26.08.2013 Views

i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...

i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...

i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

— 131 —<br />

rcntesi al<strong>la</strong> sostituzione per opzione, di cui facemmo cenno e tratteremo<br />

in appresso (§ 26), nonché in ordine al provvedimento col quale<br />

il prefetto si era sostituito al<strong>la</strong> Giunta provinciale amministrativa<br />

nel disporre l'avocazione governata dall'art. 322 <strong>del</strong> T. U. e di cui<br />

anche ci riserviamo di trattare a mo luogo (§ 11).<br />

Invece è stato ritenuto, che il decreto col quale il prefetto, come<br />

presidente <strong>del</strong><strong>la</strong> Giunta provinciale amministrativa, fissa l'udienza<br />

in cui dovrà essere discusso un ricorso elettorale, pur riferendosi all'esercizio<br />

<strong>del</strong><strong>la</strong> giurisdizione, non è atto giurisdizionale e non può<br />

quindi spiegare efficacia sui diritti che formano oggetto <strong>del</strong><strong>la</strong> controversia.<br />

Di conseguenza, non è direttamente impugnabile davanti<br />

<strong>la</strong> V Sezione <strong>del</strong> Consiglio di Stato, dovendo, ove occorre, giudicarne,<br />

anzitutto <strong>la</strong> G. P. A., cui si riferisce (decisione 1 ottobre 1915, n. 314,<br />

Ciuffi contro Montigiani ed altri),<br />

Non essendo <strong>la</strong> V Sezione giudice di primo grado, non sono ammissibili<br />

d'innanzi ad essa domande nuove (decisione 11 giugno 1915,<br />

n. 266, Luchetti-Garbini; decisione 28 maggio 1915, n. 233, Bonino<br />

e. <strong>del</strong> Cons. prov. di Cuneo, in Giusi, amm., 1915, pag. 405). Inoltre<br />

è stato disputato se per <strong>la</strong> prima volta d'innanzi le giurisdizioni <strong>elettorali</strong><br />

possa dedursi <strong>la</strong> nullità di alcune schede non denunziata ne<br />

al seggio né all'adunanza dei presidenti. Sull'oggetto, <strong>la</strong> V Sezione si<br />

è <strong>la</strong>sciata guidare dal<strong>la</strong> considerazione che, secondo il sistema introdotto<br />

dal<strong>la</strong> legge vigente, <strong>la</strong> possibilità di sorveglianza sulle operazioni<br />

<strong>elettorali</strong> da parte <strong>del</strong>l'elettore è limitata al<strong>la</strong> Sezione, nel<strong>la</strong> quale<br />

trovasi scritto, dappoiché unicamente nel<strong>la</strong> sa<strong>la</strong> di questa è ammesso<br />

ad entrare (art. 69 <strong>del</strong> T.-U.)- Perciò, normalmente, egli non ha modo<br />

di control<strong>la</strong>re <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>rità <strong>del</strong>le schede <strong>del</strong>le altre sezioni, e deve essere<br />

ammesso ad impugnarle quando ha <strong>la</strong> possibilità di esaminarle<br />

{decisione 19 giugno 1915, rie. Spinelli. Confr. anche decisione 17 dicembre<br />

1915, n. 466, Rosina e. Giglia).<br />

L'efficacia <strong>del</strong>l'impugnativa non si limita poi materialmente<br />

ali atto impugnato, ma si estende a quelli che ne costituiscono un<br />

necessario presupposto come a quelli che ne conseguono. Così è stato<br />

ritenuto che, impugnandosi le operazioni <strong>elettorali</strong>, si impugnano<br />

anche le decisioni date dai seggi senza che occorrano sul riguardo specifici<br />

rec<strong>la</strong>mi (decisione 25 maggio 1915, n. 250, Prospero e. Girardi<br />

e ^cndrini), e che, impugnata <strong>la</strong> decisione <strong>del</strong><strong>la</strong> Giunta provinciale<br />

amministrativa in materia elettorale, non è necessario impugnare<br />

anche il decreto prefettizio che indisse l'elezione (1).<br />

U) Decisione lo dicembre 1011, n. 533, Bertone e. Salvatane», in Giunt. ammin.,<br />

'MI, pag/4ff3.<br />

*.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!