i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...
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(decisione 6 febbraio 1915, n. 21, Strinzo e. <strong>del</strong>. Cons. prov. Catania,<br />
in Giusi, amm., 1915, pag. 288).<br />
C) JIÌ genere, <strong>la</strong> Sezione ha dimostrato di attribuire, al<strong>la</strong> molteplicità<br />
di schede uguali, in quanto sieno da ritenere di partito,<br />
un certo valore, al fine di escludere*in elementi non <strong>del</strong> tutto conformi<br />
al<strong>la</strong> legge, che contengano, il carattere di segni vietati ed inducenti<br />
nullità. Ma, al riguardo, ha pure fatto varie distinzioni.<br />
Anzitutto, malgrado <strong>la</strong> rilevanza <strong>del</strong> numero, non ha giudicato valide<br />
le schede, che sono in contrasto con una disposizione specifica ed esplicita<br />
<strong>del</strong><strong>la</strong> legge: così ha giudicato di quelle in carta non bianca. Di poi,<br />
ha distinto gli elementi, per cui l'elettore potrebbe essere riconosciuto *<br />
quando si procede allo scrutinio, da quelli atti ad identificarlo almo-.<br />
mento <strong>del</strong><strong>la</strong> votazione. E solo ai primi ha applicato il principio in paro<strong>la</strong>;<br />
perchè <strong>la</strong> molteplicità <strong>del</strong>le schede uguali impedisce che esse si possano<br />
ascrivere singo<strong>la</strong>rmente a determinati elettori mentre si fa luogo<br />
al computo dei voti. Invece non ha ritenuto lo stesso per gli altri.<br />
E con ragione. Infatti, se ad esempio, per <strong>la</strong> sua forma artificiosamente<br />
tipica, anche piegata, <strong>la</strong> scheda esibita dall'elettore votante<br />
si rive<strong>la</strong> senz'altro quel<strong>la</strong> che reca determinati nomi, riesce possibile<br />
e facile accertare, al momento <strong>del</strong><strong>la</strong> votazione, a quali candidati<br />
abbia un determinato elettore dato il suo suffragio. Certo questo<br />
principio non va applicato in maniera molto rigorosa, essendo evidente<br />
che a persone pratiche, le quali vigilino, diffìcilmente può il<br />
votante dissimu<strong>la</strong>re l'identità <strong>del</strong><strong>la</strong> scheda di cui si serve per votare;<br />
wa è anche da esaminare all'uopo se nel<strong>la</strong> scheda stessa facile sia<br />
sostituire i nomi che contiene e se, ad ogni modo, con <strong>la</strong> preparazione<br />
di tale scheda possa ritenersi frodata nel suo spirito <strong>la</strong> legge (confrontare<br />
decisioni poco innanzi citate).<br />
§ 21. — È in ordine al<strong>la</strong> designazione <strong>del</strong> candidato contenuta<br />
nel<strong>la</strong> scheda che più specialmente si è fatto appello ai principi ammessi<br />
dal<strong>la</strong> legge elettorale politica, per dedurne opposte conseguenze.<br />
La designazione fatta dall'elettore nel<strong>la</strong>* scheda può riescire<br />
non bastevole a manifestarne <strong>la</strong> volontà, vuoi perchè insufficiente<br />
a individuare <strong>la</strong> persona <strong>del</strong>l'eletto, specie quando omonimi <strong>del</strong> candidato<br />
sieno iscritti nelle liste, vuoi perchè errata, contenendo generalità<br />
che non rispondono a quelle di alcuno degli eleggibili o che<br />
rispondano solo a quelle di persona, <strong>la</strong> quale si assuma non essere<br />
candidato. La questione è molto grave, forse è <strong>la</strong> più grave di quante<br />
fogliano proporsi in materia elettorale. L'una e l'altra <strong>del</strong>le opposte soluzioni,<br />
chesi possono adottare,soddisfano rispettivamente ad esigenze<br />
**-. di Dir* FttlbL — Parte I. - 11,