i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...
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un principio eccezionale; il 1 quale per le elezioni comunali può apparire<br />
giustificato da ragioni speciali, ma non lo sarebbe se applicato<br />
fuori di esse. Normalmente, chi dà il voto a persona capace ha diritto<br />
di vederlo riguardato efficace; e perciò, se eventualmente il suo eletto<br />
malgrado consegua <strong>la</strong> maggioranza non può essere nominato, ha<br />
diritto a rinnovare <strong>la</strong> votazione. Diversamente è di chi dà il voto a<br />
persona incapace,-che deve subire le conseguenze <strong>del</strong> suo errore e<br />
vedere sostituito altri a quello da lui designato, se pure onorato dal<br />
voto <strong>del</strong><strong>la</strong> maggioranza. In sostanza, qui va applicata nelle sue conseguenze<br />
<strong>la</strong> distinzione fra ineleggibilità o incapacità ed incompatibilità.<br />
L'eletto in più mandamenti rispetto a quelli, pei quali non<br />
opto, è un incompatibile, non un incapace (1). Gli elettori di quei<br />
mandamenti bene lo elessero; e poiché non è stato coronato da successo<br />
il loro voto, hanno diritto a votare di nuovo per altri. Del resto,<br />
nelle elezioni politiche, si è sempre è senza discussione adottato quésto<br />
criterio: l'opzione importa senz'altro <strong>la</strong> vacanza <strong>del</strong> collegio, per cui<br />
Teletto non ha optato. Si può inoltre osservare, che le operazioni<br />
<strong>elettorali</strong> si esauriscono con <strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mazione. Avvenuta questa<br />
legalmente, non si può più avere riguardo alcuno agli altri designati<br />
dagli elettori e non proc<strong>la</strong>mati. L'opzione è atto posteriore come <strong>la</strong><br />
eventuale rinunzia; e perciò, salvo il caso di diversa esplicita e specifica<br />
norma, determina <strong>la</strong> vacanza. In questi sensi, ebbe a pronun- /'<br />
ziarsi a suo tempo anche <strong>la</strong> IV Sezione. E di <strong>recente</strong> tale <strong>giurisprudenza</strong><br />
ha ribadita <strong>la</strong> V (decisione 30 giugno 1915, n. 300, Cittadini<br />
e. De Rosa).<br />
Con tale decisione, quel Collegio ha inoltre risoluto pregiudizialmente<br />
una grave questione di rito. Il Consiglio provinciale di<br />
Potenza aveva provveduto a sostituire l'optante col candidato che,<br />
dopo di lui, aveva riportato più voti* Tale provvedimento venne<br />
impugnato d'innanzi al<strong>la</strong> V Sezione. Era ammissibile il ricorso?<br />
Si poteva dubitarne, perchè: 1.° <strong>la</strong> V Sezione ha competenza per *<br />
giudicare solo <strong>del</strong>le operazioni <strong>elettorali</strong>, le quali si esauriscono con<br />
<strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mazione e non comprendono anche <strong>la</strong> surroga in seguito<br />
ad opzione; 2.° <strong>la</strong>,competenza <strong>del</strong><strong>la</strong> V in materia di eiezioni provinciali<br />
e di secondo grado; perchè presuppone un ricorso al Consiglio<br />
provinciale e su di esso da parte di questo una decisione (non una<br />
<strong>del</strong>iberazione, come nel<strong>la</strong> specie), avverso <strong>la</strong> quale il ricorso esaminando<br />
sia stato quindi prodotto. Ma in contrario si può osservare<br />
anzitutto che, appunto perchè <strong>la</strong> sostituzione <strong>del</strong>l'optante non rientra<br />
(I) Diversamente lo considera il FAGIOLARI {loco cit.) e perciò giunge ari opposto<br />
conclusioni.