i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...
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provinciale e <strong>la</strong> convocazione <strong>del</strong><strong>la</strong> Giunta. Siffatti provvedimenti<br />
non importano di per sé l'avocazione e non sono quindi impugnabili<br />
davanti <strong>la</strong> V Sezione <strong>del</strong> Consiglio di Stato. Se di tal natura sia il<br />
provvedimento prefettizio non può accertarsi che esaminandone i<br />
termini, in cui nei vari casi trovasi redatto (confr. dee. 5 marzo 1915,<br />
n. 95, Contardi e. Prefetto di Avellino, in Giusi, amm., 1915, pag. 175;<br />
5 marzo 1915, n. 96, Bruno e. Prefetto di Avellino; 19 marzo 1915,<br />
n. 128 Pelullo e. Prefetto di Avellino, in Giusi, amm.y 1915, pag. 176;<br />
30 luglio 1915, n. 331, Pelullo e. Prefetto di Avellino). .<br />
Fu poi disputato se, a termine <strong>del</strong> citato art. 322 <strong>del</strong> T. U.,<br />
<strong>la</strong> Giunta prov. amm. si possa sostituire, oltre che al Consiglio comunale,<br />
anche al provinciale, È da notare che l'art. 322, nel<strong>la</strong> prima parte,<br />
autorizza <strong>la</strong> Giunta provinciale a provvedere sulle elezioni, qualora<br />
nel termine di due mesi non si pronunci il Consiglio comunale. Nel capoverso<br />
poi soggiunge : « Lo stesso procedimento si applica al Consiglio<br />
provinciale ». Ora fu notato che è giustificato che <strong>la</strong> Giunta provinciale<br />
si sostituisca al Consiglio comunale, dappoiché, a prescindere anche<br />
dalle altre attribuzioni che in tutto il sistema <strong>del</strong><strong>la</strong> legge alle Giunte<br />
provinciali trovansi demandate nei riguardi dei Comuni, per quanto<br />
attiene in ispecie alle elezioni, esse sono costituite giudici di appello<br />
rispetto ai Consigli comunali (art. 91 T. U.); — che lo stesso non si<br />
può ripetere nei riguardi dei Consigli provinciali, rispetto ai quali<br />
un'ingerenza <strong>del</strong>le Giunte provinciali non sarebbe in armonia col<br />
sistema <strong>del</strong><strong>la</strong> legge, <strong>la</strong> quale ha istituto giudice di appello <strong>la</strong> V Sezione<br />
<strong>del</strong> Consiglio di Stato; — che quindi rispetto ai Consigli<br />
provinciali l'avocazione deve aver luogo a favore <strong>del</strong><strong>la</strong> V Sezione.<br />
Ma questo Collegio non aderì a siffatta tesi (decisione su citata,<br />
». 128); <strong>la</strong> quale, se può in fitre condendo trovare giustificazioni, urta<br />
contro il testuale riferito disposto <strong>del</strong>l'art. 322, che estende l'applicazione<br />
<strong>del</strong> procedimento governato nel<strong>la</strong> sua prima parte al Consiglio<br />
provinciale senza alcuna aggiunta o modificazione. Del resto, se il<br />
sostituirsi <strong>del</strong><strong>la</strong> Giunta provinciate amministrativa al Consiglio provinciale<br />
non trova nel<strong>la</strong> legge altre applicazioni, né nel<strong>la</strong> legge comunale e<br />
provinciale ne in quel<strong>la</strong> sul Consiglio di Stato né in alcun'altra, viene<br />
mai disposta <strong>la</strong> surrogazione <strong>del</strong> Supremo consesso amministrativo<br />
ad alcun altro collegio sia pure per l'esercizio de' funzionari giurisdizionali,<br />
surrogazione che evidentemente sarebbe in contrasto con <strong>la</strong><br />
natura eminente di quel Corpo nel sistema <strong>del</strong>le giurisdizioni amministrative<br />
e che ad ogni modo rec<strong>la</strong>merebbe <strong>del</strong>le norme, le quali praticamente<br />
ne governassero l'esercizio. In dottrina, <strong>la</strong> tesi sostenuta<br />
dal<strong>la</strong> V Sezione è pacifica. Vn tempo, quando <strong>del</strong>le elezioni provinciali<br />
giudicava da prima <strong>la</strong> Deputazione provinciale e di poi il Consiglio