i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...
i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...
i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
I RICORSI ELETTORALI E LA RECENTE GIURISPRUDENZA<br />
DELLA V SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO<br />
PER.<br />
l'Avv. DOMENICO BARONE<br />
referendario al Consiglio di Stato<br />
SOMMARIO<br />
§ 1. Introduzione.<br />
CAPO I. Procedura dei <strong>ricorsi</strong> <strong>elettorali</strong>, — § 2. Da chi e come vadano proposti. —<br />
§ 3. Notifica: questioni re<strong>la</strong>tive. — § 4. Incumbenti preliminari <strong>del</strong> giudizio;<br />
a) Il provvedimento presidenziale di cui al capoverso <strong>del</strong>l'art. 28 <strong>del</strong><strong>la</strong> legge sul<br />
Consiglio di Stato. — § 5. 6) La sospensione <strong>del</strong>l'esecuzione <strong>del</strong> provvedimento<br />
impugnato. — § 6. e) La riunione dei <strong>ricorsi</strong>."— § 7. Le istanze ammissibili e <strong>la</strong><br />
competenza <strong>del</strong><strong>la</strong> V Sezione: A)'La formazione <strong>del</strong>le liste, <strong>la</strong> divisione <strong>del</strong>lo<br />
sezioni e <strong>la</strong> determinazione dei luoghi di riunione non possono, in questa sede,<br />
formare oggetto di rec<strong>la</strong>mo. B) La V è giudice di appello: conseguenze che ne<br />
derivano. G) I motivi devono essere circostanziati e concreti. D) La pendenza<br />
<strong>del</strong> giudizio sull'eleggibilità. — §8. L'onere <strong>del</strong><strong>la</strong> prova. I mezzi di casa. Gli<br />
atti di notorietà. — § 9. I provvedimenti <strong>del</strong><strong>la</strong> V Sezione: a) in caso di pronunzia<br />
interlocutoria; 6) in caso di pronunzia definitiva. — § 9 bis. La revocazione<br />
in materia elettorale.<br />
CAPO IL Oggetto dei <strong>ricorsi</strong> <strong>elettorali</strong>.<br />
CAPITOLO I. Provvedimenti impugnati, — § lo. Il rinvio <strong>del</strong>le elezioni per temporanea<br />
emigrazione nel mandamento. — § 11. L'avocazione dei provvedimenti sulle<br />
elezioni al<strong>la</strong> Giunta provinciale amministrativa. — § 12. Le formalità, che devono<br />
osservare quando decidano sulle elezioni: a): I Consigli comunali e provinciali:<br />
b) Le Giunte provinciali amministrative.<br />
CAPITOLO IL Operazioni <strong>elettorali</strong>, — | 13. Convocazione dei comizi. — § 14. Distribuzione<br />
dei certificati. — § 15. Nomina degli scrutatori. — § 16. Seggio elettorale.<br />
— 117. Addobbo <strong>del</strong><strong>la</strong> sa<strong>la</strong> elettorale. — § 18. Identificazione dei votanti. —<br />
§ 19. Illegittimità <strong>del</strong><strong>la</strong> votazione non ostante l'identificazione. — § 19 bis. Cessazione<br />
<strong>del</strong><strong>la</strong> sospensione <strong>del</strong>l'esercizio <strong>del</strong> diritto elettorale pei militari. — § 20.<br />
Nullità <strong>del</strong>le schede. Osservazioni generali: ^i) Perchè contenenti segni di riconoscimento:<br />
a) caratteri esterni (grandezza, colore» piegatura); b) testo (artificiosa<br />
redazione). B) Perchè contenenti indicazioni vietate. C) Schede di partito. —<br />
§ *.L Nullità dei voti per erronea od insufficiente designazione <strong>del</strong> candidato<br />
(omonimia). Se si possa con elementi estranei al<strong>la</strong> scheda interpretare <strong>la</strong> volontà<br />
<strong>del</strong>l'elettore. — § 22. Scambio <strong>del</strong>l'urna in caso di elezioni comunali e<br />
provinciali contemporanee. — § 23. Accuse di violenza e corruzioni. — § 24. Scrutinio<br />
e formalità che lo precedono e lo accompagnano. — § 25. Prova <strong>del</strong> saper<br />
lepsere e scrivere. — § 26. Questioni re<strong>la</strong>tive all'opzione in caso dì elezioni provinciali<br />
multiple.<br />
JMr- di mr. PvhH, - *„ta I. _ g.
— 114 —<br />
INTRODUZIONE.<br />
§ 1. — Nei riguardi <strong>del</strong> numero e <strong>del</strong>l'entità <strong>del</strong>le controversie<br />
<strong>elettorali</strong>, l'al<strong>la</strong>rgamento <strong>del</strong> suffragio, nel campo amministrativo,<br />
ha avuto conseguenze limitate. Le Commissioni <strong>elettorali</strong> (comunali<br />
e provinciali) hanno veduto aumentata <strong>la</strong> mole <strong>del</strong> loro <strong>la</strong>voro;<br />
ma ne hanno anche trovato, in genere, diminuite le difficoltà. Non<br />
che, con l'estendersi <strong>del</strong> diritto elettorale, sia venuta a mancare affatto<br />
<strong>la</strong> possibilità di questioni re<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> formazione <strong>del</strong>le liste;<br />
ma certo, essa è ridotta notevolmente. In compenso, alle stesse Commissioni<br />
è rimasto però affidato il compito, ora specialmente <strong>del</strong>icato,<br />
il cui esaurimento in fatto si incontra spesso in gravi difficoltà,<br />
di provvedere al<strong>la</strong> divisione in sezioni ed al<strong>la</strong> conseguente assegnazione<br />
<strong>del</strong>le sedi. AlTinfuori di ciò, per quanto attiene alle operazioni<br />
<strong>elettorali</strong>, le maggiori novità sono state introdotte in quelle politiche.<br />
La proc<strong>la</strong>mazione <strong>del</strong>le candidature col diritto di rappresentanza<br />
nei seggi,, <strong>la</strong> presentazione <strong>del</strong>le schede tipo, le cabine e più<br />
ancora il mezzo estremamente <strong>del</strong>icato per quanto ingegnoso <strong>del</strong>le<br />
buste, con cui si è voluto garentire all'analfabeta <strong>la</strong> segretezza <strong>del</strong><br />
voto, hanno abbastanza trasformato <strong>la</strong> procedura elettorale nelle<br />
elezioni politiche. Nelle elezioni amministrative, invece, se si eccettuano<br />
le modificazioni re<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> formazione dei seggi ed a qualche<br />
formalità secondaria, <strong>la</strong> procedimi, salvo Fuso <strong>del</strong>le cabine, è rimasta<br />
sostanzialmente immutata. Dì conseguenza, si sono presentate poche<br />
questioni nuove. Però, <strong>del</strong>le vecchie questioni riproposte, alcune,<br />
e le più importanti, hanno assunto atteggiamenti nuovi, sia per so<strong>la</strong><br />
diretta conseguenza <strong>del</strong> numero notevolmente maggiore dei concorrenti<br />
alle urne, sia pel raffronto con <strong>la</strong> legge elettorale politica,<br />
perchè dal<strong>la</strong> omessa riproduzione nel<strong>la</strong> legge elettorale amministrativa<br />
di talune <strong>del</strong>le nuove norme da quel<strong>la</strong> sancita sono state dedotte<br />
conseguenze opposte. Su tutto ciò, <strong>la</strong> V Sezione <strong>del</strong> Consiglio di<br />
Stato che è chiamata a dare il responso definitivo, da una parte<br />
confermando chiarendo e" talvolta modificando <strong>la</strong> sua vecchia <strong>giurisprudenza</strong>,<br />
e risolvendo dall'altra le questioni nuove, ha avuto agio<br />
di affermare numerosi principi, che costituiscono già un tutto organico.<br />
Crediamo quindi di far cosa utile coordinandoli insieme, perchè<br />
più facile riesca rendersi conto <strong>del</strong>lo stato attuale <strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong><br />
in materia elettorale* Ed a tale uopo, d'ordinario nel testo<br />
limiteremo il nostro studio alle decisioni pronunziate dopo l'ap-
— 115 —<br />
plicazione <strong>del</strong><strong>la</strong> legge 19 giugno 1913, n. G40, le quali recano quasi<br />
tutte <strong>la</strong> data <strong>del</strong>l'anno 1915; e <strong>del</strong><strong>la</strong> vecchia <strong>giurisprudenza</strong> faremo<br />
poi cenno in nota. Per maggiore comodità, citeremo <strong>la</strong> legge<br />
amministrativa sempre sul<strong>la</strong> base <strong>del</strong> T. U. ora vigente approvato<br />
con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148 (1).<br />
La mateiia elettorale, in quanto viene sottoposta al controllo<br />
<strong>del</strong><strong>la</strong> V" Sezione, esclusa cioè <strong>la</strong> parte attinente all'eleggibilità, è<br />
sostanzialmente tutta procedurale. Nondimeno, nell'esame <strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong><br />
sui <strong>ricorsi</strong> <strong>elettorali</strong>, dovremo distinguere quel<strong>la</strong> riguardante<br />
<strong>la</strong> procedura dei <strong>ricorsi</strong> stessi, e* cioè le norme di carattere formale<br />
cui <strong>la</strong> proposizione, lo svolgimento e <strong>la</strong> decisione di essi vanno<br />
soggetti, da quel<strong>la</strong> riguardante il merito e cioè il contenuto dei <strong>ricorsi</strong>,<br />
o, in altri termini, le doglianze che con questi vengono dedotte.<br />
In ordine poi al merito, altra distinzione dovremo ancora tener presente.<br />
I <strong>ricorsi</strong>, che si propongono al<strong>la</strong> V Sezione, investono non direttamente<br />
gli atti <strong>del</strong><strong>la</strong> procedura elettorale, sibbene i provvedimenti<br />
dati su eli essi ; anzi, d'ordinario, li investono in quanto costituiscono<br />
in materia una speciale giurisdizione di primo grado. E ne<br />
censurano sovente, oltre che il merito, <strong>la</strong> forma. In tal modo, provocano<br />
il giudizio <strong>del</strong> supremo giudice amministrativo, prima ancora<br />
che sulle operazioni <strong>elettorali</strong>, cui in definitiva mira il gravame,<br />
sul<strong>la</strong> formale legittimità <strong>del</strong> provvedimento, che riguardo a tali operazioni<br />
ebbe a pronunziarsi.<br />
Divideremo adunque l'esposizione <strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong> elettorale<br />
in due parti, Funa re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> procedura dei <strong>ricorsi</strong> e l'altra<br />
al merito. Questa ultima poi, a sua volta, distingueremo in due capi;<br />
col primo dei quali analizzeremo le decisioni, che hanno esaminato<br />
<strong>la</strong> legittimità formale dei provvedimenti di primo grado e col secondo<br />
quelle che si occupano direttamente <strong>del</strong>le operazioni <strong>elettorali</strong>.<br />
CAPO I.<br />
PROCEDURA DEI RICORSI ELETTORALI<br />
§ 2. — I <strong>ricorsi</strong> <strong>elettorali</strong>, quanto al<strong>la</strong> procedura, non si .sottraggono<br />
in genere alle norme consuete dei <strong>ricorsi</strong> contenziosi, che si<br />
svolgono d'innanzi al Consiglio di Stato. E perciò anzitutto è da<br />
(1) Molte <strong>del</strong>le decisioni» che ricordiamo, si trovano riprodotte nel<strong>la</strong> OìuMizin<br />
wnmimjttratimt giusta le citazioni, che ne facciamo a suo luogo. Quelle, di cui omettiamo<br />
tale citazione, sono inedite.<br />
v
- 116 -<br />
chiedersi chi abbia veste per istituirli. Negli ordinari <strong>ricorsi</strong>, occorre<br />
all'uopo, un'interesse ed anzi nemmeno ogni interesse vien ritenuto<br />
sufficiente. Nelle materie <strong>elettorali</strong>, invece, <strong>la</strong> legge ha ammesso <strong>la</strong><br />
azione popo<strong>la</strong>re, per cui <strong>la</strong> facoltà di ricorrere non è ristretta solo a<br />
chi sia personalmente interessato. Tuttavia si domanda se, svolgendosi<br />
non in primo grado il giudizio d'innanzi <strong>la</strong> V Sezione, possano<br />
istituirlo quelli che non furono parti nello stadio precedente. La<br />
dottrina è stata in genere propensa al<strong>la</strong> soluzione negativa <strong>del</strong><strong>la</strong> questione,<br />
sostanzialmente perchè nel nostro ordinamento giuridico Fazione<br />
popo<strong>la</strong>re costituisce un istituto di diritto speciale, che va ammesso<br />
solo quando espressamente <strong>la</strong> legge lo consente e rec<strong>la</strong>ma quindi<br />
un'interpretazione rigorosa ed anche perchè non è in armonia col funzionamento<br />
<strong>del</strong>le nostre giurisdizioni che partecipi all'appello chi non intervenne<br />
d'innanzi al primo giudice (1). Ed il Consiglio di Stato seguì un<br />
tempo questo indirizzo. Ma di poi mutò <strong>giurisprudenza</strong>, in ispecie con<br />
<strong>la</strong> decisione 13 luglio 1908, n. 393 (2); con <strong>la</strong> quale, tenuto conto <strong>del</strong><strong>la</strong><br />
<strong>la</strong>rga espressione <strong>del</strong><strong>la</strong> legge, che richiamandosi in questa parte ai<br />
rec<strong>la</strong>mi riguardanti <strong>la</strong> formazione <strong>del</strong>le liste non fa distinzioni (3),<br />
ebbe a ritenere l'ammissibilità <strong>del</strong> ricorso di chi non ha preso parte<br />
agli stadi anteriori <strong>del</strong> giudizio in qualità di ricorrente o resistente,<br />
salvo però il limite di tempo stabilito dal<strong>la</strong> legge comunale e provinciale<br />
per <strong>la</strong> produzione di esso. Di <strong>recente</strong>, <strong>la</strong> questione è stata<br />
novamente proposta. Pronunziandosi sul ricorso Giacobbe e. Giacobbe,<br />
<strong>la</strong> V Sezione, pur non trovando j>er le circostanze <strong>del</strong><strong>la</strong> causa necessità<br />
di risolvere <strong>la</strong> detta questione, aveva incidentalmente dichiarato<br />
di conservare <strong>la</strong> sua adesione al<strong>la</strong> tesi affermativa rievocando<br />
proprio <strong>la</strong>. cennata decisione <strong>del</strong> 1908 (decisione 5 marzo 1915, n. 85,<br />
GiusL amm.y 1915, pag. 253). Ma ha poi avuto occasione di riaffermare<br />
meglio tale sua <strong>giurisprudenza</strong> nel<strong>la</strong> decisione 17 dicembre<br />
1915, n. 466, Rosina e: Giglia, in cui ha osservato al riguardo;<br />
« Poiché nel<strong>la</strong> specie il ricorso è instituito più che a difesa di un<br />
tv interesse diretto o indiretto, come mezzo di controllo <strong>del</strong><strong>la</strong> retr<br />
go<strong>la</strong>rita e <strong>del</strong><strong>la</strong> sincerità <strong>del</strong>le elezioni, non si debbono ammettere<br />
— 117 —<br />
Invece di rego<strong>la</strong> non è dato sperimentare il ricorso ai Consigli comunali<br />
e provinciali od in genere ai Comuni od alle Provincie, <strong>del</strong><strong>la</strong><br />
elezione dei cui rappresentanti si controverte* E ciò nemmeno quando<br />
eventualmente si impugni <strong>la</strong> decisa avocazione al<strong>la</strong> Giunta provinciale<br />
amministrativa <strong>del</strong> giudizio sulle elezioni a sensi <strong>del</strong>l'art. 322<br />
<strong>del</strong> T. IX, di cui appresso dovremo far paro<strong>la</strong>. Di tale argomento <strong>la</strong><br />
Sezione V non ha avuto ora ragione di occuparsi in maniera diretta (1),<br />
ma l'ha implicitamente trattato esaminando le questioni riguardanti<br />
<strong>la</strong> notifica <strong>del</strong> ricorso. Ci riserviamo quindi di dare nel<strong>la</strong> parte a questa<br />
re<strong>la</strong>tiva <strong>la</strong> giustificazione dei principi ora affermati, i quali per altro<br />
tollerano anche <strong>del</strong>le eccezioni, dappoiché vi ha qualche ricorso elettorale<br />
che, per <strong>la</strong> natura dei suo oggetto, va proposto proprio dal-<br />
Comune (confr. § 3).<br />
In genere poi <strong>del</strong><strong>la</strong> facoltà di proporre <strong>ricorsi</strong> <strong>elettorali</strong> non si<br />
può ammettere decadenza per rinunzia nemmeno da parte di chi<br />
vi abbia un interesse personale. ÀI riguardo, si è presentato un caso,<br />
che merita di essere ricordato- Un candidato, con dichiarazione resa<br />
pubblicamente nota a mezz/> <strong>del</strong><strong>la</strong> stampa, promise di rimettersi<br />
senz'altro al responso <strong>del</strong>le urne* Malgrado ciò, non essendo questo<br />
riuscito a lui favorevole, propose gravame al<strong>la</strong> V Sezione. Fu eccepita<br />
<strong>la</strong> inammissibilità <strong>del</strong> ricorso; ma quel Collegio escluse che potesse<br />
ritenersi che nel<strong>la</strong> cennata dichiarazione fosse da ravvisare una rinunzia<br />
giuridicamente efficace (decisione 7 maggio 1915, n. 108,<br />
De Natale e. Jannello).<br />
I ricorei <strong>elettorali</strong> devono essere sottoscritti e dal ricorrente (o<br />
da persona che egli abbia munita di mandato speciale ad hoc) e da<br />
un avvocato ammesso al patrocinio d'innanzi al Consiglio di Stato,<br />
giusta <strong>la</strong> norma generale sancita dall'art. 27 <strong>del</strong> T, U. 17 agosto 1007,<br />
* n. 638. 32 stato però ritenuto che non è indispensabile nel<strong>la</strong> procura<br />
speciale ri<strong>la</strong>sciata all'avvocato sia formalmente usata l'espressione<br />
mandato di firmare; dappoiché il mandato espresso di \)vo~<br />
sent&re il ricoreo con le indicazioni necessarie per l'indirizzo, l'oggetto<br />
e <strong>la</strong> redazione <strong>del</strong> medesimo dimostrano in maniera adeguata<br />
<strong>la</strong> volontà <strong>del</strong> mandante di non riservarsi <strong>la</strong> firma <strong>del</strong> ricorso, ma<br />
di rimettersi anche per questa al proprio avvocato (decisione 17 dicembre<br />
1015, n. 466, Rosina e. Giglia). Con le dette firme il ri<br />
ti) Però, nel<strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong> mono <strong>recente</strong>, non sono manente affermazioni<br />
«Urrtte «iti riguardo. Cori fu ritenuto che iì Consiglio comunale, come giudice di primo<br />
emulo in materia elettorale, non ha veste yter intervenire 1 nei giudizi, clic si «volgono<br />
net superiori gradi (decisione 21 giugno 1912, n. 285, Comune di Gavoi e. Satta, in<br />
Giustizia amminifitmtim, 1012, pag. 205).
• — 118 —<br />
corso deve essere completo prima <strong>del</strong><strong>la</strong> notifica, e deiresistenza di<br />
esse deve constare nel<strong>la</strong> copia notificata. Ciò ha dichiarato esplicitamente<br />
<strong>la</strong> V Sezione (decisione 28 maggio 1913, n. 232, Polidori e.<br />
<strong>del</strong>ib. Consiglio provinciale di Roma). Ha pure ritenuto che quei<br />
ricorrenti, i quali, sebbene appaiano nel<strong>la</strong> intestazione <strong>del</strong> ricorso,<br />
non abbiano però sottoscritto il ricorso stesso né abbiano affidato<br />
alcun mandato di rappresentanza all'avvocato patrocinante degli<br />
altri ricorrenti, devono essere messi fuori causa (decisione 23 aprile<br />
1915, n. 181, Pirale e. Sarietta, in Giusi. amm.9 1915, pag. 217). Invece<br />
non è causa di nullità <strong>del</strong> ricorso <strong>la</strong> mancata indicazione nel<strong>la</strong><br />
notifica <strong>del</strong> nome <strong>del</strong> padre <strong>del</strong> ricorrente, perchè tale indicazione,<br />
che negli atti può riescire necessaria allo scopo di identificare meglio<br />
il ricorrente come elettore, non è prescritta nò nel rego<strong>la</strong>mento di<br />
procedura <strong>del</strong> Consiglio di Stato, nò altrove (decisione 7 maggio 1915,<br />
n. 198, De Natale e. Jannello).<br />
§ 3. — Quanto al<strong>la</strong> notifica, fu chiesto anzitutto quale sia l'ufficiale<br />
competente ad eseguir<strong>la</strong>. Ed anche sull'oggetto venne riconosciuto<br />
doversi applicare le regole comuni. Dubbi altre volte erano<br />
stati proposti sul<strong>la</strong> base <strong>del</strong><strong>la</strong> legge comunale e provinciale, per cui<br />
i rec<strong>la</strong>mi devono essere notificati giudiziariamente (confr. art. 91,<br />
5.° capov. T. 17.), volendosene indurre che al<strong>la</strong> notifica sia da provvedere<br />
dall'ufficiale giudiziario, secondo le norme comuni di competenza.<br />
Ma fu tuttavia riconosciuto che, anche in materia elettorale,<br />
il ricorso può essere notificato dal messo comunale (1). Ora poi fu<br />
elevato il dubbio che, essendo in questa materia <strong>la</strong> V Sezione giudice<br />
di secondo grado, il ricorso, nei comuni dove risiede una Corte<br />
d'Appello, debba essere notificato a mezzo d'un- ufficiale giudiziario<br />
addetto al<strong>la</strong> Corte medesima. L'osservazione evidentemente si basa *<br />
suirart. 175 <strong>del</strong><strong>la</strong> legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre<br />
1865, n. 2626; il quale, determinando le attribuzioni degli uscieri<br />
(cui <strong>la</strong> legge 12 dicembre 1902, n, 528, conferì il nome di ufficiali<br />
giudiziari) dispone, fra l'altro, che quelli <strong>del</strong>le Corti e dei Tribunali,<br />
nei Comuni di loro residenza, facciano esclusivamente gli atti propri<br />
<strong>del</strong> loro ministero per gli affari di competenza <strong>del</strong><strong>la</strong> Corte o <strong>del</strong> Tribunale<br />
cui appartengono. Ma <strong>la</strong> V Sezione (decisione 26 marzo 1915,<br />
n. 135, Grasso e. deh Consiglio provinciale di Catania, in Giust. amm.,<br />
11*15, pag. 203) ha ritenuto non applicabili queste disposizioni nei<br />
(1} Decisione 9 febbraio 1912, n. 21, Bedogna. e. deemìone Giunta provinciale<br />
amministrativa di Roggio Emilia, in Giustizia amminMmiiva, 1912, pag. 17.
- 119 '—<br />
'riguardi <strong>del</strong>le giurisdizioni amministrative ed in ispecie poi <strong>del</strong>le<br />
Sezioni giurisdizionali <strong>del</strong> Consiglio di Stato, per le quali sull'oggetto<br />
provvede esplicitamente l'art. 8 <strong>del</strong> rego<strong>la</strong>mento di procedura 17 agosto<br />
1907, n. G42. « Questo prescrive — ha osservato quel Collegio — che<br />
« <strong>la</strong> notificazione <strong>del</strong> ricorso si esegua a mezzo di ufficiale giudiziario<br />
« o di messo comunale. E, di fronte a siffatta generale ma chiara di-<br />
« sposizione, non è possibile dubitare <strong>del</strong><strong>la</strong> competenza comune in-<br />
« distintamente a tutti gli ufficiali giudiziari e gli uscieri, nei limiti<br />
« <strong>del</strong>l'intero territorio, sul quale si estende <strong>la</strong> giurisdizione <strong>del</strong>i'uf-<br />
« ficio, cui rispettivamente sono addetti ».<br />
Il ricorso dev'essere in genere notificato a tutti i candidati, <strong>la</strong><br />
cui elezione contesta o, comunque, rimette in discussione; ma solo<br />
a quelli che in maniera diretta ed immediata ne possono rimanere<br />
lesi, non anche a quanti eventualmente vi abbiano interesse. Cosi<br />
fu deciso che non è necessario sia notificato alle persone aventi interesse<br />
comune col ricorrente ne a quelle che dall'accoglimento non<br />
potrebbero venire danneggiate e nemmeno a quelle che danni potrebbero<br />
ricevere in conseguenza <strong>del</strong>l'eventuale rinnovarsi <strong>del</strong>l'elezione<br />
(1). Su questioni arfaloghe, di <strong>recente</strong>, <strong>la</strong> V Sezione non ha avuto<br />
occasione di pronunziarsi. Invece è stata riproposta al suo esame <strong>la</strong><br />
vecchia questione re<strong>la</strong>tiva all'obbligo <strong>del</strong><strong>la</strong> notifica ai Consigli comunali<br />
e provinciali. Dubbi diversi si sogliono presentore ai riguardo.<br />
Anzitutto si chiede se, pel Consiglio provinciale, <strong>la</strong> notifica vada<br />
fatta al presidente <strong>del</strong><strong>la</strong> Deputazione od a quello <strong>del</strong> Consiglio; e<br />
ciò perchè, a norma degli art. 250, n. le 255, n. 1 <strong>del</strong> T\ IT., nell'intervallo<br />
<strong>del</strong>le sessioni, è il presidente <strong>del</strong><strong>la</strong> Deputazione provinciale<br />
che rappresenta, unitamente al<strong>la</strong> Provincia, anche il Consiglio. Ma<br />
<strong>la</strong> V Sezione ebbe ripetutamente ad affermare che, facendosi luogo<br />
al<strong>la</strong> notifica a norma <strong>del</strong> capoverso L° <strong>del</strong>l'art. 28 <strong>del</strong> T, U. 17 agosto<br />
1907, n. 638, essa va eseguita al presidente <strong>del</strong> Consiglio in rappresentanza<br />
<strong>del</strong>l'autorità, da cui è emanato il provvedimento impugnato<br />
(2). E sogliono i <strong>ricorsi</strong> vedersi notificati al Sindaco pel Consiglio<br />
comunale, al Presidente <strong>del</strong> Consiglio provinciale per questo ed<br />
al Prefetto per <strong>la</strong> Giunta, prov, amm. Senonchè è stato d'altra parte<br />
riconosciuto che tali notifiche non sono necessarie; perchè, in materia<br />
elettorale, quei collegi esercitano una vera giurisdizione ed il citato<br />
(!) Decisione 15 dicembre 1911, n. /533, Bertone e. Salvai ini, in Giustizia am*<br />
mmi&trathn, 1011, pag. 46vn<br />
(2) Decisione 1.° febbraio 1908, n. 30, Lo Schiavo e. <strong>del</strong>, <strong>del</strong> Consiglio provinciale<br />
di Napoli e Russo, in Qiwrt. ammin., 1908, pag, 42: decisione 23 marzo 1010, n, 132,<br />
Viceconte e. Girardi, in Giuri. nmmin.f 1910, pag. 540.
— 120 —<br />
disposto <strong>del</strong>l'art. 28 non si applica nei riguardi dei provvedimenti<br />
giurisdizionali (1). Ma si è ancora chiesto se, ad ogni modo, <strong>la</strong> notifica<br />
non si debba ai Comuni ed alle Provincie in quanto, come enti,<br />
sono interessati nei giudizi re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> elezione dei loro rappresentanti.<br />
Ed anche su# ciò <strong>la</strong> risposta è stata negativa. Con <strong>la</strong> decisione<br />
26 marzo 1915 (Grasso e. <strong>del</strong>. Consiglio provinciale di Catania, in<br />
Giusi, amm.y 1915, pag. 203), <strong>la</strong> V Sezione ha affermato i due principi<br />
seguenti: 1.° ai giudizi <strong>elettorali</strong> non hanno d'ordinario veste per partecipare<br />
i Comuni e le Provincie, cui si riferiscono, perchè in quelli<br />
non è in gioco un interesse di essi come enti, non importando i giudizi<br />
medesimi controversia sul<strong>la</strong> loro rappresentanza in genere, ma solo<br />
sull'attribuzione di tale rappresentanza ad alcune persone determinate.<br />
Ed ì Comuni e le Provincie non hanno interesse ad essere rappresentati<br />
proprio dalle persone proc<strong>la</strong>mate elette dalle adunanze dei presidenti<br />
o, rispettivamente, dai Consigli comunali o provinciali, ma<br />
in genere da quelle che le autorità competenti abbiano riconosciuto<br />
essere state legittimamente prescelte dal corpo elettorale; 2.° nemmeno<br />
hanno veste per partecipare ai giudizi <strong>elettorali</strong> i collegi, le cui<br />
pronunzie sono state impugnate, dappoiché èssi hanno esercitato una<br />
forma di giurisdizione e, al pari degli altri corpi giudicanti, non possono<br />
essere ammessi a difendere i loro <strong>del</strong>iberati davanti al magistrato,<br />
che ne giudica in grado di appello.<br />
Tutto ciò è da ritenere nei casi più owii, vale a dire quando il<br />
ricorso rifletta direttamente proprio le operazioni <strong>elettorali</strong>. Vi hanno<br />
però casi, nei quali giuridicamente interessati a resistere al ricorso od<br />
a parteciparvi sono proprio i Comuni. Così nell'ipotesi di cui al capoverso<br />
<strong>del</strong>l'art. 56 <strong>del</strong> T. IL Infatti il ricorso contro una decisione <strong>del</strong><strong>la</strong><br />
Giunta prov* ammM che abbia in un mandamento rinviato o si sia<br />
rifiutato di rinviare le elezioni comunali oltre Fepoca stabilite dal<strong>la</strong><br />
legge, dev'essere notìficato a tutti i Comuni che compongono il mandamento<br />
(decisione 12 giugno 1912, n. 330, Comune di Caravino e.<br />
Giunta prov. amm. di Torino, in GinsL amm^ 1914, pag. 398); perchè<br />
in tale giudizio i veri interessati sono i Comuni componenti il mandamento<br />
stesso, siccome in maniera esplicita riconosce <strong>la</strong> legge disponendo<br />
che <strong>la</strong> Giunta provinciale, prima di emettere il provvedimento,<br />
senta i Consigli comunali <strong>del</strong><strong>la</strong> circoscrizione elettorale. Inoltre si<br />
può dubitare se, nei giudizi riguan<strong>la</strong>nti l'avocazione <strong>del</strong><strong>la</strong> pronunzia<br />
sulle elezioni al<strong>la</strong> Giunta prov. amm. a nonna <strong>del</strong>l'art* 322 <strong>del</strong> T. IL,<br />
(l) Decisione 7 luglio 1911» n. 339, Bonvecchi e. Eustnchi, in GiuM* animiti.*<br />
1911. pag, 301. Ctmfr. anche: FAGKOIJÌRI, op. ciLf pag. 454*
— 121 —<br />
debbano, come parti, essere citati a seconda dei casi il Consiglio comunale<br />
e provinciale. La <strong>giurisprudenza</strong> non ha avuto occasione di<br />
pronunziarsi esplicitamente sull'oggetto. Per respingere un tal dubbio<br />
giova osservare che, come innanzi fu ricordato, sulle elezioni quei<br />
Consigli esercitano una funzione giurisdizionale e che <strong>la</strong> loro qualità<br />
di collegi giudicanti evidentemente rimane inalterata se ad altro collegio<br />
tale funzione sia stata avocata, magari anche illegalmente. Si<br />
potrebbe per altro in contrario osservare che l'esercizio <strong>del</strong><strong>la</strong> giurisdizione<br />
elettorale è stato demandato ai Consigli comunali e provinciali,<br />
cui riguarda, in omaggio <strong>del</strong><strong>la</strong> riconosciuta autonomia di quei<br />
corpi. Principio non diverso ha ispirato <strong>la</strong> norma, per cui Je Camere legis<strong>la</strong>tive<br />
giudicano <strong>del</strong><strong>la</strong> legittimità <strong>del</strong><strong>la</strong> nomina dei loro membri.<br />
E perciò ogni provvedimento, che tocca in se questa prerogativa, va<br />
riguardato non solo in quanto si riferisce alle funzioni giurisdizionali<br />
di un collegio giudicante, ma anche in quanto menoma l'autonomia<br />
dal<strong>la</strong> legge assicurata ad un ente di diritto pubblico. Sotto tale aspetto,<br />
non sembra agevole disconoscere ai Comuni <strong>la</strong> veste giuridica per partecipare<br />
ai giudizi di cui trattasi.<br />
La notifica va poi eseguita secondo le norme consuete stabilite<br />
dal rego<strong>la</strong>mento di procedura (17 agosto 1907, n. 642, art. 3-14).<br />
E perciò è stato ritenuto che, quando non possa aver luogo con <strong>la</strong><br />
consegna <strong>del</strong>l'atto nelle mani <strong>del</strong>l'interessato, deve essere eseguita al<strong>la</strong><br />
residenza o al domicilio (decisione 23 luglio 1915, n. 312, Vezzosi<br />
e. Fa noli).<br />
Xon ha avuto di <strong>recente</strong> <strong>la</strong> Sezione V occasione di pronunziarsi<br />
sulle conseguenze <strong>del</strong> difetto <strong>del</strong><strong>la</strong> notifica o <strong>del</strong>l'illegalità di essa (1).<br />
D'ordinario, ne deriva <strong>la</strong> irricevìbilità <strong>del</strong> ricorso, il quale non può<br />
quindi essere preso in esame. Talvolta però fu ammessa <strong>la</strong> integrazione<br />
<strong>del</strong><strong>la</strong> notifica da dispòrsi con decisione interlocutoria dal<strong>la</strong> Sezione<br />
giusta <strong>la</strong> prima parte <strong>del</strong>l'art, lo <strong>del</strong> citato rego<strong>la</strong>mento di<br />
procedura. Ma, poiché in tal modo si provveda, è necessario che vi<br />
sieno ragioni, le quali giustifichino l'omissione <strong>del</strong> ricorrente. Così fu<br />
ritenuto che il ricorso contro <strong>la</strong> <strong>del</strong>iberazione <strong>del</strong> Consiglio provinciale,<br />
con cui sia stata annul<strong>la</strong>ta <strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mazione d'un consigliere,<br />
notificato soltanto agli elettori che furono parte <strong>del</strong> giudizio di primo<br />
grado, può essere integrato mediante <strong>la</strong> notificazione al candidato,<br />
che viene a prendere una posizione prevalente in seguito al<strong>la</strong> detta<br />
(l) La questione è «tata invece esaminata nei riguardi <strong>del</strong> procedimento .svoltosi<br />
d'innanzi <strong>la</strong> G. P- A., <strong>la</strong> cui decisione formava oggetto di ricorso al<strong>la</strong> V Sezione.<br />
Ne daremo cenno al § 12 6.
— 122 -<br />
pronuncia e che posteriormente, per le rinnovate elezioni, è proc<strong>la</strong>mato<br />
consigliere <strong>del</strong> mandamento (1).<br />
Gl'interessati ad opporsi all'accoglimento <strong>del</strong> ricorso si possono<br />
costituire parti resistenti nei modi consueti» e possono quindi svolgere<br />
•le deduzioni che credano. Ma non possono, per ciò solo, proporre al<strong>la</strong><br />
lor volta istanze. A tal fine, occorre abbiano prodotto ricorso incidentale.<br />
Ed infatti <strong>la</strong> V Sezione ha ritenuto (dee. 12 febbraio 1915, n. 31,<br />
Monti e. Angrisani, in Giusi, amm., 1915, pag. ,88) che <strong>la</strong> parte resistente<br />
in un giudizio elettorale, <strong>la</strong> quale non abbia prodotto ricorso<br />
incidentale, non ha facoltà di domandare <strong>la</strong> revisione <strong>del</strong>le schede e<br />
<strong>la</strong> detrazione di voti ad un candidato. (Cfr. anche decisione 28 maggio<br />
1915 n. 233, Bonino e. <strong>del</strong>. Cóns. prov. di Cuneo, in GinsL amm.7<br />
1915, pag. 405). In tema di <strong>ricorsi</strong> incidentali, ha poi anche ritenuto<br />
che sieno da dichiarare irricevibili quando sia stata fatta rego<strong>la</strong>re<br />
rinunzia al ricorso principale, cui facevano adesione (decisione<br />
28 dicembre 1915, n. 480, Abate e Mazza e. dee. G. P. A., Cosenza).<br />
§ 4. — Notìficato il ricorso, non ne può avvenire senz'altro<br />
<strong>la</strong> discussione d'innanzi al<strong>la</strong> Sezione adita; occorrono a tale uopo il<br />
deposito, <strong>la</strong> domanda di fissazione <strong>del</strong>l'udienza ed il decreto presidenziale<br />
che, nel fissare l'udienza, assegna il re<strong>la</strong>tore.-Ma, sebbene <strong>la</strong> materia<br />
elettorale venga ritenuta in genere urgente, tuttavia siffatte<br />
formalità non possono essere esaurite prima che sieno scorsi i consueti<br />
termini prescritti dagli art. 29 e 30 <strong>del</strong> T. IL 17 agosto 1907, n. 638,<br />
a meno che il presidente non li abbia abbreviati* Pendenti questi<br />
termini, possono però richiedersi ed ottenersi provvedimenti speciali.<br />
Di essi, uno attiene in certo modo all'istruttoria <strong>del</strong><strong>la</strong> causa ed è<br />
governato, in materia elettorale, da una norma propria.<br />
a) Dì rego<strong>la</strong>, gli atti istruttori sono disposti dal Collegio con decisioni<br />
interlocutorie ed eseguiti da imo dei suoi componenti, a meno<br />
che, dovendo avere luogo fuori <strong>del</strong><strong>la</strong> Capitale, non sia stato a questo<br />
fine <strong>del</strong>egato un consigliere di prefettura od un magistrato. Se però<br />
le parti sono di accordo circa l'assunzione d'uri mezzo istruttorio, può.<br />
ove lo creda, disporlo il presidente* Ora, nelle vertenze <strong>elettorali</strong>,<br />
vige sull'oggetto una disposizione speciale: indipendentemente dall'accordo<br />
<strong>del</strong>le parti, il presidente può richiedere le prefetture di trasmettere<br />
i documenti, che occorrano al giudizio (art. 28 capov. re<br />
ti) Decisione 22 aprile 1011, n. 185, Muccinrrlli e. Savelli, in Giusi* ammin^<br />
IMI, png. 3IK».<br />
f
— 123 —<br />
go<strong>la</strong>mento 17 agosto 1907, n. 642). D'ordinario, l'esercizio di tale<br />
facoltà da parte <strong>del</strong> presidente viene eccitato con un'istanza-<strong>del</strong> ricorrente<br />
o <strong>del</strong> contro ricorrente; ma nul<strong>la</strong> vieta che abbia luogo di ufficio.<br />
Essa è stata ritenuta limitata agli atti esistenti presso gli uffici locali<br />
e non estensibile anche a quelli da costituire, sia pure sul<strong>la</strong> base "dei<br />
documenti <strong>elettorali</strong> già esistenti. Cosi non si giudicò il presidente<br />
autorizzato a richiedere certificati, da ri<strong>la</strong>sciarsi da autorità locali per<br />
attestare quanto resultava da atti presso di loro custoditi. La norma<br />
si applica quindi agli elenchi, alle schede, alle proteste, ai fogli di scrutinio<br />
ed ai verbali; ed eccezionalmente potrà estendersi ad altri documenti,<br />
in quanto già facciano parte degli atti <strong>elettorali</strong>/Comunque,<br />
è fuori di dubbio che questa facoltà <strong>del</strong> presidente può essere esercitata<br />
dietro il semplice deposito <strong>del</strong> ricorso, senza attendere lo scorrere di<br />
termini o l'esaurimento di altri incumbenti. Ma potrà essere esercitata<br />
anche dopo che <strong>la</strong> Sezione sia stata investita dal ricorso? Qui occorre<br />
fare una distinzione. Re<strong>la</strong>tivamente al ricorso, <strong>la</strong> Sezione può essere<br />
chiamata da prima a decidere sul<strong>la</strong> proposta domanda di sospensione.<br />
Come vedremo, tale decisione si limita all'esame <strong>del</strong>le deduzioni<br />
in base a cui è stato chiesto che l'esecuzione <strong>del</strong> provvedimento impugnato<br />
venga sospesa; e non solo prescinde dal merito, ma d'ordinario<br />
non pronunzia nemmeno sulle questioni pregiudiziali. Perciò,<br />
a rigore, con <strong>la</strong> domanda di sospensione, <strong>la</strong> Sezione non è stata ancora<br />
investita <strong>del</strong><strong>la</strong> cognizione <strong>del</strong> ricoreo. Nul<strong>la</strong> adunque osta a che,<br />
dopo <strong>la</strong> decisione sul<strong>la</strong> sospensione, il presidente dia i provvedimenti,<br />
di cui al capoverso <strong>del</strong>l'art. 28 <strong>del</strong> rego<strong>la</strong>mento di procedura. Tuttavia<br />
talvolta ha preferito <strong>la</strong> Sezione di disporre essa il richiamo degli atti<br />
con <strong>la</strong> decisione medesima, con <strong>la</strong> quale si pronunziava sul<strong>la</strong> domanda<br />
di sospensione (decisione 24 settembre 1915, n. 443 Abate c« Mazza;<br />
decisione 8 ottobre 1915, Pisaniello e. Cocozza decisione 16 dicembre<br />
{ 1915, De Àngelis e. di Febbraro, elezioni di Arzano). Ma, investita<br />
<strong>del</strong><strong>la</strong> cognizione piena <strong>del</strong> ricorso <strong>la</strong> Sezione, logicamente, non sembra<br />
più ammissibile che il presidente si giovi <strong>del</strong><strong>la</strong> facoltà in esame-<br />
La Sezione finora non ha avuto occasione di esaminare quale sia<br />
<strong>la</strong> natura <strong>del</strong> provvedimento, che il citato capoverso <strong>del</strong>l'art. 28 <strong>del</strong><br />
rego<strong>la</strong>mento di procedura demanda al presidente. Ed una tale indagine<br />
non ha uno scopo puramente teorico. Che quel provvedimento,<br />
pur essendo connesso all'esercizio <strong>del</strong><strong>la</strong> giurisdizione, non «abbia carattere<br />
giurisdizionale, non sembra contestabile. L'esercizio di ogni giurisdizione<br />
presuppone di necessita tutta una serie più o meno numerosa<br />
di provvedimenti ; i quali appartengono all'animi'nislrazione <strong>del</strong><strong>la</strong><br />
giustizia solo nel senso, per dir così, etimologico <strong>del</strong><strong>la</strong> paro<strong>la</strong>, ma sono
— 124 —<br />
intimamente amministrativi e non hanno natura e quindi nemmeno<br />
efficacia giurisdizionale. Possiamo noverare fra essi; <strong>la</strong> formazione<br />
<strong>del</strong> ruolo di udienza con <strong>la</strong> determinazione <strong>del</strong>l'ordine di chiamata<br />
<strong>del</strong>le cause, <strong>la</strong> fissazione per i singoli <strong>ricorsi</strong> <strong>del</strong>l'udienza e l'assegnazione<br />
<strong>del</strong> re<strong>la</strong>tore, <strong>la</strong> preordinazione <strong>del</strong>l'ordine <strong>del</strong><strong>la</strong> discussione,<br />
quel<strong>la</strong> <strong>del</strong>l'udienza in cui ha luogo <strong>la</strong> pubblicazione <strong>del</strong>le decisioni, ecc.<br />
Ed è proprio tra siffatti provvedimenti che va noverato quello in esame.<br />
Nessuna conseguenza esso produce in ordine al<strong>la</strong> decisione <strong>del</strong> ricorso,<br />
essendo ispirato unicamente dal fine di favorire l'economia <strong>del</strong> giudizio.<br />
H Collegio potrà di poi giudicare magari irricevibile o inammissibile<br />
il ricorso o potrà anche nel merito respingerlo senza nemmeno<br />
esaminare i documenti, che, in virtù <strong>del</strong> provvedimento presidenziale,<br />
sono stati messi a sua disposizione. Ora in che modo quel<br />
provvedimento facilita l'economia <strong>del</strong> giudìzio? Esso rende senz'altro<br />
acquisiti agli atti <strong>del</strong><strong>la</strong> causa i documenti richiesti e rende possibile<br />
al Collegio tenerne conto, mentre che< altrimenti sarebbe necessario<br />
che emettesse all'uopo una pronunzia interlocutoria. Ma non sembra<br />
che, a rigore, se ne possa dedurre anche un'ulteriore utilità, quel<strong>la</strong><br />
cioè di far luogo sui documenti trasmessi dal<strong>la</strong> prefettura, prima<br />
che <strong>la</strong> causa sia portata in udienza, ad un vero e formale atto istruttorio<br />
ad opera <strong>del</strong> re<strong>la</strong>tore, con l'assistenza <strong>del</strong> segretario .che ne redige<br />
verbale ed al<strong>la</strong> presenza <strong>del</strong>le parti. Infatti non è possibile compiere<br />
un atto istruttorio giudiziale non autorizzato e <strong>del</strong>egato dal collegio<br />
giudicante e prima che questo sia stato legalmente messo a conoscenza<br />
<strong>del</strong><strong>la</strong> eansa mercè <strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione da farsi nel<strong>la</strong> pubblica udienza<br />
dal re<strong>la</strong>tore. Notisi però al riguardo che non può considerarsi<br />
come un vero atto istnittorio quel<strong>la</strong> constatazione dei documenti<br />
<strong>elettorali</strong> non necessaria e non prevista specificamente dal<strong>la</strong> legge;<br />
che, quantunque non autorizzata da pronunzia preparatoria <strong>del</strong><strong>la</strong><br />
Sezione, a facilitarne il compito, suole compiersi con le forme e<br />
garenzie degli atti istruttori. Infatti, in qualche caso, ad incumbenti<br />
di tal genere si è proceduto dal re<strong>la</strong>tore prima <strong>del</strong><strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione in<br />
udienza, tenuto conto però <strong>del</strong>l'accordo che sull'oggetto esisteva fra<br />
le parti.<br />
§ 5. — b) Altro provvedimento che, in pendenza <strong>del</strong> decorrere<br />
dei termini di cui agli art. 29 e 30 <strong>del</strong><strong>la</strong> legge sul Consiglio di Stato,<br />
può e <strong>la</strong>rgamente suole essere richiesto, è quello <strong>del</strong><strong>la</strong> sospensione. E<br />
quando Tatto investito disponeva rinnovarsi <strong>la</strong> votazione, <strong>la</strong> Sezione<br />
V ebbe d'ordinario a conceder<strong>la</strong>. Mai però credette di fare sul riguardo<br />
affermazioni di massima, ed invece si riferi sempre alle circostanze
— 125 —<br />
<strong>del</strong><strong>la</strong> specie; in re<strong>la</strong>zione alle quali considerò che non era conveniente<br />
<strong>la</strong>sciare che, col ripetersi <strong>del</strong><strong>la</strong> votazione, si riaccendessero le agitazioni<br />
per <strong>la</strong> lotta elettorale. È noto che l'art. 31 <strong>del</strong><strong>la</strong> legge sul Consiglio<br />
di Stato stabilisce, come rego<strong>la</strong>, che i <strong>ricorsi</strong> in via contenziosa non abbiano<br />
effetto sospensivo, soggiungendo che <strong>la</strong> esecuzione possa essere<br />
sospesa « per gravi ragioni ». Piii spesso, gravi ragioni si è soliti ravvisare<br />
nel<strong>la</strong> irreparabilità <strong>del</strong> danno, che può derivare dall'esecuzione<br />
<strong>del</strong> provvedimento impugnato, danno che l'eventuale annul<strong>la</strong>mento<br />
di questo non gioverebbe a riparare. Ora, in genere, riesce evidente<br />
come il rinnovarsi d'un'elezione possa rappresentare appunto in tal<br />
senso un danno irreparabile. In omaggio al medesimo principio <strong>la</strong><br />
sospensione fu concessa anche quando constava che <strong>la</strong> decisione impugnata<br />
aveva radicalmente trasformato <strong>la</strong> composizione <strong>del</strong> Consiglio<br />
comunale quale resultava dal<strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mazione fatta dal seggio,<br />
eliminando quelli da cui in base ad essa erasi costituita <strong>la</strong> maggioranza<br />
e sostituendo loro quelli rimasti in minoranza. Venne infatti<br />
riconosciuto opportuno evitare che così gravi conseguenze avessero<br />
luogo mentre pendeva il giudizio sul<strong>la</strong> decisione, che avrebbe<br />
dovuto produrle (dee. 16 dicembre 1915, De Angelis e. Di Febbraro).<br />
Però, d'altra parte, è anche da tenere presente che, nel sistema <strong>del</strong><strong>la</strong><br />
legge, in nessun caso il ricorrente ha diritto a conseguire <strong>la</strong> sospensione<br />
e che, altrimenti intesa, queste, appresterebbe un mezzo di sicura<br />
efficacia, di cui si potrebbe fraudolentemente fare uso a solo<br />
fine di<strong>la</strong>torio.<br />
A prescindere dal merito, in ordine alle domande di sospensione<br />
nei giudizi <strong>elettorali</strong>, si presentano poi le questioni consuete in tema di<br />
sospensione; le quali attengono ai limiti <strong>del</strong>le indagini che, è dato compiere<br />
al Consiglio di Stato. In sede di sospensione, non dev'essere esaminato<br />
il merito <strong>del</strong> ricorso. Ma devono anche essere preterite le ecce<br />
zioni pregiudiziali? Al riguardo, indirizzo non <strong>del</strong> tutto uniforme seguono<br />
le due sezioni giurisdizionali <strong>del</strong> Consiglio di Stato, in ispecie per<br />
quanto si riferisce al<strong>la</strong> dedotta o deducibile eccezione d'incompetenza;<br />
dappoiché mentre <strong>la</strong> Quarta non esclude di potei <strong>la</strong> decidere in occasione<br />
<strong>del</strong><strong>la</strong> domanda di sospensione, <strong>la</strong> Quinta afferma che anche siffatto esame<br />
va riservato. La <strong>giurisprudenza</strong> <strong>del</strong><strong>la</strong> IV e giustificata dal<strong>la</strong> considerazione,<br />
<strong>la</strong> quale può apparire elementare, che in tanto essa può decidere<br />
sul<strong>la</strong> domandata sospensione in quanto è competente a conoscere <strong>del</strong> ricorso.<br />
Non occorre mettere in rilievo che tale argomentazione importerebbe<br />
<strong>la</strong> necessita, che, in genere, tutte le questioni pregiudiziali da cui<br />
deriva l'ammissibilità o <strong>la</strong> riccvibilità <strong>del</strong> ricorso sieno decise in sede<br />
di sospensione. Ma, in contrario, si può osservare che, con <strong>la</strong> domanda
— 126 —<br />
di sospensione, <strong>la</strong> Sezione non è ancora investita <strong>del</strong><strong>la</strong> cognizione <strong>del</strong><br />
ricorso. Infatti <strong>la</strong> domanda di sospensione, benché d'ordinario proposta<br />
nel ricorso, non è a questo necessariamente legata. Essa va<br />
soggetta a termini diversi e più brevi; e deve essere decisa nel<strong>la</strong><br />
prima udienza dopo lo scadere dei medesimi (art. 36 rego<strong>la</strong>mento di<br />
procedura). Orbene, se, in occasione <strong>del</strong><strong>la</strong> domanda di sospensione,<br />
il collegio si pronunziasse sulle questioni pregiudiziali, che sovente<br />
sono quelle di maggiore entità e cui è legata l'esistenza giuridica <strong>del</strong><br />
ricorso, violerebbe quelle esigenze, alle quali il legis<strong>la</strong>tore ebbe riguardo<br />
nell'istituire i termini disposti dai citati art. 28 e 29 <strong>del</strong><strong>la</strong><br />
legge sul Consiglio di Stato. La parte interessata, come accade sovente,<br />
può non presentarsi al<strong>la</strong> discussione <strong>del</strong><strong>la</strong> domanda di sospensione o,<br />
ad ogni modo, allorché questa ha luogo, non essere in grado ancora<br />
di proporre le deduzioni <strong>del</strong> caso sulle questioni pregiudiziali. E<br />
quindi, in quel tempo, può non essersi costituito un vero contraddittorio<br />
sull'oggetto, senza che, a termini di legge, ne vada dato carico<br />
agl'interessati. Non ha quindi facoltà il collegio di decidere al riguardo.<br />
Certo in tal modo vien reso possibile ottenere <strong>la</strong> sospensione di un<br />
provvedimento non impugnabile affatto o impugnabile solo d'innanzi<br />
l'autorità giudiziaria; <strong>la</strong> quale non ha mai, uè può avere pel sistema<br />
consacrato nel<strong>la</strong> legge fondamentale sull'abolizione <strong>del</strong> contenzioso, facoltà<br />
di sospendere l'esecuzione di un atto amministrativo. Ma, ad evitare<br />
i pili gravi inconvenienti <strong>del</strong> principio ora posto e sopratutto poi<br />
<strong>la</strong> frode al<strong>la</strong> legge, basta che <strong>la</strong> Sezione, quando evidente si manifesti<br />
<strong>la</strong> sua incompetenza, perchè, ad esempio, indiscutibile sia il difetto<br />
di giurisdizione <strong>del</strong>l'autorità amministrativa, si dichiari non competente<br />
a decidere sul<strong>la</strong> domandata sospensione, <strong>la</strong>sciando però salva<br />
ogni altra pronunzia sul ricorso, anche per quanto attiene alle eccezioni<br />
pregiudiziali. Con ciò non viene favorita l'economia dei giudizi,<br />
perchè non si ostaco<strong>la</strong> il protrarsi d'una lite inammissibile ; ma l'economia<br />
dei giudizi non può importare che un collegio decida una questione<br />
prima che ne sia stato ritualmente, e quindi anche con le necessarie<br />
garenzie* investito.<br />
§ 6. — e) Altra domanda, che deve essere proposta in limine<br />
Utis è quel<strong>la</strong> <strong>del</strong><strong>la</strong> riunione dei <strong>ricorsi</strong> perchè sia su di essi provveduto<br />
con decisione unica, quando abbiano oggetto sostanzialmente identico<br />
o così connesso, che non può <strong>la</strong> pronunzia ad uno re<strong>la</strong>tiva non<br />
avere influenza nei riguardi <strong>del</strong>l'altro. Il decidere sul<strong>la</strong> riunione tocca<br />
in definitiva al Collegio; ma è naturale che il provvedimento di questo<br />
debba essere preparato con provvedimenti presidenziali e cioè con
— 127 —<br />
fissazione <strong>del</strong><strong>la</strong> medesima udienza e con l'assegnazione <strong>del</strong>lo stesso<br />
atore. E non fa-d'uopo aggiungere che questi provvedimenti posio<br />
essere presi anche di ufficio. Tutto ciò è <strong>del</strong> resto espressamte<br />
sancito <strong>del</strong>l'art, 52 <strong>del</strong> rego<strong>la</strong>mento di procedura.<br />
§ 7. — Vediamo ora quali istanze si possano proporre al<strong>la</strong> V Se-<br />
•ne, così precisando i limiti <strong>del</strong><strong>la</strong> competenza di questa.<br />
A) Al riguardo, è anzitutto da avere presente.una distinzione<br />
idamentale, che caratterizza proprio il sistema <strong>del</strong><strong>la</strong>^ legge. La prolura<br />
elettorale consta di due fasi tra loro nettamente distinte: <strong>la</strong><br />
ima riguarda <strong>la</strong> formazione <strong>del</strong>le liste, <strong>la</strong> seconda le operazioni<br />
ttorali. Quel<strong>la</strong> si svolge successivamente d'innanzi alle due commisti<br />
<strong>elettorali</strong> (comunale e provinciale) e può avere ulteriore seguito,<br />
alora <strong>ricorsi</strong> sieno proposti, d'innanzi al<strong>la</strong> corte d'appello ed al<strong>la</strong><br />
rte di cassazione. Questa si svolge da prima d'innanzi ai seggi ed<br />
e adunanze dei loro presidenti e di poi, a seconda dei casi, dinnanzi<br />
Consiglio provinciale ed in fine, per quanto attiene all'eleggibilità,<br />
a Corte di Appello e, nei riguardi <strong>del</strong>le operazioni <strong>elettorali</strong>, al<strong>la</strong><br />
Sezione <strong>del</strong> Consiglio di Stato. La prima fase decide <strong>del</strong><strong>la</strong> formazione<br />
He liste non solo generali e complessive, ma anche di quel<strong>la</strong> degli<br />
nchi speciali (sospesi dal voto, emigrati) e <strong>del</strong>le liste sezionali<br />
quindi anche <strong>del</strong><strong>la</strong> divisione in sezioni e <strong>del</strong><strong>la</strong> conseguente assegnarne<br />
<strong>del</strong>le sedi. Quando si fa luogo alle elezioni, tutto ciò costituisce<br />
presupposto necessario e non più discutibile. Le elezioni non posso<br />
non compiersi sul<strong>la</strong> base di quanto è stato determinato nel<strong>la</strong> detta<br />
baia fase <strong>del</strong>ia procedura elettorale* E pertanto il ricorso al<strong>la</strong> V Seme,<br />
dovendo riguardare solo le operazioni <strong>elettorali</strong>, non può instire<br />
i <strong>del</strong>iberati re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> formazione <strong>del</strong>le liste. Da ciò derivano<br />
tiseguenze, che non mancano di gravità. Nelle liste, possono essere<br />
rti iscritti dei minorenni o dei morti, militari ed emigrati possono<br />
n essere stati compresi negli elenchi speciali. Tuttavia devono essere<br />
imessi a votare, senza che poi sia proponibile per tale oggetto doanza<br />
alcuna al<strong>la</strong> V Sezione. Una diversa interpretazione sarebbe in<br />
fttr&sto evidente col sistema <strong>del</strong><strong>la</strong> legge e con le esigenze irrefutabili,<br />
i questa si ispira (l)(confr. decisione 10 dicembre 1913, n. 673, Mar<br />
ti) Fu, in contrario, osservato» che. ridermene nelle liste è condizione neees*<br />
ia ma non sufficiente all'Acquisto <strong>del</strong>ta capacità elettorale» perchè <strong>la</strong> legge proc<strong>la</strong>ma<br />
Etori quelli, che Abbiano i requisiti da essa richiesti e che inoltre sieno iscritti nelle<br />
e, ma non semplicemente quelli che sieno iscritti nelle liste, indipendentemente<br />
concorso <strong>del</strong>le condizioni volute- Ma è questo un argomentare che prova troppo.<br />
*> priva di ojjni efficace sraranzia l'esaurimento <strong>del</strong><strong>la</strong> procedura di formazione <strong>del</strong>le<br />
e. Ora <strong>la</strong> legge ha sottoposto <strong>la</strong> procedura di formazione <strong>del</strong>le liste ad un sistema
— 128 —<br />
chese, Novelli e. <strong>del</strong>. Giunta provinciale amministrativa di Alessandria,<br />
in Giusi, amm.y 1913, pag. 617; 26 marzo 1915, n. 135, Grasso ed altri<br />
e. <strong>del</strong>. Consiglio provinciale Catania, in Giusi, amm., 1915, pag. 202;<br />
14 maggio 1915, n. 220, De Angelis e. Balsamo, in Gitisi. amm*> p. 251).<br />
È tuttavia da fare al riguardo qualche riserva. Può accadere che l'indebita<br />
iscrizione nelle liste sia l'esponente d'un preordinato sistema<br />
di frodi, il quale abbia trovato poi ulteriore svolgimento ed epilogo<br />
nelle operazioni <strong>elettorali</strong>. In tal caso, ad illustrare l'accusa di broglio,<br />
essa ben può essere dedotta al<strong>la</strong> V Sezione. E ciò, in più riscontri,<br />
ha riconosciuto quel Collegio, pur escludendo, per speciali circostanze<br />
di fatto, che nelle specie sottoposte al suo esame fossero da ravvisare<br />
indizi di frode nell'irrego<strong>la</strong>re formazione <strong>del</strong>le liste (confr. decisione<br />
26 marzo 1915, n. 135 ora citata e 12 febbraio 1915, n. 31, Monti<br />
e. Angrisani, in Gitisi, amm., 1915, pag. 81). -<br />
Anche più severa è stata <strong>la</strong> Sezione per quanto attiene all'assegnazione<br />
<strong>del</strong>le sedi. Pure questa è mansione che compete alle commis- *<br />
sioni <strong>elettorali</strong>, che fa parte <strong>del</strong><strong>la</strong> procedura di formazione <strong>del</strong>le liste<br />
e che quindi si sottrae al controllo <strong>del</strong><strong>la</strong> V Sezione. Accade sovente<br />
che, indette le elezioni e notificate ai pubblico le sedi <strong>del</strong>le singole<br />
Sezioni, si presenti <strong>la</strong> necessità di mutarne alcuna o perchè divenuta<br />
indisponibile o perchè rive<strong>la</strong>tasi inadatta. Provvede all'uopo <strong>la</strong> Commissione<br />
provinciale su proposta di quel<strong>la</strong> comunale, a mente <strong>del</strong>l'articolo<br />
54 <strong>del</strong> T. U. Su tale variazione, gli elettori non hanno avuto<br />
possibilità di produrre gravame prima <strong>del</strong>le elezioni. Essa deve essere<br />
stata proposta nei cinque giorni dal<strong>la</strong> date <strong>del</strong><strong>la</strong> pubblicazione<br />
<strong>del</strong> manifesto di convocazione degli elettori e resa a questi nota con<br />
manifesto da affiggerei nelle ore antimeridiane <strong>del</strong> giorno precedente<br />
<strong>la</strong> votazione. Talvolta se n'è formato oggetto di doglianza al<strong>la</strong><br />
V Sezione. Ma quel Collegio, accertata l'osservanza <strong>del</strong>le norme ora<br />
ricordate, ha ritenuto non ammissibile siffatte censura (decisione<br />
25 maggio 1915, n. 251> Fiorilli e. Franchi, in GiuM. amm.j 1915,<br />
pag. 387). Ed in genere ha sempre giudicato inammissibile qualunque<br />
rec<strong>la</strong>mo, che attenga al<strong>la</strong> formazione <strong>del</strong>le sezioni ed al<strong>la</strong> determina-<br />
di controlli e gravami, esauriti i quali su tele oggetto si forma come un giudicato, onde<br />
deriva che legittimamente sieno ammessi a votare quanti sì trovino iscritti. * L'elezione<br />
— dispone infatti l'art, 58 <strong>del</strong> T. XL cui fa poi riscontro Fari. 70 ~~* si fa unicamente<br />
dogli elettori iscritti nel<strong>la</strong> Usta permanente*-<br />
In teli sensi, fu sempre costante <strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong>; <strong>la</strong> quale escluse che, in sede<br />
di operazioni <strong>elettorali</strong>, potesse il seggio correggere gli errori contenuti nelle liste o<br />
rifiutarsi dal far votare elettori, che resultassero appartenenti a corpi militarizzati<br />
o che fossero stati dichiarati falliti. Confr. decisione 15 dicembre 1911, n. o23, Ber*<br />
tone e. Salvatine, in Giu«*f. ammiri., 1911» pag. 466; T> luglio 1912, n. 33if Ruotolo e*<br />
Nunziante, in Giusi, ammiri.* 1912, pag. 211 e 212.
— 129 — " ,<br />
zione dei luoghi di riunione. Veramente al riguardo le legge prescrive<br />
una procedura speciale. In prima sede, provvedono le commissioni<br />
comunali ed in secondo grado, quelle provinciali (art. 53 T. U.)*<br />
Non vi ha ricorso al<strong>la</strong> Corte di Appello ; e ciò appare giusto, trattandosi<br />
di materia che non rientra nel<strong>la</strong> capacità elettorale (elettorato od eleggibilità)<br />
ed anche perchè sovente il ricorso riescirebbe, per difetto<br />
di tempo, materialmente impossibile. È <strong>del</strong> pari giustificato che,<br />
d'ordinario, non si ammetta il ricorso al<strong>la</strong> V, dappoiché d'ordinario<br />
non si tratta di provvedimento noverabile tra le operazioni <strong>elettorali</strong>.<br />
Ma non sempre è così. Talvolta <strong>la</strong> Commissione elettorale nel<strong>la</strong> sua<br />
<strong>del</strong>iberazione si è limitata a designare <strong>la</strong> località ed il fabbricato in<br />
cui dovrà avvenire <strong>la</strong> riunione, pur quando in unico fabbricato sieno<br />
riunite più sezioni. E spesso, sul<strong>la</strong> base di tale <strong>del</strong>iberazione non<br />
è possibile accertare se i locali a tale uopo destinati rispondano<br />
alle esigenze <strong>del</strong>l'art. 54 <strong>del</strong> T. U., dovendosi in essi praticare a suo<br />
tempo gli adattamenti <strong>del</strong> caso. Anzi, magari solo per difetto di<br />
questi, potrebbero non riescire quei locali rispondenti alle prescrizioni<br />
di legge. In simili ipotesi, non pare si possa contestare l'ammissibilità<br />
di doglianze al<strong>la</strong> V Sezione, principalmente perchè si tratta di irrego<strong>la</strong>rità<br />
manifestatesi nel<strong>la</strong> preparazione <strong>del</strong>le sale adibite per le elezioni<br />
e quindi attinenti alle operazioni <strong>elettorali</strong>.<br />
Fu detto che d'innanzi al<strong>la</strong> V Sezione sono deducibili le irrego<strong>la</strong>rità<br />
re<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> seconda fase <strong>del</strong><strong>la</strong> procedura elettorale. Interessa<br />
quindi precisare gli atti, con i quali questa si inizia e quelli con i quali<br />
si esaurisce* Non è certo da credere che essa consti solo <strong>del</strong>le operazioni<br />
riguardanti <strong>la</strong> votazione, lo scrutinio e <strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mazione. Invece<br />
degli atti che <strong>la</strong> precedono ne rimangono estranei unicamente<br />
quelli re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> formazione <strong>del</strong>le liste ed al<strong>la</strong> distribuzione <strong>del</strong>le<br />
sezioni Infatti, <strong>la</strong> V Sezione ha dimostrato di ritenere ammissibili<br />
le doglianze riferentisi al<strong>la</strong> pubblicazione <strong>del</strong> manifesto per <strong>la</strong> convocazione<br />
dei comizi e di quello notificante i mutamenti <strong>del</strong>iberati<br />
dei luoghi-di riunione, al<strong>la</strong> distribuzione dei certificati <strong>elettorali</strong> e<br />
dei loro duplicati, al<strong>la</strong> nomina degli scrutatori, al<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>re costituzione<br />
<strong>del</strong> seggio (confr. decisione 20 gennaio 101f>, n. 15, Agresta<br />
e Gentile, in Giust. amm.f 11)15, pag. 111; decisione Grasso ed altri<br />
e. Consiglio provinciale di Catania, 26 marzo 1015, n. 135, in Giust.<br />
owm., 1015, pag. 202 e 23 luglio 1015, n. 317; 10 giugno 10Ì5, rie.<br />
Spinelli) (1).<br />
(1) Su taìo oggetto, anche nel<strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong> meno <strong>recente</strong>, sì rinvengono<br />
B "ern»azioni numerose e concordi. Così fu ritenuto impugnabile <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>rità <strong>del</strong> ma-<br />
tfir. di fòr* PttkbL — Parie 1. — 9.
— 130 —<br />
La procedura elettorale si esaurisce poi nel<strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mazione degli<br />
eletti. Quindi, avvenuta <strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mazione, non vi dovrebbero essere atti<br />
ad essa posteriori impugnabili davanti al<strong>la</strong> V. Al riguardo a grave<br />
questione ha dato luogo di <strong>recente</strong> l'avvenuta proc<strong>la</strong>mazione da parte<br />
di un Consiglio provinciale <strong>del</strong> candidato, che aveva ottenuto il maggior<br />
numero di voti, in sostituzione di altro, optante in favore di diverso<br />
mandamento, in cui era <strong>del</strong> pari risultato eletto. Per non scindere<br />
<strong>la</strong> materia con danno <strong>del</strong><strong>la</strong> sua chiarezza, ne tratteremo quando<br />
esamineremo nel merito tale questione (§ 2G).<br />
B) Altro limite all'ammissibilità dei motivi di ricorso davanti<br />
al<strong>la</strong> V Sezione deriva, non solo dal<strong>la</strong> materia (poiché le è interdetto<br />
Tesarne <strong>del</strong>le questioni di eleggibilità), sibbene anche dal<strong>la</strong><br />
circostanza che quel collegio è giudice di merito, ma non di primo<br />
grado. Infatti <strong>la</strong> sua giurisdizione si suole esplicare in revisione d'un<br />
giudizio già compiuto in prime cure da altri organi giurisdizionali.<br />
D'ordinario, il suo è un giudizio di secondo grado, talvolta è anche<br />
di terzo, potendo <strong>la</strong> decisione impugnata essere stata data dal Consiglio<br />
provinciale (1) o dal<strong>la</strong> Giunta provinciale amministrativa in<br />
appello da quel<strong>la</strong> <strong>del</strong> Consiglio comunale o dal<strong>la</strong> Giunta provinciale<br />
amministrativa in surrogazione <strong>del</strong> Consiglio comunale o provinciale<br />
a mente <strong>del</strong>l'art. 322 <strong>del</strong> T. U. o in fine dal<strong>la</strong> stessa Giunta<br />
a norma <strong>del</strong>l'art. 56. Se però illegalmente uno dei detti collegi od<br />
altra autorità, credendo di potere esercitare le facoltà per cui può<br />
essere emanata una <strong>del</strong>le cerniate <strong>del</strong>iberazioni impugnabili, le dia<br />
alPinfuori <strong>del</strong>le prescrizioni di legge, si deve egualmente riconoscerne<br />
rimpugnabilità davanti <strong>la</strong> V Sezione. Col ritenere altrimenti, si renderebbe<br />
insindacabile e quindi necessariamente eseguibile un provvedimento<br />
illegittimo proprio perchè emesso da autorità incompetente.<br />
E così infatti è stato riconosciuto in ordine al<strong>la</strong> <strong>del</strong>iberazione rife-<br />
nifesto, che indice le elezioni (decisione 27 ottobre 1911, n. 4SI, Girace d. Mastro, in<br />
Giusi, animiti.* 1911, p«g« 400) ed anzi lo stesso decreto prefettizio, che convoca i<br />
comizi, il quale, essendo un provvedimento definitivo, non può altrimenti essere investito<br />
di gravame (decisione 4 aprile 1908, n* 146, -Potatiino e. deh <strong>del</strong> Consiglio<br />
provinciale dt Campobasso, in Gitisi. ammin.f 1908, pag. 589; decisione 25 agosto 1911,<br />
n. 402, in GitM. ammin.f 1911» pag* 366), ecc. Invece fu giudicate non impugnabile<br />
<strong>la</strong> <strong>del</strong>iberazione che, ritenendo le dimissioni dt alcuni consiglieri» dette luogo al<strong>la</strong> rinnovazione<br />
<strong>del</strong> Consiglio comunale, benché si assumesse che le dimissioni erano stato<br />
ritirate prima che venissero accettate (decisione 13 giugno 1908, n. 327, Sciandra e. <strong>del</strong>.<br />
Giunta provinciale amministrativa di Caltanissetta, in Giurt. ammiri*, 1908, pag, 445).<br />
(1) Nessun dubbio vi ha che il Consiglio provinciale sia giudice di primo grado,<br />
perchè tale non può considerarsi radunanza dei presidenti. Confr. decisione 5 aprilo<br />
1909, n. 162, Parisi e. De Vargas, in GiusL ammiri., 1909, pag. 184.
— 131 —<br />
rcntesi al<strong>la</strong> sostituzione per opzione, di cui facemmo cenno e tratteremo<br />
in appresso (§ 26), nonché in ordine al provvedimento col quale<br />
il prefetto si era sostituito al<strong>la</strong> Giunta provinciale amministrativa<br />
nel disporre l'avocazione governata dall'art. 322 <strong>del</strong> T. U. e di cui<br />
anche ci riserviamo di trattare a mo luogo (§ 11).<br />
Invece è stato ritenuto, che il decreto col quale il prefetto, come<br />
presidente <strong>del</strong><strong>la</strong> Giunta provinciale amministrativa, fissa l'udienza<br />
in cui dovrà essere discusso un ricorso elettorale, pur riferendosi all'esercizio<br />
<strong>del</strong><strong>la</strong> giurisdizione, non è atto giurisdizionale e non può<br />
quindi spiegare efficacia sui diritti che formano oggetto <strong>del</strong><strong>la</strong> controversia.<br />
Di conseguenza, non è direttamente impugnabile davanti<br />
<strong>la</strong> V Sezione <strong>del</strong> Consiglio di Stato, dovendo, ove occorre, giudicarne,<br />
anzitutto <strong>la</strong> G. P. A., cui si riferisce (decisione 1 ottobre 1915, n. 314,<br />
Ciuffi contro Montigiani ed altri),<br />
Non essendo <strong>la</strong> V Sezione giudice di primo grado, non sono ammissibili<br />
d'innanzi ad essa domande nuove (decisione 11 giugno 1915,<br />
n. 266, Luchetti-Garbini; decisione 28 maggio 1915, n. 233, Bonino<br />
e. <strong>del</strong> Cons. prov. di Cuneo, in Giusi, amm., 1915, pag. 405). Inoltre<br />
è stato disputato se per <strong>la</strong> prima volta d'innanzi le giurisdizioni <strong>elettorali</strong><br />
possa dedursi <strong>la</strong> nullità di alcune schede non denunziata ne<br />
al seggio né all'adunanza dei presidenti. Sull'oggetto, <strong>la</strong> V Sezione si<br />
è <strong>la</strong>sciata guidare dal<strong>la</strong> considerazione che, secondo il sistema introdotto<br />
dal<strong>la</strong> legge vigente, <strong>la</strong> possibilità di sorveglianza sulle operazioni<br />
<strong>elettorali</strong> da parte <strong>del</strong>l'elettore è limitata al<strong>la</strong> Sezione, nel<strong>la</strong> quale<br />
trovasi scritto, dappoiché unicamente nel<strong>la</strong> sa<strong>la</strong> di questa è ammesso<br />
ad entrare (art. 69 <strong>del</strong> T.-U.)- Perciò, normalmente, egli non ha modo<br />
di control<strong>la</strong>re <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>rità <strong>del</strong>le schede <strong>del</strong>le altre sezioni, e deve essere<br />
ammesso ad impugnarle quando ha <strong>la</strong> possibilità di esaminarle<br />
{decisione 19 giugno 1915, rie. Spinelli. Confr. anche decisione 17 dicembre<br />
1915, n. 466, Rosina e. Giglia).<br />
L'efficacia <strong>del</strong>l'impugnativa non si limita poi materialmente<br />
ali atto impugnato, ma si estende a quelli che ne costituiscono un<br />
necessario presupposto come a quelli che ne conseguono. Così è stato<br />
ritenuto che, impugnandosi le operazioni <strong>elettorali</strong>, si impugnano<br />
anche le decisioni date dai seggi senza che occorrano sul riguardo specifici<br />
rec<strong>la</strong>mi (decisione 25 maggio 1915, n. 250, Prospero e. Girardi<br />
e ^cndrini), e che, impugnata <strong>la</strong> decisione <strong>del</strong><strong>la</strong> Giunta provinciale<br />
amministrativa in materia elettorale, non è necessario impugnare<br />
anche il decreto prefettizio che indisse l'elezione (1).<br />
U) Decisione lo dicembre 1011, n. 533, Bertone e. Salvatane», in Giunt. ammin.,<br />
'MI, pag/4ff3.<br />
*.
- 132 -<br />
Una speciosa limitazione al<strong>la</strong> competenza <strong>del</strong><strong>la</strong> V Sezione venne<br />
poi sostenuta a proposito <strong>del</strong> colore <strong>del</strong>le schede, di cui era stato<br />
contestato che fosse bianco; dappoiché si pretendeva che Tesarne di<br />
tale questione involgesse un'indagine esorbitante dai poteri di un<br />
giudice di appello. Ma quel collegio, ricordando di essere giudice di<br />
merito, non fece buon viso a siffatta deduzione (decisione 7 magr<br />
gio 1915, n. 198, De Natale e. Jannello).<br />
C) Le doglianze devono poi essere dedotte in maniera circostanziata<br />
e concreta- Infatti venne deciso non essere ammissibili<br />
i motivi vaghi e generici, né <strong>la</strong> contestazione in blocco <strong>del</strong>le schede (1),<br />
né <strong>la</strong> richiesta di rinnovazione <strong>del</strong> computo dei voti non accompagnata<br />
da specifiche giustificazioni, ma solo motivata dall'assunto generico<br />
che vi sieno state irrego<strong>la</strong>rità (decisione 26 marzo 1915, n. 135, Grasso<br />
e. <strong>del</strong>. Consiglio provinciale Catania, in Giusi, amm., 1915, pag. 202;<br />
28 maggio 1915, n. 233, Bonino e. Gamma: 26 giugno 1915, n. 285,<br />
Bellini e. Scavazzo).<br />
D) In fine, è da ricordare che è stato proposto il dubbio se all'esame<br />
<strong>del</strong> ricorso osti <strong>la</strong> circostanza che penda il giudizio dinnanzi<br />
al magistrato ordinario sull'eleggibilità <strong>del</strong> candidato, <strong>del</strong><strong>la</strong> cui elezione<br />
si deve decidere <strong>la</strong> legalità. La V Sezione, sul ricorso Luchetti<br />
e. Garbini, in cui <strong>la</strong> Corte di appello aveva allo stato dichiarato impro- _<br />
ponibile il gravarne sull'eleggibilità mentre pendeva quello sul<strong>la</strong> validità<br />
<strong>del</strong>le operazioni <strong>elettorali</strong> e l'interessato aveva adito <strong>la</strong> Corte di Cassazione,<br />
ebbe ad affermare <strong>la</strong> piena e reciproca indipendenza giuridica<br />
dei due procedimenti, pur riconoscendo che <strong>la</strong> decisione <strong>del</strong>ibino<br />
quando sia state definitivamente pronunziata, non solo può rendere<br />
di fatto frustraneo l'altro, ma anche legalmente ostaco<strong>la</strong>rne l'ulteriore<br />
corso per difetto di interesse (decisione 11 giugno 1915, n. 266).<br />
Però <strong>la</strong> Sezione stessa ha ritenuto, che non può fare attribuzione<br />
di voti quando di uno dei candidati sia state contestate l'eleggibilità<br />
davanti l'autorità giudiziaria; ma deve, in tal caso, sospendere ogni<br />
decisione finché il magistrato non siasi definitivamente pronunziato<br />
sul<strong>la</strong> controversa eleggibilità (decisione 29 gennaio 1915, n. 14, Capozzi<br />
e Goffredo, Giusi* amm., 1915, pag. 42.<br />
(1) È però da ricordare, che altra volta fu ritenuto non costituire una contestazione<br />
in blocco di schede <strong>la</strong> collettiva impugnativa di esse per un determinato vizio<br />
comune a tutte (decisione 4 agosto 11)05, ÌK 350. Caro e, <strong>del</strong>. Deputazione provinciale<br />
di Avellino» in Giusi, ammin., 130-% p**g. 418)*
— 133 —<br />
.§ 8.ft— Quantunque si tratti di materia, in cui è in gioco l'interesse<br />
pubblico, tuttavia il ricorso, dando luogo ad una vera contestazione<br />
giudiziaria, importa l'obbligo in chi lo produce di provare<br />
quanto assume. Questo principio, per <strong>la</strong> natura <strong>del</strong><strong>la</strong> controversia<br />
e per le difficoltà in cui può trovarsi il ricorrente di raccogliere i mezzi<br />
di prova necessari, non va applicato con rigore. Certo, in mancanza<br />
di una spontanea esibizione, <strong>la</strong> Sezione V non suole ordinare <strong>la</strong> produzione<br />
di certificati od atti non esistenti, ma da formare. Ha disposto<br />
però talvolta, malgrado il difetto di un vero e formale dissenso<br />
<strong>del</strong>le controparti su quanto in fatto aveva assunto il ricorrente, il richiamo<br />
degli atti <strong>elettorali</strong> esistenti presso gli uffici locali (confr. decisione<br />
12 marzo 1915, n. 114, Biondi e Mascia). Non ha mai creduto<br />
invece nelle recenti controversie di far luogo ad inchieste, benché<br />
più volte sieno state proposte. Anche <strong>la</strong> Giunta <strong>del</strong>le elezióni presso<br />
<strong>la</strong> Camera dei deputati di rado si induce ad ordinarle. E veramente<br />
esse non fanno che riaccendere e perpetuare <strong>la</strong> lotta fra le due parti<br />
avverse con scarsa utilità pratica, dappoiché i seguaci <strong>del</strong>l'una <strong>del</strong>l'altra<br />
difficilmente smentiscono i rispettivi assunti.<br />
-, La prova emerge anzitutto dai verbali e dalle loro copie autentiche,<br />
di cui non giova smentire le risultanze, ad essi <strong>la</strong> legge attribuendo<br />
fede sino ad impugnativa di falso (decisione 28 maggio 1915,<br />
Bonini e. Gamma). Infatti <strong>la</strong> Sezione V ha ritenuto, ad esempio,<br />
che il Consiglio provinciale non possa disporre inchieste per assodare<br />
se una data formalità sia stata o meno osservata, allorché l'osservanza<br />
<strong>del</strong><strong>la</strong> formalità stessa resulti dal verbale <strong>del</strong>le operazioni <strong>elettorali</strong><br />
(decisione 12 marzo 1915, n. 102, Bassi e Consiglio comunale e provinciale<br />
di Cuneo, in Giusi, amm., 1915, pag. 1G0) (1).<br />
Però anche a questo principio il concorso di partico<strong>la</strong>ri circostanze<br />
ha fatto arrecare limitazioni. È da tenere all'uopo presente,<br />
che i verbali sono redatti su moduli a stampa preordinati, che non di<br />
tutte le formalità prescritte essi riferiscono in maniera positiva e specifica<br />
e che, ad ogni modo, <strong>del</strong>le affermazioni che contengono alcune<br />
non possono contestarsi senza impugnativa di falso, mentre altre<br />
(I) Che il verbale <strong>del</strong> seggio elettorale costittiisca un atto pubblico, non ò in<br />
" CU!l *nodo contestabile di fronte all'esplicita dichiarazione <strong>del</strong><strong>la</strong> legge {art. (13, u. p.<br />
- t.) Di tale principio nel<strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong>* anche dogli anni parsati» si trovano<br />
a Pphcaxionj numerose in ordine al<strong>la</strong> prova <strong>del</strong>l'adempimento <strong>del</strong>le singole formalità<br />
prescritte dal<strong>la</strong> legge. Confr. decisione 18 gennaio 1!>08, n. 11* Catmiom e. Giardino<br />
°" ' Giunta provinciale amministrativa di Palermo, in QiuM. amm\n.% IflOH, pag, 24;<br />
30 maggio lftos, n. 208, Senile e. <strong>del</strong>. Consiglio provinciale di Cosenza, in (liuti, mnmin.,<br />
,!HW * l^S- 300; 21 agosto 1012, n. 368, Rebba e. Denti, in Oitwl. «rmmin., 1H12, pag. 357,
- 134 —<br />
riguardano il risultato di operazioni compiute, di cui se nc>n è dato<br />
negare l'avvenuto espletamento, non sempre si può escludere l'inesattezza,<br />
essendo ammissibile che il seggio sia caduto in errore. Altrimenti<br />
ritenendosi, si dovrebbe dichiarare inammissibile ogni richiesta<br />
di ricomputo o riesame <strong>del</strong>le schede. Così, col ricorso Buongiovanni<br />
ed altri, venne assunto che le schede contenevano un nome<br />
in più di quelli che a ciascun elettore era dato scrivere e che il seggio<br />
non lo aveva riguardato come inesistente, non essendosi accorto che<br />
eccedeva il numeroprescritto.il verbale, nel consueto modulo a stampa,<br />
conteneva esplicito cenno <strong>del</strong>le schede recanti nomi in più, ma <strong>la</strong> casel<strong>la</strong><br />
rispettiva <strong>del</strong> seggio era stata riempiuta con lineette denotanti<br />
che l'accertamento a tal fine eseguito non aveva dato resultati affermativi.<br />
Pertanto <strong>la</strong> deduzione <strong>del</strong> ricorrente non investiva l'attestazione<br />
di un semplice fatto consacrata nel verbale, ma l'esattezza di<br />
un'operazione compiuta dal seggio. E <strong>la</strong> Sezione V, considerando<br />
che tale operazione ben poteva essere control<strong>la</strong>ta sul<strong>la</strong> base di documenti<br />
tuttavia esistenti, ritenne ammissibile l'impugnativa (decisione<br />
17 settembre 1915). Per altro, riesce evidente che con molta discrezione<br />
vanno ammesse impugnative simili, altrimenti si toglie ogni<br />
pratica efficacia all'art. 63 u. p. <strong>del</strong><strong>la</strong> legge.<br />
Qualche voltarvi è difformità tra i vari originali <strong>del</strong> verbale. Si<br />
possono in tal caso completare a vicenda se però riesca evidente che<br />
vi è stato materiale errore od omissione. È naturalmente questa una<br />
questione da risolvere a seconda <strong>del</strong>le circostanze <strong>del</strong><strong>la</strong> specie. Così<br />
in un caso in cui in uno degli originali era stata omessa, nel<strong>la</strong> parte<br />
riferentisi al compiuto previo accertamento <strong>del</strong> numero dei votanti,<br />
<strong>la</strong> materiale scritturazione di questo numero, e dal contesto <strong>del</strong> verbale<br />
stesso resultava che l'accertamento era stato compiuto, siccome<br />
era esplicitamente affermato in altro originale, è stato riconosciuto<br />
trattarsi di una semplice materiale omissione, che non poteva inficiare<br />
<strong>la</strong> legalità <strong>del</strong>lo srutinio (decisione 6 luglio 1915, n. 304, Mascia<br />
e Biondi e. <strong>del</strong>. Consiglio provinciale di Napoli).<br />
Altre piove sono costituite da certificati'ed attestati ri<strong>la</strong>sciati<br />
dalle autorità competenti e, d'ordinario, dalle comunali.<br />
Per dimostrare poi fatti avvenuti in occasione <strong>del</strong>le elezioni,<br />
in ispecie, di violenza o di'corruzione, si sogliono esibire atti di notorietà;<br />
i quali danno luogo ad eccezioni per ragioni di forma e di sostanza.<br />
Più spesso, l'autenticità a simili atti viene conferita da notai*<br />
Ne <strong>la</strong> legge elettorale, ne quel<strong>la</strong> notarile ne altra dispensano dall'osservanza<br />
<strong>del</strong>le consuete formalità per l'uso elettorale, cui Tatto è<br />
destinato, se si fa eccezione <strong>del</strong>le norme sul bollo. Ed invece, quando
— 135 —*<br />
si tratta di semplici dichiarazioni ri<strong>la</strong>sciate per fini <strong>elettorali</strong> da privati,<br />
i notai, Dell'autenticarne le firme, non sempre osservano le formalità<br />
prescritte dal<strong>la</strong> legge notarile vigente 16 febbraio 1913,<br />
n. 89. Talvolta si limitano a far precedere l'apposizione <strong>del</strong><strong>la</strong> loro<br />
firma col bollo dalle parole a Tali sono — per uso elettorale ». Ora<br />
<strong>la</strong> Sezione V ha avuto a riconoscere, che simili autenticazioni sono nulle<br />
a termini <strong>del</strong>l'art. 58 <strong>del</strong><strong>la</strong> legge notarile (decisione 14 maggio 1015,<br />
n. 220, De Angelis e. Balsamo).<br />
Sovente però si tratta di veri atti notori ricevuti dal notaio.<br />
In ordine ad essi, si presenta pregiudizialmente <strong>la</strong> questione se i<br />
notai abbiano competenza a ricevere atti di notorietà in materia<br />
elettorale. Il dubbio nasce dal disposto <strong>del</strong>l'art. 1, n. 1 <strong>del</strong><strong>la</strong> citata<br />
legge notarile, pel quale ai notai è concessa <strong>la</strong> facoltà di « ricevere con<br />
giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale ». La<br />
Sezione V sinora non ha avuto bisogno di risolvere direttamente<br />
tale questione, pur essendole stata proposta (confr. decisione 12 febbraio<br />
1915, n. 31, Monti e Àngrisani, in Giusi, amm., 1915, pag, 83).<br />
E tuttavia opportuno dire su di essa qualche paro<strong>la</strong>. È noto che,<br />
un tempo, gli atti di notorietà previo giuramento si solevano ricevere<br />
dai sindaci, dai pretori p, per <strong>del</strong>egazione di questi, dai conciliatori<br />
a norma <strong>del</strong>l'art. 14 <strong>del</strong><strong>la</strong> legge 16 giugno 1892, n. 261, Più<br />
spesso, ne venivano richiesti i pretori; sebbene, mentre i sindaci<br />
possono ritenersene in genere autorizzati in virtù <strong>del</strong>l'art. 151, n. 8<br />
per cui essi ri<strong>la</strong>sciano attestati di notorietà pubblica (e possono<br />
quindi ricevere le dichiarazioni che ne costituiscono il precedente<br />
di ufficio), analoga norma di carattere generale manchi per i<br />
giudici di mandamento. Infatti male a proposito si invoca all'uopo<br />
l'art. 51 <strong>del</strong> cod. di proc. civ., che dispone: « Quando l'autorità giudiziaria<br />
debba assumere informazioni o accertare qualche fatto<br />
«senza contradditorio di parte, vi provvede sul ricorso <strong>del</strong>l'in teres-<br />
« Rato, e ne fa processo verbale ». Da esso si deduce unicamente<br />
c he il pretore può ricevere atti di notorietà al fine di assumere informazioni<br />
od accertare fatti, <strong>la</strong> cui cognizione gli necessiti pel compimento<br />
di atti <strong>del</strong> suo ministero (come ad es. per <strong>la</strong> concessione d'un<br />
sequestro conservativo), ma non indipendentemente da essi. Ne<br />
derivò che, malgrado <strong>la</strong> consuetudine invalsa, molti pretori ricusassero<br />
di ricevere atti di notorietà in materie, per cui' <strong>la</strong> loro<br />
competenza al riguardo non era stata determinata da specifiche disposizioni<br />
di legge, quali ad esempio gli art. 78 ed 80 <strong>del</strong> cod. civ.,<br />
* "ri rego<strong>la</strong>mento per l'amministrazione <strong>del</strong> debito pubblico 8 ottobre<br />
1870, n. 5942, ecc.. E il diniego era anche giustificato dal<strong>la</strong>
*— 13G —<br />
circostanza che, nei grandi uffici di pretura, <strong>la</strong> redazione degli atti<br />
di notorietà, mentre esauriva interamente l'attività di qualche funzionario<br />
di cancelleria, costituiva fonte di specu<strong>la</strong>zione di una serie<br />
di testimoni di professione. D'altra y>arte, vi erano incumbenti, nei<br />
quali gli atti di notorietà non ricevuti dal pretore non venivano riconosciuti<br />
efficaci. Ora in occasione <strong>del</strong><strong>la</strong> redazione <strong>del</strong><strong>la</strong> nuova legge<br />
notarile, si credette di provvedere opportunamente a ciò incaricandone<br />
i notai, ma limitatamente al<strong>la</strong> materia civile e commerciale,<br />
forse perchè si pensò che nel<strong>la</strong> amministrativa è naturale riservarne<br />
<strong>la</strong> competenza ai Sindaci e che nel<strong>la</strong> penale gli atti di notorietà non<br />
sono ammissibili. La disposizione così introdotta'è però monca, giacché<br />
<strong>la</strong>scia dubitare se i notai possano, fra gli altri, ricevere anche gli atti<br />
di notorietà, che specifiche disposizioni hanno demandati ai pretori.<br />
A tale <strong>la</strong>cxma fu proposto di riparare col rego<strong>la</strong>mento, in cui si voleva<br />
dichiarare espressamente che gli atti di notorietà ricevuti dai notai<br />
equivalgono a quelli giudiziali; ma tale proposta non fu assecondata,<br />
sembrando che esorbitasse dal<strong>la</strong> potestà rego<strong>la</strong>mentare <strong>del</strong> Governo.<br />
Gli atti di notorietà, che — a norma <strong>del</strong>le disposizioni su riferite —<br />
possono ricevere i notai, sono raccolti previo giuramento. Ed è perciò<br />
che è occorso che una esplicita norma di legge ne autorizzasse il<br />
notaio. Il ricevere il giuramento previo il richiamo <strong>del</strong>le sanzioni di<br />
legge importa <strong>la</strong> spendita d'un pubblico potere <strong>del</strong> quale normalmente<br />
i notai, benché pubblici ufficiali, non sono certo investiti.<br />
Ma iìon pare che, prescindendo dal giuramento, ai notai si possa diniegare<br />
<strong>la</strong> facoltà di ricevere atti di notorietà al di fuori <strong>del</strong><strong>la</strong> prescrizione<br />
di cui all'art* 1, n. 2 <strong>del</strong><strong>la</strong> legge notarile; dappoiché essi di<br />
fatto altro non sono che dichiarazioni rese da privati. Ed ai notai<br />
è demandato in genere il ricevere le dichiarazioni, che al<strong>la</strong> loro presenza<br />
persone a loro note direttamente o rese note dai fidefacienti<br />
credano di rendere, e di farne fede, prescindendo dalle conseguenze<br />
giuridiche, che da tali dichiarazioni possano derivare. Sembra adunque<br />
da ritenere che, in materia elettorale, i notai non possano ricevere<br />
atti di notorietà con giuramento; ma possano riceverli senza giuramento.<br />
E questa opinione appare giustificata poi anche dalle espressioni<br />
letterali <strong>del</strong>l'art-. 1 <strong>del</strong><strong>la</strong> legge notarile; il cui capoverso non elenca<br />
già tutte le attribuzioni dei notai, ma specìficamente ne novera solo<br />
talune perchè, a rigore, non rientrerebbero fra quelle che essi, per <strong>la</strong><br />
natura <strong>del</strong> loro ufficio, normalmente possono compiere e che sono invece<br />
connate nel<strong>la</strong> prima parte.<br />
Del resto, in fatto, <strong>la</strong> V Sezione ha dichiarato di attribuire efficacia<br />
scarsa e re<strong>la</strong>tiva agli atti di notorietà giurati ed anche minore
— 137 —<br />
a quelli non giurati ed in ispecie poi alle semplici attestazioni, fossero<br />
pure certificate autentiche nelle forme di legge, dappoiché rispetto a<br />
queste ancora più che nei riguardi di quelle riesce ardua l'applicazione<br />
di sanzioni penali in caso di falso (confrontasi, fra le altre, dee. citata<br />
14 marzo 1915, n. 220, De Angelis e. Balsamo). Ha inoltre riconosciuto<br />
quel Collegio: che, anche in materia elettorale, gli atti nostri debbono<br />
essere precisi, in modo da escludere ogni incertezza ; che quindi sono<br />
inattendibili le attestazioni fatte non in base a certa e sicura scienza<br />
dei singoli deponenti, ma a riferimenti <strong>del</strong><strong>la</strong> pubblica voce, specie<br />
poi se si trovano smentiti da attestazioni contenute in altri atti notori<br />
(decisione 14 maggio 1915, n. 217, Gel Conte e. Baldassarre, in<br />
Giusi, amm., 1915, pag. 240; decisione 5 maggio 1915, n. 251 in Giusi<br />
amm„ 1915, pag. 387).<br />
Inoltre è da tenere presente che vi sono fatti in materia elettorale; •<br />
i quali, per loro natura, non consentono una prova postuma, ma devono<br />
essere accertati in f<strong>la</strong>grante. Ciò <strong>la</strong> V Sezione ha ritenuto fra l'altro<br />
<strong>del</strong>le irrego<strong>la</strong>rità nel<strong>la</strong> costituzione e nel<strong>la</strong> posizione <strong>del</strong><strong>la</strong> cabina (decisione<br />
5 maggio 1915, n. 251, Eiorilli e. Franchi, in Giusi* amm.,<br />
1915, pag. 388) ed in ispecie <strong>del</strong><strong>la</strong> votazione di un non elettore sotto<br />
le mentite generalità d'un elettore iscritto, siccome a suo luogo<br />
vedremo.<br />
§ 9. — a) In ordine ai provvedimenti da darsi al<strong>la</strong> V Sezione<br />
in conseguenza <strong>del</strong> resultato <strong>del</strong>l'esame dei singoli motivi <strong>del</strong> ricorso,<br />
sono da tenere presenti gli art. 87, 88 e 98 <strong>del</strong> T. IL <strong>del</strong><strong>la</strong> legge comunale<br />
e provinciale. Se <strong>la</strong> Sezione creda necessario esaminare gli atti, può<br />
dispone il richiamo a mezzo <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>l'interno o direttamente<br />
dei Prefetti, fissando all'uopo un congruo termine. In tal caso, può<br />
riservare ogni altra pronunzia (confrontasi dee, 12 marzo 1915; n. 114,<br />
Biondi e. Moscia e dee. Consiglio provinciale di Napoli) ovvero anche<br />
decidere intanto le proposte questioni di diritto, riservandosi di fare<br />
applicazione al caso concreto dei principi che accoglie, in esito all'accertamento<br />
<strong>del</strong>le -, ^esultanze di fatto (confrontasi dee.. 26 - marzo<br />
1915, n. 135, Grasso e. <strong>del</strong>. Consiglio provinciale di Catania, in Giusi,<br />
amm., 1015, pag. 202). Trasmessi i documenti, può occorrere di dovere<br />
su di essi compiere accertamenti o constatazioni, che, come già fu<br />
cennato, non si possono dire veri atti istruttori: cosi, ad esempio,<br />
in ispecie quando sia stata chiesta <strong>la</strong> rinnovazione <strong>del</strong> computo<br />
dei voti. In tal caso suole provvedere il consigliere <strong>del</strong>egato (normalmente<br />
il re<strong>la</strong>tore) con l'assistenza <strong>del</strong> segretario e col contraddittorio<br />
<strong>del</strong>le parti, facendone constare merce verbale, siccome<br />
i
- 138 —<br />
prescrive l'art*.30 <strong>del</strong> rego<strong>la</strong>mento di procedura. Ma può accadere, ,<br />
ed è infatti accaduto, che i documenti richiesti non sieno tutti trasmessi,<br />
perchè alcuni sieno andati dispersi. Quid se ad esempio manchino<br />
le schede contestate? Non pare che tale quesito sipossa risolvere<br />
in via di massima e con criteri unici. In'genere, il fatto posteriore<br />
non può avere influenza sul<strong>la</strong> validità <strong>del</strong>l'elezione medesima. Un<br />
diverso principio riescirebbe oltremodo pericoloso. Le disoneste arti<br />
dei fautori d'un candidato in seno al Consiglio comunale e provinciale,<br />
ai quali <strong>la</strong> legge non ha imposto norme procedurali da osservare<br />
nell'esame degli atti <strong>elettorali</strong>, potrebbero giovare ad inficiare<br />
le elezioni più rego<strong>la</strong>ri. Si deve quindi ammettere, quando<br />
bastevoli elementi non diano i verbali (e questi è ben difficile che manchino,<br />
essendo i loro vari originali depositati presso uffici diversi)<br />
che, con mezzi indiretti di prova, sipossa supplire agli atti che mancano<br />
e che eventualmente si possa anche giungere all'applicazione <strong>del</strong><br />
principio: actore non probante^ rem absolvetarK Ma non si può escludere<br />
che <strong>la</strong> dispersione dei documenti possa, concorrendo altre circostanze,<br />
costituire indizio gravissimo di frode, per cui l'elezione va annul<strong>la</strong>ta.<br />
E ciò sostanzialmente in contingenze simili ha ritenuto <strong>la</strong> Sezione V.<br />
b) Qualora <strong>la</strong> Sezione riconosca che alcuni voti sieno da annul<strong>la</strong>re,<br />
procede al<strong>la</strong> cosiddetta prova di resistenza e cioè esamina se,<br />
pur dedotti tali voti, il candidato <strong>del</strong><strong>la</strong> cui elezione si tratta conserva<br />
<strong>la</strong> maggioranza di fronte all'avversario (confr., fra le altre, dee. 15 „<br />
maggio 1915, n. 217, Dal Conte, e. Baldassarre). Qualora poi annulli<br />
interamente le elezioni di alcune Sezioni, ben difficilmente può fare<br />
a meno di ordinare che si ripeta in esse <strong>la</strong> votazione. Infatti, agli effeti<br />
<strong>del</strong> disposto <strong>del</strong><strong>la</strong> prima parte <strong>del</strong>Part. 88 <strong>del</strong> T. U-, è da tener<br />
presente non solo il voto dei votanti ma quello di tutti gli elettori <strong>del</strong><strong>la</strong><br />
Sezione, abbiano o no votato. È notevole poi che, in tele ipotesi,<br />
rimane annul<strong>la</strong>ta non solo <strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mazione dei candidati <strong>la</strong> cui elezione<br />
è stata contestata, ma pure quel<strong>la</strong> degli altri candidati al<strong>la</strong><br />
cui elezione hanno <strong>del</strong> pari concorso le Sezioni <strong>del</strong>le quali trattasi-<br />
Talvolta questi candidati possono non trovarsi rappresentati in<br />
giudizio. Cosi in genere nelle elezioni provinciali, annul<strong>la</strong>ta <strong>la</strong> votazione<br />
di alcune Sezioni, è da ordinare che l'adunanza dei Presidenti<br />
rifaccia tutto il computo dei voti in esito alle elezioni rinnovate di<br />
dette Sezioni (confrontasi dee. 6 luglio 1915, n. 304, Biondi e Mascia,<br />
- 139 —<br />
dizio e sugli onorari di difesa. D'ordinario, le ha dichiarate compensate<br />
avuto riguardo al<strong>la</strong> natura <strong>del</strong><strong>la</strong> controversia. E veramente in esse<br />
è sempre in gioco l'interesse pubblico. D'altra parte, specie in seguito<br />
all'al<strong>la</strong>rgamento <strong>del</strong> suffragio per cui <strong>la</strong> vittoria è frutto <strong>del</strong> conseguimento<br />
di migliaia di voti, l'elezione suol presupporre una lotta più<br />
o meno vivace con <strong>la</strong>rga azione di propaganda svolta in opposti sensi.<br />
E perciò <strong>la</strong> legittimità <strong>del</strong>le operazioni di un partito rispetto a quelle<br />
<strong>del</strong>l'avversario riposa sul<strong>la</strong> misura e sul metodo e, d'ordinario, il soccombente<br />
può in buona fede dubitare <strong>del</strong><strong>la</strong> liceità <strong>del</strong><strong>la</strong> procedura,<br />
che ne ha determinato <strong>la</strong> sconfìtta. Ciò per altro non è una linea assoluta.<br />
Talvolta il ricorso può resultare intimamente temerario. Ed<br />
infatti non ha omesso, in qualche occasione, <strong>la</strong> V Sezione di condannare<br />
al rifacimento <strong>del</strong>le spese il soccombente (confrontasi dee. 28 maggio<br />
1915, n. 251, Fiorili!, e. Franchi).<br />
§ 9-bis.. — Non è mancato, di <strong>recente</strong>, qualche caso di istanza<br />
di revocazione in materia elettorale. Nessun dubbio che, sull'oggetto,<br />
sieno da esplicare le norme consuete. La domanda di revocazione<br />
non può legittimare un novello esame dei principi adottati<br />
e dei documenti, che furono già a disposizione <strong>del</strong> giudice quando<br />
emise <strong>la</strong> sentenza, benché-in merito a questi non abbia creduto di<br />
dare una pronunzia esplicita. Ciò ebbe ad affermare <strong>la</strong> Sezione V<br />
con <strong>la</strong> decisione <strong>del</strong> 26 novembre 1915, n. 444, Bellini ed altri e.<br />
Scavazzo.<br />
CAPO II.<br />
OGGETTO DEI RICORSI ELETTORALI.<br />
Capitolo 1. — Provvedimenti impugnati.<br />
*<br />
§ 10. — Passando al merito, per quanto riflette non proprio le<br />
operazioni <strong>elettorali</strong> sibbene <strong>la</strong> formale validità dei provvedimenti<br />
impugnati, è da par<strong>la</strong>re anzitutto di quelli, di cui all'art. 56 <strong>del</strong> T. U*<br />
Questo dispone: « Le elezioni si fanno nei mesi di giugno e di luglio.<br />
« Tuttavia, nei Mandamenti ove <strong>la</strong> emigrazione temporanea durante<br />
v <strong>la</strong> stagione estiva è notevole e di carattere costante, può <strong>la</strong> Giunta<br />
« prov. amm., sul<strong>la</strong> istanza o di un Consiglio comunale o <strong>del</strong><strong>la</strong> maggiov<br />
ranza degli elettori di un Comune, sentiti i Consigli comunali <strong>del</strong><strong>la</strong><br />
« circoscrizione elettorale, accordare che nel<strong>la</strong> stessa <strong>la</strong> convocazione<br />
* dei comizi sia ritardata anche dopo l'epoca sopra fissata e fino a tutto<br />
« dicembre. La <strong>del</strong>iberazione <strong>del</strong><strong>la</strong> Giunta prov, amm., sarà pubbli-
- 140 —<br />
« cata nei Comuni interessati ; contro di essa è ammesso ricorso, anche<br />
« in merito, al<strong>la</strong> V Sezione <strong>del</strong> Consiglio di Stato ». Già notammo che,<br />
in simili giudizi, enti direttamente interessati sono i Comuni, che compongono<br />
il Mandamento e che perciò a tutti essi deve essere notificato<br />
il ricorso (§3). Di pivi, <strong>la</strong> V Sezione ha avuto ad affermare che il<br />
rinvio <strong>del</strong>le elezioni non può essere limitato ad un sol Comune, ma<br />
dev'essere esteso a tutto il Mandamento (dee. 12 giugno 1914, n. 330,<br />
Comune di Caravino e. Giunta prov. amm. di Torino, in Giust. amm:><br />
1914, pag. 398). Infatti <strong>la</strong> legge ha mirato a far coincidere l'epoca <strong>del</strong>le<br />
elezioni comunali con quel<strong>la</strong> <strong>del</strong>le provinciali ed a far procedere, anche<br />
in caso di rinvio, nel medesimo tempo e con una so<strong>la</strong> operazione,<br />
ad ambedue le elezioni, al fine di evitare una duplice agitazione<br />
elettorale. Ha ritenuto poi <strong>la</strong> Sezione che il rinvio <strong>del</strong>le elezioni non<br />
possa aver luogo quando, in tutto il mandamento, <strong>la</strong> media degli<br />
elettori assenti durante <strong>la</strong> stagione estiva sia inferiore al quinto<br />
<strong>del</strong>l'intiero corpo elettorale (dee. 8 agosto 1913, n. 432 Comune di<br />
Campoformido e. Giunta prov. amm., di Udine, in Giust. amm., 1913,<br />
pag. 509) (1).<br />
§11. — A più <strong>la</strong>rga <strong>giurisprudenza</strong> hanno dato luogo i provvedimenti<br />
di cui all'art. 322 <strong>del</strong> T. U. È stato anzitutto riconosciuto<br />
che compete al<strong>la</strong> Giunta prov. amm. e non al Prefetto, che <strong>la</strong> presiede,<br />
il decidere non solo sulle elezioni, ma anche sul<strong>la</strong> avocazione al<strong>la</strong> Giunta w<br />
provinciale dei provvedimenti da dare sull'oggetto in sostituzione<br />
<strong>del</strong> Consiglio Comunale o provinciale. Di conseguenza, il decreto che a<br />
tal fine abbia emesso il Prefetto è nullo. E quantunque d'innanzi al<strong>la</strong><br />
V Sezione, in materia elettorale, non sieno impugnabili i semplici<br />
decreti prefettizi, tuttavia un simile decreto è impugnabile, in quanto<br />
emesso in luogo e vece <strong>del</strong><strong>la</strong> Giunta prov. amm., siccome già ricordammo<br />
(§7B).La decisione, che posteriormente abbia emessa <strong>la</strong> Giunta<br />
provinciale per ratificare il provvedimento di avocazione incompetentemente<br />
dato dal Prefetto non ha efficacia come sanatoria di questo;<br />
ma vale solo come nuovo provvedimento di avocazione, a sua volta<br />
impugnabile e con effetti decorrenti dal<strong>la</strong> sua data. Certo al Prefetto<br />
come presidente dal<strong>la</strong> Giunta prov. amm., ben compete il dare i prov*<br />
vedimenti di carattere amministrativo occorrenti per provocare <strong>la</strong><br />
pronunzia contenziosa <strong>del</strong><strong>la</strong> Giunta stessa sul<strong>la</strong> avocazione, quali<br />
sarebbero ad esempio il richiamo degli atti <strong>del</strong> Consiglio comunale o<br />
(1) Tale decisione concorda con altra precedente, in cui venne affermato, che<br />
l'emigrazione dev'essere notevole e di carattere costante o che è notevole quando riduco<br />
a quattro quinti il cor|K> elettorale: 13 dicembre 11*12, n. 541, Campoformido<br />
e. Giunta provinciale amministrativa di Udine, in
-- 111 -<br />
provinciale e <strong>la</strong> convocazione <strong>del</strong><strong>la</strong> Giunta. Siffatti provvedimenti<br />
non importano di per sé l'avocazione e non sono quindi impugnabili<br />
davanti <strong>la</strong> V Sezione <strong>del</strong> Consiglio di Stato. Se di tal natura sia il<br />
provvedimento prefettizio non può accertarsi che esaminandone i<br />
termini, in cui nei vari casi trovasi redatto (confr. dee. 5 marzo 1915,<br />
n. 95, Contardi e. Prefetto di Avellino, in Giusi, amm., 1915, pag. 175;<br />
5 marzo 1915, n. 96, Bruno e. Prefetto di Avellino; 19 marzo 1915,<br />
n. 128 Pelullo e. Prefetto di Avellino, in Giusi, amm.y 1915, pag. 176;<br />
30 luglio 1915, n. 331, Pelullo e. Prefetto di Avellino). .<br />
Fu poi disputato se, a termine <strong>del</strong> citato art. 322 <strong>del</strong> T. U.,<br />
<strong>la</strong> Giunta prov. amm. si possa sostituire, oltre che al Consiglio comunale,<br />
anche al provinciale, È da notare che l'art. 322, nel<strong>la</strong> prima parte,<br />
autorizza <strong>la</strong> Giunta provinciale a provvedere sulle elezioni, qualora<br />
nel termine di due mesi non si pronunci il Consiglio comunale. Nel capoverso<br />
poi soggiunge : « Lo stesso procedimento si applica al Consiglio<br />
provinciale ». Ora fu notato che è giustificato che <strong>la</strong> Giunta provinciale<br />
si sostituisca al Consiglio comunale, dappoiché, a prescindere anche<br />
dalle altre attribuzioni che in tutto il sistema <strong>del</strong><strong>la</strong> legge alle Giunte<br />
provinciali trovansi demandate nei riguardi dei Comuni, per quanto<br />
attiene in ispecie alle elezioni, esse sono costituite giudici di appello<br />
rispetto ai Consigli comunali (art. 91 T. U.); — che lo stesso non si<br />
può ripetere nei riguardi dei Consigli provinciali, rispetto ai quali<br />
un'ingerenza <strong>del</strong>le Giunte provinciali non sarebbe in armonia col<br />
sistema <strong>del</strong><strong>la</strong> legge, <strong>la</strong> quale ha istituto giudice di appello <strong>la</strong> V Sezione<br />
<strong>del</strong> Consiglio di Stato; — che quindi rispetto ai Consigli<br />
provinciali l'avocazione deve aver luogo a favore <strong>del</strong><strong>la</strong> V Sezione.<br />
Ma questo Collegio non aderì a siffatta tesi (decisione su citata,<br />
». 128); <strong>la</strong> quale, se può in fitre condendo trovare giustificazioni, urta<br />
contro il testuale riferito disposto <strong>del</strong>l'art. 322, che estende l'applicazione<br />
<strong>del</strong> procedimento governato nel<strong>la</strong> sua prima parte al Consiglio<br />
provinciale senza alcuna aggiunta o modificazione. Del resto, se il<br />
sostituirsi <strong>del</strong><strong>la</strong> Giunta provinciate amministrativa al Consiglio provinciale<br />
non trova nel<strong>la</strong> legge altre applicazioni, né nel<strong>la</strong> legge comunale e<br />
provinciale ne in quel<strong>la</strong> sul Consiglio di Stato né in alcun'altra, viene<br />
mai disposta <strong>la</strong> surrogazione <strong>del</strong> Supremo consesso amministrativo<br />
ad alcun altro collegio sia pure per l'esercizio de' funzionari giurisdizionali,<br />
surrogazione che evidentemente sarebbe in contrasto con <strong>la</strong><br />
natura eminente di quel Corpo nel sistema <strong>del</strong>le giurisdizioni amministrative<br />
e che ad ogni modo rec<strong>la</strong>merebbe <strong>del</strong>le norme, le quali praticamente<br />
ne governassero l'esercizio. In dottrina, <strong>la</strong> tesi sostenuta<br />
dal<strong>la</strong> V Sezione è pacifica. Vn tempo, quando <strong>del</strong>le elezioni provinciali<br />
giudicava da prima <strong>la</strong> Deputazione provinciale e di poi il Consiglio
— 142 •-<br />
provinciale, si disputava se <strong>la</strong> Giunta provinciale amministrativa<br />
si potesse sostituire solo al<strong>la</strong> deputazione negligente od al Consiglio<br />
o ad ambedue; ma ora dubbi al riguardo più non si elevano (1).<br />
La funzione surrogatoria, di cui all'art. 322, non va soggetta nel<br />
suo esplicarsi a formalità di <strong>ricorsi</strong>, di notifìche o d'istruttoria (dee. 30<br />
maggio 1913, n. 288, Franzese e. Giunta prov. arara; di Caserta, in<br />
GimL arnrn., 1913, pag. 495). Essa si può esercitare anche di ufficio.<br />
La sua ragione giustificativa sta nel<strong>la</strong> negligenza dolosa o colposa<br />
dei Consigli comunali e provinciali e nel danno che deriva al<strong>la</strong><br />
rappresentanza degli enti locali dal rimanere lungamente incerta <strong>la</strong><br />
legittimità <strong>del</strong><strong>la</strong> sua costituzione. Però sebbene un tempo <strong>la</strong> disposizione<br />
in esame venisse applicata con certo rigore, ora sull'oggetto<br />
più non sono ritenuti ammissibili principi assoluti. In ispecie, <strong>la</strong> V Sezione<br />
ha escluso che il decommento <strong>del</strong> termine di due mesi, di cui<br />
all'art. 322, vada accompagnato da una vera sanzione di decadenza<br />
<strong>del</strong><strong>la</strong> giurisdizione, <strong>del</strong><strong>la</strong> quale sono investiti i Consigli comunali<br />
e provmciali. Ed ha quindi affermato: L° Che, malgrado il decorrimento<br />
<strong>del</strong> termine di due mesi, i Consigli comunali e provinciali<br />
possono validamente <strong>del</strong>iberare sui <strong>ricorsi</strong> <strong>elettorali</strong>, finché <strong>la</strong> Giunta<br />
prov. amra. non ne abbia avocato a se l'esame (dee. 26 febbraio 1915,<br />
n. 79, Corina e. Corni, in Gittst. amm.f 1915, pag. 69); 2,° Che il semplice<br />
decorrimento <strong>del</strong> detto termine non autorizza <strong>la</strong> Giunta prov.<br />
amm. a sostituirsi senz'altro al Consiglio comunale o provinciale'<br />
dovendo essa, caso per caso, esaminare le ragioni di ritardo, le quali,<br />
spesse volte possono risultare giustificate (dee. 30 maggio 1913,<br />
n. 288 ora citata); 3.° Che non è necessario che, nel termine dei due<br />
mesi, il Consiglio comunale o provinciale abbia proprio definitivamente<br />
deciso: può intanto aver provveduto al<strong>la</strong> nomina d'un Comitato<br />
inquirente od a raccogliere documenti; purché non gli si possa dare<br />
carico <strong>del</strong> ritardo, integra conserva <strong>la</strong> facoltà di decidere in materia,<br />
che normalmente gli compete, mentre ha carattere eccezionale quel<strong>la</strong><br />
<strong>del</strong><strong>la</strong> Giunta provinciale, importando spostamento <strong>del</strong>le legittime<br />
attribuzioni (dee. 19 giugno 1915, elezioni di Salerno; dee. 30 luglio<br />
1915, IK 331, Pelullo e. Capone, in Giust. amm., 1915, pag. 395; —<br />
decisione 25 giugno 1915, n. 289, in Giust. amm., 1915, pag. 313);<br />
4.° Che nel caso di più <strong>ricorsi</strong> <strong>elettorali</strong> propositi al Consiglio, sebtienc<br />
da questo abbinati, il termine di due mesi decorre dal<strong>la</strong> data di no*<br />
tificazione di ciascuno. In quest'ultimo caso, <strong>la</strong> Sezione ha anche ritenuto,<br />
che <strong>la</strong> Giunta provinciale non possa avocare a se <strong>la</strong> deciti)<br />
MAZZOCCOLO, 0/>. ciV.» png* 700. Confr. anche: FAOtonAitf, op. ctl.» pag, 443.
— 143 —<br />
sione sopra uno soltanto dei <strong>ricorsi</strong>, <strong>la</strong>sciando gli altri all'esame <strong>del</strong><br />
Consiglio (1).<br />
A difficoltà ha dato luogo il porre in armonia con l'art. 322 <strong>la</strong><br />
disposizione <strong>del</strong> capoverso 5.° <strong>del</strong>l'art. 97 <strong>del</strong> T. IL, per cui il Consiglio<br />
provinciale decide sui <strong>ricorsi</strong> contro le operazioni <strong>elettorali</strong> nel<strong>la</strong><br />
sua prima sessione. Si è domandato se ciò,possa, a seconda dei casi,<br />
importare una proroga od una restrizione <strong>del</strong> termine di due mesi.<br />
La questione fu proposta col ricorso Corina; ma <strong>la</strong> V Sezione non ebbe<br />
allora ragione di esaminar<strong>la</strong> (confrontasi citata dee. 26 febbraio 1915,<br />
n. 79). Essa non riesce facilmente superabile, perchè è dovuta ad uno<br />
di quei difetti di coordinamento non infrequenti nel<strong>la</strong> nostra legge<br />
comunale e provinciale, A rigore, si deve ritenere che quelle disposizioni<br />
vanno ambedue osservate; sulle elezioni i Consigli provinciali<br />
devono decidere nel<strong>la</strong> prima sessione, senza che però a tale loro<br />
obbligo sia legata alcuna speciale comminatoria e devono poi ad ogni<br />
modo decidere entro i due mesi, se non vogliono incorrere nel pericolo<br />
<strong>del</strong>l'avocazione al<strong>la</strong> Giunta provinciale.<br />
§ 12 a.—Hanno formato oggetto di contestazione anche le formalità,<br />
che devono osservare i Consigli comunali e provinciali allorché<br />
decidono sulle elezioni. È pacifico che, sebbene essi esercitino in tali casi<br />
una vera funzione giurisdizionale, non sono tenuti all'osservanza di<br />
forme contenziose. Fu però chiesto se debbano <strong>del</strong>iberare in seduta<br />
pubblica o segreta ed a scrutino o per votazione palese. Il dubbio è<br />
stato proposto in ispecie quando vi erano sospetti di violenza o di frode<br />
e sopratutto poi quando, ai fini <strong>del</strong>l'eleggibilità, motivi di indegnità<br />
erano stati denunziati ai danni di qualche candidato. In questa ultima<br />
ipotesi, <strong>la</strong> Sezione V non ha creduto di occuparsi <strong>del</strong><strong>la</strong> questione,<br />
(I) Ormai da un pezzo <strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong> può dirsi pacifica in questi sensi. Così<br />
**ra stato deciso: Che non deve aver luogo l'avocazione se sia da escludere» <strong>la</strong> negligenza<br />
*ln parte <strong>del</strong> Consiglio comunale, come nel caso in cui questa non ebbe a «uà disposizione<br />
gli atti, perche sottoposti a sequestro dall'autorità giudiziaria {decisione 18 gennaio<br />
1908, n. Il, Catanoso e Giardino e. <strong>del</strong>. Giunta provinciale amministrativa di<br />
Palermo, in Giuri, amtnin.* 1908, pag. 23; confr. anche decisione, 28 marzo 1908»<br />
n. 131, Mei e. Keim Picei, in Giuri, ammiri., 1908, pag. 22.'>); — che, trascorri i due<br />
*ne&if se non ha provveduto <strong>la</strong> Giunta provinciale amministrativa. l>en può provvedere<br />
il Coniglio (decisione 10 giugno 1910, n. 275, Gallo C- Amodio, in Giuri, ammin.,<br />
'910, pag. 4o2); — che non giova ad evitare <strong>la</strong> surrogazione una decisione interlocutoria<br />
presa a scopo evidentemente di<strong>la</strong>torio e che <strong>la</strong> Giunta provinciale amministrativa<br />
si può sostituire in qualunque forma e quindi anche con una sua semplice ordì*<br />
ftanza e può render<strong>la</strong> nota al Comune con un telegramma (decisione 29 febbraio 1908,<br />
n * "3, Capohianchi e. deb Giunta provinciale amministrativa di Salerno, in Gnu*.<br />
immiti., 1908, pag. 002).
— 144 —<br />
dovendo essere decisa dal magistrato, che è chiamato a pronunziarsi<br />
sull'eleggibilità; e ciò sebbene con unica <strong>del</strong>iberazione fosse stato provveduto<br />
e sull'eleggibilità e sul<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>rità <strong>del</strong>le operazioni <strong>elettorali</strong><br />
(dee. 11 giugno 1915, ri. 266, Luchetti, e. Garbini). Fuori di tale ipotesi,<br />
<strong>la</strong> Sezione V ha dovuto risolvere <strong>la</strong> questione proposta; ed è stata<br />
da tempo costante nel riconoscere, che le <strong>del</strong>iberazioni sulle operazioni<br />
<strong>elettorali</strong> vanno prese in seduta pubblica e per scrutinio palese (1). È<br />
noto che <strong>la</strong> legge distingue tre forme di votazione: in seduta pubblica<br />
ed a scrutinio palese, in seduta pubblica ed a scrutinio segreto, in seduta<br />
segreta ed a scrutinio segreto. La prima costituisce <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>. Le<br />
altre due hanno carattere eccezionale e sono ammesse l'una per le<br />
<strong>del</strong>iberazioni concernenti persone e l'altra per le questioni concernenti<br />
persone (art. 205 e 298 T. IL). Ora <strong>del</strong>le <strong>del</strong>iberazioni prese in<br />
tema di operazioni <strong>elettorali</strong> è da osservare: 1.° che, per quanto vi<br />
possano essere interessate le persone dei candidati, hanno per obbietto<br />
<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>rità <strong>del</strong>le operazioni stesse e l'osservanza <strong>del</strong><strong>la</strong> legge e mirano<br />
quindi a tute<strong>la</strong>re l'interesse pubblico al<strong>la</strong> sincera manifestazione <strong>del</strong><br />
corpo elettorale: 2.° che con esse, pur non rimanendo legati all'osservanza<br />
di forme contenziose, i Consigli comunali e provinciali esercitano<br />
una vera giurisdizione di primo grado (confr. dee. citata 26 febbraio<br />
1915, n. 79, in cui sono richiamati i precedenti giurisprudenziali).'<br />
Con quest'ultima decisione, <strong>la</strong> Sezione ebbe anche a riconoscere che,<br />
nelle <strong>del</strong>iberazioni in paro<strong>la</strong>, non si possono considerare votanti i<br />
consiglieri, che si sieno astenuti dal votare, al pari di quelli che abbiano<br />
presentato scheda bianca; dappoiché <strong>la</strong> norma, di cui al penultimo<br />
capoverso <strong>del</strong>l'art. 298, non è applicabile agli astenuti.<br />
Questione più <strong>del</strong>icata e forse nuova è stata proposta in occasione<br />
dei <strong>ricorsi</strong> Vincenti e Luchetti. Molti Consigli provinciali hanno approvato<br />
un rego<strong>la</strong>mento, in cui sono stabilite le norme, che devono osservare<br />
per l'espletamento <strong>del</strong>le attribuzioni loro demandate dal<strong>la</strong> legge.<br />
Alcune di queste norme tracciano <strong>la</strong> procedura, in base al<strong>la</strong> quale i<br />
Consigli devono <strong>del</strong>iberare in materia elettorale. Sogliono all'uopo<br />
costituire una speciale Commissione (che il Consiglio provinciale di<br />
Roma chiama Giunta <strong>del</strong>le elezioni), determinare i criteri con i quali<br />
fra i membri di essa vanno distribuiti i <strong>la</strong>vori, i metodi per procedere<br />
alle inchieste, ecc. Ora se queste norme sieno state vio<strong>la</strong>te, potrà dedurrne<br />
<strong>la</strong> nullità <strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>del</strong>iberazione? Evidentemente <strong>la</strong> soluzione di<br />
(1) Confr. decisione 8 febbraio 1909, n. 59, Ragghiatiti
— 145 —<br />
tale quesito deriva dal valore, che si riconosce ai detti rego<strong>la</strong>menti<br />
interni. Costituiscono essi solo interna corjtoris, di cui i Consigli si<br />
giovano come di guida per non essere costretti di volta in volta a<br />
stabilire i criteri da osservare nei loro <strong>la</strong>vori, ovvero, <strong>del</strong>iberati ed<br />
approvati che sieno, hanno tale efficacia obbiettivamente obbligatoria<br />
da potersi anche dai terzi invocare in loro favore? Notisi che siffatti<br />
rego<strong>la</strong>menti, se non trovano divieto nel<strong>la</strong> legge (a mena che non<br />
contengano norme, che con essa contrastino), non sono però dal<strong>la</strong><br />
medesima imposti. La legge infatti solo alle Deputazioni provinciali<br />
prescrive di formare rego<strong>la</strong>menti interni per l'esercizio <strong>del</strong>le loro<br />
attribuzioni (art. 234.) La questione è molto grave e complessa, È<br />
anzitutto da dubitare, se al di fuori di una specifica prescrizione di<br />
* e gge> possa un corpo investito di pubbliche funzioni ed in ispecie<br />
poi di funzioni giurisdizionali svinco<strong>la</strong>re <strong>la</strong> libertà conferitale di agire<br />
di volta in volta nelle forme che creda col preordinare a se stesso norme<br />
da osservare obbligatoriamente. Quando però siffatto dubbio si<br />
credesse di eliminare, non con ragione si farebbe appello ai principi<br />
ormai pacificamente ammessi nei riguardi <strong>del</strong> Par<strong>la</strong>mento. È noto che<br />
le due Camere, per esplicita disposizione statutaria (art. 61), esercitano<br />
le proprie attribuzioni secondo rego<strong>la</strong>menti interni, che si sono<br />
rispettivamente formati. Ed è concorde <strong>la</strong> dottrina nel riconoscere che,<br />
ai fini <strong>del</strong>l'accertamento <strong>del</strong><strong>la</strong> costituzionalità d'una legge, non è dato<br />
indagare se nel votar<strong>la</strong> le Camere abbiano osservato le prescrizioni<br />
dei loro rego<strong>la</strong>menti. Ma questo insegnamento riposa su considerazioni<br />
che certo, nemmeno per analogia, potrebbero essere invocate nel<strong>la</strong><br />
questione in esame. Infatti, anche a prescindere dal valore assoluto<br />
che molti attribuiscono all'attestazione contenuta nell'atto sovrano<br />
<strong>del</strong><strong>la</strong> sanzione, gli scrittori più rigorosi limitano <strong>la</strong> sindacabilità giudiziaria<br />
<strong>del</strong><strong>la</strong> costituzionalità formale <strong>del</strong><strong>la</strong> legge al<strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mazione<br />
fatta dai Presidenti <strong>del</strong>le due assemblee legis<strong>la</strong>tive che le rispettive<br />
Camere hanno approvato <strong>la</strong> legge, e ciò per ragioni attinenti al<strong>la</strong> natura<br />
sovrana <strong>del</strong><strong>la</strong> funzione <strong>del</strong> Par<strong>la</strong>mento ed alle esigenze proprie<br />
di una ben intesa diversione dei poteri (1). D'altra parte, nemmeno potrebbe<br />
invocarsi l'opposto principio che governa gli enti non autarchici<br />
(ad esempio fondazioni le cui <strong>del</strong>iberazioni non sono certo valide se<br />
pre^c indifformità dalle norme sancite dagli statuti rego<strong>la</strong>rmente<br />
approvati dall'autorità governativa e che sovente costituiscono <strong>la</strong><br />
(1) Confr. FATIMA e BENSA, nelle noto al Diritto rf
— 146 —<br />
condizione <strong>del</strong><strong>la</strong> loro creazione in persone giuridiche. La Sezione V,<br />
in occasione <strong>del</strong> cennato ricorso, non ebbe ragione di decidere tale<br />
questione, perchè ritenne che a' ogni modo le prescrizioni rego<strong>la</strong>mentari,<br />
<strong>del</strong>le quali era stata denunziata <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zione, non si potevano<br />
riguardare per loro natura tali da doversi osservare a pena di nullità<br />
(dee. 11 giugno 1915, n. 266, Luchetti e. Vincenti). La questione ha<br />
un campo di applicazione ben più <strong>la</strong>rgo <strong>del</strong><strong>la</strong> materia elettorale;<br />
e perciò non crediamo di esaminar<strong>la</strong> ulteriormente, avuto conto dei<br />
limiti e <strong>del</strong>lo scopo di questo <strong>la</strong>voro.<br />
Inoltre <strong>la</strong> Sezione V ha avuto occasione di affermare i principi<br />
seguenti: a) <strong>la</strong> nomina di ima commissione speciale per riferire sui<br />
<strong>ricorsi</strong> <strong>elettorali</strong> prodotti davanti il Consiglio provinciale può legittimamente<br />
essere fatta dal presidente <strong>del</strong> detto consesso; ò) anche<br />
quando sulle schede non sia stata fatta alcuna contestazione davanti<br />
ai seggi <strong>elettorali</strong>, i collegi chiamati a decidere sui <strong>ricorsi</strong> prodotti<br />
hanno <strong>la</strong> facoltà di riaprire i pacchi <strong>del</strong>le schede per esaminare se fondate<br />
o meno sieno le doglianze per <strong>la</strong> prima volta all'uopo prodotte;<br />
e) in genere una quere<strong>la</strong> di falso non può autorizzare i collegi giudicanti<br />
a sospendere le loro pronunzie sui <strong>ricorsi</strong> <strong>elettorali</strong>; ma <strong>la</strong> sospensione<br />
si impone se <strong>la</strong> quere<strong>la</strong> risulti ben circostanziate e rivolta contro persona<br />
determinata (dee. 25 giugno 1915, n. 289, Spinelli e. Capro, in<br />
Gimt. amm., 1915, pag. 313).<br />
&)• — Quanto poi alle Giunte prov. amm., <strong>la</strong> Sezione V ha avuto<br />
a riconoscere che, a differenza dei Consigli comunali e provinciali,<br />
agiscono in sede contenziosa (1)* E pertanto non possono esaminare le<br />
schede, quantunque già acquisite agli atti, senza avere ciò disposto<br />
previamente con una decisione interlocutoria e senza l'assistenza <strong>del</strong>le<br />
parti, ossia il contraddittorio (dee..26 giugno 1915, n. 285, Bellini<br />
e. Scovazza).<br />
Una questione procedurale nuova e di portata generale venne proposta<br />
al<strong>la</strong> V Sezione col ricorso Ciuffi e. Mont-igi ani ed altri. Si impugnava<br />
una decisione di Giunta provinciale fra l'altro, perchè si assumeva<br />
essersi avverato <strong>la</strong> decadenza <strong>del</strong> ricorso dinnanzi a quel Collegio pel<br />
motivo seguente. Con decreto <strong>del</strong>l'il gennaio 1015, il Prefetto aveva<br />
(1) È da temi*"» pacifica <strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong> nel riconoscere che, in materia elettorale*<br />
<strong>la</strong> Giunta provinciale amministrativa deve provvedere in «ede contenziosa.<br />
Confr. decisione 7 mano 1908, n. 81, Ancillotti e. <strong>del</strong>. Giunta'provinciale amministrativa<br />
di Treviso* in Ghwt. animiti., 190$, pag. 330.137; 29 febbraio J90S. n. 73,<br />
Ca]>ol>ianco e, <strong>del</strong>- Giunta provinciale amministrativa di Salerno, in Giutf. ammin.*<br />
I90S. pag. 603.
— 147 —<br />
fissato per <strong>la</strong> discussione d'udienza <strong>del</strong> 25 gennaio detto, ma tale<br />
decreto era stato notificato dopo le ore 19 <strong>del</strong> 14 (ultimo giorno utile).<br />
Di poi, con successivo decreto <strong>del</strong> 21 gennaio quando già si era avverata<br />
<strong>la</strong> decadenza, il Prefetto medesimo, di ufficio, aveva rinviato<br />
l'udienza all'8 febbraio; e tale secondo decreto era stato notificato<br />
in termine. La V Sezione ritiene: a) che <strong>la</strong> prima parte <strong>del</strong>l'art. 42<br />
<strong>del</strong> codice di procedura civile, stabilendo l'ora in cui le notifìche si<br />
possono compiere, sancisce un principio che è sostanzialmente di alta<br />
jwlizia civile e, come tale, si applica anche alle notifìche riguardanti<br />
le giurisdizioni amministrative, per le quali l'avere il rego<strong>la</strong>mento <strong>del</strong><br />
1907 statuito norme speciali rende inapplicabili, fra le disposizioni<br />
<strong>del</strong> rito civile, solo quelle predisposte in re<strong>la</strong>zione al funzionamento<br />
<strong>del</strong>le giurisdizioni ordinarie; b) che il secondo decreto prefettizio non<br />
aveva potuto giovare a rimettere in vita un ricorso decaduto; e) che<br />
1 intervento <strong>del</strong><strong>la</strong> controparte nel giudizio svoltosi davanti <strong>la</strong> Giunta<br />
provinciale non <strong>la</strong> aveva privata <strong>del</strong> diritto di eccepire l'avvenuta decadenza,<br />
avendo essa avuto cura di dedur<strong>la</strong> pregiudizialmente e di<br />
spiegare che appunto per proporre tale deduzione si era presentata<br />
(decisione I.° ottobre 1915, n. 314).<br />
Capitolo II, — Operazioni <strong>elettorali</strong>.<br />
13. — Trattando <strong>del</strong>le operazioni <strong>elettorali</strong>, dobbiamo ricordare<br />
anzitutto, che ha dato luogo a contestazioni <strong>la</strong> pubblicazione <strong>del</strong> manifesto<br />
annunziaste il giorno fissato per le elezioni. La legge dispone<br />
(art. GO), che compete al<strong>la</strong> Giunta municipale darne avviso agli elettori,<br />
indicando il giorno e i luoghi di riunione. La ragione, per cui<br />
questo compito trovasi demandato al<strong>la</strong> Giunta municipale, è forse prevalentemente<br />
storica. Secondo <strong>la</strong> legge <strong>del</strong> 1805, era <strong>la</strong> Giunta che fissava<br />
il giorno <strong>del</strong>le elezioni e lo rendeva poi noto agli elettori. Ora <strong>la</strong><br />
prima e più <strong>del</strong>icata mansione, in conseguenza <strong>del</strong><strong>la</strong> riforma <strong>del</strong> 1888<br />
(art. 80 legge 30 dicembre 1888, n. 5805), è stata attribuita al Prefetto<br />
ec l al primo Presidente <strong>del</strong><strong>la</strong> Corte di Appello- Così al<strong>la</strong> Giunta è<br />
rimasta solo <strong>la</strong> seconda, che ha un contenuto di mera esecuzione*<br />
J 1 orse sarebbe più opportuno, ora che questa funzione materiale è<br />
stata avulsa dall'altra» incaricarne, invece di un'autorità collegiale<br />
qual*è <strong>la</strong> Giunta, il Sindaco. Ma, finché rimane in vigore <strong>la</strong> cennata<br />
prescrizione di legge, si deve osservar<strong>la</strong>. Perciò <strong>la</strong> V Sezione<br />
"ft ritenuto, che il Sindaco non ha facoltà di sostituirsi al<strong>la</strong> Giunta<br />
comunale nel<strong>la</strong> pubblicazione <strong>del</strong> manifesto per <strong>la</strong> convocazione dei
— 148 -<br />
comizi <strong>elettorali</strong> e che quindi, se ciò ha fatto, ha compiuto un atto<br />
nullo, sebbene <strong>la</strong> legge non commini esplicitamente tale nullità.<br />
Infatti è questa materia attinente all'ordinamento <strong>del</strong>le competenze<br />
<strong>del</strong>l'autorità amministrativa, le cui norme sono di ordine pubblico e<br />
devono perciò esservarsi a pena di nullità (dee. 29 gennaio 1915,<br />
n. 15, Agresta e. Gentile, in Giusi, amm., 1915, pag. 111). Da questi<br />
principi <strong>la</strong> Sezione V non ha mai creduto di poter recedere. Però<br />
nonne ha fatto un'applicazione troppo rigorosa. Cosi nel caso in cui<br />
il giorno <strong>del</strong>le elezioni era stato reso noto con manifesto intestato<br />
al<strong>la</strong> Giunta- comunale, ma per essa sottoscritto unicamente dal Sindaco,<br />
ha ritenuto adempiuto il voto <strong>del</strong><strong>la</strong> legger<strong>la</strong> quale non prescrive<br />
che nel manifesto figurino materialmente le firme dei vari assessori,<br />
tanto pih che <strong>la</strong> sottoscrizione « per <strong>la</strong> Giunta » da parte <strong>del</strong><br />
Sindaco importa l'implicita sua attestazione, che ciò egli abbia compiuto<br />
per incarico e dietro intesa <strong>del</strong><strong>la</strong> Giunta (decisione 26 novembre<br />
1915, n. 445, Jacono ed altri e.'Costa Scirè).<br />
Il termine per <strong>la</strong> pubblicazione <strong>del</strong> manifesto è di 15 giorni prima<br />
di quello fissato per le elezioni, mentre termini molto pili brevi sono<br />
stabiliti per rendere note le variazioni dei luoghi di riunione, che occorresse<br />
disporre per sopravvenute gravi circostanze (art. 54). Anche<br />
al riguardo non poche questioni sono state proposte, ma tutte di fatto,<br />
re<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>rità e tempestività <strong>del</strong> manifesto (1). Sovente, poi<br />
il manifesto è stato impugnato in quanto al<strong>la</strong> formazione <strong>del</strong>le Sezioni<br />
ed all'assegnazione <strong>del</strong>le rispettive sedi; ma notammo già come<br />
sieno state ritenute non ammissibili dinnanzi al<strong>la</strong> V Sezione simili<br />
doglianze (§ 7, A ).<br />
§ 14. — A rec<strong>la</strong>mi non meno frequenti ha dato luogo <strong>la</strong> distribuzione<br />
dei certificati. Senza dubbio, è qticsto uno strumento molto<br />
<strong>del</strong>icato <strong>del</strong><strong>la</strong> procedura elettorale, che può divenire mezzo di broglio<br />
e talvolta anche di indiretta violenza. E perciò non è ingiustificato<br />
che notevole valore si voglia ed esso attribuire. Tuttavia non si può<br />
dedurne <strong>del</strong>le cause di nullità. All'uopo occorre distinguere le conseguenze<br />
dirette <strong>del</strong>l'irrego<strong>la</strong>re o insufficiente distribuzione dei certifi-<br />
.cati dall'indizio clic, eventualmente, se ne può trarre a conforto d'una<br />
denunzia di broglio. Quest'ultimo è da esaminare caso per caso, giacche<br />
<strong>la</strong> frode può essere riconosciuto od esclusa secondo le circostanze.<br />
(I) In genere, <strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong> fu sull'oggetto sempre severa. Cosi ebbe a ritenere<br />
che l'irrego<strong>la</strong>rità <strong>del</strong> manifesto pubblicato importa <strong>la</strong> nullità <strong>del</strong>l'elezione (de*<br />
cisioitc 27 ottobre 1911, n. 481, Girare e. Mastro, in Giu*L amniitK* 1011, pag. 4f>0).
- 149 —<br />
In ordine alle prime, poi <strong>la</strong> Sezione V ha avuto ad affermare: 1.° che<br />
l'inosservanza <strong>del</strong>l'obbligo di distribuire i certificati cinque giorni<br />
prima di quello fissato per le elezioni non induce nullità, dappoiché<br />
* a tegge stessa stabilisce in qual modo si può supplire all'omissione;<br />
2.° che è irrilevante <strong>la</strong> mancata distribuzione di certificati quando<br />
gli elettori, cui riguardano, avrebbero potuto con <strong>la</strong> loro diligenza<br />
evitar<strong>la</strong>; 3.° che irrilevante <strong>del</strong> pari è <strong>la</strong> circostanza, che <strong>la</strong> consegna<br />
dei certificati sm stata fatta a mezzo di guardie comunali e campestri,<br />
perchè questi, al pari dei messi comunali, possono far fede <strong>del</strong>l'adempiuta<br />
consegna (dee. 10 luglio 1915,. n. 302, Savasta e. Titone);<br />
4.° che, a rigore, <strong>la</strong> consegna dei duplicati sì dovrebbe fare nell'ufficio<br />
comunale e personalmente all'elettore; ma nemmeno l'inosservanza<br />
di tale norma induce nullità (dee. 5 maggio 1915,.n. 251, Fiorilli e.<br />
Franchi, in Giusi, arnrn., 1915, pag. 388).<br />
§ 15. — Il modo in cui si deve procedere al<strong>la</strong> nomina degli<br />
scrutatori costituisce una <strong>del</strong>le innovazioni introdotte nel<strong>la</strong> procedura<br />
elettorale dal<strong>la</strong> legge vigente.<br />
Dispone all'uopo l'art* 63;* « Nel periodo compreso fra l'ottavo ed<br />
« il quarto giorno inclusivi precedenti l'elezione, in pubblica adunanza,<br />
«preannunziata due giorni prima #con manifesto nell'albo pretorio<br />
« <strong>del</strong> Comune, <strong>la</strong> Commissione elettorale comunale, aggregandosi i due<br />
«consiglieri eletti col maggior numero di voti e i due eletti col minor<br />
«mimerò di voti, che non facciano parte <strong>del</strong><strong>la</strong> Giunta comunale né<br />
«.<strong>del</strong><strong>la</strong> Commissione stessa, procede al<strong>la</strong> nomina degli scrutatori fra<br />
K gli elettori <strong>del</strong> Comune che siano compresi nel<strong>la</strong> lista dei giurati<br />
f ovvero che possiedano una <strong>del</strong>le condizioni contemp<strong>la</strong>te negli arti-<br />
< eoli 3 e 4 <strong>del</strong> testo unico <strong>del</strong><strong>la</strong> legge elettorale politica »,<br />
Già dicemmo, che è stato ripetutamente riconosciuto ammissibile<br />
davanti <strong>la</strong> V Sezione <strong>la</strong> doglianza riguardante <strong>la</strong> legalità <strong>del</strong><strong>la</strong> nomina<br />
degli scrutatori (§ 7, A). Ora nell'applicazione elei riferito art. G3, <strong>la</strong> V<br />
lezione ha affermato i principi seguenti: l.°La irrego<strong>la</strong>re costituzione<br />
<strong>del</strong><strong>la</strong> Commissione per <strong>la</strong> nomina degli scrutatori inficia <strong>la</strong> nomina<br />
stensa e quindi rende nulle le elezioni; 2.° Ad integrare <strong>la</strong> Commissione<br />
elettorale comunale agli effetti <strong>del</strong>l'art. 03 non può essere assunto un<br />
consigliere comunale, che già faccia parte <strong>del</strong><strong>la</strong> Commissione stessa<br />
eoine supplente, ne, a salvare <strong>la</strong> validità <strong>del</strong>le operazioni <strong>del</strong><strong>la</strong> Commissione<br />
così costituita, giova considerarlo come membro <strong>del</strong><strong>la</strong> coni*<br />
missione elettorale allorché di questa vi sia già il numero di componenti<br />
prescritti dall'ar. 25 <strong>del</strong> T. U. <strong>del</strong><strong>la</strong> legge <strong>elettorali</strong> politica 20<br />
gmgno 1013, n. 821; 3.° Nemmeno possono far parte <strong>del</strong><strong>la</strong> Commi»*
— 150 —<br />
sione, di cui all'art. 63, due consiglieri comunali che non sieno proprio<br />
i due eletti col minor numero di-voti,--ma che sieno stati scelti<br />
fra quelli che riportarono minori voti (dee. 26 febbraio 1915, n. 79,<br />
Corina e. Comi, in Ghist. amm., 1915, pag. 70 e seguenti); 4.°Non è<br />
rego<strong>la</strong>re <strong>la</strong> nomina a scrutatore d'un elettore designato solo per nome<br />
e cognome e paternità quando nel<strong>la</strong> lista altri elettori sieno iscritti<br />
aventi gli stessi nome cognome e paternità; ne a precisare il prescelto<br />
giova <strong>la</strong> notifica <strong>del</strong>l'avviso <strong>del</strong>l'avvenuta designazione compinta<br />
dal messo comunale; 5.° Non è valida <strong>la</strong> nomina a scrutatore<br />
di persona non iscritta nelle liste. E perciò, esistendo in una frazione<br />
più omonimi non tutti elettori, ed essendo stato uno scrutatore designato<br />
con le loro generalità^ è da presumere che <strong>la</strong> scelta da parte<br />
<strong>del</strong><strong>la</strong> Commissione sia caduta su uno degl'iscritti nelle liste (dee. 23<br />
luglio 1915, n. 317, Grasso ed altri e. Martelliti).<br />
§ 16. — La prima e più essenziale garanzia <strong>del</strong><strong>la</strong> rego<strong>la</strong>rità<br />
<strong>del</strong>le operazioni <strong>elettorali</strong> riposa nel seggio, che ad esse soprain tende.<br />
Le elezioni sono frutto d'un procedimento rigorosamente formale,<br />
che si svolge a mezzo di una magistratura costituita dal seggio. È<br />
quindi giustificato che al<strong>la</strong> formazione <strong>del</strong> seggio <strong>la</strong> legge abbia dedicato<br />
tutto un sistema di norme e che <strong>la</strong> Sezione V ritenga che, in<br />
genere, esse sieno da osservare a pena di nullità. Il seggio si compofte<br />
di un presidente, di un vice-presidente, di quattro scrutatori e di'un<br />
segretario (art. 62). La nuova legge ha disposto che tutti costoro,<br />
sieno, prima <strong>del</strong>le elezioni, nominati da competenti autorità, ed ha<br />
poi dato norme per provvedere al<strong>la</strong> loro surrogazione nel caso in cui<br />
alcuno ne manchi. Il presidente ed il vice-presidente sono nominati<br />
dal primo presidente <strong>del</strong><strong>la</strong> Corte di Appello, gli scrutatori dal<strong>la</strong> Commissione<br />
comunale con le norme anzidette ed il segretario dal presidente<br />
<strong>del</strong>l'Ufficio elettorale. In caso di assenza, il presidente è supplito<br />
dal Sindaco o da uno dei consiglieri per ordine di anzianità ed<br />
al<strong>la</strong> surrogazione degli scrutatori provvede il presidente <strong>del</strong> seggio,<br />
chiamando all'uopo, oltre il vice-presidente, alternativamente l'anziano<br />
ed 0 più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere<br />
(art. 02 e 75).<br />
La rigorosa obbligatorietà di queste norme, provvidamente dettagliate,<br />
non è punto menomata dal principio pel quale tre membri<br />
almeno <strong>del</strong>l'Ufficio, fra cui il presidente ed il vice-presidente, devono<br />
sempre trovarsi presenti a tutte le operazioni <strong>elettorali</strong> (art. 65).<br />
Occorre all'uopo distinguere <strong>la</strong> originaria e normale costituzione<br />
<strong>del</strong>l'Ufficio dal<strong>la</strong> temporanea tollerata riduzione dei suoi membri.<br />
Nel suo costituirsi, il seggio deve constare non <strong>del</strong><strong>la</strong> maggioranza
— 151 —<br />
dei suoi membri né tampoco di soli tre, ma di tutti essi; altrimenti<br />
non è legalmente formato e ciò inficia tutte le operazioni <strong>elettorali</strong>,<br />
E devono farne parte proprio le persone rispettivamente designate<br />
come sopra fu detto/Se alcuna vi si insedia diversa dalle designate e<br />
non in virtù <strong>del</strong><strong>la</strong> chiamata fatta dal presidente per surrogare qualche<br />
assente, non rileva che non eserciti speciali mansioni, quali l'identificazione<br />
degli elettori o Paccertamento <strong>del</strong> numero dei votanti e<br />
nemmeno che, accanto ad essa, più di altri tre vi sieno rego<strong>la</strong>rmente<br />
nominati. Illegittima è perciò <strong>la</strong> costituzione <strong>del</strong> seggio ed inficiate<br />
ne sono quindi le operazioni <strong>elettorali</strong> (decisione 12 marzo 1915,<br />
n. 100, Angerosa e. <strong>del</strong>. Consiglio provinciale di Napoli, in Gitisi.<br />
amm., 1915, pag. 186; 26 marzo 1915, n. 135, Grasso ed altri c/<strong>del</strong>.<br />
Consiglio provinciale di Catania, in GiusL amm., 1915, pag. 208).<br />
Per <strong>la</strong> surrogazione degli scrutatori, che manchino, il presidente<br />
deve chiamare anzitutto il vice-presidente. ÀI riguardo, è da tenere<br />
presente, non solo <strong>la</strong> disposizione già citata <strong>del</strong>l'art. 73, ma anche<br />
quel<strong>la</strong> <strong>del</strong>l'art. 64; il quale, dopo avere disposto che il vice-presidente<br />
coadiuvi il presidente nell'adempimento <strong>del</strong><strong>la</strong> sue funzioni e<br />
ne faccia le veci in caso di assenza o d'impedimento, soggiunge:<br />
«Per autorizzazione <strong>del</strong> presidente egli può inoltre adempiere le funzioni<br />
di scrutatore ». Il vice-presidente adunque può adempiere<br />
funzioni di scrutatore, pure se gli scrutatori vi sieno tutti; e deve poi<br />
inoltre, in mancanza di uno di questi, sostituirlo. In questo secondo<br />
caso, come nel primo, ha però bisogno sempre di essere autorizzato<br />
dal presidente; ad a rigore, l'autorizzazione dovrebbe essere esplicita<br />
e resultare dal verbale. Tuttavia, nell'ipotesi <strong>del</strong><strong>la</strong> surrogazione, avvenendo<br />
questa per un'esplicita disposizione <strong>del</strong><strong>la</strong> legge, i cui termini<br />
sono tali da rec<strong>la</strong>mare una speciale giustificazione qualora per partico<strong>la</strong>ri<br />
ragioni il presidente debba incaricare altri di sostituire lo<br />
scrutatore mancante, se resulti <strong>del</strong>l'assenza d'uno scrutatore e <strong>del</strong><strong>la</strong><br />
partecipazione <strong>del</strong> vice-presidente, <strong>la</strong> V Sezione ha ritenuto non costituire<br />
nullità <strong>la</strong> omissione <strong>del</strong>l'esplicita autorizzazione <strong>del</strong> presidente<br />
(decisione 6 luglio 1915, n. 304, Biondi e. Girardi ed altri).<br />
Bel seggio fa parte il segretario. Se ne poteva dubitare un tempo<br />
perchè <strong>la</strong> vecchia legge disponeva all'art. 64 (T. U. 21 maggio 1908,<br />
TI. 269): «L'ufficio così composto nomina il scgretìirio ». Il dubbio<br />
non è più ammissibile di fronte al nuovo testo; il quale più non riproduce<br />
quel<strong>la</strong> disposizione ed ha invece espressioni diverse, come quelle<br />
che si leggono negli art. 62 prima parte e 73 prima parte. Ciò è da<br />
tenere presente per ogni effetto. Ma <strong>del</strong> seggio il segretario fa parte<br />
al pari degli altri membri: non si può ritenere che vi abbia una fun-
- 152 —<br />
zione specialmente essenziale, in modo che solo dal<strong>la</strong> sua partecipazione<br />
tutte le operazioni <strong>del</strong> seggio deducono giuridica efficacia e<br />
pubblica fede. La "V Sezione ha avuto occasione di affermare, che,<br />
a torto, si suole ragguagliare <strong>la</strong> funzione <strong>del</strong> segretario rispetto al<br />
seggio elettorale a quel<strong>la</strong> <strong>del</strong> cancelliere rispetto al<strong>la</strong> magistratura,.<br />
cui è adetto (decisione 6 luglio 1915, n. 304, Biondi e. Girardi). Vi<br />
è un atto, il processo verbale, di cui <strong>la</strong> legge esplicitamente disporne<br />
che sia redatto dal segretario (art. 63 capoverso ultimo) e che sia .<br />
firmato, per <strong>la</strong> sua validità, dal segretario stesso oltre che dal presidente<br />
(art. 82 prima parte). E ben si intende che, normalmente, le<br />
funzioni di cancelleria debbano essere compiute tutte dal segretario;<br />
ma <strong>la</strong> sua presenza non sempre è indispensabile ad integrare il seggio,<br />
al pari di quel<strong>la</strong> <strong>del</strong> presidente o vice-presidente, siccome chiaramente<br />
si evince dal disposto <strong>del</strong> su riferito art. 65.<br />
La legge tollera che, durante le operazioni <strong>elettorali</strong>, il seggio<br />
funzioni con soli tre membri, purché fra essi sia sempre il presidente<br />
od il vice-presidente; ma ciò tollera solo come fatto occasionale e<br />
temporaneo. A rigore, quante volte un componente l'ufficio si allontani,<br />
si dovrebbe prenderne nota in verbale. Ma l'omissione di questa<br />
formalità non sempre si può ritenere dia luogo a nullità, perchè<br />
non sempre occorre che si debba far constare <strong>del</strong> modo in cui si trova<br />
costituito l'ufficio. Quando invece <strong>la</strong> legge prescrive che determinate ^<br />
formalità sieno adempiute dall'ufficio, perchè l'omessa partecipa-zione<br />
di alcuno dei componenti di questo non infici tale formalità,<br />
necessito che <strong>la</strong> sua assenza resulti giustificata dal verbale. Così <strong>la</strong><br />
V Sezione ha ritenuto-a proposito <strong>del</strong><strong>la</strong> sottoscrizione <strong>del</strong><strong>la</strong> nota di<br />
identificazione, siccome vedremo a suo luogo (§ 24).<br />
Di tutto ciò che compie il seggio deve far constare nel verbale,<br />
<strong>la</strong> cui natura giuridica e conseguente efficacia probatoria esaminammo<br />
a suo luogo (§ 8). In esso, devono trovarsi inserite le decisioni motivate,<br />
con cui l'ufficio ha l'obbligo di pronunziarsi su tutte <strong>la</strong> proteste elevate.<br />
Questo obbligo ha per altro dei limiti dettati dal buon senso, non potendosi<br />
certo ammettere, che debba il seggio prendere in esame<br />
proteste fatte a voce in numero indefinito, a solo scopo defaticatorio<br />
od ostnizionistico. Naturalmente è materia questa da giudicare<br />
secondo le circostanze <strong>del</strong> caso. Ricordiamo, ad es., che <strong>la</strong> Sezione V<br />
ha ritenuto, che i seggi hanno l'obbligo di pronunziarsi con decisioni<br />
motivate da inserirsi in verbale solo sulle proteste riguardanti irrego<strong>la</strong>rità<br />
<strong>del</strong>le operazioni da essi compiute, e non anche su quelle<br />
re<strong>la</strong>tive a violenze anteriori al giorno <strong>del</strong><strong>la</strong> votazione (decisione 14<br />
maggio 1915, n. 217, Dal Conte e. Baldassarre).
— 153 —<br />
§ 17. — La sa<strong>la</strong> elettorale dev'essere preparata secondo alcune<br />
norme partico<strong>la</strong>rmente determinate dal<strong>la</strong> legge. Fra l'altro, questa<br />
prescrive l'affissione di determinati stampati. Al riguardo, di <strong>recente</strong>,<br />
<strong>la</strong> V Sezione ha avuto a riconoscere che <strong>la</strong> disposizione, di cui all'art.<br />
67 capoverso, per <strong>la</strong> quale nel<strong>la</strong> sa<strong>la</strong> <strong>del</strong>le elezioni devono essere<br />
affisse le liste <strong>del</strong> consiglieri da surrogare e quelle dei consiglieri<br />
che rimangono in ufficio, si riferisce al caso di elezioni suppletive e<br />
che perciò l'omissione di tale formalità non si può elevare a motivo<br />
di nullità quando si tratti di elezione generale (decisione 12 marzo<br />
1915, n. 100, Angerosa e. Consiglio provinciale di Napoli, in Giust.<br />
nmm., 1915, pag. 187),<br />
Più importanti sono le norme riguardanti <strong>la</strong> cabina destinata all'espressione<br />
<strong>del</strong> voto, che <strong>la</strong> legge amministrativa (art, 76 T. U.)<br />
ha mutuate dal<strong>la</strong> politica (art. 70 T. U. citato). Non sono mancate<br />
doglianze davanti <strong>la</strong> V Sezione a ciò re<strong>la</strong>tive, attinenti al<strong>la</strong> conformazione<br />
ed al<strong>la</strong> ubicazione <strong>del</strong>le cabine rispetto al tavolo <strong>del</strong> seggio<br />
'ed alle finestre. Naturalmente &i trattava di questioni di fatto,<br />
da risolvere a seconda <strong>del</strong>le circostanze <strong>del</strong><strong>la</strong> specie. Tuttavia <strong>la</strong> V Sezione<br />
ha ritenuto in genere: l.° che non sono ammissibili rec<strong>la</strong>mi re<strong>la</strong>tivi<br />
al<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>rità <strong>del</strong>le cabine non preceduti da accertamenti<br />
compiuti durante <strong>la</strong> votazione o, quanto meno, da proteste fatte inserire<br />
in verbale; 2.° che le disposizioni sulle cabine sancite dall'art. 70<br />
<strong>del</strong><strong>la</strong> legge elettorale politica non hanno, come dimostrano i termini<br />
in cui sono concepite, carattere rigorosamente tassativo* Esse vanno<br />
osservate compatibilmente con le condizioni di fatto <strong>del</strong><strong>la</strong> sale adibite<br />
per Je elezioni ; purché, ad ogni modo, si garantisca <strong>la</strong> libertà e <strong>la</strong> segretezza<br />
<strong>del</strong> voto (decisione 28 maggio 1915, n. 251, Fiorilli e. Franchi).<br />
§ 18. — Del<strong>la</strong> votazione, poi, è tra le formalità più essenziali <strong>la</strong><br />
identificazione <strong>del</strong> votante; <strong>la</strong> quale dev'essere espressamente e specìficamente<br />
compiuta proprio nel modo prescritto dal<strong>la</strong> legge. Il<br />
voto'-'di elettore non identificato o non rego<strong>la</strong>rmente identificato è<br />
fiuUo. Né a legittimarlo, giova assumere — come talvolta è stato<br />
fatto — che l'elettore era noto non al solo scrutatore identificante,<br />
Ma a tutto il seggio; dappoiché <strong>la</strong> legge non presume mai <strong>la</strong> notorietà<br />
?d in ogni caso richiede che <strong>del</strong>l'identificazione avvenuta si faccia<br />
constare e si assuma <strong>la</strong> responsabilità mercè l'apposizione di una<br />
firma. La legge vigente ha fuse in una <strong>la</strong> lista per l'identificazione e<br />
quel<strong>la</strong> per l'accertamento <strong>del</strong> numero dei votanti. Tuttavia ha <strong>la</strong>sciato<br />
distinto le due operazioni, che devono resultare in due colonne<br />
separate. Non si può escludere che, solo per ignoranza, lo scrutatore<br />
\
— 154 —<br />
unico adibito all'una ed all'altra operazione abbia creduto di adempiere<br />
ad entrambe con l'apposizione di una firma so<strong>la</strong> e che si debba<br />
a ciò se, in qualche <strong>sezione</strong> elettorale, nel<strong>la</strong> detta lista comune, <strong>la</strong><br />
colonna destinata all'identificazione sia stata <strong>la</strong>sciata tutta bianca,<br />
mentre è stata rego<strong>la</strong>rmente annotata quel<strong>la</strong> destinata all'accertamento<br />
<strong>del</strong> numero dei votanti. Ma <strong>la</strong> V Sezione ha ritenuto in simile<br />
ipotesi tutta <strong>la</strong> votazione <strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>sezione</strong> nul<strong>la</strong> per i principi<br />
innanzi esposti e perchè non può giovare a far fede <strong>del</strong>l'avvenuta<br />
identificazione <strong>del</strong>l'elettore <strong>la</strong> firma apposta in prova <strong>del</strong> solo fatto<br />
materiale <strong>del</strong>l'avvenuta votazione (decisione 6 luglio 1915, n. 304,<br />
Biondi e, Girardi ed altri) (1).<br />
Una vecchia questione è quel<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva all'ammissibilità di<br />
unica lista di identificazione per le elezioni comunali e per le provinciali<br />
allorché contemporaneamente lianno luogo. La legge, ùi ciò<br />
affatto immutata, dispone: «Alle elezioni dei consiglieri provinciali<br />
si procede negli stessi tempi e con le stesse regole e forme fissate per<br />
le elezioni dei consiglieri comunali, facendone però constare con *<br />
verbali separati » (art. 94). Che tra i verbali sieno da noverare anche<br />
le note di identificazione appare, quanto meno, dubbio. Perciò, in<br />
definitiva, <strong>la</strong> V Sezione ebbe a riconoscere che non si potesse ritenere<br />
obbligatorio, sotto pena di nullità, Fuso di distinte note di identificazione<br />
per le elezioni comunali e per le provinciali, e che quindi f osse^<br />
da riguardare come non illegittimo l'uso di lista unica, purché si<br />
fosse avuto cura di far constare quando l'elettore avesse votato solo<br />
per i consiglieri comunali o solo per i provinciali (2). E questi principi,<br />
in occasione <strong>del</strong>le ultime elezioni indette in seguito al<strong>la</strong> riforma<br />
<strong>del</strong> 1913, sono stati adottati dal Governo nelle istruzioni a firma <strong>del</strong><br />
Ministro Giolitti trasmesse agli uffici locali. Malgrado ciò, l'uso di<br />
unica lista di identificazione ha novamente formato oggetto di doglianza<br />
d'innanzi al<strong>la</strong> V Sezione, che però ha ribadito <strong>la</strong> sua <strong>giurisprudenza</strong><br />
(decisione 6 luglio 1915, n. 304, Biondi e Mascia e. <strong>del</strong>.<br />
Consiglio provinciale dì Kapolì), confermando anche che non è necessario<br />
che per ciascun votante si faccia constare se abbia partecipato<br />
ad ambedue le elezioni o ad una so<strong>la</strong> di esse e che basta che sia notato<br />
(1) Sul<strong>la</strong> sanzione di nullità, che accompagna l'omessa o non rego<strong>la</strong>re identificazione,<br />
<strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong> fu sempre costante- Confr., tra le altre, decisione 12 giugno<br />
1008, n. 293» Anatucci e. Capozzì, in Gìmt. ammin., pag. 629; 9 febbraio 1912, n. 38,<br />
Caputo e. Ferri, in OiusL amm.¥ 1912, pag. 28.<br />
(2) Confr, decisione 12 ottobre 1908, n. 506, Ciancio e, <strong>del</strong>. Consiglio provinciale<br />
di Potenza, in Giusi. ammin.f 1908, pag. 741 ; L° aprile 1910, n, 126, Ceca<strong>la</strong> e. Baracca,<br />
in Giusi, ammiri., 1910, pag. 204; 22 aprile 1911, n. 185, MuccSarelli e. SavelH, in 6 v tt«*f.<br />
ammìn., 1911, pag. 303; 21 luglio 1911, n. 357, De Benedirti» e. Andreucci, in Giuri,<br />
ammin*, 1911, pag. 359.
— 155 —<br />
quando l'elettore votò solo per i consiglieri comunali o solo per i provinciali<br />
(decisione 8 ottobre 1015, Luchetti e. Vincenti, elezioni di<br />
Tuscania; dee. 26 novembre 1915, n. 445, Jacono ed altri e. Costà<br />
Scirè). •<br />
Fu già osservato che, malgrado <strong>la</strong> fusione in una <strong>del</strong>le due liste,<br />
dall'identificazione è rimasto ben distinto l'accertamento <strong>del</strong><strong>la</strong> seguita<br />
votazione. Ora è da domandarsi se questa ultima formalità sia rigorosamente<br />
essenziale quanto <strong>la</strong> prima. Che sia essenziale, non è possibile<br />
dubitare. Tuttavia, nel sistema <strong>del</strong><strong>la</strong> legge, appare governata con<br />
cura meno gelosa <strong>del</strong>l'identificazione. E quando, prima <strong>del</strong><strong>la</strong> riforma<br />
<strong>del</strong> 1913, distinte erano le due liste, le formalità da compiersi a pena<br />
di nullità prima di iniziare lo scrutinio riguardavano unicamente<br />
quel<strong>la</strong> di identificazione. Da tali considerazioni <strong>la</strong> V Sezione ha dedotto<br />
<strong>la</strong> conseguenza, che l'inadempimento di singole formalità di riscontro<br />
non importano senz'altro nullità e che gli effetti ne sono da<br />
riconoscere a seconda <strong>del</strong>le circostanze <strong>del</strong><strong>la</strong> specie in esame (decisione<br />
ora citata sulle elezioni di Tuscania). È ad ogni modo da chiedersi<br />
se l'omesso accertamento di alcuni voti, qualora si ritenga<br />
causa di nullità, inficii solo questi o tutta <strong>la</strong> votazione. Quel Collegio<br />
non ha avuto ragione di pronunziarsi anche su tale questione subordinata<br />
(1).<br />
§ 19. — Nonostante <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>rità formale <strong>del</strong>l'identificazione,<br />
può essere impugnata <strong>la</strong> legittimità <strong>del</strong><strong>la</strong> votazione di alcuni elettori.<br />
L'indebita partecipazione alle urne può essere indizio di frode.<br />
In tal caso, ha conseguenze che investono tutta l'elezione. Ma, di<br />
per sé, non necessariamente manifesta il broglio; e perciò, in quanto<br />
è rilevabile, di rego<strong>la</strong>, vitiatiir e non vitiat, vale a dire importa solo<br />
l'annul<strong>la</strong>mento <strong>del</strong> voto o dei voti di cui trattasi. E diciamo «in<br />
quanto è rilevabile »; perchè qualche denunzia di indebita votazione<br />
non si può fare che in f<strong>la</strong>grante, essendo impossibile altrimenti provarne<br />
<strong>la</strong> fondatezza. Così se viene denunziato che si è presentato<br />
a votare chi non è elettore, assumendo falsamente il nome d'un elettore<br />
iscritto (decisione 26 marzo 1915, n* 13J5, Grasso ed altri e. <strong>del</strong>.<br />
(1) Sul<strong>la</strong> necessità <strong>del</strong> legale uso <strong>del</strong><strong>la</strong> nota di riscontro <strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong> sinora<br />
era stata più severa. Infatti essa aveva ritenuto: che <strong>la</strong> mancanza di questa nota<br />
vizia tutta reiezione e non può farne le veci <strong>la</strong> firma messa accanto al nome dei votanti<br />
in apposita colonna esistente presso quel<strong>la</strong> per l'identificazione (dee. 20 giugno 1908,<br />
n. 352, Martini e. <strong>del</strong>. Giunta provinciale amministrativa di Porto Maurizio, in Giusta<br />
animiti., 1908, pag. 570);—-e che deve» a pena di nullità, contenere <strong>la</strong> firma di uno<br />
scrutatore, cui non può legittimamente sostituirsi il presidente (decisione 5 luglio 1912,<br />
n. 331, in Giusi, ammiri., 1912, pag. 209).
— 156 —<br />
Consiglio provinciale Catania, in Giusi. qm?n.9 1915, pag. 202; decisione<br />
28 maggio 1915, n. 233, Bonino e. <strong>del</strong>. Cons. prov. di Cuneo, in<br />
Ghia* amrn., 1915, pag. 406). Fuori di tali ipotesi, <strong>la</strong> doglianza è ammissibile;<br />
ma, come notammo, ha di rego<strong>la</strong> efficacia limitata: così se<br />
vien dedotto che ha votato uno stesso elettore in due sezioni <strong>del</strong><br />
mandamento per l consiglieri provinciali o che figurino votanti dei<br />
morti o degli emigrati quando non si possa escludere che vi sia stato<br />
errore nel prender nota <strong>del</strong>l'avvenuta identificazione (decisione 28<br />
maggio 1915, n. 233, Bonino e. Gamma; 10 luglio 1915, n. 302, Titone<br />
e. Savosta). Con gli stessi criteri va giudicato il caso, in cui si<br />
rinvenga nell'urna qualche scheda in più <strong>del</strong> numero accertato con <strong>la</strong><br />
lista di riscontro. Tale circostanza, di per sé, non induce senz'altro<br />
nullità (decisione 26 marzo 1915, n. 130, Calogero e. Bartolotti) (1).<br />
Questo principio è in armonia con l'altro innanzi riferito, per cui<br />
l'omissione <strong>del</strong> riscontro re<strong>la</strong>tiva a singoli votanti non è necessariamente<br />
causa di nullità.<br />
Qualche volta è stato anche dedotto che gli elettori avevano<br />
votato senza fare Fuso <strong>del</strong><strong>la</strong> cabina per l'espressione <strong>del</strong> voto. Tale<br />
omissione non può non indurre <strong>la</strong> nullità <strong>del</strong> voto; ma riesce intuitivo<br />
come ardua ne sia <strong>la</strong> prova. E perciò da luogo solo a questioni di fatto.<br />
§ 19 bis. —Ad una nuova questione ha dato luogo il disposto ^<br />
<strong>del</strong> 2.° comma <strong>del</strong>l'art. 70 <strong>del</strong> T. U., il quale si occupa <strong>del</strong><strong>la</strong> cessazione"<br />
<strong>del</strong>l'impedimento a votare pei sottufficiali e soldati <strong>del</strong> R. Esercito,<br />
disponendo: « La prova che sia cessata <strong>la</strong> sospensione dovrà essere<br />
fatta presentando il congedo illimitato o Tatto di licenziamento,<br />
u purché di tre mesi anteriore al decreto che fissa il giorno <strong>del</strong>l'elezione,<br />
« o il provvedimento da cui risulti <strong>la</strong> promozione a grado corrispondente<br />
a quello di ufficiale ». Fu chiesto se <strong>la</strong> condizione <strong>del</strong>l'anteriorità<br />
dei tre mesi si riferisca al solo atto di licenziamento ad anche al congedo<br />
illimitato. Che non riguardi il decreto di promozione, è evidente.<br />
Ma <strong>la</strong> Sezione V ha escluso pure che si estenda al congedo illimitato<br />
(decisione 14 maggio 1915, n. 220, De Angeli» e. Balsamo, in Giusi.<br />
Amm.u 1915, pag. 252). E <strong>la</strong> ragione logica di tale interpretazione pare<br />
(I) Anche su ciò è stota sempre costante <strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong>. La duplice votazione<br />
di uno stesso elettore, iscritto per errore in più liste sezionali, fu ritenuta causa di annul<strong>la</strong>mento<br />
<strong>del</strong> mio voto e non anche di tutta l'elezione, ameno che <strong>la</strong> sottrazione di<br />
un voto <strong>la</strong>sci dubbio sul candidato che ha conseguito <strong>la</strong> maggioranza (decisione 14 marzo<br />
1008» ». 88» Goria e Vil<strong>la</strong> e. <strong>del</strong>. Consiglio provinciale di Alessandria, in GiuM. arnmtn.,<br />
1008, pag. 208*209). Così parimenti fu giudicato, che il rinvenimento d'una scheda<br />
in più induce nullità sole nell'ipotesi, in cui <strong>la</strong> maggioranza sia stata conseguita da<br />
un candidato per un voto solo (decisione 25 agosto 1911, n. 420, Giannini e. I>elia<br />
Rovere, in Giu*t. ammin.t 1011, pag. 553).
Ibi<br />
sia da ricercare in ciò che, a differenza <strong>del</strong> licenziamento, il congedo<br />
illimitato suole essere frutto di un provvedimento collettivo e generale,<br />
e perciò non può essere determinato dallo scopo di accrescere il numero<br />
dei votanti per un candidato.<br />
§ 20. — Ma le più gravi, numerose ed interessanti controversie,<br />
ancora ed ancor più dopo l'applicazione'<strong>del</strong><strong>la</strong> nuova legge, sono state<br />
quelle re<strong>la</strong>tive alle schede. Al riguardò, è opportuno premettere<br />
poche osservazioni di carattere, generale.<br />
In questa parte, <strong>la</strong> legge amministrativa profondamente differisce<br />
dal<strong>la</strong> politica. Quest'ultima ha, entro certi limiti, dato riconoscimento<br />
ed efficacia al <strong>la</strong>vorio dei partiti, che precede e prepara<br />
reiezione. Ha quindi ammesso <strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mazione <strong>del</strong><strong>la</strong> candidatura,<br />
il deposito <strong>del</strong><strong>la</strong> scheda tipo e <strong>la</strong> rappresentanza <strong>del</strong> candidato nel<br />
seggio (art. 65 e 66 T. IL 30 giugno 1912, n. 666). D'altra parte, per<br />
rendere possibile e tute<strong>la</strong>re all'elettore analfabeta l'esercizio <strong>del</strong> diritto<br />
elettorale, ha compendiato il meccanismo <strong>del</strong><strong>la</strong> nuova procedura<br />
elettorale nell'uso di buste fabbricate con partico<strong>la</strong>ri garenzie e con<br />
altre garenzie distribuite ai seggi <strong>elettorali</strong> e dai seggi agli elettori<br />
votanti (58, 75 e 79 <strong>del</strong> T\ IL). In conseguenza, norme speciali ha<br />
dettate sul<strong>la</strong> grandezza e sul<strong>la</strong> stampa <strong>del</strong>le schede, che devono rimanere<br />
inderogabilmente unite alle buste, nelle quali <strong>la</strong> immissione<br />
concreta l'espressione. <strong>del</strong> voto. Nul<strong>la</strong> di tutto ciò è stato disposto<br />
per le elezioni amministrative. In queste, salvo l'uso <strong>del</strong><strong>la</strong> cabina,<br />
il meccanismo <strong>del</strong><strong>la</strong> votazione è rimasto affatto immutato. Non vi<br />
sono candidati legalmente noti. Del <strong>la</strong>vorio più o meno intenso, che<br />
prepara le candidature e <strong>del</strong>le intese che fruttano <strong>la</strong> compi<strong>la</strong>zione<br />
<strong>del</strong>le liste ed in ispecie di quelle di blocco e che giovano a precisare,<br />
se non a rendere pubblicamente note, le persone cui si riferiscono,<br />
non si tiene esplicitamente alcun conto nel<strong>la</strong> legge. Ora si deve giudicare<br />
proprio in contrasto col suo sistema dedurre da quei fatti<br />
alcune conseguenze, pel raffronto con <strong>la</strong> legge politica trovando<br />
ragione di applicare il noto adagio a'nbi voluti dixit ubi noluit taeuit? »<br />
O piuttosto è da ritenere che <strong>la</strong> legge elettorale politica e <strong>la</strong> amministrativa,<br />
ispirate come sono all'identico principio <strong>del</strong>l'al<strong>la</strong>rgamento<br />
<strong>del</strong> suffragio, istituiscano un sistema unico e che, se difficoltà tecniche<br />
hanno impedito che alle elezioni amministrative si estendesse il meccanismo<br />
procedurale escogitato per le politiche, nul<strong>la</strong> vieta però che,<br />
anche per le* prime, non si guardi unicamente alle operazioni eletto*<br />
rali, ma queste in qualche modo si collegllino al <strong>la</strong>vorio preparatorio,<br />
il quale l'accresciuto numero di elettori ha reso anche più d'un tempo<br />
indispensabile? D'altra parte, il difetto di speciali norme sulle schede
— 158 —<br />
rende egualmente legittimo Fuso d'ogni formato e tipo e qualunque<br />
piegatura? In fine, nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee,<br />
l'immissione nell'urna determina inderogabilmente il<br />
voto od eventualmente §i può ammettere un'interpretazione di volontà<br />
per correggere un errore materiale?<br />
Sono in sostanza le vecchie questioni, che ora si tenta di ripresentare<br />
sotto forme nuove, questioni sempre materiate di circostanze<br />
di fatto, in ordine alle quali non è possibile formu<strong>la</strong>re principi così<br />
assoluti, che non consentano qualche deroga. Tuttavia su di esse non<br />
sono mancate affermazioni, se non di veri principi di massima, di<br />
indirizzi o criteri di ordine generale. Li esporremo procedendo paratamente<br />
all'esame dei singoli grappi di questioni,<br />
A) Le disposizioni <strong>del</strong><strong>la</strong> legge sono state ispirate ad un duplice<br />
ordine di esigenze: a) impedire che, con <strong>la</strong> scheda, l'eiettore che l'ha<br />
votata si faccia riconoscere: il riconoscimento infatti vio<strong>la</strong> il principio<br />
<strong>del</strong><strong>la</strong> segretezza e di conseguenza quello <strong>del</strong><strong>la</strong> libertà <strong>del</strong> voto;<br />
b) fare, che con <strong>la</strong> scheda, l'elettore manifesti esattamente e chiaramente<br />
<strong>la</strong> sua volontà nei riguardi <strong>del</strong> candidato, cui intende dare il<br />
suo suffragio.<br />
a) In ordine al<strong>la</strong> prima, non poche contestazioni sono state _<br />
fatte sui caratteri esterni <strong>del</strong><strong>la</strong> scheda, nei quali si è creduto di poter<br />
ravvisare segni di riconoscimento e sul contenuto di essa, in cui sono<br />
state denunziate indicazioni vietate* Si è cosi anzitutto quistionato<br />
<strong>del</strong><strong>la</strong> grandezza, <strong>del</strong> colore e <strong>del</strong><strong>la</strong> piegatura <strong>del</strong>le schede. Del<strong>la</strong> prima<br />
<strong>la</strong> Seziotie V ha notato che, a differenza che per le elezioni politiche,<br />
per le amministrative <strong>la</strong> legge non dispone quale ne debba essere <strong>la</strong><br />
dimensione e che perciò, di rego<strong>la</strong>, nessuna grandezza è vietata (decisione<br />
26 marzo 1915, n. 135, Grasso ed altri e. <strong>del</strong>. Consiglio provinciale<br />
di Catania, in Giust. amm., 1915,-pag. 202), come non è disposto<br />
che le schede abbiano tutte identica dimensione (dee. 23 aprile 11)15,<br />
n. 183, Florio e. <strong>del</strong>. Cons. prov. di Foggia, in Giust. amm., 1U15,<br />
pag. 209. Del colore <strong>la</strong> legge prescrive che sia bianco (art. 76 ult. capoverso);<br />
ma riesce evidente che, tra diverse carte bianche vi possano<br />
esser gradazioni pili o meno accentuate di tinte. Ne consegue che sia<br />
possibile frodare <strong>la</strong> legge precostituendo, con una scheda visibilmente<br />
diversa dalle altre, un mezzo per riconoscere il voto dato dall'elettore.<br />
Ciò giustifica le vivaci contestazioni fatte sull'oggetto. Del colore ebbe<br />
ad occuparsi <strong>la</strong>rgamente <strong>la</strong> V Sezione con <strong>la</strong> decisione 7 maggio 1915,<br />
n. 198, De Natale e. Jannello; in cui chiarì quale a termine di legge, si<br />
abbia ad intendere colore bianco, esponendo il concetto seguente:
— 154» —<br />
« Quando <strong>la</strong> tinta è tale da dare al colore <strong>del</strong><strong>la</strong> carta un nome proprio<br />
« diverso dal bianco, non si può ritenere che <strong>la</strong> scheda sia in carta<br />
« bianca, e ciò indipendentemente da ogni altra considerazione, in<br />
« niun caso potendosi i colori che il nome distingue avere per uguali ».<br />
{Giusi, amm., 1915, pag. 283).<br />
Del<strong>la</strong> piegatura, poi, <strong>la</strong> Sezione V ebbe a riconoscere che <strong>la</strong> legge<br />
né <strong>la</strong> vieta né <strong>la</strong> governa in maniera assoluta. Essa si limita a stabilire<br />
che l'elettore presenti <strong>la</strong> scheda piegata in quattro (art. 76,<br />
prima parte). Ma da ciò non si può dedurre che <strong>la</strong> piegatura in più<br />
di quattro importi nullità (decisione 14 maggio 1915, n. 217, Dal<br />
Conte e. Baldassarre, in Giusi. amm.y 1915, pag. 241).<br />
Inoltre fu ritenuto: che non può considerarsi come segno di riconoscimento<br />
<strong>la</strong> intestazione a stampa contenuta nelle schede « nomina<br />
dei consiglieri provinciali » specie quando identica intestazione si<br />
trovi nelle schede <strong>del</strong> partito avversario e quando le elezioni provinciali<br />
sieno avvenute contemporaneamente a quelle comunali ; che nemnieno<br />
può considerarsi segno di riconoscimento <strong>la</strong> indicazione <strong>del</strong> nome<br />
<strong>del</strong><strong>la</strong> cartiera contenuta nell'impasto <strong>del</strong><strong>la</strong> carta adoperata per le<br />
schede (decisione innanzi cit. 23 aprile 1915, n. 183).<br />
b) Peraltro questi principi hanno sempre un valore re<strong>la</strong>tivo,<br />
e perdono efficacia quando sia da ravvisare <strong>la</strong> frode al<strong>la</strong> legge, che va<br />
esaminata caso per caso con i criteri suggeriti dalle circostanze <strong>del</strong><strong>la</strong><br />
specie. Infatti è stato ritenuto che, se <strong>la</strong> scheda è di dimensioni<br />
troppo piccole e di formato strano e se i nomi dei candidati vi sono<br />
stampati in modo da rimanere così l'uno all'altro aderenti, che <strong>la</strong><br />
loro sostituzione con altri nomi scritti a mano riesce impossibile o<br />
fnolto difficile, essa è da annul<strong>la</strong>re (decisione 30 luglio 1915, n. 330,<br />
Emina e. Jacono). Xel caso esaminato da questa decisione, si trattava<br />
di schede di dimensioni speciose (era. 4y2 per 16^), in cui i nomi<br />
dei candidati erano stampati in modo che fra essi quasi non rimaneva<br />
spazio bianco. In genere, <strong>la</strong> Sezione suole annul<strong>la</strong>re le schede,<br />
che appaiano «artificiosamente preparate, ravvisando in ciò una vio<strong>la</strong>zione<br />
<strong>del</strong><strong>la</strong> segretezza e <strong>del</strong><strong>la</strong> libertà <strong>del</strong> voto. Così ha riconosciuto<br />
un artificio, che importa nullità, anche nel<strong>la</strong> speciosa distribuzione<br />
dei nomi dei vari candidati come capilista nelle diverse schede (decisione<br />
25 giugno 1915, n. 285, Bellini e. Scavazza; decisione 10 dicembre<br />
1915, n. 456, Baldi e. dee. G. P. A- di Siena). E parimenti ha<br />
r *tennto che il fatto che in più schede sia stato aggiunto un nome<br />
»* più, riferentesi a persona non candidata,, può costituire artificio<br />
a scopo di riconoscimento e importare <strong>la</strong> nullità <strong>del</strong>le schede (decisione<br />
2« marzo 11)15, n. 130, Grillo e. <strong>del</strong>. Cons. prov. di Girgcnti, in Giust.
— 160 -<br />
amm., 1915, pag. 287; decisione 12 dicembre 1915, n. 46G, Rosina<br />
e. Giglia (1). Inoltre <strong>la</strong> V Sezione ha avuto occasione di affermare<br />
che non può indurre nullità; L'epigrafe premessa ad un gruppo di<br />
schede « consiglieri comunali » e «consiglieri provinciali » p « candidati<br />
al Consiglio provinciale » (decisione 26 marzo 1915, n. 135,<br />
Grasso e. <strong>del</strong>. Consiglio provinciale Catania, in Giust. amm., 1915,<br />
pag.202; decisione 12 marzo 1915, n. 100, Angerosa e; <strong>del</strong>. Consiglio<br />
provinciale Napoli, in Ghist. amm., 1915, pag. 186; 24 aprile 1915,<br />
n. 185, Florio ci Barbato); — La designazione <strong>del</strong>l'abitazione <strong>del</strong><br />
candidato quando non altrimenti era possibile a identificarlo tra omonimi<br />
(decisione 23 aprile 1915, n. 181, Pirale ed altri e. Sarietta ed altri,<br />
in Giusi, amm., 1915, pag. 217) e l'aggiunzione di altra indicazione<br />
vietata, purché sia provato che è necessaria per identificare il candidato<br />
(dee. 3 die. 1915, n. 454, Picca e. Dao); L'appel<strong>la</strong>tivo « onorevole<br />
», che nel<strong>la</strong> scheda preceda il nome di un deputato al par<strong>la</strong>mento,<br />
dappoiché nel<strong>la</strong> denominazione generale di « titolo onorifico »<br />
usata dall'art. 76 <strong>del</strong><strong>la</strong> legge si deve comprendere qualunque, appel<strong>la</strong>zione<br />
onorifica spetti ad una persona sia per ragione di nascita,<br />
sia per onorificenze cavalleresche conseguite o per l'ufficio che essa<br />
eserciti, mentre invece non costituisce titolo onorifico l'espressione « ex<br />
consigliere », benché non sia da escludere che possa ritenersi causa di<br />
onore l'avere coperto civiche magistrature (dee. 24 settembre 1915,<br />
rie. Ferrara); — L'aggiunzione al nome <strong>del</strong> candidato <strong>del</strong> titolo gentilizio<br />
quando con siffatto titolo il candidato sia notoriamente conosciuto<br />
e quando in ìspecie esista altro omonimo privo di titolo<br />
gentilizio o con titolo gentilizio diverso (decisione 12 marzo 1915,<br />
n. 100, sopra citata); — La cancel<strong>la</strong>zione di un nome stampato e <strong>la</strong><br />
riproduzione <strong>del</strong>lo stesso nome manoscritto, salvo che speciali circostanze<br />
concorrano a far ravvisare in ciò un segno di riconoscimento<br />
(1 ) Nell'affermazione di questi principi <strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong> è stata sempre costante.<br />
Infatti troviamo in essa le seguenti proposizioni: Le indicazioni diverse dal nome e<br />
cognome <strong>del</strong> candidato (nel<strong>la</strong> specie, quelle degli uffici coperti), quantunque permesse<br />
dal<strong>la</strong> legge, rendono nul<strong>la</strong> <strong>la</strong> scheda» in cui sono contenute quando per <strong>la</strong> varietà,<br />
<strong>la</strong> collocazione ed altre circostanze, appariscono apposte allo scopo di far conoscere<br />
il votante (decisione 1.° febbraio 1908, n; 41, Iriandri e Straticò e. <strong>del</strong>. Consiglio provinciale<br />
di Cosenza, in Giust. ammiri., 1908, pag. 139; confo anche 28 giugno 1909,<br />
n. 343, Parisi e. De Varges, in Gitisi, ammiri.f 1909, pag. 264). Il contenere <strong>la</strong> scheda<br />
un nome in piti non costituisce per sé motivo di nullità, a meno che, senza ragione,<br />
sia ripetuto un nome figurante immediatamente prima nel<strong>la</strong> scheda e non cancel<strong>la</strong>to<br />
(decisione 23 maggio 1908, n. 243, Bianchini e. Glidini, in Giurt. ammin.* 1908, pag. 375).<br />
L'artificiosa disposizione «ielle parole è causa di nullìtA (decisione 9 febbraio 1912,<br />
n. 26, Lopez e. <strong>del</strong>. Consiglio provinciale di Cosenza, in Giurt. ammin.t 1912, pag. 21);<br />
ma Io stesso non è da dire se si tratta, di schede di partito (decisione 5 aprile 1909,<br />
n. 165, Coltura e. Gigante e Greco» in Giusi, ammiri., 1909, pag. 265).
— 161 —<br />
(decisione 6 febbraio 1915, n. 21, Strinzo e. <strong>del</strong>. Cons. prov. Catania,<br />
in Giusi, amm., 1915, pag. 288).<br />
C) JIÌ genere, <strong>la</strong> Sezione ha dimostrato di attribuire, al<strong>la</strong> molteplicità<br />
di schede uguali, in quanto sieno da ritenere di partito,<br />
un certo valore, al fine di escludere*in elementi non <strong>del</strong> tutto conformi<br />
al<strong>la</strong> legge, che contengano, il carattere di segni vietati ed inducenti<br />
nullità. Ma, al riguardo, ha pure fatto varie distinzioni.<br />
Anzitutto, malgrado <strong>la</strong> rilevanza <strong>del</strong> numero, non ha giudicato valide<br />
le schede, che sono in contrasto con una disposizione specifica ed esplicita<br />
<strong>del</strong><strong>la</strong> legge: così ha giudicato di quelle in carta non bianca. Di poi,<br />
ha distinto gli elementi, per cui l'elettore potrebbe essere riconosciuto *<br />
quando si procede allo scrutinio, da quelli atti ad identificarlo almo-.<br />
mento <strong>del</strong><strong>la</strong> votazione. E solo ai primi ha applicato il principio in paro<strong>la</strong>;<br />
perchè <strong>la</strong> molteplicità <strong>del</strong>le schede uguali impedisce che esse si possano<br />
ascrivere singo<strong>la</strong>rmente a determinati elettori mentre si fa luogo<br />
al computo dei voti. Invece non ha ritenuto lo stesso per gli altri.<br />
E con ragione. Infatti, se ad esempio, per <strong>la</strong> sua forma artificiosamente<br />
tipica, anche piegata, <strong>la</strong> scheda esibita dall'elettore votante<br />
si rive<strong>la</strong> senz'altro quel<strong>la</strong> che reca determinati nomi, riesce possibile<br />
e facile accertare, al momento <strong>del</strong><strong>la</strong> votazione, a quali candidati<br />
abbia un determinato elettore dato il suo suffragio. Certo questo<br />
principio non va applicato in maniera molto rigorosa, essendo evidente<br />
che a persone pratiche, le quali vigilino, diffìcilmente può il<br />
votante dissimu<strong>la</strong>re l'identità <strong>del</strong><strong>la</strong> scheda di cui si serve per votare;<br />
wa è anche da esaminare all'uopo se nel<strong>la</strong> scheda stessa facile sia<br />
sostituire i nomi che contiene e se, ad ogni modo, con <strong>la</strong> preparazione<br />
di tale scheda possa ritenersi frodata nel suo spirito <strong>la</strong> legge (confrontare<br />
decisioni poco innanzi citate).<br />
§ 21. — È in ordine al<strong>la</strong> designazione <strong>del</strong> candidato contenuta<br />
nel<strong>la</strong> scheda che più specialmente si è fatto appello ai principi ammessi<br />
dal<strong>la</strong> legge elettorale politica, per dedurne opposte conseguenze.<br />
La designazione fatta dall'elettore nel<strong>la</strong>* scheda può riescire<br />
non bastevole a manifestarne <strong>la</strong> volontà, vuoi perchè insufficiente<br />
a individuare <strong>la</strong> persona <strong>del</strong>l'eletto, specie quando omonimi <strong>del</strong> candidato<br />
sieno iscritti nelle liste, vuoi perchè errata, contenendo generalità<br />
che non rispondono a quelle di alcuno degli eleggibili o che<br />
rispondano solo a quelle di persona, <strong>la</strong> quale si assuma non essere<br />
candidato. La questione è molto grave, forse è <strong>la</strong> più grave di quante<br />
fogliano proporsi in materia elettorale. L'una e l'altra <strong>del</strong>le opposte soluzioni,<br />
chesi possono adottare,soddisfano rispettivamente ad esigenze<br />
**-. di Dir* FttlbL — Parte I. - 11,
— 102 —<br />
divèrse ed egualmente gravi; ù se azzardato e pericoloso appare da un<br />
<strong>la</strong>to l'indagare sul<strong>la</strong> volontà <strong>del</strong> corpo elettorale all'infuori di quel<strong>la</strong><br />
manifestatasi nelle schede, non si può dall'altra, in una materia come<br />
questa in cui al solo interesse pubblico si deve aver riguardò, negare<br />
importanza al pericolo che sieno proc<strong>la</strong>mati eletti, contro "ogni loro<br />
aspettativa, persone sconosciute affatto o.che si annulli <strong>la</strong> elezione<br />
dei più <strong>la</strong>rgamente onorati di suffragi per proc<strong>la</strong>mare eletti in loro<br />
vece altfi, che conseguirono scarso numero di voti.<br />
Si possono distinguere varie ipotesi: a) Le schede designano il<br />
candidato prescelto solo con l'indicazione <strong>del</strong> nome e cognome e<br />
"magari anche <strong>del</strong><strong>la</strong> paternità; ma ciò non basta ad individuarlo con<br />
•precisione, esistendo nelle liste altri iscritti di generalità identiche.<br />
In tal caso, evidentemente non è in sé rilevante <strong>la</strong> circostanza che^<br />
trattandosi di elezioni provinciali, nel<strong>la</strong> lista <strong>del</strong> mandamento <strong>del</strong>le<br />
cui elezioni si controverte, uno solo vi sia iscritto con le generalità<br />
ripetute nelle schede e che gli altri sieno iscritti nelle liste di altri<br />
mandamenti <strong>del</strong><strong>la</strong> stessa provincia; dappoiché tutti gli iscritti nelle<br />
liste <strong>del</strong><strong>la</strong> provincia sono eleggibili nei vari mandamenti, ond'essa<br />
si compone (decisione 6 luglio 1915, n. 304, Biondi e* Percuoco).<br />
1>) Le schede indicano il candidato prescelto, designandolo esattamente<br />
nel nome e nel cognome. Però aggiungono anche <strong>la</strong> enunciazione<br />
<strong>del</strong><strong>la</strong> paternità o di altri elementi permessi, ma non necessari"*<br />
a termine di legge; <strong>la</strong> quale si assume essere stata errata e, mentre<br />
corrisponde alle generalità di altre persone iscritte nelle liste, non<br />
corrisponde a quelle <strong>del</strong> candidato, che si sostiene essere stato prescelto<br />
dal corpo elettorale, e) Le generalità indicate nel<strong>la</strong> scheda sono<br />
errate in alcuna loro parte, e non rispondono né a quelle <strong>del</strong> candidato<br />
che si pretende eletto, né a quelle di alcun altro iscritto nelle<br />
liste.<br />
Su tutte queste ipotesi, ha dovuto portare il suo esame <strong>la</strong> V Sezione.<br />
D'innanzi ad essa, di <strong>recente</strong>, ha in ispecie formato oggetto<br />
di e<strong>la</strong>borata trattazione <strong>la</strong> seconda, in occasione <strong>del</strong> ricorso Bevi<strong>la</strong>cqua,<br />
Tricarico e Martucei e. Sabel<strong>la</strong>. -Si trattava <strong>del</strong>le elezioni comunali<br />
di Napoli/in cui il Comitato <strong>del</strong> « Blocco dei partiti popo<strong>la</strong>ri » comprese<br />
nel<strong>la</strong> lista dei suoi candidati Bevi<strong>la</strong>cqua Luigi e Tricarico Antonio,<br />
noti l'uno come avvocato e consigliere comunale e l'altro come<br />
industriale e con tali qualità li designò nei manifesti affissi al pubblico.<br />
Ma, nelle schede distribuite agli elettori, li indicò poi solo col<br />
loro nome e cognome; cui aggiunse erroneamente <strong>la</strong> paternità di<br />
altri due elettori aventi gli stessi nome e cognome. La lista <strong>del</strong> blocco<br />
riuscì vittoriosa. Però, quali Bevi<strong>la</strong>cqua e Tricarico, furono invitati<br />
a fornire <strong>la</strong> prova <strong>del</strong> saper leggere e scrivere gli elettori, <strong>la</strong> cui
— 103 —<br />
paternità era stata nelle schede designata: Il Consiglio comunale<br />
corresse Terrore, integrando le schede con le resultanze <strong>del</strong><strong>la</strong> organizzazione<br />
e propaganda, che avevano preceduto le elezioni; ma <strong>la</strong><br />
Giunta provinciale amministrativa riformò <strong>la</strong> sua decisione. Il difensóre<br />
dei ricorrenti davanti <strong>la</strong> V Sezione, credette di confortare<br />
il suo assunto col parere di diversi professori di diritto pubblico<br />
da lui provocato. E sostanzialmente dedusse: 1.° che, in ispecie dopo<br />
l'al<strong>la</strong>rgamento <strong>del</strong> suffragio, gli elettori sono chiamati con <strong>la</strong> votazione,<br />
piuttosto che a scegliere dei candidati, a scegliere fra i candidati;<br />
dappoiché è materialmente impossibile che sia eletto e cioè<br />
consegua migliaia di voti un non candidato; 2.° che non si può<br />
disconoscere che il legis<strong>la</strong>tore ha dato importanza all'elemento <strong>del</strong><strong>la</strong><br />
notorietà <strong>del</strong><strong>la</strong> candidatura per identificare i candidati onorati di<br />
voti, avendo ristretto le indicazioni da usarsi per designare i singoli<br />
candidati proprio quando, con l'al<strong>la</strong>rgamento <strong>del</strong> suffragio, più frequenti<br />
diventavano le omonimie; 3.° che, giusta l'art;-78, essenziale<br />
nelle schede è solo l'indicazione <strong>del</strong> nome e cognome, mentre le altre<br />
sono facoltative. L'esatta indicazione <strong>del</strong> nome e cognome non può<br />
quindi rimanere inficiata dall'errore incorso in elementi facoltativi.<br />
Infatti essa da so<strong>la</strong> sarebbe certo bastata a far attribuire senz'altro<br />
i voti ai candidati noti; 4.° che è principio di generale applicazione<br />
nell'ordinamento giuridico quello che <strong>la</strong> volontà vera debba sempre<br />
prevalere al<strong>la</strong> sua manifestazione. E non vi hanno motivi per disconoscerlo<br />
in materia elettorale, qu'ando si ricordi che, nelle elezioni<br />
politiche, tale principio venne sempre ammesso senza discussione, interpretandosi<br />
caratteri che altrimenti sarebbero stati illeggibili e scritture<br />
erronee per omissione o sostituzione? di lettere sul<strong>la</strong> base <strong>del</strong><strong>la</strong><br />
notorietà <strong>del</strong><strong>la</strong> candidatura. Soccorre all'uopo, anche in linea di analogia,<br />
il disposto degli art. 1131 cod. civ. e 3 <strong>del</strong>le disposizioni preliminari;<br />
5.° che quindi tutto si riduce ad una mera quaestio fatti anzi<br />
volxnitatis, il cui esito non può essere dubbio se si tratti <strong>del</strong>l'elezione<br />
di candidati compresi in una lista di blocco.<br />
In realtà, <strong>la</strong> questione si riduce sempre all'ammessibilità <strong>del</strong><strong>la</strong><br />
integrazione <strong>del</strong><strong>la</strong> volontà <strong>del</strong> corpo elettorale con elementi ndn. manifestati<br />
dall'elettore, all'atto <strong>del</strong><strong>la</strong> votazione, nel<strong>la</strong> scheda. Sostanzialmente<br />
non diversa è quel<strong>la</strong>, che fra breve esamineremo, <strong>del</strong><strong>la</strong><br />
correggibilità <strong>del</strong>l'errore, pel quale <strong>del</strong>le schede vennero immesse<br />
*n urna diversa da quel<strong>la</strong> cui erano destinate, in caso di elezioni comunali<br />
e provinciali contemporanee. Sull'oggetto, <strong>la</strong> Sezione V e<br />
venuta sempre più chiarendo il suo pensiero, ispirandosi a principi<br />
rigorosi, sebbene non proprio assoluti; i quali sono i seguenti. La<br />
eie/ione è frutto di una manifestazione di volontà formale, che si
— 161 -<br />
concreta nel<strong>la</strong> scheda, per cui mezzo solo relettore può esercitare<br />
iJ suo diritto. La legge ha preordinato tutto un sistema di norme miranti<br />
a garantire <strong>la</strong> sincerità <strong>del</strong><strong>la</strong> espressione <strong>del</strong> voto e non si può*<br />
far dipendere l'esito <strong>del</strong>le elezioni da manifestazioni, che non sieno<br />
state date nelle forme e con le garanzie da essa disposte. L'indagine'<br />
sul<strong>la</strong> volontà <strong>del</strong>l'elettore," <strong>la</strong> quale tende a dar valore, di fronte al<strong>la</strong><br />
manifestazione contenuta nel<strong>la</strong> scheda, a quelle ad essa estranea,<br />
le quali <strong>del</strong> resto non promanano proprio dal<strong>la</strong> medesima persona <strong>del</strong><br />
votante, è pericolosa e di esito normalmente equivoco. La legge<br />
fa obbligo, è vero, di scrivere solo il nome e cognome <strong>del</strong> candidato,<br />
ma dà facoltà di aggiungere altre indicazioni che giovino a meglio<br />
identificarlo quando occorra; e non si può escludere che legittimamente<br />
anche altre indicazioni si possano apporre diverse da quelle<br />
dal<strong>la</strong> legge previste nei rari casi in cui sieno proprio indispensabili<br />
al<strong>la</strong> identificazióne <strong>del</strong> candidato. Si potrebbero trovare ragioni,<br />
le quali giustifichino pei che nelle elezioni amministrative a differenza<br />
che nelle politiche non è stato tenuto legalmente conto <strong>del</strong><strong>la</strong> preparazione<br />
elettorale. Ad ogni modo, sta in fatto che nessuna efficacia<br />
ad essa esplicitamente ha dato <strong>la</strong> legge. Tutto ciò non toglie che, in<br />
casi eccezionali e quando proprio concorrano speciali circostanze che<br />
escludano qualsiasi dubbio, si possa chiarire ed integrare <strong>la</strong> scheda<br />
che non bastevolmente designi il candidato prescelto. In conseguenza, v<br />
di rego<strong>la</strong>, quando per concorrenti omonimie vi sia incertezza sul<strong>la</strong>"<br />
persona, <strong>del</strong>l'eletto, il suo nome si ha come non scritto a termini<br />
<strong>del</strong> capoverso <strong>del</strong>l'art. 80 <strong>del</strong> T. U. (decisione 19 dicembre 1913,<br />
n. 673, Marchese e. Novelli, in Gimt. amm., 1913, pag. 618; 9 maggio<br />
1915, n. 85, Giacobbe e: Giacobbe; 21 maggio 1915, n. 260, Strani<strong>la</strong>;<br />
28 maggio 1915, n. 235, Ponzoni e. Bolzoni; 26 luglio 1915,<br />
n. 304, Biondi e Moscia e. <strong>del</strong>. Consiglio provinciale di Napoli). La<br />
scheda deve bastare al<strong>la</strong> identificazione <strong>del</strong> candidato (decisione 3<br />
dicembre 1915, n. 452, Riccitelli e. Testa). Quand'anche poi si assuma<br />
essere stote errate le generalità indicate nel<strong>la</strong> scheda, non si<br />
può correggerle se corrispondano a quelle di elettori iscritti nelle<br />
liste. Non sembra però che d'ordinario si possano ritenere le generalità<br />
non rispondenti a quelle <strong>del</strong> candidato che si assuma essere stato<br />
eletto se, nei riguardi <strong>del</strong><strong>la</strong> paternità, nel<strong>la</strong> scheda venne usato di<br />
invece di fu, o viceversa (confr. decisione 18 giugno 1915, n. 269,<br />
gabel<strong>la</strong> e. Martiicci; 19 giugno 1915, n. 270, Bevi<strong>la</strong>cqua e. Tricarico in<br />
Ùiuet. amm., 1915, pag. 283) (1). %<br />
(1) Sebbene, come fu avvertito nel testo, le affermazioni recenti <strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong><br />
non sieno <strong>del</strong> tutto assolute, si deve riconoscere che esse rappresentano<br />
un indirizzo più rigoroso di quello sinora dominante. Infatti fu altre volte ritenuto:
— 165 —<br />
§ 22. — I principi esposti riescono utili anche per <strong>la</strong> soluzione<br />
<strong>del</strong>l'altra questione re<strong>la</strong>tiva al deviamento <strong>del</strong>le schede in urna diversa<br />
da quelle, cui rispettivamente erano destinate, nel caso di elezioni<br />
comunali e provinciali contemporanee. Ne in contrario, giova<br />
ricordare, come si suole, che <strong>la</strong> legge demanda al presidente e non<br />
allo stesso elettore votante l'immettere'-le schede nelle urne; dappoiché<br />
è in genere da presumere che, nell'adempimento di questa<br />
sua <strong>del</strong>icata mansione, il presidente non faccia che eseguire, con vigile *<br />
fe<strong>del</strong>tà, <strong>la</strong> richiesta <strong>del</strong>l'elettore. Piuttosto, a reridere sull'oggetto<br />
anche più rigorosi, induce <strong>la</strong> considerazione, che sebbene contemporaneamente<br />
abbiano luogo le elezioni comunali e le provinciali,<br />
tuttavia ai loro scrutimi si procede separatamente e che perciò <strong>del</strong>l'eventuale<br />
deviamento <strong>del</strong>le schède non è possibile tenere conto<br />
altrimenti che correggendo i resultati d'imo scrutinio già compiuto<br />
o <strong>la</strong>sciando in sospeso le conclusioni <strong>del</strong> primo scrutinio, in attesa<br />
.di quelle <strong>del</strong>le altre elezioni. La qual cosa riesce in sé stessa pericolosa ;<br />
e non solo non è autorizzata dalle parole <strong>del</strong><strong>la</strong> legge, ma si trova<br />
forse proprio.in contrasto col sistema, che questa sancisce. Pertanto<br />
<strong>la</strong> Sezione V ha consentito eccezionalmente <strong>la</strong> correzione nei riguardi<br />
<strong>del</strong>le elezioni comunali di Peschiera (dee. 28 maggio 1915, n. 250, Prospero<br />
e. Girardi in Giusi, amm., 1915, pag. 397), in cui concorrevano<br />
proprio circostanze speciali. Infatti nell'urna <strong>del</strong>le elezioni comunali ed<br />
in quel<strong>la</strong> <strong>del</strong>le provinciali erano state rinvenute rispettivamente un<br />
numero di schede che rispondeva a quello accertato con le liote di rincontro<br />
dei votanti, però nel<strong>la</strong> prima si erano ritrovate fra le altre n. 10<br />
schede recanti <strong>la</strong> scritta « consiglieri provinciali » e nel<strong>la</strong> seconda si<br />
erano ritrovate d'altra parte n. 10 schede recanti <strong>la</strong> scritta « consiglieri<br />
comunali ». Certo quel<strong>la</strong> scritta, se non induce proprio nullità come -<br />
indicazione vietata, può in genere ritenersi solo tollerata. Tuttavia,<br />
nel<strong>la</strong> specie, giovava e molto a rendere evidente l'errore. In siffatta<br />
occasione, <strong>la</strong> Sezione ebbe anzi ad osservare, che non si poteva at-<br />
the è computabile il voto, malgrado lo sbaglio <strong>del</strong> nome di battesimo scritto nel<strong>la</strong><br />
scheda, quando sia evidente l'intenzione <strong>del</strong>l'elettore di votare per un dato candi-<br />
« dato, il che si verifica quando nel<strong>la</strong> listo elettorale non esista persona che, avendo<br />
il cognome <strong>del</strong> candidato» abbia il nome portato dal<strong>la</strong> scheda» non essendo presumibile<br />
che siasi voluto scegliere altro individuo <strong>del</strong><strong>la</strong>-stessa famiglia» anziché quello su<br />
cui si è concentrata <strong>la</strong> generalità dei voti (decisione 28 maggio 1908» n, 243, Bianchini<br />
e. Ghidini, in OÌUAÌ. ammin.f 1908, pag. 375); — che si può correggere l'errore so noto<br />
e il candidato, il quale fu altra volta consigliere (decisione 24 novembre 1911 *n. Ì515,<br />
Giliberti e. Romei, in Giu&t. animiti., pag. 485); — che, di rego<strong>la</strong>, l'intenzione <strong>del</strong>l'elettore<br />
va desunta dal<strong>la</strong> scheda in corre<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong> lista, ma può integrarsi con elementi<br />
estrinseci purché sicuri e che, se dubbi permangono a cagione di omonimia, si devono<br />
annul<strong>la</strong>re i voti (decisione 28 novembre 1908, n. 350, Ganze<strong>la</strong> e. Ghieregati, in Gùiri.<br />
*mmin.f 1908, pag. 610).
— 16G —<br />
. tendere al<strong>la</strong> dedotta eccezione, che cioè non era da escludere che alcuno<br />
volutamente avesse fatto depositare le proprie schede in uriie<br />
rispettivamente diverse da quelle cui l'epigrafe che recavano le<br />
destinava, allo scopo di annul<strong>la</strong>re così i propri voti; perchè chi è<br />
chiamato ad interpretare i fatti umani al fine di dedurne conseguenze<br />
giuridiche non può muovere da ipotesi così lontane dal comune, a*<br />
meno che prove non emergano a conforto di esse. Invece <strong>la</strong> Sezione<br />
•non ha ammesso <strong>la</strong> correzione nell'elezione di Collesalvetti, in occasione<br />
<strong>del</strong><strong>la</strong> quale ha chiaramente affermato i principi di massima in<br />
armonia con quelli riferiti da noi nel paragrafo precedente (decisione<br />
26 giugno 1915, n. 283, Lepori e. Cavi). In quest'ultimo caso, vi era<br />
<strong>la</strong> rispondenza <strong>del</strong> numero <strong>del</strong>le schede rinvenute nelle urne con quello<br />
accertato a mezzo <strong>del</strong>le rispettive note di riscontro; ma le schede<br />
non recavano, come nel caso di Tiiscania, l'indicazione <strong>del</strong>l'urna cui<br />
erano destinate (in Giusi, amm., 1915, pag. 397; confr. anche decisione<br />
28 dicembre 1915, n. 485, Gaspari e. Pasti ed altri) (1).<br />
§ 23. :—Frequenti sono poi le accuse di violenze e di corruzioni.<br />
La prova, che di esse vien dedotto assai di rado riesce soddisfacente<br />
e non sempre per difetto di diligenza da parte <strong>del</strong> ricorrente o per<br />
inesistenza di quanto si assume, ma spesso per <strong>la</strong> sua naturale difficoltà.<br />
Sull'oggetto, non sono possibili e non vi sono state in fatto<br />
vere affermazioni di massima, se si fa eccezione di alcuna già cennata.<br />
come quel<strong>la</strong> che l'avvenuta votazione a nome di persona, che resulta<br />
morta, non è di per sé bastevole indizio di frode. È materia questa<br />
da decidere secondo le circostanze <strong>del</strong> caso (2). D'ordinario, piuttosto<br />
che da fatti specifici <strong>la</strong> violenza o <strong>la</strong> frode si inducono dall'insieme<br />
<strong>del</strong> modo in cui si è svolta reiezione. Essa importa sempre<br />
l'annul<strong>la</strong>mento <strong>del</strong>le intere elezioni <strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>sezione</strong>, cui si riferisce.<br />
Ricordiamo che, di <strong>recente</strong>, <strong>la</strong> V Sezione ebbe ad annul<strong>la</strong>re per violenza<br />
le elezioni <strong>del</strong><strong>la</strong> sezióne Milo <strong>del</strong> mandamento di Giarre (deci<br />
ti) Anche 'in passato, dì rado si foce luogo al<strong>la</strong> correzione <strong>del</strong>l'errore, che fosse<br />
stato ascritto a scambio <strong>del</strong>l'urna in caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee.<br />
Talvolta anzi si dubitò» se in tale scambio fosse da ravvisare un mezzo per<br />
farsi riconoscere: Confr. decisione 28 marzo 1008, n. 124, Volpini e. Koch. in Giwt.<br />
affi min.. 1908, pag. 727,<br />
(2) Nel<strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong> degli anni pascati, in ordino al<strong>la</strong> corruzione, troviamo<br />
affermato: che si può annul<strong>la</strong>re per corruzione, benché il magistrato abbia assoluto<br />
quelli cke ne erano imputati, per non provata reità (decisione 2 maggio 1908. n. 192.<br />
8tampaechia e. <strong>del</strong>. Consiglio provinciale «li Lecce, in GiuM. ammìn.. 1008* pag* 600:<br />
18 gennaio 1000. n. 3. fra le stesse parti, in GiwL (immiti.* 1900, pag. fi); — che, annul<strong>la</strong>te<br />
per broglio le elezioni, non si può far luogo al<strong>la</strong> sostituzione dei proc<strong>la</strong>mati<br />
eletti, specie quando <strong>la</strong> corruzione resulti opera di tutti i partiti in lotta (decisione<br />
7 luglio 1011. IL 330. Bonvewhi e. Eustacchi, in Giurt. ammin., 1911, pag. 301).
— 1G7 —<br />
sione 23 luglio 1915, n. 317, Grasso e. Martelliti),.di cui re&ultava che<br />
era stato impedito l'accesso al paese agli; elettori che non risiedendovi<br />
abitualmente, vi si erano recati per votare- Invece, malgrado<br />
le numerose circostanze dedotte, <strong>la</strong> Sezione. V non ritenne bastevolmente<br />
giustificata l'accusa di corruzione dedotta col ricorso De Angelis<br />
e. Balsamo (decisione 14 maggio 1915, n. 220) in Giusi, amm.,<br />
1915, pag. 252). In questa decisione, affermò tra l'altro, che nelle<br />
pressioni di riiero carattere religioso, consistenti nel generico ammonimento<br />
che gli elettori non votando pel candidato raccomandato per-*<br />
deranno <strong>la</strong> protezione <strong>del</strong><strong>la</strong> divinità, non si può ravvisare una coercizione<br />
morale atta ad inficiare l'elezione.<br />
§ 24. — Chiusa <strong>la</strong> votazione, le operazioni di scrutinio devono<br />
essere compiute nell'ordine e con le formalità disposte dall'art. 78;<br />
le cui prescrizioni, di rego<strong>la</strong>, sono da ritenere tutte da''osservarsi<br />
a pena di nullità. Preliminari sono quelle riguardanti <strong>la</strong> nota ora<br />
comune di identificazione e di accertamento. Poiché in" essa riposa<br />
<strong>la</strong> prova autentica <strong>del</strong><strong>la</strong> rego<strong>la</strong>rità <strong>del</strong><strong>la</strong> seguita votazione, rego<strong>la</strong>rità<br />
<strong>la</strong> quale trova il suo controllo nel<strong>la</strong> perfetta rispondenza tra i<br />
suoi resultati e quelli <strong>del</strong>lo scrutinio, il legis<strong>la</strong>tore ha voluto che,<br />
prima che a questo si proceda, sia accertate <strong>la</strong> identità e lo stato di<br />
quel<strong>la</strong> nota e sia quindi <strong>la</strong> medesima sottratta al<strong>la</strong> disponibilità dei<br />
seggio mercè l'invio al giudice <strong>del</strong>t mandamento. Perciò ha prescritto<br />
tre operazioni, che tutte si devono esattamente compiere, sotto<br />
comminatoria di nullità: sottoscrizione <strong>del</strong><strong>la</strong> lista, chiusura di essa<br />
• ° *<br />
111 piego,suggel<strong>la</strong>to ed invio al pretore. La sottoscrizione è diversa<br />
nei fogli intermedi ed in fine. In ciascun foglio intermedio (non mezzo<br />
foglio) basta <strong>la</strong> firma di tre membri <strong>del</strong>l'ufficio, quali che essi sieno;<br />
non necessita che vi sia tra loro il presidente ed il segretario. In fine,<br />
devono invece firmare tutti quelli, onde legalmente l'ufficiò si trova<br />
costituito allorché si procede a tale formalità. Di rego<strong>la</strong>, quindi,<br />
1 ufficio dev'essere al completo; e, se alcuno dei componenti manchi,<br />
Wsogna che ciò resulti dal verbale. La mancata sua sottoscrizione<br />
non giustificato dal verbale rende non legittimo l'adempimento <strong>del</strong><strong>la</strong><br />
formalità, ed inficia quindi le operazioni. Fra i sottoscrittori, dev'essere<br />
il segretario, a meno che dal verbale non resulti giustificata <strong>la</strong><br />
*ua assenza. Deve esservi poi in ogni modo il presidente od il vicepresidente<br />
(arg. art. 65). La legge non precisa in qual punto <strong>del</strong><strong>la</strong><br />
'wta <strong>la</strong> sottoscrizione <strong>del</strong>l'ufficio vada apposta. Perciò essa è da<br />
ritenere valida se apposta in una parte, che logicamente potette essere<br />
riguardata come <strong>la</strong> fine <strong>del</strong><strong>la</strong> listo, e quindi sia dopo il verbale<br />
<strong>del</strong><strong>la</strong> Commissione comunale (il quale solitamente trovasi nel-
- 168 -<br />
l'ultima facciata), sia immediatamente dopo l'elenco degli elettori<br />
(decisione 16 luglio 1915, n. 304, Biondi e Mascia-c. <strong>del</strong>. Consiglio<br />
provinciale di Napoli) (1).<br />
Lo scrutinio deve, a pena di nullità, eseguirsi singo<strong>la</strong>rmente<br />
per ogni scheda.,E perciò quando Tattribuzione dei voti ha avuto<br />
luogo per gruppi inficiate ne sono le operazioni <strong>elettorali</strong>, non meno<br />
che nel caso in cui le schede fossero state estratte dall'urna in fascio<br />
allo scopo di dividerle previamente in gruppi rispondenti ai vari<br />
partiti-in lotta (dee. 10 die. 1915, n. 457, Napoli, e. Seminerio). Fra<br />
le altre operazioni, <strong>del</strong>le quali <strong>la</strong> Sezione V ha avuto a riconoscere<br />
che si devono esattamente compiere a pena di nullità, è anche<br />
quel<strong>la</strong> <strong>del</strong><strong>la</strong> vidimazipne <strong>del</strong>le schede nulle (decisione 26 giugno 1915,<br />
n. 285, Bellini e. Scavazza). Ha poi in genere ritenuto che le operazioni<br />
prescritte dall'art. 78 <strong>del</strong> T. IL devono, a pena di nullità, essere<br />
compiute nell'ordine da esso stabilito. Quindi vi è nullità se le schede<br />
furono prima contate e poi scrutinate (decisione 14 maggio 1915,<br />
n. 217, Del Conte e. Baldassarre) (2).<br />
§ 25.— Va inoltre ricordato che, a mente <strong>del</strong>l'art. 90 <strong>del</strong> T. IL,gli<br />
eletti di cui non resulta a norma di legge che sappiano leggere e scrivere,<br />
devono ciò provare in un termine che loro vien prefisso. Al riguardo,<br />
è stato ritenuto, che l'omessa prova <strong>del</strong>l'alfabetismo importa senza<br />
altro decadenza e sostituzione col .candidato che dopo ha riportato<br />
più voti (decisione 5 marzo 1915, n. 85, Giacobbe e. Giacobbe). Però.<br />
le questioni re<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> prova <strong>del</strong>l'alfabetismo essendo attinenti all'eleggibilità,<br />
rientrano nel<strong>la</strong> competenza <strong>del</strong><strong>la</strong> Corte di Appello e non<br />
in quel<strong>la</strong> <strong>del</strong><strong>la</strong> Sezione V (decisione citata 9 ottobre 1915, Luchetti<br />
e. Vincenti, elezioni di Tuscania).<br />
In fine, in ordine all'adunanza dei presidenti, di cui all'art. 84<br />
<strong>del</strong> T. IL, <strong>la</strong> Sezione V ha riconosciuto, che non incorre in nullità<br />
(1) Su ciò <strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong> fu sempre costante. Essa ritenne infatti: che tutte<br />
le disposizioni re<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> nota di identificazione vanno osservate a pena di nullità<br />
(decisione 22 aprilo 1911, n"„ 185, Mucciarelli e. Savelli, in Gitisi, ammin., 1911, p. 305);<br />
— che, per <strong>la</strong> vidimazione, necessitano le firme di tutti i componenti l'ufficio, ma è<br />
irrilevante II posto in ciii vengono scritte (decisione 11 luglio 1909, n. 365, Federici<br />
e. <strong>del</strong>. Consiglio provinciale Brescia, inGiu#i» ammin., 1909, pag, 261); -— che il difetto<br />
di alcune firme importa nullità, a meno che dal verbale non resulti l'assenza dei membri<br />
che non hanno sottoscritto (decisione 9 febbraio 1912, n. 32, Caputo e. Ferri, in Giusi,<br />
ammin., 1912, pag. 28; decisione 21 agosto 1912, n. 386, Mazzara e. <strong>del</strong>. Consiglio<br />
provinciale Como, in GittM. ammin.* 1912» pag, 488); ~ che <strong>la</strong> trasmissione al pretore,<br />
a. pena di nullità, deve avvenire prima che si cominci lo spoglio <strong>del</strong>le schede<br />
(decisione 24 marzo 1911, n. 123, Arruzzolo e. Buda, in GiusL ammiri., 1911, pag, 176).<br />
(2) Confr. anche decisione 8 dicembre 1912, n. 446, Petti e. Tuliani, in Girisi.<br />
amrntn.» 1912* pag. 517.
— 169 —<br />
se omette di motivare specificatamente raccoglimento od il rigetto<br />
dei rec<strong>la</strong>mi presentati alle singole sezioni e già da queste vagliati;<br />
perchè dal suo silenzio, logicamente, si deve dedurre che si è uniformata<br />
ai <strong>del</strong>iberati di quelle (decisione 12 maggio 1915, n. 217, Del<br />
Conte e. Baldassarre, in Giusi, amm., 1915, pag. 241).<br />
§ 26. — Con <strong>la</strong> chiusura <strong>del</strong> verbale <strong>del</strong>l'adunanza dei presidenti,<br />
le operazioni <strong>elettorali</strong>, a rigore, si possono dire esaurite. Senonchè<br />
<strong>la</strong> V Sezione è stata chiamata ancora a pronunziarsi su di un'operazione<br />
ulteriore, quel<strong>la</strong> cioè <strong>del</strong><strong>la</strong> surroga in caso di opzione; <strong>la</strong> quale<br />
ha dato luogo a questioni anche di rito di ordine vario, che è opportuno<br />
cennare, premettendo per maggiore chiarezza l'esame <strong>del</strong> merito.<br />
La legge, nei riguardi <strong>del</strong>le elezioni comunali, stabilisce (art. 89)<br />
che « chi fosse eletto in pili frazioni può optare per una di esse nel<br />
termine di otto giorni » e che « in difetto, <strong>la</strong> Giunta municipale estrae<br />
a sorte <strong>la</strong> frazione che l'eletto ha da rappresentare ». E di poi soggiunge<br />
: « Nelle altre frazioni s'intendono eletti quelli che successivamente<br />
ottennero più voti ». Nei riguardi <strong>del</strong>le elezioni provinciali,<br />
con norme analoghe provvede -all'opzione disponendo (art. 96):<br />
« Chi è eletto in più di una provincia, ovverò in più di un mandamento<br />
<strong>del</strong><strong>la</strong> stessa provincia, può optare per uno di essi entro il<br />
temine di otto giorni successivi al<strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mazione. In difetto di<br />
opzione, l'eletto in più provincie siede nel Consiglio <strong>del</strong><strong>la</strong> provincia<br />
nel<strong>la</strong> quale ottenne un maggior numero di voti; ed, ove sia eletto<br />
in più mandamenti <strong>del</strong><strong>la</strong> stessa provincia, <strong>la</strong> deputazione provinciale<br />
procede all'estrazione a sorte ». Non dispone però <strong>la</strong> legge anche<br />
in questa seconda ipotesi <strong>la</strong> surroga <strong>del</strong>l'eletto con maggior numero<br />
di voti. È pareo a taluno, che sull'oggetto sia da applicare senz'altro<br />
il principio sancito per le elezioni comunali, in virtù <strong>del</strong><strong>la</strong> norma<br />
^generica contenuta nell'art. 95, per cui « alle elezioni dei consiglieri<br />
provinciali si procede negli stessi tempi e con le stesse regole e forme<br />
fissate per le elezioni dei consiglieri comunali » (1). Ma l'art. 95 poco<br />
giova per <strong>la</strong> questione in esame. Esso riguarda le elezioni e non un<br />
fatto posteriore alle elezioni stesse e governato da norme proprie<br />
qual'è l'opzione e <strong>la</strong> conseguente surroga, tanto più che sull'opzione,<br />
per quanto attiene alle elezioni provinciali, provvede esplicitamente<br />
e specificamente il su riferito art. 96, il quale — come già abbiamo<br />
rilevato — non fa accenno alcuno al<strong>la</strong> surroga. • ,<br />
Non si può adunque che far ricorso ai principi generali e comuni.<br />
Ora, a mente di questi, si deve riconoscere, che <strong>la</strong> surroga costituisce<br />
(1) Confr. MAZZOCCOLO, op. ciL9 pag. 248; FAGIOI-AIU, op. cil.t pag. 47."»,
— 170 —<br />
un principio eccezionale; il 1 quale per le elezioni comunali può apparire<br />
giustificato da ragioni speciali, ma non lo sarebbe se applicato<br />
fuori di esse. Normalmente, chi dà il voto a persona capace ha diritto<br />
di vederlo riguardato efficace; e perciò, se eventualmente il suo eletto<br />
malgrado consegua <strong>la</strong> maggioranza non può essere nominato, ha<br />
diritto a rinnovare <strong>la</strong> votazione. Diversamente è di chi dà il voto a<br />
persona incapace,-che deve subire le conseguenze <strong>del</strong> suo errore e<br />
vedere sostituito altri a quello da lui designato, se pure onorato dal<br />
voto <strong>del</strong><strong>la</strong> maggioranza. In sostanza, qui va applicata nelle sue conseguenze<br />
<strong>la</strong> distinzione fra ineleggibilità o incapacità ed incompatibilità.<br />
L'eletto in più mandamenti rispetto a quelli, pei quali non<br />
opto, è un incompatibile, non un incapace (1). Gli elettori di quei<br />
mandamenti bene lo elessero; e poiché non è stato coronato da successo<br />
il loro voto, hanno diritto a votare di nuovo per altri. Del resto,<br />
nelle elezioni politiche, si è sempre è senza discussione adottato quésto<br />
criterio: l'opzione importa senz'altro <strong>la</strong> vacanza <strong>del</strong> collegio, per cui<br />
Teletto non ha optato. Si può inoltre osservare, che le operazioni<br />
<strong>elettorali</strong> si esauriscono con <strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mazione. Avvenuta questa<br />
legalmente, non si può più avere riguardo alcuno agli altri designati<br />
dagli elettori e non proc<strong>la</strong>mati. L'opzione è atto posteriore come <strong>la</strong><br />
eventuale rinunzia; e perciò, salvo il caso di diversa esplicita e specifica<br />
norma, determina <strong>la</strong> vacanza. In questi sensi, ebbe a pronun- /'<br />
ziarsi a suo tempo anche <strong>la</strong> IV Sezione. E di <strong>recente</strong> tale <strong>giurisprudenza</strong><br />
ha ribadita <strong>la</strong> V (decisione 30 giugno 1915, n. 300, Cittadini<br />
e. De Rosa).<br />
Con tale decisione, quel Collegio ha inoltre risoluto pregiudizialmente<br />
una grave questione di rito. Il Consiglio provinciale di<br />
Potenza aveva provveduto a sostituire l'optante col candidato che,<br />
dopo di lui, aveva riportato più voti* Tale provvedimento venne<br />
impugnato d'innanzi al<strong>la</strong> V Sezione. Era ammissibile il ricorso?<br />
Si poteva dubitarne, perchè: 1.° <strong>la</strong> V Sezione ha competenza per *<br />
giudicare solo <strong>del</strong>le operazioni <strong>elettorali</strong>, le quali si esauriscono con<br />
<strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mazione e non comprendono anche <strong>la</strong> surroga in seguito<br />
ad opzione; 2.° <strong>la</strong>,competenza <strong>del</strong><strong>la</strong> V in materia di eiezioni provinciali<br />
e di secondo grado; perchè presuppone un ricorso al Consiglio<br />
provinciale e su di esso da parte di questo una decisione (non una<br />
<strong>del</strong>iberazione, come nel<strong>la</strong> specie), avverso <strong>la</strong> quale il ricorso esaminando<br />
sia stato quindi prodotto. Ma in contrario si può osservare<br />
anzitutto che, appunto perchè <strong>la</strong> sostituzione <strong>del</strong>l'optante non rientra<br />
(I) Diversamente lo considera il FAGIOLARI {loco cit.) e perciò giunge ari opposto<br />
conclusioni.
— 171 -<br />
fra le operazioni <strong>elettorali</strong>, il Consiglio provinciale non aveva veste<br />
per dispor<strong>la</strong> e 1 non doveva dispor<strong>la</strong>. Esso credette invece di farvi<br />
luogo considerando<strong>la</strong> come operazione elettorale, e come tale ben può<br />
<strong>la</strong> V Sezione esaminar<strong>la</strong> per giudicare sé è legittima. Più grave è <strong>la</strong><br />
seconda obbiezione; <strong>la</strong> quale & rigore importerebbe che si potesse<br />
ricorrere solo j>er illegittimità al<strong>la</strong> IV, come avverso qualsivoglia<br />
provvedimento amministrativo. Ma le Sezioni giurisdizionali <strong>del</strong><br />
Consiglio di Stato sogliono non scindere, agli effetti <strong>del</strong><strong>la</strong> competenza<br />
loro rispettiva, le materie che <strong>la</strong> legge demanda al loro esame. Questo<br />
principio-ispira, anche <strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong> <strong>del</strong>l'adunanza plenaria. Ora<br />
è noto, che <strong>la</strong>-materia elettorale è devoluta tutta al<strong>la</strong> V^ quand'anche<br />
si facciano questioni di puro diritto. Si può, ad ogni modo, osservare :<br />
che, se il sistema <strong>del</strong><strong>la</strong> legge importa che <strong>la</strong> V Sezione sia giudice di<br />
appello, ciò essa non dichiara proprio in maniera ' esplicita e tassativa;<br />
— che, avendo il Consiglio provinciale compiuto ciò che non<br />
doveva, è andato fuori <strong>del</strong><strong>la</strong> consuete procedura; .— che altrimenti<br />
occorrerebbe proporre dapprima rec<strong>la</strong>mo allo stesso Consiglio provinciale<br />
avverso il suo provvedimento; e ciò non è davvero nel sistema<br />
<strong>del</strong><strong>la</strong> legge; — che forse non è impossibile configurare altre ipotesi,<br />
<strong>del</strong>le quali si debba in materia elettorale adire in primo grado <strong>la</strong> V Sezione:<br />
così, ad esémpio, se il Consiglio provinciale, compiendo cosa<br />
illegale, d'ufficio per primo procedesse all'annul<strong>la</strong>mento di alcune<br />
schede, si potrebbe negare il ricorso al<strong>la</strong> V? o si dovrebbe quel provvedimento,<br />
proprio perchè illegale, sottrarre ad ogni controllo?<br />
L'accoglimento di simile ricorso importa che si debba ripetere<br />
<strong>la</strong> votazione. Ed a tale uopo <strong>la</strong> decisione innanzi ricordata ha avuto<br />
cura di osservare, che non oste <strong>la</strong> disposizione sancite dal n. 2 <strong>del</strong>l'art.<br />
280 T. IL, per cui ad elezioni suppletorie si fa luogo quando<br />
un mandamento abbia perduto in tutto o anche per metà i consiglieri<br />
ad esso assegnati; dappoiché tale norma riguarda solo le vacanze<br />
che si avverino durante il quadriennio e non anche quelle che eventualmente<br />
si manifestino nel primo costituirsi ex uovo <strong>del</strong> Consiglio.<br />
Koma, 31 dicembre 1915*