26.08.2013 Views

i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...

i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...

i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

- 119 '—<br />

'riguardi <strong>del</strong>le giurisdizioni amministrative ed in ispecie poi <strong>del</strong>le<br />

Sezioni giurisdizionali <strong>del</strong> Consiglio di Stato, per le quali sull'oggetto<br />

provvede esplicitamente l'art. 8 <strong>del</strong> rego<strong>la</strong>mento di procedura 17 agosto<br />

1907, n. G42. « Questo prescrive — ha osservato quel Collegio — che<br />

« <strong>la</strong> notificazione <strong>del</strong> ricorso si esegua a mezzo di ufficiale giudiziario<br />

« o di messo comunale. E, di fronte a siffatta generale ma chiara di-<br />

« sposizione, non è possibile dubitare <strong>del</strong><strong>la</strong> competenza comune in-<br />

« distintamente a tutti gli ufficiali giudiziari e gli uscieri, nei limiti<br />

« <strong>del</strong>l'intero territorio, sul quale si estende <strong>la</strong> giurisdizione <strong>del</strong>i'uf-<br />

« ficio, cui rispettivamente sono addetti ».<br />

Il ricorso dev'essere in genere notificato a tutti i candidati, <strong>la</strong><br />

cui elezione contesta o, comunque, rimette in discussione; ma solo<br />

a quelli che in maniera diretta ed immediata ne possono rimanere<br />

lesi, non anche a quanti eventualmente vi abbiano interesse. Cosi<br />

fu deciso che non è necessario sia notificato alle persone aventi interesse<br />

comune col ricorrente ne a quelle che dall'accoglimento non<br />

potrebbero venire danneggiate e nemmeno a quelle che danni potrebbero<br />

ricevere in conseguenza <strong>del</strong>l'eventuale rinnovarsi <strong>del</strong>l'elezione<br />

(1). Su questioni arfaloghe, di <strong>recente</strong>, <strong>la</strong> V Sezione non ha avuto<br />

occasione di pronunziarsi. Invece è stata riproposta al suo esame <strong>la</strong><br />

vecchia questione re<strong>la</strong>tiva all'obbligo <strong>del</strong><strong>la</strong> notifica ai Consigli comunali<br />

e provinciali. Dubbi diversi si sogliono presentore ai riguardo.<br />

Anzitutto si chiede se, pel Consiglio provinciale, <strong>la</strong> notifica vada<br />

fatta al presidente <strong>del</strong><strong>la</strong> Deputazione od a quello <strong>del</strong> Consiglio; e<br />

ciò perchè, a norma degli art. 250, n. le 255, n. 1 <strong>del</strong> T\ IT., nell'intervallo<br />

<strong>del</strong>le sessioni, è il presidente <strong>del</strong><strong>la</strong> Deputazione provinciale<br />

che rappresenta, unitamente al<strong>la</strong> Provincia, anche il Consiglio. Ma<br />

<strong>la</strong> V Sezione ebbe ripetutamente ad affermare che, facendosi luogo<br />

al<strong>la</strong> notifica a norma <strong>del</strong> capoverso L° <strong>del</strong>l'art. 28 <strong>del</strong> T, U. 17 agosto<br />

1907, n. 638, essa va eseguita al presidente <strong>del</strong> Consiglio in rappresentanza<br />

<strong>del</strong>l'autorità, da cui è emanato il provvedimento impugnato<br />

(2). E sogliono i <strong>ricorsi</strong> vedersi notificati al Sindaco pel Consiglio<br />

comunale, al Presidente <strong>del</strong> Consiglio provinciale per questo ed<br />

al Prefetto per <strong>la</strong> Giunta, prov, amm. Senonchè è stato d'altra parte<br />

riconosciuto che tali notifiche non sono necessarie; perchè, in materia<br />

elettorale, quei collegi esercitano una vera giurisdizione ed il citato<br />

(!) Decisione 15 dicembre 1911, n. /533, Bertone e. Salvai ini, in Giustizia am*<br />

mmi&trathn, 1011, pag. 46vn<br />

(2) Decisione 1.° febbraio 1908, n. 30, Lo Schiavo e. <strong>del</strong>, <strong>del</strong> Consiglio provinciale<br />

di Napoli e Russo, in Qiwrt. ammin., 1908, pag, 42: decisione 23 marzo 1010, n, 132,<br />

Viceconte e. Girardi, in Giuri. nmmin.f 1910, pag. 540.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!