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Regolamento IMU Roncello - Comune di Roncello

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COMUNE DI RONCELLOPROVINCIA DI MONZA E BRIANZAREGOLAMENTO COMUNALEPER LA DISCIPLINA DELL’<strong>IMU</strong>(IMPOSTA COMUNALE PROPRIA)Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 11 del 27/04/2012


Art. 1Art. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art. 6Art. 7Art. 8Art. 9Art. 10Art. 11Art. 12Art. 13Art. 14Art. 15Art. 16Art. 17Art. 18Art. 19Art. 20Oggetto del regolamentoSoggetto passivoBase imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoliBase imponibile delle aree fabbricabiliAree fabbricabili - lotti con possibilità e<strong>di</strong>ficatoria con<strong>di</strong>zionata o inesistenteAree fabbricabili <strong>di</strong>venute ine<strong>di</strong>ficabiliDeterminazione delle aliquoteNozione <strong>di</strong> abitazione principale e pertinenzeDetrazione per abitazione principale e pertinenzeEquiparazione all’abitazione principaleEsenzioni ed altre forme <strong>di</strong> agevolazioniVersamenti ed interessiRimborsi e compensazioneAttività <strong>di</strong> accertamentoAttività <strong>di</strong> recuperoDilazione del pagamento degli avvisi <strong>di</strong> accertamentoFunzionario ResponsabileDisposizioni in materia <strong>di</strong> autotutelaIncentivi per l’attività <strong>di</strong> controlloDisposizioni finali2


Art.1 – Oggetto del regolamento1. Il presente regolamento <strong>di</strong>sciplina l applicazione nel <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Roncello</strong> dell'ImpostaMunicipale Propria (<strong>IMU</strong>) istituita dagli articolo 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23e dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 <strong>di</strong>cembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22<strong>di</strong>cembre 2011, n. 214.2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare previstadagli articoli 52 e 59 del D.Lgs.15 <strong>di</strong>cembre 1997, n.446 confermata dal DecretoLegislativo 23/2011.3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cuiall’art.13 del D.L.201/2011 convertito nella legge 214/2011 e, per i passaggi in talenorma richiamati, le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al D.Lgs.23/2011 e al D.Lgs.504/1992, nonchéogni altra normativa successiva applicabile.4. Soggetto attivo dell’imposta è il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Roncello</strong>.Art.2 – Soggetto passivo1. Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolaredel <strong>di</strong>ritto reale <strong>di</strong> usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, areefabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali oalla cui produzione o scambio è <strong>di</strong>retta l’attività d’impresa.2. Nel caso <strong>di</strong> concessione <strong>di</strong> aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.3. Per gli immobili, da costruire o in corso <strong>di</strong> costruzione, concessi in locazionefinanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula delcontratto, per tutta la durata.Art.3 - Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicandoall’ammontare delle ren<strong>di</strong>te risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno <strong>di</strong>imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma4 del Decreto Legge 6 <strong>di</strong>cembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 <strong>di</strong>cembre 2011, n.214.2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamenteposseduti da imprese e <strong>di</strong>stintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo icriteri del comma 2 dell’articolo 5 del D. Lgs. 504/92.3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontaredel red<strong>di</strong>to dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno <strong>di</strong>imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge23 <strong>di</strong>cembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori <strong>di</strong>retti e gli3


impren<strong>di</strong>tori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore èpari a 110.Art.4 - Base imponibile delle aree fabbricabili1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al1° gennaio dell'anno <strong>di</strong> imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale <strong>di</strong>ubicazione, all'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità, alla destinazione d'uso consentita, alla effettivavolumetria realizzabile, agli oneri per eventuali lavori <strong>di</strong> adattamento del terrenonecessari per la costruzione, ai prezzi me<strong>di</strong> rilevati sul mercato dalla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> areeaventi analoghe caratteristiche.2. In caso <strong>di</strong> utilizzazione e<strong>di</strong>ficatoria dell'area, <strong>di</strong> demolizione <strong>di</strong> fabbricato, <strong>di</strong> interventi<strong>di</strong> recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978,n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è consideratafabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dal presente regolamento, senzacomputare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data <strong>di</strong> ultimazione deilavori <strong>di</strong> costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alladata in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.3. Ai fini dell'in<strong>di</strong>viduazione della base imponibile delle aree fabbricabili il <strong>Comune</strong>, conapposita deliberazione <strong>di</strong> Giunta Comunale, può determinare perio<strong>di</strong>camente e per zoneomogenee i valori venali <strong>di</strong> riferimento delle stesse.4. Nel caso in cui l’imponibile dell’area e<strong>di</strong>ficabile è stato determinato sulla base <strong>di</strong> attopubblico o perizia giurata con valore superiore rispetto a quello determinato dallaGiunta Comunale, non è dovuto alcun rimborso dell’imposta versata; invece, nel casoin cui il valore determinato dalla Giunta Comunale sia superiore rispetto a quellorilevabile da atto pubblico o perizia giurata, nella determinazione della base imponibilesi terrà conto del valore determinato perio<strong>di</strong>camente dalla Giunta Comunale.Art. 5 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, aisensi dell’art.5 comma 5 del D.L.gs n.504/1992.2. Al fine <strong>di</strong> semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientarel’attività <strong>di</strong> controllo dell’ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determinaperio<strong>di</strong>camente, per zone omogenee, i valori me<strong>di</strong> venali in comune commercio dellearee fabbricabili sitre nel territorio del <strong>Comune</strong>.Art. 6 - Aree fabbricabili <strong>di</strong>venute ine<strong>di</strong>ficabili1. Su richiesta dell’interessato, il Funzionario Responsabile <strong>di</strong>spone il rimborsodell’imposta pagata per le aree <strong>di</strong>venute ine<strong>di</strong>ficabili per vincoli imposti da legginazionali o regionali, successivamente al pagamento dell’imposta.4


2. Il <strong>di</strong>ritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenticon<strong>di</strong>zioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un’utilizzazione e<strong>di</strong>ficatoria in forza <strong>di</strong>titolo abilitativo e<strong>di</strong>lizio per interventi <strong>di</strong> qualsiasi natura sulle aree interessate; nonsiano state intraprese azioni, ricorsi o proce<strong>di</strong>menti avverso l’approvazione dellevarianti in itinere o le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> vincolo <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità; non vi sia stata o non visia in atto alcuna utilizzazione e<strong>di</strong>ficatoria, neppure abusiva, dell’area interessata o <strong>di</strong>una sua parte, a prescindere dagli eventuali provve<strong>di</strong>menti amministrativi adottati inmerito all’abuso.3. Il rimborso è pari alla <strong>di</strong>fferenza tra l’imposta versata sul valore venale dell’areae<strong>di</strong>ficabile e l’imposta che sarebbe dovuta sulla base de red<strong>di</strong>to dominicale del terreno.4. Il rimborso compete per non più <strong>di</strong> cinque anni d’imposta, durante i quali il tributo siastato corrisposto sulla base del valore delle aree e<strong>di</strong>ficabili.5. La relativa istanza <strong>di</strong> rimborso deve essere presentata, a pena <strong>di</strong> decadenza, entrocinque anni dalla data in cui l’area è <strong>di</strong>venuta ine<strong>di</strong>ficabile ai sensi del comma 1 delpresente articolo.6. Non si ha invece <strong>di</strong>ritto ad alcun rimborso dell’imposta versata per le aree <strong>di</strong>venuteine<strong>di</strong>ficabili a seguito <strong>di</strong> nuova approvazione degli strumenti urbanistici generali, finoalla data <strong>di</strong> adozione del nuovo strumento urbanistico generale.Art.7 – Determinazione delle aliquote1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente stabilita dalConsiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme stataliper la deliberazione del bilancio <strong>di</strong> previsione relativo alla stessa annualità. Ladeliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entroil termine innanzi in<strong>di</strong>cato, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno <strong>di</strong> riferimento. In caso <strong>di</strong>mancata deliberazione del Consiglio Comunale rimangono confermate quelle in vigorenell’anno precedente.2. L’aliquota base fissata per legge è stabilita nella misura dello 0,76 per cento.3. L’aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze fissata per legge è stabilitanella misura dello 0,4 per cento.4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale <strong>di</strong> cui all’articolo 9, comma 3 bis, del DL557/93, l’aliquota è fissata nella misura dello 0,2 per cento.Art. 8 - Nozione <strong>di</strong> abitazione principale e pertinenze1. Per abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 del Decreto Legge201/2011, si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto e<strong>di</strong>lizio urbano comeunica unità immobiliare, nel quale il possessore <strong>di</strong>mora abitualmente e risiedeanagraficamente.5


2. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificatenelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (stalle, scuderia, rimesse eautorimesse) e C7 (tettoie soffitte e simili), nella misura massima <strong>di</strong> un’unitàpertinenziale per ciascuna delle categorie catastali in<strong>di</strong>cate, anche se iscritte unitamenteall’unità ad uso abitativo.Art. 9 - Detrazione per l’abitazione principale e pertinenze1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare a<strong>di</strong>bita ad abitazione principale delsoggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suoammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae taledestinazione; se l’unità immobiliare è a<strong>di</strong>bita ad abitazione principale da più soggettipassivi, la detrazione spetta a ciascuno <strong>di</strong> essi proporzionalmente alla quota per la qualela destinazione medesima si verifica.2. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata <strong>di</strong> 50euro per ciascun figlio <strong>di</strong> età non superiore a ventisei anni, purché <strong>di</strong>moranteabitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare a<strong>di</strong>bita ad abitazioneprincipale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione <strong>di</strong>base, non può superare l’importo massimo <strong>di</strong> euro 400.Art. 10 - Equiparazione all’abitazione principale1. Si considera <strong>di</strong>rettamente a<strong>di</strong>bita ad abitazione principale ai fini dell’applicazionedell’aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare e relativa pertinenzaposseduta a titolo <strong>di</strong> proprietà o <strong>di</strong> usufrutto da anziani o <strong>di</strong>sabili che acquisiscono laresidenza in istituti <strong>di</strong> ricovero o sanitari a seguito <strong>di</strong> ricovero permanente, a con<strong>di</strong>zioneche la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventualepertinenza.Art. 11 – Esenzioni e altre forme <strong>di</strong> agevolazioni1. Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonchégli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni,dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti delservizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.2. Si applicano le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) e<strong>di</strong>) del D. Lgs 504/92.3. Ai sensi dell’art. 59, del D.Lgs 446/1997 “Potestà regolamentare dei Comuni in materia<strong>di</strong> ICI”, sono inoltre esenti gli immobili posseduti dal <strong>Comune</strong> siti sul proprio territoriodestinati anche a scopi non istituzionali, in deroga a quanto previsto dall’art. 9, comma8, del D.Lgs 23/2011.6


4. Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del suddetto D.Lgs 504/92, l’esenzione previste dalpresente articolo spettano per il periodo dell’anno durante il quale sussistono lecon<strong>di</strong>zioni prescritte.Art. 12 – Versamenti e interessi1. Il versamento dell’imposta dovuta al <strong>Comune</strong> per l’anno in corso è effettuato in due rate<strong>di</strong> pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 <strong>di</strong>cembre, secondo le<strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 17 del D. Lgs 241/97 esclusivamente me<strong>di</strong>ante utilizzo delModello F 24.2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore aeuro 6,00.3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche perconto degli altri a con<strong>di</strong>zione che ne sia data comunicazione all’Ente impositore.4. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gliinteressi moratori nella misura pari al saggio legale <strong>di</strong> cui all’articolo 1284 del co<strong>di</strong>cecivile, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cuisono <strong>di</strong>venuti esigibili.5. Con apposita deliberazione, la Giunta comunale può sospendere o <strong>di</strong>fferire i terminior<strong>di</strong>nari <strong>di</strong> versamento dell’imposta in presenza <strong>di</strong> situazioni particolari.6. L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi <strong>di</strong> possesso dell’immobile.Il mese è computato per intero se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.Art. 13 – Rimborsi e compensazione1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuenteentro il termine <strong>di</strong> cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è statoaccertato il <strong>di</strong>ritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giornidalla data <strong>di</strong> presentazione dell’istanza.2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del 2,5 per cento annuale,con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono<strong>di</strong>venuti esigibili.3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 6,00.4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione dellesomme a debito con quelle a cre<strong>di</strong>to, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionarioresponsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute,autorizza la compensazione.Art. 14 – Attività <strong>di</strong> accertamento1. Il Funzionario Responsabile, sulla base <strong>di</strong> ogni elemento utile, compreso ilcollegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive7


per ogni anno <strong>di</strong> imposta, determina l’importo dovuto da ciascun contribuente e,qualora riscontri un versamento minore <strong>di</strong> tale importo, provvede ad emettere appositoavviso <strong>di</strong> accertamento per omesso od insufficiente versamento contenente laliquidazione dell’imposta ancora dovuta, dei relativi interessi e della sanzione previstedalla normativa vigente e delle spese <strong>di</strong> notifica determinate sulla base dei costisostenuti dall’Ente.2. Ai fini dell’esercizio dell’attività <strong>di</strong> accertamento il <strong>Comune</strong> può invitare i contribuenti,in<strong>di</strong>candone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuentiquestionari relativi a dati e notizie <strong>di</strong> carattere specifico, con invito a restituirlicompilati e firmati; richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singolicontribuenti agli uffici pubblici competenti.3. La Giunta Comunale in<strong>di</strong>vidua annualmente, entro il termine <strong>di</strong> approvazione delBilancio, ovvero in sede <strong>di</strong> approvazione dello strumento urbanistico, con appositadeliberazione, su proposta dell’ufficio tecnico, gli importi rappresentativi del valorevenale in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere<strong>di</strong> accertamento del <strong>Comune</strong>. In caso <strong>di</strong> mancata adozione della predetta deliberazione,si fa riferimento ai valori già determinati in precedenza.4. Al fine <strong>di</strong> semplificare e razionalizzare il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> accertamento, è introdottol’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabilitidal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218.Art. 15 - Attività <strong>di</strong> recupero1. Nell'attività <strong>di</strong> recupero non si dà luogo ad emissione <strong>di</strong> avviso quando l'importo dellostesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 10,00.Art. 16 - Dilazione del pagamento degli avvisi <strong>di</strong> accertamento1. Il <strong>Comune</strong>, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi <strong>di</strong> temporaneasituazione <strong>di</strong> obiettiva <strong>di</strong>fficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle sommerisultanti da avvisi <strong>di</strong> accertamento fino ad un massimo <strong>di</strong> trentasei rate mensili ovverola sospensione del pagamento degli avvisi fino ad un anno e, successivamente, laripartizione del pagamento fino ad un massimo <strong>di</strong> ventiquattro rate mensili. Se l'importocomplessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 15.000,00, ilriconoscimento <strong>di</strong> tali benefici è subor<strong>di</strong>nato alla presentazione <strong>di</strong> idonea garanziame<strong>di</strong>ante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli pre<strong>di</strong>sposti dal<strong>Comune</strong>.2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione del tasso legale, vigentealla data <strong>di</strong> presentazione dell’istanza, maggiorato <strong>di</strong> due punti percentuali. Ilprovve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> rateizzazione o <strong>di</strong> sospensione è emanato dal FunzionarioResponsabile del tributo.8


3. La richiesta <strong>di</strong> rateizzazione deve essere presentata, a pena <strong>di</strong> decadenza, prima dellascadenza del termine <strong>di</strong> versamento degli avvisi.4. In caso <strong>di</strong> mancato pagamento <strong>di</strong> una rata:a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;b) l'intero importo ancora dovuto è imme<strong>di</strong>atamente ed automaticamente riscuotibile inun'unica soluzione;c) l'importo non può più essere rateizzato.Art. 17 - Funzionario Responsabile1. La Giunta Comunale designa il Funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteriper l’esercizio <strong>di</strong> ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta <strong>di</strong> cui al presenteregolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, iprovve<strong>di</strong>menti relativi e <strong>di</strong>spone i rimborsi.2. L’Amministrazione comunica alla <strong>di</strong>rezione centrale per la fiscalità locale del Ministerodelle Finanze il nominativo del Funzionario Responsabile.Art. 18 - Disposizioni in materia <strong>di</strong> autotutela1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giu<strong>di</strong>cato sfavorevole al contribuente, ilFunzionario Responsabile, d’ufficio o su istanza dell’interessato, ha facoltà <strong>di</strong>annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un’illegittimitàdell’atto o dell’imposizione, quali ad esempio errore logico o <strong>di</strong> calcolo, mancanza <strong>di</strong>documentazione successivamente sanata non oltre i termini <strong>di</strong> decadenza, sussistenzadei requisiti per fruire <strong>di</strong> regimi agevolativi precedentemente negati, errore materialedel contribuente, facilmente riconoscibile dal <strong>Comune</strong>.Art. 19 - Incentivi per l'attività <strong>di</strong> controllo1. Per effetto <strong>di</strong> quanto previsto dall’art.3, comma 57, della L.662 del 1996, dall'art.59,comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 446 del 1997 e dal comma 6 dell’articolo 14 del D.Lgs 23/2011, una percentuale del gettito <strong>IMU</strong> è destinata al potenziamento delle attivitàtributarie e all’attribuzione <strong>di</strong> compensi incentivanti al personale addetto..Art.20 - Disposizioni finali1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le <strong>di</strong>sposizioni del presenteregolamento.2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.9

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