i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...
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pronuncia e che posteriormente, per le rinnovate elezioni, è proc<strong>la</strong>mato<br />
consigliere <strong>del</strong> mandamento (1).<br />
Gl'interessati ad opporsi all'accoglimento <strong>del</strong> ricorso si possono<br />
costituire parti resistenti nei modi consueti» e possono quindi svolgere<br />
•le deduzioni che credano. Ma non possono, per ciò solo, proporre al<strong>la</strong><br />
lor volta istanze. A tal fine, occorre abbiano prodotto ricorso incidentale.<br />
Ed infatti <strong>la</strong> V Sezione ha ritenuto (dee. 12 febbraio 1915, n. 31,<br />
Monti e. Angrisani, in Giusi, amm., 1915, pag. ,88) che <strong>la</strong> parte resistente<br />
in un giudizio elettorale, <strong>la</strong> quale non abbia prodotto ricorso<br />
incidentale, non ha facoltà di domandare <strong>la</strong> revisione <strong>del</strong>le schede e<br />
<strong>la</strong> detrazione di voti ad un candidato. (Cfr. anche decisione 28 maggio<br />
1915 n. 233, Bonino e. <strong>del</strong>. Cóns. prov. di Cuneo, in GinsL amm.7<br />
1915, pag. 405). In tema di <strong>ricorsi</strong> incidentali, ha poi anche ritenuto<br />
che sieno da dichiarare irricevibili quando sia stata fatta rego<strong>la</strong>re<br />
rinunzia al ricorso principale, cui facevano adesione (decisione<br />
28 dicembre 1915, n. 480, Abate e Mazza e. dee. G. P. A., Cosenza).<br />
§ 4. — Notìficato il ricorso, non ne può avvenire senz'altro<br />
<strong>la</strong> discussione d'innanzi al<strong>la</strong> Sezione adita; occorrono a tale uopo il<br />
deposito, <strong>la</strong> domanda di fissazione <strong>del</strong>l'udienza ed il decreto presidenziale<br />
che, nel fissare l'udienza, assegna il re<strong>la</strong>tore.-Ma, sebbene <strong>la</strong> materia<br />
elettorale venga ritenuta in genere urgente, tuttavia siffatte<br />
formalità non possono essere esaurite prima che sieno scorsi i consueti<br />
termini prescritti dagli art. 29 e 30 <strong>del</strong> T. IL 17 agosto 1907, n. 638,<br />
a meno che il presidente non li abbia abbreviati* Pendenti questi<br />
termini, possono però richiedersi ed ottenersi provvedimenti speciali.<br />
Di essi, uno attiene in certo modo all'istruttoria <strong>del</strong><strong>la</strong> causa ed è<br />
governato, in materia elettorale, da una norma propria.<br />
a) Dì rego<strong>la</strong>, gli atti istruttori sono disposti dal Collegio con decisioni<br />
interlocutorie ed eseguiti da imo dei suoi componenti, a meno<br />
che, dovendo avere luogo fuori <strong>del</strong><strong>la</strong> Capitale, non sia stato a questo<br />
fine <strong>del</strong>egato un consigliere di prefettura od un magistrato. Se però<br />
le parti sono di accordo circa l'assunzione d'uri mezzo istruttorio, può.<br />
ove lo creda, disporlo il presidente* Ora, nelle vertenze <strong>elettorali</strong>,<br />
vige sull'oggetto una disposizione speciale: indipendentemente dall'accordo<br />
<strong>del</strong>le parti, il presidente può richiedere le prefetture di trasmettere<br />
i documenti, che occorrano al giudizio (art. 28 capov. re<br />
ti) Decisione 22 aprile 1011, n. 185, Muccinrrlli e. Savelli, in Giusi* ammin^<br />
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