26.08.2013 Views

i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...

i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...

i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

— 117 —<br />

Invece di rego<strong>la</strong> non è dato sperimentare il ricorso ai Consigli comunali<br />

e provinciali od in genere ai Comuni od alle Provincie, <strong>del</strong><strong>la</strong><br />

elezione dei cui rappresentanti si controverte* E ciò nemmeno quando<br />

eventualmente si impugni <strong>la</strong> decisa avocazione al<strong>la</strong> Giunta provinciale<br />

amministrativa <strong>del</strong> giudizio sulle elezioni a sensi <strong>del</strong>l'art. 322<br />

<strong>del</strong> T. IX, di cui appresso dovremo far paro<strong>la</strong>. Di tale argomento <strong>la</strong><br />

Sezione V non ha avuto ora ragione di occuparsi in maniera diretta (1),<br />

ma l'ha implicitamente trattato esaminando le questioni riguardanti<br />

<strong>la</strong> notifica <strong>del</strong> ricorso. Ci riserviamo quindi di dare nel<strong>la</strong> parte a questa<br />

re<strong>la</strong>tiva <strong>la</strong> giustificazione dei principi ora affermati, i quali per altro<br />

tollerano anche <strong>del</strong>le eccezioni, dappoiché vi ha qualche ricorso elettorale<br />

che, per <strong>la</strong> natura dei suo oggetto, va proposto proprio dal-<br />

Comune (confr. § 3).<br />

In genere poi <strong>del</strong><strong>la</strong> facoltà di proporre <strong>ricorsi</strong> <strong>elettorali</strong> non si<br />

può ammettere decadenza per rinunzia nemmeno da parte di chi<br />

vi abbia un interesse personale. ÀI riguardo, si è presentato un caso,<br />

che merita di essere ricordato- Un candidato, con dichiarazione resa<br />

pubblicamente nota a mezz/> <strong>del</strong><strong>la</strong> stampa, promise di rimettersi<br />

senz'altro al responso <strong>del</strong>le urne* Malgrado ciò, non essendo questo<br />

riuscito a lui favorevole, propose gravame al<strong>la</strong> V Sezione. Fu eccepita<br />

<strong>la</strong> inammissibilità <strong>del</strong> ricorso; ma quel Collegio escluse che potesse<br />

ritenersi che nel<strong>la</strong> cennata dichiarazione fosse da ravvisare una rinunzia<br />

giuridicamente efficace (decisione 7 maggio 1915, n. 108,<br />

De Natale e. Jannello).<br />

I ricorei <strong>elettorali</strong> devono essere sottoscritti e dal ricorrente (o<br />

da persona che egli abbia munita di mandato speciale ad hoc) e da<br />

un avvocato ammesso al patrocinio d'innanzi al Consiglio di Stato,<br />

giusta <strong>la</strong> norma generale sancita dall'art. 27 <strong>del</strong> T, U. 17 agosto 1007,<br />

* n. 638. 32 stato però ritenuto che non è indispensabile nel<strong>la</strong> procura<br />

speciale ri<strong>la</strong>sciata all'avvocato sia formalmente usata l'espressione<br />

mandato di firmare; dappoiché il mandato espresso di \)vo~<br />

sent&re il ricoreo con le indicazioni necessarie per l'indirizzo, l'oggetto<br />

e <strong>la</strong> redazione <strong>del</strong> medesimo dimostrano in maniera adeguata<br />

<strong>la</strong> volontà <strong>del</strong> mandante di non riservarsi <strong>la</strong> firma <strong>del</strong> ricorso, ma<br />

di rimettersi anche per questa al proprio avvocato (decisione 17 dicembre<br />

1015, n. 466, Rosina e. Giglia). Con le dette firme il ri­<br />

ti) Però, nel<strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong> mono <strong>recente</strong>, non sono manente affermazioni<br />

«Urrtte «iti riguardo. Cori fu ritenuto che iì Consiglio comunale, come giudice di primo<br />

emulo in materia elettorale, non ha veste yter intervenire 1 nei giudizi, clic si «volgono<br />

net superiori gradi (decisione 21 giugno 1912, n. 285, Comune di Gavoi e. Satta, in<br />

Giustizia amminifitmtim, 1012, pag. 205).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!