REGOLAMENTO DI ISTITUTO - G. Veronese
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<strong>REGOLAMENTO</strong> <strong>DI</strong> <strong>ISTITUTO</strong><br />
(a.s. 2010 – 2011)<br />
L'Istituto è una comunità di cui fanno parte gli alunni, il Dirigente scolastico, il personale docente e<br />
non docente, i genitori.<br />
Il Dirigente scolastico ha la rappresentanza legale e civile dell'Istituto.<br />
Tutte le componenti, a diverso titolo, rappresentano l'elettorato attivo e passivo per le singole<br />
rappresentanze negli Organi Collegiali previsti dal D.P.R. 416/74 e dalle successive disposizioni<br />
vigenti.<br />
Gli alunni, componente fondamentale della comunità scolastica, sono coloro ai quali deve essere<br />
riferita l'opera educatrice di tutto il personale della Scuola.<br />
TITOLO 1 - <strong>DI</strong>RITTI<br />
Art. 1<br />
Lo studente ha diritto a percorsi formativi qualificati, funzionali alla realizzazione del diritto ad<br />
apprendere, alla crescita educativa, al riconoscimento, alla valorizzazione delle diversità, alla<br />
promozione delle proprie potenzialità, per il raggiungimento del successo formativo.<br />
Art. 2<br />
Lo studente ha diritto all'informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano l'attività<br />
scolastica, per partecipare come soggetto attivo e responsabile alla vita della scuola.<br />
Art. 3<br />
Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.<br />
Art. 4<br />
Lo studente esercita, autonomamente, il diritto di scelta tra le attività complementari e integrative<br />
dell'iter formativo, da realizzarsi in orario extrascolastico, in coerenza con gli obiettivi dei curricoli.<br />
Art. 5<br />
Lo studente ha diritto al rispetto della propria dignità personale e della vita culturale e religiosa<br />
della comunità alla quale appartiene.<br />
TITOLO 2 - DOVERI<br />
Art. 6<br />
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere gli impegni di studio.<br />
Art. 7<br />
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale<br />
non docente e dei loro compagni un comportamento educato e rispettoso.<br />
Art. 8<br />
Gli studenti sono tenuti al rispetto delle strutture e ad un utilizzo corretto delle strumentazioni e dei<br />
sussidi didattici e a comportamenti che non arrechino danno al patrimonio della scuola. Eventuali<br />
danni saranno addebitati ai responsabili. Qualora all'interno di una classe non vengano individuati<br />
l'alunno o gli alunni direttamente responsabili del danno, il Dirigente scolastico, sentito il parere del
Consiglio di classe, valuta l'opportunità di suddividere il risarcimento tra tutti gli studenti della<br />
classe.<br />
Art. 9<br />
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico, fattore di<br />
qualità nella vita della scuola.<br />
In particolare sono tenuti a mantenere pulite le aule, a non danneggiare le pareti appendendo<br />
materiali fuori dagli spazi predisposti, a rispettare gli spazi esterni della scuola, gettando rifiuti o<br />
mozziconi di sigaretta negli appositi contenitori.<br />
TITOLO 3 - ASSENZE<br />
Art. 10<br />
Le assenze degli studenti devono essere motivate chiaramente.<br />
Le assenze, di durata non superiore ai 5 giorni consecutivi, sono giustificate dal docente della prima<br />
ora di lezione del giorno del rientro, previa presentazione del libretto personale, compilato in ogni<br />
sua parte e firmato da uno dei genitori, o da altro soggetto legittimato a farne le veci, o dallo<br />
studente stesso se maggiorenne.<br />
Le assenze pari o superiori a cinque giorni consecutivi sono giustificate dal Docente della prima ora<br />
del giorno del rientro. La documentazione medica esibita all’insegnante va presentata alla<br />
Segreteria dell’Istituto lo stesso giorno del rientro.<br />
Per le “assenze programmate” dalla famiglia e comunicate preventivamente alla scuola, non occorre<br />
al rientro alcun certificato medico.<br />
Art. 11<br />
Le astensioni collettive non sono assimilabili alle assenze giustificate.<br />
In caso di astensioni collettive, gli esercenti la patria potestà dovranno presentare sul libretto<br />
scolastico, una dichiarazione nella quale comunicano di essere a conoscenza della partecipazione<br />
dei propri figli all'astensione.<br />
Gli studenti maggiorenni presenteranno una dichiarazione di aver partecipato all'astensione<br />
collettiva. Queste dichiarazioni dovranno essere scritte nello spazio previsto per le comunicazioni<br />
scuola-famiglia e dovranno essere annotate sul registro di classe dai docenti, distinguendole dalle<br />
giustificazioni, nella stessa giornata, per assenze dovute ad altri motivi.<br />
Art. 12<br />
Lo studente che si presenti al rientro senza giustificazione, è ammesso con riserva e invitato a<br />
regolarizzare la sua posizione entro i due giorni successivi.<br />
Al terzo giorno, se sprovvisto di giustificazione potrà essere ammesso alle lezioni solo su espressa<br />
autorizzazione del Dirigente scolastico o di un suo Collaboratore delegato.<br />
Art. 13<br />
II controllo delle assenze viene effettuato periodicamente dal Coordinatore del Consiglio di classe.<br />
Nel caso di alunni segnalati per l'elevato numero di assenze, il Dirigente scolastico, o per sua delega<br />
il Coordinatore del Consiglio di classe, provvederà a convocare le famiglie per verificare l'effettiva<br />
gravità delle motivazioni addotte.
TITOLO 4 - ENTRATE<br />
Art. 14<br />
All'inizio di ogni anno scolastico, viene comunicato alle famiglie l'orario delle lezioni.<br />
L'accesso ai locali scolastici è consentito agli studenti dalle ore 7.45, in caso di maltempo dalle ore<br />
7.40.<br />
Art. 15<br />
I ritardi degli studenti, entro un massimo di 5 minuti, sono giustificati dall'insegnante in servizio<br />
alla prima ora di lezione.<br />
I ritardi superiori a 5 minuti comporteranno l'ammissione alla seconda ora e dovranno essere<br />
giustificati entro il giorno successivo.<br />
Le entrate in ritardo a scuola sono comunque consentite nel corso delle prime due ore di lezione.<br />
La motivazione deve essere sottoscritta da un genitore se lo studente è minorenne, o dallo stesso<br />
studente se maggiorenne.<br />
L'entrata in ritardo va segnata nel registro di classe.<br />
TITOLO 5 - USCITE<br />
Art. 16<br />
L'autorizzazione all'uscita spetta al docente dell'ora di lezione nella quale questa si verifica.<br />
Dell'autorizzazione all'uscita sarà fatta annotazione sul Registro di classe.<br />
Art. 17<br />
Non sono ammesse uscite prima della terza ora di lezione.<br />
Art. 18<br />
L'uscita degli studenti minorenni è subordinata alla presenza di un genitore o di un familiare<br />
maggiorenne, delegato per iscritto; tale presenza viene accertata da un collaboratore scolastico e<br />
comunicata al docente interessato.<br />
Non è accettata la comunicazione telefonica del genitore stesso.<br />
Art. 19<br />
Ogni studente può ottenere al massimo 5 permessi per il 1° quadrimestre e 7 per il 2° quadrimestre<br />
di ritardo o uscita anticipata, salvo eccezioni da documentare.<br />
La concessione di ulteriori permessi è di competenza del Dirigente scolastico.<br />
Art. 20<br />
ll controllo dei ritardi e delle uscite anticipate viene effettuato periodicamente dal Coordinatore del<br />
Consiglio di classe, che ove riscontri situazione di irregolarità, le comunica al Dirigente scolastico.<br />
Art. 21<br />
In caso di indisposizione sopravvenuta durante le ore di lezione sarà tempestivamente informata la<br />
famiglia con la quale si concorderà il da farsi.<br />
Art 22<br />
Gli studenti, che per motivi di trasporto chiedono l'autorizzazione di uscita anticipata o di entrata<br />
posticipata per l'intero anno scolastico, presenteranno la relativa richiesta in Segreteria entro le<br />
prime 2 settimane di lezione.
I permessi permanenti saranno autorizzati per iscritto dal Dirigente scolastico e inseriti nel Registro<br />
di classe.<br />
LIBRETTO PERSONALE<br />
Art. 23<br />
II libretto personale, documento scolastico ufficiale, deve essere accuratamente custodito, portato<br />
sempre a scuola e controllato assiduamente dai genitori.<br />
Le firme delle giustificazioni devono essere quelle depositate all'atto del ritiro del libretto e riportate<br />
sullo stesso.<br />
Copia del libretto è rilasciata solo dopo il versamento su c/c della quota prevista annualmente e<br />
dopo la compilazione, controfirmata dal genitore, del modulo rilasciato dalla Segreteria dell’Istituto.<br />
TITOLO 6 - INFORTUNI<br />
Art. 24<br />
La C.M. 14/9/1991 n. 279 e segg. dispongono l'obbligo a tutte le istituzioni scolastiche di stipulare<br />
apposito contratto assicurativo contro gli infortuni e le responsabilità civili verso terzi per tutti gli<br />
alunni. L'assicurazione contro gli infortuni prevede, quali condizioni generali, la copertura<br />
assicurativa per gli infortuni occorsi durante qualsiasi attività scolastica antimeridiana e<br />
pomeridiana deliberata dagli OO.CC. competenti.<br />
Le condizioni prevedono altresì la copertura assicurativa in itinere nel tragitto casa-scuola e<br />
viceversa. In caso di infortunio occorso durante le attività didattiche, l'insegnante presenta al<br />
Dirìgente scolastico apposita denuncia, contenente la relazione descrittiva dell'accaduto.<br />
Successivamente l'ufficio di segreteria trasmette alla Compagnia Assicurativa copia della<br />
documentazione relativa all'infortunio.<br />
Le famiglie degli alunni infortunati contatteranno direttamente la Compagnia Assicurativa per<br />
eventuali richieste di rimborso spese od altro.<br />
Attraverso specifici accordi contrattuali possono essere assicurati alle stesse condizioni previste per<br />
gli alunni anche i docenti e il personale ATA.<br />
Art. 25<br />
La scuola ha elaborato un piano di evacuazione da applicare in caso di pericolo, illustrato agli<br />
studenti dal coordinatore del Consiglio di classe all'inizio dell'anno scolastico.<br />
Art. 26<br />
E' proibito agli estranei l'accesso alle aule per comunicare con gli alunni.<br />
TITOLO 7 - COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI<br />
Art. 27<br />
La disciplina nella scuola è affidata al senso di responsabilità ed all'autocontrollo degli studenti ed<br />
alla responsabilità del Dirigente scolastico, del personale docente e non docente, dei genitori: in<br />
ogni caso i rapporti fra le diverse componenti saranno improntati al rispetto reciproco. La<br />
puntualità, essenziale per lo svolgimento proficuo dell'attività pedagogico-didattica, deve essere<br />
rispettata rigorosamente da tutte le componenti della scuola. Durante le lezioni e ogni altro tipo di<br />
attività didattica, per giustificati motivi, può uscire dalla classe uno studente alla volta. Gli studenti<br />
non possono essere allontanati dall'aula dai docenti.
Eventuali comportamenti scorretti dovranno essere registrati sui registri di classe e comunicati al<br />
Dirigente scolastico.<br />
La responsabilità della vigilanza nei corridoi o nei locali di servizio spetta in via ordinaria al<br />
personale A.T.A. che ha, pertanto, l'obbligo di far rispettare le norme di comportamento previste.<br />
Durante il cambio dell'ora e all'intervallo il comportamento deve essere educato e tale da non<br />
rendere più gravoso il lavoro del personale.<br />
L'Istituto non é responsabile di quanto lasciato incustodito nell'ambito della scuola. Nei locali<br />
scolastici, compresi i locali di servizio, è fatto divieto di fumare. Gli alunni sono tenuti ad osservare<br />
un comportamento socialmente e moralmente responsabile dentro la scuola.<br />
L'abbigliamento deve essere adeguato all'istituzione scolastica.<br />
E' vietato portare a scuola oggetti estranei all'attività didattica e che possano rappresentare un<br />
pericolo per gli altri.<br />
E' altresì vietato tenere accesi telefoni cellulari e strumenti di registrazione durante le ore di lezione,<br />
e, durante le prove scritte, è fatto obbligo consegnarli al Docente. Qualora gli studenti non rispettino<br />
tale divieto, il telefono o quant’altro verrà preso in custodia dal Dirigente scolastico e riconsegnato<br />
a un genitore.<br />
TITOLO 8 - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI<br />
Art. 28<br />
Gli studenti hanno diritto di riunirsi in Assemblea di istituto e di classe. I rappresentanti degli<br />
studenti nei Consigli di classe e nel Consiglio di istituto possono costituire un comitato studentesco,<br />
che ha la facoltà di esprimere pareri e formulare proposte direttamente al Consiglio di istituto.<br />
Art.29<br />
Per evidenti ragioni organizzative, è necessario che la richiesta di assemblea, con la data di<br />
convocazione e l'ordine del giorno, sia presentata al Dirigente scolastico, con un anticipo di cinque<br />
giorni e, per l’Assemblea di classe, è necessaria la previa presa di conoscenza dei Docenti coinvolti<br />
nell’effettuazione oraria della stessa.<br />
Art. 30<br />
E' possibile lo svolgimento di una Assemblea di istituto e di una di classe al mese, nel limite, la<br />
prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'Assemblea di classe non può<br />
essere tenuta sempre nel medesimo giorno della settimana durante l'anno scolastico e nelle<br />
medesime discipline, sempre che non sia già avvenuta una necessaria rotazione. Alle assemblee di<br />
istituto, svolte durante l'orario delle lezioni ed in numero non superiore a quattro, può essere<br />
richiesta la partecipazione di esperti in problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli<br />
studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno; la partecipazione deve essere<br />
autorizzata dal Consiglio di Istituto. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di istituto<br />
designano di volta in volta un moderatore.<br />
Art. 31<br />
Non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di<br />
Istituto possono assistere, oltre al Dirigente scolastico, i docenti che lo desiderano oltre ai Docenti<br />
in servizio e responsabili della sorveglianza durante l’Assemblea d’istituto. Il moderatore<br />
dell'assemblea, il Dirigente scolastico o un suo delegato hanno la facoltà di scioglierla, nel caso in<br />
cui lo svolgimento non risulti regolare.
TITOLO 9 - PROVVE<strong>DI</strong>MENTI <strong>DI</strong>SCIPLINARI<br />
Art. 32<br />
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di<br />
responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e alla formazione<br />
della coscienza civile.<br />
Art. 33<br />
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari<br />
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.<br />
Art. 34<br />
Nell'istituto è insediato l'Organo di garanzia, composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, dal<br />
collaboratore-vicario, da un docente designato dal Collegio dei docenti, da uno studente designato<br />
dal Comitato studentesco e da un genitore designato dai genitori presenti nel Consiglio d’istituto..<br />
L'organo ha durata annuale.<br />
Art. 35<br />
Sono considerate mancanze da sanzionare:<br />
Assenteismo abituale;<br />
Disturbo ripetuto delle lezioni e delle attività didattiche;<br />
Comportamenti in contrasto con quanto stabilito nell'art. 27;<br />
Comportamenti irrispettosi nei confronti del personale della scuola e degli alunni;<br />
Comportamenti pericolosi, specie nei laboratori, nelle aule speciali, nelle palestre e durante le uscite<br />
didattiche;<br />
Violenza fisica e/o verbale e/o psicologica;<br />
Danneggiamenti intenzionali di strutture e di materiali;<br />
Furti;<br />
Detenzione di oggetti pericolosi o illeciti;<br />
Atti di bullismo.<br />
Art. 36<br />
Le punizioni disciplinari previste, da irrogare in relazione alla gravità e alla recidività della<br />
infrazione, sono:<br />
1. ammonizione verbale;<br />
2. ammonizione individuale scritta, annotata sul Registro di classe e sul libretto personale<br />
dell'alunno;<br />
3. ammonizione individuale scritta, annotata sul Registro e sul Libretto personale dal Dirigente<br />
scolastico;<br />
4. sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, stabilita dal Consiglio di classe;<br />
5. allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni o fino al termini<br />
dell’anno scolastico, stabilito dal Collegio dei Docenti, ai sensi del comma 9 dell'art. 4 dello Statuto<br />
delle studentesse e degli studenti.<br />
Art. 37<br />
Tutte le sanzioni disciplinari hanno rilevanza per la valutazione del comportamento che, a sua volta,<br />
concorre alla valutazione generale del profitto.<br />
Art. 38<br />
E' facoltà degli organi irroganti deliberare sanzioni ispirate al principio della riparazione del danno,<br />
applicandole anche sotto forma di attività da svolgere in favore della comunità scolastica.
Art. 39<br />
Contro le sanzioni disciplinari decise dal Consiglio di classe, gli studenti, entro quindici giorni dalla<br />
comunicazione della loro irrogazione, possono ricorrere all'Organo di garanzia interno alla scuola,<br />
tramite richiesta scritta. Qualora l'Organo di garanzia lo ritenesse necessario od opportuno, potrà<br />
essere , disposta l' audizione del Docente del Consiglio di classe che ha irrogato la sanzione e dello<br />
studente al quale è stata comminata, assistito - se minorenne - da uno dei genitori.<br />
Art. 40<br />
E' facoltà di ogni studente inoltrare reclami, di cui si assume la responsabilità. Non saranno accolti<br />
reclami anonimi. I reclami possono essere in forma scritta o verbale e saranno raccolti dal Dirigente<br />
scolastico.<br />
TITOLO 10 - SPAZI E STRUTTURE - COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE -<br />
ALBO<br />
Art. 41<br />
I regolamenti di utilizzo dei laboratori di fisica, di scienze e chimica , di informatica e dell'aula<br />
multimediale, in appendice al testo, fanno parte integrale del presente regolamento.<br />
Art. 42<br />
Le modalità di comunicazione con le famiglie vengono stabilite all'inizio dell'anno scolastico dal<br />
Collegio dei docenti. Il calendario e le modalità di ricevimento dei genitori da parte dei docenti<br />
sono comunicati per circolare.<br />
Art. 43<br />
Ogni studente, a titolo personale o di un gruppo, ha diritto ad esporre nello spazio a ciò destinato,<br />
previo visto del Dirigente scolastico, avvisi, comunicazioni, manifesti, documenti e simili. Non<br />
sono ammesse affissioni fuori degli spazi stabiliti o affissioni anonime. Sono vietate affissioni di<br />
propaganda partitica o di natura commerciale e in contrasto con le leggi. Le affissioni nelle aule<br />
sono autorizzate dal docente Coordinatore di classe, nel rispetto degli arredi e delle norme<br />
precedenti.<br />
TITOLO 11 - ORGANI COLLEGIALI<br />
Art. 44<br />
La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento degli Organi Collegiali sono<br />
stabilite dalla normativa vigente<br />
La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta per iscritto con un congruo anticipo,<br />
(almeno cinque giorni, tre in caso di comprovata urgenza). La convocazione deve contenere l'ordine<br />
del giorno della riunione.<br />
Le sedute del Consiglio di istituto sono aperte al Pubblico. Nel caso siano posti in discussione<br />
problemi riguardanti singole persone, le funzioni devono svolgersi senza il pubblico presente.