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i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...

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— 122 -<br />

pronuncia e che posteriormente, per le rinnovate elezioni, è proc<strong>la</strong>mato<br />

consigliere <strong>del</strong> mandamento (1).<br />

Gl'interessati ad opporsi all'accoglimento <strong>del</strong> ricorso si possono<br />

costituire parti resistenti nei modi consueti» e possono quindi svolgere<br />

•le deduzioni che credano. Ma non possono, per ciò solo, proporre al<strong>la</strong><br />

lor volta istanze. A tal fine, occorre abbiano prodotto ricorso incidentale.<br />

Ed infatti <strong>la</strong> V Sezione ha ritenuto (dee. 12 febbraio 1915, n. 31,<br />

Monti e. Angrisani, in Giusi, amm., 1915, pag. ,88) che <strong>la</strong> parte resistente<br />

in un giudizio elettorale, <strong>la</strong> quale non abbia prodotto ricorso<br />

incidentale, non ha facoltà di domandare <strong>la</strong> revisione <strong>del</strong>le schede e<br />

<strong>la</strong> detrazione di voti ad un candidato. (Cfr. anche decisione 28 maggio<br />

1915 n. 233, Bonino e. <strong>del</strong>. Cóns. prov. di Cuneo, in GinsL amm.7<br />

1915, pag. 405). In tema di <strong>ricorsi</strong> incidentali, ha poi anche ritenuto<br />

che sieno da dichiarare irricevibili quando sia stata fatta rego<strong>la</strong>re<br />

rinunzia al ricorso principale, cui facevano adesione (decisione<br />

28 dicembre 1915, n. 480, Abate e Mazza e. dee. G. P. A., Cosenza).<br />

§ 4. — Notìficato il ricorso, non ne può avvenire senz'altro<br />

<strong>la</strong> discussione d'innanzi al<strong>la</strong> Sezione adita; occorrono a tale uopo il<br />

deposito, <strong>la</strong> domanda di fissazione <strong>del</strong>l'udienza ed il decreto presidenziale<br />

che, nel fissare l'udienza, assegna il re<strong>la</strong>tore.-Ma, sebbene <strong>la</strong> materia<br />

elettorale venga ritenuta in genere urgente, tuttavia siffatte<br />

formalità non possono essere esaurite prima che sieno scorsi i consueti<br />

termini prescritti dagli art. 29 e 30 <strong>del</strong> T. IL 17 agosto 1907, n. 638,<br />

a meno che il presidente non li abbia abbreviati* Pendenti questi<br />

termini, possono però richiedersi ed ottenersi provvedimenti speciali.<br />

Di essi, uno attiene in certo modo all'istruttoria <strong>del</strong><strong>la</strong> causa ed è<br />

governato, in materia elettorale, da una norma propria.<br />

a) Dì rego<strong>la</strong>, gli atti istruttori sono disposti dal Collegio con decisioni<br />

interlocutorie ed eseguiti da imo dei suoi componenti, a meno<br />

che, dovendo avere luogo fuori <strong>del</strong><strong>la</strong> Capitale, non sia stato a questo<br />

fine <strong>del</strong>egato un consigliere di prefettura od un magistrato. Se però<br />

le parti sono di accordo circa l'assunzione d'uri mezzo istruttorio, può.<br />

ove lo creda, disporlo il presidente* Ora, nelle vertenze <strong>elettorali</strong>,<br />

vige sull'oggetto una disposizione speciale: indipendentemente dall'accordo<br />

<strong>del</strong>le parti, il presidente può richiedere le prefetture di trasmettere<br />

i documenti, che occorrano al giudizio (art. 28 capov. re­<br />

ti) Decisione 22 aprile 1011, n. 185, Muccinrrlli e. Savelli, in Giusi* ammin^<br />

IMI, png. 3IK».<br />

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