i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...
i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...
i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
— 117 —<br />
Invece di rego<strong>la</strong> non è dato sperimentare il ricorso ai Consigli comunali<br />
e provinciali od in genere ai Comuni od alle Provincie, <strong>del</strong><strong>la</strong><br />
elezione dei cui rappresentanti si controverte* E ciò nemmeno quando<br />
eventualmente si impugni <strong>la</strong> decisa avocazione al<strong>la</strong> Giunta provinciale<br />
amministrativa <strong>del</strong> giudizio sulle elezioni a sensi <strong>del</strong>l'art. 322<br />
<strong>del</strong> T. IX, di cui appresso dovremo far paro<strong>la</strong>. Di tale argomento <strong>la</strong><br />
Sezione V non ha avuto ora ragione di occuparsi in maniera diretta (1),<br />
ma l'ha implicitamente trattato esaminando le questioni riguardanti<br />
<strong>la</strong> notifica <strong>del</strong> ricorso. Ci riserviamo quindi di dare nel<strong>la</strong> parte a questa<br />
re<strong>la</strong>tiva <strong>la</strong> giustificazione dei principi ora affermati, i quali per altro<br />
tollerano anche <strong>del</strong>le eccezioni, dappoiché vi ha qualche ricorso elettorale<br />
che, per <strong>la</strong> natura dei suo oggetto, va proposto proprio dal-<br />
Comune (confr. § 3).<br />
In genere poi <strong>del</strong><strong>la</strong> facoltà di proporre <strong>ricorsi</strong> <strong>elettorali</strong> non si<br />
può ammettere decadenza per rinunzia nemmeno da parte di chi<br />
vi abbia un interesse personale. ÀI riguardo, si è presentato un caso,<br />
che merita di essere ricordato- Un candidato, con dichiarazione resa<br />
pubblicamente nota a mezz/> <strong>del</strong><strong>la</strong> stampa, promise di rimettersi<br />
senz'altro al responso <strong>del</strong>le urne* Malgrado ciò, non essendo questo<br />
riuscito a lui favorevole, propose gravame al<strong>la</strong> V Sezione. Fu eccepita<br />
<strong>la</strong> inammissibilità <strong>del</strong> ricorso; ma quel Collegio escluse che potesse<br />
ritenersi che nel<strong>la</strong> cennata dichiarazione fosse da ravvisare una rinunzia<br />
giuridicamente efficace (decisione 7 maggio 1915, n. 108,<br />
De Natale e. Jannello).<br />
I ricorei <strong>elettorali</strong> devono essere sottoscritti e dal ricorrente (o<br />
da persona che egli abbia munita di mandato speciale ad hoc) e da<br />
un avvocato ammesso al patrocinio d'innanzi al Consiglio di Stato,<br />
giusta <strong>la</strong> norma generale sancita dall'art. 27 <strong>del</strong> T, U. 17 agosto 1007,<br />
* n. 638. 32 stato però ritenuto che non è indispensabile nel<strong>la</strong> procura<br />
speciale ri<strong>la</strong>sciata all'avvocato sia formalmente usata l'espressione<br />
mandato di firmare; dappoiché il mandato espresso di \)vo~<br />
sent&re il ricoreo con le indicazioni necessarie per l'indirizzo, l'oggetto<br />
e <strong>la</strong> redazione <strong>del</strong> medesimo dimostrano in maniera adeguata<br />
<strong>la</strong> volontà <strong>del</strong> mandante di non riservarsi <strong>la</strong> firma <strong>del</strong> ricorso, ma<br />
di rimettersi anche per questa al proprio avvocato (decisione 17 dicembre<br />
1015, n. 466, Rosina e. Giglia). Con le dette firme il ri<br />
ti) Però, nel<strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong> mono <strong>recente</strong>, non sono manente affermazioni<br />
«Urrtte «iti riguardo. Cori fu ritenuto che iì Consiglio comunale, come giudice di primo<br />
emulo in materia elettorale, non ha veste yter intervenire 1 nei giudizi, clic si «volgono<br />
net superiori gradi (decisione 21 giugno 1912, n. 285, Comune di Gavoi e. Satta, in<br />
Giustizia amminifitmtim, 1012, pag. 205).