Distributori di carburante - Sportello Impresa
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Scheda 3.9 - <strong>Distributori</strong> <strong>di</strong> <strong>carburante</strong><br />
SOGGETTI RICHIEDENTI_______________________________________________________________<br />
Per l’esercizio dell’attività in questione occorre il possesso dei requisiti soggettivi morali previsti<br />
dalla normativa nazionale sul commercio.<br />
ADEMPIMENTI_________________________________________________________________________<br />
Impianti stradali<br />
L'installazione e l'esercizio <strong>di</strong> impianti su strada <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione dei carburanti sono attività soggette<br />
all'autorizzazione del Comune in cui essa è esercitata.<br />
Gli impianti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione si <strong>di</strong>stinguono, secondo una classificazione già prevista dalla L.R. 27/94, ripresa<br />
poi dalla Delib.G.R. 8835/99, in tre categorie:<br />
• chiosco;<br />
• stazione <strong>di</strong> rifornimento;<br />
• stazione <strong>di</strong> servizio.<br />
Poiché, alla data del 30/12/99, pochissimi Comuni della Campania avevano fissato, così come era<br />
loro richiesto dalla legge, criteri, requisiti e caratteristiche delle aree dove poter installare i nuovi impianti<br />
stradali <strong>di</strong> carburanti, con la medesima delibera la Giunta Regionale ha approvato i criteri e i requisiti <strong>di</strong> cui<br />
sopra, vali<strong>di</strong> e vincolanti per tutti i Comuni della regione fino all’adozione dei piani comunali.<br />
Tali criteri ripartiscono il territorio comunale in zone, prevedendo all’interno <strong>di</strong> ciascuna zona il tipo <strong>di</strong><br />
impianto da installare, la superficie e<strong>di</strong>ficabile e le attività accessorie esercitabili all’interno dei <strong>di</strong>stributori<br />
stradali <strong>di</strong> <strong>carburante</strong> siti lungo le fasce <strong>di</strong> rispetto stradale.<br />
Sono previste, inoltre, norme sulla superficie minima, <strong>di</strong>stanza minima, nonché specifiche norme tecniche<br />
riguardanti la costruzione dell’impianto, quali la <strong>di</strong>sciplina degli accessi, delle <strong>di</strong>stanze interne, delle insegne<br />
e della segnaletica; sono state, infine, in<strong>di</strong>viduate le zone in cui non è possibile installare nuovi impianti.<br />
Impianti ad uso privato<br />
Per autorizzare l’installazione <strong>di</strong> un impianto interno ad uso privato deve essere inoltrata domanda<br />
corredata dalla medesima documentazione prevista per gli impianti su strada, e a lavori ultimati l’impianto<br />
deve essere collaudato dall’apposita commissione <strong>di</strong> collaudo <strong>di</strong> cui all’art. 75 della citata legge regionale.<br />
L’autorizzazione deve essere rilasciata solamente a società, imprese e <strong>di</strong>tte, e l’utilizzo dell’impianto per il<br />
rifornimento è riservato soltanto agli automezzi intestati al titolare dell’autorizzazione.<br />
Proce<strong>di</strong>mento – Impianti stradali<br />
Il richiedente trasmette al Comune, unitamente alla domanda <strong>di</strong> autorizzazione, un'analitica<br />
autocertificazione corredata dalla documentazione prescritta dalla legge (ve<strong>di</strong> avanti), ivi compresa la<br />
richiesta ai Vigili del Fuoco volta ad ottenere il parere <strong>di</strong> conformità alla normativa antincen<strong>di</strong>o, e da una<br />
perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto<br />
presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti la conformità alle <strong>di</strong>sposizioni del regolamento<br />
e<strong>di</strong>lizio, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle<br />
<strong>di</strong>sposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo programmatico delle<br />
Regioni. L'autorizzazione è subor<strong>di</strong>nata esclusivamente alla verifica della conformità a tali <strong>di</strong>sposizioni.<br />
Insieme all'autorizzazione il Comune rilascia i permessi <strong>di</strong> costruire necessari.<br />
L'autorizzazione è inoltre subor<strong>di</strong>nata al rispetto delle prescrizioni <strong>di</strong> prevenzione incen<strong>di</strong> secondo le<br />
procedure <strong>di</strong> cui al D.P.R. 37/98.<br />
Trascorsi 90 giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al<br />
richiedente il <strong>di</strong>niego. Il Sindaco, sussistendo ragioni <strong>di</strong> pubblico interesse, può annullare l'assenso<br />
illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal<br />
Comune stesso.<br />
Dopo la ricezione delle domande, il Comune competente chiede un parere riguardo a ciascuna domanda al<br />
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, in merito alla sicurezza dell'impianto, ed un parere all'Ufficio<br />
Tecnico <strong>di</strong> Finanza (UTF) competente per territorio, quanto alle situazioni tecnico-fiscali, relative alla<br />
persona dell'aspirante.<br />
Sono chiesti inoltre dal Comune un parere al Compartimento della Campania dell'Ente Nazionale per le<br />
Strade, qualora l' impianto sia da collocare su strada statale, ed alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed<br />
Architettonici nei casi previsti dalla legge.
Qualora l'impianto sia da collocare su strada provinciale, il Comune richiede il parere alla Provincia<br />
competente per territorio.<br />
Nel caso della necessità del controllo delle <strong>di</strong>stanze da altro impianto similare, il Comune deve trasmettere,<br />
per conoscenza, copia della domanda ai Comuni confinanti al fine <strong>di</strong> verificare l’esistenza <strong>di</strong> analoghe<br />
iniziative prima del rilascio dell’autorizzazione.<br />
Il Comune deve verificare (anche attraverso i pareri richiesti e/o la Conferenza <strong>di</strong> Servizi), sulla base dei<br />
contenuti della documentazione pervenuta, e se insufficiente deve farla integrare, se la richiesta è conforme<br />
alle normative urbanistiche, fiscali (D.Lgs. 504/95), sicurezza antincen<strong>di</strong>o (D.P.R. 37/98), sanitarie<br />
(sicurezza dell’ambiente <strong>di</strong> lavoro: D.Lgs. 626/94 e L. 413/97), ambientali (inquinamento: D.Lgs. 95/92, L.<br />
392/97, D.Lgs. 152/99), stradali (nuovo Co<strong>di</strong>ce della strada), beni paesaggistici, storici ed artistici (D.Lgs.<br />
490/99) nonché alla L.R. 27/94 (programmazione regionale).<br />
Collaudo<br />
Il collaudo, inerente l’idoneità tecnica del nuovo impianto o del potenziamento o delle mo<strong>di</strong>fiche<br />
effettuate su impianti <strong>di</strong> carburanti, ai fini amministrativi, <strong>di</strong> sicurezza antincen<strong>di</strong>o e fiscali, è effettuato dalla<br />
commissione <strong>di</strong> collaudo <strong>di</strong> cui all’art. 75 della L.R. 27/94.<br />
L’interessato comunica l’avvenuta conclusione dei lavori al Comune ed alla Regione Campania – Settore<br />
Commercio, Servizio Carburanti - chiedendo contestualmente il collaudo delle opere realizzate da effettuarsi<br />
nei 30 giorni successivi alla ricezione <strong>di</strong> tale richiesta.<br />
Il nuovo impianto, così come quello potenziato o mo<strong>di</strong>ficato, dopo il prescritto collaudo, deve essere posto in<br />
esercizio entro sei mesi dalla data del collaudo, salvo documentati casi <strong>di</strong> forza maggiore.<br />
Pervenuti i pareri <strong>di</strong> cui sopra, viene nominata la commissione <strong>di</strong> collaudo, presieduta da un funzionario<br />
nominato dall’Assessore al Commercio della Regione, e composta da un rappresentante ciascuno del<br />
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, del Comune competente e dell’UTF Vi è poi un segretario,<br />
anch’egli nominato dall’Assessore al Commercio della Regione.<br />
Del sopralluogo viene redatto un verbale a cura del segretario, che lo invia al Comune competente.<br />
N.B. Il verbale <strong>di</strong> sopralluogo può contenere prescrizioni, imposte dalla commissione al richiedente. In tal<br />
caso, se le mo<strong>di</strong>fiche richieste sono sostanziali, la commissione effettua un nuovo sopralluogo.<br />
Sulla base <strong>di</strong> tale verbale il Comune rilascia il provve<strong>di</strong>mento autorizzatorio.<br />
Va sottolineato che il Comune, contemporaneamente all’autorizzazione petrolifera, deve rilasciare anche il<br />
permesso <strong>di</strong> costruire, ove necessario.<br />
In caso <strong>di</strong> compresenza <strong>di</strong> domande fra <strong>di</strong> loro incompatibili, anche in Comuni <strong>di</strong>versi, si applicano i criteri<br />
<strong>di</strong> priorità cronologica.<br />
Impianti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> gas naturale (metano)<br />
L’autorizzazione <strong>di</strong> nuovi impianti per la <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> gas naturale è rilasciata dal Comune nel<br />
rispetto delle norme <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo programmatico della Regione (L.R. 27/94), purché siano previamente<br />
verificati i requisiti <strong>di</strong> sicurezza sanitaria ed ambientale.<br />
Il nuovo iter amministrativo, a seguito della Delib.G.R. 4677/99, non prevede più l’acquisizione, da parte dei<br />
Comuni, del parere della Commissione Consultiva Regionale per i carburanti, prima del rilascio delle<br />
autorizzazioni comunali conseguenti.<br />
Da ciò deriva che il contingentamento delle suddette autorizzazioni, precedentemente regolamentate dalla<br />
Tab. “C” (Metano) allegata alla L.R. 27/94, è superato.<br />
Le <strong>di</strong>stanze minime da considerare tra impianti <strong>di</strong> metano sono quelle riportate all’art. 22, c. 9-10-11-13,<br />
della citata legge regionale, facendo riferimento al percorso stradale minimo tra due impianti omogenei<br />
lungo la stessa <strong>di</strong>rettrice <strong>di</strong> marcia.<br />
La domanda, da inoltrare al Comune, deve essere corredata dalla medesima documentazione prevista per gli<br />
impianti <strong>di</strong> carburanti liqui<strong>di</strong>.<br />
Al termine dei lavori l’impianto deve essere collaudato dalla commissione <strong>di</strong> cui all’art. 75 della L.R. 27/94.<br />
Impianti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> gas petrolio liquefatto (GPL)<br />
L’autorizzazione <strong>di</strong> nuovi impianti per la <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> GPL è rilasciata dal Comune nel rispetto delle<br />
norme <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo programmatico della Regione (L.R. 27/94), purché siano previamente verificati i requisiti<br />
<strong>di</strong> sicurezza sanitaria ed ambientale.<br />
L’autorizzazione, inoltre, sia per i nuovi impianti che per potenziare quelli esistenti con il GPL, viene<br />
rilasciata dopo che il Comune ha espletato un duplice adempimento:
• acquisizione del parere vincolante della Giunta Regionale me<strong>di</strong>ante l'esplicita <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> rispetto del<br />
limite del rapporto massimo del 5% riferito agli impianti <strong>di</strong> carburanti esistenti sul territorio regionale, in<br />
conformità al D.P.C.M. 11/09/89;<br />
• verifica <strong>di</strong> talune con<strong>di</strong>zioni essenziali, <strong>di</strong> cui all’art. 33 della L.R. 27/94: <strong>di</strong>stanze in linea retta e lungo la<br />
<strong>di</strong>rettrice <strong>di</strong> marcia, numero <strong>di</strong> abitanti del Comune etc.<br />
In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 32/98 e confermato dal D.Lgs. 346/99, al fine <strong>di</strong> proseguire nella<br />
razionalizzazione della rete carburanti campana iniziata con l’attuazione della L.R. 27/94, gli impianti <strong>di</strong><br />
GPL già potenziati o in corso <strong>di</strong> potenziamento con il prodotto super senza piombo, non possono essere<br />
ulteriormente potenziati con altro prodotto se non nel rispetto del numero degli impianti riportati nella tabella<br />
“B” della legge regionale.<br />
Potenziamenti<br />
Le richieste per i potenziamenti per l’installazione <strong>di</strong> apparecchiature self-service pre-pagamento<br />
vengono sempre assentite.<br />
Per potenziare gli impianti esistenti con l’aggiunta <strong>di</strong> un nuovo prodotto, con l’esclusione del GPL, e/o <strong>di</strong><br />
installazione <strong>di</strong> un <strong>di</strong>spositivo accettatore a moneta e/o a lettura ottica, vengono assentite senza limiti <strong>di</strong><br />
contingentamento e senza rinunce, sempre che gli impianti siano stati sottoposti, da parte del Comune<br />
competente, alla verifica <strong>di</strong> conformità tra impianto e territorio (ai sensi dell’art. 19 della L.R.), e che<br />
rispettino la normativa vigente e la sicurezza stradale.<br />
Per quanto riguarda il GPL, i pareri vincolanti da parte della Giunta Regionale non possono essere rilasciati,<br />
in quanto il limite del 5% è già stato raggiunto.<br />
Nell’autorizzare il potenziamento <strong>di</strong> un impianto con l’aggiunta del prodotto gasolio, il Comune deve dare<br />
corso esclusivamente alle istanze riguardanti tipologie d’impianto che consentano la commercializzazione <strong>di</strong><br />
tale prodotto senza incorrere in nessuna delle vecchie e nuove fattispecie <strong>di</strong> incompatibilità, avendone le<br />
<strong>di</strong>mensioni e le caratteristiche in termini <strong>di</strong> superficie e <strong>di</strong> requisiti.<br />
A tal proposito, la tipologia <strong>di</strong> impianto “chiosco” deve essere necessariamente esclusa dalle ipotesi <strong>di</strong><br />
aggiunta del gasolio, a meno che, solo per consentire un efficiente servizio <strong>di</strong> rifornimento, e laddove le<br />
caratteristiche dell’impianto e della strada lo consentano, il Comune non decida <strong>di</strong> autorizzare il<br />
potenziamento.<br />
Casi particolari<br />
• La mo<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> un impianto <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione carburanti per auto o per natanti, secondo la definizione <strong>di</strong> cui<br />
all'art. 15 della L.R. 27/94, non è soggetta ad autorizzazione, ma va previamente comunicata al Comune,<br />
nonché all' UTF ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competenti per territorio, e realizzata nel<br />
rispetto delle norme <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> quelle fiscali.<br />
• Il trasferimento della titolarità delle autorizzazioni va comunicato dalle parti (comunicazione fatta dal<br />
cedente e sottoscritta dal cessionario) al Comune, alla Regione Campania ed all’Ufficio Tecnico <strong>di</strong> Finanza<br />
entro 15 giorni dall’avvenuto trasferimento della proprietà o <strong>di</strong>sponibilità, con allegati l’atto <strong>di</strong><br />
trasferimento redatto nelle forme <strong>di</strong> legge nonché i documenti attestanti il possesso dei requisiti soggettivi<br />
morali del nuovo intestatario.<br />
Documentazione da presentare<br />
L’interessato presenta al Comune la domanda, in carta legale, <strong>di</strong> autorizzazione all’installazione <strong>di</strong> nuovo<br />
impianto o potenziamento <strong>di</strong> impianti esistenti, con allegata un’analitica autocertificazione corredata della<br />
documentazione <strong>di</strong> cui avanti, ivi compresa la richiesta ai Vigili del Fuoco, volta ad ottenere il parere <strong>di</strong><br />
conformità alla normativa antincen<strong>di</strong>o, ai sensi del citato D.P.R. 37/98, e <strong>di</strong> una perizia giurata redatta e<br />
sottoscritta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato ed iscritto<br />
all’albo professionale, che certifichi la conformità del progetto alle prescrizioni <strong>di</strong> legge ed in particolare alle<br />
norme urbanistiche, fiscali, <strong>di</strong> sicurezza ambientali, sanitarie e stradali, <strong>di</strong> tutela dei beni storici ed artistici,<br />
ivi compresa la prevenzione degli incen<strong>di</strong> ai sensi del D.P.R. 37/98 e del D.M. del 4 maggio 1998, nonché<br />
delle norme <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo programmatico previste dalla L.R. 27/94.<br />
Documentazione da allegare alla domanda <strong>di</strong> autorizzazione:<br />
• certificazione comprovante la titolarità dell’impianto, o atto <strong>di</strong> assenso del proprietario;<br />
• planimetrie dell’impianto;<br />
• relazione tecnica illustrativa;<br />
• autocertificazione antimafia;<br />
• atto costitutivo (in caso <strong>di</strong> società).
ONERI________________________________________________________________________________<br />
Marca da bollo da euro 10,33 sulla domanda <strong>di</strong> autorizzazione.<br />
Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione <strong>di</strong> collaudo è corrisposto, a cura e spese del<br />
richiedente, un compenso <strong>di</strong> euro 51,65 ciascuno, nonché l'eventuale rimborso delle spese <strong>di</strong> viaggio e della<br />
indennità <strong>di</strong> missione.<br />
SCADENZE/RINNOVI___________________________________________________________________<br />
L’autorizzazione viene rilasciata a tempo indeterminato.<br />
SANZIONI______________________________________________________________________________<br />
I controlli per l'osservanza dell'apertura e chiusura degli impianti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione sono effettuati<br />
dagli agenti <strong>di</strong> polizia, addetti alla vigilanza sul traffico.<br />
Sanzioni possono essere irrogate a seguito della violazione delle <strong>di</strong>sposizioni sugli orari e i turni previste dal<br />
regolamento comunale, e delle norme <strong>di</strong> sicurezza antincen<strong>di</strong>o previste dalla normativa nazionale.<br />
NORMATIVA DI RIFERIMENTO__________________________________________________________<br />
Normativa nazionale<br />
L. 28 <strong>di</strong>cembre 1999, n. 496, Conversione in legge, con mo<strong>di</strong>ficazioni, del decreto legge 29 ottobre 1999, n.<br />
383, recante <strong>di</strong>sposizioni urgenti in materia <strong>di</strong> accise sui prodotti petroliferi e <strong>di</strong> accelerazione del processo <strong>di</strong><br />
liberalizzazione del relativo settore.<br />
D.Lgs. 26 agosto 1999, n. 346, Mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32,<br />
concernente razionalizzazione del sistema <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4,<br />
della legge 15 marzo 1997, n. 59.<br />
D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, Razionalizzazione del sistema <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione dei carburanti, a norma<br />
dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.<br />
Normativa regionale<br />
Nota assessorile 287/SP del 5 febbraio 2002, Aggiunta Gasolio su impianti <strong>di</strong>stribuzione Carburanti.<br />
Circ.Reg. 177/SP del 9 febbraio 2001, concernente chiarimenti in merito al D.Lgs. 32/98, al D.Lgs. 346/99,<br />
al D.L. 383/99 e alla L. 496/99.<br />
Delib.G.R. 8835 del 30 <strong>di</strong>cembre 1999, Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono<br />
essere installati gli impianti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti (art. 2, comma 1 D. Lgs. 11/2/98, n. 32, mo<strong>di</strong>ficato<br />
ed integrato dal D. Lgs. 8/9/99 n. 346 e dal D.L. 29/10/99 n. 383) - Intervento sostitutivo regionale.<br />
Delib.G.R. 4677 del 23 luglio 1999, Decreto Legislativo 11/2/98 n. 32 - razionalizzazione del sistema <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>stribuzione dei carburanti a norma dell’art. 4 comma 4 della L. 15/3/97 n. 59 e circolare Ministero<br />
Industria Commercio e Artigianato del 4/8/98 prot. n. 21445 - Ulteriori <strong>di</strong>rettive per l’applicazione.<br />
Delib.G.R. 3813 del 9 luglio 1999, Attuazione decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 – Disciplina degli<br />
impianti autostradali <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione carburanti per autotrazione – Direttive ai Comuni.<br />
Delib.G.R. 1762 del 21 aprile 1999, Decreto legislativo 11/2/98 n. 32 - razionalizzazione del sistema <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>stribuzione dei carburanti a norma dell’art. 4 comma 4 lett. C della L. 15/3/97 n. 59 e Circolare Ministero<br />
Industria Commercio e Artigianato del 4/8/98 prot. n. 21445. Direttive per l’applicazione.<br />
Delib.G.R. 952 del 26 marzo 1999, Disciplina degli impianti autostradali <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti per<br />
autotrazione.<br />
L.R. 29 giugno 1994, n. 27, Piano regionale <strong>di</strong> razionalizzazione per la rete <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione dei carburanti.<br />
ENTI TITOLARI_________________________________________________________________________<br />
Regione Campania<br />
Comune<br />
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco<br />
UTF<br />
Ente Nazionale per le Strade (o altro Ente proprietario della strada)<br />
ASL