26.08.2013 Views

i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...

i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...

i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

— 129 — " ,<br />

zione dei luoghi di riunione. Veramente al riguardo le legge prescrive<br />

una procedura speciale. In prima sede, provvedono le commissioni<br />

comunali ed in secondo grado, quelle provinciali (art. 53 T. U.)*<br />

Non vi ha ricorso al<strong>la</strong> Corte di Appello ; e ciò appare giusto, trattandosi<br />

di materia che non rientra nel<strong>la</strong> capacità elettorale (elettorato od eleggibilità)<br />

ed anche perchè sovente il ricorso riescirebbe, per difetto<br />

di tempo, materialmente impossibile. È <strong>del</strong> pari giustificato che,<br />

d'ordinario, non si ammetta il ricorso al<strong>la</strong> V, dappoiché d'ordinario<br />

non si tratta di provvedimento noverabile tra le operazioni <strong>elettorali</strong>.<br />

Ma non sempre è così. Talvolta <strong>la</strong> Commissione elettorale nel<strong>la</strong> sua<br />

<strong>del</strong>iberazione si è limitata a designare <strong>la</strong> località ed il fabbricato in<br />

cui dovrà avvenire <strong>la</strong> riunione, pur quando in unico fabbricato sieno<br />

riunite più sezioni. E spesso, sul<strong>la</strong> base di tale <strong>del</strong>iberazione non<br />

è possibile accertare se i locali a tale uopo destinati rispondano<br />

alle esigenze <strong>del</strong>l'art. 54 <strong>del</strong> T. U., dovendosi in essi praticare a suo<br />

tempo gli adattamenti <strong>del</strong> caso. Anzi, magari solo per difetto di<br />

questi, potrebbero non riescire quei locali rispondenti alle prescrizioni<br />

di legge. In simili ipotesi, non pare si possa contestare l'ammissibilità<br />

di doglianze al<strong>la</strong> V Sezione, principalmente perchè si tratta di irrego<strong>la</strong>rità<br />

manifestatesi nel<strong>la</strong> preparazione <strong>del</strong>le sale adibite per le elezioni<br />

e quindi attinenti alle operazioni <strong>elettorali</strong>.<br />

Fu detto che d'innanzi al<strong>la</strong> V Sezione sono deducibili le irrego<strong>la</strong>rità<br />

re<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> seconda fase <strong>del</strong><strong>la</strong> procedura elettorale. Interessa<br />

quindi precisare gli atti, con i quali questa si inizia e quelli con i quali<br />

si esaurisce* Non è certo da credere che essa consti solo <strong>del</strong>le operazioni<br />

riguardanti <strong>la</strong> votazione, lo scrutinio e <strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mazione. Invece<br />

degli atti che <strong>la</strong> precedono ne rimangono estranei unicamente<br />

quelli re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> formazione <strong>del</strong>le liste ed al<strong>la</strong> distribuzione <strong>del</strong>le<br />

sezioni Infatti, <strong>la</strong> V Sezione ha dimostrato di ritenere ammissibili<br />

le doglianze riferentisi al<strong>la</strong> pubblicazione <strong>del</strong> manifesto per <strong>la</strong> convocazione<br />

dei comizi e di quello notificante i mutamenti <strong>del</strong>iberati<br />

dei luoghi-di riunione, al<strong>la</strong> distribuzione dei certificati <strong>elettorali</strong> e<br />

dei loro duplicati, al<strong>la</strong> nomina degli scrutatori, al<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>re costituzione<br />

<strong>del</strong> seggio (confr. decisione 20 gennaio 101f>, n. 15, Agresta<br />

e Gentile, in Giust. amm.f 11)15, pag. 111; decisione Grasso ed altri<br />

e. Consiglio provinciale di Catania, 26 marzo 1015, n. 135, in Giust.<br />

owm., 1015, pag. 202 e 23 luglio 1015, n. 317; 10 giugno 10Ì5, rie.<br />

Spinelli) (1).<br />

(1) Su taìo oggetto, anche nel<strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong> meno <strong>recente</strong>, sì rinvengono<br />

B "ern»azioni numerose e concordi. Così fu ritenuto impugnabile <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>rità <strong>del</strong> ma-<br />

tfir. di fòr* PttkbL — Parie 1. — 9.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!