e documentate nel percorso dello<br />

studente. Al termine <strong>di</strong> ciascun anno accademico viene effettuata una valutazione certificativa. Tale<br />

valutazione dovrà essere effettuata da una apposita commissione d’esame dell’AFP, formata da due<br />

Tutori e presieduta dal Coor<strong>di</strong>natore. Nel formulare il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> esame tale commissione utilizzerà<br />

i dati provenienti dalle schede <strong>di</strong> valutazione <strong>di</strong> ciascun periodo <strong>di</strong> tirocinio, da prove pratiche, da<br />

colloqui, da test scritti. Il risultato della valutazione <strong>di</strong> fine anno sarà espresso in trentesimi.<br />

La valutazione finale dell’AFP sarà espressa da un unico voto in trentesimi derivante dalla me<strong>di</strong>a<br />

<strong>dei</strong> voti annuali.<br />

Articolo 13.- Attività <strong>di</strong>dattica opzionale (ADO)<br />

13.1.Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve avere acquisito<br />

complessivamente 9 CFU frequentando attività formative liberamente scelte (attività <strong>di</strong>dattiche<br />

opzionali, ADO) entro un ventaglio <strong>di</strong> proposte offerte annualmente dal CCL su proposta <strong>dei</strong><br />

docenti.<br />

13.2. Le ADO proposte dal CCL possono corrispondere a due tipologie <strong>di</strong>verse:<br />

a) <strong>corsi</strong> <strong>di</strong> tipo seminariale;<br />

b) attività pratiche e/o esperienziali,.<br />

13.3. Le proposte <strong>di</strong> ADO devono contenere l’in<strong>di</strong>cazione degli obiettivi, <strong>delle</strong> modalità <strong>di</strong>dattiche<br />

<strong>di</strong> svolgimento, del numero <strong>di</strong> studenti ammessi, <strong>delle</strong> eventuali propedeuticità per l’ammissione<br />

degli studenti, del numero <strong>di</strong> CFU attribuiti, <strong>delle</strong> modalità <strong>di</strong> svolgimento <strong>delle</strong> prove <strong>di</strong> verifica<br />

del profitto e sono avanzate da docenti o gruppi <strong>di</strong> docenti e sottoposte all’approvazione del CCL,<br />

che provvederà ad effettuarne la programmazione.<br />

13.4. Le ADO programmate devono svolgersi in orari appositi ad esse riservati e non sovrapposti a<br />

quelli <strong>delle</strong> attività curriculari.<br />

13.5. Le ADO, anche se assegnate ad un preciso anno <strong>di</strong> corso, non danno luogo a propedeuticità e<br />

non fanno parte del numero <strong>di</strong> CFU necessari per essere ammessi al successivo anno <strong>di</strong> corso.<br />

13.6. L’attività <strong>di</strong>dattica erogata dal docenti in ADO è riconosciuta come attività <strong>di</strong>dattica a tutti gli<br />

effetti.<br />

13.7. La frequenza alle ADO è obbligatoria e non può essere inferiore al 75%. Il mancato<br />

raggiungimento <strong>di</strong> tale livello <strong>di</strong> frequenza comporta la non ammissione alla verifica <strong>di</strong> profitto e<br />

la non acquisizione <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti relativi alle ADO.<br />

13.8. La verifica del profitto <strong>delle</strong> ADO è effettuata da una commissione costituita dal o dai<br />

docenti responsabili dell’ADO stessa. Le modalità <strong>di</strong> tale verifica sono proposte dal/dai<br />

docente/i, a seconda della tipologia dell’ADO ed approvate dal CCL, e possono essere<br />

rappresentate da colloqui, relazioni scritte, questionari, casi simulati e/o prove pratiche sul<br />

paziente.<br />

La verifica dà luogo ad una valutazione in trentesimi da convertirsi in un unico voto in<br />

trentesimi derivante dai singoli voti ottenuti<br />

La verifica del profitto, che può svolgersi anche al <strong>di</strong> fuori <strong>delle</strong> normali sessioni <strong>di</strong> esame, deve<br />

comunque svolgersi entro la fine dell’anno accademico nel quale l’attività <strong>di</strong>dattica è stata<br />

effettuata.<br />

La frazione <strong>di</strong> CFU propria <strong>delle</strong> ADO si intende acquisita quando sia stata superata la relativa<br />

verifica <strong>di</strong> profitto. Lo studente che, avendo frequentato una ADO, rinunci a sostenere la verifica<br />

<strong>di</strong> profitto, non può acquisirne i cre<strong>di</strong>ti. Qualora la verifica <strong>di</strong> profitto non venga superata, lo<br />

studente può concordare con il docente <strong>di</strong> sostenerla in altra data oppure rinunciare a<br />

ripresentarsi, in tal caso non potrà acquisire alcun cre<strong>di</strong>to.<br />

8


Articolo 14.- Altre attività formative (AAF)<br />

14.1. L’Or<strong>di</strong>namento <strong>di</strong>dattico prevede l’acquisizione, da parte dello studente, nell’arco del triennio,<br />

<strong>di</strong> 9 CFU complessivi <strong>di</strong> “Altre attività formative” (AAF), previste dal D.M. 509/’99, art. 10,<br />

comma 1, lettera f).<br />

Possono essere intese come “altre attività formative”:<br />

• <strong>corsi</strong> <strong>di</strong> informatica<br />

• ulteriori <strong>corsi</strong> <strong>di</strong> lingua straniera <strong>di</strong>versi dalla lingua inglese<br />

• <strong>corsi</strong> <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>oprotezione<br />

• abilità relazionali<br />

• stages formativi in / presso enti ed istituzioni e strutture sanitarie<br />

Il CCL in<strong>di</strong>cherà dettagliatamente nell’Or<strong>di</strong>namento <strong>di</strong>dattico le “Altre attività formative” scelte<br />

secondo la tipologia in<strong>di</strong>cata in 14.1, ripartendole negli anni e nei semestri ed attribuendo ad ogni<br />

attività i relativi cre<strong>di</strong>ti.<br />

La verifica del profitto <strong>delle</strong> “Altre attività formative” dà luogo ad una valutazione in trentesimi da<br />

convertirsi in un unico voto in trentesimi derivante dai singoli voti ottenuti ed è effettuata da una<br />

commissione costituita dal o dai docenti o docenti tutori responsabili <strong>delle</strong> AAF stesse. Le modalità<br />

<strong>di</strong> tale verifica sono proposte dal/dai docente/i a seconda della tipologia della singola AAF ed<br />

approvate dal CCL e possono essere rappresentate da colloqui, relazioni scritte, questionari e<br />

possono svolgersi anche al <strong>di</strong> fuori <strong>delle</strong> normali sessioni <strong>di</strong> esame. La verifica del profitto deve<br />

svolgersi entro la fine dell’anno accademico nel quale l’attività si è svolta. La frazione <strong>di</strong> CFU<br />

propria <strong>delle</strong> AAF si intende acquisita quando sia stata superata la relativa verifica <strong>di</strong> profitto.<br />

14.2 - Corso <strong>di</strong> Lingua inglese<br />

Il CCL pre<strong>di</strong>spone un Corso <strong>di</strong> lingua inglese che consenta agli studenti <strong>di</strong> acquisire le abilità linguistiche<br />

necessarie per leggere e comprendere il contenuto <strong>di</strong> lavori scientifici su argomenti biome<strong>di</strong>ci<br />

e <strong>di</strong> comunicare con i pazienti e con il personale sanitario nei paesi anglofoni.<br />

In alternativa (o in aggiunta) al Corso <strong>di</strong> lingua inglese, il CCL può offrire agli Sstudenti la <strong>di</strong>sponibilità<br />

<strong>di</strong> un laboratorio linguistico dotato <strong>di</strong> materiale <strong>di</strong>dattico interattivo adeguato a conseguire<br />

gli stessi obiettivi. Il CCL affida lo svolgimento del Corso <strong>di</strong> lingua inglese ad un Professore <strong>di</strong><br />

ruolo o Ricercatore del settore scientifico-<strong>di</strong>sciplinare L-LIN/12. In alternativa, il CCL <strong>di</strong>spone la<br />

stipula <strong>di</strong> un contratto, <strong>di</strong> norma con un esperto <strong>di</strong> <strong>di</strong>scipline bio-me<strong>di</strong>che <strong>di</strong> lingua-madre inglese.<br />

Lo stu<strong>di</strong>o della lingua inglese si svolge nell’arco del triennio e mira a portare lo studente ad un<br />

livello corrispondente almeno ad “interme<strong>di</strong>ate”conformemente agli obiettivi previsti per il corso<br />

stesso; i docenti del settore valuteranno, me<strong>di</strong>ante test <strong>di</strong> ingresso, il grado <strong>di</strong> conoscenza linguistica<br />

in<strong>di</strong>viduale degli studenti decidendo l’anno <strong>di</strong> corso in cui potranno sottoporsi a verifica finale per<br />

l’acquisizione <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti previsti; annualmente potranno essere effettuate prove <strong>di</strong> valutazione in<br />

itinere <strong>di</strong> cui si terrà conto nell’esame finale; la valutazione finale è in trentesimi.<br />

Articolo 15. Appren<strong>di</strong>mento autonomo<br />

14.1. Il Corso <strong>di</strong> Laurea, con le modalità previste dal precedente Art. 4, garantisce agli studenti la<br />

<strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> un numero <strong>di</strong> ore completamente libere da attività <strong>di</strong>dattiche condotte alla<br />

presenza <strong>dei</strong> docenti, onde consentire loro <strong>di</strong> de<strong>di</strong>carsi all’appren<strong>di</strong>mento autonomo o guidato.<br />

14.2 . Le ore riservate all’appren<strong>di</strong>mento sono de<strong>di</strong>cate:<br />

• alla utilizzazione in<strong>di</strong>viduale, o nell’ambito <strong>di</strong> piccoli gruppi, in modo autonomo o <strong>di</strong>etro<br />

in<strong>di</strong>cazione <strong>dei</strong> docenti, <strong>dei</strong> sussi<strong>di</strong> <strong>di</strong>dattici messi a <strong>di</strong>sposizione dal Corso <strong>di</strong> Laurea per<br />

l’autoappren<strong>di</strong>mento e per l’autovalutazione, al fine <strong>di</strong> conseguire gli obiettivi formativi<br />

9


prefissati. I sussi<strong>di</strong> <strong>di</strong>dattici (testi, simulatori, manichini, au<strong>di</strong>ovisivi, programmi<br />

computerizzati, etc.) saranno collocati, nei limiti del possibile, in spazi gestiti da<br />

Personale della Facoltà;<br />

• all’Internato presso strutture universitarie scelte dallo studente, inteso a conseguire<br />

specifici obiettivi formativi;<br />

• allo stu<strong>di</strong>o personale, per la preparazione degli esami.<br />

Articolo 16. Obbligo <strong>di</strong> frequenza<br />

16.1.La frequenza alle attività <strong>di</strong>dattiche <strong>di</strong> base, caratterizzanti (core curriculum), affini e<br />

integrative, all’attività <strong>di</strong>dattica opzionale (ADO), alle attività formative professionalizzanti<br />

(AFP) ed alle “altre” attività formative (AAF) è obbligatoria.<br />

16.2. Il passaggio agli anni successivi è consentito solo se lo studente abbia ottenuto l’attestazione<br />

<strong>di</strong> frequenza per almeno il 75% <strong>delle</strong> ore previste nell’ambito <strong>di</strong> ciascun Corso <strong>di</strong> un determinato<br />

anno.<br />

16.3. La frequenza viene verificata dai Docenti adottando le modalità <strong>di</strong> accertamento stabilite dal<br />

CCL. L’attestazione <strong>di</strong> frequenza alle attività <strong>di</strong>dattiche <strong>di</strong> un Corso <strong>di</strong> insegnamento è<br />

necessaria allo studente per sostenere il relativo esame. L’attestazione <strong>di</strong> frequenza viene apposta<br />

sul libretto personale (o altro documento in cui sia attestata la carriera scolastica) dello studente<br />

dal Coor<strong>di</strong>natore del Corso, sulla base degli accertamenti effettuati dai Docenti.<br />

16.4. Gli studenti che abbiano incarichi <strong>di</strong> rappresentanza sono esonerati dalla frequenza <strong>delle</strong><br />

attività formative quando coincidano con le sedute degli organi collegiali <strong>di</strong> cui fanno parte.<br />

L’effettiva partecipazione alle relative sedute è accertata dagli atti ufficiali.<br />

16.5. Lo studente che non abbia ottenuto l’attestazione <strong>di</strong> frequenza ad almeno il 75% <strong>delle</strong> ore<br />

previste per ciascun Corso ufficiale <strong>di</strong> un determinato anno, nel successivo anno accademico viene<br />

iscritto, anche in soprannumero, come ripetente del medesimo anno <strong>di</strong> corso, con l’obbligo <strong>di</strong><br />

frequenza ai <strong>corsi</strong> per i quali non ha ottenuto l’attestazione.<br />

Lo studente può essere <strong>di</strong>chiarato ripetente, per lo stesso anno <strong>di</strong> corso, non più <strong>di</strong> una volta. Allo<br />

studente che non consegua neanche da ripetente le attestazioni <strong>di</strong> frequenza necessarie per la<br />

prosecuzione della carriera si applicano le stesse <strong>di</strong>sposizioni previste dal R.D.A. – Art. 13, comma<br />

11 - per lo studente che interrompe gli stu<strong>di</strong>.<br />

Il CCL provvederà successivamente al riconoscimento <strong>dei</strong> CFU conseguiti, valutandone l’attualità,<br />

e definirà le modalità <strong>di</strong> re-iscrizione, tenendo conto <strong>delle</strong> frequenze attestate, <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti acquisiti e<br />

della carriera complessiva dello studente.<br />

10


Articolo 17 . Perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o all’estero<br />

Gli studenti possono svolgere parte <strong>dei</strong> propri stu<strong>di</strong> presso Università estere o Istituti equiparati,<br />

nell’ambito <strong>dei</strong> programmi europei e/o <strong>di</strong> accor<strong>di</strong> bilaterali che potranno prevedere anche il<br />

conseguimento del doppio titolo.<br />

Lo studente che intenda svolgere parte <strong>dei</strong> propri stu<strong>di</strong> presso Università estere deve presentare al<br />

CCL apposita domanda nella quale dovrà in<strong>di</strong>care gli insegnamenti che si propone <strong>di</strong> seguire.<br />

Il CCL delibererà in merito, sulla base <strong>di</strong> criteri generali precedentemente definiti che tengano<br />

conto <strong>delle</strong> corrispondenze del piano <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o da svolgere all’estero con le attività formative<br />

previste nel piano ufficiale degli stu<strong>di</strong>.<br />

Il CCL delibererà il riconoscimento degli stu<strong>di</strong> effettuati all’estero sulla base <strong>di</strong> adeguata<br />

documentazione attestante i contenuti <strong>dei</strong> Corsi seguiti, le modalità <strong>di</strong> svolgimento degli stessi, la<br />

valutazione finale conseguita e tutti gli altri elementi che lo studente ritenga opportuno produrre.<br />

Tale riconoscimento non è necessario nel caso in cui sussista apposita convenzione oppure nel caso<br />

in cui il CCL abbia approvato, nell’ambito <strong>di</strong> altri programmi <strong>di</strong> scambio, tabelle <strong>di</strong> equivalenza con<br />

Corsi e seminari tenuti presso l’università straniera partner.<br />

Il CCL attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base <strong>di</strong> tabelle <strong>di</strong><br />

conversione precedentemente fissate.<br />

Ove il riconoscimento sia richiesto nell’ambito <strong>di</strong> un programma che ha adottato un sistema <strong>di</strong><br />

trasferimento <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti attribuiti ai<br />

Corsi seguiti all’estero.<br />

Le attività formative seguite all’estero per le quali non sia in<strong>di</strong>viduabile alcuna corrispondenza<br />

possono essere considerate dalla commissione in sede <strong>di</strong> valutazione dell’esame finale.<br />

Articolo 18. Ammissione a Corsi singoli<br />

Il CCL può ammettere, a richiesta, studenti iscritti presso altre Università italiane ed estere a<br />

seguire singole attività formative e sostenere le relative verifiche avendone regolare attestazione,<br />

previo versamento <strong>di</strong> un contributo pari al 20 % del minimo <strong>di</strong> quanto dovuto per tasse e contributi<br />

per l’iscrizione come studente regolare per il relativo anno <strong>di</strong> corso, per ogni attività attestata.<br />

Tale delibera non è richiesta nel caso <strong>di</strong> studenti iscritti presso Università con le quali siano in atto<br />

specifici accor<strong>di</strong> in merito o qualora lo studente sia inserito nei programmi <strong>di</strong> mobilità.<br />

Articolo 19. Verifica dell’appren<strong>di</strong>mento e acquisizione <strong>dei</strong> CFU<br />

19.1. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il<br />

superamento dell’esame o <strong>di</strong> altra forma <strong>di</strong> verifica del profitto. La modalità con cui si perviene<br />

alla valutazione del profitto in<strong>di</strong>viduale dello studente deve essere espressa me<strong>di</strong>ante una<br />

votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale con eventuale lode.<br />

19.2. Il CCL stabilisce le tipologie ed il numero <strong>delle</strong> prove <strong>di</strong> esame necessarie per valutare<br />

l’appren<strong>di</strong>mento degli studenti nonché, su proposta <strong>dei</strong> Coor<strong>di</strong>natori <strong>dei</strong> Corsi, la composizione<br />

<strong>delle</strong> relative Commissioni.<br />

19.3. Il numero complessivo degli esami curriculari non può superare quello <strong>dei</strong> <strong>corsi</strong> ufficiali<br />

stabiliti dall’or<strong>di</strong>namento e non deve comunque superare il numero <strong>di</strong> 18 nei tre anni <strong>di</strong> corso<br />

(sei per anno). La verifica dell’appren<strong>di</strong>mento può avvenire attraverso valutazioni formative e<br />

valutazioni certificative. Le valutazioni formative (prove in itinere) sono esclusivamente intese a<br />

rilevare l’efficacia <strong>dei</strong> processi <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento e d’insegnamento nei confronti <strong>di</strong> contenuti<br />

determinati. Le valutazioni certificative (esami <strong>di</strong> profitto) sono invece finalizzate a valutare e<br />

quantificare con un voto il conseguimento degli obiettivi <strong>dei</strong> <strong>corsi</strong>, certificando il grado <strong>di</strong><br />

11


preparazione in<strong>di</strong>viduale degli studenti. Possono essere altresì effettuate verifiche <strong>di</strong> idoneità che<br />

si svolgeranno tramite colloqui, brevi prove scritte, prove pratiche, che danno comunque luogo<br />

ad una valutazione in trentesimi convertita in un unico voto in trentesimi derivante dai singoli<br />

voti ottenuti<br />

19.4. Gli esami <strong>di</strong> profitto possono essere effettuati esclusivamente nei perio<strong>di</strong> a ciò de<strong>di</strong>cati e<br />

denominati sessioni d’esame. I momenti <strong>di</strong> verifica non possono coincidere con i perio<strong>di</strong> nei<br />

quali si svolgono le lezioni, né con altri che comunque possano limitare la partecipazione degli<br />

studenti a tali attività.<br />

19.5. Le sessioni <strong>di</strong> esame sono fissate in tre perio<strong>di</strong>:<br />

1° sessione nel mese <strong>di</strong> febbraio (invernale),<br />

2° sessione nei mesi <strong>di</strong> giugno-luglio (estiva),<br />

3° sessione nel mese <strong>di</strong> settembre (autunnale).<br />

Le date <strong>di</strong> inizio e <strong>di</strong> conclusione <strong>delle</strong> tre sessioni d’esame sono fissate nella programmazione<br />

<strong>di</strong>dattica. In ogni sessione sono definite le date <strong>di</strong> inizio degli appelli, <strong>di</strong>stanziate <strong>di</strong> almeno due<br />

settimane. Il numero degli appelli è fissato in due per ogni sessione <strong>di</strong> esame. Per gli studenti<br />

ripetenti e fuori corso saranno istituiti ulteriori appelli d’esame.<br />

Il CCL in<strong>di</strong>cherà le eventuali propedeuticità secondo cui possono essere sostenuti gli esami<br />

certificativi<br />

19.6. La Commissione <strong>di</strong> esame è costituita da almeno due docenti eventualmente impegnati nel<br />

relativo Corso <strong>di</strong> insegnamento ed è presieduta, <strong>di</strong> norma, dal Coor<strong>di</strong>natore o dal docente più<br />

anziano in ruolo. Nel caso <strong>di</strong> assenza <strong>di</strong> uno o più componenti <strong>di</strong> una Commissione alla data <strong>di</strong><br />

un appello d’esame, il Presidente della Commissione può <strong>di</strong>sporre la sostituzione <strong>dei</strong> membri<br />

ufficiali con membri supplenti della stessa appartenenti al/ai Ssd afferenti al Corso o a Ssd<br />

affine..<br />

19.7. Sono consentite modalità <strong>di</strong>fferenziate <strong>di</strong> valutazione, anche consistenti in fasi successive del<br />

medesimo esame:<br />

• prove orali tra<strong>di</strong>zionali e prove scritte oggettive e strutturate (per la valutazione <strong>di</strong><br />

obiettivi cognitivi);<br />

• prove pratiche e prove simulate (per la valutazione <strong>delle</strong> competenze cliniche e <strong>delle</strong><br />

capacità gestuali e relazionali).<br />

• colloqui, brevi prove scritte sotto forma <strong>di</strong> questionari o con domande brevi aperte.<br />

Articolo 20. Sbarramenti<br />

20.1. È consentito il passaggio da un anno al successivo, esclusivamente agli studenti che, in regola<br />

con le frequenze, al termine della sessione <strong>di</strong> esami <strong>di</strong> settembre abbiano acquisito i cre<strong>di</strong>ti<br />

corrispondenti alla AFP ed agli esami certificativi <strong>dei</strong> Corsi integrati previsti nel piano <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> per<br />

quell’anno, con un debito massimo <strong>di</strong> due esami certificativi.<br />

I CFU corrispondenti alle ADO, alle AAF ed alla prova <strong>di</strong> conoscenza della lingua inglese non<br />

rientrano nel computo del debito <strong>di</strong>dattico.<br />

20.2. Lo Studente che, pur avendo ottenuto la regolare attestazione <strong>di</strong> frequenza ai Corsi previsti dal<br />

piano <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o per un determinato anno <strong>di</strong> corso, sia in debito <strong>dei</strong> CFU corrispondenti alla AFP ed a<br />

quelli <strong>di</strong> due esami certificativi, viene iscritto allo stesso anno con la qualifica <strong>di</strong> Ripetente, senza<br />

obbligo <strong>di</strong> frequenza.<br />

20.3. Non è consentita l’iscrizione allo stesso anno <strong>di</strong> corso con la qualifica <strong>di</strong> ripetente per più <strong>di</strong><br />

una volta.<br />

20.4 Allo studente che non consegua neanche da ripetente i cre<strong>di</strong>ti necessari per la prosecuzione<br />

della carriera si applicano le stesse <strong>di</strong>sposizioni previste dal RDA – Art. 13, comma 11 - per lo<br />

studente che interrompe gli stu<strong>di</strong>.<br />

12


20.5 Il CCL provvederà successivamente al riconoscimento <strong>dei</strong> CFU conseguiti, valutandone<br />

l’attualità, e definirà le modalità <strong>di</strong> re-iscrizione, tenendo conto <strong>delle</strong> frequenze attestate, <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti<br />

acquisiti e della carriera complessiva dello studente.<br />

20.5 Il CCL può in<strong>di</strong>viduare ulteriori forme <strong>di</strong> sbarramento.<br />

Articolo 21. Studenti Fuori Corso (F.C.)<br />

In conformità a quanto previsto dal R.D.A. – Art. 13, commi 5,6, lo studente si considera Fuori<br />

Corso (F.C.) quando, avendo frequentato, anche da ripetente, le attività formative previste dal<br />

curriculum formativo del CL, non abbia superato gli esami e le altre prove <strong>di</strong> verifica previsti per<br />

l’intero Corso <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> e non abbia acquisito entro i tre anni <strong>di</strong> Corso il numero <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti necessario<br />

al conseguimento del titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o.<br />

Lo studente fuori corso non ha obblighi <strong>di</strong> frequenza, ma deve superare le prove mancanti alla<br />

propria carriera universitaria entro il termine massimo <strong>di</strong> un anno. In caso contrario, le attività<br />

formative <strong>di</strong> cui egli ha usufruito possono essere considerate non più attuali e i cre<strong>di</strong>ti acquisiti non<br />

più adeguati alla qualificazione richiesta dal CL.<br />

Il CCL provvederà in tali casi a determinare i nuovi obblighi formativi per il conseguimento del<br />

titolo ed in<strong>di</strong>cherà a quale anno <strong>di</strong> corso lo studente può essere re-iscritto.<br />

Articolo 22. Attività formative per la preparazione della prova finale<br />

Lo studente ha la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> 5 cre<strong>di</strong>ti finalizzati alla preparazione della Tesi <strong>di</strong> Laurea presso<br />

strutture universitarie cliniche o <strong>di</strong> base. Tale attività dello studente viene definita “Internato <strong>di</strong><br />

Laurea”. Lo studente che intenda svolgere l’Internato <strong>di</strong> Laurea in una determinata struttura deve<br />

presentare, all’inizio del terzo anno <strong>di</strong> corso, al Docente-relatore, da lui prescelto, una formale<br />

richiesta corredata del proprio curriculum (elenco degli esami sostenuti e voti conseguiti in ciascuno<br />

<strong>di</strong> essi, elenco <strong>delle</strong> attività opzionali seguite, stages in laboratori o cliniche o qualsiasi altra attività<br />

compiuta ai fini della formazione). Il Docente, verificata la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> posti, accoglie la<br />

richiesta e contestualmente comunica al Direttore della struttura l’accoglimento della domanda.<br />

Articolo 23.- Esame <strong>di</strong> Laurea<br />

23.1. L’esame <strong>di</strong> Laurea, con valore <strong>di</strong> Esame <strong>di</strong> Stato abilitante alla professione, è organizzato in<br />

due sessioni in perio<strong>di</strong> concordati su base nazionale.<br />

23.2. Per essere ammesso all’esame finale <strong>di</strong> <strong>laurea</strong>, lo studente deve:<br />

- aver superato tutti gli esami <strong>di</strong> profitto, ed avere avuto una valutazione positiva del<br />

tirocinio.<br />

- Aver ottenuto complessivamente 180 CFU articolati in tre anni <strong>di</strong> corso tempestivamente<br />

attestati secondo le modalità del presente Regolamento.<br />

Deve altresì aver consegnato alla Segreteria Studenti:<br />

a) domanda al Rettore almeno 30 giorni prima dell’inizio della sessione degli esami <strong>di</strong><br />

Laurea,<br />

b) una copia della Tesi ed il libretto personale (o altro documento in cui sia attestata la<br />

carriera scolastica con le valutazioni riportate) almeno 15 giorni prima dell’inizio della<br />

sessione degli esami <strong>di</strong> Laurea.<br />

23.3. L’esame finale, sostenuto <strong>di</strong>nanzi ad una Commissione nominata dalla competente Autorità<br />

accademica e composta secondo quanto previsto dal R.D.A., comprende:<br />

• la <strong>di</strong>scussione <strong>di</strong> un elaborato <strong>di</strong> natura teorico-applicativa,<br />

• una prova <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrazione <strong>di</strong> abilità pratiche.<br />

13


23.4. Il CCL definirà i parametri che contribuiscono a determinare il voto <strong>di</strong> <strong>laurea</strong>, espresso in<br />

centodecimi.<br />

Articolo 24. Riconoscimento degli stu<strong>di</strong> compiuti presso altre se<strong>di</strong> o altri Corsi <strong>di</strong><br />

stu<strong>di</strong>o<br />

24.1. Gli stu<strong>di</strong> compiuti presso i Corsi <strong>di</strong> Laurea in Infermieristica <strong>di</strong> altre se<strong>di</strong> universitarie della<br />

Unione Europea nonché i cre<strong>di</strong>ti in questi conseguiti sono riconosciuti con delibera del CCL,<br />

previo esame del curriculum trasmesso dalla Università <strong>di</strong> origine e <strong>dei</strong> programmi <strong>dei</strong> <strong>corsi</strong> in<br />

quella Università accre<strong>di</strong>tati.<br />

24.2. Per il riconoscimento degli studî compiuti presso i Corsi <strong>di</strong> <strong>laurea</strong> in Infermieristica <strong>di</strong> paesi<br />

extra-comunitari, il CCL affida l’incarico ad una apposita Commissione <strong>di</strong> esaminare il<br />

curriculum ed i programmi degli esami superati nel paese d’origine. Sentito il parere della<br />

Commissione, il CCL riconosce la congruità <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti acquisiti valutandone anche l’attualità e<br />

ne delibera il riconoscimento.<br />

24.3. I cre<strong>di</strong>ti conseguiti da uno studente che si trasferisca da altro Corso <strong>di</strong> Laurea (o Corso <strong>di</strong><br />

Laurea Specialistica) della stessa o <strong>di</strong> altra Università possono essere riconosciuti dopo un<br />

giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> congruità, espresso dall’apposita Commissione, con gli obiettivi formativi <strong>di</strong> uno o<br />

più insegnamenti compresi nell’or<strong>di</strong>namento <strong>di</strong>dattico del CL in Infermieristica.<br />

Nel caso <strong>di</strong> convalida parziale <strong>di</strong> CFU per un determinato insegnamento, la Commissione<br />

in<strong>di</strong>cherà dettagliatamente la parte <strong>di</strong> programma convalidata.<br />

Dopo avere deliberato il riconoscimento <strong>di</strong> un definito numero <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti, il CCL <strong>di</strong>spone per<br />

l’iscrizione regolare dello studente ad uno <strong>dei</strong> tre anni <strong>di</strong> corso, adottando il criterio che<br />

stabilisce che, per iscriversi ad un determinato anno <strong>di</strong> corso, lo studente deve avere acquisito i<br />

cre<strong>di</strong>ti corrispondenti alla AFP ed a tutti gli esami previsti per gli anni precedenti, con un debito<br />

massimo <strong>di</strong> due esami certificativi. L’iscrizione ad un determinato anno <strong>di</strong> corso è comunque<br />

con<strong>di</strong>zionata dalla <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> posti, nell’ambito del numero programmato.<br />

Articolo 25. Riconoscimento della Laurea in Infermieristica conseguita presso<br />

Università estere<br />

25.1. La <strong>laurea</strong> in Infermieristica conseguita presso Università straniere viene riconosciuta ove<br />

esistano accor<strong>di</strong> bilaterali o convenzioni internazionali che prevedono l’equipollenza del titolo.<br />

In attesa della <strong>di</strong>sciplina concernente la libera circolazione <strong>dei</strong> <strong>laurea</strong>ti entro l’Unione Europea,<br />

le Lauree rilasciate da Atenei dell’Unione saranno riconosciute, fatta salva la verifica degli atti<br />

che ne attestino la congruità curriculare. Ove non esistano accor<strong>di</strong> tra Stati, le autorità<br />

accademiche possono <strong>di</strong>chiarare l’equipollenza caso per caso.<br />

Ai fini <strong>di</strong> detto riconoscimento, il CCL<br />

a. accerta l’autenticità della documentazione prodotta e l’affidabilità della Facoltà <strong>di</strong> origine,<br />

basandosi sulle attestazioni <strong>di</strong> Organismi centrali specificamente qualificati;<br />

b. esamina il curriculum e valuta la congruità, rispetto all’or<strong>di</strong>namento <strong>di</strong>dattico vigente, degli<br />

obiettivi <strong>di</strong>dattico-formativi, <strong>dei</strong> programmi <strong>di</strong> insegnamento e <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti a questi attribuiti<br />

presso l’Università <strong>di</strong> origine.<br />

25.2. Qualora soltanto una parte <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti conseguiti dal <strong>laurea</strong>to straniero venga riconosciuta<br />

congrua con l’or<strong>di</strong>namento vigente, il CCL <strong>di</strong>spone l’iscrizione a uno <strong>dei</strong> tre anni <strong>di</strong> corso, in<br />

base al criterio che, per iscriversi a un determinato anno, lo studente deve aver superato tutti gli<br />

esami previsti per gli anni precedenti oltre alla AFP, con un debito massimo <strong>di</strong> due esami<br />

certificativi. L’iscrizione ad un determinato anno <strong>di</strong> corso è comunque con<strong>di</strong>zionata dalla<br />

<strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> posti nell’ambito del numero programmato. Per i <strong>laurea</strong>ti extracomunitari si<br />

richiamano le <strong>di</strong>sposizioni del DPR 31 Agosto 1999, n. 394.<br />

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Articolo 26. Valutazione dell’efficienza e dell’efficacia della <strong>di</strong>dattica<br />

26.1. Il C L in Infermieristica è sottoposto con frequenza annuale ad una valutazione riguardante:<br />

• l’efficienza organizzativa del Corso e <strong>delle</strong> sue strutture <strong>di</strong>dattiche,<br />

• la qualità e la quantità <strong>dei</strong> servizi messi a <strong>di</strong>sposizione degli studenti,<br />

• la facilità <strong>di</strong> accesso alle informazioni relative ad ogni ambito dell’attività <strong>di</strong>dattica,<br />

• l’efficacia e l’efficienza <strong>delle</strong> attività <strong>di</strong>dattiche analiticamente considerate, comprese<br />

quelle finalizzate a valutare il grado <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento degli studenti,<br />

• il rispetto da parte <strong>dei</strong> docenti <strong>delle</strong> deliberazioni del CCL,<br />

• la performance <strong>di</strong>dattica <strong>dei</strong> docenti nel giu<strong>di</strong>zio degli studenti,<br />

• la qualità della <strong>di</strong>dattica, con particolare riguardo all’utilizzazione <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong> <strong>di</strong>dattici<br />

informatici e au<strong>di</strong>ovisivi,<br />

• l’organizzazione dell’assistenza tutoriale agli studenti,<br />

• il ren<strong>di</strong>mento me<strong>di</strong>o degli studenti, determinato in base alla regolarità del curriculum ed<br />

ai risultati conseguiti nel loro percorso <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>.<br />

26.2. Il CCL, in accordo con il Nucleo <strong>di</strong> Valutazione e con gli Organi <strong>di</strong> Governo dell’Ateneo,<br />

in<strong>di</strong>ca i criteri, definisce le modalità operative, stabilisce e applica gli strumenti più idonei per<br />

espletare la valutazione <strong>dei</strong> parametri sopra elencati ed atti a governare i processi formativi per<br />

garantirne il continuo miglioramento, come previsto dai modelli <strong>di</strong> Quality Assurance. La<br />

valutazione dell’impegno e <strong>delle</strong> attività <strong>di</strong>dattiche espletate dai docenti viene portato a conoscenza<br />

<strong>dei</strong> singoli docenti e considerata anche ai fini della <strong>di</strong>stribuzione <strong>delle</strong> risorse.<br />

26. 3. Il CCL programma ed effettua verifiche oggettive e standar<strong>di</strong>zzate <strong>delle</strong> conoscenze<br />

complessivamente acquisite e mantenute dagli studenti durante il loro percorso <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento<br />

(progress test). Tali verifiche sono finalizzate esclusivamente alla valutazione della efficacia degli<br />

insegnamenti ed alla capacità degli studenti <strong>di</strong> mantenere le informazioni ed i modelli razionali<br />

acquisiti durante i loro stu<strong>di</strong>.<br />

Articolo 27. Formazione pedagogica del Personale docente<br />

Il CCL organizza perio<strong>di</strong>camente iniziative <strong>di</strong> aggiornamento pedagogico sulle tecniche <strong>di</strong><br />

pianificazione e sulle metodologie <strong>di</strong>dattiche e valutative per i suoi Docenti <strong>di</strong> ogni livello. La<br />

partecipazione a tali iniziative costituisce titolo per la certificazione dell’impegno <strong>di</strong>dattico <strong>dei</strong><br />

docenti e per la valutazione dell’efficienza <strong>di</strong>dattica del Corso <strong>di</strong> Laurea.<br />

Articolo 28. Sito Web<br />

Il Corso <strong>di</strong> Laurea pre<strong>di</strong>spone un sito Web contenente tutte le informazioni utili agli studenti, al<br />

personale docente, al personale amministrativo e cura la massima <strong>di</strong>ffusione del relativo in<strong>di</strong>rizzo<br />

anche nel mondo della scuola, organizzazioni rappresentative a livello locale, del mondo della<br />

produzione <strong>dei</strong> servizi e <strong>delle</strong> <strong>professioni</strong><br />

Articolo 29. Diploma supplement<br />

In base all ’Art. 11, comma 8 del D.M. 509/99 ed al R.D.A., il CCL si impegna a rilasciare come<br />

supplemento alla fine del corso <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o un certificato che riporta secondo modelli conformi a<br />

quelli adottati dai <strong>corsi</strong> europei, le principali in<strong>di</strong>cazioni relative al curriculum specifico seguito<br />

dallo studente per conseguire il titolo<br />

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Articolo 30. Norme transitorie<br />

Gli studenti già iscritti al Diploma Universitario <strong>di</strong> Infermiere possono optare per l’iscrizione al<br />

triennio del CL in Infermieristica Il CCL ed il C.d.F., per le rispettive competenze, sulla base <strong>di</strong><br />

precostituite tabelle <strong>di</strong> equipollenza e della equivalenza ore-cre<strong>di</strong>ti, esaminati i curricula degli<br />

studenti, deliberano le modalità <strong>di</strong> passaggio dal vecchio al nuovo Or<strong>di</strong>namento, incluso il<br />

riconoscimento dell’attività <strong>di</strong> tirocinio svolta.<br />

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