i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...
i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...
i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
— 128 —<br />
chese, Novelli e. <strong>del</strong>. Giunta provinciale amministrativa di Alessandria,<br />
in Giusi, amm.y 1913, pag. 617; 26 marzo 1915, n. 135, Grasso ed altri<br />
e. <strong>del</strong>. Consiglio provinciale Catania, in Giusi, amm., 1915, pag. 202;<br />
14 maggio 1915, n. 220, De Angelis e. Balsamo, in Gitisi. amm*> p. 251).<br />
È tuttavia da fare al riguardo qualche riserva. Può accadere che l'indebita<br />
iscrizione nelle liste sia l'esponente d'un preordinato sistema<br />
di frodi, il quale abbia trovato poi ulteriore svolgimento ed epilogo<br />
nelle operazioni <strong>elettorali</strong>. In tal caso, ad illustrare l'accusa di broglio,<br />
essa ben può essere dedotta al<strong>la</strong> V Sezione. E ciò, in più riscontri,<br />
ha riconosciuto quel Collegio, pur escludendo, per speciali circostanze<br />
di fatto, che nelle specie sottoposte al suo esame fossero da ravvisare<br />
indizi di frode nell'irrego<strong>la</strong>re formazione <strong>del</strong>le liste (confr. decisione<br />
26 marzo 1915, n. 135 ora citata e 12 febbraio 1915, n. 31, Monti<br />
e. Angrisani, in Gitisi, amm., 1915, pag. 81). -<br />
Anche più severa è stata <strong>la</strong> Sezione per quanto attiene all'assegnazione<br />
<strong>del</strong>le sedi. Pure questa è mansione che compete alle commis- *<br />
sioni <strong>elettorali</strong>, che fa parte <strong>del</strong><strong>la</strong> procedura di formazione <strong>del</strong>le liste<br />
e che quindi si sottrae al controllo <strong>del</strong><strong>la</strong> V Sezione. Accade sovente<br />
che, indette le elezioni e notificate ai pubblico le sedi <strong>del</strong>le singole<br />
Sezioni, si presenti <strong>la</strong> necessità di mutarne alcuna o perchè divenuta<br />
indisponibile o perchè rive<strong>la</strong>tasi inadatta. Provvede all'uopo <strong>la</strong> Commissione<br />
provinciale su proposta di quel<strong>la</strong> comunale, a mente <strong>del</strong>l'articolo<br />
54 <strong>del</strong> T. U. Su tale variazione, gli elettori non hanno avuto<br />
possibilità di produrre gravame prima <strong>del</strong>le elezioni. Essa deve essere<br />
stata proposta nei cinque giorni dal<strong>la</strong> date <strong>del</strong><strong>la</strong> pubblicazione<br />
<strong>del</strong> manifesto di convocazione degli elettori e resa a questi nota con<br />
manifesto da affiggerei nelle ore antimeridiane <strong>del</strong> giorno precedente<br />
<strong>la</strong> votazione. Talvolta se n'è formato oggetto di doglianza al<strong>la</strong><br />
V Sezione. Ma quel Collegio, accertata l'osservanza <strong>del</strong>le norme ora<br />
ricordate, ha ritenuto non ammissibile siffatte censura (decisione<br />
25 maggio 1915, n. 251> Fiorilli e. Franchi, in GiuM. amm.j 1915,<br />
pag. 387). Ed in genere ha sempre giudicato inammissibile qualunque<br />
rec<strong>la</strong>mo, che attenga al<strong>la</strong> formazione <strong>del</strong>le sezioni ed al<strong>la</strong> determina-<br />
di controlli e gravami, esauriti i quali su tele oggetto si forma come un giudicato, onde<br />
deriva che legittimamente sieno ammessi a votare quanti sì trovino iscritti. * L'elezione<br />
— dispone infatti l'art, 58 <strong>del</strong> T. XL cui fa poi riscontro Fari. 70 ~~* si fa unicamente<br />
dogli elettori iscritti nel<strong>la</strong> Usta permanente*-<br />
In teli sensi, fu sempre costante <strong>la</strong> <strong>giurisprudenza</strong>; <strong>la</strong> quale escluse che, in sede<br />
di operazioni <strong>elettorali</strong>, potesse il seggio correggere gli errori contenuti nelle liste o<br />
rifiutarsi dal far votare elettori, che resultassero appartenenti a corpi militarizzati<br />
o che fossero stati dichiarati falliti. Confr. decisione 15 dicembre 1911, n. o23, Ber*<br />
tone e. Salvatine, in Giu«*f. ammiri., 1911» pag. 466; T> luglio 1912, n. 33if Ruotolo e*<br />
Nunziante, in Giusi, ammiri.* 1912, pag. 211 e 212.