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gazzetta ufficiale della repubblica italiana - Il Sole 24 ORE

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SERIE GENERALE<br />

Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b<br />

Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma<br />

GAZZETTA<br />

Anno 154° - Numero 12<br />

UFFICIALE<br />

DELLA REPUBBLICA ITALIANA<br />

SI PUBBLICA TUTTI I<br />

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 15 gennaio 2013<br />

GIORNI NON FESTIVI<br />

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA<br />

AMMINISTRAZIONE DIREZIONE REDAZIONE PRESSO PRESSO L’ISTITUTO IL POLIGRAFICO MINISTERO E DELLA ZECCA GIUSTIZIA DELLO STATO - UFFICIO - VIA SALARIA, PUBBLICAZIONE 1027 - 00138 LEGGI ROMA E - DECRETI CENTRALINO - VIA 06-85081 ARENULA - LIBRERIA 70 00186 DELLO STATO ROMA<br />

PIAZZA AMMINISTRAZIONE G. VERDI, 1 - PRESSO 00198 ROMA L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081<br />

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta<br />

da autonoma numerazione:<br />

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)<br />

2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)<br />

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)<br />

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)<br />

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)<br />

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato<br />

AVVISO AGLI ABBONATI<br />

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l’anno 2013 sono pubblicati nelle<br />

ultime pagine di tutti i fascicoli <strong>della</strong> Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l’abbonamento decorre dalla data di attivazione<br />

e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda <strong>della</strong> tipologia di abbonamento scelto. Per<br />

il rinnovo dell’abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per<br />

posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.<br />

SOMMARIO<br />

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI<br />

DECRETI PRESIDENZIALI<br />

LEGGE 30 novembre 2012, n. <strong>24</strong>2.<br />

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’intesa<br />

sulla cooperazione nel settore <strong>della</strong> difesa<br />

tra il Governo <strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong> ed il<br />

Governo <strong>della</strong> Repubblica islamica del Pakistan,<br />

fatto a Roma il 30 settembre 2009. (12G00012). Pag. 1<br />

LEGGE <strong>24</strong> dicembre 2012, n. <strong>24</strong>3.<br />

Disposizioni per l’attuazione del principio del<br />

pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto<br />

comma, <strong>della</strong> Costituzione. (13G00014) . . . . . . . Pag. 14<br />

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI<br />

Camera dei deputati<br />

Convocazione. (13A00412) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. <strong>24</strong><br />

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI<br />

MINISTRI 28 dicembre 2012.<br />

Inserimento <strong>della</strong> Scuola Superiore <strong>della</strong><br />

Magistratura nella Tabella A allegata alla<br />

legge 29 ottobre 1984, n. 720 istitutiva <strong>della</strong><br />

Tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici.<br />

(13A00185) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 25<br />

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI<br />

Ministero dell’economia e delle finanze<br />

DECRETO 28 novembre 2012.<br />

Concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti<br />

di cui al combinato disposto dell’articolo<br />

11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre<br />

2012, n. 174 e dell’articolo 1 del decreto-legge<br />

16 novembre 2012, n. 194. (13A00183) . . . . . . . . Pag. 26


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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />

DECRETO 21 dicembre 2012.<br />

Modalità di effettuazione degli adempimenti<br />

tributari scaduti nel periodo di sospensione<br />

20 maggio 2012-30 novembre 2012. Eventi sismici<br />

in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del<br />

mese di maggio 2012. (13A00182) . . . . . . . . . . . . Pag. 28<br />

DECRETO 3 gennaio 2013.<br />

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi,<br />

per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2013,<br />

ai mutui destinati alla realizzazione del programma<br />

di interventi urgenti per la prevenzione e la<br />

lotta contro l’AIDS, stipulati in data anteriore al<br />

29 marzo 1999. (13A00184) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 29<br />

DECRETO 21 dicembre 2012.<br />

Ministero dell’interno<br />

Esclusioni dal patto di stabilità per i comuni<br />

in provincia dell’Aquila in stato di dissesto.<br />

(13A00323) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 30<br />

DECRETO 17 dicembre 2012.<br />

Ministero<br />

dello sviluppo economico<br />

Sostituzione del commissario governativo <strong>della</strong><br />

«Consedil - Società consortile cooperativa», in<br />

Aversa. (13A00178) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 30<br />

DECRETO 17 dicembre 2012.<br />

Revoca degli amministratori e dei sindaci <strong>della</strong><br />

«Edil Social - Coop. S.r.l.», in Pomarico, posta<br />

in gestione commissariale e nomina del commissario<br />

governativo. (13A00179) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 31<br />

DECRETO 17 dicembre 2012.<br />

Revoca degli amministratori e dei sindaci <strong>della</strong><br />

«L’Eden - Società cooperativa», in Corigliano<br />

Calabro, posta in gestione commissariale e nomina<br />

del commissario governativo. (13A00192) . . Pag. 32<br />

DECRETO 20 dicembre 2012.<br />

Nomina del collegio commissariale delle imprese<br />

«RDB Hebel S.p.A. e RDB Terrecotte S.r.l.»<br />

in amministrazione straordinaria. (13A00170) . Pag. 32<br />

DECRETO 21 dicembre 2012.<br />

Aggiornamento del tasso da applicare per le<br />

operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai<br />

fini <strong>della</strong> concessione ed erogazione delle agevolazioni<br />

in favore delle imprese. (13A00309) . . . . Pag. 33<br />

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI<br />

Ministero dell’ambiente<br />

e <strong>della</strong> tutela del territorio e del mare<br />

Non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. del<br />

progetto relativo al «Porto di Napoli Molo Beverello<br />

- adeguamento tecnico funzionale» presentata<br />

dall’Autorità Portuale di Napoli. (13A00310) . . . . Pag. 34<br />

Esclusione dall’assoggettamento alla procedura<br />

di V.I.A. del progetto per la realizzazione di una<br />

banchina e di un piazzale di sosta nel porto di Mazara<br />

del Vallo presentato da Cantiere Navale «<strong>Il</strong> Carpentiere»<br />

poi sostituito dalla Società ME.CA.NAV.<br />

Cantiere Navale del Mediterraneo. (13A00311) . . Pag. 34<br />

Esclusione dall’assoggettamento alla procedura<br />

di V.I.A. del progetto «Porto di Taranto rettifica<br />

allargamento e adeguamento strutturale <strong>della</strong> banchina<br />

di levante del molo San Cataldo» presentata<br />

dall’Autorità portuale di Taranto. (13A00312) . . . Pag. 34<br />

Esclusione <strong>della</strong> procedura di V.I.A. per gli interventi<br />

relativi al progetto denominato «Porto di<br />

Taranto - Riqualificazione del Molo Polisettoriale<br />

-Ammodernamento <strong>della</strong> banchina di ormeggio<br />

del Porto di Taranto», presentato dal Presidente e<br />

Commissario Straordinario <strong>della</strong> Autorità Portuale<br />

di Taranto. (13A00313) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 34<br />

Ministero dell’economia<br />

e delle finanze<br />

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo<br />

del giorno 8 gennaio 2013 (13A00402) . . . . . . . . . Pag. 34<br />

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo<br />

del giorno 9 gennaio 2013 (13A00403) . . . . . . . . . Pag. 35<br />

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo<br />

del giorno 10 gennaio 2013 (13A00404) . . . . . . . . Pag. 35<br />

Ministero delle politiche agricole<br />

alimentari e forestali<br />

Comunicato relativo alla notifica alla Commissione<br />

europea <strong>della</strong> modifica del disciplinare di<br />

produzione <strong>della</strong> denominazione di origine protetta<br />

«Bruzio» . (13A00155) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 36<br />

Ministero<br />

dello sviluppo economico<br />

Proroga <strong>della</strong> sospensione <strong>della</strong> carica del commissario<br />

liquidatore delle società in amministrazione<br />

straordinaria dei gruppi Centrofin, Ercole Marelli,<br />

FIT, Gondrand, Helen Curtis, Liquigas, Micoperi<br />

e Socimi. (13A00173) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 36<br />

— II —


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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />

Estensione dell’abilitazione all’Organismo Det<br />

Norske Veritas S.r.l., in Agrate Brianza, ad effettuare<br />

la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/<br />

CEE dei prodotti da costruzione. (13A00180) . . . . Pag. 36<br />

Rinnovo dell’abilitazione all’Organismo ITC -<br />

Istituto per le tecnologie <strong>della</strong> costruzione, in San<br />

Giuliano Milanese, ad effettuare la valutazione di<br />

conformità alla direttiva 89/106/CEE dei prodotti da<br />

costruzione. (13A00181) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 36<br />

— III —


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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI<br />

LEGGE 30 novembre 2012 , n. <strong>24</strong>2 .<br />

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’intesa sulla<br />

cooperazione nel settore <strong>della</strong> difesa tra il Governo <strong>della</strong> Repubblica<br />

<strong>italiana</strong> ed il Governo <strong>della</strong> Repubblica islamica<br />

del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009.<br />

La Camera dei deputati ed il Senato <strong>della</strong> Repubblica<br />

hanno approvato;<br />

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />

P ROMULGA<br />

la seguente legge:<br />

Art. 1.<br />

Autorizzazione alla ratifica<br />

1. <strong>Il</strong> Presidente <strong>della</strong> Repubblica è autorizzato a ratificare<br />

il Memorandum d’intesa sulla cooperazione nel settore<br />

<strong>della</strong> difesa tra il Governo <strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong><br />

ed il Governo <strong>della</strong> Repubblica islamica del Pakistan, fatto<br />

a Roma il 30 settembre 2009.<br />

Art. 2.<br />

Ordine di esecuzione<br />

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di<br />

cui all’articolo 1, a decorrere dalla data <strong>della</strong> sua entrata<br />

in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 12<br />

del Memorandum stesso.<br />

Art. 3.<br />

Copertura finanziaria<br />

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione <strong>della</strong> presente<br />

legge, valutati in euro 6.008 annui ad anni alterni, a decorrere<br />

dal 2012, si provvede mediante corrispondente<br />

riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte<br />

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,<br />

nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»<br />

<strong>della</strong> missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione<br />

del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno<br />

2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento<br />

relativo al Ministero degli affari esteri.<br />

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, <strong>della</strong> legge<br />

31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro <strong>della</strong> difesa provvede<br />

al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge<br />

e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze.<br />

Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi<br />

scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma<br />

1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il<br />

Ministro <strong>della</strong> difesa, provvede, con proprio decreto, alla<br />

riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria<br />

del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio,<br />

delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi<br />

la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21,<br />

comma 5, lettera b) , <strong>della</strong> citata legge n. 196 del 2009,<br />

destinate alle spese di missione nell’ambito del programma<br />

«Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti<br />

militari» e, comunque, <strong>della</strong> missione «Difesa<br />

e sicurezza del territorio» dello stato di previsione<br />

del Ministero <strong>della</strong> difesa. Si intende corrispondentemente<br />

ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari<br />

all’importo dello scostamento il limite di cui all’articolo<br />

6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,<br />

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,<br />

n. 122, e successive modificazioni.<br />

3. <strong>Il</strong> Ministro dell’economia e delle finanze riferisce<br />

senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito<br />

alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure<br />

di cui al comma 2.<br />

4. <strong>Il</strong> Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato<br />

ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni<br />

di bilancio.<br />

Art. 4.<br />

Entrata in vigore<br />

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo<br />

a quello <strong>della</strong> sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .<br />

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà<br />

inserita nella Raccolta <strong>ufficiale</strong> degli atti normativi <strong>della</strong><br />

Repubblica <strong>italiana</strong>. È fatto obbligo a chiunque spetti di<br />

osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.<br />

Data a Roma, addì 30 novembre 2012<br />

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO<br />

NAPOLITANO<br />

M ONTI, Presidente del Consiglio<br />

dei Ministri<br />

TERZI DI SANT’AGATA, Ministro<br />

degli affari esteri<br />

D I PAOLA, Ministro <strong>della</strong> difesa<br />

— 1 —


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M EMORANDUM D’INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL SETT<strong>ORE</strong><br />

DELLA DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA<br />

ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL<br />

PAKISTAN<br />

<strong>Il</strong> Governo <strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong> ed il Governo<br />

<strong>della</strong> Repubblica Islamica del Pakistan, (di seguito denominati<br />

congiuntamente le “PARTI” e singolarmente<br />

“PARTE”):<br />

Riaffermando il loro impegno nei confronti <strong>della</strong><br />

Carta delle Nazioni Unite;<br />

In considerazione delle relazioni amichevoli che esistono<br />

tra i due paesi, i loro popoli e le rispettive Forze<br />

Armate.<br />

Convinti che la cooperazione bilaterale nel settore<br />

<strong>della</strong> difesa faciliterà la reciproca comprensione delle rispettive<br />

questioni militari e rafforzerà le connesse capacità<br />

di difesa.<br />

hanno concordato quanto segue:<br />

Art. 1.<br />

Art. 2.<br />

Gestione <strong>della</strong> cooperazione<br />

2.1. L’organizzazione e la promozione <strong>della</strong> cooperazione<br />

bilaterale nel settore <strong>della</strong> difesa saranno condotte<br />

dalla Commissione per la Cooperazione nel settore <strong>della</strong><br />

Difesa (La Commissione) composta da un numero paritetico<br />

di rappresentanti delle Parti.<br />

2.2. Le riunioni <strong>della</strong> Commissione si terranno una<br />

volta l’anno alternativamente a Roma ed Islamabad allo<br />

scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previa<br />

approvazione bilaterale, eventuali accordi specifici ad integrazione<br />

e completamento del presente Memorandum,<br />

nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze<br />

Armate <strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong> e le Forze Armate <strong>della</strong><br />

Repubblica Islamica del Pakistan. Le riunioni saranno copresiedute<br />

dai capi delle rispettive delegazioni. La Commissione<br />

stabilirà proprie regole e procedure.<br />

2.3. Attività, modalità, tempi e luoghi saranno specificati<br />

nei programmi di cooperazione di cui sopra.<br />

Art. 3.<br />

Portata<br />

1. Le Parti agiranno in conformità con i rispettivi<br />

ordinamenti giuridici nazionali e con gli impegni internazionali<br />

per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione<br />

nel campo <strong>della</strong> difesa, basandosi sul principio<br />

<strong>della</strong> reciprocità.<br />

Settori di cooperazione<br />

3.1. La cooperazione fra le Parti può essere sviluppata<br />

nei seguenti settori:<br />

3.1.a. politica di sicurezza e difesa;<br />

3.1.b. operazioni di supporto <strong>della</strong> pace (PSO) e<br />

operazioni umanitarie;<br />

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3.1.c. partecipazioni ad esercitazioni congiunte o<br />

multilaterali;<br />

3.1.d. organizzazione e gestione delle Forze<br />

Armate;<br />

3.1.e. formazione e addestramento militare;<br />

3.1.f. questioni ambientali relative alle Forze<br />

Armate;<br />

3.1.g. politica industriale e approvvigionativa nel<br />

settore <strong>della</strong> difesa, secondo quanto stabilito dai rispettivi<br />

Ministeri <strong>della</strong> Difesa sulla base del preesistente MoU<br />

“Cooperazione per i Sistemi di Difesa” firmato dal Pakistan<br />

e dall’Italia nel luglio 1990;<br />

3.1.h. scambio di materiali di difesa secondo<br />

quanto stabilito nel preesistente MoU “Cooperazione per<br />

i Sistemi di Difesa” firmato dal Pakistan e dall’Italia nel<br />

luglio 1990;<br />

3.1.i. medicina, sport, storia militare e diritto.<br />

3.2. La cooperazione potrà non limitarsi ai settori<br />

sopraccitati. Le Parti potranno esaminare nuove aree di<br />

cooperazione di mutuo interesse nell’ambito <strong>della</strong> portata<br />

del presente MoU.<br />

Art. 4.<br />

Modalità esecutive <strong>della</strong> cooperazione<br />

4. La cooperazione tra le Parti nel settore <strong>della</strong> difesa<br />

potrà concretizzarsi, tra le altre cose, nei seguenti modi:<br />

4.a. incontri di rappresentanti delle Parti, nominati<br />

dai rispettivi Ministeri <strong>della</strong> Difesa;<br />

4.b. scambi di esperienze fra esperti delle due<br />

Parti;<br />

4.c. partecipazione incrociata ad attività addestrative<br />

e ad esercitazioni;<br />

4.d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni<br />

militari;<br />

4.e. contatti fra istituti militari similari;<br />

4.f. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazione<br />

a simposi, seminari, conferenze e corsi;<br />

4.g. visite di navi, aerei e di altre strutture militari;<br />

4.h. scambi di informazioni e di pubblicazioni<br />

didattiche;<br />

4.j. scambi nel campo delle attività culturali e<br />

sportive;<br />

Art. 5.<br />

Scambio di materiali di difesa<br />

5.1 Ai sensi di quanto indicato agli art. 3.1g. e 3.1h.<br />

del presente MoU, le Parti possono concordare, conformemente<br />

con le rispettive legislazioni nazionali in materia,<br />

di scambiare materiale di difesa, con le relative<br />

componenti, appartenente alle categorie qui di seguito<br />

indicate:<br />

5.1.a. aeromobili;<br />

5.2.b. sottomarini e unità navali di superficie;<br />

5.3.c. veicoli corazzati e blindati;<br />

5.4.d. sistemi di comunicazione e di difesa.<br />

5.2 L’approvvigionamento reciproco di materiali di<br />

interesse per le rispettive Forze Armate avverrà ai sensi<br />

del presente Memorandum e potrà essere attuato o con<br />

operazioni dirette da Stato a Stato o tramite società private<br />

autorizzate dai rispettivi Governi.<br />

5.3 <strong>Il</strong> presente Articolo non obbliga nessuna Parte ad<br />

aderire ad una proposta di scambio di materiale di difesa<br />

se avanzata successivamente dall’altra Parte.<br />

5.4 Ogniqualvolta le Parti intendano promuovere lo<br />

scambio in altri settori di prioritario interesse per loro,<br />

nell’ambito del presente MoU, dovranno indicarlo in maniera<br />

esplicita negli Accordi Tecnici aggiuntivi nei quali<br />

tali materiali saranno individuati in maniera specifica.<br />

Art. 6.<br />

Aspetti finanziari<br />

6.1 L’attuazione del presente MoU e delle attività<br />

conseguenti saranno finanziate dalle Parti secondo i principio<br />

<strong>della</strong> reciprocità.<br />

6.2 La Parte Inviante sosterrà gli oneri relativi alle<br />

spese di viaggio, agli stipendi e all’assicurazione malattia<br />

e infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità<br />

dovuta ai proprio personale in conformità con le proprie<br />

leggi e regolamenti.<br />

6.3 La Parte ricevente sosterrà le spese per il trasporto<br />

locale, a partire dal punto stabilito di ingresso nel suo<br />

territorio, il vitto e l’alloggio e le attività pianificate.<br />

6.4 Le spese relative alle cure sanitarie saranno ripartite<br />

nel modo seguente:<br />

6.4.a la Parte ricevente provvederà alle cure mediche<br />

d’urgenza e di routine;<br />

6.4.b la Parte Inviante sosterrà i costi relativi<br />

all’assicurazione sanitaria, su base di reciprocità, oltre<br />

alle spese per il rimpatrio del proprio personale ammalato.<br />

6.5 Tale principio generale di reciprocità, di cui<br />

all’Articolo 6.4, non sarà applicato nei riguardi di gruppi<br />

composti da più di 10 persone. Le procedure per la<br />

copertura finanziaria relative a tali gruppi saranno fissate<br />

mediante accordo reciproco tra le Parti.<br />

6.6 Nel caso in cui una delle Parti invii una delegazione<br />

al di fuori del contesto stabilito dal presente MoU,<br />

la Parte stessa sosterrà tutte le spese relative.<br />

Art. 7.<br />

Danni e risarcimento<br />

7.1 <strong>Il</strong> risarcimento di eventuali danni provocati dal<br />

personale militare durante o in connessione con la propria<br />

missione/scambio sarà corrisposto dalla Parte Inviante.<br />

7.2 Se il danno è causato al personale militare, alle<br />

apparecchiature e alle infrastrutture, il risarcimento dovuto<br />

per il danno causato sarà stabilito di comune accordo.<br />

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />

Art. 8.<br />

Giurisdizione<br />

1. Le autorità <strong>della</strong> Nazione Ospite (HN) hanno il<br />

diritto di esercitare la propria giurisdizione nei confronti<br />

del personale militare e civile ospite per i reati commessi<br />

sul loro territorio e punibili secondo la legislazione nazionali<br />

<strong>della</strong> HN.<br />

2. Le autorità <strong>della</strong> Nazione Inviante (SN), tuttavia,<br />

hanno il diritto di esercitare in via prioritaria la propria<br />

giurisdizione nei confronti dei membri delle proprie forze<br />

armate e del personale civile — qualora soggetto alle leggi<br />

in vigore nella SN — nei seguenti casi:<br />

a. quando i reati minacciano la sicurezza <strong>della</strong> SN<br />

o comportano la perdita di beni <strong>della</strong> stessa.<br />

b. Quando i reati commessi sono conseguenti ad<br />

atti o omissioni — dovuti a comportamento intenzionale<br />

o negligente — commessi in relazione con l’esercizio<br />

delle funzioni assegnate.<br />

3. Nel caso in cui il sopraccitato personale ospite<br />

sia, direttamente o indirettamente, coinvolto in eventi per<br />

i quali la HN prevede sanzioni non in linea con i principi<br />

<strong>della</strong> SN, le Parti, attraverso consultazioni bilaterali<br />

ed in conformità con le rispettive legislazioni nazionali,<br />

raggiungeranno un accordo volto a risolvere detta<br />

contraddizione.<br />

Art. 9.<br />

Sicurezza delle informazioni classificate<br />

9.1 Tutte le informazioni classificate, i documenti,<br />

i dati tecnici, le tecnologie ed i materiali, scambiati tra<br />

le Parti e le loro industrie ai sensi del presente MoU, saranno<br />

trattati conformemente alle leggi ed ai regolamenti<br />

nazionali <strong>della</strong> Parte che li ha originati.<br />

9.2 Ciascuna Parte attribuirà a tutte le informazioni,<br />

ai documenti, ai dati tecnici, alle tecnologie ed ai materiali,<br />

una classifica di segretezza di livello non inferiore a<br />

quello assegnato dalla Parte che li ha originati e prenderà<br />

tutti i provvedimenti necessari affinché classifica assegnata<br />

sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla<br />

Parte originatrice.<br />

9.3 Ai sensi del presente MoU:<br />

9.3.a per “informazione classificata” si intendono<br />

i documenti, i dati tecnici, le tecnologie o il materiale,<br />

specificati ai punti successivi, o qualunque documento,<br />

informazione, attività o altro elemento, ai quali è stata assegnata<br />

una classifica di segretezza;<br />

9.3.b per “documento classificato” si intende tutte<br />

le informazioni classificate sotto qualsiasi forma, scritta<br />

o stampata, inclusa l’elaborazione di dati, nastri, carte,<br />

fotografie, disegni, progetti, registrazioni, note, copie<br />

effettuate in qualsiasi modo o procedura, registrazioni<br />

magnetiche o elettromagnetiche, o video sotto qualsiasi<br />

forma;<br />

9.3.c. per “materiale classificato” si intende qualunque<br />

oggetto o parte di esso, prototipo, apparecchiatura<br />

o armamento, prodotto o in fase di produzione, al quale è<br />

stato assegnato un livello di protezione di sicurezza.<br />

9.4 Le Parti hanno concordato in merito alle seguenti<br />

equivalenze delle classifiche di sicurezza:<br />

Repubblica<br />

<strong>italiana</strong><br />

SEGRETISSIMO<br />

SEGRETO<br />

RISERVATIS-<br />

SIMO<br />

RISERVATO<br />

Repubblica Islamica del<br />

Pakistan<br />

TOP SECRET<br />

SECRET<br />

CONFIDENTIAL<br />

RESTRICTED<br />

9.5 Le Parti garantiranno che le informazioni, i documenti,<br />

i dati tecnici la tecnologia ed i materiali scambiati<br />

ai sensi del presente MoU siano usati esclusivamente per<br />

gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati dalle<br />

Parti e nell’ambito delle finalità di questo MoU.<br />

9.6 <strong>Il</strong> trasferimento a Terze Parti di informazioni,<br />

documenti, dati tecnici, tecnologia e materiali, siano essi<br />

classificati o meno, acquisiti nell’ambito <strong>della</strong> cooperazione<br />

derivante dal presente MoU, sarà soggetto al preventivo<br />

assenso scritto <strong>della</strong> Parte che li ha originati.<br />

9.7 Se nel quadro del presente MoU, dovesse aver<br />

luogo uno scambio di informazioni classificate fra industrie<br />

e/o agenzie diverse dalle Parti, le competenti autorità<br />

delle Parti stipuleranno specifici accordi. Le misure<br />

di sicurezza citate in questo MoU si applicheranno anche<br />

alle informazioni classificate scambiate nel corso delle<br />

trattative contrattuali.<br />

Art. 10.<br />

Composizione delle controversie<br />

10. Eventuali controversie che dovessero sorgere in<br />

merito all’interpretazione o all’applicazione del presente<br />

MoU, saranno risolte mediante consultazioni bilaterali<br />

tra le Parti e, se necessario, per il tramite dei canali<br />

diplomatici.<br />

Art. 11.<br />

Aggiunte o varianti<br />

11. <strong>Il</strong> presente Memorandum può essere emendato o<br />

modificato in qualsiasi momento, mediante lo scambio di<br />

note ufficiali. L’emendamento o la modifica entrerà in vigore<br />

seguendo la stessa procedura di cui all’Articolo 12.1<br />

del presente MoU.<br />

Art. 12.<br />

Entrata in vigore, validità e cessazione<br />

12.1 Questo MoU entrerà in vigore alla ricezione<br />

<strong>della</strong> seconda delle due notifiche con le quali le Parti comunicheranno<br />

ufficialmente l’una all’altra di aver completato<br />

le rispettive procedure di ratifica.<br />

12.2 <strong>Il</strong> presente MoU resterà valido per cinque anni,<br />

e sarà automaticamente rinnovato per periodi di durata<br />

similare, a meno che non si decida la sua cessazione.<br />

Ciascuna delle due Parti può cessare il presente MoU in<br />

qualsiasi momento, successivamente al completamento<br />

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15-1-2013<br />

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />

del primo periodo di cinque anni, informando con un preavviso<br />

di sei mesi l’altra Parte <strong>della</strong> propria intenzione di<br />

cessare il presente MoU.<br />

12.3 Le responsabilità e gli obblighi rispettivi delle<br />

Parti derivanti dal presente MoU relativi ad eventuali progetti/programmi<br />

in corso, accordi di sicurezza, approvvigionamenti<br />

nel settore <strong>della</strong> difesa, diritti di proprietà<br />

intellettuale e scambio, soccorso, trasferimento e protezione<br />

delle informazioni, continueranno ad applicarsi indipendentemente<br />

dalla cessazione del presente MoU, fino<br />

a quando non sera deciso altrimenti dalle Parti.<br />

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente<br />

autorizzati dalle Parti, hanno firmato il presente<br />

MoU.<br />

Redatto a Roma in data 30 settembre 2009, in due<br />

copie originali, nelle lingue inglese e <strong>italiana</strong>, entrambi i<br />

testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze tra i<br />

testi o di discrepanza di interpretazione, farà fede la versione<br />

inglese.<br />

Camera dei deputati (atto n. 5180):<br />

LAVORI PREPARATORI<br />

Presentato dal Ministro degli affari esteri Giuliomaria Terzi di<br />

Sant’Agata e dal Ministro <strong>della</strong> difesa Giampaolo Di Paola in data<br />

8 maggio 2012.<br />

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede<br />

referente, il 22 maggio 2012 con pareri delle commissioni I, II, IV, V e<br />

X.<br />

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 23 e 30 maggio<br />

2012; il 27 giugno 2012.<br />

Esaminato in Aula il 5 settembre 2012 e approvato il 6 settembre<br />

2012.<br />

Senato <strong>della</strong> Repubblica (atto n. 3454):<br />

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede<br />

referente, il 10 settembre 2012 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª,<br />

5ª e 10ª.<br />

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, l’11 e il 26 settembre<br />

2012.<br />

Esaminato in Aula e approvato il 15 novembre 2012.<br />

12G00012<br />

LEGGE <strong>24</strong> dicembre 2012 , n. <strong>24</strong>3 .<br />

Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di<br />

bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, <strong>della</strong> Costituzione.<br />

La Camera dei deputati ed il Senato <strong>della</strong> Repubblica<br />

hanno approvato;<br />

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />

la seguente legge:<br />

P ROMULGA<br />

Capo I<br />

OGGETTO E DEFINIZIONI<br />

Art. 1.<br />

Oggetto<br />

1. La presente legge costituisce attuazione dell’articolo<br />

81, sesto comma, <strong>della</strong> Costituzione, come sostituito<br />

dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1, e dell’articolo<br />

5 <strong>della</strong> medesima legge costituzionale.<br />

2. La presente legge può essere abrogata, modificata<br />

o derogata solo in modo espresso da una legge successiva<br />

approvata ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, <strong>della</strong><br />

Costituzione.<br />

Art. 2.<br />

D e finizioni<br />

1 . A i fini <strong>della</strong> presente legge, si intendono:<br />

a) per «amministrazioni pubbliche» gli enti individuati<br />

con le procedure e gli atti previsti, in coerenza<br />

con l’ordinamento dell’Unione europea, dalla normativa<br />

in materia di contabilità e finanza pubblica, articolati nei<br />

sottosettori delle amministrazioni centrali, delle amministrazioni<br />

locali e degli enti nazionali di previdenza e<br />

assistenza sociale;<br />

b) per «conto consolidato» il conto economico consolidato<br />

delle amministrazioni pubbliche formato dagli<br />

aggregati contabili delle entrate e delle spese di tali amministrazioni,<br />

classificati in conformità alle modalità stabilite<br />

dall’ordinamento dell’Unione europea;<br />

c) per «saldo del conto consolidato» l’indebitamento<br />

netto o l’accreditamento netto come definiti ai fini <strong>della</strong><br />

procedura per i disavanzi eccessivi di cui al Trattato sul<br />

funzionamento dell’Unione europea;<br />

d) per «saldo strutturale» il saldo del conto consolidato<br />

corretto per gli effetti del ciclo economico al netto<br />

delle misure una tantum e temporanee e, comunque, definito<br />

in conformità all’ordinamento dell’Unione europea;<br />

e) per «obiettivo di medio termine» il valore del saldo<br />

strutturale individuato sulla base dei criteri stabiliti<br />

dall’ordinamento dell’Unione europea;<br />

f) per «fase favorevole e fase avversa del ciclo economico»<br />

le fasi del ciclo economico individuate come tali<br />

sulla base dei criteri stabiliti dall’ordinamento dell’Unione<br />

europea;<br />

g) per «obiettivi programmati» gli obiettivi di cui<br />

all’articolo 3, comma 3;<br />

h) per «saldo netto da finanziare o da impiegare» il<br />

risultato differenziale tra le entrate tributarie, extratributarie,<br />

da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali<br />

e da riscossione di crediti e le spese correnti e in conto<br />

capitale.<br />

2. Gli obiettivi riferiti ai saldi di cui al comma 1, lettere<br />

c) e d) , e il valore di cui al medesimo comma 1, lettera e) ,<br />

sono indicati nei documenti di programmazione finanziaria<br />

e di bilancio presentati dal Governo alle Camere per le<br />

conseguenti deliberazioni parlamentari.<br />

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15-1-2013<br />

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />

Capo II<br />

EQUILIBRIO DEI BILANCI E SOSTENIBILITÀ DEL<br />

DEBITO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE<br />

Art. 3.<br />

Principio dell’equilibrio dei bilanci<br />

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare<br />

l’equilibrio dei bilanci ai sensi dell’articolo 97, primo<br />

comma, <strong>della</strong> Costituzione.<br />

2. L’equilibrio dei bilanci corrisponde all’obiettivo di<br />

medio termine.<br />

3. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio<br />

stabiliscono, per ciascuna annualità del periodo di<br />

programmazione, obiettivi del saldo del conto consolidato,<br />

articolati per sottosettori, tali da assicurare almeno il<br />

conseguimento dell’obiettivo di medio termine ovvero il<br />

rispetto del percorso di avvicinamento a tale obiettivo nei<br />

casi previsti dagli articoli 6 e 8. Nei medesimi documenti<br />

sono indicate le misure da adottare per conseguire gli<br />

obiettivi del saldo del conto consolidato.<br />

4. Gli obiettivi di cui al comma 3 possono, in conformità<br />

all’ordinamento dell’Unione europea, tenere conto dei<br />

riflessi finanziari delle riforme strutturali con un impatto<br />

positivo significativo sulla sostenibilità delle finanze<br />

pubbliche.<br />

5. L’equilibrio dei bilanci si considera conseguito<br />

quando il saldo strutturale, calcolato nel primo semestre<br />

dell’esercizio successivo a quello al quale si riferisce,<br />

soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:<br />

a) risulta almeno pari all’obiettivo di medio termine<br />

ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo obiettivo<br />

inferiore a quello indicato dall’articolo 8, comma 1;<br />

b) assicura il rispetto del percorso di avvicinamento<br />

all’obiettivo di medio termine nei casi previsti dagli articoli<br />

6 e 8 ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo<br />

percorso inferiore a quello indicato dall’articolo 8,<br />

comma 1.<br />

Art. 4.<br />

Sostenibilità del debito pubblico<br />

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare<br />

la sostenibilità del debito pubblico ai sensi dell’articolo<br />

97, primo comma, <strong>della</strong> Costituzione.<br />

2. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio<br />

stabiliscono obiettivi relativi al rapporto tra debito<br />

pubblico e prodotto interno lordo coerenti con quanto disposto<br />

dall’ordinamento dell’Unione europea.<br />

3. Qualora il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto<br />

interno lordo superi il valore di riferimento definito<br />

dall’ordinamento dell’Unione europea, in sede di<br />

definizione degli obiettivi di cui all’articolo 3, comma 3,<br />

si tiene conto <strong>della</strong> necessità di garantire una riduzione<br />

dell’eccedenza rispetto a tale valore in coerenza con il criterio<br />

e la disciplina in materia di fattori rilevanti previsti<br />

dal medesimo ordinamento.<br />

4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 6,<br />

non è consentito il ricorso all’indebitamento per realizzare<br />

operazioni relative alle partite finanziarie.<br />

Art. 5.<br />

Regole sulla spesa<br />

1. <strong>Il</strong> tasso annuo programmato di crescita <strong>della</strong> spesa<br />

delle amministrazioni pubbliche, al netto delle poste indicate<br />

dalla normativa dell’Unione europea, non può essere<br />

superiore al tasso di riferimento calcolato in coerenza con<br />

la medesima normativa.<br />

2. Al fine di assicurare il rispetto del tasso di crescita<br />

di cui al comma 1 e il conseguimento degli obiettivi programmatici,<br />

i documenti di programmazione finanziaria e<br />

di bilancio indicano, per il triennio di riferimento, il livello<br />

<strong>della</strong> spesa delle amministrazioni pubbliche.<br />

3. <strong>Il</strong> Ministro dell’economia e delle finanze, avvalendosi<br />

<strong>della</strong> collaborazione delle amministrazioni interessate,<br />

provvede al monitoraggio del rispetto del livello di<br />

cui al comma 2. <strong>Il</strong> Governo, qualora preveda il superamento<br />

di tale livello, trasmette una relazione alle Camere,<br />

evidenziando le eventuali misure correttive da adottare<br />

al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi<br />

programmatici.<br />

Art. 6.<br />

Eventi eccezionali e scostamenti<br />

dall’obiettivo programmatico strutturale<br />

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, scostamenti<br />

temporanei del saldo strutturale dall’obiettivo programmatico<br />

sono consentiti esclusivamente in caso di<br />

eventi eccezionali.<br />

2. Ai fini <strong>della</strong> presente legge, per eventi eccezionali,<br />

da individuare in coerenza con l’ordinamento dell’Unione<br />

europea, si intendono:<br />

a) periodi di grave recessione economica relativi anche<br />

all’area dell’euro o all’intera Unione europea;<br />

b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello<br />

Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi<br />

calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione<br />

finanziaria generale del Paese.<br />

3. <strong>Il</strong> Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli eventi<br />

di cui al comma 2, ritenga indispensabile discostarsi<br />

temporaneamente dall’obiettivo programmatico, sentita<br />

la Commissione europea, presenta alle Camere, per le<br />

conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione<br />

con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza<br />

pubblica, nonché una specifica richiesta di autorizzazione<br />

che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca<br />

le finalità alle quali destinare le risorse disponibili<br />

in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro<br />

verso l’obiettivo programmatico, commisurandone la durata<br />

alla gravità degli eventi di cui al comma 2. <strong>Il</strong> piano<br />

di rientro è attuato a decorrere dall’esercizio successivo<br />

a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento per gli<br />

eventi di cui al comma 2, tenendo conto dell’andamento<br />

del ciclo economico. La deliberazione con la quale ciascuna<br />

Camera autorizza lo scostamento e approva il piano<br />

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />

di rientro è adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi<br />

componenti.<br />

4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai sensi<br />

del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente<br />

per le finalità indicate nella richiesta di cui al medesimo<br />

comma.<br />

5. <strong>Il</strong> piano di rientro può essere aggiornato con le modalità<br />

di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi<br />

eccezionali ovvero qualora, in relazione all’andamento<br />

del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi<br />

modifiche.<br />

6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresì<br />

qualora il Governo intenda ricorrere all’indebitamento<br />

per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al<br />

fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma<br />

2, lettera b) .<br />

Capo III<br />

MECCANISMO DI CORREZIONE<br />

Art. 7.<br />

Monitoraggio degli scostamenti<br />

rispetto agli obiettivi di finanza pubblica<br />

1. <strong>Il</strong> Ministro dell’economia e delle finanze assicura<br />

il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. <strong>Il</strong><br />

Governo, qualora preveda che nell’esercizio finanziario<br />

in corso si determinino scostamenti del saldo del conto<br />

consolidato o del saldo strutturale rispetto agli obiettivi<br />

programmatici, riferisce alle Camere.<br />

Art. 8.<br />

Meccanismo di correzione degli scostamenti<br />

rispetto all’obiettivo programmatico strutturale<br />

1. <strong>Il</strong> Governo, nei documenti di programmazione finanziaria<br />

e di bilancio, in base ai dati di consuntivo, verifica<br />

se, rispetto all’obiettivo programmatico, si registri<br />

uno scostamento negativo del saldo strutturale, con riferimento<br />

al risultato dell’esercizio precedente ovvero, in<br />

termini cumulati, ai risultati dei due esercizi precedenti,<br />

pari o superiore allo scostamento considerato significativo<br />

dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli accordi<br />

internazionali in materia, ad esclusione degli scostamenti<br />

autorizzati ai sensi dell’articolo 6. <strong>Il</strong> Governo, qualora<br />

stimi che tale scostamento si rifletta sui risultati previsti<br />

per gli anni compresi nel periodo di programmazione, ne<br />

evidenzia l’entità e le cause e indica contestualmente misure<br />

tali da assicurare, almeno a decorrere dall’esercizio<br />

finanziario successivo a quello in cui è stato accertato lo<br />

scostamento, il conseguimento dell’obiettivo programmatico<br />

strutturale.<br />

2. I documenti di programmazione finanziaria e di<br />

bilancio indicano la misura e l’articolazione temporale<br />

delle correzioni di cui al comma 1 a carico dei singoli<br />

sottosettori, anche tenendo conto del rispettivo concorso<br />

allo scostamento e delle esigenze di coordinamento <strong>della</strong><br />

finanza pubblica.<br />

3. Le deliberazioni parlamentari di cui all’articolo 6,<br />

comma 3, possono disporre la sospensione dell’operatività<br />

del meccanismo di correzione previsto dal presente<br />

articolo sino all’esercizio precedente a quello a partire dal<br />

quale ha inizio l’attuazione del piano di rientro di cui al<br />

medesimo comma.<br />

Capo IV<br />

EQUILIBRIO DEI BILANCI DELLE REGIONI<br />

E DEGLI ENTI LOCALI E CONCORSO DEI<br />

MEDESIMI ENTI ALLA SOSTENIBILITÀ DEL<br />

DEBITO PUBBLICO<br />

Art. 9.<br />

Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali<br />

1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province,<br />

delle città metropolitane e delle province autonome di<br />

Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando,<br />

sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:<br />

a) un saldo non negativo, in termini di competenza e<br />

di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;<br />

b) un saldo non negativo, in termini di competenza<br />

e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse<br />

le quote di capitale delle rate di ammortamento dei<br />

prestiti.<br />

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 4,<br />

qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui<br />

al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo<br />

dei saldi di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b) ,<br />

adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero<br />

entro il triennio successivo.<br />

3. Eventuali saldi positivi sono destinati all’estinzione<br />

del debito maturato dall’ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti<br />

dall’ordinamento dell’Unione europea e dell’equilibrio<br />

dei bilanci, i saldi positivi di cui al primo periodo<br />

possono essere destinati anche al finanziamento di spese<br />

di investimento con le modalità previste dall’articolo 10.<br />

4. Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da<br />

applicare agli enti di cui al comma 1 nel caso di mancato<br />

conseguimento dell’equilibrio gestionale sino al ripristino<br />

delle condizioni di equilibrio di cui al medesimo comma<br />

1, lettere a) e b) , da promuovere anche attraverso la<br />

previsione di specifici piani di rientro.<br />

5. Nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge,<br />

al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti<br />

dall’ordinamento dell’Unione europea, la legge dello Stato,<br />

sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le<br />

amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di<br />

virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli<br />

enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento<br />

degli obiettivi di finanza pubblica del complesso<br />

delle amministrazioni pubbliche.<br />

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle<br />

regioni a statuto speciale e alle province autonome di<br />

Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei<br />

rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.<br />

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />

Art. 10.<br />

Ricorso all’indebitamento da parte delle regioni<br />

e degli enti locali<br />

1. <strong>Il</strong> ricorso all’indebitamento da parte delle regioni,<br />

dei comuni, delle province, delle città metropolitane e<br />

delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito<br />

esclusivamente per finanziare spese di investimento<br />

con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e<br />

dalla legge dello Stato.<br />

2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento<br />

sono effettuate solo contestualmente all’adozione<br />

di piani di ammortamento di durata non superiore alla<br />

vita utile dell’investimento, nei quali sono evidenziate<br />

l’incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi<br />

finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli<br />

oneri corrispondenti.<br />

3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2<br />

sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in<br />

ambito regionale che garantiscano, per l’anno di riferimento,<br />

l’equilibrio <strong>della</strong> gestione di cassa finale del<br />

complesso degli enti territoriali <strong>della</strong> regione interessata,<br />

compresa la medesima regione, come definito dall’articolo<br />

9, comma 1, lettera a) . A tal fine, ogni anno i comuni, le<br />

province e le città metropolitane comunicano alla regione<br />

di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza,<br />

secondo modalità stabilite con il decreto del<br />

Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5<br />

del presente articolo, il saldo di cassa di cui all’articolo 9,<br />

comma 1, lettera a) , che l’ente locale prevede di conseguire,<br />

nonché gli investimenti che intende realizzare attraverso<br />

il ricorso all’indebitamento o con i risultati di<br />

amministrazione degli esercizi precedenti. Ciascun ente<br />

territoriale può in ogni caso ricorrere all’indebitamento<br />

nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal<br />

proprio bilancio di previsione.<br />

4. Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato<br />

l’equilibrio di cui al comma 3, primo periodo, il saldo negativo<br />

concorre alla determinazione dell’equilibrio <strong>della</strong><br />

gestione di cassa finale dell’anno successivo del complesso<br />

degli enti <strong>della</strong> regione interessata, compresa la medesima<br />

regione, ed è ripartito tra gli enti che non hanno<br />

rispettato il saldo previsto.<br />

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,<br />

adottato d’intesa con la Conferenza permanente per<br />

il coordinamento <strong>della</strong> finanza pubblica, sono disciplinati<br />

criteri e modalità di attuazione del presente articolo.<br />

Art. 11.<br />

Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali<br />

e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del<br />

ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali<br />

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero<br />

dell’economia e delle finanze il Fondo straordinario per il<br />

concorso dello Stato, nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi<br />

di eventi eccezionali, al finanziamento dei livelli<br />

essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali<br />

inerenti ai diritti civili e sociali, alimentato da quota parte<br />

delle risorse derivanti dal ricorso all’indebitamento consentito<br />

dalla correzione per gli effetti del ciclo economico<br />

del saldo del conto consolidato. L’ammontare <strong>della</strong> dotazione<br />

del Fondo di cui al presente comma è determinato<br />

nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio,<br />

sulla base <strong>della</strong> stima degli effetti dell’andamento<br />

del ciclo economico, tenendo conto <strong>della</strong> quota di entrate<br />

proprie degli enti di cui all’articolo 10, comma 1, influenzata<br />

dall’andamento del ciclo economico.<br />

2. Qualora le Camere autorizzino scostamenti temporanei<br />

del saldo strutturale rispetto all’obiettivo programmatico<br />

ai sensi dell’articolo 6, l’ammontare del Fondo di<br />

cui al comma 1 del presente articolo è determinato anche<br />

tenendo conto delle conseguenze degli eventi di cui al<br />

medesimo articolo 6 sulla finanza degli enti di cui all’articolo<br />

10, comma 1.<br />

3. <strong>Il</strong> Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra gli enti di<br />

cui all’articolo 10, comma 1, con decreto del Presidente<br />

del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente<br />

per il coordinamento <strong>della</strong> finanza pubblica, tenendo<br />

conto <strong>della</strong> quota di entrate proprie di ciascun ente<br />

influenzata dall’andamento del ciclo economico e degli<br />

effetti degli eventi di cui al comma 2 del presente articolo<br />

sulla finanza dei singoli enti. Lo schema di decreto<br />

è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da<br />

parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere<br />

finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni<br />

dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere<br />

comunque adottato.<br />

Art. 12.<br />

Concorso delle regioni e degli enti locali<br />

alla sostenibilità del debito pubblico<br />

1. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane<br />

e le province autonome di Trento e di Bolzano<br />

concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito del<br />

complesso delle amministrazioni pubbliche ai sensi del<br />

presente articolo, nonché, secondo modalità definite con<br />

legge dello Stato, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla<br />

presente legge.<br />

2. Nelle fasi favorevoli del ciclo economico, i documenti<br />

di programmazione finanziaria e di bilancio, tenendo<br />

conto <strong>della</strong> quota di entrate proprie degli enti di cui al<br />

comma 1 influenzata dall’andamento del ciclo economico,<br />

determinano la misura del contributo del complesso<br />

dei medesimi enti al Fondo per l’ammortamento dei titoli<br />

di Stato. Tale contributo è incluso tra le spese di cui all’articolo<br />

9, comma 1, lettera a) .<br />

3. <strong>Il</strong> contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti<br />

di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio<br />

dei ministri, sentita la Conferenza permanente per<br />

il coordinamento <strong>della</strong> finanza pubblica, tenendo conto<br />

<strong>della</strong> quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata<br />

dall’andamento del ciclo economico. Lo schema del<br />

decreto è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere<br />

da parte delle Commissioni competenti per i profili<br />

di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta<br />

giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può<br />

essere comunque adottato.<br />

— 17 —


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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />

Capo V<br />

EQUILIBRIO DEI BILANCI DELLE<br />

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NON<br />

TERRITORIALI<br />

Art. 13.<br />

Equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche<br />

non territoriali<br />

1. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali<br />

che adottano la contabilità finanziaria si considerano<br />

in equilibrio quando, sia in fase di previsione che di<br />

rendiconto, registrano un saldo non negativo in termini<br />

di cassa e di competenza tra le entrate finali e le spese<br />

finali. Ai fini <strong>della</strong> determinazione del saldo, l’avanzo di<br />

amministrazione può essere utilizzato, nella misura di<br />

quanto effettivamente realizzato, solo successivamente<br />

all’approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto<br />

di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello<br />

Stato.<br />

2. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali<br />

che adottano esclusivamente la contabilità economico-patrimoniale<br />

si considerano in equilibrio quando<br />

risultano conformi ai criteri stabiliti con legge dello Stato.<br />

3. Con legge dello Stato possono essere stabiliti ulteriori<br />

criteri al fine di assicurare l’equilibrio dei bilanci<br />

delle amministrazioni di cui al presente articolo, anche<br />

con riferimento alle singole categorie di amministrazioni,<br />

nonché i criteri per il recupero di eventuali disavanzi e le<br />

sanzioni conseguenti al mancato rispetto dell’equilibrio.<br />

Capo VI<br />

BILANCIO DELLO STATO<br />

Art. 14.<br />

Principio dell’equilibrio del bilancio dello Stato<br />

1. L’equilibrio del bilancio dello Stato corrisponde ad<br />

un valore del saldo netto da finanziare o da impiegare coerente<br />

con gli obiettivi programmatici di cui all’articlo<br />

3, comma 3.<br />

2. La legge di bilancio indica il valore di cui al comma<br />

1 per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.<br />

3. I nuovi o maggiori oneri derivanti dalla legge di<br />

bilancio devono risultare compatibili con il rispetto<br />

dell’equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio stesso,<br />

determinato ai sensi dell’articolo 3 e del comma 1 del<br />

presente articolo.<br />

4. <strong>Il</strong> rendiconto generale dello Stato indica il saldo netto<br />

da finanziare effettivamente conseguito nell’anno di<br />

riferimento e dà autonoma evidenza degli eventuali scostamenti<br />

rispetto al valore indicato dalla legge di bilancio<br />

ai sensi del comma 2. Nella relazione allegata al disegno<br />

di legge recante il rendiconto generale dello Stato sono<br />

evidenziate le ragioni dello scostamento rispetto al valore<br />

indicato dalla legge di bilancio, tenendo anche conto delle<br />

eventuali variazioni derivanti dall’applicazione delle procedure<br />

statistiche relative al calcolo del saldo strutturale<br />

previste dall’ordinamento dell’Unione europea.<br />

Art. 15.<br />

Contenuto <strong>della</strong> legge di bilancio<br />

1. <strong>Il</strong> disegno di legge di bilancio reca disposizioni in<br />

materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure<br />

quantitative, funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici<br />

indicati dai documenti di programmazione economica<br />

e finanziaria e le previsioni di entrata e di spesa<br />

formate sulla base <strong>della</strong> legislazione vigente. <strong>Il</strong> disegno di<br />

legge di bilancio, articolato in due sezioni, costituisce la<br />

base per la gestione finanziaria dello Stato.<br />

2. La prima sezione contiene, per il periodo compreso<br />

nel triennio di riferimento, le disposizioni in materia<br />

di entrata e di spesa di cui al comma 1, con effetti finanziari<br />

aventi decorrenza nel triennio considerato dal<br />

bilancio. In particolare essa contiene, in distinti articoli,<br />

con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia<br />

a quelle di cassa, il saldo netto da finanziare, definito in<br />

coerenza con quanto previsto all’articolo 14, e il livello<br />

massimo del ricorso al mercato finanziario. Non possono<br />

essere previste norme di delega, di carattere ordinamentale<br />

o organizzatorio, né interventi di natura localistica o<br />

microsettoriale.<br />

3. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio<br />

contiene le previsioni di entrata e di spesa, espresse in<br />

termini di competenza e di cassa, formate sulla base <strong>della</strong><br />

legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici<br />

indicati nei documenti di programmazione finanziaria e<br />

di bilancio e delle proposte di rimodulazioni da introdurre<br />

alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge dello Stato,<br />

apportando a tali previsioni, alle quali viene in ogni caso<br />

assicurata autonoma evidenza contabile, le variazioni determinate<br />

dalla prima sezione del disegno di legge.<br />

4. La seconda sezione contiene, nell’ordine di presentazione<br />

e di votazione, in distinti articoli, lo stato di<br />

previsione dell’entrata, gli stati di previsione <strong>della</strong> spesa<br />

distinti per Ministeri e il quadro generale riassuntivo con<br />

riferimento al triennio. Con apposito articolo è annualmente<br />

stabilito l’importo massimo di emissione di titoli<br />

dello Stato, in Italia e all’estero, al netto dell’importo di<br />

quelli da rimborsare.<br />

5. Le entrate sono ripartite in titoli, in base alla natura<br />

o alla provenienza dei cespiti, entrate ricorrenti e non ricorrenti<br />

e tipologie, ai fini dell’accertamento dei cespiti.<br />

Per la spesa, il bilancio si articola in missioni, che rappresentano<br />

le funzioni principali e gli obiettivi strategici,<br />

e in programmi, quali aggregati diretti al perseguimento<br />

degli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni. Le unità<br />

di voto parlamentare sono costituite, per le entrate, dalle<br />

tipologie e, per la spesa, dai programmi.<br />

6. <strong>Il</strong> disegno di legge di bilancio è accompagnato da<br />

una nota tecnico-illustrativa. La nota è un documento conoscitivo<br />

di raccordo tra il disegno di legge di bilancio e<br />

il conto consolidato, che espone i contenuti del medesimo<br />

disegno di legge, i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica<br />

e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi.<br />

7. Le modifiche normative contenute nella prima sezione<br />

del disegno di legge di bilancio e le proposte di ri-<br />

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />

modulazione contenute nella seconda sezione relative a<br />

ciascuno stato di previsione sono corredate di una relazione<br />

tecnica sulla quantificazione degli effetti recati da<br />

ciascuna disposizione, nonché sulle relative coperture.<br />

Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo<br />

degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini<br />

del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del<br />

saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell’indebitamento<br />

netto del conto consolidato delle amministrazioni<br />

pubbliche.<br />

8. Con legge dello Stato è disciplinato il progressivo<br />

superamento delle gestioni contabili operanti a valere su<br />

contabilità speciali o conti correnti di tesoreria e la conseguente<br />

riconduzione delle relative risorse finanziarie al<br />

bilancio dello Stato.<br />

9. Con il disegno di legge di assestamento, da predisporre<br />

secondo il criterio <strong>della</strong> legislazione vigente, possono<br />

essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni<br />

finanziarie, anche relative a unità di voto diverse,<br />

alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge dello Stato.<br />

10. Con legge dello Stato sono disciplinate le modalità<br />

di attuazione del presente articolo.<br />

Capo VII<br />

ORGANISMO INDIPENDENTE PER L’ANALISI<br />

E LA VERIFICA DEGLI ANDAMENTI DI<br />

FINANZA PUBBLICA E PER LA VALUTAZIONE<br />

DELL’OSSERVANZA DELLE REGOLE DI<br />

BILANCIO<br />

Art. 16.<br />

Istituzione dell’Ufficio parlamentare di bilancio<br />

1. È istituito, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera<br />

f) , <strong>della</strong> legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1, l’organismo<br />

indipendente per l’analisi e la verifica degli andamenti<br />

di finanza pubblica e per la valutazione dell’osservanza<br />

delle regole di bilancio, che assume il nome di<br />

Ufficio parlamentare di bilancio, con sede in Roma, presso<br />

le Camere.<br />

2. L’Ufficio opera in piena autonomia e con indipendenza<br />

di giudizio e di valutazione ed è costituito da un<br />

Consiglio di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente,<br />

nominati con decreto adottato d’intesa dai Presidenti<br />

del Senato <strong>della</strong> Repubblica e <strong>della</strong> Camera dei deputati,<br />

nell’ambito di un elenco di dieci soggetti indicati<br />

dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di<br />

finanza pubblica a maggioranza dei due terzi dei rispettivi<br />

componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti<br />

parlamentari. I membri del Consiglio sono scelti<br />

tra persone di riconosciuta indipendenza e comprovata<br />

competenza ed esperienza in materia di economia e di<br />

finanza pubblica a livello nazionale e internazionale. Al<br />

Presidente è riconosciuto un trattamento economico complessivo<br />

pari a quello previsto per il Presidente dell’Autorità<br />

garante <strong>della</strong> concorrenza e del mercato. Ai membri<br />

del Consiglio è riconosciuto un trattamento economico<br />

complessivo pari all’80 per cento di quello spettante al<br />

Presidente.<br />

3. I membri del Consiglio sono nominati per sei anni<br />

e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare,<br />

a pena di decadenza, alcuna attività professionale<br />

o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti<br />

di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri<br />

uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti pubblici<br />

sono collocati fuori ruolo per l’intera durata del mandato.<br />

Per gravi violazioni dei doveri d’ufficio, i membri<br />

del Consiglio possono essere revocati dall’incarico con<br />

decreto adottato d’intesa dai Presidenti del Senato <strong>della</strong><br />

Repubblica e <strong>della</strong> Camera dei deputati, su proposta<br />

delle Commissioni parlamentari competenti in materia di<br />

finanza pubblica, adottata a maggioranza dei due terzi dei<br />

relativi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti<br />

parlamentari.<br />

4. <strong>Il</strong> Presidente rappresenta l’Ufficio, convoca il Consiglio<br />

e ne stabilisce l’ordine del giorno. <strong>Il</strong> Consiglio,<br />

previo assenso dei Presidenti del Senato <strong>della</strong> Repubblica<br />

e <strong>della</strong> Camera dei deputati, adotta uno o più regolamenti<br />

recanti le norme di organizzazione e funzionamento,<br />

quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico<br />

del personale operante presso l’Ufficio, nonché quelle<br />

dirette a disciplinare la gestione delle spese. L’Ufficio<br />

provvede all’autonoma gestione delle spese per il proprio<br />

funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale,<br />

nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.<br />

Art. 17.<br />

Risorse umane, strumentali<br />

e sede dell’Ufficio parlamentare di bilancio<br />

1. L’Ufficio seleziona il proprio personale in piena<br />

autonomia, unicamente sulla base di criteri di merito e<br />

di competenza, con esclusivo riferimento alle esigenze<br />

funzionali.<br />

2. <strong>Il</strong> personale dell’Ufficio è composto da:<br />

a) personale assunto dall’Ufficio attraverso pubblico<br />

concorso con contratto di lavoro a tempo indeterminato;<br />

b) personale delle amministrazioni del Senato <strong>della</strong><br />

Repubblica e <strong>della</strong> Camera dei deputati, nonché di amministrazioni<br />

pubbliche o di diritto pubblico, collocato fuori<br />

ruolo;<br />

c) personale selezionato attraverso procedure comparative<br />

pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tempo<br />

determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili<br />

per una sola volta.<br />

3. <strong>Il</strong> collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni<br />

pubbliche o di diritto pubblico richiesto<br />

dall’Ufficio è obbligatorio e viene disposto, secondo le<br />

procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in<br />

deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura<br />

eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. L’Ufficio<br />

può restituire alle amministrazioni di appartenenza il<br />

personale proveniente dalle amministrazioni delle Camere<br />

e dalle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico.<br />

La cessazione del collocamento fuori ruolo del personale<br />

delle amministrazioni delle Camere è subordinata all’assenso<br />

dell’Ufficio.<br />

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />

4. Nei primi tre anni di attività, la dotazione di personale<br />

dell’Ufficio non può superare il limite di trenta unità.<br />

Decorso tale termine, la dotazione di personale non può<br />

superare complessivamente le quaranta unità.<br />

5. Al funzionamento dell’Ufficio sovraintende un<br />

Direttore generale, con specifica competenza ed esperienza<br />

in materia di economia e finanza pubblica, nominato<br />

dal Presidente nell’ambito del personale di cui<br />

al comma 2.<br />

6. I Presidenti del Senato <strong>della</strong> Repubblica e <strong>della</strong> Camera<br />

dei deputati, d’intesa tra loro, mettono a disposizione<br />

dell’Ufficio locali da destinare a sede del medesimo e<br />

le necessarie risorse strumentali.<br />

Art. 18.<br />

Funzioni dell’Ufficio<br />

1 . L’ U f ficio, anche attraverso l’elaborazione di proprie<br />

stime, effettua analisi, verifiche e valutazioni in merito a:<br />

a) le previsioni macroeconomiche e di finanza<br />

pubblica;<br />

b) l’impatto macroeconomico dei provvedimenti legislativi<br />

di maggiore rilievo;<br />

c) gli andamenti di finanza pubblica, anche per sottosettore,<br />

e l’osservanza delle regole di bilancio;<br />

d) la sostenibilità <strong>della</strong> finanza pubblica nel lungo<br />

periodo;<br />

e) l’attivazione e l’utilizzo del meccanismo correttivo<br />

di cui all’articolo 8 e gli scostamenti dagli obiettivi<br />

derivanti dal verificarsi degli eventi eccezionali di cui<br />

all’articolo 6;<br />

f) ulteriori temi di economia e finanza pubblica rilevanti<br />

ai fini delle analisi, delle verifiche e delle valutazioni<br />

di cui al presente comma.<br />

2. L’Ufficio predispone analisi e rapporti anche su richiesta<br />

delle Commissioni parlamentari competenti in<br />

materia di finanza pubblica. <strong>Il</strong> Presidente, se richiesto,<br />

svolge audizioni presso le Commissioni parlamentari di<br />

cui al primo periodo.<br />

3. Qualora, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma<br />

1, l’Ufficio esprima valutazioni significativamente<br />

divergenti rispetto a quelle del Governo, su richiesta di<br />

almeno un terzo dei componenti di una Commissione<br />

parlamentare competente in materia di finanza pubblica,<br />

quest’ultimo illustra i motivi per i quali ritiene di confermare<br />

le proprie valutazioni ovvero ritiene di conformarle<br />

a quelle dell’Ufficio.<br />

4. L’Ufficio opera sulla base di un programma annuale<br />

delle attività, che deve in ogni caso prevedere lo svolgimento<br />

delle funzioni attribuite all’Ufficio in coerenza con<br />

l’ordinamento dell’Unione europea, presentato dal Presidente<br />

alle Commissioni parlamentari competenti in materia<br />

di finanza pubblica. Le analisi e i rapporti prodotti<br />

nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono adottati<br />

dal Consiglio su proposta del Presidente. <strong>Il</strong> programma<br />

annuale delle attività nonché le analisi e i rapporti di<br />

cui al secondo periodo sono pubblicati nel sito internet<br />

istituzionale dell’Ufficio.<br />

5. <strong>Il</strong> Consiglio può istituire un Comitato scientifico<br />

composto da persone di comprovata esperienza e competenza<br />

in materia di economia e finanza pubblica a livello<br />

nazionale, europeo o internazionale, con il compito<br />

di fornire indicazioni metodologiche in merito all’attività<br />

dell’Ufficio.<br />

6. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l’Ufficio<br />

corrisponde con tutte le amministrazioni pubbliche,<br />

con gli enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati<br />

da soggetti pubblici e richiede ad essi, oltre alla comunicazione<br />

di dati e informazioni, ogni forma di collaborazione<br />

ritenuta utile per l’adempimento delle sue funzioni<br />

istituzionali.<br />

7. Al fine di consentire all’Ufficio lo svolgimento dei<br />

propri compiti istituzionali, le amministrazioni e gli enti<br />

di cui al comma 6 assicurano all’Ufficio medesimo l’accesso<br />

a tutte le banche di dati in materia di economia o di<br />

finanza pubblica da loro costituite o alimentate.<br />

Art. 19.<br />

Dotazione finanziaria dell’Ufficio<br />

1. A decorrere dall’anno 2014, è autorizzata la spesa di<br />

3 milioni di euro in favore di ciascuna Camera da destinare<br />

alle spese necessarie al funzionamento dell’Ufficio.<br />

La dotazione finanziaria di cui al presente comma può<br />

essere rideterminata esclusivamente con la legge di bilancio,<br />

sentito il Consiglio, e deve risultare in ogni caso sufficiente<br />

ad assicurare l’efficace esercizio delle funzioni di<br />

cui all’articolo 18.<br />

2. La gestione finanziaria dell’Ufficio si svolge in<br />

base al bilancio di previsione approvato dal Consiglio<br />

dell’Ufficio medesimo entro il 31 dicembre dell’anno<br />

precedente a quello cui il bilancio si riferisce. <strong>Il</strong> rendiconto<br />

<strong>della</strong> gestione finanziaria è approvato entro il<br />

30 aprile dell’anno successivo. <strong>Il</strong> bilancio di previsione<br />

e il rendiconto <strong>della</strong> gestione finanziaria sono trasmessi<br />

ai Presidenti delle due Camere e pubblicati in allegato ai<br />

rispettivi bilanci.<br />

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni<br />

di euro annui a decorrere dall’anno 2014, si provvede<br />

mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per<br />

l’anno 2014, dello stanziamento del fondo speciale di<br />

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-<br />

2014, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e<br />

speciali» <strong>della</strong> missione «Fondi da ripartire» dello stato<br />

di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze<br />

per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando,<br />

quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno<br />

2014, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero<br />

e, quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno<br />

2014, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e<br />

delle politiche sociali.<br />

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />

4. <strong>Il</strong> Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato<br />

ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni<br />

di bilancio.<br />

Capo VIII<br />

DISPOSIZIONI FINALI<br />

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà<br />

inserita nella Raccolta <strong>ufficiale</strong> degli atti normativi <strong>della</strong><br />

Repubblica <strong>italiana</strong>. È fatto obbligo a chiunque spetti di<br />

osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.<br />

Data a Roma, addì <strong>24</strong> dicembre 2012<br />

NAPOLITANO<br />

Art. 20.<br />

Funzioni di controllo <strong>della</strong> Corte dei conti<br />

sui bilanci delle amministrazioni pubbliche<br />

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO<br />

M ONTI, Presidente del Consiglio<br />

dei Ministri<br />

1. La Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla<br />

gestione dei bilanci degli enti di cui agli articoli 9 e 13, ai<br />

fini del coordinamento <strong>della</strong> finanza pubblica e dell’equilibrio<br />

dei bilanci di cui all’articolo 97 <strong>della</strong> Costituzione.<br />

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di<br />

Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal<br />

presente comma in conformità ai rispettivi statuti e alle<br />

relative norme di attuazione.<br />

2. La legge dello Stato disciplina le forme e le modalità<br />

del controllo di cui al comma 1.<br />

Art. 21.<br />

Disposizioni transitorie e finali<br />

1. È autorizzata una sperimentazione, anche attraverso<br />

un’apposita attività di simulazione, degli effetti derivanti<br />

dall’adozione di un bilancio dello Stato «a base zero» e<br />

dal superamento del criterio <strong>della</strong> spesa storica in termini<br />

di rafforzamento del ruolo programmatorio e allocativo<br />

del bilancio. L’attività di sperimentazione è effettuata<br />

dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento<br />

<strong>della</strong> Ragioneria generale dello Stato. <strong>Il</strong> Ministro<br />

dell’economia e delle finanze, entro il mese di giugno<br />

2014, presenta alle Camere una relazione in merito all’attività<br />

di sperimentazione, nella quale sono esaminate le<br />

conseguenze che deriverebbero per il sistema di contabilità<br />

e finanza pubblica dall’adozione di un bilancio «a<br />

base zero».<br />

2. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i richiami alla legge<br />

di stabilità di cui all’articolo 11 <strong>della</strong> legge 31 dicembre<br />

2009, n.196, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria,<br />

di cui all’articolo 11 <strong>della</strong> legge 5 agosto 1978,<br />

n. 468, e successive modificazioni, contenuti in disposizioni<br />

di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, devono<br />

intendersi riferiti alla legge di bilancio, di cui all’articolo<br />

15 <strong>della</strong> presente legge.<br />

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano<br />

a decorrere dal 1º gennaio 2014, ad eccezione del capo<br />

IV e dell’articolo 15, che si applicano a decorrere dal 1º<br />

gennaio 2016.<br />

LAVORI PREPARATORI<br />

Camera dei deputati (atto n. 5603):<br />

Presentato dalll’on. Giancarlo Giorgetti il 27 novembre 2012.<br />

Assegnato alla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e<br />

programmazione), in sede referente, il 28 novembre 2012, con pareri<br />

delle commissioni I (Aff. costit.), VI (Finanze), XI (Lavoro), XIV (Pol.<br />

comun.), Questioni regionali.<br />

Esaminato dalla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e<br />

programmazione), in sede referente, il 29 novembre 2012, 4, 5, 6 e 7 dicembre<br />

2012.<br />

Esaminato in Aula l’11 dicembre 2012 ed approvato il 12 dicembre<br />

2012.<br />

Senato <strong>della</strong> Repubblica (atto n. 3609):<br />

Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio), in sede<br />

referente, il 13 dicembre 2012, con pareri delle commissioni 1ª (Aff.<br />

cost.), 6ª (Finanze), 14ª (Unione europea), Questioni regionali.<br />

Esaminato dalla 5ª Commissione permanente (Bilancio), in sede<br />

referente, il 20 dicembre 2012.<br />

Esaminato in Aula ed approvato il 20 dicembre 2012.<br />

NOTE<br />

AVVERTENZA: <strong>Il</strong> testo delle note qui pubblicato è stato redatto<br />

dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma<br />

3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,<br />

sull’emanazione dei decreti del Presidente <strong>della</strong> Repubblica e sulle<br />

pubblicazioni ufficiali <strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong>, approvato con D.P.R.<br />

28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni<br />

di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore<br />

e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.<br />

Note all’art. 1:<br />

— Si riporta il testo dell’articolo 81 <strong>della</strong> Costituzione <strong>della</strong> Repubblica<br />

<strong>italiana</strong>:<br />

«Art. 81.<br />

(Testo applicabile fino all’esercizio finanziario relativo all’anno<br />

2013)<br />

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo<br />

presentati dal Governo.<br />

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se<br />

non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro<br />

mesi.<br />

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire<br />

nuovi tributi e nuove spese.<br />

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare<br />

i mezzi per farvi fronte.<br />

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />

****<br />

(Testo applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario relativo<br />

all’anno 2014)<br />

Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio<br />

bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo<br />

economico.<br />

<strong>Il</strong> ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare<br />

gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere<br />

adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi<br />

di eventi eccezionali.<br />

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi<br />

per farvi fronte.<br />

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto<br />

consuntivo presentati dal Governo.<br />

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se<br />

non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro<br />

mesi.<br />

<strong>Il</strong> contenuto <strong>della</strong> legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri<br />

volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la<br />

sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni<br />

sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti<br />

di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge<br />

costituzionale».<br />

— La legge 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio<br />

di bilancio nella Carta costituzionale) è pubblicata nella Gazzetta<br />

Uffi ciale 23 aprile 2012, n. 95.<br />

— Si riporta il testo dell’articolo 5 <strong>della</strong> citata legge 20 aprile 2012,<br />

n. 1:<br />

«Art. 5. 1. La legge di cui all’articolo 81, sesto comma, <strong>della</strong> Costituzione,<br />

come sostituito dall’articolo 1 <strong>della</strong> presente legge costituzionale,<br />

disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni,<br />

in particolare:<br />

a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza<br />

pubblica;<br />

b) l’accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni,<br />

distinguendo tra quelli dovuti all’andamento del ciclo economico,<br />

all’inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;<br />

c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui<br />

alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto<br />

al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire<br />

con misure di correzione;<br />

d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie<br />

e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi<br />

dell’articolo 81, secondo comma, <strong>della</strong> Costituzione, come sostituito<br />

dall’articolo 1 <strong>della</strong> presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali<br />

sono consentiti il ricorso all’indebitamento non limitato a tenere conto<br />

degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di<br />

cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un piano di rientro;<br />

e) l’introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare<br />

gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito<br />

pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli<br />

obiettivi di finanza pubblica;<br />

f) l’istituzione presso le Camere, nel rispetto <strong>della</strong> relativa autonomia<br />

costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire<br />

compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di<br />

valutazione dell’osservanza delle regole di bilancio;<br />

g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del<br />

ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera<br />

d) del presente comma, anche in deroga all’articolo 119 <strong>della</strong> Costituzione,<br />

concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri<br />

livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni<br />

fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.<br />

2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:<br />

a) il contenuto <strong>della</strong> legge di bilancio dello Stato;<br />

b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane,<br />

delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di<br />

ricorrere all’indebitamento, ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, secondo<br />

periodo, <strong>della</strong> Costituzione, come modificato dall’articolo 4 <strong>della</strong><br />

presente legge costituzionale;<br />

c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città<br />

metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano<br />

concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche<br />

amministrazioni.<br />

3. La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio<br />

2013.<br />

4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti,<br />

esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare<br />

riferimento all’equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all’efficacia<br />

<strong>della</strong> spesa delle pubbliche amministrazioni».<br />

Note all’art. 3:<br />

— Si riporta il testo dell’articolo 97 <strong>della</strong> Costituzione <strong>della</strong> Repubblica<br />

<strong>italiana</strong>:<br />

«Art. 97.<br />

(Testo applicabile fino all’esercizio finanziario relativo all’anno<br />

2013)<br />

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge,<br />

in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità<br />

dell’amministrazione.<br />

Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza,<br />

le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.<br />

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante<br />

concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.<br />

****<br />

(Testo applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario relativo<br />

all’anno 2014)<br />

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento<br />

dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità<br />

del debito pubblico.<br />

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge,<br />

in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità<br />

dell’amministrazione.<br />

Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza,<br />

le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.<br />

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante<br />

concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge».<br />

Note all’art. 4:<br />

— Per il riferimento al testo dell’articolo 97 <strong>della</strong> Costituzione <strong>della</strong><br />

Repubblica <strong>italiana</strong>, vedasi nelle note all’articolo 3.<br />

Note all’art. 16:<br />

— Per il riferimento al testo dell’articolo 5 <strong>della</strong> citata legge<br />

20 aprile 2012, n. 1, vedasi nelle note all’articolo 1.<br />

Note all’art. 20:<br />

— Per il riferimento al testo dell’articolo 97 <strong>della</strong> Costituzione <strong>della</strong><br />

Repubblica <strong>italiana</strong>, vedasi nelle note all’articolo 3.<br />

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />

Note all’art. 21:<br />

— Si riporta il testo dell’articolo 11 <strong>della</strong> legge 31 dicembre 2009,<br />

n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):<br />

«Art. 11. Manovra di finanza pubblica<br />

(In vigore dal 13 aprile 2011)<br />

1. La legge di stabilità e la legge di bilancio compongono la manovra<br />

triennale di finanza pubblica. Essa contiene, per il triennio di riferimento,<br />

le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare<br />

gli obiettivi programmatici indicati all’articolo 10, comma 2, con i loro<br />

eventuali aggiornamenti ai sensi dell’articolo 10 -bis , <strong>della</strong> presente legge.<br />

Nel corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali<br />

aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle<br />

condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi<br />

per gli anni successivi a quello in corso.<br />

2. La legge di stabilità dispone annualmente il quadro di riferimento<br />

finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e<br />

provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze<br />

previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti<br />

finanziari agli obiettivi.<br />

3. La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare<br />

effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio<br />

pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere<br />

ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica<br />

o microsettoriale. In particolare, essa indica:<br />

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo<br />

netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni<br />

considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni<br />

contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;<br />

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni,<br />

le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum <strong>della</strong><br />

prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe<br />

e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio dell’anno<br />

cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti<br />

all’andamento dell’inflazione. È fatto salvo quanto previsto dalla legge<br />

5 maggio 2009, n. 42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle<br />

compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;<br />

c) gli importi dei fondi speciali previsti dall’articolo 18 e le corrispondenti<br />

tabelle;<br />

d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni<br />

per programma e per missione, <strong>della</strong> quota da iscrivere nel bilancio di<br />

ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di<br />

spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità,<br />

con esclusione delle spese obbligatorie;<br />

e) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni<br />

per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno<br />

degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere<br />

pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei<br />

rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;<br />

f) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni<br />

per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni<br />

considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa<br />

di parte corrente;<br />

g) l’importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli<br />

anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico<br />

impiego, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo<br />

30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico<br />

e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in<br />

regime di diritto pubblico. <strong>Il</strong> suddetto importo, per la parte non utilizzata<br />

al termine dell’esercizio, è conservato nel conto dei residui fino<br />

alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all’emanazione dei<br />

provvedimenti negoziali;<br />

h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di<br />

stabilità dalle leggi vigenti;<br />

i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa,<br />

restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio,<br />

fatto salvo quanto previsto dalla lettera m) ;<br />

l) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle<br />

leggi di cui all’articolo 17, comma 13;<br />

m) le norme eventualmente necessarie a garantire l’attuazione<br />

del Patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 8, comma<br />

2, e 10 -bis , comma 1, lettera d) , nonché a realizzare il Patto di convergenza<br />

di cui all’articolo 18 <strong>della</strong> legge 5 maggio 2009, n. 42, come<br />

modificato dall’articolo 51, comma 3, <strong>della</strong> presente legge.<br />

4. Al disegno di legge di stabilità è allegato, a fini conoscitivi, un<br />

prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica<br />

derivanti dalla manovra adottata ai sensi del presente articolo. <strong>Il</strong><br />

medesimo prospetto, aggiornato sulla base delle modifiche apportate dal<br />

Parlamento al disegno di legge, è allegato alla legge di stabilità.<br />

5. Per la spesa, le disposizioni normative <strong>della</strong> legge di stabilità<br />

sono articolate, di norma, per missione e indicano il programma cui si<br />

riferiscono.<br />

6. In attuazione dell’articolo 81, quarto comma, <strong>della</strong> Costituzione,<br />

la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi<br />

nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di<br />

entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell’articolo 18, nel<br />

fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate<br />

tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti<br />

di autorizzazioni di spesa corrente. Gli eventuali margini di miglioramento<br />

del risparmio pubblico risultanti dal bilancio di previsione a<br />

legislazione vigente rispetto all’assestamento relativo all’esercizio precedente<br />

possono essere utilizzati per la copertura finanziaria delle riduzioni<br />

di entrata disposte dalla legge di stabilità, purché risulti assicurato<br />

un valore positivo del risparmio pubblico.<br />

7. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al<br />

comma 6, le nuove o maggiori spese disposte con la legge di stabilità<br />

non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese<br />

medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi<br />

determinati ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera e) , nel DEF,<br />

come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.<br />

8. In allegato alla relazione al disegno di legge di stabilità sono<br />

indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell’esercizio ai<br />

sensi dell’articolo 17, comma 13, con i relativi effetti finanziari, nonché<br />

le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera l) ,<br />

del presente articolo.<br />

9. <strong>Il</strong> disegno di legge di stabilità, fermo restando l’obbligo di cui<br />

all’articolo 17, comma 3, è accompagnato da una nota tecnico-illustrativa.<br />

La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di<br />

legge di bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche<br />

amministrazioni, che espone i contenuti <strong>della</strong> manovra, i relativi<br />

effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento<br />

e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre<br />

le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni<br />

secondo quanto previsto all’articolo 10, comma 3, lettera b) , e del relativo<br />

conto di cassa, integrate con gli effetti <strong>della</strong> manovra di finanza<br />

pubblica per il triennio di riferimento.<br />

10. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità<br />

contiene altresì la valutazione di cui all’articolo 10 -bis , comma 3, secondo<br />

periodo, in relazione alle autorizzazioni di rifinanziamento presenti<br />

nel medesimo disegno di legge».<br />

— <strong>Il</strong> testo <strong>della</strong> legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune<br />

norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) è pubblicato<br />

nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233.<br />

13G00014<br />

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI<br />

Convocazione.<br />

CAMERA DEI DEPUTATI<br />

La Camera dei deputati è convocata in 739ª seduta<br />

pubblica per martedì 22 gennaio 2013, alle ore 11,30, con<br />

il seguente<br />

Ordine del giorno<br />

1. Discussione del disegno di legge (per la discussione<br />

sulle linee generali):<br />

S. 3653 - Conversione in legge del decreto-legge<br />

28 dicembre 2012, n. 227, recante proroga delle missioni<br />

internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di<br />

cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione<br />

e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni<br />

internazionali per il consolidamento dei processi di<br />

pace e di stabilizzazione (ove trasmesso dal Senato).<br />

2. Discussione del disegno di legge (per la discussione<br />

sulle linee generali):<br />

S. 3658 - Conversione in legge del decreto-legge<br />

14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per<br />

il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei<br />

rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale<br />

(ove trasmesso dal Senato).<br />

3. Discussione dei disegni di legge (per la discussione<br />

sulle linee generali):<br />

S. 3299 - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra<br />

il Governo <strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong> ed il Governo <strong>della</strong><br />

Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone<br />

condannate, fatto a <strong>Il</strong> Cairo il 15 febbraio 2001 (Approvato<br />

dal Senato). (C. 5586) Relatore: STEFANI.<br />

S. 3144 - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sul<br />

reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari<br />

rilasciati nella Repubblica <strong>italiana</strong> e nella Repubblica di<br />

San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati,<br />

fatto a San Marino il <strong>24</strong> agosto 2011 (Approvato<br />

dal Senato). (C. 5585) Relatore: NARDUCCI.<br />

4. Discussione <strong>della</strong> proposta di legge costituzionale<br />

(per la discussione sulle linee generali):<br />

S. 3057 – D’INIZIATIVA DEL CONSIGLIO RE-<br />

GIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: Modifica<br />

dell’articolo 13 dello Statuto speciale <strong>della</strong> regione Friuli-<br />

Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio<br />

1963, n. 1 (Approvata, in prima deliberazione, dal Senato<br />

e dalla Camera dei deputati e approvata in seconda deliberazione<br />

dal Senato). (C. 5148-B) Relatore: DISTASO.<br />

5. Discussione <strong>della</strong> proposta di legge costituzionale<br />

(per la discussione sulle linee generali):<br />

S. 3073 – D’INIZIATIVA DELL’ASSEMBLEA<br />

REGIONALE SICILIANA: Modifiche all’articolo 3 dello<br />

Statuto <strong>della</strong> Regione siciliana, in materia di riduzione<br />

dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana. Disposizioni<br />

transitorie (Approvata, in prima deliberazione, dal<br />

Senato e dalla Camera dei deputati e approvata in seconda<br />

deliberazione dal Senato). (C. 5150-B) Relatore:<br />

DISTASO.<br />

6. Discussione <strong>della</strong> proposta di legge costituzionale<br />

(per la discussione sulle linee generali):<br />

S. 2923-2991 – D’INIZIATIVA DEI SENATORI:<br />

SANNA ED ALTRI; D’INIZIATIVA DEL CONSIGLIO<br />

REGIONALE DELLA SARDEGNA: Modifica degli articoli<br />

15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui<br />

alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia<br />

di composizione ed elezione del Consiglio regionale (Approvata,<br />

in un testo unificato, in prima deliberazione, dal<br />

Senato, approvata, in prima deliberazione dalla Camera<br />

dei deputati e approvata in seconda deliberazione dal Senato).<br />

(C. 5149-B) Relatore: DISTASO.<br />

(ore 16)<br />

7. Seguito <strong>della</strong> discussione del disegno di legge:<br />

S. 3653 - Conversione in legge del decreto-legge<br />

28 dicembre 2012, n. 227, recante proroga delle missioni<br />

internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di<br />

cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione<br />

e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni<br />

internazionali per il consolidamento dei processi di<br />

pace e di stabilizzazione (ove trasmesso dal Senato).<br />

8. Seguito <strong>della</strong> discussione del disegno di legge:<br />

S. 3658 - Conversione in legge del decreto-legge<br />

14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per<br />

il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei<br />

rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale<br />

(ove trasmesso dal Senato).<br />

9. Seguito <strong>della</strong> discussione dei disegni di legge:<br />

S. 3299 - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra<br />

il Governo <strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong> ed il Governo <strong>della</strong><br />

Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone<br />

condannate, fatto a <strong>Il</strong> Cairo il 15 febbraio 2001 (Approvato<br />

dal Senato). (C. 5586) Relatore: STEFANI.<br />

S. 3144 - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sul<br />

reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari<br />

rilasciati nella Repubblica <strong>italiana</strong> e nella Repubblica di<br />

— <strong>24</strong> —


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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />

San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati,<br />

fatto a San Marino il <strong>24</strong> agosto 2011 (Approvato<br />

dal Senato). (C. 5585) Relatore: NARDUCCI.<br />

(a partire dalle ore 18)<br />

10. Seguito <strong>della</strong> discussione <strong>della</strong> proposta di legge<br />

costituzionale:<br />

S. 3057 – D’INIZIATIVA DEL CONSIGLIO RE-<br />

GIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: Modifica<br />

dell’articolo 13 dello Statuto speciale <strong>della</strong> regione Friuli-<br />

Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio<br />

1963, n. 1 (Approvata, in prima deliberazione, dal Senato<br />

e dalla Camera dei deputati e approvata in seconda deliberazione<br />

dal Senato). (C. 5148-B) Relatore: DISTASO.<br />

11. Seguito <strong>della</strong> discussione <strong>della</strong> proposta di legge<br />

costituzionale:<br />

S. 3073 – D’INIZIATIVA DELL’ASSEMBLEA<br />

REGIONALE SICILIANA: Modifiche all’articolo 3 dello<br />

Statuto <strong>della</strong> Regione siciliana, in materia di riduzione<br />

dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana. Disposizioni<br />

transitorie (Approvata, in prima deliberazione, dal<br />

Senato e dalla Camera dei deputati e approvata in seconda<br />

deliberazione dal Senato). (C. 5150-B) Relatore:<br />

DISTASO.<br />

12. Seguito <strong>della</strong> discussione <strong>della</strong> proposta di legge<br />

costituzionale:<br />

S. 2923-2991 – D’INIZIATIVA DEI SENATORI:<br />

SANNA ED ALTRI; D’INIZIATIVA DEL CONSIGLIO<br />

REGIONALE DELLA SARDEGNA: Modifica degli articoli<br />

15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui<br />

alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia<br />

di composizione ed elezione del Consiglio regionale (Approvata,<br />

in un testo unificato, in prima deliberazione, dal<br />

Senato, approvata, in prima deliberazione dalla Camera<br />

dei deputati e approvata in seconda deliberazione dal Senato).<br />

(C. 5149-B) Relatore: DISTASO.<br />

13A00412<br />

DECRETI PRESIDENZIALI<br />

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI<br />

MINISTRI 28 dicembre 2012 .<br />

Inserimento <strong>della</strong> Scuola Superiore <strong>della</strong> Magistratura<br />

nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720<br />

istitutiva <strong>della</strong> Tesoreria unica per gli enti ed organismi<br />

pubblici.<br />

IL PRESIDENTE<br />

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante<br />

l’istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed<br />

organismi pubblici;<br />

Visto l’art. 2, comma 4, <strong>della</strong> predetta legge n. 720<br />

del 1984, che stabilisce che, con decreti del Presidente<br />

del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro<br />

del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche<br />

ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla legge<br />

medesima;<br />

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, che<br />

ha istituito la scuola superiore <strong>della</strong> magistratura;<br />

Considerato che la scuola è ente con personalità giuridica<br />

di diritto pubblico e riceve trasferimenti a carico del<br />

bilancio dello Stato ai sensi dell’art. 2, comma 37, <strong>della</strong><br />

legge 25 luglio 2005, n. 150;<br />

Vista la proposta del Ministro dell’economia e delle<br />

finanze;<br />

Decreta:<br />

Art. 1.<br />

1. La scuola superiore <strong>della</strong> magistratura è inserita nella<br />

tab. A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.<br />

<strong>Il</strong> presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />

<strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong>.<br />

Roma, 28 dicembre 2012<br />

<strong>Il</strong> Ministro dell’economia<br />

e delle finanze<br />

13A00185<br />

GRILLI<br />

I l P re si d e n te<br />

del Consiglio dei Ministri<br />

M ONTI<br />

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI<br />

MINISTERO DELL’ECONOMIA<br />

E DELLE FINANZE<br />

DECRETO 28 novembre 2012 .<br />

Concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti<br />

di cui al combinato disposto dell’articolo 11, comma 7, del<br />

decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 e dell’articolo 1 del<br />

decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194.<br />

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA<br />

E DELLE FINANZE<br />

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze<br />

del 1° giugno 2012, recante «Sospensione, ai sensi<br />

dell’art. 9, comma 2, <strong>della</strong> legge 27 luglio 2000, n. 212,<br />

dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a<br />

favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio<br />

2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena,<br />

Reggio-Emilia, Mantova e Rovigo.»;<br />

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,<br />

con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante<br />

«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite<br />

dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio<br />

delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova,<br />

Reggio-Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.»;<br />

Visto in particolare il comma 1 dell’art. 1 del suddetto<br />

decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, il quale prevede che<br />

«Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare<br />

gli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alle<br />

popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni<br />

delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova,<br />

Reggio-Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici<br />

dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato<br />

il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze<br />

1° giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento<br />

degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta<br />

Ufficiale <strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong> n. 130 del 6 giugno<br />

2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi<br />

decreti adottati ai sensi dell’art. 9, comma 2, <strong>della</strong> legge<br />

27 luglio 2000, n. 212.»;<br />

Visto l’art. 3 del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012<br />

n. 74, concernente «Ricostruzione e riparazione delle abitazioni<br />

private e di immobili ad uso non abitativo; contributi<br />

a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione<br />

procedimentale»;<br />

Visto l’art. 8, comma 1, del suddetto decreto-legge<br />

6 giugno 2012, n. 74, concernente «Sospensione termini<br />

amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali»;<br />

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,<br />

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante<br />

«Disposizioni urgenti per la revisione <strong>della</strong> spesa<br />

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché<br />

misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del<br />

settore bancario.»;<br />

Visto in particolare l’art. 3 -bis del suddetto decreto-legge<br />

6 luglio 2012, n. 95, concernente «Credito di imposta<br />

e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione»;<br />

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze<br />

del <strong>24</strong> agosto 2012, recante «Proroga del termine<br />

di scadenza <strong>della</strong> sospensione degli adempimenti e versamenti<br />

tributari. Eventi sismici in Emilia-Romagna, Lombardia<br />

e Veneto del mese di maggio 2012.»;<br />

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante<br />

«Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento<br />

degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni<br />

in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.»;<br />

Visto, in particolare, i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e<br />

13 dell’art. 11 del citato decreto-legge 10 ottobre 2012,<br />

n. 174, i quali stabiliscono rispettivamente che:<br />

«In considerazione <strong>della</strong> mancata sospensione degli<br />

obblighi dei sostituti di imposta, conseguente al decreto<br />

del Ministro dell’economia e delle finanze 1° giugno<br />

2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale <strong>della</strong> Repubblica<br />

<strong>italiana</strong> 6 giugno 2012, n. 130, i sostituti di cui al predetto<br />

decreto che, a partire dal 20 maggio 2012, non hanno<br />

adempiuto agli obblighi di riversamento delle ritenute<br />

sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui<br />

redditi di lavoro autonomo, e relative addizionali già operate<br />

ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e<br />

al riversamento delle stesse successivamente a tale data,<br />

regolarizzano gli adempimenti e i versamenti omessi entro<br />

il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni<br />

e interessi. Effettuato il versamento, i sostituti operano<br />

le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati<br />

e relative addizionali nei limiti di cui all’art. 2 del<br />

decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 5 gennaio 1950,<br />

n. 180.» (comma 5);<br />

«I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali<br />

e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria,<br />

sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell’economia<br />

e delle finanze 1° giugno 2012 e <strong>24</strong> agosto 2012, pubblicati<br />

nella Gazzetta Ufficiale <strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong>, rispettivamente,<br />

del 6 giugno 2012, n. 130, e del 30 agosto<br />

2012, n. 202, nonché dell’art. 8, comma 1, del decretolegge<br />

6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,<br />

dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono effettuati entro il<br />

16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi.»<br />

(comma 6);<br />

«Fermo restando l’obbligo di versamento nei termini<br />

previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi<br />

di cui al comma 6, nonché per gli altri importi dovuti dal<br />

1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito<br />

di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione<br />

alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai<br />

contributi di cui all’art. 3 del decreto-legge 6 giugno 2012<br />

n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto<br />

2012, n. 122, ovvero all’art. 3 -bis del decreto-legge<br />

6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla<br />

legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi,<br />

possono chiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio<br />

del credito operanti nei territori di cui all’art. 1, comma 1,<br />

del citato decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento,<br />

assistito dalla garanzia dello Stato, <strong>della</strong> durata massima<br />

di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori<br />

possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo<br />

— 26 —


15-1-2013<br />

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />

definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e<br />

prestiti e l’Associazione bancaria <strong>italiana</strong>, assistiti dalla<br />

garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni<br />

di euro, ai sensi dell’art. 5, comma 7, lettera a) , secondo<br />

periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,<br />

convertito, con modificazioni, dalla legge <strong>24</strong> novembre<br />

2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell’economia<br />

e delle finanze, da adottare entro 7 giorni dalla data di<br />

entrata in vigore del presente decreto, sono concesse le<br />

garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti<br />

i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le<br />

garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate<br />

nell’allegato allo stato di previsione del Ministero<br />

dell’economia e delle finanze di cui all’art. 31 <strong>della</strong> legge<br />

31 dicembre 2009, n. 196.» (comma 7);<br />

«I soggetti finanziatori di cui al comma 7 comunicano<br />

all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei<br />

soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di<br />

ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva<br />

iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di<br />

riscossione.» (comma 8);<br />

«Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i<br />

contribuenti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori<br />

di cui al medesimo comma:<br />

a) una autodichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del<br />

decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 28 dicembre<br />

2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta:<br />

1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi<br />

di cui all’art. 3 del predetto decreto-legge n. 74 del<br />

2012, ovvero dell’art. 3 -bis del predetto decreto-legge<br />

n. 95 del 2012; nonché<br />

2) la circostanza che i danni subiti in occasione<br />

degli eventi sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti<br />

per accedere ai contributi di cui al numero 1), sono<br />

stati di entità effettivamente tale da condizionare ancora<br />

una ripresa piena <strong>della</strong> attività di impresa;<br />

b) copia del modello di cui al comma 11, presentato<br />

telematicamente all’Agenzia delle entrate, nel quale<br />

sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino<br />

al 30 novembre 2012, l’importo da pagare dal 1° dicembre<br />

2012 al 30 giugno 2013, nonché <strong>della</strong> ricevuta che ne<br />

attesta la corretta trasmissione;<br />

c) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di<br />

cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi<br />

ai versamenti riferiti al periodo dal 1° dicembre 2012 al<br />

30 giugno 2013.» (comma 9);<br />

«Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché<br />

le spese strettamente necessarie alla loro gestione,<br />

sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma<br />

7 mediante un credito di imposta di importo pari, per<br />

ciascuna scadenza di rimborso, all’importo relativo agli<br />

interessi e alle spese dovuti. <strong>Il</strong> credito di imposta è utilizzabile<br />

ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio<br />

1997, n. <strong>24</strong>1, senza applicazione del limite di cui<br />

all’art. 34 <strong>della</strong> legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero<br />

può essere ceduto secondo quanto previsto dall’art. 43 -<br />

ter del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 29 settembre<br />

1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti<br />

di cui al comma 7 a partire dal 1° luglio 2013 secondo il<br />

piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.»<br />

(comma 10);<br />

«Con provvedimento del direttore <strong>della</strong> Agenzia delle<br />

entrate da adottare entro il 31 ottobre 2012, è approvato<br />

il modello indicato al comma 9, lettera b) , idoneo altresì<br />

ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti<br />

da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità<br />

<strong>della</strong> relativa presentazione. Con analogo provvedimento<br />

possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione<br />

all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori,<br />

dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al<br />

loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 8.»<br />

(comma 11);<br />

«Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l’Agenzia<br />

delle entrate comunica al Ministero dell’economia e<br />

delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma<br />

9, lettera b) , i dati delle compensazioni effettuate dai<br />

soggetti finanziatori per la fruizione del credito d’imposta<br />

e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.» (comma 12);<br />

«Agli oneri derivanti dal comma 10, stimati in 145<br />

milioni di euro per l’anno 2013 e in 70 milioni di euro<br />

per l’anno 2014, si provvede a valere sulle risorse di cui<br />

all’art. 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012,<br />

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto<br />

2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste<br />

dallo stesso decreto. Agli eventuali scostamenti rispetto ai<br />

predetti importi, dovuti a variazioni dei tassi di interesse<br />

monitorati dal Ministero dell’economia e delle finanze-<br />

Dipartimento del tesoro, si provvede a valere sulle medesime<br />

risorse di cui al periodo precedente.» (comma 13);<br />

Visto il proprio decreto n. 90161 del 14 novembre<br />

2012, registrato alla Corte dei conti in data 19 novembre<br />

2012, reg. n. 10, foglio n. 285, con il quale si annulla e<br />

si sostituisce il precedente decreto n. 82113 del 18 ottobre<br />

2012, e si provvede alla concessione delle garanzie<br />

dello Stato di cui all’art. 11, comma 7, del decreto-legge<br />

10 ottobre 2012, n. 174, nonché alla fissazione dei criteri<br />

e delle modalità di operatività delle garanzie stesse;<br />

Visto il decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, recante<br />

«Disposizioni integrative per assicurare la tempestività<br />

delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari<br />

e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati<br />

dal sisma del maggio 2012», ed in particolare l’art. 1, il<br />

quale ha previsto che:<br />

«Le disposizioni del presente decreto operano per<br />

lo specifico fine di completare quelle di cui all’art. 11,<br />

comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, allo<br />

scopo di garantire la tempestività delle procedure del finanziamento<br />

di cui al predetto comma ad ulteriori categorie<br />

di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012.»<br />

(comma 1);<br />

«Fermo restando che fra i titolari di reddito di impresa<br />

di cui al comma 7 dell’art. 11 del decreto-legge n. 174<br />

del 2012 già rientrano i titolari di reddito di impresa commerciale,<br />

il finanziamento di cui al predetto comma 7<br />

dell’art. 11 può essere altresì chiesto ai soggetti autorizzati<br />

all’esercizio del credito ivi previsti, previa integrazione<br />

<strong>della</strong> convenzione di cui al medesimo comma 7 del citato<br />

art. 11:<br />

a) se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente<br />

ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi<br />

rispettivamente svolte, ai contributi di cui all’art. 3 del<br />

decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni,<br />

dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero<br />

— 27 —


15-1-2013<br />

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />

all’art. 3 -bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,<br />

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,<br />

n. 135, dai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché<br />

dagli esercenti attività agricole di cui all’art. 4 del decreto<br />

del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,<br />

e successive modificazioni, per il pagamento dei tributi,<br />

contributi e premi di cui al comma 6 dell’art. 11 del<br />

decreto-legge n. 174 del 2012, nonché per gli altri importi<br />

dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013;<br />

b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari<br />

di una unità immobiliare adibita ad abitazione<br />

principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F <strong>della</strong><br />

classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi dovuti<br />

dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.» (comma 2);<br />

«I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b) , per<br />

accedere al finanziamento di cui al comma 7 dell’art. 11<br />

del decreto-legge n. 174 del 2012, presentano ai soggetti<br />

finanziatori di cui al medesimo comma 7 la documentazione<br />

prevista dal comma 9 dell’art. 11 del citato decretolegge<br />

n. 174 del 2012. A questi fini, per i soggetti di cui<br />

al comma 2, lettera a) , l’autodichiarazione, nella parte<br />

riguardante la «ripresa piena dell’attività», si intende riferita<br />

alla loro attività di lavoro autonomo ovvero agricola;<br />

la stessa parte di autodichiarazione è omessa dai soggetti<br />

di cui al comma 2, lettera b) .» (comma 3);<br />

«Salvo quanto previsto dal presente decreto, trovano<br />

in ogni caso applicazione le disposizioni di cui ai commi<br />

7 e 8, nonché da 10 a 13 dell’art. 11 del decreto-legge<br />

n. 174 del 2012.» (comma 4);<br />

Ritenuto di dover provvedere alla concessione delle<br />

garanzie dello Stato di cui all’art. 11, comma 7, del<br />

decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 anche in relazione<br />

ai finanziamenti concessi dalla Cassa depositi e prestiti<br />

S.p.A. e dai soggetti autorizzati all’esercizio del credito ai<br />

sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 11,<br />

comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 e del<br />

citato art. 1 del decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194,<br />

nonché all’estensione ai finanziamenti stessi dei criteri e<br />

delle modalità di operatività delle garanzie di cui al citato<br />

decreto n. 90161 del 14 novembre 2012;<br />

Decreta:<br />

Art. 1.<br />

I finanziamenti accordati, ai sensi del combinato disposto<br />

dell’art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre<br />

2012, n. 174 e dell’art. 1 del decreto-legge 16 novembre<br />

2012, n. 194, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e<br />

dai soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti<br />

nei territori di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge<br />

6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla<br />

legge 1° agosto 2012, n. 122, sono assistiti dalle garanzie<br />

dello Stato di cui al predetto art. 11, comma 7, del decreto-legge<br />

n. 174 del 2012. Alle garanzie stesse si applicano<br />

le disposizioni del decreto n. 90161 del 14 novembre<br />

2012 di cui al preambolo.<br />

<strong>Il</strong> presente decreto sarà inviato agli organi di controllo<br />

per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />

<strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong>.<br />

Roma, 28 novembre 2012<br />

<strong>Il</strong> Ministro: GRILLI<br />

Registrato alla Corte dei conti l’11 dicembre 2012<br />

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle<br />

finanze, registro n. 11 Economia e finanze, foglio n. 174<br />

13A00183<br />

DECRETO 21 dicembre 2012 .<br />

Modalità di effettuazione degli adempimenti tributari<br />

scaduti nel periodo di sospensione 20 maggio 2012-30 novembre<br />

2012. Eventi sismici in Emilia-Romagna, Lombardia<br />

e Veneto del mese di maggio 2012.<br />

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA<br />

E DELLE FINANZE<br />

Visto l’art. 9, comma 2, <strong>della</strong> legge 27 luglio 2000,<br />

n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito<br />

il Ministro del tesoro, del bilancio e <strong>della</strong> programmazione<br />

economica, il potere di sospendere o differire il<br />

termine per l’adempimento degli obblighi tributari a favore<br />

dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed<br />

imprevedibili;<br />

Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,<br />

n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell’economia<br />

e delle finanze e allo stesso sono state trasferite<br />

le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e <strong>della</strong><br />

programmazione economica e delle finanze;<br />

Visto il proprio decreto 1° giugno 2012, pubblicato<br />

nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012 che,<br />

a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012<br />

avvenuti nelle province di Bologna, Modena, Ferrara,<br />

Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, ha sospeso i termini<br />

dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel<br />

periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre<br />

2012;<br />

Visto il proprio decreto <strong>24</strong> agosto 2012, pubblicato<br />

nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2012, n. 202, che<br />

ha prorogato al 30 novembre 2012 il termine di scadenza<br />

<strong>della</strong> sospensione dei termini dei versamenti e degli<br />

adempimenti tributari prevista dal decreto 1° giugno<br />

2012;<br />

Visto l’art. 1, comma 2, del suddetto decreto <strong>24</strong> agosto<br />

2012, il quale stabilisce che con decreto del Ministro<br />

dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di<br />

effettuazione degli adempimenti e dei versamenti tributari<br />

che scadono nel periodo di sospensione decorrente dal<br />

20 maggio 2012 al 30 novembre 2012;<br />

Visto l’art. 11, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre<br />

2012, n. 174 , il quale prevede che i pagamenti dei tributi,<br />

dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per<br />

l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti<br />

del 1° giugno 2012, del <strong>24</strong> agosto 2012 e dell’art. 8, comma<br />

1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito,<br />

— 28 —


15-1-2013<br />

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />

con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,<br />

sono effettuati entro il 16 dicembre 2012, senza applicazioni<br />

di sanzioni e interessi;<br />

Considerata la necessità di stabilire le modalità di effettuazione<br />

degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti,<br />

che scadono nel periodo di sospensione decorrente<br />

dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012;<br />

Decreta:<br />

Articolo unico<br />

1. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e<br />

da quelli indicati nel comma seguente, non eseguiti per<br />

effetto <strong>della</strong> sospensione prevista dai propri decreti del<br />

1° giugno 2012 e del <strong>24</strong> agosto 2012, sono effettuati entro<br />

il mese di aprile 2013.<br />

2. Le dichiarazioni fiscali non presentate per effetto<br />

<strong>della</strong> sospensione sono trasmesse, entro la data prevista<br />

al comma 1, in via telematica, direttamente o tramite i<br />

soggetti indicati nell’art. 3, commi 2 -bis e 3, del decreto<br />

del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,<br />

utilizzando il modello relativo al periodo d’imposta cui<br />

si riferiscono, approvato con provvedimento del direttore<br />

dell’Agenzia delle entrate. I predetti modelli sono resi<br />

disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in<br />

formato elettronico, e possono essere utilizzati e stampati<br />

rilevandoli dal sito internet dell’Agenzia delle entrate<br />

www.agenziaentrate.gov.it. Per le dichiarazioni riferite al<br />

periodo d’imposta 2011, nella casella «Eventi eccezionali»<br />

deve essere indicato il codice «4».<br />

<strong>Il</strong> presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />

<strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong>.<br />

13A00182<br />

Roma, 21 dicembre 2012<br />

DECRETO 3 gennaio 2013 .<br />

<strong>Il</strong> Ministro: GRILLI<br />

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per<br />

il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2013, ai mutui destinati<br />

alla realizzazione del programma di interventi urgenti per<br />

la prevenzione e la lotta contro l’AIDS, stipulati in data anteriore<br />

al 29 marzo 1999.<br />

IL DIRETT<strong>ORE</strong> GENERALE<br />

DEL TESORO<br />

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma<br />

di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta<br />

contro l’AIDS;<br />

Vista il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito,<br />

con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492,<br />

recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;<br />

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 ottobre<br />

1990 e successive modificazioni e integrazioni, recante<br />

«Modalità e procedure degli interventi per la prevenzione<br />

e la lotta contro l’AIDS previsti dalla legge 5 giugno<br />

1990, n. 135»;<br />

Considerato che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del suddetto<br />

decreto del Ministro del tesoro del 27 ottobre 1990<br />

e successive modificazioni, per le operazioni di mutuo<br />

regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate,<br />

la misura massima del tasso di interesse annuo<br />

posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica<br />

semplice del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a<br />

reddito fisso, comunicato dalla Banca d’Italia, e dalla media<br />

mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del<br />

RIBOR, con una maggiorazione dello 0,75;<br />

Considerato altresì che, in virtù del suddetto art. 4,<br />

comma 3, del decreto del Ministro del tesoro del 27 ottobre<br />

1990 e successive modificazioni, al dato come sopra<br />

calcolato, arrotondato se necessario, per eccesso o per difetto,<br />

allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella<br />

misura dello 0,80;<br />

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e<br />

<strong>della</strong> programmazione economica del 23 dicembre 1998,<br />

il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è<br />

l’EURIBOR;<br />

Vista la nota con la quale la Banca d’Italia ha comunicato<br />

il dato relativo al rendimento medio lordo dei titoli<br />

pubblici a reddito fisso riferito al mese di novembre 2012;<br />

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre<br />

mesi, rilevato per il mese di novembre 2012 sul circuito<br />

Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURI-<br />

BOR ACT/365);<br />

Considerato che i parametri suddetti, da utilizzarsi per<br />

la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni<br />

previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono<br />

pari a :<br />

rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso:<br />

3,907%;<br />

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri<br />

dell’EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito<br />

Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURI-<br />

BOR ACT/365): 0,945%;<br />

Ritenuti validi i dati sopra indicati;<br />

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica<br />

semplice dei tassi giornalieri dell’EURIBOR va aggiunta<br />

una maggiorazione dello 0,75;<br />

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e<br />

successive modifiche e integrazioni;<br />

Decreta:<br />

<strong>Il</strong> costo <strong>della</strong> provvista da utilizzarsi per le operazioni<br />

di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre<br />

1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate<br />

anteriormente alla data del 29 marzo 1999 è pari al 2,45%.<br />

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80,<br />

la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato<br />

per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2013 è pari al<br />

3,25%.<br />

— 29 —


15-1-2013<br />

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />

<strong>Il</strong> presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />

<strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong>.<br />

13A00184<br />

Roma, 3 gennaio 2013<br />

p. <strong>Il</strong> direttore generale del Tesoro: CODOGNO<br />

MINISTERO DELL’INTERNO<br />

DECRETO 21 dicembre 2012 .<br />

Esclusioni dal patto di stabilità per i comuni in provincia<br />

dell’Aquila in stato di dissesto.<br />

IL MINISTRO DELL’INTERNO<br />

DI CONCERTO CON<br />

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE<br />

FINANZE<br />

Visto il comma 13 dell’art. 31 <strong>della</strong> legge 12 novembre<br />

2011 n. 183 il quale prevede che comuni <strong>della</strong> provincia<br />

dell’Aquila in stato di dissesto possono escludere<br />

dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità<br />

interno relativo all’anno 2012 gli investimenti in conto<br />

capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere<br />

sui contributi già assegnati negli anni precedenti fino<br />

alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro, demandando<br />

ad apposito decreto del Ministro dell’interno, di<br />

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,<br />

da emanare entro il 15 settembre 2012, la ripartizione del<br />

predetto importo sulla base di criteri che tengano conto<br />

<strong>della</strong> popolazione e <strong>della</strong> spesa per investimenti sostenuta<br />

da ciascun ente locale;<br />

Ravvisata la necessità di procedere all’emanazione del<br />

previsto decreto interministeriale al fine di dare attuazione,<br />

per l’anno 2012, alle disposizioni di cui al comma 13<br />

dell’art. 31 <strong>della</strong> legge 12 novembre 2011 n. 183;<br />

Considerato che le disposizioni di cui al richiamato<br />

comma 13 dell’art. 31 <strong>della</strong> legge n. 183 del 2011 riguardano<br />

i comuni <strong>della</strong> provincia dell’Aquila in stato di dissesto<br />

e che, alla data del 15 settembre 2012, la predetta<br />

condizione concerne solo il comune di Capistrello;<br />

Dato atto, pertanto, che non occorre procedere alla<br />

ripartizione dell’importo dell’esclusione dal saldo adottando<br />

criteri basati sulla popolazione e sulla spesa per<br />

investimenti;<br />

Decreta:<br />

Art. 1.<br />

<strong>Il</strong> comune di Capistrello (AQ) è autorizzato ad escludere<br />

dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di<br />

stabilità interno relativo all’esercizio finanziario 2012, le<br />

spese sostenute nell’anno 2012 per investimenti in conto<br />

capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere<br />

sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino<br />

alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro.<br />

<strong>Il</strong> presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />

<strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong>.<br />

Roma, 21 dicembre 2012<br />

<strong>Il</strong> Ministro dell’economia e<br />

delle finanze<br />

GRILLI<br />

13A00323<br />

I l Mi ni st ro d e ll’ i n te r n o<br />

C ANCELLIERI<br />

MINISTERO<br />

DELLO SVILUPPO ECONOMICO<br />

DECRETO 17 dicembre 2012 .<br />

Sostituzione del commissario governativo <strong>della</strong> «Consedil<br />

- Società consortile cooperativa», in Aversa.<br />

IL DIRETT<strong>ORE</strong> GENERALE<br />

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI<br />

Visto l’art. 12 del decreteo legislativo 2 agosto 2002,<br />

n. 220;<br />

Visto l’art. 2545 -sexiesdecies del codice civile;<br />

Visto il decreto direttoriale 31 ottobre 2012, n. 41/<br />

SGC/2012 con il quale la società cooperativa «Consedil<br />

- Società consortile cooperativa», con sede in Aversa<br />

(Caserta) è stata posta in gestione commissariale e il<br />

prof. Antonio Palma ne è stato nominato commissario<br />

governativo;<br />

Vista la comunicazione pervenuta in data 3 dicembre<br />

2012 con la quale il predetto professionista ha dichiarato<br />

di rinunciare all’incarico;<br />

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva da<br />

un revisore incaricato dall’A.G.C.I., già indicate nel<br />

citato decreto direttoriale del 31 ottobre 2012 e qui<br />

richiamate;<br />

Ritenuto che stante la particolare situazione dell’ente<br />

ed a tutela dell’interesse dei soci sia opportuno procedere<br />

alla sostituzione del commissario governativo;<br />

Decreta:<br />

Art. 1.<br />

L’avv. Ennio De Iapinis, nato a Benevento il 16 gennaio<br />

1976, domiciliato in Benevento, via Raguzzini n. 7,<br />

è nominato Commissario governativo <strong>della</strong> società cooperativa<br />

«Consedil - Società consortile cooperativa» con<br />

sede in Aversa (Caserta), codice fiscale 02064020619,<br />

già posta in gestione commissariale con precedente decreto<br />

direttoriale del 31 ottobre 2012, n. 41/SGC/2012,<br />

in sostituzione del prof. Antonio Palma rinunciatario, per<br />

— 30 —


15-1-2013<br />

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />

il periodo di gestione commissariale di cui al predetto decreto<br />

direttoriale 31 ottobre 2012 e precisamente fino al<br />

31 ottobre 2013.<br />

Art. 2.<br />

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti<br />

i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario<br />

dovrà provvedere alla regolarizzazione dell’ente<br />

attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate<br />

nel citato verbale di revisione, cui si rinvia e che qui si<br />

intendono richiamate.<br />

Art. 3.<br />

<strong>Il</strong> compenso spettante al Commissario governativo sarà<br />

determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale<br />

22 gennaio 2002.<br />

<strong>Il</strong> presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso<br />

al Tribunale amministrativo regionale competente<br />

per territorio, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />

<strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong>.<br />

13A00178<br />

Roma, 17 dicembre 2012<br />

<strong>Il</strong> direttore generale: ESPOSITO<br />

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,<br />

n. 220;<br />

Visto l’art. 2545 -sexiesdecies del codice civile;<br />

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare<br />

riferimento all’art. 4, comma 2;<br />

Vista la legge n. <strong>24</strong>1/1990 e successive modifiche ed<br />

integrazioni;<br />

Visto il verbale di revisione del 14 ottobre 2010 redatto<br />

dal revisore incaricato dall’amministrazione nei confronti<br />

<strong>della</strong> società cooperativa «Edil Social - Cooperativa a<br />

r.l.» con sede in Pomarico (Matera);<br />

Considerato che in sede di verifica revisionale sono<br />

emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto<br />

per l’adozione del presente provvedimento, meglio descritte<br />

nel citato verbale cui si rinvia e che si intendono<br />

qui richiamate;<br />

Considerato che la cooperativa a seguito <strong>della</strong> formale<br />

comunicazione di avvio del procedimento amministrativo,<br />

ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. <strong>24</strong>1/1990 e<br />

successive modificazioni, datata <strong>24</strong> febbraio 2012 prot.<br />

n. 49736 non ha formulato alcuna osservazione né ha dimostrato<br />

di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate<br />

dal revisore nel verbale di revisione del 14 ottobre<br />

2010 che si intendono qui richiamate;<br />

Visto il parere favorevole unanime in merito all’adozione<br />

del provvedimento di gestione commissariale<br />

espresso in data 13 settembre 2012 dalla Commissione<br />

centrale per le cooperative di cui all’art. 4 del decreto del<br />

Presidente <strong>della</strong> Repubblica n. 78/2007, come da verbale<br />

agli atti cui si rinvia;<br />

Ritenuto che nel caso di specie, pertanto, ricorrano i<br />

presupposti per l’adozione del provvedimento di cui<br />

all’art. 2545 -sexiesdecies del codice civile, come risultante<br />

dai citati accertamenti ed in particolare si segnala<br />

che è emerso quanto segue: non sono state approvate nello<br />

statuto le modifiche inderogabili di cui al decreto legislativo<br />

n. 6/2003;<br />

Decreta:<br />

Art. 1.<br />

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci <strong>della</strong> società<br />

cooperativa «Edil Social - Cooperativa a r.l.» con<br />

sede in Pomarico (Matera), codice fiscale 00134870773,<br />

costituita in data 15 dicembre 1978.<br />

Art. 2.<br />

DECRETO 17 dicembre 2012 .<br />

Revoca degli amministratori e dei sindaci <strong>della</strong> «Edil Social<br />

- Coop. S.r.l.», in Pomarico, posta in gestione commissariale<br />

e nomina del commissario governativo.<br />

IL DIRETT<strong>ORE</strong> GENERALE<br />

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI<br />

L’avv. Marisa Clemente nata ad Altamura (Bari) il<br />

14 giugno 1976, con studio in Altamura (Bari), via Vittorio<br />

Veneto n. 29 è nominata per un periodo di dodici mesi<br />

dalla data del presente decreto del Commissario governativo<br />

<strong>della</strong> suddetta cooperativa.<br />

Art. 3.<br />

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti<br />

i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario<br />

dovrà provvedere alla regolarizzazione dell’ente<br />

attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate<br />

nel citato verbale di revisione, cui si rinvia e che qui si<br />

intendono richiamate.<br />

Art. 4.<br />

<strong>Il</strong> compenso spettante al Commissario governativo sarà<br />

determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale<br />

22 gennaio 2002.<br />

<strong>Il</strong> presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso<br />

al Tribunale amministrativo regionale competente<br />

per territorio, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />

<strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong>.<br />

13A00179<br />

Roma, 17 dicembre 2012<br />

<strong>Il</strong> direttore generale: ESPOSITO<br />

— 31 —


15-1-2013<br />

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />

DECRETO 17 dicembre 2012 .<br />

Revoca degli amministratori e dei sindaci <strong>della</strong> «L’Eden -<br />

Società cooperativa», in Corigliano Calabro, posta in gestione<br />

commissariale e nomina del commissario governativo.<br />

IL DIRETT<strong>ORE</strong> GENERALE<br />

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI<br />

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,<br />

n. 220;<br />

Visto l’art. 2545 -sexiesdecies del codice civile;<br />

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare<br />

riferimento all’art. 4, comma 2;<br />

Vista la legge n. <strong>24</strong>1/1990 e successive modifiche ed<br />

integrazioni;<br />

Visto il verbale di revisione del 21 ottobre 2010 e successivo<br />

accertamento dell’8 febbraio 2011 redatti dal<br />

revisore incaricato dall’Unione Nazionale Cooperative<br />

Italiane nei confronti <strong>della</strong> società cooperativa «L’Eden<br />

società cooperativa» con sede in Corigliano Calabro<br />

(Cosenza);<br />

Considerato che in sede di verifica revisionale sono<br />

emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto<br />

per l’adozione del presente provvedimento, meglio descritte<br />

nel citato verbale cui si rinvia e che si intendono<br />

qui richiamate;<br />

Considerato che la cooperativa a seguito <strong>della</strong> formale<br />

comunicazione di avvio del procedimento amministrativo,<br />

ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. <strong>24</strong>1/90 e successive<br />

modificazioni, datata 11 novembre 2011 prot.<br />

n. 213493 non ha formulato alcuna osservazione né ha<br />

dimostrato di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate<br />

dal revisore nel verbale di revisione del 21 ottobre<br />

2010 e successivo accertamento dell’8 febbraio 2011 che<br />

si intendono qui richiamate;<br />

Visto il parere favorevole unanime in merito all’adozione<br />

del provvedimento di gestione commissariale<br />

espresso in data 13 settembre 2012 dalla commissione<br />

centrale per le cooperative di cui all’art. 4 del decreto del<br />

Presidente <strong>della</strong> Repubblica, n. 78/2007, come da verbale<br />

agli atti cui si rinvia;<br />

Ritenuto che nel caso di specie, pertanto, ricorrano i<br />

presupposti per l’adozione del provvedimento di cui<br />

all’art. 2545 -sexiesdecies del codice civile, come risultante<br />

dai citati accertamenti ed in particolare è emerso che:<br />

l’ente deve redigere, approvare e depositare presso<br />

la DPL competente il regolamento interno, ai sensi <strong>della</strong><br />

legge n. 142/01;<br />

la carica di amministratore unico è scaduta in data<br />

12 marzo 2010 e a tutt’oggi non è stata rinnovata;<br />

non sono stati versati i contributi biennali obbligatori,<br />

con relative sanzioni ed interessi.<br />

Decreta:<br />

Art. 1.<br />

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci <strong>della</strong> soc.<br />

coop. «L’Eden società cooperativa» con sede in Corigliano<br />

Calabro (Cosenza), codice fiscale n. 02837430780,<br />

costituita in data 12 marzo 2007.<br />

Art. 2.<br />

L’avv. Luigi Giuseppe Papaleo, nato a Lagonegro (Potenza)<br />

il 27 maggio 1969 e residente in Lauria (Potenza),<br />

via Prov.le Melara n. 9, è nominato per un periodo di 12<br />

(dodici) mesi dalla data del presente decreto Commissario<br />

Governativo <strong>della</strong> suddetta cooperativa.<br />

Art. 3.<br />

Al nominato commissario Governativo sono attribuiti<br />

i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario<br />

dovrà provvedere alla regolarizzazione dell’Ente<br />

attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate<br />

nel citato verbale di revisione, cui si rinvia e che qui<br />

si intendono richiamate.<br />

Art. 4.<br />

<strong>Il</strong> compenso spettante al commissario Governativo sarà<br />

determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale<br />

22 gennaio 2002.<br />

<strong>Il</strong> presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso<br />

al Tribunale amministrativo regionale competente<br />

per territorio, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />

<strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong>.<br />

13A00192<br />

Roma, 17 dicembre 2012<br />

DECRETO 20 dicembre 2012 .<br />

<strong>Il</strong> direttore generale: ESPOSITO<br />

Nomina del collegio commissariale delle imprese «RDB<br />

Hebel S.p.A. e RDB Terrecotte S.r.l.» in amministrazione<br />

straordinaria.<br />

IL MINISTRO<br />

DELLO SVILUPPO ECONOMICO<br />

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 riguardo<br />

la «Nuova Disciplina dell’amministrazione straordinaria<br />

delle grandi imprese in stato d’insolvenza»;<br />

Visto il decreto del Tribunale di Piacenza in data<br />

10 settembre 2012, con il quale ai sensi e per gli effetti<br />

dell’art. 30 del decreto legislativo sopra citato, è stata<br />

dichiarata l’apertura <strong>della</strong> procedura di amministrazione<br />

straordinaria <strong>della</strong> RDB S.p.A. con sede in Pontenure<br />

(Piacenza), via Dell’Edilizia n. 1 - codice fiscale<br />

00110990330;<br />

Visto il proprio decreto in data 17 settembre 2012 con<br />

il quale sono stati nominati commissari straordinari <strong>della</strong><br />

sopra citata procedura i sig.ri prof. Renato Camodeca,<br />

avv. Paolo Cevolani, avv. Giorgio Zanetti;<br />

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 2012 con<br />

il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza <strong>della</strong><br />

medesima procedura;<br />

— 32 —


15-1-2013<br />

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />

Visti i decreti del Tribunale di Piacenza in data 11 dicembre<br />

2012 con i quali è stata disposta la conversione<br />

delle procedure fallimentari delle imprese RDB Hebel<br />

S.p.A. e RDB Terrecotte S.r.l. in amministrazione straordinaria<br />

ai sensi degli articoli 80 e segg. del decreto<br />

legislativo n. n. 270/99, società facenti parte del Gruppo<br />

R.D.B. ;<br />

Visto l’art. 85 del decreto legislativo n. 270/99, il quale<br />

dispone che «alla procedura di amministrazione straordinaria<br />

dell’impresa del gruppo sono preposti gli stessi<br />

organi nominati per la procedura madre»;<br />

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere per<br />

la procedura di amministrazione straordinaria delle imprese<br />

RDB Hebel S.p.A. e RDB Terrecotte S.r.l. alla<br />

nomina del commissario straordinario e del comitato di<br />

sorveglianza;<br />

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105 commi 2 e 4 del<br />

citato decreto legislativo n. 270/99, in materia di pubblicità<br />

dei provvedimenti ministeriali di nomina dei<br />

commissari;<br />

Decreta:<br />

Articolo unico<br />

Nella procedura di amministrazione straordinaria delle<br />

imprese RDB Hebel S.p.A. e RDB Terrecotte S.r.l. sono<br />

nominati commissari straordinari i professionisti di seguito<br />

indicati ed è preposto il comitato di sorveglianza<br />

nominato con decreto in data 22 novembre 2012:<br />

prof. Renato Camodeca nato a Mantova il 28 novembre<br />

1966;<br />

avv. Paolo Cevolani nato a Cento (Ferrara) il<br />

25 giugno 1963;<br />

avv. Giorgio Zanetti nato a Seregno (Milano) il<br />

7 aprile 1961.<br />

<strong>Il</strong> presente decreto è comunicato:<br />

al Tribunale di Piacenza e Napoli;<br />

alla Camera di Commercio di Piacenza e di<br />

Napoli;<br />

alle Regioni Emilia Romagna e Campania;<br />

ai Comuni di Pontenure, Cadeo, Borgonovo Val<br />

Tidone (Piacenza), Volla (Napoli).<br />

<strong>Il</strong> presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />

<strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong>.<br />

Roma, 20 dicembre 2012<br />

<strong>Il</strong> Ministro: PASSERA<br />

DECRETO 21 dicembre 2012 .<br />

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni<br />

di attualizzazione e rivalutazione ai fini <strong>della</strong> concessione ed<br />

erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.<br />

IL MINISTRO<br />

DELLO SVILUPPO ECONOMICO<br />

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante<br />

disposizioni per la razionalizzazione degli interventi<br />

di sostegno pubblico alle imprese;<br />

Considerato che l’art. 2, comma 2, del suddetto d.lgs.<br />

n. 123/1998 prevede che il Ministro dell’industria, del<br />

commercio e dell’artigianato con proprio decreto in conformità<br />

con le disposizioni dell’Unione europea indichi e<br />

aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione<br />

e rivalutazione;<br />

Vista la comunicazione <strong>della</strong> Commissione europea<br />

2008/C 14/0 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa<br />

alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento<br />

e attualizzazione, con la quale sono state altresì<br />

sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo<br />

di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;<br />

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso<br />

di riferimento e attualizzazione venga determinato aggiungendo<br />

al tasso base fissato dalla Commissione europea<br />

100 punti base;<br />

Considerato che la Commissione europea rende pubblico<br />

il predetto tasso base su Internet all’indirizzo: http://<br />

ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html<br />

;<br />

Considerato che la citata comunicazione <strong>della</strong> Commissione<br />

europea 2008/C 14/0 prevede che l’aggiornamento<br />

del tasso è effettuato su base annua e che, per tener<br />

conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato<br />

un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato<br />

nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15%<br />

dal tasso valido in quel momento;<br />

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato<br />

dalla Commissione europea, con decorrenza 1° gennaio<br />

2013, nella misura pari al 0,66%;<br />

Decreta:<br />

Art. 1.<br />

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il tasso da applicare<br />

per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai<br />

fini <strong>della</strong> concessione ed erogazione delle agevolazioni in<br />

favore delle imprese è pari al 1,66%.<br />

Roma, 21 dicembre 2012<br />

<strong>Il</strong> Ministro: PASSERA<br />

13A00170<br />

13A00309<br />

— 33 —


15-1-2013<br />

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI<br />

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA<br />

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE<br />

Non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. del progetto relativo<br />

al «Porto di Napoli Molo Beverello - adeguamento<br />

tecnico funzionale» presentata dall’Autorità Portuale di<br />

Napoli.<br />

Con determinazione direttoriale n. DVA-2012-29508 del 5 dicembre<br />

2012 si determina:<br />

1. La non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. del progetto relativo<br />

al «Porto di Napoli Molo Beverello - adeguamento tecnico funzionale»<br />

presentata dall’Autorità Portuale di Napoli, fatti salvi i pareri, nulla osta<br />

e approvazioni delle autorità competenti per la realizzazione delle opere.<br />

2. <strong>Il</strong> presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere<br />

<strong>della</strong> Commissione per le valutazioni dell’impatto ambientale sul sito<br />

Web del Ministero dell’Ambiente e <strong>della</strong> Tutela del Territorio e del Mare.<br />

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar<br />

entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione<br />

dell’avviso in Gazzetta Uffi ciale .<br />

13A00310<br />

Esclusione dall’assoggettamento alla procedura di V.I.A.<br />

del progetto per la realizzazione di una banchina e di un<br />

piazzale di sosta nel porto di Mazara del Vallo presentato<br />

da Cantiere Navale «<strong>Il</strong> Carpentiere» poi sostituito dalla<br />

Società ME.CA.NAV. Cantiere Navale del Mediterraneo.<br />

Con determinazione direttoriale n. DVA-2012-31297 del 21 dicembre<br />

2012 si determina:<br />

1. L’esclusione dall’assoggettamento alla procedura di V.I.A. del<br />

progetto «per la realizzazione di una banchina e di un piazzale di sosta<br />

nel porto di Mazara del Vallo (TP)» presentato da Cantiere Navale “<strong>Il</strong><br />

Carpentiere” poi sostituito dalla Società ME.CA.NAV. Cantiere Navale<br />

del Mediterraneo.<br />

2. <strong>Il</strong> presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere<br />

<strong>della</strong> Commissione per le valutazioni dell’impatto ambientale sul sito Web<br />

del Ministero dell’Ambiente e <strong>della</strong> Tutela del Territorio e del Mare.<br />

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar<br />

entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione<br />

dell’avviso in Gazzetta Uffi ciale .<br />

13A00311<br />

Esclusione dall’assoggettamento alla procedura di V.I.A. del<br />

progetto «Porto di Taranto rettifica allargamento e adeguamento<br />

strutturale <strong>della</strong> banchina di levante del molo<br />

San Cataldo» presentata dall’Autorità portuale di Taranto.<br />

Con determinazione direttoriale n. DVA-2012-31289 del 21 dicembre<br />

2012 concernente il «Progetto per la rettifica, allargamento e<br />

adeguamento strutturale <strong>della</strong> banchina di levante del molo San Cataldo<br />

e <strong>della</strong> Calata 1 del porto di Taranto», presentato dall’Autorità Portuale<br />

di Taranto, si determina:<br />

1. L’esclusione dall’assoggettamento alla procedura di V.I.A.<br />

del progetto «Porto di Taranto rettifica e allargamento e adeguamento<br />

strutturale <strong>della</strong> banchina di levante del molo San Cataldo» presentata<br />

dall’Autorità portuale di Taranto, fatti salvi i pareri, nulla osta e approvazioni<br />

delle autorità competenti per la realizzazione delle opere.<br />

2. <strong>Il</strong> presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al<br />

parere <strong>della</strong> Commissione per le valutazioni dell’impatto ambientale sul<br />

sito Web del Ministero dell’ambiente e <strong>della</strong> tutela del territorio e del<br />

mare.<br />

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar<br />

entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione<br />

dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale .<br />

13A00312<br />

Esclusione <strong>della</strong> procedura di V.I.A. per gli interventi relativi<br />

al progetto denominato «Porto di Taranto - Riqualificazione<br />

del Molo Polisettoriale -Ammodernamento<br />

<strong>della</strong> banchina di ormeggio del Porto di Taranto», presentato<br />

dal Presidente e Commissario Straordinario <strong>della</strong><br />

Autorità Portuale di Taranto.<br />

Con determinazione direttoriale n. DVA-2012-29276 del 3 dicembre<br />

2012 concernente il progetto «Porto di Taranto - Riqualificazione<br />

del Molo Polisettoriale - Ammodernamento <strong>della</strong> banchina di<br />

ormeggio del Porto di Taranto», presentato dal Presidente e Commissario<br />

Straordinario dell’Autorità Portuale di Taranto, si determina:<br />

1. L’esclusione <strong>della</strong> procedura di Valutazione di Impatto<br />

Ambientale per gli interventi relativi al progetto «Porto di Taranto<br />

- Riqualificazione del Molo Polisettoriale - Ammodernamento <strong>della</strong><br />

banchina di ormeggio del Porto di Taranto» presentato dal Presidente<br />

e Commissario Straordinario <strong>della</strong> Autorità Portuale di Taranto, fatti<br />

salvi i pareri, nulla osta e approvazioni delle autorità competenti per la<br />

realizzazione delle opere.<br />

2. <strong>Il</strong> presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al<br />

parere <strong>della</strong> Commissione per le valutazioni dell’impatto ambientale<br />

sul sito Web del Ministero dell’ambiente e <strong>della</strong> tutela del territorio e<br />

del mare.<br />

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar<br />

entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione<br />

dell’avviso nella Gazzetta Uffi ciale .<br />

13A00313<br />

MINISTERO DELL’ECONOMIA<br />

E DELLE FINANZE<br />

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo<br />

del giorno 8 gennaio 2013<br />

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo<br />

le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche<br />

centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle<br />

Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica<br />

15 dicembre 2001, n. 482.<br />

Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3086<br />

Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114,56<br />

Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9558<br />

Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,587<br />

Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,4603<br />

Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,81450<br />

Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292,70<br />

Litas lituano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4528<br />

Lat lettone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6969<br />

Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1<strong>24</strong>5<br />

Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4110<br />

Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,5766<br />

Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2092<br />

Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *<br />

Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,3255<br />

Kuna croata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5725<br />

Rublo russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,6090<br />

Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,3281<br />

— 34 —


15-1-2013<br />

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />

Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,<strong>24</strong>66<br />

Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6483<br />

Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2899<br />

Yuan cinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,1462<br />

Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,1435<br />

Rupia indonesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12655,08<br />

Shekel israeliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,9333<br />

Rupia indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,0580<br />

Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1390,63<br />

Peso messicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,6881<br />

Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9817<br />

Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5660<br />

Peso filippino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,401<br />

Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6080<br />

Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,834<br />

Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,2239<br />

Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,<strong>24</strong>19<br />

Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6601<br />

Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2893<br />

Yuan cinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,1288<br />

Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,1206<br />

Rupia indonesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12612,58<br />

Shekel israeliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,9402<br />

Rupia indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,4880<br />

Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1385,33<br />

Peso messicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,6719<br />

Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9682<br />

Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5579<br />

Peso filippino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,302<br />

Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6028<br />

Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,651<br />

Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,2095<br />

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera<br />

contro 1 euro (valuta base).<br />

* dal 2 novembre 2009 la Banca d’Italia pubblica sul proprio sito<br />

web il cambio indicativo <strong>della</strong> corona islandese.<br />

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera<br />

contro 1 euro (valuta base).<br />

* dal 2 novembre 2009 la Banca d’Italia pubblica sul proprio sito<br />

web il cambio indicativo <strong>della</strong> corona islandese.<br />

13A00402<br />

13A00403<br />

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo<br />

del giorno 9 gennaio 2013<br />

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo<br />

le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche<br />

centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle<br />

Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica<br />

15 dicembre 2001, n. 482.<br />

Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3056<br />

Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114,34<br />

Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9558<br />

Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,529<br />

Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,4606<br />

Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,81505<br />

Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290,66<br />

Litas lituano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4528<br />

Lat lettone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6968<br />

Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1090<br />

Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4088<br />

Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,5954<br />

Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2089<br />

Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *<br />

Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,3250<br />

Kuna croata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5715<br />

Rublo russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,7070<br />

Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,3212<br />

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo<br />

del giorno 10 gennaio 2013<br />

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo<br />

le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche<br />

centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle<br />

Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica<br />

15 dicembre 2001, n. 482.<br />

Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3113<br />

Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115,76<br />

Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9558<br />

Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,629<br />

Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,4607<br />

Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,81720<br />

Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291,59<br />

Litas lituano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4528<br />

Lat lettone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6966<br />

Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0888<br />

Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3757<br />

Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,5666<br />

Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2104<br />

Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *<br />

Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2980<br />

Kuna croata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5720<br />

Rublo russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,7292<br />

Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,3275<br />

— 35 —


15-1-2013<br />

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12<br />

Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,<strong>24</strong>03<br />

Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6720<br />

Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2928<br />

Yuan cinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,1630<br />

Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,1645<br />

Rupia indonesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12668,61<br />

Shekel israeliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,9549<br />

Rupia indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,6671<br />

Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1389,38<br />

Peso messicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,6112<br />

Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9727<br />

Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5550<br />

Peso filippino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,227<br />

Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6059<br />

Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,732<br />

Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,3378<br />

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera<br />

contro 1 euro (valuta base).<br />

* dal 2 novembre 2009 la Banca d’Italia pubblica sul proprio sito<br />

web il cambio indicativo <strong>della</strong> corona islandese.<br />

13A00404<br />

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE<br />

ALIMENTARI E F<strong>ORE</strong>STALI<br />

Comunicato relativo alla notifica alla Commissione europea<br />

<strong>della</strong> modifica del disciplinare di produzione <strong>della</strong> denominazione<br />

di origine protetta «Bruzio» .<br />

<strong>Il</strong> Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota ministeriale<br />

n. 4837 del 30 novembre 2012 ha trasmesso alla Commissione<br />

europea – Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, la domanda<br />

intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione <strong>della</strong> denominazione<br />

di origine protetta «Bruzio», la cui proposta di modifica è stata<br />

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale <strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong>, Serie Generale<br />

n. 251 del 26 ottobre 2012.<br />

La comunicazione dell’avvenuta notifica avviene per i fini di cui<br />

all’art. 9, paragrafo 3, punto i) del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio<br />

del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche<br />

e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari.<br />

13A00155<br />

MINISTERO<br />

DELLO SVILUPPO ECONOMICO<br />

Proroga <strong>della</strong> sospensione <strong>della</strong> carica del commissario liquidatore<br />

delle società in amministrazione straordinaria dei gruppi<br />

Centrofin, Ercole Marelli, FIT, Gondrand, Helen Curtis,<br />

Liquigas, Micoperi e Socimi.<br />

Con decreto ministeriale 20 dicembre 2012 è prorogata la sospensione<br />

del dott. Saverio Signori fino alla conclusione delle indagini preliminari<br />

a decorrere dall’8 gennaio 2013 dall’incarico di Commissario liquidatore<br />

delle società in amministrazione straordinaria dei gruppi Centrofin, Ercole<br />

Marelli, FIT, Gondrand, Helen Curtis, Liquigas, Micoperi e Socimi ai sensi<br />

dell’art. 21 -quater , comma 2 <strong>della</strong> legge n. <strong>24</strong>1/1990.<br />

13A00173<br />

Estensione dell’abilitazione all’Organismo Det Norske Veritas<br />

S.r.l., in Agrate Brianza, ad effettuare la valutazione di conformità<br />

alla direttiva 89/106/CEE dei prodotti da costruzione.<br />

Con decreto del 21 dicembre 2012 <strong>della</strong> Direzione generale<br />

M.C.C.V.N.T, all’Organismo Det Norske Veritas S.r.l. con sede in Agrate<br />

Brianza, viale Colleoni, 9, già organismo notificato alla Commissione europea,<br />

è estesa l’autorizzazione alla valutazione di conformità alla direttiva<br />

89/106/CEE quale organismo di certificazione dei prodotti da costruzione<br />

di per la norma di seguito riportata: EN 12899-1:2007. La norma oggetto<br />

<strong>della</strong> richiesta non è interessata dai requisiti di cui all’art. 9, punti 3 e 4 del<br />

decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 21 aprile 1993, n. <strong>24</strong>6. La valutazione<br />

è effettuata alle condizioni prescritte nell’autorizzazione e nel decreto<br />

ministeriale 9 maggio 2003, n. 156 del Ministero delle attività produttive.<br />

L’autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata<br />

alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che<br />

ne è destinatario. L’autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore<br />

delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e<br />

comunque non oltre sette anni.<br />

13A00180<br />

Rinnovo dell’abilitazione all’Organismo ITC - Istituto per le<br />

tecnologie <strong>della</strong> costruzione, in San Giuliano Milanese, ad<br />

effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/<br />

CEE dei prodotti da costruzione.<br />

Con decreto del 21 dicembre 2012 <strong>della</strong> Direzione generale<br />

M.C.C.V.N.T, all’Organismo ITC - Istituto per le tecnologie <strong>della</strong> costruzione<br />

con sede in San Giuliano Milanese, via Lombardia, 49, già organismo<br />

notificato alla Commissione europea, è rinnovata l’autorizzazione alla valutazione<br />

di conformità alla direttiva 89/106/CEE quale Organismo di certificazione,<br />

ispezione e laboratorio di prova dei prodotti da costruzione di per la<br />

norma di seguito riportata: EN 13830:2005. La norma oggetto <strong>della</strong> richiesta<br />

non è interessata dai requisiti di cui all’art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente<br />

<strong>della</strong> Repubblica 21 aprile 1993, n. <strong>24</strong>6. La valutazione è effettuata alle<br />

condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale 9 maggio<br />

2003, n. 156 del Ministero delle attività produttive.<br />

L’autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata<br />

alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che<br />

ne è destinatario. L’autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore<br />

delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e<br />

comunque non oltre sette anni.<br />

13A00181<br />

MARCO MANCINETTI, redattore<br />

DELIA CHIARA, vice redattore<br />

(WI-GU- 2013 -GU1- 012 ) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.<br />

*45-410100130115*<br />

€ 1,00

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