i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...
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tale quesito deriva dal valore, che si riconosce ai detti rego<strong>la</strong>menti<br />
interni. Costituiscono essi solo interna corjtoris, di cui i Consigli si<br />
giovano come di guida per non essere costretti di volta in volta a<br />
stabilire i criteri da osservare nei loro <strong>la</strong>vori, ovvero, <strong>del</strong>iberati ed<br />
approvati che sieno, hanno tale efficacia obbiettivamente obbligatoria<br />
da potersi anche dai terzi invocare in loro favore? Notisi che siffatti<br />
rego<strong>la</strong>menti, se non trovano divieto nel<strong>la</strong> legge (a mena che non<br />
contengano norme, che con essa contrastino), non sono però dal<strong>la</strong><br />
medesima imposti. La legge infatti solo alle Deputazioni provinciali<br />
prescrive di formare rego<strong>la</strong>menti interni per l'esercizio <strong>del</strong>le loro<br />
attribuzioni (art. 234.) La questione è molto grave e complessa, È<br />
anzitutto da dubitare, se al di fuori di una specifica prescrizione di<br />
* e gge> possa un corpo investito di pubbliche funzioni ed in ispecie<br />
poi di funzioni giurisdizionali svinco<strong>la</strong>re <strong>la</strong> libertà conferitale di agire<br />
di volta in volta nelle forme che creda col preordinare a se stesso norme<br />
da osservare obbligatoriamente. Quando però siffatto dubbio si<br />
credesse di eliminare, non con ragione si farebbe appello ai principi<br />
ormai pacificamente ammessi nei riguardi <strong>del</strong> Par<strong>la</strong>mento. È noto che<br />
le due Camere, per esplicita disposizione statutaria (art. 61), esercitano<br />
le proprie attribuzioni secondo rego<strong>la</strong>menti interni, che si sono<br />
rispettivamente formati. Ed è concorde <strong>la</strong> dottrina nel riconoscere che,<br />
ai fini <strong>del</strong>l'accertamento <strong>del</strong><strong>la</strong> costituzionalità d'una legge, non è dato<br />
indagare se nel votar<strong>la</strong> le Camere abbiano osservato le prescrizioni<br />
dei loro rego<strong>la</strong>menti. Ma questo insegnamento riposa su considerazioni<br />
che certo, nemmeno per analogia, potrebbero essere invocate nel<strong>la</strong><br />
questione in esame. Infatti, anche a prescindere dal valore assoluto<br />
che molti attribuiscono all'attestazione contenuta nell'atto sovrano<br />
<strong>del</strong><strong>la</strong> sanzione, gli scrittori più rigorosi limitano <strong>la</strong> sindacabilità giudiziaria<br />
<strong>del</strong><strong>la</strong> costituzionalità formale <strong>del</strong><strong>la</strong> legge al<strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mazione<br />
fatta dai Presidenti <strong>del</strong>le due assemblee legis<strong>la</strong>tive che le rispettive<br />
Camere hanno approvato <strong>la</strong> legge, e ciò per ragioni attinenti al<strong>la</strong> natura<br />
sovrana <strong>del</strong><strong>la</strong> funzione <strong>del</strong> Par<strong>la</strong>mento ed alle esigenze proprie<br />
di una ben intesa diversione dei poteri (1). D'altra parte, nemmeno potrebbe<br />
invocarsi l'opposto principio che governa gli enti non autarchici<br />
(ad esempio fondazioni le cui <strong>del</strong>iberazioni non sono certo valide se<br />
pre^c indifformità dalle norme sancite dagli statuti rego<strong>la</strong>rmente<br />
approvati dall'autorità governativa e che sovente costituiscono <strong>la</strong><br />
(1) Confr. FATIMA e BENSA, nelle noto al Diritto rf