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Norme tecniche di attuazione - Acque Veronesi

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ALLEGATOD ALLA DGR N. 842 DEL 15 MAGGIO 2012<br />

CAPO I - FINALITÀ E CONTENUTI<br />

Art. 1 - Finalità.<br />

1. L’acqua è un bene pubblico, quale bene comune in<strong>di</strong>spensabile per la vita, da tutelare a<br />

garanzia delle generazioni future, la cui fruizione per le necessità della vita e dell’ambiente<br />

rappresenta un <strong>di</strong>ritto umano, sociale e naturale imprescin<strong>di</strong>bile. In particolare<br />

l’approvvigionamento e l’utilizzo delle risorse idriche destinate alla potabilizzazione è<br />

assoggettato al <strong>di</strong>segno strategico della Regione del Veneto, elaborato anche attraverso il<br />

coinvolgimento e la partecipazione della popolazione, al fine <strong>di</strong> garantire l’omogeneità delle<br />

caratteristiche quali-quantitative delle acque destinate al consumo umano per la totalità della<br />

popolazione regionale.<br />

2. Con il Piano <strong>di</strong> Tutela delle <strong>Acque</strong>, <strong>di</strong> seguito denominato Piano, la Regione del Veneto<br />

in<strong>di</strong>vidua gli strumenti per la protezione e la conservazione della risorsa idrica, in<br />

applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “<strong>Norme</strong> in materia ambientale” e<br />

successive mo<strong>di</strong>ficazioni, Parte terza, e in conformità agli obiettivi e alle priorità<br />

d’intervento formulati dalle autorità <strong>di</strong> bacino.<br />

3. Il Piano definisce gli interventi <strong>di</strong> protezione e risanamento dei corpi idrici superficiali e<br />

sotterranei e l’uso sostenibile dell’acqua, in<strong>di</strong>viduando le misure integrate <strong>di</strong> tutela<br />

qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, che garantiscano anche la naturale<br />

autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità <strong>di</strong> sostenere comunità animali e vegetali<br />

ampie e ben <strong>di</strong>versificate.<br />

4. Il Piano regolamenta gli usi in atto e futuri, che devono avvenire secondo i principi <strong>di</strong><br />

conservazione, risparmio e riutilizzo dell’acqua per non compromettere l’entità del<br />

patrimonio idrico e consentirne l’uso, con priorità per l’utilizzo potabile, nel rispetto del<br />

minimo deflusso vitale in alveo.<br />

5. Il Piano adotta le misure volte ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico come definito<br />

dall’autorità <strong>di</strong> bacino territorialmente competente, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, e tenendo<br />

conto dei fabbisogni, delle <strong>di</strong>sponibilità, del deflusso minimo vitale, della capacità <strong>di</strong><br />

ravvenamento della falda e delle destinazioni d’uso della risorsa compatibili con le relative<br />

caratteristiche qualitative e quantitative.<br />

Art. 2 - Efficacia del Piano<br />

1. Il Piano costituisce lo specifico piano <strong>di</strong> settore in materia <strong>di</strong> tutela e gestione delle acque, ai<br />

sensi dell’articolo 121 del D.lgs. n. 152/2006.<br />

2. Le norme <strong>di</strong> Piano sono prescrizioni vincolanti per amministrazioni ed enti pubblici, per le<br />

autorità d’ambito territoriale ottimale <strong>di</strong> cui all’articolo 148 del D.lgs. n. 152/2006 e per i<br />

soggetti privati.<br />

3. Gli strumenti <strong>di</strong> pianificazione <strong>di</strong> settore, regionali e degli enti locali, anche già vigenti,<br />

devono conformarsi al Piano per qualsiasi aspetto che possa interagire con la <strong>di</strong>fesa e la<br />

gestione della risorsa idrica.<br />

4. I soggetti preposti al rilascio <strong>di</strong> autorizzazioni, concessioni, nulla osta o qualsiasi altro atto <strong>di</strong><br />

assenso non possono autorizzare la realizzazione <strong>di</strong> qualsiasi opera, intervento o attività che<br />

sia in contrasto con gli obiettivi del Piano o che possa pregiu<strong>di</strong>carne il raggiungimento.<br />

5. Le norme del Piano costituiscono riferimento per qualsiasi atto, provve<strong>di</strong>mento, accordo o<br />

intesa che abbia implicazioni connesse con la materia delle risorse idriche.<br />

6. Per la Laguna <strong>di</strong> Venezia resta salvo quanto <strong>di</strong>sposto dalla specifica normativa vigente e dal<br />

“Piano per la Prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino<br />

idrografico imme<strong>di</strong>atamente sversante nella laguna <strong>di</strong> Venezia – Piano Direttore 2000”,<br />

approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 24 del 1 marzo 2000 e successive<br />

mo<strong>di</strong>fiche e integrazioni. Per quanto non previsto dalla suddetta <strong>di</strong>sciplina, si applica quanto<br />

<strong>di</strong>sposto dal presente Piano.<br />

Art. 3 - Contenuti del Piano<br />

1. Il Piano in<strong>di</strong>vidua i corpi idrici significativi e i relativi obiettivi <strong>di</strong> qualità ambientale, i corpi<br />

idrici a specifica destinazione e i relativi obiettivi funzionali nonché gli interventi atti a<br />

garantire il loro raggiungimento o mantenimento e le misure <strong>di</strong> tutela qualitativa e<br />

quantitativa, fra loro integrate e <strong>di</strong>stinte per bacino idrografico; identifica altresì le aree<br />

sottoposte a specifica tutela e le misure <strong>di</strong> prevenzione dall’inquinamento e <strong>di</strong> risanamento.<br />

2. Il Piano contiene:<br />

a) i risultati dell’attività conoscitiva;<br />

b) l’in<strong>di</strong>viduazione degli obiettivi <strong>di</strong> qualità ambientale e per specifica destinazione;

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