26.08.2013 Views

i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...

i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...

i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

-- 111 -<br />

provinciale e <strong>la</strong> convocazione <strong>del</strong><strong>la</strong> Giunta. Siffatti provvedimenti<br />

non importano di per sé l'avocazione e non sono quindi impugnabili<br />

davanti <strong>la</strong> V Sezione <strong>del</strong> Consiglio di Stato. Se di tal natura sia il<br />

provvedimento prefettizio non può accertarsi che esaminandone i<br />

termini, in cui nei vari casi trovasi redatto (confr. dee. 5 marzo 1915,<br />

n. 95, Contardi e. Prefetto di Avellino, in Giusi, amm., 1915, pag. 175;<br />

5 marzo 1915, n. 96, Bruno e. Prefetto di Avellino; 19 marzo 1915,<br />

n. 128 Pelullo e. Prefetto di Avellino, in Giusi, amm.y 1915, pag. 176;<br />

30 luglio 1915, n. 331, Pelullo e. Prefetto di Avellino). .<br />

Fu poi disputato se, a termine <strong>del</strong> citato art. 322 <strong>del</strong> T. U.,<br />

<strong>la</strong> Giunta prov. amm. si possa sostituire, oltre che al Consiglio comunale,<br />

anche al provinciale, È da notare che l'art. 322, nel<strong>la</strong> prima parte,<br />

autorizza <strong>la</strong> Giunta provinciale a provvedere sulle elezioni, qualora<br />

nel termine di due mesi non si pronunci il Consiglio comunale. Nel capoverso<br />

poi soggiunge : « Lo stesso procedimento si applica al Consiglio<br />

provinciale ». Ora fu notato che è giustificato che <strong>la</strong> Giunta provinciale<br />

si sostituisca al Consiglio comunale, dappoiché, a prescindere anche<br />

dalle altre attribuzioni che in tutto il sistema <strong>del</strong><strong>la</strong> legge alle Giunte<br />

provinciali trovansi demandate nei riguardi dei Comuni, per quanto<br />

attiene in ispecie alle elezioni, esse sono costituite giudici di appello<br />

rispetto ai Consigli comunali (art. 91 T. U.); — che lo stesso non si<br />

può ripetere nei riguardi dei Consigli provinciali, rispetto ai quali<br />

un'ingerenza <strong>del</strong>le Giunte provinciali non sarebbe in armonia col<br />

sistema <strong>del</strong><strong>la</strong> legge, <strong>la</strong> quale ha istituto giudice di appello <strong>la</strong> V Sezione<br />

<strong>del</strong> Consiglio di Stato; — che quindi rispetto ai Consigli<br />

provinciali l'avocazione deve aver luogo a favore <strong>del</strong><strong>la</strong> V Sezione.<br />

Ma questo Collegio non aderì a siffatta tesi (decisione su citata,<br />

». 128); <strong>la</strong> quale, se può in fitre condendo trovare giustificazioni, urta<br />

contro il testuale riferito disposto <strong>del</strong>l'art. 322, che estende l'applicazione<br />

<strong>del</strong> procedimento governato nel<strong>la</strong> sua prima parte al Consiglio<br />

provinciale senza alcuna aggiunta o modificazione. Del resto, se il<br />

sostituirsi <strong>del</strong><strong>la</strong> Giunta provinciate amministrativa al Consiglio provinciale<br />

non trova nel<strong>la</strong> legge altre applicazioni, né nel<strong>la</strong> legge comunale e<br />

provinciale ne in quel<strong>la</strong> sul Consiglio di Stato né in alcun'altra, viene<br />

mai disposta <strong>la</strong> surrogazione <strong>del</strong> Supremo consesso amministrativo<br />

ad alcun altro collegio sia pure per l'esercizio de' funzionari giurisdizionali,<br />

surrogazione che evidentemente sarebbe in contrasto con <strong>la</strong><br />

natura eminente di quel Corpo nel sistema <strong>del</strong>le giurisdizioni amministrative<br />

e che ad ogni modo rec<strong>la</strong>merebbe <strong>del</strong>le norme, le quali praticamente<br />

ne governassero l'esercizio. In dottrina, <strong>la</strong> tesi sostenuta<br />

dal<strong>la</strong> V Sezione è pacifica. Vn tempo, quando <strong>del</strong>le elezioni provinciali<br />

giudicava da prima <strong>la</strong> Deputazione provinciale e di poi il Consiglio

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!