Nino Paolantonio - Giustamm.it
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Presentazione agli atti del convegno<br />
L’azione di null<strong>it</strong>à ed il giudice amministrativo<br />
Giornate di studio sulla giustizia amministrativa dedicate ad<br />
Eugenio Cannada-Bartoli<br />
Siena, Certosa di Pontignano<br />
22 – 23 giugno 2007<br />
1. Derogando agli standards ed<strong>it</strong>oriali della rivista, da<br />
sempre tempestiva nell’accogliere i contributi scientifici prodotti<br />
nell’amb<strong>it</strong>o di convegni, seminari, giornate di studio e dibatt<strong>it</strong>i di<br />
particolare interesse scientifico, purtuttavia solo con la pubblicazione<br />
dei testi delle relazioni e degli interventi, avverto la necess<strong>it</strong>à di<br />
accompagnare agli autorevoli contributi resi nel convegno senese,<br />
che offriamo all’attenzione dei nostri lettori, poche righe di<br />
“presentazione”,<br />
Preciso sub<strong>it</strong>o il significato del sostantivo; si tratta della<br />
semplice testimonianza di un ud<strong>it</strong>ore privilegiato, avendo assist<strong>it</strong>o ad<br />
un evento che – come i lettori avranno modo di constatare – si<br />
connota di un livello di approfondimento senza precedenti sul tema<br />
della null<strong>it</strong>à dell’atto amministrativo e dei rimedi giudiziari ad essa<br />
correlati, dall’entrata in vigore delle note riforme del 2005 alla l. n.<br />
241/1990.<br />
Perché allora una “testimonianza”, se gli atti del convegno<br />
certosino son qui sotto allegati Per tre ragioni.<br />
La prima: non tutte le relazioni sono state trasfuse in scr<strong>it</strong>to; e<br />
qui il mio comp<strong>it</strong>o si riduce a quello di cronista obbligato al massimo<br />
della sintesi (e per questo chiedo ammenda per le numerose,<br />
inev<strong>it</strong>abili lacune).<br />
La seconda: l’intens<strong>it</strong>à vibrante di tutti i contributi degli<br />
autorevoli relatori, provenienti dall’Accademia e dalle Magistrature<br />
Superiori, Ordinaria ed Amministrativa, spesso, inev<strong>it</strong>abilmente, in<br />
cordiale disaccordo su delicatissime tematiche di teoria generale, é<br />
stata mirabilmente moderata dai Presidenti delle due Sessioni di<br />
studio (il Presidente del Consiglio di Stato, Mario Egidio Schinaia<br />
nella prima giornata, ed il Presidente emer<strong>it</strong>o, Alberto De Roberto,<br />
nella seconda), e rigorosamente quanto discretamente coordinata e<br />
contenuta dall’Amico e Collega al quale dobbiamo, or sono sei anni,<br />
queste giornate di studio: il prof. Fabio Francario.
La terza (la più importante): mai come in quest’ultima<br />
occasione, credo, la presenza viva, palpabile, del pensiero di Eugenio<br />
Cannada-Bartoli s’è offerta alla med<strong>it</strong>azione dei relatori e<br />
dell’ud<strong>it</strong>orio; e poiché chi scrive è in eterno ed incolmabile deb<strong>it</strong>o<br />
con la disponibil<strong>it</strong>à, la pazienza, ed anche l’affetto di Uomini come<br />
Eugenio Cannada-Bartoli, queste righe sono un obbligo. Un obbligo<br />
nei confronti del Maestro cui i convegni senesi sono annualmente<br />
dedicati; un obbligo nei confronti di Fabio Francario, uno dei pochi<br />
(credo il secondo, in ordine cronologico) Suoi allievi diretti; un<br />
obbligo nei confronti dei tanti Colleghi ed Amici che non posso<br />
nominare per esigenze di spazio – e sono davvero tanti – che, come<br />
chi scrive, si sentono allievi “indiretti”, e non solo di dir<strong>it</strong>to, di<br />
Eugenio Cannada-Bartoli: uno dei più grandi Giuristi del secolo<br />
ventesimo, mancatoci nell’anno 2000, come pochi altri Maestri della<br />
Sua statura – ironia della sorte – proprio mentre noialtri ci<br />
affacciavamo alle “rivoluzioni copernicane” del dir<strong>it</strong>to<br />
amministrativo del terzo millennio.<br />
2. Ecco cosa i lettori non troveranno negli atti del<br />
convegno senese.<br />
Fra tutte, la mirabile sintesi, del prof. Alberto Romano, delle<br />
diverse, articolate e spesso contrapposte posizioni emerse sul tema,<br />
specie in punto di attribuzione della giurisdizione a fronte di atti<br />
nulli. Riaffermando la tradizionale riconduzione della problematica<br />
della null<strong>it</strong>à nell’alveo dei lim<strong>it</strong>i interni alla giurisdizione, la sintesi<br />
ha sottolineato come la null<strong>it</strong>à possa essere oggi conosciuta tanto dal<br />
giudice ordinario quanto da quello amministrativo, a seconda che a<br />
quest’ultimo sia devoluta, o meno, la giurisdizione esclusiva sulla<br />
materia oggetto del processo.<br />
Nella tavola rotonda del sabato è spiccata la lucida<br />
illustrazione del prof. Leopoldo Mazzarolli: pur vistosamente non<br />
entusiasta della novella del 2005, anch’Egli ha condiviso la tesi<br />
“tradizionale” della null<strong>it</strong>à giuridica (quod nullum est nullum<br />
produc<strong>it</strong> effectum), ammonendo che, al più, la null<strong>it</strong>à può<br />
manifestarsi come fatto giuridicamente rilevante, mai come effetto<br />
dell’atto; in estrema sintesi, può parlarsi, quoad effectum, di null<strong>it</strong>à<br />
dell’atto, giammai di atto nullo, ché diversamente si cadrebbe in una<br />
contradictio in adiecto.<br />
Decisamente cr<strong>it</strong>ico nei confronti dell’art. 21 septies il prof.<br />
Filippo Satta, che ha rammentato all’ud<strong>it</strong>orio come il regime<br />
civilistico della (o delle) null<strong>it</strong>à si riferisca alla figura del contratto,
ossia ad un atto d’autonomia privata fonte di un accordo libero,<br />
seppur causalmente lim<strong>it</strong>ato, delle parti: di qui l’inutil<strong>it</strong>à (se non il<br />
vizio concettuale), a parere dell’illustre Studioso, di una disciplina<br />
pos<strong>it</strong>iva sulla null<strong>it</strong>à di un atto unilaterale espressione d’autor<strong>it</strong>à.<br />
Il prof. Franco G. Scoca ha ricordato che le cause di null<strong>it</strong>à<br />
tipizzate dall’art. 21 septies sono tutte ascrivibili a vicende<br />
processuali e che la giurisprudenza é sempre stata in grado di<br />
ravvisare casi di invalid<strong>it</strong>à “forte”, senza particolare necess<strong>it</strong>à di una<br />
disciplina pos<strong>it</strong>iva delle fattispecie astratte; sul versante della tutela,<br />
Scoca ha espresso perpless<strong>it</strong>à sulla possibil<strong>it</strong>à di estendere il regime<br />
processuale dell’azione di annullamento alla c.d. azione di null<strong>it</strong>à.<br />
Di diverso avviso il prof. Vincenzo Cerulli Irelli, secondo cui<br />
l’art. 21 septies ha eliminato defin<strong>it</strong>ivamente il dissidio<br />
giurisprudenziale sulla giurisdizione nei confronti degli atti emessi in<br />
carenza “in concreto” di potere, facendo proprio il noto orientamento<br />
del Consiglio di Stato; il prof. Cerulli Irelli ha ribad<strong>it</strong>o che il<br />
problema del riparto di giurisdizione in punto di azione di null<strong>it</strong>à va<br />
risolto alla stregua del cr<strong>it</strong>erio, di rango cost<strong>it</strong>uzionale, fondato sulla<br />
distinzione tra le s<strong>it</strong>uazioni soggettive tutelate.<br />
Il prof. Domenico Sorace ha ricordato la difficoltà, in<br />
dottrina, di individuare, con sufficiente concordia, gli “elementi<br />
essenziali” del provvedimento – di qui l’apprezzamento per il<br />
contenuto indefin<strong>it</strong>o della norma – ed ha manifestato l’auspicio che<br />
l’azione di null<strong>it</strong>à (il cui Giudice va individuato alla stregua della<br />
distinzione tra s<strong>it</strong>uazioni giuridiche soggettive) sia contenuta entro<br />
termini di decadenza non eccessivamente brevi, ma neppure troppo<br />
lunghi (se non illim<strong>it</strong>ati: leggi, imprescr<strong>it</strong>tibil<strong>it</strong>à dell’azione di<br />
annullamento).<br />
Ha concluso la sessione del sabato la relazione di sintesi del<br />
prof. Villata, che ha condiviso la posizione del prof. Scoca ed ha<br />
osservato che le fattispecie di provvedimento amministrativo nullo<br />
sono, in fondo, trascrizione pos<strong>it</strong>iva di principi giurisprudenziali<br />
consolidati, fermi alcuni distinguo per la particolare ipotesi di cui al<br />
comma 2° dell’art. 21 septies.<br />
3. Chiudo con un grazie: a Fabio Francario ed allo Studio<br />
senese, per averci regalato questa ulteriore ed importantissima<br />
occasione di elevato approfondimento scientifico; agli illustri<br />
relatori, interventori e discussants; all’ud<strong>it</strong>orio, folto, attento e<br />
partecipativo; ai lettori, che sapranno di certo apprezzare<br />
l’elevatissimo livello dei contributi che <strong>Giustamm</strong> ha l’onore di
pubblicare. E ovviamente ad Eugenio Cannada-Bartoli, di cui non<br />
spetta a me neppure tentare di tessere elogi, anch’Egli certamente<br />
compiaciuto della riusc<strong>it</strong>a del convegno.<br />
<strong>Nino</strong> <strong>Paolantonio</strong>