Nicola Di Nuzzo, Regione Lombardia - Audis
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<strong>Di</strong>rezione Generale<br />
Qualità dell’Ambiente<br />
Bonifiche e rigenerazione urbana:<br />
sinergie tra pubblico e privato<br />
Il ruolo delle Regioni nella facilitazione<br />
delle procedure<br />
Ferrara: 23 Settembre 2009<br />
Dr <strong>Nicola</strong> <strong>Di</strong> <strong>Nuzzo</strong>
Legge regionale 12 dic. 2003, n. 26<br />
B.U.R.L: 1° s.o. n. 51 del 16 dicembre 2003<br />
Ha introdotto sul territorio lombardo una<br />
norma specifica per la bonifica dei siti<br />
contaminati che prevede:<br />
•la predisposizione di progetti di bonifica e di<br />
gestione del rischio;<br />
•la promozione di azioni volte a favorire la<br />
realizzazione degli interventi di bonifica;<br />
•la concessione di contributi finanziari ai comuni<br />
che intervengono d’ufficio alla realizzazione delle<br />
operazioni di bonifica.
. rr. 28 febbraio 2005, n.1 – 2 dicembre 2005, n. 8<br />
Sono state dettate le regole per l’assegnazione dei<br />
contributi ai comuni che prevedono l’obbligo per gli<br />
stessi di attivare le procedure d’esproprio e di indizione<br />
di gare ad evidenza pubblica per il riconoscimento del<br />
soggetto affidatario delle operazioni di bonifica e<br />
riqualificazione dell’area.<br />
A tale soggetto deve essere garantito il recupero dei<br />
costi nonché il congruo utile di impresa attraverso<br />
l’utilizzo delle aree bonificate secondo le direttive<br />
fissate negli strumenti urbanistici comunali.
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, al fine di<br />
permettere l’applicazione della norma, la <strong>Regione</strong> <strong>Lombardia</strong> ha<br />
emanato i seguenti atti:<br />
• D.g.r. 27 giugno 2006 n. 2838, “Modalità applicative del<br />
Titolo V, parte quarta del d.lgs. 152/2006”<br />
• L.r. 27 dicembre 2006, n. 30 “<strong>Di</strong>sposizioni legislative per<br />
l’attuazione del Documento di programmazione economicofinanziaria<br />
regionale “ – Art. 5<br />
• d.g.r. 24 gennaio 2007, n. 4033 “Trasferimento ai comuni<br />
delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di<br />
bonifica di siti contaminati in attuazione della l.r. 30/2006”<br />
• D.g.r. 28 febbraio 2007, n. 4225 “Modalità di collaudo degli<br />
interventi di bonifica approvati, autorizzati e realizzati ai<br />
sensi dell’art. 17 del d.lgs 22/1997 e del d.m. 471/1999.
d.g.r. 27 giugno 2006 n. 2838, “Modalità applicative del<br />
Titolo V, parte quarta del d.lgs. 152/2006<br />
• Modalità per la comunicazione dei soggetti obbligati/interessati,<br />
per l’approvazione delle fasi progettuali attraverso la<br />
Conferenza di Servizi e per la definizione degli Accordi di<br />
Programma;<br />
• Inoltro della documentazione progettuale, con le modalità per<br />
l’inserimento dei dati ambientali nell’Anagrafe regionale dei siti<br />
inquinati;<br />
• Gestione del periodo transitorio: fase di 1° applicazione del<br />
d.lgs 152/2006; validità della documentazione progettuale<br />
presentata in regime del d.m. 471/1999.
d.g.r. 24 gennaio 2007, n. 4033 “Trasferimento ai comuni<br />
delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di<br />
bonifica di siti contaminati in attuazione della l.r. 30/2006”<br />
• Descrizione delle funzioni trasferite e delle modalità per il<br />
prosieguo del procedimento tecnico-amministrativo per la<br />
conclusione del processo di bonifica<br />
• Deposito delle garanzie finanziarie a favore delle<br />
Amministrazioni comunali
D.g.r. 28 febbraio 2007, n. 4225 “Modalità di collaudo degli<br />
interventi di bonifica approvati, autorizzati e realizzati ai<br />
sensi dell’art. 17 del d.lgs 22/1997 e del d.m. 471/1999.<br />
Stabilisce, ai soli fini del collaudo degli interventi di<br />
bonifica approvati ed autorizzati, ai sensi dell’art. 17<br />
del d.lgs. 5 febbraio 2007, n. 22 che le concentrazioni<br />
di contaminazione dei terreni possono essere<br />
confrontate con le c.s.c., alle seguenti condizioni:<br />
• Opere realizzate conformemente al progetto approvato ed autorizzato;<br />
• Modalità di analisi e prelievo dei campioni analoghe a quelle adottate<br />
in fase di caratterizzazione del sito, quindi nel rispetto di quanto<br />
previsto dal d.m. 471/1999.
Legge regionale 29 giugno 2009, n. 10<br />
B.U.R.L: 2° s.o. al n. 26 del 30 giugno 2009<br />
“<strong>Di</strong>sposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale –<br />
Collegato ordinamentale”<br />
Ha sostituito l’art. 21 della l.r. 26/2003 e introdotta la facoltà per i<br />
comuni di avvalersi con apposita convenzione, delle società e<br />
degli enti facenti parte del sistema regionale.<br />
Per favorire la contestualità dell’approvazione del progetto di<br />
bonifica e della proposta di riqualificazione delle aree interessate<br />
è ammesso il ricorso all’Accordo di Programma, ciò per indicare<br />
nell’ambito di tale procedura la tempistica dei procedimenti e le<br />
istruttorie necessarie alla completa approvazione del programma<br />
di interventi.
Legge regionale 29 giugno 2009, n. 10<br />
B.U.R.L: 2° s.o. al n. 26 del 30 giugno 2009<br />
“<strong>Di</strong>sposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale –<br />
Collegato ordinamentale”<br />
Per i soli siti inquinati di interesse nazionale, gli interventi di<br />
bonifica o di messa in sicurezza permanente sono da<br />
considerarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria<br />
per l’importo corrispondente al 50% del relativo ammontare.<br />
E’ previsto l’obbligo di costituzione di un fondo vincolato per i<br />
comuni, ove sono presenti siti contaminati, derivante dalle<br />
somme riscosse per gli oneri di urbanizzazione secondaria,<br />
svincolabile solo all’atto dell’individuazione del soggetto<br />
affidatario o, in caso di iniziativa privata diretta, alla<br />
presentazione del progetto di bonifica e delle garanzie<br />
fideiussorie.
Legge regionale 29 giugno 2009, n. 10<br />
B.U.R.L: 2° s.o. al n. 26 del 30 giugno 2009<br />
“<strong>Di</strong>sposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale –<br />
Collegato ordinamentale”<br />
Le discariche per la messa in sicurezza permanente e gli i<br />
impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell’area oggetto di<br />
bonifica sono esclusi dall’ambito di applicazione dei criteri di<br />
localizzazione degli impianti in materia di gestione dei rifiuti (art.<br />
8, comma 7, della l.r. 12 luglio 2007, n. 12)
La proposta di regolamentazione delle procedure<br />
semplificate ha come obiettivi primari:<br />
• La definizione di sito di ridotte dimensioni<br />
• La definizione dei campi di esclusione dell’applicazione delle<br />
procedure semplificate<br />
• L’indicazione delle disposizioni procedurali<br />
• La definizione dei contenuti progettuali e delle modalità di<br />
collaudo<br />
•
La definizione delle modalità applicative dell’analisi di<br />
rischio sito specifica attraverso:<br />
• L’indicazione dei parametri, anche concordati e valutati con gli<br />
enti di controllo nell’ambito del procedimento tecnicoamministrativo<br />
• L’indicazione dei vincoli d’uso per il sito oggetto di intervento<br />
• Le modalità di aggiornamento dei certificati urbanistici per le aree<br />
bonificate
La proposta di circolare per la movimentazione di terre e<br />
rocce da scavo provenienti da siti bonificati<br />
attraverso:<br />
• La definizione del campo di esclusione<br />
• La definizione dei requisiti e dei criteri per il riutilizzo delle terre e<br />
rocce da scavo<br />
• Le modalità di riutilizzo delle terre e rocce da scavo in un sito<br />
bonificato ai sensi del d.lgs. n.22/97