i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...
i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...
i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
— 121 —<br />
debbano, come parti, essere citati a seconda dei casi il Consiglio comunale<br />
e provinciale. La <strong>giurisprudenza</strong> non ha avuto occasione di<br />
pronunziarsi esplicitamente sull'oggetto. Per respingere un tal dubbio<br />
giova osservare che, come innanzi fu ricordato, sulle elezioni quei<br />
Consigli esercitano una funzione giurisdizionale e che <strong>la</strong> loro qualità<br />
di collegi giudicanti evidentemente rimane inalterata se ad altro collegio<br />
tale funzione sia stata avocata, magari anche illegalmente. Si<br />
potrebbe per altro in contrario osservare che l'esercizio <strong>del</strong><strong>la</strong> giurisdizione<br />
elettorale è stato demandato ai Consigli comunali e provinciali,<br />
cui riguarda, in omaggio <strong>del</strong><strong>la</strong> riconosciuta autonomia di quei<br />
corpi. Principio non diverso ha ispirato <strong>la</strong> norma, per cui Je Camere legis<strong>la</strong>tive<br />
giudicano <strong>del</strong><strong>la</strong> legittimità <strong>del</strong><strong>la</strong> nomina dei loro membri.<br />
E perciò ogni provvedimento, che tocca in se questa prerogativa, va<br />
riguardato non solo in quanto si riferisce alle funzioni giurisdizionali<br />
di un collegio giudicante, ma anche in quanto menoma l'autonomia<br />
dal<strong>la</strong> legge assicurata ad un ente di diritto pubblico. Sotto tale aspetto,<br />
non sembra agevole disconoscere ai Comuni <strong>la</strong> veste giuridica per partecipare<br />
ai giudizi di cui trattasi.<br />
La notifica va poi eseguita secondo le norme consuete stabilite<br />
dal rego<strong>la</strong>mento di procedura (17 agosto 1907, n. 642, art. 3-14).<br />
E perciò è stato ritenuto che, quando non possa aver luogo con <strong>la</strong><br />
consegna <strong>del</strong>l'atto nelle mani <strong>del</strong>l'interessato, deve essere eseguita al<strong>la</strong><br />
residenza o al domicilio (decisione 23 luglio 1915, n. 312, Vezzosi<br />
e. Fa noli).<br />
Xon ha avuto di <strong>recente</strong> <strong>la</strong> Sezione V occasione di pronunziarsi<br />
sulle conseguenze <strong>del</strong> difetto <strong>del</strong><strong>la</strong> notifica o <strong>del</strong>l'illegalità di essa (1).<br />
D'ordinario, ne deriva <strong>la</strong> irricevìbilità <strong>del</strong> ricorso, il quale non può<br />
quindi essere preso in esame. Talvolta però fu ammessa <strong>la</strong> integrazione<br />
<strong>del</strong><strong>la</strong> notifica da dispòrsi con decisione interlocutoria dal<strong>la</strong> Sezione<br />
giusta <strong>la</strong> prima parte <strong>del</strong>l'art, lo <strong>del</strong> citato rego<strong>la</strong>mento di<br />
procedura. Ma, poiché in tal modo si provveda, è necessario che vi<br />
sieno ragioni, le quali giustifichino l'omissione <strong>del</strong> ricorrente. Così fu<br />
ritenuto che il ricorso contro <strong>la</strong> <strong>del</strong>iberazione <strong>del</strong> Consiglio provinciale,<br />
con cui sia stata annul<strong>la</strong>ta <strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mazione d'un consigliere,<br />
notificato soltanto agli elettori che furono parte <strong>del</strong> giudizio di primo<br />
grado, può essere integrato mediante <strong>la</strong> notificazione al candidato,<br />
che viene a prendere una posizione prevalente in seguito al<strong>la</strong> detta<br />
(l) La questione è «tata invece esaminata nei riguardi <strong>del</strong> procedimento .svoltosi<br />
d'innanzi <strong>la</strong> G. P- A., <strong>la</strong> cui decisione formava oggetto di ricorso al<strong>la</strong> V Sezione.<br />
Ne daremo cenno al § 12 6.