i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...
i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...
i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
— 169 —<br />
se omette di motivare specificatamente raccoglimento od il rigetto<br />
dei rec<strong>la</strong>mi presentati alle singole sezioni e già da queste vagliati;<br />
perchè dal suo silenzio, logicamente, si deve dedurre che si è uniformata<br />
ai <strong>del</strong>iberati di quelle (decisione 12 maggio 1915, n. 217, Del<br />
Conte e. Baldassarre, in Giusi, amm., 1915, pag. 241).<br />
§ 26. — Con <strong>la</strong> chiusura <strong>del</strong> verbale <strong>del</strong>l'adunanza dei presidenti,<br />
le operazioni <strong>elettorali</strong>, a rigore, si possono dire esaurite. Senonchè<br />
<strong>la</strong> V Sezione è stata chiamata ancora a pronunziarsi su di un'operazione<br />
ulteriore, quel<strong>la</strong> cioè <strong>del</strong><strong>la</strong> surroga in caso di opzione; <strong>la</strong> quale<br />
ha dato luogo a questioni anche di rito di ordine vario, che è opportuno<br />
cennare, premettendo per maggiore chiarezza l'esame <strong>del</strong> merito.<br />
La legge, nei riguardi <strong>del</strong>le elezioni comunali, stabilisce (art. 89)<br />
che « chi fosse eletto in pili frazioni può optare per una di esse nel<br />
termine di otto giorni » e che « in difetto, <strong>la</strong> Giunta municipale estrae<br />
a sorte <strong>la</strong> frazione che l'eletto ha da rappresentare ». E di poi soggiunge<br />
: « Nelle altre frazioni s'intendono eletti quelli che successivamente<br />
ottennero più voti ». Nei riguardi <strong>del</strong>le elezioni provinciali,<br />
con norme analoghe provvede -all'opzione disponendo (art. 96):<br />
« Chi è eletto in più di una provincia, ovverò in più di un mandamento<br />
<strong>del</strong><strong>la</strong> stessa provincia, può optare per uno di essi entro il<br />
temine di otto giorni successivi al<strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mazione. In difetto di<br />
opzione, l'eletto in più provincie siede nel Consiglio <strong>del</strong><strong>la</strong> provincia<br />
nel<strong>la</strong> quale ottenne un maggior numero di voti; ed, ove sia eletto<br />
in più mandamenti <strong>del</strong><strong>la</strong> stessa provincia, <strong>la</strong> deputazione provinciale<br />
procede all'estrazione a sorte ». Non dispone però <strong>la</strong> legge anche<br />
in questa seconda ipotesi <strong>la</strong> surroga <strong>del</strong>l'eletto con maggior numero<br />
di voti. È pareo a taluno, che sull'oggetto sia da applicare senz'altro<br />
il principio sancito per le elezioni comunali, in virtù <strong>del</strong><strong>la</strong> norma<br />
^generica contenuta nell'art. 95, per cui « alle elezioni dei consiglieri<br />
provinciali si procede negli stessi tempi e con le stesse regole e forme<br />
fissate per le elezioni dei consiglieri comunali » (1). Ma l'art. 95 poco<br />
giova per <strong>la</strong> questione in esame. Esso riguarda le elezioni e non un<br />
fatto posteriore alle elezioni stesse e governato da norme proprie<br />
qual'è l'opzione e <strong>la</strong> conseguente surroga, tanto più che sull'opzione,<br />
per quanto attiene alle elezioni provinciali, provvede esplicitamente<br />
e specificamente il su riferito art. 96, il quale — come già abbiamo<br />
rilevato — non fa accenno alcuno al<strong>la</strong> surroga. • ,<br />
Non si può adunque che far ricorso ai principi generali e comuni.<br />
Ora, a mente di questi, si deve riconoscere, che <strong>la</strong> surroga costituisce<br />
(1) Confr. MAZZOCCOLO, op. ciL9 pag. 248; FAGIOI-AIU, op. cil.t pag. 47."»,