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i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...

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— 155 —<br />

quando l'elettore votò solo per i consiglieri comunali o solo per i provinciali<br />

(decisione 8 ottobre 1015, Luchetti e. Vincenti, elezioni di<br />

Tuscania; dee. 26 novembre 1915, n. 445, Jacono ed altri e. Costà<br />

Scirè). •<br />

Fu già osservato che, malgrado <strong>la</strong> fusione in una <strong>del</strong>le due liste,<br />

dall'identificazione è rimasto ben distinto l'accertamento <strong>del</strong><strong>la</strong> seguita<br />

votazione. Ora è da domandarsi se questa ultima formalità sia rigorosamente<br />

essenziale quanto <strong>la</strong> prima. Che sia essenziale, non è possibile<br />

dubitare. Tuttavia, nel sistema <strong>del</strong><strong>la</strong> legge, appare governata con<br />

cura meno gelosa <strong>del</strong>l'identificazione. E quando, prima <strong>del</strong><strong>la</strong> riforma<br />

<strong>del</strong> 1913, distinte erano le due liste, le formalità da compiersi a pena<br />

di nullità prima di iniziare lo scrutinio riguardavano unicamente<br />

quel<strong>la</strong> di identificazione. Da tali considerazioni <strong>la</strong> V Sezione ha dedotto<br />

<strong>la</strong> conseguenza, che l'inadempimento di singole formalità di riscontro<br />

non importano senz'altro nullità e che gli effetti ne sono da<br />

riconoscere a seconda <strong>del</strong>le circostanze <strong>del</strong><strong>la</strong> specie in esame (decisione<br />

ora citata sulle elezioni di Tuscania). È ad ogni modo da chiedersi<br />

se l'omesso accertamento di alcuni voti, qualora si ritenga<br />

causa di nullità, inficii solo questi o tutta <strong>la</strong> votazione. Quel Collegio<br />

non ha avuto ragione di pronunziarsi anche su tale questione subordinata<br />

(1).<br />

§ 19. — Nonostante <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>rità formale <strong>del</strong>l'identificazione,<br />

può essere impugnata <strong>la</strong> legittimità <strong>del</strong><strong>la</strong> votazione di alcuni elettori.<br />

L'indebita partecipazione alle urne può essere indizio di frode.<br />

In tal caso, ha conseguenze che investono tutta l'elezione. Ma, di<br />

per sé, non necessariamente manifesta il broglio; e perciò, in quanto<br />

è rilevabile, di rego<strong>la</strong>, vitiatiir e non vitiat, vale a dire importa solo<br />

l'annul<strong>la</strong>mento <strong>del</strong> voto o dei voti di cui trattasi. E diciamo «in<br />

quanto è rilevabile »; perchè qualche denunzia di indebita votazione<br />

non si può fare che in f<strong>la</strong>grante, essendo impossibile altrimenti provarne<br />

<strong>la</strong> fondatezza. Così se viene denunziato che si è presentato<br />

a votare chi non è elettore, assumendo falsamente il nome d'un elettore<br />

iscritto (decisione 26 marzo 1915, n* 13J5, Grasso ed altri e. <strong>del</strong>.<br />

(1) Sul<strong>la</strong> necessità <strong>del</strong> legale uso <strong>del</strong><strong>la</strong> nota di riscontro <strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong> sinora<br />

era stata più severa. Infatti essa aveva ritenuto: che <strong>la</strong> mancanza di questa nota<br />

vizia tutta reiezione e non può farne le veci <strong>la</strong> firma messa accanto al nome dei votanti<br />

in apposita colonna esistente presso quel<strong>la</strong> per l'identificazione (dee. 20 giugno 1908,<br />

n. 352, Martini e. <strong>del</strong>. Giunta provinciale amministrativa di Porto Maurizio, in Giusta<br />

animiti., 1908, pag. 570);—-e che deve» a pena di nullità, contenere <strong>la</strong> firma di uno<br />

scrutatore, cui non può legittimamente sostituirsi il presidente (decisione 5 luglio 1912,<br />

n. 331, in Giusi, ammiri., 1912, pag. 209).

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