i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...
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— 165 —<br />
§ 22. — I principi esposti riescono utili anche per <strong>la</strong> soluzione<br />
<strong>del</strong>l'altra questione re<strong>la</strong>tiva al deviamento <strong>del</strong>le schede in urna diversa<br />
da quelle, cui rispettivamente erano destinate, nel caso di elezioni<br />
comunali e provinciali contemporanee. Ne in contrario, giova<br />
ricordare, come si suole, che <strong>la</strong> legge demanda al presidente e non<br />
allo stesso elettore votante l'immettere'-le schede nelle urne; dappoiché<br />
è in genere da presumere che, nell'adempimento di questa<br />
sua <strong>del</strong>icata mansione, il presidente non faccia che eseguire, con vigile *<br />
fe<strong>del</strong>tà, <strong>la</strong> richiesta <strong>del</strong>l'elettore. Piuttosto, a reridere sull'oggetto<br />
anche più rigorosi, induce <strong>la</strong> considerazione, che sebbene contemporaneamente<br />
abbiano luogo le elezioni comunali e le provinciali,<br />
tuttavia ai loro scrutimi si procede separatamente e che perciò <strong>del</strong>l'eventuale<br />
deviamento <strong>del</strong>le schède non è possibile tenere conto<br />
altrimenti che correggendo i resultati d'imo scrutinio già compiuto<br />
o <strong>la</strong>sciando in sospeso le conclusioni <strong>del</strong> primo scrutinio, in attesa<br />
.di quelle <strong>del</strong>le altre elezioni. La qual cosa riesce in sé stessa pericolosa ;<br />
e non solo non è autorizzata dalle parole <strong>del</strong><strong>la</strong> legge, ma si trova<br />
forse proprio.in contrasto col sistema, che questa sancisce. Pertanto<br />
<strong>la</strong> Sezione V ha consentito eccezionalmente <strong>la</strong> correzione nei riguardi<br />
<strong>del</strong>le elezioni comunali di Peschiera (dee. 28 maggio 1915, n. 250, Prospero<br />
e. Girardi in Giusi, amm., 1915, pag. 397), in cui concorrevano<br />
proprio circostanze speciali. Infatti nell'urna <strong>del</strong>le elezioni comunali ed<br />
in quel<strong>la</strong> <strong>del</strong>le provinciali erano state rinvenute rispettivamente un<br />
numero di schede che rispondeva a quello accertato con le liote di rincontro<br />
dei votanti, però nel<strong>la</strong> prima si erano ritrovate fra le altre n. 10<br />
schede recanti <strong>la</strong> scritta « consiglieri provinciali » e nel<strong>la</strong> seconda si<br />
erano ritrovate d'altra parte n. 10 schede recanti <strong>la</strong> scritta « consiglieri<br />
comunali ». Certo quel<strong>la</strong> scritta, se non induce proprio nullità come -<br />
indicazione vietata, può in genere ritenersi solo tollerata. Tuttavia,<br />
nel<strong>la</strong> specie, giovava e molto a rendere evidente l'errore. In siffatta<br />
occasione, <strong>la</strong> Sezione ebbe anzi ad osservare, che non si poteva at-<br />
the è computabile il voto, malgrado lo sbaglio <strong>del</strong> nome di battesimo scritto nel<strong>la</strong><br />
scheda, quando sia evidente l'intenzione <strong>del</strong>l'elettore di votare per un dato candi-<br />
« dato, il che si verifica quando nel<strong>la</strong> listo elettorale non esista persona che, avendo<br />
il cognome <strong>del</strong> candidato» abbia il nome portato dal<strong>la</strong> scheda» non essendo presumibile<br />
che siasi voluto scegliere altro individuo <strong>del</strong><strong>la</strong>-stessa famiglia» anziché quello su<br />
cui si è concentrata <strong>la</strong> generalità dei voti (decisione 28 maggio 1908» n, 243, Bianchini<br />
e. Ghidini, in OÌUAÌ. ammin.f 1908, pag. 375); — che si può correggere l'errore so noto<br />
e il candidato, il quale fu altra volta consigliere (decisione 24 novembre 1911 *n. Ì515,<br />
Giliberti e. Romei, in Giu&t. animiti., pag. 485); — che, di rego<strong>la</strong>, l'intenzione <strong>del</strong>l'elettore<br />
va desunta dal<strong>la</strong> scheda in corre<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong> lista, ma può integrarsi con elementi<br />
estrinseci purché sicuri e che, se dubbi permangono a cagione di omonimia, si devono<br />
annul<strong>la</strong>re i voti (decisione 28 novembre 1908, n. 350, Ganze<strong>la</strong> e. Ghieregati, in Gùiri.<br />
*mmin.f 1908, pag. 610).