26.08.2013 Views

i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...

i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...

i ricorsi elettorali e la recente giurisprudenza della v sezione del ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

— 169 —<br />

se omette di motivare specificatamente raccoglimento od il rigetto<br />

dei rec<strong>la</strong>mi presentati alle singole sezioni e già da queste vagliati;<br />

perchè dal suo silenzio, logicamente, si deve dedurre che si è uniformata<br />

ai <strong>del</strong>iberati di quelle (decisione 12 maggio 1915, n. 217, Del<br />

Conte e. Baldassarre, in Giusi, amm., 1915, pag. 241).<br />

§ 26. — Con <strong>la</strong> chiusura <strong>del</strong> verbale <strong>del</strong>l'adunanza dei presidenti,<br />

le operazioni <strong>elettorali</strong>, a rigore, si possono dire esaurite. Senonchè<br />

<strong>la</strong> V Sezione è stata chiamata ancora a pronunziarsi su di un'operazione<br />

ulteriore, quel<strong>la</strong> cioè <strong>del</strong><strong>la</strong> surroga in caso di opzione; <strong>la</strong> quale<br />

ha dato luogo a questioni anche di rito di ordine vario, che è opportuno<br />

cennare, premettendo per maggiore chiarezza l'esame <strong>del</strong> merito.<br />

La legge, nei riguardi <strong>del</strong>le elezioni comunali, stabilisce (art. 89)<br />

che « chi fosse eletto in pili frazioni può optare per una di esse nel<br />

termine di otto giorni » e che « in difetto, <strong>la</strong> Giunta municipale estrae<br />

a sorte <strong>la</strong> frazione che l'eletto ha da rappresentare ». E di poi soggiunge<br />

: « Nelle altre frazioni s'intendono eletti quelli che successivamente<br />

ottennero più voti ». Nei riguardi <strong>del</strong>le elezioni provinciali,<br />

con norme analoghe provvede -all'opzione disponendo (art. 96):<br />

« Chi è eletto in più di una provincia, ovverò in più di un mandamento<br />

<strong>del</strong><strong>la</strong> stessa provincia, può optare per uno di essi entro il<br />

temine di otto giorni successivi al<strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mazione. In difetto di<br />

opzione, l'eletto in più provincie siede nel Consiglio <strong>del</strong><strong>la</strong> provincia<br />

nel<strong>la</strong> quale ottenne un maggior numero di voti; ed, ove sia eletto<br />

in più mandamenti <strong>del</strong><strong>la</strong> stessa provincia, <strong>la</strong> deputazione provinciale<br />

procede all'estrazione a sorte ». Non dispone però <strong>la</strong> legge anche<br />

in questa seconda ipotesi <strong>la</strong> surroga <strong>del</strong>l'eletto con maggior numero<br />

di voti. È pareo a taluno, che sull'oggetto sia da applicare senz'altro<br />

il principio sancito per le elezioni comunali, in virtù <strong>del</strong><strong>la</strong> norma<br />

^generica contenuta nell'art. 95, per cui « alle elezioni dei consiglieri<br />

provinciali si procede negli stessi tempi e con le stesse regole e forme<br />

fissate per le elezioni dei consiglieri comunali » (1). Ma l'art. 95 poco<br />

giova per <strong>la</strong> questione in esame. Esso riguarda le elezioni e non un<br />

fatto posteriore alle elezioni stesse e governato da norme proprie<br />

qual'è l'opzione e <strong>la</strong> conseguente surroga, tanto più che sull'opzione,<br />

per quanto attiene alle elezioni provinciali, provvede esplicitamente<br />

e specificamente il su riferito art. 96, il quale — come già abbiamo<br />

rilevato — non fa accenno alcuno al<strong>la</strong> surroga. • ,<br />

Non si può adunque che far ricorso ai principi generali e comuni.<br />

Ora, a mente di questi, si deve riconoscere, che <strong>la</strong> surroga costituisce<br />

(1) Confr. MAZZOCCOLO, op. ciL9 pag. 248; FAGIOI-AIU, op. cil.t pag. 47."»,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!