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i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...

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sione sopra uno soltanto dei <strong>ricorsi</strong>, <strong>la</strong>sciando gli altri all'esame <strong>del</strong><br />

Consiglio (1).<br />

A difficoltà ha dato luogo il porre in armonia con l'art. 322 <strong>la</strong><br />

disposizione <strong>del</strong> capoverso 5.° <strong>del</strong>l'art. 97 <strong>del</strong> T. IL, per cui il Consiglio<br />

provinciale decide sui <strong>ricorsi</strong> contro le operazioni <strong>elettorali</strong> nel<strong>la</strong><br />

sua prima sessione. Si è domandato se ciò,possa, a seconda dei casi,<br />

importare una proroga od una restrizione <strong>del</strong> termine di due mesi.<br />

La questione fu proposta col ricorso Corina; ma <strong>la</strong> V Sezione non ebbe<br />

allora ragione di esaminar<strong>la</strong> (confrontasi citata dee. 26 febbraio 1915,<br />

n. 79). Essa non riesce facilmente superabile, perchè è dovuta ad uno<br />

di quei difetti di coordinamento non infrequenti nel<strong>la</strong> nostra legge<br />

comunale e provinciale, A rigore, si deve ritenere che quelle disposizioni<br />

vanno ambedue osservate; sulle elezioni i Consigli provinciali<br />

devono decidere nel<strong>la</strong> prima sessione, senza che però a tale loro<br />

obbligo sia legata alcuna speciale comminatoria e devono poi ad ogni<br />

modo decidere entro i due mesi, se non vogliono incorrere nel pericolo<br />

<strong>del</strong>l'avocazione al<strong>la</strong> Giunta provinciale.<br />

§ 12 a.—Hanno formato oggetto di contestazione anche le formalità,<br />

che devono osservare i Consigli comunali e provinciali allorché<br />

decidono sulle elezioni. È pacifico che, sebbene essi esercitino in tali casi<br />

una vera funzione giurisdizionale, non sono tenuti all'osservanza di<br />

forme contenziose. Fu però chiesto se debbano <strong>del</strong>iberare in seduta<br />

pubblica o segreta ed a scrutino o per votazione palese. Il dubbio è<br />

stato proposto in ispecie quando vi erano sospetti di violenza o di frode<br />

e sopratutto poi quando, ai fini <strong>del</strong>l'eleggibilità, motivi di indegnità<br />

erano stati denunziati ai danni di qualche candidato. In questa ultima<br />

ipotesi, <strong>la</strong> Sezione V non ha creduto di occuparsi <strong>del</strong><strong>la</strong> questione,<br />

(I) Ormai da un pezzo <strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong> può dirsi pacifica in questi sensi. Così<br />

**ra stato deciso: Che non deve aver luogo l'avocazione se sia da escludere» <strong>la</strong> negligenza<br />

*ln parte <strong>del</strong> Consiglio comunale, come nel caso in cui questa non ebbe a «uà disposizione<br />

gli atti, perche sottoposti a sequestro dall'autorità giudiziaria {decisione 18 gennaio<br />

1908, n. Il, Catanoso e Giardino e. <strong>del</strong>. Giunta provinciale amministrativa di<br />

Palermo, in Giuri, amtnin.* 1908, pag. 23; confr. anche decisione, 28 marzo 1908»<br />

n. 131, Mei e. Keim Picei, in Giuri, ammiri., 1908, pag. 22.'>); — che, trascorri i due<br />

*ne&if se non ha provveduto <strong>la</strong> Giunta provinciale amministrativa. l>en può provvedere<br />

il Coniglio (decisione 10 giugno 1910, n. 275, Gallo C- Amodio, in Giuri, ammin.,<br />

'910, pag. 4o2); — che non giova ad evitare <strong>la</strong> surrogazione una decisione interlocutoria<br />

presa a scopo evidentemente di<strong>la</strong>torio e che <strong>la</strong> Giunta provinciale amministrativa<br />

si può sostituire in qualunque forma e quindi anche con una sua semplice ordì*<br />

ftanza e può render<strong>la</strong> nota al Comune con un telegramma (decisione 29 febbraio 1908,<br />

n * "3, Capohianchi e. deb Giunta provinciale amministrativa di Salerno, in Gnu*.<br />

immiti., 1908, pag. 002).

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