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Dettagli della convenzione (PDF) - Lapam

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assicurazione<br />

<strong>della</strong> responsabiltà<br />

del vettore stradale<br />

condizioni generali di assicurazione<br />

edizione gennaio 2010


assicurazione<br />

<strong>della</strong> responsabiltà<br />

del vettore stradale<br />

condizioni generali di assicurazione<br />

edizione gennaio 2010<br />

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Leopardi 15, 20123 Milano - Italia<br />

Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331<br />

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Uffi cio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P. I.V.A. n. 00902170018 - Numero R.E.A. <strong>della</strong> C.C.I.A.A. di Milano<br />

n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA S.A. ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese Isvap n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA<br />

iscritto all’Albo Gruppi Isvap con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del<br />

31 dicembre 1935 - (Gazzetta Uffi ciale del 9 aprile 1936 n. 83)


Indice<br />

Definizioni pag. 3<br />

Norme che regolano l’assicurazione in generale pag. 4<br />

Norme che regolano l’assicurazione <strong>della</strong> responsabilità del vettore stradale pag. 6<br />

Condizioni addizionali pag. 13<br />

Nota informativa privacy – mod. 9045 pag. 16<br />

Assicurazione <strong>della</strong> responsabilità del vettore stradale - pag. 1


Definizioni<br />

Ai sottoelencati termini le parti attribuiscono il seguente signifi cato:<br />

Assicurazione:<br />

Società:<br />

Delegataria:<br />

Assicurato:<br />

Contraente:<br />

Polizza:<br />

Autocarro:<br />

Rimorchio:<br />

Motrice:<br />

Veicolo:<br />

il contratto di assicurazione.<br />

l’impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici.<br />

in caso di coassicurazione, l’impresa che emette la polizza o altro documento comprovante<br />

l’assicurazione.<br />

il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.<br />

il soggetto che stipula l’assicurazione.<br />

il documento che prova l’assicurazione.<br />

autoveicolo destinato al trasporto di cose; sono compresi in questo termine anche gli<br />

autotreni e gli autoarticolati.<br />

rimorchio per trasporto di cose; sono compresi in questo termine anche i semirimorchi.<br />

motrice dell’autotreno o trattore stradale.<br />

autocarro o rimorchio.<br />

Chiavi dell’antifurto: si intendono tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell’apparecchio antifurto.<br />

Premio:<br />

Rischio:<br />

Sinistro:<br />

Danno:<br />

Franchigia:<br />

Scoperto:<br />

Indennizzo:<br />

la somma dovuta dal contraente alla società.<br />

la probabilità che si verifi chi il sinistro.<br />

il verifi carsi di un evento dal quale possa derivare una responsabilità dell’assicurato, per<br />

la quale è prestata la garanzia assicurativa.<br />

la perdita o avaria derivante dal verifi carsi di un sinistro.<br />

importo da dedurre dall’ammontare del danno risarcibile.<br />

percentuale di danno risarcibile a carico dell’assicurato.<br />

la somma dovuta dalla società in caso di danno.<br />

Assicurazione <strong>della</strong> responsabilità del vettore stradale - pag. 3


Norme che regolano l’assicurazione in generale.<br />

Art. 1 – dichiarazioni relative alle circostanze del rischio<br />

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che infl uiscono sulla valutazione del<br />

rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione<br />

dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.<br />

Art. 2 – pagamento del premio e decorrenza <strong>della</strong> garanzia<br />

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati<br />

pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.<br />

I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.<br />

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del<br />

15° giorno dopo quello <strong>della</strong> scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive<br />

scadenze ed il diritto <strong>della</strong> Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’Art. 1901 C.C.<br />

Art. 3 – comunicazioni fra le Parti<br />

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto. le comunicazioni dell’Assicurato e/o del Contraente<br />

devono essere fatte alla società oppure all’agenzia alla quale è assegnata la polizza. Salvo patto contrario, le<br />

comunicazioni <strong>della</strong> Società verranno fatte all’indirizzo indicato in polizza dal Contraente.<br />

Art. 4 – modifiche dell’assicurazione<br />

Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.<br />

Art. 5 – aggravamento del rischio<br />

Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.<br />

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale<br />

del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’Art. 1898 C.C.<br />

Art. 6 – diminuzione del rischio<br />

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione<br />

del Contraente o Assicurato ai sensi dell’Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.<br />

Art. 7 – recesso dal contratto in caso di sinistro<br />

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fi no al 60° giorno da quello del pagamento o rifi uto dell’indennizzo,<br />

ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all’altra Parte mediante lettera raccomandata. il<br />

recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento <strong>della</strong> raccomandata. Il recesso intimato dalla<br />

Società, invece, ha effi cacia dopo 30 giorni dal ricevimento <strong>della</strong> raccomandata. Entro il 15° giorno successivo<br />

alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso,<br />

esclusi gli accessori e le imposte.<br />

Assicurazione <strong>della</strong> responsabilità del vettore stradale - pag. 4


Norme che regolano l’assicurazione in generale.<br />

Art. 8 – tacita proroga dell’assicurazione<br />

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita, da una delle Parti, almeno 30 giorni prima <strong>della</strong><br />

scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così di seguito.<br />

Art. 9 – oneri fiscali<br />

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.<br />

Art. 10 – legge applicabile e giurisdizione<br />

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette<br />

alla giurisdizione italiana.<br />

Assicurazione <strong>della</strong> responsabilità del vettore stradale - pag. 5


Norme che regolano l’assicurazione <strong>della</strong><br />

responsabilità del vettore stradale<br />

Oggetto dell’assicurazione<br />

Art. 11 – La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per risarcimenti<br />

da lui dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o<br />

avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada.<br />

L’operatività <strong>della</strong> garanzia in caso di furto del veicolo è subordinata alle condizioni previste dagli Artt. 12, 13 e 14<br />

che seguono.<br />

La garanzia è tuttavia operante in caso di sottrazione dell’intero autocarro ovvero <strong>della</strong> sola motrice o del rimorchio<br />

in seguito ad incidente stradale che impedisca all’autista di adottare le misure idonee ad evitare il danno.<br />

La società non è obbligata per risarcimenti dovuti dall’Assicurato in dipendenza di:<br />

a) altre responsabilità contrattuali;<br />

b) eventuali pattuizioni comportanti l’assunzione da parte dell’Assicurato di una responsabilità contrattuale, per<br />

perdita o avaria delle cose trasportate, in termini diversi da quelli minimi espressamente previsti dalle leggi vigenti.<br />

Operatività <strong>della</strong> garanzia nel caso di furto del veicolo<br />

Art. 12 – L’operatività <strong>della</strong> garanzia nel caso di furto dell’intero autocarro ovvero <strong>della</strong> sola motrice o del rimorchio,<br />

è subordinata alla condizione che, durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti,<br />

i veicoli, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e tutte le portiere e gli sportelli chiusi a chiave,<br />

a) siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua<br />

presenta dell’autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle<br />

immediate vicinanze del veicolo;<br />

ovvero<br />

b) siano custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide<br />

recinzioni o con varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;<br />

ovvero<br />

c) sostino in aree portuali e aeroportuali recintate e con i varchi sotto controllo.<br />

Art. 13 – Al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo precedente, la garanzia è inoltre operante purché la sottrazione<br />

dell’intero autocarro o <strong>della</strong> sola motrice o del rimorchio agganciato alla motrice avvenga mediante furto<br />

con effrazione delle portiere e dell’apparecchio antifurto installato sulla motrice, ovvero che la sottrazione del solo<br />

rimorchio staccato dalla motrice avvenga mediante furto con effrazione dell’apparecchio antifurto installato sullo<br />

stesso.<br />

In tali ipotesi, tuttavia, l’operatività dell’assicurazione è subordinata al rispetto di tutte le seguenti<br />

condizioni essenziali:<br />

a) che sull’autocarro, sulla motrice e sul rimorchio sia installato a regola d’arte un apparecchio antifurto<br />

conforme alla norma CEI 79/17 di 2° o 3° livello,<br />

b) che il predetto apparecchio antifurto sia messo in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte<br />

le portiere e gli sportelli del veicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l’assenza anche momentanea<br />

dell’autista;<br />

c) che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società – quale prova dell’avvenuto inserimento<br />

dell’antifurto – tutte le chiavi dell’antifurto stesso;<br />

d) che non siano state effettuate o fatte effettuare duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell’apparecchio<br />

antifurto, per qualsiasi motivo;<br />

e) che in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette chiavi dell’antifurto sia presentata<br />

immediata comunicazione alla Società, provvedendosi alla sostituzione dell’apparecchio antifurto con un altro<br />

parimenti conforme alla norma CEI 79/17 di 2° o 3° livello; resta inteso che in tale eventualità la garanzia<br />

prestata ai sensi del presente articolo rimarrà automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o<br />

<strong>della</strong> sottrazione e riprenderà vigore dalla data dell’avvenuta installazione del nuovo apparecchio.<br />

Assicurazione <strong>della</strong> responsabilità del vettore stradale - pag. 6


Norme che regolano l’assicurazione <strong>della</strong><br />

responsabilità del vettore stradale<br />

Art. 14 – Qualora il trasporto non sia effettuato direttamente dall’Assicurato con veicoli di proprietà o in gestione,<br />

ma venga affidato ad altri vettori, la garanzia nel caso di furto dell’intero autocarro ovvero <strong>della</strong> sola motrice o del<br />

rimorchio deve intendersi operante anche se non risulta rispettato il disposto degli Art. 12 e 13, ma in tal caso lo<br />

scoperto di cui all’Art. 24 deve intendersi raddoppiato.<br />

Delimitazioni dell’assicurazione<br />

Art. 15 – L’assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati<br />

all’autotrasporto di cose o per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti.<br />

Art. 16 – E’ compresa nell’assicurazione la responsabilità dell’Assicurato per i danni alle merci che lo stesso abbia<br />

affidato a terzi per l’esecuzione del trasporto, restando inteso che la Società avrà in tal caso diritto a rivalersi<br />

nei confronti del subvettore responsabile di quanto pagato a titolo di risarcimento.<br />

La garanzia <strong>della</strong> Società è subordinata alla condizione che l’Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da<br />

responsabilità il subvettore.<br />

Art. 17 – La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dall’Assicurato per i danni subiti dalle merci dal momento<br />

<strong>della</strong> loro presa in consegna per l’esecuzione del trasporto fi no al momento <strong>della</strong> loro riconsegna al destinatario,<br />

ma comunque non oltre la mezzanotte del 30° giorno successivo a quello dell’arrivo delle merci a destinazione nel<br />

luogo indicato nel documento di trasporto.<br />

La garanzia rimane operante durante eventuali soste delle merci – anche se non caricate sul veicolo – verificatesi<br />

prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che le suddette soste siano strettamente dipendenti dall’ordinaria<br />

esecuzione del trasporto.<br />

Qualora tali soste si verifi chino in magazzini o aree di deposito di proprietà o gestiti in proprio dall’Assicurato, la<br />

presente copertura non opera per i rischi coperti con altre polizze danni stipulate dall’Assicurato medesimo.<br />

Art. 18 – La garanzia è operante per tutti i sinistri che si siano verifi cati durante il periodo di assicurazione, e<br />

purché siano denunciati alla Società entro 6 mesi dalla data di scadenza <strong>della</strong> polizza.<br />

Art. 19 – La garanzia è prestata:<br />

•<br />

di San Marino;<br />

•<br />

per i trasporti effettuati nell’ambito <strong>della</strong> Repubblica Italiana, dello Stato <strong>della</strong> Città del Vaticano e <strong>della</strong> Repubblica<br />

per i trasporti internazionali effettuati fra i seguenti Stati aderenti alla <strong>convenzione</strong> CMR:<br />

Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia,<br />

Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia,Spagna,<br />

Svezia, Svizzera e Ungheria.<br />

e soggetti al regime <strong>della</strong> stessa;<br />

•<br />

per i trasporti effettuati nell’ambito di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea in regime di cabotaggio<br />

interno.<br />

La garanzia è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per ferrovia o per vie d’acqua interne<br />

fra località degli Stati sopra citati, anche qualora ciò comporti trasbordo delle merci su mezzi di trasporto lagunari,<br />

lacustri o fluviali.<br />

Assicurazione <strong>della</strong> responsabilità del vettore stradale - pag. 7


Norme che regolano l’assicurazione <strong>della</strong><br />

responsabilità del vettore stradale<br />

La garanzia è altresì operante durante eventuali tratte effettuate dal veicolo a bordo di nave traghetto fra località<br />

del territorio italiano o di Stati di cui all’Art. 19, purché in quest’ultimo caso la tratta terrestre sia prevalente in<br />

ragione <strong>della</strong> lunghezza del percorso da compiere.<br />

Esclusioni<br />

Art. 20 – La Società non è obbligata per i risarcimenti dovuti dall’Assicurato in relazione al trasporto di:<br />

a) carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti in materiale prezioso;<br />

b) pellicce, pelli, prodotti farmaceutici e tabacchi;<br />

c) autoveicoli, oggetti d’arte, animali vivi, masserizie;<br />

d) merci deperibili da trasportarsi a mezzo autocarri isotermici o frigoriferi;<br />

e) merci da trasportarsi con autocisterne;<br />

f) rame<br />

Art. 21 – La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall’Assicurato in conseguenza di:<br />

a) dolo del Contraente o dell’Assicurato;<br />

b) appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, subvettore e<br />

rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero con concorso degli stessi;<br />

c) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti<br />

tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infi ammabili o pericolose;<br />

d) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all’atto <strong>della</strong> presa in consegna<br />

delle merci;<br />

e) bagnamento, se le merci siano state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili<br />

ovvero durante la sosta a terra delle merci in aree scoperte.<br />

Art. 22 – La Società non è obbligata per i sinistri verifi catisi in occasione di:<br />

a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti<br />

da potenza belligerante o contro la stessa;<br />

b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo,<br />

confisca, espropriazione, nazionalizzazione, requisizione;<br />

c) violazione di blocco, contrabbando, commercio, attività o traffi co proibiti o clandestini;<br />

d) esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;<br />

e) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro<br />

l’esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;<br />

f) atti compiuti da terroristi o da persone che agiscono per scopi politici;<br />

g) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili, atti dolosi;<br />

h) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d’aria e uragani;<br />

i) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da:<br />

combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;<br />

• elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminati di impianti o macchine ove si<br />

sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;<br />

•<br />

strumenti bellici che impieghino la fi ssione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero<br />

sviluppino radioattività;<br />

salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali atti o eventi.<br />

Assicurazione <strong>della</strong> responsabilità del vettore stradale - pag. 8


Norme che regolano l’assicurazione <strong>della</strong><br />

responsabilità del vettore stradale<br />

Limiti di indennizzo e somme assicurate<br />

Art. 23 – Per qualsiasi pagamento dovuto ai sensi <strong>della</strong> presente polizza la Società è obbligata entro i limiti di<br />

risarcimento determinati dalle disposizioni di legge in materia di responsabilità del vettore stradale applicabili al<br />

trasporto colpito da sinistro e comunque fi no a concorrenza <strong>della</strong> somma massima assicurata indicata in polizza.<br />

In caso di sinistro che coinvolga merci durante le soste previste dal comma 2 dell’Art. 17, ovvero più veicoli, l’obbligazione<br />

<strong>della</strong> Società non potrà eccedere il doppio <strong>della</strong> somma massima assicurata per autocarro.<br />

Le somme di cui sopra devono intendersi al lordo di eventuali scoperti e franchigie.<br />

La Società non risponde comunque di maggiori responsabilità derivanti dall’eventuale esercizio <strong>della</strong> facoltà di<br />

dichiarazione di valore, anche se previste dalla normativa di legge applicabile.<br />

Sono inoltre a carico <strong>della</strong> Società le spese di perizia, le spese indicate alla lettera a) dell’Art. 26 (salvataggio <strong>della</strong><br />

merce) e quelle previste dall’Art. 30 (spese legali).<br />

Scoperti<br />

Art. 24 – L’indennizzo dovuto ai sensi di polizza e conseguente a furto, sottrazione derivante da altri reati o smarrimento,<br />

sarà pagato previa deduzione dello scoperto del 20% con il minimo di € 250,00 obbligatoriamente a carico<br />

dell’Assicurato.<br />

Qualora i suddetti eventi si siano verificati in Campania, Lazio, Lombardia, Puglia o Sicilia lo scoperto è elevato al 30%.<br />

Nessuno scoperto sarà applicato in caso di furto sia totale che parziale o sottrazione <strong>della</strong> merce in seguito ad<br />

incidente stradale che impedisca all’autista di adottare misure idonee ad evitare il danno.<br />

Regolazione del premio<br />

Art. 25 – Il premio di polizza è calcolato come segue:<br />

a) Il premio annuo viene calcolato applicando il tasso indicato in polizza al fatturato noli (al netto di I.V.A.) risultante<br />

dal “Registro delle fatture emesse” tenuto ai fi ni <strong>della</strong> determinazione dell’I.V.A..<br />

b) All’inizio del periodo assicurativo il Contraente versa un acconto di premio calcolato sulla stima preventiva dei<br />

parametri indicati al comma a) <strong>della</strong> presente clausola.<br />

c) Detto acconto viene acquisito dalla Società. Si potrà procedere ad una restituzione di detto acconto solo nel<br />

caso di cessazione e/o di sospensione a tempo indeterminato dell’attività dell’Assicurato – documentata<br />

mediante certificato <strong>della</strong> locale C.C.I.A.A. – o in caso di recesso. Nei suddetti casi il rimborso verrà effettuato al<br />

netto delle imposte già versate, degli accessori e <strong>della</strong> eventuale differenza attiva di premio spettante alla<br />

Società sulla base del fatturato relativo al periodo di rischio corso.<br />

d) Entro 60 giorni dal termine del periodo assicurativo il Contraente deve fornire alla Società le copie <strong>della</strong><br />

documentazione atta a determinare l’importo del premio complessivo dovuto e dovrà pagare l’eventuale<br />

differenza attiva risultante entro 15 giorni dalla data di presentazione <strong>della</strong> regolazione premio redatta dalla<br />

Società.<br />

e) Se il Contraente non adempie a quanto previsto dal comma precedente, la Società può fi ssargli un ulteriore<br />

termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta<br />

sospesa e trova applicazione il disposto dell’Art. 1901, comma 2, del Codice Civile.<br />

f) La Società ha il diritto di effettuare verifi che e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti<br />

e le documentazioni necessari.<br />

Assicurazione <strong>della</strong> responsabilità del vettore stradale - pag. 9


Norme che regolano l’assicurazione <strong>della</strong><br />

responsabilità del vettore stradale<br />

Norme applicabili in caso di sinistro<br />

Art. 26 – In caso di sinistro l’Assicurato deve:<br />

a) prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione<br />

delle merci trasportate;<br />

b) non apportare, se non per il salvataggio <strong>della</strong> merce o per giustificati motivi, alcuna modifi ca allo stato del veicolo<br />

e del carico nonché alle tracce del sinistro prima dell’intervento del Commissario d’Avaria, Perito od Agente<br />

<strong>della</strong> Società,<br />

c) darne avviso alla Società od all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza e richiedere l’immediato intervento<br />

del Commissario d’Avaria, Perito o Agente <strong>della</strong> Società più vicino al luogo in cui si è verifi cato l’evento o il<br />

danno è stato scoperto, facendo in modo, ove possibile, che la constatazione avvenga in contraddittorio con il<br />

danneggiato e con gli eventuali soggetti responsabili del sinistro;<br />

d) trasmettere tempestivamente alla Società qualunque atto giudiziario relativo al sinistro, anche se pervenuto<br />

dopo la presentazione del reclamo;<br />

e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l’azione di rivalsa<br />

contro ogni eventuale responsabile;<br />

f) astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.<br />

Le spese non inconsideratamente fatte per adempiere i provvedimenti di cui alla lettera a) sono a carico <strong>della</strong> Società<br />

anche in eccedenza alla somma massima assicurata e anche se non si è raggiungo lo scopo.<br />

L’Assicurato è esonerato dagli obblighi di cui alla lettera c) che precede in caso di riserve generiche formulate dal<br />

ricevitore, o chi per esso, all’atto <strong>della</strong> riconsegna delle merci fi no al momento in cui non gli pervenga uno specifi -<br />

co reclamo o il danno non appaia evidente. In quest’ultimo caso l’Assicurato deve trasmettere senza indugio alla<br />

Società la richiesta di risarcimento ricevuta.<br />

Art. 27 – In caso di furto o altro reato dal quale derivi la perdita od avaria delle merci l’Assicurato o chi per esso<br />

deve procedere alla denuncia all’Autorità competente più vicina al luogo del sinistro indicando:<br />

a) la descrizione dei fatti;<br />

b) i dati di identificazione dell’autocarro o <strong>della</strong> motrice e/o rimorchio;<br />

c) gli elementi idonei ad identifi care e a quantifi care la merce trasportata;<br />

d) le generalità complete dell’autista o degli autisti dell’autocarro utilizzato per il trasporto nonché di eventuali<br />

testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;<br />

e) l’esistenza e l’eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza.<br />

Copia <strong>della</strong> denuncia suddetta deve essere inviata, prima possibile, alla Società.<br />

Art. 28 – Qualora la sottrazione <strong>della</strong> merce sia avvenuta unitamente all’intero autocarro o motrice o rimorchio utilizzati<br />

per il trasporto e questi ultimi vengano ritrovati, l’Assicurato o chi per esso deve immediatamente richiedere<br />

l’intervento delle Autorità competenti e del Commissario d’Avaria o Perito o Agente <strong>della</strong> Società al fi ne di constatare<br />

e verbalizzare lo stato del veicolo, l’attivazione dell’eventuale antifurto e di ogni altro dispositivo di protezione<br />

e sicurezza esistente sul veicolo.<br />

L’Assicurato o chi per esso deve astenersi dal modifi care le condizioni del veicolo ritrovato, prima di tale constatazione.<br />

Copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata alla Società.<br />

Assicurazione <strong>della</strong> responsabilità del vettore stradale - pag. 10


Norme che regolano l’assicurazione <strong>della</strong><br />

responsabilità del vettore stradale<br />

Modalità per il risarcimento del danno<br />

Art. 29 – Ai fini del risarcimento del danno l’Assicurato, in aggiunta alla denuncia dell’Autorità prevista dall’Art. 27<br />

ed agli eventuali documenti previsti dall’Art. 26, lettera d), deve trasmettere alla Società:<br />

a) la richiesta di risarcimento ricevuta e gli altri documenti comprovanti la titolarità del diritto all’indennizzo;<br />

b) una descrizione dettagliata dei fatti con la indicazione, in particolare, dei dati identifi cativi del veicolo utilizzato<br />

per il trasporto e la relativa portata, i dati di identificazione dell’eventuale sub-vettore e il peso di ciascuna partita<br />

di merce trasportata;<br />

c) i documenti di trasporto e ogni ulteriore atto riportante riserve sullo stato <strong>della</strong> merce o dell’imballaggio;<br />

d) l’attestazione dell’iscrizione di legge all’Albo degli autotrasportatori alla data del sinistro sia dell’Assicurato che<br />

di eventuali sub-vettori o equivalente documento per i vettori esteri, nel caso in cui tale iscrizione sia richiesta<br />

dalle norme vigenti;<br />

e) la copia <strong>della</strong> fattura del nolo e <strong>della</strong> pagina del Registro I.V.A. sulla quale la stessa risulta registrata (limitatamente<br />

alle polizze sul “Fatturato noli”),<br />

f) la copia del decreto di archiviazione ai sensi dell’Art. 409 C.P.P. (certifi cato di chiusa inchiesta) qualora sia<br />

stata aperta una inchiesta penale sulle cause del sinistro.<br />

Il pagamento dell’indennizzo da parte <strong>della</strong> Società sarà in ogni caso subordinato alla presentazione <strong>della</strong> fattura<br />

di origine e <strong>della</strong> distinta pesi o altri documenti che provino valore, quantità e tipo <strong>della</strong> merce danneggiata, restando<br />

escluso che costituisca prova suffi ciente del danno una semplice nota di addebito al vettore da parte del<br />

danneggiato.<br />

Art. 30 - Gestione delle vertenze – Spese legali<br />

La Società assume fi no a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale<br />

delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali<br />

o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’eventuale atto di<br />

tacitazione dei danneggiati.<br />

Su richiesta dell’Assicurato, la Società lo informerà sullo stato <strong>della</strong> vertenza.<br />

Sono a carico <strong>della</strong> Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite<br />

di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.<br />

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato<br />

in proporzione del rispettivo interesse.<br />

La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati<br />

e non risponde di multe od ammende né alle spese di giustizia penale.<br />

Assicurazione <strong>della</strong> responsabilità del vettore stradale - pag. 11


Norme che regolano l’assicurazione <strong>della</strong><br />

responsabilità del vettore stradale<br />

Trasporto con autocarri identificati<br />

Art. 25 bis (applicabile in sostituzione dell’Art. 25 se polizza su targhe)<br />

Premesso che l’Assicurato ha richiesto di limitare l’assicurazione alla responsabilità per perdita o avaria delle cose<br />

consegnategli per il trasporto al solo periodo in cui le merci si trovano a bordo di uno degli autocarri indicati nella<br />

tabella riportata nel certifi cato di polizza, le Parti – in deroga al comma 1 dell’Art. 11 delle “Norme che regolano<br />

l’assicurazione <strong>della</strong> responsabilità del vettore stradale” ed agli Artt. 16 e 17 delle “Delimitazioni dell’assicurazione”<br />

– convengono quanto segue:<br />

Art. 1 – La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per risarcimenti<br />

da lui dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o<br />

avaria che le cose consegnategli per il trasporto su strada subiscano dal momento <strong>della</strong> loro caricazione a bordo<br />

di uno dei veicoli indicati in polizza fi no al momento <strong>della</strong> loro scaricazione dal veicolo stesso.<br />

Non è quindi assicurata la responsabilità per i periodi eventualmente intercorrenti tra la presa in consegna <strong>della</strong><br />

merce e l’inizio <strong>della</strong> caricazione e fra il completamento <strong>della</strong> scaricazione e la riconsegna.<br />

Art. 2 – L’assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci – sempre a bordo del veicolo – prima,<br />

durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall’ordinaria esecuzione del<br />

trasporto.<br />

L’assicurazione cessa in ogni caso allo scadere di 72 ore dall’arrivo del veicolo nella località di destino.<br />

Art. 3 – E’ compresa nell’assicurazione l’eventuale responsabilità dell’Assicurato per perdita o avaria verificatesi<br />

nel corso delle operazioni di carico, scarico o trasbordo delle merci; per “carico” si intende unicamente l’operazione<br />

di sollevamento delle merci da terra in prossimità del veicolo per deporle sullo stesso, per “scarico” l’operazione<br />

inversa e per “trasbordo” il trasferimento diretto delle merci tra due veicoli.<br />

Art. 4 - Il riferimento al sub-vettore di cui alle lettere b) e d) dell’Art. 29 delle “Modalità per il risarcimento<br />

del danno” è annullato.<br />

La lettera e) dell’Art. 29 delle “Modalità per il risarcimento del danno” è annullata.<br />

Art. 5 – La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dall’Assicurato per perdita o avaria che colpiscano merci<br />

caricate su rimorchi o semirimorchi purché questi risultino agganciati al momento del sinistro ad una delle motrici<br />

sottoindicate.<br />

Art. 6 – La Società risponde altresì per i risarcimenti dovuti dall’Assicurato per perdita o avaria che colpiscano le<br />

merci caricate su rimorchi o semirimorchi staccati dalla motrice nel corso di soste rientranti nella garanzia a condizione<br />

che nel prospetto del certifi cato di polizza siano espressamente indicati anche gli estremi di identificazione<br />

dei singoli rimorchi o semirimorchi.<br />

Qualora, durante il periodo di validità <strong>della</strong> polizza, l’Assicurato acquisti od assuma in esercizio nuovi autocarri – o,<br />

se del caso, nuovi rimorchi o semirimorchi – o rispettivamente riduca il numero degli stessi per vendita o messa<br />

fuori servizio, dovrà notifi carne i dati di identifi cazione alla Società, perché sia emessa apposita appendice; il premio<br />

o storno relativo verrà conteggiato a pro rata fi no alla scadenza <strong>della</strong> polizza.<br />

Assicurazione <strong>della</strong> responsabilità del vettore stradale - pag. 12


Condizioni addizionali<br />

Condizioni addizionali<br />

Le seguenti Condizioni Addizionali derogano e/o prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali di<br />

Polizza.<br />

CL. 99/1 – Esclusione Della Responsabilita’ Per Furto, Sottrazione o Smarrimento Delle Merci<br />

In parziale deroga alle “Norme che regolano l’assicurazione <strong>della</strong> responsabilità del vettore stradale” che precedono,<br />

le Parti convengono di escludere dalla garanzia assicurativa la responsabilità del vettore per perdita o avaria<br />

delle merci conseguente a furto, sottrazione derivante da altri reati o smarrimento delle cose consegnategli per il<br />

trasporto.<br />

CL.99/2 – Spese Di Sgombero Della Sede Stradale<br />

Massimale per sinistro e per anno assicurativo: come indicato in polizza.<br />

Ad integrazione di quanto previsto dall’Art. 23 delle Condizioni Generali di Polizza, devono intendersi a carico <strong>della</strong><br />

Società le spese di sgombero e pulizia <strong>della</strong> sede stradale a seguito di avvenimento rientrante nella presente<br />

polizza.<br />

Devono intendersi peraltro escluse le spese di rimozione dell’autocarro e quelle di sgombero e pulizia <strong>della</strong> sede<br />

stradale imputabili all’autocarro stesso.<br />

CL. 99/3 – trasporti a mezzo autocisterne<br />

Oggetto dell’assicurazione<br />

Art. 1 – L’assicurazione è estesa a coprire, in deroga a quanto disposto dall’Art. 20, lettera e), delle “Norme che<br />

regolano l’assicurazione <strong>della</strong> responsabilità del vettore stradale”, la responsabilità dell’Assicurato per i trasporti di<br />

merci effettuati a mezzo autocisterne.<br />

Art. 2 – In parziale deroga a quanto previsto dall’Art. 17 delle “Norme che regolano l’assicurazione <strong>della</strong> responsabilità<br />

del vettore stradale” (ovvero dall’Art. 1 dell’Art. 25 bis “Trasporto con autocarri identificati”), la garanzia è<br />

operante per i risarcimenti dovuti dall’Assicurato per perdita o avaria che le merci subiscano dal momento in cui<br />

vengono immesse nell’autocisterna o nella manichetta di carico, se di pertinenza dell’autocisterna stessa, fino al<br />

momento dell’uscita del prodotto dall’autocisterna o dalla manichetta di scarico, se di pertinenza dell’autocisterna<br />

stessa.<br />

Art. 3 – L’assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci – sempre a bordo dell’autocisterna –<br />

prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall’ordinaria esecuzione<br />

del trasporto.<br />

L’assicurazione cessa in ogni caso allo scadere di 72 ore dall’arrivo dell’autocisterna nella località di destino.<br />

Art. 4 – L’assicurazione non è operante nel caso di dispersione o colaggio salvo che tali eventi non siano derivati<br />

da rottura e/o foratura <strong>della</strong> manichetta o da sfilamento/distacco <strong>della</strong> manichetta dalla relativa valvola o da rottura<br />

<strong>della</strong> valvola, durante le operazioni di carico e scarico.<br />

Restano comunque esclusi i danni derivanti da contaminazione del prodotto.<br />

CL. 99/4 – merci deperibili su autocarri frigoriferi<br />

Oggetto dell’assicurazione<br />

Art. 1 – L’assicurazione è estesa a coprire, in parziale deroga a quanto disposto dall’Art. 20, lettera d), delle<br />

“Norme che regolano l’assicurazione <strong>della</strong> responsabilità del vettore stradale”, la responsabilità dell’Assicurato nei<br />

trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri frigoriferi.<br />

Assicurazione <strong>della</strong> responsabilità del vettore stradale - pag. 13


Condizioni addizionali<br />

Art. 2 – La responsabilità per perdita o avaria delle merci deperibili derivante da variazioni di temperatura è assicurata<br />

purché tali variazioni siano dovute a:<br />

a) guasto o rottura accidentale dell’impianto frigorifero che abbia determinato l’arresto o l’anomalo funzionamento<br />

dell’impianto stesso;<br />

b) eventi occorsi durante il trasporto che producano danneggiamenti che lascino tracce evidenti, constatabili dal<br />

Commissario d’avaria, sull’autocarro o alle celle frigorifere tali da comprometterne in tutto o in parte la<br />

funzionalità ai fini <strong>della</strong> conservazione delle merci;<br />

c) furto o sottrazione delle merci, sempreché ai termini degli Artt. 12, 13, 14 delle “Norme che regolano<br />

l’assicurazione <strong>della</strong> responsabilità del vettore stradale”, tali sinistri siano compresi in garanzia.<br />

Condizioni di assicurabilità<br />

Art. 3 – La garanzia è prestata alle seguenti condizioni essenziali:<br />

a) l’autocarro sia fornito di impianto idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione<br />

delle merci trasportate.<br />

b) l’assicurato nel semestre precedente la stipulazione dell’assicurazione, abbia fatto effettuare da parte di una<br />

officina specializzata il controllo e la manutenzione del suddetto impianto e che tali controlli e manutenzione<br />

vengano ripetuti, successivamente, ogni 6 mesi.<br />

c) l’Assicurato, o chi per esso, rilevi, dai termometri in dotazione, la temperatura delle celle, annotandola qualora<br />

l’autocarro non sia dotato di idoneo strumento di registrazione delle temperature, sia durante il trasporto sia<br />

durante le eventuali soste, ad intervalli non superiori a:<br />

8 (otto) ore per i prodotti surgelati o congelati<br />

4 (quattro) ore per i prodotti refrigerati o freschi.<br />

Esclusioni<br />

Art. 4 – Ferme restando le esclusioni previste dalle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”, la Società<br />

non è altresì obbligata per i danni derivanti da:<br />

a) errata regolazione del termostato, qualora non siano fornite precise istruzioni per iscritto sulla temperatura da<br />

mantenere nel corso del viaggio;<br />

b) mancata prerefrigerazione dell’autocarro, ove richiesta;<br />

c) mancata o difettosa circolazione dell’aria, quando la stessa è imputabile a errato stivaggio eseguito a cura e<br />

sotto la responsabilità del mittente;<br />

d) mancata prerefrigerazione <strong>della</strong> merce.<br />

Durata dell’assicurazione<br />

Art. 5 – In parziale deroga a quanto previsto dall’Art. 17 delle “Norme che regolano l’assicurazione <strong>della</strong> responsabilità<br />

del vettore stradale”, l’assicurazione inizia con la caricazione delle merci a bordo dell’autocarro e cessa<br />

con la scaricazione dal medesimo. L’assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci – sempre<br />

a bordo del veicolo – prima, durante e dopo il corso de viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti<br />

dall’ordinaria esecuzione del trasporto.<br />

L’assicurazione cessa in ogni caso allo scadere di 72 ore dall’arrivo del veicolo nella località di destino sempreché<br />

l’impianto frigorifero sia mantenuto regolarmente in funzione.<br />

E’ compresa nell’assicurazione l’eventuale responsabilità dell’Assicurato per perdita o avaria verifi catesi nel corso<br />

delle operazioni di carico, scarico o trasbordo delle merci; per “carico” si intende unicamente l’operazione di sollevamento<br />

delle merci da terra in prossimità del veicolo per deporle sullo stesso, per “scarico” l’operazione inversa<br />

e per “trasbordo” il trasferimento diretto delle merci tra due veicoli.<br />

Assicurazione <strong>della</strong> responsabilità del vettore stradale - pag. 14


Condizioni addizionali<br />

Obblighi dell’assicurato in caso di guasto o rottura accidentale potenzialmente dannosi –<br />

provvedimenti<br />

Art. 6 – Fermo restando quanto altro previsto dalle “Norme applicabili in caso di sinistro”, qualora nel corso del<br />

viaggio dovesse verificarsi un guasto od una rottura accidentale al veicolo o all’impianto frigorifero tale da far ritenere<br />

possibile l’insorgere di un danno alla merce, l’Assicurato – o chi per esso – deve:<br />

a) rivolgersi alla più vicina officina specializzata, per effettuare le riparazioni del guasto o rottura;<br />

b) fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, nel caso che il tempo richiesto<br />

per la riparazione e la residua durata del viaggio siano tali da fare ragionevolmente prevedere l’insorgere o<br />

l’aggravarsi di un danno, rimanendo comunque operante, in tale periodo, la garanzia, oppure, in alternativa a<br />

quanto sopra previsto, richiedere l’intervento di un autocarro frigorifero di soccorso, con il quale effettuare la<br />

restante parte del viaggio;<br />

c) mostrare al Perito – intervenuto ai sensi dell’Art. 26, lettera c) – la registrazione delle temperature rilevate in<br />

conformità all’Art. 3.c <strong>della</strong> presente clausola.<br />

Art. 7 – In aggiunta a quanto previsto dall’Art. 29 delle “Modalità per il risarcimento del danno”, l’Assicurato deve<br />

esibire:<br />

a) le fatture delle officine specializzate indicanti in dettaglio gli interventi eseguiti e le parti sostituite in occasione<br />

dei due ultimi controlli sugli impianti frigoriferi;<br />

b) la fattura relativa agli interventi di riparazione effettuati successivamente al guasto o rottura accidentale;<br />

c) il certificato sanitario/fitopatologico <strong>della</strong> merce all’origine (ove previsto).<br />

Scoperti<br />

Art. 8 – I danni e le perdite derivanti da variazioni di temperatura verranno liquidati previa deduzione dello<br />

scoperto del 20% con il minimo di € 250,00. Tale scoperto verrà raddoppiato in caso di:<br />

• guasto o rottura accidentale dell’impianto frigorifero che abbia determinato l’arresto o l’anomalo funzionamento<br />

dell’impianto stesso per una durata continuativa inferiore a 8 (otto) ore per i prodotti surgelati o congelati e a 4<br />

(quattro) ore per i prodotti refrigerati o freschi o per una durata che il perito non abbia potuto attestare, né possa<br />

essere dimostrata documentalmente;<br />

• mancata o difettosa circolazione dell’aria quando la stessa sia imputabile ad errato stivaggio eseguito sotto la<br />

responsabilità del vettore.<br />

In caso di applicazione degli scoperti per furto, sottrazione o smarrimento <strong>della</strong> merce, non si applicano gli scoperti<br />

di cui sopra.<br />

Nessuno scoperto sarà applicato in caso di danni o perdite derivanti da variazioni di temperatura in seguito ad<br />

incidente stradale.<br />

CL. 99/5 – Accordo contenitori<br />

In parziale deroga a quanto previsto dagli Artt. 11 e 23 delle Condizioni Generali, la garanzia è estesa a coprire le<br />

responsabilità per perdita o avaria delle cose trasportate derivanti da contratti di trasporto conclusi in esecuzione<br />

all’Accordo Collettivo Nazionale Contenitori del 22.5.95.<br />

CL. 99/6 -- Insolvenza del cliente<br />

In caso di insolvenza <strong>della</strong> controparte o comunque di mancato pagamento <strong>della</strong> merce dopo la consegna, il<br />

Cliente è indennizzabile, dietro !dimostrazione di opportuna documentazione, dopo un periodo non inferiore a 120<br />

giorni dalla data di consegna <strong>della</strong> merce.<br />

Assicurazione <strong>della</strong> responsabilità del vettore stradale - pag. 15


Nota informativa<br />

Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati<br />

personali<br />

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative 1<br />

Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore,<br />

in qualità di:<br />

assicurato/assicurando contraente erede/benefi ciario terzo interessato a pratiche di risarcimento<br />

AXA ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci<br />

debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge 2 , e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti 3 )<br />

e deve trattarli nel quadro delle fi nalità assicurative.<br />

Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura<br />

dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno<br />

comunicati 4 .<br />

Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla<br />

fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate 5 il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni<br />

di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente<br />

per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto<br />

intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti<br />

del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari, soggetti<br />

tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” 6 , in parte anche in funzione meramente organizzativa.<br />

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifi ci trattamenti e le comunicazioni all’interno <strong>della</strong><br />

“catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle,<br />

le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifi ca finalità, il suo<br />

consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.<br />

1<br />

La “fi nalità assicurativa” richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi<br />

dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione<br />

delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifi ci obblighi di legge o contrattuali;<br />

analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.<br />

2<br />

Ad esempio, ai sensi <strong>della</strong> normativa contro il riciclaggio.<br />

3<br />

Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, benefi ciario ecc.; coobbligati); altri operatori<br />

assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione<br />

ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro<br />

ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.<br />

4<br />

I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società,( controllanti, controllate e collegate, anche<br />

indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini<br />

sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed<br />

altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L’elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti<br />

è disponibile consultando il sito internet www.axa-italia.it<br />

5<br />

Cioè i dati di cui all’Art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a<br />

sentenze o indagini penali.<br />

6<br />

Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:<br />

• assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione<br />

di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autoffi cine; centri di demolizione di autoveicoli;<br />

• società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affi dati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di<br />

assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi<br />

postali (per trasmissione, imbustarnento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione<br />

commerciale per rischi fi nanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti;<br />

Assicurazione <strong>della</strong> responsabilità del vettore stradale - pag. 16


Nota informativa<br />

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività di informazione e promozione commerciale<br />

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero<br />

essere di suo interesse, vorremmo avere l’opportunità di stabilire con lei un contatto. Nel rispetto <strong>della</strong> normativa<br />

in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l’utilizzo dei suoi dati personali non sensibili.<br />

Finalità di utilizzo dei dati personali<br />

Se lei acconsentirà, saremo in grado di:<br />

• compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di<br />

comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze, le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi; in questo modo<br />

potremo migliorare la nostra offerta<br />

realizzare ricerche di mercato;<br />

effettuare indagini statistiche;<br />

• proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse.<br />

Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di:<br />

società che appartengono al Gruppo AXA<br />

• società esterne con le quali AXA ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione.<br />

I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per<br />

effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.<br />

Chi sono i soggetti coinvolti: Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate<br />

da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società<br />

esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono<br />

affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure<br />

di sicurezza che AXA avrà defi nito per tutelare pienamente la sua riservatezza.<br />

Questi soggetti svolgono la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la<br />

legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto<br />

anche l’attività di tali soggetti.<br />

• società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);<br />

•<br />

ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994,<br />

Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Uffi cio<br />

Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma,<br />

Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano<br />

per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi<br />

Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); nonché altri soggetti, quali: UIC (Uffi cio Italiano dei Cambi); Casellario<br />

Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa);<br />

COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e <strong>della</strong> previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS,<br />

INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell’economia e delle fi nanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura;<br />

Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria L’elenco completo<br />

di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell’informativa<br />

oppure consultando il sito internet www.axa-italia.it<br />

7<br />

Il trattamento può comportare le operazioni previste dall’Art. 4, comma 1, lett, a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,<br />

modifi cazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di<br />

diffusione di dati.<br />

8<br />

Questi soggetti sono società o persone fi siche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che<br />

operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa.<br />

Assicurazione <strong>della</strong> responsabilità del vettore stradale - pag. 17


Nota informativa<br />

C) Modalità d’uso dei suoi dati personali e suoi diritti<br />

Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell’ambito delle rispettive<br />

mansioni possono venire a conoscenza dei suoi dati quali “responsabili” o “incaricati” del trattamento. L’elenco<br />

completo dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito Internet www.axaitalia.it.<br />

Modalità di uso dei suoi dati personali: I suoi dati personali sono trattati 7 da AXA - titolare del trattamento - solo<br />

con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le<br />

prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia accosentito,<br />

per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e<br />

procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fi ni ai sogget ti già indicati nella presente i<br />

formativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie<br />

per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.<br />

In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni<br />

ricevute, per il conseguimento delle specifi che fi nalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene<br />

presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.<br />

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fi ducia – operanti talvolta anche all’estero – che svolgono per nostro<br />

conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestione 8 ; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella<br />

presente informativa a cui i dati vengono comunicati.<br />

I suoi diritti: Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso<br />

AXA o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli<br />

aggiornare, integrare, rettifi care o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento 9 .<br />

Per l’esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. – Via Leopardi 15 – Milano (MI) – Fax:<br />

02-43448105 – e-mail: centrocompetenzaprivacy@axa-assicurazioni.it.<br />

9<br />

Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli Artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L’Art. 7 (Diritto di accesso<br />

ai dati personali ed altri diritti) prevede che:<br />

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione<br />

in forma intelligibile.<br />

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle fi nalità e modalità del trattamento; c) <strong>della</strong> logica applicata in caso di<br />

trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identifi cativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi<br />

dell’Art. 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza<br />

in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.<br />

3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione<br />

in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati<br />

sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto<br />

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un<br />

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.<br />

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo <strong>della</strong><br />

raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fi ni di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato<br />

o di comunicazione commerciale.<br />

Assicurazione <strong>della</strong> responsabilità del vettore stradale - pag. 18


AXA Assicurazioni S.p.A.<br />

Via Leopardi, 15<br />

20123 Milano - Italia<br />

Tel. (+39) 02 480841<br />

Fax (+39) 02 48084331<br />

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Mod. 5546 – STAMPA 01/2010 – CAL

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