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i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...

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I RICORSI ELETTORALI E LA RECENTE GIURISPRUDENZA<br />

DELLA V SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO<br />

PER.<br />

l'Avv. DOMENICO BARONE<br />

referendario al Consiglio di Stato<br />

SOMMARIO<br />

§ 1. Introduzione.<br />

CAPO I. Procedura dei <strong>ricorsi</strong> <strong>elettorali</strong>, — § 2. Da chi e come vadano proposti. —<br />

§ 3. Notifica: questioni re<strong>la</strong>tive. — § 4. Incumbenti preliminari <strong>del</strong> giudizio;<br />

a) Il provvedimento presidenziale di cui al capoverso <strong>del</strong>l'art. 28 <strong>del</strong><strong>la</strong> legge sul<br />

Consiglio di Stato. — § 5. 6) La sospensione <strong>del</strong>l'esecuzione <strong>del</strong> provvedimento<br />

impugnato. — § 6. e) La riunione dei <strong>ricorsi</strong>."— § 7. Le istanze ammissibili e <strong>la</strong><br />

competenza <strong>del</strong><strong>la</strong> V Sezione: A)'La formazione <strong>del</strong>le liste, <strong>la</strong> divisione <strong>del</strong>lo<br />

sezioni e <strong>la</strong> determinazione dei luoghi di riunione non possono, in questa sede,<br />

formare oggetto di rec<strong>la</strong>mo. B) La V è giudice di appello: conseguenze che ne<br />

derivano. G) I motivi devono essere circostanziati e concreti. D) La pendenza<br />

<strong>del</strong> giudizio sull'eleggibilità. — §8. L'onere <strong>del</strong><strong>la</strong> prova. I mezzi di casa. Gli<br />

atti di notorietà. — § 9. I provvedimenti <strong>del</strong><strong>la</strong> V Sezione: a) in caso di pronunzia<br />

interlocutoria; 6) in caso di pronunzia definitiva. — § 9 bis. La revocazione<br />

in materia elettorale.<br />

CAPO IL Oggetto dei <strong>ricorsi</strong> <strong>elettorali</strong>.<br />

CAPITOLO I. Provvedimenti impugnati, — § lo. Il rinvio <strong>del</strong>le elezioni per temporanea<br />

emigrazione nel mandamento. — § 11. L'avocazione dei provvedimenti sulle<br />

elezioni al<strong>la</strong> Giunta provinciale amministrativa. — § 12. Le formalità, che devono<br />

osservare quando decidano sulle elezioni: a): I Consigli comunali e provinciali:<br />

b) Le Giunte provinciali amministrative.<br />

CAPITOLO IL Operazioni <strong>elettorali</strong>, — | 13. Convocazione dei comizi. — § 14. Distribuzione<br />

dei certificati. — § 15. Nomina degli scrutatori. — § 16. Seggio elettorale.<br />

— 117. Addobbo <strong>del</strong><strong>la</strong> sa<strong>la</strong> elettorale. — § 18. Identificazione dei votanti. —<br />

§ 19. Illegittimità <strong>del</strong><strong>la</strong> votazione non ostante l'identificazione. — § 19 bis. Cessazione<br />

<strong>del</strong><strong>la</strong> sospensione <strong>del</strong>l'esercizio <strong>del</strong> diritto elettorale pei militari. — § 20.<br />

Nullità <strong>del</strong>le schede. Osservazioni generali: ^i) Perchè contenenti segni di riconoscimento:<br />

a) caratteri esterni (grandezza, colore» piegatura); b) testo (artificiosa<br />

redazione). B) Perchè contenenti indicazioni vietate. C) Schede di partito. —<br />

§ *.L Nullità dei voti per erronea od insufficiente designazione <strong>del</strong> candidato<br />

(omonimia). Se si possa con elementi estranei al<strong>la</strong> scheda interpretare <strong>la</strong> volontà<br />

<strong>del</strong>l'elettore. — § 22. Scambio <strong>del</strong>l'urna in caso di elezioni comunali e<br />

provinciali contemporanee. — § 23. Accuse di violenza e corruzioni. — § 24. Scrutinio<br />

e formalità che lo precedono e lo accompagnano. — § 25. Prova <strong>del</strong> saper<br />

lepsere e scrivere. — § 26. Questioni re<strong>la</strong>tive all'opzione in caso dì elezioni provinciali<br />

multiple.<br />

JMr- di mr. PvhH, - *„ta I. _ g.


— 114 —<br />

INTRODUZIONE.<br />

§ 1. — Nei riguardi <strong>del</strong> numero e <strong>del</strong>l'entità <strong>del</strong>le controversie<br />

<strong>elettorali</strong>, l'al<strong>la</strong>rgamento <strong>del</strong> suffragio, nel campo amministrativo,<br />

ha avuto conseguenze limitate. Le Commissioni <strong>elettorali</strong> (comunali<br />

e provinciali) hanno veduto aumentata <strong>la</strong> mole <strong>del</strong> loro <strong>la</strong>voro;<br />

ma ne hanno anche trovato, in genere, diminuite le difficoltà. Non<br />

che, con l'estendersi <strong>del</strong> diritto elettorale, sia venuta a mancare affatto<br />

<strong>la</strong> possibilità di questioni re<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> formazione <strong>del</strong>le liste;<br />

ma certo, essa è ridotta notevolmente. In compenso, alle stesse Commissioni<br />

è rimasto però affidato il compito, ora specialmente <strong>del</strong>icato,<br />

il cui esaurimento in fatto si incontra spesso in gravi difficoltà,<br />

di provvedere al<strong>la</strong> divisione in sezioni ed al<strong>la</strong> conseguente assegnazione<br />

<strong>del</strong>le sedi. AlTinfuori di ciò, per quanto attiene alle operazioni<br />

<strong>elettorali</strong>, le maggiori novità sono state introdotte in quelle politiche.<br />

La proc<strong>la</strong>mazione <strong>del</strong>le candidature col diritto di rappresentanza<br />

nei seggi,, <strong>la</strong> presentazione <strong>del</strong>le schede tipo, le cabine e più<br />

ancora il mezzo estremamente <strong>del</strong>icato per quanto ingegnoso <strong>del</strong>le<br />

buste, con cui si è voluto garentire all'analfabeta <strong>la</strong> segretezza <strong>del</strong><br />

voto, hanno abbastanza trasformato <strong>la</strong> procedura elettorale nelle<br />

elezioni politiche. Nelle elezioni amministrative, invece, se si eccettuano<br />

le modificazioni re<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> formazione dei seggi ed a qualche<br />

formalità secondaria, <strong>la</strong> procedimi, salvo Fuso <strong>del</strong>le cabine, è rimasta<br />

sostanzialmente immutata. Dì conseguenza, si sono presentate poche<br />

questioni nuove. Però, <strong>del</strong>le vecchie questioni riproposte, alcune,<br />

e le più importanti, hanno assunto atteggiamenti nuovi, sia per so<strong>la</strong><br />

diretta conseguenza <strong>del</strong> numero notevolmente maggiore dei concorrenti<br />

alle urne, sia pel raffronto con <strong>la</strong> legge elettorale politica,<br />

perchè dal<strong>la</strong> omessa riproduzione nel<strong>la</strong> legge elettorale amministrativa<br />

di talune <strong>del</strong>le nuove norme da quel<strong>la</strong> sancita sono state dedotte<br />

conseguenze opposte. Su tutto ciò, <strong>la</strong> V Sezione <strong>del</strong> Consiglio di<br />

Stato che è chiamata a dare il responso definitivo, da una parte<br />

confermando chiarendo e" talvolta modificando <strong>la</strong> sua vecchia <strong>giurisprudenza</strong>,<br />

e risolvendo dall'altra le questioni nuove, ha avuto agio<br />

di affermare numerosi principi, che costituiscono già un tutto organico.<br />

Crediamo quindi di far cosa utile coordinandoli insieme, perchè<br />

più facile riesca rendersi conto <strong>del</strong>lo stato attuale <strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong><br />

in materia elettorale* Ed a tale uopo, d'ordinario nel testo<br />

limiteremo il nostro studio alle decisioni pronunziate dopo l'ap-


— 115 —<br />

plicazione <strong>del</strong><strong>la</strong> legge 19 giugno 1913, n. G40, le quali recano quasi<br />

tutte <strong>la</strong> data <strong>del</strong>l'anno 1915; e <strong>del</strong><strong>la</strong> vecchia <strong>giurisprudenza</strong> faremo<br />

poi cenno in nota. Per maggiore comodità, citeremo <strong>la</strong> legge<br />

amministrativa sempre sul<strong>la</strong> base <strong>del</strong> T. U. ora vigente approvato<br />

con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148 (1).<br />

La mateiia elettorale, in quanto viene sottoposta al controllo<br />

<strong>del</strong><strong>la</strong> V" Sezione, esclusa cioè <strong>la</strong> parte attinente all'eleggibilità, è<br />

sostanzialmente tutta procedurale. Nondimeno, nell'esame <strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong><br />

sui <strong>ricorsi</strong> <strong>elettorali</strong>, dovremo distinguere quel<strong>la</strong> riguardante<br />

<strong>la</strong> procedura dei <strong>ricorsi</strong> stessi, e* cioè le norme di carattere formale<br />

cui <strong>la</strong> proposizione, lo svolgimento e <strong>la</strong> decisione di essi vanno<br />

soggetti, da quel<strong>la</strong> riguardante il merito e cioè il contenuto dei <strong>ricorsi</strong>,<br />

o, in altri termini, le doglianze che con questi vengono dedotte.<br />

In ordine poi al merito, altra distinzione dovremo ancora tener presente.<br />

I <strong>ricorsi</strong>, che si propongono al<strong>la</strong> V Sezione, investono non direttamente<br />

gli atti <strong>del</strong><strong>la</strong> procedura elettorale, sibbene i provvedimenti<br />

dati su eli essi ; anzi, d'ordinario, li investono in quanto costituiscono<br />

in materia una speciale giurisdizione di primo grado. E ne<br />

censurano sovente, oltre che il merito, <strong>la</strong> forma. In tal modo, provocano<br />

il giudizio <strong>del</strong> supremo giudice amministrativo, prima ancora<br />

che sulle operazioni <strong>elettorali</strong>, cui in definitiva mira il gravame,<br />

sul<strong>la</strong> formale legittimità <strong>del</strong> provvedimento, che riguardo a tali operazioni<br />

ebbe a pronunziarsi.<br />

Divideremo adunque l'esposizione <strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong> elettorale<br />

in due parti, Funa re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> procedura dei <strong>ricorsi</strong> e l'altra<br />

al merito. Questa ultima poi, a sua volta, distingueremo in due capi;<br />

col primo dei quali analizzeremo le decisioni, che hanno esaminato<br />

<strong>la</strong> legittimità formale dei provvedimenti di primo grado e col secondo<br />

quelle che si occupano direttamente <strong>del</strong>le operazioni <strong>elettorali</strong>.<br />

CAPO I.<br />

PROCEDURA DEI RICORSI ELETTORALI<br />

§ 2. — I <strong>ricorsi</strong> <strong>elettorali</strong>, quanto al<strong>la</strong> procedura, non si .sottraggono<br />

in genere alle norme consuete dei <strong>ricorsi</strong> contenziosi, che si<br />

svolgono d'innanzi al Consiglio di Stato. E perciò anzitutto è da<br />

(1) Molte <strong>del</strong>le decisioni» che ricordiamo, si trovano riprodotte nel<strong>la</strong> OìuMizin<br />

wnmimjttratimt giusta le citazioni, che ne facciamo a suo luogo. Quelle, di cui omettiamo<br />

tale citazione, sono inedite.<br />

v


- 116 -<br />

chiedersi chi abbia veste per istituirli. Negli ordinari <strong>ricorsi</strong>, occorre<br />

all'uopo, un'interesse ed anzi nemmeno ogni interesse vien ritenuto<br />

sufficiente. Nelle materie <strong>elettorali</strong>, invece, <strong>la</strong> legge ha ammesso <strong>la</strong><br />

azione popo<strong>la</strong>re, per cui <strong>la</strong> facoltà di ricorrere non è ristretta solo a<br />

chi sia personalmente interessato. Tuttavia si domanda se, svolgendosi<br />

non in primo grado il giudizio d'innanzi <strong>la</strong> V Sezione, possano<br />

istituirlo quelli che non furono parti nello stadio precedente. La<br />

dottrina è stata in genere propensa al<strong>la</strong> soluzione negativa <strong>del</strong><strong>la</strong> questione,<br />

sostanzialmente perchè nel nostro ordinamento giuridico Fazione<br />

popo<strong>la</strong>re costituisce un istituto di diritto speciale, che va ammesso<br />

solo quando espressamente <strong>la</strong> legge lo consente e rec<strong>la</strong>ma quindi<br />

un'interpretazione rigorosa ed anche perchè non è in armonia col funzionamento<br />

<strong>del</strong>le nostre giurisdizioni che partecipi all'appello chi non intervenne<br />

d'innanzi al primo giudice (1). Ed il Consiglio di Stato seguì un<br />

tempo questo indirizzo. Ma di poi mutò <strong>giurisprudenza</strong>, in ispecie con<br />

<strong>la</strong> decisione 13 luglio 1908, n. 393 (2); con <strong>la</strong> quale, tenuto conto <strong>del</strong><strong>la</strong><br />

<strong>la</strong>rga espressione <strong>del</strong><strong>la</strong> legge, che richiamandosi in questa parte ai<br />

rec<strong>la</strong>mi riguardanti <strong>la</strong> formazione <strong>del</strong>le liste non fa distinzioni (3),<br />

ebbe a ritenere l'ammissibilità <strong>del</strong> ricorso di chi non ha preso parte<br />

agli stadi anteriori <strong>del</strong> giudizio in qualità di ricorrente o resistente,<br />

salvo però il limite di tempo stabilito dal<strong>la</strong> legge comunale e provinciale<br />

per <strong>la</strong> produzione di esso. Di <strong>recente</strong>, <strong>la</strong> questione è stata<br />

novamente proposta. Pronunziandosi sul ricorso Giacobbe e. Giacobbe,<br />

<strong>la</strong> V Sezione, pur non trovando j>er le circostanze <strong>del</strong><strong>la</strong> causa necessità<br />

di risolvere <strong>la</strong> detta questione, aveva incidentalmente dichiarato<br />

di conservare <strong>la</strong> sua adesione al<strong>la</strong> tesi affermativa rievocando<br />

proprio <strong>la</strong>. cennata decisione <strong>del</strong> 1908 (decisione 5 marzo 1915, n. 85,<br />

GiusL amm.y 1915, pag. 253). Ma ha poi avuto occasione di riaffermare<br />

meglio tale sua <strong>giurisprudenza</strong> nel<strong>la</strong> decisione 17 dicembre<br />

1915, n. 466, Rosina e: Giglia, in cui ha osservato al riguardo;<br />

« Poiché nel<strong>la</strong> specie il ricorso è instituito più che a difesa di un<br />

tv interesse diretto o indiretto, come mezzo di controllo <strong>del</strong><strong>la</strong> retr<br />

go<strong>la</strong>rita e <strong>del</strong><strong>la</strong> sincerità <strong>del</strong>le elezioni, non si debbono ammettere<br />


— 117 —<br />

Invece di rego<strong>la</strong> non è dato sperimentare il ricorso ai Consigli comunali<br />

e provinciali od in genere ai Comuni od alle Provincie, <strong>del</strong><strong>la</strong><br />

elezione dei cui rappresentanti si controverte* E ciò nemmeno quando<br />

eventualmente si impugni <strong>la</strong> decisa avocazione al<strong>la</strong> Giunta provinciale<br />

amministrativa <strong>del</strong> giudizio sulle elezioni a sensi <strong>del</strong>l'art. 322<br />

<strong>del</strong> T. IX, di cui appresso dovremo far paro<strong>la</strong>. Di tale argomento <strong>la</strong><br />

Sezione V non ha avuto ora ragione di occuparsi in maniera diretta (1),<br />

ma l'ha implicitamente trattato esaminando le questioni riguardanti<br />

<strong>la</strong> notifica <strong>del</strong> ricorso. Ci riserviamo quindi di dare nel<strong>la</strong> parte a questa<br />

re<strong>la</strong>tiva <strong>la</strong> giustificazione dei principi ora affermati, i quali per altro<br />

tollerano anche <strong>del</strong>le eccezioni, dappoiché vi ha qualche ricorso elettorale<br />

che, per <strong>la</strong> natura dei suo oggetto, va proposto proprio dal-<br />

Comune (confr. § 3).<br />

In genere poi <strong>del</strong><strong>la</strong> facoltà di proporre <strong>ricorsi</strong> <strong>elettorali</strong> non si<br />

può ammettere decadenza per rinunzia nemmeno da parte di chi<br />

vi abbia un interesse personale. ÀI riguardo, si è presentato un caso,<br />

che merita di essere ricordato- Un candidato, con dichiarazione resa<br />

pubblicamente nota a mezz/> <strong>del</strong><strong>la</strong> stampa, promise di rimettersi<br />

senz'altro al responso <strong>del</strong>le urne* Malgrado ciò, non essendo questo<br />

riuscito a lui favorevole, propose gravame al<strong>la</strong> V Sezione. Fu eccepita<br />

<strong>la</strong> inammissibilità <strong>del</strong> ricorso; ma quel Collegio escluse che potesse<br />

ritenersi che nel<strong>la</strong> cennata dichiarazione fosse da ravvisare una rinunzia<br />

giuridicamente efficace (decisione 7 maggio 1915, n. 108,<br />

De Natale e. Jannello).<br />

I ricorei <strong>elettorali</strong> devono essere sottoscritti e dal ricorrente (o<br />

da persona che egli abbia munita di mandato speciale ad hoc) e da<br />

un avvocato ammesso al patrocinio d'innanzi al Consiglio di Stato,<br />

giusta <strong>la</strong> norma generale sancita dall'art. 27 <strong>del</strong> T, U. 17 agosto 1007,<br />

* n. 638. 32 stato però ritenuto che non è indispensabile nel<strong>la</strong> procura<br />

speciale ri<strong>la</strong>sciata all'avvocato sia formalmente usata l'espressione<br />

mandato di firmare; dappoiché il mandato espresso di \)vo~<br />

sent&re il ricoreo con le indicazioni necessarie per l'indirizzo, l'oggetto<br />

e <strong>la</strong> redazione <strong>del</strong> medesimo dimostrano in maniera adeguata<br />

<strong>la</strong> volontà <strong>del</strong> mandante di non riservarsi <strong>la</strong> firma <strong>del</strong> ricorso, ma<br />

di rimettersi anche per questa al proprio avvocato (decisione 17 dicembre<br />

1015, n. 466, Rosina e. Giglia). Con le dette firme il ri­<br />

ti) Però, nel<strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong> mono <strong>recente</strong>, non sono manente affermazioni<br />

«Urrtte «iti riguardo. Cori fu ritenuto che iì Consiglio comunale, come giudice di primo<br />

emulo in materia elettorale, non ha veste yter intervenire 1 nei giudizi, clic si «volgono<br />

net superiori gradi (decisione 21 giugno 1912, n. 285, Comune di Gavoi e. Satta, in<br />

Giustizia amminifitmtim, 1012, pag. 205).


• — 118 —<br />

corso deve essere completo prima <strong>del</strong><strong>la</strong> notifica, e deiresistenza di<br />

esse deve constare nel<strong>la</strong> copia notificata. Ciò ha dichiarato esplicitamente<br />

<strong>la</strong> V Sezione (decisione 28 maggio 1913, n. 232, Polidori e.<br />

<strong>del</strong>ib. Consiglio provinciale di Roma). Ha pure ritenuto che quei<br />

ricorrenti, i quali, sebbene appaiano nel<strong>la</strong> intestazione <strong>del</strong> ricorso,<br />

non abbiano però sottoscritto il ricorso stesso né abbiano affidato<br />

alcun mandato di rappresentanza all'avvocato patrocinante degli<br />

altri ricorrenti, devono essere messi fuori causa (decisione 23 aprile<br />

1915, n. 181, Pirale e. Sarietta, in Giusi. amm.9 1915, pag. 217). Invece<br />

non è causa di nullità <strong>del</strong> ricorso <strong>la</strong> mancata indicazione nel<strong>la</strong><br />

notifica <strong>del</strong> nome <strong>del</strong> padre <strong>del</strong> ricorrente, perchè tale indicazione,<br />

che negli atti può riescire necessaria allo scopo di identificare meglio<br />

il ricorrente come elettore, non è prescritta nò nel rego<strong>la</strong>mento di<br />

procedura <strong>del</strong> Consiglio di Stato, nò altrove (decisione 7 maggio 1915,<br />

n. 198, De Natale e. Jannello).<br />

§ 3. — Quanto al<strong>la</strong> notifica, fu chiesto anzitutto quale sia l'ufficiale<br />

competente ad eseguir<strong>la</strong>. Ed anche sull'oggetto venne riconosciuto<br />

doversi applicare le regole comuni. Dubbi altre volte erano<br />

stati proposti sul<strong>la</strong> base <strong>del</strong><strong>la</strong> legge comunale e provinciale, per cui<br />

i rec<strong>la</strong>mi devono essere notificati giudiziariamente (confr. art. 91,<br />

5.° capov. T. 17.), volendosene indurre che al<strong>la</strong> notifica sia da provvedere<br />

dall'ufficiale giudiziario, secondo le norme comuni di competenza.<br />

Ma fu tuttavia riconosciuto che, anche in materia elettorale,<br />

il ricorso può essere notificato dal messo comunale (1). Ora poi fu<br />

elevato il dubbio che, essendo in questa materia <strong>la</strong> V Sezione giudice<br />

di secondo grado, il ricorso, nei comuni dove risiede una Corte<br />

d'Appello, debba essere notificato a mezzo d'un- ufficiale giudiziario<br />

addetto al<strong>la</strong> Corte medesima. L'osservazione evidentemente si basa *<br />

suirart. 175 <strong>del</strong><strong>la</strong> legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre<br />

1865, n. 2626; il quale, determinando le attribuzioni degli uscieri<br />

(cui <strong>la</strong> legge 12 dicembre 1902, n, 528, conferì il nome di ufficiali<br />

giudiziari) dispone, fra l'altro, che quelli <strong>del</strong>le Corti e dei Tribunali,<br />

nei Comuni di loro residenza, facciano esclusivamente gli atti propri<br />

<strong>del</strong> loro ministero per gli affari di competenza <strong>del</strong><strong>la</strong> Corte o <strong>del</strong> Tribunale<br />

cui appartengono. Ma <strong>la</strong> V Sezione (decisione 26 marzo 1915,<br />

n. 135, Grasso e. deh Consiglio provinciale di Catania, in Giust. amm.,<br />

11*15, pag. 203) ha ritenuto non applicabili queste disposizioni nei<br />

(1} Decisione 9 febbraio 1912, n. 21, Bedogna. e. deemìone Giunta provinciale<br />

amministrativa di Roggio Emilia, in Giustizia amminMmiiva, 1912, pag. 17.


- 119 '—<br />

'riguardi <strong>del</strong>le giurisdizioni amministrative ed in ispecie poi <strong>del</strong>le<br />

Sezioni giurisdizionali <strong>del</strong> Consiglio di Stato, per le quali sull'oggetto<br />

provvede esplicitamente l'art. 8 <strong>del</strong> rego<strong>la</strong>mento di procedura 17 agosto<br />

1907, n. G42. « Questo prescrive — ha osservato quel Collegio — che<br />

« <strong>la</strong> notificazione <strong>del</strong> ricorso si esegua a mezzo di ufficiale giudiziario<br />

« o di messo comunale. E, di fronte a siffatta generale ma chiara di-<br />

« sposizione, non è possibile dubitare <strong>del</strong><strong>la</strong> competenza comune in-<br />

« distintamente a tutti gli ufficiali giudiziari e gli uscieri, nei limiti<br />

« <strong>del</strong>l'intero territorio, sul quale si estende <strong>la</strong> giurisdizione <strong>del</strong>i'uf-<br />

« ficio, cui rispettivamente sono addetti ».<br />

Il ricorso dev'essere in genere notificato a tutti i candidati, <strong>la</strong><br />

cui elezione contesta o, comunque, rimette in discussione; ma solo<br />

a quelli che in maniera diretta ed immediata ne possono rimanere<br />

lesi, non anche a quanti eventualmente vi abbiano interesse. Cosi<br />

fu deciso che non è necessario sia notificato alle persone aventi interesse<br />

comune col ricorrente ne a quelle che dall'accoglimento non<br />

potrebbero venire danneggiate e nemmeno a quelle che danni potrebbero<br />

ricevere in conseguenza <strong>del</strong>l'eventuale rinnovarsi <strong>del</strong>l'elezione<br />

(1). Su questioni arfaloghe, di <strong>recente</strong>, <strong>la</strong> V Sezione non ha avuto<br />

occasione di pronunziarsi. Invece è stata riproposta al suo esame <strong>la</strong><br />

vecchia questione re<strong>la</strong>tiva all'obbligo <strong>del</strong><strong>la</strong> notifica ai Consigli comunali<br />

e provinciali. Dubbi diversi si sogliono presentore ai riguardo.<br />

Anzitutto si chiede se, pel Consiglio provinciale, <strong>la</strong> notifica vada<br />

fatta al presidente <strong>del</strong><strong>la</strong> Deputazione od a quello <strong>del</strong> Consiglio; e<br />

ciò perchè, a norma degli art. 250, n. le 255, n. 1 <strong>del</strong> T\ IT., nell'intervallo<br />

<strong>del</strong>le sessioni, è il presidente <strong>del</strong><strong>la</strong> Deputazione provinciale<br />

che rappresenta, unitamente al<strong>la</strong> Provincia, anche il Consiglio. Ma<br />

<strong>la</strong> V Sezione ebbe ripetutamente ad affermare che, facendosi luogo<br />

al<strong>la</strong> notifica a norma <strong>del</strong> capoverso L° <strong>del</strong>l'art. 28 <strong>del</strong> T, U. 17 agosto<br />

1907, n. 638, essa va eseguita al presidente <strong>del</strong> Consiglio in rappresentanza<br />

<strong>del</strong>l'autorità, da cui è emanato il provvedimento impugnato<br />

(2). E sogliono i <strong>ricorsi</strong> vedersi notificati al Sindaco pel Consiglio<br />

comunale, al Presidente <strong>del</strong> Consiglio provinciale per questo ed<br />

al Prefetto per <strong>la</strong> Giunta, prov, amm. Senonchè è stato d'altra parte<br />

riconosciuto che tali notifiche non sono necessarie; perchè, in materia<br />

elettorale, quei collegi esercitano una vera giurisdizione ed il citato<br />

(!) Decisione 15 dicembre 1911, n. /533, Bertone e. Salvai ini, in Giustizia am*<br />

mmi&trathn, 1011, pag. 46vn<br />

(2) Decisione 1.° febbraio 1908, n. 30, Lo Schiavo e. <strong>del</strong>, <strong>del</strong> Consiglio provinciale<br />

di Napoli e Russo, in Qiwrt. ammin., 1908, pag, 42: decisione 23 marzo 1010, n, 132,<br />

Viceconte e. Girardi, in Giuri. nmmin.f 1910, pag. 540.


— 120 —<br />

disposto <strong>del</strong>l'art. 28 non si applica nei riguardi dei provvedimenti<br />

giurisdizionali (1). Ma si è ancora chiesto se, ad ogni modo, <strong>la</strong> notifica<br />

non si debba ai Comuni ed alle Provincie in quanto, come enti,<br />

sono interessati nei giudizi re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> elezione dei loro rappresentanti.<br />

Ed anche su# ciò <strong>la</strong> risposta è stata negativa. Con <strong>la</strong> decisione<br />

26 marzo 1915 (Grasso e. <strong>del</strong>. Consiglio provinciale di Catania, in<br />

Giusi, amm.y 1915, pag. 203), <strong>la</strong> V Sezione ha affermato i due principi<br />

seguenti: 1.° ai giudizi <strong>elettorali</strong> non hanno d'ordinario veste per partecipare<br />

i Comuni e le Provincie, cui si riferiscono, perchè in quelli<br />

non è in gioco un interesse di essi come enti, non importando i giudizi<br />

medesimi controversia sul<strong>la</strong> loro rappresentanza in genere, ma solo<br />

sull'attribuzione di tale rappresentanza ad alcune persone determinate.<br />

Ed ì Comuni e le Provincie non hanno interesse ad essere rappresentati<br />

proprio dalle persone proc<strong>la</strong>mate elette dalle adunanze dei presidenti<br />

o, rispettivamente, dai Consigli comunali o provinciali, ma<br />

in genere da quelle che le autorità competenti abbiano riconosciuto<br />

essere state legittimamente prescelte dal corpo elettorale; 2.° nemmeno<br />

hanno veste per partecipare ai giudizi <strong>elettorali</strong> i collegi, le cui<br />

pronunzie sono state impugnate, dappoiché èssi hanno esercitato una<br />

forma di giurisdizione e, al pari degli altri corpi giudicanti, non possono<br />

essere ammessi a difendere i loro <strong>del</strong>iberati davanti al magistrato,<br />

che ne giudica in grado di appello.<br />

Tutto ciò è da ritenere nei casi più owii, vale a dire quando il<br />

ricorso rifletta direttamente proprio le operazioni <strong>elettorali</strong>. Vi hanno<br />

però casi, nei quali giuridicamente interessati a resistere al ricorso od<br />

a parteciparvi sono proprio i Comuni. Così nell'ipotesi di cui al capoverso<br />

<strong>del</strong>l'art. 56 <strong>del</strong> T. IL Infatti il ricorso contro una decisione <strong>del</strong><strong>la</strong><br />

Giunta prov* ammM che abbia in un mandamento rinviato o si sia<br />

rifiutato di rinviare le elezioni comunali oltre Fepoca stabilite dal<strong>la</strong><br />

legge, dev'essere notìficato a tutti i Comuni che compongono il mandamento<br />

(decisione 12 giugno 1912, n. 330, Comune di Caravino e.<br />

Giunta prov. amm. di Torino, in GinsL amm^ 1914, pag. 398); perchè<br />

in tale giudizio i veri interessati sono i Comuni componenti il mandamento<br />

stesso, siccome in maniera esplicita riconosce <strong>la</strong> legge disponendo<br />

che <strong>la</strong> Giunta provinciale, prima di emettere il provvedimento,<br />

senta i Consigli comunali <strong>del</strong><strong>la</strong> circoscrizione elettorale. Inoltre si<br />

può dubitare se, nei giudizi riguan<strong>la</strong>nti l'avocazione <strong>del</strong><strong>la</strong> pronunzia<br />

sulle elezioni al<strong>la</strong> Giunta prov. amm. a nonna <strong>del</strong>l'art* 322 <strong>del</strong> T. IL,<br />

(l) Decisione 7 luglio 1911» n. 339, Bonvecchi e. Eustnchi, in GiuM* animiti.*<br />

1911. pag, 301. Ctmfr. anche: FAGKOIJÌRI, op. ciLf pag. 454*


— 121 —<br />

debbano, come parti, essere citati a seconda dei casi il Consiglio comunale<br />

e provinciale. La <strong>giurisprudenza</strong> non ha avuto occasione di<br />

pronunziarsi esplicitamente sull'oggetto. Per respingere un tal dubbio<br />

giova osservare che, come innanzi fu ricordato, sulle elezioni quei<br />

Consigli esercitano una funzione giurisdizionale e che <strong>la</strong> loro qualità<br />

di collegi giudicanti evidentemente rimane inalterata se ad altro collegio<br />

tale funzione sia stata avocata, magari anche illegalmente. Si<br />

potrebbe per altro in contrario osservare che l'esercizio <strong>del</strong><strong>la</strong> giurisdizione<br />

elettorale è stato demandato ai Consigli comunali e provinciali,<br />

cui riguarda, in omaggio <strong>del</strong><strong>la</strong> riconosciuta autonomia di quei<br />

corpi. Principio non diverso ha ispirato <strong>la</strong> norma, per cui Je Camere legis<strong>la</strong>tive<br />

giudicano <strong>del</strong><strong>la</strong> legittimità <strong>del</strong><strong>la</strong> nomina dei loro membri.<br />

E perciò ogni provvedimento, che tocca in se questa prerogativa, va<br />

riguardato non solo in quanto si riferisce alle funzioni giurisdizionali<br />

di un collegio giudicante, ma anche in quanto menoma l'autonomia<br />

dal<strong>la</strong> legge assicurata ad un ente di diritto pubblico. Sotto tale aspetto,<br />

non sembra agevole disconoscere ai Comuni <strong>la</strong> veste giuridica per partecipare<br />

ai giudizi di cui trattasi.<br />

La notifica va poi eseguita secondo le norme consuete stabilite<br />

dal rego<strong>la</strong>mento di procedura (17 agosto 1907, n. 642, art. 3-14).<br />

E perciò è stato ritenuto che, quando non possa aver luogo con <strong>la</strong><br />

consegna <strong>del</strong>l'atto nelle mani <strong>del</strong>l'interessato, deve essere eseguita al<strong>la</strong><br />

residenza o al domicilio (decisione 23 luglio 1915, n. 312, Vezzosi<br />

e. Fa noli).<br />

Xon ha avuto di <strong>recente</strong> <strong>la</strong> Sezione V occasione di pronunziarsi<br />

sulle conseguenze <strong>del</strong> difetto <strong>del</strong><strong>la</strong> notifica o <strong>del</strong>l'illegalità di essa (1).<br />

D'ordinario, ne deriva <strong>la</strong> irricevìbilità <strong>del</strong> ricorso, il quale non può<br />

quindi essere preso in esame. Talvolta però fu ammessa <strong>la</strong> integrazione<br />

<strong>del</strong><strong>la</strong> notifica da dispòrsi con decisione interlocutoria dal<strong>la</strong> Sezione<br />

giusta <strong>la</strong> prima parte <strong>del</strong>l'art, lo <strong>del</strong> citato rego<strong>la</strong>mento di<br />

procedura. Ma, poiché in tal modo si provveda, è necessario che vi<br />

sieno ragioni, le quali giustifichino l'omissione <strong>del</strong> ricorrente. Così fu<br />

ritenuto che il ricorso contro <strong>la</strong> <strong>del</strong>iberazione <strong>del</strong> Consiglio provinciale,<br />

con cui sia stata annul<strong>la</strong>ta <strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mazione d'un consigliere,<br />

notificato soltanto agli elettori che furono parte <strong>del</strong> giudizio di primo<br />

grado, può essere integrato mediante <strong>la</strong> notificazione al candidato,<br />

che viene a prendere una posizione prevalente in seguito al<strong>la</strong> detta<br />

(l) La questione è «tata invece esaminata nei riguardi <strong>del</strong> procedimento .svoltosi<br />

d'innanzi <strong>la</strong> G. P- A., <strong>la</strong> cui decisione formava oggetto di ricorso al<strong>la</strong> V Sezione.<br />

Ne daremo cenno al § 12 6.


— 122 -<br />

pronuncia e che posteriormente, per le rinnovate elezioni, è proc<strong>la</strong>mato<br />

consigliere <strong>del</strong> mandamento (1).<br />

Gl'interessati ad opporsi all'accoglimento <strong>del</strong> ricorso si possono<br />

costituire parti resistenti nei modi consueti» e possono quindi svolgere<br />

•le deduzioni che credano. Ma non possono, per ciò solo, proporre al<strong>la</strong><br />

lor volta istanze. A tal fine, occorre abbiano prodotto ricorso incidentale.<br />

Ed infatti <strong>la</strong> V Sezione ha ritenuto (dee. 12 febbraio 1915, n. 31,<br />

Monti e. Angrisani, in Giusi, amm., 1915, pag. ,88) che <strong>la</strong> parte resistente<br />

in un giudizio elettorale, <strong>la</strong> quale non abbia prodotto ricorso<br />

incidentale, non ha facoltà di domandare <strong>la</strong> revisione <strong>del</strong>le schede e<br />

<strong>la</strong> detrazione di voti ad un candidato. (Cfr. anche decisione 28 maggio<br />

1915 n. 233, Bonino e. <strong>del</strong>. Cóns. prov. di Cuneo, in GinsL amm.7<br />

1915, pag. 405). In tema di <strong>ricorsi</strong> incidentali, ha poi anche ritenuto<br />

che sieno da dichiarare irricevibili quando sia stata fatta rego<strong>la</strong>re<br />

rinunzia al ricorso principale, cui facevano adesione (decisione<br />

28 dicembre 1915, n. 480, Abate e Mazza e. dee. G. P. A., Cosenza).<br />

§ 4. — Notìficato il ricorso, non ne può avvenire senz'altro<br />

<strong>la</strong> discussione d'innanzi al<strong>la</strong> Sezione adita; occorrono a tale uopo il<br />

deposito, <strong>la</strong> domanda di fissazione <strong>del</strong>l'udienza ed il decreto presidenziale<br />

che, nel fissare l'udienza, assegna il re<strong>la</strong>tore.-Ma, sebbene <strong>la</strong> materia<br />

elettorale venga ritenuta in genere urgente, tuttavia siffatte<br />

formalità non possono essere esaurite prima che sieno scorsi i consueti<br />

termini prescritti dagli art. 29 e 30 <strong>del</strong> T. IL 17 agosto 1907, n. 638,<br />

a meno che il presidente non li abbia abbreviati* Pendenti questi<br />

termini, possono però richiedersi ed ottenersi provvedimenti speciali.<br />

Di essi, uno attiene in certo modo all'istruttoria <strong>del</strong><strong>la</strong> causa ed è<br />

governato, in materia elettorale, da una norma propria.<br />

a) Dì rego<strong>la</strong>, gli atti istruttori sono disposti dal Collegio con decisioni<br />

interlocutorie ed eseguiti da imo dei suoi componenti, a meno<br />

che, dovendo avere luogo fuori <strong>del</strong><strong>la</strong> Capitale, non sia stato a questo<br />

fine <strong>del</strong>egato un consigliere di prefettura od un magistrato. Se però<br />

le parti sono di accordo circa l'assunzione d'uri mezzo istruttorio, può.<br />

ove lo creda, disporlo il presidente* Ora, nelle vertenze <strong>elettorali</strong>,<br />

vige sull'oggetto una disposizione speciale: indipendentemente dall'accordo<br />

<strong>del</strong>le parti, il presidente può richiedere le prefetture di trasmettere<br />

i documenti, che occorrano al giudizio (art. 28 capov. re­<br />

ti) Decisione 22 aprile 1011, n. 185, Muccinrrlli e. Savelli, in Giusi* ammin^<br />

IMI, png. 3IK».<br />

f


— 123 —<br />

go<strong>la</strong>mento 17 agosto 1907, n. 642). D'ordinario, l'esercizio di tale<br />

facoltà da parte <strong>del</strong> presidente viene eccitato con un'istanza-<strong>del</strong> ricorrente<br />

o <strong>del</strong> contro ricorrente; ma nul<strong>la</strong> vieta che abbia luogo di ufficio.<br />

Essa è stata ritenuta limitata agli atti esistenti presso gli uffici locali<br />

e non estensibile anche a quelli da costituire, sia pure sul<strong>la</strong> base "dei<br />

documenti <strong>elettorali</strong> già esistenti. Cosi non si giudicò il presidente<br />

autorizzato a richiedere certificati, da ri<strong>la</strong>sciarsi da autorità locali per<br />

attestare quanto resultava da atti presso di loro custoditi. La norma<br />

si applica quindi agli elenchi, alle schede, alle proteste, ai fogli di scrutinio<br />

ed ai verbali; ed eccezionalmente potrà estendersi ad altri documenti,<br />

in quanto già facciano parte degli atti <strong>elettorali</strong>/Comunque,<br />

è fuori di dubbio che questa facoltà <strong>del</strong> presidente può essere esercitata<br />

dietro il semplice deposito <strong>del</strong> ricorso, senza attendere lo scorrere di<br />

termini o l'esaurimento di altri incumbenti. Ma potrà essere esercitata<br />

anche dopo che <strong>la</strong> Sezione sia stata investita dal ricorso? Qui occorre<br />

fare una distinzione. Re<strong>la</strong>tivamente al ricorso, <strong>la</strong> Sezione può essere<br />

chiamata da prima a decidere sul<strong>la</strong> proposta domanda di sospensione.<br />

Come vedremo, tale decisione si limita all'esame <strong>del</strong>le deduzioni<br />

in base a cui è stato chiesto che l'esecuzione <strong>del</strong> provvedimento impugnato<br />

venga sospesa; e non solo prescinde dal merito, ma d'ordinario<br />

non pronunzia nemmeno sulle questioni pregiudiziali. Perciò,<br />

a rigore, con <strong>la</strong> domanda di sospensione, <strong>la</strong> Sezione non è stata ancora<br />

investita <strong>del</strong><strong>la</strong> cognizione <strong>del</strong> ricoreo. Nul<strong>la</strong> adunque osta a che,<br />

dopo <strong>la</strong> decisione sul<strong>la</strong> sospensione, il presidente dia i provvedimenti,<br />

di cui al capoverso <strong>del</strong>l'art. 28 <strong>del</strong> rego<strong>la</strong>mento di procedura. Tuttavia<br />

talvolta ha preferito <strong>la</strong> Sezione di disporre essa il richiamo degli atti<br />

con <strong>la</strong> decisione medesima, con <strong>la</strong> quale si pronunziava sul<strong>la</strong> domanda<br />

di sospensione (decisione 24 settembre 1915, n. 443 Abate c« Mazza;<br />

decisione 8 ottobre 1915, Pisaniello e. Cocozza decisione 16 dicembre<br />

{ 1915, De Àngelis e. di Febbraro, elezioni di Arzano). Ma, investita<br />

<strong>del</strong><strong>la</strong> cognizione piena <strong>del</strong> ricorso <strong>la</strong> Sezione, logicamente, non sembra<br />

più ammissibile che il presidente si giovi <strong>del</strong><strong>la</strong> facoltà in esame-<br />

La Sezione finora non ha avuto occasione di esaminare quale sia<br />

<strong>la</strong> natura <strong>del</strong> provvedimento, che il citato capoverso <strong>del</strong>l'art. 28 <strong>del</strong><br />

rego<strong>la</strong>mento di procedura demanda al presidente. Ed una tale indagine<br />

non ha uno scopo puramente teorico. Che quel provvedimento,<br />

pur essendo connesso all'esercizio <strong>del</strong><strong>la</strong> giurisdizione, non «abbia carattere<br />

giurisdizionale, non sembra contestabile. L'esercizio di ogni giurisdizione<br />

presuppone di necessita tutta una serie più o meno numerosa<br />

di provvedimenti ; i quali appartengono all'animi'nislrazione <strong>del</strong><strong>la</strong><br />

giustizia solo nel senso, per dir così, etimologico <strong>del</strong><strong>la</strong> paro<strong>la</strong>, ma sono


— 124 —<br />

intimamente amministrativi e non hanno natura e quindi nemmeno<br />

efficacia giurisdizionale. Possiamo noverare fra essi; <strong>la</strong> formazione<br />

<strong>del</strong> ruolo di udienza con <strong>la</strong> determinazione <strong>del</strong>l'ordine di chiamata<br />

<strong>del</strong>le cause, <strong>la</strong> fissazione per i singoli <strong>ricorsi</strong> <strong>del</strong>l'udienza e l'assegnazione<br />

<strong>del</strong> re<strong>la</strong>tore, <strong>la</strong> preordinazione <strong>del</strong>l'ordine <strong>del</strong><strong>la</strong> discussione,<br />

quel<strong>la</strong> <strong>del</strong>l'udienza in cui ha luogo <strong>la</strong> pubblicazione <strong>del</strong>le decisioni, ecc.<br />

Ed è proprio tra siffatti provvedimenti che va noverato quello in esame.<br />

Nessuna conseguenza esso produce in ordine al<strong>la</strong> decisione <strong>del</strong> ricorso,<br />

essendo ispirato unicamente dal fine di favorire l'economia <strong>del</strong> giudizio.<br />

H Collegio potrà di poi giudicare magari irricevibile o inammissibile<br />

il ricorso o potrà anche nel merito respingerlo senza nemmeno<br />

esaminare i documenti, che, in virtù <strong>del</strong> provvedimento presidenziale,<br />

sono stati messi a sua disposizione. Ora in che modo quel<br />

provvedimento facilita l'economia <strong>del</strong> giudìzio? Esso rende senz'altro<br />

acquisiti agli atti <strong>del</strong><strong>la</strong> causa i documenti richiesti e rende possibile<br />

al Collegio tenerne conto, mentre che< altrimenti sarebbe necessario<br />

che emettesse all'uopo una pronunzia interlocutoria. Ma non sembra<br />

che, a rigore, se ne possa dedurre anche un'ulteriore utilità, quel<strong>la</strong><br />

cioè di far luogo sui documenti trasmessi dal<strong>la</strong> prefettura, prima<br />

che <strong>la</strong> causa sia portata in udienza, ad un vero e formale atto istruttorio<br />

ad opera <strong>del</strong> re<strong>la</strong>tore, con l'assistenza <strong>del</strong> segretario .che ne redige<br />

verbale ed al<strong>la</strong> presenza <strong>del</strong>le parti. Infatti non è possibile compiere<br />

un atto istruttorio giudiziale non autorizzato e <strong>del</strong>egato dal collegio<br />

giudicante e prima che questo sia stato legalmente messo a conoscenza<br />

<strong>del</strong><strong>la</strong> eansa mercè <strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione da farsi nel<strong>la</strong> pubblica udienza<br />

dal re<strong>la</strong>tore. Notisi però al riguardo che non può considerarsi<br />

come un vero atto istnittorio quel<strong>la</strong> constatazione dei documenti<br />

<strong>elettorali</strong> non necessaria e non prevista specificamente dal<strong>la</strong> legge;<br />

che, quantunque non autorizzata da pronunzia preparatoria <strong>del</strong><strong>la</strong><br />

Sezione, a facilitarne il compito, suole compiersi con le forme e<br />

garenzie degli atti istruttori. Infatti, in qualche caso, ad incumbenti<br />

di tal genere si è proceduto dal re<strong>la</strong>tore prima <strong>del</strong><strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione in<br />

udienza, tenuto conto però <strong>del</strong>l'accordo che sull'oggetto esisteva fra<br />

le parti.<br />

§ 5. — b) Altro provvedimento che, in pendenza <strong>del</strong> decorrere<br />

dei termini di cui agli art. 29 e 30 <strong>del</strong><strong>la</strong> legge sul Consiglio di Stato,<br />

può e <strong>la</strong>rgamente suole essere richiesto, è quello <strong>del</strong><strong>la</strong> sospensione. E<br />

quando Tatto investito disponeva rinnovarsi <strong>la</strong> votazione, <strong>la</strong> Sezione<br />

V ebbe d'ordinario a conceder<strong>la</strong>. Mai però credette di fare sul riguardo<br />

affermazioni di massima, ed invece si riferi sempre alle circostanze


— 125 —<br />

<strong>del</strong><strong>la</strong> specie; in re<strong>la</strong>zione alle quali considerò che non era conveniente<br />

<strong>la</strong>sciare che, col ripetersi <strong>del</strong><strong>la</strong> votazione, si riaccendessero le agitazioni<br />

per <strong>la</strong> lotta elettorale. È noto che l'art. 31 <strong>del</strong><strong>la</strong> legge sul Consiglio<br />

di Stato stabilisce, come rego<strong>la</strong>, che i <strong>ricorsi</strong> in via contenziosa non abbiano<br />

effetto sospensivo, soggiungendo che <strong>la</strong> esecuzione possa essere<br />

sospesa « per gravi ragioni ». Piii spesso, gravi ragioni si è soliti ravvisare<br />

nel<strong>la</strong> irreparabilità <strong>del</strong> danno, che può derivare dall'esecuzione<br />

<strong>del</strong> provvedimento impugnato, danno che l'eventuale annul<strong>la</strong>mento<br />

di questo non gioverebbe a riparare. Ora, in genere, riesce evidente<br />

come il rinnovarsi d'un'elezione possa rappresentare appunto in tal<br />

senso un danno irreparabile. In omaggio al medesimo principio <strong>la</strong><br />

sospensione fu concessa anche quando constava che <strong>la</strong> decisione impugnata<br />

aveva radicalmente trasformato <strong>la</strong> composizione <strong>del</strong> Consiglio<br />

comunale quale resultava dal<strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mazione fatta dal seggio,<br />

eliminando quelli da cui in base ad essa erasi costituita <strong>la</strong> maggioranza<br />

e sostituendo loro quelli rimasti in minoranza. Venne infatti<br />

riconosciuto opportuno evitare che così gravi conseguenze avessero<br />

luogo mentre pendeva il giudizio sul<strong>la</strong> decisione, che avrebbe<br />

dovuto produrle (dee. 16 dicembre 1915, De Angelis e. Di Febbraro).<br />

Però, d'altra parte, è anche da tenere presente che, nel sistema <strong>del</strong><strong>la</strong><br />

legge, in nessun caso il ricorrente ha diritto a conseguire <strong>la</strong> sospensione<br />

e che, altrimenti intesa, queste, appresterebbe un mezzo di sicura<br />

efficacia, di cui si potrebbe fraudolentemente fare uso a solo<br />

fine di<strong>la</strong>torio.<br />

A prescindere dal merito, in ordine alle domande di sospensione<br />

nei giudizi <strong>elettorali</strong>, si presentano poi le questioni consuete in tema di<br />

sospensione; le quali attengono ai limiti <strong>del</strong>le indagini che, è dato compiere<br />

al Consiglio di Stato. In sede di sospensione, non dev'essere esaminato<br />

il merito <strong>del</strong> ricorso. Ma devono anche essere preterite le ecce<br />

zioni pregiudiziali? Al riguardo, indirizzo non <strong>del</strong> tutto uniforme seguono<br />

le due sezioni giurisdizionali <strong>del</strong> Consiglio di Stato, in ispecie per<br />

quanto si riferisce al<strong>la</strong> dedotta o deducibile eccezione d'incompetenza;<br />

dappoiché mentre <strong>la</strong> Quarta non esclude di potei <strong>la</strong> decidere in occasione<br />

<strong>del</strong><strong>la</strong> domanda di sospensione, <strong>la</strong> Quinta afferma che anche siffatto esame<br />

va riservato. La <strong>giurisprudenza</strong> <strong>del</strong><strong>la</strong> IV e giustificata dal<strong>la</strong> considerazione,<br />

<strong>la</strong> quale può apparire elementare, che in tanto essa può decidere<br />

sul<strong>la</strong> domandata sospensione in quanto è competente a conoscere <strong>del</strong> ricorso.<br />

Non occorre mettere in rilievo che tale argomentazione importerebbe<br />

<strong>la</strong> necessita, che, in genere, tutte le questioni pregiudiziali da cui<br />

deriva l'ammissibilità o <strong>la</strong> riccvibilità <strong>del</strong> ricorso sieno decise in sede<br />

di sospensione. Ma, in contrario, si può osservare che, con <strong>la</strong> domanda


— 126 —<br />

di sospensione, <strong>la</strong> Sezione non è ancora investita <strong>del</strong><strong>la</strong> cognizione <strong>del</strong><br />

ricorso. Infatti <strong>la</strong> domanda di sospensione, benché d'ordinario proposta<br />

nel ricorso, non è a questo necessariamente legata. Essa va<br />

soggetta a termini diversi e più brevi; e deve essere decisa nel<strong>la</strong><br />

prima udienza dopo lo scadere dei medesimi (art. 36 rego<strong>la</strong>mento di<br />

procedura). Orbene, se, in occasione <strong>del</strong><strong>la</strong> domanda di sospensione,<br />

il collegio si pronunziasse sulle questioni pregiudiziali, che sovente<br />

sono quelle di maggiore entità e cui è legata l'esistenza giuridica <strong>del</strong><br />

ricorso, violerebbe quelle esigenze, alle quali il legis<strong>la</strong>tore ebbe riguardo<br />

nell'istituire i termini disposti dai citati art. 28 e 29 <strong>del</strong><strong>la</strong><br />

legge sul Consiglio di Stato. La parte interessata, come accade sovente,<br />

può non presentarsi al<strong>la</strong> discussione <strong>del</strong><strong>la</strong> domanda di sospensione o,<br />

ad ogni modo, allorché questa ha luogo, non essere in grado ancora<br />

di proporre le deduzioni <strong>del</strong> caso sulle questioni pregiudiziali. E<br />

quindi, in quel tempo, può non essersi costituito un vero contraddittorio<br />

sull'oggetto, senza che, a termini di legge, ne vada dato carico<br />

agl'interessati. Non ha quindi facoltà il collegio di decidere al riguardo.<br />

Certo in tal modo vien reso possibile ottenere <strong>la</strong> sospensione di un<br />

provvedimento non impugnabile affatto o impugnabile solo d'innanzi<br />

l'autorità giudiziaria; <strong>la</strong> quale non ha mai, uè può avere pel sistema<br />

consacrato nel<strong>la</strong> legge fondamentale sull'abolizione <strong>del</strong> contenzioso, facoltà<br />

di sospendere l'esecuzione di un atto amministrativo. Ma, ad evitare<br />

i pili gravi inconvenienti <strong>del</strong> principio ora posto e sopratutto poi<br />

<strong>la</strong> frode al<strong>la</strong> legge, basta che <strong>la</strong> Sezione, quando evidente si manifesti<br />

<strong>la</strong> sua incompetenza, perchè, ad esempio, indiscutibile sia il difetto<br />

di giurisdizione <strong>del</strong>l'autorità amministrativa, si dichiari non competente<br />

a decidere sul<strong>la</strong> domandata sospensione, <strong>la</strong>sciando però salva<br />

ogni altra pronunzia sul ricorso, anche per quanto attiene alle eccezioni<br />

pregiudiziali. Con ciò non viene favorita l'economia dei giudizi,<br />

perchè non si ostaco<strong>la</strong> il protrarsi d'una lite inammissibile ; ma l'economia<br />

dei giudizi non può importare che un collegio decida una questione<br />

prima che ne sia stato ritualmente, e quindi anche con le necessarie<br />

garenzie* investito.<br />

§ 6. — e) Altra domanda, che deve essere proposta in limine<br />

Utis è quel<strong>la</strong> <strong>del</strong><strong>la</strong> riunione dei <strong>ricorsi</strong> perchè sia su di essi provveduto<br />

con decisione unica, quando abbiano oggetto sostanzialmente identico<br />

o così connesso, che non può <strong>la</strong> pronunzia ad uno re<strong>la</strong>tiva non<br />

avere influenza nei riguardi <strong>del</strong>l'altro. Il decidere sul<strong>la</strong> riunione tocca<br />

in definitiva al Collegio; ma è naturale che il provvedimento di questo<br />

debba essere preparato con provvedimenti presidenziali e cioè con


— 127 —<br />

fissazione <strong>del</strong><strong>la</strong> medesima udienza e con l'assegnazione <strong>del</strong>lo stesso<br />

atore. E non fa-d'uopo aggiungere che questi provvedimenti posio<br />

essere presi anche di ufficio. Tutto ciò è <strong>del</strong> resto espressamte<br />

sancito <strong>del</strong>l'art, 52 <strong>del</strong> rego<strong>la</strong>mento di procedura.<br />

§ 7. — Vediamo ora quali istanze si possano proporre al<strong>la</strong> V Se-<br />

•ne, così precisando i limiti <strong>del</strong><strong>la</strong> competenza di questa.<br />

A) Al riguardo, è anzitutto da avere presente.una distinzione<br />

idamentale, che caratterizza proprio il sistema <strong>del</strong><strong>la</strong>^ legge. La prolura<br />

elettorale consta di due fasi tra loro nettamente distinte: <strong>la</strong><br />

ima riguarda <strong>la</strong> formazione <strong>del</strong>le liste, <strong>la</strong> seconda le operazioni<br />

ttorali. Quel<strong>la</strong> si svolge successivamente d'innanzi alle due commisti<br />

<strong>elettorali</strong> (comunale e provinciale) e può avere ulteriore seguito,<br />

alora <strong>ricorsi</strong> sieno proposti, d'innanzi al<strong>la</strong> corte d'appello ed al<strong>la</strong><br />

rte di cassazione. Questa si svolge da prima d'innanzi ai seggi ed<br />

e adunanze dei loro presidenti e di poi, a seconda dei casi, dinnanzi<br />

Consiglio provinciale ed in fine, per quanto attiene all'eleggibilità,<br />

a Corte di Appello e, nei riguardi <strong>del</strong>le operazioni <strong>elettorali</strong>, al<strong>la</strong><br />

Sezione <strong>del</strong> Consiglio di Stato. La prima fase decide <strong>del</strong><strong>la</strong> formazione<br />

He liste non solo generali e complessive, ma anche di quel<strong>la</strong> degli<br />

nchi speciali (sospesi dal voto, emigrati) e <strong>del</strong>le liste sezionali<br />

quindi anche <strong>del</strong><strong>la</strong> divisione in sezioni e <strong>del</strong><strong>la</strong> conseguente assegnarne<br />

<strong>del</strong>le sedi. Quando si fa luogo alle elezioni, tutto ciò costituisce<br />

presupposto necessario e non più discutibile. Le elezioni non posso<br />

non compiersi sul<strong>la</strong> base di quanto è stato determinato nel<strong>la</strong> detta<br />

baia fase <strong>del</strong>ia procedura elettorale* E pertanto il ricorso al<strong>la</strong> V Seme,<br />

dovendo riguardare solo le operazioni <strong>elettorali</strong>, non può instire<br />

i <strong>del</strong>iberati re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> formazione <strong>del</strong>le liste. Da ciò derivano<br />

tiseguenze, che non mancano di gravità. Nelle liste, possono essere<br />

rti iscritti dei minorenni o dei morti, militari ed emigrati possono<br />

n essere stati compresi negli elenchi speciali. Tuttavia devono essere<br />

imessi a votare, senza che poi sia proponibile per tale oggetto doanza<br />

alcuna al<strong>la</strong> V Sezione. Una diversa interpretazione sarebbe in<br />

fttr&sto evidente col sistema <strong>del</strong><strong>la</strong> legge e con le esigenze irrefutabili,<br />

i questa si ispira (l)(confr. decisione 10 dicembre 1913, n. 673, Mar­<br />

ti) Fu, in contrario, osservato» che. ridermene nelle liste è condizione neees*<br />

ia ma non sufficiente all'Acquisto <strong>del</strong>ta capacità elettorale» perchè <strong>la</strong> legge proc<strong>la</strong>ma<br />

Etori quelli, che Abbiano i requisiti da essa richiesti e che inoltre sieno iscritti nelle<br />

e, ma non semplicemente quelli che sieno iscritti nelle liste, indipendentemente<br />

concorso <strong>del</strong>le condizioni volute- Ma è questo un argomentare che prova troppo.<br />

*> priva di ojjni efficace sraranzia l'esaurimento <strong>del</strong><strong>la</strong> procedura di formazione <strong>del</strong>le<br />

e. Ora <strong>la</strong> legge ha sottoposto <strong>la</strong> procedura di formazione <strong>del</strong>le liste ad un sistema


— 128 —<br />

chese, Novelli e. <strong>del</strong>. Giunta provinciale amministrativa di Alessandria,<br />

in Giusi, amm.y 1913, pag. 617; 26 marzo 1915, n. 135, Grasso ed altri<br />

e. <strong>del</strong>. Consiglio provinciale Catania, in Giusi, amm., 1915, pag. 202;<br />

14 maggio 1915, n. 220, De Angelis e. Balsamo, in Gitisi. amm*> p. 251).<br />

È tuttavia da fare al riguardo qualche riserva. Può accadere che l'indebita<br />

iscrizione nelle liste sia l'esponente d'un preordinato sistema<br />

di frodi, il quale abbia trovato poi ulteriore svolgimento ed epilogo<br />

nelle operazioni <strong>elettorali</strong>. In tal caso, ad illustrare l'accusa di broglio,<br />

essa ben può essere dedotta al<strong>la</strong> V Sezione. E ciò, in più riscontri,<br />

ha riconosciuto quel Collegio, pur escludendo, per speciali circostanze<br />

di fatto, che nelle specie sottoposte al suo esame fossero da ravvisare<br />

indizi di frode nell'irrego<strong>la</strong>re formazione <strong>del</strong>le liste (confr. decisione<br />

26 marzo 1915, n. 135 ora citata e 12 febbraio 1915, n. 31, Monti<br />

e. Angrisani, in Gitisi, amm., 1915, pag. 81). -<br />

Anche più severa è stata <strong>la</strong> Sezione per quanto attiene all'assegnazione<br />

<strong>del</strong>le sedi. Pure questa è mansione che compete alle commis- *<br />

sioni <strong>elettorali</strong>, che fa parte <strong>del</strong><strong>la</strong> procedura di formazione <strong>del</strong>le liste<br />

e che quindi si sottrae al controllo <strong>del</strong><strong>la</strong> V Sezione. Accade sovente<br />

che, indette le elezioni e notificate ai pubblico le sedi <strong>del</strong>le singole<br />

Sezioni, si presenti <strong>la</strong> necessità di mutarne alcuna o perchè divenuta<br />

indisponibile o perchè rive<strong>la</strong>tasi inadatta. Provvede all'uopo <strong>la</strong> Commissione<br />

provinciale su proposta di quel<strong>la</strong> comunale, a mente <strong>del</strong>l'articolo<br />

54 <strong>del</strong> T. U. Su tale variazione, gli elettori non hanno avuto<br />

possibilità di produrre gravame prima <strong>del</strong>le elezioni. Essa deve essere<br />

stata proposta nei cinque giorni dal<strong>la</strong> date <strong>del</strong><strong>la</strong> pubblicazione<br />

<strong>del</strong> manifesto di convocazione degli elettori e resa a questi nota con<br />

manifesto da affiggerei nelle ore antimeridiane <strong>del</strong> giorno precedente<br />

<strong>la</strong> votazione. Talvolta se n'è formato oggetto di doglianza al<strong>la</strong><br />

V Sezione. Ma quel Collegio, accertata l'osservanza <strong>del</strong>le norme ora<br />

ricordate, ha ritenuto non ammissibile siffatte censura (decisione<br />

25 maggio 1915, n. 251> Fiorilli e. Franchi, in GiuM. amm.j 1915,<br />

pag. 387). Ed in genere ha sempre giudicato inammissibile qualunque<br />

rec<strong>la</strong>mo, che attenga al<strong>la</strong> formazione <strong>del</strong>le sezioni ed al<strong>la</strong> determina-<br />

di controlli e gravami, esauriti i quali su tele oggetto si forma come un giudicato, onde<br />

deriva che legittimamente sieno ammessi a votare quanti sì trovino iscritti. * L'elezione<br />

— dispone infatti l'art, 58 <strong>del</strong> T. XL cui fa poi riscontro Fari. 70 ~~* si fa unicamente<br />

dogli elettori iscritti nel<strong>la</strong> Usta permanente*-<br />

In teli sensi, fu sempre costante <strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong>; <strong>la</strong> quale escluse che, in sede<br />

di operazioni <strong>elettorali</strong>, potesse il seggio correggere gli errori contenuti nelle liste o<br />

rifiutarsi dal far votare elettori, che resultassero appartenenti a corpi militarizzati<br />

o che fossero stati dichiarati falliti. Confr. decisione 15 dicembre 1911, n. o23, Ber*<br />

tone e. Salvatine, in Giu«*f. ammiri., 1911» pag. 466; T> luglio 1912, n. 33if Ruotolo e*<br />

Nunziante, in Giusi, ammiri.* 1912, pag. 211 e 212.


— 129 — " ,<br />

zione dei luoghi di riunione. Veramente al riguardo le legge prescrive<br />

una procedura speciale. In prima sede, provvedono le commissioni<br />

comunali ed in secondo grado, quelle provinciali (art. 53 T. U.)*<br />

Non vi ha ricorso al<strong>la</strong> Corte di Appello ; e ciò appare giusto, trattandosi<br />

di materia che non rientra nel<strong>la</strong> capacità elettorale (elettorato od eleggibilità)<br />

ed anche perchè sovente il ricorso riescirebbe, per difetto<br />

di tempo, materialmente impossibile. È <strong>del</strong> pari giustificato che,<br />

d'ordinario, non si ammetta il ricorso al<strong>la</strong> V, dappoiché d'ordinario<br />

non si tratta di provvedimento noverabile tra le operazioni <strong>elettorali</strong>.<br />

Ma non sempre è così. Talvolta <strong>la</strong> Commissione elettorale nel<strong>la</strong> sua<br />

<strong>del</strong>iberazione si è limitata a designare <strong>la</strong> località ed il fabbricato in<br />

cui dovrà avvenire <strong>la</strong> riunione, pur quando in unico fabbricato sieno<br />

riunite più sezioni. E spesso, sul<strong>la</strong> base di tale <strong>del</strong>iberazione non<br />

è possibile accertare se i locali a tale uopo destinati rispondano<br />

alle esigenze <strong>del</strong>l'art. 54 <strong>del</strong> T. U., dovendosi in essi praticare a suo<br />

tempo gli adattamenti <strong>del</strong> caso. Anzi, magari solo per difetto di<br />

questi, potrebbero non riescire quei locali rispondenti alle prescrizioni<br />

di legge. In simili ipotesi, non pare si possa contestare l'ammissibilità<br />

di doglianze al<strong>la</strong> V Sezione, principalmente perchè si tratta di irrego<strong>la</strong>rità<br />

manifestatesi nel<strong>la</strong> preparazione <strong>del</strong>le sale adibite per le elezioni<br />

e quindi attinenti alle operazioni <strong>elettorali</strong>.<br />

Fu detto che d'innanzi al<strong>la</strong> V Sezione sono deducibili le irrego<strong>la</strong>rità<br />

re<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> seconda fase <strong>del</strong><strong>la</strong> procedura elettorale. Interessa<br />

quindi precisare gli atti, con i quali questa si inizia e quelli con i quali<br />

si esaurisce* Non è certo da credere che essa consti solo <strong>del</strong>le operazioni<br />

riguardanti <strong>la</strong> votazione, lo scrutinio e <strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mazione. Invece<br />

degli atti che <strong>la</strong> precedono ne rimangono estranei unicamente<br />

quelli re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> formazione <strong>del</strong>le liste ed al<strong>la</strong> distribuzione <strong>del</strong>le<br />

sezioni Infatti, <strong>la</strong> V Sezione ha dimostrato di ritenere ammissibili<br />

le doglianze riferentisi al<strong>la</strong> pubblicazione <strong>del</strong> manifesto per <strong>la</strong> convocazione<br />

dei comizi e di quello notificante i mutamenti <strong>del</strong>iberati<br />

dei luoghi-di riunione, al<strong>la</strong> distribuzione dei certificati <strong>elettorali</strong> e<br />

dei loro duplicati, al<strong>la</strong> nomina degli scrutatori, al<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>re costituzione<br />

<strong>del</strong> seggio (confr. decisione 20 gennaio 101f>, n. 15, Agresta<br />

e Gentile, in Giust. amm.f 11)15, pag. 111; decisione Grasso ed altri<br />

e. Consiglio provinciale di Catania, 26 marzo 1015, n. 135, in Giust.<br />

owm., 1015, pag. 202 e 23 luglio 1015, n. 317; 10 giugno 10Ì5, rie.<br />

Spinelli) (1).<br />

(1) Su taìo oggetto, anche nel<strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong> meno <strong>recente</strong>, sì rinvengono<br />

B "ern»azioni numerose e concordi. Così fu ritenuto impugnabile <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>rità <strong>del</strong> ma-<br />

tfir. di fòr* PttkbL — Parie 1. — 9.


— 130 —<br />

La procedura elettorale si esaurisce poi nel<strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mazione degli<br />

eletti. Quindi, avvenuta <strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mazione, non vi dovrebbero essere atti<br />

ad essa posteriori impugnabili davanti al<strong>la</strong> V. Al riguardo a grave<br />

questione ha dato luogo di <strong>recente</strong> l'avvenuta proc<strong>la</strong>mazione da parte<br />

di un Consiglio provinciale <strong>del</strong> candidato, che aveva ottenuto il maggior<br />

numero di voti, in sostituzione di altro, optante in favore di diverso<br />

mandamento, in cui era <strong>del</strong> pari risultato eletto. Per non scindere<br />

<strong>la</strong> materia con danno <strong>del</strong><strong>la</strong> sua chiarezza, ne tratteremo quando<br />

esamineremo nel merito tale questione (§ 2G).<br />

B) Altro limite all'ammissibilità dei motivi di ricorso davanti<br />

al<strong>la</strong> V Sezione deriva, non solo dal<strong>la</strong> materia (poiché le è interdetto<br />

Tesarne <strong>del</strong>le questioni di eleggibilità), sibbene anche dal<strong>la</strong><br />

circostanza che quel collegio è giudice di merito, ma non di primo<br />

grado. Infatti <strong>la</strong> sua giurisdizione si suole esplicare in revisione d'un<br />

giudizio già compiuto in prime cure da altri organi giurisdizionali.<br />

D'ordinario, il suo è un giudizio di secondo grado, talvolta è anche<br />

di terzo, potendo <strong>la</strong> decisione impugnata essere stata data dal Consiglio<br />

provinciale (1) o dal<strong>la</strong> Giunta provinciale amministrativa in<br />

appello da quel<strong>la</strong> <strong>del</strong> Consiglio comunale o dal<strong>la</strong> Giunta provinciale<br />

amministrativa in surrogazione <strong>del</strong> Consiglio comunale o provinciale<br />

a mente <strong>del</strong>l'art. 322 <strong>del</strong> T. U. o in fine dal<strong>la</strong> stessa Giunta<br />

a norma <strong>del</strong>l'art. 56. Se però illegalmente uno dei detti collegi od<br />

altra autorità, credendo di potere esercitare le facoltà per cui può<br />

essere emanata una <strong>del</strong>le cerniate <strong>del</strong>iberazioni impugnabili, le dia<br />

alPinfuori <strong>del</strong>le prescrizioni di legge, si deve egualmente riconoscerne<br />

rimpugnabilità davanti <strong>la</strong> V Sezione. Col ritenere altrimenti, si renderebbe<br />

insindacabile e quindi necessariamente eseguibile un provvedimento<br />

illegittimo proprio perchè emesso da autorità incompetente.<br />

E così infatti è stato riconosciuto in ordine al<strong>la</strong> <strong>del</strong>iberazione rife-<br />

nifesto, che indice le elezioni (decisione 27 ottobre 1911, n. 4SI, Girace d. Mastro, in<br />

Giusi, animiti.* 1911, p«g« 400) ed anzi lo stesso decreto prefettizio, che convoca i<br />

comizi, il quale, essendo un provvedimento definitivo, non può altrimenti essere investito<br />

di gravame (decisione 4 aprile 1908, n* 146, -Potatiino e. deh <strong>del</strong> Consiglio<br />

provinciale dt Campobasso, in Gitisi. ammin.f 1908, pag. 589; decisione 25 agosto 1911,<br />

n. 402, in GitM. ammin.f 1911» pag* 366), ecc. Invece fu giudicate non impugnabile<br />

<strong>la</strong> <strong>del</strong>iberazione che, ritenendo le dimissioni dt alcuni consiglieri» dette luogo al<strong>la</strong> rinnovazione<br />

<strong>del</strong> Consiglio comunale, benché si assumesse che le dimissioni erano stato<br />

ritirate prima che venissero accettate (decisione 13 giugno 1908, n. 327, Sciandra e. <strong>del</strong>.<br />

Giunta provinciale amministrativa di Caltanissetta, in Giurt. ammiri*, 1908, pag, 445).<br />

(1) Nessun dubbio vi ha che il Consiglio provinciale sia giudice di primo grado,<br />

perchè tale non può considerarsi radunanza dei presidenti. Confr. decisione 5 aprilo<br />

1909, n. 162, Parisi e. De Vargas, in GiusL ammiri., 1909, pag. 184.


— 131 —<br />

rcntesi al<strong>la</strong> sostituzione per opzione, di cui facemmo cenno e tratteremo<br />

in appresso (§ 26), nonché in ordine al provvedimento col quale<br />

il prefetto si era sostituito al<strong>la</strong> Giunta provinciale amministrativa<br />

nel disporre l'avocazione governata dall'art. 322 <strong>del</strong> T. U. e di cui<br />

anche ci riserviamo di trattare a mo luogo (§ 11).<br />

Invece è stato ritenuto, che il decreto col quale il prefetto, come<br />

presidente <strong>del</strong><strong>la</strong> Giunta provinciale amministrativa, fissa l'udienza<br />

in cui dovrà essere discusso un ricorso elettorale, pur riferendosi all'esercizio<br />

<strong>del</strong><strong>la</strong> giurisdizione, non è atto giurisdizionale e non può<br />

quindi spiegare efficacia sui diritti che formano oggetto <strong>del</strong><strong>la</strong> controversia.<br />

Di conseguenza, non è direttamente impugnabile davanti<br />

<strong>la</strong> V Sezione <strong>del</strong> Consiglio di Stato, dovendo, ove occorre, giudicarne,<br />

anzitutto <strong>la</strong> G. P. A., cui si riferisce (decisione 1 ottobre 1915, n. 314,<br />

Ciuffi contro Montigiani ed altri),<br />

Non essendo <strong>la</strong> V Sezione giudice di primo grado, non sono ammissibili<br />

d'innanzi ad essa domande nuove (decisione 11 giugno 1915,<br />

n. 266, Luchetti-Garbini; decisione 28 maggio 1915, n. 233, Bonino<br />

e. <strong>del</strong> Cons. prov. di Cuneo, in Giusi, amm., 1915, pag. 405). Inoltre<br />

è stato disputato se per <strong>la</strong> prima volta d'innanzi le giurisdizioni <strong>elettorali</strong><br />

possa dedursi <strong>la</strong> nullità di alcune schede non denunziata ne<br />

al seggio né all'adunanza dei presidenti. Sull'oggetto, <strong>la</strong> V Sezione si<br />

è <strong>la</strong>sciata guidare dal<strong>la</strong> considerazione che, secondo il sistema introdotto<br />

dal<strong>la</strong> legge vigente, <strong>la</strong> possibilità di sorveglianza sulle operazioni<br />

<strong>elettorali</strong> da parte <strong>del</strong>l'elettore è limitata al<strong>la</strong> Sezione, nel<strong>la</strong> quale<br />

trovasi scritto, dappoiché unicamente nel<strong>la</strong> sa<strong>la</strong> di questa è ammesso<br />

ad entrare (art. 69 <strong>del</strong> T.-U.)- Perciò, normalmente, egli non ha modo<br />

di control<strong>la</strong>re <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>rità <strong>del</strong>le schede <strong>del</strong>le altre sezioni, e deve essere<br />

ammesso ad impugnarle quando ha <strong>la</strong> possibilità di esaminarle<br />

{decisione 19 giugno 1915, rie. Spinelli. Confr. anche decisione 17 dicembre<br />

1915, n. 466, Rosina e. Giglia).<br />

L'efficacia <strong>del</strong>l'impugnativa non si limita poi materialmente<br />

ali atto impugnato, ma si estende a quelli che ne costituiscono un<br />

necessario presupposto come a quelli che ne conseguono. Così è stato<br />

ritenuto che, impugnandosi le operazioni <strong>elettorali</strong>, si impugnano<br />

anche le decisioni date dai seggi senza che occorrano sul riguardo specifici<br />

rec<strong>la</strong>mi (decisione 25 maggio 1915, n. 250, Prospero e. Girardi<br />

e ^cndrini), e che, impugnata <strong>la</strong> decisione <strong>del</strong><strong>la</strong> Giunta provinciale<br />

amministrativa in materia elettorale, non è necessario impugnare<br />

anche il decreto prefettizio che indisse l'elezione (1).<br />

U) Decisione lo dicembre 1011, n. 533, Bertone e. Salvatane», in Giunt. ammin.,<br />

'MI, pag/4ff3.<br />

*.


- 132 -<br />

Una speciosa limitazione al<strong>la</strong> competenza <strong>del</strong><strong>la</strong> V Sezione venne<br />

poi sostenuta a proposito <strong>del</strong> colore <strong>del</strong>le schede, di cui era stato<br />

contestato che fosse bianco; dappoiché si pretendeva che Tesarne di<br />

tale questione involgesse un'indagine esorbitante dai poteri di un<br />

giudice di appello. Ma quel collegio, ricordando di essere giudice di<br />

merito, non fece buon viso a siffatta deduzione (decisione 7 magr<br />

gio 1915, n. 198, De Natale e. Jannello).<br />

C) Le doglianze devono poi essere dedotte in maniera circostanziata<br />

e concreta- Infatti venne deciso non essere ammissibili<br />

i motivi vaghi e generici, né <strong>la</strong> contestazione in blocco <strong>del</strong>le schede (1),<br />

né <strong>la</strong> richiesta di rinnovazione <strong>del</strong> computo dei voti non accompagnata<br />

da specifiche giustificazioni, ma solo motivata dall'assunto generico<br />

che vi sieno state irrego<strong>la</strong>rità (decisione 26 marzo 1915, n. 135, Grasso<br />

e. <strong>del</strong>. Consiglio provinciale Catania, in Giusi, amm., 1915, pag. 202;<br />

28 maggio 1915, n. 233, Bonino e. Gamma: 26 giugno 1915, n. 285,<br />

Bellini e. Scavazzo).<br />

D) In fine, è da ricordare che è stato proposto il dubbio se all'esame<br />

<strong>del</strong> ricorso osti <strong>la</strong> circostanza che penda il giudizio dinnanzi<br />

al magistrato ordinario sull'eleggibilità <strong>del</strong> candidato, <strong>del</strong><strong>la</strong> cui elezione<br />

si deve decidere <strong>la</strong> legalità. La V Sezione, sul ricorso Luchetti<br />

e. Garbini, in cui <strong>la</strong> Corte di appello aveva allo stato dichiarato impro- _<br />

ponibile il gravarne sull'eleggibilità mentre pendeva quello sul<strong>la</strong> validità<br />

<strong>del</strong>le operazioni <strong>elettorali</strong> e l'interessato aveva adito <strong>la</strong> Corte di Cassazione,<br />

ebbe ad affermare <strong>la</strong> piena e reciproca indipendenza giuridica<br />

dei due procedimenti, pur riconoscendo che <strong>la</strong> decisione <strong>del</strong>ibino<br />

quando sia state definitivamente pronunziata, non solo può rendere<br />

di fatto frustraneo l'altro, ma anche legalmente ostaco<strong>la</strong>rne l'ulteriore<br />

corso per difetto di interesse (decisione 11 giugno 1915, n. 266).<br />

Però <strong>la</strong> Sezione stessa ha ritenuto, che non può fare attribuzione<br />

di voti quando di uno dei candidati sia state contestate l'eleggibilità<br />

davanti l'autorità giudiziaria; ma deve, in tal caso, sospendere ogni<br />

decisione finché il magistrato non siasi definitivamente pronunziato<br />

sul<strong>la</strong> controversa eleggibilità (decisione 29 gennaio 1915, n. 14, Capozzi<br />

e Goffredo, Giusi* amm., 1915, pag. 42.<br />

(1) È però da ricordare, che altra volta fu ritenuto non costituire una contestazione<br />

in blocco di schede <strong>la</strong> collettiva impugnativa di esse per un determinato vizio<br />

comune a tutte (decisione 4 agosto 11)05, ÌK 350. Caro e, <strong>del</strong>. Deputazione provinciale<br />

di Avellino» in Giusi, ammin., 130-% p**g. 418)*


— 133 —<br />

.§ 8.ft— Quantunque si tratti di materia, in cui è in gioco l'interesse<br />

pubblico, tuttavia il ricorso, dando luogo ad una vera contestazione<br />

giudiziaria, importa l'obbligo in chi lo produce di provare<br />

quanto assume. Questo principio, per <strong>la</strong> natura <strong>del</strong><strong>la</strong> controversia<br />

e per le difficoltà in cui può trovarsi il ricorrente di raccogliere i mezzi<br />

di prova necessari, non va applicato con rigore. Certo, in mancanza<br />

di una spontanea esibizione, <strong>la</strong> Sezione V non suole ordinare <strong>la</strong> produzione<br />

di certificati od atti non esistenti, ma da formare. Ha disposto<br />

però talvolta, malgrado il difetto di un vero e formale dissenso<br />

<strong>del</strong>le controparti su quanto in fatto aveva assunto il ricorrente, il richiamo<br />

degli atti <strong>elettorali</strong> esistenti presso gli uffici locali (confr. decisione<br />

12 marzo 1915, n. 114, Biondi e Mascia). Non ha mai creduto<br />

invece nelle recenti controversie di far luogo ad inchieste, benché<br />

più volte sieno state proposte. Anche <strong>la</strong> Giunta <strong>del</strong>le elezióni presso<br />

<strong>la</strong> Camera dei deputati di rado si induce ad ordinarle. E veramente<br />

esse non fanno che riaccendere e perpetuare <strong>la</strong> lotta fra le due parti<br />

avverse con scarsa utilità pratica, dappoiché i seguaci <strong>del</strong>l'una <strong>del</strong>l'altra<br />

difficilmente smentiscono i rispettivi assunti.<br />

-, La prova emerge anzitutto dai verbali e dalle loro copie autentiche,<br />

di cui non giova smentire le risultanze, ad essi <strong>la</strong> legge attribuendo<br />

fede sino ad impugnativa di falso (decisione 28 maggio 1915,<br />

Bonini e. Gamma). Infatti <strong>la</strong> Sezione V ha ritenuto, ad esempio,<br />

che il Consiglio provinciale non possa disporre inchieste per assodare<br />

se una data formalità sia stata o meno osservata, allorché l'osservanza<br />

<strong>del</strong><strong>la</strong> formalità stessa resulti dal verbale <strong>del</strong>le operazioni <strong>elettorali</strong><br />

(decisione 12 marzo 1915, n. 102, Bassi e Consiglio comunale e provinciale<br />

di Cuneo, in Giusi, amm., 1915, pag. 1G0) (1).<br />

Però anche a questo principio il concorso di partico<strong>la</strong>ri circostanze<br />

ha fatto arrecare limitazioni. È da tenere all'uopo presente,<br />

che i verbali sono redatti su moduli a stampa preordinati, che non di<br />

tutte le formalità prescritte essi riferiscono in maniera positiva e specifica<br />

e che, ad ogni modo, <strong>del</strong>le affermazioni che contengono alcune<br />

non possono contestarsi senza impugnativa di falso, mentre altre<br />

(I) Che il verbale <strong>del</strong> seggio elettorale costittiisca un atto pubblico, non ò in<br />

" CU!l *nodo contestabile di fronte all'esplicita dichiarazione <strong>del</strong><strong>la</strong> legge {art. (13, u. p.<br />

- t.) Di tale principio nel<strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong>* anche dogli anni parsati» si trovano<br />

a Pphcaxionj numerose in ordine al<strong>la</strong> prova <strong>del</strong>l'adempimento <strong>del</strong>le singole formalità<br />

prescritte dal<strong>la</strong> legge. Confr. decisione 18 gennaio 1!>08, n. 11* Catmiom e. Giardino<br />

°" ' Giunta provinciale amministrativa di Palermo, in QiuM. amm\n.% IflOH, pag, 24;<br />

30 maggio lftos, n. 208, Senile e. <strong>del</strong>. Consiglio provinciale di Cosenza, in (liuti, mnmin.,<br />

,!HW * l^S- 300; 21 agosto 1012, n. 368, Rebba e. Denti, in Oitwl. «rmmin., 1H12, pag. 357,


- 134 —<br />

riguardano il risultato di operazioni compiute, di cui se nc>n è dato<br />

negare l'avvenuto espletamento, non sempre si può escludere l'inesattezza,<br />

essendo ammissibile che il seggio sia caduto in errore. Altrimenti<br />

ritenendosi, si dovrebbe dichiarare inammissibile ogni richiesta<br />

di ricomputo o riesame <strong>del</strong>le schede. Così, col ricorso Buongiovanni<br />

ed altri, venne assunto che le schede contenevano un nome<br />

in più di quelli che a ciascun elettore era dato scrivere e che il seggio<br />

non lo aveva riguardato come inesistente, non essendosi accorto che<br />

eccedeva il numeroprescritto.il verbale, nel consueto modulo a stampa,<br />

conteneva esplicito cenno <strong>del</strong>le schede recanti nomi in più, ma <strong>la</strong> casel<strong>la</strong><br />

rispettiva <strong>del</strong> seggio era stata riempiuta con lineette denotanti<br />

che l'accertamento a tal fine eseguito non aveva dato resultati affermativi.<br />

Pertanto <strong>la</strong> deduzione <strong>del</strong> ricorrente non investiva l'attestazione<br />

di un semplice fatto consacrata nel verbale, ma l'esattezza di<br />

un'operazione compiuta dal seggio. E <strong>la</strong> Sezione V, considerando<br />

che tale operazione ben poteva essere control<strong>la</strong>ta sul<strong>la</strong> base di documenti<br />

tuttavia esistenti, ritenne ammissibile l'impugnativa (decisione<br />

17 settembre 1915). Per altro, riesce evidente che con molta discrezione<br />

vanno ammesse impugnative simili, altrimenti si toglie ogni<br />

pratica efficacia all'art. 63 u. p. <strong>del</strong><strong>la</strong> legge.<br />

Qualche voltarvi è difformità tra i vari originali <strong>del</strong> verbale. Si<br />

possono in tal caso completare a vicenda se però riesca evidente che<br />

vi è stato materiale errore od omissione. È naturalmente questa una<br />

questione da risolvere a seconda <strong>del</strong>le circostanze <strong>del</strong><strong>la</strong> specie. Così<br />

in un caso in cui in uno degli originali era stata omessa, nel<strong>la</strong> parte<br />

riferentisi al compiuto previo accertamento <strong>del</strong> numero dei votanti,<br />

<strong>la</strong> materiale scritturazione di questo numero, e dal contesto <strong>del</strong> verbale<br />

stesso resultava che l'accertamento era stato compiuto, siccome<br />

era esplicitamente affermato in altro originale, è stato riconosciuto<br />

trattarsi di una semplice materiale omissione, che non poteva inficiare<br />

<strong>la</strong> legalità <strong>del</strong>lo srutinio (decisione 6 luglio 1915, n. 304, Mascia<br />

e Biondi e. <strong>del</strong>. Consiglio provinciale di Napoli).<br />

Altre piove sono costituite da certificati'ed attestati ri<strong>la</strong>sciati<br />

dalle autorità competenti e, d'ordinario, dalle comunali.<br />

Per dimostrare poi fatti avvenuti in occasione <strong>del</strong>le elezioni,<br />

in ispecie, di violenza o di'corruzione, si sogliono esibire atti di notorietà;<br />

i quali danno luogo ad eccezioni per ragioni di forma e di sostanza.<br />

Più spesso, l'autenticità a simili atti viene conferita da notai*<br />

Ne <strong>la</strong> legge elettorale, ne quel<strong>la</strong> notarile ne altra dispensano dall'osservanza<br />

<strong>del</strong>le consuete formalità per l'uso elettorale, cui Tatto è<br />

destinato, se si fa eccezione <strong>del</strong>le norme sul bollo. Ed invece, quando


— 135 —*<br />

si tratta di semplici dichiarazioni ri<strong>la</strong>sciate per fini <strong>elettorali</strong> da privati,<br />

i notai, Dell'autenticarne le firme, non sempre osservano le formalità<br />

prescritte dal<strong>la</strong> legge notarile vigente 16 febbraio 1913,<br />

n. 89. Talvolta si limitano a far precedere l'apposizione <strong>del</strong><strong>la</strong> loro<br />

firma col bollo dalle parole a Tali sono — per uso elettorale ». Ora<br />

<strong>la</strong> Sezione V ha avuto a riconoscere, che simili autenticazioni sono nulle<br />

a termini <strong>del</strong>l'art. 58 <strong>del</strong><strong>la</strong> legge notarile (decisione 14 maggio 1015,<br />

n. 220, De Angelis e. Balsamo).<br />

Sovente però si tratta di veri atti notori ricevuti dal notaio.<br />

In ordine ad essi, si presenta pregiudizialmente <strong>la</strong> questione se i<br />

notai abbiano competenza a ricevere atti di notorietà in materia<br />

elettorale. Il dubbio nasce dal disposto <strong>del</strong>l'art. 1, n. 1 <strong>del</strong><strong>la</strong> citata<br />

legge notarile, pel quale ai notai è concessa <strong>la</strong> facoltà di « ricevere con<br />

giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale ». La<br />

Sezione V sinora non ha avuto bisogno di risolvere direttamente<br />

tale questione, pur essendole stata proposta (confr. decisione 12 febbraio<br />

1915, n. 31, Monti e Àngrisani, in Giusi, amm., 1915, pag, 83).<br />

E tuttavia opportuno dire su di essa qualche paro<strong>la</strong>. È noto che,<br />

un tempo, gli atti di notorietà previo giuramento si solevano ricevere<br />

dai sindaci, dai pretori p, per <strong>del</strong>egazione di questi, dai conciliatori<br />

a norma <strong>del</strong>l'art. 14 <strong>del</strong><strong>la</strong> legge 16 giugno 1892, n. 261, Più<br />

spesso, ne venivano richiesti i pretori; sebbene, mentre i sindaci<br />

possono ritenersene in genere autorizzati in virtù <strong>del</strong>l'art. 151, n. 8<br />

per cui essi ri<strong>la</strong>sciano attestati di notorietà pubblica (e possono<br />

quindi ricevere le dichiarazioni che ne costituiscono il precedente<br />

di ufficio), analoga norma di carattere generale manchi per i<br />

giudici di mandamento. Infatti male a proposito si invoca all'uopo<br />

l'art. 51 <strong>del</strong> cod. di proc. civ., che dispone: « Quando l'autorità giudiziaria<br />

debba assumere informazioni o accertare qualche fatto<br />

«senza contradditorio di parte, vi provvede sul ricorso <strong>del</strong>l'in teres-<br />

« Rato, e ne fa processo verbale ». Da esso si deduce unicamente<br />

c he il pretore può ricevere atti di notorietà al fine di assumere informazioni<br />

od accertare fatti, <strong>la</strong> cui cognizione gli necessiti pel compimento<br />

di atti <strong>del</strong> suo ministero (come ad es. per <strong>la</strong> concessione d'un<br />

sequestro conservativo), ma non indipendentemente da essi. Ne<br />

derivò che, malgrado <strong>la</strong> consuetudine invalsa, molti pretori ricusassero<br />

di ricevere atti di notorietà in materie, per cui' <strong>la</strong> loro<br />

competenza al riguardo non era stata determinata da specifiche disposizioni<br />

di legge, quali ad esempio gli art. 78 ed 80 <strong>del</strong> cod. civ.,<br />

* "ri rego<strong>la</strong>mento per l'amministrazione <strong>del</strong> debito pubblico 8 ottobre<br />

1870, n. 5942, ecc.. E il diniego era anche giustificato dal<strong>la</strong>


*— 13G —<br />

circostanza che, nei grandi uffici di pretura, <strong>la</strong> redazione degli atti<br />

di notorietà, mentre esauriva interamente l'attività di qualche funzionario<br />

di cancelleria, costituiva fonte di specu<strong>la</strong>zione di una serie<br />

di testimoni di professione. D'altra y>arte, vi erano incumbenti, nei<br />

quali gli atti di notorietà non ricevuti dal pretore non venivano riconosciuti<br />

efficaci. Ora in occasione <strong>del</strong><strong>la</strong> redazione <strong>del</strong><strong>la</strong> nuova legge<br />

notarile, si credette di provvedere opportunamente a ciò incaricandone<br />

i notai, ma limitatamente al<strong>la</strong> materia civile e commerciale,<br />

forse perchè si pensò che nel<strong>la</strong> amministrativa è naturale riservarne<br />

<strong>la</strong> competenza ai Sindaci e che nel<strong>la</strong> penale gli atti di notorietà non<br />

sono ammissibili. La disposizione così introdotta'è però monca, giacché<br />

<strong>la</strong>scia dubitare se i notai possano, fra gli altri, ricevere anche gli atti<br />

di notorietà, che specifiche disposizioni hanno demandati ai pretori.<br />

A tale <strong>la</strong>cxma fu proposto di riparare col rego<strong>la</strong>mento, in cui si voleva<br />

dichiarare espressamente che gli atti di notorietà ricevuti dai notai<br />

equivalgono a quelli giudiziali; ma tale proposta non fu assecondata,<br />

sembrando che esorbitasse dal<strong>la</strong> potestà rego<strong>la</strong>mentare <strong>del</strong> Governo.<br />

Gli atti di notorietà, che — a norma <strong>del</strong>le disposizioni su riferite —<br />

possono ricevere i notai, sono raccolti previo giuramento. Ed è perciò<br />

che è occorso che una esplicita norma di legge ne autorizzasse il<br />

notaio. Il ricevere il giuramento previo il richiamo <strong>del</strong>le sanzioni di<br />

legge importa <strong>la</strong> spendita d'un pubblico potere <strong>del</strong> quale normalmente<br />

i notai, benché pubblici ufficiali, non sono certo investiti.<br />

Ma iìon pare che, prescindendo dal giuramento, ai notai si possa diniegare<br />

<strong>la</strong> facoltà di ricevere atti di notorietà al di fuori <strong>del</strong><strong>la</strong> prescrizione<br />

di cui all'art* 1, n. 2 <strong>del</strong><strong>la</strong> legge notarile; dappoiché essi di<br />

fatto altro non sono che dichiarazioni rese da privati. Ed ai notai<br />

è demandato in genere il ricevere le dichiarazioni, che al<strong>la</strong> loro presenza<br />

persone a loro note direttamente o rese note dai fidefacienti<br />

credano di rendere, e di farne fede, prescindendo dalle conseguenze<br />

giuridiche, che da tali dichiarazioni possano derivare. Sembra adunque<br />

da ritenere che, in materia elettorale, i notai non possano ricevere<br />

atti di notorietà con giuramento; ma possano riceverli senza giuramento.<br />

E questa opinione appare giustificata poi anche dalle espressioni<br />

letterali <strong>del</strong>l'art-. 1 <strong>del</strong><strong>la</strong> legge notarile; il cui capoverso non elenca<br />

già tutte le attribuzioni dei notai, ma specìficamente ne novera solo<br />

talune perchè, a rigore, non rientrerebbero fra quelle che essi, per <strong>la</strong><br />

natura <strong>del</strong> loro ufficio, normalmente possono compiere e che sono invece<br />

connate nel<strong>la</strong> prima parte.<br />

Del resto, in fatto, <strong>la</strong> V Sezione ha dichiarato di attribuire efficacia<br />

scarsa e re<strong>la</strong>tiva agli atti di notorietà giurati ed anche minore


— 137 —<br />

a quelli non giurati ed in ispecie poi alle semplici attestazioni, fossero<br />

pure certificate autentiche nelle forme di legge, dappoiché rispetto a<br />

queste ancora più che nei riguardi di quelle riesce ardua l'applicazione<br />

di sanzioni penali in caso di falso (confrontasi, fra le altre, dee. citata<br />

14 marzo 1915, n. 220, De Angelis e. Balsamo). Ha inoltre riconosciuto<br />

quel Collegio: che, anche in materia elettorale, gli atti nostri debbono<br />

essere precisi, in modo da escludere ogni incertezza ; che quindi sono<br />

inattendibili le attestazioni fatte non in base a certa e sicura scienza<br />

dei singoli deponenti, ma a riferimenti <strong>del</strong><strong>la</strong> pubblica voce, specie<br />

poi se si trovano smentiti da attestazioni contenute in altri atti notori<br />

(decisione 14 maggio 1915, n. 217, Gel Conte e. Baldassarre, in<br />

Giusi, amm., 1915, pag. 240; decisione 5 maggio 1915, n. 251 in Giusi<br />

amm„ 1915, pag. 387).<br />

Inoltre è da tenere presente che vi sono fatti in materia elettorale; •<br />

i quali, per loro natura, non consentono una prova postuma, ma devono<br />

essere accertati in f<strong>la</strong>grante. Ciò <strong>la</strong> V Sezione ha ritenuto fra l'altro<br />

<strong>del</strong>le irrego<strong>la</strong>rità nel<strong>la</strong> costituzione e nel<strong>la</strong> posizione <strong>del</strong><strong>la</strong> cabina (decisione<br />

5 maggio 1915, n. 251, Eiorilli e. Franchi, in Giusi* amm.,<br />

1915, pag. 388) ed in ispecie <strong>del</strong><strong>la</strong> votazione di un non elettore sotto<br />

le mentite generalità d'un elettore iscritto, siccome a suo luogo<br />

vedremo.<br />

§ 9. — a) In ordine ai provvedimenti da darsi al<strong>la</strong> V Sezione<br />

in conseguenza <strong>del</strong> resultato <strong>del</strong>l'esame dei singoli motivi <strong>del</strong> ricorso,<br />

sono da tenere presenti gli art. 87, 88 e 98 <strong>del</strong> T. IL <strong>del</strong><strong>la</strong> legge comunale<br />

e provinciale. Se <strong>la</strong> Sezione creda necessario esaminare gli atti, può<br />

dispone il richiamo a mezzo <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>l'interno o direttamente<br />

dei Prefetti, fissando all'uopo un congruo termine. In tal caso, può<br />

riservare ogni altra pronunzia (confrontasi dee, 12 marzo 1915; n. 114,<br />

Biondi e. Moscia e dee. Consiglio provinciale di Napoli) ovvero anche<br />

decidere intanto le proposte questioni di diritto, riservandosi di fare<br />

applicazione al caso concreto dei principi che accoglie, in esito all'accertamento<br />

<strong>del</strong>le -, ^esultanze di fatto (confrontasi dee.. 26 - marzo<br />

1915, n. 135, Grasso e. <strong>del</strong>. Consiglio provinciale di Catania, in Giusi,<br />

amm., 1015, pag. 202). Trasmessi i documenti, può occorrere di dovere<br />

su di essi compiere accertamenti o constatazioni, che, come già fu<br />

cennato, non si possono dire veri atti istruttori: cosi, ad esempio,<br />

in ispecie quando sia stata chiesta <strong>la</strong> rinnovazione <strong>del</strong> computo<br />

dei voti. In tal caso suole provvedere il consigliere <strong>del</strong>egato (normalmente<br />

il re<strong>la</strong>tore) con l'assistenza <strong>del</strong> segretario e col contraddittorio<br />

<strong>del</strong>le parti, facendone constare merce verbale, siccome<br />

i


- 138 —<br />

prescrive l'art*.30 <strong>del</strong> rego<strong>la</strong>mento di procedura. Ma può accadere, ,<br />

ed è infatti accaduto, che i documenti richiesti non sieno tutti trasmessi,<br />

perchè alcuni sieno andati dispersi. Quid se ad esempio manchino<br />

le schede contestate? Non pare che tale quesito sipossa risolvere<br />

in via di massima e con criteri unici. In'genere, il fatto posteriore<br />

non può avere influenza sul<strong>la</strong> validità <strong>del</strong>l'elezione medesima. Un<br />

diverso principio riescirebbe oltremodo pericoloso. Le disoneste arti<br />

dei fautori d'un candidato in seno al Consiglio comunale e provinciale,<br />

ai quali <strong>la</strong> legge non ha imposto norme procedurali da osservare<br />

nell'esame degli atti <strong>elettorali</strong>, potrebbero giovare ad inficiare<br />

le elezioni più rego<strong>la</strong>ri. Si deve quindi ammettere, quando<br />

bastevoli elementi non diano i verbali (e questi è ben difficile che manchino,<br />

essendo i loro vari originali depositati presso uffici diversi)<br />

che, con mezzi indiretti di prova, sipossa supplire agli atti che mancano<br />

e che eventualmente si possa anche giungere all'applicazione <strong>del</strong><br />

principio: actore non probante^ rem absolvetarK Ma non si può escludere<br />

che <strong>la</strong> dispersione dei documenti possa, concorrendo altre circostanze,<br />

costituire indizio gravissimo di frode, per cui l'elezione va annul<strong>la</strong>ta.<br />

E ciò sostanzialmente in contingenze simili ha ritenuto <strong>la</strong> Sezione V.<br />

b) Qualora <strong>la</strong> Sezione riconosca che alcuni voti sieno da annul<strong>la</strong>re,<br />

procede al<strong>la</strong> cosiddetta prova di resistenza e cioè esamina se,<br />

pur dedotti tali voti, il candidato <strong>del</strong><strong>la</strong> cui elezione si tratta conserva<br />

<strong>la</strong> maggioranza di fronte all'avversario (confr., fra le altre, dee. 15 „<br />

maggio 1915, n. 217, Dal Conte, e. Baldassarre). Qualora poi annulli<br />

interamente le elezioni di alcune Sezioni, ben difficilmente può fare<br />

a meno di ordinare che si ripeta in esse <strong>la</strong> votazione. Infatti, agli effeti<br />

<strong>del</strong> disposto <strong>del</strong><strong>la</strong> prima parte <strong>del</strong>Part. 88 <strong>del</strong> T. U-, è da tener<br />

presente non solo il voto dei votanti ma quello di tutti gli elettori <strong>del</strong><strong>la</strong><br />

Sezione, abbiano o no votato. È notevole poi che, in tele ipotesi,<br />

rimane annul<strong>la</strong>ta non solo <strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mazione dei candidati <strong>la</strong> cui elezione<br />

è stata contestata, ma pure quel<strong>la</strong> degli altri candidati al<strong>la</strong><br />

cui elezione hanno <strong>del</strong> pari concorso le Sezioni <strong>del</strong>le quali trattasi-<br />

Talvolta questi candidati possono non trovarsi rappresentati in<br />

giudizio. Cosi in genere nelle elezioni provinciali, annul<strong>la</strong>ta <strong>la</strong> votazione<br />

di alcune Sezioni, è da ordinare che l'adunanza dei Presidenti<br />

rifaccia tutto il computo dei voti in esito alle elezioni rinnovate di<br />

dette Sezioni (confrontasi dee. 6 luglio 1915, n. 304, Biondi e Mascia,<br />


- 139 —<br />

dizio e sugli onorari di difesa. D'ordinario, le ha dichiarate compensate<br />

avuto riguardo al<strong>la</strong> natura <strong>del</strong><strong>la</strong> controversia. E veramente in esse<br />

è sempre in gioco l'interesse pubblico. D'altra parte, specie in seguito<br />

all'al<strong>la</strong>rgamento <strong>del</strong> suffragio per cui <strong>la</strong> vittoria è frutto <strong>del</strong> conseguimento<br />

di migliaia di voti, l'elezione suol presupporre una lotta più<br />

o meno vivace con <strong>la</strong>rga azione di propaganda svolta in opposti sensi.<br />

E perciò <strong>la</strong> legittimità <strong>del</strong>le operazioni di un partito rispetto a quelle<br />

<strong>del</strong>l'avversario riposa sul<strong>la</strong> misura e sul metodo e, d'ordinario, il soccombente<br />

può in buona fede dubitare <strong>del</strong><strong>la</strong> liceità <strong>del</strong><strong>la</strong> procedura,<br />

che ne ha determinato <strong>la</strong> sconfìtta. Ciò per altro non è una linea assoluta.<br />

Talvolta il ricorso può resultare intimamente temerario. Ed<br />

infatti non ha omesso, in qualche occasione, <strong>la</strong> V Sezione di condannare<br />

al rifacimento <strong>del</strong>le spese il soccombente (confrontasi dee. 28 maggio<br />

1915, n. 251, Fiorili!, e. Franchi).<br />

§ 9-bis.. — Non è mancato, di <strong>recente</strong>, qualche caso di istanza<br />

di revocazione in materia elettorale. Nessun dubbio che, sull'oggetto,<br />

sieno da esplicare le norme consuete. La domanda di revocazione<br />

non può legittimare un novello esame dei principi adottati<br />

e dei documenti, che furono già a disposizione <strong>del</strong> giudice quando<br />

emise <strong>la</strong> sentenza, benché-in merito a questi non abbia creduto di<br />

dare una pronunzia esplicita. Ciò ebbe ad affermare <strong>la</strong> Sezione V<br />

con <strong>la</strong> decisione <strong>del</strong> 26 novembre 1915, n. 444, Bellini ed altri e.<br />

Scavazzo.<br />

CAPO II.<br />

OGGETTO DEI RICORSI ELETTORALI.<br />

Capitolo 1. — Provvedimenti impugnati.<br />

*<br />

§ 10. — Passando al merito, per quanto riflette non proprio le<br />

operazioni <strong>elettorali</strong> sibbene <strong>la</strong> formale validità dei provvedimenti<br />

impugnati, è da par<strong>la</strong>re anzitutto di quelli, di cui all'art. 56 <strong>del</strong> T. U*<br />

Questo dispone: « Le elezioni si fanno nei mesi di giugno e di luglio.<br />

« Tuttavia, nei Mandamenti ove <strong>la</strong> emigrazione temporanea durante<br />

v <strong>la</strong> stagione estiva è notevole e di carattere costante, può <strong>la</strong> Giunta<br />

« prov. amm., sul<strong>la</strong> istanza o di un Consiglio comunale o <strong>del</strong><strong>la</strong> maggiov<br />

ranza degli elettori di un Comune, sentiti i Consigli comunali <strong>del</strong><strong>la</strong><br />

« circoscrizione elettorale, accordare che nel<strong>la</strong> stessa <strong>la</strong> convocazione<br />

* dei comizi sia ritardata anche dopo l'epoca sopra fissata e fino a tutto<br />

« dicembre. La <strong>del</strong>iberazione <strong>del</strong><strong>la</strong> Giunta prov, amm., sarà pubbli-


- 140 —<br />

« cata nei Comuni interessati ; contro di essa è ammesso ricorso, anche<br />

« in merito, al<strong>la</strong> V Sezione <strong>del</strong> Consiglio di Stato ». Già notammo che,<br />

in simili giudizi, enti direttamente interessati sono i Comuni, che compongono<br />

il Mandamento e che perciò a tutti essi deve essere notificato<br />

il ricorso (§3). Di pivi, <strong>la</strong> V Sezione ha avuto ad affermare che il<br />

rinvio <strong>del</strong>le elezioni non può essere limitato ad un sol Comune, ma<br />

dev'essere esteso a tutto il Mandamento (dee. 12 giugno 1914, n. 330,<br />

Comune di Caravino e. Giunta prov. amm. di Torino, in Giust. amm:><br />

1914, pag. 398). Infatti <strong>la</strong> legge ha mirato a far coincidere l'epoca <strong>del</strong>le<br />

elezioni comunali con quel<strong>la</strong> <strong>del</strong>le provinciali ed a far procedere, anche<br />

in caso di rinvio, nel medesimo tempo e con una so<strong>la</strong> operazione,<br />

ad ambedue le elezioni, al fine di evitare una duplice agitazione<br />

elettorale. Ha ritenuto poi <strong>la</strong> Sezione che il rinvio <strong>del</strong>le elezioni non<br />

possa aver luogo quando, in tutto il mandamento, <strong>la</strong> media degli<br />

elettori assenti durante <strong>la</strong> stagione estiva sia inferiore al quinto<br />

<strong>del</strong>l'intiero corpo elettorale (dee. 8 agosto 1913, n. 432 Comune di<br />

Campoformido e. Giunta prov. amm., di Udine, in Giust. amm., 1913,<br />

pag. 509) (1).<br />

§11. — A più <strong>la</strong>rga <strong>giurisprudenza</strong> hanno dato luogo i provvedimenti<br />

di cui all'art. 322 <strong>del</strong> T. U. È stato anzitutto riconosciuto<br />

che compete al<strong>la</strong> Giunta prov. amm. e non al Prefetto, che <strong>la</strong> presiede,<br />

il decidere non solo sulle elezioni, ma anche sul<strong>la</strong> avocazione al<strong>la</strong> Giunta w<br />

provinciale dei provvedimenti da dare sull'oggetto in sostituzione<br />

<strong>del</strong> Consiglio Comunale o provinciale. Di conseguenza, il decreto che a<br />

tal fine abbia emesso il Prefetto è nullo. E quantunque d'innanzi al<strong>la</strong><br />

V Sezione, in materia elettorale, non sieno impugnabili i semplici<br />

decreti prefettizi, tuttavia un simile decreto è impugnabile, in quanto<br />

emesso in luogo e vece <strong>del</strong><strong>la</strong> Giunta prov. amm., siccome già ricordammo<br />

(§7B).La decisione, che posteriormente abbia emessa <strong>la</strong> Giunta<br />

provinciale per ratificare il provvedimento di avocazione incompetentemente<br />

dato dal Prefetto non ha efficacia come sanatoria di questo;<br />

ma vale solo come nuovo provvedimento di avocazione, a sua volta<br />

impugnabile e con effetti decorrenti dal<strong>la</strong> sua data. Certo al Prefetto<br />

come presidente dal<strong>la</strong> Giunta prov. amm., ben compete il dare i prov*<br />

vedimenti di carattere amministrativo occorrenti per provocare <strong>la</strong><br />

pronunzia contenziosa <strong>del</strong><strong>la</strong> Giunta stessa sul<strong>la</strong> avocazione, quali<br />

sarebbero ad esempio il richiamo degli atti <strong>del</strong> Consiglio comunale o<br />

(1) Tale decisione concorda con altra precedente, in cui venne affermato, che<br />

l'emigrazione dev'essere notevole e di carattere costante o che è notevole quando riduco<br />

a quattro quinti il cor|K> elettorale: 13 dicembre 11*12, n. 541, Campoformido<br />

e. Giunta provinciale amministrativa di Udine, in


-- 111 -<br />

provinciale e <strong>la</strong> convocazione <strong>del</strong><strong>la</strong> Giunta. Siffatti provvedimenti<br />

non importano di per sé l'avocazione e non sono quindi impugnabili<br />

davanti <strong>la</strong> V Sezione <strong>del</strong> Consiglio di Stato. Se di tal natura sia il<br />

provvedimento prefettizio non può accertarsi che esaminandone i<br />

termini, in cui nei vari casi trovasi redatto (confr. dee. 5 marzo 1915,<br />

n. 95, Contardi e. Prefetto di Avellino, in Giusi, amm., 1915, pag. 175;<br />

5 marzo 1915, n. 96, Bruno e. Prefetto di Avellino; 19 marzo 1915,<br />

n. 128 Pelullo e. Prefetto di Avellino, in Giusi, amm.y 1915, pag. 176;<br />

30 luglio 1915, n. 331, Pelullo e. Prefetto di Avellino). .<br />

Fu poi disputato se, a termine <strong>del</strong> citato art. 322 <strong>del</strong> T. U.,<br />

<strong>la</strong> Giunta prov. amm. si possa sostituire, oltre che al Consiglio comunale,<br />

anche al provinciale, È da notare che l'art. 322, nel<strong>la</strong> prima parte,<br />

autorizza <strong>la</strong> Giunta provinciale a provvedere sulle elezioni, qualora<br />

nel termine di due mesi non si pronunci il Consiglio comunale. Nel capoverso<br />

poi soggiunge : « Lo stesso procedimento si applica al Consiglio<br />

provinciale ». Ora fu notato che è giustificato che <strong>la</strong> Giunta provinciale<br />

si sostituisca al Consiglio comunale, dappoiché, a prescindere anche<br />

dalle altre attribuzioni che in tutto il sistema <strong>del</strong><strong>la</strong> legge alle Giunte<br />

provinciali trovansi demandate nei riguardi dei Comuni, per quanto<br />

attiene in ispecie alle elezioni, esse sono costituite giudici di appello<br />

rispetto ai Consigli comunali (art. 91 T. U.); — che lo stesso non si<br />

può ripetere nei riguardi dei Consigli provinciali, rispetto ai quali<br />

un'ingerenza <strong>del</strong>le Giunte provinciali non sarebbe in armonia col<br />

sistema <strong>del</strong><strong>la</strong> legge, <strong>la</strong> quale ha istituto giudice di appello <strong>la</strong> V Sezione<br />

<strong>del</strong> Consiglio di Stato; — che quindi rispetto ai Consigli<br />

provinciali l'avocazione deve aver luogo a favore <strong>del</strong><strong>la</strong> V Sezione.<br />

Ma questo Collegio non aderì a siffatta tesi (decisione su citata,<br />

». 128); <strong>la</strong> quale, se può in fitre condendo trovare giustificazioni, urta<br />

contro il testuale riferito disposto <strong>del</strong>l'art. 322, che estende l'applicazione<br />

<strong>del</strong> procedimento governato nel<strong>la</strong> sua prima parte al Consiglio<br />

provinciale senza alcuna aggiunta o modificazione. Del resto, se il<br />

sostituirsi <strong>del</strong><strong>la</strong> Giunta provinciate amministrativa al Consiglio provinciale<br />

non trova nel<strong>la</strong> legge altre applicazioni, né nel<strong>la</strong> legge comunale e<br />

provinciale ne in quel<strong>la</strong> sul Consiglio di Stato né in alcun'altra, viene<br />

mai disposta <strong>la</strong> surrogazione <strong>del</strong> Supremo consesso amministrativo<br />

ad alcun altro collegio sia pure per l'esercizio de' funzionari giurisdizionali,<br />

surrogazione che evidentemente sarebbe in contrasto con <strong>la</strong><br />

natura eminente di quel Corpo nel sistema <strong>del</strong>le giurisdizioni amministrative<br />

e che ad ogni modo rec<strong>la</strong>merebbe <strong>del</strong>le norme, le quali praticamente<br />

ne governassero l'esercizio. In dottrina, <strong>la</strong> tesi sostenuta<br />

dal<strong>la</strong> V Sezione è pacifica. Vn tempo, quando <strong>del</strong>le elezioni provinciali<br />

giudicava da prima <strong>la</strong> Deputazione provinciale e di poi il Consiglio


— 142 •-<br />

provinciale, si disputava se <strong>la</strong> Giunta provinciale amministrativa<br />

si potesse sostituire solo al<strong>la</strong> deputazione negligente od al Consiglio<br />

o ad ambedue; ma ora dubbi al riguardo più non si elevano (1).<br />

La funzione surrogatoria, di cui all'art. 322, non va soggetta nel<br />

suo esplicarsi a formalità di <strong>ricorsi</strong>, di notifìche o d'istruttoria (dee. 30<br />

maggio 1913, n. 288, Franzese e. Giunta prov. arara; di Caserta, in<br />

GimL arnrn., 1913, pag. 495). Essa si può esercitare anche di ufficio.<br />

La sua ragione giustificativa sta nel<strong>la</strong> negligenza dolosa o colposa<br />

dei Consigli comunali e provinciali e nel danno che deriva al<strong>la</strong><br />

rappresentanza degli enti locali dal rimanere lungamente incerta <strong>la</strong><br />

legittimità <strong>del</strong><strong>la</strong> sua costituzione. Però sebbene un tempo <strong>la</strong> disposizione<br />

in esame venisse applicata con certo rigore, ora sull'oggetto<br />

più non sono ritenuti ammissibili principi assoluti. In ispecie, <strong>la</strong> V Sezione<br />

ha escluso che il decommento <strong>del</strong> termine di due mesi, di cui<br />

all'art. 322, vada accompagnato da una vera sanzione di decadenza<br />

<strong>del</strong><strong>la</strong> giurisdizione, <strong>del</strong><strong>la</strong> quale sono investiti i Consigli comunali<br />

e provmciali. Ed ha quindi affermato: L° Che, malgrado il decorrimento<br />

<strong>del</strong> termine di due mesi, i Consigli comunali e provinciali<br />

possono validamente <strong>del</strong>iberare sui <strong>ricorsi</strong> <strong>elettorali</strong>, finché <strong>la</strong> Giunta<br />

prov. amra. non ne abbia avocato a se l'esame (dee. 26 febbraio 1915,<br />

n. 79, Corina e. Corni, in Gittst. amm.f 1915, pag. 69); 2,° Che il semplice<br />

decorrimento <strong>del</strong> detto termine non autorizza <strong>la</strong> Giunta prov.<br />

amm. a sostituirsi senz'altro al Consiglio comunale o provinciale'<br />

dovendo essa, caso per caso, esaminare le ragioni di ritardo, le quali,<br />

spesse volte possono risultare giustificate (dee. 30 maggio 1913,<br />

n. 288 ora citata); 3.° Che non è necessario che, nel termine dei due<br />

mesi, il Consiglio comunale o provinciale abbia proprio definitivamente<br />

deciso: può intanto aver provveduto al<strong>la</strong> nomina d'un Comitato<br />

inquirente od a raccogliere documenti; purché non gli si possa dare<br />

carico <strong>del</strong> ritardo, integra conserva <strong>la</strong> facoltà di decidere in materia,<br />

che normalmente gli compete, mentre ha carattere eccezionale quel<strong>la</strong><br />

<strong>del</strong><strong>la</strong> Giunta provinciale, importando spostamento <strong>del</strong>le legittime<br />

attribuzioni (dee. 19 giugno 1915, elezioni di Salerno; dee. 30 luglio<br />

1915, IK 331, Pelullo e. Capone, in Giust. amm., 1915, pag. 395; —<br />

decisione 25 giugno 1915, n. 289, in Giust. amm., 1915, pag. 313);<br />

4.° Che nel caso di più <strong>ricorsi</strong> <strong>elettorali</strong> propositi al Consiglio, sebtienc<br />

da questo abbinati, il termine di due mesi decorre dal<strong>la</strong> data di no*<br />

tificazione di ciascuno. In quest'ultimo caso, <strong>la</strong> Sezione ha anche ritenuto,<br />

che <strong>la</strong> Giunta provinciale non possa avocare a se <strong>la</strong> deciti)<br />

MAZZOCCOLO, 0/>. ciV.» png* 700. Confr. anche: FAOtonAitf, op. ctl.» pag, 443.


— 143 —<br />

sione sopra uno soltanto dei <strong>ricorsi</strong>, <strong>la</strong>sciando gli altri all'esame <strong>del</strong><br />

Consiglio (1).<br />

A difficoltà ha dato luogo il porre in armonia con l'art. 322 <strong>la</strong><br />

disposizione <strong>del</strong> capoverso 5.° <strong>del</strong>l'art. 97 <strong>del</strong> T. IL, per cui il Consiglio<br />

provinciale decide sui <strong>ricorsi</strong> contro le operazioni <strong>elettorali</strong> nel<strong>la</strong><br />

sua prima sessione. Si è domandato se ciò,possa, a seconda dei casi,<br />

importare una proroga od una restrizione <strong>del</strong> termine di due mesi.<br />

La questione fu proposta col ricorso Corina; ma <strong>la</strong> V Sezione non ebbe<br />

allora ragione di esaminar<strong>la</strong> (confrontasi citata dee. 26 febbraio 1915,<br />

n. 79). Essa non riesce facilmente superabile, perchè è dovuta ad uno<br />

di quei difetti di coordinamento non infrequenti nel<strong>la</strong> nostra legge<br />

comunale e provinciale, A rigore, si deve ritenere che quelle disposizioni<br />

vanno ambedue osservate; sulle elezioni i Consigli provinciali<br />

devono decidere nel<strong>la</strong> prima sessione, senza che però a tale loro<br />

obbligo sia legata alcuna speciale comminatoria e devono poi ad ogni<br />

modo decidere entro i due mesi, se non vogliono incorrere nel pericolo<br />

<strong>del</strong>l'avocazione al<strong>la</strong> Giunta provinciale.<br />

§ 12 a.—Hanno formato oggetto di contestazione anche le formalità,<br />

che devono osservare i Consigli comunali e provinciali allorché<br />

decidono sulle elezioni. È pacifico che, sebbene essi esercitino in tali casi<br />

una vera funzione giurisdizionale, non sono tenuti all'osservanza di<br />

forme contenziose. Fu però chiesto se debbano <strong>del</strong>iberare in seduta<br />

pubblica o segreta ed a scrutino o per votazione palese. Il dubbio è<br />

stato proposto in ispecie quando vi erano sospetti di violenza o di frode<br />

e sopratutto poi quando, ai fini <strong>del</strong>l'eleggibilità, motivi di indegnità<br />

erano stati denunziati ai danni di qualche candidato. In questa ultima<br />

ipotesi, <strong>la</strong> Sezione V non ha creduto di occuparsi <strong>del</strong><strong>la</strong> questione,<br />

(I) Ormai da un pezzo <strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong> può dirsi pacifica in questi sensi. Così<br />

**ra stato deciso: Che non deve aver luogo l'avocazione se sia da escludere» <strong>la</strong> negligenza<br />

*ln parte <strong>del</strong> Consiglio comunale, come nel caso in cui questa non ebbe a «uà disposizione<br />

gli atti, perche sottoposti a sequestro dall'autorità giudiziaria {decisione 18 gennaio<br />

1908, n. Il, Catanoso e Giardino e. <strong>del</strong>. Giunta provinciale amministrativa di<br />

Palermo, in Giuri, amtnin.* 1908, pag. 23; confr. anche decisione, 28 marzo 1908»<br />

n. 131, Mei e. Keim Picei, in Giuri, ammiri., 1908, pag. 22.'>); — che, trascorri i due<br />

*ne&if se non ha provveduto <strong>la</strong> Giunta provinciale amministrativa. l>en può provvedere<br />

il Coniglio (decisione 10 giugno 1910, n. 275, Gallo C- Amodio, in Giuri, ammin.,<br />

'910, pag. 4o2); — che non giova ad evitare <strong>la</strong> surrogazione una decisione interlocutoria<br />

presa a scopo evidentemente di<strong>la</strong>torio e che <strong>la</strong> Giunta provinciale amministrativa<br />

si può sostituire in qualunque forma e quindi anche con una sua semplice ordì*<br />

ftanza e può render<strong>la</strong> nota al Comune con un telegramma (decisione 29 febbraio 1908,<br />

n * "3, Capohianchi e. deb Giunta provinciale amministrativa di Salerno, in Gnu*.<br />

immiti., 1908, pag. 002).


— 144 —<br />

dovendo essere decisa dal magistrato, che è chiamato a pronunziarsi<br />

sull'eleggibilità; e ciò sebbene con unica <strong>del</strong>iberazione fosse stato provveduto<br />

e sull'eleggibilità e sul<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>rità <strong>del</strong>le operazioni <strong>elettorali</strong><br />

(dee. 11 giugno 1915, ri. 266, Luchetti, e. Garbini). Fuori di tale ipotesi,<br />

<strong>la</strong> Sezione V ha dovuto risolvere <strong>la</strong> questione proposta; ed è stata<br />

da tempo costante nel riconoscere, che le <strong>del</strong>iberazioni sulle operazioni<br />

<strong>elettorali</strong> vanno prese in seduta pubblica e per scrutinio palese (1). È<br />

noto che <strong>la</strong> legge distingue tre forme di votazione: in seduta pubblica<br />

ed a scrutinio palese, in seduta pubblica ed a scrutinio segreto, in seduta<br />

segreta ed a scrutinio segreto. La prima costituisce <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>. Le<br />

altre due hanno carattere eccezionale e sono ammesse l'una per le<br />

<strong>del</strong>iberazioni concernenti persone e l'altra per le questioni concernenti<br />

persone (art. 205 e 298 T. IL). Ora <strong>del</strong>le <strong>del</strong>iberazioni prese in<br />

tema di operazioni <strong>elettorali</strong> è da osservare: 1.° che, per quanto vi<br />

possano essere interessate le persone dei candidati, hanno per obbietto<br />

<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>rità <strong>del</strong>le operazioni stesse e l'osservanza <strong>del</strong><strong>la</strong> legge e mirano<br />

quindi a tute<strong>la</strong>re l'interesse pubblico al<strong>la</strong> sincera manifestazione <strong>del</strong><br />

corpo elettorale: 2.° che con esse, pur non rimanendo legati all'osservanza<br />

di forme contenziose, i Consigli comunali e provinciali esercitano<br />

una vera giurisdizione di primo grado (confr. dee. citata 26 febbraio<br />

1915, n. 79, in cui sono richiamati i precedenti giurisprudenziali).'<br />

Con quest'ultima decisione, <strong>la</strong> Sezione ebbe anche a riconoscere che,<br />

nelle <strong>del</strong>iberazioni in paro<strong>la</strong>, non si possono considerare votanti i<br />

consiglieri, che si sieno astenuti dal votare, al pari di quelli che abbiano<br />

presentato scheda bianca; dappoiché <strong>la</strong> norma, di cui al penultimo<br />

capoverso <strong>del</strong>l'art. 298, non è applicabile agli astenuti.<br />

Questione più <strong>del</strong>icata e forse nuova è stata proposta in occasione<br />

dei <strong>ricorsi</strong> Vincenti e Luchetti. Molti Consigli provinciali hanno approvato<br />

un rego<strong>la</strong>mento, in cui sono stabilite le norme, che devono osservare<br />

per l'espletamento <strong>del</strong>le attribuzioni loro demandate dal<strong>la</strong> legge.<br />

Alcune di queste norme tracciano <strong>la</strong> procedura, in base al<strong>la</strong> quale i<br />

Consigli devono <strong>del</strong>iberare in materia elettorale. Sogliono all'uopo<br />

costituire una speciale Commissione (che il Consiglio provinciale di<br />

Roma chiama Giunta <strong>del</strong>le elezioni), determinare i criteri con i quali<br />

fra i membri di essa vanno distribuiti i <strong>la</strong>vori, i metodi per procedere<br />

alle inchieste, ecc. Ora se queste norme sieno state vio<strong>la</strong>te, potrà dedurrne<br />

<strong>la</strong> nullità <strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>del</strong>iberazione? Evidentemente <strong>la</strong> soluzione di<br />

(1) Confr. decisione 8 febbraio 1909, n. 59, Ragghiatiti


— 145 —<br />

tale quesito deriva dal valore, che si riconosce ai detti rego<strong>la</strong>menti<br />

interni. Costituiscono essi solo interna corjtoris, di cui i Consigli si<br />

giovano come di guida per non essere costretti di volta in volta a<br />

stabilire i criteri da osservare nei loro <strong>la</strong>vori, ovvero, <strong>del</strong>iberati ed<br />

approvati che sieno, hanno tale efficacia obbiettivamente obbligatoria<br />

da potersi anche dai terzi invocare in loro favore? Notisi che siffatti<br />

rego<strong>la</strong>menti, se non trovano divieto nel<strong>la</strong> legge (a mena che non<br />

contengano norme, che con essa contrastino), non sono però dal<strong>la</strong><br />

medesima imposti. La legge infatti solo alle Deputazioni provinciali<br />

prescrive di formare rego<strong>la</strong>menti interni per l'esercizio <strong>del</strong>le loro<br />

attribuzioni (art. 234.) La questione è molto grave e complessa, È<br />

anzitutto da dubitare, se al di fuori di una specifica prescrizione di<br />

* e gge> possa un corpo investito di pubbliche funzioni ed in ispecie<br />

poi di funzioni giurisdizionali svinco<strong>la</strong>re <strong>la</strong> libertà conferitale di agire<br />

di volta in volta nelle forme che creda col preordinare a se stesso norme<br />

da osservare obbligatoriamente. Quando però siffatto dubbio si<br />

credesse di eliminare, non con ragione si farebbe appello ai principi<br />

ormai pacificamente ammessi nei riguardi <strong>del</strong> Par<strong>la</strong>mento. È noto che<br />

le due Camere, per esplicita disposizione statutaria (art. 61), esercitano<br />

le proprie attribuzioni secondo rego<strong>la</strong>menti interni, che si sono<br />

rispettivamente formati. Ed è concorde <strong>la</strong> dottrina nel riconoscere che,<br />

ai fini <strong>del</strong>l'accertamento <strong>del</strong><strong>la</strong> costituzionalità d'una legge, non è dato<br />

indagare se nel votar<strong>la</strong> le Camere abbiano osservato le prescrizioni<br />

dei loro rego<strong>la</strong>menti. Ma questo insegnamento riposa su considerazioni<br />

che certo, nemmeno per analogia, potrebbero essere invocate nel<strong>la</strong><br />

questione in esame. Infatti, anche a prescindere dal valore assoluto<br />

che molti attribuiscono all'attestazione contenuta nell'atto sovrano<br />

<strong>del</strong><strong>la</strong> sanzione, gli scrittori più rigorosi limitano <strong>la</strong> sindacabilità giudiziaria<br />

<strong>del</strong><strong>la</strong> costituzionalità formale <strong>del</strong><strong>la</strong> legge al<strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mazione<br />

fatta dai Presidenti <strong>del</strong>le due assemblee legis<strong>la</strong>tive che le rispettive<br />

Camere hanno approvato <strong>la</strong> legge, e ciò per ragioni attinenti al<strong>la</strong> natura<br />

sovrana <strong>del</strong><strong>la</strong> funzione <strong>del</strong> Par<strong>la</strong>mento ed alle esigenze proprie<br />

di una ben intesa diversione dei poteri (1). D'altra parte, nemmeno potrebbe<br />

invocarsi l'opposto principio che governa gli enti non autarchici<br />

(ad esempio fondazioni le cui <strong>del</strong>iberazioni non sono certo valide se<br />

pre^c indifformità dalle norme sancite dagli statuti rego<strong>la</strong>rmente<br />

approvati dall'autorità governativa e che sovente costituiscono <strong>la</strong><br />

(1) Confr. FATIMA e BENSA, nelle noto al Diritto rf


— 146 —<br />

condizione <strong>del</strong><strong>la</strong> loro creazione in persone giuridiche. La Sezione V,<br />

in occasione <strong>del</strong> cennato ricorso, non ebbe ragione di decidere tale<br />

questione, perchè ritenne che a' ogni modo le prescrizioni rego<strong>la</strong>mentari,<br />

<strong>del</strong>le quali era stata denunziata <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zione, non si potevano<br />

riguardare per loro natura tali da doversi osservare a pena di nullità<br />

(dee. 11 giugno 1915, n. 266, Luchetti e. Vincenti). La questione ha<br />

un campo di applicazione ben più <strong>la</strong>rgo <strong>del</strong><strong>la</strong> materia elettorale;<br />

e perciò non crediamo di esaminar<strong>la</strong> ulteriormente, avuto conto dei<br />

limiti e <strong>del</strong>lo scopo di questo <strong>la</strong>voro.<br />

Inoltre <strong>la</strong> Sezione V ha avuto occasione di affermare i principi<br />

seguenti: a) <strong>la</strong> nomina di ima commissione speciale per riferire sui<br />

<strong>ricorsi</strong> <strong>elettorali</strong> prodotti davanti il Consiglio provinciale può legittimamente<br />

essere fatta dal presidente <strong>del</strong> detto consesso; ò) anche<br />

quando sulle schede non sia stata fatta alcuna contestazione davanti<br />

ai seggi <strong>elettorali</strong>, i collegi chiamati a decidere sui <strong>ricorsi</strong> prodotti<br />

hanno <strong>la</strong> facoltà di riaprire i pacchi <strong>del</strong>le schede per esaminare se fondate<br />

o meno sieno le doglianze per <strong>la</strong> prima volta all'uopo prodotte;<br />

e) in genere una quere<strong>la</strong> di falso non può autorizzare i collegi giudicanti<br />

a sospendere le loro pronunzie sui <strong>ricorsi</strong> <strong>elettorali</strong>; ma <strong>la</strong> sospensione<br />

si impone se <strong>la</strong> quere<strong>la</strong> risulti ben circostanziate e rivolta contro persona<br />

determinata (dee. 25 giugno 1915, n. 289, Spinelli e. Capro, in<br />

Gimt. amm., 1915, pag. 313).<br />

&)• — Quanto poi alle Giunte prov. amm., <strong>la</strong> Sezione V ha avuto<br />

a riconoscere che, a differenza dei Consigli comunali e provinciali,<br />

agiscono in sede contenziosa (1)* E pertanto non possono esaminare le<br />

schede, quantunque già acquisite agli atti, senza avere ciò disposto<br />

previamente con una decisione interlocutoria e senza l'assistenza <strong>del</strong>le<br />

parti, ossia il contraddittorio (dee..26 giugno 1915, n. 285, Bellini<br />

e. Scovazza).<br />

Una questione procedurale nuova e di portata generale venne proposta<br />

al<strong>la</strong> V Sezione col ricorso Ciuffi e. Mont-igi ani ed altri. Si impugnava<br />

una decisione di Giunta provinciale fra l'altro, perchè si assumeva<br />

essersi avverato <strong>la</strong> decadenza <strong>del</strong> ricorso dinnanzi a quel Collegio pel<br />

motivo seguente. Con decreto <strong>del</strong>l'il gennaio 1015, il Prefetto aveva<br />

(1) È da temi*"» pacifica <strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong> nel riconoscere che, in materia elettorale*<br />

<strong>la</strong> Giunta provinciale amministrativa deve provvedere in «ede contenziosa.<br />

Confr. decisione 7 mano 1908, n. 81, Ancillotti e. <strong>del</strong>. Giunta'provinciale amministrativa<br />

di Treviso* in Ghwt. animiti., 190$, pag. 330.137; 29 febbraio J90S. n. 73,<br />

Ca]>ol>ianco e, <strong>del</strong>- Giunta provinciale amministrativa di Salerno, in Giutf. ammin.*<br />

I90S. pag. 603.


— 147 —<br />

fissato per <strong>la</strong> discussione d'udienza <strong>del</strong> 25 gennaio detto, ma tale<br />

decreto era stato notificato dopo le ore 19 <strong>del</strong> 14 (ultimo giorno utile).<br />

Di poi, con successivo decreto <strong>del</strong> 21 gennaio quando già si era avverata<br />

<strong>la</strong> decadenza, il Prefetto medesimo, di ufficio, aveva rinviato<br />

l'udienza all'8 febbraio; e tale secondo decreto era stato notificato<br />

in termine. La V Sezione ritiene: a) che <strong>la</strong> prima parte <strong>del</strong>l'art. 42<br />

<strong>del</strong> codice di procedura civile, stabilendo l'ora in cui le notifìche si<br />

possono compiere, sancisce un principio che è sostanzialmente di alta<br />

jwlizia civile e, come tale, si applica anche alle notifìche riguardanti<br />

le giurisdizioni amministrative, per le quali l'avere il rego<strong>la</strong>mento <strong>del</strong><br />

1907 statuito norme speciali rende inapplicabili, fra le disposizioni<br />

<strong>del</strong> rito civile, solo quelle predisposte in re<strong>la</strong>zione al funzionamento<br />

<strong>del</strong>le giurisdizioni ordinarie; b) che il secondo decreto prefettizio non<br />

aveva potuto giovare a rimettere in vita un ricorso decaduto; e) che<br />

1 intervento <strong>del</strong><strong>la</strong> controparte nel giudizio svoltosi davanti <strong>la</strong> Giunta<br />

provinciale non <strong>la</strong> aveva privata <strong>del</strong> diritto di eccepire l'avvenuta decadenza,<br />

avendo essa avuto cura di dedur<strong>la</strong> pregiudizialmente e di<br />

spiegare che appunto per proporre tale deduzione si era presentata<br />

(decisione I.° ottobre 1915, n. 314).<br />

Capitolo II, — Operazioni <strong>elettorali</strong>.<br />

13. — Trattando <strong>del</strong>le operazioni <strong>elettorali</strong>, dobbiamo ricordare<br />

anzitutto, che ha dato luogo a contestazioni <strong>la</strong> pubblicazione <strong>del</strong> manifesto<br />

annunziaste il giorno fissato per le elezioni. La legge dispone<br />

(art. GO), che compete al<strong>la</strong> Giunta municipale darne avviso agli elettori,<br />

indicando il giorno e i luoghi di riunione. La ragione, per cui<br />

questo compito trovasi demandato al<strong>la</strong> Giunta municipale, è forse prevalentemente<br />

storica. Secondo <strong>la</strong> legge <strong>del</strong> 1805, era <strong>la</strong> Giunta che fissava<br />

il giorno <strong>del</strong>le elezioni e lo rendeva poi noto agli elettori. Ora <strong>la</strong><br />

prima e più <strong>del</strong>icata mansione, in conseguenza <strong>del</strong><strong>la</strong> riforma <strong>del</strong> 1888<br />

(art. 80 legge 30 dicembre 1888, n. 5805), è stata attribuita al Prefetto<br />

ec l al primo Presidente <strong>del</strong><strong>la</strong> Corte di Appello- Così al<strong>la</strong> Giunta è<br />

rimasta solo <strong>la</strong> seconda, che ha un contenuto di mera esecuzione*<br />

J 1 orse sarebbe più opportuno, ora che questa funzione materiale è<br />

stata avulsa dall'altra» incaricarne, invece di un'autorità collegiale<br />

qual*è <strong>la</strong> Giunta, il Sindaco. Ma, finché rimane in vigore <strong>la</strong> cennata<br />

prescrizione di legge, si deve osservar<strong>la</strong>. Perciò <strong>la</strong> V Sezione<br />

"ft ritenuto, che il Sindaco non ha facoltà di sostituirsi al<strong>la</strong> Giunta<br />

comunale nel<strong>la</strong> pubblicazione <strong>del</strong> manifesto per <strong>la</strong> convocazione dei


— 148 -<br />

comizi <strong>elettorali</strong> e che quindi, se ciò ha fatto, ha compiuto un atto<br />

nullo, sebbene <strong>la</strong> legge non commini esplicitamente tale nullità.<br />

Infatti è questa materia attinente all'ordinamento <strong>del</strong>le competenze<br />

<strong>del</strong>l'autorità amministrativa, le cui norme sono di ordine pubblico e<br />

devono perciò esservarsi a pena di nullità (dee. 29 gennaio 1915,<br />

n. 15, Agresta e. Gentile, in Giusi, amm., 1915, pag. 111). Da questi<br />

principi <strong>la</strong> Sezione V non ha mai creduto di poter recedere. Però<br />

nonne ha fatto un'applicazione troppo rigorosa. Cosi nel caso in cui<br />

il giorno <strong>del</strong>le elezioni era stato reso noto con manifesto intestato<br />

al<strong>la</strong> Giunta- comunale, ma per essa sottoscritto unicamente dal Sindaco,<br />

ha ritenuto adempiuto il voto <strong>del</strong><strong>la</strong> legger<strong>la</strong> quale non prescrive<br />

che nel manifesto figurino materialmente le firme dei vari assessori,<br />

tanto pih che <strong>la</strong> sottoscrizione « per <strong>la</strong> Giunta » da parte <strong>del</strong><br />

Sindaco importa l'implicita sua attestazione, che ciò egli abbia compiuto<br />

per incarico e dietro intesa <strong>del</strong><strong>la</strong> Giunta (decisione 26 novembre<br />

1915, n. 445, Jacono ed altri e.'Costa Scirè).<br />

Il termine per <strong>la</strong> pubblicazione <strong>del</strong> manifesto è di 15 giorni prima<br />

di quello fissato per le elezioni, mentre termini molto pili brevi sono<br />

stabiliti per rendere note le variazioni dei luoghi di riunione, che occorresse<br />

disporre per sopravvenute gravi circostanze (art. 54). Anche<br />

al riguardo non poche questioni sono state proposte, ma tutte di fatto,<br />

re<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>rità e tempestività <strong>del</strong> manifesto (1). Sovente, poi<br />

il manifesto è stato impugnato in quanto al<strong>la</strong> formazione <strong>del</strong>le Sezioni<br />

ed all'assegnazione <strong>del</strong>le rispettive sedi; ma notammo già come<br />

sieno state ritenute non ammissibili dinnanzi al<strong>la</strong> V Sezione simili<br />

doglianze (§ 7, A ).<br />

§ 14. — A rec<strong>la</strong>mi non meno frequenti ha dato luogo <strong>la</strong> distribuzione<br />

dei certificati. Senza dubbio, è qticsto uno strumento molto<br />

<strong>del</strong>icato <strong>del</strong><strong>la</strong> procedura elettorale, che può divenire mezzo di broglio<br />

e talvolta anche di indiretta violenza. E perciò non è ingiustificato<br />

che notevole valore si voglia ed esso attribuire. Tuttavia non si può<br />

dedurne <strong>del</strong>le cause di nullità. All'uopo occorre distinguere le conseguenze<br />

dirette <strong>del</strong>l'irrego<strong>la</strong>re o insufficiente distribuzione dei certifi-<br />

.cati dall'indizio clic, eventualmente, se ne può trarre a conforto d'una<br />

denunzia di broglio. Quest'ultimo è da esaminare caso per caso, giacche<br />

<strong>la</strong> frode può essere riconosciuto od esclusa secondo le circostanze.<br />

(I) In genere, <strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong> fu sull'oggetto sempre severa. Cosi ebbe a ritenere<br />

che l'irrego<strong>la</strong>rità <strong>del</strong> manifesto pubblicato importa <strong>la</strong> nullità <strong>del</strong>l'elezione (de*<br />

cisioitc 27 ottobre 1911, n. 481, Girare e. Mastro, in Giu*L amniitK* 1011, pag. 4f>0).


- 149 —<br />

In ordine alle prime, poi <strong>la</strong> Sezione V ha avuto ad affermare: 1.° che<br />

l'inosservanza <strong>del</strong>l'obbligo di distribuire i certificati cinque giorni<br />

prima di quello fissato per le elezioni non induce nullità, dappoiché<br />

* a tegge stessa stabilisce in qual modo si può supplire all'omissione;<br />

2.° che è irrilevante <strong>la</strong> mancata distribuzione di certificati quando<br />

gli elettori, cui riguardano, avrebbero potuto con <strong>la</strong> loro diligenza<br />

evitar<strong>la</strong>; 3.° che irrilevante <strong>del</strong> pari è <strong>la</strong> circostanza, che <strong>la</strong> consegna<br />

dei certificati sm stata fatta a mezzo di guardie comunali e campestri,<br />

perchè questi, al pari dei messi comunali, possono far fede <strong>del</strong>l'adempiuta<br />

consegna (dee. 10 luglio 1915,. n. 302, Savasta e. Titone);<br />

4.° che, a rigore, <strong>la</strong> consegna dei duplicati sì dovrebbe fare nell'ufficio<br />

comunale e personalmente all'elettore; ma nemmeno l'inosservanza<br />

di tale norma induce nullità (dee. 5 maggio 1915,.n. 251, Fiorilli e.<br />

Franchi, in Giusi, arnrn., 1915, pag. 388).<br />

§ 15. — Il modo in cui si deve procedere al<strong>la</strong> nomina degli<br />

scrutatori costituisce una <strong>del</strong>le innovazioni introdotte nel<strong>la</strong> procedura<br />

elettorale dal<strong>la</strong> legge vigente.<br />

Dispone all'uopo l'art* 63;* « Nel periodo compreso fra l'ottavo ed<br />

« il quarto giorno inclusivi precedenti l'elezione, in pubblica adunanza,<br />

«preannunziata due giorni prima #con manifesto nell'albo pretorio<br />

« <strong>del</strong> Comune, <strong>la</strong> Commissione elettorale comunale, aggregandosi i due<br />

«consiglieri eletti col maggior numero di voti e i due eletti col minor<br />

«mimerò di voti, che non facciano parte <strong>del</strong><strong>la</strong> Giunta comunale né<br />

«.<strong>del</strong><strong>la</strong> Commissione stessa, procede al<strong>la</strong> nomina degli scrutatori fra<br />

K gli elettori <strong>del</strong> Comune che siano compresi nel<strong>la</strong> lista dei giurati<br />

f ovvero che possiedano una <strong>del</strong>le condizioni contemp<strong>la</strong>te negli arti-<br />

< eoli 3 e 4 <strong>del</strong> testo unico <strong>del</strong><strong>la</strong> legge elettorale politica »,<br />

Già dicemmo, che è stato ripetutamente riconosciuto ammissibile<br />

davanti <strong>la</strong> V Sezione <strong>la</strong> doglianza riguardante <strong>la</strong> legalità <strong>del</strong><strong>la</strong> nomina<br />

degli scrutatori (§ 7, A). Ora nell'applicazione elei riferito art. G3, <strong>la</strong> V<br />

lezione ha affermato i principi seguenti: l.°La irrego<strong>la</strong>re costituzione<br />

<strong>del</strong><strong>la</strong> Commissione per <strong>la</strong> nomina degli scrutatori inficia <strong>la</strong> nomina<br />

stensa e quindi rende nulle le elezioni; 2.° Ad integrare <strong>la</strong> Commissione<br />

elettorale comunale agli effetti <strong>del</strong>l'art. 03 non può essere assunto un<br />

consigliere comunale, che già faccia parte <strong>del</strong><strong>la</strong> Commissione stessa<br />

eoine supplente, ne, a salvare <strong>la</strong> validità <strong>del</strong>le operazioni <strong>del</strong><strong>la</strong> Commissione<br />

così costituita, giova considerarlo come membro <strong>del</strong><strong>la</strong> coni*<br />

missione elettorale allorché di questa vi sia già il numero di componenti<br />

prescritti dall'ar. 25 <strong>del</strong> T. U. <strong>del</strong><strong>la</strong> legge <strong>elettorali</strong> politica 20<br />

gmgno 1013, n. 821; 3.° Nemmeno possono far parte <strong>del</strong><strong>la</strong> Commi»*


— 150 —<br />

sione, di cui all'art. 63, due consiglieri comunali che non sieno proprio<br />

i due eletti col minor numero di-voti,--ma che sieno stati scelti<br />

fra quelli che riportarono minori voti (dee. 26 febbraio 1915, n. 79,<br />

Corina e. Comi, in Ghist. amm., 1915, pag. 70 e seguenti); 4.°Non è<br />

rego<strong>la</strong>re <strong>la</strong> nomina a scrutatore d'un elettore designato solo per nome<br />

e cognome e paternità quando nel<strong>la</strong> lista altri elettori sieno iscritti<br />

aventi gli stessi nome cognome e paternità; ne a precisare il prescelto<br />

giova <strong>la</strong> notifica <strong>del</strong>l'avviso <strong>del</strong>l'avvenuta designazione compinta<br />

dal messo comunale; 5.° Non è valida <strong>la</strong> nomina a scrutatore<br />

di persona non iscritta nelle liste. E perciò, esistendo in una frazione<br />

più omonimi non tutti elettori, ed essendo stato uno scrutatore designato<br />

con le loro generalità^ è da presumere che <strong>la</strong> scelta da parte<br />

<strong>del</strong><strong>la</strong> Commissione sia caduta su uno degl'iscritti nelle liste (dee. 23<br />

luglio 1915, n. 317, Grasso ed altri e. Martelliti).<br />

§ 16. — La prima e più essenziale garanzia <strong>del</strong><strong>la</strong> rego<strong>la</strong>rità<br />

<strong>del</strong>le operazioni <strong>elettorali</strong> riposa nel seggio, che ad esse soprain tende.<br />

Le elezioni sono frutto d'un procedimento rigorosamente formale,<br />

che si svolge a mezzo di una magistratura costituita dal seggio. È<br />

quindi giustificato che al<strong>la</strong> formazione <strong>del</strong> seggio <strong>la</strong> legge abbia dedicato<br />

tutto un sistema di norme e che <strong>la</strong> Sezione V ritenga che, in<br />

genere, esse sieno da osservare a pena di nullità. Il seggio si compofte<br />

di un presidente, di un vice-presidente, di quattro scrutatori e di'un<br />

segretario (art. 62). La nuova legge ha disposto che tutti costoro,<br />

sieno, prima <strong>del</strong>le elezioni, nominati da competenti autorità, ed ha<br />

poi dato norme per provvedere al<strong>la</strong> loro surrogazione nel caso in cui<br />

alcuno ne manchi. Il presidente ed il vice-presidente sono nominati<br />

dal primo presidente <strong>del</strong><strong>la</strong> Corte di Appello, gli scrutatori dal<strong>la</strong> Commissione<br />

comunale con le norme anzidette ed il segretario dal presidente<br />

<strong>del</strong>l'Ufficio elettorale. In caso di assenza, il presidente è supplito<br />

dal Sindaco o da uno dei consiglieri per ordine di anzianità ed<br />

al<strong>la</strong> surrogazione degli scrutatori provvede il presidente <strong>del</strong> seggio,<br />

chiamando all'uopo, oltre il vice-presidente, alternativamente l'anziano<br />

ed 0 più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere<br />

(art. 02 e 75).<br />

La rigorosa obbligatorietà di queste norme, provvidamente dettagliate,<br />

non è punto menomata dal principio pel quale tre membri<br />

almeno <strong>del</strong>l'Ufficio, fra cui il presidente ed il vice-presidente, devono<br />

sempre trovarsi presenti a tutte le operazioni <strong>elettorali</strong> (art. 65).<br />

Occorre all'uopo distinguere <strong>la</strong> originaria e normale costituzione<br />

<strong>del</strong>l'Ufficio dal<strong>la</strong> temporanea tollerata riduzione dei suoi membri.<br />

Nel suo costituirsi, il seggio deve constare non <strong>del</strong><strong>la</strong> maggioranza


— 151 —<br />

dei suoi membri né tampoco di soli tre, ma di tutti essi; altrimenti<br />

non è legalmente formato e ciò inficia tutte le operazioni <strong>elettorali</strong>,<br />

E devono farne parte proprio le persone rispettivamente designate<br />

come sopra fu detto/Se alcuna vi si insedia diversa dalle designate e<br />

non in virtù <strong>del</strong><strong>la</strong> chiamata fatta dal presidente per surrogare qualche<br />

assente, non rileva che non eserciti speciali mansioni, quali l'identificazione<br />

degli elettori o Paccertamento <strong>del</strong> numero dei votanti e<br />

nemmeno che, accanto ad essa, più di altri tre vi sieno rego<strong>la</strong>rmente<br />

nominati. Illegittima è perciò <strong>la</strong> costituzione <strong>del</strong> seggio ed inficiate<br />

ne sono quindi le operazioni <strong>elettorali</strong> (decisione 12 marzo 1915,<br />

n. 100, Angerosa e. <strong>del</strong>. Consiglio provinciale di Napoli, in Gitisi.<br />

amm., 1915, pag. 186; 26 marzo 1915, n. 135, Grasso ed altri c/<strong>del</strong>.<br />

Consiglio provinciale di Catania, in GiusL amm., 1915, pag. 208).<br />

Per <strong>la</strong> surrogazione degli scrutatori, che manchino, il presidente<br />

deve chiamare anzitutto il vice-presidente. ÀI riguardo, è da tenere<br />

presente, non solo <strong>la</strong> disposizione già citata <strong>del</strong>l'art. 73, ma anche<br />

quel<strong>la</strong> <strong>del</strong>l'art. 64; il quale, dopo avere disposto che il vice-presidente<br />

coadiuvi il presidente nell'adempimento <strong>del</strong><strong>la</strong> sue funzioni e<br />

ne faccia le veci in caso di assenza o d'impedimento, soggiunge:<br />

«Per autorizzazione <strong>del</strong> presidente egli può inoltre adempiere le funzioni<br />

di scrutatore ». Il vice-presidente adunque può adempiere<br />

funzioni di scrutatore, pure se gli scrutatori vi sieno tutti; e deve poi<br />

inoltre, in mancanza di uno di questi, sostituirlo. In questo secondo<br />

caso, come nel primo, ha però bisogno sempre di essere autorizzato<br />

dal presidente; ad a rigore, l'autorizzazione dovrebbe essere esplicita<br />

e resultare dal verbale. Tuttavia, nell'ipotesi <strong>del</strong><strong>la</strong> surrogazione, avvenendo<br />

questa per un'esplicita disposizione <strong>del</strong><strong>la</strong> legge, i cui termini<br />

sono tali da rec<strong>la</strong>mare una speciale giustificazione qualora per partico<strong>la</strong>ri<br />

ragioni il presidente debba incaricare altri di sostituire lo<br />

scrutatore mancante, se resulti <strong>del</strong>l'assenza d'uno scrutatore e <strong>del</strong><strong>la</strong><br />

partecipazione <strong>del</strong> vice-presidente, <strong>la</strong> V Sezione ha ritenuto non costituire<br />

nullità <strong>la</strong> omissione <strong>del</strong>l'esplicita autorizzazione <strong>del</strong> presidente<br />

(decisione 6 luglio 1915, n. 304, Biondi e. Girardi ed altri).<br />

Bel seggio fa parte il segretario. Se ne poteva dubitare un tempo<br />

perchè <strong>la</strong> vecchia legge disponeva all'art. 64 (T. U. 21 maggio 1908,<br />

TI. 269): «L'ufficio così composto nomina il scgretìirio ». Il dubbio<br />

non è più ammissibile di fronte al nuovo testo; il quale più non riproduce<br />

quel<strong>la</strong> disposizione ed ha invece espressioni diverse, come quelle<br />

che si leggono negli art. 62 prima parte e 73 prima parte. Ciò è da<br />

tenere presente per ogni effetto. Ma <strong>del</strong> seggio il segretario fa parte<br />

al pari degli altri membri: non si può ritenere che vi abbia una fun-


- 152 —<br />

zione specialmente essenziale, in modo che solo dal<strong>la</strong> sua partecipazione<br />

tutte le operazioni <strong>del</strong> seggio deducono giuridica efficacia e<br />

pubblica fede. La "V Sezione ha avuto occasione di affermare, che,<br />

a torto, si suole ragguagliare <strong>la</strong> funzione <strong>del</strong> segretario rispetto al<br />

seggio elettorale a quel<strong>la</strong> <strong>del</strong> cancelliere rispetto al<strong>la</strong> magistratura,.<br />

cui è adetto (decisione 6 luglio 1915, n. 304, Biondi e. Girardi). Vi<br />

è un atto, il processo verbale, di cui <strong>la</strong> legge esplicitamente disporne<br />

che sia redatto dal segretario (art. 63 capoverso ultimo) e che sia .<br />

firmato, per <strong>la</strong> sua validità, dal segretario stesso oltre che dal presidente<br />

(art. 82 prima parte). E ben si intende che, normalmente, le<br />

funzioni di cancelleria debbano essere compiute tutte dal segretario;<br />

ma <strong>la</strong> sua presenza non sempre è indispensabile ad integrare il seggio,<br />

al pari di quel<strong>la</strong> <strong>del</strong> presidente o vice-presidente, siccome chiaramente<br />

si evince dal disposto <strong>del</strong> su riferito art. 65.<br />

La legge tollera che, durante le operazioni <strong>elettorali</strong>, il seggio<br />

funzioni con soli tre membri, purché fra essi sia sempre il presidente<br />

od il vice-presidente; ma ciò tollera solo come fatto occasionale e<br />

temporaneo. A rigore, quante volte un componente l'ufficio si allontani,<br />

si dovrebbe prenderne nota in verbale. Ma l'omissione di questa<br />

formalità non sempre si può ritenere dia luogo a nullità, perchè<br />

non sempre occorre che si debba far constare <strong>del</strong> modo in cui si trova<br />

costituito l'ufficio. Quando invece <strong>la</strong> legge prescrive che determinate ^<br />

formalità sieno adempiute dall'ufficio, perchè l'omessa partecipa-zione<br />

di alcuno dei componenti di questo non infici tale formalità,<br />

necessito che <strong>la</strong> sua assenza resulti giustificata dal verbale. Così <strong>la</strong><br />

V Sezione ha ritenuto-a proposito <strong>del</strong><strong>la</strong> sottoscrizione <strong>del</strong><strong>la</strong> nota di<br />

identificazione, siccome vedremo a suo luogo (§ 24).<br />

Di tutto ciò che compie il seggio deve far constare nel verbale,<br />

<strong>la</strong> cui natura giuridica e conseguente efficacia probatoria esaminammo<br />

a suo luogo (§ 8). In esso, devono trovarsi inserite le decisioni motivate,<br />

con cui l'ufficio ha l'obbligo di pronunziarsi su tutte <strong>la</strong> proteste elevate.<br />

Questo obbligo ha per altro dei limiti dettati dal buon senso, non potendosi<br />

certo ammettere, che debba il seggio prendere in esame<br />

proteste fatte a voce in numero indefinito, a solo scopo defaticatorio<br />

od ostnizionistico. Naturalmente è materia questa da giudicare<br />

secondo le circostanze <strong>del</strong> caso. Ricordiamo, ad es., che <strong>la</strong> Sezione V<br />

ha ritenuto, che i seggi hanno l'obbligo di pronunziarsi con decisioni<br />

motivate da inserirsi in verbale solo sulle proteste riguardanti irrego<strong>la</strong>rità<br />

<strong>del</strong>le operazioni da essi compiute, e non anche su quelle<br />

re<strong>la</strong>tive a violenze anteriori al giorno <strong>del</strong><strong>la</strong> votazione (decisione 14<br />

maggio 1915, n. 217, Dal Conte e. Baldassarre).


— 153 —<br />

§ 17. — La sa<strong>la</strong> elettorale dev'essere preparata secondo alcune<br />

norme partico<strong>la</strong>rmente determinate dal<strong>la</strong> legge. Fra l'altro, questa<br />

prescrive l'affissione di determinati stampati. Al riguardo, di <strong>recente</strong>,<br />

<strong>la</strong> V Sezione ha avuto a riconoscere che <strong>la</strong> disposizione, di cui all'art.<br />

67 capoverso, per <strong>la</strong> quale nel<strong>la</strong> sa<strong>la</strong> <strong>del</strong>le elezioni devono essere<br />

affisse le liste <strong>del</strong> consiglieri da surrogare e quelle dei consiglieri<br />

che rimangono in ufficio, si riferisce al caso di elezioni suppletive e<br />

che perciò l'omissione di tale formalità non si può elevare a motivo<br />

di nullità quando si tratti di elezione generale (decisione 12 marzo<br />

1915, n. 100, Angerosa e. Consiglio provinciale di Napoli, in Giust.<br />

nmm., 1915, pag. 187),<br />

Più importanti sono le norme riguardanti <strong>la</strong> cabina destinata all'espressione<br />

<strong>del</strong> voto, che <strong>la</strong> legge amministrativa (art, 76 T. U.)<br />

ha mutuate dal<strong>la</strong> politica (art. 70 T. U. citato). Non sono mancate<br />

doglianze davanti <strong>la</strong> V Sezione a ciò re<strong>la</strong>tive, attinenti al<strong>la</strong> conformazione<br />

ed al<strong>la</strong> ubicazione <strong>del</strong>le cabine rispetto al tavolo <strong>del</strong> seggio<br />

'ed alle finestre. Naturalmente &i trattava di questioni di fatto,<br />

da risolvere a seconda <strong>del</strong>le circostanze <strong>del</strong><strong>la</strong> specie. Tuttavia <strong>la</strong> V Sezione<br />

ha ritenuto in genere: l.° che non sono ammissibili rec<strong>la</strong>mi re<strong>la</strong>tivi<br />

al<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>rità <strong>del</strong>le cabine non preceduti da accertamenti<br />

compiuti durante <strong>la</strong> votazione o, quanto meno, da proteste fatte inserire<br />

in verbale; 2.° che le disposizioni sulle cabine sancite dall'art. 70<br />

<strong>del</strong><strong>la</strong> legge elettorale politica non hanno, come dimostrano i termini<br />

in cui sono concepite, carattere rigorosamente tassativo* Esse vanno<br />

osservate compatibilmente con le condizioni di fatto <strong>del</strong><strong>la</strong> sale adibite<br />

per Je elezioni ; purché, ad ogni modo, si garantisca <strong>la</strong> libertà e <strong>la</strong> segretezza<br />

<strong>del</strong> voto (decisione 28 maggio 1915, n. 251, Fiorilli e. Franchi).<br />

§ 18. — Del<strong>la</strong> votazione, poi, è tra le formalità più essenziali <strong>la</strong><br />

identificazione <strong>del</strong> votante; <strong>la</strong> quale dev'essere espressamente e specìficamente<br />

compiuta proprio nel modo prescritto dal<strong>la</strong> legge. Il<br />

voto'-'di elettore non identificato o non rego<strong>la</strong>rmente identificato è<br />

fiuUo. Né a legittimarlo, giova assumere — come talvolta è stato<br />

fatto — che l'elettore era noto non al solo scrutatore identificante,<br />

Ma a tutto il seggio; dappoiché <strong>la</strong> legge non presume mai <strong>la</strong> notorietà<br />

?d in ogni caso richiede che <strong>del</strong>l'identificazione avvenuta si faccia<br />

constare e si assuma <strong>la</strong> responsabilità mercè l'apposizione di una<br />

firma. La legge vigente ha fuse in una <strong>la</strong> lista per l'identificazione e<br />

quel<strong>la</strong> per l'accertamento <strong>del</strong> numero dei votanti. Tuttavia ha <strong>la</strong>sciato<br />

distinto le due operazioni, che devono resultare in due colonne<br />

separate. Non si può escludere che, solo per ignoranza, lo scrutatore<br />

\


— 154 —<br />

unico adibito all'una ed all'altra operazione abbia creduto di adempiere<br />

ad entrambe con l'apposizione di una firma so<strong>la</strong> e che si debba<br />

a ciò se, in qualche <strong>sezione</strong> elettorale, nel<strong>la</strong> detta lista comune, <strong>la</strong><br />

colonna destinata all'identificazione sia stata <strong>la</strong>sciata tutta bianca,<br />

mentre è stata rego<strong>la</strong>rmente annotata quel<strong>la</strong> destinata all'accertamento<br />

<strong>del</strong> numero dei votanti. Ma <strong>la</strong> V Sezione ha ritenuto in simile<br />

ipotesi tutta <strong>la</strong> votazione <strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>sezione</strong> nul<strong>la</strong> per i principi<br />

innanzi esposti e perchè non può giovare a far fede <strong>del</strong>l'avvenuta<br />

identificazione <strong>del</strong>l'elettore <strong>la</strong> firma apposta in prova <strong>del</strong> solo fatto<br />

materiale <strong>del</strong>l'avvenuta votazione (decisione 6 luglio 1915, n. 304,<br />

Biondi e, Girardi ed altri) (1).<br />

Una vecchia questione è quel<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva all'ammissibilità di<br />

unica lista di identificazione per le elezioni comunali e per le provinciali<br />

allorché contemporaneamente lianno luogo. La legge, ùi ciò<br />

affatto immutata, dispone: «Alle elezioni dei consiglieri provinciali<br />

si procede negli stessi tempi e con le stesse regole e forme fissate per<br />

le elezioni dei consiglieri comunali, facendone però constare con *<br />

verbali separati » (art. 94). Che tra i verbali sieno da noverare anche<br />

le note di identificazione appare, quanto meno, dubbio. Perciò, in<br />

definitiva, <strong>la</strong> V Sezione ebbe a riconoscere che non si potesse ritenere<br />

obbligatorio, sotto pena di nullità, Fuso di distinte note di identificazione<br />

per le elezioni comunali e per le provinciali, e che quindi f osse^<br />

da riguardare come non illegittimo l'uso di lista unica, purché si<br />

fosse avuto cura di far constare quando l'elettore avesse votato solo<br />

per i consiglieri comunali o solo per i provinciali (2). E questi principi,<br />

in occasione <strong>del</strong>le ultime elezioni indette in seguito al<strong>la</strong> riforma<br />

<strong>del</strong> 1913, sono stati adottati dal Governo nelle istruzioni a firma <strong>del</strong><br />

Ministro Giolitti trasmesse agli uffici locali. Malgrado ciò, l'uso di<br />

unica lista di identificazione ha novamente formato oggetto di doglianza<br />

d'innanzi al<strong>la</strong> V Sezione, che però ha ribadito <strong>la</strong> sua <strong>giurisprudenza</strong><br />

(decisione 6 luglio 1915, n. 304, Biondi e Mascia e. <strong>del</strong>.<br />

Consiglio provinciale dì Kapolì), confermando anche che non è necessario<br />

che per ciascun votante si faccia constare se abbia partecipato<br />

ad ambedue le elezioni o ad una so<strong>la</strong> di esse e che basta che sia notato<br />

(1) Sul<strong>la</strong> sanzione di nullità, che accompagna l'omessa o non rego<strong>la</strong>re identificazione,<br />

<strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong> fu sempre costante- Confr., tra le altre, decisione 12 giugno<br />

1008, n. 293» Anatucci e. Capozzì, in Gìmt. ammin., pag. 629; 9 febbraio 1912, n. 38,<br />

Caputo e. Ferri, in OiusL amm.¥ 1912, pag. 28.<br />

(2) Confr, decisione 12 ottobre 1908, n. 506, Ciancio e, <strong>del</strong>. Consiglio provinciale<br />

di Potenza, in Giusi. ammin.f 1908, pag. 741 ; L° aprile 1910, n, 126, Ceca<strong>la</strong> e. Baracca,<br />

in Giusi, ammiri., 1910, pag. 204; 22 aprile 1911, n. 185, MuccSarelli e. SavelH, in 6 v tt«*f.<br />

ammìn., 1911, pag. 303; 21 luglio 1911, n. 357, De Benedirti» e. Andreucci, in Giuri,<br />

ammin*, 1911, pag. 359.


— 155 —<br />

quando l'elettore votò solo per i consiglieri comunali o solo per i provinciali<br />

(decisione 8 ottobre 1015, Luchetti e. Vincenti, elezioni di<br />

Tuscania; dee. 26 novembre 1915, n. 445, Jacono ed altri e. Costà<br />

Scirè). •<br />

Fu già osservato che, malgrado <strong>la</strong> fusione in una <strong>del</strong>le due liste,<br />

dall'identificazione è rimasto ben distinto l'accertamento <strong>del</strong><strong>la</strong> seguita<br />

votazione. Ora è da domandarsi se questa ultima formalità sia rigorosamente<br />

essenziale quanto <strong>la</strong> prima. Che sia essenziale, non è possibile<br />

dubitare. Tuttavia, nel sistema <strong>del</strong><strong>la</strong> legge, appare governata con<br />

cura meno gelosa <strong>del</strong>l'identificazione. E quando, prima <strong>del</strong><strong>la</strong> riforma<br />

<strong>del</strong> 1913, distinte erano le due liste, le formalità da compiersi a pena<br />

di nullità prima di iniziare lo scrutinio riguardavano unicamente<br />

quel<strong>la</strong> di identificazione. Da tali considerazioni <strong>la</strong> V Sezione ha dedotto<br />

<strong>la</strong> conseguenza, che l'inadempimento di singole formalità di riscontro<br />

non importano senz'altro nullità e che gli effetti ne sono da<br />

riconoscere a seconda <strong>del</strong>le circostanze <strong>del</strong><strong>la</strong> specie in esame (decisione<br />

ora citata sulle elezioni di Tuscania). È ad ogni modo da chiedersi<br />

se l'omesso accertamento di alcuni voti, qualora si ritenga<br />

causa di nullità, inficii solo questi o tutta <strong>la</strong> votazione. Quel Collegio<br />

non ha avuto ragione di pronunziarsi anche su tale questione subordinata<br />

(1).<br />

§ 19. — Nonostante <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>rità formale <strong>del</strong>l'identificazione,<br />

può essere impugnata <strong>la</strong> legittimità <strong>del</strong><strong>la</strong> votazione di alcuni elettori.<br />

L'indebita partecipazione alle urne può essere indizio di frode.<br />

In tal caso, ha conseguenze che investono tutta l'elezione. Ma, di<br />

per sé, non necessariamente manifesta il broglio; e perciò, in quanto<br />

è rilevabile, di rego<strong>la</strong>, vitiatiir e non vitiat, vale a dire importa solo<br />

l'annul<strong>la</strong>mento <strong>del</strong> voto o dei voti di cui trattasi. E diciamo «in<br />

quanto è rilevabile »; perchè qualche denunzia di indebita votazione<br />

non si può fare che in f<strong>la</strong>grante, essendo impossibile altrimenti provarne<br />

<strong>la</strong> fondatezza. Così se viene denunziato che si è presentato<br />

a votare chi non è elettore, assumendo falsamente il nome d'un elettore<br />

iscritto (decisione 26 marzo 1915, n* 13J5, Grasso ed altri e. <strong>del</strong>.<br />

(1) Sul<strong>la</strong> necessità <strong>del</strong> legale uso <strong>del</strong><strong>la</strong> nota di riscontro <strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong> sinora<br />

era stata più severa. Infatti essa aveva ritenuto: che <strong>la</strong> mancanza di questa nota<br />

vizia tutta reiezione e non può farne le veci <strong>la</strong> firma messa accanto al nome dei votanti<br />

in apposita colonna esistente presso quel<strong>la</strong> per l'identificazione (dee. 20 giugno 1908,<br />

n. 352, Martini e. <strong>del</strong>. Giunta provinciale amministrativa di Porto Maurizio, in Giusta<br />

animiti., 1908, pag. 570);—-e che deve» a pena di nullità, contenere <strong>la</strong> firma di uno<br />

scrutatore, cui non può legittimamente sostituirsi il presidente (decisione 5 luglio 1912,<br />

n. 331, in Giusi, ammiri., 1912, pag. 209).


— 156 —<br />

Consiglio provinciale Catania, in Giusi. qm?n.9 1915, pag. 202; decisione<br />

28 maggio 1915, n. 233, Bonino e. <strong>del</strong>. Cons. prov. di Cuneo, in<br />

Ghia* amrn., 1915, pag. 406). Fuori di tali ipotesi, <strong>la</strong> doglianza è ammissibile;<br />

ma, come notammo, ha di rego<strong>la</strong> efficacia limitata: così se<br />

vien dedotto che ha votato uno stesso elettore in due sezioni <strong>del</strong><br />

mandamento per l consiglieri provinciali o che figurino votanti dei<br />

morti o degli emigrati quando non si possa escludere che vi sia stato<br />

errore nel prender nota <strong>del</strong>l'avvenuta identificazione (decisione 28<br />

maggio 1915, n. 233, Bonino e. Gamma; 10 luglio 1915, n. 302, Titone<br />

e. Savosta). Con gli stessi criteri va giudicato il caso, in cui si<br />

rinvenga nell'urna qualche scheda in più <strong>del</strong> numero accertato con <strong>la</strong><br />

lista di riscontro. Tale circostanza, di per sé, non induce senz'altro<br />

nullità (decisione 26 marzo 1915, n. 130, Calogero e. Bartolotti) (1).<br />

Questo principio è in armonia con l'altro innanzi riferito, per cui<br />

l'omissione <strong>del</strong> riscontro re<strong>la</strong>tiva a singoli votanti non è necessariamente<br />

causa di nullità.<br />

Qualche volta è stato anche dedotto che gli elettori avevano<br />

votato senza fare Fuso <strong>del</strong><strong>la</strong> cabina per l'espressione <strong>del</strong> voto. Tale<br />

omissione non può non indurre <strong>la</strong> nullità <strong>del</strong> voto; ma riesce intuitivo<br />

come ardua ne sia <strong>la</strong> prova. E perciò da luogo solo a questioni di fatto.<br />

§ 19 bis. —Ad una nuova questione ha dato luogo il disposto ^<br />

<strong>del</strong> 2.° comma <strong>del</strong>l'art. 70 <strong>del</strong> T. U., il quale si occupa <strong>del</strong><strong>la</strong> cessazione"<br />

<strong>del</strong>l'impedimento a votare pei sottufficiali e soldati <strong>del</strong> R. Esercito,<br />

disponendo: « La prova che sia cessata <strong>la</strong> sospensione dovrà essere<br />

fatta presentando il congedo illimitato o Tatto di licenziamento,<br />

u purché di tre mesi anteriore al decreto che fissa il giorno <strong>del</strong>l'elezione,<br />

« o il provvedimento da cui risulti <strong>la</strong> promozione a grado corrispondente<br />

a quello di ufficiale ». Fu chiesto se <strong>la</strong> condizione <strong>del</strong>l'anteriorità<br />

dei tre mesi si riferisca al solo atto di licenziamento ad anche al congedo<br />

illimitato. Che non riguardi il decreto di promozione, è evidente.<br />

Ma <strong>la</strong> Sezione V ha escluso pure che si estenda al congedo illimitato<br />

(decisione 14 maggio 1915, n. 220, De Angeli» e. Balsamo, in Giusi.<br />

Amm.u 1915, pag. 252). E <strong>la</strong> ragione logica di tale interpretazione pare<br />

(I) Anche su ciò è stota sempre costante <strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong>. La duplice votazione<br />

di uno stesso elettore, iscritto per errore in più liste sezionali, fu ritenuta causa di annul<strong>la</strong>mento<br />

<strong>del</strong> mio voto e non anche di tutta l'elezione, ameno che <strong>la</strong> sottrazione di<br />

un voto <strong>la</strong>sci dubbio sul candidato che ha conseguito <strong>la</strong> maggioranza (decisione 14 marzo<br />

1008» ». 88» Goria e Vil<strong>la</strong> e. <strong>del</strong>. Consiglio provinciale di Alessandria, in GiuM. arnmtn.,<br />

1008, pag. 208*209). Così parimenti fu giudicato, che il rinvenimento d'una scheda<br />

in più induce nullità sole nell'ipotesi, in cui <strong>la</strong> maggioranza sia stata conseguita da<br />

un candidato per un voto solo (decisione 25 agosto 1911, n. 420, Giannini e. I>elia<br />

Rovere, in Giu*t. ammin.t 1011, pag. 553).


Ibi<br />

sia da ricercare in ciò che, a differenza <strong>del</strong> licenziamento, il congedo<br />

illimitato suole essere frutto di un provvedimento collettivo e generale,<br />

e perciò non può essere determinato dallo scopo di accrescere il numero<br />

dei votanti per un candidato.<br />

§ 20. — Ma le più gravi, numerose ed interessanti controversie,<br />

ancora ed ancor più dopo l'applicazione'<strong>del</strong><strong>la</strong> nuova legge, sono state<br />

quelle re<strong>la</strong>tive alle schede. Al riguardò, è opportuno premettere<br />

poche osservazioni di carattere, generale.<br />

In questa parte, <strong>la</strong> legge amministrativa profondamente differisce<br />

dal<strong>la</strong> politica. Quest'ultima ha, entro certi limiti, dato riconoscimento<br />

ed efficacia al <strong>la</strong>vorio dei partiti, che precede e prepara<br />

reiezione. Ha quindi ammesso <strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mazione <strong>del</strong><strong>la</strong> candidatura,<br />

il deposito <strong>del</strong><strong>la</strong> scheda tipo e <strong>la</strong> rappresentanza <strong>del</strong> candidato nel<br />

seggio (art. 65 e 66 T. IL 30 giugno 1912, n. 666). D'altra parte, per<br />

rendere possibile e tute<strong>la</strong>re all'elettore analfabeta l'esercizio <strong>del</strong> diritto<br />

elettorale, ha compendiato il meccanismo <strong>del</strong><strong>la</strong> nuova procedura<br />

elettorale nell'uso di buste fabbricate con partico<strong>la</strong>ri garenzie e con<br />

altre garenzie distribuite ai seggi <strong>elettorali</strong> e dai seggi agli elettori<br />

votanti (58, 75 e 79 <strong>del</strong> T\ IL). In conseguenza, norme speciali ha<br />

dettate sul<strong>la</strong> grandezza e sul<strong>la</strong> stampa <strong>del</strong>le schede, che devono rimanere<br />

inderogabilmente unite alle buste, nelle quali <strong>la</strong> immissione<br />

concreta l'espressione. <strong>del</strong> voto. Nul<strong>la</strong> di tutto ciò è stato disposto<br />

per le elezioni amministrative. In queste, salvo l'uso <strong>del</strong><strong>la</strong> cabina,<br />

il meccanismo <strong>del</strong><strong>la</strong> votazione è rimasto affatto immutato. Non vi<br />

sono candidati legalmente noti. Del <strong>la</strong>vorio più o meno intenso, che<br />

prepara le candidature e <strong>del</strong>le intese che fruttano <strong>la</strong> compi<strong>la</strong>zione<br />

<strong>del</strong>le liste ed in ispecie di quelle di blocco e che giovano a precisare,<br />

se non a rendere pubblicamente note, le persone cui si riferiscono,<br />

non si tiene esplicitamente alcun conto nel<strong>la</strong> legge. Ora si deve giudicare<br />

proprio in contrasto col suo sistema dedurre da quei fatti<br />

alcune conseguenze, pel raffronto con <strong>la</strong> legge politica trovando<br />

ragione di applicare il noto adagio a'nbi voluti dixit ubi noluit taeuit? »<br />

O piuttosto è da ritenere che <strong>la</strong> legge elettorale politica e <strong>la</strong> amministrativa,<br />

ispirate come sono all'identico principio <strong>del</strong>l'al<strong>la</strong>rgamento<br />

<strong>del</strong> suffragio, istituiscano un sistema unico e che, se difficoltà tecniche<br />

hanno impedito che alle elezioni amministrative si estendesse il meccanismo<br />

procedurale escogitato per le politiche, nul<strong>la</strong> vieta però che,<br />

anche per le* prime, non si guardi unicamente alle operazioni eletto*<br />

rali, ma queste in qualche modo si collegllino al <strong>la</strong>vorio preparatorio,<br />

il quale l'accresciuto numero di elettori ha reso anche più d'un tempo<br />

indispensabile? D'altra parte, il difetto di speciali norme sulle schede


— 158 —<br />

rende egualmente legittimo Fuso d'ogni formato e tipo e qualunque<br />

piegatura? In fine, nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee,<br />

l'immissione nell'urna determina inderogabilmente il<br />

voto od eventualmente §i può ammettere un'interpretazione di volontà<br />

per correggere un errore materiale?<br />

Sono in sostanza le vecchie questioni, che ora si tenta di ripresentare<br />

sotto forme nuove, questioni sempre materiate di circostanze<br />

di fatto, in ordine alle quali non è possibile formu<strong>la</strong>re principi così<br />

assoluti, che non consentano qualche deroga. Tuttavia su di esse non<br />

sono mancate affermazioni, se non di veri principi di massima, di<br />

indirizzi o criteri di ordine generale. Li esporremo procedendo paratamente<br />

all'esame dei singoli grappi di questioni,<br />

A) Le disposizioni <strong>del</strong><strong>la</strong> legge sono state ispirate ad un duplice<br />

ordine di esigenze: a) impedire che, con <strong>la</strong> scheda, l'eiettore che l'ha<br />

votata si faccia riconoscere: il riconoscimento infatti vio<strong>la</strong> il principio<br />

<strong>del</strong><strong>la</strong> segretezza e di conseguenza quello <strong>del</strong><strong>la</strong> libertà <strong>del</strong> voto;<br />

b) fare, che con <strong>la</strong> scheda, l'elettore manifesti esattamente e chiaramente<br />

<strong>la</strong> sua volontà nei riguardi <strong>del</strong> candidato, cui intende dare il<br />

suo suffragio.<br />

a) In ordine al<strong>la</strong> prima, non poche contestazioni sono state _<br />

fatte sui caratteri esterni <strong>del</strong><strong>la</strong> scheda, nei quali si è creduto di poter<br />

ravvisare segni di riconoscimento e sul contenuto di essa, in cui sono<br />

state denunziate indicazioni vietate* Si è cosi anzitutto quistionato<br />

<strong>del</strong><strong>la</strong> grandezza, <strong>del</strong> colore e <strong>del</strong><strong>la</strong> piegatura <strong>del</strong>le schede. Del<strong>la</strong> prima<br />

<strong>la</strong> Seziotie V ha notato che, a differenza che per le elezioni politiche,<br />

per le amministrative <strong>la</strong> legge non dispone quale ne debba essere <strong>la</strong><br />

dimensione e che perciò, di rego<strong>la</strong>, nessuna grandezza è vietata (decisione<br />

26 marzo 1915, n. 135, Grasso ed altri e. <strong>del</strong>. Consiglio provinciale<br />

di Catania, in Giust. amm., 1915,-pag. 202), come non è disposto<br />

che le schede abbiano tutte identica dimensione (dee. 23 aprile 11)15,<br />

n. 183, Florio e. <strong>del</strong>. Cons. prov. di Foggia, in Giust. amm., 1U15,<br />

pag. 209. Del colore <strong>la</strong> legge prescrive che sia bianco (art. 76 ult. capoverso);<br />

ma riesce evidente che, tra diverse carte bianche vi possano<br />

esser gradazioni pili o meno accentuate di tinte. Ne consegue che sia<br />

possibile frodare <strong>la</strong> legge precostituendo, con una scheda visibilmente<br />

diversa dalle altre, un mezzo per riconoscere il voto dato dall'elettore.<br />

Ciò giustifica le vivaci contestazioni fatte sull'oggetto. Del colore ebbe<br />

ad occuparsi <strong>la</strong>rgamente <strong>la</strong> V Sezione con <strong>la</strong> decisione 7 maggio 1915,<br />

n. 198, De Natale e. Jannello; in cui chiarì quale a termine di legge, si<br />

abbia ad intendere colore bianco, esponendo il concetto seguente:


— 154» —<br />

« Quando <strong>la</strong> tinta è tale da dare al colore <strong>del</strong><strong>la</strong> carta un nome proprio<br />

« diverso dal bianco, non si può ritenere che <strong>la</strong> scheda sia in carta<br />

« bianca, e ciò indipendentemente da ogni altra considerazione, in<br />

« niun caso potendosi i colori che il nome distingue avere per uguali ».<br />

{Giusi, amm., 1915, pag. 283).<br />

Del<strong>la</strong> piegatura, poi, <strong>la</strong> Sezione V ebbe a riconoscere che <strong>la</strong> legge<br />

né <strong>la</strong> vieta né <strong>la</strong> governa in maniera assoluta. Essa si limita a stabilire<br />

che l'elettore presenti <strong>la</strong> scheda piegata in quattro (art. 76,<br />

prima parte). Ma da ciò non si può dedurre che <strong>la</strong> piegatura in più<br />

di quattro importi nullità (decisione 14 maggio 1915, n. 217, Dal<br />

Conte e. Baldassarre, in Giusi. amm.y 1915, pag. 241).<br />

Inoltre fu ritenuto: che non può considerarsi come segno di riconoscimento<br />

<strong>la</strong> intestazione a stampa contenuta nelle schede « nomina<br />

dei consiglieri provinciali » specie quando identica intestazione si<br />

trovi nelle schede <strong>del</strong> partito avversario e quando le elezioni provinciali<br />

sieno avvenute contemporaneamente a quelle comunali ; che nemnieno<br />

può considerarsi segno di riconoscimento <strong>la</strong> indicazione <strong>del</strong> nome<br />

<strong>del</strong><strong>la</strong> cartiera contenuta nell'impasto <strong>del</strong><strong>la</strong> carta adoperata per le<br />

schede (decisione innanzi cit. 23 aprile 1915, n. 183).<br />

b) Peraltro questi principi hanno sempre un valore re<strong>la</strong>tivo,<br />

e perdono efficacia quando sia da ravvisare <strong>la</strong> frode al<strong>la</strong> legge, che va<br />

esaminata caso per caso con i criteri suggeriti dalle circostanze <strong>del</strong><strong>la</strong><br />

specie. Infatti è stato ritenuto che, se <strong>la</strong> scheda è di dimensioni<br />

troppo piccole e di formato strano e se i nomi dei candidati vi sono<br />

stampati in modo da rimanere così l'uno all'altro aderenti, che <strong>la</strong><br />

loro sostituzione con altri nomi scritti a mano riesce impossibile o<br />

fnolto difficile, essa è da annul<strong>la</strong>re (decisione 30 luglio 1915, n. 330,<br />

Emina e. Jacono). Xel caso esaminato da questa decisione, si trattava<br />

di schede di dimensioni speciose (era. 4y2 per 16^), in cui i nomi<br />

dei candidati erano stampati in modo che fra essi quasi non rimaneva<br />

spazio bianco. In genere, <strong>la</strong> Sezione suole annul<strong>la</strong>re le schede,<br />

che appaiano «artificiosamente preparate, ravvisando in ciò una vio<strong>la</strong>zione<br />

<strong>del</strong><strong>la</strong> segretezza e <strong>del</strong><strong>la</strong> libertà <strong>del</strong> voto. Così ha riconosciuto<br />

un artificio, che importa nullità, anche nel<strong>la</strong> speciosa distribuzione<br />

dei nomi dei vari candidati come capilista nelle diverse schede (decisione<br />

25 giugno 1915, n. 285, Bellini e. Scavazza; decisione 10 dicembre<br />

1915, n. 456, Baldi e. dee. G. P. A- di Siena). E parimenti ha<br />

r *tennto che il fatto che in più schede sia stato aggiunto un nome<br />

»* più, riferentesi a persona non candidata,, può costituire artificio<br />

a scopo di riconoscimento e importare <strong>la</strong> nullità <strong>del</strong>le schede (decisione<br />

2« marzo 11)15, n. 130, Grillo e. <strong>del</strong>. Cons. prov. di Girgcnti, in Giust.


— 160 -<br />

amm., 1915, pag. 287; decisione 12 dicembre 1915, n. 46G, Rosina<br />

e. Giglia (1). Inoltre <strong>la</strong> V Sezione ha avuto occasione di affermare<br />

che non può indurre nullità; L'epigrafe premessa ad un gruppo di<br />

schede « consiglieri comunali » e «consiglieri provinciali » p « candidati<br />

al Consiglio provinciale » (decisione 26 marzo 1915, n. 135,<br />

Grasso e. <strong>del</strong>. Consiglio provinciale Catania, in Giust. amm., 1915,<br />

pag.202; decisione 12 marzo 1915, n. 100, Angerosa e; <strong>del</strong>. Consiglio<br />

provinciale Napoli, in Ghist. amm., 1915, pag. 186; 24 aprile 1915,<br />

n. 185, Florio ci Barbato); — La designazione <strong>del</strong>l'abitazione <strong>del</strong><br />

candidato quando non altrimenti era possibile a identificarlo tra omonimi<br />

(decisione 23 aprile 1915, n. 181, Pirale ed altri e. Sarietta ed altri,<br />

in Giusi, amm., 1915, pag. 217) e l'aggiunzione di altra indicazione<br />

vietata, purché sia provato che è necessaria per identificare il candidato<br />

(dee. 3 die. 1915, n. 454, Picca e. Dao); L'appel<strong>la</strong>tivo « onorevole<br />

», che nel<strong>la</strong> scheda preceda il nome di un deputato al par<strong>la</strong>mento,<br />

dappoiché nel<strong>la</strong> denominazione generale di « titolo onorifico »<br />

usata dall'art. 76 <strong>del</strong><strong>la</strong> legge si deve comprendere qualunque, appel<strong>la</strong>zione<br />

onorifica spetti ad una persona sia per ragione di nascita,<br />

sia per onorificenze cavalleresche conseguite o per l'ufficio che essa<br />

eserciti, mentre invece non costituisce titolo onorifico l'espressione « ex<br />

consigliere », benché non sia da escludere che possa ritenersi causa di<br />

onore l'avere coperto civiche magistrature (dee. 24 settembre 1915,<br />

rie. Ferrara); — L'aggiunzione al nome <strong>del</strong> candidato <strong>del</strong> titolo gentilizio<br />

quando con siffatto titolo il candidato sia notoriamente conosciuto<br />

e quando in ìspecie esista altro omonimo privo di titolo<br />

gentilizio o con titolo gentilizio diverso (decisione 12 marzo 1915,<br />

n. 100, sopra citata); — La cancel<strong>la</strong>zione di un nome stampato e <strong>la</strong><br />

riproduzione <strong>del</strong>lo stesso nome manoscritto, salvo che speciali circostanze<br />

concorrano a far ravvisare in ciò un segno di riconoscimento<br />

(1 ) Nell'affermazione di questi principi <strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong> è stata sempre costante.<br />

Infatti troviamo in essa le seguenti proposizioni: Le indicazioni diverse dal nome e<br />

cognome <strong>del</strong> candidato (nel<strong>la</strong> specie, quelle degli uffici coperti), quantunque permesse<br />

dal<strong>la</strong> legge, rendono nul<strong>la</strong> <strong>la</strong> scheda» in cui sono contenute quando per <strong>la</strong> varietà,<br />

<strong>la</strong> collocazione ed altre circostanze, appariscono apposte allo scopo di far conoscere<br />

il votante (decisione 1.° febbraio 1908, n; 41, Iriandri e Straticò e. <strong>del</strong>. Consiglio provinciale<br />

di Cosenza, in Giust. ammiri., 1908, pag. 139; confo anche 28 giugno 1909,<br />

n. 343, Parisi e. De Varges, in Gitisi, ammiri.f 1909, pag. 264). Il contenere <strong>la</strong> scheda<br />

un nome in piti non costituisce per sé motivo di nullità, a meno che, senza ragione,<br />

sia ripetuto un nome figurante immediatamente prima nel<strong>la</strong> scheda e non cancel<strong>la</strong>to<br />

(decisione 23 maggio 1908, n. 243, Bianchini e. Glidini, in Giurt. ammin.* 1908, pag. 375).<br />

L'artificiosa disposizione «ielle parole è causa di nullìtA (decisione 9 febbraio 1912,<br />

n. 26, Lopez e. <strong>del</strong>. Consiglio provinciale di Cosenza, in Giurt. ammin.t 1912, pag. 21);<br />

ma Io stesso non è da dire se si tratta, di schede di partito (decisione 5 aprile 1909,<br />

n. 165, Coltura e. Gigante e Greco» in Giusi, ammiri., 1909, pag. 265).


— 161 —<br />

(decisione 6 febbraio 1915, n. 21, Strinzo e. <strong>del</strong>. Cons. prov. Catania,<br />

in Giusi, amm., 1915, pag. 288).<br />

C) JIÌ genere, <strong>la</strong> Sezione ha dimostrato di attribuire, al<strong>la</strong> molteplicità<br />

di schede uguali, in quanto sieno da ritenere di partito,<br />

un certo valore, al fine di escludere*in elementi non <strong>del</strong> tutto conformi<br />

al<strong>la</strong> legge, che contengano, il carattere di segni vietati ed inducenti<br />

nullità. Ma, al riguardo, ha pure fatto varie distinzioni.<br />

Anzitutto, malgrado <strong>la</strong> rilevanza <strong>del</strong> numero, non ha giudicato valide<br />

le schede, che sono in contrasto con una disposizione specifica ed esplicita<br />

<strong>del</strong><strong>la</strong> legge: così ha giudicato di quelle in carta non bianca. Di poi,<br />

ha distinto gli elementi, per cui l'elettore potrebbe essere riconosciuto *<br />

quando si procede allo scrutinio, da quelli atti ad identificarlo almo-.<br />

mento <strong>del</strong><strong>la</strong> votazione. E solo ai primi ha applicato il principio in paro<strong>la</strong>;<br />

perchè <strong>la</strong> molteplicità <strong>del</strong>le schede uguali impedisce che esse si possano<br />

ascrivere singo<strong>la</strong>rmente a determinati elettori mentre si fa luogo<br />

al computo dei voti. Invece non ha ritenuto lo stesso per gli altri.<br />

E con ragione. Infatti, se ad esempio, per <strong>la</strong> sua forma artificiosamente<br />

tipica, anche piegata, <strong>la</strong> scheda esibita dall'elettore votante<br />

si rive<strong>la</strong> senz'altro quel<strong>la</strong> che reca determinati nomi, riesce possibile<br />

e facile accertare, al momento <strong>del</strong><strong>la</strong> votazione, a quali candidati<br />

abbia un determinato elettore dato il suo suffragio. Certo questo<br />

principio non va applicato in maniera molto rigorosa, essendo evidente<br />

che a persone pratiche, le quali vigilino, diffìcilmente può il<br />

votante dissimu<strong>la</strong>re l'identità <strong>del</strong><strong>la</strong> scheda di cui si serve per votare;<br />

wa è anche da esaminare all'uopo se nel<strong>la</strong> scheda stessa facile sia<br />

sostituire i nomi che contiene e se, ad ogni modo, con <strong>la</strong> preparazione<br />

di tale scheda possa ritenersi frodata nel suo spirito <strong>la</strong> legge (confrontare<br />

decisioni poco innanzi citate).<br />

§ 21. — È in ordine al<strong>la</strong> designazione <strong>del</strong> candidato contenuta<br />

nel<strong>la</strong> scheda che più specialmente si è fatto appello ai principi ammessi<br />

dal<strong>la</strong> legge elettorale politica, per dedurne opposte conseguenze.<br />

La designazione fatta dall'elettore nel<strong>la</strong>* scheda può riescire<br />

non bastevole a manifestarne <strong>la</strong> volontà, vuoi perchè insufficiente<br />

a individuare <strong>la</strong> persona <strong>del</strong>l'eletto, specie quando omonimi <strong>del</strong> candidato<br />

sieno iscritti nelle liste, vuoi perchè errata, contenendo generalità<br />

che non rispondono a quelle di alcuno degli eleggibili o che<br />

rispondano solo a quelle di persona, <strong>la</strong> quale si assuma non essere<br />

candidato. La questione è molto grave, forse è <strong>la</strong> più grave di quante<br />

fogliano proporsi in materia elettorale. L'una e l'altra <strong>del</strong>le opposte soluzioni,<br />

chesi possono adottare,soddisfano rispettivamente ad esigenze<br />

**-. di Dir* FttlbL — Parte I. - 11,


— 102 —<br />

divèrse ed egualmente gravi; ù se azzardato e pericoloso appare da un<br />

<strong>la</strong>to l'indagare sul<strong>la</strong> volontà <strong>del</strong> corpo elettorale all'infuori di quel<strong>la</strong><br />

manifestatasi nelle schede, non si può dall'altra, in una materia come<br />

questa in cui al solo interesse pubblico si deve aver riguardò, negare<br />

importanza al pericolo che sieno proc<strong>la</strong>mati eletti, contro "ogni loro<br />

aspettativa, persone sconosciute affatto o.che si annulli <strong>la</strong> elezione<br />

dei più <strong>la</strong>rgamente onorati di suffragi per proc<strong>la</strong>mare eletti in loro<br />

vece altfi, che conseguirono scarso numero di voti.<br />

Si possono distinguere varie ipotesi: a) Le schede designano il<br />

candidato prescelto solo con l'indicazione <strong>del</strong> nome e cognome e<br />

"magari anche <strong>del</strong><strong>la</strong> paternità; ma ciò non basta ad individuarlo con<br />

•precisione, esistendo nelle liste altri iscritti di generalità identiche.<br />

In tal caso, evidentemente non è in sé rilevante <strong>la</strong> circostanza che^<br />

trattandosi di elezioni provinciali, nel<strong>la</strong> lista <strong>del</strong> mandamento <strong>del</strong>le<br />

cui elezioni si controverte, uno solo vi sia iscritto con le generalità<br />

ripetute nelle schede e che gli altri sieno iscritti nelle liste di altri<br />

mandamenti <strong>del</strong><strong>la</strong> stessa provincia; dappoiché tutti gli iscritti nelle<br />

liste <strong>del</strong><strong>la</strong> provincia sono eleggibili nei vari mandamenti, ond'essa<br />

si compone (decisione 6 luglio 1915, n. 304, Biondi e* Percuoco).<br />

1>) Le schede indicano il candidato prescelto, designandolo esattamente<br />

nel nome e nel cognome. Però aggiungono anche <strong>la</strong> enunciazione<br />

<strong>del</strong><strong>la</strong> paternità o di altri elementi permessi, ma non necessari"*<br />

a termine di legge; <strong>la</strong> quale si assume essere stata errata e, mentre<br />

corrisponde alle generalità di altre persone iscritte nelle liste, non<br />

corrisponde a quelle <strong>del</strong> candidato, che si sostiene essere stato prescelto<br />

dal corpo elettorale, e) Le generalità indicate nel<strong>la</strong> scheda sono<br />

errate in alcuna loro parte, e non rispondono né a quelle <strong>del</strong> candidato<br />

che si pretende eletto, né a quelle di alcun altro iscritto nelle<br />

liste.<br />

Su tutte queste ipotesi, ha dovuto portare il suo esame <strong>la</strong> V Sezione.<br />

D'innanzi ad essa, di <strong>recente</strong>, ha in ispecie formato oggetto<br />

di e<strong>la</strong>borata trattazione <strong>la</strong> seconda, in occasione <strong>del</strong> ricorso Bevi<strong>la</strong>cqua,<br />

Tricarico e Martucei e. Sabel<strong>la</strong>. -Si trattava <strong>del</strong>le elezioni comunali<br />

di Napoli/in cui il Comitato <strong>del</strong> « Blocco dei partiti popo<strong>la</strong>ri » comprese<br />

nel<strong>la</strong> lista dei suoi candidati Bevi<strong>la</strong>cqua Luigi e Tricarico Antonio,<br />

noti l'uno come avvocato e consigliere comunale e l'altro come<br />

industriale e con tali qualità li designò nei manifesti affissi al pubblico.<br />

Ma, nelle schede distribuite agli elettori, li indicò poi solo col<br />

loro nome e cognome; cui aggiunse erroneamente <strong>la</strong> paternità di<br />

altri due elettori aventi gli stessi nome e cognome. La lista <strong>del</strong> blocco<br />

riuscì vittoriosa. Però, quali Bevi<strong>la</strong>cqua e Tricarico, furono invitati<br />

a fornire <strong>la</strong> prova <strong>del</strong> saper leggere e scrivere gli elettori, <strong>la</strong> cui


— 103 —<br />

paternità era stata nelle schede designata: Il Consiglio comunale<br />

corresse Terrore, integrando le schede con le resultanze <strong>del</strong><strong>la</strong> organizzazione<br />

e propaganda, che avevano preceduto le elezioni; ma <strong>la</strong><br />

Giunta provinciale amministrativa riformò <strong>la</strong> sua decisione. Il difensóre<br />

dei ricorrenti davanti <strong>la</strong> V Sezione, credette di confortare<br />

il suo assunto col parere di diversi professori di diritto pubblico<br />

da lui provocato. E sostanzialmente dedusse: 1.° che, in ispecie dopo<br />

l'al<strong>la</strong>rgamento <strong>del</strong> suffragio, gli elettori sono chiamati con <strong>la</strong> votazione,<br />

piuttosto che a scegliere dei candidati, a scegliere fra i candidati;<br />

dappoiché è materialmente impossibile che sia eletto e cioè<br />

consegua migliaia di voti un non candidato; 2.° che non si può<br />

disconoscere che il legis<strong>la</strong>tore ha dato importanza all'elemento <strong>del</strong><strong>la</strong><br />

notorietà <strong>del</strong><strong>la</strong> candidatura per identificare i candidati onorati di<br />

voti, avendo ristretto le indicazioni da usarsi per designare i singoli<br />

candidati proprio quando, con l'al<strong>la</strong>rgamento <strong>del</strong> suffragio, più frequenti<br />

diventavano le omonimie; 3.° che, giusta l'art;-78, essenziale<br />

nelle schede è solo l'indicazione <strong>del</strong> nome e cognome, mentre le altre<br />

sono facoltative. L'esatta indicazione <strong>del</strong> nome e cognome non può<br />

quindi rimanere inficiata dall'errore incorso in elementi facoltativi.<br />

Infatti essa da so<strong>la</strong> sarebbe certo bastata a far attribuire senz'altro<br />

i voti ai candidati noti; 4.° che è principio di generale applicazione<br />

nell'ordinamento giuridico quello che <strong>la</strong> volontà vera debba sempre<br />

prevalere al<strong>la</strong> sua manifestazione. E non vi hanno motivi per disconoscerlo<br />

in materia elettorale, qu'ando si ricordi che, nelle elezioni<br />

politiche, tale principio venne sempre ammesso senza discussione, interpretandosi<br />

caratteri che altrimenti sarebbero stati illeggibili e scritture<br />

erronee per omissione o sostituzione? di lettere sul<strong>la</strong> base <strong>del</strong><strong>la</strong><br />

notorietà <strong>del</strong><strong>la</strong> candidatura. Soccorre all'uopo, anche in linea di analogia,<br />

il disposto degli art. 1131 cod. civ. e 3 <strong>del</strong>le disposizioni preliminari;<br />

5.° che quindi tutto si riduce ad una mera quaestio fatti anzi<br />

volxnitatis, il cui esito non può essere dubbio se si tratti <strong>del</strong>l'elezione<br />

di candidati compresi in una lista di blocco.<br />

In realtà, <strong>la</strong> questione si riduce sempre all'ammessibilità <strong>del</strong><strong>la</strong><br />

integrazione <strong>del</strong><strong>la</strong> volontà <strong>del</strong> corpo elettorale con elementi ndn. manifestati<br />

dall'elettore, all'atto <strong>del</strong><strong>la</strong> votazione, nel<strong>la</strong> scheda. Sostanzialmente<br />

non diversa è quel<strong>la</strong>, che fra breve esamineremo, <strong>del</strong><strong>la</strong><br />

correggibilità <strong>del</strong>l'errore, pel quale <strong>del</strong>le schede vennero immesse<br />

*n urna diversa da quel<strong>la</strong> cui erano destinate, in caso di elezioni comunali<br />

e provinciali contemporanee. Sull'oggetto, <strong>la</strong> Sezione V e<br />

venuta sempre più chiarendo il suo pensiero, ispirandosi a principi<br />

rigorosi, sebbene non proprio assoluti; i quali sono i seguenti. La<br />

eie/ione è frutto di una manifestazione di volontà formale, che si


— 161 -<br />

concreta nel<strong>la</strong> scheda, per cui mezzo solo relettore può esercitare<br />

iJ suo diritto. La legge ha preordinato tutto un sistema di norme miranti<br />

a garantire <strong>la</strong> sincerità <strong>del</strong><strong>la</strong> espressione <strong>del</strong> voto e non si può*<br />

far dipendere l'esito <strong>del</strong>le elezioni da manifestazioni, che non sieno<br />

state date nelle forme e con le garanzie da essa disposte. L'indagine'<br />

sul<strong>la</strong> volontà <strong>del</strong>l'elettore," <strong>la</strong> quale tende a dar valore, di fronte al<strong>la</strong><br />

manifestazione contenuta nel<strong>la</strong> scheda, a quelle ad essa estranea,<br />

le quali <strong>del</strong> resto non promanano proprio dal<strong>la</strong> medesima persona <strong>del</strong><br />

votante, è pericolosa e di esito normalmente equivoco. La legge<br />

fa obbligo, è vero, di scrivere solo il nome e cognome <strong>del</strong> candidato,<br />

ma dà facoltà di aggiungere altre indicazioni che giovino a meglio<br />

identificarlo quando occorra; e non si può escludere che legittimamente<br />

anche altre indicazioni si possano apporre diverse da quelle<br />

dal<strong>la</strong> legge previste nei rari casi in cui sieno proprio indispensabili<br />

al<strong>la</strong> identificazióne <strong>del</strong> candidato. Si potrebbero trovare ragioni,<br />

le quali giustifichino pei che nelle elezioni amministrative a differenza<br />

che nelle politiche non è stato tenuto legalmente conto <strong>del</strong><strong>la</strong> preparazione<br />

elettorale. Ad ogni modo, sta in fatto che nessuna efficacia<br />

ad essa esplicitamente ha dato <strong>la</strong> legge. Tutto ciò non toglie che, in<br />

casi eccezionali e quando proprio concorrano speciali circostanze che<br />

escludano qualsiasi dubbio, si possa chiarire ed integrare <strong>la</strong> scheda<br />

che non bastevolmente designi il candidato prescelto. In conseguenza, v<br />

di rego<strong>la</strong>, quando per concorrenti omonimie vi sia incertezza sul<strong>la</strong>"<br />

persona, <strong>del</strong>l'eletto, il suo nome si ha come non scritto a termini<br />

<strong>del</strong> capoverso <strong>del</strong>l'art. 80 <strong>del</strong> T. U. (decisione 19 dicembre 1913,<br />

n. 673, Marchese e. Novelli, in Gimt. amm., 1913, pag. 618; 9 maggio<br />

1915, n. 85, Giacobbe e: Giacobbe; 21 maggio 1915, n. 260, Strani<strong>la</strong>;<br />

28 maggio 1915, n. 235, Ponzoni e. Bolzoni; 26 luglio 1915,<br />

n. 304, Biondi e Moscia e. <strong>del</strong>. Consiglio provinciale di Napoli). La<br />

scheda deve bastare al<strong>la</strong> identificazione <strong>del</strong> candidato (decisione 3<br />

dicembre 1915, n. 452, Riccitelli e. Testa). Quand'anche poi si assuma<br />

essere stote errate le generalità indicate nel<strong>la</strong> scheda, non si<br />

può correggerle se corrispondano a quelle di elettori iscritti nelle<br />

liste. Non sembra però che d'ordinario si possano ritenere le generalità<br />

non rispondenti a quelle <strong>del</strong> candidato che si assuma essere stato<br />

eletto se, nei riguardi <strong>del</strong><strong>la</strong> paternità, nel<strong>la</strong> scheda venne usato di<br />

invece di fu, o viceversa (confr. decisione 18 giugno 1915, n. 269,<br />

gabel<strong>la</strong> e. Martiicci; 19 giugno 1915, n. 270, Bevi<strong>la</strong>cqua e. Tricarico in<br />

Ùiuet. amm., 1915, pag. 283) (1). %<br />

(1) Sebbene, come fu avvertito nel testo, le affermazioni recenti <strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong><br />

non sieno <strong>del</strong> tutto assolute, si deve riconoscere che esse rappresentano<br />

un indirizzo più rigoroso di quello sinora dominante. Infatti fu altre volte ritenuto:


— 165 —<br />

§ 22. — I principi esposti riescono utili anche per <strong>la</strong> soluzione<br />

<strong>del</strong>l'altra questione re<strong>la</strong>tiva al deviamento <strong>del</strong>le schede in urna diversa<br />

da quelle, cui rispettivamente erano destinate, nel caso di elezioni<br />

comunali e provinciali contemporanee. Ne in contrario, giova<br />

ricordare, come si suole, che <strong>la</strong> legge demanda al presidente e non<br />

allo stesso elettore votante l'immettere'-le schede nelle urne; dappoiché<br />

è in genere da presumere che, nell'adempimento di questa<br />

sua <strong>del</strong>icata mansione, il presidente non faccia che eseguire, con vigile *<br />

fe<strong>del</strong>tà, <strong>la</strong> richiesta <strong>del</strong>l'elettore. Piuttosto, a reridere sull'oggetto<br />

anche più rigorosi, induce <strong>la</strong> considerazione, che sebbene contemporaneamente<br />

abbiano luogo le elezioni comunali e le provinciali,<br />

tuttavia ai loro scrutimi si procede separatamente e che perciò <strong>del</strong>l'eventuale<br />

deviamento <strong>del</strong>le schède non è possibile tenere conto<br />

altrimenti che correggendo i resultati d'imo scrutinio già compiuto<br />

o <strong>la</strong>sciando in sospeso le conclusioni <strong>del</strong> primo scrutinio, in attesa<br />

.di quelle <strong>del</strong>le altre elezioni. La qual cosa riesce in sé stessa pericolosa ;<br />

e non solo non è autorizzata dalle parole <strong>del</strong><strong>la</strong> legge, ma si trova<br />

forse proprio.in contrasto col sistema, che questa sancisce. Pertanto<br />

<strong>la</strong> Sezione V ha consentito eccezionalmente <strong>la</strong> correzione nei riguardi<br />

<strong>del</strong>le elezioni comunali di Peschiera (dee. 28 maggio 1915, n. 250, Prospero<br />

e. Girardi in Giusi, amm., 1915, pag. 397), in cui concorrevano<br />

proprio circostanze speciali. Infatti nell'urna <strong>del</strong>le elezioni comunali ed<br />

in quel<strong>la</strong> <strong>del</strong>le provinciali erano state rinvenute rispettivamente un<br />

numero di schede che rispondeva a quello accertato con le liote di rincontro<br />

dei votanti, però nel<strong>la</strong> prima si erano ritrovate fra le altre n. 10<br />

schede recanti <strong>la</strong> scritta « consiglieri provinciali » e nel<strong>la</strong> seconda si<br />

erano ritrovate d'altra parte n. 10 schede recanti <strong>la</strong> scritta « consiglieri<br />

comunali ». Certo quel<strong>la</strong> scritta, se non induce proprio nullità come -<br />

indicazione vietata, può in genere ritenersi solo tollerata. Tuttavia,<br />

nel<strong>la</strong> specie, giovava e molto a rendere evidente l'errore. In siffatta<br />

occasione, <strong>la</strong> Sezione ebbe anzi ad osservare, che non si poteva at-<br />

the è computabile il voto, malgrado lo sbaglio <strong>del</strong> nome di battesimo scritto nel<strong>la</strong><br />

scheda, quando sia evidente l'intenzione <strong>del</strong>l'elettore di votare per un dato candi-<br />

« dato, il che si verifica quando nel<strong>la</strong> listo elettorale non esista persona che, avendo<br />

il cognome <strong>del</strong> candidato» abbia il nome portato dal<strong>la</strong> scheda» non essendo presumibile<br />

che siasi voluto scegliere altro individuo <strong>del</strong><strong>la</strong>-stessa famiglia» anziché quello su<br />

cui si è concentrata <strong>la</strong> generalità dei voti (decisione 28 maggio 1908» n, 243, Bianchini<br />

e. Ghidini, in OÌUAÌ. ammin.f 1908, pag. 375); — che si può correggere l'errore so noto<br />

e il candidato, il quale fu altra volta consigliere (decisione 24 novembre 1911 *n. Ì515,<br />

Giliberti e. Romei, in Giu&t. animiti., pag. 485); — che, di rego<strong>la</strong>, l'intenzione <strong>del</strong>l'elettore<br />

va desunta dal<strong>la</strong> scheda in corre<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong> lista, ma può integrarsi con elementi<br />

estrinseci purché sicuri e che, se dubbi permangono a cagione di omonimia, si devono<br />

annul<strong>la</strong>re i voti (decisione 28 novembre 1908, n. 350, Ganze<strong>la</strong> e. Ghieregati, in Gùiri.<br />

*mmin.f 1908, pag. 610).


— 16G —<br />

. tendere al<strong>la</strong> dedotta eccezione, che cioè non era da escludere che alcuno<br />

volutamente avesse fatto depositare le proprie schede in uriie<br />

rispettivamente diverse da quelle cui l'epigrafe che recavano le<br />

destinava, allo scopo di annul<strong>la</strong>re così i propri voti; perchè chi è<br />

chiamato ad interpretare i fatti umani al fine di dedurne conseguenze<br />

giuridiche non può muovere da ipotesi così lontane dal comune, a*<br />

meno che prove non emergano a conforto di esse. Invece <strong>la</strong> Sezione<br />

•non ha ammesso <strong>la</strong> correzione nell'elezione di Collesalvetti, in occasione<br />

<strong>del</strong><strong>la</strong> quale ha chiaramente affermato i principi di massima in<br />

armonia con quelli riferiti da noi nel paragrafo precedente (decisione<br />

26 giugno 1915, n. 283, Lepori e. Cavi). In quest'ultimo caso, vi era<br />

<strong>la</strong> rispondenza <strong>del</strong> numero <strong>del</strong>le schede rinvenute nelle urne con quello<br />

accertato a mezzo <strong>del</strong>le rispettive note di riscontro; ma le schede<br />

non recavano, come nel caso di Tiiscania, l'indicazione <strong>del</strong>l'urna cui<br />

erano destinate (in Giusi, amm., 1915, pag. 397; confr. anche decisione<br />

28 dicembre 1915, n. 485, Gaspari e. Pasti ed altri) (1).<br />

§ 23. :—Frequenti sono poi le accuse di violenze e di corruzioni.<br />

La prova, che di esse vien dedotto assai di rado riesce soddisfacente<br />

e non sempre per difetto di diligenza da parte <strong>del</strong> ricorrente o per<br />

inesistenza di quanto si assume, ma spesso per <strong>la</strong> sua naturale difficoltà.<br />

Sull'oggetto, non sono possibili e non vi sono state in fatto<br />

vere affermazioni di massima, se si fa eccezione di alcuna già cennata.<br />

come quel<strong>la</strong> che l'avvenuta votazione a nome di persona, che resulta<br />

morta, non è di per sé bastevole indizio di frode. È materia questa<br />

da decidere secondo le circostanze <strong>del</strong> caso (2). D'ordinario, piuttosto<br />

che da fatti specifici <strong>la</strong> violenza o <strong>la</strong> frode si inducono dall'insieme<br />

<strong>del</strong> modo in cui si è svolta reiezione. Essa importa sempre<br />

l'annul<strong>la</strong>mento <strong>del</strong>le intere elezioni <strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>sezione</strong>, cui si riferisce.<br />

Ricordiamo che, di <strong>recente</strong>, <strong>la</strong> V Sezione ebbe ad annul<strong>la</strong>re per violenza<br />

le elezioni <strong>del</strong><strong>la</strong> sezióne Milo <strong>del</strong> mandamento di Giarre (deci­<br />

ti) Anche 'in passato, dì rado si foce luogo al<strong>la</strong> correzione <strong>del</strong>l'errore, che fosse<br />

stato ascritto a scambio <strong>del</strong>l'urna in caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee.<br />

Talvolta anzi si dubitò» se in tale scambio fosse da ravvisare un mezzo per<br />

farsi riconoscere: Confr. decisione 28 marzo 1008, n. 124, Volpini e. Koch. in Giwt.<br />

affi min.. 1908, pag. 727,<br />

(2) Nel<strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong> degli anni pascati, in ordino al<strong>la</strong> corruzione, troviamo<br />

affermato: che si può annul<strong>la</strong>re per corruzione, benché il magistrato abbia assoluto<br />

quelli cke ne erano imputati, per non provata reità (decisione 2 maggio 1908. n. 192.<br />

8tampaechia e. <strong>del</strong>. Consiglio provinciale «li Lecce, in GiuM. ammìn.. 1008* pag* 600:<br />

18 gennaio 1000. n. 3. fra le stesse parti, in GiwL (immiti.* 1900, pag. fi); — che, annul<strong>la</strong>te<br />

per broglio le elezioni, non si può far luogo al<strong>la</strong> sostituzione dei proc<strong>la</strong>mati<br />

eletti, specie quando <strong>la</strong> corruzione resulti opera di tutti i partiti in lotta (decisione<br />

7 luglio 1011. IL 330. Bonvewhi e. Eustacchi, in Giurt. ammin., 1911, pag. 301).


— 1G7 —<br />

sione 23 luglio 1915, n. 317, Grasso e. Martelliti),.di cui re&ultava che<br />

era stato impedito l'accesso al paese agli; elettori che non risiedendovi<br />

abitualmente, vi si erano recati per votare- Invece, malgrado<br />

le numerose circostanze dedotte, <strong>la</strong> Sezione. V non ritenne bastevolmente<br />

giustificata l'accusa di corruzione dedotta col ricorso De Angelis<br />

e. Balsamo (decisione 14 maggio 1915, n. 220) in Giusi, amm.,<br />

1915, pag. 252). In questa decisione, affermò tra l'altro, che nelle<br />

pressioni di riiero carattere religioso, consistenti nel generico ammonimento<br />

che gli elettori non votando pel candidato raccomandato per-*<br />

deranno <strong>la</strong> protezione <strong>del</strong><strong>la</strong> divinità, non si può ravvisare una coercizione<br />

morale atta ad inficiare l'elezione.<br />

§ 24. — Chiusa <strong>la</strong> votazione, le operazioni di scrutinio devono<br />

essere compiute nell'ordine e con le formalità disposte dall'art. 78;<br />

le cui prescrizioni, di rego<strong>la</strong>, sono da ritenere tutte da''osservarsi<br />

a pena di nullità. Preliminari sono quelle riguardanti <strong>la</strong> nota ora<br />

comune di identificazione e di accertamento. Poiché in" essa riposa<br />

<strong>la</strong> prova autentica <strong>del</strong><strong>la</strong> rego<strong>la</strong>rità <strong>del</strong><strong>la</strong> seguita votazione, rego<strong>la</strong>rità<br />

<strong>la</strong> quale trova il suo controllo nel<strong>la</strong> perfetta rispondenza tra i<br />

suoi resultati e quelli <strong>del</strong>lo scrutinio, il legis<strong>la</strong>tore ha voluto che,<br />

prima che a questo si proceda, sia accertate <strong>la</strong> identità e lo stato di<br />

quel<strong>la</strong> nota e sia quindi <strong>la</strong> medesima sottratta al<strong>la</strong> disponibilità dei<br />

seggio mercè l'invio al giudice <strong>del</strong>t mandamento. Perciò ha prescritto<br />

tre operazioni, che tutte si devono esattamente compiere, sotto<br />

comminatoria di nullità: sottoscrizione <strong>del</strong><strong>la</strong> lista, chiusura di essa<br />

• ° *<br />

111 piego,suggel<strong>la</strong>to ed invio al pretore. La sottoscrizione è diversa<br />

nei fogli intermedi ed in fine. In ciascun foglio intermedio (non mezzo<br />

foglio) basta <strong>la</strong> firma di tre membri <strong>del</strong>l'ufficio, quali che essi sieno;<br />

non necessita che vi sia tra loro il presidente ed il segretario. In fine,<br />

devono invece firmare tutti quelli, onde legalmente l'ufficiò si trova<br />

costituito allorché si procede a tale formalità. Di rego<strong>la</strong>, quindi,<br />

1 ufficio dev'essere al completo; e, se alcuno dei componenti manchi,<br />

Wsogna che ciò resulti dal verbale. La mancata sua sottoscrizione<br />

non giustificato dal verbale rende non legittimo l'adempimento <strong>del</strong><strong>la</strong><br />

formalità, ed inficia quindi le operazioni. Fra i sottoscrittori, dev'essere<br />

il segretario, a meno che dal verbale non resulti giustificata <strong>la</strong><br />

*ua assenza. Deve esservi poi in ogni modo il presidente od il vicepresidente<br />

(arg. art. 65). La legge non precisa in qual punto <strong>del</strong><strong>la</strong><br />

'wta <strong>la</strong> sottoscrizione <strong>del</strong>l'ufficio vada apposta. Perciò essa è da<br />

ritenere valida se apposta in una parte, che logicamente potette essere<br />

riguardata come <strong>la</strong> fine <strong>del</strong><strong>la</strong> listo, e quindi sia dopo il verbale<br />

<strong>del</strong><strong>la</strong> Commissione comunale (il quale solitamente trovasi nel-


- 168 -<br />

l'ultima facciata), sia immediatamente dopo l'elenco degli elettori<br />

(decisione 16 luglio 1915, n. 304, Biondi e Mascia-c. <strong>del</strong>. Consiglio<br />

provinciale di Napoli) (1).<br />

Lo scrutinio deve, a pena di nullità, eseguirsi singo<strong>la</strong>rmente<br />

per ogni scheda.,E perciò quando Tattribuzione dei voti ha avuto<br />

luogo per gruppi inficiate ne sono le operazioni <strong>elettorali</strong>, non meno<br />

che nel caso in cui le schede fossero state estratte dall'urna in fascio<br />

allo scopo di dividerle previamente in gruppi rispondenti ai vari<br />

partiti-in lotta (dee. 10 die. 1915, n. 457, Napoli, e. Seminerio). Fra<br />

le altre operazioni, <strong>del</strong>le quali <strong>la</strong> Sezione V ha avuto a riconoscere<br />

che si devono esattamente compiere a pena di nullità, è anche<br />

quel<strong>la</strong> <strong>del</strong><strong>la</strong> vidimazipne <strong>del</strong>le schede nulle (decisione 26 giugno 1915,<br />

n. 285, Bellini e. Scavazza). Ha poi in genere ritenuto che le operazioni<br />

prescritte dall'art. 78 <strong>del</strong> T. IL devono, a pena di nullità, essere<br />

compiute nell'ordine da esso stabilito. Quindi vi è nullità se le schede<br />

furono prima contate e poi scrutinate (decisione 14 maggio 1915,<br />

n. 217, Del Conte e. Baldassarre) (2).<br />

§ 25.— Va inoltre ricordato che, a mente <strong>del</strong>l'art. 90 <strong>del</strong> T. IL,gli<br />

eletti di cui non resulta a norma di legge che sappiano leggere e scrivere,<br />

devono ciò provare in un termine che loro vien prefisso. Al riguardo,<br />

è stato ritenuto, che l'omessa prova <strong>del</strong>l'alfabetismo importa senza<br />

altro decadenza e sostituzione col .candidato che dopo ha riportato<br />

più voti (decisione 5 marzo 1915, n. 85, Giacobbe e. Giacobbe). Però.<br />

le questioni re<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> prova <strong>del</strong>l'alfabetismo essendo attinenti all'eleggibilità,<br />

rientrano nel<strong>la</strong> competenza <strong>del</strong><strong>la</strong> Corte di Appello e non<br />

in quel<strong>la</strong> <strong>del</strong><strong>la</strong> Sezione V (decisione citata 9 ottobre 1915, Luchetti<br />

e. Vincenti, elezioni di Tuscania).<br />

In fine, in ordine all'adunanza dei presidenti, di cui all'art. 84<br />

<strong>del</strong> T. IL, <strong>la</strong> Sezione V ha riconosciuto, che non incorre in nullità<br />

(1) Su ciò <strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong> fu sempre costante. Essa ritenne infatti: che tutte<br />

le disposizioni re<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> nota di identificazione vanno osservate a pena di nullità<br />

(decisione 22 aprilo 1911, n"„ 185, Mucciarelli e. Savelli, in Gitisi, ammin., 1911, p. 305);<br />

— che, per <strong>la</strong> vidimazione, necessitano le firme di tutti i componenti l'ufficio, ma è<br />

irrilevante II posto in ciii vengono scritte (decisione 11 luglio 1909, n. 365, Federici<br />

e. <strong>del</strong>. Consiglio provinciale Brescia, inGiu#i» ammin., 1909, pag, 261); -— che il difetto<br />

di alcune firme importa nullità, a meno che dal verbale non resulti l'assenza dei membri<br />

che non hanno sottoscritto (decisione 9 febbraio 1912, n. 32, Caputo e. Ferri, in Giusi,<br />

ammin., 1912, pag. 28; decisione 21 agosto 1912, n. 386, Mazzara e. <strong>del</strong>. Consiglio<br />

provinciale Como, in GittM. ammin.* 1912» pag, 488); ~ che <strong>la</strong> trasmissione al pretore,<br />

a. pena di nullità, deve avvenire prima che si cominci lo spoglio <strong>del</strong>le schede<br />

(decisione 24 marzo 1911, n. 123, Arruzzolo e. Buda, in GiusL ammiri., 1911, pag, 176).<br />

(2) Confr. anche decisione 8 dicembre 1912, n. 446, Petti e. Tuliani, in Girisi.<br />

amrntn.» 1912* pag. 517.


— 169 —<br />

se omette di motivare specificatamente raccoglimento od il rigetto<br />

dei rec<strong>la</strong>mi presentati alle singole sezioni e già da queste vagliati;<br />

perchè dal suo silenzio, logicamente, si deve dedurre che si è uniformata<br />

ai <strong>del</strong>iberati di quelle (decisione 12 maggio 1915, n. 217, Del<br />

Conte e. Baldassarre, in Giusi, amm., 1915, pag. 241).<br />

§ 26. — Con <strong>la</strong> chiusura <strong>del</strong> verbale <strong>del</strong>l'adunanza dei presidenti,<br />

le operazioni <strong>elettorali</strong>, a rigore, si possono dire esaurite. Senonchè<br />

<strong>la</strong> V Sezione è stata chiamata ancora a pronunziarsi su di un'operazione<br />

ulteriore, quel<strong>la</strong> cioè <strong>del</strong><strong>la</strong> surroga in caso di opzione; <strong>la</strong> quale<br />

ha dato luogo a questioni anche di rito di ordine vario, che è opportuno<br />

cennare, premettendo per maggiore chiarezza l'esame <strong>del</strong> merito.<br />

La legge, nei riguardi <strong>del</strong>le elezioni comunali, stabilisce (art. 89)<br />

che « chi fosse eletto in pili frazioni può optare per una di esse nel<br />

termine di otto giorni » e che « in difetto, <strong>la</strong> Giunta municipale estrae<br />

a sorte <strong>la</strong> frazione che l'eletto ha da rappresentare ». E di poi soggiunge<br />

: « Nelle altre frazioni s'intendono eletti quelli che successivamente<br />

ottennero più voti ». Nei riguardi <strong>del</strong>le elezioni provinciali,<br />

con norme analoghe provvede -all'opzione disponendo (art. 96):<br />

« Chi è eletto in più di una provincia, ovverò in più di un mandamento<br />

<strong>del</strong><strong>la</strong> stessa provincia, può optare per uno di essi entro il<br />

temine di otto giorni successivi al<strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mazione. In difetto di<br />

opzione, l'eletto in più provincie siede nel Consiglio <strong>del</strong><strong>la</strong> provincia<br />

nel<strong>la</strong> quale ottenne un maggior numero di voti; ed, ove sia eletto<br />

in più mandamenti <strong>del</strong><strong>la</strong> stessa provincia, <strong>la</strong> deputazione provinciale<br />

procede all'estrazione a sorte ». Non dispone però <strong>la</strong> legge anche<br />

in questa seconda ipotesi <strong>la</strong> surroga <strong>del</strong>l'eletto con maggior numero<br />

di voti. È pareo a taluno, che sull'oggetto sia da applicare senz'altro<br />

il principio sancito per le elezioni comunali, in virtù <strong>del</strong><strong>la</strong> norma<br />

^generica contenuta nell'art. 95, per cui « alle elezioni dei consiglieri<br />

provinciali si procede negli stessi tempi e con le stesse regole e forme<br />

fissate per le elezioni dei consiglieri comunali » (1). Ma l'art. 95 poco<br />

giova per <strong>la</strong> questione in esame. Esso riguarda le elezioni e non un<br />

fatto posteriore alle elezioni stesse e governato da norme proprie<br />

qual'è l'opzione e <strong>la</strong> conseguente surroga, tanto più che sull'opzione,<br />

per quanto attiene alle elezioni provinciali, provvede esplicitamente<br />

e specificamente il su riferito art. 96, il quale — come già abbiamo<br />

rilevato — non fa accenno alcuno al<strong>la</strong> surroga. • ,<br />

Non si può adunque che far ricorso ai principi generali e comuni.<br />

Ora, a mente di questi, si deve riconoscere, che <strong>la</strong> surroga costituisce<br />

(1) Confr. MAZZOCCOLO, op. ciL9 pag. 248; FAGIOI-AIU, op. cil.t pag. 47."»,


— 170 —<br />

un principio eccezionale; il 1 quale per le elezioni comunali può apparire<br />

giustificato da ragioni speciali, ma non lo sarebbe se applicato<br />

fuori di esse. Normalmente, chi dà il voto a persona capace ha diritto<br />

di vederlo riguardato efficace; e perciò, se eventualmente il suo eletto<br />

malgrado consegua <strong>la</strong> maggioranza non può essere nominato, ha<br />

diritto a rinnovare <strong>la</strong> votazione. Diversamente è di chi dà il voto a<br />

persona incapace,-che deve subire le conseguenze <strong>del</strong> suo errore e<br />

vedere sostituito altri a quello da lui designato, se pure onorato dal<br />

voto <strong>del</strong><strong>la</strong> maggioranza. In sostanza, qui va applicata nelle sue conseguenze<br />

<strong>la</strong> distinzione fra ineleggibilità o incapacità ed incompatibilità.<br />

L'eletto in più mandamenti rispetto a quelli, pei quali non<br />

opto, è un incompatibile, non un incapace (1). Gli elettori di quei<br />

mandamenti bene lo elessero; e poiché non è stato coronato da successo<br />

il loro voto, hanno diritto a votare di nuovo per altri. Del resto,<br />

nelle elezioni politiche, si è sempre è senza discussione adottato quésto<br />

criterio: l'opzione importa senz'altro <strong>la</strong> vacanza <strong>del</strong> collegio, per cui<br />

Teletto non ha optato. Si può inoltre osservare, che le operazioni<br />

<strong>elettorali</strong> si esauriscono con <strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mazione. Avvenuta questa<br />

legalmente, non si può più avere riguardo alcuno agli altri designati<br />

dagli elettori e non proc<strong>la</strong>mati. L'opzione è atto posteriore come <strong>la</strong><br />

eventuale rinunzia; e perciò, salvo il caso di diversa esplicita e specifica<br />

norma, determina <strong>la</strong> vacanza. In questi sensi, ebbe a pronun- /'<br />

ziarsi a suo tempo anche <strong>la</strong> IV Sezione. E di <strong>recente</strong> tale <strong>giurisprudenza</strong><br />

ha ribadita <strong>la</strong> V (decisione 30 giugno 1915, n. 300, Cittadini<br />

e. De Rosa).<br />

Con tale decisione, quel Collegio ha inoltre risoluto pregiudizialmente<br />

una grave questione di rito. Il Consiglio provinciale di<br />

Potenza aveva provveduto a sostituire l'optante col candidato che,<br />

dopo di lui, aveva riportato più voti* Tale provvedimento venne<br />

impugnato d'innanzi al<strong>la</strong> V Sezione. Era ammissibile il ricorso?<br />

Si poteva dubitarne, perchè: 1.° <strong>la</strong> V Sezione ha competenza per *<br />

giudicare solo <strong>del</strong>le operazioni <strong>elettorali</strong>, le quali si esauriscono con<br />

<strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mazione e non comprendono anche <strong>la</strong> surroga in seguito<br />

ad opzione; 2.° <strong>la</strong>,competenza <strong>del</strong><strong>la</strong> V in materia di eiezioni provinciali<br />

e di secondo grado; perchè presuppone un ricorso al Consiglio<br />

provinciale e su di esso da parte di questo una decisione (non una<br />

<strong>del</strong>iberazione, come nel<strong>la</strong> specie), avverso <strong>la</strong> quale il ricorso esaminando<br />

sia stato quindi prodotto. Ma in contrario si può osservare<br />

anzitutto che, appunto perchè <strong>la</strong> sostituzione <strong>del</strong>l'optante non rientra<br />

(I) Diversamente lo considera il FAGIOLARI {loco cit.) e perciò giunge ari opposto<br />

conclusioni.


— 171 -<br />

fra le operazioni <strong>elettorali</strong>, il Consiglio provinciale non aveva veste<br />

per dispor<strong>la</strong> e 1 non doveva dispor<strong>la</strong>. Esso credette invece di farvi<br />

luogo considerando<strong>la</strong> come operazione elettorale, e come tale ben può<br />

<strong>la</strong> V Sezione esaminar<strong>la</strong> per giudicare sé è legittima. Più grave è <strong>la</strong><br />

seconda obbiezione; <strong>la</strong> quale & rigore importerebbe che si potesse<br />

ricorrere solo j>er illegittimità al<strong>la</strong> IV, come avverso qualsivoglia<br />

provvedimento amministrativo. Ma le Sezioni giurisdizionali <strong>del</strong><br />

Consiglio di Stato sogliono non scindere, agli effetti <strong>del</strong><strong>la</strong> competenza<br />

loro rispettiva, le materie che <strong>la</strong> legge demanda al loro esame. Questo<br />

principio-ispira, anche <strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong> <strong>del</strong>l'adunanza plenaria. Ora<br />

è noto, che <strong>la</strong>-materia elettorale è devoluta tutta al<strong>la</strong> V^ quand'anche<br />

si facciano questioni di puro diritto. Si può, ad ogni modo, osservare :<br />

che, se il sistema <strong>del</strong><strong>la</strong> legge importa che <strong>la</strong> V Sezione sia giudice di<br />

appello, ciò essa non dichiara proprio in maniera ' esplicita e tassativa;<br />

— che, avendo il Consiglio provinciale compiuto ciò che non<br />

doveva, è andato fuori <strong>del</strong><strong>la</strong> consuete procedura; .— che altrimenti<br />

occorrerebbe proporre dapprima rec<strong>la</strong>mo allo stesso Consiglio provinciale<br />

avverso il suo provvedimento; e ciò non è davvero nel sistema<br />

<strong>del</strong><strong>la</strong> legge; — che forse non è impossibile configurare altre ipotesi,<br />

<strong>del</strong>le quali si debba in materia elettorale adire in primo grado <strong>la</strong> V Sezione:<br />

così, ad esémpio, se il Consiglio provinciale, compiendo cosa<br />

illegale, d'ufficio per primo procedesse all'annul<strong>la</strong>mento di alcune<br />

schede, si potrebbe negare il ricorso al<strong>la</strong> V? o si dovrebbe quel provvedimento,<br />

proprio perchè illegale, sottrarre ad ogni controllo?<br />

L'accoglimento di simile ricorso importa che si debba ripetere<br />

<strong>la</strong> votazione. Ed a tale uopo <strong>la</strong> decisione innanzi ricordata ha avuto<br />

cura di osservare, che non oste <strong>la</strong> disposizione sancite dal n. 2 <strong>del</strong>l'art.<br />

280 T. IL, per cui ad elezioni suppletorie si fa luogo quando<br />

un mandamento abbia perduto in tutto o anche per metà i consiglieri<br />

ad esso assegnati; dappoiché tale norma riguarda solo le vacanze<br />

che si avverino durante il quadriennio e non anche quelle che eventualmente<br />

si manifestino nel primo costituirsi ex uovo <strong>del</strong> Consiglio.<br />

Koma, 31 dicembre 1915*

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