i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...
i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...
i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
— 115 —<br />
plicazione <strong>del</strong><strong>la</strong> legge 19 giugno 1913, n. G40, le quali recano quasi<br />
tutte <strong>la</strong> data <strong>del</strong>l'anno 1915; e <strong>del</strong><strong>la</strong> vecchia <strong>giurisprudenza</strong> faremo<br />
poi cenno in nota. Per maggiore comodità, citeremo <strong>la</strong> legge<br />
amministrativa sempre sul<strong>la</strong> base <strong>del</strong> T. U. ora vigente approvato<br />
con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148 (1).<br />
La mateiia elettorale, in quanto viene sottoposta al controllo<br />
<strong>del</strong><strong>la</strong> V" Sezione, esclusa cioè <strong>la</strong> parte attinente all'eleggibilità, è<br />
sostanzialmente tutta procedurale. Nondimeno, nell'esame <strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong><br />
sui <strong>ricorsi</strong> <strong>elettorali</strong>, dovremo distinguere quel<strong>la</strong> riguardante<br />
<strong>la</strong> procedura dei <strong>ricorsi</strong> stessi, e* cioè le norme di carattere formale<br />
cui <strong>la</strong> proposizione, lo svolgimento e <strong>la</strong> decisione di essi vanno<br />
soggetti, da quel<strong>la</strong> riguardante il merito e cioè il contenuto dei <strong>ricorsi</strong>,<br />
o, in altri termini, le doglianze che con questi vengono dedotte.<br />
In ordine poi al merito, altra distinzione dovremo ancora tener presente.<br />
I <strong>ricorsi</strong>, che si propongono al<strong>la</strong> V Sezione, investono non direttamente<br />
gli atti <strong>del</strong><strong>la</strong> procedura elettorale, sibbene i provvedimenti<br />
dati su eli essi ; anzi, d'ordinario, li investono in quanto costituiscono<br />
in materia una speciale giurisdizione di primo grado. E ne<br />
censurano sovente, oltre che il merito, <strong>la</strong> forma. In tal modo, provocano<br />
il giudizio <strong>del</strong> supremo giudice amministrativo, prima ancora<br />
che sulle operazioni <strong>elettorali</strong>, cui in definitiva mira il gravame,<br />
sul<strong>la</strong> formale legittimità <strong>del</strong> provvedimento, che riguardo a tali operazioni<br />
ebbe a pronunziarsi.<br />
Divideremo adunque l'esposizione <strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong> elettorale<br />
in due parti, Funa re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> procedura dei <strong>ricorsi</strong> e l'altra<br />
al merito. Questa ultima poi, a sua volta, distingueremo in due capi;<br />
col primo dei quali analizzeremo le decisioni, che hanno esaminato<br />
<strong>la</strong> legittimità formale dei provvedimenti di primo grado e col secondo<br />
quelle che si occupano direttamente <strong>del</strong>le operazioni <strong>elettorali</strong>.<br />
CAPO I.<br />
PROCEDURA DEI RICORSI ELETTORALI<br />
§ 2. — I <strong>ricorsi</strong> <strong>elettorali</strong>, quanto al<strong>la</strong> procedura, non si .sottraggono<br />
in genere alle norme consuete dei <strong>ricorsi</strong> contenziosi, che si<br />
svolgono d'innanzi al Consiglio di Stato. E perciò anzitutto è da<br />
(1) Molte <strong>del</strong>le decisioni» che ricordiamo, si trovano riprodotte nel<strong>la</strong> OìuMizin<br />
wnmimjttratimt giusta le citazioni, che ne facciamo a suo luogo. Quelle, di cui omettiamo<br />
tale citazione, sono inedite.<br />
v