TRIBUNALE DI MODENA - fondazione forense modenese
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Sentenza n. 1/2006<br />
Pronunziata il 2/10/2005<br />
Depositata il 02/03/2006<br />
Contratti agrari – Procedimento - Fondo rustico – Convalida di sfratto – Inammissibilità – Esclusione –<br />
Riqualificabilità della domanda - Accertamento di cessazione del contratto per scadenza – Rilascio – Presupposti -<br />
Sussistenza – Responsabilità civile – Responsabilità precontrattuale – Trattative precontrattuali – Ingiustificato<br />
recesso - Violazione doveri di correttezza e buonafede – Esclusione - Interesse negativo - Rif.Leg.artt.1337 cc;<br />
<strong>TRIBUNALE</strong> <strong>DI</strong> <strong>MODENA</strong><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
La Sezione Specializzata Agraria, in persona dei sigg.ri<br />
1) - dr. GUIDO STANZANI - Presidente<br />
2) - dr. MICHELE CIFARELLI - Giudice rel.<br />
3) - dr. ROBERTO MASONI - Giudice<br />
4) - ONESTO BARBIERI - Esperto<br />
5) - MAURO GABRIELLI - Esperto<br />
ha emesso la seguente<br />
S E N T E N Z A<br />
nella causa iscritta col n°18/04 al Ruolo Generale della Sezione Agraria il 23 dicembre<br />
2004 e vertente<br />
TRA<br />
XX, elettivamente domiciliata in Modena presso lo studio dell'avv. Giorgio Ferrari, che<br />
la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo;<br />
-ATTRICE-<br />
E<br />
YY srl, elettivamente domiciliata in Modena presso il recapito (studio avv. Corradini)<br />
dell'avv. Andrea Testi, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla<br />
comparsa di risposta;<br />
-CONVENUTA-<br />
oggetto: accertamento scadenza affitto agrario e rilascio<br />
CONCLUSIONI DELLE PARTI:<br />
riportate nello svolgimento del processo<br />
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Sezione Specializzata Agraria di Modena depositato in data 23 dicembre<br />
2004, XX esponeva:<br />
- di aver concesso alla YY srl in affitto il proprio fondo rustico casamentivo denominato<br />
"Cappuccini", sito in Modena, via ………, fraz. …….., in NCT ……., …… di<br />
complessivi ha 06.68.28 (superficie poi ridotta ad ha.06.48.78 a seguito di esproprio),<br />
con contratto in data I luglio 1994, redatto ex art.45 della legge n°203/82, in cui era<br />
prevista la scadenza al 30 novembre 2003 ed esclusa la proroga tacita;<br />
- che con verbale del 26 marzo 1999 dinanzi al Servizio Provinciale Agricoltura ed<br />
Alimentazione di Modena, le parti, nel conciliare la vertenza insorta relativamente ai<br />
canoni, avevano confermato tale scadenza e ribadito per tale data la disdetta inviata con<br />
racc AR del 14 gennaio 1999;<br />
- che con ulteriore racc.AR del 19 dicembre 2003 la ricorrente aveva richiesto il rilascio<br />
riai fondo, ribadendo l'avvenuta scadenza del contratto;<br />
- che il rilascio non era avvenuto;<br />
- che il tentativo di conciliazione ex art.46 l.203/82, svolto su sua iniziativa, aveva avuto<br />
esito negativo. Chiedeva pertanto che la Sezione convalidasse lo sfratto per finito affitto,<br />
fissandone !a data di esecuzione, e condannasse la controparte al rilascio del fondo,<br />
riservando a separata sede l'azione risarcitoria.<br />
costituitasi in giudizio, deduceva:<br />
- l'inammissibilità dell'altrui azione di convalida di sfratto, nonché l'incompetenza<br />
dell'adita Sezione, essendo il procedimento ex art.657 cpc inapplicabile ai rapporti di<br />
affitto a conduttori non coltivatori diretti e comunque non più utilizzabile nei rapporti<br />
agrari, ove l'unico strumento processuale per far valere la scadenza di un contratto è<br />
l'ordinario giudizio di cognizione;<br />
- nel merito, che fra le parti era intercorsa una intesa verbale per la rinnovazione del<br />
contrattoti di affitto -da essa convenuta trasfusa in una bozza contestualmente prodottache<br />
la concedente aveva poi unilateralmente disatteso.<br />
Chiedeva pertanto che la Sezione, dichiarata inammissibile o rigettata l'avversa domanda,<br />
sostituisse ex art.2932 cc il contratto di affitto in base alle clausole riprodotte nella bozza<br />
prodotta, ovvero, in subordine, ritenuta l'altrui condotta tenuta nelle trattative<br />
precontrattuali contraria a correttezza e buona fede, condannasse la controparte al<br />
risarcimento dei danni patiti e patiendi.<br />
L'attrice replicava con memoria alle domande riconvenzionali, chiedendone il rigetto.<br />
All'esito dell'odierna udienza di discussione, fallito il tentativo di conciliazione, 12<br />
Sezione pronunciava la presente sentenza come da separato dispositivo, di cui veniva<br />
data lettura in udienza.<br />
MOTIVI DELLA DECISIONE<br />
1) La domanda proposta da parte attrice, al di là dell'imprecisione terminologica<br />
contenuta nelle conclusioni, va qualificata come richiesta di accertamento dell'avvenuta<br />
cessazione del contratto di affitto per scadenza.<br />
In proposito, è sufficiente ricordare che è compito del giudice qualificare giuridicamente<br />
l'azione ed attribuire il "nomen iuris" al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio,<br />
anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, con l'unico limite di non sostituire<br />
l'azione proposta con una diversa, perché fondata su fatti diversi o su una diversa "causa
petendi", con la conseguente introduzione di un diverso titolo accanto a quello posto a<br />
fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine. (giurisprudenza pacifica;<br />
così la recente Cass., sez. II sent. n°8082 del 18 aprile 2005).<br />
Orbene, nella specie, la ricorrente ha adito la Sezione Agraria nelle forme ordinarie,<br />
deduce do, quale fatto costitutivo della propria pretesa, l'avvenuta cessazione per<br />
scadenza del contratto di affitto per cui è causa. Atteso ciò, il fatto che abbia in relazione<br />
ai fatti prospettati testualmente richiesto "convalidarsi lo sfratto per finito affitto" risulta<br />
del tutto irrilevante, perché la domanda va come sopra riqualificata da questo giudice,<br />
essendo stata ritualmente introdotta nelle forme sue proprie e posto che a tale<br />
riqualificazione non consegue alcun mutamento di fatti od introduzione di diversa causa<br />
petendi o nuovo tema d'indagine.<br />
2) Il fatto che il contratto di affitto per cui è causa sia cessato per scadenza il 30<br />
novembre 2003 costituisce circostanza pacifica, oltre che documentata, e di ciò la<br />
Sezione deve dare atto.<br />
3) Che fra le parti non sia intercorsa, prima della scadenza, alcuna compiuta intesa<br />
verbale avente ad oggetto il rinnovo del contratto di affitto, è circostanza<br />
inequivocabilmente risultante dalla lettera in data 4 dicembre 2003 inviata dall'affittuaria<br />
alla concedente. In tale lettera, infatti, che accompagna il pagamento della prima rata<br />
semestrale anticipata dell'ipotetico nuovo contratto -pagamento poi rifiutato dalla XX-,<br />
la YY srl scrive "il nostro operato è teso esclusivamente a dimostrarle buona volontà nel<br />
porre le basi per un accordo che auspichiamo ormai vicino e che anche Lei, nei mesi<br />
scorsi, vedeva come suo obbiettivo primario. Allo scopo trasmettiamo il testo della<br />
bozza contrattuale che riteniamo per noi già impegnativa. In attesa di presto incontrarla<br />
e di conoscere la sua opinione in proposito, porgiamo i più cordiali saluti ed auguri di<br />
pronta guarigione", Tali dichiarazioni testimoniano inequivocabilmente che, pur essendo<br />
intercorse trattative fra le parti, nessun accordo era stato ancora raggiunto -men che<br />
meno sulla bozza trasmessa, su cui la proponente attendeva di conoscere l'altrui<br />
"opinione". Stante il loro chiaro contenuto confessarlo -quali dichiarazioni trasmesse alla<br />
controparte con la consapevole affermazione di fatti a sé sfavorevoli- il fatto<br />
dell’avvenuto accordo verbale va per ciò solo escluso, senza che sia possibile dar prova<br />
del contrario, poiché la confessione può essere sul piano probatorio invalidata soltanto<br />
attraverso la sua revoca, nella ricorrenza delle condizioni di cui all'art.2732 cc (cioè per<br />
errore di fatto o violenza).<br />
4) A tanto consegue -ogni altra questione assorbita- il rigetto della domanda<br />
riconvenzionale principale proposta dalla società convenuta, che si fonda sull'esistenza di<br />
un accordo verbale che va i vece per quanto detto esclusa.<br />
5) Anche la domanda riconvenzionale subordinata, volta ad ottenere la condanna di<br />
controparte al risarcimento dei danni per violazione dei doveri di correttezza e buona<br />
fede nell'ambito delle trattative precontrattuali, non merita accoglimento.<br />
In effetti, è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui "in tema di<br />
responsabilità ex art. 1337 c.c., l'ammontare del danno va determinato tenendo conto<br />
della peculiarità dell'illecito e delle caratteristiche della responsabilità stessa, la quale, nel<br />
caso d'ingiustificato recesso dalle trattative, postula il coordinamento tra il principio<br />
secondo il quale il vincolo negoziale sorge solo con la stipulazione del contratto e l'altro<br />
secondo il quale le trattative debbono svolgersi corretta ente. Ne consegue che nelle
ipotesi di culpa in contrahendo il danno risarcibile non comprende quanto la parte avrebbe<br />
ricavato dalla stipula del contratto, ma è rappresentato unicamente dalle perdite che sono<br />
derivate dall'aver fatto affidamento nella conclusione del contratto e nei mancati<br />
guadagni verificatisi in conseguenza delle altre occasioni contrattuali perdute -il<br />
cosiddetto ‘interesse negativo’-. (Cass., sez.III, sent. n°12313 del 10 giugno 2005. Nei<br />
medesimi sensi vedi, ex pluribus, Cass., se III, sent. N°3746 del 23 febbraio 2005).<br />
Anche, pertanto, ad ipotizzare che dalle prove richieste dalla convenuta possa emerger<br />
l'altrui responsabilità precontrattuale, la domanda risarcitoria resterebbe comunque<br />
inaccoglibile quindi ogni approfondimento istruttorio va ritenuto superfluo- perché la<br />
parte istante non ha neppure prospettato quale danno, in termini di interesse negativo<br />
nel senso ut supra precisato, gli sarebbe occorso in dipendenza dell'altrui ipotizzata colpa<br />
precontrattuale.<br />
6) In definitiva, accertata l'avvenuta scadenza del contratto per cui è causa al 30<br />
novembre 2003 e rigettate le riconvenzionali proposte dall'affittuaria, quest'ultima va<br />
condannata al rilascio del fondo per cui è causa nella piena disponibilità della proprietaria<br />
XX, libero da persone, cose ed animali, entro il 10 novembre 2005 (in forza del disposto<br />
dell'art.47 co.2° della legge n°203/82).<br />
7) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Respinte le domande riconvenzionali della società resistente;<br />
accertato che il contratto di affitto per cui è causa è cessato in data 30 novembre 2003<br />
OR<strong>DI</strong>NA alla soc.YY srl il rilascio del fondo per cui è causa in favore di XX entro il 1.0<br />
novembre 2005;<br />
CONDANNA la resistente al rimborso delle spese sopportate dall'attrice per il giudizio,<br />
che liquida in complessivi €.3.410,00, di cui €.1.070,00 per diritti, €.1.800,00 per norari,<br />
€.35,00 per spese ed €.465,00 per spese forfettarie.<br />
Modena, 22 ottobre 2005-<br />
IL PRESIDENTE<br />
-Guido Stanzani-<br />
IL GIU<strong>DI</strong>CE ESTENSORE<br />
-Michele Cifarelli-<br />
Depositato in Cancelleria il 02/03/2006