09.05.2013 - Roncello capitolato gara verde.pdf - Comune di Roncello
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La mancata costituzione della <strong>gara</strong>nzia fideiussoria determina la decadenza<br />
dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione<br />
appaltante, che aggiu<strong>di</strong>ca l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella<br />
graduatoria.<br />
La cauzione definitiva, è progressivamente svincolata ai sensi dell’articolo 113 del<br />
co<strong>di</strong>ce.<br />
L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data <strong>di</strong><br />
emissione del certificato <strong>di</strong> collaudo provvisorio o del certificato <strong>di</strong> regolare esecuzione,<br />
o comunque fino a do<strong>di</strong>ci mesi dalla data <strong>di</strong> ultimazione dei lavori risultante dal relativo<br />
certificato.<br />
La Stazione Appaltante ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> valersi della cauzione per l’eventuale maggiore<br />
spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso <strong>di</strong> risoluzione del contratto<br />
<strong>di</strong>sposta in danno dell’esecutore.<br />
La Stazione Appaltante ha inoltre il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> valersi della cauzione per provvedere al<br />
pagamento <strong>di</strong> quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla<br />
inosservanza <strong>di</strong> norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti<br />
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori<br />
comunque presenti in cantiere.<br />
La Stazione Appaltante può richiedere all’esecutore la reintegrazione della cauzione ove<br />
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso <strong>di</strong> inottemperanza, la reintegrazione si<br />
effettua a valere sui ratei <strong>di</strong> prezzo da corrispondere all’esecutore.<br />
Art. 24<br />
OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ’ DEI FLUSSI FINANZIARI<br />
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, l. 136/2010, tutti i movimenti finanziari<br />
connessi all’esecuzione dell’appalto devono essere effettuati esclusivamente tramite lo<br />
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti <strong>di</strong> pagamento<br />
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.<br />
A tali fine, le parti, con la stipulazione del contratto <strong>di</strong> appalto, assumono tutti gli<br />
obblighi <strong>di</strong> tracciabilità dei flussi finanziari come <strong>di</strong>sciplinati dalla l. 136/2010.<br />
L’impresa si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti <strong>di</strong> subappalto o<br />
subcontratti apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi <strong>di</strong><br />
tracciabilità dei flussi finanziari <strong>di</strong> cui alla l. 136/2010, nonché apposita clausola<br />
risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui vi sia inadempimento agli obblighi <strong>di</strong><br />
tracciabilità sopra citati.<br />
L’impresa si impegna ad informare la stazione appaltante e la Prefettura competente per<br />
territorio dell’intervenuta risoluzione del contratto <strong>di</strong> subappalto o del subcontratto.<br />
Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituisce clausola risolutiva<br />
espressa del presente contratto ai sensi dell’art. 3, comma 8, l. 136/2010, ferma restando<br />
la facoltà della Stazione Appaltante <strong>di</strong> esigere il risarcimento dell’eventuale maggior<br />
danno.