i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...
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fissato per <strong>la</strong> discussione d'udienza <strong>del</strong> 25 gennaio detto, ma tale<br />
decreto era stato notificato dopo le ore 19 <strong>del</strong> 14 (ultimo giorno utile).<br />
Di poi, con successivo decreto <strong>del</strong> 21 gennaio quando già si era avverata<br />
<strong>la</strong> decadenza, il Prefetto medesimo, di ufficio, aveva rinviato<br />
l'udienza all'8 febbraio; e tale secondo decreto era stato notificato<br />
in termine. La V Sezione ritiene: a) che <strong>la</strong> prima parte <strong>del</strong>l'art. 42<br />
<strong>del</strong> codice di procedura civile, stabilendo l'ora in cui le notifìche si<br />
possono compiere, sancisce un principio che è sostanzialmente di alta<br />
jwlizia civile e, come tale, si applica anche alle notifìche riguardanti<br />
le giurisdizioni amministrative, per le quali l'avere il rego<strong>la</strong>mento <strong>del</strong><br />
1907 statuito norme speciali rende inapplicabili, fra le disposizioni<br />
<strong>del</strong> rito civile, solo quelle predisposte in re<strong>la</strong>zione al funzionamento<br />
<strong>del</strong>le giurisdizioni ordinarie; b) che il secondo decreto prefettizio non<br />
aveva potuto giovare a rimettere in vita un ricorso decaduto; e) che<br />
1 intervento <strong>del</strong><strong>la</strong> controparte nel giudizio svoltosi davanti <strong>la</strong> Giunta<br />
provinciale non <strong>la</strong> aveva privata <strong>del</strong> diritto di eccepire l'avvenuta decadenza,<br />
avendo essa avuto cura di dedur<strong>la</strong> pregiudizialmente e di<br />
spiegare che appunto per proporre tale deduzione si era presentata<br />
(decisione I.° ottobre 1915, n. 314).<br />
Capitolo II, — Operazioni <strong>elettorali</strong>.<br />
13. — Trattando <strong>del</strong>le operazioni <strong>elettorali</strong>, dobbiamo ricordare<br />
anzitutto, che ha dato luogo a contestazioni <strong>la</strong> pubblicazione <strong>del</strong> manifesto<br />
annunziaste il giorno fissato per le elezioni. La legge dispone<br />
(art. GO), che compete al<strong>la</strong> Giunta municipale darne avviso agli elettori,<br />
indicando il giorno e i luoghi di riunione. La ragione, per cui<br />
questo compito trovasi demandato al<strong>la</strong> Giunta municipale, è forse prevalentemente<br />
storica. Secondo <strong>la</strong> legge <strong>del</strong> 1805, era <strong>la</strong> Giunta che fissava<br />
il giorno <strong>del</strong>le elezioni e lo rendeva poi noto agli elettori. Ora <strong>la</strong><br />
prima e più <strong>del</strong>icata mansione, in conseguenza <strong>del</strong><strong>la</strong> riforma <strong>del</strong> 1888<br />
(art. 80 legge 30 dicembre 1888, n. 5805), è stata attribuita al Prefetto<br />
ec l al primo Presidente <strong>del</strong><strong>la</strong> Corte di Appello- Così al<strong>la</strong> Giunta è<br />
rimasta solo <strong>la</strong> seconda, che ha un contenuto di mera esecuzione*<br />
J 1 orse sarebbe più opportuno, ora che questa funzione materiale è<br />
stata avulsa dall'altra» incaricarne, invece di un'autorità collegiale<br />
qual*è <strong>la</strong> Giunta, il Sindaco. Ma, finché rimane in vigore <strong>la</strong> cennata<br />
prescrizione di legge, si deve osservar<strong>la</strong>. Perciò <strong>la</strong> V Sezione<br />
"ft ritenuto, che il Sindaco non ha facoltà di sostituirsi al<strong>la</strong> Giunta<br />
comunale nel<strong>la</strong> pubblicazione <strong>del</strong> manifesto per <strong>la</strong> convocazione dei