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i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...

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— 145 —<br />

tale quesito deriva dal valore, che si riconosce ai detti rego<strong>la</strong>menti<br />

interni. Costituiscono essi solo interna corjtoris, di cui i Consigli si<br />

giovano come di guida per non essere costretti di volta in volta a<br />

stabilire i criteri da osservare nei loro <strong>la</strong>vori, ovvero, <strong>del</strong>iberati ed<br />

approvati che sieno, hanno tale efficacia obbiettivamente obbligatoria<br />

da potersi anche dai terzi invocare in loro favore? Notisi che siffatti<br />

rego<strong>la</strong>menti, se non trovano divieto nel<strong>la</strong> legge (a mena che non<br />

contengano norme, che con essa contrastino), non sono però dal<strong>la</strong><br />

medesima imposti. La legge infatti solo alle Deputazioni provinciali<br />

prescrive di formare rego<strong>la</strong>menti interni per l'esercizio <strong>del</strong>le loro<br />

attribuzioni (art. 234.) La questione è molto grave e complessa, È<br />

anzitutto da dubitare, se al di fuori di una specifica prescrizione di<br />

* e gge> possa un corpo investito di pubbliche funzioni ed in ispecie<br />

poi di funzioni giurisdizionali svinco<strong>la</strong>re <strong>la</strong> libertà conferitale di agire<br />

di volta in volta nelle forme che creda col preordinare a se stesso norme<br />

da osservare obbligatoriamente. Quando però siffatto dubbio si<br />

credesse di eliminare, non con ragione si farebbe appello ai principi<br />

ormai pacificamente ammessi nei riguardi <strong>del</strong> Par<strong>la</strong>mento. È noto che<br />

le due Camere, per esplicita disposizione statutaria (art. 61), esercitano<br />

le proprie attribuzioni secondo rego<strong>la</strong>menti interni, che si sono<br />

rispettivamente formati. Ed è concorde <strong>la</strong> dottrina nel riconoscere che,<br />

ai fini <strong>del</strong>l'accertamento <strong>del</strong><strong>la</strong> costituzionalità d'una legge, non è dato<br />

indagare se nel votar<strong>la</strong> le Camere abbiano osservato le prescrizioni<br />

dei loro rego<strong>la</strong>menti. Ma questo insegnamento riposa su considerazioni<br />

che certo, nemmeno per analogia, potrebbero essere invocate nel<strong>la</strong><br />

questione in esame. Infatti, anche a prescindere dal valore assoluto<br />

che molti attribuiscono all'attestazione contenuta nell'atto sovrano<br />

<strong>del</strong><strong>la</strong> sanzione, gli scrittori più rigorosi limitano <strong>la</strong> sindacabilità giudiziaria<br />

<strong>del</strong><strong>la</strong> costituzionalità formale <strong>del</strong><strong>la</strong> legge al<strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mazione<br />

fatta dai Presidenti <strong>del</strong>le due assemblee legis<strong>la</strong>tive che le rispettive<br />

Camere hanno approvato <strong>la</strong> legge, e ciò per ragioni attinenti al<strong>la</strong> natura<br />

sovrana <strong>del</strong><strong>la</strong> funzione <strong>del</strong> Par<strong>la</strong>mento ed alle esigenze proprie<br />

di una ben intesa diversione dei poteri (1). D'altra parte, nemmeno potrebbe<br />

invocarsi l'opposto principio che governa gli enti non autarchici<br />

(ad esempio fondazioni le cui <strong>del</strong>iberazioni non sono certo valide se<br />

pre^c indifformità dalle norme sancite dagli statuti rego<strong>la</strong>rmente<br />

approvati dall'autorità governativa e che sovente costituiscono <strong>la</strong><br />

(1) Confr. FATIMA e BENSA, nelle noto al Diritto rf

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