i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...
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— 155 —<br />
quando l'elettore votò solo per i consiglieri comunali o solo per i provinciali<br />
(decisione 8 ottobre 1015, Luchetti e. Vincenti, elezioni di<br />
Tuscania; dee. 26 novembre 1915, n. 445, Jacono ed altri e. Costà<br />
Scirè). •<br />
Fu già osservato che, malgrado <strong>la</strong> fusione in una <strong>del</strong>le due liste,<br />
dall'identificazione è rimasto ben distinto l'accertamento <strong>del</strong><strong>la</strong> seguita<br />
votazione. Ora è da domandarsi se questa ultima formalità sia rigorosamente<br />
essenziale quanto <strong>la</strong> prima. Che sia essenziale, non è possibile<br />
dubitare. Tuttavia, nel sistema <strong>del</strong><strong>la</strong> legge, appare governata con<br />
cura meno gelosa <strong>del</strong>l'identificazione. E quando, prima <strong>del</strong><strong>la</strong> riforma<br />
<strong>del</strong> 1913, distinte erano le due liste, le formalità da compiersi a pena<br />
di nullità prima di iniziare lo scrutinio riguardavano unicamente<br />
quel<strong>la</strong> di identificazione. Da tali considerazioni <strong>la</strong> V Sezione ha dedotto<br />
<strong>la</strong> conseguenza, che l'inadempimento di singole formalità di riscontro<br />
non importano senz'altro nullità e che gli effetti ne sono da<br />
riconoscere a seconda <strong>del</strong>le circostanze <strong>del</strong><strong>la</strong> specie in esame (decisione<br />
ora citata sulle elezioni di Tuscania). È ad ogni modo da chiedersi<br />
se l'omesso accertamento di alcuni voti, qualora si ritenga<br />
causa di nullità, inficii solo questi o tutta <strong>la</strong> votazione. Quel Collegio<br />
non ha avuto ragione di pronunziarsi anche su tale questione subordinata<br />
(1).<br />
§ 19. — Nonostante <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>rità formale <strong>del</strong>l'identificazione,<br />
può essere impugnata <strong>la</strong> legittimità <strong>del</strong><strong>la</strong> votazione di alcuni elettori.<br />
L'indebita partecipazione alle urne può essere indizio di frode.<br />
In tal caso, ha conseguenze che investono tutta l'elezione. Ma, di<br />
per sé, non necessariamente manifesta il broglio; e perciò, in quanto<br />
è rilevabile, di rego<strong>la</strong>, vitiatiir e non vitiat, vale a dire importa solo<br />
l'annul<strong>la</strong>mento <strong>del</strong> voto o dei voti di cui trattasi. E diciamo «in<br />
quanto è rilevabile »; perchè qualche denunzia di indebita votazione<br />
non si può fare che in f<strong>la</strong>grante, essendo impossibile altrimenti provarne<br />
<strong>la</strong> fondatezza. Così se viene denunziato che si è presentato<br />
a votare chi non è elettore, assumendo falsamente il nome d'un elettore<br />
iscritto (decisione 26 marzo 1915, n* 13J5, Grasso ed altri e. <strong>del</strong>.<br />
(1) Sul<strong>la</strong> necessità <strong>del</strong> legale uso <strong>del</strong><strong>la</strong> nota di riscontro <strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong> sinora<br />
era stata più severa. Infatti essa aveva ritenuto: che <strong>la</strong> mancanza di questa nota<br />
vizia tutta reiezione e non può farne le veci <strong>la</strong> firma messa accanto al nome dei votanti<br />
in apposita colonna esistente presso quel<strong>la</strong> per l'identificazione (dee. 20 giugno 1908,<br />
n. 352, Martini e. <strong>del</strong>. Giunta provinciale amministrativa di Porto Maurizio, in Giusta<br />
animiti., 1908, pag. 570);—-e che deve» a pena di nullità, contenere <strong>la</strong> firma di uno<br />
scrutatore, cui non può legittimamente sostituirsi il presidente (decisione 5 luglio 1912,<br />
n. 331, in Giusi, ammiri., 1912, pag. 209).