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128 MARIO RUSCIANO - LORENZO ZOPPOLI<br />

selezione, l‟estrazione, il raffronto, l‟utilizzo, l‟interconnessione, il blocco,<br />

la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,<br />

anche se non registrati in una banca di dati (art. 4, comma 1, lett. a),<br />

d.lgs. n. 196/2003).<br />

L‟obbligo di rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali<br />

è, d‟altronde, ineludibile anche da parte dello stesso legislatore nazionale,<br />

che non potrebbe escluderne l‟applicazione neppure settorialmente, data<br />

la matrice europea di questa (a cominciare dalla nota direttiva<br />

95/46/CE 162 ; in più oggetto di recente rinnovata attenzione, con la<br />

presentazione nel 2012 delle proposte di nuovi regolamento e direttiva,<br />

con buone chance di approvazione 163 ), caratterizzata peraltro da specifica<br />

considerazione della tutela dei dati personali dei lavoratori, di cui la<br />

normativa italiana del d.lgs. n. 196/2003 non a caso costituisce<br />

recepimento 164 . Fungendo la regolamentazione dell‟Unione europea da<br />

norma interposta nel nostro ordinamento, dovrebbe ritenersi viziata da<br />

illegittimità costituzionale, per violazione dell‟art. 117, co. 1, Cost.,<br />

un‟eventuale disciplina italiana liberalizzatrice dei trattamenti di dati<br />

personali di intere categorie di soggetti (quali i lavoratori) in dispregio dei<br />

vincoli posti dal diritto dell‟Unione europea in materia di protezione dei<br />

dati personali. Del resto, la stessa l. n. 183/2014 dichiara che la disciplina<br />

delegata deve essere emanata “nel rispetto dei seguenti principi e criteri<br />

direttivi, in coerenza con la regolazione dell’Unione europea e le<br />

convenzioni internazionali” (art. 1, co. 7).<br />

162 La cui regolamentazione è arricchita e completata da numerosi altri documenti: tra cui, in<br />

particolare i pareri del Gruppo di lavoro Ue Articolo 29 per la protezione dei dati. V., ad<br />

esempio, specificamente in materia di lavoro: Parere n. 8/2001, sul “Trattamento dei dati<br />

personali nel contesto lavorativo”; Documento di lavoro del 29 maggio 2002, riguardante<br />

“La vigilanza sulle comunicazioni elettroniche sul posto di lavoro”; Documento di<br />

consultazione del 24 settembre 2003, relativo ad un “Quadro comunitario concernente la<br />

protezione dei dati personali dei lavoratori nel contesto dell‟occupazione”.<br />

163 “Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela<br />

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di<br />

tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, e “Proposta di direttiva del<br />

Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo<br />

al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione,<br />

indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera<br />

circolazione di tali dati”: presentate, insieme alle relative relazioni illustrative, dalla<br />

Commissione europea il 25 gennaio 2012 [Com(2012)11def e Com(2012)10def,<br />

rispettivamente] e attualmente all‟esame delle istituzioni europee.<br />

164 Così già, con riferimento al potere derogatorio della contrattazione collettiva di prossimità<br />

di cui all‟art. 8 del d.l. n. 138/2011, RATTI, Limiti sovranazionali all’efficacia derogatoria della<br />

contrattazione collettiva di prossimità, in Lav. Dir., 2014, 130-131.<br />

WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .Collective Volumes - 3/2014

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