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REGOLAMENTO DI ISTITUTO - G. Veronese

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<strong>REGOLAMENTO</strong> <strong>DI</strong> <strong>ISTITUTO</strong><br />

(a.s. 2010 – 2011)<br />

L'Istituto è una comunità di cui fanno parte gli alunni, il Dirigente scolastico, il personale docente e<br />

non docente, i genitori.<br />

Il Dirigente scolastico ha la rappresentanza legale e civile dell'Istituto.<br />

Tutte le componenti, a diverso titolo, rappresentano l'elettorato attivo e passivo per le singole<br />

rappresentanze negli Organi Collegiali previsti dal D.P.R. 416/74 e dalle successive disposizioni<br />

vigenti.<br />

Gli alunni, componente fondamentale della comunità scolastica, sono coloro ai quali deve essere<br />

riferita l'opera educatrice di tutto il personale della Scuola.<br />

TITOLO 1 - <strong>DI</strong>RITTI<br />

Art. 1<br />

Lo studente ha diritto a percorsi formativi qualificati, funzionali alla realizzazione del diritto ad<br />

apprendere, alla crescita educativa, al riconoscimento, alla valorizzazione delle diversità, alla<br />

promozione delle proprie potenzialità, per il raggiungimento del successo formativo.<br />

Art. 2<br />

Lo studente ha diritto all'informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano l'attività<br />

scolastica, per partecipare come soggetto attivo e responsabile alla vita della scuola.<br />

Art. 3<br />

Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.<br />

Art. 4<br />

Lo studente esercita, autonomamente, il diritto di scelta tra le attività complementari e integrative<br />

dell'iter formativo, da realizzarsi in orario extrascolastico, in coerenza con gli obiettivi dei curricoli.<br />

Art. 5<br />

Lo studente ha diritto al rispetto della propria dignità personale e della vita culturale e religiosa<br />

della comunità alla quale appartiene.<br />

TITOLO 2 - DOVERI<br />

Art. 6<br />

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere gli impegni di studio.<br />

Art. 7<br />

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale<br />

non docente e dei loro compagni un comportamento educato e rispettoso.<br />

Art. 8<br />

Gli studenti sono tenuti al rispetto delle strutture e ad un utilizzo corretto delle strumentazioni e dei<br />

sussidi didattici e a comportamenti che non arrechino danno al patrimonio della scuola. Eventuali<br />

danni saranno addebitati ai responsabili. Qualora all'interno di una classe non vengano individuati<br />

l'alunno o gli alunni direttamente responsabili del danno, il Dirigente scolastico, sentito il parere del


Consiglio di classe, valuta l'opportunità di suddividere il risarcimento tra tutti gli studenti della<br />

classe.<br />

Art. 9<br />

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico, fattore di<br />

qualità nella vita della scuola.<br />

In particolare sono tenuti a mantenere pulite le aule, a non danneggiare le pareti appendendo<br />

materiali fuori dagli spazi predisposti, a rispettare gli spazi esterni della scuola, gettando rifiuti o<br />

mozziconi di sigaretta negli appositi contenitori.<br />

TITOLO 3 - ASSENZE<br />

Art. 10<br />

Le assenze degli studenti devono essere motivate chiaramente.<br />

Le assenze, di durata non superiore ai 5 giorni consecutivi, sono giustificate dal docente della prima<br />

ora di lezione del giorno del rientro, previa presentazione del libretto personale, compilato in ogni<br />

sua parte e firmato da uno dei genitori, o da altro soggetto legittimato a farne le veci, o dallo<br />

studente stesso se maggiorenne.<br />

Le assenze pari o superiori a cinque giorni consecutivi sono giustificate dal Docente della prima ora<br />

del giorno del rientro. La documentazione medica esibita all’insegnante va presentata alla<br />

Segreteria dell’Istituto lo stesso giorno del rientro.<br />

Per le “assenze programmate” dalla famiglia e comunicate preventivamente alla scuola, non occorre<br />

al rientro alcun certificato medico.<br />

Art. 11<br />

Le astensioni collettive non sono assimilabili alle assenze giustificate.<br />

In caso di astensioni collettive, gli esercenti la patria potestà dovranno presentare sul libretto<br />

scolastico, una dichiarazione nella quale comunicano di essere a conoscenza della partecipazione<br />

dei propri figli all'astensione.<br />

Gli studenti maggiorenni presenteranno una dichiarazione di aver partecipato all'astensione<br />

collettiva. Queste dichiarazioni dovranno essere scritte nello spazio previsto per le comunicazioni<br />

scuola-famiglia e dovranno essere annotate sul registro di classe dai docenti, distinguendole dalle<br />

giustificazioni, nella stessa giornata, per assenze dovute ad altri motivi.<br />

Art. 12<br />

Lo studente che si presenti al rientro senza giustificazione, è ammesso con riserva e invitato a<br />

regolarizzare la sua posizione entro i due giorni successivi.<br />

Al terzo giorno, se sprovvisto di giustificazione potrà essere ammesso alle lezioni solo su espressa<br />

autorizzazione del Dirigente scolastico o di un suo Collaboratore delegato.<br />

Art. 13<br />

II controllo delle assenze viene effettuato periodicamente dal Coordinatore del Consiglio di classe.<br />

Nel caso di alunni segnalati per l'elevato numero di assenze, il Dirigente scolastico, o per sua delega<br />

il Coordinatore del Consiglio di classe, provvederà a convocare le famiglie per verificare l'effettiva<br />

gravità delle motivazioni addotte.


TITOLO 4 - ENTRATE<br />

Art. 14<br />

All'inizio di ogni anno scolastico, viene comunicato alle famiglie l'orario delle lezioni.<br />

L'accesso ai locali scolastici è consentito agli studenti dalle ore 7.45, in caso di maltempo dalle ore<br />

7.40.<br />

Art. 15<br />

I ritardi degli studenti, entro un massimo di 5 minuti, sono giustificati dall'insegnante in servizio<br />

alla prima ora di lezione.<br />

I ritardi superiori a 5 minuti comporteranno l'ammissione alla seconda ora e dovranno essere<br />

giustificati entro il giorno successivo.<br />

Le entrate in ritardo a scuola sono comunque consentite nel corso delle prime due ore di lezione.<br />

La motivazione deve essere sottoscritta da un genitore se lo studente è minorenne, o dallo stesso<br />

studente se maggiorenne.<br />

L'entrata in ritardo va segnata nel registro di classe.<br />

TITOLO 5 - USCITE<br />

Art. 16<br />

L'autorizzazione all'uscita spetta al docente dell'ora di lezione nella quale questa si verifica.<br />

Dell'autorizzazione all'uscita sarà fatta annotazione sul Registro di classe.<br />

Art. 17<br />

Non sono ammesse uscite prima della terza ora di lezione.<br />

Art. 18<br />

L'uscita degli studenti minorenni è subordinata alla presenza di un genitore o di un familiare<br />

maggiorenne, delegato per iscritto; tale presenza viene accertata da un collaboratore scolastico e<br />

comunicata al docente interessato.<br />

Non è accettata la comunicazione telefonica del genitore stesso.<br />

Art. 19<br />

Ogni studente può ottenere al massimo 5 permessi per il 1° quadrimestre e 7 per il 2° quadrimestre<br />

di ritardo o uscita anticipata, salvo eccezioni da documentare.<br />

La concessione di ulteriori permessi è di competenza del Dirigente scolastico.<br />

Art. 20<br />

ll controllo dei ritardi e delle uscite anticipate viene effettuato periodicamente dal Coordinatore del<br />

Consiglio di classe, che ove riscontri situazione di irregolarità, le comunica al Dirigente scolastico.<br />

Art. 21<br />

In caso di indisposizione sopravvenuta durante le ore di lezione sarà tempestivamente informata la<br />

famiglia con la quale si concorderà il da farsi.<br />

Art 22<br />

Gli studenti, che per motivi di trasporto chiedono l'autorizzazione di uscita anticipata o di entrata<br />

posticipata per l'intero anno scolastico, presenteranno la relativa richiesta in Segreteria entro le<br />

prime 2 settimane di lezione.


I permessi permanenti saranno autorizzati per iscritto dal Dirigente scolastico e inseriti nel Registro<br />

di classe.<br />

LIBRETTO PERSONALE<br />

Art. 23<br />

II libretto personale, documento scolastico ufficiale, deve essere accuratamente custodito, portato<br />

sempre a scuola e controllato assiduamente dai genitori.<br />

Le firme delle giustificazioni devono essere quelle depositate all'atto del ritiro del libretto e riportate<br />

sullo stesso.<br />

Copia del libretto è rilasciata solo dopo il versamento su c/c della quota prevista annualmente e<br />

dopo la compilazione, controfirmata dal genitore, del modulo rilasciato dalla Segreteria dell’Istituto.<br />

TITOLO 6 - INFORTUNI<br />

Art. 24<br />

La C.M. 14/9/1991 n. 279 e segg. dispongono l'obbligo a tutte le istituzioni scolastiche di stipulare<br />

apposito contratto assicurativo contro gli infortuni e le responsabilità civili verso terzi per tutti gli<br />

alunni. L'assicurazione contro gli infortuni prevede, quali condizioni generali, la copertura<br />

assicurativa per gli infortuni occorsi durante qualsiasi attività scolastica antimeridiana e<br />

pomeridiana deliberata dagli OO.CC. competenti.<br />

Le condizioni prevedono altresì la copertura assicurativa in itinere nel tragitto casa-scuola e<br />

viceversa. In caso di infortunio occorso durante le attività didattiche, l'insegnante presenta al<br />

Dirìgente scolastico apposita denuncia, contenente la relazione descrittiva dell'accaduto.<br />

Successivamente l'ufficio di segreteria trasmette alla Compagnia Assicurativa copia della<br />

documentazione relativa all'infortunio.<br />

Le famiglie degli alunni infortunati contatteranno direttamente la Compagnia Assicurativa per<br />

eventuali richieste di rimborso spese od altro.<br />

Attraverso specifici accordi contrattuali possono essere assicurati alle stesse condizioni previste per<br />

gli alunni anche i docenti e il personale ATA.<br />

Art. 25<br />

La scuola ha elaborato un piano di evacuazione da applicare in caso di pericolo, illustrato agli<br />

studenti dal coordinatore del Consiglio di classe all'inizio dell'anno scolastico.<br />

Art. 26<br />

E' proibito agli estranei l'accesso alle aule per comunicare con gli alunni.<br />

TITOLO 7 - COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI<br />

Art. 27<br />

La disciplina nella scuola è affidata al senso di responsabilità ed all'autocontrollo degli studenti ed<br />

alla responsabilità del Dirigente scolastico, del personale docente e non docente, dei genitori: in<br />

ogni caso i rapporti fra le diverse componenti saranno improntati al rispetto reciproco. La<br />

puntualità, essenziale per lo svolgimento proficuo dell'attività pedagogico-didattica, deve essere<br />

rispettata rigorosamente da tutte le componenti della scuola. Durante le lezioni e ogni altro tipo di<br />

attività didattica, per giustificati motivi, può uscire dalla classe uno studente alla volta. Gli studenti<br />

non possono essere allontanati dall'aula dai docenti.


Eventuali comportamenti scorretti dovranno essere registrati sui registri di classe e comunicati al<br />

Dirigente scolastico.<br />

La responsabilità della vigilanza nei corridoi o nei locali di servizio spetta in via ordinaria al<br />

personale A.T.A. che ha, pertanto, l'obbligo di far rispettare le norme di comportamento previste.<br />

Durante il cambio dell'ora e all'intervallo il comportamento deve essere educato e tale da non<br />

rendere più gravoso il lavoro del personale.<br />

L'Istituto non é responsabile di quanto lasciato incustodito nell'ambito della scuola. Nei locali<br />

scolastici, compresi i locali di servizio, è fatto divieto di fumare. Gli alunni sono tenuti ad osservare<br />

un comportamento socialmente e moralmente responsabile dentro la scuola.<br />

L'abbigliamento deve essere adeguato all'istituzione scolastica.<br />

E' vietato portare a scuola oggetti estranei all'attività didattica e che possano rappresentare un<br />

pericolo per gli altri.<br />

E' altresì vietato tenere accesi telefoni cellulari e strumenti di registrazione durante le ore di lezione,<br />

e, durante le prove scritte, è fatto obbligo consegnarli al Docente. Qualora gli studenti non rispettino<br />

tale divieto, il telefono o quant’altro verrà preso in custodia dal Dirigente scolastico e riconsegnato<br />

a un genitore.<br />

TITOLO 8 - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI<br />

Art. 28<br />

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in Assemblea di istituto e di classe. I rappresentanti degli<br />

studenti nei Consigli di classe e nel Consiglio di istituto possono costituire un comitato studentesco,<br />

che ha la facoltà di esprimere pareri e formulare proposte direttamente al Consiglio di istituto.<br />

Art.29<br />

Per evidenti ragioni organizzative, è necessario che la richiesta di assemblea, con la data di<br />

convocazione e l'ordine del giorno, sia presentata al Dirigente scolastico, con un anticipo di cinque<br />

giorni e, per l’Assemblea di classe, è necessaria la previa presa di conoscenza dei Docenti coinvolti<br />

nell’effettuazione oraria della stessa.<br />

Art. 30<br />

E' possibile lo svolgimento di una Assemblea di istituto e di una di classe al mese, nel limite, la<br />

prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'Assemblea di classe non può<br />

essere tenuta sempre nel medesimo giorno della settimana durante l'anno scolastico e nelle<br />

medesime discipline, sempre che non sia già avvenuta una necessaria rotazione. Alle assemblee di<br />

istituto, svolte durante l'orario delle lezioni ed in numero non superiore a quattro, può essere<br />

richiesta la partecipazione di esperti in problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli<br />

studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno; la partecipazione deve essere<br />

autorizzata dal Consiglio di Istituto. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di istituto<br />

designano di volta in volta un moderatore.<br />

Art. 31<br />

Non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di<br />

Istituto possono assistere, oltre al Dirigente scolastico, i docenti che lo desiderano oltre ai Docenti<br />

in servizio e responsabili della sorveglianza durante l’Assemblea d’istituto. Il moderatore<br />

dell'assemblea, il Dirigente scolastico o un suo delegato hanno la facoltà di scioglierla, nel caso in<br />

cui lo svolgimento non risulti regolare.


TITOLO 9 - PROVVE<strong>DI</strong>MENTI <strong>DI</strong>SCIPLINARI<br />

Art. 32<br />

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di<br />

responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e alla formazione<br />

della coscienza civile.<br />

Art. 33<br />

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari<br />

senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.<br />

Art. 34<br />

Nell'istituto è insediato l'Organo di garanzia, composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, dal<br />

collaboratore-vicario, da un docente designato dal Collegio dei docenti, da uno studente designato<br />

dal Comitato studentesco e da un genitore designato dai genitori presenti nel Consiglio d’istituto..<br />

L'organo ha durata annuale.<br />

Art. 35<br />

Sono considerate mancanze da sanzionare:<br />

Assenteismo abituale;<br />

Disturbo ripetuto delle lezioni e delle attività didattiche;<br />

Comportamenti in contrasto con quanto stabilito nell'art. 27;<br />

Comportamenti irrispettosi nei confronti del personale della scuola e degli alunni;<br />

Comportamenti pericolosi, specie nei laboratori, nelle aule speciali, nelle palestre e durante le uscite<br />

didattiche;<br />

Violenza fisica e/o verbale e/o psicologica;<br />

Danneggiamenti intenzionali di strutture e di materiali;<br />

Furti;<br />

Detenzione di oggetti pericolosi o illeciti;<br />

Atti di bullismo.<br />

Art. 36<br />

Le punizioni disciplinari previste, da irrogare in relazione alla gravità e alla recidività della<br />

infrazione, sono:<br />

1. ammonizione verbale;<br />

2. ammonizione individuale scritta, annotata sul Registro di classe e sul libretto personale<br />

dell'alunno;<br />

3. ammonizione individuale scritta, annotata sul Registro e sul Libretto personale dal Dirigente<br />

scolastico;<br />

4. sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, stabilita dal Consiglio di classe;<br />

5. allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni o fino al termini<br />

dell’anno scolastico, stabilito dal Collegio dei Docenti, ai sensi del comma 9 dell'art. 4 dello Statuto<br />

delle studentesse e degli studenti.<br />

Art. 37<br />

Tutte le sanzioni disciplinari hanno rilevanza per la valutazione del comportamento che, a sua volta,<br />

concorre alla valutazione generale del profitto.<br />

Art. 38<br />

E' facoltà degli organi irroganti deliberare sanzioni ispirate al principio della riparazione del danno,<br />

applicandole anche sotto forma di attività da svolgere in favore della comunità scolastica.


Art. 39<br />

Contro le sanzioni disciplinari decise dal Consiglio di classe, gli studenti, entro quindici giorni dalla<br />

comunicazione della loro irrogazione, possono ricorrere all'Organo di garanzia interno alla scuola,<br />

tramite richiesta scritta. Qualora l'Organo di garanzia lo ritenesse necessario od opportuno, potrà<br />

essere , disposta l' audizione del Docente del Consiglio di classe che ha irrogato la sanzione e dello<br />

studente al quale è stata comminata, assistito - se minorenne - da uno dei genitori.<br />

Art. 40<br />

E' facoltà di ogni studente inoltrare reclami, di cui si assume la responsabilità. Non saranno accolti<br />

reclami anonimi. I reclami possono essere in forma scritta o verbale e saranno raccolti dal Dirigente<br />

scolastico.<br />

TITOLO 10 - SPAZI E STRUTTURE - COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE -<br />

ALBO<br />

Art. 41<br />

I regolamenti di utilizzo dei laboratori di fisica, di scienze e chimica , di informatica e dell'aula<br />

multimediale, in appendice al testo, fanno parte integrale del presente regolamento.<br />

Art. 42<br />

Le modalità di comunicazione con le famiglie vengono stabilite all'inizio dell'anno scolastico dal<br />

Collegio dei docenti. Il calendario e le modalità di ricevimento dei genitori da parte dei docenti<br />

sono comunicati per circolare.<br />

Art. 43<br />

Ogni studente, a titolo personale o di un gruppo, ha diritto ad esporre nello spazio a ciò destinato,<br />

previo visto del Dirigente scolastico, avvisi, comunicazioni, manifesti, documenti e simili. Non<br />

sono ammesse affissioni fuori degli spazi stabiliti o affissioni anonime. Sono vietate affissioni di<br />

propaganda partitica o di natura commerciale e in contrasto con le leggi. Le affissioni nelle aule<br />

sono autorizzate dal docente Coordinatore di classe, nel rispetto degli arredi e delle norme<br />

precedenti.<br />

TITOLO 11 - ORGANI COLLEGIALI<br />

Art. 44<br />

La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento degli Organi Collegiali sono<br />

stabilite dalla normativa vigente<br />

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta per iscritto con un congruo anticipo,<br />

(almeno cinque giorni, tre in caso di comprovata urgenza). La convocazione deve contenere l'ordine<br />

del giorno della riunione.<br />

Le sedute del Consiglio di istituto sono aperte al Pubblico. Nel caso siano posti in discussione<br />

problemi riguardanti singole persone, le funzioni devono svolgersi senza il pubblico presente.

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