Norme tecniche di attuazione - Acque Veronesi
Norme tecniche di attuazione - Acque Veronesi
Norme tecniche di attuazione - Acque Veronesi
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ALLEGATOD ALLA DGR N. 842 DEL 15 MAGGIO 2012<br />
2. L’aggiornamento perio<strong>di</strong>co delle informazioni raccolte nelle attività <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o propedeutiche<br />
alla redazione del Piano deve essere effettuato ogni sei anni, nonché ogniqualvolta si rendano<br />
<strong>di</strong>sponibili elementi conoscitivi utili a sostenere e in<strong>di</strong>rizzare gli interventi <strong>di</strong> Piano. Le<br />
informazioni utili al Piano e al suo aggiornamento sono redatte e <strong>di</strong>vulgate in conformità alle<br />
<strong>di</strong>sposizioni dei decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, relativi alle<br />
modalità <strong>di</strong> informazione sullo stato delle acque e trasmissione dei dati, nonché in conformità<br />
a quanto stabilito dalle <strong>di</strong>rettive comunitarie.<br />
3. Per le finalità <strong>di</strong> cui al comma 1, mo<strong>di</strong>fiche o adeguamenti degli “In<strong>di</strong>rizzi <strong>di</strong> Piano” e delle<br />
“<strong>Norme</strong> Tecniche <strong>di</strong> Attuazione” possono essere apportati dagli uffici regionali competenti,<br />
<strong>di</strong> propria iniziativa o su richiesta degli enti interessati, in relazione ad effettive necessità<br />
emergenti o al variare delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> riferimento, e sono approvati dalla Giunta regionale<br />
sentita la competente commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dal<br />
ricevimento delle proposte trascorsi i quali si prescinde dal parere. La Giunta regionale si<br />
impegna a mo<strong>di</strong>ficare tempestivamente, con propria deliberazione, le <strong>di</strong>sposizioni del Piano<br />
in funzione delle variazioni della normativa nazionale.<br />
4. L’aggiornamento perio<strong>di</strong>co del Piano <strong>di</strong> Tutela delle <strong>Acque</strong> deve conformarsi alle previsioni<br />
del D.lgs. n. 152/2006 e della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,<br />
del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia <strong>di</strong> acque.<br />
Art. 5 - Sistema informativo ambientale; Centro Regionale <strong>di</strong> Documentazione<br />
1. Per le finalità <strong>di</strong> cui all’articolo 1, la Regione del Veneto si avvale del Sistema Informativo<br />
Regionale Ambientale del Veneto (SIRAV), che contiene la raccolta delle informazioni<br />
relative alla caratterizzazione dei corpi idrici e delle fonti <strong>di</strong> pressione sulle risorse idriche.<br />
2. All’aggiornamento delle informazioni contenute nel SIRAV provvedono, per le parti <strong>di</strong><br />
rispettiva competenza, la Regione del Veneto, le province, l’Agenzia regionale <strong>di</strong><br />
prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) e le AATO.<br />
3. L’ARPAV svolge le funzioni del Centro Regionale <strong>di</strong> Documentazione <strong>di</strong> cui all’Allegato 3<br />
del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza, con il compito <strong>di</strong> raccogliere, catalogare e <strong>di</strong>ffondere, in<br />
collaborazione e con il coor<strong>di</strong>namento della Regione, le informazioni relative alle<br />
caratteristiche dei bacini idrografici ricadenti nel territorio regionale.<br />
4. Il Centro Regionale <strong>di</strong> Documentazione mette a <strong>di</strong>sposizione, anche su reti multime<strong>di</strong>ali, i<br />
dati, le informazioni, i rapporti, le carte <strong>di</strong> sintesi e gli elaborati grafici, anche al fine <strong>di</strong><br />
contribuire alla creazione, nell'opinione pubblica e negli operatori del settore, <strong>di</strong> una adeguata<br />
cultura dell’uso razionale della risorsa idrica e sul suo risparmio.<br />
CAPO II - OBIETTIVI DI QUALITA’<br />
Art. 6 - Definizioni<br />
1. Ai fini dell’applicazione del presente Piano si intende per:<br />
a) abitante equivalente (A.E.): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica<br />
<strong>di</strong> ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi al giorno;<br />
b) acque costiere: le acque marine che si estendono tra la costa, o il limite esterno delle acque <strong>di</strong><br />
transizione, e una linea immaginaria <strong>di</strong>stante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato<br />
esterno rispetto alla linea <strong>di</strong> base che serve da riferimento per definire il limite delle acque<br />
territoriali;<br />
c) acque <strong>di</strong> lavaggio: acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il<br />
lavaggio delle superfici scolanti;<br />
d) acque <strong>di</strong> prima pioggia: i primi 5 mm <strong>di</strong> acqua meteorica <strong>di</strong> <strong>di</strong>lavamento uniformemente<br />
<strong>di</strong>stribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema <strong>di</strong> collettamento;<br />
e) acque <strong>di</strong> seconda pioggia: le acque meteoriche <strong>di</strong> <strong>di</strong>lavamento che <strong>di</strong>lavano le superfici scolanti<br />
successivamente alle acque <strong>di</strong> prima pioggia nell’ambito del medesimo evento piovoso;<br />
f) acque meteoriche <strong>di</strong> <strong>di</strong>lavamento: la frazione delle acque <strong>di</strong> una precipitazione atmosferica<br />
che, non infiltrata nel sottosuolo o evaporata, <strong>di</strong>lava le superfici scolanti;<br />
g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da inse<strong>di</strong>amenti <strong>di</strong> tipo residenziale e da<br />
servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;<br />
h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo <strong>di</strong> acque reflue scaricate da e<strong>di</strong>fici o impianti in cui si<br />
svolgono attività commerciali o <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> beni, <strong>di</strong>verse dalle acque reflue domestiche e<br />
dalle acque meteoriche <strong>di</strong> <strong>di</strong>lavamento;<br />
i) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio <strong>di</strong> acque reflue domestiche, <strong>di</strong><br />
acque reflue industriali e/o <strong>di</strong> quelle meteoriche <strong>di</strong> <strong>di</strong>lavamento convogliate in reti fognarie,<br />
anche separate, e provenienti da agglomerato;