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64 MARIO RUSCIANO - LORENZO ZOPPOLI<br />

per le comunicazioni obbligatorie (mod. “UNILAV”) e acquisite nelle<br />

procedure Inps 67 .<br />

Non diverse valutazioni si devono effettuare con riferimento al<br />

criterio indicato alla lett. d) del comma 6, del “divieto per le pubbliche<br />

amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso, che<br />

sembrerebbe addirittura costituire un aggravio per il cittadino e per le<br />

imprese, in quanto più restrittiva sia rispetto alla regola generale sancita<br />

all‟art. 18 della l. n. 241/1990 che fa riferimento ai “documenti attestanti<br />

atti, fatti, qualità e stati soggettivi” nonché a fatti stati e qualità che la<br />

stessa o altra pubblica amministrazione sono tenute a certificare, sia<br />

rispetto al d.P.R. n. 445/2000 che fa riferimento all‟acquisizione diretta di<br />

informazioni dati e documenti. La delega legislativa, menzionando solo i<br />

dati, non solo complica il problema della stratificazione normativa, ma a<br />

rigore dovrebbe essere intesa come speciale rispetto alla regola generale<br />

e volta conseguentemente a definire un regime più restrittivo rispetto a<br />

quello normalmente vigente. Vi sarà così bisogno di un ulteriore<br />

intervento legislativo o amministrativo, volto a fornire la corretta<br />

interpretazione della nuova disposizione, in ogni caso complicando e<br />

rendendo ancora meno trasparente la condizione dei destinatari degli<br />

obblighi in questione.<br />

Considerazioni analoghe possono essere fatte per la previsione di cui<br />

alla lett. e) del “rafforzamento del sistema di trasmissione delle<br />

comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti<br />

cartacei”, tra l‟altro ripetuta con una formulazione leggermente differente<br />

alla lett. h) ove si prevede l‟individuazione di modalità organizzative e<br />

gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica<br />

tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la<br />

costituzione la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro. Si tratta di<br />

previsioni che ribadiscono quanto già stabilito dall‟art. 5 bis inserito nel d.<br />

lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dall’art. 4, comma 2, d. lgs. 30 dicembre 2010,<br />

n. 235 e precisato ulteriormente nel d.P.C.M. 22 luglio 2011, in base al<br />

quale già dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni,<br />

dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le<br />

imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via<br />

telematica. Anche in questo casi si introduce quindi una duplicazione di<br />

norme nel migliore dei casi del tutto inutile.<br />

Altri obblighi documentali del datore di lavoro sono già stati<br />

considerevolmente ridotti e semplificati negli ultimi anni. Si può qui<br />

ricordare che i libri che il datore di lavoro doveva vidimare presso l‟Inail e<br />

tenere costantemente aggiornati, dal Libro matricola al libro paga<br />

67 V. la Circolare Inps n. 57 del 6 maggio 2014.<br />

WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .Collective Volumes - 3/2014

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