i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...
i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...
i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
— 131 —<br />
rcntesi al<strong>la</strong> sostituzione per opzione, di cui facemmo cenno e tratteremo<br />
in appresso (§ 26), nonché in ordine al provvedimento col quale<br />
il prefetto si era sostituito al<strong>la</strong> Giunta provinciale amministrativa<br />
nel disporre l'avocazione governata dall'art. 322 <strong>del</strong> T. U. e di cui<br />
anche ci riserviamo di trattare a mo luogo (§ 11).<br />
Invece è stato ritenuto, che il decreto col quale il prefetto, come<br />
presidente <strong>del</strong><strong>la</strong> Giunta provinciale amministrativa, fissa l'udienza<br />
in cui dovrà essere discusso un ricorso elettorale, pur riferendosi all'esercizio<br />
<strong>del</strong><strong>la</strong> giurisdizione, non è atto giurisdizionale e non può<br />
quindi spiegare efficacia sui diritti che formano oggetto <strong>del</strong><strong>la</strong> controversia.<br />
Di conseguenza, non è direttamente impugnabile davanti<br />
<strong>la</strong> V Sezione <strong>del</strong> Consiglio di Stato, dovendo, ove occorre, giudicarne,<br />
anzitutto <strong>la</strong> G. P. A., cui si riferisce (decisione 1 ottobre 1915, n. 314,<br />
Ciuffi contro Montigiani ed altri),<br />
Non essendo <strong>la</strong> V Sezione giudice di primo grado, non sono ammissibili<br />
d'innanzi ad essa domande nuove (decisione 11 giugno 1915,<br />
n. 266, Luchetti-Garbini; decisione 28 maggio 1915, n. 233, Bonino<br />
e. <strong>del</strong> Cons. prov. di Cuneo, in Giusi, amm., 1915, pag. 405). Inoltre<br />
è stato disputato se per <strong>la</strong> prima volta d'innanzi le giurisdizioni <strong>elettorali</strong><br />
possa dedursi <strong>la</strong> nullità di alcune schede non denunziata ne<br />
al seggio né all'adunanza dei presidenti. Sull'oggetto, <strong>la</strong> V Sezione si<br />
è <strong>la</strong>sciata guidare dal<strong>la</strong> considerazione che, secondo il sistema introdotto<br />
dal<strong>la</strong> legge vigente, <strong>la</strong> possibilità di sorveglianza sulle operazioni<br />
<strong>elettorali</strong> da parte <strong>del</strong>l'elettore è limitata al<strong>la</strong> Sezione, nel<strong>la</strong> quale<br />
trovasi scritto, dappoiché unicamente nel<strong>la</strong> sa<strong>la</strong> di questa è ammesso<br />
ad entrare (art. 69 <strong>del</strong> T.-U.)- Perciò, normalmente, egli non ha modo<br />
di control<strong>la</strong>re <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>rità <strong>del</strong>le schede <strong>del</strong>le altre sezioni, e deve essere<br />
ammesso ad impugnarle quando ha <strong>la</strong> possibilità di esaminarle<br />
{decisione 19 giugno 1915, rie. Spinelli. Confr. anche decisione 17 dicembre<br />
1915, n. 466, Rosina e. Giglia).<br />
L'efficacia <strong>del</strong>l'impugnativa non si limita poi materialmente<br />
ali atto impugnato, ma si estende a quelli che ne costituiscono un<br />
necessario presupposto come a quelli che ne conseguono. Così è stato<br />
ritenuto che, impugnandosi le operazioni <strong>elettorali</strong>, si impugnano<br />
anche le decisioni date dai seggi senza che occorrano sul riguardo specifici<br />
rec<strong>la</strong>mi (decisione 25 maggio 1915, n. 250, Prospero e. Girardi<br />
e ^cndrini), e che, impugnata <strong>la</strong> decisione <strong>del</strong><strong>la</strong> Giunta provinciale<br />
amministrativa in materia elettorale, non è necessario impugnare<br />
anche il decreto prefettizio che indisse l'elezione (1).<br />
U) Decisione lo dicembre 1011, n. 533, Bertone e. Salvatane», in Giunt. ammin.,<br />
'MI, pag/4ff3.<br />
*.