gazzetta ufficiale della repubblica italiana - Il Sole 24 ORE
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SERIE GENERALE<br />
Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b<br />
Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma<br />
GAZZETTA<br />
Anno 154° - Numero 12<br />
UFFICIALE<br />
DELLA REPUBBLICA ITALIANA<br />
SI PUBBLICA TUTTI I<br />
PARTE PRIMA Roma - Martedì, 15 gennaio 2013<br />
GIORNI NON FESTIVI<br />
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA<br />
AMMINISTRAZIONE DIREZIONE REDAZIONE PRESSO PRESSO L’ISTITUTO IL POLIGRAFICO MINISTERO E DELLA ZECCA GIUSTIZIA DELLO STATO - UFFICIO - VIA SALARIA, PUBBLICAZIONE 1027 - 00138 LEGGI ROMA E - DECRETI CENTRALINO - VIA 06-85081 ARENULA - LIBRERIA 70 00186 DELLO STATO ROMA<br />
PIAZZA AMMINISTRAZIONE G. VERDI, 1 - PRESSO 00198 ROMA L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081<br />
La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta<br />
da autonoma numerazione:<br />
1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)<br />
2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)<br />
3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)<br />
4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)<br />
5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)<br />
La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato<br />
AVVISO AGLI ABBONATI<br />
Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l’anno 2013 sono pubblicati nelle<br />
ultime pagine di tutti i fascicoli <strong>della</strong> Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l’abbonamento decorre dalla data di attivazione<br />
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SOMMARIO<br />
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI<br />
DECRETI PRESIDENZIALI<br />
LEGGE 30 novembre 2012, n. <strong>24</strong>2.<br />
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’intesa<br />
sulla cooperazione nel settore <strong>della</strong> difesa<br />
tra il Governo <strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong> ed il<br />
Governo <strong>della</strong> Repubblica islamica del Pakistan,<br />
fatto a Roma il 30 settembre 2009. (12G00012). Pag. 1<br />
LEGGE <strong>24</strong> dicembre 2012, n. <strong>24</strong>3.<br />
Disposizioni per l’attuazione del principio del<br />
pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto<br />
comma, <strong>della</strong> Costituzione. (13G00014) . . . . . . . Pag. 14<br />
ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI<br />
Camera dei deputati<br />
Convocazione. (13A00412) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. <strong>24</strong><br />
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI<br />
MINISTRI 28 dicembre 2012.<br />
Inserimento <strong>della</strong> Scuola Superiore <strong>della</strong><br />
Magistratura nella Tabella A allegata alla<br />
legge 29 ottobre 1984, n. 720 istitutiva <strong>della</strong><br />
Tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici.<br />
(13A00185) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 25<br />
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI<br />
Ministero dell’economia e delle finanze<br />
DECRETO 28 novembre 2012.<br />
Concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti<br />
di cui al combinato disposto dell’articolo<br />
11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre<br />
2012, n. 174 e dell’articolo 1 del decreto-legge<br />
16 novembre 2012, n. 194. (13A00183) . . . . . . . . Pag. 26
15-1-2013<br />
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />
DECRETO 21 dicembre 2012.<br />
Modalità di effettuazione degli adempimenti<br />
tributari scaduti nel periodo di sospensione<br />
20 maggio 2012-30 novembre 2012. Eventi sismici<br />
in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del<br />
mese di maggio 2012. (13A00182) . . . . . . . . . . . . Pag. 28<br />
DECRETO 3 gennaio 2013.<br />
Determinazione del tasso di interesse da applicarsi,<br />
per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2013,<br />
ai mutui destinati alla realizzazione del programma<br />
di interventi urgenti per la prevenzione e la<br />
lotta contro l’AIDS, stipulati in data anteriore al<br />
29 marzo 1999. (13A00184) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 29<br />
DECRETO 21 dicembre 2012.<br />
Ministero dell’interno<br />
Esclusioni dal patto di stabilità per i comuni<br />
in provincia dell’Aquila in stato di dissesto.<br />
(13A00323) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 30<br />
DECRETO 17 dicembre 2012.<br />
Ministero<br />
dello sviluppo economico<br />
Sostituzione del commissario governativo <strong>della</strong><br />
«Consedil - Società consortile cooperativa», in<br />
Aversa. (13A00178) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 30<br />
DECRETO 17 dicembre 2012.<br />
Revoca degli amministratori e dei sindaci <strong>della</strong><br />
«Edil Social - Coop. S.r.l.», in Pomarico, posta<br />
in gestione commissariale e nomina del commissario<br />
governativo. (13A00179) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 31<br />
DECRETO 17 dicembre 2012.<br />
Revoca degli amministratori e dei sindaci <strong>della</strong><br />
«L’Eden - Società cooperativa», in Corigliano<br />
Calabro, posta in gestione commissariale e nomina<br />
del commissario governativo. (13A00192) . . Pag. 32<br />
DECRETO 20 dicembre 2012.<br />
Nomina del collegio commissariale delle imprese<br />
«RDB Hebel S.p.A. e RDB Terrecotte S.r.l.»<br />
in amministrazione straordinaria. (13A00170) . Pag. 32<br />
DECRETO 21 dicembre 2012.<br />
Aggiornamento del tasso da applicare per le<br />
operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai<br />
fini <strong>della</strong> concessione ed erogazione delle agevolazioni<br />
in favore delle imprese. (13A00309) . . . . Pag. 33<br />
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI<br />
Ministero dell’ambiente<br />
e <strong>della</strong> tutela del territorio e del mare<br />
Non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. del<br />
progetto relativo al «Porto di Napoli Molo Beverello<br />
- adeguamento tecnico funzionale» presentata<br />
dall’Autorità Portuale di Napoli. (13A00310) . . . . Pag. 34<br />
Esclusione dall’assoggettamento alla procedura<br />
di V.I.A. del progetto per la realizzazione di una<br />
banchina e di un piazzale di sosta nel porto di Mazara<br />
del Vallo presentato da Cantiere Navale «<strong>Il</strong> Carpentiere»<br />
poi sostituito dalla Società ME.CA.NAV.<br />
Cantiere Navale del Mediterraneo. (13A00311) . . Pag. 34<br />
Esclusione dall’assoggettamento alla procedura<br />
di V.I.A. del progetto «Porto di Taranto rettifica<br />
allargamento e adeguamento strutturale <strong>della</strong> banchina<br />
di levante del molo San Cataldo» presentata<br />
dall’Autorità portuale di Taranto. (13A00312) . . . Pag. 34<br />
Esclusione <strong>della</strong> procedura di V.I.A. per gli interventi<br />
relativi al progetto denominato «Porto di<br />
Taranto - Riqualificazione del Molo Polisettoriale<br />
-Ammodernamento <strong>della</strong> banchina di ormeggio<br />
del Porto di Taranto», presentato dal Presidente e<br />
Commissario Straordinario <strong>della</strong> Autorità Portuale<br />
di Taranto. (13A00313) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 34<br />
Ministero dell’economia<br />
e delle finanze<br />
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo<br />
del giorno 8 gennaio 2013 (13A00402) . . . . . . . . . Pag. 34<br />
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo<br />
del giorno 9 gennaio 2013 (13A00403) . . . . . . . . . Pag. 35<br />
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo<br />
del giorno 10 gennaio 2013 (13A00404) . . . . . . . . Pag. 35<br />
Ministero delle politiche agricole<br />
alimentari e forestali<br />
Comunicato relativo alla notifica alla Commissione<br />
europea <strong>della</strong> modifica del disciplinare di<br />
produzione <strong>della</strong> denominazione di origine protetta<br />
«Bruzio» . (13A00155) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 36<br />
Ministero<br />
dello sviluppo economico<br />
Proroga <strong>della</strong> sospensione <strong>della</strong> carica del commissario<br />
liquidatore delle società in amministrazione<br />
straordinaria dei gruppi Centrofin, Ercole Marelli,<br />
FIT, Gondrand, Helen Curtis, Liquigas, Micoperi<br />
e Socimi. (13A00173) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 36<br />
— II —
15-1-2013<br />
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />
Estensione dell’abilitazione all’Organismo Det<br />
Norske Veritas S.r.l., in Agrate Brianza, ad effettuare<br />
la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/<br />
CEE dei prodotti da costruzione. (13A00180) . . . . Pag. 36<br />
Rinnovo dell’abilitazione all’Organismo ITC -<br />
Istituto per le tecnologie <strong>della</strong> costruzione, in San<br />
Giuliano Milanese, ad effettuare la valutazione di<br />
conformità alla direttiva 89/106/CEE dei prodotti da<br />
costruzione. (13A00181) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 36<br />
— III —
15-1-2013<br />
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI<br />
LEGGE 30 novembre 2012 , n. <strong>24</strong>2 .<br />
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’intesa sulla<br />
cooperazione nel settore <strong>della</strong> difesa tra il Governo <strong>della</strong> Repubblica<br />
<strong>italiana</strong> ed il Governo <strong>della</strong> Repubblica islamica<br />
del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009.<br />
La Camera dei deputati ed il Senato <strong>della</strong> Repubblica<br />
hanno approvato;<br />
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />
P ROMULGA<br />
la seguente legge:<br />
Art. 1.<br />
Autorizzazione alla ratifica<br />
1. <strong>Il</strong> Presidente <strong>della</strong> Repubblica è autorizzato a ratificare<br />
il Memorandum d’intesa sulla cooperazione nel settore<br />
<strong>della</strong> difesa tra il Governo <strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong><br />
ed il Governo <strong>della</strong> Repubblica islamica del Pakistan, fatto<br />
a Roma il 30 settembre 2009.<br />
Art. 2.<br />
Ordine di esecuzione<br />
1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di<br />
cui all’articolo 1, a decorrere dalla data <strong>della</strong> sua entrata<br />
in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 12<br />
del Memorandum stesso.<br />
Art. 3.<br />
Copertura finanziaria<br />
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione <strong>della</strong> presente<br />
legge, valutati in euro 6.008 annui ad anni alterni, a decorrere<br />
dal 2012, si provvede mediante corrispondente<br />
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte<br />
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,<br />
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»<br />
<strong>della</strong> missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione<br />
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno<br />
2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento<br />
relativo al Ministero degli affari esteri.<br />
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, <strong>della</strong> legge<br />
31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro <strong>della</strong> difesa provvede<br />
al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge<br />
e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze.<br />
Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi<br />
scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma<br />
1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il<br />
Ministro <strong>della</strong> difesa, provvede, con proprio decreto, alla<br />
riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria<br />
del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio,<br />
delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi<br />
la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21,<br />
comma 5, lettera b) , <strong>della</strong> citata legge n. 196 del 2009,<br />
destinate alle spese di missione nell’ambito del programma<br />
«Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti<br />
militari» e, comunque, <strong>della</strong> missione «Difesa<br />
e sicurezza del territorio» dello stato di previsione<br />
del Ministero <strong>della</strong> difesa. Si intende corrispondentemente<br />
ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari<br />
all’importo dello scostamento il limite di cui all’articolo<br />
6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,<br />
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,<br />
n. 122, e successive modificazioni.<br />
3. <strong>Il</strong> Ministro dell’economia e delle finanze riferisce<br />
senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito<br />
alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure<br />
di cui al comma 2.<br />
4. <strong>Il</strong> Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato<br />
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni<br />
di bilancio.<br />
Art. 4.<br />
Entrata in vigore<br />
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo<br />
a quello <strong>della</strong> sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .<br />
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà<br />
inserita nella Raccolta <strong>ufficiale</strong> degli atti normativi <strong>della</strong><br />
Repubblica <strong>italiana</strong>. È fatto obbligo a chiunque spetti di<br />
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.<br />
Data a Roma, addì 30 novembre 2012<br />
Visto, il Guardasigilli: SEVERINO<br />
NAPOLITANO<br />
M ONTI, Presidente del Consiglio<br />
dei Ministri<br />
TERZI DI SANT’AGATA, Ministro<br />
degli affari esteri<br />
D I PAOLA, Ministro <strong>della</strong> difesa<br />
— 1 —
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M EMORANDUM D’INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL SETT<strong>ORE</strong><br />
DELLA DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA<br />
ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL<br />
PAKISTAN<br />
<strong>Il</strong> Governo <strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong> ed il Governo<br />
<strong>della</strong> Repubblica Islamica del Pakistan, (di seguito denominati<br />
congiuntamente le “PARTI” e singolarmente<br />
“PARTE”):<br />
Riaffermando il loro impegno nei confronti <strong>della</strong><br />
Carta delle Nazioni Unite;<br />
In considerazione delle relazioni amichevoli che esistono<br />
tra i due paesi, i loro popoli e le rispettive Forze<br />
Armate.<br />
Convinti che la cooperazione bilaterale nel settore<br />
<strong>della</strong> difesa faciliterà la reciproca comprensione delle rispettive<br />
questioni militari e rafforzerà le connesse capacità<br />
di difesa.<br />
hanno concordato quanto segue:<br />
Art. 1.<br />
Art. 2.<br />
Gestione <strong>della</strong> cooperazione<br />
2.1. L’organizzazione e la promozione <strong>della</strong> cooperazione<br />
bilaterale nel settore <strong>della</strong> difesa saranno condotte<br />
dalla Commissione per la Cooperazione nel settore <strong>della</strong><br />
Difesa (La Commissione) composta da un numero paritetico<br />
di rappresentanti delle Parti.<br />
2.2. Le riunioni <strong>della</strong> Commissione si terranno una<br />
volta l’anno alternativamente a Roma ed Islamabad allo<br />
scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previa<br />
approvazione bilaterale, eventuali accordi specifici ad integrazione<br />
e completamento del presente Memorandum,<br />
nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze<br />
Armate <strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong> e le Forze Armate <strong>della</strong><br />
Repubblica Islamica del Pakistan. Le riunioni saranno copresiedute<br />
dai capi delle rispettive delegazioni. La Commissione<br />
stabilirà proprie regole e procedure.<br />
2.3. Attività, modalità, tempi e luoghi saranno specificati<br />
nei programmi di cooperazione di cui sopra.<br />
Art. 3.<br />
Portata<br />
1. Le Parti agiranno in conformità con i rispettivi<br />
ordinamenti giuridici nazionali e con gli impegni internazionali<br />
per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione<br />
nel campo <strong>della</strong> difesa, basandosi sul principio<br />
<strong>della</strong> reciprocità.<br />
Settori di cooperazione<br />
3.1. La cooperazione fra le Parti può essere sviluppata<br />
nei seguenti settori:<br />
3.1.a. politica di sicurezza e difesa;<br />
3.1.b. operazioni di supporto <strong>della</strong> pace (PSO) e<br />
operazioni umanitarie;<br />
— 11 —
15-1-2013<br />
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />
3.1.c. partecipazioni ad esercitazioni congiunte o<br />
multilaterali;<br />
3.1.d. organizzazione e gestione delle Forze<br />
Armate;<br />
3.1.e. formazione e addestramento militare;<br />
3.1.f. questioni ambientali relative alle Forze<br />
Armate;<br />
3.1.g. politica industriale e approvvigionativa nel<br />
settore <strong>della</strong> difesa, secondo quanto stabilito dai rispettivi<br />
Ministeri <strong>della</strong> Difesa sulla base del preesistente MoU<br />
“Cooperazione per i Sistemi di Difesa” firmato dal Pakistan<br />
e dall’Italia nel luglio 1990;<br />
3.1.h. scambio di materiali di difesa secondo<br />
quanto stabilito nel preesistente MoU “Cooperazione per<br />
i Sistemi di Difesa” firmato dal Pakistan e dall’Italia nel<br />
luglio 1990;<br />
3.1.i. medicina, sport, storia militare e diritto.<br />
3.2. La cooperazione potrà non limitarsi ai settori<br />
sopraccitati. Le Parti potranno esaminare nuove aree di<br />
cooperazione di mutuo interesse nell’ambito <strong>della</strong> portata<br />
del presente MoU.<br />
Art. 4.<br />
Modalità esecutive <strong>della</strong> cooperazione<br />
4. La cooperazione tra le Parti nel settore <strong>della</strong> difesa<br />
potrà concretizzarsi, tra le altre cose, nei seguenti modi:<br />
4.a. incontri di rappresentanti delle Parti, nominati<br />
dai rispettivi Ministeri <strong>della</strong> Difesa;<br />
4.b. scambi di esperienze fra esperti delle due<br />
Parti;<br />
4.c. partecipazione incrociata ad attività addestrative<br />
e ad esercitazioni;<br />
4.d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni<br />
militari;<br />
4.e. contatti fra istituti militari similari;<br />
4.f. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazione<br />
a simposi, seminari, conferenze e corsi;<br />
4.g. visite di navi, aerei e di altre strutture militari;<br />
4.h. scambi di informazioni e di pubblicazioni<br />
didattiche;<br />
4.j. scambi nel campo delle attività culturali e<br />
sportive;<br />
Art. 5.<br />
Scambio di materiali di difesa<br />
5.1 Ai sensi di quanto indicato agli art. 3.1g. e 3.1h.<br />
del presente MoU, le Parti possono concordare, conformemente<br />
con le rispettive legislazioni nazionali in materia,<br />
di scambiare materiale di difesa, con le relative<br />
componenti, appartenente alle categorie qui di seguito<br />
indicate:<br />
5.1.a. aeromobili;<br />
5.2.b. sottomarini e unità navali di superficie;<br />
5.3.c. veicoli corazzati e blindati;<br />
5.4.d. sistemi di comunicazione e di difesa.<br />
5.2 L’approvvigionamento reciproco di materiali di<br />
interesse per le rispettive Forze Armate avverrà ai sensi<br />
del presente Memorandum e potrà essere attuato o con<br />
operazioni dirette da Stato a Stato o tramite società private<br />
autorizzate dai rispettivi Governi.<br />
5.3 <strong>Il</strong> presente Articolo non obbliga nessuna Parte ad<br />
aderire ad una proposta di scambio di materiale di difesa<br />
se avanzata successivamente dall’altra Parte.<br />
5.4 Ogniqualvolta le Parti intendano promuovere lo<br />
scambio in altri settori di prioritario interesse per loro,<br />
nell’ambito del presente MoU, dovranno indicarlo in maniera<br />
esplicita negli Accordi Tecnici aggiuntivi nei quali<br />
tali materiali saranno individuati in maniera specifica.<br />
Art. 6.<br />
Aspetti finanziari<br />
6.1 L’attuazione del presente MoU e delle attività<br />
conseguenti saranno finanziate dalle Parti secondo i principio<br />
<strong>della</strong> reciprocità.<br />
6.2 La Parte Inviante sosterrà gli oneri relativi alle<br />
spese di viaggio, agli stipendi e all’assicurazione malattia<br />
e infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità<br />
dovuta ai proprio personale in conformità con le proprie<br />
leggi e regolamenti.<br />
6.3 La Parte ricevente sosterrà le spese per il trasporto<br />
locale, a partire dal punto stabilito di ingresso nel suo<br />
territorio, il vitto e l’alloggio e le attività pianificate.<br />
6.4 Le spese relative alle cure sanitarie saranno ripartite<br />
nel modo seguente:<br />
6.4.a la Parte ricevente provvederà alle cure mediche<br />
d’urgenza e di routine;<br />
6.4.b la Parte Inviante sosterrà i costi relativi<br />
all’assicurazione sanitaria, su base di reciprocità, oltre<br />
alle spese per il rimpatrio del proprio personale ammalato.<br />
6.5 Tale principio generale di reciprocità, di cui<br />
all’Articolo 6.4, non sarà applicato nei riguardi di gruppi<br />
composti da più di 10 persone. Le procedure per la<br />
copertura finanziaria relative a tali gruppi saranno fissate<br />
mediante accordo reciproco tra le Parti.<br />
6.6 Nel caso in cui una delle Parti invii una delegazione<br />
al di fuori del contesto stabilito dal presente MoU,<br />
la Parte stessa sosterrà tutte le spese relative.<br />
Art. 7.<br />
Danni e risarcimento<br />
7.1 <strong>Il</strong> risarcimento di eventuali danni provocati dal<br />
personale militare durante o in connessione con la propria<br />
missione/scambio sarà corrisposto dalla Parte Inviante.<br />
7.2 Se il danno è causato al personale militare, alle<br />
apparecchiature e alle infrastrutture, il risarcimento dovuto<br />
per il danno causato sarà stabilito di comune accordo.<br />
— 12 —
15-1-2013<br />
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />
Art. 8.<br />
Giurisdizione<br />
1. Le autorità <strong>della</strong> Nazione Ospite (HN) hanno il<br />
diritto di esercitare la propria giurisdizione nei confronti<br />
del personale militare e civile ospite per i reati commessi<br />
sul loro territorio e punibili secondo la legislazione nazionali<br />
<strong>della</strong> HN.<br />
2. Le autorità <strong>della</strong> Nazione Inviante (SN), tuttavia,<br />
hanno il diritto di esercitare in via prioritaria la propria<br />
giurisdizione nei confronti dei membri delle proprie forze<br />
armate e del personale civile — qualora soggetto alle leggi<br />
in vigore nella SN — nei seguenti casi:<br />
a. quando i reati minacciano la sicurezza <strong>della</strong> SN<br />
o comportano la perdita di beni <strong>della</strong> stessa.<br />
b. Quando i reati commessi sono conseguenti ad<br />
atti o omissioni — dovuti a comportamento intenzionale<br />
o negligente — commessi in relazione con l’esercizio<br />
delle funzioni assegnate.<br />
3. Nel caso in cui il sopraccitato personale ospite<br />
sia, direttamente o indirettamente, coinvolto in eventi per<br />
i quali la HN prevede sanzioni non in linea con i principi<br />
<strong>della</strong> SN, le Parti, attraverso consultazioni bilaterali<br />
ed in conformità con le rispettive legislazioni nazionali,<br />
raggiungeranno un accordo volto a risolvere detta<br />
contraddizione.<br />
Art. 9.<br />
Sicurezza delle informazioni classificate<br />
9.1 Tutte le informazioni classificate, i documenti,<br />
i dati tecnici, le tecnologie ed i materiali, scambiati tra<br />
le Parti e le loro industrie ai sensi del presente MoU, saranno<br />
trattati conformemente alle leggi ed ai regolamenti<br />
nazionali <strong>della</strong> Parte che li ha originati.<br />
9.2 Ciascuna Parte attribuirà a tutte le informazioni,<br />
ai documenti, ai dati tecnici, alle tecnologie ed ai materiali,<br />
una classifica di segretezza di livello non inferiore a<br />
quello assegnato dalla Parte che li ha originati e prenderà<br />
tutti i provvedimenti necessari affinché classifica assegnata<br />
sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla<br />
Parte originatrice.<br />
9.3 Ai sensi del presente MoU:<br />
9.3.a per “informazione classificata” si intendono<br />
i documenti, i dati tecnici, le tecnologie o il materiale,<br />
specificati ai punti successivi, o qualunque documento,<br />
informazione, attività o altro elemento, ai quali è stata assegnata<br />
una classifica di segretezza;<br />
9.3.b per “documento classificato” si intende tutte<br />
le informazioni classificate sotto qualsiasi forma, scritta<br />
o stampata, inclusa l’elaborazione di dati, nastri, carte,<br />
fotografie, disegni, progetti, registrazioni, note, copie<br />
effettuate in qualsiasi modo o procedura, registrazioni<br />
magnetiche o elettromagnetiche, o video sotto qualsiasi<br />
forma;<br />
9.3.c. per “materiale classificato” si intende qualunque<br />
oggetto o parte di esso, prototipo, apparecchiatura<br />
o armamento, prodotto o in fase di produzione, al quale è<br />
stato assegnato un livello di protezione di sicurezza.<br />
9.4 Le Parti hanno concordato in merito alle seguenti<br />
equivalenze delle classifiche di sicurezza:<br />
Repubblica<br />
<strong>italiana</strong><br />
SEGRETISSIMO<br />
SEGRETO<br />
RISERVATIS-<br />
SIMO<br />
RISERVATO<br />
Repubblica Islamica del<br />
Pakistan<br />
TOP SECRET<br />
SECRET<br />
CONFIDENTIAL<br />
RESTRICTED<br />
9.5 Le Parti garantiranno che le informazioni, i documenti,<br />
i dati tecnici la tecnologia ed i materiali scambiati<br />
ai sensi del presente MoU siano usati esclusivamente per<br />
gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati dalle<br />
Parti e nell’ambito delle finalità di questo MoU.<br />
9.6 <strong>Il</strong> trasferimento a Terze Parti di informazioni,<br />
documenti, dati tecnici, tecnologia e materiali, siano essi<br />
classificati o meno, acquisiti nell’ambito <strong>della</strong> cooperazione<br />
derivante dal presente MoU, sarà soggetto al preventivo<br />
assenso scritto <strong>della</strong> Parte che li ha originati.<br />
9.7 Se nel quadro del presente MoU, dovesse aver<br />
luogo uno scambio di informazioni classificate fra industrie<br />
e/o agenzie diverse dalle Parti, le competenti autorità<br />
delle Parti stipuleranno specifici accordi. Le misure<br />
di sicurezza citate in questo MoU si applicheranno anche<br />
alle informazioni classificate scambiate nel corso delle<br />
trattative contrattuali.<br />
Art. 10.<br />
Composizione delle controversie<br />
10. Eventuali controversie che dovessero sorgere in<br />
merito all’interpretazione o all’applicazione del presente<br />
MoU, saranno risolte mediante consultazioni bilaterali<br />
tra le Parti e, se necessario, per il tramite dei canali<br />
diplomatici.<br />
Art. 11.<br />
Aggiunte o varianti<br />
11. <strong>Il</strong> presente Memorandum può essere emendato o<br />
modificato in qualsiasi momento, mediante lo scambio di<br />
note ufficiali. L’emendamento o la modifica entrerà in vigore<br />
seguendo la stessa procedura di cui all’Articolo 12.1<br />
del presente MoU.<br />
Art. 12.<br />
Entrata in vigore, validità e cessazione<br />
12.1 Questo MoU entrerà in vigore alla ricezione<br />
<strong>della</strong> seconda delle due notifiche con le quali le Parti comunicheranno<br />
ufficialmente l’una all’altra di aver completato<br />
le rispettive procedure di ratifica.<br />
12.2 <strong>Il</strong> presente MoU resterà valido per cinque anni,<br />
e sarà automaticamente rinnovato per periodi di durata<br />
similare, a meno che non si decida la sua cessazione.<br />
Ciascuna delle due Parti può cessare il presente MoU in<br />
qualsiasi momento, successivamente al completamento<br />
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15-1-2013<br />
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />
del primo periodo di cinque anni, informando con un preavviso<br />
di sei mesi l’altra Parte <strong>della</strong> propria intenzione di<br />
cessare il presente MoU.<br />
12.3 Le responsabilità e gli obblighi rispettivi delle<br />
Parti derivanti dal presente MoU relativi ad eventuali progetti/programmi<br />
in corso, accordi di sicurezza, approvvigionamenti<br />
nel settore <strong>della</strong> difesa, diritti di proprietà<br />
intellettuale e scambio, soccorso, trasferimento e protezione<br />
delle informazioni, continueranno ad applicarsi indipendentemente<br />
dalla cessazione del presente MoU, fino<br />
a quando non sera deciso altrimenti dalle Parti.<br />
In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente<br />
autorizzati dalle Parti, hanno firmato il presente<br />
MoU.<br />
Redatto a Roma in data 30 settembre 2009, in due<br />
copie originali, nelle lingue inglese e <strong>italiana</strong>, entrambi i<br />
testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze tra i<br />
testi o di discrepanza di interpretazione, farà fede la versione<br />
inglese.<br />
Camera dei deputati (atto n. 5180):<br />
LAVORI PREPARATORI<br />
Presentato dal Ministro degli affari esteri Giuliomaria Terzi di<br />
Sant’Agata e dal Ministro <strong>della</strong> difesa Giampaolo Di Paola in data<br />
8 maggio 2012.<br />
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede<br />
referente, il 22 maggio 2012 con pareri delle commissioni I, II, IV, V e<br />
X.<br />
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 23 e 30 maggio<br />
2012; il 27 giugno 2012.<br />
Esaminato in Aula il 5 settembre 2012 e approvato il 6 settembre<br />
2012.<br />
Senato <strong>della</strong> Repubblica (atto n. 3454):<br />
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede<br />
referente, il 10 settembre 2012 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª,<br />
5ª e 10ª.<br />
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, l’11 e il 26 settembre<br />
2012.<br />
Esaminato in Aula e approvato il 15 novembre 2012.<br />
12G00012<br />
LEGGE <strong>24</strong> dicembre 2012 , n. <strong>24</strong>3 .<br />
Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di<br />
bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, <strong>della</strong> Costituzione.<br />
La Camera dei deputati ed il Senato <strong>della</strong> Repubblica<br />
hanno approvato;<br />
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />
la seguente legge:<br />
P ROMULGA<br />
Capo I<br />
OGGETTO E DEFINIZIONI<br />
Art. 1.<br />
Oggetto<br />
1. La presente legge costituisce attuazione dell’articolo<br />
81, sesto comma, <strong>della</strong> Costituzione, come sostituito<br />
dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1, e dell’articolo<br />
5 <strong>della</strong> medesima legge costituzionale.<br />
2. La presente legge può essere abrogata, modificata<br />
o derogata solo in modo espresso da una legge successiva<br />
approvata ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, <strong>della</strong><br />
Costituzione.<br />
Art. 2.<br />
D e finizioni<br />
1 . A i fini <strong>della</strong> presente legge, si intendono:<br />
a) per «amministrazioni pubbliche» gli enti individuati<br />
con le procedure e gli atti previsti, in coerenza<br />
con l’ordinamento dell’Unione europea, dalla normativa<br />
in materia di contabilità e finanza pubblica, articolati nei<br />
sottosettori delle amministrazioni centrali, delle amministrazioni<br />
locali e degli enti nazionali di previdenza e<br />
assistenza sociale;<br />
b) per «conto consolidato» il conto economico consolidato<br />
delle amministrazioni pubbliche formato dagli<br />
aggregati contabili delle entrate e delle spese di tali amministrazioni,<br />
classificati in conformità alle modalità stabilite<br />
dall’ordinamento dell’Unione europea;<br />
c) per «saldo del conto consolidato» l’indebitamento<br />
netto o l’accreditamento netto come definiti ai fini <strong>della</strong><br />
procedura per i disavanzi eccessivi di cui al Trattato sul<br />
funzionamento dell’Unione europea;<br />
d) per «saldo strutturale» il saldo del conto consolidato<br />
corretto per gli effetti del ciclo economico al netto<br />
delle misure una tantum e temporanee e, comunque, definito<br />
in conformità all’ordinamento dell’Unione europea;<br />
e) per «obiettivo di medio termine» il valore del saldo<br />
strutturale individuato sulla base dei criteri stabiliti<br />
dall’ordinamento dell’Unione europea;<br />
f) per «fase favorevole e fase avversa del ciclo economico»<br />
le fasi del ciclo economico individuate come tali<br />
sulla base dei criteri stabiliti dall’ordinamento dell’Unione<br />
europea;<br />
g) per «obiettivi programmati» gli obiettivi di cui<br />
all’articolo 3, comma 3;<br />
h) per «saldo netto da finanziare o da impiegare» il<br />
risultato differenziale tra le entrate tributarie, extratributarie,<br />
da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali<br />
e da riscossione di crediti e le spese correnti e in conto<br />
capitale.<br />
2. Gli obiettivi riferiti ai saldi di cui al comma 1, lettere<br />
c) e d) , e il valore di cui al medesimo comma 1, lettera e) ,<br />
sono indicati nei documenti di programmazione finanziaria<br />
e di bilancio presentati dal Governo alle Camere per le<br />
conseguenti deliberazioni parlamentari.<br />
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15-1-2013<br />
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />
Capo II<br />
EQUILIBRIO DEI BILANCI E SOSTENIBILITÀ DEL<br />
DEBITO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE<br />
Art. 3.<br />
Principio dell’equilibrio dei bilanci<br />
1. Le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare<br />
l’equilibrio dei bilanci ai sensi dell’articolo 97, primo<br />
comma, <strong>della</strong> Costituzione.<br />
2. L’equilibrio dei bilanci corrisponde all’obiettivo di<br />
medio termine.<br />
3. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio<br />
stabiliscono, per ciascuna annualità del periodo di<br />
programmazione, obiettivi del saldo del conto consolidato,<br />
articolati per sottosettori, tali da assicurare almeno il<br />
conseguimento dell’obiettivo di medio termine ovvero il<br />
rispetto del percorso di avvicinamento a tale obiettivo nei<br />
casi previsti dagli articoli 6 e 8. Nei medesimi documenti<br />
sono indicate le misure da adottare per conseguire gli<br />
obiettivi del saldo del conto consolidato.<br />
4. Gli obiettivi di cui al comma 3 possono, in conformità<br />
all’ordinamento dell’Unione europea, tenere conto dei<br />
riflessi finanziari delle riforme strutturali con un impatto<br />
positivo significativo sulla sostenibilità delle finanze<br />
pubbliche.<br />
5. L’equilibrio dei bilanci si considera conseguito<br />
quando il saldo strutturale, calcolato nel primo semestre<br />
dell’esercizio successivo a quello al quale si riferisce,<br />
soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:<br />
a) risulta almeno pari all’obiettivo di medio termine<br />
ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo obiettivo<br />
inferiore a quello indicato dall’articolo 8, comma 1;<br />
b) assicura il rispetto del percorso di avvicinamento<br />
all’obiettivo di medio termine nei casi previsti dagli articoli<br />
6 e 8 ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo<br />
percorso inferiore a quello indicato dall’articolo 8,<br />
comma 1.<br />
Art. 4.<br />
Sostenibilità del debito pubblico<br />
1. Le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare<br />
la sostenibilità del debito pubblico ai sensi dell’articolo<br />
97, primo comma, <strong>della</strong> Costituzione.<br />
2. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio<br />
stabiliscono obiettivi relativi al rapporto tra debito<br />
pubblico e prodotto interno lordo coerenti con quanto disposto<br />
dall’ordinamento dell’Unione europea.<br />
3. Qualora il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto<br />
interno lordo superi il valore di riferimento definito<br />
dall’ordinamento dell’Unione europea, in sede di<br />
definizione degli obiettivi di cui all’articolo 3, comma 3,<br />
si tiene conto <strong>della</strong> necessità di garantire una riduzione<br />
dell’eccedenza rispetto a tale valore in coerenza con il criterio<br />
e la disciplina in materia di fattori rilevanti previsti<br />
dal medesimo ordinamento.<br />
4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 6,<br />
non è consentito il ricorso all’indebitamento per realizzare<br />
operazioni relative alle partite finanziarie.<br />
Art. 5.<br />
Regole sulla spesa<br />
1. <strong>Il</strong> tasso annuo programmato di crescita <strong>della</strong> spesa<br />
delle amministrazioni pubbliche, al netto delle poste indicate<br />
dalla normativa dell’Unione europea, non può essere<br />
superiore al tasso di riferimento calcolato in coerenza con<br />
la medesima normativa.<br />
2. Al fine di assicurare il rispetto del tasso di crescita<br />
di cui al comma 1 e il conseguimento degli obiettivi programmatici,<br />
i documenti di programmazione finanziaria e<br />
di bilancio indicano, per il triennio di riferimento, il livello<br />
<strong>della</strong> spesa delle amministrazioni pubbliche.<br />
3. <strong>Il</strong> Ministro dell’economia e delle finanze, avvalendosi<br />
<strong>della</strong> collaborazione delle amministrazioni interessate,<br />
provvede al monitoraggio del rispetto del livello di<br />
cui al comma 2. <strong>Il</strong> Governo, qualora preveda il superamento<br />
di tale livello, trasmette una relazione alle Camere,<br />
evidenziando le eventuali misure correttive da adottare<br />
al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi<br />
programmatici.<br />
Art. 6.<br />
Eventi eccezionali e scostamenti<br />
dall’obiettivo programmatico strutturale<br />
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, scostamenti<br />
temporanei del saldo strutturale dall’obiettivo programmatico<br />
sono consentiti esclusivamente in caso di<br />
eventi eccezionali.<br />
2. Ai fini <strong>della</strong> presente legge, per eventi eccezionali,<br />
da individuare in coerenza con l’ordinamento dell’Unione<br />
europea, si intendono:<br />
a) periodi di grave recessione economica relativi anche<br />
all’area dell’euro o all’intera Unione europea;<br />
b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello<br />
Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi<br />
calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione<br />
finanziaria generale del Paese.<br />
3. <strong>Il</strong> Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli eventi<br />
di cui al comma 2, ritenga indispensabile discostarsi<br />
temporaneamente dall’obiettivo programmatico, sentita<br />
la Commissione europea, presenta alle Camere, per le<br />
conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione<br />
con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza<br />
pubblica, nonché una specifica richiesta di autorizzazione<br />
che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca<br />
le finalità alle quali destinare le risorse disponibili<br />
in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro<br />
verso l’obiettivo programmatico, commisurandone la durata<br />
alla gravità degli eventi di cui al comma 2. <strong>Il</strong> piano<br />
di rientro è attuato a decorrere dall’esercizio successivo<br />
a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento per gli<br />
eventi di cui al comma 2, tenendo conto dell’andamento<br />
del ciclo economico. La deliberazione con la quale ciascuna<br />
Camera autorizza lo scostamento e approva il piano<br />
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />
di rientro è adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi<br />
componenti.<br />
4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai sensi<br />
del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente<br />
per le finalità indicate nella richiesta di cui al medesimo<br />
comma.<br />
5. <strong>Il</strong> piano di rientro può essere aggiornato con le modalità<br />
di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi<br />
eccezionali ovvero qualora, in relazione all’andamento<br />
del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi<br />
modifiche.<br />
6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresì<br />
qualora il Governo intenda ricorrere all’indebitamento<br />
per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al<br />
fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma<br />
2, lettera b) .<br />
Capo III<br />
MECCANISMO DI CORREZIONE<br />
Art. 7.<br />
Monitoraggio degli scostamenti<br />
rispetto agli obiettivi di finanza pubblica<br />
1. <strong>Il</strong> Ministro dell’economia e delle finanze assicura<br />
il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. <strong>Il</strong><br />
Governo, qualora preveda che nell’esercizio finanziario<br />
in corso si determinino scostamenti del saldo del conto<br />
consolidato o del saldo strutturale rispetto agli obiettivi<br />
programmatici, riferisce alle Camere.<br />
Art. 8.<br />
Meccanismo di correzione degli scostamenti<br />
rispetto all’obiettivo programmatico strutturale<br />
1. <strong>Il</strong> Governo, nei documenti di programmazione finanziaria<br />
e di bilancio, in base ai dati di consuntivo, verifica<br />
se, rispetto all’obiettivo programmatico, si registri<br />
uno scostamento negativo del saldo strutturale, con riferimento<br />
al risultato dell’esercizio precedente ovvero, in<br />
termini cumulati, ai risultati dei due esercizi precedenti,<br />
pari o superiore allo scostamento considerato significativo<br />
dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli accordi<br />
internazionali in materia, ad esclusione degli scostamenti<br />
autorizzati ai sensi dell’articolo 6. <strong>Il</strong> Governo, qualora<br />
stimi che tale scostamento si rifletta sui risultati previsti<br />
per gli anni compresi nel periodo di programmazione, ne<br />
evidenzia l’entità e le cause e indica contestualmente misure<br />
tali da assicurare, almeno a decorrere dall’esercizio<br />
finanziario successivo a quello in cui è stato accertato lo<br />
scostamento, il conseguimento dell’obiettivo programmatico<br />
strutturale.<br />
2. I documenti di programmazione finanziaria e di<br />
bilancio indicano la misura e l’articolazione temporale<br />
delle correzioni di cui al comma 1 a carico dei singoli<br />
sottosettori, anche tenendo conto del rispettivo concorso<br />
allo scostamento e delle esigenze di coordinamento <strong>della</strong><br />
finanza pubblica.<br />
3. Le deliberazioni parlamentari di cui all’articolo 6,<br />
comma 3, possono disporre la sospensione dell’operatività<br />
del meccanismo di correzione previsto dal presente<br />
articolo sino all’esercizio precedente a quello a partire dal<br />
quale ha inizio l’attuazione del piano di rientro di cui al<br />
medesimo comma.<br />
Capo IV<br />
EQUILIBRIO DEI BILANCI DELLE REGIONI<br />
E DEGLI ENTI LOCALI E CONCORSO DEI<br />
MEDESIMI ENTI ALLA SOSTENIBILITÀ DEL<br />
DEBITO PUBBLICO<br />
Art. 9.<br />
Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali<br />
1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province,<br />
delle città metropolitane e delle province autonome di<br />
Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando,<br />
sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:<br />
a) un saldo non negativo, in termini di competenza e<br />
di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;<br />
b) un saldo non negativo, in termini di competenza<br />
e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse<br />
le quote di capitale delle rate di ammortamento dei<br />
prestiti.<br />
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 4,<br />
qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui<br />
al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo<br />
dei saldi di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b) ,<br />
adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero<br />
entro il triennio successivo.<br />
3. Eventuali saldi positivi sono destinati all’estinzione<br />
del debito maturato dall’ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti<br />
dall’ordinamento dell’Unione europea e dell’equilibrio<br />
dei bilanci, i saldi positivi di cui al primo periodo<br />
possono essere destinati anche al finanziamento di spese<br />
di investimento con le modalità previste dall’articolo 10.<br />
4. Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da<br />
applicare agli enti di cui al comma 1 nel caso di mancato<br />
conseguimento dell’equilibrio gestionale sino al ripristino<br />
delle condizioni di equilibrio di cui al medesimo comma<br />
1, lettere a) e b) , da promuovere anche attraverso la<br />
previsione di specifici piani di rientro.<br />
5. Nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge,<br />
al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti<br />
dall’ordinamento dell’Unione europea, la legge dello Stato,<br />
sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le<br />
amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di<br />
virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli<br />
enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento<br />
degli obiettivi di finanza pubblica del complesso<br />
delle amministrazioni pubbliche.<br />
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle<br />
regioni a statuto speciale e alle province autonome di<br />
Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei<br />
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.<br />
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />
Art. 10.<br />
Ricorso all’indebitamento da parte delle regioni<br />
e degli enti locali<br />
1. <strong>Il</strong> ricorso all’indebitamento da parte delle regioni,<br />
dei comuni, delle province, delle città metropolitane e<br />
delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito<br />
esclusivamente per finanziare spese di investimento<br />
con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e<br />
dalla legge dello Stato.<br />
2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento<br />
sono effettuate solo contestualmente all’adozione<br />
di piani di ammortamento di durata non superiore alla<br />
vita utile dell’investimento, nei quali sono evidenziate<br />
l’incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi<br />
finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli<br />
oneri corrispondenti.<br />
3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2<br />
sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in<br />
ambito regionale che garantiscano, per l’anno di riferimento,<br />
l’equilibrio <strong>della</strong> gestione di cassa finale del<br />
complesso degli enti territoriali <strong>della</strong> regione interessata,<br />
compresa la medesima regione, come definito dall’articolo<br />
9, comma 1, lettera a) . A tal fine, ogni anno i comuni, le<br />
province e le città metropolitane comunicano alla regione<br />
di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza,<br />
secondo modalità stabilite con il decreto del<br />
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5<br />
del presente articolo, il saldo di cassa di cui all’articolo 9,<br />
comma 1, lettera a) , che l’ente locale prevede di conseguire,<br />
nonché gli investimenti che intende realizzare attraverso<br />
il ricorso all’indebitamento o con i risultati di<br />
amministrazione degli esercizi precedenti. Ciascun ente<br />
territoriale può in ogni caso ricorrere all’indebitamento<br />
nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal<br />
proprio bilancio di previsione.<br />
4. Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato<br />
l’equilibrio di cui al comma 3, primo periodo, il saldo negativo<br />
concorre alla determinazione dell’equilibrio <strong>della</strong><br />
gestione di cassa finale dell’anno successivo del complesso<br />
degli enti <strong>della</strong> regione interessata, compresa la medesima<br />
regione, ed è ripartito tra gli enti che non hanno<br />
rispettato il saldo previsto.<br />
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,<br />
adottato d’intesa con la Conferenza permanente per<br />
il coordinamento <strong>della</strong> finanza pubblica, sono disciplinati<br />
criteri e modalità di attuazione del presente articolo.<br />
Art. 11.<br />
Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali<br />
e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del<br />
ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali<br />
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero<br />
dell’economia e delle finanze il Fondo straordinario per il<br />
concorso dello Stato, nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi<br />
di eventi eccezionali, al finanziamento dei livelli<br />
essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali<br />
inerenti ai diritti civili e sociali, alimentato da quota parte<br />
delle risorse derivanti dal ricorso all’indebitamento consentito<br />
dalla correzione per gli effetti del ciclo economico<br />
del saldo del conto consolidato. L’ammontare <strong>della</strong> dotazione<br />
del Fondo di cui al presente comma è determinato<br />
nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio,<br />
sulla base <strong>della</strong> stima degli effetti dell’andamento<br />
del ciclo economico, tenendo conto <strong>della</strong> quota di entrate<br />
proprie degli enti di cui all’articolo 10, comma 1, influenzata<br />
dall’andamento del ciclo economico.<br />
2. Qualora le Camere autorizzino scostamenti temporanei<br />
del saldo strutturale rispetto all’obiettivo programmatico<br />
ai sensi dell’articolo 6, l’ammontare del Fondo di<br />
cui al comma 1 del presente articolo è determinato anche<br />
tenendo conto delle conseguenze degli eventi di cui al<br />
medesimo articolo 6 sulla finanza degli enti di cui all’articolo<br />
10, comma 1.<br />
3. <strong>Il</strong> Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra gli enti di<br />
cui all’articolo 10, comma 1, con decreto del Presidente<br />
del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente<br />
per il coordinamento <strong>della</strong> finanza pubblica, tenendo<br />
conto <strong>della</strong> quota di entrate proprie di ciascun ente<br />
influenzata dall’andamento del ciclo economico e degli<br />
effetti degli eventi di cui al comma 2 del presente articolo<br />
sulla finanza dei singoli enti. Lo schema di decreto<br />
è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da<br />
parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere<br />
finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni<br />
dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere<br />
comunque adottato.<br />
Art. 12.<br />
Concorso delle regioni e degli enti locali<br />
alla sostenibilità del debito pubblico<br />
1. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane<br />
e le province autonome di Trento e di Bolzano<br />
concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito del<br />
complesso delle amministrazioni pubbliche ai sensi del<br />
presente articolo, nonché, secondo modalità definite con<br />
legge dello Stato, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla<br />
presente legge.<br />
2. Nelle fasi favorevoli del ciclo economico, i documenti<br />
di programmazione finanziaria e di bilancio, tenendo<br />
conto <strong>della</strong> quota di entrate proprie degli enti di cui al<br />
comma 1 influenzata dall’andamento del ciclo economico,<br />
determinano la misura del contributo del complesso<br />
dei medesimi enti al Fondo per l’ammortamento dei titoli<br />
di Stato. Tale contributo è incluso tra le spese di cui all’articolo<br />
9, comma 1, lettera a) .<br />
3. <strong>Il</strong> contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti<br />
di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio<br />
dei ministri, sentita la Conferenza permanente per<br />
il coordinamento <strong>della</strong> finanza pubblica, tenendo conto<br />
<strong>della</strong> quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata<br />
dall’andamento del ciclo economico. Lo schema del<br />
decreto è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere<br />
da parte delle Commissioni competenti per i profili<br />
di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta<br />
giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può<br />
essere comunque adottato.<br />
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />
Capo V<br />
EQUILIBRIO DEI BILANCI DELLE<br />
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NON<br />
TERRITORIALI<br />
Art. 13.<br />
Equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche<br />
non territoriali<br />
1. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali<br />
che adottano la contabilità finanziaria si considerano<br />
in equilibrio quando, sia in fase di previsione che di<br />
rendiconto, registrano un saldo non negativo in termini<br />
di cassa e di competenza tra le entrate finali e le spese<br />
finali. Ai fini <strong>della</strong> determinazione del saldo, l’avanzo di<br />
amministrazione può essere utilizzato, nella misura di<br />
quanto effettivamente realizzato, solo successivamente<br />
all’approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto<br />
di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello<br />
Stato.<br />
2. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali<br />
che adottano esclusivamente la contabilità economico-patrimoniale<br />
si considerano in equilibrio quando<br />
risultano conformi ai criteri stabiliti con legge dello Stato.<br />
3. Con legge dello Stato possono essere stabiliti ulteriori<br />
criteri al fine di assicurare l’equilibrio dei bilanci<br />
delle amministrazioni di cui al presente articolo, anche<br />
con riferimento alle singole categorie di amministrazioni,<br />
nonché i criteri per il recupero di eventuali disavanzi e le<br />
sanzioni conseguenti al mancato rispetto dell’equilibrio.<br />
Capo VI<br />
BILANCIO DELLO STATO<br />
Art. 14.<br />
Principio dell’equilibrio del bilancio dello Stato<br />
1. L’equilibrio del bilancio dello Stato corrisponde ad<br />
un valore del saldo netto da finanziare o da impiegare coerente<br />
con gli obiettivi programmatici di cui all’articlo<br />
3, comma 3.<br />
2. La legge di bilancio indica il valore di cui al comma<br />
1 per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.<br />
3. I nuovi o maggiori oneri derivanti dalla legge di<br />
bilancio devono risultare compatibili con il rispetto<br />
dell’equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio stesso,<br />
determinato ai sensi dell’articolo 3 e del comma 1 del<br />
presente articolo.<br />
4. <strong>Il</strong> rendiconto generale dello Stato indica il saldo netto<br />
da finanziare effettivamente conseguito nell’anno di<br />
riferimento e dà autonoma evidenza degli eventuali scostamenti<br />
rispetto al valore indicato dalla legge di bilancio<br />
ai sensi del comma 2. Nella relazione allegata al disegno<br />
di legge recante il rendiconto generale dello Stato sono<br />
evidenziate le ragioni dello scostamento rispetto al valore<br />
indicato dalla legge di bilancio, tenendo anche conto delle<br />
eventuali variazioni derivanti dall’applicazione delle procedure<br />
statistiche relative al calcolo del saldo strutturale<br />
previste dall’ordinamento dell’Unione europea.<br />
Art. 15.<br />
Contenuto <strong>della</strong> legge di bilancio<br />
1. <strong>Il</strong> disegno di legge di bilancio reca disposizioni in<br />
materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure<br />
quantitative, funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici<br />
indicati dai documenti di programmazione economica<br />
e finanziaria e le previsioni di entrata e di spesa<br />
formate sulla base <strong>della</strong> legislazione vigente. <strong>Il</strong> disegno di<br />
legge di bilancio, articolato in due sezioni, costituisce la<br />
base per la gestione finanziaria dello Stato.<br />
2. La prima sezione contiene, per il periodo compreso<br />
nel triennio di riferimento, le disposizioni in materia<br />
di entrata e di spesa di cui al comma 1, con effetti finanziari<br />
aventi decorrenza nel triennio considerato dal<br />
bilancio. In particolare essa contiene, in distinti articoli,<br />
con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia<br />
a quelle di cassa, il saldo netto da finanziare, definito in<br />
coerenza con quanto previsto all’articolo 14, e il livello<br />
massimo del ricorso al mercato finanziario. Non possono<br />
essere previste norme di delega, di carattere ordinamentale<br />
o organizzatorio, né interventi di natura localistica o<br />
microsettoriale.<br />
3. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio<br />
contiene le previsioni di entrata e di spesa, espresse in<br />
termini di competenza e di cassa, formate sulla base <strong>della</strong><br />
legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici<br />
indicati nei documenti di programmazione finanziaria e<br />
di bilancio e delle proposte di rimodulazioni da introdurre<br />
alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge dello Stato,<br />
apportando a tali previsioni, alle quali viene in ogni caso<br />
assicurata autonoma evidenza contabile, le variazioni determinate<br />
dalla prima sezione del disegno di legge.<br />
4. La seconda sezione contiene, nell’ordine di presentazione<br />
e di votazione, in distinti articoli, lo stato di<br />
previsione dell’entrata, gli stati di previsione <strong>della</strong> spesa<br />
distinti per Ministeri e il quadro generale riassuntivo con<br />
riferimento al triennio. Con apposito articolo è annualmente<br />
stabilito l’importo massimo di emissione di titoli<br />
dello Stato, in Italia e all’estero, al netto dell’importo di<br />
quelli da rimborsare.<br />
5. Le entrate sono ripartite in titoli, in base alla natura<br />
o alla provenienza dei cespiti, entrate ricorrenti e non ricorrenti<br />
e tipologie, ai fini dell’accertamento dei cespiti.<br />
Per la spesa, il bilancio si articola in missioni, che rappresentano<br />
le funzioni principali e gli obiettivi strategici,<br />
e in programmi, quali aggregati diretti al perseguimento<br />
degli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni. Le unità<br />
di voto parlamentare sono costituite, per le entrate, dalle<br />
tipologie e, per la spesa, dai programmi.<br />
6. <strong>Il</strong> disegno di legge di bilancio è accompagnato da<br />
una nota tecnico-illustrativa. La nota è un documento conoscitivo<br />
di raccordo tra il disegno di legge di bilancio e<br />
il conto consolidato, che espone i contenuti del medesimo<br />
disegno di legge, i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica<br />
e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi.<br />
7. Le modifiche normative contenute nella prima sezione<br />
del disegno di legge di bilancio e le proposte di ri-<br />
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />
modulazione contenute nella seconda sezione relative a<br />
ciascuno stato di previsione sono corredate di una relazione<br />
tecnica sulla quantificazione degli effetti recati da<br />
ciascuna disposizione, nonché sulle relative coperture.<br />
Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo<br />
degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini<br />
del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del<br />
saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell’indebitamento<br />
netto del conto consolidato delle amministrazioni<br />
pubbliche.<br />
8. Con legge dello Stato è disciplinato il progressivo<br />
superamento delle gestioni contabili operanti a valere su<br />
contabilità speciali o conti correnti di tesoreria e la conseguente<br />
riconduzione delle relative risorse finanziarie al<br />
bilancio dello Stato.<br />
9. Con il disegno di legge di assestamento, da predisporre<br />
secondo il criterio <strong>della</strong> legislazione vigente, possono<br />
essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni<br />
finanziarie, anche relative a unità di voto diverse,<br />
alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge dello Stato.<br />
10. Con legge dello Stato sono disciplinate le modalità<br />
di attuazione del presente articolo.<br />
Capo VII<br />
ORGANISMO INDIPENDENTE PER L’ANALISI<br />
E LA VERIFICA DEGLI ANDAMENTI DI<br />
FINANZA PUBBLICA E PER LA VALUTAZIONE<br />
DELL’OSSERVANZA DELLE REGOLE DI<br />
BILANCIO<br />
Art. 16.<br />
Istituzione dell’Ufficio parlamentare di bilancio<br />
1. È istituito, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera<br />
f) , <strong>della</strong> legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1, l’organismo<br />
indipendente per l’analisi e la verifica degli andamenti<br />
di finanza pubblica e per la valutazione dell’osservanza<br />
delle regole di bilancio, che assume il nome di<br />
Ufficio parlamentare di bilancio, con sede in Roma, presso<br />
le Camere.<br />
2. L’Ufficio opera in piena autonomia e con indipendenza<br />
di giudizio e di valutazione ed è costituito da un<br />
Consiglio di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente,<br />
nominati con decreto adottato d’intesa dai Presidenti<br />
del Senato <strong>della</strong> Repubblica e <strong>della</strong> Camera dei deputati,<br />
nell’ambito di un elenco di dieci soggetti indicati<br />
dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di<br />
finanza pubblica a maggioranza dei due terzi dei rispettivi<br />
componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti<br />
parlamentari. I membri del Consiglio sono scelti<br />
tra persone di riconosciuta indipendenza e comprovata<br />
competenza ed esperienza in materia di economia e di<br />
finanza pubblica a livello nazionale e internazionale. Al<br />
Presidente è riconosciuto un trattamento economico complessivo<br />
pari a quello previsto per il Presidente dell’Autorità<br />
garante <strong>della</strong> concorrenza e del mercato. Ai membri<br />
del Consiglio è riconosciuto un trattamento economico<br />
complessivo pari all’80 per cento di quello spettante al<br />
Presidente.<br />
3. I membri del Consiglio sono nominati per sei anni<br />
e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare,<br />
a pena di decadenza, alcuna attività professionale<br />
o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti<br />
di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri<br />
uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti pubblici<br />
sono collocati fuori ruolo per l’intera durata del mandato.<br />
Per gravi violazioni dei doveri d’ufficio, i membri<br />
del Consiglio possono essere revocati dall’incarico con<br />
decreto adottato d’intesa dai Presidenti del Senato <strong>della</strong><br />
Repubblica e <strong>della</strong> Camera dei deputati, su proposta<br />
delle Commissioni parlamentari competenti in materia di<br />
finanza pubblica, adottata a maggioranza dei due terzi dei<br />
relativi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti<br />
parlamentari.<br />
4. <strong>Il</strong> Presidente rappresenta l’Ufficio, convoca il Consiglio<br />
e ne stabilisce l’ordine del giorno. <strong>Il</strong> Consiglio,<br />
previo assenso dei Presidenti del Senato <strong>della</strong> Repubblica<br />
e <strong>della</strong> Camera dei deputati, adotta uno o più regolamenti<br />
recanti le norme di organizzazione e funzionamento,<br />
quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico<br />
del personale operante presso l’Ufficio, nonché quelle<br />
dirette a disciplinare la gestione delle spese. L’Ufficio<br />
provvede all’autonoma gestione delle spese per il proprio<br />
funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale,<br />
nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.<br />
Art. 17.<br />
Risorse umane, strumentali<br />
e sede dell’Ufficio parlamentare di bilancio<br />
1. L’Ufficio seleziona il proprio personale in piena<br />
autonomia, unicamente sulla base di criteri di merito e<br />
di competenza, con esclusivo riferimento alle esigenze<br />
funzionali.<br />
2. <strong>Il</strong> personale dell’Ufficio è composto da:<br />
a) personale assunto dall’Ufficio attraverso pubblico<br />
concorso con contratto di lavoro a tempo indeterminato;<br />
b) personale delle amministrazioni del Senato <strong>della</strong><br />
Repubblica e <strong>della</strong> Camera dei deputati, nonché di amministrazioni<br />
pubbliche o di diritto pubblico, collocato fuori<br />
ruolo;<br />
c) personale selezionato attraverso procedure comparative<br />
pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tempo<br />
determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili<br />
per una sola volta.<br />
3. <strong>Il</strong> collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni<br />
pubbliche o di diritto pubblico richiesto<br />
dall’Ufficio è obbligatorio e viene disposto, secondo le<br />
procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in<br />
deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura<br />
eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. L’Ufficio<br />
può restituire alle amministrazioni di appartenenza il<br />
personale proveniente dalle amministrazioni delle Camere<br />
e dalle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico.<br />
La cessazione del collocamento fuori ruolo del personale<br />
delle amministrazioni delle Camere è subordinata all’assenso<br />
dell’Ufficio.<br />
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />
4. Nei primi tre anni di attività, la dotazione di personale<br />
dell’Ufficio non può superare il limite di trenta unità.<br />
Decorso tale termine, la dotazione di personale non può<br />
superare complessivamente le quaranta unità.<br />
5. Al funzionamento dell’Ufficio sovraintende un<br />
Direttore generale, con specifica competenza ed esperienza<br />
in materia di economia e finanza pubblica, nominato<br />
dal Presidente nell’ambito del personale di cui<br />
al comma 2.<br />
6. I Presidenti del Senato <strong>della</strong> Repubblica e <strong>della</strong> Camera<br />
dei deputati, d’intesa tra loro, mettono a disposizione<br />
dell’Ufficio locali da destinare a sede del medesimo e<br />
le necessarie risorse strumentali.<br />
Art. 18.<br />
Funzioni dell’Ufficio<br />
1 . L’ U f ficio, anche attraverso l’elaborazione di proprie<br />
stime, effettua analisi, verifiche e valutazioni in merito a:<br />
a) le previsioni macroeconomiche e di finanza<br />
pubblica;<br />
b) l’impatto macroeconomico dei provvedimenti legislativi<br />
di maggiore rilievo;<br />
c) gli andamenti di finanza pubblica, anche per sottosettore,<br />
e l’osservanza delle regole di bilancio;<br />
d) la sostenibilità <strong>della</strong> finanza pubblica nel lungo<br />
periodo;<br />
e) l’attivazione e l’utilizzo del meccanismo correttivo<br />
di cui all’articolo 8 e gli scostamenti dagli obiettivi<br />
derivanti dal verificarsi degli eventi eccezionali di cui<br />
all’articolo 6;<br />
f) ulteriori temi di economia e finanza pubblica rilevanti<br />
ai fini delle analisi, delle verifiche e delle valutazioni<br />
di cui al presente comma.<br />
2. L’Ufficio predispone analisi e rapporti anche su richiesta<br />
delle Commissioni parlamentari competenti in<br />
materia di finanza pubblica. <strong>Il</strong> Presidente, se richiesto,<br />
svolge audizioni presso le Commissioni parlamentari di<br />
cui al primo periodo.<br />
3. Qualora, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma<br />
1, l’Ufficio esprima valutazioni significativamente<br />
divergenti rispetto a quelle del Governo, su richiesta di<br />
almeno un terzo dei componenti di una Commissione<br />
parlamentare competente in materia di finanza pubblica,<br />
quest’ultimo illustra i motivi per i quali ritiene di confermare<br />
le proprie valutazioni ovvero ritiene di conformarle<br />
a quelle dell’Ufficio.<br />
4. L’Ufficio opera sulla base di un programma annuale<br />
delle attività, che deve in ogni caso prevedere lo svolgimento<br />
delle funzioni attribuite all’Ufficio in coerenza con<br />
l’ordinamento dell’Unione europea, presentato dal Presidente<br />
alle Commissioni parlamentari competenti in materia<br />
di finanza pubblica. Le analisi e i rapporti prodotti<br />
nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono adottati<br />
dal Consiglio su proposta del Presidente. <strong>Il</strong> programma<br />
annuale delle attività nonché le analisi e i rapporti di<br />
cui al secondo periodo sono pubblicati nel sito internet<br />
istituzionale dell’Ufficio.<br />
5. <strong>Il</strong> Consiglio può istituire un Comitato scientifico<br />
composto da persone di comprovata esperienza e competenza<br />
in materia di economia e finanza pubblica a livello<br />
nazionale, europeo o internazionale, con il compito<br />
di fornire indicazioni metodologiche in merito all’attività<br />
dell’Ufficio.<br />
6. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l’Ufficio<br />
corrisponde con tutte le amministrazioni pubbliche,<br />
con gli enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati<br />
da soggetti pubblici e richiede ad essi, oltre alla comunicazione<br />
di dati e informazioni, ogni forma di collaborazione<br />
ritenuta utile per l’adempimento delle sue funzioni<br />
istituzionali.<br />
7. Al fine di consentire all’Ufficio lo svolgimento dei<br />
propri compiti istituzionali, le amministrazioni e gli enti<br />
di cui al comma 6 assicurano all’Ufficio medesimo l’accesso<br />
a tutte le banche di dati in materia di economia o di<br />
finanza pubblica da loro costituite o alimentate.<br />
Art. 19.<br />
Dotazione finanziaria dell’Ufficio<br />
1. A decorrere dall’anno 2014, è autorizzata la spesa di<br />
3 milioni di euro in favore di ciascuna Camera da destinare<br />
alle spese necessarie al funzionamento dell’Ufficio.<br />
La dotazione finanziaria di cui al presente comma può<br />
essere rideterminata esclusivamente con la legge di bilancio,<br />
sentito il Consiglio, e deve risultare in ogni caso sufficiente<br />
ad assicurare l’efficace esercizio delle funzioni di<br />
cui all’articolo 18.<br />
2. La gestione finanziaria dell’Ufficio si svolge in<br />
base al bilancio di previsione approvato dal Consiglio<br />
dell’Ufficio medesimo entro il 31 dicembre dell’anno<br />
precedente a quello cui il bilancio si riferisce. <strong>Il</strong> rendiconto<br />
<strong>della</strong> gestione finanziaria è approvato entro il<br />
30 aprile dell’anno successivo. <strong>Il</strong> bilancio di previsione<br />
e il rendiconto <strong>della</strong> gestione finanziaria sono trasmessi<br />
ai Presidenti delle due Camere e pubblicati in allegato ai<br />
rispettivi bilanci.<br />
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni<br />
di euro annui a decorrere dall’anno 2014, si provvede<br />
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per<br />
l’anno 2014, dello stanziamento del fondo speciale di<br />
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-<br />
2014, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e<br />
speciali» <strong>della</strong> missione «Fondi da ripartire» dello stato<br />
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze<br />
per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando,<br />
quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno<br />
2014, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero<br />
e, quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno<br />
2014, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e<br />
delle politiche sociali.<br />
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />
4. <strong>Il</strong> Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato<br />
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni<br />
di bilancio.<br />
Capo VIII<br />
DISPOSIZIONI FINALI<br />
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà<br />
inserita nella Raccolta <strong>ufficiale</strong> degli atti normativi <strong>della</strong><br />
Repubblica <strong>italiana</strong>. È fatto obbligo a chiunque spetti di<br />
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.<br />
Data a Roma, addì <strong>24</strong> dicembre 2012<br />
NAPOLITANO<br />
Art. 20.<br />
Funzioni di controllo <strong>della</strong> Corte dei conti<br />
sui bilanci delle amministrazioni pubbliche<br />
Visto, il Guardasigilli: SEVERINO<br />
M ONTI, Presidente del Consiglio<br />
dei Ministri<br />
1. La Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla<br />
gestione dei bilanci degli enti di cui agli articoli 9 e 13, ai<br />
fini del coordinamento <strong>della</strong> finanza pubblica e dell’equilibrio<br />
dei bilanci di cui all’articolo 97 <strong>della</strong> Costituzione.<br />
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di<br />
Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal<br />
presente comma in conformità ai rispettivi statuti e alle<br />
relative norme di attuazione.<br />
2. La legge dello Stato disciplina le forme e le modalità<br />
del controllo di cui al comma 1.<br />
Art. 21.<br />
Disposizioni transitorie e finali<br />
1. È autorizzata una sperimentazione, anche attraverso<br />
un’apposita attività di simulazione, degli effetti derivanti<br />
dall’adozione di un bilancio dello Stato «a base zero» e<br />
dal superamento del criterio <strong>della</strong> spesa storica in termini<br />
di rafforzamento del ruolo programmatorio e allocativo<br />
del bilancio. L’attività di sperimentazione è effettuata<br />
dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento<br />
<strong>della</strong> Ragioneria generale dello Stato. <strong>Il</strong> Ministro<br />
dell’economia e delle finanze, entro il mese di giugno<br />
2014, presenta alle Camere una relazione in merito all’attività<br />
di sperimentazione, nella quale sono esaminate le<br />
conseguenze che deriverebbero per il sistema di contabilità<br />
e finanza pubblica dall’adozione di un bilancio «a<br />
base zero».<br />
2. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i richiami alla legge<br />
di stabilità di cui all’articolo 11 <strong>della</strong> legge 31 dicembre<br />
2009, n.196, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria,<br />
di cui all’articolo 11 <strong>della</strong> legge 5 agosto 1978,<br />
n. 468, e successive modificazioni, contenuti in disposizioni<br />
di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, devono<br />
intendersi riferiti alla legge di bilancio, di cui all’articolo<br />
15 <strong>della</strong> presente legge.<br />
3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano<br />
a decorrere dal 1º gennaio 2014, ad eccezione del capo<br />
IV e dell’articolo 15, che si applicano a decorrere dal 1º<br />
gennaio 2016.<br />
LAVORI PREPARATORI<br />
Camera dei deputati (atto n. 5603):<br />
Presentato dalll’on. Giancarlo Giorgetti il 27 novembre 2012.<br />
Assegnato alla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e<br />
programmazione), in sede referente, il 28 novembre 2012, con pareri<br />
delle commissioni I (Aff. costit.), VI (Finanze), XI (Lavoro), XIV (Pol.<br />
comun.), Questioni regionali.<br />
Esaminato dalla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e<br />
programmazione), in sede referente, il 29 novembre 2012, 4, 5, 6 e 7 dicembre<br />
2012.<br />
Esaminato in Aula l’11 dicembre 2012 ed approvato il 12 dicembre<br />
2012.<br />
Senato <strong>della</strong> Repubblica (atto n. 3609):<br />
Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio), in sede<br />
referente, il 13 dicembre 2012, con pareri delle commissioni 1ª (Aff.<br />
cost.), 6ª (Finanze), 14ª (Unione europea), Questioni regionali.<br />
Esaminato dalla 5ª Commissione permanente (Bilancio), in sede<br />
referente, il 20 dicembre 2012.<br />
Esaminato in Aula ed approvato il 20 dicembre 2012.<br />
NOTE<br />
AVVERTENZA: <strong>Il</strong> testo delle note qui pubblicato è stato redatto<br />
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma<br />
3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,<br />
sull’emanazione dei decreti del Presidente <strong>della</strong> Repubblica e sulle<br />
pubblicazioni ufficiali <strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong>, approvato con D.P.R.<br />
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni<br />
di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore<br />
e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.<br />
Note all’art. 1:<br />
— Si riporta il testo dell’articolo 81 <strong>della</strong> Costituzione <strong>della</strong> Repubblica<br />
<strong>italiana</strong>:<br />
«Art. 81.<br />
(Testo applicabile fino all’esercizio finanziario relativo all’anno<br />
2013)<br />
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo<br />
presentati dal Governo.<br />
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se<br />
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro<br />
mesi.<br />
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire<br />
nuovi tributi e nuove spese.<br />
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare<br />
i mezzi per farvi fronte.<br />
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15-1-2013<br />
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />
****<br />
(Testo applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario relativo<br />
all’anno 2014)<br />
Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio<br />
bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo<br />
economico.<br />
<strong>Il</strong> ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare<br />
gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere<br />
adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi<br />
di eventi eccezionali.<br />
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi<br />
per farvi fronte.<br />
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto<br />
consuntivo presentati dal Governo.<br />
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se<br />
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro<br />
mesi.<br />
<strong>Il</strong> contenuto <strong>della</strong> legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri<br />
volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la<br />
sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni<br />
sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti<br />
di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge<br />
costituzionale».<br />
— La legge 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio<br />
di bilancio nella Carta costituzionale) è pubblicata nella Gazzetta<br />
Uffi ciale 23 aprile 2012, n. 95.<br />
— Si riporta il testo dell’articolo 5 <strong>della</strong> citata legge 20 aprile 2012,<br />
n. 1:<br />
«Art. 5. 1. La legge di cui all’articolo 81, sesto comma, <strong>della</strong> Costituzione,<br />
come sostituito dall’articolo 1 <strong>della</strong> presente legge costituzionale,<br />
disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni,<br />
in particolare:<br />
a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza<br />
pubblica;<br />
b) l’accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni,<br />
distinguendo tra quelli dovuti all’andamento del ciclo economico,<br />
all’inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;<br />
c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui<br />
alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto<br />
al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire<br />
con misure di correzione;<br />
d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie<br />
e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi<br />
dell’articolo 81, secondo comma, <strong>della</strong> Costituzione, come sostituito<br />
dall’articolo 1 <strong>della</strong> presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali<br />
sono consentiti il ricorso all’indebitamento non limitato a tenere conto<br />
degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di<br />
cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un piano di rientro;<br />
e) l’introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare<br />
gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito<br />
pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli<br />
obiettivi di finanza pubblica;<br />
f) l’istituzione presso le Camere, nel rispetto <strong>della</strong> relativa autonomia<br />
costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire<br />
compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di<br />
valutazione dell’osservanza delle regole di bilancio;<br />
g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del<br />
ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera<br />
d) del presente comma, anche in deroga all’articolo 119 <strong>della</strong> Costituzione,<br />
concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri<br />
livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni<br />
fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.<br />
2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:<br />
a) il contenuto <strong>della</strong> legge di bilancio dello Stato;<br />
b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane,<br />
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di<br />
ricorrere all’indebitamento, ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, secondo<br />
periodo, <strong>della</strong> Costituzione, come modificato dall’articolo 4 <strong>della</strong><br />
presente legge costituzionale;<br />
c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città<br />
metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano<br />
concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche<br />
amministrazioni.<br />
3. La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio<br />
2013.<br />
4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti,<br />
esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare<br />
riferimento all’equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all’efficacia<br />
<strong>della</strong> spesa delle pubbliche amministrazioni».<br />
Note all’art. 3:<br />
— Si riporta il testo dell’articolo 97 <strong>della</strong> Costituzione <strong>della</strong> Repubblica<br />
<strong>italiana</strong>:<br />
«Art. 97.<br />
(Testo applicabile fino all’esercizio finanziario relativo all’anno<br />
2013)<br />
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge,<br />
in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità<br />
dell’amministrazione.<br />
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza,<br />
le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.<br />
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante<br />
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.<br />
****<br />
(Testo applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario relativo<br />
all’anno 2014)<br />
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento<br />
dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità<br />
del debito pubblico.<br />
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge,<br />
in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità<br />
dell’amministrazione.<br />
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza,<br />
le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.<br />
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante<br />
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge».<br />
Note all’art. 4:<br />
— Per il riferimento al testo dell’articolo 97 <strong>della</strong> Costituzione <strong>della</strong><br />
Repubblica <strong>italiana</strong>, vedasi nelle note all’articolo 3.<br />
Note all’art. 16:<br />
— Per il riferimento al testo dell’articolo 5 <strong>della</strong> citata legge<br />
20 aprile 2012, n. 1, vedasi nelle note all’articolo 1.<br />
Note all’art. 20:<br />
— Per il riferimento al testo dell’articolo 97 <strong>della</strong> Costituzione <strong>della</strong><br />
Repubblica <strong>italiana</strong>, vedasi nelle note all’articolo 3.<br />
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />
Note all’art. 21:<br />
— Si riporta il testo dell’articolo 11 <strong>della</strong> legge 31 dicembre 2009,<br />
n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):<br />
«Art. 11. Manovra di finanza pubblica<br />
(In vigore dal 13 aprile 2011)<br />
1. La legge di stabilità e la legge di bilancio compongono la manovra<br />
triennale di finanza pubblica. Essa contiene, per il triennio di riferimento,<br />
le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare<br />
gli obiettivi programmatici indicati all’articolo 10, comma 2, con i loro<br />
eventuali aggiornamenti ai sensi dell’articolo 10 -bis , <strong>della</strong> presente legge.<br />
Nel corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali<br />
aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle<br />
condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi<br />
per gli anni successivi a quello in corso.<br />
2. La legge di stabilità dispone annualmente il quadro di riferimento<br />
finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e<br />
provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze<br />
previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti<br />
finanziari agli obiettivi.<br />
3. La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare<br />
effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio<br />
pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere<br />
ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica<br />
o microsettoriale. In particolare, essa indica:<br />
a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo<br />
netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni<br />
considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni<br />
contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;<br />
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni,<br />
le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum <strong>della</strong><br />
prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe<br />
e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio dell’anno<br />
cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti<br />
all’andamento dell’inflazione. È fatto salvo quanto previsto dalla legge<br />
5 maggio 2009, n. 42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle<br />
compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;<br />
c) gli importi dei fondi speciali previsti dall’articolo 18 e le corrispondenti<br />
tabelle;<br />
d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni<br />
per programma e per missione, <strong>della</strong> quota da iscrivere nel bilancio di<br />
ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di<br />
spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità,<br />
con esclusione delle spese obbligatorie;<br />
e) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni<br />
per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno<br />
degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere<br />
pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei<br />
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;<br />
f) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni<br />
per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni<br />
considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa<br />
di parte corrente;<br />
g) l’importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli<br />
anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico<br />
impiego, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo<br />
30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico<br />
e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in<br />
regime di diritto pubblico. <strong>Il</strong> suddetto importo, per la parte non utilizzata<br />
al termine dell’esercizio, è conservato nel conto dei residui fino<br />
alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all’emanazione dei<br />
provvedimenti negoziali;<br />
h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di<br />
stabilità dalle leggi vigenti;<br />
i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa,<br />
restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio,<br />
fatto salvo quanto previsto dalla lettera m) ;<br />
l) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle<br />
leggi di cui all’articolo 17, comma 13;<br />
m) le norme eventualmente necessarie a garantire l’attuazione<br />
del Patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 8, comma<br />
2, e 10 -bis , comma 1, lettera d) , nonché a realizzare il Patto di convergenza<br />
di cui all’articolo 18 <strong>della</strong> legge 5 maggio 2009, n. 42, come<br />
modificato dall’articolo 51, comma 3, <strong>della</strong> presente legge.<br />
4. Al disegno di legge di stabilità è allegato, a fini conoscitivi, un<br />
prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica<br />
derivanti dalla manovra adottata ai sensi del presente articolo. <strong>Il</strong><br />
medesimo prospetto, aggiornato sulla base delle modifiche apportate dal<br />
Parlamento al disegno di legge, è allegato alla legge di stabilità.<br />
5. Per la spesa, le disposizioni normative <strong>della</strong> legge di stabilità<br />
sono articolate, di norma, per missione e indicano il programma cui si<br />
riferiscono.<br />
6. In attuazione dell’articolo 81, quarto comma, <strong>della</strong> Costituzione,<br />
la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi<br />
nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di<br />
entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell’articolo 18, nel<br />
fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate<br />
tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti<br />
di autorizzazioni di spesa corrente. Gli eventuali margini di miglioramento<br />
del risparmio pubblico risultanti dal bilancio di previsione a<br />
legislazione vigente rispetto all’assestamento relativo all’esercizio precedente<br />
possono essere utilizzati per la copertura finanziaria delle riduzioni<br />
di entrata disposte dalla legge di stabilità, purché risulti assicurato<br />
un valore positivo del risparmio pubblico.<br />
7. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al<br />
comma 6, le nuove o maggiori spese disposte con la legge di stabilità<br />
non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese<br />
medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi<br />
determinati ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera e) , nel DEF,<br />
come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.<br />
8. In allegato alla relazione al disegno di legge di stabilità sono<br />
indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell’esercizio ai<br />
sensi dell’articolo 17, comma 13, con i relativi effetti finanziari, nonché<br />
le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera l) ,<br />
del presente articolo.<br />
9. <strong>Il</strong> disegno di legge di stabilità, fermo restando l’obbligo di cui<br />
all’articolo 17, comma 3, è accompagnato da una nota tecnico-illustrativa.<br />
La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di<br />
legge di bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche<br />
amministrazioni, che espone i contenuti <strong>della</strong> manovra, i relativi<br />
effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento<br />
e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre<br />
le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni<br />
secondo quanto previsto all’articolo 10, comma 3, lettera b) , e del relativo<br />
conto di cassa, integrate con gli effetti <strong>della</strong> manovra di finanza<br />
pubblica per il triennio di riferimento.<br />
10. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità<br />
contiene altresì la valutazione di cui all’articolo 10 -bis , comma 3, secondo<br />
periodo, in relazione alle autorizzazioni di rifinanziamento presenti<br />
nel medesimo disegno di legge».<br />
— <strong>Il</strong> testo <strong>della</strong> legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune<br />
norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) è pubblicato<br />
nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233.<br />
13G00014<br />
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15-1-2013<br />
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />
ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI<br />
Convocazione.<br />
CAMERA DEI DEPUTATI<br />
La Camera dei deputati è convocata in 739ª seduta<br />
pubblica per martedì 22 gennaio 2013, alle ore 11,30, con<br />
il seguente<br />
Ordine del giorno<br />
1. Discussione del disegno di legge (per la discussione<br />
sulle linee generali):<br />
S. 3653 - Conversione in legge del decreto-legge<br />
28 dicembre 2012, n. 227, recante proroga delle missioni<br />
internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di<br />
cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione<br />
e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni<br />
internazionali per il consolidamento dei processi di<br />
pace e di stabilizzazione (ove trasmesso dal Senato).<br />
2. Discussione del disegno di legge (per la discussione<br />
sulle linee generali):<br />
S. 3658 - Conversione in legge del decreto-legge<br />
14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per<br />
il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei<br />
rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale<br />
(ove trasmesso dal Senato).<br />
3. Discussione dei disegni di legge (per la discussione<br />
sulle linee generali):<br />
S. 3299 - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra<br />
il Governo <strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong> ed il Governo <strong>della</strong><br />
Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone<br />
condannate, fatto a <strong>Il</strong> Cairo il 15 febbraio 2001 (Approvato<br />
dal Senato). (C. 5586) Relatore: STEFANI.<br />
S. 3144 - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sul<br />
reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari<br />
rilasciati nella Repubblica <strong>italiana</strong> e nella Repubblica di<br />
San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati,<br />
fatto a San Marino il <strong>24</strong> agosto 2011 (Approvato<br />
dal Senato). (C. 5585) Relatore: NARDUCCI.<br />
4. Discussione <strong>della</strong> proposta di legge costituzionale<br />
(per la discussione sulle linee generali):<br />
S. 3057 – D’INIZIATIVA DEL CONSIGLIO RE-<br />
GIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: Modifica<br />
dell’articolo 13 dello Statuto speciale <strong>della</strong> regione Friuli-<br />
Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio<br />
1963, n. 1 (Approvata, in prima deliberazione, dal Senato<br />
e dalla Camera dei deputati e approvata in seconda deliberazione<br />
dal Senato). (C. 5148-B) Relatore: DISTASO.<br />
5. Discussione <strong>della</strong> proposta di legge costituzionale<br />
(per la discussione sulle linee generali):<br />
S. 3073 – D’INIZIATIVA DELL’ASSEMBLEA<br />
REGIONALE SICILIANA: Modifiche all’articolo 3 dello<br />
Statuto <strong>della</strong> Regione siciliana, in materia di riduzione<br />
dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana. Disposizioni<br />
transitorie (Approvata, in prima deliberazione, dal<br />
Senato e dalla Camera dei deputati e approvata in seconda<br />
deliberazione dal Senato). (C. 5150-B) Relatore:<br />
DISTASO.<br />
6. Discussione <strong>della</strong> proposta di legge costituzionale<br />
(per la discussione sulle linee generali):<br />
S. 2923-2991 – D’INIZIATIVA DEI SENATORI:<br />
SANNA ED ALTRI; D’INIZIATIVA DEL CONSIGLIO<br />
REGIONALE DELLA SARDEGNA: Modifica degli articoli<br />
15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui<br />
alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia<br />
di composizione ed elezione del Consiglio regionale (Approvata,<br />
in un testo unificato, in prima deliberazione, dal<br />
Senato, approvata, in prima deliberazione dalla Camera<br />
dei deputati e approvata in seconda deliberazione dal Senato).<br />
(C. 5149-B) Relatore: DISTASO.<br />
(ore 16)<br />
7. Seguito <strong>della</strong> discussione del disegno di legge:<br />
S. 3653 - Conversione in legge del decreto-legge<br />
28 dicembre 2012, n. 227, recante proroga delle missioni<br />
internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di<br />
cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione<br />
e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni<br />
internazionali per il consolidamento dei processi di<br />
pace e di stabilizzazione (ove trasmesso dal Senato).<br />
8. Seguito <strong>della</strong> discussione del disegno di legge:<br />
S. 3658 - Conversione in legge del decreto-legge<br />
14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per<br />
il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei<br />
rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale<br />
(ove trasmesso dal Senato).<br />
9. Seguito <strong>della</strong> discussione dei disegni di legge:<br />
S. 3299 - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra<br />
il Governo <strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong> ed il Governo <strong>della</strong><br />
Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone<br />
condannate, fatto a <strong>Il</strong> Cairo il 15 febbraio 2001 (Approvato<br />
dal Senato). (C. 5586) Relatore: STEFANI.<br />
S. 3144 - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sul<br />
reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari<br />
rilasciati nella Repubblica <strong>italiana</strong> e nella Repubblica di<br />
— <strong>24</strong> —
15-1-2013<br />
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />
San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati,<br />
fatto a San Marino il <strong>24</strong> agosto 2011 (Approvato<br />
dal Senato). (C. 5585) Relatore: NARDUCCI.<br />
(a partire dalle ore 18)<br />
10. Seguito <strong>della</strong> discussione <strong>della</strong> proposta di legge<br />
costituzionale:<br />
S. 3057 – D’INIZIATIVA DEL CONSIGLIO RE-<br />
GIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: Modifica<br />
dell’articolo 13 dello Statuto speciale <strong>della</strong> regione Friuli-<br />
Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio<br />
1963, n. 1 (Approvata, in prima deliberazione, dal Senato<br />
e dalla Camera dei deputati e approvata in seconda deliberazione<br />
dal Senato). (C. 5148-B) Relatore: DISTASO.<br />
11. Seguito <strong>della</strong> discussione <strong>della</strong> proposta di legge<br />
costituzionale:<br />
S. 3073 – D’INIZIATIVA DELL’ASSEMBLEA<br />
REGIONALE SICILIANA: Modifiche all’articolo 3 dello<br />
Statuto <strong>della</strong> Regione siciliana, in materia di riduzione<br />
dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana. Disposizioni<br />
transitorie (Approvata, in prima deliberazione, dal<br />
Senato e dalla Camera dei deputati e approvata in seconda<br />
deliberazione dal Senato). (C. 5150-B) Relatore:<br />
DISTASO.<br />
12. Seguito <strong>della</strong> discussione <strong>della</strong> proposta di legge<br />
costituzionale:<br />
S. 2923-2991 – D’INIZIATIVA DEI SENATORI:<br />
SANNA ED ALTRI; D’INIZIATIVA DEL CONSIGLIO<br />
REGIONALE DELLA SARDEGNA: Modifica degli articoli<br />
15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui<br />
alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia<br />
di composizione ed elezione del Consiglio regionale (Approvata,<br />
in un testo unificato, in prima deliberazione, dal<br />
Senato, approvata, in prima deliberazione dalla Camera<br />
dei deputati e approvata in seconda deliberazione dal Senato).<br />
(C. 5149-B) Relatore: DISTASO.<br />
13A00412<br />
DECRETI PRESIDENZIALI<br />
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI<br />
MINISTRI 28 dicembre 2012 .<br />
Inserimento <strong>della</strong> Scuola Superiore <strong>della</strong> Magistratura<br />
nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720<br />
istitutiva <strong>della</strong> Tesoreria unica per gli enti ed organismi<br />
pubblici.<br />
IL PRESIDENTE<br />
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante<br />
l’istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed<br />
organismi pubblici;<br />
Visto l’art. 2, comma 4, <strong>della</strong> predetta legge n. 720<br />
del 1984, che stabilisce che, con decreti del Presidente<br />
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro<br />
del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche<br />
ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla legge<br />
medesima;<br />
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, che<br />
ha istituito la scuola superiore <strong>della</strong> magistratura;<br />
Considerato che la scuola è ente con personalità giuridica<br />
di diritto pubblico e riceve trasferimenti a carico del<br />
bilancio dello Stato ai sensi dell’art. 2, comma 37, <strong>della</strong><br />
legge 25 luglio 2005, n. 150;<br />
Vista la proposta del Ministro dell’economia e delle<br />
finanze;<br />
Decreta:<br />
Art. 1.<br />
1. La scuola superiore <strong>della</strong> magistratura è inserita nella<br />
tab. A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.<br />
<strong>Il</strong> presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />
<strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong>.<br />
Roma, 28 dicembre 2012<br />
<strong>Il</strong> Ministro dell’economia<br />
e delle finanze<br />
13A00185<br />
GRILLI<br />
I l P re si d e n te<br />
del Consiglio dei Ministri<br />
M ONTI<br />
— 25 —
15-1-2013<br />
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI<br />
MINISTERO DELL’ECONOMIA<br />
E DELLE FINANZE<br />
DECRETO 28 novembre 2012 .<br />
Concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti<br />
di cui al combinato disposto dell’articolo 11, comma 7, del<br />
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 e dell’articolo 1 del<br />
decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194.<br />
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA<br />
E DELLE FINANZE<br />
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze<br />
del 1° giugno 2012, recante «Sospensione, ai sensi<br />
dell’art. 9, comma 2, <strong>della</strong> legge 27 luglio 2000, n. 212,<br />
dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a<br />
favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio<br />
2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena,<br />
Reggio-Emilia, Mantova e Rovigo.»;<br />
Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,<br />
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante<br />
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite<br />
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio<br />
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova,<br />
Reggio-Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.»;<br />
Visto in particolare il comma 1 dell’art. 1 del suddetto<br />
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, il quale prevede che<br />
«Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare<br />
gli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alle<br />
popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni<br />
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova,<br />
Reggio-Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici<br />
dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato<br />
il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze<br />
1° giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento<br />
degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta<br />
Ufficiale <strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong> n. 130 del 6 giugno<br />
2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi<br />
decreti adottati ai sensi dell’art. 9, comma 2, <strong>della</strong> legge<br />
27 luglio 2000, n. 212.»;<br />
Visto l’art. 3 del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012<br />
n. 74, concernente «Ricostruzione e riparazione delle abitazioni<br />
private e di immobili ad uso non abitativo; contributi<br />
a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione<br />
procedimentale»;<br />
Visto l’art. 8, comma 1, del suddetto decreto-legge<br />
6 giugno 2012, n. 74, concernente «Sospensione termini<br />
amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali»;<br />
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,<br />
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante<br />
«Disposizioni urgenti per la revisione <strong>della</strong> spesa<br />
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché<br />
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del<br />
settore bancario.»;<br />
Visto in particolare l’art. 3 -bis del suddetto decreto-legge<br />
6 luglio 2012, n. 95, concernente «Credito di imposta<br />
e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione»;<br />
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze<br />
del <strong>24</strong> agosto 2012, recante «Proroga del termine<br />
di scadenza <strong>della</strong> sospensione degli adempimenti e versamenti<br />
tributari. Eventi sismici in Emilia-Romagna, Lombardia<br />
e Veneto del mese di maggio 2012.»;<br />
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante<br />
«Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento<br />
degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni<br />
in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.»;<br />
Visto, in particolare, i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e<br />
13 dell’art. 11 del citato decreto-legge 10 ottobre 2012,<br />
n. 174, i quali stabiliscono rispettivamente che:<br />
«In considerazione <strong>della</strong> mancata sospensione degli<br />
obblighi dei sostituti di imposta, conseguente al decreto<br />
del Ministro dell’economia e delle finanze 1° giugno<br />
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale <strong>della</strong> Repubblica<br />
<strong>italiana</strong> 6 giugno 2012, n. 130, i sostituti di cui al predetto<br />
decreto che, a partire dal 20 maggio 2012, non hanno<br />
adempiuto agli obblighi di riversamento delle ritenute<br />
sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui<br />
redditi di lavoro autonomo, e relative addizionali già operate<br />
ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e<br />
al riversamento delle stesse successivamente a tale data,<br />
regolarizzano gli adempimenti e i versamenti omessi entro<br />
il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni<br />
e interessi. Effettuato il versamento, i sostituti operano<br />
le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati<br />
e relative addizionali nei limiti di cui all’art. 2 del<br />
decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 5 gennaio 1950,<br />
n. 180.» (comma 5);<br />
«I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali<br />
e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria,<br />
sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell’economia<br />
e delle finanze 1° giugno 2012 e <strong>24</strong> agosto 2012, pubblicati<br />
nella Gazzetta Ufficiale <strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong>, rispettivamente,<br />
del 6 giugno 2012, n. 130, e del 30 agosto<br />
2012, n. 202, nonché dell’art. 8, comma 1, del decretolegge<br />
6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,<br />
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono effettuati entro il<br />
16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi.»<br />
(comma 6);<br />
«Fermo restando l’obbligo di versamento nei termini<br />
previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi<br />
di cui al comma 6, nonché per gli altri importi dovuti dal<br />
1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito<br />
di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione<br />
alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai<br />
contributi di cui all’art. 3 del decreto-legge 6 giugno 2012<br />
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto<br />
2012, n. 122, ovvero all’art. 3 -bis del decreto-legge<br />
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla<br />
legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi,<br />
possono chiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio<br />
del credito operanti nei territori di cui all’art. 1, comma 1,<br />
del citato decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento,<br />
assistito dalla garanzia dello Stato, <strong>della</strong> durata massima<br />
di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori<br />
possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo<br />
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />
definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e<br />
prestiti e l’Associazione bancaria <strong>italiana</strong>, assistiti dalla<br />
garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni<br />
di euro, ai sensi dell’art. 5, comma 7, lettera a) , secondo<br />
periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,<br />
convertito, con modificazioni, dalla legge <strong>24</strong> novembre<br />
2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell’economia<br />
e delle finanze, da adottare entro 7 giorni dalla data di<br />
entrata in vigore del presente decreto, sono concesse le<br />
garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti<br />
i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le<br />
garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate<br />
nell’allegato allo stato di previsione del Ministero<br />
dell’economia e delle finanze di cui all’art. 31 <strong>della</strong> legge<br />
31 dicembre 2009, n. 196.» (comma 7);<br />
«I soggetti finanziatori di cui al comma 7 comunicano<br />
all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei<br />
soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di<br />
ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva<br />
iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di<br />
riscossione.» (comma 8);<br />
«Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i<br />
contribuenti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori<br />
di cui al medesimo comma:<br />
a) una autodichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del<br />
decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 28 dicembre<br />
2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta:<br />
1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi<br />
di cui all’art. 3 del predetto decreto-legge n. 74 del<br />
2012, ovvero dell’art. 3 -bis del predetto decreto-legge<br />
n. 95 del 2012; nonché<br />
2) la circostanza che i danni subiti in occasione<br />
degli eventi sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti<br />
per accedere ai contributi di cui al numero 1), sono<br />
stati di entità effettivamente tale da condizionare ancora<br />
una ripresa piena <strong>della</strong> attività di impresa;<br />
b) copia del modello di cui al comma 11, presentato<br />
telematicamente all’Agenzia delle entrate, nel quale<br />
sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino<br />
al 30 novembre 2012, l’importo da pagare dal 1° dicembre<br />
2012 al 30 giugno 2013, nonché <strong>della</strong> ricevuta che ne<br />
attesta la corretta trasmissione;<br />
c) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di<br />
cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi<br />
ai versamenti riferiti al periodo dal 1° dicembre 2012 al<br />
30 giugno 2013.» (comma 9);<br />
«Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché<br />
le spese strettamente necessarie alla loro gestione,<br />
sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma<br />
7 mediante un credito di imposta di importo pari, per<br />
ciascuna scadenza di rimborso, all’importo relativo agli<br />
interessi e alle spese dovuti. <strong>Il</strong> credito di imposta è utilizzabile<br />
ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio<br />
1997, n. <strong>24</strong>1, senza applicazione del limite di cui<br />
all’art. 34 <strong>della</strong> legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero<br />
può essere ceduto secondo quanto previsto dall’art. 43 -<br />
ter del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 29 settembre<br />
1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti<br />
di cui al comma 7 a partire dal 1° luglio 2013 secondo il<br />
piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.»<br />
(comma 10);<br />
«Con provvedimento del direttore <strong>della</strong> Agenzia delle<br />
entrate da adottare entro il 31 ottobre 2012, è approvato<br />
il modello indicato al comma 9, lettera b) , idoneo altresì<br />
ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti<br />
da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità<br />
<strong>della</strong> relativa presentazione. Con analogo provvedimento<br />
possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione<br />
all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori,<br />
dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al<br />
loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 8.»<br />
(comma 11);<br />
«Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l’Agenzia<br />
delle entrate comunica al Ministero dell’economia e<br />
delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma<br />
9, lettera b) , i dati delle compensazioni effettuate dai<br />
soggetti finanziatori per la fruizione del credito d’imposta<br />
e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.» (comma 12);<br />
«Agli oneri derivanti dal comma 10, stimati in 145<br />
milioni di euro per l’anno 2013 e in 70 milioni di euro<br />
per l’anno 2014, si provvede a valere sulle risorse di cui<br />
all’art. 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012,<br />
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto<br />
2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste<br />
dallo stesso decreto. Agli eventuali scostamenti rispetto ai<br />
predetti importi, dovuti a variazioni dei tassi di interesse<br />
monitorati dal Ministero dell’economia e delle finanze-<br />
Dipartimento del tesoro, si provvede a valere sulle medesime<br />
risorse di cui al periodo precedente.» (comma 13);<br />
Visto il proprio decreto n. 90161 del 14 novembre<br />
2012, registrato alla Corte dei conti in data 19 novembre<br />
2012, reg. n. 10, foglio n. 285, con il quale si annulla e<br />
si sostituisce il precedente decreto n. 82113 del 18 ottobre<br />
2012, e si provvede alla concessione delle garanzie<br />
dello Stato di cui all’art. 11, comma 7, del decreto-legge<br />
10 ottobre 2012, n. 174, nonché alla fissazione dei criteri<br />
e delle modalità di operatività delle garanzie stesse;<br />
Visto il decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, recante<br />
«Disposizioni integrative per assicurare la tempestività<br />
delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari<br />
e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati<br />
dal sisma del maggio 2012», ed in particolare l’art. 1, il<br />
quale ha previsto che:<br />
«Le disposizioni del presente decreto operano per<br />
lo specifico fine di completare quelle di cui all’art. 11,<br />
comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, allo<br />
scopo di garantire la tempestività delle procedure del finanziamento<br />
di cui al predetto comma ad ulteriori categorie<br />
di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012.»<br />
(comma 1);<br />
«Fermo restando che fra i titolari di reddito di impresa<br />
di cui al comma 7 dell’art. 11 del decreto-legge n. 174<br />
del 2012 già rientrano i titolari di reddito di impresa commerciale,<br />
il finanziamento di cui al predetto comma 7<br />
dell’art. 11 può essere altresì chiesto ai soggetti autorizzati<br />
all’esercizio del credito ivi previsti, previa integrazione<br />
<strong>della</strong> convenzione di cui al medesimo comma 7 del citato<br />
art. 11:<br />
a) se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente<br />
ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi<br />
rispettivamente svolte, ai contributi di cui all’art. 3 del<br />
decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni,<br />
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero<br />
— 27 —
15-1-2013<br />
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />
all’art. 3 -bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,<br />
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,<br />
n. 135, dai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché<br />
dagli esercenti attività agricole di cui all’art. 4 del decreto<br />
del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,<br />
e successive modificazioni, per il pagamento dei tributi,<br />
contributi e premi di cui al comma 6 dell’art. 11 del<br />
decreto-legge n. 174 del 2012, nonché per gli altri importi<br />
dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013;<br />
b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari<br />
di una unità immobiliare adibita ad abitazione<br />
principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F <strong>della</strong><br />
classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi dovuti<br />
dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.» (comma 2);<br />
«I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b) , per<br />
accedere al finanziamento di cui al comma 7 dell’art. 11<br />
del decreto-legge n. 174 del 2012, presentano ai soggetti<br />
finanziatori di cui al medesimo comma 7 la documentazione<br />
prevista dal comma 9 dell’art. 11 del citato decretolegge<br />
n. 174 del 2012. A questi fini, per i soggetti di cui<br />
al comma 2, lettera a) , l’autodichiarazione, nella parte<br />
riguardante la «ripresa piena dell’attività», si intende riferita<br />
alla loro attività di lavoro autonomo ovvero agricola;<br />
la stessa parte di autodichiarazione è omessa dai soggetti<br />
di cui al comma 2, lettera b) .» (comma 3);<br />
«Salvo quanto previsto dal presente decreto, trovano<br />
in ogni caso applicazione le disposizioni di cui ai commi<br />
7 e 8, nonché da 10 a 13 dell’art. 11 del decreto-legge<br />
n. 174 del 2012.» (comma 4);<br />
Ritenuto di dover provvedere alla concessione delle<br />
garanzie dello Stato di cui all’art. 11, comma 7, del<br />
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 anche in relazione<br />
ai finanziamenti concessi dalla Cassa depositi e prestiti<br />
S.p.A. e dai soggetti autorizzati all’esercizio del credito ai<br />
sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 11,<br />
comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 e del<br />
citato art. 1 del decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194,<br />
nonché all’estensione ai finanziamenti stessi dei criteri e<br />
delle modalità di operatività delle garanzie di cui al citato<br />
decreto n. 90161 del 14 novembre 2012;<br />
Decreta:<br />
Art. 1.<br />
I finanziamenti accordati, ai sensi del combinato disposto<br />
dell’art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre<br />
2012, n. 174 e dell’art. 1 del decreto-legge 16 novembre<br />
2012, n. 194, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e<br />
dai soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti<br />
nei territori di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge<br />
6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla<br />
legge 1° agosto 2012, n. 122, sono assistiti dalle garanzie<br />
dello Stato di cui al predetto art. 11, comma 7, del decreto-legge<br />
n. 174 del 2012. Alle garanzie stesse si applicano<br />
le disposizioni del decreto n. 90161 del 14 novembre<br />
2012 di cui al preambolo.<br />
<strong>Il</strong> presente decreto sarà inviato agli organi di controllo<br />
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />
<strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong>.<br />
Roma, 28 novembre 2012<br />
<strong>Il</strong> Ministro: GRILLI<br />
Registrato alla Corte dei conti l’11 dicembre 2012<br />
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle<br />
finanze, registro n. 11 Economia e finanze, foglio n. 174<br />
13A00183<br />
DECRETO 21 dicembre 2012 .<br />
Modalità di effettuazione degli adempimenti tributari<br />
scaduti nel periodo di sospensione 20 maggio 2012-30 novembre<br />
2012. Eventi sismici in Emilia-Romagna, Lombardia<br />
e Veneto del mese di maggio 2012.<br />
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA<br />
E DELLE FINANZE<br />
Visto l’art. 9, comma 2, <strong>della</strong> legge 27 luglio 2000,<br />
n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito<br />
il Ministro del tesoro, del bilancio e <strong>della</strong> programmazione<br />
economica, il potere di sospendere o differire il<br />
termine per l’adempimento degli obblighi tributari a favore<br />
dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed<br />
imprevedibili;<br />
Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,<br />
n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell’economia<br />
e delle finanze e allo stesso sono state trasferite<br />
le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e <strong>della</strong><br />
programmazione economica e delle finanze;<br />
Visto il proprio decreto 1° giugno 2012, pubblicato<br />
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012 che,<br />
a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012<br />
avvenuti nelle province di Bologna, Modena, Ferrara,<br />
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, ha sospeso i termini<br />
dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel<br />
periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre<br />
2012;<br />
Visto il proprio decreto <strong>24</strong> agosto 2012, pubblicato<br />
nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2012, n. 202, che<br />
ha prorogato al 30 novembre 2012 il termine di scadenza<br />
<strong>della</strong> sospensione dei termini dei versamenti e degli<br />
adempimenti tributari prevista dal decreto 1° giugno<br />
2012;<br />
Visto l’art. 1, comma 2, del suddetto decreto <strong>24</strong> agosto<br />
2012, il quale stabilisce che con decreto del Ministro<br />
dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di<br />
effettuazione degli adempimenti e dei versamenti tributari<br />
che scadono nel periodo di sospensione decorrente dal<br />
20 maggio 2012 al 30 novembre 2012;<br />
Visto l’art. 11, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre<br />
2012, n. 174 , il quale prevede che i pagamenti dei tributi,<br />
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per<br />
l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti<br />
del 1° giugno 2012, del <strong>24</strong> agosto 2012 e dell’art. 8, comma<br />
1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito,<br />
— 28 —
15-1-2013<br />
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,<br />
sono effettuati entro il 16 dicembre 2012, senza applicazioni<br />
di sanzioni e interessi;<br />
Considerata la necessità di stabilire le modalità di effettuazione<br />
degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti,<br />
che scadono nel periodo di sospensione decorrente<br />
dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012;<br />
Decreta:<br />
Articolo unico<br />
1. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e<br />
da quelli indicati nel comma seguente, non eseguiti per<br />
effetto <strong>della</strong> sospensione prevista dai propri decreti del<br />
1° giugno 2012 e del <strong>24</strong> agosto 2012, sono effettuati entro<br />
il mese di aprile 2013.<br />
2. Le dichiarazioni fiscali non presentate per effetto<br />
<strong>della</strong> sospensione sono trasmesse, entro la data prevista<br />
al comma 1, in via telematica, direttamente o tramite i<br />
soggetti indicati nell’art. 3, commi 2 -bis e 3, del decreto<br />
del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,<br />
utilizzando il modello relativo al periodo d’imposta cui<br />
si riferiscono, approvato con provvedimento del direttore<br />
dell’Agenzia delle entrate. I predetti modelli sono resi<br />
disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in<br />
formato elettronico, e possono essere utilizzati e stampati<br />
rilevandoli dal sito internet dell’Agenzia delle entrate<br />
www.agenziaentrate.gov.it. Per le dichiarazioni riferite al<br />
periodo d’imposta 2011, nella casella «Eventi eccezionali»<br />
deve essere indicato il codice «4».<br />
<strong>Il</strong> presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />
<strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong>.<br />
13A00182<br />
Roma, 21 dicembre 2012<br />
DECRETO 3 gennaio 2013 .<br />
<strong>Il</strong> Ministro: GRILLI<br />
Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per<br />
il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2013, ai mutui destinati<br />
alla realizzazione del programma di interventi urgenti per<br />
la prevenzione e la lotta contro l’AIDS, stipulati in data anteriore<br />
al 29 marzo 1999.<br />
IL DIRETT<strong>ORE</strong> GENERALE<br />
DEL TESORO<br />
Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma<br />
di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta<br />
contro l’AIDS;<br />
Vista il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito,<br />
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492,<br />
recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;<br />
Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 ottobre<br />
1990 e successive modificazioni e integrazioni, recante<br />
«Modalità e procedure degli interventi per la prevenzione<br />
e la lotta contro l’AIDS previsti dalla legge 5 giugno<br />
1990, n. 135»;<br />
Considerato che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del suddetto<br />
decreto del Ministro del tesoro del 27 ottobre 1990<br />
e successive modificazioni, per le operazioni di mutuo<br />
regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate,<br />
la misura massima del tasso di interesse annuo<br />
posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica<br />
semplice del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a<br />
reddito fisso, comunicato dalla Banca d’Italia, e dalla media<br />
mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del<br />
RIBOR, con una maggiorazione dello 0,75;<br />
Considerato altresì che, in virtù del suddetto art. 4,<br />
comma 3, del decreto del Ministro del tesoro del 27 ottobre<br />
1990 e successive modificazioni, al dato come sopra<br />
calcolato, arrotondato se necessario, per eccesso o per difetto,<br />
allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella<br />
misura dello 0,80;<br />
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e<br />
<strong>della</strong> programmazione economica del 23 dicembre 1998,<br />
il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è<br />
l’EURIBOR;<br />
Vista la nota con la quale la Banca d’Italia ha comunicato<br />
il dato relativo al rendimento medio lordo dei titoli<br />
pubblici a reddito fisso riferito al mese di novembre 2012;<br />
Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre<br />
mesi, rilevato per il mese di novembre 2012 sul circuito<br />
Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURI-<br />
BOR ACT/365);<br />
Considerato che i parametri suddetti, da utilizzarsi per<br />
la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni<br />
previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono<br />
pari a :<br />
rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso:<br />
3,907%;<br />
media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri<br />
dell’EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito<br />
Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURI-<br />
BOR ACT/365): 0,945%;<br />
Ritenuti validi i dati sopra indicati;<br />
Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica<br />
semplice dei tassi giornalieri dell’EURIBOR va aggiunta<br />
una maggiorazione dello 0,75;<br />
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e<br />
successive modifiche e integrazioni;<br />
Decreta:<br />
<strong>Il</strong> costo <strong>della</strong> provvista da utilizzarsi per le operazioni<br />
di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre<br />
1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate<br />
anteriormente alla data del 29 marzo 1999 è pari al 2,45%.<br />
In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80,<br />
la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato<br />
per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2013 è pari al<br />
3,25%.<br />
— 29 —
15-1-2013<br />
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />
<strong>Il</strong> presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />
<strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong>.<br />
13A00184<br />
Roma, 3 gennaio 2013<br />
p. <strong>Il</strong> direttore generale del Tesoro: CODOGNO<br />
MINISTERO DELL’INTERNO<br />
DECRETO 21 dicembre 2012 .<br />
Esclusioni dal patto di stabilità per i comuni in provincia<br />
dell’Aquila in stato di dissesto.<br />
IL MINISTRO DELL’INTERNO<br />
DI CONCERTO CON<br />
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE<br />
FINANZE<br />
Visto il comma 13 dell’art. 31 <strong>della</strong> legge 12 novembre<br />
2011 n. 183 il quale prevede che comuni <strong>della</strong> provincia<br />
dell’Aquila in stato di dissesto possono escludere<br />
dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità<br />
interno relativo all’anno 2012 gli investimenti in conto<br />
capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere<br />
sui contributi già assegnati negli anni precedenti fino<br />
alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro, demandando<br />
ad apposito decreto del Ministro dell’interno, di<br />
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,<br />
da emanare entro il 15 settembre 2012, la ripartizione del<br />
predetto importo sulla base di criteri che tengano conto<br />
<strong>della</strong> popolazione e <strong>della</strong> spesa per investimenti sostenuta<br />
da ciascun ente locale;<br />
Ravvisata la necessità di procedere all’emanazione del<br />
previsto decreto interministeriale al fine di dare attuazione,<br />
per l’anno 2012, alle disposizioni di cui al comma 13<br />
dell’art. 31 <strong>della</strong> legge 12 novembre 2011 n. 183;<br />
Considerato che le disposizioni di cui al richiamato<br />
comma 13 dell’art. 31 <strong>della</strong> legge n. 183 del 2011 riguardano<br />
i comuni <strong>della</strong> provincia dell’Aquila in stato di dissesto<br />
e che, alla data del 15 settembre 2012, la predetta<br />
condizione concerne solo il comune di Capistrello;<br />
Dato atto, pertanto, che non occorre procedere alla<br />
ripartizione dell’importo dell’esclusione dal saldo adottando<br />
criteri basati sulla popolazione e sulla spesa per<br />
investimenti;<br />
Decreta:<br />
Art. 1.<br />
<strong>Il</strong> comune di Capistrello (AQ) è autorizzato ad escludere<br />
dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di<br />
stabilità interno relativo all’esercizio finanziario 2012, le<br />
spese sostenute nell’anno 2012 per investimenti in conto<br />
capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere<br />
sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino<br />
alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro.<br />
<strong>Il</strong> presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />
<strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong>.<br />
Roma, 21 dicembre 2012<br />
<strong>Il</strong> Ministro dell’economia e<br />
delle finanze<br />
GRILLI<br />
13A00323<br />
I l Mi ni st ro d e ll’ i n te r n o<br />
C ANCELLIERI<br />
MINISTERO<br />
DELLO SVILUPPO ECONOMICO<br />
DECRETO 17 dicembre 2012 .<br />
Sostituzione del commissario governativo <strong>della</strong> «Consedil<br />
- Società consortile cooperativa», in Aversa.<br />
IL DIRETT<strong>ORE</strong> GENERALE<br />
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI<br />
Visto l’art. 12 del decreteo legislativo 2 agosto 2002,<br />
n. 220;<br />
Visto l’art. 2545 -sexiesdecies del codice civile;<br />
Visto il decreto direttoriale 31 ottobre 2012, n. 41/<br />
SGC/2012 con il quale la società cooperativa «Consedil<br />
- Società consortile cooperativa», con sede in Aversa<br />
(Caserta) è stata posta in gestione commissariale e il<br />
prof. Antonio Palma ne è stato nominato commissario<br />
governativo;<br />
Vista la comunicazione pervenuta in data 3 dicembre<br />
2012 con la quale il predetto professionista ha dichiarato<br />
di rinunciare all’incarico;<br />
Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva da<br />
un revisore incaricato dall’A.G.C.I., già indicate nel<br />
citato decreto direttoriale del 31 ottobre 2012 e qui<br />
richiamate;<br />
Ritenuto che stante la particolare situazione dell’ente<br />
ed a tutela dell’interesse dei soci sia opportuno procedere<br />
alla sostituzione del commissario governativo;<br />
Decreta:<br />
Art. 1.<br />
L’avv. Ennio De Iapinis, nato a Benevento il 16 gennaio<br />
1976, domiciliato in Benevento, via Raguzzini n. 7,<br />
è nominato Commissario governativo <strong>della</strong> società cooperativa<br />
«Consedil - Società consortile cooperativa» con<br />
sede in Aversa (Caserta), codice fiscale 02064020619,<br />
già posta in gestione commissariale con precedente decreto<br />
direttoriale del 31 ottobre 2012, n. 41/SGC/2012,<br />
in sostituzione del prof. Antonio Palma rinunciatario, per<br />
— 30 —
15-1-2013<br />
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />
il periodo di gestione commissariale di cui al predetto decreto<br />
direttoriale 31 ottobre 2012 e precisamente fino al<br />
31 ottobre 2013.<br />
Art. 2.<br />
Al nominato Commissario governativo sono attribuiti<br />
i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario<br />
dovrà provvedere alla regolarizzazione dell’ente<br />
attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate<br />
nel citato verbale di revisione, cui si rinvia e che qui si<br />
intendono richiamate.<br />
Art. 3.<br />
<strong>Il</strong> compenso spettante al Commissario governativo sarà<br />
determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale<br />
22 gennaio 2002.<br />
<strong>Il</strong> presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso<br />
al Tribunale amministrativo regionale competente<br />
per territorio, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />
<strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong>.<br />
13A00178<br />
Roma, 17 dicembre 2012<br />
<strong>Il</strong> direttore generale: ESPOSITO<br />
Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,<br />
n. 220;<br />
Visto l’art. 2545 -sexiesdecies del codice civile;<br />
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare<br />
riferimento all’art. 4, comma 2;<br />
Vista la legge n. <strong>24</strong>1/1990 e successive modifiche ed<br />
integrazioni;<br />
Visto il verbale di revisione del 14 ottobre 2010 redatto<br />
dal revisore incaricato dall’amministrazione nei confronti<br />
<strong>della</strong> società cooperativa «Edil Social - Cooperativa a<br />
r.l.» con sede in Pomarico (Matera);<br />
Considerato che in sede di verifica revisionale sono<br />
emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto<br />
per l’adozione del presente provvedimento, meglio descritte<br />
nel citato verbale cui si rinvia e che si intendono<br />
qui richiamate;<br />
Considerato che la cooperativa a seguito <strong>della</strong> formale<br />
comunicazione di avvio del procedimento amministrativo,<br />
ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. <strong>24</strong>1/1990 e<br />
successive modificazioni, datata <strong>24</strong> febbraio 2012 prot.<br />
n. 49736 non ha formulato alcuna osservazione né ha dimostrato<br />
di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate<br />
dal revisore nel verbale di revisione del 14 ottobre<br />
2010 che si intendono qui richiamate;<br />
Visto il parere favorevole unanime in merito all’adozione<br />
del provvedimento di gestione commissariale<br />
espresso in data 13 settembre 2012 dalla Commissione<br />
centrale per le cooperative di cui all’art. 4 del decreto del<br />
Presidente <strong>della</strong> Repubblica n. 78/2007, come da verbale<br />
agli atti cui si rinvia;<br />
Ritenuto che nel caso di specie, pertanto, ricorrano i<br />
presupposti per l’adozione del provvedimento di cui<br />
all’art. 2545 -sexiesdecies del codice civile, come risultante<br />
dai citati accertamenti ed in particolare si segnala<br />
che è emerso quanto segue: non sono state approvate nello<br />
statuto le modifiche inderogabili di cui al decreto legislativo<br />
n. 6/2003;<br />
Decreta:<br />
Art. 1.<br />
Sono revocati gli amministratori ed i sindaci <strong>della</strong> società<br />
cooperativa «Edil Social - Cooperativa a r.l.» con<br />
sede in Pomarico (Matera), codice fiscale 00134870773,<br />
costituita in data 15 dicembre 1978.<br />
Art. 2.<br />
DECRETO 17 dicembre 2012 .<br />
Revoca degli amministratori e dei sindaci <strong>della</strong> «Edil Social<br />
- Coop. S.r.l.», in Pomarico, posta in gestione commissariale<br />
e nomina del commissario governativo.<br />
IL DIRETT<strong>ORE</strong> GENERALE<br />
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI<br />
L’avv. Marisa Clemente nata ad Altamura (Bari) il<br />
14 giugno 1976, con studio in Altamura (Bari), via Vittorio<br />
Veneto n. 29 è nominata per un periodo di dodici mesi<br />
dalla data del presente decreto del Commissario governativo<br />
<strong>della</strong> suddetta cooperativa.<br />
Art. 3.<br />
Al nominato Commissario governativo sono attribuiti<br />
i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario<br />
dovrà provvedere alla regolarizzazione dell’ente<br />
attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate<br />
nel citato verbale di revisione, cui si rinvia e che qui si<br />
intendono richiamate.<br />
Art. 4.<br />
<strong>Il</strong> compenso spettante al Commissario governativo sarà<br />
determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale<br />
22 gennaio 2002.<br />
<strong>Il</strong> presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso<br />
al Tribunale amministrativo regionale competente<br />
per territorio, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />
<strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong>.<br />
13A00179<br />
Roma, 17 dicembre 2012<br />
<strong>Il</strong> direttore generale: ESPOSITO<br />
— 31 —
15-1-2013<br />
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />
DECRETO 17 dicembre 2012 .<br />
Revoca degli amministratori e dei sindaci <strong>della</strong> «L’Eden -<br />
Società cooperativa», in Corigliano Calabro, posta in gestione<br />
commissariale e nomina del commissario governativo.<br />
IL DIRETT<strong>ORE</strong> GENERALE<br />
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI<br />
Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,<br />
n. 220;<br />
Visto l’art. 2545 -sexiesdecies del codice civile;<br />
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare<br />
riferimento all’art. 4, comma 2;<br />
Vista la legge n. <strong>24</strong>1/1990 e successive modifiche ed<br />
integrazioni;<br />
Visto il verbale di revisione del 21 ottobre 2010 e successivo<br />
accertamento dell’8 febbraio 2011 redatti dal<br />
revisore incaricato dall’Unione Nazionale Cooperative<br />
Italiane nei confronti <strong>della</strong> società cooperativa «L’Eden<br />
società cooperativa» con sede in Corigliano Calabro<br />
(Cosenza);<br />
Considerato che in sede di verifica revisionale sono<br />
emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto<br />
per l’adozione del presente provvedimento, meglio descritte<br />
nel citato verbale cui si rinvia e che si intendono<br />
qui richiamate;<br />
Considerato che la cooperativa a seguito <strong>della</strong> formale<br />
comunicazione di avvio del procedimento amministrativo,<br />
ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. <strong>24</strong>1/90 e successive<br />
modificazioni, datata 11 novembre 2011 prot.<br />
n. 213493 non ha formulato alcuna osservazione né ha<br />
dimostrato di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate<br />
dal revisore nel verbale di revisione del 21 ottobre<br />
2010 e successivo accertamento dell’8 febbraio 2011 che<br />
si intendono qui richiamate;<br />
Visto il parere favorevole unanime in merito all’adozione<br />
del provvedimento di gestione commissariale<br />
espresso in data 13 settembre 2012 dalla commissione<br />
centrale per le cooperative di cui all’art. 4 del decreto del<br />
Presidente <strong>della</strong> Repubblica, n. 78/2007, come da verbale<br />
agli atti cui si rinvia;<br />
Ritenuto che nel caso di specie, pertanto, ricorrano i<br />
presupposti per l’adozione del provvedimento di cui<br />
all’art. 2545 -sexiesdecies del codice civile, come risultante<br />
dai citati accertamenti ed in particolare è emerso che:<br />
l’ente deve redigere, approvare e depositare presso<br />
la DPL competente il regolamento interno, ai sensi <strong>della</strong><br />
legge n. 142/01;<br />
la carica di amministratore unico è scaduta in data<br />
12 marzo 2010 e a tutt’oggi non è stata rinnovata;<br />
non sono stati versati i contributi biennali obbligatori,<br />
con relative sanzioni ed interessi.<br />
Decreta:<br />
Art. 1.<br />
Sono revocati gli amministratori ed i sindaci <strong>della</strong> soc.<br />
coop. «L’Eden società cooperativa» con sede in Corigliano<br />
Calabro (Cosenza), codice fiscale n. 02837430780,<br />
costituita in data 12 marzo 2007.<br />
Art. 2.<br />
L’avv. Luigi Giuseppe Papaleo, nato a Lagonegro (Potenza)<br />
il 27 maggio 1969 e residente in Lauria (Potenza),<br />
via Prov.le Melara n. 9, è nominato per un periodo di 12<br />
(dodici) mesi dalla data del presente decreto Commissario<br />
Governativo <strong>della</strong> suddetta cooperativa.<br />
Art. 3.<br />
Al nominato commissario Governativo sono attribuiti<br />
i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario<br />
dovrà provvedere alla regolarizzazione dell’Ente<br />
attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate<br />
nel citato verbale di revisione, cui si rinvia e che qui<br />
si intendono richiamate.<br />
Art. 4.<br />
<strong>Il</strong> compenso spettante al commissario Governativo sarà<br />
determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale<br />
22 gennaio 2002.<br />
<strong>Il</strong> presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso<br />
al Tribunale amministrativo regionale competente<br />
per territorio, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />
<strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong>.<br />
13A00192<br />
Roma, 17 dicembre 2012<br />
DECRETO 20 dicembre 2012 .<br />
<strong>Il</strong> direttore generale: ESPOSITO<br />
Nomina del collegio commissariale delle imprese «RDB<br />
Hebel S.p.A. e RDB Terrecotte S.r.l.» in amministrazione<br />
straordinaria.<br />
IL MINISTRO<br />
DELLO SVILUPPO ECONOMICO<br />
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 riguardo<br />
la «Nuova Disciplina dell’amministrazione straordinaria<br />
delle grandi imprese in stato d’insolvenza»;<br />
Visto il decreto del Tribunale di Piacenza in data<br />
10 settembre 2012, con il quale ai sensi e per gli effetti<br />
dell’art. 30 del decreto legislativo sopra citato, è stata<br />
dichiarata l’apertura <strong>della</strong> procedura di amministrazione<br />
straordinaria <strong>della</strong> RDB S.p.A. con sede in Pontenure<br />
(Piacenza), via Dell’Edilizia n. 1 - codice fiscale<br />
00110990330;<br />
Visto il proprio decreto in data 17 settembre 2012 con<br />
il quale sono stati nominati commissari straordinari <strong>della</strong><br />
sopra citata procedura i sig.ri prof. Renato Camodeca,<br />
avv. Paolo Cevolani, avv. Giorgio Zanetti;<br />
Visto il proprio decreto in data 22 novembre 2012 con<br />
il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza <strong>della</strong><br />
medesima procedura;<br />
— 32 —
15-1-2013<br />
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />
Visti i decreti del Tribunale di Piacenza in data 11 dicembre<br />
2012 con i quali è stata disposta la conversione<br />
delle procedure fallimentari delle imprese RDB Hebel<br />
S.p.A. e RDB Terrecotte S.r.l. in amministrazione straordinaria<br />
ai sensi degli articoli 80 e segg. del decreto<br />
legislativo n. n. 270/99, società facenti parte del Gruppo<br />
R.D.B. ;<br />
Visto l’art. 85 del decreto legislativo n. 270/99, il quale<br />
dispone che «alla procedura di amministrazione straordinaria<br />
dell’impresa del gruppo sono preposti gli stessi<br />
organi nominati per la procedura madre»;<br />
Ritenuto di dover conseguentemente provvedere per<br />
la procedura di amministrazione straordinaria delle imprese<br />
RDB Hebel S.p.A. e RDB Terrecotte S.r.l. alla<br />
nomina del commissario straordinario e del comitato di<br />
sorveglianza;<br />
Visti gli articoli 38, comma 3, e 105 commi 2 e 4 del<br />
citato decreto legislativo n. 270/99, in materia di pubblicità<br />
dei provvedimenti ministeriali di nomina dei<br />
commissari;<br />
Decreta:<br />
Articolo unico<br />
Nella procedura di amministrazione straordinaria delle<br />
imprese RDB Hebel S.p.A. e RDB Terrecotte S.r.l. sono<br />
nominati commissari straordinari i professionisti di seguito<br />
indicati ed è preposto il comitato di sorveglianza<br />
nominato con decreto in data 22 novembre 2012:<br />
prof. Renato Camodeca nato a Mantova il 28 novembre<br />
1966;<br />
avv. Paolo Cevolani nato a Cento (Ferrara) il<br />
25 giugno 1963;<br />
avv. Giorgio Zanetti nato a Seregno (Milano) il<br />
7 aprile 1961.<br />
<strong>Il</strong> presente decreto è comunicato:<br />
al Tribunale di Piacenza e Napoli;<br />
alla Camera di Commercio di Piacenza e di<br />
Napoli;<br />
alle Regioni Emilia Romagna e Campania;<br />
ai Comuni di Pontenure, Cadeo, Borgonovo Val<br />
Tidone (Piacenza), Volla (Napoli).<br />
<strong>Il</strong> presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />
<strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong>.<br />
Roma, 20 dicembre 2012<br />
<strong>Il</strong> Ministro: PASSERA<br />
DECRETO 21 dicembre 2012 .<br />
Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni<br />
di attualizzazione e rivalutazione ai fini <strong>della</strong> concessione ed<br />
erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.<br />
IL MINISTRO<br />
DELLO SVILUPPO ECONOMICO<br />
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante<br />
disposizioni per la razionalizzazione degli interventi<br />
di sostegno pubblico alle imprese;<br />
Considerato che l’art. 2, comma 2, del suddetto d.lgs.<br />
n. 123/1998 prevede che il Ministro dell’industria, del<br />
commercio e dell’artigianato con proprio decreto in conformità<br />
con le disposizioni dell’Unione europea indichi e<br />
aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione<br />
e rivalutazione;<br />
Vista la comunicazione <strong>della</strong> Commissione europea<br />
2008/C 14/0 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa<br />
alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento<br />
e attualizzazione, con la quale sono state altresì<br />
sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo<br />
di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;<br />
Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso<br />
di riferimento e attualizzazione venga determinato aggiungendo<br />
al tasso base fissato dalla Commissione europea<br />
100 punti base;<br />
Considerato che la Commissione europea rende pubblico<br />
il predetto tasso base su Internet all’indirizzo: http://<br />
ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html<br />
;<br />
Considerato che la citata comunicazione <strong>della</strong> Commissione<br />
europea 2008/C 14/0 prevede che l’aggiornamento<br />
del tasso è effettuato su base annua e che, per tener<br />
conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato<br />
un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato<br />
nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15%<br />
dal tasso valido in quel momento;<br />
Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato<br />
dalla Commissione europea, con decorrenza 1° gennaio<br />
2013, nella misura pari al 0,66%;<br />
Decreta:<br />
Art. 1.<br />
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il tasso da applicare<br />
per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai<br />
fini <strong>della</strong> concessione ed erogazione delle agevolazioni in<br />
favore delle imprese è pari al 1,66%.<br />
Roma, 21 dicembre 2012<br />
<strong>Il</strong> Ministro: PASSERA<br />
13A00170<br />
13A00309<br />
— 33 —
15-1-2013<br />
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI<br />
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA<br />
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE<br />
Non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. del progetto relativo<br />
al «Porto di Napoli Molo Beverello - adeguamento<br />
tecnico funzionale» presentata dall’Autorità Portuale di<br />
Napoli.<br />
Con determinazione direttoriale n. DVA-2012-29508 del 5 dicembre<br />
2012 si determina:<br />
1. La non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. del progetto relativo<br />
al «Porto di Napoli Molo Beverello - adeguamento tecnico funzionale»<br />
presentata dall’Autorità Portuale di Napoli, fatti salvi i pareri, nulla osta<br />
e approvazioni delle autorità competenti per la realizzazione delle opere.<br />
2. <strong>Il</strong> presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere<br />
<strong>della</strong> Commissione per le valutazioni dell’impatto ambientale sul sito<br />
Web del Ministero dell’Ambiente e <strong>della</strong> Tutela del Territorio e del Mare.<br />
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar<br />
entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione<br />
dell’avviso in Gazzetta Uffi ciale .<br />
13A00310<br />
Esclusione dall’assoggettamento alla procedura di V.I.A.<br />
del progetto per la realizzazione di una banchina e di un<br />
piazzale di sosta nel porto di Mazara del Vallo presentato<br />
da Cantiere Navale «<strong>Il</strong> Carpentiere» poi sostituito dalla<br />
Società ME.CA.NAV. Cantiere Navale del Mediterraneo.<br />
Con determinazione direttoriale n. DVA-2012-31297 del 21 dicembre<br />
2012 si determina:<br />
1. L’esclusione dall’assoggettamento alla procedura di V.I.A. del<br />
progetto «per la realizzazione di una banchina e di un piazzale di sosta<br />
nel porto di Mazara del Vallo (TP)» presentato da Cantiere Navale “<strong>Il</strong><br />
Carpentiere” poi sostituito dalla Società ME.CA.NAV. Cantiere Navale<br />
del Mediterraneo.<br />
2. <strong>Il</strong> presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere<br />
<strong>della</strong> Commissione per le valutazioni dell’impatto ambientale sul sito Web<br />
del Ministero dell’Ambiente e <strong>della</strong> Tutela del Territorio e del Mare.<br />
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar<br />
entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione<br />
dell’avviso in Gazzetta Uffi ciale .<br />
13A00311<br />
Esclusione dall’assoggettamento alla procedura di V.I.A. del<br />
progetto «Porto di Taranto rettifica allargamento e adeguamento<br />
strutturale <strong>della</strong> banchina di levante del molo<br />
San Cataldo» presentata dall’Autorità portuale di Taranto.<br />
Con determinazione direttoriale n. DVA-2012-31289 del 21 dicembre<br />
2012 concernente il «Progetto per la rettifica, allargamento e<br />
adeguamento strutturale <strong>della</strong> banchina di levante del molo San Cataldo<br />
e <strong>della</strong> Calata 1 del porto di Taranto», presentato dall’Autorità Portuale<br />
di Taranto, si determina:<br />
1. L’esclusione dall’assoggettamento alla procedura di V.I.A.<br />
del progetto «Porto di Taranto rettifica e allargamento e adeguamento<br />
strutturale <strong>della</strong> banchina di levante del molo San Cataldo» presentata<br />
dall’Autorità portuale di Taranto, fatti salvi i pareri, nulla osta e approvazioni<br />
delle autorità competenti per la realizzazione delle opere.<br />
2. <strong>Il</strong> presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al<br />
parere <strong>della</strong> Commissione per le valutazioni dell’impatto ambientale sul<br />
sito Web del Ministero dell’ambiente e <strong>della</strong> tutela del territorio e del<br />
mare.<br />
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar<br />
entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione<br />
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale .<br />
13A00312<br />
Esclusione <strong>della</strong> procedura di V.I.A. per gli interventi relativi<br />
al progetto denominato «Porto di Taranto - Riqualificazione<br />
del Molo Polisettoriale -Ammodernamento<br />
<strong>della</strong> banchina di ormeggio del Porto di Taranto», presentato<br />
dal Presidente e Commissario Straordinario <strong>della</strong><br />
Autorità Portuale di Taranto.<br />
Con determinazione direttoriale n. DVA-2012-29276 del 3 dicembre<br />
2012 concernente il progetto «Porto di Taranto - Riqualificazione<br />
del Molo Polisettoriale - Ammodernamento <strong>della</strong> banchina di<br />
ormeggio del Porto di Taranto», presentato dal Presidente e Commissario<br />
Straordinario dell’Autorità Portuale di Taranto, si determina:<br />
1. L’esclusione <strong>della</strong> procedura di Valutazione di Impatto<br />
Ambientale per gli interventi relativi al progetto «Porto di Taranto<br />
- Riqualificazione del Molo Polisettoriale - Ammodernamento <strong>della</strong><br />
banchina di ormeggio del Porto di Taranto» presentato dal Presidente<br />
e Commissario Straordinario <strong>della</strong> Autorità Portuale di Taranto, fatti<br />
salvi i pareri, nulla osta e approvazioni delle autorità competenti per la<br />
realizzazione delle opere.<br />
2. <strong>Il</strong> presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al<br />
parere <strong>della</strong> Commissione per le valutazioni dell’impatto ambientale<br />
sul sito Web del Ministero dell’ambiente e <strong>della</strong> tutela del territorio e<br />
del mare.<br />
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar<br />
entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione<br />
dell’avviso nella Gazzetta Uffi ciale .<br />
13A00313<br />
MINISTERO DELL’ECONOMIA<br />
E DELLE FINANZE<br />
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo<br />
del giorno 8 gennaio 2013<br />
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo<br />
le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche<br />
centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle<br />
Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica<br />
15 dicembre 2001, n. 482.<br />
Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3086<br />
Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114,56<br />
Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9558<br />
Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,587<br />
Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,4603<br />
Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,81450<br />
Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292,70<br />
Litas lituano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4528<br />
Lat lettone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6969<br />
Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1<strong>24</strong>5<br />
Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4110<br />
Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,5766<br />
Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2092<br />
Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *<br />
Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,3255<br />
Kuna croata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5725<br />
Rublo russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,6090<br />
Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,3281<br />
— 34 —
15-1-2013<br />
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />
Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,<strong>24</strong>66<br />
Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6483<br />
Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2899<br />
Yuan cinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,1462<br />
Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,1435<br />
Rupia indonesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12655,08<br />
Shekel israeliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,9333<br />
Rupia indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,0580<br />
Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1390,63<br />
Peso messicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,6881<br />
Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9817<br />
Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5660<br />
Peso filippino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,401<br />
Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6080<br />
Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,834<br />
Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,2239<br />
Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,<strong>24</strong>19<br />
Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6601<br />
Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2893<br />
Yuan cinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,1288<br />
Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,1206<br />
Rupia indonesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12612,58<br />
Shekel israeliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,9402<br />
Rupia indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,4880<br />
Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1385,33<br />
Peso messicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,6719<br />
Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9682<br />
Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5579<br />
Peso filippino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,302<br />
Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6028<br />
Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,651<br />
Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,2095<br />
N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera<br />
contro 1 euro (valuta base).<br />
* dal 2 novembre 2009 la Banca d’Italia pubblica sul proprio sito<br />
web il cambio indicativo <strong>della</strong> corona islandese.<br />
N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera<br />
contro 1 euro (valuta base).<br />
* dal 2 novembre 2009 la Banca d’Italia pubblica sul proprio sito<br />
web il cambio indicativo <strong>della</strong> corona islandese.<br />
13A00402<br />
13A00403<br />
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo<br />
del giorno 9 gennaio 2013<br />
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo<br />
le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche<br />
centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle<br />
Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica<br />
15 dicembre 2001, n. 482.<br />
Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3056<br />
Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114,34<br />
Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9558<br />
Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,529<br />
Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,4606<br />
Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,81505<br />
Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290,66<br />
Litas lituano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4528<br />
Lat lettone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6968<br />
Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1090<br />
Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4088<br />
Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,5954<br />
Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2089<br />
Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *<br />
Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,3250<br />
Kuna croata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5715<br />
Rublo russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,7070<br />
Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,3212<br />
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo<br />
del giorno 10 gennaio 2013<br />
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo<br />
le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche<br />
centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle<br />
Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica<br />
15 dicembre 2001, n. 482.<br />
Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3113<br />
Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115,76<br />
Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9558<br />
Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,629<br />
Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,4607<br />
Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,81720<br />
Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291,59<br />
Litas lituano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4528<br />
Lat lettone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6966<br />
Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0888<br />
Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3757<br />
Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,5666<br />
Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2104<br />
Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *<br />
Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2980<br />
Kuna croata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5720<br />
Rublo russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,7292<br />
Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,3275<br />
— 35 —
15-1-2013<br />
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />
Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,<strong>24</strong>03<br />
Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6720<br />
Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2928<br />
Yuan cinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,1630<br />
Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,1645<br />
Rupia indonesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12668,61<br />
Shekel israeliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,9549<br />
Rupia indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,6671<br />
Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1389,38<br />
Peso messicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,6112<br />
Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9727<br />
Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5550<br />
Peso filippino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,227<br />
Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6059<br />
Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,732<br />
Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,3378<br />
N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera<br />
contro 1 euro (valuta base).<br />
* dal 2 novembre 2009 la Banca d’Italia pubblica sul proprio sito<br />
web il cambio indicativo <strong>della</strong> corona islandese.<br />
13A00404<br />
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE<br />
ALIMENTARI E F<strong>ORE</strong>STALI<br />
Comunicato relativo alla notifica alla Commissione europea<br />
<strong>della</strong> modifica del disciplinare di produzione <strong>della</strong> denominazione<br />
di origine protetta «Bruzio» .<br />
<strong>Il</strong> Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota ministeriale<br />
n. 4837 del 30 novembre 2012 ha trasmesso alla Commissione<br />
europea – Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, la domanda<br />
intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione <strong>della</strong> denominazione<br />
di origine protetta «Bruzio», la cui proposta di modifica è stata<br />
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale <strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong>, Serie Generale<br />
n. 251 del 26 ottobre 2012.<br />
La comunicazione dell’avvenuta notifica avviene per i fini di cui<br />
all’art. 9, paragrafo 3, punto i) del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio<br />
del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche<br />
e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari.<br />
13A00155<br />
MINISTERO<br />
DELLO SVILUPPO ECONOMICO<br />
Proroga <strong>della</strong> sospensione <strong>della</strong> carica del commissario liquidatore<br />
delle società in amministrazione straordinaria dei gruppi<br />
Centrofin, Ercole Marelli, FIT, Gondrand, Helen Curtis,<br />
Liquigas, Micoperi e Socimi.<br />
Con decreto ministeriale 20 dicembre 2012 è prorogata la sospensione<br />
del dott. Saverio Signori fino alla conclusione delle indagini preliminari<br />
a decorrere dall’8 gennaio 2013 dall’incarico di Commissario liquidatore<br />
delle società in amministrazione straordinaria dei gruppi Centrofin, Ercole<br />
Marelli, FIT, Gondrand, Helen Curtis, Liquigas, Micoperi e Socimi ai sensi<br />
dell’art. 21 -quater , comma 2 <strong>della</strong> legge n. <strong>24</strong>1/1990.<br />
13A00173<br />
Estensione dell’abilitazione all’Organismo Det Norske Veritas<br />
S.r.l., in Agrate Brianza, ad effettuare la valutazione di conformità<br />
alla direttiva 89/106/CEE dei prodotti da costruzione.<br />
Con decreto del 21 dicembre 2012 <strong>della</strong> Direzione generale<br />
M.C.C.V.N.T, all’Organismo Det Norske Veritas S.r.l. con sede in Agrate<br />
Brianza, viale Colleoni, 9, già organismo notificato alla Commissione europea,<br />
è estesa l’autorizzazione alla valutazione di conformità alla direttiva<br />
89/106/CEE quale organismo di certificazione dei prodotti da costruzione<br />
di per la norma di seguito riportata: EN 12899-1:2007. La norma oggetto<br />
<strong>della</strong> richiesta non è interessata dai requisiti di cui all’art. 9, punti 3 e 4 del<br />
decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 21 aprile 1993, n. <strong>24</strong>6. La valutazione<br />
è effettuata alle condizioni prescritte nell’autorizzazione e nel decreto<br />
ministeriale 9 maggio 2003, n. 156 del Ministero delle attività produttive.<br />
L’autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata<br />
alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che<br />
ne è destinatario. L’autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore<br />
delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e<br />
comunque non oltre sette anni.<br />
13A00180<br />
Rinnovo dell’abilitazione all’Organismo ITC - Istituto per le<br />
tecnologie <strong>della</strong> costruzione, in San Giuliano Milanese, ad<br />
effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/<br />
CEE dei prodotti da costruzione.<br />
Con decreto del 21 dicembre 2012 <strong>della</strong> Direzione generale<br />
M.C.C.V.N.T, all’Organismo ITC - Istituto per le tecnologie <strong>della</strong> costruzione<br />
con sede in San Giuliano Milanese, via Lombardia, 49, già organismo<br />
notificato alla Commissione europea, è rinnovata l’autorizzazione alla valutazione<br />
di conformità alla direttiva 89/106/CEE quale Organismo di certificazione,<br />
ispezione e laboratorio di prova dei prodotti da costruzione di per la<br />
norma di seguito riportata: EN 13830:2005. La norma oggetto <strong>della</strong> richiesta<br />
non è interessata dai requisiti di cui all’art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente<br />
<strong>della</strong> Repubblica 21 aprile 1993, n. <strong>24</strong>6. La valutazione è effettuata alle<br />
condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale 9 maggio<br />
2003, n. 156 del Ministero delle attività produttive.<br />
L’autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata<br />
alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che<br />
ne è destinatario. L’autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore<br />
delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e<br />
comunque non oltre sette anni.<br />
13A00181<br />
MARCO MANCINETTI, redattore<br />
DELIA CHIARA, vice redattore<br />
(WI-GU- 2013 -GU1- 012 ) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.<br />
*45-410100130115*<br />
€ 1,00