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Nino Paolantonio - Giustamm.it

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Presentazione agli atti del convegno<br />

L’azione di null<strong>it</strong>à ed il giudice amministrativo<br />

Giornate di studio sulla giustizia amministrativa dedicate ad<br />

Eugenio Cannada-Bartoli<br />

Siena, Certosa di Pontignano<br />

22 – 23 giugno 2007<br />

1. Derogando agli standards ed<strong>it</strong>oriali della rivista, da<br />

sempre tempestiva nell’accogliere i contributi scientifici prodotti<br />

nell’amb<strong>it</strong>o di convegni, seminari, giornate di studio e dibatt<strong>it</strong>i di<br />

particolare interesse scientifico, purtuttavia solo con la pubblicazione<br />

dei testi delle relazioni e degli interventi, avverto la necess<strong>it</strong>à di<br />

accompagnare agli autorevoli contributi resi nel convegno senese,<br />

che offriamo all’attenzione dei nostri lettori, poche righe di<br />

“presentazione”,<br />

Preciso sub<strong>it</strong>o il significato del sostantivo; si tratta della<br />

semplice testimonianza di un ud<strong>it</strong>ore privilegiato, avendo assist<strong>it</strong>o ad<br />

un evento che – come i lettori avranno modo di constatare – si<br />

connota di un livello di approfondimento senza precedenti sul tema<br />

della null<strong>it</strong>à dell’atto amministrativo e dei rimedi giudiziari ad essa<br />

correlati, dall’entrata in vigore delle note riforme del 2005 alla l. n.<br />

241/1990.<br />

Perché allora una “testimonianza”, se gli atti del convegno<br />

certosino son qui sotto allegati Per tre ragioni.<br />

La prima: non tutte le relazioni sono state trasfuse in scr<strong>it</strong>to; e<br />

qui il mio comp<strong>it</strong>o si riduce a quello di cronista obbligato al massimo<br />

della sintesi (e per questo chiedo ammenda per le numerose,<br />

inev<strong>it</strong>abili lacune).<br />

La seconda: l’intens<strong>it</strong>à vibrante di tutti i contributi degli<br />

autorevoli relatori, provenienti dall’Accademia e dalle Magistrature<br />

Superiori, Ordinaria ed Amministrativa, spesso, inev<strong>it</strong>abilmente, in<br />

cordiale disaccordo su delicatissime tematiche di teoria generale, é<br />

stata mirabilmente moderata dai Presidenti delle due Sessioni di<br />

studio (il Presidente del Consiglio di Stato, Mario Egidio Schinaia<br />

nella prima giornata, ed il Presidente emer<strong>it</strong>o, Alberto De Roberto,<br />

nella seconda), e rigorosamente quanto discretamente coordinata e<br />

contenuta dall’Amico e Collega al quale dobbiamo, or sono sei anni,<br />

queste giornate di studio: il prof. Fabio Francario.


La terza (la più importante): mai come in quest’ultima<br />

occasione, credo, la presenza viva, palpabile, del pensiero di Eugenio<br />

Cannada-Bartoli s’è offerta alla med<strong>it</strong>azione dei relatori e<br />

dell’ud<strong>it</strong>orio; e poiché chi scrive è in eterno ed incolmabile deb<strong>it</strong>o<br />

con la disponibil<strong>it</strong>à, la pazienza, ed anche l’affetto di Uomini come<br />

Eugenio Cannada-Bartoli, queste righe sono un obbligo. Un obbligo<br />

nei confronti del Maestro cui i convegni senesi sono annualmente<br />

dedicati; un obbligo nei confronti di Fabio Francario, uno dei pochi<br />

(credo il secondo, in ordine cronologico) Suoi allievi diretti; un<br />

obbligo nei confronti dei tanti Colleghi ed Amici che non posso<br />

nominare per esigenze di spazio – e sono davvero tanti – che, come<br />

chi scrive, si sentono allievi “indiretti”, e non solo di dir<strong>it</strong>to, di<br />

Eugenio Cannada-Bartoli: uno dei più grandi Giuristi del secolo<br />

ventesimo, mancatoci nell’anno 2000, come pochi altri Maestri della<br />

Sua statura – ironia della sorte – proprio mentre noialtri ci<br />

affacciavamo alle “rivoluzioni copernicane” del dir<strong>it</strong>to<br />

amministrativo del terzo millennio.<br />

2. Ecco cosa i lettori non troveranno negli atti del<br />

convegno senese.<br />

Fra tutte, la mirabile sintesi, del prof. Alberto Romano, delle<br />

diverse, articolate e spesso contrapposte posizioni emerse sul tema,<br />

specie in punto di attribuzione della giurisdizione a fronte di atti<br />

nulli. Riaffermando la tradizionale riconduzione della problematica<br />

della null<strong>it</strong>à nell’alveo dei lim<strong>it</strong>i interni alla giurisdizione, la sintesi<br />

ha sottolineato come la null<strong>it</strong>à possa essere oggi conosciuta tanto dal<br />

giudice ordinario quanto da quello amministrativo, a seconda che a<br />

quest’ultimo sia devoluta, o meno, la giurisdizione esclusiva sulla<br />

materia oggetto del processo.<br />

Nella tavola rotonda del sabato è spiccata la lucida<br />

illustrazione del prof. Leopoldo Mazzarolli: pur vistosamente non<br />

entusiasta della novella del 2005, anch’Egli ha condiviso la tesi<br />

“tradizionale” della null<strong>it</strong>à giuridica (quod nullum est nullum<br />

produc<strong>it</strong> effectum), ammonendo che, al più, la null<strong>it</strong>à può<br />

manifestarsi come fatto giuridicamente rilevante, mai come effetto<br />

dell’atto; in estrema sintesi, può parlarsi, quoad effectum, di null<strong>it</strong>à<br />

dell’atto, giammai di atto nullo, ché diversamente si cadrebbe in una<br />

contradictio in adiecto.<br />

Decisamente cr<strong>it</strong>ico nei confronti dell’art. 21 septies il prof.<br />

Filippo Satta, che ha rammentato all’ud<strong>it</strong>orio come il regime<br />

civilistico della (o delle) null<strong>it</strong>à si riferisca alla figura del contratto,


ossia ad un atto d’autonomia privata fonte di un accordo libero,<br />

seppur causalmente lim<strong>it</strong>ato, delle parti: di qui l’inutil<strong>it</strong>à (se non il<br />

vizio concettuale), a parere dell’illustre Studioso, di una disciplina<br />

pos<strong>it</strong>iva sulla null<strong>it</strong>à di un atto unilaterale espressione d’autor<strong>it</strong>à.<br />

Il prof. Franco G. Scoca ha ricordato che le cause di null<strong>it</strong>à<br />

tipizzate dall’art. 21 septies sono tutte ascrivibili a vicende<br />

processuali e che la giurisprudenza é sempre stata in grado di<br />

ravvisare casi di invalid<strong>it</strong>à “forte”, senza particolare necess<strong>it</strong>à di una<br />

disciplina pos<strong>it</strong>iva delle fattispecie astratte; sul versante della tutela,<br />

Scoca ha espresso perpless<strong>it</strong>à sulla possibil<strong>it</strong>à di estendere il regime<br />

processuale dell’azione di annullamento alla c.d. azione di null<strong>it</strong>à.<br />

Di diverso avviso il prof. Vincenzo Cerulli Irelli, secondo cui<br />

l’art. 21 septies ha eliminato defin<strong>it</strong>ivamente il dissidio<br />

giurisprudenziale sulla giurisdizione nei confronti degli atti emessi in<br />

carenza “in concreto” di potere, facendo proprio il noto orientamento<br />

del Consiglio di Stato; il prof. Cerulli Irelli ha ribad<strong>it</strong>o che il<br />

problema del riparto di giurisdizione in punto di azione di null<strong>it</strong>à va<br />

risolto alla stregua del cr<strong>it</strong>erio, di rango cost<strong>it</strong>uzionale, fondato sulla<br />

distinzione tra le s<strong>it</strong>uazioni soggettive tutelate.<br />

Il prof. Domenico Sorace ha ricordato la difficoltà, in<br />

dottrina, di individuare, con sufficiente concordia, gli “elementi<br />

essenziali” del provvedimento – di qui l’apprezzamento per il<br />

contenuto indefin<strong>it</strong>o della norma – ed ha manifestato l’auspicio che<br />

l’azione di null<strong>it</strong>à (il cui Giudice va individuato alla stregua della<br />

distinzione tra s<strong>it</strong>uazioni giuridiche soggettive) sia contenuta entro<br />

termini di decadenza non eccessivamente brevi, ma neppure troppo<br />

lunghi (se non illim<strong>it</strong>ati: leggi, imprescr<strong>it</strong>tibil<strong>it</strong>à dell’azione di<br />

annullamento).<br />

Ha concluso la sessione del sabato la relazione di sintesi del<br />

prof. Villata, che ha condiviso la posizione del prof. Scoca ed ha<br />

osservato che le fattispecie di provvedimento amministrativo nullo<br />

sono, in fondo, trascrizione pos<strong>it</strong>iva di principi giurisprudenziali<br />

consolidati, fermi alcuni distinguo per la particolare ipotesi di cui al<br />

comma 2° dell’art. 21 septies.<br />

3. Chiudo con un grazie: a Fabio Francario ed allo Studio<br />

senese, per averci regalato questa ulteriore ed importantissima<br />

occasione di elevato approfondimento scientifico; agli illustri<br />

relatori, interventori e discussants; all’ud<strong>it</strong>orio, folto, attento e<br />

partecipativo; ai lettori, che sapranno di certo apprezzare<br />

l’elevatissimo livello dei contributi che <strong>Giustamm</strong> ha l’onore di


pubblicare. E ovviamente ad Eugenio Cannada-Bartoli, di cui non<br />

spetta a me neppure tentare di tessere elogi, anch’Egli certamente<br />

compiaciuto della riusc<strong>it</strong>a del convegno.<br />

<strong>Nino</strong> <strong>Paolantonio</strong>

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