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i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...

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— 16G —<br />

. tendere al<strong>la</strong> dedotta eccezione, che cioè non era da escludere che alcuno<br />

volutamente avesse fatto depositare le proprie schede in uriie<br />

rispettivamente diverse da quelle cui l'epigrafe che recavano le<br />

destinava, allo scopo di annul<strong>la</strong>re così i propri voti; perchè chi è<br />

chiamato ad interpretare i fatti umani al fine di dedurne conseguenze<br />

giuridiche non può muovere da ipotesi così lontane dal comune, a*<br />

meno che prove non emergano a conforto di esse. Invece <strong>la</strong> Sezione<br />

•non ha ammesso <strong>la</strong> correzione nell'elezione di Collesalvetti, in occasione<br />

<strong>del</strong><strong>la</strong> quale ha chiaramente affermato i principi di massima in<br />

armonia con quelli riferiti da noi nel paragrafo precedente (decisione<br />

26 giugno 1915, n. 283, Lepori e. Cavi). In quest'ultimo caso, vi era<br />

<strong>la</strong> rispondenza <strong>del</strong> numero <strong>del</strong>le schede rinvenute nelle urne con quello<br />

accertato a mezzo <strong>del</strong>le rispettive note di riscontro; ma le schede<br />

non recavano, come nel caso di Tiiscania, l'indicazione <strong>del</strong>l'urna cui<br />

erano destinate (in Giusi, amm., 1915, pag. 397; confr. anche decisione<br />

28 dicembre 1915, n. 485, Gaspari e. Pasti ed altri) (1).<br />

§ 23. :—Frequenti sono poi le accuse di violenze e di corruzioni.<br />

La prova, che di esse vien dedotto assai di rado riesce soddisfacente<br />

e non sempre per difetto di diligenza da parte <strong>del</strong> ricorrente o per<br />

inesistenza di quanto si assume, ma spesso per <strong>la</strong> sua naturale difficoltà.<br />

Sull'oggetto, non sono possibili e non vi sono state in fatto<br />

vere affermazioni di massima, se si fa eccezione di alcuna già cennata.<br />

come quel<strong>la</strong> che l'avvenuta votazione a nome di persona, che resulta<br />

morta, non è di per sé bastevole indizio di frode. È materia questa<br />

da decidere secondo le circostanze <strong>del</strong> caso (2). D'ordinario, piuttosto<br />

che da fatti specifici <strong>la</strong> violenza o <strong>la</strong> frode si inducono dall'insieme<br />

<strong>del</strong> modo in cui si è svolta reiezione. Essa importa sempre<br />

l'annul<strong>la</strong>mento <strong>del</strong>le intere elezioni <strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>sezione</strong>, cui si riferisce.<br />

Ricordiamo che, di <strong>recente</strong>, <strong>la</strong> V Sezione ebbe ad annul<strong>la</strong>re per violenza<br />

le elezioni <strong>del</strong><strong>la</strong> sezióne Milo <strong>del</strong> mandamento di Giarre (deci­<br />

ti) Anche 'in passato, dì rado si foce luogo al<strong>la</strong> correzione <strong>del</strong>l'errore, che fosse<br />

stato ascritto a scambio <strong>del</strong>l'urna in caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee.<br />

Talvolta anzi si dubitò» se in tale scambio fosse da ravvisare un mezzo per<br />

farsi riconoscere: Confr. decisione 28 marzo 1008, n. 124, Volpini e. Koch. in Giwt.<br />

affi min.. 1908, pag. 727,<br />

(2) Nel<strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong> degli anni pascati, in ordino al<strong>la</strong> corruzione, troviamo<br />

affermato: che si può annul<strong>la</strong>re per corruzione, benché il magistrato abbia assoluto<br />

quelli cke ne erano imputati, per non provata reità (decisione 2 maggio 1908. n. 192.<br />

8tampaechia e. <strong>del</strong>. Consiglio provinciale «li Lecce, in GiuM. ammìn.. 1008* pag* 600:<br />

18 gennaio 1000. n. 3. fra le stesse parti, in GiwL (immiti.* 1900, pag. fi); — che, annul<strong>la</strong>te<br />

per broglio le elezioni, non si può far luogo al<strong>la</strong> sostituzione dei proc<strong>la</strong>mati<br />

eletti, specie quando <strong>la</strong> corruzione resulti opera di tutti i partiti in lotta (decisione<br />

7 luglio 1011. IL 330. Bonvewhi e. Eustacchi, in Giurt. ammin., 1911, pag. 301).

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