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Testi - Camera dei Deputati

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CESARE DELL’ACQUA<br />

MILANO - DOTT. A. GIUFFRE’ - EDITORE - 1970<br />

Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata


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A mio padre<br />

Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata


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CAPITOLO I<br />

DEFINIZIONE, FONDAMENTO E LIMITI<br />

DELL’08TRUZIONISMO PARLAMENTARE<br />

SOMMARIO : 1) Note introduttive. - 2) Delimitazione concettuale dell‘ostruzionismo<br />

parlamentare. - 3) Osservazioni critiche in ordine<br />

al problema della legittimità del fenomeno ostruzionistico. - 4)<br />

Nuove considerazioni sul fondamento e sui limiti giuridici dell‘ostruzionismo<br />

parlamentare.<br />

1. Note introduttive<br />

Che l’ostruzionismo, inteso soprattutto nel suo ambito<br />

naturale - quello parlamentare (I) - non possa continua-<br />

(l) Sull’ostruzionismo parlamentare non sono numerose le trattazioni<br />

organiche ed esaurienti dedicate a questo aspetto della vita parlamentare<br />

dalla dottrina italiana.<br />

I1 fenomeno è stato però oggetto di particolare studio da parte<br />

di costituzionalisti e pubblicisti in genere, specie nel periodo cosiddetto<br />

> delle manifestazioni ostruzionistiche, quello compreso tra il<br />

1880 P il 1914.<br />

Fra le trattazioni organiche del tempo, segnaliamo soprattutto :<br />

ARANGIO RUIZ G., Istituzioni di diritto Costituzionale italiano, Torino<br />

1913; ARCOLEO G., 11 Gabinetto nei Governi parlamentari, Napoli,<br />

1881; BENTHAM G. e DUMONT S., La tattica purlamentare,<br />

in BiW. Sc. Pol. e Amm., serie I, vol. IV, Torino 1888; BLANC LOUIS,<br />

Copyright Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Riproduzione Riservata


8 L'ostruzionismo parlamentare<br />

re ad essere considerato, secondo i moduli cari ad una certa<br />

Histoire de la Constitution du 25 Février 1875, Paris 1875; BRUNIALTI<br />

A., Il Diritto Costituzionale e la Politica nella Scienza e nelle Iòstituzioni,<br />

in Bibl. Sc. Pol. e Amm. serie 11, vol. VII, Parte 1.' e 2:, Torino<br />

1896 ; BRUNIALTI A., Formazione e revisione delle Costituzioni moderne,<br />

in Bibl. .Sc. Pol. e Amm. Serie 2, Vol. 11, Torino 1895; BRYCE G., La Repubblica<br />

Americana, trad. Brunialti, in Bibl. Sc. Pol. e Amm., Serie 111,<br />

1916; BRYCE, Democrazie moderne, ed. it. 1931, Hoepli; CODACCI PISA-<br />

NELLI ALFREDO, Scritti di Diritto Pubblico, Città di Castello 1900; CON-<br />

TUZZI PAOLO, Diritto Costituzionale, I11 ed. Milano 1907; CORNEWALL D.<br />

SIR GEORGE, Qual'è la miglior forma di Governo, pref. Luzzatti, in Bibl.<br />

Sc. Pol e Amm., Serie I, vol. 11, Torino 1886; DARESTE F. R. e DARESTE P.,<br />

Les Constitutions Modernes, Challemel, Paris 1910 ; DE LESIGNANO PRIN-<br />

CESSE A., Constitutions des Pays Civilisées, 1880; DE PARIEN ESQUIRON,<br />

Principi della Scienza Politica, trad. ital., in Bibl. Sc. Pol. e Amrn., Serie<br />

I, vol. 11, Tonno 1888; FERRACCIU ANTONIO, Tendenze recenti del Costituzionalismo,<br />

Siena 1912; FLORIAN E., Trattato di Diritto Penale, vol.<br />

11, Delitti contro la sicurezza dello Stato, Vallardi, Milano 1915; HALLAN<br />

S., Storia Costituzionale d'Inghilterra, trad. it. cap. XVIII, in Bibl. Sc.<br />

Pal. e Amm. Vol. X, Torino 1912; LACRETELLE C., Historie de i'assémblée<br />

constituente, Paris 1885 ; LUZZATTI LUIGI, Corso di Diritto Costituzionale<br />

a2I'Univ. di Roma, anni 1908-1909; LUZZATTI L., Corso di Diritto Costituzionale,<br />

anni 1911-1912 ; MANZINI V., Trattato di Diritto Penale Italiano,<br />

ed. Bocca, Torino 1908; MICELI VINCENZO, Principi di Diritto Costituzionale,<br />

2: Ed., Soc. ed. Libraria, Milano 1913; MILL J. S., Il Governo Rap<br />

presentativo in Bibl. Sc. Pol. e Amm., Serie I, vol. 11, Torino 1886; MI-<br />

SPOULET G.B., La vie Parlementaire à Rome sous la République, Paris<br />

1897; NAPODAMO GABRIELE, I delitti contro la sicurezza dello Stato, ed.<br />

Libraria, Milano 1909; NOCITO P., Corso di Diritto Penale. Reati contro il<br />

Diritto Politico, Roma 1901 ; ORLANDO V. E., La Resistenza politica individuale<br />

e collettiva, Palermo 1885, Bibl. Sc. Pol. e Amm., Serie I, vol. V,<br />

Torino 1890; ORLANDO V. E., Principi di Diritto Costituzionale, Firenze<br />

1894; Id., Corso di Diritto Pubblico interno, Teorica della Legislazione e<br />

del Governo, anno 1911-1912; ORREI E., Corso di Diritto Costituuzionale,<br />

vol. I, Sampaolesi, Roma 1900; PALMA LUIGI, Le Costituzioni <strong>dei</strong> Popoli<br />

Liberi, Cap. I, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII. <strong>Testi</strong> delle<br />

Costituzioni <strong>dei</strong> principali Stati del mondo, in Bibl. Sc. Pol. e Amm.<br />

Serie 11, vol. 11, Torino 1886; PIERRE., Traité de Droit Politique éleotoral<br />

e parlementaire, Paris 1894; POUDRA G. e PIERR E., Trattato pratica del<br />

Diritto Parlamentare, trad. it., Torino 1888 ; PRESUTTI ENRICO, Diritto<br />

Costituzionale, Napoli 1915; RACIOPPI F. e BRUNELLI I., Commento allo<br />

Statuto del Regno, pref. Luzzatti, Torino 1909; RACIOPPI F., Ordinamenti<br />

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Definiz., fondamento e limiti del2'ostruzion. parlam. 9<br />

tradizione dottrinale, come un fenomeno essenzialmente ex-<br />

degli Stati liberi d'Europa, Milano 1890; SANTI-ROMANO, Nozione e natura<br />

degli Organi Costituzionali dello Stato, Palermo 1892; ROULHIÈRE A.,<br />

Histoire de l'Anarchie de Pologne, Paris 1893; TAMRARO I., Diritto Costituzionale,<br />

Milano 1907 ; TODD A., Il Governo Parlamentare in Inghilterra,<br />

trad. it., Torino 1887 ; WILSON, Le Gouvernement Congressionel, trad.<br />

franc., Paris 1890.<br />

Fra la dottrina italiana, rilevanti i contributi portati al tema da<br />

FERRACCIU A., L'ostruzione parlamentare davanti al diritto ed alla politica<br />

costituzionale, in I1 Filangieri 1901 ; FERRI E., Battaglie Parlamentari<br />

- Una campagna ostruzionistica, Ed. Lombarda, Milano 1900; GA-<br />

LEOTTI U., Principii regolatori delle assemblee, Bocca ed., Torino 1900;<br />

GALEOTTI U., Il regolamento della <strong>Camera</strong> commentato, Tipografia <strong>Camera</strong><br />

<strong>dei</strong> Dep., Rowa 1902. Importanti cenni anche in JELLINEK G.,<br />

Die Parlamentariscke obstruktim, Berlin 1911 ; JELLINEK G., Allgemeine<br />

Staatslekere, I11 ed., 1921, 363, 791 ; KELSEN, Allgemeine staafslekere,<br />

rist. Bad Homburg v. d. Hujhe, 1966, 355; MANCINI M. e GALEOTTI U.,<br />

Norme e Usi del Parlamento italiano, tip. Cam. <strong>dei</strong> Dep., Roma 1887;<br />

MASSON H., De l'obstruction parlementaire, Monnerville, Montauban,<br />

1902; MICELI V., Le quorum dans les assémblées politiques, in Revue du<br />

Droit Public, 1992, 93 e ss.; MOREAU F. e DELPECH, Les réglements des<br />

assemblées legislatives, vol. I e 11, Paris 1907; MOREAU F., L'initiative<br />

parlementaire, in Revue du Droit Public, 1901, vol. XV, 291-296; MORINI<br />

C., La decadenza del sentimento monarckico in Italia, Firenze 1900;<br />

RADNITZKY, Das Wesen der Obstrttktiontaktik, in Grunhuts Zeitschrift,<br />

XXXI,1904, 465 e ss.; RAYNAERT A., Du pouvoir disciplinaire dam les assemblées<br />

parlementaires, Bruxelles, 1880 ; SANTI ROMANO, Sulla natura<br />

<strong>dei</strong> Regolamenti delle Camere Parlamentari, in Archivio Giuridico, vol.<br />

LXXV, 3'58 ; SAMUEL RENÉ, Parlementarisme, in La Grande Enciclopedie,<br />

vol. XV, 1128; SCHWARTZ, Die Recktslehere der Obstruktion, in Grunhiits<br />

Zeitschrift, XXXIII, 1906, 33 e ss. ; SONNINO S., I decreti legge ed il Regolamento<br />

della <strong>Camera</strong>, in Nuova Antologia, nov. 1899, vol. 84, 296-308;<br />

SIOTTO PINTOR M., Di una interpretazione dell'art. 45 dello Statuto, in<br />

Rivista di Diritto Pubblico, 1909, parte l:, 322-344; SAREDO G., Codice costituzionale<br />

del Regno d'Italia, Torino 1893 ; TAMBARO I., Minoranza, in<br />

Digesto italiano, vol. XV, 625 e ss.; VITTMAYER, Demokratie und Parlamentarismus,<br />

Breslavia 1928, I5 ss. ; ZENKER, Das Parlamentarismus,<br />

Wien 1914, 37 ss.<br />

Per la dottrina italiana più recente, cfr. MELONI, L'ostruzionismo<br />

parlamentare, in Annali dell'università di Macerata, Milano, 1951, XVIII,<br />

171 ss.; TABACCHI, L'ostruzionismo parlamentare nella dottrina e nella<br />

prassi costituzionale, in Montecitorio 1952, n. 12, 7 e ss.; CRISAFULLI, La<br />

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10 L'ostruzionismo parlamentare<br />

tragiuridico e in gran parte anacronistico (2),<br />

anche alcuni<br />

maggioranza parlamentare ed i suoi limiti in Italia, in Società, 1952,<br />

678 e ss.; MOHRHOFF, Ostruzionismo, in Novissimo Digesto Italiano XII,<br />

289 ss.; CALAMANDREI, L'ostruzionismo di maggioranza, in I1 Ponte, 1953,<br />

129 ss., 274 ss.; SAILIS, Rapporto fiduciario tra Governo e Camere nel<br />

regime parlamentare, in Studi Economico-giuridici della facoltà di Giurisprudenza<br />

dell'liniv. di Cagliari, XXXVI, Padova 1953, 264 ss.; ASTRALDI<br />

e COSENTINO, I nuovi regolamenti <strong>dei</strong> Parlamento italiano, Roma 1950, 51<br />

ss. ; LONGI, Ostruzionismo parlamentare in Scritti vari in materia costituzionale<br />

e parlamentare, Milano 1953, 13 ss. ; VIGONI, Questioni procedurali<br />

e costituzionali nel dibattito sulla legge elettorale, in Montecitorio 1953,<br />

n. 2; PRETI, Il Governo nella Costituzione Italiana, Milano 1954, 180;<br />

DELL'ACQUA C., Nuovi spunti in tema di ostruzionismo parlamentare, in<br />

Scritti in onore di Alfonso Tesauro, Giuffrè 1968, 923 ss.<br />

Un ampio ed informato studio è stato di recente dedicato all'argomento<br />

dal BASSANINI, L'ostruzionismo nella maggioranza, relazioni sociali,<br />

Milano 1967; V. inoltre TRAVERSA e CICCONETTI, Ostruzionismo e antiostruzionismo<br />

: cronaca della più lunga seduta parlamentare, in Foro<br />

Amministrativo, 1967, 111, 625; VALENTINO, L'Ostruzionismo in Parlamentu,<br />

in Cronaohe legislative, dic. 1967, 3 ss.; ZAMPETTI, L'ostruzionismo ai<br />

Senato. Note sugli aspetti procedurali del problema, in Concretezza,<br />

1968, n. 5, I1 ; TERZI, La tecnica dellbstruzionismo e dell'antiostruzionismo,<br />

in Riv. Trim. di Sc. Pol. e dell'Amm. 1968, nn. 2 e 3.<br />

Fra i testi istituzionali, fra gli altri, v. MORTATI, Istituzioni di diritto<br />

pubblico, Padova 1962, 435-436 ; PERGOLESI, Diritto Costituzionale, XI1 ed.<br />

Padova 1958, 367 ss.; BARILE PAOLO, Corso di diritto costituzionale, Padova<br />

1962, 105 ; BISCARETTI DI RUFFÌA, Diritto costituzionale, VI1 ediz.,<br />

Napoli 1965, 353 ss.; VIRGA, Diritto costituzionale, Palermo 1955, 197.<br />

Importante è il contributo del BURDETTE, per quanto riguarda l'ostruzionismo<br />

americano; v. infatti, BURDETTE, Filibustering in the Senate,<br />

1949, 371 ss.<br />

Fra gli altri cfr. ERSKINE MAY, Treatise on the Law, Privileges, Proceeding,<br />

and Usage of Parliament, XVII ed., London 1964,466 ss.; GORDON,<br />

Il Parlamento inglese, trad. it., Milano 1950; CAMPION, An introduction to<br />

the procedure of the House of Commons, London 1950, 29; GALLOWAY,<br />

The legislative Process in Congress, New York, VI rist. 1964, 559 ss.;<br />

RIDDIK, The US. Congress Organization and Procedure, Manassas 1949,<br />

371 ss.; MORRISON H., Government and Parliament, third ed. London<br />

1964, 110-112.<br />

(I) Conforme MOHRHOFF, (L'ostruzionismo parlamentare cit., 289)<br />

il quale riconosce che


Definiz., fondamento e limiti dell’ostruzion. parlam. 11<br />

recenti episodi della nostra vita parlamentare sembrano costituire<br />

una nuova conferma (”.<br />

I1 fenomeno ostruzionistico si presenta, ad un primo<br />

sguardo non meramente superficiale, assai più complesso e<br />

articolato di quanto potrebbe ritenere una certa tradizionale<br />

dottrina pubblicistica, anche recente. Da un lato 6 relativamente<br />

semplice indicare l’ostruzionismo come l’attività di un gruppo<br />

(o di vari gruppi) più o meno numeroso di minoranze organizzate<br />

allo scopo di impedire o anche solo di ritardare sistematicamente<br />

la normale attività legislativa (4) con l’obiettivo,<br />

non sempre apertamente professato, di prospettare alla<br />

pubblica opinione i pericoli rappresentati da un progetto di<br />

legge che si ritenga particolarmente lesivo <strong>dei</strong> diritti delle minoranze<br />

(5); dall’altro, è parimenti agevole rilevare come anche<br />

al presente, contenuta la sfera di estrinsecazione) posto completamente<br />

fuori causa, quasi si trattasse di un relitto storico, poiché permane<br />

perfettamente ipotizzabile il tentativo del ricorso ad esso e giuridicamente<br />

riconosciuta la sua ammissibilità in regime parlamentare ».<br />

(”) Cfr. TRAVERSA S., CICCONETTI S. M., Ostruzionismo e anti-ostruzionismo:<br />

cronaca della più lunga seduta, cit., 625 ss.<br />

(4) Cfr. TABACCHI, L‘ostrtizionismo parlamentare nella dottrina e<br />

nella prassi costituzionale, cit. 8-9 ss. Secondo questo A., l’ostruzionismo<br />

dovrebbe considerarsi non un fenomeno attinente alla s patologia<br />

)) parlamentare, ma al contrario, come un fenomeno del tutto normale<br />

in tutte le assemblee politiche. Del resto lo stesso NIGRO (L‘ostruzionismo<br />

parlamentare, cit.), ricorda non meno di cento campagne ostruzionistiche<br />

verificatesi nelle assemblee di vari paesi, particolarmente<br />

dal 1877 in poi. Esse in realtà furono caratterizzate dalle manifestazioni<br />

più varie e durarono da pochi giorni ad interi mesi, ad anzi si ricorda<br />

pure un caso famoso di ostruzionismo sistematico durato ben 16 anni<br />

(1897-1913) provocato dalle minoranze tedesche e ceke, al Reichsrath<br />

austriaco.<br />

(7 CALAMANDREI, (L’ostruzionismo di maggioranza, cit., 129), considera<br />

l’ostruzionismo parlamentare come una suprema arma di difesa<br />

della minoranza con la quale questa, servendosi a scopo ritardatore<br />

di tutti gli appigli offerti dalle norme che regolano la procedura del<br />

dibattito, cerca sistematicamente


12 L'ostruzionisrno parlamentare<br />

la più ampia ed


Definiz., fondamento e linriti dell’ostruzion. parlam. 13<br />

Se dunque il considerare l‘ostruzionismo parlamentare<br />

sotto l’unico angolo visuale rappresentato dall’attività dilatoria<br />

organizzata da una minoranza sembrerebbe voler trascurare<br />

quel fenomeno- anomalo ma ormai assai diffuso che va<br />

sotto il nome di ostruzionismo della maggioranza, non sempre,<br />

tuttavia, l’attività ostruzionistica posta in essere dalla minoranza<br />

si prefigge lo scopo - del resto sempre meritorio -<br />

di sensibilizzare l‘opinione pubblica nei confronti di un provvedimento<br />

ritenuto particolarmente dannoso per la democrazia<br />

parlamentare: vi sono esempi di ostruzionismo, nella storia<br />

<strong>dei</strong> moderni parlamenti europei e anglosassoni, che sembrerebbero<br />

indicare esattamente l’opposto, e cioè la ferma determinazione<br />

di bloccare a tempo indeterminato i normali lavori<br />

di produzione legislativa, eventualmente anche in dispregio<br />

delle attese e dell’interesse dell’opinione pubblica (*).<br />

lavoro, che, comunque, non sarebbe stato possibile concludere entro la<br />

fine della legislatura». E, più oltre, non ’è meno severo nei confronti<br />

dell’opposizione di sinistra (( intenvenuta tardivamente, così da poter disporre<br />

per le prossime ellezioni della possibilità di accusare la maggioranza<br />

di inadempienza programmatica e costituzionale x e più che altro<br />

intenta a sottolinea,re che solo grazie al suo decisivo apporto è stato pos<br />

sibile battere l’opposizione di destra, accusando nel contempo la maggioranza<br />

di aver implicitamente favorito l’ostruzionismo, presentando,<br />

a così breve scadenza dalla fine della legislatura, un progetto di legge<br />

fondamentale, quale quello sulla legge elettorale regionale.<br />

(*) Cfr. BASSANINI: Gli effetti della fine della legislazione sui procedimenti<br />

legislativi pendenti, Giuffrè, Milano 1968, 205 s. Secondo questa<br />

dottrina, nel già ricordato caso d‘ostruzionismo nei confronti della legge<br />

elettorale regionale, si sarebbe avuto il ricorso, da parte della minoranza<br />

di destra, ad una vera e propria forma di (( ricatto globale >>, attraverso<br />

il rinvio, in aula, di tutti i progetti di legge all’esame delle commissioni<br />

in sede legislativa, al fine di determinare indiscriminatamente<br />

la decadenza per fine legislatura. Effettivamente, nel tentativo di far desistere<br />

la maggioranza dall’approvare entro la fine della legislatura il<br />

d.d.1. sulle elezioni <strong>dei</strong> consigli regionali, i senatori <strong>dei</strong> gruppi parlamentari<br />

appartenenti al partito liberale e al M.S.I. chiesero, il 31 gennaio 1968,<br />

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14 L'ostruzionismo parlamentare<br />

Furono queste forme di ostruzionismo, chiaro indice di<br />

un imperfetto grado di sviluppo di civiltà parlamentare, a influire<br />

in misura determinante nella valutazione tradizionale del<br />

fenomeno,spesso considerato prova evidente della crisi del regime<br />

parlamentare rappresentativo (9).<br />

Simili pessimistiche analisi possono agevolmente comprendersi<br />

solo che si pensi al periodo (il più confuso e turbolento<br />

mai attraversato dai parlamentari continentali nell'intera<br />

loro storia) in cui vennero formulate: quello compreso<br />

tra l'ultimo decennio del secolo scorso e gli inizi del<br />

11900, sino alle soglie della prima guerra mondiale ('O).<br />

In quegli anni alcune Assemblee e prime fra tutte il Reichsrath<br />

austriaco e il Reichstag tedesco, furono teatro di incredibili<br />

manifestazioni di indisciplina e spesso di violenza, e non<br />

mancarono episodi in cui vennero trasformate in veri e propri<br />

campi di battaglia delle opposte fazioni in contesa (").<br />

Divenne fatto quasi abituale il perpetuarsi di quella manifestazione<br />

di autentica inciviltà parlamentare, che va sotto<br />

il rinvio in aula (richiamando gli articoli 72) Cost. e 26', Reg. Sen.) di tutti<br />

ti duecentocinquantanove progetti di legge all'esame delle Commissioni<br />

in sede deliberante.<br />

(3) Cfr. per tutti, l'autorevole opinione dello ZENKER, Das Parlamentarismus,<br />

cit., 146. Tale autore, sembra voler considerare l'ostruzionismo<br />

come lo stato di guerra <strong>dei</strong> partiti in parlamento, per cui sarebbe del<br />

tutto inutile discutere, in questo stato, di diritti e di doveri. Ma v. anche<br />

l'importante opera di JELLINEK G., Das recht der Mìnorita,ten, Wien<br />

1898, 36.<br />

('O) Cfr. KOLIER, Die Obstrukfion, Zurigo, 1910.<br />

(I1) Rimase famoso, come episodio di violenza mai più in seguito<br />

eguagliato ciò che accadde in Ungheria il 14 dicembre 1904. In questo<br />

giorno le minoranze ostruzionistiche guidate dagli Ugronisti e dagli<br />

indipendentisti di Kossuth, decisero addirittura di demolire l'aula delle<br />

riunioni al fine di impedire alla maggioranza di tenere regolarmente<br />

seduta e di deliberare; ed eseguirono in effetti il loro progetto in modo<br />

radicale. L'episodio è riportato da molti autori : v. ad esempio MOHRHOFF,<br />

Ostruzionismo parlamentare, cit., 292.<br />

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Definiz., fondamento e limiti dell'ostruzion. parlam. 15<br />

il nome di ostruzionismo fisico, per distinguerlo da quello<br />

parlamentare comunemente indicato come tecnico (").<br />

Le minoranze non si proponevano solo di abusare <strong>dei</strong> poteri<br />

regolamentari consentiti loro dai regolamenti interni delle<br />

Assemblee, ma anche di porre in essere tutti i possibili mezzi<br />

materiali necessari ad interrompere, impedire o disturbare i<br />

lavori parlamentari sino a ricorrere, se necessario, alla violenza<br />

fisica ('7.<br />

Non è quindi da stupirsi se accadde a più di uno studioso<br />

del tempo di preannunziare addirittura la fine del parlamentarismo,<br />

almeno nella sua forma classica, senza tuttavia rendersi<br />

conto che le istituzioni rappresentative riflettevano allora una<br />

ben più profonda crisi, prossima a sconvolgere, modificandole<br />

alle radici, le stesse forme di regime di numerosi Stati, anche<br />

perchè non più corrispondenti alle attese e alle aspirazioni di<br />

intere comunità nazionali (che appunto allora, per la prima<br />

volta, cominciavano a prendere coscienza della loro autonomia<br />

come di un proprio diritto) (").<br />

(I*) Questa distinzione .è accolta dalla generalità della dottrina. Per<br />

ulteriori approfondimenti e distinzioni, v. MELONI, L'ostruzionismo parlamentare,<br />

cit. 178.<br />

(") Cfr. LONGI, Ostruzionismo parlamentare, in Scritti vari in materia<br />

costituzionale e parlamentare, cit. 13 ss.<br />

(") Mirabile è l'interpretazione che, già allora il REDLICH nella sua<br />

opera fondamentale (Procedure of the House of Commons, 1908, 799 ss.)<br />

avanzava a spiegazione di quelle forme veramente u violente di ostruzionismo<br />

». E,gli infatti, dopo aver osservato che ogni sistema parlamentare<br />

moderno si fonda su certe convenzioni tacitamente accettate, così<br />

concludeva :


16 L’ostruzionismo parlamentare<br />

I grandi Stati, quali si presentavano prima dell’anno 1914,<br />

sembravano in effetti preannunciare, attraverso le travagliate<br />

vicende delle loro Assemblee, quelle profonde trasformazioni<br />

che in breve tempo avrebbero mutato la fisionomia politicocostituzionale<br />

dell’Europa.<br />

L’esame di questi primi ed importanti esempi di ostruzionismo<br />

ci fa comprendere le strette connessioni che queste forme<br />

G anomale >> di attività parlamentare intrattengono con altri<br />

fenomeni che non rientrano sempre nell’ambito strettamente<br />

giuridico. Non si può giungere comunque ad affermare, almeno<br />

a nostro avviso, che l’ostruzionismo rappresenti in definitiva<br />

una manifestazione più G politica >> che G giuridica >> e che possa,<br />

come tale, interessare solo indirettamente il campo del diritto<br />

costituzionale ( 15).<br />

Tale impostazione è chiaramente da respingere perchè, se<br />

è vero che le motivazioni - e spesso anche i fini - che stanno<br />

alla base della decisione della minoranza di ricorrere all’ostruzionismo,<br />

sconfinano assai spesso nel campo dell’opportunità<br />

politica, è altrettanto importante ricordare che gli strumenti<br />

che queste manovre spesso consentono sono unicamente (alme-<br />

duo, perché la sua filosofia politica è radicata in convinzioni politiche<br />

ancora più profonde e più salde, come i suoi sentimenti religiosi, la sua<br />

coscienza nazionale o (nel futuro) il desiderio di uguaglianza sociale ed<br />

economica, là il fondamento primario del governo parlamentare, la<br />

convenzione dietro al principio della maggioranza, perde la sua forza<br />

morale. Con esso il principio della protezione della minoranza, perde il<br />

suo sosteago ».<br />

(I’) Non è del resto sempre facile distinguere, nel diritto parlamentare<br />

la sfera giuridica da quella politica. Su questo non nuovo ma sempre<br />

stimolante problema, V. BRUNIALTI, Il diritto costituzionale e la politica<br />

nelle scienze e nelle istituzioni, cit., 30; SIOTTO PINTOR, I criteri<br />

direttivi di una concezione realistica del diritto pubblico, 1889, in Annali<br />

della Fac. di Giuris. dell’Univ. di Perugia, 190; ORLANDO, Principi di diritto<br />

costituzionale, V Ediz., 1920, 41-44.<br />

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Definiz., fondamento e limiti dell‘ostruzion. parlam. 17<br />

no nel caso dell’ostruzionismo tecnico) i regolamenti parlamentari<br />

(“).<br />

Non solo, ma l’ostruzionismo incide anche in forma gravemente<br />

negativa sull’attività di produzione legislativa, che è una<br />

delle funzioni su cui direttamente si fonda l’ordinamento costituzionale<br />

dello stato (”).<br />

Si tratta di motivi sufficienti, ci sembra, per affermare che<br />

lo studio di un tale fenomeno per l’ambito che gli è proprio e<br />

per gli effetti che produce, non può non interessare delicati<br />

problemi di diritto pubblico generale (la).<br />

In particolare, il primo grande problema che l’ostruzionismo<br />

immediatamente solleva, è quello di una corretta impostazione<br />

del rapporto maggioranza-opposizione, su cui si fonda<br />

ogni governo parlamentare (”).<br />

(I6) Sulla natura, sul fondamento e sui limiti gi’uridici <strong>dei</strong> regolamenti<br />

parlamentari, v. SANTI ROMANO, Sulla natura giuridica <strong>dei</strong> regolamenti<br />

parlamentari : in Archivio Giuridico, 1905, ora in Scritti minori,<br />

I, Milano 1950, 214 ss.; MARTINES, La natura giuridica <strong>dei</strong> regolamenti<br />

parlamentari in Sc. Giur. e Soc. della Fac. di Giur. dell’Univ. di Pavia,<br />

XXXIII, 1953 ; BON VALS~SSINA, Sui regolamenti parlamentari, Padova<br />

1955; TESAURO, Istiiuzioni di diritto pubblico, I, Torino 1960, 225.<br />

(I’) Cfr. fra i molti, l’utile studio del RUINI, La funzione legislativa,<br />

Milano 1953. Per uno sguardo panoramico sui molteplici problemi della<br />

produzione legislativa, v. PREDIERI, La produzione legislativa, in SAR-<br />

TORI - SOMOGYI - LOTTI - PREDIERI: Il Parlamento Italiano, Napoli 1963.<br />

(I’) Così FERRACCIU, L’ostruzione part., cit., 327 e segg.<br />

(9 Sul ruolo delle minoranze in un moderno regime parlamentare<br />

cfr. GORDON, Il parlamento inglese, cit., 109 ss.; ESMEIN u Eléments de<br />

droit constitutionel francais et compare, I, 1927, Paris, 348 e segg.;<br />

GUIZOT, Histoire des origines du gouvernement represéntatif en Europe,<br />

11, Bruxelles 1851, 190.<br />

Ma in generale una corretta importazione del rapporto maggioranza-opposizione,<br />

essenziale anche ai fini dell’attuazione della nostra<br />

carta costituzionale, v. CRISAFULLI, La maggioranza parlamentare e i<br />

suoi limiti in Italia, cit. 680 ss.; AMORTH, Maggioranza e minoranza nel<br />

parlamento italiano, in Antologia di Cronache Sociali, S. Giovanni Valdarno,<br />

1961, 177 ss.; BON VALSASSINA, Profilo dell’opposizione anticosti-<br />

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18 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Come si vede, non è problema di poco conto : lo stesso insorgere<br />

del fenomeno ostruzionistico indica, di per se stesso,<br />

quasi sempre una grave rottura nel rapporto fiduciario che<br />

sempre deve sorreggere la dialettica <strong>dei</strong> contrapposti schieramenti<br />

politici in Parlamento, al fine di assicurare un soddisfacente<br />

equilibrio del sistema costituzionale.<br />

Del rest4 che l’ostruzionismo parlamentare, sia per sua<br />

natura strettamente ed inscindibilmente connesso ad un certo<br />

tipo di rapporto dialettico maggioranza-opposizione, non solo,<br />

ma che questo stesso rapporto ne condizioni anche le forme<br />

ed i modi di attuazione, inducendo coloro che guidano la rappresentanza<br />

delle minoranze in Parlamento a ricorrere o<br />

meno a simile strumento (”) sembra ampiamente dimostrato<br />

dall’esame dell’evoluzione storica del fenomeno.<br />

Proprio sotto tale profilo non si ritiene possibile scindere<br />

l’esame storico dalla natura giuridica del fenomeno, giacchè<br />

l’uno aspetto influisce vicendevolmente sull’altro, a seconda<br />

tuzionale nello Stato contemporaneo, in Riv. Trim. di Dir. Pubblico,<br />

1951, 531 ss. ; BASSO, Natura e funzioni dell’opposizione dell’ordinamento<br />

costituzionale italiano, in, Studi sulla Costituzione, Milano 1958,<br />

11, 313 ss.; GUARINO G., Lo scioglimento delle Assemblee parlamentari,<br />

Napoli 1949, 211, 215.<br />

Numerosa sull’argomento anche la dottrina straniera : tra i contributi<br />

più direttamente in connessione con l’oggetto del nostro studio<br />

v. FRIEDRICH, Constitutional government and Democracy, 1949, 165 ss. ;<br />

KELSEN, La garantie juridictionelle de la Constitution in Rev. Dir. Pub.,<br />

1928, 204; BISCHOFF, Minority Rights and Majority Rule, in Virginia<br />

Law Rev. 1953, 607 ss., BURDEAU, L’évolution de la notion d’opposition,<br />

in Rev. int. d’kist. pol. et const., 1954, 119 ss., BELOFF, Tke leader of the<br />

Opposition, in Parl. Affairs, 1958, 155 ss., BODE, Ursprung und Begriff<br />

der Parlam. Opposition, Stuttgart 1962 ; DAHL, Opposition in Western<br />

Democracies, London 1965, CAPURSO, Limiti della sovranità negli ordinamenti<br />

democratici, Milano 1967, 5, ss.<br />

(”) In tal senso anche FRIEDRICH, Constitutional Government and<br />

Democracy, Boston 1949, 457 e ss.<br />

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Definiz., fondamento e limiti dell’ostruzion. parlam. 19<br />

del vario atteggiarsi delle diverse fasi politico-costituzionali<br />

attraversate dalle Assemblee rappresentative, che delle manovre<br />

ostruzionistiche subiscono le più gravi conseguenze.<br />

Necessita, dunque di studiare profondamente le ragioni<br />

storiche di un complesso, eterogeneo fenomeno : perché se<br />

indubbiamente, l’ostruzionismo parlamentare nella sua essenza,<br />

interessa principalmente l’ambito costituzionale è altresì<br />

vero che le sue radici più profonde raggiungono, spesso, il<br />

campo della discrezionalità politica (”).<br />

L’interesse che spesso gli storici hanno portato al fenomeno,<br />

è spiegato dal fatto che l’esame retrospettivo di un tipo<br />

particolare di ostruzionismo indica, assai spesso, anche il livello<br />

e la misura dello sviluppo di quella dialettica democratica<br />

maggioranza-opposizione che è l’unica, vera chiave di volta di<br />

ogni sistema democratico rappresentativo.<br />

Così lo storico come il giurista, potranno agevolmente rendersi<br />

conto che il massimo grado di raggiunto<br />

dalle manovre di ostruzionismo coincise sempre con un grave,<br />

anche se contingente, deterioramento nei rapporti fra maggioranza<br />

ed opposizione, mentre il fenomeno assunse aspetti assai<br />

meno aggressivi e pericolosi per l’istituto parlamentare con<br />

il progressivo attenuarsi <strong>dei</strong> contrasti fra le parti politiche in<br />

Parlamento.<br />

Ancora una volta, l’esperienza parlamentare britannica insegna<br />

in proposito : dopo un periodo dell’ostruzionismo<br />

inglese, impersonato dalla brigata irlandese di Parnell nel<br />

periodo 1877-1882 e in seguito dai conservatori contro il Fi-<br />

(”) Conforme GALEOTTI, Principi regolatori delle Assemblee, cit. 255<br />

e ss. Questo autore consi,dera l’ostruzionismo tecnico semplicemente<br />

come l’abuso delle facoltà consentite dai regolamenti delle Assemblee<br />

al fine di ostacolarne l’azione, o l’amministrazione.<br />

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20 L'ostruzionismo uarlamentare<br />

nance Bill (1909), il Parliament Bill (1911) e 1'Horne-Rule and<br />

Welsh Church Bills (1912-1914), si inaugurò un lungo periodo<br />

di relativa calma, in cui anche i rari episodi ostruzionistici<br />

non conobbero piU i passati splendori (").<br />

Questo lento decrescere dell'ondata ostruzionistica in Gran<br />

Bretagna nel periodo compreso fra le due guerre mondiali, dipendeva<br />

in realtà proprio dal profondo - anche se non sempre<br />

evidente in superficie - modificarsi <strong>dei</strong> rapporti sino<br />

ad allora intrattenuti fra i leaders delle due maggiori forze<br />

parlamentari inglesi. In proposito, una fondamentale importanza<br />

rivestirono nell'epoca proprio quegli accordi


Defniz., fondamento e limiti dell’ostruzion. parlam. 21<br />

italiana diretto contro l’adesione dell’Italia al Patto Atlantico<br />

Gli ultimi episodi ostruzionistici della vita parlamentare<br />

in Italia si ebbero nel 1951 contro la legge sulla difesa civile,<br />

nel 1953 contro la legge elettorale maggioritaria (26), nel 1962<br />

contro l’istituzione della regione Friuli-Venezia Giulia, nel<br />

1967-1968, in occasione della discussione parlamentare del d.d.1.<br />

sulle elezioni <strong>dei</strong> consigli regionali (”), nel 1969-1970 (tuttora in<br />

corso) contro la legge finanziaria regionale.<br />

A tale proposito fiorirono innumerevoli discussioni in dottrina<br />

circa la liceità o meno del ricorso a tale estremo strumento<br />

di difesa <strong>dei</strong> diritti delle minoranze, specialmente nei<br />

confronti dell‘episodio più recente, che parve a taluno, a differenza<br />

di quello avvenuto nel 1953, totalmente sprovvisto di<br />

legittimità (2E).<br />

(”) Cfr. MOHRHOFF, Ostruzionismo parlamentare, Montecitorio 1949,<br />

n. 6, 14 e ss.<br />

(z6) VIGONI, Questioni processuali e costituzionali nel dibattito sulla<br />

Legge elettorale, in Montecitorio, 1953 n. 2, 6 e ss.; L. ROSA, La legge<br />

elettorale del 1953 - Vicende della sua approvazione, in Agg. Soc. 1953,<br />

12, I ; PIERANDREI, Considerazioni Giuridiche sulle ultime elezioni politiche<br />

itaiiane e sulle leggi ad esse relative, in Jus. 1953, 344 e ss.; LAVAGNA,<br />

Il sistema elettorale nella costituzione italiana, in Riv. Trim. dir. pubblico<br />

1952, 849 e ss.; BARILE P., Corso di diritto costituzionale 1962, 54,<br />

83, 105; CRQSA, Diritto costituz., IV, Torino 1955, 275 e ss. PRETI, Diritto<br />

elettorale politico, Milano 1957, 11 e ss. Ma vedi soprattutto il discorso<br />

di CALAMANDREI, in Atti Cam. Dep., Vol. XXXVI, 43646-43656, Rist. ora in<br />

Scritti e discorsi politici, Firenze vol. 11, 302 e ss. E, dello stesso, Ragioni<br />

di una opposizione, in Nuova Repubblica, 1953, e ora in Scritti, cit. 11,<br />

310 e ss.<br />

A favore delle legittimità costituzionale della legge, v. TESAURO,<br />

Il disegno di legge per ia riforma elettorale, in Rass. Dir. Pubbl., 1952, I,<br />

341 e ss.<br />

(”) Cfr. BASSANINI, L‘ostruzionismo della maggioranza, n. 49 e s.;<br />

DELLIACQUA, Nuovi spunti in tema di ostruzionismo parlamentare, cit.<br />

923 e ss.<br />

*) In tal senso BASSANINI, L’ostruzionismo della maggioranza, cit.,<br />

50.<br />

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22 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

E’ interessante notare, per lo studioso di questi problemi,<br />

come si vada registrando, nei confronti di ogni manifestazione<br />

ostruzionistica, una lenta ma progressiva modizficazione nell’atteggiamento<br />

della dottrina, da una valutazione inizialmente<br />

totalmente negativa ad una posizione assai più possibilistica (”).<br />

In particolare, il punto ormai più dibattuto non è la legittimità<br />

in sé dello strumento procedurale considerato isolatamente,<br />

ma bensì l’esistenza di tutte quelle condizioni, non necessariamente<br />

giuridiche, che consentirebbero o escluderebbero,<br />

a seconda <strong>dei</strong> casi, il ricorso a un mezzo così radicale di<br />

lotta parlamentare.<br />

Gli argomenti portati a favore dell’una o dell’altra opinione<br />

risentono inevitabilmente della scarsa elaborazione dottrinale<br />

nei confronti di problemi che ci sembrano viceversa degni della<br />

massima attenzione e carichi di importanti implicazioni per la<br />

vita parlamentare, e, più in generale, per il corretto funzionamento<br />

di ciascun sistema costituzionale.<br />

Vi sono infine forme di ostruzionismo che posseggono caratteristiche<br />

particolari ed obbediscono a leggi proprie : basti<br />

pensare al filibustering nord-americano che divenne giustamente<br />

famoso per i suoi incredibili eccessi oratori, tali da giustificare<br />

l’atteggiamento in gran parte negativo della dottrina<br />

e della pubblica opinione nei suoi confronti (”).<br />

V’k da ricordare che in alcuni casi tali manovre riuscivano<br />

chiaramente agevole dalla stessa particolare struttura organiz-<br />

(”) V. TABACCHI, L‘ostruzionismo parlamentare, cit. 7, 8, e ss. V. fra<br />

gli ultimi, BENVENUTO e GIANNUZZI, Variazioni sull’ostruzionismo nella<br />

discussione della legge elettorale regionale al Senato, in Foro Amministrativo,<br />

1968, 324.<br />

vo) C,fr. BAILEY, Congress at work, 1965, spec. 75, 217, 253, 393, 456.<br />

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Definiz., fondamento e limiti dell’ostruzion. parlam. 23<br />

zatoria dell’Assemblea, comè il caso, notissimo, del Senato<br />

degli Stati Uniti (’l).<br />

In questa Assemblea assai spesso le manovre dilatorie assunsero<br />

forme così esasperanti - il metodo più comune era infatti<br />

quello di trarre vantaggio dalla regola tradizionale del<br />

Senato favorevole ad un N unlimited debate )) - da scadere<br />

in uno sterile e del tutto negativo tatticismo.<br />

Non si devono tuttavia dimenticare altri, e sovente non<br />

meno importanti, aspetti del fenomeno col limitarne i confini<br />

al solo ambito della contingente tattica parlamentare, come<br />

pure da taluno si è tentato di fare (’9.<br />

Nel proseguo del presente lavoro si cercherà di porre nella<br />

loro giusta prospettiva tutte le principali manifestazioni cui<br />

può dar luogo quella particolare forma di battaglia parlamentare<br />

che va sotto il nome di ostruzionismo, individuandone<br />

anche le cause e le radici storiche.<br />

2. Delimitazione concettuale dell’ostruzionismo parlamentare.<br />

L’ostruzionismo considerato come una attività di uno o<br />

più gruppi di minoranza per ritardare il più possibile o impedire<br />

del tutto con mezzi artificiali l’esplicazione del lavoro parlamentare,<br />

trovò indubbiamente i suoi più severi giudici negli<br />

studiosi del diritto e della procedura parlamentare che esaminarono<br />

il fenomeno tra la fine del secolo scorso e gli inizi<br />

del i900 (”). Essenzialmente l’ostruzionismo parlamentare fu<br />

(”) E’ questa anche l’opinione del BISCARETTI DI RUFFIA, Diritto Costituzionale,<br />

V ed., Napoli 1958, 309, nota 124.<br />

(7 Cfr. da ultimo MOHRHOFF, Ostruzionismo parlamentare, cit. 189.<br />

(“’) I1 LONGI, Ostruzionismo parlamentare, cit., 14 ss. riporta anche<br />

un curioso episodio avvenuto nel Parlamento di Palermo nel 1813. Dopo<br />

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24 L’ostruzionismo parlamentare<br />

definito come un atteggiamento negativo interno all’Assemblea<br />

assunto da un gruppo parlamentare di minoranza per intralciarne<br />

il lavoro legislativo.<br />

In tale definizione, si aveva soprattutto riguardo a due<br />

aspetti del fenomeno: nella prima parte se ne indicava la natura<br />

e l’ambito in cui normalemente si esplica, nella seconda<br />

si quali,ficava la forma in cui si manifesta (%).<br />

Ovviamente non furono considerate manifestazioni di<br />

ostruzionismo, inteso quest’ultimo nel suo più stretto significato<br />

tecnico-giuridico tutti gli atti, anche materiali, rivolti<br />

contro i membri delle Assemblee fuori dall’ambito dell’aula<br />

parlamentare e della normale attività di legislazione, anche se<br />

diretti ad impedire le normali funzioni della <strong>Camera</strong>, rivestendo<br />

tali fatti caratteristiche di reato del tutto estranee a quelli<br />

su cui si rivolge più direttamente la giurisdizione interna dell’Assemblea<br />

(”).<br />

Dovrebbe, cioè, considerarsi ostruzionismo in senso tecnico<br />

solo quello che venga promosso ed attuato nei confronti<br />

degli atti parlamentari (”).<br />

il confinamento del Re a Ficuzza, questi delegò i suoi adepti ad ostacolare<br />

l’attività legislativa dell’Assemblea con >, non coperto, in quanlto tale, dall’immunità<br />

parlamentare.<br />

(““) Sulla natura giuridica degli atti parlamentari v. per tutti ESP&<br />

SITO, voce Atti pavlamentari, in Enciclopedia del Diritto, vol. IV; TE-<br />

SAURO, I regolamenti parlamentari, in Studi per Lessona, Bologna 1963;<br />

Id., Istituzioni di Diritto Pubblico, I, Torino 1960, 225.<br />

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Defniz., fondamento e limiti dell’ostruzion. parlam. 25<br />

Non è esatto il considerare atto di ostruzionismo l’arresto<br />

o addirittura il sequestro personale di un deputato o di un<br />

senatore fuori dalla sede del Parlamento, anche quando esso<br />

fosse diretto ad impedirgli di prender parte alle sedute per<br />

tenervi un discorso o partecipare alla votazione (37). Non possono<br />

inoltre considerarsi atti di ostruzionismo tutte le azioni<br />

esercitate a mezzo di pressioni morali dirette o indirette (come<br />

pubblicazioni di articoli minatori, libelli diffamatori, e altri<br />

consimili strumenti di pressione morale).<br />

Nel caso di irruzione improvvisa della folla nel Palazzo del<br />

Parlamento, anche se entratavi dietro istigazione <strong>dei</strong> membri<br />

dell’opposizione al preciso scopo di impedire la prosecuzione<br />

<strong>dei</strong> lavori legislativi, ugualmente non ricorrerebbe la fattispecie<br />

dell’ostruzionismo, come nel caso di occlusione anche ma-<br />

(”) Per quanto concerne invece l’ostruzionismo fisico occorre riaffermare<br />

la più severa condanna, anche se purtroppo si deve rilevare che<br />

tale forma fu attuata fin dal primo manifestarsi del fenomeno ostruzionistico<br />

in senso stretto. Alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni britannica esso si<br />

manifestò dapprima in una forma abbastanza innocua (scalpiccio di<br />

piedi, sbadigli, ecc.) ma le sue più violente manifestazioni si ebbero al<br />

Parlamento austriaco nell’ottobre e novembre del 1897 quando si giunse<br />

ad estrarre coltelli e rivoltelle in aula, e in Ungheria dove il 13-12-1904<br />

venne addirittura demolita l’aula prima che vi giungessero i deputati<br />

della maggioranza. Cfr. MOHRHOFF, L‘ostr. parl. cit., 293.<br />

Esiste inoltre una forma speciale di ostruzionismo ),<br />

specificamente previsto dall’ordinamento parlamentare inglese, nel quale<br />

sono previste disposizioni dirette ad impedire che si ricorra a questa<br />

forma di ostruzionismo per impedire ai parlameintari l’accordo al Palmo<br />

del Parlamento.<br />

Per facilitare la riunione <strong>dei</strong> parlamentari senza interruzioni


26 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

teriale degli accessi che conducono alla sala delle sedute, e così<br />

pure per altre consimili ipotesi di scuola 8(38).<br />

Ma anche l’ostruzionismo limitato all’ambito parlamentare,<br />

non trovò udienza favorevole presso i teorici del governo<br />

parlamentare dell’epoca statutaria. Era corrente l’opinione che<br />

si trattasse comunque di un fenomeno contrario allo spirito<br />

della legge (in questo caso i regolamenti parlamentari), pur se<br />

di essa formalmente rispettoso (”).<br />

Si riteneva che avendo lo Statuto proclamato il governo<br />

della maggioranza entro i limiti fissati dalla Costituzione,<br />

l’ostruzione avrebbe violato lo spirito della legge, poiché appunto<br />

ponendo l’Assemblea legislativa nell’impossibilità di deliberare<br />

e quindi di ottenere la verifica della maggioranza legale,<br />

impedirebbe perciò stesso il regolare funzionamento del<br />

governo parlamentare (m).<br />

Essa quindi rappresenterebbe la negazione pratica del<br />

principio che sta a base delle istituzioni rappresentative (4*) :<br />

sarebbe in pratica G uno strumento sostanzialmente rivoluzionario,<br />

che seppure non tutti vorrebbero condannare - perché<br />

anche le rivoluzioni trovano spesso una giustificazione di fatto<br />

- dovrebbe comunque essere considerato incostituzionale, in<br />

quanto dallo spirito della legalità costituzionale si allontana<br />

> e quindi anche ridut-<br />

(38) Cfr. MASSON, De l’obstruction parlementaire, cit., spec. 78 ss.<br />

Sugli eccessi dell’ostnizionismo violento e sulle modifiche disciplinari<br />

del regolamento v. RACIOPPI e BRUNELLI, Commento allo Statuto del Regno,<br />

vol. 111, cit., 229.<br />

r) Così argomenta MELONI, L‘ostruzionismo parl., cit., 178 s.; FA-<br />

RANDA, L‘ostruzionismo pari.. Montecitorio 1962, n. 2, cit. 8.<br />

(40) V. SONNINO, I decreti legge e il Reg. della <strong>Camera</strong>, cit., 296.<br />

(4’) V. SONNINO, i decreti legge e il Reg. della <strong>Camera</strong>, cit., 297, 298.<br />

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Definiz., fondamento e limiti dell’ostruzion. parlam.<br />

27<br />

tivo <strong>dei</strong> principi fondamentali delle democrazie parlamentari<br />

rappresentative.<br />

Quello che effettivamente sfuggiva anche a tanti illustri<br />

studiosi del tempo, era il progressivo instaurarsi della fondamentale<br />

connessione fra rappresentanza parlamentare e fuilzione<br />

critica della pubblica opinione (”).<br />

Ma la vita parlamentare italiana del tempo poggiava SU<br />

una società divisa in gruppi e istituzioni sociali fra loro non<br />

omogenei : era perciò inevitabile che le minoranze si assumessere<br />

il compito - più o meno coscientemente - di far partecipare<br />

un maggior numero di cittadini a decisioni che, in<br />

fondo, direttamente li concernevano (”).<br />

(”) V. H. MCCLOSKEY, Consensus and Ideology in American Politics<br />

American Political Science Review (June 1964); 361-82; HADLEY CAN-<br />

TRIL, Public Opinion 1935-1944, Princeton University Press, 1951, 939 ;<br />

J. W. PROTHRO e C. W. GRIGG, >, Journal of Politics, 22 (Spring<br />

1960), 276-294. Cfr. anche, MORTATI, Istituzioni Dir. Pubbl., cit., 436,<br />

spec. nota 1. L’illustre Autore, testualmente riconosce, che l’ostruzionismo<br />

può adempiere un’importante ed utile funzione politica quando abbia<br />

lo scopo di impedire l’approvazione di misure che contrastino con<br />

lo spirito informatore della Costituzione, o incontrino nel paese dissenso<br />

diffuso: quando cioè l’abuso di potere da parte della minoranza tenda a<br />

neutralizzare un contrario e piU grave abuso della maggioranza. E’ chia-<br />

YO poi che la sua influenza concreta è condizionata alla risonanza ch‘8<br />

riesce ad ottenere nell’opinione pubblica.<br />

(”) I1 KELSEN, Essenza e valore della democrazia, ora in I fondamen-<br />

ti deZla democrazia, Bologna 1966, 66 ss., insiste appunto sulla funzione<br />

equilibiratrice e meldiatrice delle norme regolamentari. Egli afferma tra<br />

l’altro, che l’intera procedura parlamentare, con la sua tecnica dialettico-contraddittoria,<br />

N tende a venire ad un compromesso. Questo è il<br />

vero significato del principio di maggioranza nella democrazia reale ...<br />

Tutta la procedura parlamentare tende a creare un medio termine tra<br />

gli interessi opposti ... e, se la procedura parlamentare ha un senso alquanto<br />

profondo, tale senso potrà essere soltanto quello di fare, della<br />

tesi e dell’antitesi degli interessi politici, in qualsiasi modo, una sintesi ».<br />

Sulla stessa linea anche FERRARA G., Regolamenti purl. e indiriz7.0 politico<br />

in Studi in onore di Tesauro, ck, 352-353, nota 44, sostenendo<br />

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28 L'ostruzionismo parlamentare<br />

Allo stesso modo, prescindendo dalla complessità ed eterogeneità<br />

del fenomeno per soffermare lo sguardo sul suo<br />

mero aspetto procedurale, si poteva considerare l'ostruzionismo<br />

come l'abuso delle facoltà consentite dai regolamenti delle<br />

Assemblee al fine di ostacolare l'azione loro o quella dell'amministrazione<br />

>> (") : ma si continuava così a considerare un'unico<br />

- anche se importante - aspetto del problema.<br />

Vi era anche chi riteneva che la condanna di ogni forma<br />

ostruzionistica dovrebbe essere assoluta, perché in qualsiasi<br />

forma e circostanza ambientale si presenti, l'ostruzionismo si<br />

risolverebbe, in fondo, nella negazione della forza altrui per<br />

mezzo della resistenza ad oltranza (").<br />

,Come si può vedere k il principio d'ordine, di cui i regolamenti<br />

parlamentari sono la necessaria garanzia giuridica, a segnare<br />

la condanna definitiva di uno strumento procedurale che<br />

si vuole negazione stessa di quel principio.<br />

giustamente l'esigenza che l'adozione di un nuovo regolamento e la modifica<br />

di norme regolamentari vigenti vengano concordate con le minoranze,<br />

in modo che se ne possano mediare le esigenze. La ragione<br />

di questa necessità mediatrice, sarebbe da ricercarsi, non già in una<br />

deminutio del potere decisionale, spettante alla maggioranza politica<br />

allorché si trova di fronte alla soluzione <strong>dei</strong> problemi della procedura<br />

parlamentare, ma in una esigenza, che è a monte della stessa regolamentazione<br />

procedurale, e che attiene al fondamento stesso del sistema<br />

parlamentare.<br />

(") GALEOTTI U., Principii regolatori delle Assemblee, cit., 255-256.<br />

(") Cfr. NIGRO, L'ostruzionismo purl., cit., VI, il quale nell'introduzione<br />

al suo studio testualmente afferma:


Definiz., fondamento e limiti dell’ostruzion. parlam. 29<br />

Sotto tale aspetto anche le differenze evidenti fra i due<br />

tipi di ostruzionismo - quello tecnico-procedurale e quello<br />

violento - finirebbero per divenire estremamente sfumata : si<br />

tratterebbe, in fondo, di forme di lotte parlamentari identiche<br />

nella sostanza in quanto il fine cui sono rivolte sarebbe sempre<br />

quello di ritardare indefinitivamente lo svolgersi della discussione<br />

nella speranza che la maggioranza si trasformi (46)<br />

o che la legge non divenga più necessaria essendo mutate le<br />

circostanze di fatto, o in ogni caso per impedire che la ‘<strong>Camera</strong><br />

manifesti definitivamente la sua volontà con la votazione; ma<br />

per questi autori, il supremo principio di ordine che starebbe<br />

alla base degli organi rappresentativi non sarebbe altro che<br />

la legge del numero, interpreiata però con criteri alquanto<br />

astratti e formali (47).<br />

(46) Per il VIRGA, Diritto Costituzionale, VI ed., Milano 1967, 190-191,<br />

note 67 e 68, l’ostruzionismo sarebbe l’attività di un gruppo di minoranza<br />

intesa ad impedire, intralciare e a ritardare sistematicamente<br />

l’esplicazione del lavoro parlamentare, al fine di richiamare l’attenzione<br />

dell’opinione pubblica o di determinare mutamenti di convinzioni in<br />

seno alla stessa maggioranza parlamentare.<br />

Egli considera senza dubbio illecito l’ostruzionismo violento, mentre<br />

considera ancora aperto il problema della legittimità del fenomeno<br />

nel suo aspetto tecnico procedurale, particolarmente quando si eserciti<br />

mediante l’abuso di diritti concessi dal regolamento, soprattutto<br />

del diritto di parola (con discorsi interminabili), del diritto di emendamento<br />

(mediante presentazione di innumerevoli emendamenti a scopo<br />

defatigatorio), del diritto di chiedere la verifica del numero legale<br />

(accompagnato dall’uscita dal’l’aula <strong>dei</strong> componenti del gruppo) e<br />

così via.<br />

(”) Sir JVOR JENNINGS:


30 L'ostruzionismo parlamentare<br />

In tanto cioè, l'ostruzionismo parlamentare sarebbe antigiuridico<br />

in quanto, negando la suprema legge di ordine e impedendo<br />

la funzionalità dell'organo, nelle Camere legislative<br />

non può presentarsi che come fenomeno sostanzialmente<br />

anarchico (48).<br />

Pur senza giungere a considerare questo fenomeno come<br />

{c uno <strong>dei</strong> più gravi atti politici >> che dovrebbe, alla pari di<br />

qualunque altro, soggiacere alle pene da infliggersi dal magistrato<br />

comune dietro azione provocata a cura del Ministero (49),<br />

anche la dottrina straniera del tempo, in grande maggioranza,<br />

non dimostrò per esso maggiore comprensione.<br />

Si parlò di cc stato di guerra >> <strong>dei</strong> partiti in Parlamento (%),<br />

<strong>dei</strong> loro avversari. Finchè nella camera dominò la corruzione, le regole,<br />

che oggi appartengono come cosa ovvia al sistema democratico, non<br />

potevano formarsi N (JENNINGS, Parliament, cit., 40, 52). Ma v. anche<br />

A. KING, British Politics, Documentary Appendix, London 1966; e, soprattutto<br />

HEWENS, Europe between Democracy and Anarchy, Notre<br />

Dame, 1951, 88-93.<br />

(4*) Cfr. HERMENS, Europe between Democracy and Anarchy, 1951,<br />

cit., 90 ss. Sembra cogliere esclusivamente questo aspetto, deteriore,<br />

delle manifestazioni ostruzionistiche il NIGRO, L'ostruzionismo pad., cit.,<br />

VI, quando afferma:


Definiz., fondamento e limiti dell‘ostruzion. parlam. 31<br />

lo si chiamò


32 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Ora, a noi sembra che simili argomentazioni abbiano perduto<br />

in gran parte, se non completamente, della loro efficacia,<br />

come la maggioranza delle teorie dell’epoca (da cui traevano<br />

origine) che facevano del Parlamento e della funzione legislativa<br />

il punto centrale dell’intero sistema democratico-legislativo.<br />

Come ormai è finalmente ammesso in dottrina, la nuova<br />

Costituzione repubblicana ha invece consentito un progressivo<br />

prevalere della funzione di direzione politica dell‘esecutivo<br />

sulla funzione di produzione normativa intesa in senso tradizionale,<br />

tanto che per taluni autori si sarebbe verificato uno<br />

spostamento dell’asse centrale del sistema, che sarebbe ora<br />

effettivamente retto dall’esecutivo in stretta connessione con<br />

la maggioranza parlamentare: si è parlato anche, con formula<br />

felice, del governo come comitato direttivo della maggioranza<br />

(55).<br />

lati e misconosciuti, tutti i diritti falsati e sconvolti nel loro significato.<br />

La libertà, la stessa sacra libertà, la larga tolleranza e il religioso<br />

rispetto <strong>dei</strong> diritti di ognuno, che dovevano costituire la più bella armonia<br />

del governo rappresentativo, la sua giustificazione e la ragione di<br />

essere, sembra che non siano stati che gli strumenti della decadenza ».<br />

(”) Sull’argomento esiste un’ampia bibliografia; fra i molti cfr.<br />

MORTATI, Istituzioni, cit., I, 470 s., CHELI, Atto politico e funzione di<br />

indzrizzo politico, Milano 1%1, 147; ELIA, Il Governo come comitato direttivo<br />

del Parlamento, in Civitas, 1951, n. 4, 59 ss.; PRETI, Il Governo. cit.,<br />

96 s.; LAVAGNA, Diritto costituzionale, Milano 1957, 432 s. Per la dottrina<br />

del periodo statutario, V. RACIOPPI e BRUNELLI, Commento allo<br />

Statuto, cit. 111, 291.<br />

Cfr. anche ~ASKI, Le governmant parlementaire en Angleterre, Paris<br />

19550, 130 ss.; GIRAUD, La crise de Ia démocratie et le renforcement<br />

du pouvoir exécutif, Paris, 1938, 117 ss.; Id., Le pouvoir exécutif<br />

duns les démocraties &Europe et d’dmeriqzre, Paris 1938, 117 ss.; GUA-<br />

RINO, Lo scioglimento delle Assemblee cit., prefazione ; GIANNINI M.S.,<br />

Lezioni di Diritto Amministrativo, Milano 1950, 26. CHELI, L’ampliamento<br />

<strong>dei</strong> poteri normativi dell’esecuho, 1959, 179 ss. ; MORRISON, Government<br />

and Parliament (1954) cit., 107 ss.; JENNINGS, Cabinet Government, I11<br />

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Definiz., fondamento e limiti <strong>dei</strong>l’ostruzion. parlam. 33<br />

3. Osservazioni critiche in ordine al problema della legittimità<br />

del fenomeno ostruzionistico.<br />

La distinzione, generalmente accolta, fra ostruzione tecnica<br />

o regolamentare e ostruzione violenta non .è comunque comprensiva<br />

dell’intero fenomeno ostruzionistico, evidenziandone<br />

unicamente l’elemento strumentale, mentre sotto l’aspetto<br />

sostanziale si k sovente tentato di unificare IC forme in cui si<br />

attua considerandole entrambe manifestazioni di uno stesso<br />

fenomeno di violenza (nel primo caso si tratterebbe di una violenza<br />

morale, nel secondo di vera e propria violenza materiale).<br />

Effettivamente qualora si esamini l’ostruzionismo sotto<br />

questo angolo visuale esso andrà comunque considerato come<br />

una manifestazione illegittima : nella meno grave delle ipotesi,<br />

costituirebbe comunque un abuso di diritto particolarmente<br />

grave (’9. Infatti i diritti ed i poteri garantiti alle minoranze<br />

dai regolamenti troverebbero la loro (), dovrebbe in ogni modo considerarsi incostituzionale,<br />

in quanto dallo spirito della legalità costituzionale si allontana<br />

violentando la Costituzione medesima.<br />

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34 L’ostruzionismo parlamentare<br />

nare leggi (”). Con l’approvazione delle norme regolamentari<br />

di procedura, maggioranza e minoranza si impegnerebbero a<br />

rinunziare ad una parte <strong>dei</strong> loro poteri appunto per garantire<br />

la funzionalità dell’organo.<br />

Ogni governo democratico costituzionale si fonda sempre,<br />

in definitiva, su alcune norme convenzionali tacitamente accettate<br />

da tutte le forze politiche parlamentari e le stesse garanzie<br />

procedurali concesse alle minoranze non potrebbero estendersi<br />

fino al punto in cui potesse essere loro consentito di servirsi<br />

delle norme parlamentari all’unico scopo di pregiudicare<br />

ogni possibilità di attività legislativa. In tal caso l’ostruzionismo<br />

- e altre forme di tattica dilatoria - rappresenterebbero<br />

veri e propri attentati all’ordine costituzionale, poiché del potere<br />

delle minoranze, come di quello della maggioranza può essere<br />

fatto un abuso, che, in quanto tale, dovrebbe essere condannato.<br />

Questi limiti per la verità non sempre agevoli da individuare,<br />

sarebbero stati, secondo autorevoli opinioni, largamente<br />

superati dalla > (espressione che sta<br />

ad indicare l’ostruzionismo divenuto sistematico, considerato<br />

ormai mezzo normale di lotta parlamentare) <strong>dei</strong> nazionalisti<br />

irlandesi nella seconda metà del secolo scorso in Inghilterra, da<br />

quella per le varie nazionalità soggette all’Austria negli anni<br />

precedenti la prima guerra mondiale, e dai comunisti e dai fascisti<br />

nei Parlamenti continentali dopo la guerra stessa (’*).<br />

In effetti, gli irlandesi, come i loro emuli continentali, respingevano<br />

l’intero ordine costituzionale sotto il quale vivevano<br />

e quindi lo stesso diritto all’esistenza del Parlamento cui<br />

(”) CAMPION, An introdttction to the procedure of the House of Commons,<br />

London 1958, cit., 30 ss.<br />

(5*) FRIEDRICH, Governo costituzionale e democrazia, trad. it. cit.,<br />

457, 458.<br />

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Defrniz., fondamento e limiti dell’ostruzion. parlarn. 35<br />

pure formalmente appartenevano : in sostanza intendevano<br />

porsi come vere e proprie opposizioni di regime più che di<br />

governo (59).<br />

L’ostruzionismo sarebbe pur sempre nei suoi diversi aspetti<br />

l’esplicazione di un unico fenomeno di violenza che, in quanto<br />

tale, non dovrebbe mai essere accolto in regime di legalità<br />

neppure per un fine giusto.<br />

Secondo una certa impostazione del problema, anche l’ostruzionismo<br />

regolamentare attuato mediante l’esercizio (che a<br />

volte si trasforma in abuso) il più ampio possibile <strong>dei</strong> diritti<br />

concessi dai regolamenti - soprattutto del diritto di libertà<br />

di parola (60), del diritto di emendamento e del diritto di verifica<br />

del numero legale - andrebbe severamente condannato,<br />

poiché quei diritti sarebbero accordati, conformemente all’intrinseca<br />

funzione


36 L'ostruzionismo parlamentare<br />

ranza, una volta esauritasi l'espressione del proprio dissenso,<br />

di fronte alla legge del numero (").<br />

Si potrebbe anche ritenere, con il Kammer che la


Definiz., fondamento e limiti dell’ostruzion. parlam. 37<br />

Ma un simile criterio di valutazione subordinerebbe ogni<br />

qualificazione giuridica del fenomeno ad un facile giudizio storico<br />

a G posteriori )> prescindendo invece dall’unico elemento<br />

davvero qualificante, e cioè dal fine perseguito. Del resto, se pur<br />

si volesse seriamente valutare la legittimità dell’ostruzione parlamentare<br />

alla stregua <strong>dei</strong> suoi risultati concreti, unico criterio<br />

valido secondo il principio indicato, non si può davvero affermare<br />

che si otterrebbero indicazioni univoche (@),<br />

(”) Cfr. LONGI, Ostruzionismo, cit., 15 - 19.<br />

Nel prototipo ddle manifestazioni di questo genere, iniziatosi nel<br />

1877 in Inghilterra, dopo molti anni di atarassia del Parlamento intervallati<br />

da brevi soste di relativa ripresa del normale lavoro legislativo, gli<br />

unici risultati evidenti furono le dimostrazioni di notevole abilità oratoria<br />

fornite dal Parndl e dai suoi volitivi seguaci.<br />

Infatti, finché la <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni ad opera <strong>dei</strong> partiti liberali di<br />

Gladstone e di Asquith non raggiunse la maggioranza necessaria all’approvazione<br />

del progetto di autonomia, l’idea stessa <strong>dei</strong> nazionalisti irlandesi<br />

non compì alcmn visibile progresso. Considerazioni simili potrebbero<br />

ripetersi a proposito dell’Austria, analizzando con attenzione il<br />

corso dell’ostruzionismo che per circa un ventenni0 né avvelenò la vita<br />

del Parlamento. (Gfr. FRIEDERICH, OP. cit., 459).<br />

L’ostruzionismo entrò nella fase piti acuta nel 1895 ad opera dell’azione<br />

di protesta della minoranza czeca, che reclamava contro la supremazia<br />

accordata alla lingua tedesca in Boemia. Ricevuta soddisfazione<br />

dal Badeni nel 1897, fu la volta <strong>dei</strong> tedeschi a sollevarsi compatti<br />

nella protesta, ma, allorché il Governo ormai esausto si piegava a<br />

questi ultimi, furono nuovamente gli czechi a riprendere la tattica ostruzionistica<br />

senza tuttavia che anche negli anni seguenti, la questione della<br />

lingua in Boemia giungesse a soluzione.<br />

Si potrebbe dire lo stesso per gli episodi di ostruzionismo succedutisi<br />

in Italia dal 1899 in poi: in ogni caso l’ostruzionismo terminò<br />

con una vittoria, almeno da un punto di vista formale, della maggioranza<br />

parlamentare (cfr. LONGI, Ostruzionismo, cit., 14-15). Inoltre, è<br />

curioso notare come gli ostruzionismi piti implacabili e violenti furono<br />

quasi sempre sostenuti da un numero veramente esiguo di deputati;<br />

Cfr. KOLMER, Cronique pol. d’Autr., cit., anno 1900, vol. 25; anno 1901,<br />

vol. 27, 29 e 30.<br />

Alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni inglesi, nel 1771, furono dieci membri contro<br />

settanta a imporre in una sola seduta 23 divisioni, nel 1877 furono<br />

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38 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

E’ interessante poi notare che anche da parte di coloro che<br />

considerano sotto una prospettiva più ampia l’ostruzionismo<br />

parlamentare (come attività rientrante fra quei sistemi di opposizione<br />

normalmente adottati da minoranze parlamentari<br />

per impedire la discussione e l‘approvazione di provvedimenti<br />

legislativi presentati dalla maggioranza), si omette poi di foca-<br />

sette deputati (Parnell, O’Donnell, Biggar, Kirk, Gray, Nolan e Pover)<br />

ad opporsi agli altri 400, e cioè meno di due per cento; salirono quindi<br />

a trentuno contro 260 nel 1882, ma il numero <strong>dei</strong> deputati ostruzionisti<br />

per 1’Home rule non superò mai il numero massimo di 70.<br />

Così in Spagna, il celebre ostruzionismo contro il progetto di legge<br />

delle amministrazioni locali, durato dal dicembre 1907 al febbraio 1909<br />

non ebbe che 7 rappresentanti, ed in Francia il famoso tiriennato militare<br />

del 1913 fu combattuto da 125 deputati contro 435. In Belgio, addirittura,<br />

furono 12 socialisti soli contro l’intera <strong>Camera</strong> nel 1905, in<br />

Germania furono 74 contro 116 a riprovare la mozione Kardoff, mentre<br />

in Austria, nel gennaio del 1903, furono solo 9 czechi (contro 250<br />

deputati) a voler turbare la funzione legislativa del Reichsrath. (Cfr.<br />

BOULIER, La politique en Bohème, in Revue Pol. et Parl., 1898, vol. 7, 119).<br />

In Italia gli episodi ostruzionistici del 1899 e 1900 non furono esercitati<br />

che da una piccola parte dell’opposizione, anche se a costoro assommarono<br />

le loro forze molti deputati degli altri partiti democratici, i<br />

quali tuttavia non parteciparono alla campagna intrapresa per far naufragare<br />

i provvedimenti politici. In generale, si può dire che l’opposizione<br />

ostruzionistica non superò mai il numero di 30 o 40 membri contro<br />

i 250 della maggioranza, mentre nel 1914 l’opposizione non raggiunse<br />

nemmeno tale cifra.<br />

Più numerose furono invece le minoranze ostruzionistiche impegnate<br />

attivamente nella campagna del 1949 e del 1953, pur senza raggiungere<br />

mai un numero tale da poter mettere in pericolo la compattezza<br />

della maggioranza parlamentare e la stabilità del Governo. Non v’è<br />

dunque da stupirsi se l’eloquenza di certi dati storici ed il pericolo di<br />

vedere le Assemblee parlamentari europee in balia di sparuti ma decisi<br />

drappelli di minoranze abbia grandemente influito sulla valutazione sostanzialmente<br />

pessimistica formulata della dottrina del tempo a proposito<br />

del fenomeno ostruzionistico. Anche più recentemente (dr. MELONI,<br />

L‘ostruzionismo parl., cit., 180) tuttavia, non sono mancati, giudizi completamente<br />

negativi sulla legittimità del ricorso a tale strumento di<br />

lotta parlamentare, e con argomentazioni che richiamano da vicino simili<br />

preoccupazioni.<br />

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Defirziz., fondamenta e limiti dell'ostruzion. parlarn. 39<br />

lizzare il punto condizionante ogni valutazione di liceità delle<br />

politiche dilatorie delle minoranze, che è dato dagli obiettivi in<br />

confronto <strong>dei</strong> quali l'attività svolta da queste assume un carattere<br />

meramente strumentale (65).<br />

Ci si limita a riaffermarne l'illegittimità in quanto sarebbe<br />

violazione se non della lettera, certo dello spirito del regolamento,<br />

illegittimità che risulterebbe di ancora maggior gravità<br />

nel caso che si manifestasse come mezzo di pressione da<br />

parte di ardite minoranze, non tanto nell'interesse generale<br />

della collettività, quanto nell'interesse di classi o di partiti politici.<br />

Così prendendo spunto dalla tesi riaffermante la


40 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Pur ritenendo lo strano ed anomalo fenomeno dell’ostruzionismo<br />

ormai legittimato dal costume parlamentare, si preferisce<br />

considerarlo nondimeno un‘attività parlamentare sostanzialmente<br />

giuridica e degna di essere combattuta in ogni<br />

sua forma (6g).<br />

Infine, l’ostruzionismo nel suo complesso dovrebbe considerarsi<br />

un aspetto morboso e patologico del regime parlamentare<br />

e rappresenterebbe la negazione di quelle norme, regolamenti,<br />

usi, consuetudini parlamentari, norme di correttezza<br />

costituzionale che concorrono tutte all’unico fine di disciplinare<br />

la funzionalità legislativo del Parlamento.<br />

Come tale, l’ostruzionismo - anche nella sua forma procedurale<br />

- concretizzerebbe un illecito giuridico e politico allo<br />

stesso tempo, perché si porrebbe contro la «ratio B stessa del<br />

diritto parlamentare m oderno che deve ammettere e prevedere<br />

esso stesso le modalità di assenso o di opposizione <strong>dei</strong> membri<br />

dlle Assemblee legislative. Sarebbe perciò contrario al<br />

carattere rappresentativo e alla natura collegiale delle Assemblee<br />

legiferanti il cui atto conclusivo, esauritasi la discussione,<br />

deve finalizzarsi nell’approvazione o nella reiezione di un qualsiasi<br />

provvedimento.<br />

(”) I1 SANTANGELO SPOTO, ad es., pur accettando il fenomeno ((passivamente<br />

dal punto di vista obiettivo )>, ne rileva il carattere volgare<br />

e persino ridicolo (cfr. SANTANGELO SPOTO, Ostuuzionismo, cit., 1272 e ss.).<br />

In particolare, l’ostruzionismo violento costituirebbe un vero e pro<br />

prio delitto contro la personalità dello Stato, al suo onore e al suo<br />

prestigio all’interno ed all’estero.<br />

Sarebbe inoltre anche lesivo dell’ordine pubblico, e non servirebbe<br />

a mitigare la gravità della condanna, l’osservare che l’ostruzionismo<br />

fisico si attua all’interno dell’Assemblea parlamentare, perché ciò<br />

aggraverebbe, anziché affievolirne, la natura e il carattere. Anzi, secando<br />

alcuni, questa foma di ostruzionismo non potrebbe nemmeno<br />

essere coperta dall’immunità parlamentare e dovrebbe essere perseguita<br />

con le normali sanzioni penali. Cfr anche RANELLETTI, Istituzioni<br />

di diritto pubblico, XV ed., Milano, 1954, 11, 448.<br />

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Definiz., fondamento e limiti dell’ostruzion. parlam. 41<br />

L’ostruzionismo sarebbe un violento e dittatoriale criterio<br />

della minoranza, che deve vedere salvaguardati i propri diritti,<br />

purché la maggioranza abbia la possibilità, non solo teorica<br />

ma anche pratica, di decidere in un senso o nell’altro (70}.<br />

Interessante, anche se non nuovo in dottrina il tentativo<br />

di configurare il fenomeno ostruzionistico come atto emulativo<br />

(cioè, in pratica, come forma particolare di abuso di diritto) (”).<br />

Anche <strong>dei</strong> diritti pubblici soggettivi si può infatti abusare<br />

qualora vengano concretamente esercitati in modo da impedire<br />

od intralciare l’esercizio di corrispondenti diritti altrui (”).<br />

Ciò infatti avverrebbe se si facessero intervenire tutti o gran<br />

parte <strong>dei</strong> componenti di uno stesso gruppo parlamentare con<br />

ripetizione degli stessi argomenti, tenendo ognuno discorsi<br />

prolungati molto al di là del necessario, con divagazioni inconcludenti,<br />

disertando deliberatamente l’aula per far mancare il<br />

numero legale e chiedendosene al tempo stesso la veriafica da<br />

parte <strong>dei</strong> rimasti, presentando innumerevoli emendamenti e con<br />

vari altri modi escogitati a seconda delle circostanze (”).<br />

Allo stesso modo il fenomeno ricorrerebbe anche quando<br />

le minoranze volessero in tutti i modi impedire l’adozione di<br />

un provvedimento o di una legge che esse (soggettivamente, ma<br />

col consenso presunto di gran parte della pubblica opinione,<br />

perché altrimenti l’ostruzionfsmo sarebbe politicamente controproducente)<br />

considerano pericolosi per la stessa stabilità<br />

del regime democratico (”). A questo ,fine, per guadagnar tem-<br />

(70) SAILIS, Rapporto fiduciario fra Governo e Camere nel vegime<br />

purl., cit., 205.<br />

(”) BARILE, Il soggetto privato nella Cost. ital. cit., 251.<br />

(”) Per una elencazione delle forme in cui può presentarsi l’ostruzionismo<br />

tecnico, v. FARANDA, L’ostruzionismo parl., cit., 12.<br />

(”) Cfr. ASTRALDI, Le norme regolamentari del Parlamento italiano,<br />

Roma, 1932, 59 ss.<br />

(”) BARILE, Corso di Diritto Cost., cit., 1964, 117.<br />

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42 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

PO e stancare gli avversari nonchè per ottenere risonanza nel<br />

paese, i rappresentanti delle minoranze generalmente si iscrivono<br />

quasi tutti a parlare pronunciando discorsi interminabili<br />

per settimane senza interruzione, ottenendo l’effetto di ritardare<br />

la deliberazione ifinale. L’ostruzionismo potrebbe dunque essere<br />

usato anche come arma di resistenza collettiva nei confronti<br />

di una maggioranza che tentasse di introdurre surrettiziamente<br />

nel paese una riforma costituzionale senza ricorrere<br />

alla procedura di revisione prevista dalla Costituzione (esempio<br />

tipico l’ostruzionismo del 1953 contro la legge elettorale<br />

maggioritaria, per il suo asserito contrasto con il principio<br />

di uguaglianza del voto (”)), o anche, talvolta, come pura e<br />

semplice arma insurrezionale. Anche p er questi casi è evidente<br />

che spetterà alla maggioranza evitare il più possibile<br />

le occasioni di attrito, e, quando con l’opposizione ciò avvenga,<br />

il Presidente dovrà usare nel disciplinarle tutta la fermezza<br />

che gli deriva dalla sua autorità, per non autorizzare pericolosi<br />

precedenti (’9.<br />

Si ritiene in ogni caso che l’ostruzionismo parlamentare,<br />

pur richiamandosi alla più stretta legalità, violerebbe comunque<br />

le norme regolamentari col non farne un uso conforme al<br />

presupposto fondamentale del fair play parlamentare, cioè<br />

del comportamento leale (o del gioco senza inganni).<br />

(”) Cfr. CALAMANDREI, L‘ostruzionismo di maggioranza, cit., 130 se.,<br />

274 se.<br />

v6) PERGOLESI, Diritto Costituzionale, cit., 365.<br />

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Definiz., fondamento e limiti dell’ostruzion. parlam. 43<br />

4. Nuove considerazioni sul fondamento e sui limiti giuridici<br />

dell’ostruzionismo parlamentare.<br />

I1 problema del fondamento giuridico dell’ostruzionismo,<br />

considerato come attività di un gruppo di minoranza intesa<br />

ad impedire, ad intralciare, o a ritardare sistematicamente<br />

l’esplicazione del lavoro parlamentare al fine di richiamare l’attenzione<br />

della pubblica opinione o di determinare un mutamento<br />

di convinzioni in seno alla stessa maggioranza, si è sempre<br />

rivelato di difficile soluzione, sia da un punto di vista formale<br />

che da quello sostanziale; in particolare quando esso<br />

si presenta nella forma tecnico-procedurale come abuso <strong>dei</strong><br />

diritti regolamentari concernenti il diritto di parola (discorsi<br />

interminabili), il diritto di emendamento (mediante presentazione<br />

di innumerevoli emendamenti a SCOPO defatigatorio), il<br />

diritto di sollevare pregiudiziali e sospensive, il diritto di chiedere<br />

la verifica del numero legale, (accompagnato dall’uscita<br />

dallaula <strong>dei</strong> componenti del gruppo) e così via (77}.<br />

(”) Sul diritto alla libertà di parola nella <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni, v.,<br />

sistematicamente, GORDON, Il Purl. inglese, cit. 125.<br />

Contro l’ostuzionislmo sistematico furono tuttavia adottati alcuni<br />

strumenti procedurali per contenere, entro certi limiti, il manifestarsi<br />

delle tattiche dilatorie dell’apposizione : ricorderemo fra questi il metodo<br />

della (< ghigliottina )> di provenienza britannica, per cui le discussioni<br />

‘su un determinato argomento debbono essere terminate entro una<br />

certa data se la proposta di chiusura per tale data viene approvata da<br />

una determinata maggioranza; il metodo del > (con cui viene<br />

conferita al Presidente di Assemblea la facoltà ‘di non porre in discussione<br />

se non gli emendamenti che, secondo la sua valutazione discrezionale,<br />

ritenga pertinenti all’argomento in discussione, (< saltando >> tutti<br />

gli altri); il metodo della limitazione del tempo complessivo spettante<br />

nella discussione ai vari gruppi. Cfr. MOHRHOFF, L’ostruzionismo, cit., 295.<br />

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44 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Sarebbe forse possibile, tuttavia, anche fondandosi esclusivamente<br />

su argomenti di interpretazione letterale delle norme<br />

regolamentari, sostenere in determinati casi la leggitimità<br />

dell’ostruzionismo regolamentare. L’art. 78 Reg. <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong><br />

<strong>Deputati</strong> il quale recita: > (analogamente dispone anche l’art. 64 Reg. Senato),<br />

parrebbe, anche se implicitamente, consentire almeno la forma<br />

tipica ostruzionistica della > degli iscritti<br />

a parlare (7*). Altrettanto potrebbe dirsi dell’art. 81, I comma :<br />

che sarebbe implicitamente<br />

prevista e non vietata dal regolamento.<br />

Più generalmente, la disamina della natura giuridica <strong>dei</strong><br />

regolamenti parrebbe, contrariamente alle opinioni sopra prospettate,<br />

indicare come l’ostruzionismo tecnico non contrasti<br />

con la norma scritta, bensì aderisca ad essa nella sua più pura<br />

accezione letterale (”).<br />

In Italia è stata finora adottata la misura della chiusura della discussione<br />

(Reg. Cam. artt. 82-83; Reg. Sen. artt. 70-72); inoltre, in occasione<br />

della discussione della legge elettorale > del 1953 la<br />

maggioranza reagì all’ostruzionismo riconoscendo al Presidente ampi<br />

poteri in ordine al raggruppamento e alla proponibilità degli emendamenti<br />

e, alla fine ponendo, come estremo rimedio, la questione di fiducia.<br />

Sul punto cfr. SAILIS, Rapporto fiduciario, cit., 204 ss., 263 ss.;<br />

PRETI, Il Governo cit., 178 ss.; SICA, La fiducia nel sistema parlamentare<br />

ital., in Rass. dir. pubbl., 1956, 22; A. GIANNINI, Sul voto di fiducia, in<br />

Riv. amm. 1954, 383; MORTATI, Istituzioni, cit., I, 470; VIRGA, La crisi e le<br />

dimissioni del Gabinetto, Milano 1948, 24 ss.<br />

(78) Cfr. FERRI, Battaglie parlamentari, cit., VI1 e VIII.<br />

(”) Cfr. MICELI, i moderni parlamenti, cit., 80 ss.<br />

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Definiz., fondamento e limiti dell‘ostruzion. parlarn. 45<br />

In definitiva, le minoranze si varrebbero, sia pure sino allo<br />

estremo limite, di diritti e facoltà previsti e accordati dal regolamento,<br />

suprema garanzia delle minoranze, e che, in quanto<br />

espressione di una volontà consapevole di organizzazione interna,<br />

sembrerebbe essere stato adottato appunto nella previsione<br />

di una interpretazione delle procedure dilatate sino al<br />

massimo grado compatibile con la lettera delle norme (”).<br />

A nostro parere è nel più ampio quadro della dialettica<br />

maggioranza-opposizione che deve rinvenirsi lo > entro cui circoscrivere il fenomeno : ciò è tanto più evidente<br />

quando si pensi che le stesse manifestazioni storiche dell’ostruzionismo<br />

parlamentare si modellarono e adattarono storicamente<br />

a seconda del diverso atteggiarsi di questo fondamentale<br />

rapporto. Considerando l’ostruzionismo quale atto politico,<br />

è quindi nella funzione di indirizzo politico che occorre<br />

inquadrare le manifestazioni di ostruzionismo parlamentare<br />

(*’).<br />

Ma essendo tuttavia il Governo espressione della maggioranza<br />

parlamentare, l’indirizzo politico dell’esecutivo si identificherà<br />

con il programma politico della maggioranza; infatti è<br />

il programma politico del partito dominante, cioè della maggioranza<br />

parlamentare, che costituisce nel sistema un vincolo<br />

democratico costituzionale all’attività dell’esecutivo.<br />

Ora, tè possibile comprendere nello stesso concetto di indirizzo<br />

politico, seguendo una autorevole dottrina (”), un indirizzo<br />

generale o costituzionale tendente alla attuazione della<br />

costituzione, fondato sulla Costituzione materiale e sulla ri-<br />

(‘O) Conforme FARANDA, L’ostruzionismo purl., cit. 9 e 10.<br />

(B1) CRISAFULLI, Per una teoria giuridica dell’indirizzo politico, in<br />

Studi Urbinati, 1939, 81 e ss.<br />

(”) Tale distinzione è accolta anche dal FARANDA, L‘Ostruzionismo<br />

pad. cit., 9.<br />

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46 L’ostruzionismo parlamentare<br />

sultante delle forze politiche tendenti ad attuare i fini costituzionali<br />

permanenti; ed un indirizzo politico contingente di<br />

maggioranza, che & anch’esso condizionato e vincolato nei suoi<br />

fini dalla Costituzione ma che la Costituzione stessa tenderebbe<br />

ad attuare solo parzialmente, in quelle parti cioè che sono<br />

ad esso congeniali (”) e che comprende tutta la gamma <strong>dei</strong><br />

fini secondari privi di qualsiasi rilievo costituzionale.<br />

Da un lato tutti gli organi costituzionali sarebbero pertanto<br />

compartecipi della funzione di indirizzo politico generale<br />

o costituzionale, mentre dall’altro solo alcuni di tali organi sarebbero<br />

contitolari della funzione di indirizzo politico di maggioranza.<br />

Inoltre, secondo una diffusa opinione (84), gli organi costituzionali<br />

rimarrebbero perfettamente liberi di attuare o meno<br />

l’indirizzo politico, particolarmente per quanto riguarda il contenuto<br />

delle loro manifestazioni di volontà, pur essendo condizionati<br />

dall’indirizzo politico nel senso che non possano comunque<br />

prescinderne ed anzi debbono di regola realizzarlo, salvo<br />

che eccezionali circostanze di fatto od una diversa valutazione<br />

delle reali esigenze del pubblico interesse non inducano tali organi<br />

a contraddire addirittura all’indirizzo stesso. In tale quadro<br />

istituzionale troverebbe allora autonomo rilievo la nozione<br />

di fine politico, che forse consentirebbe una più equa valutazione<br />

del fenomeno dell’ostruzionismo parlamentare o almeno<br />

di alcune forme di questo (”). Infatti il fine politico ha proprio<br />

questa caratteristica, che, pur essendo tendenzialmente quello<br />

della forza politica dominante, non può assolutamente essere<br />

(*3) Questa impostazione è condivisa tra gli altri, anche da CHELI,<br />

Atto politico e funzione di ind. pol., cit., 164 ss.<br />

(*4) CRISAFULLI, Per una teoria giur. dell’ind. pol., cit., 128 ss.<br />

(”) Cfr. BARILE, La Costituzione come norma giuridica, 1953, cit.,<br />

39 ss.<br />

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Definiz., fondamento e limiti dell'ostruzion. parlam. 47<br />

identificato con essa, dovendo necessariamente la maggioranza<br />

venire sempre a patti con altre forze, soprattutto con quelle di<br />

opposizione parlamentare e trasformare il suo fine originario<br />

in uno di compromesso (").<br />

Ora, è interessante notare che le norme della costituzione<br />

materiale che più chiaramente rivelano la loro natura<br />

di compromesso sono appunto quelle che nei regimi democratici<br />

operano a garanzia <strong>dei</strong> diritti politici <strong>dei</strong> singoli cittadini<br />

e <strong>dei</strong> gruppi organizzati. Rivelerebbero tale natura<br />

proprio perché essi rappresenterebbero i limiti normativi che<br />

si oppongono al fine politico per sua natura totalitario del<br />

partito dominante, qualunque sia l'opzione politica cui si rivolga<br />

a garanzia della libera espressione ed attività delle forze<br />

politiche di minoranza. Se ci si chiedesse dunque che cosa<br />

potrebbe fare nel nostro ordinamento la minoranza, qualora<br />

non volesse rassegnarsi di fronte ad una legge arbitraria che<br />

la maggioranza intendesse imporre con un colpo di mano, occorrerebbe<br />

appunto replicare che la nostra forma di Governo<br />

parlamentare non è del tipo maggioritario puro, ma che fu invece<br />

congegnata dal costituente in modo tale da assicurare anche<br />

il concorso della minoranza in modo particolare per gli<br />

atti che rientrerebbero nell'esercizio della funzione di indirizzo<br />

politico ("). I1 nostro sistema di governo parlamentare dev'es-<br />

(") Cfr. LOWENSTEIN, Réflections sur la valeur des constitutions<br />

dans une époque révolutionnaire, in Rev. Dr. Fr. de Sc. pol., 1952, 21 s.;<br />

VEDEL, Manuel de Droit Constitutionnel, Paris, 1949, 177, ss., 230.<br />

(*') Cfr. LAVAGNA, 'Considerazioni sui caratteri degli ordinamenti democratici,<br />

in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1956. Sul punto cfr. LAVAGNA, Diritto<br />

costituzionale, Milano 1957, cit., 471 ; ELIA, Il Governo come comitato<br />

direttivo del Parlamento, cit., Civitas, 1951, n. 460 ss., NEGRI G., Parlamento,<br />

Governo e P. A., in Amm. Civ., 1960; CHELI, Atto politico e funzioni<br />

di indirizzo politico, Milano, 1961, 147 ; MORTATI, L'ordinamento del<br />

Governo nel nuovo diritto pubblico italiano, Roma 1931, 36 ss.; MIRKINE-<br />

GUETZEVITCH, Les nouvelles tendences du droit constitutionnel, I1 ed.,<br />

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48 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

sere considerato del tipo razionalizzato a tendenza equilibratrice<br />

», nel quale, accanto al potere legislativo e a quello esecutivo,<br />

intervengono anche il ‘Capo dello )Stato quale organo coordinatore<br />

e di controllo, e lo stesso corpo elettorale alle cui decisioni<br />

devono ricondursi, nei casi estremi, le più decisive manifestazioni<br />

dell’attività di governo (superando, perciò, in un<br />

certo senso, la concezione classica della forma parlamentare<br />

essenzialmente dualistica) (88).<br />

Ma il punto centrale della questione è di vedere se, come<br />

pare evidente, nella predetta tendenza equilibratrice del sistema<br />

non rientri anche la partecipazione della minoranza nell’elaborazione<br />

ed attuazione di quei fini politici di cui si è più<br />

cit., 190 ss.; LASKI, Parliamentary Government in England, 1938, VI1<br />

rist., cit., 75 ss.; JENNINGS, Cabinet Government, cit., 470 ss.; GIBAUD, La<br />

crise de la démocratie et le renforcement du pouvoir exécutif, Paris,<br />

1938, cit., 118 ss.; id., Le pouvoir exécutif duns les démocraties #Europe<br />

et d’Amérique, Paris 1938, 389 ss.; GIANNINI M. S., Lezioni di dir. amm.,<br />

Milano 1950,25 ; CHELI, L‘ampliamento <strong>dei</strong> poteri normativi dell’esecutivo,<br />

cit., 517; VEDEL, Rapport général sur le problème des rapports du Législatif<br />

et de I’Exécutif, in Rev. Fr. de Sc. Pol., 1958, 760 ss.; GAUDEMET,<br />

Le pouvoir exécutif dans les pays occidentaux, Paris 1956, cit., 55 ss.;<br />

MORRISON, Government and Parliament, (1954), I11 ed., London 1964, 106<br />

ss., 232 ss., DONOFRIO, La posizione <strong>dei</strong> ministri nel sistema di governo<br />

degli Stati Uniti, Napoli 1966, 45 ss.<br />

(*8) Cfr., per tutti BISCARETTI DI RUFFIA, Diritto costituzionale, V ed.<br />

1958, cit., 185 e ss. V. Bon Valsassina (OP. cit. 594-595) che vede nell’opposizione<br />

(soggettivamente intesa) il cui orientamento ideologico<br />

sia consono a quello delle norme neglette, nella opposizione portatrice<br />

degli interessi umani e sociali, a soddisfacimento <strong>dei</strong> quali dette norme<br />

furono sancite, l’organo di garanzia della loro attualizzazione e di una<br />

realizzazione integrale delle decisioni costituenti. In effetti (( la sola reazione<br />

all’incostituzianale comportamento omissivo della maggioranza<br />

su cui l’ordinamento possa contare, 6 proprio quello <strong>dei</strong> soggetti, e degli<br />

enti impegnati nella lotta per un ordinamento nuovo ». Per l’A. tale<br />

funzione garantita riferibile alle opposizioni sembra poter operare anche<br />

nei riguardi di norme non giuridiche ma nondimeno strettamente<br />

legate alle regole formali di diritto costituzionale, quali le c.d. norme<br />

di correttezza.<br />

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Definiz., fondamento e limiti dell’ostruzion. parlam. 49<br />

sopra parlato (8g}.<br />

In tal senso bisognerebbe concludere che<br />

nel caso prospettato - in cui una legge arbitraria venga imposta<br />

dalla maggioranza alla minoranza con la sola forza del numero<br />

- l’attività di resistenza parlamentare costituirebbe di<br />

per sé un fatto lecito, ed anzi profondamente costituzionale.<br />

La forma di governo costituzionale implica infatti che la<br />

maggioranza possa governare solo nel rispetto <strong>dei</strong> diritti delle<br />

minoranze le quali a loro volta possono, anzi devono far sentire<br />

la voce di una parte <strong>dei</strong>la Nazione, parte che alle volte può<br />

essere la metà meno uno degli elettori (90}.<br />

Come si & giustamente affermato, un corretto rapporto fra<br />

maggioranza e opposizione costituisce la base del Governo par-<br />

lamentare : condizione necessaria rimane tuttavia che l’una e<br />

l’altra parte non cerchino di eliminarsi a vicenda, cc ma abbiano<br />

entrambe coscienza di essere fattori essenziali ed impre-<br />

(‘7 Cfr. HAMILTON e MADISON, Il Federalista, trad. it. 1955, 353. I1 sistema<br />

<strong>dei</strong> xcheks and balances),, escogitato dai costituenti di Filadelfia<br />

per risolvere i problemi del controllo del potere e della garanzia <strong>dei</strong> diritti,<br />

si fondava sulla pluralità e sui contrasti degli orientamenti ideali e<br />

delle categorie d’interessi in seno alla comunità popolare, come sugli<br />

unici elementi idonei ad impedire il formarsi di una maggioranza tirannica.<br />

(Cfr., BON VALSASSINA, op. cit., 602). Sembra ormai pacifico in dottrina<br />

la considerazione delle forze di opposizione quali elementi necessari<br />

di esistenza dello Stato democratico. Mentre negli stati autoritari o totalitari<br />

i partiti unici e i loro programmi esauriscono gli elementi qualificanti<br />

delle relative ([costituzioni in senso materiale)), negli stati a struttura<br />

pluripartitica le opposizioni costituiscono parte integrante insieme<br />

ai gruppi politici di maggioranza, i quali pertanto sono costretti scvente<br />

a rinunciare alla completa realizzazione <strong>dei</strong> propi fini di parte per<br />

la necessità e l’obbligo di tenere conto anche di quelli minoritari. Cfr.,<br />

fra i tanti, GUARINO, I decreti legislativi luogotenenziali, sulla normatività<br />

della costituzione materiale, in Foro Penale 1947, 120. Questo autore<br />

sembra configurare il fenomeno oppositori0 quafe elemento della vita<br />

costituzionale materiale anohe in regimi dittatoriali.<br />

(qo) FAR~NDA, L’ostruzionismo purl., cit., 7<br />

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50 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

scindibili della vita politica, cioè posizioni diverse di una comune<br />

esigenza >> (”).<br />

Questo è anche il senso del vario articolarsi del controllo<br />

politico della minoranza nei confronti dell’azione del governo e<br />

della maggioranza in interrogazioni, interpellanze, petizioni,<br />

mozioni e inchieste parlamentari : tali strumenti procedurali<br />

(che non è sempre esatto comprendere globalmente nell’unica<br />

funzione parlamentare di controllo), sarebbero infatti attivabili<br />

anche ad opera della stessa maggioranza, la quale tuttavia per<br />

il continuum maggioranza-governo ha raramente occasione di<br />

esercitarli, e in definitiva k sempre la minoranza a voler conoscere<br />

dati e notizie per formulare i propri giudizi e tenere costantemente<br />

sotto controllo il Governo e la stessa maggioranza<br />

(”).<br />

(”) Cfr. MOHRHOFF, Z fattori negativi dell’istituto parlamentare, cit.,<br />

Montecitorio 1949, 12-13. Secondo l’A., la maggioranza che ha la forza<br />

del numero da parte sua, dovrebbe essere più prudente e paziente,<br />

e, senza essere remissiva o debole dovrebbe cercare di evitare ogni<br />

manifestazione non utile al suo compito o tale che possa provocare la<br />

sempre desta suscettibilità dell’opposizione. Dopo aver affermato che<br />

il Parlamento non può in alcun modo essere strumento di offesa alla<br />

libertà della minoranza la quale ha il diritto di tendere a non essere<br />

più tale, egli aggiunge:


Definiz., fondamento e limiti dell’oshuzion. pariam. 51<br />

Concludendo, sembrerebbe giusto affermare che ad una<br />

attenta interpretazione giuridico - formale delle norme parlamentari<br />

la legittimità del ricorso all’ostruzionismo non sarebbe<br />

in linea di principio da escludersi (anzi, come s’t: visto, alcuni<br />

articoli del Regolamento della <strong>Camera</strong> come il 78 e 1’81<br />

sembrano implicitamente ammettere alcuni esempi di ostruzione<br />

tecnica) e alle stesse conclusioni si potrebbe pervenire<br />

esaminando il problema sotto un profilo più contenutisticosostanziale.<br />

Se infatti resta da dimostrare che l’applicare alla lettera,<br />

sia pure in forma reiterata e pedante, le stesse disposizioni regolamentari<br />

ne comporti, in determinati casi, la violazione dello<br />

spirito, resta invece confermato dall’esperienza storica che<br />

sovente la tattica ostruzionistica si ’è rivelata l’unica ed estrema<br />

misura in mano alle minoranze per una valida salvaguardia<br />

degli interessi dell’intera Nazione e nei confronti <strong>dei</strong> pericoli<br />

di una dittatura politica delle forze di maggioranza.<br />

Naturalmente, sulla decisione della minoranza di ricorrere<br />

a simile strumento potrebbero anche influire considerazioni di<br />

carattere particolare (o addirittura ispirate a meri interessi di<br />

parte) ; ma in tal caso, a dispetto di eventuali difficoltà iniziali,<br />

non dovrebbe essere difficile alla maggioranza debellarne gli<br />

effetti, col potente e decisivo appoggio della pubblica opinione.<br />

stessa parte che lo esercita. Del resto, in un paese di grandi tradizioni<br />

democratiche come l’Inghilterra, la minoranza parlamentare ha una sua<br />

specifica, alta funzione : quella di influire cui deliberati attraverso le<br />

critiche che rivolge alla maggioranza sui problemi in discussione. La<br />

maggioranza tiene nel massimo conto queste critiche e adempie la sua<br />

funzione spassionatamente, cencando di inserire nell’azione governativa<br />

quanto di giusto e di opportuno è contenuto nei rilievi dell’opposizione.<br />

Pur marciando su due binari, entrambe le parti tendono a concretare<br />

sul terreno pratico il meglio che si possa trarre dalla diversità della<br />

loro condotta politica. Cfr. JENNINCS, Parliament, cit., 9, 83.<br />

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52 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

A nostro avviso, oltre che nei casi eccezionali già prospettati<br />

(tentativo della maggioranza di far approvare una legge incostituzionale<br />

gravemente limitatrice <strong>dei</strong> diritti delle minoranze),<br />

si potrebbe ipotizzare un ricorso da parte della minoranza<br />

all’ostruzionismo tecnico anche nei casi in cui la legge<br />

presentata dalla maggioranza, pur non essendo anticostituzionale,<br />

sia di tale importanza per l’avvenire del paese da richiedere<br />

che l’opinione pubblica ne venga tenuta completamente<br />

informata, in modo tale da poter eventualmente far conoscere<br />

l’espressione della propria approvazione o del proprio dissenso,<br />

attraverso i normali canali di pubblicità e comunicazione (”).<br />

.<br />

(”) Cfr. BASSANINI, OP. cit., 20, spec. nota 34 e 37. V. per tutti PIE-<br />

RANDREI, Considerazioni giuridiche sulle ultime elezioni politiche italiane<br />

e nelle leggi ad esse relative, in Jus, 1953, 346349, 362-355. Giustamente<br />

il PIERANDREI ribadisce che c il sistema parlamentare si basa sul<br />

presupposto ohe l’indirizzo politico deve essere via via determinato dal<br />

libero gioco <strong>dei</strong> partiti, considerati nella loro effettiva consistenza : le<br />

maggioranze parlamentari e i relativi governi si formano in conformità<br />

a codesto libero gioco. L’ammettere che una legge possa dilatare l’estensione<br />

parlamentare di certi partiti significa contravvenire ai postulati<br />

fondamentali dello stesso sistema ... L’art. 49 vuole, non già - evidentemente<br />

- che tutti i partiti influiscano nella stessa misura nella determinazione<br />

della politica nazionale, ma che essi vi influiscano con l’efficacia<br />

loro derivante dalla forza di cui sono effettivamente muniti: e<br />

poteva dirsi conforme all’art. 49 una legge elettorale, la quale, verificandosi<br />

una determinata ipotesi, aumentava artificiosamente I’estensione<br />

parlamentare di alcuni partiti e comprimeva la forza reale che<br />

altri - quelli di minoranza - avevano dimostrato di possedere ». Ma<br />

cfr. FURLANI, Elettorato attivo, in Novissimo Dig. It., VI, 451; PRETI,<br />

Diritto elettorale politico, Milano 1957, 11 ss.; PALADIN, Il principio costituzionale<br />

d’eguaglianza, Milano 1965, 304 ss., PRYCE, The New Italian<br />

Electoral Law, in Pari. Affairs, 1953, 269 ss.; HERMENS, Die Waklrecktsent<br />

wicklung der Nackkriegszeit in Frankreick, Italien und Grieckenland, in<br />

Jakrbuck des offentlicken Reckts des Gegenwart, 1956, 285 ss.; CALAMAN-<br />

DREI, in Atti Cam. Dep., vol. XXXVI, 43646-43656; CROSA, Diritto cost., IV<br />

ed., Torino, 1955, 275 ss.; L. ROSA, Le principali obiezioni contro la nuova<br />

legge elettorale, in Aff. Soc. 1953, 121-132. I1 BASSANINI, (L’ostruzionismo<br />

della magg., cit., Q41) ritiene che nei caso della legge elettorale del<br />

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Definiz., fondamento e limiti dell'ostruzion. parlam. 53<br />

Accogliendo questa impostazione risulterebbe evidente la legittimità<br />

del ricorso all'ostruzionismo in occasione della discussione<br />

della legge elettorale maggioritaria del 1953 (").<br />

Sembrerebbe invece assai più complesso esprimere una<br />

ponderata valutazione sul recente caso di ostruzionismo verificatosi<br />

sia alla <strong>Camera</strong> che al Senato in occasione della discussione<br />

parlamentare sul d.d.1. sulle elezioni <strong>dei</strong> consigli regionali<br />

(").<br />

1953 l'ostruzionismo fosse rivolto ad ostacolare l'adozione di un prowedimento<br />

di dubbia costituzionalità e di scarsa correttezza politica. Di<br />

dubbia costituzionalità perchè c assai incerta è la compatibilità di una<br />

legge elettorale che attribuisca ad uno o più partiti un forte premio di<br />

maggioranza con i principi costituzionali di uguaglianza del voto (artt. 3<br />

e 48 Cost.), di uguaglianza delle possibilità di accesso alle cariche pubbliche<br />

(artt. 3 e 51 Cost.) nonchè col principio di uguaglianza delle<br />


54 L'ostruzionismo zarlamentare<br />

In questo episodio parlamentare si verificarono due distinte<br />

condizioni, l'una contraria e l'altra favorevole ad un giudizio<br />

di liceità del ricorso dall'ostruzionismo da parte delle<br />

opposizioni.<br />

Nell'uno caso cioè, si sarebbe in presenza di una legge di<br />

attuazione della Costituzione, circostanza di norma sufficente<br />

a determinare un severo giudizio di condanna del fenomeno;<br />

nell'altro, si tratterebbe di una legge di tale rilevanza per la futura<br />

organizzazione politico-costituzionale dello Stato, da rendere<br />

assolutamente necessario un dibattito parlamentare ampio<br />

e approfondito (").<br />

Quando concorrono simili circostanze, l'eventuale decisione<br />

su quale degli elementi considerati dare la prevalenza<br />

comporterebbe sempre, a nostro avviso, vasti margini di opinalità;<br />

ma nel caso si ammettesse la legittimità dell'ostruzionismo,<br />

bisognerebbe ritenerlo comunque limitato solo ad alcune<br />

manifestazioni procedurali, in particolare a quelle più<br />

adatte a garantire la massima pubblicità dal dibattito parlamentare<br />

(").<br />

Di norma l'ostruzionismo tecnico può manifestarsi nelle<br />

seguenti forme (9*) : a) assenza <strong>dei</strong> membri delle Assemblee parlamentari<br />

; b) diserzione dall'Aula ; c) frequenti richieste di votazioni;<br />

e) domande frequenti di appello nominale; f) prolissi-<br />

liberale e del Movimento sociale mirassero soprattutto a proporre, mediante<br />

una (< drarnmatizzazione )> del gioco parlamentare una radicale<br />

contestazione ddl'istituto regionale considerato in sè e per sè.<br />

(36) Cfr. DELL'ACQUA, Nuovi spunti, cit., 940.<br />

("} Contra BASSANINI, Op. cit., 29-305, 43-55, il quale invece ritiene,<br />

in questo caso, assolutamente ingiustificato il ricorso all'astruzionismo<br />

in quanto si sarebbe in presenza di una legge di attuazione della costituzione.<br />

(98) FARANDA, L'ostruzionismo parlamentare, cit., 11.<br />

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Definiz., fondamento e limiti <strong>dei</strong>l‘ostruzion. parlam. 55<br />

tà oratoria di tutti gli iscritti; g) molteplicità degli ordini del<br />

giorno; h) richieste di gran quantità di emendamenti; i) varie<br />

proposte avanzate a scopo di distrarre il corso normale <strong>dei</strong><br />

dibattiti (”).<br />

(”) Durante la discussione sula legge elettorale 1953, n. 148, sorse<br />

una accesa discussione fra la maggioranza, che riteneva non<br />

fossero ammissibili dichiarazioni in sede di votazione per scrutinio<br />

segreto, perché esse avrebbero potuto esercitare una pressione<br />

psicologica sugli altri deputati, e l’opposizione che invocò per l’ammissibilità<br />

alcuni precedenti. Ma pronunziandosi nel merito, l’allora Presidente<br />

della <strong>Camera</strong> on. Gronchi affermò che tale prassi era da consi<br />

derarsi contra legem, e quindi non ammissibile, per cui la minoranza<br />

abbandonò l’aula: Cfr. VIGONI, Questioni procedurali costituzionali nel<br />

dibattito sulla legge elettorale, cit., 655. La questione sorse nella seduta<br />

del 2 gennaio; dovendosi passare alla votazione dell’ordine del giorno<br />

Targetti che chiedeva il rigetto della legge, Yon. Bettiol presentava insieme<br />

con altri colleghi la domanda di votazione segreta, ritenendo opportuno<br />

stabilire preventivamente, in mancanza di una precisa norma<br />

del Regolamento, che in sede di votazione segreta sugli ordini del giorno<br />

non fossero ammissibili le dichiarazioni di voto. La tesi fu appoggiata<br />

dall’on. Moro, il quale rilevava come fosse nella natura stessa dello<br />

scrutinio segreto la base dell’opportunità che prima di una tale votazione<br />

non venissero fatte dichiarazioni di voto. Pur essendovi alcuni precedenti<br />

in contrario, la variabilità della prassi esistente poteva forse spiegarsi<br />

con l’opportunità, durante le normali discussioni, di derogare da<br />

una applicazione rigorosa del regolamento. Si potrebbe obiettare che<br />

il segreto del voto è un diritto al quale il deputato può rinunciare: tale<br />

interpretazione parò non sarebbe, secondo l’on.le Moro ammissibile<br />

perché una simile rinuncia da parte di uno solo potrebbe rappresentare<br />

una coazione psicologica sugli altri membri della <strong>Camera</strong>.<br />

D’altra parte lo stesso Presidente della Costiituente on.le Terracini,<br />

il 3 lluglio 1947, dichiarò che il criterio più logico da seguire era quello<br />

di impedire le dichiarazioni di voto in sede di scrutinio segreto. Anche<br />

l’anle Cadacci Pisanebli, in ben due precedenti si era espressa nel senso<br />

sostenuto dalla maggioranza. Si trattava in fondo, di un principio di<br />

diritto consuetudinario, confermato anche in occasione della discussione<br />

<strong>dei</strong> provvedimenti relativi ai danni di guenra. D’altra parte, l’art.<br />

85 Reg., contrariamente da quanto da alcuni sostenuto, escluderebbe<br />

implicitamente ma chiaramente le dichiarazioni di voto nel caso di<br />

richiesta di votazione segreta, mentre le ammetterebbe esplicitamente<br />

solo per la procedura speciale in esso articolo prevista. Contro la tesi<br />

Bettiol, si pronunciarono 1’on.k Togliatti il quale ritenne che le dichia-<br />

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56 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Ciascuno di tali aspetti dilatori dell’ostruzionismo tecnico<br />

ha i suoi precedenti storici nella lunga serie di episodi parla-<br />

razioni di voto, anche in sede di votazione a scrutinio segreto, fossero<br />

ammissibili, come dimostrato da una costante e ricorrente prassi in<br />

proposito e 1’on.k Nenni, per il quale


Definiz., fondamento e limiti dell’ostruzion. parlam. 57<br />

mentari che, volta a volta, parvero autorizzare un’immagine<br />

meramente negativa del massimo organo democratico rappresentativo,<br />

amplificandone le disfunzioni degenerative (’”).<br />

Più in generale, circa la rivendicazione di un diritto di voto senza<br />

limiti di sorta, (fatta, in particolare, dell’on.le Marchesi), 1’on.le Gronchi<br />

affermò che si trattava di un diritto teoricamente discutibile, ma, in<br />

pratica, non accettabile: la dichiarazione di voto estensibile a tutti i<br />

componenti dell’Assemblea non rispondeva ad una reale esigenza, data<br />

la composizione della <strong>Camera</strong> che riposa sui gruppi parlamentari, fra<br />

i quali vige una disciplina, ad eccezione del gruppo misto. Messa ai voti<br />

l’interpretazione del Regolamento degli odi Bettiol e Moro sulla inammissibilità<br />

delle dichiarazioni di voto in sede di scrutinio segreto, esso<br />

fu approvata dalla maggioranza (I’estrema sinistra non accettò la decisione<br />

ed abbandonò l’aula).<br />

In quel famoso episodio ostruzionistico si ebbero ben tre fatti<br />

nuovi nella storia parlamentare del nostro paese: 1) l’ostruzionismo non<br />

si verificò salo in Aula ma anche in Commissione in sede referente; 2)<br />

si verificò l’episodio singolare delle delegazioni di cittadini ininterrottamente<br />

ricevute alla <strong>Camera</strong> in merito alla stessa materia in discussione<br />

(con quanto beneficio per la serenità e l’indipendenza del Parlamento<br />

è facile intuire); 3) si verificò anche il primo caso di ostruzionismo<br />

nel Senato e con le medesime caratteristiche di quello svoltosi<br />

alia <strong>Camera</strong>. Sulla svilupparsi dell’ostruzionismo alla legge elettorale<br />

maggioritaria 1953 nel Senato, v. MOHRHOFF, Ostruzionismo purl., cit.,<br />

294.<br />

Infine, la tipica forma ostruzionistica della ><br />

venne ampiamente sperimentata nel corso dalla discussione alla <strong>Camera</strong><br />

sulle comunicazioni relative al Patto Atlantico.<br />

Questo strumento di ostruzione regolamentare venne concordato<br />

dalla minoranza sotto la formula del


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CAPITOLO I1<br />

IL PRINCIPIO DI MAGGIORANZA<br />

E L'OSTRUZIONISiMO PARLAMENTARE<br />

SOMMARIO: I) Il principio di maggioranza e l'ostruzionismo. - Interpretazione<br />

del principio di maggioranza in senso formale e in senso<br />

sostanziale. - 2) L'ostruzionismo e il problema della coincidenza<br />

fra maggioranza legale e maggioranza reale. - 3) L'ostruzionismo<br />

e la dialettica maggioranza - Opposizione in Partamento. - 4) L'ostruzionismo<br />

della maggioranza.<br />

1. Il principio di maggioranza e l'ostruzionismo. Interpretazione<br />

del principio di maggioranza in senso formale e in<br />

senso sostanziale.<br />

Sulla evoluzione del principio di maggioranza (') da<br />

semplice


60 L’ostruzionismo parlamentare<br />

le delibere delle Assemblee legislative, influì non poco la minaccia<br />

arrecata alle istituzioni rappresentative dall’improvviso insorgere<br />

e proliferare del fenomeno ostruzionistico (*).<br />

In effetti la stessa costituzione e l’interna organizzazione<br />

delle Assemblee rappresentative pareva strettamente connessa<br />

all’implicito riconoscimento del principio che solo alla maggioranza<br />

<strong>dei</strong> membri dell’Assemblea dovesse spettare il potere ed<br />

anzi il dovere di deliberare: misconoscere tale dato di fatto<br />

avrebbe significato aprire la via all’anarchia parlamentare.<br />

Se dunque sulla necessità della funzione garantista -<br />

anche nei confronti delle minoranze parlamentari (’) - del<br />

(z) Cfr. REYNAERT, Histoire de la disc. pad. cit., vol. I e 11; PALMA<br />

L., L’Home-rule irlandese, in Le Costituzioni <strong>dei</strong> popoli liberi, cit. 372.<br />

(”) I1 governo costituziande democratico oscilla continuamente fra<br />

i poli opposti di una insufficiente autorità (specie a livello di esecutivo)<br />

e di una progressiva temdenza al governo forte (la cosiddetta tirannide<br />

della maggioranza). Naturalmente il punto di equilibrio ottimale<br />

è dato da quel sistema di governo democratioo-costituzionale che,<br />

collegato con un efficace sistema di partiti consenta in concreto un<br />

vantaggioso equilibrio di libertà e autorità; cfr, fra i tanti, F. A. HER-<br />

MES, La democrazia rappresentativa, cit. 257 ss. Per tale autore è lecito<br />

affermare che il governo della maggioranza è il governo della persuasione<br />

in quanto esso si fonda su un più profondo rispetto della persona<br />

umana in rapporto ad ogni altro processo di formazioine delle decisioni<br />

politiche. In pratica si può affermare con certezza che al fondo di<br />

tutte le forme di governo non democratico vi sia la radicata convinzione<br />

che il popolo non sia in condizione di valutare i problemi della<br />

comunità. Una qualsiasi élite di governo selezionata ‘diversamente da<br />

come accade in un processo di libere elezioni ad opera di governati<br />

decide per il popolo. Ma il governo della maggioranza non presuppone<br />

solo una certa maturità del popolo, bensì protegge i diritti dell’individuo.<br />

Basti considerare gli individui membri di tutti quei diversi tipi<br />

di minoranze che compongono lo stato moderno (razziali, religiose, politiche<br />

o sociali). Molto opportunamente THOMAS WOODLOCK affermava:<br />

N La democrazia è la protezione delle minoranze attraverso il goverso<br />

della maggioranza D.<br />

Per formale una qualsiasi maggioranza occorre il concorso di<br />

membri appartenenti a molte minoranze; ed ogni minoranza, d‘al-<br />

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Il principio di maggioranza e Z’ostruzion. parlam. 61<br />

principio di maggioranza vi erano larghi consensi in dottrina,<br />

la sua interpretazione invece, si presentava a piU soluzioni fra<br />

loro divergenti. In primo luogo era abbastanza agevole giungere<br />

a far praticamente coincidere il supremo principio d’ordine<br />

con la legge del numero, identificazione assai pericolosa<br />

se non correttamente intesa e condizionata nella sua applicazione<br />

concreta ad altri elementi di valutazione (‘). Comune era<br />

l’affermazione che la maggioranza, e cioè l’esistenza del voto favorevole<br />

della metà più uno, costituisse anche legge di garanzia,<br />

di sicurezza, di ordine, in quanto condizione di esistenza di<br />

ogni norma.<br />

In secondo luogo la formula tradizionale, c la maggioranza<br />

ha ragione >> finiva per ridursi nell’altra : la maggioranza<br />

ha delle ragioni, è una ragione, essendo la maggioranza stessa<br />

tra parte, per quanto esigua, può essere sempre sufficiente per costituire<br />

l’elemento decisivo per un mutamento di governo. In particolare<br />

negli Stati Uniti (v. F.H. HERMENS, La democrazia rappresentativa,<br />

cit. 260) nessun partito è mai potuto giungere al potere o mantenervisi<br />

se non fosse stato disposto a garantire i diritti di tutti attraverso il<br />

potere #degli organi statali.<br />

Questo ovviamente rende praticamente impossiible ad un gruppo<br />

politico che si mostri intolilerante, il procedere con metodi


62 L’ostruzionismo parlamentare<br />

una condizione o un limite, o, meglio ancora, un effetto che<br />

presuppone delle cause senza delle quali non si produrrebbe (”>.<br />

Si è pure considerato il principio di maggioranza una<br />

cc grande finzione sociale >> : tale posizione tuttavia si riconnette,<br />

a nostro avviso, a un’interpretazione tradizionale eccessivamente<br />

restrittiva del principio di uguaglianza, pure se definito<br />

principio fondamentale di ogni governo democratico costituzionale<br />

(6). In effetti esso si limiterebbe, a legittimare la<br />

(7 NIGRO, L’ostruzionismo, cit. 21 e 22; DEGLI OCCHI, Minoranza e<br />

maggioranza, cit., 3. Fortemente critico nei riguardi di una interpretazione<br />

meramente formalistica del principio di maggioranza si dimcstra<br />

il BON VALSASSINA (Profilo dell’opposizione anticostituzionale nello<br />

Stato contemporaneo, in Riv. Trim. di Dir. F’ubbl. 535): a Si pensi al<br />

principio gravido anch’esso di pericolose imiplicazioni assolutistiche, che<br />

la metà più uno <strong>dei</strong> consociati, ha sempre ragione e che la decisione<br />

maggioritaria non è un espediente tecnico, che oggi pare insostituibile,<br />

ma il contenuto di un diritto divino ».<br />

(6} I1 NIGRO ritiene che negli Stati moderni in cui il principio di<br />

uguaglianza è canone fondamentale, suprema legge della vita politica<br />

non possa essere che la prevalenza <strong>dei</strong> più, sui meno; così


Il principio di maggioranza e i’ostruzion. parlam. 63<br />

prevalenza della maggioranza nei vari corpi rappresentativi,<br />

semplicemente perché questi sarebbero appunto costituiti allo<br />

scopo di deliberare, tale essendo la > del suffragio<br />

elettorale diretto (7).<br />

Più in generale può dirsi sia comunque prevalsa, sin dalle<br />

origini, nei governi parlamentari classici, la convinzione che la<br />

finzione della maggioranza non potesse essere sostituita da<br />

un altro sistema in grado di assicurare comunque il concorso<br />

delle minoranze alla determinazione della volontà finale delle<br />

Assemblee e che quindi la legge della maggioranza dovrebbe<br />

considerarsi come la suprema regolatrice dell’attività degli organi<br />

collegiali politici, se non altro per la necessità di ottenere<br />

che ogni organismo collettivo possa pacificamente, (< uti individui<br />

», esprimere la propria volontà.<br />

I1 risultato ottimale sarebbe appunto l’unanimità, ma si<br />

tratterebbe, come ognun vede, in regime parlamentare, di una<br />

utopia dannosa, qualora la si volesse elevare a regola costituzionale<br />

(*).<br />

ridico-formale di tutti i soggetti dell’ordinamento non abbia al rigdardo<br />

imposto - come impone la democrazia - un criterio aritmetico di<br />

qualificazione in luogo della designazione selettiva e discriminatoria di<br />

capacità e di competenze. Ck., per una valutazione assai critica delle<br />

regole fondamentali del sistema parlamentare (principio di maggicranza<br />

e rispetto delle minoranze) le acute pagine dedicate al tema dal<br />

REDLICH, Leck und Tecknik d. englischen Pariamentarismus, 1905, 799.<br />

(’) Cfr. KELSEN, Essenza e valori della democrazia, cit., spec. 67<br />

ss., il quale #svolge lucide argomentazioni sal tema delle elezioni parlamentari,<br />

anche in riferimento all’idea della proporzionale. In gene<br />

rale, si può dire che il processo di progressivo allargamento del suffragio<br />

ebbe inizio in Inghilterra con la riforma elettorale del 1831<br />

e si etese rapidamente anche negli altri Stati, tanto che ormai il principio<br />

del suffragio universale può considerarsi patrimonio di tutte le<br />

democrazie europee. In tal senso MORTATI, Istituzioni, cit., 356, nota 1;<br />

DEL VECCHIO, Suffragio universale e capacità politica, in Riv. Trim. Dir.<br />

Pubbl., 1960, 611; BATTELLI, Il problema del suffragio femminile in Svizzera,<br />

in Scritti Cedam, I, 195.<br />

Cfr. HERMENS, La democrazia rappresentativa, cit., 224 ss.<br />

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64 L’ostruzionismo parlamentare<br />

E’ nei confronti di concezioni meramente formali del cc ruolo<br />

D e della maggioranza (Nigro, OP. cit., 27: (( la maggioranza<br />

è la ragione perché la minoranza, anche se avesse avuto sempre,<br />

di fatto, ragione, non ’è provato né provabile che l’abbia<br />

avuta, appunto perché minoranza .), che il fenomeno ostruzionistico<br />

potrebbe trovare una qualche giustifica~ione(~). Anzi, nei<br />

periodi di grande crisi della democrazia parlamentare l’ostruzionismo<br />

rappresentò talora l’unica possibilità per la minoranza<br />

di interpretare i sentimenti e le aspirazioni di larghi settori<br />

della pubblica opinione (‘O).<br />

(9) Ma v. sul punto le chiare argomentazioni del KELSEN (Essenza e<br />

valore delle dem. cit., 64 e 65). Egli afferma: u Prescindendo dalla finzione<br />

secondo la quale la maggioranza rappresenterebbe anche la minoranza<br />

e la volontà della maggioranza sarebbe una volontà generale<br />

il principio di maggioranza apparirebbe come il principio del dominio<br />

della maggioranza sulla minoranza. Ma in realtà non è così. Dapprima<br />

la realtà sociale insorge contro quelli uhe sono stati chiamati<br />

assai opportunamente >. Nella realtà, la maggioranza<br />

numerica non è sempre decisiva: può anche avvenire - pur<br />

supponendo pienamente riconosciuto il principio maggioritario - che<br />

la minoranza numerica domini la maggioranza sia occultamente - in<br />

quanto il gruppo dominante è gruppo di maggioranza soltanto in apparenza,<br />

in seguito ad artifici della tecnica elettorale - che apertamente,<br />

cioè nel caso di m cosiddetto governo ‘di minoranza (fenomeno, a dire<br />

il vero, contrario all’ideologia del principio maggioritario e della democrazia,<br />

ma perfettamente compatibile col tipo reale di democrazia).<br />

A considerare la realtà sociale, il significato del principio di maggioranza<br />

non è che la volontà della maggioranza numerica abbia il<br />

sopravvento, ma che, ammessa questa idea, tale ideologia esercitando<br />

il suo influsso, i membri della comunità sociale si organizzino essen<br />

zialmente in due gruppi».<br />

(‘O) Già il DISRAELI (citato da Hermens, OP. cit., 233) aveva intuito la<br />

corretta soluzione (del rapporto maggioranza-opposizione quando scriveva:<br />

c Nessun governo può sentirsi a lungo sicuro senza una forte opposizione.<br />

Questa riduce i sostenitori fino a quel momento conveniente<br />

che può essere ancora manovrato con la influenza congiunta del successo<br />

e della speranza. SifPatta situazione offre ricompensa alla scontentezza<br />

e soddisfazione alla ambizione ; impiego le energie degli spiriti<br />

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Il principio di maggioranza e l’ostruzion. parlam. 65<br />

L’intima ragione d’essere dell’ostruzione parlamentare in<br />

tali casi è quella di rappresentare un estremo tentativo per<br />

colmare quella frattura fra democrazia formale e democrazia<br />

sostanziale piU volte avvertite ad esempio in epoca statutaria<br />

(”).<br />

Nei confronti di queste obiezioni, a nostro parere tuttora<br />

valide, non pare sufficiente rispondere con l’affermazione che<br />

la maggioranza parlamentare <strong>dei</strong> rappresentanti debba essere<br />

considerata alla stregua di una presunzione >> operante nei<br />

riguardi <strong>dei</strong> rappresentati non potendosi di volta in volta affrontare<br />

il giudizio degli elettori al fine di conoscere se nel caso<br />

concreto disapprovino la condotta <strong>dei</strong> singoli membri nominati<br />

in Parlamento, ciò che in fondo !finirebbe per sostituire il governo<br />

diretto della volontà popolare a quello rappresentativo<br />

(cosiddetto


66 L’ostruzionismo parlamentare<br />

viene sempre considerato la fonte ideale del potere politico (e<br />

quindi della sovranità (”). I1 consenso della maggioranza popolare<br />

- espresso con il voto libero o con l’unanime adesione<br />

all’unica forza politica di governo - costituisce il fondamento<br />

pubblicamente dichiarato dall’autorità del gruppo politico dominante,<br />

anche se risulta chiaramente che spesso tale gruppo<br />

è di fatto costituito da un’esigua minoranza politicamente attiva<br />

la quale formula gli indirizzi dell’azione politica e le questioni<br />

da sottoporre alla decisione formale della volontà popolare.<br />

Ben diversamente infatti interpreta il principio di maggioranza<br />

che governa la procedura parlamentare il Kelsen, che<br />

pure non manifesta minore severità nel giudicare l’ostruzionismo<br />

(’”.<br />

(”) Così, lucidamente BON VALSASSINA, Profilo dell’opposizione anticostituzionale,<br />

cit, 533 ss. Non solo, spesso, le decisioni nell’indirizzo<br />

di governo sono di fatto opera di una esigua G minoranza ali’interno<br />

della maggioranza )> ma occorre considerare che quando si<br />

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Il principio di maggioranza e l’ostruzion. parlam. 67<br />

Non possibile valutare il fenomeno unicamente sotto<br />

il profilo della sua incompatibilità col principio di maggioranza.<br />

Ciò sarebbe possibile solamente se si volesse identificare il<br />

> della maggioranza,<br />

il che sarebbe estremamente pericoloro (‘9.<br />

paralizza la procedura parlamentare facendo diretto uso di mezzi violenti,<br />

come rumori, distruzione di oggetti di arredamento, ecc.. Ora,<br />

l’ostruzione > è assolutamente ilngiustificabile per il semplice<br />

fatto che è illegale, mentre l’ostruzione tecnica deve essere consisderata<br />

contraria al senso ed allo spirito del regolamento parlamentare, in<br />

quanto impedirebbe la formazione della volontà del parlamento.<br />

(”) Argomenti tendenti a illustrare i pericoli insiti nella G tirannide<br />

della maggioranza si trovano anche in personalità diversissime quali<br />

T. JEFFERSON, A. DE TOCQUEVILLE e J. C. CALHOUN. In proposito V. HER-<br />

MENS, La democrazia rappresentativa, cit. 267 ss., il quale ritiene che tali<br />

concezioni pecchino di eccessiva semplificazione, in quanti ci si limiterebbero<br />

a paragonare il potere di più uomini a quello di uno solo.<br />

Non v‘è bisogno di ripetere con JEFFERSON che >, è ovvio che il potere assoluto<br />

nelle mani di una sola persona porta all’abuso. Ma le maggioranze che<br />

sorgono all’interno di un regolare sistema fondato su una libera e corretta<br />

competizione fra partiti politici (nell’ambito cioè di una repubblica<br />

rappresentativa), rappresentano tuttavia qualcosa di completamente<br />

diverso. Ogni studiosi <strong>dei</strong> > interni al giuoco politico<br />

sa bene che non appena il potere supremo si trova in mano ad<br />

una molteplicità di uomini, subito si forma un controllo reciproco e<br />

spontaneo tra i singoli membri di tale gruppo. In un paese retto da un<br />

sistema a democrazia parlamentare evoluta non è possibile evitare ai<br />

leader del partito di maggioranza le critiche più spietate e feroci al<br />

punto che sovente i membri del governo impiegano tanto tempo per<br />

ascoltare e rispondere a tali argomenti critici da sollevare obiezioni di<br />

segno opposto (alcuni lamentano che in tal modo si sottrae all’Esecutivo<br />

tempo prezioso per l’attività più propriamente di governo). In<br />

definitiva il governo di maggioranza trae pur sempre il suo mandato<br />

dal popolo, da cui deriva quindi anche la forza organica di questa forma<br />

di governo. In realtà, come giustamente ritiene HERMENS (OP. cit.,<br />

269) non è vero che gli interessi della maggioranza differiscono da quelli<br />

della maggioranza o che entrambi possano essere paragonati a quelli<br />

di una nazione conquistatrice e di una conquistata, secondo la colcrita<br />

immagine del Toqueville. Non esiste infatti in democrazia mai una<br />

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68 L'ostruzionismo parlamentare<br />

Un contenuto utile e positivo, dell'ostruzione consiste nel<br />

fatto che non di rado essa è stata un mezzo necessario non a<br />

rendere praticamente impossibile la formazione della volontà<br />

parlamentare, ma ad orientarla verso un compromesso fra<br />

maggioranza e minoranza. Esso sarebbe perciò, in determinate<br />

circostanze, l'ultimo strumento procedurale attivabile<br />

al fine di assicurare il necessario coordinamento fra la funzione<br />

di indirizzo politico che spetta alla maggioranza parlamentare<br />

e l'attività di stimolo e di critica che ,è propria di una minoranza<br />

politicamente evoluta e consapevole di rappresentare<br />

un settore non trascurabile della pubblica opinione (I6).<br />

Permane owiamente il limite giuridico rappresentato dalle<br />

norme parlamentari nel cui ambito il fenomeno può esercitarsi<br />

: a seconda infatti <strong>dei</strong> diversi criteri di interpretazione<br />

della cc rigidità >> delle disposizioni regolamentari, espressione<br />

netta divisione fra maggioranza e mi'noranza. Gli elettori, che ancora<br />

ieri erano con la maggioranza e le dettero il potere, potrebbero già<br />

all'indomani abbandonare questa maggioranza per volgersi verso una<br />

minoranza. Gli elettori indecisi sono propensi a farlo quando credono<br />

che siano avvenute delle ingiustizie, perciò nessuno può dire chi è per<br />

la maggioranza e chi nan lo è. Di più, se un partito vincitore vu01 restare<br />

al potere farà bene a trattare molti <strong>dei</strong> suoi seguaci alla stregua<br />

di potenziali oppositori e molti seguaci dell'opposizione come potenamici<br />

(invece che nemici vinti). I membri dell'opposizione che possono<br />

essere attirati dalla propria parte, sono spesso un aiuto assai ben accetto<br />

per sostituire coloro che abbandonano le fila della maggioranza (Cfr. DE<br />

RUGGIERO, Storia <strong>dei</strong> liberalismo europeo, Bari 1949, 299-300). Per un utile<br />

comparazione con le opinioni sopra esposte: v. S. NEUMANN, Modern<br />

Political Parties, Chicago 1956, 410; C . BEARD, The Republic, New York,<br />

1943, 261 ; LEIBHOLZ, Strukturprobleme der modernen Demokratie, Karlsruhe<br />

1958 in U Der Monat x, 111, 1951, fasc. 36, 1953.<br />

(16) Cfr. BURDEAU, L'évolution de la notion d'opposition, in Rev. int.<br />

d'histoire pol. e cmst., cit., 119 ss.; PETERS, Die opposition in der Parlam<br />

Dernokrutie, in Oesterr. Zeitschift fur Off. Recht, cit., 424 ss.;<br />

Cfr. V. O. KEY, Public Opinion and American Democracy, N. York,<br />

Knopf, 1961, 41 ss.<br />

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Il principio di maggioranza e l’ostruzion. parlam. 69<br />

primaria di quell’esigenza di (( razionalizzazione >> (”) <strong>dei</strong> rapporti<br />

maggioranza-minoranza utili ad evitare possibili degenerazioni<br />

ad opera di entrambe le parti in contesa, si arriverà a<br />

dare dello stesso fenomeno due giudizi completamente divergenti,<br />

se non addirittura opposti.<br />

Secondo tale prospettiva, per un corretto funzionamento<br />

dell’attività di produzione legislativa, è importante riaffermare<br />

che maggioranza e minoranza debbono potersi intendere vicendevolmente,<br />

se vogliono - come debbono - accordarsi (”).<br />

Al fine del raggiungimento di tale situazione ottimale paiono<br />

tuttavia essenziali alcune condizioni di fatto suscettibili di facilitare<br />

il raggiungimento dello scopo prefisso; come, ad esempio,<br />

la relativa omogeneità socio-culturale della comunità statuale<br />

(”).<br />

(”) V. da ultimo FERRARA G., Regolamenti parlamentari e indirizzo<br />

politico, cit., 353-355.<br />

(la) KELSEN, Essenza e valore cit., 74.<br />

(9 Per il BON VALSASSINA, Profilo dell’opposizione anticostituzionale,<br />

cit., 532 s., l’idea d’opposizione sorse e si sviluppò contempormearnenste<br />


70 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Così se la Nazione è, innanzitutto, comunanza di civiltà e<br />

di lingua (”1, il principio di maggioranza avrà pieno significato<br />

soltanto nell’ambito di una società intesa come Nazione ; nelle<br />

collettività internazionali e supranazionali, specialmente<br />

negli Stati a nazionalità mista, la soluzione delle varie questioni<br />

concernenti la cultura nazionale dovrebbe essere definitivamente<br />

sottratta al Parlamento centrale e rimessa alla<br />

decisione autonoma delle Assemblee rappresentative delle comunità<br />

nazionali organizzate secondo il principio della personalità<br />

(Teiigruppen) (zl).<br />

the Nineteenth Century (London, Routledge, 1963) ; G. KITSON CLARK,<br />

The Making of Victorian England (London, Methuen, 1962); D. READ,<br />

The English Provinces, c. 1760.1960 (London, Arnold 1964).<br />

Per una visione sintetica ma esauriente della funzione dell’opposizione<br />

nell’esperienza costituzionale iinglese cfr. JENNINGS, Cabinet government,<br />

1951, 15 s., 454 ss.<br />

I1 DAHL (Political Opposition in Western Democracies, Yale University<br />

Press, 1966, 344 ss.), suggerisce diversi tipi di tattiche dell’opposizione:<br />

in Gran Bretagna quest’ultima .<br />

(20) Per una esposizione della dottrina d’ispirazione marxista, secondo<br />

la quale il principio maggioritario potrebbe trovare applicazione<br />

soltanto in una società fondata su di una piena comunione di interessi<br />

fra i suoi membri, v. MAX ADLER, Die Staatsauffassung des Marxismus,<br />

1923, 116 ss. ; OTTO BALJER, Die osterreichiscke Revolution, 1923,<br />

16.<br />

(”) KELSEN, Essenza e valore, cit., 75.<br />

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Il principio di maggioranza e i‘ostruzion. parlam. . 71<br />

2. L’ostruzionismo e il principio della coincidenza fra maggioranza<br />

legale e maggioranza reale.<br />

In ogni caso la vita ed i problemi concreti che un Governo<br />

parlamentare può presentare, sono assai più complessi di quanto<br />

non sembrasse ai primi, strenui difensori del principio di<br />

maggioranza (”).<br />

(“) Fin verso la fine del diciassettesimo secolo, il principio della<br />

c sovranità D del Parlamento inglese era irrimedialmente connessa con<br />

la pratica leadership della Corona e <strong>dei</strong> suoi ministri dai quali dipendevano<br />

i membri più influenti della <strong>Camera</strong> - Cfr. W. BAGEHOT (English<br />

Constitution, Fontana Libr. 1963, 72), il quale così ricordava l’iniziarsi del<br />

nuovo processo di trasformazione costituzionale britannico: G It has<br />

been said that England invented the phrase Her Majesty’s Opposition;<br />

that it was the first Government which made criticism of administration<br />

as much a part of the polity as admministration itself. This critical<br />

opposition is the conseguence of Cabinet Government ».<br />

Ma cfr. FERRI E., Battaglie parlamentari, cit., IV :


72 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Accadeva che allo schema elegante ma inefficiente tratteggiato<br />

da quella pur meritoria dottrina, sfuggisse tutta un’ampia<br />

elettori che pure in buona fede avevano in precedenza dato il loro<br />

suffragio a quelle medesime forze perché perseguissero il fra le diverse partì<br />

politiche le quali, a loro volta, sono tenute a oonformarsi a quei principi<br />

e a quelle regole del giuoco democratico sulle quali si fonda 15ntero<br />

sistema costituzionale. Occorre inoltre notare che la funzione in<br />

qualche modo mediatrice o stabilizzatrice svolta dalle norme regolamentari<br />

è in realtà assai simile e a quella svolta, nell’ordinamento generale,<br />

dal patto costituzionale nei confronti degli organi supremi dello<br />

Stato. Sulla natura convenzionale delle moderne Costituzioni, v. KEL-<br />

SEN, La garantie jurisdictionnelle de la Constitution, i8n Rev. Dr. Pubbl.<br />

1928, 204; AMORTH, La Costituzione italiana, 1949, 21; GUARINO, Lo scioglimento<br />

delle Assemblee parl., cit., 271-275 ; FRIEDERICH, Constitutional<br />

Government and Democracy, 121 ss.; MARTINES, Contributo ad una teoria<br />

giuridica delle forze politiche, Milano 1957, 237 ss., 280 ss.; MORTATI,<br />

La costituzione in senso materiale, Milano 1940, 131.<br />

In particolare, nel movimento interno delle Assemblee, la minoranza<br />

non si può mai elevare ad arbitra della maggioranza.<br />

Se l’una e l’altra (che non sono in se stesse che circostanze di fatto<br />

spesso accidentali, temporanee ed effimere) delimitano la loro sfera<br />

d‘azione in rapporto al programma di cui sono esponenti o alla lotta<br />

che sostengono, e per necessità di cose vengono a generare uno spostamento<br />

di equilibrio, non può questo fatto costituire un allargamento<br />

del potere in coloro che rappresentano i meno numerosi, fino a renderli<br />

arbitri dell’intero movimento sociale del paese.<br />

Così, ad esempio, in un collegio giudicante, la minoranza di uno o<br />

più magistrati non potrebbe arrogarsi la pretesa di impedire la pronunzia<br />

demlla sentenza, sia con il ricorso alla violenza materiale, sia mettendo<br />

i colleghi della maggioranza i,n condizione di non poter compiere<br />

il proprio dovere, senza che questo fatto costituisca una illegittimità<br />

costituzionale che potrebbe risolversi in un vero e proprio colpo di<br />

stato.<br />

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If principio di maggioranza e 2’ostuuzi.on. parlam. 73<br />

casistica <strong>dei</strong> nuovi problemi che solo allora sembravano affacciarsi<br />

nell’ambito del diritto costituzionale<br />

Ma in che modo e da quali prove potrebbe la minoranza suffragare<br />

la propria asserzione di essere la vera espressione della maggioranza<br />

reale del paese, ed in virtù di ciò arrogarsi il diritto di procedere<br />

ad un’azione di tale gravità politica e costituzionale I1 MOHR-<br />

HOFF (L’ostruzionismo, cit., 289), afferma infatti : (( L‘ostruzionismo -<br />

ritenuto un fatto più politico che giuridico - che si traduce in una<br />

manovra dilatoria e defatigatoria che appartiene alla tattica contingente,<br />

è un’iniziativa che può comportare talvolta <strong>dei</strong> rischi per un<br />

partito e notevoli responsabilità per il capo che lo abbia adottato ».<br />

Tanto più se si (ponesse mente agli esempi storici i quali dimostrano<br />

nella maggioranza <strong>dei</strong> casi, che la manifestazione del pensiero<br />

popolare fu quasi sempre posteriore e non mai anteriore alla campagna<br />

ostruzionistica e che, semmai, l’opinione pubblica intervenne per<br />

stigmatizzare l’opera di quei rappresentanti che (< annichilivano >> il Parlamento<br />

organizzando, se del caso, anche minacciose dimostrazioni per<br />

le strade. In occasione dell’ostruzionismo del 1893 al Senato americano<br />

(ad opera <strong>dei</strong> Silvermen ci& <strong>dei</strong> senatori degli Stati produttori di argento)<br />

si ebbe una vera e propria rivolta dell’opinione pubblica e degli<br />

organi di stampa contro l’intera Assemblea, accusata di comportassi<br />

in modo da ledere il prestigio del paese.<br />

Ma a nostro parere, queste obiezioni sembrano perdere consistenza<br />

se si pensa che:<br />

a) i’nnanzi tutto sono assai ran i casi in cui, nella nostra vita parlamentare,<br />

la minoranza ostruzionistica si autoproclami maggioranza<br />

reale del paese;<br />

b) il momento in CUI la minoranza decide di intervenire con una<br />

pesante azione dilatoria non dipende, spesso, nemmeno dalla sua decisione<br />

ma viene scelto per evitare un danno imminente e irreparabile<br />

quale sarebbe quello deIi’approvazione, voluta dalla maggioranza, di<br />

una legge chiaramente anticostituzionale o addirittura


74 L’ostruzionismo parlamentare<br />

In effetti già in quel periodo assai travagliato per le Assemblee<br />

europee avveniva sovente, ad esempio, che pur avendosi<br />

un accordo formale tra il Gabinetto e la maggioranza parlamentare,<br />

la maggioranza legale manifestatasi in seno al Parlamento<br />

non costituisse al contempo una maggioranza reale,<br />

rispondente cioè alle condizioni reali del paese e della coscienza<br />

nazionale.<br />

Nell’esperienza parlamentare inglese del tempo (secondo<br />

la quale peraltro era consentito chiamare direttamente al Governo<br />

il capo dell’opposizione costituzionale per formare attorno<br />

ad esso una nuova maggioranza nel caso il Gabinetto non<br />

volesse spontaneamente dimettersi), doveva intervenire la Corona<br />

ad apprezzare con sovrano giudizio la mutata situazione<br />

(*4).<br />

Nel nostro ordinamento statutario qualora la Corona non<br />

intendesse avvalersi delle proprie prerogative - e d’altra parte<br />

risultasse chiaramente che il 1 Gabinetto non rispecchiava ormai<br />

più le tendenze del paese dalle quali la maggioranza, (provvisoria<br />

o meramente numerica) si fosse allontanata in modo<br />

tale da non potere più rappresentare correttamente l’organo<br />

fondamentale della sua volontà politica - avrebbe trovato in<br />

tali circostanze politico costituzionali un valido fondamento<br />

avvenne nel 1841, anno in cui per la prima volta la opposizione vinse<br />

una elezione generale e la Corona accetttò il responso delle urne. Cfr. J.P.<br />

MACKINTOSH, The British Cabinet (London, Stevens, 1962), 17 ss., il quale<br />

compie una indagine storico-costituzionale di questo processo veramente<br />

acuta e suggestiva.<br />

(”) Su alcuni episodi avvenuti dopo la prima guerra mondiale nei<br />

quali il Sovrano ebbe una certa libertà nella scelta del primo ministro<br />

v. anche JENNINGS, Cabinet Government, cit., 20 ss.; K. MACKENZIE, The<br />

English Parliament, cit., i37 S.S. ; HERMENS, Verfassungslhere, Frankfust,<br />

1964, 263-267.<br />

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Il principio di maggioranza e 2’ostruzion. parlam. 75<br />

giuridico il ricorso all’ostruzionismo da parte delle minoranze<br />

di opposizione (”).<br />

In caso contrario, il dissidio sorto fra Camere e Paese si sarebbe<br />

prolungato indefinitivamente in difetto di una soluzione<br />

giuridica : è chiaro che in tal caso non sarebbe rimasto alla minoranza<br />

parlamentare che agire servendosi di tutti gli strumenti<br />

procedurali utili a favorire una soluzione delle crisi a<br />

lei favorevole. Esisteva anche la possibilità che il Sovrano,<br />

senza una vera necessità di stato, si rifiutasse di accogliere<br />

le manifestazioni legittime della volontà popolare che in seno<br />

al P arlamento si concretassero nelle aspirazioni di una minoranza<br />

organicamente compatta ed omogenea, ma soverchiata<br />

e schiacciata dalla brutalità di una maggioranza numerica<br />

non > e di<br />

tendenze, bensì composta di un aggregato meccanico di interessi<br />

e di persone senza alcuna reciproca affinità (”}.<br />

In simili evenienze, l’ostruzione rappresenterebbe l’unico<br />

strumento costituzionale, sebbene per sua natura eccezionale<br />

(come del pari eccezionale era la facoltà riconosciuta alla Corona<br />

di licenziare il Gabinetto o di sciogliere la <strong>Camera</strong>}, idoneo<br />

a sciogliere il conflitto.<br />

Nella particolare situazione esaminata, la minoranza avrebbe<br />

esercitato un proprio diritto ricorrendo agli strumenti ostruzionistici<br />

anche al solo scopo di procrastinare quelle deliberazioni<br />

che, con l’intenzione di favorire l’attuale indirizzo di governo,<br />

non fossero più sorrette dall’assenso della maggioranza<br />

del consenso popolare.<br />

(”) Cfr. anche ROSSI L., Principi fondamentali della rappresentanza<br />

politica, Bologna 1894, 221, il quale considera presupposto intrinseco<br />

alla figura dello Stato rappresentativo la presunzione di un accordo tra<br />

stato reale e lo stato legale.<br />

(26) V. FERRACCIU, L‘ostruzionismo parlam. cit., 329 ss.<br />

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‘i6 L’ostruzionismo uarlamentare<br />

In assenza di quest’ultimo, infatti lo stesso indirizzo politico<br />

di governo diverrebbe arbitrario e di conseguenza, invece,<br />

legale e legittimo il mezzo adoperato dalla minoranza parlamentare<br />

con l’obiettivo di eliminare quella illegittimità (27) :<br />

appunto perché la legittimazione giuridica di ogni forma di Governo<br />

rappresentativo risiede nel consenso popolare. All’obiezione<br />

fondamentale che lo strumento ostruzionistico sarebbe<br />

pur sempre incostituzionale in quanto, rispettoso della forma,<br />

sarebbe nella sostanza violatore dello spirito della nostra Costituzione,<br />

si può osservare che proprio nello spirito della Costituzione<br />

si può ravvisare la necessità di armonizzare costantemente<br />

con le superiori esigenze dello Stato la legittima manifestazione<br />

della volontà popolare, proprio attraverso l’azione<br />

di governo.<br />

Entro tali confini troverà infatti legittimità e significato<br />

l’azione della stessa maggioranza parlamentare che non potrebbe<br />

prescindere dai limiti stessi senza violare se non la forma,<br />

lo spirito stesso della Costituzione.<br />

In questi limiti l’ostruzione parlamentare sarebbe dunque<br />

un fenomeno non per sua natura antigiuridico, anche se<br />

di carattere eccezionale. Non rappresenterebbe altro che la forma<br />

più radicale di quella opposizione parlamentare (*’), che è<br />

condizione essenziale della vita organica <strong>dei</strong> corpi rappresentativi.<br />

Potrebbe anzi essere definito una forma eccezionale di<br />

opposizione che una minoranza, entro i limiti assegnati dalle<br />

(”) V. FERRACCIU, L’ostruzionismo parlam., cit., 332 ss.<br />

(z8) V., anche recentemente, PERTICONE, Parlamentarismo e antipar-<br />

Iamentarismo nel post-Risorgimento (Nuove questioni di storia del Risorgimento<br />

e della Unità d’Italia, val. 11, Milano 1961, 649), il quale giudica<br />

così il fenomeno ostruzionistico:


Il principio di maggioranza e l’ostruzion. parlam. 77<br />

leggi e dai regolamenti costituzionali eserciterebbe nei confronti<br />

del Gabinetto e della maggioranza allorché, per le particolari<br />

condizioni di composizione di quest‘ultima e per la riluttanza<br />

del Capo dello Stato (o del Sovrano in periodo statutario)<br />

a valersi delle prerogative più specificatamente dirette<br />

all’eliminazione del conflitto, risultasse praticamente impossibile<br />

provocare una crisi, resa invece necessaria dalla mancata<br />

armonizzazione reale ed effettiva della volontà dell’Assemblea<br />

con la volontà nazionale (*’I.<br />

Neppure potrebbe considerarsi questa opinione contrastante<br />

con i principi che governano l’istituto della rappresentanza<br />

politica (‘7. In essa infatti non rientra certo il concetto<br />

(”) Così anche ROSSI, Principi fondamentali della rappresentanza<br />

politica, cit., 855.<br />

Del resto uno <strong>dei</strong> casi classici di scioglimento reale o presidenziale<br />

delle Assemblee parlamentari ha per fine precipuo di garantire i diritti<br />

della mimnoranza dalle lesioni che la maggioranza può hfliggere loro,<br />

d’impedire che la costituzione sia violata o che si tenti di modificarla<br />

illeggittimamente in pregiudizio dell’opposizione e delle sfere di compe<br />

tenza. Cfr. BON VALSASSINA, OP. cit., 613. Cfr., con opposte motivazioni,<br />

GUARINO, Lo scioglimento delle assemblee parlamentari, 1948, 180.<br />

(30) Per una impostazione generale del problema v. ESPOSITO, La rappresentanza<br />

istituzionale, in Studi Ro,mano, vol. I, 27 ss. ESPOSITO, Commento<br />

all’art. 1 della Cost., in Saggi, 1954; CRISAFULLI, La sovranità nella<br />

Costituzione It., in Scritti Orlando, I, e ddlo stesso A., Stato e popolo<br />

nella Cost. Ital., in Studi decennale, 1958, 11, 145 ss. TOSATO, Sovranità<br />

dello Stato, in Scritti De Francesco, vol. I1 ; BALLADORE PALLIERI, Dottrina<br />

dello Stato, Padova, 1958, 272 ; ZANGARA, La rappresentanza istituzionale,<br />

1952.<br />

Sui vari modi in cui può essere intesa la rappresentanza politica<br />

v.; ROSSI L., I principi fondamentali della rappresentanza politica, 1894;<br />

SIOTTO PINTOR, Le riforme del regime elettorale, 1912; LEIBHOLZ, Das Wesen<br />

der Rapresentation, 1929, CROSA, Osservazioni sulla rappresentanza<br />

politica, in Scritti Vacchelli, 143 ; LAVAGNA, Per una impostazione dommatica<br />

del problema della rappresentanza politica, in Stato e Diritto,<br />

1942, 192 ; SARTORI, La rappresentanza politica, in Studi Politici, 1957,<br />

527.<br />

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78 L’ostruzionismo parlamentare<br />

di un vero e proprio mandato giuridico conferito dagli elettori<br />

all’eletto, così come costituzionalmente viene escluso il mandato<br />

imperativo (31). D’altra parte, il Parlamento dovrebbe essere<br />

considerato in ogni sistema democratico rappresentativo<br />

come organo di congiunzione e di mediazione tra società e<br />

Stato (”).<br />

L’Assemblea non può quindi mai derogare al vero principio<br />

ispiratore dello Stato rappresentativo o al presupposto intrinseco<br />

della sua natura storico-costituzionale, che consiste<br />

nella presunzione di un accordo tra quello che impropriamente<br />

viene chiamato Stato reale con lo Stato legale.<br />

Quest’ultimo mentre può e deve influire sulle molteplici<br />

esigenze della comunità statuale, non potrebbe a sua volta<br />

sottrarsi a quella influenza, costituzionalmente importantissima,<br />

che su di esso può e deve esercitare l’opinione pubblica, a<br />

mezzo di tutte le manifestazioni dello spirito popolare (”}. Da<br />

(”) Per una evoluzione storica del problema, cfr. MARONGIU, Rappresentanza<br />

e mandato nelle nostre antiche assemblee costituzionali,<br />

Urbino, 1948.<br />

Per questi problemi, in altre Assemblee, v. M. OSTROGORSKI, Democracy<br />

and the Organization of Political Parties, New York, 22, vol. 11,<br />

55 ss.; ARTUR RANNEY, The Doctrine of Responsible Party Government,<br />

Urbana 1954.<br />

p) Cfr. FERRACCIU, L’ostruzionismo parl., cit., 329-330. Sulla concezione<br />

del Parlamento come organo comunitario, sensibile - per estrazione<br />

e vincolo riappresentativo <strong>dei</strong> suoi membri - alle realtà e agli interessi<br />

locali v. BASSANINI, L’attuazione delle Regioni, La Nuova Italia,<br />

1970, 28. Sul significato del Parlamento assunto come istituto dello<br />

Stato-ordinamento (organo comunitario, appunto), più che come organo<br />

dello Stato persona, v. BERTI, La pubblica amministrazione come organizzazione,<br />

Padova, 1968, 54 s.; ELIA, Da2 conflitto di attribuzione al<br />

conflitto di norme, in Giur. cost., 1965, 147 ss.; BENVENUTI, L’ordinamento<br />

repubblicano, IV ed., Venezia, 1967, 89-90.<br />

(”) Cfr. MORTATI, Istituzioni cit., 346, nota 1, il quale considera<br />

la pubblica opinione come Nil complesso delle convinzioni, più o meno<br />

radicate o stabili, emanate dalla coscienza popolare, o in senso più<br />

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Il principio di maggioranza e l'ostruzion. parlam. 19<br />

questo reciproco accordo fiduciario tra Parlamento e paese<br />

dipende la stessa efficacia operativa di ogni governo rappresentativo.<br />

Le stesse crisi di Gabinetto dovrebbero essere viste e valutate<br />

soprattutto al fine di preordinare e conservare inalterata<br />

tale armonia (").<br />

Del resto, la natura stessa del


80 L’ostruzionismo parlamentare<br />

molto significato, al fine di decretare o negare legittimità al<br />

fenomeno, distinguere il contenuto o anche l’efficacia giuridica<br />

del provvedimento oggetto della tattica dilatoria della minoranza,<br />

mentre generalmente si ritiene che l’ostruzionismo parlamentare<br />

sarebbe inamissibile se attuato nei confronti di una<br />

legge di natura (o di attuazione) costituzionale (”1.<br />

A tale proposito sarà interessante ricordare alcune motivazioni,<br />

notevolmente anticipatrici, della relazione di minoranza<br />

Sacchi nella Commissione di riforma del regolamento<br />

del 16 giugno 1899 (3*):


Il principio di maggioranza e l’ostruzion. parlam. 81<br />

lamentare - secondo la relazione - importa indubbiamente<br />

poteri illimitati e illimitabili, specie alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong>,<br />

e il Parlamento sarebbe di sua natura organo sempre costituente<br />

della nazione.<br />

Alcune importanti ammissioni erano persino contenute<br />

nella Relazione di maggioranza presentata alla <strong>Camera</strong> il 3<br />

aprile 19W, con la quale venivano proposte le misure regolamentari<br />

restrittive della libertà di dibattito. In essa si riconosceva<br />

che il principio che la maggioranza dell’assemblea avesse<br />

diritto di deliberare a propria discrezione e non dovesse esserne<br />

impedita da una minoranza dopo che questa avesse<br />

avuto il modo e il tempo di manifestare il proprio dissenso,<br />

ha valore solo quando la maggioranza non miri a re-<br />

segue o ne dovrebbe conseguire nelle associanioni e nei collegi <strong>dei</strong><br />

<strong>Deputati</strong>. Perloché la maggioranza parlamentare avrebbe il diritto di lagnarsi<br />

dell’ostruzionismo che fosse volto a resistere ad atti legislativi<br />

che toccassero tutte le materie dell’anzministrazione dello Stato, ma non<br />

ha il diritto di lamentarsi quando essa s’appresta a restringere il diritto<br />

di stampa o quello di riunione e di associazione o di suffragio elettorale<br />

o qualunque altro diritto statutario.<br />

Allora la maggioranza parlament’are deve rimanere alla <strong>Camera</strong> a<br />

sostenere e a difendere le sue proposte, e deve in se stessa e nel consenso<br />

da essa presunto del paese trovare la forza di superare l’opposizione,<br />

nel che soltanto può trovare la legittimazione della sua condotta)).<br />

(V. Rel. di minoranza Sacchi, nella Commissione di riforma del Regolamento<br />

del 16 giugno 1899).<br />

L‘EINAUDI nel 1914 si espresse in modo simile come ebbe a ricordare<br />

Yon. PERTINI in un suo discorso al Senato (Atti parlamentari del<br />

Senato della Repubblica, seduta del 26 marzo 1953, pag. 40589);


82 L'ostruzionismo parlamentare<br />

stringere i diritti fondamentali di libertà e di suffragio che formano<br />

il contenuto essenziale della Costituzione politica di un<br />

paese. Verificandosi tale grave eventualità, la minoranza non<br />

potrebbe più essere giudicata alla stregua del regolamento interno<br />

dell'bssemblea, ma avrebbe anzi il diritto di chiedere che<br />

il Paese venga chiamato a giudicare in supremo appello se la<br />

sua sovrana volontà sia rappresentata dalla maggioranza o dalla<br />

minoranza. Una simile ammissione, venendo dalle fila di una<br />

maggioranza già duramente provata dalla sfida ostruzionistica<br />

dell'opposizione assume un singolare signi,ficato. Anche in regime<br />

di Costituzione (( non rigida D (") veniva riaffermato il<br />

principio che il ricorso all'ostruzionismo rappresenterebbe una<br />

vera e propria necessità giuridica, ogni volta che il Governo legale<br />

intendesse consacrare <strong>dei</strong> veri e propri abusi di diritto,<br />

violando la cc ratio >> e la lettera delle norme costituzionali.<br />

Considerata la natura di strumento parlamentare eccezionale<br />

dell'ostruzionismo si può ammettere che se nel sistema<br />

parlamentare l'autorità della maggioranza deve sempre giuridicamente<br />

prevalere nei confronti di chi contro la medesima volesse<br />

opporre la volontà di una minoranza (in tal caso, il fenomeno<br />

ostruzionistico si trasformerebbe in strumento rivoluzionario)<br />

tè anche vero che questo principio non dovrebbe essere<br />

accettato in senso assoluto, ma bensì subordinato giuridicamente<br />

alla condizione che la volontà e l'azione della maggioranza<br />

stessa siano in armonia con la coscienza giuridica nazionale<br />

(").<br />

(40) Per una corretta distinzione fra costituzioni rigide e flessibili<br />

v. MORTATI, Istituzioni cit. 185 ss. ; LOWENSTEIN, Erscheinungs formen<br />

der Verfassungsanderung, 1931 ; BARILE, La revisione costituzionale, in<br />

Commentario Calamandrei e Levi, vol. 11.<br />

(") Proprio sotto tale aspetto infatti BASSO (Natura e funzioni della<br />

opposizione neii'ord. ital., cit. 374 ss.) giustifica l'ostruzionismo parla<br />

mentare.<br />

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Il principio di maggioranza e I'ostruzion. parlam. 83<br />

In caso contrario tutte le manifestazioni della maggioranza<br />

ancorché formalmente legittime sarebbero illegittime sostanzialmente,<br />

in quanto esplicazioni di una vera e propria violenza,<br />

tanto più condannabile quanto più ampia si dimostrasse<br />

la consistenza numerica della maggioranza in Parlamento.<br />

In definitiva si può concordare con le opinioni che affermano<br />

la giuridicità dell'ostruzione parlamentare quando sia<br />

diretta ad allontanare o a ritardare simili deliberazioni sostanzialmente<br />

illegittime : ciò potrebbe avvenire anche al di fuori<br />

del caso in cui fosse in discussione una legge incostituzionale,<br />

sebbene debba considerarsi questo l'ambito normale in cui potrebbe<br />

trovare applicazione uno strumento procedurale per sua<br />

natura eccezionale quale l'ostruzionismo (").<br />

I1 ricorso a tale strumento rimarrebbe pur sempre subordinato<br />

a due condizioni: a) la necessità di aprire una crisi; b)<br />

l'impossibilità di provocare tale crisi, sia con i mezzi costituzionali<br />

ordinari che con quelli straordinari (rifiuto, ad es., del<br />

capo dello Stato di sciogliere le Camere). Entro quest'ambito la<br />

minoranza parlamentare, ricorrendo all'ostruzionismo, farebbe<br />

opera meritoria ed anzi eminentemente costituzionale se costringesse<br />

la (( violenza politica >> della maggioranza a recedere<br />

con l'esempio della protesta collettiva.<br />

Sarebbe in definitiva l'estremo rimedio giuridicamente<br />

concesso all'opposizione contro le


84 L'ostruzionismo parlamentare<br />

sanabile con le normali procedure costituzionali, fra maggioranza<br />

> in parlamento e maggioranza (( reale >> nel paese,<br />

trovò naturalmente anche fieri oppositori : > (").<br />

Si potrebbe tuttavia rilevare replicando a tali argomentazioni<br />

invero troppo > con le pacate parole dell'orlando:<br />


Il principio di maggioranza e i‘ostrtrzi,on. parlam. 85<br />

I1 ritenere perciò che l’ostruzione possa esplicare comunque<br />

i suoi effetti, indipendentemente dall’eventuale giudizio che<br />

su tale operazione il paese reale potrà dare, significa certamente<br />

sottovalutare e misconoscere il senso di responsabilità politica<br />

dell’intera minoranza (“1.<br />

3. L’ostruzionismo e la dialettica maggioranza-opposizione in<br />

Parlamento.<br />

11 rapporto maggioranza-opposizione in un moderno governo<br />

parlamentare non può essere che un rapporto fluido,<br />

dinamico, caratterizzato dalla sempre variabile mobilità <strong>dei</strong><br />

gruppi e <strong>dei</strong> partiti (47).<br />

Malgrado tali considerazioni, alle quali non si nega lla gravità ma la rilevanza,<br />

noi non possiamo ammettere, come regola generale, la legalità<br />

di una resistenza rivolta contro il potere legislativo.<br />

Basterebbe l’applicazione di quei principi stabiliti da noi come elementi<br />

della resistenza legale. L‘atto, quando promana da quelle fonti<br />

sovrane cui per virtù della costituzione ne è conferito il potere, può essere<br />

ingiusto, ma non è illegale, n& la resistenza può in tal caso dirsi<br />

conforme alla costituzione, la quale non è stata violata da poi che l’atto<br />

promana dagli ordini da esso all’uopo costituiti D (Cfr. NIGRO, ap.<br />

cit., 502).<br />

(46) Cfr. TERZI, La tecnica dell‘ostruzionismo, cit., 16-17.<br />

(”) RAMSAY MUIR, How Britain is governed, London 1930 spec. cap.<br />

4 e 5. Per un inquadramento generale <strong>dei</strong> rapporti maggioranza-opposizione<br />

nel sistema bicamerale inglese cfr. LASKY, Parliamentary Government<br />

in England, New York 1938, spec. 58-60; D. E. BUTLER e A. KING,<br />

The Britsh general election of 1964, London, Macmillan, 1965; S. E.<br />

FINER, Anonimous Empire, London, Pall Mall Press, 1958; A. POTTER, Organized<br />

Groups in British National Politics, London, Faber, 1961; W. L.<br />

GUTTSMAN, The British Political Elite, London, Mcgibbon and Kee, 1963.<br />

Per la Franoia cfr., fra i tanti F. GOGUEL e A. GROSSER, La Politique en<br />

France, Paris, Colin 1964 e, soprattutto, P. AVRIL, Le Régime poliiiqtre<br />

de la V République, Paris, 1%4. Notevole anche lo studio, per la Ger-<br />

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86 L'ostruzionismo parlamentare<br />

Le minoranze di ieri possono diventare maggioranze di oggi,<br />

tanto più che in alcune Assemblee anche il semplice sindacato<br />

contro un singolo provvedimento governativo su cui avessero<br />

concordato anche partiti di opposto indirizzo politico potrebbe<br />

essere occasione per provocare un voto di sfiducia, e<br />

quindi una nuova formula di maggioranza (4*}.<br />

Anche maggioranze che sembravano godere di una base<br />

solidissima nel consenso popolare, possono sovente subire impreviste<br />

ed emprevedibili trasformazioni; basti pensare con<br />

quale velocità ed ampiezza possono mutare le correnti di opinione<br />

pubblica anche nei confronti di un programma di go-<br />

mania OCC. di Wildenmann, Macht und Konsens als Problem der Innenund<br />

Aussenpolitick (Frankfurt, 1963). V. anche il dibattito Verfehlt die<br />

Opposition Ihre Aufgabe in Der Spiegel del 19 gennaio 1965.<br />

(4*) Cfr. BON VALSASSINA, Profilo dell'opposizione, cit., 578 : (Cfr. BON VALSASSINA, OP. cit., 579).<br />

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Il principio di maggioranza e l’ostruzi,on. parlam. 87<br />

.<br />

verno che solo pochi mesi innanzi avevano entusiasticamente<br />

abbracciato nella consultazione elettorale (”).<br />

In questo clima, tipico anche delle più evolute forme di<br />

regime parlamentare, il ruolo dell’opposizione appare addirittura<br />

insostituibile (’O), e agisce su diversi piani.<br />

In primo luogo, un’opposizione vigile e costruttiva rende<br />

la maggioranza sempre in grado di c< controllare >> se stessa, evitandole<br />

la tentazione (altrimenti assai frequente) di quel che purtroppo finisce per riuscire quasi sempre<br />

fatale, non solo all’azione governativa ma anche all’evoluzione<br />

democratica del paese (”).<br />

In secondo luogo, essa rivela all’hssemblea le aspirazioni<br />

e le opinioni di quella buona parte del paese che 2 da essa<br />

rappresentata e il cui programma trova posto nelle leggi, direttamente,<br />

(assai raramente è da aggiungersi) o per via di<br />

emendamenti ; inoltre, enuclea nuove maggioranze quando le<br />

necessità politiche e sociali richiedano il mutamento del programma<br />

di governo e, soprattutto, rende più facile il controllo<br />

del popolo sugli atti dell’Assemblea facendo eventualmente risaltare<br />

nella discussione le manchevolezze dell’azione governativa<br />

o delle forze di maggioranza nell’opera di produzione legislativa<br />

o amministrativa (”).<br />

Una gran parte di questi obiettivi potrebbero anche formare<br />

il contenuto di una forma di ostruzionismo che non intendesse<br />

limitarsi ad una azione meramente negativa, come<br />

(”) Cfr. S. E. FINER, Anonymous Empire, London, 1958; DAHL, The<br />

Political Opposition in Western Democracies, cit., 286 ss.<br />

(9 JENNINGS, Cabinet Government, third ed. Cambridge Univ. Press.<br />

1969, spec. 15 e 16.<br />

(”) Gfr. BQN VALSASSINA, Profilo dell’opposizione, cit., 555 s.<br />

(”) Cfr., con riferimento al sicternla parlamentare inglese, YOUNG,<br />

The British Parliament, Northwestern Univ. Press, Evanston, 1962,<br />

23-24.<br />

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88 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

fu ricordato da una autorevole dottrina: G per quanto giusto<br />

e onesto sia il fine che si propongono gli ostruzionisti, essi<br />

hanno bensì il diritto di illuminare la maggioranza e l’amministrazione,<br />

e di ammonirli sulle conseguenze <strong>dei</strong> loro atti: ma<br />

non quello di impedire l’esercizio di facoltà e poteri riconosciuti<br />

dalle leggi e dai regolamenti, imperocché la resistenza costituisce<br />

un diritto politico soltanto quando sia diretta contro<br />

l’arbitrio >) (”).<br />

Sotto un altro profilo l’azione dilatoria dell’opposizione<br />

può mirare non solo a far recedere la maggioranza da un suo<br />

illegittimo od incostituzionale provvedimento, ma potrebbe<br />

tentare anche, su un singolo atto o progetto concreto, di dividere<br />

la maggioranza, facendo leva sulle divisioni interne che la<br />

lacerano.<br />

Ovviamente tale tipo di manovra ha serie possibilità di riuscire<br />

vittoriosa nel caso in cui la maggioranza in Parlamento<br />

sia tale sotto l’aspetto numerico ma internamente divisa sul<br />

programma generale di governo, perché, in ogni altro caso,<br />

l’azione dilatoria delle opposizioni potrebbe provocare l’effetto<br />

opposto zi quello voluto, e cioè di rafforzare la volontà di reazione<br />

della maggioranza, come più volte le vicende storiche dell’ostruzionismo<br />

hanno dimostrato (54). Quando non fosse possibile<br />

ottenere da parte dell’opposizione ostruzionista un completo<br />

rovesciamento della maggioranza o un mutamento nel<br />

programma di governo rimane assai spesso la speranza di<br />

.<br />

(”) GALEOTTI, Principii regolatovi, cit., 257.<br />

(54) Si verificherebbe cioè, quell’interessante fenomeno (che potremmo<br />

chiamare


Il principio di maggioranza e I’ostruzion. pariam. 89<br />

poter contare sulla complicità più o meno evidente di una parte<br />

della maggioranza, che si manifesterebbe in una > nei riguardi delle battaglie procedurali<br />

della minoranza (55). In tali casi l’opposizione sa di poter<br />

contare su di un validissimo alleato che potrebbe aiutarla a<br />

raggiungere i suoi obiettivi senza per questo doversi assumere<br />

la responsabilità di aprire una crisi di Governo giudicata al momento<br />

opportuna (9<br />

Si avrebbe un fenomeno veramente interessante, in quanto<br />

entrambe le forme di ostruzionismo (di maggioranza e di<br />

minoranza) finirebbero per incrociarsi e sostenersi reciprocamente,<br />

determinando una situazione che potremmo definire di<br />

, cioè di perfetta malafede tenuto<br />

dalla mi4noranza durante le sue manovre dilatorie. Contesta invece<br />

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90 L’ostruzionismo parlamentare<br />

maggioranza >> (”). Esso consisterebbe nella N stessa tattica ritardatrice<br />

fondata sugli appigli offerti dalla procedura parlamentare<br />

messa in opera, anziché dalla minoranza, dallo stesso<br />

partito di maggioranza, per mandare in lungo o al fine di impadire<br />

l’approvazione di un disegno di legge proposto dallo<br />

stesso Governo espressione di quella maggioranza >> (”).<br />

Esistono infatti particolari situazioni parlamentari (“} che<br />

rendono persino possibile quello che sembrerebbe un


Il principio di maggioranza e l’ostruzion. parlam. 91<br />

cedenza, per dilazionare in lungo il più possibile l’approvazione<br />

di una legge che il Governo ha dovuto proporre cc obtorto collo<br />

>> magari solo per compiacere l’opinione pubblica).<br />

Secondo il Calamandrei nei casi di ostruzionismo di maggioranza<br />

organizzato e manovrato dallo stesso partito che è<br />

al governo, cc la manovra è lenta e a lunga scadenza >> e può durare<br />

molti anni : può durare tutta una legislatura (“).<br />

Classici esempi di tale impiego dell’ostruzionismo da parte<br />

della maggioranza si ebbero nel corso delle sessioni 1948,<br />

1949 e 1953 con i ripetuti tentativi di procrastinare I’applicazione<br />

<strong>dei</strong> principi posti dalla Costituzione e subordinati dalla<br />

stessa alla previa emanazione di leggi ordinarie di attuazione<br />

(”’>; nell’eccessivo ritardo nella istituzione della Corte Costituzionale<br />

e nell’attuazione dell’art. VIII, disp. trans. il quale<br />

stabiliva che le elezioni di Consigli regionali avrebbero dovuto<br />

essere indette entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione.<br />

Si ritiene che, almeno nel corso dell’ostruzionismo strategico<br />

della maggioranza il quale, coperto dalla forza del numero,<br />

è spesso assai più fortunato di quello esclusivamente tattico<br />

della minoranza (‘j3), si sarebbe in presenza di una forma che<br />

offende gravemente l’istituto parlamentare e viola il patto costituzionale<br />

(64).<br />

(61) BASSANINI, L’ostruz. della magg., cit., 5.<br />

(62) CALAMANDREI, Incoscienza costituzionale, cit. in I1 Ponte, 1952, 1177.<br />

(”) Ma v. anche BALLALIORE PALLIERI, La costituzione italiana nel decorso<br />

quinquennio, in Foro Padano 1954, IV, 34 ss.; BARILE P., Corso<br />

di dir. cost., cit., 54, 84, 105.<br />

(64) Come ipotesi di scuola vengono in proposito ricordati, famosi<br />

episodi della vita parlamentare inglese del secolo scorso (i Gabinetti Pitt,<br />

ad es, e quelli di Addington e Derby (cfr. REYNAERT, Histoire de la disc.<br />

pad., cit., vol. I e 11).<br />

Si ebbero anche casi in cui venne ri,fiutato un programma di gcverno,<br />

senza che tuttavia quest’ultimo si sentisse in dovere di ritirarsi<br />

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92 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Indubbiamente v’k chi ritiene che nell’esercizio della forza<br />

(Gabinetto Bismark negli anni 1864-66); mentre in Austria si attuò addirittura<br />

un accordo volontario della maggioranza allo scopo di porre<br />

praticamente l’Assemblea in condizioni di non poter più tenere seduta<br />

per mancanza del quorum. Vi è chi ritiene l’ostruzionismo di maggicranza<br />

concepibile solamente in un governo strettamente costituzionale,<br />

mentre sarebbe da considerarsi episodio assai raro e curioso nei mcderni<br />

governi parlamentari. Ciò perchè questi governi tenderebbero<br />

sempre più a fondarsi sulle maggioranze parlamentari e sarebbe perciò<br />

contraddittorio amettere che (non essendo possibile un governo senza<br />

il sostegno della maggioranza) questa ricorresse ai mezzi di resistenza<br />

passiva per farglielo comprendere, bastando invece la semplice votazione<br />

su un qualsiasi argomento per determinare una eventuale crisi, v.,<br />

in senso contrario, CALAMANDREI, L’ostruzionismo di magg., cit., 132-133.<br />

Esisterebbero alcune situazioni, tuttavia, in cui la maggioranza pctrebbe<br />

anche avere interesse a ricorrere all’ostruzionismo, e precisamente<br />

:<br />

a) quando il Governo, pur essendo in minoranza, si ostinasse a rimanere<br />

al potere avvalendosi di tutti i mezzi costituzionali utili al raggiungimento<br />

di tale obiettivo;<br />

b) quando la maggioranza non avesse intenzione di approvare una<br />

legge proposta dal Ministero, ma al tempo stesso non volesse votare la<br />

sfiducia al governo;<br />

c) quando con tale mezzo intendesse contrastare l’ostruzionismo<br />

della stessa maggioranza. E qui si tratterebbe pur sempre di semplici<br />

ipotesi di scuola, scarsamente verificabili nella concreta esperienza delle<br />

Assemblee rappresentative.<br />

Infatti nella prima ipotesi il ricorso all’ostruzionismo della maggioranza<br />

non avrebbe di per sè alcun senso. Poiché la manifestazione definitiva<br />

della volontà dell’Assemblea si ha solo con la votazione, sarebbe<br />

proprio interesse della maggioranza accelerarla e non ritardarla con<br />

manovre dilatorie. Nel secondo caso poi, sarebbe ipotizzabile una simile<br />

situazione costituzionale a patto di considerarla solo > cioè, senza la volontà <strong>dei</strong> più; in caso contrario, sarebbe inevitabile<br />

il voto di sfiducia dell’hssemblea.<br />

Dovrebbe inoltre verificarsi un’ipotesi abbastanza singolare, e cioè<br />

che la maggioranza da parte sua si a salvare il Gabinetto<br />

dal suicidio. Ma anche qualora queste singolari circostanze si verificassero,<br />

resterebbe ancora da dimostrare che si possa effettivamente parlare<br />

in senso strettamente tecnico di ostruzionismo di maggioranza. I1<br />

fine di questo è infatti di impedire il voto sulla legge o sul prowedi-<br />

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Il principio di maggioranza e l’ostruzion. parlam. 93<br />

che k nel numero (9, la maggioranza esercita un proprio diritto<br />

(quello che la proprio volontà sia legge) e non potrebbe<br />

esservi nessun altro diritto in g rado di limitarlo : l’antico brocardo<br />

G qui jure suo utitur nemini facit iniuriam », conserverebbe<br />

cioè la sua piena validità anche in questo caso (&). Ma è<br />

interessante notare che tutta la dottrina del tempo, anche la<br />

più avversa alle tecniche ostruzionistiche, argomenta che, se la<br />

violenza è condannabile in un istituto giuridico qual’è il Parlamento,<br />

e se pare altrettanto condannabile quando chi la esercita<br />

non dispone del diritto della decisione, molto più lo debba<br />

essere in chi cumula due forze e soprattutto abbia dalla sua<br />

un’arma così decisiva ed efficace quale quella del numero. Consapevole<br />

della propria forza può servirsene sia contro la minoranza<br />

che contro il Governo, quando venga minacciata nel proprio<br />

diritto da costoro.<br />

Anzi, anche qualora il potere esecutivo volesse ricorrere al<br />

mezzo estremo dello scioglimento della <strong>Camera</strong>, la volontà politica<br />

di quest’ultima finirebbe col trionfare, perché le nuove<br />

consultazioni elettorali non potrebbero indebolire in alcun mobo<br />

le sue basi di consenso nel Paese.<br />

mento praticamente negando la funzione della <strong>Camera</strong> : sarebbe quindi<br />

contrario a logica e buon senso supporre che la maggioranza, dopo l’avvertimento<br />

dato al Ministero, si ostinasse come afferma il Nigro a > quello che al


94 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Notevole interesse potrebbe presentare il caso di una maggioranza<br />

che sia tale solo sotto l‘aspetto numerico: in questa<br />

eventualità essa potrebbe ricorrere all’ostruzionismo nel caso,<br />

ad esempio, che il Capo dello Stato volesse formare il Gabinetto<br />

da quella che formalmente non è che la minoranza della <strong>Camera</strong>,<br />

ma che pure si presume rappresenti in quel momento la<br />

reale volontà del paese, dalla quale si sia invece allontanata<br />

l’azione della maggioranza.<br />

In tale caso la tuttora persistente maggioranza nominale<br />

- qualora intendesse mantenersi nell’ambito della correttezza<br />

costituzionale - non potrebbe far altro che attendere alla prova<br />

parlamentare il nuovo Ministero, come infatti in alcuni casi<br />

è successo nel Parlamento inglese (”). Ogni altra forma di sistematica<br />

opposizione da parte della maggioranza - che chiameremmo<br />

cc formale >) - non potrebbe essere che di carattere<br />

sovversivo.<br />

Si potrebbe ricordare in proposito il clamore suscitato in<br />

Gran Bretagna dall’ostruzione sistematica contro il primo Gabinetto<br />

Pitt, condotta dai vari Burke, Sheridan, Fox e da altri<br />

leaders della <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni, i quali consideravano, indubbiamente<br />

a torto, atto incostituzionale l’aver scelto da una apparente<br />

minoranza il nuovo capo dell’esecutivo (a). Sarebbe<br />

tuttavia troppo semplicistico concludere con un giudizio globalmente<br />

negativo del fenomeno : potrebbe avvenire che la<br />

maggioranza, avendo ormai esaurito tutti i mezzi di lotta nei<br />

(”) TODD, Il Governo Parlamentare in Inghilterra, Bibl. di Sc. pol.,<br />

vit., vol. 111, serie I, 71-72; 52-54.<br />

(68) Ma quanto in realtà si trattasse effettivamente di una lo dimostrarono abbondantemente le elezioni che ci<br />

tennero alcuni anni più tardi (marzo 1784), dalle quali infatti il Pitt<br />

sortì con una nuova e schiacciante maggioranza: Cfr. TODD, Il Governo<br />

parlamentare in Inghilterra, cit., 53-54.<br />

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Il principio di maggioranza e 2'ostruz;on. parlam. 95<br />

confronti di un Governo che non godesse ormai più della sua<br />

fiducia, si vedesse costretta ad una azione procedurale di carattere<br />

eccezionale (").<br />

In via più generale, si può dire che la maggioranza di norma<br />

ricorra allostruzionismo allorquando uno o più disegni di<br />

legge od anche l'indirizzo generale del Governo, non essendo<br />

ad essa graditi ma neppure tali da giustificare una crisi, la<br />

inducano nel frattempo a porre in essere tutti quei mezzi dilatori<br />

che nelle attuali procedure regolamentari (senza far violenza<br />

né alla lettera né allo spirito di regolamenti) potrebbero<br />

esercitarsi pur di ottenere che un determinato disegno legislativo<br />

non sia approvato (").<br />

Partendo da diverse considerazioni il Sonnino affermava<br />


96 L‘ostruzionismo Parlamentare<br />

Ciò non esclude, a nostro avviso, che possa parlarsi a<br />

giusto titolo di illegittimità costituzionale dell’ostruzione di<br />

maggioranza in tutti quei casi in cui questa non trovasse un<br />

giuridico fondamento nella necessità assoluta di evitare una<br />

crisi chiaramente inopportuna in quel particolare momento<br />

parlamentare, e non fosse possibile contrastare o impedire con<br />

altro mezzo la discussione e l’approvazione di un disegno di<br />

legge considerato dannoso alla collettività (”).<br />

Una recente dottrina ha creduto di poter ravvisare nella<br />

manifestazione ostruzionistica avutasi in Parlamento durante<br />

la discussione sulla elezione <strong>dei</strong> consigli regionali (”), una tipica<br />

manifestazione di ostruzionismo della maggioranza (74),<br />

mentre già precedentemente un insigne studioso lucidamente<br />

ammoniva sui pericoli dell’ostruzione della maggioranza con-<br />

tare come il SONNINO, che fu uno degli Autori che più decisamente accusarono<br />

gli ostruzionisti di violare lo spirito <strong>dei</strong> regolamenti non si avveda,<br />

in questo caso, di giustificare un abuso del tutto simile da parte<br />

della maggioranza. L‘unico fondamento poi, di tale differente status giuridico<br />

<strong>dei</strong> due fenomeni, sarebbe di carattere soggettivo, prescindendo<br />

completamente dalle cause all’origine <strong>dei</strong> due diversi comportamenti.<br />

A nostro avviso, nonostante l’estrinsecazione esterna formalmente corretta,<br />

l’attività dilatoria della maggioranza quando non trovasse alcuna<br />

giustificazione, costituirebbe comunque una flagrante violazione del<br />

patto costituzionale, su cui poggerebbe l’intero nostro sistema di Gw<br />

verno parlamentare nonché un grave attentato a quel «giuoco senza<br />

inganni >> (cosiddetto fair play costituzionale) giustamente richiamato tra<br />

gli altri, dal MELONI (L‘ostruzionismo pari., cit., 178-179 ss.).<br />

Cfr. MICELI, Principi del diritto parlamentare, cit., 70 ss.; ROMANO,<br />

Diritto e correttezza costituzionale in Prolusioni e discorsi accademici,<br />

Modena 1931, 51 ss.; BISCARETTI DI RUFF~A, Le norme della correttezza<br />

costituzionale, Milano 1939, 96; MANCINI e GALEOTTI, Norme e Usi del<br />

Parlamento italiano, cit., Roma, 1887.<br />

(”) Cfr. GALEOTTI U., Principi regolatori, cit., 254 ss.<br />

(”) Cfr. TRAVERSA e CICCONETTI, Ostruzionismo e antiostruzionismo,<br />

cit., spec. 626 ss.<br />

(”) BASSANINI, L’ostruzionismo della magg., cit., 28-29 ; note 52,<br />

53, 54.<br />

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11 principio di maggioranza e l'ostruzion. parlam. 97<br />

siderata come ostruzionismo strategico (o anche, per dirla con<br />

una terminologia politica, c< <strong>dei</strong> tempi lunghi .) in contrapposizione<br />

con il carattere tattico e, in certo qual modo particolare<br />

o contingente di quello tipico della minoranza parlamentare<br />

(").<br />

('7 CALAMANDREI, L'ostruzionismo di nzagg., cit., spec. 276 ss.<br />

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CAPITOLO I11<br />

L’OSTRUZIONISMO PARLAMENTARE<br />

NEL DIRITTO PUBBLICO<br />

SOMMARIO : 1) L’ostruzionismo nell’ordinamento parlamentare. L’ostruzionismo<br />

e le nozioni di legittima difesa e abuso di diritto. - 2)<br />

L’ostruzionismo e la resistenza collettiva legale o rivoluzionaria.<br />

L‘ostruzionismo e l’opposizione parlamentare in senso stretto. -<br />

3) L‘ostruzionismo e il movimento rivoluzionario. - 4) L‘ostruzionismo<br />


100 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

volontà (e cioè un semplice rapporto meccanico tra maggioranza<br />

e minoranza al momento di prendere le deliberazioni).<br />

Sotto tale profilo è lecito affermare che un eventuale fondamento<br />

giuridico dell’ostruzionismo (naturalmente ci si riferisce<br />

qui all’ostruzionismo regolamentare) non potrebbe comunque<br />

ricercarsi se non nel diritto di partecipazione delle minoranze<br />

alle funzioni delle Camere, riconosciuto a tutti coloro che istituzionalmente<br />

ne fanno parte.<br />

Sarebbe interessante studiare con attenzione il rapporto<br />

che può intercorrere tra azione ostruzionistica e immunità <strong>dei</strong><br />

rappresentanti delle Camere politiche (’) : non sembra tuttavia<br />

doversi consentire con tutti coloro i quali, dopo aver negato<br />

che l’azione ostruzionistica possa farsi rientrare nel principio<br />

di insindacabilità <strong>dei</strong> membri delle Assemblee, giungono<br />

tuttavia alla conclusione che nella generalità <strong>dei</strong> corpi legislativi<br />

tale fenomeno non solo non .è affatto previsto come lecito,<br />

ma è invece condannato come fatto illecito dai regolamenti,<br />

spesso palesemente, sempre implicitamente.<br />

Secondo questo indirizzo l’ostruzione cadrebbe sotto le<br />

sanzioni disciplinari non soltanto nella sua forma violenta ma<br />

anche in quella regolamentare : il richiamo all’argomento, il<br />

richiamo all’ordine, e le altre più pesanti sanzioni sarebbero<br />

previste proprio per gli abusi di forma e sostanza nell’esercizio<br />

<strong>dei</strong> diritti accordati ai membri nel partecipare alle funzioni<br />

delle Camere (2).<br />

Ancora, si fa rilevare altresì che l’imposizione di un argine<br />

regolamentare in materia disciplinare altro non potrebbe<br />

significare se non l’implicito riconoscimento della violazione<br />

(I) Cfr. RACIOPPI, e BRUNELLI, Commento allo Statuto cit., vol. 111,<br />

234.<br />

(*) Contra TABACCHI, L‘ostruzionismo purl. cit., 10-1 1.<br />

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L’ostruzionismo parlarnentare nel Diritto Pubblico 101<br />

di un diritto, e quindi l’affermazione che in essa debba rinvenirsi<br />

un fatto anti-giuridico.<br />

A nostro avviso ben diversa deve essere la soluzione del<br />

problema : tali strumenti disciplinari previsti nei regolamenti<br />

non sono altro che normali e diffusissimi strumenti di<br />

competenza del Presidente di Assemblea parlamentare al solo<br />

fine di meglio disciplinare la discussione, senza che debbano<br />

essere necessariamente considerati come misure procedurali<br />

anti-ostruzionistiche di carattere sanzionatorio.<br />

Nelle procedure parlamentari dove - come nel caso del<br />

Parlamento britannico - si fa più espressamente riferimento<br />

alle pratiche ostruzionistiche, si ha riguardo sempre agli eccessi<br />

o agli abusi del diritto, mentre generalmente non si condanna<br />

a priori la facoltà di ricorrervi quando ne sussistano alcuni<br />

presupposti.<br />

Anche le varie riforme apportate alla procedura della <strong>Camera</strong><br />

<strong>dei</strong> Comuni in tempi successivi, mirarono sempre unicamente<br />

a rendere possibile alla <strong>Camera</strong> di funzionare comunque,<br />

ciok di essere sempre in grado di deliberare compatibilmente,<br />

s’intende, con la tutela <strong>dei</strong> diritti delle minoranze. Alcuni<br />

<strong>dei</strong> provvedimenti più restrittivi <strong>dei</strong> diritti delle minoranze,<br />

come ad esempio il metodo della G ghigliottina », furono ben<br />

raramente applicati perché le stesse maggioranze erano riluttanti<br />

a servirsi di procedimenti francamente impopolari, e che,<br />

se applicati con frequenza, avrebbero rischiato di coartare gravemente<br />

le prerogative dell’opposizione parlamentare (”.<br />

(3) Ecco quanto sosteneva Sir GEORGE CORNEWALL (in An essay on<br />

the influence of authority in matters of opinion, 1875, 219): N Le forme<br />

della <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni inglese sono confessatamente concepite in<br />

funzione della difesa delle minoranze; sotto questo aspetto sono così<br />

efficaci che spesso paralizzano la volontà della maggioranza della CameEa<br />

e consentono a pochi deputati di impedire l’approvazione, almeno<br />

per qualche tempo, di una misura desiderata dalla maggioranza.<br />

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102 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

I1 punto fondamentale è probabilmente un’altro : in realtà<br />

tutte le normative regolamentari presentano larghe purtuttavia<br />

niente affatto casuali (4) o frutto di imprevidenza, ma rispon-<br />

denti ad un preciso disegno del legislatore, il quale li ha saggiamente<br />

predisposti proprio meglio tutelare i diritti delle minoranze.<br />

Può sovente accadere che la stessa maggioranza, pur nel calore<br />

o nell’eco della battaglia ostruzionistica e delle recriminazioni<br />

che sempre a questa si accompagnano, esiti a proporre<br />

quelle modificazioni regolamentari (specie di carattere permanente)<br />

che dovrebbero restringere gli > nei<br />

quali più proficuamente opera l’azione parlamentare dell’opposizione.<br />

Infatti a nostro avviso non avrebbe molto senso impostare<br />

il problema della legittimità dell’ostruzionismo nei termini<br />

tradizionali (se ciok l’ostruzione parlamentare sia contraria<br />

o meno allo spirito del regolamento), dal momento che il campo<br />

fondamentale in cui tale fenomeno singolare si esercita 6<br />

proprio quella zona o parte > del diritto costituzionale,<br />

in cui la norma regolamentare, specie nella sua forma repressiva,<br />

raramente può intervenire con efficacia (7.<br />

Difficile è trovare una soddisfacente qualificazione giuridica<br />

dell’ostruzionismo. Appunto perché strumento per sua natura<br />

eccezionale - la sua legittimità in ultima analisi essendo<br />

fondata esclusivamente sulla validità <strong>dei</strong> motivi che lo deter-<br />

(4) Sul problema delle lacune nell’ordinamento cfr. D. DONATI, Il<br />

problema delle lacune dell’ordinamento giuridico, Milano 1910, 29 ss.,<br />

142 ss.<br />

(s) Cfr. MICELI, Principi di diritto parlamentare cit., 70 ss.; RO-<br />

MANO, Diritto e correttezza costituzionale, in Prolusioni e discorsi accademici,<br />

Modena, 1931, 51 ss.; BISCARETTI DI RUFFIA, Le norme della COYrettezza<br />

costituzionale, Miilano 1939, 96.<br />

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L'ostruzionismo parlamentare nel Diritto Pubblico 103<br />

minano (6) - esso può avvalersi, per manifestarsi, di strumenti<br />

procedurali a volte fra loro eterogenei e contrastanti, a seconda<br />

del tipo di strategia che la minoranza parlamentare ha<br />

intenzione di adottare.<br />

In tali condizioni, quasi tutti i tentativi di inquadrare la<br />

figura in un chiaro e prefissato schema giuridico, rivelano la<br />

loro inadeguatezza : si può dire, in effetti, che l'ostruzionismo<br />

parlamentare, rimanga una figura giuridica atipica del diritto<br />

costituzionale (7).<br />

(6) In tal senso v. già FERRACCIU, L'ostruzionismo cit., 327-328.<br />

(') Cfr. CALAMANDREI, BARILE (e CHELI), Die Grundfreiheiten in Italien,<br />

in BETTERMAN, NEUMANN e MIPPERDEY, Die Grundreckte, 1-2 Berlin<br />

1967, 741.<br />

Ma cfr. TERZI, La tecnica dell'ostruzionismo, cit., 14 ss. Quest'ultimo<br />

autore ritiene che la valutazione del fenomeno dell'ostruzionismo sotto<br />

il profilo giuridico al fine di stabilire se e in quali casi sia conforme<br />

al diritto o lo contrasti, costituisce un delicato problema la cui soluzione<br />

è di particolare rilevanza non solo sul piano teorico. E la sua<br />

importanza starebbe appunto nel fatto che l'affermazione dell'antigiuridicità<br />

dell'ostruzionismo porterebbe con sè quasi necessariamente l'attribuzione<br />

di una patente di liceità all'azione antiostruzionistica, quali<br />

che siano i mezzi da essa usati, facendosi richiamo al principio di diritto<br />

naturale (( vim vi repellere licet ». Se si ammettesse al contrario<br />

in ogni caso la legittimità dell'ostruzione - almeno di quello tecnico -<br />

è evidente che l'eventuale ricorso a mezzi straordinari non espressamente<br />

previsti dalle disposizioni regolamentari o consacrati dalla prassi<br />

parlamentare) non potrebbe non apparire una vera e propria sopraffazione<br />

ad opera della maggioranza (cfr. TERZI, La tecnica dell'ostruzionismo,<br />

cit., 15).<br />

Coloro ohe invece volessero afifermare la legittimità dell'azione<br />

ostruzionistica si richiamano invece al principio indicato col noto brocardo:<br />

(( qui suo jure utitur nemini facit iniurium >>, che è canone fondamentale<br />

del diritto. Si ritiene da costoro che almeno fino a che<br />

l'azione ostruzionistica della minoranza si mantiene nei limiti fissati<br />

dalle leggi e dai regolamenti parlamentari, nessuno potrebbe sindacare<br />

tale uso e contestare la legittimità di siffatto comportamento.<br />

Tuttavia, all'affermazione di coloro i quali ritengono che l'uso del<br />

diritto non potrebbe mai costituire violazione del diritto ), può replicarsi che il diritto non è natu-<br />

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104 L’ostruzionismo parlamentare<br />

L’esame comparativo delle diverse tattiche ostruzionistiche<br />

delle minoranze ne rivela sempre uno spiccatissimo carattere<br />

strumentale : l’ostruzionismo, quando sussistano le condizioni<br />

per il suo esercizio, è più un mezzo di esercizio di un<br />

diritto che un diritto stesso (*).<br />

Se si volesse rinvenire qualche affinità giuridica con altre<br />

figure, ci si dovrebbe forse riferire a quella, controversa e atipica,<br />

del diritto di legittima difesa.<br />

In questo caso tuttavia I’accostamento potrebbe avere<br />

qualche validità solo riferendoci ad alcuni particolari casi di<br />

ostruzionismo nei quali veramente il male denunciato dalla<br />

minoranza debba considerarsi ingiusto, grave e inevitabile (’) :<br />

tale ipotesi si verificherebbe quando l’attività parlamentare della<br />

maggioranza si rivelasse manifestamente > nei<br />

confronti di legittimi diritti delle minoranze, e quando fosse<br />

diretta a imporre leggi o provvedimenti chiaramente anticostituzionali.<br />

Simili condizioni, abbastanza facilmente riscontrabili in<br />

alcuni <strong>dei</strong> primi episodi di ostruzionismo verificatisi nei Governi<br />

parlamentari (‘O), sarebbero ormai quasi del tutto scomparse<br />

ralmente un concetto assoluto e che anzi il limite È coessenziale tal diritto<br />

stesso.<br />

Un limite pertanto sussisterebbe sempre, e si tratterebbe solo di<br />

enunoiarlo. Ciò nel diritto pubblico sarebbe possibile in quanto ogni<br />

diritto vi sarebbe attribuito solo per uno scopo limitato: pertanto l’uso<br />

che se ne faccia per uno scopo diverso sarebbe chiaramente illegittimo,<br />

e costituirebbe anzi una violazione del diritto oggettivo non dissimile<br />

da quella rappresentata dalla figura dello c sviamento di potere ».<br />

(8) Sull’insufficienza degli strumenti regolamentari per combattere<br />

l’ostruzionismo v. COSENTINO, Il procedimento legislativo nel sistema parlamentare,<br />

in Rassegna Parl. 1960, 1214 ss.; BOZZI, Istituzioni, cit., %;<br />

PERGOLESI, Diritto Cost., XV Ed., cit. 566.<br />

(9) Cfr. MANZINI, Trattato di Diritto Penale ital. cit., vol. IV, 261.<br />

(‘O) Cfr. FRATTINI, I Ministeri Pelloux e l‘ostruzionismo parlamentare,<br />

cit., in Montecitorio 1962, n. 2.<br />

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L’ostruzionismo parlamentare nel Diritto Pubblico 105<br />

col progressivo instaurarsi di un clima di maggiore collaborazione<br />

- o almeno di reciproca tolleranza - tra maggioranza<br />

ed opposizione nelle moderne Assemblee europee, nelle quali<br />

trova una sempre più integrale applicazione il principio dell’agreement<br />

to desagree D (”>.<br />

Nei casi in cui l’ostruzionismo parlamentare, abbandonando<br />

alcune delle più arcaiche clamorose manifestazioni, mirasse<br />

soprattutto a convincere la maggioranza, attraverso proprie<br />

proposte alternative, dell’incostituzionalità o dell’inopportunità<br />

politica di un determinato provvedimento (facendo eventualmente<br />

leva anche sull’indecisione o addirittura sulla tacita<br />

connivenza di una parte della maggioranza) (I2), si vedrebbe<br />

costretto a servirsi di forme procedurali atte più a indurre<br />

la maggioranza a recedere dai suoi propositi che ad esasperare<br />

la volontà repressiva.<br />

Come si autorevolmente rilevato l’ostruzionismo può<br />

essere legittimo o illegittimo dal punto di vista dello scopo che<br />

si vuole conseguire, dando all’espressione cc legittimo >> un significato<br />

etico : potrebbe essere invocato per difendere una causa<br />

giusta, idealmente parlando, pur restando sostanzialmente un<br />

(“) v. sul punto l’,interessante opera di PH. SNOWDEN, Autobiography,<br />

London, 1934, vol. 11, 1010 ss.<br />

(‘I) Naturalmente questa ipotesi solleverebbe immedjatamente il<br />

problemma della non omogeneità di maggionanza parlamentare. Si avrebbe<br />

cioè una maggioranza che sarebbe tale solo numericamente, mentre<br />

in realtà essa formerebbe soltanto un confuso coacervo di momentanee<br />

alleanze, mancando totalmente la libera adesione )ad un programma<br />

che sia attuazione coerente di un preciso indirizzo politico. Mentre,<br />

al contempo, l’opposizione attuerebbe una particolare forma di ostruzione<br />

tecnica (in un certo senso diversa da quella consistente in un mero<br />

abuso di diritto) che trarrebbe il suo fondamento e la sua efficacia<br />

dall’organizzazione della minoranza di cui si ebbero numerosissimi<br />

esempi nei più recenti episodi ostruzionisti delle moderne Assemblee<br />

Ma v., per gli ulteriori svolgimento sul punto, DELLIACQUA, Nuovi spunti<br />

in tema di ostr. pari., cit., 4, e nota 16 estr.<br />

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106 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

mezzo di resistenza o di imposizione di carattere politico, più<br />

che giuridico >> (I3).<br />

Il carattere antigiuridico dell’ostruzionismo consisterebbe<br />

per taluni nell’« abuso >> considerato elemento caratteristico e<br />

costante del fenomeno; al contrario secondo i fautori della<br />

legittimità, l’antico brocardo > il normale andamento<br />

del dibattito parlamentare.<br />

(I3} GALEOTTI, Principi regolatori, cit. 256-258.<br />

(I4) Cfr. FARANDA, L‘ostruzionismo parl. cit. in Monteci,torio 1962<br />

n. 34.<br />

(9 Cfr. CRISAFULLI, La maggioranza parl. e i suoi limiti in Italia,<br />

cit. 681 ss.<br />

(I6) V. MELONI, L’ostruzionismo cit., 181 ss.<br />

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L’ostruzionismo parlamentare nel Diritto Pubblico 107<br />

2. L’ostruzionismo e la resistenza collettiva legale o rivoluzionaria.<br />

L’ostruzionismo e l’opposizione parlamentare in senso<br />

stretto.<br />

Non è sempre agevole riconoscere all’ostruzionismo una<br />

autonomia concettuale nei confronti di figure così vicine, quali<br />

quelle della resistenza collettiva e rivoluzionaria (I7). Fu in ef-<br />

(9 V., in senso critico, TERZI, OP. cit., 17: G Per quanto riguarda<br />

il c.d. (diritto di resistenza collettiva >> a parte coloro - e sono la<br />

maggioranza - che negano addirittura, la esistenza di siffatto<br />

diritto, retaggio di superate condizioni giusnaturalistiche, si obietta<br />

che comunque l’esercizio del previo diritto di resistenza, potrebbe<br />

essere assistito dalla presunzione della legalità soltanto<br />

nel caso che l’ordinamento non predisponesse alcuna garanzia a<br />

salvaguardia della Costituzione o i meccanismi garantistici predisposti<br />

si rilevassero insufficienti, condizioni queste che certamente non sussistono<br />

in Italia dove il Presidente della Repubblica da una parte e la<br />

Corte Costituzionale dall’altra (anche a non parlare del referendum<br />

popolare abrogativo) offrono un sicuro presidio alla integrità della Carta<br />

fondamentale. Inoltre, la pretesa di una minoranza di rappresentare<br />

la volontà del popolo e di agire come strumento della sua sovranità<br />

(e soltanto in quanto espressione di quest’ultima l’azione potrebbe<br />

considerarsi, sul piano giuridico, legittima) non si vede d.a quale<br />

valida presunzione sia assistita. E’ appena necessario in proposito ricordare<br />

che, in via generale, la sovranità del popolo (anache a voler attribuire<br />

al concetto un valore giuridico) si esprime mediante il corpo<br />

elettorale e la collettività <strong>dei</strong> partiti e agisce istituzionalmente attraverso<br />

la struttura organizzativa dello Stato.<br />

Chi potrà provare che questi meccanismi e queste strutture agiscono<br />

in difformità dell’autentica volontà popolare Quali sono i presupposti<br />

perché la resistenza abbia a considerarsi legittima Chì g iudicherà<br />

della loro sufficienza E se si ritiene che, a simiglianza di<br />

quanto si sostiene in relazione ai fatti rivoluzionari, la legittimazione<br />

sia data a posteriori col verdetto del corpo elettorale favorevole alle<br />

tesi degli ostruzionisti, non si vede ad ammettere che fino al motmento<br />

del verdetto l’iazione ostruzionistica si è svolta al di fuori delia legalità<br />

Secondo i sostenitori della tesi che qui illustriamo, la validità di<br />

questi interrogativi basterebbero di per sé a dimostrare come con la<br />

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108 L’ostruzionismo parlamentare<br />

fetti opinione largamente condivisa dalla dottrina che l’ostruzione<br />

non fosse che una >) l’ostruzionismo si differenzia<br />

profondamente da ogni altro tipo di resistenza collettiva<br />

rivoluzionaria : basti pensare che mentre la caratteristica ed il<br />

significato essenziale del movimento rivoluzionario consiste<br />

proprio nell’oltrepassare e anzi nel calpestare i limiti della costituzione<br />

vigente, come ritiene l’Orlando (l’), l’ostruzione nel<br />

significato da noi circoscritto si muove necessariamente sempre<br />

entro questi limiti formali.<br />

Sarebbe forse relativamente più corretto considerare il<br />

fenomeno come una particolare forma di resistenza collettiva<br />

legale. Infatti, lo scopo di quest’ultima consisterebbe nel rimuovere<br />

una violazione della Costituzione, o un insieme di abusi e<br />

illegalità commessi dalla maggioranza di governo. Essa inoltre<br />

si chiamerebbe legale perché appunto rivolta a difesa della Co-<br />

K resistenza D si sia fuori dell’ambito del diritto e si versi invece in un<br />

campo nel quale le valutazioni si i spirano a nozioni e principi di ordine<br />

‘diverso, politico ed etico >>.<br />

(I*) Cfr. ORLANDO, Resistenza politica individuale e collettiva, 1885,<br />

cit. ; MELONI, Il diritto di resistenza collettiva nel nuovo ordine costituzionale,<br />

in Nuovo Diritto, 1949.<br />

(9 ORLANDO, Teoria giuridica <strong>dei</strong>le guarentigie della libertà, in Bibl.<br />

Scol. Pol., V, Torino 1890, 1093 e ss., Id., Principi di diritto costituzionale,<br />

V ed. Firenze 1928, 159.<br />

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L’ostruzionismo parlamentare nel Diritto Pubblico 109<br />

stituzione e, come tale, costituirebbe manifestazione di un diritto<br />

politico, sia pure per sua natura eccezionale (”).<br />

Mentre ci& la tattica rivoluzionaria tenderebbe sempre a<br />

sovvertire la Costituzione in ogni sua estrinsecazione formale,<br />

la resistenza collettiva vorrebbe sempre meglio difenderla e<br />

farla osservare.<br />

Queste differenze, oggi sufficientemente evidenti, furono<br />

tuttavia in un primo tempo negate da un’autorevole dottrina<br />

secondo la quale il concetto giuridico della resistenza sia collettiva,<br />

sia individuale, conserverebbe sempre in sè > (”).<br />

Non si dovrebbe tuttavia confondere, sotto un profilo più<br />

strettamente giuridico, le ipotesi in cui questi mezzi non oltrepassino<br />

i limiti fissati dalle leggi costituzionali dello Stato<br />

da quelle ben diverse, in cui risulti evidente l’intenzione di<br />

stabilire un nuovo ordine giuridico unicamente ricorrendo alla<br />

forza materiale, dove ogni concetto di legalità non potrebbe<br />

perciò trovare applicazione.<br />

L’Orlando riteneva legit timo il ricorso al metodo ostruzionistico<br />

quando la maggioranza parlamentare od il Governo<br />

commettessero abusi legislativi :


110 L’ostruzionisino parlamentare<br />

festata al di fuori <strong>dei</strong> pubblici istituti, non con quella tirannia<br />

piazzaiola alla quale lo Stato deve sempre resistere, ma per<br />

virtù dell’esercizio legittimo delle pubbliche libertà x (”).<br />

Si verificherebbe in pratica una sorta di trasferimento del<br />

diritto di resistenza del popolo all’interno delle Assemblee rap<br />

presentative. Più in particolare, si avrebbe un cc passaggio >> del<br />

diritto di resistenza dal popolo, in cui risiede, verso quella parte<br />

dell’assemblea legislativa, che, pur non costituendo la maggioranza,<br />

in quel dato momento rappresenti veramente ed effettivamente<br />

la Nazione. E’ chiaro che tale passaggio sarebbe<br />

comunque illegittimo quando il fine dell’opposizione ostruzionistica<br />

non consistesse nel dar tempo all’opinione pubblica di<br />

manifestare la propria volontà, anche col renderla completa ed<br />

efficace, rivolgendo non solo contro il Governo, ma anche, in<br />

particolare, contro la maggioranza parlamentare quella resistenza<br />

collettiva legale che invano il paese aveva intrapreso<br />

per ottenere la reintegrazione dello Stato giuridico.<br />

Non è da ritenersi che in tale passaggio il diritto possa mutare<br />

la sua natura essenziale, anche quando abbia assunto una<br />

forma particolare quale quella dell’ostruzione, poiché, allo stesso<br />

modo che il popolo l’esercita contro gli abusi del potere<br />

della maggioranza di ‘Governo mediante l’uso attivo della libertà<br />

di stampa, di riunione e di associazione (che in pratica<br />

sono forme diverse della libertà di pensiero e di espressione),<br />

così ugualmente la minoranza in seno all’Assemblea non tenterebbe<br />

di farla valere che mediante la discussione prolungata<br />

all’infinito, allo scopo di impedire o ritardare deliberazioni che<br />

da parte della maggioranza consibili abusi intendono praticare.<br />

(”) L‘ORLANDO (Teoria delle guarentigie cit., 114-115) sembra riconoscere<br />

nell’ostruzionismo un diritto politico, comunque per sua natura<br />

eccezionale.<br />

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L’ostruzionismo parlamentare nel Diritto Pubblico 111<br />

Si potrebbe affermare che il sorgere di un simile diritto<br />

nel Parlamento coincida sempre (o ne sia conseguenza diretta)<br />

con un periodo di abusi e di arbitri consumati in nome del diritto<br />

dall’esecutivo e dalla maggioranza parlamentare che la<br />

sostiene, essendo ormai venuto meno,


112 L’ostruzionismo parlamentare<br />

rappresentativi sarebbe rappresentata dalla resistenza collettiva<br />

legale diretta principalmente contro l’esecutivo ; quindi<br />

verrebbe la resistenza parlamentare ostruzionistica diretta contro<br />

entrambi i poteri, l’esecutivo ed il legislativo; infine verrebbe<br />

la rivoluzione che s’indirizzerebbe contro tutti i poteri, perché<br />

suo obiettivo primario sarebbe quello di abbattere la COstituzione<br />

vigente (’”. I1 Governo parlamentare avrebbe d‘altra<br />

parte, potuto azionare, tramite gli organi costituzionalmente<br />

competenti, un complesso organico di provvedimenti eccezionali,<br />

articolato a seconda delle diverse situazioni costituzionali<br />

corrispondenti.<br />

Nell’epoca statutaria sarebbe spettato alla Corona, in circostanze<br />

costituzionali di anormale gravità prendere i seguenti<br />

provvedimenti : a) la scelta di un Ministero extraparlamentare;<br />

b) lo scioglimento delle Camere; c) il licenziamento del<br />

Gabinetto.<br />

Nei governi costituzionali in genere erano previste queste<br />

misure : l) i decreti legge ; 2) le leggi eccezionali; 3) lo<br />

stato d’assedio (”).<br />

Ci si può chiedere se le figure dianzi ricordate conservino<br />

tuttora una propria autonomia concettuale o non si tratti, piuttosto,<br />

di ipotesi di scuola da confinarsi praticamente ai margini<br />

del diritto costituzionale (’*).<br />

La tipologia dell’ostruzionismo parlamentare, è andato gradualmente<br />

ampliandosi tanto da avvicinarsi notevolmente (aimeno<br />

nelle sue forme più attuali, che sono quelle <br />

(z6) FERRACCIU, L’ostruzione cit., 405 s.<br />

(”) NIGRO, OP. cit., 13 ss. In realtà, nostro parere, una diversità e<br />

autonomia concettuale è ammissibile, pur senza dimenticare che si<br />

tratta $pur ‘sempre di differenze che attingono piti allla K quantitas >> ohe<br />

alla (c qualitas )> e, in sostanza, più ,all’inte


L‘ostruzionismo parlamentare nel Diritto Pubblico 113<br />

o procedurali propriamente dette) all’opposizione parlamentare<br />

propriamente detta. A volte si è passati, con un processo graduale<br />

e quasi inavvertibile, dall’opposizione parlamentare all’ostruzionismo<br />

propriamente detto : l’ostruzionismo potrebbe<br />

nei casi di minore gravità essere inquadrato nell’ambito della<br />

più ampia figura dell’opposizione parlamentare, sia pure al<br />

suo estremo limite concettuale.<br />

Si è ritenuto che almeno quattro fossero gli aspetti differenziali<br />

che separerebbero 1’ ostruzionismo dalla figura<br />

che gli k più prossima nell’ambito del diritto parlamentare<br />

e precisamente : a) l’esistenza di una organizzazione cc ad hoc D<br />

fra i membri che lo hanno deliberato; b) la volontà di intralciare<br />

il lavoro parlamentare in genere, sia con mezzi meccanici,<br />

sia con il ricorso alla violenza; c) il ,fine di impedire a<br />

qualunque costo l’approvazione della legge o del provvedimento<br />

contro cui 6 diretta l’azione; d) l’esistenza di un cc animus<br />

jocandi >> che può trascendere in un cc animus nocendi >> (”).<br />

Sembra tuttavia di poter affermare che delle quattro condizioni<br />

elencate, solo le prime due rappresentino requisiti indispensabili<br />

alla figura dell’ostruzione parlamentare, mentre le<br />

altre potrebbero non poche volte mancare, senza che per questo<br />

la tattica posta in essere dalla minoranza cessi di essere<br />

ostruzionistica (30).<br />

(”) Contro FARANDA, L’ostruzionismo part. cit. Montecitorio 1962,<br />

8, che correttamente interpreta il significato profondo delle prime, rcmantiche<br />

e ingenue manifestazioni ostruzionistiche. Egli infatti, con<br />

riferimento all’ostruzionismo del 1899 nei confronti del Ministro Pel.<br />

loux afferma che lo svolgimento dell’ostruzionismo, fu non di rado affidato<br />

ad artifici tanto più >, in quanto<br />

su di esso poggiava l’awenire liberale e democratico della nazione.<br />

(’O) Quanto al primo elemento considerato è vero che anche le normali<br />

opposizioni sono ,assai spesso organizzate, e che nella loro lotta<br />

contro il Governo od il suo programma hanno presente un fine pre-<br />

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114 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Riterremmo di particolare rilevanza ai fini della normale<br />

definizione della manifestazione ostruzionistica il carattere<br />

della continuitù, nel senso appunto che il fenomeno non do-<br />

determinato ed una intesa preventiva atta a raggiungere tale fine: ma<br />

è anche vero che l‘elemento intenzionale originario è quello che la legge<br />

[c venga approvata nella forma da essi voluta», non che c( non sia votata».<br />

Inoltre, assai spesso la loro attività individuale o collettiva si<br />

esaurisce con il raggiungimento dello scopo prefisso, che era quello di<br />

mantenere fede al proprio programma politico o sociale contrastando<br />

la legge o il provvedimento in discussione, m,a non va mai oltre: non<br />

arriva mai al punto di impedire alla miaggioranza di manifestare la sua<br />

volontà. Quanto al secondo presupposto od elemento per la sussistenza<br />

dell’ostruzionismo, esso indubbiamente, è presente in un gran numero<br />

di ‘casi, ma non crediamo - come più sopra abbiamo chiarito - di<br />

poter restringere la complessa e multiforme varietà delle manifestazioni<br />

di questo fenomeno, al sua solo aspetto negativo. (Cfr. anche CO-<br />

LAPIETRA, Il novantotto - Storia del movimento operaio italiano, Milano,<br />

1959, 130).<br />

Così accadrebbe se si volessero contrapporre i due fenomeni nel<br />

senso che la normale opposizione, pur avendo logicamente di mira gli<br />

interessi della minoranza e combattendo tenacemente questa o quella<br />

legge, mirerebbe in definitiva la che la <strong>Camera</strong> si pronunci nel più breve<br />

termine possibile o a che l’attività legislativa abbia il suo normale svolgimento,<br />

mentre l’opposizione ostruzionistica tenderebbe semplicemente<br />

ad impedire che una discussione o una votazione abbiano il loro corso<br />

normale, con l’unico fine di neutralizzare l’azione dell’Assemblea.<br />

I1 terzo elemento poi si riscontrerebbe rarissimamente nella normale<br />

opposizione parlamentare, e quelle poche volte sarebbe dovuto unioamente<br />

ad un fenomeno di indisciplina individuale o collettiva.<br />

Ci sembra infine assolutamente da respingere l’ultima argomentazione<br />

del Nigro, fondata sulla semplticistica constatazione ohe mentre<br />

la normale opposizione agisce collaborando alla volontà comune dell’&-<br />

semblea, l’opposizione ostruzionistica pur partendo talvolta dal concetto<br />

di bene generale o particolare, proponendosi un male come scc-<br />

PO (impedire che la legge sia votata, che l’assemblea funzioni), adoprerebbe<br />

le prerogative e i diritti regolamentari solo itn palese spregio <strong>dei</strong><br />

diritti altrui, e agirebbe senza il convincimento di compiere opera fattiva,<br />

ma >. Cfr. BAILEY, Congress at work, cit. 456-457 il quale narra<br />

alcuni divertenti episodi cui diede origine un tenace e singolare filibuster,<br />

il Senatore Taylor, nell’ultima settimana della sessione del Coagresso<br />

nel 1948.<br />

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L’ostruzionismo parlamentare nel Diritto Pubblico 115<br />

vrebbe apparire casuale ma in stretta correlazione da mezzo a<br />

fine, come da proposito ad esecuzione. Sarebbero così da escludere<br />

dall’ambito dell’ostruzionismo in senso stretto tutti quei<br />

casi di vigorosa e tenace opposizione in cui l’eccesso di difesa<br />

da parte delle minoranze e l’importanza dell’argomento in discussione<br />

abbiano originato accanite battaglie parlamentari<br />

fra maggioranza e opposizione.<br />

In effetti non poche volte l’opposizione parlamentare ha<br />

ritenuto di dovere sostenere una lunga discussione nei riguardi<br />

di determinati disegni di legge che avevano assunto per esse<br />

particolare rilevanza politico-costituzionale (”1.<br />

Similmente non sarebbero ostruzionistiche quelle minoranze<br />

che intendessero avvertire il Governo e la maggioranza<br />

<strong>dei</strong> pericoli cui si andrebbe incontro con l’adottare il provvedimento<br />

attualmente in discussione, e agissero in modo da<br />

attirare l’opinione pubblica sulla loro opera di prevenzione.<br />

Certamente può accadere - si tratta anzi di episodi assai<br />

frequenti - che un membro di1 Parlamento voglia abusare del<br />

suo diritto di parola contrastando anche l’autorità del Presidente,<br />

che interrompa altri oratori o che mantenga verso i suoi<br />

colleghi un atteggiamento aggressivo e anche ingiurioso.<br />

A volte tali manifestazioni, potrebbero assumere un carattere<br />

collettivo con disordini e tumulti, ma non si può concludere<br />

necessariamente dal fatto che l’opera legislativa abbia<br />

subito un arresto temporaneo l’esistenza effettiva di una preordinata<br />

volontà dell’opposizione a che ciò accadesse.<br />

(”) E’ da rilevare in proposito che tutti gli episodi ostmzionistici<br />

pervenuti nelle nostre Assemblee coincisero can periodi di particolare<br />

momento da un punto di vista politico - costituzionale. Cfr. ASTRALDI-<br />

COSENTINO, I nuovi regolamenti cit., 162 ss.; MANCINI e GALEOTTI, Norme<br />

e Usi del Parlamento italiano cit., 256 ss.; LONGI e STRAMACCI, Il regolamento<br />

della <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong> iilustrato con i lavori preparatori,<br />

Milano 1958, 140 ss.<br />

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116 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

Forse nessuna Assemblea per quanto funzionale ed omogenea<br />

al suo interno è mai sfuggita a tali improvvise perturbazioni<br />

<strong>dei</strong> lavori parlamentari : e certamente queste manifestazioni<br />

potrebbero anche trasformarsi in seguito in atti ostruzionistici,<br />

ma solo dopo aver perduto il loro aspetto di movimento<br />

passionale spontaneo, oppure assumendo il carattere<br />

di una deliberata e sistematica azione di disturbo nei confronti<br />

di questo a quel membro dell’Assemblea (’9.<br />

3. L’ostruzionismo e il movimento rivoluzionario.<br />

Nel corso di uno degli episodi più caratteristici e movimentati<br />

dell’ostruzionismo del giugno-luglio 1914 in Italia, il<br />

Bissolati affermava: cc I1 ricorso alla violenza, sia pure formale<br />

e regolamentare entro l’aula del Parlamento, 6 un diritto<br />

di cui i partiti di minoranza non possono spogliarsi mai, a<br />

quel modo che pur muovendosi nell’orbita legale, non possono<br />

spogliarsi del diritto alla rivoluzione nella strada >> (”).<br />

Questa identificazione (signifiativa perché proveniente da<br />

uno strenuo assertore dell’ostruzionismo di quel periodo) fra<br />

ostruzionismo e teoria rivoluzionaria, non infrequente tra i<br />

primi teorici del fenomeno, non sembra ormai più rispecchiare<br />

l’attuale grado di evoluzione del rapporto maggioranza - opposizione<br />

nelle moderne Assemblee parlamentari (”).<br />

(”) Famoso rimase per la sua violenza, il ripetuto scontro verbale<br />

tra Yon. Pantano e il Presidente Chmaglia, nella seduta del 30-6-1899.<br />

Gfr. MOHRHOFF, Ostruzionismo, cit., 293.<br />

(33) BISSOLATI, Discorso della tornata del 2 luglio 1914, riportato dal<br />

NIGRO (OP. cit., 685).<br />

(”) NIGRQ, op. cit., 487-488.<br />

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L’ostruzionismo parlamentare nel Diritto Pubblico 117<br />

Esistono inoltre tra le due manifestazioni, profonde differenze,<br />

anche di carattere concettuale.<br />

Innanzi tutto il movimento rivoluzionario, specie quello<br />

classico traente origine e forza dalla piazza, si propone generalmente<br />

o un mutamento di Governo o la trasformazione completa<br />

dell’organizzazione sociale e delle istituzioni che ne sono<br />

espressione (e talora di entrambe), operando necessariamente<br />

nei limiti e nello spirito del diritto naturale (3s). I1 popolo<br />

che agisce, agisce sovranamente, e soppressi gli organi supremi<br />

o eliminati gli elementi non graditi dal governo del paese, resta<br />

pur sempre in grado di sostituirne altri.<br />

Evidentemente i membri del Parlamento non hanno né<br />

possono rivendicare tale facoltà: solo l’organo & sovrano, e<br />

proprio in quanto rappresenta la sovranità popolare , non però<br />

i suoi membri in quanto tali; e, soppresso l’organo, viene a<br />

cessare anche la sovranità, ed i singoli rappresentanti non sono<br />

altro che semplici cittadini (36).<br />

Pur situandosi necessariamente, per la sua stessa natura,<br />

al di fuori della legge e della Costituzione scritta, non di meno<br />

la rivoluzione obbedisce sempre ad alcuni canoni


118 L’ostruzionismo parlamentare<br />

cessità di fatto », che possono in definitiva legalizzarne l’azione,<br />

quando il movimento rivoluzionario abbia ottenuto i suoi<br />

scopi (”).<br />

Spinta dal movimento rivoluzionario la volontà popolare<br />

mira a trasformare gli organi costituzionali ritenuti inadatti<br />

con altri ritenuti più rispondenti alle esigenze del momento<br />

storico: in pratica, muta il regime costituzionale agendo c< da<br />

tiranno contro una tirannia », ma pur sempre nei limiti del diritto<br />

naturale, perché agisce in qualità di organo sovrano e gli<br />

organi rappresentativi già esistenti sono pur sempre sua diretta<br />

o indiretta emanazione.<br />

Una rivoluzione vittoriosa rinnova radicalmente lo stato gerarchico<br />

sociale in quanto muta la Costituzione (38); dall’ostruzionismo<br />

invece, sia che riesca nel suo proposito sia che fallisca,<br />

esulerebbe sempre ogni concetto c< di azione legale x nei<br />

confronti della <strong>Camera</strong>.<br />

Si 6 ritenuto anche che l’ostruzionismo sarebbe sempre<br />

anticostituzionale, perché per sua n atura diretto alla negazione<br />

del principio che sta alla base delléssenza e del movimento<br />

degli istituti rappresentativi. La rivoluzione sarebbe invece<br />

legittima, poiché, se riuscita instaurerebbe cc ab origine >> una<br />

nuova forma di legalità, mentre, in caso contrario, tenderebbe<br />

alla legalità ; l’ostruzionismo sarebbe invece incostituzionale<br />

nelle sue origini, e tale illegalità non potrebbe sanarsi.<br />

Ovviamente questa distinzione, operata sull’indimostrato<br />

presupposto di una originaria e quindi insanabile incostituzionalità<br />

dell’ostruzionismo parlamentare, non può essere accolta<br />

per le diverse dimensioni e caratteristiche da noi assegnate al<br />

(I3’) Cfr. ROMANO S., Frammenti di un dizionario giuridico, 1947, 224.<br />

(38) HERRFAHRDT, Revolution und Rechswissenschaft, 1930.<br />

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L’ostruzionismo parlamentare nel Diritto Pubblico 119<br />

fenomeno; non di meno, le divergenze soprattutto formali tra<br />

le due manifestazioni permangono rilevanti, specialmente<br />

quando si riconosca all’ostruzionismo, in determinati casi, anche<br />

una funzione ed un atteggiamento non sempre negativo<br />

o nei confronti dell’attività della maggioranza.<br />

Inoltre, un concetto di diritto naturale alla rivoluzione assisterebbe<br />

il popolo - il quale è uno degli elementi fondamentali<br />

dello Stato - in quanto la sovranità ad esso ricono-<br />

sciuta risiederebbe anche in ciascuno degli individui che ne<br />

fanno parte (3g). L‘azione di resistenza o di ribellione anche di<br />

un singolo soggetto contro la sopraffazione di un pubblico<br />

potere avrebbe un indubbio fondamento etico, poiché si fonderebbe<br />

sull’avvenuta violazione di una norma giuridica o naturale<br />

da parte della maggioranza (40).<br />

4. L’ostruzionismo cc negativo >> e il diritto penale.<br />

Non ci si può nascondere tuttavia le gravi conseguenze cui<br />

può condurre l’ostruzionismo quando non fosse in alcun modo<br />

giusti,ficato dalle condizioni obiettive in cui dovrebbe svol-<br />

(I3’) Per un inquadramento genenaie del concetto di sovranità popolare,<br />

v. GUARINO, Lezioni di diritto pubblico, Giuffrè Milano 1967, 13-76,<br />

il quale esattamente ritiene che il contenuto della sovranità è dato dall’insieme<br />

delle situazioni giuridiche costituzionali <strong>dei</strong> singoli cittadini,<br />

e che questi siano competenti ad esercitarle sia singolarmente, sia in<br />

forma associata o collettiva.<br />

(40) Sull’argomento esiste un’amplia bibliografia : cfr. fra i molti,<br />

LABAND, Das Staatsreckt des Deutschen Reickes, V ed. rist. Aalen 1964,<br />

I, 365; RANELLETTI, Gli organi dello Stato, in Riv. Dir. Pubbl. 1909 I,<br />

20 s., 61 ss.; ESPOSITO, Organo, Ufficio e soggettività deli‘ufficio, in Annali<br />

Camerino, Padova 1932, 264 ss.; ZANGARA, La rappresentanza istituzionale,<br />

Padova 1952, 160 ss.; ELIA, La continuità nel funzionamento degli<br />

organi costituzionali, Milano 1958 ; CARRB DE MALBERG, Contribution<br />

à la théorie général de l’Etat, 1920, rist. Raris 1962, 11, 312 ss.<br />

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120 L’ostruzionismo parlamentare<br />

gersi. In tal caso si avrebbe il cosiddetto ostruzionismo negativo,<br />

senza un preciso scopo che non sia quello di impedire<br />

alla <strong>Camera</strong> di deliberare o, addirittura di funzionare t4’).<br />

Saremmo allora in presenza di una vera e propria violenza<br />

(se pure non fisica almeno legale) e la prima ad esserne colpita<br />

sarebbe la pubblica opinione che vedrebbe messa in pericolo<br />

la stabilità statale e ricoverebbe un danno diretto dalla<br />

paralisi completa dell’organo che rappresenta la volontà popolare.<br />

Si può anzi affermare che una simile, ingiustificata azione<br />

da parte delle minoranze, potrebbe recare con sé un pericolo<br />

diretto ed anche uno indiretto, entrambi gravissimi.<br />

I1 pericolo diretto potrebbe manifestarsi entro brevissimo<br />

tempo con conseguenze letali per la stessa democrazia parlamentare:<br />

quando il Parlamento venga messo in condizioni di<br />

non funzionare, un esecutivo che si sentisse invece veramente<br />

forte e formato da persone che avessero il coraggio di assumere<br />

le responsabilità di Governo potrebbe anche ritenere di<br />

dover esercitare le proprie funzioni indipendentemente dal necessario<br />

controllo del potere legislativo (”).<br />

Così, come l’esperienza storica dimostra, le redini del potere<br />

passerebbero da molte in poche mani (dal popolo di nuo-<br />

(”) Questa inutile e dannosa forma di tattica dilatoria (che potremmo<br />

anche chiamare ostruzionismo negativo, per il suo carattere esclusivamente<br />

strumentale e passivo) fu iassai bene indicata da R. BONGHI<br />

nel suo discorso della seduta del 18 apvile 1888: (< il diritto di impedire<br />

per il solo soopo di impedire non lo ,abbiamo nessuno: abbiamo bensì<br />

solo quello di controllare e di opporci a ciò che crediamo un male ».<br />

(”) E’ ciò che accadde nel lungo arco di tempo (1897-1913) in cui le<br />

le Assemblee dell’Impero austro-ungarico videro i più clamorosi episodi<br />

di ostruzionismo della storia parlamentare. Si ebbe, in quegli anni, lo<br />

stridente contrasto fra un’Assemblea impotente a deliberare qualsiasi<br />

prowedimento, e un esecutivo assai spesso troppo deciso e autoritario.<br />

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L‘ostruzionismo parlamentare nel Diritto Pubblico 121<br />

vo al Capo dello Stato e ai suoi Ministri, e dal governo rappresentativo<br />

parlamentare o costituzionale si tornerebbe di<br />

nuovo all’assolutismo dell’oligarchico o monarchico, dalla democrazia<br />

alla plutocrazia) (43).<br />

L’altra conseguenza, quella indiretta, & forse meno immediata<br />

ed evidente ma non meno deleteria, e si manifesterebbe<br />

nello scadimento progressivo del prestigio del Parlamento nei<br />

confronti degli stessi elettori<br />

Non diverse sarebbero le conseguenze del fenomeno nel<br />

rapporto tra Governo e minoranza. Ove il Governo dovesse cedere<br />

per debolezza propria alle imposizioni, al pericolo di una<br />

legislazione che risulterebbe esclusivamente a vantaggio di una<br />

piccola parte della Nazione, e al disagio degli enormi aggravi<br />

che questo arrecherebbe alle finanze dello Stato, cc si aggiungerebbero<br />

per l’intero Paese i pericoli per i ricatti e il sabotaggio<br />

(”) Si ricordi come esempio famoso l’intervento, il 27 luglio 1913<br />

dell’Imperatore austriaco nella battaglia parlamentare che infuriava<br />

in Boemia, dopo che i tentativi di conciliazione condotti nel 1911 e<br />

1912, rispettivamente dal Presidente del Consiglio Bienerth e dal Governatore<br />

di Boemia Principe Thun erano miseramente falliti. Con esso<br />

fu deciso infatti di sciogliere la Dieta e di nominare una Commissione<br />

amministrativa, incaricata di reggere il paese : in pnatica vennero se<br />

spese le garanzie costituzionali. Per la cronaca di quegli anni, v. La vie<br />

politique dam les deux mondes, 1912 - 1913, 172 - 175, oltre agli svolgimenti<br />

del testo.<br />

(9 Ecco come il Kolmer, nel lontano 1904, descriveva il fenomeno:<br />


122 L’ostruzionismo parlamentare<br />

di piccoli partiti di facinorosi che anteponessero questioni di<br />

limitato ordine economico ai problemi di sicurezza interna ed<br />

esterna del paese >> (45).<br />

Queste situazioni, se possono sembrare abbastanza improbabili<br />

ai nostri giorni, si sono ripetutamente verificate in alcune<br />

Assemblee nei periodi immediatamente precedenti e seguenti<br />

la prima guerra mondiale (&).<br />

Non bisogna infìne dimenticare che in qualsivoglia regime<br />

la solidità fondamentale delle istituzioni 6 data soprattutto<br />

dal rispetto degli uomini che le impersonano. Per quanto democraticamente<br />

illuminata ed evoluta, l’opinione pubblica, che<br />

in ogni regime parlamentare costituisce uno degli elementi fondamentali<br />

su cui deve poggiare l’intero organismo statale (”)<br />

non potrebbe materialmente sempre rendersi esattamente conto<br />

di ciò che accade in Parlamento, e giudicare gli avvenimenti<br />

con perfetta obiettività; sarebbe probabile, invece, che venisse<br />

interessata agli aspetti meramente caratteristici e folcloristici<br />

(9 Cfr. SONNINO, I decreti legge, cit., 302;


L'ostruzionismo parlamentare nel Diritto Pubblico 123<br />

dello spettacolo (non sempre decoroso in verità) che viene offerto<br />

nell'Assernblea da una minoranza ostruzionistica.<br />

Quali conseguenze tutto questo possa portare al prestigio<br />

e all'autorità del Parlamento ognuno è in grado di giudicare.<br />

Veramente grave è la responsabilità di chi decide di<br />

ricorrere a sistematiche manovre dilatorie, e non è quindi<br />

à credere (e da augurarsi) che un'opposizione si determini<br />

ad intraprendere un'attività di questo tipo senza prima<br />

averne adeguatamente valutate e misurate tutte le possibili<br />

conseguenze, tanto sul piano giuridico che su quello dell'opportunità<br />

politica (48).<br />

Ci si può domandare se sia possibile configurare l'ostruzionismo<br />

come reato, soggetto, come tale, alle sanzioni previste<br />

dal nostro 'Codice Penale (").<br />

Si potrebbe pensare che in caso di eccezionale gravità potrebbe<br />

trovare applicazione l'articolo 289 C.P., il quale qualifica<br />

come reato l'atto


124 L’ostruzionismo parlamentare<br />

rettamente derivante dall’art. 118 del vecchio Codice) (’l), potrebbe<br />

difficilmente trovare applicazione, considerata l’ampiezza<br />

<strong>dei</strong> poteri disciplinari riconosciuti dai regolamenti parlamentari<br />

ai Presidenti delle Camere e la difficoltà di rinvenire,<br />

con qualche esattezza, i precisi confini giuridici che dovrebbero<br />

separare tali poteri da quelli spettanti allautorità<br />

penale ai sensi dell’art. 289 c.p.<br />

Anche la dottrina penalistica tradizionale era assai divisa<br />

in merito, e sembrava anzi propendere per l’opportunità di un<br />

eventuale ampliamento <strong>dei</strong> poteri disciplinari interni alle Camere<br />

evitando, fino che fosse possibile, l’intervento della giurisdizione<br />

penale tS2).<br />

Un solo autore, il Morini (’9, sembrava considerare l’ostruzionismo<br />

in quanto tale come un vero e proprio delitto suscettibile<br />

di ricadere sotto le comuni sanzioni penali, mentre altri<br />

autori (”) escludevano risolutamente simile ipotesi per l’ostruzionismo<br />

regolamentare, prospettandola eventualmente solo<br />

per l’ostruzionismo violento.<br />

La maggioranza della dottrina del periodo statutario pareva<br />

implicitamente escludere anche quest’ultima eventualità,<br />

e considerava l’ostruzionismo semplicemente un fenomeno politico<br />

e attinente al par Henry Nezard, in Revue Droit Public., 1905, vol. 22.<br />

(”) MORINI, La decadenza cit., 220.<br />

(54) MANZINI, V., Trattato di Dir. Pen. ital. cit., vol. V, 273.<br />

(9 NOCITO P., Corso di diritto penale, Roma 1901, cit. 263.<br />

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L’ostruzionismo parlamentare nel Diritto Pubblico 125<br />

Pur essendovi una larga convergenza di opinioni nel senso<br />

di ritenere che gli ostruzionisti dovessero essere assoggettati<br />

a sanzioni disciplinari, di maggiore o minore gravità secondo<br />

la diversa natura delle infrazioni commesse, si era tuttavia<br />

anche consapevoli della necessità di mantenere fermo il principio<br />

della sovranità e dell’irresponsabilità <strong>dei</strong> membri delle<br />

Camere nell’esercizio degli atti politici, come diretta conseguenza<br />

della sovranità e dell’autonomia dell’organo nei confronti<br />

di ogni potere dello Stato.<br />

In proposito vi è, come precedente storico al riguardo assai<br />

istruttivo, l’episodio assai famoso della manomissione delle<br />

urne apprestate per la votazione avvenuta nella seduta della<br />

<strong>Camera</strong> del 30 giugno 1899 (9.<br />

Nel corso di quella seduta, si susseguirono tutta una serie<br />

di episodi di vero e proprio ostruzionismo violento, culminati<br />

infine nel rovesciamento delle urne in cui già cominciavano a<br />

venire raccolti i voti.<br />

Di conseguenza il Pubblico ministero iniziò un procedimento<br />

penale a carico di 4 deputati, gli on3 Morgari, Prampolini,<br />

Bissolati e De Felice, e, senza tener conto dell’art. 45<br />

dello Statuto, per la sovravvenuta chiusura della sessione, la<br />

Sezione di Accusa presso la Corte di Appello di Roma con sentenza<br />

del 14 settembre 1899 li rinviò in Corte d’Assise.<br />

Apertosi il dibattimento, lo stesso Pubblico Ministero,<br />

chiese il rinvio, poichè essendo stato nel frattempo emanato<br />

un decreto di convocazione della <strong>Camera</strong> gli sembrava opportuno<br />

soprassedere per richiedere la necessaria autorizzazione<br />

a procedere. I1 differimento fu accordato, ma il consenso<br />

della ‘<strong>Camera</strong> non fu mai più sollecitato, e il grave strascico che<br />

il fatto provocò nell’opinione pubblica nazionale, a causa<br />

(56) Cfr. RACIOPPI e BRUNELLI, Commento allo Statuto cit., 111, 2324.<br />

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126 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

delle vivissime polemiche suscitate, si spense solo lentamente.<br />

In proposito commentava il Brunelli (57): G Pare a noi che la<br />

sentenza della Sezione di Accusa abbia dimenticato un punto<br />

capitale quando limitavasi a esaminare ed escludere l’applicabilità<br />

della sola guarentigia <strong>dei</strong> membri della <strong>Camera</strong>, portata dagli<br />

artt. 45 e 51 dello Statuto, senza indagare se il caso non rifletteva<br />

altresì una guarentigia dell’intera <strong>Camera</strong> come corpo<br />

poiitico. Nel reato commesso da un deputato nell’aula si comprendono<br />

due distinti elementi : la violazione della legge penale,<br />

e l’oltraggio della dignità della <strong>Camera</strong>; e perciò il potere<br />

giudiziario nel procedere nei confronti del colpevole ha bisogno<br />

dell‘autorizzazione a duplice titolo, ossia per l’eventuale applicabilità<br />

dell’art. 45, che protegge l’assemblea nella persona <strong>dei</strong><br />

suoi membri, e per l’art. 49 del regolamento della <strong>Camera</strong>,<br />

che riserva a questa ultima il giudicare se l’offesa ricevuta sia<br />

di tale natura e gravità di dover dar luogo a processo.<br />

Ora la guarentigia dell’art. 45 .è ben vero che esiste solo<br />

per il corso delle sessioni perché riflette la persona del colpevole,<br />

ma la guarentigia posseduta dalla <strong>Camera</strong> come corpo<br />

non è vincolata da nessun limite di tempo, perché riflette il<br />

reato in sè: e tale è il principio riconosciuto nell’Editto sulla<br />

Stampa e nel Codice Penale ».<br />

Secondo un’autorevole dottrina (58), l’elemento materiale<br />

del delitto dovrebbe consistere nel commettere un fatto diretto<br />

ad impedire alle Camere l’esercizio delle loro funzioni, e tale<br />

fatto dovrebbe essere ingiusto (cioè contrario alle norme giuridiche<br />

o alle consuetudini costituzionali) e dovrebbe riguardare<br />

o tutta l’attività funzionale di una delle due Camere, o almeno<br />

il complesso dell’attività inerente ad una singola funzione.<br />

(9 Cfr. RACIOPPI e BRUNELLI, Commento allo Statuto cit., vol. 11,<br />

244-245.<br />

Tale autore è il MANZINI, Trattato di Dir. pen. cit., vol. IV. 262.<br />

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L’ostnizionismo parlamentare nel Diritto Pnbblico 127<br />

Condizioni, come si vede, che .è rarissimo riscontrare nei<br />

Governi parlamentari contemporanei, quantunque non si possa<br />

certo sospettare l’insigne penalista di eccessiva simpatia nei<br />

confronti del fenomeno ostruzionistico da lui definito cc espediente<br />

logorroico », c< spettacolo manicomiale di minoranze<br />

ciarlatanesche, contro maggioranze vili o colpevoli ».<br />

Inoltre, ci si potrebbe sempre chiedere quale potrebbe essere<br />

la delimitazione precisa tra l’elemento costitutivo del<br />

reato e l’elemento incidentale, fra la voluntas delinquendi e la<br />

semplice complicità non volontaria, al $fine di determinare le<br />

eventuali conseguenze penali del fatto delittuoso (”).<br />

Altri ostacoli, più sostanziali, potrebbero impedire ad una<br />

autorità giudiziaria che volesse proporsi il compito di ergersi<br />

a tutela del decoro e della funzionalità del Parlamento di raggiungere<br />

il suo obiettivo; ad esempio, ci si può chiedere quale<br />

conflitto e di quale portata sorgerebbe fra autorità giudiziaria<br />

e sovranità del Parlamento quando il movente dell’ostruzionismo<br />

fosse legittimo nel suo contenuto, tendendo a ripristinare<br />

e a difendere una libertà o un diritto costituzionale che la maggioranza<br />

intendesse trasformare o abolire.<br />

E’ evidente infatti che in questo caso - (non infrequente<br />

nei primi esempi storici di ostruzionismo} - l’autorità giudiziaria<br />

ordinaria dovrebbe per necessità di cose sindacare la<br />

legittimità, anche sotto il profilo costituzionale, <strong>dei</strong> provvedimenti<br />

legislativi presentati alle Assemblee, possibilità del tutto<br />

esclusa dalla nostra carta costituzionale (60).<br />

(”) Cfr. NIGRO, 535 ss.<br />

(60) Sostanzialmente è de1,lo stesso avviso anche il FLQRIAN (Trattato<br />

di Dir. Pen. vol. 11, Delitti contro la sicurezza dello Stata - Milano<br />

1915) il quale, ritiene che l’arrma dell’ostruzionismo venga adoperata<br />

quando si sia in presenza di contese grandiose, nelle quali da un<br />

lato si vorrebbe violare la libertà e la Costituzione, dall’altra si d’ifen-<br />

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128 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

dono invece con estrema energia le ragioni del diritto e della libertà.<br />

Tuttavia anch’egli preferisce rifugiarsi in un eventuale giudizio a posteriori,<br />

quando (afferma che in fondo l’ostruzionismo è un problema di<br />

allenamento politico, nel senso che in un secondo tempo può apparire<br />

meraviglioso, sincero e provvidenziale,


CAPITOLO IV<br />

L’OSTRUZIONIS~MO NEL PARLAMENTO ITALIANO<br />

SOMMARIO : 1) Le manifestazioni di ostruzionismo Parlamentare del-<br />

I‘epoca statutaria : nel 1899-1900 contro i provvedimenti Pelloux;<br />

nel 1914 contro i provvedimenti Salandra. - 2) L’ostruzionismo parlamentare<br />

sulla legge elettorale maggioritaria del 1953. - 3) L’ostruzionismo<br />

alla <strong>Camera</strong> sul disegno di legge per la elezione <strong>dei</strong> Consigli<br />

regionali delle Regioni a statuto ordinario. - 4) L’ostruzionismo<br />

sulla legge elettorale regionale al Senato (gennaio- febbraio<br />

1968).<br />

i. Le manifestazioni di ostruzionismo parlamentare dell’epoca<br />

statutaria : nel 1899-1900 contro i provvedimenti Pelloux;<br />

nel 1914 contro i provvedimenti Salandra.<br />

In Italia il fenomeno ostruzionistico sorse e si sviluppò<br />

quasi sempre nel quadro di avvenimenti-politico costituzionali<br />

di notevole importanza e, in qualche caso, di tale gravità da<br />

produrre emozione e agitazione nell’opinione pubblica nazionale<br />

(l).<br />

All’infuori di tali circostanze, la lotta parlamentare non<br />

si manifestò quasi mai mediante fenomeni di resistenza ad ol-<br />

(I) SANTANGELO SPOTO, Osruzionismo, cit., 1286.<br />

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130 L’ostruzionismo parlamentare<br />

tranza ad opera di nuclei di minoranze organizzate e con<br />

precisi caratteri di un vero e proprio sabotaggio <strong>dei</strong> lavori delle<br />

Assemblee. In effetti i partiti di opposizione ebbero cura, anche<br />

nelle più combattute e vivaci lotte parlamentari, di rispettare<br />

sia la forma che la sostanza del gioco parlamentare, mantenendo<br />

un atteggiamento sostanzialmente corretto, ed evitando<br />

atteggiamenti o attacchi provocatori esclusivamente personali<br />

(2). Ciò si verificò anche quando per l’efficacia della loro<br />

azione e per la dinamica non sempre prevedibile della vita parlamentare,<br />

le minoranze riuscirono a determinare un mutamento<br />

nel programma di governo o a provocare addirittura la<br />

caduta di alcuni ministeri. Al riguardo rimasero famose, in<br />

periodo statutario, le battaglie parlamentari fra Destra e Sinistra<br />

sempre pronte, come fu detto, ad


L‘ostruzionismo nel Parlamento italiano 131<br />

In epoca statutaria comunque l’ostruzionismo apparve solo<br />

due volte : nel 1899-1900, con successo, contro i provvedimenti<br />

Pelloux e nel 1914, senza successo, contro i provvedimenti Salandra<br />

per il c~ ripiano >> del bilancio sconvolto dalla guerra<br />

italo-turca; dopo la lunga parentesi fascista, invece, si nota<br />

una maggiore frequenza nell’uso di questo strumento anomalo<br />

di lotta parlamentare : si ricorse ad esso nel 1949 contro il Patto<br />

Atlantico ; nel 1951 contro la legge sulla difesa civile; nel 1952-<br />

1953 contro la legge elettorale maggioritaria (la cosidetta >) ; nel 1962 contro la istituzione della regione Friuli-<br />

e poiché si sapeva che tale tattica sarebbe stata sfruttata dall’qposizione<br />

artatamente, al Governo e alla maggioranza <strong>dei</strong> deputati cui premeva<br />

di non farsi coinvolgere in questa manovra, venne in mente di<br />

sventarla, e non appena finì di parlare il Cavallotti, il Presidente lesse<br />

un’interpellanza dell’on.le Brin, formulata quasi allo stesso modo. Tutto<br />

questo provocò la reazione dell’apposizione che credette di ravvisare<br />

nell’atto una deroga alla consuetudine di leggere le interrogazioni e le<br />

interpellanze nuove e in fine di seduta. Avvenne che un gruppo di deputati,<br />

urlando, strepitando, e battendo i banchi, volle impedire al Brin<br />

di svolgere la propria interpellanza e alla <strong>Camera</strong> di proseguire ogni<br />

discussione: a questo scopo, alcuni di essi scesero dall’emiciclo e impegnarono<br />

numerose collutazioni cm esponenti di opposti schieramenti.<br />

I1 giorno seguente comunque tutto fu appianato e 1’on.k Brin poté<br />

regolarmente svolgere l’interpellanza. Questo e altri consimili episodi<br />

provocarono le proteste di Ruggero Bonghi: c A tale vergogna, nessuna<br />

cagione sana e nobile, se si possono dare cagioni sane e nobili<br />

di così deplorevoli effetti! Altre volte si era dato che la passione politica<br />

ribollisse gagliarda nella <strong>Camera</strong> italiana, come fa in ogni altra. Ma quei<br />

bollori erano stati destati da fiamme di sentimento sincero ed elevato:<br />

questa volta, maggiori che siano stati mai, prendevano motivo da passioni<br />

posticce, da confusioni volute, da calcoli falsi, da fini che si<br />

salvano dall’essere ignobili per ciò solo che provano una miracolosa<br />

inerzia di spirito. Entrare a esporli o riprovarli minutamente, non sarebbe<br />

da uomo che rispetta il tempo degli altri e il suo. Siffatte scipite<br />

cronache, che provano quanto sia la vanità e la insulsaggine umana,<br />

basta che abbian dovuto raccontarle i giornali quotidiani. Scordarle<br />

sarebbe anche meglio x (cfr. BONGHI R., L’autorità disciplinare del Presidente,<br />

in Antologia di Scienze, Lettere e Arti, 1891, vol. 34, 145).<br />

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132 L'ostruzionismo parlamentare<br />

Venezia Giulia; nel 1967-1968 contro la legge per la elezione<br />

<strong>dei</strong> consigli regionali; nel 1969 contro la legge finanziaria regionale<br />

(').<br />

Con il termine ostruzionismo - in riferimento al solo<br />

ambito parlamentare - dovrebbe più correttamente indicarsi<br />

un metodo particolare di battaglia parlamentare attuata da<br />

una minoranza (7 al fine di rallentare, ostacolare o persino di<br />

impedire il funzionamento dell'Assemblea, in modo da dilazionare<br />

o anche di bloccare in via definitiva il tradursi della volontà<br />

della maggioranza in deliberazioni dell'organo legislativo<br />

(">.<br />

Gli strumenti operativi atti a dar corpo al fenomeno spaziano<br />

in un settore assai ampio della vita parlamentare e<br />

vanno dal ricorso alla violenza materiale per interrompere la<br />

seduta o impedire le votazioni, all'uso - molto spesso artificioso<br />

pur se improntato formalmente ad una stretta legalità<br />

- di tutti i possibili strumenti giuridici attivabili in base<br />

alle norme <strong>dei</strong> regolamenti interni, delle leggi o della Costituzione<br />

(').<br />

Solo nel secondo caso si può parlare di ostruzionismo in<br />

senso tecnico, mentre l'ostruzione fisica o violenta, in realtà,<br />

configura esclusivamente un reato (*). Le tattiche dilatorie della<br />

minoranza che vanno sotto il nome di ostruzionismo G tecnico<br />

>> possono poi dirigersi a fini meramente tattici allorchè mirino<br />

a bloccare l'approvazione di un singolo provvedimento<br />

Cfr. TERZI, q, cit., 13 ss.<br />

(7 V. BASSANINI, L'ostruzionismo della maggioranza, cit., 26 ss. Que<br />

sto autore ritiene tuttavia che esista anche un ostruzionismo > di maggioranza che in Parlamento si eserciterebbe talora anche<br />

nei confronti di leggi di attuazione costituzionale (OP. cit., 34 ss.).<br />

(") Cfr. GALEOTTI U., Principi regolatori delle Assemblee, cit., 254 ss.<br />

c) NIGRO, OP. cit., 29 ss.<br />

(') Cfr. MOHRHOFF, Ostruzionismo, cit., 291.<br />

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L’ostruzjonismo nel Parlamento italiano 133<br />

ritenuto pregiudizievole agli interessi del Paese o di particolari<br />

gruppi o settori, oppure a fini strategici di più ampia portata,<br />

come quando la minoranza si proponga di paralizzare<br />

l’esercizio stesso deIIa funzione legislativa impedendo il normale<br />

svolgersi dell’attività di governo.<br />

Questa seconda ipotesi, naturalmente, riveste notevole gravità<br />

dal momento che non consente alla maggioranza di realizzare<br />

il proprio programma politico traducendolo in concrete<br />

disposizioni normative (9). Altre volte si mira, in realtà, a provocare<br />

un ripensamento sull’opportunità del provvedimento<br />

semplicemente rallentando e in qualche modo condizionando<br />

l’iter della legge al fine di costringere la maggioranza ad una<br />

maggiore ponderazione ed eventualmente ad una nuova valutazione<br />

di dati di fatto e di elementi di diritto in precedenza<br />

non sufficientemente considerati.<br />

In ogni caso l’ostruzionismo ha sempre lo scopo di richiamare<br />

l’attenzione dell’opinione pubblica e, nello stesso tempo,<br />

o anche conseguentemente, di suscitare un mutamento di indirizzo<br />

politico in seno allo schieramento della maggioranza<br />

parlamentare (‘O). L’ostruzionismo pertanto non ’è diretto esclusivamente<br />

ad ottenere immediati vantaggi nell’ambito parlamentare<br />

(ad esempio la reiezione di un provvedimento sgradito)<br />

ma soprattutto ad ottenere in certo modo una marcata sensibilizzazione<br />

dell’opinione pubblica mediante la (< drammatizzazione<br />

>> <strong>dei</strong> problemi dibattuti nelle Assemblee (”). In sostan-<br />

(9) V. già SONNINO, I decreti legge e il Regolamento della <strong>Camera</strong>,<br />

in Nuova Antologia, cit., 254 ss.<br />

(la) Sulle funzioni dell’opposizione anche in relazione al (( floating<br />

vote >>, interessanti considerazioni sono svolte da JENNINGS, Cabinet Government,<br />

cit., 16-17.<br />

(I1) Sulla > della lotta parlamentare come mezzo<br />

usato dall’crpposizione per determinare un mutamento nell’opinione pubblica<br />

insiste giustamente il TERZI, (La tecnica dell’ostruzionismo e del-<br />

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134 L’ostruzionismo parlamentare<br />

za l’ostruzionismo, purchè rimanga sul terreno procedurale è<br />

sempre diretto a contestare - sovente in forma clamorosa -<br />

le legittimità dell’uso del potere fatto dalla maggioranza, coinvolgendo<br />

l’opinione di larghi settori del Paese al Ifine precipuo<br />

di suscitare reazioni o contrasti che suonino come approvazione<br />

o quanto meno giustificazione delle posizioni assunte<br />

dagli ostruzionisti in Parlamento.<br />

I vari episodi ostruzionistici hanno una diversa importanza<br />

a seconda delle vicende storico-politiche in cui si innestarono<br />

e della loro incidenza sulla evoluzione del diritto parlamentare<br />

italiano. Non v’è dubbio che sotto entrambi i profili<br />

già evocati particolarmente esemplare è da considerare il<br />

primo esempio storico di ostruzionismo, iniziatosi il 4 febbraio<br />

1899 con la presentazione ad opera del Presidente del<br />

Consiglio on. Pelloux di un progetto di legge di modifica ed<br />

integrazione della legge di pubblica sicurezza e dell’editto<br />

sulla stampa (l’).<br />

La minoranza ravvisò subito nel progetto presentato una<br />

chiara violazione degli artt. 28 e 32 dello Statuto, nonchè una<br />

minaccia grave ai diritti fondamentali di libertà <strong>dei</strong> cittadini.<br />

Z‘antiostruzionismo, cit.) a proposito del recente ostruzionismo sulla<br />

legge elettorale regionale : N Nel 1967, invece, la battaglia fu condotta con<br />

estrema decisione e la drammatizzazione della questione regionale che<br />

l’opposizione di destra si proponeva con la sua resistenza ostruzionistica<br />

in Parlamento, ebbe una notevole risonanza nel Paese. Divenne così<br />

oggetto comune di dibattito, in seno alla pubblica opinione, il tema<br />

del costo delle Regioni; si discusse negli ambienti politici ‘<strong>dei</strong> paventati<br />

pericoli della molteplicità legislativa (con le conseguenti incertezze<br />

del diritto), <strong>dei</strong> possibili conflitti di attibuzione fra Stato e Regioni e<br />

tra queste ultime (Conflitti non solo legislativi ma anche amministrativi),<br />

della prevedibile gara tra Regione e Regione nelle richieste allo<br />

Stato a danno di un quadro unitario delle esigenze nazionali, <strong>dei</strong> rischi<br />

derivanti dall’istituzione di nuovi centri di potere politico )>, (q. cit., 37).<br />

(”) Cfr. COLAPIETRA, Il Novantotto - Storia del movimento operaio<br />

italiano, 1959, 129 ss.<br />

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L'ostruzionismo nel Parlamento italiano 135<br />

La manovra si sviluppò in due fasi distinte, di cui la prima ebbe<br />

inizio nel giugno 1899, mentre la seconda si svolse nel corso<br />

della terza sessione della XX legislatura iniziatasi nel febbraio<br />

del 1900, sempre servendosi comunque di una delle forme più<br />

civili e pacifiche dell'ostruzionismo tecnico, quello dell'abuso<br />

del diritto di parola (I').<br />

Per quanto concerne gli scopi, le condizioni e le forme<br />

nelle quali prese corpo la manovra ostruzionistica, occorre<br />

rammentare il particolare contesto politico e sociale che seguì<br />

dapprima la grave sconfitta di Adua e che provocò in seguito,<br />

tra vivaci contrasti, la caduta del governo di Di Rudini (I'). I1<br />

nuovo Governo costituitosi nel giugno 1898 parve in un primo<br />

tempo voler svolgere opera di pacificazione assecondando le<br />

crescenti aspirazioni popolari di libertà e rinnovamento sociale,<br />

ma trascorsi solo pochi mesi, andò gradualmente perdendo<br />

ogni carattere liberale, sino a proporre lo stesso progetto<br />

di legge innanzi ripudiato e il cui carattere liberticida<br />

(I3) Cfr. TABACCHI, L'ostruzionismo purl., cit., 10.<br />

(") Gli avvenimenti gravissimi del 1898 che diedero motivo in Italia<br />

alla giurisdizione eccezionale degli >, ebbero in effetti<br />

pesanti ripercussioni anche nella com,pagine governativa del Di Rudinì,<br />

cui risaliva la responsabilità di quella giurisdizione. Quest'ultimo tentò<br />

infatti di fare approvare tutta una serie di misure repressive atte a<br />

scongiurare il ripetersi <strong>dei</strong> deplorati moti di carattere insurrezionale<br />

già in precedenza verificatisi. Tali progetti sollevarono tuttavia dubbi e<br />

resistenze anche all'interno dello stesso Gabinetto; inoltre la non buona<br />

accoglienza fatta dalla <strong>Camera</strong> alla stessa compagine governativa<br />

consigliò infine il Di Rudinì a ritirarsi per far posto (in una forma extraparlamentare<br />

c deplorata e deplorevole .) ad un nuovo Ministero presieduto<br />

dal Generale Pelloux. Anohe il tentativo di questo Gabinetto di<br />

promuovere un nuovo indirizzo di politica economica e sociale ebbe<br />

breve vita e creò solo pericolose illusioni: in realtà ben presto il Pelloux<br />

abbandonò sempre più le correnti più democratiche della <strong>Camera</strong><br />

per appoggiarsi alla parte più conservatrice di essa. Cfr. BRUNELLI, Impressioni<br />

e Note di Politica e di Diritto Costitzizionale, Torino 1906,<br />

184 ss.<br />

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136 L’ostruzionismo parlamentare<br />

<strong>dei</strong> diritti delle minoranze risultava di tutta evidenza : veniva<br />

ripristinato il domicilio coatto per motivi politici, si lasciava<br />

al potere discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza il<br />

divieto delle riunioni in luogo pubblico, veniva conferita la facoltà<br />

di sciogliere le associazioni ritenute sovversive e infine<br />

si modificava in senso gravemente restrittivo l’editto sulla<br />

stampa (9.<br />

La battaglia parlamentare tuttavia non si limitò ad impedire<br />

con ogni mezzo procedurale l’approvazione del progetto<br />

governativo, ma si estese sino a comprendere le misure e le<br />

proposte modificative delle norme parlamentari vigenti, presentate<br />

dalla maggioranza col preciso obiettivo di stroncare<br />

l’ostruzionismo.<br />

In pratica il Regolamento della <strong>Camera</strong> dell’epoca consentiva<br />

una pressochè illimitata libertà di dibattito, non essendo<br />

prevista alcuna norma in grado di limitarla all’infuori della<br />

chiusura anticipata della discussione, a richiesta di un numero<br />

predeterminato di deputati. In particolare, anche i poteri<br />

disciplinari riservati al Presidente erano limitati alla facoltà<br />

di richiamare i deputati che avessero turbato l’ordine e di sospendere<br />

la discussione, col coprirsi il capo, quando sorgessero<br />

gravi insulti in aula, restando salva la facoltà di dichiarare<br />

in seguito la sospensione della seduta (I6).<br />

Nei vasti ”spazi in bianco” consentiti dalla normativa regolamentare<br />

dell’epoca non costituiva certo una difficoltà insormontabile,<br />

per una minoranza organizzata il ricorrere a vari<br />

strumenti procedurali utilizzabili a scopo dilatorio. Quelli che<br />

si rivelarono i più efficaci fra tutti furono la richiesta di veri-<br />

(”) Atti Pad Cam. Dep. Legislatura XX, Sezione 11, 1898-1899. Vol.<br />

IV: Discussioni - Sedute del 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 28,<br />

29, 30 giugno.<br />

(I6) Cfr. TERZI, op. cit., 21.<br />

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L’ostruzionismo nel Partamento italiano 137<br />

fica del numero legale, la presentazione di un gran numero di<br />

emendamenti e gli incidenti procedurali. Occorre rilevare, tuttavia,<br />

che il primo ostruzionismo organizzato della storia parlamentare<br />

italiana fu dominato dall’altissima frequenza e lunghezza<br />

degli interventi, almeno nella sua prima fase (”).<br />

Non mancarono neppure esempi di ostruzionismo fisico<br />

con episodi di vera violenza materiale, come nel caso, rimasto<br />

famoso, del gesto del rovesciamento delle urne ad opera degli<br />

onorevoli Prampolini, Bissolati, De Felice e Morgari il giorno<br />

30 luglio 1899 che provocò a carico <strong>dei</strong> quattro deputati una<br />

denuncia alla magistratura (I’).<br />

In generale è lecito osservare che la escalation dell’ostruzionismo<br />

della minoranza di sinistra si ispirò a criteri di gradualità,<br />

anche al fine di rendere la pubblica opinione edotta<br />

<strong>dei</strong> pericoli che l’approvazione di un simile progetto avrebbe<br />

rappresentato per le garanzie costituzionali di libertà <strong>dei</strong> cittadini.<br />

Infatti le prime prese di posizione annuncianti il ricorso<br />

all’ostruzionismo avevano per scopo principale - almeno<br />

nelle intenzioni <strong>dei</strong> Leadevs dell’Estrema e della Sinistra democratica<br />

- di rivolgere alla maggioranza un


138 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Solo dopo che tali proposte vennero respinte maturò nella minoranza<br />

il disegno di un ostruzionismo organizzato, facendo<br />

leva prevalentemente sull’abuso del diritto di parola : l’azione<br />

antiostruzionistica della maggioranza, di converso, si rivelò<br />

precipitosa e maldestra al punto da decidere il ricorso, dopo<br />

soli sette giorni, a quei mezzi procedurali di particolare gravità<br />

già usati dal Gladstone nei confronti dell’ostruzionismo<br />

della


L’ostiuzioizismo nei Parlamento italiano 139<br />

nella tornata del 17 giugno, giorno in cui I’on.le Cambray-Digny<br />

rese pubblica la relazione della Giunta Permanente del Regolamento,<br />

contenente la proposta di inserire a fini dichiaratamente<br />

antiostruzionistici in un nuovo articolo, 1’89 bis (zl}.<br />

Quest’ultimo vincolava la richiesta presidenziale alla domanda<br />

di cinquanta deputati, limitava a quindici minuti il<br />

tempo massimo consentito ad ogni oratore, estendeva la votazione<br />

per appello nominale al complesso degli articoli come<br />

pure all’ordine del giorno che avesse la precedenza al termine<br />

della discussione generale e infine consentiva che, a richiesta<br />

della Presidenza, sulle predette misure potessero intervenire<br />

solo un oratore a favore ed uno contro (”).<br />

La minoranza orientò allora la sua azione dilatoria sulle<br />

modifiche al regolamento che venivano avanzate dalla Giunta,<br />

e l’ostruzionismo > dimostrò notevole efficacia,<br />

tanto che le modifiche non pervennero neppure alla discussione<br />

in Assemblea. La maggioranza parlamentare ed il Governo si<br />

resero conto che ben difficilmente il Parlamento sarebbe stato<br />

in grado di votare, entro la sessione, il progetto di legge presentato:<br />

si decise di ritirarlo e nel contempo di emanare, il<br />

giorno 22 giugno 1899, un nuovo decreto legge che in sostanza<br />

recepiva le disposizioni del progetto ritirato e che venne presentato<br />

alla <strong>Camera</strong> per la conversione in legge (”).<br />

Simile inconsulta procedura finì col favorire, in via indiretta,<br />

la strategia parlamentare della minoranza, in quanto<br />

essa provocò, come era prevedibile, gravi tensioni e divergenze<br />

(”) Cfr. NIGRO, OP. cit., 173-174.<br />

(”) In tal senso si pronunciarono gli on.li BRANCA, BONACCI e NOCITO.<br />

Cfr. anche FERRACCIU, L’ostruzionismo, cit., 433 ; Atti parlamentari legisl.<br />

XX, Sess. 11, 1898-1899. Vol. IV: Discussioni - Seduta <strong>dei</strong> 29 giugno.<br />

*3) Cfr. RACIOPPI e BRUNELLI, Commento allo Statuto, cit., vol. 111,<br />

n. 645 e 756,227-234 e 466-479.<br />

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140 L'ostruzionismo parlamentare<br />

anche all'interno dello schieramento maggioritario. Si verificava<br />

proprio uno degli obiettivi fondamentali dell'ostruzionismo<br />

regolamentare, quello di dividere le forze di maggioranza<br />

in modo da indebolire l'esecutivo nello stesso tempo cc pubblicizzando<br />

>> e amplificando presso la pubblica opinione la portata<br />

di tali contrasti. Nella caotica situazione parlamentare che ne<br />

derivò, dopo che la Presidenza si vide costretta a sospendere<br />

piU volte le sedute, giunse davvero opportuno il decreto di<br />

chiusura della sessione il 30 giugno 1899 (24). L'episodio ostruzionistico<br />

ebbe tuttavia una seconda fase che si protrasse nel<br />

periodo fra il febbraio e il maggio del 1900 e si diresse ancora<br />

contro il disegno di legge di conversione del decreto-legge<br />

22 giugno 1899, inopportunamente dichiarato applicabile da<br />

alcune magistrature benchè non ancora convertito dalle<br />

Camere (").<br />

La maggioranza chiaramente esasperata dagli innumerevoli<br />

e interminabili interventi e dai continui incidenti procedurali,<br />

reagì il 21 marzo quando l'on. Cambray Digny insieme<br />

con alcuni altri deputati presentava una mozione di singolari<br />

caratteristiche : in essa si proponeva la compilazione ad opera<br />

(") I1 28 giugno (un decreto reale aveva, nel frattempo, prorogato la<br />

sessione) il Presidente del Consiglio chiese subito la parola per presentare<br />

un Regio decreto con cui il Ministero veniva autorizzato a ritirare<br />

il progetto in discussione e a presentarne uno nuovo, per la conversione<br />

in legge del


L’ostruzionismo nel Parlamento italiano 141<br />

della Commissione del Regolamento di un nuovo testo che<br />

comprendesse tutte le modifiche che si rilevassero necessarie<br />

al buon andamento <strong>dei</strong> lavori (”). Ma vi erano anche altri elementi<br />

che parvero invero di assai dubbia compatibilità col sistema<br />

parlamentare vigente : basti pensare che il testo proposto<br />

avrebbe dovuto avere esecuzione solo in via provvisoria<br />

e per di più senza discussione e votazione il secondo giorno<br />

successivo alla presentazione alla <strong>Camera</strong>. La tattica ostruzionistica<br />

delle minoranze ricorse a tutti gli strumenti procedurali<br />

consentiti dai regolamenti : vennero presentate sospensive,<br />

pregiudiziali ordini del giorno e si giunse anche ad episodi di<br />

violenza materiale per impedire la votazione (27).<br />

La maggioranza, da parte sua, riuscì solo ad ottenere l‘approvazione<br />

di una proposta della Presidenza del Consiglio per<br />

la determinazione delle date di presentazione e votazione in<br />

aula delle modifiche al regolamento avanzate dalla Giunta (”).<br />

Le conseguenze sul piano parlamentare si rivelarono appieno<br />

nella seduta del 3 aprile, giorno fissato per le votazioni,<br />

allorchè, appena terminata la lettura del verbale di apertura,<br />

gli odi Zanardelli e Pantano abbandonarono per protesta la<br />

seduta dichiarando di non voler assistere all’atto liberticida<br />

(z6) Cfr. LONG[, Ostruzionismo, cit., 14-15, il quale tuttavia ricorda<br />

che queste importanti misure limitatrici della libertà di dibattito non<br />

vennero adottate nel nostro paese con uguale spirito di rassegnazione.<br />

Tanto è vero che una volta sciolta la <strong>Camera</strong>, e indette nuove lezioni<br />

(il cui esito segnò una vera e propria sconfitta per il Pelloux), il nuovo<br />

regolamento del 1900, pur ponendo maggiori limiti all’indiscriminata<br />

libertà di discussione, non accolse la norma con la quale in ogni momento<br />

era data facoltà alla Presidenza di troncare il corso del dibattito.<br />

(”) Cfr. Atti parl. Cam. <strong>dei</strong> Dep. Legisl. XX, Sessione I11 1899-1900.<br />

Discussioni, vol. 111, Sedute del 24, 27, 28 febbraio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,<br />

9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31 marzo; 3 aprile e 15<br />

maggio 1900.<br />

(’*) Cfr. MOHRHOFF, L’ostruzionismo, cit., 293.<br />

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142 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

voluto dalla maggioranza, ben presto seguiti dalla totalità <strong>dei</strong><br />

deputati della Sinistra e dell’Estrema. Dopo un discorso-difesa<br />

del Presidente della Giunta permanente del Regolamento, Sonnino,<br />

ed il nuovo insediamento del Presidente Colombo, le proposte<br />

di modifica al regolamento vennero infine approvate.<br />

Queste ultime contenevano in realtà disposizioni di notevole<br />

rilevanza e gravità, tanto da assumere in tali particolari<br />

circostanze un vero e proprio carattere punitivo nei confronti<br />

delle minoranze (2g). Tra l’altro si tendeva esplicitamente all’am-<br />

(”} Cfr. NIGRO, ap. cit., 436-437. Quando nel giugno del 1899 si scatenò<br />

l’ostruzionismo contro i famosi provvedimenti politici, le disposizioni<br />

disciplinari ancora in vigore erano sempre quelle stabilite can il<br />

Regolamento del 1868.<br />

Nella seduta del 7 giugno ), i’on. Sonnino presentò una proposta di<br />

aggiunta all’art. 89, concepita in questi termini :<br />


L'ostruzionismo nel Parlamento italiano 143<br />

pliamento <strong>dei</strong> poteri presidenziali sotto il profilo disciplinare,<br />

con possibilità di comminare sanzioni nei confronti <strong>dei</strong> deputati<br />

che avessero violato l'ordine del Parlamento (poteva ad<br />

esempio essere escluso il deputato dall'aula o venirne interdetta<br />

la presenza fino ad un periodo di otto giorni); inoltre,<br />

si conferiva alla <strong>Camera</strong> stessa il potere di predeterminare per<br />

ciascun oratore un termine massimo di intervento e qualora<br />

la discussione fosse eccessivamente prolungata, anche il potere<br />

di prefissare il giorno e l'ora di conclusione della discussione<br />

ed inizio delle votazioni ('O).<br />

Con simili accorgimenti procedurali potevano facilmente<br />

venir eliminate le votazioni per appello nominale e a scrutinio<br />

segreto su ogni oggetto in discussione, eccettuata la que-<br />


144 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

stione principale e, in particolare si attribuiva al Presidente<br />

la facoltà (salvo appello alla <strong>Camera</strong>) di respingere la presentazione<br />

e lo svolgimento di ordini del giorno, articoli aggiuntivi<br />

ed emendamenti presentati in forma sconveniente o del tutto<br />

estranea all’argomento in discussione, oppure a solo scopo di<br />

ostruzione (31).<br />

In definitiva tali proposte non ottennero migliori risultati<br />

di quelle elaborate dalla Giunta nell’anno precedente : non<br />

appena la Presidenza cercò di applicarle sollevò nella opposizione<br />

un generale moto di protesta che impedì la prosecuzione<br />

della seduta (”). Dopo appena tre giorni soppraggiunse il<br />

decreto reale di scioglimento della <strong>Camera</strong> e le successive elezioni<br />

risultarono sfavorevoli al Gabinetto Pelloux, provocandone<br />

la caduta. Fra i primi atti del nuovo Governo vi era la<br />

proposta di nomina di una commissione speciale di dodici<br />

deputati con il compito di predisporre lo schema di un nuovo<br />

Regolamento, che venne approvato nella seduta del 1: luglio<br />

1900. Ma quello che aveva rappresentato l’obiettivo fondamentale<br />

della battaglia ostruzionistica, venne raggiunto e G provvedimenti<br />

politici >> non vennero piti presentati : le minoranze<br />

ostruzioniste erano riuscite nello scopo di creare una vasta<br />

corrente di opinione ostile ai provvedimenti governativi che<br />

ebbe un peso determinante sui risultati delle successive consultazioni<br />

elettorali (33).<br />

I1 secondo, importante episodio ostruzionistico avvenuto<br />

in periodo statutario nel nostro parlamento, ebbe luogo nel<br />

giugno-luglio del 1914 nei confronti del Ministero Salandra (34).<br />

(”) RACCIOPPI e BRUNELLI, Commento allo Statuto, OP. cit., 469-478.<br />

(”) Cfr. MOIIRHOFF, L’ostr. purl., cit., 293.<br />

PA) Cfr. FERRRCCIU, OP. cit., 325 sc.<br />

(3q) LONGI, Ostruzionismo, cit., 16.<br />

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L’ostruzionismo nel Parlamento italiano 145<br />

Fu assai più breve ma nono meno violento e si rivolse<br />

contro i1 disegno di legge intitolato > (”).<br />

Fu guidato da una opposizione limitata ai soli socialisti<br />

ufficiali e a qualche altro sporadico rappresentante di altri<br />

partiti della <strong>Camera</strong>, ed ebbe due antefatti: uno, il più vicino<br />

era la reazione <strong>dei</strong> partiti dell’Estrema Sinistra ai moti di<br />

Romagna e l’altro, più remoto, la ribellione di alcuni deputati<br />

alla guerra contro la Turchia per l’occupazione della Tripolitania<br />

e della Cirenaica (che era stata la piattdorma politica<br />

elettorale delle ultime elezioni politiche) e quindi il loro proposito<br />

di impedire che fosse varata una legge di imposizione di<br />

nuovi tributi, necessari a coprire il disavanzo del bilancio per<br />

le spese incontrate (’7.<br />

Le critiche al disegno di legge furono compendiate dallo<br />

stesso Salandra nel suo discorso del 27 giugno, quando già<br />

era in atto l’ostruzionismo, in cinque punti principali:


146 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

tempo lavorare attorno ad un progetto di riforma tributaria<br />

piU vasto e completo investendo ogni cespite della ricchezza<br />

nazionale. Le prime avvisaglie si ebbero il S giugno con una<br />

mozione sospensiva dell’on. Chiesa che fu respinta dalla <strong>Camera</strong><br />

con 258 voti contro 39, mentre l’on. Rubini, Ministro del<br />

Tesoro, parlava addirittura prima degli oratori iscritti (rompendo<br />

in ciò le più normali consuetudini parlamentari) per<br />

illustrare i criteri informatori della nuova legge (”).<br />

Fer un breve periodo, specie nelle tornate dell’ll, 12 e 13<br />

giugno parve che l’ostruzionismo quasi si esaurisse ; in realtà,<br />

esso riprese con violenza nelle tornate del 18, 1.9 e 20 che videro<br />

il celebre intervento dell’On. Grazia<strong>dei</strong> (il quale da solo<br />

occupò gli Atti Parlamentari da pag. 4581 a 4605, stancando<br />

in tal modo l’uditorio che in una delle riprese dell’interminabile<br />

discorso 1’0n. Foscari chiese di parlare su una mozione<br />

d’ordine per sapere incidente<br />

provocato dalI’On. Chiesa, i1 quale rovesciò addirittura Ie urne,<br />

comportandosi in modo talmente scorretto che alla ripresa<br />

(”) NIGRO, Op. cit., 192-195.<br />

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L‘ostruzionismo nel Parlamento italiano 147<br />

<strong>dei</strong> lavori gli fu comminata la censura e l’allontanamento dall’aula<br />

per alcuni giorni (”).<br />

Anche le sedute del 26 e 27 videro un lunga serie di interminabili<br />

discorsi fino a che, nella seduta antimeridiana<br />

del 30 si passò finalmente alla discussione <strong>dei</strong> singoli articoli.<br />

Ma vi fu allora una vera valanga di emendamenti proposti<br />

dall’opposizione, tanto che alcuni deputati della maggioranza<br />

per ovviare al disagio di tante votazioni successive chiesero<br />

che queste avvenissero per scrutinio segreto e per più emendamenti<br />

insieme, così come per i disegni di legge.<br />

Ciò portò a discussioni accesissime fra maggioranza e minoranza<br />

sull’interpretazione delle disposizioni regolamentari<br />

tanto che il Presidente dovette togliere la seduta.<br />

Nella seduta antimeridiana del giorno successivo, l’aria di<br />

fronda della minoranza divenne, se possibile, ancora più minacciosa<br />

e si ebbe addirittura un sottoemendamento presentato<br />

dall’on. Calda all’emendamento Ancona-Ruini-Pantano,<br />

ciò che spinse i due primi a riprendere la parola. Si ebbe allora<br />

un felice intervento in aula dello stesso Salandra (”) che<br />

affermò:


148 L’ostruzionismo parlamentare<br />

regolamento è tale che, seguitando di questo passo, occorreranno<br />

parecchie settimane, per non dire parecchi mesi per discuterlo,<br />

e forse non potrà essere condotto alla definitiva deliberazione.<br />

Avremo così questo fenomeno, che è bene spiegare<br />

in modo chiarissimo : e cioè che una minoranza, esercitando il<br />

suo diritto fino all’estremo limite, mette il Parlamento nell’impossibilità<br />

di deliberare sopra un argomento che noi consideriamo,<br />

e che la <strong>Camera</strong> considera, assai grave per lo Stato. Si<br />

viene dunque alla conseguenza che la minoranza paralizza<br />

l’istituto parlamentare, il quale non può reggere se non con<br />

la definitiva prevalenza dell’opinione della maggioranza sull’opinione<br />

della minoranza. Si crea quindi uno stato anormale<br />

ed illogico, da cui deriva la soppressione del regolare funzionamento<br />

delle istituzioni parlamentari D (a). Di fronte alla tenace<br />

opposizione e ai propositi degli ostruzionisti che ancora<br />

più minacciavano per l’avvenire, la maggioranza, schiacciata<br />

dal cumulo di votazioni per appello nominale, propose, tramite<br />

l’on. Carcano, una proposta di articolo unico sostitutivo della<br />

legge, per ottenere che


L’ostruzionismo nel Parlamenta italiana 149<br />

zionismo, e, con la fiducia al governo, fu votato ugualmente,<br />

con 209 contro 40, l’articolo unico proposto (41).<br />

La guerra europea scoppiata di lì a qualche giorno, tolse<br />

il Governo dall’imbarazzo di dover far fronte nuovamente alle<br />

pericolose offensive procedurali degli ostruzionisti.<br />

2. L’ostruzionismo parlamentare sulla legge attuale rriaggioritaria<br />

elettorale del 1953.<br />

Il primo ostruzionismo nell’epoca del nuovo ordinamento<br />

repubblicano fu quello avvenuto in occasione della discussione<br />

sulla partecipazione dell’Italia al Patto Atlantico nel marzo<br />

del 1949, nella quale il diritto di domandare la parola cc per una<br />

pura e succinta spiegazione del proprio voto» (art. 82 Reg.<br />

<strong>Camera</strong>) permise all’opposizione di prolungare la votazione<br />

finale alla <strong>Camera</strong> per parecchie ore (”): venne ampiamente<br />

sperimentata nel corso della discussione alla <strong>Camera</strong> sulle comunicazioni<br />

relative al Patto Atlantico la tipica forma ostruzionistica<br />

della


150 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Inoltre la seduta fu caratterizzata da vari interventi per<br />

mozioni d’ordine, richiami al Regolamento e da richieste di<br />

sospensione, nonché da vivaci scambi di apostrofi degenerati<br />

in parte in agitazioni e tumulti (si ebbero anche quattro sospensioni).<br />

(”).<br />

Più vario e interessante si rivelò l’ostruzionismo del 1953,<br />

in cui l’opposizione socialcomunista attuò forme di ostruzionismo<br />

sistematico tanto imponenti da ricordare quelle messe in<br />

opera dai deputati dell’Estrema e della Sinistra tra la ,fine del<br />

secolo scorso e l’inizio di questo (”).<br />

Causa diretta dell’ostruzionismo fu questa volta la presentazione,<br />

da parte del Governo nell’ottobre del 1952, di un progetto<br />

di riforma della legge elettorale che avrebbe dovuto entrare<br />

in vigore in occasione del rinnovamento <strong>dei</strong> mandati parlamentari.<br />

In esso si prevedeva la possibilità di un > tra le liste contraddistinte da omogeneità di programmi,<br />

oltre ad un


L’ostruzionismo nel Parlamento italiano 151<br />

ti dilatori cui ricorsero senza risparmio i membri dell’opposizione,<br />

i quali ovviamente perseguivano il chiarissimo obiettivo<br />

di impedire l’approvazione della legge da parte delle due Camere<br />

entro i termini utili per potere divenire giuridicamente<br />

operante. Tra l’altro sorse una accesa discussione fra la maggioranza,<br />

che riteneva non fossero ammissibili dichiarazioni in<br />

sede di votazione per scutinio segreto perché esse avrebbero<br />

potuto esercitare una pressione psicologica sugli altri deputati,<br />

e l’opposizione che invocò, per l’ammissibilità, alcuni precedenti<br />

(”).<br />

Uno degli elementi più caratteristici che contribuì non<br />

poco a rendere drammatica quella battaglia parlamentare fu<br />

l’alternato ricorso da parte dell’opposizione di sinistra all’ostruzionismo<br />

tecnico ed a quello violento (“).<br />

Iniziata il 7 dicembre 1952 la discussione nell’aula della<br />

<strong>Camera</strong>, i propositi ostruzionistici si manifestavano con tutta<br />

chiarezza attraverso la presentazione di pregiudiziali di incostituzionalità<br />

e di sospensive, le massicce iscrizioni a parlare<br />

e la durata degli interventi in sede di discussione generale,<br />

che si susseguiranno in gran numero fino al 18 dicembre (”).<br />

Dal 19 al 23 dello stesso mese venivano svolti ben 132 ordini<br />

del giorno. I1 29 e il 30, con gli interventi <strong>dei</strong> relatori di mi<br />

noranza, <strong>dei</strong> relatori di maggioranza e del Ministro, si esaurisce<br />

la discussione generale, e il 31 viene discussa la questione<br />

della ammissibilità o meno al voto <strong>dei</strong> 216 ordini del giorno<br />

presentati (9.<br />

(”) V. nota 99 cap. I del testo.<br />

(4a) Sullo svilupparsi dell’ostruzionismo alla legge elettorale maggioritaria<br />

1953 nel Senato, v. MOHRHOFF, Ostruzionismo pad, cit., 294.<br />

(”) Cfr. TERZI, OP. cit., 29-30.<br />

(’O) Tra di essi vi è l’ondine del giorno proposto da alcuni deputati<br />

della maggioranza, del seguente tenore :<br />

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152 L’ostruzionismo parlamenrare<br />

I1 2 gennaio 1953 riprendeva la discussione e buona parte<br />

della seduta fu dedicata ai richiami al Regolamento e agli incidenti<br />

procedurali. La maggioranza riuscì tuttavia a far ap-<br />


L’ostruzionismo nel Parlamento italiano 153<br />

provare una interpretazione del Regolamento che stabilisce<br />

l’inammissibilità delle dichiarazioni di voto in sede di scrutinio<br />

segreto : in segno di protesta l’estrema sinistra abbandonò<br />

l’Aula.<br />

Le sedute <strong>dei</strong> giorni 3 e 4 gennaio erano dedicate alla votazione<br />

degli ordini del giorno e <strong>dei</strong> rispettivi emendamenti (naturalmente<br />

a scrutinio segreto, per evitare le dichiarazioni di<br />

voto) e, finalmente, il giorno 7 cominciava l’esame dell’articolo<br />

unico del disegno di legge.<br />

Nonostante la caduta di numerosi emendamenti, dichiarati<br />

dal Presidente inammissibili ai sensi dell’art. 90 del Regolamento,<br />

per estraneità all’oggetto in discussione (e sui limiti di<br />

questo potere presidenziale si avrà modo di tornare in seguito),<br />


154 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Si pensò allora di far ricorso a mezzi straordinari. Alla <strong>Camera</strong><br />

della IV Repubblica francese si era escogitato un espediente,<br />

indicato dalla prassi, di risolutiva efficacia : la posizione<br />

della questione di fiducia da parte del Governo, con conseguente<br />

preclusione degli emendamenti al testo del disegno<br />

di legge (9.<br />

I1 14 gennaio, dunque, il Governo si determinò a compiere<br />

il passo: il Presidente del Consiglio De Gasperi pose la questione<br />

di fiducia


L’ostruzionismo nel Parlamento italiano 155<br />

liberazione della <strong>Camera</strong>, comunque implicante impegni per il<br />

Governo, debba essere presa prima che la <strong>Camera</strong> abbia deciso<br />

se mantenere o revocare la fiducia >> (52).<br />

(”) Nessun membro dell’opposizione contestava, nel corso della discussione,<br />

la facoltà del Governo di porre la questione di fiducia quando,<br />

come e su qualsiasi oggetto avesse ritenuto opportuno (ordini del giorno,<br />

mozioni, articoli di legge). Si contestava invece la facoltà )di porla su un<br />

complesso di norme e soprattutto si negava che dalla posizione della<br />

questione di fiducia dovessero necessariamente derivare la indivisibilità<br />

del testo oggetto della fiducia e la preclusione della discussione e<br />

della votazione degli emendamenti.<br />

Quest’ultima è certamente la questione più complessa e delicata.<br />

L’istituto della fiducia su richiesta del Governo - sosteneva l’oppe<br />

sizione - ha una sua precisa finalità, quella cioè di (( saggiare x la maggioranza,<br />

di accertare la sussistenza o meno del rapporto fiduciario, e<br />

il Governo ha diritto di porre la questione solo quando ha motivo di<br />

dubitare sulla fedeltà della maggioranza stessa. Nel caso in esame invece<br />

- a detta della minoranza - l’istituto era stato snaturato e usato ad<br />

altro fine: quello di privare l’opposizione <strong>dei</strong> suoi diritti attraverso un<br />

condizionamento della procedura parlamentare di approvazione <strong>dei</strong> disegni<br />

di legge tanto illegittimo quanto immotivato. Perchè questo sconvolgimento<br />

ldell’ordine normalle di votazione con l’attribuire al testo<br />

scelto dal Governo la priorità sugli emendamenti Non avrebbe dovuto<br />

invece il Governo, per il rispetto alla libertà di discussione, porre la<br />

fiducia sul rigetto <strong>dei</strong> singoli emendamenti Non era dunque da ravvisarsi<br />

nell’aperato del Governo un autentico posto<br />

in essere al fine di annullare il potere del Parlamento di discutere,<br />

di elaborare e di emendare le leggi<br />

La maggioranza contestava la necessità che la <strong>Camera</strong>, per esprimere<br />

la fiducia al Governo, (questione pregiudiziale e preminente su<br />

ogni altra), dovesse passare attraverso una serie innumerevole di votazioni<br />

di rigetto <strong>dei</strong> singoli emendamenti.<br />

Al termine del dibattito, il Presidente Gronchi precisava innanzitutto<br />

che la <strong>Camera</strong> è chiamata


156 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

Per la prima volta nella storia parlamentare italiana,<br />

l’ostruzionismo non limitò il suo iter alla sola <strong>Camera</strong>, ma<br />

proseguì anche al Senato con non minore determinazione.<br />

Dopo una singolare forma di ostruzionismo attuata dall’opposizione<br />

in seno alla Commissione Interni, l’esame del<br />

progetto passò all’esame dell’Assemblea in cui proseguì in una<br />

forma così concitata e violenta da costringere il Presidente<br />

Paratore a dimettersi.<br />

Prima dell’apertura della discussione il Presidente del Consiglio<br />

De Gasperi prendeva la parola e dichiarava : > (”).<br />

2) agli effetti della votazione (non della discussione) deriva dalla risposta<br />

positiva al primo quesito la indivisibilità del testo che è oggetto della<br />

questione di fiducia 3) anche agli effetti della discussione deriva dalla<br />

richiesta del voto di fiducia la preclusione allo svolgimento degli emendamenti<br />

come conseguenza della priorità spettante al testo, che è l’oggetto<br />

della questione stessa B I tre quesiti vengono quindi posti a voti<br />

e l’Assemblea dà ad essi risposta affermativa con tre distinte votazioni.<br />

Nella seduta del 18 gennaio 1953 si svolgeva la discussione sulla<br />

restante parte del testo legislativo oggetto della questione di fiducia ;<br />

seguivano le dichiarazioni di voto e quindi si procedeva alla votazione<br />

per appello nominale su tutta la parte del disegno di legge non ancora<br />

approvata; cfr. TERZI, OP. cit., 31-32.<br />

(”) Cfr. TERZI, OP. cit., 33. L‘opposizione veniva così a conoscere sin<br />

dall’inizio quella che sarebbe stata la tattica della maggioranza e le armi<br />

che questa si accingeva ad impiegare: comprendeva quindi subito che<br />

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L’ostruzionismo nel Parlamento italiano 157<br />

Con la elezione dell’on. Ruini a Presidente, l’opposizione<br />

aumentò ancor più la propria azione dilatoria e anzi, approfittando<br />

di una temporanea assenza dal seggio del neo-presidente,<br />

riuscì a far interrompere il corso del dibattito sulla legge<br />

elettorale per iniziare la discussione su un altro progetto di<br />

legge (%). Inoltre, con la richiesta di usufruire della procedura<br />

di urgenza nell’esame della nuova legge così portata alla ribalta,<br />

favorì la convergenza di un numero eccezionale di dichiarazioni<br />

di voto al solo evidente scopo di ritardare la ripresa<br />

dell’esame riguardante la legge pretermessa.<br />

Posta in votazione quest’ultima (la cui approvazione avrebbe<br />

comportato automaticamente anche l’approvazione in blocco<br />

della legge elettorale) si ebbe una violentissima reazione da<br />

parte della minoranza ostruzionistica, degenerata in una serie<br />

di atti di vera e propria aggressione fisica che non risparmiarono<br />

neppure il Presidente del Senato nel recinto dell’aula.<br />

Avvenuta la votazione per appello nominale, la legge venne infine<br />

approvata con 174 voti favorevoli e 3 astenuti (mentre la<br />

maggioranza richiesta era di 160) (9.<br />

sarebbe inutile presentare la moltitudine di ordini del giorno e di emendamenti;<br />

la manovra dilatoria non avrebbe potuto svilupparsi che mediante<br />

discorsi e le questioni procedurali. Con atto pregiudiziale, quattro<br />

sospensive e numerosi, lunghi interventi in sede di discussione generale,<br />

la minoranza riusciva così ad occupare ben 13 sedute, dal 9 al 20<br />

marzo. La maggioranza richiedeva la chiusura anticipata della discussione<br />

generale dopo altre tre sedute dedicate alla discussione e alla votazione<br />

su richiesta di inversione dell’ordine del giorno, al processo verbale<br />

e alla procedura urgentissima per due petizioni, prima delle repliche<br />

<strong>dei</strong> relatori di maggioranza e di minoranza svolte il 22 e il 23 marzo.<br />

I1 Presidente Paratore il pomeriggio del 23 presentava le proprie dimissioni<br />

motivandole da una parte con le sue condizioni di salute e dall’altra<br />

facendo riferimento alla


158 L’ostruzionismo purlurnentare<br />

Le conseguenze di questo movimentato episodio parlamentare<br />

non si esaurirono col voto di fiducia ottenuto al Senato,<br />

in quanto l’opposizione sostenne anche la possibilità di<br />

invalidare il voto inviando formale protesta al Presidente della<br />

Repubblica e minacciando addirittura di denunziare il Presidente<br />

del Senato per un’ipotetico reato politico (’‘).<br />

Ne derivò, per il Senato, una delicata situazione di improcedibilità<br />

delle sue funzioni finché, fortunatamente si ebbe<br />

il 5 aprile il decreto presidenziale di scioglimento di entrambe<br />

le Camere sanzionando, ancor prima della scadenza normale,<br />

il termine della prima legislatura anche il il Senato.<br />

3. L’ostruzionismo alla <strong>Camera</strong> sul disegno di legge per la elezione<br />

<strong>dei</strong> Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario.<br />

Ogni aspetto dell’ostruzionismo parlamentare fu infine<br />

presente nell’ultimo episodio ostruzionistico avvenuto alla <strong>Camera</strong><br />

in occasione dell’approvazione del disegno di legge per<br />

l’elezione <strong>dei</strong> Consigli delle Regioni ad autonomia ordinaria<br />

sul quale si era già svolta una discussione generale di notevole<br />

ampiezza che la maggioranza non aveva ritenuto opportuno limitare<br />

servendosi dello strumento regolamentare previsto dall’art.<br />

82 R.C.D., in considerazione del particolare rilievo politico<br />

costituzionale dello stesso (57). In verità l‘ostruzionismo<br />

in senso tecnico iniziò solo al momento del passaggio dalla<br />

fase della discussione sui singoli articoli e dopo che alcuni<br />

gruppi politici di minoranza (PLI, MSI, PDUM) avevano già<br />

(56) Ma, sull’incostituzionalità della legge elettorale maggioritaria<br />

del 1953, v. BASSANINI, L‘ostruzionismo della mugg., cit., 38.<br />

(”) TRAVERSA e CICCONETTI, Ostruzionismo e antiostruzionismo, cit. 625.<br />

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L’ostruzionismo nel Parlamento italiano 159<br />

esposto in via di principio i motivi del loro dissenso nel corso<br />

della discussione generale (5*).<br />

In seguito alla chiusura della discussione generale ai sensi<br />

dell’art. 81 ult. co. del R.C.D., si procedette all’esame <strong>dei</strong><br />

quattro ordini del giorno presentati, <strong>dei</strong> quali tre proponevano,<br />

sia pure con differenti motivazioni, il non passaggio all’esame<br />

degli articoli. Ma questo primo, radicale tentativo<br />

delle opposizioni di bloccare c< ab initio D il proseguimento<br />

dell’iteu di formazione della legge falliva sul nascere in seguito<br />

ad un voto a scrutinio segreto dell’Assemblea, dopo che<br />

la compagine governativa si era dichiarata contraria alla pre<br />

sentazione di tale ordine del giorno. Giustamente si osservò<br />

(59 che, a stretto rigore di termini, di misura antiostruzionistica<br />

non era ancora il caso di parlare data la facoltà<br />

consentita all’art. 81 R.C.D. di presentare qualsiasi ordine del<br />

giorno ; non di meno, tale reiezione già si poneva da sola come<br />

prima, potenziale misura antiostruzionis tica da fare eventualmente<br />

valere nella successiva fase dell’esame degli emendamenti,<br />

come motivo di preclusione degli stessi ai sensi del terzo<br />

comma dell’art. 84 R.C.D., il quale così recita: cc non si<br />

potranno riproporre sotto forma di emendamenti o di articoli<br />

aggiuntivi gli ordini del giorno respinti nella discussione<br />

generale, nel qual caso può sempre essere opposta la pregiudiziale<br />

».<br />

La prima vera applicazione di metodi ostruzionistici classici<br />

si ebbe quindi solo al momento del passaggio alla fase<br />

della discussione <strong>dei</strong> singoli articoli, attraverso la presentazione<br />

di un numero abnorme di emendamenti implicanti un<br />

(9 Cfr. BASSANINI, Op. cit., 35-36 ss., 50.<br />

(”) Cfr. TRAVERSA e CICCONETTI, Ostruzionismo e antiostruzionismo,<br />

cit., 626.<br />

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160 L’ostruzionismo parlamentare<br />

considerevole spazio di tempo per la illustrazione, discussione<br />

e votazione su ciascuno di essi (60).<br />

In effetti il regolamento della <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong> non<br />

limitava in alcun modo, da un punto di vista quantitativo,<br />

tale facoltà, limitandosi l’art. 86, primo e secondo comma,<br />

a stabilire:


L’ostruzionismo nel Parlamento italiano 161<br />

I1 Presidente della <strong>Camera</strong> dichiarava fondato il richiamo<br />

al Regolamento, ma precisava che soltanto la discussione di<br />

tali emendamenti sarebbe stata rinviata all’indomani e che<br />

lo svolgimento degli stessi avrebbe dovuto essere fatto immediatamente.<br />

A questo punto si delineava il tentativo di alcuni gruppi<br />

della minoranza di servirsi in modo radicale dell’ostruzionismo<br />

tecnico, al preciso scopo di bloccare completamente e a tempo<br />

indeterminato i lavori dell’Assemblea.<br />

Furono infatti presentate da parte <strong>dei</strong> deputati della minoranza<br />

ostruzionistica (“) alcune proposte dirette a contestare<br />

(dopo che era esaurito lo svolgimento degli emendamenti<br />

all’art. i e mentre la discussione e votazione degli stessi veniva<br />

rinviata all’indomani ai sensi dell’art. 86 R.C.D.) la possibilità<br />

di passare all’esame dell’art. 2 del disegno di legge prima<br />

che fosse votato l’art. 1. Si sosteneva infatti che i parlamentari<br />

non erano in grado di dare un giudizio sull’art. 2 senza<br />

conoscere la formulazione definitiva dell’articolo precedente,<br />

col quale il primo era da considerarsi strettamente connesso.<br />

Tale procedura avrebbe violato, fra l’altro l’art. 72 Cost. e le<br />

disposizioni regolamentari, dalle quali risultava che ogni disegno<br />

di legge, prima di essere votato nel suo complesso, doveva<br />

essere approvato dalla <strong>Camera</strong>


162 L‘ostruzionismo parlamentare .<br />

vazione di un disegno di legge avvengano > (63).<br />

A questo punto si fece strada nella maggioranza l’orientamento<br />

a proseguire senza interruzione la seduta in corso<br />

sino all’approvazione finale della legge, appunto per togliere<br />

all’opposizione ostruzionista la possibilità di servirsi dello strumento<br />

offerto dall’art. 86 R.C.D. che consente la facoltà di<br />

presentare emendamenti fino ad un’ora prima dell’inizio della<br />

seduta. Veniva in tal modo a cadere il presupposto indispensabile<br />

per la presentazione di nuovi emendamenti e restava<br />

aperta alla minoranza la sola possibilità prevista dal comma<br />

terzo dell’art. 86 R.C.D. di presentare, con la firma di dieci de-<br />

della minoranza nascondesse in realtà una richiesta di decisione in merito<br />

all’opportunità o meno di continuare la seduta. Ma si trattava come<br />

ognuno vede, di un argomento di carattere extragiuridico.<br />

(63) Cfr. TRAVERSA e CICCONETTI, Ostruzionismo e antiostr., cit., 627.<br />

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L'ostruzionismo nel Parlamento italiano 163<br />

putati, i cosiddetti subemendamenti (emendamenti agli emendamenti<br />

già presentati). Aveva così inizio la seduta fiume della<br />

<strong>Camera</strong>, teoricamente senza soluzione di continuità, ma che in<br />

definitiva consentiva - anche per evidenti ragioni di carattere<br />

sia tecnico che fisico - l'ipotesi della sospensione, quasi sempre<br />

ottenuta facendo mancare il numero legale costituito dalla<br />

metà più uno <strong>dei</strong> componenti della <strong>Camera</strong>, ovvero motivandola<br />

con ragioni di carattere più strettamente tecnico (pulizia<br />

dell'aula, ecc.).<br />

Furono tentate dall'opposizione varie misure per spezzare<br />

la continuità della seduta: fra i più notevoli quelli compiuti<br />

dai deputati Almirante (") e Cocco Ortu, entrambi fondati su<br />

una precedente decisione del Presidente della <strong>Camera</strong>, in base<br />

alla quale il seguito dello svolgimento delle interrogazioni ed<br />

interpellanze sul fenomeno del banditismo in Sardegna era stato<br />

rinviato alla seduta antimeridiana del giorno successivo (").<br />

Analogamente il deputato Bozzi, in sede di richiamo dell'articolo<br />

69 del R.C.D., proponeva che si interrompesse la discussione<br />

in corso per inserire la prosecuzione dello svolgimento<br />

delle interrogazioni e delle interpellanze : ma anche questa<br />

richiesta veniva respinta dalla <strong>Camera</strong>, non essendo stata raggiunta<br />

la prevista maggioranza <strong>dei</strong> tre quarti.<br />

Ma il punto di maggiore frizione, quello cioè su cui più<br />

accanitamente si accese la polemica fra maggioranza e gruppi<br />

di opposizione ostruzionistica, era la controversa interpretazione<br />

dell'art. 82 R.C.D. ("). Fu infatti chiesta da un deputato<br />

(54) Sulla disciplina 'degli emendamenti v. ASTRALDI e COSENTINO,<br />

Nuovi regolamenti del Purl. ital., cit., 165-167, 238.<br />

(55) Dello stesso tenore fu l'intervento del deputato COCCO ORTU, il<br />

quale chiedeva formalmente l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso<br />

che la <strong>Camera</strong> riprendesse subito lo svolgimento dell'interpellanza e<br />

delle interrogazioni sui fatti di Sardegna.<br />

(5b) TRAVERSA e CICCONETTI, Ostruzionismo e antiostr., cit., 628, n. 4.<br />

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164 L'ostruzionismo parlamentare<br />

della maggioranza (67), insieme ad altri dieci deputati, come<br />

previsto dal Regolamento, la chiusura della discussione sullart.<br />

2 mentre la stessa era ancora in corso (68). Si contestò<br />

anche, ma senza fondamento (69), da parte della minoranza<br />

ostruzionistica, l'interpretazione dell'art. 82 nel senso voluto<br />

dalla maggioranza, ritenendosi che la disposizione richiamata,<br />

nel contesto delle altre norme regolamentari, si riferisse esplicitamente<br />

alla sola facoltà di chiedere la chiusura alla discussione<br />

generale della legge e non anche alla discussione <strong>dei</strong> singoli<br />

articoli.<br />

Più specificamente si faceva rilevare l'impossibilità di procedere<br />

ad una estensione analogica della disposizione in questione<br />

dalla fase della discussione generale della legge a quella<br />

della discussione degli articoli, data la eccezionalità della norma,<br />

considerata restrittiva di quel principio di libertà di espressione<br />

del proprio pensiero cui il regolamento parlamentare<br />

si ispira.<br />

Da parte della maggioranza, invece, si contestò il carattere<br />

di eccezionalità delle norme e si osservò che diverrebbe<br />

altresì di scarsa utilità la stessa possibilità di chiedere la chiusura<br />

della discussione generale della legge qualora lo stesso<br />

strumento non potesse essere applicato anche alla discussione<br />

sui singoli articoli ('O).<br />

(") Bisogna ricordare che la proposta avanzata dall'on. DE PASCALIS<br />

(P.S.U.) e firmata da altri dieci deputati della maggioranza fu riproposta<br />

anche in occasione della discussione sugli artt. 7, 10, 11, 12, 13,<br />

14, 15, 16 e 17 del disegno di legge elettorale regionale.<br />

("") A favore dell'ammissibilità di una chiusura della discussione sugli<br />

,articoli; v. tuttavia DONATI, Il procedimento dell'approvazione della<br />

Iegge nella <strong>Camera</strong> italiana, Macerata 1914, cs., 202 ss.<br />

(69) TRAVERSA e CICCONETTI, Ostruzionismo e antiostr., cit., 629, in nota.<br />

('7 A questo proposito il deputato Russo Carlo, a sostegno della<br />

proposta De Pascalis, si richiamava ad un precedente verificatosi nella<br />

seduta antimeridiana del 13 gennaio 1953. Ma in quella occasione, come<br />

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L’ostruzionismo nel Parlamento italiano i 65<br />

Non è chi non veda, tuttavia, come le ragioni portate a<br />

sostegno dell’interpretazione accolta dalla maggioranza non si<br />

fondassero su convincenti argomenti di diritto positivo, ma più<br />

che altro su motivi di opportunità. Si creava così con l’accoglimento<br />

della proposta De Pascalis un pericoloso precedente,<br />

che teoricamente potrebbe essere usato indiscriminatamente<br />

dalla maggioranza anche in quei casi in cui il ricorso all’ostruzionismo<br />

tecnico dovrebbe considerarsi pienamente legittimo<br />

(71): probabilmente questo era il motivo che consigliava<br />

alle minoranze di sinistra un comportamento nettamente difforme<br />

da quello tenuto dalla maggioranza di governo in ordine<br />

all’accoglimento della proposta stessa (”). Della controversa<br />

interpretazione dell’art. 82 R.D.C. fu molto opportunamente<br />

investita, ad opera del Presidente della <strong>Camera</strong>, la Giunta del<br />

regolamento, la quale ritenne di dover ancora approfondire<br />

l’interpretazione della materia e rinviò la decisione nuovamente<br />

al Presidente al quale sarebbe spettato risolvere la questione<br />

nella propria autonomia e nella pienezza <strong>dei</strong> poteri attribuitigli<br />

dall’art. 10 del Regolamento (”). Altre forme minori<br />

di ostruzionismo in seguito tentate dalla minoranza, come il<br />

richiamo all’art. 40, comma terzo del regolamento (74), al fine<br />

di sostenere inidoneità del Sottosegretario a rappresentare validamente<br />

il !Ministro, e le continue pregiudiziali di incostitu-<br />

giustamente fu rilevato, non fu proposta dal deputato TOZZI - CONDIVI<br />

la chiusura della discussione su un singolo articolo, bensì la chiusura<br />

della discussione su un gruppo di emendamenti ad un articolo. Infatti,<br />

allora Presidente GRONCHI, considerato il grande numero di emendamenti<br />

e subemendamenti avanzati, aveva classificato gli emendamenti in vari<br />

gruppi a seconda dell’argomento specifico cui si riferivano.<br />

(”) V. DELL’ACQUA, Nuovi spunti, cit., 14, estr.<br />

(”) Cfr. BASSANINI, Op. cit., 53, spec. nota 110.<br />

(”) BASSANINI, Op. cit., 54, in nota.<br />

(’7 TRAVERSA e CICCONETTI, Ostruzionismo e antiostr., cit., 630, nota.<br />

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166 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

zionalità sollevate sui singoli articoli della legge, non ebbero<br />

migliore fortuna. Ben presto sorse però un’altra questione,<br />

su cui pure si discusse a lungo, relativa alle forme ed alle modalità<br />

da seguire nelle votazioni sugli articoli (”). Da parte<br />

della minoranza ostruzionistica si propose di procedere per<br />

votazioni ad appello nominale il che avrebbe, tra l’altro, consentito<br />

le relative dichiarazioni di voto per le quali il Regolamento<br />

non prevede nessun limite di tempo; da parte della<br />

maggioranza fu avanzata l’opposta richiesta di votazioni a<br />

scrutinio segreto (’9. Ma la forma in cui particolarmente la<br />

minoranza continuò nella sua azione ostruzionistica fu quella<br />

della presentazione di un numero abnorme di subemendamenti,<br />

cui la maggioranza non poté che opporre una rigorosa interpretazione<br />

delle formalità relative alla loro presentazione,<br />

illustrazione e votazione. Si sostenne opportunamente che i<br />

subemendamenti sarebbero ammissibili alle votazioni solo se<br />

collegabili sostanzialmente, sia pure con una certa larghezza,<br />

al contesto degli emendamenti cui andrebbero riferiti.<br />

Non venne invece accolta la proposta della maggioranza<br />

(”9, tendente a delimitare il limite temporale degli interventi,<br />

in quanto il regolamento nulla prevede in tal senso: gli<br />

unici limiti ammissibili sarebbero quindi esclusivamente di<br />

carattere concettuale.<br />

(75) Cfr. BRUNIALTI, Il diritto cost. e la pol. nella sc. e nelle ist.,<br />

1900, cit., I, 782; VIGONI, Questioni proc. e cost. cit., 7-8; ASTRALDI e CC-<br />

SENTINO, Z nuovi reg., cit., 240 ss. Fondamentale, per la soluzione del<br />

problema, è una corretta interipretazione dell’art. 85 Reg. Cam., in connessione<br />

con l’art. 93.<br />

(76) TRAVERSA e CICCONETTI, Ostruzionismo e antiostr., cit., 631, spec.<br />

nota 4.<br />

(”) Infatti il Presidente Bucciarelli Ducci non ritenne di poter accogliere<br />

la richiesta del deputato De Pascalis tendente a far stabilire dalla<br />

<strong>Camera</strong> un limite temporale per l’illustrazione <strong>dei</strong> singoli emendamenti<br />

e subemendamenti, ‘in quanto il Regdamanto non contiene alcuna disposizione<br />

che vi faccia riferimento.<br />

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L‘ostruzionismo nel Parlamento italiano<br />

i 67<br />

4. L’ostruzionisrno sulla legge elettorale regionale al Senato<br />

(gennaio-f ebbraio 1968).<br />

Al Senato l’azione antiostruzionistica si presentava gravemente<br />

compromessa dalla possibiltà concessa dal regolamento<br />

ai senatori della minoranza, di presentare emendamenti anche<br />

nel corso della seduta, e di effettuare dichiarazioni di voto anche<br />

in presenza di votazioni a scrutinio segreto (’*).<br />

E questo per due ragioni: innanzitutto perché il Regolamento<br />

del Senato, approvato nel 1948 - non avendo questa<br />

Assemblea mai conosciuto prima di quella data il fenomeno<br />

ostruzionistico - contiene assai scarse disposizioni utilizzabili<br />

per impedirne o limitarne le manifestazioni; in secondo luogo,<br />

perché la reazione antiostruzionistica basata su un intenso ritmo<br />

<strong>dei</strong> lavori (aumento del numero e della durata delle sedute<br />

e riduzione <strong>dei</strong> tempi delle votazioni) trova maggiore difficoltà<br />

di attuazione in una Assemblea composta di persone la cui età<br />

media è notevolmente più elevata di quella <strong>dei</strong> membri della<br />

<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati.<br />

L’Assemblea avrebbe potuto quindi cominciare la discussione<br />

della legge elettorale regionale nella seconda decade di<br />

dicembre, ma non riuscì a farlo perchè i senatori liberali e<br />

missini attuarono una sorta di pueostuuzionismo consistente nel<br />

sistematico sfruttamento di ogni occasione per guadagnare<br />

tempo (e in particolare prolungando artificiosamente - mediante<br />

lunghi discorsi e numerosissimi emendamenti - il dibattito<br />

sul disegno di legge per la riforma ospedaliera, comin-<br />

(’#) Cfr. E. ZAMPETTI, L’ostruzionismo al Senato, in Concretezza 1-3-68,<br />

cit. 12.<br />

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168 L'ostruzionismo parlamentare<br />

ciato in Assemblea il 12 dicembre) riuscirono a rinviare a dopo<br />

le ferie natalizie l'inizio della discussione del progetto per le<br />

elezioni regionali ("1.<br />

Alla <strong>Camera</strong>, l'azione antiostruzionistica si era sviluppata<br />

secondo una escalation attraverso la quale, nel corso della lunga<br />

seduta fiume (17-311 ottobre 1967) adottata per evitare la<br />

presentazione di altri emendamenti oltre i 20 già presentati,<br />

la maggioranza: c< a> impose il passaggio agli articoli e la seduta<br />

ininterrotta; b) chiuse la discussione generale su ogni<br />

singolo articolo ; c) impose la illustrazione senza soluzione<br />

di continuità degli emendamenti; d) regolò le brevi sospensioni<br />

notturne con calcolate mancanze di numero legale; e) impedì,<br />

con la sistematica richiesta dello scrutinio segreto, il proliferare<br />

delle dichiarazioni di voto; f) non soffocò - come sarebbe<br />

stato possibile attraverso la pur discutibile presentazione di<br />

un articolo unico e la posizione della questione di fiducia su<br />

di esso - il dibattito, che si concluse in definitiva con i5 giorni<br />

e 15 notti di seduta >> ('O).<br />

A Palazzo Madama invece non vi fu escalation, ma il presidente<br />

Zelioli Lanzini, sorretto dal conforto della maggioranza<br />

dell'assemblea, impostò e risolse il problema fin dall'inizio<br />

del dibattito.<br />

Nella seduta del 24-1, nel momento in cui stava per dare<br />

inizio all'esame <strong>dei</strong> singoli articoli, dichiarò che, stante l'alto<br />

numero degli emendamenti presentati e degli oratori che si<br />

proponevano di discuterli, riteneva indispensabile, per consentire<br />

una discussione chiara ed ordinata, che fossero rigida-<br />

(") Cfr. TERZI, ap. cit., 40; S. BENVENUTO e C. GIANNUZZI, Variazioni<br />

suli'ostruzionisrno nella discussione della legge elettorale regionale al<br />

Senato, in Foro Amministrativo 1968, 324 ss.<br />

(") NINO VALENTINO, L'ostruzionisnzo in Parlamento, in Cronache legislative<br />

n. 2, dic. 1967. ,.<br />

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L’ostruzionismo nel Parlamento italiano 169<br />

mente applicate le norme che disciplinano la discussione stessa<br />

e prima fra tutte la norma dell’articolo 58 del regolamento, che<br />

stabilisce che nessuno possa parlare più di una volta nella<br />

stessa discussione, tranne nei casi espressamente indicati (‘I).<br />

L’Art. 58 Reg. Senato dispone: ) specificamente individuate per<br />

il fatto della loro collocazione all’ordine del giorno, sembrerebbe potersi<br />

argomentare che


170 L’ostruzionismo parlamentare<br />


L‘ostruzionismo nel Parlamento italiano 171<br />

se mai il contrario, cioè l’integrazione della prima nella seconda<br />

)) (”).<br />

L’adozione della discussione unica per ciascun articolo e<br />

per i relativi emendamenti, oltre che a contenere entro limiti<br />

ragionevoli il numero degli interventi, portava con sé, come logico<br />

corollario, la possibilità di chiusura della discussione<br />

stessa.<br />

Di questa facoltà la maggioranza si avvalse per la prima<br />

volta all’ottavo giorno di dibattito (31-l), chiedendo la chiusura<br />

della discussione sull’art. 4 del disegno di legge, relativo<br />

all’elettorato attivo e passivo, dopo che si erano avuti cinque<br />

interventi.<br />

La decisione del presidente di porre ai voti la richiesta fu<br />

contrastata dai senatori Nencioni (MSI) e Battaglia (PLI), i<br />

quali sostennero che l’art. 70 del regolamento, data la sua collocazione,<br />

poteva essere applicato soltanto alla discussione generale<br />

del disegno di legge.<br />

(8z) L‘Art. 72 Reg. Senato:


172 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Essa ricevette, per contro, l’appoggio del sen. Airoldi (DC),<br />

il quale osservò che la questione andava risolta in relazione<br />

alla sistematica del regolamento, ed ebbe l’approvazione dell’Assemblea<br />

che respinse il richiamo formulato dal senatore<br />

Nencioni.<br />

Da quella data, la maggioranza fece ricorso alla ccghigliotina<br />

>> altre nove volte, e precisamente sugli articoli 9, 12, 14,<br />

16, 17, 18, 23, 25 e 26 del disegno di legge.<br />

E’ da sottolineare, tuttavia, che gli effetti di tale cc ghigliottina<br />

)) non furono così drastici come potrebbe sembrare, perchè<br />

il Presidente stabilì (31-1) che coloro che non erano intervenuti<br />

nella discussione dell’articolo, conservavano il diritto<br />

di illustrare i loro emendamenti prendendo la parola dopo la<br />

chiusura (”).<br />

Notevole rilievo fu assunto, ai fini dell’organizzazione <strong>dei</strong><br />

lavori dell’Assemblea, dalla Conferenza <strong>dei</strong> Capigruppo, le cui<br />

decisioni, comunicate di volta in volta dal Presidente del Senato,<br />

furono ritenute pacificamente vincolanti per l’Assemblea,<br />

acquistando lo stesso rilievo formale delle decisioni adottate<br />

da quest’ultima.<br />

(Si veda, ad esempio, il caso della seduta domenicale del<br />

28 gennaio tenutasi, a seguito della mancanza del numero legale<br />

nella precedente seduta di sabato 27, in base alla decisione<br />

della Conferenza <strong>dei</strong> Capigruppo di tenere sedute anche di domenica<br />

: laddove l’art. 43 Reg. Sen. dispone che, in caso di mancanza<br />

di numero legale in una seduta, quando il Presidente si<br />

determina a togliere la seduta medesima, il Senato si intende<br />

(83) Per un’utile comparazione <strong>dei</strong> poteri dello Speaker della <strong>Camera</strong><br />

<strong>dei</strong> Comuni nei confronti degli altri presidenti di Assemblee parlamentari,<br />

cfr. Les amendements (Association des secrétaires généraux des<br />

Parlaments, rapportiprésenté par M. D. W. S. LID~ERDALE, in Znformations<br />

constitutionelles et parlementaìres, ottobre 1958, 214).<br />

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L'ostruzionismo ne2 Parlamento italiano 173<br />

convocato per il prossimo giorno non festivo o anche per il<br />

giorno festivo quando il Senato abbia già prima deliberato di<br />

tenere sedute) (").<br />

Poichè le minoranze di destra non avevano basato la loro<br />

manovra ostruzionistica sul numero <strong>dei</strong> discorsi, fu la battaglia<br />

sugli emendamenti e sulle verifiche del numero legale a<br />

rappresentare il vero punto di forza della loro azione ostruzionistica.<br />

Infatti sarebbe quasi impossibile contenere un ostruzionismo<br />

basato su migliaia di discorsi (la cifra dipende dal numero<br />

degli oppositori) che neppure la extrema ratio della questione<br />

di fiducia sui singoli articoli, potrebbe ridurre ad una sola<br />

unità (9<br />

Superata con il metodo anzidetto la prima fase della battaglia<br />

procedurale, (quella per il contenimento del numero <strong>dei</strong><br />

discorsi), le minoranze tentarono di illustrare singolarmente<br />

i 4300 emendamenti. Gli strumenti antiostruzionistici adottati<br />

dall'Assemblea su proposta presidenziale, risultano di parti-<br />

(84) MANZELLA, Note sull'organizzazione <strong>dei</strong> lavori parlamentari, in<br />

Tempi moderni, inverno 1967-68, 8 ss.<br />

Cfr. ZAMPETTI, OP. cit., 13.<br />

Esisterebbe poi la possibilità per ogni senatore, di prendere la parola<br />

per dichiarazione di voto anche sulle centinaia di votazioni relative<br />

ai singoli emendamenti.<br />

Le conseguenze sarebbero evidenti: è infatti da rilevare la lacunosità<br />

della disciplina delle dichiarazioni di voto al Senato. I1 regolamento<br />

ne parla unicamente all'art. 83:


174 L’ostruzionismo parlamentare<br />

colare interesse, anche rispetto allo stesso precedente della<br />

<strong>Camera</strong>, dove il blocco operato dalla seduta fiume, pur lasciando<br />

la possibilità di presentare emendamenti a quelli già presentati,<br />

contenne il fenomeno entro limiti più sopportabili (*6).<br />

Dei 43W emendamenti, solo il 18% arrivò alla votazione,<br />

il restante 82% cadde prima, o per la preclusione operata da<br />

precedenti votazioni, o per essere stati dichiarati inammissibili<br />

dal Presidente.<br />

Per quanto riguarda il primo istituto, quello della preclusione,<br />

i poteri del presidente sono chiaramente delineati dall’art.<br />

69 del regolamento che stabilisce :<br />

cc Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del<br />

giorno o emendamenti contrastanti con deliberazioni prese dal<br />

Senato precedentemente sull’argomento in discussione.<br />

cc I1 Presidente, data lettura dell’ordine del giorno o dell’emendamento<br />

decide inappellabilmente ».<br />

E’ un potere che gli stessi senatori della minoranza hanno<br />

riconosciuto al Presidente e, salvo sporadiche opposizioni a<br />

singole decisioni, non ha dato luogo a contestazioni.<br />

Si ebbero da parte delle opposizioni, riserve nei confronti<br />

di alcune decisioni del Presidente relative all’ordine di votazione<br />

degli emendamenti e contro taluni espedienti antiostruzionistici,<br />

sempre connessi con la preclusione, posti in essere<br />

dal Presidente, o da parte della maggioranza.<br />

In particolare, per quanto riguardava :<br />

i) la decisione del Presidente (27-1) di far votare su una<br />

parte comune a un gruppo di emendamenti: il che si tradusse<br />

nella votazione sul criterio di ripartizione delle regioni in classi<br />

di popolazione ;<br />

(86) Cfr. TERZI, OP. cit, 42 ss.<br />

\<br />

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L‘ostruzionismo nel Parlamento italiano 175<br />

2) la votazione per parti separate richiesta dalla maggioranza<br />

nei riguardi di alcuni emendamenti della minoranza ;<br />

3) la presentazione da parte della maggioranza di propri<br />

emendamenti di carattere generale che, una volta respinti<br />

dalla stessa maggioranza, hanno operato preclusione nei riguardi<br />

di numerosi emendamenti della minoranza (”).<br />

Un ulteriore espediente procedurale adottato dalla maggioranza<br />

ai fini antiostruzionistici è stato, come abbiamo accennato<br />

sopra, quello di presentare e poi respingere emendamenti<br />

di carattere generale, per operare la preclusione di quelli<br />

particolari presentati dalla minoranza sulla stessa norma (”).<br />

Ma la battaglia vera e propria si sviluppava sull’istituto<br />

della inammissibilità, vale a dire sul potere del presidente<br />

di ammettere o no alla votazione un determinato emendamento<br />

(”).<br />

La questione di principio fu affrontata nella seduta del<br />

26 gennaio.<br />

I1 sen. Battaglia (PLI), prendendo la parola per un richiamo<br />

al regolamento sostenne che nessuna disposizione attribuiva al<br />

Presidente i poteri di cui aveva fatto uso nelle precedenti sedute<br />

dichiarando alcuni emendamenti incostituzionali, inammissibili<br />

e preclusi, e rinnovò la richiesta, già avanzata dal SUO<br />

gruppo, della convocazione della Giunta per il regolamento per<br />

discutere i problemi interpretativi sollevati.<br />

Cfr. ZAMPETTI, cmp. cit., 14; TERZI, OP. cit., 54 ss.<br />

All’art. 5, 1.” comma, punto 2) gli onorevoli Maris e Orlandi (PCI)<br />

proposero di aggiungere le parole


116 L’ostruzionismo parlumentare<br />

Con analoghe argomentazioni si pronunciarono a favore<br />

del richiamo i senatori Nencioni e Franza (MSI). Contrario<br />

si dichiarò invece il sen. Terracini (PCI), il quale osservò, tra<br />

l’altro, che l’art. 7 del regolamento attribuisce alla Giunta l’iniziativa<br />

o l’esame di ogni proposta di modificazione al regolamento<br />

e non anche l’interpretazione del regolamento stesso<br />

che compete invece al Presidente.<br />

Dal canto suo il presidente Zelioli Lanzini, respingendo le<br />

critiche mosse al suo operato, affermò di ritenere di aver esattamente<br />

applicato le preclusioni derivanti da precedenti votazioni<br />

e ribadì l‘avviso che nei poteri di direzione del Presidente<br />

rientra quello di esaminare la proponibilità degli emendamenti<br />

sia sotto il profilo della loro costituzionalità che della serietà<br />

<strong>dei</strong> lavori dell’Assemblea. Aggiunse, inoltre, che l’articolo 74<br />

del regolamento e la sua prassi applicativa dimostrano che alle<br />

correzioni di forma è riservata altra sede, talché tali correzioni<br />

non assumono dignità di emendamenti (90).<br />

Cfr. TERZI, OP. cit., 58 ss.: c< Nel dibattito assembleare sul richiamo<br />

al Regolamento, le surriferite ipotesi di declaratoria di inammissibilità<br />

vengono accumulate e valutate alla luce deglj stessi criteri e<br />

con gli stessi argomenti. A me sembra, invece, che per meglio affrontare<br />

la questione convenga trattare separatamente le diverse ipotesi, tenendo<br />

distinta dalle altre quella di declaratoria di inammissibilità per incostituzionalità,<br />

che è anche la più significativa ai nostri fini.<br />

Mi sia consentito ancora una volta, prima di affrontare questo problema,<br />

di sottolineare che la strada nella quale ci si avventura per cercare<br />

una soluzione è irta di difficoltà: nessuna delle tesi prospettate trova<br />

un conforto sicuro nella dottrina e nella prassi parlamentare; ogni<br />

giudizio presenta pertanto un largo margine di opinabilità.<br />

Premesso questo doveroso avvertimento, esaminiamo innanzitutto<br />

quale è stata la motivazione adottata dal Presidente a sostegno della<br />

declaratoria di inammissibilità per incostituzionalità.<br />

I1 Presidente afferma esplicitamente di non poter mettere ai voti<br />


L’ostruzionismo nel Parlamento italiano 177<br />

Pose infine ai voti il richiamo al Regolamento che venne<br />

respinto dall’Assemblea (”),.<br />

leggi aventi natura costituzionale ; quand’anche l’Assemblea fosse favorevole<br />

ad un emendamento di quella natura, non potrebbe evidentemente<br />

trasformare con il semplice voto di approvazione dell’emendamento<br />

stesso un disegno di legge ordinario - nato e trattato come tale<br />

- in disegno di legge costituzionale. (Tra l’altro questo comporterebbe<br />

la costituzionalizzazione di tutta la materia e delle relative norme contenute<br />

nel disegno di legge stesso). Quindi l’Assemblea non può votare<br />

l‘ipotizzato emendamento in sede di approvazione di una legge ordinaria.<br />

Questo è il succo della dichiarazione presidenziale.<br />

E’ di tutta evidenza che, così impostata, il problema si risolve in<br />

una questione procedurale in quanto riguarda la legalità del procedimento<br />

di formazione della legge. E non vi è dubbio che il Presidente<br />

dell’Assemblea sia investito della funzione di garante della regolarità<br />

della procedura e abbia il potere di prevenire e di reprimere ogni vialazione<br />

delle norme poste al riguardo dalla Costituzione e dal regolamento.<br />

In sostama, la decisione presidenziale & riconducibile allo stesso<br />

potere, pacificamente riconosciuto al Presidente, almeno in Senato, di<br />

rinviare ad una Commissione un disegno di legge da questa già approvato<br />

in sede legislativa, perché approvato senza il rispetto delle<br />

disposizioni ohe disciplinano la procedura di formazione delle leggi. (Non<br />

mancano, inoltre, casi di rinvio per irregolare indicazione della copertura<br />

finanziaria della spesa prescritta dell’articolo 81 della Cost.).<br />

D’altra parte, un’ulteriore motivazione a sostegno della legittimità<br />

deli’operato presidenziale parrebbe rinvenirsi nella considerazione che<br />

le norme contenute nella Costituzione, dato il carattere della Legge fondamentale,<br />

postulano una garanzia della loro osservanza a tutti i livelli<br />

dell’organizzazione statuale : pertanto, ciasoun soggetto pubblico,<br />

nella sfera delle proprie attribuzioni, ha il potere-dovere di impedire<br />

ogni atto che costituisca una violazione delle disposizioni costituzionali.<br />

All’oibiezione - da taluni sollevata - che il Presidente con la declaratoria<br />

di inammissibilità in questione verrebbe ad ammettere un<br />

giudizio di costituzionalità riservato dal nostro ordinamento al giudice<br />

costituzionale, potrebbe risponldersi che la funzione di garantire la legittimità<br />

del procedimento non può essere dal Presidente esercitata<br />

senza una valutazione discrezionale della legittimità degli atti che si<br />

pongono nel procedimento stesso. Ovviamente, l’esercizio della facoltà<br />

in parola non può non essere limitato ai casi in cui il contrasto tra<br />

l’emendamento e la norma costituzionale sia evidente ed incontestabile ».<br />

Cfr. BENVENUTO e GIANNUZZI, OP. cit., 338 ss.<br />

(”) Nella seduta del 27-1, il sen. Terracini (PCI), nel corso delle vctazioni<br />

relative all’art. 2, osservò che la grande maggioranza degli<br />

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178 L'ostruzionismo parlamentare<br />

Sul tema dell'inammissibilità la causa più frequente fu<br />

quella della tautologia vale a dire della espressione di uno<br />

stesso concetto con parole diverse e quindi della mancanza,<br />

nell'emendamento, di alcun valore modificativo, o di perfezionamento<br />

formale (92).<br />

emendamenti presentati non aveva la funzione di proporre una sia pur<br />

minima modifica concreta agli articoli del disegno di legge, ma, nella<br />

migliore delle ipotesi, aveva un carattere meramente formale. Messo<br />

quindi in rilievo che per quanto riguarda le correzioni meramente formali<br />

il regolamento detta norme precise, chiese al Presidente di volere<br />

esaminare in sede idonea la maniera di eliminare gli emendamenti superflui<br />

presentati.<br />

Nella stessa accesa seduta anche il sen. Bonacina (PSU) sostenne<br />

che le modificazioni meramente formali non rivestivano carattere<br />

di emendamento per cui non dovevano essere messe in votazione. I1<br />

Presidente di turno, il vice-presidente Chabod, precisò che la Presidenza<br />

si era sempre attenuta al criterio di dichiarare inammissibili gli emendamenti,<br />

nei casi in mi l'inammissibilità fosse manifesta, mettendo invece<br />

in votazione gli emendamenti nei confronti <strong>dei</strong> quali non cussistesse<br />

certezza di inammissibilità.<br />

(92) Cfr. TERZI, OP. cit., 60. Nei riguardi della preclusione e della<br />

inammissibilità l'azione della minoranza non si limitò ai richiami al regolamento<br />

sollevati nell'aula di Palazzo Madama, ma si tradusse in<br />

due lettere, una del 7 e l'altra dell'll febbraio, inviate dal presidente<br />

del gruppo, sen. Bergamasco, al Presidente del Senato per<br />

cantestargli di avere impedito l'esercizio del diritto di emendamento,<br />

che la Costituzione attribuisce ad ogni parlamentare c come esplicazione<br />

particolare della generale potestà di iniziativa legislativa ».<br />

Nella prima lettera, tra l'altro, i liberali chiedevano anche la , scriveva il sen. Bergamasco,<br />

c risponde anche alla necessità che il Presidente della Repubblica, supremo<br />

<strong>dei</strong>positario e garante della Costituzione, abbia la completa conoscenza<br />

dell'iteu procedurale e del modo di formazione della legge, al<br />

fine di valutare l'opportunità o meno di avvalersi, in fase di promulgazione,<br />

del potere di rinvio previsto dall'art. 74 della Carta repubblicana,<br />

il cui esercizio può fondarsi su motivi di legalità, costituzionale o no,<br />

o di merito. Quei 'resoconti potranno altresì servire come fondamento<br />

di un eventuale ricorso" per illegittimità costituzionale della legge ».<br />

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L‘ostruzionismo nel Parlamento italiano 179<br />

Utilizzata ogni possibilità di manovra sul terreno della discussione,<br />

la strategia ostruzionistica ha trovato modo di dispiegarsi<br />

massicciamente in occasione delle innumerevoli votazioni<br />

sugli emendamenti e sugli articoli. Pressochè ad ogni<br />

votazione, quasi con la puntualità di un rituale liturgico, la<br />

minoranza avanzava, ai sensi dell‘art. 43 richiesta di verifica<br />

del numero legale, cui la maggioranza regolarmente contrapponeva<br />

la richiesta di votazione a scrutinio segreto (g3).<br />

--<br />

La risposta del presidente Zelioli Lanzini fornisce indicazioni estremamente<br />

significative sul carattere dell’ostruzionismo posto in atto dai<br />

liberali, sia per mezzo degli emendamenti che per mezzo delle votazioni.<br />

(Cfr. ZAMPETTI, OP. cit., 17);


180 T’ostruzionismo parlamentare<br />

L’enorme numero delle votazioni, specie quelle a scrutinio<br />

segreto, si rivelarono lo strumento più irritante e più defatigante<br />

della manovra ostruzionistica, costringendo i senatori<br />

della maggioranza a sfilare davanti alle urne, per ore e ore di<br />

seguito, cc come i muli di una macina », secondo l’amara, ma<br />

fotografica espressione del presidente Zelioli Lanzini (”).<br />

Si creò una tale atmosfera nell’aula che gli stessi oppositori,<br />

più volte, spontaneamente, o accedendo all’invito del Presidente,<br />

si sentirono moralmente costretti a rinunciare a qualche<br />

richiesta di verifica del numero legale, infatti le opposizioni<br />

fecero un vero e proprio abuto della facoltà loro consentita<br />

dal 1.” comma dell’art. 43, Regolamento Senato, provocando la<br />

risposta antiostruzionistica della maggioranza la quale chiedeva<br />

ogni volta che l’emendamento relativo fosse posto ai voti per<br />

scrutinio segreto.<br />

legale una richiesta di votazione per appello nominale, allo scopo di<br />

prolungare al massimo i tempi di ogni votazione.<br />

Sulla singolarità dell’art. 43 Reg. Senato che, a differenza del corispondente<br />

art. 50 Reg. <strong>Camera</strong>, consente la verifica del numero legale<br />

anche prima di una votazione per appello nominale, v. TERZI, Op. cit., 47.<br />

(Non sembra sia, però, da condividere il pensiero di detto A. che propende<br />

ad individuare la ratio della preclusione della richiesta di verifica<br />

del numero legale nel fatto che le votazioni, rispetto a oui detta verifica<br />

sia preclusa, comportino


L.’ostruzionis,mo nel Parlamento italiano 181<br />

In caso contrario, in occasione di ciascuna deliberazione,<br />

i senatori avrebbero dovuto sottostare a due distinte chiamate,<br />

una per la verifica del numero legale e l’altra - per un’assurda<br />

disposizione del regolamento del Senato che non trova riscontro<br />

in quello della <strong>Camera</strong> - per la successiva votazione ad appollo<br />

nominale sull’emendamento (’9.<br />

Contro questa tattica defatigatoria delle destre è stato<br />

possibile soltanto opporre l’arma <strong>dei</strong> congedi.<br />

In Senato non esiste infatti la norma restrittiva della <strong>Camera</strong><br />

che vieta di detrarre un numero di congedi superiore al<br />

quinto <strong>dei</strong> membri dell’assemblea : se la maggioranza avesse<br />

voluto avrebbe potuto abbassare ancora di più il quorum ri-<br />

. chiesto (’9.<br />

I1 Governo pose infine la questione di fiducia sull’articolo<br />

15 della legge : I1 ricorso allo strumento eccezionale venne giustificato<br />

dal ministro dell’Interno, Taviani, con il rilievo che<br />

l’articolo era di importanza essenziale in quanto investiva tutto<br />

il problema del metodo elettorale (”).<br />

(”) Cfr. ZAMPETTI, OP. cit., 18.<br />

(36) Cfr. TERZI, OP. cit., 49 ss.<br />

(”) La posizione di quest’ultima a proposito di un testo legislativo<br />

ripropone all’esame questioni costituzionali e regolamentari sulle quali<br />

sia il Senato, che la <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati avevano avuto più volte in<br />

passato occasione di pronunziarsi. Cfr. BENVENUTO e GIANNUZZI, OP. cit.,<br />

349.<br />

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CAPITOLO V<br />

L'OSTRUZIONISMO NEL PARLAMENTO INGLESE<br />

SOMMARIO: 1) Ostruzionismo e (1877-1880).<br />

Lo sviluppo della procedura parlamentare inglese, a partire<br />

dal periodo 1877-1880, fu diretto contro le battaglie ostruzionistiche<br />

e la (< disorderly conduct >> dell'lrish Nationalist Party<br />

('). Anche se l'ostruzione nella misura e con la perseveranza<br />

(I)<br />

Cfr. JENNINGS (Parliament, cit., 126-127) : G it is not suggested that<br />

the Irish invented obstruction; they made if an art ». Egli rammenta<br />

che :


184 L’ostruzionismo parlamentare<br />

praticata da questo partito era in certo modo nuova, come<br />

mezzo procedurale di uso occasionale non era senza precedenti<br />

(2).<br />

Ad esempio, nel 1641 il dibattito sulla > durò dalle tre del pomeriggio fino alla mattina seguente<br />

quando la <strong>Camera</strong>, come dice il Rushworth, sembrò una .<br />

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L‘ostruzionismo nel Parlamento inglese 185<br />

Nel 1831 Sir Charles Wetherall trattenne la <strong>Camera</strong> fino<br />

alle sette e trenta del mattino con lo scopo di ritardare il Committee<br />

stage of the (methodical obstruction), non<br />

trovò la propria decisione completamente priva di precedenti<br />

(7).<br />

Dopo un periodo iniziale caratterizzato da piU innocue forme<br />

di ostruzionismo, quando cioè queste ultime semplicemente<br />

consistevano nel presentare un largo numero di emenda-<br />

V. DASENT A., The Speakers of the House of Commons, Bodley<br />

Heady, 1911 ; HATSELL, Precedents of proceedings in the House of Commons,<br />

under separate titles; with observations, 4th ed., 4 vols, 1918;<br />

MACDQNAGH, The Speaker of the House, Methuen, 1914; ULLSWATER, A<br />

Speaker’s commentaries, 2 vols ; EDWARD ARNALD, 1925 ; WILLIAMS O.C.,<br />

The clerical organization of the House of ‘Commons, 1561-1850, Oxford<br />

U.P., 1954.<br />

(6) Cfr. Life of Lord Sherbrooke (Robert Lowe), 11, 164.<br />

t7) Cfr. Lige of Sir Charles Dilke, I, 98; Letters of Queens Victoria,<br />

2nd series, 11, 134.<br />

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I86<br />

L’ostruzionismo parlamentare<br />

menti alle leggi con scarse motivazioni di rilevanza e ragionevolezza,<br />

presto egli passò a metodi organizzati. 11 più felice risultato<br />

di questo metodo lo ottenne in luglio nel Committee of<br />

Supply quando, con le proposte alternative Parnell<br />

e i suoi amici riuscirono a prolungare la seduta dalle due del<br />

pomeriggio sino alle 7 del mattino.<br />

Allorchè fu rimproverato per il suo ostruzionismo sistematico,<br />

Parnell dichiarò francamente > (*). Era chiaro che simili tattiche non potevano continuare,<br />

e prima della fine dello stesso mese di luglio, la <strong>Camera</strong><br />

adottò due nuovi Standing Orders, a schiacciante maggioranza.<br />

Con il primo era proibito ad un membro proporre > o > più di una volta, o proporre entrambe le<br />

mozioni. mentre era in corso il dibattito sulla stessa questione,<br />

o parlare più di una volta su una simile mozione (Rule against<br />

moving two Dilatory Motions on the same questions) (9).<br />

Con l’altro Standing Order adottato nello stesso tempo, fu<br />

disposto che se un membro incorresse in due successive violazioni<br />

di un order della <strong>Camera</strong>, sarebbe stato richiamato dallo<br />

Speaker per disprezzo dell’autorità dello stesso e che si sarebbe<br />

quindi potuto presentare alla <strong>Camera</strong> senza dibattito la<br />

mozione che il membro non venisse ascoltato durante il resto<br />

del dibattito (Naming a Member for disregarding the autovity<br />

of Chair) (9 bis).<br />

(*) Sugli intenti rivoluzionari del Parnell nei confronti del sistema<br />

parlamentare inglese, cfr. LAUNDY, OP. cit., 312 ss.<br />

(’) Cfr. MACKENZIE, The English ParZiament, cit., 138.<br />

(’‘IX) D’altronde la situazione era divenuta, da un punto di vista<br />

procedurale, insostenibile :*« It is the first conditions of parliamentary<br />

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L'ostruzionismo nei Parlamento inglese 187<br />

Si trovò tuttavia anche simile misura insufficientemente<br />

efficace, e dopo l'esperienza di ulteriori ostruzionismi, la <strong>Camera</strong><br />

adottò la risoluzione che è alla base dell'attuale Standing<br />

Order N. 24. La formula operativa di questo Standing Order<br />

che è rimasta praticamente inalterata da quel giorno era la seguente:<br />

), e in seguito,<br />

la (. Kangaroo system ») ha considerevolmente<br />

ristretto il numero degli ementamenti alle leggi; e se la<br />

legislazione minaccia di richiedere un troppo lungo lasso di tempo, vi<br />

sarebbe sempre il rimedio della (( ghigliottina ».<br />

E tuttavia se una opposizione volesse com(p1etamente aderire ad<br />

una lotta parlamentare di carattere G ostruttivo )>, non le sarebbe difficile<br />

trovare gli strumenti procedurali idonei. Non esiste invece per<br />

quanto concerne il Supply Committee difficoltà per il Governo. Infatti<br />

i dibattiti individuali vengono rapidamente portati a termine dalla<br />

M Ten o' c2ok rule )), e se il Governo volesse una sollecita decisione po-<br />

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188 L’ostruzionismo parlamentare<br />

queste misure, erano tuttavia insufficienti per troncare la campagna<br />

ostruzionistica intrapresa dalla


L'ostruzionismo nei Parlamento inglese 189<br />

usual rules have proved powerless to ensure orderly and effective<br />

debate. An important measure, recommended in Her Majesty's<br />

speech nearly a month since, and declared to be urgent<br />

in the interests af the state by a decisive majority, is being arrested<br />

by the action of an inconsiderable minority, the members<br />

of which have resorted to those modes of obstruction<br />

which have been recognized by the House as a parliamentary<br />

offence. The dignity, the credit, and the autority of this House<br />

are seriously threatened, and it is necessary that they schould<br />

be vindicated. Under the operation of the accustomed rules<br />

and methods of procedure the legislative powers of the House<br />

are paralysed. A new and exceptional course is imperatively demanded;<br />

and I am satisfied that I shall best carry out the<br />

will of the House and must rely upon its support if I decline<br />

to call upon any more members to speak, and at once proceed<br />

to put the question from the Chair. I feel assured that the House<br />

will prepared to exercise all its powers in giving its effect to<br />

these proceedings. Future measures for ensuring orderly debate<br />

1 must leave to the judgment of the House. But i may add<br />

that it will be necessary either for the House itself to assume<br />

more effectual control over its debates or to entrust greater<br />

authority to the Chair D ('l).<br />

(") Commons Journal, vol. 136, 50. Con grande efficacia descrittiva<br />

così il REMICH commenta lo storico evento:


190 L’ostruzionismo parlamentare<br />

2. Le riforme Glodstone del 1882 ( ~ 1 closure rule .}.<br />

Giunti al punto culminante della crisi, la situazione non<br />

poteva più, era ormai chiaro, essere affrontata con mezze misure,<br />

e nel 1882 il Gladstone presentò uno schema di riforme<br />

consistente in dodici risoluzioni. Sei intere sedute lungo il corso<br />

della sessione furono dedicate alla loro discussione ma al<br />

sopravvenire della sospensione estiva nulla era stato portato<br />

ancora a termine e in un autunno la sessione dovette essere organizzata<br />

in modo da non incontrare particolari difficoltà con<br />

le procedure parlamentari vigenti (12).<br />

standing on the solid ground of long established parliamentary<br />

authority, he had soon arrived at the clear convinction that obstruction<br />

must now be overthrown at any cost, and, further that it was no<br />

longer possible to postpone a radical reform in parliamentary<br />

procedure. It was no small thing that he untertook. It was not only<br />

that there was a certainty of breaking the letter of the rules; it was<br />

also necessary to provide for the introduction of a far - reaching reform,<br />

which should meet the exigency of the situation, and be at the same<br />

time of permanent application. It was no doubt true that, in the actual<br />

circumstances, the spirit of parliamentary government, from which<br />

every system of rules must draw its inner strength, would be better<br />

expressed by the exercise of the closure than by permitting systematic<br />

misure of the traditional forms of business; of at all events that it<br />

would be better protected in this way; but on the other hand, it was<br />

equally plain that a dictatorial course of action would in itself constitute<br />

a weighty precedent. Whith the perspicuity of a man who after<br />

long and patient waiting has decided upon action, Mr. Brand ignored<br />

all merely technical consideration and resolved that he would put an<br />

end to the portentous debate on his own authority. (cfr. REDLICH, OP.<br />

cit., Vol. I, 156-157).<br />

Nello stesso giorno il Gladstone riferì alla Regina che lo Speaker,<br />

>, aveva reso possibile un risultato davvero di grande importanza.<br />

\<br />

(”) Cfr. Annual Register, 1881, 53.<br />

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L’ostruzionismo nei Parlamento inglese 191<br />

AI termine di sei settimane di discussioni le risoluzioni<br />

divennero Standing orders. Di questi nuovi Standing orders.<br />

tre estendevano o rafforzavano solamente norme già esistenti.<br />

Così, ad esempio, la regola emanata nel 1877 contro la presentazione<br />

di due mozioni dilatorie sulla medesima questione era<br />

ora estesa a tutti i procedimenti in Commissione o in aula, e il<br />

dibattito veniva limitato strettamente alla materia oggetto della<br />

mozione. Ugualmente lo Standing Order che consentiva allo<br />

Speaker di richiamare un membro per disorderly conduct, veniva<br />

resa più severa; e la (( rule of progress >> (”) veniva infine<br />

applicata to going into Committee of Supply (14). IMa il carattere<br />

realmente rivoluzionario delle riforme presentate dal Gladstone<br />

era dovuta all’introduzione di tre norme interamente nuove<br />

: rispettivamente la > e, soprattutto, la (< closure<br />

». Con la prima misura l’antica libertà <strong>dei</strong> membri di richiedere<br />

l’aggiornamento della <strong>Camera</strong>, che già era risultato un<br />

serio ostacolo al rapido svolgersi <strong>dei</strong> lavori parlamentari, veniva<br />

severamente limitato.<br />

Simili mozioni si sarebbero potute presentare in futuro<br />

solo dopo le >, e soltanto al fine di discutere una<br />

materia che nell’opinione dello Speaker venisse definita di<br />

> (”).<br />

(’”) Cfr. ERSKINE MAY, OP. cit. 465; LAUNDY, OP. cit., 78. Attualmente<br />

l’intera disciplina <strong>dei</strong> poteri disciplinari dello Speaker in ordine alla<br />

> è ampiamente e minuziosamente regolata dagli<br />

Standing Orders 20-24. Ma v. HANSARD, vol. 425, col. 1873.<br />

(I4)<br />

TAYLOR, The House of Commons at work, cit., 104, 113, 119-120.<br />

(9 Tuttavia lo Standing Order che prevedeva - nel quadro del<br />

complesso organico delle misure proposte dal Gladstone - la introduzione<br />

di una urgency procedure risultò talmente drastic0 da somigliare<br />

ad uno (( stato di assedio parlamentare D e all’instaurazione di una dittatura<br />

nella <strong>Camera</strong>. Cfr. REDLICH, ap. cit., 160 ss.<br />

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192 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

Con la seconda si forniva allo Speaker il potere di intimare<br />

ad un membro di cessare dal proseguire il suo discorso<br />

per irrilevanza o tediose ripetizioni (16}.<br />

Infine, la chiusura della discussione diveniva ora un normale<br />

strumento per accorciare i tempi del dibattito, anche se<br />

la sua adozione era stata proposta sin dal 1848.<br />

Con le proposte Gladstone veniva dato allo Speaker il potere<br />

di proporre, di una propria iniziativa that the question<br />

be now put, cioè di por fine al dibattito.<br />

Se la proposta era appoggiata da una maggioranza consistente<br />

(non meno di ducento membri}, veniva approvata. Tuttavia<br />

l’esperienza <strong>dei</strong> cinque anni successivi sembrò dimostrare<br />

che l’applicazione della regola imponeva una responsabilità<br />

troppo grave per l’imparzialità dello Speaker, il quale infatti<br />

solo due volte ne fece uso in quel periodo (”). Nel 1887 il deputato<br />

W. H. Smith, con l’appoggio del governo conservatore,<br />

propose che l’iniziativa avrebbe potuto essere presa da ogni<br />

(I6) LAUNDY, op. cit., 80-81. La materia è tuttora regolata dallo Standing<br />

Order 20, che attribuisce al Presidente il potere di troncare l’irrilevanza<br />

e le tediose ripetizioni nel dibattito. Questa regola ha però radici<br />

molto addietro nel tempo, tanto è vero che già nel 1604 si ebbero<br />

le prime sanzioni procedurali nei confronti di questa irregolare condotta<br />

nella discussione.<br />

Naturalmente la decisione su ciò che possa costituire motiva di<br />

irrilevanza o tediosa ripetizione è di competenza discrezionale dello<br />

Speaker, ed è fin troppo evidente che egli non interpreterà lo Standing<br />

Order in forma troppo rigida.<br />

Risulta tuttavia chiara la > antiostruzianistica della disposizione<br />

in esame, e infatti venne appunta introdotta come risultato<br />

delle tattiche dilatorie <strong>dei</strong> nazionalisti irlandesi, che si erano dimostrati<br />

<strong>dei</strong> veri maestri nel prolungare, deviando spesso dall’argomento prin-<br />

cipale, i propri intementi.<br />

(‘7 MACKENZIE, OP. cito, 141.<br />

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L’ostruzionismo nei Parlamento inglese 193<br />

membro, con l’unica condizione necessaria rappresentata dall’accordo<br />

dello Speaker nell’accettare la mozione presentata (Is).<br />

Questa proposta fu duramente contrastata e il dibattito su<br />

di essa si protrasse per ben quattordici sedute ma venne mantenuta<br />

e approvata, sostanzialmente nella forma dello Standing<br />

Order attuale. Si disse nel dibattito che con tale norma<br />

la <strong>Camera</strong> cc avrebbe posto i propri lavori interamente nelle<br />

mani del governo », essendo quest’ultimo sempre in grado di<br />

raccogliere comunque il prescritto numero <strong>dei</strong> voti necessari<br />

e l‘argomento trovò qualche udienza persino nello schieramento<br />

di maggioranza (I9).<br />

Infine, l’anno seguente la procedura della chiusura del dibattito<br />

veniva ulteriormente agevolata e semplifficata quanto al<br />

suo accoglimento, mediante la riduzione del numero necessario<br />

<strong>dei</strong> voti richiesti per approvare, da parte della rappresentanza,<br />

la misura richiesta (il quorum passò infatti da ducento<br />

a cento (’O). Intorno al 1880, allorchè Parnell e l’lrish Party proseguivano<br />

la loro campagna ostruzionistica nei confronti <strong>dei</strong><br />

lavori dell’Assemblea, si disse e si scrisse molto sulla opportunità<br />

di rivedere e correggere i metodi di procedura dell’epoca<br />

che consentivano a una questione una volta che fosse presentata,<br />

di venire dibattuta fino a quando non fosse rimasto nes-<br />

(I8) Cfr. SIR AUSTEN CHAMBERLAIN, Down the years (Casse1 1935), 6%<br />

-70. Nel 1887 la closure rule venne modificata e l’iniziativa della sua applicazione<br />

veniva trasferita dallo Speaker alla <strong>Camera</strong> stessa, anche se<br />

la mozione restava condizionata all’approvazione della Presidenza. Per<br />

un’ampia ed esauriente trattazione di questo periodo cruciale per l’evoluzione<br />

della procedura parlamentare britannica. v. REDLICH, OP. cit.,<br />

vol. I, 180 ss.<br />

(9 LAUNDY, OP. cit., 314.<br />

(zo) Cfr. CAMPION, Methods of Closure in the Commons, in Journal<br />

of the Soc. of. Clerks-at-the-Table in Emp. Parl., 1, 22 s.; WADE, Introduction<br />

to the Study of the Law of the Costitution, X ed. London, 1%Q,<br />

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194 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

sun membro con qualche argomento ancora da esprimere nei<br />

vari aspetti della materia in discussione (zl).<br />

Una delle proposte avanzate, a dire il vero, con diffidenza e<br />

riluttanza, consisteva in un sistema allora in uso in Francia e<br />

conosciuto col nome di cloture, e la cui applicazione alla <strong>Camera</strong><br />

<strong>dei</strong> Comuni veniva allora considerata possibile sia pure<br />

con qualche modi,fica, resa necessaria dalle diverse procedure<br />

delle due Assemblee.<br />

Ci si rendeva tuttavia conto che la cloture veniva seriamente<br />

a ridurre i poteri e i diritti <strong>dei</strong> singoli membri dell’organo,<br />

e probabilmente anche le particolari circostanze politiche e<br />

parlamentari in cui venne adottata la riforma ebbero un peso<br />

determinante.<br />

Lo storico coup d’état, occorre ricordarlo, giunse al termine<br />

dalla più lunga e drammatica seduta mai verificatasi alla<br />

<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni (si protrasse a partire dalle 4 pomeridiane<br />

del 31 gennaio per ben quaruntun ore e mezzo, allorquando<br />

la cloture entrò finalmente a far parte delle norme della <strong>Camera</strong>)<br />

(z2).<br />

CLXVII ; WIGNY, Droit constitutionnel, Bruxelles, 1952, 11, 519 ss.;<br />

FINER, The theory and Practice of Modern Government, IV ed. London,<br />

1961, 501 ss. Per un esame ancora più particolareggiato delle varie<br />

forme di chiusura, v. BROMHEAD, The Guillotine in the House of Coimmons,<br />

in Parl.: Affairs, 1958, 444 s. Per un esatto inquadramento dell’Istituto<br />

della chiusura nel Parlamento italiano, dr. ASTRALDI e COSEN-<br />

TINO, Op. Cit., 179.<br />

(”) Cfr. LAUNDY, OP. cit., 32 e 44.<br />

(”) Così lo stesso Speaker Brand commentava nel praprio diario<br />

(Monday, January 31 st.):


L‘ostruzionismo nel Parlamento inglese 195<br />

Infine, nel 1882 la misura che prevedeva la chiusura del<br />

dibattito venne definitivamente incorporata in uno Standing<br />

Order, e nel medesimo periodo la espressione francese subì<br />

una sorta di traduzione britannica assumendo la denominazione<br />

definitiva di closure. Quest’ultima era, come si è visto,<br />

una tipica > che si rendeva necessaria<br />

solo in circostanze gravemente deteriorate del dibattito<br />

parlamentare: è interessante notare come si sia poi trasformata<br />

sino a costituire parte integrante della vigente procedura<br />

della <strong>Camera</strong> (”).<br />

Fu considerata in origine solo come uno strumento nei<br />

confronti dell’incontenibile ostruzionismo della > (la quale non fece d’altra parte mai mistero di consi-<br />

saw plainly that this attempt to carry the Bill by continuous sitting<br />

would fail, the Parnell party being strong in numbers, discipline, organization,<br />

and with great gifts of speech.. . I reflected on the situation,<br />

and came to the conclusion that it was my duty to extricate the House<br />

from the difficulty by closing the debate of my own autority, and so<br />

asserting the undoubted will of the House against a rebellious minority.<br />

I sent for Mr. Gladstone on Tuesday (February ist) about noon and told<br />

him i should be prepared to put the question in spite of obstruction on<br />

the following condition: (i) That the debate should be carried on<br />

until the following morning, my obiect in this delay being to mark<br />

distinctly to tthe outside word of extreme gravity of the situation and<br />

the necessity of the step i was about to take. (2) That he should<br />

reconsider the regulation of business, either by giving more autority<br />

to the House, or by conferring authority on the Speaker. He agreed<br />

to these conditions . . . ».<br />

(”) Cfr. LAUNDY, op. cit., 315. Ma v. anche per una visione generale<br />

della situazione costituzionale che era alla base della decisione dello<br />

Speaker; T.P. O’ CONNOR, Gladstone’s House of Commons, ward and<br />

Downey, 1885; LUMMIS, The Speaker’s Chair, Unwin, 1900; SMITH G.B.,<br />

History of the English Parliament, 2nd ed., 2 vols., ward, lock, bowden<br />

e Co., 1894; WRIGHT A. e SMITH P., Parliament past and present,<br />

Hutchinson, 1902.<br />

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196 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

derarsi una sorta di cc corpo estraneo >> all’interno del parlamento<br />

inglese, talmente dedita alla propria causa da non riconoscere<br />

nessun’altra autorità e tradizione) : si è giustamente affermato<br />

che gli irlandesi sedevano in parlamento al solo scopo<br />

di renderlo spregevole e, se ciò fosse stato nelle loro possibilità,<br />

di distruggerlo addirittura come strumento di governo ».<br />

I1 carattere veramente radicale dell’ostruzionismo irlandese<br />

nasceva dalla decisione del Parnell di proporre, dopo il<br />

fallimento della Leadership Butt, all’attenzione del Parlamento<br />

britannico e della Nazione tutta le rivendicazioni dell’Irlanda<br />

attraverso uno strumento di tattica parlamentare che avrebbe<br />

potuto impedire alla <strong>Camera</strong> di adempiere alle proprie funzioni,<br />

con ciò colpendo le reali fondamenta della Costituzione<br />

inglese (”).<br />

Lo stesso Speaker Brand definiva l’ostruzionismo come<br />

l’uso del privilegio della libertà di discussione al fine di infrangere<br />

le volontà del Parlamento, affermando che nessun<br />

Presidente di Assemblea avrebbe mai trovato difficolth a distinguere<br />

tra una legittima opposizione - non importa quanto<br />

ostinata - ed una wilful obstruction (z). Si disse, immediatamente<br />

dopo la sua adozione, che la closure rule in nessun<br />

caso sarebbe stata applicata quando ci si fosse trovati a froiiteggiare<br />

una cc legittima ostruzione »: il suo impiego contro<br />

l’opposizione è però divenuto presto un mezzo, se non comune,<br />

quantomeno di uso normale di lotta politica (z6).<br />

L’attuale metodo di chiusura si prefigura, sommariamente,<br />

così: dopo che il dibattito si è protratto per qualche tempo<br />

(”) JENNINGS, Parliament, cit., 127-128.<br />

(”) Cfr. TAYLOR, OP. cit., 119-120.<br />

v6) Cfr. le brillanti osservazioni sul tema dello Speaker Peel (A<br />

Speaker’s Commentaries; vol. I, 235).<br />

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L'ostruzionismo nel Parlamento inglese 197<br />

ciascuno membro può levarsi e pronunciare la frase : G I beg to<br />

move That the question be now put >> ("1.<br />

Lo Speaker è tenuto a valutare attentamente la mozione:<br />

deve infatti evitare anche il sospetto di voler eliminare ogni<br />

apparenza di giustificata opposizione.<br />

Suo compito fondamentale è infatti di interpretare correttamente<br />

i sentimenti e le aspirazioni della <strong>Camera</strong> nella sua globalità,<br />

prescindendo anche dagli interessi di partito e della<br />

maggior anza .<br />

A tale scopo egli può rifiutare l'accettazione della mozione<br />

in pendenza davanti alla <strong>Camera</strong>: qualora l'accetti la questione<br />

deve essere che meriterebbero di essere<br />

menzionate. Così vi è una lieve differenza nella procedura allorchè<br />

la closure viene applicata al dibattito o ad un emendamento<br />

alla questione principale (il così detto


198 L'ostruzionismo parlamentare<br />

stem .). La procedura cioè, è quella richiesta nella forma ordinaria<br />

e la questione su un emendamento è immediatamente<br />

presentata, ma la chiusura può essere applicata alla questione<br />

principale in forma assai più spedita (").<br />

Un membro non si leverà a chiedere ci to move that the<br />

question be now put », ma semplicemente cc that the question<br />

be now put »; non si avrebbe cioè alcuna necessità che intervenga<br />

una nuova mozione, poicbè l'onere dell'applicazione della<br />

chiusura grava interamente sullo Speaker e non sull'intera<br />

<strong>Camera</strong>. Ulteriori modifiche procedurali si avranno allorchè la<br />

chiusura venga chiesta al momento di interruzione del dibattito<br />

(30).<br />

Le mozioni che richiedono la chiusura della discussione su<br />

un provvedimento normativo sono presto divenute un moderno<br />

strumento procedurale di razionalizzazione del dibattito, ed è<br />

assai normale per la <strong>Camera</strong> il votare su simili proposte ed in<br />

seguito, ancora, sulla questione originaria.<br />

Ma quando il Governo faccia propria la proposta di chiusura<br />

alla discussione di una delle proprie mozioni, si preoccuperà<br />

che la propria maggioranza sia presente in ciascun caso<br />

nella procedura di votazione; allo stesso modo i nomi <strong>dei</strong> membri<br />

che, da ciascuna parte, esprimeranno il proprio parere nella<br />

prima votazione verranno ripetuti esattamente nella seconda.<br />

Naturalmente i risultati della seconda votazione si accorderà<br />

con il risultato della prima.<br />

Alcune proposte dirette ad evitare la votazione sulla questione<br />

originaria, dopo che la chiusura sia stata approvata,<br />

(") Per una esauriente trattazione delle varie forme di chiusura del<br />

dibattito ofr. LORD CAMPION, Introduction to the Procedure of the House<br />

of Commons, Lon,don 1958, 186-189.<br />

("") MACKENZIE, OP. cit:, 142.<br />

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L‘ostruzionismo nel Parlamento inglese 199<br />

hanno in qualche caso trovato applicazione, anche se la tendenza<br />

è per ora tuttaltro che uniforme e generale (”).<br />

Ad esempio, di recente, l’opposizione decise di provocare la<br />

votazione sulla questione originaria e non sulla mozione di<br />

chiusura, ma la confusione crebbe a tal punto che diveniva incerto<br />

se la votazione finale fosse o meno stata chiesta tanto<br />

che l’opposizione mancò l’occasione di servirsi di tale procedura<br />

a proprio vantaggio.<br />

3. Il metodo della c ghigliottina ».<br />

Tuttavia la chiusura, anche nella più penetrante forma<br />

adottata sin dal 1887 si dimostrò inadeguata per opporsi a rilevanti<br />

fenomeni ostruzionistici del tipo di quello organizzato<br />

da Parnell, e già sotto il governo c< Salisbury », la maggioranza<br />

tentò di individuare nuovi rimedi procedurali (9. Dopo ben<br />

(”) Cfr. MORRISON, Government and Parliament, cit., 253, il quale<br />

traccia anche uno schema sull’uso di questo strumento durante i sei<br />

anni di governo laburista del dopoguerra ; tali occasioni furono :<br />


200 L'ostruzionismo parlamentare<br />

trentacinque sedute occupate nella discussione del Criminal<br />

LQW Amendment (Ireland) Bill, W. H. Smith presentò una mozione<br />

con la quale alle ore dieci del giorno 17 giugno il Chairman<br />

avrebbe dovuto put all questions necessarie a completare<br />

il Committee stage della legge.<br />

La mozione venne approvata e al momento prescelto la<br />

discussione si era praticamente conclusa dopo che solo sei articoli<br />

erano stati discussi, mentre gli altri quattordici venivano<br />

esaminati in pochi minuti. Questa procedura, comunemente<br />

conosciuta come N ghigliottina x (guillotine) era stata solo una<br />

volta applicata precedentemente, nel i881 : e da uno studioso<br />

contemporaneo era considerata come


L‘ostruzionismo nel Parlamento inglese 201<br />

e relazione delle leggi (%). Nel caso fosse impossibile fissare il<br />

numero <strong>dei</strong> giorni da impiegare in queste fasi della procedura<br />

per accordo generale o se tale accordo venisse violato, un ministro<br />

potrebbe presentare una mozione diretta a fissare il giorno<br />

in cui la Commissione legislativa sarà tenuta a presentare<br />

la propria relazione, trasferendo al Business Committee il compito<br />

di separare le varie parti della legge e di decidere I’ammontare<br />

del tempo da dedicare ad ognuna. Questa mozione può essere<br />

discussa per un tempo non superiore alle due ore, e le<br />

raccomandazioni del Business Committee devono essere accettate<br />

o respinte dalla <strong>Camera</strong> senza dibattito. Con questa procedura<br />

si mira ad incoraggiare volontari accordi tra maggioranza<br />

e opposizione e ad evitare la perdita di una completa<br />

tornata parlamentare inevitabile con la precedente procedura.<br />

Infine, come strumento procedurale, trovò applicazione anche<br />

nel Committee of Supply dal 18% sino al 1967, quando questultimo<br />

decadde in seguito alla abolizione della norma che le proposte<br />

finanziarie dovevano avere origine in Commissione (’’).<br />

.<br />

r) Cfr. MACKENZIE, OP. cit., 147.<br />

(9 Sulle modifiche proposte non tutti furono d’accordo: a molti<br />

sembrò che si fosse escogitato un congegno quanto mai macchinoso e<br />

inefficiente. Se infatti il dibattito è tecnicamente una discussione su<br />

una proposta di spesa, esso termina spesso, come diceva il Lloyd George:<br />

G in una richiesta che tu dovresti spendere più denaro per un<br />

qualche motivo o per un altro» (LLOYD GEORGE, H.C. 161 of, 1934, AQ.<br />

372). Un parlamentare autorevole come Lord Eustace Percy riteneva<br />

questo dibattito c la più discorsiva e futile fra tutte le procedure (H.C.<br />

Deb., Q. 1886). D’altra parte, Sir Austen Chamberlain ebbe a dire:


202 L’ostruzionismo oarlamentare<br />

La c< ratio )) di questo processo va individuata nella tendenza<br />

particolarmente evidente negli anni ottanta del secolo<br />

scorso, secondo la quale la discussione sui bilanci veniva ad<br />

occupare uno spazio temporale via via più rilevante nella economia<br />

della sessione (nove sedute nel 1860, ventiquattro nel<br />

1884 e ventisette nel 1887).<br />

La commissione Hortington suggerì nel 1888 come esperimento<br />

che una parte <strong>dei</strong> bilanci fosse attribuita ad uno standing<br />

Committee che l’avrebbe discussa nello stesso modo in<br />

cui il Committee of Supply discuteva la stessa materia alla <strong>Camera</strong>.<br />

Tuttavia la proposta non venne adottata e solo nel 1896<br />

si trovò la soluzione che costituisce sostanzialmente la procedura<br />

tuttora seguita. In quell’anno il Balfour propose che la<br />

discussion of supply sarebbe stata limitata a venti giorni<br />

nella fase di revisione (36).<br />

Ogni spesa di bilancio che non fosse stata discussa al termine<br />

del diciannovesimo giorno avrebbe dovuta essere ammessa<br />

al voto senza ulteriori formalità: la proposta venne approvata<br />

su una base sperimentale, dapprima come sessional<br />

order e infine, nel 1902, divenne standing order. Per compensare<br />

per questa restrizione l’opposizione, le si attribuì la scelta<br />

del soggetto del dibattito; e un’altra importante fase del processo<br />

di regolamentazione <strong>dei</strong> lavori della <strong>Camera</strong> veniva raggiunta.<br />

Infine, nel 1967, con l’abolizione del Committee of Supply<br />

vennero dedicati ventinove giorni ai lavori of supply in cui<br />

venivano ora inclusi non solo i bilanci ma rispettivamente an-<br />

ties you give to the House of Commons to discuss Supply, the more<br />

pressure is put upon ministers to spend money D (Sir Austen Chamberlain,<br />

H.C. 161 of 193t, Q. 2511).<br />

(36) Cfr. JENNINGS, Parliament, cit., 298-230.<br />

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L‘ostruzionismo nel Parlamento inglese 203<br />

che una mozione principale o di aggiornamento a secondo<br />

della scelta compiuta dall’opposizione (”).<br />

Si deve aggiungere che il metodo della > (o<br />

closure by compartment), da considerarsi come sviluppo della<br />

procedura di chiusura della discussione, viene generalmente<br />

usata solo quando è stato anticipato che una legge solleverà<br />

una fiera e irriducibile opposizione. Suo scopo precipuo è cioè<br />

di impedire che il programma di Governo venga in pratica<br />

bloccato dal disordinato protrarsi dell’iter procedurale su una<br />

particolare misura. Quando una legge - come il cc Licensing<br />

Bill >> del 1908 o il G Trade Disputes and Trades Unions Bill )><br />

del 1927 o 1‘« Iron and Steel Bill >> del 1948-1949 - si presenta<br />

particolarmente contrastata, viene approvata una risoluzione<br />

che prescrive un massimo di spazio temporale da usufruire in<br />

ciascuno stadio del procedimento e nello stesso tempo si dispone<br />

che al termine di tale periodo lo Speaker (o il Chairman of<br />

Ways and Means) porrà la questione o le questioni necessarie<br />

per determinare la chiusura di questa fase senza ulteriore<br />

dibattito (9.<br />

Le guillotine motions, sono frequentemente assai complicate<br />

e richiedono una complessa procedura. Inoltre il dibattito<br />

su di esse, assume sovente toni accesi, dal momento che<br />

simili misure sono specificamente dirette a > le richieste<br />

dell’opposizione, rendendole del tutto prive di efficacia,<br />

pur se non va dimenticato che anche su di esse si può esercitare<br />

la chiusura (”).<br />

(”) TAYLOR, OP. cit., 122.<br />

(”) BROMHEAD, The Guillotine in the House of Commons, in Parl.<br />

Affairs 1958, cit., 442 cc.<br />

(”) Cfr. LORD CAMPION, Introduction to the Procedure of the House<br />

of Commons, cit., 129-137.<br />

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204 L’ostruzionismo parlamentare<br />

L’introduzione di queste riforme nell’ordinamento parlamentare<br />

inglese ha apportato profondi mutamenti, da un lato<br />

nel rapporto fra maggioranza e opposizione, e dall’altro in quello<br />

fra Governo e parlamento.<br />

Prima dell’applicazione della chiusura come strumento<br />

di razionalizzazione del dibattito parlamentare, benchè una minoranza<br />

non fosse in grado di bloccare completamente una<br />

legislazione considerata contraria a sentimenti di giustizia e<br />

di reciproco rispetto, rimaneva pur sempre ad essa la possibilità<br />

di dilazionarne talmente l’approvazione da costringere il<br />

Governo a eventuali concessioni allo scopo di salvaguardare il<br />

proprio programma.<br />

Allorchè anche questa possibilità della minoranza di forzare<br />

al compromesso la maggioranza cadde, il potere del Governo<br />

sulla <strong>Camera</strong> divenne assoluto, almeno sino a che fosse<br />

rimasto costante e compatto l’appoggio della maggioranza parlamentare.<br />

Ma la chiusura, per quanto drastic0 si dimostri questo<br />

strumento, non può essere considerata un estremo esercizio<br />

di potere arbitrario alla stregua della cc ghigliottina ».<br />

La mozione di chiusura dev’essere adottata quando una<br />

questione è attualmente pendente dinnanzi alla <strong>Camera</strong> e vi<br />

possono essere perfino sostenitori del Governo delusi per i<br />

numerosi discorsi non pronunciati (è ovvio che, in qualche<br />

caso, potrebbe manifestarsi un certo senso di frustrazione anche<br />

all’interno della maggioranza governativa) (“).<br />

Una mozione la quale richieda l’applicazione della > è invece approvata in anticipo, cc a sangue freddo »,<br />

e in forma tale da rendere il dibattito stesso praticamente inefficace<br />

poichè il maggiore strumento di ostruzione viene rimosso<br />

prima ancora dell’inizio del dibattito.<br />

,<br />

(”) v. TAYLOR, OP. cit., 123.<br />

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L'ostruzionismo nel Parlamento inglese 205<br />

Naturalmente la > è di assai comodo ausilio<br />

per sollevare il governo in circostanze particolari di disordine<br />

o di urgenza. La c< ghigliottina >> veniva in seguito estesa alle<br />

operazioni di Standing Committee (anche se la mozione che<br />

impone la


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CAPITOLO VI<br />

IL PROBLEMA DELL'OSTRUZIONISMO<br />

NEL SENATO AMERICANO<br />

SOMMARIO : 1) Carattere composito del filibustering nord-americano -<br />

CIassificazione del fenomeno sotto l'aspetto soggettivo. - 2) Fattori<br />

che favoriscono la riuscita del fenomeno ostruzionistico nel Senato<br />

americano. Importanza determinante della pubblica opinione. - 3)<br />

Le diverse tecniche antiostruzionistiche. La questione pregiudiziale.<br />

Il principio della rilevanza nel dibattito. - 4) Le proposte di limitazione<br />

del dibattito nel Senato:


208 L'ostruzionismo parlamentare<br />

Molta parte della dottrina si è vista costretta a riconoscere<br />

francamente che, almeno fino a quando le regole attuali<br />

di procedura permarranno e verranno osservate, gli ostruzionisti<br />

avranno un deciso vantaggio (*).<br />

rican System of Government, VI11 ed., New York 1965, 293 ss.; JEWELL e<br />

PATTERSON, The Legislative Process in the US., New York 1966, 264 ss.;<br />

ZELLER, American State Legislatures. New York 1954, 112; SHUMAN, Senate<br />

Rules and the Civil Rights Bill, in her. Pol. Sc. Rev., 1957 (41),<br />

955 ss.; LOWENSTEIN, Verfassungrecht und Verfassungspraxis der Vereìnìngten<br />

Staaten, Berlin-Gottingen-Heidelberg, 1959, 213 ss. Nella dottrina<br />

italiana V, fra tutti, BISCARETTI DI RUFFIA, Diritto Costituzionale, VI1<br />

ed., Napoli 1965.<br />

(*) Per un ampio, equilibrato studio della procedura regolamentare<br />

in vigore nel Senato Americano, sui suoi pregi e i suoi vantaggi v. LINDSAY<br />

ROGERS, The American Senate, Knopf 1926, 185 ss. Più recentemente anche<br />

YOUNG (The American Congress, Harper e Brothers Publ., New<br />

York 1958, 135) ha con ielice sintesi indicato quali siano le fondamentali<br />

differenze della procedura del Senato nei confronti di quella che disciplina<br />

i lavori della <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong>: c The House, more than the<br />

Senate, operates under the assumption that the time available for debating<br />

must be regulated, even curtailed, if the legislature is to act. The<br />

time available for debating major bills in the House is specified in a<br />

special rule, or in the standing rules, with the control over the time<br />

further devolved to the dairman and ranking minority member of the<br />

legislative committee, who in turn reallocate it to the various members)).<br />

E più oltre aggiunge:


209<br />

Il problema dell’ostruzionismo nel Senato americano I<br />

Nel corso <strong>dei</strong> primi novant’anni della sua storia il Senato<br />

aveva in certo modo potuto fondarsi, in gran parte, su alcune<br />

regole consuetudinarie di dignità e cortesia e ciò si era dimostrato<br />

sufficiente a contenere in limiti sopportabili la pratica<br />

del filibustering. Anche nei casi di ricorso all‘ostruzione permaneva,<br />

nello stesso tempo, un profonda, tradizionale rispetto<br />

verso il prestigio del Senato, una deferenza che contrasta in<br />

forma stringente con la sfiducia e l’indifferenza invalse nelle<br />

epoche posteriori (9.<br />

Sin dagli inizi del 1880 l’ostruzionismo ebbe notevole diffusione<br />

e una grande influenza nel Senato, e praticamente fino al<br />

1908 non si adottarono significative misure per frenare il quasi<br />

illimitato potere <strong>dei</strong> filibusterers (4).<br />

L’ostruzionismo come & stato sovente praticato negli Stati<br />

Uniti presenta particolari caratteristiche di originalità, varietà<br />

di motivazioni, di tecniche e di partecipazione personale. Nonostante<br />

questo vi è sempre stata, certamente, una forte tendenza<br />

a immaginare il filibusterivzg semplicemente come un tentativo<br />

di sconfiggere misure impopolari servendosi di lunghi discorsi<br />

e di altri strumenti dilatori (9.<br />

which bind the actions of everyone )> (YOUNG, OP. cit., 136-137). Cfr anche,<br />

sotto diversa angolazione, DANGERFIELD, In Defense of the Senate, 1933.<br />

Di particolare interesse per uno studio comparato delle procedure delle<br />

due assemblee k lo studio dello STEINER, The Congressional Conference<br />

Committee, 1951.<br />

(3) Cfr. GALLOWAY, The Legislative Process in Congress, New York,<br />

VI rist., 1964, 559 ss.<br />

v) Per un am,pio esame storico del fenomeno Cfr. BURDETTE, Fiiibustering<br />

in The Senate, cit., 135 ss. Spunti interessanti vi sono anche in<br />

LUCE, Legislative Procedure, Boston 1922, 277-283. Ma v., per l’insieme<br />

<strong>dei</strong> vari aspetti del problema, FRIEDERICH, Constitutional Government<br />

and Politics, New York, 1937, 391 ss.<br />

(9 In realtà il problema dell’ostruzionismo si manifestò - si può<br />

dire - sin dal primo sorgere della Costituzione federale statunitense:<br />

v. MADISON, The Debates in The Federal Convention Qf 1787, Hunt and<br />

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210 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Questa concezione è pur tuttavia insieme imprecisa e inadeguata<br />

ad una definizione sistematica del fenomeno che ne<br />

comprenda cioè tutti gli aspetti, come del resto ha ben dimostrato,<br />

con la sua stessa sopravvivenza, la lunga storia del fenomeno<br />

ostruzionistico nel Senato americano.<br />

Innanzi tutto lo scopo dilatorio è sovente lungi dall‘esserc:<br />

esclusivamente negativo. Così, ad esempio, il celebre ostruzionismo<br />

del senatore Huey P. Long nel 1935 non era diretto unicamente<br />

a colpire o ad eliminare una legge imperfetta e carente<br />

come l’dppropriation Bill, diretta a raccogliere fondi per il programma<br />

di sicurezza sociale (6). In realtà egli era anzi favorevole<br />

(o professava di esserlo) a questa misura e il suo scopo<br />

immediato si riduceva semplicemente a (cfr. Cong. Globe, 37h, Cong.,<br />

3 rd Sess., 1437).<br />

Filibusiering è espressione che nella terminologia politico costituzionale<br />

degli Stati Uniti vuole indicare l‘uso di tattiche dilatorie nelle<br />

sedute di un corpo legislativo. Si tnatta, appunto, di una tecnica per<br />

ritardare i lavori legislativi allo scopo di respingere una legge oppure<br />

al fine di forzare D l’adozione di un provvedimento, anohe se non voluto<br />

dalla maggioranza dell’hssemblea, come prezzo da pagare perchè la<br />

minoranza consenta la discussione e l’approvazione di altre più importanti<br />

misure. Cfr. in proposito G. JELLINEK, Parliamentary obstruction,<br />

Political Science Quartenly, vol. XIX, dec. 1904, 581. Se pure il fine nascosto<br />

perseguito dagli ostruzionisti può essere sia positivo che negativo,<br />

comune resterà sempre la tecnica, che è ovviamente quella di protrarre<br />

e dilazionare nel tempo i lavori dell’hssemblea (V. in proposito,<br />

nel testo, le note seguenti ai numeri (7) e (8)).<br />

(6) Per una vivace descrizione dell’ostruzionismo > del<br />

Sen. Long, caso veramente raro ed esemplare di one-man filibuster,<br />

ofr. JOUNC, The American Congress, cit., 138.<br />

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Il vroblema dell’ostruzionismo nel Senato americano 211<br />

tati, anche l’dppropuiation Bill, avrebbe potuto essere approvato,<br />

ed anche in un lasso di tempo ragionevolmente breve.<br />

Quindi in questo caso, (come altre volte avvenne), solo l‘azionr<br />

e la tattica parlamentare intrapresa dal senatore era strumentalmente<br />

negativa, anche se ciò influì in misura determinanie<br />

sul risultato finale dell’ostruzionismo stesso.<br />

Con una tattica fondata esclusivamente sul numero e sulla<br />

durata degli interventi, egli in definitiva finì per favorire la<br />

caduta dell’intero provvedimento ed il fine positivo perseguito<br />

fu eliminato dalla reizione del provvedimento nella sua<br />

globalità.<br />

Certamente vi sono diverse forme di ostruzionismo prevalentemente<br />

negative anche nel fine perseguito, il cui carattere<br />

esclusivo rispetto ad altri aspetti collaterali della tattica dilatoria<br />

è però di assai ardua definizione. Spesso possono subentrare<br />

moventi e considerazioni che, pur avendo natura incidentale,<br />

sono purtuttavia essenziali per illuminare il quadro<br />

dell’intera situazione parlamentare (7}. Basti ricordare le famose<br />

> contro le Antilynching proposals<br />

le quali ebbero principalimente uno scopo negativo : il principale<br />

obiettivo <strong>dei</strong> senatori del Sud era infatti quello di far fallire<br />

o rendere impossibili le misure discusse (*). Ma vi era certamente<br />

anche il preminente interesse di rassicurare gli elettori<br />

che i loro interessi locali sarebbero stati comunque fortemente<br />

salvaguardati e difesi (e, oltre a ciò, vi era l’obiettivo di ottenere<br />

(‘) Si vedano le interessanti considerazioni svolte dal Sen. Norris<br />

(cfr. G. NORRIS, Fighting Libeual, Macmillan, 1945, 175-176), dalle quali<br />

sembra enuclearsi una posizione più articolata e possibilista della dottrina<br />

sull’ostruzionismo nel Senato Americano, tale cioè da escludere<br />

sia una condanna senza appello del fenomeno in ogni circostanza politico-parlamentare<br />

sia una approvazione acritica e senza riserve della<br />

tesi > degli ostruzionisti.<br />

(’) Cfr. GALLOWAY, The Legislative Process in Congress, cit. 567 ss.<br />

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212 L’ostruzionismo parlamentare<br />

capitali politiche nei propri Stati). Infine, era evidente l’intenzione<br />

di focalizzare l’attenzione nazionale sulla legge proposta e,<br />

possibilmente, di convincere l’opinione pubblica che le misure<br />

erano impopolari e non necessarie.<br />

Dal punto di vista della partecipazione attiva all’azione<br />

ostruzionistica possiamo distinguere tre forme di filibustering :<br />

a) one-man filibuster; b) cooperative filibuster; c) organized<br />

filibuster (’).<br />

Esempi di filibustering intrapresi da singoli senatori non<br />

sono certo episodi comuni, come un casuale osservatore dell’attività<br />

del Senato potrebbe supporre. Probabilmente proprio<br />

l’ostruzionismo del senatore Huey Long, del giorno 21 maggio<br />

1935, contro la concorrente risoluzione per una sessione comune<br />

del Congresso, da convocarsi per consentire al Presidente<br />

Roosevelt di servirsi del suo diritto di veto, fu un classico esempio<br />

di questa prima forma di ostruzionismo (‘O).<br />

E‘ però da rilevare che la maggior parte degli ostruzionismi<br />

condotti da singoli senatori sono in realtà riconducibili al secondo<br />

tipo di tattiche dilatorie da noi poste sotto la categoria<br />

<strong>dei</strong> cooperative filibusters. Fra i più famosi casi di one-man<br />

filibuster sono invece da ricordare quelli <strong>dei</strong> senatori Thomas<br />

H. ,Carter del Montana contro il River and Harbor Bill Subsidy<br />

Measure del 1901 ed Edward W. Carmak del Tennessee<br />

contro una ship subsidy ineastwe del 1907 (‘I).<br />

(9 La classificazione accolta è di BURDETTE, Filibustering in The Senate,<br />

cit., 220.<br />

(lo) Un altro caso di one-man filibuster tradizionalmente evocato dalla<br />

cronaca e dottrina parlamentare americana fu quello verificatosi ad<br />

opera del sen. B. C. CLARK nella seduta dell’ll marzo 1838, nel tentativo<br />

di dilazionare il termine fissato per il voto finale di una legge sulle<br />

naval appropriations. Cfr. P. MAXWELL-ZEIS, American skipping Policy,<br />

Princeton 1938.<br />

,I1) Cfr. tra gli altri, gli importanti lavori di E. MIMS, The Majority<br />

of the People, 1941; WILLMOORE KENDALL, (( The Majority Principle and<br />

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Il problema dell‘ostruzionisnio nel Senato americano 213<br />

E’ bene ricordare che il senatore del Montana agiva con<br />

la piena approvazione e l’appoggio del Presidente McKinley la<br />

cui amministrazione avrebbe certamente > ed anzi<br />

favorito anche ulteriori manovre di c< assistenza ostruzionistica<br />

», qualora ciò si fosse reso necessario.<br />

Tutto questo indica ben chiaramente come molto spesso<br />

gli schieramenti a favore e contro l’ostruzionismo passino all’interno<br />

<strong>dei</strong> tradizionali schieramenti partitici, determinando<br />

il formarsi di quelle maggioranze occulte tipiche di un corpo<br />

collegiale che, come il Senato americano, intende fondare le<br />

proprie deliberazioni sulla regola del consenso unanime <strong>dei</strong><br />

propri membri (”).<br />

Nel 1907 il senatore Carmack, ad esempio, chiaramente<br />

agiva in favore <strong>dei</strong> senatori democratici i quali probabilmente<br />

temevano che la reiezione del progetto configurasse troppo<br />

chiaramente una responsabilità di partito.<br />

In ogni caso colrii che si assumeva il maggior peso dell’azione<br />

ostruzionista si sforzava anche di sollevare i suoi colleghi<br />

da ogni apparente responsabilità per tattiche parlamentari<br />

che in qualche caso avrebbero anche potuto ragionevolmente<br />

produrre imbarazzanti risultati per i loro promotori (‘7.<br />

the Scientific Elite B, Southern Review winter, 1939, 463; id., G Prolegomena<br />

to Any Future Work on Majority Rule», Journal of Politics, November<br />

1950, 694.<br />

(I*) Sul principio dell’unanimous consent agreements 5u cui si fonda<br />

l’intera struttura organizzatoria e procedurale del Senato Americano,<br />

la bibliografia è, ovviamente, vastissima: citeremo fra tutti per la particolare<br />

angolazione critico-storica data al fenomeno, CLARA H. KERR,<br />

The Origin and Development of the United States Senate, (Andrus e<br />

Church, 1895), 64. Spunti critici di particolare interesse possono trovarsi<br />

anche in FURBER, Precedents, Relating to the Privileges of The Senate of<br />

the United States, 1893, S. Misc. Doc. n. 68, 52d Cong., 2d sass., 217-230.<br />

(I3) Considerazioni analoghe è possibile trovare in BURDETTE, OP.<br />

cit., 211.<br />

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214 L'ostruzionismo varlameniare<br />

I1 cooperative filibuster 6 generalmente condotto da un<br />

largo o anche più limitato gruppo di senatori, il quale si serve<br />

tacitamente e in forma non espressa di una strategia parlamentare<br />


Il problema .delZ‘ostruzionismo nel Senato americano 215<br />

Accanto al numero e alla forza organizzativa <strong>dei</strong> senatori<br />

impegnati in un tentativo di ostruzione occorre considerare il<br />

peso determinante che le loro caratteristiche personali possono<br />

avere nell’esito di consimili battaglie parlamentari (9.<br />

In effetti il Senato ha conosciuto personaggi di predominante<br />

personalità che non esitarono a far valere la loro volontà sui<br />

colleghi mediante un uso talvolta immoderato di ogni strumento<br />

procedurale che potesse indirettamente servire allo<br />

scopo.<br />

Anche in un corpo legislativo interamente formato da<br />

> leader qual’è sempre stato il Senato americano,<br />

ve ne furono alcuni ai quali una certa deferenza fu sempre<br />

spontaneamente resa, per cui [è lecito affermare che numerosi e<br />

persistenti ostruzionismi fondati nell’ingegnoso uso di tattiche<br />

parlamentari permesse dai regolamenti furono certamente dovuti<br />

alle personali risorse di parecchi senatori acting as individuals<br />

(’*).<br />

2. Fattori che favoriscono la riuscita del fenomeno ostruzionistico<br />

nel Senato americano. Importanza determinante della%<br />

pubblica opinione.<br />

L’ostruzione in un corpo legislativo, e particolarmente nel<br />

Senato degli Stati Uniti, è diretta ad ottenere vantaggi in influenza<br />

politica o maggiore potere di decisione. Da questo<br />

punto di vista possiamo distinguere tre forme: a> filibuster<br />

over issues; bipartisan filibuster; c) publicity filibuster (”).<br />

(I’) Sulila persondità davvero rilevante di alcune grantdi figure di<br />

ostruzionisti, v. GALLOWAY, Limitation of Debate in the United States<br />

Senate, cit., 24-25.<br />

(I8) Cfr., fra gli altri’ YOUNG, The American Congress, cit., 144-145.<br />

(‘7 BURDETTE, OP. cit., 212 ss.<br />

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216 L'ostruzionismo parlamentare<br />

I1 filibuster over issues è certo il più comune e consente<br />

generalmente di impedire o respingere un provvedimento legislativo,<br />

la ratifica di un trattato o la conferma di una nomination;<br />

il partisan filibuster .è rivolto invece ad ottenere vantaggi<br />

politici all'interno o all'esterno del Senato o per entrambi<br />

gli obiettivi allo stesso tempo; infme, per quanto concerne l'ultimo<br />

tipo di ostruzione, bisogna ricordare che solo in rari casi<br />

questo è diretto esclusivamente ad ottenere i benefici effetti di<br />

una più ampia pubblicità presso le pubblica opinione ('O). In<br />

ogni caso l'estendersi dell'informazione e la formazione della<br />

pubblica opinione sono effetti significativi dell'ostruzionismo.<br />

Generalmente all'origine della decisione di iniziare una manovra<br />

ostruzionistica v'è sempre la convinzione che lo scopo perseguito<br />

non abbia più possibilità di essere raggiunto seguendo<br />

le normali regole procedurali del Senato ; ordinariamente, infatti,<br />

i senatori non intraprenderebbero la tattica ostruzionistica<br />

se solo il loro obiettivo avesse qualche probabilità di essere<br />

conseguito con successo.<br />

E' inoltre pacificamente ammesso che l'ostruzione può svilupparsi<br />

con i maggiori effetti nei periodi immediatamente precedenti<br />

la fine della sessione (21), e infatti una successful obstruction<br />

viene di solito confinata nei giorni immediatamente<br />

antecedenti all'aggiornamento sine die I(").<br />

E' vero che se un filibustering deve estendersi per un prolungato<br />

arco di tempo per conseguire i propri obiettivi, i partecipanti<br />

devono essere più numerosi del numero (talvolta ri-<br />

(") Cfr. 76 Cong. Record, 2286 - 7. Ma vedi anche l'intervento del<br />

Sen. Elbert D. Thomas, riportato giustamente da BURDETTE, OP. cit., 213.<br />

(") Cfr. Cong. Record March, 7, 1917, 9-19; ibid., January, 6, 1953, 92,<br />

114, and January 7, 1953, 180- 233 - Ma v. pure S. Doc. n. 4, 83 d Cong.<br />

('I) Cong. Record, August 23, 1935, 14363; cfr. anche Cong. Record,<br />

July 5, 1935; ibid., august 7, 1948, 10247; H. Cong. Rec. 222.<br />

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Il problema dell’ostruzionismo nel Senato americano 211<br />

dotto ad un solo senatore), ordinariamente necessario per giungere<br />

alla conclusione di una sessione.<br />

Un gruppo di senatori che comprendesse almeno un terzo<br />

dell’intero corpo legislativo - i due terzi essendo necessari<br />

per giungere alla chiusura della discussione (”) - potrebbe<br />

teoricamente continuare l’ostruzione senza limiti di tempo. Ma<br />

non v’ha dubbio che con una accurata e pianificata strategia anche<br />

un numero corrispondente solo a un quinto dell’intero organo<br />

potrebbe ostruire indefinitivamente i lavori parlamentari<br />

sempre invocando, s’intende, il principio che le norme regolamentari<br />

non dovranno essere in ogni caso violate o eluse da<br />

una impaziente ed intollerante maggioranza.<br />

Ma vi .è un altro importante strumento procedurale offerto<br />

dal regolamento agli ostruzionisti, essendo stabilito nella Costituzione<br />

infatti che su domanda di un quinto <strong>dei</strong> membri<br />

presenti in ciascuna <strong>Camera</strong> G the yeas and nays schall be<br />

entered upon the Journal N (24).<br />

Dopo che la chiusura della discussione è divenuta effettiva<br />

non è possibile presentare nuovi emendamenti, salvo per unanime<br />

consenso; ma una minoranza equivalente ad un quinto<br />

<strong>dei</strong> membri, prevedendo l’uso della chiusura da parte della<br />

maggioranza, potrebbe introdurre in anticipo centinaia di<br />

emendamenti e più tardi provocare un appello nominale su<br />

ciascuno di essi (*”. Per di più, con il consenso delle norme<br />

procedurali del Senato (almeno nell’attuale interpretazione)<br />

potrebbe essere chiesta, dopo ogni voto, una addizionale chis-<br />

(”) Oltre agli autori sopra citati in nota (i), cfr. Report of The Senate<br />

Committee on Rules and Administration with Respect to Amending<br />

The Cloture Rule, S. Rept. n. 1256, 182 Jd, Cong., 2 d sess., 16-18.<br />

(“) Cfr. BURDETTE, OP. cit., 214.<br />

(”) Un’esauriente discussione sul tema è svolta da H. HAZLITT, A<br />

New Constitution now, (McGraw-Hill, 1942), chap. XIII.<br />

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21 8 L'ostruzionismo parlamentare<br />

mata per appello nominale per accertare la presenza del quorum.<br />

Certamente mesi interi potrebbero essere consumati in<br />

continue votazioni (ad esempio il 20 febbraio 1917 una minoranza<br />

repubblicana consumò una intera serata quasi cinque<br />

ore richiedendo consecutivi appelli nominali).<br />

Occorre tuttavia riconoscere che vi è un limite oltre il quale<br />

la stessa pubblica opinione non tollererebbe ulteriori ostruzionismi,<br />

ma nessuno può conoscere con sicurezza assoluta quale<br />

sia questo limite, anche perchè potrebbe variare con le mutevoli<br />

esigenze del tempo (").<br />

(") Cfr. WALTER LIPPMAN, Public Opinion, 1922, 247; J. M. BURNS,<br />

Congress on Trial, Harper 1949, 16; S. K. BAILEY, Congress makes a<br />

Law, Columbia University Press, 1950, ch 10. Sui controlli esercitati<br />

dalla pubblica opinione sugli organi di governo e in particolare nel congresso,<br />

v. H. STEIN, Public Administration and Publicy Policy, (1952),<br />

661 ; L. H. CHAhmERuIN, The President, Congress and Legislation, (1946);<br />

YOUNG, Congressional Politics in the Second World War, (1956); CH. M.<br />

HARDIN, The Politics of Agricolture, (1952).<br />

Sui rapporti tra pubblica opinione e procedure legislative cfr. i classici<br />

lavori di F. M. RIDDIK, The Congress of the United States, (1941);<br />

D. S. ALEXANDER, History and Procedure of the House of Rappresentatives,<br />

(1916); R.V. HORMW, The history of Legislative Methods in the Period<br />

Before 1825, 1917; S. T. MCCALL, The Business of Congress, (1911).<br />

Sui rapporti fra pubblica opinione, pressure groups e organi di governo<br />

cfr., fra i malti, PENDLETON HERRING, Group Representation Before<br />

Congress, (1929); D. TRUMAN, The Governmental Process, (1951) ; HAR-<br />

WOOD CHILDS, Labor and Capital in National Politics (1930); E. E. SCHATT-<br />

SCHNEIDER, Politics, Pressures and the Tariff, (1935) ; P. ODEGARD, Pressure<br />

Politics : the Story of the Anti-Saloon League, (1928); E. LEATHAM, The<br />

Group Basis of Politics, (1952); F. W. RIGGS, Pressures on Congress: A<br />

Study of the Repeal of Chinese Exclusion, (1950) ; United States Temporary<br />

National Economic Committee, Economic Power and Political Pressure,<br />

Monograph n. 26, (1941); W. MCCUNE, The Farm Bloc, (1943);<br />

id., Who's Behind Our Farm Policy, (1956); AS. EVEREST, Morgentau,<br />

the New Deal and Silver: A Story of Pressure Politics, (1950). Da un<br />

punto di vista più tecnicafunzionale molto utile è la monografia di<br />

J. L. FREEMAN, The i Political Process : Executive Bureau -Legislative<br />

Committee Relations, (1955).<br />

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Il problema dell’ostnnzionisnzo nel Senato americano 219<br />

Del resto gli uomini politici maggiormente dotati di<br />

pragmatism0 ed anche molti senatori non sembrano disposti<br />

a oltraggiare la pubblica opinione con troppa persistenza, al<br />

fine evidente di salvaguardare le loro carriere da un disprezzo<br />

universale. Quasi ogni filibuster infatti gode nella sua azione<br />

d’un qualche sostegno della opinione pubblica e i senatori sono<br />

interessati sopratutto a che la loro base elettorale faccia parte<br />

del coro di approvazioni (”).<br />

Fortunatamente nessun ostruzionismo nella storia del Senato,<br />

ha mai avvicinato la definita estensione di tempo potenzialmente<br />

consentita dalle sue tradizionali norme di procedura,<br />

in gran parte tuttora in vigore.<br />

La giusta preoccupazione dell’opinione pubblica si dimostrò<br />

occasionalmente grande, ma si può dire a malapena che<br />

abbia raggiunto ogni volta un grado così elevato da rendere<br />

ogni ulteriore manovra ostruzionistica in Senato impossibile.<br />

I1 filibustering come strumento di tattica parlamentare è generalmente<br />

destinato ad avere buon esito per il fine perseguito<br />

nei seguenti casi «i) When the end of a session is so near at<br />

hand, either because of an advance arrangement for adjourn-<br />

(”) Un’ampia bibiografia esiste sul pvelegislative background <strong>dei</strong><br />

membri del Congresso: citeremo, fra i molti, per l’interesse particolare<br />

nel porre in luce aspetti e problemi connessi con l’ostruzionismo, gli<br />

studi di D. R. MATTHEWS, The Social Background of Political Decision<br />

Makers, (1954); id., United States Senators, (1955).<br />

Particolarmente acuta, sotto taluni profili la monografia di H. LAS-<br />

SWELL, (Psychopatology and Politics, 1930) pur se rivela talora mancanza<br />

di rigore e coesione. Pw una visione generale del problema V. L.<br />

W. BUSBEY, Uncle Joc Cannon, (1927); W. A. ROBINSON, Thomas B. Reed,<br />

(1930); H. JERRY VOORHIS, Confession of a Congressman, (1948); J. G.<br />

BLAINE, Twenty Years in Congress 12 vol., 1884); J. WILLARD HURST, The<br />

Growth of American Law: The Law Makers, 1950), section 11,


220 L’ostruzionismo parlamentare<br />

ment or because of pressure among members to stop work,<br />

that complete deadlock in the Senate is achieved by consump<br />

tion of a relatively brief time; 2) when, at any time during a<br />

session, public business of great urgency is suspended until a<br />

filibustered measure con be disposed of; 3) when the partecipants<br />

are sufficiently numerous and have enough determination,<br />

endurance, and parliamentary skill to continue the tactics<br />

as long as may be necessary (zs) ».<br />

Naturalmente fondamentale importanza riveste, per il<br />

buon esito dell’ostruzionismo il presiding officer (”).<br />

Qualora infatti il predising officer sia sostanzialmente<br />

d’accordo con gli ostruzionisti sul punto che venga concesso<br />

ogni possibile larghezza d’interpretazione alle singole regole<br />

procedurali, un grande vantaggio si offrirà a coloro che avessero<br />

deciso di servirsene a scopo dilatorio; un notevole svantaggio<br />

si avrebbe invece se il presiding officer decidesse di seguire<br />

una restrittiva interpretazione delle norme.<br />

E’ molto difficile per un presiding officer essere assolutamente<br />

neutrale anche se egli può sforzarsi di esserlo, poichè egli<br />

non può, materialmente, sempre esercitare le proprie funzioni<br />

se le sessioni si protraggono oltre la loro durata normale (’O).<br />

Come s’6 detto, in un prolungato ostruzionismo parlamentare<br />

le doti di abilità personali sono determinanti, al punto<br />

che un one-man filibuster o un gruppo organizzato di ostruzionisti<br />

possono raggiungere l’obiettivo là dove sotto circo-<br />

(z*) Così BURDETTE, OP. cit., 215.<br />

(”) Cfr. EUGENE LEE, The President Officer and Rules Committee in<br />

Legislatures of the United States, Bureau of Public Administration,<br />

University of California, 1952.<br />

(30) cfr. PH. LAUNDY, The Office of Speaker, Casse1 ed., cit., 424 ss.<br />

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Il problema dell’ostruzionismo nel Senato americano 221<br />

stanze in tutto simili fallirebbero altre attività o tattiche dilatorie<br />

(”).<br />

Si è constatato inoltre che un ostruzionismo con finalità essenzialmente<br />

negative ha minor probabilità di vincere la battaglia<br />

parlamentare di quante non ne abbiano altre misure dilatorie<br />

che invece tendono al raggiungimento di obiettivi più<br />

cos trut tivi.<br />

Infatti, per impedire l’approvazione di un provvedimento,<br />

a una minoranza è sufficiente impedire il voto finale, mentre per<br />

provocare mediante l’ostruzione tecnica il passaggio di una<br />

misura, una minoranza deve convincere altri senatori a sacrificare<br />

eventualmente le loro opinioni riguardo una questione<br />

assai controversa in cambio di appoggi e consensi su altre<br />

materie (”).<br />

Non sempre vi sono però membri della maggioranza disposti<br />

a scendere a un compromesso con le minoranze, pur di<br />

vedere approvata una legge: si può infatti verificare il caso in<br />

cui la battaglia parlamentare raggiunga tale asprezza da causare<br />

la reiezione del progetto anche contro l’intenzione espressa<br />

delle due parti (9. Su questa tendenza al compromesso<br />

connessa con la particolare struttura organizzatoria e regolamentare<br />

del Senato degli Stati Uniti (34), può esercitare una<br />

(”) V. la lettera del sen. Senter del Texas (one-man filibuster reso<br />

celebre da una maratona oratoria durata ventinove ore consecutive, intrapresa<br />

allo scopo di provocare una inchiesta legislativa a carico del<br />

sen. Joseph W. Bailey) inviata al New York Times, del 23 giugno 1935.<br />

(”) In tal senso anche BURDETTE, OP. cit., 216 ss.<br />

(a3) Cfr. YOUNG, The American Congress, OP. cit., 144.<br />

(34) V. le acute osservazioni del (BURDETTE lop. cit., 6-7) secondo il<br />

quale:


222 L'ostrtrzionismo parlamenlare<br />

notevole influenza anche la minaccia di ostruzionismo (threat<br />

of filibuster). In realtà nessuno potrebbe calcolare con esattezza<br />

il numero <strong>dei</strong> progetti legislativi destinati ad essere approvati<br />

o respinti al Senato esclusivamente sotto la minaccia del ricorso<br />

alle più diverse tattiche dilatorie (").<br />

Si sostiene in generale che specie in periodi prossimi al<br />

termine di scadenza di una sessione, diversi senatori si preoccupino<br />

seriamente alla sola prospettiva di una nuova e difficile<br />

battaglia procedurale e che pertanto ne risulti agevolata<br />

anche la ricerca di un accordo con la minoranza.<br />

3. Le diverse tecniche antiostruzionistiche. La questione pregiudiziale.<br />

Il principio della rilevanza nel dibattito.<br />

Due tecniche fondamentalmente vengono considerate efficaci<br />

come strumenti antiostruzionistici : i) la piena utilizzazione<br />

delle regole procedurali ; 2) l'organizzazione di prolonged<br />

sessions del Senato (36).<br />

La seconda procedura implica espedienti tecnicamente meno<br />

complicati della prima : si può semplicemente proporre che<br />

il Senato venga convocato anche ad ore precedenti a quelle<br />

abitualmente fissate per le riunioni oppure che si proceda anche<br />

a sedute notturne e, in casi estremi, che i senatori riman-<br />

Under ordinary condition no measure before the body can reach a<br />

final favorable disposition until every Senator has had an opportunity<br />

(wish of course he need not utilize) to speak upon it as long as he<br />

wishes ».<br />

('9 Cfr .G. DAWES, Notes as Vice-President, 1928 - 1929; GALLOWAY,<br />

The Legislative Pvocess in Congress, cit., 566 ss.<br />

(3s) V. GALLOWAY: Limitation of Debate in the United States Senate,<br />

cit., 21 ss.<br />

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Il problema dell’ostruzionismo nel Senato americano 223<br />

gano in seduta continua per giorni sino all’approvazione della<br />

legge (37).<br />

I1 fine perseguito da una pyolonged session come espediente<br />

posto in essere da una maggioranza antiostruzionista è<br />

chiaramente diretto a rendere più disagevole e se possibile ad<br />

esaurire le energie della minoranza già messe a dura prova<br />

dalla cc maratona procedurale ”; per di più, usando di tale<br />

mezzo, la maggioranza mira anche a perseguire lo scopo politico<br />

di aumentare il peso della responsabilità dell’opposizione<br />

nell’attività parlamentare. Tuttavia se anche il numero <strong>dei</strong><br />

filibusterers fosse molto limitato, la cc prolonged session >><br />

avrebbe (specie per la particolare struttura organizzatoria del<br />

Senato americano più volte ricordata) ben poche possibilità<br />

di raggiungere obiettivi di efficacia non esclusivamente spettacolari<br />

(38).<br />

Se gli ostruzionisti sono in grado di escogitare pretesti<br />

procedurali per richiedere un appello nominale al fine di accertare<br />

le presenza del quorum (”) - cosa del resto assai co-<br />

t3’) Per una più ampia esposizione ,<strong>dei</strong> vari rimedi al filibustering<br />

Cfr. A. HUMPHREY, The Senate on Trial, in American Political Science<br />

Rewiew, Sept., 1950, 650.660.<br />

(3*) Cfr. Cong. Record, July 3,1952,9252-3 ; WILLIAN S. WHITE, Rugged<br />

Days for the Majority Lender, in The New York Times Magazine, July<br />

3, 1943. Ma v. anche GEORGE FURBER, Precedents Relating to the Privileges<br />

of the Senate of the United States, Andrus & Church 1893, S. Mix. Doc.<br />

N. 68, 52d, Cong., 2d sess., p. 217 - 30.<br />

y) Un classico esempio lo si ebbe nel corso dell’ostruzionismo organizzato<br />

al Senato nei confronti dello Sherman Act nel periodo settembre-ottobre<br />

1893. Cfr. BRYCE, op. cit., Vol. I, 157; MASSON H., op. cit.,<br />

70 nota 3; Annuaire, Anno 1894, Vol. XXIII, p. 738; La vie politique a<br />

l’étranger, anno 1890, p. 501-502. Ricorda l’episodio il NIGRO, OP. cit.,<br />

297 ss.<br />

Ii problema, più recentemente, fu ben delimitato da JOHN J, COCHRAN,<br />

(Congressional Record, June 7, 1944, 5470) dicendo che:


224 L'ostruzionismo parlamentare<br />

mune - l'opposta strategia dovrà preoccuparsi di raccogliere<br />

una maggioranza di senatori in grado di rispondere adeguatamente.<br />

Tutto questo può richiedere la ricerca o l'accompagnamento<br />

(a volte anche la costrizione) di senatori assenti (e talora<br />

anche alcuni membri che non siano in alcun modo interessati<br />

alla battaglia parlamentare possono trovare nelle loro<br />

case ad un'ora insolita della notte il Sergente delle Armi o un<br />

deputato i quali insistano per accompagnarli alla seduta). Una<br />

strategia del numero da parte della maggioranza si rende in<br />

questi casi particolarmente necessaria in quanto, se troppo<br />

numerosi senatori nominalmente contrari all'ostruzionismo<br />

non assicurano la loro presenza, il quorum non può essere raggiunto<br />

e il Senato non può continuare nelle sue deliberazioni,<br />

con la conseguenza che lo stesso scopo perseguito con la prolonged<br />

session viene a cadere (40).<br />

E' notorio che le regole del Senato sono raramente cc rinforzate<br />

>> salvo i casi di estrema urgenza o di grandi controversie.<br />

Indubbiamente la tradizione e la prassi del corpo legislativo<br />

incoraggiano la debolezza delle regole procedurali per deferenza<br />

all'importanza e al buon nome <strong>dei</strong> senatori stessi. I1<br />

consenso unanime è generalmente richiesto ed ottenuto anche<br />

in forma altrimenti contraria alle regole o per ottenere favori<br />

e concessioni (").<br />

Quando l'ostruzionismo diviene più intenso e incisivo, è<br />

generalmente considerato un vantaggio per gli avversari della<br />

maggioranza l'abbandono della larghezza interpretativa delle<br />

regole parlamentari col rafforzare perciò proprio quelle disposi-<br />

vote is requested in the house a sufficient number of members would<br />

refuse to stand up to provide a roll call so that a record vote could be<br />

taken an the amendment ».<br />

(qo) MASSON, OP.' cit., 72.<br />

(") Cong. Rec., September 20, 1950, pp. 155 48-51.<br />

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11 problema dell'ostruzionisrno nel Senato americano 225<br />

zioni che più facilmente consentono, con i relativi


226 L'ostruzionismo parlamentare<br />

zionisti potrebbero condurre a conseguenze non volute e in<br />

certe particolari circostanze politiche atteggiamenti troppo intolleranti<br />

potrebbero far cadere accordi su altre importanti<br />

misure faticosamente ottenute mediante appunto l'unanimous<br />

consent agreements.<br />

Contrariamente a quanto farebbe supporre il limitato numero<br />

di modifiche apportate alle norme nel corso della storia<br />

del Senato americano, diverse e numerose furono le interpretazioni<br />

sulla loro portata e sulla loro legittimità od opportunità,<br />

particolarmente se si fa riferimento al problema delle modi'fiche<br />

in senso restrittivo delle disposizioni poste a tutela <strong>dei</strong><br />

diritti delle minoranze (43). Nel 1891 il senatore Nelson W. Aldich<br />

del Rode Island cercò di assicurare una interpretazione<br />

delle regole che avrebbe reso undebatable ogni appello alla<br />

decisione from the Chair e quindi si sarebbe rivelato uno<br />

strumento efficacissimo, anche se solo in via indiretta, per<br />

stroncare ogni tattica dilatoria, ma la proposta trovò sin dall'inizio<br />

forti opposizioni e infine fu abbandonata ("). In realtà<br />

(") Cfr. L'intervento del senatore Mills (Washington Post dell'll<br />

aprile 1896), sotto il titolo


Il problema deli'ostruzionismo nel Senato americano<br />

U7<br />

sino al 190.8 nessuna importante interpretazione <strong>dei</strong> regolamenti<br />

con lo scopo precipuo di combattere l'ostruzionismo<br />

venne adottata. In quell'anno, nel corso dell'importante filibuster<br />

contro la Aldrich '[Ireeland Currency Bill, si ebbero tre<br />

importanti sviluppi, <strong>dei</strong> quali due costituivano nuove interpretazioni<br />

delle norme e il terzo riguardava invece una misura<br />

già preesistente e che ora veniva rinforzata ("). In particolare<br />

veniva disposto che:


228 L'ostruzionismo parlamentare<br />

procedurali, una importante modifica oltre ad una nuova importante<br />

interpretazione della presidenza che ridusse considerevolmente<br />

il potere <strong>dei</strong> filibusterers nell'llssemblea. Si trattava,<br />

rispettivamente, della famosa cloture provision del 1917 e<br />

la pronunzia, nel corso dell'ostruzionismo del senatore Huey<br />

Long del 12 e 13 giugno 1935, secondo cui avrebbero perduto il<br />

diritto di parola quei senatori che sarebbero dovuti intervenire<br />

per scopi diversi da quelli di richiedere interrogazioni o mozioni<br />

(").<br />

Un terzo sviluppo, a partire dal 1908, è rappresentato dal<br />

ventesimo emendamento alla Costituzione proclamato dal Segretario<br />

di Stato il 6 febbraio 1933 (") e un quarto, importantissimo,<br />

fu il famoso Reorganization Act del 1939 ("1.<br />

Prima dell'introduzione nelle procedure parlamentari dell'istituto<br />

della chiusura della discussione, il Senato non aveva<br />

mai avuto altra possibilità di compromessi se non per unanime<br />

consenso. In tali condizioni sconfiggere un deciso ostruzionismo<br />

era praticamente impossibile : un caso tipico fu<br />

rappresentato dalla questione pregiudiziale (previous question)<br />

che fu prevista sin dal 1806 ma sulla cui natura e funzioni sempre<br />

vi furono gravi equivoci interpretativi.<br />

Com'è generalmente intesa oggi, la questione pregiudiziale<br />

costituisce una indebatable motion con la quale, in caso<br />

di approvazione, si porrebbe termine al dibattito ('O}. Nel suo<br />

(47) Cfr. G. HAYNES, The Senate of the United States, cit., vol. I,<br />

p. 402-404.<br />

Senate Rule XXII, Senate Manual (Washington 1938), p. 28.<br />

(49) Sullo sviluppo della polemica antiostmzionistica, e sui suoi<br />

aspetti procedurali, v. BURDETTE, OP. cit., 219-220.<br />

La G Previous question D fu adottata dal Senato per la prima<br />

volta nel 1789, ma quando la procedura del Senato venne modificata nel<br />

1806, ogni riferimento alla questione pregiudiziale venrne accuratamente<br />

omesso. Invano il Senatqre Henry Clay ne tentò una riviviscenza nel<br />

1841 : Cfr. G. GALLOWAY, The Legislative Process, op. cit., 561.<br />

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Il problema dell‘ostruzionismo nel Senato americano 229<br />

celebre > Thomas Jefferson ritiene che anche dopo<br />

la presentazione (non dopo l’approvazione, si badi) della pregiudiziale,<br />

ulteriori emendamenti potrebbero essere proposti e<br />

discussi. La pregiudiziale in vigore al Senato, caduta con le<br />

regole del 1806, fu in seguito raramente invocata nella sua forma<br />

originaria (”).<br />

I1 Jefferson nel suo (c Manuale )) accoglie l‘opinione che (”). Pure accantonando le delicate questioni<br />

attinenti alla delle interrogazioni o questioni<br />

sollevate, sorge spontanea la domanda: chi è che può<br />

sindacare se gli argomenti di un senatore sono superflui o tediosi<br />

e, in definitiva, rilevanti per i lavori parlamentari in corso<br />

In origine la prassi non era uniforme, anche se in seguito<br />

per la maggior parte si orientò nel senso di dare alla presidenza<br />

del corpo legislativo il potere di richiamare i senatori<br />

a mantenersi entro i confini riconosciuti della rilevanza.<br />

I1 vice presidente Calhoun, d’altra parte, riteneva che secondo<br />

le norme esistenti la presidenza non potesse intraprendere<br />

l’azione di richiamare all’ordine i senatori a meno che<br />

tale iniziativa non partisse spontaneamente dall’hsemblea<br />

stessa (”).<br />

Negli anni seguenti una regolare prassi (già entrata a formare<br />

parte integrante dello spirito e della tradizione del Senato)<br />

si orientò nel senso che nessun senatore avrebbe potuto<br />

essere privato del diritto di intervento


230 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

tore cada in argomenti irrilevanti presenta elementi notevoli<br />

di arbitrarietà, in quanto nessuno potrebbe stabilire con certezza<br />

assoluta se una remota digressione sia o meno rivolta<br />

ad illustrare il soggetto principale in discussione (%).<br />

Qualora il principio della rilevanza venisse troppo restrittivamente<br />

formulato, i senatori in alcune determinate circostanze<br />

potrebbero trovarsi svantaggiati nella illustrazione (a<br />

volte essenziale), degli argomenti c< di supporto ». Infatti prima<br />

del 1917 nessuna di queste proposte ebbe mai la formale<br />

approvazione dell’Assemblea.<br />

4. Le proposte di limitazione del dibattito izel Senato: c< The<br />

1917 Cloture Rule ».<br />

Dei vari tentativi - tutti falliti - diretti alla modifica<br />

delle regole con lo scopo di limitare il dibattito, forse il progetto<br />

del senatore Aldrich (plan for majority cloture) diretto<br />

durante le elezioni federali a stroncare il famoso Force<br />

Bill filibuster, fu quello che andò più prossimo alla approvazione<br />

(55).<br />

(”) Il dibattito sulla rilevanza nel dibattito risale assai indietro nella<br />

storia parlamentare del Senato americano. Già il 12 agosto 1848, il Senato<br />

votava un suo membro (< out of‘ order because of irrilevancy »: il<br />

senatore David L. Yulee della Florida, in qualità di presiding officer,<br />

cc ruled in order D Henry S. Foote del Mississippi la cui rilevanza era<br />

contestata, ma in appello il Senato rovesciò la decisione della presidenza<br />

per ventisette voti contro due (cfr. Journal of Senate, 30th Congr.,<br />

ist Sess., p. 588).<br />

Due giorni dopo il Presidente pro tempore David R. Atchinson del<br />

Missouri rifiutò


Il vroblema dell’ostruzionismo nel Senato americano 231<br />

Altri celebri ostruzionismi, in ispecie quello del 1893 (the<br />

Silver repeal fight) e l’opposizione <strong>dei</strong> repubblicani allo Ship<br />

Purchase Bill del 1915 sollevarono un’ampia discussione sulla<br />

chiusura; ma solo dopo il tremendo Armed Ship filibuster del<br />

marzo 1917 dai programmi astratti si passò infine a proposte<br />

più concrete (56).<br />

(56) Cfr. R. YOUNG, The American Congress, Cit., 139. Ostruzionismi<br />

come quello esercitatosi nei confronti dell’« Armed Ship Bill >> sollevano<br />

il problema della responsabilità dell’azione governativa in casi in cui l’autorità<br />

viene esercitata N proceduralmente )>, come avviene normalmente<br />

nel Congresso americano. Col (dimostrare la propria abilità to filibuster<br />

against arming merchant vessel, il senatore F. La Follette era in<br />

grado di influenzare la politica estera pur se lo stesso senatore ed il<br />

suo gruppo non erano altrimenti responsabili (almeno direttamente)<br />

in materia. A tale riguardo, irritatissimo, il presidente Wilson<br />

qualificò gli ostruzionisti con l’espressione di in<br />

quanto, non rappresentando altra opinione se non la propria, essi avevano<br />

in pratica reso il governo degli Stati Uniti (( debole ed esposto<br />

ad ogni insidia». Naturalmente il Governo non era così debole come<br />

affermava il Presidente, dal momento che si trovò pure un’altra autoriti<br />

legislativa in grado di armare le navi mercantili. Ma uno <strong>dei</strong> risultati,<br />

certo rilevante, dell’ostruzionismo fu appunto (oltre a rendere in pratica<br />

impotente ad agire il Congresso) quello di incoraggiare lo sviluppo<br />

di altre più flessibili e moderne procedure e, nel caso specifico, di permettere<br />

al Presidente di estendere la propria autorità nei punti in cui<br />

le norme di procedura non risultassero sufficientemente chiare.<br />

I1 senatore G. Norris bene illustrò lo scopo non meramente distruttivo<br />

dell’ostruzionismo del marzo 1917 con queste parole: > che dovrebbe esservi nella procedura giudiziaria del Senato un<br />

. periodo in cui far cessare i ripetuti e non necessari discorsi e rendere al<br />

Senato la capacità di esprimere la propria volontà. Ma in un certo nu-<br />

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232 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Nonostante il fatto che la limitazione del dibattito fosse<br />

possibile solo con l’appoggio <strong>dei</strong> due terzi <strong>dei</strong> voti, l’adozione<br />

della chiusura 1’8 marzo 1917 risultò lo strumento


Il problema dell‘ostruzionismo nel Senato americano 233<br />

Così il tentativo di adottare la chiusura nel 1938 sopra un<br />

antilynching bill presentò l’inconsueto e interessante spettacolo<br />

di circa due terzi <strong>dei</strong> senatori pronti a votare il provvedimento<br />

anche se soltanto metà della maggioranza desiderava<br />

chiudere il dibattito (*9).<br />

Si può affermare che la chiusura risulti comunque assai<br />

più efficace quando venga impiegata nei confronti delle attività<br />

di una piccola cerchia di ostruzionisti e in un periodo di crisi<br />

per la Nazione (@’).<br />

Fra coloro che più fermamente ne prospettarono la possibilità<br />

di impiego vi fu il vice presidente Dawes in risposta ad<br />

una interrogazione sollevata in Senato (61).<br />

I1 minimo lasso di tempo che occorreva prima che si procedesse<br />

al voto sulla mozione di chiusura, era leggermente superiore<br />

alle venticinque ore se la mozione veniva presentata<br />

appena prima della mezzanotte. Se invece fosse stata proposta<br />

prima, nel corso della giornata parlamentare, il tempo minimo<br />

era corrispondentemente più lungo.<br />

Per ogni senatore iscritto a parlare v’era la possibilità di<br />

intervenire nella discussione per un’ora dopo che la mozione<br />

di chiusura fosse stata adottata, ma era altamente improbabile<br />

che ad ogni occasione ciascun senatore si servisse di un<br />

simile privilegio: i proponenti di una pending measure in<br />

(”) Cfr. DAVID B. TRUMAN, The Governmental Process, Knopf 1951,<br />

cap. XII, p. 363. I1 GALLOWAY, definisce il logrolling come a technique<br />

of vote trading that is used by legislators on behalf of political interest<br />

groups. It may be employed to induce committee reports on bills referred<br />

to them, to obtain signatures on ,disharge petitions, or to win votes<br />

on the floor. It gives some leverage ,to minority groups in the legislative<br />

process. Logrolling is a device for the orderly adjustment of group,<br />

sectional, ,and regional interests. (Cfr. G. GALLOWAY, OP. cit., 486).<br />

(”) Cfr. BURDETTE, 9. cit., 222-223.<br />

(61) V. 70 Cong. Record, 4852.<br />

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234 L'ostruzionismo parlamentare<br />

particolare, potevano essere richiamati ad una maggiore brevità<br />

nei loro interventi od anche al silenzio (62).<br />

La difficoltà di invocare la chiusura del dibattito, per la<br />

necessità di raccogliere i due terzi <strong>dei</strong> voti, ha sovente provocato<br />

estese ed accese discussioni all'interno e all'esterno del<br />

Senato; in tutti però era evidente l'esigenza di approvare una<br />

misura più incisiva al fine di limitare il dibattito. Del resto è<br />

sufficiente ripensare solo ad alcuni <strong>dei</strong> numerosi esempi di<br />

ostruzionismo che infuriarono con ineguagliato furore polemico<br />

proprio a partire dal 1917 per rendersi conto di tale<br />

necessità.<br />

Delle varie proposte per rendere più rigide le norme regolamentari<br />

con l'aggiunta di misure da usarsi esplicitamente in<br />

funzione antiostruzionistica sono appunto da menzionare quelle<br />

presentate dal vice-presidente Charles G.Dawes, che esercitarono<br />

una notevole influenza fra i membri del Senato, nonchè<br />

fra i cronisti parlamentari dell'epoca (").<br />

Nonostante la forte opposizione incontrata, anche per. la<br />

forma invero inconsueta cui affidava le sue opinioni sul problema,<br />

il senatore Dawes proseguì una battaglia antiostruzionistica<br />

con l'appoggio, tra gli altri, del senatore Oscar W.<br />

Underwood dell'Alabama, il quale presentò anche una discutibile<br />

proposta per adottare la questione pregiudiziale con semplice<br />

voto a maggioranza e per limitare a una ora soltanto<br />

gli interventi <strong>dei</strong> senatori iscritti a parlare (").<br />

(6z) Su questi delicati aspetti procedurali del problema, cfr. ZELLER,<br />

American State Legislatures, cit., 112 ss.; SHUMAN, Senate Rules and<br />

The Civil Rights Bill, cit., 955 ss.; ROBINSON, The House Rules Committee,<br />

cit., 43 ss.<br />

(") Cfr. New York Times, March 5, 1925; 67 Cong. Record., 4-8;<br />

ibidem, 101-2; New Yark Times, March 11, 1925.<br />

(64) 67 Cong. Recòrd, 9. Mai prima di allora l'ostruzionismo, protetto<br />

dalla natura delle regole del Senato, aveva ricevuto un così ,duro attacco:<br />

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Il problema dell'ostruzionismo nel Senato americano 235<br />

Fra gli avversari della majority cloture vi era il senatore<br />

del Nebraska George W. Norris il quale, pur ritenendo che<br />

il filibustering dovrebbe essere scoraggiato, denunciò gli ostacoli<br />

frapposti alla libertà di parola e la limitazione di


236 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Generalmente in questo delicato periodo della vita parlamentare,<br />

i lavori subiscono un improvviso incremento anche<br />

perchè i deputati sembrano lavorare con maggiore alacrità<br />

sotto l’incombente minaccia del termine di scadenza; e si deve<br />

aggiungere che la forza psicologica di quest’ultimo viene rafforzata<br />

dalla richiesta tramite la quale è possibile interrompere<br />

i lavori legislativi dell’Assemblea sciogliendo il Senato.<br />

Assai spesso questa particolare situazione offriva insperati<br />

vantaggi agli ostruzionisti i quali non rinunziarono certo a<br />

servirsene, tanto che diverse sessioni del Congresso spirarono<br />

sotto l’infuriare pressochè incontrastato di ostruzioni concertate.<br />

Benchè la sessione corta venisse più tardi abolita, può<br />

costituire un utile termine di raffronto la constatazione che le<br />

sessioni terminali del 73.0 e 74.0 Congresso - entrambe rientranti<br />

sotto il ventesimo emendamento - spirarono nel pieno<br />

infuriare dell’istruzionismo (”).<br />

Si può dire perciò che l’effetto deterrente dell’emendamento<br />

approvato sulle tattiche dilatorie delle minoranze fu<br />

probabilmente sopravvalutato. Come del resto altre misure<br />

adottate allo stesso fine a partire dal 1908, il ventesimo emendamento<br />

servì solo ad aumentare in notevole misura le difficoltà<br />

e le incognite dell’ostruzionismo singolo o di piccoli<br />

gruppi.<br />

A dispetto dell’impazienza di certi membri, il Congresso<br />

avrebbe potuto pur sempre riunirsi in sessione per un periodo<br />

di tempo abbastanza lungo da favorire l’adozione della chiusura<br />

della discussione al Senato sopra alcuni prowedimenti<br />

soggetti ad ostruzione.<br />

Ma questo procedimento fu sempre adottato con grande<br />

prudenza anche in tempi recenti, e del resto la tendenza comune<br />

!<br />

(67) V. ampiamente, GLilloway, OP. cit., 22.<br />

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Il problema dell’ostruzionisrno nel Senato americano 237<br />

a tutte le minoranze di allearsi contro la minacciata adozione<br />

della chiusura fu talmente evidente che le possibilità di una<br />

sua effettiva applicazione nelle ultime ore di una sessione furono<br />

solo di poco maggiori che al termine delle precedenti<br />

lame duck sessions.<br />

Prima dell’introduzione dell’emendamento, il sopraggiungere<br />

del termine {the 2nd of march) rendeva la chiusura<br />

praticamente impossibile. In seguito, dopo l’introduzione delle<br />

nuove misure e dopo che l’entusiasmo per l’aggiornamento finale<br />

cominciò a smuovere l’Assemblea, la chiusura pot& essere<br />

adottata solo sotto determinate eccezionali circostanze (68).<br />

In definitiva il ventesimo emendamento rese i senatori meno<br />

soggetti alla suggestione ostruzionistica nelle sessioni terminali<br />

del Congresso (o, per meglio dire, nei primi giorni di<br />

queste ultime). L‘emendamento indebolì, pur senza distruggerlo,<br />

il potere del singolo senatore di costringere i suoi colleghi<br />

ad accettare particolari provvedimenti o emendamenti sotto<br />

la continua minaccia di attuare un filibustering. Ma certo<br />

non ha posto fine al successful filibuster e nemmeno al successful<br />

one-man filibuster.<br />

Solo con il Reorganization Act del 1939 il Senato mostrò<br />

di rendersi finalmente conto <strong>dei</strong> pericoli e degli svantaggi di<br />

una incontrollabile ostruzione (”).<br />

(‘*) Interessanti considerazioni svolse in proposito il senatore Hendrickson<br />

nel Cong. Recond del 6 Luglio 1950, pp. 9720 - 22. Cfr. anche gli<br />

interventi, (tutti ispirati dalle preoocupaziani di razionalizzare e rendere<br />

piU spediti i lavori del Senato) <strong>dei</strong> senatori: Capenhart il 17 marzo<br />

1949, p. 2765; Tobey il 25 agosto 1949, 12423; Reed il 16 settembre 1949,<br />

A6052-53; McMahon il 21 aprile 1950, 5586; Lodge il 19 marzo 1951,<br />

2637; McFarland il 4 maggio 1951, 4977; Dworshak il 13 luglio 1951,<br />

8325 - 8326.<br />

(6g) Cfr. R. HELLER, Strengthening the Congress, Planning Pamphlet<br />

n. 39 (National Planning Association 1945), 22 - 23. Di particolare interesse<br />

l’intervento sul tema di W. Y. ELLIOTT, Hearings before the Joint<br />

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238 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Con questa nuova misura il Presidente veniva autorizzato<br />

sotto certe condizioni e con determinate eccezioni a trasferire,<br />

consolidare o abolire agenzie governative : ma nessun piano<br />

di riorganizzazione sarebbe divenuto effettivo se non fossero<br />

trascorsi sessanta giorni dalla sua trasmissione al Congresso.<br />

Inoltre un simile piano sarebbe rimasto invece inattuato se,<br />

durante il periodo di sessanta giorni, il Congresso avesse approvato<br />

una risoluzione che manifestasse la sua disapprovazione.<br />

Esisteva tuttavia la possibilità che alcuni senatori amici<br />

o prossimi alla presidenza, trovandosi in minoranza, potessero<br />

prevenire l’opportunità di una disapprovazione del Congresso<br />

organizzando un ostruzionismo (”>.<br />

Se una dozzina di senatori fossero stati in grado di organizzare<br />

una ostruzione nell’intero arco <strong>dei</strong> sessanta giorni, una<br />

proposta presidenziale sarebbe diventata legge anche contro<br />

la volontà della maggioranza in Congresso: come ovviare a<br />

questo gravissimo rischio<br />

In seguito ad un nuovo accordo di limitazione del dibattito<br />

- su una risoluzione applicabile in ciascuna <strong>Camera</strong> -<br />

disapprovante una proposta presidenziale di riorganizzazione,<br />

il dibattito veniva limitato a dieci ore, da dividersi in misura<br />

uguale fra coloro che approvavano e quelli che si opponevano<br />

alla risoluzione (7’).<br />

Con il concorso di questa legge approvata dal Presidente<br />

Roosevelt il 3 aprile 1,939, il Senato si accordò per limitare la<br />

Committee on the Organization of Congress, 1945, 970. Ma v. anche, su<br />

particolari aspetti procedurali LEONARD WHITE, u Congressiona2 Control of<br />

the Public Service )), in American Political Scimce Review, February<br />

1945, 5-6.<br />

(O) Cfr. BURDETT~, op, cit., 229-230.<br />

(”) Reorganization Act of 1939, Public n. 19, 76th Cong. 1st. Sess.<br />

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Il problema dell’ostruzionismo nel Senato americano 239<br />

verbosità <strong>dei</strong> propri membri con una tranquilla piccola rivoluzione<br />

procedurale in un corpo legislativo da sempre conosciuto<br />

per l’implacabile resistenza nei confronti di un dibattito vincolato<br />

a precisi limiti temporali.<br />

Certamente la Costituzione garantisce a ciascuna Assemblea<br />

del Congresso il potere di modificare le proprie regole di procedura<br />

e il Reorganization statute espressamente riconosce il<br />

potere di ciascuna <strong>Camera</strong> to alter the parliamentary ruies<br />

set forth in the act (”). Ma resta il fatto che il Senato per la<br />

prima volta consentiva, quasi senza battaglia parlamentare, ad<br />

una ulteriore limitazione della discussione e in una forma che<br />

rompeva violentemente col passato. Le circostanze erano certamente<br />

inconsuete : il Reorganization Act contemplava esso<br />

stesso un veto legislativo che costituiva una marcata deviazione<br />

dai precedenti del Congresso.<br />

In ogni modo il (( potere ostruzionistico D implicito nelle<br />

regole procedurali del Senato per la prima volta veniva seriamente<br />

limitato. Questo rappresentò però solo l’inizio di un<br />

nuovo indirizzo, anche interpretativo, delle regole procedurali<br />

del Senato di cui non è facile prevederne tutti i possibili sviluppi<br />

futuri (’7.<br />

(”} Cfr.,per un inquadramento generale e sistematico delle procedure<br />

e dell’organizzazione del Congresso, E. S. GRIFFITH, Congress, Its<br />

Contemporary Role, 2d rev., 1956; H. WALKER, The Legislative Process :<br />

Lawmaking in the United States, 1948; R. LUCE, Congress, an Explanation,<br />

1926.<br />

(”) V. in proposito il brillante studio di A. N. HOLCOMBE, Our More<br />

Perfect Union, Harvard University Press, 1950, 230.<br />

I1 senatore Morse ebbe a dire (Cong. Rec. July 2, 1952, p. 9080) in<br />

un celebre intervento, rivolto ai suoi colleghi, (( il Senato degli Stati<br />

Uniti ha negli anni recenti perduto la confidenza ed il rispetto del popolo<br />

americano ... Si lamenta universalmente che i pubblici affari non<br />

vengono condotti come dovrebbero >). Ma su quelli che dovrebbero essere<br />

i lineamenti di un Senato più moderno ed efficiente dell’attuale,<br />

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240 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Ovviamente la stessa continuità dell’ostruzionismo quale<br />

strumento di tattica politico costituzionale riposa sulla tacita<br />

volontà <strong>dei</strong> membri del Senato di mantenere la propria azione<br />

all’interno delle regole procedurali dell’organo.<br />

E’ evidente che se la maggioranza commettesse pesanti infrazioni<br />

proponendosi tramite il proprio potere di interpretare<br />

le norme mediante ripetuti appelli alle decisioni della Presidenza<br />

di Assemblea, si vanificherebbero anche le speranze <strong>dei</strong><br />

più combattivi ostruzionisti.<br />

Lo stesso presiding officer è in grado, mediante opportune<br />

interpretazioni procedurali, di rendere inefficace anche una<br />

ostruzione potenzialmente pericolosa. Ogni azione arbitraria,<br />

tuttavia, per avere successo deve godere dell’appoggio di una<br />

maggioranza in Senato e tale maggioranza risulta pur sempre<br />

difficile se non impossibile.<br />

Vi sono sempre stati membri del Senato i quali, considerandosi<br />

essi stessi ostruzionisti potenziali, sempre vollero preservare<br />

quelle norme che parevano consentire ampio margine<br />

di manovra alle tattiche dilatorie per il giorno in cui sorgesse<br />

davvero la necessità di servirsene come effettivo strumento di<br />

maggiore ponderazione legislativa ; così come vi fu sempre in<br />

Senato un numero di membri disposti a porre la lettera e lo<br />

spirito delle norme al di sopra di personali e parziali vantaggi<br />

(”). Per questi ultimi le regole di procedura troverebbero<br />

Cfr. HUMPHREY, OP. cit., 660; G. Y. STEINER, The Congressional Conference<br />

Committee : Seventieth to Eightieth (Congress, University of Illinois<br />

Press) 1951, W. J. SCHEPARD, Democracy in transition, in American Political<br />

Science Review, February 1935, p. 16.<br />

(”) Cfr. EDWARD G. LEWIS: c The position of the Representative Legislature<br />

in the Postwiar Constitution )), in Arnold J. Zurcher (ed), Constitutions<br />

and contsiitutional trends since World War 11, New York<br />

University Press. Nafuralmente gli elementi caratterizzanti le procedure<br />

del Senato consistono essenzialmente nel fatto che a fondamento<br />

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Il problema dell’ostruzionisrno nel Senato americano 241<br />

il loro più sicuro fondamento nella funzione di garanzia <strong>dei</strong><br />

diritti delle minoranze e proprio a questo fine dovrebbero in<br />

generale trovare sempre corretta applicazione. Che l’ostruzionismo<br />

abbia continuato a prodursi proprio per il fatto che le<br />

regole tradizionali continuarono ad essere osservate, è prova<br />

evidente della tradizionale lealtà del Senato all’ordine e alla<br />

corretta applicazione (anche se a volte anacronistica) della<br />

procedura parlamentare.<br />

5. L’emendamento alla Rule XXII: u The 1949 Amendment ».<br />

In pratica la chiusura introdotta con la riforma del 1917<br />

si dimostrò completamente inefficace : fu invocata diciannove<br />

volte fra il 1917 ed il 1949 - anno in cui fu emendata - ma<br />

solo in quattro casi si ottenne la richiesta maggioranza <strong>dei</strong> due<br />

terzi di cui l’ultimo risale addirittura al 1927 (’9.<br />

della sua efficienza e delle sue funzioni costituzionali, vi è un codice di<br />

norme che non è stato ancora globalmente rivisto dal lontano 1884.<br />

Molti senatori ritengono che sia ora veramente necessario una revisione<br />

generale delle norme del Senato per modernizzarne gli istrumenti legistativi.<br />

I1 9 maggio 1952, diciassette senatori in rappresentanza di entrambi<br />

i partiti, sotto la Leadership del senatore del Connecticut, Benton,<br />

si accordò per l’istituzione di una


242 L'ostruzionismo parlamentare<br />

ISSUE<br />

(With date of vote)<br />

Petition<br />

__ __<br />

igna<br />

ures<br />

ears<br />

__<br />

Vote<br />

__ __<br />

Cays<br />

Not<br />

>tini<br />

__<br />

/3 vote<br />

(BY<br />

dopted<br />

Versailles Treaty . . . . .<br />

November 15, 1919<br />

30<br />

78<br />

16<br />

1<br />

YeS<br />

Emergency Tariff Bill . . . . .<br />

February 2, 1921<br />

Fordney-Mc Cumber Tarifs . . .<br />

July 7, 1922<br />

34<br />

52<br />

36<br />

45<br />

35<br />

35<br />

25<br />

16<br />

No<br />

No<br />

World Cmrt Protocol . . . . .<br />

January 25, 1926<br />

Migratory Bi,rd Bill . . . . . .<br />

June 1, 1926<br />

48<br />

18<br />

68<br />

46<br />

26<br />

33<br />

2<br />

17<br />

Yes<br />

No<br />

Pepper-Mc Fadden, Banking Bill<br />

February 15, 1927<br />

58<br />

65<br />

18<br />

12<br />

Yes<br />

SwingJohnson Bill to Develop Lower<br />

Colorado River Basin . . .<br />

February 26, 1927<br />

16<br />

32<br />

59<br />

4<br />

No<br />

Retirement Bill for Disabled<br />

Emergency World War Officers<br />

February 26, 1927<br />

28<br />

51<br />

36<br />

8<br />

No<br />

District of Columbia Public Buil-<br />

,dings Bikl . . . . . . . .<br />

February 28, i9i7<br />

Prohibition Reorganization Bill .<br />

February 28, 1927<br />

17<br />

22<br />

52<br />

55<br />

31<br />

27<br />

12<br />

13<br />

No<br />

YeS<br />

Glass Banking Bill . . . . . .<br />

January 19, 1933<br />

29<br />

58<br />

30<br />

8<br />

No<br />

Wagner Van Nuys Antilynching<br />

Bill . . . ...... <<br />

January 27, 1438'<br />

17<br />

37<br />

51<br />

8<br />

No<br />

Wagner Van Nuys Antilynching<br />

Bill . . . . . . . .<br />

February 16, i93k<br />

18<br />

42<br />

46<br />

8<br />

No<br />

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Il problema dell‘ostruzionismo nel Senato americano 243<br />

Ne11’80.” Congresso il senatore Arthur H. Vandenberg, in<br />

seguito divenuto presiding officer repubblicano, accolse una<br />

proposta di parlamentari sudisti secondo la quale la Rule XXZI<br />

non avrebbe potuto‘applicarsi al dibattito su di una mozione di<br />

accoglimento di una misura (poll tax repealer, nel caso<br />

specifico). Questo significò che in una amplissima sfera parlamentare<br />

non era possibile ricorrere alla chiusura del dibattito,<br />

nonostante la Rule XXZZ, poichè nessuna legge poteva essere<br />

votata uti1 it is made the pending business (76),, a meno<br />

di non rischiare, o provocare, un nuovo ostruzionismo contro<br />

la mozione stessa.<br />

Per evitare tale rischio e per correggere le lacune della<br />

misura approvata nel 1917, la Commissione del Senato sui Regolamenti,<br />

sia nel 1947 che nel 1949 sotto maggioranze repubblicane<br />

e democratiche, raccomandò un emendamento alla<br />

Rule XXZZ che avrebbe reso possibile la chiusura del dibattito<br />

upon my measure, motion, or other matter pending before<br />

the Senate or the unfinished business con una maggioranza<br />

<strong>dei</strong> due terzi <strong>dei</strong> votanti. L’emendamento proposto non prevedeva<br />

comunque mutamenti nelle modalità di votazione delle<br />

misure stesse e nemmeno nei limiti di tempo del dibattito dopo<br />

la richiesta approvazione della chiusura (”).<br />

Finalmente, con deplorevole ritardo, il senatore Scott W.<br />

Lucas, leader della maggioranza, con l’approvazione del Presidente<br />

Truman, propose il 28 febbraio 1949 che il Senato procedesse<br />

all’esame dell’emendamento alla regola della chiusura.<br />

(76) Cfr. GALLOWAY, OP. cit., 561.<br />

(”) Cfr. L. B. WHEIL~ON, u Majority Cloture for The Senate >>, Editorial<br />

Research Reports, March 19, 1947. Ma interessante per alcuni rilievi<br />

procedurali è pure la relazione c< of the Senate Committee on Rules<br />

and Administration with Respect io Amending the Cloture Rule, S. Rept<br />

N. 1256, 82d Cong., 2d cess. pp. 16-18.<br />

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244 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Come si può ben immaginare questa proposta provocò un<br />

ostruzionismo che fu forse il peggiore nella storia del Senato e<br />

che si protrasse sino al 17 marzo dello stesso anno (’9.<br />

I1 senatore Russel della Georgia insieme ad una pattuglia<br />

di colleghi sudisti occupò gran parte del tempo disponibile discutendo<br />

sui pro e sui contro del programma presidenziale sui<br />

diritti civili che non rappresentava, tra l’altro, nemmeno la<br />

questione pendente davanti al Senato. Ciascuno si rese conto<br />

quanto una più rigida procedura nella adozione della chiusura<br />

avrebbe facilitato la discussione di questo programma.<br />

Gli ostruzionisti erano fra l’altro appoggiati da una quindicina<br />

di senatori i quali pronunziarono lunghi discorsi su soggetti<br />

assolutamente irrilevanti per l’emendamento proposto per<br />

la chiusura. Nel decimo giorno di ostruzionismo il senatore<br />

Lucas propose di chiudere il dibattito sulla mozione di approvazione<br />

di una risoluzione che proponeva l’emendamento alla<br />

regola della chiusura (”) trentadue senatori immediatamente<br />

lo seguirono presentando una petizione a questo scopo.<br />

Immediatamente il senatore Russell presentò a sua volta<br />

una mozione d’ordine per riaffermare che il dibattito sulla mozione<br />

di approvazione della risoluzione non avrebbe potuto cadere<br />

sotto l’applicazione della Rule XXII, poichk quest’ultima<br />

poteva essere disposta solo per le cc misure pendenti ». In una<br />

sessione che toccò punte di notevole tensione, nella notte del<br />

10 marzo, il vice presidente Barkley riuscì a cc sconfiggere l’interpretazione<br />

sostenuta dal senatore Russel» (m). Quest’ultimo<br />

(’*) Per un’ampia discussione sui pro e contro della questione (emendamenti<br />

alla ((Cloture Rule»), Cfr. Hearings on the Limitation of Debate<br />

in the Senate, January, 1949, and October 1951, S. Rept, n. 69, 81 st Cong.,<br />

1st sess., and S. Rept n. 1256, 82d Cong., 2d sess.<br />

(”) Cfr. GALLOWAY, OP. cit., 562.<br />

(*O) Cfr. R. YOU~C, the American Congress, cit., 140-141. Occorre ricordare<br />

che allorchè la procedura della chiusura venne globalmente<br />

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Il problema dell‘ostruzionismo nel Senato americano 245<br />

tuttavia non desistette dalla propria opposizone, tanto da appellarsi<br />

alla decisione dell’intero Senato che ebbe il potere di<br />

decidere, con semplice voto di maggioranza se Barkley avesse<br />

o no ragione.<br />

I1 giorno seguente il Senato, con voto di 46 a 41 sconfisse<br />

la decisione del vicepresidente dopo aver respinto una mozione<br />

che fissava l’appello con lo stesso voto. Venticinque democratici<br />

e sedici repubblicani votarono a favore di Barkley ; ventitrè<br />

democratici e ventitrè repubblicani votarono contro di<br />

lui: uno scarto di tre voti avrebbe cambiato il risultato.<br />

In seguito a questa disfatta parlamentare delle forze favorevoli<br />

all’Amministrazione, dovuta ad una coalizione di democratici<br />

del sud e di repubblicani del nord nella quale il senatore<br />

Vandenberg rivestì un ruolo di primo piano, il filibuster continuò<br />

con i senatori Morse, Peffer, Douglas, Kefauver e Humphrey,<br />

i quali pronunziarono memorabili discorsi in favore di<br />

riconsiderata nel 1949, una proposta per porre termine al dibattito con<br />

maggioranza semplice venne sconfitta per ottanta voti a sette. Questo<br />

evi)dentemente indicava che non vi erano allora ancora al Senato appoggi<br />

sufficienti per votare una modifica restrittiva della procedura in vigore.<br />

Al contrario, vi era sempre, in buona misura, un sentimento di<br />

compiaciuto orgoglio per una tradizione che permetteva un dibattito<br />

) (Cong. Record, January 22, 1946,<br />

p. 203). Evidentemente simili interventi, nonostante la dichiarata ed infelice<br />

inflessione retorica, trovavano terreno favorevole e accogliente<br />

disposizione nelle opinioni di molti senatori di quel determinato periodo.<br />

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246 L’ostruzionismo parlamentare<br />

una più liberale chiusura della discussione (”). Nel frattempo si<br />

aprivano negoziati cc dietro la scena >> per giungere a un compromesso<br />

che fu infine varato il 17 marzo con un voto di 63<br />

a 23 (il cosidetto Wherry substitute).<br />

Con quest’ultima misura veniva estesa l’applicazione della<br />

chiusura includendovi anche il dibattito su ogni misura, mozione,<br />

o altra materia pendente davanti al Senato; ma per invocare<br />

la nuova forma di chiusura veniva richiesto il voto favorevole<br />

<strong>dei</strong> due terzi dell’intera assemblea, ciog 64 voti.<br />

Con la nuova procedura la chiusura non può essere applicata<br />

a mozioni o risoluzioni volte a mutare le regole del Senato,<br />

anche se il già illimitato dibattito verrebbe in certo modo<br />

disciplinato dalle mozioni di approvazione degli emendamenti<br />

proposti alle regole stesse (82).<br />

La nuova chiusura introdotta nel 1949 colmò alcune lacune<br />

di quella precedente del 1917 : così, non sarebbe più stato<br />

possibile sotto la nuova procedura organizzare ostruzionismi<br />

nei confronti di mozioni approvanti il Journal del Senato o<br />

nuove misure. Nello stesso tempo la nuova disciplina si mostrò,<br />

sotto un altro punto di vista, ancor più vulnerabile della precedente:<br />

la cc nuova chiusura >> infatti richiedeva una maggioranza<br />

ancora più ampia per essere adottata, poichè si passava<br />

dai due terzi <strong>dei</strong> votanti ai due terzi dell’intero Senato (”).<br />

E’ da rilevare la stretta connessione risultata ben presto evidente,<br />

fra rifarmia della chiusura della discussione e programma governativo<br />

sui diritti civili, fortemente osteggiato dai senatori del Sud. Cfr.<br />

R. BENDINER, c( Battle of Filibuster: New Round Opens >>, in the New York<br />

Times Magazine, September 14, 1952.<br />

(’*) Cong. Record, September 20, 1950, pp. 15548 - 51,<br />

(83) Interessanti rilievi legali in appoggio all’opinione della incostituzionalità<br />

della nuova chiusura furono rivolti da P. WALTER WUTHER,<br />

Hearings on Limitation on Debate in the Senate, before the Senate Committee<br />

un Rules and Administration, 81d Cong. 1st. sess., 147 - 160.<br />

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Il problema dell’ostruzionismo nel Senato americano 247<br />

Nello stesso tempo ogni tentativo per liberalizzare la chiusura<br />

così introdotta sarebbe stato nel futuro soggetto ad ostruzione,<br />

chiudendosi così la porta, forse per sempre, ad una normativa<br />

regolamentare più liberale.<br />

Prima della riforma poi approvata (the wherry substitute),<br />

il Senato respinse l’emendamento Baldwin che prevedeva una<br />

maggioranza di due terzi per la chiusura quando tuttavia non si<br />

fosse trattato di porme di procedura; l’emendamento Myers<br />

che disponeva per la chiusura una u maggioranza costituzionale<br />

cc del Senato; e infine l’emendamento Morse che prevedeva<br />

la chiusura u by a simple majority of a quorum >> (84). Quest’ultimo<br />

emendamento, qualora fosse stato accolto, avrebbe<br />

forse consentito di limitare gli elementi negativi della nuova<br />

riforma che, invece, proprio a causa di tali discutibili aspetti,<br />

si rilevò pressochè inattuabile.<br />

6. Gli argomenti favorevoli e quelli contrari al filibustering nel<br />

Senato nordamericano.<br />

Una netta distinzione di > vi fu a<br />

proposito della questione fondamentale relativa all’opportunità<br />

di modificare o meno le procedure del Senato per prevenire<br />

l‘ostruzionismo. Si susseguirono su questo soggetto, per<br />

intere generazioni, discussioni critiche e acritiche, acute e ingenue.<br />

Nessuno in realtà sembrava difendere l’ostruzione in<br />

tutti i suoi aspetti degenerativi: ma sempre vi furono coloro<br />

che persuasivamente valutarono il suo uso potenziale come<br />

una salvaguardia importante delle funzioni del Senato (9.<br />

(*4) Gfr. GALLOWAY, OP. cit., 563.<br />

(*9 Fra le risultanze emerse nella piattaforma elettorale della Democratic<br />

National Convention nel luglio 1952 contro le


248 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Gli argomenti contro il filibustering possono essere ridotti<br />

a quattro importanti categorie :<br />

i) la maggioranza dev‘essere posta in condizioni di poter legiferare;<br />

2) il Senato dovrebbe legiferare con criteri di efficienza, essendo<br />

per il resto responsabile solo nei confronti del popolo<br />

;<br />

3) l’esperienza passata e verificata anche in altri ordinamenti<br />

dimostra che il dibattito può essere limitato senza risultati<br />

ed effetti antidemocratici ;<br />

4) sulla base di una argomentazione costituzionale, le deliberazioni<br />

dovrebbero essere approvate quando gli yeas and<br />

nays siano stati richiesti nelle forme proprie della tradizione<br />

costituzionale americana (s6).<br />

Anche prescindendo da un’ampia giustificazione giuridica<br />

del principio di maggioranza, sempre fu in vigore negli Stati<br />

Uniti il principio, non scritto, che qualora una decisione debba<br />

essere presa, questa ovviamente dovrebbe sempre provenire<br />

dalla maggioranza e non dalla minoranza : in sostanza, la maggioranza<br />

dovrebbe


Il vroblema dell’ostruzionismo nel Senato americano 249<br />

vanza pubblica, ma è spesso addirittura costretta ad emanare<br />

misure non volute o addirittura apertamente disapprovate.<br />

Le regole del Senato, affermava il vicepresidente Dawes,<br />

pongono > (”}.<br />

Ovviamente se la funzionalità del Senato costituisce un preciso<br />

dovere, non si dovrebbe permettere il vanificarsi del tempo<br />

assegnato alle sedute in ritardi e dilazioni spesso inutili.<br />

Dovrebbe esservi la opportunità di deliberare e, per entrambi,<br />

maggioranza e opposizione, la possibilità di essere<br />

ascoltati, ma nessuno dovrebbe essere indotto a consumare il<br />

tempo dedicato al dibattito esclusivamente a fini di ostruzione;<br />

I1 tempo dedicato alle singole fasi <strong>dei</strong> lavori dovrebbe essere<br />

> (anche se questultimo k principio di difficile<br />

definizione}.<br />

Già Henry Clay una volta approvò il principio che nessuno<br />

dovesse parlare sensibly or usefully or any topic for more<br />

than a quarter of an hour (”).<br />

Se vi è conflitto fra il tempo dedicato al dibattito e quello<br />

riservato al voto, il senatore Lodge dichiarò una volta che<br />

l’azione ’è dovere piu alto della discussione (”’> e Alexander Hamilton,<br />

da parte sua, dichiarava in una forte denuncia della<br />

(%).<br />

(*’) 67 Cong. Record, pag. 3 - Per la verità nessun ostruzionismo nel<br />

Senato degli Stati Uniti sfociò in una confusione procedurale simile a<br />

quella originata dall’ostruzionismo del 1924 nel Senato del Rhode<br />

Island: v. C. C. HUBBARD, c Legislative war in Rhode Island >>, in<br />

National Municipal Review, vol. XIII, sept. 1924, p. 479-480.<br />

(uu) V. Recollections of Thomas Marshall, Indianapolis, 1925, p. 294.<br />

(9 Cfr. H. C. LODGE, c< Obstruction in the Senate >>, the North American<br />

Review, vol. CLVIII (Nov. 1893), pag. 527.<br />

(9 Cfr. H. HAMILTON, The Federalist N. XXII, Lodge, Ed.<br />

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250 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Ovviamente dovrebbe sempre esservi una ragionevole proporzione<br />

nel tempo dedicato alle varie materie pendenti innanzi<br />

al Senato, e dovrebbe evitarsi che troppo ne venga invece<br />

stornato a vantaggio di pochissime misure a causa di indocili<br />

minoranze, lasciando che altre importanti questioni in<br />

calendario vengano approvate con scarsa o nulla ponderazione.<br />

A motivo di un unico filibustering, speciali sessioni del<br />

Congresso si sono a volte rese necessarie per condurre ad approvazione<br />

essenziali misure di carattere finanziario, onde evitare<br />

che ne traesse grave pregiudizio l’intera attività economica<br />

del paese (”).<br />

Inoltre in un sistema costituzionale a sovranità popolare,<br />

qualora l’intera attività di produzione legislativa venisse condizionata<br />

dall‘ostruzionismo si potrebbe ritenere che ogni forma<br />

di responsabilità popolare verrebbe compromessa. La maggioranza<br />

non potrebbe infatti offrire altra scusante ai propri<br />

elettori se non quella che la minoranza ne ha prevenuto l’azione.<br />

Ed Iè chiaramente difficile per una maggioranza che goda del<br />

sostegno popolare nel paese rendere responsabile una minoranza<br />

nel Senato.<br />

Con le troppe frequenti e ingiustificate interruzioni <strong>dei</strong><br />

lavori - com’k stato più volte ripetuto - il Senato perderebbe<br />

infine il rispetto e la fiducia popolare (”). Woodrow Wilson e<br />

Charles G. Dawes furono tra i primi nell’affermare che il Senato<br />

avrebbe dovuto trarre esempio da altri ordinamenti, ri-<br />

(”} Cfr. BURDETTE, OP. cit., 232: c Indeed Filibustering adds to the<br />

multeplicity of Laws, for, inasmuch as Senators as individual or in<br />

small groups threaten to block the legislative process, much legislation<br />

is successful which otherwise would never be enacted ».<br />

(”) I1 senatore George dichiarò addirittura che spesso egli si vedeva<br />

costretto a discutere materie (< che mai avrebbero dovuto avere attinenza<br />

col Senato,, e che non trovano posto nella vita pubblica americana<br />

x (Cong. Record, bsept. 22, 1950, p. 15744 - 49).<br />

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Il problema dell’ostvuzionisnzo nel Senato americano 251<br />

conoscendo che altre grandi Assemblee parlamentari erano<br />

state in grado di limitare il dibattito con benefici risultati. Naturalmente<br />

non mancò mai il tentativo di rinvenire un convincente<br />

fondamento costituzionale per le auspicate riforme procedurali.<br />

Un ingegnoso argomento antiostruzionistico fu escogitato<br />

dal senatore Robert L. Owen dell’Oklahoma. Egli fermò la<br />

sua attenzione su quella affermazione costituzionale secondo<br />

la quale the Yeas and Nays of the Members of either House<br />

on any question shall, at the Desire of one fifth of those Present,<br />

be entered on the Journal (”) e affermò che in questa clausola<br />

la Costituzione garantirebbe l’immediata inclusione a verbale<br />

su domanda di un quinto <strong>dei</strong> membri. Ma la proposta Owen, se<br />

utilizzata, avrebbe potuto distruggere virtualmente ogni dibattito<br />

in Senato.<br />

Una minoranza equivalente a un quinto <strong>dei</strong> membri potrebbe<br />

rifiutare l’illustrazione di un progetto di legge ad opera<br />

dell’oratore designato dalla maggioranza.<br />

Di contro, i principali argomenti in difesa dell’ostruzionismo<br />

sarebbero i seguenti: a) le minoranze posseggono diritti<br />

inalienabili che la maggioranza non dovrebbe schiacciare valendosi<br />

della forza del numero; b) la maggioranza in Senato<br />

non costituisce necessariamente la maggioranza del popolo o<br />

anche degli Stati; c) è divenuto un compito specifico del Senato<br />

controllare accuratamente la produzione legislativa, dovere<br />

questo ineseguibile senza la più ampia libertà di dibattito;<br />

d) in realtà gli ostruzionisti non ostacolano o prevengono<br />

mai una legislazione necessaria, poichè nessuna importante misura<br />

sconfitta con l’ostruzionismo è stata in seguito approvata;<br />

e) è funzione peculiare del Senato agire come organo di<br />

(”) Art. 1, Sec. 5.<br />

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252 L’ostruzionismo parlamentare<br />

controllo dell’esecutivo, responsabilità che sarebbe troppo facilmente<br />

elusa se i senatori potessero risultare esentati dall’obbligo<br />

di intervenire ampiamente su tutte le questioni; f) infine,<br />

la richiesta costituzionale for recording the yeas and nays,<br />

costituirebbe in realtà una protezione ed anzi un riconoscimento<br />

implicito della legittimità delle tattiche dilatorie (g4).<br />

I1 principio secondo il quale le minoranze godono di propri<br />

diritti è una fondamentale.garanzia della ‘Costituzione americana,<br />

non meno del principio secondo il quale la maggioranza<br />

> legiferare (95}; d’altra parte non ’è certamente infrequente<br />

in dottrina il considerare lo stesso Governo come<br />

costituito allo scopo di proteggere le minoranze nei confronti<br />

della maggioranza.<br />

Inoltre vi sono diritti individuali che una maggioranza che<br />

voglia fondarsi sul consenso popolare deve rispettare; i diritti<br />

naturali inalienabili e imprescrittibili sono tuttora un connotato<br />

essenziale della vita politica americana.<br />

La Costituzione contiene del resto ampie garanzie per la<br />

tutela delle minoranze ed anzi numerosi difensori dell’ostruzionismo<br />

ritengono che allorchè una importante garanzia costituzionale<br />

stia per essere violata da una maggioranza, la minoranza<br />

debba opporsi con tutti gli strumenti a sua disposizione<br />

(96).<br />

(94) 52 Cong. Record, p. 3718.<br />

(9a) Cfr. STATE V. ROGERS, 56 N. J. L. 480, 28 Atl. 726 (1894); ROBERTSON<br />

V. SMITH, 109; Ind. 79, 123, 10 nde. 582, 603 (18886).<br />

(96) In effetti i senatori che rappresentavano gli Stati sudisti ritenevano<br />

tipica funzione del Senato la protezione <strong>dei</strong> diritti delle minoranze,<br />

le quali potrebbero altrimenti essere disattesi dai rappresentanti delle<br />

maggioranze popolari della <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Rappresentanti. I1 Senato cioè<br />

dovrebbe mantenere la propria funzione di G Consiglio di revisione >><br />

delle leggi e di agire


Il oroblema dell‘ostruzionismo nel Senato americano 253<br />

Indubbiamente, accanto a questi motivi, occorre considerare<br />

anche la particolare posizione <strong>dei</strong> senatori, che può spesso<br />

determinare il ricorso a procedure dilatorie : come giustamente<br />

dichiarava John Sharp Williams del Mississippi : > (”).<br />

Se una minoranza non può trovare protezione nelle procedure<br />

parlamentari, le forze così compresse ed escluse dal gioco<br />

politico , North American<br />

Review, August 1898, 179.<br />

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254 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Sovente avviene che le maggioranze al Senato non si conformino<br />

all’opinione delle maggioranze popolari che pure pretendono<br />

ed affermano di rappresentare (’”. Frequentemente<br />

l’opinione popolare intorno ad una particolare questione non<br />

è stata chiaramente formulata o, se lo è stata, non è spesso<br />

stata efficacemente espressa.<br />

D’altra parte, per la necessaria formazione ed espressione<br />

della pubblica opinione, almeno per un determinato periodo di<br />

tempo, l’informazione e la discussione parlamentare si rende<br />

quasi sempre indispensabile. A queste esigenze risponde in<br />

parte un prolungato dibattito al Senato, e l’ostruzione sovente<br />

può prevenire l’azione di una maggioranza che intendesse porsi<br />

al di fuori della genuina volontà popolare.<br />

Spesso queste battaglie parlamentari informano il pubblico<br />

di proposte o misure sulla cui opportunità potrebbero<br />

nutrirsi seri dubbi e che senza un risveglio dell’interesse e<br />

della coscienza popolare sarebbe impossibile contrastare o<br />

modificare (”). Anche nel caso inoltre di appoggio dell’opinione<br />

pubblica al provvedimento proposto, un maggior lasso di<br />

tempo da utilizzare nella discussione può rendersi necessario in<br />

considerazione di aspetti forse trascurati e per un chiaro mandato<br />

popolare.<br />

(9*) I1 MCCONACHIE, (op. cit., 264-3001, già nel 1898 scriveva


I1 problema dell’ostruzionismo nel Senato americano 255<br />

Può accadere che in alcune particolari sessioni del Congresso<br />

una maggioranza non possa considerarsi rappresentativa<br />

nè della volontà popolare, nè della volontà della maggioranza<br />

degli Stati : caso non infrequente prima dell’introduzione<br />

del Twentieth Amendment e che tuttora potrebbe ripresentarsi<br />

(loo). ‘Si& affermato che a volte una maggioranza in Senato<br />

può rappresentare una minoranza nella popolazione del<br />

paese : a causa della > degli Stati, questa<br />

possibilità è inevitabile. D’altra parte un piccolo gruppo di<br />

senatori di alcuni popolosi Stati possono rappresentare una<br />

reale maggioranza popolare e a volte simili minoranze al Senato<br />

fecero valere tale argomento, non rinunziando ad avere<br />

una voce determinante nei pubblici affari. Ancor più preoccupante<br />

il caso in cui, a causa di vacanza nella rappresentanza di<br />

alcuni Stati, vi 6 una maggioranza che può esercitare un controllo<br />

anche solo > sui lavori dell’Assemblea.<br />

Giustamente si è detto che maggioranze non rappresentative<br />

e temporanee costituscono altrettante serie giustificazioni<br />

per l’ostruzionismo (‘O’).<br />

Una chiara maggioranza nel Senato può trovarsi ad agire<br />

sotto la pressione di una minoranza di leaders o di influenze<br />

esterne, e i difensori dell’ostruzionismo ritengono che in simili<br />

condizioni la legislazione proposta dovrebbe essere combattuta<br />

con ogni strumento procedurale. Se ad esempio prevalesse<br />

un CLZMCUS system formalmente o informalmente, una semplice<br />

> (forse una<br />

(‘Oo) In tal senso anche GALLOWAY, OP. cit., 566.<br />

(ID*) ALBEN W. BARKLEY, x The Majority Leader in the Legislative<br />

Process )>, cit., 38-48. Per un’ampia descrizione <strong>dei</strong> Floor Leaders del<br />

Senato, v. F. M. RIDDICK, The United States Congress: Organization and<br />

Procedure, cit., 88-100.<br />

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258 L’ostruzionismo parlamentare<br />

dell’inizio dell’ostruzionismo. Vi sono anche provvedimenti che<br />

per la particolare struttura e le inevitabili connessioni con altre<br />

aisure non potrebbero essere ripresentati, almeno a breve termine,<br />

senza rimettere in discussione precedenti accordi.<br />

Non si potrebbe d’altronde neppure tentare un serio ed<br />

equilibrato esame degli effetti, anche indiretti, dell’ostruzionismo<br />

senza tener conto <strong>dei</strong> progetti di legge respinti in seguito<br />

a pressioni e minacce di minoranze organizzate, o bloccati nell’iter<br />

parlamentare dall’ostruzionismo delle opposizioni, che<br />

aveva provocato la scadenza del tempo-limite per una ragionevole<br />

discussione in Assemblea.<br />

Si è insistito spesso nell’affermare che un filibuster non<br />

impedisce al Senato di portare a termine il necessario lavoro<br />

legislativo pendente in attesa della definitiva approvazione, anche<br />

considerando che una grande parte della normale attività<br />

legislativa al Senato .è condizionata da accordi sulle votazioni<br />

e dalla regola dell’unanime consenso (’”). Vi è tuttavia una<br />

parte della dottrina la quale ritiene che la sola vera sanzione<br />

alla violazione delle regole procedurali (siano esse in forma<br />

espressa o di natura consuetudinaria), oonsisterebbe


Il problenia dell’ostruzionismo nel Senato americano 259<br />

privilegio riservato ai singoli senatori di poter dibattere gli<br />

argomenti da loro stessi scelti, il Senato si pone come il solo,<br />

fondamentale organo di controllo delle attività di Governo. Questo<br />

potere verrebbe certamente limitato se si eliminasse completamente<br />

ogni cc possibilità >> di ricorso all’ostruzionismo.<br />

Certamente qualora le minoranze nutrano il ragionevole<br />

dubbio che l’indirizzo politico governativo non costituisca più la<br />

corretta espressione della volontà popolare, sono attualmente<br />

in condizioni di servirsi delle procedure necessarie (inchieste,<br />

mozioni, interrogazioni) per porre l’amministrazione in serio<br />

imbarazzo .<br />

si hanno esempi di organizzate minoranze in grado di bloccare<br />

addirittura l’intero programma legislativo innanzi al Senato<br />

mediante inchieste che produssero effetti politicamente<br />

assai rilevanti nei confronti della maggioranza e talora anche<br />

dell’esecutivo. A tale riguardo si ritenne, non sempre a torto,<br />

che la libertà di parola al Senato, incoraggiando la necessaria<br />

pubblicità negli affari di Governo, rappresenti una necessaria<br />

garanzia di libertà (Io8).<br />

Inoltre gli ostruzionisti non rinunziarono mai a giustificare<br />

la loro particolare strategia ricorrendo alla Costituzione<br />

e in particolare alla regola che prevede la registrazione degli<br />

yeas and nays nel Journal su richiesta di un quinto <strong>dei</strong><br />

membri presenti. Quest’ultima disposizione fu infatti considerata<br />

come una > diretta ad autorizzare<br />

in determinati casi, le minoranze a ricorrere alle procedure<br />

dilatorie (’”).<br />

(‘O8) Cfr. LINDSAY ROGERS, The American Senate, New York 1926,<br />

spec. cap. VI - VIII.<br />

(‘O9) JAMES MADISON, The Debates in the Federal Convention of 1787,<br />

Untand Scott ed., New York 1920, 379.<br />

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260 L‘ostruzionismo parlamenture<br />

Qualunque interpretazione si voglia accogliere della norma<br />

(ll0) è evidente che lo SCOPO primario da essa perseguito è<br />

la pubblicità del procedimento legislativo. La Costituzione del<br />

resto non limita la votazione solo alla


Il problema dell‘ostruzionismo nel Senato americano 261<br />

mente la maggioranza come nel caso dell’Aldrich Wreeland<br />

Curreficy Bill obstruction; che gli ostruzionisti fossero in numero<br />

minore che non nelle precedenti battaglie parlamentari;<br />

e infine che la situazione parlamentare si presentasse particolarmente<br />

favorevole all’introduzione di misure restrittive del<br />

dibattito considerando anche la disposizione favorevole <strong>dei</strong><br />

leaders della maggioranza del Senato (llZ).<br />

Gli inizi del 1900 presentarono in effetti condizioni singolarmente<br />

favorevoli al filibustering : il sorgere di improvvisi e<br />

talora violenti conflitti sociali complicati da una crescente<br />

quantità e varietà della legislazione, il diminuito ossequio del<br />

Senato alle tradizionali regole della dignità e del fair pZay parlamentare<br />

e, infine, l’elezione di senatori assai più esperti sulle<br />

tattiche dilatorie, furono tutti motivi determinanti del fenomeno.<br />

Dopo le più recenti modifiche al regolamento è agevole constatare<br />

che se l’efficacia dell’one-man obstruction è quasi scomparsa,<br />

così non può dirsi a proposito del numero o <strong>dei</strong> successi<br />

di quegli ostruzionismi condotti da un largo e organizzato<br />

gruppo di senatori. Pertanto è assai dubbio che si verrà<br />

mai a capo delle difficoltà create con l’ostruzionismo, almeno<br />

sino a quando la struttura e le funzioni del Senato permarranno<br />

immutate (Il3).<br />

In effetti i senatori hanno sempre considerato il potenziale<br />

uso del potere di ricorrere all’ostruzione come uno strumento<br />

procedurale troppo opportuno per poterne prescindere : almeno<br />

per tutto il tempo in cui le altre regole procedurali del Senato<br />

non subiranno mutamenti sostanziali, l’unica riforma ve-<br />

(”*) ROBERT LUCE, Legislative Procedure, Boston 1922, 296 - 302; L.<br />

ROGERS, OP. cit., 182 - 90.<br />

(’13) V. interessanti spunti in W. WILLOUGHBY, Principles of Legislative<br />

Organization and Administration, Washington 1934, 493-500,<br />

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262 L’ostruzionismo parlamentare<br />

ramente utile potrebbe consistere nell’adottare un sistema di<br />

majority cloture applicabile ad una particolare misura dopo<br />

un > (ma riferito in realtà ad un numero<br />

minimo di giorni). L’introduzione di un correttivo di tal genere<br />

non potrebbe certo portare all’eliminazione dell’ostruzionismo,<br />

ma renderebbe solo l’azione del Senato più spedita e più conforme<br />

alla volontà di una maggioranza. Non bisogna tuttavia<br />

dimenticare che il problema delle tattiche dilatorie esisterà in<br />

qualche misura sino a quando e solo in quanto permanga un<br />

latente stato di conflitto ,(anche solo potenziale} fra maggioranza<br />

e minoranza (Il4).<br />

La soluzione finale del problema dell’ostruzionismo, anche<br />

per il Senato americano, non potrà certo trovare posto interamente<br />

in un gruppo di nuove regole di procedura, per quanto<br />

opportune ed efficaci possano in seguito rivelarsi (‘I5).<br />

Rimanendo sul mero terreno procedurale le tattiche dilatorie<br />

potrebbero essere agevolmente stroncate se solo il Senato<br />

desiderasse farlo: in primo luogo adottando la regola<br />

che dibattito ed emendamenti debbano essere pertinenti al<br />

soggetto in discussione; in secondo luogo emendando la Rule<br />

XXZI allo scopo di prevedere la chiusura della discussione<br />

o a maggioranza <strong>dei</strong> membri del Senato o a maggioranza <strong>dei</strong><br />

presenti, da applicarsi ad ogni mozione, misura o altra materia<br />

pendente, e includendo anche le risoluzioni per emendare<br />

le regole stesse, dopo un dibattito illimitato per un determi-<br />

(‘I4) P. H. DOUGLAS, Real Wages in the United States, 1890-1926, New<br />

York 1930, 572 ss.; RUDOLF SMEND, Vevfassung und Vevfassungsveckt,<br />

Munchen 1928, 35 e 36; inaltre v. The Works of John Calkoun, New<br />

York 1883, 22. E del Calhoun la frase: (( Nè la religione, nè l’educazione<br />

possono tenere a freno la forte tendenza della maggioranza numerica<br />

a corrompere i popoli ed a far abbassare il loro livello morale ».<br />

(9 Sono queste4le conclusioni cui giunge anche il BURDETTE, op.<br />

cit.. 239 - 240.<br />

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Il problema dell‘ostruzionìsmo nel Senato americano 263<br />

nato numero di giorni (l19). Ma su una riforma della cloture rule<br />

pesano, ovviamente, anche considerazioni di opportunità politica<br />

(basti pensare che la riforma nella procedura del Senato,<br />

nel senso dell’adozione della majority cloture, fu per<br />

lunghi anni considerata un preludio necessario ed anzi essenziale<br />

per il passaggio della legge sui diritti civili) (9. 11<br />

punto centrale del problema fu certamente individuato da<br />

Rabbi Stephen S. Wise in una lettera al The New York Times :<br />

(( No change in the cloture rule will be possible, even with an<br />

aroused and informed public opinion, without defeating at<br />

least one more filibuster through the process of attrition.<br />

Practically, this means that a motion to change the rules must<br />

be taken up in the Senate an a time when no other business<br />

remains to be delayed. The Senate must be held in continuous<br />

session until the filibusterers have talked themselves out >> (ll*).<br />

La regola della rilevanza k stata frequentemente sollecitata<br />

anche in anni recenti; fra gli altri, dai senatori Hendrickson,<br />

Lehman, Morse, Douglas e Humphrey. Anche in mancanza dell’adozione<br />

di tale regola, sarebbe probabilmente stato sufficiente<br />

per il presiding officer invertire il precedente stabilito<br />

già nel 1872, secondo cui un senatore non potev-. essere richiamato<br />

all’ordine per irrilevanza nel dibattito.<br />

L’adozione della chiusura votata a maggioranza incontra<br />

tuttora, per i motivi più volte ricordati, ostacoli che non sono<br />

(lI6) GALLOWAY, OP. cit., 570 ss.<br />

(9 Particolarmente ostile sin dall’inizio a questa legislazione fu il<br />

Calhoun (v. The Wouks of John Calhoun, New York 1883, 50 ss.). Questi<br />

fu una singolare figura politico religiosa che per lunghi anni rivestì un<br />

ruolo di primo piano fra i democratici degli Stati del Sud. Egli viveva<br />

nel continua timore di vedere abolita la schiavitù per effetto di una<br />

decisione di maggioranza degli altri Stati. Anche se tale abolizione era<br />

possibile solo con un’applosita modifica costituzionale essa rappresentò<br />

ugualmente un timore costante per alcuni Stati sudisti.<br />

(I1*) New York Times, march 22, 1949.<br />

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264 L’ostruzionismo parlamentare<br />

certo solo di natura procedurale: ma il principio di maggioranza<br />

potrebbe ugualmente divenire una prassi operantc nel<br />

Senato degli Stati Uniti se la maggioranza dell’organo, con<br />

l’assistenza della presidenza, decidesse di volerne l’attuazione<br />

(Il9).<br />

Questo potrebbe essere fatto mediante l’adozione delle norme<br />

procedurali del Senato all’apertura del nuovo Congresso,<br />

includendo una nuova o emendata Rule XXZZ, sul fondamento<br />

della teoria secondo cui il Senato non >è in realtà un corpo continuo<br />

e che le norme di un Senato non possono vincolare il<br />

Senato successivo. In tal modo è chiaro che il potere di una<br />

minoranza di ricorrere all’ostruzione potrebbe essere praticamente<br />

eliminato con una semplice votazione a maggioranza<br />

(’”).<br />

Di comparativo interesse a tale proposito è una disposizione<br />

emanata e perfezionata per affrontare l’ostruzionismo<br />

nella <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni britannica. Con il metodo detto del-<br />

l’allocation of time giorni ed ore sono rigidamente suddivisi<br />

per ciascuna fase della discussione di una legge (‘*I). In<br />

Commissione e nella fase di relazione del progetto, un notevole<br />

numero di articoli, con tutti gli emendamenti presentati, vengono<br />

esaminati entro un limitato periodo di tempo.<br />

Nessun’altra questione o provvedimento può interferire<br />

con il raggiungimento di tutti gli obiettivi fissati per ciascun<br />

(I”) GALLOWAY, OP. cit., 569.<br />

(Izo) I


11 problema dell’ostuuzionismo nel Senato americano 265<br />

spazio di tempo assegnato alle varie fasi della procedura di<br />

approvazione della legge.<br />

Questa efficace procedura, chiamata > dalla Francia e trovò la sua prima importante<br />

applicazione nella <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni britannica per fronteggiare<br />

l’ostruzionismo irlandese al Coercion Bill del 1881.<br />

Il suo uso andrebbe utilmente coordinato con un potere<br />

discrezionale dello Speaker nel o come una oltraggiosa violazione del democratico principio<br />

di maggioranza, se non addirittura <strong>dei</strong> diritti dell’uomo.<br />

Altri invece mostrano di ritenere che l’ostruzionismo debba<br />

essere tollerato quando venga usato per prevenire l’approvazione<br />

di leggi che, come quelle sui diritti civili, siano profondamente<br />

contrastate o impopolari in particolari regioni del paese<br />

Ancora, si è anche argomentato con un certo fondamento,<br />

che il ricorso all’ostruzionismo nel Senato americano sarebbe<br />

giustificabile quando una importante questione, di rilievo<br />

costituzionale venisse sollevata o quando una maggioranza<br />

tentasse ripetutamente di violare o sconvolgere l’intero<br />

(I“) Cfr. fra i molti, BROMHEAS, Tite Guillotine in The House of Commons,<br />

in Parl. Affairs, 443 ss.<br />

(Iz) GALLOWAY, OP. cit., 570.<br />

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266 L'ostruzionismo parlamentare<br />

ordinamento degli Stati Uniti. In tali circostanze i senatori nella<br />

loro qualità di rappresentanti degli Stati al Congresso avrebbero<br />

non solo il diritto ma bensì il dovere di proteggere con<br />

ogni mezzo a loro disposizione i diritti di sovranità di questi<br />

ultimi ('").<br />

R. YOUNG, The American Congress, cit., 144 - 145.<br />

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PARTE SECONDA<br />

L’OSTRUZIONISMO PARLAMENTARE<br />

E I POSSIBILI RIMEDI<br />

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i<br />

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CAPITOLO VI1<br />

LE PROCEDURE PARLAMENTARI<br />

E L'OSTRUZIONIS~MO<br />

SOMMARIO: 1) Le normali procedure parlamentari dilatorie. - 2) Strumenti<br />

procedurali antiostruzionistici previsti dai regolamenti parlamentari.<br />

- 3) Procedure dirette a limitare il dibattito parlamentare.<br />

- 4) Disciplina della discussione; a) limitazione del diritto di parola;<br />

b) il potere disciplinare nelle Assemblee.<br />

i. Le normali procedure parlamentari dilatorie.<br />

La procedura parlamentare pone in effetti a disposizione<br />

di tutte le parti partecipanti al (( gioco parlamentare », oltre<br />

al diritto di parola e al diritto di emendamento, un vero e proprio<br />

complesso di mezzi tecnici destinati, in linea di principio,<br />

a garantire un esame serio e leale <strong>dei</strong> lavori, la cui utilizzazione<br />

può tuttavia essere sovente stornata dai fini istituzionali<br />

per assumere, in determinati casi, la forma di una vera<br />

e propria ostruzione (l).<br />

(I) Cfr. CAMPION e LIDDERDALE, La procédure parlementaire en Europe,<br />

1955, cit., 11. La maggior parte <strong>dei</strong> Parlamenti conoscono infatti<br />

vari strumenti tecnici per rinviare o anche bloccare la decisione finale<br />

sul progetto o provvedimento in discussione: la mozione di aggiorna-<br />

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270 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Un rapido sguardo alle varie procedure in vigore in diversi<br />

ordinamenti consente di rilevare che, ad eccezione di<br />

Israele e della Svezia, tutte le Assemblee sono in possesso di<br />

mezzi che consentono di evitare o di ritardare il momento<br />

della decisione finale (*). Gli strumenti più frequenti, a tale<br />

riguardo, sono i seguenti:<br />

a) La mozione d’aggiornamento, utilizzata praticamente in<br />

tutte le Assemblee : essa consente di richiedere sia il rinvio del<br />

dibattito sine die, sia il rinvio limitatamente al decorso di un<br />

certo periodo di tempo, sia subordinatamente alla realizzazione<br />

di determinate condizioni, come la raccolta di informazioni<br />

(dopo diffusione del testo) o di suggerimenti di altre<br />

Assemblee od organismi (3). Nel Parlamento finlandese esiste<br />

un aggiornamento di un carattere particolare: a domanda di<br />

un terzo <strong>dei</strong> deputati l’adozione definitiva di un progetto può,<br />

mento del dibattito, la pregiudiziale e il rinvio in commissione sono gli<br />

strumenti più usati, anche se le caratteristiche procedurali delle singole<br />

Assemblee rendono talora possibile escogitare altri mezzi dilatori di<br />

carattere particolare. In Danimarca è prevista una mozione che permette<br />

il passaggio al punto seguente dell’ordine del giorno, e una tecnica assai<br />

simile è prevista nella <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni britannica per il


Le procedure parlamentari e l'ostruzionismo 27 1<br />

dopo il suo esame in terza lettura, restare sospesa sino alla<br />

prima sessione ordinaria immediatamente scpente alle elezioni<br />

generali (">.<br />

b) La domanda di rinvio in commissione, procedimento<br />

ugualmente molto comune che si esercita con tanta maggiore<br />

facilità quante maggiori sono le attribuzioni riservate alle<br />

commissioni, può trovare sufficiente giustificazione nel motivo<br />

che alcuni aspetti del testo sono stati valutati in maniera<br />

insufficiente dalla commissione competente o devono essere<br />

sottomessi, a titolo consultivo, ad altre commissioni (').<br />

c) La


272 L’ostruzionismo parlamentare<br />

d) Le proposte di modiafìca dell’ordine del giorno il cui effetto<br />

è in pratica analogo; esse assumono nella Germania Federale,<br />

in Danimarca, Islanda e Indonesia, la forma di mozioni<br />

tendenti al c passaggio al punto seguente )) e, in Italia, quella<br />

di mozione di u passaggio all’ordine del giorno >> f’). Nella Germania<br />

Federale, una regolamentazione restrittiva limita l’impiego<br />

di questa procedura, considerata in forma particolarmente<br />

rigorosa {s).<br />

La minoranza ha la possibilità, in particolare, e quando<br />

nessuna regola vi si opponga, di ricorrere alla moltiplicazione<br />

degli emendamenti (g) o, più semplicemente ancora, al prolun-<br />

(‘) Cfr. MOHRHFF, La discussione parlamentare, voce nel Noviss.<br />

Dig. It., cit., 1110-1111.<br />

(O) Cfr. Regolamenti Parlamentari <strong>dei</strong> Paesi della Comunztà Europea,<br />

a cura del Segretario Generale Ufficio Studi Legislativi del Senato,<br />

1960, 592-593. E’ da notarsi che contrariamente a quanto disposto dal<br />

primo comma del par. 25 del Reg. della Dieta Federale (. I1 Presidente<br />

stabilisce esso stesso la data e l’ordine del giorno delle sedute, quando<br />

il Bundestag lo autorizza a farlo o quando il medesimo non possa de<br />

liberare per mancanza del numero legale o per altra causa .) è invalsa<br />

la prassi in base alla quale l’ordine del giorno ‘<strong>dei</strong> lavori dell’Assemblea<br />

è concordato in sede di Consiglio degli anziani.<br />

I1 terzo comma del par. 26 dispone u Le questioni che non siano<br />

iscritte all’ordine del giorno possono essere discusse soltanto se non vi<br />

si oppongono cinque deputati o se il presente Regolamento ne ammette<br />

la discussione fuori ordine del giorno>,. Tuttavia, è importante al riguardo<br />

notare che in base ad un accordo raggiunto il 26 aprile 1955 in<br />

sede di Consiglio degli anziani, si è convenuto che in mancanza di unanimità<br />

nel Consiglio circa l’iscrizione o meno di una questione all’ordine<br />

del giorno ogni deputato possa chiedere l’iscrizione di tale questione al<br />

momento in cui viene chiamato il primo punto dell’ordine del giorno.<br />

In tal caso la decisione spetta all’Assemblea, in deroga al terzo comma<br />

del par. 26 della Dieta Federale.<br />

(9) Su questa celebre forma di tattica ostruzionistica, v. NIGRO,<br />

(op. cit., 391 ss.):


Le procedure parlamentari e l’ostruzionismo 273<br />

gamento oltre misura della durata degli interventi di ognuno<br />

<strong>dei</strong> suoi oratori (‘O). E’ assai noto al riguardo l’esempio famoso<br />

del filibustering del Senato nordamericano, in cui è in pratica<br />

permesso ad ogni senatore di occupare la tribuna per tut-<br />

essere infiniti, come infiniti sono i numeri, e così via. Naturalmente il<br />

semplice fatto della presentazione di numerosi emendamenti non riuscirebbe<br />

a costituire per sè stesso un intralcio, quando fosse agevole all’Assemblea<br />

di sbarazzarsene eliminandoli del tutto, oppure conglobandoli:<br />

ma l’ostruzionismo vero e proprio consiste nella frequenza e<br />

lunghezza <strong>dei</strong> discoi-si a cui possono dar luogo, e nella richiesta di complicati<br />

metodi di votazione che finiscono per assorbire una infinità di<br />

tempo in un lavoro sterile ed esasperante ».<br />

Furono gli affiliati della ) ebbe ragione di tanta pertinacia<br />

e di questi non ne furono discussi che una parte soltanto: purtuttavia<br />

anche ricorrendo alla falcidia dogli emendamenti la legge non<br />

rimase pochi giorni in anticamera, prima di essere approvata. Così fu<br />

anche il sistema del > che ebbe ragione <strong>dei</strong> numerosi emendamenti<br />

presentati sul progetto dell’Home rule di Asquith nel 1912, e di<br />

164 ne furono discussi solo 14.<br />

(‘O) Non vi è dubbio che nei più clamorosi casi di ostruzionismo<br />

parlamentare si prese terribilmente alla lettera la celebre affermazione<br />

di Stuart Mill il quale, nell’intento ‘di replicare alle critiche, assai superficiali,<br />

<strong>dei</strong> primi avversari delle Assemblee rappresentative, ebbe ad<br />

affermare :


274 L’ostruzionismo parlamentare<br />

to il tempo in cui egli si dimostri in grado di tenersi > (”). Altre forme procedurali, di carattere<br />

più tecnico, sono direttamente originate da una determinata<br />

applicazione delle disposizioni regolamentari. Fra queste le più<br />

rilevanti possono considerarsi :<br />

a) La richiesta di constatazione del quorum nel momento<br />

di procedere ad una votazione, utilizzata particolarmente nella<br />

Repubblica Federale Tedesca, nelle Filippine ed in Turchia<br />

(I*);<br />

b) I richiami al regolamento che, sotto il pretesto di contestare<br />

l’applicazione di alcune particolari disposizioni, forniscono<br />

soprattutto l’occasione e il mezzo per ritardare la discussione<br />

sull’argomento principale : particolarmente frequente<br />

è la loro applicazione in Egitto, Francia e Italia (I3).<br />

c) Le domande di sospensione della seduta (I4);<br />

(”) BURDETTE, OP. cit., passim.<br />

(I*) In realtà si tratta di uno strumento procedurale che ha una<br />

dawero lunga storia dietro di sè: v., per tutti, MASSON, OP. cit., 160-161,<br />

In generale può dirsi che il principale effetto del quorum sia quello<br />

di garantire, almeno teoricamente, una maggioranza relativamente importante<br />

per ciascuna decisione: così, nella maggior parte <strong>dei</strong> casi, questa<br />

maggioranza non può scendere al di sotto di un quarto o di un sesto<br />

<strong>dei</strong> membri di ciascuna Assemblea.<br />

La questione del quorum è di rado sollevata : a) essa non può essere<br />

sollevata automaticamente se non in caso di scrutini che diano luogo<br />

ad un esatto computo <strong>dei</strong> votanti, circostanza che di per sè esclude<br />

tutti i voti N anonimi >> (cioè il numero maggiore); b) quando lo sia volontariamente,<br />

è d’uso non ammettere la richiesta se non quando venga<br />

appoggiata da un certo numero di parlamentari, per evitare, appunto,<br />

una sua utiiizzazione come mezzo di ostruzione.<br />

(b3) Union Interparlamentaire, Parlements, cit., 172.<br />

(“) V., ad esempio, per la Germania, il par. 31 del Regolamento della<br />

Dieta Federale (Btcndestag): u La seduta può essere rinviata prima dell’esaurimento<br />

dell’ordine del giorno solo se la Dieta lo deliberi, su<br />

praposta del Presidente o di almeno trenta deputati presenti >> (V. Z Regolamenti<br />

parlament&, l.”-serie, Giuffrè, 1953, con premessa di MEUCCIO<br />

RUINI, 175). La sospensiva, nel nostro ordinamento può essere proposta<br />

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Le procedure parlamentari e l’ostruzionismo 275<br />

d) Le domande di scrutinio palese, che possono rivestire<br />

differenti formalità a secondo <strong>dei</strong> criteri di votazione utilizzati<br />

(ricorso all’appello nominale nella Germania Federale ; richiesta<br />

di voto per divisione su ciascuna parte del testo in Austria,<br />

> in Francia) (”).<br />

Ovviamente, è soprattutto l’abuso di tutte queste procedure<br />

e particolarmente di quelle teste elencate che determina<br />

l’ostruzionismo in senso tecnico o propriamente regolamentare.<br />

Del resto, quando l’ostruzione si serva in modo esclusivo<br />

delle varie modalità procedurali, relativamente più agevole<br />

risulterà anche l’azione della maggioranza diretta a limitarne<br />

gli effetti. Di fondamentale importanza per definire il carattere<br />

meramente negativo e ostruzionistico di alcune mozioni è<br />

la presenza del carattere ripetitivo o sistematico delle stesse.<br />

In caso contrario, evidentemente, potrebbero costituire solo<br />

con le stesse condizioni di procedura della pregiudiziale. Essa tende a<br />

rinviare la discussione ovvero a ritardare il dibattito su una questione:<br />

occorre rilevare che quando sia stata proposta o respinta la sospensiva,<br />

la pregiudiziale non può più essere proposta. Come del resto è stabilito<br />

dalla consuetudine, il fatto di ohiedere la sospensione - sia pure sine<br />

die - della discussione di un determinato argomento, significa che<br />

della materia si possa discutere, anche se non subito, ciò che è invece<br />

escluso dalla pregiudiziale. Nel caso che la pregiudiziale venga respinta,<br />

la sospensiva può sempre essere sollevata in quanto proposta meno<br />

radicale.<br />

Occorre inoltre chiaramente distinguere la sospensiva, ohe è rinvio<br />

a tempo indeterminato (fino a che, cioè, l’oggetto della discussione non<br />

sia nuovamente iscritto all’ordine del giorno) dal rinvio pure e semplice,<br />

che è, di norma, a data determinata (o ad altra sede, ad altro<br />

argomento, cioè, di cui la <strong>Camera</strong>, sia già investita o si presume sarà<br />

investita entro breve termine). E’ di questo tipo il rinvio di un articolo<br />

o di un emendamento, {mentre la sospensiva, come la pregiudiziale,<br />

non può essere opposta ad emendamento) ad altra parte dello stesso disegno<br />

di legge. Cfr. Sull’azione di questi istituti, v. ASTRALDI e COSENTINO,<br />

OP. cit., 160.<br />

(9 CAMPION e LIDDERDALE, La Procédure Parlementaire en Europe,<br />

cit., 12.<br />

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276 L’ostruzionismo parlamentare<br />

un mezzo per consacrare talune prese di posizione non sempre<br />

destinate a sfociare in un fenomeno ostruzionistico.<br />

Così le Assemblee in Albania, Bulgaria e URSS, pur consentendo<br />

le mozioni di aggiornamento, ignorano totalmente la<br />

pratica dell’ostruzionismo.<br />

2. Strumenti procedurali antiostruzionistici previsti dai regolamenti<br />

parlamentari.<br />

In ogni caso, in presenza di un abuso caratterizzato è sempre<br />

possibile trovare opportuni strumenti di difesa. Possiamo<br />

considerarli separatamente e in particolare possono consistere :<br />

1) Nei poteri disciplinari riconosciuti dai regolamenti ai<br />

Presidenti e particolarmente agli Speakers, i quali hanno talvolta<br />

il diritto di dichiarare certe mozioni > quando<br />

siano contrarie se non alla lettera, quanto meno allo spirito<br />

del regolamento (come avviene, ad esempio, in India) (16);<br />

2) Oppure, più sovente, nei poteri e nelle intenzioni della<br />

maggioranza che può sempre respingere le mozioni che man<br />

mano vengono presentate a scopo dilatorio dalle minoranze,<br />

senza tuttavia che ciò porti in alcun modo ad una semplificazione<br />

o meglio ad una limitazione del dibattito. Vi possono<br />

(I6) Cfr. LAUNDY, ap. cit., 414 ss. Ampi poteri discrezionali sono conferiti<br />

dagli Standing Orders della <strong>Camera</strong> del Popolo indiana allo Speaker.<br />

Ad esempio, Io Standing Order 66 recita: G The Speaker shall decide<br />

whether a question or a part thereof is or is not admissible under<br />

these rules and may disallow any question or part thered when in his<br />

opinion it is an abuse of the right of questioning or calculated to<br />

obstruat or prejudicially affect the procedure of the House or is in<br />

contravention of these rules ». Ma cfr. LAL A.B., The Indian Parliament,<br />

Chaitanya PublishiTg House, Ailahabad, 1956 ; MORRIS-JONES, Parliament<br />

in India, Longmans Grep, 1957 ; MUKERJEA A.R., Parliamentary procedure<br />

in India, Oxford U.P. Bombay, 1958.<br />

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Le procedure parlamentari e i’ostruzionismo 271<br />

tuttavia essere procedimenti più energici : in Francia, ad esempio,<br />

la maggioranza può opporre a tutte le mozioni dilatorie<br />

un’unica mozione generale che ne dichiari l’irricevibilità ( 17);<br />

In Lussemburgo e soprattutto nel Senato degli Stati Uniti, è<br />

attraverso la votazione di una pregiudiziale che la maggioranza<br />

può opporsi alla discussione delle diverse mozioni di procedura<br />

(I*). Nella Germania Federale, il Bundesfag può, in ultima<br />

istanza, decidere a maggioranza <strong>dei</strong> due terzi <strong>dei</strong> membri<br />

presenti di evitare l’applicazione di determinate disposizioni<br />

del regolamento, ponendo così termine alla presentazione di un<br />

numero troppo numeroso di mozioni (I9).<br />

Ostacolare ed eliminare l’ostruzionismo diviene un compito<br />

assai più arduo allorchè l’opposizione ricorra ad quali sono ad esempio, il quorum, la sospensione<br />

di seduta, i richiami al regolamento, gli scrutini di<br />

voto. Per evitarne o anche solo per limitarne l’abuso, alcuni<br />

Parlamenti hanno avuto cura di sottomettere questi incidenti<br />

ad una rigorosa regolamentazione, la cui efficacia non assume<br />

mai un carattere assoluto e generale.<br />

Rimane certo un’ultima e potente arma alla maggioranza<br />

quando voglia limitare drasticamente i dibattiti o troncare i<br />

tentativi di ostruzione, ed k la chiusura della discussione (’O).<br />

(I7) DUGUIT, Traité de droit constitutionnei, I1 ed., IV, Paris 1924,<br />

355 ss.; PUOUDRA e PIERRE, Trattato di Diritto Parlamentare, cit., 536 s.,<br />

PINTO, Bléments de droit constittitionnel, I1 ed. Paris, 1952, 447.<br />

(I8) CORRY e ABRAHAM, Elements of Democratic Government, IV rist.,<br />

New York, 1962, 477 ss.<br />

(”) Cfr. LOWENSTEIN, Verfassungsrecht und Verfassungspraxis der<br />

Vereingten Staaten, cit., 215.<br />

{”) Union Interparlementaire, Parlements, cit., 173 ss. In Italia<br />

l’istituto della chiusura anticipata (art. 70’ Reg. Sen.) ha una lunga<br />

tradizione, risalendo addirittura al Regolamento approvato 1’8 maggio<br />

del 1848: Cfr. LONGI e STF~AMACCI, OP. cit., 141 s. Per un cenno agli ordinamenti<br />

stranieri v. ASTRALDI e COSENTINO, OP. cit., 179 ss.; FINER, The<br />

Theory and Practice of Modern Government, London, 1961, 500 ss.<br />

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278 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Le uniche Assemblee che non prevedono simile procedura<br />

sono quelle in cui la pratica dell’ostruzionismo è rimasta quasi<br />

sconosciuta, e in particolare in Albania, Bulgaria, Spagna (*I),<br />

Finlandia, Svezia, Israele, Svizzera, Cecoslovacchia e URSS.<br />

La chiusura permette ad una maggioranza di porre un termine<br />

ai dibattiti e di passare direttamente al voto sul testo<br />

in discussione. Possono eventualmente essere permesse dichiarazioni<br />

di voto di brevissima durata. La durezza <strong>dei</strong> suoi<br />

effetti esige che il suo impiego venga sottomesso a determinate<br />

condizioni le quali assicurino, in ogni caso, la salvaguardia<br />

essenziale <strong>dei</strong> diritti delle minoranze ,(”). In genere si circonda<br />

la chiusura di determinate rigorose condizioni formali in quasi<br />

tutte le Assemblee: così il diritto di proporla è quasi sempre<br />

riconosciuto esclusivamente al Presidente e allo Speaker, o<br />

ancora, ad un limitato numero di parlamentari.<br />

In Gran Breagna e nei paesi d’influenza parlamentare britannica,<br />

lo Speaker apprezza sovranamente e discrezionalmente<br />

se vi siano o meno le condizioni necessarie affinchk cc la questione<br />

sia posta ora >> (that the question be now put).<br />

Egli può rifiutarsi di metterla ai voti, qualora ritenga che<br />

essa costituisca una illecita e ingiustificata limitazione <strong>dei</strong> diritto<br />

della minoranza. Inoltre, alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni, qualora<br />

la chiusura incontri opposizione, dev’essere appoggiata<br />

da almeno cento deputati (”).<br />

(*I) Cfr. NIGRO, op. cit., 613.<br />

(”) V. ad es. anche certa tradizionale dottrina italiana: FJBRACCIU,<br />

L’ostruzionismo, cit., 408 ss. ; DONATI, Il procedimento dell’approvazione<br />

delle leggi nelle Camere italiane, Macerata 1914, 38 ss., MANCINI e GA-<br />

LEOTTI, Norme e Usi del Pari. Ital., cit., 256; GALEOTTI U., Principi,<br />

cit., 94 ss.<br />

(”) Sulle modalità di tale istituto nel Parlamento inglese, v. ampiamente<br />

CAMPION, Intkoduction to the Procedure of the House of Commons<br />

cit., 186. !.’autore distingue essenzialmente tre tipi di chiusura :<br />

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Le procedure parlamentari e i‘ostruzionismo 279<br />

Questo metodo è frequentemente impiegato anche in altre<br />

Assemblee nelle quali attribuzioni presidenziali sembrano<br />

meno estese : nella Germania Federale, ad esempio, la mozione<br />

di chiusura deve essere presentata da trenta deputati, in Norvegia<br />

da dieci, in Belgio da dieci senatori o da venti deputati<br />

e in Egitto da venti membri della ‘<strong>Camera</strong>. In Austria, Francia<br />

e Turchia ciascuna parlamentare può proporla, ma soltanto<br />

dopo l’awenuta audizione di almeno due oratori di opinione<br />

contraria; in Svizzera può invece essere proposta dopo l’intervento<br />

<strong>dei</strong> portavoce di ogni gruppo nelle tre lingue ufficiali<br />

(”). Talora l’adozione della mozione di chiusura non può<br />

avvenire se non a maggioranza qualificata: ad esempio, due<br />

terzi <strong>dei</strong> voti nel Senato degli Stati Uniti (”) e nel Consiglio<br />

Nazionale Elvetico.<br />

Se pure quasi ovunque prevista, la chiusura non è tuttavia<br />

di utilizzazione frequente. Malgrado tutte le precauzioni d’indole<br />

formale di cui le diverse Assemblee l’hanno da sempre<br />

circondata, essa rischia sovente di trasformarsi in un efficace<br />

strumento diretto esclusivamente a soffocàre l’opposizione,<br />

sollevando in tal modo giustificate perplessità nell’opinione<br />

democratica (”).<br />

I1 problema dell’ostruzionismo, in effetti, oltrepassa spesso<br />

il quadro formale della procedura parlamentare. Esso può<br />

generalmente venire tollerato, o quanto meno giustificato come<br />

procedimento di resistenza legittima, quando una maggioranza<br />

tenti di imporre la propria legge senza alcuna conside-<br />

1) la c simple closure (S.O. No. (29 (I)); u contingent closure (S.O.<br />

N. 29 (2)); c special closure applicable to the Committee and report<br />

stages of bills (S.O. no. 29 (’)).<br />

(”) Union Interparlementaire, Parlements, cit., 173-174.<br />

(”) RIDDCK, OP. cit., 372 ss.<br />

(26) V. per tutti, GALLOWAY, Limitation of Debate in U.S. Senate,<br />

Washington 1948.<br />

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280 L’ostruzionumo parlamentare<br />

razione per i diritti delle minoranze (n). I1 suo principale obiettivo<br />

consiste nel risvegliare l’interesse della pubblica opinione<br />

e in definitiva proprio dal mutevole atteggiarsi di questa, può<br />

dipendere in larga misura la sorte definitiva dell’azione dilatoria<br />

(’*).<br />

Questo dialogo indiretto, sovente provvisorio e oscuro,<br />

che si instaura fra Parlamento e paese, chiarisce in maniera,<br />

definitiva che anche oltre la lettera delle norme procedurali<br />

l’ostruzione trae origine ed ispirazione dal > tuttora riconosciuto nelle moderne democrazie<br />

parlamentari i(”).<br />

Ma se si ammette, in determinate circostanze, una ><br />

legittimità dell’ostruzionismo, non & tuttavia possibile<br />

- partendo da alcune situazioni a volte contingenti o non<br />

prevedibili e comunque non codi’ficabili - auspicarne il riconoscimento<br />

ed anzi la regolamentazione ad opera <strong>dei</strong> regolamenti<br />

parlamentari. Ciò contravverrebbe in modo evidente ad<br />

un principio - altrettanto democratico - secondo il quale,<br />

(”) Cfr. ZELLER, American State Legislatures, cit., 111 ss. ZENKER,<br />

Das Parlamentarismus, cit., 39; SCHWARZ, Die Rechtslehre der Obstruktion,<br />

cit., 34; KOLLER, Die Obstruktion, Zurich, 1910, cit.<br />

(z*) Cfr. JENNINGS, Parliament, cit., 172-173: (< the function of Opposition<br />

is not merely to discredit the Government in the eyes of the<br />

floating vote, but also to induce it to modify its policy. The two purposes<br />

cannot be separated. The Government is as aware as the Opposition<br />

that its authority rest only on the electorate, and that if it wishes to<br />

keep its majority it must maintain its electoral support. The effect of<br />

Opposition criticism is therefore to maintain a close relation between<br />

Government policy and public opinion. The Opposition’s action is one<br />

of enlightened self-interest. In seeking support Cor itself it compels the<br />

Government to maintain its own support. In appealing to public opinion<br />

it compels the Government to rest its policy on public opinion ».<br />

(”) Contra: SAIEIS, Rapporto fiduciario fra Governo e Camere nel<br />

regime parlamentare, cit.: 265 ; MELONI, OP. cit., 173 ss.<br />

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Le procedure parlamentari e l’ostruzionismo 281<br />

nei corpi collegiali, il principio di maggioranza debba comunque<br />

esercitarsi, fermo restando la tutela <strong>dei</strong> diritti essenziali<br />

delle minoranze (30).<br />

3. Procedure dirette a limitare il dibattito parlamentare.<br />

Quasi tutte le Assemblee parlamentari prevedono strumenti<br />

procedurali atti a limitare la durata del dibattito parlamentare.<br />

In particolare per la <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni britannica<br />

e per l’Assemblea francese, tali strumenti si sono mostrati particolarmente<br />

necessari in ragione della importanza numerica<br />

e della continua accumulazione <strong>dei</strong> lavori cui tali organi hanno<br />

dovuto sottoporsi (31).<br />

In via generale la maggior parte delle Assemblee trasferiscono<br />

alla propria maggioranza parlamentare il potere di porre<br />

un termine ai dibattiti. Le più importanti garanzie per la minoranza<br />

consistono nel non consentire, se non alla Presidenza,<br />

o a un numero determinato di parlamentari, il diritto di proporre<br />

la chiusura del dibattito. Così avviene, ad esempio, per<br />

la Danimarca, l’Egitto, i Paesi Bassi o la Norvegia, Paesi nei<br />

quali appunti questo diritto appartiene alla Presidenza o ad<br />

un numero prefissato di Parlamentari, anche se la chiusura è<br />

di non frequente applicazione. Lo stesso avviene in Belgio ed<br />

in Lussemburgo, mentre alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni inglese e nel<br />

Dail irlandese il Presidente può, come si Iè visto, rifiutare una<br />

mozione di chiusura se egli ritenga che costituisca una negazione<br />

<strong>dei</strong> diritti della minoranza.<br />

(9 Così MELONI, OP. cit., 175 ss.<br />

CAMPION e LIDDERDALE, La Procédure Parlementaire en Europe,<br />

cit., 13.<br />

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282 L’ostruzionismo parlamentare<br />

La <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni britannica dispone, nel proprio<br />

regolamento, di altri strumenti per porre termine al dibattito :<br />

il più utilizzato ed efficace, nel caso si tratti di progetto di<br />

legge, è il potere del Presidente di opporsi alla presentazione<br />

di emendamenti di tenore diverso da quelli da lui stesso<br />

scelti (”). Nessun’altra Assemblea ha, sino ad ora, e in tale misura,<br />

trasferito un simile fondamentale potere al proprio Presidente.<br />

Ma converrà esaminare, anche se in forma sintetica, i più<br />

diffusi strumenti procedurali tendenti al (fine di orientare e<br />

limitare la discussione parlamentare vigente in alcune Assemblee<br />

europee.<br />

In Francia essi sono sostanzialmente tre e riguardano la<br />

chiusura (33), la scelta degli emendamenti e la limitazione del<br />

(”) CAMPION, Introduction to the Procedure, cit., 129-131.<br />

(33) E’ da notarsi che in Francia la chiusura era sconosciuta nelle<br />

Assemblee della rivoluzione. Fu introdotto alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong><br />

nel 1814, sotto forma di domanda rivolta dal Presidente dell’Assemblea,<br />

per sapere se si ritenesse abbastanza illuminata (Reg. art. 51 e 52). La<br />

<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Pari riprodusse la disiposizione presso a poco negli stessi termini<br />

(Reg. art. 43). E così in tutte le successive Assemblee. Particolarmente<br />

rilevanti per la limitazione del dibattito sono gli artt. 54 e 55 R.<br />

A. N. (Cfr. Regolamenti Parlamentari <strong>dei</strong> Paesi della Comunità<br />

Europea, cit., 145-146). Attualmente la procedura di chiusura della discussione<br />

in Assemblea Nazionale è prevista dall’art. 57 Reg. A.N.:<br />

Fatta eccezione per le discussioni organizzate in conformità dell’art.<br />

49, quando almeno due oratori, uno in favore ed uno contro, sono intervenuti<br />

nella discussione generale, nella discussione di un articolo o nelle<br />

dichiarazioni di voto, la chiusura immediata di questa fase della discussione<br />

può essere decisa dal Presidente o proposta da un membro dell’Assemblea.<br />

Tuttavia la chiusura delle dichiarazioni di voto sull’intero<br />

provvedimento non può essere deliberata prima ohe un oratore per<br />

Gruppo abbia avuto la facoltà di prendere la parola.<br />

Se la chiusura della discussione generale è proposta da un membro<br />

dell’Assemblea, la parola non può essere accordata che contro la<br />

chiusura e ad un solooratore per la durata massima di cinque minuti. I1<br />

primo degli oratori rimasti iscritti nella discussione, o in mancanza<br />

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Le procedure parlamentari e l'ostruzionismo 283<br />

tempo nella discussione. Per quanto concerne la prima procedura<br />

bisogna anzitutto ricordare che il Presidente al termine<br />

di ciascun dibattito ne dichiara la chiusura e che lo stesso Presidente<br />

ed ogni altro parlamentare può proporlo ad ogni momento<br />

a condizione che almeno due oratori di diverso avviso vi<br />

abbiano preso parte.<br />

La <strong>Camera</strong> deve allora, decidere o respingere la chiusura<br />

tranne nel caso di una discussione generale nel corso della<br />

quale un parlamentare può parlare contro l'ammissione della<br />

chiusura nel termine massimo di cinque minuti.<br />

I1 voto ha luogo per alzata di mano ed è seguito in caso<br />

di necessità da una votazione per alzata e seduta: se il risultato<br />

di quest'ultima è dubbio, la chiusura è respinta. Se invece<br />

viene adottata, vengono ammesse solo le > e qualora egli troncasse in maniera abusiva e<br />

non giustificata i dibattiti che avrebbe dovuto proseguire secondo la<br />

prassi normale, egli si assumerebbe, solo, l'intera responsabilità del<br />

suo intervento ».<br />

(9 Su tali delicate questioni procedurali v. alcuni cenni in G. BERLIA,<br />

Les pouvoirs du Président de la République comme gardien de la Constitution,<br />

R.D.P., 1959, 565. V'è da dire che la procedura di chiusura<br />

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284 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Per quanto riguarda la scelta degli emendamenti, non<br />

spetta alla presidenza un potere discrezionale relativo alla<br />

loro ammissione alla discussione. Ogni emendamento c recevable<br />

>> deve essere discusso qualora il suo autore lo desideri.<br />

In circostanze determinate l’Assemblea ha accettato una<br />

proposta del governo tendente ad ottenere una decisione in<br />

blocco su un certo numero di emendamenti (35).<br />

della discussione, sino alla grande riforma costituzionale del 1958 era<br />

praticamente caduta in desuetudine. Del resto, cam’è stato rilevato da<br />

autorevoli studiosi di procedura parlamentare francese, lo stesso spirito<br />

del nuovo Regolamento e soprattutto l’ampliamento <strong>dei</strong> poteri decisionali<br />

del Presidente sono caratteristici del desiderio di sopprimere<br />

ogni inutile lungaggine procedurale nel dibattito: cfr. BLAMONT, Le Parlement<br />

dans la Constitution de 1958, J.C.A., fasc. 102, n. 114. Al Senato<br />

(art. 38, al. 1), il Presildente non dispone in materia di poteri più estesi<br />

di un qualsiasi altro membro della seconda <strong>Camera</strong>: la chiusura della<br />

discussione non può essere decisa, ma solo proposta.<br />

(35) Il problema dell’estensione <strong>dei</strong> poteri presi’denziali in ordine alla<br />

ricevibilità delle proposte e degli emendamenti pare assai complessa<br />

e non ancora del tutto chiarita in dottrina: v. HAMON et ÉMERI, Chronique<br />

constitutionnel francaise, R.D.P., 1962, 1137 ; ID., Chronique constitutionnel<br />

et pavlementaire francaise, R.D.P. 1963, 974 ss. Gli emendamenti<br />

e i sub-emendamenti che possono essere proposti in occasione della<br />

discussione degli articoli di un progetto o di una proposta sono sovente<br />

fonte di confusione nei dibattiti. Sotto la IV Repubblica, l‘art. 70, al 3<br />

del Regolamento dell’Assemblea Nazionale prevedeva che gli emendamenti<br />

avrebbero potuto essere considerati u ricevibili >> solo quando<br />

non si fossero discostati sostanzialmente dal testo cui si indirizzavano,<br />

ma il 4: al. aggiungeva che la questione della loro ricevibilità, nei<br />

casi contestati, avrebbe dovuto assere sottoposta alla decisione dell’Assemblea<br />

(uguale sistema vigeva per il Consiglio della Repubblica, art.<br />

62, al. 3). Sotto la V Repubblica, invece, conviene distinguere le ipotesi<br />

in cui l’irricevibilità risulti dall’art. 40 della Castituzione, dall’art. 41 o<br />

da altri casi previsti nei Regolamenti.<br />

a) Riguardo questi ultimi, il Senato non ha modificato la procedura<br />

tradizionale (art. 48, al. 3 e 4); al contrario, all’Assemblea nazionale,<br />

ai sensi dell’art. 98, al. 4, i poteri che erano prima devoluti all’Assemblea<br />

stessa si trovano ora nelle mani del Presidente, poichè è ormai<br />

a lui che spetta l’ap‘prezzamento discrezionale sulla ricevibilità degli<br />

emendamenti, nei confronti <strong>dei</strong> progetti e <strong>dei</strong> subemendamenti. Ora, le<br />

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Le procedure parlamentari e l’ostruzionisrno 285<br />

La procedura tipica relativa alla limitazione del tempo da<br />

dedicarsi al dibattito & quella dell’« organisation du àébat<br />

>> (35bis).<br />

regole fissate dal Regolamento sono estremamente restrittive : gli emendamenti<br />

non possono indirizzarsi che ad un solo articolo. I controprogetti<br />

sono presentati sotto forma di emendamenti (articolo per articolo)<br />

al testo in discussione. I subemeadamenti, infine, che non possono essere<br />

emendati, non sono ricevibili se non nella misura in cui non contraddicano<br />

il senso dell’emendamento.<br />

E’ certo che la complessità di simili regole rende il compito della<br />

presidenza difficile e le questioni interpretative assai delicate.<br />

b) D’altra parte potrebbero pure presentarsi casi di irricevibilità di<br />

proposte o di emendamenti conseguenti alla rigida delimitazione di<br />

competenza fra legge e regolamento (artt. 34 e 37 Cost.). In simili casi,<br />

la procedura sarebbe la stessa via all’assemblea nazionale sia al Senato<br />

(artt. 93 R.A.N. e 45 R.S.). Nel caso in cui il Governo ritenesse che una<br />

proposta o un emendamento ricada nell’ambito regolamentare o rientri<br />

in un caso di delegazione accordata ai sensi dell’art. 38, egli potrebbe<br />

opporre l’irricevibilità prendendo a pretesto l’art. 41 al. 1 della Costituzione.<br />

Invece le regole poste con l’art. 93 del Regolamento dell’Assemblea<br />

nazionale in attuazione dell’art. 41 Cost. sarebbero queste:<br />

i) allorchè prima dell’inizio della discussione in seduta pubblica di<br />

una proposta o di un emendamento il Governo opponga l’irricevibilità<br />

ex art. 41, al. 1 della Costituzione, il Presidente può consentire all’irricevibilità<br />

(dopo eventuali consultazioni con il Bureau dell’Assemblea), in<br />

caso contrario egli investirà della questione il Consiglio costituzionale ;<br />

2) allorchè l’irricevibilità venga opposta nel corso della discussione,<br />

il Presidente dell’hssemblea, quando sia egli a presiedere la seduta,<br />

può decidere immediatamente ;<br />

3) ai sensi dell’alinea 4, modificato il 3 luglio 1962, quando l’irricevibilità<br />

è stata opposta nel corso della seduta e quando sia sorta una<br />

divergenza fra Governo e Presidenza di Assemblea, la discussione della<br />

proposta o dell’emendamento è sospesa e il Presidente ricorrerà per<br />

competenza al Consiglio costituzionale. Quest’ultima disposizione è<br />

stata aggiunta solo nel luglio 1962, perchè nella sua primitiva formulazione<br />

l’art. 93 non prevedeva l’eventualità che la Presidenza adisse il<br />

Consiglio costituzionale (in effetti non ha mai opposto l’art. 41 a una<br />

proposta di legge) se non quando il disaccordo fra quest’ultima e il<br />

Governo venisse alla luce prima dell’inizio della discussione in seduta<br />

pubblica. Così DAUDET, OP. cit., 57-58.<br />

(u5bis) Cfr. CHANDERNAGOR, Un Pariement, pour quai faire, cit., 66-67.<br />

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286 L’ostruzionismo parlamentarc<br />

Quando una proposta tendente a ricorrere a questa procedura<br />

viene presentata dev’essere messa ai voti senza dibattito.<br />

AIl’Assemblea, qualora questa procedura venga accettata,<br />

se ne affida l’applicazione ad una riunione di vice presidenti,<br />

di Presidenti <strong>dei</strong> Gruppi politici, <strong>dei</strong> Presidenti e relatori delle<br />

commissioni interessate, degli oratori iscritti e di un membro<br />

del Governo, convocata dal Presidente. Questo organismo ha<br />

la competenza di fissare il numero delle sedute da riservare<br />

alla materia in discussione (a meno che l’Assemblea non l’abbia<br />

già fissato), di ripartire


Le procedure parlamentari e l’ostruzionismo 287<br />

Un emendamento presentato da un membro di un partito<br />

che abbia esaurito il previsto tempo d’intervento può essere<br />

messo ai voti, ma senza dibattito.<br />

Nel Consiglio della Repubblica, ). I poteri del Presidente,<br />

sono chiaramente definiti e presentano ormai una certa efficacia. Lo<br />

stesso potere esiste (dall’inizio della V Repubblica) nei confronti dell’oratore<br />

che legge il suo intervento: questa disposizione ha un evidente<br />

scopo antiostruzionistico, non permettendo il verificarsi in Francia di<br />

fenomeni simili al Filibustering nel Senato degli Stati Uniti. Cfr.<br />

BLAMONT, In Politique e tecnique, C.E.S.S., NICE, Universitaires de France,<br />

1958, 121.<br />

(”) Cfr. DAUDET, OP. cit., 55.<br />

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288 L'ostrtizionismo pariamentave<br />

tito preventivo. Bisogna tuttavia aggiungere che simile procedura<br />

è di rado utilizzata. Inoltre il Presidente ha anche il potere<br />

di proporre la chiusura di un dibattito al quale nessun<br />

limite di tempo è stato fissato dalla <strong>Camera</strong> (9. 11 Presidente<br />

non ha invece la possibilità di scegliere discrezionalmente gli<br />

emendamenti da sottoporre alla discussione. Infine, ciascuna<br />

<strong>Camera</strong> può, su proposta del suo Presidente - o di uno <strong>dei</strong><br />

suoi membri - limitare il tempo riservato ad un dibattito determinato<br />

o la durata <strong>dei</strong> discorsi che verranno pronunciati<br />

da altri membri che non siano ministri o relatori nel corso di<br />

un dato determinato dibattito.<br />

In Danimarca, se il Presidente ritiene che un dibattito si<br />

prolunghi indebitamente, può proporre che vi si ponga termine.<br />

La <strong>Camera</strong> deve decidere allora immediatamente e senza<br />

dibattito se accettare o meno questa proposta (39).<br />

Nella procedura parlamentare norvegese una mozione di<br />

chiusura può essere presentata sia dal Presidente, sia, in forma<br />

scritta, da almeno dieci parlamentari. Un sostenitore e un avversario<br />

della mozione di chiusura hanno il diritto di prendere<br />

la parola ; la questione è messa ai voti del Presidente e la chiusura<br />

non può venire decisa che a maggioranza <strong>dei</strong> due terzi <strong>dei</strong><br />

voti espressi ("). Se la chiusura viene decisa, il dibattito nel suo<br />

complesso termina e tutte le mozioni incidentali e gli emendamenti<br />

vengono eliminati. La chiusura non è stata con successo<br />

proposta che due sole volte, nel 1927 e 1949. Non esiste invece<br />

un potere presidenziale quanto alla scelta degli emendamenti.<br />

La limitazione del diritto di libertà di parola in senso stretto<br />

(38) Cfr. CAMPION e LIDDERDALE, OP. cit., 42.<br />

(O9) Cfr. CAMPION e LIDDERDALE, OP. cit., 48.<br />

(40) In Norvegia la chiusura non è stata proposta con suocesso che<br />

due volte nei 1927 e nel 1949.<br />

Cfr. STORING, Ncbvegipn Democracy, Boston, Houghton Mifflin, 1963 ;<br />

F. CASTBERG, Norges statsforfatning, vols. 1-2 (3d ed. Oslo, 1964).<br />

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Le procedure parlamentari e l‘ostruzionismo 289<br />

’<br />

non esiste per lo Storfing e le sue Camere anche se uno stretto<br />

limite di tempo può venire imposto alle attività delle commissioni<br />

dalla Commissione del Piano di Lavoro, organismo che<br />

comprende i Fresidenti, Vicepresidenti e l’residenti aggiunti<br />

dello Stovtirzg, dell’Odelsting e del Lagting così come i vari<br />

Presidenti delle commissioni. Volontari accordi tendenti a por<br />

fine ai lavori entro un determinato termine possono essere<br />

conclusi fra i partiti (“1.<br />

In ciascun dibattito il primo intervento non può superare<br />

un’ora ed il secondo viene limitato a venti minuti. Altre limitazioni<br />

possono essere imposte su proposta del Presidente. Tale<br />

proposta, messa ai voti senza dibattito, può egualmente essere<br />

depositata per iscritto da un parlamentare. Limiti di tempo<br />

sono ugualmente imposti ai discorsi durante le interpellanze.<br />

Non esiste invece alcuna forma di chiusura nell’una o nell‘altra<br />

camera svedese e, nell’insieme, la libertà <strong>dei</strong> dibattiti<br />

non è mai stata «strumentalizzata» a scopi di ostruzione (42). I1<br />

Presidente ed il vice presidente non possono rifiutare di mettere<br />

ai voti un emendamento, salvo che questo ultimo non risulti<br />

contrario alla legge fondamentale o se non concerna affatto<br />

la questione principale in discussione. Non esiste per il<br />

resto una procedura destinata a limitare il periodo di tempo<br />

(“) H. VALEN e D. KATZ, Political Parties in Norway a Community<br />

Study (Oslo), 1964; W. GALENSON, Labor in Norway, Cambridge, Mass.,<br />

Harvard University Press, 1949.<br />

(“) Cfr. LAUNDY, (OP. cit., 441 ss):


290 L'ostruzionismo parlamentare<br />

concesso a tale o tal'altra attività, e anche gli accordi volontari<br />

conclusi a tale fine fra i partiti sono rari.<br />

Nei Paesi Bassi la immediata chiusura di un dibattito può<br />

essere proposta ad ogni momento dal Presidente o da cinque<br />

parlamentari che agiscano congiuntamente. Ogni parlamentare<br />

ha successivamente il diritto di intervenire brevemente prima<br />

della votazione sulla mozione di chiusura ("). Questa procedura<br />

è rarissimamente applicata.<br />

Un'altra forma di chiusura è stata talvolta utilizzata e consiste<br />

in una mozione presentata dal Presidente o da cinque parlamentari<br />

al fine di porre un termine al dibattito ad un'ora predeterminata.<br />

Questa mozione di chiusura è messa ai voti qualora<br />

sia stato regolarmente proposta da cinque parlamentari.<br />

Se la mozione viene adottata, il Presidente si accerta del numero<br />

di parlamentari e di ministri che intendano ancora prendere<br />

la parola, e divide il rimanente del tempo in conseguenza.<br />

Quando venga applicata, la chiusura può essere disposta<br />

per tutte le questioni discusse al momento della sua adozione,<br />

ivi comprese le mozioni e, nel caso di testi legislativi, gli emendamenti.<br />

I1 Presidente della seconda <strong>Camera</strong> non ha il potere di rifiutarsi<br />

di porre in discussione gli emendamenti regolarmente<br />

firmati e presentati. I1 problema non si pone affatto per la prima<br />

<strong>Camera</strong>, dal momento che questa non può cc emendare D i<br />

testi Iegislativi (@). In nessuna delle due Camere è possibile<br />

proporre emendamenti alle mozioni.<br />

(") LAUNDY, oip. cit., 179.<br />

c4) Cfr. LAUNDY:


Le procedure parlamentari e l'ostruzionismo 291<br />

Indipendentemente dalla seconda forma di chiusura sopra<br />

esaminata, non esiste un metodo di attribuzione del tempo per<br />

una data categoria di questioni o per una questione determinata:<br />

i partiti possono concludere un accordo volontario a<br />

questo fine, ma ciò avviene assai raramente.<br />

Una mozione di chiusura della discussione può essere proposta<br />

in Irlanda da un parlamentare ad ogni momento e dev'essere<br />

adottata o respinta senza emendamenti o dibattiti. I1 Presedente<br />

può discrezionalmente rifiutare di porre ai voti una tale<br />

mozione qualora risulti evidente che essa violi i diritti delle<br />

minoranze o il regolamento della <strong>Camera</strong> ("1.<br />

Le decisioni di chiusura sono valide quale che sia il numero<br />

<strong>dei</strong> votanti.<br />

Nel corso degli anni recenti la chiusura è stata raramente<br />

decisiva. Si può notare en passant, che il dibattito al Dai1 su<br />

una proposta di un parlamentare diversa da una proposta relativa<br />

a una fase della procedura legislativa non può, secondo<br />

il regolamento, protrarsi per più di tre ore, dopo di che la questione<br />

o le questioni necessarie per ottenere una decisione debbono<br />

essere poste dal Presidente.<br />

In nessuna delle Camere il Presidente ha il potere di scegliere<br />

gli emendamenti; esiste invece per la <strong>Camera</strong> la possibilità<br />

di emettere una decisione di


292 L'ostruzionismo parlamentare<br />

nato, ponendo immediatamente la questione o le questioni necessarie<br />

per condurre a termine la discussione (&}.<br />

Decisioni di questo tipo non sono state prese che in occasione<br />

di dibattiti alla <strong>Camera</strong> o in commissioni dell'intera <strong>Camera</strong>,<br />

poichè esiste una disposizione del regolamento in forza<br />

della quale le commissioni speciali possono, in caso di necessità,<br />

ricevere l'ordine di preséntare le loro relazioni entro un<br />

tempo determinato.<br />

Alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni britannica riveste grande importanza<br />

la chiusura (dosare). I1 dibattito può infatti essere interrotto,<br />

mentre alcuni parlamentari desiderano ancora prendere<br />

la parola o anche, durante l'intervento di un parlamentare, mediante<br />

una mozione tendente a


Le procedure parlamentari e l’ostruzionismo 293<br />

cui egli permette l’esame, rigettando gli altri senza indicarne i<br />

motivi (@’). 9s<br />

Infine, in Italia, la chiusura di ogni dibattito può venire richiesta<br />

rispettivamente da dieci deputati e otto senatori (“1.<br />

Un sostenitore ed un avversario di questa misura possono prendere<br />

la parola : la richiesta viene allora messa ai voti. Se viene<br />

accettata, a nessun membro & concesso partecipare ai dibattiti,<br />

salvo ai parlamentari presentatori di ordini del giorno, a condizione<br />

che essi si siano fatti iscrivere anteriormente all’adozione<br />

della chiusura; essi possono parlare su questi ordini del giorno<br />

per non più di venti minuti. I1 dibattito è allora chiuso, e i relatori,<br />

i membri del Governo e i parlamentari che desiderano<br />

intervenire per spiegazioni di voto, possono, essi soli, prendere<br />

in seguito la parola, con la presenza al Senato di non più di un<br />

senatore per ciascun gruppo parlamentare (”).<br />

11 Presidente, d’altra parte, non ha il potere di impedire la<br />

discussione su un emendamento a meno che non si tratti di<br />

emendamenti redatti in termini sconvenienti o non pertinenti<br />

col soggetto in discussione (51).<br />

Per quanto concerne la limitazione temporale del dibattito,<br />

solo la <strong>Camera</strong> può, su proposta del Presidente, decidere<br />

di affidare alla Conferenza <strong>dei</strong> Presidenti il compito di organizzare<br />

un dibattito quando l’affare da discutere abbia figurato<br />

nell’ordine del giorno almeno tre giorni. La Conferenza deter-<br />

(48) ERSKINE MAY, OP. cit., 479 ss.<br />

(”) Si tratta <strong>dei</strong> già più volte citati artt. 82 del Regolamento della<br />

<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong> e 70 del Regolamento del Senato ‘della Rqubblica.<br />

(9 Cfr. le osservazioni sull’istituto, assai pertinenti, di BASSANINI,<br />

L’ostruzionismo della maggioranza, cit., 37 ss., (con particolare riferimento<br />

alle vicende parlameneari della legge elettorale maggioritaria<br />

del 1953).<br />

(9 Cfr. MOHRHOFF, Discussione parlamentare, cit., 1112.<br />

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294 L’ostruzionismo parlamentare<br />

mina allora l’ordine e il numero degli interventi e il numero<br />

delle sedute probabili, così come la loro data.<br />

Quando un dibattito sia stato in tal modo organizzato,<br />

nessun altro parlamentare può più prendere la parola, salvo<br />

che per delle semplici spiegazioni di voto (’”.<br />

4. Disciplina della discussione : a) limitazione del diritto di parola;<br />

b) il potere disciplinare nelle Assemblee.<br />

La disciplina della discussione, essenziale per un efficace<br />

contenimento del fenomeno ostruzionistico, contiene due diversi<br />

aspetti, entrambi fondamentali.<br />

Da un lato, .è diretta a limitare l’esercizio del diritto di parola<br />

individuale; essa può, d’altra parte, riguardare il dibattito<br />

nella sua globalità, sia con la fissazione di un termine, sia organizzando<br />

in forma più razionale il suo svolgimento (53).<br />

La libertà di parola è l’essenza del parlamento ed ogni sua<br />

limitazione dovrebbe avere un carattere eccezionale (”). Tuttavia<br />

la prassi di ogni Assemblea dimostra che l’eloquenza parlamentare<br />

trova notevole difficoltà ad autodisciplinarsi.<br />

In qualche Parlamento essa continua tuttavia a godere di<br />

una libertà totale senza per questo provocare abusi, e tendenze<br />

che favoriscano l’ostruzione : così in Finlandia ogni membro<br />

dell’Assemblea o del Governo può intervenire tante volte quante<br />

lo desideri, e lo stesso accade in Bulgaria e Svezia. Ma occorre<br />

riconoscere che si tratta di situazioni eccezionali, poichk<br />

(”) MANZELLA, L’organizzazione <strong>dei</strong> lavori parlamentari in Italia,<br />

cit., 7.<br />

(”) Cfr. Parlemenfs, Union Interparlementaire, cit., 176.<br />

(”) Cfr. MACKENZIE, ap. cit., 147-8, con particolare riferimento al<br />


Le procedure parlamentari e I'osi'ruzionismo 295<br />

nella larga maggioranza degli altri Parlamenti si è ben presto<br />

rivelato indispensabile sottomettere l'esercizio del diritto di parola<br />

a determinate condizioni il cui rigore dipende sovente dalla<br />

particolare funzione esercitata dagli oratori (9<br />

Avviene di regola che i membri del Governo che intervengono<br />

in una Assemblea godano di una cc integrale >> libertà di<br />

parola : le eccezioni al riguardo sono estremamente rare, come<br />

in Unione Sovietica, paese in cui i ministri non si vedono accordare<br />

nessun privilegio speciale sugli altri oratori, mentre<br />

in alcuni paesi come Stati Uniti e Brasile è loro assolutamente<br />

vietato ogni intervento in virtù del principio - strettamente applicato<br />

- della separazione <strong>dei</strong> poteri.<br />

Altra categoria che gode sovente di un particolare privilegio<br />

al riguardo è quella rappresentata dai portavoce delle commissioni,<br />

presidenti e relatori, particolarmente nei Parlamenti<br />

in cui le commissioni rivestono una particolare rilevanza (").<br />

In linea di principio i loro interventi non subiscono alcuna limitazione,<br />

oppure usufruiscono di condizioni di favore : così in<br />

Irlanda un relatore può intervenire a tre differenti riprese<br />

mentre un semplice oratore non ha diritto che a due interventi;<br />

in Unione Sovietica essi possono conservare la parola durante<br />

un'ora e mezza la prima volta, una mezz'ora la seconda (i parlamentari<br />

non hanno diritto che a venti minuti e a cinque minuti<br />

rispettivamente). In Brasile essi dispongono di un tempo<br />

di parola doppio di quello che viene attribuito ai diversi oratori,<br />

mentre in Austria, Polonia, U.R.S.S. e Italia, hanno la facoltà<br />

di intervenire in ultima istanza per concludere il dibattito<br />

(").<br />

(") Sull'insieme delle questioni procedurali del sistema Parlamentare<br />

svedese, v. ANDREN M., Modern Swedish Government, cit., 1961.<br />

(56) Si vedano le concrete e vivaci pagine di MORRISON, OP. cit., spec.<br />

168-171.<br />

(9 Cfr. Union Interparlementaire, Parlements, cit., 179.<br />

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296 L‘ostruzionismo oarinmenrare<br />

Per quanto concerne poi il diritto di parola degli altri parlamentari,<br />

tanto il numero quanto la durata degli interventi<br />

(talora entrambi gli aspetti) sono strettamente disciplinati nelle<br />

diverse Assemblee parlamentari.<br />

Per il numero degli interventi è interessante notare come<br />

in India non possa essere effettuato che un singolo intervento<br />

su ciascun argomento, mentre due interventi è possibile invece<br />

effettuare in Albania, Austria e nei Paesi Bassi (’9<br />

I1 limite di tempo per gli interventi viene talora minutamente<br />

disciplinato : esso è ridotto a venti minuti in Birmania, a<br />

trenta in Belgio, a un’ora nella Germania Federale, Lussemburgo<br />

e Australia (in cui esiste anche un computo estremamente<br />

preciso e minuzioso per ciascun genere di soggetto trattato},<br />

a due ore nel Senato e a un‘ora alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> rappresentanti<br />

delle Filippine.<br />

Talora quando siano previsti due interventi, la durata di<br />

ciascuno viene prefissata; nel Laos è di quindici minuti per<br />

ognuno, trenta in Egitto, venti minuti per il primo intervento<br />

in Svizzera e dieci per il secondo, in Polonia rispettivamente<br />

trenta e dieci minuti e in Norvegia un’ora e dieci minuti (”).<br />

11 rigore apparente di queste disposizioni non deve far dimenticare<br />

che in pratica, nella maggioranza delle Assemblee, è<br />

sopratutto al Presidente che spetta far rispettare la disciplina<br />

<strong>dei</strong> dibattiti ed egli la esercita con una maggiore o minore<br />

cc dose di liberalism0 >> a’ seconda delle tradizioni e della stessa<br />

struttura organizzativa delle singole Assemblee parlamentari.<br />

Le modalità attraverso le quali si esercita tale fondamentale<br />

potere d’intervento presidenziale sono assai diverse e mutevoli:<br />

nel Laos, ad esempio, il Presidente ritira la parola ai<br />

P) Cfr. Union Ihterparlementaire, Pariements, cit., 167.<br />

e’) Cfr. CAMPION e L~DDERDALE, OP. cit., 14-15.<br />

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Le procedure parlamentari e l'ostruzionismo 297<br />

singoli deputati levandosi dal seggio, mentre alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong><br />

Comuni e in genere nelle Assemblee che si sono ispirate nelle<br />

loro procedure parlamentari, all'esempio britannico, i poteri<br />

dello Speaker sono estremamente estesi al riguardo Egli<br />

costituisce, in pratica, il solo giudice dell'ordine in cui i vari<br />

deputati prenderanno la parola, anche se non esiste alcuna regola<br />

formale. Ci si rimette completamente alla sua equità e indipendenza<br />

di giudizio per controllare che ogni oratore rimanga<br />

nei limiti del soggetto trattato, che non riproduca pareri già<br />

espressi, che, inhe, vengano alternativamente ascoltati, nei limiti<br />

del possibile, gli oratori di opinione contraria (").<br />

L'autorità del Presidente & assai meno rilevante nelle altre<br />

Assemblee: se egli infatti conserva il potere di richiamare gli<br />

oratori al soggetto in discussione, & anche d'altra parte tenuto<br />

a rispettare il loro ordine di iscrizione secondo una lista precedentemente<br />

stabilita prima del dibattito o durante il suo svolgimento<br />

(").<br />

(") Cfr. SUBEYRDL, Le President de I'Assemblée Nationale, in Rev.<br />

Dr. Publ. 1956, 525-526; FELLOWES, Les pouvoirs des Présidents des Assemblées<br />

parlementaire-Union Interparlementaire in Informations constitutionnels<br />

et parlementaires, 1954, n. 20, 182-208 ; SAUYAGEOT, Le Président<br />

de I'Assemblée nationale, cit., R.P,P. oct. 1948, p. 122-133; LEMASURIER,<br />

Diffcultées relatives à I'interpretation des articles 91 e 92 de la Constituition,<br />

R.D.P. 1952, 176-186.<br />

(61) Si vedano le osservaziani, in gran parte tuttora attuali, di SICA,<br />

Rilievi sulla Presidenza delle AssembZee politiche, in Rass. Dir. Pubbl..<br />

1951.<br />

(") Per un esame comparativo della diversa > nei vari sistemi<br />

costituzionali della figura dello Speaker, v. AITCHINSON, >, Reprinted from<br />

Canadian Issues: Essays in honour of Henry F. Angus ed. Robert M.<br />

Clark - University Toronto Press ; Commonwealth Parliamentary Association,<br />

A memorandum on tke position, p owers, and privileges of<br />

Speakers, in Parliament of the Commonwealth, C.P.A., 1959; LEE E. C.<br />

The Presiding officer and Rules Committee, in legislatures of the United<br />

States-Bureau of Public Administration, University of California, 1952.<br />

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298 L‘ostruzionismo uavlamentare<br />

La maggioranza <strong>dei</strong> Parlamenti contiene un corpus di regole<br />

procedurali dirette a disciplinare la limitazione e l’organizzazione<br />

interna <strong>dei</strong> dibattiti. Simili procedure abbreviate<br />

sono destinate ad assicurare un andamento più razionale e rapido<br />

<strong>dei</strong> lavori ed il loro effetto principale consiste nel ridurre<br />

notevolmente il tempo-base per la discussione.<br />

Ovviamente la limitazione della durata di un dibattito è<br />

in primo luogo conseguenza diretta dell’« assenza di disaccordo<br />

>> sul testo proposto; ed esemplare è al riguardo l’esperienza<br />

parlamentare francese la quale prevede l’istituzione di una procedura<br />

senza dibattito e con dibattito ristretto (9. La limitazione<br />

della discussione può anche venire provocata dall’urgenza<br />

delle decisioni da prendere. In effetti regole particolari tendenti<br />

all’accelerazione della procedura legislativa si applicano<br />

in alcune Assemblee e, particolarmente in Brasile, Spagna,<br />

Francia, Irlanda, Romania, Jugoslavia, quando il carattere di<br />

urgenza dell’oggetto in discussione venga pubblicamente dichiarato<br />

(&).<br />

In Francia la discussione di urgenza, sottoposta a regole<br />

estremamente complesse, ha soprattutto l’effetto - quando<br />

venga decisa dall’Assemblea nazionale, di accelerare > fra le due Camere piuttosto che limitare propriamente<br />

la discussione nell’ambito di ciascuna di esse (65}.<br />

I1 Consiglio della Repubblica dispone invece l’adozione della<br />

> la cui procedura & assai prossima<br />

a quella in vigore in Jugoslavia: questi metodi hanno soprat-<br />

(”) RUZIÉ, Le nouveau réglement de I’Assemblée nationale, in Rev.<br />

Dr. Publ., cit., 863-914.<br />

(64) CAMPION e LI’DDERDALB, OP. cit., 14 s.<br />

(9 Union Interparlementaire, Pariements, 169.<br />

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Le procedure parlamentari e l’ostruzionismo 299<br />

tutto per risultato di ridurre considerevolmente il tempo di cui<br />

dispongono le commissioni per l’esame <strong>dei</strong> testi (66).<br />

In Irlanda, il Dai1 può decidere, in casi d’urgenza, di abbreviare<br />

eccezionalmente il tempo normalmente devoluto a<br />

ciascuno stadio dell’esame di un determinato progetto di legge.<br />

In circostanze simili, il Presidente delle Covtes spagnole<br />

può ridurre i termini normali di procedura. In Brasile, infine,<br />

può venire soppresso l’intervallo di quarantotto ore che normalmente<br />

dovrebbe dividere la prima lettura dalla seconda ; e,<br />

inoltre, certi lavori parlamentari sono più rapidamente esaminati<br />

quando si conceda loro la «priorità» o la «preferenza»(”).<br />

Alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni, è in vigore, come si sa, una procedura<br />

particolare (68) di grande efficacia pratica dal nome caratteristico<br />

di è stata applicata, la<br />

<strong>Camera</strong> può fissare un termine per la discussione dell’insieme<br />

e di certe parti del progetto o della mozione al momento in discussione.<br />

Una speciale commissione, il Business Committee in<br />

(@) Cfr. BRUYAS, L’évolution du Conseil de la République, in Rev. Dr.<br />

Publ., 1949, 541-574.<br />

(”) Centre d’Études Supérieures specialisées (NICE), Politique et<br />

Tecnique, Paris, Presses Universitaires de France, 1958,385 p. Interessanti<br />

rilievi anche in MOUSKHELY, Le Président de 1’Assemblée consultative<br />

du Conseil de I’Europe, in Rev. Dr. Publ. 1952, 359-306.<br />

(6*) Cfr. LAUNDY, OP. cit., c From the point of wiew of the Chair the<br />

allocation of time order or


300 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

cui sono rappresentati i leaders dell’opposizione, stabilisce in<br />

dettaglio la divisione <strong>dei</strong> progetti e delle mozioni (”’).<br />

Allo spirare del termine stabilito per ciascuna parte del<br />

testo lo Speaker


Le procedure parlamentari e l'ostruzionisnzo 301<br />

mente proporzionale all'importanza del proprio peso numerico<br />

parlamentare) che potrà utilizzare a propria guisa ma che<br />

in via generale non potrà mai superare. Un analogo sistema<br />

funziona per i Paesi Bassi, mentre nella Repubblica Federale<br />

Tedesca il compito di predisporlo spetta al Consiglio degli anziani<br />

('*).<br />

Naturalmente tutte queste procedure, nella misura in cui<br />

vengano rispettate dalle diverse parti politiche, hanno una<br />

loro intrinseca - anche se relativa - validità ed efficacia. Ma<br />

il loro successo rimane comunque subordinato al rispetto delle<br />

regole del C( gioco parlamentare », particolarmente da parte<br />

delle minoranze. Qualora, infatti una minoranza si palesasse reticente<br />

o diffidente, sarebbe sempre in grado di servirsi degli<br />

strumenti procedurali necessari per ritardare o impedire la<br />

conclusione di un dibattito, salvo beninteso nell'ipotesi di ricorso<br />

alla procedura estrema della CC ghigliottina >> (73).<br />

Per quanto riguarda, infine, il potere disciplinare delle Assemblee,<br />

occorre ricordare che nella maggior parte di queste<br />

esiste un potere, che la <strong>Camera</strong> si riserva, d'infliggere sanzioni<br />

severe ai propri membri che violino le regole del fair play parlamentare.<br />

In genere l'Assemblea suole delegare alla Presidenza<br />

il potere di sanzionare i delitti minori ("). In Danimarca il potere<br />

di sospendere un deputato per quattordici giorni come<br />

(") Per alcuni cenni, v. LAUNDY, up. cit., 439.<br />

('9 DAHL, Opposition in Western Democracies, cit., 15 ss.; BON VAL-<br />

SASSINA, Profilo dell'opposizione anticost., cit., 531 ; FRIEDRICH, Constitutional<br />

Government and Democracy, Boston 1949, 165 ss.<br />

(") V. sul punto, ampiamente, SUBEYROL, OP. cit., 537. L'alinea 5 dell'art.<br />

105 c Est également rappel6 à l'ordre avec inscription au procèsverbal<br />

tout député qui a adressé à un ou plusieurs de ses collègues des<br />

injures, provocations ou menaces >)... è stato ripreso nella sua totalità<br />

negli alinea 5 e 6 dell'art. 71 del Regolamento dell'Assemblea Nazionale<br />

sotto la V Repubblica.<br />

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302 L’ostruzionismo parlamentare<br />

termine massimo viene esercitato dal Presidente (quest’ultimo<br />

e i vicepresidenti agiscono in tali circostanze insieme}; in Finlandia<br />

la presidenza può sospendere un parlamentare, mentre<br />

in Egitto, Lussemburgo e Norvegia anche il potere minore di richiamare<br />

all’ordine un deputato che crei turbamento all’ordine<br />

<strong>dei</strong> lavori, o la facoltà di ordinargli di riguadagnare il proprio<br />

seggio, non può in alcun caso esercitarsi se non su ordine all’Assemblea<br />

(’9.<br />

In Belgio e nell’Assemblea francese il Presidente può fare<br />

iscrivere a verbale un eventuale richiamo all‘ordine di un deputato,<br />

ma la punizione <strong>dei</strong> delitti più gravi - dalla censura<br />

alla censura con esclusione sino a trenta giorni (che comporta<br />

la perdita dell’indennità di deputato) - spetta all’hssemblea su<br />

proposta del Presidente (’9.<br />

Nei Paesi Bassi ogni esclusione per una durata superiore<br />

a quella della seduta in corso richiede anch’essa l’autorizzazione<br />

della <strong>Camera</strong>; alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni inglese, invece,<br />

seguita in questo dal Dail irlandese, il Presidente può ordinare<br />

ad un parlamentare di riguadagnare il proprio seggio o di abbandonare<br />

la <strong>Camera</strong> per il resto della seduta.<br />

Ma la sospensione di un parlamentare dev’essere votata<br />

dalla <strong>Camera</strong>: a questo scopo esiste una procedura sommaria<br />

per evitare inutili dispersioni del tempo da dedicare al dibattito.<br />

Alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni lo Speaker designa formalmente<br />

il parlamentare il cui comportamento abbia violato le<br />

norme di procedura, ma spetta in seguito al ministro che dirige<br />

il dibattito di proporre la sospensione del parlamentare<br />

stesso e la mozione viene approvata senza dibattito (”).<br />

(”) CAMPION e LIDDERDALE, OP. cit., 16.<br />

(76) Cfr. PIERRE., OP. cit., n. 435; SUBEYROL, OP. cit., 542.<br />

(9 Sui tradiziodali pFteri disciplinari dello Speaker inglese, cfr.<br />

Erkine May:


Le procedure parlamentari e l'ostruzionismo 303<br />

AIl'Assemblea francese una mozione di censura, con o senza<br />

esclusione temporanea, viene approvata e respinta senza dibattito<br />

mediante un procedimento sommario di voto per alzata<br />

e seduta, dopo che l'accusato abbia presentato la propria difesa<br />

('".<br />

In Italia, la censura implica una escIusione di otto giorni<br />

al massimo al Senato e di quindici alla <strong>Camera</strong> (").<br />

I1 potere di sospendere o di togliere la seduta in casi di<br />

grave disordine è generalmente accordato dal regolamento alla<br />

presidenza; d'altronde il potere spettante ad una <strong>Camera</strong> di<br />

espellere, in casi estremi, uno <strong>dei</strong> propri membri può essere<br />

considerato come avvenuti<br />

nelle Assemblee del periodo Statutario, v. NIGRO, op. cit., 429 ss.<br />

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CAPITOLO VI11<br />

LE PRERO'GATIVE DEI PRESIDENTI DI ASSEMBLEA<br />

NELLA DETERMINAZIONE DEI LAVORI PARLAMENTARI<br />

SOMMARIO: 1) L'evoluzione della posizione <strong>dei</strong> Presidenti della <strong>Camera</strong><br />

in relazione alla determinazione dell'ordine del giorno <strong>dei</strong> lavori e<br />

<strong>dei</strong> poteri di direzione del dibattito. - 2) L'ordine del giorno e le<br />

innovazioni della V Repubblica francese. - 3) L'ordine del giorno<br />

nell'ordinamento parlamentare italiano.<br />

i. L'evoluzione della posizione <strong>dei</strong> Presidenti delle Camere in<br />

relazione alla determinazione dell'ordine del giorno <strong>dei</strong> lavori<br />

e <strong>dei</strong> poteri di direzione del dibattito.<br />

E' assai controversa in dottrina la questione della R posizione<br />

)> <strong>dei</strong> Presidenti delle Camere in relazione alle funzioni e<br />

ai poteri loro attribuiti per la determinazione dell'ordine del<br />

giorno <strong>dei</strong> lavori parlamentari, e in generale per la direzione<br />

<strong>dei</strong> dibattiti.<br />

Si 1è da taluno ritenuto che il programma di Governo approvato<br />

dall'Assemblea con voto di fiducia su mozione motivata<br />

ex art. 94 Cost. crei un vincolo positivo per i Presidenti delle<br />

Camere nellésercizio <strong>dei</strong> loro poteri discrezionali (I).<br />

(I)<br />

Cfr. FERRARA, Il Presidente di Assemblea Parlamentare, cit., 242 ss.<br />

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306 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

Infatti approvando la mozione di fiducia le Camere accetterebbero<br />

di indirizzare la loro attività al fine di conseguire le<br />

finalità contenute nel programma. Quest’ultimo si sarebbe obbiettivizzato,<br />

divenendo programma di azione legislativa determinato<br />

da ciascuna <strong>Camera</strong>.<br />

L’obiettivazione del programma comporterebbe conseguenze<br />

che si rifletterebbero necessariamente sugli stessi presupposti<br />

condizionanti l’esercizio delle funzioni discrezionali della<br />

Presidenza di Assemblea. In tal modo il programma legislativo<br />

delle forze di maggioranza diverrebbe programma legislativo<br />

dell’Assemblea. La mozione di approvazione del programma,<br />

poi, avrebbe a contenuto una componente che atterrebbe alla<br />

finalizzazione dell’attività di ciascuna <strong>Camera</strong> cc verso obiettivi<br />

politici determinati ».<br />

Lo strumento mediante il quale il Presidente potrebbe assicurare<br />

in concreto la realizzazione del programma di maggioranza<br />

divenuto, per la sua obiettivazione, programma di<br />

azione legislativa della <strong>Camera</strong>, sarebbe la proposta di ordine<br />

del giorno (2}.<br />

(z) V. CUOMO, OP. cit., 83 ss. Nel nostro ordinamento è possibile presentare<br />

ordini del giorno (art. 81 R.C.D., art. 68 R.S.) nel corso della<br />

discussione generale o prima che questa si apra. Inizia così una<br />

nuova fase della discussione tendente a orientare il dibattito su<br />

linee più definite che concretizzano in formulazioni generali (ma già<br />

più precise), il contenuto delle leggi specificandone o modificandone i<br />

criteri ispiratori: v. LONGI e STRAMACCI, Il Regolamento della <strong>Camera</strong><br />

<strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong>, cit., 152 s. E’ da rilevare che l’istituto dell’ordine del giorno<br />

veniva un tempo chiamato > allo scopo di distinguerlo dalla semplice mozione. La fissazione<br />

dell’ordine del giorno, sia che esso consenta il predominio del Governo<br />

o consacri invece la tradizionale autonomia delle Assemblee, ha sempre<br />

per fine essenziale di superare uno degli ostacoli principali che si<br />

frappongono all’esercizio delle funzioni parlamentari : il tempo. I moderni<br />

corpi legislatibi G hanno sempre maggiori attività di quelle che<br />

sarebbero normalmente ’ consentite utilizzando le normali scadenze<br />

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Le prerogative <strong>dei</strong> Presidenti di assemblea 307<br />

I1 Presidente di Assemblea diverrebbe così il vero garante<br />

dell’osservanza del programma di Governo e quindi anche <strong>dei</strong><br />

rapporti intercorrenti, da un lato, fra Governo e opposizione,<br />

dall’altro fra maggioranza e opposizione.<br />

temporali assegnate a ciascuna fase del procedimento legislativo. Diviene<br />

pertanto essenziale che la scelta degli argomenti e delle questioni<br />

da esaminare non venga affidata all’alea delle circostanze di fatto che<br />

possono intervenire ». L‘ordine del giorno è quindi probabilmente lo<br />

strumento più efficace utilizzato nelle moderne Assemblee per il rag-<br />

giungimento di quella c razionalizzazione >><br />

del lavoro legislativo resa<br />

necessaria dal continuo ampliarsi delle competenze attribuite ai Governi<br />

parlamentari contemporanei.<br />

Pertanto la fissazione dell’ordine del giorno rappresenta veramente<br />

la chiave di volta del procedimento legislativo, posta com’è fra la<br />

fase preparatoria e quella decisoria del procedimento. La stessa formulazione<br />

tecnica dell’ordine del giorno non è - come potrebbe a prima<br />

vista apparire - esclusivamente una semplice formalità procedurale :<br />

in essa diviene invece preminente il > degli organi che possono in<br />

concreta imporre la scelta di determinati argomenti in luogo di altri<br />

e l‘importanza delle norme procedurali che tale consacrino.<br />

In effetti, il diritto di iniziativa - sia esso di competenza dell’esecutivo<br />

che parlamentare - potrebbe subire concreti condizionamenti in<br />

dipendenza della soluzione adottata nel disciplinare la fissazione dell’ordine<br />

Idel giorno. Nel caso infatti che questo venisse fissato dal Governo<br />

sarebbe inevitabile, prima o poi, l’eliminazione delle questioni<br />

e interrogazioni che possono creare qualche difficoltà alla sua attività<br />

di indirizzo politico, con il conseguente instaurarsi di un vero e proprio<br />

R cesarismo >> nei confronti del Parlamento stesso (cfr. Parlements,<br />

Union Interparlamentaire 1961, cit., 157). Nel caso opposto - quando<br />

cioè l’ordine del giorno fosse fissato dall’hssemblea - si potrebbero<br />

avere conseguenze dannose qualora si ritenga che l’opera legislativa non<br />

sia efficace se non nella misura in cui il Governo si assuma il compito<br />

di dirigerne l’elaborazione e, qualora ne abbia la facoltà, di scegliere il<br />

momento più opportuno per l’esame ad opera dell’hssemblea <strong>dei</strong> testi<br />

legislativi che egli propone. Una tale prerogativa, giustificata dalla particolare<br />

natura della moderna legislazione, non sarebbe per questo<br />

meno contraria all’antica massima delle democrazie parlamentari che<br />

affida alle Assemblee legislative la formulazione del proprio ordine<br />

del giorno <strong>dei</strong> lavori.<br />

Si giunge qui al punto cruciale del fondamentale problema <strong>dei</strong> moderni<br />

Governi parlamentari, tutti in diversa misura diretti a conciliare,<br />

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308 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

Infatti, qualora la maggioranza manifestasse l’intento di<br />

non più attuare il programma già enunciato al momento del<br />

voto di fiducia o volesse modificarlo, dovrebbe chiarire esplicitamente<br />

la propria posizione, addirittura opponendosi alle<br />

proposte di ordine del giorno presidenziali con nuove diverse<br />

proposte (l’ostruzionismo di maggioranza diverrebbe in tal<br />

caso assai improbabile e sarebbe costretto a svelarsi). Secondo<br />

il Ferrara


Le prerogative <strong>dei</strong> Presidenti di assemblea 309<br />

di minoranza nei confronti della maggioranza e del Governo,<br />

nella misura in cui non risultano sottratti alla discussione e<br />

alla valutazione dell’opinione pubblica i momenti rilevanti dell’indirizzo<br />

politico della maggioranza, e la coerenza di questo<br />

con il programma enunciato nelle dichiarazioni programmatiche<br />

del Fresidente del Consiglio >> (”>.<br />

Seguendo tale impostazione una parte di responsabilità<br />

per la mancata attuazione del programma di governo verrebbe<br />

attribuito ai Presidenti delle Assemblee.<br />

In contrario potrebbe tuttavia autorevolmente obiettarsi<br />

che, anche ad ammettere strettamente la spettanza al Presidente<br />

di un potere, il cui esercizio implicherebbe una valutazione<br />

del merito <strong>dei</strong> progetti legislativi presentati per rilevarne<br />

la corrispondenza al programma alla quale risulterebbe tanto<br />

più difficile quanto più il programma stesso sia stato espresso<br />

in termini generalissimi, ed anche a tacere il rilievo che tale<br />

potere dovrebbe arrestarsi di fronte alle trasgressioni degli impegni<br />

programmatici consistenti nella pura e semplice omissione<br />

delle iniziative necessarie alla loro realizzazione, si deve<br />

ritenere assolutamente estraneo al sistema positivo l’effetto<br />

che dall’esercizio dell’allegato potere presidenziale si vorrebbe<br />

far derivare di un obbligo a carico della maggioranza di esprimere<br />

un voto di rigetto della proposta del Presidente (voto<br />

che logicamente - se dovesse rivestire il significato attribuitogli<br />

dal Ferrara di novazione del contenuto del rapporto fiduciario<br />

- si dovrebbe effettuare previa congrua discussione su<br />

appello nominale) (4).<br />

I1 suo intervento potrebbe inoltre esplicarsi solo a mezzo<br />

di segnalazioni al Governo o alla Conferenza <strong>dei</strong> Presidenti.<br />

(‘} Cfr. FERRARA, OP. cit., 256-7, 259 s.<br />

(4) Cfr. MORTATI, Instituzioni, vol. I, 1968, cit., 482-3.<br />

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310 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Anche la prassi sarebbe tutt’altro che univoca nel senso dell’accoglimento<br />

di un tale indirizzo.<br />

In realtà la funzione presidenziale è sempre stata considerata<br />

come G neutra D o imparziale e (il Bentham la paragonava<br />

a quella di un ostetrico).<br />

Questa interpretazione va certamente collegata con la prassi<br />

ormai consolidata nei diversi Parlamenti dell’astensione del<br />

Presidente dalle votazioni : suo essenziale compito sarebbe il<br />

far valere e controllare la conformità cc alla Costituzione e alle<br />

norme da questa richiamate dell’attività parlamentare nelle<br />

sue varie fasi », oltre che a garantire la libera manifestazione<br />

del pensiero e <strong>dei</strong> voti delle varie parti politiche.<br />

Questa concezione è tradizionalmente seguita in Gran Bretagna,<br />

anche se recentemente vi è la tendenza ad attenuare di<br />

molto la rigidità del principio (5).<br />

In Francia la posizione e la funzione costituzionale del<br />

Presidente di Assemblea assume contorni assai simili agli schemi<br />

classici del nostro sistema parlamentare e particolarmente<br />

utile si rivelerebbe una analisi parallela dell’incidenza che in<br />

concreto riveste il ruolo della presidenza nell’organizzazione<br />

dell’attività parlamentare. La funzione presidenziale nell’Assemblea<br />

ha qui rivestito per molto tempo utile le apparenze<br />

(7 Per il Parlamento inglese si vedano classiche enunciazioni di<br />

tale posizione in SIR WILLIAM HARCOURT, To the Queen: Letters of Queen<br />

Victoria, 3rd series, 11, 487, 495. Una delle numerose differenze che separano<br />

la <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni Britannica dagli altri corpi legislativi è<br />

data dal fatto che u There are no debates on points of order ». Solo se<br />

c any doubt arise upon a bill, the Speaker is to cxplain but not to<br />

sway the House with argument or dispute)). Così REDLICH, OP. cit.,<br />

I1 vol., 146, ERKINE‘MAY,* OP. cit., 13th ed., 364-6; HATSELL, Precedents<br />

(4th ed.), 11, cit., 239; Cfr. JENNINGS, Parliament, cit., 61.<br />

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Le prerogative <strong>dei</strong> Presidenti di assemblea 311<br />

di ufficio esercitante una funzione meramente meccanica e<br />

quasi automatica (6).<br />

All'inizio del secolo è il Presidente che fissa l'ordine del<br />

giorno, e ciò avveniva anche perchè il problema del cc programma<br />

>> dello svolgimento <strong>dei</strong> dibattiti appariva di limitata rilevanza<br />

e scarso interesse (7).<br />

Se la funzione presidenziale apparve così ridotta e così<br />

> i meccanismi parlamentari guardandosi<br />

bene dal forzarli e limitandosi a vegliare unicamente<br />

affinchè l'ordine venisse rispettato e le passioni oratorie ridotte<br />

a normali dimensioni.<br />

Questa impostazione, grosso modo, è proseguita sino alla<br />

Costituzione del 1958, con la quale soltanto si modilficò sensibilmente<br />

la situazione precedente (').<br />

Per quanto riguarda la preparazione e l'organizzazione <strong>dei</strong><br />

dibattiti, l'influenza determinante assunta dal (Governo nella<br />

redazione dell'ordine del giorno, mentre da un lato indeboliva<br />

(") V, DAUDET, La Présidence des Assemblées Parlementaires Fran-<br />

Guises, Presses Univ. de France, 1965, 35.<br />

(') RIPERT, La Présidence des Assernblées politiques, cit., 1908, SU-<br />

BEYROL, Le Président de Z'Assemblée nationale, R.D.P., 1956, 526-563 ;<br />

SOULIÉ, La vie politique d'Edouard Herriot, Paris, 1962; SAUYAGEOT, Le<br />

Président de I'Assemblée nationale, R.D.P., 1959, 863-914.<br />

(") Cfr., fra gli altri, BLAMONT, Le Parlement duns la Constitution de<br />

1958, J.C.A., fasc. 102; id., La mise en oevre de la dissolution, R.D.P.,<br />

1956, 106-129.<br />

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312 L'ostruzionismo parlamentare<br />

la posizione costituzionale delle Assemblee, dall'altro aumentava<br />

la responsabilità delle funzioni presidenziali.<br />

Nelle materie attinenti alla stessa condotta <strong>dei</strong> dibattiti il<br />

Fresidente, prima diminuito nelle sue competenze materiali, vedeva<br />

ora il proprio ruolo istituzionale sensibilmente rinforzato<br />

(9). V'è da aggiungere tuttavia che la fase di preparazione<br />

del lavoro parlamentare fu per molto tempo considerato come<br />

un'attività di carattere secondario : il Cotteret in proposito<br />

menziona il Presidente della <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Rappresentanti belga,<br />

il quale considerava la questione dell'ordine del giorno come<br />

('O).<br />

Un'autorevole dottrina illustrava perfettamente la concezione<br />

dell'epoca quando affermava: (< assigner un rang aux<br />

questions qui doivent &re débattues par la 'Chambre semble<br />

souvent une opération de mediocre importance, on l'abandonne<br />

assez volontiers aux membres qui ont la pèrsévérance de<br />

rester tard dans la salle >> (I').<br />

E tuttavia si riteneva che vi fossero pochi atti che influissero<br />

in forma così diretta sulla validità delle procedure interne<br />

delle Assemblee e sul loro buon nome all'esterno. Dipende spesso<br />

dal posto occupato nell'ordine del giorno da un progetto la<br />

sua eventuale approvazione o la conseguente reiezione. Una<br />

iscrizione inopportuna o troppo tardiva potrebbe compromettere<br />

le sorti di una riforma: d'altra parte, il relatore cui sfuggisse<br />

l'occasione di reclamare un ruolo adeguato per il proprio<br />

progetto si esporrebbe al pericolo di vedere terminare la legi-<br />

(3) Cfr. COTTERET, L'ordre du jour des Assemblies parlementaires,<br />

R.D.P., 1961, 813-827; GRANGÉ, L'ordre du jour des assemblées parlementaiues,<br />

Mémoire D.E.S. Sc. Pol., Paris, 1963.<br />

(ID) Si tratta dell'intervento del Presidente Guillery nella seduta del<br />

24 febbraio 1881. i<br />

('I) La citazione si tr6va in DAUDET, OP. cit., 36.<br />

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Le prerogative <strong>dei</strong> Presidenti di assemblea 313<br />

slatura senza che il proprio lavoro abbia potuto essere esaminato.<br />

Tenuto conto dell’importanza crescente dell’ordine del<br />

giorno nel sistema parlamentare francese, converrà anche vedere<br />

le soluzioni concrete e le modifiche adottate dalla Costituzione<br />

del 1958 rispetto al sistema anteriore.<br />

Nell’organizzazione parlamentare dell’inizio del secolo, giuridicamente<br />

la <strong>Camera</strong> è sovrana assoluta del proprio ordine<br />

del giorno ; ed essa lo & anche da un punto di vista politico :<br />

se ai sensi degli artt. 111 del regolamento della <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong><br />

<strong>Deputati</strong> e 46 del regolamento del Senato è il Presidente che<br />

predispone l’ordine del giorno e l’Assemblea deve regolarlo<br />

sovranamente, in pratica il Presidente fissa, solo, l’ordine del<br />

giorno, essendo l’Assemblea spesso esclusivamente rappresentata<br />

da quei deputati > di cui parla efficacemente<br />

il Pierre (“).<br />

Non v’era d’altronde alcun ostacolo a che il Presidente<br />

adempisse, solo, a questo compito, restando l’Assemblea sempre<br />

competente a riassumere quei poteri che avevano costituito<br />

l’oggetto di una sorta di legislazione implicita. Più esattamente,<br />

la situazione era la seguente: il Presidente aveva il compito di<br />

proporre l’ordine del giorno e l’Assemblea quello di disciplinarlo<br />

sovranamente.<br />

L’Assemblea si dispensava talvolta dall’esercitare quest’ultima<br />

prerogativa in maniera effettiva, interpretando il compito<br />

del Presidente in forma molto estensiva (divenendo questa<br />

fase preparatoria, salva espressa modifica dell’Assemblea, l’assetto<br />

definitivo dell’ordine del giorno). Questa > la si<br />

comprende molto bene, solo che si rifletta sulla esatta natura<br />

(“) Cfr. PIERRE, Traité de Droit politique, électoral et parlementaire,<br />

Paris 1902, Suppl. 1924.<br />

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314 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

dell’ordine del giorno, da considerarsi giuridicamente mista, si<br />

direbbe, giacchè l’ordine del giorno ha in realtà un aspetto a<br />

volte meramente amministrativo e a volte esclusivamente politico<br />

(13).<br />

Per aspetto puramente amministrativo si vuole significare<br />

che l’ordine del giorno costituisce una sorta di planning <strong>dei</strong><br />

dibattiti parlamentari che devono essere minuziosamente predisposti.<br />

Una buona pianificazione dipenderà allora da una<br />

buona amministrazione, che veglierà al fine che ogni seduta<br />

sia adeguatamente (ma non troppo, come fu giustamente affermato),<br />

gravata di impegni : questo aspetto dell’ordine del<br />

giorno si ricollega in generale al buon funzionamento dell’Assemblea<br />

(14).<br />

I”) Ma v. in senso critico nei confronti delle trasformazioni nell’ordinamento<br />

italiano subite dall’istituto, LONGI e STRAMACCI, Z Regolamenti<br />

della <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong>, cit., 155.<br />

(I‘) Non v’è dubbio che l’ordine del giorno sia di grande importanza<br />

per la evoluzione x storica )> di tutta la parte del Regolamento che tratta<br />

della discussione in Assemblea <strong>dei</strong> progetti di legge : Praticamente sino<br />

al 1887 non si ebbe in Italia un riconoscimento dell’istituto nelle disposizioni<br />

regolamentari. Una svolta importante nella storia dell’istituto la<br />

si ebbe solo in seguito al divieto di svolgimento di ordini del giorno<br />

dopo la chiusura della discussione generale, divieto comunque<br />

limitato dall’altra riforma relativa alle dichiarazioni di voto e alle<br />

dichiarazioni <strong>dei</strong> membri del Governo al termine della discussione<br />

(cfr. l’art. 83 R.C.D.). Nella relazione BONGHI del 5 maggio 1887 si<br />

diceva, fra l’altro: (( Tutti quanti hanno awertito il danno grande,<br />

che fa alla speditezza della discussione parlamentare la pratica<br />

invalsa, che coloro i quali non si sono iscritti a parlare, ma presentano<br />

una mozione, hanno diritto di avere la parola dopo esaurita la<br />

serie degli iscritti e chiusa la discussione generale. Questa pratica va<br />

dando naturalmente origine a un’altra; che a coloro i quali, per aver<br />

presentata la loro mozione dapo chiusa la discussione generale, non<br />

hanno più il diritto di svilupparla, sia almeno lasciata quello di darne<br />

spiegazione. La qua\ seconda pratica, se moltiplica discorsi, e non dà<br />

limiti precisi al diritto .<strong>dei</strong> secondi, pure tempera il privilegio <strong>dei</strong><br />

(( primi ». Cfr. LONGI e STRAMACCI, OP. cit., 152.<br />

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Le prerogative <strong>dei</strong> Presidenti di assemblea 315<br />

Per quanto riguarda l’aspetto G politico >> dell’ordine del<br />

giorno, esso risulta talmente evidente da non aver bisogno di<br />

alcuna dimostrazione : sembra giusto pertanto che l’Assemblea<br />

decida da sè stessa dell‘opportunità politica di discutere su<br />

tale argomento in un determinato momento piuttosto che in un<br />

altro.<br />

Un tale apprezzamento politico non può in effetti riguardare<br />

che la sola Assemblea la quale, di conseguenza, conserva<br />

l’esercizio della propria competenza sovrana.<br />

In definitiva, la prassi invalsa agli inizi della I11 Repubblica<br />

potrebbe così riassumersi: il Presidente fissa > di ordine del giorno che si trasformerà in<br />

piano definitivo a meno che l’Assemblea non intenda modificarlo<br />

in modo espresso per aggiungere - o rifondere - quei<br />

punti che essa giudichi urgenti o particolarmente quaMcanti.<br />

D’altronde, è avvenuto che, in circostanze eccezionali, il<br />

Presidente abbia modificato, con la propria sovrana volontà,<br />

l’ordine del giorno nella forma fissata in seduta pubblica (”).<br />

I1 motivo adottato fu quasi sempre la > o la<br />


316 L’ostruzionismo parlamentare<br />

tunamente chiarì la situazione in un celebre intervento rivolto<br />

ai suoi colleghi: cc La sola responsabilità che io non avrei mai<br />

voluto accettare era quella che avrebbe potuto implicare, per<br />

me, dinnanzi al paese, qualsiasi ritardo in questa convocazione<br />

che (è conforme agli obblighi che io avevo assunto di fronte a<br />

voi >> (I6).<br />

Così, per lungo tempo, il Presidente fu il solo organo a predisporre<br />

l’ordine del giorno e in pratica ad addossarsene la responsabilità<br />

che gli veniva comunque giuridicamente imputata,<br />

dal momento che era la <strong>Camera</strong> ad approvare l‘ordine del<br />

giorno.<br />

Questo compito si rivelava, naturalmente, particolarmente<br />

gravoso e il Presidente accoglieva sovente l’opportunità che gli<br />

si offriva di intendersi


Le prerogative <strong>dei</strong> Presidenti di assemblea 317<br />

inclusi un rappresentante governativo, i vice presidenti, i presidenti<br />

delle commissioni, il relatore generale della commissione<br />

delle Finanze e i Presidenti <strong>dei</strong> Gruppi.<br />

Al Presidente dell’Assemblea interessata apparteneva sempre<br />

il potere di convocazione (così interveniva Herriot nella<br />

seduta del 28 agosto 1951 : la posizione del Governo, che doveva continuamente<br />

(I9) J.O., Déb. Parl., A.M. 1951, 6548.<br />

(>@) Interessanti rilievi sul punto possono trovarsi in MOUSKHELY,<br />

Le Président de 1’Assemblée Consultative du Conseil de I’Europe, R.D.P.,<br />

1952, 359-366; Cfr. anche FELLOWES, Les pouvoir des Presidents des Assemblées<br />

parlementaires - Union Interparlementaire, in Informations<br />

constitutionnelles et parlementaires, 1954, n. 20, 180-208.<br />

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318 L’ostruzionismo parlamentare<br />

transigere oppure, come giustamente afferma il Goguel,


Le prerogative <strong>dei</strong> Presidenti di assemblea 319<br />

1958 alla sua funzione primaria: essa è di nuovo un organo<br />

consultivo e di registrazione (z2).<br />

I1 Presidente dell’Assemblea interessata ha sempre per fine<br />

di convocarla e di dirigerne i lavori; tuttavia, col nuovo regime,<br />

molte sono le novità : innanzi tutto l’art. 48 della Costituzione e<br />

le prerogative governative in essa fissate (”) sono in grado di<br />

ridurre notevolmente il ruolo della Conferenza e, in definitiva<br />

del Presidente.<br />

Trattandosi in effetti di un’ordine del giorno prioritario,<br />

il Governo può praticamente imporlo alla Conferenza (da alcuni<br />

addirittura si sostiene che nulla obbligherebbe il Governo a<br />

servirsi del canale della Conferenza <strong>dei</strong> Presidenti) (”) i cui<br />

(”) DOUDET, OP. cit., 38.<br />

(*) Così, acutamente nota il CHANDERNAGOR: u Pour venir en discussion,<br />

les questions orales, avec ou sans debat, doivent &tre inscrites à<br />

l’ovdre du jour de la séance qui hedbdomadairement leur est réservée.<br />

Et il appartient à la Conference des Présidents de choisir, entre la<br />

multitude des questions, dintéret très inegal d‘ailleurs, qui ont été<br />

posées, les cinq ou six qui figureront à l’ordre du jour. La Conférence<br />

des Présidents comlprend le Président de 1’Assemblée et les Vice-Présidents,<br />

les Présidents de six commissions permanents, le rapporteur général<br />

de la commission des finances et les Présidents des groupes politiques.<br />

Le Gouveniement y est toujours représenté, généralement par le<br />

Secrétaire d‘État chargé ‘des relations avec le Parlement. A 1’Assemblée<br />

nationale, étant donné que la majorité détient la plupart des postes du<br />

Bureau de l‘Assemblée et qu’elle s’est octroyé la totalité des présidences<br />

des commissions, que le règlement prévoit d‘autre part une pondération<br />

du vote de chaque Président de groupe, en fontion du nombre des membres<br />

de son groupe, I’opposition est, à la Conférence des Présidents,<br />

très minoritaire. I1 lui est donc impossible de faire venir une question<br />

à l’ordre du jour sans l’accord de la majorité, c’est, à dire en définitive,<br />

du Gwvernement. Dans la plupart des cas, c’est donc le Gouvernement<br />

lui-meme qui, en déclarant à la Conférence des Présidents que te1 vendredi<br />

te1 ministre sera disponible, impose le sujet des questions qui<br />

seront debattues ».(Cfr. CHANDERNAGOR, Un Parlement pour quai faire,<br />

Gallimard, 1967, 66-67).<br />

(”) V. COTTERET, OP. cit., 821.<br />

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320 L’ostruzionismo parlamentare<br />

suggerimenti non sempre sono automaticamente accolti dal<br />

Governo.<br />

In effetti suggerimenti (suggestions) potrebbero provenire<br />

anche dal Presidente come da ogni altro membro della Conferenza,<br />

ma la loro efficacia rischia di rimanere del tutto astratta.<br />

Avviene difatti normalmente che il Governo non manchi mai di<br />

delegare uno <strong>dei</strong> suoi membri alla Conferenza <strong>dei</strong> Presidenti:<br />

& sovente accaduto, in Assemblea nazionale, che il Primo Ministro<br />

assistesse di persona alla Conferenza (ed & evidente che<br />

la sola sua presenza può portare a una riduzione sensibile dell’efficacia<br />

del ruolo di direzione del Presidente) (z).<br />

Favorevole a questa forma di partecipazione si mostrò invece<br />

il Chaban-Delmas il quale riteneva che, specie dopo un<br />

grave conflitto tra Assemblea Nazionale e Governo, fosse assai<br />

importante che il Primo Ministro stabilisca c< un contatto personale<br />

indispensabile perchè le intenzioni fossero percettibili<br />

attraverso le formule e le parole ». Ed aggiungeva:


Le prerogative <strong>dei</strong> Presidenti di assemblea 321<br />

Infatti, se spetta ai Presidenti di Assemblea il sottomettere<br />

alla Conferenza i differenti elementi dell’ordine del giorno (ordine<br />

del giorno prioritario comunicato dal Governo, ordine del<br />

giorno complementare, questioni orali, date fissate per i diversi<br />

scrutini), il Presidente si servirà spesso della IConferenza<br />

per comunicare ai Presidenti delle Commissioni e <strong>dei</strong> Gruppi<br />

presenti informazioni alle quali egli non intende dare tutta la<br />

pubblicità conferita dall’esposizione in seduta plenaria o, ancora,<br />

il Presidente utilizzerà tale occasione per evocare problemi<br />

di procedura legislativa o di organizzazione interna (”).<br />

La Conferenza <strong>dei</strong> Presidenti rivestirebbe così il ruolo di<br />

c Conseil du Président dell’Assemblée >> come avveniva all’inizio<br />

del secolo; rappresenterebbe inoltre un mezzo per il Presidente<br />

di conoscere esattamente l’opinione <strong>dei</strong> Gruppi e delle Commissioni<br />

(e dell’esecutivo) su un certo numero di problemi, consentendo<br />

ai Presidenti di Assemblea di scindere ufficiosamente<br />

le proprie responsabilità cc rifugiandosi >> più o meno dietro i<br />

pareri della Conferenza. In seno alla Conferenza, la libertà di<br />

dialogo è del resto maggiore che nelle Assemblee dove le parole<br />

pronunciate figureranno nel verbale delle sedute.<br />

Nella Conferenza ciascuno può invece esprimersi liberamente<br />

: al suo interno le concessioni saranno più facili a realizzarsi<br />

perché il controllo della pubblica opinione non è più da<br />

temere.<br />

La posizione del Presidente nell’ambito della Conferenza<br />

finisce per assumere una duplice veste: nella misura in cui ne<br />

dirige i lavori, egli può esercitare sulla Conferenza pressioni<br />

più o meno sensibili ed egli ha la facoltà, comunque, di orientare<br />

gli obiettivi finali dell’organo. E ciò avviene anche se questa<br />

facoltà si trova oggi seriamente intaccata, come si è visto,<br />

--<br />

(”) J. GRANGÈ, OP. cit., 85-86.<br />

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322 L’ostruzionismo parlamentare<br />

dalle nuove prerogative governative nella fissazione dell’ordine<br />

del giorno.<br />

Di contro, il Presidente potrebbe essere a sua volta influenzato<br />

dalle opinioni che si formano in seno alla Conferenza, allorchè<br />

egli ne richieda il parere e quando questiiltima vorrà<br />

indirizzare l’azione presidenziale secondo canoni conformi ai<br />

voleri della maggioranza.<br />

I vantaggi di una simile collaborazione possono essere notevoli<br />

solo che si pensi che il potere legislativo e quello esecutivo<br />

vengono praticamente riuniti in unico organo, la cui rappresentativita<br />

è realizzata e confermata dalla presenza <strong>dei</strong> Presidenti<br />

<strong>dei</strong> Gruppi dell‘Assemblea Nazionale con il sistema del<br />

> istituito il 25 maggio 1954 (*’), e ripreso nel<br />

1959 con l’art. 48, al 4 del regolamento: questo sistema > non può tuttavia operare in concreto se non al<br />

momento del voto.<br />

Allo stato attuale i conflitti che si potrebbero produrre riguarderebbero<br />

soprattutto l’ordine del giorno prioritario il<br />

quale, imposto dal Governo, non è praticamente sottoposto ad<br />

un voto. Dall’entrata in vigore della riforma, in effetti, le votazioni<br />

si fanno sempre più rare e le tendenze che si manifestano<br />

in seno alla ‘Conferenza saranno sempre meno dovute alla rappresentatività<br />

politica di Presidenti di Gruppo che non a quella<br />

propria <strong>dei</strong> Presidenti di Assemblea.<br />

Dovrebbe spettare cioè a quest’ultimo il compito di sorvegliare<br />

l’armonico equilibrio delle diverse tendenze (29).<br />

In Senato, il sistema della


Le prerogative <strong>dei</strong> Presidenti di assemblea 323<br />

Se tuttavia le prerogative governative limitano e falsano<br />

gravemente il principio di rappresentatività della Conferenza<br />

nelle sue attribuzioni G tecniche >> di preparazione dell’ordine<br />

del giorno, questo medesimo principio riassume per intero il<br />

proprio significato allorquando venga evidenziato il ruolo consultivo<br />

della Conferenza : il Presidente avrebbe in questa ipotesi<br />

un quadro assai fedele dell’insieme delle tendenze dell’Assemblea<br />

rappresentate alla Conferenza.<br />

E’ importante tuttavia notare che nell’attuale stato di composizione<br />

dell’hssemblea nazionale, i principi di fissazione dell’ordine<br />

del giorno - implicanti una chiara preponderanza governativa<br />

- non vanno necessariamente sempre incontro ai desideri<br />

della maggioranza ed anzi, per sè stessi, sembrano avvicinarsi<br />

al sistema britannico, in cui consuetudinariamente il<br />

tempo della <strong>Camera</strong> ’è > e l’ordine<br />

del giorno viene fissato dal leader dopo opportune consultazioni<br />

con l’opposizione (m).<br />

Lo Speaker, in tale ordinamento parlamentare, non ha alcun<br />

ruolo da assumere, e si trova pertanto in una situazione<br />

ancora inferiore a quella del Presidente francese, che dispone<br />

sempre, in caso di estrema necessità (impossibilità di accordo<br />

fra maggioranza e opposizione, o divergenze all’interno della<br />

maggioranza) della propria personale autorità.<br />

Le riduzioni di influenza di cui è rimasta vittima la Conferenza<br />

<strong>dei</strong> Presidenti con l’avvento della V Repubblica (la relativa<br />

diminuzione <strong>dei</strong> poteri del Presidente in seguito alle recenti<br />

ampie prerogative governative) vengano talora temperate<br />

e limitate nel corso del dibattito dell’Assemblea (31).<br />

Po) DAUDET, ap. cit., 40.<br />

(I1) Cfr. CHANDERNAGOR, OP. cit., 101-103 secondo il quale


324 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Si sa in effetti che l’ordine del giorno prioritario & fissato<br />

sovranamente dal Governo in modo che nè la ‘Conferenza <strong>dei</strong><br />

Presidenti nè il Presidente possono, almeno giuridicamente,<br />

partecipare direttamente alla sua elaborazione. Del resto tale<br />

ordine del giorno è comunicato alle Assemblee che non possono<br />

d’altronde nè discuterlo, nè votarlo (”). La sola possibilità di<br />

discuterlo si potrà presentare nel corso della seduta della Conferenza<br />

<strong>dei</strong> Presidenti, e solo con l’accordo del Governo.<br />

I singoli parlamentari hanno escogitato allora un ingegnoso<br />

sistema indiretto per ottenere il diritto di parola sull’ordine<br />

del giorno prioritario : traendo cioè a pretesto l’ordine del<br />

giorno complementare su cui tale diritto sussiste, essi potranno<br />

discutere anche sull’ordine del giorno prioritario.<br />

In verità la Presidenza sembra tollerare generalmente (ed<br />

anche in limiti assai ampi) queste procedure formalmente non<br />

troppo ortodosse : ma, ancora, è naturalmente necessario perchè<br />

ciò possa in concreto verificarsi, che vi sia sempre un ordine<br />

del giorno complementare che permetta di predisporre un intervento<br />

sull’ordine del giorno prioritario (”).<br />

Un’altra procedura frequentemente usata sarà il richiamo<br />

al regolamento, ugualmente tollerato dalla Presidenza nonostante<br />

quanto disposto dall’art. 58 A. N.<br />

L’iscrizione delle questioni orali decisa dalla Conferenza<br />

<strong>dei</strong> Presidenti non potrebbe più essere contestata: ciò non-<br />

D’altronde la priorità accordata all’opposizione nella fissazione dell’ordine<br />

del giorno con un determinato numero di sedute dedicato alla di.<br />

scussione delle questioni, sembra essere nel settore del controllo la contropartita<br />

necessaria delle prerogative accordate al Governo nel settore<br />

legislativo.<br />

Q37 Cfr. MOKRHOFF, voce Discussione parlamentare, in Nwicsimo digesto<br />

Italiano, 1111!<br />

(”) V. Parlements, U%m Interparlementaire, cit., 171.<br />

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Le prerogative <strong>dei</strong> Presidenti di assemblea 325<br />

dimeno alcuni oratori hanno potuto essere ammessi dal Presidente<br />

a intervenire (34}.<br />

1 parlamentari si servono infatti sovente del voto cc indicativo<br />

»: in occasione del voto sull’ordine del giorno complementare<br />

essi esprimono il loro disaccordo con la Conferenza<br />

<strong>dei</strong> Presidenti (’”.<br />

Ad un tentativo in tale direzione del deputato Leenhardt,<br />

M. Claudius Petit che presiedeva la seduta, rispondeva di non<br />

poter consentire all’invito di M. Leenhardt, poichè l’art. 134<br />

del regolamento preciserebbe nel suo alinea 2 quanto segue:<br />

c< L’iscrizione delle questioni orali all’ordine del giorno & decisa<br />

dalla ,Conferenza <strong>dei</strong> Presidenti ”; il voto che quindi stava per<br />

intervenire avrebbe riguardato la parte complementare dell’ordine<br />

del giorno ma in nessun modo le questioni orali. Questo<br />

non avrebbe escluso tuttavia, che, qualora si mirasse ad attribuire<br />

al prossimo scrutinio un valore indicativo, ciò potrebbe<br />

essere consentito.<br />

Infatti, cc ciascuno pone sempre nel proprio voto l’intenzione<br />

che preferisce, ma il Presidente non può, naturalmente, che<br />

mettere ai voti ciò che egli ha la possibilità di mettere ai<br />

voti >> (”).<br />

I1 Presidente non ha quindi una politica costante e fermissima<br />

su questo punto e si dimostra anzi generalmente assai<br />

flessibile nell’applicazione delle disposizioni del regolamento<br />

allo scopo di permettere ai parlamentari di prendere la parola<br />

(fi4} Si ricordi ad esempio il ri’fiuto opposto a M. LE PEN da parte<br />

di M. Chamant, vice-presidente dell’Assemblea nazionale, nella seduta<br />

del 12 maggio 1960 (J. O., Déb. Parl. A,M., 1960, 1, 785.<br />

(’7 V. La seduta del 30/6/1960, J.O., Déb. Parl. AN., 1956-1957. AI<br />

contrario nella seduta del 14 giugno 1961 M.J. Chamant rifiutò la parola<br />

a M. Guillon.<br />

(o6) Cfr. DAUDET, up. cit., 41.<br />

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326 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

sull’ordine del giorno prioritario e sull’iscrizione delle questioni<br />

orali.<br />

Per ottenere le modifiche dell’ordine del giorno, i deputati<br />

hanno, infine, largamente utilizzato, come strumento procedurale<br />

ulteriore i


Le prerogative <strong>dei</strong> Presidenti di assemblea 327<br />

Presidenti (”) a differenza della procedura vigente al Senato<br />

secondo la quale, qualora il Governo richieda l’approvazione<br />

di una dichiarazione di politica generale, l‘organizzazione del<br />

dibattito verrà effettuata dalla stessa Conferenza <strong>dei</strong> Presidenti<br />

3. L’ordine del giorno nell’ordinamento parlamentare italiano.<br />

I1 sistema di fissazione dell’ordine <strong>dei</strong> lavori delle Camere<br />

italiane solleva tutta una serie di problemi assai rilevanti in<br />

quanto, a prescindere dai complessi problemi tecnico procedurali<br />

connessi (problema di scelta delle materie da sottoporre<br />

all’esame del Parlamento, organizzazione razionale <strong>dei</strong> lavori<br />

delle Assemblee, ecc.) esso assume il valore di strumento giuridico<br />

di vitale importanza nell’attività di indirizzo politico<br />

come mezzo fondamentale di orientamento e di direzione dell’attività<br />

legislativa (4’).<br />

La determinazione del programma <strong>dei</strong> lavori parlamentari<br />

rappresenta un punto nodale nei rapporti fra le forze politiche<br />

di maggioranza e di opposizione: l’una e l’altra infatti mirano<br />

a servirsene ai propri fini.<br />

Per la maggioranza l’ordine del giorno è strumento di attuazione<br />

della propria politica normativa e programmatica, per<br />

l’opposizione è spesso considerata un mezzo per ostacolare, con-<br />

(”) V., ad es., la seduta del 13 settembre 1961, J.O. Déb. Parl.<br />

A.M., 2267.<br />

(”) Cfr. Règlement A.N., art. 132, al 2; Règlement A.N., art. 149, al.<br />

4; Règlement du Sénat, a rt. 39, al. 3.<br />

(“) Cfr. DE CESARE, Sulla perfettibilità dell’ordine <strong>dei</strong> lavori parlamentari,<br />

in Indagine sulla funzionalità del Parlamento, a cura dell’ISLE,<br />

vol. 11, Giuffrè 1969, 213 ss.<br />

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328 L’ostruzionismo parlamentare<br />

trastare, limitare o condizionare l’attuazione dell’indirizzo politico<br />

governativo, ed anche per richiamare l’attenzione dell’opinione<br />

su particolari questioni (42).<br />

(”) Interessanti considerazioni sulle connessioni fra pubblica opinione<br />

e sistemi parlamentari rappresentativi sono state recentemente<br />

svolte FENOALTEA (Relazione sulla attività della Commissione di indagine<br />

sulla funzionalità del Parlamento, cit., 27 ss.). L‘importanza della pubblica<br />

opinione nel nostro ordinamento e sui suoi organi supremi rappresentativi<br />

si manifestò particolarmente a partire dal 1913, anno dell’introduzione<br />

del suffragio universale. E’ ormai concordemente ammesso<br />

che il suffragio ristretto e il sistema elettorale uninominale facevano<br />

del Parlamento una istituzione tipicamente borghese (intendendo<br />

questa espressione in senso storicesociologico) funzionante con<br />

una certa razionalità e correttezza solo sino a quando la bonghesia conservò<br />

il carattere di classe politica unitaria: basti pensare all’identificazione<br />

<strong>dei</strong> due tradizionali partiti britannici, alle origini, con il capitale<br />

fondiario da un lato ed il capitale mobiliare dall’altro. Sul punto, cfr.<br />

LAWRENCE LOWELL, (( The influence of Party upon Legislation in England<br />

and America)), in Annual Report of the American Historical Association<br />

for the Year 1931, Washington 1902, 321-329; GUTTSMAN, The British<br />

Political Elite, London, cit., 336 - 337; MACKENZIE, R. T., British Political<br />

Parties, 2nd ed. London, Heinemann, 1964; REES, The<br />

English Provinces c. 1760-1960, London, Arnold, 1964, 181 ; THOMPSON,<br />

English Landed Society in the Nineteenth Century, London, Routledge,<br />

1963, 326; PELLING, A Short History of the Labour Party, Macmillan,<br />

1961, 2; BONNAN, The Middle Class Vote, London, Faber, 1954, 94.<br />

Anche nel nostro opdinamento il suffragio universale e il sistema elettorale<br />

proporzionale portarono sconvolgenti mutamenti : l’accesso alla<br />

vita parlamentare di nuovi strati sociali politicamente organizzati mutava<br />

il Parlamento di notabili in un Parlamento di partiti e trasformava<br />

il parlamentare da c sommo pater familias >) del proprio collegio in<br />

anonimo militante al servizio di una ideologia. Ad un mutamento di<br />

natura del Parlamento (passaggio dal binomio Parlamento-Governo all’identificazione<br />

Parlamento-Maggioranza) non ha fatto seguito un mutamento<br />

di K struttura )> nel funzionamento dell’organo; il suo potere è<br />

svanito; interessi e centri di potere sono altrove (pressure groups); la<br />

vita nazionale, così variamente articolata, non ha più il suo centro nell’attività<br />

parlamentare. La crescente influenza <strong>dei</strong> grandi partiti organizzati<br />

porta come paradossale conseguenza a un regime costituzionale<br />

fondato sulla sovranità popolare (art. 2 Cost.) e che tuttavia vede questa<br />

stessa sovranità insidiata alle radici degli strumenti stessi con i quali<br />

ia sovranità popolane fu posta in grado di manifestarsi e operare. (Cfr.<br />

FENOALTEA, OP. cit., 29 ss.).<br />

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Le prerogative <strong>dei</strong> Presidenti di assemblea 329<br />

Senza entrare nel merito <strong>dei</strong> problemi tecnici relativi alla<br />

fissazione dell’ordine <strong>dei</strong> lavori, è sufficiente comunque ricordare<br />

che sono sottratti al potere esecutivo i mezzi procedurali<br />

necessari per dirigere l’attività legislativa del Parlamento, almeno<br />

nella fase di iscrizione all’ordine del giorno <strong>dei</strong> provvedimenti<br />

rientranti nel programma formulato dai partiti di<br />

maggioranza e approvato dalle Camere.<br />

Ciò sembra rientrare nell’indirizzo tradizionale che vuole<br />

il Parlamento padrone del proprio ordine del giorno (principio<br />

dell’assoluta sovranità dell’Assemblea), fino al punto da ammettere<br />

solamente la possibilità di discutere e votare giorno per<br />

giorno sul calendario <strong>dei</strong> lavori, senza interferenze dell’esecutivo<br />

(”).<br />

In una simile situazione si comprenderà l’assoluta preminenza<br />

assunta dalla volontà operativa <strong>dei</strong> Gruppi parlamentari<br />

di maggioranza (ai quali sarebbe affidato anche il grosso<br />

problema della (c organizzazione della maggioranza », essenziale<br />

per combattere o, almeno, per limitare l’ostruzionismo procedurale).<br />

Purtroppo sino ad ora la capacità operativa <strong>dei</strong> gruppi<br />

parlamentari è stata scarsamente coordinata e quindi raramente<br />

efficace, anche perchè ha sempre influito la mancanza di<br />

un organo direttivo in possesso di poteri, anche coercitivi, nei<br />

confronti di tutte le forze politiche rientranti nella coalizione<br />

maggioritaria, ed anche per la scarsa omogeneità e contradditorietà<br />

tra i programmi delle diverse formazioni politiche e<br />

parlamentari (@).<br />

(”) Questo era anche il caso della Francia, nel sistema parlamentare<br />

#della IV Repubblica: v. COTTERET, L’ordre du jour des Assemblées<br />

parlementaires, cit., 814-827.<br />

(”) Sulla ben diversa efficacia assicurata alla maggioranza dall’attività<br />

del chief whip, v. JENNINGS: G The arrangement is undertaken by<br />

the chief whip under control of the leader of the House. He has in his<br />

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330 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Si comprenderà allora come in un settore talmente cruciale<br />

dell’organizzazione parlamentare rivesta particolare rilevanza<br />

l’istituto della Conferenza <strong>dei</strong> Presidenti <strong>dei</strong> Gruppi parlamentari<br />

le cui delibere, tuttavia, devono, per essere adottate, raggiungere<br />

l’unanimità, senza peraltro mai assumere valore cogente<br />

nei confronti dell’intera Assemblea.<br />

Ci si deve ora chiedere se tale organo abbia in concreto<br />

raggiunto tutti gli obiettivi che il Regolamento parlamentare<br />

- e le forze politiche che li promossero - ritenevano per tal<br />

mezzo potessero essere raggiunti.<br />

Alla domanda si deve purtroppo rispondere negativamente<br />

(45): la Conferenza <strong>dei</strong> Presidenti mai ha potuto purtroppo<br />

assurgere al rango di strumento idoneo a risolvere i complessi<br />

problemi attinenti alla programmazione, specie a lunga scadenza,<br />

<strong>dei</strong> lavori parlamentari anche mediante una pur inevitabile<br />

> (più che mediazione vera e propria)<br />

delle diverse istanze e degli interessi politici facenti capo ai<br />

gruppi parlamentari.<br />

I risultati positivi ottenuti riguardano invece la redazione<br />

tecnica del calendario <strong>dei</strong> lavori attinenti tuttavia a brevi<br />

periodi di tempo (specie per quanto riguarda la data e il<br />

numero delle sedute). Ovviamente ci si deve chiedere che cosa<br />

accada qualora la Conferenza non riesca a raggiungere nemmeno<br />

quel minimum che è dato da una soluzione di compromesso<br />

fra le diverse istanze politiche. Esisterebbe allora solo la<br />

possibilità di un appello diretto all’Assemblea perchè decida a<br />

maggioranza semplice di giorno in giorno.<br />

hands the remedy of the closure. In the last resort he can secure the<br />

passing of a guillotine resolution for closure by compartment, so as to<br />

be assured that a Bill passes its various stages at times fixed befcrehand<br />

». (Parliament, cit., 126).<br />

(”) DE CESARE,\Suh perfettibilità dell’ordine <strong>dei</strong> lavori parlamentari,<br />

cit., 214.<br />

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Le prerogative <strong>dei</strong> Presidenti di assemblea 331<br />

In questo mal definito rapporto fra forze politiche contrapposte<br />

si inserisce allora il Presidente d'Assemblea il quale,<br />

garante supremo del corretto svolgersi del rapporto maggioranza-opposizione,<br />

finisce per operare come autentico mediatore<br />

fra gli opposti interessi (").<br />

Egli infatti cercherà allora di predisporre un ordine del<br />

giorno coerente con le esigenze funzionali tecnico-parlamentari<br />

(ad es. stadio dell'esame preliminare raggiunto dai disegni di<br />

legge, scadenze costituzionali e regolamentari, ecc.) e con le<br />

istanze avanzate secondo la scala di priorità <strong>dei</strong> vari Gruppi, in<br />

modo che risulti accettabile a tutte le forze politiche rappresentate.<br />

Purtroppo il sistema parlamentare italiano, pur riconoscendo<br />

nell'art. 49 Cost. la fondamentale funzione <strong>dei</strong> partiti<br />

politici, non sembra trarre da questa impostazione le necessarie<br />

conseguenze, talchk prevale tuttora, nella nostra organizzazione<br />

parlamentare, una concezione particolaristica della<br />

funzione <strong>dei</strong> singoli parlamentari pur in presenza di meccanismi<br />

parlamentari che consentirebbero una soluzione felicemente<br />

alternativa (").<br />

(") I1 SAVIGNANO, (I Gruppi Parlamentari, Napoli 1965, 182) sembra<br />

ritenere vi sia stato nel nostro ordinamento, almeno alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong><br />

<strong>Deputati</strong>, una lenta ma continua trasformazione dell'istituto presidenziale,<br />

nel senso di una raggiunta maggiore autonomia nei confronti <strong>dei</strong><br />

Gruppi parlamentari e della stessa maggioranza parlamentare di cui<br />

era inizialmente espressione ed a cui doveva la sua stessa elezione.<br />

(9 Sulla trasformazione che avrebbe subito la forma stessa di governo<br />

parlamentare in seguito ali'influenza esercitata dai partiti politici,<br />

v. MIRKINE GUETZEVITCH, Le costituzioni europee, Milano 1954 ; MARANINI,<br />

Governo parlamentare e partitocrazia, in Rass. Dir. Pubbl. 1951, 18;<br />

BISCARETTI DI RUFFIA, Lineamenti attuali del diritto costituzionale in Europa,<br />

in Riv. Trim. Dir. Pubbl. 1955, 49; GUARINO, Lo scioglimento delle<br />

Assemblee parlamentari, Napoli 1W8 ; SARTORI, Il Parlamento Italiano<br />

1946-1963, Napoli 1963.<br />

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332 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

Questo incerto articolarsi del rapporto maggioranza-opposizione<br />

reca con sè rischi assai gravi di una accentuata tendenza<br />

verso un regime cosiddetto pseudo-assembleare, con<br />

conseguente N scollamento D del naturale collegamento fra funzione<br />

di indirizzo politico di governo e maggioranza parlamentare,<br />

e contrattazioni continue fra gli opposti schieramenti<br />

politici.<br />

E’ una situazione, ovviamente originata dal difficile instaurarsi<br />

di un corretto rapporto fra maggioranza e opposizione,<br />

che proietta i propri negativi effetti sul sistema di fissazione del<br />

calendario <strong>dei</strong> lavori parlamentari (48).<br />

Secondo tale impostazione confortata dalla prassi le Camere<br />

godrebbero per Regolamento della più ampia e sovrana<br />


Le prerogative <strong>dei</strong> Presidenti di assemblea 333<br />

L’ordine del giorno è il punto focale della dialettica parlamentare<br />

maggioranza-opposizione, perciò nessuna delle parti<br />

è disposta ad accoglierne modifiche senza adeguate contropartite<br />

di ordine procedurale ed anche politico (49).<br />

Si tratta pur sempre, da un lato, di conciliare le esigenze<br />

di funzionalità dell’attività parlamentare con l’organica attuazione<br />

del programma che ha già ottenuto la fiducia dal Parlamento,<br />

vietando perciò intralci, interruzioni e interferenze dannose<br />

per l’indiritto programmatico della maggioranza; dall’altro<br />

lato, si iende tuttora a fare discendere l’esigenza di programmare<br />

i lavori d’Assemblea dal tradizionale principio di autonomia<br />

del Parlamento dal potere esecutivo (*O).<br />

Ovviamente una prospettiva ampia ed organica di riforma<br />

<strong>dei</strong> Regolamenti e delle procedure parlamentari in ordine alla<br />

razionalizzazione e programmazione <strong>dei</strong> lavori non potrebbe<br />

prescindere dalla nostra attuale costituzione materiale secondo<br />

la quale, in verità, i rapporti fra Parlamento e Governo, lungi<br />

dal porsi in funzione antinomica, vanno sempre più conformandosi<br />

all’esigenza di un continutm maggioranza parlamentare-governo,<br />

e ciò non può perdurare a lungo senza influire sul<br />

problema <strong>dei</strong> rapporti maggioranza-opposizione in regime parlamentare<br />

pluripartitico (”).<br />

(”) DE CESARE, Sulla perfattibilità dell’ordine <strong>dei</strong> lavori pari., cit., 215.<br />

(9 Vi è anche chi di recente ha ritenuto di dover misconoscere<br />

ogni efficacia al principio di separazione <strong>dei</strong> poteri propno al fine di<br />

garantire l’adempimento della sua tradizionale funzione di garanzia<br />

della libertà : cfr. WERNER WEBER, Gewaltenteilung a2s Gegenwartigeprobleme,<br />

in Festschrift C. Schmitt, 253 s.<br />

(”) Ma v., sulla insuscettibilità <strong>dei</strong> contemporanei regimi parlamentari<br />

ad enucleare ordinamenti statali atti a realizzare sintesi politiche in<br />

grado di evitare le pressioni settoriali <strong>dei</strong> gruppi sociali organizzati, v. le<br />

utili puntualizzazioni del MIGLIO, Le trasformazioni dell’attuale regime<br />

politico, in Jus, 30. Cfr. anche DE JOUVENEL, Du pouvoir, trad. it., 302.<br />

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334 L’ostruzionismo parlamentare<br />

I1 nostro sistema parlamentare potrà trovare allora il necessario<br />

punto di equilibrio nella misura in cui venga attribuito,<br />

da un lato, alla maggioranza parlamentare l’esercizio effettivo<br />

<strong>dei</strong> propri poteri di organo direttivo responsabile dell’attuazione<br />

del programma di indirizzo politico approvato al momento<br />

della presentazione del Governo alle Camere, e dall’altro,<br />

alla opposizione, gli strumenti procedurali idonei a salvaguardarne<br />

il ruolo di


Le prerogative <strong>dei</strong> Presidenti di assemblea 335<br />

questo istituto opera tuttavia anche effetti indiretti di notevole<br />

rilevanza, come ad esempio la decadenza <strong>dei</strong> lavori legislativi,<br />

esistente di fatto nell’ordinamento statutario italiano<br />

ed anche in quello britannico attuale (55), benchè sia esclusa<br />

dai sostenitori della riforma in esame.<br />

Questa conseguenza non è facilmente eliminabile in quanto<br />

rappresenterebbe sempre una G contropartita D voluta dall’opposizione<br />

(come valido strumento di ostruzionismo). in cambio<br />

della programmazione <strong>dei</strong> lavori concessa al Governo. Vi sarebbe<br />

ora la tendenza, almeno nei più recenti progetti di riforma,<br />

di ridurre la sessione a un periodo di uno o più mesi<br />

- ovviamente insufficienti al fine di una efficiente programmazione<br />

<strong>dei</strong> lavori parlamentari - coordinandola con l’attuazione<br />

del programma di durata quinquennale) (’9.<br />

Sarebbe invece auspicabile che il calendario <strong>dei</strong> lavori<br />

avesse almeno durata annuale, periodo minimo per il raggiungimento<br />

degli obiettivi della maggioranza di governo, mentre<br />

le sessioni dovrebbero riferirsi ad un calendario con un ordine<br />

di priorità ‘fissato nel tempo e conoscibile con un congruo<br />

anticipo.<br />

Ad un ordine del giorno prioritario cosiffatto, immodificabile<br />

in via di principio, si potrebbe aggiungere un ordine del<br />

giorno complementare per alcune prefissate sedute mensili da<br />

(”) In tal senso v. l’ampio studio di BASSANINI, Gli effetti della fine<br />

della legislatura nei procedimenti legislativi pendenti, Milano 1968, v. gli<br />

interventi di BRUNELLI e PERONE, in Civitas, nn. 8-9; CAPURSO, Il principio<br />

della continuità legislativa e la revisione della regola di decadenza, in<br />

Studi parlamentari e di politica costituzionale, 1968 ; DANESE, Sulla sopravvivenza<br />

<strong>dei</strong> provvedimenti legislativi approvati da un solo ramo <strong>dei</strong><br />

Parlamento, in Foro Pad., 1958, 111, 90; MORTATI, Istituzioni, vol. I, 1969,<br />

478.<br />

(9 Cfr. DE CESARE, Sulla perfettibilità dell’ordine <strong>dei</strong> lavori parl.,<br />

cit., 217.<br />

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336 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

destinare alla scelta delle minoranze o all’esame di iniziative<br />

praeter-programma, secondo il sistema parlamentare inglese<br />

(’’).<br />

Un , v. l’art. di A. POTTER nel volume curato dal DAHL, Political Opposition<br />

in Western Democracies, at., 14. Ma v. anche le utili considerazioni<br />

di MANZELLA, L’organizzazione <strong>dei</strong> lavori parlamentari in Italia, in Tempo<br />

Moderni, cit., 10: c Quello che importa è che un calendario <strong>dei</strong> lavori<br />

parlamentari sia conoscibile all’inizio di ognuna delle sessioni convenzionalmente<br />

indicate : guida innanzitutto alla attività <strong>dei</strong> singoli parlamentari,<br />

ora insofferenti e frustrati per il caotico e improvvisato procedere<br />

<strong>dei</strong> lavori che impedisce loro ogni personale programma di studi,<br />

di contatti, di rapporti con l’elettorato, oltreohè di sacrosanta cura di<br />

interessi professionali e familiari ; guida poi all’attività <strong>dei</strong> partiti che<br />

da un ben definito calendario a lungo termine <strong>dei</strong> lavori parlamentari<br />

dovrebbero essere indotti a collocare nelle settimane libere lo svolgimento<br />

delle istanze più importanti : congressi, consigli nazionali, direzione<br />

e trovare nei risultati delle sessioni la migliore valutazione sulla<br />

situazione politica e sul grado di tensione realizzatrice capace ancora<br />

di esprimere il programma di maggioranza. AI di là di tali risultati, che,<br />

data l’esperienza, sarebbero di grande rilievo, la riedizione della sessione<br />

non dovrebbe pèrò comportare altro effetto giuridico, specie per<br />

quanto riguarda lo stato ‘<strong>dei</strong> lavori ».<br />

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Le prerogative <strong>dei</strong> Presidenti di assemblea 337<br />

opposizione. Ovviamente il primo metodo implica reciproche<br />

concessioni pazientemente concordate, mentre il secondo conduce<br />

fatalmente la maggioranza a far valere nella forma più<br />

incisiva la propria volontà operativa sulla minoranza in questa<br />

prima fase della procedura parlamentare.<br />

Con l’introduzione della periodizzazione annuale <strong>dei</strong> lavori<br />

parlamentari (5*) il programma potrà essere scomposto in<br />

precisi limiti temporali ad opera della Conferenza <strong>dei</strong> Presidenti<br />

attraverso una divisione più o meno articolata <strong>dei</strong> provvedimenti,<br />

considerando da un lato il programma legislativo<br />

e dall’altra il periodo di tempo fissato in cui il programma stesso<br />

dovrebbe poter essere realizzato. Tutto questo presuppone<br />

una complessa fase > fra le diverse parti politiche,<br />

in modo che la rinunzia ad alcune delle prerogative che<br />

che esse sono use ad esercitare, verrebbe in certo modo compensata<br />

da una serie di vantaggi politici e procedurali corrispondenti.<br />

Corrispettivamente anche le minoranze dovrebbero rinunziare<br />

al tentativo di inserirsi nella maggioranza per collaborare<br />

con questa ad una migliore funzionalità del sistema<br />

parlamentare e ad un più efficiente controllo del Parlamento<br />

sul Governo, sul fondamento di una leale ed esplicita accettazione<br />

delle regole del gioco democratico con relativa conseguente<br />

assunzione di un ruolo alternativo di responsabilità politica<br />

di Governo, in cambio ovviamente di adeguate contropartite<br />

di tipo garantistico (”).<br />

Illuminante è l’esempio inglese del Comitato interministeriale<br />

(Legislation Committee) istituito dai primi governi laburisti per il coordinamento<br />

dell’attività legislativa mediante il riparto <strong>dei</strong> provvedimenti<br />

normativi fra le varie sessioni della legislatura in ordine di priorità;<br />

su tale esperienza v. DE CESARE, OP. cit., 218.<br />

(”) Naturalmente sulla constatazione che la migliore garanzia, non<br />

soltanto da un punto di vista giuridico-formale, per un corretto rapporto<br />

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338 L’ostruzionismo parlamentare<br />

L’elemento fondamentale sarebbe comunque rappresentato<br />

dall’accettazione concorde di tutte le parti politiche di un più<br />

corretto e chiaro rapporto fra maggioranza di Governo e opposizione<br />

e forse anche di una definitiva sistemazione teorica, da<br />

tutti accolta, di un nuovo status della opposizione in cui ricomprendere<br />

sia la funzione di controllo e di > dell’attività<br />

politica del Governo, sia quella, altrettanto importante,<br />

di alternaiiva democratica ail’indirizzo politico programmatico<br />

della maggioranza.<br />

Come contropartita le minoranze potrebbero richiedere :<br />

a) l’attribuzione di quote del tempo assegnato alla iniziativa<br />

parlamentare delle opposizioni, cui potrebbe essere deferita<br />

una serie di argomenti da discutere in particolari sedute;<br />

b) la possibilità di inserimento nell’ordine <strong>dei</strong> lavori di<br />

iniziative parlamentari su argomenti praeter programma;<br />

c) la concessione di poteri di attivazione diretta di strumenti<br />

di controllo (inchieste) o meramente conoscitivi (hearings)<br />

(”).<br />

maggioranza-opposizione consisterebbe prGprio nel c patto costituzionale<br />

)>, esiste un’ampia dottrina: v., ad es., KELSEN, La garantie jurisdictionnelle<br />

de la Contitution, in Rev. Dir. Publ., 1928, 204; MORTATI, La<br />

Costituzione in senso materiale, Milano 1940, 131 ; VIRGA, Libertà giuridica<br />

e diritti fondamentali, Milano 1947, 231 s.; TOSATO, Garanzia delle leggi<br />

costitzizionali, in Costifuzione e Costituente. Atti della XIX sett. SOC.<br />

<strong>dei</strong> catt. d’Italia, I1 ed., Roma 1960, 123 ss. VEDEL, Manuel de droit constitutionnel,<br />

Paris 1949, 230, 177; PALADIN, In tema di decreti Iegge, in Riv.<br />

trim. Dir. Pubbl., 1958, 580 s.; MARANINI, Natura e caratteri dell’ordinamento<br />

costituzionale italiano, in Rass. Parl., 1960, 1143.<br />

eo) La prassi delle hearings è stata definitivamente codificata, per<br />

il Senato americano, dal Legislative Reorganization Act del 1946. Questo<br />

nuovo istituto ha ormai raggiunto nel Congresso elementi procedimentali<br />

con vere e proprie udienze legislative ; cfr. PREDIERI, Contraddittorio<br />

e testimonianza <strong>dei</strong> cittadini nei procedimenti legislativi, 1964, 223.<br />

Da ultimo, sotto un diverso prdlo, v. le interessanti considerazioni del<br />

CHIMENTI, (( Le udienze .conoscitive )> delle comnzissimi senatoriali, in<br />

Indagine sulla Funzionalità del Parlamento, cit., 173 ss.<br />

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Le prerogative <strong>dei</strong> Presidenti di assemblea 339<br />

Assolutamente necessaria, in questa prospettiva, sarebbe<br />

una ristrutturazione della Conferenza <strong>dei</strong> Presidenti <strong>dei</strong> Gruppi.<br />

Proprio in tale sede dovrebbe costituirsi il nucleo organizzatorio<br />

<strong>dei</strong> lavori parlamentari che dovrebbe affidare ad una razionale<br />

suddivisione temporale lo svolgimento del programma governativo<br />

o, almeno, quella parte del programma la cui esecuzione<br />

venga richiesta dal Governo nel corso di una sessione.<br />

Proprio in seno quindi all’organo collegiale rappresentativo di<br />

tutti i partiti dovrà avvenire quella fase di razionalizzazione logica<br />

del lavoro parlamentare, con la conseguente e connessa<br />

prevalenza <strong>dei</strong> principi della unanimità e dell’autodisciplina<br />

coessenziali a tutti i gruppi politici presenti in Assemblea (“).<br />

Per quanto concerne la fase importantissima della negoziazione<br />

fra i diversi gruppi (fase di indubbia e rilevante politicità)<br />

in cui il Presidente non potrebbe esercitare propri poteri<br />

decisionali e direttivi, si dovrebbe assicurare alla Conferenza<br />

una piena e sovrana autonomia anche nei confronti di<br />

pressioni o coazioni, sempre possibili, dell’esecutivo. Sotto<br />

tale riguardo rivelerebbe la sua insufficienza anche il voto<br />

ponderale esperimentato nel Farlamento francese (6z) con il correttivo<br />

della nota espropriazione del tempo legislativo, nonchè<br />

la più volte proposta eliminazione del principio che vuole<br />

le delibere approvate quando manchi un’opposizione espressa.<br />

Nello stesso tempo dovrebbero escogitarsi rimedi tecnicoprocedurali<br />

tutte le volte - il caso non è infrequente - che non<br />

fosse possibile ottenere un accordo generale in seno alla Conferenza<br />

e si rendesse perciò necessario il ricorso in Assemblea.<br />

Innanzi tutto, potrebbero proporsi le seguenti riforme<br />

procedurali :<br />

(61) Cfr. LONGI e STRAMACCI, Il Regolamento della <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong>,<br />

illustrati con i lavori preparatori, 1968, 32 ss.<br />

(6z)) CHANDERNAGOR, Un Parlement, pour quoi faire, cit., 66-67.<br />

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340 L’ostruzionismo parlamentare<br />

a) per gli accordi raggiunti nemine contradicente sarebbe<br />

auspicabile forse una dichiarazione ufficiale del Presidente su<br />

cui provocare una esauriente discussione con conseguente possibilità,<br />

lasciata all’assemblea, di assumere anche un diverso<br />

atteggiamento sul programma concordato, in modo tale che<br />

anche l’eventuale inserimento di un nuovo provvedimento<br />

legislativo ottenuto dall’opposizione in seguito a nuovi accordi<br />

con la maggioranza, verrebbe ad assumere precisi connotati<br />

politici, di cui anche la pubblica opinione dovrebbe e potrebbe<br />

tener conto;<br />

b) l’avvenuta approvazione dell’insieme delle proposte approvate<br />

in sede di Conferenza dovrebbe agire quasi come una<br />

specie di ratifica con efficacia vincolante per l’Assemblea e tra<br />

i vari gruppi, i quali dovrebbero sentirsi impegnati ad applicare<br />

l’accordo senza presentare nuove proposte di modifica;<br />

c) si potrebbe anche predeterminare un quorum minimo<br />

per la proposta d’appello nei confronti della comunicazione<br />

presidenziale, oltre alla limitazione del dibattito ad un solo<br />

oratore per ciascun gruppo ed, eventualmente, alla richiesta<br />

di una maggioranza qualificata per approvare eventuali modifiche<br />

all’ordine del giorno fissata dalla Conferenza;<br />

d) eventualmente potrebbe stabilirsi che le delibere prese<br />

a maggioranza assoluta dall‘Assemblea dopo ampio dibattito<br />

sull’ordine <strong>dei</strong> lavori per un circoscritto periodo di tempo, conseguente<br />

all’inutilità <strong>dei</strong> tentativi di accordo in seno alla Conferenza,<br />

debbano considerarsi vincolanti per tutti i partiti (”).<br />

(63) Del resto la dottrina dominante considera ormai i Gruppi parlamentari<br />

come la proiezione o la rappresentanza parlamentare <strong>dei</strong> partiti<br />

politici. Fra i molti v. GALEOTTI, Note sui partiti nei diritto italiano,<br />

in Justitia, 1958, 256; GUEXI, Parlamento e partiti come problema attuale<br />

della democrdzia, cit., 52; WALINE, Les groups parlementaires en<br />

France, cit., 1172.<br />

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Le prerogative <strong>dei</strong> Presidenti di assemblea 34 1<br />

Con riforme regolamentari di questo tipo, diverrebbe certo<br />

di più difficile realizzazione l'improvviso alternarsi di effimere<br />

maggioranze, ed ogni gruppo parlamentare dovrebbe finalmente<br />

rispondere delle proprie responsabilità di fronte alla<br />

pubblica opinione (").<br />

L'organo collegiale sarà in tal caso confortato e orientato<br />

da una precisa volontà politica di maggioranza, in grado di<br />

consentire una seria trattativa su > con le minoranze, le quali, a loro volta, dovrebbero reridersi<br />

perfettamente conto che qualora risultasse per la loro<br />

opposizione impossibile il raggiungimento di un accordo in<br />

seno alla Conferenza, una maggioranza omogenea e cosciente<br />

della propria forza, potrebbe pur sempre far valere la propria<br />

volontà servendosi ovviamente degli appositi strumenti procedurali<br />

offerti dal regolamento (65).<br />

(") DE CESARE, OP. cit., 221.<br />

(9 Cfr. LONGI e STRAMACCI, Il Regolamento della <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong>,<br />

cit., 29: (I La minoranza della Giunta del Regolamento aveva proposto,<br />

tramite Yon. Di Rudinì di attribuire al potere discrezionale del<br />

Presidente, in determinate circostanze, la facoltà di regolare il corso<br />

di una particolare discussione. Questa proposta non venne accolta dalla<br />

maggioranza e venne ripresentata dall'on. Grippo come soluzione intermediaria<br />

fra la deliberata col Regolamento del 3 aprile<br />

e la quasi assoluta carenza nel nuovo testo di strumenti antiostruzionistici<br />

». Determinante per la reiezione della proposta fu un celebre intervento<br />

di Giolitti, che a nome della maggioranza affermò che nella di-<br />

zione del nuovo testo


342 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Ma quid iuris se, in base alla logica della programmazione<br />

ormai accolta anche nel nostro sistema parlamentare (“) si<br />

sostenesse la necessità, per garantire comunque l’attuazione<br />

del programma di sviluppo, di adottare il principio, già invalso<br />

in altri ordinamenti, della deliberazione a maggioranza anche<br />

in seno alla Conferenza <strong>dei</strong> Presidenti<br />

La proposta di trasformare la Conferenza <strong>dei</strong> Presidenti in<br />

organo collegiale deliberante a maggioranza (e forse addirittura<br />

a maggioranza ponderale <strong>dei</strong> voti <strong>dei</strong> gruppi), potrebbe talora<br />

apparire come un utile strumento procedurale al fine di<br />

consentire alla maggioranza effettiva di Governo - costituitasi<br />

in sede di votazione su mozione di fiducia - di esprimersi e realizzarsi<br />

più agevolmente col supporto di apposite norme regolamentari.<br />

Si tenderebbe così a precostituire un nuovo strumento regolamentare<br />

che mirerebbe a facilitare invece che ad ostacolare<br />

il consolidarsi di una chiara maggioranza di Governo, rispondendo<br />

al contempo all’esigenza di assicurare una certa<br />

garanzia di continuità all’esecutivo, nonchè una sua maggiore<br />

efficienza e snellezza in ordine agli obiettivi indicati nel programma.<br />

Tale riforma tuttavia sembra irrealizzabile sia perchè comporterebbe<br />

una profonda modifica <strong>dei</strong> principi del vigente<br />

ordinamento parlamentare e soprattutto perchè, in concreto,<br />

la sua attuazione consentirebbe veramente ampi margini di attività<br />

a minoranze organizzate e fermamente decise ad impe-<br />

(“1 Cfr. Travail Parlementaire en France et à l’etranger, Table ronde<br />

de YAssociation francaise de Science politique, R.F.S.P., 1954, 673-868 ;<br />

(di particolare interesse lo studio di GOGUEL, Les méthodes du travail<br />

parlementaire, ibid., 674-708) et Paris, Presses Universitaire de France,<br />

1955, 200. V. anche VEDEL< Question de confiance et dissolution, Etudes<br />

juridiques, 1954, n. 3-4, 26-29.<br />

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Le prerogative <strong>dei</strong> Presidenti di assemblea 343<br />

dire con l’ostruzionismo tecnico l’attuazione del programma<br />

di Governo (67}.<br />

Anche se si potrebbe sempre sostenere che l‘ampia libertà<br />

di discussione consentita alle minoranze dalle norme regolamentari<br />

potrebbe pur sempre offrire a queste ultime (qualora<br />

uscissero sconfitte con voto ponderale in sede di Conferenza<br />

<strong>dei</strong> Presidenti), il mezzo di servirsi delle nome dilatorie al fine<br />

di costringere la maggioranza a discutere nuovamente il programma<br />

<strong>dei</strong> lavori, annullando i benefici ottenuti con tale riforma<br />

procedurale (68).<br />

Si verrebbe a creare, di fatto, un nuovo equilibrio fondato,<br />

da una parte, su una maggiore ed effettiva organizzazione<br />

della maggioranza e dall’altra sulla decisione delle minoranze<br />

di combattere sino all’ultimo contro l’approvazione di<br />

particolari provvedimenti legislativi ad esse particolarmente<br />

invisi.<br />

In tal caso, la possibilità di decidere a maggioranza nell’organo<br />

collegiale cui spetterebbe la fissazione dell’ordine <strong>dei</strong> lavori,<br />

permetterebbe il consolidarsi della maggioranza su un<br />

programma legislativo, ma con il rilevante limite dell’adozione<br />

di provvedimenti normativi così invisi alle minoranze, tali da<br />

suscitare una decisa azione ostruzionistica destinata, spesse<br />

volte, a conseguire concreti successi (69).<br />

(”) Di opposto avviso è invece MANZELLA, Il rapporto maggiovanzaopposizione<br />

in Parlamento, in Indagine sulla funzionalità del Parlamento,<br />

cit., 253.<br />

(6a) DE CESARE, ap. cit., 223.<br />

(”) Cfr. SAVIGNANO, OP. cit., 111-112. Per Yon. Ambrosini , in Atti Parlamentari della <strong>Camera</strong> - Discussione -<br />

Seduta del 17 marzo 1950, p. 16316.<br />

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344 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Si raggiungerebbero certo, in tal modo, i due fondamentali<br />

obiettivi dell’efficienza dell’azione legislativa delle Camere<br />

e della tutela del diritto delle minoranze di > l’indirizzo<br />

politico di maggioranza, quantomeno nei casi di provvedimenti<br />

di maggiore rilevanza politica, anche se tale riforma<br />

richiederebbe una troppo rapida evoluzione del rapporto dialettico<br />

maggioranza-opposizione quale ,è venuto configurandosi<br />

anche nelle più recenti legislature e il cui equilibrio ha trovato<br />

puntuale anche se imperfetta espressione nelle norme regolamentari<br />

(‘O).<br />

(’O) I1 D’ANTONIO, (Indagine sulla funzionalità del Parlamento, dibattito,<br />

cit., pag. 137 s.) così puntualizza, in forma forse un po’ troppo<br />

schematica ma efficace il problema : I1 principio maggioritario è sancito<br />

dal nostro ordinamento da una noma fondamentale, quella ldell’art. 64<br />

della Costituzione. La nostra Costituzione è di tipo parlamentare e ha,<br />

fra le norme di base, fra i principi di base, il principio maggioritano.<br />

E’ un principio maggioritario corretto, non è rigido e pertanto noi<br />

proprio di questo abbiamo tenuto conto nel proporre che all‘opposizione<br />

fosse data l’iniziatha dell’inchiesta parlamentare ».<br />

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CAPITOLO IX<br />

RIMEDI GIURIDICI<br />

ALL'OSTRUZIONIS~MO PARLAMENTARE<br />

SOMMARIO : 1) Considerazioni sulle forme tradizionali di risoluzione deli'ostruzionismo.<br />

- 2) Risoluzioni repressive : a) dirette; b) indirette.<br />

- 3) Possibili riforme regolamentari. 4) Il problema del<br />

quorum. - 5) La chiusura delta discussione. - 6) I poteri presidenziali<br />

di direzione del dibattito parlamentare. - 7) L'evoluzione dell'istituto<br />

presidenziale in Francia. - 8) Altri rimedi possibili all'ostruzionismo<br />

- Conclusioni.<br />

1. Considerazioni sulle forme tradizionali di risoluzione dell'ostruzionismo.<br />

I1 problema dell'individuazione <strong>dei</strong> possibili rimedi giuridici<br />

all'ostruzionismo non è di facile soluzione ; da una parte infatti<br />

si sarebbe tentati di reprimere lostruzionismo privandolo<br />

del terreno in cui normalmente agisce, cioè restringendo quegli<br />

spazi in bianco previsti dai regolamenti a tutela <strong>dei</strong> diritti<br />

delle minoranze ; dall'altra, si potrebbe facilmente cadere nell'eccesso<br />

opposto proponendo riforme regolamentari di tale<br />

natura da assottigliare, fino a renderle mera parvenza, le fa-<br />

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346 L’ostruzionismo uarlamentare<br />

coltà di cooperazione delle minoranze alla complessa opera<br />

legislativa (‘1.<br />

In generale si può affermare che le forme di risoluzione<br />

dell’ostruzionismo regolamentare siano essenzialmente di due<br />

tipi, politiche o giuridiche, a seconda che il fenomeno si esaurisca<br />

nel movimento interno dell’Assemblea o in seguito ad una<br />

diversa interpretazione da parte della maggioranza parlamentare<br />

del contenuto delle norme regolamentari (’).<br />

Le forme di risoluzione politica dell’ostruzionismo obbediscono<br />

evidentemente allo stato di necessità, perché infinitamente<br />

variabili sono le condizioni e le circostanze di luogo e<br />

di tempo che originarono l’azione delle minoranze (3).<br />

L’ostruzionismo parlamentare testimonia sempre di uno<br />

stato > del rapporto maggioranza-opposizione e,<br />

come tale, non può non rivolgersi sempre, in definitiva, contro<br />

l’esecutivo.<br />

Ma a volte la campagna ostruzionistica fu intrapresa contro<br />

singoli provvedimenti, sfociando solo in tali circostanze in<br />

una lotta frontale al Gabinetto; in altri casi, questa ostilità all’esecutivo<br />

si manifestò invece col respingere ogni progetto ed<br />

ogni provvedimento da questo presentato.<br />

Secondo una tradizionale dottrina, le forme di risoluzione<br />

dell‘ostruzionismo si presentano sotto due principali<br />

aspetti: i) con una forma di (( risoluzione repressiva », che<br />

può essere o diretta, quando l’ostruzionismo si sia concluso con<br />

una crisi di Gabinetto o anche sia terminato in seguito a<br />

crisi parlamentare, o indiretta, quando il Gabinetto sia ricorso<br />

(I) In tal senso v. già FERRACCIU, L’ostruzione, cit., 9-10; TABACCHI,<br />

L’ostruzionismo pad., cit., 10.<br />

(z) Cfr. JELLINEK‘ G., Das Recht der Minoritaten, Wien 1898, 36.<br />

(3) Cfr. GALEOTTI P., Principi, cit., 254.<br />

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Rimedi giuridici all’ostruzionismo parlamentare 347<br />

a decreti legge o le Camere abbiano approvato l‘attuazione<br />

provvisoria delle leggi contestate; 2) quando infine opportune<br />

riforme parlamentari siano riuscite a introdurre norme di natura<br />

tale da consentire l’eliminazione del fenomeno ostruzionistico<br />

già in atto (‘).<br />

I1 ricorso a quest’ultimo strumento ha sempre sollevato<br />

perplessità anche in parte della dottrina dell’epoca statutaria,<br />

ritenendosi, e probabilmente non a torto, che consentendo a<br />

modifiche permanenti delle norme regolamentari in occasione<br />

del dibattito su una legge o provvedimento, si violerebbe in<br />

molti casi lo spirito delle norme regolamentari nella loro funzione<br />

garantista nei confronti <strong>dei</strong> diritti delle minoranze.<br />

Sembra invece esemplare l’atteggiamento seguito sul problema<br />

dalle maggioranze parlamentari inglesi, le quali allorché<br />

furono costrette dalle circostanze a procedere 3 modifiche regolamentari,<br />

lo fecero tuttavia sempre tenendo presente soprattutto<br />

l’interesse generale dello Stato e non quello, momentaneo<br />

e contingente, della maggioranza. Si verificò anzi un fenomeno<br />

veramente curioso: quanto più forte era il Governo,<br />

tanto più riluttante esso si mostrava nel favorire una qualsiasi<br />

limitazione delle norme che proteggevano la minoranza (7.<br />

(&) NIGRO, Op. cit., 553 ss.<br />

(7 I1 GORDON, Il parlamento inglese, trad. it., cit., 131-132, così sintetizza<br />

il curioso fenomeno, comunque indice irrefutabile di un alto grado<br />

di


348 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

Determinare una precisa casistica delle cause di risoluzione<br />

naturale dell’ostruzionismo, è compito che sfuggirebbe,<br />

probabilmente, ad ogni possibile classificazione: con buona approssimazione<br />

si può tuttavia affermare che assai spesso è l’intensità<br />

del tipo di reazione della maggioranza a consigliare<br />

l’opposizione a desistere dal suo tentativo (6).<br />

La maggioranza, assai spesso, sarebbe costretta a dover<br />

valutare le gravi conseguenze di una rigida tensione politica<br />

con l’opposizione, specialmente in quei casi in cui essa non<br />

sia grandemente interessata al provvedimento o alla legge in<br />

discussione e cerchi pertanto in ogni modo un accordo con la<br />

minoranza, anche al di fuori dell’ambito parlamentare.<br />

D’altra parte il lento ma continuo evolversi dell’atteggiamento<br />

psicologico della maggioranza o della minoranza in un<br />

moderno regime parlamentare opera in modo da favorire la<br />

un poco più avanzato rispetto all’inchiesta precedente. Ma la tendenza<br />

è sempre stata la stessa: quanto più forte è il governo, tanto più riluftante<br />

esso è stato nel favorire una qualsiasi limitazione delle norme<br />

che proteggono la minoranza. Quesio è forse uno degli aspetti più sani<br />

del parlamento britannico e una delle sue maggiori difficoltà ».<br />

A nostro awiso, pur prestando alcuni pratici inconvenienti, il<br />

sistema britannico <strong>dei</strong> sessional orders ha il grande vantaggio di contribuire<br />

ad agevolare il procedimento legislativo senza ledere i diritti<br />

delle minoranze, contribuendo a conferire ai regolamenti interni un<br />

maggiore grado di elasticità normativa, reso sempre ‘più necessario dalla<br />

molteplicità di competenze e funzioni spettanti ai moderni parlamenti.<br />

(6) Sorge, a questo punto, il grosso problema dell’organizzazione<br />

della maggioranza, da intendere come unico strumento antiostruzionistico<br />

in tutti quei casi in cui la tattica dilatoria dell’apposizione tragga<br />

la sua forza da quella che potremtmo definire l’organizzazione della minoranza.<br />

Ma v. sul punto DELL’ACQUA, Nuovi spunti, cit., 958-959. Si porrà<br />

anche il grosso problema di elaborazione nuovi e più efficaci strumenti<br />

per assicurare una maggiore compattezza ed ornogenietà all’interno <strong>dei</strong><br />

singoli gruppi parlamentari. Sulla funzione <strong>dei</strong> Whips nella procedura<br />

antiostruzionistica b’ritanpica : cfr. JENNINGS, The British Constitution,<br />

four ed., Cambridge Univ. press., 1%1, 88-90.<br />

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Rimedi giuridici all’ostruzionisrno parlamentare 349<br />

risoluzione dell’ostruzionismo senza gravi e pericolose scosse<br />

politico-costituzionali, restituendolo al suo ambito naturale,<br />

che è proprio di quei fenomeni politici che non minacciano né<br />

la regolarità delle funzioni né l’unità all’Assemblea (7.<br />

Se infatti l’ostruzionismo avrà avuto breve durata esso<br />

risulterà comunque utile, se non altro per valutare e misurare<br />

la potenzialità anche numerica <strong>dei</strong> partiti opposti (specie in<br />

periodo pre-elettorale, che, come ognuno sa, è il periodo più favorevole<br />

per questo tipo di manovre}, Se invece sarà durato a<br />

lungo, il giudizio definitivo spetterà al Paese {meglio, alla pubblica<br />

opinione} che ne accoglierà o respingerà il fondamento,<br />

a seconda delle cause che l’hanno determinato.<br />

La sosta nell’attività legislativa influirà certo negativamente<br />

sulla funzionalità delle istituzioni rappresentative e,<br />

nei casi più gravi, anche sullo equilibrio <strong>dei</strong> poteri su cui poggia<br />

il nostro sistema costituzionale, ma gli effetti deleteri potrebbero<br />

essere a loro volta compensati da una futura maggiore<br />

c< razionalità >> dell’attività normativa e da una più precisa determinazione<br />

di programmi da parte della maggioranza. Ciò<br />

che rimane dopo l’esaurirsi di queste battaglie parlamentari è,<br />

soprattutto, l’indicazione di una direttiva, di un’aspettativa, di<br />

una necessità giuridica (o più spesso politico-sociale}, di cui<br />

si fa interprete la minoranza, insegnamento e stimolo per nuovi<br />

indirizzi politici (’).<br />

(’) Cfr. JENNINGS, The British Constitution, cit., 86.<br />

(O) Cfr. BASSANINI, Op. cit, 7 e bibliografia ivi citata.<br />

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350 L’ostruzionismo parlamentare<br />

2. Risoluzioni repressive : u) dirette; b) indirette.<br />

.<br />

A - Interessante, dal punto di vista costituzionale è la disamina<br />

delle forme di risoluzione di carattere repressivo diretto<br />

del fenomeno ostruzionistico (’).<br />

a) Rientrerebbero in questi casi le crisi di ministero, l’emanazione<br />

di decreti legge, l’approvazione provvisoria di leggi che<br />

limitino eccezionalmente i diritti delle opposizioni, le modificazioni<br />

del regolamento interno in senso restrittivo della libertà<br />

di dibattito.<br />

Le crisi di ministero in seguito allo svilupparsi delle tattiche<br />

dilatorie delle minoranze, si sono fatte sempre più rare<br />

negli odierni governi parlamentari (*O); non si può tuttavia negare<br />

che esse rappresentino quasi una soluzione naturale,<br />

quando l’azione della minoranza ostruzionista raggiunga i due<br />

suoi obiettivi principali, e cioè l’interesse e l’appoggio sempre<br />

crescente dell’opinione pubblica, e la divisione interna della<br />

maggioranza parlamentare con immediati riflessi sulla compagine<br />

governativa che ne è espressione.<br />

Questa ipotesi si verificò con una certa frequenza nei periodi<br />

più contrastati del parlamentarismo, come mostrano le<br />

crisi ministeriali avvenute nel 1907 in Spagna (dimissioni del<br />

Gabinetto Lopez-Dominguez), nel luglio 1899 in Belgio (Ministero<br />

Peereboom) e, nelle assemblee dell’Impero Austro-Ungarico,<br />

le crisi <strong>dei</strong> Gabinetti Badeni (novembre 1897) e Bienerth<br />

(dicembre 1910).<br />

In tutti questi casi il Gabinetto, posto di fronte alla scelta<br />

fra la fedeltà al proprio programma e la tranquillità del paese<br />

(7 NIGRO, Op. :it., 40.<br />

(lo) Cfr. MORRISON, Government and Parliament, cit., 110 ss.<br />

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Rimedi giuridici all’ostvuzionismo parlamentare 351<br />

o delle Assemblee parlamentari, preferi presentare le proprie<br />

dimissioni o, in alcuni casi fu esonerato dal potere dallo stesso<br />

Capo dello Stato (‘I}.<br />

Nelle crisi costituzionali sopra menzionate, infatti, la semplice<br />

sostituzione di alcuni uomini al vertice dell’esecutivo non<br />

significò automaticamente un mutamento di programma o un<br />

cedimento alle istanze, anche le meno giustificate, delle opposizioni,<br />

ma in ogni caso non andrebbe trascurata l’influenza<br />

psicologica che nell’opinione pubblica potrebbero esercitare le<br />

dimissioni del Governo avvenute in serie circostanze (le stesse<br />

minoranze potrebbero interpretarle come sintomo di debolezza<br />

dell’esecutivo e come segno di interne divisioni della maggioranza).<br />

Altre considerazioni suggerirebbe la tattica dilatoria seguita<br />

dalla minoranza quando divenisse fine a se stessa, come<br />

nei numerosi casi in cui furono combattute leggi o proposte<br />

politicamente di scarso rilievo e alle quali le minoranze erano<br />

anzi scarsamente interessate, unicamente volta a richiamare<br />

l’attenzione del Governo e del paese su altri problemi politici<br />

o sociali.<br />

Queste manifestazioni di crisi ministeriale ebbero non di<br />

rado gravi conseguenze anche per ciò che riguarda i rapporti<br />

fra Capo dello Stato e Parlamento (12)>.<br />

Allorché l’ostruzionismo riesca vittorioso nella battaglia<br />

parlamentare Ci personale >> contro il Gabinetto, la situazione<br />

(I’) MELONI, L’ostruzionismo purl., cit., 192 s.<br />

(“) E’ chiaro che si sarebbe in presenza, comunque, di una crisi<br />

di connotazioni particolari e quindi di soluzione assai difficile, quando<br />

non la si volesse o potesse risolvere con mezzi autoritari (come solitamente<br />

avveniva nelle assemblee dell’Impero Austro-ungarico). Assai<br />

interessanti furono sotto questo profilo gli sviluppi costituzionali della<br />

crisi apertasi in Grecia in seguito all’allontanamento del Venizelos ad<br />

opera di Re Costantino; v. SARIPULOS, Chronique, in Revue du Droit<br />

Public, 1915, vol. 29, 508.<br />

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352 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

politico-costituzionale del paese finirebbe sempre per essere<br />

costituzionalmente difficile, anche perché mancherebbero al<br />

Capo dello Stato precise indicazioni riguardo al partito e agli<br />

uomini da designare al nuovo incarico di Governo.<br />

Infatti la maggioranza che sostenne il Governo sino al<br />

giorno delle sue dimissioni, non potrebbe certo, a meno di<br />

perdere qualsiasi credibilità presso l’elettorato, rinunziare completamente<br />

al suo programma (13).<br />

Si può pertanto affermare che in determinate eccezionali<br />

circostanze, la crisi di Gabinetto rappresenti una forma di risoluzione<br />

del fenomeno ostruzionistico che può avere qualche<br />

vantaggio, mentre assai dubbia sarebbe la sua efficacia qualora<br />

la si volesse indicare come rimedio generale risolutivo del<br />

conflitto causato dalla tattica parlamentare della minoranza.<br />

Si può dare anche il caso in cui non sia più una parte<br />

minoritaria dell’Assemblea ad imporre la sua tattica ostruzionista,<br />

ma sia il Governo a volere imporre la soluzione del<br />

conflitto, provocando lo scioglimento delle Camere.<br />

(la) Sarebbe in tali casi assai pericoloso designare fra di essa il capo<br />

del nuovo esecutivo; mentre, d’altra parte, sarebbe certo assurdo orientare<br />

la scelta nel partito di minoranza perché ben difficilmente questo<br />

potrebbe attuare il suo indirizzo politico. Non vi è dubbio che gli esempi<br />

di Gabinetti appoggiati da d&se minoranze (come quelli di Pitt, Addington,<br />

e Derby) furono episodi eccezionali, favoriti in gran parte dalle<br />

particolari contingenze costituzionali del paese.<br />

Questa difficile situazione non escluderebbe tuttavia la possibilità<br />

di giungere ad un accordo tra le parti usando <strong>dei</strong> procedimenti<br />

assai simili agli G agreements through the usual channels )> così felicemente<br />

sperimentati nelle Camere britanniche. Del resto, non potrebbe<br />

trovarsi esempio migliore di questa > della<br />

maggioranza, dell’episodio citato da JENNINGS (Parliament, cit., 61-62) :<br />

c When a Select Committee was appointed to consider the amendments<br />

to the Standing Orders which Mr Parnell’s most famous obstruction<br />

had made necessary, Mr Parnell himself was made a member<br />

of the CommiFtee ». (L‘episodio è tratto dal REDLICH, OP. cit., I, 145).<br />

Ma cfr. K. MACKENZ’E, The English Parliament, cit., 88,90-91, 103, 154,<br />

159, 186.<br />

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Rimedi giuridici all’ostruzionismo parlamentare 353<br />

Questa ipotesi si verificherà, ovviamente, solo allorché<br />

il Governo si senta forte dell’incondizionato appoggio della<br />

maggioranza parlamentare, e inoltre ritenga di interpretare<br />

l’atteggiamento del Paese come nettamente avverso allostruzionismo<br />

della minoranza. Ricorsero a questo strumento, in<br />

Italia, il Pelloux (14) nel 1900, allorché pensò di risolvere la<br />

crisi creata dalle opposizioni di sinistra ai provvedimenti da<br />

lui presentati alla <strong>Camera</strong>, e il Tisza, in Ungheria, nel gennaio<br />

190.5, per troncare alla radice l’ostruzionismo contro i<br />

provvedimenti militari (9.<br />

E’ evidente che non è comunque mai agevole il determinare<br />

l’esistenza delle circostanze che consigliano di ricorrere<br />

ad un simile espediente : lo dimostrano ampiamente l’esito<br />

infelice del tentativo del Pelloux e del Tisza, i quali furono<br />

costretti, proprio dall’esito della consultazione elettorale a loro<br />

contraria, a presentare le dimissioni.<br />

Tuttavia, anche valutando la rilevanza delle possibili conseguenze<br />

negative collegate alla difficoltà di prevedere e anticipare<br />

le reazioni dell’elettorato, si deve considerare questo mezzo<br />

come la forma di risoluzione politica più consigliabile del conflitto.<br />

Specialmente qualora quest’ultimo presenti caratteristiche<br />

particolarmente gravi e la battaglia parlamentare fra<br />

maggioranza e opposizione sia entrata nella sua fase più acuta,<br />

il rimettersi al giudizio dell’elettorato costituirebbe pur sempre<br />

un esempio di fiducia e rispetto nei principi che regolano<br />

l’istituto rappresentativo (I6).<br />

(“) Cfr. FRATTINI, I ministeri Pelloun e l’ostruzionismo parlamentare,<br />

cit., in Montecitorio, 1963 n. 1 e 2.<br />

(9 Cfr. KOLMER, Chronique, cit., 1906, vol. 47, 179.<br />

(I6) La sfiducia nei confronti degli istituti rappresentativi raggiungerebbe<br />

limiti anormali e addirittura > in quegli ordinamenti<br />

non poggianti su una base sociale omogenea. Cfr. CUOMO, Unità e omogeneità<br />

nel Governo parlamentare, Napoli, 1957.<br />

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354 L’ostruzionismo parlamentare<br />

D’altra parte, il ricorrere alla consultazione popolare porterebbe<br />

anche, assai spesso, ad una diminuzione nella tensione<br />

politica del paese, e avrebbe come conseguenza immediata di<br />

evitare agitazioni e tumulti, riportando la contesa alle sue reali<br />

dimensioni, cioè all’ambito parlamentare.<br />

Si potrebbe ritenere anzi che la crisi parlamentare può<br />

divenire una necessità giuridica, quando il motivo che ha dato<br />

luogo all’ostruzionismo appaia grave e l’opposizione si presenti<br />

numericamente forte (17). Quando si ponga alla maggioranza<br />

il problema di reprimere l’ostruzionismo promosso da una<br />

imponente minoranza, non v’lè dubbio che il ricorso alla crisi<br />

parlamentare sia l’unico e più corretto strumento, per il suo<br />

carattere risolutivo, atto a comporre il conflitto. Se anche in<br />

queste situazioni si volessero applicare rigorosamente le misure<br />

regolamentari interne, sperando in tal modo di bloccare<br />

le tattiche procedurali della minoranza, è assai dubbio che<br />

la maggioranza ne trarrebbe vantaggi definitivi ; sarebbe anzi<br />

agevole prevedere una decisa reazione popolare in difesa <strong>dei</strong><br />

diritti che si ritenessero lesi dall’azione della maggioranza o<br />

del governo.<br />

D’altro canto apparirebbe un non senso il ricorrere alla<br />

crisi di Gabinetto quando questo non intendesse invece rassegnare<br />

le dimissioni, ritenendosi sostenuto da una maggio.<br />

ranza compatta ed omogenea e fosse quindi in grado di attuare<br />

il proprio programma di Governo.<br />

B - Non mancano, nelle vicende parlamentari, nemmeno<br />

casi in cui il Governo ritenne di poter combattere I’ostruzionismo<br />

a mezzo di risoluzioni repressive indirette, mediante<br />

(”) In questo Faso, il ricorso alla consultazione elettorale rimarrebbe<br />

l’unico valido stxpmento per una effettiva verifica della corrispondenza<br />

fra volontà dello Stato legale e volontà del paese reale.<br />

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Rimedi giuridici all’ostruzionismo parlamentare 355<br />

l’emanazione di decreti legge di attuazione o votando, con l’appoggio<br />

della maggioranza, mozioni con cui si approvava l’esecuzione<br />

del provvedimento, in via provvisoria, solo per un<br />

determinato periodo di tempo. Anche in Italia, nel 1899, di<br />

fronte alla tenacia e all’organizzazione della minoranza, il<br />

Presidente del consiglio Pelloux, rendendosi conto dell’impossibilità<br />

di far approvare con il normale iter parlamentare<br />

la legge sui provvedimenti politici, impose, con un regio decreto<br />

il suo progetto, ricevendone l’approvazione al Parlamento<br />

(’”.<br />

Non è sempre facile indicare, in via generale, quale degli<br />

strumenti repressivi indiretti sia il più efficace nella battaglia<br />

ostruzionistica, in quanto assai spesso circostanze di fatto mutano<br />

l’ambito all’opportunità politica.<br />

Quello <strong>dei</strong> decreti-legge fu fra tutti gli altri strumenti utilizzati<br />

in funzione antiostruzionistica dalle maggioranze, quello<br />

che suscitò le critiche più numerose e giuridicamente fondate<br />

da parte della dottrina e di autorevoli parlamentari, i quali<br />

ne fecero spesso rilevare il carattere contrastante con i principi<br />

informatori del nostro sistema rappresentativo (19).<br />

Occorre rilevare che tale strumento, se anche fosse stato<br />

in grado di ottenere qualche risultato nella prima fase della<br />

battaglia ostruzionistica, in un secondo tempo poteva persino<br />

risultare controproducente.<br />

(I8) Cfr. LONGI, Ostruzionismo, cit., 14-15.<br />

Così in Germania, nel 1902, la mozione Kardoff fece entrare in vigore<br />

le tariffe doganali contro cui da un anno si accaniva l’ostruzionismo.<br />

In Italia, nella tornata del 2 luglio 1914, la mozione Carcano riuscì<br />

a bloccare l’ostruzionismo contro i provvedimenti tributari, proponendo<br />

e facendo approvare dalla <strong>Camera</strong> l’applicazione provvisoria per un<br />

anno delle tasse e <strong>dei</strong> diritti indicati nel disegno di legge. v. NIGRO, OP.<br />

cit., 199.<br />

(”) FARANDA, L’ostruzionismo parlamentare, cit., 9-10.<br />

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356 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Era sempre l’Assemblea, infatti, a dover ratificare l’atto<br />

del potere esecutivo e l’ostruzionismo, soffocato momentaneamente,<br />

aveva poi diverse possibilità di ripresentarsi in seguito,<br />

allorché l’Assemblea si sarebbe riunita per approvare l’operato<br />

del Gabinetto.<br />

Assai lucidamente una tradizionale dottrina (”) infatti affermava:<br />

ci A noi pare che in massima sia doveroso di evitare<br />

qualsiasi affermazione di arbitrio del Potere Esecutivo. Per<br />

lenta ma costante evoluzione, per più profonda interpretazione<br />

<strong>dei</strong> concetti informatori del sistema rappresentativo, quasi<br />

tutti gli Stati tendono al governo parlamentare ed .è la volontà<br />

della rappresentanza nazionale, non quella del Governo, che<br />

in definitiva deve prevalere ».<br />

Quanto alle altre forme di risoluzione repressive v’6 da<br />

dire che in qualche caso possono rivelarsi anche di una certa<br />

utilità : se ad esempio, si avesse un ostruzionismo organizzato<br />

contro progetti di legge in cui ci si scontrasse con una selva di<br />

emendamenti favoriti dalla stessa particolare stesura del testo,<br />

,potrebbe essere anche molto opportuno ricorrere ad una<br />

provvisoria applicazione del provvedimento allorquando una<br />

maggioranza parlamentare solida e compatta si sia pronunciata<br />

in senso favorevole.<br />

(”) Cfr. FERRACCIU, OP. cit., 330 sc. Naturalmente, l’evoluzione delle<br />

nuove tendenze costituzionali si muove invece in senso completamente<br />

opposto, come si è visto: ormai non ci sono dubbi sull’acsunzione da<br />

pavte del governo, di quella funzione di comitato direttivo della maggioranza<br />

(e quindi ancpe di dominus dell’attività legislativa) ormai quasi<br />

unanimemente riconosciqta in dottrina. Cfr. FRIEDRICH, Constitutional<br />

Government and Democracy, cit., 165 ss.<br />

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Rimedi giuridici all'ostruzionismo parlamentare 357<br />

3. Possibili riforme regolamentari.<br />

Di particolare importanza sono invece le misure di prevenzione<br />

e di repressione <strong>dei</strong>le manifestazioni ostruzionistiche<br />

contenute nei regolamenti interni. Già il Racioppi giustamente<br />

affermava:


358 L’ostruzionismo parlamentare<br />

zare funzionalità dell’organo con il rispetto <strong>dei</strong> diritti di libertà<br />

di coloro che ne fanno parte.<br />

I1 Parlamento inglese si è, da un certo punto di vista, avvicinato<br />

alla soluzione del problema essendo riuscito nell’intento<br />

di ampliare i poteri presidenziali mostrandosi nel contempo<br />

implacabile contro l’abuso della libertà di parola, colpita duramente<br />

dai due sistemi del e della


Rimedi giuridici all’ostruzionismo parlamentare 359<br />

no al di là dell’ambito tradizionalmente riservato alla semplice<br />

tattica parlamentare (”).<br />

Anche le misure disciplinari interne, pure in alcuni casi<br />

senz’altro necessarie, non dovrebbero comunque essere<br />

di portata tale da restringere


360 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Nel Parlamento inglese lo Speaker gode di una autonomia<br />

assoluta nei confronti <strong>dei</strong> partiti, posizione che è andata sempre<br />

più caratterizzandosi man mano che aumentavano i suoi<br />

poteri disciplinari quale responsabile supremo della funzionalità<br />

dell’assemblea (**): la sua influenza sarebbe direttamente<br />

conseguente all’ambito di autonomia raggiunto dalle forze<br />

politiche parlamentari.<br />

Non sarebbe possibile, in una parola, scindere i due elementi:<br />

tanto più uno Speaker è indipendente dai partiti che<br />

si affrontano in parlamento, tanto più è influente e le sue decisioni<br />

unanimamente rispettate (”).<br />

Ma indipendentemente dal grave argomento rappresentato<br />

dalla diversa posizione costituzionale del Presidente di Assemblea<br />

vi sono altri motivi che sconsiglierebbero l’inserimento,<br />

nel nostro diritto parlamentare, di misure simili a quelle in<br />

vigore nella <strong>Camera</strong> inglese.<br />

Innanzitutto le forme regolamentari attuate al fine di bloccare<br />

sul nascere le manovre dilatorie rischiano, per voler colpire<br />

un’abuso, di limitare o comprimere senza motivo il diritto<br />

che di quell’abuso costituirebbero l’oggetto.<br />

In definitiva dovrebbero esservi molti dubbi sulla legittimità<br />

e sull’opportunità di introdurre modifiche di carattere<br />

permanente, alle norme regolamentari, specie considerando<br />

(”) Cfr. JENNINGS. Parliament, cit. 63 ss. E’ da ricordare tuttavia che<br />

la famosa imparzialità dello Speaker britannico (non partisan-speaker)<br />

è principio relativamente recente se paragonato alla storia parlamentare<br />

inglese: esso è in vigore praticamente da meno di un secolo.<br />

(”) I1 GORDON (Op. cit., 125) rimferisce che fu proprio il primo <strong>dei</strong><br />

G grandi Speakers n, Arthur Onslow (che rimase in carica durante tutto<br />

il regno di Giorgio 11) ad insistere sulla stretta osservanza delle forme<br />

di procedura, perché solo con tale mezzo il partito più debole


Rimedi giuridici all’ostruzionismo parlamentare 361<br />

che gli cc spazi in bianco >> chi si vorrebbero restringere a danno<br />

delle minoranze, sono stati appunto previsti e voluti dal legislatore,<br />

proprio come garanzia e tutela <strong>dei</strong> diritti di quelle (’O).<br />

In ogni caso le misure restrittive dovrebbero avere un carattere<br />

temporaneo, nel senso cioè che non potrebbero comunque<br />

trovare pratica applicazione se non per il periodo di<br />

tempo strettamente necessario ad ottenere lo scopo prefisso,<br />

e solo dopo aver sperimentato tutti gli altri mezzi ritenuti generalmente<br />

più idonei a vincere le minoranze ostruzionistiche,<br />

cc guadagnando a sé l’opinione pubblica )> (”).<br />

Quanto ai freni regolamentari permanenti, non si saprebbe<br />

considerarli, specie nell’attuale fase di evoluzione storica <strong>dei</strong><br />

governi parlamentari, come strumenti realmente idonei a combattere<br />

l’ostruzionismo. Mentre infatti manifesterebbero la<br />

loro inefficacia nei confronti delle forme più gravi di ostruzionismo<br />

(quando quest’ultimo volesse ricorrere, cioè, alle forme<br />

più aperte di resistenza), sarebbero in molti casi lesive<br />

della libertà della minoranza, in quanto potrebbero per avventura<br />

ostacolare ogni legittima opposizione solo che la maggioranza,<br />

abusando del proprio potere, intendesse contrastare<br />

anche ogni regolare manifestazione di diritti e di doveri dell’opposizione<br />

(”).<br />

(ao) MELONI, L’ostruzionismo, cit., 182 ss.<br />

(3‘) Sull’importanza fondamentale della pubblica opinione in un moderno<br />

regime parlamentare, v. JENNINGS, Parliament, cit. 7-8.<br />

(“) Naturalmente queste indicazioni non erano condivise dalla maggioranza<br />

della dottrina tradizionale, colme conferma questo passo del Galeotti<br />

U.: c Senza dubbio l’ostruzionismo è un male: ma un male ben<br />

più grave sarebbe la paura dell’ostruzione, perché comprimerebbe il<br />

libero funzionamento dell’assemblea ». E ancora :


362 L’ostuuzionismo paulamentaue<br />

4. Il problema del quorum.<br />

Una delle difficoltà maggiori incontrate per risolvere i<br />

problemi procedurali posti dall’ostruzionismo parlamentare<br />

è data dal problema del quorum : problema di difficile soluzione,<br />

non soltanto per quel che concerne la mancanza del numero<br />

legale (”), previsto da quasi tutte le Costituzioni per la<br />

validità delle deliberazioni delle Assemblee, ma anche per quel<br />

che riguarda la semplice presenza <strong>dei</strong> membri, necessaria alla<br />

validità della discussione.<br />

Quest’ultiino può essere determinato, o direttamente dalla<br />

Costituzione (come avviene infatti per alcune Assemblee) oppure<br />

dal solo regolamento interno, ma sovente con tale rigore<br />

che qualora venga a mancare la seduta dev’essere rimandata<br />

fino a che non sia nuovamente raggiunto, o addirittura rimessa<br />

al giorno e all’ora destinati per la seduta successiva (”).<br />

Scopo del quorum è evidentemente quello di far sì che<br />

non venga a mancare la cooperazione di molti (o di un numero<br />

sufficientemente elevato) alla formazione delle leggi, affinché<br />

queste siano in effetti il risultato dell.’opera di membri competenti,<br />

ed espressione, quanto più sia possibile, degli interessi<br />

della maggioranza del paese.<br />

altrettanto sano, quello di assicurare alle maggioranze il loro funzionamento<br />

>). (Questo brano del Galeotti è citato ,dal NIGRO, OP. cit., 589).<br />

ts3) Cfr. Padements, Unione Interparl. cit., 184: ,.<br />

(”) MORTATI, Istituzioni, cit., 430-431.<br />

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Rimedi giuridici ali'ostruzionismo parlamentare 363<br />

Secondo l'art. 64 della nostra Costituzione, le Camere non<br />

possono infatti deliberare validamente se non sia presente almeno<br />

la metà più uno <strong>dei</strong> componenti di ciascuna di esse (").<br />

Si tratta certamente di un quorum molto alto, ispirato a<br />

un'esigenza di garanzia contro il pericolo di colpi di mano da<br />

parte di piccoli gruppi: esigenza che sarebbe meno avvertita<br />

dove, essendo più elevata l'educazione politica, pericoli del genere<br />

non sarebbero possibili.<br />

Infatti, in Inghilterra, paese di antica civiltà parlamentare,<br />

il quorum (sia di discussione, sia di votazione)' è di soli 40<br />

membri per la <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni, ed è ancora minore per la<br />

<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Lords.<br />

Fortunatamente agli inconvenienti del quorum elevato ha<br />

supplito la consuetudine, ora fissata nei regolamenti, secondo<br />

cui dal numero <strong>dei</strong> componenti è defalcato quello relativo ai<br />

seggi vacanti, e non vengono computati i membri assenti per<br />

regolare congedo.<br />

Inoltre, generalmente il numero legale è presunto : ma tale<br />

presunzione semplice viene meno quando, su richiesta di un<br />

piccolo numero di presenti, venga verificata la sua mancanza.<br />

E' chiaro che in questo caso la seduta si deve rinviare, ma<br />

alla nuova seduta rivive la presunzione. Due mezzi di soluzione<br />

si presentano al fine di risolvere il problema del quorum: a)<br />

volendo mantenere elevato il numero, si rendono obbligatorie<br />

le presenze, e per ottenerle, ci si serve di ogni disposizione anche<br />

di carattere disciplinare ; b) oppure abbassando il numero<br />

<strong>dei</strong> membri necessari alla discussione e alle deliberazioni, e<br />

mantenendo questo, naturalmente, più elevato di quello ('9).<br />

(9 Cfr. LONGI, Numero legale, in Rassegna parlamentare, 1959,<br />

n. 7, 52.<br />

J6) DE GENNARO, Quorum e maggioranza nelle Camere parlamentari<br />

secondo i'art. 64 della Costituzione, in Rass. Dir. pubbl., 1951.<br />

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364 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

Quanto alla prima soluzione, essa ci sembra da escludere,<br />

come sembrerebbe confermare l’esperienza di tali metodi alla<br />

<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Rappresentanti americana (37).<br />

Un sistema assai conosciuto per mantenere il quorum elevato<br />

consisterebbe nel ricorrere al voto per procura (sistema<br />

già sperimentato in Assemblee di diversi paesi, tra cui la Francia};<br />

tuttavia non sono state ancora superate le perplessità<br />

- in gran parte giustificate - che tale sistema solleva in dottrina<br />

(9.<br />

Non meno pericolosa, tuttavia, sarebbe l’altra soluzione,<br />

tendente all’abbassamento del N quorum », o addirittura alla<br />

sua soppressione.<br />

A parte evidenti considerazioni sulla legittimità costituzionale<br />

di una simile misura, vi sono anche altre obiezioni, non<br />

facilmente superabili.<br />

Innanzitutto mancherebbe l’assoluta garanzia della partecipazione<br />

del maggior numero possibile di membri alla funzione<br />

normativa, così come non vi sarebbe la garanzia della<br />

necessaria cooperazione <strong>dei</strong> più competenti (”).<br />

Come si è giustamente affermato chiunque abbia pratica<br />

del movimento interno delle Camere R sa bene che la maggiore<br />

o minore affluenza deriva dalla maggiore o minore importanza<br />

degli argomenti in discussione, e che gli interessati rara-<br />

(”) Del resto, lo stesso regolamento (Reg. XV: 1-4) appare confuso e<br />

contraddittorio, in quanto, mentre tali metodi tendono ad assicurare la<br />

funzionalità delle Assemblee, finiscono invece per essere anche, in qualche<br />

misura, la legittimazione dell’arbitrio. MICELI V., Le quorum dans<br />

les assemblées politiques, cit., in Revue de Droit Public, 1902, 93 e ss.<br />

(9 Sui problemi connessi al quorum nelle assemblee politiche, V.<br />

MICELI, Le quorum dans les assemblées politiques, cit., in Revue du<br />

droit public, 1902, 45 ss.<br />

(9 BRUNELLI, Osseryazioni sufl’iniziativa di legge, indagini sulfa<br />

funzionalità del Parlamento, cit., 170.<br />

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Rimedi giuridici all'ostruzionismo parlamentare 365<br />

mente mancano all'appello, quando sono sub judice le cose<br />

per cui spiegano la maggiore somma di attività ».<br />

In conseguenza, a meno che l'assenza non sia il risultato<br />

diretto di un calcolo, lo stesso ordine del giorno finirà per<br />

costituire un collettore di energie, e a seconda della sua compilazione,<br />

determinerà l'affluenza di quei rappresentanti che<br />

sono direttamente interessati a lavorare.<br />

Certamente, se si guardasse il fenomeno dal punto di vista<br />

della tattica ontiostruzionistica si dovrebbe preferire piuttosto<br />

l'abbassamento e non, invece, la completa soppressione<br />

del numero legale (").<br />

Dello stesso parere e anche l'orlando, il quale affermava:<br />

«tutta questa materia del diritto parlamentare, è come un<br />

pendolo a compensazione: esso mira cioè a non offendere le<br />

minoranze, pur salvaguardando i diritti delle maggioranze. Ora<br />

un alto numero legale favorisce l'opposizione delle minoranze,<br />

in quanto se esse non hanno la forza di respingere una legge,<br />

hanno quella di non far avvenire la votazione, che è praticamente<br />

lo stesso: basta che escano dall'aula, e venendo meno<br />

il numero legale, non è più possibile votare >> (41).<br />

Bisogna ricordare anche che, solo ricorrendo a tale metodo,<br />

si permise al Reichsrath di funzionare regolarmente e alla<br />

maggioranza di contrastare con qualche successo le terribili<br />

battaglie procedurali con la minoranza.<br />

Nelle nostre Assemblee vi fu la proposta (ad opera di Crispi<br />

e Petruccelli), di ridurre il quorum a un quinto del numero<br />

totale <strong>dei</strong> deputati, ma senza successo.<br />

La soluzione migliore, a nostro avviso, resterebbe quella<br />

di fissare, per la validità delle sedute, un numero minimo di<br />

membri, scegliendo la strada mediana tra l'abolizione asso-<br />

(40) NIGRO, OP. cit., 593.<br />

(") ORLANM), Corso di diritto ptibblico interno, 1910-1911, 466.<br />

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366 L’ostruzionismo parlamentare<br />

luta del numero legale (con le scarse garanzie già accennate<br />

per quanto concerne il contenuto delle leggi e con il pericolo<br />

che l’autorità ed il potere dell’Assemblea possano essere abbandonati<br />

ad un numero insignificante di rappresentanti), e il<br />

pericolo rappresentato da opposizioni irriducibili in grado, per<br />

il loro numero, di (< sfruttare >> gli scopi per cui sono sorte le<br />

Assemblee politiche.<br />

5. La chiusura della discussione.<br />

Non v’è dubbio che lo strumento procedurale più efficace<br />

per combattere l’ostruzionismo parlamentare sia la chiusura<br />

della discussione (42).<br />

Fu proprio il sorgere dell’ostruzionismo a provocare una<br />

prima limitazione alla libertà di parola, l’elemento essenziale<br />

nel sistema parlamentare inglese (”).<br />

(”) Sull’istituto della chiusura, v. fra i molti: LONGI e STRAMACCI,<br />

11 regolamento della <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati illustrato con i lavori preparatori,<br />

cit., 141 ss.; MANCINI e GALEOTTI, Norme e Usi, cit., 256; GALEOT-<br />

TI U., Principi, cit., 94 ss.; FERRACCIU, L’ostruzionismo, cit., 408; LONGI,<br />

Ostruzionismo parl., cit., 14 ; BISCARETTI DI RUFFIA, Diritto cost., cit.,<br />

354 n. 137; ASTRALDI, Il diritto parlamentare italiano nel regolamento<br />

delle assemblee legislative in I1 centenario del Parlamento, Roma 1948,<br />

378. Per la dottrina straniera v. CAMPION, Methods of Closure in the<br />

Commons, in Journal of the Soc. of Clerks-at-table, in Emp. Parl. I,<br />

20; JENNINGS, Parliament, cit., 121 ss.; CAMPION e LIDDERDALE, La procedure<br />

parlamentaire en Europe, Paris 1955, 234 ss.; ERSKINE MAY, Op. cit.,<br />

475 ss.; WADE e PHILLIPS, Constitutional law, VI ed. London 1960, 132<br />

ss.; ZELLER, American State Legislatures, New York 1954, 112; BUTT,<br />

The Power of Parliament, London 1967, 87 ss.; RIDGES, Constitutional<br />

Law, I11 ed., London 1950, 102 ss.; LOWENSTEIN, Staatsreckt und staatpraxis<br />

von Grossbritannien, Berlin-Heidelberg-New York 1967, I, 307<br />

ss.; DUGUIT, Traité de droit conytitutionnel, I1 ed., Paris 1924, 352 ss.;<br />

BURDEAU, Droit copstitutionnel et institutions politiques, IV ed., Paris<br />

1962, 497.<br />

(”) Cfr. FRIEDRICH, Op. cit., 467.<br />

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Rimedi giuridici all’ostruzionismo parlamentare 367<br />

In realtà la chiusura, sorta all’inizio con lo scopo di troncare<br />

la discussione quando se ne fosse sentita la necessità, e<br />

cioè come mezzo successivo, quasi finale di questa (in ciò<br />

contrapponendosi alla questione pregiudiziale tendente invece<br />

generalmente ad impedire che la discussione sia iniziata)<br />

divenne poi, in particolari circostanze, qualcosa di assai diverso,<br />

in pratica un provvedimento adottato dall’assemblea all’inizio<br />

della discussione con la determinazione del tempo accordato<br />

a questa per il suo completo svolgimento.<br />

La chiusura in Inghilterra, era praticamente sconosciuta<br />

prima che le gesta della cc brigata irlandese >) rendessero necessario<br />

predisporre un argine agli abusi della minoranza.<br />

Nonostante la politica ostruzionistica manifestatasi dal<br />

1877 al 1881 (&), la <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni non aveva creduto di<br />

adottare una misura così rigorosa, poichk questa avrebbe fornito<br />

un’arma formidabile alle maggioranze per stroncare gli<br />

abusi parlamentari, e adoperata ad libitum avrebbe potuto costituire<br />

al tempo stesso un mezzo troppo pericoloso per cc strozzare<br />

)) la discussione.<br />

Tuttavia, dopo la famosa seduta del 31 gennaio 1881 che<br />

durò per 42 ore ininterrottamente, fu il Presidente Brand, in<br />

accordo con il Capo del Governo Gladstone, e introdurla con<br />

un vero e proprio colpo di stato, assumendone l’intera responsabilità<br />

di fronte al paese, e la maggioranza dopo poche ore<br />

con un voto largamente favorevole sanzionò la misura già<br />

adottata (45}.<br />

(“) Cfr. JENNINGS, Parliament, cit., 127-128.<br />

(”) Sull’istituto della chiusura della discussione, v. ampiamente ;<br />

JENNINGS (Parliament, cit., 129), il quale, tra l’altro riconosce che c it<br />

is not unusual for the Speaker to refuse, to accept a closure motion,<br />

whether it is moved by a Government whip or by any other member ».<br />

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368 L'ostruzionismo parlamentare<br />

Pochi giorni dopo e cioè il 9 febbraio, una speciale regola<br />

determinava i nuovi limiti accordati al Presidente, precisando<br />

che egli, qualora ritenesse sufficientemente illuminata la <strong>Camera</strong>,<br />

potesse proporre di passare alla votazione, e nel caso<br />

che una mozione in questo senso accogliesse tre voti contro<br />

uno, vi si procedesse senza indugio.<br />

I1 17 febbraio al Presidente furono accordate nuove facoltà,<br />

estendendosi il diritto di chiusura anche alla discussione<br />

degli articoli e degli emendamenti; proponendo alla <strong>Camera</strong><br />

(che avrebbe dovuto approvarla sempre con una maggioranza<br />

di tre quarti) di fissare in precedenza il giorno e l'ora<br />

in cui se ne sarebbe terminato l'esame in Comitato senza tener<br />

conto di quelli non ancora discussi.<br />

Era la prima apparizione della cc chiusura a termine )) (").<br />

Tutte queste misure furono adottate solo per quella sessione<br />

(sessiond order) : ma il perdurare dell'ostruzionismo costrinse<br />

anche nell'anno successivo il Primo Ministro Gladstone<br />

a riproporle e il 7 febbraio egli presentò un nuovo progetto<br />

di riforma del regolamento con cui si conferiva al Presidente<br />

il diritto di proporre la chiusura, la quale, nel caso<br />

fosse appoggiata da una mozione e approvata dalla maggioranza<br />

semplice, purché con non meno di cento voti favorevoli,<br />

avrebbe potuto essere applicata.<br />

Infine, dopo oltre un anno e mezzo di accanite discussioni,<br />

finalmente la chiusura fu adottata il 27 novembre 1882<br />

e il 2 dicembre venne iscritta nel regolamento (R. XIV) (").<br />

Questa forma di chiusura venne applicata una prima volta<br />

il 23 febbraio 1885 e una seconda il 17 febbraio 1887; tuttavia,<br />

(46) Cfr. MORRISPN, Government and Parliament, cit., 111, 216, 224-<br />

225, 221, 253, 254.<br />

(") NIGRO; Op. ci., 611-613.<br />

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Rimedi giuridici all‘ostruzionisrno parlamentare 369<br />

essendosi dimostrata insufficiente per la limitazione del numero,<br />

venne presentata una nuova proposta da Lord Salisbury<br />

il 28 febbraio di quell’anno.<br />

Essa fu approvata il 18 marzo con altre modifiche del 28<br />

febbraio e 7 marzo 1888, le quali ultime fissavano la maggioranza<br />

per la chiusura della discussione in questi termini: o


370 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

essere di carattere eccezionale} si prestava singolarmente a numerosi<br />

abusi, volendo le maggioranze applicarlo anche in quei<br />

dibattiti in cui sarebbe stato invece assai utile un più ampio<br />

concorso alla discussione da parte delle minoranze.<br />

Non v‘è dubbio che la causa immediata per l’introduzione<br />

della chiusura vada ricercata, per il Parlamento inglese, nel<br />

sistema allora in vigore per porre termine al dibattito.<br />

Erano allora previste allo scopo tre diverse forme di mozioni<br />

per l’aggiornamento del dibattito : a) l’aggiornamento ad<br />

altro giorno (aggiornamento fisso); b} l’aggiornamento senza<br />

indicare un’altro giorno {aggiornamento indefinito). ; c) l’aggiornamento<br />

finché non venga adempiuta qualche altra condizione,<br />

come l’ottenimento di certe informazioni necessarie (aggiornamento<br />

relativo) (50). Ognuiia di queste mozioni divenne<br />

presto un comodo strumento per le minoranze che volessero<br />

ricorrere all’ostruzionismo, anche considerando che su ciascuna<br />

di esse si sarebbe dovuta fare una votazione (divisione) che<br />

solitamente occupava molto tempo.<br />

Questa complessa procedura era il naturale sviluppo della<br />

diversa ampiezza raggiunta dal dibattito in una <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong><br />

Comuni sempre pii3 numerosa.<br />

Come in Francia e negli Stati Uniti, si imponevano nuove<br />

misure che, pur garantendo i diritti delle minoranze, fossero<br />

in grado di favorire una maggiore efficienza del lavoro parlamentare.<br />

Fu escogitato perciò il sistema di riconoscere allo<br />

Speaker il diritto di porre termine al dibattito mettendo ai<br />

voti la questione.<br />

Tuttavia, prima del 1881, questo accorgimento non venne<br />

usato regolarmente, in quanto sembrava contraddire ad uno<br />

<strong>dei</strong> canoni della procedura parlamentare inglese, il diritto alla<br />

(’O)<br />

4<br />

FRIEDRICH, Op. ci., 470-471.<br />

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Rimedi giuridici ali’ostruzionismo parlamentare 371<br />

libertà di parola; solo con la storica decisione, più volte ricordata,<br />

dallo Speaker Brand fu possibile introdurre la chiusura<br />

della discussione nell’hssemblea parlamentare (”).<br />

L’azione dello Speaker fu comunque decisa con l’intesa che<br />

il governo Gladstone avesse proceduto, nel più breve tempo<br />

possibile, alla modifica della procedura allora in vigore alla<br />

<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni.<br />

Fu così stabilito che l’istituto entrasse permanentemente<br />

nel corpus normativo interno dell’Assemblea, purché un membro<br />

qualsiasi della <strong>Camera</strong>, con l’appoggio di altri cento esponenti<br />

della maggioranza, proponesse che la questione fosse<br />

messa ai voti.<br />

Ma un’altra, grave misura limitativa della libertà di dibattito<br />

venne in seguito adottata (anche dopo l’introduzione della<br />

> e della ( (53).<br />

Giudicare in termini di legittimità o anche solo di opportunità<br />

questi accorgimenti procedurali sarebbe assai arduo :<br />

(”) I1 discorso dello Speaker Brand si trova in HCD, v. CCLVII<br />

(1881), pag. 2032-2033.<br />

(”) E. TAYLOR, The House of Commons at work, cit., 37, 120.<br />

(”) FRIEDRICH, Op. cit., 471.<br />

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372 L’ostruzionismo parlamentare<br />

basterà ricordare che si tratta di un provvedimento altamente<br />

benefico ed efficace per garantire una maggiore funzionalità<br />

e speditezza del procedimento normativo, ma al contempo gravemente<br />

dannoso sul piano della partecipazione attiva <strong>dei</strong><br />

membri delle Camere. Anche sotto un altro aspetto più sostanziale,<br />

quello della fiducia nel Parlamento, gli effetti dell‘abuso<br />

di un simile mezzo procedurale sarebbero estremamente<br />

negativi. Se infatti provvedimenti della massima importanza<br />

potessero essere approvati praticamente senza dibattito,<br />

la stessa funzione deliberativa del Parlamento ne verrebbe<br />

falsata.<br />

Nel Congresso americano (”) vige, per la chiusura del dibattito,<br />

una prassi chiaramente di parte, che tuttavia è più agevolmente<br />

accettata in quanto questa Assemblea non è considerata<br />

come unico organo rappresentativo della volontà del paese.<br />

Poiché il Senato americano ammette la chiusura del dibattito<br />

solo sulla base di una speciale votazione da parte di una<br />

maggioranza qualificata, i provvedimenti promossi dal partito<br />

di maggioranza troveranno più facilmente un voto contrario in<br />

questa Assemblea che alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> rappresentanti.<br />

Partendo da queste considerazioni, un acuto studioso, il<br />

Lindsay Rogers, sostenne in modo piuttosto persuasivo che<br />


Rimedi giuridici aii‘ostruzionisrno parlamentare 373<br />

Non solo, ma si & anche sostenuto che la stessa mancanza<br />

nel regolamento del Senato di ogni accenno alla chiusura della<br />

discussione, potrebbe essere assai utile per controllare il potere<br />

esecutivo (9. I1 metodo della chiusura della discussione potrebbe<br />

raggiungere anche al Senato notevoli risultati qualora<br />

venisse applicato con l’opportuna discrezione, evitando così al<br />

dibattito parlamentare scene teatrali o disgustose.<br />

Entro tali limiti, esso deve essere considerato come un’utile<br />

salvaguardia delle funzioni deliberative del Parlamento.<br />

In Italia, è prevista la chiusura della discussione all’art. 82<br />

Cam. <strong>dei</strong> Dep. il quale recita: G quando sia richiesta la<br />

chiusura, se dieci deputati la appoggiano, il presidente la pone<br />

ai voti: se c’è opposizione accorda prima la parola ad un oratore<br />

contro ed uno in favore )) (57) e all’art. 70 Reg. Sen. della<br />

Repubblica.<br />

In Francia, al termine di ogni dibattito, il Presidente ne<br />

dichiara la chiusura. Ma il Presidente o qualche altro parlamentare<br />

può anche proporre la chiusura <strong>dei</strong> dibattiti ad ogni<br />

momento, purché almeno due oratori di opposto parere vi abbiano<br />

preso parte. La <strong>Camera</strong> deve allora decidere se rigettare<br />

o respingere la chiusura, tranne nel caso di una discussione<br />

generale nel corso della quale un parlamentare può parlare<br />

contro la chiusura per cinque minuti al massimo.<br />

Tuttavia, pur essendo prevista quasi dappertutto, la chiusura<br />

non è di impiego troppo frequente. E malgrado tutte le<br />

precauzioni da cui viene circondata, essa rischia di essere<br />

considerata come un mezzo per soffocare l’opposizione e colpire,<br />

per questo fatto, l’opinione democratica del paese<br />

(s6) FRIEDRICH, Op. ck, 473.<br />

(”) Cfr. ASTRALDI e COSENTINO, I nuovi reg., cit,, 162-163.<br />

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374 L’ostruzionismo parlamentare<br />

6. I poteri presidenziali di direzione del dibattito parlumentare.<br />

La posizione del Presidente di Assemblea assume sempre,<br />

nel corso di una qualsiasi manovra ostruzionistica provocata<br />

dalla minoranza, una rilevanza particolare.<br />

I1 Presidente di Assemblea viene infatti a trovarsi proprio<br />

al centro del fatto ostruzionistico : basti pensare che l’ostruzionismo<br />

si concretizza sempre in una determinata interpretazione<br />

di quelle norme regolamentari che direttamente attengono<br />

alla disciplina del dibattito parlamentare, di cui il Presidente<br />

è appunto supremo garante (58).<br />

I1 problema è di vedere se sia possibile concepire, nel nostro<br />

ordinamento, una estensione <strong>dei</strong> suoi poteri, sino al punto<br />

da riconoscergli anche ampie facoltà discrezionali nel giudicare<br />

del contenuto dell’attivita di cooperazione <strong>dei</strong> singoli membri<br />

dell’opera legislativa.<br />

I1 quesito sarebbe notevolmente più agevole se la posizione<br />

e lo status del Presidente delle nostre Assemblee potessero essere<br />

paragonate a quella dello Speaker britannico.<br />

Ma se il Presidente delle Camere italiane è sempre (tranne<br />

in casi davvero eccezionali) espressione della maggioranza dell’Assemblea,<br />

quello britannico è assai spesso una personalità<br />

apolitica, scelta a ricoprire l’importante ufficio per la sua per-<br />

(5E) Cfr. SICA, Rilievi sulla presidenza delle assemblee politiche, in<br />

Rass. dir. pubbl. 1951 ; SUBEYROL, Le Présidenr de Z’Assemblée Nationale,<br />

in Rev. droit public, 1956, 526; FERRARA G., Il Presidente di Assemblea<br />

parlamentare, Milano 1965, 242-260. E’ da notarsi che per questo A.<br />

il programma di Governo, in quanto approvato dall’Assemblea con voto<br />

di fiducia (su mqzione motivata, ex art. 94 Cost.), costituirebbe un<br />

vincolo positivo per il .Presidente della <strong>Camera</strong> nell’esercizio <strong>dei</strong> suoi<br />

poteri discrezionali. Contra MORTATI, Istituzioni, cit., I, 413.<br />

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Rimedi giuridici all’ostruzionismo parlamentare 375<br />

fetta conoscenza <strong>dei</strong> precedenti dell’Assemblea e delle leggi<br />

del Paese.<br />

Anche nel nostro ordinamento sarebbe in atto tuttavia<br />

una timida ma continua trasformazione dell’istituto presidenziale,<br />

almeno per ciò che concerne la <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong>. Inizialmente<br />

considerato soprattutto proiezione all’interno dell’Assemblea<br />

della maggioranza parlamentare, il Presidente della<br />

<strong>Camera</strong> si è progressivamente sottratto ai gruppi ai quali<br />

doveva la sua elezione assumendo, nei loro confronti, una posizione<br />

molto più autonoma e indipendente. In un secondo periodo<br />

ha esercitato le funzioni conferitegli con maggiore imparzialità<br />

e autorità, in coincidenza col venir meno di uno stabile<br />

sistema parlamentare maggioritario e col formarsi di quelle<br />

coalizioni di deputati che dettero luogo a fenomeni > dell’ordinamento costituzionale (”).<br />

D‘altronde si è già considerata la tendenza ormai generalizzata<br />

nei Governi parlamentari tendenti a rafforzare i poteri<br />

del Presidente della <strong>Camera</strong> ed a farne praticamente il dominus<br />

di quasi tutta l’attività parlamentare tanto più che, secondo<br />

una concezione allora ampiamente diffusa (< egli deve essere<br />

superiore ai partiti, deve garantire i diritti delle minoranze,<br />

onde si cerca anche in Italia di non dargli carattere partigiano<br />

quantunque, alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong>, sia proposto o votato<br />

dalla maggioranza >> (”).<br />

(9 V. sulla posizione assunta dal Pres. della <strong>Camera</strong>, Sica, Rilievi,<br />

cit., Rass. dir. pubbl., 1951, 292; MOHRHOFF, Introduzione ad uno studio<br />

sugli aspetti storico politici, giuridico - costituzionali e regolamentari<br />

dell’lstituito presidenziale def Pad. It., (1848-1963), Roma 1962, p. 60;<br />

BALDINI, I Pres. delle Ass. parl. con particolare riguardo all’ord. itat.,<br />

in Sociologia, 1960, b. 109.<br />

ARANGIO RUIZ, Istituzioni di diritto cost. ital., cit., 454; SAVIGNANO,<br />

I gruppi pad., Morano, Napoli, 1965.<br />

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376 L'ostruzionismo variamentare<br />

Già allora il Presidente poteva assegnare i disegni di legge<br />

presentati e determinare il programma di lavoro che poteva<br />

essere mutato soltanto da una apposita deliberazione dell'Assemblea<br />

plenaria. Egli inoltre fissava le sedute di quest'ultima e<br />

gli eventuali rinvii, decidendo anche sugli argomenti da trattare<br />

di volta in volta (6'). Del pari dirigeva il dibattito ammettendo<br />

gli interventi a seconda delle richieste formulate dai singoli<br />

deputati che si iscrivevano a parlare, ai quali era concesso<br />

però, di partecipare alle riunioni di quegli uffici che esaminavano<br />

i progetti di legge di loro iniziativa. Poteva infine, G oltre<br />

che influire sui sistemi di votazione anche rifiutarsi in certi<br />

casi, di ricevere le interrogazioni presentate dai singoli deputati<br />

>> (").<br />

Di contro, di fronte al Presidente, stavano i poteri che individualmente<br />

conferivano ai numerosi deputati, diritti e poteri<br />

che consentivano loro di influire in varia misura sullo svolgimento<br />

<strong>dei</strong> lavori parlamentari senza che il relativo esercizio<br />

venisse in alcun modo condizionato all'intermediazione di altri<br />

organi della <strong>Camera</strong> (63).<br />

Ma lo Speaker inglese potrebbe davvero essere chiamato il<br />

custode <strong>dei</strong> propri privilegi, e in fatto gode di una serie di poteri<br />

di grande rilevanza fra i quali, di non scarsa importanza, anche<br />

quello relativo alla costante sorveglianza sugli atti finanziari<br />

della <strong>Camera</strong> durante la sessione (").<br />

Non bisogna tuttavia credere che lo Speaker della <strong>Camera</strong><br />

inglese abbia sempre goduto di tale condizione di privilegio :<br />

(6') v. ARANGIO RUIZ, cit., 478 ss.<br />

(6z) ARANGIO RUIZ, cit., 555.<br />

(9 v. FERRARA, Il Pres. dell'dss. parl., Milano 1965, cfr. Savignano,<br />

cit., 182183.<br />

t<br />

(64) TODD, li Governa parlamentare in Inghilterra, cit., 491; FRIE-<br />

DRICH, Op. Cit., 448-449.<br />

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Rimedi giuridici all'ostruzionismo parlamentare 377<br />

il primo presidente d'assemblea neutrale si ebbe infatti solo<br />

con Arthur Onslow (1727-1761) e nel periodo del potere e dell'influenza<br />

di Robert Walpole e <strong>dei</strong> suoi successori ("). E' curioso<br />

inoltre notare che non vi fu mai, nella stona parlamentare<br />

britannica, indipendenza dello Speaker senza dirigenza di<br />

Gabinetto: dove mancavano le condizioni perché questa si verificasse,<br />

anche l'importante prerogativa venne a mancare.<br />

Non era dubbio e come rappresentante degli interessi di<br />

questa (66).<br />

Così, finchè la Costituzione britannica si fondò nella separazione<br />

medioevale <strong>dei</strong> poteri tra il Re e le Camere del Parlamento,<br />

la dirigenza effettiva nella <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni dovette<br />

venire dallo Speaker.<br />

Ma una simile situazione non poteva mantenersi quando<br />

l'esecutivo fosse divenuto un Governo di partito : Così, allorché<br />

la maggioranza nella <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni sostenne il IGabinetto,<br />

la posizione dello Speaker divenne assai simile a quella di<br />

un ufficio giudiziario con funzioni di mediatore tra maggioranza<br />

e opposizione.<br />

Ben presto, alla stessa stregua del potere giudiziario, divenne<br />

del tutto indipendente dalle lotte di partito (nonché<br />

dalla Corona da una parte e dal Parlamento dall'altra).<br />

(") Cfr. GORDON, Il Parlamento inglese, cit., (( Nel secolo XVIII, uno<br />

<strong>dei</strong> più grandi speakers di tutti i tempi, Arthur Onslow (morto nel<br />

1768) elevò per qualche tempo la carica a un alto livello di imparzialità,<br />

ma solo cento anni più tardi una simile dote divenne del tutto<br />

normale. Oggi lo Speaker può essere nominato da un partito, ma dal<br />

giorno della sua elezione egli è tenuto a non dar motivo a qualsiasi<br />

sospetto di parzialità, sino al punto di evitare ogni contatto con altri<br />

deputati nelle sale da pranzo e di conversazione ».<br />

(") FRIEDRICH, Op. cit., 448.<br />

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378 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Dalle prime modifiche alla procedura regolamentare in poi,<br />

questa neutralità ed autonomia dello Speaker si consolidò e<br />

assunse sempre più i caratteri di una altissima posizione giudiziaria<br />

indipendente. Di più, non v’era appello alcuno alle sue<br />

decisioni :


Rimedi giuridici all’ostruzionisnzo parlamentare 379<br />

colare di quelli cosiddetti


380 L'ostruzionismo parlamentare<br />

approfondita conoscenza dell'oggetto del dibattito e ad un<br />

senso dell'opportunità politica non comune.<br />

Generalmente si ritiene che lo stesso principio su cui si<br />

fonda questo potere sia molto discutibile, e il suo esercizio<br />

troppo pericoloso perché possa essere tranquillamente esteso<br />

ad altre Assemblee parlamentari, malgrado i notevoli benefici<br />

che apporterebbe, come si è detto, allo svolgimento della discussione.<br />

Poiché una delle maggiori piaghe dell'ostruzionismo è la<br />

richiesta di verifica del numero legale per mezzo degli appelli<br />

nominali, si pensò anche all'opportunità di concedere al Presidente<br />

la facoltà di respingere la domanda, quando evidentemente<br />

questa fosse stata fatta a solo scopo dilatorio, abbandonando<br />

al suo apprezzamento di dichiarare o meno in numero<br />

la <strong>Camera</strong> oppure quando si fosse pronunciato in tal<br />

senso l'ufficio di Presidenza (69).<br />

La stessa facoltà di sindacato dovrebbe sempre, secondo<br />

questa dottrina, essergli concessa per la trasformazione <strong>dei</strong><br />

metodi di votazione semplice in altri assai più complicati che<br />

richiedano una maggior perdita di tempo (ad esclusione <strong>dei</strong><br />

soli casi in cui lo- stesso regolamento esigesse una procedura<br />

più solenne, in considerazione della gravità e importanza della<br />

decisione).<br />

Non essendo tuttavia la posizione del Presidente di Assemblea<br />

in Italia paragonabile in alcun modo a quella dello Speaker<br />

inglese, bisognerebbe accogliere tutte queste proposte come<br />

semplici suggerimenti, a meno che, ma la cosa è assai improbabile,<br />

non si volesse procedere a modifiche permanenti del<br />

regolamento in senso antiostruzionistico.<br />

(") NIGRO, Op.. cit., 599.<br />

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Rimedi giuridici ali’ostruzionismo parlamentare 381<br />

Una più ampia discrezionalità invece riconosciuta al Presidente<br />

di Assemblea dalle nostre norme regolamentari in ordine<br />

all’accettazione e allo svolgimento degli ordini del<br />

giorno (70}.<br />

L’articolo 90, primo comma, infatti, così dispone : cc I1 Presidente<br />

ha facoltà di negare l’accettazione e lo svolgimento di<br />

ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano<br />

formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti<br />

affatto estranei all’oggetto della discussione, e può rifiutarsi<br />

di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente<br />

ritenga opportuno consultare la <strong>Camera</strong>, questa decide senza<br />

discussione per alzata e seduta ». In effetti questo articolo<br />

sembra ampliare i poteri discrezionali del Presidente, sino ad<br />

accordargli quasi un diritto di sindacato sul contenuto delle<br />

varie proposte, diritto parallelo all’altro di apprezzamento<br />

delle facoltà di richiamare all’argomento o all’ordine.<br />

7. L’evoluzione dell’istituto presidenziale in Francia.<br />

Nella tradizione costituzionale francese la (( volonté d’arbitrage<br />

D e la preoccupazione di adempiere a un dovere di im<br />

parzialità costituirono sempre il nucleo centrale <strong>dei</strong> discorsi<br />

<strong>dei</strong> Presidenti ne1 prendere possesso della carica al momento<br />

dell’elezione.<br />

E’ a questo proposito interessante ricordare alcune espressioni<br />

che ritornano come un leitmotif nei discorsi di colui che<br />

(’O) Cfr. VIGONI, Questioni, cit., 6-7. Come ha rilevato il Presidente<br />

GRONCHI, i caratteri degli ordini del giorno sono: riferimento al<br />

contenuto della legge, finalità di modificazione o determinazione del<br />

concetto di essa o (terzo caso) di istruzione alle Commissioni.<br />

Cfr. Anche ASTRALDI e COSENTINO, Z numi regolamenti, cit., 140-142.<br />

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382 L’ostruzionismo parlamentare<br />

fu il più impegnato nello sviluppare questi concetti, Paul<br />

Deschanel. I1 13 giugno 1898 egli dichiarava :


Rimedi giuridici all‘ostruzionisnio parlamentare 383<br />

di compromettere con l’esercizio di opposte funzioni il rispetto<br />

dovuto al suo carattere pubblico >> (75).<br />

Al contrario, un ampio intervento sulla > del dibattito<br />

è generalmente richiesta come condizione essenziale perchè<br />

il lavoro parlamentare si svolga in maniera razionale. A<br />

tale scopo il problema più importante è quello del tempo che<br />

la dottrina è unanime nel sollevare (“).<br />

E’ interessante, a questo proposito, che all’Assemblea consultiva<br />

del Consiglio d’Europa M. Spaak nella sua allocuzione<br />

di investitura, chiedesse ai rappresentanti di evitare ogni prolissità<br />

nociva e ritardatrice (77).<br />

Sotto certi profili la posizione del Presidente dell’hssemblea<br />

consultiva si avvicina a quello dello Speaker britannico.<br />

Se infatti il primo deriva la propria autorità dal Regolamento,<br />

il secondo ne è investito per il prestigio della funzione e il rispetto<br />

che gli & tradizionalmente accordato, ma sia l’uno<br />

come l’altro dispongono di una grande influenza sulla loro<br />

Assemblea.<br />

Lo Speaker inglese ha la facoltà di condurre i dibattiti in<br />

una forma relativamente autoritaria poichè egli è libero di<br />

concedere la parola a quelli che egli scelga fra gli oratori<br />

iscritti. In più, egli ha il potere di decidere fra gli emendamenti,<br />

quali saranno messi in discussione e quali rimarranno esclusi<br />

dal dibattito poiché egli li ritiene inutili.<br />

Quanto alla discussione, infine, qualora ritenga che essa<br />

vada esaurendosi, egli vi pone termine d’autorità.<br />

Non è questo uno <strong>dei</strong> minori paradossi di questo regime<br />

che si serve di strumenti parlamentari tanto temuti sul conti-<br />

(”) BENTHAM, Tactigue des Assembldes législatives, 1822, p. 68 ss.<br />

(7b) BLAMONT, Les techniques parlementaires, Presses Universitaires<br />

de France 1958, 39; Soubeyrol, OP. cit., R.D.P. 1956, 545.<br />

(”) Seconda seduta dell’ll-8-1949, pag. 25.<br />

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384 L‘ostruzionismo variamentare<br />

nente. Lo Speaker ha saputo mostrare nei confronti dell’opinione<br />

parlamentare un tale senso di imparzialità che nessuno<br />

mette in dubbio l’assenza di ogni spirito partigiano nelle sue<br />

decisioni (’”>.<br />

In Francia, fino al 1958, si constatò che la tradizione si<br />

era dall’inizio, stabilizzata nel senso di un U Presidente-arbitro<br />

», il che significb troppo spesso un Presidente non in grado<br />

di garantire il buon funzionamento <strong>dei</strong> lavori parlamentari.<br />

I Presidenti, evidentemente, avevano ignorato o non esattamente<br />

valutato la funzione di c< arbitrage x che veniva loro<br />

richiesta; dimenticando la distinzione che occorreva invece<br />

stabilire tra contenuto e forma <strong>dei</strong> dibattiti, essi erano portati<br />

a esercitare un arbitraggio indifferentemente sull’uno o sull’altro.<br />

Ne risultava una certa paralisi nell’esercizio stesso delle<br />

funzioni ed il timore di venire accusato di impedire a questa<br />

o a quella frazione della <strong>Camera</strong> di far intendere la propria<br />

voce, conduceva il Presidente a consentire a tutte le digressioni<br />

e discussioni anche oziose (79).<br />

Questa concezione attiva della Presidenza si collocava naturalmente<br />

nella linea delle tesi difese da Lèon Blum e che dovevano<br />

essere riprese in seguito da Leenhardt all’Assemblea<br />

nazionale. Durante questo periodo era manifesto presso gran<br />

DAUDET, OP. cit., 45; PRÉLOT, Institutions politiques, Dalloz 1957-<br />

1961 ; ID., Droit padementaire francais, Cours I.E.P., 1957-1958; Paris, Les<br />

Cours de Droit; ID., Le Droit des Assernblées internationales, Rec. des<br />

Cours dell’Ac. de La Haye, 1961, t. 111, p. 471-526.<br />

(79) P. M. GAUDEMET, Le réglement et Ies méthodes de I’Assemblée<br />

nationale constituarzte, R.D.P., 1946, p. 99:


Rimedi giuridici nll’ostruzionismo parlamentare 385<br />

parte della dottrina un certo scetticismo nei riguardi delléfficacia<br />

dell’istituto francese della presidenza. Tuttavia nonostante<br />

l’assenza di ampi poteri previsti dai regolamenti delle<br />

Camere, in certi casi il Presidente riuscì, servendosi della sola<br />

autorità personale, a migliorare i metodi della discussione operando<br />

una scelta in qualche modo discrezionale degli emendamenti,<br />

o facendo tacere l’oratore che parlava troppo a lungo<br />

nel momento in cui egli avesse ritenuto la <strong>Camera</strong> sufficientemente<br />

illuminata (””>.<br />

Se si constata, sotto la IV Repubblica, un sensibile miglioramento<br />

nella posizione del Presidente che vede i propri<br />

poteri rinforzati soprattutto all’Assemblea Nazionale, non si<br />

può dire che l’attività parlamentare nello stesso periodo,<br />

sia stata sempre perfettamente regolata, almeno nell’aspetto<br />

formale<br />

In tali condizioni ben si può comprendere come i costituenti<br />

del 1958 guardassero con notevole spirito emulativo alle<br />

istituzioni parlamentari britanniche : la stabilità dell’esecutivo,<br />

l’assenza di un pluripartitismo disordinato, l‘esistenza di una<br />

sicura maggioranza alla <strong>Camera</strong>, rappresentavano altrettanti<br />

aspetti che sembrava auspicabile e opportuno attuare anche in<br />

Francia per realizzare una migliore organizzazione <strong>dei</strong> pubblici<br />

poteri.<br />

(Oo) Cfr. PRÉLOT, (Cours de Droit parlementaire, Z.E.P., 1957-58, fasc. 11,<br />

38):


386 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Nel quadro di una razionalizzazione del lavoro parlamentare,<br />

un ampliamento dell’autorità del Presidente della <strong>Camera</strong><br />

alla stregua di quella dello Speaker inglese parve assolutamente<br />

necessaria ; ciò tuttavia avveniva solo all’Assemblea<br />

Nazionale, dal momento che il Regolamento del Senato si conservava<br />

più conforme alle antiche tradizioni.<br />

I1 Dupont dichiara all’Assemblea nazionale i1 20 gennaio<br />

1959 (”) :<br />

del dibattito senza pregiudicare la sua neutralità<br />

per quanto concerne il contenuto della discussione parlamentare<br />

(*9.<br />

(”) lére séance, 20-1-1959, J.O., Déb. Parl. A.N., p. 92.<br />

(”) BLAMONT, Le parlement dans la Constitution de 1958, J.C.A., fasc.<br />

102, n. 108.<br />

\<br />

(”) Cfr. BLAMONT, seance, i,bid., 20-1-1959.<br />

(O’) R.F.S.P., ,1954, p. 701.<br />

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Rimedi giuridici all’ostruzionismo parlamentare 387<br />

8. Altri rimedi possibili all’ostruzionismo - conclusioni.<br />

Una possibile classificazione <strong>dei</strong> rimedi giuridici dell’ostruzionismo<br />

consisterebbe :<br />

a) nel metodo della ghigliottina, per cui una determinata<br />

discussione deve essere troncata entro un termine prefissato,<br />

qualora la relativa proposta di chiusura ottenga una determinata<br />

maggioranza. Come abbiamo visto, si tratta, evidentemente,<br />

di un mezzo di carattere eccezionale (”) ma che trovò talvolta<br />

applicazione nel Parlamento inglese ;<br />

b) nel già ricordato metodo del canguro, per cui è devoluta<br />

al giudizio del Presidente la facoltà di abbreviare il corso<br />

del dibattito, scartando gli emendamenti discrezionalmente ritenuti<br />

non pertinenti, per soffermarsi invece su quelli rispondenti<br />

ad un ordine di votazione da lui prescelto ed imposto;<br />

c) nel metodo della limitazione del tempo complessivo<br />

spettante nella discussione ai diversi gruppi. Oltre a tali strumenti<br />

di carattere generale, si può contrastare da un punto di<br />

vista procedurale l’ostruzionismo :<br />

i) col fissare una durata massima degli interventi parlamentari,<br />

facendo rispettare inoltre le norme che limitano la<br />

lettura di brani scritti e quelle che (al Senato) impediscono<br />

che si possa parlare più di una volta nella stessa discussione,<br />

cioè sullo stesso argomento o sui diversi aspetti dello stesso;<br />

2) col porre la questione di fiducia da parte del Governo<br />

su di un disegno di legge, con la correlativa<br />

emendamenti e di votazioni per divisione: il<br />

preclusione di<br />

che comporta,<br />

pb) JENNINGS, Op. cit., 239 ss.; CAMPION, Methods<br />

Commons, cit., 23 ss.,<br />

of closure in the<br />

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388 L’ostruzionismo parlamentare<br />

fra l’altro, la priorità dell’argomento su ogni altro o la votazione<br />

palese, che 6 aItamente moralizzatrice ;<br />

3) con l’adozione alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati delle sedute<br />

fiume, che impediscono la presentazione di emendamenti nel<br />

loro corso (al Senato non sussiste una regola di tal genere};<br />

4) con votazioni


Rimedi giuridici afi’ostruzionismo parlamentare 389<br />

5) con la chiusura della discussione, su richiesta di un certo<br />

gruppo di parlamentari. Sia al Senato che alla <strong>Camera</strong>, basta<br />

che pochi parlamentari la richiedano perché il Presidente<br />

dell’Assemblea debba metterla in votazione: si discute se la<br />

chiusura possa essere applicata alla sola discussione generale,<br />

oppure anche a quella <strong>dei</strong> singoli articoli, ma la prassi è giustamente<br />

nel secondo senso. Tale prassi è peraltro anche molto<br />

cauta nel far uso di questo istituto, che al limite potrebbe<br />

impedire alle minoranze di esprimere il loro dissenso, togliendo<br />

così ogni peso e valore alle opposizioni;<br />

che la votazione per parti separate può avere luogo in ogni caso, e<br />

quindi anche su una singola parola quando sia possibile collegare inequivocabilmente<br />

alla parola stessa un preciso concetto ed un significato<br />

normativo. Ci sarebbe stato, peraltro, da obiettare che l’affermazione<br />

è valida soltanto se il concetto e la disposizione normativa che si approvano<br />

o si rigettano con la votazione sulla singola parola o proporzione<br />

sono già contenuti nell’emendamento e sono espressi, nel suo contesto,<br />

da quefia parola o da quella proposizione. Non altrettanto lecito<br />

sarebbe invece votare una singola parte di emendamento dando alla<br />

parola o alle parole che la compongono un valore concettuale e normativo<br />

diverso da quello che avevano nel contesto, perchè in questo<br />

caso verrebbe a mancare ogni collegamento tra il testo votato e il<br />

principio che si vu01 far scaturire da esso a fini preclusivi ».<br />

Per quanto riguarda gli emendamenti suicidi, cfr. TERZI (OP. cit., 68):<br />


390 L’ostruzionismo parlamentare<br />

6) con la limitazione degli interventi nella discussione generale,<br />

che dovrebbe investire infatti solo i principii informatori<br />

del progetto di legge senza riguardare i singoli dettagli.<br />

I nuovi regolamenti parlamentari, inoltre, nel riconoscere<br />

il principio della cc programmazione >> <strong>dei</strong> lavori, delimiteranno<br />

necessariamente l’ostruzionismo, nel momento in cui daranno<br />

coerenza a tutto il lavoro legislativo.<br />

Infìne, anche l’istituto della cc continuità », <strong>dei</strong> lavori parlamentari<br />

potrebbe far recedere l’ostruzionismo di fine legislatura,<br />

che è il più pericoloso in quanto viene effettuato in<br />

vista della decadenza <strong>dei</strong> progetti di legge non approvati da<br />

entrambe le Camere.<br />

Ma anche allo stato attuale il nostro ordinamento parlamentare,<br />

sia pure con estrema lentezza ed in misura ancora insufficiente,<br />

è venuto elaborando alcune misure razionalizzatrici<br />

dell’uso degli strumenti regolamentari in senso più idoneo ad<br />

un contenimento dell’ostruzionismo tecnico, di cui sono espressione<br />

gli artt. 82 e 83 del Regolamento della ‘<strong>Camera</strong> e gli artt.<br />

70 e 72 del Reg. del Senato, oltre alle attribuzioni potestative<br />

di maggiore ampiezza attribuite al Presidente in occasione degli<br />

episodi ostruzionistici verificatisi nel 1953, e alla posizione della<br />

questione di fiducia (**).<br />

Occorre ricordare inoltre che il R.C.D. prevede, all’art. 56,<br />

secondo comma, il caso dell’ostruzionismo fisico.


Rimedi giuridici all’ostruzionismo parlamentare 391<br />

o del Capo dello Stato »: analoga norma è prevista dal Regolamento<br />

del Senato.<br />

Nel dibattito svoltosi alla <strong>Camera</strong> sulla legge elettorale<br />

regionale, la maggioranza ha di proposito rinunciato a servirsi<br />

della misura antiostruzionistica più efficace, e cioè dellart.<br />

82, R.C.D. (non restavano a quel punto che le altre misure,<br />

ad efficacia però limitata: in particolare rimaneva aperta<br />

la possibilità per la maggioranza di imporre la prosecuzione<br />

in unica seduta della discussione sugli articoli, impedendo così<br />

alla opposizione di presentare nuovi emendamenti con le formalità<br />

previste dall’art. 86 R.C.D., e di evitare, mediante ripetute<br />

richieste di votazione a scrutinio segreto, la manovra dilatoria<br />

delle dichiarazioni di voto a ripetizione).<br />

Ma tali misure, ai fini della limitazione dell’ostruzionismo<br />

tecnico, non producono notoriamente che effetti assai limitati,<br />

non essendo prevista, in questa seconda fase del dibattito, né<br />

dalle norme regolamentari né dalla prassi una misura assimilabile<br />

alla chiusura della discussione nella prima fase (”). Tuttavia<br />

sugli articoli per i quali siano stati presentati molti emendamenti<br />

e su cui si preveda una lunghissima discussione, potrebbe<br />

essere posta dal Governo la questione di fiducia (”1 sull’approvazione<br />

del testo, > (”).<br />

Questa misura potrebbe avere una efficacia pratica notevole,<br />

in quanto la proposizione della questione di fiducia precluderebbe<br />

lo svolgimento e la votazione degli emendamenti<br />

e subemendamenti, nonché la proponibilità di sospensive o<br />

(9 Cfr. BASSANINI, Op. cit., 51.<br />

SAILIS, Rapporto fiduciario, cit., 206 ss., 263 ss.; SICA, La fiducia<br />

nel sistema parlamentare italiano, in Rass. dir. pubbl. 1956, 22; MORTATI,<br />

Istituzioni, cit., I, 470.<br />

(”) Cfr. BASSANINI, Op. cit., 52 e ivi, note 102, 103, 104, 105 e 106.<br />

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392 L'ostruzionismo pnrlumentaue<br />

pregiudiziali : infatti dovrebbe avere la priorità la votazione<br />

del testo sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia,<br />

testo che dovrebbe considerarsi indivisibile.<br />

Ma l'utilità pratica del ricorso alla questione di fiducia è<br />

assai dubbia, perché essa va posta separatamente su ogni articolo<br />

e anche perché non si potrebbe negare all'opposizione<br />

ostruzionistica la facoltà di pronunciare interventi in massa e<br />

dichiarazioni di voto a catena sulla questione stessa di fiducia<br />

('9. Questo strumento potrebbe in definitiva esplicare una<br />

qualche utilità solo nel caso che fosse in discussione una legge<br />

composta di pochi articoli.<br />

Si è già detto, inoltre, della dubbia correttezza del ricorso<br />

ad un altro mezzo antiostruzionistico di cui si è frequentemente<br />

servita la maggioranza nei più recenti episodi ostruzionistici<br />

avvenuti alla <strong>Camera</strong>: la richiesta di chiusura della<br />

discussione sui singoli articoli in applicazione analogica dell'art.<br />

82 R.C.D.<br />

Anche l'articolo 85 R.C.D. potrebbe assolvere ad una utile<br />

funzione antiostruzionista ("1 ma .è tutt'altro che certa la sua<br />

conformità all'art. 72 Cost., senza contare poi che in base al<br />

secondo comma dello stesso articolo si offrirebbe alla minoranza<br />

ostruzionista un utile strumento per vanificare gli effetti<br />

positivi eventualmente ottenuti dalla maggioranza (").<br />

(") V. L'intervento dell'onorevole TOGLIATTI nella seduta del 17 gennaio<br />

1953, in Atti Cam. Dep., pag. 45.461, in cui fu lungamente dibattuto<br />

questo problema.<br />

(9 Secondo l'art. 85 R.C.D., 1: comma:


Rimedi giuridici all’ostruzionismo parlamentare 393<br />

Ma lo strumento forse più efficace per combattere l’ostruzionismo<br />

parlamentare potrebbe consistere nell’attribuzione ai<br />

Presidenti delle Camere di maggiori poteri discrezionali (in<br />

stretta collaborazione con la Giunta del Regolamento), affinché<br />

essi possano, con energia e sagacia, delimitare gli effetti deteriori<br />

dellostruzionismo e assicurare così un’imparziale e superiore<br />

direzione <strong>dei</strong> lavori parlamentari (’7.<br />

Per il Meloni (96) non potrebbe neppure escludersi, come<br />

forma di sanzione giuridica particolarmente grave, il potere<br />

del Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere: in tal<br />

caso egli agirebbe nella sua qualità di rappresentante del popolo<br />

e di custode della Costituzione.<br />

Neppure deve sottovalutarsi l’influenza determinante che in<br />

regime parlamentare potrebbe avere il giudizio e la critica della<br />

pubblica opinione, di cui potrebbero farsi interpreti i comuni<br />

canali di informazione e, in particolare la stampa (97).<br />

Uno strumento certamente utile, anche se probabilmente<br />

non decisivo (98) ai fini dell’eliminazione del fenomeno ostruzionistico<br />

sarebbe, come si è già accennato, il riconoscimento del<br />

principio della c< continuità del lavoro legislativo in corso. Tale<br />

proposta, non nuova anche nella dottrina italiana (”) ha su-<br />

(”) Cfr. FERGOLESI, Diritto costituzionale, VI ed., Bologna 1949, cit.,<br />

192; FARANDA, L’ostruzionismo pari., cit., in Montecitorio 1962, n. 2; BAS-<br />

SANINI, OP. cit., 22.<br />

(’7 MELONI, L’ostruzionismo, cit., 192-193.<br />

(”) MELONI, L’ostruzionismo, cit., 195.<br />

(9 V. quanto afferma il BASSANINI, (Op. cit., 57 ss.).<br />

(”) Sul problema v. SPAGNA Musso, L‘iniziativa del2e leggi, Napoli<br />

1962, 118 ; MOHRHOFF, L‘efficacia <strong>dei</strong> provvedimenti legislativi pendenti<br />

in Parlamento, in Montecitorio, 1952, n. 10, 21 s~.; BARILE, Corso,<br />

cit., 99; PERGOLESI, Diritto costituzionale, XI1 ed., Padova 1958, 348;<br />

BISCARETTI DI RUFFIA, Diritto Costituzionale, cit., 346.<br />

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394 L’ostruzionismo parlamentare<br />

scitato problemi di interpretazione, anche di diritto positivo,<br />

di non facile soluzione (’”). Ma un rimedio sicuramente efficace<br />

nei confronti dell’ostruzionismo tecnico - che sempre si fonda<br />

sull’organizzazione della minoranza - non può ottenersi<br />

se non attraverso una corrispondente e adeguata organizzazione<br />

della maggioranza. Tale organizzazione parlamentare<br />

della maggioranza, che si contrappone con forza uguale e contraria<br />

a quella della minoranza, potrebbe efficacemente esplicarsi<br />

anche ricorrendo alle forme e agli strumenti tecnico-procedurali<br />

più sopra indicati, restando cioè nei limiti della preesistente<br />

normativa regolamentare.<br />

Solo in caso di vero e proprio abuso da parte della minoranza<br />

ostruzionistica <strong>dei</strong> propri diritti (qualora cioè interpretasse<br />

le norme regolamentari in modo antidemocratic0 e anticostituzionale<br />

al solo scopo di impedire alla maggioranza di<br />

attuare il proprio programma di governo dinnanzi al Parlamento),<br />

potrebbe concretamente presentarsi alla maggioranza<br />

l’opportunità e la convenienza di procedere a modifiche permanenti<br />

<strong>dei</strong> regolamenti delle Camere, restringendo e limitando<br />

quegli > che consentono effettivamente ampio<br />

margine di manovra nell’azione ostruzionistica della minoranza.<br />

Inoltre, la sola possibilità del ricorso da parte della maggioranza<br />

a questa soluzione estrema, potrebbe avere anche indirettamente<br />

una importante funzione moderatrice sull’azione<br />

della minoranza, consigliandola a desistere dalle forme ostruzionistiche<br />

più radicali ed estreme.<br />

Come del resto si è visto anche nel più recente episodio<br />

ostruzionistico avvenuto nel nostro Parlamento, potrebbe non<br />

giovare alla maggioranza il ricorso ad un rimedio così grave<br />

1<br />

(Iw) BASSANINI, Op. cit., 57 ss., 73 ss., 85 ss. e l’ampia bibliografia ivi<br />

citata.<br />

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Rimedi giuridici ali'ostruzionìsrno parlamentare 395<br />

come Ia modifica permanente delle norme regolamentari in<br />

senso antiostruzionistico : iè prevedibile, infatti, che la maggioranza<br />

stessa desideri evitare, specie in periodo preelettorale, di<br />

essere accusata davanti alla pubblica opinione di violazione<br />

<strong>dei</strong> diritti delle minoranze.<br />

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CAPITOLO X<br />

NUOVI ORIENTAMENTI PER UNA MIGLIORE<br />

ORGANIZZAZIONE DIEL LAVORO LEGISLATIVO IN ITALIA<br />

SOMMARIO : 1) Considerazioni generali sullo stato attuale della procedura<br />

parlamentare in Italia. - 2) Proposte di modifiche regolamentari<br />

relative alle diverse fasi del procedimento legislativo: a) organizzazione;<br />

b) legislazione; c) controllo. - 3) Considerazioni attuali<br />

sul rapporto maggioranza-opposizione nel Parlamento italiano.<br />

1. Considerazioni generali sullo stato attuale della procedura<br />

parlamentare in Italia.<br />

E’ spesso avvenuto che per scarsa comprensione della sostanziale<br />

novità del sistema costituzionale sorto dal nuovo ordinamento<br />

repubblicano, imperniato sul riconoscimento delle<br />

funzioni costituzionalmente riconosciute ai partiti politici e ai<br />

gruppi parlamentari, le forze politiche nel nostro paese non<br />

abbiano saputo individuare una nuova funzione per l’indirizzo<br />

politico di governo e per l’opposizione. Mentre infatti le decisioni<br />

di indirizzo politico continuavano nella fase di elaborazione<br />

ad ispirarsi ai modelli propri di


398 L’ostruzionismo parlamentare<br />

mente si è affermato, su concezioni individualistiche tipiche<br />

dello stato prefascista (I).<br />

Questo processo trovò purtroppo conferma nel corso della<br />

prima legislatura repubblicana, allorchè si rinunziò praticamente<br />

alla elaborazione di un sistema regolamentare ispirato a<br />

criteri compatibili con i principi generali caratterizzanti la<br />

nuova carta costituzionale, e si preferì aderire al progetto di<br />

integrare un G corpus >> di norme regolamentari quale quello<br />

del 1919 chiaramente inadatto ad assicurare alle Assemblee un<br />

nuovo e più dinamico ruolo di > fra gli indirizzi<br />

politici di maggioranza e opposizione. Non si tennero nella<br />

dovuta considerazione le modifiche fondamentali intervenute<br />

nella costituzione materiale susseguenti al riconoscimento costituzionale<br />

della diversa e articolata organizzazione <strong>dei</strong> partiti<br />

politici e <strong>dei</strong> relativi gruppi parlamentari e, all’affermarsi<br />

evidente di un continuum Governo-Parlamento, con conseguenti<br />

forme sempre più penetranti di collegamento fra esecutivo e<br />

maggioranza parlamentare (”. Una (( razionalizzazione >> del<br />

(*) V. l’intervento di Zangari (in Indagine sulla funzionalità del Parlamento,<br />

dibattito, cit., 1405): (( I1 problema di una riforma più o meno<br />

penetrante dell’attuale sistema parlamentare, per essere awiato a soddisfacente<br />

soluzione, deve superare la più vecchia idea della rappresentanza<br />

politica come rappresentanza individuale o di individui, atomisticamente<br />

considerati, ma evocare l’ispirazione verso forme di rappresentanza<br />

collettiva, articolate nel rilievo di comunità o di gruppi, più O<br />

meno organizzati, ma sempre portatori di interessi collettivi e superindividuali<br />

s. Sullo «Stato <strong>dei</strong> partiti >> v. SICA, Le associazioni nella Costituzione<br />

Italiana, Napoli, 1961 ; ID., La fiducia nel sistema parlamentare<br />

italiano, in Rass. Dir. Pubbl. 1956, 15 ss.; MARTINES, Contributo ad<br />

una teoria giuridica delle forze politiche, Milano 1957, 118 ss.;<br />

VIRGA, Il partito nell‘ordinamento giuridico, Milano 1948.<br />

(z) I1 BASSANINI tuttavia giustamente fa rilevare come a non sia la<br />

prima volta che capita di rilevare come i rapporti fra l’esecutivo da un<br />

lato e i partiti e i gruppi parlamentari della maggioranza dall’altro<br />

siano del tutto carenti, e spesso anzi rivelino il peso di una impostazione<br />

costituzionalmente e politicamente scorretta >> (OP. cit., 21 e bibl.<br />

in nota).<br />

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Nuovi orientamenti per una migliore organizzazione 399<br />

procedimento legislativo su basi del tutto nuove si è reso ormai<br />

improrogabile a seguito dell’introduzione del principio<br />

giuridico della programmazione che ha operato, il caso di<br />

dirlo, in maniera rivoluzionaria nei confronti dell’ordinamento<br />

generale, con immediati riflessi anche sull’organizzazione <strong>dei</strong><br />

lavori parlamentari (3). Non v’è dubbio che la programmazione<br />

stimoli il lavoro legislativo in una direzione diametralmente<br />

opposta a quella tradizionale, tuttora vigente, fondata essenzialmente<br />

su una concezione disorganica e frammentaria <strong>dei</strong><br />

criteri di produzione legislativa : in questa mutata situazione<br />

istituzionale, nuovi spazi operativi di iniziativa potrebbero<br />

aprirsi per l’esecutivo (4), per gli organi di presidenza delle<br />

Camere e per i direttivi <strong>dei</strong> Gruppi parlamentari, tutti resi in<br />

qualche modo responsabili in diversa misura, e con funzioni<br />

differenziate, dell’osservanza e dell’attuazione dell’iter programmatico<br />

precedentemente approvato. La legge di piano ha indubbiamente<br />

una operatività giuridica vincolante per entrambe<br />

le Assemblee, le quali dovrebbero trarne le ovvie conseguenze<br />

predeterminando (in accordo con il Governo) il calendario<br />

di attuazione di quel vero e proprio ) rappresentato dalla scala di attuazione del programma.<br />

(3) Cfr., fra gli altri, COSENTINO, Il problema della produzione legislativa<br />

nel sistema parlamentare italiano, Montecitorio, n. 5 - 4, 5 s~.;<br />

CRISAFULLI, Il sistema parlamentare in crisi, in Ulisse, dic. 1966, 36 ss.<br />

Sulla disciplina di partito v. CUOMO, Z partiti politici neiia COStituZiOne<br />

italiana, Napoli, 1965, 89 ss.<br />

(4) Cfr. MANZELLA (OP. cit., 29), secondo il quale l’introduzione con<br />

legge del principio programmatori0 nel nostro ordinamento sembra<br />

dover porre su nuove basi la discussione che aveva diviso la dottrina<br />

sulla c.d. normatività dell’indirizzo politico e sui suoi rapporti con il<br />

programma di Governo. Ma v. anche SICA, Bilancio dello Stato e programmazione<br />

economica, 1964, cap. IV; PREDIERI, Note sulla legge di approvazione<br />

del programma quinquennale di sviluppo, in I1 ‘diritto dell’Economia<br />

1966. 355 s.<br />

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400 L'ostruzionismo parlamentare<br />

I1 compito <strong>dei</strong> regolamenti dovrà essere appunto quello<br />

di prospettare le opportune modalità procedurali in accordo<br />

con il Governo e le presidenze delle Camere, in grado di assicurare<br />

l'adempimento, nei tempi e nelle sedi previste, degli accordi<br />

programmatici intervenuti fra le diverse forze politiche<br />

presenti in Parlamento (7.<br />

Si può a giusto titolo affermare che nell'attuale ordinamento<br />


Nuovi orientamenti per una migliore organizzazione 401<br />

Si evidenziano, in sostanza, tendenze sempre più rilevanti,<br />

dirette a superare lo schema ideale cui si ispirava il parlamentarismo<br />

ottocentesco, modificandone i fondamentali principi<br />

garantistici : la concezione strettamente individualistica del<br />

mandato parlamentare come unica tutela della libertà <strong>dei</strong> membri<br />

del Parlamento; la stessa autonomia delle Camere intesa<br />

più come estraneità che come separazione dagli altri poteri<br />

sovrani dello Stato e come indipendenza assoluta dai cc pressure<br />

groups »; l’assoluto isolamento funzionale delle due Assemblee<br />

tra di loro; la tendenza ispirata a generale diffidenza nei<br />

confronti della nuova realtà rappresentata dallo cc Stato <strong>dei</strong><br />

partiti B; la parallela tendenza a limitare il ruolo e la funzione<br />

caratterizzante <strong>dei</strong> Gruppi parlamentari (’). In particolare si<br />

vanno ricercando ora, anche attraverso attuali proposte di modifiche<br />

regolamentari una serie di nuovi elementi garantistici<br />

dell’attività parlamentare in grado di sostituirsi ai precedenti<br />

ormai contrastanti con gli stessi principi informatori<br />

del nostro ordinamento costituzionale, seguendo alcune linee<br />

di indirizzo tendenti in primo luogo ad inserire i Gruppi parlamentari<br />

in forma più organica nel nostro ordinamento parlamentare,<br />

ampliandone le funzioni istituzionali; in secondo<br />

luogo, si intenderebbero elaborare nuovi strumenti procedurali<br />

idonei a garantire una partecipazione veramente responsabile<br />

del parlamentare allo svolgimento delle funzioni dell’Assemblea.<br />

Inlfine, a elaborare un vero e proprio cc status )> per l’opposizione<br />

(9) e, nel contempo, ad affrontare misure volte a sem-<br />

(‘) V. MANZELLA, OP. cit., 246.<br />

V. D’ANTONIO, Gli orientamenti della C,o’mmissione sulla riforma<br />

parlamentare, in Zndagine sulla funzionalità del Parlamento, cit., 39 sc.<br />

(9) Sul punto, di particolare interesse è il volume ( La sinistra davanti<br />

alla crisi del Parlamento >>: V. gli interventi di Lavagna e Basso.<br />

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402 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

-<br />

plificare le forme procedurali e a predeterminare gli obiettivi<br />

da perseguire con il procedimento legislativo.<br />

In questa prospettiva la funzione traente nell’evoluzione<br />

del nostro sistema parlamentare verrebbe affidato, in misura<br />

preminente, ai Gruppi parlamentari che verrebbero così ad<br />

assumere come compito istituzionale la funzione di garantire<br />

il necessario coordinamento fra le Camere, incrementando<br />

l’attività di vigilanza e garanzia nei confronti <strong>dei</strong> singoli membri,<br />

nel senso che verrebbe data preferenza nel dibattito alle<br />

iniziative di quei parlamentari che venissero adottate dai<br />

Gruppi (‘O).<br />

Per quanto concerne l’opposizione, il suo ruolo autonomo<br />

sembra doversi incentrare nella fase di attuazione della funzione<br />

di controllo legislativo, soprattutto mediante la fissazione<br />

di un quorum minoritario, per l’attivazione delle inchieste<br />

parlamentari.<br />

2. Proposte di modifiche regolamentari relative alle diverse<br />

fasi del procedimento legislativo : A) organizzazione; B) Iegisiazione;<br />

C) controllo.<br />

A) Per quanto concerne, in particolare, l’organizzazione interna<br />

delle Camere, sembrano opportune alcune proposte tendenti<br />

a realizzare un effettivo coordinamento <strong>dei</strong> lavori delle<br />

Per la dottrina francese V. CHANDERNAGOR, Un Parlement, pour quoi<br />

faire, cit., 101.<br />

(‘O) Sui rapporti fra singoli rappresentanti e Gruppi parlamentari,<br />

V. AMBROSINI, I partiti e i Gruppi parlamentari, cit., 339; OBERMAN, Acter<br />

und Konstanz von, fractionen. Meisenheim am gam, 1956. V. anche l’intervento<br />

di Amendola gella seduta del 6 agosto 1920, Atti Parl. Com.,<br />

Discuss., p. 4916.<br />

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Nuovi orientamenti per una migliore organizzazione 403<br />

due Assemblee mediante una eventuale rigorosa specializzazione<br />

per materia, mentre un organismo particolarmente efficacie<br />

per evitare gli svantaggi derivanti dalla imperante estraneità<br />

delle Assemblee fra di loro, potrebbe rivelarsi la Conferenza<br />

mista permanente <strong>dei</strong> Presidenti delle Camere, <strong>dei</strong> Gruppi e<br />

delle Commissioni (‘l).<br />

In questa fase, punto qualificante e pregiudiziale di ogni<br />

riforma istituzionale, dovrebbe considerarsi l’ampliamento<br />

della responsabile partecipazione <strong>dei</strong> Gruppi (già da tempo<br />

effettiva con riguardo all’attività organizzatoria interna delle<br />

Camere) alla attività di ,direzione e coordinamento dell’intera<br />

procedura legislativa ; naturalmente, anche considerando la<br />

particolare composizione dell’organo, occorre limitarne la competenza<br />

alla predisposizione di un calendario legislativo circoscritto<br />

ai periodi di attività legislativa compresi in un ampio<br />

spazio temporale.<br />

Per rendere possibile l’attuazione di programmi di lavoro<br />

lagislativo a lungo termine, sembra anche necessaria una maggiore<br />

concentrazione di poteri di indirizzo <strong>dei</strong> Presidenti delle<br />

Assemblee, ai quali è stato finora rimessa ogni decisione relativa<br />

al coordinamento interparlamentare; in particolare, dovrebbero<br />

venire riattivati soprattutto i poteri di indirizzo <strong>dei</strong><br />

lavori e quelli disciplinari (I’). Dovrebbe tuttavia sussistere un<br />

necessario nesso causale fra ampliamento <strong>dei</strong> poteri presidenziali<br />

e problema dell’aumento del quorum di elezione <strong>dei</strong> Presidenti<br />

di Assemblea, anche per escludere l’ipotesi - davvero<br />

estemporanea e pericolosa - ma possibile, di una elezione di<br />

minoranza.<br />

(‘I) V. Indagine sulla funzionalità del Parlamento, (ISLE) cit., 15 s.,<br />

MANZELLA, OP. cit., 31.<br />

(”) Cfr. PICKLES, Le travail parlementaire en Grande-Bretagne, in<br />

G Le travail parlementaire >>, Paris, 1955, 112.<br />

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404 L’ostruzionismo parlamentare<br />

E’ da rilevare poi che il necessario incremento funzionale<br />

dell’attività <strong>dei</strong> Gruppi, reca con sè, automaticamente, la reiezione<br />

dell’altro criterio di riforma parlamentare fondato viceversa<br />

sul progressivo distacco del Parlamento dai partiti, in<br />

vista di una problematica reintegrazione delle Camere nell’integralità<br />

delle loro originali attribuzioni.<br />

In definitiva, all’interno <strong>dei</strong> Gruppi potrebbero‘ trovare<br />

una indispensabile e indifferibile reintegrazione quelle garanzie<br />

procedurali che nell’ordinamento parlamentare tuttora<br />

in vigore sembrano assumere un significato esclusivamente<br />

formale (13).<br />

B) L’attuale legislazione sovente scoordinata e tecnicamente<br />

scorretta, diretta in molti casi a soddisfare unicamente interessi<br />

settoriali e scarsamente scrupolosa nell’ottemperare al<br />

principio costituzionale dell’adeguata copertura iinanziaria,<br />

condiziona gran parte del tempo riservato alle funzioni istituzionali<br />

delle Assemblee, sacrificando l’attività di controllo.<br />

La normale prassi seguita in Commissione segue un proprio<br />

iter procedurale che consente tuttora il più ampio sfoggio<br />

di logomachie e inutili reiterazioni procedurali in connessione<br />

con un ormai superato garantismo autorizzante una vera e<br />

propria proliferazione di interventi la cui unica > potrebbe<br />

sovente essere conseguenza o motivo di particolari influenze<br />

elettorali (14).<br />

(”) GOGUEL, Le travail parlementaire, cit. 29. Ma nell’insieme della<br />

questione v. AVRIL, in Le régime politique de la V République, Paris,<br />

151, ss.<br />

(14) WALINE, Lq groups parlementaires en France, in Rev. Dr. Publ.,<br />

quale afferma che c L‘Etude des groups parlementaires en France n’a<br />

probablement jamais été entreprise n (op. cit., 12-13).<br />

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Nuovi orientamenti per una migliore organizzazione 405<br />

Un valido strumento migliorativo diretto a > il<br />

lavoro legislativo da consimili degenerazioni sembrerebbe, più<br />

che un sistema di delegificazione attuato sulla base del modello<br />

francese, una più intensa e razionale utilizzazione, con<br />

opportune garanzie, della delegazione legislativa oltre ad una<br />

restituzione - con una sorta di delegeficazione progressiva -<br />

alla competenza regolamentare, della materia in precedenza<br />

sottratta ('9. Inoltre proprio nella funzione legislativa i Gruppi<br />

parlamentari potrebbero assumere un ruolo primario, che<br />

potrebbe ad esempio essere rappresentato da una vera e propria<br />

funzione selettiva da svolgere nei confronti di alcune forme<br />

di iniziativa parlamentare ('". Assai importante a nostro<br />

avviso, sarebbe l'introduzione nel nostro ordinamento parlamentare<br />

di forme articolate di autoliniitazione, mentre le Commissioni<br />

competenti potrebbero utilmente assolvere a funzioni<br />

proprie di vigilanza preventiva (più che funzioni-filtro) sulle<br />

conseguenze finanziarie delle varie iniziative legislative in Parlamento.<br />

In riferimento alle accennate nuove funzioni attribuite ai<br />

Gruppi, dovrebbe essere assicurata la partecipazione delle mi-<br />

noranze alla determinazione dell'ordine del giorno delle Commissioni<br />

permanenti (I7), in stretta connessione con un parallelo<br />

ampliamento <strong>dei</strong> poteri <strong>dei</strong> Presidenti delle Assemblee.<br />

Per quanto attiene infine alla necessaria ><br />

<strong>dei</strong> dibattiti, di notevole rilevanza è la proposta, avanzata da<br />

più parti, dell'abolizione della discussione generale ('') e del-<br />

(") V. il breve intervento di P. BARILE, (< Sulla delegificazione >>, in<br />

Indagine sulla funzionalità del parl., cit., 141 s.<br />

(I6) V. D'ANTONIO, Gli orientamenti della commissione sulla riforma<br />

parlamentare, Indagine sulla funzionalità del Parlamento, cit., 47-48.<br />

(I7) BLAMONT, Les techniques parlementaires, cit., 126 s.<br />

(I') AVRIL, Le régime politique de la V République, cit., 398.<br />

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406 L'ostruzionismo parlamentare<br />

l'eliminazione alla <strong>Camera</strong> della votazione a scrutinio segreto<br />

sui provvedimenti legislativi, unitamente a nuovi snellimenti<br />

procedurali, a più rigide norme disciplinanti le discussioni (in<br />

particolare si fa qui riferimento all'introduzione di un obbligo<br />

tassativo per i Presidenti di togliere la parola a coloro che superino<br />

i limiti temporali fissati per ciascun oratore), e al conferimento<br />

ai Presidenti della facoltà di chiedere la verifica del<br />

numero legale e di chiedere la chiusura della discussione<br />

generale (l9).<br />

C) Infine, la riattivazione di una efficiente funzione politico-ispettiva<br />

del Parlamento appare ora più che mai necessaria<br />

: le profonde modifiche intervenute nel quadro istituzionale,<br />

l'ampliarsi dell'arco degli interventi dello Stato nelle più<br />

varie branche dell'economia e soprattutto l'adozione di una<br />

politica di piano, dovrebbe appunto consentire una reviviscenza<br />

della funzione di controllo, limitando invece l'area dell'intervento<br />

legislativo diretto. In questo nuovo margine di autonomia<br />

che dovrebbe essere attribuito alla rinnovata funzione<br />

di controllo, l'elemento caratterizzante sarebbe rappresentato<br />

dall'opposizione, alla quale dovrebbe venire assegnato un<br />

margine di iniziativa legislativa idoneo quanto meno ad attenuare<br />

se non addirittura a superare il continuum (maggioranza<br />

parlamentare-Governo).<br />

Le strutture portanti di questo nuovo status su cui verrebbero<br />

a incentrarsi le attività dell'opposizione parlamentare,<br />

sarebbero date dall'inchiesta minoritaria e dalle hearings di<br />

controllo : particolare rilievo assumerebbe, nel primo caso, il<br />

conferimento della facoltà di disporre inchieste parlamentari<br />

(") V. le interessanti notazioni di Bassanini, L'ostruzionismo della<br />

Maggioranza, cit., 27 e nota 48.<br />

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Nuovi orientamenti per una migliore organizzazione 407<br />

con un quorum di un terzo <strong>dei</strong> componenti delle Camere (n),<br />

anche se non va dimenticato che per attuare tali proposte occorre<br />

ricorrere al procedimento di revisione costituzionale.<br />

Infine si è proposto, come nuova possibilità di presenza attiva<br />

delle opposizioni, di conferire a relatori di queste ultime il<br />

compito di riferire sulle relazioni della Corte <strong>dei</strong> Conti sugli<br />

Enti sovvenzionati dallo Stato.<br />

3. Considerazioni attuali sul rapporto maggioranza-opposizione<br />

in Parlamento.<br />

Non si può inoltre prescindere, nell’esaminare lo stato <strong>dei</strong><br />

rapporti maggioranza-opposizione, dallo strumento che forzatamente<br />

li condiziona : ciok. da quel sistema di normativa regolamentare<br />

che non pare più idoneo a recepire e a trasferire<br />

all’interno <strong>dei</strong> corpi legislativi i principi-cardine del nostro ordinamento<br />

costituzionale.<br />

Si è giustamente messa in rilievo l’incoerenza dell’aver<br />

mantenuto anche nel Regolamento del 1949 il tradizionale indirizzo<br />

implicito nel Regolamento del 1922 espressione del collegio<br />

elettorale uninominale (”).<br />

Com’,è noto, quest’ultimo non era che la concretizzazione<br />

storica, sul terreno parlamentare, di una concezione del cc ruolo<br />

)> e delle funzioni del parlamentare meramente individualistica<br />

e del tutto avulsa dal tipo di struttura organica disegnata<br />

dal costituente.<br />

(”) cfr. da ultimo CHIMENTI, Le udienze conoscitive delle Commissioni<br />

senatoriali, in Indagine sulla Funzionalità del Parlamento, cit.,<br />

173 ss.<br />

(*I) MANZELLA, Il rapporto maggioranza-opposizione in Parlamento,<br />

in Indagine sulla funzionalità del Parlamento, cit., 21.<br />

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408 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

Ci si affida tuttora troppo spesso ad una interpretazione<br />

restrittiva dell’art. 67 (*z) Cost., dimenticando soprattutto il<br />

necessario raccordo interpretativo con l’art. 49 Cost., sulle funzioni<br />

<strong>dei</strong> partiti politici nel nuovo ordinamento costituzionale.<br />

Parrebbe insomma che l’antica contrapposizione tra fautori<br />

del sistema elettorale uninominale e sistema elettorale<br />

proporzionale di lista si sia trasferita sul piano parlamentare<br />

e più precisamente sul tipo di struttura parlamentare rappresentativa<br />

da accogliere nel nostro ordinamento.<br />

La concezione che si affida alla > del parlamentare<br />

(il quale diverrebbe così, come gli altri parlamentari,<br />

padrone dell’ordine del giorno potendo presentare emenda-<br />

(”) Cfr. MORTATI, (Istituzioni, vol. I, cit., 1969, 465) il quale ritiene<br />

che la rappresentazione della nozione cui fa parola l’art. 67 non può ricondursi<br />

alla generica figura di rappresentanza istituzionale, almeno intendendo<br />

quest’ultima definitizione nello stesso significato generalmente<br />

attribuito all’arit. 87 della Cost. ,dalla dottrina (com’è noto, secondo<br />

la dizione dell’art. 87, il Presidente della Repubblica è


Nuovi orientamenti per una migliore organizzazione 409<br />

menti a sua discrezione entro limiti esclusivamente temporali,<br />

intervenire tutte le volte che lo ritenga necessario, e, soprattutto,<br />

presentare proposte di legge sino agli ultimi giorni della<br />

legislatura) accoglierebbe una interpretazione ~asistematica<br />

>> dell’art. 67 Cost.: ogni membro del Parlamento vivrebbe<br />

così in un proprio precario > e il suo<br />

rapporto col Gruppo parlamentare sarebbe di carattere esclusivamente<br />

personale, con la conseguenza prevedibile di un progressivo<br />

allentarsi <strong>dei</strong> vincoli di disciplina e funzionali all’interno<br />

<strong>dei</strong> Gruppi, e con la carenza pressoche assoluta di un efficace<br />

autocontrollo all’interno dell’organizzazione parlamentare<br />

(=).<br />

Naturalmente l’unico correttivo efficace a tali degenerazioni<br />

del sistema sarebbe in tal caso costituito dall’ulteriore<br />

ampliamento <strong>dei</strong> poteri del Presidente di Assemblea, che verrebbe<br />

ad usufruire non solo <strong>dei</strong> poteri cosiddetti > tradizionalmente riconosciutigli (poteri di disciplina, di<br />

ordine delle discussioni o <strong>dei</strong> lavori, ecc.) ma anche di reali<br />

poteri di indirizzo <strong>dei</strong> lavori parlamentari (”2. I1 processo del<br />

resto inevitabile, quando venga a mancare ogni raccordo fra<br />

organizzazione istituzionale <strong>dei</strong> partiti e attività di ‘Governo<br />

nei confronti dell’ordinamento parlamentare (z).<br />

(*) V. RESCIGNO G. U., Attività di diritto privato <strong>dei</strong> Gruppi parlamentari,<br />

in Giur. Cost., 1961, 295 s. SAVIGNANO, OP. cit., 218; NEGRI, Profili<br />

giuridici della disciplina di partito, in Studi politici, 1960, 312; SICA, Le<br />

Associazioni nella Cost. Ital., cit., 113 ; VIRGA, Il partito politico nell’ordinamento<br />

giuridico, cit., 183 ; BISCARKITI DI RUFFIA, Diritto Costituzionale,<br />

1962, cit., 698; id., I partiti politici nell‘ordinamento costituzionale. in<br />

XI Politico, 1950, 16; FERRI, Ancora sui partiti politici, in Riv. Trim. Dir.<br />

Publ., 1953, 597.<br />

(”) BASSANINI, OP. cit., 21 ss.; SAVIGNANO, I Gruppi purl., cit., 181 ss.;<br />

CUOMO, Unità e omogeneità nel Governo purl., cit., 85; FERRARA, Il Presidente<br />

di Assemblea, cit., 246 ss.<br />

(”) Cfr. BURDEAU Droit constitutionnel et institutions politiques, cit.,<br />

458; GALEOTTI, Note sui partiti nel diritto italiano, Justitia, 1958, 256.<br />

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410 L'ostruzionismo parlamentare<br />

Così, l'organizzazione funzionale della maggioranza si realizzerebbe<br />

attraverso una serie di procedure e strumenti tecnicoparlamentari<br />

che considerati nel loro insieme sembrano autorizzare,<br />

attraverso una vera escalation interpretativa, la figura,<br />

del tutto estranea nel nostro ordinamento, del Presidente di<br />

maggioranza (x).<br />

Dal combinato disposto degli artt. 49 e 67 emerge invece<br />

una organizzazione del lavoro legislativo fondato sulla dialettica<br />

<strong>dei</strong> Gruppi, di cui l'intera attività parlamentare dovrebbe<br />

essere manifestazione (27).<br />

In questa diversa prospettiva, particolare importanza riveste,<br />

quale organo-vertice di tutta la dinamica organizzatoria<br />

delle Assemblee, la Conferenza <strong>dei</strong> Presidenti di 'Gruppo, nel<br />

cui ambito la funzione o le competenze del Presidente verrebbero<br />

ad assumere una configurazione assai simile, in diverso<br />

ambito nazionale, a quella del Segretario generale delle Nazioni<br />

Unite fra Consiglio di Sicurezza e Assemblea generale (").<br />

(z6) CUOMO, Dimissioni volontarie del Governo e poteri <strong>dei</strong> Presidenti<br />

di Assemblea parlamentare, in studi Zanobini, 111, 209; FERRARA, il Presidente,<br />

cit., 235 ss., LONGI e STRAMACCI, Il Regolamento della <strong>Camera</strong>,<br />

cit., 33 s.<br />

(I') V. SAVIGNANO (op. cit., ibid.):


Nuovi orientamenti per una migliore organizzazione 41 1<br />

Sembra necessario ipotizzare anche un organismo fondato<br />

quasi interamente sulla istituzionalizzazione delle correnti :<br />

solo così sarebbe attuale e si potrebbe evidenziare un reale rapporto<br />

maggioranza-opposizione in Parlamento (2g).<br />

Di fronte ad una concezione che pare rappresentare niente<br />

altro che il necessario portato storico di un certo grado di evoluzione<br />

del nostro sistema parlamentare, si contrappongono<br />

due tesi completamente opposte fra di loro ma entrambe estranee<br />

alla configurazione che dell’attività parlamentare ha inteso<br />

dare il costituente : quelle della (c cristallizzazione del rapporto<br />

maggioranza-opposizione >> e quella opportunamente definita<br />

> (”).<br />

Sembrerebbero invece doversi delimitare, da un punto di<br />

vista sia concettuale che funzionale, ai fini di un retto chiarimento<br />

del rapporto maggioranza-opposizione, i tre tipici momenti<br />

dell’attività legislativa : l) indirizzo ; 2) legislazione;<br />

3) controllo (”). Solo nella prima fase si avrebbe il cristallizzarsi<br />

<strong>dei</strong> due opposti schieramenti, in particolare al momento<br />

della discussione o votazione sulla fiducia, (espressione tipica<br />

della funzione di indirizzo politico); in tutte le altre verrebbe<br />

a mancare proprio la figura dell’opposizione, nella sua qualità<br />

di portatrice di una propria linea alternativa di indirizzo politico.<br />

A tal proposito occorre ricordare, onde evitare dannose<br />

manipolazioni concettuali che, mentre l’essere maggioranza o<br />

minoranza dipende da un fatto meramente numerico (maggiore<br />

o minore numero di consensi raccolti da una determinata<br />

linea programmatica), l‘essere opposizione dipenderà da<br />

(”) V. MANZELLA, Il rapporto maggioranza opposizione, cit., 345.<br />

(j”) Entrambe ben lumeggiate nell’intervento dell’on. Ingrao, in Indagine<br />

sulla funzionalità del Parlamento, cit., 80.<br />

(@‘) Cfr. MANZELLA, Il rapporto maggioranza-opposizione, cit., 249-250.<br />

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412 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

un determinato atteggiamento (”) nei confronti di un elemento<br />

di valutazione non numerico, ma concettuale.<br />

Si può dire tuttavia che solo nella fase dell’indirizzo politico<br />

il Parlamento divenga centro del rapporto fiduciario attraverso<br />

un proprio organo creato appositamente allo scopo: la<br />

Conferenza <strong>dei</strong> Gruppi, l’unico organo competente per tutto<br />

ciò che attiene alla programmazione <strong>dei</strong> lavori dell’Assemblea.<br />

Ancora controverso è il problema dell’efficacia formale da<br />

assegnare alle delibere della Conferenza, e se debba essere data<br />

la prevalenza al criterio dell’unanimità o a quello della maggioranza.<br />

La dottrina prvalente sembrerebbe escludere l’unanimità,<br />

in quanto questo sistema comporterebbe una troppo rigida trasformazione<br />

<strong>dei</strong> principi e delle consuetudini che reggono il<br />

nostro sistema parlamentare (”); d’altra parte si sostiene invece<br />

che sarebbe davvero illogico che il legislatore predisponesse<br />

un organo istituzionalmente delegato alla programmazione <strong>dei</strong><br />

lavori parlamentari, se non fosse poi messo in condizione di<br />

funzionare, cosa che avverrebbe puntualmente se il criterio<br />

delle deliberazioni all’unanimità dovesse prevalere.<br />

In sostanza, vi è un CC momento >> dell’attività legislativa in<br />

cui la contrapposizione dialettica maggioranza-opposizione<br />

y) AMORTH, Maggioranza e minoranza nel Parlamento Italiano, cit.,<br />

178 ss. Tale impostazione sembra venire confermata anche da una attenta<br />

analisi di talune norme fondamentali per la comprensione della<br />

dialettica maggioranza - opposizione in Parlamento: art. 94 Cost. (che<br />

prescrive la votazione palese per la fiducia al fine di prospettare al<br />

Paese i temi del dibattito politico generale), art. 95 Cost. (che indica<br />

una precisa responsabilità del Premier per quanto attiene alla linea<br />

politica generale dell’esecutivo, punto centrale di coordinamento e di<br />

direzione dell’attività di indirizzo politico, eliminando così ogni tentazione<br />

neo-assembleare), e, infine, l’art. 131 R.C. (che riconferma questo<br />

indirizzo escludendo la possibilità di votare per divisione una mozione<br />

di fiducia). Cfr. WNZEZLA, Il rapporto maggioranza-opposizione in Parlamento,<br />

cit., 252.<br />

y) DE CESARE, Stilla perfettibilìtà dell‘ordìne <strong>dei</strong> lavori, cit., 221-2.<br />

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Nuovi orientamenti per una migliore organizzazione 413<br />

avrebbe una precisa connotazione, essendo appunto quella la<br />

fase in cui si determina e si prepara l’attuazione dell’indirizzo<br />

politico ; mentre nell’attività di legislazione in senso stretto la<br />

contrapposizione dialettica non assumerebbe elementi particolarmente<br />

caratterizzanti, se non quando vi siano leggi o provvedimenti<br />

che in vari modi incidano sull’indirizzo politico<br />

generale (34).<br />

Fer quanto concerne l’area del controllo, è tuttora prevalente<br />

l’opinione (proprio per l’efficacia operativa del continuum<br />

maggioranza-Governo) che sia, in ogni caso, proprio quella<br />

l‘area classica di pertinenza del > dell’opposizione. (Si<br />

veda anche la proposta (Mortati in Costituente in favore dell’attribuzione<br />

di poteri procedimentali autonomi alle minoranze<br />

nell’attivazione di inchieste parlamentari) (35).<br />

Una recente dottrina ha tuttavia dimostrato, in forma assai<br />

limpida e convincente, quali trasformazioni abbia subito l’idea<br />

della funzione di controllo in Parlamento, finendo col determinare<br />

l’attribuzione o entrambe di una posizione paritaria,<br />

nella quale, fra le diverse forze parlamentari (( sia intercam-<br />

(”) Considerando ormai acquisito il principio della legislazione programmata,<br />

è chiaro che l’indirizzo politico di maggioranza si attuerà<br />

sempre di più mediante una serie continua di leggi (i c.d. (( treni di<br />

leggi >>). E’ superfluo dire che data l’ampiezza del disegno legislativo<br />

non si potrà neppure pensare di attuare il programma concordato senza<br />

assicurarsi quanto meno un atteggiamento di (( benevola neutralità >><br />

da parte dell’opposizione. Sull’insieme di tali problemi, v. BENADUSI,<br />

Note su Parlamento e sindacati nei procedimenti di programmazione<br />

economica, in Pianificazione, n. 3, 1965 ; LEONARDI, Democrazia di piano,<br />

Torino, 1966. Del resto basti riflettere all’art. 72 Cost. per rendersi conto<br />

che la Commissione deliberante (chiave di volta dell’intero procedimento<br />

legislativo) potrebbe in concreto operare solo nel caso che<br />

l’apposizione lo consenta.<br />

(9 D’ANTONIO, Relazione, in Indagine sulla funzionalità del Parlamento,<br />

cit., 49 ss.<br />

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414 L’ostruzionismo parlamentare<br />

biabile l’utilizzazione degli strumenti ispettivi, e nella quale<br />

l’attività e i risultati del controllo siano devoluti all’intera<br />

<strong>Camera</strong> B (”).<br />

(’9 Cfr. MANZELLA, Il rapporto maggioranza-opposizione in Parlamento,<br />

cit., 257-258, il quale contesta con vigore la dottrina dominante<br />

in base a questi punti: G a) La concezione tradizionale del continuum<br />

maggioranza-opposizione va perdendo in intensità nel passaggio<br />

dalla fase di indirizzo a quella della legislazione e a quella del controllo;<br />

a) La concezione del controllo finalizzato al solo Governo è idea<br />

tralaticia ogni giorno più insostenibile ;<br />

b) L‘accrescimento della possibilità ispettiva del Parlamento non è<br />

un regalo fatto esclusivamente all’opposizione. Si tratta piuttosto di<br />

un rafforzamentQ <strong>dei</strong> poteri assembleari rispetto ai poteri <strong>dei</strong> vari apparati<br />

statali, che obiettivamente giova alla maggioranza parlamentare<br />

come all’opposizione ».<br />

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PARTE TERZA<br />

L’OSTRUZIONISMO NELL’EVOLUZIONE STORICA<br />

DELLE ASSEMBLEE PARLAMENTARI<br />

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\<br />

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CAPITOLO XI<br />

L'OSTRUZIONIS~MO NELLE ASSEMBLEE PARLAMENTARI<br />

PRI'MA DEL 1877<br />

SOMMARIO: 1) Dieta di Polonia. - 2) Camere francesi nel periodo della<br />

Rivoluzione. - 3) Gran Bretagna. - 4) Stati Uniti.<br />

I1 primo episodio di ostruzionismo in una Assemblea fu<br />

probabilmente dovuto a M. P. Catone e al suo lunghissimo discorso<br />

pronunciato in Senato contro la candidatura al consolato<br />

posta da Cesare, di ritorno dalle Gallie (l).<br />

(I) MISPOULET, La vie parlementaire à Rome sous la République,<br />

Pari5 1897,, cit., 71. I1 fatto, narrato da Aulo Gellio, indica che quando<br />

un senatore era chiamato a danz il suo voto, poteva liberamente parlare<br />

di tutto (MASSON, De I'obstruction purl., cit., 210).


418 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Ma i primi casi di ostruzionismo violento ed anche regolamentare<br />

che vengono ricordati ebbero luogo nel secolo XVII,<br />

negli ultimi anni del secolo XVIII e durante il XIX, per quanto<br />

Ma nel consenso generale si levò a parlare M. Porci0 Catone 1’Uticense,<br />

dichiarando che si doveva rispetto e ubbidienza alle leggi e non<br />

agli uomini, che anche per Cesare il Senato doveva mantenersi fermo nel<br />

principio di giustizia, e dichiarò che non avrebbe smesso di parlare,<br />

finchè, in ossequio delle leggi, nan gli si fosse risposto che quello che<br />

chiedeva era impossibile. Parlò egli infatti senza interrompersi per<br />

tutto il giorno, fitno al calar del sole; ma venuta la sera, i senatori, vinti<br />

dalla sua costanza, rimandarono gli ambasciatori a Cesare significandogli<br />

il rifiuto dell’assemblea ».<br />

Questi, costretto a dover scegliere, preferì rinunziare ai trionfo:<br />

cfr. DURUY, Storia <strong>dei</strong> Romani, trad. ital., Vol. 11, 356 e 360; GALEOTTI,<br />

Principi regolatori, cit., 268.<br />

E’ da notarsi che non fu questo l’unico abuso oratorio attribuito<br />

all’Uticense. Narrasi infatti che, nominato Console, Cesare proponesse<br />

una legge agraria favorevole agli interessi popolani ; ma Catone, temendo<br />

che in tal modo Cesare pervenisse ad accattivarsi trappo il favore della<br />

plebe, iniziò in Slmato uno dai suoi famosi, interminabilii ‘discorsi per<br />

combatter1,a. Dopo varie ore di paziente attesa dell’assembloa, egli riuscì<br />

a stancare i presenti in tale misma che Cesare, sopraffatto dall’ira,<br />

chiamò i littori per farlo imprigionare. Ma, a quall‘atto arbitrario, tutta<br />

l’assemblea minacciò di seguire Catone, reagendo in tal modo ad una<br />

così flagrante violazione delle libertà politiche, e l’ammonimento risultò<br />

oosì severo per Cesare che egli per impedire la manifestauionc ostile,<br />

ordinò di rilasciarlo.<br />

Altrettanto famoso fu l’ostruzionismo oratorio apposto da Catone<br />

all’approvazime dalla legge per la ripartizione delle terre presentata<br />

dal Console Caio Trebcanio, legge che risultava contraria ad una piccola<br />

frazione popolare. Così perseverante fu la resistenza oratoria di Catone<br />

che anche Trebonio si vide costretto a vicorrere ai littori per condurlo<br />

altrove e tenervelo in custodia finché il popolo non ebbe approvata la<br />

legge. (Cfr. SIMEONI, Discorso nella tornata del 7 marzo 1900, Atti Parl.,<br />

2338).<br />

Questi episodi assai interessanti da un punto di vista storico-comparativo,<br />

dimostrano appunto che nell’hssemblea romana i membri godevano<br />

della più ampia facoltà di sindacato e che, soprattutto, era<br />

sconosciuto iil diritto alla chiusura della discussione; Cfr. MISPOULET,<br />

La vie pari., cit., 997.<br />

Giò sarebbe provato dallo stesso Cicerone il quale, nel ‘suo schema<br />

di costituzione ideale in cui aocennava ad abusi di simile natura, fa-<br />

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L‘ostruzionismo nelle Assemblee parlam. fino ai 1877 419<br />

il fenomeno non si presentasse con la frequenza ed ampiezza<br />

che raggiunse invece dopo l’anno 1877 (*).<br />

htecedentemente a tale data non era infrequente confondere<br />

fenomeni fra loro sostanzialmente differenti (come colpi<br />

di mano di decise minoranze con contrasti interni di maggioranze<br />

non omogenee e impotenti) senza distinguere sovente<br />

l’aspetto tecnico-procedurale da quelle che erano, invece, vere<br />

e proprie manifestazioni di violenza materiale.<br />

ceva obbligo ai senatori di essere brevi. (Cfr. MISPOULET, La vie pari.,<br />

cit. 404). Non si potrebbe tuttavia, negli episodi citati parlare, con rigore<br />

di termini, di abuso di uo diritto accordato ai senatori nel partecipare<br />

all’qera di produzione legislativa.<br />

Earticoliarmente nel primo caso oitato (l’ostruzionismo apposto da<br />

Catone a Cesare di ritorno dalle Gallie) l’eccesso oratopio fu in gran<br />

parte favarito dalla medesima acquiescenza del Senato che, infatti,<br />

diede risposta negativa alle proposte avanzate dagli ambasciatori di<br />

Cesare.<br />

In realtà, massimo era il senso di dignità e diiscjplinot nel Senato<br />

ramano in cui N gli oratori in generale andavano diritti allo scopo, e<br />

la lotta aveva un carattere franco e leale ... Le discussioni non si dilmgavano<br />

affatto, gli oratori non parlavano che quando avevamo da fare<br />

utili osservazioni, non si ripetevano oziosamente gli stessi argomenti,<br />

e iin generale gli affari più importanti potevano essere esauriti in una<br />

seduta sola ».(Cfr. anche VANNUCCI, Storia d‘italia antica, vol. 111, 408).<br />

In simili condizioni è da presumere che l’opposizione rimanesse nei limiti<br />

della più stretta correttezza, come massima era la serietà <strong>dei</strong><br />

membri che facevano parte dell’assemblea, anche perché, data la facilità<br />

con cui l’ostruzionismo avrebbe potuto trovare esecuzione, gli storiografi<br />

del tempo non avrebbero certo mancato di darne notizia. In linea<br />

generale, non si può del tutto escludere che anche il Senato romano<br />

conoscesse alcune delle forme più famose in cui si manifesta<br />

l’ostruzione nei moderni Parlamenti. Ma, in ogni caso, si tratterebbe<br />

pur sempre di episodi che ci appaiono come punti di partenza <strong>dei</strong>la<br />

nostra indagine, senza però che sia possibile rinvenire in essi qualcuna<br />

delle lotte parlamentari che infuriarono nelle assemblee moderne. Di<br />

questo parere è anche il MASSON (De i’obstruction, cit., 21, il quale afferma<br />

che a Roma l’ostruzionismo non si manifestava u qu’à l’état<br />

de symptomes .).<br />

(z) NOCITO, Corso di diritto penale - Reati contro il diritto politico,<br />

cit.. 261.<br />

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420 L‘ostruzionismo -varlamenare<br />

Di questi episodi soprattutto furono protagoniste l’antica<br />

Dieta di Polonia, le turbolente Assemblee rivoluzionarie in Francia,<br />

la ‘<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni inglese, alcune Assemblee legislative<br />

delle prime colonie, il Senato degli Stati Uniti, e soprattutto,<br />

la <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong> austriaca (il famoso Reichsrath)<br />

(3).<br />

1. Dieta di Polonia.<br />

i più remoti esempi di violenza e di resistenza ad oltranza<br />

avvennero alla Dieta di Polonia (‘).<br />

La travagliata esistenza di questa Assemblea visse i suoi<br />

più tragici episodi sotto il regno del sovrano Giovanni Casimiro,<br />

e soprattutto sotto il regno di Ladislao IV (5). Ma il punto<br />

culminante della crisi si ebbe quando un nobile polacco<br />

di nome Sizinskj si allontanò dalla Dieta per il periodo assegnato<br />

alle decisioni e per tale allontanamento volontario,<br />

non essendovi più alcuna speranza di vedere ricostituita l‘unanimità,<br />

la Dieta stimò di aver perduto la sua attività e funzione<br />

per la defezione di un solo deputato. Essa si credette perciò<br />

forzata a sciogliersi e ne seguì una anarchia senza rimedio.<br />

Infatti per la validità delle deliberazioni della Dieta occorreva<br />

non solo l’unanimità <strong>dei</strong> membri presenti ma anche<br />

quella <strong>dei</strong> componenti dell’Assemblea.<br />

(3 Cfr. DE PRASSENDEE, Ckronique politique d’dutricke, in Rev. Pol.<br />

et Parl., 1897, vol. 13-14.<br />

(4) RULHIBRE, Histoire de l’anarchie de Pologne, Paris, 1893, vol. I,<br />

42 cs.<br />

(5) RULHIÈRE, Histoire de l’anarchie de Pologne, cit., 45 ss.<br />

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L‘ostruzionismo nelle Assemblee parlam. fino al 1877 421<br />

Ci si può domandare se ricorressero, in tali circostanze,<br />

gli estremi dell’ostruzionismo ; contrariamente al Masson (6)<br />

il Nigro sostiene la tesi negativa in quanto, almeno nel caso<br />

del nobile polacco, questi, alla stregua del <strong>dei</strong> Tribuni<br />

della pleba alle proposte <strong>dei</strong> Consoli romani, esercitava in tal<br />

modo un suo diritto c< costituzionaIe », poiché era la Costituzione<br />

stessa, che, determinando Z’unanimità quale condizione<br />

essenziale per l‘esistenza della legge, riconosceva anche ad uno<br />

solo la facoltà di opporsi a che fosse approvata senza quella<br />

garanzia (’).<br />

2. Camere francesi nel periodo della Rivoluzione.<br />

Con maggiore verosimiglianza potremmo rinvenire il fenomeno<br />

nelle Camere francesi nel tempestoso periodo della<br />

Rivoluzione.<br />

L’Assemblea costituente del 1789, l’Assemblea Nazionale<br />

legislativa del 1791, la Costituzione Nazionale del 1792, il Consiglio<br />

degli Anziani e quello <strong>dei</strong> Cinquecento dell’anno 111, il<br />

Tribunale e il ,Corpo Legislativo nell’anno VIII, diedero infatti<br />

luogo ad entrambe le forme di ostruzionismo e ad esempi mai<br />

eguagliati di disordini e violenza assembleare (*). Come infatti<br />

t6) Mentre il MASSON tenderebbe a scorgere nell’qisodio del nobile<br />

polacco una forma tipica di ostruzionismo parlamentare (ostruzione per<br />

assenteismo), il Nigro sembra negarlo, affermando che nel caso prospettato<br />

si lavrebbe un vero e proprio esercizio di un diritto cos4itunionalmente<br />

garantito. Sarebbe sufficiente tuttavia replicare che anche in<br />

molti casi di ostruzionismo si è in realtà presenti ad un esercizio di<br />

un proprio diritto (almeno sino al punto in cui questo esercizio non diventi<br />

abuso), perché la distinzione del Nigro riveli tutta la sua fragilità.<br />

(7 NIGRO, L’ostr., cit., 60.<br />

REYNAERT, Histoire de la disc. parl., cit., vol. 11, 33.<br />

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422 L‘ostruzionismo varlamentare<br />

afferma il Reynaert (9>:


L'ostruzionismo nelle Assemblee parlam. fino al 1877 423<br />

alcuno : essi avrebbero combattuto a bocca chiusa solo a colpi<br />

di votazione. Questo strano programma fu seguito alla lettera.<br />

Cosa senza esempio nella storia, era stato convenuto che alla<br />

Costituzione di un grande paese si sarebbero rifiutati gli onori<br />

di una discussione pubblica : e il proposito fu mantenuto >> (l'I.<br />

3. Gran Bretagna.<br />

In Inghilterra l'ostruzionismo fece la sua comparsa sin<br />

dai primi anni del secolo XIX esclusivamente nella sua forma<br />

regolamentare. Mentre ancora era in corso la guerra contro la<br />

Francia, subito dopo la battaglia di Waterloo, il Castlereagh<br />

chiese alla '<strong>Camera</strong> che l'income-tax (imposta sulla rendita) e<br />

la property tax (imposta sulla proprietà) fossero votate ancora<br />

per provvedere a spese di cui si sarebbe avvertita la necessità<br />

anche successivamente. Ma l'opposizione, assai ben guidata<br />

dal Broughan approfittò di tutti i mezzi di indugio, di<br />

tutti i mezzi regolamentari per procrastinare la risoluzione sulle<br />

proposte ministeriali. Anche le petizioni furono usate come<br />

mezzo dilatorio finché, quando si venne alla deliberazione, votarono<br />

per le tasse solo 201 membri contro 238, e il Ministero<br />

fu sconfitto (").<br />

Un altro famoso episodio fu ricordato in un interessante<br />

e polemico intervento nella seduta del 27 marzo 1882 (13) dal<br />

deputato MacCarthy, il quale tra l'altro accusò lo stesso Glad-<br />

(") BLANC, Histoire de la constitution du 25 février 1875, 173.<br />

(Iz) BISSOLATI, Discorso nella tornata dell's marzo 1900, Atti parl.<br />

Leg. XX, Sessione 31, vol. 111, 2382.<br />

(*) MACCARTHY, Discorso nella seduta del 27 marzo 1882. I1 deputato<br />

britannico, dotato di un notevole sense of humour, così prese di mira i<br />

suoi awersari Robert Peel e Wilson Croker: G L'ostruzimismo nun ì:<br />

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424 L'ostruzionismo parlamentare<br />

stone di avere spesso fatto dell'ostruzionismo in passato, e ricordando,<br />

fra l'ilarità generale, che i maggiori esponenti <strong>dei</strong><br />

passati episodi ostruzionistici sedevano ora al banco del Governo.<br />

Altri casi interessanti di ostruzionismo si verificarono nelle<br />

colonie, in particolare in quella del Capo di Buona Speranza,<br />

come testimonia Sir John Noble: c~ le regole e le con-<br />

un fenomeno sconosciuto nei nostri annali. Io richiamo la vostra attenzione<br />

5u alcuni casi che si sono presentati nei pacifici giorni che precedettero<br />

la prima legge di riforma elettorale. Malesworth racconta nella<br />

sua storia, che nel 1831, i aapi dell'opposizione, per ritardare la riforma,<br />

erano in piedi ogni notte, svolgendo e ripetendo sempre gii stessi argcmenti<br />

e gli stessi discorsi, a volte anche nella stessa forma. E chi erano<br />

questi oratori Wilson Croker, e Sir Robert Peel! In soli 15 giorni Peel<br />

aveva fatto 48 discorsi; non, come si potrebbe credere, di brevi rilievi<br />

degli anticoli, ma veri e propri discorsi. E non era il migliore. Wilson<br />

Croker ne aveva gratificati ben sessantasette! E non è tutto: in una<br />

sola notte non vi furono meno di nove mozioni di aggiornamento, e il<br />

Governo non aveva consentito a togliere la seduta che alle 7 del mattino,<br />

quando la Cameria doveva nuovammte riunirsi lo stesso giorno, alle due<br />

del pomeriggio ». Notevole fu anche l'intervento del deputato Mariott,<br />

riportato da REYNAERT, (Op. cit., vol. 11, 414), il quale così esclamava:<br />


L'ostruzionismo nelle Assemblee parlam. fino al 1877 425<br />

suetudini dell'Assemblea essendo le stesse che alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong><br />

Comuni, noi non possediamo alcun mezzo regolamentare per<br />

delimitare la libertà di parola e porre un termine alla discussione.<br />

Nella lunga sessione del 1865 noi abbiamo visto all'opera<br />

quella che suole chiamarsi "la tattica ostruzionistica", ed è<br />

stata praticata con tanta risolutezza, che una volta la seduta<br />

è durata diciassette, un'altra ventuno ore: nella prima erano<br />

state presentate centosettantadue mozioni allo scopo di numerare<br />

i membri (to count out) e nella seconda centoquarantacinque<br />

>> ('".<br />

4. Stati Uniti.<br />

Negli Stati Uniti un interessante caso di ostruzionismo si<br />

ebbe nel 1841, anno nel quale era avvenuto un cambiamento di<br />

maggioranza nelle due Camere al Congresso. Dopo ben dodici<br />

anni di Governo democratico, i Whigs prevalsero e si accingevano<br />

ad inaugurare una nuova politica rispetto a quella che<br />

era stata adottata quasi in continuità da Jefferson in poi ('9.<br />

Capo del partito al Congresso era Clay, uomo di carattere assai<br />

difficile, il quale evidentemente mal si adattava alla resistenza<br />

<strong>dei</strong> democratici, i quali attaccavano tutti i provvedimenti<br />

dell'amministrazione sotto il pretesto della loro incostituzionalità<br />

(I6). L'opposizione <strong>dei</strong> democratici (che erano appena<br />

in 22 al Senato) era particolarmente implacabile nei confronti<br />

della maggioranza,


426 L’ostruzionismo parlamentare<br />

e martellandone, inchiodandone i membri al muro e punzecchiandoli<br />

senza tregua, perché ogni oratore e <strong>dei</strong> più abili,<br />

scoccava dardi acuti in ogni frase <strong>dei</strong> discorsi, spingendosi sovente<br />

sino al limite della libertà di parola )> (”).<br />

Per questo il Clay l’aveva accusata di intralciare (obstruct)<br />

(18) sistematicamente gli affari dello Stato. Già la <strong>Camera</strong><br />

aveva votato notevoli restrizioni alla libertà di parola tra<br />

cui, importantissima, quella del 7 giugno dell’one hour-rule,<br />

in virtù della quale non era consentito ad un oratore di parlare<br />

più di un’ora. I1 Clay volle tentare di introdurre la medesima<br />

modifica in Senato, ma l’opposizione guidata dal Benton<br />

si elevò contro il tentativo di introdurre la


L‘ostruzionismo nelle Assemblee parlam. fino al 1877 427<br />

Ma il Clay tentò di ricorrere addirittura alla questione<br />

pregiudiziale, misura che pure era stata abolita dal Senato sin<br />

dal 1806.<br />

Tuttavia l’opposizione condusse così bene la sua battaglia<br />

che ebbe infine partita vinta, tanto che il Benton, con legittimo<br />

orgoglio, poteva dichiarare : > (”).<br />

(zo)<br />

REYNAERT, Op. cit., vol. 11, 380.<br />

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\


CAPITOLO XI1<br />

L’OSTRUZIONISMO NELLE ASSEMBLEE MODERNE<br />

DOPO IL 1877<br />

SOMMARIO: 1) Nelle battaglie parlamentari dell« Home Rule ».- 2) Nelle<br />

Assemblee spagnole. - 3) Nella vita parlamentare francese. -<br />

4) Nelle Assemblee belghe. - 5) Nel Reichstag tedesco.<br />

1. Nelle battaglie parlamentari nell’u Home Rule ».<br />

Si può a ragione affermare che la storia dell’ostruzionismo<br />

in Gran Bretagna dopo il 1877 si identifichi con la storia Irlandese<br />

di quegli anni (*l). 11 Regno di Irlanda (che nel passato<br />

era connesso alla sovranità del Regno Unito solo mediante la<br />

prerogativa della corona}, aveva ottenuto una effettiva unione<br />

sul piano legislativo e, per alcuni rami su quello dell’amministrazione<br />

solo il 1.” gennaio 1801 ad opera del Pitt (a}. Ma<br />

anche tale formula non dette i frutti sperati, e con l’avvento<br />

al potere del {Gladstone gli irlandesi trovarono chi assumesse<br />

almeno qualcuna delle loro legittime ragioni. In particolare<br />

essi chiedevano l’adozione dell‘Home-rule, progetto di auto-<br />

(”) Cfr. LANDY, OP. cit., 110.<br />

(”) Cfr. TODD, 11 governo parlamentare in Inghilterra, cit., 51-53,71-73.<br />

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430 L’ostruzionismo parlamentare<br />

nomia legislativa del paese (simile all’antica autonomia goduta<br />

sotto il Parlamento del Grattan, ma con più ampie garanzie)<br />

(23), già più volte discusso alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni,<br />

sempre con risultato negativo.<br />

Essendo stato respinto anche l’ultimo tentativo nel 1877,<br />

si accrebbe ancor più l’irritazione del partito irlandese. Avvenne<br />

così che una piccola frazione di deputati (all’inizio solo<br />

sette), uscita dagli home-rulers, decise di ricorrere ad una<br />

nuova forma di battaglia parlamentare per colpire la maggioranza.<br />

Nello stesso anno ricorsero infatti ad una tattica defatigatoria<br />

e ritardatrice del lavoro parlamentare, con l’obiettivo<br />

di richiamare l’attenzione del paese sui problemi dell’Irlanda.<br />

Questo piccolo ma irriducibile nucleo di deputati divenne<br />

ben presto famoso con il nome di (< brigata irlandese >> (24).<br />

La loro azione era facilitata dal fatto che alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong><br />

Comuni mancava la facoltà di chiedere la chiusura della discussione,<br />

quindi essi cercarono di trascinarla il più a lungo<br />

possibile, alternandosi a turno alla tribuna. Si ebbero così veri<br />

e propri prodigi oratori da parte soprattutto del Parnell, di<br />

O’Donnell e di Biggar i quali, succedendosi alla tribuna, non<br />

consentivano alla <strong>Camera</strong> di giungere ad alcuna decisione,<br />

qualunque fosse la natura del provvedimento o della legge in<br />

discussione.<br />

Ad esempio, la seduta del 26 luglio durò fino a 26 ore ed<br />

a nulla valsero i ripetuti interventi dello Speaker Brand, il<br />

quale giunse persino a minacciare l‘arresto per i perturbatori<br />

e solo le minacce del Concelliere dello Scacchiere<br />

(”) SANTANGELO SPOTO, Ostruzionismo, cit., in Enciclopedia Giuridica<br />

Italiana, vol. XII, 1278.<br />

(”) MASSON, De i’obsiruction, cit., 27 e s.<br />

(”) Revue politique et Parlementaire, 1894, vol. I, 509, vol. 11, 526.<br />

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L’ostruzionismo nelle Assemblee moderne dopo il 1877 431<br />

Northcote di ricorrere alle misure di rigore, convinsero O’Donnel1<br />

e Parnell a non insistere ulteriormente.<br />

Ma negli anni 1878-1879, la G brigata irlandese >> non rinunciò<br />

all‘opposizione per l’opposizione, costringendo la maggioranza<br />

a nominare una Commissione parlamentare incaricata<br />

di apportare modifiche al regolamento, alfine di limitare l’ostruzionismo<br />

mediante l’estensione <strong>dei</strong> poteri accordati al Presidente,<br />

ed altre misure di ordine strettamente disciplinare sanzionate<br />

con uno Standing Order della <strong>Camera</strong> il 28 febbraio<br />

1880 (26).<br />

Ma nel 1881, anche in conseguenza degli avvenimenti interni<br />

in Irlanda, l’ostruzionismo riprese con maggiore forza<br />

in seguito alla decisione di Gladstone di proporre una serie<br />

di misure alla <strong>Camera</strong> (in pratica assai somiglianti allo stato<br />

d’assedio). Naturalmente ciò provocò le più violente proteste<br />

deglii irlandesi, fra i quali, per la particolare sagacia e<br />

abilità, si distinse il Biggar, il quale passò alla storia parlamentare<br />

come il vero iniziatore di quella pratica ostruzionistica<br />

che consisteva nel leggere una serie lunghissima di<br />

documenti del tutto estranei alla discussione in corso, accorgimento<br />

poi largamente seguito anche alla camera italiana in<br />

occasione dell’ostruzionismo del 1899 contro il Ministero Pelloux<br />

(”).<br />

Si ebbero alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni tutta una serie di episodi<br />

variamente oscillanti tra il tragico e il grottesco, con il<br />

Presidente della <strong>Camera</strong> Brand lungamente e drammaticamente<br />

combattuto fra il rispetto della libertà di parola - anti-<br />

(”) Cfr. JENNINGS, Parliament, sec. ed. cit., 59-61.<br />

(”) Cfr. l’interessante (sotto un profilo soprattutto u storico .) lavoro<br />

del FRATTINI, I Ministeri Pelloux e l’ostruzionismo parlamentare,<br />

cit., in Montecitorio 1963, n. 1-2.<br />

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432 L’ostruzionismo parlamentare<br />

chissimo principio e orgoglio del Parlamento inglese - e<br />

l’evidente, sistematico ostruzionismo della minoranza.<br />

Finalmente il Brand prese, alle ore 9,30 del mercoledì 2<br />

febbraio 1881, dopo una seduta durata complessivamente quarantadue<br />

ore, una decisione che segnò veramente una svolta<br />

decisiva nella storia parlamentare inglese : introdusse infatti<br />

l’istituto della chiusura, passando immediatamente alla votazione<br />

mentre i deputati irlandesi desideravano ancora continuare<br />

la discussione ed anzi il Biggar era > e si disponeva a parlare indefinitamente (”).<br />

Si trattava di un vero colpo di stato (”) fatale alle manovre<br />

ostruzionistiche, le quali, anche se continuarono fino al<br />

1890 (ma con minore violenza}, non riuscirono tuttavia nell’intento<br />

di paralizzare completamente l’attività e il funzionamento<br />

del Parlamento.<br />

Certamente, sulle movimentate vicende parlamentari inglesi<br />

di quel periodo, ebbero singolare influenza le circostanze<br />

eccezionali in cui le ‘Camere dovettero operare. Basti pensare<br />

all’episodio relativo all’uccisione, mentre era in discussione<br />

al Parlamento un progetto di riforma del regolamento, del<br />

Segretario in Capo per l’Irlanda, Lord Cavendish, e del Lord<br />

luogotenente per l’Irlanda, Burke, avvenute il 6 maggio 1882.<br />

il giorno stesso del loro ingresso a Dublino per inaugurarvi<br />

un’epoca nuova di maggiore concordia (’O).<br />

I1 Governo si vide costretto a presentare un progetto di<br />

legge > (Prevention of Crime Bill) che incontrò<br />

(*’) NIGRO, Op. cit., 80-81.<br />

(”) GORDON, If Parlamento iizglese, cit., 27-28.<br />

(““) Quasi nello stesso tempo, numerosi altri assassini vemero compiuti<br />

in pieno giorno nel paese, creando un’atmasfera di terrore. I1 più<br />

indiziato era il gruppo <strong>dei</strong> rivoluzionari detto degli (< Invincibili >>, che<br />

in tal modo avrelhe sperato di rendere impossibile una conciliazione<br />

tra il Governo e il partito degli indipendentisti.<br />

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L‘ostruzionismo nelle Assemblee moderne dopo il 1877 433<br />

l’opposizione del partito dell’Home-rule, il quale rinnovò con<br />

nuove energie la sua battaglia ostruzionistica. I1 29 giugno il<br />

Comitato, in funzione dal 25 maggio, non aveva votato che<br />

la metà degli articoli della legge: la seduta del 30 giugno durò<br />

quasi 24 ore dalle 9 di sera alle 8 di sera dell’indomani.<br />

Durante la giornata il Chairman del Comitato, Lyon Playfair,<br />

si vide costretto a nominare e quindi a sospendere ben 25<br />

deputati irlandesi in quanto colpevoli di ostruzionismo volontario<br />

e persistente (”).<br />

I1 Gladstone, (”).<br />

Ma la <strong>Camera</strong> respinse il provvedimento (che proponeva<br />

di costituire un Parlamento composto di due Camere elettive<br />

e un Consiglio esecutivo responsabile a somiglianza del ministero<br />

inglese, conservando il Governo britannico la decisione<br />

sovrana sugli affari comuni).<br />

I1 Gladstone si vide costretto a sciogliere le Camere, e<br />

la nuova consultazione elettorale rivelò che la causa irlandese<br />

non aveva ancora guadagnato sufficiente udienza presso<br />

gli elettori britannici.<br />

Una nuova, tenace forma di ostruzionismo, si ebbe ancora<br />

nel gennaio 1893 ad opera degli > nei con-<br />

(3’) La formula entrò nel linguaggio della <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni nel<br />

1877, quando il Presidente sottopose all’assemblea una norma per la<br />

quale


434 L’ostruzionismo parlamen fare<br />

fronti del Gabinetto Gladstone, il quale, tornato al potere,<br />

aveva ripresentato il suo antico progetto, e fu rinnovata anche<br />

nel 1894, per combattere le diverse misure proposte dal<br />

Gladstone in favore dell’Irlanda (”). Altri casi di ostruzionismo<br />

si ebbero anche nel 1W1 e 1902 ad opera, questa volta,<br />

della minoranza irlandese accompagnati di sovente da incresciosi<br />

episodi di violenza fisica a causa dell’abuso da parte<br />

della maggioranza dell’istituto della chiusura, che finiva per<br />

colpire anche quelle discussioni che si rendevano necessarie<br />

e utili per il miglioramento tecnico <strong>dei</strong> provvedimenti in discussione<br />

(’).<br />

Dopo l’introduzione di questa misura, l‘ostruzionismo parlamentare<br />

aveva già perduto gran parte del suo vigore iniziale<br />

e subì inoltre un altro colpo durissimo allorché fu presentato<br />

dal )Ministero Asquith nell’ottobre del 1912 un progetto<br />

di riforma della discussione degli emendamenti che fu<br />

poi chiamato del Canguro (’9.<br />

Tale sistema, che consisteva nel riunire in gruppo quegli<br />

emendamenti che avessero ><br />

e, così ordinati, nello sceglierne solo io per ogni gruppo saltando<br />

tutti gli altri, ebbe subito un grande insperato successo.<br />

E’ da ricordare infatti che se il sistema della ghigliottina<br />

aveva considerevolmente limitato la discussione e snellito<br />

la procedura parlamentare, nessun sistema era ancora<br />

intervenuto per limitare la possibilità, da parte delle minoranze<br />

ostruzioniste, di presentare il maggior numero possibile<br />

di emendamenti (”). Questo nuovo sistema, insieme con<br />

(”) Cfr. Revue du Droit Piublic, 1894, vol. I, 127, Revue politique et<br />

Parlamentaire, 1894, vol. I, 509, vol. 11, 520.<br />

(”) V. Exprey du Midi, numero del 7 \marzo 1901.<br />

p) Cfr. JENNINGS, parliament, cit., 60-61.<br />

(@) La vie politique duns les deux mondes, 1912-1913, 71.<br />

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L’ostruzionismo nelle Assemblee moderne dopo il 1877 435<br />

l’altro metodo della


436 L'ostruzionismo parlamentare<br />

proposito di aIcuni provvedimenti su domande a procedere contro<br />

vari deputati repubblicani imputati di reati di stampa (3g).<br />

Particolarmente grave per le conseguenze interne che ne<br />

seguirono fu il dibattito che ebbe luogo alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong><br />

su un progetto di riforma delle associazioni religiose<br />

("). Nella seduta de11'8 novembre 1906 la questione religiosa<br />

fu sollevata dal deputato repubblicano Azcorate, il quale<br />

espose il programma chiaramente anticlericale del suo partito,<br />

cui replicò con un violento discorso il deputato Maura<br />

appoggiato dai conservatori. Questi due interventi crearono<br />

grande eccitazione in aula e, quel che più risultò grave, portarono<br />

una grave minaccia alla pace religiosa del paese. Ma<br />

l'ostruzionismo forse più significativo che si ricordi nella sto- ,<br />

ria parlamentare spagnola si ebbe nel periodo che va dal dicembre<br />

1907 al febbraio 1909 ad opera <strong>dei</strong> partiti di sinistra<br />

nei confronti del progetto di legge di riforma dell'amministrazione<br />

locale (41).<br />

Tale progetto fu energicamente avversato da alcuni gruppi<br />

di minoranza della <strong>Camera</strong> per le limitazioni che apportava<br />

al diritto di suffragio. In realtà l'ostruzionismo vero e proprio<br />

fu opera di soli sette deputati repubblicani, i quali non<br />

si fermarono davanti ad alcun mezzo pur di far naufragare la<br />

legge. Essi presentarono ad ogni articolo una serie infinita<br />

di emendamenti esigendo il N quorum B <strong>dei</strong> 70 membri per<br />

l'approvazione del processo verbale e chiedendo appelli nomi-<br />

(39) La vie politique ù l'gtranger, vol. I, 1899, 86-87; la Tribuna, 1 e 2<br />

novembre 1904, n. 302 e 305.<br />

(") Cfr. MEYNADIER R., La vie parlementaire en Espagne, in Revue<br />

pol. et pad., 1906, vol. 50, 181-191; 1907, 616.627.<br />

(") MEYNADIER, Chronique d'Espagne, in Revue Pol. e Parl.; 1908,<br />

vol. 57, 417-419; 1909, VOI. 61, 198-199.<br />

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L‘ostruzionismo nelle Assemblee moderne dopo il 1877 437<br />

nali su ogni emendamento, oltre a servirsi di altri mezzi destinati<br />

a rimandare indefinitamente ogni decisione (42).<br />

Le opposizioni condussero assai bene la loro tattica dilatoria<br />

tanto che, al principio di aprile, esse avevano già presentato<br />

400 emendamenti e si accingevano a presentarne altri<br />

800. Poichè il numero degli articoli della legge era di 410<br />

e la discussione non era giunta all’art. 60, era lecito prevedere<br />

che sarebbe durata non solo settimane ma anni interi, senza<br />

contare un eventuale probabile continuazione dell’ostruzionismo<br />

nel Senato. Così, nonostante la tenacia del Premier Maura<br />

il Governo fu più volte sul punto di cadere, e fu infine costretto<br />

ad una transazione per sbloccare l’opposizione delle minoranze.<br />

3. Nella vita parlamentare francese.<br />

In Francia, la vita parlamentare fu in quegli anni stranamente<br />

tranquilla, specie confrontandola con gli incredibili<br />

eccessi delle Assemblee del periodo rivoluzionario. Si ebbero<br />

comunque alcuni casi isolati di ostruzionismo (anche nella sua<br />

forma violenta} mentre mancò del tutto l’ostruzionismo parlamentare<br />

sistematico (43).<br />

Questultimo fu organizzato nel 1894 dalla sinistra socialista<br />

per combattere l’approvazione della legge tendente a reprimere<br />

i movimenti anarchici, presentata dal Governo Dupuy dopo<br />

l’assassinio del Presidente della Repubblica Carnot. L’opposizione<br />

si mostrò così accanita che la discussione, iniziatasi<br />

il 17 luglio, si protrasse per ben 14 sedute. Si ebbero 193<br />

discorsi, furono esaminati 80 emendamenti contro proposte<br />

(”) SANTANGELO SKITO, L‘ostruzionismo, cit., 1285.<br />

(9 MASSON, Op. cit., 170 e 188.<br />

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438 L'ostruzionismo parlamentare<br />

e articoli aggiuntivi; per ogni minima votazione fu chiesto lo<br />

scrutinio pubblico e gli oratori della minoranza godettero<br />

della più ampia libertà di parola nello svolgimento interminabile<br />

delle loro argomentazioni, tanto che il Presidente del<br />

consiglio ebbe a dire:


L‘ostruzionismo nelle Assemblee moderne dopo il 1877 439<br />

Infine, particolarmente significative furono le due manifestazioni<br />

d’ostruzionismo regolamentare contro le leggi sulla<br />

riforma elettorale (“), (che, presentata nel 1909 e ripresentata<br />

con nuovo progetto dal Briand nel 1910, terminò il suo<br />

iter solo nel 1913) e, soprattutto, nei confronti del suo progetto<br />

sul servizio militare triennale. Nei confronti di quest’ultimo,<br />

violentissima fu la campagna condotta dai deputati<br />

socialisti e dai radical-socialisti (degni di particolare menzione<br />

per la loro lunghezza, i discorsi <strong>dei</strong> socialisti .Turks il 7<br />

giugno e Brizon 1’8 luglio del 1913 (4g)).<br />

4. Nelle Assemblee belghe.<br />

In Belgio l’ostruzionismo iniziò nel 1896, ma l’episodio più<br />

importante e famoso si ebbe solo nel giugno-luglio del 1899 nei<br />

confronti del Ministro Peerebom, a proposito della riforma<br />

della legge elettorale<br />

I1 progetto, concepito veramente su basi anguste e con<br />

spirito antidemocratico, suscitò immediatamente le più vive<br />

rimostranze dell’opposizione al punto che il Ministero fu costretto<br />

a ripresentarlo il 30 giugno con numerose modifiche<br />

in senso più favorevole alle richieste dell’opposizione.<br />

Quest’ultima aveva dapprima intenzione di perder tempo<br />

e di richiamare l‘attenzione dell’opinione pubblica più che<br />

di ricorrere all’ostruzionismo in senso stretto, ma tuttavia<br />

un banale incidente determinò un cambiamento radicale nel<br />

(48) LACIIAPELLE G., La réforme électorale à la Chambre, in Rev. Pol.<br />

e Parl.; FAURE F., Le vote de Za réforme electorale, in Rev. Pol. e Parl.<br />

(”) MASSON, Op. cit., 119-127; 180-182, 216; Revue de Droit Public,<br />

1899, vol. VIII.<br />

(9 LORAND, Chronique, in Rev. Pol. e Parl., cit., 1897, XIII, 630.<br />

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440 L’ostruzionismo parlamentare<br />

suo comportamento (”). Avendo infatti i socialisti criticato<br />

una misura di rigore presa dai questori, uno di questi replicò<br />

pronunziando una frase infelice che provocò immediatamente<br />

la reazione <strong>dei</strong> deputati operai. I1 Presidente fu costretto<br />

a sospendere la seduta e gli stessi leaders dell’opposizione,<br />

visibilmente preoccupati, tentarono di convincere i<br />

deputati operai a intraprendere una forma più


L‘ostruzionismo nelle Assemblee moderne dopo il 1877 441<br />

estenuata, nella quale alcuni membri sonnecchiavano sui leggii,<br />

e altri dormivano nei corridoi, i dodici deputati socialisti si alzavano<br />

uno dopo l’altro per discutere questo o quel punto di<br />

dettaglio o presentare una mozione ostruzionistica che occorreva<br />

respingere con appello nominale. Nel mezzo, il Ministro<br />

delle Finanze lottava solo, con accanimento, in favore di un<br />

progetto di legge che d’altro canto doveva essere solo a difendere<br />

e chiarire, poichè era il solo a conoscere >> (54).<br />

5. Nel Reichstag tedesco.<br />

L’ostruzionismo tardò a presentarsi al Reichstag germanico<br />

dove infatti si verificò solo nel 1897, ma per divenirvi in<br />

seguito così frequente da essere considerato quasi un mezzo<br />

ordinario delle opposizioni per ottenere il maggior numero<br />

possibile di concessioni dal Governo o dalla maggioranza. Un<br />

primo caso di ostruzionismo di una certa importanza si ebbe<br />

nel giugno del 1897 in seguito alla presentazione da parte del<br />

Governo di un progetto di legge concernente la riforma della<br />

legge sulle associazioni, suscitando al Reichstag la dura opposizione<br />

sia del centro cattolico (che costituiva la maggioranza)<br />

che della minoranza progressista, entrambe interessate a non<br />

subire nuove restrizioni.<br />

Si ebbero numerosi casi di abuso della facoltà di discussione<br />

e, soprattutto, a queste difficoltà si aggiunse la grave<br />

impressione suscitata nel paese dal conflitto fra due Camere<br />

legislative, che mai come in questo caso aveva messo in rilievo<br />

i pericoli gravissimi di una loro eventuale divergenza politica<br />

(9.<br />

(”) DUMONT, Ckronique de Belgique, cit., 199.<br />

(”) Cfr. SANTANGELO SPOTO, Ostruzionismo, cit., 1282.<br />

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442 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

Ma la campagna ostruzionistica del marzo-maggio 1900<br />

presentò caratteristiche ancora più gravi e suscitò vasta eco<br />

nella opinnone pubblica (’9.<br />

In questo caso la battaglia parlamentare fu condotta dal<br />

centro e dalla destra da una parte, e dalla sinistra dall’altra,<br />

le prime in appoggio, le seconde contro la famosa legge cc Heinze<br />

D (”). Questo progetto intitolato cc legge per le modificazioni<br />

da apportare al Codice Penale », restringeva fra l’altro anche<br />

la libertà dell’espressione artistica e letteraria. Da ciò<br />

ebbe origine l’opposizione di un gran numero di deputati<br />

(non tutti appartenenti alla minoranza di Sinistra) sostenuti<br />

dalla maggioranza <strong>dei</strong> circoli intellettuali, artistici e letterari.<br />

Si giunse in extremis ad una transazione fra i vari partiti<br />

scongiurando in tal modo l’intervento diretto dell’hperatore,<br />

notoriamente ostile al regime parlamentare. Si sviluppò<br />

poi, dal dicembre 1901 al dicembre 1902 un ostruzionismo<br />

irriducibile, avverso al progetto sulle tariff e doganali proposto<br />

dal Cancelliere dell’Impero Von Bulow allo scopo di favorire<br />

gli agrari. Questo ostruzionismo fu davvero caratteristico<br />

poichk si manifestò, inaspettatamente, anche nelle riunioni<br />

delle commissioni cui era stato rinviato il progetto (58),<br />

dopo una battaglia procedurale durata, a partire dal 20 dicembre,<br />

ben nove sedute.<br />

Avveniva che i membri dell’opposizione si servirono di<br />

tutti i mezzi per procrastinare il corso <strong>dei</strong> lavori e sorsero<br />

incidenti così gravi che alcuni conservatori minacciarono di<br />

dimettersi in massa e di proporre senz’altro al Reichstag la<br />

discussione delle tariffe in seduta pubblica (59). Ma, anche<br />

(9 MASSON, Op. cit., 133-134.<br />

(”) Journal des Débats, 7 marzo 1900.<br />

(9 Journal, des Débats, 22 maggio 1900.<br />

(”) MONTANUS, Chronique, in Rev. Pol. e Parl., 1902: 288-292; 1903,<br />

vol. 35, 194-200.<br />

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L'ostruzionismo nelle Assemblee moderne dopo il 1877 443<br />

in questa occasione, fu un fatto nuovo a capovolgere completamente<br />

le regole del gioco parlamentare: gli agrari, durante<br />

la discussione del progetto, divennero talmente esigenti<br />

da spingere i tre partiti di sinistra (radicali, progressisti e<br />

socialisti) ad appoggiare il Governo, mentre furono i conservatori<br />

a mutare completamente tattica passando all'ostruzionismo<br />

più sistematico, che minacciò in effetti di paralizzare<br />

completamente il Parlamento (").<br />

Ma violenze e tumulti raggiunsero il culmine quando venne<br />

presentata la famosa mozione Kardoff nel novembre-dicembre<br />

1902 (").<br />

Nella tornata del 27 novembre avvennero forse le scene<br />

più violente della storia parlamentare in Germania ; infatti neppure<br />

allorché venne proposto di ristabilire il metodo della ghigliottina<br />

si videro simili manifestazioni di ostruzione violenta.<br />

1 socialisti ricorsero agli urli e ai rumori per impedire<br />

materialmente ogni discussione, e gli epiteti più volgari e oltraggiosi<br />

vennero rivolti agli avversari (6*).<br />

Finalmente la mozione Kardoff fu approvata nel corso<br />

di una seduta che durò dalle li del mattino del 13 dicembre<br />

sino alle cinque antimeridiane del giorno 14.<br />

In essa, tra l'altro, ebbe luogo il più lungo discorso che<br />

vi sia mai stato nel Reichstag (ad opera del deputato Autrik<br />

(il quale parlò per otto ore consecutive senza interrompersi)<br />

("). Anche il Landtag Prussiano, nonostante la sua notoria<br />

acquiescenza ai metodi autoritari del Governo, conobbe il ma-<br />

La Tribuna, 29 novembre 1902, n. 332.<br />

(61) In realtà la mozione Kardoff, tendeva a stroncare l'ostruzionismo<br />

con l'approvazione in blocco del progetto sulla nuova tariffa doganale:<br />

cfr. la Tribuna, 30 novembre e 4 dicembre 1902, nn. 333 e 337.<br />

(") Cfr. NIGRO, Op. cit., 157-158.<br />

(") La Tribuna, 6 dicembre 1901, n. 341.<br />

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444 L’ostruzionismo parlamentare<br />

nifestarsi di questo fenomeno in occasione della discussione<br />

del progetto di riforma elettorale (64).<br />

(64) Deutsche Zeitung, ottobre 1911, n. 284. Dal febbraio all’aprile<br />

del 1910, la <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong> (Landtag) fu molto agitata per la<br />

discussione del progetto di riforma elettorale. La necessità della riforma<br />

era sentita già da diversi anni, e i partiti di Sinistra la reclamavano<br />

poiché speravano in un rinnovamento <strong>dei</strong> sorpassati metadi del<br />

sistema elettorale a doppio grado. Allorché il Governo accondiscese<br />

alla riforma, dimenticando le promesse già fatte, respinse la maggior<br />

parte delle modifiche in senso democratico e tra l’altro, anche la segretezza<br />

del voto. L‘opposizione reagì a questo comportamento, sostenuto<br />

anche dalla campagna iniziata da alcuni giornali, e decise di<br />

ricorrere all’ostruzionisrno. Iniziatasi la discussione il 10 febbraio, il<br />

piccolo manipolo <strong>dei</strong> deputati socialisti (composto di sole sei persone)<br />

attaccò con violente ingiurie il Premier Bethmann Holweg. Né derivò<br />

una clamorosa confusione in aula, nella quale i rumori e gli urli dell’opposizione<br />

si confondevano con il tumulto di reazione della maggioranza,<br />

mentre il discorso del Cancelliere, doveva venire sospeso.<br />

Di questo si adontò aatunalmente la maggioranza, tanto che nella<br />

seduta successiva, quando fu il turno <strong>dei</strong> deputati dell’opposizione, fece<br />

uso degli stessi metodi per zittire la minoranza. Ma continuando gli<br />

attacchi dell’opposizione e desiderando tagliar corto ad ogni velleità di<br />

prolungare indefinitamente la decisione, in fine seduta, con un colpo di<br />

mano, il Governo fece approvare la chiusura ed il rinvio del progetto<br />

ail’esame di una Commissione. I1 partito socialista aveva annunziato<br />

per l’indomani una dimostrazione di protesta; e infatti, nonostante il<br />

divieto della Polizia, a Berlino come in moltissime città di provincia<br />

si tennero comizi, che in qualche caso degenerarono anche itn conflitti<br />

sanguinosi con la forza pubblica. La Commissione stava nel frattempo<br />

esaminando il progetto di legge. Strozzatia nelle sedute pubbliche, la<br />

discussione fu ripresa con più accaniimento durante questa revisione, e<br />

numerosi emendamenti furono aocalti e proposti all’approvazione della<br />

<strong>Camera</strong>, tra oui quello dell’applicazione dello scrutinio segreto per l’elezione<br />

<strong>dei</strong> delegati. In tal modo il responso della Commissione finì per<br />

essere una sconfitta per il Governo, che non intendeva accettare i nuovi<br />

emendamenti. Con simili provvedimenti, si giunse di lì a poco alla<br />

discussione in seconda lettura. La <strong>Camera</strong> respinse con 142 voti contro<br />

62, la proposta <strong>dei</strong> coaservatori di ristabilire il suffragio pubblico per<br />

l’elezione <strong>dei</strong> delegati. Ma d’altra parte la proposta <strong>dei</strong> socialisti di<br />

estendere il dijtto elettorale a tutti i cittadini di ambo i sessi, che<br />

avessero vent’anni rpmpiuti, non raccolse che cinque voti. Tuttavia<br />

gli ostruzionisti non disarmarono per questo: il socialista Hirsch di-<br />

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L’ostruzionismo nelle Assemblee moderne dopo il 1877 445<br />

Per la verità, esso era ampiamente giustificato dal fatto<br />

che il Governo non volle introdurre le riforme nel senso democratico<br />

volute dall’opposizione (fra l’altro non veniva sufficientemente<br />

garantita neppure la segretezza del voto). La<br />

minoranza socialista, convinta di avere alle spalle la coscienza<br />

del Paese, si impegnò in un ostruzionismo irriducibile, mentre<br />

ovunque si verificarono gravi incidenti e disordini (9.<br />

chiarò: c noi non daremo mai tregua al Governo, e terremo desto il<br />

popolo perché non abbandoni le rivendicazioni <strong>dei</strong> suoi diritti: noi<br />

illumineremo la pubblica opinione, e imparerete a vostre spese gli effetti<br />

della nostra attività ».<br />

p) MONTANUS, Chuonique, cit., in Rev. Pol. e Parl. 1913, vol. 76,<br />

588; vol. 77, 623.<br />

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CAPITOLO XI11<br />

L'05TRUZIONISMO NELLE ASSEMBLEE POLITICHE<br />

DESLL'IMPERO AUSTRO-UNGARICO<br />

SOMMARIO: 1) Austria. - 2) Ungheria. - 3) Diete provinciali. - 4) Camere<br />

greche. - 5) Duma Russa, - 6) Parlamento rumeno e Parlamento<br />

bulgaro.<br />

Nelle Assemblee politiche dell'impero Austro-Ungarico,<br />

l'ostruzionismo non fu per nulla l'espressione di sporadici fenomeni<br />

di indisciplina o la temporanea convulsione di singoli<br />

partiti contro questa o quella legge, ma si manifestò attraverso<br />

sorde lotte di nazionalità e di razza che superarono anche<br />

le divisioni di partito e resero assai instabile e precario il<br />

funzionamento degli istituti rappresentativi (9<br />

Così avvenne al Reichsrath per il Regno Cisleitaniano, alla<br />

<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong> di Ungheria per quello Trasleitaniano, alle<br />

Diete provinciali di Boemia, Croazia, Dalmazia, Tirolo, e<br />

altre ancora (gli Czechi o gli slavi lottarono contro i tedeschi,<br />

i croati contro i magiari, questi contro i tedeschi, gli<br />

italiani contro gli slavi meridionali e i tedeschi, e così via) (").<br />

(") MASSON, Op. cit., 78, nota.<br />

(67) BOULIER, La politique en Bohème in Revue Pol. et Parl. cit.; 1896,<br />

vol. VII, 119.<br />

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448 L‘ostruzionismo varlamentare<br />

Altri motivi importanti erano il dualism0 fra i due rami<br />

dell’Impero per la supremazia delle razze fondamentali<br />

dell’Austria e dell’ungheria, quella tedesca e quella<br />

magiara, e il dispotico governo esercitato dai Ministeri, non<br />

espressione diretta delle Camere ma nominati dall’kpettorato,<br />

secondo la consuetudine politica negli Stati a regime strettamente<br />

costituzionale com’era quello retto dagli Asburgo.<br />

Questi i motivi per cui così a lungo e con tanta violenza<br />

vi prosperò l’ostruzionismo parlamentare con il largo consenso<br />

dell’opinione pubblica, così facile ad appassionarsi alle<br />

vicende regionali. In particolare in Ungheria esso si rinnovò in<br />

un’arco più o meno lungo di anni in corrispondenza delle tensioni<br />

politiche <strong>dei</strong> due rami dell’Impero.<br />

1. Austria<br />

Sarebbe troppo lungo e, probabilmente, anche inutile (se<br />

non sotto un profilo prettamente storico) tentare una completa<br />

cronologia dell’ostruzionismo al Reichsrath. I1 primo che<br />

si ricordi accadde nel 1863 (allontanamento sistematico degli<br />

czechi al seguito di Palachy e del dottor Rieger), ma indubbiamente<br />

la fase più acuta si ebbe nel periodo fra il 1897 e il 1913<br />

per la lotta ingaggiata fra tedeschi e czechi (già nel ventenni0<br />

1877-1897 varie volte questo fenomeno minacciò il funzionamento<br />

stesso del Parlamento).<br />

I tedeschi e gli czechi, a turno, nella lotta irriducibile che<br />

ingaggiarono per la prevalenza di una razza sull’altra (principalmente<br />

in ordine alla grave ’questione sorta in Boemia sull’uso<br />

della lingua) varie volte ricorsero alla resistenza passiva,<br />

principalmente con l’astenersi dai lavori legislativi in<br />

segno di protesta. .<br />

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L’ostruz. nelle Assemb. polit. dell‘lmpero Austro-Ungarico 449<br />

In tal modo agirono i deputati czechi dal 1873 al 9 ottobre<br />

1879 per protestare contro il progetto tendente a


450 L’ostruzionismo varlamentare<br />

dai seguaci di Schoenener (il capo del partito pangermanista<br />

indipendente).<br />

Si vide di tutto, dal tentativo di estrarre coltelli e rivoltelle<br />

durante la seduta, all’azione di cacciare a viva forza il Presidente<br />

fuori dall’aula, e avvennero altre violenze incredibili che<br />

fecero impallidire le sedute più movimentate della (c brigata irlandese<br />

». Simili eccessi furono resi possibili anche da1 fatto che<br />

esisteva allora un Regolamento che, come argutamente fu detto<br />


L‘ostruz. nelle Assemb. polit. dell’lmpero Austro-Ungarico 451<br />

all’anno 1906 la situazione nuovamente si copovolse e questa<br />

volta furono gli czechi ad adottare nuovamente l’ostruzionismo<br />

in segno di protesta per la revoca delle ordinanze Badeni e<br />

Gausch, a loro favorevoli, ad opera del Presidente del Consiglio<br />

Clary.<br />

Della situazione incredibilmente caotica di quel periodo<br />

testimonia, con grande immediatezza il Kolmer : > (’I). Nella seduta del 10<br />

novembre, dopo una scenata clamorosa, gli antisemiti abbandonarono<br />

l’aula in massa in segno di protesta; in quella dell’ll<br />

tedeschi e czechi si accapigliarono nell’emiciclo ; nella seduta<br />

del 2 dicembre la lettura delle interpellanze di una smisurata<br />

lunghezza durò tre ore e mezza.<br />

collo e sulla testa <strong>dei</strong> colleghi ingaggiati nella conversazione tempestosa,<br />

la caraffa d‘acqua degli oratori, certo spinto dal desiderio di raffreddarne<br />

un po’ i cervelli ».<br />

(”) KOLMER, Chronique d’Autriche, in Revue Pol. e Parl., 1903, vol.<br />

35, 203-204.<br />

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452 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

I1 deputato czeco radicale Baxa iniziò alle ore 14,45 un<br />

discorso che terminò alle 19,45 (72), e allorché l’ostruzionismo<br />

<strong>dei</strong> giovani czechi, dopo un breve intervallo, riprese con nuova<br />

energia il 23 settembre, sempre il Kolmer poteva affermare<br />

: c< per parecchie settimane l’ostruzionismo ha costretto<br />

il Presidente e l’Ufficio di Segreteria della <strong>Camera</strong> a consacrare<br />

le sedute alla lettura di proposte o di interpellanze di<br />

una lunghezza inverosimile, poi a far fare votazioni sulla questione<br />

se quei documenti si sarebbero trascritti nei resoconti<br />

stenografici. Esaurito questo primo argomento, gli ostruzionisti<br />

fecero dar lettura, sotto forma di interpellanza, di articoli di<br />

giornali sequestrati dalle autorità o di drammi e di intere opere<br />

proibite dalla censura. Nessuno pensava a rispondere a quel<br />

coacervo di interpellanze, e gli stessi ostruzionisti non avevano<br />

intenzione di svilupparle, desiderosi solo di impedire in tal<br />

modo la discussione dell’ordine del giorno. Gli eventuali membri<br />

della Segreteria furono obbligati ad abbandonarsi a quella<br />

lettura per quattro ore al giorno, innanzi ai banchi vuoti e i<br />

deputati si trattenevano nell’aula per procedere alla votazione<br />

nominale sull’iscrizione del testo dell’interpellanza nel resoconto<br />

stenografico. Infatti, secondo il regolamento, il Presidente è<br />

obbligato a far procedere a una votazione per appello nominale<br />

quando cinquanta deputati lo richiedano. Questo programma<br />

mortale si svolgeva in tal modo giorno per giorno, seduta per<br />

seduta B (”). Questo brano, oltre a rendere con l’efficacia e immediatezza<br />

episodi di vita parlamentare così lontani nel tempo,<br />

indica quando fosse critica ed anzi drammatica la situazione<br />

che si era ormai creata nell’Assemblea dell’Impero Au-<br />

(’7 Cfr. La Tribuna, 12-13 novembre e 4 dicembre, 1902; n. 1,<br />

315.316 e 326.<br />

(”) KOLMER, Chronique d’Autriche, in Rev. Pol. e Parl., 1904, 41, 411.<br />

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L’ostruz. nelle Assemb. polit. dell’linpero Austro-Ungarico 453<br />

stro-Ungarico di quegli anni. L’ostruzionismo da mezzo anomalo<br />

ed eccezionale era ormai divenuto un comune metodo<br />

di lotta parlamentare. Nell’anno 1904 lo spirito di aperta ribellione,<br />

se pur temporaneamente sedato in Parlamento, covava<br />

tuttavia nel paese. La sessione delle Diete di quell’anno<br />

era di grande importanza, perché quasi tutte si trovavano a<br />

dover discutere riforme elettorali o questioni inerenti alle riforme,<br />

e per tutto l’Impero cominciarono a divenire più attivi<br />

i movimenti operai e socialisti, con la speranza tacita che<br />

si sarebbe potuti arrivare ad ottenere la riforma dell’elettorato<br />

anche al Reichsrath sulla base del suffragio universale.<br />

In particolare a Praga e a Brunn si ebbero dimostrazioni<br />

di violenza tale da assumere il carattere di vere e proprie sommosse,<br />

con numerosi e sanguinosi scontri con la polizia. In tale<br />

clima di sovversione e di violenza l’ostruzionismo non poteva<br />

che venire vieppiù rafforzato, raggiungendo il suo punto di<br />

maggiore tensione il 15 dicembre 1909.<br />

In quella seduta i soli agrari czechi presentarono 37 mozioni<br />

urgenti, chiedendone l’immediata discussione. Era una<br />

nuova sfida (essendo tra l’altro già prossimo il periodo delle<br />

vacanze natalizie), e i partiti della maggioranza, per spezzare<br />

l’ostruzionismo, proposero al Capo del governo Barone Bienerth<br />

di sedere in permanenza, finché l’Unione Slava non si<br />

fosse dichiarata esausta e a tal fine organizzarono <strong>dei</strong> turni<br />

per non far mancare il


454 L'ostruzionismo parlamentare<br />

si ebbero nuovamente violenti casi di ostruzione intrapresi contemporaneamente<br />

dagli slavi del sud e dai radicali czechi; i<br />

primi per evidenziare il loro malcontento per il regime dittatoriale<br />

instaurato in Croazia, gli altri, invece, perché intenzionati<br />

ad impedire che trionfasse alla <strong>Camera</strong> il programma<br />

di reazione tendente alla riforma del regolamento interno in<br />

cui erano previste nuove misure per reprimere l'ostruzionismo.<br />

Sia nelle sedute plenarie, sia nelle commissioni


L’ostruz. nelle Assemb. polit. dell‘lmpero Austro-Ungarìco 455<br />

2. Ungheria.<br />

Non inferiori furono i danni provocati dall’ostruzionismo<br />

in Ungheria, paese nel quale tale strumento era talmente radicato<br />

nell’inclinazione individuale e nella stessa vita parlamentare<br />

che i deputati finirono con il sopportarne con pazienza<br />

tutte le conseguenze, anche le più spiacevoli. Ecco come il Sentupéry<br />

descriveva il fenomeno :<br />

G Le sedute della <strong>Camera</strong> generalmente sono tempestose,<br />

giacché i membri dell’estrema sinistra ricorrono sovente all’ostruzionismo<br />

parlamentare, favoriti in questo da un regolamento<br />

incompleto. La ‘fisionomia dell’Assemblea non manca<br />

quindi di originalità. E’ per questo che nel mese di luglio 1891<br />

il Presidente del Consiglio Szapary, rispondendo a una interpellanza<br />

sulla riapertura del teatro di Budapest, non avendo<br />

potuto farsi ascoltare, ed essendo stato richiamato due volte<br />

all’ordine, andò a sedere tranquillamente in una tribuna pubblica.<br />

Di là assistette alla fine della seduta. Si ,è unanimi in<br />

Ungheria nel deplorare questi metodi parlamentari D (’9.<br />

Le cronache parlamentari di questo paese erano piene, in<br />

quegli anni, di episodi altrettanto drammatici (o grotteschi, a<br />

seconda <strong>dei</strong> casi) e fra tutti va ricordato quello famoso nei<br />

confronti del Tisza avvenuto nella seduta del 14 dicembre 1904.<br />

Si possono, grosso modo, indicare due grandi periodi in cui<br />

questo metodo di battaglia parlamentare toccb il suo culmine :<br />

il primo, dal 1889 al 1891 fu organizzato dai capi del partito<br />

nazionalista e dell’estrema sinistra, Appony e Ugron; il secondo<br />

si verificò da1 1897 al 1899 come immediato riflesso<br />

(’9 SENTUPÉRY, L‘Europe politique, vol. I, 321-322,<br />

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456 L’ostruzionismo parlamentare<br />

delle manifestazioni austriache, e trovò particolare eco nella<br />

popolazione e nell’opinione pubblica, agitata e ansiosa di vedere<br />

spezzati o almeno allentati i vincoli di carattere economico<br />

che tenevano ancora legato il paese all’hustria (”).<br />

Dal dicembre 1897 al gennaio 1898 si ebbe un clamoroso<br />

caso di ostruzionismo, pericolosissimo ancorché di breve durata,<br />

in quanto con esso si mirava esplicitamente alla separazione<br />

completa (specie da parte del partito degli indipendenti<br />

di Kossuth, figlio del grande dittatore del 1848) del Paese dall’Austria<br />

(’*).<br />

Ma gli episodi certamente più gravi si ebbero con l’avvento<br />

del ‘Governo del conte Tisza, noto per il carattere difficile ed<br />

autoritario, che subito provocò una guerra implacabile fra Gabinetto<br />

e opposizione, durata, con brevi intervalli, dal 1903<br />

sino al 1914.<br />

In questo caso, nell’atteggiamento ostruzionistico delle opposizioni,<br />

la cui durata e violenza non ebbe eguali in nessun<br />

altro Parlamento europeo dell‘epoca, confluirono accanto<br />

a motivi di carattere anche personale, ragioni razziali e rivendicazioni<br />

nazionali. Esso tra l’altro dette luogo all’episodio<br />

più clamoroso di ostruzionismo violento che la storia parlamentare<br />

ricordi, nel quale le minoranze irritate per la presenza<br />

della polizia nei locali riservati ai deputati, pensarono bene<br />

di demolire addirittura il Parlamento (”).<br />

In realtà questo non era che lo sbocco della tremenda contesa<br />

impegnatasi tra il Tisza e la minoranza. Oggetto del conflitto<br />

era, in apparenza, la riforma del regolamento della Ca-<br />

(”) HORN, Chronique d”ongrie, in Revue Pol. e Parl, 1897, vol. 12,<br />

178. Vol. 14, 214 - Anno 1898, vol. 16, 192 - Anno 1899, vol. 19, da pag.<br />

200 a 675; vol. 29 173.<br />

(78) V. MASSON, Op, cit., 105, 110-111.<br />

(”) Cfr. NIGRO, Op. cit., 255 ss.<br />

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L'ostruz. nelle Assemb. polit. dell'lmpero Austro-Ungarico 457<br />

mera, ma, in realtà attingeva i suoi più profondi motivi nei<br />

contrastanti interessi sostenuti dai gruppi di opposizione Kossuthiani,<br />

Ugronisti e clericali.<br />

E' da notare, inoltre, che i deputati della minoranza non<br />

si mossero, per impedire che si tenesse ugualmente la seduta<br />

pomeridiana. A tal fine si acquartierarono tra le macerie, e<br />

solo dopo che il pericolo fu scongiurato decisero di uscire,<br />

acclamati da una folla di duemila persone che li aveva pazientemente<br />

aspettati sulla piazza e che li scortò, applaudendoli,<br />

per le vie della città (*O).<br />

Ma un altro episodio, se possibile ancora più grave, si<br />

ebbe nella seduta del 6 giugno 1912, e sfociò infatti in una<br />

vera e propria tragedia.<br />

Avendo il Presidente del Consiglio, fatto segno alle ingiurie<br />

della minoranza, ordinato ai poliziotti di allontanare di<br />

forza gli oppositori, uno <strong>dei</strong> più violenti di costoro, il Kovacs,<br />

eludendo la vigilanza della polizia rientrò ad un tratto nell'aula<br />

ed esplose tre colpi di rivoltella contro il Tisza e due<br />

contro se stesso (").<br />

Mentre il Presidente rimase illeso, egli morì poche ore<br />

dopo. Le manovre ostruzionistiche proseguirono, si può dire,<br />

con immutata violenza, fino a che non sopraggiunse la guerra.<br />

3. Diete provinciali : 1) Boemia; 2) Croazia; 3) Tirolo.<br />

L'ostruzionismo nella Dieta di Praga vi fu già praticato<br />

sin dal 1886, con l'astensione dai lavori dell'intera minoranza<br />

tedesca di 75 membri, per essersi la maggioranza stessa rifiutata<br />

di discutere l'annosa questione della lingua.<br />

Cfr. Corriere della Saru, 14 dicembre 1904, n. 340.<br />

L'episodio è narrato dal NIGRO, Op. cit., 267.<br />

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458 L'ostruzionismo parlamentare<br />

La battaglia fu ingaggiata quando si dovette decidere se<br />

dare la prevalenza alla minoranza czeca o alla tedesca ("2).<br />

Nel 1880 fu invece la minoranza <strong>dei</strong> giovani czechi a servirsi,<br />

con successo, dell'ostruzionismo contro un nucleo di<br />

progetti di legge elaborati a Vienna nel 1889 e 1890, e ciò per<br />

rappresaglia agli elementi tedeschi dell'assemblea.<br />

Nel maggio del 1894 si ebbe un famoso episodio ostruzionistico<br />

ad opera della stessa minoranza, allorché i tedeschi VOIlero<br />

ripresentare le stesse leggi, decisi a veder approvato almeno<br />

il progetto tendente a costruire un nuovo Tribunale (la<br />

così detta G legge Trauteiiau .) (83).<br />

Nei confronti di questo progetto si levò un clamoroso caso<br />

di ostruzionismo, nel quale si alternarono in uguale misura<br />

espedienti dilatori di carattere procedurale a veri e propri atti<br />

di violenza fisica, sino a costringere l'assemblea ad una chiusura<br />

anticipata.<br />

La situazione caotica in Boemia (da un punto di vista parlamentare<br />

ed extraparlamentare) continuò anche per gli anni<br />

seguenti.<br />

Nel 1911 e 1912 la Dieta di Praga non potè funzionare, e<br />

prima il Presidente del Consiglio Bienerth, quindi il Governatore<br />

di Boemia, principe Thun, non riuscirono nei loro tentativi<br />

di conciliazione (").<br />

Mentre il paese, ormai sfinito, subiva passivamente gli avvenimenti,<br />

profilandosi una situazione finanziaria defficilissi-<br />

MASSON, Op. cit., 36.<br />

("1 Sulle contrastate vi,cende della


L‘ostruz. nelle Assemb. polit. dell’lmpero Austrc-Ungarico 459<br />

ma, il 27 luglio 1913 l’Imperatore intervenne direttamente<br />

nel conflitto con due atti costituzionali di estrema importanza<br />

e gravità: il primo preannunciava lo scioglimento della<br />

Dieta e l’altro nominava una Commissione amministrativa<br />

speciale al fine di reggere il paese sino all’entrata in funzione<br />

della Commissione esecutiva nominata dalla Dieta che sarebbe<br />

stata eletta.<br />

Purtroppo, in questo caso, l’ostruzionismo aveva ottenuto<br />

addirittura come immediato risultato la sospensione delle garanzie<br />

costituzionali e, in pratica, il ritorno all’assolutismo (*5).<br />

Non meno caotica fu la situazione nella Dieta di Agram,<br />

nella quale a causa delle continue lotte fra magiari e croati,<br />

l’Assemblea non poté in quegli anni compiere un serio lavoro<br />

legislativo (”).<br />

In particolare i croati rimproveravano ai magiari di non<br />

rispettare l’accordo del 1867-1868, cercando di CC magiarizzare x<br />

il loro paese e non presentando annualmente alla Dieta i conti<br />

della chiusura di esercizio; e i magiari accusavano i croati di<br />

nutrire speranze di autonomia irrealizzabili, cosa che li vedeva<br />

costretti a ricorrere a misure di carattere repressivo.<br />

Era pertanto comprensibile che l’Assemblea rifletesse, nel<br />

suo seno, le stesse contraddizioni su cui si reggeva il Governo<br />

del paese, e non ci si stupì neppure per l’episodio ostruzionistico<br />

forse più originale nella storia parlamentare europea di<br />

quegli anni.<br />

Nella seduta del 28 dicembre 1913 i partiti di opposizione,<br />

che non erano d’accordo si passasse semplicemente all’ordine<br />

del giorno su tutti i torti che erano stati fatti alla Croazia<br />

Cfr. La Vie politique dans les Deux Mondes, 1912-1913, 172-175.<br />

(*6) VIALLATE, ,Ckronique dir-longrie, in La vie pol. duns les Deux<br />

Mondes, 1911-1912, 178-184; 1912-1913, 192-194.<br />

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460 L’ostruzionismo parlamentare<br />

dai Governi di Vienna e Budapest, pensarono di ricorrere all’ostruzionismo<br />

in una forma del tutto nuova, che colse alla<br />

sprovvista anche la stessa maggioranza. Alle diciotto di sera<br />

si sarebbe dovuto procedere alla nomina dell’ufficio di Presidenza<br />

e delle Commissioni, ma il Presidente per anzianità<br />

Mileusnic, che apparteneva all’opposizione, pur facendosi trovare<br />

al suo posto all’ora fissata, d’accordo con i suoi colleghi<br />

instaurò una specie di ostruzionismo individuale. Infatti alle<br />

venti di sera, del tutto incurante delle proteste <strong>dei</strong> membri<br />

della maggioranza che reclamavano l’apertura della seduta,<br />

egli era ancora immerso impassibile nella lettura di alcuni<br />

giornali (”). Di tanto in tanto egli interrompeva la lettura per<br />

chiacchierare con deputati amici, e nessuno poteva rimuoverlo<br />

da quel posto sinché la maggioranza, visibilmente irritata, invitò<br />

a prendere la presidenza il deputato che per anzianità veniva<br />

dopo il Mileusnic e questi, dello stesso partito, accettò<br />

ben volentieri. Senonché non gli fu possibile in alcun modo<br />

ottenere il seggio occupato dall’altro, e dovette perciò occuparne<br />

provvisoriamente un secondo : scene divertenti iniziarono<br />

allora, con una Dieta che dovette funzionare suo malgrado<br />

con due Presidenti. Così, mentre quello della maggioranza<br />

agitava furiosamente il campanello per farsi udire nel tumulto<br />

provocato dagli ostruzionisti e, ottenuto il silenzio, si apprestava<br />

ad iniziare la seduta, era il Presidente dell’opposizione<br />

N che iniziava a scampanellare, fra le risate e gli schiamazzi <strong>dei</strong><br />

compagni di lotta ». La scena, assai curiosa, continuò per varie<br />

ore di seguito, e solo alle tre del mattino la maggioranza poté<br />

condurre a termine le previste elezioni delle cariche; ma furono<br />

tali le proteste e le urla <strong>dei</strong> membri dell’opposizione che<br />

la seduta fu infine sospesa (”}.<br />

1<br />

(*’) V. Corriere della Sera, 30 dicembre 1913, n. 363.<br />

(*a) L‘idea nazionale, 25 luglio 1917, n. 204.<br />

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L’ostruz. nelle Assemb. polit. dell’lmpero Austro-Ungarico 461<br />

Come alla Dieta di Boemia la battaglia parlamentare divampò<br />

fra tedeschi e czechi e in quella di Croazia fra croati<br />

e magiari, nella Dieta tirolese la contesa si accese fra tedeschi<br />

e italiani, in forma non meno violenta che nelle altre Assemblee.<br />

Sin dal 1895 troviamo una manovra ostruzionistica<br />

praticata dagli italiani con tanta ostinazione che i deputati tedeschi,<br />

in maggioranza, pensarono nel mese di febbraio di<br />

sbarazzarsene dichiarandoli decaduti dal mandato (”). Nel luglio<br />

1901 fu presentato per la discussione un progetto di legge<br />

sulla separazione amministrativa del Trentino e, desiderando<br />

i deputati italiani che la discussione si svolgesse innanzi alla<br />

nuova Dieta che doveva essere eletta nel novembre (ciò che<br />

significava accrescere le probabilità di successo <strong>dei</strong> loro C desiderata<br />

.), decisero di ricorrere all’ostruzionismo per ritardarlo<br />

e forse anche per impedirlo. Pur applicando il semplice<br />

mezzo procedurale dell’interpellanza (ne presentarono circa<br />

2oiO), la loro battaglia risultò così efficace che il 12 luglio la<br />

Dieta fu costretta ad aggiornarsi sine die senza aver nulla concluso<br />

(%}. Altri simili episodi si verificarono nel 1902, e soprattutto,<br />

nel 1913, allorché nella seduta del 19 dicembre gli italiani<br />

presentarono ben 92 mozioni urgenti, con lo scopo di impedire<br />

la discussione del progetto per la ferrovia di Ficunne proposto<br />

dal Governo (”). Inoltre, negli stessi anni e in forme assai simili,<br />

episodi di ostruzionismo si verificarono anche in altre<br />

Diete regionali (come nelle Diete dell’Istria, della Stiria, della<br />

Dalmazia e della Galizia).<br />

(*9) Journal des débats, 9 febbraio 1895, n. 40.<br />

(”) Temps, 12 luglio 1901; MASSON, Op. cit., 194.<br />

(”) La Tribuna, 30 dicembre 1913, n. 363.<br />

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462 L’ostruzionismo parlamentare<br />

4. Camere greche.<br />

Nelle Camere greche l’ostruzionismo si manifestò con<br />

tali caratteri di continuità - sia per la stessa formazione <strong>dei</strong><br />

partiti politici sia per le speciali condizioni ambientali - che<br />

si può dire rappresentasse uno <strong>dei</strong> mezzi normali usati dall’opposizione<br />

per aver voce in capitolo nelle decision (92). A differenza<br />

di quanto accadde nelle Assemblee politiche di quasi tutti<br />

gli altri Stati - ad eccezione, naturalmente, di quelle austriache<br />

- non si manifestò solitamente come fenomeno violento<br />

e abnorme, ma, per la sua natura particolare, piuttosto come<br />

un vero e proprio sistema di tecnica parlamentare. Le vere<br />

ragioni erano radicate, nell’abituale passiva inerzia delle maggioranze,<br />

alla volontà di coloro che erano incaricati di guidarle<br />

e, in generale, allo scarso peso della cooperazione individuale<br />

alla funzione legislativa. Tutto questo poneva di fronte<br />

alle minoranze trascurate una massa inerte all’interno della<br />

stessa maggioranza e un volere dispotico del governo, inducendole<br />

a ricorrere alla resistenza che quasi sempre si risolveva<br />

in un danno gravissimo dell’opera di legislazione, ma che era<br />

resa agevole dalla larghezza delle disposizioni del regolamento<br />

interno.<br />

Secondo il Saripulos (93) cc una duplice impossibilità di far<br />

leggi e governare caratterizza spesso il nostro regime politico<br />

e parlamentare. L’ostruzionismo si esercita mediante innumerevoli<br />

questioni ai Ministri - chiamate a torto G interpel-<br />

(”) ZENCHELIS ELIA, Ckronique, in Rev. Pol. e Parl., 1901, vol. 29, 194.<br />

(9 SARIPULOS, Ckronique, in Revue du Droit Public, 1901, vol.<br />

XV, 508.<br />

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L’ostruz. nelle Assemb. polit. dell‘lmpero Austro-Vngarico 463<br />

lanze >> perché quasi mai si risolvono in un voto parlamentare :<br />

l’opposizione ne sente l’inutilità a causa della troppo grande<br />

stabilità della maggioranza - oppure si fa con discorsi in cui<br />

spesso non si parla affatto della questione che ne forma oggetto.<br />

Si fa ancora dell’ostruzionismo sollevando la questione<br />

dell‘assenza del quorum : un sol membro dell’opposizione provoca<br />

lo scrutinio, l’intera opposizione si ritira, in tal modo la<br />

metà più uno <strong>dei</strong> deputati non è presente, e si toglie la seduta.<br />

Questi sistemi di alcuni partiti dell’opposizione sono certamente<br />

da condannare, pur essendo costretti a riconoscere che<br />

vi sono <strong>dei</strong> casi, specialmente da noi, in cui l’ostruzionismo è<br />

uyla necessità imperiosa, come sola arma efficace nelle mani<br />

dell’opposizione ».<br />

L’episodio forse più clamoroso fu l’opposizione, condotta<br />

veramente senza esclusione di colpi, dai seguaci dell’ex Presidente<br />

del Consiglio Rallis nei confronti di Venizelos (”).<br />

5. Duma RUSSQ.<br />

Nella breve ma agitata vita della Duma russa l’ostruzionismo<br />

si manifestò, si può dire, sin dall’origine e fu molto<br />

praticato anche in seguito. Le stesse condizioni di irrispondenza<br />

fra Governo e rappresentanza nazionale (fondamentale motivo<br />

di lotta parlamentare nei due Imperi a regime costituzionale,<br />

Germania e Austria-Ungheria) si riscontravano in quello moscovita,<br />

e non è meraviglia se questo antagonismo sia stato<br />

causa di frequenti torbidi alla <strong>Camera</strong>.<br />

Nella Russia di quel periodo l’ostruzionismo non si presentava<br />

organizzato con sapienza o con azioni organizzate, ma<br />

(94) Il Messaggero, 21 luglio 1917, n. 201.<br />

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464 L‘ostruzionismo uarlamentare<br />

come arma di impulsiva resistenza contro gli arbitrii del Governo,<br />

ciò che diede origine ad episodi ostruzionistici assai<br />

singolari se non unici. Gli episodi più caratteristici si ebbero<br />

nel giugno-luglio 1906 e, soprattutto, nel periodo che va dal<br />

giugno al novembre del 1913, nel quale si creò un clamoroso<br />

precedente (ostruzionismo per assenteismo <strong>dei</strong> Ministri per<br />

protestare contro una frase infelice del deputato Markov : egli<br />

gridò: cc non bisogna rubare D rivolto a un membro del Gabinetto)<br />

(”).<br />

Ma il disaccordo fra governo e Duma proseguì implacabile<br />

sin quasi alla soglia della prima guerra mondiale. Notava il<br />

Millet: cc dal loro primo incontro, la Duma e il nuovo Ministero<br />

si sono voltati le spalle e le relazioni fra il Governo e la<br />

rappresentanza del paese non sono state mai peggiori ». E<br />

non poteva essere diversamente in quanto quasi tutti i partiti<br />

di opposizione, cc ottobristi », cc progressisti )>, cc cadetti », sapevano<br />

fin troppo bene servirsi dell‘ostruzionismo, che esercitavano<br />

con frequenza rifiutandosi di votare alcuni capitoli del bilancio,<br />

a volte ricorrendo anche alla violenza fisica.<br />

6. Parlamento rumeno e Parlamento bulgaro.<br />

I1 Parlamento rumeno conobbe l’ostruzionismo nel 1899,<br />

quasi come naturale reazione a quello esercitato al Reichsrath<br />

austriaco e alla <strong>Camera</strong> ungherese (96). Era a quel tempo Presidente<br />

del Consiglio Stourdza, capo di un Gabinetto liberale, e<br />

(”) Cfr. CH. PIERRE, Chronique de Russie, in Rev. Pol. e Parl., 1913,<br />

voi. 78, 587.<br />

y) CANTILLI, Chronique de Roumanie, in Rev. Pol. et Parl., 1899,<br />

vol. 20, pag. 416.<br />

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L'ostruz. nelle Assemb. polit. dell'lmpero Austro-Ungarico 465<br />

l'opposizione conservatrice lo accusava di essersi accordato con<br />

Banffy, ex Presidente del Consiglio ungherese, a danno degli<br />

interessi rumeni, in tal modo asserviti all'egemonia magiara.<br />

Qualche giorno avanti la chiusura del Parlamento, il Cantacuzene<br />

al Senato e il Marghiloman alla <strong>Camera</strong> lessero una dichiarazione<br />

,firmata dai membri dell'opposizione, con la quale si<br />

impegnavano ad impedire al Governo la prosecuzione <strong>dei</strong> lavori<br />

parlamentari con una campagna ostruzionistica, così come<br />

era accaduto al Reichsrath di Vienna, e alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong><br />

di Budapest. Subito cominciarono discorsi interminabili<br />

e ogni giorno una dozzina di interpellanze,la cui sola smisurata<br />

lunghezza del testo costituiva per se stessa un'ostruzionismo<br />

u mascherato », in maniera tale che il Governo si vide nella necessità<br />

di ottenere dal Re il messaggio di chiusura del 'Corpo<br />

legislativo (g). Nel 1897 si era inoltre verificato un esempio<br />

ammirevole di virtù oratoria offerta dal deputato Honvicz, il<br />

quale ebbe l'incredibile costanza di parlare per 37 ore consecutive<br />

senza interruzione, chiedendo ai colleghi che venisse<br />

messo in stato di accusa l'antico ministro Giovanni Bastiano (9*).<br />

Inoltre nel dicembre 1902 il Presidente del Consiglio Stourdza,<br />

nuovamente al potere, per ottenere l'approvazione del bilancio<br />

prima di Natale, fu costretto a sventare le mene dell'opposizione<br />

rifiutandosi categoricamente di discutere qualsiasi<br />

emendamento: fu un vero e proprio colpo di stato (9g).<br />

In Bulgaria il culmine delle battaglie ostruzionistiche si<br />

ebbe nella seduta del 15 luglio 1914 (I") che dovette essere sospesa<br />

tre volte e infine addirittura tolta.<br />

(") Cfr. CANTILLI, Chronique de Roimanie, cit., 411.<br />

(98) Cfr. MASSON, Op. cit., 209.<br />

(") CANTILLI, Chronique de Roumanie, cit., 410.<br />

(I") V. Corriere della Sera, 16 luglio 1914, n. 194.<br />

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466 L’ostruzionismo parlamentare<br />

Un incidente avvenuto tra il Ministro della Pubblica Istruzione<br />

Paceff e il capo <strong>dei</strong> democratici Malinoff, ebbe il potere<br />

di surriscaldare l’atmosfera, mentre l’opposizione (e la maggioranza<br />

in reazione) si abbandonò a vere e proprie scene<br />

di violenza.<br />

I1 Presidente di Assemblea, approfittando della confusione,<br />

mise ai voti il progetto in discussione, e avendo i deputati<br />

della maggioranza alzata la mano, lo proclamò approvato fra<br />

le acclamazioni di una parte della <strong>Camera</strong> e gli urli e le proteste<br />

dell’opposizione.<br />

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CAPITOLO XIV<br />

L’OSTRUZIONISIMO NE’CLI STATI UNITI (FZLZB USTERZN G)<br />

L’ostruzionismo negli Stati Uniti ha una lunga storia, e già<br />

prima dell’episodio famoso del 1841 che dette origine al termine<br />

fiiibustering, si era già più volte manifestato nelle Assemblee<br />

politiche della grande repubblica (lol).<br />

Scriveva il Bryce nel 1888:


468 L’ostruzionismo parlamentare<br />

del forte partito democratico, allora in minoranza, riuscì, a<br />

far respingere un disegno di legge che proclamava in cinque<br />

stati meridionali lo stato di assedio D (I”).<br />

Caratteristico è il fatto che l’ostruzionismo negli Stati Uniti<br />

non si manifestò solo nella camera <strong>dei</strong> Rappresentanti, ma anche<br />

e forse principalmente al Senato, per essere questa assemblea<br />

- data la sua particolare configurazione nella Costituzione<br />

dello Stato - più importante per le funzioni che esercita, e<br />

forse anche più esposta all’attenzione degli Stati dell’Unione<br />

e alle correnti di passioni e interessi che li agita.<br />

E’ proprio al Senato che troviamo applicato nel 1841, per<br />

la prima volta, l’ostruzionismo sistematico, ed è là che lo ritroviamo<br />

nuovamente in alcune delle campagne più famose come<br />

quella durata dal 27 giugno 1890 al 17 gennaio 1891, intrapresa<br />

dai democratici contro la Force BiIZ (lo3) che ‘finì per impedire<br />

l’approvazione di questa legge (pur essendo già stata approvata<br />

dalla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Rappresentanti) nel timore che, riconoscendo<br />

alle autorità federali il controllo delle elezioni ed essendo<br />

essa un sensibile colpo anche agli interessi degli Stati<br />

del Sud, non finisse addirittura per provocare una guerra<br />

civile ( lo4).<br />

L’ostruzionismo del settembre-ottobre 1893 (che fu uno <strong>dei</strong><br />

più importanti fra quelli che caratterizzarono la vita parlamentare<br />

del paese, sia per le passioni scatenatesi nell’Assemblea<br />

che per l’interesse suscitato nell’intera opinione pubblica<br />

americana) nacque a proposito della legge Sherman sul conio<br />

dell’argento (‘O5).<br />

Questa legge (Sheurnan’s Act dal nome del suo autore, Sib<br />

(Ioz) V. BRYCE, La repubblica americana, trad. Brunialti, cit., vol. I,<br />

167.<br />

&<br />

(‘O’) V. BRSCE, La jepubblica americana, cit., 157.<br />

(I”‘) MASSON, Op. cit., 297, 248 e nota.<br />

(*’*) Cfr. La vie politique à l’gtranger, 1890, 501-502.<br />

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L’ostruzionismo negli Stati Uniti 469<br />

ver Purchase Act dal nome del suo oggetto) faceva obbligo al<br />

Tesoro federale di acquistare ogni mese 4.500.000 once d’argento,<br />

e di ammassarle inutilmente nelle cave già ingombre.<br />

Questa prescrizione danneggiava enormemente il mercato finanziario<br />

e finiva per favorire solo i produttori di argento.<br />

Questi ultimi, infatti, reagirono vivacemente allorché il Presidente<br />

Cleveland propose al Congresso l’abrogazione della legge.<br />

Si deve anche ricordare che in quel tempo una grave crisi<br />

finanziaria preoccupava i pubblici poteri e, per porvi riparo,<br />

il Congresso si riunì in sessione straordinaria, ,finché 1‘8<br />

aprile ricevé un messaggio presidenziale che faceva rilevare<br />

il carattere normale di quella crisi scoppiata in un periodo<br />

di incassi abbondanti e di intensa attività industriale, e riportava<br />

per intero gli acquisti mensili di argento effettuati dal<br />

Tesoro, raccomandando assolutamente l’abrogazione della legge<br />

11 luglio 1890.<br />

Tale appello fu accolto, cosicché 1’11 agosto successivo,<br />

Wilson, della Virginia Occidentale presentò alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong><br />

Rappresentanti un progetto riguardante la legge Sherman che<br />

fu discusso a lungo (a causa della tenace opposizione organizzata<br />

dai produttori di argento, con numerosissimi emendamenti)<br />

ma che finì per essere approvato il 28 agosto.<br />

Rimaneva l’approvazione del Senato in cui i rappresentanti<br />

degli stati N argentiferi », contrariamente a quanto era<br />

avvenuto alla <strong>Camera</strong>, potevano contare su un rilevante numero<br />

di partigiani. Considerato anche il fatto che durante la<br />

discussione alla <strong>Camera</strong> bassa l’opinione pubblica si era vivamente<br />

interessata all’argomento, mostrandosi in complesso<br />

favorevole all’abolizione della legge Sherman, ci si sarebbe<br />

aspettati che al Senato l’opposizione non fosse troppo accanita<br />

e che la legge potesse venire approvata rapidamente, ma i fatti<br />

ben presto dimostrarono il contrario.<br />

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470 L'ostruzionismo parlamentare<br />

I Silvermen del Senato fecero di tutto perché la legge<br />

Wilson naufragasse. Dopo varie settimane di accanito ostruzionismo<br />

il Senatore Voorhees, capo del partito che propugnava<br />

l'abolizione, chiese che il Senato tenesse seduta fino al<br />

voto definitivo, sperando di vincere gli oppositori con la fatica<br />

e l'esaurimento, non potendosi al loro accanimento opporre la<br />

chiusura, che non era adottata dai Senato.<br />

Così 1'11 ottobre iniziò una seduta che si sperava fosse<br />

finalmente decisiva. c< Occorreva che i membri della maggioranza<br />

fossero sempre in numero sufficiente perché non venisse<br />

a mancare il quorum, a causa del ritiro sistematico della minoranza.<br />

Per questo furono prese speciali misure per fornire cibo<br />

ai Senatori senza interrompere la seduta, e si occuparono corridoi<br />

e vestiboli con divani e anche con letti >> (lo6}.<br />

Ma gli ostruzionisti non si arresero e a loro volta organizzarono<br />

un turno di oratori per essere pronti ad ogni evenienza.<br />

Uno di essi, Allen del Nebraska, pronunziò un discorso di<br />

quindici ore ed altri lo imitarono manifestando una logorrea<br />

non meno esasperante. Quando Voorhees, vedendo 1'Assemblea<br />

soccombere alla stanchezza volle che si pronunziasse, il<br />

quorum non venne raggiunto e la seduta che era durata ben<br />

trentanove ore senza interruzione dovette essere rinviata.<br />

Era un primo successo per gli stati minerari e per i senatori<br />

che li rappresentavano alleatesi ai democratici ; di conseguenza<br />

l'ostruzionismo riprese con maggior lena alla riapertura del<br />

Senato.<br />

I1 Senatore Martin, del Kansas, in particolare, vi pronunciò<br />

un discorso di undici ore; Stewart, del Nevada, I'« eterno B<br />

come lo chiamavano i giornalisti di Chicago, parlò per quattro<br />

giorni consecutivi; Peffer del Kansas, addirittura per un'intera<br />

(IM)<br />

NIGRO, Op. cit., 298-300.<br />

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L‘ostruzionismo negli Stati Uniti 47 1<br />

settimana. Anche gli onorevoli Jones del Nevada, Teller del Colorado<br />

e Mòrgan dell’Alabama sembravano inesauribili : cc la<br />

eloquenza a ettari », per adoperare una pittoresca espressione<br />

popolare statunitense, sembrava trionfare. Ma tutto ciò era più<br />

di quello che poteva sopportare o comprendere il popolo<br />

americano.<br />

Non si ricordava infatti un simile scandalo dalla fondazione<br />

degli Stati Uniti e l’opinione pubblica protestò con tanta<br />

maggiore indignazione quanto più le condizioni finanziarie del<br />

paese richiedevano una pronta soluzione. Cominciarono così<br />

ad apparire articoli contro cc un Senato che ci disonora >> e<br />

Voorhees minacciò una riforma che avrebbe introdotto la<br />

chiusura nel regolamento interno. Ma tale riforma non era<br />

possibile se non violando la lettera e lo spirito del regolamento<br />

stesso. I1 Presidente avrebbe dovuto rifiutare la parola ad un<br />

senatore per fare seguire un voto preannunziante la chiusura,<br />

ed egli si rifiutò di prestarsi a questa specie di cc colpo di<br />

stato >> (lo7).<br />

Spinti infine più dall’opposizione e dall’ostilità del Paese<br />

che da propri convincimenti, i senatori democratici desistettero<br />

dall’ostruzione, mentre quelli degli stati minerari erano<br />

disposti piuttosto, come affermò Allen del Nebraska, a farsi<br />


472 L'ostruzionismo parlamentare<br />

ressanti di ostruzionismo si ebbero anche alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Rappresentanti,<br />

particolarmente durante il 48: Congresso e nel<br />

1899 (Io8).<br />

Narra il Wilson che durante il 48." Congresso fu possibile<br />

alla minoranza repubblicana impedire per una intera notte alla<br />

maggioranza democratica di approvare una mozione pregiudiziale<br />

su una Pension bill di


L'ostruzionismo negli Stati Uniti 473<br />

successivamente una proposta di modifica del regolamento consacrò<br />

la nuova regola procedurale, che nonostante l'accanita<br />

opposizione della minoranza fu approvata nel febbraio dell'anno<br />

seguente (llO).<br />

Nel 1902 l'ostruzionismo venne praticato contemporaneamente<br />

alla <strong>Camera</strong> e al Senato (Il1). Bisogna tuttavia premettere<br />

che il Congresso, riunitosi il 2 dicembre e aggiornatosi<br />

il 1." luglio, era stato caratterizzato da un vioIento spirito di<br />

parte da ogni lato, dando luogo anche a due gravi episodi di<br />

violenza materiale nel Senato. I1 primo, il 22 febbraio, in cui<br />

due senatori della Carolina del Sud erano stati privati del diritto<br />

di esercitare i1 mandato e si era reso necessario pronunziare<br />

nei loro confronti la censura ; il secondo il i P luglio, in cui<br />

il senatore Bailey si era reso colpevole di vie di fatto contro<br />

il collega Beveridge. Questo indicava come fossero eccitati i<br />

due partiti opposti in Assemblea.<br />

L'ostruzionismo nacque a proposito <strong>dei</strong> provvedimenti sui<br />

diritti doganali per l'importazione degli zuccheri dall'isola di<br />

a Cuba negli Stati Uniti, provvedimenti proposti dal Presidente<br />

Roosvelt e caldeggiati dalla grande maggioranza della popolazione<br />

americana. Ma una parte di questa si sentiva danneggiata<br />

temendo la concorrenza alle fabbriche di zucchero della<br />

Lousiana e non mancava di opporsi decisamente alle diminuzioni<br />

progettate; (in conseguenza di ciò, si ebbe una specie di<br />

transazione fra Governo e opposizione con lui si stabiliva che<br />

una grande parte <strong>dei</strong> diritti prelevati sullo zucchero grezzo<br />

importato da Cuba sarebbe stato restituito ai piantatori cubani<br />

la proporzione sarebbe stata, ad es., del 20%). In questo modo<br />

si veniva in aiuto, con un premio indiretto, ai piantatori, e al<br />

(l'O) Cfr. La Vie Pol. à l'etranger, 1890, 504 e 505.<br />

('Il) GARNER W., Chrofiigue, in Revue POI. et Parl., 1902, vol. 33,382-383.<br />

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414’ L’ostruzionismo uarlamentare<br />

tempo stesso i fabbricanti americani sarebbero stati protetti<br />

contro la concorrenza estera.<br />

I1 19 febbraio la Commissione parlamentare consentì alla<br />

riduzione del 20%, che si sarebbe realizzata mediante un trattato<br />

di reciprocità con Cuba. Ma giunta la proposta alla <strong>Camera</strong>,<br />

fu attaccata con grande violenza dai N repubblicani dello<br />

zucchero », i quali riuscirono ad ottenere l’appoggio <strong>dei</strong> democratici<br />

facendo votare un emendamento che aboliva i diritti<br />

differenziali nello zucchero raffinato, finché il trattato fosse in<br />

vigore. Ottenuto ciò, l’opposizione consentì che terminasse la<br />

lunga discussione e la legge venne infine approvata, con forte<br />

maggioranza, il 13 aprile.<br />

Ma diversamente andarono le cose al Senato, dove la discussione,<br />

asperrima, si protrasse per circa tre mesi. Le Commissioni<br />

repubblicane tennero conferenze su conferenze e il<br />

Presidente si incontrò più volte con i senatori più influenti ma<br />

tutto risultò inutile. I1 153 giugno il Presidente inviò un messaggio<br />

al Congresso, invitandolo ad approvare senza ulteriori indugi<br />

una riduzione delle tariffe applicate a Cuba, ma anche stavolta<br />

senza alcun pratico risultato. L’opposizione si serviva di<br />

tutti i mezzi che le erano consentiti per ottenere che la legge<br />

naufragasse. 11 Presidente non cessava di appellarsi ai repubblicani<br />

invitandoli a mantenere gli impegni verso Cuba : ma i rappresentanti<br />

del Dakota del Sud, dell’oregon, del Nebraska, della<br />

California e della Virginia occidentale tennero fermi i loro propositi<br />

a dispetto della disciplina di partito, determinando il<br />

fallimento di tutti i compromessi già proposti.<br />

In una riunione finale, tenutasi il 18 e 19 giugno, i senatori<br />

repubblicani dichiararono che si sarebbero opposti a qualunque concessione doganale a favore<br />

di Cuba, e mantennqro la loro parola rendendo sterile il lavoro<br />

dell’Assemblea. In tal modo la sessione si chiuse senza che il<br />

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L'ostruzionismo neg2i Stati Uniti 475<br />

provvedimento potesse essere votato, con la vittoria degli ostruzionisti,<br />

contrariamente a quanto avvenne in occasione di una<br />

uguale manovra diretta, ai primi giorni del 1903, contro l'approvazione<br />

del trattato con la Colombia relativo al canale sull'istmo<br />

di Panama (ll*).<br />

Un importante episodio ostruzionistico si svolse alla camera<br />

<strong>dei</strong> Rappresentanti nel marzo del 1910 per ottenere la<br />

riduzione <strong>dei</strong> poteri del Presidente dell'Assemblea. Questa battaglia<br />

parlamentare caratterizzò la prima sessione regolare del<br />

61.0 Congresso, e fu intrapresa dai cosiddetti G insorti D sostenuti<br />

dai democratici (l13). I poteri del Presidente si erano considerevolmente<br />

accresciuti negli ultimi venti anni ('14). James<br />

Blaine, speaker dal 1869 al 1875, John Carlisle che occupò la<br />

stessa carica dal 1883 a 1889 e Thomas Reed presidente dal<br />

1889 al 1891 e una seconda volta dal 1895 al 1900, avevano<br />

rafforzato i poteri del loro ufficio, principalmente per combattere<br />

l'ostruzionismo sistematico, a cui, per reazione, si erano<br />

abbandonati i democratici, essendo rimasti quasi sempre in<br />

minoranza.<br />

Oltre ad avere ampie facoltà discrezionali, lo Speaker aveva<br />

finito per diventare Presidente d'ufficio della Commissione<br />

del Regolamento, e questo faceva sì che un gran numero delle<br />

disposizioni procedurali concernenti l'intero movimento legislativo,<br />

derivassero direttamente dal suo arbitrio.<br />

Queste tendenze all'assolutismo - chiamate G Cannonismo<br />

>> dal nome dell'ultimo Speaker allora in funzione J. Cannon<br />

- già all'inizio dell'anno precedente avevano formato oggetto<br />

di discussioni alla <strong>Camera</strong>, attirando le vivaci critiche<br />

(Y GARNER J., Chronique, in Rev. Pol. et Parl. 1903, vol. 37, 408.<br />

('''1 GARNER W., Chuonique, in Revue Pol. et Palr. 1909, vol. 60, 191.<br />

("') Cfr. NIGRO, Op. cit., 303.<br />

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476 L‘ostruzionismo parlamentare<br />

dell’opposizione. Ma la tempesta procedurale scoppiò il giorno<br />

17 marzo, in cui la battaglia fu ingaggiata quasi senza preparazione<br />

in occasione della discussione di una legge di scarsa<br />

importanza, e diede origine ad una controversia sull’interpretazione<br />

di alcune norme regolamentari. Sfruttando l’occasione<br />

che si presentava, uno degli G insorti », Morris del Nebraska,<br />

prese la parola per prospettare una questione che rifletteva<br />

un punto del privilegio costituzionale.<br />

I1 Presidente l’accordò, ma il Morris se ne valse per presentare<br />

una proposta con cui si tendeva ad ottenere una modificazione<br />

nella composizione del ,Comitato del Regolamento : il<br />

numero <strong>dei</strong> membri sarebbe aumentato e lo Speaker non avrebbe<br />

potuto farne più parte. Si accese subito una discussione<br />

assai movimentata nella quale naturalmente nessuno <strong>dei</strong> due<br />

partiti intendeva cedere. La battaglia (rimasta pur sempre limitata<br />

all’ambito parlamentare] durata quasi tutta la notte, riprese<br />

all’indomani e terminò solo il giorno 19 con la sconfitta<br />

<strong>dei</strong> > : per lo spostamento di 35 repubblicani della<br />

maggioranza la mozione era infatti stata approvata con 191<br />

voti contro 155. Essa stabiliva che il Comitato del Regolamento<br />

sarebbe stato composto in futuro di 10 membri eletti dai due<br />

partiti e non dal Presidente come per l’innanzi, e che questi<br />

non avrebbe potuto nemmeno prendere parte ai suoi lavori.<br />

Inorgogliti dal successo, i democratici pensarono di sbarazzarsi<br />

del Cannon; a tal fine il deputato Burleson del Texas presentò<br />

una mozione per ottenere che fosse dichiarato vacante il seggio<br />

presidenziale. Si trattava di un vero e proprio attacco personale<br />

cui non avrebbero più potuto aderire, anche per il pericolo<br />

di restare privi di Presidente a metà della sessione legislativa,<br />

i 55 deputati repubblicani che si erano staccati dalla<br />

maggioranza sòio per la questione costituzionale.<br />

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L'ostruzionismo negli Stati Uniti 477<br />

Anche per questi motivi Ia mozione, pure fra accanite discussioni<br />

fu infine respinta per 191 voti contro 155 (9.<br />

('9 Sull'esatto significato assunto in seguito dalla parala c Cannonicmo<br />

D nella procedura parlamentare americana, cm riferimento anche<br />

ad episodi più recenti, v. BAILEY, Congress at work, cit. 8889.<br />

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INDICE SOMMARIO<br />

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PARTE PRIMA<br />

IL PROBLEMA DELL'OSTRUZIONIS~MO<br />

NELLE ASSEMBLEE PARLAMENTARI<br />

CAPITOLO I<br />

DEFINIZIONE, FONDAMENTO E LIMITI<br />

DELL'OSTRUZIONISMO PARLAMENTARE<br />

1. Note introduttive . . . . . . . . . .<br />

2. Delimitazione concettuale dell'ostruzionismo parlamentare<br />

3. Osservazioni critiche in ordine al problema della legittimità<br />

del fenomeno ostruzionistico . . . . . .<br />

4. Nuove considerazioni sul fondamento e sui limiti giuridici<br />

dell'ostruzionismo parlamentare . . . . . .<br />

7<br />

23<br />

43<br />

CAPITOLO I1<br />

IL PRINCIPIO DI MAGGIORANZA<br />

E L'OSTRUZIONISMO PARLAMENTARE<br />

1. I1 principio di maggioranza e l'ostruzionismo. Interpretazione<br />

del principio di maggioranza in senso formale e in senso<br />

sostanziale . . . . . . . . . . .<br />

2. L'ostruzionismo e il problema della coincidenza fra maggioranza<br />

legale e maggioranza reale . . . . . . .<br />

3. L'ostruzionismo e la dialettica maggioranza-opposizione in<br />

Parlamento . . . . . . . . . . .<br />

4. L'ostruzionismo della maggioranza . . . . . . 89<br />

59<br />

71<br />

85<br />

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CAPITOLO I11<br />

L'OSTRUZIONISMO PARLAMENTARE<br />

NEL DIRITTO PUBBLICO<br />

1. L'ostruzionismo nell'ordinamento parlamentare. L'ostruzionismo<br />

e le nozioni di legittima difesa e abuso di diritto . . 99<br />

2.r L'ostruzionismo e la resistenza collettiva legale o rivoluzionaria.<br />

L'ostruzionismo e l'opposizione parlamentare in senso<br />

107<br />

stretto . . . . . . . . . . . .<br />

3. .L'ostruzionismo e il movimento rivoluzionario . . . .<br />

4. L'ostruzionismo (( negativo D e il diritto penale . . .<br />

116<br />

119<br />

CAPITOLO IV<br />

L'OSTRUZIONISMO NEL PARLAMENTO ITALIANO<br />

1. Le manifestazioni di ostruzionismo parlamentare dell'apoca<br />

statutaria: nel 1895-1-1900 contro i prowedimenti Pelloux; nel<br />

1914 contro i provvedimenti Salandra . . . . . .<br />

2. L'ostruzionismo parlamentare sulla legge elettorale maggioritaria<br />

del 1953 . . . . . . . . . . .<br />

3. L'ostruzionismo alla <strong>Camera</strong> sul disegno di legge per la elezione<br />

<strong>dei</strong> Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario 158<br />

4. L'ostruzionismo sulla legge elettorale regionale al Senato<br />

(gennaio-febbraio 1968) . . . . . . . . .<br />

129<br />

149<br />

167<br />

CAPITOLO V<br />

L'OSTRUZIONISMO NEL PARLAMENTO INGLESE<br />

1. Ostruzionismo e


2. Fattori che favoriscono la riuscita del fenomeno ostruzionistico<br />

nel Senato americano. Importanza determinante della<br />

pubblica opinione . . . . . . . . . .<br />

3. Le diverse tecniche antiostruzionistiche. La questione pregiudiziale.<br />

I1 principio della rilevanza nel dibattito . . .<br />

4. Le proposte di limitazione del dibattito nel Senato, the 1917<br />

cloture rule» . . . . . . . . . . .<br />

5. L'emendamento alla Rule XXII: The 1949 Amendment D . 241<br />

6. Gli argomenti favorevoli e quelli contrari al filibustering nel<br />

Senato americano . . . . . . . . .247<br />

215<br />

222<br />

230<br />

PARTE SECONDA<br />

L'OSTRUZIONISMO PARLAMENTARE<br />

E I POCSIBILI RIMEDI<br />

CAPITOLO VI1<br />

LE PROCEDURE PARLAMENTARI E L'OSTRUZIONI~SMO<br />

1. Le normali procedure parlamentari dilatorie . . . .<br />

2. Strumenti procedurali antiostruzionistici previsti dai regclamenti<br />

parlamentari . . . . . . . . .<br />

3. Procedure dirette a limitare il dibattito parlamentare . . 281<br />

4. Disciplina della discussione: a) Limitazione ,del diritto di parola;<br />

b) il potere disciplinare nelle Assemblee . . . .<br />

269<br />

276<br />

294<br />

CAPITOLO VI11<br />

LE PREROGATIVE DEI PRESIDENTI DI ASSEMBLEA<br />

NELLA DETERMINAZIONE DEI LAVORI PARLAMENTARI<br />

1. L'evoluzione della posizione <strong>dei</strong> Presidenti delle Camere in<br />

relazione alla determinazione dell'ordine ,del giorno <strong>dei</strong> lavori<br />

e <strong>dei</strong> poteri di direzione del dibattito . . . . .<br />

2. L'ordine del giorno e le innovazioni della V Repubblica francese<br />

. . . . . . . . . . . . .<br />

3. L'ordine del giorno nell'ordinamento parlamentare italiano . 327<br />

305<br />

318<br />

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CAPITOLO IX<br />

RIMEDI GIURIDICI ALL'OSTRUZIONISMU PARLAMENTARE<br />

7.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

Considerazioni sulle forme tradizionali di risoluzione dell'ostruzionismo<br />

. . . . . . . . . . .<br />

Risoluzioni repressive: a) dirette; b) indirette . . . .<br />

Possibili riforme regolamentari . . . . . . .<br />

I1 problema del quorum . . . . . . . . .<br />

La chiusura della discussione . . . . . . .<br />

I poteri presidenziali di ,direzione del dibattito parlamentare<br />

L'evoluzione dell'istituto presidenziale in Francia . . .<br />

Altri rimedi possibili all'ostruzionismo. Conclusioni . . .<br />

345<br />

350<br />

357<br />

362<br />

366<br />

374<br />

381<br />

387<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

CAPITOLO X<br />

NUOVI ORIENTAMENTI<br />

PER UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO<br />

LEGISLATIVO IN ITALIA<br />

Considerazioni generali sullo stato attuale delle procedure<br />

parlamentari in Italia . . . . . . . . .<br />

Proposte di modifiche regolamentari relative alle diverse fasi<br />

del procedimento legislativo : a) Organizzazione ; b) Legiclazione;<br />

c) Controllo; . . . . . . . . . .<br />

Considerazioni attuali sul rapporto maggioranza-opposizione<br />

nel Parlamento italiano . . . . . . . . .<br />

397<br />

402<br />

407<br />

PARTE TERZA<br />

L'OSTRUZIONI SiMO NELL'EVOLU ZI ON E STORICA<br />

DELLE ASSEMBLEE PARLAMENTARI<br />

CAPITOLO XI<br />

L'OSTRUZIONISMO NELLE ASSEMBLEE PARLAMENTARI<br />

* PRIMA DEL 1877<br />

1. Dieta di Polonia . . . . . . . . . .<br />

420<br />

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2. Camere francesi nel periodo della rivoluzione . . . . 421<br />

3. Gran Bretagna . . . . . . . . . . . 423<br />

4. Stati Uniti . . . . . . . . . . . 425<br />

CAPITOLO XI1<br />

L'OSTRUZIONISMO NELLE ASSEMBLEE MODERNE<br />

DOPO IL 1877<br />

1. Nelle battaglie parlamentari dell'« Home-rule B . . . . 429<br />

2. Nelle Assemblee spagnole . . . . . . . . 435<br />

3. Nella vita parlamentare francese . . . . . . 437<br />

4. Nelle Assemblee belghe . . . . . . . . . 439<br />

5. Nel Reichstag tedesco . . . . . . . . . 441<br />

CAPITOLO XI11<br />

L'OSTRUZIONISMO NELLE ASSEMBLEE POLITICHE<br />

DELL'IMPERO AUSTRO-UNGARICO<br />

1. Austria . . . . . . . . . . . . 448<br />

2. Ungheria . . . . . . . . . . . . 455<br />

3. Diete Provinciali: 1) Boemia; 2) Croazia; 3) Tirolo; . . 457<br />

4. Camere greche . . . . . . . . . . . 462<br />

5. Duma russa . . . . . . . . . . . 463<br />

6. Parlamento rumeno e Parlamento bulgaro . . . . . 464<br />

CAPITOLO XIV<br />

L'OSTRUZIONISMO NEGLI STATI UNITI (FILIBUSTERING) 467<br />

DIRITTO STAMPA<br />

C 01.' I A PR E F ET T U I A<br />

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