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TRIBUNALE DI MODENA - fondazione forense modenese

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Sentenza n. 1/2006<br />

Pronunziata il 2/10/2005<br />

Depositata il 02/03/2006<br />

Contratti agrari – Procedimento - Fondo rustico – Convalida di sfratto – Inammissibilità – Esclusione –<br />

Riqualificabilità della domanda - Accertamento di cessazione del contratto per scadenza – Rilascio – Presupposti -<br />

Sussistenza – Responsabilità civile – Responsabilità precontrattuale – Trattative precontrattuali – Ingiustificato<br />

recesso - Violazione doveri di correttezza e buonafede – Esclusione - Interesse negativo - Rif.Leg.artt.1337 cc;<br />

<strong>TRIBUNALE</strong> <strong>DI</strong> <strong>MODENA</strong><br />

REPUBBLICA ITALIANA<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

La Sezione Specializzata Agraria, in persona dei sigg.ri<br />

1) - dr. GUIDO STANZANI - Presidente<br />

2) - dr. MICHELE CIFARELLI - Giudice rel.<br />

3) - dr. ROBERTO MASONI - Giudice<br />

4) - ONESTO BARBIERI - Esperto<br />

5) - MAURO GABRIELLI - Esperto<br />

ha emesso la seguente<br />

S E N T E N Z A<br />

nella causa iscritta col n°18/04 al Ruolo Generale della Sezione Agraria il 23 dicembre<br />

2004 e vertente<br />

TRA<br />

XX, elettivamente domiciliata in Modena presso lo studio dell'avv. Giorgio Ferrari, che<br />

la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo;<br />

-ATTRICE-<br />

E<br />

YY srl, elettivamente domiciliata in Modena presso il recapito (studio avv. Corradini)<br />

dell'avv. Andrea Testi, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla<br />

comparsa di risposta;<br />

-CONVENUTA-<br />

oggetto: accertamento scadenza affitto agrario e rilascio<br />

CONCLUSIONI DELLE PARTI:<br />

riportate nello svolgimento del processo<br />

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso alla Sezione Specializzata Agraria di Modena depositato in data 23 dicembre<br />

2004, XX esponeva:<br />

- di aver concesso alla YY srl in affitto il proprio fondo rustico casamentivo denominato<br />

"Cappuccini", sito in Modena, via ………, fraz. …….., in NCT ……., …… di<br />

complessivi ha 06.68.28 (superficie poi ridotta ad ha.06.48.78 a seguito di esproprio),<br />

con contratto in data I luglio 1994, redatto ex art.45 della legge n°203/82, in cui era<br />

prevista la scadenza al 30 novembre 2003 ed esclusa la proroga tacita;<br />

- che con verbale del 26 marzo 1999 dinanzi al Servizio Provinciale Agricoltura ed<br />

Alimentazione di Modena, le parti, nel conciliare la vertenza insorta relativamente ai<br />

canoni, avevano confermato tale scadenza e ribadito per tale data la disdetta inviata con<br />

racc AR del 14 gennaio 1999;<br />

- che con ulteriore racc.AR del 19 dicembre 2003 la ricorrente aveva richiesto il rilascio<br />

riai fondo, ribadendo l'avvenuta scadenza del contratto;<br />

- che il rilascio non era avvenuto;<br />

- che il tentativo di conciliazione ex art.46 l.203/82, svolto su sua iniziativa, aveva avuto<br />

esito negativo. Chiedeva pertanto che la Sezione convalidasse lo sfratto per finito affitto,<br />

fissandone !a data di esecuzione, e condannasse la controparte al rilascio del fondo,<br />

riservando a separata sede l'azione risarcitoria.<br />

costituitasi in giudizio, deduceva:<br />

- l'inammissibilità dell'altrui azione di convalida di sfratto, nonché l'incompetenza<br />

dell'adita Sezione, essendo il procedimento ex art.657 cpc inapplicabile ai rapporti di<br />

affitto a conduttori non coltivatori diretti e comunque non più utilizzabile nei rapporti<br />

agrari, ove l'unico strumento processuale per far valere la scadenza di un contratto è<br />

l'ordinario giudizio di cognizione;<br />

- nel merito, che fra le parti era intercorsa una intesa verbale per la rinnovazione del<br />

contrattoti di affitto -da essa convenuta trasfusa in una bozza contestualmente prodottache<br />

la concedente aveva poi unilateralmente disatteso.<br />

Chiedeva pertanto che la Sezione, dichiarata inammissibile o rigettata l'avversa domanda,<br />

sostituisse ex art.2932 cc il contratto di affitto in base alle clausole riprodotte nella bozza<br />

prodotta, ovvero, in subordine, ritenuta l'altrui condotta tenuta nelle trattative<br />

precontrattuali contraria a correttezza e buona fede, condannasse la controparte al<br />

risarcimento dei danni patiti e patiendi.<br />

L'attrice replicava con memoria alle domande riconvenzionali, chiedendone il rigetto.<br />

All'esito dell'odierna udienza di discussione, fallito il tentativo di conciliazione, 12<br />

Sezione pronunciava la presente sentenza come da separato dispositivo, di cui veniva<br />

data lettura in udienza.<br />

MOTIVI DELLA DECISIONE<br />

1) La domanda proposta da parte attrice, al di là dell'imprecisione terminologica<br />

contenuta nelle conclusioni, va qualificata come richiesta di accertamento dell'avvenuta<br />

cessazione del contratto di affitto per scadenza.<br />

In proposito, è sufficiente ricordare che è compito del giudice qualificare giuridicamente<br />

l'azione ed attribuire il "nomen iuris" al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio,<br />

anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, con l'unico limite di non sostituire<br />

l'azione proposta con una diversa, perché fondata su fatti diversi o su una diversa "causa


petendi", con la conseguente introduzione di un diverso titolo accanto a quello posto a<br />

fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine. (giurisprudenza pacifica;<br />

così la recente Cass., sez. II sent. n°8082 del 18 aprile 2005).<br />

Orbene, nella specie, la ricorrente ha adito la Sezione Agraria nelle forme ordinarie,<br />

deduce do, quale fatto costitutivo della propria pretesa, l'avvenuta cessazione per<br />

scadenza del contratto di affitto per cui è causa. Atteso ciò, il fatto che abbia in relazione<br />

ai fatti prospettati testualmente richiesto "convalidarsi lo sfratto per finito affitto" risulta<br />

del tutto irrilevante, perché la domanda va come sopra riqualificata da questo giudice,<br />

essendo stata ritualmente introdotta nelle forme sue proprie e posto che a tale<br />

riqualificazione non consegue alcun mutamento di fatti od introduzione di diversa causa<br />

petendi o nuovo tema d'indagine.<br />

2) Il fatto che il contratto di affitto per cui è causa sia cessato per scadenza il 30<br />

novembre 2003 costituisce circostanza pacifica, oltre che documentata, e di ciò la<br />

Sezione deve dare atto.<br />

3) Che fra le parti non sia intercorsa, prima della scadenza, alcuna compiuta intesa<br />

verbale avente ad oggetto il rinnovo del contratto di affitto, è circostanza<br />

inequivocabilmente risultante dalla lettera in data 4 dicembre 2003 inviata dall'affittuaria<br />

alla concedente. In tale lettera, infatti, che accompagna il pagamento della prima rata<br />

semestrale anticipata dell'ipotetico nuovo contratto -pagamento poi rifiutato dalla XX-,<br />

la YY srl scrive "il nostro operato è teso esclusivamente a dimostrarle buona volontà nel<br />

porre le basi per un accordo che auspichiamo ormai vicino e che anche Lei, nei mesi<br />

scorsi, vedeva come suo obbiettivo primario. Allo scopo trasmettiamo il testo della<br />

bozza contrattuale che riteniamo per noi già impegnativa. In attesa di presto incontrarla<br />

e di conoscere la sua opinione in proposito, porgiamo i più cordiali saluti ed auguri di<br />

pronta guarigione", Tali dichiarazioni testimoniano inequivocabilmente che, pur essendo<br />

intercorse trattative fra le parti, nessun accordo era stato ancora raggiunto -men che<br />

meno sulla bozza trasmessa, su cui la proponente attendeva di conoscere l'altrui<br />

"opinione". Stante il loro chiaro contenuto confessarlo -quali dichiarazioni trasmesse alla<br />

controparte con la consapevole affermazione di fatti a sé sfavorevoli- il fatto<br />

dell’avvenuto accordo verbale va per ciò solo escluso, senza che sia possibile dar prova<br />

del contrario, poiché la confessione può essere sul piano probatorio invalidata soltanto<br />

attraverso la sua revoca, nella ricorrenza delle condizioni di cui all'art.2732 cc (cioè per<br />

errore di fatto o violenza).<br />

4) A tanto consegue -ogni altra questione assorbita- il rigetto della domanda<br />

riconvenzionale principale proposta dalla società convenuta, che si fonda sull'esistenza di<br />

un accordo verbale che va i vece per quanto detto esclusa.<br />

5) Anche la domanda riconvenzionale subordinata, volta ad ottenere la condanna di<br />

controparte al risarcimento dei danni per violazione dei doveri di correttezza e buona<br />

fede nell'ambito delle trattative precontrattuali, non merita accoglimento.<br />

In effetti, è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui "in tema di<br />

responsabilità ex art. 1337 c.c., l'ammontare del danno va determinato tenendo conto<br />

della peculiarità dell'illecito e delle caratteristiche della responsabilità stessa, la quale, nel<br />

caso d'ingiustificato recesso dalle trattative, postula il coordinamento tra il principio<br />

secondo il quale il vincolo negoziale sorge solo con la stipulazione del contratto e l'altro<br />

secondo il quale le trattative debbono svolgersi corretta ente. Ne consegue che nelle


ipotesi di culpa in contrahendo il danno risarcibile non comprende quanto la parte avrebbe<br />

ricavato dalla stipula del contratto, ma è rappresentato unicamente dalle perdite che sono<br />

derivate dall'aver fatto affidamento nella conclusione del contratto e nei mancati<br />

guadagni verificatisi in conseguenza delle altre occasioni contrattuali perdute -il<br />

cosiddetto ‘interesse negativo’-. (Cass., sez.III, sent. n°12313 del 10 giugno 2005. Nei<br />

medesimi sensi vedi, ex pluribus, Cass., se III, sent. N°3746 del 23 febbraio 2005).<br />

Anche, pertanto, ad ipotizzare che dalle prove richieste dalla convenuta possa emerger<br />

l'altrui responsabilità precontrattuale, la domanda risarcitoria resterebbe comunque<br />

inaccoglibile quindi ogni approfondimento istruttorio va ritenuto superfluo- perché la<br />

parte istante non ha neppure prospettato quale danno, in termini di interesse negativo<br />

nel senso ut supra precisato, gli sarebbe occorso in dipendenza dell'altrui ipotizzata colpa<br />

precontrattuale.<br />

6) In definitiva, accertata l'avvenuta scadenza del contratto per cui è causa al 30<br />

novembre 2003 e rigettate le riconvenzionali proposte dall'affittuaria, quest'ultima va<br />

condannata al rilascio del fondo per cui è causa nella piena disponibilità della proprietaria<br />

XX, libero da persone, cose ed animali, entro il 10 novembre 2005 (in forza del disposto<br />

dell'art.47 co.2° della legge n°203/82).<br />

7) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.<br />

P.Q.M.<br />

Respinte le domande riconvenzionali della società resistente;<br />

accertato che il contratto di affitto per cui è causa è cessato in data 30 novembre 2003<br />

OR<strong>DI</strong>NA alla soc.YY srl il rilascio del fondo per cui è causa in favore di XX entro il 1.0<br />

novembre 2005;<br />

CONDANNA la resistente al rimborso delle spese sopportate dall'attrice per il giudizio,<br />

che liquida in complessivi €.3.410,00, di cui €.1.070,00 per diritti, €.1.800,00 per norari,<br />

€.35,00 per spese ed €.465,00 per spese forfettarie.<br />

Modena, 22 ottobre 2005-<br />

IL PRESIDENTE<br />

-Guido Stanzani-<br />

IL GIU<strong>DI</strong>CE ESTENSORE<br />

-Michele Cifarelli-<br />

Depositato in Cancelleria il 02/03/2006

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