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i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...

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— 135 —*<br />

si tratta di semplici dichiarazioni ri<strong>la</strong>sciate per fini <strong>elettorali</strong> da privati,<br />

i notai, Dell'autenticarne le firme, non sempre osservano le formalità<br />

prescritte dal<strong>la</strong> legge notarile vigente 16 febbraio 1913,<br />

n. 89. Talvolta si limitano a far precedere l'apposizione <strong>del</strong><strong>la</strong> loro<br />

firma col bollo dalle parole a Tali sono — per uso elettorale ». Ora<br />

<strong>la</strong> Sezione V ha avuto a riconoscere, che simili autenticazioni sono nulle<br />

a termini <strong>del</strong>l'art. 58 <strong>del</strong><strong>la</strong> legge notarile (decisione 14 maggio 1015,<br />

n. 220, De Angelis e. Balsamo).<br />

Sovente però si tratta di veri atti notori ricevuti dal notaio.<br />

In ordine ad essi, si presenta pregiudizialmente <strong>la</strong> questione se i<br />

notai abbiano competenza a ricevere atti di notorietà in materia<br />

elettorale. Il dubbio nasce dal disposto <strong>del</strong>l'art. 1, n. 1 <strong>del</strong><strong>la</strong> citata<br />

legge notarile, pel quale ai notai è concessa <strong>la</strong> facoltà di « ricevere con<br />

giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale ». La<br />

Sezione V sinora non ha avuto bisogno di risolvere direttamente<br />

tale questione, pur essendole stata proposta (confr. decisione 12 febbraio<br />

1915, n. 31, Monti e Àngrisani, in Giusi, amm., 1915, pag, 83).<br />

E tuttavia opportuno dire su di essa qualche paro<strong>la</strong>. È noto che,<br />

un tempo, gli atti di notorietà previo giuramento si solevano ricevere<br />

dai sindaci, dai pretori p, per <strong>del</strong>egazione di questi, dai conciliatori<br />

a norma <strong>del</strong>l'art. 14 <strong>del</strong><strong>la</strong> legge 16 giugno 1892, n. 261, Più<br />

spesso, ne venivano richiesti i pretori; sebbene, mentre i sindaci<br />

possono ritenersene in genere autorizzati in virtù <strong>del</strong>l'art. 151, n. 8<br />

per cui essi ri<strong>la</strong>sciano attestati di notorietà pubblica (e possono<br />

quindi ricevere le dichiarazioni che ne costituiscono il precedente<br />

di ufficio), analoga norma di carattere generale manchi per i<br />

giudici di mandamento. Infatti male a proposito si invoca all'uopo<br />

l'art. 51 <strong>del</strong> cod. di proc. civ., che dispone: « Quando l'autorità giudiziaria<br />

debba assumere informazioni o accertare qualche fatto<br />

«senza contradditorio di parte, vi provvede sul ricorso <strong>del</strong>l'in teres-<br />

« Rato, e ne fa processo verbale ». Da esso si deduce unicamente<br />

c he il pretore può ricevere atti di notorietà al fine di assumere informazioni<br />

od accertare fatti, <strong>la</strong> cui cognizione gli necessiti pel compimento<br />

di atti <strong>del</strong> suo ministero (come ad es. per <strong>la</strong> concessione d'un<br />

sequestro conservativo), ma non indipendentemente da essi. Ne<br />

derivò che, malgrado <strong>la</strong> consuetudine invalsa, molti pretori ricusassero<br />

di ricevere atti di notorietà in materie, per cui' <strong>la</strong> loro<br />

competenza al riguardo non era stata determinata da specifiche disposizioni<br />

di legge, quali ad esempio gli art. 78 ed 80 <strong>del</strong> cod. civ.,<br />

* "ri rego<strong>la</strong>mento per l'amministrazione <strong>del</strong> debito pubblico 8 ottobre<br />

1870, n. 5942, ecc.. E il diniego era anche giustificato dal<strong>la</strong>

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