ccnl gest aeroportuali - Trasporti
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Art. ……..<br />
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO<br />
Fermo restando il disposto dell’Art. 2 del D. Lgs 6 Settembre 2001 n°368 “Disciplina aggiuntiva per<br />
il trasporto aereo ed i servizi <strong>aeroportuali</strong>” che regola, in via non esclusiva, le strutturali esigenze<br />
stagionali dei settori interessati, il ricorso all’istituto del contratto a tempo determinato è ammesso<br />
in presenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostituivo riferite alla normale<br />
attività aziendale, riscontrabili alla data della stipula del contratto a termine e precisate nella lettera<br />
di assunzione.<br />
In attuazione di quanto disposto dall’art. 10, comma 7 del D. Lgs. 368/01 in ordine all’eventuale<br />
individuazione di limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto del contratto a termine, si conviene<br />
che le assunzioni con contratto a tempo determinato per le sole ipotesi di seguito individuate, non<br />
possano eccedere, come media su base annua, il 10% del personale in forza con contratto a tempo<br />
indeterminato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, da calcolarsi su base regionale con<br />
riferimento alla singola azienda:<br />
• lavori di manutenzione straordinaria degli impianti o delle attrezzature;<br />
• copertura di posizioni di lavoro derivanti da disposizioni temporanee e non definitive delle<br />
autorità amministrative, o di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate a seguito di modifiche<br />
organizzative;<br />
• attività non programmabili e non riconducibili all’attività ordinaria dell’impresa;<br />
• adempimenti relativi ad attività amministrative o tecnico-procedurali aventi carattere saltuario<br />
e/o straordinario.<br />
Negli aeroporti con traffico annuo inferiore a 2 milioni di passeggeri la percentuale di cui sopra viene<br />
elevata al 15%<br />
La frazione eventualmente risultante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità<br />
superiore.<br />
Tali limiti potranno essere superati, previe intese a livello locale con le competenti strutture delle<br />
OO.SS. stipulanti, per motivate esigenze tecnico, produttive od organizzative.<br />
Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 7, lettera a) del D. Lgs. 368/01, si<br />
concorda che la fase di avvio di nuove attività/servizi debba essere riferita ad un periodo di diciotto<br />
mesi decorrenti dal momento dell’effettivo start-up dell’attività/servizio in questione, dovendosi<br />
intendere per tale, a titolo esemplificativo, anche quello connesso alla messa in esercizio di nuovi<br />
impianti e/o infrastrutture.<br />
La durata di tale periodo potrà essere incrementata previe intese a livello locale con le competenti<br />
strutture delle OO.SS. stipulanti, qualora ricorrano specifiche ragioni di ordine tecnico, organizzativo<br />
o produttivo.<br />
In tutti i casi di contratto a termine stipulato per esigenze sostitutive è possibile un periodo di<br />
affiancamento della durata massima di mesi 2 tra il lavoratore da sostituire ed il sostituto, sia prima<br />
dell’assenza sia al rientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio di<br />
consegne.<br />
Con le modalità di cui all’art. ….. (Mercato del Lavoro), l’Azienda informerà annualmente la RSU, ove<br />
costituita, o le RSA delle OO.SS. stipulanti, sulle dimensioni quantitative del ricorso all’istituto del<br />
contratto a termine e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti sono stati stipulati.<br />
Su richiesta, l’Azienda fornirà alle strutture sindacali, utilizzando a tal fine gli strumenti di<br />
comunicazione in uso aziendalmente, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato<br />
che si rendessero disponibili.